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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Domenica 28 dicembre 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 28 dicembre 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Bellucci, Bignami, Bonetti, Boschi, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, D'Alessio, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Freni, Gava, Gemmato, Giachetti, Giorgetti, Gribaudo, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Mangialavori, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nazario Pagano, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Siracusano, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 18 dicembre 2025 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

   LOMUTI ed altri: «Disposizioni concernenti il trasferimento del montante contributivo dell'assicurato deceduto alla posizione contributiva del coniuge, della parte dell'unione civile o del convivente di fatto ai fini del conseguimento della pensione minima» (2748).

  In data 19 dicembre 2025 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

   CESA: «Disposizioni in materia di riscatto dei periodi di lavoro prestato, con contratti atipici ovvero nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili o analoghi istituti, dal personale degli enti pubblici prima dell'immissione nei ruoli, nonché di determinazione dei trattamenti pensionistici» (2749).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 27 dicembre 2025 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

  dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno:

   «Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026» (2751).

  Sarà stampato e distribuito.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 2566, d'iniziativa dei deputati Nisini ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni concernenti la disciplina, la promozione e lo sviluppo del settore termale nonché deleghe al Governo per la disciplina delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici e per il riordino e il coordinamento delle leggi in materia di attività idrotermali».

Trasmissione dal Senato.

  In data 23 dicembre 2025 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   S. 1689. – «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» (approvato dal Senato) (2750).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali)

  STEFANAZZI ed altri: «Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in materia di estensione dei benefìci spettanti agli operatori volontari del servizio civile universale agli operatori volontari dei servizi civili regionali» (2321) Parere delle Commissioni V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura)

  MANZI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale dell'istruzione degli adulti» (2725) Parere delle Commissioni I, II, III, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali)

  NISINI ed altri: «Disposizioni concernenti la disciplina, la promozione e lo sviluppo del settore termale nonché deleghe al Governo per la disciplina delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici e per il riordino e il coordinamento delle leggi in materia di attività idrotermali» (2566) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione alla V Commissione
(Bilancio) del disegno di legge di bilancio.

  A norma del comma 1 degli articoli 72 e 120 del Regolamento, il seguente disegno di legge è stato assegnato, in data 23 dicembre 2025, alla V Commissione (Bilancio), in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali:

   S. 1689. – «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» (approvato dal Senato) (2750) e relativa nota di variazioni (2750/I).

Trasmissione dall'Ufficio
parlamentare di bilancio.

  La Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, con lettera in data 22 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il bilancio di previsione del medesimo Ufficio per l'anno 2026, con allegato il bilancio di previsione pluriennale 2026-2028 (Doc. VIII-bis, n. 7), che sarà pubblicato quale allegato al bilancio interno della Camera dei deputati per il medesimo anno 2026.

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alla II Commissione (Giustizia), nonché alla I Commissione (Affari Costituzionali):

   Sentenza n. 191 del 17 novembre – 19 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 592),

   con la quale:

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 168-bis, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Cagliari;

   Sentenza n. 193 del 3 novembre – 22 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 593),

   con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 624-bis del codice penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 19 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Eutalia Srl, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 475).

  Questi documenti sono stati trasmessi alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale del notariato, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 476).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato (FAPPS), per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 477).

  Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato Spa, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 478).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 19 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 26/2025, adottata dalle Sezioni riunite in sede di controllo nell'adunanza dell'11 dicembre 2025, concernente la programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2026.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 22 dicembre 2025, ha trasmesso la relazione, approvata dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 22/2025 del 4-22 dicembre 2025, sull'avanzamento, al 28 agosto 2025, del Piano di ripresa e resilienza negli enti territoriali.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 23 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 71/2025 del 27 novembre-23 dicembre 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato la deliberazione riguardante il Fondo integrativo speciale per la ricerca.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.

  Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettera in data 17 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sull'attività svolta dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, riferita all'anno 2024 (Doc. LV, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla VI Commissione (Finanze), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro della difesa.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 19 dicembre 2025, ha trasmesso la nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2026, prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 19 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 40 del 2004, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, riferita all'attività dei centri di procreazione medicalmente assistita nell'anno 2023 (Doc. CXLII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro
dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 19 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 18-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni concernenti il Patrimonio Rilancio, aggiornata al 31 dicembre 2024 (Doc. XXXIX, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 19 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa nell'anno 2024 (Doc. LIV, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 19 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2025/0335, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per il mancato recepimento della direttiva (UE) 2024/790 che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro della cultura.

  Il Ministro della cultura, con lettera in data 23 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1998, n. 444, la relazione in ordine agli immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi di cui alla medesima legge n. 444 del 1998, agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti, riferita all'anno 2025.

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro
delle imprese e del
made in Italy .

  Il Ministro delle imprese e del made in Italy, con lettera in data 23 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e dell'articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, la relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, aggiornata al 30 settembre 2025 (Doc. LVIII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 dicembre 2025, ha trasmesso la seguente relazione concernente il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi:

   relazione, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, concernente il seguito del documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera (atto Camera Doc XVIII-bis, n. 62) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1542 per quanto riguarda gli obblighi degli operatori economici in materia di strategie relative al dovere di diligenza per le batterie (COM(2025) 258 final).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 dicembre 2025, ha trasmesso la seguente relazione concernente il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi:

   relazione, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, concernente il seguito del documento della 4a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato (atto Senato Doc XVIII-bis, n. 24) in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus) (COM(2025) 106 final).

  Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 18 e 19 dicembre 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio nella quale si valutano i principali risultati degli studi pilota disposti dal regolamento (UE) 2016/792 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni (COM(2025) 761 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza l'Austria a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi (COM(2025) 773 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Tabella di marcia per posti di lavoro di qualità (COM(2025) 944 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);

   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – Rafforzare la sicurezza economica dell'UE (JOIN(2025) 977 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 18 e 23 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con le medesime comunicazioni, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (COM(2025) 757 final);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche elaborate conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti e alla loro qualità (COM(2025) 766 final);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del Fondo per l'innovazione nel 2024 (COM(2025) 770 final);

   Comunicazione della Commissione – (Primo) Piano di lavoro del CPR per il periodo 2026-2029 (COM(2025) 772 final);

   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza l'Austria a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi (COM(2025) 773 final);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Prima relazione annuale sull'interoperabilità nell'Unione (COM(2025) 860 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Tabella di marcia per posti di lavoro di qualità (COM(2025) 944 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili (COM(2025) 1025 final);

   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – Rafforzare la sicurezza economica dell'UE (JOIN(2025) 977 final).

Trasmissione di documenti connessi
ad atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 18 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 1° al 15 dicembre 2025.

  Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.

Annunzio di sentenze della Corte
di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 19 dicembre 2025, la seguente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, adottata a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che è inviata, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alla XI Commissione (Lavoro), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Sentenza della Corte (Ottava sezione) del 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, EW e altro contro Ministero dell'istruzione e del merito e altro. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Libera circolazione delle persone – Articoli 45 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Diritto di esercitare la professione di insegnante di sostegno in uno Stato membro – Cittadini di tale Stato membro che hanno ottenuto un titolo di formazione rilasciato da un istituto di istruzione superiore privato in un altro Stato membro – Titolo che non è legalmente riconosciuto e non dà accesso alla professione corrispondente in quest'ultimo Stato membro – Obbligo del primo Stato membro di prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati e altri titoli di cui dispone l'interessato – Deroga (Doc. XIX, n. 84).

Trasmissione dal Consiglio regionale
del Friuli Venezia Giulia.

  Il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, con lettera in data 18 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione, approvata il 16 dicembre 2025, recante le osservazioni del Friuli Venezia Giulia in ordine alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025) 560 final).

  Questo documento è trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (363).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 6 febbraio 2026. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 17 gennaio 2026.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1689 – BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2026 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2026-2028 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2750)

A.C. 2750 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2026, 2027 e 2028, sono indicati nell'allegato I annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
  2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 123, 127 e 130 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, si interpreta nel senso che le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia, come iscritte nel proprio bilancio, appartengono al Popolo italiano.
  3. All'articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33 per cento».
  4. All'articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è diminuito di un importo pari a 440 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo e dall'articolo 15, comma 3-bis, spettante in relazione ai seguenti oneri:

   a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c);

   b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;

   c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

  5. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 500.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse del fondo di cui al primo periodo e sono individuati i termini e le modalità di erogazione delle stesse.
  6. Per le finalità di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 451-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 2.231.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma 5.
  7. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. L'imposta sostitutiva di cui al primo periodo si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro.
  8. All'articolo 1, comma 385, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «negli anni 2025, 2026 e 2027,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2025».
  9. Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva ivi prevista è applicabile, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, con l'aliquota ridotta all'1 per cento.
  10. Per il periodo d'imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:

   a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);

   b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;

   c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

  11. Le disposizioni di cui al comma 10 sono applicate dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attività di cui al comma 18, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Ai fini del limite annuo di cui al comma 10 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell'articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.
  12. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardanti le imposte sostitutive di cui ai commi 7, 10 e 11, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  13. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76, si applicano anche nell'anno 2026.
  14. All'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10».
  15. All'articolo 1, comma 44, secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».
  16. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, le parole: «entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025. La registrazione come “impianto realizzato” nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI) dà prova dell'avvenuta installazione, relativamente ai termini di cui al primo periodo».
  17. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole: «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».
  18. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.
  19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2025, a 40.000 euro.
  20. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 18 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
  21. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 18 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  22. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14, comma 3-quinquies:

    1) al primo periodo, le parole: «al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027»;

    2) al secondo periodo, le parole: «al 50 per cento delle spese, per l'anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese per l'anno 2027»;

   b) all'articolo 16:

    1) al comma 1:

     1.1) al primo periodo, le parole: «al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027»;

     1.2) al secondo periodo, le parole: «al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027»;

    2) al comma 1-septies.1:

     2.1) al primo periodo, le parole: «al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027»;

     2.2) al secondo periodo, le parole: «al 50 per cento delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute per l'anno 2027»;

    3) al comma 2, primo e secondo periodo, le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».

  23. All'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: «rilasciato» sono inserite le seguenti: «o conseguito» e dopo le parole: «in sanatoria» sono aggiunte le seguenti: «, anche ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».
  24. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di 610 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
  25. All'articolo 24-bis, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «euro 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300.000»;

   b) al secondo periodo, le parole: «euro 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50.000».

  26. Le disposizioni di cui al comma 25 si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  27. All'articolo 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2025 e 2026».
  28. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con l'aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023. Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale».
  29. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;

   b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

  30. Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;

   b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

  31. Le disposizioni di cui ai commi 29 e 30 si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
  32. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «sia in Italia sia all'estero» sono aggiunte le seguenti: «, comprensiva delle giacenze in valuta all'estero, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro».
  33. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le misure volte a dare attuazione, anche al fine di assicurare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alle disposizioni di cui al comma 32, prevedendo altresì le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volte a inserire all'articolo 5 del citato regolamento, tra le componenti del patrimonio mobiliare, le giacenze in valute, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro all'estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all'estero di denaro contante non accompagnato.
  34. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 33, gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni dei commi 32 e 33, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.
  35. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 36 a 40 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2025 o che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2026 si trasformano in società semplici.
  36. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento, ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
  37. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.
  38. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.
  39. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 35 a 37, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
  40. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 35 a 39 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2026 e la restante parte entro il 30 novembre 2026, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
  41. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 30 settembre 2025, poste in essere dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.
  42. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui all'articolo 87, determinate a norma del comma 2 del presente articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata».

  43. Le disposizioni di cui al comma 42 si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al medesimo comma 42.
  44. I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.
  45. Ai fini del comma 44 si applicano le disposizioni del decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2025, di attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.
  46. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. A condizione che sussistano i requisiti di cui all'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il margine di intermediazione dell'esercizio in cui sono imputati a conto economico, in quanto esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare»;

   b) all'articolo 7, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. A condizione che sussistano i requisiti di cui all'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare la base imponibile della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare».

  47. Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025; in relazione ai periodi d'imposta anteriori, la quota dell'imposta regionale sulle attività produttive riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in misura eccedente rispetto a quanto disposto dal comma 46, può essere esclusivamente chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  48. Fatte salve le istanze di rimborso già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, i contribuenti per i quali sia ancora pendente alla medesima data il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, hanno diritto al rimborso previa presentazione dell'istanza all'Agenzia delle entrate.
  49. Con l'istanza di cui al comma 48 è altresì ammessa la facoltà di optare per l'utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il contributo straordinario di cui ai commi da 68 a 73 del presente articolo, nei termini ivi disciplinati. L'utilizzo del credito in compensazione è ammesso a decorrere dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza. L'opzione può essere esercitata anche dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già presentato le istanze di rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  50. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 48 e 49.
  51. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 58, comma 2, dopo le parole: «articolo 87» sono inserite le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,»;

   b) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis del presente articolo, che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.
   1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:

   a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

   b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro»;

   c) all'articolo 87:

    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo»;

    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo, nonché ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo»;

   d) all'articolo 89:

    1) al comma 2:

     1.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare»;

     1.2) al secondo periodo, le parole: «e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo»;

    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:

   a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

   b) ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro»;

    3) al comma 3:

     3.1) al primo periodo, dopo le parole: «lettera d)» sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo» e dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)» sono inserite le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo»;

     3.2) al secondo periodo, dopo le parole: «lettera d)» sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo» e dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)» sono inserite le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo»;

    4) al comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) alle remunerazioni sui titoli, sugli strumenti finanziari e sui contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109».

  52. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

   «3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato».

  53. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del presente testo unico e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico delle imposte sui redditi e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato».

  54. Le disposizioni di cui ai commi 51, 52 e 53 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico nonché ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.
  55. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 51.
  56. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio e nei quattro successivi.
  57. I commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non sono applicabili alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 56 del presente articolo. Le imposte anticipate di cui al primo periodo non rilevano altresì ai fini della differenza di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.
  58. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 56 e 57.
  59. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.
  60. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1-bis, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo»;

   b) alla tariffa di cui all'allegato A, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

  Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione

19

  Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

12,50

  61. Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo»;

   b) alla tabella A dell'allegato 1, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

  Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione

19

  Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

12,50

  62. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.
  63. Le imprese di assicurazione riconoscono, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi 60 e 61.
  64. Le disposizioni di cui ai commi 60, 61, 62 e 63 si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
  65. I soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
  66. Le imprese che si avvalgono della facoltà di cui al comma 65 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
  67. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 65 e 66 sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le suddette disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.
  68. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

   «5-ter. A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

  69. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 70 del presente articolo.
  70. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma 69 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.
  71. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 69 e 70, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.
  72. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 69 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
  73. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 68 a 72, nonché del relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  74. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono incrementate di 2 punti percentuali per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo spetta una detrazione pari a euro 90.000.
  75. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 74.
  76. La deduzione di una quota pari al 3,80 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sulla base dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.
  77. La deduzione di una quota pari al 12,36 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi, prevista dall'articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.
  78. La deduzione di una quota pari al 9,50 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 1067 e 1068 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.
  79. Il computo delle perdite, ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in diminuzione del reddito:

   a) del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 14 a 17, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non superiore al 35 per cento dello stesso maggior reddito imponibile;

   b) del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 76 a 78 del presente articolo in misura non superiore al 42 per cento dello stesso maggior reddito imponibile.

  80. Le disposizioni di cui al comma 79 si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine, il reddito complessivo globale dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027 si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile che si determina, rispettivamente, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 14 a 17, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e delle disposizioni di cui al comma 79, lettera a), nonché ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 76, 77, 78 e 79, lettera b), del presente articolo.
  81. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

   a) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 79, lettera a), e 80 del presente articolo;

   b) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, l'articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché l'articolo 1, commi 1067 e 1068, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, e applicando le disposizioni di cui ai commi 76, 77, 78, 79, lettera b), e 80 del presente articolo;

   c) al 31 dicembre 2028 e per quello successivo, non si tiene conto delle quote differite ai sensi dei commi da 76 a 78 del presente articolo.

  82. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
  83. Il pagamento delle somme di cui al comma 82 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:

   a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;

   b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;

   c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

  84. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo; non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  85. L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
  86. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 82 rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 83.
  87. Nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92 nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.
  88. Entro il 30 aprile 2026 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 86, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
  89. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 82, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 82, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 86.
  90. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
  91. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

   c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

   d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

   e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

   f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

  92. Entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 86 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 82 nell'area riservata del sito internet istituzionale dell'agente della riscossione, la comunicazione è resa disponibile esclusivamente in tale area.
  93. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

   a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 92;

   b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale;

   c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

  94. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 86:

   a) alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

  95. La definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento:

   a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;

   b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;

   c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

  96. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 82 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.
  97. Per le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
  98. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 82 che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.
  99. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98:

   a) pur se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:

    1) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

    2) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

    3) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

    4) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

    5) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

   b) anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l'inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:

    1) dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

    2) dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.

  100. Non possono essere estinti secondo le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:

   a) dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

   b) dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.

  101. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 82, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
  102. Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei princìpi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei princìpi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
  103. Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.
  104. Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.
  105. Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.
  106. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.
  107. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.
  108. I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
  109. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.
  110. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.
  111. Al fine di dare attuazione alla riforma 1.12 «Riforma dell'amministrazione fiscale» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come da modifiche in corso di riprogrammazione, sono introdotte le seguenti disposizioni:

   a) dopo l'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

   «Art. 54-bis.1. – (Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse) – 1. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice, l'Agenzia delle entrate, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2, può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, alla liquidazione dell'imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Nell'effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall'imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta.
   2. Quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni di cui al comma 3. Decorso tale termine, in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l'importo dell'imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Se gli elementi forniti dal contribuente portano a una diversa determinazione dell'imposta dovuta, l'esito della liquidazione è nuovamente comunicato al contribuente e, dalla data di comunicazione, decorre il termine di cui al primo periodo. Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
   3. Quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, si applica la sanzione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, determinata in base all'imposta liquidata. Se il contribuente provvede a versare le somme dovute nel termine di cui al comma 2 del presente articolo, la sanzione è ridotta a un terzo.
   4. L'avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione non consente di applicare l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
   5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere dettate disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità da seguire per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e ai dati utilizzabili per l'effettuazione delle stesse»;

   b) all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all'articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello già liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1»;

   c) all'articolo 30, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all'articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello già liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1».

  112. Al fine di potenziare la base informativa disponibile per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e di assicurare il consolidamento degli effetti derivanti dall'attuazione della riforma 1.12 «Riforma dell'amministrazione fiscale» del PNRR, all'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La ritenuta deve essere operata con un'aliquota dello 0,5 per cento per l'anno 2028 e dell'uno per cento a decorrere dall'anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. La ritenuta di cui al quinto periodo non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo».
  113. All'articolo 38, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La ritenuta deve essere operata con un'aliquota dello 0,5 per cento per l'anno 2028 e dell'1 per cento a decorrere dall'anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, o che non si trovano in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. La ritenuta di cui al quinto periodo non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all'articolo 41, comma 1, del presente testo unico. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo».
  114. Le rubriche dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 38 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, sono sostituite dalla seguente: «Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d'impresa e su altri redditi».
  115. Le disposizioni di cui ai commi da 112 a 114 si applicano, nelle percentuali ivi indicate, ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2028.
  116. Al fine di dare attuazione alla riforma 1.12 «Riforma dell'amministrazione fiscale» del PNRR, all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'articolo 5, comma 7, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «superiori a euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiori a euro 50.000».
  117. Al fine di dare attuazione alla riforma 1.12 «Riforma dell'amministrazione fiscale» del PNRR, come da modifiche in corso di riprogrammazione, all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

   «b-ter) dall'Agenzia delle entrate per mettere a disposizione dell'agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi. Le modalità attuative della disposizione di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

  118. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotta dal comma 117 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  119. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 39-octies:

    1) al comma 3, lettera a), le parole da: «per l'anno 2023» fino a: «29,50 per 1.000 sigarette» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026, in 32 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2027, in 35,50 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2028, in 38,50 euro per 1.000 sigarette»;

    2) al comma 5:

     2.1) alla lettera b), le parole: «euro 37 il chilogrammo convenzionale» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026, euro 47 il chilogrammo convenzionale, per l'anno 2027, euro 49 il chilogrammo convenzionale e, a decorrere dall'anno 2028, euro 51 il chilogrammo convenzionale»;

     2.2) alla lettera c), le parole da: «euro 140» fino a: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «euro 161,50 il chilogrammo per l'anno 2026, euro 165,50 il chilogrammo per l'anno 2027 ed euro 169,50 il chilogrammo a decorrere dall'anno 2028»;

    3) al comma 6, le parole da: «, per l'anno 2023» fino a: «a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a un importo specifico fisso per unità di prodotto determinato, per l'anno 2026, in 216 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2027, in 221 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette»;

   b) all'articolo 39-decies, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per i tabacchi lavorati immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

   c) all'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole da: «trenta per cento» fino a: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «40,50 per cento per l'anno 2026, al 41 per cento per l'anno 2027 e al 42 per cento a decorrere dall'anno 2028»;

   d) all'articolo 62-quater, comma 1-bis, le parole da: «, rispettivamente, al quindici per cento» fino a: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, al 18 per cento e al 13 per cento per l'anno 2026, al 20 per cento e al 15 per cento per l'anno 2027 e al 22 per cento e al 17 per cento a decorrere dall'anno 2028»;

   e) all'articolo 62-quater, dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:

   «3-quater. Per i prodotti di cui al comma 1-bis, immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'imposta dovuta è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto, per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

   f) all'articolo 62-quater, comma 4, le parole: «Con determinazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando i termini di versamento previsti dal comma 3-quater, con determinazione»;

   g) all'articolo 62-quater.1:

    1) al comma 9-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le spedizioni tra depositi autorizzati sono comunicate, in forma telematica, con cadenza trimestrale, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con indicazione delle quantità e della tipologia dei prodotti spediti dai depositi. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni»;

    2) al comma 12, il secondo periodo è soppresso;

    3) dopo il comma 13-bis sono inseriti i seguenti:

   «13-bis.1. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti di cui al comma 1 ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. In caso di rilevazione di offerta di prodotti di cui al comma 1 in violazione del presente comma, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica l'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
   13-bis.2. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante e all'importatore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 ai consumatori, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 150.000. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000»;

   h) all'allegato I, voce: «Tabacchi lavorati»:

    1) alla lettera b), le parole: «24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27 per cento per l'anno 2026, 27,5 per cento per l'anno 2027 e 28 per cento a decorrere dall'anno 2028»;

    2) alla lettera c), le parole: «49,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «49,23 per cento per l'anno 2026, 48,50 per cento per l'anno 2027 e 48 per cento a decorrere dall'anno 2028»;

    3) alla lettera d), le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60,7 per cento per l'anno 2026, 60,9 per cento per l'anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dall'anno 2028».

  120. Al fine di dare attuazione alle disposizioni fiscali concernenti l'imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina, le confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti di cui all'articolo 62-quater.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, devono riportare i seguenti elementi:

   a) informazioni sugli ingredienti;

   b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un singolo involucro;

   c) avvertenze d'uso sul prodotto, ivi inclusa la dicitura «tenere fuori dalla portata dei bambini»;

   d) le seguenti avvertenze sanitarie: «Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto superiore di sanità» e «Uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari». Alla collocazione delle avvertenze sul condizionamento e alle relative dimensioni e tipologie testuali si applicano le previsioni di cui all'articolo 21, comma 9, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

  121. I prodotti di cui al comma 120 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e di manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per singolo involucro funzionale al consumo non supera il limite massimo di 16,6 mg.
  122. La vendita dei prodotti di cui al comma 120 è vietata ai minori di anni 18. Nei casi di violazione trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.
  123. È consentito lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui all'articolo 62-quater.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non conformi alle prescrizioni di cui ai commi 120 e 121 del presente articolo e giacenti presso i depositi di produzione e di distribuzione e i punti vendita alla data di entrata in vigore della presente legge.
  124. Le disposizioni di cui al comma 119, lettere b), e) e f), hanno efficacia per i prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026.
  125. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: «dal 1° luglio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027»;

   b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: «dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027».

  126. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni:

   a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea;

   b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

  127. Il contributo di cui al comma 126 è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.
  128. Il contributo di cui al comma 126 si applica in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.
  129. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Ai fini del superamento del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, di cui al Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è applicata una riduzione dell'accisa sulle benzine nella misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento, nella medesima misura, dell'accisa applicata al gasolio impiegato come carburante. Conseguentemente le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate nella seguente identica misura:

   a) benzina: euro 672,90 per mille litri;

   b) gasolio usato come carburante: euro 672,90 per mille litri»;

   b) il comma 2 è abrogato;

   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati ai numeri 5 e 9 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non trovano applicazione la variazione, in aumento, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025, e la variazione, in aumento, della medesima aliquota stabilita dal comma 1, lettera b), del presente articolo»;

   d) al comma 4, le parole: «del decreto di cui al comma 2 adottato per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025»;

   e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Ferma restando la destinazione stabilita dall'articolo 3 del citato decreto 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025, delle entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio stabilita dall'articolo 2 del medesimo decreto, le maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo, determinate tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché di quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 24-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono destinate, al netto della quota di spettanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209».

  130. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato:

   a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

   b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre»;

   b) all'articolo 101:

    1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico»;

    2) al comma 2-bis, le parole: «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»;

   c) all'articolo 110, comma 1-bis, la lettera a) è abrogata.

  131. In attesa dell'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025:

   a) in deroga all'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote, effettuata, anche a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter del codice civile e a norma dell'articolo 121 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel medesimo periodo d'imposta, e il relativo costo di acquisto. A tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente;

   b) le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 6-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati nel medesimo periodo d'imposta;

   c) per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali, nel medesimo periodo d'imposta, in deroga all'articolo 103, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.

  132. Le operazioni di cui al comma 131, lettere da a) a c), sono indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.
  133. Gli interessi passivi di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostenuti dagli intermediari finanziari, ad eccezione di quelli indicati nello stesso articolo 96, comma 13, primo periodo, sono deducibili nei limiti:

   a) del 96 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;

   b) del 97 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026;

   c) del 98 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027;

   d) del 99 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028.

  134. Si applicano le disposizioni dell'articolo 96, comma 13, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  135. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 133.
  136. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

   a) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera a), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera b);

   b) al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera b), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera c);

   c) al 31 dicembre 2029, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera c), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera d);

   d) al 31 dicembre 2030, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera d).

  137. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis non si applicano a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del Terzo settore previsti dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

  138. All'articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse» sono sostituite dalle seguenti: «dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni».
  139. Le disposizioni di cui al comma 138 si applicano alle operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente alla predetta data di entrata in vigore.
  140. All'articolo 25-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole: «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.
  141. All'articolo 39, comma 5, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole: «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente,» sono soppresse.
  142. Le disposizioni di cui ai commi 140 e 141 si applicano alle provvigioni corrisposte a decorrere dal 1° marzo 2026.
  143. Ai proventi derivanti dalle operazioni in uso nei mercati di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e dai titoli di Stato emessi ai sensi dell'articolo 3 del medesimo testo unico corrisposti al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro non si applicano l'articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, nonché gli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Sono fatti salvi i comportamenti adottati, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al trattamento fiscale dei proventi di cui al primo periodo.
  144. All'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».
  145. Alla nota 2-bis dell'articolo 2 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e alla nota 3 dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, di cui all'allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono inserite le seguenti: «, esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme,».
  146. Le disposizioni di cui al comma 145 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.
  147. All'articolo 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

   a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

   b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028».

  148. All'articolo 17 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il comma 9 è sostituito dal seguente:

   «9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

   a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

   b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028».

  149. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio»;

   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

   a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 13, comma 3-ter;

   b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina, individuato nella tabella F-bis, aumentato del 50 per cento per il presidente.

   1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

  150. All'articolo 34 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio»;

   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

   a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 19, comma 5;

   b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina, individuato nella tabella D, aumentato del 50 per cento per il presidente.

   1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

  151. Al fine di sostenere i progetti olimpici dell'Italia Team, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è introdotto e regolato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato «Win For Italia Team» con montepremi pari al 65 per cento della raccolta.
  152. La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco di cui al comma 151, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è riassegnata al capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano.
  153. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per l'anno 2026, di 400 milioni di euro per l'anno 2027 e di 271 milioni di euro per l'anno 2028. Le risorse di cui al primo periodo, che costituiscono limite di spesa, sono destinate a riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per una durata massima di ventiquattro mesi, per l'assunzione nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto.
  154. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 153. Nell'adozione del decreto di cui al presente comma si tiene conto della valutazione degli effetti sull'occupazione delle misure di esonero contributivo, di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
  155. Per le finalità di cui al comma 154, nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, elabora un progetto di valutazione. Il progetto di cui al presente comma è realizzato anche con il contributo dell'INPS, dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
  156. All'articolo 1, comma 343, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «31 dicembre 2025» sono inserite le seguenti: «e a decorrere dall'anno 2026».
  157. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contraenti possono altresì cedere la propria quota di prodotto ad altre parti del contratto».
  158. All'articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L'importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50 per cento dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi del primo periodo».

  159. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, si applicano ai nuclei familiari per cui il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell'assegno di inclusione, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025.
  160. Per effetto di quanto disposto dai commi 158 e 159 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del citato decreto-legge n. 48 del 2023 è incrementata di 160 milioni di euro per l'anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 171 milioni di euro per l'anno 2029, di 173 milioni di euro per l'anno 2030, di 176 milioni di euro per l'anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l'anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. A seguito dell'attività di monitoraggio, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del citato decreto-legge n. 48 del 2023 è ridotta di 54 milioni di euro per l'anno 2026 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Conseguentemente sono rideterminati gli importi dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023.
  161. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 267,16 milioni di euro per l'anno 2026, di 346,95 milioni di euro per l'anno 2027, di 336,23 milioni di euro per l'anno 2028, di 268,71 milioni di euro per l'anno 2029, di 212,86 milioni di euro per l'anno 2030, di 145,48 milioni di euro per l'anno 2031, di 75 milioni di euro per l'anno 2032, di 2,49 milioni di euro per l'anno 2033 e di 2,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.
  162. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2026 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 179 al compimento dell'età di 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2026. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 170 milioni di euro per l'anno 2026, di 320 milioni di euro per l'anno 2027, di 315 milioni di euro per l'anno 2028, di 270 milioni di euro per l'anno 2029, di 121 milioni di euro per l'anno 2030 e di 28 milioni di euro per l'anno 2031.
  163. Il beneficio di cui al comma 162 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
  164. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 30 milioni di euro, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2026, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. Il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell'indennità di cui al primo periodo sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito
  165. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l'INPS effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente.
  166. È prorogato, per l'anno 2026, l'esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di dodici mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro per l'anno 2026 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  167. Il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato per l'anno 2026, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  168. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2026, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  169. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  170. In considerazione della parziale operatività finanziaria del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2023, ai sensi dell'articolo 26, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono autorizzate secondo i criteri previsti nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 45 del 16 gennaio 2025. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS assicura il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa riferiti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  171. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2026, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell'impresa interessata. I trattamenti di cui al primo periodo sono riconosciuti nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura degli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 63,3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  172. Per l'anno 2026 sono prorogate le misure di cui all'articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Ai sensi del primo periodo, per l'anno 2026, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  173. All'articolo 1, comma 193, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno di tali anni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».
  174. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 173, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  175. All'articolo 4-ter, comma 14, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, le parole: «21,9 milioni di euro per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «24,1 milioni di euro per l'anno 2027» e le parole: «3,5 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «12,2 milioni di euro per l'anno 2028». II Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 3,15 milioni di euro per l'anno 2027, di 11,15 milioni di euro per l'anno 2028 e di 2 milioni di euro per l'anno 2030 ed è aumentato di 3,1 milioni di euro per l'anno 2029.
  176. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «, in unica soluzione,» sono soppresse;

   b) ai commi 2 e 3, le parole: «in un'unica soluzione» sono soppresse;

   c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. L'erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70 per cento dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30 per cento, da corrispondere al termine della durata di cui all'articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3 del presente articolo, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità».

  177. Al fine di tutelare la continuità economica e la stabilità del reddito dei lavoratori civili italiani impiegati presso installazioni militari degli Stati Uniti d'America presenti sul territorio nazionale, in caso di ritardo o sospensione temporanea dei pagamenti delle retribuzioni dovuti a cause riconducibili a provvedimenti o a situazioni di blocco amministrativo del Governo degli Stati Uniti d'America, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico composto dai rappresentanti del Ministero medesimo e del Ministero della difesa, nonché da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale del settore bancario e creditizio, per adottare tutte le misure necessarie a sostenere le retribuzioni dovute ai predetti lavoratori, nei casi di comprovato ritardo dei pagamenti dovuti a eventi straordinari di natura amministrativo-finanziaria, non imputabili alla volontà o condotta dei lavoratori stessi.
  178. Ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 177 non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati.
  179. Nell'ambito del processo di incremento delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'importo mensile di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e l'importo annuo di cui alle lettere a) e b) del comma 5 del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera d) del suddetto comma 5, come rideterminati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono incrementati rispettivamente di 20 euro e di 260 euro.
  180. Con riferimento al personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in via aggiuntiva a quanto previsto dai commi da 185 a 194, è stabilito, fermo quanto previsto dal comma 181, l'incremento di un mese per l'anno 2028, di un ulteriore mese per l'anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2030 dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Le eventuali eccedenze determinate in attuazione del presente comma non comportano l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri.
  181. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e tenuto conto delle misure di cui al comma 182, sono individuate le specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, l'ulteriore incremento di cui al comma 180 possa non trovare applicazione oppure si applichi parzialmente.
  182. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2026, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
  183. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

Dal 2026 al 2029

  (Importi in euro)

  Polizia di Stato

  1.900.000

  Polizia penitenziaria

  700.000

  Arma dei carabinieri

  2.100.000

  Guardia di Finanza

  1.200.000

  Esercito italiano

  1.800.000

  Marina militare

  600.000

  Aeronautica militare

  800.000

  Capitanerie di porto

  200.000

  Corpo nazionale vigili del fuoco

  700.000

  Totale

  10.000.000

  184. Le risorse di cui al comma 183 possono essere trasferite, per le medesime finalità di cui allo stesso comma 183, secondo le modalità di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.
  185. L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare ai sensi dell'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all'anno 2027, è applicato nella misura di un mese, fermo restando il predetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dal citato decreto direttoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2028. Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano nell'anno 2027 i requisiti di cui al primo periodo, le indennità di fine servizio, comunque denominate, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
  186. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 187 del presente articolo, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 185.
  187. La disposizione di cui al comma 186 si applica:

   a) ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate nell'allegato B alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative in tali professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

   b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

  188. L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 185 non si applica al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, limitatamente ai lavoratori di cui alla lettera d) del medesimo comma 199.
  189. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, le parole: «2023 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2025 e 2027».
  190. La disposizione di cui al comma 186 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  191. Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui ai commi da 186 a 189 del presente articolo, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
  192. Per effetto di quanto disposto dal comma 188 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2027, di 30 milioni di euro per l'anno 2028, di 43 milioni di euro per l'anno 2029, di 46 milioni di euro per l'anno 2030 e di 49 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
  193. Per effetto di quanto stabilito dal comma 189 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2027, di 11 milioni di euro per l'anno 2028, di 15 milioni di euro per l'anno 2029, di 16 milioni di euro per l'anno 2030 e di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
  194. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  195. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 7-bis è abrogato;

   b) al comma 11, l'ultimo periodo è soppresso.

  196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'INPS, sono adeguate le tabelle emanate per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base di coefficienti attuariali aggiornati.
  197. Le disposizioni di cui ai commi da 185 a 193 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  198. Con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».
  199. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5-bis:

    1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   «a-bis) i limiti massimi di investimento, anche in via indiretta tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o tramite titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 5, comma 2-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130, in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nell'elaborazione o nella realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia»;

    2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) i procedimenti e le condotte che i fondi pensione sono tenuti ad adottare in caso di superamento temporaneo dei limiti massimi di investimento definiti ai sensi della lettera a-bis), ivi compresi i termini per il rientro, gli obblighi di informativa alla COVIP e le misure correttive»;

   b) al comma 13, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

   «c-bis) il patrimonio del fondo pensione è investito in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, nonché su sistemi multilaterali di negoziazione aventi i requisiti informativi e organizzativi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma la disciplina dei mercati recata dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato sono in ogni caso mantenuti a livelli prudenziali».

  200. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 199, lettera a), del presente articolo si provvede con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, mediante modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  201. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8:

    1) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d'imposta 2026, il limite di cui al primo periodo è innalzato a euro 5.300»;

    2) al comma 6, le parole: «il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «il limite di cui al comma 4 pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo di cui al comma 4»;

   b) all'articolo 11:

    1) al comma 3:

     1.1) al primo periodo, le parole: «50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento del montante finale accumulato, e in rendita vitalizia»;

     1.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la prestazione può essere interamente erogata in capitale»;

    2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Fermo restando il limite di cui al comma 3 per l'erogazione in forma di capitale, nelle forme a contribuzione definita le prestazioni pensionistiche possono essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui, ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili nei limiti di cui al comma 3-quater, o ancora mediante un'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni.
   3-ter. Ai fini del calcolo della durata della rendita di cui al comma 3-bis, la vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335.
   3-quater. I prelievi di cui al comma 3-bis possono essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita di cui al medesimo comma.
   3-quinquies. Le prestazioni di cui al comma 3-bis sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare e il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di morte del beneficiario di una delle prestazioni di cui al comma 3-bis, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione»;

    3) ai commi 5 e 6, dopo la parola: «rendite» è inserita la seguente: «vitalizie» e dopo la parola: «rendita», ovunque ricorre, è inserita la seguente: «vitalizia»;

    4) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

   «6-bis. Alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi di cui al comma 3-bis nonché a quelle del comma 3-quinquies, secondo periodo, si applica il regime fiscale previsto dal comma 6 con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale, anche per quanto attiene al soggetto tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d'imposta.
   6-ter. Le prestazioni erogate in forma frazionata ai sensi del comma 3-bis sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche di cui al primo periodo è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20 per cento ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali. La ritenuta di cui al secondo periodo è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore»;

    5) al comma 8, la cifra: «5.164,57» è sostituita dalla seguente: «5.300»;

    6) il comma 10 è sostituito dal seguente:

   «10. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, che perdura fino alla richiesta di liquidazione, le prestazioni di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quinquies, secondo periodo, la RITA di cui ai commi 4 e 4-bis e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dall'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettati ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità»;

   c) all'articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole: «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali» sono soppresse;

   d) all'articolo 19, comma 2, dopo la lettera n) sono aggiunte le seguenti:

   «n-bis) definisce la periodicità e il numero minimo di rate in cui è frazionabile il montante accumulato con riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari in forma di erogazione frazionata di cui all'articolo 11, comma 3-bis;

   n-ter) definisce i criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all'articolo 8, comma 9».

  202. Le disposizioni di cui al comma 201 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie istruzioni.
  203. All'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di cui al terzo periodo, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a sessanta addetti alle proprie dipendenze. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono altresì tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a quaranta o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di quaranta addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato».
  204. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: «Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono» sono inserite le seguenti: «, in modo automatico o esplicito,»;

   b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare secondo le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter, salvo quanto previsto dal comma 7-quater,»;

   c) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

   «7-bis. L'adesione automatica di cui al comma 7 opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente periodo, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. II TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro il termine di cui al comma 7-quater.
   7-ter. In assenza degli accordi o dei contratti di cui al comma 7-bis, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l'intero importo del TFR.
   7-quater. Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e: a) conferire l'intero importo del TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta; b) ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile; tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.
   7-quinquies. In caso di adesione automatica di cui al comma 7, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni di cui al comma 7-quater. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data»;

   d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

   «8. Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.
   9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente»;

   e) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

   «9-bis. Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica di cui ai commi da 7 a 7-ter, con gli effetti di cui al comma 7-quinquies. Il predetto TFR è conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di cui al secondo periodo, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi del comma 2 ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento».

  205. Le disposizioni di cui al comma 204 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adegua le proprie istruzioni.
  206. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2027»;

   b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2027,» sono soppresse;

   c) il terzo periodo è soppresso.

  207. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dal comma 206 del presente articolo, per l'anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall'INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alle madri lavoratrici titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilità della somma di cui al presente comma, spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2026. Le somme di cui al presente comma non rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. L'INPS provvede alle attività derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  208. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, all'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all'articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la soglia di cui all'articolo 5, comma 2, quarto periodo, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 è innalzata a 91.500 euro e a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, e le maggiorazioni di cui alla lettera a) dell'allegato 1 del medesimo regolamento sono rideterminate in 0,1 in caso di nuclei familiari con due figli, 0,25 in caso di tre figli, 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 in caso di almeno cinque figli. Per effetto di quanto disposto dal primo periodo:

   a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è incrementata di 125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni di euro per l'anno 2028, di 142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l'anno 2031 e di 142,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell'importo di cui all'alinea del medesimo articolo 13, comma 8;

   b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è incrementata di 14,18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell'importo di cui all'alinea del medesimo articolo 13, comma 9;

   c) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 340,78 milioni di euro per l'anno 2026, di 345,93 milioni di euro per l'anno 2027, di 352,14 milioni di euro per l'anno 2028, di 358,87 milioni di euro per l'anno 2029, di 365,7 milioni di euro per l'anno 2030, di 372,64 milioni di euro per l'anno 2031, di 379,69 milioni di euro per l'anno 2032, di 386,94 milioni di euro per l'anno 2033, di 394,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 401,77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035;

   d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 5,96 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

   e) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono incrementate di 3,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

  209. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. A decorrere dall'anno 2026, per le attività di cui al comma 1 l'INPS coopera anche con il Ministero dell'interno e con l'Automobile Club d'Italia. A tale fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e nel pubblico registro automobilistico»;

   b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la presentazione della DSU per il tramite dei centri di assistenza fiscale avviene prioritariamente in modalità precompilata. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di politiche per la famiglia, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono aggiornate le modalità operative e tecniche per consentire al cittadino, anche tramite i centri di assistenza fiscale, la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per quanto attiene al trattamento dei dati e alle misure di sicurezza».

  210. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, nei termini di cui al comma 211, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  211. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 210 spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l'esonero è riconosciuto nel limite massimo di diciotto mesi dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.
  212. L'esonero di cui ai commi da 210 a 213 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui ai commi da 210 a 213 è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
  213. L'esonero contributivo di cui ai commi da 210 a 212 è riconosciuto nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 18,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 24,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2029, di 25,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 26,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 27 milioni di euro per l'anno 2032, di 27,6 milioni di euro per l'anno 2033, di 28,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 28,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo di cui ai commi da 210 al presente comma.
  214. Fermo restando quanto previsto dal capo II del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell'orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali.
  215. Al fine di incentivare l'applicazione del criterio di priorità di cui al comma 214, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti di cui al medesimo comma 214 la trasformazione ivi prevista, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di trasformazione del contratto, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  216. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 215.
  217. L'esonero di cui ai commi da 214 a 218 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui ai commi da 214 a 218 è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
  218. L'esonero contributivo di cui ai commi da 215 a 217 è riconosciuto nel limite di spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 18,1 milioni di euro per l'anno 2029, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2030, di 19 milioni di euro per l'anno 2031, di 19,4 milioni di euro per l'anno 2032, di 19,8 milioni di euro per l'anno 2033, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 20,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo di cui ai commi da 214 al presente comma.
  219. Al fine favorire la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, con l'obiettivo di preservare l'occupazione, al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 32, comma 1, alinea, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattordici»;

   b) all'articolo 33, comma 1, la parola: «dodicesimo» è sostituita dalla seguente: «quattordicesimo»;

   c) all'articolo 34, commi 1 e 3, la parola: «dodicesimo» è sostituita dalla seguente: «quattordicesimo»;

   d) all'articolo 36, commi 2 e 3, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

  220. All'articolo 47, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «nel limite di cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di dieci giorni» e le parole: «gli otto» sono sostituite dalle seguenti: «i quattordici».
  221. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2, il contratto di lavoro può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino».

  222. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.
  223. Con decreto dell'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 marzo di ciascun anno, sono stabiliti:

   a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni;

   b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

  224. All'articolo 2, comma 9-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, le parole: «100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «550.000 euro per l'anno 2026 e 700.000 euro per l'anno 2027».
  225. Al fine di sostenere le famiglie e promuovere la pratica sportiva tra i giovani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2027, destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza, per i giovani di età inferiore a diciotto anni, presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  226. Con decreto dell'Autorità politica delegata per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri per dare attuazione alle misure di cui al comma 225 tenendo conto dell'indicatore ISEE dei destinatari, che deve essere inferiore a 20.000 euro.
  227. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale.
  228. Per le finalità di cui agli articoli 5, comma 2, lettera d), e 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  229. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 5,5 milioni di euro per l'anno 2026, 9 milioni di euro per l'anno 2027 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
  230. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite in parti uguali per le seguenti finalità:

   a) realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attività dei centri antiviolenza; tali risorse sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

   b) realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attività delle case-rifugio per le donne vittime di violenza.

  231. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione pari a 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, finalizzati a consentire alle donne vittime di violenza di genere di accedere ad ogni servizio, strumento e agevolazione per i quali la fruizione sia condizionata alla presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all'avvio degli interventi di protezione di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
  232. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 231.
  233. Al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale attività educative, volte al contrasto della violenza contro le donne, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, con il riferimento alla violenza contro le donne, nonché in materia di pari opportunità, consenso, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva, anche con il coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.
  234. Al fine di garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  235. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 234, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma.
  236. All'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 11 milioni di euro per l'anno 2026 e a 16,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».
  237. Per l'anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il beneficio di cui al presente comma si aggiunge alle predette misure.
  238. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I comuni possono trasferire alle unioni dei comuni, alle comunità montane e alle comunità isolane o di arcipelago a cui aderiscono una quota dell'incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi, ai sensi di quanto previsto dal presente comma, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente certificata dall'organo di revisione».
  239. All'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-ter. Al fine di perseguire il processo di graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale delle amministrazioni rientranti nel comparto funzioni centrali indicate nella tabella di cui all'allegato II alla presente legge, a decorrere dall'anno 2026 con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione a favore delle predette amministrazioni delle risorse del fondo di cui al comma 1 da destinare all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio».

  240. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.000 unità di agenti del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre di ciascun anno, per un numero massimo di:

   a) 500 unità per l'anno 2026;

   b) 1.000 unità per l'anno 2027;

   c) 500 unità per l'anno 2028.

  241. Per le finalità di cui al comma 240 è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di euro 743.948 per l'anno 2026, di euro 24.264.464 per l'anno 2027, di euro 71.742.670 per l'anno 2028, di euro 99.203.807 per l'anno 2029, di euro 101.937.454 per l'anno 2030, di euro 101.973.896 per l'anno 2031, di euro 102.447.648 per l'anno 2032, di euro 103.285.824 per l'anno 2033, di euro 103.686.691 annui per gli anni 2034 e 2035, di euro 103.794.816 per l'anno 2036, di euro 105.200.441 per l'anno 2037 e di euro 107.687.316 annui a decorrere dall'anno 2038.
  242. Per le spese concorsuali connesse alle previsioni di cui al comma 240 è autorizzata la spesa di euro 135.500 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  243. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 240 è autorizzata la spesa di euro 682.500 per l'anno 2026, di euro 1.755.000 per l'anno 2027, di euro 1.852.500 per l'anno 2028 e di euro 1.560.000 annui a decorrere dall'anno 2029.
  244. Al fine di fronteggiare le criticità della situazione carceraria e incidere positivamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e dei servizi di polizia penitenziaria, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato a trattenere in servizio, nel corso del triennio 2026-2028, nell'ambito delle vigenti risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente massimo di 150 unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori. Il trattenimento in servizio è disposto con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha la durata di un anno e, se perdurano le esigenze di servizio, può essere prorogato.
  245. Il trattenimento di cui al comma 244 si attiva su richiesta del dipendente formulata nei sei mesi precedenti la data del collocamento a riposo e non può essere disposto nei confronti del personale che si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

   a) nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto»;

   b) sia sospeso cautelarmente dal servizio nell'ambito di un procedimento disciplinare;

   c) nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare;

   d) sia sottoposto ad un procedimento penale nel quale è stata esercitata l'azione penale;

   e) abbia subìto una condanna per un delitto non colposo. La presente disposizione si applica anche nei casi in cui il giudizio è stato definito ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in deroga al disposto dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice.

  246. Il personale di cui al comma 244 cessa, comunque, dalla posizione di trattenimento al compimento del sessantaduesimo anno di età.
  247. All'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Il commissario straordinario compie, altresì, d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano previa verifica della sussistenza della copertura finanziaria degli interventi del programma e nel limite delle risorse previste dal programma anche attraverso la modifica degli interventi dello stesso, gli atti necessari per la realizzazione della nuova casa circondariale di Bolzano, in ragione delle rinnovate esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria»;

   b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Sono inclusi nel programma di cui al comma 2 i nuovi interventi di ampliamento di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle strutture detentive di Forlì Lotto 2, Brescia Verziano, Bologna, Milano Bollate, Milano Opera, Milano San Vittore (raggi II e IV) e Roma Rebibbia, finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un importo complessivo pari a euro 141.800.000, di cui euro 27.050.000 nell'anno 2026, euro 74.426.000 nell'anno 2027 ed euro 40.324.000 nell'anno 2028. Per gli interventi di cui al primo periodo, il commissario straordinario subentra nei relativi rapporti giuridici e le corrispondenti risorse sono trasferite sulla contabilità speciale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 11. Ai fini dell'inclusione degli interventi di cui al primo periodo, il programma di cui al comma 2 è aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta fermo che, nelle more dell'aggiornamento del programma, il commissario straordinario può esercitare i poteri di cui al presente articolo ai fini dell'attuazione dei predetti interventi. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, il commissario straordinario, con i poteri conferiti dal presente articolo, si avvale, in qualità di soggetti attuatori, dei provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio, in coordinamento con il Dipartimento delle opere pubbliche e delle politiche abitative, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  248. Per favorire l'attuazione delle misure previste dalla riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, e dai successivi decreti legislativi di attuazione, le convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di cui all'articolo 59, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, definiscono appositi obiettivi e specifici indicatori per misurare la produttività delle strutture e, in particolare, il recupero di gettito e le minori spese assicurati al bilancio dello Stato attraverso le attività di prevenzione e controllo. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Con i medesimi provvedimenti di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2026, le somme attribuibili per l'incentivazione del personale possono essere incrementate, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di un'ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse individuate con i predetti provvedimenti riferiti all'anno 2025, graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall'attività di controllo fiscale e dall'ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta»;

   b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. Il 25 per cento della quota attribuita alle agenzie fiscali ai sensi del comma 7, sesto periodo, incrementa le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per la restante parte, con apposito provvedimento, le predette agenzie individuano il personale destinatario che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi connessi al miglioramento delle attività di cui al medesimo sesto periodo del comma 7, le specifiche attività incentivabili e i criteri e la misura delle incentivazioni erogabili in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tenendo conto degli esiti dei rispettivi sistemi di valutazione e dell'apporto assicurato dalle diverse strutture centrali e territoriali alla realizzazione degli obiettivi di produttività delle agenzie».

  249. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all'azione di contrasto all'evasione fiscale nonché il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correntezza dei traffici commerciali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono autorizzate a incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall'anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia.
  250. Al fine di mantenere gli attuali standard operativi ed i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle capitanerie di porto, al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 814, comma 2, la cifra: «2.000» è sostituita dalla seguente: «2.032» e la cifra: «600» è sostituita dalla seguente: «610»;

   b) dopo l'articolo 2197-sexies è inserito il seguente:

   «Art. 2197-septies. – (Alimentazione straordinaria dei volontari in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera) – 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 704 e nell'ambito degli organici di legge di cui all'articolo 815, comma 1, lettera a), come determinati dall'anno 2026 all'anno 2030, è autorizzato, per ciascun anno, il reclutamento fino al massimo di 100 volontari in servizio permanente, mediante concorso pubblico.
   2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai candidati in possesso dei seguenti requisiti:

   a) età non superiore a 24 anni;

   b) diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado;

   c) idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontari in servizio permanente.

   3. I vincitori delle procedure selettive di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per la categoria nocchiere di porto con il grado di sottocapo di 3^ classe e sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria della selezione pubblica, con decorrenza dal giorno successivo rispetto alla decorrenza attribuita ai volontari immessi in ruolo per lo stesso anno ai sensi dell'articolo 704».

  251. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 250, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 2.453.281 per l'anno 2026 ed euro 2.495.906 a decorrere dall'anno 2027.
  252. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 250 e 251, ivi comprese le spese di vettovagliamento, è autorizzata la spesa di euro 65.381 a decorrere dall'anno 2026.
  253. Al fine di garantire la piena funzionalità e il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo» è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 30 settembre 2025, disposti ai sensi del comma 556 della medesima legge, nonché a prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibile in corso, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.
  254. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 555 è inserito il seguente:

   «555-bis. Al personale di ItaliaMeteo appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale del comparto funzioni centrali è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenenti alle aree corrispondenti. Il fondo risorse decentrate del personale appartenente alle aree funzionali e il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia sono costituiti rispettivamente nei limiti di 286.632 euro e di 356.593 euro, tenendo conto delle assunzioni effettuate ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i successivi incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e dell'area funzioni centrali e le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 559».

  255. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei mezzi a disposizione dell'attività di vigilanza, favorendo l'ulteriore digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento e potenziamento delle infrastrutture e di razionalizzazione dei sistemi informativi, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), in coerenza con le proprie strategie informatiche, può avvalersi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione.
  256. Le misure relative ai benefici di natura assistenziale e sociale, ivi incluse quelle in materia di previdenza complementare, anche in assenza di trattamento di fine rapporto (TFR), in materia di welfare integrativo stabilite, esclusivamente per il personale dipendente, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi, possono applicarsi anche al presidente e ai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, sulla base di specifica delibera adottata a tal fine dai singoli collegi o organi di vertice comunque denominati.
  257. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 256 le autorità di cui al comma 256 provvedono attraverso corrispondenti risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare, in ogni caso, l'ammontare delle contribuzioni dovute annualmente dai soggetti sottoposti alla vigilanza delle medesime, ove previsti.
  258. All'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengano conto dei costi complessivi derivanti dalle attività di vigilanza svolte nei confronti dei soggetti vigilati e da quelle poste in essere ai fini della tutela del risparmio e dell'integrità dei mercati, della capacità contributiva dei soggetti vigilati nonché della complessità delle operazioni poste in essere dai medesimi soggetti».

  259. Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze in materia di tutela del consumatore nonché in materia di concorrenza, la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è aumentata di sedici unità di ruolo della carriera direttiva, con corrispondente soppressione dei contingenti di dieci e sei unità di personale di cui la medesima Autorità può avvalersi in posizione di comando, rispettivamente previsti dall'articolo 8, comma 16, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127.
  260. Le assunzioni delle sedici unità di cui al comma 259 possono essere effettuate, tramite concorso pubblico, previo accertamento della sussistenza delle occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
  261. Al fine di equiparare il trattamento spettante a figure dirigenziali aventi il medesimo profilo professionale a decorrere dal 1° gennaio 2026, all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ferma restando la corresponsione di una retribuzione di posizione di misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di seconda fascia delle strutture dipartimentali del Ministero, è riconosciuta un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del capo di Gabinetto, di importo non superiore al 70 per cento della retribuzione di posizione e, comunque, non superiore al valore massimo della retribuzione di risultato riconosciuta ai dirigenti di seconda fascia delle strutture dipartimentali del Ministero».

  262. Per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola nazionale dell'amministrazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, con le modalità e i termini delle procedure di cui all'articolo 35-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le unità di personale reclutate ai sensi dell'articolo 13, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, in possesso dei necessari requisiti, a valere sulle facoltà assunzionali di cui all'articolo 13, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, destinate alle assunzioni di personale di categoria B, posizione economica F3, nel limite di venti unità.
  263. Il Ministero della cultura può conferire un incarico dirigenziale di livello generale e un incarico dirigenziale di livello non generale oltre il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
  264. Il Ministero dell'economia e delle finanze può conferire un incarico dirigenziale di livello generale e cinque incarichi dirigenziali di livello non generale, di cui due per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e uno ciascuno per le esigenze del Dipartimento dell'economia e del Dipartimento delle finanze nonché uno per le esigenze del Gabinetto del Ministro, oltre il limite di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Al fine di potenziare lo svolgimento delle attività relative all'innovazione e alla valorizzazione degli asset pubblici, con compiti di analisi finanziaria, settoriale e regolatoria funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie di trasformazione, collaborazione e riduzione dei costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, per le esigenze del Dipartimento dell'economia, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, dieci unità da inquadrare nell'area dei funzionari del CCNL del comparto funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato, in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attraverso l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di 461.405 euro per l'anno 2026 e di 553.686 euro a decorrere dall'anno 2027. È istituita, presso il Dipartimento delle finanze del predetto Ministero, una posizione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di livello non generale equivalenti sotto il profilo finanziario assegnate al medesimo Dipartimento e riduzione di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
  265. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, le parole: «quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente per i Dipartimenti delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato, per le Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e per il Corpo della Guardia di finanza».
  266. In considerazione delle esigenze connesse alla competizione sportiva internazionale America's cup, è assegnato alla Direzione marittima di Napoli, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, un contributo pari a 2.068.000 euro per l'anno 2026 e a 998.000 euro per l'anno 2027, per avviare, ad integrazione dei lavori già programmati, un piano straordinario di interventi infrastrutturali da realizzare presso gli uffici di cui all'articolo 16 del codice della navigazione rientranti nell'ambito della giurisdizione della medesima Direzione marittima e dalla stessa individuati.
  267. Agli oneri derivanti dal comma 266, pari a 2.068.000 euro per l'anno 2026 e a 998.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  268. All'articolo 13 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in ogni caso, possono essere nominati negli organi di amministrazione e controllo di società partecipate, anche indirettamente, dallo Stato e i relativi compensi sono corrisposti direttamente al medesimo Ministero, che provvede nel rispetto delle disposizioni vigenti».
  269. Al fine di incrementare e potenziare le funzioni in ambito territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con conseguente acquisizione di personale dirigenziale da destinare alle sedi territoriali, all'articolo 23-quinquies, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «di 3 unità» sono sostituite dalle seguenti: «di quattro unità». Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 277.051 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  270. In deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dall'anno 2026 l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) può incrementare, a valere sul proprio bilancio, le risorse per la corresponsione dell'indennità per oneri specifici dei profili di ricercatore e tecnologo, di cui all'articolo 8 della sezione seconda del CCNL per il personale dirigente del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione - parte economica 1996-1997, del 5 marzo 1998, in misura non superiore a 347.197 euro considerati gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.
  271. Il Comitato nazionale per la bioetica (CNB), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è un organismo consultivo del Governo ed è composto da un massimo di trentasei membri, compreso il presidente. Il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è un organismo consultivo tecnico-scientifico, di supporto al Governo, ed è composto da un massimo di venti membri, compreso il presidente. I membri del CNB e i membri del CNBBSV sono nominati per quattro anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  272. Le finalità, i compiti, il funzionamento e la composizione del CNB e del CNBBSV sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, in coerenza con i relativi compiti, individua, quali componenti del CNB, senza diritto di voto, i presidenti di enti di ricerca e di altri organismi ed enti pubblici. Ai presidenti e ai componenti del CNB e del CNBBSV di cui al comma 271 è corrisposto un gettone di presenza, nel limite, rispettivamente, di euro 1.000 e di euro 800, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, per seduta, fino ad un massimo di quindici sedute annue. A tal fine è autorizzata la spesa di 678.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  273. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 65, le parole: «dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» sono soppresse;

   b) i commi 66, 66-bis e 66-ter sono sostituiti dai seguenti:

   «66. A decorrere dal 1° gennaio 2026, alle spese derivanti dal funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si provvede mediante un contributo annuale avente natura tributaria, da corrispondere entro il 31 marzo di ciascun anno, nella misura del 2 per mille dei ricavi, come definiti ai sensi del comma 66-bis, terzo periodo, derivanti dalle seguenti attività:

   a) fornitura, gestione e messa a disposizione di reti di comunicazioni elettroniche e infrastrutture digitali, nonché attività di operatore di rete anche televisivo e prestazione di servizi di comunicazioni elettroniche, inclusi i servizi interattivi associati o di accesso condizionato e l'utilizzo anche indiretto di risorse di numerazione, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

   b) prestazione dei servizi postali oggetto di licenza individuale e autorizzazione generale, ivi inclusi i servizi di corriere espresso e i servizi di consegna pacchi, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

   c) fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici, di radiodiffusione sonora, nonché di servizi di piattaforme di condivisione di video e di contenuti, di creazione, produzione o organizzazione di contenuti sulle piattaforme per la condivisione di video, di produzione o distribuzione di programmi audiovisivi e radiofonici, compresi i format, nonché di opere cinematografiche e musicali, di attività pubblicitaria e di sponsorizzazione realizzata, anche online, direttamente o mediante concessionarie di pubblicità, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;

   d) editoria, anche elettronica, e prestazione di servizi della società dell'informazione che consentono l'utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, nonché di agenzia di stampa, di media monitoring e di rassegna stampa di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;

   e) prestazione di servizi digitali, anche tramite siti di e-commerce, nonché prestazione di servizi intermediari di cui all'articolo 3, lettere g), i) e j), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, non ricompresi nelle lettere da a) a d) del presente comma.

   66-bis. Per le spese relative all'esercizio delle competenze attribuite dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, si provvede con un contributo fissato nella misura dello 0,5 per mille annuo dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione sportiva. Per le spese relative all'esercizio delle competenze attribuite dalla legge 14 luglio 2023, n. 93, è stabilito un contributo ulteriore nella misura dello 0,5 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti sulle opere musicali, cinematografiche e audiovisive, compresi i format televisivi; dall'attività di intermediazione dei diritti d'autore e connessi da parte di organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35; dalla fornitura di servizi di media audiovisivi a pagamento; dalla commercializzazione di diritti delle opere riguardanti eventi sportivi. Per “ricavi” si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, come risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, o, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili.
   66-ter. In sede di prima applicazione, per i soggetti operanti negli ambiti di attività di cui alle lettere a) e b) del comma 66, la misura dell'aliquota del contributo stabilita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2025 è incrementata dello 0,1 per mille per anno, a partire dall'anno 2026, sino al raggiungimento del limite di cui al medesimo comma 66.
   66-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2029, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione di cui al comma 66 possono essere disposte con deliberazione motivata dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sottoposta all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 65, fino al limite massimo del 2,5 per mille. In ogni caso, gli eventuali incrementi dell'aliquota di cui al comma 66, fino al limite del 2,5 per mille, possono essere disposti nella misura massima dello 0,1 per mille annui, e comunque per non più di tre incrementi nell'arco di un quinquennio.
   66-quinquies. Resta fermo il potere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di stabilire eventuali soglie di esenzione per i casi in cui il contributo risulterebbe inferiore o uguale a 100 euro».

  274. L'articolo 16 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

   «Art. 16. – (Diritti amministrativi) – 1. Oltre ai contributi di cui all'articolo 42 e al contributo per le spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso sono imposti diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare delle decisioni in materia di accesso e interconnessione, dovuti per le attività di competenza del Ministero. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, tale da minimizzare i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.
   2. Per la copertura dei costi amministrativi, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è individuata nell'allegato 12. Il Ministero, nel determinare l'entità della contribuzione, può definire eventuali soglie di esenzione.
   3. Il Ministero pubblica annualmente nel proprio sito internet istituzionale i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, sono apportate le opportune rettifiche. Le modifiche sono apportate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

  275. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano gli effetti delle norme di previsione del sistema contributivo a carico del mercato di riferimento quale fonte di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  276. Al fine di rafforzare la tutela e la promozione dei diritti delle persone di minore età, all'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli incarichi dirigenziali relativi al posto di livello dirigenziale generale e ai posti di livello dirigenziale non generale sono conferiti secondo le procedure di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, limitatamente alla posizione di livello dirigenziale generale e a una posizione di livello dirigenziale non generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fermo restando il limite della dotazione organica di cui al secondo periodo, per esigenze organizzative o di funzionamento l'Autorità garante può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. In aggiunta al personale di cui al comma 1, il titolare dell'Autorità garante può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di un consigliere, quale supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni e per il raccordo con l'Ufficio dell'Autorità garante, con incarico di durata non superiore al mandato del titolare dell'Autorità garante e con compenso annuo omnicomprensivo non superiore a 80.000 euro, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, nonché di esperti a titolo gratuito oppure con un compenso annuo omnicomprensivo non superiore a 30.000 euro per ciascun incarico, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Autorità garante, per un importo massimo complessivo annuo pari a 100.000 euro».

  277. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 276, pari a euro 180.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  278. Al comma 619 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano per gli anni 2026 e 2027 e a tal fine è autorizzata, per il riconoscimento dei rimborsi di spese, la spesa massima di 50.400 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027».
  279. Agli oneri derivanti dal comma 278, nel limite di 50.400 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 617 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  280. Al fine di tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato e di rafforzare le capacità industriali della difesa riferite alla produzione e al commercio di armi, di materiale bellico e sistemi d'arma, con uno o più decreti del Ministro della difesa di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate, anche con funzioni ricognitive e comunque nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, le attività, le aree e le relative opere, nonché i progetti infrastrutturali, finalizzati alla realizzazione, all'ampliamento, alla conversione, alla gestione e allo sviluppo delle capacità industriali della difesa, qualificati come di interesse strategico per la difesa nazionale.
  281. Al fine di tenere conto delle previsioni della raccomandazione del Consiglio del 27 novembre 2023 (C/2023/1344), per i profili di studio e ricerca in materia di finanza degli enti dell'economia sociale al fine di rafforzare la dimensione inclusiva, sostenibile e sociale della politica tributaria e fiscale nazionale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un comitato di esperti con funzioni consultive, i cui membri sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i rappresentanti degli enti di rappresentanza dei diversi soggetti operanti nell'ambito dell'economia sociale, di cui uno individuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con il medesimo decreto sono definiti la durata e il compenso nel limite di spesa complessivo di 300.000 euro annui. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  282. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9-quater, comma 6, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, all'atto della sostituzione per cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale proveniente dall'incorporata società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A., i fondi per il trattamento accessorio del personale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono adeguati in modo tale da assicurare l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno 2024.
  283. Al fine di garantire la programmazione e il coordinamento delle attività di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche in termini di performance amministrativa, garantendo il consolidamento a lungo termine dei traguardi raggiunti con il PNRR, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, prevedendo l'istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di organizzazione di cui al primo periodo, la posizione dirigenziale di livello generale, per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca è assegnata a supporto del capo del Dipartimento della funzione pubblica. La relativa posizione dirigenziale di livello generale può essere coperta anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 316.171 nell'anno 2026 e di euro 313.671 annui a decorrere dall'anno 2027.
  284. Al fine di assicurare le attività di cui al comma 714, nonché quelle di cui al comma 227 la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità prevedendo l'istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due nuovi servizi dirigenziali di livello non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della medesima Presidenza. I relativi posti sono coperti anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il citato Dipartimento è, altresì, autorizzato ad avvalersi di ulteriori cinque unità di personale di prestito proveniente dal comparto funzioni centrali, sezione Ministeri, area dei funzionari, anche in aggiunta al contingente di cui all'articolo 9, comma 5, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999. Il Dipartimento è autorizzato a trasferire all'INPS quota parte del Fondo di cui al comma 227 affinché, entro il mese di settembre dell'anno 2026, implementi la relativa piattaforma informatica nonché per la successiva manutenzione, in misura pari a 1,05 milioni di euro nell'anno 2026, 0,33 milioni di euro nell'anno 2027 e 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 891.040 per l'anno 2026 e di euro 871.040 annui a decorrere dall'anno 2027.
  285. L'articolo 7-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è abrogato.
  286. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e regolamentazione in materia di salute e sicurezza, digitalizzazione e monitoraggio, politiche del lavoro e politiche sociali, nonché di assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può conferire, per la durata massima di tre anni non rinnovabili, due incarichi dirigenziali di livello non generale, oltre ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Detti incarichi possono essere conferiti anche ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  287. Gli incarichi di cui al comma 286 sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
  288. Agli oneri derivanti dal comma 283, pari a 316.171 euro nell'anno 2026 e a 313.671 euro annui a decorrere dall'anno 2027, e dal comma 284, pari a 891.040 euro nell'anno 2026 e a 871.040 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

   a) quanto a 311.491 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rinvenienti dai risparmi di spesa recati dal comma 285;

   b) quanto a 895.720 euro per l'anno 2026, a 873.220 euro per l'anno 2027 e a 1.184.711 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

  289. Il limite previsto dall'articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, pari al 5 per cento del contingente di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 11, per l'assegnazione di collaboratori agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, è elevato al 10 per cento.
  290. Ai fini di cui al comma 289 è autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 e la dotazione di bilancio destinata alle finalità di cui all'articolo 11, comma 10, del medesimo decreto è incrementata di 1.600.000 euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2026.
  291. Il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per gli anni 2026, 2027 e 2028, non si applica ai mezzi utilizzati per i servizi strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale.
  292. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 291 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  293. Al fine di garantire il miglioramento dell'efficienza della giustizia amministrativa e della giustizia ordinaria, assicurando la funzionalità degli uffici giudiziari e valorizzando l'esperienza dell'ufficio per il processo tramite la stabilizzazione prevista dall'articolo 16-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al medesimo articolo 16-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le graduatorie distrettuali formatesi a seguito della selezione comparativa rimangono in vigore per tre anni e sono utilizzabili in via prioritaria dal Ministero della giustizia. Il Ministero procede altresì alla formazione di una graduatoria unificata, avente validità triennale e finalizzata agli scorrimenti tra distretti, sulla base del punteggio attribuito all'esito della procedura selettiva e nel rispetto dei titoli di precedenza e preferenza di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti e dichiarati ai fini della procedura selettiva. Successivamente allo scorrimento della graduatoria unificata da parte del Ministero della giustizia fino all'integrale copertura dei posti, la medesima graduatoria è utilizzabile dalle altre amministrazioni che ne fanno richiesta. I dipendenti presenti nella graduatoria del distretto di Trento sono oggetto di stabilizzazione da parte della regione Trentino-Alto Adige, nell'ambito delle proprie facoltà assunzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine la regione può, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, modificare la dotazione organica degli uffici giudiziari. Successivamente all'integrale copertura dei posti del distretto di Trento, il Ministero della giustizia può scorrere la relativa graduatoria nell'ambito dei distretti geograficamente limitrofi e, successivamente all'integrale copertura dei relativi posti, negli ulteriori distretti. Per lo svolgimento delle procedure selettive è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2026»;

   b) al comma 2:

    1) al primo periodo, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

    2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'assunzione avviene a far data dal 1° luglio 2026 per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie di merito formatesi all'esito della selezione comparativa, a condizione che i medesimi abbiano maturato i dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta alla data del 30 giugno 2026 e siano in servizio alla medesima data. Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni»;

    3) al secondo periodo, dopo le parole: «a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono aggiunte le seguenti: «, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali».

  294. Per le medesime finalità di cui al comma 293 del presente articolo, all'articolo 17-quater, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo le parole: «e all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112,» sono inserite le seguenti: «nonché all'articolo 5, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14».
  295. All'articolo 19-quater, commi 1 e 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «a euro 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 500.000».
  296. All'articolo 19-quater, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «a euro 15.500» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 500.000».
  297. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 549:

    1) al primo periodo, le parole: «d'indirizzo» sono soppresse;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Comitato è formato da tredici componenti, di cui uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della medesima Presidenza, con funzione di coordinatore, e da dodici esperti designati uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno dal Ministro delle imprese e del made in Italy, uno dal Ministro della cultura e sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

    3) al terzo periodo:

     3.1) dopo le parole: «per il tramite» sono inserite le seguenti: «del coordinatore e»;

     3.2) la parola: «Ministero», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Ministro»;

     3.3) le parole: «dell'istruzione,» sono soppresse;

     3.4) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del direttore dell'Agenzia di cui al comma 551»;

   b) al comma 550:

    1) al primo periodo, le parole: «presso la» sono sostituite dalle seguenti: «presso il Dipartimento della protezione civile della»;

    2) il secondo periodo è soppresso;

   c) al comma 551:

    1) le parole: «, con sede centrale in Bologna,» sono soppresse;

    2) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis) coordinamento degli enti meteo di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2020, n. 186, per le finalità di cui al presente comma»;

   d) al comma 554, lettera b), le parole: «facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «risorse finanziarie disponibili di cui al comma 559»;

   e) il comma 557 è sostituito dal seguente:

   «557. Lo statuto di ItaliaMeteo, predisposto nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è adeguato alle disposizioni del presente comma ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Dipartimento della Protezione civile, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Comitato di cui al comma 549 e il Ministro dell'università e della ricerca. L'Agenzia ItaliaMeteo è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'università e della ricerca relativamente all'attività scientifica e di ricerca. Il medesimo Dipartimento formula le linee guida strategiche per ItaliaMeteo, sentiti il Comitato di cui al comma 549 e il Ministro dell'università e della ricerca. Lo statuto individua la sede, gli organi e la dotazione organica dell'Agenzia di cui al comma 553 e definisce le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza. Le funzioni di misurazione e valutazione della performance sono assicurate dalle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri con le modalità definite ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;

   f) il comma 559 è sostituito dal seguente:

   «559. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per il finanziamento dell'Agenzia ItaliaMeteo, con una dotazione pari a euro 6.902.500 annui a decorrere dall'anno 2026, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e al finanziamento delle relative attività».

  298. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi dell'Agenzia ItaliaMeteo, ad eccezione del collegio dei revisori, decadono ed è nominato Commissario straordinario dell'Agenzia il capo del Dipartimento della protezione civile, che provvede a presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta del nuovo statuto in coerenza con le disposizioni di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come sostituito dalla lettera e) del comma 297 del presente articolo.
  299. Il Commissario straordinario di cui al comma 298, per il periodo in cui è in carica, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti ai sensi del presente comma. Entro sessanta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia sono nominati tutti i nuovi organi dell'Agenzia.
  300. Il Commissario straordinario di cui al comma 298 resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore dell'Agenzia e il collegio dei revisori resta in carica fino alla nomina del nuovo organo.
  301. Fino al 31 dicembre 2026, è autorizzato il conferimento di due incarichi dirigenziali di livello non generale presso l'Agenzia ItaliaMeteo, oltre i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come sostituito dalla lettera f) del comma 297 del presente articolo.
  302. Il Ministero della giustizia è autorizzato nel biennio 2026-2027 ad assumere 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui 440 unità in data non anteriore al 1° luglio 2026 e 278 unità in data non anteriore al 1° luglio 2027, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 3.438.133 per l'anno 2026, di euro 18.456.249 per l'anno 2027, di euro 33.825.017 per l'anno 2028, di euro 39.334.069 per l'anno 2029, di euro 40.982.414 per l'anno 2030, di euro 47.311.407 per l'anno 2031, di euro 51.144.208 per l'anno 2032, di euro 51.626.869 per l'anno 2033, di euro 53.055.222 per l'anno 2034, di euro 53.621.395 per l'anno 2035 e di euro 55.012.230 annui a decorrere dall'anno 2036.
  303. All'articolo 66, comma 9-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «per gli anni dal 2016 al 2025, del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2016».
  304. All'articolo 584, comma 3-bis, secondo periodo, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «dall'anno 2018 all'anno 2025 e di euro 4.657.573 a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2018».
  305. Le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR, sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 306, 310 e 312 del presente articolo, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 307, 311 e 314.
  306. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 307, le università statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 305, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR. All'espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026.
  307. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 306, il fondo di finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.
  308. Le risorse di cui al comma 307 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell'università che effettua l'assunzione, oltre all'accantonamento ai fini di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse.
  309. Le risorse di cui al comma 307 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 306 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.
  310. Le università non statali legalmente riconosciute possono bandire, per i medesimi fini e con le stesse modalità, requisiti e tempistiche di cui al comma 306, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo 24.
  311. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 310, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, in favore delle università non statali legalmente riconosciute è incrementato di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.
  312. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 314, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal PNRR. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.
  313. Alla copertura degli oneri di cui al comma 312, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede:

   a) per il 50 per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente;

   b) per il restante 50 per cento, tramite l'incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti nel decreto ministeriale di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

  314. Per le finalità di cui al comma 312, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  315. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al comma 314. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 312 confluiscono nel medesimo esercizio nel fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
  316. Al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché di soccorso pubblico, anche per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026», in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di euro 114.244.252 per l'anno 2026.
  317. Al fine di consentire l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dal Consiglio europeo in data 14 maggio 2024, la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 2026, a utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine, in possesso di adeguata professionalità, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di euro 14.618.413 per l'anno 2026.
  318. Per favorire la riqualificazione urbana, ambientale e sociale dell'area denominata di Pietralata, sita in Roma, la porzione di proprietà dell'Istituto nazionale di statistica ivi ubicata nonché i relativi progetti di sviluppo già elaborati sono trasferiti allo Stato, al fine di consentirne il completamento fino alla progettazione esecutiva per il soddisfacimento di esigenze logistiche della Polizia di Stato.
  319. L'atto di trasferimento della proprietà dell'area e di cessione dei progetti di cui al comma 318 deve essere stipulato e trascritto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'Istituto nazionale di statistica è corrisposto il rimborso delle spese sostenute a carico del proprio bilancio per l'acquisizione dell'area e per la relativa progettazione.
  320. Per le finalità di cui ai commi 318 e 319 il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti in logistica di competenza fino a 20 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani triennali di investimento.
  321. Al fine di assicurare la celere realizzazione dell'intervento di cui al comma 318, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario. Al Commissario straordinario è attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le amministrazioni, gli enti o gli organi coinvolti.
  322. Il Commissario straordinario di cui al comma 321, previo accordo con l'operatore economico già individuato con procedura a evidenza pubblica per la precedente qualificazione dell'area, approva, entro nove mesi dalla nomina, la variante progettuale redatta dallo stesso operatore economico, sulla base dei nuovi quadri esigenziali della Polizia di Stato. Allo scopo, il suddetto operatore economico redige il progetto di fattibilità tecnica ed economica che deve essere approvato dal Commissario.
  323. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 36.
  324. Il Commissario straordinario di cui al comma 321, per l'espletamento del suo incarico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale dell'Agenzia del demanio, che, quale soggetto attuatore, svolge altresì le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'esecuzione dei lavori. L'Agenzia del demanio, tramite il medesimo operatore economico già individuato per la redazione da parte dello stesso del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 322, opera nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla sede logistica della Polizia di Stato.
  325. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui ai commi da 318 a 324, si applicano le previsioni contenute nell'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui al l'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  326. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato a istituire 40 posizioni dell'area delle elevate professionalità prevista dal CCNL 2019-2021 del comparto funzioni centrali e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero passaggio tra le aree o mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un corrispondente contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nella suddetta area. A tal fine è autorizzata la spesa di 3.615.519 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  327. Per la gestione delle procedure concorsuali previste dal comma 326 è autorizzata, per l'anno 2026, una spesa pari a euro 300.000. Per le maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del predetto personale, ivi compreso il costo annuale per la corresponsione dei buoni pasto, è autorizzata un'ulteriore spesa pari a euro 74.369 annui a decorrere dall'anno 2026.
  328. Per rafforzare il supporto specialistico e informatico delle attività di monitoraggio indicate all'articolo 2, comma 199-septies, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, estendendolo a nuovi strumenti di monitoraggio territoriali, nonché al monitoraggio delle quotazioni e delle importazioni delle materie prime, anche strategiche, scambiate sui mercati internazionali, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi può altresì stipulare apposite convenzioni per avvalersi dell'assistenza tecnico-operativa di società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, per cui è autorizzata la spesa nei limiti di euro 327.000 annui a decorrere dall'anno 2026.
  329. Al fine di rafforzare e implementare, assicurando anche l'applicazione delle più recenti tecnologie, le piattaforme informatiche del Ministero delle imprese e del made in Italy strumentali alla gestione di procedimenti amministrativi in materia di incentivi, di amministrazioni straordinarie e investimenti esteri in asset strategici, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2026, di 2.000.000 di euro per l'anno 2027 e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2028.
  330. Al fine di rafforzare le attività nel settore della crisi di impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e quelle di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, il Ministero è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti, per gli anni dal 2026 al 2028, cui è corrisposto un compenso massimo annuo pro capite di 50.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
  331. Le misure di promozione e comunicazione in materia di made in Italy di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono rifinanziate per 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
  332. All'articolo 26 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è abrogato;

   b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.854.508 per l'anno 2025 e di euro 764.363 annui a decorrere dall'anno 2026».

  333. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2.382,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2.631 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.633,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, anche per le finalità di cui ai commi da 334 a 409.
  334. Una quota dell'importo di cui al comma 333, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, 98 milioni di euro per l'anno 2027 e 83,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, è destinata al finanziamento delle spese per la malattia di Alzheimer e altre patologie di demenza senile.
  335. Le regioni, nelle more dell'assegnazione del finanziamento sanitario per l'emersione di lavoratori irregolari di cui all'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, sono autorizzate ad iscrivere, nel bilancio dell'esercizio di riferimento, l'ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti, fermi restando i successivi conguagli a seguito dell'assegnazione definitiva.
  336. La disposizione di cui al comma 335 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  337. Al fine di rafforzare il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse ricomprese nel fabbisogno sanitario destinate a specifiche finalità assistenziali e al fine di ridurre gli adempimenti a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2026, sono individuate le disposizioni normative per le quali si procede al riparto delle risorse nell'ambito della proposta complessiva di riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la verifica dell'utilizzo delle risorse per le finalità assistenziali ivi previste.
  338. Una quota delle risorse incrementali di cui al comma 333, pari a 188,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, è destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  339. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2025 e 2026 sono regioni di riferimento le stesse regioni indicate per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per l'anno 2024».
  340. Al fine di potenziare le misure in materia di prevenzione collettiva e sanità pubblica, una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, è destinata al rafforzamento degli interventi nel settore, con particolare riferimento:

   a) al potenziamento dello screening mammografico per il tumore della mammella, allo scopo di estenderlo alle donne di età compresa tra 45 e 49 anni e tra 70 e 74 anni;

   b) all'estensione di test genomici su campioni di biopsia liquida necessari per l'individuazione delle mutazioni di ESR1 nei casi di carcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico positivi per i recettori degli estrogeni (ER) e negativi per HER2, in progressione;

   c) al potenziamento dello screening per il tumore del colon-retto, allo scopo di estenderlo alle persone di età compresa tra 70 e 74 anni;

   d) alla profilazione genomica HRD del carcinoma sieroso di alto grado dell'ovaio in stadio avanzato;

   e) alla prosecuzione del programma di prevenzione e monitoraggio del tumore polmonare, di cui all'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nell'ambito della rete italiana screening polmonare (RISP), allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale e una maggiore equità di accesso e di favorire l'accessibilità ampliando la platea dei potenziali beneficiari aventi i requisiti per accedere al programma;

   f) all'incremento del finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel calendario nazionale vaccinale;

   g) all'avvio di programmi di screening nutrizionale precoce dei pazienti oncologici;

   h) all'avvio di programmi per l'accesso ai test diagnostici microbiologici rapidi e multiplex;

   i) allo sviluppo dei test di Next-Generation Sequencing (NGS) per la diagnosi della sordità;

   l) al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing (NGS) per la profilazione delle malattie rare;

   m) alla realizzazione di accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali per l'individuazione precoce della leucodistrofia metacromatica;

   n) alla realizzazione di programmi per la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Parkinson;

   o) all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie oculari cronico-degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile;

   p) all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie reumatologiche, in particolare della fibromialgia, del lupus eritematoso sistemico, della sclerosi sistemica e dell'artrite reumatoide di recente insorgenza.

  341. Per l'anno 2026, un importo aggiuntivo rispetto a quello previsto al comma 340 del presente articolo, pari a 247 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per 127 milioni di euro, e a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard di cui al comma 333 del presente articolo per 120 milioni di euro, è destinato all'ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione.
  342. In aggiunta a quanto previsto dal comma 340, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 finalizzata alla realizzazione, da parte del Ministero della salute, di apposite campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  343. Fermo restando quanto previsto dal comma 342, i criteri di riparto degli importi di cui al comma 340 sono definiti in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno di riferimento.
  344. Al fine di garantire gli obiettivi e le azioni strategiche di intervento previsti nel Piano di azioni nazionale per la salute mentale 2025-2030 (PANSM 2025-2030) necessari per potenziare e qualificare l'assistenza integrata a tutela della salute mentale della persona, accompagnandola in tutto il ciclo della propria vita, a decorrere dall'anno 2026 una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni di euro per l'anno 2027, 90 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, è destinata all'implementazione e al potenziamento delle strategie e delle azioni per prevenzione, diagnosi, cura e assistenza definite negli obiettivi del medesimo PANSM 2025-2030.
  345. Per il triennio 2026-2028, una quota pari al 30 per cento degli importi di cui al comma 344 è destinata all'implementazione delle azioni di prevenzione per la piena realizzazione degli argomenti trattati nel PANSM.
  346. Gli importi di cui al comma 344 sono ripartiti tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto è disciplinato il monitoraggio della realizzazione delle azioni strategiche delineate nel PANSM con la finalità di verificare il recepimento nella pianificazione regionale del mandato del Piano stesso nonché il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali.
  347. Limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione delle azioni strategiche di intervento previste nel PANSM 2025-2030, nell'ambito dell'importo di cui al comma 344, è autorizzato l'impiego di una quota pari a 30 milioni di euro annui per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi di salute mentale come intesi nel PANSM.
  348. Al fine di garantire le risorse necessarie a far fronte alle maggiori spese derivanti dall'aumento del costo dei servizi nonché dalle ricorrenti emergenze sanitarie nei settori della sicurezza alimentare, della sanità animale e dell'igiene zootecnica, la quota destinata al funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'ambito del Fondo sanitario nazionale, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  349. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti» sono sostituite dalle seguenti: «, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti e di 1.350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 1.000 milioni di euro ai DRG per acuti».
  350. Al fine di garantire al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie per provvedere all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard è vincolata una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 183 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  351. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 406-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e tenuto conto dell'esito della relativa sperimentazione da comunicare da parte del Ministero della salute, i servizi resi dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono stabilmente integrati nel Servizio sanitario nazionale. Le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari. Per le ulteriori prestazioni assistenziali eventualmente da erogare da parte delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale rispetto a quanto disciplinato dall'articolo 18 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di cui all'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sancita il 6 marzo 2025, il Ministero della salute adotta apposite linee guida al fine di definire i requisiti per lo svolgimento delle predette prestazioni, in particolare con riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralità.
  352. Per le finalità di cui al comma 351, nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al cui riparto si provvede in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno di riferimento.
  353. La remunerazione dei servizi di cui al comma 351 è definita nell'ambito degli accordi integrativi regionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, all'esito delle negoziazioni con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sulla base di quanto stabilito dal citato accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nei limiti dell'importo di cui al comma 352 del presente articolo.
  354. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rendicontano al Ministero della salute, entro il 30 giugno di ogni anno, l'utilizzo delle risorse e i volumi di attività erogati nel corso dell'anno precedente, anche ai fini della verifica degli impatti organizzativi ed economici dei servizi resi dalle farmacie.
  355. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

   «c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i princìpi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, nei limiti delle risorse a tale scopo vincolate nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard»;

   b) la lettera c-ter) è sostituita dalla seguente:

   «c-ter) fermi restando i limiti di spesa fissati dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione e provincia autonoma di importo non superiore a quello a tale scopo vincolato nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard, gli accordi di livello regionale e provinciale disciplinano le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa e fermo restando quanto previsto al comma 1; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste».

