XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 17 dicembre 2025.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Carloni, Caroppo, Casasco, Cavandoli, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pizzimenti, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Carloni, Caroppo, Casasco, Cavandoli, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pizzimenti, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa notturna della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Carloni, Caroppo, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Pizzimenti, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zoffili, Zucconi.
Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
II Commissione (Giustizia):
ZINZI ed altri: «Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di obbligo di adozione dei modelli di organizzazione e di gestione nonché di responsabilità per violazione della normativa concernente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» (2631) Parere delle Commissioni I, VIII, X, XI e XII.
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.
Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, con lettera in data 17 dicembre 2025, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 maggio 2023, n. 53 – il documento dal titolo «relazione sullo stato di attuazione degli interventi di bonifica del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara», approvata all'unanimità dalla medesima commissione nella seduta dello stesso 17 dicembre 2025.
Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII, n. 12).
Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari Costituzionali):
Sentenza n. 182 del 23 settembre – 5 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 583), con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, in relazione all'articolo 36, comma 1, lettera g), del medesimo codice, sollevata, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte di cassazione, sesta sezione penale;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, in relazione all'articolo 36, comma 1, lettera g), del medesimo codice, sollevate, in riferimento agli articoli 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte di cassazione, sesta sezione penale:
alla II Commissione (Giustizia);
Sentenza n. 183 del 18 novembre – 9 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 584), con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 39-octies, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), come modificato dall'articolo 1, comma 1074, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), dall'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), dall'articolo 1, comma 122, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) nonché dall'articolo 1, comma 48, lettera a), numero 3), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), sollevate, in riferimento agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, all'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché all'articolo 4 del Trattato dell'Unione europea, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda:
alla VI Commissione (Finanze);
Sentenza n. 185 del 7 ottobre – 16 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 586), con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare), che ha sostituito l'articolo 346-bis del codice penale, sollevata, in riferimento all'articolo 11 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge n. 114 del 2024, sollevata, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 12 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata e resa esecutiva con la legge 28 giugno 2012, n. 110, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma:
alla II Commissione (Giustizia);
Sentenza n. 186 dell'8 ottobre – 16 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 587), con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 41, comma 3, della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo), promosse, in riferimento agli articoli 41 e 42 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 41, comma 4, della legge della Regione Toscana n. 61 del 2024, promosse, in riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 6, della legge della Regione Toscana n. 61 del 2024, promosse, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 41, comma 3, della legge della Regione Toscana n. 61 del 2024, promossa, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 41, comma 4, della legge della Regione Toscana n. 61 del 2024, promossa, in riferimento all'articolo 41 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli da 42 a 45 della legge della Regione Toscana n. 61 del 2024, promosse, in riferimento agli articoli 42 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 59 della legge della Regione Toscana n. 61 del 2024, promosse, in riferimento agli articoli 3, 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 144, comma 3, della legge della Regione Toscana n. 61 del 2024, promossa, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla X Commissione (Attività Produttive);
Sentenza n. 187 del 3 novembre – 16 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 588), con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 3-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica:
alla II Commissione (Giustizia);
Sentenza n. 188 del 5 novembre – 16 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 589), con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, della legge della Regione Puglia 21 novembre 2024, n. 30 (Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia), promosse, in riferimento agli articoli 36, primo comma, 39, quarto comma, e 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 21 della legge della Regione Puglia 29 novembre 2024, n. 39 (Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026), promosse, in riferimento agli articoli 36, primo comma, 39, quarto comma, e 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla XI Commissione (Lavoro).
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
Sentenza n. 184 dell'8 ottobre – 16 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 585), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, primo periodo, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi», limitatamente alle parole «, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, della legge della Regione Sardegna n. 20 del 2024;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 8, della legge della Regione Sardegna n. 20 del 2024;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 9, della legge della Regione Sardegna n. 20 del 2024;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge della Regione Sardegna n. 20 del 2024;
dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 6, della legge della Regione Sardegna n. 20 del 2024;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, della legge della Regione Sardegna n. 20 del 2024, promosse, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, primo periodo, della legge della Regione Sardegna n. 20 del 2024, nella parte in cui prevede che la nuova legge regionale si applichi anche ai procedimenti autorizzatori in corso, promossa, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 7, della legge della Regione Sardegna n. 20 del 2024, promossa, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, introdotto dall'articolo 1, numero 7), della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 16 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 70/2025 del 27 novembre-16 dicembre 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato la deliberazione riguardante l'azione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del sistema di ripartizione e utilizzo dei proventi derivanti dall'accertamento e riscossione delle sanzioni comminate a seguito delle violazioni del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).
Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 17 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 471).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 17 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 472).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Trasmissione dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 12 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).
Trasmissione dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, autorizzate, in data 15 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 16 dicembre 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'avvio di negoziati per la modifica dell'accordo in forma di scambio di lettere del 2018 tra l'Unione europea e il Regno del Marocco (COM(2025) 446 final/2), corredata del relativo allegato (COM(2025) 446 final/2 – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei (COM(2025) 765 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche elaborate conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti e alla loro qualità (COM(2025) 766 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Comunicazione della Commissione – (Primo) Piano di lavoro del CPR per il periodo 2026-2029 (COM(2025) 772 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Relazione della Commissione – Germania e Finlandia – Relazione preparata a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM(2025) 950 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 16 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la medesima comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione 2025 sulla politica di allargamento dell'UE (COM(2025) 690 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d'azione riveduto della strategia macroregionale dell'UE per la regione alpina (COM(2025) 750 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione annuale 2025 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Bilancio dell'attuazione della strategia per rafforzare l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2025) 751 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia dell'UE per la società civile (COM(2025) 790 final);
Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Scudo europeo per la democrazia a puntello di democrazie solide e resilienti (COM(2025) 791 final);
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Tabella di marcia per la trasformazione dell'industria europea della difesa: sbloccare l'innovazione dirompente per la prontezza alla difesa (COM(2025) 845 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un quadro strategico per una bioeconomia dell'UE competitiva e sostenibile (COM(2025) 960 final).
Annunzio di provvedimenti concernenti
amministrazioni locali.
Il Ministero dell'interno, con lettere in data 16 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Chiesanuova (Torino), Colli del Tronto (Ascoli Piceno), Gazzuolo (Mantova), Gioia Sannitica (Caserta) e Maiolati Spontini (Ancona).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Richiesta di parere parlamentare
su proposta di nomina.
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 15 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina della dottoressa Alessandra Gallone a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (113).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 gennaio 2026.
Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 13, commi 12 e 13, della legge 13 giugno 2025, n. 91, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/927, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi (355).
Questa richiesta, in data 16 dicembre 2025, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 25 gennaio 2026. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 15 gennaio 2026.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Iniziative per il contrasto dell'inquinamento atmosferico nella Pianura padana, anche attraverso la previsione di adeguate risorse finanziare – 3-02390
DEL BARBA, BOSCHI, GADDA, FARAONE, BONIFAZI e GIACHETTI. — Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. — Per sapere – premesso che:
la Pianura padana è una delle aree più inquinate d'Europa, con livelli di PM2.5 e PM10 stabilmente oltre i limiti, tanto da configurare un'emergenza sanitaria ambientale riconosciuta anche dall'Agenzia europea dell'ambiente;
sulla base degli ultimi dati disponibili dell'Agenzia europea dell'ambiente, in Italia si registrano oltre 40.000 decessi prematuri all'anno attribuibili all'esposizione cronica al particolato fine (PM2.5), con una concentrazione significativa nelle regioni del Nord e nel bacino padano, configurando una vera e propria emergenza sanitaria ambientale;
nel disegno di legge di bilancio per il 2026 è previsto un taglio pari al 63 per cento del fondo destinato al miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, con una riduzione di 204 milioni di euro su 320 milioni complessivi nel triennio, con la riduzione da 105 a 20 milioni per il 2027 e da 110 a 25 milioni per il 2028;
la riduzione delle risorse dedicate alla qualità dell'aria rischia di incidere sulla capacità delle amministrazioni territoriali e del sistema di protezione civile di predisporre adeguati piani di emergenza, campagne di informazione e strumenti di monitoraggio e allerta per la popolazione, specie per le fasce più vulnerabili (bambini, anziani, soggetti con patologie respiratorie e cardiovascolari), proprio in territori – come la Pianura padana – già classificati ad elevato rischio –:
quali iniziative intenda assumere per garantire adeguate risorse per le finalità rappresentate in premessa, coerenti con le annualità passate, e per rafforzare il ruolo della protezione civile nella gestione del rischio sanitario-ambientale legato all'inquinamento atmosferico, mediante specifici piani di emergenza, sistemi di allerta e misure di tutela per le fasce di popolazione più vulnerabili.
(3-02390)
Iniziative di competenza in relazione alle criticità emerse nell'ambito del cosiddetto semestre filtro per l'accesso alla facoltà di medicina, anche ai fini della revisione di tale riforma – 3-02391
CASO, AMATO, ORRICO e MARIANNA RICCIARDI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
i test del semestre filtro per l'accesso alla facoltà di medicina 2025 hanno registrato gravi criticità: al primo appello, meno del 10 per cento dei candidati ha superato tutte le prove, con tassi di sufficienza del 22-23 per cento in chimica e biologia e 10-15 per cento in fisica; al secondo appello, la prova di fisica è stata definita «impossibile» per quesiti complessi e due errori accertati;
tali criticità, inclusa la circolazione di prove durante i test via social e cellulari, sollevano dubbi su trasparenza, equità e preparazione dei quesiti, con annunci di ricorsi collettivi e proteste di comitati e associazioni universitarie;
la Ministra interrogata, intervenuta ad Atreju l'11 dicembre 2025, parlando con i giornalisti, ha ammesso questi errori, annunciando un +1 punto a tutti in fisica e negando una «sanatoria», ma proponendo di riempire tutti i 24.000 posti disponibili entro il 28 febbraio 2026 tramite scorrimento graduatoria e recupero crediti formativi per insufficienze, anche mediante corsi locali tra gennaio e febbraio 2026, con assegnazione sedi anche a chi non raggiunge la sufficienza in tutte le materie;
durante il citato evento, la Ministra interrogata è stata contestata da studenti che lamentavano il rischio di perdere un anno per il semestre filtro, rispondendo loro con toni polemici e definendoli «poveri comunisti» e «inutili»;
il semestre filtro, concepito con evidenti e forti criticità strutturali sin dalla sua ideazione, rende i citati interventi modificativi in itinere non risolutivi, ma aggravanti di un sistema inadeguato nel promuovere una formazione di qualità ad un maggior numero di studenti. Al contrario, la riforma ha ulteriormente ostacolato l'accesso alla facoltà di medicina, con gravi ricadute non solo sul percorso accademico, ma anche sul benessere psicologico degli studenti;
appare tuttavia urgente intervenire al fine di rivedere radicalmente la procedura del semestre filtro, garantire la copertura dei 24.000 posti disponibili e tutelare i partecipanti dal rischio di perdere l'anno accademico anche a causa delle criticità emerse nei test –:
se non ritenga indispensabile adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, per intervenire con una revisione radicale della riforma del semestre filtro, alla luce dei deludenti risultati finora registrati e della stessa affermata «perfettibilità» della riforma, anche attraverso un confronto istituzionale strutturato con le rappresentanze studentesche, evitando toni divisivi, e affrontare in modo puntuale anche il rischio della perdita dell'anno accademico per gli studenti interessati, nonché le criticità connesse a possibili falsificazioni o irregolarità nello svolgimento delle prove di accesso.
(3-02391)
Iniziative di competenza in relazione alle certificazioni obbligatorie in materia di sicurezza degli edifici scolastici – 3-02392
RUFFINO, SOTTANELLI, BENZONI, D'ALESSIO e GRIPPO. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
a settembre 2025, l'autorevole testata specializzata nel settore scolastico Tuttoscuola ha pubblicato un dossier – redatto incrociando e rielaborando i dati resi noti il 14 luglio 2025 dal Ministero nella sezione open data dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica e relativi all'anno 2023-2024 – concernente l'edilizia scolastica in Italia;
da questo documento sono emersi dati estremamente preoccupanti. In particolare, si sottolinea come nove edifici scolastici su dieci non dispongano di una o più certificazioni obbligatorie in tema di sicurezza. Dei 40 mila edifici scolastici statali, infatti, ben 36 mila non possono essere definiti a norma e 3.588 edifici, il 9 per cento del totale – nei quali, si calcola che studino e lavorino circa 700 mila tra studenti e personale – sono privi delle certificazioni obbligatorie, cioè risultano completamente irregolari dal punto di vista della normativa sulla sicurezza;
i dati, inoltre, sono ancora più critici nelle zone ad alto rischio sismico, come in Abruzzo o nei Campi Flegrei, dove sono ancora più preoccupanti i numeri relativi al rischio sismico: nelle aree a più alta pericolosità meno della metà degli edifici (49 per cento) possiede il certificato di collaudo statico. In aggiunta, due terzi degli edifici privi di certificazione si trovano al Sud e nelle Isole;
i più di 36 mila edifici scolastici, privi di una o più certificazioni obbligatorie previste dalla normativa, dipingono una realtà composta o da una totale assenza o superamento dei collaudi oppure da una non elaborazione dei piani che valutano i rischi e stabiliscono le regole di evacuazione. Si tratta, pertanto, di edifici tecnicamente irregolari;
questa condizione è frutto di una realtà che si è «stratificata» nei decenni. L'edilizia scolastica ben rappresenta la cartina al tornasole dell'evoluzione storica del Paese, della mancanza di programmazione e della tendenza ad affrontare i problemi solo quando diventano emergenze;
peraltro, da ormai diverso tempo i sindaci di tutta Italia denunciano i ritardi accumulati dai progetti in ambito di Piano nazionale di ripresa e resilienza, con gli enti locali che rischieranno di doversi fare carico, anche sul bilancio, degli imprevisti e delle complessità degli appalti –:
nelle more dell'implementazione di un piano urgente di riqualificazione dell'edilizia scolastica, quali interventi urgenti e strutturali di competenza intenda porre in essere al fine di garantire la regolarizzazione immediata degli edifici scolastici attualmente privi di una o più certificazioni di sicurezza, con particolare attenzione agli istituti totalmente irregolari e a quelli collocati in aree ad alto rischio sismico.
(3-02392)
Chiarimenti in ordine ai contenuti e al carattere prescrittivo delle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione – 3-02393
MIELE, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
sono state finalmente emanate le nuove «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione», al termine di un iter che il Ministro interrogato ha definito come espressione di una svolta profonda e di un'impostazione innovativa;
lo stesso Ministro ha rivendicato come tali indicazioni intendano rispondere alle trasformazioni di una società in rapido mutamento, capace di interrogarsi sugli scenari futuri, senza tuttavia rinnegare la storia, l'identità culturale e i valori fondanti del nostro Paese;
secondo l'impostazione dichiarata, l'idea di fondo delle nuove indicazioni nazionali sarebbe quella di partire dal reale per appassionare le giovani generazioni, ponendo al centro la cultura del rispetto e la lotta contro ogni forma di discriminazione;
in questi ultimi giorni si è assistito a ricostruzioni, per certi versi fantasiose, secondo le quali le nuove indicazioni nazionali sarebbero prive di carattere prescrittivo, arrivando persino a sostenere che esse porrebbero i docenti italiani di fronte a un presunto e surreale dilemma etico e professionale: obbedire o disobbedire;
altre letture critiche sottolineano, invece, come alcune implicazioni prescrittive delle nuove indicazioni risultino in evidente tensione con il principio dell'autonomia scolastica e con la libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione, evocando un modello di istruzione ridotto a trasmissione di nozioni e regole, piuttosto che strumento di esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole, anche in una dimensione globale –:
quali siano i contenuti qualificanti delle nuove indicazioni nazionali e quali i tratti che il Ministro interrogato ritenga effettivamente innovativi e coerenti con una seria azione di riforma del sistema scolastico e se non ritenga doveroso chiarire la natura delle indicazioni nazionali, ponendo fine a polemiche sterili, pur in presenza di indicazioni ministeriali inequivocabili.
(3-02393)
Ulteriori iniziative in ambito scolastico in materia di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, nonché di regolamentazione dell'uso dei telefoni cellulari – 3-02394
GENTILE. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
nel corso della legislatura il Ministro interrogato ha promosso un insieme organico di iniziative volte a rafforzare il ruolo educativo della scuola, contrastare fenomeni di disagio giovanile e riaffermare il principio del rispetto delle regole e della persona all'interno delle comunità scolastiche;
l'azione ministeriale si è concentrata sul contrasto al bullismo e al cyberbullismo, attraverso il potenziamento delle misure di prevenzione, il coinvolgimento delle famiglie, la valorizzazione della responsabilità educativa e il rafforzamento degli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche;
sono state, inoltre, introdotte e sostenute misure volte a regolamentare l'utilizzo dei dispositivi digitali durante le attività scolastiche, con l'obiettivo di favorire la concentrazione, migliorare il clima in classe e prevenire comportamenti lesivi della dignità degli studenti, spesso connessi a un uso improprio delle tecnologie;
le prime evidenze emerse da un'iniziale osservazione dell'applicazione delle misure di limitazione e divieto dell'uso degli smartphone durante le attività didattiche sembrano indicare risultati incoraggianti, in termini di maggiore concentrazione, miglioramento delle relazioni tra studenti e riduzione di episodi riconducibili a dinamiche di esclusione o prevaricazione;
il Ministro interrogato ha, altresì, posto particolare attenzione al tema delle violenze nelle scuole, promuovendo interventi educativi, iniziative di sensibilizzazione e azioni di supporto al personale scolastico, al fine di garantire ambienti di apprendimento sicuri, inclusivi e rispettosi, tutelare studenti e personale scolastico e riaffermare che la libertà educativa non può prescindere dal rispetto delle regole e delle persone;
tali interventi si inseriscono in una visione che restituisce alla scuola il ruolo di presidio educativo, riconoscendole più che una mera funzione di istruzione, anche un ruolo centrale nella formazione civica, nel rispetto delle regole e nella prevenzione di comportamenti devianti;
le politiche avviate dal Ministro interrogato hanno contribuito a riportare al centro del dibattito pubblico il tema dell'educazione, della responsabilità e delle regole, dell'uso consapevole delle tecnologie e della necessità di tutelare studenti e docenti;
si tratta di misure che mirano a rafforzare l'autorevolezza dell'istituzione scolastica e a rispondere in modo concreto a fenomeni che destano crescente preoccupazione tra famiglie e operatori del settore –:
quali ulteriori iniziative il Ministro interrogato intenda promuovere, anche alla luce dei risultati finora conseguiti, per consolidare e sviluppare le politiche già avviate in materia di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, di regolamentazione dell'uso degli smartphone e di prevenzione delle violenze nelle scuole, al fine di rafforzare il ruolo educativo della scuola e garantire ambienti scolastici sempre più sicuri, autorevoli e pienamente educativi.
(3-02394)
Ulteriori iniziative di competenza in relazione ad incontri presso istituti scolastici che hanno visto la partecipazione della dottoressa Francesca Albanese – 3-02395
BIGNAMI, AMORESE, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, CANGIANO, COLOMBO, DI MAGGIO, MATTEONI, MOLLICONE, PERISSA e ROSCANI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
secondo quanto riportato dagli organi di stampa e da segnalazioni pervenute dagli stessi studenti, alcune classi del Liceo Montale di Pontedera (Pisa) ed una classe della seconda media dell'istituto comprensivo «Massa 6» avrebbero partecipato ad un incontro proposto dalla rete di insegnanti «Docenti per Gaza», con la partecipazione di Francesca Albanese, incentrato sulle tematiche del suo libro «Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite dalla Palestina»;
episodi analoghi sono stati denunciati in istituti scolastici di Bologna e Reggio Emilia, dove i docenti avrebbero fatto seguire dei webinar con l'Albanese, dei quali non si conoscono nei dettagli contenuti e affermazioni rese, senza avvisare le famiglie, i consigli di istituto o la dirigenza;
come noto, Albanese, Relatore speciale dell'Onu sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi, ha spesso creato indignazione e scalpore tra l'opinione pubblica per le infelici e discutibili dichiarazioni sul conflitto israelo-palestinese, per le frasi gravi e incommentabili sull'assalto alla redazione de La Stampa a Torino o per la sua partecipazione, ad esempio, in una conferenza accanto a noti esponenti di spicco dell'organizzazione terroristica Hamas dal titolo «16 years of siege on Gaza: impact and prospects»;
come ha più volte avuto modo di ribadire il Ministro interrogato, che ha annunciato l'avvio di atti ispettivi, «la scuola deve essere un luogo di pluralismo e non di indottrinamento», sottolineando la necessità di verificare il rispetto delle regole e della neutralità dell'insegnamento;
è di tutta evidenza, invece, che iniziative scolastiche di questo tipo, in particolar modo se svolte in assenza di un adeguato contraddittorio, rischiano di assumere il carattere di un indottrinamento ideologico, lontano, appunto, dai principi di pluralismo, equilibrio formativo e imparzialità che devono guidare l'attività educativa nelle scuole;
gli studenti hanno diritto a percorsi che garantiscano una crescita libera, critica e rispettosa dei valori democratici, senza essere esposti a contenuti propagandistici o finalizzati alla diffusione di posizioni politiche del tutto personali sotto forma di attività didattica –:
quali ulteriori iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere in merito ai fatti esposti in premessa, al fine di verificare le modalità con cui sono stati organizzati gli incontri presso gli istituti scolastici coinvolti e a tutela della pluralità e della libera formazione del pensiero critico nell'intero sistema scolastico.
(3-02395)
Intendimenti in ordine alla riduzione del numero minimo e del numero massimo di studenti per classe – 3-02396
PICCOLOTTI, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI e ZARATTI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
a causa della crisi demografica ogni anno la scuola italiana perde circa 100.000 studenti. Questo dato renderebbe sostenibile la riduzione del numero di studenti per classe, permettendo di consegnare definitivamente al passato il problema del sovraffollamento, ma il Governo sceglie di ridurre gli organici di docenti e collaboratori scolastici e, a tutt'oggi, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado molte classi hanno 30 o più alunni;
le classi sovraffollate generano molteplici criticità: difficoltà di gestione, riduzione del tempo dedicato a ciascun alunno, peggioramento del clima relazionale e maggior rischio per la sicurezza. Al contrario, esperienze internazionali, dalla Finlandia alla Francia, dimostrano che le classi meno numerose favoriscono la didattica innovativa, mirata su ciascuno studente, ottenendo risultati migliori, una maggiore inclusività e aiutando a contrastare la dispersione scolastica, oltre a migliori condizioni di lavoro per gli insegnanti;
l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, prevede, al comma 2, che le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità siano costituite con non più di 20 alunni;
sempre più spesso, però, si riscontra la presenza di 3 o più alunni, anche con disabilità gravi, in una sola classe, dato il ridotto numero di classi autorizzate per anno di corso in ciascun istituto. Tutto ciò, oltre a violare la norma, rende il contesto formativo incompatibile con le finalità dell'inclusione e lo sviluppo di una didattica innovativa e attenta ai diversi bisogni di ogni studente e ogni studentessa;
con il cosiddetto «decreto Caivano», il Governo ha derogato al numero minimo di alunni per classe nelle aree particolarmente disagiate del Mezzogiorno e con decreto interministeriale n. 168 del 18 agosto 2025, il Ministro interrogato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha definito i criteri e le modalità per istituire, nell'anno scolastico 2025/2026, classi con un numero di alunni inferiore agli standard attuali per «favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati», ma si parla di deroghe sporadiche e di numeri ancora troppo alti (un massimo di 25 alunni per la scuola primaria, 26 per la scuola secondaria di primo grado e 27 per la secondaria di secondo grado) –:
se intenda valutare la riduzione del numero minimo e del numero massimo di studenti per classe di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale.
(3-02396)
Iniziative di competenza volte a garantire una educazione scolastica accessibile e di qualità – 3-02397
LUPI, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
lo Stato si impegna a ridurre i costi che gravano sulle famiglie per garantire a tutti i giovani un'educazione accessibile e di qualità;
il costo principale che i genitori devono sostenere, escluse le rette nel caso delle scuole paritarie, si riferisce soprattutto all'acquisto dei libri scolastici;
l'Osservatorio costi scolastici del portale Skuola.net, riguardo le famiglie degli studenti di scuole medie e superiori, ha rilevato per il 2025 una spesa media di 812,50 euro ad alunno per l'avvio dell'anno scolastico, che comprende libri di testo, dizionari, materiale di consumo e accessori tecnici, in aumento del 3,6 per cento rispetto al 2024;
in sede di esame del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, sono state presentate proposte di modifiche volte a sostenere le famiglie meno abbienti che necessitano di un aiuto per l'acquisto di libri scolastici –:
quali iniziative di competenza intenda assumere per contribuire a garantire l'accesso equo e sostenibile all'educazione dei giovani.
(3-02397)
Iniziative volte ad una classificazione dei comuni montani che consenta un'equa distribuzione delle risorse finanziarie – 3-02398
SARRACINO, GIRELLI, CURTI, FERRARI, FORNARO, GHIO, GRIBAUDO, MARINO, ROGGIANI, SIMIANI, VACCARI e CASU. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, prevede l'adozione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per una nuova classificazione dei comuni montani in base a due parametri: quello altimetrico e quello della pendenza;
durante le celebrazioni della Giornata internazionale della montagna, il Ministro interrogato ha annunciato i nuovi criteri stabiliti che «andranno a identificare cosa – secondo il Governo – vuol dire montagna in Italia». In particolare, un comune potrà essere qualificato come montano qualora presenti almeno il 25 per cento della superficie territoriale al di sopra dei 600 metri di altitudine e almeno il 30 per cento di essa con una pendenza di almeno il 20 per cento, ovvero un'altimetria media superiore ai 500 metri. Sono, inoltre, considerati montani i comuni cosiddetti «interclusi», caratterizzati da un'altimetria inferiore ma interamente circondati da comuni che soddisfano uno dei criteri sopra indicati;
secondo le stime fornite dallo stesso Dipartimento, l'applicazione di tali criteri comporterebbe l'esclusione di oltre 1.200 comuni montani dalla nuova classificazione, con la conseguente fuoriuscita dal riparto delle risorse destinate alla montagna e dalle misure di sostegno previste dalla normativa vigente;
ad essere particolarmente penalizzati, secondo le dichiarazioni di alcune articolazioni territoriali di Anci e Uncem, saranno i comuni montani della dorsale appenninica;
per il Partito Democratico, la montagna, in tutte le sue articolazioni, costituisce una risorsa strategica per il Paese, da tutelare e valorizzare, e non un'eccezione da ridimensionare –:
se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative per rivedere i criteri citati in premessa per evitare che la nuova classificazione dei comuni montani si trasformi in uno strumento di iniqua redistribuzione delle risorse, che mira a contrapporre montagne, territori e comuni che hanno gli stessi problemi e le stesse necessità.
(3-02398)
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 18 E 19 DICEMBRE 2025
Risoluzioni
La Camera,
premesso che:
1) l'ordine del giorno del Consiglio europeo del 18-19 dicembre 2025 prevede i seguenti temi: Ucraina, Medio Oriente, Sicurezza e Difesa Europea; Prossimo Quadro Finanziario Pluriennale; Allargamento e Riforme; Migrazione; Geoeconomia e Competitività;
2) i Capi di Stato e di Governo affronteranno la situazione in Ucraina, alla luce degli ultimi sviluppi e delle veloci evoluzioni delle iniziative di pace attualmente in corso; il Presidente Zelensky fornirà al Consiglio Europeo un aggiornamento al riguardo;
3) resta prioritaria la difesa del diritto internazionale, e permane il sostegno multidimensionale allo Stato aggredito; ciò comporta: esaminare attentamente le sue esigenze finanziarie per il 2026-2027; tenere in continuo assetto il sistema Europa, Stati Uniti, Nato; mantenere alta la pressione collettiva europea nei confronti della Federazione Russa affinché arresti l'aggressione e accetti un reale percorso di pace;
4) il Governo sta svolgendo un ruolo centrale in questo circuito negoziale: il Presidente del Consiglio ha ricevuto il Presidente Zelensky a Roma lo scorso 9 dicembre, e il 15 dicembre ha partecipato a Berlino al Vertice degli Stati del Gruppo «Washington plus», dedicato al processo di pace in Ucraina;
5) i Capi di Stato e di Governo avranno un confronto sulla situazione in Medio Oriente, in particolare saranno monitorati gli sviluppi a Gaza e i seguiti del Piano di Pace, anche alla luce della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 2803; l'area rimane, infatti, fondamentale per la stabilità internazionale, e il primo viaggio apostolico di Papa Leone XIV, in Turchia e Libano, ha segnato un profondo richiamo a un rinnovato dialogo di pace e collaborazione;
6) in materia di Sicurezza e Difesa, il Consiglio europeo farà il punto sui progressi compiuti nell'attuazione delle precedenti Conclusioni;
7) i Capi di Stato e di Governo avranno uno scambio di opinioni sul prossimo quadro finanziario pluriennale per fare un primo punto sull'andamento del negoziato;
8) il Consiglio europeo terrà una discussione sulla via da seguire in materia di allargamento, anche alla luce delle relative Conclusioni, esplorando, inoltre, il tema correlato delle riforme interne dell'Unione;
9) il 17 dicembre si terrà inoltre il Vertice UE-Balcani occidentali;
10) i Capi di Stato e di Governo torneranno a fare il punto sul tema «migrazione», alla luce delle Conclusioni di ottobre e degli sviluppi del dossier da parte della Commissione europea, secondo gli aggiornamenti che fornirà il Presidente della Commissione;
11) i Capi di Stato e di Governo discuteranno infine della situazione geo-economica e del suo impatto sulla competitività,
impegna il Governo:
1) a proseguire ogni sforzo per sostenere il processo di pace per l'Ucraina, continuando a collaborare con gli Stati Uniti e mantenendo coeso il fronte europeo, affinché si arrivi a una pace giusta e duratura, basata sul diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite;
2) a garantire che questo percorso includa solide garanzie di sicurezza per l'Ucraina, con la partecipazione delle due sponde dell'Atlantico;
3) a continuare ad agire nei confronti della Federazione Russa, ricorrendo a tutti gli strumenti della diplomazia, incluso quello sanzionatorio, senza prescindere dal coordinamento con gli altri Stati membri del G7 e alla luce di solide basi giuridiche e finanziarie, con l'obiettivo di spingere la Russia a sedersi al tavolo negoziale in buona fede e contribuire costruttivamente alla pace;
4) a condannare fermamente le persistenti attività ibride dannose e le iniziative di disinformazione, a partire da quelle messe in atto dalla Russia, e a contrastare e prevenire tali minacce;
5) a chiedere alla Commissione europea un'approfondita disamina degli aspetti giuridici e finanziari di tutte le opzioni di finanziamento sul tavolo, esigendo nel contempo per l'erogazione, il rispetto di strette condizionalità in materia di stato di diritto, lotta alla corruzione e al riciclaggio, ribadendo che l'Italia, che con notevole impegno si è guadagnata la prospettiva di una uscita dalla procedura di deficit eccessivo, presterà particolare attenzione al tema dell'impatto attuale e futuro sui saldi di finanza pubblica;
6) a determinare con i partner europei le effettive esigenze di assistenza finanziaria dell'Ucraina per il 2026-2027 e individuare, tra le possibili opzioni per farvi fronte, quella maggiormente solida da un punto di vista legale e finanziario, prevedendo regole chiare sulla spesa dei fondi e garantendo un giusto ritorno e il pieno coinvolgimento dell'industria europea;
7) a collaborare per l'attuazione dell'Accordo di pace del Presidente Trump per il Medio Oriente, in linea con la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 2803, e contribuire alla piena attuazione del cessate il fuoco a Gaza e al sostegno politico e finanziario all'Autorità Palestinese, con l'obiettivo del raggiungimento di una pace duratura basata sulla soluzione dei due Stati;
8) a ribadire il sostegno alla stabilizzazione della situazione economica e di sicurezza del Libano e del ruolo fondamentale dell'UNIFIL;
9) a continuare a monitorare i progressi relativi alle decisioni in materia di sicurezza e difesa, secondo le Conclusioni di ottobre e secondo le principali declinazioni legate alla competenza sovrana degli Stati membri, e a favorire il reperimento delle necessarie capacità finanziarie, tenuto conto che la sicurezza e la difesa europea riguardano tutti i confini dell'Unione;
10) ad affrontare il negoziato sul prossimo bilancio pluriennale europeo dando priorità alla dimensione politica di questa fase negoziale rispetto alle esigenze di rapidità, secondo linee chiare e definite che per il nostro Paese sono incentrate sulla struttura del bilancio europeo e sul mantenimento di un giusto equilibrio tra contributi e ritorni, favorendo una discussione per una programmazione europea sussidiaria, secondo un principio che renda più efficace la spesa e favorisca la crescita;
11) a finalizzare un quadro finanziario pluriennale che tenga conto delle esigenze dei nostri agricoltori, delle nostre regioni e delle nostre amministrazioni, chiedendo di preservare la specificità, l'ambizione e l'autonomia delle politiche tradizionali che sono la coesione, la PAC e le politiche in materia di migrazioni e sicurezza delle frontiere, e studiando attentamente le chiavi allocative per definire i criteri di ripartizione;
12) a lavorare per realizzare il processo di allargamento europeo, con particolare riguardo ai Paesi dell'area dei Balcani occidentali, che resta per il nostro Paese e l'Unione una necessità geopolitica in termini di pace, stabilità, sicurezza e prosperità, a valle di un processo graduale basato sul merito e sulla realizzazione delle riforme funzionali ad assicurare il buon funzionamento della UE, da realizzare in condizioni di parità tra i candidati;
13) ad affrontare il tema connesso delle riforme interne dell'Unione, sulla base degli strumenti offerti dagli attuali Trattati europei, esplorandone tutte le potenzialità, secondo le linee della Dichiarazione di Granada del 2023;
14) ad imprimere un ulteriore impulso ai vari dossier normativi legati al tema «migratorio» alla luce delle ultime decisioni del Consiglio Giustizia e Affari interni in materia di rimpatri, evidenziando l'urgente necessità di definire un elenco UE di Paesi di origine sicuri e la revisione del concetto di paese terzo sicuro, continuando a monitorare l'iter legislativo tra Consiglio e Parlamento europeo di questo pacchetto per finalizzare le proposte normative;
15) a lavorare per realizzare un'Unione europea pienamente competitiva che sappia porsi come leader nei nuovi assetti geo-economici, realizzando una transizione verde, tecnologicamente neutra e compatibile con le esigenze della nostra industria e con la crescita e competitività del nostro Paese, effettuando un'attenta disamina delle relazioni commerciali con i principali attori globali ed una valutazione delle nostre dipendenze e vulnerabilità strategiche, con l'obiettivo di una loro mitigazione;
16) a promuovere, in sede europea, il recupero di un piano per un'area di libero scambio tra Stati Uniti e Unione europea, quale strumento strategico per rafforzare la cooperazione economica, superare le logiche di contrapposizione e favorire una crescita condivisa e competitiva;
17) a sostenere e attuare il nuovo Patto per il Mediterraneo, mobilitando gli strumenti politici pertinenti dell'Unione, per affrontare le sfide e le opportunità comuni della regione, e in stretto collegamento con il Piano Mattei e L'India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC).
