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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 16 dicembre 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 16 dicembre 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battilocchio, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Dori, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pizzimenti, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Scerra, Schullian, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battilocchio, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Dori, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pizzimenti, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 15 dicembre 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   SCOTTO: «Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori del settore del vetro cavo operanti nelle zone calde degli stabilimenti di lavorazione» (2743);

   GALLO: «Modifica all'articolo 2947 del codice civile e altre disposizioni in materia di responsabilità per danni derivanti da dissesti stradali» (2744);

   RIZZETTO: «Disciplina della diffusione di contenuti configurabili come prestazioni di carattere professionale riservate per legge a soggetti abilitati, a tutela degli utenti e per la repressione dell'esercizio abusivo delle professioni» (2745);

   D'ORSO: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici» (2746).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  GIOVINE: «Modifiche all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di accertamento delle condizioni psicofisiche dello straniero ai fini del trattenimento nei centri di permanenza e di conseguenze del rifiuto di sottoporsi alla visita medica» (2658) Parere delle Commissioni V e XII.

   II Commissione (Giustizia):

  GARDINI ed altri: «Modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione in materia di disciplina delle parti comuni del condominio, nomina e attribuzioni dell'amministratore e del revisore condominiale e attribuzioni dell'assemblea, nonché istituzione dell'elenco nazionale degli amministratori di condominio e dei revisori contabili condominiali» (2692) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Disposizioni in materia di lavoro penitenziario» (2710) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura):

  CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Disposizioni per la promozione della continuità didattica e la formazione specializzata dei docenti di sostegno» (2711) Parere delle Commissioni I, V, XI e XII.

Trasmissione dal Ministero
dell'economia e delle finanze.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento delle finanze», autorizzate, in data 5 maggio e 26 settembre 2025, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo, in data 12 dicembre 2025, ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 24 al 27 novembre 2025, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

   Risoluzione legislativa sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE (Doc. XII, n. 715) – alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794 (Doc. XII, n. 716) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa («EDIP») (Doc. XII, n. 717) – alle Commissioni riunite IV (Difesa) e X (Attività produttive);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/1017, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695 e (UE) 2021/1153 per quanto riguarda l'aumento dell'efficienza della garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/523 e la semplificazione degli obblighi di rendicontazione (Doc. XII, n. 718) – alla V Commissione (Bilancio);

   Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio in merito alla constatazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea, dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione (Doc. XII, n. 719) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sulla garanzia di una registrazione e di una diffusione più rapide degli agenti di controllo biologico (Doc. XII, n. 720) – alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Risoluzione sugli aspetti istituzionali della relazione sul futuro della competitività europea (relazione Draghi) (Doc. XII, n. 721) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   Risoluzione sull'impatto dell'intelligenza artificiale sul settore finanziario (Doc. XII, n. 722) – alla VI Commissione (Finanze);

   Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DAS1131 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 723) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

   Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato MON 88913 (MON-88913-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 724) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

   Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da colza geneticamente modificata MON 88302, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 725) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

   Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata MON 87708, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 726) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

   Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 727) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

   Risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2025 del bilancio generale 2025 – adeguamento degli stanziamenti di pagamento, aggiornamento delle entrate e altri aggiornamenti tecnici (Doc. XII, n. 728) – alla V Commissione (Bilancio);

   Risoluzione legislativa sul progetto comune di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2026, approvato dal comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio (Doc. XII, n. 729) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

   Risoluzione sulla protezione dei minori online (Doc. XII, n. 730) – alla IX Commissione (Trasporti);

   Risoluzione sulla crescente repressione dei bahài in Iran (Doc. XII, n. 731) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sullo Stato di diritto e la situazione dei diritti umani in Tunisia, in particolare il caso di Sonia Dahmani (Doc. XII, n. 732) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sull'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito (Doc. XII, n. 733) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);

   Risoluzione sull'applicazione delle disposizioni del Trattato relative ai princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità e al ruolo dei Parlamenti nazionali nel processo legislativo dell'UE (Doc. XII, n. 734) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   Risoluzione sull'escalation della guerra e sulla catastrofe umanitaria in Sudan (Doc. XII, n. 735) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sulla situazione politica in Myanmar/Birmania, compresa la crisi umanitaria dei rohingya (Doc. XII, n. 736) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sulla posizione dell'UE sul piano proposto e l'impegno dell'UE a favore di una pace giusta e duratura per l'Ucraina (Doc. XII, n. 737) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa al finanziamento del piano d'azione annuale a favore della Repubblica unita della Tanzania per il 2025 (Doc. XII, n. 738) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 15 dicembre 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-Ucraina in merito all'istituzione del sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, e all'approvazione dell'istituzione del comitato consultivo misto tra il Comitato europeo delle regioni e l'Ucraina (COM(2025) 755 final), corredata del relativo allegato (COM(2025) 755 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova in merito all'istituzione del sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, e all'approvazione dell'istituzione del comitato consultivo misto tra il Comitato europeo delle regioni e la Repubblica di Moldova (COM(2025) 756 final), corredata del relativo allegato (COM(2025) 756 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività della Fondazione IFRS, dell'EFRAG e del PIOB nel 2024 (COM(2025) 758 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione UE-Ucraina riguardo alla partecipazione dell'Ucraina, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, ai contributi finanziari e al personale (COM(2025) 764 final), corredata del relativo allegato (COM(2025) 764 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Prima relazione annuale sull'interoperabilità nell'Unione (COM(2025) 860 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un quadro strategico per una bioeconomia dell'UE competitiva e sostenibile (COM(2025) 960 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIII (Agricoltura).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 15 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 5-bis del medesimo articolo 19, di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

  alla II Commissione (Giustizia), la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero della giustizia:

   alla dottoressa Maria Alessandra Ruberto, l'incarico di direttore della Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa, nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

  alla VII Commissione (Cultura), la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero della cultura:

   al dottor Angelo Piero Cappello, l'incarico di direttore generale dell'Unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato, alle dirette dipendenze dell'ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura;

  alla XII Commissione (Affari sociali), la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero della salute:

   al dottor Giovanni Migliore, l'incarico di direttore della Direzione generale della comunicazione, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza per la tutela dei consumatori nel mercato del gas – 2-00735

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per sapere – premesso che:

   l'offerta Placet in deroga, definita da Arera con deliberazione 100/2023/R/com, è una tariffa temporanea destinata ai clienti domestici non vulnerabili del mercato gas che non hanno ancora scelto un fornitore nel mercato libero entro il 2023 e che, con la fine del mercato tutelato, sono stati trasferiti automaticamente a questa offerta. Si tratta di un'offerta a prezzo variabile dove le condizioni contrattuali e di approvvigionamento, sono definite dall'Arera, mentre il fornitore stabilisce solo la componente fissa annuale (Pfix). Il consumatore rimane quindi contrattualmente vincolato al medesimo venditore con una offerta a «prezzo libero» ma con condizioni contrattuali equiparate a quelle del mercato di tutela;

   l'offerta Placet in deroga è stata prorogata una volta, fino a dicembre 2025, nel luglio 2024 con la delibera 309/2024/R/com approvata da Arera;

   l'obiettivo di questa tipologia di offerta è quello di garantire la continuità della fornitura, offrendo condizioni economiche e contrattuali definite dall'Autorità, con una componente fissa annuale stabilita dal fornitore del libero mercato. Questa offerta è già stata prorogata anche per il 2025, al fine di dare maggior tempo ai clienti, necessario per scegliere il miglior fornitore nel mercato libero a cui rivolgersi con effettiva cognizione di causa;

   per consentire al cittadino consumatore la migliore comparazione tra le condizioni economiche a cui ora soggiace e quelle disponibili sul mercato, l'Autorità pubblica sul proprio sito web istituzionale l'elenco delle offerte relative alle Placet in deroga di ciascun operatore con evidenza della Pfix applicata. Arerà, come detto, ha prorogato l'offerta Placet fino al 31 dicembre 2025;

   dai dati disponibili agli interpellanti, desumibili anche da notizie stampa, risulta chiaramente il fatto che le offerte di energia in regime di libero mercato sono attualmente ancora molto più costose di quelle praticate nel mercato di tutela. In tale contesto, si ritiene necessario giungere a una ulteriore proroga dell'offerta Placet per proteggere i consumatori da improvvisi, repentini e imprevisti aumenti della quota fissa annua da pagare per la fornitura del gas. In un contesto che appare di scarsa trasparenza, quindi di scarsa consapevolezza effettiva dei consumatori italiani nelle scelte da fare tra i numerosi operatori del mercato dell'energia, la misura appare idonea allo scopo. La concorrenza, che dovrebbe produrre offerte più vantaggiose per il consumatore, rispetto al mercato di tutela, appare invece ancora poco matura, facendo fallire il mercato stesso, istituzione scelta per garantire che gli operatori economici che vi operano incrementino il vantaggio dei consumatori rispetto al regime precedente, perché in grado di garantire maggior efficienza, efficacia ed economicità del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica;

   una più piena garanzia dei consumatori nel senso indicato sarebbe, a parere degli interpellanti, un obiettivo che appare coerente con il mandato principale della medesima Autorità di regolazione, in particolare per quanto riguarda la promozione della concorrenza, l'efficienza e la tutela degli utenti nel settore dell'energia elettrica, perseguendo l'obiettivo attraverso la regolamentazione del mercato –:

   se sia a conoscenza dei fatti narrati in premessa e, nell'eventualità positiva, se intenda valutare l'opportunità di adottare iniziative, per quanto di competenza, anche di carattere normativo, alla luce dell'esigenza di provvedere all'urgente questione rappresentata e addivenire alla ulteriore proroga di un periodo pari almeno a un anno dell'offerta Placet di cui alla deliberazione 100/2023/R/Com, garantendo al meglio i consumatori italiani interessati.
(2-00735) «Milani, Bignami».


Iniziative di carattere normativo in merito alla disciplina delle retribuzioni dei vertici delle autorità indipendenti – 3-02385

B)

   MILANI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   mentre il Governo Meloni e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono al lavoro per evitare un aumento dei costi delle bollette – chiedendo ad Arera di sostenere una proroga del regime delle offerte «Placet» nelle forniture di gas – e accompagnare in questa fase i consumatori e le famiglie italiane che non sono passate al mercato libero del gas, lasciando loro più tempo per una scelta consapevole, i vertici dell'Authority che vigila su energia, reti e ambiente hanno inaspettatamente deciso di eliminare il tetto alle proprie retribuzioni;

   l'inopportuna e certamente non condivisibile decisione, che segue la sentenza della Corte costituzionale che ha eliminato il tetto di 240 mila euro alle retribuzioni dei dirigenti di alto livello, arriva «casualmente» a ridosso della fine del mandato dei commissari dell'Authority, che tra qualche settimana saranno sostituiti dalle nuove nomine promosse dal Consiglio dei ministri. Il nuovo collegio, infatti, è stato designato dal Consiglio dei ministri lo scorso 4 dicembre 2025 e ora è in attesa degli ultimi adempimenti per la conclusione del procedimento;

   in particolare, secondo quanto rivelato da Il Messaggero, con delibera approvata dal presidente, Stefano Besseghini e dai commissari in scadenza, datata 25 novembre 2025, e che attualmente non figura tra quelle pubblicate sul sito dell'Autorità, che invece riporta le altre decisioni del 25 novembre, è stato previsto un incremento dello stipendio dei dirigenti, appostando «in attesa di chiarimenti» le somme per i cinque mesi di attività dalla decisione della Corte costituzionale «in attesa di ulteriori approfondimenti normativi»;

   come si legge nel testo riportato dal quotidiano, «Si ritiene opportuno rideterminare e accantonare gli emolumenti spettanti ai componenti del Collegio secondo quanto stabilito dalla normativa previgente alla sentenza stessa della Corte costituzionale». «La variazione a copertura dei maggiori oneri per le indennità al Presidente e ai Componenti del Collegio dell'Autorità viene, pertanto, stimata in aumento per un importo pari a 70.000,00 euro», indica la delibera;

   l'incremento delle indennità sarà spalmato sugli ultimi cinque mesi dell'anno, da agosto a dicembre 2025, perché la sentenza della Consulta che ha annullato il tetto retributivo dei manager pubblici risale a luglio 2025 e, conti alla mano, si tratta di circa 2.800 euro in più al mese per ognuno dei commissari dell'Authority che regola le reti pubbliche in uscita e che, vale la pena ricordare, hanno incassato già oggi il massimo stipendio possibile per legge: 255 mila euro lordi annui come indicato sul sito ufficiale;

   pur nella consapevolezza che le authority godono di autonomia amministrativa, a parere dell'interrogante la decisione della Consulta non legittima, soprattutto dal punto di vista etico e morale, un adeguamento automatico al rialzo, soprattutto se assunto a dieci giorni dall'avvicendamento dei vertici –:

   se e quali eventuali immediate iniziative di carattere normativo il Governo intenda assumere in merito alla retribuzione dei vertici delle autorità indipendenti, anche alla luce della vicenda esposta in premessa e nel quadro di un efficace controllo della spesa pubblica.
(3-02385)


Iniziative volte al potenziamento del personale e dei mezzi del commissariato di pubblica sicurezza di Pisticci – 3-02389

C)

   SARRACINO, AMENDOLA e CASU. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il commissariato di pubblica sicurezza di Pisticci, con sede a Marconia, in provincia di Matera estende la sua competenza territoriale su un'area molto vasta che va dalla fascia jonica alla montagna materana;

   il suo dimensionamento in termini di uomini e mezzi presenta purtroppo una serie di criticità;

   considerata l'ampiezza del territorio da coprire e le competenze anche burocratiche da evadere i carichi di lavoro per il personale in servizio risultano essere particolarmente gravosi;

   tale situazione di difficoltà durante l'estate si accentua per la presenza di turisti che affollano le strutture ricettive della costa;

   il personale in servizio affronta con grande abnegazione e senso del dovere situazioni quotidiane di precarietà di mezzi e di emergenze operative;

   il territorio di competenza del suddetto commissariato necessita di essere adeguatamente attenzionato in termini di sicurezza per contrastare forme di illegalità e infiltrazioni criminali –:

   in considerazione di quanto riportato in premessa quali iniziative il Governo, per quanto di competenza, intenda adottare al fine di programmare provvedimenti di potenziamento del personale in servizio nonché dei mezzi a disposizione del Commissariato di Pisticci, con l'obiettivo di rafforzare il controllo del territorio.
(3-02389)


Iniziative ed intendimenti volti a garantire un contrasto alle cause legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (Slapp), anche al fine di recepire la direttiva europea in materia ed in coerenza con gli impegni internazionali assunti in materia di libertà di espressione – 3-02388

D)

   MARIANNA RICCIARDI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. — Per sapere – premesso che:

   la direttiva (UE) 2024/1069, approvata l'11 aprile 2024 ed entrata in vigore il 6 maggio 2024, introduce strumenti giuridici volti a contrastare le cosiddette Slapp – azioni giudiziarie strumentali avviate con l'intento di intimidire giornalisti, attivisti, Ong, ricercatori e altri soggetti impegnati in attività di interesse pubblico, in particolare in materia di diritti fondamentali, ambiente, anticorruzione e Stato di diritto;

   la direttiva prevede, tra le altre cose, meccanismi per l'archiviazione anticipata delle cause manifestamente infondate; misure dissuasive, come il risarcimento dei danni e le sanzioni pecuniarie per chi promuove azioni abusive; garanzie procedurali per i convenuti, compresa la possibilità di presentare istanze di rigetto anticipato e il diritto al patrocinio;

   l'articolo 22 della direttiva impone agli Stati membri di recepire le disposizioni entro il 7 maggio 2026;

   secondo quanto emerso anche da numerosi report di organizzazioni internazionali e Ong (come Article 19, Osservatorio Balcani e Caucaso transeuropa, Transparency international), l'Italia è tra i Paesi europei con il maggior numero di contenziosi potenzialmente qualificabili come Slapp, anche a danno di giornalisti e attivisti civici –:

   se il Governo intenda adottare iniziative volte ad avviare tempestivamente il procedimento di recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 e con quale tempistica;

   se il Ministero della giustizia abbia già predisposto o intenda predisporre una consultazione pubblica con soggetti interessati (giornalisti, enti del terzo settore, associazioni professionali e accademiche) al fine di raccogliere contributi per un recepimento efficace e conforme al diritto nazionale;

   quali iniziative normative il Governo intenda adottare per garantire un effettivo contrasto alle Slapp, anche al di là degli obblighi minimi della direttiva, in coerenza con gli impegni internazionali assunti in materia di libertà di espressione, tutela dei diritti fondamentali e Stato di diritto.
(3-02388)


DISEGNO DI LEGGE: S. 1706 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 2025, N. 159, RECANTE MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2736)

A.C. 2736 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2736 – Parere del Comitato per la legislazione

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 2736 e rilevato che:

    sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

     il provvedimento, originariamente composto da 21 articoli per un totale di 69 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 24 articoli per un totale di 75 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due distinte finalità: 1) assicurare la proroga, fino al 31 dicembre 2025, dello stato di emergenza dichiarato con le precedenti delibere del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023; 2) rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

     con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 75 commi 13 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 2 DPCM, di 10 decreti ministeriali e di 1 provvedimento di altra natura; in 10 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

    sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

     l'articolo 5, comma 1, lettera 0a), demanda ad un regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di disposizioni specifiche in materia di sicurezza sul lavoro per l'Agenzia per cybersicurezza nazionale, con riferimento alle competenze attribuite alla stessa Agenzia in materia di sicurezza nazionale nell'ambito cibernetico; poiché tale disposizione prevede che il regolamento possa essere emanato anche in deroga alla disciplina generale relativa ai regolamenti governativi e ministeriali, di cui all'articolo 17 l. n. 400/1988, la formulazione potrebbe essere approfondita specificando l'effettiva portata della deroga;

    l'articolo 6, al comma 1, prevede che, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, «avvalendosi dell'INAIL», siano individuati i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; la formulazione della disposizione potrebbe pertanto essere approfondita meglio specificando il ruolo dell'INAIL nell'ambito del procedimento di conclusione del richiamato accordo; analogamente, anche la formulazione del comma 2 del medesimo articolo potrebbe essere approfondita chiarendo il significato del generico riferimento alle «risorse» in possesso dei soggetti che erogano la formazione ai fini della definizione dei criteri e dei requisiti previsti nell'accordo di cui al comma 1;

     l'articolo 17, comma 1, lettera d), capoverso n. 1), comma e-quater, include fra le misure di sorveglianza sanitaria lo svolgimento di una visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di un ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope; la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita meglio precisando le modalità e le condizioni inerenti allo svolgimento di tale visita, anche con particolare riguardo al «ragionevole motivo» che ne darebbe luogo;

    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

     l'articolo 5, comma 1, lettera e), capoverso comma 4-bis, pone il termine del 31 dicembre 2026 per la conclusione di un accordo, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente la ridefinizione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcoldipendenza dei lavoratori rientranti nel regime obbligatorio di sorveglianza sanitaria e introduce la previsione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per l'ipotesi di mancata conclusione dell'accordo; sul punto, si rileva che la previsione in esame appare discostarsi dalla disciplina generale recata dall'articolo 3 del d.lgs. n. 281/1997, secondo cui, per le ipotesi di mancata conclusione di un diverso tipo di atto (ossia di un'intesa) nella suddetta sede, è prevista una deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri, e non di singoli Ministri;

     l'articolo 8, al comma 3, prevede che l'erogazione degli importi annuali delle borse di studio disciplinate dai commi precedenti è modulata sulla base dei limiti di età indicati dall'articolo 85, comma 1, numero 2) del D.P.R. n. 1124/1965 per il riconoscimento della rendita ivi prevista ai figli della vittima di infortunio sul lavoro; in proposito, atteso che la richiamata disposizione si riferisce a differenti fasce d'età in relazione all'erogazione della rendita a superstiti, appare utile realizzare un miglior coordinamento normativo con l'articolo 85, comma 1, numero 2) del D.P.R. n. 1124/1965;

     l'articolo 20 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2025 dello stato d'emergenza, originariamente deliberato dal Consiglio dei ministri il 3 novembre 2023, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, e a partire dal 29 ottobre 2023, nel territorio delle province di Massa-Carrara e di Lucca; premesso che tale stato di emergenza è stato già prorogato per dodici mesi con delibera del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2024, si rappresenta che si tratta di una norma che deroga, peraltro in modo solo implicito, a quanto previsto dall'articolo 24, commi 1 e 3, del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018); tali disposizioni stabiliscono infatti che lo stato d'emergenza possa essere dichiarato unicamente con delibera del Consiglio dei ministri per una durata massima di dodici mesi, prorogabile per non più di dodici mesi; il ricorso alla proroga ex lege consente evidentemente di superare i limiti massimi di durata dello stato d'emergenza consentiti dal codice; tale modo di procedere potrebbe in astratto determinare una durata anche indeterminata dello stato d'emergenza, circostanza da valutare alla luce dei significativi poteri di derogare alla normativa vigente – con i soli limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea – attribuiti, in presenza dello stato d'emergenza, alle ordinanze di protezione civile (si veda, da ultimo, la raccomandazione espressa dal Comitato nel parere reso nella seduta del 1° agosto 2024 sull'AC 1997);

     il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

   formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

    sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

     valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

      dell'articolo 5, comma 1, lettera 0a), specificando l'effettiva portata della deroga all'articolo 17 l. n. 400/1988;

      dell'articolo 6, commi 1, specificando il ruolo dell'INAIL nell'ambito del procedimento di conclusione dell'accordo previsto dal medesimo comma, e 2, chiarendo il significato del generico riferimento alle «risorse» in possesso dei soggetti che erogano la formazione ai fini della definizione dei criteri e dei requisiti previsti nel richiamato accordo;

      dell'articolo 17, comma 1, lettera d), capoverso n. 1), comma e-quater, meglio precisando le modalità e le condizioni inerenti allo svolgimento della visita medica introdotta dalla disposizione, anche con particolare riguardo al «ragionevole motivo» che ne darebbe luogo;

    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

     valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

      l'articolo 5, comma 1, lettera e), capoverso comma 4-bis, alla luce della disciplina generale recata dall'articolo 3 del d.lgs. n. 281/1997 in caso di mancata conclusione di un'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

      l'articolo 8, comma 3, realizzando un miglior coordinamento normativo con l'articolo 85, comma 1, numero 2) del D.P.R. n. 1124/1965;

   il Comitato raccomanda infine:

    provveda il Legislatore ad avviare una riflessione, per i motivi esposti in premessa, sulla prassi di prorogare ex lege la vigenza di stati d'emergenza di rilievo nazionale in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018).

A.C. 2736 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell'INAIL)

  1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è autorizzato a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria.
  2. L'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è autorizzato a effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, ai sensi del titolo II del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria.
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede, su proposta dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
  4. Sono escluse dal riconoscimento del bonus di cui al comma 1 le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nelle more della realizzazione di sistemi informativi di cooperazione applicativa dei dati, l'autorità giudiziaria comunica tempestivamente, anche con modalità informatiche, le sentenze definitive di condanna all'INAIL ai fini dell'esclusione del bonus. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, sono definite le modalità di attuazione del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto.

Articolo 2.
(Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità)

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo le parole: «per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale» sono inserite le seguenti: «e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,»;

   b) alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: «pagamento delle imposte e delle tasse» sono aggiunte le seguenti: «nonché di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».

  2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, una quota parte delle risorse programmate dall'INAIL mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è riservata alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità istituita dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014 nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, e che hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta dell'INAIL e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2.

Articolo 3.
(Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti)

  1. All'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell'attestato di cui al primo periodo, dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.».
  2. Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera u), e dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa), di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 3.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, sono individuate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate.
  4. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 27:

    1) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. Per le fattispecie di violazioni di cui all'allegato I-bis, numero 21, la decurtazione dei crediti avviene all'atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. A tal fine, l'Ispettorato nazionale del lavoro utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso (PNS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.»;

    2) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le competenti procure della Repubblica trasmettono, salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, tempestivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti di cui al presente comma, tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni.»;

    3) al comma 11, le parole: «euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 12.000»;

   b) all'allegato I-bis:

    1) il numero 21 è sostituito dal seguente:

21

  Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, per ciascun lavoratore:

5

    2) i numeri 22 e 23 sono soppressi;

    3) al numero 24, le parole: «in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23» sono sostituite dalle seguenti: «in aggiunta, per ciascun lavoratore, alla condotta di cui al numero 21»;

   c) all'allegato XII, al numero 12 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «specificando quelle che operano in regime di subappalto».

  5. Le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle modifiche di cui al comma 4, lettera b), sono effettuate in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. In relazione agli illeciti commessi prima della predetta data continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell'allegato I-bis al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, da adottare ai sensi dell'articolo 27, comma 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si individuano gli ambiti di attività a rischio più elevato secondo la relativa classificazione adottata dall'INAIL, con prioritario riferimento alle attività in cui è elevata l'incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto.
  7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4.
(Potenziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro)

  1. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 300 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica salute e sicurezza.
  2. Ai fini del comma 1, l'Ispettorato nazionale del lavoro è, altresì, autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 7.526.420 per l'anno 2026 e di euro 15.052.839 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale, di euro 350.000 per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e di euro 1.470.000 per l'anno 2026 e di euro 1.860.000 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 9.346.420 per il 2026 ed euro 16.912.839 annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  5. Al fine di potenziare ed efficientare la capacità amministrativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro in funzione delle nuove competenze ad esso attribuite sono adottate le disposizioni di cui al presente comma:

   a) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, come modificato dall'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole «non superiore a 7.812 unità» sono sostituite dalle parole «non superiore a 7.776 unità», le parole «un numero massimo di otto posizioni dirigenziali di livello generale» sono sostituite dalle parole «un numero massimo di dieci posizioni dirigenziali di livello generale» e le parole «novantaquattro posizioni dirigenziali di livello non generale» sono sostituite dalle parole «cento posizioni dirigenziali di livello non generale». Al reclutamento delle unità di personale dirigenziale di livello non generale si provvede mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Alla riorganizzazione delle strutture dell'Ispettorato nazionale del lavoro si provvede entro il 31 dicembre 2025. Al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui alla presente lettera, l'Ispettorato provvede alla riduzione di un numero dei posti vacanti della dotazione organica dell'Area degli Assistenti, e delle relative facoltà assunzionali equivalente sul piano finanziario agli oneri derivanti dall'attuazione delle medesime disposizioni;

   b) all'articolo 31, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 le parole «nel limite di 20 milioni di euro annui» sono sostituite dalle parole «nel limite di 30 milioni di euro annui».

  6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari ad euro 149.327 per il 2025 e ad euro 1.791.919 a decorrere dal 2026 si provvede mediante riduzione della dotazione organica dell'Area Assistenti e delle facoltà assunzionali disponibili al 31 dicembre 2024 per un importo almeno corrispondente al relativo onere.
  7. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «710 unità» sono sostituite dalle seguenti: «810 unità»;

   b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   «a-bis) colonnelli: 1;»;

   c) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) capitani/tenenti: 8;»;

   d) alla lettera d), la cifra: «271» è sostituita dalla seguente: «315»;

   e) alla lettera f), la cifra: «254» è sostituita dalla seguente: «301».