  356. Per le finalità di cui ai commi da 351 a 355, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 30 marzo 2026, sono disciplinate le modifiche alle procedure delle prescrizioni mediche dematerializzate nell'ambito del Sistema tessera sanitaria, nonché delle relative erogazioni, fatte salve le modalità già operative per l'assistenza farmaceutica, anche ai fini del rimborso delle stesse da parte del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dalla lettera c-ter) del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come sostituita dalla lettera b) del comma 355 del presente articolo.
  357. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «e di 327 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e di 412 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
  358. All'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «e di 285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
  359. All'articolo 1, comma 351, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti degli importi complessivi lordi di 5,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
  360. All'articolo 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
  361. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'anno 2026, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, per l'anno 2026, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto Sanità, dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nell'allegato III alla presente legge, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto Sanità. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente comma sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n. 213 del 2023, in materia di prestazioni aggiuntive. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 143.500.000 euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  362. Al fine di garantire la riduzione delle liste di attesa e il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché per far fronte alla carenza di personale sanitario, nell'anno 2026 è autorizzata, nell'ambito della quota di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevata per ciascuna regione e provincia autonoma per l'anno 2026, l'assunzione, da parte delle aziende e degli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali, di personale sanitario a tempo indeterminato, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite di spesa complessivo di euro 450.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026.
  363. Alla copertura degli oneri di cui al comma 362, pari complessivamente a 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

   a) quanto a 207 milioni di euro per l'anno 2026, 328 milioni di euro per l'anno 2027 e 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, a valere sull'incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard di cui al comma 333;

   b) quanto a 243 milioni di euro per l'anno 2026, 122 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

  364. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole da: «e, su richiesta della regione, di un ulteriore importo sino al 5 per cento» fino alla fine del periodo sono soppresse;

   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le regioni, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale e dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, possono incrementare i valori di spesa di cui al primo periodo di un ulteriore importo sino al 3 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, dandone comunicazione al tavolo di verifica degli adempimenti regionali, di cui all'articolo 12 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005».

  365. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), le parole: «dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026», le parole: «maturato al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «maturato al 31 dicembre 2026» e le parole: «tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2026»;

   b) alla lettera c), le parole: «personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «personale impiegato in mansioni sanitarie, socio-sanitarie, tecniche e amministrative corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati, che abbia garantito assistenza ai pazienti o comunque la funzionalità dei servizi per almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025 e con almeno diciotto mesi di servizio».

  366. Ai fini del riconoscimento della peculiare attività svolta dai dirigenti medici, dagli infermieri, dagli assistenti infermieri e dagli operatori socio-sanitari dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale assegnati ai servizi di pronto soccorso, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2029, in via sperimentale, le regioni, fermo restando il rispetto dell'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e dell'equilibrio annuale di bilancio, possono incrementare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'area Sanità nonché dei fondi premialità e condizioni di lavoro del personale del comparto Sanità in misura complessivamente non superiore all'1 per cento della componente stabile dei fondi medesimi, con finalizzazione vincolata di dette risorse aggiuntive da parte della contrattazione integrativa alla valorizzazione del citato personale.
  367. All'articolo 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'importo di cui al primo periodo è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare in via prioritaria all'assunzione di personale per il potenziamento delle reti di cure palliative».
  368. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116, nonché nelle more dell'approvazione di una disciplina organica sulla formazione obbligatoria alle tecniche di primo soccorso in ambito scolastico ed extrascolastico, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito, per gli anni 2026 e 2027, un fondo con una dotazione pari a 100.000 euro, per il finanziamento di corsi sperimentali rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, nonché agli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
  369. All'articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle risorse del Fondo di cui al primo periodo accedono, dal 1° gennaio 2026, tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente».
  370. La disposizione di cui al comma 369 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
  371. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole: «e per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2024, per l'anno 2025 e per l'anno 2026».
  372. La disposizione di cui al comma 371 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  373. A decorrere dall'anno 2026, al fine di garantire un efficace aggiornamento delle modalità di gestione, erogazione e monitoraggio del contributo di cui all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, una somma pari a 200.000 euro annui è destinata all'INPS per l'adeguamento della piattaforma informatica, la semplificazione delle procedure di accesso al beneficio e il potenziamento delle attività di supporto agli utenti.
  374. A decorrere dall'anno 2026, le risorse destinate al finanziamento del contributo di cui all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono trasferite all'INPS, ferme restando le modalità di ripartizione delle stesse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard, tenendo conto anche dei criteri reddituali da determinare annualmente, come definito nell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano n. 281 del 23 novembre 2023.
  375. Agli oneri di cui al comma 373 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
  376. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede, con cadenza annuale e comunque entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, alla revisione e all'aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale (PFN) dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, ai fini del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa farmaceutica.
  377. La revisione è effettuata sulla base dei criteri di efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza d'uso, facilità di accesso al farmaco per l'assistito, costo-beneficio ed economicità complessiva per il Servizio sanitario nazionale. A seguito della revisione, l'AIFA individua i medicinali da includere, mantenere, riclassificare o escludere dal PFN, nonché quelli per i quali procedere alla rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborso anche in ragione dell'ampliamento dei consumi o della presenza di alternative con costo-terapia più favorevole per il Servizio sanitario nazionale.
  378. I provvedimenti di revisione, da adottare con determina dell'AIFA, hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
  379. Per i medicinali esclusi dal PFN, l'AIFA può prevedere misure transitorie volte a garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, stabilendone modalità e durata.
  380. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 376 a 379 l'AIFA provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  381. Nell'ambito dell'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze sono implementate le procedure per la generazione del buono dematerializzato per l'erogazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità definite ai sensi del comma 384. Per le finalità di cui al primo periodo, ai soggetti affetti da celiachia il Sistema tessera sanitaria rilascia un buono dematerializzato, attraverso un codice personale valido su tutto il territorio nazionale, congiuntamente all'indicazione del limite massimo di spesa stabilito dalla legislazione vigente.
  382. Per l'acquisto dei prodotti senza glutine presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi alimentari specializzati e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia utilizzano il buono dematerializzato di cui al comma 381.
  383. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L'elenco dei negozi convenzionati è pubblicato nel sito internet della regione o della provincia autonoma ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni e le province autonome comunicano, altresì, l'elenco e il relativo aggiornamento al Sistema tessera sanitaria e al Ministero della salute, i quali provvedono a pubblicarlo nei relativi siti internet.
  384. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri standard per la definizione e l'attuazione, tramite il Sistema tessera sanitaria:

   a) del sistema centralizzato di generazione del buono dematerializzato di cui al comma 381 da assegnare a ciascun beneficiario e valido su tutto il territorio nazionale;

   b) delle modalità di assegnazione a ciascun beneficiario del budget mensile a carico del Servizio sanitario nazionale;

   c) delle modalità di utilizzo del buono dematerializzato presso i negozi di cui al comma 383;

   d) della tracciabilità dell'importo del budget residuo a disposizione di ciascun beneficiario;

   e) delle modalità di compensazione tra regioni e province autonome degli importi spesi presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi alimentari specializzati e i negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti dai soggetti che hanno acquistato i prodotti in un luogo diverso da quello della residenza o del domicilio sanitario.

  385. Agli oneri derivanti dai commi da 381 a 384 del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  386. A decorrere dall'anno 2026, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 223, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dello 0,30 per cento e il tetto della spesa farmaceutica convenzionata di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato dello 0,05 per cento.
  387. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  388. Il Fondo per i farmaci innovativi, disciplinato dall'articolo 1, commi da 281 a 292, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ridotto a decorrere dall'anno 2026 di 140 milioni di euro annui. La riduzione si applica proporzionalmente sugli importi indicati all'articolo 1, commi 288 e 290, della medesima legge n. 207 del 2024.
  389. A decorrere dall'anno 2026, non si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, esclusivamente con riferimento alla quota dovuta dalle aziende farmaceutiche in favore delle regioni.
  390. Agli oneri previsti dal comma 389, pari a 166 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  391. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 225 è inserito il seguente:

   «225-bis. Per tutti i medicinali oggetto di transito dal regime di classificazione A-PHT alla classe A ai sensi del comma 224, il cui prezzo di vendita, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia superiore a 100 euro, le quote di remunerazione di cui al comma 225, lettera a), si applicano in misura corrispondente a quelle previste per i medicinali aventi un prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, pari a euro 100».

  392. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 33-bis è sostituito dal seguente:

   «33-bis. Alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del SSN. In alternativa, in luogo della contrattazione di cui al primo periodo, l'Agenzia può ricevere la proposta da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale biotecnologico di un prezzo di rimborso da parte del SSN con uno sconto di almeno il 20 per cento rispetto a quello previgente».

  393. All'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «della legge 24 dicembre 1993, n. 537,» sono inserite le seguenti: «erogate in regime di assistenza convenzionata».
  394. All'articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2028»;

   b) le parole: «fino alla medesima data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla medesima data del 31 dicembre 2028».

  395. A decorrere dal 1° gennaio 2026, viene meno la facoltà delle aziende farmaceutiche di avvalersi della sospensione della riduzione nella misura del 5 per cento del prezzo al pubblico dei medicinali comunque impiegati o dispensati dal Servizio sanitario nazionale, ove prevista. Dalla medesima data la lettera g) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i commi 225 e 227 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.
  396. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-quater è inserito il seguente:

   «11-quinquies. Al fine di garantire la sostenibilità della spesa per l'acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto, e per i quali siano introdotti sul mercato i relativi farmaci equivalenti, e nel contempo garantire un miglior livello di controllo della continuità delle forniture, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) le procedure pubbliche di acquisto possono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. In tal caso le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale devono essere presi in considerazione lo specifico principio attivo (ATC di V livello), il medesimo dosaggio e la medesima via di somministrazione;

   b) nell'ipotesi di cui alla lettera a), al fine di garantire la sostenibilità della spesa e nel contempo limitare il rischio di discontinuità o interruzione delle forniture, sono stabilite per i primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le seguenti quote di suddivisione del fabbisogno oggetto della procedura pubblica di acquisto:

    1) 55 per cento al primo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo-quadro;

    2) 30 per cento al secondo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo-quadro;

    3) 15 per cento al terzo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo-quadro;

   c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco non biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci equivalenti contenenti il medesimo principio attivo, e verificata la reale disponibilità di prodotto nel mercato italiano, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento, anche ricorrendo alle modalità di cui alle lettere a) e b) nel caso in cui i medicinali a base del medesimo principio attivo siano più di tre;

   d) in caso di successivo ingresso in commercio di ulteriori farmaci non biologici a base del medesimo principio attivo, il nuovo confronto concorrenziale è riaperto alla scadenza del precedente contratto di cui alla lettera c), anche nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);

   e) l'ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

  397. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2025, n. 133, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni».
  398. Le disposizioni di cui al comma 397 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  399. A decorrere dall'anno 2026, il tetto nazionale di spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è rideterminato nella misura del 4,6 per cento. Restano ferme le procedure per la determinazione dei tetti regionali previste dal medesimo articolo 9-ter, comma 1, lettera b).
  400. Il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come da ultimo rideterminato dall'articolo 1, commi 277 e 279, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ulteriormente incrementato di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026.
  401. All'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
  402. Al fine di promuovere modelli innovativi di gestione clinico-organizzativa, nonché di potenziare la qualità dell'assistenza erogata dagli ospedali, è avviata, in via sperimentale, per l'anno 2026, una specifica progettualità rivolta agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione.
  403. Per le finalità di cui al comma 402 è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026, da ripartire tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  404. La disposizione di cui al comma 403 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
  405. Al fine di assicurare la continuità assistenziale nell'ambito dell'Unione europea mediante la realizzazione di infrastrutture che prevedono appositi servizi di scambio transfrontaliero e consentono la traduzione e lo scambio delle ricette mediche elettroniche, del profilo sanitario sintetico, dei documenti clinici originali, dei referti di laboratorio, delle schede di dimissione ospedaliera e dei referti di diagnostica per immagini, tramite il Sistema tessera sanitaria, è autorizzata la spesa di euro 985.222 per l'anno 2026 e di euro 793.000 annui a decorrere dall'anno 2027, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI S.p.A. Le risorse di cui al presente comma costituiscono incremento del limite di spesa annuo della medesima convenzione.
  406. Agli oneri derivanti dal comma 405 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  407. A decorrere dall'anno 2026, in adempimento degli impegni finanziari assunti dall'Italia in favore del Centro internazionale per le ricerche sul cancro e degli impegni derivanti dall'Accordo di Parigi del 25 gennaio 1924, istitutivo dell'Ufficio internazionale delle epizoozie, ora denominato Organizzazione mondiale della sanità animale, i contributi annuali dovuti ai due enti predetti sono determinati sulla base della richiesta degli organismi direttivi degli stessi, conformemente agli atti adottati secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia al riguardo e, in ogni caso, tenuto conto della disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio.
  408. L'assegnazione dei contributi di cui al comma 407 è effettuata annualmente con decreto del Ministro della salute.
  409. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 21 aprile 1977, n. 164, e la legge 22 dicembre 1980, n. 927, sono abrogate.
  410. Al fine di garantire l'omogeneità a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari erogati mediante l'impiego dei servizi di telemedicina, all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2026 da impiegare per il potenziamento e l'efficientamento dei servizi di telemedicina mediante l'implementazione di procedure finalizzate a dotare i professionisti sanitari di dispositivi medici idonei a garantire l'adeguato monitoraggio dei pazienti, nonché a favorire l'implementazione omogenea dei percorsi di telemedicina.
  411. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'Agenas d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero della salute, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dispositivi medici e i professionisti sanitari interessati da quanto previsto al comma 410, nonché le modalità di assegnazione dei medesimi dispositivi.
  412. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 410, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  413. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2024, o di presentazione di una dichiarazione incompleta o non veritiera, il Ministero della salute, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata o è stata presentata, notifica al contribuente apposito avviso di accertamento con il quale procede alla determinazione del fatturato e del contributo dovuto.
  414. Resta salva la possibilità per il contribuente di regolarizzare spontaneamente l'omesso o parziale versamento del contributo, prima che sia stato notificato l'avviso di accertamento di cui al comma 413. In tal caso, sono dovuti il contributo e gli interessi al tasso legale, senza l'applicazione di sanzioni.
  415. Fatto salvo quanto previsto dal comma 414, in caso di omesso o parziale versamento del contributo liquidato ai sensi del comma 413, si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del contributo non versato. La sanzione è ridotta a un decimo se il versamento del contributo, degli interessi e della sanzione in misura ridotta è eseguito entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
  416. L'avviso di accertamento di cui al comma 413 costituisce titolo esecutivo. Trascorsi sessanta giorni dalla sua notifica senza che sia avvenuto il pagamento integrale del dovuto, le somme sono affidate in carico all'agente della riscossione per il recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le somme iscritte a ruolo comprendono il contributo, gli interessi e la sanzione in misura piena.
  417. L'espressione «vendita al Servizio sanitario nazionale», di cui agli articoli 15, comma 2, lettera h), della legge 22 aprile 2021, n. 53, e 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, si intende riferita alla sola vendita diretta al Servizio sanitario nazionale.
  418. Sono escluse dall'obbligo di versamento del contributo di cui agli articoli 15, comma 2, lettera h), della legge 22 aprile 2021, n. 53, 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, e 24 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, le aziende il cui fatturato derivante dalla vendita diretta al Servizio sanitario nazionale sia inferiore, per l'anno di riferimento, a euro 50.000.
  419. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, dopo il comma 2-sexies è aggiunto il seguente:

   «2-septies. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, definisce i criteri di ripartizione delle somme previste dal comma 2-sexies tra le regioni interessate al depopolamento dei cinghiali, per la realizzazione delle finalità del medesimo comma».

  420. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  421. Alle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente, certificata, in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali, dal medico competente per le epilessie, caratterizzate da crisi con perdita di contatto con l'ambiente e capacità d'agire, su richiesta dell'interessato, a seguito di accertamento sanitario, è riconosciuta la necessità di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
  422. All'articolo 1, comma 369, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo la parola: «tossicodipendenze» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per lo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio-sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione di dati».
  423. Allo scopo di analizzare i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche e individuare margini di efficientamento energetico che concorrano al conseguimento dell'equilibrio economico degli enti del settore sanitario, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito tavolo tecnico.
  424. Al tavolo tecnico di cui al comma 423 partecipano i rappresentanti del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché specifiche professionalità da individuare presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, o presso altri enti pubblici competenti per materia, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  425. Il sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali di cui all'articolo 1, comma 304, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è integrato con un monitoraggio permanente dell'equilibrio tra i livelli e le variazioni di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e l'evoluzione dei livelli di servizio erogati, in coerenza con i criteri di riparto vigenti e con i fabbisogni standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
  426. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 304 è inserito il seguente:

   «304-bis. La regione che non raggiunge la soglia di garanzia minima in una o più delle macro-aree o per singoli indicatori previsti dal nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, adottato con il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e dei commi 303 e 304 del presente articolo, è sottoposta ad audit, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, istituito ai sensi dell'articolo 9 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, al fine di individuare gli interventi necessari per assicurare il raggiungimento entro e non oltre i successivi due anni da parte della regione della soglia di garanzia minima nella macro-area interessata o nei singoli indicatori utilizzati per il relativo monitoraggio. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di verifica degli adempimenti regionali ai fini dell'erogazione del finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale».

  427. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione agli investimenti di cui al comma 429 in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
  428. Il beneficio di cui al comma 427 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  429. La maggiorazione di cui al comma 427 è riconosciuta per gli investimenti in:

   a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

   b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

  430. Per l'accesso al beneficio di cui al comma 427 l'impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
  431. Il beneficio di cui al comma 427 è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 427 del presente articolo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  432. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo di cui al comma 427 si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
  433. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.
  434. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tener conto delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436.
  435. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 430, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al comma 436.
  436. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi da 427 a 435 al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri dallo stesso derivanti rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ai sensi dei commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  437. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «di importo unitario non inferiore ad euro 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «di importo unitario non inferiore a euro 5.000».
  438. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028» e le parole: «della regione» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni Marche, Umbria e»;

   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028»;

   c) al comma 6, primo periodo, le parole: «e di 2.200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2.200 milioni di euro per l'anno 2025, 2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e 750 milioni di euro per l'anno 2028».

  439. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 438 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo. La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi del primo periodo del presente comma.
  440. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 439, primo e secondo periodo, e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
  441. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028 di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 438 del presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 439, secondo periodo, del presente articolo moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 439, secondo periodo.
  442. Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 441 sono altresì resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

   a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti dal comma 439, secondo periodo;

   b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 31 dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 31 dicembre 2028;

   c) l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto.

  443. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 438 a 442 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.
  444. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo agli investimenti di cui al primo periodo è concesso nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  445. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 444, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo.
  446. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 445 e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
  447. Ai fini del rispetto del limite annuale di spesa di cui al comma 444, secondo periodo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 445, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 445, secondo periodo. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni di cui al citato comma 445, secondo periodo. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite annuale di spesa di cui al comma 444, secondo periodo, la percentuale è pari al 100 per cento.
  448. Alle imprese che, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, hanno validamente presentato all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa di cui al secondo periodo del comma 486 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
  449. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 448, le imprese presentano, dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, esclusivamente in via telematica, una comunicazione all'Agenzia delle entrate, nella quale dichiarano, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta di cui al citato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 16 febbraio 2026, sono definiti gli elementi informativi da indicare nella comunicazione di cui al primo periodo e le modalità di trasmissione della stessa. La somma del credito d'imposta riconosciuto ai sensi del comma 448 e del credito d'imposta di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, come determinato sulla base dell'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non può comunque eccedere l'importo richiesto con la comunicazione integrativa di cui all'articolo 1, comma 486, secondo periodo, della medesima legge n. 207 del 2024.
  450. Al ricorrere delle ipotesi di cui al citato articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, il credito d'imposta riconosciuto ai sensi del comma 448 del presente articolo deve essere proporzionalmente rideterminato. L'importo indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le predette ipotesi. Le imprese beneficiarie decadono proporzionalmente dal contributo riconosciuto ai sensi del comma 448 qualora, con riferimento al credito d'imposta di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, sia accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la comunicazione presentata ai sensi del comma 449 contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.
  451. Il contributo di cui al comma 448 è utilizzabile nell'anno 2026 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  452. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 448 a 451, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, e del citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.
  453. Al fine di incentivare il recupero delle potenzialità e sostenere l'occupazione, nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nelle zone LAZ3 e LAZ4 e nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7, indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con la decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, e successive modificazioni, tra cui in particolare la decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023, sono istituite zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, le cui perimetrazioni sono proposte dall'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale nelle aree di sua competenza e, nelle altre aree, dalla regione Lazio e sono approvate con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  454. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028 è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro nei limiti di spesa di cui al comma 457.
  455. Per gli investimenti di cui al comma 454 effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
  456. Il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 del presente articolo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e agli investimenti effettuati dai soggetti che possono beneficiare delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436 e da 462 a 465 del presente articolo. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
  457. Il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 spetta nei limiti massimi di spesa di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  458. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 454 a 459. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi di cui al comma 457.
  459. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 454 a 458, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 457. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  460. Le percentuali rese note con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 570047/2025 del 12 dicembre 2025, emanato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono rideterminate nella misura del 58,7839 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e nella misura del 58,6102 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  461. Agli oneri in termini di indebitamento netto derivanti dal comma 460, pari a 133,289 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 62,289 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1778, intestata all'Agenzia delle entrate - fondi di bilancio, ai sensi dell'articolo 3, comma 14-octies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e, quanto a 71 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2025, delle risorse disponibili in conto residui ai sensi dell'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
  462. All'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025 e 2026» e dopo le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2025» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2026»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «al 15 novembre 2025» sono inserite le seguenti: «e dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026».

  463. Per l'anno 2026, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresì, dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026. Ai fini delle predette comunicazioni, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate per l'anno 2025, con il contenuto e le modalità di trasmissione per esso previsti.
  464. Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per l'anno 2026 dal comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 463. La suddetta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2024.
  465. Il credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  466. Il credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni, anche di comunicazione, pubblicazione e trasparenza, previsti dai regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiarano compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti, e in particolare dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2472 per le microimprese e le piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, dagli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2022/2472 per le imprese attive nel settore forestale, dagli articoli 21, 24, 27, 29, 33 e 36 del regolamento (UE) 2022/2473 per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura e dalla sezione 1.1.1.1 della parte II degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) per le grandi imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. Queste ultime possono beneficiare del credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, a valere sulle spese ammissibili effettuate nel periodo indicato al comma 2, del medesimo articolo 16-bis, a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, alla quale è notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il credito d'imposta è cumulabile con gli aiuti de minimis e con gli altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.
  467. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente:

   «10-ter. Gli interventi di revisione della potenza relativi a impianti esistenti, abilitati o autorizzati insistenti su aree di demanio civico in assenza di sdemanializzazione sono consentiti previa sdemanializzazione delle medesime aree. Gli interventi di cui al primo periodo, realizzati mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili, non comportano incremento di consumo di suolo rispetto a quello occupato dall'impianto interessato dagli interventi stessi. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, l'indennità di esproprio relativa ai terreni di demanio civico è determinata ai sensi delle vigenti disposizioni ed è corrisposta al comune titolare dei diritti di uso civico per essere versata su apposito capitolo di bilancio. Resta fermo il rispetto della normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio».

  468. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle microimprese e delle piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 450 milioni di euro per l'anno 2027.
  469. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 502 è sostituito dal seguente:

   «502. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali».

  470. Ai fini del sostegno e dello sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industriale e commerciale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi di cui al periodo precedente sono definiti con decreto da adottare, ai sensi dei commi 502 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Una quota non superiore all'1 per cento delle risorse di cui ai commi da 469 a 471 del presente articolo può essere destinata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle finalità di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  471. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 250 milioni di euro per l'anno 2029.
  472. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 366, le parole: «sostenendo» fino a «resilienza,» sono soppresse;

   b) il comma 369 è sostituito dal seguente:

   «369. Le risorse annualmente stanziate sui Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono attribuite, per la quota dell'80 per cento, per iniziative cofinanziate dalle regioni e, per la quota del 20 per cento, per iniziative cofinanziate dal Ministero del turismo. Con decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione dell'accesso ai Fondi di cui ai commi 366 e 368 nonché di riparto dei medesimi fondi. Per le risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al secondo periodo definisce le modalità di monitoraggio degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati, nonché le ipotesi di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi»;

   c) dopo il comma 369 è inserito il seguente:

   «369-bis. Con decreto del Ministro del turismo sono assegnate le risorse dei fondi di cui ai commi 366 e 368. Con riferimento alle risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al primo periodo definisce altresì uno specifico piano con cui sono individuati gli interventi, con indicazione dei codici unici di progetto, dei soggetti attuatori e del cronoprogramma procedurale e finanziario con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca secondo quanto previsto nel decreto di cui al comma 369»;

   d) il comma 370 è sostituito dal seguente:

   «370. Per le risorse del Fondo di cui al comma 368, da programmare su base triennale, il decreto di cui al comma 369 è adottato entro e non oltre il 30 aprile del primo anno di ciascun triennio a decorrere dall'anno 2026, pena la revoca delle risorse della prima annualità del triennio di riferimento. Le risorse revocate ai sensi del presente comma e del comma 369-bis sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e vi restano acquisite».

  473. È autorizzata a favore della società ANAS S.p.A. la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale, ad integrazione delle risorse acquisite dalla medesima società ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  474. Nelle funzioni del Commissario straordinario nominato per la realizzazione del collegamento intermodale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave), di cui all'articolo 1, commi da 473 a 476, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rientrano le procedure della finanza di progetto avviate ai sensi dell'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  475. Al fine di consentire il ripristino della viabilità sulla ex SS 93 e della linea ferroviaria Foggia-Potenza, per la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Tiera è assegnato alla provincia di Potenza un contributo straordinario di 1.210.000 euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.210.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
  476. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 280 è inserito il seguente:

   «280-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui al comma 280 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per il completamento della progettazione, l'affidamento e la realizzazione della “Piattaforma logistica di Valle Ufita”. A tal fine, il Commissario straordinario di cui al primo periodo opera con i medesimi poteri e le medesime funzioni di cui al comma 280 e può nominare fino a due subcommissari. Per lo svolgimento dei compiti di cui al primo periodo, al Commissario straordinario e ai subcommissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».

  477. All'articolo 32-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la sola gestione e liquidazione delle spese di cui al terzo periodo, nonché per la liquidazione del compenso spettante al Commissario straordinario, il medesimo Commissario è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale in conformità con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55».
  478. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per l'attuazione di ulteriori linee di intervento in materia di mobilità e sviluppo e digitalizzazione dei sistemi di trasporto e logistica, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede:

   a) quanto a complessivi 1 milione di euro per l'anno 2026: in ragione di 300.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in ragione di 700.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

  479. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalità previsti, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera di cui all'allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché di favorire la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica di affidamento dei lavori occorrenti per la realizzazione delle predette opere o alle procedure di riassegnazione della concessione medesima alla sua scadenza, la durata della concessione del Servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale ATO 2 - Lazio Centrale Roma può essere rideterminata in proporzione al volume degli investimenti posti a carico del concessionario, occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non assentiti al momento del rilascio della stessa. La rideterminazione della durata della concessione di cui al primo periodo non può, in ogni caso, eccedere i dieci anni. Delle modalità di conseguimento della condizione di equilibrio economico-finanziario della concessione è data evidenza in un apposito piano economico-finanziario.
  480. Al fine di consentire la realizzazione dell'intervento «Collegamento stradale Cisterna-Valmontone» e relative opere connesse è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040. Entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla predisposizione di un cronoprogramma procedurale e finanziario che tenga conto delle diverse fonti normative e di finanziamento insistenti sull'opera. Il mancato rispetto del termine di adozione del decreto di cui al secondo periodo comporta la revoca delle risorse assegnate che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per investimenti di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresì previsti i criteri e le modalità di revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma o di mancata alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.
  481. Al fine di incrementare il flusso turistico degli aeroporti della regione Emilia-Romagna che abbiano registrato nell'anno 2024 un numero annuo di viaggiatori inferiore a 700.000, a decorrere dal 1° gennaio 2026, negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma, non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Conseguentemente ai comuni della regione Emilia-Romagna afferenti agli scali aerei di cui al primo periodo non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione provvede a ristorare annualmente i comuni interessati.
  482. Per effetto di quanto disposto al comma 481, la regione Emilia-Romagna versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale a decorrere dall'anno 2026, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 1.912.300 euro annui.
  483. Per effetto di quanto disposto dai commi 481 e 482, è trasferita all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma di 1.471.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è destinato l'importo di 294.200 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinato l'importo di 147.100 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  484. In caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute entro i termini di cui al comma 482, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere l'importo corrispondente sulle somme spettanti alla regione Emilia-Romagna a qualsiasi titolo, a esclusione di quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia nonché della tutela della salute.
  485. Per interventi normativi in materia di mobilità è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 150 milioni di euro per l'anno 2027.
  486. Nelle more del completamento degli interventi nelle gallerie in esercizio di cui al comma 2 del paragrafo 8 dell'allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025, al fine di consentire al gestore dell'infrastruttura ferroviaria di assicurare, in caso di incidente l'accessibilità in sicurezza alle gallerie, secondo quanto previsto dai periodi quarto, quinto e sesto del comma 17-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  487. Al fine di garantire un monitoraggio del costo delle opere pubbliche sull'intero territorio nazionale, promuovere condizioni di equilibrio contrattuale e sostenibilità dei quadri economici delle opere nel medio e lungo periodo e coordinare la definizione dei prezzari regionali di cui all'articolo 41, comma 13, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il prezzario nazionale recante il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni relativi agli appalti di lavori. Il prezzario nazionale, aggiornato con cadenza annuale e redatto in coerenza con i criteri di cui all'Allegato I.14 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 anche avvalendosi dell'attività del tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 del predetto Allegato I.14, opera quale strumento di supporto alla definizione dei prezzari adottati dalle regioni ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché dei prezzari speciali adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del medesimo comma 13. A tal fine, il prezzario nazionale indica, per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni, le possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale, tenuto conto del contesto di riferimento, dell'oggetto dell'appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione del medesimo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le stazioni appaltanti e gli enti concedenti autorizzati all'adozione di prezzari speciali, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, motivano, in sede di adozione dei prezzari, eventuali scostamenti dalle stime di prezzo e dalle soglie di variazione individuate dal prezzario nazionale.
  488. Al fine di predisporre il prezzario nazionale di cui al comma 487 e di monitorare l'aggiornamento dei prezzari regionali e dei prezzari speciali di cui all'articolo 41, comma 13, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché la coerenza e la congruità nell'applicazione delle clausole di revisione di cui al comma 490 del presente articolo, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche, di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio svolge attività di raccolta, analisi e confronto dei dati relativi ai costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, nonché delle dinamiche di mercato che incidono sulla determinazione dei prezzi nei diversi ambiti territoriali, al fine di promuovere metodologie omogenee di formazione e aggiornamento dei prezzari, nonché di monitorare, a campione, la relativa applicazione ai contratti di cui al comma 490 di importo superiore a 100 milioni di euro. L'Osservatorio opera in raccordo con il tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 dell'Allegato I.14 al citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, e può avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione, assicurando la condivisione dei dati, delle metodologie di rilevazione e delle analisi di congruità con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni.
  489. L'Osservatorio è istituito presso il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e opera anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento e di svolgimento delle attività di monitoraggio, di verifica e di raccolta dati, nonché i criteri per la pubblicazione periodica dei rapporti di monitoraggio e delle risultanze delle verifiche di coerenza e di congruità di cui al presente comma. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresì definite le modalità di sottoposizione all'Osservatorio, su proposta della stazione appaltante, di progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di opere pubbliche, non ricomprese in contratti di programma, da finanziare in tutto o in parte con contributi dello Stato o dell'Unione europea, con l'intento di acquisire un parere di congruità dei costi del progetto, di natura non vincolante, che può essere considerato anche ai fini della definizione delle priorità nell'accesso ai contributi. L'Osservatorio è composto da un numero massimo di dieci esperti, cui compete un compenso massimo annuo pari a euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per i compensi spettanti agli esperti nonché per l'eventuale sottoscrizione di convenzioni con università e istituti di formazione.
  490. Per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché per gli accordi quadro aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima della data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023, lo stato di avanzamento dei lavori, afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, è adottato applicando, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflattivo previsti dalla normativa applicabile al contratto, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, i prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 41 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, ovvero, laddove applicabili a legislazione vigente, i prezzari speciali adottati ai sensi dell'articolo 41, comma 13, terzo periodo, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante, a valere sulle risorse individuate ai sensi dei commi 492 e 493, nella misura del 90 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 2021 e nella misura dell'80 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.
  491. All'articolo 26, comma 12, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'adozione dei prezzari di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026»;

   b) al terzo periodo, dopo le parole: «non si applica» sono inserite le seguenti: «fino alla data di fine lavori»;

   c) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «In relazione agli interventi di cui al terzo periodo, agli importi delle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, fermo restando l'adeguamento monetario laddove previsto dalle clausole contrattuali, si applica un adeguamento percentuale nel limite massimo del 35 per cento, calcolato come differenza tra la variazione percentuale dei prezzari utilizzati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A., vigenti alla data di stipula del contratto e alla data di contabilizzazione delle lavorazioni, e la percentuale corrispondente all'importo riconosciuto a titolo di adeguamento monetario, laddove previsto dalle clausole contrattuali, per le medesime lavorazioni».

  492. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua una puntuale ricognizione degli interventi finanziati con risorse pubbliche rientranti nel campo di applicazione dei commi 490 e 491, indicando per ogni intervento gli elementi identificativi, le risorse finanziarie autorizzate e i cronoprogrammi procedurali e finanziari. Tale elenco, qualora necessaria, può essere aggiornato annualmente. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dai commi 490 e 491, le stazioni appaltanti utilizzano, ferma restando l'applicazione della normativa concernente il Fondo per le opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022:

   a) le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nel limite massimo del 70 per cento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

   b) le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti.

  493. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi del comma 492, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, anche attraverso una riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonché nell'elenco annuale dei lavori o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente o ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento.
  494. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei commi 487, 490, 491, 492 e 493 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  495. Per rafforzare e stabilizzare il contingente del personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le sedi estere ai sensi dell'articolo 158 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata la spesa di 4.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  496. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire concorsi e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 unità di segretario di legazione in prova, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. La dotazione organica della carriera diplomatica è incrementata, nel grado di segretario di legazione, di 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2026, di ulteriori 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2027 e di ulteriori 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2028. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 555.867 per l'anno 2026, di euro 3.891.069 per l'anno 2027, di euro 7.226.271 per l'anno 2028 e di euro 10.005.606 annui a decorrere dall'anno 2029. Per lo svolgimento delle procedure di reclutamento previste dal presente comma, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  497. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2026.
  498. Al fine di potenziare il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, rafforzando la promozione del made in Italy all'estero e le iniziative di promozione in campo economico, sportivo, della scienza, dello spazio e dell'innovazione svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche mediante la rete diplomatico-consolare, rafforzando le attività di diplomazia pubblica e culturale e incrementando l'offerta di borse di studio rivolte all'attrazione in Italia di studenti stranieri, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Una quota fino a 6 milioni di euro per l'anno 2026 del fondo di cui al primo periodo è attribuita alla prosecuzione delle attività previste dall'articolo 1, comma 634, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli e per la realizzazione di attività di promozione della città e del suo territorio.
  499. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, dopo le parole: «per l'anno 2025» sono aggiunte le seguenti: «e di 5.000.000 di euro per l'anno 2026».
  500. Agli oneri derivanti dal comma 499, pari a euro 5.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
  501. Per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e promozione culturale sul tema dell'allargamento dell'Unione europea e della difesa dei valori europei nonché per l'attivazione di scuole di liberalismo nelle repubbliche balcaniche è concesso all'Osservatorio Sud Est Europa, istituito presso la Fondazione Luigi Einaudi ETS di Roma, un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  502. Al fine di tutelare gli interessi nazionali nell'ambito europeo e mediterraneo e acquisire elementi conoscitivi utili a contrastare le minacce ibride alla stabilità democratica dello Stato, è concesso un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 alla Fondazione Med-Or per ricerche, studi e pubblicazioni sull'attività di influenza russa in Europa e in Nord Africa, con particolare riferimento ai rischi militari, alle azioni di sabotaggio delle infrastrutture critiche, alle interferenze nei processi elettorali e all'infiltrazione nel sistema politico e mediatico.
  503. La dotazione della sezione di cui all'articolo 1, comma 474, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, al netto delle dotazioni delle sezioni di cui all'articolo 1, comma 474, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  504. Al fine di potenziare il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, la dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  505. Per l'anno 2026 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 50,1 milioni di euro destinato all'erogazione di un contributo a dono, pari a 50 milioni di euro, a beneficio del Governo dell'Ucraina quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato.
  506. L'azione di sostegno di cui al comma 505 è finalizzata a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture critiche e dei settori strategici dell'Ucraina ed è vincolato all'acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane.
  507. Il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare l'erogazione del contributo a dono, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al comma 505, a società di cui è azionista e che siano sottoposte al suo controllo secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.
  508. Per la gestione degli interventi di cui al comma 505 è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale le società di cui al comma 507 sono autorizzate a operare, nel rispetto di quanto disposto dalla convenzione di cui al medesimo comma 507.
  509. Con un accordo di contribuzione, stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite delle società di cui al comma 507 secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui al medesimo comma, e il Governo dell'Ucraina, sono definiti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 505.
  510. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 507, è autorizzata nell'anno 2026 la spesa fino a un massimo di 100.000 euro a copertura degli oneri e delle spese connessi alla concessione del contributo del fondo di cui al comma 505.
  511. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero e di potenziare gli interventi a favore degli italiani nel mondo sono incrementate di:

   a) 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

   b) 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse per il sostegno delle scuole paritarie all'estero, anche mediante la concessione di borse di studio a favore di giovani studenti di cittadinanza italiana o discendenti di cittadini italiani;

   c) 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse per il sostegno alla rete dei consoli onorari di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

   d) 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 le risorse a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero.

  512. Per le finalità di cui al comma 511 sono autorizzati:

   a) 0,7 milioni di euro per l'anno 2026 a favore dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286;

   b) 1 milione di euro annui per l'anno 2026 a favore delle camere di commercio italiane all'estero.

  513. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni»;

   b) all'articolo 9-bis:

    1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica alle dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera b)»;

    2) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo del comma 2»;

    3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Tenuto conto di quanto previsto dal secondo periodo del comma 2, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad interventi assistenziali straordinari».

  514. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dopo l'articolo 7-ter è inserito il seguente:

   «Art. 7-quater. - Dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera b): gratuita».

  515. All'articolo 1, comma 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «può effettuare» sono sostituite dalle seguenti: «deve effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica,»;

   b) dopo le parole: «docenti» sono inserite le seguenti: «su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado»;

   c) la parola: «che» è sostituita dalle seguenti: «. Per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia. Il personale dell'organico dell'autonomia».

  516. All'articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede al monitoraggio quadrimestrale delle assenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, distinte per ordine e grado di istruzione, per posti comuni e posti di sostegno e per profilo professionale, delle relative modalità di sostituzione, con indicazione della durata dell'assenza e della sostituzione, nonché delle spese per supplenze brevi e saltuarie e ne comunica le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze–Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun quadrimestre».
  517. Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 515, rispetto a quanto osservato nell'anno scolastico 2024/2025, relativi all'anno scolastico in corso, sono destinati all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, in misura non superiore al 10 per cento del Fondo stesso, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, tenuto conto dell'andamento della spesa per le supplenze brevi e saltuarie, degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dal comma 516 del presente articolo, e delle risultanze dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749.
  518. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.
  519. Per l'anno 2026, alle famiglie con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 30.000, il Ministero dell'istruzione e del merito riconosce un contributo fino ad euro 1.500 a studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, prevedendo che la misura del contributo stesso sia determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell'ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del secondo periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e, fermo restando quanto previsto dal primo periodo, sono individuati i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle regioni.
  520. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 64 è sostituito dal seguente:

   «64. L'organico dell'autonomia è determinato annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il decreto di cui all'articolo 1, commi 335 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Nell'ambito del decreto di cui al primo periodo possono essere altresì definite una previsione pluriennale dell'organico dell'autonomia per i due anni scolastici successivi a quello di riferimento nonché, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, l'eventuale distribuzione, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione n. 176 del 1° luglio 2022, dell'organico dei posti destinati ai percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  521. All'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la parola: «triennale» è soppressa.
  522. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 335, alinea, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» e dopo la parola: «adottare» sono inserite le seguenti: «, di norma,»;

   b) al comma 335-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire il celere e puntuale svolgimento delle operazioni propedeutiche all'avvio di ciascun anno scolastico, non si dà luogo alla rilevazione di cui al primo periodo nonché al monitoraggio di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove la riduzione prevista avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell'offerta formativa».

  523. All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: «con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «ovvero nell'ambito del decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
  524. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) è determinata annualmente.
  525. Il personale docente assegnato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, ove impiegato in gradi di istruzione inferiori mantiene il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza.
  526. Limitatamente all'anno scolastico 2025/2026 sono fatte salve le procedure e le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali.
  527. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 11-septies, secondo periodo, dopo le parole: «bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194,» sono inserite le seguenti: «fino al suo esaurimento,»;

   b) al comma 11-septies, l'ultimo periodo è soppresso;

   c) al comma 11-septies.1, il secondo periodo è soppresso.

  528. Le graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, sono integrate con gli idonei utilmente iscritti nelle medesime graduatorie che sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dal comma 527 del presente articolo.
  529. I finanziamenti destinati alla ricerca di base e applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) afferenti al Ministero dell'università e della ricerca nonché delle imprese e dei soggetti non profit, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero, sono definiti sulla base di un Piano triennale della ricerca comprensivo di un cronoprogramma di finanziamento triennale, aggiornabile annualmente. Dal Piano triennale della ricerca sono esclusi le misure finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dei fondi europei delle politiche di coesione, e dei relativi programmi complementari, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) nonché gli interventi a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).
  530. Il Piano triennale della ricerca e il cronoprogramma di cui al comma 529 sono approvati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento. Il decreto di cui al primo periodo disciplina, rispetto al triennio di riferimento, gli obiettivi, le caratteristiche delle attività e dei progetti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni e dei contributi, le modalità della loro erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi nonché i requisiti di accesso, utilizzo e revoca delle risorse e le modalità del monitoraggio dell'attuazione del Piano medesimo. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l'assegnazione delle risorse programmate.
  531. Nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749, il Ministero dell'università e della ricerca può includere la valutazione degli effetti delle agevolazioni e dei contributi definiti nel Piano triennale della ricerca.
  532. In attuazione di quanto previsto dai commi 529 e 530, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) nel quale confluiscono, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La dotazione iniziale del Fondo per la programmazione della ricerca è pari a euro 259.029.354 nell'anno 2026, euro 257.633.003 nell'anno 2027, euro 285.703.366 nell'anno 2028, euro 665.901.239 per ciascuno degli anni 2029 e 2030, euro 687.830.876 per l'anno 2031 ed euro 483.767.121 annui a decorrere dall'anno 2032.
  533. Il Fondo per la programmazione della ricerca di cui al comma 532 è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN).
  534. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 105, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziata di 300.000 euro per l'anno 2026.
  535. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è rifinanziato per un importo di 3 milioni di euro per l'anno 2026.
  536. Al fine di favorire il dialogo interculturale tra studenti e docenti universitari, anche in relazione ai diversi punti di vista culturali, politici e religiosi, promuovendo una cultura del confronto, del rispetto e della reciproca tolleranza, nonché di contrastare forme di contrapposizione, intolleranza ed espressioni d'odio, ivi comprese quelle qualificabili come antisemitismo, è istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, il «Fondo per la promozione del dialogo», con una dotazione di 150.000 euro per il 2026.
  537. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso le quali le istituzioni universitarie possono accedere al fondo di cui al comma 536 per l'organizzazione di incontri, seminari, attività formative e manifestazioni pubbliche finalizzati al raggiungimento delle finalità previste dal medesimo comma.
  538. A decorrere dall'anno 2027, è assegnato, nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma, un bonus elettronico denominato «Bonus Valore Cultura» ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati.
  539. II Bonus Valore Cultura è assegnato, attraverso la Carta giovani nazionale, di cui all'articolo 1, comma 413, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e consiste in un credito utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, strumenti musicali, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.
  540. Il Bonus Valore Cultura è concesso nel rispetto del limite massimo di spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le somme assegnate con il Bonus Valore Cultura non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
  541. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 30 novembre 2026, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite dello stanziamento di cui al comma 540, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo del Bonus Valore Cultura. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato qualora debbano essere modificati gli importi nominali da assegnare ai fini del rispetto del limite dello stanziamento di cui al comma 540.
  542. Il Ministero della cultura provvede al monitoraggio semestrale delle spese e dell'utilizzo del Bonus Valore Cultura, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo a quello di chiusura di ciascun semestre. Dei risultati delle analisi realizzate nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749 si tiene conto ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 541. Degli esiti del monitoraggio di cui al presente comma si tiene conto ai fini dei suoi eventuali aggiornamenti.
  543. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento del Bonus Valore Cultura e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla sua disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme indebitamente percepite o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati.
  544. Nei casi di violazione di cui al comma 543, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto, tenuto conto della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresì la sospensione dell'attività della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni.
  545. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2026» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione esclusivamente in favore dei soggetti che perfezionano i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2025».
  546. Al comma 357-sexies dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «alla trasmissione della fattura» sono inserite le seguenti: «e ad ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture».
  547. I soggetti presso i quali è possibile utilizzare il Bonus Valore Cultura, ai fini del pagamento del credito maturato, sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura e a ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa.
  548. Il Ministero della cultura e il Corpo della Guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo del Bonus Valore Cultura, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
  549. A decorrere dal 1° gennaio 2027 i commi 357-bis, 357-ter, 357-quater, 357-quinquies e 358 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono abrogati.
  550. Per la realizzazione del programma di interventi della città di Matera designata «Capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026» è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, sentito il sindaco di Matera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nonché gli interventi di cui al primo periodo.
  551. Al fine di assicurare uno strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali con particolare riferimento alla copertura dei fabbisogni sia di gestione ordinaria che di valorizzazione, come il rinnovo degli apparati didattici, piccole modifiche allestitive e l'organizzazione di eventi, al fine di implementare il sistema museale nazionale e renderlo, nell'ottica del Piano Olivetti per la cultura, propulsore di crescita delle comunità locali e delle periferie, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM) con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  552. Con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 551. Tale riparto può essere modificato annualmente con la medesima procedura per tener conto di eventuali modifiche dei fabbisogni.
  553. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2028 al fine di erogare un contributo di pari importo a favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione.
  554. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 13:

    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque in misura non inferiore a 610 milioni di euro per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

    2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce i criteri e le modalità di attuazione delle misure agevolative di cui alla sezione II, al fine del rispetto del limite di spesa»;

   b) all'articolo 21:

    1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, stabilisce il limite massimo complessivo dei crediti d'imposta di cui alla presente sezione. Fermo quanto previsto dall'ultimo periodo, qualora, per il credito d'imposta di cui all'articolo 19, sia necessario incrementare il limite previsto dal medesimo decreto, tale incremento non può, comunque, superare il limite massimo complessivo previsto per i crediti di cui alla presente sezione»;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 13, comma 5, il Ministero effettua il monitoraggio trimestrale della spesa dei contributi e del tiraggio dei crediti d'imposta previsti dalla presente legge e ne comunica le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre»;

   c) all'articolo 27, comma 1, lettera i), le parole da: «per un importo» fino a: «al presente articolo,» sono soppresse;

   d) all'articolo 28, comma 1, alinea, le parole da: «di 30 milioni» fino a: «dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «annua stabilita con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5»;

   e) all'articolo 29, comma 1, le parole da: «di 10 milioni» fino a: «dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «stabilita con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5,».

  555. Al fine di ridurre l'esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2026.
  556. Le risorse di cui al comma 555 sono destinate al riconoscimento di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi naturali anche attraverso il finanziamento di specifiche opere e lavori, nei termini e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 557.
  557. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di assegnazione delle somme iscritte nel fondo di cui al comma 555.
  558. I contributi di cui al comma 556 sono riconosciuti ai beneficiari al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalità.
  559. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata fino all'anno 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,85 milioni di euro per l'anno 2026, di cui 1,7 milioni di euro per il comune dell'Aquila e 1,15 milioni di euro per i comuni del cratere.
  560. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».
  561. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026.
  562. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «È assegnato un contributo straordinario dell'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026»;

   b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2026 il contributo di cui all'ottavo periodo è riconosciuto nella misura di 500.000 euro».

  563. Al completamento degli interventi di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 649, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si applicano le disposizioni della legge 18 marzo 2025, n. 40, in quanto compatibili.
  564. Entro trenta giorni dalla scadenza dello stato di emergenza di cui al comma 563 del presente articolo, il presidente della regione Emilia-Romagna, già Commissario delegato per il periodo dell'emergenza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, trasmette al capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato della ricostruzione pubblica e privata, contenente:

   a) l'indicazione delle risorse economiche stanziate a qualunque scopo, di quelle erogate e delle somme disponibili al 31 dicembre 2025;

   b) la descrizione dello stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione al 31 dicembre 2025;

   c) l'elenco dei procedimenti giurisdizionali civili, penali, amministrativi pendenti alla data di cessazione dello stato d'emergenza, relativi al processo di ricostruzione di cui al comma 563.

  565. La durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori della regione Emilia-Romagna conseguente agli eventi di cui al comma 563 è fissata in ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  566. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 18 marzo 2025, n. 40, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ivi compresa la titolarità della contabilità speciale già intestata al medesimo Commissario delegato e, ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, in tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti o definiti con sentenza non definitiva e in tutti i rapporti comunque connessi. Ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, il Commissario straordinario si avvale in continuità del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Alla costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 40 del 2025. Per le spese relative al funzionamento della struttura di cui al presente comma, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui fino a 2 milioni di euro annui per spese di personale della struttura medesima. Agli oneri di cui al quarto periodo, pari a 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse del fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025.
  567. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 18 marzo 2025, n. 40. In ogni caso, per l'esecuzione dei rimanenti interventi di ricostruzione pubblica e privata, rimangono ferme le disposizioni di legge e le disposizioni attuative di cui alle ordinanze del Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  568. Al finanziamento delle attività di ricostruzione di cui al comma 563 del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  569. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  570. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026. Le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 59 milioni di euro di cui:

   a) 18,5 milioni di euro per personale della struttura commissariale di cui al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016;

   b) 3 milioni di euro per personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione con ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;

   c) 21,5 milioni di euro per personale destinato a regioni, province e comuni di cui al comma 1 dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;

   d) 13 milioni di euro per personale degli Uffici speciali regionali, in comando o in distacco, di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016;

   e) 2 milioni di euro per personale amministrativo contabile di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 123 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2019, e 1 milione di euro per le altre spese di funzionamento degli Uffici speciali regionali di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016.

  571. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è automaticamente prorogato fino alla data di cui al comma 570, salva espressa rinunzia degli interessati.
  572. Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di 470.000 euro per l'anno 2026.
  573. Per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026.
  574. Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.
  575. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
  576. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025 e 2026» e le parole: «, al settimo e all'ottavo anno» sono sostituite dalle seguenti: «, al settimo, all'ottavo e al nono anno».
  577. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  578. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  579. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 577 e 578, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026.
  580. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «fino all'anno d'imposta 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2025»;

   b) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

  581. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  582. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  583. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, può, con propri provvedimenti, ripartire una quota sino a 5 milioni di euro complessivi per l'anno 2026 ai comuni che adottano disposizioni per la riduzione dei canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce limite di spesa.
  584. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».
  585. Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026.
  586. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 sono effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  587. Al fine di garantire senza soluzione di continuità il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, anche per l'anno 2026, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 9-duodecies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026». Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 82 milioni di euro per l'anno 2026.
  588. Al fine di assicurare lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 743, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e di 1 milione di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per l'anno 2026».
  589. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026, rispettivamente nel limite di 0,9 milioni di euro per l'anno 2026, per le finalità del comma 1 dell'articolo 13-ter e di 2,5 milioni di euro per il medesimo anno 2026, per le finalità del comma 2 dell'articolo 13-ter. A tal fine è autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2026.
  590. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-novies è inserito il seguente:

   «4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026».

  591. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, si applicano anche con riferimento all'anno 2026, nel limite di 11,7 milioni di euro per l'anno 2026. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-ter. A tal fine è autorizzata la spesa di 11,7 milioni di euro per l'anno 2026.
  592. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. A far data dalla cessazione del contributo di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 è riconosciuto, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026, un contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione», a condizione che, entro i termini stabiliti con le ordinanze di cui al comma 593, da adottare entro il 28 febbraio 2026, l'abitazione abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione ovvero di manifestazione di volontà a presentare richiesta di contributo secondo quanto previsto dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contribuito di cui al secondo periodo è riconosciuto, altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 593, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici oppure per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
  593. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 592, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, sono disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 592 è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.
  594. Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, l'attuazione delle misure di cui ai commi 592 e 593 del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma non utilizzate entro il 31 dicembre 2026 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario.
  595. Le esenzioni di cui al comma 560-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano anche per l'anno 2026 nel limite complessivo di 300.000 euro. Entro il 30 aprile 2026, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minore gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma, da ripartire tra i territori della regione Umbria e della regione Marche.
  596. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2026. Per le attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026, in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione. I criteri, le modalità, i termini e le condizioni per l'assegnazione del contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, nonché le procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione sono disciplinati dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018 con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del medesimo decreto-legge.
  597. È autorizzata la spesa di 4.550.000 euro per l'anno 2026, di cui:

   a) 1.409.000 euro per le finalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

   b) 641.000 euro per le finalità di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;

   c) 1,5 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

   d) 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

  598. Per le attività di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2026. Le relative risorse sono erogate nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definiti con ordinanza del Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
  599. Per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l'anno 2026. Per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2026.
  600. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2026. Fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,82 milioni di euro per l'anno 2026, di cui:

   a) 1,82 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 14-bis del decreto-legge n. 32 del 2019;

   b) 736.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 32 del 2019;

   c) 263.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, dal medesimo articolo 18 del decreto-legge n. 32 del 2019.

  601. La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 dei contratti di lavoro del personale di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono effettuati, limitatamente all'annualità 2026, in deroga ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  602. Per la copertura degli oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sottoscritte dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, il Fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto-legge è rifinanziato di 800.000 euro per l'anno 2026.
  603. Al comma 692 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

   b) le parole: «è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,3 milioni di euro per l'anno 2026».

  604. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è prorogato al 31 dicembre 2026. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 20-ter, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 61 del 2023 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 3,05 milioni di euro per l'anno 2026. Per le attività di cui all'articolo 20-ter, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023 è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026.
  605. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la durata massima dei contratti a tempo determinato di cui ai commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 20-septies del medesimo decreto-legge è rideterminata in trentasei mesi e comunque non oltre il limite del 31 dicembre 2028. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.195.286 per l'anno 2026, di euro 4.697.149 per l'anno 2027 e di euro 3.262.415 per l'anno 2028. Le risorse sono versate nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 20-quinquies del citato decreto-legge n. 61 del 2023, per il successivo riparto da effettuare con apposita ordinanza.
  606. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

   «4-bis.1. Fermi restando i limiti complessivi massimi numerici di cui al comma 4, secondo periodo, e il limite delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2026 per il funzionamento della struttura di supporto, il Commissario straordinario, ove ve ne sia l'esigenza allo scopo di assicurare l'espletamento delle funzioni fondamentali attribuite alla medesima struttura di supporto, è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti alla lettera b) del comma 4-bis, nel limite massimo di due unità, con le modalità di cui alla lettera a) del medesimo comma».

  607. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

   «6-bis.1. Il Commissario straordinario, all'esito della ricognizione di cui al comma 1, lettera f-ter), può destinare una quota delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies per interventi di ricostruzione privata, entro il limite massimo di euro 400 milioni, all'attuazione di interventi urgenti di ricostruzione pubblica, individuati in conformità ad appositi indirizzi coerenti con la fase del processo di ricostruzione in atto, che il Commissario straordinario adotta entro il 30 aprile 2026 d'intesa con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-quater. Il Commissario straordinario assicura, con cadenza trimestrale, il monitoraggio delle concessioni dei contributi di ricostruzione privata di cui al presente articolo, dandone anche comunicazione nel proprio sito internet istituzionale».

  608. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. In coerenza con le iniziative formulate nelle relazioni di cui al comma 11, per la realizzazione di interventi urgenti individuati con apposito provvedimento del Commissario straordinario di cui all'articolo 3, da adottare entro il 31 gennaio 2026, è autorizzata la spesa di 41 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2. Il Commissario straordinario provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione dei predetti interventi. In caso di mancato utilizzo delle risorse entro il 31 dicembre 2026, le risorse sono revocate e versate tempestivamente dal medesimo Commissario all'entrata del bilancio dello Stato»;

   b) all'articolo 3:

    1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

    2) al comma 3:

     2.1) le lettere b), c), d), f) e g) sono abrogate;

     2.2) dopo la lettera h-ter) sono aggiunte le seguenti:

   «h-quater) coordina l'attività delle Autorità di bacino distrettuali nella definizione e nell'aggiornamento periodico del bilancio idrico, volto ad assicurare l'equilibrio tra le risorse disponibili o attivabili e i fabbisogni per i diversi usi per le finalità di cui al comma 3-bis dell'articolo 1;

   h-quinquies) promuove e coordina l'elaborazione di scenari climatici decennali e trentennali, a supporto della definizione di misure strutturali e non strutturali di adattamento alla scarsità idrica;

   h-sexies) coadiuva gli enti istituzionalmente competenti nell'attività di progettazione inerente alla realizzazione di opere per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni».

  609. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 608, lettera b), numero 1), è autorizzata la spesa di euro 132.700 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il compenso del Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, e di euro 1.497.584 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la proroga della struttura di cui all'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39.
  610. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».
  611. Agli oneri derivanti dal comma 610, pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  612. Per gli interventi di ricostruzione privata e pubblica di cui agli articoli 9 e 13 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018, il Fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019 è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2026.
  613. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come rifinanziata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  614. Per il finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 21 agosto 2017 e del 26 novembre 2022 nel territorio dell'isola di Ischia, è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per l'anno 2027, di cui una quota pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026 e a 24 milioni di euro per l'anno 2027 finalizzata al riconoscimento di contributi per la ricostruzione privata e al finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20 e 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e una quota pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027 per gli interventi relativi al dissesto idrogeologico previsti dal comma 2 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e dall'articolo 1, comma 685, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  615. Per gli interventi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche il 9 novembre 2022 e la regione Umbria il 9 marzo 2023, di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 220 milioni di euro per l'anno 2028. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alla disciplina dei criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi di ricostruzione, fino al 100 per cento delle spese occorrenti sulla base dei danni effettivamente verificatisi e previa verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  616. Al fine di favorire il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, i Commissari straordinari espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, sono autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, nei limiti delle risorse indicate nell'allegato VI alla presente legge. L'incremento di cui al primo periodo è destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 251,71 milioni di euro per l'anno 2027 e di 152,11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036.
  617. Il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede al riparto delle risorse stanziate ai sensi del comma 616 tra i citati Commissari straordinari e Uffici speciali nel limite degli importi complessivi di cui all'allegato VI. Il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua un monitoraggio almeno annuale finalizzato alla verifica della spesa sostenuta da ciascun Commissario o Ufficio speciale per la ricostruzione, i cui esiti sono trasmessi per informativa al Ministero dell'economia e delle finanze.
  618. I Commissari straordinari e gli Uffici speciali di cui al comma 616, con propri provvedimenti, definiscono i criteri per la concessione della misura, le modalità di calcolo, autorizzazione ed erogazione dell'incremento, nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa annuale di cui al comma 616 e del limite del costo complessivo dell'intervento.
  619. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 644, dopo le parole: «finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all'articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40,»;

   b) il comma 645 è sostituito dal seguente:

   «645. Le risorse di cui al comma 644 sono ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di ricostruzione, ove nominata, da adottare su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa nonché dell'esigenza di assicurare, attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all'articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40, una quota annuale di risorse per il finanziamento degli stati di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2 della legge 18 marzo 2025, n. 40».

  620. Alla legge 18 marzo 2025, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 6, lettera d), numero 1), le parole: «e in attesa degli stanziamenti delle risorse economiche di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1» sono soppresse;

   b) all'articolo 6, comma 1, al terzo periodo, le parole: «come rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «come rifinanziato anche ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207» e, al quarto periodo, le parole: «si provvede con successivi provvedimenti legislativi» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede anche ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207»;

   c) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: «sono definiti con disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, disponibili presso il fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge»;

   d) all'articolo 9, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con il medesimo decreto sono individuati i soggetti privati legittimati a richiedere i contributi pubblici per la ricostruzione»;

   e) all'articolo 10, comma 1, le parole: «Al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata di cui all'articolo 9, comma 1, può essere previsto con disposizione di legge» sono sostituite dalle seguenti: «Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, disponibili presso il fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge, può essere previsto»;

   f) all'articolo 13, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b), della presente legge e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, disponibili presso il fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge, si provvede all'individuazione delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione dei beni e degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche nonché dei beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della presente legge nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi del citato articolo 2»;

   g) all'articolo 14, comma 3, penultimo periodo, le parole: «, come finanziato ai sensi dell'articolo 13, comma 1» sono soppresse.

  621. All'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «di interesse storico-artistico» a: «del medesimo articolo 12,» sono soppresse.
  622. I termini di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono posticipati di sei mesi limitatamente al parametro «somma di 4 PFAS».
  623. Nelle more della decorrenza dei termini di cui al comma 622, le sole molecole ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADV-N5, ADV-M3, ADV-M4, di cui all'allegato III, parte B, del medesimo decreto legislativo non concorrono al rispetto del valore di parametro della «somma di PFAS».
  624. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR e in attuazione del traguardo MIC1-97 ter del medesimo Piano, all'articolo 126, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce ‘imprevisti’,» sono inserite le seguenti: «nonché nel limite del 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d'asta,». Resta ferma la disciplina del Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  625. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, nei limiti di cui al comma 626, il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia maturato almeno tre anni di servizio anche in posizioni contrattuali diverse.
  626. Ai fini di cui al comma 625, il requisito di tre anni di servizio deve essere maturato entro il 31 dicembre 2025, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti di cui al comma 625.
  627. Le assunzioni di cui al comma 625 possono essere disposte nei limiti dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio, presso ciascun ente, del personale già assunto a tempo indeterminato in applicazione dell'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  628. I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026.
  629. All'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fino alla chiusura della contabilità speciale di cui al primo periodo e, in ogni caso, fino alla data di scadenza della carica del Commissario straordinario non possono essere intraprese azioni esecutive, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 112 a 115 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e i pignoramenti notificati sono inefficaci. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio. Il giudice, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti, provvede con ordinanza»;

   b) al comma 12:

    1) il secondo periodo è soppresso;

    2) al terzo periodo, le parole: «indicata nel decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre la data» sono soppresse e le parole: «detta Struttura di supporto» sono sostituite dalle seguenti: «la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984»;

    3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La Struttura di supporto di cui al precedente periodo è soppressa a far data dal 31 gennaio 2026»;

   c) il comma 13 è sostituito dal seguente:

   «13. Al fine di definire i procedimenti giudiziari e il contenzioso in genere relativi agli interventi di cui al primo periodo del comma 14 ed a questioni afferenti al periodo antecedente il 1° gennaio 2026, il Commissario straordinario di cui al comma 1 è nominato Commissario liquidatore della gestione commissariale di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984. Il Commissario liquidatore subentra nella titolarità della contabilità speciale intestata al presidente della regione Campania quale Commissario straordinario, ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, nonché di tutti i rapporti processuali e dei contenziosi già instauratisi alla data del 31 dicembre 2025 o relativi a questioni afferenti al periodo antecedente il 1° gennaio 2026 anche se instaurati dopo la suddetta data, con il compito di definirli, fino all'estinzione ed anche in via transattiva, nei limiti della capienza dei fondi allo scopo disponibili. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Commissario liquidatore può avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle Amministrazioni centrali dello Stato e dell'Unità Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011»;

   d) il comma 14 è sostituito dal seguente:

   «14. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è affidata al Commissario straordinario di cui al comma 1 la realizzazione ed il completamento degli interventi già attribuiti al presidente della regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi del medesimo articolo 11, ivi compresi quelli di cui all'articolo 59 della legge della regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1. A tale fine, il Commissario straordinario di cui al comma 1 subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, aventi ad oggetto gli interventi di cui al primo periodo, con espressa esclusione dei rapporti processuali e dei contenziosi in genere. Per la realizzazione di detti interventi il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nonché delle risorse europee e nazionali già stanziate o comunque utilizzabili allo scopo, che devono essere trasferite sulla contabilità speciale di cui al comma 7 e accantonate in un apposito fondo, ivi comprese, nel limite di 80 milioni di euro complessivi, quelle di cui al comma 10, lettera b). Allo scopo di garantire la miglior coerenza delle opere con le esigenze attuali della pianificazione di emergenza dell'area dei Campi Flegrei, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede alla rielaborazione e all'approvazione dei progetti non ancora realizzati, sia in termini di obiettivi funzionali, che di soluzione tecnica e impegno economico. Con ordinanza del Commissario straordinario è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nella titolarità degli interventi per i quali, alla data del 1° gennaio 2026, sia stato approvato il certificato di collaudo, di regolare esecuzione o altro atto analogo».

  630. All'articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: «quelli previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 9-ter» sono sostituite dalle seguenti: «quelli comunque trasferiti alla titolarità del Commissario straordinario,».
  631. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo le parole: «per l'anno 2025, nella misura di euro 20 milioni» sono inserite le seguenti: «, per l'anno 2026, di euro 40 milioni, per ciascuno degli anni 2027 e 2028, di euro 60 milioni e, a decorrere dall'anno 2029, di euro 40 milioni annui».
  632. All'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028».
  633. All'articolo 1, comma 674, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «2023 e 2024» sono inserite le seguenti: «e di 2.350.000 euro per l'anno 2026».
  634. All'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «al fine di promuovere» sono inserite le seguenti: «le politiche della dimensione subacquea nonché»;

   b) le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

  635. Il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2026.
  636. Gli importi del concorso alla finanza pubblica per l'anno 2026 di ciascuna regione a statuto ordinario, indicati nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2025, adottato ai sensi del secondo periodo del comma 786 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono proporzionalmente ridotti in base alla riduzione di cui al comma 635 del presente articolo.
  637. Le regioni a statuto ordinario possono rinunciare al contributo di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi dell'articolo 1, comma 134, della medesima legge che è corrispondentemente ridotto per ciascuna regione. Entro il 15 gennaio 2026, le regioni a statuto ordinario comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'opzione per la previsione contenuta al primo periodo del presente comma ed entro i successivi quindici giorni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle rinunce trasmesse, è definita la situazione per singola regione della rinuncia al contributo per l'anno 2026, di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sono rivisti, per ciascuna regione, i contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. In presenza di obbligazioni sottostanti già assunte dalle regioni a statuto ordinario a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario vi fanno fronte con risorse proprie, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Conseguentemente, ove tutte le regioni esercitino l'opzione prevista dal presente comma, il contributo alla finanza pubblica previsto all'articolo 1, comma 527, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è ridotto al massimo, in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, per un importo di 85.635.000 euro per l'anno 2026 e il contributo previsto dall'articolo 1, comma 786, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ridotto al massimo, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, per un importo di 85.635.000 euro per l'anno 2027, di 89.430.000 euro per l'anno 2028 e di 9.100.000 euro per l'anno 2029. Gli eventuali effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2026, risultanti dalla rinuncia al contributo per l'anno 2026, di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al secondo periodo del presente comma, sono attribuiti al fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le eventuali minori spese in termini di fabbisogno e indebitamento netto per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035, risultanti dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come definita dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al secondo periodo del presente comma, sono attribuite al fondo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  638. Dal 1° gennaio 2026 è cancellato il debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  639. Dal 1° gennaio 2026, il debito contratto dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti s.p.a. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è posto a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento delle rate di ammortamento del predetto debito alle scadenze e per gli importi risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con le regioni. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 638 non operano in assenza della richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome di cui al comma 642 e per le regioni che entro il 28 febbraio 2026 non trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la delibera di cui al medesimo comma 642.
  640. Dal 2026 al 2051, le regioni che hanno beneficiato della cancellazione dei debiti di cui al comma 638 e dell'accollo da parte dello Stato del loro debito di cui al comma 639 versano annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi complessivi indicati nell'allegato VII alla presente legge. Entro il 28 febbraio 2026, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati gli importi di cui al primo periodo ripartiti tra le regioni, in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall'applicazione dei commi 638 e 639, le modalità di versamento al bilancio dello Stato e, per ciascun ente, la quota da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  641. Le regioni versano gli importi di cui al comma 640 all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051. Qualora il versamento di cui al primo periodo non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, a esclusione dei conti riguardanti la sanità.
  642. Su richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione:

   a) le regioni Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria si impegnano, con delibera del Consiglio regionale, dal 2026 al 2051, e la Regione Siciliana si impegna, con delibera dell'Assemblea regionale, dal 2026 al 2045, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore:

    1) al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2024 la regione è in disavanzo di amministrazione di lettera E;

    2) al risultato di amministrazione di lettera A, al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione di lettera E è positivo o pari a 0;

   b) la regione Abruzzo si impegna con delibera del Consiglio regionale:

    1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);

    2) dal 2027 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 5.000.000;

   c) le regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana si impegnano con delibera del Consiglio regionale:

    1) dal 2026 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato, per ciascun anno, degli importi individuati dall'allegato VIII alla presente legge;

    2) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);

   d) la regione Lazio si impegna con delibera del Consiglio regionale:

    1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato dell'importo individuato dall'allegato VIII;

    2) dal 2027 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000 e degli importi individuati dall'allegato VIII;

    3) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000;

   e) dal 2026 al 2030, le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto possono, in sede di autocoordinamento, cedere o acquisire quote del riparto previsto dall'allegato VIII, nel limite complessivo annuo di 160 milioni di euro. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il riparto di cui all'allegato VIII, da applicare per l'esercizio in corso;

   f) le regioni che non rispettano i limiti previsti dalle lettere da a) a e) sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, esclusi i conti riguardanti la sanità.

  643. A decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025, il fondo anticipazioni di liquidità non è accantonato nel risultato di amministrazione delle regioni.
  644. Gli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento, derivanti dai commi da 638 a 643, sono pari a 41 milioni di euro nell'anno 2026, a 90,9 milioni di euro nell'anno 2027, a 138,2 milioni di euro nell'anno 2028, a 157,4 milioni di euro nell'anno 2029, a 160 milioni di euro nell'anno 2030, a 119 milioni di euro nell'anno 2031, a 69,1 milioni di euro nell'anno 2032, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2033 e a 2,6 milioni di euro nell'anno 2034.
  645. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del medesimo Ministero, un rappresentante del Ministero dell'interno e da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). II tavolo ha il compito di verificare le modalità con cui i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, in disavanzo di amministrazione e con incidenza del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 non inferiore al 30 per cento del disavanzo complessivo e non inferiore al 30 per cento della somma delle spese correnti e delle spese per rimborso prestiti, possono accedere alle disposizioni di cui ai commi da 638 a 643, facendo comunque salvi gli spazi di maggior utilizzo derivanti dalle disposizioni di cui al comma 664. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  646. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 18, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 30 settembre dell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre dell'anno successivo»;

   b) all'articolo 51, comma 4, dopo le parole: «per spese di investimento» sono aggiunte le seguenti: «e può effettuare le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, degli stanziamenti riguardanti il rimborso delle somme non dovute o incassate in eccesso, con copertura costituita dalle medesime entrate incassate in eccesso, provvedendo anche all'eventuale istituzione dei relativi programmi e tipologie»;

   c) dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

   «Art. 51-bis. – (Variazioni in via d'urgenza da parte della giunta regionale)1. Le regioni e le province autonome possono adottare in via d'urgenza le variazioni di bilancio attribuite al consiglio regionale con deliberazione della giunta regionale, opportunamente motivata, salvo ratifica a pena di decadenza da parte del consiglio regionale entro i sessanta giorni seguenti, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
   2. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla giunta regionale, il consiglio regionale è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata»;

   d) all'articolo 68, comma 5, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre»;

   e) all'articolo 68, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. I bilanci consolidati delle regioni sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche entro sette giorni dalla loro approvazione»;

   f) all'allegato 4/4, recante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al paragrafo 1, le parole: «entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento».

  647. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 151, comma 8, le parole: «Entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre»;

   b) all'articolo 161, comma 4, le parole: «dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato» sono sostituite dalle seguenti: «dei bilanci di previsione e dei rendiconti» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento al bilancio consolidato, la disciplina di cui al periodo precedente si applica decorsi sette giorni dal termine previsto per l'approvazione di tale documento contabile».

  648. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato» sono sostituite dalle seguenti: «dei bilanci di previsione e dei rendiconti»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento al bilancio consolidato, la disciplina di cui al presente comma si applica in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione di tale documento contabile, nonché di mancato invio, entro sette giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

  649. All'articolo 1, commi 727 e 728, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «e 2027», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2027 e 2028».
  650. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 751, le parole: «e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, 2027 e 2028», le parole: «Per il solo anno di imposta 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni d'imposta 2025 e 2026» e le parole: «al 15 aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente al 15 aprile 2025 e al 15 aprile 2026»;

   b) al comma 752, le parole: «e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, 2027 e 2028».

  651. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 455, le parole: «per gli anni dal 2024 al 2033» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2026 al 2034»;

   b) al comma 456, le parole: «, da adottare entro il 31 marzo 2024» sono soppresse;

   c) al comma 458:

    1) all'alinea, le parole: «, entro il 15 febbraio 2024,» sono soppresse, le parole: «risorse proprie pari ad almeno la metà del contributo annuo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse proprie pari ad almeno il 35 per cento del contributo annuo» e le parole: «da adottare per il perimetro non sanitario del bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «adottate, anche prima della sottoscrizione dell'accordo, per il perimetro non sanitario del bilancio»;

    2) alla lettera a), le parole: «in deroga al limite previsto dalla legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «in aumento rispetto alle aliquote vigenti nell'anno 2023»;

   d) dopo il comma 458 è inserito il seguente:

   «458-bis. Gli accordi sottoscritti ai sensi del comma 458 prevedono l'impegno della regione a:

   a) presentare, alla fine degli esercizi 2026 e 2027, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, almeno dimezzato rispetto a quello dell'esercizio precedente, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

   b) presentare, alla fine degli esercizi dal 2028 al 2034, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti pari a zero o negativo, calcolato con le medesime modalità di cui alla lettera a);

   c) ridurre, dal 2026 al 2034 rispetto all'esercizio precedente, di almeno il 10 per cento il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine di ciascun esercizio, a meno che non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio»;

   e) al comma 459, le parole: «con cadenza semestrale» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza annuale» e le parole: «Per l'esercizio 2024 il cronoprogramma prevede obiettivi annuali» sono soppresse;

   f) al comma 463, le parole: «del 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2026».

  652. In attuazione del punto 4 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, è attribuito alla regione Sardegna l'importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a titolo di concorso alla compensazione degli extracosti di parte corrente dovuti agli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità. Entro il 30 aprile 2026 è riavviato il tavolo tecnico-politico di cui al punto 10 dell'accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica del 7 novembre 2019 per la quantificazione dei maggiori costi permanenti di parte corrente derivanti alla Sardegna dalla condizione di insularità e la definizione delle relative misure compensative.
  653. In attuazione del punto 3 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, i criteri da applicare a regime, a decorrere dall'anno 2027, per la quantificazione del capitolo 1200 del bilancio dello Stato, oggetto di compartecipazione da parte della regione Sardegna, sono definiti in apposito tavolo con la regione entro il 31 luglio 2026.
  654. In applicazione del punto 5 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, al fine di garantire i servizi essenziali di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione degli incendi e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile, la regione Sardegna e l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS), in coerenza con il Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, possono assumere, nel limite massimo di spesa di 32 milioni di euro per il triennio 2026-2028, unità di personale con contratto a tempo determinato. Le predette assunzioni, pur nel rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione contabile, non rilevano in relazione ai limiti previsti dai commi da 557 a 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. Relativamente alle assunzioni in oggetto, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è incrementato a valere sulle risorse di cui al primo periodo per il triennio 2026-2028 per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2025, delle risorse per la retribuzione accessoria.
  655. In applicazione del punto 6 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, le facoltà assunzionali della regione, per il triennio 2026-2028, sono esercitate sulla base della regola del turn over al 125 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La maggiore spesa per assunzioni di personale derivante dall'incremento del 25 per cento della percentuale del turn over ordinario prevista dal primo periodo non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  656. In applicazione del punto 7 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, la regione può approvare apposite disposizioni legislative con le quali è stabilita autonoma misura di contenimento della spesa del personale improntata al principio di sostenibilità finanziaria secondo i criteri indicati nell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e, in ogni caso, idonea ad assicurare il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nonché idonea ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.
  657. In attuazione dell'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica del 12 dicembre 2025, sottoscritta ai sensi dell'articolo 1, comma 907, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuto l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028, in relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui alla legge 30 dicembre 2024, n. 207. Gli importi riconosciuti a ciascuna regione e provincia autonoma sono indicati nella tabella di cui all'allegato IX alla presente legge.
  658. In relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui alla presente legge, nel caso di perdite di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo e le autonomie speciali promuovono entro il 30 aprile 2026 un'intesa ai sensi dell'articolo 23 della legge 9 agosto 2023, n. 111.
  659. Entro il 31 marzo 2026, ai sensi degli articoli 3, comma 6, e 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, sono aggiornati gli allegati 4/1, 4/2 e 9 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011:

   a) per consentire la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio di previsione delle città metropolitane, delle province, dei comuni e delle unioni di comuni sulla base del risultato dell'esercizio in cui è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il rendiconto si riferisce, e a seguito della formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato. La prima determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità sulla base dei risultati di un solo esercizio è consentita solo in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, con facoltà di anticiparla esclusivamente in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, restando esclusa per gli assestamenti dei bilanci successivi;

   b) per garantire il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);

   c) al fine di promuovere un maggiore livello di accuratezza nell'elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa, garantendone la coerenza con gli stanziamenti di competenza;

   d) per favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali attraverso l'indicazione delle attività e delle tempistiche del processo di spesa.

  660. Al paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:

   «Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

   a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;

   b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.

   Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo».

  661. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefinite le modalità di trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, da parte degli enti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione, per prevederne l'acquisizione al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato e consentire il monitoraggio di cui al comma 659, lettera b).
  662. All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Gli enti locali possono deliberare di affidare il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie all'AMCO – Asset management company S.p.A.
   2-ter. L'affidamento di cui al comma 2-bis può riguardare anche i carichi già affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, discaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.
   2-quater. Nel caso in cui gli enti locali di cui al comma 2-bis deliberino di affidare all'AMCO – Asset Management Company S.p.A. le attività di riscossione coattiva si osservano le disposizioni di cui ai commi da 2-quinquies a 2-undecies.
   2-quinquies. L'AMCO – Asset Management Company S.p.A. provvede alle attività di riscossione dei crediti affidati in gestione di cui al comma 2-bis che restano nella titolarità delle amministrazioni locali, alle condizioni che sono stabilite nell'atto dell'affidamento, disciplinate nel decreto di cui al comma 2-undecies.
   2-sexies. Per le finalità di cui al comma 2-quater, l'AMCO – Asset Management Company S.p.A. può costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati, secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-undecies. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. La deliberazione dell'organo di amministrazione determina i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato ed è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile.
   2-septies. Per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-bis e che, al termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva, registrano una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1, e del Titolo 3 inferiore alla percentuale definita con il decreto di cui al comma 2-undecies, diviene obbligatorio il ricorso all'AMCO – Asset Management Company S.p.A. per la riscossione coattiva.
   2-octies. Per le attività di cui ai commi da 2-bis a 2-septies, l'AMCO – Asset Management Company S.p.A. si avvale di uno o più operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-novies, da selezionare a seguito di procedura competitiva nel rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e concorrenza. L'AMCO – Asset Management Company S.p.A. assicura il coordinamento delle procedure di riscossione ed effettua un'attività di monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse.
   2-novies. I soggetti affidatari dell'attività di riscossione di cui ai commi da 2-bis a 2-septies sono selezionati tramite procedura competitiva tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La procedura competitiva tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti all'AMCO – Asset Management Company S.p.A. con il decreto di cui al comma 2-undecies e in particolare:

   a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneità della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività e l'assunzione del rischio operativo;

   b) della capacità di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente;

   c) della capacità organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilità di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato;

   d) della dotazione di sistemi di segregazione dei crediti che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di più debitori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.

   2-decies. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui ai commi da 2-bis a 2-novies, all'AMCO – Asset Management Company S.p.A. sono attribuiti, per la durata dell'incarico e limitatamente ai crediti in gestione, i poteri riconosciuti all'Agenzia delle entrate – Riscossione di cui al titolo VI e all'articolo 224 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. I debitori conservano le tutele e le facoltà di opposizione previste dalle normative vigenti.
   2-undecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2-bis a 2-decies».

  663. All'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

   «1-quater. L'ente locale ridetermina il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, approvando il prospetto di cui all'allegato a), Risultato di amministrazione, dello schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, compreso il fondo anticipazione di liquidità, con deliberazione di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. L'eventuale disavanzo può essere ripianato in dieci anni, a quote costanti, a partire dall'anno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».

  664. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 898 è inserito il seguente:

   «898-bis. Gli enti locali, che hanno recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione, possono applicare all'esercizio in corso di gestione, dopo l'approvazione del rendiconto, l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente, in deroga ai limiti previsti dai commi 897 e 898. Il parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione attesta il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro. Entro il 31 marzo 2026, ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, sono aggiornati gli allegati al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, concernenti gli schemi di bilancio, per monitorare l'utilizzo dell'avanzo previsto dal presente comma».

  665. Al comma 4 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente».
  666. All'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. Non si dà luogo al rimborso degli importi già trattenuti o versati nelle annualità pregresse».
  667. L'area del comprensorio denominato «Falconera-Palangon» del comune di Caorle, distinta in catasto come nell'allegato X alla presente legge, è trasferita al patrimonio disponibile del comune medesimo.
  668. All'area di cui al comma 667 si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6 della medesima legge.
  669. In considerazione della delibera n. 1305/DGR della Giunta regionale del Veneto del 20 ottobre 2025, il trasferimento di porzioni dell'area del demanio idrico di cui all'allegato X alla presente legge fa venire meno le pretese della regione Veneto relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree medesime, limitatamente alle aree oggetto di trasferimento e di cessione.
  670. Il trasferimento di porzioni dell'area del demanio marittimo di cui all'allegato X alla presente legge fa venire meno le pretese dello Stato relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione dell'area medesima, limitatamente alle aree oggetto di trasferimento e di cessione.
  671. In relazione alle aree di cui al comma 667, dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della citata legge n. 177 del 1992, ferma restando la salvaguardia dei termini di prescrizione, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree di cui all'allegato X comunque motivati nonché le procedure di riscossione coattiva promosse per il recupero dei canoni e delle indennità afferenti alle occupazioni insistenti sulle aree del demanio marittimo ricomprese nel comprensorio medesimo. A tal fine, l'Agenzia del demanio trasmette in via telematica all'agente della riscossione i relativi provvedimenti di sospensione.
  672. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 2020 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2028».
  673. Il fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2026.
  674. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale dei predetti enti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti di cui al primo periodo sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.
  675. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 785 è inserito il seguente:

   «785-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 783, 784 e 785, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni in termini di competenza e di cassa tra i pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno».

  676. Al comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le lettere a) e b) sono abrogate.
  677. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».
  678. All'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «negli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026».
  679. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «al 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 2028» e dopo la parola: «emessi» sono inserite le seguenti «, comprese le operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito,».
  680. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «in euro 6.872.590.365 per l'anno 2026, in euro 6.928.590.365 per l'anno 2027, in euro 6.984.590.365 per l'anno 2028, in euro 8.260.590.365 per l'anno 2029, in euro 8.214.594.113 per l'anno 2030 e in euro 8.978.517.113 annui a decorrere dall'anno 2031» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 6.887.700.365 per l'anno 2026, in euro 6.933.700.365 per l'anno 2027, in euro 6.984.900.365 per l'anno 2028, in euro 8.260.700.365 per l'anno 2029, in euro 8.214.704.113 per l'anno 2030 e in euro 8.978.627.113 annui a decorrere dal l'anno 2031».
  681. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), per specifiche esigenze di correzione derivanti dall'aggiornamento dell'elenco dei comuni allegato alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, i quali beneficiano dell'esenzione dall'IMU ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, a euro 3.753.279.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e a euro 3.753.389.000 a decorrere dall'anno 2026»;

   b) alla lettera c), le parole: «destinato, per euro 1.885.643.345,70» sono sostituite dalle seguenti: «destinato, per l'anno 2026 per una somma pari a euro 1.900.643.345,70, per l'anno 2027 per una somma pari a euro 1.890.643.345,70, per l'anno 2028 per una somma pari a euro 1.885.843.345,70 e a decorrere dall'anno 2029 per una somma pari a euro 1.885.643.345,70»;

   c) dopo la lettera d-duodecies) è aggiunta la seguente:

   «d-terdecies) a decorrere dall'anno 2026, al comune di Roma Capitale non si applicano le modalità di riparto previste dalla lettera c). Il versamento spettante da risorse storiche e perequazione a carico del comune di Roma Capitale per assegnazione al Fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è fissato in euro 79.622.195 nell'anno 2026, in euro 69.622.195 nell'anno 2027 e in euro 57.622.195 a decorrere dall'anno 2028. Inoltre, a decorrere dall'anno 2026, la quota dell'IMU trattenuta dall'Agenzia delle entrate al comune di Roma Capitale per alimentare il Fondo di solidarietà comunale è fissata in euro 217.035.438».