(6-00214) «Mantovani, Candiani, Rossello, Pisano».
La Camera,
premesso che,
1) l'Europa si trova ad affrontare sfide e minacce esistenziali. Le scelte adottate o mancate in questo tornante della storia potrebbero determinare il destino del continente per intere generazioni. Attori esterni, con interessi strategici, politici ed economici divergenti o conflittuali, rischiano di incidere profondamente sulla capacità dell'Europa di definire autonomamente il proprio futuro;
2) l'Unione europea ha l'urgenza di mettere in campo una risposta all'altezza, con una svolta nel segno dell'integrazione e della solidarietà tra i paesi membri, affermando a pieno la sua autonomia strategica, difendendo e promuovendo i pilastri della sua fondazione, la democrazia, lo stato di diritto, il sostegno all'ordine internazionale basato su regole e alle istituzioni multilaterali, contro una pratica e una narrativa – apertamente in contrasto con l'articolo 11 della nostra Carta costituzionale – che legittima l'uso della forza per risolvere le controversie internazionali;
3) Donald Trump, a partire dall'inizio del suo secondo mandato, ha scelto di perseguire una linea di politica estera fortemente unilaterale, portando avanti una sistematica delegittimazione delle istituzioni multilaterali. La pubblicazione, lo scorso 4 dicembre, della nuova Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti (Nss) segna una svolta allarmante nelle relazioni transatlantiche, non a caso è stata lodata da Vladimir Putin, la nuova Strategia rappresenta un attacco senza precedenti all'Europa, che viene descritta con toni di sospetto e ostilità come un attore secondario in declino e non più come un alleato strategico. Non solo la sicurezza del continente non è più considerata una priorità americana, ma nel documento sono contenute esplicite minacce di interferenza negli affari politici interni e nei processi democratici europei, con il sostegno alle forze nazionaliste;
4) a fronte dell'evidente inefficacia dell'approccio remissivo nei confronti della nuova amministrazione Trump adottato dalla Commissione europea e da alcuni paesi tra cui l'Italia – ad esempio riguardo all'accettazione di dazi americani del 15 per cento sui prodotti europei senza ritorsioni, o all'impegno ad aumentare le spese per la difesa in ambito NATO fino al 5 per cento del PIL – oggi l'Europa si trova davanti a un bivio storico: procedere con decisione verso un rafforzamento dell'integrazione politica o rischiare di essere marginalizzata dalle grandi potenze globali;
5) un'Europa realmente capace di incidere sul piano internazionale deve poter superare il vincolo dell'unanimità, che spesso paralizza le scelte comuni, e avviare da subito forme di cooperazione rafforzata tra gli Stati membri disponibili. Allo stesso tempo, è indispensabile proseguire sul percorso inaugurato con il Next Generation EU, promuovendo investimenti congiunti volti a consolidare l'autonomia strategica europea e che garantiscano la competitività dell'economia, l'indipendenza energetica, la costruzione di catene europee del valore, il potenziamento della capacità industriale, una transizione ecologica e digitale giusta, una maggiore coesione sociale e territoriale, che è elemento caratterizzante del modello di sviluppo europeo;
6) in questo contesto, il Governo italiano non può continuare a negare la portata degli attacchi provenienti dagli Stati Uniti né adottare atteggiamenti di grave subalternità. Gli Stati Uniti restano un partner fondamentale, ma l'alleanza transatlantica deve poggiare su un rapporto equilibrato, improntato al rispetto reciproco e alla cooperazione, e non su un adeguamento passivo alle pressioni esercitate da attori politici o da grandi piattaforme digitali orientate alla tutela esclusiva dei propri interessi. L'Italia deve assumere un ruolo attivo nella promozione di maggiore coesione e protagonismo dell'Europa, mentre l'attuale indirizzo del Governo la colloca tra le posizioni più restie a qualsiasi avanzamento, venendo meno alla funzione che storicamente il nostro Paese ha svolto, anche in anni recenti come nella risposta alla crisi pandemica. Oggi l'Unione europea va certamente riformata, ma non indebolita: farlo equivarrebbe a favorire gli obiettivi di coloro che, dall'esterno, mirano a delegittimarla e a metterne in discussione persino l'esistenza;
Ucraina
7) la presentazione di una proposta americana per la pace tra Russia e Ucraina, lo scorso novembre, in 28 punti, è stata discussa soltanto con la Russia, senza il coinvolgimento né di Kiev né dell'Ue, ed è stata accompagnata da forti pressioni per accettare una soluzione negoziale che rischiava di tradursi in una resa e di premiare l'aggressore. Da allora, vi è stata un'accelerazione dei processi diplomatici in Europa, dopo anni di inerzia e di stallo, come si è visto in questi giorni durante il vertice di Berlino, per arrivare a una pace giusta e duratura, che è il primo desiderio degli ucraini e nostro interesse strategico, evitando il rischio che l'esito del negoziato finisca per rappresentare un ulteriore decisivo colpo all'ordine internazionale basato su regole, minacciando la sicurezza globale e in particolare dell'Europa;
8) l'Italia e l'Europa devono continuare a sostenere l'Ucraina, non solo sul piano umanitario, economico e militare come ha fatto finora, ma anche sul piano politico e diplomatico, per garantire una soluzione duratura al conflitto che tenga conto delle ragioni dell'aggredito e sostenere l'Ucraina nella sua aspirazione di integrazione europea e nello sforzo di ricostruzione. In questo quadro, è necessario che l'Italia cooperi con gli altri partner europei, per finalizzare in tempi brevi una proposta operativa legalmente fondata e finanziariamente sostenibile per l'utilizzo dei beni russi congelati in Europa;
9) il raggiungimento di una pace giusta e duratura deve portare al perseguimento dei crimini di guerra, al ripristino del diritto internazionale, al pieno scambio dei prigionieri di guerra e al ritorno in sicurezza di tutti i civili ucraini rapiti e trasferiti illegalmente, in particolare i bambini;
Medio Oriente
10) il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha formalmente approvato – con 13 voti favorevoli e l'astensione di Russia e Cina – la risoluzione 2803/2025 del 17 novembre scorso, a partire dai termini dell'accordo sul cosiddetto «Piano Trump», siglato a Sharm el Sheikh, con la mediazione decisiva di Stati Uniti, Egitto, Qatar e Turchia, che ha contribuito a garantire un fragile cessate il fuoco nella Striscia di Gaza;
11) dopo oltre due anni di sofferenze inenarrabili a Gaza, siamo di fronte a una tregua e non una reale ripresa del processo di pace, per cui sarà necessario il pieno protagonismo del popolo palestinese e di una rigenerata Autorità nazionale palestinese, anche al fine di garantire il disarmo di Hamas e il riconoscimento dello Stato di Palestina, come garanzia dell'approdo del piano di pace alla soluzione dei due Stati, l'unica capace di garantire una pace giusta e duratura per i popoli israeliano e palestinese;
12) malgrado la tregua, infatti, combattimenti e sofferenza continuano ad essere all'ordine del giorno nella Striscia di Gaza, mentre prosegue incontrastato un piano di annessione di fatto della Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est, con violenze quotidiane e l'espansione degli insediamenti illegali. Il pieno esercizio del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese non è più rinviabile e richiede scelte nette, anche da parte dell'Unione europea. L'Italia deve contribuire, insieme ai partner europei, a contrastare ogni forma di occupazione illegale e a sostenere una prospettiva di pace fondata sulla giustizia e sulla legalità internazionale;
13) continuiamo a esprimere il rammarico per il mancato ruolo politico e diplomatico dell'Unione europea, che ora dovrà recuperare protagonismo nel passaggio alle fasi successive dell'accordo di pace, nel garantire l'accesso pieno e sicuro agli aiuti umanitari per la popolazione civile, nel sostegno alla ricostruzione di Gaza e nel promuovere ogni iniziativa utile al riaffermare la legalità internazionale, perché i crimini commessi non possono restare impuniti;
14) la risoluzione 2803/2025 prevede una forza di stabilizzazione internazionale incaricata di proteggere i civili, ritirare le armi detenute da Hamas e supervisionare l'addestramento di una forza di polizia palestinese. Tale proposta era stata avanzata dal Partito democratico già nella Mozione n. 1-00233 del 13 febbraio 2024, riteniamo necessario che il Governo valuti le condizioni di partecipazione a tale missione di peace-keeping su mandato delle Nazioni Unite, che deve vedere un ruolo centrale dei Paesi arabi protagonisti della fase di ricostruzione;
Difesa ed autonomia strategica
15) il Partito democratico ribadisce, tanto più dopo la diffusione della nuova Strategia di sicurezza nazionale americana, che ai fini della realizzazione di una piena autonomia strategica europea è cruciale la definizione di una vera politica estera comune a servizio dell'ideale fondativo di un'Europa progetto di pace. E che strumentale ma essenziale a questo obiettivo è la creazione di una «vera unione di difesa», superando la mancanza di volontà politica degli Stati membri;
16) all'Unione europea serve pertanto la difesa comune e non la corsa al riarmo dei singoli Stati. Il Libro bianco presentato dalla Commissione europea sul futuro della difesa europea rappresenta l'avvio di un percorso di discussione per la costruzione di una difesa comune, ma serve comunque un cambiamento radicale del modo in cui si agisce e si investe nella nostra sicurezza e difesa;
17) occorre lavorare per un maggiore coordinamento, condizionando tutti gli strumenti previsti a progetti di difesa comune insieme a più Stati membri in modo da favorire l'interoperabilità, il coordinamento tra i sistemi di difesa e il rafforzamento della capacità industriale comune, nella direzione avviata con lo strumento Edip anche con l'obiettivo di superare un sistema di acquisti dei paesi membri che, privo dell'obbligo di coordinamento, favorirebbe i sistemi produttivi al di fuori dell'Unione europea che al momento pesano circa l'80 per cento dell'approvvigionamento complessivo, in questo modo rischiando di rafforzare le dipendenze strategiche anziché ridurle;
18) l'Italia ha presentato alla Commissione europea una richiesta di adesione al fondo europeo SAFE – Security Action for Europe –, manifestando l'intenzione di accedere a circa 15 miliardi di euro in prestiti nell'arco di cinque anni. Tale richiesta è stata avanzata in prossimità della prima scadenza utile di luglio, a ridosso della deadline, cogliendo di sorpresa diversi interlocutori istituzionali e senza che, allo stato, la decisione sia stata preceduta o accompagnata da un'adeguata e approfondita discussione in sede parlamentare;
19) gli investimenti in sicurezza devono accompagnarsi e non sostituirsi a quelli necessari a realizzare l'autonomia strategica in altri settori prioritari, a partire da quelli per la coesione e la protezione sociale, garantiti dai Fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea su cui l'attuale Governo ha accumulato un drammatico ritardo nell'attuazione, che penalizza la necessaria convergenza delle regioni meno sviluppate, a partire dal nostro Mezzogiorno;
Competitività e risorse comuni
20) la sfida all'Europa non attiene solo alla sicurezza, ma è globale e riguarda in particolare la dimensione economica. Per una nuova centralità dell'Unione europea nell'attuale contesto globale è essenziale rafforzarne la competitività, indebolita rispetto alle altre grandi potenze economiche e ulteriormente danneggiata dalla guerra commerciale scatenata dall'amministrazione americana. Ciò richiede una vera e propria politica industriale europea, innovazione, indipendenza energetica e autonomia strategica;
21) alla luce degli ingenti investimenti di Cina e Stati Uniti, occorre proseguire la politica di investimenti avviata con il Next Generation EU, con almeno 750-800 miliardi di euro annui aggiuntivi (4,4-4,7 per cento del PIL UE), anche tramite nuovo debito comune, per accompagnare le imprese europee, specialmente le PMI. Sono altresì necessari un bilancio UE assai più ambizioso che preservi e rafforzi le risorse per la coesione economica sociale e territoriale, una governance economica flessibile con strumenti comuni permanenti, l'armonizzazione fiscale per evitare concorrenza sleale e pratiche di elusione, nonché fondi europei specifici per la transizione ecologica e per l'automotive, per sostenere la conversione verde e digitale e la formazione dei lavoratori;
22) l'accordo al ribasso tra Ue e Stati Uniti sui dazi dello scorso agosto è stato il frutto del mancato sostegno ad una forte e decisa azione comune da parte di alcuni governi nazionali, in particolare quello italiano; i dazi statunitensi colpiscono duramente le esportazioni europee e in particolare quelle italiane – riducendo crescita e occupazione;
23) l'Ue non può limitarsi a misure difensive, che pure andrebbero azionate e rafforzate verso i servizi e i diritti di proprietà intellettuale delle cosiddette aziende Big Tech: occorre una strategia complessiva che combini l'apertura a nuovi mercati tramite accordi commerciali, come l'accordo con il Mercosur da siglare con urgenza, il rilancio della domanda interna, completando il mercato unico e sostenendo i consumi e la crescita dei salari, nonché la riduzione dei costi energetici e gli investimenti in fonti rinnovabili. Infine, sono indispensabili sostegni mirati per imprese e lavoratori sul modello Sure, a partire dai settori più esposti, dall'automotive all'agroalimentare;
Migrazioni
24) le migrazioni rappresentano una sfida epocale che l'Ue deve affrontare in un'ottica strutturale e non emergenziale. Al contrario, il nuovo approccio europeo al fenomeno migratorio e ai rimpatri, che rispecchia posizioni estremiste e propagandistiche, formalizzando l'esternalizzazione delle frontiere rischia di creare aree extra-UE dove concentrare migranti e di considerare sicuri Paesi che in realtà non offrono protezione sostanziale e sufficiente. Un maggiore coordinamento e convergenza a livello europeo nella gestione delle politiche migratorie è fondamentale, ma ciò deve avvenire nella piena garanzia dei diritti umani e nel rispetto degli accordi bilaterali;
25) lo scorso 8 dicembre, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato – a maggioranza, con la contrarietà di Francia, Spagna, Portogallo e Grecia – la propria posizione negoziale su due importanti riforme in materia di immigrazione e asilo. La prima proposta mira all'istituzione di un nuovo sistema comune per i rimpatri e la seconda ha l'obiettivo di anticipare ed estendere l'applicabilità dei concetti di «Paese di origine sicuro» e «Paese terzo sicuro». Le posizioni adottate dal Consiglio, tuttavia, non costituiscono le versioni finali dei Regolamenti. Le modifiche approvate a livello europeo non rimuovono i principi fondamentali del diritto d'asilo e non legittimano azioni che risultano in chiaro contrasto con i princìpi del diritto internazionale;
26) l'annuncio del Governo italiano di uno «sdoganamento» europeo dei centri albanesi è del tutto infondata e presentare l'accordo come una soluzione per sbloccare e legittimare i centri in Albania è del tutto fuorviante. Tali strutture non potranno essere operative nemmeno dopo l'intesa europea: continuano a restare infatti uno degli esempi più eclatanti di inefficienza da parte del governo Meloni, con un'incredibile dispersione di risorse pubbliche destinate a strutture destinate a rimanere sottoutilizzate e inutilizzate. Il diritto d'asilo è un principio inviolabile che riguarda la situazione individuale di ogni persona: non può essere indebolito o aggirato attraverso scorciatoie normative o accordi opachi;
Allargamento
27) i Balcani Occidentali costituiscono un permanente mosaico d'instabilità. Tale quadro appare sottovalutato dalla nostra opinione pubblica ma al contrario gode di forti attenzioni di Cina, Paesi Arabi, Turchia e ovviamente della Russia. L'Ue che ha come obiettivo fondamentale la promozione della pace, deve quindi mirare alla stabilità e allo sviluppo economico nei Balcani occidentali, con la prospettiva di integrazione europea. Il processo di adesione è fermo dal 2013 mentre sarebbe auspicabile fare passi avanti per non lasciare che la penetrazione e l'influenza di altri attori, a partire dalla Russia, incrementi l'instabilità. Pertanto, occorre che l'Italia svolga un ruolo di primo piano, finora lasciato alla Germania, nel rilanciare il percorso di adesione. L'allargamento agli Stati candidati, rappresenta una via maestra per un nuovo protagonismo dell'Unione europea e per scongiurare la frattura tra Occidente e Oriente;
Antisemitismo
28) esprimiamo una ferma condanna nei confronti del brutale attentato antisemita perpetrato a Bondi Beach, a Sydney, contro la comunità ebraica, che si stava riunendo per celebrare il sacro periodo di Hanukkah, e che ha provocato 15 vittime e 40 feriti. Preoccupa altresì il crescente manifestarsi di fenomeni di antisemitismo in Europa, con episodi di intolleranza e di aggressione fisica o verbale verso persone, luoghi o simboli delle comunità ebraiche che condanniamo con fermezza, così come ogni altra forma di odio e razzismo poiché nessuno, per nessuna ragione, deve vivere nella paura della discriminazione o della violenza a causa della propria religione o della propria identità,
impegna il Governo:
1) a scegliere senza esitazioni e ambiguità, di fronte alle minacce globali e alle sfide continue rappresentate dall'amministrazione americana, l'interesse europeo, all'interno del quale si promuove e realizza il nostro interesse nazionale, collocando l'Italia sulla frontiera più avanzata dell'integrazione contro le spinte disgregatrici, le interferenze esterne e i ripiegamenti nazionalisti;
2) a ribadire la ferma condanna della grave, inammissibile e ingiustificata aggressione russa dell'Ucraina e a continuare a garantire pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, mediante tutte le forme di assistenza necessarie, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, anche attraverso un utilizzo legalmente fondato dei beni russi congelati, sostenendo con urgenza ogni iniziativa diplomatica e politica che garantisca un ruolo dell'Unione europea, in collaborazione con gli alleati, per il perseguimento di una pace giusta e sicura, che preservi i diritti del popolo ucraino a partire da quello alla propria autodeterminazione, l'ordine internazionale basato sulle regole e offra le necessarie garanzie di sicurezza per una soluzione duratura;
3) a richiedere la liberazione e lo scambio dei prigionieri di guerra, il ritorno in sicurezza dei civili rapiti, in particolar modo i bambini e a richiedere l'avvio delle necessarie attività diplomatiche di assistenza nelle attività di ricerca e ricongiungimento familiare;
4) a riconoscere, sia in sede nazionale che a livello europeo, la Palestina quale Stato democratico e sovrano entro i confini del 1967 e con Gerusalemme quale capitale condivisa, che conviva in pace, sicurezza e prosperità accanto allo Stato di Israele, con la piena assunzione del reciproco impegno a garantire ai cittadini di vivere in sicurezza al riparo da ogni violenza e da atti di terrorismo, al fine di preservare nell'ambito del rilancio del Processo di Pace la prospettiva dei «due popoli, due Stati»;
5) ad assumere in seno all'Unione europea, ogni iniziativa necessaria a porre fine all'occupazione illegale dei territori palestinesi, in conformità al diritto internazionale e alle risoluzioni delle Nazioni Unite, anche sostenendo in sede europea l'adozione di sanzioni nei confronti del Governo israeliano per la sistematica violazione del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario e nei confronti dei coloni responsabili delle violenze in Cisgiordania, inclusa la sospensione dell'accordo di associazione EU-Israele, in permanenza delle ripetute violazioni dell'articolo 2 del suddetto accordo da parte del Governo israeliano e della violazione delle fondamentali regole dello stato di diritto in atto, come denuncialo dalle forze di opposizione israeliane;
6) a farsi promotore in seno al Consiglio di predisporre uno strumento legislativo volto a vietare in modo esplicito qualsiasi rapporto economico e commerciale con gli insediamenti israeliani situati nel Territorio Palestinese Occupato (TPO), inclusa Gerusalemme Est, accompagnando tale misura con sanzioni economiche mirate, al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale e promuovere politiche europee coerenti a sostegno della pace, della legalità e della tutela dei diritti delle popolazioni locali;
7) a promuovere l'embargo totale di armi da e verso Israele, e sospendere qualsiasi forma di cooperazione militare a partire dal Memorandum d'intesa tra il Governo italiano e il Governo dello Stato di Israele, inclusa la fornitura, l'acquisto e il trasferimento di armamenti e tecnologie, compresi quelli da e verso paesi terzi, fino all'esito del processo di pace;
8) a sostenere, in tutte le sedi internazionali e multilaterali, il pieno afflusso di aiuti umanitari continui, rapidi, sicuri e senza restrizioni all'interno della Striscia, il pieno rispetto del diritto internazionale ed ad intraprendere tutte le azioni necessarie, in ambito nazionale e internazionale, per garantire che i corridoi via terra richiesti dalle organizzazioni umanitarie, come Music for peace, possano consentire agli aiuti di raggiungere Gaza in tempi certi e in piena integrità; ad attivarsi sul piano politico e diplomatico per l'apertura di un corridoio umanitario permanente che consenta il pieno afflusso di aiuti alla Striscia;
9) a sostenere, in tutti i consessi europei ed internazionali, la legittimità e l'operatività della Corte Penale Internazionale e della Corte Internazionale di Giustizia, e a dare piena attuazione ai loro pronunciamenti, in linea con il diritto internazionale e in virtù del previsto obbligo di cooperazione da parte degli Stati membri, deplorando ogni sanzione e condanna nei confronti dei membri delle Corti internazionali, come quella subita da ultimo dal giudice italiano Rosario Aitala;
10) a collocare l'Italia da protagonista nella costruzione di una vera difesa comune europea e non di un riarmo degli eserciti nazionali privo di coordinamento, esprimendo la chiara volontà politica di andare avanti nel percorso di realizzazione di un'unione della difesa, anche partendo da forme di cooperazione rafforzata o integrazione differenziata tra Stati membri;
11) a promuovere un percorso di reale costruzione di una difesa europea, attraverso una governance democratica chiara del settore e investimenti comuni necessari a realizzare l'autonomia strategica e colmare i deficit alla sicurezza europea, al coordinamento e all'integrazione della capacità industriali e dei comandi militari, all'interoperabilità dei sistemi di difesa verso un esercito comune europeo: a promuovere, pertanto, una radicale revisione del piano Readiness 2030 proposto dalla Presidente Von der Leyen, sulla base delle critiche e delle proposte avanzate in premessa, al fine di assicurare investimenti comuni effettivi non a detrimento delle priorità sociali di sviluppo e coesione, di condizionare tutte le spese e gli strumenti europei alla pianificazione, lo sviluppo, l'acquisizione e la gestione di capacità comuni per realizzare un'unione della difesa;
12) a ribadire la ferma contrarietà al l'utilizzo dei Fondi di coesione europei e del Next Generation EU per il finanziamento e l'aumento delle spese militari e ad informare le competenti Commissioni parlamentari in caso di utilizzo dei fondi europei, in particolare in relazione ai progetti di cui si richiede il finanziamento e l'andamento degli stessi, nonché in caso di utilizzo dello strumento Safe anche del rispetto delle clausole di preferenza europea;
13) a favorire attivamente l'adozione di un grande piano strutturale di investimenti comuni finalizzato al rilancio della competitività europea e al sostegno della politica industriale, alla realizzazione della piena autonomia strategica, nonché alla prosecuzione, senza passi indietro, verso la duplice transizione, sull'esempio del Next Generation EU, che preveda almeno 750-800 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi annui da finanziare anche attraverso nuovo debito comune; a rafforzare con coraggio il bilancio dell'Unione e impedire la decurtazione delle risorse destinate alla politica di coesione; a favorire altresì la realizzazione del mercato unico dei capitali; a sostenere la costituzione di una capacità fiscale comune e nuovi strumenti di imposizione fiscale propri, tali da consentire rapidi ed efficaci interventi anticiclici e dotare di risorse adeguate le politiche europee;
14) a sostenere con urgenza, in tutte le sede europee competenti, la rapida approvazione e ratifica dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e il Mercosur, quale strumento strategico per il rafforzamento dell'autonomia economica e politica dell'Unione e per la tutela degli interessi economici nazionali; a promuovere un approccio coordinato con gli altri Stati membri, finalizzato a superare le resistenze politiche e a garantire la piena attuazione delle clausole di sostenibilità, tutela ambientale e diritti dei lavoratori previste nell'accordo, in coerenza con l'Accordo di Parigi sul clima, nonché a garantire che le quote stabilite per i prodotti agricoli più sensibili tutelino in modo effettivo i produttori europei e assicurino condizioni di concorrenza eque;
15) a sostenere la realizzazione di corridoi umanitari sicuri e l'istituzione permanente di una missione europea di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo, a promuovere la costruzione di un sistema comune, coordinato e solidale per la gestione strutturale del fenomeno migratorio che assicuri la tutela dei diritti umani, a garantire procedure e percorsi equi, sicuri e legali per migranti e richiedenti asilo, in particolare i minori, nonché a contrastare efficacemente il traffico di esseri umani, anche attraverso partenariati con i Paesi di origine e transito purché responsabili e trasparenti, evitando in ogni caso disumane, inefficaci e costose forme di esternalizzazione delle frontiere dell'UE, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi.
(6-00215) «Braga, Provenzano, De Luca, Amendola, Graziano».
La Camera,
premesso che:
1) il prossimo Consiglio europeo del 18 e 19 Dicembre 2025 ha all'ordine del giorno la situazione in Medio Oriente e in Ucraina, la sicurezza e la difesa europea, la revisione del Quadro Finanziario Pluriennale, la competitività, l'allargamento dell'Unione, le politiche sociali, climatiche, energetiche e migratorie;
2) occorre mettere in campo a livello europeo una riflessione profonda sull'attuale fase storica caratterizzata da una pluralità di crisi tra loro interconnesse — geopolitiche, economiche, sociali, climatiche e democratiche — che mettono in discussione la capacità dell'Unione europea di garantire pace, sicurezza, benessere e diritti fondamentali per tutti i suoi cittadini;
3) preoccupa il progressivo deterioramento delle istituzioni, dei luoghi e delle pratiche politiche multilaterali e il continuo svilimento del diritto internazionale;
4) la prosecuzione della guerra in Ucraina è un dramma inaccettabile e rinnova la necessità di condannare in modo netto l'aggressione russa. All'inizio della guerra, nel febbraio del 2022, l'Ucraina presentava una popolazione stimata a circa 43 milioni di persone. Nell'aprile 2025 le statistiche dell'ONU hanno stimato nel 2024 la presenza di 37.4 milioni di individui sull'intero territorio ucraino. Le nascite, che al momento dell'indipendenza erano vicine a 700mila, sarebbero crollate a poco più di 200mila nel 2024;
5) secondo l'UNHCR, gli Ucraini rifugiati nel mondo nel 2025 sono 5,1 milioni. Inoltre, oltre un milione di cittadini sarebbero emigrati o fuggiti in Russia (ma la cifra è solo indicativa, e il loro status ignoto), e un altro milione si trovano all'estero. Il protrarsi della guerra evidenzia una insostenibilità, oltre che finanziaria e ambientale, direttamente pagata dalle giovani e giovanissime generazioni. Il numero di soldati che abbandonano le proprie unità e di disertori nel 2025 ha superato quello dei tre anni precedenti di guerra;
6) l'unica soluzione sostenibile e duratura può essere trovata solo attraverso una via diplomatica, un cessate il fuoco e un processo negoziale multilaterale che garantisca sicurezza reciproca per le parti coinvolte;
7) è stato sin qui gravemente inadeguato l'approccio dell'UE, che in questi anni ha rinunciato a svolgere la propria funzione diplomatica, accentuando invece una postura militarista, in aperta contraddizione con il suo ruolo più proprio di attore di pace e rendendosi così oggi sostanzialmente irrilevante nella definizione delle iniziative volte a porre termine al conflitto:
8) l'Europa ha interesse a costruire una pace duratura e sostenibile, che non può essere basata sulla militarizzazione, sul confronto muscolare tra blocchi contrapposti, né tantomeno su condotte geopolitiche punitive, ma richiede un quadro di sicurezza cooperativa ispirato all'Atto finale di Helsinki e radicato nel disarmo, nella trasparenza, nei meccanismi di prevenzione dei conflitti e nelle garanzie reciproche;
9) il piano di pace statunitense si muove al di fuori del diritto internazionale e delle necessarie pratiche multilaterali, attraverso una pratica di imposizione unilaterale che nel merito risulta funzionale agli interessi geopolitici ed economici degli Stati Uniti. È pertanto urgente che l'Unione Europea assuma l'onere di un'iniziativa diplomatica che promuova un processo di pace articolato con una conferenza multilaterale, nel rispetto del diritto internazionale;
10) le condizioni economiche e finanziarie dell'Ucraina sono state compromesse in questi anni con la guerra di aggressione scatenata dalla Russia, con vaste sezioni della sua industria e delle sue risorse che sono state distrutte o sono passate sotto il controllo di proprietà straniere, comprese le multinazionali occidentali. Si ritiene quindi che si possa lavorare già adesso per la cancellazione del debito estero dell'Ucraina, che un accordo di pace debba indirizzare la ricostruzione sulla base di una piena cooperazione internazionale includendo anche il contributo della Russia al pagamento dei costi. In questa prospetti va ha senso valutare anche l'utilizzo degli asset Russi nell'ambito della fase di negoziazione;
11) la fornitura di equipaggiamento militare non ha determinato migliori condizioni negoziali per l'Ucraina, ma ha invece reso più deboli le poche iniziative diplomatiche per porre fine alla guerra, determinando così una condizione assai peggiore per il popolo ucraino. L'accordo di pace deve prevedere la costruzione di garanzie di sicurezza effettive, ma queste non possono basarsi sul dispiegamento di contingenti militari NATO o di paesi UE;
12) la politica di allargamento dell'Unione è basata sulla condivisione e il rispetto dei valori fondamentali espressi nell'articolo 2 del Trattato dell'Unione Europea e di condizioni politiche, economiche e normative che consentono l'ingresso solo al raggiungimento di criteri precisi e progressi democratici tangibili, è pertanto fondamentale evitare deroghe a tale procedura a garanzia della credibilità e della serietà del processo stesso;
13) sono sbagliate e pericolose le proposte contenute nella Comunicazione Congiunta «Preserving Peace Defence Readiness Roadmap 2030» e l'intera impostazione del piano «Readiness 2030», che prospettano un enorme aumento della spesa militare nazionale senza alcun avanzamento verso una solida e comune difesa europea;
14) l'aumento vertiginoso della spesa militare corrisponde alla sottrazione di risorse pubbliche che, invece, dovrebbero servire ad affrontare sfide sociali urgenti, dalla crisi climatica alla povertà, dalla salute pubblica all'istruzione e alla ricerca. È fondamentale concentrare le risorse sugli investimenti che migliorano la vita di tutte e tutti, a partire dai servizi pubblici essenziali, garantendo vera sicurezza e costruendo le condizioni per la pace necessaria;
15) è necessario opporsi a ogni ipotesi di ulteriore aumento della spesa militare. La pace e la sicurezza non si ottengono promuovendo una politica di scontro e di guerra, aumentando le spese militari, la militarizzazione dell'UE e la sua trasformazione in un blocco militare, ma piuttosto attraverso la diplomazia, il dialogo e la soluzione politica dei conflitti e la costruzione di una sicurezza collettiva, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;
16) la National Security Strategy 2025 dell'Amministrazione statunitense impone un modello di ordine mondiale basato sul confronto sistemico permanente e sulla subordinazione militare ed economica degli alleati e dell'Europa in particolare, prefigurando un ruolo ancillare dell'UE nei confronti della proiezione strategica USA. Tale strategia prefigura un restringimento degli spazi di democrazia ed è incompatibile con un'Europa autonoma, pacifica e capace di costruire un nuovo multilateralismo e di essere uno spazio di progresso sociale, di cooperazione, con irriducibile ambizione ecologica;
17) la tragedia del popolo palestinese continua in forme drammatiche nonostante l'accordo di cessate il fuoco annunciato nei mesi precedenti, che è stato più volle violato dalle autorità israeliane attraverso bombardamenti, incursioni e atti ostili che hanno ulteriormente aggravato le condizioni della popolazione civile;
18) il governo Netanyahu continua a violare sistematicamente il diritto internazionale umanitario, l'uso deliberato della fame, della sete, della privazione di cure e dell'ostacolo alla distribuzione degli aiuti come strumenti di guerra costituiscono crimini gravi e aggravano un quadro già qualificato dalla Commissione ONU d'inchiesta e dalla Corte Internazionale di Giustizia come plausibilmente configurabile come genocidio;
19) una pace giusta e duratura non può essere costruita senza un pieno e reale coinvolgimento del popolo palestinese e senza affrontare le cause politiche profonde delle ingiustizie subite: occupazione militare, regime di apartheid, colonizzazione e insediamenti illegali, annessioni de facto e discriminazioni sistematiche;
20) occorre garantire la piena riapertura di tutti i valichi, inclusi Rafah e Kerem Shalom, e il ripristino della gestione degli aiuti da parte delle agenzie delle Nazioni Unite, in particolare l'UNRWA, ingiustamente delegittimata e colpita da misure israeliane che ne impediscono il lavoro e che vanno fermate e revocate;
21) la ricostruzione del sistema sanitario di Gaza e prioritaria e indifferibile, così come la liberazione immediata degli operatori sanitari palestinesi arbitrariamente arrestati senza accuse formali e trattenuti in violazione del diritto internazionale;
22) la costruzione di una prospettiva duratura di pace non può prescindere dalla giustizia, dal pieno coinvolgimento del popolo palestinese, dalla fine dell'occupazione, dal riconoscimento dello Stato di Palestina nei confini del 1967, dallo smantellamento degli insediamenti illegali e dall'annullamento delle iniziative legislative israeliane volte all'annessione della Cisgiordania;
23) secondo il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia del 19 luglio 2024, la presenza israeliana nei Territori palestinesi occupati è illegale e gli Stati terzi hanno l'obbligo di non riconoscere né sostenere tale situazione. In particolare, tutti gli Stati della comunità internazionale hanno l'obbligo di astenersi dal l'intrattenere relazioni economiche o commerciali con Israele riguardanti i territori palestinesi occupati, o parti di essi, che possano contribuire al consolidamento della presenza illegale di Israele nel territorio palestinese;
24) si evidenzia la responsabilità dello Stato di Israele per i danni materiali e umanitari causati alla Striscia di Gaza, prevedendo che i costi della ricostruzione delle infrastrutture civili, sanitarie e abitative siano posti a suo carico, in conformità ai principi del diritto internazionale umanitario; a tal fine ritiene necessario introdurre misure sanzionatorie idonee a questo obbiettivo;
25) continua la lunga e ingiusta detenzione di Marvwan Barghouti, la cui liberazione costituirebbe un elemento fondamentale per una prospettiva di riconciliazione e di soluzione politica del conflitto;
26) l'impianto dell'attuale proposta della Commissione europea di Quadro Finanziario Pluriennale e totalmente inadeguato: non offre risposte alle emergenze sociali e climatiche, frammenta e riduce il Green Deal, incrementa spese militari e strumenti dual use, azzera il coinvolgimento dei territori nella programmazione e nella realizzazione degli obbiettivi e resta privo di una vera politica redistributiva europea. È, quindi, necessario un rigetto totale dell'impianto attuale e l'avvio di una discussione su un nuovo QFP fondato su obiettivi sociali, climatico-ambientali e di democrazia economica;
27) la messa in discussione degli obiettivi di decarbonizzazione e più in generale delle politiche ambientali del Green Deal, rinunciando a un programma ambizioso per contrastare il cambiamento climatico per dirottare priorità e investimenti verso riarmo e difesa, rappresenta un grave atto di irresponsabilità che rischia di demolire decenni di tutela dell'ambiente e protezione della natura, con effetti immediati su aria, acqua, ecosistemi e salute pubblica, oltre a far indietreggiare l'Europa proprio nel momento in cui la transizione ecologica sta ridisegnando gli equilibri economici globali;
28) non è indebolendo le regole, rallentando la transizione e rinunciando alla sfida dell'innovazione, che l'Europa diventerà più competitiva rispetto alle economie che stanno già costruendo il futuro su tecnologie pulite e filiere green;
29) è necessaria una profonda ridefinizione della strategia economica e industriale dell'Unione europea, che abbandoni definitivamente le politiche di austerità, liberando lo straordinario potenziale inespresso della domanda interna europea con politiche comuni più espansive, sul modello di NextGenEU:
a) per finanziare investimenti pubblici e stimolare quelli privati su infrastrutture, conoscenza, salute e beni comuni;
b) per mettere in campo politiche industriali non finalizzate all'economia di guerra, alla difesa, al riarmo, ma alla conversione ecologica, la transizione digitale e l'innovazione tecnologica del nostro sistema produttivo;
c) per aumentare i salari reali, anche al fine di rilanciare i consumi e la domanda aggregata,
impegna il Governo:
1) a lavorare attivamente per la fine della guerra in Ucraina, attraverso un accordo di pace duraturo e globale che affronti le cause profonde del conflitto e che sia fondato sui principi dell'Alto finale di Helsinki e della Carta delle Nazioni Unite, compresi la sicurezza collettiva, la moderazione militare e gli impegni di disarmo;
2) a esplorare diverse soluzioni per contribuire alla ricostruzione dell'Ucraina che, nell'ambito di un accordo di pace devono includere il contributo della Russia al pagamento dei costi, lavorare per la cancellazione del debito estero dell'Ucraina e verificare l'eventuale utilizzo degli asset Russi nell'ambito della fase di negoziazione;
3) a lavorare affinché un auspicato accordo di pace tra Ucraina e Russia includa garanzie di sicurezza effettive escludendo ogni dispiegamento di contingenti militari NATO o di paesi UE;
4) a prospettare la fine della fornitura nazionale di equipaggiamento militare all'Ucraina e a sollevare in Consiglio europeo la necessità di interrompere anche il ricorso all'European Peace Facility a questo fine;
5) a rigettare il contenuto della Comunicazione Congiunta «Preserving Peace – Defence Readiness Roadmap 2030» e a opporsi ad ogni ulteriore aumento delle spese militari, promuovendo invece la necessaria strada per la creazione di una difesa comune europea attraverso un progressivo coordinamento e razionalizzazione della spesa militare e una progressiva autonomia dalle alleanze militari esistenti;
6) a difendere il concetto di autonomia strategica europea che, per essere tale, deve riaggiornare la propria valutazione sul rapporto con le alleanze militari esistenti, a partire dalla NATO;
7) a lavorare in sede di Consiglio europeo per l'elaborazione un'iniziativa politica forte e strategica in risposta alla National Security Strategy 2025 che ribadisca e difenda la prospettiva di un'Europa effettivamente autonoma;
8) a vigilare sul mantenimento del cessate il fuoco a Gaza, per l'effettivo rispetto del diritto internazionale umanitario e affinché giungano tutti gli aiuti necessari alla popolazione palestinese, nonché a contribuire alla costruzione di un percorso di pace duraturo e giusto con il pieno coinvolgimento del popolo palestinese;
9) a fronte del perdurare degli insediamenti illegali israeliani all'interno del Territorio Palestinese Occupato (TPO), a sostenere in tutte le sedi istituzionali, nazionali ed europee, la necessità di interdire il commercio su suolo nazionale ed europeo di beni e servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati in tale territorio, allo scopo di non favorire il consolidamento della presenza illegale israeliana nel suddetto territorio, in linea con il diritto europeo nell'ambito della Politica Commerciale Comune e con gli obblighi del diritto internazionale, come individuati dalla Corte di giustizia Internazionale nel suo parere consultivo del luglio 2024;
10) a riconoscere lo Stato di Palestina sulla base dei confini del 1967, garantendo la coesistenza nella libertà, nella pace e nella democrazia dei due popoli nelle rispettive integrità territoriali, e a farsi promotore a livello internazionale della liberazione di Marvwan Barghouti, riconoscendo il cruciale contributo che può dare alla costruzione di un percorso di pace;
11) a rigettare l'attuale proposta di Quadro Finanziario Pluriennale e chiedere alla Commissione europea di presentare un impianto radicalmente rivisto e ispirato al progresso sociale ed alla transizione ecologica;
12) a respingere ogni tentativo di rallentare la transizione ecologica, sfruttando pienamente le opportunità del Green Deal europeo, unica strada per vincere la sfida dell'innovazione e della competitività, capace di unire tutela ambientale e diritti sociali.