  8. Al fine di ripianare i livelli di forza organica derivanti dall'applicazione del comma 7, l'Arma dei Carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali:

   a) cinque unità nel ruolo ufficiali, ventidue unità del ruolo ispettori e ventiquattro unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2026;

   b) quattro unità nel ruolo ufficiali, ventidue unità del ruolo ispettori e ventitré unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2027.

  9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 è autorizzata la spesa di euro 405.682 per l'anno 2026, di euro 2.575.854 per l'anno 2027, di euro 4.741.028 per l'anno 2028, di euro 5.424.288 per l'anno 2029, di euro 5.708.906 per l'anno 2030, di euro 5.804.991 per l'anno 2031, di euro 5.924.667 per l'anno 2032, di euro 5.977.082 per l'anno 2033, di euro 5.979.266 per l'anno 2034, di euro 5.980.514 per l'anno 2035, di euro 6.024.050 per l'anno 2036 e di euro 6.153.807 annui a decorrere dall'anno 2037.
  10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 7 e 8 è autorizzata la spesa di euro 90.100 per l'anno 2026, di euro 143.967 per l'anno 2027, di euro 109.783 per l'anno 2028, di euro 88.200 per l'anno 2029 e di euro 70.000 annui a decorrere dall'anno 2030.
  11. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a euro 495.782 per l'anno 2026, euro 2.719.821 per l'anno 2027, euro 4.850.811 per l'anno 2028, euro 5.512.488 per l'anno 2029, euro 5.778.906 per l'anno 2030, euro 5.874.991 per l'anno 2031, euro 5.994.667 per l'anno 2032, euro 6.047.082 per l'anno 2033, euro 6.049.266 per l'anno 2034, euro 6.050.514 per l'anno 2035, euro 6.094.050 per l'anno 2036 ed euro 6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2037, si provvede mediante riduzione, per euro 495.782 per l'anno 2026 ed euro 6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2027, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»

Articolo 5.
(Interventi in materia di prevenzione e di formazione)

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I componenti di cui al comma 1, lettere l) ed m), partecipano alla Commissione senza diritto di voto.»;

   b) all'articolo 11:

    1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. A decorrere dall'anno 2026, l'INAIL, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente, previo accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferisce annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un importo non inferiore a 35.000.000 di euro, integrativo delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, destinato al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell'apprendimento esperienziale, ulteriori rispetto a quelli disciplinati al comma 1, lettera c), nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonché dei percorsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica realizzati in modalità duale, in conformità con gli standard di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2022, nonché al finanziamento di iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per le finalità di cui al presente comma, l'INAIL versa all'entrata del bilancio dello Stato un importo annuale, non inferiore a 35.000.000 euro, per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008.»;

    2) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

   «5-ter. Al fine di incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività e in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica, l'INAIL promuove, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del medesimo Istituto, interventi di formazione in materia prevenzionale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, attraverso l'impiego dei Fondi interprofessionali, costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
   5-quater. L'INAIL è autorizzato a promuovere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del medesimo Istituto, interventi di sostegno rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto e l'adozione nell'organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti.»;

    3) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. L'INAIL promuove campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92. L'INAIL svolge i compiti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto.»;

   c) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera z) è aggiunta la seguente:

   «z-bis) la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 62;

   d) all'articolo 37:

    1) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall'attività svolta.»;

    2) il comma 14 è sostituito dal seguente:

   «14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché all'interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.»;

   e) all'articolo 41, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

   «4-bis. Entro il 31 dicembre 2026, mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, concluso previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine di cui al primo periodo, è autorizzato a intervenire con proprio decreto per l'attuazione di quanto stabilito dal medesimo primo periodo.»;

   f) all'articolo 51:

    1) al comma 8, il secondo periodo è soppresso;

    2) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

   «8-bis. Gli organismi paritetici, per il tramite dell'INAIL, comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, agli organi di vigilanza territorialmente competenti, all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:

   a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;

   b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui al comma 8;

   c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis;

   d) alle aziende a cui è stata erogata la consulenza e il monitoraggio con esito positivo.»;

   g) all'articolo 77, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi;

   h) all'articolo 113, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto di cui all'articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri.»;

   i) l'articolo 115 è sostituito dal seguente:

   «Art. 115. – (Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto)1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), in via prioritaria, sono:

   a) parapetti;

   b) reti di sicurezza.

   2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l'uso specifico quali:

   a) sistemi di trattenuta;

   b) sistemi di posizionamento sul lavoro;

   c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;

   d) sistemi di arresto caduta.

   3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma 2.
   4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.
   5. I sistemi di cui al comma 2, lettera c), devono rispettare quanto previsto all'articolo 111, comma 4, e all'articolo 116.».

Articolo 6.
(Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, avvalendosi dell'INAIL e previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, al fine di innalzare il livello della qualità dell'offerta formativa, i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  2. I criteri e i requisiti disposti dall'accordo di cui al comma 1 devono essere riferiti alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all'adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione. I suddetti requisiti devono essere detenuti, ai fini della conferma dell'accreditamento, anche dai soggetti già accreditati presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7.
(Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si interpretano nel senso che la tutela ivi prevista si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest'ultimo all'abitazione o domicilio dello studente.
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-octies è inserito il seguente:

   «784-novies. Al fine di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai percorsi di formazione scuola-lavoro, finalizzati all'acquisizione di competenze trasversali tramite esperienze operative e in coerenza con la loro funzione prevalentemente orientativa, le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'impresa ospitante.».

Articolo 8.
(Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, nei limiti di cui al successivo comma 6, in aggiunta alle prestazioni riconosciute ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, previste dall'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'INAIL eroga annualmente agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), delle università e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), titolari della rendita a superstiti, riconosciuta ai sensi del predetto articolo 85, una borsa di studio finalizzata al sostegno delle relative attività.
  2. L'importo annuale della prestazione di cui al comma precedente è pari:

   a) a 3.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;

   b) a 5.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP);

   c) a 7.000 euro, per ogni anno di frequenza dell'università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

  3. L'erogazione della prestazione è subordinata alla frequenza con profitto di ciascun anno del corso di studio e alla presentazione all'INAIL di apposita domanda ed è erogata fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dall'articolo 85, comma 1, numero 2), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.
  4. La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie per accertare la frequenza con profitto del corso di studio ed essere presentata o spedita entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dell'anno scolastico o accademico.
  5. Ai fini del presente articolo sono compresi nel sistema di istruzione e formazione:

   a) le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e le università dell'Unione europea;

   b) le scuole, gli istituti, le università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comunque denominati, operanti all'estero, che svolgano le attività di istruzione e formazione e rilascino titoli validi nel territorio italiano.

  6. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa di 26 milioni annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, per l'anno 2026, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, a decorrere dall'anno 2027, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione di 37,15 milioni di euro annui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  7. L'INAIL provvede a corrispondere le borse di studio agli interessati per ciascun anno fino al raggiungimento del limite di spesa di cui al precedente comma 6, in ragione dell'ordine temporale di acquisizione delle domande.
  8. L'INAIL provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l'INAIL non procede all'accoglimento delle ulteriori domande.

Articolo 9.
(Modifica all'articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, in materia di adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogata dall'INAIL)

  1. All'articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, il numero 2) è sostituito dal seguente:

    «2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all'età pensionabile;».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 702.700 per l'anno 2026, euro 782.500 per l'anno 2027, euro 798.900 per l'anno 2028, euro 863.700 per l'anno 2029, euro 873.000 per l'anno 2030, euro 943.800 per l'anno 2031, euro 954.000 per l'anno 2032, euro 973.400 per l'anno 2033, euro 975.300 per l'anno 2034 e in euro 1.005.200 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Articolo 10.
(Disposizioni in materia di norme UNI)

  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, primo periodo, le parole: «al British Standard OHSAS 18001:2007» sono sostituite dalle seguenti: «la norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024»;

   b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

   «5-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove la stipula di convenzioni tra l'INAIL e l'Ente nazionale di normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'elaborazione, da parte di UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate da pubblicare periodicamente sui siti internet istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INAIL e dell'UNI. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'INAIL.».

Articolo 11.
(Anticipazioni di cassa tra le gestioni assicurative amministrate dall'INAIL)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 la disposizione di cui all'articolo 69, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica a tutte le gestioni assicurative amministrate dall'INAIL.

Articolo 12.
(Disposizioni in materia di personale medico dell'INAIL)

  1. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi medico-legali e le prestazioni sanitarie di natura diagnostica, curativa, riabilitativa, a decorrere dal 1° novembre 2025, l'INAIL è autorizzato, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 20-quater, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2025, previo espletamento di selezione comparativa pubblica ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 13.
(Disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. A richiesta del dipendente e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nell'ambito del bilancio dell'Istituto già destinate alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi correlati alle attività ispettive, l'Ispettorato autorizza preventivamente, per ogni ventiquattro ore compiute di missione, la corresponsione di una somma forfetaria alternativa ad ogni altra indennità e rimborso, da determinare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

  2. L'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si interpreta nel senso che l'esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, si applica all'Ispettorato nazionale del lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 2.000 per l'anno 2025 e in euro 10.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  3. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole «nonché agli amministratori» sono sostituite dalle parole «nonché all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione»;

   b) dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: «Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.»

  4. In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale di cui al comma 5 si applica l'articolo 16 comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 14.
(Disposizioni per favorire l'occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l'Inclusione sociale e lavorativa)

  1. Al fine di favorire la trasparenza nel mercato del lavoro e le pari opportunità tra i lavoratori, nonché di rafforzare le misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e altresì di monitorare gli effetti dell'intervento pubblico, a decorrere dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze pubblicano la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Ai fini del riconoscimento dei benefici, resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
  2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 208, possono essere effettuate dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche tramite il sistema SIISL.
  3. Il SIISL espone gli esiti della verifica dei dati autocertificati dall'utente iscritto e li rende disponibili al datore di lavoro che lo assume, anche al fine di rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro.
  4. Le Agenzie per il Lavoro sono tenute, nei termini di cui al comma 1, alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro che gestiscono e, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, possono accedere alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4.
  6. I lavoratori di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono iscritti, per il tramite dei soggetti indicati al comma 1 dello stesso articolo 23, sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, sono individuate le modalità attuative della presente disposizione.
  7. Al comma 6, dell'articolo 19, della legge 23 settembre 2025, n. 132, dopo le parole «Ministro delle imprese e del made in Italy» sono aggiunte le seguenti: «, Ministro del lavoro e delle politiche sociali».
  8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15.
(Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni)

  1. Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l'incidenza degli infortuni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sentite le parti sociali, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità attraverso le quali le imprese di cui al presente comma comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.
  2. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziare previste a legislazione vigente.

Articolo 16.
(Attività di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione territoriali del Servizio sanitario nazionale in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

   «6-bis. Gli introiti di cui al comma 6, per la parte allocata sull'apposito capitolo regionale, sono ripartiti annualmente fra le aziende sanitarie locali in proporzione al numero di posizioni assicurative territoriali, all'incidenza dei singoli fattori di rischio delle attività produttive e alla gravità degli infortuni e delle malattie professionali e sono esclusivamente finalizzati ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all'esposizione professionale, al rafforzamento dell'attività svolta dai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante l'acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibili, di risorse strumentali, nonché ad attività di formazione e aggiornamento professionale o di promozione del miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla popolazione. Gli introiti di cui al comma 6 possono essere finalizzati, in caso di carenza di personale, ferme le finalità indicate al primo periodo, al ricorso a prestazioni aggiuntive per il personale del ruolo sanitario del comparto e della dirigenza, quale ulteriore quota di finanziamento ad integrazione dei limiti di costo aziendale previsti nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. Le regioni e le province autonome provvedono alla ripartizione degli introiti di cui al presente comma e alla definizione dell'ammontare delle eventuali risorse da destinare alle prestazioni aggiuntive del personale dipendente, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7.
   6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, al fine di aumentare le attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali svolte dalle aziende sanitarie locali, gli introiti di cui al comma 6 che integrano il capitolo regionale che dovessero residuare, possono essere destinati al personale del comparto e della dirigenza dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza delle aziende sanitarie locali, quale trattamento accessorio in misura non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono annualmente disponibili a decorrere dall'anno 2025.
   6-quater. Le eventuali economie che in corso anno si dovessero verificare, con riferimento alle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali di cui al comma 6-bis, possono essere utilizzate nel medesimo anno per finalità coerenti con le attività di competenza dei dipartimenti medesimi, trattandosi di articolazioni polifunzionali.».

  2. All'articolo 15, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, le parole: «dai medici del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dal personale sanitario».

Articolo 17.
(Sorveglianza sanitaria e promozione della salute)

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 20, comma 2, lettera i), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che devono essere computati nell'ambito dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva»;

   b) all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   «a-bis) fornisce informazioni ai lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l'adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute;».

   c) all'articolo 39, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti delle strutture di cui al comma 2, lettera a).»;

   d) all'articolo 41:

    1) al comma 2, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

   «e-quater) visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all'assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.»;

    2) al comma 4, le parole: «comma 2, lettere a), b), d), e-bis) ed e-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettere a), b), d), e-bis), e-ter) ed e-quater».

   e) All'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

   «3-quater. Ai fini del potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, possono adottare iniziative finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero mediante convenzioni con medici competenti.».

  2. Nell'ambito della contrattazione collettiva, a valere sulle risorse allo scopo destinate, possono essere introdotte misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l'orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 18.
(Organizzazioni di volontariato della protezione civile)

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3-bis, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile»;

   b) all'articolo 3, comma 3-bis:

    1) al primo periodo, le parole: «e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco,» sono soppresse;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 3-bis.»;

   c) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

   «Art. 3-bis. – (Organizzazioni di volontariato della protezione civile)1. Ai fini del presente articolo, si intende per:

   a) «organizzazione di protezione civile»: le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale e le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

   b) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

   c) «informazione»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative;

   d) «addestramento»: complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;

   e) «controllo sanitario»: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente articolo, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 in materia di sorveglianza sanitaria.

   2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto:

   a) il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività di cui ai commi 3 e 4, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e informazione, alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione;

   b) il legale rappresentante delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.

   3. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi previsti dal codice di materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario può essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.
   4. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
   5. Le sedi delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro.
   6. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell'ambito dell'attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al presente decreto in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel presente decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.
   7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta l'individuazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), nonché degli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana e al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dei Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, avviene a cura delle autorità competenti della protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.
   8. Lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del presente decreto, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, avviene secondo le modalità definite dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012, e successive modificazioni e integrazioni.
   9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana nonché agli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e ai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni delle medesime province autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
   10. L'organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana, ivi comprese le disposizioni in materia di caratteristiche, visibilità e sicurezza dell'uniforme identificativa, comprende una articolazione di compiti e responsabilità, a livello centrale e territoriale, conforme al principio di effettività di cui all'articolo 299 del presente decreto.
   11. Resta fermo che al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo Corpo.
   12. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può comportare, l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
   13. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata in materia di protezione civile, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definite ulteriori misure relative all'informazione, alla formazione, all'addestramento, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuali idonei, al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, nel rispetto dei livelli generali di tutela della salute e sicurezza previsti dal presente articolo.».

  2. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, comma 3, sono considerate le attività di formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario svolte, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni di protezione civile, compatibilmente con gli scenari di rischio ove già individuati dalle autorità competenti ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Articolo 19.
(Misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 701, le parole: «con durata non superiore al 31 ottobre 2025,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro»;

   b) dopo il comma 701 sono inseriti i seguenti:

   «701-bis. La proroga dei contratti di lavoro di cui al comma 701, efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è autorizzata, limitatamente alle unità indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto e nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna regione, fino alla durata massima complessiva di tre anni per ciascun contratto.
   701-ter. In caso di cessazione anticipata dei contratti di lavoro di cui al comma 701 è consentita la stipulazione di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle facoltà assunzionali.
   701-quater. Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui al comma 701, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assegnatarie del medesimo personale assunto possono bandire in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.
   701-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 701-quater, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono bandire, fino al 31 dicembre 2028, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al personale che sia stato assunto a tempo determinato ai sensi del comma 701 e che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.
   701-sexies. Il personale stabilizzato ai sensi dei commi 701-quater e 701-quinquies, per i cinque anni conseguenti all'assunzione a tempo indeterminato, è tenuto a svolgere l'attività lavorativa presso i servizi regionali che svolgono funzioni di protezione civile.».

  2. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, il secondo periodo è soppresso.

Articolo 20.
(Proroga dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato per le ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatisi dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca)

  1. Il termine dello stato di emergenza conseguente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato nonché alle ulteriori ed eccezionali condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa-Carrara e di Lucca, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, esteso con delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023 e prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2024, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2025. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziate per l'emergenza.

Articolo 21.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1
(articolo 19, comma 1, lettera b)

REGIONE

Unità

ABRUZZO

1

BASILICATA

1

EMILIA-ROMAGNA

13

FRIULI VENEZIA GIULIA

24

LIGURIA

6

TOSCANA

9

UMBRIA

1

VENETO

2

TOTALE

57

A.C. 2736 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 1, le parole: «l'INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)»;

   al comma 3, le parole: «presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»;

   al comma 4, al primo periodo, le parole: «del bonus» sono sostituite dalle seguenti: «del beneficio» e, al secondo periodo, le parole: «del bonus» sono sostituite dalle seguenti: «dal beneficio»;

   al comma 5, dopo le parole: «presente articolo» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «bilancio dell'Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio dell'INAIL».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

  «Art. 1-bis. – (Termine massimo per l'erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) – 1. In considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l'eventuale addestramento specifico di cui all'articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro».

  All'articolo 2:

   al comma 1, lettera a), dopo le parole: «luoghi di lavoro» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

   al comma 2, le parole: «Istituto destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto e destinate», le parole: «è riservata alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità istituita dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014 nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, e che hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «è riservata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità istituita dall'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2014 e che hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro»;

   al comma 3, dopo le parole: «su proposta dell'INAIL» sono inserite le seguenti: «, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» e dopo le parole: «presente decreto» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

  All'articolo 3:

   al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «, da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e» e le parole: «entro sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro sessanta», al secondo periodo, le parole: «piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa), di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), ai sensi dell'articolo» , al terzo periodo, le parole: «salvo le» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le» e dopo le parole: «comma 3» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo» e dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «L'articolo 55, comma 5, lettera i), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 si applica anche con riferimento agli ulteriori ambiti individuati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo del presente comma»;

   al comma 3, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,» e le parole: «nei cantieri,» sono sostituite dalle seguenti: «nei cantieri e»;

   al comma 4:

    alla lettera a):

     al numero 1), capoverso 7-bis, le parole: «numero 21» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 21 e 24» e le parole: «all'atto della notificazione del verbale» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito della notificazione del verbale»;

     al numero 2), le parole: «, è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e le parole: «, tenendo conto» sono sostituite dalle seguenti: «. Tali provvedimenti sono assunti previa valutazione»;

     dopo il numero 2) è inserito il seguente:

    «2-bis) al comma 9, dopo le parole: “I provvedimenti definitivi di cui al comma 6” sono inserite le seguenti: “e le risultanze dei verbali notificati di cui al comma 7-bis”»;

    alla lettera c), alla parola: «specificando» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 6, dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e» e le parole: «si individuano» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati»;

   alla rubrica, le parole: «subappalto di badge» sono sostituite dalle seguenti: «subappalto, di badge».

  All'articolo 4:

   al comma 1, le parole: «nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica salute e sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'area dei funzionari, famiglie professionali di ispettore di vigilanza ordinaria e di ispettore di vigilanza tecnica, salute e sicurezza, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Funzioni centrali»;

   al comma 4, le parole: «per il 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026» e dopo le parole: «dall'anno 2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 5:

    all'alinea, le parole: «ed efficientare» sono sostituite dalle seguenti: «e rendere più efficiente»;

    alla lettera a), le parole da: «come modificato» fino a: «n. 69,» sono soppresse, le parole: «dalle parole», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti:» e le parole: «degli Assistenti, e» sono sostituite dalle seguenti: «degli assistenti e»;

    alla lettera b), le parole: «dalle parole» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti:»;

   al comma 6, le parole: «per il 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025», le parole: «dal 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2026,» e le parole: «Area Assistenti» sono sostituite dalle seguenti: «Area degli assistenti»;

   al comma 8, lettere a) e b), le parole: «del ruolo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «nel ruolo»;

   al comma 11, le parole: «politiche sociali.”» sono sostituite dalle seguenti: «politiche sociali.».

  All'articolo 5:

   al comma 1:

    alla lettera a) sono premesse le seguenti:

   «0a) all'articolo 3, comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per materia e sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono indicate le modalità di applicazione del presente decreto nei riguardi dell'Agenzia medesima, tenuto conto delle relative competenze attribuite in materia di sicurezza nazionale nello spazio cibernetico”;

   0b) all'articolo 5:

    1) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   “b-bis) il Direttore centrale della competente Direzione centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro”;

    2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

  “6. Ai componenti del Comitato e ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 2 non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spesa o altro emolumento comunque denominato”»;

   la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) all'articolo 6:

    1) al comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

   “f-bis) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro”;

    2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I componenti di cui al comma 1, lettere l) e m), partecipano alla Commissione senza diritto di voto”;

    3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

  “7. Ai componenti della Commissione e ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 2 non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spesa o altro emolumento comunque denominato”»;

    alla lettera b):

     al numero 1), capoverso 4-bis, al primo periodo, dopo le parole: «18, comma 1,» sono inserite le seguenti: «lettera a), dopo le parole: «legge 17 maggio 1999, n. 144,» sono inserite le seguenti: «e da ripartire sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,», dopo le parole: «comma 1, lettera c)sono inserite le seguenti: «del presente articolo,» e le parole: «di alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'alta formazione» e, al secondo periodo, le parole: «35.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «35.000.000 di euro» e dopo le parole: «18, comma 1,» sono inserite le seguenti: «lettera a),»;

     al numero 2), capoverso 5-quater, le parole: «alle micro, piccole» sono sostituite dalle seguenti: «alle microimprese e alle piccole»;

     al numero 3), capoverso 6-bis, le parole: «della salute e sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «della salute e della sicurezza»;

    dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: “due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico,” sono inserite le seguenti: “da un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro”»;

    alla lettera d), numero 2), capoverso 14,le parole: «di cui all'articolo 15» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14» e le parole: «piattaforma Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del»;

    alla lettera e), capoverso 4-bis, al primo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «di Trento e di Bolzano» e al secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «In caso di mancato raggiungimento dell'accordo,»;

    alla lettera f), numero 2), capoverso 8-bis:

     all'alinea, le parole: «, all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «e all'Ispettorato nazionale del lavoro»;

     alla lettera d), le parole: «a cui è stata erogata» sono sostituite dalle seguenti: «per le quali sono stati effettuati»;

    alla lettera g), capoverso a), le parole: «dei rischi;» sono sostituite dalle seguenti: «dei rischi”;»;

    la lettera h) è sostituita dalla seguente:

   «h) all'articolo 113, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  “2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto di cui all'articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri”»;

    alla lettera i), capoverso Art. 115, comma 1, alinea, le parole: «in via prioritaria, sono» sono sostituite dalle seguenti: «in via prioritaria sono»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 113 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, nel testo risultante dalla modifica di cui al comma 1, lettera h), del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2026».

  All'articolo 7:

   al comma 1, le parole: «o altro domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «o da altro domicilio» e le parole: «o domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «o al domicilio».

  All'articolo 8:

   al comma 1, le parole: «successivo comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6», le parole: «delle università e dell'alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle università, delle istituzioni dell'alta formazione» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale borsa di studio è esente da ogni imposizione fiscale»;

   al comma 2:

    all'alinea, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

    alla lettera c), le parole: «dell'università e degli istituti di alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione»;

   al comma 3, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;

   al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) le scuole, gli istituti, le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, comunque denominati, operanti all'estero, che svolgano attività di istruzione e formazione e che rilascino titoli validi nel territorio italiano»;

   al comma 6, le parole: «26 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «26 milioni di euro annui»;

   al comma 7, le parole: «precedente comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6».

  All'articolo 9:

   al comma 2, le parole: «e in euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro».

  All'articolo 10:

   al comma 1:

    alla lettera a), le parole: «la norma» sono sostituite dalle seguenti: «alla norma»;

    alla lettera b), capoverso 5-ter, le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente decreto» e le parole: «da parte di UNI» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dell'UNI».

  All'articolo 12:

   al comma 1, le parole: «curativa, riabilitativa» sono sostituite dalle seguenti: «curativa e riabilitativa»;

   alla rubrica, le parole: «personale medico» sono sostituite dalle seguenti: «personale sanitario».

  All'articolo 13:

   al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: «bilancio dell'Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio dell'Ispettorato» e dopo le parole: «l'Ispettorato» è inserita la seguente: «medesimo»;

   al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «iscritto» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo la parola: «programma» sono inserite le seguenti: «“Fondi di riserva e speciali” della missione»;

   al comma 3:

    all'alinea, le parole: «dall'art. 1, comma 1, L.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;

    alla lettera a), le parole: «dalle parole» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti:»;

    alla lettera b), le parole: «dopo il punto è aggiunto il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e le parole: «dell'incarico.”» sono sostituite dalle seguenti: «dell'incarico”.»;

   al comma 4, le parole: «di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal comma 3 del presente articolo,».

  All'articolo 14:

   al comma 1, le parole: «della salute e sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «della salute e della sicurezza»;

   al comma 2, le parole: «n. 208» sono sostituite dalle seguenti: «n. 608» e le parole: «tramite il sistema SIISL» sono sostituite dalle seguenti: «tramite il SIISL»;

   al comma 4, le parole: «Le Agenzie per il Lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «Le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,»;

   al comma 5, le parole: «dalla entrata in vigore del presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

   al comma 6, al primo periodo, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto» e le parole: «sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)» sono sostituite dalle seguenti: «nel SIISL» e, al secondo periodo, le parole: «dalla entrata in vigore del presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» e le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma»;

   al comma 7, le parole: «Al comma 6, dell'articolo 19,» sono sostituite dalle seguenti: «Al comma 6 dell'articolo 19» e le parole: «, Ministro del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministro del lavoro».

  Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

  «Art. 14-bis. – (Disposizioni per il rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili) – 1. All'articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: “10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”;

   b) al comma 3, lettera d), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il soggetto destinatario, al fine di realizzare la commessa di lavoro di cui alla lettera c), può porre, in via temporanea, uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che il distacco sia esplicitato nella convenzione. Qualora il distacco di personale avvenga secondo la previsione di una convenzione ai sensi del presente articolo, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della convenzione medesima”;

   c) al comma 4, alinea, dopo le parole: “24 marzo 2006, n. 155;” sono inserite le seguenti: “gli enti del Terzo settore, non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; le società benefit di cui all'articolo 1, comma 376, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;”.