  682. All'articolo 35, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la parola: «esclusivamente» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché secondo le disposizioni di cui all'articolo 187, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267».
  683. Nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, le misure incrementali di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere applicate anche nell'anno 2026. Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026:

   a) per il 70 per cento è destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

   b) per il 30 per cento è destinato al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della medesima legge, relativa ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, e al fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

  684. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2026, sono definite le modalità di individuazione del maggior gettito di cui al comma 683, di compensazione, nell'ambito del bilancio dello Stato attraverso riduzioni dei trasferimenti ai comuni interessati, della quota del medesimo gettito di cui al comma 683, lettera b), nonché le modalità di riparto e di destinazione ai fondi di cui alla stessa lettera b).
  685. All'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025. Per l'anno 2026, l'anticipazione fino all'importo massimo di 50 milioni di euro è destinata ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, che soddisfano le medesime condizioni»;

   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le somme sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata»;

   c) al secondo periodo, le parole: «al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ai periodi precedenti».

  686. All'articolo 1, comma 777, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «in un periodo massimo di 10 anni» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero di annualità variabile a seconda dell'incidenza pro capite dell'anticipazione stessa, nelle seguenti misure: a) fino a 300 euro per abitante, in un massimo di dieci anni; b) da 301 a 600 euro per abitante, in un massimo di quindici anni; c) oltre 600 euro per abitante, in un massimo di venti anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I risparmi derivanti dalla rimodulazione del rimborso delle anticipazioni concesse nel 2025 sono vincolati al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione o ad integrazione della massa attiva dell'Organismo straordinario di liquidazione».
  687. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, conservate in conto residui relative agli anni 2023 e 2024 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2026 per essere riassegnate nello stesso esercizio finanziario al medesimo Fondo in favore dei comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o di accordi transattivi ad esse collegati, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 40 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi due rendiconti approvati. Le spese da sostenere riguardano le richieste non soddisfatte nelle annualità 2023 e 2024, considerate cumulativamente, e sono comunicate dai comuni di cui al presente comma al Ministero dell'interno entro il 31 marzo 2026, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le calamità naturali o i cedimenti strutturali di cui al primo periodo devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente legge. Alla compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto degli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 870.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  688. All'articolo 2, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 168, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La costituzione degli enti esponenziali da parte delle popolazioni interessate, ove non già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene nel rispetto della procedura di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278».
  689. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2028 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

   a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

   b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.

  690. Nell'ambito del completamento delle procedure di trasferimento di funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le province, al fine di procedere alla chiusura delle proprie società in house le cui attività sono state oggetto di trasferimento ad altri enti, sono autorizzate, in deroga all'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a trasferire alle stesse società in house le risorse finanziarie strettamente necessarie al pagamento dei debiti derivanti dal prolungamento temporale delle procedure di trasferimento di cui alla citata legge 7 aprile 2014, n. 56.
  691. Al fine di garantire la continuità amministrativa negli enti locali di piccole dimensioni nonché l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, gli incarichi di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, possono essere conferiti, fermo restando il rispetto delle modalità ivi previste, per ulteriori dodici mesi.
  692. All'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la lettera l-bis) è sostituita dalla seguente:

   «l-bis) Costa dei Trabocchi e Teatina».

  693. All'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, dopo le parole: «d'intesa con la regione interessata» sono inserite le seguenti: «, sentiti i comuni interessati» e le parole: «Costa teatina», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Costa dei Trabocchi e Teatina».
  694. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 3-bis è abrogato.
  695. In attuazione della missione 1, componente 1, e della missione 2, componente 4, del PNRR, per assicurare il regolare ed efficiente funzionamento della pubblica amministrazione, gli enti locali, nell'immediatezza di eventi straordinari e critici, in relazione alle funzioni loro attribuite, possono avvalersi, senza oneri a carico dei propri bilanci, della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana quale struttura permanente di supporto alla redazione degli atti amministrativi necessari a fronteggiare l'emergenza, anche ai fini della semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative.
  696. In attuazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, i commi dal presente fino al comma 714 disciplinano i livelli essenziali delle prestazioni sulla base delle macroaree di intervento nelle materie di cui all'articolo 14, comma 1, dello stesso decreto legislativo, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, definendone per ciascuna i costi, i fabbisogni standard, nonché le metodologie di monitoraggio, di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.
  697. In materia di sanità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono fatti salvi i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come individuati dalla disciplina vigente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e successivi aggiornamenti.
  698. In materia di assistenza di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, i livelli essenziali delle prestazioni sono definiti nei commi da 699 a 711.
  699. Al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, volti a garantire, in condizioni di efficienza e appropriatezza, un'offerta omogenea dei servizi sull'intero territorio nazionale, attraverso criteri oggettivi per la quantificazione delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi di equità sociale e territoriale, è istituito un Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale, determinato in ciascun ambito territoriale sociale (ATS), quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dal 2027, i predetti livelli essenziali delle prestazioni.
  700. Il Sistema di cui al comma 699 garantisce, in via progressiva, il livello di spesa di riferimento e assicura le prestazioni di cui all'articolo 1, commi 162, 163, 169 e 170, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il percorso di raggiungimento degli obiettivi di servizio previsti dall'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e gli ulteriori seguenti livelli essenziali delle prestazioni:

   a) un assistente sociale ogni 5.000 abitanti a livello di ATS, come previsto dall'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   b) un'équipe multidisciplinare, come prevista dall'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, composta a livello di ATS da uno psicologo ogni 30.000 abitanti e da un educatore professionale socio-pedagogico, definito ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 aprile 2024, n. 55, ogni 20.000 abitanti;

   c) un'ora settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socio-assistenziali per le persone non autosufficienti, da modulare in funzione della consistenza della platea dei beneficiari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti.

  701. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono determinati, entro il 30 giugno 2026, i livelli di spesa di riferimento per ogni ATS, pari all'ammontare della somma dei fabbisogni standard monetari dei singoli comuni componenti l'ATS, sono stabiliti i criteri e gli obiettivi delle prestazioni di cui al comma 700 e sono individuati, in via progressiva, i criteri di riparto delle risorse che tengano conto degli effettivi beneficiari delle prestazioni e dei fabbisogni reali dei territori.
  702. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi dell'articolo 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati sistemi operativi e modalità integrate di monitoraggio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e dall'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro i successivi sei mesi sono determinate le modalità di monitoraggio del Sistema di cui al comma 699. Ai fini del monitoraggio per calcolare la spesa destinata ai servizi sociali di ogni ATS, in modo da permettere il confronto con il livello di spesa di riferimento, sono considerate tutte le spese impegnate nella missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia degli schemi di bilancio degli enti da parte degli enti locali che forniscono servizi sociali nel rispettivo ATS, al netto dei trasferimenti reciproci e delle spese afferenti al settore sanitario.
  703. Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, risulti, per ciascuno degli anni 2027 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 498 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
  704. Per le finalità previste dalla lettera b) del comma 700 del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2027.
  705. Al finanziamento del Sistema di cui al comma 700 del presente articolo, ad esclusione della lettera b), concorrono gli stanziamenti previsti a legislazione vigente destinati alle finalità di cui ai commi 162, 163, 169 e 170 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e le risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come individuate nel decreto di cui al comma 701 del presente articolo. Le amministrazioni regionali e locali concorrono ad assicurare agli ATS le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento di cui al comma 701, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  706. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è definito il livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché con certificazione di disabilità precedente all'applicazione delle Linee guida di cui al medesimo articolo 5, comma 6.
  707. Il LEP garantisce un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività, nel rispetto dei princìpi di uguaglianza e di non discriminazione. Costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI), ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. È, altresì, componente fondamentale del LEP l'impiego di personale in possesso del profilo professionale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2017 nonché il rispetto degli standard qualitativi individuati ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 3.
  708. Entro il 31 dicembre 2027, il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162, è alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito, attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI). Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri tecnici e le modalità per l'accesso, la condivisione e l'utilizzo dei dati contenuti nel registro nazionale di cui al primo periodo, nonché le specifiche tipologie di dati funzionali alla rilevazione e alla quantificazione del fabbisogno di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a livello territoriale. Il registro nazionale è alimentato dai dati dei PEI già trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei flussi informativi esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  709. Nelle more della piena operatività del registro di cui al comma 708, quali misure propedeutiche all'implementazione del LEP finalizzate a favorire l'attivazione e il potenziamento delle attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, in via transitoria per gli anni 2026 e 2027, è individuato uno specifico obiettivo di servizio teso a garantire l'avvio di tale servizio negli enti territoriali dove è più carente. A tal fine, tutti gli enti territoriali nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, assicurano l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Resta salva l'integrazione del servizio con le altre risorse disponibili nel bilancio comunale o regionale o il trasferimento delle risorse ad altro ente territoriale che si faccia carico dell'effettiva erogazione del servizio.
  710. Con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'interno e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, afferenti alla finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che concorrono in via progressiva al raggiungimento dell'obiettivo di servizio previsto per le annualità 2026 e 2027 di cui al comma 709 del presente articolo e al successivo raggiungimento del LEP.
  711. All'attuazione dei commi da 706 a 710 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, afferenti alla finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sulle risorse del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci.
  712. In materia di istruzione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione universitaria e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, sono fatti salvi i livelli essenziali di prestazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
  713. Per le finalità di cui al comma 712, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  714. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 712, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  715. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato XI alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2026 e 2027 e a decorrere dall'anno 2028, degli importi ivi indicati. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette riduzioni possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri versa all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  716. Al fine di efficientare e migliorare la capacità di programmazione degli interventi relativi alle spese in conto capitale, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli anni 2026, 2027 e 2028 ed incrementate per gli anni 2029, 2030 e 2031, per gli importi indicati, rispettivamente, negli allegati XII e XIII alla presente legge. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette variazioni contabili possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  717. A seguito dell'attività di monitoraggio l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per l'anno 2028, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, 140 milioni di euro per l'anno 2033 e 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.
  718. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotta, a decorrere dall'anno 2033, di 40 milioni di euro annui, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
  719. L'articolo 49-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.
  720. In relazione al consolidamento delle procedure introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nell'ambito del programma «Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 sono ridotte di 21,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al primo periodo.
  721. Le somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 1.482 milioni di euro nell'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro nell'anno 2027, con imputazione alle risorse non assegnate, anche rivenienti da revoche o rimodulazioni di precedenti assegnazioni in attuazione di disposizioni vigenti e dei commi da 750 a 755 del presente articolo. Sono, altresì, versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 le somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, relative alle risorse non impegnate del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione dalla delibera del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
  722. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, il fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ridotto di 245,5 milioni di euro per l'anno 2026.
  723. L'INPS accerta, su richiesta del datore di lavoro, la permanenza dei requisiti sanitari per i quali sono riconosciuti i permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per lo svolgimento di tali verifiche l'INPS può avvalersi, con specifiche convenzioni con oneri a carico delle singole amministrazioni, delle risorse umane e strumentali degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e dei medici della sanità militare. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INPS, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
  724. Al fine di potenziare il sistema dei controlli sulla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei congedi straordinari di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dei congedi parentali di cui agli articoli 32 e 33 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché di quelli di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 22 maggio 2017, n. 81, spettanti ai lavoratori pubblici e privati, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute ad inserire le informazioni relative all'evento fruito e al relativo dante causa nelle denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  725. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-ter. Relativamente alle somme di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore:

   a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;

   b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito».

  726. Fermi restando quanto previsto dagli articoli 340 e 658 del codice penale e le priorità delle esigenze di sicurezza pubblica e di soccorso pubblico e fuori dai casi di cui agli articoli 489 e 490 del codice della navigazione, per gli interventi di ricerca, o soccorso o salvataggio effettuati dal Corpo della Guardia di finanza è dovuta la corresponsione di un corrispettivo al Ministero dell'economia e delle finanze a carico di colui che ha determinato l'evento per il quale è stato effettuato l'intervento, qualora l'evento sia imputabile a dolo o colpa grave dell'agente. Il corrispettivo è altresì dovuto in caso di richiesta di intervento immotivata o ingiustificata.
  727. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i corrispettivi dovuti ai sensi del comma 726, determinati, in relazione alle diverse voci di costo, su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessari, nonché le necessarie disposizioni attuative ed applicative. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
  728. Le disposizioni di cui ai commi 726 e 727 si applicano, alle medesime condizioni, anche agli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio effettuati dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei carabinieri, fatto salvo, in tali casi, che i corrispettivi dovuti sono stabiliti con decreti adottati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  729. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il medesimo corrispettivo è dovuto qualora l'evento per il quale è stato effettuato l'intervento sia imputabile a dolo o colpa grave dell'agente».
  730. Le disposizioni di cui ai commi 726 e 727 si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi di ricerca, soccorso e salvataggio effettuati dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. Per tali interventi, il corrispettivo è dovuto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte del soggetto che ha determinato l'evento, qualora l'intervento conseguente sia avvenuto per richiesta immotivata o ingiustificata, ovvero qualora dagli atti preliminari di accertamento emerga, anche in via presuntiva, una condotta gravemente imprudente, negligente, contraria alle norme di sicurezza della navigazione o determinata da imperizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di determinazione dei corrispettivi, sulla base delle voci di costo relative al personale, ai mezzi navali ed aerei, al carburante e alle attrezzature impiegate, nonché le modalità di aggiornamento periodico delle tariffe.
  731. L'atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l'acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensi dell'articolo 827 del codice civile, è nullo se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica.
  732. La disposizione di cui al comma 731 è applicabile nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  733. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2), della medesima legge n. 178 del 2020 sono ridotte di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
  734. Il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2026, n. 198, è rifinanziato di 60 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare per le diverse finalità di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  735. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 861, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa promuove l'adozione di misure di razionalizzazione, per il predetto triennio, dei costi di funzionamento e di gestione. Ai sensi del primo periodo, le risorse di cui all'articolo 1, comma 616, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ridotte di 10 milioni di euro per l'anno 2026.
  736. Il comma 867 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituito dal seguente:

   «867. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, per gli anni 2025 e 2026 l'Automobile Club d'Italia provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui. Le risorse di cui al presente comma restano acquisite all'erario».

  737. Il comma 630-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dai seguenti:

   «630-bis. Per l'anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa e dell'Organizzazione nazionale antidoping in Italia (NADO Italia) è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 440 milioni di euro, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, dell'IVA, dell'IRAP e dell'IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro alla NADO Italia; per una quota non inferiore a 385,3 milioni di euro alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 292,3 milioni di euro, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.
   630-ter. A decorrere dall'anno 2027, il livello di finanziamento del CONI, della società Sport e salute Spa e della NADO Italia è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 450 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini dell'IRES, dell'IVA, dell'IRAP e dell'IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 55 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia; per una quota non inferiore a 385,3 milioni di euro annui alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 292,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa».

  738. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «quanto stabilito dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «nonché da ogni altra successiva decisione del Consiglio, avente ad oggetto la revisione di traguardi e obiettivi del Piano del PNRR associato e di ogni altro piano della medesima Componente 2, Investimento 3»;

   b) dopo le parole: «il soggetto attuatore provvede, mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari, ad adeguare» sono inserite le seguenti: «gli obiettivi contrattuali alle suddette decisioni. Rimane fermo il termine finale di esecuzione dei piani ricompresi nel citato Investimento 3. È rimodulato, a seguito della più aggiornata decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, l'importo del contributo concesso ai beneficiari per i piani attuati con il modello “a contributo”» e le parole: «il numero dei civici da collegare ivi previsto in misura proporzionale ai civici oggetto di intervento tra i medesimi beneficiari» sono soppresse.

  739. Al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi M1C2-30 e M1C2-31 del PNRR, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di amministrazione centrale titolare dell'investimento 7 «Fondo Nazionale per la connettività» della missione 1, componente 2, del PNRR, può affidare all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, in coerenza con le previsioni del PNRR, l'attuazione del citato investimento mediante apposito atto convenzionale. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al presente comma, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.
  740. Agli oneri derivanti dal comma 739, quantificati in euro 733.402.818, comprensivi degli oneri di gestione da riconoscere nella misura massima del 3 per cento a INVITALIA per lo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 739, si provvede a valere sulle risorse destinate all'investimento 7 «Fondo Nazionale per la connettività» della missione 1, componente 2, del PNRR finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.
  741. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è rimodulato nei termini previsti dalla decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025 che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze–Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede, con uno o più decreti direttoriali, ai conseguenti adempimenti amministrativi e contabili per la messa a disposizione delle risorse in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure.
  742. Entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, le disponibilità dei conti correnti di tesoreria istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per l'importo pari a 5.943 milioni di euro, 1.000 milioni di euro e 159 milioni di euro e restano acquisite all'erario.
  743. Entro il 28 febbraio 2026, le risorse nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – INVITALIA, assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 50 milioni di euro e restano acquisite all'erario.
  744. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto in favore della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), oggi Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie, è incrementato di euro 300.000 per l'anno 2026.
  745. Agli oneri derivanti dal comma 744, pari a euro 300.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  746. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è attribuito alla Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie (FISH) APS/ETS un ulteriore contributo di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  747. Per l'adempimento della riforma prevista dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, nelle more dell'adeguamento della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alla riforma della governance economica europea, al fine di migliorare la capacità di programmazione finanziaria, l'efficace gestione delle risorse pubbliche, il monitoraggio e la valutazione della spesa, ciascun Ministero realizza, nell'ambito di Piani di analisi e valutazione della spesa, entro il 30 giugno 2026, la valutazione di una politica di propria competenza.
  748. Per ciascuna area di spesa oggetto di analisi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle evidenze prodotte dalle attività di valutazione e delle informazioni fornite dai Ministri competenti, informa periodicamente il Consiglio dei ministri, anche al fine di valutare specifici interventi per il successivo disegno di legge di bilancio.
  749. Per le attività previste dai commi 747 e 748, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al coordinamento e al monitoraggio delle attività, fornisce indicazioni metodologiche e assicura il necessario supporto tecnico ai Ministeri.
  750. Al fine di consentire una corretta programmazione finanziaria tenuto conto delle nuove regole della governance economica europea, ferme restando le dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previste a legislazione vigente, in termini di competenza e residui, i trasferimenti di cassa a valere sul predetto Fondo a favore della contabilità di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, possono essere disposti, con riferimento alle programmazioni 2021-2027 e precedenti, entro l'importo di 7.134 milioni di euro per l'anno 2026, 8.684 milioni di euro per l'anno 2027, 8.954 milioni di euro per l'anno 2028, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, 8.000 milioni di euro per l'anno 2035, 3.300 milioni per l'anno 2036, 2.300 milioni di euro per l'anno 2037, 1.700 milioni di euro per l'anno 2038 e 835 milioni di euro per l'anno 2039.
  751. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze procedono, in collaborazione con le Amministrazioni assegnatarie delle risorse e anche sulla base dei dati di monitoraggio tratti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e dei precedenti cicli di programmazione, tenendo conto delle assegnazioni e dei trasferimenti già disposti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. La ricognizione di cui al primo periodo è effettuata, altresì, in relazione ai programmi di spesa a valere sulla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027.
  752. Sulla base degli esiti della ricognizione di cui al comma 751, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), nei limiti di quanto indicato al comma 750 e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, l'imputazione annuale di cassa alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodi di programmazione 2021-2027, 2014-2020 e dei precedenti cicli di programmazione, ivi comprese quelle previste da specifiche disposizioni di legge.
  753. Il CIPESS, ai fini delle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli interventi del periodo di programmazione 2021-2027, comprese quelle previste da disposizioni di legge, approva i correlati cronoprogrammi dei pagamenti nei limiti delle disponibilità annuali di cassa di cui al comma 750.
  754. La modifica del cronoprogramma degli Accordi per la coesione, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è consentita nei limiti delle disponibilità annuali di cassa di cui al comma 750 del presente articolo.
  755. Per l'adeguamento dei sistemi informatici già in uso presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la politica di coesione e per gli investimenti pubblici, necessario ai fini dell'attuazione dei commi da 750 a 754 e per le rilevazioni richieste nell'ambito della nuova governance economica europea, il predetto Dipartimento può avvalersi del supporto tecnico della SOGEI – Società generale di informatica S.p.A., mediante la stipula di apposite convenzioni. Le predette convenzioni possono prevedere meccanismi semplificati per l'adeguamento dei rispettivi massimali qualora per le attività previste concorrano risorse nazionali ed europee della politica di coesione. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
  756. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2026, sono determinati, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
  757. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione di 98,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 28 milioni di euro per l'anno 2026, 15 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Il Fondo di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 145 milioni di euro per l'anno 2026, 105 milioni di euro per l'anno 2028, 260 milioni di euro per l'anno 2029, 25 milioni di euro per l'anno 2030, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, 25 milioni di euro per l'anno 2033, 40 milioni di euro per l'anno 2034 e 80 milioni di euro per l'anno 2035. Il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 770 milioni di euro per l'anno 2029.
  758. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 15, della presente legge e in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, è determinato a decorrere dall'anno 2026 in euro 32.030.899.
  759. Al fine di sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rotativo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. Il Fondo, nei limiti delle somme erogate, si surroga nei diritti del locatore.
  760. È autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria intestato alla società CONSAP S.p.A. in qualità di soggetto gestore del Fondo di cui al comma 759.
  761. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario straordinario nominato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità e disagio giovanile, da adottare entro il 30 giugno 2026, sono definiti i criteri e le condizioni di accesso al Fondo di cui al comma 759, le modalità di erogazione e di surrogazione, le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 759 e ogni altra disposizione attuativa.
  762. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi del comma 237 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 763 del presente articolo, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e delle procedure previsti dall'articolo 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dal relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2019. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 765 è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026, da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
  763. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica di cui al comma 762, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto da adottare ai sensi del primo periodo decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 762. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026.
  764. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 762 è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 763. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma 763 è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.
  765. Per l'attuazione dei commi da 762 a 764, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività della società CONSAP S.p.A.
  766. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, destinate a far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, sono incrementate, per l'anno 2026, per un importo massimo di 60 milioni di euro. La disposizione di cui al primo periodo entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  767. Al fine di rideterminare gli importi delle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ulteriormente incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  768. I finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, possono essere concessi anche nell'anno 2026, fermo restando il limite massimo previsto dal medesimo comma. Agli oneri derivanti dalla garanzia dello Stato di cui all'articolo 10, comma 6, del suddetto decreto-legge n. 89 del 2024, si fa fronte con le risorse affluite al 31 dicembre 2025 sul conto corrente di tesoreria di cui al comma 10 del medesimo articolo 10.
  769. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, le parole: «, nei limiti delle risorse di cui al comma 10,» sono soppresse.
  770. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo da ripartire con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese. Le risorse di cui al primo periodo possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, da usufruire esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 nel corso dell'anno 2026.
  771. All'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano altresì a titolo di acconto una somma pari all'85 per cento del contributo dovuto per l'anno precedente; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti da eseguire ai sensi del presente comma».

  772. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di euro 68.700.000 per l'anno 2026 ed euro 67.750.000 per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura anche da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico, nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.
  773. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro della cultura, con il Ministro della difesa, con l'Autorità politica delegata per le disabilità, con il Ministro della giustizia, con il Ministro della salute, con l'Autorità politica delegata per lo sport, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e delle cooperazione internazionale, con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 772 a favore dei soggetti beneficiari e per le corrispondenti finalità previsti con uno o più atti di indirizzo delle Camere. Il decreto di cui al primo periodo disciplina anche i termini di utilizzo delle risorse, le modalità di monitoraggio e rendicontazione nonché di revoca nel caso di mancato utilizzo del contributo assegnato. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  774. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del piano sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, affluiscono sul conto corrente di tesoreria denominato «Ministero del tesoro – Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE» per essere trasferite in favore del conto corrente di tesoreria denominato «Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto» di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che, contestualmente, assume la denominazione di «Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee». Sul medesimo conto corrente affluiscono le risorse del cofinanziamento nazionale del piano sociale per il clima, alla cui assegnazione si provvede con le procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
  775. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni a decorrere dalla decisione di approvazione del piano da parte dell'Unione europea, si provvede all'assegnazione delle risorse del piano sociale per il clima, sulla base di quanto previsto nella citata decisione formalmente notificata alle autorità italiane. La notifica di tale decisione e l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di assegnazione delle relative risorse costituiscono la base giuridica di riferimento, per le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano, per l'avvio delle relative procedure di attuazione, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, fino a concorrenza delle risorse assegnate. Alle eventuali rimodulazioni delle assegnazioni disposte ai sensi del presente comma, in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano, si provvede con le modalità di cui all'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
  776. Nei limiti delle rispettive assegnazioni disposte con il decreto di cui al comma 775, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento, in favore delle singole amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti, delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale relative al piano sociale per il clima, mediante versamento sulle contabilità speciali alle stesse intestate per la gestione delle risorse del fondo Next Generation EU-Italia presso la Tesoreria dello Stato.
  777. Nelle more dell'acquisizione delle erogazioni da parte dell'Unione europea a valere sulla quota a carico del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai trasferimenti a favore delle amministrazioni aventi diritto mediante l'utilizzo delle disponibilità di cassa del conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, rinominato, ai sensi del comma 1, «Ministero dell'economia e delle finanze–Attuazione del Next Generation EU-Italia–Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee». Al reintegro del predetto conto si provvede con le successive erogazioni dell'Unione europea a valere sulla quota a carico del citato Fondo sociale per il clima.
  778. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima provvedono alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori con le procedure di cui all'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e di cui al relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2025.
  779. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima provvedono alla relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale ed europea vigente, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica dei casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e duplicazione dei finanziamenti, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi obiettivi intermedi e finali. Le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo del piano sociale per il clima sono gestite attraverso il sistema informatico «ReGiS», di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  780. Fatte salve le verifiche previste dalla normativa europea relativamente ai requisiti di ammissibilità degli interventi al finanziamento del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano sociale per il clima, le amministrazioni e gli organismi responsabili dell'attuazione sottopongono i relativi atti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativi e contabili previsti dai rispettivi ordinamenti. In conformità all'allegato III del regolamento (UE) 2023/955, le funzioni di audit del piano sociale per il clima sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze–Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa dalle strutture responsabili della gestione del piano e avvalendosi, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative alle misure e agli investimenti realizzati a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.
  781. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima sono tenute a correggere le difformità e le irregolarità sanabili, rilevate nel corso dell'attuazione, provvedendo, nel caso di revoca dei finanziamenti disposti in favore dei soggetti attuatori, o dei beneficiari finali, al recupero degli importi non dovuti eventualmente già corrisposti e a destinare le risorse recuperate a ulteriori progetti inclusi nelle finalità del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 stabilite a livello europeo.
  782. Le risorse per l'attuazione del piano sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 possono essere utilizzate per le finalità previste dai commi 282 e 283 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contrasto al disagio abitativo, dal comma 402 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per le iniziative del Piano casa Italia, e dai commi da 613 a 615 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le iniziative rientranti nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, e per interventi in materia di povertà energetica per le famiglie vulnerabili.
  783. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207:

   a) al comma 402, dopo le parole: «su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,»;

   b) dopo il comma 402 è inserito il seguente:

   «402-bis. Ai fini di cui al comma 402, il Piano casa Italia individua, in particolare, interventi di recupero, riqualificazione e realizzazione nell'ambito di nuovi modelli di edilizia residenziale e sociale finalizzati a fornire una soluzione abitativa ai seguenti fabbisogni sociali:

   a) la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia sociale da destinare alla locazione, a canone agevolato, sulla base di contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, stipulati ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale per giovani, giovani coppie e genitori separati;

   b) la realizzazione e l'adeguamento di unità immobiliari di edilizia sociale in favore delle persone anziane, in coerenza con le finalità di cui al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, da destinare alla locazione a canone agevolato di unità immobiliari associati anche a contratti di permuta immobiliare, anche nell'ottica di favorire la realizzazione di progetti di coabitazione, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, commi 678 e 679, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»;

   c) dopo il comma 403 è inserito il seguente:

   «403-bis. Le iniziative finanziate nell'ambito del Piano casa Italia di cui al comma 402 sono individuate favorendo la complementarietà e l'integrazione con gli interventi finanziati, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure applicabili, dai programmi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei, anche nell'ambito dell'obiettivo specifico “promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili” introdotto dal regolamento (UE) 2025/1914 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2025, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio».

  784. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 282, le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,»;

   b) il comma 284 è sostituito dal seguente:

   «284. Per le finalità di cui ai commi 282 e 283, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028. Tali risorse contribuiscono alle medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 30 dicembre 2024, n. 207».

  785. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.200 milioni di euro per l'anno 2026 destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei.
  786. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il finanziamento di un programma di prevenzione dell'HIV, finalizzato ad ampliare l'accesso alla Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP), sulla base dei criteri e delle modalità di riparto alle regioni, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2026.
  787. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, può essere concessa ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che nell'anno 2020 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge n. 145 del 2018, la stessa indennità in continuità con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, fino al 31 dicembre 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 1.332.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  788. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

   «a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, soggette a tassa di concessione regionale. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento;

   a-ter) autorizzare, su richiesta dei concessionari interessati, la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle lettere a) e a-bis)».

  789. All'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:

   a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;

   b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6».

  790. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe»;

   b) al comma 2, le parole: «ai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe,»;

   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale di società in house, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposita convenzione e con oneri a carico delle risorse del medesimo fondo nel limite massimo dell'1,5 per cento delle medesime risorse»;

   d) al comma 4, le parole: «sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 1, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché le procedure di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle entrate».

  791. All'articolo 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Fermo restando il principio della formazione specialistica a tempo pieno, i medici specializzandi e i laureati in medicina e chirurgia partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale, oltre a quanto previsto dal comma 1, possono, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e nel rispetto degli obblighi formativi previsti dal piano di studi, svolgere visite fiscali per conto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), finalizzate all'accertamento delle assenze per malattia, esclusivamente nei casi di carenza di medici fiscali. Tali attività sono svolte mediante incarichi libero-professionali nel rispetto delle disposizioni normative e delle linee guida vigenti in materia di medicina fiscale e nei limiti delle risorse finanziarie a questa destinate».

  792. All'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo le parole: «Nello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «organizzate in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM),».
  793. All'articolo 47 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Qualora non più idonei all'attività agonistica per la quale è stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nel Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, se idonei all'attività lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilità, sono collocati secondo modalità e procedure da definire con apposito decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione».

  794. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare di cui all'articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201, in linea con i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 5 agosto 2022, n. 119, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con dotazione iniziale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  795. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  796. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 570, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura di euro 485.000 per l'anno 2026.
  797. Al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione, formazione, informazione e cura della celiachia, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
  798. All'articolo 12, comma 9-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo le parole: «giustizia tributaria» sono inserite le seguenti: «, della Polizia penitenziaria».
  799. All'articolo 9-bis del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

   b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente articolo l'ubicazione e la dimensione del sito o dei siti di emissione di cui al paragrafo I, sezione A, punto 5, lettera a), dell'Allegato III B al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 giugno 2019, n. 108, costituiscono informazioni riservate nella disponibilità dell'autorità nazionale competente, nonché degli altri soggetti coinvolti nella procedura di autorizzazione di cui al presente comma».

  800. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2026.
  801. Al fine di favorire la decarbonizzazione e ridurre l'importazione di semilavorati di acciaio inossidabile ad elevata impronta di carbonio dal continente asiatico, prodotti con materie prime e processi industriali altamente inquinanti, e promuovere la produzione basata sul riciclo di rottami, ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo è riconosciuto, alle condizioni di cui al comma 802, un contributo, nel rispetto del limite di spesa pari a euro 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
  802. Il contributo di cui al comma 801 è riconosciuto ai soggetti che, per ciascuna tonnellata di acciaio inossidabile liquido prodotta in forno elettrico mediante fusione di rottami di acciaio inossidabile, hanno utilizzato una quantità di energia elettrica, calcolata come media nell'anno solare, inferiore alla soglia di riferimento che è determinata in 3,88 GJ per l'anno 2025, in 3,68 GJ per l'anno 2026 e in 3,50 GJ per l'anno 2027. Il contributo è riconosciuto ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 90 per cento e che producono acciai contenenti nichel in una percentuale compresa tra il 6 per cento e il 10,5 per cento, cromo in una percentuale compresa tra il 16 per cento e il 18,5 per cento e molibdeno in una percentuale minore del 3 per cento. Il contributo è inoltre riconosciuto ai soggetti che producono acciai speciali austenitici che non rientrano nelle forcelle analitiche indicate sopra se utilizzano prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 70 per cento e se i prodotti appartengono alle seguenti tipologie di acciai speciali definite nelle norme EN ed ASTM di riferimento: acciai inossidabili ferritici; acciai inossidabili martensitici; acciai inossidabili duplex e acciai inossidabili indurenti per precipitazione (PH).
  803. Il contributo di cui al comma 801 è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i costi connessi alla produzione di acciaio inossidabile, a condizione che tale cumulo non determini una sovracompensazione.
  804. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, sono stabiliti i criteri per la determinazione e l'erogazione del contributo, tenendo conto del costo medio di produzione del semilavorato, di cui al comma 801, registrato dalle imprese beneficiarie nell'anno precedente, nonché del minor costo di importazione dei semilavorati in acciaio inossidabile proveniente dal continente asiatico.
  805. Agli oneri di cui ai commi da 801 a 804, pari a euro 35 milioni per gli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede:

   a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

   c) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse destinate al potenziamento del fondo nazionale per l'efficientamento energetico, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019, nonché per effetto degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.

  806. In favore dell'Associazione nazionale «Vie e Cammini di San Francesco» è autorizzata la spesa di 30.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  807. Al fine di identificare e incrementare la qualità, la sostenibilità e l'accessibilità dei luoghi e dei servizi per il turismo a livello locale, promuovere l'eccellenza e rafforzare la reputazione e la crescita economica e sociale delle destinazioni, il Ministero del turismo, con proprio decreto, riconosce come «Destinazione turistica di qualità» i comuni, le unioni di comuni e le isole minori o le reti all'uopo istituite dai comuni, con una popolazione residente totale non superiore a 30.000 unità, in possesso dei requisiti di cui al comma 808.
  808. Ai fini del conferimento del riconoscimento di cui al comma 807 è istituita presso il Ministero del turismo una commissione, presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero del turismo, da un rappresentante dell'ENIT S.p.A. e da tre soggetti indipendenti, in possesso di comprovata qualificazione professionale. La commissione predispone la carta della «Destinazione turistica di qualità», con l'obiettivo di valorizzare l'impegno alla soddisfazione delle esigenze e delle aspettative dei turisti in materia di prodotti e servizi connessi al turismo, promuovendone e assicurandone i fattori sottostanti. Sulla base dei contenuti della carta della «Destinazione turistica di qualità», al fine di premiare modelli eccellenti di destinazioni turistiche, la commissione stabilisce le modalità e i requisiti per il conferimento del riconoscimento. A seguito di istanza presentata al Ministero del turismo da uno degli enti o delle reti di enti di cui al comma 807, la commissione, previa verifica della sussistenza dei requisiti, propone al medesimo Dicastero il riconoscimento dell'ente e del suo territorio quale «Destinazione turistica di qualità».
  809. I comuni, le unioni di comuni e le isole minori nonché le reti di comuni riconosciuti come «Destinazioni turistiche di qualità» mantengono i requisiti di cui al comma 808 per i due anni di validità del riconoscimento, pena la revoca disposta dal Ministero del turismo su proposta della commissione. A tal fine, la commissione effettua controlli periodici puntuali ovvero a campione, anche avvalendosi del personale del Ministero del turismo o dell'ENIT S.p.A.
  810. All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 808 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati.
  811. Al fine di assicurare adeguata pubblicità e visibilità del riconoscimento di «Destinazione turistica di qualità», l'ENIT S.p.A. crea e registra segni distintivi comuni alle «Destinazioni turistiche di qualità», ne cura lo sfruttamento e l'uso commerciale, effettua campagne di valorizzazione e fornisce alle destinazioni prescelte priorità nelle proprie attività promozionali e fieristiche e l'accesso privilegiato alle iniziative nazionali e internazionali, con risorse all'uopo erogate dal Ministero del turismo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  812. Al fine di garantire il mantenimento e la gestione dei servizi del Ministero del turismo oggetto della migrazione al Polo Strategico Nazionale (PSN), avvenuta a seguito dell'adesione all'avviso pubblico per l'investimento 1.1 «Infrastrutture Digitali-Migrazione al Polo Strategico Nazionale — PAC Pilota Ter - M1C1 PNRR», è istituito un Fondo, nello stato di previsione del suddetto Ministero, denominato «Fondo PSN» con una dotazione finanziaria pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2026.
  813. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere nelle scuole secondarie di primo grado attraverso programmi educativi basati sull'attività sportiva, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2026 per la realizzazione e l'estensione del progetto «Educare al rispetto - Sport e Salute», in collaborazione con la società Sport e salute S.p.A.
  814. Le attività del progetto di cui al comma 813 sono finalizzate a:

   a) promuovere negli studenti il rispetto delle regole, il controllo dell'aggressività e la gestione delle emozioni;

   b) diffondere percorsi di educazione alla parità di genere e alla prevenzione della violenza contro le donne;

   c) prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo inclusione, rispetto reciproco e benessere relazionale.

  815. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sono definiti i criteri di individuazione delle scuole partecipanti, le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 816 e il monitoraggio dei risultati.
  816. Agli oneri derivanti dal comma 813, pari a euro 2 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dal comma 228 del presente articolo.
  817. Il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, di cui all'articolo 1, commi 671 e 672, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2026.
  818. In occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto che colpì il Friuli Venezia Giulia il 6 maggio 1976, è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2026 per la realizzazione di un laboratorio didattico regionale rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie della regione Friuli Venezia Giulia, finalizzato a promuovere la memoria dell'evento, la memoria storica e civile della ricostruzione friulana e la cultura della prevenzione sismica.
  819. Il laboratorio di cui al comma 818 è realizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con la Protezione civile della regione Friuli Venezia Giulia, che ne cura la progettazione tecnica e l'attuazione operativa presso le istituzioni scolastiche partecipanti.
  820. Per la promozione e il sostegno della ricerca e dello sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale è autorizzato un contributo di euro 100.000 per l'anno 2026 a favore dell'Agenzia industrie difesa.
  821. Per l'attuazione del comma 820, all'articolo 48, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «con uno o più decreti del Ministro della difesa» sono inserite le seguenti: «nonché svolgere e promuovere attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale».
  822. Al fine di sostenere gli enti locali, gli enti del Terzo settore, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni della società civile, che rendono fruibili le arti dello spettacolo e il patrimonio culturale quali strumenti terapeutici per fornire sollievo alle persone con disabilità o in situazione di marginalità sociale e alle loro famiglie, è istituto nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, denominato «Fondo cultura terapeutica e cura sociale», con uno stanziamento di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, sentiti il Ministro per le disabilità, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del predetto Fondo.
  823. In attuazione degli obiettivi previsti dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, nell'ambito della promozione di progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo globale nonché dello sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, in coerenza con il Piano Olivetti per la cultura:

   a) è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al fine di istituire il «Premio Mattei per la cooperazione culturale» con l'obiettivo di promuovere progetti e interventi di cooperazione culturale tra enti e istituzioni culturali italiane e intellettuali, artisti, operatori della cultura nonché Stati e organizzazioni internazionali africani o comunque facenti parte del Mediterraneo globale;

   b) è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al fine di istituire il «Premio Olivetti per l'accessibilità culturale» con l'obiettivo di promuovere progetti e interventi volti a favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nonché a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare di quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica;

   c) è assegnato alla Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma un contributo annuo pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2026, al fine di assicurare il funzionamento del polo artistico e culturale internazionale del Mediterraneo, denominato «MAXXI Med», da realizzare nella città di Messina.

  824. Con uno o più decreti del Ministro della cultura sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 823. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono individuate le modalità di attuazione della disposizione di cui alla lettera a) del comma 823.
  825. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il finanziamento di interventi per lo sviluppo, per il rafforzamento e per il rilancio della competitività, nonché per la promozione del sistema musicale italiano costituito da imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso al contributo.
  826. Ai fini dell'applicazione dei commi da 825 a 827:

   a) per «imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea» si intendono le imprese che hanno come finalità unica o principale la produzione e l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni musicali;

   b) per «musica popolare contemporanea» si intendono forme di espressione musicale, quali, a titolo indicativo, il pop, il rock, la canzone dei cantautori e ambiti musicali creativi che non rientrano nel settore classico, lirico o sinfonico.

  827. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 825.
  828. Allo scopo di garantire al Ministero della difesa il proseguimento delle attività di demilitarizzazione e distruzione delle armi chimiche e di manutenzione dei relativi impianti, in conformità agli obblighi internazionali, è autorizzata la spesa di euro 850.000 per l'anno 2026 e di euro 900.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.
  829. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   «d-bis) ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d'acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera».

  830. In considerazione delle regole della nuova governance economica europea applicate agli enti territoriali, a decorrere dall'anno 2027, nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1-ter, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, si applicano con riferimento al conseguimento, negli esercizi a partire dal 2025, dell'equilibrio definito ai sensi dell'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  831. All'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le lettere c) e d) sono abrogate;

   b) le parole: «e) per l'estinzione anticipata di prestiti.» sono sostituite dalle seguenti: «La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.».

  832. All'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le lettere c), d) ed e) sono abrogate;

   b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti».

  833. Al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 441 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, indetto con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 18 novembre 2024, è autorizzato, in deroga all'articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, a iscrivere al predetto albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.
  834. Le province e le città metropolitane accertano in entrata i valori positivi dei contributi attribuiti ai sensi dell'articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e i valori negativi dei contributi attribuiti ai sensi del medesimo articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel rispetto del principio contabile generale dell'integrità, al lordo dell'importo dei contributi stessi, provvedendo, per la quota riferita ai contributi accertati, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.
  835. A decorrere dall'anno 2026, sono trattenute dal Ministero dell'interno con le modalità di cui ai commi 836, 837 e 838 le seguenti risorse:

   a) il contributo alla finanza pubblica dei comuni, delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna di cui all'articolo 1, commi 533 e 534, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

   b) le risorse assegnate ai comuni, alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, risultanti in eccedenza a seguito del conguaglio finale della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  836. Le risorse di cui al comma 835 sono trattenute prioritariamente a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni e sulle somme spettanti a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, distinto per le province e le città metropolitane. Le risorse di cui al comma 835, lettera b), sono trattenute in quote costanti annuali fino al 2027.
  837. In caso di incapienza delle risorse assegnate sui fondi di cui al comma 836, le restanti somme da recuperare sono trattenute dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse spettanti a qualsiasi titolo, a esclusione, per i comuni, delle assegnazioni spettanti a titolo di Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
  838. In caso di ulteriore incapienza delle risorse di cui al comma 837, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  839. Fermo restando quanto disposto dai commi da 835 a 838, gli enti locali di cui al comma 835 accertano in entrata le risorse di cui ai commi da 836 a 838 e impegnano in spesa i concorsi alla finanza pubblica di cui al comma 835, lettera a), e la restituzione delle risorse per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ricevute in eccesso di cui al comma 835, lettera b), provvedendo, per la quota riferita ai concorsi alla finanza pubblica e agli importi oggetto di restituzione, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.
  840. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera c), la cifra: «30.000» è sostituita dalla seguente: «35.000»;

   b) alla lettera d), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, il requisito di cui al primo periodo si intende soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno quindici giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente ovvero almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda» e, all'ultimo periodo, le parole: «nel medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno o negli anni considerati ai fini della presente lettera».

  841. Al fine di incentivare le iniziative di contrasto alla criminalità organizzata, anche attraverso la realizzazione di attività divulgativa, formativa e di sensibilizzazione delle azioni comuni poste in essere dalle istituzioni per la prevenzione e la repressione dei connessi reati, è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono ripartite annualmente le risorse del fondo di cui al primo periodo tra enti, associazioni, organismi ed esperti qualificati, operanti nel settore della giustizia e della legalità, che promuovono la realizzazione di programmi, corsi formativi, materiali divulgativi ed eventi finalizzati al contrasto della criminalità organizzata.
  842. Per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extra-didattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati, è concesso all'Associazione degli editori indipendenti (ADEI) un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  843. Presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono destinate a sostenere economicamente i genitori per gli spostamenti e le altre spese sostenute durante il periodo di degenza e trattamento dei loro figli di età inferiore a 21 anni in un centro ospedaliero fuori dalla provincia di residenza.
  844. Al fine di sostenere le attività di interesse pubblico svolte dall'associazione alpinistica Alpenverein Südtirol (AVS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in particolare quelle connesse al soccorso alpino, alla formazione in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti in montagna, alla manutenzione della rete escursionistica, dei rifugi propri e della provincia autonoma di Bolzano e alla tutela dell'ambiente montano, è destinato, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, un contributo annuo pari a 100.000 euro.
  845. È autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Trento per finanziare, nell'ambito di interventi finalizzati all'inclusione sociale e al benessere psicofisico, progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico. Tali progetti, finalizzati alla socializzazione, al recupero e all'integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, possono essere realizzati anche attraverso la collaborazione con associazioni, società sportive dilettantistiche ed enti del Terzo settore operanti nel campo dello sport sociale, con l'obiettivo di abbattere barriere e offrire nuove opportunità di incontro e crescita.
  846. È autorizzata la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore della Comunità della Val di Non, ente costituito ai sensi della legge della provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3, per sostenere le attività di studio, di redazione dello statuto e di approfondimento normativo, nonché per il potenziamento delle iniziative culturali, educative e sociali legate alla comunità linguistica ladino-retica della Val di Non, incluse quelle relative alla costituzione dell'«Istituto Anaune di cultura ladino-retica».
  847. Al fine di provvedere alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, ai sensi degli articoli 544-quinquies e 544-sexies del codice penale, nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del Terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  848. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione del comma 847.
  849. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-bis.
  850. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è assegnato un contributo di 300.000 euro all'Istituto superiore di sanità al fine di garantire l'attività del progetto Sentieri, Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento.
  851. Per l'anno 2026 è autorizzata la spesa di 300.000 euro da ripartire a favore dei comuni con popolazione superiore a 80.000 abitanti, per l'organizzazione di eventi celebrativi relativi al contrasto dell'antisemitismo e al ricordo delle vittime delle leggi razziali, nonché alla promozione dei valori di pace, dialogo e interculturalità. Con decreto del Ministero dell'interno sono stabiliti i termini e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al presente comma.
  852. All'articolo 1, comma 758, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «50.000 euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».
  853. In considerazione dei principi contenuti nella decisione 2013/248/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, e nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con modalità non commerciali quando le stesse:

   a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;

   b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

  854. Gli enti non commerciali di cui al comma 853, lettera a), del presente articolo, beneficiano dell'esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente o dei familiari in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.
  855. Non è rilevante ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 853 l'inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una specifica categoria catastale; si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012.
  856. L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le attività didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dal Ministero dell'università e della ricerca. In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.
  857. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2:

    1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) “punti di accesso”: ubicazioni fisiche comprendenti, tra l'altro, sportelli e cassette postali messi a disposizione del pubblico dal fornitore del servizio universale»;

    2) alla lettera f-ter) le parole: «per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale» sono soppresse;

   b) all'articolo 3:

    1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. A decorrere dal 1° maggio 2026, la posta prioritaria è esclusa dall'ambito del servizio universale ed è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 6»;

    2) al comma 5, lettera c), al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e può includere, in aggiunta ai punti di accesso del fornitore del servizio universale, anche quelli di soggetti terzi» e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto dell'efficientamento della rete, del livello di utilizzo dei singoli punti di accesso e della disponibilità di canali alternativi nonché, relativamente alle cassette postali, del criterio del loro utilizzo e della necessità di assicurare la loro prossimità alla rete degli sportelli postali»;

    3) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Il recapito degli invii postali universali è effettuato entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete postale, sulla base di obiettivi medi percentuali definiti dall'autorità di regolamentazione»;

   c) l'articolo 3, comma 12, lettera b), l'articolo 7, comma 3-quinquies, e l'articolo 10 sono abrogati con effetto sui procedimenti in corso alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale;

   d) all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 6, comma 1-bis, le parole: «ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 10 del presente decreto» sono soppresse;

   e) all'articolo 12, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fornitore del servizio universale, nel rispetto dei criteri di distribuzione dei punti di accesso, si avvale di soggetti terzi rispetto alla propria rete per l'erogazione di uno o più specifici servizi, rimane comunque responsabile della corretta erogazione dei servizi medesimi.»;

   f) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il fornitore del servizio universale, in caso di violazione degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, anche tramite i punti di accesso dei soggetti terzi di cui all'articolo 12, comma 4, è sanzionato con pena pecuniaria amministrativa da quindicimila euro a cinquecentomila euro»;

   g) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

   «Art. 23. – (Norme transitorie)1. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, comma 11, il servizio universale postale è affidato, a decorrere dal 1° maggio 2026, a Poste Italiane S.p.A. fino al 31 dicembre 2036. Ogni cinque anni il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che l'affidamento del servizio sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) del comma 11 dell'articolo 3 e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dall'Autorità. In caso di esito negativo della verifica di cui al primo periodo, il Ministero delle imprese e del made in Italy dispone la revoca dell'affidamento. La durata del contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e Poste Italiane S.p.A. per la fornitura del servizio postale universale di cui all'articolo 1, comma 274, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è fissata in cinque anni, fatta comunque salva la scadenza del primo contratto al 31 dicembre 2031, e non può essere superiore alla durata dell'affidamento del servizio universale di cui al primo periodo».

  858. Il primo periodo del comma 279 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo contratto di programma, il servizio continua ad essere assicurato da Poste italiane S.p.A., nell'ambito delle risorse previste a legislazione e a contratto di programma vigenti, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea.
  859. Al comma 986 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, in euro 2,98 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2028, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato».
  860. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178:

   a) i commi da 10 a 15 si interpretano nel senso che, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'esonero contributivo ivi disciplinato si applica anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all'allegato XIV alla presente legge, ai sensi della decisione della Commissione (C (2023) 4061 final), del 19 giugno 2023, recante «Exemption from the payment of social security contributions for hiring young workers», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima decisione;

   b) i commi da 161 a 167 si interpretano nel senso che, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'esonero contributivo ivi disciplinato si applica anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all'allegato XIV alla presente legge, ai sensi della decisione della Commissione (C (2022) 4499 final), del 24 giugno 2022, recante «Decontribuzione SUD - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate colpite dall'aggressione militare russa in Ucraina», e successive proroghe e modificazioni, e nei limiti e alle condizioni di cui ai medesimi provvedimenti.

  861. Il credito derivante dal riconoscimento dei corrispondenti periodi dell'esonero contributivo di cui al comma 860 può essere fatto valere dall'interessato dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
  862. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui ai commi 860 e 861, valutati in 21,5 milioni di euro per l'anno 2026, in 0,4 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede quanto a 21,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con conseguente rideterminazione degli importi dell'alinea del predetto articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 48 del 2023 e quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2028 mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 0,58 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,15 milioni di euro per l'anno 2028 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per la copertura di quota parte degli oneri di cui al comma 7 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2026, con conseguente rideterminazione degli importi dell'alinea del predetto articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 48 del 2023 e il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 143 milioni di euro nell'anno 2026 e di 28 milioni di euro nell'anno 2027.
  863. Al fine di favorire il benessere psicologico e psicofisico, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il benessere psicologico, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono finalizzate:

   a) alla promozione di incentivi per le aziende e per le imprese volti a introdurre o rafforzare un sistema di aiuto psicologico ai dipendenti;

   b) a istituire e implementare servizi e sportelli psicologici forniti dalle università in favore delle studentesse e degli studenti.

  864. Per il triennio 2026-2028, l'Ente parco nazionale Gran Paradiso, in deroga a quanto previsto dagli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle ordinarie previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni del personale (PTFP 2026-2028), è autorizzato, nell'ambito della vigente dotazione organica come rideterminata ai sensi del comma 833 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ad assumere, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, n. 5 unità di personale amministrativo e tecnico, di cui 4 funzionari e 1 assistente, nonché 1 assistente del personale di sorveglianza, corrispondenti alle cessazioni del personale di ruolo dell'Ente parco avvenute nell'anno 2025.
  865. Le assunzioni di cui al comma 864 sono autorizzate in deroga all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per tali finalità, l'Ente è altresì autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per le suddette unità, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  866. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 864 e 865 si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali dell'Ente parco maturate e disponibili a legislazione vigente.
  867. Al fine di potenziare, per il biennio 2026-2027, il coordinamento tra il Ministero della salute, le amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché i dipartimenti di salute mentale mediante idonee risorse informatiche e attraverso l'istituzione di un'apposita banca dati, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinati ad alimentare la collazione dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica, alla loro durata e al regime di trattamento di degenza sanitaria, volontario o obbligatorio, presso ciascuna struttura sanitaria afferente ai dipartimenti di salute mentale.
  868. Al fine di prevenire il ricorso alla contenzione meccanica degli utenti dei servizi di salute mentale, i dati di cui al comma 867 sono raccolti dalla direzione di ciascun dipartimento di salute mentale e sono censiti nel registro di raccolta regionale che alimenta il flusso di dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la tutela della salute mentale curato dai competenti uffici del Ministero della salute.
  869. Con decreto del Ministero della salute da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 867 e 868 anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 867.
  870. Il contributo ordinario di cui all'articolo 21-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si intende destinato al Consorzio CNCCS (Collezione nazionale di composti chimici e centro screening), per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale, in merito alla promozione e all'innovazione della ricerca oncologica avanzata.
  871. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 382 è abrogato;

   b) il comma 383 è sostituito dai seguenti:

   «383. La struttura commissariale, nominata con delibera del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023, adotta entro il 28 febbraio 2026 il Programma operativo 2026-2028, di prosecuzione del Piano di rientro sanitario della regione Molise, anche avvalendosi dell'AGENAS, ed entro il 31 marzo 2026 i Tavoli tecnici e i Ministeri affiancanti valutano il predetto Programma operativo, anche con prescrizioni vincolanti per la struttura commissariale da recepire entro i successivi trenta giorni. A seguito dell'adozione del Programma operativo da parte della struttura commissariale e della positiva valutazione da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti oltre che del recepimento delle eventuali relative prescrizioni vincolanti di cui al primo periodo, le risorse di cui al comma 381 sono assegnate ed erogate nella misura del 50 per cento entro il termine di sessanta giorni dalla definitiva approvazione del Programma operativo da parte dei suddetti Tavoli tecnici e Ministeri affiancanti. In caso di mancata adozione del Programma operativo nei termini di cui al primo periodo o in caso di Programma operativo valutato negativamente da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti ovvero in caso di mancata attuazione di quanto disposto dal comma 383-bis, non si procede al riconoscimento delle risorse di cui al comma 381.
   383-bis. Entro il 28 febbraio 2026 la regione Molise adotta il piano finalizzato a coprire, entro il 31 dicembre 2027, il disavanzo sanitario residuo.
   383-ter. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 383, in sede di verifica dell'attuazione del Programma operativo, i Tavoli tecnici e i Ministeri affiancanti verificano il rispetto e l'attuazione di quanto programmato da parte della struttura commissariale, valutando il riconoscimento progressivo delle restanti risorse statali di cui al comma 381. Restano ferme le ordinarie procedure di copertura degli eventuali disavanzi successivi al 2023».

  872. Al fine di sostenere la mobilità per le persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito Fondo con dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  873. Le risorse del Fondo di cui al comma 872 sono finalizzate all'erogazione di un contributo a fondo perduto per le seguenti finalità:

   a) interventi di adattamento dei veicoli dei servizi pubblici non di linea al trasporto di persone con disabilità, nonché adattamento dei veicoli di enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità;

   b) acquisto di veicoli adattati al trasporto di persone con disabilità in favore di esercenti di servizi pubblici non di linea, nonché di enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità;

   c) parziale rimborso della tassa di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea adattati al trasporto delle persone con disabilità, nonché per i veicoli degli enti privati senza fine di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità.

  874. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento e di riparto dei contributi a fondo perduto di cui al comma 873, nonché i requisiti dei soggetti che possono accedervi anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 872.
  875. Al fine di dare attuazione a investimenti a favore delle forme di allevamento più sostenibili, che garantiscano un migliore livello di benessere animale e che soddisfino maggiormente le esigenze comportamentali degli animali, evitandone o riducendone al minimo le sofferenze in tutte le fasi della loro vita, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo denominato «Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage-free, senza uso di gabbie», con una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027, per contributi da erogare entro il 31 dicembre di ciascuna delle predette annualità.
  876. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse di cui al comma 875, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  877. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è incrementata di 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  878. Le risorse finanziarie apportate al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, libere da impegni, sono utilizzate ai fini della concessione della garanzia del predetto Fondo su portafogli di finanziamenti ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  879. Al fine di una razionalizzazione degli schemi di garanzia pubblica, anche nella prospettiva di una più efficace ed efficiente allocazione delle risorse pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2026, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 260 è inserito il seguente:

   «260-bis. Ferma restando la percentuale massima di copertura del 70 per cento di cui al comma 260, lettera e), primo periodo, la misura effettiva di tale percentuale è determinata dalla SACE S.p.A. per livelli proporzionalmente crescenti al crescere del grado di addizionalità, la cui sussistenza è valutata dalla medesima società sulla base di una specifica metodologia, allegata al piano annuale di attività e al sistema dei limiti di rischio, di cui al comma 261».

  880. Al fine di potenziare le attività di monitoraggio sull'andamento delle garanzie pubbliche concesse, ciascun gestore di tali garanzie comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con frequenza almeno trimestrale o con diversa cadenza temporale da individuare con il decreto di cui al secondo periodo, ogni dato o informazione indispensabile alla quantificazione dell'esposizione in essere, all'evoluzione del profilo di rischio, aggregato e distinto per singola posizione, sottostante alle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato, alla stima della perdita attesa, ad una corretta quantificazione degli accantonamenti indispensabili alla relativa copertura, nonché alla valutazione degli impatti di finanza pubblica, per ciascuno degli schemi di garanzia pubblica istituiti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i gestori dei singoli schemi di garanzia pubblica, possono essere individuati eventuali ulteriori criteri e modalità operative di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
  881. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Il Fondo opera entro il limite massimo degli impegni assumibili su base cumulata, fissato annualmente dalla legge di bilancio, tenendo conto dell'esposizione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento alle nuove garanzie che si prevede di concedere nel corso dell'anno di riferimento. Per l'anno 2026, il limite massimo degli impegni assumibili è fissato in 43.000 milioni di euro».
  882. Al fine di sostenere la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale e di favorire lo sviluppo di poli museali innovativi con ricadute economiche e sociali per i territori, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2027 da destinare, quanto a 250.000 euro, per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto «Grande Maxxi» di Roma e, quanto a 250.000 euro, per l'avvio delle attività preliminari previste dal protocollo siglato per la realizzazione del progetto «Maxxi Med».
  883. Al fine di potenziare i percorsi formativi e didattici già attivati dal Ministero dell'istruzione e del merito, per il tramite dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), nelle istituzioni scolastiche, in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere, è autorizzata, a favore dell'INDIRE, la spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  884. Il Ministero dell'università e della ricerca può affidare alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'attuazione dell'investimento 5 «Fondo per gli alloggi destinati agli studenti» della missione 4, componente 1, del PNRR, per l'importo di 599 milioni di euro, sulla base di apposita convenzione, che può prevedere il coinvolgimento di società controllate dal predetto istituto.
  885. La convenzione di cui al comma 884 definisce, per quanto non espressamente regolato dai commi da 886 a 893:

   a) i soggetti beneficiari dell'investimento;

   b) la tipologia e i criteri di selezione degli interventi ammissibili all'investimento;

   c) l'entità del contributo spettante a ciascuno dei soggetti beneficiari;

   d) le fasi di esecuzione dell'investimento;

   e) la disciplina del processo di istruttoria e valutazione delle candidature, nonché delle attività di controllo e monitoraggio ai fini dell'assegnazione e della successiva erogazione delle risorse;

   f) gli adempimenti, gli obblighi e le responsabilità delle parti;

   g) le modalità di gestione e di trasferimento delle risorse dell'investimento, le quali costituiscono patrimonio autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

   h) l'entità del compenso omnicomprensivo spettante alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro previa adeguata rendicontazione. Il compenso di cui alla presente lettera è a valere sulle risorse destinate all'investimento di cui al comma 884;

   i) le modalità di coordinamento fra la procedura di attuazione dell'investimento di cui al comma 884 e la procedura disciplinata dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 26 febbraio 2024, n. 481, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2024, in attuazione della riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR (M4C1-R1.7);

   l) ogni ulteriore elemento necessario all'esecuzione della misura.

  886. L'investimento di cui al comma 884 prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di soggetti pubblici e privati per la messa a disposizione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. Tali contributi sono erogati nella misura massima di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato.
  887. L'investimento di cui al comma 884 è attuato nel rispetto dei seguenti requisiti:

   a) il canone di locazione per gli studenti è fissato ad un livello inferiore rispetto ai prezzi di mercato locali di almeno il 15 per cento;

   b) il 30 per cento dei nuovi posti letto è riservato agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, così come definiti dagli organismi per il diritto allo studio, in coerenza con le previsioni del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 2024;

   c) non possono essere finanziati alloggi o residenze per studenti, utilizzati a tale scopo al momento della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 888.

  888. Ai fini dell'assegnazione dei contributi a fondo perduto di cui al comma 886, il soggetto incaricato dell'esecuzione dell'investimento di cui al comma 884 pubblica un avviso che disciplina la presentazione delle domande. La verifica di ammissibilità delle stesse è affidata ad un Comitato di investimento nominato da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e composto da cinque membri effettivi, di cui uno designato dal Ministro dell'università e della ricerca, che svolge funzioni di presidente, e quattro da Cassa depositi e prestiti S.p.A. o dai soggetti eventualmente incaricati dell'esecuzione della misura. Tre dei componenti del Comitato di investimento sono individuati tra soggetti, estranei al Ministero dell'università e della ricerca, iscritti, da almeno dieci anni, all'albo degli architetti, sezione A, settore architettura, o iscritti, da almeno dieci anni, all'albo degli ingegneri, sezione A, settore civile ambientale. Gli altri due componenti sono individuati tra persone di comprovata ed elevata qualificazione professionale. Con le stesse modalità sono nominati i cinque membri supplenti del Comitato di investimento. Il compenso dei componenti del Comitato grava sul compenso omnicomprensivo di cui al comma 885, lettera h).
  889. L'erogazione dei contributi di cui al comma 886 è subordinata alla verifica da parte dell'Agenzia del demanio, anche per il tramite della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'avvenuta realizzazione degli alloggi e residenze per studenti. Per lo svolgimento delle attività Cassa depositi e prestiti S.p.A. rifonde all'Agenzia del demanio le spese da essa sostenute a valere sul compenso omnicomprensivo di cui al comma 885, lettera h).
  890. Le candidature già presentate ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 2024 sono ammissibili al contributo di cui al comma 886 nei seguenti casi:

   a) rinuncia volontaria alla candidatura presentata e riproposizione della domanda di accesso al contributo nell'ambito della procedura di cui ai commi da 884 a 893;

   b) domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, così come ridotta a seguito della rimodulazione dell'obiettivo M4C1-30 del medesimo PNRR, risulta in concreto incapiente, se lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è incompatibile con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

   c) domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, così come ridotta a seguito della rimodulazione dell'obiettivo M4C1-30, risulta in concreto incapiente, se lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è compatibile con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

  891. Nelle ipotesi di cui al comma 890, lettere a) e b), i candidati concorrono all'avviso di cui al comma 888 per l'ammissione ad un contributo ridotto, che è dettagliato quanto alle percentuali di riduzione e alle categorie di beneficiari nella convenzione di cui al comma 885. Con riferimento ai casi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 890, il Ministero dell'università e della ricerca identifica con l'ausilio del Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le domande non ammissibili a valere sul bando di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 2024 entro e non oltre il 28 febbraio 2026 e comunica ai candidati la possibilità di ricandidarsi nell'ambito della procedura di cui ai commi da 884 a 893 alle condizioni ad essi rispettivamente applicabili.
  892. Con riferimento alle domande di cui al comma 890 per le quali sia già intervenuto un provvedimento di ammissione nell'ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, al fine di semplificare l'istruttoria relativa all'investimento di cui al comma 884, il Ministero dell'università e della ricerca, con l'ausilio del Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, produce una attestazione dei controlli e delle verifiche effettuati, che sono impiegati ai fini della valutazione di ammissibilità delle candidature a valere sull'avviso di cui al comma 888. A tal fine i candidati producono un'autodichiarazione attestante l'assenza di modifiche di fatto e di diritto sopravvenute rispetto a quanto dichiarato e documentato nella procedura di cui alla misura M4C1-R1.7.
  893. A decorrere dal 28 febbraio 2026 è preclusa la facoltà di presentazione di ulteriori domande nell'ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7. Agli interventi di cui ai commi da 884 a 892 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi da 8 a 12, all'articolo 1-quater e all'articolo 2-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338. Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dal comma 11 dell'articolo 1-bis della medesima legge n. 338 del 2000 è aggiornato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dal quarto periodo del medesimo comma. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al comma 885, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.
  894. Al fine di potenziare le macro-filiere strategiche per la ricerca localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, in linea con le politiche di investimento e di riforma attuate dal PNRR, nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della medesima legge n. 178 del 2020, imputate programmaticamente al Ministero dell'università e della ricerca con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 77/2024 del 29 novembre 2024, l'importo di euro 56.434.065 è destinato al finanziamento di infrastrutture strategiche di ricerca e di iniziative progettuali riguardanti, in particolare, le tecnologie quantistiche, l'high performance computing (HPC) e l'intelligenza artificiale.
  895. Al fine di sostenere e salvaguardare l'attività del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, ente di rilevanza internazionale, partner operativo di organismi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, impegnato nella promozione della giustizia penale, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2026.
  896. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è attribuito un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027.
  897. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1-quinquies, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, è rifinanziata per l'importo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
  898. È assegnato un contributo di euro 500.000 per l'anno 2026 a favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali.
  899. In occasione della ricorrenza dei novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2027 per la realizzazione delle iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile e politico e della diffusione dei valori della giustizia sociale e della partecipazione democratica.
  900. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento delle iniziative, in collaborazione con le associazioni e le fondazioni impegnate nella diffusione della memoria di Antonio Gramsci e con le regioni e gli enti locali interessati.
  901. Per la realizzazione, attraverso la collaborazione con gruppi editoriali di servizio pubblico e con canali e piattaforme televisivi specializzati, di contenuti e programmi audiovisivi di sviluppo e divulgazione, nazionale e internazionale, del patrimonio culturale e in particolare delle attività culturali dal vivo, con specifica attenzione a teatro, musica e danza, nonché del Patrimonio Mondiale dell'Unesco, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  902. In occasione della ricorrenza dei cento anni dalla nascita di Pio La Torre, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile, politico e antimafia e della diffusione dei valori della legalità, della giustizia sociale e della partecipazione democratica.
  903. Le iniziative di cui al comma 902 sono promosse e coordinate dal Ministero della cultura, anche in collaborazione con la Regione Siciliana, gli enti locali interessati e le associazioni e fondazioni impegnate nella diffusione della memoria e dell'opera di Pio La Torre, secondo modalità definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  904. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa al progetto culturale Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana, è rifinanziata per l'anno 2026 per l'importo di euro 200.000.
  905. Al fine di sostenere e valorizzare il Festival dei due Mondi di Spoleto, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2026 in favore della Fondazione Festival dei due Mondi.
  906. All'articolo 7, comma 7-ter, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026».
  907. È autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Altavalle per il riconoscimento di contributi per la ricostruzione di immobili artigianali gravemente compromessi o distrutti a causa di calamità naturali o incendi, da erogare entro il 31 dicembre di ciascun anno, al fine di sostenere le imprese artigiane nel territorio comunale. L'importo assegnato a ogni singola azienda non può superare il 20 per cento dell'investimento complessivo.
  908. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  909. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 704 è sostituito dal seguente:

   «704. Ai fini del completamento del programma di realizzazione della Carta geologica e geotematica d'Italia alla scala 1:50.000, della sua informatizzazione e delle relative attività strumentali, il contributo di cui all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

  910. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Trento per sostenere le attività di digitalizzazione e innovazione dei processi interni della pubblica amministrazione, nonché per il miglioramento dell'efficienza dei servizi al cittadino attraverso soluzioni digitali per il back office.
  911. All'articolo 338 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

   «All'interno della zona di rispetto, purché a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, quale esistente in fatto, e nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il consiglio comunale può dare esecuzione, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale:

   a) alle previsioni urbanistiche degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 18 agosto 2002;

   b) alla realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell'impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari;

   c) alla realizzazione di interventi urbanistici da localizzare, in contiguità a interventi urbanistici già attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell'impianto cimiteriale».

  912. Per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e promozione culturale sul valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano, nonché sugli effetti della diffusione delle tecnologie digitali sui processi cognitivi e di apprendimento dei giovani, è concesso all'Osservatorio Carta, Penna & Digitale, istituito presso la Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica, economia e storia ETS di Roma, un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  913. In coerenza con quanto già previsto a beneficio della Fondazione Luigi Einaudi di Roma dall'articolo 1, comma 395, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di altre associazioni e fondazioni intitolate ai Presidenti della Repubblica, allo scopo di favorire l'attività di diffusione e valorizzazione, anche mediante specifiche iniziative rivolte alle giovani generazioni, dell'opera dei Presidenti della Repubblica a tutela dell'unità nazionale, dei valori costituzionali e del ruolo dell'Italia nel processo di integrazione europea e per la cooperazione nelle relazioni internazionali, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 è attribuito un contributo di 100.000 euro annui a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS.
  914. Per il funzionamento e lo svolgimento delle attività di educazione per lo sviluppo sostenibile orientata principalmente alle future generazioni, delle attività di studio e ricerca, la pubblicazione e la diffusione dei rapporti annuali e lo svolgimento con cadenza annuale del Festival dello sviluppo sostenibile, è concesso all'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile-ASviS un contributo di 300.000 euro per l'anno 2026.
  915. Ai superstiti delle vittime civili decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979, come individuati dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è riconosciuta, con le modalità di cui all'articolo 7 della citata legge n. 302 del 1990, anche in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, che ne attesti la predetta matrice e nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, l'elargizione di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Tale elargizione è unica anche in caso di concorso di più beneficiari ed è corrisposta a condizione che la vittima non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale e risulti essere del tutto estranea ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che, al tempo dell'evento, si era già dissociata o comunque estraniata dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
  916. Per la concessione dell'elargizione, le condizioni di estraneità alla commissione degli atti criminosi e agli ambienti e ai rapporti delinquenziali di cui al comma 915 sono altresì richieste nei confronti di tutti i beneficiari.
  917. La domanda per la corresponsione dell'elargizione di cui al comma 915 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale per i diritti civili del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell'interno, competente alla concessione dell'elargizione medesima nel limite di spesa di cui al comma 915. Qualora dall'accoglimento delle domande, secondo l'ordine cronologico, dovesse emergere, anche in via prospettica, il superamento del limite di spesa di cui al comma 915, non sono prese in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 915. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.
  918. L'elargizione di cui al comma 915 non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze.
  919. L'elargizione di cui al comma 915 non è cumulabile con il risarcimento del danno spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.
  920. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 915 a 919, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relativo alle spese per assegni vitalizi, speciali elargizioni e altre provvidenze da corrispondere ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi, vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata di stampo mafioso, o alle loro famiglie sono incrementate nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2026.
  921. Agli oneri derivanti dal comma 920, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente versamento da parte della società CONSAP S.p.A. ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, delle risorse disponibili, che restano acquisite all'erario.
  922. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è sostituito dal seguente:

   «Art. 1. – (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)1. Ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo periodo, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concesso, a domanda, un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, non reversibile ed esente da imposte, da corrispondere per dodici mensilità. Per gli invalidi di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo periodo, e A-bis) della medesima tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, la misura dell'assegno è fissata in 1.000 euro mensili a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per i soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale assegno è corrisposto in misura ridotta al 50 per cento.
   2. L'assegno di cui al comma 1 spetta altresì ai grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra e per servizio militare affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.
   3. Le Ragionerie territoriali dello Stato, ovvero gli enti di previdenza competenti, nel caso di invalidità riconosciute dipendenti da cause di servizio, provvedono mensilmente al pagamento dell'assegno di cui al comma 1, previa domanda e verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti.
   4. Per gli invalidi che, nell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore già previsto dalla presente legge prima della medesima data di entrata in vigore, il pagamento dell'assegno di cui al comma 1, avviene d'ufficio. Per coloro i quali non abbiano in precedenza fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, il citato assegno è corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, a tal fine, fa fede la data del timbro postale di spedizione».

  923. All'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, il secondo comma è abrogato.
  924. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 922, valutati in euro 542.400 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, valutati in euro 542.400 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  925. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 203-quater è inserito il seguente:

   «203-quater.1. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026 ed è utilizzabile in un'unica quota annuale, ferme restando le altre condizioni di cui al comma 204. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al presente comma, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy apposita comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, secondo modalità e termini stabiliti con decreto direttoriale del medesimo Ministero».

  926. Agli oneri di cui al comma 925, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
  927. Al fine di sostenere la realizzazione di soggiorni abilitativi di inclusione sociale per ragazzi con disabilità plurime e complesse sul territorio nazionale, nonché attività di formazione, aggiornamento e riabilitazione per studenti, lavoratori e persone anziane in condizione di fragilità in tutta Italia, all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) ETS è concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  928. Al fine di sostenere il diritto all'inclusione delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire le iniziative di prevenzione della cecità, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti APS/ETS è concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per lo sviluppo e il prosieguo del progetto di unione digitale e di gestione dei centri oculistici sociali.
  929. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il contributo di cui all'articolo 75, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è corrisposto anche all'Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS) APS/ETS, nella medesima misura spettante ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 516.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  930. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  931. Ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens di cui all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è autorizzato in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) un contributo di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  932. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «di cui al comma 692,» sono inserite le seguenti: «la regione di raccolta,».
  933. L'articolo 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

   «Art. 20. – (Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale)1. Le imprese che svolgono attività di trasporto e distribuzione di gas naturale sono tenute ad allacciare alla propria rete sia gli impianti di produzione di biometano realizzati ex novo sia quelli risultanti dalla riqualificazione di preesistenti impianti di produzione di biogas, secondo le regole stabilite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambienti (ARERA).
   2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA aggiorna la propria regolazione relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi ai sensi del comma 1.
   3. Gli atti di regolazione di cui al comma 2, nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema di trasporto e distribuzione di gas:

   a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nelle reti;

   b) prevedono la realizzazione, anche congiunta fra diversi operatori se ritenuto maggiormente efficiente sotto il profilo tecnico ovvero economico, dei necessari interventi di potenziamento della rete gas esistente per una maggiore integrazione tra le reti di trasporto e di distribuzione, tramite l'impiego di tecnologie per il superamento degli attuali limiti infrastrutturali di accettabilità del biometano nelle reti per favorire un ampio utilizzo del biometano; a tal fine, l'allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano di cui al comma 1 dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza, fermo restando che i costi associati allo sviluppo e all'adeguamento della rete esistente restano a carico degli operatori di rete;

   c) definiscono le modalità di ripartizione dei costi, tra tutti i produttori che ne beneficiano, delle opere di connessione degli impianti di produzione di biometano alla rete gas; le modalità di ripartizione, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, tengono conto dei benefici che i produttori già connessi e quelli collegatisi successivamente traggono dalle connessioni;

   d) stabiliscono, ai fini del perseguimento degli obiettivi legati alla transizione energetica individuati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), che una quota pari al 70 per cento dei costi degli investimenti di connessione alle reti di trasporto o di distribuzione e al 100 per cento dei costi relativi ai sistemi di misura di cui alla lettera h) e dei costi relativi alla compressione, siano attribuiti ai gestori dei sistemi di trasporto o di distribuzione in relazione alla soluzione di connessione individuata, mentre la restante parte, pari al 30 per cento, dei costi degli investimenti di connessione ricada in capo ai produttori;

   e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;

   f) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento;

   g) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;

   h) definiscono un assetto dei sistemi di misura e di controllo della qualità funzionale a minimizzare i costi complessivi degli interventi da realizzare, garantendo il rispetto delle norme tecniche e delle esigenze di sicurezza delle reti di trasporto e di distribuzione;

   i) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti;

   l) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa ARERA, vincolanti fra le parti;

   m) stabiliscono le misure necessarie affinché l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano sia improntata al criterio di allocazione dei costi su scala nazionale».

  934. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione europea, all'articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Al fine di ottimizzare il processo per il rimborso dell'imposta pagata sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità di semplificazione delle procedure di evasione delle richieste di rimborso dell'IVA, contestualmente all'uscita dal territorio doganale, prevedendo un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse ai sensi del comma 1 del presente articolo intestate al medesimo cessionario, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali».

  935. All'articolo 38-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la parola: «quarto» è sostituita dalla seguente: «sesto».
  936. Dall'attuazione dei commi 934 e 935 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  937. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026»;

   b) al secondo periodo, le parole: «anche negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «anche negli anni 2024, 2025 e 2026».

  938. Nelle more della revisione della disciplina delle aziende ospedaliero-universitarie, le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale che abbiano stipulato appositi protocolli d'intesa con le università del territorio, che prevedano lo svolgimento di attività integrate di assistenza, ricerca e didattica, continuano ad operare sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, anche in assenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999 e restano salvi i rapporti giuridici sorti in attuazione dei protocolli, purché, con riferimento ai rapporti di lavoro, siano rispettate la disciplina contrattuale vigente e le disposizioni vigenti in materia di spesa di personale.
  939. All'articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029». Il medesimo articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si interpreta nel senso che i contratti ivi previsti, nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dalla normativa vigente in materia di personale, possono avere durata fino alla scadenza di efficacia del riconoscimento regionale.
  940. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

   «8-ter. Al fine di contrastare e gestire le emergenze legate alle epizoozie sul territorio nazionale, i medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del presente articolo che, alla data del 1° gennaio 2026, risultano titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato per 38 ore settimanali, presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e sono in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l'accesso all'area funzionale di destinazione, previo giudizio di idoneità da espletare con le procedure comparative di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1997, n. 365, a domanda possono essere inquadrati dalle predette aziende ed enti nei ruoli dirigenziali, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area della Sanità per i dirigenti veterinari, nel rispetto dei relativi piani dei fabbisogni di personale corrispondentemente incrementati e nei limiti di una spesa non superiore all'ammontare delle risorse relative alle ore rese indisponibili per gli incarichi di medicina veterinaria specialistica ambulatoriale convenzionata a seguito delle cessazioni annuali derivanti dal nuovo inquadramento di cui al presente comma, ovvero alle ore rese indisponibili per la medesima finalità a seguito delle cessazioni a qualsiasi titolo intervenute dei medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Le regioni rendicontano annualmente al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa sancita in data 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli inquadramenti disposti di cui al primo periodo operanti negli ambiti territoriali di competenza in applicazione del presente comma, le risorse utilizzate a tale scopo e le corrispondenti ore di incarico convenzionale rese indisponibili».

  941. Al fine di ridurre il rischio di infezioni e complicanze postoperatorie e ridurre le ospedalizzazioni evitabili, l'assistenza domiciliare integrata è prioritariamente orientata alle attività di dimissione protetta di pazienti cronici complessi, anche attraverso programmi di telemonitoraggio e assicurando idonei presidi presso il domicilio del paziente.
  942. Al fine di garantire l'omogeneità sul territorio nazionale dei percorsi di dimissione protetta, il Ministro della salute, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la gestione delle dimissioni protette. Le linee guida individuano le modalità con cui i programmi di assistenza domiciliare integrata possono concorrere a evitare ospedalizzazioni o a dimettere i pazienti non appena conclusa la fase acuta e con cui i reparti ospedalieri attivano, attraverso le centrali operative territoriali, i programmi delle dimissioni protette gestiti dal livello distrettuale.
  943. Alle attività di cui ai commi 941 e 942 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  944. L'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali comunali e regionali con aliquota pari al 5 per cento, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si applica anche ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle strutture sanitarie, nonché ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali, erogati agli infermieri dipendenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate.
  945. La disposizione di cui al comma 944 è applicata dal sostituto d'imposta ai compensi erogati dall'anno 2026, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  946. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un tavolo interistituzionale con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di valutare le questioni connesse alla gravosità della professione dei ceramisti e dei conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta. Per la partecipazione al tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  947. All'articolo 10-ter del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) su richiesta del produttore in sede di istanza o di istruttoria, inserimento nella proposta transattiva delle sole imputazioni iscritte come esigibili nel Registro nazionale dei debiti. È fatta salva la facoltà per il produttore di aderire a una proposta transattiva includente sia le campagne con imputazioni esigibili sia le campagne con imputazioni non esigibili, previa ricezione di ricalcolo comunicato dall'organismo»;

   b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ragione dell'importo del debito e tenuto conto della situazione economica del produttore, la proposta può prevedere la rateizzazione della somma dovuta per una durata non superiore a dieci anni, con applicazione degli interessi legali»;

   c) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero della prima rata del piano di rateizzazione sottoscritto»;

   d) al comma 7, secondo periodo, le parole: «nella misura massima del 10 per cento rispetto alla precedente proposta» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura massima del 15 per cento rispetto alla precedente proposta, previa adozione da parte dello stesso organismo di parametri preventivi, con l'applicazione di criteri di maggior favore per le aziende agricole ancora in attività o per le posizioni debitorie in capo agli eredi di produttori deceduti»;

   e) al comma 9, dopo le parole: «dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «e sono svincolate le somme oggetto di pignoramento anche presso terzi, ai soli fini del pagamento delle somme dovute per la transazione conclusa»;

   f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

   «10-bis. Il ricalcolo degli importi del prelievo con le modalità disciplinate ai commi 2 e 3 dell'articolo 10-bis, comunicato al produttore dall'organismo di cui al comma 1 con la proposta transattiva, ha valore di notifica e sostituisce, in caso di sottoscrizione della stessa, le previsioni di notifica previste, dal comma 4 dell'articolo 10-bis, in capo all'AGEA. Il ricalcolo effettuato dall'organismo non è impugnabile.
   10-ter. Al fine di favorire la chiusura delle posizioni debitorie pendenti, l'AGEA procede entro novanta giorni alla escussione delle fideiussioni bancarie e assicurative prestate dalle aziende sanzionate e all'acquisizione dei pegni prestati dalle medesime aziende ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 30 maggio 2003, n. 119. All'esito positivo delle predette escussioni ed acquisizioni, l'AGEA provvede tempestivamente ad informare l'organismo di cui al comma 1. Nell'ipotesi di conclusione della transazione con rateazione, l'AGEA dispone l'annullamento del carico affidato all'agente della riscossione; il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di transazione determina la reiscrizione a ruolo del carico da parte della stessa AGEA».

  948. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e l'economicità dei processi di acquisto per le amministrazioni e gli enti di ricerca vigilati del Ministero dell'università e della ricerca, la società Consip S.p.A. realizza, anche mediante la creazione di apposite sezioni nell'ambito dei propri sistemi informatici di e-procurement, una specifica infrastruttura tecnica da destinare in via esclusiva alla gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori direttamente funzionali alle attività e ai programmi di ricerca scientifica, della quale le università e gli enti di ricerca possono avvalersi, ferme restando le facoltà e le possibilità di acquisto autonomo previste a normativa vigente. Per i predetti scopi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, le modalità con cui la Consip S.p.A. svolge le funzioni di centrale di committenza per il settore della ricerca scientifica in ambito nazionale.
  949. Per le attività di cui al comma 948 è previsto un incremento delle dotazioni destinate al finanziamento della Consip S.p.A., anche nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2026.
  950. Il fondo di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  951. Al fine di perseguire il miglioramento dell'assistenza sanitaria nel proprio territorio in coerenza con le risorse disponibili, la regione Abruzzo adotta, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, un Programma operativo di prosecuzione del piano di rientro, per il periodo 2026-2028, idoneo a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e a ricondurre strutturalmente in equilibrio il bilancio sanitario regionale entro il citato triennio. Entro il 15 febbraio 2026 i Tavoli tecnici e i Ministeri affiancanti valutano il predetto Programma operativo, anche con prescrizioni vincolanti per la regione, da recepire entro i successivi dieci giorni. A seguito dell'approvazione definitiva del citato Programma operativo e comunque entro i termini di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la regione provvede all'adozione formale dei provvedimenti inerenti alle risorse regionali del bilancio regionale 2026 eventualmente necessarie ad assicurare l'equilibrio sull'anno 2025. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  952. Al fine di consentire la sperimentazione, l'organizzazione e l'implementazione di nuovi screening neonatali, presso il Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, che costituisce limite di spesa.
  953. Le risorse del fondo di cui al comma 952 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e sono attribuite, di anno in anno, al fine di implementare nuovi screening neonatali. L'attribuzione delle risorse è vincolata alla presentazione, da parte delle regioni e province autonome, di progetti finalizzati alla sperimentazione e implementazione di nuovi screening neonatali non già compresi nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167.
  954. Al fine di potenziare la prevenzione sanitaria e la diagnosi precoce delle patologie, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di un programma di screening per le patologie legate all'inquinamento ambientale.
  955. Lo screening delle patologie legate all'inquinamento ambientale è volto a individuare precocemente potenziali malattie causate da esposizioni a sostanze inquinanti e valutare interventi di prevenzione mirati, con particolare riferimento ai siti di interesse nazionale per le bonifiche, sulla base del rapporto tra causa ed effetto tra fonti di esposizioni ambientali ed eccessi di mortalità.
  956. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 954 e 955.
  957. Ai fini dell'ammodernamento dell'oratorio dell'ente «Parrocchia di Santa Maria del Soccorso», con sede in Vibo Valentia, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026.
  958. Ai fini della realizzazione di una scuola primaria nella frazione Vena Superiore del comune di Vibo Valentia, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2027.
  959. È autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2026 in favore dell'associazione «Il Dono», con sede in Via della Pace, nel comune di Jonadi, al fine di consentire la realizzazione di un centro sportivo e di un'area giochi.
  960. All'articolo 7 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono soppresse e le parole: «, collocata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «, collocata presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Presso la struttura di cui al comma 2 opera un contingente composto da una unità di livello dirigenziale non generale individuata tra quelle in servizio nell'ambito della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la quale svolge l'incarico nell'ambito delle funzioni dirigenziali assegnate, e da personale non dirigenziale, dipendente dalle seguenti pubbliche amministrazioni: n. 1 unità dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; n. 1 unità dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; n. 1 unità dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il personale della struttura deve essere in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità fissati dal Commissario straordinario con propria ordinanza»;

   c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per le esigenze di gestione della contabilità e della rendicontazione delle spese, il Commissario straordinario si avvale degli uffici del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

   d) al comma 4, dopo le parole: «con gli enti predetti» sono inserite le seguenti: «, nonché delle articolazioni territoriali delle amministrazioni centrali»;

   e) al comma 8, le parole: «Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'espletamento delle funzioni attuative del piano di cui al comma 5,».