(6-00216) «Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti».
La Camera,
premesso che:
1) nel prossimo Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre 2025, i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri saranno chiamati a occuparsi di politica estera con gli ultimi sviluppi delle crisi internazionali in atto in Ucraina e in Medio Oriente, per poi affrontare nuovamente i temi della dimensione esterna dell'Unione europea con la migrazione e le politiche di allargamento, per poi occuparsi di aspetti più economici con il prossimo quadro finanziario pluriennale e il ruolo europeo nella geoeconomia e competitività internazionale;
2) le prospettive di una risoluzione diplomatica del conflitto ucraino – dopo quasi quattro anni di guerra – nelle ultime settimane sono diventate ancora più complesse a seguito della presentazione da parte di Donald Trump del piano di pace statunitense per l'Ucraina, che ha spiazzato le cancellerie europee: solo dopo settimane il cosiddetto gruppo dei «Volenterosi» ha chiesto un incontro con gli Stati Uniti con una controproposta che ruota intorno alle garanzie di sicurezza per l'Ucraina e un netto anticipo sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione europea addirittura al 2027, mentre l'interesse immediato della Commissaria all'allargamento Marta Kos si rivolge all'area dei Balcani. In tutto questo la Presidente Meloni resta esclusa dagli incontri con i suoi pari europei e incontra Zelensky in autonomia, ma resta silente e nel mezzo di Usa ed Europa senza prendere posizione;
3) a complicare ulteriormente il quadro descritto, in un clima di tensione ed estrema incertezza, è lo scandalo corruzione nel settore energetico che ha colpito nelle scorse settimane l'Ucraina e che riguarda alcuni Ministri e dirigenti dell'Agenzia per l'energia nucleare, tra cui alcuni importanti funzionari governativi vicini al Presidente ucraino Volodymyr Zelensky;
4) l'Unione europea, che in questi anni ha puntato tutto sulla scommessa militare a colpi di invii di armi, ha manifestato il suo completo disorientamento e la sua incapacità negoziale e diplomatica sul conflitto russo-ucraino; da parte sua, la Presidente Ursula Von der Leyen, per tutta risposta, intende continuare la guerra e propone un prestito di 90 miliardi di euro a sostegno di Kiev basato sull'emissione di bond europei a costo zero coperti dagli asset congelati della Banca centrale russa, da adottare in sede di Consiglio europeo con un voto a maggioranza qualificata attraverso una procedura di emergenza per superare il possibile veto di alcuni Stati membri, che in ogni caso saranno chiamati a mettere sul piatto della bilancia adeguate garanzie economiche che per l'Italia dovrebbero oscillare tra i 12 e i 25 miliardi di euro;
5) accanto all'ipotesi di un utilizzo degli asset russi – operazione sulla quale sarebbe in atto uno scontro fra la Commissione e la Banca centrale europea – si concretizza il progressivo abbandono delle importazioni di gas naturale russo a partire dal 2027 con l'accordo trovato tra Parlamento europeo e Consiglio sulla relativa proposta di regolamento;
6) l'Unione europea, nell'attuale scenario geopolitico, appare divisa su molteplici fronti politici sui quali manca la coesione degli Stati membri, né appare tanto meno in condizione di esprimersi con una voce unitaria, essendo completamente stretta e disorientata tra la nuova dottrina statunitense e una Federazione Russa che ha portato la guerra ai confini dell'Europa;
7) sul fronte mediorientale, durante gli ultimi due mesi – ufficialmente di «tregua», ma nel corso dei quali Israele ha continuato a effettuare attacchi che sono costati la vita a centinaia di palestinesi – l'accettazione tra l'8 e il 9 ottobre 2025 da parte di Israele e Hamas di un primo accordo sul cessate il fuoco ha permesso la ripresa dell'accesso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, aiuti che rimangono però insufficienti e vengono utilizzati come strumento di pressione per la liberazione degli ostaggi ancora in vita e il recupero di quelli deceduti;
8) l'inasprimento della violenza che, negli ultimi due anni, ha investito non solo Israele e la Striscia di Gaza, ma anche la Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est, ha acuito l'espansione illegale degli insediamenti israeliani all'interno dei territori palestinesi occupati, politica incoraggiata e attuata dal Governo israeliano, in palese contrasto con le norme di diritto internazionale universalmente riconosciute;
9) stando alla fase due del piano Trump – che potrebbe venire annunciata entro la fine dell'anno – Israele dovrebbe ritirarsi dal territorio che ancora controlla e un'autorità di transizione composta da tecnocrati dovrebbe assumere il controllo di Gaza, previo disarmo di Hamas. Tale regime sarà accompagnato dal dispiegamento di una forza di sicurezza multinazionale in luogo dell'esercito israeliano;
10) in questo scenario tra i punti di maggiore criticità permangono: il mancato riconoscimento dello Stato di Palestina, la smilitarizzazione di Hamas e la presenza militare di una Forza di stabilizzazione internazionale, la governance temporanea della Striscia e il silenzio sulla occupazione illegale dei coloni in Cisgiordania. Tra i punti da chiarire, invece, c'è anche il ruolo che l'Unione europea, con i suoi Stati membri, ricoprirebbe nell'ambito di una prospettata partecipazione a una eventuale forza multinazionale per la stabilizzazione della Striscia di Gaza;
11) così come sull'altro fronte bellico, la debolezza manifestata dall'Unione europea sul piano geopolitico internazionale preoccupa anche in funzione dei futuri processi di stabilizzazione della pace e di ricostruzione che seguiranno alla tregua nei confronti della popolazione civile palestinese. Ad essere in discussione è la credibilità stessa dell'Unione europea che in questi ultimi due anni ha assistito inerme al conflitto, limitandosi a lanciare appelli al rispetto del diritto internazionale e prospettando solo nelle ultime settimane sanzioni a Israele;
12) durante una conferenza stampa congiunta con il Cancelliere tedesco Merz, in visita ufficiale in Israele tra il 6 e il 7 dicembre, il Primo ministro Netanyahu ha parlato anche di una «fase tre» per Gaza. Questo nuovo stadio, che non compare ufficialmente nel piano Trump, prevederebbe la «deradicalizzazione» della Striscia: «Come è stato fatto in Germania, in Giappone, e negli Stati del Golfo – ha dichiarato – ora deve essere fatto a Gaza»;
13) la proposta avanzata lo scorso 16 luglio 2025 dalla Commissione europea per il prossimo bilancio settennale a lungo termine dell'Unione europea (Quadro finanziario pluriennale 2028-2034) prevede un aumento di budget di cinque volte superiore rispetto al precedente bilancio destinato direttamente alle politiche di difesa e spaziali, oltre a programmi civili ampiamente aperti all'industria degli armamenti, in linea con la priorità dell'attuale Commissione europea di potenziare la sicurezza interna e gli eserciti europei. Con il bilancio complessivo dell'Unione europea che rimane praticamente stabile – con un incremento solo dello 0,05 per cento rispetto al bilancio precedente – ciò comporterà necessariamente una diversa allocazione delle risorse finanziarie precedentemente destinate alle politiche civili;
14) si stima che, qualora approvata, la proposta di un nuovo budget europeo per la difesa da 131 miliardi di euro avanzata dalla Commissione Von der Leyen si tradurrebbe per l'Italia in un esborso annuale di 2,4 miliardi di euro, circa cinque volte in più del contributo attuale, a danno dei fondi di coesione e di quelli per l'agricoltura e la pesca, con modifiche sui criteri di erogazione che rischiano di penalizzare fortemente l'Italia;
15) particolarmente allarmanti sarebbero le ricadute negative conseguenti alla creazione di un fondo unico nazionale all'interno del nuovo Qfp 2028-2034, denominato «Fondo europeo per la prosperità e la sicurezza sostenibili a livello economico, territoriale, sociale, rurale e marittimo», che accorpa al suo interno il Feaga, il Feasr, i fondi di coesione, quelli per la pesca e il fondo sociale, eliminando la distinzione tra i due pilastri della Pac e mettendo a rischio la stessa sopravvivenza dell'obiettivo primario della coesione economico-sociale: l'inglobamento in un fondo unico della politica di coesione metterebbe in discussione l'unica politica europea orizzontale che coinvolge tutto il territorio dell'Unione, nonché il suo carattere trasversale «place based» che ha finora garantito il ruolo centrale delle regioni, a partire dalla fase di programmazione delle strategie e degli interventi da realizzare e che ha consentito di indirizzare il supporto ai territori in maniera specifica e adeguata ai diversi bisogni espressi;
16) lo scorso 4 novembre è stato presentato il «Pacchetto allargamento» per il 2026 e 2027, con cui la Commissione europea ha valutato i progressi mostrati dai Paesi candidati nelle negoziazioni per diventare Stati membri dell'Unione europea. I primi Paesi che potrebbero unirsi all'Unione europea fanno parte del quadrante dei Balcani occidentali e sono Montenegro e Albania, rispettivamente nel 2026 e 2027. Ancora lungo il percorso di avvicinamento all'Europa di Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo e Macedonia del Nord che attraversano un percorso di transizione e stabilizzazione democratica e sono ancora attraversate da tensioni etniche e interreligiose;
17) nell'attuale quadro geopolitico internazionale i Balcani occidentali costituiscono una regione strategica per gli equilibri dell'intero continente europeo in termini di controllo delle frontiere, pace, stabilità e sicurezza, non ultimo alla luce dei molteplici risvolti connessi alla guerra Ucraina;
18) il Consiglio europeo tornerà ad occuparsi del tema migratorio dopo che il Consiglio affari interni ha approvato lo scorso 8 dicembre la proposta di regolamento che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare: l'obiettivo della proposta è introdurre una procedura comune e affrontare le principali carenze e sfide incontrate dagli Stati membri nel rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi privi di diritto di soggiorno nell'Unione;
19) le difficoltà degli Stati membri, riscontrate nel corso di decenni a procedere ai rimpatri, hanno spinto l'Unione europea a considerare la questione dei rimpatri un interesse comune, maggiormente affrontabile a livello unionale;
20) il tema dei rimpatri era l'ultimo tassello mancante della governance europea della migrazione ed era rimasto escluso dal nuovo Patto per la migrazione e l'asilo, che entrerà in vigore nel 2026;
21) nonostante gli annunci roboanti del Governo non è stata accolta l'estensione a livello europeo della fallimentare esperienza dei centri per il rimpatrio in Albania, rimasti scatola vuota e che rimarranno tali, ma si sono cercate soluzioni per esternalizzare di fatto la questione immigrazione attraverso la possibilità di rimpatriare i cittadini stranieri irregolari verso un Paese terzo sicuro con il quale siano stati stretti accordi a tal fine;
22) questa soluzione, definita «innovativa» dalle istituzioni europee, mina il rispetto dei diritti fondamentali: il Paese di rimpatrio potrà essere non solo quello di origine o di residenza del migrante, ma anche «un Paese terzo di transito verso l'Unione», o «un Paese terzo con cui esiste un accordo o un'intesa in base ai quali il cittadino di un Paese terzo è accettato»;
23) lo scenario che si determinerà è quello in cui si procede ad un rimpatrio con accompagnamento in Stati extra Unione europea, diversi dal Paese d'origine, di residenza o di transito sulla via dell'Unione, in cui per le persone può non sussistere alcun legame visto che potrebbe essere rimpatriato verso un Paese senza esserci mai stato. Non si tratterebbe di un rimpatrio, ma di una vera e propria dislocazione coatta;
24) il rischio concreto è l'assenza di qualsiasi legame diretto con il Paese terzo e che non sussista alcun obbligo, per poter realizzare il rimpatrio, sulla garanzia dei diritti umani potendosi configurare addirittura il rischio di violazione del divieto di respingimento e della Convenzione di Ginevra, un principio fondamentale del diritto internazionale, compresa la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che vieta agli Stati di respingere i rifugiati o i richiedenti asilo in Paesi in cui la loro vita o la loro libertà potrebbero essere in pericolo;
25) il coinvolgimento di Stati extra Unione europea ai fini della delocalizzazione dei migranti rappresenta chiaramente una resa politica, l'assenza di una strategia e la rassegnazione all'incapacità di gestione dei flussi migratori: l'Unione europea rinuncia ancora una volta a considerare i fattori globali e strutturali delle migrazioni e continua nell'approccio emergenziale e securitario, continua a scaricare il problema sugli Stati di prima accoglienza, non attua strategie di supporto e sviluppo agli stati di partenza e non garantisce vie legali di accesso al territorio europeo, non affrontando la grave carenza di manodopera di molti settori produttivi;
26) alla marginalità politica dell'Unione nello scenario geopolitico attuale, si affianca, da tempo, una crescente fragilità competitiva dell'Unione, dovuta principalmente alla lentezza dei processi decisionali, alla frammentazione delle politiche industriali, alla difficoltà nel garantire un adeguato livello di autonomia strategica nelle filiere produttive, a danno delle famiglie europee che ne hanno pagato il prezzo maggiore, in termini di perdita di tenore di vita e di potere d'acquisto: su base pro capite, il reddito disponibile reale è cresciuto quasi il doppio negli Stati Uniti rispetto all'Unione europea;
27) la debolezza competitiva manifestata dall'Unione è strettamente correlata alla scarsa capacità da parte dell'Unione europea di rispondere alle crisi a causa di una governance economica basata su regole di bilancio rigide e su un'assenza di capacità fiscale europea, che non hanno permesso di poter attuare quelle politiche espansive ed anticicliche a cui sarebbe stato necessario ricorrere nei momenti più difficili della storia del nostro continente,
impegna il Governo:
1) a fronte della subalternità e dell'incapacità dell'azione politico-diplomatica dimostrata fino ad oggi dall'Unione europea nella soluzione negoziale ucraina, a ribadire l'eredità valoriale comune su cui è stata fondata l'Unione e i suoi Trattati istitutivi, affinché l'Unione europea possa tornare ad essere protagonista politica nella promozione e costruzione di un ordine internazionale fondato sulla pace, sul dialogo, sui rispetto dei diritti umani, sulla giustizia sociale, in risposta alle continue violazioni del diritto internazionale nei diversi scenari di guerra, in contrapposizione alle politiche di riarmo e alla prepotenza dei nuovi sovranismi;
2) a sostenere, a fronte dell'unico processo negoziale attualmente in corso, quello degli Stati Uniti, un rinnovato protagonismo dell'Unione europea nell'approccio alla risoluzione della crisi ucraina, per imprimere una concreta e reale svolta diplomatica con una prospettiva multilaterale per l'immediata cessazione delle operazioni belliche, in luogo della perdurante fornitura di materiali d'armamento alle autorità governative ucraine, e promuovere ogni iniziativa negoziale utile ad una totale de-escalation militare, coinvolgendo a tal fine le Nazioni Unite nell'ottica di un percorso di soluzione negoziale del conflitto;
3) alla luce della manifesta insostenibilità della misura in relazione al rispetto del diritto internazionale e del diritto dell'Unione europea, a non supportare – in sede di Consiglio europeo e nei consessi internazionali competenti – l'ipotesi della confisca definitiva e dell'utilizzo degli asset sovrani della Federazione Russa, nonché dei beni di soggetti terzi congelati detenuti in Europa, scongiurando in questo modo il rischio che l'attuale quadro di incertezza giuridica possa degenerare nel ricorso ad ingenti fondi pubblici europei per far fronte ad eventuali risarcimenti a carico dell'Unione, così come in possibili misure ritorsive economiche-finanziarie nei confronti di aziende nazionali e di privati cittadini;
4) a non procedere con la fornitura del dodicesimo pacchetto di aiuti militari alle autorità governative ucraine, implementando allo stesso tempo le misure di sostegno umanitario e gli aiuti alla popolazione civile e nel prossimo futuro a sostenere il processo di ricostruzione, nell'interesse del popolo ucraino e della stessa Europa;
5) a rendere noto, presso le competenti sedi istituzionali, l'elenco dettagliato dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto di invio all'Ucraina, garantendo la massima trasparenza nei confronti del Parlamento e dell'opinione pubblica, in coerenza con i principi di trasparenza e controllo democratico che devono guidare ogni scelta in materia di politica estera e di sicurezza nazionale;
6) a relazionare altresì, nelle opportune sedi parlamentari, i dettagli in merito alle spese fin qui sostenute per le cessioni di forniture militari, nonché illustrare la specifica della natura delle somme in entrata derivanti dai decreti interministeriali che definiscono l'elenco dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto di cessione all'Ucraina;
7) nell'ambito del raggiungimento di una soluzione pacifica duratura e permanente del conflitto non più rinviabile, ad intensificare gli sforzi a livello europeo per trovare una soluzione efficace alla questione del transito e approvvigionamento del gas che non escluda a priori e pro futuro una possibile collaborazione con la Russia, al fine di garantire il contenimento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché la resilienza energetica dell'Unione europea, che deve essere in grado di adeguarsi ai mutevoli scenari del quadro geopolitico mondiale senza legarsi a specifiche fonti energetiche in maniera quasi monopolista;
8) a riconoscere senza indugio la Palestina quale Stato democratico e sovrano entro i confini del 1967 e con Gerusalemme quale capitale condivisa, che conviva in pace, sicurezza e prosperità accanto allo Stato di Israele, con la piena assunzione del reciproco impegno a garantire ai cittadini di vivere in sicurezza al riparo da ogni violenza e da atti di terrorismo, al fine di preservare nell'ambito del rilancio del processo di pace la prospettiva dei «due popoli, due Stati»;
9) a sostenere, in tutte le sedi internazionali e multilaterali, quale condizione essenziale per un reale ed effettivo processo di pace, ogni iniziativa volta a esigere l'immediata cessazione di ogni attività armata sul suolo di Gaza, la protezione della popolazione civile e il diritto alla sua autodeterminazione, la fine dell'occupazione illegale dei territori in Cisgiordania, l'afflusso di aiuti umanitari continui, rapidi, sicuri e senza restrizioni all'interno della Striscia per fornire la necessaria assistenza alla popolazione civile stremata nel pieno e costante rispetto del diritto internazionale umanitario in ogni fase del processo di pacificazione e ricostruzione che sia conforme alle radici, identità e ai bisogni dei palestinesi, onde evitare di creare forme di investimento speculativo che finirebbero per espropriare in modo subdolo la terra ai palestinesi;
10) a fronte dei violenti eventi meteorologici che hanno colpito la regione di Gaza dopo il passaggio della tempesta Byron, esponendo al rischio inondazione quasi 795 mila sfollati che si trovano già in condizioni abitative precarie, ad attivarsi in tutte le sedi per sostenere, in piena sinergia e coordinamento con le organizzazioni umanitarie internazionali e locali, tutti i necessari interventi finalizzati alla fornitura immediata di aiuti umanitari essenziali per ridurre i rischi igienico-sanitari nelle aree sovraffollate, rimuovere le macerie e sostenere le famiglie nell'accesso a servizi critici;
11) a sostenere in sede europea l'adozione di sanzioni nei confronti del Governo israeliano per la sistematica violazione del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario e nei confronti dei coloni responsabili delle violenze in Cisgiordania, inclusa la sospensione dell'accordo di associazione Unione europea-Israele, per le ripetute violazioni dell'articolo 2 del suddetto accordo diparte del Governo israeliano e la violazione delle fondamentali regole dello Stato di diritto in atto, come denunciato dalle forze di opposizione israeliane;
12) a promuovere, a livello europeo, l'embargo totale di armi da e verso Israele e sospendere qualsiasi forma di cooperazione militare, inclusa la fornitura, l'acquisto e il trasferimento di armamenti e tecnologie, anche per quelle a duplice uso, così come il divieto di carico, scarico, movimentazione e transito di materiale di armamenti e combustibili nei porti e negli aeroporti europei destinati ad Israele per i medesimi fini, con l'obiettivo di impedire che tali armi siano utilizzate per commettere gravi violazioni del diritto internazionale umanitario;
13) a fronte del perdurare degli insediamenti illegali israeliani all'interno del Territorio palestinese occupato, a sostenere in tutte le sedi istituzionali, nazionali ed europee, la necessità di interdire il commercio su suolo nazionale ed europeo beni e servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati in tale territorio, allo scopo di non favorire il consolidamento della presenza illegale israeliana nel suddetto territorio, in linea con il diritto europeo nell'ambito della Politica commerciale comune e con gli obblighi del diritto internazionale, come individuati dalla Corte di giustizia internazionale nel suo parere consultivo del luglio 2024;
14) a farsi promotore, a livello europeo con gli altri Stati membri, della richiesta di riferire urgentemente, nelle opportune sedi istituzionali, in merito ai dettagli delle forniture di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, incluso il trasferimento intracomunitario, autorizzate da parte dell'insieme degli Stati membri dell'Unione europea nei confronti dello Stato di Israele successivamente alla dichiarazione dello stato di guerra dell'8 ottobre 2023, per far luce su possibili violazioni degli obblighi internazionali e degli stessi Trattati dell'Unione in materia di esportazione di armamenti;
15) a sostenere nelle opportune sedi internazionali che il Governo israeliano, in quanto potenza occupante, contribuisca sul piano economico-finanziario in termini risarcitori al pagamento dei danni nella Striscia di Gaza, in linea con il diritto internazionale;
16) a subordinare qualsiasi determinazione in merito ad una eventuale presenza militare, inclusa la partecipazione di contingenti italiani a una futura forza di stabilizzazione nella Striscia di Gaza, nell'ambito di una missione internazionale peacekeeping, sotto l'egida delle Nazioni Unite, nonché ad un preliminare confronto ed esame parlamentare, con la finalità di realizzare un processo di pacificazione;
17) nell'ambito dei negoziati in corso per la definizione del prossimo Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea 2028/2034, ad esprimere, nelle opportune sedi istituzionali, nazionali ed europee, la ferma contrarietà a qualsiasi ipotesi di aumento di budget della spesa militare, conseguente all'accorpamento in un Fondo unico europeo delle attuali linee di finanziamento che compongono i Fondi di coesione, i Fondi strutturali e i fondi per la politica agricola comune, con grave pregiudizio per la coesione territoriale;
18) in riferimento proprio ai futuri fondi destinati alla politica agricola comune del prossimo settennato a esprimere la ferma contrarietà alle ipotesi sul tavolo delle trattative di riduzione dei fondi medesimi, così come la loro integrazione in un fondo unico, sostenendo, di contro, la necessità di una linea di finanziamento specifica e più consistente, che non venga integrata con altri settori e per scopi diversi dall'agricoltura, in modo da preservarne l'integrità e l'uniformità;
19) a difendere, nel prossimo bilancio europeo, il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale e la riduzione delle disparità regionali, nel pieno rispetto e rafforzamento del principio di sussidiarietà, preservandone, a tale scopo, l'approccio «place based» e l'autonomia di intervento rispetto ad altri strumenti, tale da rispondere alle sfide del prossimo settennato e contribuire a rendere unita l'Unione, approfondire il mercato unico, promuovere la convergenza e ridurre le disuguaglianze, la povertà e l'esclusione sociale;
20) a sostenere il processo di adesione dei paesi dei Balcani occidentali all'Unione europea, incoraggiando la regione a proseguire i propri sforzi nell'attuare le riforme fondamentali e a soddisfare le condizioni per avviare i negoziati di adesione e, in questo contesto, contribuire alla stabilità sociale e politica delle tensioni etniche e politiche ancora presenti nell'area;
21) in tema di migrazione, a sostenere una gestione più stabile e solidale dei flussi migratori europei che eviti di penalizzare, a causa del mancato superamento del principio del Paese di primo approdo, gli Stati membri con frontiere marittime, che devono essere considerate frontiere europee, in modo da prevenire situazioni di estrema criticità, infrastrutturale, sociale e umanitaria, promuovendo, nelle opportune sedi europee, una nuova missione europea di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo centrale, sul modello dell'operazione Mare Nostrum, nonché meccanismi automatici più efficaci e stringenti ai fini del rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi di ricollocamento dei migranti, a tal fine anche individuando specifiche sanzioni, al di là di quelle già previste dal diritto europeo per la mancata applicazione della legislazione Ue;
22) a contrastare l'immigrazione irregolare sostenendo il modello dei corridoi umanitari sicuri e strutturati, attraverso la piena attuazione del nuovo regolamento europeo (UE) 2024/1350 e la cooperazione con l'Unhcr e l'Oim, quale strategia primaria dell'azione di gestione dei flussi migratori da parte dell'Unione europea per l'arrivo in territorio unionale, così da intercettare, anche in via preventiva, i grandi flussi migratori, soprattutto quelli legati alle aree di conflitto, e garantire altresì l'assistenza umanitaria necessaria, il rispetto dei diritti umani dei migranti, nonché implementare i canali di ingresso legali nell'Unione europea attraverso una progressiva programmazione di flussi di ingresso di lavoratori a livello europeo nei settori con maggiore richiesta di manodopera;
23) ai fini di una effettiva gestione e buon governo dei flussi migratori, onde coglierne le opportunità utili e strategiche ai fini di crescita del nostro Paese, a rafforzare, accanto alle vie legali di accesso, i programmi di formazione professionale e linguistica nei Paesi di origine, così come la massima trasparenza e conoscibilità nell'impiego di risorse pubbliche, di derivazione nazionale ed europea, e nella valutazione della loro efficacia;
24) a farsi promotore, in sede unionale, delle opportune iniziative, anche normative, affinché i fondi del nuovo Quadro finanziario pluriennale a sostegno della competitività dell'industria europea siano strutturati secondo un modello di finanziamento finalizzato a sostenere nella ripresa e nella transizione ecologica le imprese e le aree maggiormente in difficoltà, al fine di rilanciare l'industria europea e i relativi livelli occupazionali, riducendo allo stesso tempo la dipendenza unionale da fornitori esterni, a tutela del modello economico-sociale dell'Unione europea, nonché a garanzia della competitività europea e della transizione tecnologica e digitale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, in luogo dei fondi destinati al riarmo;
25) a fronte della concorrenza fiscale sleale perpetrata a livello europeo e delle pratiche di dumping fiscale messe in atto da alcuni Stati membri dell'area euro, ad intraprendere, con urgenza, tutte le necessarie misure di contrasto nei confronti dei paradisi fiscali cosiddetti legalizzati all'interno dell'Unione, opponendosi a quelle forme di concorrenza fiscale altamente dannose per l'economia reale e adoperandosi, allo stesso tempo, per una riforma del quadro normativo dell'Unione europea che assicuri condizioni concorrenziali effettive e più incisive tra gli Stati membri, così come una tassazione efficace ed equa dell'economia digitale, nonché a porre in essere gli adeguati provvedimenti per mitigare gli effetti sull'economia unionale delle pratiche fiscali sleali poste in essere dagli stati transfrontalieri o già appartenenti all'Ue.
(6-00217) «Riccardo Ricciardi, Conte, Francesco Silvestri, Lomuti, Pellegrini, Perantoni, Scerra, Bruno, Cantone, Alfonso Colucci, D'Orso, Torto, Alifano, Caso, Morfino, Iaria, Pavanelli, Carotenuto, Marianna Ricciardi, Caramiello, Auriemma, Ilaria Fontana, Quartini, Santillo».