  2. All'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: “sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,” sono soppresse;

   b) al comma 1, dopo le parole: “3 luglio 2017, n. 112” sono inserite le seguenti: “, nonché con gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con le società benefit di cui all'articolo 1, comma 376, della legge 28 dicembre 2015, n. 208” e le parole: “alle cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti” sono sostituite dalle seguenti: “alle cooperative sociali, alle imprese sociali, alle società benefit e agli enti del Terzo settore non commerciali medesimi da parte delle imprese associate o aderenti”;

   c) al comma 2, lettera b), le parole: “in cooperativa e nell'impresa sociale” sono sostituite dalle seguenti: “nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella società benefit e nell'ente del Terzo settore non commerciale”;

   d) al comma 2, lettera c), le parole: “in cooperativa e nell'impresa sociale” sono sostituite dalle seguenti: “nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella società benefit e nell'ente del Terzo settore non commerciale”;

   e) al comma 2, lettera d), le parole: “dalle cooperative e dalle imprese sociali” sono sostituite dalle seguenti: “dalle cooperative, dalle imprese sociali, dalle società benefit e dagli enti del Terzo settore non commerciali”;

   f) al comma 3, primo periodo, le parole: “nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali” sono sostituite dalle seguenti: “nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella società benefit e nell'ente del Terzo settore non commerciale”;

   g) al comma 3, quarto periodo, le parole: “in cooperativa sociale e nell'impresa sociale” sono sostituite dalle seguenti: “nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella società benefit e nell'ente del Terzo settore non commerciale”».

  All'articolo 15:

   al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le linee guida di cui al primo periodo sono adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall'INAIL, anche in collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con i relativi organismi paritetici. Le predette procedure restano ferme fino al loro eventuale aggiornamento o integrazione in coerenza con le medesime linee guida, anche al fine di evitare duplicazioni di adempimenti e di valorizzare i percorsi organizzativi già attuati»;

   al comma 2, la parola: «finanziare» è sostituita dalla seguente: «finanziarie».

  All'articolo 16:

   al comma 1:

    al capoverso 6-bis, le parole: «servizi di prevenzione e sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «servizi per la prevenzione e la sicurezza», le parole: «tipologie di lavoro flessibili, di risorse» sono sostituite dalle seguenti: «tipologie di lavoro flessibile e di risorse», le parole: «della salute e sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «della salute e della sicurezza», dopo le parole: «primo periodo» sono inserite le seguenti: «del presente comma» e dopo le parole: «del comparto e della dirigenza» sono inserite le seguenti: «dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro»;

    al capoverso 6-ter, dopo le parole: «dovessero residuare» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

   alla rubrica, le parole: «territoriali del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «delle aziende sanitarie locali».

  All'articolo 17:

   al comma 1:

    alla lettera a), alle parole: «che devono» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;

    alla lettera b), capoverso a-bis), le parole: «Ministero della salute;”.» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute”;»;

    alla lettera d), al numero 1), capoverso e-quater), le parole: «sotto effetto» sono sostituite dalle seguenti: «sotto l'effetto» e la parola: «alcool» è sostituita dalla seguente: «alcol» e, al numero 2), le parole: «e-bis), e-ter) ed e-quater.» sono sostituite dalle seguenti: «e-ter) ed e-quater)”;»;

    alla lettera e), all'alinea, le parole: «All'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51» e, al capoverso 3-quater, dopo la parola: «bilateralità» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

  All'articolo 18:

   al comma 1:

    alla lettera b), al numero 1), le parole: «Corpo nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo Nazionale» e, al numero 2), le parole: «Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e i volontari»;

    alla lettera c), capoverso Art. 3-bis:

     al comma 1:

      alla lettera a), dopo le parole: «gli altri enti del Terzo settore» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile,» e la parola: «iscritte» è sostituita dalla seguente: «iscritti»;

      alla lettera b), le parole: «attività operative,» sono sostituite dalle seguenti: «attività operative nonché»;

     al comma 2, lettera b), le parole: «commi 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4»;

     al comma 3, le parole: «aderente nell'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «aderente, nell'ambito», le parole: «competenti, e» sono sostituite dalle seguenti: «competenti e», dopo le parole: «riceva formazione, informazione e addestramento,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto di standard minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,» e le parole: «codice di materia» sono sostituite dalle seguenti: «codice in materia»;

     al comma 12, le parole: «comportare, l'omissione» sono sostituite dalle seguenti: «comportare l'omissione»;

     al comma 13, le parole: «su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,» sono sostituite dalle seguenti: «adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, formulata previo parere della Conferenza unificata,» e le parole: «della salute e sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «della salute e della sicurezza»;

     dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

  «13-bis. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, ultimo periodo, in relazione agli obblighi di cui al presente articolo, gli articoli 55, 56 e 59 del presente decreto non si applicano ai rappresentanti legali e ai volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco. I rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non possono essere equiparati al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, anche ai fini di cui agli articoli 18 e 19 del presente decreto.
  13-ter. Il rappresentante legale delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), per la violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'interdizione dall'esercizio delle attività di protezione civile da sei mesi a due anni.
  13-quater. Nei casi previsti dal comma 13-ter, se la violazione è commessa dal rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato di protezione civile che sia anche sindaco di un comune, si applica esclusivamente la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000.
  13-quinquies. Il volontario, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), per la violazione degli obblighi di cui ai commi 2, lettera a), 3 e 4 è punito con la sanzione dell'interdizione dall'esercizio delle attività di protezione civile da uno a sei mesi.
  13-sexies. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies si provvede ai sensi di quanto previsto dal presente decreto. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al primo periodo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;

   al comma 2, le parole: «al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1 del presente articolo».

  All'articolo 19:

   al comma 1, lettera b), capoverso 701-bis, le parole: «allegato 1 al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «allegato G-bis alla presente legge»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo l'allegato G è inserito l'allegato G-bis, di cui all'allegato 1 al presente decreto».

  All'articolo 20:

   alla rubrica, dopo la parola: «Prato» è inserita la seguente: «e» e le parole: «condizioni meteorologiche verificatisi» sono sostituite dalle seguenti: «condizioni meteorologiche verificatesi».

  Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

  «Art. 20-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

  All'allegato 1:

   le parole: «(articolo 19, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti:

    «(articolo 19, comma 1-bis)

    “Allegato G-bis
    (articolo 1, comma 701-bis)»;

   dopo la tabella sono aggiunti i seguenti segni di interpunzione: «”.».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell'INAIL)

  Al comma 1, dopo le parole: per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, aggiungere le seguenti: e in malus per andamento infortunistico, al fine di ridurre gli infortuni sui luoghi di lavoro, penalizzare i datori di lavoro che hanno posto in essere violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,.
1.8. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai sensi del decreto di cui al comma precedente, l'Inail è, altresì, autorizzato a effettuare la revisione in direzione incrementale delle prestazioni per i lavoratori e le lavoratrici infortunati e tecnopatici, intendendo per esse sia gli indennizzi, sia le rendite e i loro metodi di calcolo, nonché quanto previsto per gli ausili, le protesi e le prestazioni a carattere sociosanitario.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: commi 1 aggiungere le seguenti: , 1-bis.
1.1. Mari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'Inail, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è autorizzato ad effettuare la revisione in direzione incrementale delle prestazioni per i lavoratori e le lavoratrici infortunati e tecnopatici, intendendo per esse sia gli indennizzi che le rendite e i loro metodi di calcolo, nonché quanto previsto per gli ausili, le protesi e le prestazioni a carattere sociosanitario.

   Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: ai commi 1 aggiungere le seguenti: , 1-bis.
1.5. Scotto, Sarracino.

  Al comma 3, dopo la parola: foreste aggiungere le seguenti: , previo confronto con le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,.
1.2. Mari.

  Al comma 3, sostituire la parola: sessanta con la seguente: trenta.
1.9. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Sono escluse dal riconoscimento di cui al comma 1, le aziende i cui legali rappresentanti o amministratori, nei 5 anni antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per la violazione di taluna delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ovvero le aziende nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché le aziende nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nei 2 anni antecedenti al medesimo termine.
1.11. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il primo periodo con il seguente: Sono escluse dal riconoscimento del bonus di cui al comma 1 le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni contravvenzioni e sanzioni amministrative o sentenze, ancorché non definitive, di condanna per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

   b) al terzo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
1.10. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: negli ultimi due anni sentenze definitive con le seguenti: sentenze;

  Conseguentemente al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: violazioni gravi aggiungere le seguenti: e gravissime.
1.3. Mari.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: negli ultimi due anni e la seguente: definitive;

  Conseguentemente al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: violazioni gravi aggiungere le seguenti: e gravissime.
1.6. Scotto, Sarracino.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: due anni aggiungere le seguenti: contravvenzioni, sanzioni amministrative e.
1.12. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 4, al primo periodo, sostituire la parola: definitive con le seguenti: , ancorché non definitive;

  Conseguentemente al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: definitive.
1.13. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: gravi.
1.14. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: in materia di aggiungere le seguenti: salute e.
1.15. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché quelle nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
*1.7. Scotto, Sarracino.
*1.4. Mari.

  Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché quelle nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8.
1.1000. Faraone, Del Barba.

ART. 2.
(Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità)

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) il possesso del documento unico di regolarità contributiva».
2.7. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2024, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 dopo le parole: «Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «del Ministero della giustizia, un rappresentante del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro».
2.5. Soumahoro.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
2.1. Mari.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. A decorrere dal 1° gennaio 2027 le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono tenute ad iscriversi alla Rete del lavoro agricolo di qualità istituita dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014. A decorrere dal 1° gennaio 2026, una quota parte delle risorse programmate dall'INAIL mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è riservata alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che, ai fini dell'iscrizione di cui al primo periodo, abbiano bisogno di conseguire le necessarie infrastrutture e competenze.
2.8. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente comma, è ritenuta equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di una certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo standard individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2.2. Mari.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, si riserva, altresì, una quota delle risorse INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento, di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo, nonché alla formazione riguardante la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
2.4. Soumahoro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le risorse di cui al comma precedente sono, altresì, destinate alle medesime imprese agricole per l'acquisto di nuovi trattori, ovvero per l'adozione, nei vecchi mezzi, degli ordinari sistemi di protezione, quali cinture di sicurezza e protezione da ribaltamento, spesso mancanti nel parco trattoristico nazionale.
*2.3. Mari.
*2.6. Scotto, Sarracino.

  Dopo il comma 2 , aggiungere il seguente:

  2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026 presso ciascun capoluogo di regione è istituita una sede della Rete del lavoro agricolo di qualità istituita dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
2.9. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri di congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dall'impresa agricola, nonché i criteri e le modalità per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il possesso del documento unico di regolarità contributiva costituisce lo strumento necessario all'impresa agricola, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, per l'accesso a qualsiasi agevolazione, contributo o finanziamento previsto per il settore agricolo dalla normativa nazionale e comunitaria.
2.10. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione del Fondo per la prevenzione degli incidenti in itinere in agricoltura)

  1. Al fine di ridurre l'incidenza degli incidenti in itinere nel settore agricolo e agroalimentare, con particolare riferimento alla mobilità su strade rurali e all'utilizzo di mezzi agricoli, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il «Fondo per la prevenzione degli incidenti in itinere in agricoltura».
  2. Il Fondo finanzia programmi e interventi volti a:

   a) migliorare la sicurezza dei percorsi stradali e interpoderali maggiormente utilizzati per ragioni lavorative, anche mediante segnaletica, manutenzione e illuminazione;

   b) promuovere l'utilizzo di mezzi e dispositivi di trasporto conformi ai requisiti di sicurezza e dotati dei necessari sistemi di protezione;

   c) sostenere la formazione specifica dei lavoratori agricoli sulla mobilità sicura e sul corretto utilizzo dei mezzi di trasporto;

   d) favorire soluzioni organizzative che riducano gli spostamenti a rischio, anche mediante trasporto condiviso sicuro, logistica aziendale e digitalizzazione dei processi.

  3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo, le tipologie di progetti ammissibili e le relative priorità, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese agricole, ai lavoratori stagionali e ai territori ad alta incidentalità.
  4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*2.01. Mari.
*2.05. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure semplificate in materia di tutela della salute dei lavoratori del settore agricolo)

  1. Al fine di assicurare la tutela della salute dei lavoratori del settore agricolo e la regolarità delle connesse procedure di assunzione, è istituito il tesserino sanitario del lavoratore agricolo.
  2. Il tesserino di cui al comma 1 è rilasciato al lavoratore del settore agricolo a seguito della visita medica pre-assuntiva effettuata dal personale medico dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPESAL). In subordine, la visita medica pre-assuntiva può essere effettuata dal medico curante del lavoratore agricolo, che provvede al rilascio e all'aggiornamento del medesimo tesserino, in ragione della conoscenza del quadro clinico del proprio assistito.
  3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
2.03. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Dispositivi di protezione individuale nel settore agricolo)

  1. In deroga a quanto disposto in materia dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i dispositivi di protezione individuale funzionali allo svolgimento dell'attività lavorativa agricola si configurano quali strumenti personali di lavoro.
  2. Il lavoratore agricolo mantiene la titolarità d'uso e la responsabilità di conservazione e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
  3. In caso di nuova assunzione, il datore di lavoro verifica l'idoneità e la conformità, rispetto alle mansioni da svolgere, dei dispositivi di protezione individuale già in possesso del lavoratore agricolo.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
2.04. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato)

  1. Al fine di contribuire all'obiettivo di contrastare il fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sentite le parti sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un documento contenente l'elenco delle imprese agricole, come definite dall'articolo 2135 del codice civile, che hanno riportato condanne per violazioni della normativa in materia di lavoro, legislazione sociale e fiscale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con particolare riguardo alle modalità di utilizzo e di consultazione dell'elenco finalizzate a penalizzare i datori di lavoro che abbiano posto in essere violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche al fine di elaborare strategie di prevenzione dei fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura.
  2. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziare previste a legislazione vigente.
2.06. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure semplificate in materia di lavoro agricolo)

  1. Al fine di garantire la continuità delle attività agricole e di raccolta, condizionate da fattori climatici e dall'organizzazione dei trasporti, l'assunzione dei lavoratori agricoli può essere effettuata nel medesimo giorno dell'invio della comunicazione obbligatoria, qualora sopravvengano, nella stessa giornata, situazioni di oggettiva necessità derivanti dall'assenza dei lavoratori già assunti ovvero da impreviste esigenze di pianificazione delle attività agricole da svolgere. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
2.02. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

ART. 3.
(Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, di badge di cantiere e di patente a crediti)

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza, anche ai fini del rilascio dell'attestato di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.
3.34. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, dopo la parola: dispone, aggiungere le seguenti: , al pari degli altri organi di vigilanza, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare i Servizi di Prevenzione delle ASL,.
*3.1. Mari.
*3.25. Scotto, Sarracino.

  Al comma 1, dopo le parole: in regime di subappalto, pubblico o privato. aggiungere il seguente periodo: Le risultanze della vigilanza svolta sugli appalti e subappalti dall'Ispettorato nazionale del lavoro e dagli altri organi di vigilanza sono condivise e rese accessibili, all'interno del Portale Nazionale del Sommerso, a tutti gli altri organi di vigilanza interessati, al fine di incrementare la capacità di coordinamento e della programmazione delle attività di verifica e vigilanza.
**3.2. Mari.
**3.16. Scotto, Sarracino.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori e la regolarità dei rapporti di lavoro, nonché per facilitare le attività di verifica e controllo degli adempimenti relativi alle suddette finalità, le imprese che operano nei cantieri edili, nei cantieri navali, negli impianti e nelle aree dedicate alle attività del settore della logistica, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera u), e dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera è altresì rilasciata ai lavoratori che operano nei medesimi siti strutture in regime di appalto e subappalto pubblico o privato, nonché ai lavoratori dipendenti di imprese tra loro non controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La tessera, utilizzata come badge è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa), di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

  Conseguentemente, aggiungere i seguenti commi:

  2-bis. La tessera di riconoscimento contiene:

   a) i dati anagrafici e biometrici del lavoratore;

   b) la residenza e l'eventuale domicilio;

   c) i titoli di studio;

   d) gli eventuali titoli abilitativi o professionali conseguiti;

   e) i dati professionali, quali la data di inizio del rapporto di lavoro e il livello professionale;

   f) i dati del datore di lavoro;

   g) la tipologia e la durata, anche giornaliera, della prestazione lavorativa, nonché il contratto collettivo di riferimento applicato;

   h) la qualifica riconosciuta nel rapporto di lavoro;

   i) l'attestazione della regolarità contributiva e l'anzianità lavorativa;

   l) l'attestazione della regolarità del soggiorno, in caso di lavoratore cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea.

  2-ter. La tessera di riconoscimento è esibita all'inizio e al termine della prestazione lavorativa quotidiana ed è controllata elettronicamente, con apposita apparecchiatura, dal datore di lavoro responsabile dei cantieri, degli impianti e degli altri luoghi di lavoro afferenti ai settori di cui al comma 2, anche ai fini della verifica e dell'acquisizione dei dati contenuti nel documento di regolarità lavorativa di ciascun lavoratore utilizzato direttamente o indirettamente. I dati acquisiti quotidianamente dal datore di lavoro attraverso la lettura della tessera di riconoscimento sono trasmessi quotidianamente in via telematica alla banca di dati di cui al comma 2.
3.13. Scotto, Sarracino.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le imprese con le seguenti: i datori di lavoro delle imprese;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le seguenti parole: nei cantieri edili.

   al comma 3, sopprimere le parole: nei cantieri.
*3.3. Mari.
*3.26. Scotto, Sarracino.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ai propri dipendenti con le seguenti: a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, che operano nel cantiere, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
3.21. Scotto, Sarracino.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: dipendenti aggiungere le seguenti: , nonché ai lavoratori somministrati, in distacco e autonomi presenti in cantiere,.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: del dipendente, è resa disponibile al lavoratore con le seguenti: del lavoratore, è resa disponibile allo stesso.
*3.5. Mari.
*3.27. Scotto, Sarracino.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ai propri dipendenti con le seguenti: ai lavoratori

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: dipendente con la seguente: lavoratore

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il badge deve esser posseduto da tutti i lavoratori autonomi e subordinati, compresi quelli in distacco, anche internazionale, con indicazione dell'impresa distaccante e distaccataria, e in somministrazione, che lavorano a qualsiasi titolo nei cantieri. Il badge elettronico rileva, oltre alle generalità del lavoratore, anche le presenze e l'orario di lavoro, la formazione effettuata e gli aggiornamenti necessari, il CCNL applicato e sottoscritto dalle OOSS più rappresentative sul piano nazionale, nonché i relativi contratti di secondo livello. La piattaforma digitale di rilevazione dei dati, fornita dagli enti bilaterali del settore edile di emanazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale, è interoperabile con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa), integrabile, completa, fruibile ed implementata con le informazioni di cui al presente comma. Hanno accesso alla Piattaforma Web, oltre agli Enti bilaterali di cui al comma precedente, le stazioni Appaltanti e l'Ispettorato del lavoro nel campo delle funzioni affidate loro dalla legge.
**3.4. Mari.
**3.29. Scotto, Sarracino.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: identificativi del dipendente, aggiungere le seguenti: l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione,.
3.35. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo parole: gli elementi identificativi del dipendente, aggiungere le seguenti: la forma contrattualistica di assunzione e il tracciamento dell'orario di lavoro nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
3.1000. Faraone, Del Barba.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: identificativi del dipendente aggiungere le seguenti: , nonché i giorni di presenza in cantiere, le ore lavorate e il contratto applicato.
*3.6. Mari.
*3.28. Scotto, Sarracino.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, con le seguenti: è obbligatoriamente consegnata al lavoratore, anche

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La mancata consegna della tessera si configura come grave violazione del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
3.36. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La medesima tessera è operativa su tutto il territorio nazionale e, a tal fine, i relativi sistemi di registrazione e tracciamento assicurano continuità di funzionamento anche in assenza temporanea di connessione.
3.7. Mari.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La tessera di cui al comma 2 è obbligatoria per tutti i lavoratori autonomi e subordinati, compresi quelli in distacco, anche internazionale, con indicazione dell'impresa distaccante e distaccataria, e in somministrazione, che lavorano o hanno accesso a qualsiasi titolo nei cantieri. La tessera di riconoscimento deve rilevare, oltre alle generalità del lavoratore, le presenze e l'orario di lavoro, la formazione effettuata e gli aggiornamenti necessari, il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale e i relativi contratti di secondo livello. La piattaforma digitale di rilevazione dei dati, fornita dagli enti bilaterali del settore edile di emanazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale, sarà interoperabile con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa), integrabile, completa, perfettamente fruibile e implementata con le informazioni del presente comma. L'accesso alla Piattaforma Web è consentito, oltre agli Enti bilaterali di cui al comma precedente, alle stazioni Appaltanti e al l'Ispettorato del lavoro nel campo delle funzioni affidate loro dalla legge.
*3.17. Scotto, Sarracino.
*3.33. Gribaudo, Scotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il badge elettronico di cantiere di cui al comma 2 deve contenere e registrare:

   a) i dati identificativi del lavoratore, del datore di lavoro e in caso di subappalto la relativa autorizzazione;

   b) il livello di inquadramento professionale;

   c) la formazione certificata posseduta;

   d) gli orari di ingresso e uscita dal cantiere;

   e) la data dell'ultima visita medica di sorveglianza sanitaria effettuata e la scadenza dell'idoneità stessa;

   f) la verifica della congruità delle mansioni svolte rispetto al livello di inquadramento e alla formazione posseduta.

  Conseguentemente, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il decreto di cui al presente comma sono altresì stabilite:

   a) le modalità di raccolta, trattamento, archiviazione e utilizzo dei dati registrati dal badge elettronico di cantiere nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

   b) le specifiche tecniche del badge elettronico e dei sistemi di interscambio dei dati;

   c) le modalità di verifica della congruità dei dati;

   d) le procedure di controllo e le sanzioni in caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo.
3.37. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: comprensive, altresì, della previsione di strumenti digitali semplici e interoperabili, accessibili anche alle piccole imprese, della formazione specifica degli operatori di cantiere, nonché della costituzione di una Cabina di regia nazionale per un coordinamento unitario quanto all'attuazione delle procedure tecniche.
3.8. Mari.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. In tutti i settori di attività caratterizzati da una alta incidenza infortunistica quali le costruzioni, la logistica, i trasporti e la manifattura, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è autorizzato ad installare appositi impianti di videosorveglianza nei luoghi di svolgimento delle prestazioni lavorative, anche in forma di appalto e subappalto, al fine di individuare le situazioni di rischio e garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e assicurare un ulteriore innalzamento dei livelli di protezione e prevenzione sul lavoro. I dati e le immagini raccolte sono ad esclusiva disposizione dell'INL e degli organi inquirenti. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e previo parere del Garante per la tutela dei dati personali, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.
  3-ter. Le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative possono individuare le modalità di utilizzo di appositi impianti di videosorveglianza per le finalità di cui al comma 3-bis.
3.11. Scotto, Sarracino.

  Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 26, comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni vigenti relative alla salute e sicurezza sul lavoro si applicano ugualmente alle imprese appaltatrici o subappaltatrici.».
3.39. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 26, comma 4, l'ultimo periodo è soppresso.
3.38. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 4, lettera a), numero 1), premettere il seguente:

    01) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Al fine di rafforzare il ruolo svolto dagli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale, di cui all'articolo 51, comma 1-bis del presente decreto legislativo, e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali e territoriali, gli stessi sono autorizzati ad accedere a tutte le informazioni concernenti la patente a crediti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132, rese disponibili ai soggetti indicati dalla medesima disposizione secondo le modalità di accesso individuate all'articolo 5 del decreto direttoriale n. 43 del 25 giugno 2025, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e in conformità a quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.».
3.23. Scotto, Sarracino.

  Al comma 4, lettera a), numero 1), premettere il seguente:

    01) al comma 1 lettera d) dopo le parole: «documento di valutazione dei rischi» sono aggiunte le seguenti: «coerente e congruo alle attività svolte e alla realtà aziendale effettiva».
3.18. Scotto, Sarracino.

  Al comma 4, lettera a), numero 1), premettere il seguente:

    01) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole «e la violazione delle fattispecie 1, 3, 4, dell'allegato 1-bis del corrente decreto».
3.20. Scotto, Sarracino.

  Al comma 4, lettera a), prima del numero 1), aggiungere i seguenti:

    01) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «possesso del documento di valutazione dei rischi,», sono aggiunte le seguenti: «coerente e congruo alle attività svolte e alla realtà aziendale effettiva»;

    001) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «n. 445.», è inserito il seguente periodo: «L'autocertificazione non è consentita in riferimento ai documenti recuperabili dai sistemi di enti e istituti certificatori, quali le Camere di Commercio, l'INPS, nonché le Casse edili.».

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   «4-bis. La Commissione territoriale prevista all'articolo 7 del decreto 18 settembre 2024, n. 132, è istituita in ogni territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e si riunisce su richiesta di almeno una sua componente o dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) per verificare l'attuazione della patente ed analizzare eventuali problematiche rilevate».
3.9. Mari.

  Al comma 4, lettera a), numero 1), capoverso 7-bis, dopo le parole: di cui all'allegato I-bis, aggiungere le seguenti: numero 1, numero 3, numero 4,.
3.22. Scotto, Sarracino.

  Al comma 4, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:

    2) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono immediatamente trasmessi all'Ispettorato nazionale del lavoro. Le competenti procure della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, trasmettono tempestivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro qualsiasi informazione utile sia in loro possesso»;.
3.40. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 4, lettera a), numero 2) dopo le parole: al comma 8, aggiungere le seguenti: al primo periodo le parole «può sospendere» sono sostituite dalle seguenti: «sospende» e.
3.41. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 4, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

   «12-bis. Ai fini all'affidamento dei contratti di lavori di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le stazioni appaltanti tengono conto altresì dei crediti previsti ai sensi del presente articolo, maturati al momento della presentazione dell'offerta.».
3.15. Scotto, Sarracino.

  Al comma 4, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) il comma 15 è soppresso.
3.14. Scotto, Sarracino.

  Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 50, comma 1, lettera e), le parole: «riceve le informazioni e la documentazione aziendale», sono sostituite con le seguenti: «deve ricevere tempestivamente le informazioni e la documentazione aziendale, di cui ottiene copia,».
3.10. Mari.