  961. Alle attività di cui al comma 960 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  962. Alle imprese rientranti, per l'anno 2025, nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) è riconosciuto, in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, un credito d'imposta nelle misure stabilite dai commi 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
  963. Il credito d'imposta di cui al comma 962 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta di cui al comma 962 non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
  964. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 962, nonché le percentuali massime del credito d'imposta erogabile, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 963.
  965. Al credito d'imposta di cui al comma 962 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, ad eccezione di quelle di cui al comma 6 del medesimo articolo, e quelle di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024.
  966. Al comune di Latina per la gestione e la manutenzione di opere stradali e all'Orchestra sinfonica di Milano sono assegnati rispettivamente un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per il comune di Latina, e di 2 milioni di euro per l'anno 2026 per l'Orchestra sinfonica di Milano.
  967. All'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

   «9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in società quotate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 26, commi 5 e 5-bis, e alle partecipazioni da queste ultime detenute».

  968. Per sostenere gli interventi volti alla riduzione degli impatti antropici sui corsi d'acqua nelle regioni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, nonché per potenziare le reti del servizio idrico integrato, mediante la realizzazione di opere e infrastrutture di collettamento, fognatura e depurazione, è autorizzata la spesa 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del gestore del servizio idrico «Livenza Tagliamento Acque S.p.A.». Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti delle risorse disponibili non ancora assegnate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse sono assegnate al medesimo ente gestore con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), previa approvazione dell'elenco degli interventi e dei relativi cronoprogrammi.
  969. Al fine di garantire la continuità operativa e il mantenimento delle funzionalità e dei servizi offerti dal programma Tourism Digital Hub (TDH) oltre la scadenza del finanziamento previsto dal PNRR, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo volto a sostenere l'operatività del portale nazionale del turismo «Tourism Digital Hub - TDH», con una dotazione di 4,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
  970. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: «Brindisi,» è inserita la seguente: «Pescara,».
  971. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Pescara, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2028. La regione Abruzzo può concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi finalizzata a individuare altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Pescara, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 1008/2008.
  972. A ciascuno dei due istituti con ordinamento speciale rispettivamente di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, e di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, in occasione dei venti anni dalla loro istituzione, è attribuito un contributo, a incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario, in misura pari rispettivamente a 1 milione di euro e complessivamente a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato a riequilibrare la distribuzione del finanziamento per il funzionamento degli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale, al fine di sostenerne lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti tecnologici e infrastrutturali.
  973. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. È istituito, per gli anni 2026 e 2027, il Reddito di cittadinanza, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Reddito di cittadinanza costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
  1-ter. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Reddito di cittadinanza assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Reddito di cittadinanza, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei già beneficiari del Reddito di cittadinanza, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.
  1-quater. Il Reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:

   a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:

    1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

    2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;

   b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:

    1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

    2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;

    3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;

    4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1-quinquies. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;

   c) con riferimento al godimento di beni durevoli:

    1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

    2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

   d) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati dai commi 1-quinquagies sexies e 1-quinquagies septies.

  1-quinquies. Ai fini dell'accoglimento della richiesta e con specifico riferimento ai requisiti del comma 1-quater nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
  1-sexies. Le disposizioni di cui al comma 1-quinquies non si applicano:

   a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;

   b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;

   c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-quinquies. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

  1-septies. I casi di accesso alla misura possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socio-economico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Reddito di cittadinanza, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.
  1-octies. Non ha diritto al Reddito di cittadinanza il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
  1-novies. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1-quater, lettera b), numero 4), è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.
  1-decies. Ai fini del Reddito di cittadinanza, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Reddito di cittadinanza, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:

   a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° giugno 2023, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;

   b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;

   c) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini Irpef, non è coniugato e non ha figli.

  1-undecies. Ai soli fini del Reddito di cittadinanza, il reddito familiare, di cui al comma 1-quater, lettera b), numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini dei commi da 1-bis a 1-septuagies quater, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.
  1-duodecies. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Reddito di cittadinanza, al valore dell'ISEE di cui al comma 1-quater, lettera b), numero 1), è sottratto l'ammontare del Reddito di cittadinanza percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.
  1-terdecies. Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.
  1-quaterdecies. Il beneficio economico del Reddito di cittadinanza, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:

   a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi del comma 1-undecies, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1-novies;

   b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.

  1-quinquiesdecies. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui al comma 1-quaterdecies, lettera a), è incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al comma 1-quaterdecies, lettera b), è pari a euro 1.800 annui.
  1-sexiesdecies. L'integrazione di cui al comma 1-quaterdecies, lettera b), è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.
  1-septiesdecies. Il beneficio economico di cui al comma 1-quaterdecies, è esente dal pagamento dell'Irpef ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui.
  1-duodevicies. Il Reddito di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
  1-undevicies. Il Reddito di cittadinanza è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Reddito di cittadinanza può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
  1-vicies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare. La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.
  1-vicies semel. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Reddito di cittadinanza, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo modalità definite dall'Istituto.
  1-vicies bis. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Reddito di cittadinanza, la variazione dell'attività è comunicata all'INPS della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo non cumulabile, il beneficiario fruisce senza variazioni del Reddito di cittadinanza per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 1-noviesdecies. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.
  1-vicies ter. Le medesime previsioni di cui ai commi 1-vicies semel e 1-vicies bis si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 1-vicies semel e 1-vicies bis sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio.
  1-vicies quater. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare puntualmente all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui al presente articolo.
  1-vicies quinquies. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 1-noviesdecies si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Reddito di cittadinanza.
  1-vicies sexies. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1-quaterdecies, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati dai commi 1-quinquagies sexies e 1-quinquagies septies.
  1-vicies septies. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.
  1-duodetricies. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Reddito di cittadinanza l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Reddito di cittadinanza, si verifica la fruizione del beneficio secondo quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative.
  1-undetricies. L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.
  1-tricies. Sono tenuti agli obblighi di cui alla presente disposizione tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, ferma restando per il componente con disabilità interessato la possibilità di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale essendo inteso che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell'interessato. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Reddito di cittadinanza titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina. I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla citata legge n. 68 del 1999.
  1-tricies semel. Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE, nonché i lavoratori di cui al comma 1-duodequinquagies e coloro che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti, con accordo in sede di Conferenza unificata, princìpi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri di cui al presente comma. I componenti con i predetti carichi di cura sono comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 1-quadragies septies.
  1-tricies bis. La domanda di Reddito di cittadinanza resa dall'interessato all'INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. La domanda di Reddito di cittadinanza che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro di cui al presente comma è improcedibile.
  1-tricies ter. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti agli obblighi, sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Reddito di cittadinanza:

   a) assenza di occupazione da non più di due anni;

   b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;

   c) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

  1-tricies quater. Sono altresì resi noti ai centri per l'impiego i beneficiari del Reddito di cittadinanza maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 1-tricies ter e dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.
  1-tricies quinquies. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà, che si coordinano a livello di ambito territoriale.
  1-tricies sexies. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di cui al comma 1-tricies semel i princìpi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al comma 1-tricies quinquies.
  1-tricies septies. I beneficiari di cui ai al comma 1-tricies ter, non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, un Patto per il lavoro. Il Patto per il lavoro deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 1-duodequadragies, lettera b). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro.
  1-duodequadragies. I beneficiari di cui al comma 1-tricies septies sono tenuti a:

   a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro;

   b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:

    1) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente; la ricerca attiva del lavoro è verificata presso il centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio;

    3) accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro;

    4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;

    5) accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi del comma 1-noviesdecies, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 1-undequadragies.

  1-undequadragies. La congruità dell'offerta di lavoro è definita anche con riferimento al numero di offerte rifiutate. In particolare, è definita congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti:

   a) entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta;

   b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, con le caratteristiche di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o è comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta;

   c) è congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta;

   d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario;

   e) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e, in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.

  1-quadragies. Le offerte di lavoro congrue di cui al presente decreto possono essere proposte ai beneficiari di cui al comma 1-tricies ter direttamente dai datori di lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di cui al medesimo comma 1-tricies ter è comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell'offerta congrua.
  1-quadragies semel. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Reddito di cittadinanza, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE.
  1-quadragies bis. I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle condizioni di cui al comma 1-tricies ter sono individuati e resi noti ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinché siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della povertà. Agli interventi connessi al Reddito di cittadinanza, incluso il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
  1-quadragies ter. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sono ad essi resi noti entro i successivi trenta giorni.
  1-quadragies quater. Il Patto per il lavoro e i sostegni previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  1-quadragies quinquies. In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali. Nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di Reddito di cittadinanza residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Reddito di cittadinanza è a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Reddito di cittadinanza. Le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. I comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dedicato al programma del Reddito di cittadinanza. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni.
  1-quadragies sexies. Per le finalità di cui al presente articolo e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  1-quadragies septies. La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  1-duodequinquagies. I Patti per il lavoro prevedono necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgere in presenza.
  1-undequinquagies. Il Reddito di cittadinanza è richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Reddito di cittadinanza può anche essere richiesto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Reddito di cittadinanza possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della citata legge n. 152 del 2001. Con provvedimento dell'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda del Reddito di cittadinanza sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.
  1-quinquagies. Il Reddito di cittadinanza è riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1-undequinquagies, il possesso dei requisiti per l'accesso al Reddito di cittadinanza sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Reddito di cittadinanza. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati.
  1-quinquagies semel. L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all'INPS entro centoventi giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS. Durante il decorso di tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all'INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute.
  1-quinquagies bis. Resta salva, in capo all'INPS, la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  1-quinquagies ter. Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Reddito di cittadinanza. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze, la Carta Reddito di cittadinanza permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Reddito di cittadinanza, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (Dga), è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Reddito di cittadinanza, prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica. La consegna della Carta Reddito di cittadinanza presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.
  1-quinquagies quater. Ai beneficiari del Reddito di cittadinanza sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale nonché le agevolazioni relative al servizio idrico integrato.
  1-quinquagies quinquies. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Reddito di cittadinanza, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati.
  1-quinquagies sexies. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini è punita con la reclusione da uno a tre anni.
  1-quinquagies septies. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui al comma 1-duodesexagies e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
  1-duodesexagies. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma precedente, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi del comma 1-septuagies, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva.
  1-undesexagies. Fermo quanto previsto dal comma 1-quinquagies septies, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
  1-sexagies. È disposta la decadenza dal Reddito di cittadinanza, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:

   a) non si presenta presso il centro per l'impiego entro il termine da questo fissato;

   b) non sottoscrive il Patto per il lavoro;

   c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   d) non aderisce ai progetti nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;

   e) non accetta almeno una di due offerte ovvero, in caso di rinnovo non accetta la prima offerta congrua utile;

   f) non effettua le comunicazioni previste ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Reddito di cittadinanza maggiore;

   g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

   h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Reddito di cittadinanza in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.

  1-sexagies semel. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

   a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;

   b) la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;

   c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

  1-sexagies bis. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

   a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;

   b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.

  1-sexagies ter. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:

   a) la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;

   b) la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale;

   c) la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;

   d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.

  1-sexagies quater. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito sono effettuati dall'INPS. Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato. L'INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Reddito di cittadinanza.
  1-sexagies quinquies. I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza, comunicano alle piattaforme al fine della messa a disposizione dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L'INPS, per il tramite delle piattaforme mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio. La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
  1-sexagies sexies. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Reddito di cittadinanza, i comuni, l'INPS, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.
  1-sexagies septies. I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Reddito di cittadinanza.
  1-duodeseptuagies. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive all'Ispettorato nazionale del lavoro, il personale dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche dati individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.
  1-undeseptuagies. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati dal comma 1-quinquagies septies l'erogazione del beneficio è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. I provvedimenti di sospensione sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha disposto la misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto.
  1-septuagies. Nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1-undeseptuagies sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato. La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
  1-septuagies semel. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1-undeseptuagies sono versate annualmente dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
  1-septuagies bis. Ai fini dell'erogazione del Reddito di cittadinanza, è autorizzata la spesa di 12 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 4,4 miliardi di euro per l'anno 2028, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo per il ripristino del Reddito di cittadinanza».
  1-septuagies ter. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del comma 1-bis, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.
  1-septuagies quater. Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile con l'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi precedenti, valutati nel limite massimo di 12 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 4,4 miliardi di euro per l'anno 2028, si provvede con le seguenti modificazioni:

   dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2026 al fine di reperire risorse fino ad un massimo di 7 miliardi di euro per l'anno 2026.
  3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

   b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2025 e 2026, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026 e al 1° gennaio 2027 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

   c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2025 e 2026 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

   d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Per gli anni 2025 e 2026, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2026 e il 30 giugno 2027. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;

   e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2026»;

   f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

   «5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2025 e 2026»;

   g) il comma 7 è abrogato;

   dopo il comma 73, aggiungere i seguenti:

  73-bis. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti, per gli anni 2025, 2026 e 2027, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti i predetti settori, al fine di reperire risorse nel limite di 8 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  73-ter. I soggetti di cui al comma 73-bis sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026 e 2027, un'imposta pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2022, 2023 e 2024.

  73-quater. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026 e 2027, i soggetti di cui al comma 73-bis trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 73-bis e 73-ter, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  73-quinquies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 73-ter.
  73-sexies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 73-ter e 73-quater, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 73-ter, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  73-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 14 e all'articolo 38, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 73-bis, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  73-octies. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 73-bis, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 73-quater, la sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.;

   dopo il comma 124, aggiungere il seguente:

  124-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-bis

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.

Art. 63-novies.
(Disposizioni finanziarie)

   1. Dalle disposizioni del presente titolo sono individuate risorse fino a un massimo di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.»;

   b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati».;

   dopo il comma 129, aggiungere i seguenti:

  129-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
  129-ter. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  129-quater. All'articolo 74 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.
  129-quinquies. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2028.
  129-sexies. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta di 140 milioni di euro per l'anno 2028.;

   dopo il comma 249, aggiungere i seguenti:

  249-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2026, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 500 euro».
  249-ter. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 marzo 2026, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire, dall'anno 2026, un incremento di almeno 1.000 milioni di euro annui delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente.
1.1. (ex 1.2.) Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito.
  2-ter. Alla restituzione integrale ai soggetti di cui al comma 2-bis degli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito si provvede mediante l'adeguamento degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12, 13, 16, 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei requisiti di accesso e di importo di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
  2-quater. Ai fini di cui al comma 2-ter, entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 2-bis e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti di cui al comma 2-ter. Con il medesimo decreto, sono definiti gli arrotondamenti per eccesso o per difetto degli importi di cui al comma 2-ter. Il decreto ha effetto per l'anno successivo.
  2-quinquies. Nella legge di bilancio di previsione dello Stato relativa all'anno per il quale ha effetto il decreto di cui al comma 2-quater si fa fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.
  2-sexies. All'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il comma 1 è abrogato.
  2-septies. Per le finalità di cui ai commi da 2-bis a 2-sexies, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, 1.020 milioni di euro per l'anno 2027, 1.040,4 milioni di euro per l'anno 2028, 1.062 milioni di euro per l'anno 2029, 1.083 milioni di euro per l'anno 2030, 1.105 milioni di euro per l'anno 2031, 1.127 milioni di euro per l'anno 2032, 1.150 milioni per l'anno 2033, 1.172 milioni di euro per l'anno 2034 e 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. La dotazione del Fondo, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, è integrata, fino a concorrenza dei relativi oneri, con le modalità di cui al comma 2-quinquies.
  2-octies. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, 1.020 milioni di euro per l'anno 2027, 1.040,4 milioni di euro per l'anno 2028, 1.062 milioni di euro per l'anno 2029, 1.083 milioni di euro per l'anno 2030, 1.105 milioni di euro per l'anno 2031, 1.127 milioni di euro per l'anno 2032, 1.150 milioni per l'anno 2033, 1.172 milioni di euro per l'anno 2034 e 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.2. (ex 1.5.) Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschi, Magi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica sulle grandi ricchezze, la cui aliquota è stabilita in misura pari all'1,3 per cento e la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 2 milioni di euro, derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero.
  2-ter. Ai fini di cui ai commi da 2-bis a 2-septies, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero o sul territorio nazionale, immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte Imu e Tasi. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
  2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 2-bis.
  2-quinquies. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini Imu e Tasi.
  2-sexies. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di prevenzione e promozione della salute, di valorizzazione del sistema pubblico di istruzione scolastica, di mitigazione e adattamento climatico e di recupero o acquisto del patrimonio edilizio pubblico da destinare a famiglie, le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 2-bis, al netto delle minori entrate risultanti dal comma 2-ter, secondo periodo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2026 vengono egualmente distribuite fra le seguenti finalità:

   a) un quarto al Fondo sanitario nazionale al fine di elevare il livello del finanziamento del fabbisogno standard cui concorre lo Stato;

   b) un quarto per incrementare la spesa pubblica per istruzione al fine di attuare il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, migliorare l'offerta formativa, eseguire lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, ridurre il numero di alunni per classi, stabilizzare il personale docente precario;

   c) un quarto per contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi ad essi connessi, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità attraverso la realizzazione di interventi di mitigazione e adattamento;

   d) un quarto per sostenere il Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica attraverso programmi, azioni e progetti che aumentino la disponibilità, prioritariamente di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, da parte dei comuni e degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica, per quanto possibile senza consumo di suolo, tramite il recupero di immobili pubblici inutilizzati o l'acquisto da parte degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica e dei comuni, di alloggi da destinare alle famiglie nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggio edilizia residenziale pubblica o per il passaggio da casa a casa per famiglie con sfratto esecutivo, nonché per alloggi sociali a canone agevolato.

  2-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definiti modalità e criteri di riparto delle risorse di cui al precedente comma 2-sexies.
1.3. (ex 1.4.) Fratoianni, Grimaldi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di ridurre l'imposizione fiscale sul reddito da lavoro dipendente, per gli anni 2026, 2027 e 2028, in deroga all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i redditi di pensione e da lavoratore dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del medesimo testo unico, di importo complessivo non superiore a 20.000 euro, l'imposta non è dovuta.
  2-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 13.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzato all'attuazione del comma 2-bis, nonché a garantire la progressività dell'esenzione di cui al medesimo comma per gli scaglioni di reddito fino a 60.000 euro.

  Conseguentemente

   al comma 3, premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1° gennaio 2029,;

   ai relativi oneri, pari a 13.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

   dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

  14-ter. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».
  14-quater. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».;

   sostituire il comma 74 con il seguente:

  74. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate secondo le seguenti modalità:

   a) l'aliquota della lettera b) è incrementata di dodici punti percentuali;

   b) l'aliquota della lettera c) è incrementata di due punti percentuali;

   sostituire i commi da 82 a 101 con i seguenti:

  82. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto nel limite di 2.500 milioni euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  83. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.
  84. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
  85. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, al 1° gennaio 2027 e al 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.
  86. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  87. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  88. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per gli anni 2026, 2027 e 2028, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.
  89. I soggetti di cui al comma 88 sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un'imposta pari al 40 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.
  90. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, i soggetti di cui al comma 88 trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 88 e 89, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  91. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 90.
  92. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 89 e 90 da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 89, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  93. Le disposizioni di cui all'articolo 14 e all'articolo 38, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 88, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  94. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 88, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 90, la sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, è applicata in misura doppia.
  95. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 88 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.;

   dopo il comma 757, aggiungere i seguenti:

  757-bis. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 800 milioni di euro per l'anno 2026, di 600 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2029.
  757-ter. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 756 e 757, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  757-quater. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.4. (ex 1.6.) Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di ridurre l'imposizione fiscale sul reddito da lavoro dipendente, per gli anni 2026, 2027 e 2028, in deroga all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i redditi di pensione e da lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del medesimo testo unico, di importo complessivo non superiore a 15.000 euro, l'imposta non è dovuta.
  2-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzato all'attuazione del comma 2-bis, nonché a garantire la progressività dell'esenzione di cui al medesimo comma per gli scaglioni di reddito fino a 60.000 euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 757, aggiungere i seguenti:

  757-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
  757-ter. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 756 e 757, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.5. (ex 1.7.) Riccardo Ricciardi, Braga, Zanella, Boschi, Magi.

  Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

  3. Al fine di sostenere l'occupazione stabile e la crescita delle retribuzioni nella popolazione giovanile, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione pari a 3.054,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 3.398,1 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3.268,7 milioni di euro per l'anno 2028, per finanziare la misura di cui al comma 4.
  4. Per le finalità di cui al comma 3, è riconosciuto per un periodo di quarantotto mesi, l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per l'assunzione a tempo indeterminato o per la trasformazione dei contratti da tempo determinato a indeterminato di lavoratori e lavoratrici con meno di trentacinque anni di età, alla prima assunzione a tempo indeterminato e una retribuzione annua lorda non superiore ai 36.000 euro.
  4-bis. L'incentivo di cui al comma 4 è erogato in base ai coefficienti di cui all'Allegato I-bis, al fine di legare l'aumento del beneficio per i datori di lavoro all'aumento della retribuzione dei dipendenti.
  4-ter. Al fine di incentivare le assunzioni di giovani fino ai 30.000 euro di retribuzione annua lorda e attenuare la curva di crescita del costo contributivo dell'impresa oltre detta soglia, è riconosciuto ai datori di lavoro, oltre all'esonero contributivo di cui al comma 4, un credito d'imposta in base alle aliquote di cui all'Allegato I-ter.
  4-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di accesso ed erogazione dei benefici di cui ai commi 4 e 4-ter.

  Conseguentemente:

   dopo l'Allegato I, aggiungere i seguenti:

Allegato I-bis

(Articolo 1, comma 4-bis)

Retribuzione annua lorda

del dipendente

Percentuale di decontribuzione

  Fino a 20.000 €

  0%

  20.001-21.000 €

  5%

  21.001-22.000 €

  15%

  22.001-23.000 €

  25%

  23.001-24.000 €

  50%

  24.001-25.000 €

  70%

  25.001-26.000 €

  90%

  26.001-33.000 €

  100%

  33.001-34.000 €

  75%

  34.001-35.000 €

  50%

  35.001-36.000 €

  25%

  Da 36.001 €

  0%

Allegato I-ter

(Articolo 1, comma 4-ter)

Retribuzione annua lorda del dipendente

Credito d'imposta

  26.001-27.000 €

  500 €

  27.001-28.000 €

  1.600 €

  28.001-29.000 €

  2.900 €

  29.001-30.000 €

  5.000 €

  30.001-31.000 €

  2.900 €

  31.001-32.000 €

  1.000 €

   sopprimere i commi 153, 154 e 155.
1.6. (ex 1.9.) Bonetti, Richetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Onori, Pastorella, Rosato, Ruffino, Sottanelli.

  Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

  3. All'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. L'imposta di cui al comma 1 è pari a zero per i redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), pari o inferiori a 20.000 euro annui fino a trentacinque anni di età. Il beneficio ha una durata massima di cinque anni e decade al compimento del trentacinquesimo anno di età del beneficiario. Nei casi di cui al presente comma, non si applicano le detrazioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 1.1.».
1.7. (ex 1.8.) Bonetti, Richetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Onori, Pastorella, Rosato, Ruffino, Sottanelli.

  Al comma 4, capoverso «5-bis», alinea, sostituire le parole: reddito complessivo superiore a 200.000 euro con le seguenti: reddito complessivo superiore a 80.000 euro.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti, ivi inclusi coloro che operano in regime di somministrazione lavoro – anche nei periodi di disponibilità – nel triennio 2026-2028, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative negli anni 2024, 2025 e 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 60.000 euro.;

   dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva annua quantificata in 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
1.8. (ex 1.14.) Mari, Grimaldi.

  Al comma 4, capoverso «5-bis», alinea, sostituire le parole: reddito complessivo superiore a 200.000 euro con le seguenti: reddito complessivo superiore a 100.000 euro.
1.9. (ex 1.12.) Merola, Guerra, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 4, capoverso «5-bis», alinea, sostituire le parole: reddito complessivo superiore a 200.000 euro con le seguenti: reddito complessivo superiore a 150.000 euro.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 2.073 milioni per l'anno 2026, a 2.394 milioni per l'anno 2027 e a 1.597 milioni per l'anno 2028, per la riduzione della pressione fiscale sul ceto medio e la verifica dei relativi effetti macroeconomici.
  4-ter. Il fondo di cui comma 4-bis è destinato a finanziare, in via sperimentale per il triennio 2026-2028, l'estensione fino a 60.000 euro dello scaglione di reddito di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal comma 3.;

   sopprimere i commi da 82 a 101;

   sopprimere il comma 185;

   dopo il comma 757, aggiungere il seguente:

  757-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 595 milioni di euro per l'anno 2026, di 600 milioni di euro per l'anno 2027 e di 750 milioni di euro per l'anno 2028.
1.10. (ex 1.13.) Bonetti, Richetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Onori, Pastorella, Rosato, Ruffino, Sottanelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. È riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per il consumo delle utenze di luce, gas e acqua relative all'anno 2025, a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

   a) che siano operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici;

   b) che svolgano attività sportiva giovanile;

   c) i cui ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2025 e comunque prodotti in Italia, siano non superiori a 150.000,00 euro.

  4-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 4-bis è riconosciuto a condizione che il vantaggio fiscale conseguito sia trasferito, in misura non inferiore all'80 per cento del valore del credito, agli sportivi affiliati in forma di agevolazione sulle quote di iscrizione alle medesime società sportive. La condizione di cui al presente comma deve essere certificata secondo le modalità di cui al successivo comma 4-quinquies.
  4-quater. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Ires ed Irap ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali a decorrere dal periodo d'imposta di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  4-quinquies. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 4-bis a 4-quater, comprese le modalità di richiesta e certificazione delle condizioni di riconoscimento del credito, nonché ogni altra misura necessaria al rispetto del tetto massimo di spesa di cui al comma 4-sexies.
  4-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 15 milioni di euro per l'anno 2026.
  4-septies. Agli oneri derivanti dai commi da 4-bis a 4-sexies, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.11. (ex 1.17.) Francesco Silvestri, Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, di cui all'articolo 53, comma 1, l'imposta lorda è determinata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

   a) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2026:

    1) fino a 28.000 euro, 18 per cento;

    2) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 33 per cento;

    3) oltre 50.000 euro, 43 per cento;

   b) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2028, l'aliquota di cui alla lettera a), numero 3), è ridotta al 41 per cento.».

  Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 7 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 8,5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2028, si provvede mediante le maggiori entrate derivante dalle seguenti modificazioni:

   dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) il terzo e il sesto periodo sono soppressi.

  14-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».
  14-quater. All'articolo 74 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sostituire il comma 1 con il seguente:

   «1. L'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 15 per cento, per gli anni 2026 e 2027, e del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2028, all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare. A decorrere dall'anno 2028, l'aliquota è incrementata al 25 per cento.»;

   sostituire il comma 74 con il seguente:

  74. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate secondo le seguenti modalità:

    1) l'aliquota della lettera b) è incrementata di dodici punti percentuali;

    2) l'aliquota della lettera c) è incrementata di due punti percentuali;

   sostituire i commi da 82 a 101 con i seguenti:

  82. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto nel limite di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  83. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.
  84. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
  85. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, al 1° gennaio 2027 e al 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.
  86. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  87. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi;

   dopo il comma 116, aggiungere il seguente:

  116-bis. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 marzo 2026, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale, allo scopo di conseguire, a decorrere dall'anno 2026, un incremento di almeno 2.500 milioni di euro annui delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente;

   dopo il comma 129, aggiungere il seguente:

  129-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e al gasolio agricolo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;

   dopo il comma 757, aggiungere i seguenti:

  757-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 756 e 757, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  757-ter. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 600 milioni di euro annui per l'anno 2026 e per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031.;

   al comma 785, sostituire le parole: 2.200 milioni di euro con le seguenti: 1.200 milioni di euro.
1.12. (ex 1.20.) Raffa, Alifano, Gubitosa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-decies) è aggiunta la seguente:

   «i-undecies) le spese sostenute dal personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, del sistema nazionale di istruzione e della formazione professionale, per la partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento professionale, master universitari, corsi di perfezionamento, seminari o convegni inerenti alle discipline d'insegnamento o alle competenze pedagogiche, didattiche e digitali. La detrazione spetta fino ad un importo massimo di 3.000 euro annui, a condizione che le spese siano documentate e intestate al soggetto che ne richiede la detrazione.».

  4-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative e di controllo della presente disposizione, nonché i criteri per l'individuazione delle tipologie di attività formative riconosciute ai fini della detraibilità, nel limite di spesa pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.13. (ex 1.18.) Piccolotti, Grimaldi, Ghirra.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 15, comma 1, la lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «fino all'importo di euro 550» sono soppresse e dopo le parole: «alla parte che eccede euro 129,11» sono inserite le seguenti: «per ogni animale legalmente detenuto».
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.14. (ex 1.21.) Dori, Grimaldi, Zanella, Borrelli.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: di prima necessità aggiungere le seguenti: anche in favore degli animali da compagnia legalmente detenuti.

  Conseguentemente:

   al comma 6, sostituire le parole: 2.231.000 euro con le seguenti: 2.431.000 euro;

   dopo il comma 129, aggiungere il seguente:

  129-bis. Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
1.15. (ex 1.23.) Dori, Grimaldi, Zanella, Borrelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Per il periodo di imposta 2026 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con donne in stato di gravidanza e bambini fino ai 3 anni di vita e con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 10.000 euro annui per nucleo familiare, utilizzabile, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, per l'acquisto di prodotti alimentari biologici certificati.
  6-ter. Il credito di cui al comma 6-bis, utilizzabile per nucleo familiare con donne in stato di gravidanza e con bambini fino a 3 anni di vita, è attribuito nella misura massima di 500 euro mensili per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro mensili per i nuclei familiari ove è presenta una sola donna in stato di gravidanza.
  6-quater. Il credito di cui al comma 6-bis è riconosciuto, a pena di decadenza, alle seguenti condizioni:

   a) le spese devono essere sostenute ogni mese a partire dall'attestazione dello stato di gravidanza per le madri e dalla nascita fino al terzo anno di vita per i bambini;

   b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

  6-quinquies. Il credito di cui al comma 6-bis è fruibile esclusivamente nella misura del 100 per cento, d'intesa con i fornitori presso i quali i prodotti biologici certificati sono acquistati, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
  6-sexies. Lo sconto di cui al comma precedente è rimborsato ai fornitori dei prodotti biologici certificati sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei prodotti biologici certificati e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 6-quinquies e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
  6-septies. Il diritto ad usufruire dello sconto di cui al comma 6-quinquies è documentato tramite certificato medico che attesta lo stato di gravidanza della donna e dal certificato di nascita dei bambini. Copia di questi documenti deve essere consegnata ai fornitori dei prodotti biologici certificati che usufruiranno del credito d'imposta ed allegata alla relativa documentazione fiscale, con copia che attesta lo sconto applicato.
  6-octies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 6-bis a 6-septies.
  6-novies. Agli oneri derivanti dai commi da 6-bis a 6-octies, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dal comma 129-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 129, aggiungere il seguente:

  129-bis. Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026.
1.16. (ex 1.24.) Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. I soggetti che sostengono, negli anni 2026 e 2027, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6-ter. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro per l'anno 2028.
  6-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 6-bis, nei limiti dello stanziamento di cui al medesimo comma 6-bis.
  6-quater. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  6-quinquies. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 6-bis, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  6-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.17. (ex 1.25.) Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di incentivare il consumo di alimenti e prodotti biologici certificati e conformi alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 attraverso una riduzione del loro prezzo di vendita, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 è introdotto un regime sperimentale dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come risultante dalla disposizione di cui al successivo comma 2, ai cui maggiori oneri finanziari si provvede, nel limite di dotazione complessiva pari a 1.350 milioni di euro, in ragione di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze al quale affluiscono le maggiori risorse, accertate con decreto, derivanti da quanto disposto dal comma 129-bis.
  6-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, parte II, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 8), è aggiunto il seguente:

    «8-bis) alimenti e prodotti ottenuti e certificati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848.».

  6-quater. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi 6-bis e 6-ter si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 129-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 129, aggiungere il seguente:

  129-bis. Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
1.18. (ex 1.26.) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Zaratti.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è rifinanziato per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  6-ter. All'articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «e un'età superiore a sessantacinque anni» sono soppresse.

  Conseguentemente:

   al comma 757, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 58 milioni di euro per l'anno 2026, 45 milioni di euro per l'anno 2027, 34 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.;

   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2026: -1.000.000;
   2027: -1.000.000;
   2028: -1.000.000.
1.19. (ex 1.27.) Dori, Grimaldi, Zanella, Borrelli.

  Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: sottoscritti aggiungere le seguenti: dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
*1.20. (ex 1.29.) Bonetti.
*1.21. (ex 1.30.) Faraone.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: non superiore a 33.000 euro aggiungere le seguenti: fino a 50.000 euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 262,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 46,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 4 milioni di euro per l'anno 2028.
1.22. (ex 1.40.) Faraone.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027».
  7-ter. Alla legge 15 maggio 2025, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5:

    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Per l'anno 2025» sono sostituite con le seguenti: «Per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

    2) al comma 2, le parole: «per l'anno 2025» sono sostituite con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026» e le parole: «per l'anno 2026» sono sostituite con le seguenti: «per l'anno 2027»;

   b) all'articolo 6:

    1) al comma 1, terzo periodo, le parole: «Per l'anno 2025» sono sostituite con le seguenti: «Per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

    2) al comma 2, le parole: «per l'anno 2025» sono sostituite con le seguenti: «Per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

   c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026» sono sostituite con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026» e le parole: «per l'anno 2026» sono sostituite con le seguenti: «per l'anno 2027».

  7-quater. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 117 milioni di euro per l'anno 2026 e di 0,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
1.23. (ex 1.37.) Faraone.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Allo scopo di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla insufficiente offerta di lavoro nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi e del trasporto persone mediante autobus a noleggio, per l'anno 2026, i limiti di importo delle indennità per trasferte o missioni previsti dall'articolo 51, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono incrementati in misura pari al 30 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei prestatori di lavoro addetti alla guida delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ovvero esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.24. (ex 1.38.) Faraone.

  Al comma 9, sostituire le parole: entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro con le seguenti: entro il limite di importo complessivo di 10.000 euro.

  Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 10 milioni di euro per l'anno 2028 e di 1 milione di euro per l'anno 2029.
1.25. (ex 1.41.) Faraone.

  Al comma 11, sopprimere le parole: del settore privato e sostituire le parole: 40.000 euro con le seguenti: 60.000 euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

  43-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;

   b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.26. (ex 1.48.) Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Allo scopo di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla insufficiente offerta di lavoro nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi e del trasporto di persone mediante autobus a noleggio, per l'anno 2026, i limiti di importo delle indennità per trasferte o missioni previsti dall'articolo 51, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono incrementati in misura pari al 30 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei prestatori di lavoro addetti alla guida delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ovvero esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.27. (ex 1.44.) Ghirra, Grimaldi.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, di 70 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027».
  12-ter. Alla legge 15 maggio 2025, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «Per l'anno 2025» con le seguenti: «Per gli anni 2025 e 2026»;

   b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Per l'anno 2025» con le seguenti: «Per gli anni 2025 e 2026»;

   c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 70 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026».

  12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.28. (ex 1.45.) Bonetti.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. La retribuzione, incluse le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogata ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per lavoro straordinario, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.
  12-ter. Per la predetta retribuzione è prevista la contribuzione figurativa, utile anche ai fini del diritto e della misura per la pensione anticipata o di vecchiaia.
1.29. (ex 1.46.) Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le autorità indipendenti possono incrementare il valore nominale dei buoni pasto fino all'importo delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  14-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 destinato alla copertura degli incrementi di cui al comma 14-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.30. (ex 1.49.) Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. All'articolo 5, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «7,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10,00 euro».

  Conseguentemente al comma 757, secondo periodo sostituire le parole: 28 milioni di euro per l'anno 2026, 15 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 78 milioni di euro per l'anno 2026, 65 milioni di euro per l'anno 2027, 54 milioni di euro per l'anno 2028 e 51,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.31. (ex 1.51.) Grimaldi.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 58, primo periodo, le parole: «del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 35 per cento».
  14-ter. Ai fini dell'individuazione dei limiti di cui al comma 62 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non si computano le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità.
  14-quater. Le disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
  14-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 14-bis e 14-ter, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere, fino al fabbisogno, sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 715-bis del presente articolo.

  Conseguentemente, dopo il comma 715 aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 50 milioni di euro.
1.32. (ex 1.50.) Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, alle carni suine fresche, refrigerate o congelate e ai prodotti di salumeria rientranti nei codici NC da 0203 a 0210 della nomenclatura combinata dell'Unione europea si applica l'aliquota Iva del 4 per cento di cui alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  15-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono individuati i codici TARIC e NC dei prodotti interessati e definite le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti della misura sul gettito erariale.
  15-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 15-bis, valutati in 900 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutate in 900 milioni di euro annui. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal primo periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.33. (ex 1.52.) Faraone.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. Alle aziende che hanno sostenuto negli ultimi 5 anni o stanno sostenendo investimenti strutturali finalizzati ad ottenere l'abilitazione del proprio stabilimento o della propria azienda all'esportazione di prodotti agroalimentari verso Paesi terzi extra europei o alla fornitura di materie prime destinate alla realizzazione di prodotti agroalimentari da esportare verso i suddetti Paesi, è riconosciuto un credito di imposta pari al 75 per cento delle spese sostenute e documentate, finalizzate all'ottenimento delle suddette abilitazioni.
  15-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottarsi, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le categorie merceologiche di attività, le spese ammissibili e le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 15-bis.
  15-quater. Agli oneri derivanti dai commi 15-bis e 15-ter, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.34. (ex 1.53.) Faraone.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. Al fine di sostenere la filiera ortofrutticola della regione Emilia-Romagna e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta anche a una serie concomitante di avversità climatiche e fitopatie, sono destinate alle aziende agricole di cui al comma 15-quater le risorse di cui al comma 15-ter al fine di corrispondere aiuti per integrare gli indennizzi già spettanti a valere sul Fondo mutualistico catastrofale istituito dall'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quando non hanno consentito di compensare integralmente le perdite di produzione.
  15-ter. Le risorse destinate all'aiuto di cui al comma 15-bis ammontano a 50 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
  15-quater. Beneficiano degli aiuti le aziende agricole che nell'anno 2024 abbiano destinato superficie agricola alla coltivazione di specie ortofrutticole a condizione che abbiano ricevuto un indennizzo a valere sul fondo mutualistico di cui al comma 15-bis a causa delle gelate occorse nell'anno 2023.
  15-quinquies. Gli aiuti concessi a ciascuna azienda sono pari ad una percentuale fissa, uguale per tutti i beneficiari, del danno accertato e riconosciuto in istruttoria per gli indennizzi del fondo mutualistico AGRICAT e calcolato con riferimento al parametro del valore indice di cui al Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2023.
  15-sexies. Gli aiuti di cui al comma 15-quinquies sono concessi sino a esaurimento delle risorse disponibili.
  15-septies. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le disposizioni attuative dell'intervento.
  15-octies. Gli importi erogati sono concessi secondo la disciplina sugli aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dal comma 15-ter, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.35. (ex 1.54.) Faraone.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. La dotazione del Fondo nazionale per la suinicoltura, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Da tale importo annuale, la somma di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 è destinata alla realizzazione di uno specifico laboratorio di ricerca con alto livello di biosicurezza BLS3 presso la Stazione sperimentale dell'industria delle conserve alimentari (SSICA) con sede in Parma, nell'ambito delle attività di ricerca di interesse e valenza nazionale, con specifico riguardo all'ambito agroalimentare. Al fine di accedere al fondo, la SSICA presenta al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un apposito piano progettuale dei lavori di realizzazione del laboratorio e può accedere ai fondi in ragione di apposita presentazione di relazioni di stato avanzamento lavori fino alla conclusione degli stessi e per un importo non superiore alle spese rendicontate dalla SSICA. Le eventuali risorse rimanenti per effetto di una minore spesa sono recuperate alla dotazione del suddetto fondo nazionale per la suinicoltura per le attività programmate.
  15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.36. (ex 1.56.) Faraone.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Le quotazioni nelle commissioni uniche nazionali della filiera suinicola riguardanti gli animali destinati al macello avvengono a peso morto, in coerenza con gli obblighi di comunicazione delle quotazioni delle carcasse animali previste dalla vigente normativa dell'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità e i tempi di attuazione delle previsioni di cui al primo periodo.».
1.37. (ex 1.57.) Faraone.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 1, comma 423-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli impianti fotovoltaici a terra, di proprietà di imprenditori agricoli, a servizio delle comunità energetiche ed agli impianti agrovoltaici.».
1.38. (ex 1.59.) Faraone.

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

  16-bis. Al fine di sostenere la filiera del pecorino romano DOP a seguito dell'introduzione dei dazi da parte dell'amministrazione degli Stati Uniti d'America, è previsto uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per il 2026 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, da assegnare alle tre regioni produttrici Sardegna, Lazio e Toscana, in misura proporzionale ai volumi di produzione annua riferiti all'anno 2025.
  16-ter. Le risorse di cui al comma 16-bis sono assegnate alle amministrazioni regionali al fine di individuare le azioni di intervento condivise volte ad evitare un deprezzamento del valore commerciale del pecorino romano e, conseguentemente, del latte.
  16-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il tavolo tecnico sul pecorino romano, composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle amministrazioni regionali, del Consorzio di tutela del pecorino romano e delle associazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale, al fine di monitorare l'effetto degli interventi di cui al comma 16-bis e di proporre nuove strategie di sviluppo della filiera attraverso strumenti finanziari, anche mediante l'istituzione di fondi rotativi, e di diversificazione dei mercati di esportazione.
  16-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 20 milioni di euro per il 2026 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.39. (ex 1.60.) Perantoni, Caramiello, Carmina, Cherchi, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

  16-bis. Al fine di sostenere la produzione agricola e promuovere la vitalità economica e sociale delle aree interne e marginali sul territorio nazionale, una quota pari al 2 per cento dell'ammontare annuo del Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riservata alle imprese agricole operanti nei medesimi territori.
  16-ter. Il beneficio di cui al comma 16-bis è destinato a interventi di incentivazione agli investimenti, all'innovazione, alla transizione digitale, nonché al miglioramento della competitività e della sostenibilità delle imprese agricole di cui al medesimo comma 16-bis.
  16-quater. Per le finalità di cui ai commi 16-bis e 16-ter, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 20 milioni di euro per l'anno 2028. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini, le modalità ed i criteri di accesso alle risorse di cui al primo periodo.
  16-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 16-bis a 16-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 20 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.40. (ex 1.61.) Caramiello, Carmina, Cherchi, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere il comma 17.

  Conseguentemente, dopo il comma 972 aggiungere il seguente:

  972-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 138,3 milioni per l'anno 2027 e 102,4 milioni a decorrere dall'anno 2028.
1.41. (ex 1.62.) Faraone.

  Sostituire il comma 17 con i seguenti:

  17. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «21 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento»;

   b) al quarto periodo, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «7 per cento».

  17-bis. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano nel limite di 1.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

  Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 1852,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2038,3 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.002,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

   dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».;

   dopo il comma 101, aggiungere i seguenti:

  101-bis. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.100 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  101-ter. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.
  101-quater. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
  101-quinquies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 101-ter, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, al 1° gennaio 2027 e al 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.
  101-sexies. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  101-septies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
1.42. (ex 1.63.) Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.

  Sostituire il comma 17 con il seguente:

  17. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota:

   a) del 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;

   b) del 26 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad un ulteriore unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera a);

   c) del 30 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi alla terza e quarta unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera b)».

  Conseguentemente, al comma 757 sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 78 milioni di euro per l'anno 2026, 65 milioni di euro per l'anno 2027, 54 milioni di euro per l'anno 2028 e 51,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.43. (ex 1.64.) Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

  17-bis. Al fine di rendere più sostenibile il mercato delle locazioni, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, è introdotto un regime sperimentale dell'imposta di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, come risultante dalle modificazioni introdotte dal comma 17-ter del presente articolo, ai cui eventuali maggiori oneri finanziari si provvede, fino al fabbisogno, nel limite di dotazione complessiva pari a 1.350 milioni di euro, in ragione di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
  17-ter. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 30 per cento»;

   b) al quarto periodo, le parole: «l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 5 per cento, e si azzera se il contratto di locazione è offerto a un nucleo familiare presente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica o soggetto a sfratto esecutivo.»

  Conseguentemente, dopo il comma 129 aggiungere il seguente:

  129-bis. Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede con proprio decreto all'annuale e progressiva eliminazione, dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.44. (ex 1.66.) Grimaldi, Zanella, Ghirra.

  Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

  17-bis. All'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono soppresse le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica».
  17-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 17-bis, valutati in 410 milioni di euro nel 2026, 420 milioni di euro nel 2027 e 430 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede, fino al fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti dal comma 129-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 129 aggiungere il seguente:

  129-bis. Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026 il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, provvede con proprio decreto all'annuale e progressiva eliminazione, dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.45. (ex 1.68.) Grimaldi, Zanella, Borrelli, Ghirra.

  Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

  17-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 17, per i contratti di locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativi a immobili situati nei comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, si applica l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  17-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.46. (ex 1.69.) Faraone.

  Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:

  17-bis. Al fine di agevolare l'emancipazione giovanile e promuovere la natalità, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il sostegno delle locazioni delle giovani coppie, con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, che costituisce limite massimo di spesa.
  17-ter. Ai giovani che non hanno compiuto quarantuno anni di età che sottoscrivono una proposta di locazione di un immobile ad uso abitativo ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, di durata minima pari a ventiquattro mesi e che costituirà abitazione principale degli stessi, è riconosciuto un contributo a fondo perduto anticipato, pari all'importo di tre canoni mensili previsti dal contratto di locazione e comunque fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo a fondo perduto può essere riconosciuto fino alla sottoscrizione del contratto di locazione ed erogato direttamente al locatore in nome e per conto dei locatari. L'erogazione del contributo comporta il divieto, per il locatore, di esigere ulteriori somme a titolo di caparra, o ad altro titolo, comunque riferibile all'avvio della locazione. La risoluzione del contratto prima dello scadere del ventiquattresimo mese comporta la ripetizione del contributo ad opera della parte che recede. In caso di risoluzione consensuale, la ripetizione è effettuata in parti eguali dal locatore e dai locatari, salva diversa pattuizione.
  17-quater. Il contributo di cui al comma 17-ter può essere fruito da ciascun beneficiario, in ogni caso, per una sola volta. Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati trasmettono all'Agenzia delle entrate la proposta di locazione accettata unitamente al contratto di locazione registrato, nonché ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.
  17-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative dei commi da 17-bis a 17-septies, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 17-bis, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni.
  17-sexies. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque al fine di ottenere indebitamente il contributo di cui al comma 17-ter rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
  17-septies. Agli oneri derivanti dal comma 17-bis, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.47. (ex 1.70.) Faraone.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

  17-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. È istituita a decorrere dall'anno 2026 una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche applicata ai redditi derivanti da locazioni brevi di cui al presente articolo. L'aliquota di cui al primo periodo si applica in misura non superiore al 6 per cento del reddito derivante dalla locazione breve. L'addizionale si applica a partire dal secondo immobile ad uso abitativo oggetto di locazione breve nel territorio comunale di proprietà del medesimo contribuente ed è dovuta con riferimento al reddito dell'immobile che, tra quelli locati in forma breve nel medesimo periodo d'imposta, genera la rendita catastale più elevata.
   2-ter. L'addizionale comunale di cui al comma 2-bis è sempre applicabile se l'immobile è classificato nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8 o A/9.
   2-quater. I comuni, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di locazioni per finalità turistiche, nonché delle competenze regionali in materia di turismo e governo del territorio e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, possono disciplinare e regolare l'esercizio delle locazioni brevi nel proprio territorio, ivi inclusa la limitazione o la sospensione temporanea delle nuove locazioni in specifiche aree urbane o in determinati periodi dell'anno, in presenza di comprovate esigenze di necessità abitativa, sostenibilità urbanistica, tutela della residenzialità e vivibilità dei centri abitati. Il regolamento di cui al presente comma è approvato dal consiglio comunale».
1.48. (ex 1.71.) Grimaldi, Zaratti, Borrelli.

  Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

  17-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2026, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota del 21 per cento.
  17-ter. Il regime di cui al comma 17-bis non si applica ai contratti stipulati nell'anno 2026 qualora, alla data del 15 ottobre 2025, risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per il medesimo immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
  17-quater. Agli oneri derivanti dal comma 17-bis, valutati in 163 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.49. (ex 1.72.) Faraone.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

  17-bis. Il comma 760 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

   «760. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta municipale propria (IMU), determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 50 per cento. I nuovi oneri derivanti dal primo periodo sono valutati in 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

  Conseguentemente, al comma 757 sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 98 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni di euro per l'anno 2027, 74 milioni di euro per l'anno 2028 e 71,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.50. (ex 1.75.) Ghirra, Grimaldi, Borrelli.

  Al comma 18, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 dicembre;

   b) sopprimere le parole: straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

   c) aggiungere, in fine, il seguente comma:

  18-bis. Il trattamento integrativo di cui al comma 18 è applicabile ai lavoratori dipendenti da imprese, di cui al comma 18, che applicano i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

  Conseguentemente, dopo il comma 972, aggiungere il seguente:

  972-bis. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 121 milioni di euro per l'anno 2026.
1.51. (ex 1.77.) Faraone.

  Al comma 18, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 dicembre

  Conseguentemente, dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 10 milioni di euro.
1.52. (ex 1.76.) Ghirra, Grimaldi.

  Al comma 18, sostituire le parole: ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali con le seguenti: ai lavoratori delle imprese che operano nella filiera Ho.Re.Ca., ivi inclusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e ai lavoratori del comparto del turismo e ricettivo, inclusi gli stabilimenti termali.

  Conseguentemente, dopo il comma 972 aggiungere il seguente:

  972-bis. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 18 , valutati in 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.53. (ex 1.78.) Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Ai fini della valutazione dell'efficacia della misura di cui ai commi da 18 a 21, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad un monitoraggio annuale sull'attuazione e sugli effetti occupazionali e retributivi della stessa, anche con riferimento alla qualità del lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale. Gli esiti del monitoraggio sono comunicati alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
1.54. (ex 1.82.) Ghirra, Mari, Grimaldi.

  Al comma 22, apportare le seguenti modifiche:

   a) alla lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) al secondo periodo, dopo le parole: «di godimento» sono inserite le seguenti: «, nonché dai familiari con gli stessi conviventi,»;

   b) alla lettera b), dopo il punto 1.2, aggiungere il seguente:

  1.2-bis) al secondo periodo, dopo le parole: «di godimento» sono inserite le seguenti: «, nonché dai familiari con gli stessi conviventi,»;

   c) alla lettera b), dopo il punto 2.2), aggiungere il seguente:

  2.2-bis) al secondo periodo dopo le parole: «di godimento» sono inserite le seguenti: «, nonché dai familiari con gli stessi conviventi,».

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 125;

   dopo il comma 972, aggiungere il seguente:

  972-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle modifiche del comma 22, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2037, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 652 e 676 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.
1.55. (ex 1.84.) Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal green deal europeo anche mediante il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante rifusione della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, è autorizzata la spesa complessiva pari a 3.000 milioni di euro, di cui 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili residenziali, ivi compresi quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali.
  22-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario, prevedendo in ogni caso, che tali strumenti siano commisurati a criteri di efficacia e di equità, tenendo conto dell'utilità per la collettività dell'intervento in relazione all'efficientamento energetico degli immobili con più basse prestazioni, all'abbattimento delle barriere architettoniche e delle caratteristiche del beneficiario, a partire dagli edifici adibiti ad edilizia residenziale pubblica, dai redditi più bassi e dal terzo settore.
  22-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 22-bis e 22-ter si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
1.56. (ex 1.85.) Curti, Braga, Simiani, Evi, Ferrari.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2026.
  22-ter. Agli oneri derivanti dal comma 22-bis, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.57. (ex 1.88.) Bonelli, Ghirra, Grimaldi.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Sino al 31 dicembre 2028, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, ivi inclusi organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di tipo immobiliare di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, società che hanno aderito al regime di cui all'articolo 1, commi 119, 125 e 141-bis della legge 27 dicembre 2006 n. 296, società di cui all'articolo 7.1, comma 4, e all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, anche nel caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano adempiute nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo.
  22-ter. L'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si applica con aliquota del 2 per cento nei casi di trasferimenti della proprietà di fabbricati abitativi, o porzioni di fabbricati abitativi, effettuati a favore di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di tipo immobiliare di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, società che hanno aderito al regime di cui all'articolo 1, commi 119, 125 e 141-bis della legge 27 dicembre 2006 n. 296, società di cui all'articolo 7.1, comma 4, e all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'articolo 10, comma 1, numero 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'imposta di registro con aliquota del 2 per cento, di cui al periodo precedente, si applica anche ai trasferimenti di proprietà di fabbricati abitativi, o porzioni di fabbricati abitativi, effettuati a favore di imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, a condizione che i medesimi fabbricati, o porzioni, siano destinati alla locazione entro i 3 anni successivi alla fine dei lavori di costruzione o ristrutturazione.
  22-quater. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui ai commi 22-bis e 22-ter, l'attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se il valore normale degli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nonché in base a contratto di locazione finanziaria, ad essa destinati rappresenta oltre il 50 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano oltre il 50 per cento dei componenti positivi del conto economico.
  22-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 22-bis a 22-quater, pari a 87,67 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.58. (ex 1.89.) Faraone.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 48-bis, sono inseriti i seguenti:

   «48-ter. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale del ciclo di vita dei veicoli, in conformità con la regolamentazione europea, è introdotto il criterio di assegnazione di un punteggio ambientale minimo quale requisito indispensabile ai fini dell'eleggibilità a politiche fiscali o misure incentivanti nazionali e locali e per gli acquisti delle pubbliche amministrazioni.
   48-quater. I criteri e le modalità di calcolo del punteggio di cui al comma 48-ter possono tener conto dell'impronta ambientale di acciaio, alluminio e altri materiali, delle batterie di trazione, del processo di trasformazione intermedia e della logistica di distribuzione e sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
1.59. (ex 1.91.) Faraone.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9 è sostituito dal seguente:

   «9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2028».

  22-ter. Agli oneri derivanti dal comma 22-bis, pari a 132,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.60. (ex 1.92.) Faraone.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. Ai fini di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica relative alla sostituzione o acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale sono riconosciute solo alle pompe di calore, e sono escluse tutte le forme incentivanti per le caldaie alimentate a gas fossile.
1.61. (ex 1.93.) Bonelli, Zanella, Grimaldi.

  Sopprimere il comma 23.
*1.62. (ex 1.95.) Bonelli, Fratoianni, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
*1.63. (ex 1.96.) Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*1.64. (ex 1.97.) Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Sostituire il comma 24 con il seguente:

  24. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è soppresso. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.65. (ex 1.98.) Bonetti.

  Al comma 24, sopprimere le parole: e di 610 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

  Conseguentemente dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

  24-bis. A decorrere dall'anno 2026, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, è attribuito a favore degli enti, delle associazioni e delle altre organizzazioni che svolgono attività di interesse sociale, in misura proporzionale al numero di preferenze espresse, senza alcun limite massimo di importo per ciascun beneficiario.
  24-ter. Entro la data del 28 febbraio 2026, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese nella misura minima di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.66. (ex 1.99.) Merola, Roggiani, Guerra, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 24, sopprimere le parole: e di 610 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

  Conseguentemente dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

  24-bis. A decorrere dall'anno 2026 le scelte dei contribuenti sono integralmente assegnate alle relative destinazioni. Ai relativi oneri si provvede, anno per anno, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
  24-ter. Ai fini del comma 24-bis, entro il 31 marzo di ciascun anno, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari al complesso delle risorse finanziarie destinate dai contribuenti al cinque per mille. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.67. (ex 1.100.) Faraone.

  Al comma 24, sostituire le parole: 610 milioni di euro con le seguenti: 650 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 757 sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 68 milioni di euro per l'anno 2026, di 55 milioni di euro per l'anno 2027, di 44 milioni di euro per l'anno 2028 e di 41,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.68. (ex 1.103.) Grimaldi, Bonelli, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 24, sostituire le parole: 610 milioni di euro con le seguenti: 650 milioni di euro.

  Conseguentemente dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  24-bis. Agli oneri derivanti dal comma 24, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.69. (ex 1.101.) Faraone.

  Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

  24-bis. Al fine di sostenere enti privati private senza fine di lucro per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2025 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2026, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell'anno 2025 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2024 per la componente energia e il gas naturale.
  24-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, in coerenza con quanto previsto dai commi 24-bis e 24-ter, i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico del fondo di cui al comma 24-bis, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso nonché le procedure di controllo.
  24-quater. I contributi di cui al comma 24-bis non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  24-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.70. (ex 1.104.) Faraone.

  Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

  24-bis. A decorrere dall'anno 2026, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di una o più unità immobiliari locate agli enti privati senza fine di lucro può optare per il regime di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  24-ter. Agli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 322 milioni di euro per l'anno 2026, 223 milioni di euro per l'anno 2027 e 212 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.71. (ex 1.107.) Faraone.

  Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

  24-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Una quota pari al 50 per cento di tale incremento è destinata alle reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo decreto legislativo, anche attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche a investimenti in innovazione e formazione.
  24-ter. Agli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.72. (ex 1.106.) Bonetti, Faraone.

  Dopo il comma 24 è aggiunto il seguente:

  24-bis. Il Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Una quota pari al 50 per cento di tale incremento è destinata alle reti associative di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche a investimenti in innovazione e formazione.

  Conseguentemente, dopo il comma 715 aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva quantificata in 100 milioni di euro a decorrere dal 2026.
1.73. (ex 1.110.) Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  24-bis. Al fine di sostenere la continuità dei servizi e delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore, il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 30 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.74. (ex 1.108.) Faraone.

  Sopprimere i commi 25 e 26.

  Conseguentemente, dopo il comma 757 aggiungere il seguente:

  757-bis. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di a 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
1.75. (ex 1.111.) Faraone.

  Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

  25-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «800 unità»;

   b) al comma 2:

    1) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.995.247 per l'anno 2025 e di euro 31.961.976 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 202.899 per l'anno 2025 e di euro 1.623.188 annui a decorrere dall'anno 2026 per il compenso del lavoro straordinario, nonché di euro 168.000 per l'anno 2025 e di euro 672.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per i buoni pasto»;

    2) al quarto periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e di euro 996.000 per l'anno 2026»;

   e) al comma 4, primo periodo, le parole: «30 aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

   f) il comma 5, è sostituito dal seguente:

   «5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 4.814.146 per l'anno 2025, a euro 35.253.164 per l'anno 2026 e a euro 34.257.164 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

  25-ter. Agli oneri derivanti dal comma 25-bis, pari a 26.520.873 per l'anno 2026 e 34.257.164 euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.76. (ex 1.112.) Faraone.

  Dopo il comma 26 aggiungere i seguenti:

  26-bis. In deroga alla disciplina in vigore in materia di tassazione sulla compravendita immobiliare, ai soggetti che avendo trasferito la propria residenza in Italia decidono di optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 26-ter a 26-sexies.
  26-ter. Alla Tariffa Parte Prima, articolo 1, numero 1), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore dei soggetti di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 30 per cento».
  26-quater. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «La misura dell'imposta sulle volture catastali è elevata al 30 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari oggetto di atti traslativi a titolo oneroso della proprietà a favore dei soggetti di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

   b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Per le volture eseguite in favore dei soggetti di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta è dovuta nella misura fissa di euro 400».

  26-quinquies. Agli atti a titolo oneroso che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni immobili in favore dei soggetti di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica sempre l'aliquota ordinaria nella misura del 22 per cento dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.
  26-sexies. Le maggiori risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al presente articolo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono riversate nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate esclusivamente all'incremento sul territorio comunale dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché di residenze universitarie pubbliche.
  26-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono definite, in deroga con quanto previsto dall'articolo 1, comma 380, lettera d), della legge 24 dicembre 2012 n. 228, i criteri e le modalità di riparto delle maggiori risorse rinvenienti da quanto stabilito dai precedenti commi da 26-bis a 26-sexies.
1.77. (ex 1.113.) Bonelli, Grimaldi, Borrelli.

  Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

  26-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni devoluti:

   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 euro: 7 per cento;

   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 9 per cento;

   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 11 per cento;

   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.».
1.78. (ex 1.114.) Grimaldi, Mari, Borrelli.

  Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

  27-bis. In attesa della revisione dell'imposta sul valore aggiunto disposta dall'articolo 7 della legge 9 agosto 2023, n. 111, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
  27-ter. Agli oneri derivanti dal comma 27-bis, pari a 142 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.79. (ex 1.115.) Faraone.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

  35-bis. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalle commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° gennaio 2026, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 1-bis spetta a condizione che i ricavi o compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 800.000 euro».
  35-ter. Agli oneri derivanti dal comma 35-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.80. (ex 1.116.) Faraone.

  Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

  41-bis. Limitatamente alle imprese operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria che acquistano nel periodo d'imposta 2026 una partecipazione al capitale, di almeno il 20 per cento e comunque nel limite del 50 per cento, di aziende del settore con un massimo di cento dipendenti, in difficoltà economico finanziaria, ai sensi degli orientamenti comunitari (paragrafo 2.2 della comunicazione 2014/C 249/01), ovvero, di imprese con flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (stato di difficoltà non ai sensi del paragrafo 2.2 della comunicazione 2014/C 249/01), si applica l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per i tre anni successivi all'acquisto della relativa quota.
  41-ter. Il beneficio contributivo di cui al comma 41-bis è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026, 8 milioni di euro per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028 e 4 milioni di euro per l'anno 2029.
  41-quater. Agli oneri di cui ai commi 41-bis e 41-ter, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 715-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 715 aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua pari a 700 milioni di euro.
1.81. (ex 1.117.) Ghirra, Grimaldi, Mari.

  Dopo il comma 43 aggiungere i seguenti:

  43-bis. I redditi dei terreni e dei fabbricati appartenenti agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di «in house providing» e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  43-ter. Agli oneri derivanti dal comma 43-bis, pari a circa 70 milioni di euro annui, si provvede, fino al fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 129-bis della presente legge.

  Conseguentemente dopo il comma 129 aggiungere il seguente:

  129-bis. Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2026.
1.82. (ex 1.118.) Grimaldi, Borrelli.

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

  43-bis. Gli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), ex Istituto autonomo delle case popolari (IACP), sono esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

  Conseguentemente dopo il comma 715 aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva quantificata in 25 milioni di euro a decorrere dal 2026.
1.83. (ex 1.120.) Grimaldi, Zaratti, Borrelli.

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

  43-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;

   b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.84. (ex 1.119.) Grimaldi, Fratoianni, Ghirra.

  Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:

  50-bis. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile» sono inserite le seguenti: «le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e».
  50-ter. Agli oneri derivanti dal comma 50-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 715-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 715 aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva quantificata in 200 milioni di euro a decorrere dal 2026.
1.85. (ex 1.121.) Zanella, Grimaldi, Borrelli.

  Sopprimere i commi da 51 a 55.

  Conseguentemente, dopo il comma 772, aggiungere il seguente:

  772-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 150 milioni per l'anno 2026. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 586,1 milioni di euro per l'anno 2026. Entro il 31 dicembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.049,1 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.078 milioni di euro per l'anno 2028. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 giugno 2027, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.86. (ex 1.122.) Bonetti.

  Sopprimere il comma 51.

  Conseguentemente, dopo il comma 772, aggiungere il seguente:

  772-bis. Entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 736,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.049,1 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.078 milioni di euro per l'anno 2028. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.87. (ex 1.123.) Faraone.

  Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

  51-bis. Le disposizioni di cui al comma 51, lettere a) e b), non si applicano alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.88. (ex 1.125.) Faraone.

  Dopo il comma 73, aggiungere i seguenti:

  73-bis. È istituito, per l'anno 2026, un contributo straordinario di solidarietà temporaneo a carico delle imprese e stabili organizzazioni dei settori difesa ed energia che, in ragione di condizioni esogene di mercato, abbiano conseguito utili eccezionalmente elevati rispetto alla media storica. Le risorse finanziano un apposito fondo, da istituire per la transizione climatica, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza energetica dei consumatori nonché a un apposito fondo per l'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato.
  73-ter. Il contributo è istituito in considerazione della eccezionale redditività del settore degli armamenti dovuta al mutato contesto geopolitico internazionale nonché della eccezionale redditività registrata nel settore energia a decorrere dall'anno 2021.
  73-quater. Sono soggetti al contributo i soggetti Ires che, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, hanno conseguito almeno il 75 per cento dei ricavi da attività rientranti in una o più delle seguenti categorie del settore energetico:

   a) produzione di energia elettrica da carbone, petrolio, gas, nucleare e altre fonti non rinnovabili, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, per la successiva vendita;

   b) rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale; produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi;

   c) importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano, prodotti petroliferi;

   d) introduzione nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

  73-quinquies. Sono soggetti al contributo i soggetti Ires che, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, hanno conseguito almeno il 50 per cento dei ricavi da attività rientranti in una o più delle seguenti categorie del settore della Difesa:

   a) progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intra-comunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

  73-sexies. Il contributo si applica sull'utile imponibile Ires 2025 che eccede per almeno il 10 per cento la media aritmetica degli utili imponibili dei quattro periodi d'imposta precedenti non straordinari, relativi alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021.
  73-septies. Il contributo si applica nella misura del 50 per cento di tale base imponibile nella misura massima del 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2026.
  73-octies. Se uno o più anni baseline presentano perdite, tali importi negativi concorrono alla media. Sono neutralizzati ai fini del confronto:

   a) gli effetti contabili da operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni, conferimenti, e da cambi di principi contabili;

   b) componenti di reddito una tantum non ricorrenti, quali plusvalenze su dismissioni straordinarie, indennizzi assicurativi eccezionali.

  73-novies. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.
  73-decies. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  73-undecies. Il contributo non è dovuto quando l'eccedenza di cui al comma 73-quater è inferiore a 5 milioni di euro. Sono esclusi i soggetti con fatturato inferiore a 20 milioni di euro annui.
  73-duodecies. I soggetti interessati allegano alla relazione sulla gestione un prospetto esplicativo utile alla determinazione dell'importo del contributo.
  73-terdecies. Il gettito del contributo affluisce per il 70 per cento al «Fondo per la transizione climatica, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza energetica dei consumatori» e per il 30 per cento in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le cui risorse saranno assegnate all'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato.
  73-quaterdecies. Alla ripartizione dei fondi si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro il 31 dicembre 2026.
1.89. (ex 1.129.) Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 74, aggiungere i seguenti:

  74-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 104 è inserito il seguente:

   «104-bis. Le assicurazioni di cui al comma 101 sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.».

  74-ter. Agli oneri derivanti dal comma 74-bis, pari a 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.90. (ex 1.131.) Faraone.

  Sopprimere i commi da 82 a 110.

  Conseguentemente, dopo il comma 742, aggiungere i seguenti:

  742-bis. Per la realizzazione e il completamento degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2025, le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 1.477 milioni di euro per l'anno 2026, di 613 milioni di euro per l'anno 2027 e di 450 milioni di euro per l'anno 2028.
  742-ter. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 121,74 milioni di euro per l'anno 2030, a 236,69 milioni di euro per l'anno 2031, a 317,75 milioni di euro per l'anno 2032, a 415,75 milioni di euro per l'anno 2033, a 605,12 milioni di euro per l'anno 2034 e a 297,40 milioni di euro per l'anno 2035, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.91. (ex 1.135.) Merola, Guerra, De Luca, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Sopprimere i commi da 82 a 101.
*1.92. (ex 1.133.) Bonetti.
*1.93. (ex 1.134.) Grimaldi, Borrelli, Mari.

  Al comma 83, alinea, sostituire le parole: cinquantaquattro rate con le seguenti: diciotto rate.

  Conseguentemente, al medesimo comma 83:

   alla lettera b) sostituire la parola: cinquantunesima con la seguente: diciottesima e dopo le parole: a decorrere dal 2027 aggiungere le seguenti: con pagamento dell'ultima rata il 31 marzo 2029;

   sopprimere la lettera c).
1.94. (ex 1.136.) Grimaldi, Mari, Borrelli.

  Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:

  83-bis. L'accesso alla definizione di cui al comma 82 è precluso ai soggetti che rientrano in almeno una delle seguenti fattispecie:

   a) abbiano aderito a due o più provvedimenti di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ovvero di rottamazione o pace fiscale, nel periodo tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2025;

   b) siano decaduti per inadempimento da almeno una delle definizioni agevolate di cui alla lettera a), a prescindere dal numero complessivo di adesioni.

  83-ter. L'agente della riscossione verifica d'ufficio la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui al precedente comma 83-bis sulla base delle proprie banche dati e di quelle rese disponibili dagli enti creditori; in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi si applicano gli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con inefficacia dell'adesione, decadenza dalla definizione e recupero integrale delle somme dovute comprensive di sanzioni e interessi. Restano fermi gli effetti delle definizioni perfezionate prima della data di entrata in vigore della presente legge.
1.95. (ex 1.137.) Grimaldi, Mari, Borrelli.

  Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:

  83-bis. Per i piani di pagamento superiori a 6 mensilità l'adesione è subordinata ai seguenti requisiti:

   a) all'utilizzo esclusivo di strumenti di pagamento tracciabili;

   b) al mantenimento della regolarità degli adempimenti correnti tributari e contributivi per tutta la durata del piano;

   c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il divieto a deliberare la distribuzione di utili o acconti sui dividendi, né effettuare acquisti di azioni proprie, riduzioni di capitale con rimborso, distribuzioni di riserve o erogazioni straordinarie di compensi variabili agli amministratori e agli organi di controllo per tutta la durata del piano;

   d) alla comunicazione annuale tramite autocertificazione all'agente della riscossione dello stato di regolarità del piano e degli adempimenti di cui alle lettere precedenti.

   La violazione delle condizioni di cui al presente comma determina la decadenza dalla definizione.
1.96. (ex 1.138.) Grimaldi, Mari, Borrelli.

  Al comma 86, dopo le parole: Il debitore aggiungere le seguenti: dichiara di versare in una temporanea situazione di obbiettiva difficoltà economico-finanziaria con allegazione di una delle motivazioni di cui al comma 86-bis e.

  Conseguentemente, dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:

  86-bis. La dichiarazione di cui al comma 86 deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla allegazione documentale di una delle seguenti situazioni:

   a) eventi eccezionali che hanno inciso sulla capacità di pagamento quali calamità naturali, gravi eventi sanitari anche in ambito del nucleo familiare, disoccupazione, cessazione attività;

   b) caduta di fatturato o reddito in misura non inferiore al venti per cento su base annua nel periodo fiscale antecedente l'istanza, da attestare mediante documentazione fiscale o contabile;

   c) altre comprovate difficoltà economico-finanziarie, adeguatamente documentate e motivate.

  86-ter. La dichiarazione è altresì resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è soggetta a controlli ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto. In caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi, l'adesione è inefficace e si applicano gli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con decadenza dalla definizione e recupero integrale delle somme dovute, comprensive di sanzioni e interessi.
1.97. (ex 1.139.) Grimaldi, Mari, Borrelli.

  Al comma 91, sopprimere la lettera f).
1.98. (ex 1.140.) Faraone.

  Dopo il comma 101, aggiungere i seguenti:

  101-bis. Ai fini della trasparenza e della valutazione dell'efficacia della definizione agevolata, l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze entro il trentesimo giorno successivo alla chiusura di ciascun trimestre un rapporto recante, in forma aggregata e anonimizzata, i seguenti dati:

   a) numero di istanze presentate, accolte e respinte;

   b) importi complessivi dovuti e importi riscossi nello stesso trimestre e cumulati;

   c) numero di piani attivi, articolati per classi di durata e per tipologia di debitore e numero di piani decaduti;

   d) tasso di decadenza dei piani avvenuto nel trimestre e cumulato nei precedenti, con indicazione delle rate scadute e delle rate regolarmente pagate;

   e) distribuzione per regione e per tipologia di carico.

  101-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica i dati di cui al comma 101-bis, entro quindici giorni dal loro ricevimento, in formato aperto e secondo lo standard di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche con rappresentazioni grafiche di sintesi, in una sezione dedicata del proprio sito istituzionale. Gli altri enti trasmettono e pubblicano analoghi dati, secondo una procedura definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
1.99. (ex 1.141.) Grimaldi, Mari, Borrelli.

  Dopo il comma 101, aggiungere il seguente:

  101-bis. All'articolo 1, comma 933, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «albi professionali» sono aggiunte le seguenti: «nonché tutti i professionisti per i quali è prevista l'abilitazione come intermediario telematico ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, del decreto del Ministero delle finanze del 12 luglio 2000 nonché del decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001.».
1.100. (ex 1.142.) Rosato, Bonetti.

  Sopprimere i commi da 102 a 110.
1.101. (ex 1.143.) Grimaldi, Zaratti, Mari, Borrelli.

  Dopo il comma 102, aggiungere i seguenti:

  102-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per contribuire alla compensazione delle dinamiche inflattive sul settore dell'editoria scolastica relativo alla scuola primaria, in riferimento al quadriennio 2021-2024, con una dotazione pari a 9 milioni di euro per l'anno 2026.
  102-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 102-bis, nonché i criteri di erogazione del contributo.
  102-quater. Agli oneri derivanti dal comma 102-bis, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.102. (ex 1.144.) Faraone.

  Dopo il comma 110, aggiungere i seguenti:

  110-bis. All'articolo 5, comma 14-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), dopo le parole: «quali la trasmissione di energia elettrica, il trasporto del gas naturale» sono aggiunte le seguenti: «comunque diversi dalle telecomunicazioni»;

   b) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

   «b-bis) per il settore delle telecomunicazioni, i soggetti titolari dell'atto di concessione delle infrastrutture che svolgono un'attività strumentale alla fornitura dei servizi di pubblica utilità sono tenuti esclusivamente al pagamento di un canone annuo di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I soggetti titolari del contratto con l'utente finale sono tenuti al pagamento di un canone annuo esclusivamente in base alle utenze attivate dal medesimo soggetto senza alcun obbligo di pagamento di un canone minimo.

   b-ter) nei casi di occupazioni con cavi e condutture di cui al medesimo comma 831, per servizi di telecomunicazioni includono quelle funzionali al collegamento di impianti radio, il canone è dovuto anche per le utenze finali di accesso radio, e nel caso di servizi mobili, per le utenze primariamente localizzate nel territorio comunale, da individuarsi sulla base della residenza, o in mancanza, del diverso indirizzo civico contrattualmente dichiarato dall'utente.».

  110-ter. All'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al secondo periodo, le parole: «In ogni caso» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo che per i servizi di telecomunicazione, per i quali a decorrere dal 1° gennaio 2026 non è previsto un importo minimo,».
1.103. (ex 1.146.) Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 111, aggiungere i seguenti:

  111-bis. Ai dispositivi di domotica, robotica educativa, software e piattaforme digitali di accessibilità destinati a persone con disabilità si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento.
  111-ter. Agli oneri derivanti dal comma 111-bis, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.104. (ex 1.147.) Faraone.

  Dopo il comma 111, aggiungere il seguente:

  111-bis. Le disposizioni di cui al comma 111 non si applicano ai crediti d'imposta concessi a fronte di investimenti produttivi, di ricerca e sviluppo o di transizione ecologica e digitale, nonché ai crediti d'imposta maturati prima del 1° luglio 2026 e non ancora utilizzati alla medesima data.
1.105. (ex 1.149.) Faraone.

  Sopprimere i commi da 112 a 115.

  Conseguentemente, dopo il comma 758 aggiungere il seguente:

  758-bis. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2028, l'aliquota di cui al primo periodo è incrementata al 18 per cento.».
1.106. (ex 1.3.) Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 115, aggiungere i seguenti:

  115-bis. Al fine di favorire la rettifica dell'imposta sul valore aggiunto nei casi di mancato incasso dei crediti di modesta entità, all'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «b-bis) in ogni caso, quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 50.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 30.000 euro per le altre imprese.».

  115-ter. Le disposizioni di cui al comma 115-bis si applicano ai crediti sorti a decorrere dal 1° gennaio 2026.
  115-quater. Agli oneri derivanti dal comma 115-bis, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.107. (ex 1.150.) Grimaldi, Borrelli.

  Sopprimere il comma 116.

  Conseguentemente, dopo il comma 972 aggiungere il seguente:

  972-bis. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
1.108. (ex 1.154.) Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:

  116-bis. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai crediti d'imposta riconosciuti da amministrazioni pubbliche centrali, certificati e comunicati all'Agenzia delle entrate ai fini della fruizione in compensazione, nonché ai crediti d'imposta di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220, e ai relativi decreti attuativi.

  Conseguentemente, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 22,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
1.109. (ex 1.156.) Faraone.

  Dopo il comma 124, aggiungere il seguente:

  124-bis. Il comma 466 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e il comma 3 dell'articolo 31 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati.
  124-ter. Agli oneri di cui al comma 124-bis, pari a 11,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.110. (ex 1.158.) Pastorella, Bonetti.

  Sopprimere i commi 126, 127 e 128.

  Conseguentemente, dopo il comma 972 aggiungere il seguente:

  972-bis. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 122,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 245 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
1.111. (ex 1.161.) Faraone.

  Al comma 129, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: è applicata una riduzione dell'accisa sulle benzine nella misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento, nella medesima misura, con le seguenti: è applicato un aumento di 8,10 centesimi di euro per litro.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   b) gasolio usato come carburante: euro 713,40 euro per mille litri.
1.112. (ex 1.163.) Ghirra, Grimaldi, Borrelli.

  Al comma 129, alla lettera c), capoverso 3, dopo le parole: Per il gasolio utilizzato aggiungere le seguenti: dalle microimprese agricole e dai produttori agricoli sottoposti a regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1.113. (ex 1.164.) Borrelli, Grimaldi, Ghirra.

  Al comma 129, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) il comma 4 è abrogato.
1.114. (ex 1.165.) Grimaldi, Borrelli.

  Al comma 129, lettera e), capoverso 6, sostituire le parole: al Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, con le seguenti: al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale.

  Conseguentemente, dopo il comma 129, aggiungere i seguenti:

  129-bis. Al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnati, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale, ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
  129-ter. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.115. (ex 1.166.) Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 129, alla lettera e), capoverso 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono impiegate per la progressiva eliminazione degli elementi di natura fiscale e parafiscale che configurano un sussidio ambientalmente dannoso implicito a carico dell'energia elettrica utilizzata per la ricarica dei veicoli elettrici.
1.116. (ex 1.167.) Borrelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 129, aggiungere i seguenti:

  129-bis. Al decreto ministeriale 7 agosto 2025, recante «Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili», all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «o a gas» sono soppresse;

   b) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sono ammissibili solo le spese relative alla parte rinnovabile».

  129-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «7 per cento», ovunque ricorrano, e la parola: «4 per cento» sono sostituite dalla seguente: «20 per cento»;

   b) il comma 3 è soppresso;

   c) il comma 6-bis è soppresso.

  129-quater. L'articolo 62-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è soppresso.
  129-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono abrogate le esenzioni dal pagamento delle accise su:

   a) gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi;

   b) energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione;

   c) GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali.

  129-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono esclusi dal Capacity Market tutti gli impianti a fonti fossili.
  129-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono annullate le quote ETS assegnate a titolo gratuito.
  129-octies. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

   «9. Per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue:

   a) concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

   b) concessione di coltivazione in proroga: 15.000 euro per chilometro quadrato;

   c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;

   d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato.»;

   b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

   «10. I canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:

   a) permesso di prospezione: 1.000 euro per chilometro quadrato;

   b) permesso di ricerca: 12.000 euro per chilometro quadrato;

   c) permesso di ricerca in prima proroga: 3.000 euro per chilometro quadrato;

   d) permesso di ricerca in seconda proroga: 4.000 euro per chilometro quadrato.».

  129-novies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare gli atti e i provvedimenti necessari all'attuazione dei commi da 129-bis a 129-octies.
1.117. (ex 1.168.) Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 129, aggiungere i seguenti:

  129-bis. Al fine di favorire la diffusione della mobilità elettrica e assicurare la coerenza degli oneri del sistema elettrico con i principi di efficienza ambientale e fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2026 gli oneri generali di sistema relativi alla componente tariffaria ASOS non si applicano all'energia elettrica erogata tramite infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli elettrici.
  129-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati l'ambito applicativo dell'esenzione di cui al comma 129-bis, i criteri operativi per la sua attuazione, nonché gli specifici adempimenti regolatori che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) è tenuta ad adottare ai fini della conseguente modifica del quadro tariffario e delle modalità di fatturazione dell'energia elettrica erogata dalle infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico.
  129-quater. Agli oneri derivanti dal comma 129-bis, stimati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante i maggiori risparmi derivanti dal comma 129-quinquies.
  129-quinquies. Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
1.118. (ex 1.169.) Ghirra, Grimaldi, Borrelli.

  Dopo il comma 129, aggiungere i seguenti:

  129-bis. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-undevicies) è inserito il seguente:

    «127-vicies) i servizi di sharing mobility, ivi inclusi i servizi di noleggio a tempo di velocipedi, monopattini elettrici, ciclomotori e autoveicoli senza conducente.».

  129-ter. Agli oneri di cui al comma 129-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede, fino al fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 129-quater.
  129-quater. Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2026.
1.119. (ex 1.171.) Ghirra, Borrelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:

  129-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 885 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.

  Conseguentemente:

   allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico, apportare le seguenti variazioni:

   2026:

   CP: +885.000.000;

   CS: +885.000.000.

   2027:

   CP: +1.150.000.000;

   CS: +1.150.000.000.

   2028:

   CP: +440.000.000;

   CS: +440.000.000.

   allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali apportare le seguenti variazioni:

   2026:

   CP: – ;

   CS: – .

   2027:

   CP: -1.150.000.000;

   CS: -1.150.000.000.

   2028:

   CP: -440.000.000;

   CS: -440.000.000.
1.120. (ex 1.172.) Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 136, aggiungere i seguenti:

  136-bis. Al fine di promuovere una transizione equa e resiliente verso un'economia climaticamente neutra e di contribuire al finanziamento di interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2026, un contributo di solidarietà sui titoli di viaggio destinati alla classe business e di prima classe e sui voli aerei privati, di seguito denominato «contributo».
  136-ter. Il contributo si applica:

   a) ai titoli di viaggio di classe business o prima classe su voli in partenza da aeroporti situati nel territorio nazionale;

   b) a ogni volo operato da aeromobili privati o business jet in partenza da aeroporti situati nel territorio nazionale, indipendentemente dalla destinazione.

  136-quater. L'importo del contributo è determinato come segue:

   a) per i titoli di viaggio business o prima classe nei voli di linea:

    1) euro 30 per i voli di distanza inferiore a 1.500 chilometri;

    2) euro 60 per voli di distanza pari o superiore a 1.500 chilometri ma inferiore a 4.000 chilometri;

    3) euro 200 per voli di distanza pari o superiore a 4.000 chilometri;

   b) euro 300 per tonnellata di CO2 stimata in base alla distanza e al consumo standard di carburante per la classe di aeromobile, con un minimo di euro 1.200 per tratta.

  136-quinquies. Sono esenti dall'applicazione del contributo di cui alla lettera b) del comma 136-quater:

   a) voli di linea;

   b) voli di Stato e quelli umanitari, sanitari o di emergenza;

   c) voli tecnici e di manutenzione senza passeggeri.

  136-sexies. Il contributo di cui al comma 136-ter, lettera a), è riscosso dal vettore aereo o dal gestore dell'aeromobile privato al momento dell'emissione del titolo ed è versato all'erario entro il giorno 16 del mese successivo all'incasso.
  136-septies. Il contributo di cui al comma 136-ter, lettera b), è calcolato dal gestore dell'aeromobile sulla base delle tonnellate di CO2 stimate in funzione della distanza percorsa e della categoria di aeromobile, secondo i parametri tecnici e i coefficienti di emissione stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il versamento del contributo è effettuato con modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  136-octies. Le entrate derivanti dal contributo di cui al comma 136-quater sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate:

   a) per il 70 per cento al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui al comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47, con priorità per investimenti in efficienza energetica e mobilità sostenibile;

   b) per il 30 per cento al Fondo italiano per il clima di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, vincolando il loro utilizzo a iniziative di cooperazione internazionale destinate alla decarbonizzazione e all'adattamento al cambiamento climatico.
1.121. (ex 1.173.) Ghirra, Grimaldi.

  Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:

  137-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

   a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

   b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

   c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

  137-ter. Ai fini di cui al comma 137-bis, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte Imu e Tasi. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
  137-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 137-bis.
  137-quinquies. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini dei commi 137-bis e 137-ter si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini Imu e Tasi.
  137-sexies. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di prevenzione e promozione della salute, di valorizzazione del sistema pubblico di istruzione scolastica, di mitigazione e adattamento climatico e di recupero o acquisto del patrimonio edilizio pubblico da destinare a famiglie, le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al comma 137-bis, al netto delle minori entrate risultanti dal comma 137-ter, secondo periodo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono destinate a decorrere dall'anno 2026 nella seguente misura:

   a) un quarto al Fondo sanitario nazionale al fine di elevare il livello del finanziamento del fabbisogno standard cui concorre lo Stato;

   b) un quarto per incrementare la spesa pubblica per istruzione al fine di attuare il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, migliorare l'offerta formativa, eseguire lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, ridurre il numero di alunni per classi, stabilizzare il personale docente precario;

   c) un quarto per contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi ad essi connessi, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità attraverso la realizzazione di interventi di mitigazione e adattamento;

   d) un quarto per sostenere il Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica attraverso programmi, azioni e progetti che aumentino la disponibilità, prioritariamente di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, da parte dei comuni e degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica, per quanto possibile senza consumo di suolo, tramite il recupero di immobili pubblici inutilizzati o l'acquisto da parte degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica e dei comuni, di alloggi da destinare alle famiglie nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggio di edilizia residenziale pubblica o per il passaggio da casa a casa per famiglie con sfratto esecutivo, nonché per alloggi sociali a canone agevolato.