La Camera,
premesso che:
1) il prossimo 18-19 dicembre 2025 si terrà il Consiglio europeo con all'ordine del giorno i seguenti temi: Ucraina; Medio Oriente; prossimo quadro finanziario pluriennale; allargamento; migrazione; geoeconomia e competitività;
2) da quasi quattro anni prosegue la guerra di aggressione russa all'Ucraina; tutti i tentativi di concludere o almeno interrompere questa carneficina si sono infranti contro la dichiarata e reiterata indisponibilità della Russia a fermarsi prima di raggiungere gli obiettivi dell'annessione di parte del territorio ucraino e della subordinazione politica e militare della parte rimanente, che rimarrebbe solo formalmente indipendente;
3) secondo quanto dichiarato dal Presidente Zelensky, l'Ucraina ha avviato un confronto con gli Stati Uniti sulla bozza di proposta di pace elaborata a Washington, presentando un quadro aggiornato delle possibili soluzioni negoziali; il Governo di Kyiv considera inaccettabile qualsiasi soluzione che comporti cessioni territoriali imposte (in particolare nel Donbas) e ribadisce che eventuali concessioni potrebbero essere valutate solo con un mandato democratico del popolo ucraino (anche tramite referendum), nonché a condizione di garanzie di sicurezza credibili e vincolanti;
4) i principali leader europei hanno accolto gli sforzi statunitensi come base di discussione, hanno evidenziato che la bozza necessita di ulteriore lavoro per assicurare una pace giusta e duratura, hanno riaffermato il principio secondo cui i confini riconosciuti di uno Stato non possono essere cambiati con la forza, e hanno escluso qualunque ipotesi di accordo che pregiudichi le capacità difensive ucraine e non preveda adeguate garanzie rispetto a nuove aggressioni russe;
5) il Consiglio dell'Unione europea ha finalmente stabilito, nel rispetto del diritto dell'Unione, che gli asset sovrani russi detenuti presso intermediari finanziari europei rimarranno immobilizzati fino a quando la Federazione Russa non cesserà la guerra di aggressione e non risarcirà i danni arrecati all'Ucraina; in vista del prossimo Consiglio europeo, le istituzioni dell'Unione europea stanno definendo un quadro per rendere utilizzabile la leva finanziaria assicurata da questi asset (anche tramite prestiti garantiti o strumenti analoghi) al fine di contribuire al bilancio dell'Ucraina per il biennio 2026-2027;
6) la fine dei finanziamenti americani e i ritardi di quelli europei sono la principale causa delle difficoltà militari ucraine e del conseguente indebolimento della sua capacità negoziale; il piano di 40 miliardi di euro proposto all'inizio del 2025 dall'Alto rappresentante Kaja Kallas, per finanziare gli aiuti militari all'Ucraina in rapporto al Pil di ciascun paese donatore, ha incontrato l'opposizione di molti stati membri; secondo il Kiel Institute (www.kielinstitut.de/publications/news/ukraine-support-tracker-europe-fails-to-offset-us-aid-drop) gli aiuti militari sono diminuiti drasticamente dalla metà del 2025 e nei mesi di settembre e ottobre sono stati i più bassi dall'inizio della guerra;
7) la National Security Strategy presentata nei giorni scorsi dall'amministrazione statunitense, oltre a essere un documento esplicitamente ostile all'Unione europea, mette altrettanto esplicitamente in discussione il principio della solidarietà militare euroatlantica e l'impegno statunitense per la difesa del continente europeo;
8) questo scenario, considerando l'incombente minaccia militare della Russia, rende sempre più pressante l'esigenza di un coordinamento e di una integrazione delle politiche e degli investimenti in materia di difesa tra i Paesi che condivideranno la responsabilità, i costi e i benefici della costruzione di un sistema di sicurezza europeo, in coerenza con gli obiettivi del Defence Readiness Roadmap 2030;
9) questo implica per l'Italia in primo luogo il concreto innalzamento della spesa militare per il potenziamento della capacità operativa delle forze armate, in linea con gli impegni del «Defence Investment Plan», adottato al vertice Nato dell'Aja il 25 giugno 2025, che fissa l'obiettivo del 5 per cento del Pil per la difesa entro il 2035;
10) il non paper del Ministro della difesa «Il contrasto alla guerra ibrida: una strategia attiva», presentato al Consiglio Supremo di Difesa, convocato dal Capo dello Stato il 17 novembre 2025 ha proposto un approccio non solo difensivo, ma predittivo e proattivo, in grado di neutralizzare gli attacchi e di svelare le connessioni e le attività degli attori nazionali e non nazionali impegnati in iniziative di destabilizzazione politica;
11) tra le vulnerabilità italiane vi è la forte esposizione dell'ecosistema politico-mediatico a campagne di disinformazione e polarizzazione e alle interferenze nei processi elettorali da parte di stati stranieri;
12) l'accordo promosso dagli Stati Uniti per Gaza è stato tradotto in un'intesa a fasi che ha avviato un cessate il fuoco (con linee di contatto congelate) e ha consentito il rilascio degli ostaggi ancora prigionieri di Hamas e la consegna dei cadaveri di quelli morti (tranne, al momento, uno) al prezzo del rilascio di circa 2000 palestinesi detenuti nelle carceri israeliane; nonostante la tregua, gli equilibri sul campo restano fragili e segnati da gravi criticità umanitarie, mentre Hamas, che avrebbe dovuto essere disarmata, conserva il controllo politico-militare di una parte del territorio della Striscia;
13) il Consiglio di sicurezza Onu ha adottato il 17 novembre 2025 la risoluzione 2803 che dà copertura internazionale al piano, autorizzando la costituzione di una forza internazionale di stabilizzazione e di un organismo transitorio di governance e coordinamento della ricostruzione destinato a operare fino al completamento di riforme della Autorità nazionale Palestinese; al momento, la costituzione e la composizione di questi organismi transitori risultano ancora in via di definizione;
14) nel complesso, permangono gravi incertezze sulla sostenibilità del progetto di pace: la risoluzione 2803 indica una prospettiva politica di medio periodo collegata alla transizione amministrativa e alle riforme dell'Autorità nazionale Palestinese, ma non scioglie nodi centrali tipici – confini, tempi e garanzie reciproche – della soluzione «due popoli, due Stati»; mentre l'Autorità nazionale Palestinese ha sostenuto il processo avviato in sede Onu, Hamas ha annunciato che rifiuterà il disarmo delle milizie e non cederà ad altri il governo delle aree controllate, mentre in Israele rimangono forti resistenze rispetto a un esito pienamente riconducibile alla prospettiva di uno Stato palestinese;
15) in un attentato antisemita, compiuto domenica scorsa a Sidney durante la celebrazione della festa ebraica di Hanukkah sulla spiaggia di Bondi, sono state uccise almeno 15 persone; si tratta dell'ennesimo episodio che testimonia l'aumento delle violenze antisemite in tutto il mondo, in primo luogo per mano del terrorismo islamista;
16) il 16 luglio 2025 la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato la proposta della Commissione per il prossimo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, che prevede un bilancio complessivo dal valore di 2.000 miliardi di euro in sette anni, di cui 865 miliardi di euro destinati a finanziare i Piani di partenariato nazionali e regionali, che ingloberanno la Pac, i fondi di coesione e i fondi per l'immigrazione e i controlli alla frontiera, e 409 miliardi di euro destinati alla spesa per la competitività e le nuove politiche europee;
17) quest'ultimo è un impegno robusto, viste le dimensioni del bilancio dell'Unione europea, di poco superiore all'1 per cento del Pil, anche se ovviamente molto lontano dalle esigenze dell'economia continentale – il rapporto Draghi stimava, infatti, in 800 miliardi di euro gli Investimenti annuali aggiuntivi, per il rilancio della competitività europea – che occorre coprire con il ricorso al bilancio degli stati membri e politiche nazionali orientate alla crescita e all'innovazione;
18) una delle novità più rilevanti della proposta della Commissione per il nuovo Qfp 2028-2034 riguarda le modalità di utilizzo del nuovo fondo da 865 miliardi di euro destinato a finanziare i Piani di partenariato; essi seguiranno un modello che ricalcherà quanto avvenuto con il Pnrr, che prevede interlocuzioni dirette tra Stati nazionali e Commissione Ue, da un lato escludendo le regioni dalla gestione diretta dei fondi e dall'altro prevedendo una quota minima da spendere per ogni ambito (ad esempio, almeno 300 miliardi per la Pac); ciò garantisce maggiore flessibilità ma comporta anche il rischio di definanziare in maniera significativa alcuni settori;
19) l'attuale contesto geopolitico conferma che l'allargamento rappresenta uno dei principali investimenti strategici dell'Unione in termini di pace, sicurezza e stabilità; i processi di adesione, basati sul merito e sul progressivo adeguamento ai criteri di Copenaghen, esercitano un effetto significativamente positivo nei Paesi candidati;
20) questo vale in particolare per i Balcani occidentali, il cui ancoraggio europeo rimane essenziale per consolidare stato di diritto, indipendenza della magistratura, tutela delle minoranze e contrasto alla corruzione; i progressi registrati da alcuni Paesi della regione sembrano indicare la possibilità di avvicinarsi, nei prossimi anni, al soddisfacimento delle condizioni necessarie per l'adesione, pur permanendo criticità rilevanti che escludono qualsiasi automatismo;
21) tuttavia, gli allargamenti degli ultimi anni hanno evidenziato i limiti di un'Unione che continua a crescere senza rinnovare in modo adeguato i propri meccanismi decisionali; il permanere dell'unanimità in settori cruciali espone l'Unione europea ai veti e ai ricatti di singoli governi, come dimostrano i ripetuti blocchi imposti dall'Ungheria su dossier essenziali, inclusi quelli relativi alla risposta europea all'invasione russa dell'Ucraina;
22) per evitare che tali criticità aumentino con ulteriori nuovi ingressi, l'allargamento deve procedere in parallelo a una riforma strutturale dell'architettura istituzionale europea, a partire dalla completa generalizzazione del voto a maggioranza qualificata su tutti i temi di maggiore sensibilità strategica, così da rendere l'Unione più efficace, coesa e capace di affrontare le sfide del prossimo decennio;
23) nonostante il recente calo complessivo degli arrivi, gli scenari migratori continuano a mostrare una semplice deviazione dei flussi verso nuove rotte, più che il loro depotenziamento strutturale, mentre il costo in vite umane lungo la rotta del Mediterraneo centrale resta drammaticamente elevato;
24) in questo quadro si colloca anche la riforma delle norme dell'Unione europea in materia di asilo, che introducono una lista comune di Paesi di origine sicuri e criteri più rigorosi per i Paesi terzi sicuri, ma che lasciano ancora aperte importanti incognite sulla capacità degli Stati membri di garantire una redistribuzione effettiva e un'equa gestione degli oneri; la necessità di affrontare il fenomeno in una cornice davvero sistemica risulta ancora più evidente alla luce delle crescenti evidenze, documentate da studi internazionali, sull'utilizzo dei flussi migratori come strumento di pressione e di guerra ibrida contro l'Unione europea, in particolare da parte della Federazione Russa;
25) le attuali tensioni commerciali con gli Stati Uniti, al momento cristallizzate da un accordo che l'Unione europea ha supinamente accettato e che prevede dazi americani elevati nei confronti della maggioranza dei prodotti europei, evidenziano l'urgenza per l'Europa di disporre di leve autonome di politica commerciale, in un contesto di negoziati bilaterali segnati da incertezza, accuse reciproche e assenza di interlocutori stabili;
26) il commercio internazionale rappresenta uno degli strumenti fondamentali della politica estera dell'Unione europea, funzionale alla promozione di una crescita economica sostenibile, alla creazione di posti di lavoro qualificati, al rafforzamento della competitività industriale e all'affermazione di elevati standard in materia ambientale, sociale, di diritti del lavoro e tutela dei consumatori, in linea con i principi dell'economia sociale di mercato;
27) secondo indiscrezioni di stampa, sarebbero in corso interlocuzioni tra Italia e Francia per rinviare il voto finale (inizialmente previsto per il 19 dicembre) sull'accordo commerciale tra Unione europea e Mercosur, che il Governo francese sostiene non tutelare a sufficienza gli agricoltori europei,
impegna il Governo:
1) ad operare perché, al quarto Natale di guerra, le istituzioni dell'Unione e degli stati membri rimangano saldamente al fianco dell'Ucraina e del suo popolo, con l'obiettivo di una pace equa, giusta, duratura, rispettosa del diritto internazionale e dell'indipendenza, della sovranità, dell'integrità territoriale, della sicurezza ucraine;
2) a sostenere l'iniziativa dei Paesi europei più impegnati a mediare tra l'Ucraina e gli Stati Uniti perché i termini del possibile accordo di pace non siano un semplice sigillo diplomatico alle pretese della Federazione Russa e nella sostanza un premio alla sua guerra di aggressione e siano preceduti da un cessate il fuoco lungo l'attuale linea del fronte;
3) a cooperare con gli altri Stati membri per garantire il costante sostegno economico e militare dell'Ucraina e a tal fine a sostenere l'utilizzo della leva finanziaria rappresentata degli asset sovrani russi, come proposto dalla Commissione europea e in ogni caso ad attivare strumenti in grado di garantire un contributo regolare e di medio periodo al bilancio ucraino, in primo luogo per affrontare l'emergenza umanitaria imposta dalla guerra e consentire il rafforzamento di uno scudo aereo contro gli attacchi rivolti alla popolazione e alle infrastrutture civili;
4) a sostenere la rapida e positiva conclusione del processo di adesione dell'Ucraina all'Unione europea e un'architettura di sicurezza sui confini orientali dell'Unione, di fronte alle ricorrenti minacce della Russia verso altri stati membri, fondata sul principio della solidarietà e responsabilità europea;
5) a promuovere una reazione coordinata in sede europea alle azioni di guerra ibrida da parte della Federazione Russa, relative al sistema informativo, ai processi elettorali e al funzionamento delle istituzioni democratiche, nonché alla compromissione dei servizi d'interesse pubblico e delle infrastrutture critiche, attraverso l'istituzione di un vero e proprio scudo democratico per l'Europa, quale quello proposto dalla Commissione Ue;
6) a partecipare al perseguimento degli obiettivi del Defence Readiness Roadmap 2030 e al percorso di costruzione di un sistema di difesa europeo, per migliorarne in tempi brevi le dotazioni, le capacità militari e l'efficienza operativa, in base a un principio di deterrenza collettiva rispetto ai rischi comuni;
7) a questo fine, a corrispondere concretamente all'impegno del progressivo innalzamento della spesa per la difesa della spesa per la difesa fino al 5 per cento del Pil entro il 2035, secondo quanto stabilito in sede Nato con il Defence Investment Plan;
8) a rafforzare l'integrazione dell'industria europea della difesa, in termini di volumi di produzione, catene di fornitura e autonomia tecnologica e promuovere acquisti congiunti, per favorire l'interoperabilità tra le diverse forze di difesa nazionali;
9) a sostenere la rapida attuazione dell'accordo su Gaza con il disarmo di Hamas, l'istituzione di un governo provvisorio di transizione e il dispiegamento della forza internazionale di stabilizzazione temporanea, per sottrarre alle milizie islamiste il controllo della Striscia e prevenire ulteriori attacchi nei confronti di Israele;
10) a impegnarsi per fronteggiare un'emergenza umanitaria che il termine del conflitto ha reso meno acuta, ma che rimane drammatica e oltre a comportare terribili sofferenze per la popolazione civile pregiudica la possibilità di evoluzione civile della situazione a Gaza e il programma di ricostruzione e sviluppo della Striscia;
11) a cooperare per il riavvio di un processo verso la soluzione del conflitto israelo-palestinese, attraverso il principio dei «due popoli, due Stati», vincolando ad esse le relazioni con le istituzioni israeliane, oggi condizionate da una maggioranza parlamentare che si oppone in termini assoluti a questa prospettiva; in questo quadro, a esigere dalle autorità israeliane un più efficace contrasto delle violenze compiute dai coloni israeliani in Cisgiordania a danno della popolazione araba e a non autorizzare ulteriori insediamenti nei territori occupati;
12) a richiamare le istituzioni europee all'impegno contro la dilagante diffusione dell'odio e della violenza antisemita, che dopo il pogrom del 7 ottobre ha preso in tutto il mondo ulteriore alimento e vigore, anche a causa di una sostanziale legittimazione pubblica e dell'isolamento e della colpevolizzazione delle comunità ebraiche in tutto il mondo;
13) a richiedere in fase di negoziazione per il nuovo Quadro finanziario pluriennale un aumento dei fondi per la competitività e un impegno coordinato da parte di tutti gli stati membri per politiche di incentivo alla crescita, all'innovazione e all'integrazione economica, quali quelle delineate nel Rapporto Draghi;
14) a promuovere, nell'ambito del nuovo Quadro finanziario pluriennale, il mantenimento di fondi specificamente destinati al settore agricolo in misura almeno pari, in termini reali, all'attuale dotazione, anche per evitare che l'indebolimento di una delle poche politiche europee davvero comuni si traduca in un indebolimento politico tout court del progetto europeo;
15) a promuovere con decisione una riforma strutturale dell'architettura istituzionale dell'Unione europea, volta in particolare a superare i meccanismi di unanimità nelle decisioni politicamente più significative e a sostenere un approccio all'allargamento che proceda in parallelo a tale processo riformatore, garantendo che l'integrazione dei Paesi dei Balcani occidentali rafforzi la capacità dell'Unione europea di agire in modo efficace, autonomo e adeguato alle sfide geopolitiche, economiche e di sicurezza del prossimo decennio;
16) a promuovere un rafforzamento coordinato delle politiche di gestione delle frontiere esterne, assicurando l'integrazione e la piena interoperabilità dei sistemi informativi europei, così da garantire procedure d'asilo più rapide e uniformi e, al tempo stesso, accrescere la capacità comune di individuare e contrastare possibili minacce ibride, inclusi tentativi di manipolazione dei flussi migratori riconducibili alla Federazione Russa;
17) a favorire la conclusione, la firma e la ratifica degli altri accordi commerciali in fase avanzata, in particolare l'accordo di libero scambio Ue-Mercosur ormai in fase conclusiva, nonché l'avvio di nuovi negoziati con mercati strategici, per rafforzare la presenza delle imprese italiane ed europee nelle catene del valore globali.
(6-00218) «Richetti, Bonetti, Pastorella, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Onori, Rosato, Ruffino».
La Camera,
premesso che:
1) il Consiglio europeo del 18 dicembre 2025 riveste un'importanza strategica per il futuro dell'Unione europea, chiamata ad affrontare alcune tra le principali sfide geopolitiche, economiche e istituzionali che condizioneranno la stabilità del continente nei prossimi decenni;
2) all'ordine del giorno della riunione è prevista la trattazione di questioni cruciali, quali: il sostegno all'Ucraina e la sicurezza nel continente europeo; la situazione in Medio Oriente alla luce dell'adozione della risoluzione 2803 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del fragile cessate il fuoco a Gaza; la definizione del quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione per il periodo 2028-2034; l'allargamento e la competitività geoeconomica dell'UE; lo stato di attuazione delle conclusioni in materia di migrazione;
3) la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, prosegue con un quadro militare ancora instabile lungo la linea del fronte, un continuo utilizzo da parte russa di missili e droni contro infrastrutture energetiche, logistiche e civili ucraine e un logoramento economico e sociale del Paese che rende imprescindibile un sostegno europeo di lungo periodo;
4) l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'inizio dell'aggressione russa fino al 2025, hanno mobilitato complessivamente oltre 170 miliardi di euro in assistenza finanziaria, umanitaria e militare a favore dell'Ucraina e dei rifugiati ucraini nell'UE, configurandosi come il principale sostenitore del Paese;
5) a febbraio 2024 i leader europei hanno concordato l'istituzione della Ukraine facility, uno strumento finanziario dedicato del valore massimo di 50 miliardi di euro per il periodo 2024-2027, destinato a garantire finanziamenti prevedibili e flessibili all'Ucraina per sostenere la stabilità macro-economica, la ricostruzione, la modernizzazione e il percorso di adesione all'UE;
6) il 12 dicembre scorso, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una misura urgente per impedire il trasferimento alla Russia degli asset della Banca centrale russa immobilizzati nell'UE come base per ulteriori strumenti finanziari a favore dell'Ucraina, superando la logica del rinnovo «ogni sei mesi» e riducendo il rischio di veto, anche tramite il ricorso alla base giuridica d'emergenza (articolo 122 TFUE) e quindi al voto a maggioranza qualificata;
7) a quasi quattro anni dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, si deve constatare come l'Unione europea non sia stata in alcun modo in grado di produrre azioni e misure diplomatiche in grado di incidere realmente all'interno degli eventi: tale mancanza è da imputare, con ogni evidenza, alla carenza di una politica estera comune da parte di tutti gli Stati membri, alcuni dei quali sembrano rispondere più ad interessi avversi a quelli europei e di stampo meramente nazionalista;
8) la perdurante assenza di coordinamento impone al Governo di promuovere la realizzazione di un'Unione europea che superi il meccanismo dell'unanimità in favore del principio maggioritario per garantire il funzionamento istituzionale europeo secondo il modello degli Stati Uniti d'Europa, con l'elezione diretta del Presidente della Commissione europea e il rafforzamento delle prerogative del Parlamento europeo;
9) il consolidamento delle istituzioni europee risulta altresì urgente anche alla luce delle evidenti azioni di interferenza di soggetti (anche privati) che, approfittando dell'evidente stato di difficoltà e poca coesione politica tra gli Stati membri, sembrano intenzionati a perpetuare e diffondere idee avverse ai valori europei, con l'auspicio evidente di una possibile disarticolazione dell'Unione;
10) l'Unione europea è quindi chiamata a rafforzare il supporto economico, politico, umanitario e diplomatico a Kiev, confermando, inoltre, il supporto logistico e di approvvigionamento all'esercito ucraino: tuttavia, tale missione deve essere necessariamente supportata altresì dalla nomina di un inviato speciale per la pace, al fine di ripristinare la stabilità e la sicurezza della regione e del continente europeo;
11) la riunione prossima del Consiglio, alla quale è stato invitato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, è l'occasione adatta per ribadire la necessità di accompagnare gli aiuti militari all'Ucraina con una forte iniziativa diplomatica europea, al fine di favorire una soluzione negoziale giusta e duratura, fondata sui principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;
12) la cessazione delle ostilità richiederà, sin dalla fase preparatoria, un piano strutturato di ricostruzione, stabilizzazione e reintegrazione dell'Ucraina nello spazio economico europeo, che coinvolga in modo attivo anche l'Italia, in particolare per quanto concerne le infrastrutture strategiche, il settore energetico, la riparazione delle reti elettriche e civili danneggiate dai bombardamenti, nonché il rafforzamento delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto;
13) la prosecuzione della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina e il deterioramento complessivo del contesto strategico hanno evidenziato con crescente chiarezza che la sicurezza europea non può essere considerata un «bene acquisito» né può dipendere esclusivamente da capacità e scelte di attori esterni, rendendo necessario rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione europea in materia di sicurezza e difesa, intesa come capacità di decidere e agire con tempestività, credibilità e coerenza, anche in complementarità con la NATO;
14) i recenti avvenimenti di intensificazione delle minacce ibride in Europa attribuite alla Russia e alla Bielorussia si collocano sotto la soglia del conflitto armato tradizionale e mirano a sfruttare le vulnerabilità interne delle democrazie europee attraverso strumenti politici, economici, informativi e tecnologici, con l'obiettivo di indebolire la coesione dell'Unione, condizionare decisioni sovrane degli Stati membri e ridurre la capacità europea di sostenere l'Ucraina e difendere i propri interessi strategici;
15) in tale quadro, l'Unione europea è chiamata ad accelerare gli sforzi per una risposta coordinata, anche rafforzando le strutture comuni di analisi e coordinamento, la cooperazione di intelligence e la capacità di attribuzione e contrasto delle operazioni ostili, al fine di tutelare lo spazio informativo europeo, la sicurezza delle infrastrutture e la tenuta dei sistemi democratici;
16) appare impellente, in questo difficile contesto storico-politico, la creazione di una difesa comune europea – sul solco degli Accordi per la Comunità europea di difesa, firmati a Parigi il 27 maggio 1952 – e in parallelo di un mercato unico della difesa. Tale percorso deve tendere a rendere più efficienti le spese militari nazionali attraverso il coordinamento degli investimenti degli Stati membri e a prevenire duplicazioni nei processi produttivi; la costruzione di una difesa comune europea, infatti, è inscindibilmente legata alla cooperazione tra gli Stati membri nei settori della ricerca e dello sviluppo tecnologico, nonché alla condivisione dei risultati conseguiti dall'industria della difesa, così da promuovere, nel medio-lungo periodo, una sinergia industriale europea capace di garantire uno sviluppo equilibrato ed efficace del comparto;
17) l'azione comune europea rimane auspicabile da intraprendere altresì sul fronte mediorientale, dove gli attacchi terroristici del 7 ottobre 2023 da parte del gruppo terrorista di Hamas nei confronti dello Stato di Israele ha gettato al macero anni di relazioni diplomatiche nell'intera regione mediorientale, dando avvio a un conflitto di vasta scala che ha generato, in oltre due anni, una devastazione senza precedenti nella Striscia di Gaza, con un numero elevatissimo di vittime civili, una distruzione massiccia delle infrastrutture e lo sfollamento forzato di gran parte della popolazione;
18) dopo una fase di intense ostilità, nell'autunno 2025 è stato raggiunto un cessate il fuoco fragile nella Striscia, che ha aperto una finestra politica ma non ha messo fine alle sofferenze della popolazione: secondo le Nazioni Unite, oltre l'80 per cento delle strutture a Gaza risulta danneggiato o distrutto e milioni di persone vivono in condizioni precarie, in campi sovraffollati, con accesso limitato all'acqua, ai servizi sanitari, all'energia e agli aiuti umanitari;
19) su impulso degli Stati Uniti d'America, lo scorso 9 ottobre, a Sharm El Sheikh, è stato sottoscritto un accordo di pace tra i rappresentanti di Israele e Hamas, con la mediazione diplomatica del Qatar, della Turchia e dell'Egitto. L'intesa si fonda sul piano Blair-Kushner-Trump e prevede il ritiro delle forze armate israeliane, la liberazione degli ostaggi detenuti da Hamas e la creazione di una Gaza International Transitional Authority (GITA). Tale autorità transitoria, indipendente e posta sotto supervisione internazionale, con il coinvolgimento diretto dei Paesi arabi e della Lega Araba, avrà il compito di amministrare la Striscia di Gaza nella fase immediatamente successiva alla fine delle ostilità, procedere al disarmo di Hamas, ristabilire l'ordine civile, assicurare la tutela dei diritti fondamentali della popolazione e avviare un programma pluriennale di ricostruzione sostenuto finanziariamente dal mondo arabo e dalla comunità internazionale;
20) in attuazione di questo accordo, raggiunto dopo 738 giorni di conflitto, il 13 ottobre gli ostaggi sequestrati da Hamas sono stati liberati, mentre Israele ha provveduto alla liberazione di 250 detenuti palestinesi incarcerati per «motivi di sicurezza» e di ulteriori 1.700 persone arrestate a Gaza dall'inizio della guerra;
21) il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato, il 17 novembre 2025, la risoluzione 2803 (2025), costruita attorno al piano in 20 punti del presidente statunitense Donald Trump per la stabilizzazione di Gaza, imperniato sulla creazione di un Board of Peace, incaricato di supervisionare la governance e sul dispiegamento di una forza internazionale di stabilizzazione (ISF), con il mandato di monitorare il cessate il fuoco, facilitare l'ingresso degli aiuti e contribuire alla sicurezza sul terreno;
22) nonostante il cessate il fuoco, gli aiuti umanitari in entrata a Gaza restano nettamente inferiori agli impegni assunti nelle intese internazionali: i meccanismi di controllo, le restrizioni ai valichi, il mancato pieno rispetto degli accordi da parte delle parti in causa e la situazione di sicurezza continuano a ostacolare il flusso di beni essenziali e materiali per la ricostruzione;
23) le recenti alluvioni che hanno colpito i campi di sfollati, causando vittime anche tra i bambini e aggravando le condizioni sanitarie e abitative, hanno confermato la fragilità estrema del contesto e la necessità di un massiccio sforzo di assistenza umanitaria, ricostruzione e protezione dei civili;
24) l'Unione europea è chiamata a supportare, tramite qualsiasi azione diplomatica necessaria, il rispetto della prima parte dell'accordo di pace siglato il 9 ottobre scorso – quindi il definitivo cessate fuoco e l'ingresso stabile degli aiuti umanitari – nonché della risoluzione 2803 (2025) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU lo scorso 17 novembre, propedeutici all'inveramento della seconda fase del piano Blair-Kushner-Trump, ossia la ricostruzione civile, governativa e finanziaria della Striscia di Gaza;
25) l'istituzione della GITA costituisce un passaggio decisivo verso la realizzazione della soluzione dei due Stati e rappresenta un efficace punto di equilibrio, in grado di assicurare prospettive di stabilità, sicurezza e sviluppo tanto alla popolazione palestinese quanto a quella israeliana, contribuendo al contempo alla normalizzazione dei rapporti tra gli Stati dell'intera regione mediorientale;
26) negli ultimi mesi si sono registrati gravi episodi di terrorismo e odio antiebraico in diversi Paesi occidentali, tra cui l'attentato avvenuto a Sydney (Bondi Beach) durante una celebrazione di Hanukkah lo scorso 15 dicembre, che ha causato numerose vittime e ha confermato la persistenza di minacce terroristiche e antisemitiche. Tali eventi rafforzano l'esigenza di un'azione europea coesa per la tutela delle comunità ebraiche, il contrasto dell'antisemitismo e la prevenzione della radicalizzazione violenta, anche sul piano della sicurezza interna e della cooperazione tra Stati membri;
27) con riferimento alla definizione del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034, il relativo negoziato assume un valore strategico perché determina, in modo vincolante, la capacità dell'Unione di sostenere le priorità politiche e di sicurezza dei prossimi anni, tra cui: il sostegno di lungo periodo all'Ucraina e la ricostruzione post-bellica; la competitività e la politica industriale comune: la transizione energetica e digitale: la resilienza economica e la coesione: la gestione integrata delle migrazioni; nonché le esigenze connesse all'allargamento;
28) l'attuale contesto geopolitico conferma che la politica di allargamento dell'Unione europea costituisce una scelta di natura strategica che incide direttamente sulla sicurezza del continente, sulla stabilità delle aree di vicinato, sulla capacità dell'UE di proiettare pace e prosperità e sulla credibilità dell'ordine internazionale;
29) la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina e le dinamiche di instabilità nei Balcani occidentali e nel vicinato orientale hanno evidenziato come i «vuoti di integrazione» possano trasformarsi in spazi di competizione geopolitica, influenza esterna ostile, infiltrazioni criminali e vulnerabilità economiche e infrastrutturali, con conseguenze immediate per la sicurezza interna ed esterna dell'Unione;
30) in tale prospettiva, l'allargamento rappresenta uno strumento di stabilizzazione preventiva: l'adozione dell'acquis comunitario, l'allineamento progressivo alle politiche europee e l'integrazione nel mercato interno riducono i rischi di conflittualità regionale, aumentano la cooperazione transfrontaliera, migliorano la sicurezza delle infrastrutture e favoriscono la convergenza normativa e giudiziaria, con ricadute dirette anche sulla sicurezza dell'Italia e dell'area adriatico-balcanica;
31) l'Italia, per collocazione geografica, legami economici e interessi di sicurezza, dovrebbe avere un interesse diretto a sostenere in modo attivo e credibile la prospettiva europea dei Balcani occidentali e dei Paesi del vicinato orientale, favorendo processi di riforma sostanziali e irreversibili, consolidando la stabilità regionale e rafforzando la proiezione dell'Unione europea nel Mediterraneo allargato e nello spazio europeo orientale;
32) l'attuale contesto internazionale caratterizzato da instabilità geopolitica, competizione strategica e pressione sui bilanci pubblici rende necessario che il Quadro finanziario pluriennale sia costruito su risorse adeguate, regole di spesa efficaci, maggiore capacità di risposta alle crisi e un quadro di finanziamento coerente con l'ambizione dell'Unione di agire con tempestività e credibilità;
33) risulta pertanto necessario che l'Italia contribuisca a orientare il negoziato verso un Quadro finanziario pluriennale capace di conciliare disciplina e sostenibilità finanziaria con la capacità di finanziare priorità strategiche europee, evitando che la frammentazione degli strumenti o ritardi decisionali compromettano la credibilità dell'azione europea;
34) l'Unione europea è esposta a rischi specifici derivanti dal proprio grado di apertura economica e dalla struttura delle proprie filiere industriali, che in alcuni settori strategici dipendono da fornitori extra-Unione europea per componenti essenziali, tecnologie critiche e materie prime, con vulnerabilità che possono tradursi in interruzioni produttive, aumento dei costi, perdita di competitività e riduzione della capacità di risposta in situazioni di crisi;
35) la competitività dell'Unione europea risente, al tempo stesso, di fattori strutturali interni quali frammentazioni regolatorie e fiscali, disomogeneità nel mercato dei capitali, costi dell'energia differenziati, ritardi infrastrutturali e difficoltà nel trasformare ricerca e innovazione in produzione su scala, elementi che riducono la capacità del mercato unico di esprimere pienamente le proprie potenzialità e di attrarre investimenti in modo stabile e duraturo;
36) ne consegue che la discussione del Consiglio europeo sulla situazione geoeconomica e sulle implicazioni per la competitività non può limitarsi a un'analisi congiunturale, ma deve considerare in modo organico le interdipendenze tra capacità industriale, sicurezza economica, autonomia tecnologica ed energetica, resilienza delle filiere e pieno funzionamento del mercato unico, poiché tali profili incidono direttamente sulla capacità dell'Unione di sostenere nel tempo le proprie priorità strategiche, incluse la sicurezza e la difesa, la transizione energetica e digitale e la credibilità dell'azione esterna;
37) il tema migratorio rimane una sfida strutturale per l'Unione europea, aggravata da conflitti, instabilità regionali, crisi climatiche e dinamiche demografiche, e richiede una risposta equilibrata che coniughi il rafforzamento della gestione dei flussi migratori con la tutela dei diritti fondamentali e con un'effettiva solidarietà tra Stati membri;
38) ad oltre un anno dall'attivazione dei centri per le procedure accelerate in Albania, Paese terzo nel quale non si applica il diritto dell'Unione europea, emerge come tali strutture non abbiano finora garantito l'efficacia attesa, a fronte di un significativo impiego di risorse, confermando la necessità di soluzioni realmente europee e coordinate;
39) la persistente pressione sui Paesi di primo ingresso, in particolare lungo la rotta del Mediterraneo centrale, conferma la necessità di superare approcci frammentati e disomogenei, promuovendo un sistema europeo realmente coordinato che garantisca procedure chiare e tempi certi, adeguata capacità di accoglienza, efficacia nei controlli sulla verifica dei soggetti che hanno diritto alla protezione, e un'equa condivisione delle responsabilità;
40) l'azione esterna dell'Unione in materia migratoria, inclusa la cooperazione con Paesi di origine e transito, deve essere rafforzata in modo coerente e trasparente, affinché contribuisca alla prevenzione delle partenze irregolari, al contrasto delle reti criminali di trafficanti e alla costruzione di canali regolari e sicuri, evitando che la gestione dei flussi si traduca in una mera esternalizzazione priva di adeguate garanzie sui diritti umani;
41) resta imprescindibile la necessità di preservare il principio di salvaguardia della vita umana in mare e l'osservanza del diritto internazionale, assicurando che la gestione ordinata dei flussi non comprometta obblighi di soccorso e tutela della dignità delle persone,
impegna il Governo:
1) a proseguire e rafforzare, anche attraverso la nomina di un inviato speciale per la pace, il sostegno politico, economico, umanitario e militare all'Ucraina, in coordinamento con l'Unione europea e gli alleati, assicurando al contempo che tale sostegno sia accompagnato da una pianificazione strutturata della fase di stabilizzazione e ricostruzione, con particolare attenzione a energia, infrastrutture critiche, servizi essenziali e rafforzamento dello stato di diritto;
2) a sostenere con determinazione il percorso di integrazione dell'Ucraina nell'Unione europea, riconoscendone il valore politico e strategico per la sicurezza e la stabilità del continente;
3) a sostenere il rafforzamento dell'autonomia strategica europea in materia di sicurezza e difesa, promuovendo il progressivo sviluppo di una difesa comune europea quale pilastro della capacità dell'Unione di garantire la propria sicurezza, anche attraverso iniziative concrete volte a ridurre le duplicazioni, accrescere l'interoperabilità e le capacità comuni, rafforzare la base industriale e tecnologica della difesa europea e dare piena attuazione agli obiettivi europei di prontezza alla difesa entro il 2030, in piena complementarità con la NATO;
4) a promuovere in sede europea le necessarie modifiche ai Trattati al fine di superare il diritto di veto in materia di politica estera, così da consentire all'Unione europea di affrontare in maniera unitaria e coordinata le sfide globali e il nuovo scenario internazionale;
5) a promuovere la realizzazione di un'Unione europea che superi il meccanismo dell'unanimità in favore del principio maggioritario per garantire il funzionamento istituzionale europeo secondo il modello degli Stati Uniti d'Europa, con l'elezione diretta del Presidente della Commissione europea e il rafforzamento delle prerogative del Parlamento europeo;
6) a favorire, per quanto di competenza, l'iter parlamentare volto alla ratifica e l'esecuzione degli accordi per la Comunità europea di difesa, firmati a Parigi il 27 maggio 1952, al fine di avviare quanto prima il percorso di costituzione dell'esercito unico europeo quale elemento indispensabile per la definizione di una strategia europea nello scenario globale;
7) a sostenere in sede europea, tramite qualsiasi azione diplomatica necessaria, il rispetto della prima parte dell'accordo di pace tra Hamas e Israele siglato il 9 ottobre scorso nonché della risoluzione 2803 (2025) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU lo scorso 17 novembre, affinché sia possibile l'inveramento della seconda fase del piano Blair-Kushner-Trump, ossia la ricostruzione civile, governativa e finanziaria della Striscia di Gaza;
8) a favorire azioni diplomatiche europee volte a favorire la creazione di Board of Peace, come auspicato dal piano Blair-Kushner-Trump, quale strumento di stabilizzazione del conflitto palestinese-israeliano, con l'obiettivo di promuovere la soluzione «due popoli, due Stati», fondato sul pieno riconoscimento del diritto all'esistenza e alla sicurezza di Israele e sul riconoscimento dello Stato di Palestina;
9) a promuovere, in sede di Unione europea, un'azione coesa e strutturata di contrasto all'antisemitismo, rafforzando prevenzione e repressione dei reati d'odio, tutela e sicurezza dei luoghi di culto e delle comunità ebraiche, monitoraggio e raccolta dati sui crimini d'odio, contrasto alla radicalizzazione e alla propaganda online, nonché iniziative educative e culturali coerenti con i valori europei;
10) a contribuire alla realizzazione di un negoziato ambizioso e tempestivo sul Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, affinché l'Unione disponga dal 2028 di programmi finanziari adeguati alle nuove priorità strategiche, garantendo risorse coerenti con sicurezza, competitività, transizioni, coesione, migrazione e allargamento, nel rispetto dell'obiettivo di raggiungere l'accordo entro il 2026;
11) a promuovere iniziati ed europee volte a ridurre le dipendenze critiche in settori strategici (tecnologie essenziali, energia, materie prime critiche, componentistica), rafforzando la resilienza delle filiere e la sicurezza economica dell'Unione, anche mediante partenariati affidabili e strumenti di tutela da concorrenza distorsiva, sostenendo il rafforzamento del mercato unico e la competitività dell'industria europea, anche attraverso la riduzione delle frammentazioni regolatorie e l'avanzamento dell'Unione dei mercati dei capitali, al fine di aumentare investimenti, innovazione e crescita;
12) a sostenere in sede europea una strategia coordinata di diversificazione e rafforzamento dell'export dell'Unione, finalizzata a favorire l'internazionalizzazione dei settori maggiormente colpiti dai dazi statunitensi, promuovendo l'accesso ai mercati degli altri Paesi del continente americano, dell'India e dei Paesi arabi, e sostenendo, altresì, la ratifica e la piena attuazione degli accordi economici e commerciali tra l'Unione europea e i Paesi dell'America Latina (Mercosur), nel rispetto degli interessi strategici e produttivi europei;
13) a proseguire nell'attuazione di una politica migratoria europea efficace, solidale e umana, sostenendo una gestione coordinata delle frontiere esterne, procedure chiare e tempi certi, e un'equa condivisione delle responsabilità tra Stati membri, con particolare attenzione ai Paesi di primo ingresso, preservando come priorità inderogabile la salvaguardia della vita umana in mare e l'osservanza del diritto internazionale, garantendo che le politiche di gestione dei flussi non compromettano gli obblighi di soccorso e la tutela della dignità delle persone;
14) a rafforzare l'azione esterna dell'Unione in materia migratoria, in cooperazione con Paesi di origine e transito, per prevenire le partenze irregolari e contrastare le reti criminali, assicurando trasparenza, monitoraggio e rispetto effettivo dei diritti umani nei partenariati e negli accordi operativi;
15) ad adottare iniziative volte a riconvertire le strutture realizzate in Albania – oggi dedicate alle procedure accelerate in centri destinati all'esecuzione della pena per cittadini albanesi detenuti in Italia, al fine di ridurre la pressione sul sistema penitenziario nazionale e garantire un utilizzo più efficiente delle risorse impiegate;
16) a promuovere canali regolari e sicuri di ingresso, laddove compatibili con il quadro europeo, con l'obiettivo di favorire una gestione ordinata dei flussi, anche in relazione alle esigenze demografiche e del mercato del lavoro.