  Al comma 4 lettera b), numero 1), premettere il seguente:

    01) il numero 20 è sostituito dal seguente:

    «20. Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 per ciascun lavoratore»;.
3.42. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'Allegato VIII, paragrafo «Protezione delle altre parti del corpo» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, gli esoscheletri per la protezione dal rischio di insorgenza di disturbi muscolo scheletrici».
3.24. Scotto, Sarracino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a modificare il decreto 18 settembre 2024, n. 132 recante il Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili al fine di disporre l'effettiva istituzione della Commissione territoriale di cui all'articolo 7 in ogni territorio entro i successivi sessanta giorni nonché prevedendo l'obbligo di riunione su richiesta di almeno una sua componente o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale per verificare l'attuazione della patente ed analizzare eventuali problematiche rilevate.
3.19. Scotto, Sarracino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per l'esecuzione delle prestazioni lavorative di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (lavoro in quota) non possono essere adibiti lavoratori che abbiano compiuto i 60 anni di età. Le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative possono individuare ulteriori prestazioni lavorative per le quali non possono essere adibiti lavoratori che abbiano compiuto i 60 anni di età.
3.12. Scotto, Sarracino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 445, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 la parola: «raddoppiate» è sostituita dalla seguente: «triplicate».
3.44. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 445, lettera d), numero 2) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 la parola: «10» è sostituita dalla seguente: «30».
3.43. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad incrementare il fondo risorse decentrato destinato alla contrattazione integrativa del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del medesimo Ispettorato nazionale del lavoro, anche ai fini della creazione di un adeguato sistema indennitario che possa valorizzare il medesimo personale, nel limite di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

  Conseguentemente, aggiungere i seguenti commi:

  11-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
  11-quater. All'articolo 1, comma 150, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo:

    1) dopo le parole: «controllo ispettivo e amministrativo», sono inserite le seguenti: «, di cui agli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e»;

    2) dopo le parole: «al potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale di previdenza sociale», sono aggiunte le seguenti: «, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;

   b) al secondo periodo:

    1) le parole: «valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «A valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 5.000.000 euro»;

    2) dopo le parole: «in favore dei dipendenti dell'Istituto», sono aggiunte le seguenti: «, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro».
3.32. Scotto, Sarracino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione di una procura unica del Lavoro)

  1. Nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

   «Art. 70.1. – (Direzione distrettuale del lavoro) – 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.
   2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.
   3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i magistrati addetti alla direzione.
   4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro».

  2. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

   «Art. 76-quater. – (Procuratore nazionale del lavoro) – 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.
   2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela penale del lavoro.
   3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
   4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.
   5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
   6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-ter del codice di procedura penale».

  3. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

   «Art. 371-ter. – (Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro) – 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.
   2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.
   3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

   a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

   b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

   c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

   d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

   e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

   f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

    1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

    2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

   4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero».

  4. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati».

  5. Dopo l'articolo 76-quater dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

   «Art. 76-quinquies. – (Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo) – 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.
   2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro».

  6. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

   «6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati».

  7. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.
  8. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di Cassazione.
  9. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  11. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
  12. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro.
3.01. Gribaudo, Scotto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Credito di imposta per salute e sicurezza sul lavoro)

  1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno degli infortuni e morti sui luoghi di lavoro, nonché di tutela della salute e sicurezza, a decorrere dall'anno 2026, entro il tetto massimo di spesa per la finanza pubblica pari a 200 milioni di euro, alle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di cui al comma 2, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute, nel limite massimo di 40.000 euro, per ciascuna impresa beneficiaria.
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, le spese sostenute:

   a) per la piena applicazione delle disposizioni ingenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ai lavoratori che, in qualsiasi forma contrattuale, svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, attraverso piattaforme anche digitali;

   b) per attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, nonché specificatamente dei rischi connessi all'utilizzo di tali tecnologie;

   c) per la piena attuazione delle misure di cui al capo IV, Cantieri temporanei o mobili, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ivi inclusi:

    1) l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature di lavoro, ponteggi, opere provvisionali, dispositivi di protezione individuale, parapetti, ponti a sbalzo, sottoponti e altro materiale che risponda con tempestività ed efficacia all'evoluzione dei fattori di rischio;

    2) la definizione di criteri di progettazione e realizzazione degli interventi, al fine di eliminare o ridurre al minimo il rischio di caduta dall'alto nei lavori in quota o in sospensione, con particolare riferimento alle misure preventive e protettive finalizzate a mettere in sicurezza il percorso di accesso e transito, nonché la costante esecuzione dei lavori, e a garantire sistemi di protezione, distinguendo in temporanei o permanenti, sistemi personali o collettivi;

    3) l'attività di formazione di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati agli specifici rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, connessi ai lavori in quota o in sospensione, anche sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL.

  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 4, comprese quelle finalizzate a verificare il rispetto del tetto massimo di spesa di cui al comma 1, e l'eventuale individuazione di ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre a quelli indicati ai commi 1 e 2.
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.03. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.
(Misure per la tutela dei redditi e della sicurezza dei lavoratori addetti alla consegna di beni per conto altrui)

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunta la seguente lettera:

   «o-bis) imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.».

  2. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relative al trattamento di integrazione salariale ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali di cui all'articolo 11, lettera a), della stessa legge sono estese ai lavoratori dipendenti inquadrati come rider, di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle dipendenze di imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.
  3. È istituito presso l'INPS un fondo di sostegno per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano (rider), con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2026. Il fondo eroga un'indennità giornaliera in caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano lo svolgimento dell'attività lavorativa. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti i criteri e le modalità di riconoscimento dell'indennità, le procedure di accesso al fondo, nonché le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di operare consegne e che danno diritto all'indennità. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.02. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione Fondo per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche)

  1. Presso il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per far fronte, a decorrere dall'anno 2026, alle integrazioni salariali per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, necessarie per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore. Il Fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, è finalizzato all'attivazione automatica della cassa integrazione in caso di specifiche condizioni climatiche avverse e ove la tipologia di attività lo richieda, per tutti i lavoratori e le lavoratrici che in condizioni climatiche avverse rischiano, nello svolgimento dell'attività lavorativa, di compromettere la salute e la sicurezza. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate i settori in cui i lavoratori sono esposti alle emergenze climatiche e che possono accedere al Fondo nonché le modalità operative e attuative per accedervi.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3.04. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Il comma 17, articolo 119, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è abrogato.
3.01000. Faraone, Del Barba.

ART. 4.
(Potenziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro)

  Al comma 1, sostituire la parola: 300 con la seguente: 900;

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 22.579.260 per l'anno 2026 e di euro 45.158.517 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale, di euro 1.050.000 per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e di euro 4.410.000 per l'anno 2026 e di euro 5.580.000 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.;

   al comma 4, sostituire le parole: 9.346.420 per l'anno 2026 ed euro 16.912.839 con le seguenti: 28.039.260 per il 2026 ed euro 50.738.517.
4.7. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, sostituire la parola: 300 con la seguente: 400 e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e 600 unità di personale da inquadrare nei profili amministrativi delle aree degli operatori, degli assistenti e dei funzionari del medesimo contratto collettivo nazionale;

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 9.526.420 per l'anno 2026 e di euro 17.052.839 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale, di euro 350.000 per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e di euro 1.470.000 per l'anno 2026 e di euro 1.860.000 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale;

   sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 11.346.420 per il 2026 ed euro 18.912.839 annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4.8. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli ispettori incaricati della vigilanza ordinaria è riconosciuta un'indennità connessa allo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, nonché un regime forfettario per il rimborso delle spese di missione sostenute.
4.9. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Sopprimere i commi 5 e 6.
4.10. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Al comma 5, lettera b), dopo le parole: n. 56 aggiungere le seguenti: , dopo le parole «dell'Ispettorato», sono aggiunte le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», e.
4.1. Mari.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 12-quater, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4.6. Scotto, Sarracino.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  11-bis. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a incrementare il fondo risorse decentrato destinato alla contrattazione integrativa del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del medesimo Ispettorato nazionale del lavoro, anche ai fini della creazione di un adeguato sistema indennitario che possa valorizzare il medesimo personale, nel limite di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  11-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
  11-quater. All'articolo 1, comma 150, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo:

    1) dopo le parole: «controllo ispettivo e amministrativo», sono inserite le seguenti: «, di cui agli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e»;

    2) dopo le parole: «il potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale di previdenza sociale», sono aggiunte le seguenti: «, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;

   b) al secondo periodo:

    1) le parole: «valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «A valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 5.000.000 euro»;

    2) dopo le parole: «in favore dei dipendenti dell'Istituto», sono aggiunte le seguenti: «, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro».
4.3. Mari.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  11-bis. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a incrementare il fondo risorse decentrato destinato alla contrattazione integrativa del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del medesimo Ispettorato nazionale del lavoro, anche ai fini della creazione di un adeguato sistema indennitario che possa valorizzare il medesimo personale, nel limite di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  11-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 11-bis, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
4.4. Scotto, Sarracino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  11-bis. All'articolo 1, comma 150, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «controllo ispettivo e amministrativo» sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» e dopo le parole: «al potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale di previdenza sociale» sono aggiunte le seguenti: «del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;

   b) al secondo periodo, le parole: «valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «A valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 5.000.000 euro» e dopo le parole: «in favore dei dipendenti dell'Istituto» sono aggiunte le seguenti: «, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro».
4.5. Scotto, Sarracino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  11-bis. La vigilanza è applicata in modo coordinato e omogeneo su tutto il territorio nazionale.
4.2. Mari.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro)

  1. Dopo l'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

«Art. 70-bis.
(Direzione distrettuale del lavoro)

   1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi, ancorché di maggiore gravità, nonché al reato previsto dall'articolo 603-bis del codice penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.
   2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.
   3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati di cui al comma 1, i magistrati addetti alla direzione.
   4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro.».

  2. Dopo l'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 76-bis.
(Procuratore nazionale del lavoro)

   1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.
   2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.
   3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
   4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguita la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura.
   5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
   6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-ter del codice di procedura penale».

  3. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

«Art. 371-ter.
(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)

   1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tale fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e degli organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione alle competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente, e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.
   2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali del lavoro al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.
   3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

   a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

   b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

   c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

   d) impartisce ai procuratori distrettuali del lavoro specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

   e) riunisce i procuratori distrettuali del lavoro interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

   f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati di cui al comma 1 quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

    1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

    2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 del codice di procedura penale ai fini del coordinamento delle indagini.

   4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione di cui alla lettera f) del comma 3 dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.».

  4. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati.».

  5. Dopo l'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 76-ter.
(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro)

   1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.
   2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

  6. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

   «6. Quando il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.».

  7. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di Cassazione. Per fare fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a 300 unità per l'anno 2023.
  8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro.
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'art. 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.05. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Istituzione del Piano straordinario nazionale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e altre misure finalizzate al rafforzamento dei diritti dei lavoratori)

  1. Al fine di contribuire all'obiettivo di rafforzare l'attività di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro, è istituito il Piano straordinario nazionale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito «Piano», finalizzato alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e al rafforzamento dei diritti dei lavoratori, in particolare nei contesti lavorativi caratterizzati da alto rischio e da elevata precarietà, allo scopo di garantire il diritto costituzionale al lavoro in condizioni di dignità, sicurezza e giustizia sociale, in attuazione degli articoli 1, 3, 4, 32 e 41 della Costituzione.
  2. Il Piano promuove la prevenzione strutturale degli infortuni e delle malattie professionali attraverso il finanziamento di programmi di formazione continua e partecipata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con priorità per interventi rivolti alle micro imprese e le piccole imprese, mediante il rafforzamento delle prerogative e la valorizzazione del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e l'istituzione di sportelli territoriali per l'assistenza tecnica gratuita nell'ambito della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, a supporto delle imprese e dei lavoratori.
  3. Al fine di favorire l'elaborazione e l'adozione di modelli di organizzazione sociale e lavorativa che promuovano una migliore qualità della vita, del lavoro e del tempo libero, riducendo conseguentemente lo stress lavoro-correlato e l'incidenza degli infortuni nel percorso tra il domicilio del lavoratore e il luogo di lavoro, per i rapporti di lavoro che prevedano l'esecuzione della prestazione da remoto, il Piano prevede l'applicazione di una riduzione nella misura dell'1 per cento sui premi assicurativi dovuti dal datore di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
  4. Il Piano promuove altresì, in via sperimentale, il rafforzamento delle politiche di flessibilità organizzativa e di incentivazione salariale, anche tramite la riduzione dell'orario di lavoro settimanale a parità di salario, con particolare attenzione ai settori e territori ad alta incidenza di infortuni sul lavoro, con la verifica periodica degli effetti prodotti dalla sua applicazione sulla produttività e sul benessere dei lavoratori.
  5. Al fine di prevenire e contrastare le disfunzioni organizzative generatrici di stress e delle condotte vessatorie a carico dei lavoratori perpetrate in ambito lavorativo, il Piano individua le misure atte a contrastare tali condotte poste in essere sul luogo di lavoro con lo scopo di danneggiare la dignità e la professionalità del lavoratore o di emarginarlo, causando una lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore. Tali misure comprendono:

   a) l'organizzazione di corsi di prevenzione, di informazione, di formazione e di addestramento sulle condotte di cui all'alinea, ai fini dell'identificazione, della riduzione e della gestione dei rischi;

   b) l'organizzazione di corsi sulla cultura del litigio e sull'autodifesa verbale;

   c) l'adozione e l'affissione, in un luogo accessibile a tutti i lavoratori, di un codice di comportamento per la tutela della dignità nel luogo di lavoro.

  6. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dai commi 3, 4 e 5.
  7. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 6, è autorizzata la spesa di 5.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2026, da destinare a progetti coordinati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute e dell'economia e delle finanze. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati in 5.000.000 euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  8. In attuazione dell'articolo 44 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è garantito ai lavoratori il diritto di interrompere l'attività lavorativa e allontanarsi dal luogo di pericolo in presenza di condizioni gravi, immediate e inevitabili per la propria salute o sicurezza. Al fine di un pieno esercizio del diritto di autotutela di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per il diritto di autotutela», finalizzato a erogare le quote di salario dovute nei casi in cui l'interruzione dell'attività lavorativa sia stata ritenuta legittima ma non riconosciuta tempestivamente dal datore di lavoro, Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati in 600.000 euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il diritto di autotutela di cui al presente comma è esercitato con le seguenti modalità e alle condizioni seguenti:

   a) il lavoratore ha diritto di interrompere immediatamente l'attività lavorativa e di allontanarsi dalla zona pericolosa, comunicando senza indugio il fatto al preposto o, in sua assenza, direttamente al datore di lavoro mediante compilazione di un modello o inserimento in una piattaforma telematica istituita nel sito internet istituzionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nonché informandone il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza entro il successivo giorno lavorativo;

   b) l'interruzione dell'attività lavorativa, se compiuta in buona fede, fondata su una ragionevole percezione di pericolo grave e comunicata ai sensi della lettera a), non comporta decurtazione della retribuzione né conseguenze disciplinari o risarcitorie a carico del lavoratore, salvo il caso di dolo o colpa grave accertata;

   c) entro ventiquattro ore dalla comunicazione di cui alla lettera a), il datore di lavoro verifica l'esistenza delle condizioni di rischio segnalate e comunica per iscritto al lavoratore, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro le risultanze della verifica effettuata e le misure eventualmente adottate;

   d) in caso di contestazione da parte del datore di lavoro, spetta a quest'ultimo l'onere della prova circa l'assenza del pericolo. Si presume, fino a prova contraria, la legittimità della condotta del lavoratore che ha agito nell'esercizio del diritto di autotutela;

   e) nel sito internet istituzionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro è istituito un canale telematico riservato, accessibile anche in forma anonima, per la segnalazione delle situazioni di rischio e dell'esercizio del diritto di autotutela, attivo ininterrottamente e con gestione prioritaria delle segnalazioni pervenute.

  9. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, in particolare:

   a) le modalità operative per l'attuazione del diritto di autotutela di cui al comma 6, nel rispetto dell'articolo 44 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

   b) la forma del modello di segnalazione e la struttura del canale telematico;

   c) i criteri per l'accesso alle prestazioni del fondo e le forme di assistenza legale gratuita disponibili in caso di contenzioso.

  10. La formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei preposti deve comprendere un modulo specifico obbligatorio sul diritto di autotutela, i cui contenuti sono definiti dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. L'adempimento di tale formazione è condizione necessaria per la validità dei corsi di formazione generale e specifica previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4.06. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Potenziamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

  1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato, per gli anni 2026 e 2027, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 201 unità di personale da inquadrare nell'area professionisti del vigente Contratto collettivo nazionale, Area funzioni centrali, famiglia professionale professionisti tecnici. La dotazione organica è incrementata in misura corrispondente.
  2. Ai fini del comma 1, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 11.804.222 per l'anno 2026 e di euro 11.376.090 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale e di euro 1.196.600 per l'anno 2026 e di euro 1.153.200 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 13.000.822 per il 2026 ed euro 12.529.290 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
4.01. Mari.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Potenziamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

  1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato, per gli anni 2026 e 2027, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 201 unità di personale da inquadrare nell'area professionisti del vigente Contratto collettivo nazionale, Area funzioni centrali, famiglia professionale professionisti tecnici. La dotazione organica è incrementata in misura corrispondente.
  2. Ai fini del comma 1, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 11.804.222 per l'anno 2026 e di euro 11.376.090 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale e di euro 1.196.600 per l'anno 2026 e di euro 1.153.200 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 13.000.822 per il 2026 ed euro 12.529.290 annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4.02. Scotto, Sarracino.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Gratuito patrocinio per le vittime del lavoro ed i familiari)

  1. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle medesime condizioni di cui al primo periodo sono ammesse al patrocinio la persona offesa dai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché i soggetti indicati all'articolo 90, comma 3, del codice di procedura penale».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4.03. Gribaudo, Scotto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Istituzione del salario minimo legale)

  1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, anche al fine di prevenire i rischi da affaticamento psico-fisico e stress lavoro-correlato, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
  3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.
  4. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.
  5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei princìpi e delle finalità della medesima legge.
  6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.
  7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.
  8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.
  9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.
  10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.
  11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati».

  12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.
  13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.
  14. La Commissione di cui al comma 13 è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

   a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

   c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;

   d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

   e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  15. La Commissione di cui al comma 13:

   a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;

   b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;

   c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

  16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.
  17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
  18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.
  20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
  21. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per il salario minimo», con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma 21, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4.
4.04. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Incremento trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

  1. Al fine di assicurare un incremento del trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a decorrere dall'anno 2026, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.01000. Faraone, Del Barba.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Assunzioni di personale nel ruolo di ispettore nazionale del lavoro)

  1. Al fine di aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro tramite un controllo ramificato e costante su tutto il territorio nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato nel biennio 2026-27 ad assumere n. 1000 ispettori nazionali del lavoro. Per la finalità di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assunzione tramite bando pubblico del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.01001. Faraone, Del Barba.

ART. 5.
(Interventi in materia di prevenzione e di formazione)

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: «“preposto”: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e», sono sostituite con le seguenti: «“preposto”: persona che, in ragione della sua posizione gerarchica, delle competenze e dell'inquadramento professionale, e nei limiti dei poteri»;

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 19, comma 1, dopo la parola: «competenze», sono aggiunte le seguenti: «e l'inquadramento professionale»;

   dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 50, comma 7, dopo la parola: «protezione», sono aggiunte le seguenti: «e con la nomina di preposto».
5.1. Mari.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 2, comma 1, alla lettera e), le parole: «in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione della posizione gerarchica, delle competenze e dell'inquadramento professionali, e nei limiti dei poteri»;.
5.24. Scotto, Sarracino.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «luoghi di lavoro» sono inserite le seguenti: «e comunque durante il lavoro».
5.30. Scotto, Sarracino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*5.2. Mari.
*5.28. Scotto, Sarracino.
*5.1008. Faraone, Del Barba.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il n. 2).
**5.36. Scotto, Sarracino.
**5.37. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: destinato al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla prevenzione dei rischi emergenti connessi ai cambiamenti climatici.
5.52. L'Abbate, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», dopo le parole: dei lavoratori aggiungere le seguenti: e dei datori di lavoro.
5.1004. Faraone, Del Barba.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: comparativamente più rappresentative a livello nazionale aggiungere le seguenti: , nonché dei datori di lavoro.
5.3. Mari.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 4-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Gli importi trasferiti ai sensi del periodo precedente, nonché gli interventi finanziati con tali risorse, sono oggetto di rendicontazione pubblicata, entro il 31 dicembre di ogni anno, sul sito dell'Inail e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5.4. Mari.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 5-ter, dopo le parole: e dei trasporti, aggiungere le seguenti: , nonché le attività forestali.
*5.5. Mari.
*5.27. Scotto, Sarracino.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 5-ter, dopo le parole: che presentano un'alta incidenza infortunistica, aggiungere le seguenti: anche in relazione all'aumento dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici, quali ondate di calore ed eventi meteorologici estremi.
5.53. L'Abbate, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 5-ter, sostituire le parole: promuove, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del medesimo Istituto, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2026 organizza;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dal presente comma, stimati in 30 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.39. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 5-ter, dopo le parole: con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del medesimo Istituto, sono aggiunte le seguenti: e con il coinvolgimento degli Enti Bilaterali di settore dove presenti.
5.23. Scotto, Sarracino.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «5-ter», dopo le parole: interventi di formazione in materia prevenzionale, aggiungere le seguenti: con particolare attenzione anche ai rischi psicosociali, ivi inclusi lo stress lavoro-correlato, le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro,.
5.200. L'Abbate, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 5-ter, aggiungere, in fine, le parole: e con il coinvolgimento degli Enti Bilaterali di settore, dove presenti;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f).
5.6. Mari.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 5-quater, sostituire le parole: a promuovere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del medesimo Istituto, con le seguenti: a realizzare;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dal presente comma, stimati in 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.38. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 5-quater, dopo le parole: sistemi intelligenti inserire le seguenti: e dei relativi sistemi intelligenti di controllo dell'uso corretto.
5.7. Mari.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «5-quater», aggiungere, in fine, le parole: o di altri dispositivi certificati, funzionali alla riduzione del livello di rischio, identificati e giustificati nel documento redatto ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con le medesime caratteristiche tecnologiche.
*5.8. Mari.
*5.40. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.
*5.1005. Faraone, Del Barba.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-bis, sostituire la parola: promuove con la seguente: realizza;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal presente comma, stimati in 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.41. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-bis, dopo le parole: con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, inserire le seguenti: anche alla luce dell'aumento degli eventi meteorologici estremi connessi ai cambiamenti climatici.
5.54. L'Abbate, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, lettera c), capoverso z-bis) dopo le parole: nei confronti inserire le seguenti: delle lavoratrici e.
*5.9. Mari.
*5.29. Scotto, Sarracino.

  Al comma 1, lettera c), capoverso z-bis), dopo le parole: come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti: e dall'articolo 3, comma 4;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 62 con le seguenti: nell'ambito lavorativo.
5.31. Scotto, Sarracino.

  Al comma 1, lettera c), capoverso z-bis) sostituire le parole: nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 62 con le seguenti: durante il lavoro.
*5.10. Mari.
*5.42. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.
*5.1009. Faraone, Del Barba.

  Al comma 1, dopo la lettera lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) all'articolo 18, dopo la parole: «23», è inserita la seguente: «23-bis»

   c-ter) dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

«Art. 23-bis.
(Obblighi dei fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento)

  1. È vietata la fornitura, in qualsiasi forma, di servizi di informazione, formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro in mancanza o in violazione dei requisiti e degli obblighi previsti dalle relative norme vigenti.
  2. In caso di corsi di formazione e addestramento che richiedono l'utilizzo di attrezzature di lavoro o di dispositivi di protezione individuale o che possono esporre i partecipanti a rischi per la salute e la sicurezza, i fornitori di cui al presente articolo, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro.
  3. Nei confronti dei datori di lavoro che erogano direttamente i servizi di informazione, formazione e addestramento per i propri lavoratori resta fermo l'obbligo di attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro.».
5.1011. Faraone, Del Barba.

  Al comma 1, dopo la lettera c, aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 18, dopo il comma 1, lettera o), è inserita la seguente:

   «o-bis) adottare le misure necessarie per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni nelle unità produttive con più di 5 lavoratori, sulla base delle linee guida elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).»
5.1000. Faraone, Del Barba.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

   c-bis) all'articolo 28, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e quelli collegati alla mancata prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro nonché quelli relativi alle condotte generatrici di stress relativamente ai medesimi luoghi;»

    b) al comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

   «f-bis) le misure adottate, anche per gruppi di lavoratori, per la prevenzione dei rischi collegati alla prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro e delle condotte generatrici di stress sui luoghi di lavoro;

   f-ter) le politiche di gestione del personale finalizzate a evitare disfunzioni organizzative rispetto alla specifica realtà aziendale;

   f-quater) l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro più idoneo al comparto e le misure di riduzione del rischio adottate in caso di adozione di un altro contratto».

   c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Tra le misure di cui al comma 2, lettera f-bis), sono comprese:

    1) l'organizzazione di corsi di prevenzione, di informazione, di formazione e di addestramento sulle condotte di cui al comma 1 ai fini dell'identificazione, della riduzione e della gestione dei rischi, nell'ambito delle attività di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

    2) l'organizzazione di corsi sulla cultura del litigio e sull'autodifesa verbale;

    3) l'adozione e l'affissione in un luogo accessibile a tutti i lavoratori di uno specifico codice di comportamento e di tutela della dignità nel luogo di lavoro;

    4) l'adozione e, ove già esistenti, il potenziamento di meccanismi di segnalazione di illeciti da parte del lavoratore ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179;

    5) la pubblicità delle informazioni rilevanti per l'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento alle modalità di impiego dei lavoratori, alle assegnazioni di incarichi, ai trasferimenti e alle modifiche nelle qualifiche e nelle mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile».
5.45. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

   «Art. 23-bis. – (Obblighi dei fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento) – 1. È vietata la fornitura, in qualsiasi forma, di servizi di informazione, formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro in mancanza o in violazione dei requisiti e degli obblighi previsti dalle relative norme vigenti.
   2. In caso di corsi di formazione e addestramento che richiedono l'utilizzo di attrezzature di lavoro o di dispositivi di protezione individuale o che possono esporre i partecipanti a rischi per la salute e la sicurezza, i fornitori di cui al presente articolo, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro.
   3. Nei confronti dei datori di lavoro che erogano direttamente i servizi di informazione, formazione e addestramento per i propri lavoratori resta fermo l'obbligo di attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro.».

  Conseguentemente:

   1) dopo la lettera f), inserire la seguente:

   f-bis) all'articolo 57, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. I fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento sono puniti:

   a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 12.285,06 a 49.140,26 euro per la violazione dell'articolo 23-bis, comma 1;

   b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell'articolo 23-bis, comma 2.».

   2) prima della lettera d), inserire la seguente:

   0d) all'articolo 18, comma 3-bis, dopo la parola: «23», è aggiunta la seguente: «23-bis».
5.12. Mari.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

«Art. 23-bis.
(Obblighi dei fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento)

   1. È vietata la fornitura, in qualsiasi forma, di servizi di informazione, formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro in mancanza o in violazione dei requisiti e degli obblighi previsti dalle relative norme vigenti.
   2. In caso di corsi di formazione e addestramento che richiedono l'utilizzo di attrezzature di lavoro o di dispositivi di protezione individuale o che possono esporre i partecipanti a rischi per la salute e la sicurezza, i fornitori di cui al presente articolo, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro.
   3. Nei confronti dei datori di lavoro che erogano direttamente i servizi di informazione, formazione e addestramento per i propri lavoratori resta fermo l'obbligo di attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro».
5.43. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 28:

    a) al comma 1, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli inerenti le molestie e la violenza sul lavoro, secondo i contenuti della legge 15 gennaio 2021, n. 4».

    b) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

   «1-ter. La valutazione delle molestie e violenza sul lavoro, di cui al comma 1, è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quinquies, e il relativo obbligo decorre dall'elaborazione delle predette indicazioni»
*5.13. Mari.
*5.1001. Faraone, Del Barba.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera o), è inserita la seguente:

   «o-bis) adotta le misure necessarie per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni nelle unità produttive con più di 5 lavoratori, sulla base delle linee guida elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).».
5.11. Mari.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

   c-bis) all'articolo 25, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e tenendo conto del modello sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro – Workplace Health Promotion (WHP) raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità e delle indicazioni contenute nel PNP».
5.44. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

   c-bis) all'articolo 28, comma 1, dopo le parole: «secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004,» sono aggiunte le seguenti: «quelli riguardanti condotte violente o moleste, secondo i contenuti della Convenzione ILO 190, recepita dalla legge del 15 gennaio 2021, n. 4».
5.32. Scotto, Sarracino.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) all'articolo 19, comma 1, alinea, dopo la parola: «competenze» sono aggiunte le seguenti: «e l'inquadramento professionale».
5.25. Scotto, Sarracino.