  137-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definiti modalità e criteri di riparto delle risorse di cui al precedente comma 137-sexies.
1.122. (ex 1.174.) Grimaldi, Bonelli, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:

  137-bis. In considerazione della eccezionale redditività conseguita dal settore degli armamenti a causa del mutato contesto geopolitico internazionale derivante all'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa del 24 febbraio 2022, nonché dalle attività belliche in Medio Oriente scaturite a seguito degli attentati terroristici del 7 ottobre 2023 e dall'aumento dei conflitti armati registratosi negli ultimi cinque anni a livello mondiale, è istituito, per l'anno 2026, un contributo straordinario di solidarietà temporaneo a carico delle imprese e delle stabili organizzazioni del settore della difesa che, in ragione di condizioni esogene di mercato, abbiano conseguito utili eccezionalmente elevati rispetto alla media storica.
  137-ter. Sono soggette al contributo di cui al comma 137-bis le imprese iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e che esercitano nel territorio dello Stato, attività di progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intra-comunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento.
  137-quater. Il contributo è dovuto se almeno il 50 per cento dei ricavi del periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate al comma 137-ter ed è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media aritmetica degli utili imponibili dei quattro periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. Ai fini del calcolo della sopra richiamata media aritmetica non concorrono le annualità che registrano perdite, e vengono neutralizzati, ai fini del confronto, gli effetti contabili derivanti da operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni e conferimenti, e da cambi di principi contabili, e le componenti di reddito una tantum non ricorrenti quali plusvalenze su dismissioni straordinarie e/o indennizzi assicurativi eccezionali.
  137-quinquies. Il contributo non è dovuto quando l'eccedenza di cui al comma 137-quater, primo periodo, è inferiore a 5 milioni di euro, e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Sono, inoltre, esclusi dall'imposizione i soggetti con fatturato inferiore a 20 milioni di euro.
  137-sexies. Il contributo straordinario è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.
  137-septies. Le maggiori entrate derivanti dai commi dal 137-bis al 137-sexies affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate all'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato. Alla ripartizione dei fondi si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro il 31 dicembre 2026.
1.123. (ex 1.175.) Fratoianni, Bonelli, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:

  137-bis. La disciplina di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica, fatte salve le previsioni di cui ai successivi commi 137-ter e 137-quater, anche con riferimento al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2025.
  137-ter. Il contributo di solidarietà è determinato applicando l'aliquota di cui al comma 116 della citata legge n. 197 del 2022 sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società e relativo alla media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Non concorrono alla determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 115 della medesima legge n. 197 del 2022.
  137-quater. In deroga da quanto stabilito dal comma 117 della citata legge n. 197 del 2022, ultimo periodo, i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.
  137-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui ai commi da 137-bis a 137-quater, accertate con decreto, affluiscono in un apposito Fondo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo per la transizione climatica, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza energetica dei consumatori» alla cui ripartizione si provvede mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2026.
1.124. (ex 1.176.) Bonelli, Fratoianni, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 139, primo periodo, sostituire le parole: alle operazioni effettuate con le seguenti: ai contratti sottoscritti.
1.125. (ex 1.177.) Faraone.

  Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:

  139-bis. Alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-octies) sono aggiunti i seguenti numeri:

   «1-octies.1) alimenti per animali da compagnia;
   1-octies.2) farmaci veterinari, prodotti farmaceutici veterinari da banco compresi gli antiparassitari e gli integratori alimentari per uso veterinario destinati animali da compagnia».

  Conseguentemente, al comma 757, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 78 milioni di euro per l'anno 2026, 65 milioni di euro per l'anno 2027, 54 milioni di euro per l'anno 2028 e 51,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.126. (ex 1.178.) Dori, Grimaldi.

  Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:

  139-bis. Alla Tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter.1) è aggiunto il seguente:

   «1-ter.2) bevande sostitutive del latte a base vegetale».

  Conseguentemente al comma 757, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 78 milioni di euro per l'anno 2026, 65 milioni di euro per l'anno 2027, 54 milioni di euro per l'anno 2028 e 51,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.127. (ex 1.179.) Dori, Grimaldi, Borrelli.

  Sopprimere i commi 140, 141 e 142.

  Conseguentemente, dopo il comma 972, aggiungere il seguente:

  972-bis. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 71,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 85,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
1.128. (ex 1.180.) Faraone.

  Dopo il comma 142, aggiungere i seguenti:

  142-bis. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla parte II, dopo il numero 16, è aggiunto il seguente:

    «16-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01.-03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, escluso astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti o in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03)»;

   b) alla parte III, il numero 10-bis) è soppresso.

  142-ter. Agli oneri derivanti dal comma 142-bis, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.129. (ex 1.181.) Caramiello, Carmina, Cherchi, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 143, aggiungere i seguenti:

  143-bis. Il compenso annuo onnicomprensivo, inclusivo delle remunerazioni in misura fissa, dei bonus, degli incentivi e dei benefit corrisposti a qualunque titolo, diretto e indiretto, stabilito dai consigli di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile ovvero erogato:

   a) agli organi amministrativi di vertice degli enti e degli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le società quotate o non quotate, direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la cui nomina è disposta a decorrere dal 1° gennaio 2026, non può superare il limite di cinque volte la retribuzione media dei dipendenti della società o dell'organismo ovvero dell'amministrazione di appartenenza.

   b) agli organi amministrativi di vertice delle società, enti, organismi e fondazioni, incluse le società quotate o non quotate, che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico della finanza pubblica, la cui nomina è disposta a decorrere dal 1° gennaio 2026, non può superare il limite di dieci volte la retribuzione media dei dipendenti della società o dell'organismo ovvero della società di appartenenza.

  143-ter. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal presente articolo.
  143-quater. Per organi amministrativi di vertice di cui al comma 143-bis si intendono quelli di amministrazione attiva, consultiva e di controllo, comunque denominati dai rispettivi ordinamenti o statuti, organizzati in forma collegiale ovvero monocratica.
  143-quinquies. La parte variabile della remunerazione, inclusa nel limite di cui al comma 143-bis, è in ogni caso commisurata ai risultati di amministrazione, gestione e di bilancio raggiunti delle società, degli enti, e degli organismi di cui al medesimo comma nel corso dell'esercizio precedente nonché all'entità del patrimonio aziendale sia in volume di affari gestiti sia in numero di lavoratori dipendenti della società stessa. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.
  143-sexies. Il compenso di cui al comma 143-bis in favore degli organi amministrativi di vertice deve essere riconosciuto in misura tale, in ogni caso, da non esporre la società o ente di appartenenza a particolari rischi e speculazioni in danno della continuità aziendale.
  143-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2026, i compensi di cui al comma 143-bis non sono cumulabili con i compensi spettanti per le cariche ricoperte negli organi delle rispettive società partecipate o enti strumentali ovvero in altri organismi di diritto pubblico, ove i compensi complessivi superino il limite di cui al comma 143-bis.
  143-octies. Gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché i loro enti strumentali in forma societaria e gli enti del Servizio sanitario nazionale e le università, nell'ambito della loro autonomia, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 143-bis a 143-terdecies.
  143-novies. I componenti degli organi amministrativi e di controllo degli organismi di cui al comma 143-bis, a decorrere dal 1° gennaio 2026 adeguano, entro il termine di dodici mesi, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di cui al comma 143-bis, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico, secondo quanto disposto dal comma 143-quinquies.
  143-decies. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) al primo periodo, le parole: «partecipate direttamente o indirettamente controllate» sono sostituite dalle seguenti: «quotate o non quotate, direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate» e le parole: «ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate» sono soppresse;

    2) al secondo periodo: le parole: «il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario» sono sostituite dalle seguenti: «il limite di cinque volte la retribuzione media dei dipendenti della società di appartenenza.»;

    3) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «La somma di tutti gli altri emolumenti eventualmente erogati agli amministratori in virtù della cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa e a chiunque imputabile, non può essere superiore a un decimo della componente fissa della retribuzione annuale, per ogni anno di durata della carica.»;

   b) al comma 3, le parole: «non può risultare inferiore al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non può risultare superiore al 30 per cento» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli emolumenti di cui al presente comma non possono essere erogati in caso di risultato di esercizio negativo o di riduzione del numero dei lavoratori della società computati dalla data di inizio dell'incarico».

  143-undecies. Le amministrazioni, gli enti, gli organismi e le società di cui al comma 143-bis sono tenute a garantire l'equità e la parità retributiva e, al fine di contrastare qualsiasi forma di discriminazione retributiva, inclusa la discriminazione retributiva di genere, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e comunque a rendere pubblici:

   a) i criteri utilizzati per definire le retribuzioni e fornire informazioni sul livello retributivo iniziale per i candidati;

   b) le retribuzioni fisse, complementari e variabili per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore erogate ai propri dipendenti, amministratori e consulenti;

   c) le procedure selettive effettuate per l'assunzione o per il conferimento dell'incarico;

   d) il rapporto tra lo stipendio più alto e la retribuzione media aziendale;

   e) la struttura delle retribuzioni, evidenziando partitamente le componenti fisse, complementari e variabili;

   f) i risultati del monitoraggio regolare dei dati salariali per individuare e risolvere eventuali disuguaglianze.

  143-duodecies. Le amministrazioni, gli enti, gli organismi e le società di cui al comma 143-bis sono tenute ad integrare le informazioni di cui al comma 143-undecies nella relazione di bilancio.
  143-terdecies. La violazione delle disposizioni sul trattamento economico di cui ai precedenti commi da 143-bis a 143-duodecies:

   a) da parte dei soggetti di cui al comma 143-bis, lettera a), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre annualità dell'ultima retribuzione globale di fatto a carico del percettore, fatte salve le pene stabilite per le violazioni delle norme sull'evasione fiscale e sull'omissione dei contributi previdenziali a carico di chi l'ha prodotta o favorita nonché l'esclusione da ulteriori incarichi per 5 anni. L'onere relativo a tale sanzione è escluso dalle garanzie assicurative;

   b) da parte dei soggetti di cui al comma 143-bis, lettera b), comporta l'impossibilità di ricevere, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi ovvero benefici fiscali a carico della finanza pubblica nonché la sospensione da gare pubbliche per un anno.

  143-quaterdecies. Il Governo presenta ogni due anni al Parlamento una relazione sull'impatto delle disposizioni di cui ai commi da 143-bis a 143-terdecies con dati sui rapporti retributivi, efficacia delle misure e proposte di aggiornamento.
1.130. (ex 1.182.) Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 143, aggiungere i seguenti:

  143-bis. Al fine di sostenere il potere d'acquisto delle famiglie e tutelare l'utenza autostradale, qualora si verifichino comprovati episodi di disagio che alterino il regolare fluire della circolazione riconducibili alla cantierizzazione lungo una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale è tenuto a indennizzare gli utenti per i disagi connessi alla mobilità tramite agevolazioni tariffarie o rimborsi. Tali disagi devono comportare tempi di percorrenza significativamente più elevati rispetto alla media e si devono registrare velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime consentite.
  143-ter. Al fine di permettere l'attivazione di una procedura uniforme per il riconoscimento di agevolazioni tariffarie ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono:

   a) individuate le specifiche tecniche di funzionamento delle agevolazioni tariffarie e dei rimborsi;

   b) determinati il metodo e i parametri di calcolo delle agevolazioni tariffarie e dei rimborsi;

   c) definite le soglie per l'indennizzo, in misura percentuale dei rapporti concernenti i tempi di percorrenza e le velocità autostradali medi ed effettivi;

   d) individuate le misure necessarie per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 143-quater e le modalità di erogazione delle eventuali sanzioni per la loro violazione.

  143-quater. Il concessionario autostradale non può in nessun caso decidere un incremento dei pedaggi per compensare la previsione di eventuali maggiori spese per l'applicazione del presente articolo. Alla Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono affidati i compiti di vigilanza del rispetto del divieto di cui al periodo precedente e di monitoraggio delle tariffe autostradali applicate all'utenza.
  143-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi da 143-bis a 143-quater è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.131. (ex 1.186.) Faraone.

  Dopo il comma 143, aggiungere i seguenti:

  143-bis. Al fine di intervenire tempestivamente e in maniera omogenea e trasparente su tutto il territorio nazionale a favore dell'utenza autostradale, qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla presenza di cantieri che limitano il regolare fluire della circolazione avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.
  143-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento in ordine all'attivazione di una procedura unica standardizzata ai fini del riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio. Con il medesimo decreto sono altresì determinati il metodo e i parametri di calcolo del rimborso, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, individuate le lunghezze e gli orari dei cantieri non emergenziali tali da limitare l'utilizzo dell'infrastruttura autostradale.
  143-quater. Alle minori entrate derivanti dai commi 143-bis e 143-ter, valutate in 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.132. (ex 1.187.) Faraone.

  Dopo il comma 143, aggiungere i seguenti:

  143-bis. Al fine di sostenere il potere d'acquisto delle famiglie e tutelare gli utenti del servizio ferroviario per i disagi per la mobilità ferroviaria, all'articolo 24-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Ferma restando la disciplina sugli indennizzi minimi di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli indennizzi spettanti ai passeggeri i cui treni abbiano subìto ritardi o cancellazioni sono rideterminati nei seguenti importi:

   a) in caso di ritardo superiore a 15 minuti e fino a 30 minuti per i treni del servizio ferroviario ad alta velocità e superiori a 30 minuti e fino a 60 minuti per le altre tipologie di servizio ferroviario, l'indennizzo minimo è pari al 30 per cento del costo del biglietto;

   b) in caso di ritardo superiore a 30 minuti e inferiore a 120 minuti per i treni del servizio ferroviario ad alta velocità e superiore a 60 minuti e inferiore a 120 minuti per le altre tipologie di servizio ferroviario, l'indennizzo è pari al 50 per cento del costo del biglietto;

   c) in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti o in caso di cancellazione del servizio ferroviario di qualsiasi tipologia, il rimborso è pari al 100 per cento del costo del biglietto.

   3-ter. Gli indennizzi di cui al comma 3-bis sono erogati automaticamente ai passeggeri al momento della conferma dell'avvenuto ritardo o dell'avvenuta cancellazione.»;

   b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di indennizzi per i disservizi del servizio ferroviario».

  143-ter. Al fine di finanziare l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 143-bis, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo nazionale per l'erogazione degli indennizzi per i disservizi della rete ferroviaria», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  143-quater. Agli oneri derivanti dal comma 143-ter, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.133. (ex 1.185.) Faraone.

  Dopo il comma 143, aggiungere i seguenti:

  143-bis. Nelle more della soppressione del CNEL, a decorrere dal 31 marzo 2026 la dotazione finanziaria complessiva del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono rideterminate per un importo pari a 100.000 euro annui.
  143-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per le spese indifferibili, la cui dotazione finanziaria è costituita dai risparmi di spesa derivanti dal comma 143-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare con propri decreti, da adottarsi entro il 30 settembre 2026, le predette risorse per il finanziamento dei seguenti interventi:

   a) incremento del contingente di personale delle forze di polizia, nonché del relativo parco mezzi, dei dispositivi di videosorveglianza in luoghi pubblici e dell'illuminazione pubblica;

   b) introduzioni di benefici fiscali in favore di persone di età fino ai 35 anni, volti ad aumentare la redditività dell'attività lavorativa nelle prime fasi di accesso al mondo del lavoro;

   c) incentivi all'adattamento del servizio pubblico non di linea al trasporto di persone con disabilità;

   d) detassazione del trattamento di fine rapporto e del trattamento di fine servizio, inversamente proporzionale all'entità del medesimo.

  143-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre le variazioni di bilancio necessarie a garantire l'attuazione dei commi 143-bis e 143-ter.
1.134. (ex 1.188.) Faraone.

  Dopo il comma 143, aggiungere i seguenti:

  143-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «nonché per quelli effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023» sono inserite le seguenti: «e per quelli effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028»;

   b) al terzo periodo, dopo le parole: «per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023» sono inserite le seguenti: «e a 4 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028».

  143-ter. Agli oneri derivanti dal comma 143-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.135. (ex 1.183.) Benzoni, Bonetti.

  Dopo il comma 143, aggiungere i seguenti:

  143-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 51 e 52 sono abrogati.
  143-ter. Agli oneri derivanti dal comma 143-bis, pari a 175 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.136. (ex 1.184.) Benzoni, Bonetti.

  Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:

  143-bis. Al fine di sostenere il potere d'acquisto delle famiglie di nuova costituzione e l'indipendenza di figli, all'articolo 1, comma 747, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato» sono soppresse;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il beneficio di cui alla presente lettera trova applicazione esclusivamente nel caso in cui al momento della concessione il comodatario risieda anagraficamente nell'immobile da almeno 12 mesi».
1.137. (ex 1.189.) Faraone.

  Sopprimere il comma 144.

  Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 239,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
1.138. (ex 1.190.) Faraone.

  Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:

  146-bis. All'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. I canoni delle locazioni ad uso abitativo sono obbligatoriamente corrisposti, indipendentemente dall'importo, con modalità di versamento che ne assicurino la tracciabilità anche al fine di poter usufruire delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».
1.139. (ex 1.191.) Grimaldi.

  Sostituire il comma 151, con i seguenti:

  151. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le aliquote del prelievo erariale unico (PREU) di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono rideterminate come segue:

   a) per gli apparecchi di cui alla lettera a) (AWP o «new slot»), l'aliquota è fissata nella misura del 24,5 per cento delle somme giocate;

   b) per gli apparecchi di cui alla lettera b) (VLT), l'aliquota è fissata nella misura del 9 per cento delle somme giocate.

  151-bis. Con decreto del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del comma 151.
  151-ter. Le maggiori entrate derivanti dal comma 151, valutate in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, affluiscono al bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 151-quater.
  151-quater. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP), come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP). Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  151-quinquies. Presso il Ministero della salute è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dal Ministro della salute, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro delle imprese e del made in Italy e dal Ministro dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese. Con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la composizione dell'osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compiti assegnati all'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono conseguentemente trasferiti all'osservatorio di cui al primo periodo al fine di monitorare e contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 152.
1.140. (ex 1.192.) Merola, Vaccari, Roggiani.

  Dopo il comma 152, aggiungere i seguenti:

  152-bis. Al fine di contrastare la crescente diffusione del modello produttivo dell'ultra fast fashion, caratterizzato da cicli di produzione estremamente rapidi e da un elevato numero di capi di scarsa qualità immessi sul mercato, è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un'imposta ambientale sui prodotti di abbigliamento e accessori riconducibili a tale modello provenienti da piattaforme esterne all'Unione europea.
  152-ter. L'imposta è applicata per ciascun pacco di peso inferiore a due chilogrammi introdotto nel territorio nazionale ed è determinata nelle seguenti misure: 5 euro per l'anno 2026; 6 euro per l'anno 2027; 7 euro per l'anno 2028; 8 euro per l'anno 2029; 9 euro per l'anno 2030; 10 euro a decorrere dall'anno 2031.
  152-quater. Il gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 152-bis è destinato a finanziare interventi a sostegno della filiera della moda, con priorità alle iniziative orientate alla sostenibilità, all'innovazione ecocompatibile e ai processi di riciclo e recupero dei materiali tessili.
  152-quinquies. La disciplina attuativa di quanto disposto dal comma 152-bis, inclusi i criteri di identificazione dei prodotti e le modalità di riscossione, è definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1.141. (ex 1.193.) Ghirra, Grimaldi.

  Dopo il comma 152, aggiungere i seguenti:

  152-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026 l'aliquota dell'imposta unica sui giochi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementata di cinque punti percentuali.
  152-ter. Le maggiori entrate derivanti dal comma 152-bis, opportunamente accertate, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per le dipendenze patologiche di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
1.142. (ex 1.194.) Dori, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 152, aggiungere il seguente:

  152-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1051 è sostituito dal seguente:

   «1051. Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate, rispettivamente, di 2,30 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,60 per gli apparecchi di cui alla lettera b) a decorrere dal 1° gennaio 2026. La percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 56 per cento e al 60 per cento, rispettivamente, per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
1.143. (ex 1.195.) Dori, Grimaldi.

  Al comma 153, primo periodo, dopo le parole: lavoratrici svantaggiate aggiungere le seguenti: e per i lavoratori con disabilità e le parole: è autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per l'anno 2026, di 400 milioni di euro per l'anno 2027 e di 271 milioni di euro per l'anno 2028 sono sostituite dalle seguenti: è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 460 milioni di euro per l'anno 2027 e di 350 milioni di euro per l'anno 2028.

  Conseguentemente, dopo il comma 715 aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa pari a 46 milioni di euro per l'anno 2026, a 60 milioni di euro per l'anno 2027 e a 81 milioni di euro per l'anno 2028.
1.144. (ex 1.197.) Zanella, Mari, Grimaldi.

  Al comma 153, secondo periodo, sostituire le parole: l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati con le seguenti: l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati in caso di assunzione nella Zes Unica Mezzogiorno, e l'esonero parziale per le assunzioni nel resto del Paese.
1.145. (ex 1.198.) Faraone.

  Al comma 154, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Gli incentivi all'assunzione di donne e giovani, al di fuori della Zes Unica Mezzogiorno, saranno riservati prioritariamente alle aziende che assumono giovani non occupati e non inseriti in percorsi di istruzione o formazione (NEET) fino a 35 anni e alle aziende che contrattano misure di conciliazione vita-lavoro con le organizzazioni comparativamente più rappresentative.
1.146. (ex 1.201.) Faraone.

  Dopo il comma 154, aggiungere i seguenti:

  154-bis. L'esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti di apprendistato di cui agli articoli 43, 44, 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è pari al 100 per cento, senza limite di importo massimo annuale, per tutta la durata del contratto. Il beneficio è prorogato di un anno dalla data di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
  154-ter. L'esonero contributivo di cui comma 154-bis è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal comma 154-bis e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo del presente comma il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.
  154-quater. Agli oneri derivanti dai commi 154-bis e 154-ter, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, che costituisce tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.147. (ex 1.202.) Faraone.

  Dopo il comma 155, aggiungere i seguenti:

  155-bis. Al fine di contribuire all'obiettivo di rafforzare l'attività di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro, è istituito il Piano straordinario nazionale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito: «Piano», finalizzato alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e al rafforzamento dei diritti dei lavoratori, in particolare nei contesti lavorativi caratterizzati da alto rischio e da elevata precarietà, allo scopo di garantire il diritto costituzionale al lavoro in condizioni di dignità, sicurezza e giustizia sociale, in attuazione degli articoli 1, 3, 4, 32 e 41 della Costituzione.
  155-ter. Il Piano promuove la prevenzione strutturale degli infortuni e delle malattie professionali attraverso il finanziamento di programmi di formazione continua e partecipata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con priorità per interventi rivolti alle micro imprese e le piccole imprese, mediante il rafforzamento delle prerogative e la valorizzazione del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e l'istituzione di sportelli territoriali per l'assistenza tecnica gratuita nell'ambito della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, a supporto delle imprese e dei lavoratori.
  155-quater. Al fine di favorire l'elaborazione e l'adozione di modelli di organizzazione sociale e lavorativa che promuovano una migliore qualità della vita, del lavoro e del tempo libero, riducendo conseguentemente lo stress lavoro-correlato e l'incidenza degli infortuni nel percorso tra il domicilio del lavoratore e il luogo di lavoro, per i rapporti di lavoro che prevedano l'esecuzione della prestazione da remoto, il Piano prevede l'applicazione di una riduzione nella misura dell'1 per cento sui premi assicurativi dovuti dal datore di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
  155-quinquies. Il Piano promuove altresì, in via sperimentale, il rafforzamento delle politiche di flessibilità organizzativa e di incentivazione salariale, anche tramite la riduzione dell'orario di lavoro settimanale a parità di salario, con particolare attenzione ai settori e territori ad alta incidenza di infortuni sul lavoro, con la verifica periodica degli effetti prodotti dalla sua applicazione sulla produttività e sul benessere dei lavoratori.
  155-sexies. Al fine di prevenire e contrastare le disfunzioni organizzative generatrici di stress e delle condotte vessatorie a carico dei lavoratori perpetrate in ambito lavorativo, il Piano individua le misure atte a contrastare tali condotte poste in essere sul luogo di lavoro con lo scopo di danneggiare la dignità e la professionalità del lavoratore o di emarginarlo, causando una lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore. Tali misure comprendono:

   a) l'organizzazione di corsi di prevenzione, di informazione, di formazione e di addestramento sulle condotte di cui all'alinea, ai fini dell'identificazione, della riduzione e della gestione dei rischi;

   b) l'organizzazione di corsi sulla cultura del litigio e sull'autodifesa verbale;

   c) l'adozione e l'affissione, in un luogo accessibile a tutti i lavoratori, di un codice di comportamento per la tutela della dignità nel luogo di lavoro.

  155-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dai commi 155-ter, 155-quater e 155-quinquies.
  155-octies. Per le finalità di cui ai commi da 155-bis a 155-septies, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, da destinare a progetti coordinati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati in 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  155-novies. In attuazione dell'articolo 44 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è garantito ai lavoratori il diritto di interrompere l'attività lavorativa e allontanarsi dal luogo di pericolo in presenza di condizioni gravi, immediate e inevitabili per la propria salute o sicurezza. Al fine di un pieno esercizio del diritto di autotutela di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per il diritto di autotutela», finalizzato a erogare le quote di salario dovute nei casi in cui l'interruzione dell'attività lavorativa sia stata ritenuta legittima ma non riconosciuta tempestivamente dal datore di lavoro. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati in 600.000 di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il diritto di autotutela di cui al presente comma è esercitato con le seguenti modalità e alle condizioni seguenti:

   a) il lavoratore ha diritto di interrompere immediatamente l'attività lavorativa e di allontanarsi dalla zona pericolosa, comunicando senza indugio il fatto al preposto o, in sua assenza, direttamente al datore di lavoro mediante compilazione di un modello o inserimento in una piattaforma telematica istituita nel sito internet istituzionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nonché informandone il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza entro il successivo giorno lavorativo;

   b) l'interruzione dell'attività lavorativa, se compiuta in buona fede, fondata su una ragionevole percezione di pericolo grave e comunicata ai sensi della lettera a), non comporta decurtazione della retribuzione né conseguenze disciplinari o risarcitorie a carico del lavoratore, salvo il caso di dolo o colpa grave accertata;

   c) entro ventiquattro ore dalla comunicazione di cui alla lettera a), il datore di lavoro verifica l'esistenza delle condizioni di rischio segnalate e comunica per iscritto al lavoratore, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro le risultanze della verifica effettuata e le misure eventualmente adottate;

   d) in caso di contestazione da parte del datore di lavoro, spetta a quest'ultimo l'onere della prova circa l'assenza del pericolo. Si presume, fino a prova contraria, la legittimità della condotta del lavoratore che ha agito nell'esercizio del diritto di autotutela;

   e) nel sito internet istituzionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro è istituito un canale telematico riservato, accessibile anche in forma anonima, per la segnalazione delle situazioni di rischio e dell'esercizio del diritto di autotutela, attivo ininterrottamente e con gestione prioritaria delle segnalazioni pervenute.

  155-decies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, in particolare:

   a) le modalità operative per l'attuazione del diritto di autotutela di cui al comma 6, nel rispetto dell'articolo 44 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

   b) la forma del modello di segnalazione e la struttura del canale telematico;

   c) i criteri per l'accesso alle prestazioni del fondo e le forme di assistenza legale gratuita disponibili in caso di contenzioso.

  155-undecies. La formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei preposti deve comprendere un modulo specifico obbligatorio sul diritto di autotutela, i cui contenuti sono definiti dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. L'adempimento di tale formazione è condizione necessaria per la validità dei corsi di formazione generale e specifica previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
1.148. (ex 1.203.) Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 155, aggiungere i seguenti:

  155-bis. Nel rispetto del principio di cui all'articolo 36, primo comma, della Costituzione, a ciascun lavoratore subordinato, parasubordinato o etero-organizzato, è riconosciuto un trattamento economico rivalutato annualmente al fine di recuperare integralmente il differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea definita dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il Presidente del Consiglio dei ministri, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni imprenditoriali, con proprio decreto da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal Documento di economia e finanza pubblica per il medesimo anno e la variazione media dell'Indice dei prezzi al consumo armonizzato al netto dei beni energetici importati (IPCA NEI) rilevata dall'Istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data. A decorrere dal mese di gennaio di ogni anno i datori di lavoro, sia pubblici sia privati e i committenti corrispondono ai lavoratori, insieme alla retribuzione o al compenso mensile, un importo pari a un dodicesimo della somma determinata applicando all'ultima retribuzione globale annua di fatto, o al compenso complessivo annuo corrisposto, la percentuale determinata dal decreto di cui al terzo periodo.
  155-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni datoriali, sono stabilite le modalità di trattamento fiscale della somma di cui al comma 155-bis al fine di neutralizzare, a decorrere dall'anno d'imposta 2026, l'effetto di trascinamento fiscale a carico dei lavoratori conseguente all'applicazione delle disposizioni della presente legge.
  155-quater. L'adeguamento ISTAT di cui al comma 155-bis si applica, maggiorato del 50 per cento, con le medesime modalità di corresponsione, anche ai contratti scaduti e sino alla decorrenza dell'accordo di rinnovo. Con riferimento ai soli lavoratori del settore privato, tale adeguamento è applicato all'ultima retribuzione globale annua di fatto, all'interno della quale è computata, anno dopo anno, anche la somma risultante dall'ultimo adeguamento.
  155-quinquies. L'adeguamento di cui al comma 155-bis, riconosciuto al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è posto a carico della finanza pubblica.
  155-sexies. Fatta salva la possibilità dei contratti collettivi di stabilire trattamenti più favorevoli, sono nulle tutte le clausole in contrasto con le disposizioni di cui al comma 155-bis.
  155-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni datoriali, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 155-bis a 155-sexies.
  155-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 155-bis a 155-sexies, valutati in 2.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, fino a fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del successivo comma 155-novies.
  155-novies. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «sono stabilite nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite nella misura del 31 per cento».
1.149. (ex 1.204.) Fratoianni, Bonelli, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 155, aggiungere i seguenti:

  155-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2026, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
  155-ter. Agli oneri derivanti dal comma 155-bis, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 11,4 milioni di euro per l'anno 2027 e in 36,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*1.150. (ex 1.205.) Mari, Grimaldi.
*1.151. (ex 1.206.) Faraone.

  Dopo il comma 155, aggiungere i seguenti:

  155-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2026, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica e incremento dell'orario di servizio del medesimo personale a trentasei ore settimanali, alla stabilizzazione del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi.
  155-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 155-bis, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2026 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 715-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 715 aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, per l'anno 2026, una minore spesa complessiva quantificata in 68 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2027, una minore spesa complessiva annua quantificata in 80 milioni di euro.
1.152. (ex 1.207.) Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 155, aggiungere i seguenti:

  155-bis. L'esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti di apprendistato di cui agli articoli 43, 44, 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è pari al 100 per cento, senza limite di importo massimo annuale, per tutta la durata del contratto. Il beneficio è prorogato di un anno dalla data di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
  155-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 155-bis, valutati in 1.500.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le risorse derivanti dalle disposizioni di cui al comma 152-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 152 aggiungere il seguente:

  152-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «sono stabilite nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite nella misura del 29 per cento».
1.153. (ex 1.209.) Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 155, aggiungere il seguente:

  155-bis. I datori di lavoro che intendano procedere ad assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato beneficiarie delle agevolazioni previste sono tenuti a inserire preventivamente nella piattaforma Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) le informazioni relative alla posizione lavorativa, prevedendo l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, la tipologia oraria, l'orario contrattuale settimanale, il livello di inquadramento e la retribuzione. I dati acquisiti tramite la piattaforma SIISL sono resi disponibili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS, all'INAPP e al CNEL, per le finalità di analisi, valutazione e monitoraggio previste dal comma 155.
1.154. (ex 1.208.) Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 157, aggiungere i seguenti:

  157-bis. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con la presente legge, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
  157-ter. Le disposizioni di cui ai commi dal 157-bis al 157-vicies quinquies della presente legge si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2.
  157-quater. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.
  157-quinquies. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.
  157-sexies. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei princìpi e delle finalità della medesima legge.
  157-septies. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.
  157-octies. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 157-quinquies.
  157-novies. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 157-septies non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.
  157-decies. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento, la retribuzione di cui al comma 157-bis non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.
  157-undecies. Per i lavoratori di cui al comma 157-quater, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia, di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.
  157-duodecies. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati».
  157-terdecies. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 157-quinquies a 157-duodecies, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.
  157-quaterdecies. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 157-quinquies, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.
  157-quinquiesdecies. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

   a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

   c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;

   d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

   e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  157-sexiesdecies. La Commissione:

   a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 157-quinquies;

   b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita dai commi 157-quinquies e 157-sexies;

   c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

  157-septiesdecies. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 157-quinquies è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.
  157-duodevicies. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
  157-undevicies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 157-quaterdecies a 157-duodevicies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  157-vicies. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni della presente legge, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.
  157-vicies semel. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 157-vicies non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma.
  157-vicies bis. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
  157-vicies ter. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro per adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 157-quinquies, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per il salario minimo, con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  157-vicies quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma precedente, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro.
  157-vicies quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 157-vicies ter, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 715-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 715 aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, una minore spesa complessiva annua quantificata in 100 milioni di euro.
1.155. (ex 1.212.) Fratoianni, Bonelli, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 157, aggiungere i seguenti:

  157-bis. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con i commi 157-bis e seguenti della presente legge, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
  157-ter. Le disposizioni di cui ai commi 157-bis e seguenti si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
  157-quater. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.
  157-quinquies. Ai sensi del comma 157-bis, per retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento e delle finalità dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.
  157-sexies. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei princìpi e delle finalità di cui ai commi da 157-bis a 157-vicies quater.
  157-septies. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 157-quinquies e 157-sexies, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.
  157-octies. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 157-quinquies.
  157-novies. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 157-sexies non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.
  157-decies. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 157-sexies non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.
  157-undecies. Per i lavoratori di cui al comma 157-quater, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.
  157-duodecies. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati».
  157-terdecies. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 157-quinquies a 157-duodecies, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.
  157-quaterdecies. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 157-quinquies, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.
  157-quinquiesdecies. La Commissione di cui al comma 157-quaterdecies è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

   a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

   c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;

   d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

   e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  157-sexiesdecies. La Commissione di cui al comma 157-quaterdecies:

   a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 157-quinquies;

   b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 157-quinquies e 157-sexies;

   c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

  157-septiesdecies. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 157-sexiesdecies, lettera a), è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.
  157-duodevicies. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
  157-undevicies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 157-quaterdecies a 157-duodevicies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  157-vicies. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.
  157-vicies semel. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 157-vicies non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 157-vicies. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
  157-vicies bis. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 157-quinquies, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per il salario minimo», con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  175-vicies ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma 157-vicies quater progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 157-quinquies.
  157-vicies quater. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.156. (ex 1.253.) Conte, Schlein, Bonelli, Fratoianni, Boschi, Magi.

  Dopo il comma 157, aggiungere i seguenti:

  157-bis. Nel rispetto del principio di cui all'articolo 36, primo comma, della Costituzione e dell'autonomia negoziale della contrattazione collettiva di cui all'articolo 51, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il trattamento economico complessivo fissato dai contratti collettivi nazionali di lavoro scaduti e non rinnovati è automaticamente incrementato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea fino al rinnovo del contratto e in ogni caso non oltre dodici mesi dalla scadenza prevista; l'incremento automatico opera anche con riferimento agli importi indicati nelle tabelle di determinazione del costo del lavoro adottate ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, decorsi dodici mesi dalla scadenza dei contratti collettivi nazionali di riferimento e fino al loro rinnovo. L'incremento di cui al presente comma è riconosciuto anche in caso di contratti collettivi nazionali di lavoro scaduti e non rinnovati da più di dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente legge.
  157-ter. Qualora la differenza rilevata dall'Istat tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal Documento di finanza pubblica per il medesimo anno e l'inflazione reale in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione risulti superiore al 30 per cento, il trattamento economico complessivo fissato dai contratti collettivi nazionali vigenti di lavoro di cui all'articolo 51, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 deve intendersi automaticamente rideterminato in ragione della medesima differenza.
  157-quater. A decorrere dal mese di gennaio di ogni anno i datori di lavoro e i committenti corrispondono ai lavoratori, insieme alla retribuzione o al compenso mensile, un importo pari a un dodicesimo della somma determinata applicando all'ultima retribuzione globale annua di fatto, o al compenso complessivo annuo corrisposto, la percentuale determinata ai sensi del comma 157-ter.
  157-quinquies. Ai fini del riconoscimento degli adeguamenti di cui ai commi da 157-bis a 157-quater nelle pubbliche amministrazioni, le corrispondenti risorse finanziarie sono determinate annualmente in sede di legge di bilancio nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
1.157. (ex 1.213.) Scotto, Guerra.

  Dopo il comma 157, aggiungere il seguente:

  157-bis. Al fine di garantire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) nei termini previsti, in caso di mancato accordo dopo novanta giorni dalla data di scadenza del relativo CCNL, ai lavoratori cui si applicano i suddetti CCNL, è riconosciuta mensilmente, a carico del datore di lavoro privato, quale elemento provvisorio della retribuzione, un'indennità di vacanza contrattuale calcolata sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea, nella misura del 50 per cento, fino al rinnovo degli stessi contratti. La suddetta disposizione non si applica nei casi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono misure analoghe di valore pari o superiore.
1.158. (ex 1.214.) Scotto, Guerra.

  Dopo il comma 158, aggiungere i seguenti:

  158-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo complessivo di 2,5, ulteriormente elevato a 2,6 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza»;

   b) alla lettera e), le parole: «di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;» sono sostituite dalle seguenti: «di 0,25 per ciascun minore di età, fino a due;»;

   c) alla lettera f), le parole: «di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.» sono sostituite dalle seguenti: «di 0,20 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.».

  158-ter. Agli oneri derivanti dal comma 158-bis, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.159. (ex 1.215.) Faraone.

  Dopo il comma 158, aggiungere i seguenti:

  158-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «pari a 6.000 euro annui» sono inserite le seguenti: «, importo annualmente aggiornato, a decorrere dall'anno 2026, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, accertata dall'ISTAT»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «di 3.360 euro annui» sono aggiunte le seguenti: «, importo annualmente aggiornato secondo la medesima variazione di cui al comma 1».

  158-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 158-bis, anche ai fini dell'adeguamento automatico dei limiti reddituali e delle soglie di beneficio.
1.160. (ex 1.216.) Faraone.

  Dopo il comma 158, aggiungere i seguenti:

  158-bis. Al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS, la misura dello 0,30 del contributo previdenziale versato viene destinato a fondi interprofessionali per finanziare la formazione.
  158-ter. Agli oneri derivanti dal comma 158-bis, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.161. (ex 1.217.) Faraone.

  Dopo il comma 158, aggiungere il seguente:

  158-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, i commi 105 e 106 sono sostituiti dai seguenti:

   «105. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato “Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola”, con una dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dal 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento, durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del Fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.
   106. Agli oneri derivanti dal comma 105, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
*1.162. (ex 1.218.) Faraone.
*1.163. (ex 1.221.) Bonetti.
*1.164. (ex 1.223.) Zanella, Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 158, aggiungere il seguente:

  158-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

   «5-quater. Ai fini dell'attuazione dei percorsi di inclusione lavorativa di cui al presente articolo e della permanenza nell'Assegno di inclusione, è considerata congrua l'offerta di lavoro che rispetta i seguenti criteri:

   a) è coerente con le competenze e l'esperienza maturate dal beneficiario;

   b) assicura una retribuzione non inferiore ai minimi tabellari previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile;

   c) prevede una sede di lavoro che non dista più di cinquanta chilometri dal domicilio del beneficiario o non è raggiungibile in un tempo superiore a ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici; per i beneficiari con figli minori di quattordici anni o con componenti del nucleo familiare non autosufficienti o con disabilità, la distanza massima è ridotta a trenta chilometri o sessanta minuti di percorrenza;

   d) è compatibile con le responsabilità familiari e di cura del beneficiario, accertate dai servizi sociali o dai servizi competenti per l'inclusione lavorativa.

   5-quinquies. Il rifiuto di un'offerta di lavoro è valutato ai fini delle sanzioni previste dalla normativa vigente tenendo conto della compatibilità dell'offerta stessa con le condizioni di cui alle lettere precedenti.».
1.165. (ex 1.219.) Faraone.

  Sopprimere il comma 161.

  Conseguentemente, dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva a decorrere dall'anno 2026 pari almeno a 350 milioni di euro.
1.166. (ex 1.220.) Zanella, Grimaldi, Mari.

  Dopo il comma 161, aggiungere i seguenti:

  161-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2027.
  161-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i comuni ai quali destinare le risorse di cui al comma 161-bis e sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del Fondo di cui al primo comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.
  161-quater. Agli oneri derivanti dal comma 161-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 757 della presente legge.
1.167. (ex 1.222.) Bonetti.

  Sostituire il comma 162 con i seguenti:

  162. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  162-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 162, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2026, 235 milioni di euro per l'anno 2027, 175 milioni di euro per l'anno 2028, 100 milioni di euro per l'anno 2029, 50 milioni di euro per l'anno 2030 e 20 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.168. (ex 1.224.) Faraone.

  Al comma 162, primo periodo, sopprimere le parole: e 5 mesi.

  Conseguentemente, dopo il comma 162, aggiungere i seguenti:

  162-bis. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «32 anni» sono sostituite dalle seguenti: «30 anni». Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 33,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 65 milioni di euro per l'anno 2027, di 141,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 375 milioni di euro per l'anno 2029 e di 397 milioni di euro per l'anno 2030.
  162-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche ai lavoratori dipendenti che esercitano le professioni di cui all'Allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da integrare con il seguente titolo «Modifica della Normativa su APE Sociale e Lavoratori Precoci», al fine di includervi le professioni riconosciute come gravose per i lavoratori precoci. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 120 milioni di euro per l'anno 2028.
  162-quater. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 162, nonché agli oneri derivanti dai commi 162-bis e 162-ter, valutati nel limite massimo di 157 milioni di euro per l'anno 2026, 375 milioni di euro per l'anno 2027, 504 milioni di euro per l'anno 2028, 550 milioni di euro per l'anno 2029, 497 milioni di euro per l'anno 2030 e 8 milioni di euro per l'anno 2031 si provvede a valere sui risparmi dal comma 162-quinquies.
  162-quinquies. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari agli oneri di cui al comma 162-quater, a decorrere dall'anno 2026, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.169. (ex 1.225.) Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 162, sopprimere le parole: e 5 mesi

  Conseguentemente, dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

  43-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

   b), alla rubrica, le parole: “e dei tabacchi” sono sostituite dalle seguenti: “, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati”.».
1.170. (ex 1.226.) Mari, Zanella, Ghirra, Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 162, aggiungere i seguenti:

  162-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti»;

   b) alla lettera d), dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «o autonomi».

  162-ter. Agli oneri derivanti dal comma 162-bis si provvede mediante la riduzione di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 300 milioni di euro per l'anno 2027, di 200 milioni di euro per l'anno 2028 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 nonché la riduzione di 600 milioni di euro per l'anno 2026, di 660 milioni di euro per l'anno 2027 e di 750 milioni di euro per l'anno 2028 del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.171. (ex 1.237.) Faraone.

  Dopo il comma 162, aggiungere i seguenti:

  162-bis. Ai fini del riconoscimento del valore sociale della maternità e del lavoro di cura, alle madri, anche adottive, e ai caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono riconosciuti contributi figurativi ai sensi dei commi da 162-ter a 162-octies.
  162-ter. Ai fini dei trattamenti pensionistici delle iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che contengono una quota contributiva, nonché delle iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto alle madri un incremento dell'anzianità contributiva di un anno per la nascita o l'adozione di un figlio, fino ad un massimo di tre figli.
  162-quater. I benefìci di cui al comma 162-ter si applicano per ogni figlio nato o adottato e sono aggiuntive rispetto agli altri periodi di contribuzione figurativa previsti in ragione della maternità dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e sono utili per il diritto e l'anzianità contributiva di tutte le pensioni.
  162-quinquies. I benefìci di cui al comma 162-ter si sommano alla contribuzione utile per il diritto alla pensione a prescindere dalla collocazione temporale. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione, ad ogni anno del beneficio è attribuito un valore pari al montante medio dell'ultimo anno di contribuzione precedente alla decorrenza della pensione.
  162-sexies. I benefìci di cui al comma 162-ter sono riconosciuti a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro al momento dell'evento della maternità o dell'adozione. Tali benefìci sono inoltre riconosciuti anche in assenza di anzianità contributiva.
  162-septies. Ai fini dei trattamenti pensionistici degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che contengono una quota contributiva, nonché degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto un anno di contributi in più ogni cinque anni di assistenza a un familiare disabile grave, fino a un massimo di quattro anni. Tali benefìci sono utili per il diritto alla pensione e l'anzianità contributiva. I benefici di cui al comma 162-ter si sommano alla contribuzione utile per il diritto alla pensione a prescindere dalla collocazione temporale. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione, ad ogni anno del beneficio è attribuito un valore pari al montante medio dell'ultimo anno di contribuzione precedente alla decorrenza della pensione.
  162-octies. I benefìci di cui al comma 162-ter sono riconosciuti a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro al momento dell'assistenza a un familiare disabile grave. Tali benefici sono inoltre riconosciuti anche in assenza di anzianità contributiva.
  162-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 162-bis a 162-octies, valutati nel limite massimo di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui ai commi da 162-bis a 162-octies, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.172. (ex 1.227.) Faraone.

  Dopo il comma 162 aggiungere i seguenti:

  162-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

   b) il comma 1-bis è soppresso;

   c) al comma 2, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

   d) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2026».

  162-ter. Agli oneri derivanti dal comma 162-bis, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2026, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2028 e a 90,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede ai sensi del comma 162-quater.
  162-quater. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 422 milioni di euro per l'anno 2026, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2028 e a 90,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.173. (ex 1.232.) Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschi, Magi.

  Dopo il comma 162 aggiungere i seguenti:

  163-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessanta anni».

  163-ter. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «e delle gestioni dei lavoratori autonomi»;

   b) alla lettera b), le parole: «delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, nonché» sono soppresse.

  Conseguentemente, dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dall'anno 2026 una minore spesa complessiva annua quantificata in 500 milioni di euro.
1.174. (ex 1.235.) Mari, Zanella, Ghirra, Piccolotti, Grimaldi.

  Sopprimere il comma 163.

  Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

  43-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

   b), alla rubrica, le parole: “e dei tabacchi” sono sostituite dalle seguenti: “, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati”».
1.175. (ex 1.230.) Mari, Zanella, Ghirra, Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 163, aggiungere i seguenti:

  163-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di lavori particolarmente usuranti, sono estese alle seguenti categorie professionali:

   a) Personale sanitario, comprendente:

   infermieri e infermieri pediatrici;

   operatori socio-sanitari (OSS);

   ostetriche;

   tecnici sanitari;

   altre professioni sanitarie esposte a condizioni di lavoro gravose.

   b) Lavoratori agricoli, comprendenti:

   operai agricoli e zootecnici;

   allevatori;

   operai forestali;

   pescatori e operatori dell'acquacoltura.

   c) Lavoratori della panificazione, comprendenti addetti alla produzione e lavorazione di prodotti da forno, sia in impianti artigianali sia industriali.

   d) Lavoratori dell'industria alimentare, piccola/media industria/cooperative di trasformazione addetti alla lavorazione delle carni, comprendenti addetti alla lavorazione delle carni, ai macelli e abbattitori di animali.

  163-ter. Le categorie di cui al comma 163-bis accedono ai benefìci previdenziali e alle agevolazioni previste per i lavori usuranti secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente.
  163-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto alla pubblicazione dell'elenco delle professioni e dei relativi codici Istat.

  Conseguentemente, dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dall'anno 2026 una minore spesa complessiva annua quantificata in 100 milioni di euro.
1.176. (ex 1.233.) Mari, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 163, aggiungere i seguenti:

  163-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di lavori particolarmente usuranti, sono estese alle seguenti categorie professionali:

   a) Personale sanitario, comprendente:

   infermieri e infermieri pediatrici;

   operatori socio-sanitari (OSS);

   ostetriche;

   tecnici sanitari;

   altre professioni sanitarie esposte a condizioni di lavoro gravose.

   b) Lavoratori agricoli, comprendenti:

   operai agricoli e zootecnici;

   allevatori;

   operai forestali;

   pescatori e operatori dell'acquacoltura.

   c) Lavoratori della panificazione, comprendenti addetti alla produzione e lavorazione di prodotti da forno, sia in impianti artigianali sia industriali.

   d) Lavoratori dell'industria alimentare, piccola/media industria/cooperative di trasformazione addetti alla lavorazione delle carni, comprendenti addetti alla lavorazione delle carni, ai macelli e abbattitori di animali

  163-ter. Le categorie di cui al comma 163-bis accedono ai benefici previdenziali e alle agevolazioni previste per i lavori usuranti secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente.
  163-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto alla pubblicazione dell'elenco delle professioni e dei relativi codici Istat.
  163-quinquies. Per l'attuazione dei commi 163-bis e 163-ter è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.177. (ex 1.244.) Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 163 aggiungere i seguenti:

  163-bis. All'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, le parole: «solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000» sono soppresse e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente».
  163-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2024 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a prescindere dall'ammontare complessivo del reddito annuo derivante da dette attività. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente.
1.178. (ex 1.234.) Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 163, aggiungere i seguenti:

  163-bis. All'articolo 14.1. del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

  1. al primo periodo, le parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;
  2. al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
  3. il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2026, il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo è determinato secondo le regole di calcolo ordinarie vigenti in base alla storia assicurativa del lavoratore».

   b) al comma 5, aggiungere in fine le parole «ovvero nell'anno 2026 e trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi»;

   c) al comma 6, lettera b), aggiungere in fine le parole: «ovvero nell'anno 2026 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi»;

   d) al comma 7, le parole: «28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2026».

  163-ter. Agli oneri derivanti dal comma 163-bis, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2026, 600 milioni di euro per l'anno 2027, 400 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni per l'anno 2029, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 715-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 715 aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva, per l'anno 2026, quantificata in 120 milioni di euro per l'anno 2026, 600 milioni di euro per l'anno 2027, 400 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni per il 2029.
1.179. (ex 1.231.) Fratoianni, Bonelli, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 164 aggiungere il seguente:

  164-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 non è dovuto nei casi in cui l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipende dalle fattispecie previste dall'articolo 343, comma 1, numero 5), del codice della navigazione, che stabilisce i casi di risoluzione di diritto del contratto.
  164-ter. Agli oneri derivanti dal comma 164-bis, valutati in 0,1 milioni di euro, si provvede mediante le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1.180. (ex 1.238.) Faraone.

  Dopo il comma 166, aggiungere i seguenti:

  166-bis All'articolo 112 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, le parole: «in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi» sono sostituite dalle seguenti: «l'attività di garanzia collettiva dei fidi e le altre attività indicate nell'articolo 106, commi 1 e 2 prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie»;

   b) al comma 5:

    1) all'alinea, dopo la parola: «possono» è aggiunta la seguente: «altresì»;

    2) alla lettera a), le parole da: «dell'amministrazione finanziaria dello Stato» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

   c) al comma 6:

    1) le parole: «l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «quanto previsto nei precedenti commi 4 e 5»;

    2) le parole: «altre forme di finanziamento» sono sostituite dalla seguente: «finanziamenti»;

    3) dopo le parole: «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «ed esercitare le altre attività previste dall'articolo 106, comma 2 nei confronti di soggetti diversi dalle imprese consorziate o socie»;

   d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. I confidi iscritti nell'albo possono assumere liberamente partecipazioni, in coerenza con l'oggetto sociale».

  166-ter. All'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Alla scadenza delle misure di cui al presente articolo, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle imprese e del made in Italy da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue, da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese, ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo, abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite, ovvero realizzino operazioni di aggregazione».
1.181. (ex 1.240.) Faraone.

  Dopo il comma 168, aggiungere il seguente:

  168-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni per l'anno 2026 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.182. (ex 1.241.) Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

  Sostituire il comma 169 con il seguente:

  169. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 162, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 495, le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026»;

   c) al comma 497, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il solo anno 2026, i termini per l'intesa e per la presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente sono fissati rispettivamente al 30 aprile e al 30 giugno del medesimo anno».
1.183. (ex 1.242.) Faraone.

  Al comma 169, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al comma 495, ultimo periodo, le parole: «per gli anni 2021 e 2022», sono sostituite dalle seguenti: «fino a tutto il 2026».

  Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

  43-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;

   b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.184. (ex 1.243.) Mari, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 174, aggiungere i seguenti:

  174-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 151, al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché gli articoli 54, comma 1 e 55, comma 1».
  174-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 174-bis, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 174-quater.
  174-quater. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «sono stabilite nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite nella misura del 30 per cento».
1.185. (ex 1.246.) Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 174, aggiungere i seguenti:

  174-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «e per gli anni 2022 e 2023», sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2026 e 2027»;

   b) al comma 1-bis, le parole: «esclusivamente per il 2021» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2026 e 2027».

  174-ter. Agli oneri derivanti dal comma 174-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 715-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, una minore spesa complessiva annua quantificata in 50 milioni di euro.
1.186. (ex 1.247.) Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 174, aggiungere i seguenti:

  174-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le disposizioni di cui all'articolo 18 commi 2 e 3 del decreto-legge 145 del 2023 si applicano per gli anni 2026 e 2027 in relazione ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico negli anni 2025 e 2026, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
  174-ter. Agli oneri derivanti dal comma 174-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante i maggiori risparmi di cui al comma 715-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva a decorrere dall'anno 2026 pari almeno a 350 milioni di euro.
1.187. (ex 1.245.) Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 174, aggiungere il seguente:

  174-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soli fini dell'accesso all'indennità, il requisito dell'iscrizione alla Gestione Separata si ritiene assolto in presenza di versamenti contributivi nel triennio precedente alla richiesta»;

    2) al comma 144, lettera d), le parole: «non superiore a 12.000 euro», sono sostituite con le seguenti: «non superiore a 15.000 euro»;

    3) al comma 145, le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 novembre»;

    4) al comma 147, le parole: «non comporta» sono sostituite con le seguenti: «dà diritto all'» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tutto il 2026».

  Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

  43-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;

   b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.188. (ex 1.249.) Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 174, aggiungere i seguenti:

  174-bis. L'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è soppresso.
  174-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 174-bis, valutati in 1.000.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 174-quater.
  174-quater. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «sono stabilite nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite nella misura del 30 per cento».
1.189. (ex 1.248.) Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 174, aggiungere il seguente:

  174-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'indennità di disoccupazione mensile è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Restano valide le modalità di calcolo dell'importo della prestazione e i requisiti di accesso di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

  Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

  43-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;

   b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.190. (ex 1.251.) Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 174, aggiungere il seguente:

  174-bis. A seguito di ogni delibera di stato di emergenza del Consiglio dei ministri per i territori interessati, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

  Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

  43-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;

   b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.191. (ex 1.252.) Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

  176-bis. Nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è istituito il Fondo speciale transizioni, con una dotazione annuale di 2.000.000.000 di euro, destinati a finanziare i processi di transizione di grandi imprese nonché il loro indotto e la loro filiera.
  176-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 176-bis.
  176-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 176-bis, pari a 2.000. 000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 176-quinquies.
  176-quinquies. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «sono stabilite nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite nella misura del 30 per cento».
1.192. (ex 1.254.) Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

  176-bis. Il trattamento speciale di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è concesso nel limite massimo di spesa pari a 1.000.000.000 di euro per l'anno 2026.
  176-ter. Agli oneri derivanti dal comma 176-bis, pari a 1.000.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi del comma 43-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

  43-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;

   b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.193. (ex 1.255.) Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 176, aggiungere il seguente:

  176-bis. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi, nella misura del 4,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese e nella misura del 7,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a una settimana.».
1.194. (ex 1.256.) Scotto, Guerra.

  Dopo il comma 176, aggiungere il seguente:

  176-bis. All'articolo 5, comma 3-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole «39,21 euro», sono sostituite dalle seguenti: «80 euro».
1.195. (ex 1.257.) Scotto, Guerra.

  Dopo il comma 179, aggiungere i seguenti:

  179-bis. Nelle more dell'avvio di un programma di potenziamento delle misure strutturali vigenti a sostegno dei pensionati, a partire da quelli in condizioni disagiate, in via eccezionale e con decorrenza dal 1° gennaio 2026, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2026 a dicembre 2027, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, l'incremento transitorio, già riconosciuto per le annualità 2023, 2024 e 2025 ai sensi del comma 310 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto nella misura del 15 per cento per l'anno 2026 e 10 per cento per l'anno 2027. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2026 e 2027, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui al presente comma è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo Inps. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2026 e 2027, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente, al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027.
  179-ter. Per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori al trattamento minimo Inps, la rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, spetta nella misura del 200 per cento per il periodo 2026-2027, senza alcun effetto per le rivalutazioni dei trattamenti pensionistici superiori al trattamento minimo Inps.
  179-quater. L'incremento del trattamento pensionistico conseguente dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è in ogni caso riconosciuto entro il limite massimo di 100 euro, con riferimento a ciascuna mensilità, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante.
  179-quinquies. In via straordinaria, l'incremento temporaneo di cui al comma 179-bis è riconosciuto, per le medesime annualità, anche ai percettori di un reddito complessivo da pensione non superiore a 13.000 euro annui, nel limite massimo di incremento pari a 100 euro per ciascuna mensilità spettante, e per coloro che percepiscono un reddito complessivo da pensione superiore al predetto limite e non superiore a 15.000 euro, nel limite massimo di 50 euro per ciascuna mensilità. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le percentuali di incremento, entro i limiti massimi di cui al precedente periodo, e le modalità e termini di riconoscimento dell'incremento.
  179-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 179-bis a 179-quinquies, quantificati nel limite massimo di 4,13 miliardi per l'anno 2026, 3,5 miliardi per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028, 10 milioni di euro per l'anno 2029 e 12 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede con le risorse derivanti dall'attuazione dei commi 757-bis e 757-ter.

  Conseguentemente, dopo il comma 757, aggiungere i seguenti:

  757-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
  757-ter. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.196. (ex 1.258.) Conte, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 179, aggiungere i seguenti:

  179-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alla lettera d), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali» e dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente;»;

   b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;

   c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

   d) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

  179-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 179-bis, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 179-quater.
  179-quater. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.197. (ex 1.259.) Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

  Dopo il comma 179, aggiungere i seguenti:

  179-bis. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente comma:

   «3-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata fino a concorrenza dell'IRPEF lorda calcolata ai sensi dell'articolo 11, se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 11.000 euro. Il reddito complessivo di 11.000 euro viene aumentato annualmente sulla base della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni.».

  179-ter. Agli oneri derivanti dal comma 179-bis, nel limite massimo di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (Sad) definiti nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente ai sussidi che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.198. (ex 1.260.) Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 179, aggiungere i seguenti:

  179-bis. Ai datori di lavoro privati che assumono persone con disabilità intellettiva relazionale ovvero psichica a tempo indeterminato è riconosciuto un incentivo contributivo pari al 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi.
  179-ter. L'incentivo è cumulabile con le agevolazioni di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
  179-quater. Agli oneri derivanti dal comma 179-bis, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.199. (ex 1.261.) Faraone.

  Sopprimere i commi 180 e 181.

  Conseguentemente, dopo il comma 972, aggiungere il seguente:

  972-bis. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
1.200. (ex 1.264.) Riccardo Ricciardi, Braga, Zanella, Boschi.

  Sopprimere il comma 180.

  Conseguentemente, dopo il comma 772 aggiungere il seguente:

  772-bis. il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2027, di 223 milioni di euro per l'anno 2028 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.
1.201. (ex 1.265.) Faraone.

  Sostituire i commi 180 e 181 con i seguenti:

  180. Al fine di garantire la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in relazione ai settori con uscite anticipate, il Fondo per la perequazione previdenziale previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'incremento è destinato all'adozione di misure finalizzate a mitigare gli effetti negativi derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici del suddetto personale, tenuto conto della specificità e dei gravosi compiti svolti e a garantire un'equa transizione verso il nuovo sistema previdenziale.
  181. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 182, 183 e 184.
1.202. (ex 1.266.) Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo il comma 180, aggiungere il seguente:

  180-bis. All'articolo 3, comma 10-bis, della legge 8 agosto 1995 n. 335, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
1.203. (ex 1.267.) Faraone.

  Dopo il comma 184, aggiungere il seguente:

  184-bis. Allo scopo di allineare progressivamente la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di polizia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.
  184-ter. Il valore nominale del singolo buono pasto riconosciuto al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è stabilito in 9 euro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  184-quater. Al personale della polizia locale si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia dello Stato. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia dello Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, istituisce una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale, adeguata ai compiti svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alle Forze di polizia dello Stato.
  184-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 184-bis e 184-ter, pari a 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  184-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 184-quater si provvede a valere sulle risorse derivanti dall'incremento, pari allo 0,1 per cento, del limite minimo dell'aliquota dell'addizionale regionale di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
1.204. (ex 1.268.) Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Sopprimere il comma 185.
1.205. (ex 1.269.) Bonetti.

  Sopprimere il comma 185.

  Conseguentemente, dopo il comma 972 aggiungere il seguente:

  972-bis. Entro il 31 marzo 2026 sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 1.180 milioni di euro per l'anno 2027 e 395 milioni di euro per l'anno 2028. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.206. (ex 1.270.) Faraone.

  Sostituire i commi da 185 a 197, con i seguenti:

  185. A decorrere dal 1° gennaio 2026, sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  186. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 185, valutati in 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi del comma 187.
  187. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione o a eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con priorità per quelli che possono determinare l'avvio di procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.207. (ex 1.271.) Scotto, Guerra.

  Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:

  185-bis. Limitatamente agli anni 2026 e 2027 la possibilità di optare per il prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è estesa ai lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con NASPI o riscattati tramite contributi volontari. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato, con importi che costituiscono tetto di spesa, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, di 18 milioni di euro per l'anno 2029 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.
  185-ter. Agli oneri derivanti dal comma 185-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a 18 milioni di euro per l'anno 2029 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.208. (ex 1.272.) Faraone.

  Dopo il comma 193, aggiungere i seguenti:

  193-bis. Limitatamente agli anni 2026 e 2027 la possibilità di optare per il prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è estesa ai lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  193-ter. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con NASPI o riscattati tramite contributi volontari. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato, con importi che costituiscono tetto di spesa, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, di 18 milioni di euro per l'anno 2030 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.
  193-quater. Ai soggetti di cui al comma 193-bis non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.
  193-quinquies. Agli oneri derivanti dai precedenti commi da 193-bis a 193-quater, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, a 18 milioni di euro per l'anno 2030 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede ai sensi del comma 757, secondo periodo della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 757 il secondo periodo è sostituito dal seguente: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 58 milioni di euro per l'anno 2026, di 45 milioni di euro per l'anno 2027, di 34 milioni di euro per l'anno 2028, di 31,5 milioni di euro per l'anno 2029, di 20 milioni per l'anno 2030, di 15,5 milioni per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2033.
1.209. (ex 1.277.) Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 185, aggiungere il seguente:

  185-bis. All'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «di regolamento applicabili nell'amministrazione.» e prima del penultimo periodo sono inserite le seguenti: «le medesime non si applicano, inoltre ai soggetti che accedono al pensionamento dal 1° gennaio 2025 in poi nei casi in cui maturino i requisiti di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio già previsti al 31 dicembre 2024 dagli ordinamenti di appartenenza nonché per il collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento che erano vigenti nell'amministrazione al 31 dicembre 2024».
1.210. (ex 1.274.) Faraone.

  Dopo il comma 193, aggiungere i seguenti:

  193-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'accesso alla pensione anticipata è consentito al raggiungimento di almeno 62 anni di età e 35 anni di contribuzione, su base volontaria e senza applicazione di penalizzazioni attuariali permanenti sull'importo della pensione.».

  193-ter. Al comma 10 del medesimo articolo 24, le parole: «è adeguato agli incrementi della speranza di vita», sono sostituite dalle seguenti: «non è soggetto ad adeguamento automatico alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78».
  194-quater. Gli adeguamenti non applicati ai sensi del comma 194-ter non possono essere recuperati in via cumulativa negli aggiornamenti successivi.

  Conseguentemente, dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

  43-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;

   b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati.».
1.211. (ex 1.279.) Mari, Grimaldi.

  Sopprimere il comma 195.

  Conseguentemente, dopo il comma 758 aggiungere i seguenti:

  758-bis. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «5 per cento».
  758-ter. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2026.
1.212. (ex 1.282.) Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere il comma 195.

  Conseguentemente, dopo il comma 972 aggiungere il seguente:

  972-bis. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, di 180 milioni di euro per l'anno 2033 e di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.
1.213. (ex 1.283.) Faraone.

  Al comma 198, sostituire le parole: 1° gennaio 2027 con le seguenti: 1° gennaio 2026.

  Conseguentemente, dopo il comma 972 aggiungere il seguente:

  972-bis. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
1.214. (ex 1.285.) Faraone.

  Dopo il comma 198, aggiungere i seguenti:

  198-bis. Al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, di promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e di rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, nonché di favorire, unitamente allo sviluppo tecnologico, l'aumento dell'occupazione e l'incremento della competitività delle imprese nonché la possibilità di aggiornamento delle competenze dei lavoratori, la presente legge favorisce la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali tra le imprese e le loro rappresentanze e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, volti alla definizione di modelli organizzativi che comportino una progressiva riduzione dell'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, fino a trentadue ore settimanali, a parità di salario, anche nella forma di turni distribuiti su quattro giorni settimanali, che siano accompagnati da investimenti nell'ambito della formazione e della innovazione tecnologica e ambientale. I contratti collettivi di cui al presente comma non possono prevedere clausole compensative della riduzione dell'orario di lavoro settimanale o giornaliero, tramite l'ampliamento dell'orario straordinario.
  198-ter. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, è concesso, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente ai quali si applicano i contratti collettivi di cui al comma 198-bis, per la durata prevista dai medesimi contratti e in proporzione alla riduzione di orario di lavoro concordata, l'esonero dal versamento dei contributi a carico dei medesimi datori di lavoro in misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Ai suddetti datori di lavoro privati delle piccole e medie imprese, identificate ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, l'esonero è riconosciuto nella misura del 50 per cento. Con riferimento ai contratti collettivi di cui al comma 198-bis relativi alle prestazioni lavorative individuate ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e delle professioni di cui all'allegato B annesso alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, come definite ai sensi dell'allegato A al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018, l'esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 60 per cento.
  198-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione dell'agevolazione e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.
  198-quinquies. All'articolo 88, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «Fondo Nuove Competenze» sono inserite le seguenti: «, Riduzione dell'orario di lavoro e Nuove forme di prestazione lavorativa».
  198-sexies. Al fine di sostenere la sottoscrizione dei contratti di cui al comma 198-bis, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal comma 198-quinquies, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
  198-septies. Ai fini di cui ai commi da 198-bis a 198-sexies, è istituito l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con sede presso l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche. L'Osservatorio è presieduto da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da due esperti in materia di diritto del lavoro, da due esperti in materia di organizzazione aziendale nonché, in forma paritaria, da un numero complessivo di otto esponenti delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'Osservatorio ha il compito di: a) monitorare le caratteristiche e gli effetti economici dei contratti collettivi di lavoro che prevedono riduzioni dell'orario di lavoro; b) valutare l'efficacia dei sistemi formativi e di riqualificazione professionale adottati, con particolare riferimento allo sviluppo e all'applicazione di nuove tecnologie nelle imprese interessate che applicano i contratti di cui alla lettera a); c) monitorare e valutare gli investimenti in nuove tecnologie messe in atto dalle imprese che applicano i contratti di cui alla lettera a). L'Osservatorio predispone una relazione annuale sulla propria attività e la trasmette alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio si avvale delle strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti strumentali vigilati dal medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  198-octies. Al termine dell'applicazione delle misure di sostegno di cui al comma 198-quinquies, la relazione indica anche le proposte di modifica della normativa in materia di orario di lavoro.
  198-novies. In mancanza della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 198-bis, per le medesime finalità, le rappresentanze sindacali territoriali aderenti alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le loro rappresentanze aziendali o almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti dell'impresa o dell'unità produttiva possono presentare una proposta di contratto per la riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione, recante la determinazione delle modalità di applicazione. La proposta di contratto è portata a conoscenza di tutto il personale dipendente dell'impresa o dell'unità produttiva mediante una comunicazione aziendale ed è sottoposta, entro i successivi novanta giorni, all'approvazione del medesimo personale mediante referendum. Il referendum è svolto con la supervisione di un delegato dell'ente bilaterale competente per territorio, ove esistente, anche in un settore affine a quello in cui opera l'impresa interessata. La proposta di contratto si intende approvata se, all'esito del referendum, si è espressa favorevolmente la maggioranza dei dipendenti dell'impresa o dell'unità produttiva e, nel solo caso in cui la proposta sia stata presentata dal prescritto numero di lavoratori, se il datore di lavoro dichiara il proprio assenso entro trenta giorni dalla data di svolgimento del referendum. Nel caso di esito negativo del referendum, la proposta può essere ripresentata non prima di centottanta giorni.
  198-decies. Al termine del periodo di applicazione delle misure di sostegno di cui al comma 198-quinquies, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle risultanze delle analisi e delle proposte formulate dall'Osservatorio di cui al comma 198-septies, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la durata dell'orario di lavoro normale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è rideterminata in misura minore.
  198-undecies. In tutti i settori in cui i contratti di cui al comma 198-bis abbiano interessato almeno il 20 per cento dei lavoratori, la rideterminazione dell'orario di lavoro normale è in ogni caso applicata in misura non inferiore al 10 per cento.
  198-duodecies. Agli oneri derivanti dai commi da 198-bis a 198-undecies, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 715-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 715 aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva, per l'anno 2026, quantificata in 50 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2027 e 2028, in 275 milioni di euro.
1.215. (ex 1.287.) Fratoianni, Bonelli, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 199, aggiungere i seguenti:

  199-bis. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Per le persone con disabilità, non si considerano redditi derivanti da lavoro dipendente, ai sensi del presente titolo, i compensi, le somme o i valori comunque percepiti da soggetti che, al momento della corresponsione, non risultano essere collocati in alcuna forma contrattuale di lavoro subordinato, parasubordinato o assimilato, né riconducibili a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a qualsiasi altra tipologia contrattuale o incarico formalmente previsto dall'ordinamento giuridico vigente. In tali ipotesi, le somme percepite non sono qualificabili come redditi da lavoro dipendente ai fini fiscali, restando ferma la possibilità di diversa qualificazione reddituale in base alla natura del rapporto o dell'attività svolta, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 53, 67 e seguenti del presente testo unico.
   1-ter. Per i soggetti di cui al primo comma, non inquadrati in alcuna forma contrattuale di lavoro e percettori unicamente di gettoni di presenza o indennità connessi all'esercizio di cariche pubbliche elettive o di funzioni rappresentative presso enti locali o territoriali, i predetti importi non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente o assimilato, né sono computabili ai fini del raggiungimento dei limiti minimi economici prescritti dalle normative regionali o da altri enti territoriali.
   1-quater. La presente disposizione opera a condizione che il percettore non risulti occupato né titolare di alcun rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo al momento della corresponsione. Per i medesimi soggetti, eventuali iscrizioni o registrazioni presso enti regionali, ministeriali o uffici del lavoro, nonché presso gli elenchi delle categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, che risultino sospese, decadute o non correttamente mantenute, devono essere recuperate e ripristinate d'ufficio dalla data di emissione delle originarie certificazioni o iscrizioni perdute.
   1-quinquies. La presente disposizione ha valore retroattivo ai soli fini del ripristino dei diritti e delle posizioni amministrative dei soggetti iscritti alle categorie protette ai sensi della legge n. 68 del 1999, senza effetti retroattivi di natura fiscale o contributiva».

  199-ter. Agli oneri derivanti dai commi 199-bis e 199-ter, valutati in 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.216. (ex 1.290.) Faraone.

  Dopo il comma 199, aggiungere i seguenti:

  199-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: «collettivo» sono aggiunte le seguenti: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;

   b) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunto il seguente: «d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente; scaricatore»;

   c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

   d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

   e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis).

  199-ter. Agli oneri derivanti dal comma 199-bis, pari a 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2026 e a 12 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1.217. (ex 1.291.) Faraone.

  Dopo il comma 199, aggiungere i seguenti:

  199-bis. All'interno delle finalità del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 volto a consentire l'ingresso legale di quote annuali di lavoratori stranieri nel nostro Paese, per le attività delle associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte al Registro delle associazioni ed enti che operano in favore degli Immigrati, I sezione, nello svolgimento del compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi formativi e canali di dialogo con le prefetture-uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187 è istituito un fondo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2026.
  199-ter. I criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 199-bis sono disciplinati con apposito provvedimento emanato dalla competente Direzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  199-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 199-bis, pari a 0,5 milioni euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.218. (ex 1.292.) Faraone.

  Dopo il comma 199, aggiungere i seguenti:

  199-bis. Al fine di favore il benessere psicologico e psicofisico dei dipendenti tramite la creazione e l'implementazione di servizi e di sportelli psicologici messi a disposizione dalle imprese o dalle aziende ai propri dipendenti, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per il benessere psicologico dei dipendenti, con una dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono finalizzate alla promozione di incentivi per le aziende e alle imprese volti a introdurre o rafforzare un sistema di aiuto psicologico ai dipendenti.
  199-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi in concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli incentivi di cui al comma 199-bis.
  199-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 199-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.219. (ex 1.293.) Faraone.

  Dopo il comma 199, aggiungere i seguenti:

  199-bis. Al fine di favorire l'ingresso legale e sicuro di manodopera straniera di cui al decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 è istituito un Fondo di 1 milione di euro per l'anno 2026 a beneficio degli enti che presentino programmi di formazione professionale e civico-linguistica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  199-ter. I criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 199-bis sono disciplinati con apposito provvedimento emanato dalla competente Direzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  199-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 199-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.220. (ex 1.294.) Faraone.

  Dopo il comma 200, aggiungere i seguenti:

  200-bis. Al fine di velocizzare le pratiche burocratiche ed amministrative inerenti all'adozione di minori stranieri, nonché di supportare l'attività diplomatica per le relazione con i Paesi terzi per adozioni di minori stranieri da parte di cittadini italiani, nello stato di previsione del degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è istituito un apposito Fondo con dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in concerto con il Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del Fondo di cui al presente articolo.
  200-ter. Agli oneri derivanti dal comma 200-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.221. (ex 1.297.) Faraone.

  Dopo il comma 200, aggiungere i seguenti:

  200-bis. All'articolo 16, comma 1, della legge 13 dicembre 2024, n. 203, dopo le parole «per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni 2026, 2027 e 2028».
  200-ter. Agli oneri derivanti dal comma 200-bis, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.222. (ex 1.298.) Ruffino, Bonetti.

  Dopo il comma 202, aggiungere i seguenti:

  202-bis. Al fine di promuovere la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché il rafforzamento della sicurezza cibernetica delle imprese, per gli anni 2026, 2027 e 2028 il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato ai Fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nei limiti e secondo le modalità di cui ai commi seguenti.
  202-ter. I rimborsi di cui al comma 202-bis sono condizionati alla presentazione e realizzazione, da parte dei Fondi, di piani formativi:

   a) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, conformi all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché agli Accordi della Conferenza Stato-regioni vigenti;

   b) in materia di sicurezza cibernetica d'impresa, inclusi percorsi su gestione del rischio, consapevolezza del personale, protezione dei dati e resilienza operativa, anche in coerenza con gli standard e gli indirizzi nazionali ed europei in materia.

  202-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di rimborso e di riparto delle risorse tra i Fondi, nonché gli indicatori di risultato e le procedure di monitoraggio e rendicontazione, anche tenendo conto della media del gettito assegnato dall'INPS ai Fondi negli ultimi due anni disponibili. Il decreto può prevedere l'erogazione di un acconto fino al 60 per cento e di un saldo a seguito di verifica della spesa e dei risultati, in analogia al decreto ministeriale 14 marzo 2023.
  202-quinquies. I piani di cui al comma 202-ter possono essere realizzati in favore di lavoratori occupati, con priorità per:

   a) micro, piccole e medie imprese;

   b) imprese appartenenti a settori caratterizzati da maggior incidenza di infortuni o da elevata esposizione a rischi cibernetici.

  202-sexies. Ai fini del rimborso, i Fondi trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali relazione annuale su attività, costi e risultati (tassi di completamento, attestazioni rilasciate, indicatori di riduzione dei rischi, audit), secondo il formato definito dal decreto di cui al comma 202-quater.
  202-septies. Ai rimborsi di cui al comma 202-bis si provvede mediante apposito stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Missione 26, Programma 26.10, a valere sul capitolo destinato al «Rimborso ai Fondi paritetici interprofessionali del versamento all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, comma 722, della legge n. 190 del 2014», entro il limite di spesa annuale di 120 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028.
  202-octies. Restano fermi gli obblighi di controllo, le cause di revoca e le disposizioni in materia di aiuti di Stato eventualmente applicabili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 202-quater e dalla normativa vigente.
  202-novies. Agli oneri di cui ai commi da 202-bis a 202-octies, pari a 120 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2026, 2027 e 2028 del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.223. (ex 1.299.) Bonetti.

  Dopo il comma 202, aggiungere i seguenti:

  202-bis. Al fine di favorire la conservazione e il trasferimento del patrimonio di competenze acquisite dai lavoratori in prossimità del pensionamento, è incentivato l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale per la raccolta, la codifica e la trasmissione del know-how aziendale alle nuove generazioni.
  202-ter. In via sperimentale, è istituito un programma nazionale di valorizzazione delle competenze senior attraverso agenti di intelligenza artificiale, che consenta ai lavoratori pensionati da non più di tre mesi, su base volontaria, di partecipare per un periodo massimo di tre mesi ad attività finalizzate alla formazione di modelli di IA aziendali.
  202-quater. I lavoratori pensionati che aderiscono al programma di cui al comma 202-ter possono percepire, a carico delle aziende:

   a) una remunerazione pari al 50 per cento dell'ultima retribuzione mensile lorda percepita, soggetta a imposta sostitutiva del 10 per cento;

   b) un assegno previdenziale transitorio pari a due terzi dell'importo spettante, per la durata del programma, che verrà ripristinato integralmente al termine del periodo.

  202-quinquies. Le imprese che adottano sistemi di intelligenza artificiale per finalità di trasferimento delle competenze possono accedere a contributi a fondo perduto per lo sviluppo di percorsi formativi personalizzati in collaborazione con i Fondi paritetici interprofessionali, nei limiti delle risorse rese disponibili dagli stessi fondi paritetici interprofessionali.
  202-sexies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 202-bis a 202-quinquies, anche in raccordo con le parti sociali, i Fondi paritetici interprofessionali e gli enti bilaterali.
  202-septies. Agli oneri derivanti dai commi da 202-bis a 202-sexies, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.224. (ex 1.300.) Bonetti.

  Dopo il comma 205, aggiungere i seguenti:

  205-bis. In relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2025-2027, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2027, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  205-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027.
  205-quater. All'articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la parola: «2026» è sostituita dalla parola: «2027».
  205-quinquies. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinata al personale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze amate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  205-sexies. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, per l'anno 2026 le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. L'incremento è destinato alla remunerazione delle prestazioni di lavoro di straordinario già svolte.
  205-septies. Al fine di garantire l'adeguata valorizzazione della specificità dei compiti e delle responsabilità del personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per il triennio contrattuale 2025-2027 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, da destinarsi esclusivamente all'incremento delle risorse previste per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del suddetto personale. Tali risorse aggiuntive sono finalizzate a produrre un effettivo aumento del trattamento economico complessivo, ad esclusione del mero adeguamento all'inflazione.
  205-octies. Al fine di fronteggiare il previsto esodo pensionistico e garantire adeguati standard di sicurezza, incrementando l'efficacia delle funzioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di difesa nazionale, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni, per le Forze di Polizia di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121 e per le Forze Armate di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, un incremento delle facoltà assunzionali fino al 120 per cento del turnover del personale cessato dal servizio nell'anno precedente. Tale incremento è destinato prioritariamente a sanare le carenze strutturali di organico nelle aree operative e a garantire la sostituzione del personale specializzato. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  205-novies. Al fine di assicurare la piena copertura delle esigenze organiche del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, garantire l'efficienza operativa dei servizi di prevenzione e controllo del territorio e valorizzare il principio del merito nonché la tempestiva immissione in servizio del personale idoneo, è autorizzato, in via straordinaria e nel rispetto dei limiti di spesa e delle dotazioni organiche vigenti, lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli ed esame, per 411 posti di vice ispettore, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2024, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno – supplemento straordinario n. 1/12 del 4 aprile 2024. Lo scorrimento di cui al presente comma è disposto nei limiti della dotazione organica del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e nel rispetto della quota riservata al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti nella qualifica di vice ispettore coperti ai sensi del presente articolo tornano ad essere disponibili per le successive procedure concorsuali pubbliche ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Lo scorrimento di cui al presente comma è effettuato sino a totale esaurimento degli idonei non vincitori, nel limite dei posti vacanti e disponibili nella dotazione organica del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, anche in eccedenza temporanea rispetto alla programmazione assunzionale e comunque nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti. I soggetti immessi nel ruolo degli ispettori mediante lo scorrimento di cui al presente comma accedono alla qualifica di vice ispettore con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti conseguenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  205-decies. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 595 milioni di euro per l'anno 2026, a 600 milioni di euro per l'anno 2027, a 570 milioni di euro per l'anno 2028 e a 370 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.225. (ex 1.301.) Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo il comma 205, aggiungere i seguenti:

  205-bis. Al fine di favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti non inferiore a 9 unità operanti nel comparto moda, possono stipulare tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026 con un lavoratore andato in pensione da non oltre due anni, un contratto di durata massima di 24 mesi, in forza del quale quest'ultimo si impegna a svolgere, presso l'azienda, attività di tutoraggio, per un massimo di 150 ore mensili, in favore di giovani, di età inferiore a 30 anni, assunti con contratto di apprendistato.
  205-ter. Il contratto di tutoraggio non si configura come un rapporto di lavoro dipendente e comunque non è computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La remunerazione corrisposta al pensionato per l'attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini IRPEF e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 euro l'anno.
1.226. (ex 1.302.) Ghirra, Grimaldi.

  Al comma 207, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: , con esclusione dei rapporti di lavoro domestico,.

  Conseguentemente, dopo il comma 972 aggiungere il seguente:

  972-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2026.
1.227. (ex 1.305.) Bonetti.

  Al comma 207, primo periodo, sopprimere le parole: , con esclusione dei rapporti di lavoro domestico,.

  Conseguentemente:

   al medesimo periodo, sopprimere le parole: a domanda e sostituire le parole: 60 euro con le seguenti: 80 euro;

   sostituire il quinto periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 152-bis della presente legge.;

   dopo il comma 152, aggiungere il seguente:

  152-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «sono stabilite nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite nella misura del 30 per cento».
1.228. (ex 1.307.) Mari, Grimaldi, Ghirra.

  Dopo il comma 207, aggiungere il seguente:

  207-bis. Le disposizioni di cui al comma 207 si applicano anche alle lavoratrici madri con un solo figlio nel limite di spesa di 250 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 972 aggiungere il seguente:

  972-bis. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2026.
1.229. (ex 1.310.) Faraone.

  Al comma 208, primo periodo, dopo le parole: della legge 30 dicembre 2024, n. 207 aggiungere le seguenti: la soglia di cui all'articolo 4, comma 4 è innalzata a 8.400 euro,.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: è innalzata a 91.500 euro con le seguenti: è innalzata a 63.000 euro.
*1.230. (ex 1.308.) Bonetti.
*1.231. (ex 1.311.) Faraone.

  Al comma 208, primo periodo, sopprimere le parole da: la soglia di cui all'articolo 5 fino a: successivo al primo, e.
1.232. (ex 1.312.) Guerra.

  Al comma 210, dopo la parola: assumono aggiungere le seguenti: a tempo indeterminato.

  Conseguentemente:

   1) sostituire il comma 211 con il seguente: 211. Ai maggiori oneri di cui al comma 210, pari a 200 milioni a decorrere dal 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 715-bis;

   2) dopo il comma 715, aggiungere il seguente: 715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata in 200 milioni di euro a decorrere dal 2026.
1.233. (ex 1.316.) Zanella, Bonelli, Fratoianni, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 210, dopo la parola: assumono aggiungere le seguenti: a tempo indeterminato.

  Conseguentemente sopprimere il comma 211.
1.234. (ex 1.315.) Faraone.

  Sopprimere il comma 211.
1.235. (ex 1.317.) Faraone.

  Al comma 212, sopprimere le parole: ai rapporti di lavoro domestico e.

  Conseguentemente, dopo il comma 972 aggiungere il seguente:

  972-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
1.236. (ex 1.318.) Bonetti.

  Dopo il comma 218, aggiungere i seguenti:

  218-bis. Al fine di favorire la stabilità occupazionale e l'incremento dei redditi da lavoro, ai lavoratori e alle lavoratrici titolari di contratti di lavoro a tempo parziale è riconosciuto un diritto di priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno o nell'aumento della percentuale oraria del contratto a tempo parziale.
  218-ter. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, procedono alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo parziale in contratto a tempo pieno o incrementano la percentuale oraria del rapporto, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data della trasformazione, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  218-quater. L'esonero di cui al comma 218-ter è proporzionale all'incremento della percentuale oraria del contratto di lavoro a tempo parziale e si applica esclusivamente nei casi in cui la trasformazione o l'aumento dell'orario comportino un incremento del monte ore complessivo aziendale. Tali trasformazioni o modifiche sono effettuate mediante accordo individuale, con l'assistenza delle rappresentanze sindacali aziendali.
  218-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative dei commi 218-bis, 218-ter e 218-quater.
  218-sexies. L'esonero di cui al comma 218-ter non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
  218-septies. Agli oneri derivanti dai commi da 218-bis a 218-sexies, quantificati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 715.

  Conseguentemente, dopo il comma 715 aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata in 500 milioni di euro a decorrere dal 2026.
1.237. (ex 1.320.) Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:

  218-bis. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui ai commi da 214 a 218, è riconosciuta priorità ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità iscritte negli elenchi della legge 12 marzo 1999, n. 68.
1.238. (ex 1.321.) Zanella, Grimaldi, Mari.