(6-00219) «Boschi, Gadda, Del Barba, Faraone, Bonifazi, Giachetti».
La Camera,
premesso che:
1) l'ordine internazionale fondato sul multilateralismo, sul rispetto del diritto internazionale e sulla cooperazione tra Stati è oggi gravemente compromesso dal ritorno della logica di potenza, dall'uso sistematico e arbitrario della forza e dalla strumentalizzazione delle interdipendenze economiche e tecnologiche;
2) l'aggressione militare della Federazione Russa contro l'Ucraina costituisce una violazione manifesta della Carta delle Nazioni Unite, un attacco diretto alla sicurezza europea e un tentativo di sovvertire con la forza i principi di sovranità, autodeterminazione e libertà dei popoli. In questo contesto, il sostegno all'Ucraina non rappresenta una scelta contingente, ma una necessità politica e morale per l'Italia e per l'Unione europea, essenziale per la difesa della democrazia e della libertà, dello stato di diritto e della pace nel continente;
3) i più recenti orientamenti strategici degli Stati Uniti, sotto l'Amministrazione Trump, segnalano una rottura profonda con la tradizionale alleanza basata su valori condivisi, attraverso una strategia fondata sulla cosiddetta America First, sulla divisione dell'Europa e su una crescente ostilità nei confronti del processo di integrazione europea, considerato da Trump un ostacolo politico. Tali orientamenti si traducono in una riduzione dell'impegno per la sicurezza europea, in pressioni volte a indebolire le regole comuni dell'Unione in materia di diritti, ambiente, mercato digitale e intelligenza artificiale, nonché in tentativi espliciti di ostacolare lo sviluppo di una politica estera e di difesa europea autonoma;
4) in tale contesto, la strategia di accomodamento o di appeasement adottata da diversi Governi europei nei confronti dell'Amministrazione Trump non ha prodotto alcuna attenuazione dell'aggressività politica, né una riduzione dell'imprevedibilità delle posizioni statunitensi, contribuendo al contrario ad accrescere la vulnerabilità strategica e politica dell'Unione europea;
5) l'attuale configurazione istituzionale dell'Unione europea, segnala dalla persistenza dell'unanimità in settori cruciali e da un bilancio dell'1 per cento del prodotto interno lordo, inadeguato alle sfide globali, limita la capacità dell'Europa di agire come soggetto politico unitario e sovrano. I Trattati dell'Unione europea, a partire dall'articolo 42 del Trattato sull'Unione europea, offrono già alcuni strumenti giuridici per avanzare verso una politica di sicurezza e difesa comune, che devono essere attivati con decisione e senza ambiguità, e richiedono di essere accompagnati da un rafforzamento della politica estera comune;
6) l'autonomia strategica europea è una condizione indispensabile per la tutela delle libertà, dei diritti e del modello democratico europeo e non può più essere rinviata, né subordinata alla mutevole volontà di attori esterni. Soltanto un salto di qualità nell'integrazione politica può consentire all'Europa di affrontare le grandi questioni del nostro tempo, che riguardano la democrazia, la transizione ecologica, la giustizia sociale, la sicurezza e la competitività;
7) i rapporti presentati da Enrico Letta sul completamento del mercato unico e da Mario Draghi sulla competitività europea hanno evidenziato come la frammentazione del mercato, l'insufficienza degli investimenti comuni e la debolezza del bilancio europeo rappresentino fattori strutturali di vulnerabilità economica e geopolitica dell'Unione, indicando la necessità di rafforzare l'integrazione, la capacità di investimento e l'autonomia decisionale europea;
8) la base giuridica per procedere all'utilizzo dei beni russi congelati dal terzo pacchetto di sanzioni dell'Unione europea è solida e compatibile con il diritto internazionale, la dottrina delle contromisure è ricompresa nel diritto internazionale e prevede che uno Stato leso può avviare una controazione, a condizione che sia di carattere pacifico, osservi il criterio di proporzionalità e rispetti lo ius cogens a tutela dei valori fondamentali;
9) nella seduta n. 414 di mercoledì 22 gennaio 2025, l'Assemblea ha approvato con parere favorevole del Governo, la risoluzione 6-00153 che impegnava il Governo, inter alia, «a promuovere in Europa e in tutte le sedi opportune – nel pieno rispetto del criterio di proporzionalità previsto dal diritto internazionale – l'iniziativa di destinare gli asset russi congelati all'estero per la difesa e la ricostruzione infrastrutturale ucraina»,
impegna il Governo:
1) a richiedere con fermezza, in sede di Consiglio europeo, un rafforzamento immediato e duraturo del sostegno politico, militare ed economico dell'Unione europea all'Ucraina, assicurando unità e compattezza alla posizione dell'Unione europea a sostegno della proposta della Commissione europea sull'utilizzo dei beni russi come garanzia per prestiti finalizzati alla difesa e alla ricostruzione del paese;
2) a sostenere l'avvio effettivo di una politica estera comune più incisiva e coerente e contestualmente, di una difesa comune europea, mediante l'attuazione delle disposizioni dei Trattati vigenti, a partire dall'articolo 42 del Trattato sull'Unione europea, nonché, in assenza di unanimità, ricorrendo alla cooperazione strutturata permanente sulla difesa tra gli Stati membri disponibili;
3) a favorire in quel quadro la costruzione di capacità militari europee integrate, comprese una forza multinazionale europea, strutture comuni di comando e controllo e investimenti condivisi negli asset strategici indispensabili alla difesa del territorio europee, anche al fine di ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione;
4) a lavorare per il superamento della regola dell'unanimità nei settori della politica estera, della sicurezza, della difesa e delle finanze europee, sostenendo l'avvio di una riforma dei Trattati che rafforzi la legittimazione democratica e l'efficacia dell'Unione;
5) a sostenere un bilancio europeo più ambizioso, finanziato da vere risorse proprie, capace di investire nei beni pubblici europei, dalla difesa alla ricerca, dalla transizione ecologica alla coesione sociale, in coerenza con le indicazioni dei rapporti Letta e Draghi e nel pieno rispetto del ruolo del Parlamento europeo;
6) a promuovere, come prospettiva politica necessaria e coerente con i valori democratici, l'evoluzione dell'Unione europea verso una forma federale, fondata su una sovranità condivisa in politica estera, sicurezza e difesa e su istituzioni democratiche rafforzate, quale condizione per la costruzione degli Stati Uniti d'Europa, come spazio di democrazia, libertà, diritti e autodeterminazione dei cittadini europei.
(6-00220) «Magi, Della Vedova».
DISEGNO DI LEGGE: S. 1706 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 2025, N. 159, RECANTE MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2736)
A.C. 2736 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame (A.C. 2736) prevede disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;
è necessario un coordinamento maggiore tra gli istituti previsti dalla normativa vigente quali la Rete del lavoro agricolo di qualità, la Cabina di regia e il Tavolo di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura per rafforzare le misure a tutela dei lavoratori e di promozione delle aziende virtuose superando le gravi problematiche relative al fenomeno del caporalato che è ancora diffuso nel nostro Paese. È necessaria, pertanto, un'ampia strategia di intervento con il contributo attivo di tutte le istituzioni coinvolte finalizzata alla prevenzione del fenomeno. Un approccio tra gli enti citati partecipativo ed essenziale per il conseguimento dei risultati e delle azioni prioritarie volte a contrastare nel migliore dei modi il caporalato,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 provvedimento con l'adozione di ulteriori misure, anche di carattere normativo, volte a rafforzare la Rete del lavoro agricolo di qualità, promuovendo l'armonizzazione delle attività della Cabina di regia della medesima Rete con quelle del Tavolo di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.
9/2736/1. Soumahoro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame (A.C. 2736) prevede disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;
è necessario un coordinamento maggiore tra gli istituti previsti dalla normativa vigente quali la Rete del lavoro agricolo di qualità, la Cabina di regia e il Tavolo di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura per rafforzare le misure a tutela dei lavoratori e di promozione delle aziende virtuose superando le gravi problematiche relative al fenomeno del caporalato che è ancora diffuso nel nostro Paese. È necessaria, pertanto, un'ampia strategia di intervento con il contributo attivo di tutte le istituzioni coinvolte finalizzata alla prevenzione del fenomeno. Un approccio tra gli enti citati partecipativo ed essenziale per il conseguimento dei risultati e delle azioni prioritarie volte a contrastare nel migliore dei modi il caporalato,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 provvedimento con l'adozione di ulteriori misure, anche di carattere normativo, volte a rafforzare la Rete del lavoro agricolo di qualità, promuovendo l'armonizzazione delle attività della Cabina di regia della medesima Rete con quelle del Tavolo di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.
9/2736/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Soumahoro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 20 del decreto-legge in esame proroga al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 29 ottobre e il 2 novembre 2023 nei territori delle province di Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Massa-Carrara, Pisa e Livorno, che hanno subìto devastazioni diffuse, con gravissimi danni a infrastrutture pubbliche, attività produttive, abitazioni, terreni agricoli e servizi essenziali;
secondo le stime aggiornate della regione Toscana e degli enti locali, i danni accertati superano 2,7 miliardi di euro, una cifra che colloca l'alluvione del 2023 tra le più gravi calamità degli ultimi decenni, con effetti ancora oggi profondamente visibili sulle comunità colpite;
a fronte di tale quadro, le risorse complessivamente rese disponibili dal Governo – circa 253 milioni di euro, incluse le ultime assegnazioni destinate agli interventi urgenti – risultano palesemente insufficienti, rappresentando meno del 10 per cento dei fabbisogni effettivi necessari per la messa in sicurezza del territorio, la ricostruzione e il ristoro dei danni subiti da famiglie, imprese, enti locali e infrastrutture;
tale divario tra danni reali e risorse stanziate rischia di compromettere gravemente l'efficacia della proroga dello stato di emergenza, poiché l'assenza di adeguati finanziamenti impedisce la programmazione e la realizzazione tempestiva degli interventi di ripristino e prevenzione, lasciando intere comunità in una situazione di persistente fragilità e insicurezza;
i territori colpiti attendono da oltre due anni risposte concrete e misure strutturali, senza le quali gli effetti dell'alluvione continueranno a produrre conseguenze economiche e sociali pesanti, contribuendo allo spopolamento, alla crisi delle imprese e all'indebolimento del tessuto produttivo e dei servizi essenziali,
impegna il Governo
a garantire, in coerenza con la proroga dello stato di emergenza e con il principio costituzionale di tutela delle comunità colpite da calamità naturali, l'incremento urgente e significativo delle risorse finanziarie destinate agli interventi nei territori alluvionati della Toscana, assicurando che tali fondi siano adeguati alla reale entità dei danni accertati e consentano l'effettiva realizzazione delle opere di messa in sicurezza, ricostruzione e ristoro dei cittadini e delle imprese.
9/2736/2. Fossi, Quartini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, previste in particolare negli articoli 5, 14, 16, 17;
numerosi incidenti mortali continuano a verificarsi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quali cisterne, silos, fosse settiche e altri spazi chiusi caratterizzati da scarsa ventilazione, presenza di sostanze pericolose o possibile carenza di ossigeno;
le norme attualmente vigenti, pur disciplinando requisiti di qualificazione e procedure operative, non risultano sempre sufficienti a garantire controlli preventivi adeguati e comportamenti omogenei sul territorio nazionale;
in altri settori, come quello portuale, sono già in uso modelli organizzativi basati su verifiche tecnico-analitiche preventive, rilascio di certificazioni di sicurezza da parte di professionisti altamente qualificati e procedure chiare di responsabilità e tracciabilità;
appare pertanto necessario valutare interventi che prevedano accertamenti tecnici obbligatori prima dell'ingresso in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, da effettuare mediante analisi strumentali e con l'impiego di dispositivi di protezione individuale idonei a garantire l'isolamento completo dell'operatore;
risulta altresì opportuno rafforzare i requisiti di formazione e qualificazione dei professionisti incaricati delle verifiche, nonché prevedere sanzioni più efficaci a carico delle imprese e dei committenti che non rispettino gli obblighi di sicurezza,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dagli articoli citati in premessa del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori misure, anche di carattere normativo, volte:
a valutare l'introduzione di un sistema obbligatorio di verifica preventiva delle condizioni di sicurezza negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, basato su accertamenti analitici e sul rilascio di una certificazione da parte di professionisti adeguatamente qualificati;
a rafforzare i requisiti formativi e tecnici dei soggetti incaricati delle verifiche, prevedendo l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale di terza categoria nelle attività che comportano l'accesso preliminare a tali ambienti;
a considerare la definizione di un quadro omogeneo di controlli e responsabilità, ispirato alle migliori pratiche già adottate in settori a rischio elevato, nonché l'introduzione di sanzioni amministrative più incisive per imprese, lavoratori autonomi e committenti che non rispettino le prescrizioni di sicurezza.
9/2736/3. Marino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, rappresenta un passo significativo nel rafforzamento delle misure di vigilanza e controllo sul luogo di lavoro;
in particolare, l'articolo 15 del provvedimento introduce disposizioni in materia di rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni;
per ridurre gli infortuni risulta necessario rafforzare ulteriormente il sistema pubblico di prevenzione;
a tal fine, la Strategia europea per la salute e sicurezza 2021-2027 e i Piani nazionali della prevenzione 2025-2030 hanno posto la prevenzione e la formazione al centro delle politiche pubbliche;
nell'ambito dell'INAIL, un ruolo fondamentale nell'attività di prevenzione, ricerca e assistenza tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro è svolto dai consulenti tecnici per la salute e sicurezza (CTSS);
nel 2024, dopo quasi trent'anni, l'INAIL ha bandito un concorso per CTSS, da cui è scaturita una graduatoria di professionisti qualificati, pronti a essere immediatamente operativi;
attingere a tale graduatoria e procedere all'assunzione dei candidati risultati idonei consentirebbe di rafforzare la rete tecnica e formativa dell'INAIL, migliorare la qualità del supporto alle imprese e rendere più efficaci le politiche di prevenzione promosse dallo Stato,
impegna il Governo
ad adottare le iniziative di competenza volte a consentire di procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico INAIL, per titoli ed esami, per la copertura di 33 posti presso la consulenza tecnica salute e sicurezza (CTSS), al fine di rafforzare ulteriormente il sistema pubblico di prevenzione sui luoghi di lavoro.
9/2736/4. Furgiuele.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, rappresenta un passo significativo nel rafforzamento delle misure di vigilanza e controllo sul luogo di lavoro;
in particolare, l'articolo 15 del provvedimento introduce disposizioni in materia di rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni;
per ridurre gli infortuni risulta necessario rafforzare ulteriormente il sistema pubblico di prevenzione;
a tal fine, la Strategia europea per la salute e sicurezza 2021-2027 e i Piani nazionali della prevenzione 2025-2030 hanno posto la prevenzione e la formazione al centro delle politiche pubbliche;
nell'ambito dell'INAIL, un ruolo fondamentale nell'attività di prevenzione, ricerca e assistenza tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro è svolto dai consulenti tecnici per la salute e sicurezza (CTSS);
nel 2024, dopo quasi trent'anni, l'INAIL ha bandito un concorso per CTSS, da cui è scaturita una graduatoria di professionisti qualificati, pronti a essere immediatamente operativi;
attingere a tale graduatoria e procedere all'assunzione dei candidati risultati idonei consentirebbe di rafforzare la rete tecnica e formativa dell'INAIL, migliorare la qualità del supporto alle imprese e rendere più efficaci le politiche di prevenzione promosse dallo Stato,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare le iniziative di competenza volte a consentire di procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico INAIL, per titoli ed esami, per la copertura di 33 posti presso la consulenza tecnica salute e sicurezza (CTSS), al fine di rafforzare ulteriormente il sistema pubblico di prevenzione sui luoghi di lavoro.
9/2736/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Furgiuele.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge n. 2736 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile» in esame interviene sul quadro normativo in materia di tutela della salute dei lavoratori, rafforzando gli obblighi informativi, formativi e organizzativi a carico dei datori di lavoro e dei soggetti coinvolti nei processi produttivi;
l'amianto, nonostante il suo divieto in Italia, continua a rappresentare una grave minaccia per la salute pubblica e, in particolare, per quella dei lavoratori;
sebbene l'Italia vanti una legislazione avanzata in materia di sicurezza sul lavoro, l'esperienza quotidiana e i dati epidemiologici dimostrano che permangono diverse lacune applicative e aree di miglioramento, in particolare con riferimento alla gestione dell'esposizione residua all'amianto, presente in migliaia di edifici e infrastrutture,
impegna il Governo
a continuare nelle attività intraprese a sostegno e a tutela degli standard prevenzionistici nei settori maggiormente esposti al rischio amianto, attraverso l'adozione di linee guida tecniche sulla scelta, l'utilizzo e la manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie (APVR) nell'ambito delle competenze delle amministrazioni interessate, valutando l'adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali idonee a ridurre sempre più l'esposizione dei lavoratori.
9/2736/5. Almici, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, come espressamente indicato dalla titolazione, è finalizzato a introdurre nuove misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, un obiettivo sempre più urgente, anche alla luce dei preoccupanti dati sulle morti, sugli incidenti e sulle malattie professionali conseguenti le attività lavorative;
tuttavia, l'impianto complessivo del decreto in questione non appare idoneo ad affrontare in maniera strutturale il grave fenomeno che ha portato nei primi dieci mesi dell'anno in corso a quasi 900 morti;
si interviene per rivedere alcune delle disposizioni in materia di qualificazione delle imprese del settore edile, mentre le norme del precedente decreto 2 marzo 2024, n. 19 disponevano la facoltà di estenderne l'applicazione «ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative»;
è di tutta evidenza come, anche in ragione delle recenti tragedie come quella nella centrale idroelettrica di Bargi, sia necessario assicurare il massimo livello di qualificazione della sicurezza delle imprese impegnate in attività lavorative che possano comportare rischi diretti e indiretti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in qualunque settore operino;
gli indici di sinistrosità dei diversi settori di produzione dovrà rappresentare il criterio guida per la progressiva estensione del meccanismo di certificazione delle imprese a crediti, anche nei settori diversi dall'edilizia, secondo un crono-programma congruo e progressivo,
impegna il Governo
ad avviare un sistematico confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale al fine di definire un crono-programma di estensione del meccanismo di certificazione della sicurezza delle imprese anche per i settori diversi dall'edilizia, dandone tempestiva comunicazione alle Camere.
9/2736/6. Ferrari, Scotto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, come espressamente indicato dalla titolazione, è finalizzato a introdurre nuove misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, un obiettivo sempre più urgente, anche alla luce dei preoccupanti dati sulle morti, sugli incidenti e sulle malattie professionali conseguenti le attività lavorative;
tuttavia, l'impianto complessivo del decreto in questione non appare idoneo ad affrontare in maniera strutturale il grave fenomeno che ha portato nei primi dieci mesi dell'anno in corso a quasi 900 morti;
uno dei fattori che maggiormente incidono sulla qualità della sicurezza nei luoghi di lavoro è determinato dalla ampiamente diffusa pratica delle catene di appalto e subappalto che rendono sempre più complessa la definizione dell'organizzazione delle prestazioni e l'individuazione delle responsabilità, arrivando a determinare vere e proprie condizioni di caporalato e grave sfruttamento dei lavoratori;
una pratica che non riguarda più solo settori come l'agricoltura o l'edilizia, ma anche comparti di eccellenza come la moda, dove le inchieste portate avanti dagli organi inquirenti mostrano come prestigiosi marchi siano coinvolti in filiere produttive che sfuggono alla legalità, ricorrendo al caporalato, all'elusione dei controlli e al dumping contrattuale per restare competitivi sui mercati;
a fronte del ripetersi di tali vicende, anziché adottare le opportune misure per favorire l'ulteriore rafforzamento del sistema dei controlli, per limitare i subappalti a cascata e aumentare la vigilanza da parte dell'impresa capofila, recentemente è stata approvata una misura, nel disegno di legge sulle PMI, volta a riconoscere una sorta di «scudo» nei confronti delle proprie responsabilità per le imprese committenti;
con tale misura, basterebbe il riconoscimento di un «marchio filiera certificata» e il conseguente inserimento in un registro del Ministero delle imprese e del made in Italy per permettere all'impresa capofila di vedersi riconosciuta la disciplina escludente della responsabilità degli enti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 231 del 2001, lasciando i lavoratori senza la possibilità di vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento dovuto, in caso di sfruttamento dimostrato in giudizio. Una misura che, come dichiarato dallo stesso presidente della Camera nazionale della moda italiana, non è stata richiesta dalle imprese e non servirà;
si tratta di una iniziativa che evidenzia la volontà di proteggere i più forti, «condonando» o prevedendo «scudi» per chi viola le regole al prezzo di mettere a repentaglio beni comuni, come la sicurezza e la dignità dei lavoratori;
una misura che, nel frattempo, è stata disconosciuta anche dallo stesso Ministro per le imprese e il made in Italy,
impegna il Governo
a provvedere, per quanto di competenza, affinché sia scongiurata l'adozione di misure che accentuerebbero i rischi per la salute dei lavoratori e la diffusione dell'illegalità nella filiera della moda.
9/2736/7. Guerra, Scotto, Carotenuto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, come espressamente indicato dalla titolazione, è finalizzato a introdurre nuove misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, un obiettivo sempre più urgente, anche alla luce dei preoccupanti dati sulle morti, sugli incidenti e sulle malattie professionali conseguenti le attività lavorative;
tuttavia, l'impianto complessivo del decreto in questione non appare idoneo ad affrontare in maniera strutturale il grave fenomeno che ha portato nei primi dieci mesi dell'anno in corso a quasi 900 morti;
un fenomeno che vede una evidente correlazione con l'incremento dell'età media dei lavoratori, anche di età avanzata, impegnati in prestazioni lavorative che comportano prolungato sforzo fisico e condizioni ambientali particolarmente avverse come quelle svolte in altezza;
gli effetti degli interventi sempre più restrittivi per l'accesso al trattamento pensionistico, ulteriormente accentuate dalle misure adottate in questa legislatura – in palese contrasto con le promesse elettorali – dovrebbero, quantomeno, adottare ogni misura utile finalizzata a ridurre i fattori di rischio correlati all'età, ad esempio, escludendone l'impiego in prestazioni lavorative estreme come quelle in altezza,
impegna il Governo
in linea con le finalità del provvedimento in esame, ad adottare, per quanto di competenza, disposizioni volte a limitare ed escludere l'impiego di lavoratori di età avanzata in prestazioni particolarmente pericolose e in condizioni ambientali avverse, come quelle svolte in altezza, così come definite ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.
9/2736/8. Scotto, Sarracino, Carotenuto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto interviene con misure parziali su un fenomeno drammaticamente strutturale che ha visto nei primi dieci mesi dell'anno in corso quasi 900 morti;
come espressamente indicato dalla titolazione, è finalizzato a introdurre nuove misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, un obiettivo sempre più urgente, anche alla luce dei preoccupanti dati sulle morti, sugli incidenti e sulle malattie professionali conseguenti le attività lavorative;
tra le maggiori innovazioni introdotte si segnala quella indicata dall'articolo 3, comma 2, che dispone l'obbligo per le imprese operanti nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, di «fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera u), e dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente»;
una misura che si caratterizza per due profondi limiti, il primo relativo al fatto che si applica ai soli lavoratori che hanno un rapporto di lavoro dipendente, quando è ormai noto a tutti che soprattutto nei cantieri più complessi e quindi più pericolosi operano anche tante altre figure di lavoratori autonomi. Il secondo relativo ai dati rinvenibili dal medesimo badge, tra i quali non rientrano anche quelli relativi alle presenze e all'orario di lavoro, alla formazione effettuata e agli aggiornamenti necessari, nonché al Contratto collettivo nazionale di lavoro effettivamente applicato;
tutti dati che rappresenterebbero imprescindibili elementi per la reale tutela dei lavoratori e per una sana concorrenza tra le imprese e che dovrebbero essere accessibili a tutti gli enti preposti alla vigilanza in materia di rispetto della legislazione a tutela dei lavoratori e sicurezza nei luoghi di lavoro,
impegna il Governo
ad adottare, per quanto di competenza, ogni misura utile volta a integrare e potenziare la disciplina della tessera di riconoscimento nei cantieri in regime di appalto e subappalto nei termini indicati in premessa.
9/2736/9. Sarracino, Scotto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto interviene con misure parziali su un fenomeno drammaticamente strutturale che ha visto nei primi dieci mesi dell'anno in corso quasi 900 morti;
come espressamente indicato dalla titolazione, è finalizzato a introdurre nuove misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, un obiettivo sempre più urgente, anche alla luce dei preoccupanti dati sulle morti, sugli incidenti e sulle malattie professionali conseguenti le attività lavorative;
un profilo che non viene affrontato e nemmeno avviato è quello relativo al potenziamento – non solo in termini di organici su cui dopo tante sollecitazioni si registrano i primi investimenti positivi – dell'efficacia dei sistemi di vigilanza in linea con le opportunità tecnologiche offerte dalle profonde innovazioni degli ultimi anni;
in tale chiave, andrebbe seriamente presa in considerazione la possibilità di ricorrere, con il pieno coinvolgimento delle parti sociali ed il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei dati, all'utilizzo da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro delle tecnologie informatiche e di sistemi di videosorveglianza, soprattutto nei settori di attività caratterizzati da una alta incidenza infortunistica quali le costruzioni, la logistica, i trasporti e la manifattura, al fine di individuare le situazioni di rischio e garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e assicurare un ulteriore innalzamento dei livelli di protezione e prevenzione sul lavoro;
è di tutta evidenza che in un mondo che è pervaso dalla diffusione delle nuove tecnologie informatiche, le attività ispettive degli enti preposti alla vigilanza e alla prevenzione in materia di rispetto delle tutele dei lavoratori e della sicurezza nei luoghi di lavoro non possono continuare a svolgersi esclusivamente con procedure e strumenti non in linea con tali innovazioni,
impegna il Governo
ad accompagnare gli interventi recati dal provvedimento in esame, per quanto di competenza, con le opportune iniziative normative e finanziarie volte a consentire il potenziamento delle attività ispettive dell'Ispettorato nazionale del lavoro e degli altri enti preposti alla vigilanza in materia di lavoro, attraverso il ricorso alle nuove tecnologie disponibili nei termini di cui in premessa.
9/2736/10. Casu, Scotto.
La Camera,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure volte a consentire il potenziamento delle attività ispettive dell'Ispettorato nazionale del lavoro e degli altri enti preposti alla vigilanza in materia di lavoro, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie disponibili.
9/2736/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Casu, Scotto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, come espressamente indicato dalla titolazione, è finalizzato a introdurre nuove misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, un obiettivo sempre più urgente, anche alla luce dei preoccupanti dati sulle morti, sugli incidenti e sulle malattie professionali conseguenti le attività lavorative;
tuttavia, l'impianto complessivo del decreto in questione non appare idoneo ad affrontare in maniera strutturale il grave fenomeno che ha portato nei primi dieci mesi dell'anno in corso a quasi 900 morti;
i provvedimenti in materia di sicurezza e sicurezza nei luoghi di lavoro dovrebbero procedere secondo una strategia d'insieme, pena il rischio della vanificazione della loro efficacia;
al riguardo, oltre alle misure già previste nel presente provvedimento in materia di integrazione della disciplina della patente a crediti per le imprese del settore dell'edilizia, andrebbe considerata la possibilità di riconoscere alle stazioni appaltanti la potestà di attribuire una specifica valutazione, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, dei crediti che ciascuna impresa edile ha accumulato;
se il sistema dei crediti certifica la qualità dell'impresa edile in materia di sicurezza, allora tale criterio dovrebbe incidere anche sulla scelta della stazione appaltante,
impegna il Governo
ad accompagnare gli interventi recati dal provvedimento in esame, per quanto di competenza, con le opportune iniziative, anche normative, volte ad attribuire alle stazioni appaltanti, ai fini dell'affidamento dei contratti di lavori di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la potestà di valutare le diverse offerte in ragione dei crediti della patente di cui all'articolo 27, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
9/2736/11. Laus, Scotto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, come espressamente indicato dalla titolazione, è finalizzato a introdurre nuove misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, un obiettivo sempre più urgente, anche alla luce dei preoccupanti dati sulle morti, sugli incidenti e sulle malattie professionali conseguenti le attività lavorative;
tuttavia, l'impianto complessivo del decreto in questione non appare idoneo ad affrontare in maniera strutturale il grave fenomeno che ha portato nei primi dieci mesi dell'anno in corso a quasi 900 morti;
tra le misure introdotte nel corso dell'esame nell'altro ramo del Parlamento rientra anche quanto disposto dall'articolo 14-bis, volto a introdurre disposizioni finalizzate a favorire l'assunzione di lavoratori svantaggiati e con disabilità;
al riguardo si segnala quanto recentemente evidenziato in occasione della giornata della disabilità, dell'Agenzia nazionale disabilità e lavoro (ANDEL), ovvero che su un milione di iscritti al collocamento disabili solo 36 mila trovano lavoro. Un fenomeno che è il sintomo di una vastissima elusione degli obblighi da parte delle imprese;
una cattiva prassi che è conseguenza anche di quanto attualmente prevede la normativa disposta dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in base alla quale è sufficiente versare una somma tutto sommato modesta per ciascun lavoratore non assunto;
è di tutta evidenza che tali importi debbano essere aggiornati per scongiurare la sostanziale inefficacia delle norme della citata legge n. 68 del 1999,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dall'articolo 14-bis del provvedimento in esame, per quanto di competenza, con le opportune iniziative volte a rivedere significativamente gli importi attualmente disposti in base all'articolo 5, della legge n. 68 del 1999.
9/2736/12. Stumpo, Scotto.
La Camera,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dall'articolo 14-bis del provvedimento in esame, per quanto di competenza, con ulteriori iniziative a favore dei lavoratori svantaggiati e con disabilità.
9/2736/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Stumpo, Scotto.