  Al comma 1, lettera d), al numero 1), premettere il seguente:

    01) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Per favorire l'inserimento di lavoratori adeguatamente formati e addestrati, il percorso di apprendimento può avvenire prima dell'assunzione, purché lo stesso sia finalizzato all'effettivo inserimento lavorativo.».
5.14. Mari.

  Al comma 1, lettera d), premettere il seguente:

    01) il comma 7-ter è sostituito dal seguente:

   «7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi».
5.1010. Faraone, Del Barba.

  Al comma 1, alla lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

    01) al comma 7-ter, dopo le parole: «devono essere svolte interamente» sono aggiunte le seguenti: «ed esclusivamente».
5.33. Scotto, Sarracino.

  Al comma 1, lettera d), al numero 1), premettere il seguente:

    01) il comma 7-ter è sostituito dal seguente:

   «7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.».
5.15. Mari.

  Al comma 1, lettera d), al numero 1), premettere il seguente:

  01) dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:

   «7-quater. Le disposizioni previste al comma 7-ter si considerano confermate, anche riguardo a quanto stabilito nell'Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto».
5.1002. Faraone, Del Barba.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 11, le parole: «dai 15 ai» sono sostituite dalle seguenti: «fino ai 15».
5.46. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, lettera d), numero 1) dopo le parole: «meno di 15 lavoratori,» aggiungere le seguenti: «fermi restando i requisiti minimi di cui al presente comma,».
5.47. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  All'articolo 5, comma 1, lettera d), numero 1), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La programmazione dell'aggiornamento periodico tiene conto anche dei rischi emergenti connessi ai cambiamenti climatici e alle condizioni ambientali in evoluzione.
5.55. L'Abbate, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1 lettera d) numero 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori.
5.48. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 14, primo periodo, sostituire le parole: in particolare con la seguente: anche.
5.49. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 14, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , garantendo la piena interoperabilità con gli strumenti informatici e le banche dati attualmente in uso.
5.16. Mari.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «14», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo la piena interoperabilità con gli strumenti informatici e le banche dati attualmente in uso».
*5.50. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.
*5.1007. Faraone, Del Barba.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2, inserire il seguente:

    2-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Per favorire l'inserimento di lavoratori adeguatamente formati e addestrati, il percorso di apprendimento può avvenire prima dell'assunzione, purché lo stesso sia finalizzato all'effettivo inserimento lavorativo.».
5.1006. Faraone, Del Barba.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

   d-bis) dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

«Art. 37-bis.
(Formazione 16 ore MICS)

   1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 8, sono tenuti ad effettuare il corso formativo “16 ore MICS”, delineato dal Formedil – Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, presso gli Organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee) del predetto decreto, aderenti al Formedil stesso. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.
   2. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le “16 ore MICS”, dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere».
*5.20. Scotto, Sarracino.
*5.1012. Faraone, Del Barba.

  Al comma 1, dopo lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 42, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica, sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. Tali soluzioni non devono comportare un onere finanziario sproporzionato. Non è sproporzionata l'onere quando compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro.».
5.1003. Faraone, Del Barba.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

   e-bis) all'articolo 50, comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con la nomina di preposto».
5.26. Scotto, Sarracino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
5.22. Scotto, Sarracino.

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

   f-bis) all'articolo 74, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I dispositivi di cui al periodo precedente si definiscono intelligenti quando attraverso l'uso di materiali avanzati ovvero di componenti meccanici, elettronici ovvero elettromeccanici, consentono un più elevato livello di protezione ovvero maggiore comfort».
5.34. Scotto, Sarracino.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi;».
*5.21. Scotto, Sarracino.
*5.1013. Faraone, Del Barba.

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

   g-bis) dopo l'articolo 79 è aggiunto il seguente:

«Art. 79-bis.

   1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2025 destinato a riconoscere un credito di imposta del 50 per cento sulle spese sostenute dai datori di lavoro, nel limite di 50.000 euro annue, per l'acquisto o noleggio dei dispositivi di cui all'articolo 74 comma 1 secondo periodo e degli esoscheletri di cui all'Allegato VIII del presente decreto legislativo.
   2. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, in unica soluzione o fino a 5 quote annuali di pari importo. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 231.
   3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   4. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
5.35. Scotto, Sarracino.

  Al comma 1, lettera h), capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dispositivi ausiliari di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto, di cui all'articolo 115, comma 2, possono essere installati su scale dotate di gabbia di sicurezza, per accrescerne il livello di sicurezza e facilitare eventuali operazioni di recupero.
5.18. Mari.

  Al comma 1, lettera h), sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente:

  2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri devono essere provviste di una gabbia di sicurezza a partire da metri 2,50 dal pavimento o dai ripiani.;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, dopo la lettera h), inserire la seguente:

   h-bis) all'articolo 113, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. La previsione di cui al comma 2 non si applica alle scale verticali poste su mezzi di trasporto di materiali o persone. È rimessa al datore di lavoro, tramite la valutazione dei rischi, l'indicazione per l'utilizzo in sicurezza di tali scale.»;

   dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è necessario provvedere all'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 2, come modificato dalla presente legge.
5.17. Mari.

  Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 115, comma 2, sostituire le parole: Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario con le seguenti: È in ogni caso obbligatorio.
5.51. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 115, dopo il comma 5, inserire i seguenti:

  5-bis. La valutazione dei rischi deve essere aggiornata, con riguardo alle soglie e priorità, come modificate dal presente articolo.
  5-ter. La formazione deve essere integrata con aspetti specifici relativi all'utilizzo corretto dei nuovi DPI, alla manutenzione e al contesto del lavoro in quota.
5.19. Mari.

  Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

Art. 5-bis.
(Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro)

  1. Nell'ambito di qualsiasi rapporto di lavoro sono vietati comportamenti anche omissivi, che ledano o pongano in pericolo la salute fisica e psichica, la dignità e la personalità morale del lavoratore.

Art. 5-ter.
(Definizioni)

  1. Si intendono per molestie morali e violenze psicologiche nell'ambito del posto di lavoro le azioni, esercitate esplicitamente con modalità lesiva, che sono svolte con carattere iterativo e sistematico. Per avere il carattere di molestia morale e violenza psicologica, gli atti di cui al primo periodo devono avere il fine di emarginare, discriminare, screditare o comunque recare danno alla lavoratrice o al lavoratore nella propria carriera o autorevolezza e nel rapporto con gli altri. La molestia morale e la violenza psicologica possono avvenire anche mediante:

   a) la rimozione da incarichi;

   b) l'esclusione dalla comunicazione e dall'informazione aziendale;

   c) la svalutazione sistematica dei risultati, fino a un vero e proprio sabotaggio del lavoro, che può essere svuotato dei contenuti, oppure privato degli strumenti necessari al suo svolgimento;

   d) il sovraccarico di lavoro o l'attribuzione di compiti impossibili o inutili, che acuiscono il senso di impotenza e di frustrazione;

   e) l'attribuzione di compiti inadeguati rispetto alla qualifica e preparazione professionale o alle condizioni fisiche e di salute;

   f) l'esercizio da parte del datore di lavoro o dei dirigenti di azioni sanzionatorie, quali reiterate visite fiscali o di idoneità, contestazioni o trasferimenti in sedi lontane, rifiuto di permessi, di ferie o di trasferimenti, tutte finalizzate alla estromissione del soggetto dal posto di lavoro;

   g) gli atti persecutori e di grave maltrattamento, le comunicazioni verbali distorte e le tesi a critica, anche di fronte a terzi;

   h) le molestie sessuali;

   i) la squalificazione dell'immagine personale e professionale;

   l) le offese alla dignità personale, attuate da superiori, da pari grado o da subordinati ovvero dal datore di lavoro.

  2. Agli effetti degli accertamenti delle responsabilità, l'istigazione è considerata equivalente alla realizzazione del fatto.
  3. Il danno sull'integrità psicofisica provocato dai comportamenti e dagli atti di cui al comma 1 è rilevato, ai fini della presente legge, ogni qualvolta comporti riduzione della capacità lavorativa per disagio socio-emotivo nonché per disturbi psicofisici di qualunque entità, inclusa la depressione, disturbi psicosomatici conseguenti a stress lavorativo, incluse l'ipertensione, l'ulcera e l'artrite, disturbi allergici, disturbi della sfera sessuale, nonché tumori.

Art. 5-quater.
(Prevenzione e informazione)

  1. Al fine di prevenire i casi di molestie morali e violenze psicologiche, i datori di lavoro, pubblici e privati, in collaborazione con le organizzazioni sindacali aziendali e con i servizi di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro delle Aziende unità sanitarie locali (AUSL), unitamente ai centri regionali per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo di cui all'articolo 5-decies, organizzano iniziative periodiche di informazione dei dipendenti anche al fine di individuare immediatamente eventuali sintomi o condizioni di discriminazioni, come definite all'articolo 5-ter.
  2. In concorso con i centri di cui all'articolo 5-decies, i servizi delle AUSL di cui al comma 1 organizzano annualmente corsi sul fenomeno del mobbing, obbligatori e a carico del datore di lavoro, per i dirigenti, i medici competenti, i responsabili della sicurezza aziendale, nonché per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
  3. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi nelle aziende, previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è competente in materia di mobbing, anche servendosi di appositi consulenti, psicologi e pedagogisti.
  4. In ogni azienda, all'interno dei processi informativi e formativi previsti dal citato decreto legislativo n. 81 del 2008, sono previste apposite riunioni aziendali periodiche improntate alla trasparenza e alla correttezza nei rapporti aziendali e professionali, atte a fornire alle lavoratrici e ai lavoratori informazioni sugli aspetti organizzativi, in particolare riguardo a ruoli, mansioni, carriera, mobilità.
  5. Un'attività di informazione generale è svolta altresì per tutti i lavoratori, dedicando allo scopo due ore di assemblea annuali oltre a quelle previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 5-quinquies.
(Obblighi del datore di lavoro)

  1. Il datore di lavoro, pubblico o privato, qualora siano denunciati azioni o fatti di cui all'articolo 5-ter da singoli lavoratori o da gruppi di lavoratori, o su segnalazione delle rappresentanze sindacali aziendali o del rappresentante per la sicurezza nonché del medico competente, ha l'obbligo di accertare tempestivamente i comportamenti denunciati.
  2. Il datore di lavoro prende provvedimenti per il superamento delle azioni o dei fatti denunciati ai sensi del comma 1, sentiti i lavoratori dell'area interessata, il medico competente nonché, se necessario, il servizio di prevenzione e protezione della AUSL.

Art. 5-sexies.
(Azioni di tutela giudiziaria)

  1. Qualora siano denunciati comportamenti definiti ai sensi dell'articolo 5-ter, su ricorso del lavoratore o, per delega dal medesimo conferita, delle organizzazioni sindacali, il tribunale territorialmente competente, in funzione di giudice del lavoro, nei cinque giorni successivi alla data della denuncia, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritiene sussistente la violazione di cui al ricorso, ordina al responsabile del comportamento denunciato, con provvedimento motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo, ne dispone la rimozione degli effetti, stabilisce le modalità di esecuzione della decisione e determina in via equitativa la riparazione pecuniaria dovuta al lavoratore per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Contro la decisione di cui al primo periodo è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti, opposizione davanti al tribunale, che decide in composizione collegiale, con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
  2. Il risarcimento del danno dovuto al lavoratore dal responsabile di comportamenti definiti dall'articolo 5-ter comprende in ogni caso anche una somma a titolo di indennizzo del danno biologico da determinare in via equitativa.
  3. Restano ferme le norme vigenti in materia di tutela del lavoro subordinato.

Art. 5-septies.
(Pubblicità del provvedimento del giudice)

  1. Su richiesta della parte interessata, il giudice può disporre che del provvedimento di condanna o di assoluzione venga data informazione ai dipendenti, mediante una lettera del datore di lavoro, pubblico o privato, omettendo il nome della persona oggetto di molestia morale e violenza psicologica.
  2. Se l'atto oggetto del provvedimento di condanna è commesso dal datore di lavoro, pubblico o privato, o si evince una sua complicità, il giudice dispone la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a tiratura nazionale, omettendo il nome della persona oggetto di molestia morale e violenza psicologica. Le eventuali spese sono a carico del condannato.

Art. 5-octies.
(Responsabilità disciplinare)

  1. Nei confronti di coloro che pongono in essere atti e comportamenti previsti all'articolo 5-ter è disposta, da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, o del superiore, una sanzione disciplinare prevista dalla contrattazione collettiva.

Art. 5-novies.
(Nullità degli atti discriminatori)

  1. Tutti gli atti discriminatori di cui all'articolo 5-ter o conseguenti ad un atto o comportamento di cui al medesimo articolo 5-ter sono nulli.

Art. 5-decies.
(Istituzione di centri regionali per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo)

  1. Ogni regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un centro regionale per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo, di seguito denominato «centro», con un adeguato organico, diretto da uno psichiatra della dirigenza sanitaria che sia in possesso dei requisiti per l'attribuzione di un incarico di direzione di struttura complessa e che abbia seguito appositi corsi di formazione. Il centro, anche ai fini contrattuali, ha il carattere di struttura complessa. Il centro è organizzato quale organismo tecnico di consulenza dei servizi di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro delle AUSL e svolge i seguenti compiti:

   a) ricerca e prevenzione del fenomeno del mobbing;

   b) informazione dei lavoratori;

   c) formazione degli operatori dei servizi e delle strutture di prevenzione delle AUSL;

   d) formazione dei medici competenti, formazione dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti;

   e) monitoraggio dei casi.

  2. Il centro organizza una conferenza annuale per valutare i risultati del lavoro svolto e individuare le opportune iniziative per la riduzione o l'eliminazione del fenomeno del mobbing.
5.01. Mari.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Iniziative per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende)

  1. Ai fini della promozione e della diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno 2026, sono stanziati 6 milioni di euro annui. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito e dell'università e della ricerca, nel rispetto dell'autonomia scolastica, sono stabiliti i percorsi formativi interdisciplinari tra le diverse materie scolastiche, volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza sul lavoro.
  2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte anche avvalendosi dell'apporto esperienziale dei rappresentanti della sicurezza delle organizzazioni bilaterali, nonché delle vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali o dei loro familiari superstiti in qualità di testimoni.
  3. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 14-bis è aggiunto il seguente:

   «14-ter. I programmi per la formazione di cui al presente articolo sono integrati con la testimonianza dei rappresentanti della sicurezza delle organizzazioni bilaterali, nonché delle vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali o dei loro familiari superstiti.».

  4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere il capoverso 6-bis.
5.02. Mari.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Aggiornamento dei Piani di investimento INAIL)

  1. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica dei processi produttivi, accelerare gli investimenti mirati in sostenibilità del lavoro, promuovere ecosistemi della ricerca, innovazione e trasferimento nel settore della salute e sicurezza del lavoro, INAIL aggiorna i propri Piani di investimento entro il 1° maggio 2026, prevedendo, tra gli altri, i seguenti interventi:

   a) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento operanti per il rafforzamento o il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese con sede in Italia che, adottando piani di sviluppo mirati alla realizzazione di beni e servizi destinati ad accrescere sicurezza e produttività, favoriscono processi di consolidamento industriale e occupazionale;

   b) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento dedicati all'attivazione di start-up innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

   c) costituzione e partecipazione diretta a start-up di tipo societario finalizzate al trasferimento tecnologico e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca in tema di dispositivi di protezione, soluzioni digitali e tecnologie della sicurezza.
5.03. Scotto, Sarracino.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni per arginare il fenomeno della diffusione di enti di formazione fittizi)

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

   «Art. 23-bis.(Obblighi dei fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento)1. È vietata la fornitura, in qualsiasi forma, di servizi di informazione, formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro in mancanza o in violazione dei requisiti e degli obblighi previsti dalle relative norme vigenti.
   2. In caso di corsi di formazione e addestramento che richiedono l'utilizzo di attrezzature di lavoro o di dispositivi di protezione individuale o che possono esporre i partecipanti a rischi per la salute e la sicurezza, i fornitori di cui al presente articolo, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro.
   3. Nei confronti dei datori di lavoro che erogano direttamente i servizi di informazione, formazione e addestramento per i propri lavoratori resta fermo l'obbligo di attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro.».

   b) all'articolo 18, comma 3-bis, dopo le parole: «di cui agli articoli 19, 20, 22, 23,» sono aggiunte le seguenti: «23-bis,».

   c) all'articolo 57, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. I fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento sono puniti:

   a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 12.285,06 a 49.140,26 euro per la violazione dell'articolo 23-bis, comma 1;

   b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell'articolo 23-bis, comma 2.».
5.04. Scotto, Sarracino.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Spazi Confinati)

  1. Dopo l'articolo 297 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è inserito il seguente Titolo:

«TITOLO XI-bis
SPAZI CONFINATI.

Art. 297-bis.
(Campo di applicazione)

   1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle attività eseguite all'interno degli spazi confinati come definiti all'articolo 297-ter del presente decreto.
   2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano:

   a) ai lavori di scavo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del presente decreto;

   b) ai lavori di realizzazione delle gallerie stradali e ferroviarie e delle gallerie idrauliche aventi diametro ≥ 3.000 mm;

   c) ai lavori nei cassoni ad aria compressa;

   d) ai lavori subacquei;

   e) alle operazioni e servizi portuali, nonché alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale di cui al decreto legislativo n. 272 del 1999;

   che restano disciplinati dalla normativa speciale vigente.

Art. 297-ter.
(Definizioni)

   1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intendono per:

   a) spazio confinato: uno spazio delimitato, sostanzialmente chiuso, non progettato per una attività continuativa, che presenta limitati o ristretti e/o difficoltosi accessi per l'entrata e/o l'uscita, caratterizzato da una persistente difficoltà di ventilazione naturale ed in cui, durante le attività lavorative che devono essere effettuate, è possibile la presenza o la formazione di un'atmosfera pericolosa o lo sviluppo di condizioni pericolose per l'operatore ovvero il rischio di inghiottimento o intrappolamento;

   b) atmosfera pericolosa: atmosfera caratterizzata da sotto o sovra ossigenazione o presenza di agenti chimici tossici o presenza di gas e vapori infiammabili o esplosivi identificati rispettivamente con valori dei parametri O2, VLE, LIE come presenti nell'allegato LII, o polveri combustibili capaci di disperdersi in aria;

   c) lavoratore attendente: lavoratore addetto alla sorveglianza esterna espressamente incaricato di vigilare e prestare assistenza durante le attività dei lavoratori entranti;

   d) lavoratore entrante: lavoratore incaricato di effettuare attività lavorative all'interno degli spazi confinati;

   e) preposto: lavoratore o persona designata per sovraintendere ed effettuare la vigilanza di cui all'articolo 19 del presente decreto sulle attività lavorative negli spazi confinati e sull'applicazione della relativa procedura di lavoro e di emergenza.

Art. 297-quater.
(Valutazione dei rischi)

   1. Nella valutazione di cui all'articolo 28 del presente decreto il datore di lavoro:

   a) identifica preliminarmente gli spazi confinati presenti nella propria azienda e/o unità produttive, con i pericoli ad essi associati, tenuto conto di quanto previsto dagli allegati LII, LIV e LV del presente decreto;

   b) effettua la valutazione dei rischi per tutte le attività da effettuarsi negli spazi confinati identificati, anche in relazione alle possibili conseguenze derivanti da errori nelle operazioni o eventi involontari e/o inattesi che possano occorrere nella esecuzione dei lavori;

   c) adotta le misure specifiche di prevenzione e protezione, tenendo conto anche delle norme di buona tecnica e di buona prassi;

   d) valuta il possibile utilizzo di attrezzature di lavoro robotizzate in alternativa all'accesso di lavoratori nell'ambiente confinato.

   2. L'identificazione degli spazi confinati di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo e la conseguente valutazione dei rischi di cui al comma 1, lettera b) è programmata ed effettuata dal datore di lavoro, con cadenza almeno quadriennale, con il supporto di personale nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata per ciascuno spazio confinato in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro o dell'evoluzione della tecnica o ogni qualvolta si verifichino mutamenti organizzativi e/o operativi.

Art. 297-quinquies.
(Misure tecniche, organizzative, procedurali)

   1. Il datore di lavoro dell'impresa che esegue i lavori all'interno dello spazio confinato, sulla base della propria valutazione dei rischi:

   a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro idonei e adeguati, che nelle operazioni lavorative all'interno degli spazi confinati i rischi siano eliminati e, ove ciò non sia possibile, comunque ridotti al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;

   b) pianifica e programma i lavori da eseguirsi all'interno degli spazi confinati al fine di garantire l'integrità psicofisica dei lavoratori, elaborando preventivamente una specifica procedura per l'autorizzazione e l'esecuzione dei lavori all'interno degli spazi confinati, i cui contenuti minimi sono riportati nell'Allegato LIII al presente decreto;

   c) adotta misure appropriate affinché soltanto i lavoratori, che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e uno specifico addestramento, accedano agli spazi confinati;

   d) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti ai rischi all'interno degli spazi confinati;

   e) fornisce e mantiene in efficienza la strumentazione necessaria per l'analisi della qualità dell'atmosfera all'interno dello spazio confinato;

   f) provvede, prima dell'accesso allo spazio confinato, che siano eseguite le analisi strumentali necessarie per il controllo della salubrità dell'atmosfera;

   g) assicura, ove necessario in base ai risultati delle analisi strumentali preliminari all'ingresso o in funzione delle lavorazioni da eseguire, che sia disponibile un sistema di ventilazione idoneo a mantenere l'atmosfera salubre durante i lavori;

   h) assicura la disponibilità sul luogo di lavoro, tenendo conto anche della tipologia di accesso nello spazio confinato, delle attrezzature necessarie per l'ingresso negli spazi confinati e per il soccorso in caso di emergenza;

   i) assicura che sia sempre presente almeno un lavoratore attendente, incaricato dell'interazione con i lavoratori entranti e dell'attivazione delle misure di emergenza previste dalla procedura di cui all'articolo 297-decies;

   j) fornisce e mantiene in efficienza i dispositivi di protezione individuale che, in base agli esiti della propria valutazione dei rischi, devono essere usati dai lavoratori, effettuando preventivamente il Fit Test, qualora previsto dalla tipologia del dispositivo di protezione individuale utilizzato;

   k) predispone una specifica procedura di emergenza per l'esecuzione dei lavori, di cui all'articolo 297-decies;

   l) individua almeno un preposto di cui all'articolo 297-ter, comma 1, lettera e), del presente decreto;

   m) individua la squadra di lavoro costituita dal lavoratore entrante, dal lavoratore attendente, dal preposto e dagli addetti alla squadra di salvataggio, qualora prevista dalla procedura di cui alla lettera k) del presente comma.

   2. Per l'accesso agli spazi confinati di Classe A e B di cui all'Allegato LII l'esecuzione dei lavori deve avvenire, previa valutazione dei rischi, con la preventiva predisposizione e compilazione di specifico documento di autorizzazione all'ingresso, i cui contenuti minimi sono indicati all'allegato LIII; per l'accesso agli spazi confinati di Classe C di cui all'Allegato LII, fermi restando gli obblighi di cui al comma 1, non è richiesto il documento di autorizzazione all'ingresso.
   3. Il preposto dell'impresa che esegue i lavori, prima di consentire l'accesso e sovrintendere ai lavori in uno spazio confinato di Classe A o B, verifica la disponibilità sul luogo di lavoro di quanto previsto nel documento di autorizzazione all'ingresso, in merito all'utilizzo:

   a) dei dispositivi di protezione individuali indispensabili per l'accesso ivi compresi quelli di III categoria;

   b) degli strumenti da impiegare per il monitoraggio della qualità dell'atmosfera;

   c) delle apparecchiature necessarie per la comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti;

   d) delle attrezzature e dei dispositivi per l'emergenza e il salvataggio.

   4. Se, in base agli esiti della propria valutazione dei rischi, nello spazio confinato non può essere esclusa la formazione di atmosfere infiammabili ed esplosive, il preposto dell'impresa che esegue i lavori verifica la disponibilità sul luogo di lavoro, in base al documento di autorizzazione all'ingresso, di specifici dispositivi di protezione individuale, di attrezzature, utensili e sistemi d'illuminazione, conformi ai requisiti delle Direttive Europee relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; in caso di esito negativo della verifica il preposto non consente l'accesso allo spazio confinato e segnala tempestivamente al datore di lavoro dell'impresa che esegue i lavori le non conformità rilevate.
   5. Il preposto dell'impresa che esegue i lavori in spazi confinati di Classe C, in base all'esito della valutazione dei rischi, verifica in ogni caso la presenza sul luogo di lavoro di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), del comma 3.

Art. 297-sexies.
(Informazione, formazione e addestramento)

   1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

   a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività all'interno degli spazi confinati, sulle disposizioni aziendali in materia e sulle modalità di esecuzione dei lavori;

   b) sulle misure di prevenzione e protezione e sulle misure d'emergenza adottate in relazione alla specifica attività di cui all'articolo 297-decies.

   2. Il datore di lavoro, al fine di permettere il trasferimento di tutte le informazioni necessarie ad operare in sicurezza nello specifico spazio confinato, provvede inoltre, prima dell'accesso allo stesso, ad informare i lavoratori sui rischi esistenti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi dell'ambiente in cui si dovrà operare.
   3. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva un adeguato addestramento specifico sulle attività nello spazio confinato che dovrà riguardare almeno:

   a) l'utilizzo sicuro e corretto delle attrezzature di lavoro e di tutti i dispositivi di protezione individuali necessari alla protezione dei lavoratori in relazione alla natura dei rischi presenti;

   b) l'utilizzo degli strumenti di monitoraggio della qualità dell'atmosfera;

   c) le procedure operative di sicurezza;

   d) le modalità di accesso, lavoro, uscita in sicurezza;

   e) le procedure di emergenza e di salvataggio.