  Dopo il comma 220, aggiungere i seguenti:

  220-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 22, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   b) all'articolo 61, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   c) all'articolo 64 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-bis. Ferma restando la non obbligatorietà dall'astensione dal lavoro, le lavoratrici autonome di cui al comma 1 hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a quello del congedo di maternità di cui agli articoli da 16 a 27»;

   d) all'articolo 65, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   e) all'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   f) all'articolo 70, commi 2 e 3, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   g) all'articolo 73, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   h) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 euro».

   i) l'articolo 27-bis, è sostituito dal seguente:

«Art. 27-bis.
(Congedo paritario)

   1. Il padre lavoratore, nell'intervallo di tempo che intercorre tra il mese precedente la data presunta del parto e i diciotto mesi successivi, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a cinque mesi, ai sensi del comma 2.
   2. Il padre lavoratore, dal mese precedente la data presunta del parto ed entro i diciotto mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di quattro mesi, di cui dieci giorni da utilizzare subito dopo la nascita del figlio e i restanti giorni da utilizzare anche in modo frazionato previa comunicazione al datore di lavoro. Entro lo stesso arco temporale, il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per un ulteriore periodo di un mese.
   3. Il congedo di cui al comma 1 è fruibile dal padre indipendentemente dal diritto della madre di fruire del congedo di maternità e non è alternativo a esso.
   4. Il congedo di cui al comma 1 è riconosciuto al padre anche qualora la madre sia una lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66.
   5. Il congedo di cui al comma 1 si applica anche al padre adottivo o affidatario.
   6. Il congedo di cui al comma 1 è fruibile per un mese in caso di morte perinatale del figlio.
   7. Il congedo di cui al comma 1 è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28.
   8. Per l'esercizio del diritto, il padre lavoratore comunica in forma scritta al datore di lavoro il periodo in cui intende fruire del congedo di cui al comma 1, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
   9. I padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente al congedo di cui al presente articolo. Il padre lavoratore autonomo non è obbligato ad astenersi dal lavoro».

  220-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo di ogni anno, presenta alle Camere una relazione concernente i dati trasmessi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale relativi all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 220-bis.
  220-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 220-bis si provvede nel limite di spesa di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  220-quinquies. Agli oneri di cui ai commi da 220-bis a 220-quater si provvede, quanto a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 ai sensi del comma 220-sexies, e quanto a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 a valere sulle economie di spesa derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2026, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese nella misura minima di 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  220-sexies. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.239. (ex 1.322.) Schlein, Sportiello, Bonelli, Fratoianni, Boschi, Magi.

  Dopo il comma 220, aggiungere i seguenti:

  220-bis. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

   «1. A decorrere dal 1° luglio 2026, il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di trenta giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, di cui quindici giorni da utilizzare in via continuativa dopo la data del parto e i restanti quindici giorni fruibili, anche in via non continuativa, entro i quattro mesi successivi alla nascita o, previo accordo con la madre, al termine del congedo di maternità. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio»;

   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Per l'esercizio del diritto e al fine di garantire al datore di lavoro una migliore gestione dei processi lavorativi, il padre è tenuto a comunicare con un preavviso non inferiore a sessanta giorni in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze»;

   c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Entro due giorni dall'evento nascita, il padre lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell'avvio effettivo del periodo di congedo di paternità obbligatorio».

  220-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 220-bis, pari a 98,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 197,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.240. (ex 1.323.) Bonetti.

  Dopo il comma 220, aggiungere il seguente:

  220-bis. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, l'importo dell'assegno unico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è incrementato di 70 euro mensili per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nel limite di spesa di 5.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

  Conseguentemente, dopo il comma 757, aggiungere i seguenti:

  757-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
  757-ter. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  757-quater. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.241. (ex 1.324.) Riccardo Ricciardi, Braga, Zanella, Boschi.

  Sostituire il comma 221 con il seguente:

  221. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e promuovere la parità di genere, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2, l'anticipo della data di inizio e il prolungamento del contratto di sostituzione, qualora non previsti dal CCNL di riferimento, possono essere previsti esclusivamente nell'ambito di accordi collettivi aziendali o territoriali, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che definiscano il periodo necessario e limitino la mansione all'ambito della sostituzione in essere, nel rispetto della normativa vigente in materia».
1.242. (ex 1.325.) Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:

  221-bis. Alla legge 8 marzo 2000, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis). l'istituzione del congedo per malattia o decesso dell'animale d'affezione»;

   b) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di due giorni in caso di decesso del proprio animale di affezione e a otto ore per malattie familiari nell'arco dell'anno solare in caso di malattie del cane o del gatto.»;

  221-ter. Per le finalità di cui al comma 221-bis, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
1.243. (ex 1.326.) Dori, Grimaldi, Zanella, Borrelli.

  Al comma 222, dopo le parole: fra vita privata e lavoro aggiungere le seguenti: , prevenire e contrastare la dispersione scolastica e la perdita di apprendimenti e competenze che può verificarsi durante il lungo periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche, nonché a promuovere lo sviluppo di competenze cognitive, relazionali, emotive e civiche attraverso esperienze educative inclusive, attive e partecipative e concorrono, inoltre, a colmare le carenze o le perdite di apprendimenti e competenze personali, sociali, relazionali, cognitive e disciplinari, in coerenza con il Quadro europeo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, garantendo pari opportunità di crescita e partecipazione a tutti i minori.
1.244. (ex 1.327.) Zanella, Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 222, aggiungere i seguenti:

  222-bis. Al fine di sostenere le famiglie, gli educatori e gli altri adulti di riferimento nell'accompagnamento dei minorenni ad un uso corretto, sicuro e consapevole degli strumenti digitali, nell'ottica della piena realizzazione degli obiettivi di alfabetizzazione digitale e mediatica previsti dall'articolo 14 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 e per favorire la prevenzione e precoce intercettazione dei rischi di un uso problematico della rete e di abusi e sfruttamento dei minorenni online, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'informazione e il rafforzamento delle competenze delle famiglie sulla tutela dei minorenni negli ambienti digitali», con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  222-ter. Il Fondo di cui al comma 222-bis è destinato al finanziamento di corsi e altre attività idonee alla sensibilizzazione, informazione e alfabetizzazione degli adulti sulla sicurezza e tutela dei minori negli ambienti digitali, sull'utilizzo di mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente dannosi, e sul riconoscimento dei segnali di pericolo legati a possibili abusi online, per poter agire tempestivamente. Tali attività, anche previste dal Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2025-2027, sono da attuarsi presso i Centri per la famiglia e nei Punti Digitale Facile, anche con la collaborazione di enti del terzo settore o soggetti privati.
  222-quater. Le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 222-bis sono definite entro novanta giorni in un'intesa in sede di Conferenza Unificata promossa dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy.
  222-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 222-bis, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.245. (ex 1.328.) Faraone.

  Dopo il comma 222, aggiungere il seguente:

  222-bis. Le iniziative di cui al comma 221 sono altresì finalizzate a prevenire e contrastare la dispersione scolastica e la perdita di apprendimenti e competenze che può verificarsi durante il lungo periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche, nonché a promuovere lo sviluppo di competenze cognitive, relazionali, emotive e civiche attraverso esperienze educative inclusive, attive e partecipative e concorrono, inoltre, a colmare le carenze o le perdite di apprendimenti e competenze personali, sociali, relazionali, cognitive e disciplinari, in coerenza con il Quadro europeo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, garantendo pari opportunità di crescita e partecipazione a tutti i minori.
1.246. (ex 1.329.) Zanella, Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 223, aggiungere i seguenti:

  223-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, lo Stato eroga un contributo finalizzato all'iscrizione di ciascun neonato ad una delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero al sostegno della relativa contribuzione.
  223-ter. Il contributo di cui al comma 223-bis spetta, previa presentazione della domanda da parte di uno dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, ai minori che si trovino in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 223-quater. Il contributo è versato direttamente nella forma di previdenza complementare a cui risulta iscritto il minore.
  223-quater. Il contributo spetta in presenza delle seguenti condizioni:

   a) il soggetto richiedente di cui al comma 223-ter deve risiedere sul territorio dello Stato da almeno tre anni al momento della presentazione della domanda di contributo;

   b) il minore deve risiedere sul territorio dello Stato, o acquisire la residenza per effetto del provvedimento di adozione o di affidamento, mantenendo la residenza per ciascuna annualità successiva di fruizione del contributo;

   c) al momento della presentazione della domanda, deve essere stata attivata l'adesione del minore ad una delle forme di previdenza complementare di cui al comma 223-bis.

  223-quinquies. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 223-quater, il contributo spetta fino al quinto anno di vita del minore o fino a cinque anni dalla data del provvedimento di adozione o di affidamento del medesimo, e ammonta a trecento euro nel primo anno di vita o nel primo anno dalla data di adozione o di affidamento e a duecento euro annui per gli anni successivi e comunque non oltre il diciottesimo anno di età. L'importo annuale spettante per gli anni successivi al primo è erogato a condizione che nell'anno di riferimento sia stata versata, nella forma di previdenza complementare intestata al minore, una somma pari almeno a 100 euro.
  223-sexies. Il contributo di cui al comma 223-bis e seguenti spetta ai soggetti nati, adottati o affidati a decorrere dal 1° gennaio 2026, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 223-octies.
  223-septies. In via transitoria, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 223-quater, il contributo spetta altresì ai minori che alla data del 1° gennaio 2026 non abbiano ancora compiuto cinque anni, ovvero ai minori per i quali non siano ancora trascorsi cinque anni dalla data di adozione o di affidamento. Per i casi di cui al presente comma, con riferimento all'ammontare e alla durata del contributo si applica quanto previsto dal comma 223-quinquies e il limite di spesa di cui al comma 223-octies.
  223-octies. Ai fini di cui ai commi da 223-bis a 223-septies del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del Fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma.
  223-novies. Agli oneri derivanti dai commi da 223-bis a 223-octies del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.247. (ex 1.330.) Sottanelli, Bonetti.

  Dopo il comma 223, aggiungere il seguente:

  223-bis. All'articolo 1, comma 394, secondo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027 e 15 milioni di euro per l'anno 2028».

  Conseguentemente, al comma 757 il secondo periodo è sostituito dal seguente: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 32 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027, 19 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.248. (ex 1.331.) Zanella, Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 224, aggiungere il seguente:

  224-bis. Il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all'articolo 1-quater, comma 3, è incrementato di 100 milioni a decorrere dall'anno 2026.

  Conseguentemente dopo il comma 715 aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva, a decorrere dall'anno 2026, pari a 100 milioni di euro.
1.249. (ex 1.332.) Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 226, aggiungere i seguenti:

  226-bis. Al fine di contrastare ulteriormente i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza e promuovere la cultura dell'informazione e della condivisione delle differenze attraverso la promozione di spazi di partecipazione e dialogo responsabile, sviluppare l'accettazione delle diversità, conoscere le manifestazioni della violenza e gli argomenti usati per normalizzarla, è istituito il «Fondo per contrasto ai discorsi d'odio».
  226-ter. Il Fondo di cui al comma 226-bis, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, è destinato alle scuole secondarie superiori per l'acquisto di libri, quotidiani, prodotti digitali e per la promozione delle diverse attività di cui al comma precedente anche in collaborazione con le Università.
  226-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le attività finanziabili, nonché le linee guida per la relativa organizzazione.
  226-quinquies. Entro trenta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 226-quater, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, destinate alle scuole secondarie di secondo grado che presentino uno o più progetti.
  226-sexies. Le scuole secondarie di secondo grado destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure per garantire la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti.
  226-septies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 226-bis e 226-ter, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2026 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.250. (ex 1.333.) Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 226, aggiungere i seguenti:

  226-bis. È istituito il tempo pieno in tutti gli istituti scolastici della scuola primaria dello Stato. Per dette attività deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico docente e ATA non inferiore al 20 per cento dell'organico della singola scuola.
  226-ter. È istituito altresì il tempo prolungato pomeridiano nei cicli scolastici della scuola secondaria di primo e di secondo grado, basato sull'istituzione di cattedre orario comprensive delle ore d'insegnamento e del tempo mensa, per almeno tre giorni alla settimana nei periodi di attività didattica; si intende obbligatoria la frequenza di detto tempo prolungato per gli alunni della scuola secondaria di I grado e per gli alunni del I biennio della scuola secondaria di II grado; si intende volontaria e a richiesta individuale la frequenza del tempo prolungato per gli alunni del triennio della scuola secondaria di secondo grado. La programmazione delle attività pomeridiane è affidata ai Collegi dei docenti, che la elaboreranno sulla base di un «Progetto formativo» condiviso con le famiglie e, per la scuola secondaria di II grado (biennio e triennio), con le rappresentanze in carica degli studenti. Detto progetto deve essere formalizzato entro la fine dell'anno scolastico precedente e deve essere finalizzato, per almeno il 60 per cento delle ore, ad attività di recupero, assistenza e motivazione allo studio, attività laboratoriali di ricerca e approfondimento, per le quali deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico docente e ATA non inferiore al 20 per cento dell'organico della singola scuola. Per il 40 per cento restante, è facoltà dei soggetti che partecipano al «Progetto formativo» prevedere attività di natura culturale, formativa e di socialità, in concorso con realtà esterne alla scuola e coerenti con il medesimo «Progetto formativo».
  226-quater. Per consentire l'effettivo esercizio sia del tempo pieno che del tempo prolungato, deve essere garantita in ogni scuola o polo scolastico un servizio mensa gratuito, nonché deve essere garantito il trasporto pubblico pomeridiano, in orari congrui allo svolgimento delle attività scolastiche, attraverso il coordinamento delle istituzioni scolastiche, delle istituzioni locali e delle società di gestione del trasporto pubblico.

  Conseguentemente, dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

  43-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»

   b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.251. (ex 1.334.) Piccolotti, Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 226, aggiungere i seguenti:

  226-bis. Al fine di sostenere le famiglie, gli educatori e gli altri adulti di riferimento nell'accompagnamento dei minorenni ad un uso corretto, sicuro e consapevole degli strumenti digitali, nell'ottica della piena realizzazione degli obiettivi di alfabetizzazione digitale e mediatica previsti dall'articolo 14 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e per favorire la prevenzione e precoce intercettazione dei rischi di un uso problematico della rete e di abusi e sfruttamento dei minorenni online, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'informazione e il rafforzamento delle competenze delle famiglie sulla tutela dei minorenni negli ambienti digitali», con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  226-ter. Il Fondo di cui al comma 226-bis è destinato al finanziamento di corsi e altre attività idonee alla sensibilizzazione, informazione e alfabetizzazione degli adulti sulla sicurezza e tutela dei minori negli ambienti digitali, sull'utilizzo di mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente dannosi, e sul riconoscimento dei segnali di pericolo legati a possibili abusi online, per poter agire tempestivamente. Tali attività, anche previste dal Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2025-2027, sono da attuarsi presso i Centri per la famiglia e nei Punti Digitale Facile, anche con la collaborazione di enti del terzo settore o soggetti privati.
  226-quater. Le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 226-bis sono definite entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con un'intesa in sede di Conferenza Unificata promossa dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy.
  226-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 226-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 757.

  Conseguentemente, al comma 757, sopprimere le parole da: , destinato al potenziamento fino alla fine del comma.
1.252. (ex 1.335.) Zanella, Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 226, aggiungere i seguenti:

  226-bis. Al fine di sostenere l'accesso universale ai servizi educativi per l'infanzia e favorire l'occupazione femminile, a decorrere dall'anno 2026 la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è gratuita per i nuclei familiari con valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro.
  226-ter. A decorrere dalla medesima data, il contributo di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito da un trasferimento diretto agli enti gestori del servizio che erogano la gratuità della retta, sulla base delle domande presentate dai nuclei familiari aventi diritto.
  226-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

   a) i criteri per l'erogazione delle risorse agli enti gestori;

   b) le modalità di richiesta da parte delle famiglie;

   c) le forme di monitoraggio e rendicontazione delle somme trasferite.

  226-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 226-bis e 226-ter, pari a 1.650 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.253. (ex 1.336.) Piccolotti, Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 226, aggiungere i seguenti:

  226-bis. Al fine di sostenere le spese di istruzione per gli anni 2026, 2027 e 2028, alle famiglie, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado o l'università e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici o universitari, è riconosciuto un bonus per un importo non superiore a 500 euro annui, nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro, per l'acquisto di testi scolastici o universitari, richiesti dal percorso scolastico o universitario frequentato, fino alla durata legale del corso di studi.
  226-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma precedente.
  226-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 226-bis, pari a 200 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 715-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 715 aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata in 200 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028.
1.254. (ex 1.337.) Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 226, aggiungere i seguenti:

  226-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.
  226-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 715-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 715 aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata in 500 milioni di euro a decorrere dal 2026.
1.255. (ex 1.338.) Piccolotti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 227, sostituire le parole: 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: 500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

  Conseguentemente, dopo il comma 972 aggiungere il seguente:

  972-bis. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 498,85 milioni per l'anno 2026 e di 293 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
1.256. (ex 1.339.) Faraone.

  Al comma 227, sostituire le parole: 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: 2,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

  Conseguentemente, dopo il comma 715 aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva, per l'anno 2026, quantificata in 2,3 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2027, in 415 milioni di euro.
1.257. (ex 1.346.) Zanella, Grimaldi, Mari.

  Al comma 227, primo periodo, sostituire le parole: e di 207 milioni di euro annui con le seguenti: e di 500 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, dopo il comma 972 aggiungere il seguente:

  972-bis. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 293 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
1.258. (ex 1.341.) Faraone.

  Al comma 227, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Fondo di cui al primo periodo finanzia anche interventi regionali e comunali volti a garantire il riconoscimento previdenziale e contributivo dell'attività di cura, nonché servizi di sollievo e formazione rivolti ai caregiver familiari di persone con disabilità con necessità di sostegno elevato o intensivo, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 2024, n. 62.
*1.259. (ex 1.342.) Faraone.
*1.260. (ex 1.343.) Zanella, Mari.

  Al comma 227, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il Fondo di cui al primo periodo è incrementato a partire dal 2027 di 500 milioni di euro. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle minori spese derivanti dal comma 715-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata in 500 milioni di euro a decorrere dal 2026.
1.261. (ex 1.344.) Zanella, Grimaldi.

  Al comma 227, secondo periodo, sopprimere le parole: delle persone con disabilità.
1.262. (ex 1.345.) Zanella, Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 227, aggiungere i seguenti:

  227-bis. Al fine di dare piena attuazione alla legge 18 agosto 2015, n. 134, con particolare riguardo allo sviluppo della ricerca scientifica di base e traslazionale sui disturbi dello spettro autistico, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, istituito presso il Ministero della salute dall'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  227-ter. Le risorse di cui al comma 227-bis sono destinate, in via prioritaria:

   a) al finanziamento di progetti di ricerca scientifica di base e di ricerca traslazionale volti all'individuazione delle cause, dei fattori di rischio e dei meccanismi eziopatogenetici dei disturbi dello spettro autistico, nonché allo sviluppo di interventi innovativi basati sulle più avanzate evidenze scientifiche;

   b) alla partecipazione a programmi, bandi e partenariati di ricerca di rilievo internazionale e sovranazionale nel campo dei disturbi dello spettro autistico, anche in cofinanziamento con altri Stati o organismi europei e internazionali;

   c) al sostegno di progetti di ricerca applicata e di valutazione di esito relativi ai modelli di presa in carico sanitaria, sociosanitaria ed educativa delle persone con disturbi dello spettro autistico nelle diverse fasi della vita.

   Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

   a) i criteri di selezione e di finanziamento dei progetti di ricerca di cui al comma 2, assicurando procedure pubbliche e trasparenti, basate su valutazione indipendente di merito scientifico;

   b) la quota delle risorse da destinare ai programmi di ricerca di base, ai programmi di ricerca traslazionale e ai programmi di partecipazione a bandi internazionali, garantendo la prevalenza degli interventi di ricerca di base di cui alla lettera a) del comma 2;

   c) le modalità di monitoraggio, rendicontazione e diffusione dei risultati della ricerca, anche ai fini dell'aggiornamento periodico delle linee di indirizzo e delle linee guida nazionali in materia di disturbi dello spettro autistico.

  227-quater. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal comma 227-ter nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto al comma 227-bis, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  227-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 227-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.263. (ex 1.347.) Faraone.

  Dopo il comma 227, aggiungere i seguenti:

  227-bis. Al fine di dare piena attuazione alla legge 18 agosto 2015, n. 134, con particolare riguardo allo sviluppo della ricerca scientifica di base e traslazionale sui disturbi dello spettro autistico, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, istituito presso il Ministero della salute dall'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, in via prioritaria:

   a) al finanziamento di progetti di ricerca scientifica di base e di ricerca traslazionale volti all'individuazione delle cause, dei fattori di rischio e dei meccanismi eziopatogenetici dei disturbi dello spettro autistico, nonché allo sviluppo di interventi innovativi basati sulle più avanzate evidenze scientifiche;

   b) alla partecipazione a programmi, bandi e partenariati di ricerca di rilievo internazionale e sovranazionale nel campo dei disturbi dello spettro autistico, anche in cofinanziamento con altri Stati o organismi europei e internazionali;

   c) al sostegno di progetti di ricerca applicata e di valutazione di esito relativi ai modelli di presa in carico sanitaria, sociosanitaria ed educativa delle persone con disturbi dello spettro autistico nelle diverse fasi della vita.

  227-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

   a) i criteri di selezione e di finanziamento dei progetti di ricerca di cui al comma 227-bis, assicurando procedure pubbliche e trasparenti, basate su valutazione indipendente di merito scientifico;

   b) la quota delle risorse da destinare ai programmi di ricerca di base, ai programmi di ricerca traslazionale e ai programmi di partecipazione a bandi internazionali, garantendo la prevalenza degli interventi di ricerca di base di cui alla lettera a) del comma 227-bis;

   c) le modalità di monitoraggio, rendicontazione e diffusione dei risultati della ricerca, anche ai fini dell'aggiornamento periodico delle linee di indirizzo e delle linee guida nazionali in materia di disturbi dello spettro autistico.

  227-quater. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto al comma 227-bis, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Conseguentemente, al comma 757 il secondo periodo è sostituito dal seguente: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 78 milioni di euro per l'anno 2026, 65 milioni di euro per l'anno 2027, 54 milioni di euro per l'anno 2028 e 51,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.264. (ex 1.349.) Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 227, aggiungere i seguenti:

  227-bis. Al fine di garantire l'effettiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali a favore delle persone non autosufficienti e di sostenere gli interventi di assistenza domiciliare integrata socioassistenziale e i servizi di sollievo alle famiglie, la dotazione del Fondo per le non autosufficienze, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e alimentato annualmente con legge di bilancio, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2026 e di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  227-ter. Le risorse di cui al comma 227-bis sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa intesa in Conferenza Unificata, sulla base:

   a) del numero di persone non autosufficienti residenti;

   b) della presenza di bisogni ai sensi della normativa vigente in materia di valutazione multidimensionale della disabilità e della condizione di non autosufficienza;

   c) degli obiettivi di assistenza domiciliare fissati nei LEP sociali.

   Le risorse sono vincolate alla copertura di:

   a) assistenza personale e domiciliare ad alta intensità;

   b) interventi di sollievo temporaneo e sostituzione del caregiver familiare;

   c) riconoscimento di contributi economici finalizzati alla cura a domicilio, inclusa la contribuzione previdenziale figurativa del caregiver familiare, in coerenza con gli indirizzi del Fondo per il caregiver familiare di cui al comma 227;

   d) riconoscimento dei contributi economici per sostenere l'assistenza personale autogestita (o assistenza indiretta) che non compare in modo esplicito nell'elenco degli interventi finanziabili.

  227-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per le disabilità, sono definite le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'utilizzo delle risorse, al fine di verificarne l'impatto sul raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni nei diversi Ambiti Territoriali Sociali (ATS).
  227-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 227-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026 e di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 715-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 715 aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata in 400 milioni di euro per l'anno 2026 e di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
1.265. (ex 1.351.) Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 227, aggiungere i seguenti:

  227-bis. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per le disabilità, il «Fondo per l'attuazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati delle persone con disabilità», con una dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
  227-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 227-bis sono destinate, in via prioritaria, al cofinanziamento dei budget di progetto di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e all'attivazione degli interventi, dei servizi e dei sostegni necessari alla realizzazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati, con particolare riferimento alle misure per la vita indipendente, l'inclusione scolastica e formativa, l'inclusione lavorativa, l'abitare in autonomia e la deistituzionalizzazione. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti:

   a) i criteri e le modalità di riparto del Fondo tra le regioni e le province autonome, tenendo conto della popolazione con disabilità, della complessità dei bisogni, dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire e del grado di attuazione del decreto legislativo n. 62 del 2024;

   b) le tipologie di interventi finanziabili, le forme di cofinanziamento regionale e locale, nonché i meccanismi di monitoraggio, rendicontazione e valutazione degli esiti dei progetti di vita personalizzati e partecipati. Il Ministro per le disabilità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione del Fondo di cui al comma 227-bis, con particolare riguardo al numero e alle caratteristiche dei progetti di vita finanziati, agli esiti in termini di inclusione sociale, lavorativa e abitativa e alla riduzione del ricorso a soluzioni istituzionalizzanti.

  227-quater. Per l'attuazione dei commi 227-bis e 227-ter, entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui all'articolo 129, commi 1 e 2, con esclusione delle spese connesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di razionalizzazione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e adotta, sentiti i Ministeri interessati, un programma di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, al fine di conseguire maggiori entrate da lotta all'evasione o maggiori risparmi di spesa non inferiori a 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Il Programma di razionalizzazione della spesa pubblica è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari e nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa, sono indicati i provvedimenti mediante i quali conseguire gli obiettivi di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica a decorrere dall'anno 2026, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi.
1.266. (ex 1.357.) Faraone.

  Dopo il comma 227, aggiungere i seguenti:

  227-bis. Al fine di garantire l'effettiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali a favore delle persone non autosufficienti e di sostenere gli interventi di assistenza domiciliare integrata socioassistenziale e i servizi di sollievo alle famiglie, la dotazione del Fondo per le non autosufficienze, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e alimentato annualmente con legge di bilancio, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2026 e di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa intesa in Conferenza Unificata, sulla base:

   a) del numero di persone non autosufficienti residenti;

   b) della presenza di bisogni ai sensi della normativa vigente in materia di valutazione multidimensionale della disabilità e della condizione di non autosufficienza;

   c) degli obiettivi di assistenza domiciliare fissati nei LEP sociali.

   Le risorse sono vincolate alla copertura di:

   a) assistenza personale e domiciliare ad alta intensità;

   b) interventi di sollievo temporaneo e sostituzione del caregiver familiare;

   c) riconoscimento di contributi economici finalizzati alla cura a domicilio, inclusa la contribuzione previdenziale figurativa del caregiver familiare, in coerenza con gli indirizzi del Fondo per il caregiver familiare di cui all'articolo 53;

   d) riconoscimento dei contributi economici per sostenere l'assistenza personale autogestita (o assistenza indiretta) che non compare in modo esplicito nell'elenco degli interventi finanziabili.

  227-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per le disabilità, sono definite le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'utilizzo delle risorse, al fine di verificarne l'impatto sul raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni nei diversi Ambiti Territoriali Sociali (ATS).
  227-quater. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 400 milioni per il 2026 e a 600 milioni a partire dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.267. (ex 1.350.) Faraone.

  Dopo il comma 227, aggiungere i seguenti:

  227-bis. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per le disabilità, il «Fondo per l'attuazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati delle persone con disabilità», con una dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono destinate, in via prioritaria, al cofinanziamento dei budget di progetto di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e all'attivazione degli interventi, dei servizi e dei sostegni necessari alla realizzazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati, con particolare riferimento alle misure per la vita indipendente, l'inclusione scolastica e formativa, l'inclusione lavorativa, l'abitare in autonomia e la deistituzionalizzazione. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti:

   a) i criteri e le modalità di riparto del Fondo tra le regioni e le province autonome, tenendo conto della popolazione con disabilità, della complessità dei bisogni, dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire e del grado di attuazione del decreto legislativo n. 62 del 2024;

   b) le tipologie di interventi finanziabili, le forme di cofinanziamento regionale e locale, nonché i meccanismi di monitoraggio, rendicontazione e valutazione degli esiti dei progetti di vita personalizzati e partecipati.

  227-ter. Il Ministro per le disabilità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione del Fondo di cui al comma 227-bis, con particolare riguardo al numero e alle caratteristiche dei progetti di vita finanziati, agli esiti in termini di inclusione sociale, lavorativa e abitativa e alla riduzione del ricorso a soluzioni istituzionalizzanti.
  22-quater. Agli oneri derivanti dal comma 227-bis, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dal comma 43-bis della presente legge.

  Conseguentemente dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

  43-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;

   b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.268. (ex 1.352.) Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 227 aggiungere i seguenti:

  227-bis. Per l'attuazione delle finalità previste dalla legge 23 marzo 2023, n. 33 e il finanziamento degli interventi disciplinati dal decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 e successivi provvedimenti attuativi, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  227-ter. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
  227-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 227-bis salvo quanto previsto dal comma 227-ter, si provvede per 2.500 milioni a valere sulle economie di spesa derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro il 28 febbraio 2026, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese nella misura minima di 2.500 milioni di euro a decorrere dal 2026.
1.269. (ex 1.353.) Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Dopo il comma 227, aggiungere i seguenti:

  227-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo destinato a finanziare percorsi di formazione e certificazione professionale dei disability manager nel settore pubblico e privato, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  227-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro per le disabilità, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo.
  227-quater. Agli oneri derivanti dal comma 227-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.270. (ex 1.354.) Faraone.

  Dopo il comma 227, aggiungere i seguenti:

  227-bis. Il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 è incrementato di 100 milioni di euro.
  227-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni per l'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 715-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 715 aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata in 100 milioni di euro per il 2026.
1.271. (ex 1.361.) Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 227, aggiungere i seguenti:

  227-bis Il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2026 e 2028.
  227-ter. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.272. (ex 1.355.) Ciani, Malavasi, Furfaro, Girelli, Stumpo.

  Dopo il comma 227, aggiungere i seguenti:

  227-bis. Al fine di garantire l'inclusione e l'accesso ai servizi delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate che hanno perso contatto con i servizi sanitari e sociali, è autorizzata la spesa di un milione di euro annuo, per gli anni 2026 e 2027, a favore della Fondazione Italiana per la sclerosi multipla (FISM) per la prosecuzione del progetto di ricerca «Persone con sclerosi multipla “difficili da raggiungere” 2026-2027. Orientare la pianificazione dei servizi».
  227-ter. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annuo per gli anni dal 2026 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.273. (ex 1.356.) Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 227, aggiungere il seguente:

  227-bis. Per promuovere l'attività sportiva, agonistica e non agonistica, delle persone con disabilità, a valere sulle risorse di cui al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono destinati:

   a) 10 milioni di euro per l'anno 2026, 15 milioni per l'anno 2027 e 20 milioni a decorrere dal 1° gennaio 2028 per la costruzione, il completamento e l'adattamento di infrastrutture sportive scolastiche destinate all'educazione fisica degli alunni con disabilità;

   b) 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per l'erogazione di ausili ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori a tecnologia avanzata con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali per persone con disabilità motoria.
1.274. (ex 1.358.) Bonetti.

  Dopo il comma 227, aggiungere il seguente:

  227-bis. Il Fondo di cui al comma 227 finanzia anche interventi regionali e comunali volti a garantire il riconoscimento previdenziale e contributivo dell'attività di cura, nonché servizi di sollievo e formazione rivolti ai caregiver familiari di persone con disabilità con necessità di sostegno elevato o intensivo, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 2024, n. 62.
1.275. (ex 1.359.) Faraone.

  Dopo il comma 227, aggiungere il seguente:

  227-bis. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione di 40 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato alla realizzazione di alloggi protetti e progetti di co-housing sociale per persone con disabilità.

  Conseguentemente, dopo il comma 715 aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
1.276. (ex 1.362.) Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 227, aggiungere il seguente:

  227-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, destinato a finanziare percorsi di formazione e certificazione professionale dei disability manager nel settore pubblico e privato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo.

  Conseguentemente, al comma 757, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 42 milioni di euro per l'anno 2026, 30 milioni di euro per l'anno 2027, 19 milioni di euro per l'anno 2028 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.277. (ex 1.363.) Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 227, aggiungere il seguente:

  227-bis. Il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.278. (ex 1.360.) Faraone.

  Al comma 228, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 228 aggiungere i seguenti:

  228-bis. Il Fondo di cui al comma 228 è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto alla violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime e di attuare quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  228-ter. Nell'ambito dei corsi di formazione iniziale e permanente dei magistrati e delle magistrate, organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, sono introdotti in via obbligatoria moduli specifici sul contrasto alla violenza di genere, con particolare riferimento:

   a) all'applicazione delle disposizioni contenute nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77;

   b) al riconoscimento e superamento degli stereotipi di genere;

   c) alla prevenzione della vittimizzazione secondaria nelle procedure giudiziarie;

   d) alla tutela dei diritti delle vittime di violenza domestica e di genere.

  228-quater. La Scuola Superiore della Magistratura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee guida per l'attuazione dei moduli formativi di cui al comma 228-ter, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura.
  228-quinquies. Con cadenza biennale, il Ministero della giustizia presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della formazione obbligatoria prevista dal presente comma e sui risultati conseguiti in termini di prevenzione della vittimizzazione secondaria nei procedimenti giudiziari.
  228-sexies. Per le finalità di cui al comma 228-ter è autorizzata una spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2026.
  228-septies. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, nonché di contrastare fenomeni di recidiva e, al contempo, garantire una maggiore sicurezza nella società, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per finanziare gli interventi relativi ai percorsi trattamentali ed il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.
  228-octies. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo di cui al comma 228, è incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-bis.
  228-novies. All'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 3-bis, le parole: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028».
  228-decies. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, nonché dall'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 575 del codice penale ovvero per omicidio a seguito di uno dei delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-ter del codice di procedura penale, nonché al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.
  228-undecies. Il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è rifinanziato di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, al fine di consentire il concreto indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo 11 della medesima legge.
  228-duodecies. All'articolo 1, comma 1134, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2026, 2027 e 2028».
  228-terdecies. Agli oneri di cui ai commi da 228-bis a 228-duodecies pari a 35.200.000 euro per l'anno 2026, a 55.200.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 28.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.279. (ex 1.364.) Cafiero De Raho, Ascari, Carmina, D'Orso, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Torto.

  Dopo il comma 228, aggiungere i seguenti:

  228-bis. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, missioni 4 e 5, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  228-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.280. (ex 1.365.) Faraone.

  Dopo il comma 228, aggiungere il seguente:

  228-bis. Il Fondo di Garanzia per il Microcredito di Libertà è incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dal 2026. Agli oneri conseguenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.281. (ex 1.366.) Bonetti.

  Dopo il comma 229, aggiungere i seguenti:

  229-bis. I benefici economici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e agli articoli 11 e 13-bis della legge 7 luglio 2016 n. 122 concessi in favore dei figli della vittima quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi sia o sia stato legato da relazione affettiva o stabile convivenza, nonché dei figli di donna nei cui confronti sia stato commesso femminicidio, ovvero dei figli della vittima sopravvissuta che abbia riportato conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, e delle famiglie affidatarie, a valere sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui al presente articolo, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, né ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  229-ter. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 e dall'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026, per le finalità di cui al comma 229-bis.
  229-quater. Agli oneri derivanti dai commi 229-bis e 229-ter, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.282. (ex 1.367.) Faraone.

  Dopo il comma 229, aggiungere i seguenti:

  229-bis. Al fine di garantire l'accesso tempestivo a percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico per bambine, bambini e adolescenti vittime di violenza assistita e finanziare l'attivazione gratuita di percorsi individuali o di gruppo di supporto psicologico o psicoterapeutico rivolti a minorenni testimoni di violenza domestica o orfani di crimini domestici o di femminicidio, è istituito, presso il Ministero della salute, un fondo denominato «Fondo per il supporto psicologico alle vittime minorenni di violenza assistita» con una dotazione di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  229-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'accesso al Fondo da parte dei servizi territoriali, le modalità di accreditamento delle strutture e dei professionisti coinvolti, gli standard qualitativi minimi per l'erogazione dei percorsi di supporto psicologico e le modalità di monitoraggio, raccolta dati e valutazione degli impatti.
  229-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 229-bis, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.283. (ex 1.368.) Faraone.

  Dopo il comma 229, aggiungere i seguenti:

  229-bis. Nei procedimenti civili comunque connessi ai procedimenti penali di cui all'articolo 76, comma 4-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è autorizzata l'ammissione della persona offesa, anche se non si è costituita parte civile, al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito previsti dal medesimo decreto. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito sono comunque esclusi l'assegno di mantenimento al coniuge di cui all'articolo 156, comma 1 del codice civile, l'assegno di mantenimento ai figli, di cui all'articolo 316-bis del codice civile nonché l'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.
  229-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 229-bis, valutati in 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.284. (ex 1.370.) Faraone.

  Dopo il comma 229, aggiungere il seguente:

  229-bis. All'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

   a) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Alla scadenza delle misure di cui al presente comma, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle imprese e del made in Italy da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue, da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese, ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite ovvero realizzino operazioni di aggregazione.»;

   b) sostituire le parole «dello sviluppo economico», ovunque ricorrano, con le seguenti: «delle imprese e del made in Italy».
1.285. (ex 1.369.) Faraone.

  Dopo il comma 231, aggiungere i seguenti:

  231-bis. Al fine di consentire l'immediata individuazione e l'adeguata assistenza delle donne vittime di violenza e di violenza domestica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Il Fondo di cui al presente comma è finalizzato al finanziamento di attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, a carattere continuo e permanente, destinate agli operatori delle Forze di polizia e della polizia municipale, ai magistrati, al personale del settore giudiziario, al personale sanitario e socio-sanitario, agli insegnanti, e a tutto il personale scolastico che possa entrare in contatto con le vittime medesime, anche in attuazione delle finalità di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione del presente comma, e sono stabilite le modalità di inserimento delle attività di formazione nei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, di coordinamento e integrazione con gli obiettivi programmatici e strategici di performance di ciascuna amministrazione pubblica, attraverso una piena integrazione nel ciclo della performance e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica e all'educazione.
  231-ter. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. L'incremento di cui al presente comma è destinato alle misure in favore degli orfani per crimini domestici.
  231-quater. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:

   «4-quinquies. Si applica il patrocinio a spese dello stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, ai procedimenti civili in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori».

  231-quinquies. Al fine di elaborare e promuovere campagne d'informazione e sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella costruzione di rapporti all'insegna del rispetto e della parità, il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  231-sexies. A decorrere dall'anno 2026 le misure finanziarie erogate agli orfani e alle orfane di crimini domestici ed alle famiglie affidatarie non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito.
  231-septies. Al fine di porre in essere una strategia efficace di prevenzione e lotta ai reati di condivisione di contenuti illeciti su piattaforme digitali, e al fine di introdurre misure permanenti di prevenzione e protezione delle vittime dei suddetti reati, con particolare attenzione alla violenza informatica contro le donne, nell'ottica dell'attuazione di quanto disposto dal Capo V, della legge 23 settembre 2025, n. 132, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  231-octies. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta alla violenza di genere e di ampliare il numero di braccialetti elettronici in dotazione alle Forze di Polizia, nonché per migliorare le procedure di verifica della fattibilità tecnica degli stessi, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  231-novies. Al fine di promuovere e incentivare azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per la promozione della formazione e del rafforzamento delle competenze, per l'aumento della rappresentanza nell'ambito lavorativo e per favorire le carriere nelle discipline matematiche e tecnico-scientifiche (discipline STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo donne STEM», con la dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato al finanziamento di programmi, progetti e interventi concernenti la promozione della parità tra i sessi nell'apprendimento, nella formazione e nel lavoro nelle discipline STEM.
  231-decies. Per gli oneri di cui ai commi da 231-bis a 231-novies, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 205 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.286. (ex 1.371.) Ferrari, Forattini, Ghio, Manzi.

  Dopo il comma 231, aggiungere i seguenti:

  231-bis. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:

   «4-quinquies. Si applica il patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, ai procedimenti civili riguardanti abusi familiari o condotte di violenza di genere o domestica poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, ai sensi dell'articolo 473-bis.40 del codice di procedura civile.
   231-ter. Agli oneri derivanti dal comma 231-bis si provvede, nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.287. (ex 1.372.) Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, D'Orso, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Torto.

  Dopo il comma 232, aggiungere i seguenti:

  232-bis. All'articolo 1, comma 910, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, di cui lo stesso risulti titolare o cointestatario;».
  232-ter. Al fine di garantire una reale indipendenza finanziaria alle donne vittime di violenza di genere, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 destinato alla copertura integrale delle spese materiali e accessorie per l'apertura di un contratto di conto corrente intestato esclusivamente alle donne vittime di violenza di genere presso gli istituti di credito di cui al comma 232-sexies.
  232-quater. Per i medesimi fini di cui al comma 232-ter, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato alla copertura delle spese per l'apertura dei conti correnti bancari, personali o cointestati, per i giovani fino a 30 anni di età e per le donne, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  232-quinquies. Le risorse di cui ai commi 232-ter e 232-quater sono altresì destinate all'avvio di percorsi di sensibilizzazione, informazione ed educazione finanziaria, indirizzati alle categorie di individui di cui ai medesimi commi, volti a sviluppare:

   a) le competenze economico-finanziarie di base, per la gestione della propria autonomia economica;

   b) la conoscenza dei diritti in ambito economico, finanziario e patrimoniale, per sviluppare una maggiore partecipazione alle decisioni inerenti alla propria vita privata e pubblica;

   c) le conoscenze tecniche per una gestione proattiva del risparmio, al fine di disinnescare situazioni di isolamento economico e sociale che precludono ogni indipendenza economica.

  232-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad adottare, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 232-septies, un protocollo d'intesa, sentita l'Associazione bancaria italiana, con gli istituti di credito aderenti alle misure e alle iniziative previste dai commi 232-ter, 232-quater e 232-quinquies, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al medesimo comma 232-septies.
  232-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di adesione al protocollo d'intesa di cui al comma 232-sexies e le modalità di erogazione delle misure e delle iniziative di cui ai commi 232-ter, 232-quater e 232-quinquies, nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.
  232-octies. Agli oneri derivanti dai commi 232-bis e 232-septies del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.288. (ex 1.373.) Bonetti.

  Dopo il comma 232, aggiungere i seguenti:

  232-bis. Al fine di prevenire e contrastare la violenza maschile contro le donne e le discriminazioni di genere all'interno delle comunità universitarie, è istituito, presso ciascun ateneo statale e non statale legalmente riconosciuto, uno sportello universitario antiviolenza, dedicato all'ascolto, all'orientamento e al supporto delle studentesse, delle ricercatrici, del personale tecnico-amministrativo e docente vittime di violenza o discriminazione.
  232-ter. Gli sportelli universitari antiviolenza di cui al comma precedente operano in coordinamento con la rete territoriale dei centri antiviolenza di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e svolgono attività di:

   a) ascolto, presa in carico e orientamento verso servizi locali specializzati;

   b) prevenzione, informazione e formazione sulle tematiche della violenza di genere e del rispetto delle differenze;

   c) raccolta e analisi dati, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e con il Dipartimento per le pari opportunità.

  232-quater. Per l'istituzione e il funzionamento degli sportelli universitari di cui al comma 232-bis è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per i centri universitari antiviolenza, con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

  Conseguentemente, sostituire il comma 757, secondo periodo, con il seguente seguente: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 78 milioni di euro per l'anno 2026, 65 milioni di euro per l'anno 2027, 54 milioni di euro per l'anno 2028 e 51,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.289. (ex 1.374.) Piccolotti, Zanella, Ghirra, Grimaldi.

  Dopo il comma 232, aggiungere i seguenti:

  232-bis. Al fine di garantire l'accesso tempestivo a percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico per bambine, bambini e adolescenti vittime di violenza assistita e finanziare l'attivazione gratuita di percorsi individuali o di gruppo di supporto psicologico o psicoterapeutico rivolti a minorenni testimoni di violenza domestica o orfani di crimini domestici o di femminicidio, è istituito, presso il Ministero della salute, un fondo denominato «Fondo per il supporto psicologico alle vittime minorenni di violenza assistita» con una dotazione di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  232-ter. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'accesso al Fondo da parte dei servizi territoriali, le modalità di accreditamento delle strutture e dei professionisti coinvolti, gli standard qualitativi minimi per l'erogazione dei percorsi di supporto psicologico e le modalità di monitoraggio, raccolta dati e valutazione degli impatti.
  232-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.290. (ex 1.375.) Zanella, Ghirra, Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 232, aggiungere i seguenti:

  232-bis. Al comma 191 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole «beneficiarie della misura» aggiungere le seguenti: «o comunque in possesso dei requisiti, ma non beneficiarie solo per esaurimento delle risorse disponibili,».
  232-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 232-bis è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dal 2026.

  Conseguentemente, sostituire il comma 757, secondo periodo, con il seguente: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 58 milioni di euro per l'anno 2026, 45 milioni di euro per l'anno 2027, 34 milioni di euro per l'anno 2028 e 31,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.291. (ex 1.376.) Ghirra, Piccolotti, Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

  233-bis. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi».
  233-ter. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un periodo della durata di sei mesi».
  233-quater. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «almeno sei mesi».
  233-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi da 233-bis a 233-quater è autorizzata la spesa pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

  Conseguentemente, sostituire il comma 757, secondo periodo, con il seguente: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 48 milioni di euro per l'anno 2026, 35 milioni di euro per l'anno 2027, 24 milioni di euro per l'anno 2028 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.292. (ex 1.377.) Zanella, Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

  233-bis. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi».
  233-ter. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un periodo della durata di sei mesi».
  233-quater. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «almeno sei mesi».
  233-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 233-bis, 233-ter e 233-quater, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.293. (ex 1.379.) Faraone.

  Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

  233-bis. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:

   «4-quinquies. Si applica il patrocinio a spese dello stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, ai procedimenti civili in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori».

  233-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 233-bis è autorizzata la spesa pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

  Conseguentemente, sostituire il comma 757, secondo periodo, con il seguente: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 38 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027, 14 milioni di euro per l'anno 2028 e 11,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.294. (ex 1.378.) Zanella, Dori, Grimaldi, Piccolotti, Ghirra.

  Dopo il comma 234, aggiungere il seguente:

  234-bis. Non possono essere ammessi agli interventi di sostegno abitativo di cui al comma 234 quanti non ottemperino, ove stabiliti, agli obblighi di mantenimento dell'ex coniuge e dei figli, nonché alle altre prescrizioni di natura personale e patrimoniale contenute negli accordi o nei provvedimenti di separazione e divorzio.
1.295. (ex 1.380.) Bonetti.

  Dopo il comma 235, aggiungere i seguenti:

  235-bis. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per gli studenti, il fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, per l'erogazione di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Il buono è riconosciuto, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, agli studenti fino a 26 anni di età. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di euro 200. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
  235-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 235-bis, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati.
  235-quater. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui ai decreti 29 luglio 2022, n. 5 e 28 marzo 2023, n. 4, nonché la piattaforma informatica denominata bonustrasporti.lavoro.gov.it.
1.296. (ex 1.381.) Fede, Carmina, Dell'Olio, Donno, Iaria, Torto, Traversi.

  Dopo il comma 235, aggiungere i seguenti:

  235-bis. All'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) gli assegni periodici destinati al mantenimento del coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, qualora il coniuge destinatario non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto.».

  235-ter. Agli oneri derivanti dal comma 235-bis del presente articolo, fissati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  235-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 235-bis, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 235-ter.
1.297. (ex 1.382.) Bonetti.

  Dopo il comma 236, aggiungere il seguente:

  236-bis. Per l'attuazione delle finalità previste dalla legge 23 marzo 2023, n. 33 e per sostenere il finanziamento degli interventi disciplinati dal decreto legislativo 15 marzo 2024 n. 29, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2026, di 350 milioni di euro per l'anno 2027 e di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026, di 350 milioni di euro per l'anno 2027 e di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.298. (ex 1.383.) Faraone.

  Al comma 237, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: entro il limite di 800 euro con le seguenti: 1.500 euro.

   b) sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 10 per cento.

  Conseguentemente, al comma 757, secondo periodo, sostituire le parole: 28 milioni di euro con le parole 600 milioni di euro.
1.299. (ex 1.384.) Faraone.

  Al comma 237, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere il terzo periodo;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il beneficio di cui al presente comma è esteso anche al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di garantire parità di trattamento con il personale del Servizio sanitario nazionale e con le altre categorie di dipendenti pubblici destinatari di misure fiscali agevolative specifiche, nei limiti e alle condizioni previsti dal presente articolo.

  Conseguentemente dopo il comma 237, aggiungere il seguente:

  237-bis. Per gli ulteriori oneri di cui al comma 237, fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.300. (ex 1.385.) Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo il comma 237, aggiungere i seguenti:

  237-bis. Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di équipe integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i comuni e le loro forme associative definite ai sensi dei capi 4 e 5 del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, in rispetto del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 2 e 9 del presente articolo, all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 , e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  237-ter. Agli oneri derivanti dal comma 237-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.301. (ex 1.386.) Faraone.

  Dopo il comma 237, aggiungere il seguente:

  237-bis. Nel rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'espressione ferie retribuite di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, va intesa nel senso che durante i periodi di fruizione delle ferie al dipendente spetta la normale retribuzione, con esclusione dei compensi che richiedono lo svolgimento effettivo delle mansioni e di quelli che non siano erogati per dodici mensilità, fatto salvo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.
1.302. (ex 1.387.) Faraone.

  Dopo il comma 238, aggiungere i seguenti:

  238-bis. Al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, di seguito denominato «Fondo», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  238-ter. Il Fondo è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, il terzo settore in ambito educativo del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti strutturali volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, a ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, a progettare il tempo di sospensione delle lezioni, a favorire le attività pomeridiane, nonché ad intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.
  238-quater. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali di cui al comma 238-ter coinvolte nella realizzazione del progetto.
  238-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 238-ter.
  238-sexies. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 238-quinquies, il Ministro dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 100 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 238-ter.
  238-septies. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 238-ter e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 238-quinquies al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.
  238-octies. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.303. (ex 1.941.) Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

  Dopo il comma 239, aggiungere i seguenti:

  239-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro» sono inserite le seguenti parole: «, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù».
  239-ter. Al medesimo fine di cui al comma 239-bis, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2025 ed è ripartito in favore dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.
  239-quater. Agli oneri di cui al comma 239-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.304. (ex 1.388.) Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 246, aggiungere i seguenti:

  246-bis. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e per gli interventi e gli investimenti finalizzati al personale e al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali destinate all'esecuzione penale sia per adulti sia per minori è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  246-ter. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2025-2027» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «600 unità». La disposizione di cui al periodo precedente è attuata nel limite di spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  246-quater. Al personale medico specialistico e al personale socio-sanitario e agli psicologi che forniscono un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, con compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro, nel limite di spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  246-quinquies. Per consentire il pagamento delle prestazioni dei professionisti psicologi e criminologi, esperti ex articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, aumentate a seguito delle richieste provenienti dagli istituti penitenziari per far fronte alle esigenze relative alla riduzione del rischio suicidario è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  246-sexies. Per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, anche al fine di assicurarne la distribuzione omogenea su tutto il territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2026 al fine di realizzare nuove residenze.
  246-septies. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria.
  246-octies. Al fine di garantire l'attività lavorativa delle persone detenute, internate, anche ammesse al lavoro all'esterno, in attuazione delle finalità di cui alla legge 22 giugno 2000, n. 193, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  246-novies. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2024, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 al fine di dotare gli istituti penitenziari di locali e unità abitative senza controlli visivi e auditivi, destinati ai colloqui privati tra persone legate da rapporti affettivi.
  246-decies. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi relativi allo smaltimento dei procedimenti civili e penali pendenti al 31 dicembre 2022, e l'impegno di riduzione del disposition time sia nel settore civile sia nel settore penale, per i Programmi Giustizia Civile, Giustizia Penale e Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  246-undecies. Per gli oneri di cui ai commi da 246-bis a 246-decies, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 465 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.305. (ex 1.389.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo il comma 253, aggiungere i seguenti:

  253-bis. È istituito, in via sperimentale per il triennio 2026-2028, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il Fondo di sostegno per i lavoratori autonomi e parasubordinati che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno n. 81 del 2015, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  253-ter. L'indennità giornaliera è erogata, a valere sul Fondo di cui al comma 253-bis, in caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano lo svolgimento dell'attività lavorativa, in favore dei lavoratori autonomi e parasubordinati che:

   a) abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito derivante dall'attività di consegna con piattaforme digitali pari ad almeno il 50 per cento del reddito da lavoro complessivo;

   b) siano iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

   c) non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.

  253-quater. L'indennità di cui al comma 253-bis è pari al 50 per cento della media giornaliera dei compensi percepiti nei tre mesi precedenti l'evento meteorologico avverso, nel limite massimo di 50 euro giornalieri. L'indennità è riconosciuta per un massimo di 20 giornate per anno solare.
  253-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni datoriali e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riconoscimento dell'indennità, le procedure di accesso al Fondo, nonché i criteri che individuano le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di effettuare consegne e che danno diritto all'indennità, da individuare in base all'allerta meteo-idro diramata dal Servizio nazionale di protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico e all'indice di calore adottato dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stress termico e il rischio da calore, ed eventuali altre condizioni estreme che renderebbero insalubre o pericolosa l'attività di consegna.
  253-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 253-bis a 253-quinquies, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.306. (ex 1.390.) Faraone.

  Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

  253-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il comma 7 è sostituito dal seguente: «Il trattamento economico del direttore è determinato in un importo annuo lordo omnicomprensivo pari al massimo previsto dall'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Se appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore dell'ISIN è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga all'ordinamento di appartenenza, mantenendo, ove più favorevole, il trattamento economico complessivo in godimento. Resta salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il trattamento economico dei componenti della Consulta è determinato in un importo onnicomprensivo annuo lordo pari a euro 25.000 per il componente che svolge funzioni di coordinatore e a euro 20.000 per ciascuno degli altri componenti. Al Collegio dei revisori spetta un compenso onnicomprensivo annuo lordo pari a euro 10.000 per il presidente e a euro 7.500 per ciascuno dei componenti. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17 del presente articolo.».
1.307. (ex 1.391.) Faraone.

  Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

  253-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato di 10 milioni di euro. Al fine di sostenere la ricerca scientifica e clinica per la cura e prevenzione dei tumori professionali, il Ministero della salute è autorizzata alla spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 destinata al Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027, per la sezione tumori professionali. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.308. (ex 1.393.) Faraone.

  Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

  253-bis. Al fine di assicurare un incremento del trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a decorrere dall'anno 2026, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. All'onere derivante dal presente comma, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.309. (ex 1.394.) Faraone.

  Sopprimere i commi 263 e 264, primo periodo.
1.310. (ex 1.395.) Penza, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Sostituire il comma 270 con il seguente: 270. In deroga all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e comunque nei limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, a decorrere dall'anno 2026 l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) può incrementare, a valere sul proprio bilancio, le risorse per la corresponsione dell'indennità per oneri specifici dei profili di ricercatore e tecnologo di cui all'articolo 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 marzo 1998, nella misura stabilita in sede di contrattazione collettiva integrativa.
1.311. (ex 1.396.) Piccolotti, Grimaldi.

  Al comma 270, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: a valere sul proprio bilancio con le seguenti: tramite risparmi ottenuti dal Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale;

   b) sostituire le parole: in misura non superiore a 347.197 euro considerati gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione con le seguenti: fino al livello medio di detta indennità nelle amministrazioni definite dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
1.312. (ex 1.397.) Piccolotti, Grimaldi.

  Al comma 273, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso 66, la lettera b) è soppressa;

   b) al capoverso 66, lettera a), le parole: «e infrastrutture digitali» sono soppresse;

   c) al capoverso 66, dopo la lettera e), è inserito il seguente periodo: «Ai fini della determinazione della base imponibile, ciascuna voce di ricavo dovrà comunque essere considerata una sola volta, evitando fenomeni di doppia imposizione tra le diverse categorie di attività. L'Autorità, previamente alla determinazione annuale del contributo, convoca un tavolo di confronto con le principali associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di acquisire osservazioni e proposte sulla definizione dei criteri di calcolo e di riparto dei contributi.»;

   d) al capoverso 66-bis, ultimo periodo, le seguenti parole: «, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero,» sono soppresse;

   e) al capoverso 66-ter, il seguente periodo: «, per i soggetti operanti negli ambiti di attività di cui alle lettere a) e b),» è soppresso;

   f) al capoverso 66-ter, le parole: «è incrementata dello 0,1 per mille per anno, a partire dall'anno 2026, sino al raggiungimento del limite di cui al comma 66» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento motivato, dovrà essere determinata in maniera tale da garantire parità di gettito rispetto all'anno precedente.»;

   g) al capoverso 66-quater, le parole «1° gennaio 2029» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026»;

   h) al capoverso 66-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previo confronto con il tavolo di cui al comma 66,»;

   i) al capoverso 66-quater, ovunque ricorrano, le parole «2,5 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille»;

   l) al capoverso 66-quater, ultimo periodo, le parole «0,1 per mille annui» sono sostituite dalle seguenti: «0,05 per mille annuo».
1.313. (ex 1.399.) Pastorella, Bonetti.

  Al comma 273, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso 66, le parole: «si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono le aziende stabilite in Italia»;

   b) al capoverso 66-bis, parole: «, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero,» sono soppresse.
1.314. (ex 1.398.) Pastorella, Bonetti.

  Dopo il comma 277, aggiungere i seguenti:

  277-bis. Al fine di sostenere economicamente l'attività di assistenza continuativa prestata a domicilio in favore di persone con disabilità gravissima è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), la prestazione denominata «Reddito di cura».
  277-ter. Il Reddito di cura è riconosciuto ai soggetti conviventi con l'assistito in via continuativa e a titolo non professionale, assicurino la cura e l'assistenza a domicilio in favore di persone con disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016.
  277-quater. Il soggetto che assiste deve essere in possesso di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ordinario o corrente, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità e non superiore a euro 30.000.
  277-quinquies. Il Reddito di cura è erogato dall'INPS con cadenza mensile, in un importo compreso tra euro 400 ed euro 600, determinato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del numero dei beneficiari e delle risorse disponibili.
  277-sexies. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né rileva ai fini del calcolo dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  277-septies. L'INPS provvede all'erogazione della prestazione nel limite della dotazione finanziaria pari a 3 mila milioni di euro annui a decorrere dal 2026, che costituisce limite di spesa. L'Istituto provvede al monitoraggio del limite di spesa e comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, uno scostamento rispetto al limite di spesa, l'INPS non adotta ulteriori provvedimenti concessori.
  277-octies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative per la presentazione delle domande, i criteri di priorità, la documentazione necessaria e le modalità di erogazione della prestazione.
  277-novies. Agli oneri derivanti dai commi da 277-bis a 277-octies, pari a 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 277-decies e 277-undecies.
  277-decies. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».
  277-undecies. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».

  Conseguentemente:

   a) sostituire i commi da 82 a 101 con i seguenti:

  82. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  83. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.
  84. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
  85. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.
  86. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  87. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.;

   b) al comma 757, sopprimere il primo periodo;

   c) al comma 757, secondo periodo, sostituire le parole: 28 milioni di euro con le seguenti: 628 milioni di euro.
1.315. (ex 1.400.) Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.

  Dopo comma 277, aggiungere il seguente:

  277-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, non inferiore a 300 milioni di euro, è destinata in via esclusiva alle persone con disabilità grave e gravissima. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.316. (ex 1.401.) Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.

  Sopprimere il comma 280.
*1.317. (ex 1.402.) Graziano, Guerra.
*1.318. (ex 1.403.) Lomuti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Pellegrini, Perantoni, Torto.

  Dopo il comma 282, aggiungere i seguenti:

  282-bis. Al fine di garantire il supporto tecnico necessario ad accelerare l'adozione dei decreti ministeriali in materia di cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato per l'anno 2026, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, 10 unità di personale tecnico altamente qualificato, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in chimica, ingegneria ambientale, diritto ambientale ed economia circolare da destinare al potenziamento del Nucleo end of waste (NEW) di cui al decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, mediante l'espletamento di una procedura concorsuale pubblica da svolgersi secondo le modalità previste dall'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  282-ter. Per le finalità di cui al comma 282-bis è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato «Fondo per l'accelerazione dei decreti end of waste», con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 282-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse, incluse quelle destinate al potenziamento delle strutture tecniche e al sostegno delle attività istruttorie necessarie per l'adozione dei decreti di cui al presente articolo.
  282-quater. Agli oneri derivanti dai commi 282-bis e 282-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.319. (ex 1.404.) L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 282, aggiungere i seguenti:

  282-bis. Per le maggiori esigenze connesse all'amministrazione della giustizia, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi è autorizzato, per gli anni 2026 e 2027, nel limite di spesa di cui al successivo comma 282-ter, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, a valorizzare e stabilizzare mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche estese alle unità già titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato o mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici il personale addetto all'ufficio del processo, cancellieri esperti e assistenti giudiziari.
  282-ter. Al fine di sostenere i maggiori oneri di funzionamento derivanti dalla stabilizzazione e dalla valorizzazione del contingente di personale di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

  Conseguentemente:

   a) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2026: -500.000;
   2027: –;
   2028: –;

   b) al comma 757, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 68 milioni di euro per l'anno 2026, 55 milioni di euro per l'anno 2027, 44 milioni di euro per l'anno 2028 e 41,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.320. (ex 1.405.) Zanella, Braga, Riccardo Ricciardi, Boschi, Magi.

  Dopo il comma 282, aggiungere il seguente:

  282-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8:

    1) al primo periodo, le parole da: «nel limite massimo di 60 unità» fino a: «non generale» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 80 unità e di provata competenza giuridico-amministrativa, nel limite massimo di 41 unità, di cui 1 con qualifica dirigenziale generale e 5 con qualifica dirigenziale non generale»;

    2) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dell'Autorità è stabilito con proprio regolamento e si adegua ai criteri fissati nel contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative»;

   b) al comma 15, terzo periodo, le parole da: «un gettito annuo, pari a 3,81 milioni di euro» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «un gettito annuo, pari a 20 milioni di euro, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mediante versamento al bilancio dell'ISIN entro il 31 gennaio di ciascun anno».
1.321. (ex 1.406.) Faraone.

  Dopo il comma 282, aggiungere il seguente:

  282-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014 , n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8, primo periodo, le parole da: «nel limite massimo di 30 unità» fino a: «non generale» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 31 unità, di cui 1 con qualifica dirigenziale generale e 5 con qualifica dirigenziale non generale»;

   b) al comma 15, terzo periodo, le parole da: «un gettito annuo, pari a 3,81 milioni di euro» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «un gettito annuo, pari a 4,1 milioni di euro, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mediante versamento al bilancio dell'ISIN entro il 31 gennaio di ciascun anno».
1.322. (ex 1.407.) Faraone.

  Dopo il comma 282, aggiungere il seguente:

  282-bis. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli importi, i termini e le modalità di versamento dei diritti sono fissati con determinazioni del direttore dell'ISIN, previo parere della Consulta».
1.323. (ex 1.408.) Faraone.

  Sopprimere il comma 283.
1.324. (ex 1.409.) Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Sopprimere il comma 289.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 290 a 292.
1.325. (ex 1.410.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Torto.

  Dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:

  301-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

  301-ter. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  301-quater. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2025 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025 sono prorogate al 31 dicembre 2027.
  301-quinquies. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) è abrogato.
  301-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 301-bis a 301-quinquies, pari a 1,7 miliardi a decorrere dall'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2026, 2027 e 2028 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD), di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.326. (ex 1.414.) Ghirra, Zaratti, Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:

  301-bis. All'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il personale del Ministero della giustizia, attualmente inquadrato con la qualifica di Direttore, fascia economica di primo inquadramento F3 confluisce nella quarta area delle elevate professionalità, istituita dal CCNL Funzioni Centrali 2019/2021 entrato in vigore il 9 maggio 2022, in deroga alla tabella di corrispondenza allegata al suddetto contratto (Tabella 2 di trasposizione automatica). L'indennità di qualificazione del personale sopra indicato è determinata nei nuovi valori di area a cura della contrattazione integrativa ai sensi degli articoli 16, 45 e 52 del CCNL 2019/2021 Comparto Funzioni Centrali».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2026: -5.000.000;
   2027: -5.000.000;
   2028: -5.000.000.
1.327. (ex 1.415.) Dori, Grimaldi.

  Dopo il comma 302, aggiungere i seguenti:

  302-bis. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami da svolgersi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  302-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 302-bis, è autorizzata una spesa fino a 50.000 euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e nel limite massimo di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per il reclutamento delle quattro unità di personale.
  302-quater. A partire dal 2026, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per soddisfare le finalità del comma 302-bis, è incrementato in misura pari alla spesa autorizzata ai sensi del comma 302-ter.
  302-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 302-bis, 302-ter e 302-quater, valutati nel limite massimo di 300.000 euro per il 2026 e di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.328. (ex 1.416.) Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 304, aggiungere i seguenti:

  304-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2025 o già scadute sono prorogate al 31 dicembre 2026.
  304-ter. Anche nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, procedono ad attivare convenzioni finalizzate ad attingere dalle graduatorie di idonei di altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico.
1.329. (ex 1.419.) Faraone.

  Dopo il comma 304, aggiungere i seguenti:

  304-bis. Al fine di garantire percorsi di supporto psicologico all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volto a favorire il reinserimento sociale, la prevenzione della recidiva, il trattamento della tossicodipendenza e la funzione educativa della pena, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  304-ter. Agli oneri derivanti dal comma 304-bis, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.330. (ex 1.950.) Faraone.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 305, sopprimere le parole: previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR, sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 306, 310 e 312 del presente articolo.;

   b) al comma 306, primo periodo, sopprimere le parole da: alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, fino alla fine del comma;

   c) al comma 312:

    1) sopprimere il secondo periodo;

    2) al terzo periodo, dopo le parole: procedure di selezione aggiungere la seguente: anche.
1.331. (ex 1.420.) Faraone.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 306, sostituire le parole: Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 307, con le seguenti: In deroga alle vigenti facoltà assunzionali,;

   b) al comma 307, sostituire le parole: di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: di 56,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 83,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

   c) al comma 312, primo periodo, sostituire le parole: Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 314, con le seguenti: In deroga alle vigenti facoltà assunzionali, e sostituire il terzo periodo con il seguente: Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati che, alla data del 31 dicembre 2025, abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a quindici mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.;

   d) al comma 314, sostituire le parole: di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: 27,91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 22,09 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

  Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 65,64 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e a ulteriori 65,64 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.332. (ex 1.421.) Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 315, aggiungere i seguenti:

  315-bis. Ai fini di favorire di favorire l'accessibilità ai programmi europeo «Erasmus» nonché di fornire un sostegno economico alle studentesse e agli studenti che aderiscono ai suddetti affinché siano compensati gli aumenti dei costi degli alloggi e dei trasporti avvenuto in modo trasversale nei Paesi europei, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo nazionale per l'integrazione Erasmus, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono destinate ad integrare economicamente le borse di studio erogate agli studenti iscritti alle università italiane che svolgono il programma europeo «Erasmus».
  315-ter. L'integrazione di cui al 315-bis tiene conto dell'aumento del medio costo dei servizi di trasporto e degli alloggi avvenuto nei singoli Paesi europei di destinazione nel quinquennio 2020-2025, accertato su dati e statistiche ufficiali forniti dai rispettivi istituti di statistica nazionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi in concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di spesa destinate alle integrazioni di cui al comma 315-bis.
  315-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 315-bis e 315-ter, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.333. (ex 1.423.) Faraone.

  Dopo il comma 315, aggiungere i seguenti:

  315-bis. Al fine di favorire un collegamento diretto e univoco per l'immissione nel sistema lavorativo degli studenti universitari e per i neo-laureati, è istituita una Piattaforma nazionale per l'orientamento e il lavoro universitario. La Piattaforma di cui al periodo precedente è finalizzata a:

   a) fornire un accesso centralizzato online tra gli studenti universitari e le opportunità lavorative avanzate dalle università stesse, dagli enti pubblici e dalle università;

   b) consentire agli studenti di consultare le opportunità di tirocinio curricolari obbligatoriamente retribuiti, di apprendistato, di orientamento e placement pubblicate nel portale online dalle università, dagli enti pubblici, dalle imprese e dai soggetti privati. Gli atenei saranno tenuti a inserire le offerte di tirocini curriculari e i contatti con le aziende, garantendo standard minimi di qualità e tutoraggio certificato;

   c) consentire agli studenti di caricare nel portale online il proprio curriculum vitae al fine di essere indicizzati e ricevere proposte formative e lavorative coerenti con il proprio percorso di studio e di formazione da parte dei soggetti reclutanti;

   d) monitorare i tassi di occupazione dei laureati e a migliorare il raccordo tra università e mercato del lavoro, l'imprenditorialità giovanile, con sportelli di supporto alle startup universitarie e incubatori territoriali.

  315-ter. Al fine della creazione, del mantenimento, dell'aggiornamento e del miglioramento della Piattaforma di cui al 315-bis, anche tramite assunzione di personale specializzato previo superamento di un concorso pubblico, è autorizzata la spesa nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di attuazione delle finalità di cui al comma 315-bis e 315-ter.
  315-quater. Agli oneri derivanti dai commi 315-bis e 315-ter, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.334. (ex 1.422.) Faraone.

  Dopo il comma 315, aggiungere i seguenti:

  315-bis. Al fine di favorire la stabilizzazione dei ricercatori universitari specializzati in materie industriali, attraverso un piano triennale le imprese che collaborano con le università possono beneficiare di un credito di imposta, fino al 20 per cento, per le spese sostenute nell'ambito di progetti di ricerca universitari in collaborazione con le università.
  315-ter. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 315-bis, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, che costituisce limite di spesa. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi in concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione del credito d'imposta di cui al comma 315-bis.
  315-quater. Agli oneri derivanti dai commi 315-bis e 315-ter, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.335. (ex 1.424.) Faraone.

  Dopo il comma 315, aggiungere i seguenti:

  315-bis. Ai fini di assegnare risorse economiche alle università per un efficiente funzionamento degli atenei, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità e i criteri di riparto del Fondo di cui al precedente periodo.
  315-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 315-bis, pari a 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.336. (ex 1.426.) Faraone.

  Dopo il comma 315, aggiungere il seguente:

  315-bis. Ai fini di favorire il rafforzamento delle alleanze strategiche tra le università italiane e quelle europee e di promuovere la mobilità degli studenti, del personale e dei docenti attraverso gli accordi e i programmi europei, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per le alleanze universitarie europee, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi in concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma.
  315-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 315-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.337. (ex 1.431.) Faraone.

  Dopo il comma 315, aggiungere i seguenti:

  315-bis. Al fine di aumentare l'importo delle borse concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di adeguamento economico delle borse di studio per i corsi di dottorato.
  315-ter. Agli oneri derivanti dal comma 315-bis, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.338. (ex 1.427.) Faraone.

  Dopo il comma 315, aggiungere i seguenti:

  315-bis. Al fine di sostenere economicamente le studentesse e gli studenti universitari pendolari nelle spese sostenute per il trasporto verso le sedi universitarie, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un apposito Fondo con dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto dei servizi forniti dal trasporto pubblico regionale per studentesse e gli studenti universitari che hanno la residenza in un luogo diverso rispetto alla sede legale dell'università nella quale sono iscritti. I predetti contributi sono cumulabili con ogni altra agevolazione e sostegno alla mobilità. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione del Fondo di cui al presente comma.
  315-ter. Agli oneri derivati dal comma 315-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.339. (ex 1.429.) Faraone.

  Dopo il comma 315, aggiungere i seguenti:

  315-bis. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle università italiane nonché la collaborazione tra atenei italiani e stranieri per l'attivazione di laurea internazionali che consentano il conseguimento di titoli di laurea avente valore legale anche nel Paese dell'università straniera, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito Fondo con dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità e i criteri di riparto del Fondo di cui al precedente periodo.
  315-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 315-bis, pari 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.340. (ex 1.430.) Faraone.

  Dopo il comma 315, aggiungere i seguenti:

  315-bis. Ai fini di rafforzare il programma nazionale «Erasmus Italia» nonché di favorire esperienze formative dei personale e dei docenti universitari tra gli atenei di regioni diverse, il Fondo per l'Erasmus italiano di cui all'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità e i criteri di riparto del Fondo di cui al precedente periodo.
  315-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 315-bis, pari 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.341. (ex 1.425.) Faraone.

  Dopo il comma 316, aggiungere i seguenti:

  316-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare nelle aree del territorio nazionale con alti indici di criminalità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente di 1300 unità delle forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise: 600 unità nella Polizia di Stato, 400 unità nell'Arma dei Carabinieri e 300 unità nel Corpo della Guardia di Finanza. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti fino al loro esaurimento e, nel caso di incapienza, mediante il ricorso a procedure concorsuali semplificate ai sensi della disciplina vigente, per l'organizzazione delle quali è autorizzata una spesa aggiuntiva pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026.
  316-ter. Agli oneri derivanti dal comma 316-bis, valutati nel limite di 381 milioni di euro annui per l'anno 2026 e a 376 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.342. (ex 1.432.) Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Dopo il comma 317, aggiungere i seguenti:

  317-bis. In relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2025-2027, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2027, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  317-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027.
  317-quater. All'articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la parola: «2026», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2027».
  317-quinquies. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinata al personale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze amate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  317-sexies. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, per l'anno 2026 le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate di 150 milioni di euro. L'incremento è destinato alla remunerazione delle prestazioni di lavoro di straordinario già svolte.
  317-septies. Agli oneri derivanti dai commi da 317-bis a 317-sexies, pari a 395 milioni di euro per l'anno 2026 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.343. (ex 1.434.) Penza, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 317, aggiungere i seguenti:

  317-bis. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale della Polizia di Stato, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per la costruzione ovvero per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo al Dipartimento della Polizia di Stato per le esigenze del medesimo Dipartimento, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Alla ripartizione delle risorse del predetto fondo, in favore degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.
  317-ter. Agli oneri derivanti dal comma 317-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  317-quater. Nelle more degli interventi di cui al comma 317-bis, al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale della Polizia di Stato, il medesimo personale può partecipare alla concessione di alloggi di servizio appartenenti alle forze armate, ove disponibili e ferme restando le esigenze istituzionali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della disposizione di cui al precedente periodo.
1.344. (ex 1.433.) Penza, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sostituire il comma 333 con i seguenti:

  333. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato progressivamente di 10.500 milioni di euro per l'anno 2026, 14.200 milioni di euro per l'anno 2027 e 14.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, valutati in 8.100 milioni di euro annui per l'anno 2026, in 11.550 milioni di euro per l'anno 2027 e in 12.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 333-bis e del comma 43-bis.
  333-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «sono stabilite nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite nella misura del 30 per cento».

  Conseguentemente, dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

  43-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

   Art. 63-bis. – (Oggetto del monopolio) – 1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
   Art. 63-ter. – (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali) – 1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
   Art. 63-quater. – (Provvista personale) – 1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
   Art. 63-quinquies. – (Licenza di coltivazione della cannabis) – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
   Art. 63-sexies. – (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati) – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
   Art. 63-septies. – (Tutela del monopolio) – 1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
   Art. 63-octies. – (Disciplina applicabile) – 1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III».

   b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.345. (ex 1.435.) Zanella, Grimaldi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 333, sostituire le parole: è incrementato di 2.382,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2.631 milioni di euro con le seguenti: è incrementato di 2.392,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.641 milioni di euro;

   b) dopo il comma 401 aggiungere i seguenti:

  401-bis. Al fine di tutelare il diritto di procedere al prelievo e alla conservazione delle proprie cellule riproduttive al fine di ricorrere, nei tempi e nei modi ritenuti opportuni, alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, sono disciplinate le modalità di accesso agli atti di preservazione della fertilità. Sono considerati atti di preservazione della fertilità i trattamenti concernenti il prelievo e la conservazione delle cellule riproduttive, destinate a essere utilizzate ai fini della riproduzione assistita.
  401-ter. Ai soggetti di sesso maschile di età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quaranta anni e ai soggetti di sesso femminile di età non inferiore a ventisette anni e non superiore a trentacinque anni è riconosciuto il diritto di procedere al prelievo e alla conservazione delle proprie cellule riproduttive al fine di ricorrere, nei tempi e nei modi ritenuti opportuni, alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40.
  401-quater. Al fine di tutelare il diritto alla preservazione della fertilità di cui al comma 401-bis è consentito a ciascuno dei soggetti di cui al comma 401-ter di conservare le proprie cellule riproduttive, nel rispetto delle norme vigenti nonché delle evidenze scientifiche e delle linee guida clinico-scientifiche. La procedura finalizzata alla conservazione è disposta dal medico responsabile della struttura autorizzata, ai sensi della normativa vigente in materia di riproduzione medicalmente assistita, previo consenso informato della persona interessata e la conservazione è effettuata presso istituti di tessuti accreditati ai sensi della normativa dell'Unione europea vigente in materia. La tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive è garantita in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16.
  401-quinquies. Previa dichiarazione firmata, ciascuno dei soggetti di cui al comma 401-ter, ha la facoltà, in qualsiasi momento, di modificare, compatibilmente con le norme vigenti, il destino delle proprie cellule riproduttive esprimendo anche l'eventuale volontà, indicata in modo esplicito e incontrovertibile, di donare, in forma anonima e gratuitamente, le proprie cellule riproduttive ad altro soggetto per fini procreativi o per la ricerca scientifica, secondo le modalità indicate e consentite dalle evidenze scientifiche e dalla normativa vigente, ovvero che le cellule riproduttive siano distrutte.
  401-sexies. Nell'ambito della procedura di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, commi 554, 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Governo provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di includere nei livelli essenziali di assistenza, con oneri integralmente a carico del Servizio sanitario nazionale, tutte le prestazioni sanitarie attinenti alla preservazione della fertilità, comprese quelli concernenti il prelievo e la conservazione delle cellule riproduttive, anche sopprimendo il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 49 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
  401-septies. Fino all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi del comma 401-sexies, per le attività previste dal medesimo comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse complessivamente finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tale fine vincolate. Al riparto delle risorse di cui al primo periodo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

   c) al comma 757, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 38 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027, 14 milioni di euro per l'anno 2028 e 11,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.346. (ex 1.436.) Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 333, sostituire le parole: è incrementato di 2.382,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2.631 milioni di euro con le seguenti: è incrementato di 2.546 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.796 milioni di euro.

   b) dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:

  357-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3:

    1) al primo periodo, le parole: «euro 2.026.830» sono sostituite dalle seguenti: «euro 137.750.000»;

    2) al secondo periodo, la parola: «2.026.830» è sostituita dalla seguente: «137.750.000»;

    3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 8, comma 1-bis, primo periodo, della legge 29 dicembre 2000, n. 401,» le parole: «a 4.773 euro lordi annui» sono sostituite dalle seguenti: «a 25.000 euro lordi annui»;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 83.523.830 per l'anno 2025 ed euro 137.750.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede quanto a euro 83.523.830 per l'anno 2025 ed euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, ai sensi dell'articolo 7 e quanto a 135.723.170 annui a decorrere dall'anno 2026 con le risorse del Fondo sanitario nazionale incrementate tramite corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

  Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 135.723.170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.347. (ex 1.437.) Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 334, aggiungere i seguenti:

  334-bis. Al fine di avviare un percorso di progressivo incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, cui concorre lo Stato, definito dall'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, tale da raggiungere gradualmente una percentuale di finanziamento annuale non inferiore al 7,5 per cento del Prodotto interno lordo, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è ulteriormente incrementato di 2.500 milioni di euro per l'anno 2026, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2027 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
  334-ter. Quota parte delle risorse di cui al comma 334-bis, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2.000 milioni di euro per l'anno 2027 sono destinate alle finalità di cui al comma 362.
  334-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 334-bis, pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2026, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2027 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui ai commi 334-quinquies e 334-sexies.
  334-quinquies. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
  334-sexies. Entro la data del 28 febbraio 2026, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese nella misura minima di 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e 3.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1.348. (ex 1.438.) Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni, Boschi, Magi.

  Dopo il comma 338, aggiungere i seguenti:

  338-bis. All'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1.1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo per tutta la durata legale del corso. Tale trattamento è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2025-2026 e 2026-2027 la parte variabile non può eccedere il 15 per cento di quella fissa e la parte fissa non è inferiore a euro 22.700 annui lordi. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

  338-ter. Agli specializzandi di cui al comma 338-bis si applicano per quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
  338-quater. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato.
  338-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 338-bis a 338-quater, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.349. (ex 1.439.) Faraone.

  Dopo il comma 338, aggiungere i seguenti:

  338-bis. Al fine di potenziare l'assistenza sanitaria territoriale garantendo la diffusione e il funzionamento delle Case di comunità di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e l'erogazione delle prestazioni assistenziali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, a garanzia dell'attuazione dei livelli essenziali di assistenza, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  338-ter. Per le finalità di cui al comma 338-bis, ai medici di medicina generale e ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, sono assegnati gli incarichi convenzionali relativi agli ambiti territoriali vacanti, in via subordinata rispetto ai medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale in forza di altra disposizione, prevedendo la corresponsione, del trattamento economico previsto dall'accordo collettivo nazionale.
  338-quater. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.350. (ex 1.440.) Girelli, Malavasi, Ciani, Furfaro, Stumpo.

  Dopo il comma 338, aggiungere i seguenti:

  338-bis. Al fine di ridurre gli accessi impropri in Pronto Soccorso (PS) e di contribuire allo smaltimento delle liste di attesa, per il 2026, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo per incentivare l'acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l'effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali la televisita. La prenotazione delle prestazioni non comporta costi aggiuntivi.
  338-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono definite le modalità di distribuzione alle regioni delle risorse di cui al comma 338-bis, nonché le modalità con cui le medesime regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, possono disciplinare l'erogazione del suddetto contributo.
  338-quater. Agli oneri derivanti dai commi 338-bis e 338-ter, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.351. (ex 1.441.) Faraone.

  Dopo il comma 338, aggiungere i seguenti:

  338-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al comma 688, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguente: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028».
  338-ter. Agli oneri derivanti dal comma 338-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.352. (ex 1.443.) Faraone.

  Dopo il comma 338, aggiungere il seguente:

  338-bis. Al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, al comma 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «, appartenenti alla rete formativa» e «fino al 31 dicembre 2027» sono soppresse;

   b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, purché la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa appartenga alla rete formativa di una scuola di specializzazione della disciplina di interesse oppure sia in possesso dei requisiti di accreditamento di cui all'allegato 1 del decreto interministeriale n. 402 del 2017 sulla base di una certificazione rilasciata annualmente dal Ministero della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca; nei restanti casi, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al decreto interministeriale n. 402 del 2017 sulla formazione extra-rete per un periodo non superiore a 18 mesi, da computarsi separatamente rispetto ad altri periodi dello stesso tipo già svolti dallo specializzando durante il contratto di formazione specialistica»;

   c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente comma, sono fatti salvi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, mentre non determinano interruzione della formazione e non devono essere recuperate, le assenze dovute alla fruizione dei congedi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, entro un limite massimo di sei mesi»;

   d) all'undicesimo periodo, dopo le parole: «primo periodo» sono aggiunte le seguenti: «oppure dallo specializzando interessato all'assunzione»;

   e) al dodicesimo periodo, le parole: «al nono periodo» sono sostituite dalle seguenti: «all'undicesimo periodo, in conformità alle disposizioni del presente comma»;

   f) al quattordicesimo periodo, le parole: «purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma,» sono soppresse.
1.353. (ex 1.442.) Faraone.

  Dopo il comma 338, aggiungere il seguente:

  338-bis. A decorrere dall'anno 2026, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'assunzione di personale infermieristico. Agli oneri del presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.354. (ex 1.445.) Faraone.

  Dopo il comma 339, aggiungere i seguenti:

  339-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato «Fondo per l'implementazione del Piano Nazionale della Cronicità», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato all'attuazione di azioni per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie introdotte dall'ultimo aggiornamento del Piano Nazionale della Cronicità 2025.
  339-ter. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dell'incremento del Fondo di cui al comma 339-bis, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
  339-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 339-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
1.355. (ex 1.447.) Faraone.

  Dopo il comma 339, aggiungere i seguenti:

  339-bis. Al fine di potenziare la prevenzione, la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer e demenze, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  339-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 339-bis, attribuendo priorità alle linee di azione relative alla diagnosi precoce, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme stesse.
  339-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 339-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
1.356. (ex 1.446.) Faraone.

  Dopo il comma 339, aggiungere i seguenti:

  339-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la diagnosi della atrofia muscolare spinale – SMA, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del Fondo di cui al periodo precedente sono ripartite, entro il 31 marzo di ciascun anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che offrono accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali per la diagnosi precoce della atrofia muscolare spinale, in ragione del numero di prestazioni effettuate e dei percorsi di trattamento predisposti.
  339-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi, sentito il Centro di coordinamento sugli screening neonatali di cui all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 176, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 339-bis.
  339-quater. Agli oneri derivanti dal comma 339-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.357. (ex 1.450.) Faraone.

  Dopo il comma 339, aggiungere i seguenti:

  339-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato «Fondo per i test di Next-Generation Sequencing (NGS)» per la diagnosi delle malattie rare, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  339-ter. Il Fondo di cui al comma 339-bis è destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 339-bis, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
  339-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 339-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.358. (ex 1.449.) Faraone.

  Dopo il comma 339, aggiungere i seguenti:

  339-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per sostegno alla mobilità sanitaria, con dotazione iniziale pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono destinate a sostenere economicamente i genitori per gli spostamenti e le altre spese sostenute durante il periodo di degenza e trattamento dei propri figli di età inferiore a 21 anni in un centro ospedaliero fuori dalla provincia di residenza.
  339-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 339-bis.
  339-quater. Agli oneri derivanti dal comma 339-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.359. (ex 1.451.) Faraone.

  Dopo il comma 340, aggiungere i seguenti:

  340-bis. Nelle more del riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante e del suo inserimento tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ai malati di fibromialgia, diagnosticata da strutture appartenenti al Servizio sanitario nazionale pubblico, è erogato un contributo a fondo perduto pari ad euro 1.000 annui, a fronte delle spese sostenute o da sostenere per le cure e i trattamenti prescritti.
  340-ter. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo in favore dei malati fibromialgici, con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, che costituisce tetto di spesa. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le spese ammissibili per la concessione del contributo e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 340-bis.
  340-quater. Agli oneri derivanti dal comma 340-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.360. (ex 1.453.) Faraone.

  Dopo il comma 340, aggiungere i seguenti:

  340-bis. All'articolo 9 della legge 10 novembre 2021, n. 175, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

   «4. Per la realizzazione degli obiettivi e degli interventi di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari ai 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
   4-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro il 1° febbraio di ciascun anno, sono stabilite le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 4».

  340-ter. Agli oneri derivanti dal comma 340-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.361. (ex 1.454.) Faraone.

  Dopo il comma 340, aggiungere i seguenti:

  340-bis. All'articolo 6 della legge 10 novembre 2021, n. 175, le parole: «pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».
  340-ter. Agli oneri derivanti dal comma 340-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.362. (ex 1.456.) Faraone.

  Dopo il comma 340, aggiungere il seguente:

  340-bis. Al fine di favorire le attività ludico-musicali e di intrattenimento negli ospedali per i pazienti in degenza, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un apposito Fondo con dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministero della salute sono definiti i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.363. (ex 1.455.) Faraone.

  Al comma 341, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota delle risorse di cui al periodo precedente, pari a 20 milioni di euro, è destinata alla sorveglianza, prevenzione e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
1.364. (ex 1.457.) Richetti, Bonetti.