La Camera,
premesso che:
gli spazi confinati rappresentano ambienti di lavoro ad altissimo rischio, caratterizzati da limitati accessi, scarsa ventilazione naturale e possibile presenza di atmosfere pericolose, con conseguenze spesso gravi o mortali per i lavoratori coinvolti;
le statistiche degli infortuni sul lavoro evidenziano che gli interventi in spazi confinati continuano a registrare un elevato numero di incidenti, molti dei quali con esito fatale, a causa dell'inadeguatezza delle misure di prevenzione e della carenza di formazione specialistica;
su tutte ricordiamo la tragedia di Casteldaccia che ha visto, il 6 maggio 2024, la morte di 5 lavoratori di una ditta in appalto, che sarebbe avvenuta a seguito di una catena di errori e in assenza di un piano per la sicurezza. Una morte peraltro terribile in quanto i lavoratori sono entrati in un ambiente nocivo, saturo di idrogeno solforato, per soccorrersi a vicenda;
la disciplina degli spazi confinati, attualmente regolata principalmente dal decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, necessita tuttavia di essere integrata e aggiornata alla luce dell'evoluzione tecnica e organizzativa del lavoro;
è quindi necessaria una disciplina organica e completa che definisca con precisione gli spazi confinati, le atmosfere pericolose, i ruoli dei lavoratori entranti e attendenti, le figure dei preposti, gli obblighi specifici di valutazione dei rischi, le procedure autorizzative per l'accesso agli spazi di maggiore pericolosità (Classi A e B), sistemi di monitoraggio dell'atmosfera e protocolli di emergenza coordinati con i servizi di soccorso;
nell'accordo tra Stato e regioni dell'aprile del 2025, colmando una lacuna più che decennale, è stato inserito il tema della formazione sugli spazi confinati, a testimonianza della crucialità del tema;
è inoltre necessaria una sorveglianza sanitaria specifica per i lavoratori adibiti ad attività in spazi confinati;
la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in spazi confinati rappresenta un elemento essenziale per garantire competenza tecnica e organizzativa adeguata ai rischi presenti,
impegna il Governo
in linea con le finalità di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro perseguite dal provvedimento in esame, a prevedere ulteriori iniziative volte a:
promuovere l'adozione, nel più breve tempo possibile, di una disciplina organica degli spazi confinati attraverso l'introduzione di specifiche norme nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che contempli definizioni precise, obblighi di valutazione dei rischi, misure tecniche e organizzative, procedure autorizzative e protocolli di emergenza;
garantire l'istituzione di un registro nazionale delle imprese qualificate per operare in spazi confinati, definendo criteri rigorosi relativi a:
requisiti tecnici e organizzativi minimi;
dotazioni strumentali e dispositivi di protezione;
competenze professionali del personale;
sistemi di gestione della sicurezza;
procedure operative e di emergenza;
prevedere l'obbligo di sorveglianza sanitaria specifica per tutti i lavoratori esposti ai rischi degli spazi confinati, affidate a medici competenti con specifica formazione in materia;
potenziare l'attività ispettiva e di vigilanza degli organi competenti attraverso la formazione specialistica degli ispettori, campagne di controllo mirate, l'utilizzo di protocolli di verifica standardizzati e il coordinamento tra i diversi enti di controllo territoriali;
promuovere, in collaborazione con le parti sociali e le associazioni datoriali, campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alle imprese e ai lavoratori sui rischi degli spazi confinati e sulle buone pratiche di prevenzione;
favorire la ricerca e l'innovazione tecnologica finalizzata allo sviluppo di attrezzature robotizzate e sistemi automatizzati che possano ridurre o eliminare la necessità di accesso umano agli spazi confinati;
prevedere un sistema sanzionatorio efficace e proporzionato che costituisca un reale deterrente alle violazioni delle norme di sicurezza, con particolare severità per le ipotesi di mancata formazione, assenza di procedure di emergenza e carenza di dispositivi di protezione.
9/2736/13. Gribaudo, Scotto, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, come espressamente indicato dalla titolazione, è finalizzato a introdurre nuove misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, un obiettivo sempre più urgente, anche alla luce dei preoccupanti dati sulle morti, sugli incidenti e sulle malattie professionali conseguenti le attività lavorative;
un fenomeno che vede una evidente correlazione con l'incremento dell'età media dei lavoratori impegnati in prestazioni lavorative che comportano prolungato sforzo fisico e condizioni ambientali avverse;
anche in tale ottica di prevenzione, le vigenti disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 hanno dato il dovuto riconoscimento, anche ai fini previdenziali, per i cosiddetti «lavori usuranti», ovvero quelli per i quali è richiesto un impegno fisico o psicofisico particolarmente intenso e continuativo correlato a fattori che non possono essere prevenuti da misure idonee;
la determinazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico non può non tener conto delle diverse condizioni in cui si esercita la prestazione lavorativa e delle caratteristiche fisico-materiali della medesima prestazione, altresì prevenendo, per quanto possibile, l'insorgenza di danni per la salute o lo stesso rischio di vita per dette categorie di lavoratori;
in tale prospettiva, le peculiari condizioni che complessivamente caratterizzano la tipologia di prestazione lavorativa in ambito portuale, con riferimento a specifiche mansioni quali quelle di gruista (operatore polivalente di mezzi meccanici di sollevamento e/o traino, ivi compreso le gru di banchina), di addetto a rizzaggio e derizzaggio e di operatore portuale polivalente, dovrebbero comportare il naturale riconoscimento di attività usurante, stante la compresenza di diversi fattori quali: il lavoro notturno, il lavoro in quota, l'ambiente climatico ove si svolge l'attività e ritmi pressanti,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, con le opportune iniziative, per quanto di competenza, già a partire dai prossimi provvedimenti utili, volte a riconoscere le prestazioni portuali di cui in premessa come attività usuranti ai fini previdenziali, nonché a sbloccare il fondo per l'anticipo del pensionamento per il quale i soggetti preposti stanno accantonando risorse da alcuni anni e che consentirebbe un percorso reale di ricambio generazionale favorendo processi di pensionamento anticipato per i lavoratori operante nei porti.
9/2736/14. Ghio, Scotto, Bakkali, Aiello.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del decreto-legge in esame, al comma 5, lettera b), eleva da 20 milioni di euro a 30 milioni di euro le somme di spettanza all'Ispettorato nazionale del lavoro da utilizzare per l'implementazione delle misure di efficientamento tenuto conto degli impegni e delle competenze acquisite sempre più rilevanti in relazione ai quali l'INL è chiamato ad intervenire;
la citata lettera b) del comma 5 non prevede, rispetto all'utilizzo delle maggiori somme destinate all'efficientamento dell'INL, un preventivo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
l'articolo 4 del decreto-legge in esame prevede il rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo, riconoscendo che l'efficacia della normativa dipende anche dalla sua applicazione sostanziale nei luoghi di lavoro. A tal fine viene confermata la stabilizzazione di 94 unità già in servizio presso l'INAIL e, per il triennio 2026-2028, l'assunzione a tempo indeterminato di 500 nuovi funzionari e 110 dirigenti presso l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL);
il citato articolo prevede altresì un incremento del personale dei Carabinieri per la tutela del lavoro, con oltre 100 nuovi ingressi nello stesso periodo, al fine di rafforzare la presenza territoriale e garantire interventi tempestivi ed efficaci;
tali innesti positivi ancora insufficienti rappresentano un rafforzamento della vigilanza e del controllo sui luoghi di lavoro ma appare necessario che tale vigilanza si applichi in modo coordinato e uniforme su tutto il territorio nazionale tenuto conto che spesso si evidenziano differenze sia di carattere interpretativo che operativo;
si riscontra, ad avviso dei firmatari, una situazione di criticità che riguarda sia la reale applicazione delle normative sulla sicurezza sul lavoro nelle imprese, sia i poteri e la capacità delle autorità di controllo per far rispettare dette normative. Le azioni di verifica e sanzionatorie sono rese complesse e a volte inadeguate per via dell'alto numero di soggetti vigilati dall'autorità ispettiva e della mancanza di un data-base comune che permetta lo scambio di dati tra le diverse agenzie, enti pubblici ed ASL;
sarebbe necessario riuscire ad accorpare le funzioni ispettive di INPS, INAIL e INL al fine di razionalizzare i controlli ed evitare ingerenze e sovrapposizioni inutili, che in effetti sarebbe già previsto ma in assenza dei decreti attuativi e delle coperture finanziarie, rimane un provvedimento valido solo sulla carta;
anche rispetto alla situazione dell'organico operativo presso i vari enti che si occupano di controlli permane una carenza di personale che indebolisce l'azione di verifica. Ad esempio nelle ASL si è riscontrata una diminuzione del 50 per cento degli ispettori negli ultimi 10 anni,
impegna il Governo:
al fine della migliore efficacia ed efficienza della vigilanza e dei controlli sui luoghi di lavoro da parte di tutti i 15 enti interessati, ad adottare le iniziative, anche normative, di competenza affinché la vigilanza e i controlli degli enti preposti, siano applicati in modo coordinato e omogeneo su tutto il territorio nazionale, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati degli enti preposti ai controlli, evitando sovrapposizioni di competenze, differenze interpretative o operative;
in linea con le finalità indicate, ad adottare le opportune iniziative normative volte a sopprimere la disposizione relativa all'obbligo degli ispettori di comunicare al soggetto da ispezionare, almeno dieci giorni prima la data dell'accesso, previsto dal decreto legislativo n. 103 del 2024, che vanifica ogni capacità ispettiva.
9/2736/15. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca l'autorizzazione all'INAIL ad effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus, in agricoltura per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria;
l'articolo 1, al comma 1, non prevede alcuna forma di confronto preventivo alla revisione delle aliquote con le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
al comma 4, dell'articolo 1, si prevede che siano escluse dal riconoscimento del bonus di cui al comma 1 le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
il citato comma 4 prevede altresì che nelle more della realizzazione di sistemi informativi di cooperazione applicativa dei dati, l'autorità giudiziaria comunichi tempestivamente, anche con modalità informatiche, le sentenze definitive di condanna all'INAIL ai fini dell'esclusione del bonus;
appare alquanto generoso da parte del Governo prevedere che la concessione del bonus a quelle imprese che negli ultimi due anni non hanno subìto condanne definitive e limitatamente per violazioni gravi, fatto inefficace in quanto, come segnalato dalla CGIL, la quasi totalità delle contestazioni penali relative al decreto legislativo n. 81 del 2008 si definiscono con una oblazione, ovvero una sanzione pecuniaria che non è assimilabile a una condanna,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 1 del provvedimento in esame, al fine di adottare le opportune iniziative normative volte a modificarlo nel senso di riconoscere il bonus recato dal medesimo articolo 1 in favore solo di aziende che non abbiano subìto sentenze, anche non definitive per violazioni non solo gravi ma anche gravissime, nonché alle aziende nei cui confronti non siano stati adottati provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, adottati dagli organi di vigilanza, per contrastare il lavoro irregolare e gravi violazioni della salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
9/2736/16. Fratoianni, Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame interviene dettando disposizioni che mirano alla tutela della salute e alla sicurezza dei luoghi di lavoro adottando prime misure positive, anche se insufficienti, che hanno visto la richiesta da associazioni e sindacati di numerose proposte emendative, non accolte dal Governo, per rendere controlli e vigilanza ancora più efficaci e all'altezza della sfida, tenuto conto dell'ancora rilevante numero di morti sui luoghi di lavoro;
appare quindi necessario diffondere e ulteriormente sedimentare la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, nelle scuole e nelle aziende;
la promozione e diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro non può non partire dalle scuole di ogni ordine e grado e seppur nel rispetto dell'autonomia scolastica, andrebbero stabiliti percorsi formativi interdisciplinari tra le diverse materie scolastiche, volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza sul lavoro tra i giovani;
i percorsi nelle scuole dovrebbero vedere l'apporto di esperienze di rappresentanti della sicurezza delle organizzazioni bilaterali, nonché delle vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali o dei loro familiari superstiti in qualità di testimoni,
impegna il Governo
ad adottare le iniziative di competenza volte ad avviare percorsi in tutte le scuole, al fine di diffondere ulteriormente e sedimentare la cultura della salute e sicurezza sul lavoro, in tali contesti, in maniera uniforme sul territorio nazionale, prevedendo che ai percorsi nelle scuole possano partecipare e fornire un contributo determinante le organizzazioni bilaterali; le vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali, familiari superstiti di lavoratori vittime di infortuni sui luoghi di lavoro.
9/2736/17. Borrelli, Mari, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 reca la «Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro»;
alla luce dell'esperienza maturata in relazione ai percorsi di formazione scuola-lavoro, tali percorsi dovrebbero essere soppressi in quanto si sono dimostrati spesso, ad avviso dei firmatari del presente atto, da un lato, una modalità di sfruttamento degli studenti da parte di datori di lavoro senza alcuna reale acquisizione di competenze e, dall'altro lato, si sono verificati incidenti purtroppo alcuni anche mortali, senza che siano state maturate esperienze davvero formative nel lavoro;
all'articolo 7, il comma 2, aggiunge il comma 784-novies all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, disponendo che le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'impresa ospitante;
le denunce di infortunio degli studenti di ogni ordine e grado presentate all'INAIL entro ottobre sono state 64.391, in aumento del 4,7 per cento rispetto alle 61.523 del 2024. Delle oltre 64 mila denunce di infortunio, 1.512 hanno riguardato studenti coinvolti nei percorsi «formazione scuola-lavoro». L'incidenza degli infortuni occorsi a studenti rappresenta il 12,9 per cento del totale delle denunce registrate nel 2025. Il 42 per cento interessa le studentesse (+4,6 per cento l'incremento tra il 2024 e il 2025), il 58 per cento gli studenti (+4,7 per cento). Tre infortuni su quattro riguardano studenti under 15 anni, un quarto quelli dai 15 anni in poi. La Lombardia è la regione che presenta più denunce (24 per cento del totale nazionale, +7,1 per cento sul 2024). I casi mortali denunciati all'INAIL sono sette contro i 13 del 2024;
dai dati INAIL si evince che la previsione di convenzioni nelle quali si vieti l'impiego di studenti nei percorsi scuola-lavoro in lavorazioni ad alto rischio non appare foriero di positività, tenuto conto che tutte le lavorazioni sono potenzialmente a rischio,
impegna il Governo
a riconsiderare la disciplina in materia di percorsi scuola-lavoro data la loro inutilità ai fini dell'acquisizione di competenze e che mettono a rischio la incolumità degli studenti coinvolti, come dimostrato anche recentemente, dai dati INAIL e conseguentemente a valutare gli effetti applicativi delle misure recate dal provvedimento in esame, ed in particolare dall'articolo 7, al fine di adottare le opportune iniziative normative volte a modificare del comma 784-novies come recato dal decreto-legge in esame sostituendo il riferimento a lavorazioni ad alto rischio con un riferimento al divieto di partecipazione degli studenti a percorsi formativi scuola-lavoro che non prevedano rischio zero o a bassissimo rischio, applicando tale disposizione anche alle convenzioni stipulate tra le istituzioni formative accreditate e le imprese ospitanti gli stage obbligatori, nei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale.
9/2736/18. Piccolotti, Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile e che, in particolare, l'articolo 8 prevede l'erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali;
il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, è stato istituito dall'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con lo scopo di fornire un adeguato supporto ai familiari di lavoratrici/lavoratori, deceduti a causa di incidenti mortali sul lavoro;
possono beneficiare della prestazione anche i lavoratori non assicurati dall'INAIL, come ad esempio, i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia, i liberi professionisti, mentre sono esclusi dal beneficio sia i decessi per malattie professionali, sia quelli riconducibili agli infortuni avvenuti prima del 1° gennaio 2007;
le risorse del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro per l'esercizio finanziario 2025 ammontano a circa 12 milioni di euro. Con il decreto ministeriale del 28 maggio 2025, n. 75, sono stati ridefiniti gli importi del beneficio a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro per l'anno in corso;
si tratta con tutta evidenza di somme insufficienti ancorché erogate una tantum, che andrebbero implementate, intervento che con il decreto-legge in esame non è stato possibile,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure recate dall'articolo 8 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte:
a reperire le risorse necessarie per un congruo aumento delle risorse economiche per incrementare il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro che attualmente viene erogato ai soli infortuni mortali;
a prevedere che le risorse del Fondo siano erogate anche ai famigliari di vittime di gravi infortuni che, seppure senza esiti mortali, comunque producono ricadute pesanti sulle famiglie coinvolte;
a procedere ad una modifica legislativa che preveda, ai fini dell'erogazione dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, che il convivente di fatto del lavoratore sia equiparato al coniuge superstite di cui all'articolo 85, primo comma, numero 1), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
9/2736/19. Bonelli, Mari, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15 del decreto-legge in esame dispone che, al fine di promuovere il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l'incidenza degli infortuni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sentite le parti sociali, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti;
l'articolo 15, quindi, prevede il tracciamento dei mancati infortuni limitandolo alle imprese con più di quindici dipendenti, mentre sarebbe auspicabile che il tracciamento dei mancati infortuni si rivolgesse a tutte le imprese;
l'articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) stabilisce che i lavoratori hanno il dovere di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi condizione di pericolo o deficienza dei mezzi di sicurezza di cui vengano a conoscenza. Questa segnalazione informale è di fatto la base per la gestione dei near miss;
l'INAIL ha pubblicato documenti e linee guida che promuovono la cultura della segnalazione e dell'analisi dei near miss in tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni. L'analisi di questi «allarmi silenziosi» permette di individuare criticità nel sistema di sicurezza e di adottare misure correttive prima che si verifichino infortuni reali,
impegna il Governo
a rivedere gli effetti applicativi della disposizione recata dall'articolo 15 al fine di prevedere che l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese si riferisca a tutte le imprese, con la sola esclusione di quelle a conduzione famigliare, apportando, altresì, una conseguente modifica alle linee guida eventualmente adottate.
9/2736/20. Ghirra, Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame interviene con misure finalizzate a contrastare la gravissima questione relativi agli infortuni, le morti sul lavoro, nonché le malattie insorte a causa dello stesso;
i fenomeni che danno luogo ai reati relativi a infortuni, malattie o morti sui luoghi di lavoro sono diversificati a seconda dei diversi i settori produttivi nei quali gli infortuni avvengono;
è necessario favorire il perseguimento dei reati relativi a infortuni, alle morti sul lavoro, nonché alle malattie. Tale azione non può che essere competenza del giudice; in tale contesto è necessario, un intervento capillare sulla specializzazione dei magistrati su tutto il territorio nazionale;
il rafforzamento della capacità di perseguimento dei reati relativi a infortuni o nei casi più gravi di morte del lavoratore non può che essere un obiettivo da perseguire con ricadute positive sulle indagini in materia di infortuni sul lavoro e prevenzione degli stessi, per una maggiore e più incisiva tutela dei diritti dei lavoratori;
per affrontare un tema così rilevante rispetto ad un fenomeno quale è quello dei reati in materia di salute dei lavoratori, la magistratura di merito deve essere potenziata e rafforzata, in tale contesto vanno affrontanti i nodi dell'organizzazione degli uffici tenuto conto del numero e della gravità dei processi in materia. Senza una sufficiente specializzazione dei magistrati del merito, le criticità sono destinate a proseguire per la conseguenza della mancata «centralità» della tutela penale del lavoro con carenze che si evidenziano non solo rispetto alla quantità dei reati in esame, ma anche sulla qualità delle pronunce dei giudici;
appare, altresì, improrogabile sostenere una adeguata formazione degli ufficiali di polizia giudiziaria in maniera uniforme sul territorio nazionale, con la capacità di intervenire nelle situazioni locali in maniera appropriata e competente, come anche percorsi di formazione dei pubblici ministeri in grado di condurre indagini approfondite e magistrati giudicanti in grado di recepire i risultati delle indagini e di accertare le responsabilità penali dei vari soggetti,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative di carattere normativo al fine di potenziare e rendere più efficace il perseguimento dei reati relativi a infortuni, morti e malattie insorte durante o a causa del lavoro, sostenere percorsi capillari di formazione e specializzazione dei magistrati, sostenendo il potenziamento delle sezioni del lavoro e la formazione periodica degli ufficiali di polizia giudiziaria, accompagnando tali azioni da una rinnovata e maggiore capacità di coordinamento dei soggetti che rientrano nel complesso sistema della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.
9/2736/21. Dori, Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca, in particolare, misure tese a contrastare il grave fenomeno degli infortuni, delle morti e le malattie sul lavoro;
all'articolo 3 del decreto-legge in esame si prevedono disposizioni sulla vigilanza in materia di appalto e subappalto, dove si registrano numeri preoccupanti di infortuni e morti sul lavoro;
è improrogabile ed urgente la necessità di un intervento sulla materia prevedendo, tra gli altri, obblighi alle condizioni normative, economiche e di sicurezza, a partire dalla responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore per l'applicazione di condizioni di lavoro e di sicurezza, che riguardino anche i lavoratori dell'appaltatore o dei subappaltatori, in caso di inadempimento;
si rende necessario, quindi intervenire, a livello normativo, per rivedere con urgenza la disciplina dell'appalto per quanto attiene la responsabilità del committente nei confronti delle condizioni di lavoro, il trattamento economico, e la sicurezza dei lavoratori impiegati,
impegna il Governo:
ad apportare, in un successivo provvedimento, modifiche normative alla disciplina dell'appalto in relazione alla responsabilità del committente rispetto alle condizioni di lavoro, del trattamento economico, la salute e la sicurezza dei lavoratori impiegati, prevedendo, in particolare, che:
a) il committente garantisca che l'appaltatore rispetti nei confronti dei propri lavoratori tutte le disposizioni normative, contrattuali e di sicurezza previste dalla legge, dai contratti collettivi applicabili e dalle normative di settore;
b) l'appaltatore assicuri un trattamento economico e normativo almeno equivalente a quello previsto per i lavoratori dipendenti del committente, dal punto di vista delle retribuzioni, dei diritti previdenziali e assistenziali, le ferie, i riposi, la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute;
c) siano previsti obblighi specifici nel contratto di appalto per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la promozione di pratiche lavorative sicure e che il committente sia tenuto a verificare che l'appaltatore rispetti i protocolli di sicurezza, fornisca adeguata e periodica formazione ai lavoratori, adottando le misure necessarie per evitare rischi professionali;
d) il committente sia responsabile in solido con l'appaltatore per l'applicazione delle condizioni di lavoro e sicurezza, anche nei confronti dei lavoratori dell'appaltatore o dei subappaltatori, in caso di inadempimento. La responsabilità deve prevedere il rispetto dei diritti retributivi e normativi dei lavoratori, la corretta applicazione delle misure di sicurezza, la regolarità contributiva e previdenziale, nonché il risarcimento dei danni causati da infortuni sul lavoro. Prevedendo, altresì che in caso di violazione di tali obblighi, il committente deve rispondere in solido con l'appaltatore per il pagamento delle somme dovute ai lavoratori, anche in riferimento alle sanzioni derivanti dalla violazione delle normative in materia di sicurezza sul lavoro, in caso di subappalto, ed infine che la responsabilità solidale del committente sia estesa anche ai subappaltatori;
e) il committente sia tenuto a verificare che l'appaltatore adotti le condizioni di sicurezza previste dalla legge e che i lavoratori impiegati nell'appalto non siano sottoposti a condizioni di lavoro non conformi alle normative vigenti e che sia soggetto a sanzioni efficaci e dissuasive in caso di inadempimento degli obblighi di vigilanza, tra le quali: a) la sospensione dei lavori o l'interdizione dall'accesso ad altri contratti pubblici; b) un sistema di risarcimento diretto dei lavoratori per le violazioni relative a salari, sicurezza e diritti contrattuali; c) un meccanismo di denuncia e protezione per i lavoratori che subiscano abusi o rischi di infortuni sul lavoro;
f) i committenti garantiscano che i lavoratori, sia diretti, sia impiegati nell'ambito di appalti o subappalti, siano informati sui loro diritti e sulla sicurezza sul lavoro; l'obbligo di formazione, inoltre, deve essere esteso agli appaltatori, affinché garantiscano ai propri dipendenti e collaboratori adeguate conoscenze in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;
g) i contratti collettivi di settore siano applicabili anche agli appalti, stabilendo che i trattamenti economici, le condizioni di lavoro e la sicurezza dei lavoratori non debbano essere inferiori a quelli previsti per i dipendenti diretti del committente.
9/2736/22. Grimaldi, Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti, Scotto, Carotenuto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto reca misure tese a contrastare il grave problema degli infortuni, le morti sul lavoro, nonché le malattie insorte a causa dello stesso;
all'articolo 5 del provvedimento in esame, in relazione agli interventi sulla prevenzione e formazione, si prevedono modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra le quali «la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 62»;
l'inserimento del tema delle molestie e della violenza sul lavoro nel decreto legislativo n. 81 del 2008 non può non apparire pienamente condivisibile;
sarebbe opportuno inserire, nell'obbligatoria valutazione per la sicurezza e la salute dei lavoratori e le lavoratrici, anche quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli inerenti alle molestie e alla violenza sul lavoro, secondo i contenuti della Convenzione ILO n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, recepita dalla legge 15 gennaio 2021, n. 4;
la valutazione delle molestie e violenza sul lavoro, dovrebbe essere effettuata, poi, nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8 del citato decreto legislativo n. 81, e il relativo obbligo dovrebbe decorrere dall'elaborazione delle indicazioni ivi previste,
impegna il Governo
ad apportare con successivo provvedimento una modifica legislativa che disponga l'introduzione dell'obbligo di valutazione delle molestie e violenza sul lavoro, nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con decorrenza dello stesso dall'elaborazione delle indicazioni ivi previste.
9/2736/23. Zanella, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di introdurre l'obbligo di valutazione delle molestie e violenza sul lavoro, nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con decorrenza dello stesso dall'elaborazione delle indicazioni ivi previste.
9/2736/23. (Testo modificato nel corso della seduta)Zanella, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure tese a contrastare il grave problema degli infortuni, le morti sul lavoro, nonché le malattie insorte a causa dello stesso;
numerose disposizioni del testo attengono a funzioni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ma contestualmente non si prevedono misure per il potenziamento dell'organico dell'Istituto;
l'articolo 4 del provvedimento, infatti, prevede esclusivamente il potenziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, e non anche dell'INAIL, a fronte degli ulteriori compiti e funzioni invece attribuiti dal testo a tale Istituto;
è evidente la necessità e l'urgenza di un potenziamento dell'INAIL, in termini di possibilità assunzionali a tempo indeterminato, considerato il delicatissimo ruolo e le numerose funzioni che tale Istituto svolge dalla vigilanza al controllo in azienda, dalla consulenza all'assistenza alle imprese in materia di sicurezza sul lavoro;
indipendentemente dall'esperimento delle procedure di mobilità, sarebbe necessaria l'assunzione di almeno ulteriori 200 unità di personale da inquadrare nell'area professionisti del vigente Contratto collettivo nazionale, Area funzioni centrali, famiglia professionale professionisti tecnici, anche coprendo i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro,
impegna il Governo
ad adottare, con urgenza, le opportune iniziative, anche normative, al fine di potenziare l'organico con le assunzioni a tempo indeterminato indicate nelle premesse, individuando le risorse finanziarie necessarie, al fine di consentire lo svolgimento efficace del ruolo e delle funzioni che l'Inail è chiamato a svolgere.
9/2736/24. Zaratti, Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 disciplina l'erogazione annuale, da parte dell'INAIL, di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali e che l'articolo 12 contiene disposizioni in merito al personale sanitario titolare di rapporti di lavoro subordinato con l'INAIL;
nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, sono state evidenziate e discusse una serie di proposte e di misure volte a migliorare le prestazioni erogate dall'Istituto, semplificare le modalità di erogazione del beneficio del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e riconoscere al personale sanitario dell'INAIL, in quanto parte integrante del SSN, il medesimo trattamento giuridico e retributivo in godimento ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, ivi incluse l'indennità di esclusività e l'indennità di specificità medica prevista per le omologhe figure professionali del Servizio sanitario nazionale,
impegna il Governo
a valutare con urgenza, nello specifico quadro politico e normativo di riferimento, l'adozione di iniziative, anche normative, atte ad adottare le misure di seguito evidenziate al fine di rafforzare gli interventi in favore dei lavoratori e la presa in carico degli assicurati INAIL al verificarsi degli eventi lesivi per cui opera la specifica assicurazione sociale infortunistica, ed in particolare:
migliorare le prestazioni erogate dall'Istituto con l'adeguamento degli indennizzi di danno biologico in capitale e in rendita, attraverso l'innalzamento del punto base unitario, aggiornando i valori del 2000 che erano basati sull'importo della pensione sociale stabilito nel 1999 e la revisione degli importi di indennizzo di danno biologico in capitale in conseguenza dell'applicazione dei nuovi coefficienti di capitalizzazione, approvati con il decreto ministeriale n. 39 del 25 marzo 2025;
semplificare e rivedere razionalizzando le modalità di funzionamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, con l'introduzione di una prestazione una tantum di importo predeterminato, erogata tempestivamente dall'Istituto, riducendo i tempi di erogazione delle prestazioni e garantendo di beneficiare nel tempo, in eguale misura, della medesima prestazione agli aventi diritto;
rafforzare le misure di presa in carico degli assicurati INAIL anche attraverso il riconoscimento al personale medico e sanitario dell'Istituto del medesimo trattamento giuridico ed economico riconosciuto ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, ivi incluse le indennità di esclusività e di specificità medica prevista per le omologhe figure professionali del Servizio sanitario nazionale.
9/2736/25. Tenerini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 disciplina l'erogazione annuale, da parte dell'INAIL, di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali e che l'articolo 12 contiene disposizioni in merito al personale sanitario titolare di rapporti di lavoro subordinato con l'INAIL;
nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, sono state evidenziate e discusse una serie di proposte e di misure volte a migliorare le prestazioni erogate dall'Istituto, semplificare le modalità di erogazione del beneficio del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e riconoscere al personale sanitario dell'INAIL, in quanto parte integrante del SSN, il medesimo trattamento giuridico e retributivo in godimento ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, ivi incluse l'indennità di esclusività e l'indennità di specificità medica prevista per le omologhe figure professionali del Servizio sanitario nazionale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare le misure di seguito evidenziate al fine di rafforzare gli interventi in favore dei lavoratori e la presa in carico degli assicurati INAIL al verificarsi degli eventi lesivi per cui opera la specifica assicurazione sociale infortunistica, ed in particolare:
migliorare le prestazioni erogate dall'Istituto con l'adeguamento degli indennizzi di danno biologico in capitale e in rendita, attraverso l'innalzamento del punto base unitario, aggiornando i valori del 2000 che erano basati sull'importo della pensione sociale stabilito nel 1999 e la revisione degli importi di indennizzo di danno biologico in capitale in conseguenza dell'applicazione dei nuovi coefficienti di capitalizzazione, approvati con il decreto ministeriale n. 39 del 25 marzo 2025;
semplificare e rivedere razionalizzando le modalità di funzionamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, con l'introduzione di una prestazione una tantum di importo predeterminato, erogata tempestivamente dall'Istituto, riducendo i tempi di erogazione delle prestazioni e garantendo di beneficiare nel tempo, in eguale misura, della medesima prestazione agli aventi diritto;
rafforzare le misure di presa in carico degli assicurati INAIL anche attraverso il riconoscimento al personale medico e sanitario dell'Istituto del medesimo trattamento giuridico ed economico riconosciuto ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, ivi incluse le indennità di esclusività e di specificità medica prevista per le omologhe figure professionali del Servizio sanitario nazionale.
9/2736/25. (Testo modificato nel corso della seduta)Tenerini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone misure per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il rapporto INAIL, pubblicato il 2 ottobre 2025, fotografa l'andamento delle malattie professionali nel quinquennio 2020-2024;
nel periodo citato, le malattie professionali in generale sono cresciute del 41 per cento, passando da 16.795 casi del 2020 a 23.658 nel 2024. Per quanto riguarda le malattie strettamente asbesto-correlate dimostra come l'amianto continui a rappresentare una minaccia concreta. I decessi registrati derivano per lo più da esposizioni avvenute decenni fa, ma le conseguenze restano oggi drammatiche: nel quinquennio, il 41 per cento dei lavoratori colpiti da patologie asbesto-correlate è deceduto, con picchi del 46 per cento nel triennio 2020-2022 (tra le lavoratrici la situazione appare ancora più critica: nel 2020 il 63 per cento delle donne colpite è deceduto);
la legge 28 dicembre 2015, n. 208 istituisce il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi dei soggetti deceduti in seguito a patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali attuate per realizzare la cessazione dell'impiego dell'amianto, che concorre al pagamento di quanto spettante ai superstiti a titolo di risarcimento del danno;
tali misure, inizialmente previste per gli anni 2016-2018, sono state estese fino al 2022 e con il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si è stabilito che delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali;
tuttavia, il suddetto fondo non è stato rinnovato ma si è scelto di istituire – con il decreto-legge n. 34 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 – un nuovo fondo, che interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, restringendo i soggetti fruitori della disposizione e tenendo fuori ad esempio le compagnie portuali;
con la legge di bilancio 2024 è stato esteso fino al 2026 ma, nonostante le rassicurazioni, non ne è stata estesa la portata soggettiva alle compagnie portuali e alle Autorità di sistema portuale e, al contempo, non è stata prorogata l'applicabilità del fondo istituito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con specifiche iniziative normative volte a estendere la portata soggettiva del Fondo istituito nel 2023 alle compagnie portuali e alle Autorità di sistema portuale, prorogando l'applicabilità del Fondo istituito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 o individuando altre soluzioni che vadano nella medesima direzione in favore delle vittime, nonché dei loro eredi, e della operatività dei porti italiani.
9/2736/26. Pastorino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;
sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;
l'articolo 1 del provvedimento all'esame dispone che dal 1° gennaio 2026, l'INAIL sia autorizzato a rivedere le aliquote di oscillazione (sconti/bonus) per premiare le aziende con un buon andamento infortunistico con lo scopo dichiarato di incentivare la riduzione degli infortuni sul lavoro e premiare i datori di lavoro virtuosi, mantenendo l'equilibrio finanziario del sistema assicurativo; non potranno ottenere i bonus le aziende che negli ultimi 2 anni hanno avuto condanne definitive per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro;
oltre alla discutibile invarianza finanziaria, dall'esame del predetto articolo si evince un approccio esclusivamente premiante e incentivante, tanto da non includere la revisione delle aliquote di oscillazione anche in malus e si escludono dal bonus le aziende che abbiano riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e non anche nel caso di violazioni in materia di salute,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
rivedere le aliquote di oscillazione dei malus per disincentivare le aziende che hanno un andamento infortunistico negativo;
escludere dal beneficio anche quelle aziende che negli ultimi 2 anni hanno avuto condanne definitive anche per gravi violazioni in materia di salute.
9/2736/27. Tucci.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;
sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;
l'articolo 1 del provvedimento all'esame dispone che dal 1° gennaio 2026, l'INAIL sia autorizzato a rivedere le aliquote di oscillazione (sconti/bonus) per premiare le aziende con un buon andamento infortunistico e i contributi nel settore agricolo; lo scopo dichiarato è quello di incentivare la riduzione degli infortuni sul lavoro e premiare i datori di lavoro virtuosi, mantenendo l'equilibrio finanziario del sistema assicurativo; non potranno ottenere i bonus le aziende che negli ultimi 2 anni hanno avuto condanne definitive per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro;
oltre alla discutibile invarianza finanziaria, dall'esame del predetto articolo si evince un approccio esclusivamente premiante e incentivante, tanto da non includere la revisione delle aliquote di oscillazione anche in malus e si escludono dal bonus le aziende che abbiano riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte ad escludere dal beneficio anche quelle aziende che siano state precedentemente sanzionate o che abbiano procedimenti giudiziari in corso o sentenze anche non definitive per violazioni gravi e dolose.
9/2736/28. Pellegrini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;
sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;
l'articolo 1 del provvedimento all'esame dispone che dal 1° gennaio 2026, l'INAIL sia autorizzato a rivedere le aliquote di oscillazione (sconti/bonus) per premiare le aziende con un buon andamento infortunistico e i contributi nel settore agricolo; lo scopo dichiarato è quello di incentivare la riduzione;
degli infortuni sul lavoro e premiare i datori di lavoro virtuosi, mantenendo l'equilibrio finanziario del sistema assicurativo; non potranno ottenere i bonus le aziende che negli ultimi 2 anni hanno avuto condanne definitive per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro;
oltre alla discutibile invarianza finanziaria, dall'esame del predetto articolo si evince un approccio esclusivamente premiante e incentivante, tanto da non includere la revisione delle aliquote di oscillazione anche in malus e si escludono dal bonus le aziende che abbiano riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte ad escludere dal beneficio le aziende i cui legali rappresentanti o amministratori che, nei 5 anni antecedenti, siano stati condannati con sentenza definitiva, per la violazione di taluna delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ovvero le aziende nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia, nonché le aziende nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale.