   4. L'addestramento deve essere ripetuto con cadenza almeno triennale e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario in occasione di mutamenti organizzativi, delle dotazioni e/o procedure di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), nonché a seguito di infortuni significativi o mancati incidenti significativi.
   5. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 37, il datore di lavoro assicura che i lavoratori e i preposti ricevano una formazione specifica aggiuntiva in relazione all'attività all'interno degli spazi confinati; il datore di lavoro, ove impiegato per attività lavorative in spazi confinati, riceve una formazione specifica aggiuntiva secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025.
   6. I contenuti minimi della formazione specifica aggiuntiva e dei relativi aggiornamenti, per la parte teorica e quella pratica, sono stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025. La parte pratica deve essere svolta con un rapporto massimo tra docente e allievi non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi).
   7. I corsi di formazione specifica aggiuntiva e i relativi aggiornamenti devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali e del Ministro della salute del 6 marzo 2013 e dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
   8. Il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in spazi confinati è tenuto a provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico secondo quanto previsto dal presente articolo.

Art. 297-septies.
(Coordinamento)

   1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del presente decreto, quando i lavori negli spazi confinati sono affidati ad imprese esecutrici o a lavoratori autonomi, il datore di lavoro committente, che ha la disponibilità giuridica del luogo di lavoro, provvede a:

   a) coordinare l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori;

   b) convocare, prima dell'inizio dei lavori nello spazio confinato, una riunione di coordinamento a cui partecipano, oltre allo stesso o un suo rappresentante, i datori di lavoro delle imprese esecutrici, o loro rappresentanti, e i lavoratori autonomi; la riunione deve essere nuovamente convocata qualora siano cambiati gli utilizzi, i prodotti ed i conseguenti rischi nello spazio confinato oggetto dell'attività lavorativa;

   c) riportare nel documento di cui all'articolo 26, comma 3, del presente decreto, le misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare e le modalità di detto coordinamento, compresa la preventiva informazione delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi sui rischi esistenti e quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli spazi confinati e sulle misure di prevenzione e protezione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;

   d) informare, nel caso permangano interferenze con le proprie attività lavorative, prima dell'inizio dei lavori negli spazi confinati, i propri lavoratori, preposti e addetti all'emergenza, sulle misure di cui al comma 1 lettera c); tale attività informativa dovrà essere ripetuta in caso di successive modifiche al documento di cui all'articolo 26 comma 3 del presente decreto.

   2. Ferma restando quanto previsto dal Capo I del Titolo IV, per i cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del presente decreto, quando i lavori negli spazi confinati negli stessi sono affidati ad imprese, anche familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, o a lavoratori autonomi, il committente o il responsabile dei lavori coordina l'attuazione, tramite i coordinatori della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ove designati ai sensi dell'articolo 90, commi 3 e 4 del presente decreto e secondo le rispettive competenze, di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento di cui all'articolo 100 del presente decreto le misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare e le modalità di detto coordinamento, compresa la preventiva informazione delle imprese e dei lavoratori autonomi sui rischi esistenti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro e sulle misure di prevenzione e protezione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.
   3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, prima della elaborazione del documento di cui all'articolo 26 comma 3 del presente decreto da parte del datore di lavoro committente, il datore di lavoro che esegue i lavori all'interno degli spazi confinati in cui deve operare con i propri lavoratori effettua la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera a) del presente decreto, tenendo in considerazione le informazioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b) del presente decreto e secondo quanto indicato nell'articolo 297-quater comma 1 lettera b), c) e d) e comma 2 secondo periodo.

Art. 297-octies.
(Sorveglianza sanitaria)

   1. I lavoratori adibiti ad attività da eseguirsi negli spazi confinati di cui all'articolo 297-ter sono sottoposti a sorveglianza sanitaria svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41.
   2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

   a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esecuzione di attività negli spazi confinati;

   b) periodicamente, di norma una volta all'anno o con periodicità diversa secondo quanto stabilito dal medico competente con adeguata motivazione e riportata nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e resa nota ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in funzione della valutazione dei rischi e dei risultati della sorveglianza sanitaria;

   c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali prescrizioni mediche da osservare.

   3. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo quanto stabilito dell'articolo 42.
   4. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui al comma 1, istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25 comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del medesimo articolo. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia della cartella sanitaria e di rischio.
   5. Il datore di lavoro fornisce al medico competente le informazioni in merito a:

   a) le caratteristiche dello spazio confinato;

   b) la natura dei rischi;

   c) le sostanze e i composti pericolosi eventualmente utilizzabili o presenti nello spazio confinato;

   d) le modalità di lavoro;

   e) le attrezzature di lavoro in uso ai lavoratori;

   f) le caratteristiche dei dispositivi di protezione individuali di III categoria;

   g) le modalità di gestione dell'emergenza;

   h) il percorso formativo degli addetti al primo soccorso, comprese le verifiche di apprendimento e le simulazioni di salvataggio.

Art. 297-novies.
(Disposizioni relative alle imprese familiari ed ai lavoratori autonomi)

   1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice Civile e i lavoratori autonomi che intendono svolgere attività all'interno degli spazi confinati, devono:

   a) sottoporsi alla sorveglianza sanitaria di cui agli articoli 41 e 297-octies;

   b) partecipare ai corsi di formazione specifica e all'addestramento in relazione all'attività all'interno degli spazi confinati, secondo quanto previsto dall'articolo 297-sexies;

   c) dotarsi delle attrezzature e della strumentazione per la verifica dell'atmosfera all'interno degli spazi confinati;

   d) munirsi di dispositivi di protezione individuale, ivi compresi quelli di III categoria, ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III.

Art. 297-decies.
(Misure d'emergenza)

   1. Il datore di lavoro che esegue i lavori all'interno degli spazi confinati in cui deve operare con i propri lavoratori, elabora la procedura di emergenza in relazione alle caratteristiche degli stessi, comprendente il coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco, e la riporta nel piano di emergenza. La procedura di emergenza deve tenere conto delle misure del documento di cui all'articolo 26 comma 3, ove previsto, o, nel caso di cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), delle misure del documento di cui all'articolo 100 del presente decreto, ove previsto.
   2. La procedura di emergenza deve indicare almeno le modalità d'intervento, i compiti del personale addetto, le attrezzature di salvataggio necessarie, la strumentazione per la verifica dell'atmosfera all'interno degli spazi confinati e i dispositivi di protezione individuali da utilizzare durante l'emergenza.
   3. I contenuti minimi della procedura di emergenza sono indicati nell'allegato LVI.

Art. 297-undecies.
(Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in spazi confinati)

   1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri di qualificazione delle imprese e dei lavoratori operanti negli spazi confinati.
   2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177.

Art. 297-duodecies.
(Sanzioni)

   1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.457,02 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 297-quater, comma 1 e dell'articolo 297-septies, comma 3;
   2. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro per la violazione dell'articolo 297-quater, comma 2;
   3. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per la violazione dell'articolo 297-sexies, comma 10;
   4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

   a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per la violazione dell'articolo 297-quinquies, comma 1 e dell'articolo 297-sexies commi 1, 2, 3, 4 e 5;

   b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro per la violazione dell'articolo 297-septies, comma 1;

   c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro per la violazione dell'articolo 297-decies;

   d) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione dell'articolo 297-octies, commi 1, 2 e 3;

   e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 6.407,28 euro per la violazione dell'articolo 297-octies, comma 5.

   5. Il preposto è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell'articolo 297-quinquies, commi 3 e 4.
   6. Il medico competente è punito con arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 427,16 a 1.708,61 euro per la violazione dell'articolo 297-octies, comma 4.
   7. I soggetti di cui all'articolo 297-novies sono puniti:

   a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell'articolo 297-novies, comma 1, lettere b), c) e d);

   b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 a 737,10 euro per la violazione dell'articolo 297-novies, comma 1, lettera a).».
5.09. Gribaudo, Scotto.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Attività a basso rischio e strumenti OiRA)

  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto in fine il seguente comma:

   «4-bis. Il Governo, sentiti INAIL e le associazioni datoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, individua entro sei mesi dall'approvazione della presente norma un elenco delle attività ritenute a basso rischio per le quali saranno realizzati degli strumenti integrati all'interno di OiRA».
5.05. Gribaudo, Scotto.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Valutazione dei piani formativi nel DVR)

  1. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunta in fine la seguente lettera:

   «f-bis) il piano formativo dei lavoratori con specifiche previsioni in merito al processo per l'ingresso di nuovo personale, alla definizione dei processi di formazione, informazione e addestramento specifici del personale e dal datore di lavoro che saranno effettivamente realizzati.».
5.06. Gribaudo, Scotto.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Verifica idoneità tecnico professionale negli appalti)

  1. All'articolo 26, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, le parole: «con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità previste all'allegato XVII».
5.07. Gribaudo, Scotto.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Verifica annuale della patente a crediti)

  1. All'articolo 29, comma 19, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «La patente, valida un anno, è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti».
5.08. Gribaudo, Scotto.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Istituzione del Fondo per il miglioramento delle condizioni di lavoro)

  1. Al fine di promuovere il miglioramento delle condizioni di lavoro e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per il miglioramento delle condizioni di lavoro».
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché dalle verifiche e accertamenti condotti dagli organi di vigilanza in caso di infortuni sul lavoro e irregolarità, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di 70 milioni annui con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinate all'incremento del Fondo di cui al comma 1.
  3. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di interventi, progetti aziendali o territoriali finalizzati a:

   a) riduzione dei carichi e dei ritmi di lavoro e sperimentazione di modelli organizzativi innovativi, ivi compresa la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario;

   b) adozione di forme di lavoro agile, smart working e soluzioni di digitalizzazione sicura dei processi produttivi;

   c) investimenti tecnologici che migliorino la sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del lavoro;

   d) misure di benessere organizzativo e prevenzione del rischio psicosociale, anche attraverso servizi di supporto personalizzati;

   e) formazione e aggiornamento di alta qualità su salute, sicurezza, innovazione dei processi e organizzazione del lavoro.

  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di ripartizione e le modalità di impiego delle risorse del Fondo, assicurando priorità agli interventi rivolti alle piccole e medie imprese.
  5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.010. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Istituzione del Fondo per gli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro)

  1. Al fine di favorire la piena inclusione lavorativa delle persone con disabilità, prevenire l'insorgere di condizioni di inidoneità sopravvenuta e ridurre il rischio di abbandono del posto di lavoro, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per gli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro».
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché dalle verifiche e accertamenti condotti dagli organi di vigilanza in caso di irregolarità, sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel limite massimo di 50 milioni annui con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinati all'incremento del Fondo di cui al comma 1.
  3. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di interventi, progetti aziendali o territoriali finalizzati a: a) adattamento e messa in sicurezza delle postazioni di lavoro per lavoratori con disabilità o limitazioni funzionali; b) modifica degli orari di lavoro, riorganizzazione dei processi produttivi e delle mansioni, anche attraverso lavoro agile e soluzioni digitali; c) acquisto di ausili, strumenti ergonomici e tecnologie assistive; d) interventi strutturali e architettonici volti a eliminare barriere e aumentare l'accessibilità degli ambienti di lavoro; e) azioni di formazione specifica rivolta a datori di lavoro, RSPP, dirigenti e preposti sulle buone pratiche di accomodamento ragionevole.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di ripartizione, le modalità di impiego delle risorse del Fondo e le procedure di accesso ai contributi, assicurando priorità ai lavoratori impiegati nelle piccole e medie imprese e ai settori a maggiore rischio di esclusione lavorativa.
  5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.011. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Bonus certificazioni sicurezza sul lavoro)

  1. Al fine di sostenere i processi di gestione e il soddisfacimento dei requisiti per la sicurezza sul lavoro, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, finalizzata all'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore delle micro e piccole imprese per il conseguimento delle Certificazioni ISO 45001.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative e di riparto delle risorse di cui al comma 1, tenendo conto della complessità dei processi e del grado di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro delle singole imprese.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.013. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto, nonché in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

  1. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2027, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027.
  2. I lavoratori di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i quali non abbiano presentato entro il 15 giugno 2005 domanda di pensionamento anticipato, ai fini del riconoscimento dei benefìci previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ovvero la cui domanda sia stata respinta per maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi in data successiva al 2 ottobre 2003, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini entro il 30 giugno 2026.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.
  4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-sexies, sono aggiunti i seguenti:

   «6-septies. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
   6-octies. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefìci di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL.».

  5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.018. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure di semplificazione in materia di accesso ai benefìci per i lavoratori esposti all'amianto)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 276 è sostituito dal seguente:

   «276. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo perequativo con una dotazione pari a 10 milioni destinato ai lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate accertate e riconosciute ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, e finalizzate al relativo accesso ai benefici previdenziali, a prescindere dallo stato di disoccupazione e dal perfezionamento dei medesimi requisiti pensionistici. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al primo periodo sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro e non oltre il 31 marzo 2026. A decorrere dalla data dall'entrata in vigore del presente comma, le disposizioni di cui al decreto interministeriale dei ministri del lavoro, dell'economia e delle finanze, del 29 aprile 2016, pubblicato nella G.U. n. 134 del 10 giugno 2016, nonché tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.019. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Istituzione del Fondo presso le Prefetture per l'attivazione di un numero verde dedicato alla segnalazione dei Near miss)

  1. Al fine di potenziare le attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e promuovere l'emersione delle situazioni di rischio, è istituito, presso ciascuna Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, il «Fondo per il numero verde Near miss», destinato all'attivazione e alla gestione di un servizio telefonico e telematico gratuito per la segnalazione dei mancati infortuni (near miss) e delle condizioni potenzialmente pericolose nei luoghi di lavoro.
  2. Il numero verde di cui al comma 1 garantisce l'anonimato del segnalante e assicura la presa in carico delle segnalazioni da parte delle Prefetture, che provvedono a trasmetterle, per le verifiche di competenza, agli organi territoriali di vigilanza e agli enti preposti.
  3. Le Prefetture provvedono altresì alla raccolta e all'analisi dei dati relativi ai near miss, al fine di individuare criticità ricorrenti, aree territoriali e settori produttivi a maggior rischio, elaborando report periodici trasmessi al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INAIL.
  4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità operative del servizio, i protocolli di trasmissione delle segnalazioni, nonché gli standard di sicurezza e tutela della riservatezza degli utenti.
  5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.012. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Formazione per la sicurezza sul lavoro)

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11:

    1) al comma 1, la lettera c) è soppressa.

    2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

   «4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro».
   «4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e merito e nello stato di previsione del Ministero università e ricerca, appositi fondi, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con appositi dei decreti del Ministro dell'istruzione e merito e del Ministro dell'università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma».

   b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.014. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Detassazione della formazione con enti bilaterali e organismi paritetici)

  1. La retribuzione delle ore di formazione, ad eccezione di quelle obbligatorie in materia di sicurezza, svolta dai lavoratori presso gli Enti bilaterali e gli Organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.016. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di verifiche periodiche degli impianti elettrici e delle apparecchiature nelle strutture sanitarie, nei siti di interesse ambientale e nei luoghi con rischio di esplosione)

  1. Le verifiche periodiche previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, e dall'articolo 86 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono effettuate secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 9, limitatamente ai seguenti ambiti:

   a) strutture sanitarie pubbliche e private;

   b) luoghi di interesse ambientale;

   c) luoghi con installazioni elettriche soggette a rischio di esplosione.

  2. Ai fini del presente articolo, per «personale tecnico competente» si intende il personale appartenente al ruolo tecnico delle aziende sanitarie locali (ASL) o delle agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), dotato dei seguenti requisiti:

   a) titolo di ingegnere o diploma di perito industriale con abilitazione professionale specifica;

   b) specializzazione in meccanica o elettrotecnica per le verifiche sulle macchine di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

   c) specializzazione in elettrotecnica per le verifiche sugli impianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462;

   d) esperienza documentata almeno decennale nelle verifiche di cui al presente articolo.

  3. Le verifiche biennali presso le strutture sanitarie private sono svolte esclusivamente da personale tecnico competente delle ASL territorialmente competenti. La mancata effettuazione delle verifiche impedisce l'accreditamento con il Servizio sanitario nazionale (SSN) e determina la revoca di eventuali accreditamenti già concessi.
  4. Le verifiche periodiche biennali presso luoghi di interesse ambientale, ivi inclusi STIR, depuratori, centrali di compostaggio e impianti di selezione rifiuti, sono effettuate dal personale tecnico competente delle ASL o delle ARPA, secondo la ripartizione delle competenze regionali.
  5. Le verifiche sugli impianti in luoghi con rischio di esplosione (ATEX) sono svolte con cadenza biennale dal personale tecnico competente delle ASL o da apposito ufficio regionale dotato di personale certificato con esperienza almeno decennale nelle verifiche e omologazioni ATEX.
  6. Le strutture sanitarie pubbliche non possono essere sottoposte a verifiche da parte dell'ASL territorialmente competente. Le relative verifiche biennali sono effettuate dal personale tecnico dell'INAIL, che, in caso di carenza di personale, può avvalersi di soggetti privati accreditati, mantenendo piena responsabilità sui risultati.
  7. Al personale tecnico delle ASL e delle ARPA con esperienza specifica superiore ai dieci anni e in possesso dei requisiti contrattuali del comparto sanità è garantita adeguata autonomia nell'elaborazione degli atti istruttori di competenza.
  8. Le ispezioni nei luoghi di lavoro sono eseguite:

   a) per gli aspetti tecnici, dal personale di cui al comma 2;

   b) per gli aspetti sanitari e medico-preventivi, dal personale del ruolo sanitario.

  9. Gli incarichi di direzione nelle unità operative complesse (UOC) dei dipartimenti di prevenzione non possono essere prorogati oltre una sola volta. Il mancato raggiungimento degli standard dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in materia di sicurezza sul lavoro comporta la decadenza immediata dagli incarichi dirigenziali delle UOC, delle UOS e delle posizioni organizzative, con divieto di nuovo conferimento per dieci anni. La direzione di UOC non può essere svolta nella provincia di nascita o residenza del dirigente. Il conferimento degli incarichi di UOS e UOC avviene previa verifica della prefettura territorialmente competente, sentite le questure.
5.017. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza)

  1. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, introduce l'insegnamento trasversale della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, stabilendo:

   a) il monte ore dell'insegnamento della cultura della sicurezza, pari a un'ora settimanale, individuata nell'ambito dell'orario settimanale scolastico fissato ai sensi delle disposizioni vigenti;

   b) l'inserimento della conoscenza della cultura della sicurezza all'interno di ciascuna disciplina.

  2. Gli organi collegiali delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile n. 297, nell'esercizio delle proprie funzioni di progettazione delle attività educative, stabiliscono le modalità di inserimento dell'insegnamento della cultura della sicurezza nel monte ore scolastico, eventualmente prevedendo il suo svolgimento anche nella fascia pomeridiana, al fine di garantire un'adeguata valorizzazione della disciplina nonché l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile, anche al fine di attivare modalità di insegnamento immersive e interattive.
  3. L'insegnamento della cultura della sicurezza è affidato ai docenti delle discipline scientifiche. I docenti possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati da un'idonea documentazione, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti.
5.015. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al fine di garantire principi di equità, coesione sociale e parità di tutela tra i cittadini, ai familiari delle vittime di infortuni mortali sul lavoro è riconosciuto il medesimo trattamento economico, assistenziale e previdenziale previsto dalla normativa vigente in favore dei familiari delle vittime della criminalità organizzata.
  2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento di cui al comma 1.
  2. Per l'attuazione del comma 1 è erogata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivati dal comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.01000. Faraone, Del Barba.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di dispositivi di protezione individuale intelligenti)

  1. All'articolo 4, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente ai dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti di cui all'articolo 11, comma 5-quater, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'accordo di cui al primo periodo può essere sostituito dall'adozione di protocolli di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che disciplinino le modalità di utilizzo e di raccolta dei dati, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.».
5.01001. Faraone, Del Barba.

ART. 6.
(Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione)

  Al comma 1, dopo le parole: delle parti sociali aggiungere le seguenti: , delle associazioni delle vittime di incidenti sul lavoro nonché delle rappresentanze civiche e professionali indipendenti.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: all'adeguata organizzazione aggiungere le seguenti: , alla terzietà ed indipendenza rispetto alle organizzazioni datoriali.
6.6. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Al comma 1, sostituire le parole: i criteri e i requisiti di accreditamento con le seguenti: criteri omogenei e requisiti di accreditamento definiti in modo uniforme sull'intero territorio.
6.1. Mari.

  Al comma 1, dopo la parola: accreditamento aggiungere le seguenti: uniformi su tutto il territorio nazionale, vincolanti per le regioni e le province autonome, che possono integrarli solo con disposizioni di dettaglio coerenti con i principi generali.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: certificata esperienza aggiungere le seguenti: , almeno triennale,
6.2. Mari.

  Al comma 1, dopo la parola: accreditamento aggiungere le seguenti: uniformi su tutto il territorio nazionale, vincolanti per le regioni e le province autonome, che possono integrarli solo con disposizioni di dettaglio coerenti con i principi generali.
6.5. Soumahoro.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è tenuto ad adottare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, un decreto ministeriale correttivo del decreto ministeriale 11 ottobre 2022, n. 171. Dalla data di entrata in vigore del citato decreto correttivo, gli effetti già prodotti dal decreto ministeriale n. 171 del 2022 si intendono annullati, fatta salva la conservazione dell'iscrizione per i soggetti in possesso dei requisiti individuati dal decreto correttivo.
*6.4. Scotto, Sarracino.
*6.3. Mari.
*6.1000. Faraone, Del Barba.

ART. 7.
(Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro)

  Al comma 1, dopo le parole: i percorsi di formazione scuola-lavoro aggiungere le seguenti: , gli stage obbligatori nei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale, i tirocini formativi e di orientamento curriculari promossi dalle università a favore dei propri studenti e le attività rivolte a neodiplomati o neolaureati per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro,.
7.5. Scotto, Sarracino.

  Dopo il comma 1, dopo le parole: i percorsi di formazione scuola-lavoro inserire le seguenti: e gli stage obbligatori nei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale,
*7.1. Mari.
*7.1000. Faraone, Del Barba.

  Al comma 2, capoverso «784-novies», sostituire le parole: ad elevato rischio con le seguenti: anche solo a basso rischio.
7.2. Mari.

  Al comma 2, capoverso «784-novies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le imprese ospitanti, al fine di sottoscrivere le convenzioni con le istituzioni scolastiche, devono essere in possesso dell'attestato di conformità in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro rilasciato dall'Ispettorato nazionale del lavoro e della certificazione UNI di cui all'articolo 10.
7.6. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 2, capoverso «784-novies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le imprese ospitanti, al fine di sottoscrivere le convenzioni con le istituzioni scolastiche, devono essere in possesso dell'attestato di conformità in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro rilasciato dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
7.7. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 2, capoverso «784-novies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ciò vale anche in riferimento ai tirocini formativi e di orientamento curriculari promossi dalle Università in favore dei propri studenti.
7.3. Mari.

  Al comma 2, capoverso: «784-novies», inserire, in fine, il seguente periodo: La medesima disposizione si applica anche ai tirocini formativi e di orientamento curriculari promossi dalle università a favore dei propri studenti.
7.1002. Faraone, Del Barba.

  Al comma 2, capoverso: «784-novies», inserire, in fine, il seguente periodo: La medesima disposizione si applica anche per le convenzioni stipulate tra le istituzioni formative accreditate e le imprese ospitanti gli stage obbligatori nei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale.
*7.4. Mari.
*7.1001. Faraone, Del Barba.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto)

  1. Il Ministero della salute promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto. Le campagne sono dirette a diffondere una maggiore conoscenza presso le imprese e i lavoratori dei pericoli derivanti dall'eventuale presenza di amianto negli edifici e di informarli sui comportamenti da adottare al rinvenimento dello stesso nei cantieri di ristrutturazione.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.01. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

ART. 8.
(Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: predetto articolo 85 aggiungere le seguenti: , nonché ai lavoratori che abbiano subito gravi infortuni sul lavoro o che abbiano contratto malattie professionali.

  Conseguentemente, al comma 6,:

   ovunque ricorrano, sostituire le parole: 26 milioni con le seguenti: 300 milioni;

   aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché, a decorrere dall'anno 2026, mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 652 e 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
8.1. Mari.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa di 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.2. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Al comma 7, sopprimere le parole: , in ragione dell'ordine temporale di acquisizione delle domande.

  Conseguentemente, al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: l'INAIL non procede all'accoglimento delle ulteriori domande con le seguenti: il Governo nel primo provvedimento utile di natura finanziaria provvede a reperire le ulteriori risorse.
8.3. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.
(Introduzione del delitto di omicidio sul lavoro)

  1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 589-quater.
(Omicidio sul lavoro)

   1. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni.
   2. Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi e cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
   3. Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni.
   4. La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII, capi I e IV, Titolo IX, capi I, II, e III, Titolo X, capi I, II e III, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagiona per colpa la morte di una persona. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagionando per colpa la morte di una persona.
   5. A chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.».

Art. 8-ter.
(Introduzione del delitto di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)

  1. Dopo l'articolo 590-sexies del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 590-septies.
(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)

   1. Chiunque cagioni per colpa a una persona una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
   2. Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, e cagiona per colpa a una persona una lesione personale, è punito con la reclusione da due a cinque anni per le lesioni gravi e da tre a sette anni per le lesioni gravissime.
   3. Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da tre a sette anni per le lesioni gravi e da quattro a otto anni per le lesioni gravissime.
   4. La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII, capi I e IV, Titolo IX, capi I, II, e III, Titolo X, capi I, II e III, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagioni per colpa a una persona lesioni personali gravi o gravissime. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagionando per colpa a una persona lesioni personali gravi o gravissime.
   5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.».

Art. 8-quater.
(Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, lettera dd), le parole: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-quater e 590-septies del codice penale»;

   b) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis.
(Procedura d'urgenza verifica rispetto prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

   1. In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d'urgenza di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, perché ne ordini l'immediato rispetto.
   2. Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l'immediata rimozione del pericolo o l'attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso in azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.
   3. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà.»;

   c) all'articolo 28, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; criteri che devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità:

    1) eliminare il rischio alla fonte;

    2) adottare misure di protezione collettive;

    3) fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l'adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo.»;

   d) all'articolo 302, comma 3, le parole: «ovvero i reati di cui all'articolo 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero i reati di cui agli articoli 589-quater e 590-septies, del codice penale».

Art. 8-quinquies.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione e di omicidio colposo)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e terzo comma, e 589-bis» sono sostituite dalle seguenti: «589, terzo comma, 589-bis e 589-quater»;

   b) all'articolo 589, il secondo comma è abrogato;

   c) all'articolo 590, il terzo comma è abrogato.

Art. 8-sexies.
(Modifiche al codice di procedura penale)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-quater), è inserita la seguente:

   «m-quater.1) delitto di omicidio sul lavoro previsto dall'articolo 589-quater, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale;»;

   b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quinquies), è inserita la seguente:

   «m-quinquies.1) delitto di lesioni colpose sul lavoro gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-septies, secondo, terzo, quarto comma e quinto del codice penale;»;

   c) all'articolo 429, comma 3-bis, le parole: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589-bis e 589-quater del codice penale»;

   d) all'articolo 550, comma 2, dopo le parole: «590-bis,» sono inserite le seguenti: «590-septies,»;

   e) all'articolo 552, il comma 1-ter), è sostituito dal seguente:

   «1-ter) Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590-bis e 590-septies del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.».