  Al comma 342, primo periodo, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché mediante riduzione di 4,5 milioni di euro dall'anno 2026 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.365. (ex 1.458.) Faraone.

  Dopo il comma 343, aggiungere i seguenti:

  343-bis. Al fine di ridurre la spesa sanitaria diretta e indiretta volta al trattamento di malattie croniche come obesità, diabete e patologie cardiovascolari, la perdita di produttività lavorativa e la mortalità prematura legata a problemi di salute causati da cattive abitudini alimentari, lo Stato italiano, in coerenza con i principi dettati dall'articolo 32 della Costituzione e dal regolamento (CE) n. 178/2002 (General Food Law) in materia di sicurezza alimentare, promuove, sostiene e favorisce il consumo di alimenti sicuri e genuini, in linea con i principi della dieta mediterranea riconosciuta come Patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute.
  343-ter. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con proprio decreto definisce le linee guida della dieta mediterranea di cui al precedente comma con interventi diretti a promuovere e a sostenere, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali, la diffusione del modello nutrizionale e delle attività economiche, ambientali, sociali e culturali legate a tale stile alimentare, anche attraverso misure tese a valorizzare il patrimonio storico-culturale ad essa connesso.
  343-quater. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono adottare adeguati strumenti per lo sviluppo di iniziative culturali ed enogastronomiche e predisporre misure volte a sostenere lo sviluppo di filiere enogastronomiche dedicate alla commercializzazione dei prodotti tipici caratterizzanti la dieta mediterranea.
  343-quinquies. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con proprio decreto definisce linee guida chiare e semplici per identificare gli alimenti ultra-processati.
  343-sexies. Ai fini del presente articolo per dieta mediterranea si intende l'insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, dell'alimentazione, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e il consumo di cibo, caratterizzato da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo, tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso di appartenenza e di continuità per le popolazioni coinvolte.
  343-septies. Ai fini del rafforzamento della tutela dei minori di 16 anni e per un più efficace contrasto del disturbo alimentare, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa ai cibi ultra-processati comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media.
  343-octies. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.
  343-novies. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  343-decies. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 7, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
  343-undecies. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.
  343-duodecies. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un Fondo con la dotazione di euro 2 milioni per l'anno 2026 e di 3 milioni per ciascun anno del biennio 2027 e 2028.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2026: -2.000.000;
   2027: -3.000.000;
   2028: -3.000.000.
1.366. (ex 1.459.) Dori, Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:

  343-bis. In via sperimentale, per l'anno 2026, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per la realizzazione di programmi di prevenzione e di screening delle fibrosi polmonari. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro il 31 marzo 2026, sono stabilite le modalità di svolgimento dello screening e i criteri di riparto tra le regioni. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.367. (ex 1.944.) Faraone.

  Dopo il comma 344, aggiungere i seguenti:

  344-bis. Al fine di consentire il funzionamento dei centri per i disturbi alimentari, il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui al comma 688 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  344-ter. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 10 milioni di euro per ciascuno per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.368. (ex 1.460.) Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 345, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese l'attivazione dei servizi di assistenza psicologica primaria nelle aziende sanitarie.
1.369. (ex 1.461.) Faraone.

  Al comma 347, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché all'assistenza psicologica primaria attraverso l'assunzione di psicologi con rapporto di lavoro libero-professionale o secondo le modalità contrattuali già individuate dalle regioni, in coerenza con quanto previsto dal PANSM e nelle more della definizione della regolamentazione nazionale.
1.370. (ex 1.463.) Faraone.

  Dopo il comma 347, aggiungere i seguenti:

  347-bis. Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico in progressione un accesso equo, tempestivo e appropriato alle terapie mirate, evitando il ricorso a trattamenti chemioterapici, è istituito presso il Ministero della salute il Fondo per l'acquisto di test genomici in biopsia liquida nei tumori della mammella metastatici positivi per i recettori degli estrogeni (ER) e negativi per HER2, in progressione, con una dotazione pari a euro 5 milioni annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  347-ter. Il Fondo è destinato a finanziare, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 347-bis, su tutto il territorio nazionale e nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto e l'erogazione da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di test genomici su campioni di biopsia liquida necessari per l'individuazione delle mutazioni di ESR1 nei casi di carcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico positivi per i recettori degli estrogeni (ER) e negativi per HER2, in progressione.
  347-quater. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

   a) le modalità di accesso e rendicontazione del Fondo da parte delle strutture sanitarie pubbliche e accreditate;

   b) i criteri di appropriatezza clinica e le condizioni di eleggibilità dei pazienti;

   c) gli standard qualitativi dei laboratori.

  347-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 347-bis, valutati in complessivi in 5 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

   Allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 – Fondi da ripartire, Programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

   2026:

   CP: -5.000.000;

   CS: -5.000.000.

   2027:

   CP: -5.000.000;

   CS: -5.000.000.

   2028:

   CP: -5.000.000;

   CS: -5.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, Missione 1 – Tutela della salute, Programma 1.1 – Prevenzione e promozione della salute umana, apportare le seguenti variazioni:

   2026:

   CP: +5.000.000;

   CS: +5.000.000.

   2027:

   CP: +5.000.000;

   CS: +5.000.000.

   2028:

   CP: +5.000.000;

   CS: +5.000.000.
1.371. (ex 1.462.) Faraone.

  Dopo il comma 348, aggiungere il seguente:

  348-bis. In applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinato all'attività dei CRAS (Centri Recupero degli Animali Selvatici), al fine di assicurare il soccorso e l'assistenza alla fauna ferita o in difficoltà, è finanziato nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2026.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2026: -3.000.000;
   2027: -3.000.000;
   2028: -3.000.000.
1.372. (ex 1.464.) Grimaldi.

  Al comma 349, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le strutture sanitarie private accreditate, ai fini del riconoscimento degli incrementi tariffari di cui al primo periodo, costituisce elemento pregiudiziale l'applicazione ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro vengano rinnovati entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
1.373. (ex 1.465.) Zanella, Bonelli, Fratoianni, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 350, aggiungere il seguente:

  350-bis. Le tariffe riconosciute ai sensi dei commi 349 e 350 sono vincolate al rinnovo dei contratti collettivi nazionali del lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, rispettivamente per il personale dipendente del settore sanità privata e per il personale dipendente delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali.
1.374. (ex 1.466.) Faraone.

  Al comma 351, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, previa autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e nel pieno rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 32 della Costituzione, anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari.
1.375. (ex 1.467.) Faraone.

  Al comma 351, secondo periodo, dopo le parole: e private aggiungere le seguenti: che applicano il CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,.
1.376. (ex 1.468.) Faraone.

  Dopo il comma 351, aggiungere i seguenti:

  351-bis. Le strutture sanitarie private accreditate ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, sono riconosciute quali presidi sanitari del Servizio sanitario nazionale, al pari delle strutture pubbliche, in ragione della funzione di pubblico interesse svolta e della sottoposizione ai requisiti e ai controlli previsti dalla normativa vigente.
  351-ter. Le strutture di cui al comma 351-bis concorrono, nell'ambito della programmazione regionale, all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, in condizioni di equivalenza funzionale con le strutture pubbliche, nel rispetto delle disposizioni in materia di accreditamento istituzionale, contratto di fornitura e remunerazione a tariffa pubblica.
  351-quater. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 29 maggio 2024 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2024 n. 107, le strutture sanitarie private accreditate possono, previo accordo con la competente azienda sanitaria locale o regionale, effettuare direttamente al proprio interno le prenotazioni delle prestazioni sanitarie per conto del Centro unico di prenotazione (CUP) territoriale, mediante l'utilizzo delle piattaforme informatiche regionali o nazionali e nel rispetto delle medesime regole di trasparenza, tracciabilità, priorità e tutela dei dati personali previste per le strutture pubbliche.
  351-quinquies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con propri atti, le modalità operative e tecnologiche per l'integrazione dei sistemi informativi delle strutture accreditate con i CUP territoriali, assicurando uniformità di accesso, interoperabilità dei dati e parità di trattamento tra strutture pubbliche e private accreditate.
  351-sexies. Dall'attuazione dei commi da 351-bis a 351-quinquies non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.377. (ex 1.469.) Faraone.

  Dopo il comma 356, aggiungere i seguenti:

  356-bis. In coerenza con gli obiettivi della Missione 6 «Salute» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi al potenziamento della sanità territoriale e alla digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, nonché, nell'ambito della «farmacia dei servizi», di assicurare maggiore efficienza, trasparenza e sostenibilità economica nel settore farmaceutico e sanitario, alla legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7:

    1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «La partecipazione» sono inserite le seguenti: «, anche indiretta,»;

    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

   «2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano alle partecipazioni, anche indirette, detenute dai soggetti indicati alle lettere da a) ad h) del comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero da soggetti privati mediante veicoli societari aventi sede legale in Italia, al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

   a) gli organi amministrativi delle società titolari dell'esercizio di farmacia non siano composti da soggetti che rivestano incarichi in società o enti esercenti le attività potenzialmente incompatibili di cui al comma 2;

   b) siano adottati protocolli interni di separazione informativa che garantiscano la riservatezza delle decisioni gestionali tra entità controllanti e controllate;

   c) le società controllanti adottino un modello organizzativo conforme al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, comprensivo di misure specifiche per la prevenzione del reato di comparaggio e di un organismo di vigilanza autonomo e indipendente.»

    3) è inserito, in fine, il seguente comma:

   «14-bis. Il Ministero della salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, svolge attività di monitoraggio sull'efficacia dei protocolli interni e dei modelli di vigilanza adottati e trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle presenti disposizioni. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

   b) all'articolo 8:

    1) al comma 1, la lettera b) è soppressa;

    2) al comma 2, dopo le parole: «ivi incluse quelle relative alla compagine sociale» sono inserite le seguenti: «e ai componenti degli organi di amministrazione».

  356-ter. In attuazione della Missione 6 «Salute» del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in coerenza con gli interventi relativi alla farmacia dei servizi, come disciplinati dalla delibera CIPESS del 19 dicembre 2024 n. 90, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03 febbraio 2025, le società titolari dell'esercizio di farmacia con ricavi superiori a sette milioni di euro, oppure in aggregato qualora più società abbiano lo stesso azionista di maggioranza ai sensi dell'articolo 2359 e 2497 del codice civile, prevedono, nell'ambito delle proprie politiche di responsabilità sociale d'impresa e, ove applicabile, dei piani di sostenibilità redatti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive), ovvero, per le imprese non soggette a tale obbligo, su base volontaria e secondo le proprie modalità organizzative, la destinazione annuale di una quota, fino allo 0,20 per cento del proprio utile netto, in presenza di utile netto positivo, a progetti di pubblica utilità e di sostegno socio-sanitario a favore di anziani, disabili o persone fragili nei comuni con popolazione inferiore a millecinquecento abitanti, da realizzarsi in collaborazione con le farmacie nei medesimi comuni o limitrofi. Le modalità di attuazione dei progetti sono definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza trasferimenti obbligatori di somme al bilancio dello Stato.
1.378. (ex 1.470.) Faraone.

  Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:

  357-bis. L'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali comunali e regionali con aliquota pari al 5 per cento, di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, si applica anche ai compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ivi incluse quelle private accreditate.
  357-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 357-bis è applicata dal sostituto di imposta ai compensi erogati dall'anno 2026, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 1 secondo periodo del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  357-quater. Agli oneri derivanti dai commi 357-bis e 357-ter, valutati in 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.379. (ex 1.472.) Faraone.

  Dopo il comma 359, aggiungere i seguenti:

  359-bis. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche degli specialisti ambulatoriali interni in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale di categoria, i vigenti importi della quota oraria di cui all'articolo 43 lettera A e 44 lettera A del medesimo Accordo Collettivo Nazionale, riferito al triennio 2019-2021, rep. n. 52/CSR del 4 aprile 2024 sono incrementati nei limiti degli importi complessivi lordi di 34 milioni di euro per l'anno 2026.
  359-ter. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche medici di medicina generale in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito dell'Accordo collettivo Nazionale di categoria, i vigenti importi della quota oraria degli articoli 47, 57, 68, 75, del medesimo accordo collettivo nazionale, riferito al triennio 2019-2021, rep. n. 51/CSR del 4 aprile 2024 sono incrementati nei limiti degli importi complessivi lordi di 37 milioni di euro per l'anno 2026.
  359-quater. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche dei medici pediatri di libera scelta regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale di categoria, i vigenti importi della quota oraria di cui all'articolo 47 del medesimo accordo collettivo nazionale, riferito al triennio 2019-2021, 25 rep. n. 132/CSR del 25 luglio 2024 sono incrementati nei limiti degli importi complessivi lordi di 6 milioni di euro per l'anno 2026.
  359-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 359-bis, 359-ter e 359-quater, pari a 77 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrisponde riduzione del si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.380. (ex 1.473.) Faraone.

  Al comma 361, primo periodo, dopo le parole: dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità aggiungere le seguenti: e degli specialisti ambulatoriali interni in regime di convenzione.
1.381. (ex 1.474.) Faraone.

  Dopo il comma 361, aggiungere i seguenti:

  361-bis. Al fine di rafforzare l'offerta pubblica di servizi per la salute mentale e di garantire interventi di prevenzione, presa in carico precoce e supporto psicologico territoriale, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il Servizio di Psicologia di Base operante presso i distretti sanitari delle aziende sanitarie locali.
  361-ter. Le regioni e le province autonome, nell'ambito della programmazione territoriale e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, provvedono all'attivazione di ambulatori di psicologia di base e all'assunzione di psicologi iscritti all'Albo, secondo standard minimi di personale definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  361-quater. Per il potenziamento dei servizi di salute mentale e l'integrazione delle attività dello psicologo di base con i Dipartimenti di Salute Mentale (DSM), a decorrere dal 2026, il Fondo sanitario nazionale (FSN) è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  361-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 715-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, per l'anno 2026, una minore spesa di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2027, una minore spesa complessiva annua quantificata in 230 milioni di euro.
1.382. (ex 1.476.) Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 361, aggiungere i seguenti:

  361-bis. Ai professionisti sanitari che non esercitano la possibilità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è riconosciuta un'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, a valere sul trattamento economico fondamentale, disciplinata dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto della sanità pubblica per il triennio 2025-2027, nel limite di 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai maggiori oneri di cui al primo periodo si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, come rifinanziato dall'articolo 63 della presente legge. Ai professionisti sanitari che optano per l'esercizio della libera professione è preclusa la possibilità di accedere alle prestazioni orarie aggiuntive di cui all'articolo 32 del CCNL triennio 2022-2024 del Comparto Sanità Pubblica e all'attività di collaborazione di cui all'articolo 33 del medesimo CCNL.
  361-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, nel limite massimo di 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul corrispondente maggior gettito proveniente dalla graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.383. (ex 1.475.) Zanella, Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 361, aggiungere il seguente:

  361-bis. Allo scopo di favorire, all'interno dei Piani triennali di fabbisogno del personale (PTFP) del Servizio sanitario nazionale, la progressiva implementazione dei profili professionali dell'area di elevata qualificazione di cui all'articolo 16 ed all'allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità triennio 2019-2021 del 2 novembre 2022, il valore dell'indennità di posizione di cui all'articolo 26 del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro, sia per la parte fissa che per la parte variabile, e il valore medio individuale del salario accessorio, sono posti a carico dei bilanci degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga alle vigenti disposizioni in tema di tetti di spesa del personale.
1.384. (ex 1.477.) Mari, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 362, sostituire le parole: 450.000.000 con le seguenti: 900.000.000.

  Conseguentemente:

   al comma 363:

   alinea, sostituire le parole: 450 milioni con le seguenti: 900 milioni;

   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) per 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al comma 715-bis della presente legge;

   dopo il comma 715 aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 710, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, per l'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 450 milioni di euro.
1.385. (ex 1.480.) Mari, Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 362, aggiungere i seguenti:

  362-bis. Al fine di riconoscere il diritto all'assistenza psicologica, di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nonché di assicurare le prestazioni psicologiche ai cittadini nell'ambito della medicina di assistenza primaria, ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e per garantire al singolo e al nucleo familiare le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in ciascuna azienda sanitaria locale, comunque denominata, è istituito il servizio di psicologia di assistenza primaria, articolato a livello di distretto sanitario. Il servizio di cui al primo periodo è finalizzato a garantire un primo livello di intervento psicologico che prevede la rapida presa in carico del paziente e a svolgere un'attività complementare con gli altri servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso la creazione di un sistema di cooperazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta nonché con gli altri medici specialisti e con i professionisti sanitari e socio-sanitari presenti nel territorio.
  362-ter. I compiti dello psicologo di assistenza primaria comprendono:

   a) lo svolgimento delle attività riservate e tipiche della professione psicologica nell'ambito dell'assistenza sanitaria primaria;

   b) la garanzia della promozione del benessere psicologico nell'ambito della rete della medicina generale e della pediatria di libera scelta e delle sue forme organizzative e operative comunque denominate nonché il sostegno e l'integrazione dell'azione dei professionisti delle cure primarie nell'intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini, attraverso la promozione della collaborazione attiva e del rapporto con i distretti sanitari e le loro articolazioni funzionali, in particolare le attività delle Case della comunità;

   c) l'erogazione di un primo livello di assistenza psicologica di qualità, accessibile, di rapida presa in carico del paziente, con un favorevole rapporto costo-efficacia, al fine di agevolare una capacità di valutazione e di risposta più complete e integrate ai bisogni del cittadino nonché di ridurre i tempi e i costi per le famiglie e per il Servizio sanitario nazionale;

   d) l'utilizzo degli strumenti delle scienze psicologiche per svolgere l'attività di prevenzione, di promozione delle risorse psicologiche, di intercettazione e risposta precoce alle situazioni che compromettono il benessere psicologico e la salute, contribuendo a migliorare le competenze degli operatori delle cure primarie per una collaborazione in un'ottica biopsicosociale e che assicuri interventi centrati sulla persona nella sua globalità;

   e) l'intervento in presenza o in tele-assistenza a livello individuale, di gruppo e di comunità che assicuri le competenze psicologiche alle attività nell'assistenza primaria, con particolare riferimento agli aspetti soggettivi dei disturbi somatici, delle patologie e situazioni di cronicità e disabilità e della loro gestione, degli interventi domiciliari, di psico-educazione e di psico-consulenza, l'assistenza psicologica decentrata rispetto ad alcuni tipi di cura nonché l'invio precoce e corretto ai servizi specialistici di secondo livello nel territorio, qualora se ne ravveda la necessità;

   f) l'intervento, in sintonia con le funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, nelle seguenti situazioni: problemi legati all'adattamento nelle diverse fasi del ciclo di vita dovuti a lutti, perdita del lavoro, separazioni; disagi emotivi transitori ed eventi stressanti; diagnosi infauste e cronicità o recidività di malattia e difficoltà nell'aderenza alla cura;

   g) la partecipazione a progetti di prevenzione della malattia e di promozione ed educazione alla salute; il miglioramento delle relazioni e della comunicazione tra gli operatori sanitari e gli utenti e il supporto alle équipe sanitarie ad alto impatto emotivo;

   h) il collegamento tra le attività sanitarie di assistenza primaria e le attività in campo sociale, scolastico, formativo e dei soggetti della comunità locale;

   i) l'attività di filtro per la ripartizione degli accessi di carattere urgente nei reparti di pronto soccorso e dei bisogni lievi nei livelli secondari di cura;

   l) la predisposizione e la gestione dell'assistenza psicologica domiciliare.

  362-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, individua i modelli organizzativi del servizio di psicologia di assistenza primaria, comprese le relative dotazioni strutturali, strumentali e di servizi, favorendo la capacità di integrazione in ambiti multidisciplinari, la qualità, la prossimità e la continuità dell'assistenza, nonché il coordinamento operativo e organizzativo con la funzione aziendale di psicologia di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
  362-quinquies. Con il decreto di cui al comma 362-quater si provvede a disciplinare:

   a) il servizio di psicologia di assistenza primaria, volto a garantire un primo livello di intervento con la presa in carico del paziente, complementare con gli altri servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso la cooperazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti, i professionisti sanitari e socio-sanitari presenti sul territorio e con i servizi specialistici di secondo livello di salute mentale, psicologia, psicologia ospedaliera e psicoterapia;

   b) il numero di psicologi di assistenza primaria che consenta di avere, in ciascun distretto sanitario, un rapporto di uno psicologo di assistenza primaria ogni 4-7 medici di medicina generale o pediatri di libera scelta;

   c) l'individuazione di un coordinatore psicologo nell'ambito di ciascun distretto sanitario con la funzione di organizzare l'attività degli psicologi di assistenza primaria e di garantire l'integrazione con gli altri servizi sanitari e socio-sanitari, nonché l'omogeneità e l'equità delle prestazioni nel territorio di competenza;

   d) l'individuazione, in ciascuna azienda sanitaria locale, di un responsabile della funzione aziendale di psicologia di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha il compito di collaborare con i distretti sanitari e con la direzione aziendale per la valutazione e il monitoraggio delle attività di psicologia di assistenza primaria, delle proposte di innovazione e della programmazione operativa. In sede di prima applicazione, qualora la funzione aziendale di psicologia non sia ancora stata istituita, le funzioni di cui al primo periodo sono assegnate a un dirigente psicologo individuato dalla direzione aziendale.

   Nelle more della definizione dell'accordo di cui al comma 362-septies, il medesimo decreto definisce i parametri concernenti il trattamento economico dello psicologo che abbia svolto prestazioni in applicazione di normative regionali già approvate in materia.

  362-sexies. Le regioni provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, all'istituzione di elenchi regionali degli psicologi di assistenza primaria, articolati in relazione a ciascuna azienda sanitaria locale.
  362-septies. L'iscrizione degli psicologi di assistenza primaria negli elenchi istituiti ai sensi del comma 352-sexies deve tenere conto dei seguenti requisiti:

   a) laurea magistrale in psicologia – classe LM-51, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, o laurea specialistica in psicologia – classe 58/S, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

   b) iscrizione all'albo degli psicologi;

   c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio sanitario nazionale;

   d) attestato di abilitazione rilasciato dalla regione a seguito della frequenza e del superamento dell'esame finale di un corso annuale regolamentato sulla base di un accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  362-octies. In fase di prima applicazione e in attesa della realizzazione dei corsi abilitanti di cui al comma 362-septies, lettera d), l'accesso agli elenchi di cui al comma 352-sexies è consentito agli psicologi che ne fanno domanda e che documentano l'esercizio di attività almeno biennale, con qualsiasi tipo di contratto, nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere, negli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e nelle strutture private autorizzate o accreditate o in altra amministrazione pubblica o privata, a condizione che abbiano esercitato la professione sanitaria di psicologo. Possono, altresì, accedere ai suddetti elenchi gli psicologi in possesso di una specializzazione post lauream prevista per la professione sanitaria di psicologo ovvero di titoli equipollenti. Per le regioni che abbiano già promosso iniziative in materia di psicologia di assistenza primaria, anche se diversamente denominata, possono accedere agli elenchi di cui al comma 352-sexies gli psicologi che abbiano prestato servizio o prestino servizio come psicologo di assistenza primaria e abbiano frequentato, superando l'esame finale, corsi formativi o abilitanti previsti dalla normativa regionale per l'accesso agli elenchi degli psicologi di assistenza primaria.
  362-novies. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, determina con proprio decreto i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti alla specializzazione post lauream di cui al comma 362-octies, terzo periodo.
  362-decies. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla definizione di uno specifico accordo nazionale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'adozione di una regolamentazione normativa ed economica dei rapporti convenzionali degli psicologi di assistenza primaria con le aziende sanitarie locali uniforme nel territorio nazionale. Tale accordo disciplina il diverso trattamento economico dello psicologo che opera presso i presìdi del distretto sanitario e di quello che opera nel proprio studio professionale.
  362-undecies. Nelle more della definizione dell'accordo di cui al comma 362-decies, restano ferme le normative regionali adottate in materia.
  362-duodecies. Le attività di sostegno e assistenza psicologica prestate in attuazione della presente legge possono essere erogate dai soggetti iscritti negli elenchi di cui comma 362-sexies anche attraverso piattaforme informatiche per la telemedicina sulla base delle Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 dicembre 2020, e nell'ambito di quanto previsto dalla missione 6 «Salute» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come approvato con decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021.
  362-terdecies. Le attività di sostegno e assistenza psicologica erogate a distanza ai sensi del comma 362-duodecies sono svolte con modalità tali da garantire il conseguimento degli obiettivi di equità nell'accesso alle cure, anche nelle aree periferiche, di tempestività e continuità assistenziale con la necessaria sicurezza, di migliore efficacia ed efficienza degli interventi, di riduzione dei tempi di attesa, di ottimizzazione nell'uso delle risorse disponibili e di contenimento della spesa sanitaria.
  362-quaterdecies. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione della presente legge sono effettuati dai competenti organi del servizio sanitario regionale.
  362-quinquiesdecies. Per le finalità previste al comma 362-quaterdecies, gli psicologi di assistenza primaria trasmettono una relazione annuale sull'attività di assistenza psicologica prestata al dirigente psicologo responsabile aziendale di cui al comma 362-quinquies, lettera d), che provvede all'invio ai competenti servizi del servizio sanitario regionale.
  362-sexiesdecies. Nel primo triennio di applicazione della legge, ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano istituisce nel proprio territorio un organismo indipendente con funzioni di Osservatorio regionale sul servizio di psicologia di assistenza primaria composto da: un dirigente psicologo per ciascuna azienda sanitaria locale, uno psicologo nominato dall'Ordine degli psicologi della regione di riferimento, due docenti universitari, un funzionario della regione territorialmente competente con competenze e titoli in ambito psicologico, un dipendente della regione territorialmente competente con funzioni di segreteria, un rappresentante di una società scientifica di psicologia, un rappresentante di un'organizzazione sindacale tra quelle maggiormente rappresentative della categoria, un rappresentante dei medici di medicina generale e uno dei pediatri di libera scelta.
  362-septiesdecies. L'Osservatorio regionale svolge un'azione di controllo, programmazione e indirizzo sulle attività prestate dallo psicologo di assistenza primaria, anche in funzione dei bisogni di salute emergenti nel territorio delle singole regioni o province autonome.
  362-duodevicies. Ciascuna regione disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della regione che collaborano all'esercizio della funzione di Osservatorio regionale.
  362-undevicies. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  362-vicies. Agli oneri derivanti dal comma 362-bis, pari 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.386. (ex 1.482.) Faraone.

  Dopo il comma 362, aggiungere i seguenti:

  362-bis. Al fine di favorire la riduzione delle liste di attesa e di garantire l'efficace attuazione del processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, il raggiungimento, in forma singola o associata, dei valori soglia di prestazioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera o), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è assicurato anche mediante il ricorso a modelli di aggregazione, ivi compresi quelli di natura contrattuale.
  362-ter. Tra i modelli di cui al comma 362-bis rientrano, in particolare, i contratti di rete di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, nonché ulteriori forme di cooperazione previste dall'ordinamento, che consentano l'integrazione organizzativa, tecnologica e gestionale tra strutture pubbliche e private accreditate operanti nel settore.
  362-quater. Nell'ambito dei modelli di aggregazione di cui ai commi precedenti, tutte le strutture che compongono la rete possono eseguire, nel rispetto dei requisiti di accreditamento e delle norme di sicurezza e qualità vigenti, la fase pre-analitica, analitica e post-analitica delle prestazioni di laboratorio, secondo protocolli condivisi e validati dalle autorità sanitarie competenti.
1.387. (ex 1.481.) Faraone.

  Dopo il comma 362, aggiungere i seguenti:

  362-bis. Al fine di rafforzare un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al precedente comma.
  362-ter. Agli oneri derivanti dal comma 362-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.388. (ex 1.483.) Faraone.

  Al comma 364, lettera b), sostituire le parole: sino al 3 per cento con le seguenti: sino al 6 per cento.

  Conseguentemente:

   al comma 333, sostituire le parole: 2.382,2 milioni con le seguenti: 2.580 milioni e le parole: 2.631 milioni con le seguenti: 2.830 milioni;

   dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

  43-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;

   b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.389. (ex 1.485.) Mari, Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 364, aggiungere il seguente:

  364-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025,» sono soppresse.
1.390. (ex 1.486.) Faraone.

  Dopo il comma 365, aggiungere i seguenti:

  365-bis. Il Ministero della salute predispone idonei corsi di formazione, aperti anche alle organizzazioni di volontariato che si occupano di patologie reumatologiche, da inserire nel programma nazionale per la formazione continua di cui agli articoli 16-bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e da utilizzare per la diagnosi e per i relativi protocolli terapeutici di tali patologie.
  365-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 365-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.391. (ex 1.487.) Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 365, aggiungere il seguente:

  365-bis. Al fine di garantire, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, le prestazioni di prevenzione, cura, diagnosi e riabilitazione dei minori negli istituti penitenziari minorili (IPM) durante l'intero arco della giornata, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con la dotazione di euro di 5 milioni per l'anno 2026 e di 10 milioni per ciascun anno del biennio 2027 e 2028.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2026: -5.000.000;
   2027: -10.000.000;
   2028: -10.000.000.
1.392. (ex 1.488.) Dori, Grimaldi.

  Sostituire il comma 366, con i seguenti:

  366. Al fine di riconoscere la peculiare attività svolta dai medici, dagli infermieri, dagli assistenti infermieri e dagli operatori socio-sanitari dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale assegnati ai servizi di pronto soccorso e per incentivare l'accesso ai relativi corsi di specializzazione, a decorrere dal 2026 è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo di 150 milioni di euro per gli incrementi retributivi del personale sanitario di cui al presente comma.
  366-bis. I criteri di determinazione degli incrementi retributivi del personale sanitario assegnati ai servizi di pronto soccorso e per il riparto del Fondo alle regioni sono stabiliti, tenuto conto delle norme contrattuali, con decreto del Ministero della salute entro due mesi dall'approvazione della presente legge.
  366-ter. Agli oneri di cui al comma 366, fissati in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.393. (ex 1.489.) Bonetti, Richetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Onori, Pastorella, Rosato, Ruffino, Sottanelli.

  Sostituire il comma 366, con il seguente:

  366. Ai fini del riconoscimento della peculiare attività svolta dai dirigenti medici e dal personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale operante nei servizi di pronto soccorso, di emergenza-urgenza e di soccorso sanitario territoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2029, in via sperimentale, le regioni, fermo restando il rispetto dell'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e dell'equilibrio annuale di bilancio, possono incrementare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'Area sanità nonché dei fondi premialità e condizioni di lavoro del personale del comparto sanità in misura complessivamente non superiore a 1 per cento della componente stabile dei fondi medesimi, con finalizzazione vincolata di dette risorse aggiuntive da parte della contrattazione integrativa alla valorizzazione del citato personale.
1.394. (ex 1.490.) Faraone.

  Dopo il comma 366, aggiungere il seguente:

  366-bis. Le risorse di cui alla scheda 3 del Patto per la Salute 2019-2021, prorogato dall'articolo 4, comma 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nella misura del 2 per cento del monte salari 2023 di ciascuna regione, al netto degli oneri riflessi, sono destinate, a decorrere dall'anno 2026 e secondo le specifiche discipline contrattuali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per l'area sanità, per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e del ruolo socio-sanitario e per il personale del comparto sanità, alla valorizzazione delle specifiche professionalità e delle condizioni di lavoro del personale di tutti i ruoli delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, sulla base delle linee di indirizzo definite da ciascuna regione, per favorire l'attrattività del lavoro, con particolare riferimento alle strutture e ai servizi collocati in aree interne e/o zone disagiate, alle strutture e ai servizi previsti dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 e per favorire l'implementazione della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tali risorse sono escluse dalle vigenti norme in materia di tetti di spesa del personale del Servizio sanitario nazionale.

  Conseguentemente, dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 710, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, per l'anno 2026, una minore spesa di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2027, una minore spesa complessiva annua quantificata in 230 milioni di euro.
1.395. (ex 1.491.) Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 366, aggiungere il seguente:

  366-bis. Al fine di mettere in sicurezza e di rendere agibile in maniera permanente il Pronto Soccorso dell'ospedale ASL 5 Spezzino Presidio ospedaliero Sant'Andrea nonché per assicurare che sul territorio spezzino sia garantito il corretto svolgimento delle procedure di emergenza sanitarie e sia tutelata la sicurezza per il personale sanitario, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di spesa del Fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.396. (ex 1.492.) Faraone.

  Dopo il comma 367, aggiungere i seguenti:

  367-bis. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dall'articolo 5, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo con una dotazione pari a 15 milioni di euro, per il finanziamento di corsi di formazione sulle tecniche di primo soccorso, rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, nonché agli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
  367-ter. I corsi di cui al comma 367-bis sono erogati da personale abilitato ai sensi della normativa vigente, anche per il tramite di enti e istituzioni accreditati in ambito regionale, e comprendono le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, di uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno, nonché le manovre di disostruzione delle vie aeree per corpo estraneo.
  367-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di finanziamento e di svolgimento dei corsi di cui al comma 367-bis.
  367-quinquies. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-quater) è inserita la seguente:

   «e-quinquies) le spese sostenute per la frequenza di corsi di primo soccorso erogati da personale abilitato in base alla normativa vigente».

  367-sexies. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1-ter.1 è aggiunto il seguente:

   «1-ter.2) defibrillatori semiautomatici e automatici esterni;».

  367-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 367-bis a 367-sexies del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.397. (ex 1.493.) Bonetti.

  Dopo il comma 368, aggiungere i seguenti:

  368-bis. Al fine di favorire l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nella didattica scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo per l'uso dell'intelligenza artificiale nelle scuole, con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono finalizzate all'acquisto di sistemi e hardware di intelligenza artificiale da utilizzare secondo un fine didattico all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di spesa del Fondo di cui al presente comma.
  368-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del 368-bis, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.398. (ex 1.494.) Faraone.

  Dopo il comma 370, aggiungere il seguente:

  370-bis. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituto un fondo con una dotazione di euro 1.000.000 per l'anno 2026, che costituisce limite di spesa per il rifinanziamento dei progetti autorizzati dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'introduzione in Italia del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2026: -1.000.000;
1.399. (ex 1.495.) Dori, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 373, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 20 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 757, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 48 milioni di euro per l'anno 2026, 35 milioni di euro per l'anno 2027, 24 milioni di euro per l'anno 2028 e 21,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.400. (ex 1.496.) Zanella, Piccolotti, Dori, Grimaldi.

  Dopo il comma 386, aggiungere i seguenti:

  386-bis. Al fine di garantire la presenza del personale docente negli istituti scolastici dei territori insulari il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere annui a decorrere dall'anno 2024.
  386-ter. Le risorse di cui al comma 386-bis sono utilizzate per il riconoscimento, in favore del personale docente avente la propria residenza anagrafica in un comune diverso da quello del territorio insulare in cui insiste l'istituto o struttura scolastica di ove viene prestato servizio, di una indennità specifica volta a compensare i maggiori costi sostenuti, nonché a incentivare il trasferimento in servizio presso le predette strutture.
  386-quater. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 386-ter.
  386-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 386-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.401. (ex 1.499.) Faraone.

  Sopprimere il comma 388.

  Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1.402. (ex 1.500.) Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
*1.403. (ex 1.501.) Faraone, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 398, aggiungere i seguenti:

  398-bis. Al fine di rendere gratuita per tutte le donne la pillola per la contraccezione ormonale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero della salute il Fondo per la gratuità della contraccezione ormonale femminile, con una dotazione di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Il Fondo di cui al presente comma è finalizzato a consentire la erogazione gratuita e uniforme sul territorio nazionale di contraccettivi sia daily che depot alle donne in età fertile, al fine di una procreazione responsabile e condivisa, a carico del Servizio sanitario nazionale, dietro prescrizione medica, ovvero presso i consultori e gli ambulatori pubblici di pianificazione familiare.
  398-ter. Agli oneri derivanti dal comma 398-bis, a decorrere dall'anno 2026, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore al 2 per cento, dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.404. (ex 1.505.) Piccolotti, Zanella, Ghirra, Grimaldi.

  Dopo il comma 398, aggiungere il seguente:

  398-bis. Al fine di assicurare le attività svolte dall'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini è attribuito un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.405. (ex 1.506.) Pastorino.

  Sopprimere il comma 400.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 401.
1.406. (ex 1.507.) Zanella, Grimaldi.

  Al comma 400, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse relative all'ulteriore incremento di cui al primo periodo sono destinate in via esclusiva alle strutture sanitarie private accreditate che applicano ai propri dipendenti contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che vengano rinnovati entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
1.407. (ex 1.508.) Zanella, Grimaldi.

  Sopprimere il comma 401.
1.408. (ex 1.509.) Faraone.

  Al comma 402, aggiungere, in fine, le seguenti parole: classificati e accreditati.
1.409. (ex 1.510.) Faraone.

  Dopo il comma 404, aggiungere il seguente:

  404-bis. A decorrere dall'anno 2026, al fine di assicurare la risposta adeguata alle urgenze ed emergenze pediatriche, neonatali complesse per l'intero bacino di riferimento, offrire cure specialistiche e di alta complessità in ambito pediatrico, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per l'Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ospedale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.410. (ex 1.511.) Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 404, aggiungere il seguente:

  404-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono soppresse le seguenti parole: «dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025» e le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».
1.411. (ex 1.512.) Faraone.

  Dopo il comma 408, aggiungere il seguente:

  408-bis. Al fine evitare l'uccisione di animali e di promuovere l'adozione di metodi non cruenti, una quota pari al 10 per cento dei contributi a favore degli impegni derivanti dall'accordo di Parigi del 25 gennaio 1924, istitutivo dell'Ufficio internazionale delle epizoozie, è destinata alla promozione e diffusione delle misure di biosicurezza nei rifugi di animali non destinati alla produzione di alimenti e alla elaborazione di protocolli, in linea con l'applicazione esclusiva di misure non cruente di biosicurezza, isolamento e monitoraggio sanitario ai sensi del regolamento (UE) 429/2016, anche in risposta a emergenze sanitarie.
1.412. (ex 1.513.) Borrelli, Dori, Grimaldi.

  Al comma 410, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , segnatamente nelle realtà insulari marine.
1.413. (ex 1.515.) Zaratti, Grimaldi.

  Sostituire il comma 412 con il seguente:

  412. Agli oneri derivanti dal comma 410, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.414. (ex 1.516.) Faraone.

  Al comma 420, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 420, aggiungere il seguente:

  420-bis. Agli oneri derivanti comma 420, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede ai sensi del comma 715-bis, secondo periodo della presente legge;

   al comma 757, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 31 milioni di euro per l'anno 2026, 18 milioni di euro per l'anno 2027, 7 milioni di euro per l'anno 2028 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.415. (ex 1.517.) Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 420, aggiungere il seguente:

  420-bis. Il Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 10 novembre 2021, n. 175, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.416. (ex 1.518.) Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 421, aggiungere il seguente:

  421-bis. Al fine di garantire la piena attuazione del sistema di presa in carico personalizzata e dei progetti di vita di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è incrementata a 100 milioni di euro a partire dall'anno 2026 la dotazione del Fondo per l'implementazione dei progetti di vita istituito dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo. Le risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento di interventi atipici, non rientranti nelle unità di offerta territoriali, volti a sostenere la realizzazione dei progetti di vita individuali e personalizzati, in coerenza con i principi di inclusione, partecipazione e vita indipendente di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante la disposizione di cui al comma 715-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, per l'anno 2026, una minore spesa di 100 milioni di euro.
1.417. (ex 1.520.) Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 422, aggiungere i seguenti:

  422-bis. Al fine di promuovere misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno del ritiro sociale giovanile, altresì noto con il termine giapponese «hikikomori», promuovere percorsi di supporto e sostegno alle persone in condizione di ritiro sociale e i rispettivi nuclei familiari, promuovere progetti di intervento volti a favorire il benessere sociale al fine di creare le condizioni adatte per consentire ai giovani di affrontare in modo soddisfacente i propri compiti di sviluppo e promuovere, nei limiti delle risorse disponibili, misure di supporto psicologico e specifico sia durante il percorso scolastico e formativo sia durante quello lavorativo, con particolare attenzione alle fasce economicamente più fragili della popolazione, è istituito presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sul ritiro sociale, di seguito denominato «Osservatorio».
  422-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nel rispetto di quanto previsto dai commi da 422-bis a 422-quater del presente articolo.
  422-quater. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio di cui al comma 422-bis:

   a) definisce e analizza il fenomeno del ritiro sociale, individua nuovi bisogni, promuove gli ambiti di prevenzione, valuta l'efficacia delle misure adottate e propone modifiche normative o iniziative specifiche a seguito dell'individuazione degli ambiti operativi;

   b) promuove la ricerca scientifica e la ricerca clinica sul fenomeno del ritiro sociale;

   c) monitora il fenomeno del ritiro sociale attraverso raccolte dati periodiche, e successiva analisi delle stesse, e predispone, ai fini della pubblicazione, una relazione annuale sullo stato di implementazione delle politiche a contrasto del fenomeno del ritiro sociale;

   d) redige un Piano nazionale per il contrasto del ritiro sociale.

  422-quinquies. Per il funzionamento dell'Osservatorio e per le finalità di cui al comma 422-bis è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il «Fondo per il contrasto del ritiro sociale» con dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
  422-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 422-bis a 422-quinquies, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.418. (ex 1.521.) Ruffino, Bonetti.

  Dopo il comma 422, aggiungere i seguenti:

  422-bis. Al fine di garantire il contrasto ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (Dna), la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
  422-ter. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 422-bis è destinata allo svolgimento di campagne di prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  422-quater. Agli oneri derivanti dal comma 422-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.419. (ex 1.522.) Ruffino, Bonetti.

  Dopo il comma 422, aggiungere il seguente:

  422-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è rifinanziato per un importo pari ad euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.420. (ex 1.524.) Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Al comma 423, dopo le parole: strutture sanitarie pubbliche aggiungere le seguenti: e private accreditate.
1.421. (ex 1.525.) Faraone.

  Al comma 424, dopo le parole: e del Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della componente privata,.
1.422. (ex 1.526.) Faraone.

  Dopo il comma 424, aggiungere i seguenti:

  424-bis. Al fine di favorire e sostenere le attività di studio, ricerca, diagnosi precoce, prevenzione e trattamento della demenza frontotemporale (Ftd), nonché di approfondirne gli aspetti epidemiologici, clinici e sociali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo dedicato con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  424-ter. Il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e le province autonome, e avvalendosi degli enti e delle strutture del Servizio sanitario nazionale, promuove e coordina programmi di studio e ricerca volti alla definizione di criteri diagnostici condivisi e validati per l'individuazione della demenza frontotemporale (Ftd), con particolare attenzione alle forme a maggiore gravità e impatto invalidante. Tali programmi sono altresì finalizzati alla valutazione dell'efficacia delle terapie farmacologiche e non farmacologiche, all'individuazione delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali più appropriate, nonché alla promozione di iniziative per il monitoraggio clinico e la prevenzione dell'aggravamento della patologia.
  424-quater. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 424-bis e 424-ter, il Ministero della salute può stipulare accordi e convenzioni con associazioni senza scopo di lucro che operano a tutela delle persone affette da demenza frontotemporale (Ftd), nonché con enti del Terzo settore e istituti di ricerca pubblici o privati specializzati nel campo delle malattie neurodegenerative.
  424-quinquies. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Ministro della salute provvede, con decreto adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Istituto superiore di sanità, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 424-bis, individuando i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo delle medesime. Presso il Ministero della salute è istituita una Commissione permanente di indirizzo e coordinamento in materia di demenza frontotemporale (Ftd), composta da rappresentanti delle società scientifiche più qualificate, delle regioni, dell'Istituto superiore di sanità e delle associazioni senza scopo di lucro che tutelano i pazienti affetti da tale patologia.
  424-sexies. Il Ministro della salute, avvalendosi della Commissione di cui al comma 424-quinquies, presenta ogni tre anni alle Camere una relazione concernente lo stato delle conoscenze scientifiche e cliniche sulla demenza frontotemporale, i progressi nella prevenzione e nella cura, nonché le azioni necessarie a potenziare i livelli di assistenza e il sostegno ai nuclei familiari e ai caregiver.
  424-septies. Agli oneri derivanti dai commi 424-bis – 424-sexies, quantificati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione di pari importo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.423. (ex 1.527.) Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 425, aggiungere i seguenti:

  425-bis. Nello Stato di previsione del Ministero della salute è istituito, a decorrere dal 2026, un Fondo con dotazione pari a 180 milioni di euro annui per incentivare la sottoscrizione da parte delle piccole e medie imprese di polizze di assicurazione sanitaria collettiva per i dipendenti. L'impresa ha diritto a un contributo di 100 euro per ciascun dipendente inserito nei piani di assicurazione sanitaria. L'accesso al beneficio è alternativo alla deducibilità del costo dell'assicurazione dal reddito d'impresa, di cui all'articolo 95, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  425-ter. Il contributo di cui al comma 425-bis è erogato anche in caso di estensione della copertura assicurativa a lavoratori autonomi stabilmente impiegati nei processi aziendali o a collaboratori e dipendenti di imprese fornitrici e clienti dell'impresa contraente.
  425-quater. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso al contributo da parte delle imprese e l'eleggibilità degli interventi oggetto del beneficio.
  425-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 425-bis, pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.424. (ex 1.528.) Bonetti, Richetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Onori, Pastorella, Rosato, Ruffino, Sottanelli.

  Dopo il comma 425, aggiungere i seguenti:

  425-bis. Ai fini del potenziamento delle connessioni internet nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali pubbliche tramite lo sviluppo e il potenziamento di una rete pubblica wi-fi diffusa e gratuita, anche al fine di ridurre le disuguaglianze digitali e consentire l'accesso internet, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2026.
  425-ter. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottarsi di concerto con il Ministero della salute entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  425-quater. Agli oneri derivati dal comma 425-bis, pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.425. (ex 1.529.) Faraone.

  Dopo il comma 425, aggiungere il seguente:

  425-bis. In aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 121 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, l'Istituto superiore di sanità, per far fronte all'incremento delle prestazioni richieste ai ricercatori ai tecnologi per le accresciute competenze dell'ente per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute, in relazione ai nuovi bisogni di salute emergenti, di cui al decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché in ragione degli specifici compiti attribuiti dal decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 in materia di sorveglianza delle acque e dell'ambiente, è autorizzato ad incrementare i relativi fondi per il trattamento accessorio dei ricercatori e dei tecnologi, per gli anni non ancora certificati, per un ulteriore importo non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi, determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e certificato ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
1.426. (ex 1.530.) Faraone.

  Dopo il comma 426, aggiungere i seguenti:

  426-bis. All'articolo 8, comma 16, primo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole: «appartenenti a un nucleo familiare» sono soppresse.
  426-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 426-bis si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2026, nel limite di spesa annuo pari a 4,7 miliardi di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 43-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

  43-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III»;

   b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.427. (ex 1.531.) Fratoianni, Grimaldi.

  Dopo il comma 426, aggiungere il seguente:

  426-bis. All'articolo 1, comma 681 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 di 15 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia, e per l'attivazione presso gli stessi del servizio di medicina veterinaria di cui prevederne la gratuità per gli esemplari adottati negli stessi, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2026: -15.000.000;
   2027: -15.000.000;
   2028: -15.000.000.
1.428. (ex 1.532.) Dori, Borrelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 426, aggiungere il seguente:

  426-bis. Al fine di sostenere la Rete dei santuari di animali liberi, ovvero rifugi per animali cosiddetti da reddito, ma senza finalità produttive, ai sensi nel decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, che detta disposizioni in materia di riorganizzazione del sistema di identificazione e registrazione degli animali e delle strutture che li ospitano, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con la dotazione di euro di 5 milioni per l'anno 2026 e di 10 milioni per ciascun anno del biennio 2027 e 2028.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2026: -5.000.000;
   2027: -10.000.000;
   2028: -10.000.000.
1.429. (ex 1.533.) Dori, Borrelli, Grimaldi.

  Sostituire i commi da 427 a 436 con i seguenti:

  427. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dal presente articolo, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
  428. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, ovvero entro il 30 novembre 2029, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2028 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento.
  429. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, ovvero entro il 30 novembre 2029 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2028 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
  430. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, ovvero entro il 30 novembre 2029 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2028 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
  431. Per le finalità di cui ai commi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1052, 1059, 1060, 1061, 1062 e 1063 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  432. La disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 si applica, con le modifiche previste dai commi da 211 a 217 dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028.
  433. Per le finalità di cui ai commi da 426-bis a 426-septies, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un Fondo, denominato «Fondo Transizione 4.0», con una dotazione pari a 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, che costituisce limite di spesa.

  Conseguentemente, dopo il comma 757, aggiungere i seguenti:

  757-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
  757-ter. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  757-quater. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2033 e 2034.
1.430. (ex 1.534.) Riccardo Ricciardi, Braga, Zanella, Boschi.

  Dopo il comma 427, aggiungere i seguenti:

  427-bis. Al fine di sostenere la competitività delle imprese manifatturiere e contrastare l'impatto dei costi energetici, è autorizzato l'azzeramento, per un periodo di tre mesi, della quota energia della componente ASOS (oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione) applicata all'energia prelevata dai clienti non domestici in media tensione che operano nei settori individuati dal numero 103 della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 633.
  427-ter. Le disposizioni di cui al comma 427-bis sono attuate con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  427-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, nel limite massimo di 300 milioni di euro delle risorse disponibili mediante corrispondente utilizzo delle risorse acquisite dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), anche a valere sui proventi delle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nel rispetto del vincolo di destinazione.
1.431. (ex 1.537.) Faraone.

  Dopo il comma 427, aggiungere i seguenti:

  427-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6-bis:

    1) al primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026» e dopo le parole: «del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,»;

    2) al quinto periodo, le parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

    3) al sesto periodo, le parole: «entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024, entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025 ed entro il 31 gennaio per l'anno 2026»;

   b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025»;

   c) al comma 6-quater, le parole: «, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 400 milioni di euro per l'anno 2026»;

   d) al comma 8:

    1) al primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»;

    2) al terzo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026»;

   e) al comma 12, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti:«31 dicembre 2025».

  427-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 300 milioni annui a decorrere per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.432. (ex 1.535.) Faraone.

  Dopo il comma 427, aggiungere i seguenti:

  427-bis. All'articolo 1, comma 203-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «relativa base di calcolo» sono inserite le seguenti: «e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo».
  427-ter. Agli oneri derivanti dal comma 427-bis, pari a 53,2 milioni di euro per l'anno 2027, 106,4 milioni di euro per l'anno 2028, 159,6 milioni di euro per l'anno 2029, 106,4 milioni di euro per l'anno 2030 e 53,2 milioni di euro per l'anno 2031 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.433. (ex 1.538.) Faraone.

  Al comma 428, in fine, aggiungere il seguente periodo: Per le stesse imprese la spettanza è subordinata inoltre alle seguenti condizionalità: a) l'applicazione integrale dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sia per la parte economica che normativa; b) il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti al momento della richiesta dell'incentivo o a quelli concordati tramite accordi tra le parti, con la rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) ovvero con la rappresentanza sindacale aziendale (Rsa) o con organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative; c) la realizzazione di percorsi formativi certificati per tutti i lavoratori interessati all'acquisizione delle competenze necessarie all'utilizzo delle nuove tecnologie oggetto dell'investimento, con un monte ore minimo di 40 ore.
1.434. (ex 1.540.) Faraone.

  Dopo il comma 428, aggiungere i seguenti:

  428-bis. A decorrere dall'anno 2026, alle imprese del trasporto pubblico locale, ivi inclusi gli autoservizi pubblici non di linea e di noleggio con conducente, del trasporto ferroviario e del trasporto marittimo che effettuano investimenti volti ad integrare sistemi per garantire e agevolare la mobilità delle persone con disabilità è riconosciuta, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, una maggiorazione dei costi pari al 40 per cento. Ai fini del presente comma, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Il predetto incremento, che costituisce tetto di spesa, è ripartito tra le imprese che facciano richiesta di accesso al beneficio secondo criteri e modalità definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  428-ter. Agli oneri derivanti dal comma 428-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.435. (ex 1.542.) Faraone.

  Al comma 429, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) tra i beni immateriali strumentali di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, rientrano anche i software relativi alla gestione di impresa;.
1.436. (ex 1.543.) Faraone.

  Dopo il comma 429, aggiungere i seguenti:

  429-bis. Al fine di adeguare l'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai progressi della digitalizzazione, della sostenibilità e dell'efficienza energetica, al medesimo Allegato A sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nella sezione «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:», terza voce, dopo le parole: «macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime», sono aggiunge le seguenti: «compresi gli impianti di processo per la produzione di carburanti a bassa emissione di carbonio da materie prime sostenibili,»;

   b) nella sezione «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:», penultima voce, le parole «componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni,» sono sostituite con le seguenti: «componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia, compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni»;

   c) nella sezione «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:» sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

    1) «sistemi di misura/ispezione in-linea con machine vision avanzata (visibile, iperspettrale, termografia) e AI/edge per controllo qualità e closed-loop, sistemi EMS per gestione energetica di sito, microgrid, sensoristica ambientale e monitoraggio consumi (energia, acqua, aria compressa, gas tecnici) con tracciabilità KPI ambientali e integrazione con DPP/ESPR, ove applicabile,»;

    2) «impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi (quali sistemi HVAC, impianti di depolverazione, ventilazione e filtrazione avanzata, sistemi di umidificazione/deumidificazione, cleanroom, impianti di trattamento e riciclo delle acque, aspirazione e abbattimento fumi, infrastrutture per la produzione e distribuzione di fluidi tecnologici quali aria compressa, gas tecnici, vapore, acque di processo)»;

   d) nella sezione «Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0”:» sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

    1) «Wearable e soluzioni XR (AR/VR/MR) per assistenza operativa e-training, eso-ausili e sistemi per supporto ergonomico,».

    2) «Sistemi di sicurezza attiva e collaborazione uomo-robot.».

   e) è aggiunta, in fine, la seguente sezione:

    1) «Ulteriori beni funzionali: sistemi basati sull'acquisizione di immagini e/o di altri elementi di diagnostica atti a identificare, anche mediante algoritmi di analisi dei dati, (rischi di) non conformità rispetto alle specifiche, beni strumentali alla migrazione in Cloud dei sistemi di archiviazione dati aziendali, dei processi aziendali, dell'erogazione dei servizi quali macchine per archiviazione ed elaborazione dati, macchine per fornitura dati a macchine o software, macchine per fornitura funzionalità ad altre macchine o software, mobili o telai per archiviazione e protezione di apparecchi elettronici a struttura modulare, infrastrutture HPC (High Performance Computing) per AI e simulazione quindi hardware ad alte prestazioni per addestramento ed esecuzione di modelli complessi, edge computing industriale, dispositivi e PC industriali per elaborazione locale dei dati e applicazioni AI in tempo reale, macchine per la progettazione e l'esecuzione di flussi di lavoro integrati (Workflow Management System: designing and executing workflows), macchine per l'addestramento l'ottimizzazione e l'utilizzo di reti neurali ed altri sistemi di intelligenza artificiale, servizi di connettività: quali infrastrutture abilitanti delle comunicazioni tra dispositivi reti private 5G (5G Private Network) in sostituzione delle obsolete reti locali (LAN – Local Area Network), in grado di collegare sonde e sensori e di ospitare capacità di calcolo distribuita (edge computing), installazioni di fibra ottica nelle sedi produttive, soluzioni IoT, Distributed Antenna System (DAS) e small cells.».

  429-ter. Al fine di adeguare l'elenco di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai progressi della digitalizzazione, della sostenibilità e dell'efficienza energetica, al medesimo Allegato B sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «software, sistemi, piattaforme e applicazioni», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «, inclusi algoritmi e modelli digitali,».

   b) alla prima voce, le parole: «per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «per la progettazione, definizione/qualificazione dei requisiti, delle funzionalità e delle prestazioni e per la produzione di manufatti»;

   c) alla terza voce, le parole: «in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione» sono sostituite dalle seguenti: «in grado di acquisire e interpretare dati e/o immagini, anche da fonti eterogenee, sfruttando capacità computazionali on premise, su cloud e su dispositivi edge, e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione»;

   d) alla sesta voce, le parole: «di realtà virtuale» sono sostituite dalle seguenti: «di realtà aumentata, mista o virtuale»;

   e) la nona voce è sostituita dalla seguente: «software, sistemi, piattaforme e applicazioni, basati su algoritmi e modelli digitali di ottimizzazione, per la schedulazione intelligente della produzione, il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi»;

   f) l'undicesima voce è sostituita dalla seguente: «software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a risorse virtualizzate, condivise e configurabili (cloud computing) a supporto di processi produttivi e della supply chain, inclusi servizi di archiviazione ed elaborazione dati, backup e disaster recovery, virtualizzazione, licenze per utilizzo di applicazioni web e mobile in cloud, e migrazione di sistemi informativi aziendali in ambiente cloud»;

   g) alla tredicesima voce, le parole: «di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici» sono sostituite dalle seguenti: «di intelligenza artificiale avanzata, inclusi machine learning, deep learning, large language models (LLM), Generative AI e Agentic AI, che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici»;

   h) la quindicesima voce è sostituita dalla seguente: «software, sistemi, piattaforme e applicazioni, inclusi algoritmi e modelli digitali, per la gestione della realtà estesa tramite device, wearable e sensori»;

   i) la diciassettesima voce è sostituita dalla seguente: «software, sistemi, piattaforme e applicazioni, basati su algoritmi e modelli digitali, per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica, inclusi software di energy dashboarding, monitoraggio della qualità dell'energia (power quality), gestione delle reti intelligenti e sistemi di controllo e ottimizzazione dei consumi energetici»;

   l) la diciannovesima voce è sostituita dalla seguente: «software, sistemi, piattaforme applicazioni, inclusi algoritmi e modelli digitali, e apparati per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati, incluse soluzioni di observability, detection e response proattiva alle minacce informatiche (cybersecurity)»;

   m) la ventesima voce è sostituita dalla seguente: «software, sistemi, piattaforme e applicazioni per digital twin, virtual industrialization e high performance computing (HPC) in ambiente cloud, che simulando virtualmente prodotti, processi e sistemi produttivi e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine delle verifiche, consentono di ridurre tempi di test e fermi macchina»;

   n) sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

    1) «Soluzioni di rete intelligente, basate sul software (SD WAN), in sostituzione delle tradizionali reti MPLS che collegano via Internet varie LAN, per esempio di sedi diversi di una stessa azienda»;

    2) «Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e approvvigionamento, delle relazioni con clienti e fornitori (Supply Chain Management, Customer Relationship Management, e-Procurement, digitalizzazione albo fornitori, Marketing Automation) e per il coordinamento della logistica (Warehouse Management System, Transportation Management System)»;

    3) «Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la realizzazione di sistemi di commercio elettronico e marketplace B2B connessi ai sistemi di produzione e logistici,»;

    4) «Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione digitale delle risorse umane (Human Capital Management, Workforce Management, gestione paghe e presenze, e-learning, eRecruiting) connesse ai sistemi di pianificazione della produzione»;

    5) «Software, sistemi, piattaforme e applicazioni a supporto della Circular Economy, della doppia transizione digitale-ambientale e della sostenibilità, inclusi piattaforme di performance management ESG, software per il calcolo e la riduzione delle emissioni di CO2, sistemi di Life Cycle Assessment (LCA), piattaforme per il tracciamento dei prodotti e delle prestazioni ambientali lungo la filiera (Digital Product Passport), software per la gestione dei rifiuti e il recupero di materiali, e sistemi a supporto delle certificazioni ambientali (EPD, Carbon Footprint)»;

    6) «Software, sistemi, apparati, piattaforme e applicazioni per garantire la convergenza e l'integrazione sicura tra sistemi informativi aziendali (IT) e sistemi di automazione industriale (OT), inclusi middleware industriali, protocolli di comunicazione standardizzati e piattaforme di integrazione»;

    7) «Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione integrata, la qualità e la governance del dato aziendale, inclusi sistemi di Master Data Management, Data Catalog, Data Quality e gestione delle anagrafiche»;

    8) «Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la realizzazione di ecosistemi basati sui dati (data spaces), trusted data ecosystems e data marketplaces, per la condivisione sicura e controllata di dati industriali tra organizzazioni,»;

    9) «Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per accelerare, automatizzare o ottimizzare il ciclo di sviluppo software (DevOps, CI/CD) tramite intelligenza artificiale, inclusi strumenti di code generation, testing automatizzato, analisi predittiva dei rilasci e gestione intelligente delle configurazioni»;

    10) «Software di Building Information Modeling (BIM) per la progettazione, gestione e manutenzione digitale di edifici produttivi, infrastrutture e impianti industriali»;

    11) «Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione automatizzata e intelligente degli edifici produttivi e industriali (Building Management System), inclusi controllo climatizzazione, illuminazione, accessi e integrazione con sistemi di produzione»;

    12) «Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Robot Process Automation (RPA) e automazione intelligente dei processi aziendali, inclusi workflow automation, document processing e integrazione con sistemi gestionali»;

    13) «Software gestionali integrati Enterprise Resource Planning (ERP), limitatamente ai moduli per la gestione della produzione, manutenzione e supply chain, con esclusione di funzionalità puramente amministrative, contabili o finanziarie, a condizione che siano nativi digitali o costituiscano implementazioni ex novo (non upgrade di sistemi esistenti) e siano interconnessi con i sistemi di fabbrica,»;

    14) «Software, sistemi e piattaforme per reti intelligenti software-defined (SD-WAN) finalizzate all'interconnessione sicura, flessibile e ottimizzata di sistemi produttivi distribuiti geograficamente, sedi operative e supply chain.».

  Conseguentemente, al comma 431, primo periodo, sopprimere le parole: del progetto di innovazione.
1.437. (ex 1.548.) Faraone.

  Dopo il comma 429, aggiungere i seguenti:

  429-bis. Nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, funzionali alla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l'investimento, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, alla riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti di cui al comma 429 si applica nella misura del 220 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 140 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 90 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
  429-ter. La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 429-bis si considera in ogni caso conseguita nei casi di:

   a) investimenti in beni di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno ventiquattro mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio di cui al comma 430;

   b) progetti di innovazione realizzati per il tramite di una Energy Service Company (ESCo) in presenza di un contratto di Energy Performance Contract (EPC) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento;

   c) investimenti in impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

  429-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 429-bis, valutati in 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.438. (ex 1.549.) Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 429, aggiungere i seguenti:

  429-bis. L'accesso ai benefìci di cui al comma 427 è subordinato al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché alla regolarità contributiva e al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In caso di accertata violazione, i benefici fiscali concessi sono revocati e le somme indebitamente fruite sono recuperate, maggiorate degli interessi legali.
  429-ter. I soggetti beneficiari dei benefìci di cui al comma 427 si impegnano a mantenere, per un periodo di almeno trentasei mesi successivi alla realizzazione dell'investimento, un livello occupazionale non inferiore a quello medio registrato nei dodici mesi precedenti la fruizione del beneficio. È altresì obbligatorio destinare una quota non inferiore all'uno per cento del valore dell'investimento a iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale dipendente, concordate con le rappresentanze sindacali aziendali o territoriali. Gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali che comportano un incremento dei consumi energetici o delle emissioni climalteranti non possono beneficiare della maggiorazione di cui al presente articolo, salvo che il beneficiario dimostri, mediante apposita relazione tecnica, il rispetto dei criteri di efficienza energetica e sostenibilità ambientale stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
1.439. (ex 1.550.) Ghirra, Grimaldi.

  Dopo il comma 429, aggiungere il seguente:

  429-bis. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, all'alinea, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
1.440. (ex 1.553.) Faraone.

  Al comma 431, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloud computing, a beni immateriali di cui all'Allegato B della medesima legge, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa.
1.441. (ex 1.554.) Pastorella, Bonetti.

  Dopo il comma 436, aggiungere i seguenti:

  436-bis. Al fine di promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili e la riduzione del costo dell'energia elettrica per i clienti finali connessi in bassa e media tensione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) adotta uno o più provvedimenti per favorire la partecipazione, anche in forma aggregata, a contratti a lungo termine per la compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili (PPA) dei punti di prelievo:

   a) connessi in bassa tensione per usi diversi da domestici e illuminazione pubblica;

   b) connessi in media tensione per usi diversi dall'illuminazione pubblica.

  436-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gestore dei Mercati Energetici (GME) realizza, integrando la piattaforma prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, una piattaforma informatica per l'aggregazione dei prelievi dei clienti finali di cui al comma 436-bis. Nei confronti dei clienti finali partecipanti su base volontaria alla piattaforma informatica di cui al presente comma, il GME assume il ruolo di soggetto aggregatore, ai fini dell'eventuale partecipazione dei medesimi clienti finali a contratti a lungo termine per la compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il ruolo di aggregatore svolto dal GME costituisce attività strumentale alla gestione della piattaforma dei PPA ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021.
  436-quater. Al fine di rafforzare il meccanismo di garanzia di ultima istanza previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale 20 giugno 2025, n. 152, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Fondo integrativo per la copertura dell'esposizione del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2027. Il Fondo è destinato a integrare le risorse utili alla gestione della garanzia di ultima istanza a favore dei contratti di lungo termine per la compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili negoziati tramite la piattaforma del GME, ed è gestito contabilmente dal GSE con separata evidenza contabile, nel rispetto della normativa Eurostat.
  436-quinquies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifica e integra le regole operative previste dal decreto ministeriale 20 giugno 2025, n. 152, prevedendo:

   a) le modalità con cui il GSE utilizza il Fondo integrativo per l'assunzione del rischio di inadempimento delle controparti acquirenti;

   b) i requisiti economico-finanziari delle controparti acquirenti e degli eventuali soggetti aggregatori diversi dal GME;

   c) le condizioni di attivazione della garanzia di ultima istanza, incluse soglie minime, franchigie, massimali e procedure di liquidazione;

   d) le modalità di coordinamento operativo tra GME, GSE e ARERA, ai fini della gestione integrata della piattaforma PPA e del meccanismo di garanzia;

   e) gli obblighi informativi e le misure disciplinari a carico delle controparti acquirenti;

   f) il corrispettivo di accesso al Fondo integrativo, definito da ARERA entro sessanta giorni.

  436-sexies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ARERA pubblica, in una sezione dedicata del proprio sito istituzionale, un Indice nazionale di disaccoppiamento elettrico (IDE) che esprima il coefficiente di correlazione tra il prezzo medio mensile dell'energia elettrica scambiata sul Mercato del Giorno Prima (PUN – GME) e il prezzo medio mensile del gas naturale scambiato sulla Piattaforma di Scambio Virtuale (PSV).
  436-septies. All'articolo 1, comma 53, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «prioritariamente» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente».
  436-octies. Le disposizioni di cui ai commi da 436-bis a 436-decies, si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e in coerenza con il quadro temporaneo UE per la transizione verde.
  436-novies. Ai maggiori oneri pari a 200 milioni annui a decorrere dal 2027 si provvede mediante le risorse di cui al comma 436-decies.
  436-decies. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
  436-undecies. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, ai soggetti che:

   a) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

   b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;

   c) che rientrano sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92;

   d) hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

   e) hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa;

   f) hanno un'età superiore ai 75 anni definiti come «clienti domestici vulnerabili», si applicano le disposizioni di cui ai commi da 436-undecies a 436-trevicies.

  436-duodecies. La società Acquirente Unico S.p.a., di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può svolgere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attività di vendita di energia elettrica al dettaglio al fine di poter servire direttamente i clienti domestici vulnerabili di cui al comma 436-undecies, nel rispetto dei princìpi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione, utilizzando tutte le modalità di approvvigionamento disponibili sul mercato, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente.
  436-terdecies. I soggetti di cui al comma 436-undecies, in ragione delle loro condizioni di disagio sociale ed economico, hanno diritto di essere serviti direttamente da Acquirente Unico S.p.a. Qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero, i soggetti di cui al comma 436-undecies, transitano automaticamente al servizio svolto da Acquirente Unico.
  436-quaterdecies. L'Autorità per energia, reti e ambiente, secondo le modalità e i termini definiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informa periodicamente i soggetti di cui al comma 436-undecies, del diritto di poter scegliere Acquirente Unico S.p.a. come fornitore di energia elettrica senza applicazione di penalità contrattuali a proprio carico, nonché i soggetti di cui al comma 436-terdecies in relazione al transito automatico al servizio svolto da parte di Acquirente Unico.
  436-quinquiesdecies. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole da: «agli esercenti» fino alla fine del comma sono soppresse.
  436-sexiesdecies. Ai fini di cui ai commi da 436-undecies a 436-trevicies, nonché di conseguire una migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi, Acquirente Unico S.p.a. può determinare in autonomia i prezzi dell'energia elettrica per propri i clienti domestici vulnerabili secondo criteri di massima trasparenza e copertura dei costi efficienti, nonché di scegliere le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- Power Purchase Agreement), e di offrire ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato o da fonti esclusivamente rinnovabili. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente, stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'Autorità per energia, reti e ambiente definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.
  436-septiesdecies. La società Acquirente Unico S.p.a., per le attività di cui al presente articolo, è sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché agli indirizzi dell'Autorità per energia, reti e ambiente.
  436-duodevicies. La società Acquirente Unico S.p.a., è tenuta a raggiungere progressivamente, entro il 2030, l'acquisto di almeno il 65 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in linea con quanto previsto nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, privilegiando i contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- Power Purchase Agreement).
  436-undevicies. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n. 181, i commi 3, 4 e 4-bis sono abrogati.
  436-vicies. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi da 436-undecies a 436-duodevicies, valutati in 35 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 436-vicies ter.
  436-vicies semel. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 è così modificato:

   a) l'alinea è sostituito dal seguente: «Sono clienti vulnerabili i clienti domestici»;

   b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) assume valore inferiore a trentamila euro e facenti parte di un nucleo famigliare con un massimo di quattro figli a carico, o il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) assume valore inferiore a ventimila euro e facenti parte di un nucleo famigliare con un massimo di tre figli a carico, o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124.».

  436-vicies bis. I clienti domestici vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno il diritto di chiedere, entro il 31 dicembre 2026, l'accesso al servizio a tutele graduali di cui alla Deliberazione ARERA 362/2023/R/eel e il diritto ad essere riforniti dall'esercente il servizio a tutele graduali aggiudicatario del servizio nell'area territoriale in cui è ubicato il punto di prelievo del cliente domestico vulnerabile richiedente l'accesso al medesimo servizio a tutele graduali. Il servizio a tutele graduali di cui alla deliberazione ARERA 362/2023/R/eel è prorogato fino al 31 marzo 2028. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, ARERA stabilisce le modalità di attuazione del presente comma, ivi comprese:

   a) quelle concernenti l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 ;

   b) quelle concernenti la definizione e attuazione di un meccanismo di ristoro per gli eventuali maggiori oneri di vendita documentabili e certificati, derivanti per gli esercenti il servizio a tutele graduali in conseguenza dell'attuazione del presente comma;

   c) quelle concernenti la proroga del servizio a tutele graduali.

  436-vicies ter. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.442. (ex 1.555.) Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

  Dopo il comma 436, aggiungere i seguenti:

  436-bis. Al fine di sostenere la riconversione produttiva, l'innovazione tecnologica e la riqualificazione occupazionale del comparto automobilistico, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni datoriali della filiera dell'automotive e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, adotta entro il 30 marzo 2026, il «Piano nazionale per la filiera automotive e la mobilità sostenibile» finalizzato a sostenere:

   a) progetti di investimento per la produzione e l'assemblaggio in Italia di veicoli elettrici e ibridi, nonché per la realizzazione di batterie e infrastrutture di ricarica;

   b) programmi di riqualificazione e aggiornamento professionale dei lavoratori del settore e della componentistica;

   c) la costituzione di poli di ricerca e innovazione pubblico-privati per lo sviluppo di tecnologie legate alla mobilità sostenibile e all'efficienza energetica;

   d) misure di sostegno alle piccole e medie imprese della filiera per la riconversione produttiva e digitale.

  436-ter. Per le finalità di cui al comma 436-bis, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.
  436-quater. Al fine di creare uno strumento permanente di politica industriale, in grado di coordinare investimenti pubblici e privati per la transizione verde e digitale, sostenendo la trasformazione delle filiere strategiche e la creazione di occupazione di qualità, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, è istituito il Fondo nazionale per la politica industriale verde e digitale, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.
  436-quinquies. Le risorse del Fondo di cui al comma 436-quater sono destinate al finanziamento di programmi di investimento industriale per la decarbonizzazione, la digitalizzazione dei processi produttivi e la riconversione delle filiere strategiche, compatibili con gli obiettivi del Green Deal Industrial Plan e con la disciplina sugli aiuti di Stato a favore della transizione verde, con priorità di interventi in ambito di mobilità sostenibile, energia, semiconduttori, bioeconomia e sanità tecnologica.
  436-sexies. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti di cui al comma 436-quinquies, nonché i criteri di priorità e le procedure di attuazione.
  436-septies. Al fine di garantire gli investimenti in azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici da sviluppare in Paesi partner, la dotazione del Fondo italiano per il clima è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.
  436-octies. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro il 31 dicembre 2026, il Consiglio Scientifico Clima e Ambiente, quale organismo autonomo e indipendente che svolge funzioni di studio e ricerca finalizzate ad individuare misure volte a superare, in termini di mitigazione, adattamento e opportunità di sviluppo, la crisi climatica, la crisi della biodiversità e degli ecosistemi ed eventuali nuove crisi ambientali. Il Consiglio redige, con cadenza semestrale, una relazione sull'attività svolta a cui allega le proposte elaborate a seguito degli studi e delle ricerche di cui al precedente periodo, da trasmettere alle competenti commissioni parlamentari e al Governo al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di superamento della crisi climatica, della crisi della biodiversità e degli ecosistemi e delle eventuali nuove crisi ambientali.
  436-novies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Scientifico Clima e Ambiente. Per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Scientifico Clima e Ambiente, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.
  436-decies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 436-bis a 436-novies, pari a 1 miliardo e 202,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede ai sensi del comma 436-undecies.
  436-undecies. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1 miliardo e 202,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.443. (ex 1.557.) Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

  Dopo il comma 436, aggiungere i seguenti:

  436-bis. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, è istituito un Fondo per l'attuazione di un Programma nazionale di resilienza industriale alle misure tariffarie esterne, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, finalizzato a sostenere le imprese italiane e le filiere produttive colpite da dazi, barriere commerciali o misure tariffarie imposte da Paesi terzi.
  436-ter. All'attuazione del Programma nazionale di cui al comma 436-bis concorre, altresì, l'attivazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e SACE S.p.A. di linee di garanzia e coperture assicurative, per un ammontare di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 400 milioni per l'anno 2028, finalizzate a sostenere la concessione di crediti agevolati in favore delle imprese e delle filiere produttive sottoposte a dazi, barriere commerciali o misure tariffarie imposte da Paesi terzi, con oneri non imputabili al bilancio dello Stato.
  436-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, predispone il Programma nazionale di resilienza industriale alle misure tariffarie esterne, che prevede le seguenti linee di azione:

   a) attivazione di una linea di garanzia e di credito agevolato, gestita da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e da SIMEST S.p.A., per sostenere la liquidità e l'accesso al credito delle imprese esportatrici e dei fornitori italiani esposti all'impatto dei dazi o delle barriere commerciali esterne, con l'attivazione di garanzie pubbliche e prestiti agevolati, anche mediante la riallocazione di risorse da programmi e fondi già approvati in materia di internazionalizzazione;

   b) interventi per la riconversione produttiva e la diversificazione dei mercati di esportazione, destinati a finanziare investimenti in tecnologie verdi e digitali, processi di innovazione e riconversione industriale, nonché programmi di penetrazione commerciale verso mercati extra-UE, in coerenza con i programmi europei IPCEI, STEP e Global Gateway;

   c) attivazione di un Sistema di assicurazione e mitigazione del rischio commerciale, volto a coprire il rischio di mancato pagamento o di interruzione dei contratti di esportazione a seguito di misure tariffarie esterne, attraverso polizze agevolate o strumenti assicurativi pubblici gestiti da SACE S.p.A.;

   d) attivazione di meccanismi di protezione dell'occupazione e della produzione, che consentano la riduzione temporanea dell'orario di lavoro o la sospensione dei contratti per imprese colpite da barriere commerciali, con integrazione salariale straordinaria a carico dello Stato tramite la CIG, inclusa la CIG straordinaria o in deroga, secondo le disposizioni del Ministero del lavoro;

   e) attivazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Cabina di regia presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, con la partecipazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Anci, delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e delle Camere di commercio, finalizzata al monitoraggio settoriale e territoriale sull'esposizione dell'economia italiana alle barriere commerciali, con priorità ai comparti automotive, chimica verde, farmaceutica, acciaio, legno, semiconduttori e agroalimentare.

  436-quinquies Al fine di supportare gli indifferibili e urgenti interventi in favore degli impianti siderurgici di Taranto, di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e di garantirne adeguati standard di sicurezza, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2026. Per il sostegno delle imprese dell'indotto dell'ex ILVA, è autorizzata altresì la spesa di 75 milioni di euro per l'anno 2026.
  436-sexies. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è incrementata per l'anno 2026, ad integrazione delle risorse di cui all'articolo 40, comma 5, di ulteriori 25 milioni di euro.
  436-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un tavolo tecnico per il coordinamento delle attività connesse agli asset strategici ex ILVA di Taranto ed ex Isab di Priolo, in provincia di Siracusa. Il tavolo tecnico, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni interessate e degli enti locali territorialmente coinvolti, provvede al monitoraggio dello stato degli impianti, all'individuazione delle misure necessarie a garantirne la continuità produttiva, occupazionale e ambientale, anche per l'indotto, nonché alla formulazione di proposte di intervento. Nell'ambito delle proprie funzioni, il tavolo tecnico valuta altresì l'opportunità, le condizioni e la sostenibilità dell'eventuale acquisizione temporanea del controllo pubblico degli asset medesimi, al fine di assicurare la tutela dell'interesse nazionale e la salvaguardia della produzione industriale. Entro due mesi dall'avvio dei lavori del tavolo tecnico, il Ministro delle imprese e del made in Italy invia una relazione alle Camere, presso le Commissioni parlamentari competenti, sugli esiti dei lavori.
  436-octies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 436-bis a 436-septies, pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede ai sensi del comma 436-novies.
  436-novies. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.444. (ex 1.556.) Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

  Dopo il comma 436 aggiungere i seguenti:

  436-bis. In considerazione del significativo impatto collegato alla crisi del comparto moda e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito in via sperimentale un Fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2026, volto ad erogare contributi a fondo perduto a favore di imprese dei settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento, del calzaturiero, del conciario nonché al settore delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, disposti per una o più delle seguenti linee di intervento:

   a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;

   b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;

   c) ricerca, sviluppo e innovazione;

   d) transizione ecologica ed economia circolare;

   e) rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

   f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

  436-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 436-bis, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.
  436-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 436-bis e 436-ter pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede a valere sulle economie di spesa derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 28 febbraio 2026, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese nella misura minima di 100 milioni per l'anno 2026.
1.445. (ex 1.558.) Bonafè.

  Dopo il comma 436, aggiungere i seguenti:

  436-bis. Al fine di rilanciare gli investimenti, promuovere la produttività delle imprese e favorire forme di contrattazione aziendale in grado di determinare benefici economici per i lavoratori, l'aliquota dell'imposta sui redditi delle società, per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 22 per cento nel caso in cui esse reinvestano almeno il 70 per cento degli utili nell'attività di impresa, destinandone almeno il 30 per cento ad investimenti tecnologici, formazione del personale e programmi di welfare aziendale.
  436-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli investimenti eleggibili ai fini del beneficio di cui al comma 436-bis.
  436-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 436-bis, pari a 501 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.446. (ex 1.559.) Bonetti, Richetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Onori, Pastorella, Rosato, Ruffino, Sottanelli.

  Sopprimere il comma 437.
1.447. (ex 1.561.) Guerra.

  Dopo il comma 437, aggiungere i seguenti:

  437-bis. All'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo l'ultima voce, sono aggiunte le seguenti:

   a) «1. Macchine e attrezzature interconnesse per l'automazione e l'efficienza produttiva nel punto vendita e per la personalizzazione di prodotti o servizi;

  2. Sistemi self-service e instant checkout per l'interazione autonoma del cliente, comprensivi di check-in, carrelli virtuali, scanner e postazioni di pagamento automatizzate;
  3. Tecnologie fisiche per l'esperienza aumentata e interattiva del cliente, quali vetrine interattive, espositori e layout digitalmente collegati a sistemi gestionali, camerini intelligenti e visori per la realtà aumentata;
  4. Tecnologie hardware dedicate alla raccolta e all'analisi dei dati sui comportamenti dei clienti.»;
  437-ter. All'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo l'ultima voce, sono aggiunte le seguenti:

   a) «1. Software e soluzioni di intelligenza artificiale (AI) per l'analisi dei dati di comportamento della clientela e l'ottimizzazione delle leve del marketing mix (layout digitali, prezzi dinamici, promozioni e sistemi di Customer Relationship Management);

  2. Software e piattaforme per la gestione dell'omnicanalità tra commercio online e offline;
  3. Software per sistemi informativi, di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici e commerciali;
  4. Piattaforme digitali condivise per l'acquisto e la vendita di beni e servizi.».
1.448. (ex 1.562.) Faraone.

  Dopo il comma 437, aggiungere i seguenti:

  437-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:

   «8-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in via generale, all'intero territorio nazionale. L'autorizzazione unica rilasciata dall'amministrazione competente per la localizzazione e l'esercizio delle attività produttive produce, su tutto il territorio della Repubblica, gli stessi effetti sostitutivi, abilitativi e autorizzatori già previsti per le aree comprese nella Zona Economica Speciale unica.».

  437-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definite i criteri e le modalità operative per l'applicazione uniforme della disciplina di cui al comma 437-bis.
1.449. (ex 1.563.) Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschi, Magi.

  Dopo il comma 437, aggiungere i seguenti:

  437-bis. A decorrere dall'anno 2026, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria volti ad integrare sistemi per garantire e agevolare la mobilità delle persone con disabilità si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento.
  437-ter. Agli oneri derivanti dal comma 437-bis, pari a 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.450. (ex 1.564.) Faraone.

  Dopo il comma 437, aggiungere i seguenti:

  437-bis. L'esenzione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, recante il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, si applica anche ai veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea adattati al trasporto delle persone con disabilità, nonché ai veicoli degli enti privati senza fine di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità.
  437-ter. Agli oneri derivanti dal comma 437-bis, pari a 128 milioni di euro per l'anno 2026, 267 milioni di euro per l'anno 2027 e 311 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.451. (ex 1.565.) Faraone.

  Dopo il comma 437, aggiungere i seguenti:

  437-bis. A decorrere dall'anno 2026, per le cessioni di veicoli adattati al trasporto di persone con disabilità in favore di esercenti di servizi pubblici non di linea, nonché di enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità, si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misure del 4 per cento.
  437-ter. Agli oneri derivanti dal comma 437-bis, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2026 e 320 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.452. (ex 1.566.) Faraone.

  Al comma 438, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, anche se non di nuova costruzione, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento strettamente funzionale all'attività produttiva. Il valore dei terreni e degli immobili, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento funzionale degli stessi, non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 438, lettera a-bis), pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante la seguente modificazione:

   dopo il comma 757, aggiungere il seguente:

  757-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro la data del 28 febbraio 2026, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire economie di spesa nella misura minima di 1.000 milioni euro a decorrere dall'anno 2026.
1.453. (ex 1.567.) Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 438, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ovvero all'ampliamento» sono aggiunte le seguenti: «o all'adeguamento funzionale o alla riqualificazione energetica».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 438, lettera a-bis), pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante la seguente modificazione:

   dopo il comma 757, aggiungere il seguente:

  757-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro la data del 28 febbraio 2026, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire economie di spesa nella misura minima di 800 milioni euro a decorrere dall'anno 2026.
1.454. (ex 1.569.) Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 438, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.».
1.455. (ex 1.568.) Scerra, Bruno, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 438, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al terzo periodo le parole: «200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro».
*1.456. (ex 1.570.) Scerra, Bruno, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*1.457. (ex 1.573.) De Luca, Ubaldo Pagano, Ghio, Lai.

  Al comma 438, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al terzo periodo le parole: «200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».
**1.458. (ex 1.571.) Scerra, Bruno, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
**1.459. (ex 1.574.) Borrelli, Grimaldi.

  Al comma 438, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 4, terzo periodo, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, di importo inferiore a 150.000 euro se effettuati da micro e piccole imprese e di importo inferiore a 80.000 euro se effettuati nelle aree classificate come Snai, di cui alla Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, effettuati dalle imprese di qualsiasi dimensione. Per i progetti di investimento effettuati nelle aree classificate come SNAI è riconosciuta una maggiorazione del 20 per cento dell'agevolazione di cui al primo periodo».

  Conseguentemente, agli oneri pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.460. (ex 1.572.) Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Al comma 438, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 4, terzo periodo, le parole: «200.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «50.000 euro».
1.461. (ex 1.541.) Faraone.

  Al comma 438, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e garantire una quota pari ad almeno il 40 per cento a favore delle micro, piccole e medie imprese.»

  Conseguentemente, agli oneri pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.462. (ex 1.575.) Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Al comma 438, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) al comma 6, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma della Costituzione, una specifica quota, pari al 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è riservata agli investimenti e agli interventi prioritari necessari a rimuovere gli svantaggi dell'insularità nella regione Sardegna e nella Regione Siciliana.».
1.463. (ex 1.576.) Carmina, Torto, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 439, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'accesso al credito d'imposta è subordinato alla regolare applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore di riferimento e al rispetto delle normative in materia di lavoro, sicurezza e parità di genere.

  Conseguentemente, dopo il comma 442, aggiungere i seguenti:

  442-bis. La cabina di regia della Zes Unica, la cabina di regia Zls nonché i comitati di indirizzo delle singole Zone logistiche semplificate (Zls) istituiscono tavoli permanenti di concertazione con le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, ai fini della definizione di piani di sviluppo sostenibile e occupazionale dell'area. Tali piani costituiscono condizione per la concessione dei benefici di cui al presente articolo.
  442-ter. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta di cui al presente articolo sono iscritti in un elenco pubblico consultabile online, con indicazione dell'importo dell'agevolazione, dell'ubicazione del progetto e del numero di unità lavorative mantenute o create.
1.464. (ex 1.577.) Borrelli, Grimaldi.

  Al comma 442, all'alinea, dopo le parole: sono altresì resi noti aggiungere le seguenti: e trasmessi alle competenti commissioni parlamentari.