9/2736/29. Lomuti, Dell'Olio.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;
sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;
l'articolo 1-bis, introdotto in sede referente, pone per i settori relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistico-ricettive un termine di 30 giorni per l'erogazione ai lavoratori di tali settori della formazione iniziale in materia di sicurezza sul lavoro e dell'eventuale addestramento specifico; il termine decorre dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione – nell'ambito dell'istituto della somministrazione di lavoro – di un lavoratore dipendente da un datore di lavoro somministratore;
il predetto articolo aggiuntivo di fatto si limita a prevedere un termine ridotto per settori considerati a basso livello di rischio e con peculiari modalità di erogazione del servizio, rispetto alla generalità dei lavoratori per cui la formazione sulla sicurezza deve essere erogati in occasione della costituzione del rapporto di lavoro;
nessun intervento specifico invece è stato fatto sulle lavoratrici e lavoratori impiegati come rider per i settori relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; negli ultimi anni infatti il settore del food delivery ha registrato una crescita significativa, determinando un aumento del numero di lavoratrici e lavoratori impiegati come rider;
numerose indagini hanno segnalato condizioni di lavoro caratterizzate da elevati livelli di rischio, in particolare per ciò che riguarda gli spostamenti su strada, l'esposizione alle intemperie, i turni prolungati e la pressione algoritmica legata ai sistemi di valutazione e assegnazione delle consegne;
persistono criticità relative alla corretta applicazione della normativa vigente su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto nei casi in cui i rider operano come lavoratori autonomi o parasubordinati; risulta necessario definire un quadro più chiaro e uniforme di tutele, che garantisca condizioni di lavoro dignitose e sicure, indipendentemente dal regime contrattuale applicato,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
estendere ai rider la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi e rafforza la sicurezza dei rider prevedendo un Fondo per l'integrazione salariale finalizzato a compensare la sospensione lavorativa in caso di condizioni climatiche avverse;
definire e attuare misure specifiche di prevenzione e sicurezza rivolte ai rider, incluse linee guida nazionali che tengano conto dei rischi connessi alla circolazione stradale, alle condizioni meteorologiche e all'uso di dispositivi digitali durante la guida;
garantire controlli più efficaci sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza da parte delle piattaforme digitali e delle imprese della ristorazione che utilizzano servizi di consegna;
assicurare la fornitura obbligatoria e gratuita ai rider di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), come caschi omologati, giacche ad alta visibilità, protezioni antipioggia e sistemi di illuminazione;
ridurre i rischi stradali, anche mediante campagne informative, formazione obbligatoria e programmi di prevenzione degli infortuni;
a riconoscere adeguate tutele assicurative contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, assicurando che nessun rider ne sia privo.
9/2736/30. Quartini, Carotenuto, Barzotti, Auriemma.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;
sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;
negli ultimi anni, a causa dei cambiamenti climatici, si registrano con crescente frequenza ondate di calore, eventi meteorologici estremi, variazioni improvvise di temperatura e condizioni atmosferiche che incidono direttamente sulle attività produttive e sulla tutela dei lavoratori;
numerosi studi scientifici evidenziano come l'esposizione prolungata a temperature elevate o a condizioni climatiche avverse aumenti significativamente il rischio di infortuni sul lavoro, malori, riduzione delle capacità cognitive e fisiche, con conseguenze anche sulla produttività e sulla sicurezza generale dei luoghi di lavoro;
diversi settori, tra cui agricoltura, edilizia, logistica, trasporti e servizi all'aperto, risultano particolarmente vulnerabili a tali condizioni, richiedendo misure specifiche di prevenzione e adattamento;
la normativa vigente sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni) fornisce un quadro generale, ma necessita di aggiornamenti e linee guida più puntuali per affrontare i rischi emergenti legati al clima,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
istituire un Fondo per far fronte, a decorrere dall'anno 2026, alle integrazioni salariali per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, necessarie per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, finalizzando il predetto Fondo all'attivazione automatica della cassa integrazione in caso di specifiche condizioni climatiche avverse e ove la tipologia di attività lo richieda, per tutti i lavoratori e le lavoratrici che in condizioni climatiche avverse rischiano, nello svolgimento dell'attività lavorativa, di compromettere la salute e la sicurezza;
prevedere l'adozione di protocolli operativi che prevedano pause aggiuntive, rimodulazione degli orari, accesso a zone d'ombra, obbligo per i datori di lavoro di fornire acqua e altre misure preventive nei settori più esposti, rafforzando le attività ispettive finalizzate a verificare l'adeguata adozione delle misure di protezione durante condizioni climatiche critiche e potenziando i sistemi di allerta nazionale e locale, integrandoli con informazioni facilmente accessibili alle aziende e ai lavoratori.
9/2736/31. Marianna Ricciardi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;
sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;
l'articolo 2 del provvedimento all'esame modifica le regole della Rete del lavoro agricolo di qualità (RLQ) prevedendo che le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano motivo di esclusione dalla Rete, incluse le contravvenzioni e sanzioni amministrative non definitive in materia di sicurezza; inoltre, dal 1° gennaio 2026, una parte dei fondi INAIL destinati ai progetti sulla sicurezza (articolo 11, decreto legislativo n. 81 del 2008) sarà riservata alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità e che abbiano adottato misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro;
l'obiettivo della disposizione sarebbe quello di rafforzare il sistema antifrode e anticaporalato tramite incentivi alle imprese agricole; in particolare, se iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono accedere ai Fondi INAIL;
al pari dell'articolo 1, anche questa disposizione ha il limite di avere un approccio esclusivamente premiante o incentivante e, oltre a ciò, di fatto si rivolge solo alle imprese inserite nella Rete del lavoro agricolo di qualità, lasciando fuori quindi proprio tutto il sommerso che è quello più gravato dal caporalato;
si evidenzia, infatti, come, nonostante sia stata istituita per contrastare il caporalato e promuovere la regolarità, la Rete vede una partecipazione limitata da parte delle aziende agricole, anche per carenza di infrastrutture e competenze che invece andrebbero adeguatamente finanziate; oltretutto, anche questo articolo è ad invarianza finanziaria,
impegna il Governo
al fine di rafforzare il contrasto al caporalato, ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
definire i criteri di congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dall'impresa agricola, nonché i criteri e le modalità per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
prevedere che per far parte della Rete del lavoro agricolo di qualità (RLQ) sia necessario anche il documento unico di regolarità contributiva;
prevedere che il possesso del documento unico di regolarità contributiva costituisca lo strumento necessario all'impresa agricola, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, per l'accesso a qualsiasi agevolazione, contributo o finanziamento previsto per il settore agricolo dalla normativa nazionale e comunitaria.
9/2736/32. Perantoni, Dell'Olio, Carotenuto, Lomuti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;
sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;
l'articolo 2 del provvedimento all'esame modifica le regole della Rete del lavoro agricolo di qualità (RLQ) prevedendo che le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano motivo di esclusione dalla Rete, incluse le contravvenzioni e sanzioni amministrative non definitive in materia di sicurezza; inoltre, dal 1° gennaio 2026, una parte dei fondi INAIL destinati ai progetti sulla sicurezza (articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 81) sarà riservata alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità e che abbiano adottato misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro;
l'obiettivo della disposizione sarebbe quello di rafforzare il sistema antifrode e anticaporalato tramite incentivi alle imprese agricole; in particolare, se iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono accedere ai Fondi INAIL;
al pari dell'articolo 1, anche questa disposizione ha il limite di avere un approccio esclusivamente premiante o incentivante e, oltre a ciò, di fatto si rivolge solo alle imprese inserite nella Rete del lavoro agricolo di qualità, lasciando fuori quindi proprio tutto il sommerso che è quello più gravato dal caporalato;
si evidenzia, infatti, come, nonostante sia stata istituita per contrastare il caporalato e promuovere la regolarità, la Rete vede una partecipazione limitata da parte delle aziende agricole, anche per carenza di infrastrutture e competenze che invece andrebbero adeguatamente finanziate; oltretutto, anche questo articolo è ad invarianza finanziaria,
impegna il Governo
al fine di rafforzare il contrasto al caporalato, ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere per tutte le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile l'obbligo di iscriversi alla Rete del lavoro agricolo di qualità istituita dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e che i fondi della disposizione all'esame siano destinati a potenziare le infrastrutture e competenze necessarie per l'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità istituita dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014.
9/2736/33. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;
sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;
l'articolo 2 del provvedimento all'esame modifica le regole della Rete del lavoro agricolo di qualità (RLQ) prevedendo che le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano motivo di esclusione dalla Rete, incluse le contravvenzioni e sanzioni amministrative non definitive in materia di sicurezza; inoltre, dal 1° gennaio 2026, una parte dei fondi INAIL destinati ai progetti sulla sicurezza (articolo 11, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) sarà riservata alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità e che abbiano adottato misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro;
l'obiettivo della disposizione sarebbe quello di rafforzare il sistema antifrode e anticaporalato tramite incentivi alle imprese agricole; in particolare, se iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono accedere ai Fondi INAIL;
al pari dell'articolo 1, anche questa disposizione ha il limite di avere un approccio esclusivamente premiante o incentivante e, oltre a ciò, di fatto si rivolge solo alle imprese inserite nella Rete del lavoro agricolo di qualità, lasciando fuori quindi proprio tutto il sommerso che è quello più gravato dal caporalato;
si evidenzia, infatti, come, nonostante sia stata istituita per contrastare il caporalato e promuovere la regolarità, la Rete vede una partecipazione limitata da parte delle aziende agricole, anche per carenza di infrastrutture e competenze che invece andrebbero adeguatamente finanziate; oltretutto, anche questo articolo è ad invarianza finanziaria;
al fine di affrontare uno dei punti più critici della sicurezza nel settore agricolo, nel quale molti lavoratori sono vittime di incidenti che non avvengono nei campi ma lungo i tragitti casa-lavoro o nelle strade interpoderali e ridurre mortalità e infortuni, sostenendo soprattutto piccole imprese e lavoratori stagionali, occorre istituire un Fondo dedicato alla prevenzione degli incidenti in itinere in agricoltura, finanziando interventi su viabilità rurale, sicurezza dei mezzi, formazione dei lavoratori e soluzioni logistiche che riducano gli spostamenti a rischio,
impegna il Governo:
al fine di ridurre l'incidenza degli incidenti in itinere nel settore agricolo e agroalimentare, con particolare riferimento alla mobilità su strade rurali e all'utilizzo di mezzi agricoli, ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a istituire un Fondo per la prevenzione degli incidenti in itinere in agricoltura per:
finanziare programmi e interventi finalizzati a migliorare la sicurezza dei percorsi stradali e interpoderali maggiormente utilizzati per ragioni lavorative, anche mediante segnaletica, manutenzione e illuminazione;
promuovere l'utilizzo di mezzi e dispositivi di trasporto conformi ai requisiti di sicurezza e dotati dei necessari sistemi di protezione;
sostenere la formazione specifica dei lavoratori agricoli sulla mobilità sicura e sul corretto utilizzo dei mezzi di trasporto;
definire soluzioni organizzative che riducano gli spostamenti a rischio, anche mediante trasporto condiviso sicuro, logistica aziendale e digitalizzazione dei processi.
9/2736/34. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;
sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;
l'articolo 2 del provvedimento all'esame modifica le regole della Rete del lavoro agricolo di qualità (RLQ) prevedendo che le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano motivo di esclusione dalla Rete, incluse le contravvenzioni e sanzioni amministrative non definitive in materia di sicurezza; inoltre, dal 1° gennaio 2026, una parte dei fondi INAIL destinati ai progetti sulla sicurezza (articolo 11 del decreto legislativo n. 81 del 2008) sarà riservata alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità e che abbiano adottato misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro;
l'obiettivo della disposizione sarebbe quello di rafforzare il sistema antifrode e anticaporalato tramite incentivi alle imprese agricole; in particolare, se iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono accedere ai Fondi INAIL;
al pari dell'articolo 1, anche questa disposizione ha il limite di avere un approccio esclusivamente premiante o incentivante e, oltre a ciò, di fatto si rivolge solo alle imprese inserite nella Rete del lavoro agricolo di qualità, lasciando fuori quindi proprio tutto il sommerso che è quello più gravato dal caporalato;
si evidenzia, infatti, come, nonostante sia stata istituita per contrastare il caporalato e promuovere la regolarità, la Rete vede una partecipazione limitata da parte delle aziende agricole, anche per carenza di infrastrutture e competenze che invece andrebbero adeguatamente finanziate; oltretutto, anche questo articolo è ad invarianza finanziaria;
al fine affrontare uno dei punti più critici della sicurezza nel settore agricolo, nel quale molti lavoratori sono vittime non avvengono nei campi ma lungo i tragitti casa-lavoro o nelle strade interpoderali e ridurre mortalità e infortuni, sostenendo soprattutto piccole imprese e lavoratori stagionali, occorre istituire un Fondo dedicato alla prevenzione degli incidenti in itinere in agricoltura, finanziando interventi su viabilità rurale, sicurezza dei mezzi, formazione dei lavoratori e soluzioni logistiche che riducano gli spostamenti a rischio,
impegna il Governo
al fine di contribuire all'obiettivo di contrastare il fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a istituire l'elenco delle imprese agricole, come definite dall'articolo 2135 del codice civile, che hanno riportato condanne per violazioni della normativa in materia di lavoro, legislazione sociale e fiscale, con lo scopo di penalizzare i datori di lavoro che abbiano posto in essere violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed elaborare strategie di prevenzione dei fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura.
9/2736/35. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;
sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;
l'articolo 3 del provvedimento all'esame prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro dia priorità ai controlli sulle imprese in subappalto (solo ai fini del rilascio dell'attestato di conformità) e che nei cantieri edili e in altri settori a rischio (da individuare entro 60 giorni) i lavoratori dovranno utilizzare una tessera/badge identificativo con codice anticontraffazione, utilizzabile anche in formato digitale e integrata con la piattaforma SIISL;
vengono altresì modificati alcuni aspetti della patente a crediti per la sicurezza: decurtazione immediata dei crediti in caso di lavoro nero (nuova formulazione del numero 21 dell'allegato I-bis); raddoppio della sanzione per lavoratori trovati senza patente o patente insufficiente: da 6.000 a 12.000 euro; utilizzo dei dati del Portale nazionale del sommerso e comunicazioni rapide dalle procure all'INL; la nuova disciplina della decurtazione crediti vale tuttavia solo per illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 e un successivo decreto definirà gli ambiti ad alto rischio e le modalità operative; tutto ad invarianza finanziaria;
a riguardo, appare critico il rafforzamento dei controlli sui subappalti solo ai fini del rilascio dell'attestato di conformità che comunque non è obbligatorio; infatti, il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (decreto PNRR), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha previsto la lista di conformità presso l'ispettorato nazionale del lavoro, prevedendo in particolare l'istituzione di un elenco in forma telematica sul sito INL nella quale «possono» essere iscritti e fruire di speciali premialità i datori di lavoro per i quali non emergano violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;
in particolare, nei casi in cui, a seguito di ispezioni, non emergano violazioni o irregolarità in materia di lavoro e di legislazione sociale, compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro (a richiesta) rilascia un attestato e iscrive il datore di lavoro nell'apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, sul sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato Lista di conformità INL; i vantaggi per i datori di lavoro a cui è stato rilasciato l'attestato riguardano dunque l'esclusione per un periodo di dodici mesi da ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nelle materie già oggetto degli accertamenti e la reputazione sociale per i datori di lavoro; peraltro, si evidenzia che l'elenco telematico della lista di conformità non è ancora operativa,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere che l'Ispettorato nazionale del lavoro disponga in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato, orientando in tal senso tutta la propria attività di vigilanza e non solo nell'ambito delle procedure volontarie di iscrizione nella Lista di conformità.
9/2736/36. Alifano.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;
sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;
l'articolo 3 del provvedimento all'esame prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro dovrà dare priorità ai controlli sulle imprese in subappalto (solo ai fini del rilascio dell'attestato di conformità) e che nei cantieri edili e in altri settori a rischio (da individuare entro 60 giorni) i lavoratori dovranno utilizzare una tessera/badge identificativo con codice anticontraffazione, utilizzabile anche in formato digitale e integrata con la piattaforma SIISL;
vengono altresì modificati alcuni aspetti della patente a crediti per la sicurezza: decurtazione immediata dei crediti in caso di lavoro nero (nuova formulazione del numero 21 dell'allegato I-bis); raddoppio della sanzione per lavoratori trovati senza patente o patente insufficiente: da 6.000 a 12.000 euro; utilizzo dei dati del Portale nazionale del sommerso e comunicazioni rapide dalle Procure all'INL; la nuova disciplina della decurtazione crediti vale tuttavia solo per illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 e un successivo decreto definirà gli ambiti ad alto rischio e le modalità operative; tutto ad invarianza finanziaria;
a riguardo, appare critico il rafforzamento dei controlli sui subappalti solo ai fini del rilascio dell'attestato di conformità che comunque non è obbligatorio; infatti, il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (decreto PNRR), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha previsto la lista di conformità presso l'ispettorato nazionale del lavoro, prevedendo in particolare l'istituzione di un elenco in forma telematica sul sito INL nella quale «possono» essere iscritti e fruire di speciali premialità i datori di lavoro per i quali non emergano violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;
in particolare, nei casi in cui, a seguito di ispezioni, non emergano violazioni o irregolarità in materia di lavoro e di legislazione sociale, compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro (a richiesta) rilascia un attestato e iscrive il datore di lavoro nell'apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, sul sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato Lista di conformità INL; i vantaggi per i datori di lavoro a cui è stato rilasciato l'attestato riguardano dunque l'esclusione per un periodo di dodici mesi da ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nelle materie già oggetto degli accertamenti e la reputazione sociale per i datori di lavoro; peraltro, si evidenzia che l'elenco telematico della lista di conformità non è ancora operativa;
sarebbe stato auspicabile intervenire nei subappalti rimuovendo la limitazione, oggi vigente, della responsabilità che, secondo la normativa oggi in vigore esonera il committente, l'appaltatore e il subappaltatore, dal rispondere, non solo in via diretta (articolo 26, terzo comma), ma persino in via solidale (articolo 26, quarto comma) del danno patito dalle vittime del lavoro, quando l'infortunio inerisca al «rischio specifico» dell'attività dell'appaltatore o del subappaltatore prescelti dai committenti e subcommittenti per l'esecuzione di un'opera o di un servizio,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
prevedere che le disposizioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro si applichino ugualmente alle imprese appaltatrici o subappaltatrici, sancendo la posizione paritaria tra imprese appaltatrici e subappaltatrici ed eliminando la limitazione della responsabilità che, secondo la normativa oggi in vigore esonera il committente, l'appaltatore e il subappaltatore, dal rispondere, non solo in via diretta ma persino in via solidale del danno patito dalle vittime del lavoro;
a prevedere che l'Ispettorato nazionale del lavoro disponga in via prioritaria i controlli di competenza anche nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato, orientando in tal senso tutta la propria attività di vigilanza e non solo nell'ambito delle procedure volontarie di iscrizione nella Lista di conformità.
9/2736/37. Aiello.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;
sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;
l'articolo 3 del provvedimento all'esame prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro dovrà dare priorità ai controlli sulle imprese in subappalto (solo ai fini del rilascio dell'attestato di conformità) e che nei cantieri edili e in altri settori a rischio (da individuare entro 60 giorni) i lavoratori dovranno utilizzare una tessera/badge identificativo con codice anticontraffazione, utilizzabile anche in formato digitale e integrata con la piattaforma SIISL;
vengono altresì modificati alcuni aspetti della patente a crediti per la sicurezza: decurtazione immediata dei crediti in caso di lavoro nero (nuova formulazione del punto 21 dell'allegato I-bis); raddoppio della sanzione per lavoratori trovati senza patente o patente insufficiente: da 6.000 a 12.000 euro; utilizzo dei dati del Portale nazionale del sommerso e comunicazioni rapide dalle procure all'INL; la nuova disciplina della decurtazione crediti vale tuttavia solo per illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 e un successivo decreto definirà gli ambiti ad alto rischio e le modalità operative; tutto ad invarianza finanziaria;
con riguardo al badge è assolutamente dirimente il fatto che lo stesso rechi, oltre agli elementi identificativi del dipendente, anche l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione; sarebbe inoltre necessario chiarire se questo badge sia reso disponibile al lavoratore solo tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa), nel qual caso la disposizione avrebbe una portata limitata ed escluderebbe tante aziende,
impegna il Governo
ad integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
rendere la tessera/badge obbligatoria e disponibile a tutti i lavoratori e non solo tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa);
ampliare le informazioni recate nella tessera/badge, includendovi i dati identificativi del lavoratore, del datore di lavoro e in caso di subappalto la relativa autorizzazione, il livello di inquadramento professionale, la formazione certificata posseduta, gli orari di ingresso e uscita dal cantiere, la data dell'ultima visita medica di sorveglianza sanitaria effettuata e la scadenza dell'idoneità stessa, la verifica della congruità delle mansioni svolte rispetto al livello di inquadramento e alla formazione posseduta;
contemplare che il mancato possesso della stessa nei luoghi di lavoro si configuri come grave violazione del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
9/2736/38. Cappelletti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;
sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;
l'articolo 3 del provvedimento all'esame prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro dovrà dare priorità ai controlli sulle imprese in subappalto (solo ai fini del rilascio dell'attestato di conformità) e che nei cantieri edili e in altri settori a rischio (da individuare entro 60 giorni) i lavoratori dovranno utilizzare una tessera/badge identificativo con codice anticontraffazione, utilizzabile anche in formato digitale e integrata con la piattaforma SIISL;
vengono altresì modificati alcuni aspetti della patente a crediti per la sicurezza: decurtazione immediata dei crediti in caso di lavoro nero (nuova formulazione del punto 21 dell'allegato I-bis); raddoppio della sanzione per lavoratori trovati senza patente o patente insufficiente: da 6.000 a 12.000 euro; utilizzo dei dati del Portale nazionale del sommerso e comunicazioni rapide dalle procure all'INL; la nuova disciplina della decurtazione crediti vale tuttavia solo per illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 e un successivo decreto definirà gli ambiti ad alto rischio e le modalità operative; tutto ad invarianza finanziaria;
con riguardo alla sospensione della patente in caso di infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, sarebbe stato auspicabile prevedere che la sospensione per 12 mesi consegua come fatto dovuto nelle more di accertare i fatti;
quanto alla trasmissione delle competenti procure della Repubblica all'Ispettorato nazionale del lavoro delle informazioni «necessarie alla adozione dei provvedimenti di cui al presente comma, tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni.» rischia di fatto di aggravare le procedure tenuto conto che oggi la facoltà di sospensione compete esclusivamente all'INL,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere che in caso di infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale:
la sospensione della patente per 12 mesi consegua come atto dovuto nelle more dell'accertamento dei fatti;
le competenti procure della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, trasmettano tempestivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro – a cui compete comunque procedere alla sospensione della patente in base alle informazioni in proprio possesso – qualsiasi informazione utile sia in loro possesso.
9/2736/39. Scerra.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
tuttavia, nonostante i supposti/ritenuti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;
sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;
l'articolo 3 del provvedimento all'esame modifica alcuni aspetti della patente a crediti per la sicurezza: decurtazione immediata dei crediti in caso di lavoro nero (nuova formulazione del punto 21 dell'allegato I-bis); raddoppio della sanzione per lavoratori trovati senza patente o patente insufficiente: da 6.000 a 12.000 euro; utilizzo dei dati del Portale nazionale del sommerso e comunicazioni rapide dalle procure all'INL; la nuova disciplina della decurtazione crediti vale tuttavia solo per illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 e si prevede che un successivo decreto definirà gli ambiti ad alto rischio e le modalità operative; tutto ad invarianza finanziaria;
il sistema della patente a punti o a crediti, senza un adeguato rafforzamento del sistema sanzionatorio rischia di non incidere affatto sulle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), al comma 445 dell'articolo 1, ha previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori; in particolare, la lettera d) del predetto comma stabilisce l'aumento del 20 per cento degli importi previsti da:
articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, che disciplina la cosiddetta maxisanzione per lavoro nero;
articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che punisce sostanzialmente le condotte interpositorie;
articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale;
commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che puniscono le violazioni degli obblighi in materia di durata massima dell'orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero;
le anzidette maggiorazioni sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di azioni amministrative o penali per i medesimi illeciti,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a inasprire le sanzioni per violazioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, incrementando le percentuali indicate in premessa relative agli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.
9/2736/40. Amato.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;
sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;
l'articolo 4 del provvedimento all'esame oltre a prevedere solo 300 nuove assunzioni di ispettori del lavoro nel triennio 2026-2028, attraverso concorsi pubblici regionali con possibilità di scorrimento di graduatorie tra regioni, incrementa le posizioni dirigenziali dell'INL (da 8 a 10 dirigenti generali e da 94 a 100 dirigenti non generali), tagliando al contempo l'organico nell'area Assistenti per finanziare parte delle nuove posizioni dirigenziali; aumenta inoltre di 100 unità anche il contingente dei Carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro;
per le predette assunzioni si stanziano quindi risorse pluriennali pari ad euro 9.346.420 per il 2026 ed euro 16.912.839 annui a decorrere dall'anno 2027;
la predetta disposizione, nell'economia dell'intero provvedimento appare la più significativa tuttavia il piano assunzionale continua ad essere gravemente insufficiente; la misura presenta oltretutto diverse criticità: un eccessivo sbilanciamento verso il vertice laddove si aumentano i dirigenti a discapito degli assistenti ossia della forza operativa che serve sul territorio; inoltre, il piano assunzionale oltre ad essere insufficiente a soddisfare il fabbisogno (servirebbero infatti migliaia di ispettori!) è diluito nel tempo (arco triennale: dal 2026 al 2028) come se i quotidiani e perduranti incidenti e morti sul lavoro non richiedano un intervento urgente;
la Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, con la Deliberazione n. 44 dell'11 giugno 2025, al punto 4.1.1, ha posto in evidenza che l'Ispettorato nazionale del lavoro, pur tenendo conto del notevole miglioramento dei risultati conseguiti, presenta attualmente una prima difficoltà legata al numero degli ispettori operanti sul territorio, 4.584 unità, numero che deve necessariamente raccordarsi con l'alto numero di imprese che, in Italia era, nel 2022, pari a 1.021.618, secondo ISTAT, anche solo considerando le sole imprese con almeno tre dipendenti; a questa prima difficoltà si aggiunge poi quella legata alla necessità che l'Ispettorato ha oggi di continuare a distogliere un numero cospicuo di Ispettori ordinari (circa 900) dall'attività ispettiva per assegnarli compiti di tipo amministrativo;
è dunque necessario un significativo rafforzamento numerico degli Ispettori di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica, accompagnato anche dal rafforzamento numerico delle figure amministrative dell'INL che completano e mettono in pratica l'iter ispettivo, senza dover distogliere dai loro incarichi gli ispettori di vigilanza;
la stessa delibera della Corte dei conti ha altresì raccomandato un intervento legislativo che introduca la corresponsione di una indennità legata alla mansione di polizia giudiziaria svolta dagli ispettori di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica salute e sicurezza e un regime forfettario per il rimborso delle spese di missione sostenute dagli stessi ispettori,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
incrementare le assunzioni da destinare alle attività ispettive;
riconoscere agli ispettori incaricati della vigilanza ordinaria un'indennità connessa allo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, nonché un regime forfettario per il rimborso delle spese di missione sostenute;
desistere dall'incrementare i dirigenti a discapito degli assistenti ossia della forza operativa che serve sul territorio.
9/2736/41. Francesco Silvestri.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;
sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;
il numero degli infortuni, delle malattie professionali e degli incidenti mortali sul lavoro permane su livelli inaccettabili, rendendo urgente un rafforzamento degli strumenti di prevenzione, vigilanza e repressione dei reati in materia di sicurezza e, pertanto, il potenziamento degli organici della magistratura e del personale ispettivo rappresenta condizione essenziale per rendere effettivo il nuovo sistema di tutela;
la crescente complessità dei processi produttivi e la frammentazione dei modelli organizzativi richiedono una maggiore capacità di coordinamento investigativo nella trattazione dei reati che attengono all'igiene e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
appare pertanto necessario istituire la figura del Procuratore nazionale del lavoro, con funzioni di impulso, coordinamento, vigilanza e avocazione nei procedimenti relativi ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con lo scopo di garantire uniformità, tempestività ed efficacia delle indagini, promuovendo la cooperazione tra procure distrettuali, forze di polizia giudiziaria, Ispettorato nazionale del lavoro, servizi sanitari territoriali e Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
l'istituzione della Procura nazionale del lavoro risponde a un'esigenza consolidata nel dibattito parlamentare e istituzionale, riprendendo contenuti già presentati in precedenti iniziative legislative,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
istituire la Procura nazionale del lavoro e le correlate direzioni distrettuali, garantendo adeguate risorse finanziarie, strumentali e organizzative per il funzionamento delle nuove strutture, in particolare per l'incremento delle piante organiche della magistratura, degli uffici di procura e del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
promuovere la massima integrazione operativa tra Direzione nazionale, direzioni distrettuali, servizi delle ASL, Ispettorato nazionale del lavoro, INAIL, Corpo nazionale dei vigili del fuoco e altre amministrazioni competenti, anche attraverso protocolli e piattaforme condivise per lo scambio dei dati;
sviluppare attività di formazione specialistica per magistrati, forze di polizia giudiziaria, ispettori del lavoro e personale sanitario dei servizi territoriali, finalizzata al miglioramento delle competenze tecnico-giuridiche in materia di sicurezza sul lavoro.
9/2736/42. Giuliano.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;
sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;
il numero degli infortuni, delle malattie professionali e degli incidenti mortali sul lavoro permane su livelli inaccettabili, rendendo urgente un rafforzamento degli strumenti di prevenzione, vigilanza e repressione dei reati in materia di sicurezza;
le misure adottate con il provvedimento all'esame sono comunque caratterizzate da estemporaneità e non adeguatamente coordinate e tantomeno finanziate;
occorre invece definire e adottare un Piano straordinario nazionale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, garantendo un coordinamento efficace tra tutte le amministrazioni coinvolte, realizzando programmi strutturati di formazione continua, accessibili in particolare a micro e piccole imprese, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai preposti, valorizzando la formazione partecipata e il ruolo dei rappresentanti territoriali, sostenendo altresì l'attivazione di sportelli territoriali di assistenza tecnica gratuita e assicurando risorse adeguate e personale qualificato per fornire supporto operativo a imprese e lavoratori,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a definire e adottare, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, un Piano straordinario nazionale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che includa:
il finanziamento di programmi di formazione continua e partecipata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con priorità per interventi rivolti alle micro imprese e le piccole imprese, mediante il rafforzamento delle prerogative e la valorizzazione del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
l'istituzione di sportelli territoriali per l'assistenza tecnica gratuita nell'ambito della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, a supporto delle imprese e dei lavoratori;
la previsione di modelli di organizzazione sociale e lavorativa che promuovano una migliore qualità della vita, del lavoro e del tempo libero, riducendo conseguentemente lo stress lavoro-correlato e l'incidenza degli infortuni nel percorso tra il domicilio del lavoratore e il luogo di lavoro, per i rapporti di lavoro che prevedano l'esecuzione della prestazione da remoto;
il rafforzamento delle politiche di flessibilità organizzativa e di incentivazione salariale, anche tramite la riduzione dell'orario di lavoro settimanale a parità di salario, con particolare attenzione ai settori e territori ad alta incidenza di infortuni sul lavoro, con la verifica periodica degli effetti prodotti dalla sua applicazione sulla produttività e sul benessere dei lavoratori;
la disciplina del diritto di autotutela e strumenti efficaci di prevenzione delle condotte vessatorie, incluse campagne nazionali, moduli formativi obbligatori, codici di comportamento e programmi specifici per la gestione dei conflitti nei luoghi di lavoro;
il potenziamento delle risorse economiche e del personale dei servizi ispettivi e delle strutture preposte.
9/2736/43. Barzotti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;
sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;
l'articolo 5 del provvedimento all'esame introduce varie modifiche al Testo Unico sulla sicurezza (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), riguardanti prevenzione, formazione e DPI;
più in particolare, quanto alla formazione, l'INAIL, dal 2026, trasferisce, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, almeno 35 milioni annui al Fondo sociale per occupazione e formazione per progetti formativi sulla sicurezza, anche con tecnologie immersive (VR/AR); l'INAIL, ad invarianza finanziaria, può inoltre finanziare la formazione nei settori ad alto rischio (edilizia, logistica, trasporti), aiutare PMI nell'acquisto di DPI innovativi e intelligenti, finanziare campagne di sensibilizzazione nelle scuole sull'educazione alla sicurezza (anche per infortuni in itinere), introdurre misure anti-violenza nei luoghi di lavoro; si introduce altresì l'obbligo di registrare la formazione nel fascicolo elettronico del lavoratore (con collegamento alla piattaforma SIISL) e si dispongo taluni aggiornamenti su controlli per tossicodipendenza e alcol-dipendenza e sugli obblighi più precisi per DPI e sistemi anticaduta;
il trasferimento di 35 milioni dall'INAIL al Fondo sociale per occupazione e formazione per progetti formativi sulla sicurezza, letto congiuntamente con il successivo articolo 11 che consente all'INAIL di effettuare anticipazioni di cassa da tutte le gestioni, rischia di esporre l'INAIL ad una pericolosa instabilità finanziaria e di depotenziare l'istituto dal suo primario ruolo nella prevenzione diretta e nei risarcimenti;
complessivamente l'intervento su «formazione e prevenzione» si limita ad essere «promosso», oltretutto ad invarianza finanziaria, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del medesimo Istituto, senza che sia assicurata una formazione obbligatoria, verificabile, certificata; parimenti anche con riguardo alle campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche;
la formazione per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori è rinviata alla contrattazione collettiva ed è comunque «proporzionata» alla dimensione dell'impresa; infine, il riferimento per la formazione a tecnologie immersive, cioè che offrono esperienze multisensoriali, sembrerebbe essere finalizzato ad avvantaggiare grandi enti formativi, con il rischio di monopolizzare la formazione;
in Italia, oltre il 90 per cento delle imprese occupa fino a 15 dipendenti pertanto risulta indispensabile prevedere anche per tali imprese un obbligo di aggiornamento periodico della formazione, stabilendo per legge un monte ore minimo, prevedendo che la contrattazione collettiva potrà intervenire esclusivamente in senso migliorativo, definendo modalità e contenuti aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla normativa,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a reperire risorse congrue per:
realizzare interventi di sostegno rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto e l'adozione nell'organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti;
realizzare una formazione obbligatoria in materia prevenzionale nonché campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche;
equiparare la durata della formazione in materia di salute e sicurezza per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori e di quelle con più di 15 dipendenti ovvero definire i requisiti minimi della formazione per tutte le predette imprese la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per tutte le imprese che occupano fino a 50 lavoratori;
istituire un Fondo nazionale dedicato al finanziamento di iniziative di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alimentato dagli introiti provenienti dalle sanzioni per violazioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e della normativa vigente, trasformando così una penalità economica in uno strumento di prevenzione attiva.