Art. 8-septies.
(Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)

  1. All'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale,» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589-quater del codice penale,»;

   b) al comma 2, le parole: «in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione al delitto di cui all'articolo 589-quater del codice penale,»;

   c) al comma 3, le parole «in relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all'articolo 590-septies del codice penale,».

Art. 8-octies.
(Applicabilità dell'istituto di cui all'articolo 168-bis del codice penale)

  1. La concessione della messa alla prova è subordinata al risarcimento integrale del danno e all'estinzione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, delle violazioni costituenti i presupposti della colpa.

Art. 8-novies.
(Competenza penale del giudice di pace)

  1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono soppresse.

Art. 8-decies.
(Norme di coordinamento)

  1. In tutte le disposizioni, legislative, regolamentari e amministrative, ove si faccia richiamo ai precedenti reati di cui agli articoli 589, secondo comma e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro, dovrà ora intendersi il richiamo ai reati di cui agli articoli 589-quater e 590-septies del codice penale come introdotti dalla presente legge.
8.03. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, nonché dei relativi beneficiari)

  1. A decorrere dall'anno 2026, il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro annui.
  2. Le prestazioni a carico del Fondo di cui al comma 1, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono erogate d'ufficio dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 652 e 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
8.01. Mari.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Estensione della tutela ai conviventi di fatto)

  1. Ai fini delle prestazioni economiche previste dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, il convivente di fatto, che abbia stipulato il contratto di convivenza di cui all'articolo 50 della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero che dimostri, con ogni mezzo, la sussistenza di un rapporto affettivo stabile e continuativo, è equiparato al coniuge e alla persona che ha costituito l'unione civile di cui all'articolo 1, comma 2 e seguenti della medesima legge.
8.02. Scotto, Sarracino.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Omicidio sul lavoro)

  1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 589-quater.
(Omicidio sul lavoro)

   1. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni. Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, e cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni. La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII, capi I e IV, del Titolo IX, capi I, II e III, del Titolo X, capi I, II e III, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cagiona per colpa la morte di una persona. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cagionando per colpa la morte di una persona. Chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.».
8.04. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Potenziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2026 è incrementato di ulteriori 30 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono rideterminati gli importi delle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dall'anno 2026 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.01000. Faraone, Del Barba.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Assunzioni dirette)

  1. Le persone che subiscono un'invalidità permanente superiore al cinquanta per cento per effetto di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, godono del diritto al collocamento obbligatorio nei termini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.
8.01001. Faraone, Del Barba.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Esenzione ticket in materia di infortuni sul lavoro)

  1. Ferme restando le esenzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative in favore dei soggetti affetti da malattie professionali, i lavoratori che subiscono un'invalidità permanente per effetto di infortunio sul lavoro sono esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria.
8.01002. Faraone, Del Barba.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 143)

  1. All'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 143, recante Nuove norme per la concessione della «Stella al merito del lavoro», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero deceduti a seguito di infortuni sul lavoro o di malattie professionali».
8.01003. Faraone, Del Barba.

ART. 9.
(Modifica all'articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, in materia di adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogata dall'INAIL)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali e per la ricerca clinica, nonché per la realizzazione di centri per la cura del mesotelioma)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, i finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in un'unica voce di contribuzione, sommando le due distinte finalità di finanziamento e assicurando il pieno utilizzo delle risorse stesse per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  2. All'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il primo e il secondo periodo sono soppressi.
  3. Ai fini di favorire la realizzazione di centri specialistici per la cura del mesotelioma e di sostenere la ricerca clinica in relazione alla cura dello stesso, per l'anno 2026 una somma pari a 10 milioni di euro del Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinata al Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027, per la sezione dei tumori professionali. Entro il 30 giugno 2026, il Ministero della salute, con proprio decreto, definisce i termini per l'assegnazione delle risorse di cui al primo periodo.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.01. Mari.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Istituzione del Fondo INAIL per la riabilitazione dei lavoratori colpiti da malattie professionali)

  1. Al fine di garantire sostegno economico e continuità terapeutica ai lavoratori affetti da malattie professionali riconosciute, è istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) il «Fondo per il rimborso delle spese di riabilitazione connesse alle malattie professionali».
  2. Il Fondo provvede al rimborso, totale o parziale, delle spese per percorsi di riabilitazione funzionale, motoria, cognitiva, respiratoria e psicologica sostenute dai lavoratori colpiti da malattie professionali e certificate dall'INAIL, anche qualora tali prestazioni non siano garantite dal Servizio sanitario nazionale o presentino liste d'attesa tali da compromettere la continuità terapeutica.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'INAIL, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

   a) le modalità di accesso al Fondo;

   b) i criteri e i limiti di rimborso delle spese sostenute;

   c) le tipologie di trattamenti riabilitativi ammissibili;

   d) le modalità di monitoraggio della spesa.

  4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.08. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Estensione delle norme in favore delle vittime del dovere ai familiari esposti a sostanze nocive)

  1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, e successive modificazioni, si applicano, altresì, ai familiari del personale militare che abbiano contratto patologie oncologiche riconducibili, in via diretta o indiretta, all'esposizione ad amianto o ad altre sostanze nocive derivante dal servizio prestato dal medesimo personale, accertata come dipendente da causa di servizio.
  2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono riconosciuti i benefici, indennitari e previdenziali, previsti per le vittime del dovere e per i loro familiari, ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo per le vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563-564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
*9.02. Mari.
*9.06. Scotto, Sarracino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica relativa ai beneficiari del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 131, sono inseriti i seguenti:

   «131-bis. Ai fini dell'erogazione dei benefici di cui al comma 131, il convivente di fatto del lavoratore, di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, è equiparato al coniuge superstite di cui all'articolo 85, primo comma, numero 1), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La situazione di convivenza deve essere attestata dallo stato di famiglia anagrafico o dalla sussistenza di una situazione di coabitazione o dimora abituale nel medesimo luogo, per un periodo non inferiore ai cinque anni precedenti l'infortunio, risultante dalla certificazione anagrafica di residenza.
   131-ter. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
9.04. Mari.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Esclusione della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti dal reddito rilevante ai fini dell'ISEE)

  1. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le prestazioni percepite a titolo di disabilità e la rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono escluse dai trattamenti di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
  2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.03. Mari.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56)

  1. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il secondo periodo è soppresso.
9.05. Mari.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Tutela psicologica per gli assicurati INAIL e per i loro familiari)

  1. All'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, al numero 5, dopo le parole: «cure mediche e chirurgiche» sono aggiunte le seguenti: «, nonché eventuali percorsi e sedute di psicoterapia, ove ritenuti necessari, per gli assicurati e per i superstiti».
9.07. Gribaudo, Scotto.

ART. 10.
(Disposizioni in materia di norme UNI)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   1-bis. I soggetti abilitati a depositare gli atti di cui all'articolo 48 del presente decreto legislativo sono quelli individuati dal decreto ministeriale di cui al precedente comma nonché i revisori legali ed i professionisti certificati a norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge n. 4 del 2013.
*10.1. Mari.
*10.1000. Faraone, Del Barba.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Credito d'imposta per l'installazione di sistemi permanenti anticaduta)

  1. Al fine di promuovere la prevenzione infortunistica nei lavori in quota e di incentivare la diffusione di sistemi certificati di protezione e ancoraggio permanenti contro le cadute dall'alto, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi anticaduta conformi alle disposizioni tecniche UNI ed EN vigenti, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto:

   a) ai soggetti titolari di diritti reali su immobili a qualsiasi destinazione d'uso;

   b) alle imprese e ai datori di lavoro, per gli immobili e le strutture produttive e logistiche nelle quali si svolgono attività con rischio di caduta dall'alto;

   c) alle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti territoriali per gli interventi già finanziati con fondi nazionali o europei vincolati.

  3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ed è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi interventi, fermo restando il limite massimo del costo sostenuto.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri, modalità di fruizione, certificazione e monitoraggio, anche attraverso il possibile raccordo con il modello OT23 INAIL ai fini del miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10.01. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

ART. 11.
(Anticipazioni di cassa tra le gestioni assicurative amministrate dall'INAIL)

  Sopprimerlo.
11.1. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

ART. 12.
(Disposizioni in materia di personale sanitario dell'INAIL)

  Al comma 1, sopprimere le parole: , nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti,.
12.2. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Composizione della Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali costituita presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

  1. Alla Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, partecipano, senza diritto di voto, 4 medici legali nominati dalle parti sociali maggiormente rappresentative. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce entro tre mesi dall'approvazione della presente legge criteri di rotazione che assicurino la rappresentatività.
12.01. Gribaudo, Scotto.

ART. 13.
(Disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 marzo 2026.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale ai sensi del comma 3, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2630 del codice civile.
13.1. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

  4-bis. All'articolo 1, comma 933, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera a), dopo le parole «relativi albi professionali» sono inserite le seguenti: «nonché i professionisti, non organizzati in ordini o collegi, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che abbiano stipulato idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.»
  4-ter. Agli eventuali oneri economici, in caso di sanzioni per inadempimento oltre i termini a carico dei professionisti di cui al precedente comma, si fa fronte mediante copertura assicurativa di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, regolamentata dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
13.1000. Faraone, Del Barba.

ART. 14.
(Disposizioni per favorire l'occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l'Inclusione sociale e lavorativa)

  Al comma 2, sostituire le parole: possono essere con le seguenti: sono.

  Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.1. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.
(Valutazione dei rischi connessi alla molestie sul lavoro)

  1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004,» sono aggiunte le seguenti: «i rischi connessi alle violenze e molestie sul luogo di lavoro sia relativamente a aggressioni provenienti dall'esterno sia per quanto concerne aggressioni o molestie tra lavoratori».
14.01. Gribaudo, Scotto.

ART. 14-bis.
(Disposizioni per il rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili)

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 5, comma 3-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: «39,21 (euro trentanove/21)» sono sostituite dalla seguente: «80».
14-bis.1. Scotto, Sarracino.

ART. 15.
(Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da parte delle imprese con più di quindici dipendenti con le seguenti: da parte delle imprese, con l'esclusione di quelle a carattere e natura familiare.
15.3. Scotto, Sarracino.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con più di quindici dipendenti;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: aggregati;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15.5. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con più di quindici dipendenti con le seguenti: con l'esclusione di quelle a carattere e natura familiare.
15.1. Mari.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'esito della comunicazione dei dati aggregati prevista al comma 1, l'INAIL provvede, attraverso i propri uffici tecnici, all'individuazione di linee guida, distinte per settori ed attività produttive, nonché per dimensioni di impresa, tese alla riduzione dei profili di rischio evidenziati dalle trasmesse segnalazioni dei mancati infortuni.
15.2. Mari.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la lettera o) è inserita la seguente:

   «o-bis) adottare le misure necessarie per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni nelle unità produttive con più di 5 lavoratori, sulla base delle linee guida elaborate dal ministero del lavoro e delle politiche scale d'intesa con l'INAIL e sentite le parti sociali;».
15.4. Scotto, Sarracino.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Diritto al lavoro da remoto e diritto alla disconnessione)

  1. Laddove la mansione lavorativa possa essere svolta da remoto, il lavoratore ha diritto a svolgerla in tale modalità. Nell'ambito del rapporto di lavoro, spetta al lavoratore il diritto soggettivo alla disconnessione, definito come il diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interrompere la connessione alla rete internet.
  2. Quando la prestazione lavorativa è svolta all'interno dei locali aziendali, il diritto alla disconnessione coincide con la pausa.
  3. Quando la prestazione lavorativa si svolge fuori dei locali aziendali, le modalità per rendere compatibile l'esercizio del diritto di disconnessione con l'obbligo di diligenza spettante al lavoratore sono definite mediante accordo scritto con la rappresentanza sindacale aziendale o la rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, con le rappresentanze territoriali delle organizzazioni sindacali a cui il lavoratore sia iscritto. Il diritto di disconnessione è sempre opponibile al datore di lavoro durante il periodo di riposo dalla prestazione lavorativa come definito nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
15.01. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure in materia di introduzione dell'Indice di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro)

  1. Al fine di contribuire all'obiettivo di rafforzare la verifica del livello di rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte delle imprese, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sentite le parti sociali, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Indice di Sicurezza e Prevenzione sui luoghi di lavoro, di seguito Indice, per misurare i livelli di prestazione di sicurezza, consapevolezza e conoscenza sulle condizioni di salute e sicurezza nelle imprese. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri oggettivi e trasparenti secondo i quali viene valutato il livello complessivo di rispetto delle prestazioni di sicurezza sui luoghi di lavoro da parte delle imprese di cui al presente comma.
  2. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziare previste a legislazione vigente.
15.02. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

ART. 16.
(Attività di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

  Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, dopo le parole: di lavoro mediante inserire le seguenti: la valorizzazione e il potenziamento della figura del tecnico della prevenzione – UPG,.
16.3. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, dopo le parole: e aggiornamento professionale inserire le seguenti: destinate ai tecnici della prevenzione – UPG operanti nei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro,.
16.4. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: e della dirigenza.
16.5. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Solo in situazioni eccezionali, e comunque nelle more dell'espletamento dei concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, è possibile fare ricorso all'acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato ovvero con altre tipologie di lavoro flessibile.
16.6. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, capoverso 6-ter, sostituire le parole: Fermo restando con le seguenti: In applicazione di.
16.7. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Al comma 1, capoverso 6-ter, sostituire le parole: che dovessero residuare, possono essere destinati al personale del comparto e della dirigenza con le seguenti: devono essere destinati al personale del comparto.
16.8. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, capoverso 6-ter, sostituire le parole: non superiore al 15 per cento con le seguenti: non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento.
16.9. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 6-quater.
16.10. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, dopo il capoverso 6-quater, aggiungere, in fine, i seguenti:

  6-quinquies. Le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al comma 6, sono vincolate esclusivamente al finanziamento delle attività di prevenzione, vigilanza e promozione della salute nei luoghi di lavoro, e non possono essere destinate ad altre finalità. Tali risorse devono essere considerate aggiuntive rispetto al finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale.
  6-sexies. Al fine di garantire continuità e qualità delle attività ispettive e di prevenzione, almeno il 70 per cento della media triennale dei proventi di cui al comma 6 è destinato alla stabilizzazione del personale impiegato nei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, evitando forme di occupazione precaria.
  6-septies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, definisce con decreto i requisiti minimi vincolanti per le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni di medicina del lavoro, al fine di garantire uniformità, qualità e sicurezza delle attività sanitarie correlate alla sorveglianza e alla prevenzione nei luoghi di lavoro.
16.1. Scotto, Sarracino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 13 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

   «7-ter. Ogni azienda sanitaria locale competente per territorio, anche per il tramite dei Comitati regionali di coordinamento, di cui all'articolo 7 del presente decreto legislativo, è tenuta a comunicare, entro il 30 maggio di ogni anno al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5 del presente decreto legislativo, un resoconto circa i risultati conseguiti sull'attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Il Comitato è tenuto altresì a fornire al Parlamento, entro 30 giorni dalla data di ricezione dei resoconti suddetti, una relazione analitica complessiva circa il contenuto e le risultanze dei resoconti ricevuti.».
16.2. Scotto, Sarracino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Tutela dei lavoratori esposti a sostanze perfluoroalchiliche – PFAS)

  1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «È considerata malattia professionale quella derivante da esposizione, diretta o indiretta, a sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) con studi di tossicità accertati, verificatesi nell'esercizio e a causa delle lavorazioni che comportano la produzione, l'utilizzo, la manipolazione, lo smaltimento o la presenza ambientale di tali sostanze.».

  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati:

   a) le attività e le lavorazioni a rischio di esposizione a PFAS;

   b) i livelli soglia di esposizione, le modalità di accertamento sanitario e ambientale e i criteri per il riconoscimento del nesso causale tra esposizione e patologia nonché le modalità per l'inserimento delle patologie derivanti da PFAS in Lista I previo parere della commissione scientifica preposta;

   c) le procedure di sorveglianza sanitaria permanente per i lavoratori esposti, potenzialmente esposti ed ex esposti.

  3. Ai lavoratori che abbiano contratto patologie correlate all'esposizione a PFAS è riconosciuta la tutela previdenziale e assicurativa prevista per le malattie professionali da agenti chimici nocivi, nonché l'accesso ai benefici contributivi riconosciuti ai lavoratori esposti all'amianto.
  4. Presso l'INAIL è istituito il Registro nazionale delle patologie correlate all'esposizione a PFAS, finalizzato al monitoraggio epidemiologico, alla ricerca scientifica e alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.
  5. Le imprese che operano in settori a rischio di utilizzo o rilascio di PFAS sono tenute ad adottare piani di prevenzione e bonifica e a garantire la formazione specifica dei lavoratori in materia di rischio chimico da PFAS.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lavoratori cessati dal servizio, qualora sia accertata la correlazione tra esposizione professionale e patologia diagnosticata.
16.02. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Aggiornamento indennizzo del danno biologico ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, nei limiti di spesa di cui al comma 2, l'Inail è autorizzato ad aggiornare le tabelle di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo 13.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 14.800.000 euro per l'anno 2026, a 35.900.000 euro per l'anno 2027, a 45.500.000 euro per l'anno 2028, a 52.700.000 euro per l'anno 2029, a 59.900.000 euro per l'anno 2030, a 67.300.000 euro per l'anno 2031, a 74.900.000 euro per l'anno 2032, a 82.600.000 euro per l'anno 2033, a 90.500.000 euro per l'anno 2034 e a 98.600.000 euro dall'anno 2035, si provvede a carico del bilancio dell'Inail con le risorse derivanti dal gettito dei premi assicurativi.
*16.01. Scotto, Sarracino.
*16.01002. Faraone, Del Barba.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art- 16-bis.
(Aumento della capacità amministrativa del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro in ordine alle attività di controllo ispettivo e amministrativo)

  1. All'articolo 1, comma 150, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole «controllo ispettivo e amministrativo» è inserito il seguente periodo «di cui agli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»;

   b) dopo le parole al «potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale di previdenza sociale» sono aggiunte le seguenti parole «del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.»;

   c) le parole «A valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro» sono sostituite da «A valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 5.000.000 euro».

   d) dopo le parole «è destinata al finanziamento di misure di welfare aziendale in favore dei dipendenti dell'Istituto» sono aggiunte le seguenti «,del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.»
16.01000. Faraone, Del Barba.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di permesso di soggiorno per lavoratori e lavoratrici stranieri)

  1. All'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Per perdita del posto di lavoro si intende, altresì, la situazione in cui il cittadino straniero ha regolarmente ottenuto il rilascio del nulla osta al lavoro per l'assunzione di cui al comma 5 del presente articolo e non si sia realizzata la sottoscrizione del contratto di soggiorno entro il 10 ottobre 2024, nel rispetto dei termini di cui al comma 6 del presente articolo. Deve intendersi, inoltre, la situazione in cui il cittadino straniero sia titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato che sia stato revocato ovvero sia scaduto ovvero non sia stato rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno entro il 10 ottobre 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»
16.01001. Faraone, Del Barba.

ART. 17.
(Sorveglianza sanitaria e promozione della salute)

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), dopo le parole «medico competente», sono inserite le seguenti: «ai fini della collaborazione alla valutazione dei rischi, nonché»

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), premettere la seguente:

   0b) all'articolo 25, comma 1, lettera a), secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e tenendo conto del modello sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro – Workplace Health Promotion (WHP) raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità e delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale della Prevenzione (PNP)».
17.1. Mari.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis.
(Procedura per l'adempimento delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)

  1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, gli organi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, qualora ritengano che il datore di lavoro abbia omesso di attuare adempimenti prescritti dalla legge a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, possono presentare ricorso al giudice del lavoro. Si applicano le disposizioni dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
  2. Qualora il giudice ritenga fondato il ricorso, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, l'attuazione degli adempimenti di cui al comma 1 e la rimozione delle cause di pericolo.
  3. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa opposizione, entro dieci giorni dalla comunicazione alle parti del decreto di cui al comma 2, al tribunale in funzione di giudice del lavoro, il quale, entro i successivi dieci giorni, decide, in composizione collegiale, con sentenza immediatamente esecutiva.
  4. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto di cui al comma 2 entro sessanta giorni è punito con una sanzione pecuniaria da euro 1.500 a euro 7.500, determinata dal giudice con il decreto di cui al comma 2 o la sentenza di cui al comma 3. Il giudice può aumentare la sanzione prevista dal primo periodo fino al triplo quando, in relazione al fatturato dell'impresa, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Restano comunque ferme le sanzioni previste per le violazioni o le omissioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro accertate ai sensi del presente articolo.
  5. Ai soggetti che presentano ricorso ai sensi del comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le misure di protezione previste dagli articoli 17, 19, commi 3 e 4, e 20 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.
  6. In caso di infortunio sul lavoro conseguente alla mancata o tardiva ottemperanza al decreto di cui al comma 2 o alla sentenza di cui al comma 3, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà».
17.9. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, lettera b) , dopo il capoverso a-bis), aggiungere il seguente:

   a-ter) fornisce informazioni ai lavoratori sulla prevenzione della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS), ivi compresi fattori di rischio, sintomi e percorso diagnostico-terapeutico, e favorisce l'orientamento verso percorsi di valutazione clinica appropriati, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute.
17.2. Mari.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso a-bis), aggiungere il seguente:

   a-ter) fornisce informazioni ai lavoratori sulla prevenzione delle apnee ostruttive nel sonno (OSA), ivi compresi fattori di rischio, sintomi e percorsi diagnostici-terapeutici, nei limite previsto dal protocollo della sorveglianza sanitaria.
17.10. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 26:

    1) al comma 3, il quinto periodo è soppresso;

    2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Il datore di lavoro committente verifica l'ottemperanza dell'impresa appaltatrice alle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».
17.11. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 28, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), sono altresì indicate:

   a) le misure adottate, ivi comprese quelle riguardanti specifici gruppi di lavoratori, per la prevenzione dei rischi collegati alle condotte vessatorie e alle cause generatrici di stress nei luoghi di lavoro;

   b) le politiche di gestione del personale finalizzate a evitare disfunzioni organizzative rispetto alla specifica realtà aziendale;

   c) il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di pertinenza e, qualora sia adottato un contratto diverso, le specifiche misure di prevenzione e mitigazione del rischio espressamente modulate in base alla tipologia contrattuale adottata, considerata come fattore di rischio, affinché venga assicurato, a favore dei lavoratori, un livello di tutela almeno equivalente a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, conformemente alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro».
17.12. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 28, comma 1, dopo le parole: «tra cui anche quelli» sono aggiunte le seguenti: «inerenti alle molestie e le violenze sul lavoro, secondo i contenuti della legge 16 gennaio 2021, n. 4, e quelli».
17.8. Scotto, Sarracino.

  Al comma 1), dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 29:

    1) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da effettuare sia nella fase di rilevazione dei dati per la valutazione dei rischi, sia nella fase di definizione e di programmazione delle misure di prevenzione e protezione, con un preavviso di almeno cinque giorni»;

    2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

   «4-bis. Una copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), con l'indicazione dei dati sulla base dei quali è stato redatto, è messa a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per la consultazione, anche in assenza della previa richiesta di cui all'articolo 18, comma 1, lettera o).
   4-ter. Su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e nel rispetto della tutela dei dati aziendali sensibili, il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), può essere sottoposto all'analisi di esperti, indicati dagli stessi rappresentanti, i quali possono operare rilevazioni dirette dei dati necessari per la valutazione dei rischi. Il datore di lavoro consente agli esperti di cui al periodo precedente di accedere ai luoghi di lavoro.
   4-quater. I rappresentanti sindacali e, per la parte relativa ai rischi relativi alla propria postazione di lavoro, i singoli lavoratori hanno diritto di consultare il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a)».
17.13. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) all'articolo 37:

    1) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «b-bis) rischi riferiti alle condotte vessatorie e alle cause generatrici di stress nei luoghi di lavoro e conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione»;

    2) al comma 11, lettera h), le parole: «32 ore iniziali» sono sostituite dalle seguenti: «60 ore iniziali» e le parole: «di cui 12» sono sostituite dalle seguenti: «di cui 20»;

    3) dopo il comma 11, è inserito il seguente:

   «11-bis. In aggiunta ai corsi specifici della formazione di base, è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza scegliere di effettuare corsi aggiuntivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i cui costi sono a carico del datore di lavoro».
17.14. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».
17.3. Mari.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*17.4. Mari.
*17.1000. Faraone, Del Barba.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1.
17.6. Scotto, Sarracino.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 2, dopo la lettera e-quater), è aggiunta la seguente:

   «e-quinquies). Le visite mediche di cui alla lettera e-quater) devono essere motivate per iscritto dal medico competente, con indicazione del ragionevole motivo e della tipologia di rischio elevato connessa all'attività lavorativa. Le aziende sanitarie locali competenti per territorio effettuano il monitoraggio annuale sull'applicazione della disposizione, al fine di prevenire abusi e garantire uniformità di trattamento».
17.7. Scotto, Sarracino.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 42:

    1) al comma 1, le parole: «, ove possibile,» sono soppresse;

    2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il medico competente che collabora con il datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, ai fini della valutazione dei rischi segnala immediatamente agli enti preposti ogni sospetta malattia professionale».
17.15. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 44, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Il lavoratore che, anche sulla base di analisi effettuate da esperti delle organizzazioni sindacali, viene a conoscenza di essere esposto a una situazione di rischio per la propria salute ha il diritto di adottare autonomamente le necessarie misure di prevenzione, comprese quelle indicate dalle rappresentanze sindacali, per ridurre il suo livello di esposizione al rischio.
   2-ter. Il lavoratore ha il diritto di mantenere l'applicazione delle misure da esso adottate a norma del comma 2-bis, senza subire alcun pregiudizio lavorativo, fino a quando gli organi di vigilanza o il datore di lavoro non dimostrano che la sua condizione di esposizione al rischio non sussiste o è cessata».
17.16. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 47:

    1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori, anche al di fuori delle rappresentanze sindacali presenti nell'azienda. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto direttamente dai lavoratori fa parte a pieno titolo delle rappresentanze sindacali nell'azienda»;

    2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:

   a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive fino a 50 lavoratori;

   b) due rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 51 a 100 lavoratori;

   c) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 101 a 200 lavoratori;

   d) un rappresentante ogni 100 lavoratori in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 200 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva».
17.18. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 50:

    1) al comma 1, dopo la lettera o), è aggiunta la seguente:

   «o-bis) partecipa alle ispezioni effettuate dagli organi di vigilanza e riceve copia del verbale redatto dai suddetti organi»;

    2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Salvo che per comprovate esigenze tecnico produttive, il datore di lavoro non può impedire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l'accesso ai luoghi di cui al comma 1, lettera a).
   1-ter. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa committente esercita le attribuzioni di cui al comma 1, lettere a), e), h), m) e n), anche in relazione alle attività svolte nel sito produttivo dalle imprese appaltatrici.
   1-quater. Per i fini di cui al comma 1, lettera l), l'ordine del giorno della riunione periodica di cui all'articolo 35 è trasmesso al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con il preavviso minimo di cinque giorni. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere che l'ordine del giorno sia integrato per la trattazione di argomenti specifici attinenti alle materie indicate nel medesimo articolo 35. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere che siano riportate nel verbale segnalazioni da lui esposte nel corso della riunione».
17.19. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   e-bis) all'allegato IV, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il numero 1.5.6 è sostituito dal seguente:

   «1.5.6. Qualora le uscite di emergenza e le vie che ad esse conducono siano dotate di porte, queste devono essere dotate di meccanismi salvavita anti-incastro in grado di modificare la risposta dell'infisso all'azione sismica, al fine di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi. Le porte devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza»

   b) al numero 1.6.16, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «facilmente da chiunque, anche in concomitanza o a seguito di un evento calamitoso».
17.17. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   e-bis) all'articolo 235, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Al fine di evitare o ridurre l'utilizzazione di agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro, nelle procedure di affidamento per la fornitura dei laboratori ospedalieri o, in ogni caso, di diagnostica, il disciplinare di gara deve necessariamente prevedere fissativi istopatologici disponibili in commercio non nocivi o meno nocivi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare con un criterio di preferenza per i fissativi caratterizzati dall'assenza di cancerogenicità o mutagenicità.».
17.5. Scotto, Sarracino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   e-bis) all'articolo 235, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis) Al fine di evitare o ridurre l'utilizzazione di agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro, nelle procedure di affidamento per la fornitura dei laboratori ospedalieri o, in ogni caso, di diagnostica, il disciplinare di gara dovrà necessariamente prevedere fissativi istopatologici disponibili in commercio non nocivi o meno nocivi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare in quanto caratterizzati dall'assenza di cancerogenicità e mutagenicità».
17.20. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di spazi confinati)

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 66 è abrogato

   b) l'articolo 121 è sostituito con il seguente:

«Art. 121.
(Presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi negli scavi)

   1. Quando si eseguono lavori edili o d'ingegneria civile di cui all'allegato X, entro pozzi, fogne, cunicoli, camini, fosse e simili, in cui è possibile la presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose, devono essere adottate le misure contro i pericoli derivanti dall'atmosfera pericolosa previste dall'articolo 297-quinquies e dal titolo XI del presente decreto.
   2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la carenza di ossigeno e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale, così come individuati nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 297-quater e nel Piano Operativo di Sicurezza, di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del presente decreto, collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Il lavoratore attendente addetto alla sorveglianza deve mantenersi in continuo collegamento con il personale entrante ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas colto da malore.
   3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, in base agli esiti della valutazione dei rischi di cui all'articolo 297-quater e al Piano Operativo di Sicurezza, di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del presente decreto, è possibile eseguire un monitoraggio in continuo degli inquinanti ipotizzati presenti, per accertare la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, unitamente ad una ventilazione continua dimensionata secondo standard riconosciuti a livello scientifico.
   4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione, dimensionata secondo standard riconosciuti a livello scientifico; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi non conformi ai requisiti delle Direttive Europee relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
   5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori, a meno della conclamata presenza all'interno dello spazio confinato durante le attività in programma, di sostanze cancerogene.
   6. In tutti i casi di lavori all'interno di spazi confinati deve essere presente almeno un lavoratore attendente addetto alla sorveglianza esterna di cui all'articolo 297-ter, comma 1, lettera c) del presente decreto.»;

   c) il punto 3 dell'Allegato IV è sostituito dal seguente:

  «3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos
  3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio o del contenitore ed in cui è possibile la presenza di gas o vapori, asfissianti, infiammabili o esplosivi o la carenza di ossigeno o atmosfere potenzialmente esplosive generate da polveri infiammabili in grado di disperdersi in aria o il rischio di inghiottimento in silos o tramogge o di intrappolamento, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
  3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori tossici, asfissianti o carenza di ossigeno o condizioni microclimatiche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, di cui rispettivamente al Titolo IX e al Titolo VIII e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.
  3.2.2. Il preposto deve, inoltre, provvedere a sezionare tutte le alimentazioni ed i relativi collegamenti impiantistici, far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, serbatoi, vasche e simili, e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un sistema di blocco con chiave e un avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli.
  3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore attendente, di cui all'articolo 297-ter, comma 1, lettera c) del presente decreto, situato all'esterno presso l'apertura di accesso.
  3.2.4. I lavoratori che devono accedere in silos o tramogge per eseguire le operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dei silos o delle tramogge, devono essere muniti di imbragatura di sicurezza con fune di adeguata lunghezza o altri sistemi adeguati al loro recupero, in base agli esiti della valutazione dei rischi, ed assistiti dal lavoratore attendente, di cui all'articolo 297-ter, comma 1, lettera c) del presente decreto, situato all'esterno.
  3.2.5. Quando la presenza di gas o vapori asfissianti o la carenza di ossigeno non possa escludersi in modo assoluto, i lavoratori entranti devono essere muniti di strumentazione necessaria per l'analisi della qualità dell'atmosfera, di imbragatura di sicurezza con fune di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione, nonché adeguati sistemi di recupero.
  3.3. Nei luoghi di cui al punto 3.1 dove sono presenti gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate nell'articolo precedente, si devono adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Qualora sia necessario l'impiego di lampade, queste devono essere conformi ai requisiti delle Direttive Europee relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.».

   d) dopo il Titolo XI, è inserito il seguente:

«TITOLO XI-bis
SPAZI CONFINATI

Art. 297-bis.
(Campo di applicazione)

   1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle attività eseguite all'interno degli spazi confinati come definiti all'articolo 297-ter del presente decreto.
   2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano:

   a) ai lavori di scavo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del presente decreto;

   b) ai lavori di realizzazione delle gallerie stradali e ferroviarie e delle gallerie idrauliche aventi diametro ≥ 3.000 mm;

   c) ai lavori nei cassoni ad aria compressa;

   d) ai lavori subacquei;

   e) alle operazioni e servizi portuali, nonché alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272.

Art. 297-ter.
(Definizioni)

   1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intendono per:

   a) spazio confinato: uno spazio delimitato, sostanzialmente chiuso, non progettato per una attività continuativa, che presenta limitati o ristretti e/o difficoltosi accessi per l'entrata e/o l'uscita, caratterizzato da una persistente difficoltà di ventilazione naturale ed in cui, durante le attività lavorative che devono essere effettuate, è possibile la presenza o la formazione di un'atmosfera pericolosa o lo sviluppo di condizioni pericolose per l'operatore ovvero il rischio di inghiottimento o intrappolamento;

   b) atmosfera pericolosa: atmosfera caratterizzata da sotto o sovraossigenazione o presenza di agenti chimici tossici o presenza di gas e vapori infiammabili o esplosivi identificati rispettivamente con valori dei parametri O2, VLE, LIE come presenti nell'allegato LII, o polveri combustibili capaci di disperdersi in aria;

   c) lavoratore attendente: lavoratore addetto alla sorveglianza esterna espressamente incaricato di vigilare e prestare assistenza durante le attività dei lavoratori entranti;

   d) lavoratore entrante: lavoratore incaricato di effettuare attività lavorative all'interno degli spazi confinati;

   e) preposto: lavoratore o persona designata per sovraintendere ed effettuare la vigilanza di cui all'articolo 19 del presente decreto sulle attività lavorative negli spazi confinati e sull'applicazione della relativa procedura di lavoro e di emergenza.

Art. 297-quater.
(Valutazione dei rischi)

   1. Nella valutazione di cui all'articolo 28 del presente decreto il datore di lavoro:

   a) identifica preliminarmente gli spazi confinati presenti nella propria azienda e/o unità produttive, con i pericoli ad essi associati, tenuto conto di quanto previsto dagli allegati LII, LIV e LV del presente decreto;

   b) effettua la valutazione dei rischi per tutte le attività da effettuarsi negli spazi confinati identificati, anche in relazione alle possibili conseguenze derivanti da errori nelle operazioni o eventi involontari e/o inattesi che possano occorrere nella esecuzione dei lavori;

   c) adotta le misure specifiche di prevenzione e protezione, tenendo conto anche delle norme di buona tecnica e di buona prassi;

   d) valuta il possibile utilizzo di attrezzature di lavoro robotizzate in alternativa all'accesso di lavoratori nell'ambiente confinato.

   2. L'identificazione degli spazi confinati di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo e la conseguente valutazione dei rischi di cui al comma 1, lettera b) è programmata ed effettuata dal datore di lavoro, con cadenza almeno quadriennale, con il supporto di personale nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata per ciascuno spazio confinato in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro o dell'evoluzione della tecnica o ogni qualvolta si verifichino mutamenti organizzativi e/o operativi.

Art. 297-quinquies.
(Misure tecniche, organizzative e procedurali)

   1. Il datore di lavoro dell'impresa che esegue i lavori all'interno dello spazio confinato, sulla base della propria valutazione dei rischi:

   a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro idonei e adeguati, che nelle operazioni lavorative all'interno degli spazi confinati i rischi siano eliminati e, ove ciò non sia possibile, comunque ridotti al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;

   b) pianifica e programma i lavori da eseguirsi all'interno degli spazi confinati al fine di garantire l'integrità psicofisica dei lavoratori, elaborando preventivamente una specifica procedura per l'autorizzazione e l'esecuzione dei lavori all'interno degli spazi confinati, i cui contenuti minimi sono riportati nell'Allegato LIII al presente decreto;

   c) adotta misure appropriate affinché soltanto i lavoratori, che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e uno specifico addestramento, accedano agli spazi confinati;

   d) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti ai rischi all'interno degli spazi confinati;

   e) fornisce e mantiene in efficienza la strumentazione necessaria per l'analisi della qualità dell'atmosfera all'interno dello spazio confinato;

   f) provvede, prima dell'accesso allo spazio confinato, che siano eseguite le analisi strumentali necessarie per il controllo della salubrità dell'atmosfera;

   g) assicura, ove necessario in base ai risultati delle analisi strumentali preliminari all'ingresso o in funzione delle lavorazioni da eseguire, che sia disponibile un sistema di ventilazione idoneo a mantenere l'atmosfera salubre durante i lavori;

   h) assicura la disponibilità sul luogo di lavoro, tenendo conto anche della tipologia di accesso nello spazio confinato, delle attrezzature necessarie per l'ingresso negli spazi confinati e per il soccorso in caso di emergenza;

   i) assicura che sia sempre presente almeno un lavoratore attendente, incaricato dell'interazione con i lavoratori entranti e dell'attivazione delle misure di emergenza previste dalla procedura di cui all'articolo 297-decies;

   j) fornisce e mantiene in efficienza i dispositivi di protezione individuale che, in base agli esiti della propria valutazione dei rischi, devono essere usati dai lavoratori, effettuando preventivamente il Fit Test, qualora previsto dalla tipologia del dispositivo di protezione individuale utilizzato;

   k) predispone una specifica procedura di emergenza per l'esecuzione dei lavori, di cui all'articolo 297-decies;

   l) individua almeno un preposto di cui all'articolo 297-ter, comma 1, lettera e), del presente decreto;

   m) individua la squadra di lavoro costituita dal lavoratore entrante, dal lavoratore attendente, dal preposto e dagli addetti alla squadra di salvataggio, qualora prevista dalla procedura di cui alla lettera k) del presente comma.

   2. Per l'accesso agli spazi confinati di Classe A e B di cui all'Allegato LII l'esecuzione dei lavori deve avvenire, previa valutazione dei rischi, con la preventiva predisposizione e compilazione di specifico documento di autorizzazione all'ingresso, i cui contenuti minimi sono indicati all'allegato LIII; per l'accesso agli spazi confinati di Classe C di cui all'Allegato LII, fermi restando gli obblighi di cui al comma 1, non è richiesto il documento di autorizzazione all'ingresso.
   3. Il preposto dell'impresa che esegue i lavori, prima di consentire l'accesso e sovrintendere ai lavori in uno spazio confinato di Classe A o B, verifica la disponibilità sul luogo di lavoro di quanto previsto nel documento di autorizzazione all'ingresso, in merito all'utilizzo:

   a) dei dispositivi di protezione individuali indispensabili per l'accesso ivi compresi quelli di III categoria;

   b) degli strumenti da impiegare per il monitoraggio della qualità dell'atmosfera;

   c) delle apparecchiature necessarie per la comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti;

   d) delle attrezzature e dei dispositivi per l'emergenza e il salvataggio.

   4. Se, in base agli esiti della propria valutazione dei rischi, nello spazio confinato non può essere esclusa la formazione di atmosfere infiammabili ed esplosive, il preposto dell'impresa che esegue i lavori verifica la disponibilità sul luogo di lavoro, in base al documento di autorizzazione all'ingresso, di specifici dispositivi di protezione individuale, di attrezzature, utensili e sistemi d'illuminazione, conformi ai requisiti delle Direttive Europee relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; in caso di esito negativo della verifica il preposto non consente l'accesso allo spazio confinato e segnala tempestivamente al datore di lavoro dell'impresa che esegue i lavori le non conformità rilevate.
   5. Il preposto dell'impresa che esegue i lavori in spazi confinati di Classe C, in base all'esito della valutazione dei rischi, verifica in ogni caso la presenza sul luogo di lavoro di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), del comma 3.

Art. 297-sexies.
(Informazione, formazione e addestramento)

   1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

   a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività all'interno degli spazi confinati, sulle disposizioni aziendali in materia e sulle modalità di esecuzione dei lavori;

   b) sulle misure di prevenzione e protezione e sulle misure d'emergenza adottate in relazione alla specifica attività di cui all'articolo 297-decies.

   2. Il datore di lavoro, al fine di permettere il trasferimento di tutte le informazioni necessarie ad operare in sicurezza nello specifico spazio confinato, provvede inoltre, prima dell'accesso allo stesso, ad informare i lavoratori sui rischi esistenti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi dell'ambiente in cui si dovrà operare.
   3. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva un adeguato addestramento specifico sulle attività nello spazio confinato che dovrà riguardare almeno:

   a) l'utilizzo sicuro e corretto delle attrezzature di lavoro e di tutti i dispositivi di protezione individuali necessari alla protezione dei lavoratori in relazione alla natura dei rischi presenti;

   b) l'utilizzo degli strumenti di monitoraggio della qualità dell'atmosfera;

   c) le procedure operative di sicurezza;

   d) le modalità di accesso, lavoro, uscita in sicurezza;

   e) le procedure di emergenza e di salvataggio.

   4. L'addestramento deve essere ripetuto con cadenza almeno triennale e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario in occasione di mutamenti organizzativi, delle dotazioni e/o procedure di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), nonché a seguito di infortuni significativi o mancati incidenti significativi.
   5. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 37, il datore di lavoro assicura che i lavoratori e i preposti ricevano una formazione specifica aggiuntiva in relazione all'attività all'interno degli spazi confinati; il datore di lavoro, ove impiegato per attività lavorative in spazi confinati, riceve una formazione specifica aggiuntiva secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025.
   6. I contenuti minimi della formazione specifica aggiuntiva e dei relativi aggiornamenti, per la parte teorica e quella pratica, sono stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025. La parte pratica deve essere svolta con un rapporto massimo tra docente e allievi non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi).
   7. I corsi di formazione specifica aggiuntiva e i relativi aggiornamenti devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute del 6 marzo 2013 e dall'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025.
   8. Il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in spazi confinati è tenuto a provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico secondo quanto previsto dal presente articolo.

Art. 297-septies.
(Coordinamento)

   1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del presente decreto, quando i lavori negli spazi confinati sono affidati ad imprese esecutrici o a lavoratori autonomi, il datore di lavoro committente, che ha la disponibilità giuridica del luogo di lavoro, provvede a:

   a) coordinare l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori;

   b) convocare, prima dell'inizio dei lavori nello spazio confinato, una riunione di coordinamento a cui partecipano, oltre allo stesso o un suo rappresentante, i datori di lavoro delle imprese esecutrici, o loro rappresentanti, e i lavoratori autonomi; la riunione deve essere nuovamente convocata qualora siano cambiati gli utilizzi, i prodotti ed i conseguenti rischi nello spazio confinato oggetto dell'attività lavorativa;

   c) riportare nel documento di cui all'articolo 26, comma 3, del presente decreto, le misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare e le modalità di detto coordinamento, compresa la preventiva informazione delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi sui rischi esistenti e quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli spazi confinati e sulle misure di prevenzione e protezione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;

   d) informare, nel caso permangano interferenze con le proprie attività lavorative, prima dell'inizio dei lavori negli spazi confinati, i propri lavoratori, preposti e addetti all'emergenza, sulle misure di cui al comma 1 lettera c); tale attività informativa dovrà essere ripetuta in caso di successive modifiche al documento di cui all'articolo 26 comma 3 del presente decreto.

   2. Ferma restando quanto previsto dal Capo I del Titolo IV, per i cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del presente decreto, quando i lavori negli spazi confinati negli stessi sono affidati ad imprese, anche familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, o a lavoratori autonomi, il committente o il responsabile dei lavori coordina l'attuazione, tramite i coordinatori della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ove designati ai sensi dell'articolo 90, commi 3 e 4 del presente decreto e secondo le rispettive competenze, di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento di cui all'articolo 100 del presente decreto le misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare e le modalità di detto coordinamento, compresa la preventiva informazione delle imprese e dei lavoratori autonomi sui rischi esistenti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro e sulle misure di prevenzione e protezione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.
   3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, prima della elaborazione del documento di cui all'articolo 26 comma 3 del presente decreto da parte del datore di lavoro committente, il datore di lavoro che esegue i lavori all'interno degli spazi confinati in cui deve operare con i propri lavoratori effettua la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera a) del presente decreto, tenendo in considerazione le informazioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b) del presente decreto e secondo quanto indicato nell'articolo 297-quater comma 1 lettera b), c) e d) e comma 2 secondo periodo.

Art. 297-octies.
(Sorveglianza sanitaria)

   1. I lavoratori adibiti ad attività da eseguirsi negli spazi confinati di cui all'articolo 297-ter sono sottoposti a sorveglianza sanitaria svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41.
   2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

   a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esecuzione di attività negli spazi confinati;

   b) periodicamente, di norma una volta all'anno o con periodicità diversa secondo quanto stabilito dal medico competente con adeguata motivazione e riportata nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e resa nota ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in funzione della valutazione dei rischi e dei risultati della sorveglianza sanitaria;

   c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali prescrizioni mediche da osservare.

   3. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo quanto stabilito dell'articolo 42.
   4. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui al comma 1, istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25 comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del medesimo articolo. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia della cartella sanitaria e di rischio.
   5. Il datore di lavoro fornisce al medico competente le informazioni in merito a:

   a) le caratteristiche dello spazio confinato;

   b) la natura dei rischi;

   c) le sostanze e i composti pericolosi eventualmente utilizzabili o presenti nello spazio confinato;

   d) le modalità di lavoro;

   e) le attrezzature di lavoro in uso ai lavoratori;

   f) le caratteristiche dei dispositivi di protezione individuali di III categoria;

   g) le modalità di gestione dell'emergenza;

   h) il percorso formativo degli addetti al primo soccorso, comprese le verifiche di apprendimento e le simulazioni di salvataggio.

Art. 297-novies.
(Disposizioni relative alle imprese familiari ed ai lavoratori autonomi)

   1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice Civile e i lavoratori autonomi che intendono svolgere attività all'interno degli spazi confinati, devono:

   a) sottoporsi alla sorveglianza sanitaria di cui agli articoli 41 e 297-octies;

   b) partecipare ai corsi di formazione specifica e all'addestramento in relazione all'attività all'interno degli spazi confinati, secondo quanto previsto dall'articolo 297-sexies;

   c) dotarsi delle attrezzature e della strumentazione per la verifica dell'atmosfera all'interno degli spazi confinati;

   d) munirsi di dispositivi di protezione individuale, ivi compresi quelli di III categoria, ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III.

Art. 297-decies.
(Misure d'emergenza)

   1. Il datore di lavoro che esegue i lavori all'interno degli spazi confinati in cui deve operare con i propri lavoratori, elabora la procedura di emergenza in relazione alle caratteristiche degli stessi, comprendente il coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco, e la riporta nel piano di emergenza. La procedura di emergenza deve tenere conto delle misure del documento di cui all'articolo 26 comma 3, ove previsto, o, nel caso di cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), delle misure del documento di cui all'articolo 100 del presente decreto, ove previsto.
   2. La procedura di emergenza deve indicare almeno le modalità d'intervento, i compiti del personale addetto, le attrezzature di salvataggio necessarie, la strumentazione per la verifica dell'atmosfera all'interno degli spazi confinati e i dispositivi di protezione individuali da utilizzare durante l'emergenza.
   3. I contenuti minimi della procedura di emergenza sono indicati nell'allegato LVI.

Art. 297-undecies.
(Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in spazi confinati)

   1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri di qualificazione delle imprese e dei lavoratori operanti negli spazi confinati.
   2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177.

Art. 297-duodecies.
(Sanzioni)

   1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.457,02 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 297-quater, comma 1 e dell'articolo 297-septies, comma 3.
   2. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro per la violazione dell'articolo 297-quater, comma 2.
   3. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per la violazione dell'articolo 297-sexies, comma 10.
   4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

   a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per la violazione dell'articolo 297-quinquies, comma 1 e dell'articolo 297-sexies commi 1, 2, 3, 4 e 5;

   b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro per la violazione dell'articolo 297-septies, comma 1;

   c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro per la violazione dell'articolo 297-decies;

   d) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione dell'articolo 297-octies, commi 1, 2 e 3;

   e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 6.407,28 euro per la violazione dell'articolo 297-octies, comma 5.

   5. Il preposto è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell'articolo 297-quinquies, commi 3 e 4.
   6. Il medico competente è punito con arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 427,16 a 1.708,61 euro per la violazione dell'articolo 297-octies, comma 4.
   7. I soggetti di cui all'articolo 297-novies sono puniti:

   a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell'articolo 297-novies, comma 1, lettera b), c) e d);

   b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 a 737,10 euro per la violazione dell'articolo 297-novies, comma 1, lettera a)».
17.02. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Ape sociale lavoratori edili ed affini)

  1. Al fine di ridurre, nei settori edile ed affini, gli effetti connessi al prolungamento dell'età lavorativa e al protratto svolgimento di mansioni comportanti movimentazione manuale pesante, lavoro in quota, esposizione a vibrazioni, agenti atmosferici e condizioni operative ad elevata pericolosità, e di rafforzare la tutela complessiva dei lavoratori, all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «32 anni» sono sostituite dalle seguenti: «30 anni».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2026, 65 milioni di euro per l'anno 2027, pari a 141,3 milioni di euro per l'anno 2028, 375 milioni di euro per l'anno 2029, 397 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.04. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifica all'articolo 12 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente)

  1. All'articolo 12 della legge 27 marzo 1992, n. 257, il terzo comma è sostituito dal seguente:

   «3) Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile, in tutti gli edifici pubblici, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere a tecniche di fissaggio e dallo stato di conservazione del materiale. La rimozione è obbligatoria e deve essere effettuata entro 5 anni dell'approvazione della presente legge. Il costo delle operazioni di rimozione di cui al primo periodo è a carico dei proprietari degli immobili, secondo modalità che verranno definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica».
17.01. Scotto, Sarracino.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile)

  1. Al fine di offrire maggior tutela alla professione di giornalista, all'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche online o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, anche d'ufficio, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore alla metà di quella oggetto della domanda risarcitoria».
17.03. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   a) nominare il medico competente ai fini della collaborazione alla valutazione dei rischi nonché per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla stessa valutazione dei rischi di cui all'articolo 28
17.01000. Faraone, Del Barba.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. All'articolo 25, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la lettera a), il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale e tenendo conto del modello sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro – Workplace Health Promotion (WHP) raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità e delle indicazioni contenute nel PNP.»
17.01001. Faraone, Del Barba.

ART. 18.
(Organizzazioni di volontariato della protezione civile)

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 3-bis, sopprimere il comma 5.
*18.1. Mari.
*18.2. Scotto, Sarracino.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 3-bis, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Le sedi delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), anche nei casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile sono considerati luoghi di lavoro.
18.3. Scotto, Sarracino.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Lavoratori di pubblica utilità)

  1. Al comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le stesse disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori di pubblica utilità di cui al decreto ministeriale del 26 marzo 2001 “Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo n. 274 del 2000”».
18.01. Gribaudo, Scotto.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disciplina delle integrazioni salariali ai lavoratori addetti alla consegna di beni per conto altrui in ambito urbano con l'ausilio di velocipedi o veicoli leggeri a motore)

  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

   «3-ter. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni del fondo in favore dei lavoratori dipendenti inquadrati come rider, di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle dipendenze di imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali, è emanato un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni datoriali e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel quale sono definiti i criteri che individuano le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di effettuare consegne e che danno diritto alle prestazioni, da individuare in base all'allerta meteo-idro diramata dal Servizio nazionale di protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico e all'indice di calore utilizzato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per lo stress termico e il rischio da calore, nonché a eventuali ulteriori condizioni estreme che rendano insalubre o pericolosa l'attività di consegna quali, a titolo esemplificativo, l'eruzione di vulcani o le forti raffiche di vento».

  2. È istituito in via sperimentale, per il triennio 2025-2027, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Fondo di sostegno per i lavoratori autonomi e parasubordinati che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  3. Il Fondo di cui al comma 2 eroga, fino ad esaurimento delle risorse, un'indennità giornaliera in caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano lo svolgimento dell'attività, in favore dei lavoratori autonomi e parasubordinati che:

   a) abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito derivante dall'attività di consegna attraverso piattaforme anche digitali pari ad almeno il 50 per cento del reddito da lavoro complessivo;

   b) siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

   c) non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.

  4. L'indennità di cui al comma 2 è erogata in misura pari al 50 per cento della media giornaliera dei compensi percepiti nei tre mesi precedenti l'evento meteorologico avverso, nel limite massimo di 50 euro giornalieri. L'indennità è riconosciuta per non più di venti giorni per anno solare.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni datoriali e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di riconoscimento dell'indennità di cui al comma 3, le procedure di accesso al Fondo di cui al comma 2 e i criteri con cui INPS ne comunica preventivamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l'esaurimento delle risorse, nonché le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di effettuare consegne e che danno diritto all'indennità medesima, da individuare in base all'allerta meteo-idro diramata dal Servizio nazionale di protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico e all'indice di calore utilizzato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per la valutazione dello stress termico e del rischio da calore, nonché a eventuali ulteriori condizioni estreme che rendano insalubre o pericolosa l'attività di consegna, quali, a titolo esemplificativo, l'eruzione di vulcani o le forti raffiche di vento.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.02. Gribaudo, Scotto.

ART. 20.
(Proroga dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato e per le ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca)

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 450 milioni di euro per l'anno 2026, per le finalità di cui ai punti d) ed e) dell'articolo 25 comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  1-ter. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 450 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20.1. Fossi, Simiani, Gianassi, Bonafè, Scotto, Boldrini, Furfaro, Di Sanzo.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20.1.
(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)

  1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa per l'anno 2026 ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 331.000 euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20.01. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20.1.
(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)

  1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa per l'anno 2026 ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2021.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 331.000 euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20.02. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20.1.
(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-bis, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024 e 2026»;

   b) al comma 2-ter, dopo le parole: «valutati in euro 973.400 per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «e in euro 853.000 per l'anno e 2026».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 853.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20.03. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.