9/2736/44. Carmina.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;
sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;
l'articolo 5 del provvedimento all'esame introduce varie modifiche al Testo unico sulla sicurezza (decreto legislativo n. 81 del 2008), riguardanti prevenzione, formazione e DPI; tuttavia, non si rileva alcun intervento incisivo finalizzato a favorire la piena inclusione lavorativa delle persone con disabilità, prevenire l'insorgere di condizioni di inidoneità sopravvenuta e ridurre il rischio di abbandono del posto di lavoro;
occorre destinare risorse adeguate e dedicate per il finanziamento degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro, in linea con la normativa europea e con gli obiettivi di inclusione attiva; tali risorse potrebbero essere alimentate dai proventi delle sanzioni sulla sicurezza per essere destinate ad interventi concreti di adattamento delle postazioni, tecnologie assistive, smart working, eliminazione delle barriere e formazione dedicata, prevenendo il rischio di esclusione lavorativa, riduzione e abbandono forzato del posto di lavoro per sopravvenuta inidoneità,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
reperire risorse congrue per istituire un Fondo per gli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro al fine di favorire la piena inclusione lavorativa delle persone con disabilità, prevenire l'insorgere di condizioni di inidoneità sopravvenuta e ridurre il rischio di abbandono del posto di lavoro, da alimentare con i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché dalle verifiche e accertamenti condotti dagli organi di vigilanza in caso di irregolarità;
destinare risorse congrue per il finanziamento di interventi, progetti aziendali o territoriali finalizzati a: adattamento e messa in sicurezza delle postazioni di lavoro per lavoratori con disabilità o limitazioni funzionali; modifica degli orari di lavoro, riorganizzazione dei processi produttivi e delle mansioni, anche attraverso lavoro agile e soluzioni digitali; acquisto di ausili, strumenti ergonomici e tecnologie assistive; interventi strutturali e architettonici volti a eliminare barriere e aumentare l'accessibilità degli ambienti di lavoro; azioni di formazione specifica rivolta a datori di lavoro, RSPP, dirigenti e preposti sulle buone pratiche di accomodamento ragionevole.
9/2736/45. Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;
sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;
l'articolo 7 del provvedimento all'esame interviene sulla tutela degli studenti impegnati nei percorsi di scuola-lavoro (PCTO), chiarendo, con riguardo all'assicurazione INAIL, che gli studenti sono coperti anche durante il tragitto casa-luogo di tirocinio e ritorno ed introducendo il divieto di impiegare nelle convenzioni scuola-impresa gli studenti in «lavorazioni ad elevato rischio» come individuate nel DVR aziendale;
la disposizione appare, oltre che tardiva (interviene dopo morti e incidenti sul lavoro degli studenti Lorenzo Parelli e Giuliano De Seta), anche insufficiente poiché generica, senza controlli e senza sanzioni chiare e poiché demanda la valutazione del rischio «elevato» al DVR aziendale e non ad un organo terzo (es. l'INAIL), senza disciplinare alcuna verifica pubblica o certificazione; non si contempla, al contrario, e come più volte richiesto, una riforma strutturale dei PCTO e del modello stesso di alternanza scuola-lavoro così com'è oggi, diventato negli anni una forma di sfruttamento mascherato e di lavoro non retribuito,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte prevedere che le imprese ospitanti i PCTO, al fine di sottoscrivere le convenzioni con le istituzioni scolastiche, devono comunque essere in possesso dell'attestato di conformità in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro dell'Ispettorato nazionale del lavoro e della certificazione UNI di cui all'articolo 10 del medesimo provvedimento.
9/2736/46. Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;
sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;
l'articolo 8 del provvedimento all'esame prevede, dal 1° gennaio 2026, l'erogazione di borse di studio agli orfani di persone decedute per incidenti sul lavoro o malattie professionali da parte dell'INAIL esente da ogni imposizione fiscale;
gli importi delle borse sono di 3.000 euro per primaria e medie, 5.000 euro per superiori e IeFP e 7.000 euro per università, AFAM, ITS; i requisiti richiesti sono la frequenza con profitto del corso, l'effettuazione della domanda entro 60 giorni dalla fine dell'anno scolastico/accademico ed entro limiti di età INAIL già previsti; la misura è prevista nel limite di spesa di 26 milioni annui dal 2026 finanziati sottraendo 37,15 milioni al Fondo sociale per occupazione e formazione;
le domande sono accolte in ordine cronologico, fino a esaurimento fondi: indubbiamente la disposizione è condivisibile nella misura in cui intende fornire un supporto economico ai figli delle vittime del lavoro; tuttavia anche questa misura appare tardiva e minimale ed arriva dopo anni di richieste ignorate; le risorse sono comunque insufficienti e anche le domande sono a numero chiuso non idonee a soddisfare una platea potenziale che riguarda ogni anno migliaia di morti sul lavoro e di malati professionali e i loro familiari;
accogliere solo chi arriva prima (click-day) è ingiusto e immorale; tra l'altro la misura si finanzia tagliando 37,15 milioni/anno al Fondo sociale per occupazione e formazione che tradotto significa sacrificare la formazione ai lavoratori (anche sulla salute e sicurezza!) per dare ai figli dei lavoratori deceduti, sacrificando prevenzione e opportunità per altri lavoratori,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a sopprimere il cosiddetto click-day, incrementando significativamente le risorse per le borse di studio agli orfani di persone decedute per incidenti sul lavoro o malattie professionali.
9/2736/47. Orrico, Amato, Caso.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;
sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;
l'articolo 11 del provvedimento all'esame prevede consente, dal 1° gennaio 2026, anticipazioni di cassa tra tutte le gestioni assicurative INAIL;
la disposizione appare molto critica perché a fronte di una presunta flessibilità gestionale in realtà si rischia di esporre pericolosamente l'INAIL dal punto di vista economico e finanziario;
la misura sembrerebbe finalizzata a rendere l'INAIL una sorta di «banca interna» allo Stato per le necessità che non riesce a sostenere, con il rischio di mettere in pericolo le gestioni finalizzate a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori; di fatto si mette a rischio di alterazione l'autonomia finanziaria delle gestioni;
ogni gestione assicurativa dell'INAIL (es. Industria, Agricoltura, Medici radiologi, Navigazione, ecc.) ha un proprio equilibrio finanziario, con entrate (premi assicurativi) e uscite (indennizzi e prestazioni) riferite a specifiche categorie di lavoratori; se una gestione attinge frequentemente fondi da un'altra si rischia di compromettere la trasparenza dei conti e si riduce l'autonomia contabile di ciascuna gestione;
le anticipazioni sono pensate come temporanee; tuttavia, se una gestione è strutturalmente in deficit, la misura potrebbe diventare una copertura stabile e non occasionale, di fatto mascherando squilibri strutturali o gestioni inefficienti e questo andrebbe contro i princìpi di una sana gestione finanziaria pubblica che dovrebbero caratterizzare la contabilità pubblica dello Stato e di qualsiasi ente pubblico; si fa presente che le somme anticipate devono essere restituite e qualora la gestione beneficiaria non riuscisse a farlo nei tempi previsti, si creerebbe un trascinamento del debito interno tra le diverse gestioni, generando anche un problema di liquidità anche per la gestione che aveva fornito le risorse;
si sottolinea come la misura determina un rilevante rischio di riduzione della trasparenza contabile poiché l'uso delle anticipazioni può rendere più difficile monitorare lo stato finanziario reale di ciascuna gestione e i flussi di cassa «incrociati» possono mascherare disavanzi anche importanti; oltretutto, trattandosi di risorse pubbliche a destinazione vincolata, occorre verificare se l'uso improprio o non motivato di anticipazioni possa essere oggetto di rilievi della Corte dei conti oppure generare responsabilità amministrativo-contabile per i dirigenti,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione della misura indicata in premessa con l'adozione delle iniziative normative di competenza volte a prevedere l'acquisizione di un preventivo parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, comunque riferendo puntualmente al Parlamento sulle anticipazioni di cassa tra tutte le gestioni assicurative INAIL effettuate in ciascun anno.
9/2736/48. Donno.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;
sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;
l'articolo 14-bis del provvedimento all'esame – introdotto in sede referente – amplia la tipologia dei soggetti presso i quali, sulla base di apposite convenzioni aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro, avviene l'inserimento lavorativo dei lavoratori fragili;
l'articolo eleva inoltre per talune convenzioni dal 10 al 60 per cento il limite percentuale entro cui i datori di lavoro possono coprire parte dei propri obblighi di legge per l'inserimento di lavoratori con disabilità, consentendo il distacco dei lavoratori così assunti presso altro soggetto al fine di realizzare la commessa di lavoro; viene previsto che anche gli enti del Terzo settore non commerciali diversi dalle imprese sociali (incluse le cooperative sociali) e le società benefit siano inserite nel novero dei soggetti destinatari con cui possono essere stipulate le predette convenzioni;
la norma ha sicuramente un impatto limitato e non incide in maniera sostanziale con riferimento ai profili di rafforzamento della sicurezza sul lavoro per la categoria dei lavoratori fragili individuata come beneficiaria della misura;
i lavoratori fragili, definiti in base a condizioni di salute che li espongono a un rischio maggiore di complicanze o aggravamenti, necessitano di misure di tutela rafforzate in relazione ai rischi presenti nei luoghi di lavoro;
i cambiamenti nelle dinamiche produttive, l'aumento delle patologie croniche, l'invecchiamento della popolazione lavorativa e l'emergere di nuove tipologie di rischio richiedono un aggiornamento costante delle politiche pubbliche di prevenzione e protezione nei confronti dei soggetti fragili;
è essenziale rafforzare il coordinamento tra datori di lavoro, medici competenti, servizi di prevenzione delle ASL, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e Ispettorato nazionale del lavoro affinché le valutazioni dei rischi e le misure di tutela risultino pienamente coerenti con le condizioni individuali dei lavoratori fragili;
la prevenzione primaria, la flessibilità organizzativa, il lavoro agile, la personalizzazione delle mansioni e la formazione mirata costituiscono strumenti fondamentali per garantire continuità lavorativa senza esposizione a rischi non compatibili con le condizioni di salute,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative, anche normative, volte a garantire il ricorso a modalità flessibili di organizzazione del lavoro, tra cui lavoro agile, orari rimodulati, mansioni compatibili e strumenti digitali, al fine di consentire ai lavoratori fragili la continuità lavorativa senza compromissione della salute, sostenendo le imprese, in particolare micro e piccole, attraverso incentivi, voucher o strumenti tecnici e formativi per l'adattamento dei luoghi di lavoro e dei processi produttivi alle esigenze dei lavoratori fragili.
9/2736/49. Sportiello.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;
sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;
l'articolo 15 del provvedimento all'esame dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sentite le parti sociali, adottino linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti;
si rinvia ad un successivo decreto le modalità attraverso le quali le imprese comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni;
nel corso dell'esame al Senato, è stato altresì precisato che le linee guida sono adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall'INAIL; il tutto ad invarianza finanziaria;
la misura è critica poiché di fatto non introduce alcun obbligo e nessuna sanzione per le imprese che non comunicano i dati aggregati relativi ai mancati infortuni; inoltre il limite di 15 dipendenti esclude migliaia di piccole imprese dove avvengono molti incidenti,
impegna il Governo
al fine di contribuire all'obiettivo di rafforzare la verifica del livello di rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte delle imprese, ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte ad adottare un indicatore di valutazione delle imprese, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la misurazione del rispetto dei livelli di prestazione di sicurezza, consapevolezza e conoscenza sulle condizioni di salute e sicurezza nelle imprese.
9/2736/50. Iaria.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di attività di vigilanza, di tessera di riconoscimento del lavoratore e di patente a crediti, con riferimento alle attività in regime di appalto e subappalto e a ulteriori attività a rischio più elevato;
con il nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023) si assiste a un cambiamento significativo della figura del RUP, ora Responsabile unico del progetto, investito di funzioni molto complesse sia sotto il profilo procedurale che della responsabilità, finalizzate ad assicurare la piena realizzazione dell'intervento, nel rispetto dei termini, dei costi e della qualità preventivati nel contratto, compresa la vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori;
l'articolo 8, comma 1, lettera f), dell'Allegato I.2 al Codice, coerentemente con l'articolo 89, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dispone che il RUP assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme in materia di prevenzione, di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela della salute del lavoratore;
il richiamo alla centralità della sicurezza nei cantieri pubblici e al ruolo chiave della figura del RUP sono stati evidenziati dalle linee guida ANAC e dalle recenti pronunce della Corte di cassazione penale che ne ha sottolineato la posizione di garanzia non solo nella fase di progettazione dei lavori ma anche durante il loro svolgimento;
le funzioni del RUP sono di fatto sempre più assimilate a quello proprie di un Project Manager dell'appalto, in grado di gestire i progetti in modo integrato e allineato con gli obiettivi strategici delle stazioni appaltanti;
a tal fine sono richiesti requisiti di professionalità e competenza specifiche, soprattutto per gli appalti particolarmente complessi che richiedono necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, o per acquisti attinenti a prodotti o servizi con particolari caratteristiche tecniche;
tali competenze devono includere anche la gestione informativa digitale, mediante piattaforme elettroniche che permettono di gestire tutte le fasi del processo di acquisto, dalla pubblicazione degli appalti alla presentazione delle offerte, dalla valutazione delle proposte alla gestione dei contratti, garantendo una adeguata trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
sono dunque sempre più numerose le procedure di appalto in cui viene richiesta la presenza di figure professionali con specifiche competenze di Project Management;
oggi tale ruolo appare tanto più rilevante in considerazione dell'urgenza di raggiungere gli obiettivi previsti dal PNRR che impongono il rispetto dei tempi di realizzazione e delle «performance» degli interventi, e richiedono il rispetto di condizioni vincolanti imponendo alle pubbliche amministrazioni un controllo rigoroso dell'iter di realizzazione dei progetti;
la professione del Project Manager in Italia è normata dalla legge n. 4 del 2013, che regolamenta le professioni non ordinistiche. La legge prevede, tra l'altro, la possibilità di attestare, attraverso associazioni professionali iscritte in apposito albo gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, la qualità dei servizi offerti attraverso l'emissione di un «Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei servizi quale project manager»;
inoltre, su iniziativa delle associazioni professionali, l'Italia, prima in Europa, con la norma UNI 11648 ha definito le competenze specifiche che un Project Manager, e dunque un RUP, deve possedere per gestire i progetti che gli vengono assegnati, indicando quali criteri debbano essere seguiti dagli Organismi di Certificazione accreditati da Accredia;
gli strumenti principali per comprovare legalmente la competenza acquisita da un RUP, o da un consulente dello stesso, dovrebbe quindi essere l'Attestato di Qualità rilasciato da una Associazione Professionale sul registro del Ministero delle imprese e del made in Italy e/o una certificazione UNI 11648 rilasciato da un Organismo di Certificazione accreditato da Accredia che attesti la conformità di tali competenze alla norma Uni;
nonostante la recente normativa fornisca indicazioni chiare in materia, le stazioni appaltanti continuano a seguire criteri difformi per la definizione dei requisiti professionali richiesti nelle gare pubbliche per il ruolo di Project Manager e a non prendere in considerazione gli elenchi previsti dalla legge n. 4 del 2013 e presenti sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, con conseguenti effetti in termini di qualità e standard dei servizi erogati;
considerata la peculiarità del ruolo del Responsabile Unico di Progetto (RUP) negli appalti pubblici e l'importanza dei compiti ad esso assegnati anche in materia di prevenzione, di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela della salute del lavoratore,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a garantire:
a) che negli appalti pubblici il Responsabile Unico di Progetto (RUP) sia dotato della formazione e delle competenze necessarie per svolgere le ampie funzioni di garanzia in materia di prevenzione, di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela della salute del lavoratore;
b) che le stazioni appaltanti nei capitolati di gara in cui viene richiesta la presenza di figure professionali di Project Manager si conformino alla normativa di cui in premessa per garantire il possesso di una qualificazione adeguata, idonea a garantire, oltre alla qualità negli appalti pubblici e alla corretta gestione dell'intero ciclo di vita dell'opera, un'adeguata osservanza della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.
9/2736/51. Santillo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, nonostante il richiamo ai presupposti di necessità e urgenza, risponde tardivamente e in maniera del tutto insufficiente al dramma della perdurante mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro, in assenza di una visione strategica e di fondi adeguati a sostegno delle misure contenute nel decreto;
il numero degli infortuni mortali sul lavoro, delle malattie professionali e degli incidenti permane su livelli inaccettabili, rendendo urgente un rafforzamento degli strumenti di prevenzione, vigilanza e repressione dei reati in materia di sicurezza così come di repressione delle condotte gravemente colpose;
dagli ultimi dati ufficiali sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi ai 2024, forniti dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), emerge infatti un quadro complesso che richiede a tutti gli attori coinvolti un'attenzione maggiore al tema cruciale della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
nel 2024 sono arrivate all'INAIL 589.571 denunce di infortunio con un aumento dello 0,7 per cento sul 2023 e tra queste 1.090 hanno riguardato casi mortali, con una crescita del 4,7 per cento sull'anno precedente;
gli infortuni e i decessi sul luogo di lavoro o nel percorso per giungervi o allontanarsene riguardano la quasi totalità dei settori produttivi e coinvolgono prestatori d'opera impiegati a vario titolo presso piccole e medie imprese, imprese familiari, cooperative, ma anche grandi sedi di distribuzione e produzione multinazionale;
a fronte di questi numeri impressionanti, le pene comminate ai responsabili della mancata osservanza delle previsioni di legge in materia di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro sono pochissime e spesso irrilevanti,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte ad introdurre nel codice penale le fattispecie autonome e specifiche del reato di omicidio sul lavoro e di lesioni personali, in caso di gravi violazioni dolose o colpose delle norme antinfortunistiche, favorendo, per quanto di competenza, il rapido esame di quelle proposte di legge già depositate sul tema, rafforzando, al contempo, le attività di prevenzione, vigilanza e controllo nei luoghi di lavoro, nonché la formazione in materia di salute e sicurezza, al fine di ridurre in modo strutturale il fenomeno degli infortuni mortali.
9/2736/52. Carotenuto, Barzotti, Tucci, Aiello.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, nonostante il richiamo ai presupposti di necessità e urgenza, risponde tardivamente e in maniera del tutto insufficiente al dramma della perdurante mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro, in assenza di una visione strategica e di fondi adeguati a sostegno delle misure contenute nel decreto;
tra i fattori di rischio per l'ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro non affrontati dal decreto in esame vi è quella legata agli effetti dannosi che comportano le sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS), riconosciuti dalla comunità scientifica come gravi contaminanti ambientali;
per i loro effetti dannosi, tali sostanze costituiscono una questione prioritaria di salute pubblica e tutela dei lavoratori, soprattutto per coloro che risultano impiegati nei settori industriali che utilizzano tali sostanze e quelli operanti in aree interessate da contaminazione delle acque, del suolo e dell'aria, determinando un rischio professionale spesso sottovalutato o non adeguatamente regolamentato;
l'attuale quadro normativo nazionale non garantisce ancora un livello di tutela sufficiente e uniforme per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti a PFAS, né prevede limiti stringenti e misure di prevenzione adeguate nei luoghi di lavoro;
appare, dunque, urgente e non rinviabile l'esigenza di regolamentare in Italia tutte le sostanze perfluorurate, nella direzione sia di un ulteriore abbassamento dei loro valori limite nelle acque a uso potabile sia della derivazione di valori limite di emissione di tutte le sostanze PFAS nell'ambiente per ogni singola matrice (acqua, aria e altro),
impegna il Governo
al fine di completare il quadro di interventi recati dal provvedimento in esame:
ad adottare, con urgenza, ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta a rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti, direttamente o indirettamente, a sostanze poli e perfluoroalchiliche, prevedendo specifici obblighi di valutazione del rischio, monitoraggio ambientale e biologico e sorveglianza sanitaria, nonché il riconoscimento della malattia professionale da esposizione a PFAS, con particolare riguardo alla tutela dei lavoratori coinvolti nei cicli produttivi interessati;
a rafforzare i controlli e le attività ispettive nei luoghi di lavoro e nei siti industriali a rischio di contaminazione da PFAS, assicurando l'effettiva applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
a garantire la piena informazione e formazione dei lavoratori sui rischi connessi all'esposizione ai PFAS, nonché il coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza nei processi di valutazione e prevenzione del rischio.
9/2736/53. Ilaria Fontana.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del provvedimento in esame interviene in materia di prevenzione e di formazione, attribuendo all'INAIL un ruolo centrale nella promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
la tutela della salute dei lavoratori comprende anche i rischi psicosociali, quali lo stress lavoro-correlato, le molestie e le violenze, che incidono in modo significativo sulle condizioni di lavoro e sul benessere organizzativo,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, ed in particolare dall'articolo 5, con ulteriori iniziative urgenti di competenza volte a garantire che gli interventi formativi promossi dall'INAIL includano in modo sistematico e strutturato anche i rischi psicosociali, con particolare riferimento allo stress lavoro-correlato, alle molestie e alle violenze nei luoghi di lavoro.
9/2736/54. L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
Poste Italiane S.p.A. rappresenta una delle principali aziende a partecipazione pubblica del Paese e svolge un ruolo strategico nell'erogazione di servizi essenziali per cittadini e imprese, che spaziano dalla gestione della corrispondenza e delle spedizioni ai servizi finanziari, assicurativi, di telefonia, alla gestione del contante e dei sistemi di pagamento;
Poste Italiane registra anche per questo anno 2025, ricavi record. In particolare, per i primi nove mesi del 2025, l'utile netto sale dell'11,2 per cento, con ricavi nei primi nove mesi pari a 9,6 miliardi, in crescita del 4 per cento su base annua, ed un risultato operativo (Ebit) adjusted in crescita del 10 per cento a 2,5 miliardi;
l'ampiezza e la complessità delle attività svolte da Poste Italiane richiedono l'impiego di un numero considerevole di lavoratrici e lavoratori, operanti sia presso sportelli e uffici di prossimità sia sul territorio, in particolare attraverso figure fondamentali quali portalettere e corrieri;
con specifico riferimento a queste ultime due categorie di lavoratori, risulterebbero, da organi di informazione, numerose segnalazioni e denunce da parte di lavoratori ed ex lavoratori di Poste Italiane in merito a una grave e diffusa carenza di attenzione da parte dell'azienda in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
tali criticità sono state documentate anche dal servizio giornalistico della trasmissione Report, andato in onda il 23 febbraio 2025, nel quale vengono mostrate immagini di mezzi aziendali vetusti, in cattivo stato di manutenzione e con pneumatici usurati, inadatti alla circolazione stradale, ma nonostante ciò regolarmente utilizzati per le attività di recapito, esponendo i lavoratori a rischi elevatissimi;
i portalettere denunciano, inoltre, turni di lavoro eccessivamente gravosi e carichi di lavoro ben oltre i limiti consentiti, condizioni che incidono negativamente sulla lucidità e sulla sicurezza dei lavoratori stessi, aumentando in modo significativo il rischio di incidenti;
secondo i dati disponibili, dal 2017 a oggi si sarebbero verificati oltre 40.000 infortuni sul lavoro all'interno di Poste Italiane, di cui circa il 75 per cento a carico dei portalettere, infortuni riconducibili non solo all'esposizione ai pericoli della strada con mezzi spesso inadeguati, ma anche a una formazione insufficiente o del tutto assente in materia di sicurezza;
molti di tali infortuni sono stati di particolare gravità, fino a esiti mortali, come nel caso di Francesco Rossi, giovane portalettere di 21 anni, deceduto a seguito di un incidente stradale il 18 marzo 2022;
ulteriori profili di grave responsabilità emergono anche in relazione alla carenza di dispositivi di primo soccorso nei luoghi di lavoro: il 2 dicembre 2025, presso un centro logistico di Poste Italiane a Modena che conta circa 150 dipendenti, un lavoratore colpito da infarto ha perso la vita sembrerebbe anche a causa dell'assenza di un defibrillatore, nonostante negli anni precedenti i lavoratori avessero presentato una specifica petizione all'azienda per la sua installazione;
tali episodi evidenziano come, nonostante i risultati economici record e gli ingenti utili realizzati dall'azienda, la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori non appaiano essere considerate una priorità adeguata da parte di Poste Italiane,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a individuare, per quanto di competenza, interventi specifici su quanto segnalato in premessa al fine di verificare e, ove necessario ristabilire, il rispetto delle disposizioni in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
9/2736/55. Auriemma.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni al Senato, è stato adottato sui presupposti di straordinaria necessità e urgenza riconducibili alla necessità di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
tuttavia, nonostante i supposti presupposti di necessità e urgenza, la risposta del Governo al dramma della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro è tardiva e del tutto insufficiente, priva di una visione strategica e di fondi adeguati; non vi è traccia, ad esempio, dello stanziamento dei 900 milioni per il triennio 2026-2028 annunciati dalla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone;
sebbene il provvedimento contenga alcune misure che vanno nella direzione di un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro, il giudizio non può essere positivo: la sicurezza sul lavoro è un'emergenza strutturale e non può essere risolta da qualche correttivo normativo; ciò che manca è un serio ed effettivo intervento strutturale, accompagnato dall'erogazione di sufficienti stanziamenti, contro i subappalti a cascata, contro la precarietà e per i salari minimi; non è prevista l'istituzione della procura nazionale del lavoro, si ignorano completamente i nuovi rischi digitali legati al lavoro da remoto, alla iperconnettività e all'assenza del diritto alla disconnessione, elementi ormai centrali nel benessere lavorativo;
considerato che:
l'articolo 7 del provvedimento all'esame interviene sulla tutela degli studenti impegnati nei percorsi di scuola-lavoro (PCTO), chiarendo, con riguardo all'assicurazione INAIL, che gli studenti sono coperti anche durante il tragitto casa-luogo di tirocinio e ritorno ed introducendo il divieto di impiegare nelle convenzioni scuola-impresa gli studenti in «lavorazioni ad elevato rischio» come individuate nel DVR aziendale;
la disposizione appare, oltre che tardiva (interviene dopo morti e incidenti sul lavoro degli studenti Lorenzo Parelli e Giuliano De Seta), anche insufficiente poiché generica, senza controlli e senza sanzioni chiare, poiché demanda la valutazione del rischio «elevato» al DVR aziendale e non ad un organo terzo (ad esempio l'INAIL), senza disciplinare alcuna verifica pubblica o certificazione; non si contempla, al contrario, e come più volte richiesto, una riforma strutturale dei PCTO e del modello stesso di alternanza scuola-lavoro così com'è oggi, diventato negli anni una forma di sfruttamento mascherato e di lavoro non retribuito,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a rafforzare la massima tutela per gli studenti e le studentesse rimuovendo qualsiasi possibilità di sfruttamento mascherato e salvaguardando la missione educativa e formativa della scuola, prediligendo sempre percorsi scuola-lavoro all'interno delle istituzioni scolastiche.
9/2736/56. Morfino.
La Camera,
premesso che:
la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento e trova la sua disciplina organica nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che all'articolo 37 prevede specifici obblighi formativi a carico del datore di lavoro;
la tempestività e l'effettività della formazione rappresentano condizioni essenziali per prevenire infortuni e malattie professionali, soprattutto nei settori caratterizzati da elevata rotazione del personale, impiego di lavoratori giovani, stagionali o con ridotta esperienza lavorativa;
in alcuni comparti, come quello edile, è già prevista da tempo la possibilità di svolgere una parte rilevante della formazione in materia di salute e sicurezza prima dell'accesso al cantiere (cosiddette «16 ore»), così come l'ordinamento conosce l'istituto delle visite sanitarie preassuntive, proprio al fine di garantire che il lavoratore sia idoneo e consapevole dei rischi sin dal primo giorno di attività;
la possibilità di svolgere, in tutto o in parte prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro, la formazione di base e, ove possibile, quella specifica prevista dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008 consentirebbe: una gestione più efficiente degli obblighi formativi in capo alle imprese, l'inserimento fin dal primo giorno di attività di lavoratori già consapevoli dei rischi connessi alle mansioni, la riduzione del periodo in cui il lavoratore opera, di fatto, con un livello di formazione non ancora pienamente adeguato,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dall'articolo 5 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a prevedere lo svolgimento della formazione in materia di salute e sicurezza di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in tutto o in parte, anche in fase di assunzione al fine di favorire l'inserimento lavorativo di soggetti già adeguatamente formati e di ridurre il rischio infortunistico nei primi mesi di attività.
9/2736/57. Faraone.
La Camera,
premesso che:
la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento, attuato, tra l'altro, attraverso il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che all'articolo 28 disciplina i contenuti della valutazione dei rischi;
la legge 15 gennaio 2021, n. 4, ha ratificato ed eseguito la Convenzione n. 190 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, impegnando il nostro Paese ad adottare misure specifiche per prevenire e contrastare tali fenomeni in tutti i settori lavorativi;
la Convenzione OIL n. 190 prevede, tra l'altro, che gli Stati membri provvedano a integrare le politiche e i sistemi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro includendo la violenza e le molestie tra i rischi oggetto di prevenzione e protezione;
la violenza e le molestie sul lavoro, incluse quelle di genere, costituiscono un rischio grave per la salute fisica e psichica delle lavoratrici e dei lavoratori, colpendo, in particolare, gruppi di lavoratori esposti a rischi specifici (ad esempio per genere, età, condizione di disabilità, appartenenza etnica, tipologia di contratto, mansioni a contatto con il pubblico) e richiedendo quindi un'attenzione mirata nella fase di valutazione dei rischi,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal comma 1 dell'articolo 5 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative volte ad assicurare che la valutazione dei rischi includa in modo esplicito anche quelli che riguardano gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, comprese le situazioni di violenza e molestia sul luogo di lavoro, garantendo un quadro di indirizzo chiaro e omogeneo per rafforzare la prevenzione e la protezione delle lavoratrici e dei lavoratori.
9/2736/58. Boschi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo dichiarato di contrastare in modo più incisivo il fenomeno degli infortuni e delle morti sul lavoro;
l'Ispettorato nazionale del lavoro, insieme alle strutture territoriali e in coordinamento con INAIL, INPS, servizi di prevenzione delle ASL e forze dell'ordine, svolge un ruolo centrale nel garantire il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza, regolarità dei rapporti di lavoro e contrasto al lavoro sommerso e irregolare;
molte realtà produttive presentano ancora criticità significative sotto il profilo della prevenzione, che rendono indispensabile una presenza ispettiva più capillare e strutturata;
le organizzazioni sindacali e le principali istituzioni impegnate sul tema della sicurezza sul lavoro rilevano da tempo come il numero dei controlli effettuati ogni anno sui luoghi di lavoro risulti ancora insufficiente rispetto alla platea delle aziende attive sul territorio nazionale, anche a causa di carenze di organico, di turn over non pienamente compensato, nonché della necessità di costante aggiornamento professionale e tecnologico del personale ispettivo;
il rafforzamento del sistema di vigilanza, e in particolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro, rappresenta uno strumento essenziale per dare concretezza alle misure di prevenzione previste dall'ordinamento, scoraggiare comportamenti elusivi e promuovere una reale cultura della sicurezza in tutte le filiere produttive;
un'attività ispettiva più efficace, dotata di adeguate risorse umane, strumentali e tecnologiche e fondata su un coordinamento stabile tra le diverse amministrazioni competenti, contribuisce non solo alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali, ma anche alla tutela delle imprese che rispettano le regole, garantendo condizioni di concorrenza leale,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame, con l'adozione iniziative normative finalizzate a rafforzare l'attività di vigilanza e controllo da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, potenziando le risorse umane e strumentali e favorendo un più efficace coordinamento operativo con gli altri soggetti competenti, al fine di incrementare la frequenza e l'efficacia dei controlli sui luoghi di lavoro.
9/2736/59. Del Barba.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 del provvedimento reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, chiarendo che l'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei settori dell'istruzione e della formazione comprende anche gli infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione, o da altro domicilio in cui si trovi lo studente, al luogo di svolgimento dei percorsi di formazione scuola-lavoro, nonché quelli occorsi nel tragitto inverso;
il medesimo articolo 7 prevede inoltre che le convenzioni stipulate per i percorsi di formazione scuola-lavoro tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possano contemplare l'adibizione degli studenti a lavorazioni ad elevato rischio;
tali disposizioni rappresentano un importante rafforzamento delle tutele in materia di salute e sicurezza per gli studenti coinvolti nei percorsi di formazione scuola-lavoro;
analoghe esigenze di tutela sussistono anche per gli studenti e i giovani coinvolti in altre tipologie di percorsi formativi e di transizione verso il mondo del lavoro, quali gli stage obbligatori nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione professionale, i tirocini formativi e di orientamento curriculari promossi dalle università, nonché le attività rivolte a neodiplomati e neolaureati finalizzate a favorirne l'ingresso nel mercato del lavoro,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere le tutele assicurative previste dall'articolo 7 anche agli studenti che frequentano stage obbligatori nell'ambito dei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale, ai tirocini formativi e di orientamento curriculari promossi dalle università, nonché alle attività rivolte a neodiplomati e neolaureati finalizzate a facilitarne l'ingresso nel mondo del lavoro.
9/2736/60. Manzi, Scotto, Orfini, Berruto, Iacono.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 del decreto-legge in esame introduce il divieto di adibire gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro a lavorazioni ad elevato rischio, rafforzando in modo significativo le tutele in materia di salute e sicurezza;
tale previsione si applica esclusivamente agli studenti coinvolti nei percorsi di formazione scuola-lavoro, lasciando invece esclusi altri giovani che, nell'ambito di percorsi formativi obbligatori o professionalizzanti, svolgono attività analoghe all'interno di contesti lavorativi;
in particolare, risultano privi della medesima tutela gli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, gli studenti universitari impegnati in tirocini formativi e di orientamento curriculari, nonché i neodiplomati e i neolaureati coinvolti in attività formative finalizzate a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro;
tale esclusione determina una disparità di trattamento difficilmente giustificabile tra giovani che si trovano in condizioni sostanzialmente analoghe sotto il profilo dell'esposizione ai rischi nei luoghi di lavoro;
la sicurezza e la tutela dell'integrità psicofisica dei giovani impegnati in percorsi formativi e di transizione verso il lavoro devono costituire un principio generale e non selettivo dell'ordinamento, tanto più in un contesto caratterizzato da un preoccupante aumento degli infortuni sul lavoro,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte a estendere il divieto di impiego in attività e lavorazioni ad elevato rischio, previsto dall'articolo 7 per gli studenti dei percorsi di formazione scuola-lavoro, anche agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, agli studenti universitari impegnati in tirocini formativi e di orientamento curriculari, nonché ai neodiplomati e ai neolaureati coinvolti in attività formative finalizzate a facilitarne l'ingresso nel mondo del lavoro, al fine di garantire un livello uniforme e non discriminatorio di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
9/2736/61. Orfini, Scotto, Manzi, Berruto, Iacono.