  Conseguentemente, al medesimo comma 442:

   alla lettera b), sostituire le parole: la tipologia degli investimenti con le seguenti: la tipologia e i settori di appartenenza degli investimenti;

   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) l'ammontare, per ciascuna tipologia di impresa, dell'investimento realizzato entro la data del 31 dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 31 dicembre 2028.
1.465. (ex 1.578.) Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo il comma 442, aggiungere il seguente:

  442-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, secondo periodo, dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, qualora il provvedimento di cui al comma 4 indichi un credito d'imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite delle regioni di cui al comma 1 del citato articolo 16, il Ministero delle imprese e del made in Italy e le predette regioni, entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, rendono nota, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure e dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo periodo definiscono con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dal citato articolo 16.
*1.466. (ex 1.579.) Faraone.
*1.467. (ex 1.580.) Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

  443-bis. Al fine di mitigare gli svantaggi derivanti dall'insularità, alle imprese con sede principale o operativa ubicata nei territori della Regione Siciliana e della regione Sardegna è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2028 per il trasporto di merci.
  443-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 443-bis è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite di cui al comma 443-bis per almeno cinque anni dopo il sostenimento della spesa. L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma.
  443-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 443-bis è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  443-quinquies. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 443-bis e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 443-bis.

  Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.468. (ex 1.581.) Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 452, aggiungere i seguenti:

  452-bis. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, il Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42 è incrementato di 918 milioni di euro per l'anno 2026, di 930 milioni di euro per l'anno 2028, di 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, di 902 milioni di euro per l'anno 2030, di 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e di 260 milioni di euro per l'anno 2032.
  452-ter. L'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è abrogato.
1.469. (ex 1.582.) Sarracino, D'Alfonso, Speranza, Scotto, Graziano, De Luca, Amendola, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Stumpo, Lai, Iacono, Barbagallo, Provenzano, Marino.

  Dopo il comma 453, aggiungere i seguenti:

  453-bis. All'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028»;

    2) le parole: «e di 50 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028»;

   b) al comma 2, le parole: «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028»;

   c) al comma 2-bis:

    1) al primo periodo, le parole: «Per l'anno 2025,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028,»;

    2) al primo periodo, le parole: «dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 e dal 31 marzo al 30 maggio di ogni anno, dal 2026 al 2028, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio di ogni anno e di quelle che prevedono di sostenere entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento».

   d) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: «del limite di spesa per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti di spesa previsti per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028»;

  453-ter. Agli oneri del comma 453-bis, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede a valere sui maggiori risparmi di cui comma 715-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, per l'anno 2026, una minore spesa di 50 milioni di euro negli anni 2026, 2027, 2028.
1.470. (ex 1.583.) Borrelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 453, aggiungere i seguenti:

  453-bis. Al decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.
(Incentivi per l'aggregazione tra microimprese)

   1. In caso di fusione societaria di due o più microimprese, i redditi d'impresa concorrono a formare imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il 50 per cento del relativo ammontare nel periodo di imposta in corso al momento in cui avviene la fusione e nei cinque esercizi successivi, nel caso la società costituita abbia almeno 15 dipendenti e li conservi per l'intera durata del beneficio.
   2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.».

  453-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.471. (ex 1.584.) Bonetti, Richetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Onori, Pastorella, Rosato, Ruffino, Sottanelli.

  Dopo il comma 454, aggiungere i seguenti:

  454-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la promozione del pegno rotativo e delle pratiche di carbon farming, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  454-ter. Il Fondo è destinato a sostenere, anche mediante l'attivazione di garanzie pubbliche, iniziative per favorire l'accesso al credito delle imprese agricole e agroalimentari attraverso l'utilizzo dello strumento del pegno rotativo, con particolare riferimento ai prodotti di salumeria a breve stagionatura, e a promuovere la sperimentazione di sistemi di certificazione e valorizzazione delle pratiche di carbon farming connesse all'attività agricola e di allevamento.
  454-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità di utilizzo e di riparto del Fondo, nonché le misure di raccordo con le politiche di filiera e con i programmi europei e nazionali di sostegno alla transizione ecologica.
  454-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 454-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.472. (ex 1.585.) Faraone.

  Dopo il comma 456, aggiungere i seguenti:

  456-bis. L'accesso al credito d'imposta è consentito esclusivamente ai soggetti che applicano integralmente i contratti collettivi di settore e sono in regola con gli obblighi previdenziali e assicurativi. La fruizione del beneficio è subordinata alla presentazione, all'Agenzia delle entrate e all'Ispettorato nazionale del lavoro, di una dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza di violazioni accertate in materia di lavoro sommerso o sfruttamento della manodopera ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.
  456-ter. I benefici sono concessi esclusivamente per investimenti coerenti con le pratiche agricole e di pesca sostenibili, come definite dai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/1139. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati i criteri tecnici di sostenibilità ambientale e di benessere animale ai fini dell'ammissibilità al beneficio.
1.473. (ex 1.586.) Borrelli, Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 467, aggiungere i seguenti:

  467-bis. Al fine di riconvertire le attività del settore zootecnico riguardante gli allevamenti intensivi, limitandone le esternalità negative impattanti su ambiente, salute e animali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per la riconversione agroecologica del settore zootecnico», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Il fondo è destinato alla concessione di incentivi economici finalizzati a interventi tecnici, strutturali e relativi all'innovazione e alla ricerca, destinati alle aziende che attuano pratiche sostenibili contribuendo al conseguimento degli obiettivi internazionali ed europei quali la tutela della biodiversità, la circolarità dei prodotti, delle risorse e dei nutrienti. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il tavolo di partenariato per il confronto sugli elementi strategici, tecnici e operativi concernenti la transizione agroecologica degli allevamenti intensivi. Al tavolo partecipano le istituzioni pubbliche competenti, le associazioni di rappresentanza maggiormente rappresentative e che si occupano di tutela ambientale, i settori produttivi interessati nonché gli enti di ricerca e altri soggetti esperti in materia.
  467-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e finanza, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i soggetti beneficiari degli incentivi di cui al comma 467-bis, nel rispetto dei principi espressi dai lavori del tavolo di partenariato.
  467-quater. Agli oneri derivanti dai commi 467-bis e 467-ter, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.474. (ex 1.587.) Borrelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 467, aggiungere i seguenti:

  467-bis. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuto agli enti di terzo settore inseriti nell'elenco permanente degli enti di ricerca sanitaria dal Ministero della Salute, in via sperimentale per gli anni 2026 e 2027, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro»;

   b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1, sono ammissibili i costi di competenza sostenuti ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai soggetti beneficiari nel periodo d'imposta di riferimento, quando:

   a) i soggetti beneficiari acquistano direttamente reagenti e apparecchiature connesse alle proprie attività di ricerca;

   b) i soggetti beneficiari acquistano reagenti e apparecchiature per conto di enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro, al fine di promuoverne l'attività di ricerca;

   c) i soggetti beneficiari finanziano progetti di ricerca svolti da soggetti terzi, pubblici e privati senza scopo di lucro, in cui è previsto l'acquisto di reagenti e apparecchiature per raggiungere le finalità della ricerca.

   1-ter. Non sono in ogni caso ammissibili per il credito di imposta di cui al comma 1 i costi dovuti all'acquisto o all'utilizzo di reagenti e apparecchiature di ricerca da parte di soggetti privati con finalità di lucro.»;

   c) al comma 4, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «complessivi per gli anni 2026 e 2027»;

   d) il comma 5 è abrogato.

  467-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede ai sensi del comma 757, secondo periodo, della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 757, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 39 milioni di euro per l'anno 2026, 26 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.475. (ex 1.593.) Zanella, Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 467, aggiungere i seguenti:

  467-bis. Al fine di intervenire in situazioni di crisi nei comparti del settore agricolo generate da fitopatie ed epizoozie e di provvedere a razionalizzare e semplificare l'attuale sistema di interventi a sostegno dei produttori colpiti da tali emergenze, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo unico per la gestione delle emergenze fitosanitarie ed epizootiche finalizzato a sostenere la redditività delle imprese che operano nei suddetti comparti con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2026. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.
  467-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 467-bis, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 715-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, per l'anno 2026, una minore spesa di 40 milioni di euro.
1.476. (ex 1.588.) Borrelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 467, aggiungere i seguenti:

  467-bis. Al fine di garantire un immediato sostegno alla filiera cerealicola, con particolare riferimento al comparto del frumento duro, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2026.
  467-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 467-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi del comma 715-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, per l'anno 2026, una minore spesa di 20 milioni di euro.
1.477. (ex 1.589.) Borrelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 467, aggiungere i seguenti:

  467-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «e tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026».
  467-ter. Agli oneri derivanti dal comma 467-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui al successivo al comma 715-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, per l'anno 2026, una minore spesa di 50 milioni di euro.
1.478. (ex 1.590.) Borrelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 467, aggiungere i seguenti:

  467-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2026.
  467-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 467-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 715-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, per l'anno 2026, una minore spesa di 30 milioni di euro.
1.479. (ex 1.591.) Borrelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 467, aggiungere i seguenti:

  467-bis. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2026.
  467-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 467-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul comma 715-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, per l'anno 2026, una minore spesa di 20 milioni di euro.
1.480. (ex 1.592.) Ghirra, Grimaldi.

  Al comma 468, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni;

   b) sostituire le parole: 450 milioni con le seguenti: 900 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

  43-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II, è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;

   b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.481. (ex 1.594.) Ghirra, Grimaldi.

  Dopo il comma 468, aggiungere i seguenti:

  468-bis. Al fine di mitigare l'impatto negativo dell'introduzione di barriere doganali e dell'eventuale incremento delle imposte applicate sulle merci esportate, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al sostegno delle micro, piccole e medie imprese, delle reti e dei consorzi di imprese a vocazione esportatrice.
  468-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 468-bis.
  468-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 468-bis, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.482. (ex 1.596.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 468, aggiungere i seguenti:

  468-bis. Al Fondo di sostegno al Venture Capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di individuazione e selezione, nonché le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriale.
  468-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 468-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.483. (ex 1.598.) Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 468, aggiungere il seguente:

  468-bis. Le imprese beneficiarie delle misure di cui al comma 468 presentano, unitamente alla domanda di agevolazione, un piano di impatto occupazionale e formativo che indichi le iniziative di aggiornamento professionale e di mantenimento dei livelli occupazionali derivanti dall'investimento. La mancata attuazione del piano comporta la revoca parziale del contributo. Nell'assegnazione delle risorse è riconosciuta priorità ai progetti presentati da piccole imprese, cooperative di produzione e lavoro e reti d'impresa territoriali che dimostrino un impatto positivo sull'occupazione stabile e sull'inclusione giovanile e femminile.
1.484. (ex 1.951.) Mari, Ghirra, Grimaldi.

  Al comma 469, dopo le parole: la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, aggiungere le seguenti: l'accessibilità e la riqualificazione delle strutture turistico ricettive, e dopo le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore,.
1.485. (ex 1.599.) Faraone.

  Dopo il comma 469, aggiungere i seguenti:

  469-bis. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di 1.060 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
  469-ter. All'articolo 51, comma 1-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «con potenza disponibile superiore a 16,5 kW» sono soppresse.
  469-quater. Alle disposizioni di cui al comma 469-bis del presente articolo è data attuazione attraverso l'azzeramento, dal 1° gennaio 2026 al 30 giugno 2026, della parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici connessi in bassa tensione. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione, attua le disposizioni di cui al presente articolo, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.
  469-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 469-bis, pari a 1.060 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese 1.060 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente articolo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.486. (ex 1.600.) Faraone.

  Dopo il comma 469, aggiungere i seguenti:

  469-bis. Al fine di preservare e rafforzare il tessuto produttivo nazionale in settori strategici e filiere tipiche del manifatturiero italiano è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un apposito fondo denominato «Fondo per la salvaguardia delle imprese operanti nel settore moda», con dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  469-ter. Il Fondo di cui al comma 469-bis è destinato a:

   a) sostenere operazioni di salvataggio e rilancio di marchi e imprese in situazione di crisi, con particolare riferimento a realtà inserite in filiere produttive e distretti industriali di rilevanza nazionale;

   b) proteggere fasi produttive strategiche quali filatura, tessitura e concia;

   c) tutelare le imprese che utilizzano fibre naturali e provenienti da filiere del riciclo trasformate in Italia rispetto all'importazione di prodotti extracomunitari.

  469-quater. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le imprese destinatarie degli interventi e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 469-bis.
  469-quinquies. Agli oneri di cui al comma 469-bis, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.487. (ex 1.601.) Faraone.

  Dopo il comma 469, aggiungere i seguenti:

  469-bis. Al fine di valorizzare le filiere manifatturiere della moda che utilizzano nel processo di produzione materie prime o semilavorati di origine o produzione italiana è riconosciuto un contributo determinato in relazione al costo di acquisizione dei citati beni.
  469-ter. Per le finalità del comma 1, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un apposito fondo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  469-quater. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, saranno individuati i codici ATECO delle imprese ammesse al contributo, le caratteristiche delle materie prime, dei semilavorati, comprese le relative fasi di lavorazione caratterizzanti, identificati attraverso apposito codice da riportare in fattura oltre alle ulteriori modalità attuative della disposizione.
  469-quinquies. Agli oneri di cui al comma 469-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.488. (ex 1.602.) Faraone.

  Dopo il comma 469, aggiungere il seguente:

  469-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, si applicano anche con riferimento all'anno 2026, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-ter. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.489. (ex 1.603.) Faraone.

  Dopo il comma 471, aggiungere i seguenti:

  471-bis. La concessione delle agevolazioni previste dal presente articolo è subordinata alla sottoscrizione, a livello regionale o territoriale, di un patto per il lavoro nel settore turistico, volto a promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro stagionali e la formazione professionale. I patti sono sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.
  471-ter. I progetti presentati da imprese che, negli ultimi ventiquattro mesi, abbiano fatto ricorso a licenziamenti collettivi o riduzioni di personale non possono accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, salvo presentazione di un piano di reimpiego e riqualificazione approvato dalle parti sociali.
1.490. (ex 1.604.) Mari, Ghirra, Grimaldi.

  Dopo il comma 471, aggiungere i seguenti:

  471-bis. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  471-ter. Agli oneri derivanti dal comma 471-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.491. (ex 1.605.) Borrelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 472, aggiungere i seguenti:

  472-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, i commi da 50 a 53 sono soppressi.
  472-ter. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 472-bis, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.492. (ex 1.606.) Bonetti, Richetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Onori, Pastorella, Rosato, Ruffino, Sottanelli.

  Dopo il comma 472, aggiungere i seguenti:

  472-bis. Il termine operativo delle centrali a carbone in esercizio per la produzione di energia elettrica, fissato dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), è differito al 31 dicembre 2038 su tutto il territorio nazionale.
  472-ter. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio provvedimento, eroga, per l'anno 2026, un contributo straordinario di 1 milione di euro al gestore di ciascuna centrale per gli eventuali interventi necessari ad assicurare l'efficienza e la sicurezza degli impianti fino al nuovo termine di attività di cui al comma 472-bis.
  472-quater. Agli oneri di cui al comma precedente, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.493. (ex 1.607.) Bonetti, Richetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Onori, Pastorella, Rosato, Ruffino, Sottanelli.

  Dopo il comma 472, aggiungere il seguente:

  472-bis. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni sono rivolte altresì al sostegno dei giovani tra i 18 e i 40 anni che intendano rilevare imprese già esistenti, al fine di favorire il ricambio generazionale e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito»;

   b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), la cifra: «35», è sostituita con la seguente: «40»;

   c) all'articolo 23, dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:

   «5. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ridefinita la disciplina di attuazione della misura di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo della presente legge».
1.494. (ex 1.608.) Ghirra, Grimaldi.

  Dopo il comma 473, aggiungere i seguenti:

  473-bis. Al fine di garantire la continuità e la sostenibilità economica dei servizi pubblici essenziali, in relazione all'aumento straordinario dei costi dei beni alimentari e delle materie prime, nonché agli incrementi del costo del lavoro derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di settore, in via straordinaria e in deroga ai documenti iniziali di gara e alle clausole contrattuali, ai contratti pubblici di servizi pluriennali e continuativi, il cui bando sia stato pubblicato prima del 1° luglio 2023 e che non contengano una clausola di revisione dei prezzi, si applicano le previsioni di cui all'articolo 60 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  473-ter. Le previsioni di cui al comma 473-bis operano con riferimento alle prestazioni eseguite dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
  473-quater. I maggiori importi derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione prezzi di cui al comma 473-bis sono riconosciuti dalla stazione appaltante nei limiti delle risorse di cui all'articolo 60, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 4.
  473-quinquies. Per le finalità di cui al comma 473-bis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'equilibrio economico dei contratti pubblici di servizi pluriennali e continuativi, con una dotazione pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026.
  473-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di priorità, le modalità di accesso al Fondo e i settori prioritariamente ammissibili.
  473-septies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 473-quinquies, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.495. (ex 1.610.) Faraone.

  Dopo il comma 473, aggiungere i seguenti:

  473-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo denominato «Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto», con una dotazione pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
  473-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 473-bis sono destinate alla concessione in favore dei cittadini di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, di un «voucher patente autotrasporto», pari all'80 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 2.500, a partire dal 1° settembre 2026 e fino al 31 dicembre 2028, per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.
  473-quater. Il «voucher patente autotrasporto» può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per la finalità di cui al comma 473-ter e non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  473-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al comma 473-ter, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
  473-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 473-bis, pari a 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.496. (ex 1.612.) Faraone.

  Dopo il comma 473, aggiungere i seguenti:

  473-bis. Al fine di incrementare l'attività del Fondo nazionale marittimi per quanto disciplinato dal decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2008, come richiamato dall'articolo 5 dello stesso decreto, è istituito un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti funzionale a erogare al Fondo nazionale marittimi per 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, finalizzato a incrementare la contribuzione per la formazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del succitato decreto ministeriale.
  473-ter. Sono altresì destinati al suddetto fondo 2 milioni di euro da ripartirsi negli anni dal 2026 al 2030, finalizzati a incrementare le prestazioni, ovvero indennità previste a favore dei lavoratori marittimi non impiegati a bordo delle navi in base alle condizioni previste dal Contratto collettivo di settore che individua nel «Fondo» lo strumento di attuazione della Convenzione OIL n. 145 del 1976, sulla continuità di lavoro della Gente di Mare. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procederà a determinare i criteri di rendicontazione delle attività espletate dal Fondo nazionale marittimi nell'utilizzo delle risorse allocate.
  473-quater. Per la copertura delle risorse, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
1.497. (ex 1.611.) Faraone.

  Dopo il comma 473, aggiungere i seguenti:

  473-bis. Ai fini di sostenere i giovani con meno di 35 anni nell'apertura di attività di imprese e di fornire a loro gli strumenti economici e finanziari necessari per l'avvio dell'attività durante il primo anno di apertura, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Fondo per l'apertura di attività di imprese per i giovani, con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono finalizzate:

   a) all'erogazione di risorse economiche a fondo perduto per imprenditori con meno di 35 anni volte a favorire l'accesso a un immobile destinato all'esercizio di impresa;

   b) a promuovere agevolazioni fiscali per l'acquisto di attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività durante il primo anno di apertura dell'esercizio di impresa;

   c) a esentare, nel primo anno di attività, il pagamento dell'acconto di fatturazione dell'attività di imprese aperte da imprenditori con meno di 35 anni di età.

  473-ter. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottarsi in concerto con il Ministero dell'economia e della finanza entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
  473-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 473-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.498. (ex 1.613.) Faraone.

  Dopo il comma 473, aggiungere i seguenti:

  473-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'avanzamento della variante Aurelia Bis con dotazione pari a 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Le risorse del predetto fondo sono utilizzate per l'avanzamento del tratto da Ventimiglia a Sanremo nella variante superstrada 1 «Aurelia bis».
  473-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del predetto fondo, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  473-quater. Agli oneri derivanti dal comma 473-bis, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.499. (ex 1.614.) Faraone.

  Dopo il comma 473, aggiungere i seguenti:

  473-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 101, sono aggiunti i seguenti: «101-bis. Dall'obbligo di assicurazione di cui al comma 101 sono escluse:

   a) le imprese che hanno optato per il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, non dotate di immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numero 1), del codice civile;

   b) le imprese dotate esclusivamente dei beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 2) e 3), del codice civile, di valore inferiore a ventimila euro al netto degli ammortamenti dedotti alla data di stipula della polizza assicurativa.

  101-ter. In caso di uscita dal regime forfetario di cui al comma 101-bis, lettera a), ovvero di superamento dei limiti di cui al comma 101-bis, lettera b), l'obbligo di stipula della polizza assicurativa decorre dal trentesimo giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta».
  473-ter. Agli oneri derivanti dal comma 473-bis, pari a 357 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.500. (ex 1.615.) Faraone.

  Dopo il comma 473, aggiungere i seguenti:

  473-bis. Al fine di migliorare la competitività dei sistemi portuali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito il Fondo per il dragaggio, con dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono finalizzate a rafforzare e consolidare gli investimenti per i collegamenti ferroviari di ultimo miglio con le aree portuali, a promuovere l'adeguamento della rete ferroviaria, al fine di consentire il trasporto merci con treni conformi al cosiddetto «Modulo 750», con particolare riferimento ai più importanti hub portuali del Paese nonché a favorire interventi di drenaggio preventivi, ordinari e straordinari.
  473-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 473-bis.
  473-quater. Agli oneri derivati dal comma 473-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026,si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.501. (ex 1.616.) Faraone.

  Dopo il comma 473, aggiungere i seguenti:

  473-bis. A decorrere dall'anno 2026, il concessionario autostradale procede a garantire la copertura rete e dati cellulare per tutte le gallerie autostradali. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento delle coperture reti e dati cellulari in tutte le gallerie autostradali.
  473-ter. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, è istituito il Fondo per la copertura rete e dati cellulari nelle gallerie ferroviarie, con una dotazioni di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono destinate a implementare il sistema di ricezione del segnale rete e dei dati cellulari. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione del Fondo di cui al presente comma.
  473-quater. Agli oneri derivanti dal comma 473-ter, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.502. (ex 1.617.) Faraone.

  Dopo il comma 473, aggiungere i seguenti:

  473-bis. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, al fine di rafforzare la capacità tecnica e di progettazione, esecuzione e controllo delle stazioni appaltanti è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026-2030.
  473-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità e i criteri di riparto del fondo, al fine di assicurare alle stazioni appaltanti specifiche e adeguate competenze per la pronta realizzazione degli interventi di propria competenza.
  473-quater. Agli oneri derivanti dal comma 473-bis, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026-2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.503. (ex 1.618.) Faraone.

  Dopo il comma 473, aggiungere i seguenti:

  473-bis. Al fine di favorire l'elettrificazione del sistema portuale, è istituito il Fondo per il finanziamento di interventi di elettrificazione delle banchine con dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di erogazione del Fondo di cui al presente comma.
  473-ter. Agli oneri derivanti dal comma 473-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.504. (ex 1.619.) Faraone.

  Dopo il comma 473, aggiungere i seguenti:

  473-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, tenuto conto dell'incremento di traffico nonché dei disagi causati dai cantieri aperti per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  473-ter. Agli oneri derivanti dal comma 473-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
1.505. (ex 1.620.) Faraone.

  Dopo il comma 473, aggiungere il seguente:

  473-bis. Per l'anno 2026, la dotazione finanziaria del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 152 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 152 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.506. (ex 1.622.) Faraone.

  Dopo il comma 475, aggiungere i seguenti:

  475-bis. Al fine di garantire il funzionamento delle linee metropolitane di Roma, con priorità per l'acquisto di nuovo materiale rotabile e per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026.
  475-ter. Per la prosecuzione dei lavori relativi alla realizzazione linea C della metropolitana di Roma sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2026.
  475-quater. Le risorse per l'estensione della rete di trasporto rapido di massa relativa al nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli e per la fornitura di treni per la linea metropolitana di Napoli, di cui all'articolo 1, comma 484, della legge 197 del 2022, sono incrementate di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2026.
  475-quinquies. Le risorse per la linea metropolitana M4 di Milano, di cui all'articolo 1, comma 483, della legge 197 del 2022, sono incrementate di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2026.
  475-sexies. Al fine di consentire una gestione della linea M1 della metropolitana di Brescia improntata ai criteri di efficienza ed economicità e di accrescere la qualità dei servizi erogati, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 660, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro per l'anno 2027.

  Conseguentemente, al comma 485, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 98 milioni e le parole: 150 milioni con le seguenti: 149 milioni.
1.507. (ex 1.625.) Morassut, Roggiani, Casu, Girelli, Sarracino.

  Dopo il comma 475, aggiungere i seguenti:

  475-bis. A partire dal 1° gennaio 2027, è introdotto l'obbligo per i titolari di licenza taxi, operanti ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di emettere una ricevuta fiscale per ogni corsa effettuata. Tale ricevuta viene generata tramite un tassametro fiscale, omologato e conforme alle specifiche tecniche stabilite entro il 31 agosto 2026 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il suddetto tassametro fiscale registra e documenta in tempo reale l'importo della corsa, indicando:

   a) il numero di licenza del taxi;

   b) la data e l'ora di inizio e fine della corsa;

   c) l'importo totale addebitato al cliente;

   d) l'aliquota IVA applicata, ove prevista, ovvero l'esenzione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  475-ter. Il tassametro fiscale è, inoltre, collegato a un sistema di memorizzazione e trasmissione dei dati che consenta all'Agenzia delle entrate di monitorare le operazioni in modalità telematica. I dati delle corse così memorizzati, vengono trasmessi quotidianamente alla stessa Agenzia delle entrate, garantendo la tutela della privacy del cliente.
  475-quater. In caso di malfunzionamento del tassametro fiscale, il tassista è tenuto a fornire al cliente una ricevuta fiscale cartacea alternativa, annotando le informazioni richieste. La riparazione o sostituzione del tassametro fiscale avviene entro 72 ore dal malfunzionamento, secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 475-quinquies.
  475-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità attuative e operative per l'implementazione del tassametro fiscale e la gestione dei dati raccolti.
  475-sexies. La quota di maggiore gettito derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 475-bis a 474-quinquies è destinata all'ulteriore finanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.508. (ex 1.624.) Pastorella, Bonetti.

  Dopo il comma 477, aggiungere i seguenti:

  477-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 273:

    1) la lettera a-bis) è abrogata;

    2) la lettera b) è abrogata;

   b) il comma 273-bis è abrogato;

   c) il comma 273-ter è abrogato.

  477-ter. Le risorse derivanti dall'abrogazione disposta dal comma 477-bis, lettera a), numero 1), sono riassegnate al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, per le finalità della programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputate interamente alla quota spettante al Mezzogiorno.
  477-quater. Le risorse derivanti dall'abrogazione disposta dal comma 477-bis, lettera a), numero 2), sono riassegnate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle regioni Sicilia e Calabria per l'attuazione delle finalità della programmazione 2021-2027, con priorità di intervento per il rafforzamento della mobilità stradale, marittima e ferroviaria, il completamento di reti autostradali, l'edilizia sanitaria e scolastica, il sostegno alle imprese, la resilienza energetica, la riconversione ecologica e la riqualificazione dei lavoratori, in particolare nei poli industriali in cui insistono asset strategici per la sicurezza nazionale.
1.509. (ex 1.626.) Barbagallo, Iacono, Marino, Provenzano.

  Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:

  478-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «È altresì istituita un'ulteriore sezione dove affluiscono le somme già assegnate alle province e città metropolitane ai sensi delle disposizioni vigenti, per essere riassegnate ai medesimi enti territoriali con successivi provvedimenti»;

   b) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate a incrementare la sezione del Fondo per le province e città metropolitane di cui al comma 2».
1.510. (ex 1.627.) Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:

  478-bis. All'articolo 3, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, è inserito, in fine, il seguente numero:

   «3.3) gli adempimenti relativi alla stipula dei contratti di cui al numero 3.2) si intendono assolti anche attraverso la sottoscrizione e aggiudicazione di accordi quadro nelle forme previste dall'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modifiche e integrazioni».
1.511. (ex 1.628.) Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 479, aggiungere i seguenti:

  479-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito il Portale unico telematico per gli italiani all'estero, di seguito denominato «Portale», attraverso l'utilizzo delle risorse di cui al comma 479-sexies.
  479-ter. Il Portale è destinato agli italiani residenti all'estero, a quelli rimpatriati e a coloro che intendono trasferire la propria residenza all'estero. Il Portale contiene tutte le informazioni utili per i soggetti indicati al primo periodo, ivi comprese la disciplina in materia di agevolazioni fiscali, di partecipazione alle elezioni e di accesso ai servizi consolari, nonché gli aggiornamenti della normativa di riferimento e le informazioni relative ai servizi consolari disponibili online.
  479-quater. Il decreto di cui al comma 479-bis disciplina altresì i servizi offerti dal Portale, il suo funzionamento e le modalità di accesso, in modo da favorire la fruizione integrata e semplificata delle informazioni da parte dei soggetti indicati al comma 479-ter.
  479-quinquies. Il Portale è integrato con i sistemi di identità digitale SPID e Carta d'Identità Elettronica (CIE), nonché con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), al fine di assicurare l'autenticazione unificata degli utenti e l'interoperabilità con le banche dati delle amministrazioni pubbliche competenti.
  479-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 479-bis a 479-quinquies, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.512. (ex 1.629.) Onori, Bonetti.

  Dopo il comma 480, aggiungere i seguenti:

  480-bis. Le risorse per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono incrementate di 49.974.055 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  480-ter. Per la messa in sicurezza della strada statale 658 Potenza-Melfi è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026-2028.
  480-quater. Per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana, le risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2026.
  480-quinquies. Al fine di garantire la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel sulla tratta autostradale A24-A25, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 5), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 90 milioni di euro per l'anno 2027.
  480-sexies. Al fine di garantire il collegamento con i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, le risorse destinate ad interventi di potenziamento, di riqualificazione e di adeguamento della strada statale 4 Salaria, di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  480-septies. Per la redazione degli studi di fattibilità tecnico-economica relativi al tratto della strada statale 106 ricadente nel territorio della città metropolitana di Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028.
  480-octies. Una quota del fondo cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non inferiore a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada Tirrenica.
  480-novies. Nelle more degli interventi di cui al comma 480-octies, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 destinata ad interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale Aurelia.
  480-decies. Per il completamento dell'autostrada Siracusa-Gela nel tratto tra Modica e Scicli è autorizzata la spesa di 700 milioni di euro per l'anno 2026.
  480-undecies. Per la realizzazione degli interventi di adeguamento e completamento dell'E78 – Fano-Grosseto, tratto Nodo di Arezzo (S. Zeno)-Selci lama (E45), adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno-Arezzo-Palazzo del Pero, è autorizzata la spesa di 314 milioni di euro per l'anno 2026.
  480-duodecies. Per la realizzazione degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della sicurezza della Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (S.G.C., FI-PI-LI) è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
  480-terdecies. Per la realizzazione degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale 67 – Tosco-Romagnola: riclassificazione della SP 34 quale SS 67 con interventi di adeguamento, compresa la variante dell'abitato di Vallina, è autorizzata la spesa di 151 milioni di euro per l'anno 2026.
  480-quaterdecies. Per la realizzazione degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza del raccordo autostradale Siena-Firenze è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
  480-quinquiesdecies. Per la progettazione e la realizzazione del collegamento stradale tra la Variante Aurelia e la SS1 Tirrenica, nel tratto tra Livorno e Chioma, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

  Conseguentemente, dopo il comma 733, aggiungere il seguente:

  733-bis. Agli oneri derivanti dai commi da 480-bis a 480-quinquiesdecies, pari a 1.919.974.055 euro per l'anno 2026, 984.974.055 euro per l'anno 2027, 735 milioni di euro per l'anno 2028 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 si provvede:

   a) quanto a 919.974.055 per l'anno 2026, 500.000.000 per l'anno 2027, 500 milioni per l'anno 2028 e di 350 milioni per ciascuno degli anni 2029 e 2030 a valere sulle economie di spesa derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 28 febbraio 2026, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese nella misura minima di 919.974.055 per l'anno 2026, 500.000.000 per l'anno 2027, 500 milioni per l'anno 2028 e di 350 milioni per ciascuno degli anni 2029 e 2030;

   b) quanto a 1.000.000.000 per l'anno 2026, 484.974.055 per l'anno 2027, 235 milioni per l'anno 2028, 350 milioni per ciascuno degli anni 2029 e 2030, fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000.000.000 per l'anno 2026, 484.974.055 per l'anno 2027, 235 milioni per l'anno 2028, 350 milioni per ciascuno degli anni 2029 e 2030, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.513. (ex 1.630.) Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo il comma 485, aggiungere i seguenti:

  485-bis. Al fine di garantire l'abbonamento gratuito al trasporto pubblico locale alle studentesse e agli studenti, di età compresa tra gli 11 e i 26 anni, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e delle università, compresa la frequenza a master universitari e corsi di specializzazione universitaria post laurea, in possesso di una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  485-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 485-bis.
  485-quater. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro a decorrere dal 2026, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.514. (ex 1.631.) De Luca.

  Dopo il comma 485, aggiungere i seguenti:

  485-bis. I commi 708, 709, 710, 711, 712 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.
  485-ter. Agli oneri derivanti dal comma 485-bis, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.515. (ex 1.632.) Faraone.

  Dopo il comma 494, aggiungere i seguenti:

  494-bis. Al fine di garantire la continuità e la sostenibilità economica dei servizi pubblici essenziali, in relazione all'aumento straordinario dei costi dei beni alimentari e delle materie prime, nonché agli incrementi del costo del lavoro derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di settore, in via straordinaria e in deroga ai documenti iniziali di gara e alle clausole contrattuali, ai contratti pubblici di servizi pluriennali e continuativi, il cui bando sia stato pubblicato prima del 1° luglio 2023 e che non contengano una clausola di revisione dei prezzi, si applicano le previsioni di cui all'articolo 60 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  494-ter. Le previsioni di cui al comma 494-bis operano con riferimento alle prestazioni eseguite dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. I maggiori importi derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione prezzi di cui al comma 494-bis sono riconosciuti dalla stazione appaltante nei limiti delle risorse di cui all'articolo 60, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 494-quater.
  494-quater. Per le finalità di cui al comma 494-ter, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un Fondo per l'equilibrio economico dei contratti pubblici di servizi pluriennali e continuativi, con una dotazione pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di priorità, le modalità di accesso al Fondo e i settori prioritariamente ammissibili.
  494-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 494-quater, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 715-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata in modo da garantire, per l'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 400 milioni di euro.
1.516. (ex 1.633.) Grimaldi, Zaratti, Mari.

  Dopo il comma 494, aggiungere i seguenti:

  494-bis. Al fine di promuovere processi di riconversione produttiva e tecnologica delle imprese operanti, in tutto o in parte, nei settori della produzione di materiali di armamento verso produzioni civili e a duplice uso, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un apposito «Fondo per la riconversione dell'industria bellica». Il Fondo è destinato al finanziamento di:

   a) programmi di ricerca, sviluppo e innovazione finalizzati alla trasformazione di linee produttive e tecnologie militari verso impieghi civili o duali;

   b) progetti di formazione e riqualificazione del personale impiegato nelle imprese interessate;

   c) interventi di riconversione industriale e territoriale nei distretti a elevata concentrazione di attività produttive militari, anche attraverso accordi di programma con le regioni e gli enti locali;

   d) partenariati pubblico-privati e azioni di sostegno alla nascita di filiere produttive sostenibili nel campo delle tecnologie civili avanzate.

  494-ter. Per la finalità di cui al comma 494-bis è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro per l'anno 2028. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del Fondo, i criteri di ammissibilità e selezione dei progetti, le procedure di monitoraggio e rendicontazione e le modalità di coordinamento con le politiche industriali e occupazionali nazionali.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.3 – Incentivazione del sistema produttivo, apportare le seguenti variazioni:

   2026:

   CP: -100.000.000;

   CS: -100.000.000.

   2027:

   CP: -100.000.000;

   CS: -100.000.000.

   2028:

   CP: -100.000.000;

   CS: -100.000.000.
1.517. (ex 1.634.) Fratoianni, Bonelli, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 494, aggiungere il seguente:

  494-bis. Al fine di assicurare il finanziamento della progettazione esecutiva del tratto Anselmetti-Orbassano della Metro Linea 2 di Torino, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un apposito Fondo, denominato «Fondo per la realizzazione del tratto Anselmetti-Orbassano della Metro Linea 2 di Torino», con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.518. (ex 1.635.) Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.

  Dopo il comma 494, aggiungere il seguente:

  494-bis. L'autorizzazione di spesa in favore del trasporto marittimo dello stretto di Messina volto a migliorare i servizi per l'attraversamento dinamico, di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.519. (ex 1.637.) Morfino, Baldino, Cantone, Carmina, Tucci, Dell'Olio, Donno, Torto, Scerra, Fede, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Santillo, Traversi, Aiello, D'Orso, Orrico, Raffa, Sergio Costa.

  Dopo il comma 494 aggiungere il seguente:

  494-bis. Al fine di garantire il mantenimento di un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei e di assicurare la continuità territoriale, per l'aeroporto di Crotone è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.520. (ex 1.638.) Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Traversi.

  Dopo il comma 494, aggiungere il seguente:

  494-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 1, lettera d), le parole: «gli enti del Terzo settore, purché iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore nonché al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore, purché iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore, e gli enti religiosi civilmente riconosciuti».
1.521. (ex 1.639.) Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 494, aggiungere il seguente:

  494-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2027.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:

   2027: -18.000.000.
1.522. (ex 1.641.) Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto.

  Dopo il comma 495, aggiungere i seguenti:

  495-bis. Al fine di assicurare, entro il termine del 3 agosto 2026 previsto dal regolamento (UE) 2019/1157, il rilascio della Carta d'Identità Elettronica (CIE) conforme agli standard di sicurezza europei anche ai cittadini italiani residenti all'estero, è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'efficientamento dei servizi consolari per il rilascio della CIE, inclusa la fornitura alle sedi diplomatico-consolari, ivi compresi i consolati onorari, delle attrezzature necessarie per la raccolta dei dati biometrici.
  495-ter. Agli oneri derivanti dal comma 495-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.523. (ex 1.642.) Onori, Bonetti.

  Dopo il comma 496, aggiungere i seguenti:

  496-bis. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 19, comma 5, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. L'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo, volte a promuovere lo sviluppo sostenibile nei Paesi partner, a imprese selezionate mediante procedure comparative pubbliche. I requisiti e i criteri per la selezione, realizzazione, gestione e rendicontazione delle iniziative finanziate o cofinanziate dall'Agenzia sono stabiliti dal comitato congiunto, sulla base dei principi e delle finalità della presente legge, degli standard internazionali in materia di diritti umani, di lavoro dignitoso, di responsabilità sociale e di tutela ambientale nonché dei princìpi della normativa in materia di contratti pubblici».

  496-ter. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni per l'anno 2027 e 300 milioni di euro per l'anno 2028, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.524. (ex 1.643.) Provenzano, Amendola, Boldrini, Porta, Quartapelle Procopio.

  Al comma 498, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sentiti i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle piccole e medie imprese a livello nazionale.
1.525. (ex 1.646.) Faraone.

  Al comma 498, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle piccole e medie imprese a livello nazionale.
1.526. (ex 1.644.) Ghirra, Grimaldi.

  Al comma 498, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota fino a 15 milioni di euro per l'anno 2026 del fondo di cui al primo periodo è altresì destinata al sostegno dei processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.
1.527. (ex 1.645.) Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere il comma 502.
1.528. (ex 1.647.) Lomuti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Pellegrini, Perantoni, Torto.

  Al comma 504, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , di cui una quota pari al 20 per cento è destinata alla concessione di contributi a fondo perduto in favore di piccole e medie imprese che per la prima volta intraprendono percorsi di internazionalizzazione.
*1.529. (ex 1.648.) Grimaldi, Ghirra.
*1.530. (ex 1.649.) Faraone.

  Dopo il comma 504, aggiungere il seguente:

  504-bis. Al fine di mitigare l'impatto dei dazi esteri sui prodotti italiani e di sostenere la diversificazione geografica delle esportazioni delle piccole e medie imprese, è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, che costituisce limite di spesa. Il fondo, da ripartire entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è destinato al riconoscimento di un credito d'imposta fino al 30 per cento per le spese di internazionalizzazione, i costi di riconversione produttiva verso mercati alternativi, le spese per fiere, marketing e certificazioni internazionali, e contributi a fondo perduto per le imprese maggiormente colpite dall'inasprimento dei dazi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.531. (ex 1.650.) Faraone.

  Dopo il comma 504, aggiungere il seguente:

  504-bis. Al fine di garantire la rappresentanza delle esigenze delle piccole e medie imprese nella definizione dei criteri e delle priorità di accesso agli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione, è assicurata la partecipazione, a titolo consultivo, di rappresentanti delle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese maggiormente rappresentative al Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
*1.532. (ex 1.652.) Faraone.
*1.533. (ex 1.653.) Ghirra, Grimaldi.

  Dopo il comma 504, aggiungere il seguente:

  504-bis. I benefici di cui al comma 503 sono subordinati all'impegno, da parte dei soggetti beneficiari, al rispetto dei principi e delle linee guida dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di lavoro dignitoso e dei principi OCSE per le imprese multinazionali. In caso di violazioni documentate nelle filiere produttive, l'amministrazione competente dispone la revoca del beneficio. Non possono beneficiare delle misure di cui al presente articolo le imprese che, nei tre anni antecedenti alla domanda, abbiano delocalizzato, in Paesi extra-UE, attività produttive originariamente svolte in Italia, ovvero abbiano ridotto in modo significativo l'occupazione nel territorio nazionale senza giustificato motivo industriale. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblica annualmente l'elenco dei beneficiari, gli importi concessi e un rapporto sull'impatto occupazionale e territoriale delle misure di internazionalizzazione, con particolare riferimento al mantenimento dei livelli occupazionali in Italia.
1.534. (ex 1.651.) Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:

  505-bis. All'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo le parole: «le spese per ammortamento di mutui» sono inserite le seguenti: «, le spese destinate alla cooperazione internazionale allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125».
  505-ter. Le risorse destinate alla cooperazione internazionale allo sviluppo sono considerate spese non rimodulabili e oneri inderogabili, e non sono soggette a riduzioni lineari o ad altre misure di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente.
1.535. (ex 1.655.) Faraone.

  Al comma 511, sopprimere la lettera b).
1.536. (ex 1.656.) Francesco Silvestri, Carmina, Conte, Dell'Olio, Donno, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 512, aggiungere il seguente:

  512-bis. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2019, n. 234, con riguardo all'Area funzionale II, è incrementata di duecento unità. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato, per il triennio 2026-2028, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di duecento unità da inquadrare nell'Area funzionale II, fascia retributiva F2. Per le finalità di cui al primo periodo sono autorizzate, le immissioni nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tramite appositi concorsi per titoli ed esami, dei candidati, in possesso dei requisiti previsti nei relativi bandi di concorso, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui all'articolo 160, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente la data di cessazione dal servizio medesimo. Le procedure concorsuali di cui al secondo periodo sono fissate con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione. Il personale a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, con le modalità di cui al primo periodo, e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del medesimo comma, nel limite massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento del limite massimo di duecento unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale a contratto immesso nei ruoli ai sensi del primo periodo è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite massimo di 1.899.567 euro per gli anni 2026, 2027 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.537. (ex 1.657.) Carè, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta.

  Dopo il comma 512, aggiungere il seguente:

  512-bis. Ai fini del potenziamento delle attività di cui all'articolo 11 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è riconosciuto un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al primo periodo. Ai maggiori oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 , si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.538. (ex 1.658.) Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè.

  Dopo il comma 512, aggiungere il seguente:

  512-bis. Al fine di potenziare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari, sono autorizzate le seguenti spese: 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e 5 milioni di euro per l'anno 2026 per incrementare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.539. (ex 1.659.) Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

  Dopo il comma 512, aggiungere il seguente:

  512-bis. All'articolo 18, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Il canone di abbonamento relativo agli apparecchi detenuti negli immobili posseduti a titolo di proprietà od usufrutto in Italia da soggetti iscritti all'AIRE è dovuto in misura ridotta di due terzi a patto che tali immobili non siano locati o dati in comodato d'uso».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.540. (ex 1.660.) Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

  Dopo il comma 514, aggiungere i seguenti:

  514-bis. Al fine di potenziare il sostegno dell'Italia alle iniziative internazionali in materia di disarmo umanitario, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un apposito fondo denominato «Fondo per il disarmo umanitario e il sostegno alle strutture multilaterali competenti», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  514-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 514-bis sono destinate a:

   a) finanziare programmi e iniziative di disarmo umanitario internazionale;

   b) potenziare il contributo italiano alle strutture multilaterali delle Nazioni Unite competenti in materia di disarmo umanitario, in particolare UNODA (United Nations Office for Disarmament Affairs) e UNIDIR (United Nations Institute for Disarmament Research);

   c) partecipare ai fondi per l'implementazione dei trattati internazionali di disarmo e sostenere le attività delle organizzazioni della società civile operanti nel settore.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero della difesa – Missione 1 Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari e infrastrutturali, apportare le seguenti variazioni:

   2026:

   CP: -50.000.000;

   CS: -50.000.000;

   2027:

   CP: -50.000.000;

   CS: -50.000.000;

   2028:

   CP: -50.000.000;

   CS: -50.000.000.
1.541. (ex 1.662.) Fratoianni, Bonelli, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 514, aggiungere i seguenti:

  514-bis. Al fine di garantire la continuità e il rafforzamento delle attività dei Corpi civili di pace, di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, rifinanziati dall'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le risorse a essi destinate sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  514-ter. Agli oneri derivanti dal comma 514-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.542. (ex 1.663.) Dori, Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 514, aggiungere i seguenti:

  514-bis. All'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo le parole: «spese obbligatorie, ossia quelle quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi» sono inserite le seguenti: «, le spese destinate alla cooperazione internazionale allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125,».
  514-ter. Le risorse destinate alla cooperazione internazionale allo sviluppo sono considerate spese non rimodulabili e oneri inderogabili e non sono soggette a riduzioni lineari o ad altre misure di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente.
1.543. (ex 1.667.) Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 514, aggiungere il seguente:

  514-bis. Per il potenziamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2026, 125 milioni di euro per l'anno 2027, 150 milioni di euro per l'anno 2028.

  Conseguentemente nello stato di previsione del Ministero della difesa – Missione 1 Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari e infrastrutturali, apportare le seguenti variazioni:

   2026:

   CP: -100.000.000;

   CS: -100.000.000;

   2027:

   CP: -125.000.000;

   CS: -125.000.000;

   2028:

   CP: -150.000.000;

   CS: -150.000.000.
1.544. (ex 1.665.) Bonelli, Fratoianni, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 514, aggiungere il seguente:

  514-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028, le previsioni di spesa relative al Servizio civile nazionale sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa – Missione 1 Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari e infrastrutturali, apportare le seguenti variazioni:

   2026:

   CP: -100.000.000;

   CS: -100.000.000;

   2027:

   CP: -100.000.000;

   CS: -100.000.000;

   2028:

   CP: -100.000.000;

   CS: -100.000.000.
1.545. (ex 1.666.) Dori, Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 514, aggiungere il seguente:

  514-bis. All'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite con le seguenti: «6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028».

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2026: -6.000.000;
   2027: -6.000.000;
   2028: -6.000.000.
1.546. (ex 1.668.) Zanella, Ghirra, Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 514, aggiungere il seguente:

  514-bis. Il Fondo globale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

   2026: -50.000.000;
   2027: -50.000.000;
   2028: -50.000.000.
1.547. (ex 1.669.) Zanella, Grimaldi.

  Sopprimere i commi 515, 516 e 517.

  Conseguentemente, dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
1.548. (ex 1.670.) Piccolotti, Grimaldi.

  Sopprimere i commi 515, 516 e 517.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 515, 516 e 517, pari a 500 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.549. (ex 1.671.) Riccardo Ricciardi, Braga, Zanella, Boschi.

  Dopo il comma 515, aggiungere i seguenti:

  515-bis. Al fine di incrementare le risorse destinate alla valorizzazione del personale docente di ruolo nonché con contratti a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  515-ter. A decorrere dall'anno 2026 tutte le somme erogate per la valorizzazione del personale scolastico non costituiscono retribuzione accessoria né reddito imponibile.
  515-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 515-bis e 515-ter, valutati in 950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

   a) quanto a 600 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 200 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a 100 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui ai commi 756 e 757 della presente legge;

   d) quanto a 50 milioni di euro annui attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 50 milioni di euro annui. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dalla presente lettera, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui alla presente lettera, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

  515-quinquies. Gli eventuali risparmi di spesa verificati per ciascun anno rispetto a quanto previsto dal comma 515-quater, sono destinati con il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato alle medesime finalità di cui ai commi 515-bis e 515-ter.
1.550. (ex 1.677.) Faraone.

  Dopo il comma 515, aggiungere i seguenti:

  515-bis. All'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «undici anni, a partire dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia».

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La frequenza del terzo anno della scuola dell'infanzia è obbligatoria a decorrere dall'anno scolastico 2026-2027.».

  515-ter. In ragione della sua obbligatorietà, le bambine e i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia hanno diritto alla frequenza gratuita. A questo fine è destinata la somma di euro 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  515-quater. Agli oneri derivanti dai commi 515-bis e 515-ter, valutato in 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  515-quinquies. Le risorse di cui al comma 515-quater sono destinate alle assegnazioni al funzionamento amministrativo-didattico delle istituzioni scolastiche e alle spese di personale.
1.551. (ex 1.679.) Faraone.

  Dopo il comma 515, aggiungere i seguenti:

  515-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo per lo sviluppo e la certificazione delle competenze digitali, con una dotazione di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  515-ter. Il Fondo di cui al comma 515-bis è destinato a finanziare percorsi formativi strutturati per l'acquisizione, il potenziamento e la certificazione delle competenze digitali, nonché per la promozione della cittadinanza digitale negli istituti del ciclo di studi della scuola secondaria di primo grado.
  515-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 515-ter, i criteri di riparto delle risorse tra le istituzioni scolastiche e le modalità di monitoraggio dei risultati.
  515-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 515-bis, pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.552. (ex 1.680.) Faraone.

  Dopo il comma 515, aggiungere i seguenti:

  515-bis. Al fine di sostenere le istituzioni scolastiche autonome nella implementazione delle disposizioni introdotte con il successivo comma 2, migliorare l'offerta formativa delle stesse e valorizzare l'impegno dei docenti coinvolti, a partire dall'anno 2026 è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un fondo denominato «Fondo per il nuovo calendario scolastico» con una dotazione di 500 milioni di euro annui, che costituisce limite di spesa. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro dell'istruzione e del merito con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede all'assegnazione alle scuole delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente, tenendo conto del numero di docenti coinvolti e del numero di giornate di sospensione delle lezioni deliberate dalle istituzioni scolastiche in attuazione delle disposizioni di cui al comma 515-ter.
  515-ter. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, comma 3, lettera c):

    1) dopo le parole: «calendario scolastico» sono inserite le seguenti: «alle modifiche di cui all'articolo 74, comma 3-bis e»;

    2) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I giorni aggiuntivi rispetto al calendario regionale e nazionale non possono essere contigui ad altri giorni di sospensione già previsti e sono deliberati tenendo conto delle delibere delle scuole ubicate nel medesimo comune al fine di uniformarli.»;

   b) all'articolo 74, comma 2, le parole: «30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio, con sospensione delle lezioni nel periodo di svolgimento dell'esame di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62»;

   c) all'articolo 74, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le istituzioni scolastiche autonome, nel definire il calendario scolastico possono prevedere da due a tre periodi di sospensione delle lezioni di minimo tre giorni ciascuno e per un totale complessivo di non più di quindici giorni al fine di garantire alle alunne e agli alunni pause volte a consolidare gli apprendimenti e altri obiettivi previsti dal proprio Piano triennale dell'offerta formativa. La contrattazione d'istituto può stabilire che i docenti impegnati nelle lezioni nel periodo estivo accedano al riparto delle risorse del “Fondo per il nuovo calendario scolastico” assegnate alla scuola secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 518 del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026. Le risorse di cui al periodo precedente non costituiscono retribuzione accessoria né reddito imponibile. Le scuole trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito entro il 28 febbraio di ogni anno il numero dei docenti coinvolti e il numero di giornate di sospensione che hanno deliberato.»;

   d) all'articolo 75, comma 1 dopo le parole: «tenendo conto» sono inserite le seguenti: «di quanto previsto dai commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo 74 e».

  515-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 515-bis e 515-ter, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.553. (ex 1.673.) Faraone.

  Dopo il comma 515, aggiungere i seguenti:

  515-bis. Al fine di formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale, economica e sociale delle comunità, attraverso l'impiego di personale adeguatamente formato, a decorrere dal primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, alla legge 20 agosto 2019, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «trasversale» ovunque ricorra è soppressa;

   b) all'articolo 2, comma 4, le parole: «, in contitolarità,» e le parole «, ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia» sono soppresse;

   c) all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «Per ciascuna classe» sono inserite le seguenti: «delle scuole del primo ciclo»;

   d) all'articolo 2, il comma 9-bis è soppresso;

   e) all'articolo 6, comma 1, le parole: «4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro annui negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 e 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.» e dopo le parole: «dei docenti» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 4»

  515-ter. Per le finalità di cui al comma 515-bis, le risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono incrementate di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  515-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 515-ter, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.554. (ex 1.676.) Faraone.

  Dopo il comma 515, aggiungere i seguenti:

  515-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 124, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno scolastico 2026-2027, la formazione obbligatoria di cui al primo periodo è aggiuntiva rispetto alla attività di docenza ed è svolta per almeno 15 ore annue. Il collegio dei docenti programma le attività di cui al periodo precedente, stabilendo i criteri e le modalità per la loro realizzazione avendo cura di non ridurre altri adempimenti individuali dovuti. Per lo svolgimento delle attività di formazione non sono dovuti compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, nel quale confluiscono anche le risorse di cui al comma 125. Fino alla adozione di un nuovo decreto, continua a adottarsi il Piano nazionale di formazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2016, n. 797.»;

   b) al comma 125 le parole: «40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni annui negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 54 milioni per l'anno 2026 e 56 milioni annui a decorrere dall'anno 2027».

  515-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 515-bis, lettera b), valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2026 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.555. (ex 1.675.) Faraone.

  Dopo il comma 515, aggiungere i seguenti:

  515-bis. Dopo l'articolo 1, comma 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiunto il seguente comma:

   «85-bis. Al comma 6 dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A partire dall'anno scolastico 2026/2027, le cattedre ancora vacanti alla data del 1° ottobre sono conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto.”»;

  515-ter. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito aggiorna il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5 della legge 3 maggio 1999, n. 124 per adeguarlo alle modifiche introdotte dal comma 515-bis.
1.556. (ex 1.672.) Faraone.

  Sostituire il comma 516 con i seguenti:

  516-bis. Al fine di sostenere la formazione continua del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative e al fine di valorizzarne le competenze professionali, in analogia con la Carta Docenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, destinata al personale docente, è istituita a partire dal 1° gennaio 2026 la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale educativo e del personale ATA, di ruolo e non di ruolo, destinatario di un contratto a tempo determinato almeno fino al termine delle lezioni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. I criteri, le modalità di assegnazione, l'utilizzo e il valore nominale della Carta, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefìci collegati alla Carta medesima, sono definiti in analogia con la Carta Docenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  516-ter. Agli oneri derivanti dal comma 516-bis, nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sui maggiori risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 715-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
1.557. (ex 1.681.) Piccolotti, Grimaldi.

  Sostituire il comma 517 con il seguente:

  517. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti retributivi del personale del comparto «Istruzione e ricerca» con il restante personale della Pubblica amministrazione è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'adeguamento dei contratti del personale del comparto Istruzione-Ricerca» con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2027 da destinarsi all'incremento del trattamento economico del personale non dirigente del predetto comparto nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto «Istruzione e ricerca» rispettivamente del triennio 2022-24 e 2025-2027. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al comma 715-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
1.558. (ex 1.682.) Piccolotti, Grimaldi.

  Sostituire il comma 517 con il seguente:

  517. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche è incrementato per gli anni 2027, 2028 e 2029 di ulteriori 800 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma nella misura 800 milioni di euro per il triennio 2026-2027-2028, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 715-bis.

  Conseguentemente dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 800 milioni di euro per il triennio 2026-2027-2028.
1.559. (ex 1.683.) Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 517, aggiungere i seguenti:

  517-bis. Al fine di assicurare il miglioramento dell'offerta formativa e accrescere la qualificazione professionale e l'aggiornamento del personale docente delle istituzioni scolastiche statali, all'articolo 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Al fine di garantire e promuovere la formazione continua degli insegnanti in materia di educazione digitale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, per l'aggiornamento, la formazione e la realizzazione di progetti che promuovono in particolare:

   a) il superamento del divario digitale e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale;

   b) lo studio e il corretto uso dell'intelligenza artificiale generativa, quale supporto alla didattica, anche al fine di imparare ad affrontare saperi complessi;

   c) il coinvolgimento di università, enti e istituzioni di ricerca, associazioni accreditate afferenti al mondo della cultura ed enti del terzo settore.».

  517-ter. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo, per favorire l'integrazione territoriale delle reti bibliotecarie locali con le biblioteche scolastiche. A tal fine è autorizzata, a decorrere dall'anno 2026, la spesa nel limite di 1 milione di euro annuo. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, modalità per l'accesso al fondo da parte delle istituzioni scolastiche statali, al fine della realizzazione di progetti di integrazione tra biblioteche scolastiche e reti bibliotecarie locali.
  517-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 517-bis e 517-ter, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
1.560. (ex 1.684.) Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 517, aggiungere il seguente:

  517-bis. L'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è abrogato. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.561. (ex 1.686.) Faraone.

  Dopo il comma 517, aggiungere il seguente:

  517-bis. A decorrere dall'anno 2026, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per promuovere una campagna informativa contro l'uso delle sostanze stupefacenti all'interno degli istituti scolastici. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.562. (ex 1.687.) Faraone.

  Sopprimere il comma 519.
*1.563. (ex 1.689.) Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*1.564. (ex 1.690.) Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 519, aggiungere i seguenti:

  519-bis. Al fine di garantire l'individuazione tempestiva e l'adeguata presa in carico delle donne vittime di violenza e di violenza domestica, lo Stato promuove e sostiene attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale di carattere continuo e permanente, rivolte agli operatori delle Forze di polizia e della polizia municipale, ai magistrati, al personale giudiziario, al personale sanitario e socio-sanitario, nonché agli insegnanti e al personale scolastico che, per ragioni di servizio, possano entrare in contatto con le vittime. Le attività formative sono finalizzate a rafforzare la capacità di riconoscimento, valutazione e gestione dei casi di violenza, nonché a garantire interventi coordinati e tempestivi di protezione e assistenza.
  519-ter. Ai fini del comma 519-bis, le amministrazioni competenti operano in sinergia e coordinamento con gli ordini professionali, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle Province d'Italia (UPI), l'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), il Formez PA, nonché con le associazioni impegnate nel contrasto alla violenza di genere e con i centri antiviolenza riconosciuti.
  519-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 519-bis, le attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione sono integrate nei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche con riferimento:

   a) al rischio di intimidazione, vittimizzazione ripetuta o secondaria;

   b) alle strategie di prevenzione;

   c) alle misure di tutela e sostegno disponibili per le vittime.

   Tali iniziative sono altresì coerenti e coordinate con gli obiettivi programmatici e di performance delle amministrazioni interessate, e sono inserite nel ciclo della performance e nelle politiche di reclutamento, formazione e valorizzazione del personale, all'interno di un piano organico di prevenzione, sensibilizzazione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne. Le attività possono comprendere progetti educativi e iniziative culturali, con particolare attenzione alla formazione scolastica e universitaria, anche in collaborazione con istituzioni educative e organizzazioni del Terzo Settore.

  519-quinquies. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 519-bis, 519-ter e 519-quater è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori pubblici impegnati nel contrasto alla violenza di genere e domestica, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono destinate alla realizzazione dei programmi formativi, alla predisposizione dei materiali didattici, alla formazione dei formatori e al monitoraggio dell'efficacia degli interventi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità di attuazione delle attività di cui ai commi precedenti e i criteri di riparto delle risorse tra le amministrazioni interessate.
  519-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 519-quinquies, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.565. (ex 1.691.) Zanella, Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 519, aggiungere i seguenti:

  519-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, adotta, con proprio decreto, indirizzi nazionali volti a favorire l'inserimento, nei programmi di insegnamento delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, di percorsi formativi sull'educazione alla legalità, sul rispetto dell'identità personale, sull'uguaglianza di genere e sul contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione. Le attività formative sono calibrate in relazione all'età e al livello cognitivo degli alunni e degli studenti.
  519-ter. Il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, e d'intesa con le associazioni nazionali maggiormente rappresentative degli editori di testi scolastici, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per la rappresentazione equilibrata e non stereotipata delle differenze di genere nei libri di testo e nei materiali didattici, assicurando coerenza con i principi di parità, inclusione e rispetto reciproco. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle predette linee guida.
  519-quater. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, e d'intesa con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), nel rispetto dell'autonomia universitaria, istituisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Commissione di indirizzo e consulenza con il compito di supportare le università, pubbliche e private, nell'integrazione, nei piani di studio dei corsi di laurea, di moduli e insegnamenti riguardanti le tematiche di genere, con particolare riferimento ai corsi afferenti alle aree sociale, sanitaria, assistenziale e della sicurezza.
  519-quinquies. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 519-bis, 519-ter e 519-quater è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo per la promozione dell'educazione alla parità, alla legalità e al rispetto delle differenze di genere, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2026, destinata al finanziamento delle iniziative didattiche, alla formazione del personale scolastico e universitario e alla realizzazione di progetti educativi coerenti con le linee guida adottate ai sensi del presente articolo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.566. (ex 1.692.) Piccolotti, Zanella, Ghirra, Grimaldi.

  Dopo il comma 519, aggiungere i seguenti:

  519-bis. Al fine di contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico nonché di garantire l'effettivo diritto allo studio, nelle aree del territorio italiano o nelle città o negli istituti scolastici in cui si registrano elevate percentuali di abbandono scolastico e che presentano maggiori difficoltà di natura sociale o geografica, è istituito il «Fondo per la riduzione del numero degli alunni per classe nelle aree svantaggiate».
  519-ter. Il Fondo di cui al comma 519-bis, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, è destinato agli istituti scolastici in cui si registrano elevate percentuali di abbandono scolastico e che presentano maggiori difficoltà di natura sociale o geografica ovvero, in generale, una minore disponibilità di servizi o una maggiore difficoltà di accesso agli stessi. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di assegnazione.
  519-quater. Agli oneri derivanti dai commi 519-bis e 519-ter, nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 715.
  519-quinquies. Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
1.567. (ex 1.695.) Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 519, aggiungere i seguenti:

  519-bis. Al fine di garantire omogeneità ed equità nell'accesso ai servizi educativi comunali per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità e nella sua realizzazione, secondo i principi della centralità dell'alunno con disabilità, della continuità educativa e della uniformità delle prestazioni, su tutto il territorio nazionale e nel rispetto del principio di uguaglianza e pari opportunità, ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di erogare gli interventi funzionali ad accrescere o mantenere il livello di autonomia, interazione ed inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità, è istituito il «Fondo per il supporto ai servizi educativi comunali per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità».
  519-ter. Il Fondo di cui al comma 519-bis, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, è destinato ai comuni al fine di consentire di individuare gli organismi con i quali stipulare l'apposita convenzione. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare, sentita la Conferenza unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di assegnazione.
  519-quater. Agli oneri derivanti dai commi 519-bis e 519-ter, nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 715-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
1.568. (ex 1.693.) Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 519, aggiungere i seguenti:

  519-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo per lo sviluppo e la certificazione delle competenze digitali, con una dotazione di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  519-ter. Il Fondo di cui al comma 519-bis è destinato a finanziare percorsi formativi strutturati per l'acquisizione, il potenziamento e la certificazione delle competenze digitali, nonché per la promozione della cittadinanza digitale negli istituti del ciclo di studi della scuola secondaria di primo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente comma, i criteri di riparto delle risorse tra le istituzioni scolastiche e le modalità di monitoraggio dei risultati.
  519-quater. Agli oneri derivanti dal comma 519-bis, pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.569. (ex 1.696.) Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 519, aggiungere i seguenti:

  519-bis. Al fine di sostenere le spese dei viaggi d'istruzione per gli anni 2026, 2027 e 2028, alle famiglie, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado con un Isee massimo di 35 mila euro, è riconosciuto un bonus per un importo non superiore a 500 euro annui, nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro, per la partecipazione alle uscite didattiche e i viaggi d'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione.
  519-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 519-bis, pari a 200 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede a valere sui maggiori risparmi rinvenienti dalla disposizione di cui al comma 715-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa di 200 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028.
1.570. (ex 1.694.) Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 519, aggiungere il seguente:

  519-bis. A decorrere dal 2026 è stanziata una somma di 90 milioni di euro in favore dei comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.571. (ex 1.698.) Faraone.

  Sopprimere i commi da 520 a 525.
*1.572. (ex 1.699.) Piccolotti, Grimaldi.
*1.573. (ex 1.700.) Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschi, Magi.

  Sostituire il comma 520 con i seguenti:

  520. Per l'anno scolastico 2026/2027 il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  520-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 2.299 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle Istituzioni scolastiche del primo ciclo.
  520-ter. Per gli oneri derivanti dai commi 520 e 520-bis è autorizzata la spesa aggiuntiva di 180 milioni per l'anno 2026, di 535 milioni per l'anno 2027 e di 600 milioni a decorrere dall'anno 2028.
  520-quater. Al fine di garantire l'immediata sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, per brevi periodi:

   a) il comma 602 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è abrogato;

   b) il comma 332 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è abrogato.

  520-quinquies. Al fine di snellire le pratiche di trattamento ricostruzione di carriera, fine rapporto e collocamento a riposo, compito esclusivo delle istituzioni scolastiche ed educative è la trasmissione agli uffici competenti dei dati relativi a tali provvedimenti concernenti il personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario.

  Conseguentemente:

   sopprimere i commi da 521 a 525;

   dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

  43-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907,sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II, è inserito il seguente:

«TITOLO II-bis

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;

   b) al titolo, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.574. (ex 1.701.) Piccolotti, Grimaldi.

  Sostituire il comma 520 con il seguente:

  520. All'articolo 1, comma 567, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «e di 134 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «e di 30 mila posti di sostegno per ciascuno degli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029».

  Conseguentemente:

   sopprimere i commi da 521 a 525;

   dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

  43-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907,sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II, è inserito il seguente:

«TITOLO II-bis

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;

   b) al titolo, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.575. (ex 1.702.) Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 520, aggiungere i seguenti:

  520-bis. Ai fini di favorire l'accesso sicuro e senza ostacoli per le studentesse e gli studenti con disabilità all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole di ogni ordine e grado e all'installazione di strumentazioni che consentano l'accesso e la fruizione di tutti gli spazi per alle studentesse e agli studenti con disabilità o limitata capacità motoria. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi in concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di spesa del Fondo di cui al presente comma.
  520-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 520-bis, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.576. (ex 1.703.) Faraone.

  Dopo il comma 520, aggiungere i seguenti:

  520-bis. A decorrere dall'anno 2026, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per le scuole paritarie. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro sessanta giorni, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto della spesa autorizzata.
  520-ter. Agli oneri derivanti dal comma 520-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.577. (ex 1.705.) Faraone.

  Dopo il comma 520, aggiungere il seguente:

  520-bis. Per supportare il personale scolastico e per realizzare attività rivolte, oltre che al personale, agli studenti ed alle famiglie, finalizzate esclusivamente a fornire un servizio di consulenza psicologica al sistema scuola, anche ai fini della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2027, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2026,2027 e 2028. Il Ministero dell'istruzione e del merito ripartisce il finanziamento previsto per il triennio 2026-2028 tra gli Uffici scolastici provinciali. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.578. (ex 1.704.) Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 528, aggiungere i seguenti:

  528-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, finalizzato alla crescita e alla maturazione psicoaffettiva e socio relazionale delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  528-ter. Il Fondo di cui al comma 528-bis è finalizzato, in particolare, a promuovere:

   a) la formazione di cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri della comunità;

   b) lo sviluppo di rapporti affettivi improntati ai valori del rispetto di sé e dell'altro, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità e differenze;

   c) l'adozione di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere;

   d) la divulgazione di informazioni, anche di carattere sanitario e scientifico, per la promozione della salute sessuale e riproduttiva intesa come benessere psicofisico della persona;

   e) l'insegnamento di atteggiamenti positivi e responsabili per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e dei rischi a esse connesse nonché per una procreazione consapevole;

   f) l'inserimento nel curricolo di istituto dell'insegnamento trasversale dell'educazione affettiva e sessuale, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario.

  528-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale che individuino, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con le Indicazioni nazionali e nuovi scenari, con le Indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.
  528-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione delle disposizioni dei commi 528-bis, 528-ter e 528-quater, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale.
  528-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 528-bis, 528-ter e 528-quater, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.579. (ex 1.706.) Ascari, Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 528, aggiungere i seguenti:

  528-bis. Al fine di assicurare la salvaguardia degli studenti e del personale scolastico, nel rispetto di norme tecniche-quadro volte a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale, e per contribuire alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi e all'uniformità delle norme relative a misure di gestione, conduzione, manutenzione, ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  528-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti i competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le priorità degli interventi, nonché le modalità di accesso alle risorse della sezione del Fondo di cui al comma 528-bis.
  528-quater. Agli oneri derivanti dai commi 528-bis e 528-ter, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.580. (ex 1.707.) Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 528, aggiungere i seguenti:

  528-bis. Dopo il numero 127-quinquies della parte III, Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

   «127-quinquies.1) prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici pubblici adibiti a uso scolastico di ogni ordine e grado, comprese le pertinenze e le relative strutture accessorie, eseguite in favore di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, con l'applicazione dell'aliquota del dieci per cento.».

  528-ter. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere, in fine, il seguente comma:

   «Le prestazioni di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria relative a edifici pubblici destinati a uso scolastico di ogni ordine e grado si considerano soggette all'aliquota del dieci per cento, ai sensi del numero 127-quinquies.1) della tabella A, parte III, allegata al presente decreto.».

  528-quater. All'attuazione del precedente comma 528-bis si provvede nel limite massimo di 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026.

  Conseguentemente, dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa di 100 milioni di euro.
1.581. (ex 1.709.) Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 528, aggiungere i seguenti:

  528-bis. Al fine di sostenere il comparto dell'editoria scolastica a fronte delle dinamiche inflattive e garantire la pluralità dell'offerta editoriale per la scuola primaria, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per la compensazione delle dinamiche inflattive nel settore dell'editoria scolastica riferite al quadriennio 2021-2024, con una dotazione di 9 milioni di euro.
  528-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono definiti i criteri e le modalità per la richiesta e l'erogazione di un singolo contributo alle case editrici a valere sul fondo di cui al comma 528-bis, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma.
  528-quater. Agli oneri derivanti dal comma 528-bis, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.582. (ex 1.712.) Grippo, Bonetti.

  Dopo il comma 528, aggiungere i seguenti:

  528-bis. Al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, è incrementato di 450 milioni per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
  528-ter. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 450 milioni per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.583. (ex 1.708.) Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

  Dopo il comma 528, aggiungere i seguenti:

  528-bis. A valere sulle le risorse di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è definito un Piano triennale 2026/2028 di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, nuova costruzione, incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno delle scuole secondarie di secondo grado di province e città metropolitane, per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, 250 milioni di euro per l'anno 2027 e 250 milioni di euro per l'anno 2028. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2026, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in considerazione della superficie degli edifici scolastici di competenza, sono individuati criteri, modalità di utilizzo e riparto delle somme di cui al presente comma.
  528-ter. Agli oneri di cui al comma 528-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026 e a 250 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 715-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa pari a 200 milioni per l'anno 2026 e a 250 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
1.584. (ex 1.710.) Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 528, aggiungere i seguenti:

  528-bis. L'articolo 156 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 156.
(Fornitura gratuita libri di testo)

   1. In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, i libri di testo, ivi compresi quelli per i non vedenti, sono forniti gratuitamente agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado facenti parte del sistema nazionale di istruzione ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico e fino all'importo massimo di 300 euro annuali, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

  528-ter. Agli oneri di cui al comma 528-bis, pari a 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.585. (ex 1.711.) Bonetti.

  Dopo il comma 528, aggiungere il seguente:

  528-bis. A decorrere dall'anno 2026, è incrementato di 5,3 milioni di euro il Fondo per le mense scolastiche biologiche di cui al comma 5-bis dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi del comma 757, secondo periodo.

  Conseguentemente, al comma 757 sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 33,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 20,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 9,3 milioni di euro per l'anno 2028 e di 6,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.586. (ex 1.714.) Piccolotti, Borrelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 529, aggiungere i seguenti:

  529-bis. Al fine di consentire la stabilizzazione del personale precario e valorizzare le professionalità acquisite presso gli enti, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Le predette risorse sono ripartite come segue:

   a) 6.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 in favore dell'Istituto nazionale di astrofisica (Inaf);

   b) 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 in favore dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

  529-ter. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 529-bis si applicano al personale che ha maturato i requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, alla data del 31 dicembre 2024.
  529-quater. Le assunzioni di cui al comma 529-ter sono effettuate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, ai limiti di spesa per il personale e ai vincoli in materia di dotazione organica previsti dalla legislazione vigente.
  529-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 529-bis, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.587. (ex 1.716.) Faraone.

  Dopo il comma 529, aggiungere i seguenti:

  529-bis. Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e agevolare lo stesso su tutto il territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze è istituito il Fondo per gli alloggi universitari, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Al Fondo accedono le regioni e le province autonome che si impegnino a realizzare la riconversione di immobili del proprio patrimonio, ovvero del patrimonio immobiliare sito nel proprio territorio e di cui abbiano la disponibilità, a residenze universitarie.
  529-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della difesa, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le modalità e il funzionamento del Fondo.
  529-quater. Agli oneri derivanti dal comma 529-bis, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede, nella misura di 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge, nella misura di 350 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.588. (ex 1.715.) Faraone.

  Dopo il comma 529, aggiungere i seguenti:

  529-bis. Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e agevolare lo stesso su tutto il territorio nazionale, con effetto a decorrere dall'anno 2026, nei comuni ad alta tensione abitativa, la cedolare secca di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta in relazione ai contratti di locazione già stipulati, in cui il conduttore è una studentessa o uno studente universitario e per cui il locatore prevede una riduzione del canone pari almeno al dieci per cento.
  529-ter. Le disposizioni di cui al comma 529-bis si applicano anche ai nuovi contratti di locazione aventi le medesime caratteristiche, a condizione che il canone di locazione sia inferiore almeno del dieci per cento rispetto ai canoni previsti dai contratti di locazione per immobili analoghi per caratteristiche e collocazione.
  529-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 529-bis, pari a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.589. (ex 1.717.) Faraone.

  Dopo il comma 529, aggiungere i seguenti:

  529-bis. Ai fini dell'individuazione e della progettazione per l'impiego e la realizzazione di infrastrutture e attività preliminari necessarie all'implementazione dell'energia nucleare all'interno delle politiche energetiche del Paese, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e delle sicurezza energetica è istituito un Fondo con dotazione iniziale pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2026.
  529-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono definiti i criteri e le modalità del funzionamento del Fondo.
  529-quater. Agli oneri derivanti dal 529-bis, pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.590. (ex 1.718.) Faraone.

  Dopo il comma 529, aggiungere il seguente:

  529-bis. Al fine di sostenere progetti di ricerca strategici nei campi della robotica, dell'intelligenza artificiale e delle scienze della vita dell'Istituto italiano di tecnologia di Genova, nonché di tutelare i posti di lavoro dei ricercatori e del personale assunto presso lo stesso Istituto, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.591. (ex 1.719.) Faraone.

  Dopo il comma 533, aggiungere i seguenti:

  533-bis. Al fine di promuovere la mobilità accademica temporanea dall'estero verso l'Italia e di favorire l'integrazione, nei percorsi di studio universitari, di uno o più semestri, svolti presso università italiane da parte di studenti italiani residenti all'estero, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo denominato «Fondo per la mobilità accademica degli italiani all'estero», con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  533-ter. Il Fondo di cui al comma 533-bis è destinato al finanziamento di borse di studio e di misure di supporto logistico, amministrativo e linguistico per studenti italiani iscritti a università estere, che intendano svolgere un periodo di studio presso università o istituzioni di alta formazione italiane, anche nell'ambito di accordi di cooperazione o programmi europei di mobilità.
  533-quater. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo, nonché i requisiti di partecipazione delle università italiane e dei soggetti beneficiari.
  533-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 533-bis a 533-quater, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.592. (ex 1.724.) Onori, Bonetti.

  Dopo il comma 533, aggiungere i seguenti:

  533-bis. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per gli anni 2026 e 2027, di 1 milione di euro.
  533-ter. Possono accedere al contributo di cui al comma 533-bis solo gli enti che erogano borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della somma delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 8 settembre 2016 n. 673, il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto dei requisiti di cui al precedente periodo per l'accesso al contributo.
  533-quater. Agli oneri di cui al comma 533-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.593. (ex 1.722.) Bonetti.

  Dopo il comma 533, aggiungere i seguenti:

  533-bis. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto italiano di tecnologia di Genova (IIT) sono incrementate di 15 milioni di euro per l'anno 2026.
  533-ter. Agli oneri di cui al comma 533-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.594. (ex 1.723.) Pastorella, Bonetti.

  Dopo il comma 534, aggiungere i seguenti:

  534-bis. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 6 è sostituito con il seguente:

   «6. Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle Istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 è inquadrato nelle rispettive fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti.».

  534-ter. All'esito delle procedure di cui al comma 534-bis, viene estinto il comparto di contrattazione del personale docente Afam.
  534-quater. Per le finalità di cui ai commi 534-bis e 534-ter, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.595. (ex 1.726.) Torto, Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo il comma 534, aggiungere il seguente:

  534-bis. In considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie e l'aumento dei canoni di locazione, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026-2028, al fine di corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dagli studenti di cui al precedente periodo, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del predetto Fondo, che tengono conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 90 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026-2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.596. (ex 1.725.) Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 534, aggiungere il seguente:

  534-bis. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il limite complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale fissato dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato a seguito delle assunzioni previste dalla legge, prendendo quale riferimento il personale in servizio al 31 dicembre 2024, garantendo l'invarianza del valore medio pro capite del fondo per la contrattazione integrativa.
1.597. (ex 1.727.) Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 534, aggiungere il seguente:

  534-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 2018, dopo il comma 4-quinquies, è inserito il seguente:

   «4-quinquies.1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, al fine di assicurare la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza nelle attività di ricerca, gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio.».
1.598. (ex 1.728.) Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 537, aggiungere i seguenti:

  537-bis. Al fine di incentivare l'attività base di ricerca dei docenti delle università statali, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è istituita una apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca», con uno stanziamento di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  537-ter. Possono accedere al finanziamento, previa richiesta effettuata per via telematica, tutti i professori e i ricercatori in servizio presso le università statali, ad esclusione dei professori e ricercatori collocati in aspettativa.
  537-quater. A decorrere dal 1° gennaio, con cadenza annuale, sono avviate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, le procedure di presentazione telematica delle domande di cui al comma 537-ter.
  537-quinquies. Entro il 1° marzo di ciascun anno, il Ministero dell'università e della ricerca ripartisce il Fondo di cui al comma 537-bis in misura eguale tra tutti i professori e ricercatori facenti domanda e trasferisce le relative risorse a ciascuna università.
  537-sexies. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 295 a 302 sono abrogati.
  537-septies. Agli oneri derivanti dai commi da 537-bis a 537-sexies del presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  537-octies. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione europea, il Ministro dell'università e della ricerca, definisce annualmente, a partire dal 2026, con proprio decreto da adottarsi entro il mese di luglio di ciascun anno, un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di rilevante interesse nazionale (Prin) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca.
  537-novies. Per le finalità di cui al comma 537-octies, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (First) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, a decorrere dall'anno 2026, di 300 milioni di euro.
  537-decies. Agli oneri derivanti dai commi 537-octies e 537-novies del presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.599. (ex 1.732.) Grippo, Bonetti.

  Dopo il comma 537, aggiungere i seguenti:

  537-bis. Ferma restando l'attuale legislazione per i concorsi a professore universitario di prima fascia, a decorrere dal 1° novembre 2026 i professori universitari di seconda fascia in possesso della abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che abbiano svolto attività in campo universitario, così come definite al comma 537-ter del presente articolo, per almeno venticinque anni, di cui almeno otto in qualità di professore universitario di seconda fascia, possono, a domanda, richiedere al proprio ateneo di essere valutati ai fini della immissione nella prima fascia del ruolo dei professori universitari, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  537-ter. I venticinque anni di attività universitaria di cui al comma 537-bis comprendono, oltreché i periodi svolti in qualità di professore universitario di seconda fascia, i periodi di attività universitaria pregressi, quali periodi trascorsi nelle posizioni di: dottorando di ricerca; specializzando in area medica; ricercatore universitario a tempo indeterminato; ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 14, comma 6-decies, lettera c), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 240/2010; assegnista di ricerca, contrattista di ricerca, titolare di incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis della legge n. 240 del 2010; titolare di incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-ter della legge n. 240 del 2010; borsista di ricerca ovvero analoghi contratti o borse di studio individuati mediante decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trascorsi presso università, enti di ricerca o altri enti, pubblici o privati, italiani o stranieri, ovvero ancora periodi non sovrapponibili ai precedenti di comprovata attività di ricerca previo parere da parte della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  537-quater. L'ateneo di appartenenza valuta, a richiesta dell'interessato, il professore di seconda fascia che abbia raggiunto i requisiti di cui ai commi 537-bis e 537-ter. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A seguito di positiva valutazione, il professore è inserito nella prima fascia del ruolo dei professori universitari. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.
  537-quinquies. Ferma restando l'attuale legislazione per i concorsi a professore universitario di seconda fascia, a decorrere dal 1° novembre 2026, i ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono, a domanda, richiedere al proprio ateneo di essere valutati ai fini della immissione nella seconda fascia del ruolo dei professori universitari, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  537-sexies. L'ateneo di appartenenza valuta, a richiesta dell'interessato, il ricercatore universitario a tempo indeterminato che abbia raggiunto i requisiti di cui al comma 537-quinquies. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei medesimi criteri fissati per le procedure di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A seguito di positiva valutazione, il ricercatore è inserito nella seconda fascia del ruolo dei professori universitari. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.
  537-septies. A cofinanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 537-bis a 537-sexies, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dal 2026. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dette risorse sono ripartite tra gli atenei tenendo conto della presumibile numerosità delle procedure da attivare ai sensi dei commi precedenti. Le procedure relative a dette risorse sono attivate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali.
  537-octies. Agli oneri derivanti dai commi da 537-bis a 537-septies del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.600. (ex 1.730.) Grippo, Bonetti.

  Dopo il comma 537, aggiungere i seguenti:

  537-bis. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca, oltre che l'accesso dei giovani alla ricerca il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2026, di 500 milioni nel 2027, di 750 milioni di euro per l'anno 2029 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in deroga alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  537-ter. Un terzo delle risorse di cui al comma 537-bis, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, sono utilizzati dalle università per assumere in qualità di ricercatore a tempo determinato secondo l'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il personale: che risulti in servizio con contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3, lettera a), nella formulazione previgente al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, presso l'ateneo che procede all'assunzione; che sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con le procedure concorsuali previste dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; che abbia maturato almeno tre anni di servizio nel ruolo. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata alle finalità del presente comma.
  537-quater. Un terzo delle risorse di cui al comma 537-bis e la quota parte eventualmente non utilizzata per le assunzioni di cui al comma 2 sono utilizzate, con le medesime finalità, per bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 66 per cento dei posti complessivamente disponibili compresi quelli del comma 2, al personale: che risulti titolare di un contratto di lavoro come assegnista di ricerca (ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione previgente al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79) o ricercatore a tempo determinato (ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione previgente al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79); che abbia maturato almeno tre anni di servizio con i contratti di cui al periodo precedente, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso un'università italiana.
  537-quinquies. Il Fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1988, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2026, di 100 milioni nel 2027, di 150 milioni di euro per l'anno 2028 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, per l'assunzione di ricercatori e tecnologi. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà assunzionali.
  537-sexies. Per l'assunzione di ricercatori e tecnologi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni nel 2027, 120 milioni di euro per l'anno 2028 e a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, da ripartire in favore dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), l'Istituto superiore di sanità (Iss), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (Enea), l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (Inapp), l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin), il Consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (Lamma), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), limitatamente al personale ex Ispesl, l'Agenzia spaziale italiana (Asi) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea). Le risorse del fondo sono ripartite fra gli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà esenzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.
  537-septies. Agli oneri derivanti dai commi 537-bis, 537-ter, 537-quater, 537-quinquies, 537-sexies si provvede, fino al fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate derivanti da comma 43-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

  43-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-bis

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;

   b) al titolo, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.601. (ex 1.731.) Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 537, aggiungere i seguenti:

  537-bis. All'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato, sotto il profilo economico e giuridico, in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario.».
  537-ter. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio presso le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è inquadrato nelle corrispondenti fasce e posizioni economiche previste dagli ordinamenti universitari vigenti, con riconoscimento dell'anzianità giuridica ed economica maturata.
  537-quater. All'esito delle procedure di cui al comma 537-ter, è soppresso il comparto di contrattazione del personale docente del settore Afam, e il personale docente è ricondotto al regime di contrattazione vigente per il sistema universitario.
  537-quinquies. Per le finalità di cui ai commi 537-bis e 537-quater del presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  537-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 537-quinquies, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.602. (ex 1.736.) D'Alessio, Bonetti.

  Dopo il comma 537, aggiungere i seguenti:

  537-bis. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.
  537-ter. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.
  537-quater. Il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031.
  537-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 537-bis, 537-ter e 537-quater si provvede, fino al fabbisogno, a valere sui maggiori risparmi derivanti dal comma 715-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata in modo da garantire una minore spesa pari a 850 milioni a decorrere dall'anno 2026.
1.603. (ex 1.737.) Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 537, aggiungere i seguenti:

  537-bis. Al fine di incentivare l'accesso dei giovani studiosi alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 230 milioni di euro per l'anno 2026, di 450 milioni di euro per l'anno 2027 e di un miliardo di euro a decorrere dall'anno 2028, di cui:

   a) 180 milioni di euro per l'anno 2026, 360 milioni di euro per l'anno 2027, 720 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 destinati all'assunzione di ricercatori universitari di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

   b) 50 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027, 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 destinati alle assunzioni di professori universitari. Le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo di almeno un quinto per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18. Le procedure di cui al secondo periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente lettera, sono volte a valutare le competenze del candidato nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione.

  537-ter. L'assegnazione dei Fondi di cui al comma 537-bis è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto degli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica, ovvero dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (Vqr) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.
  537-quater. All'articolo 66, comma 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al terzo periodo le parole: «del 75 per cento per» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento a decorrere».

  Conseguentemente:

   dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire risparmi pari a 115 milioni di euro per l'anno 2026, 225 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.;

   dopo il comma 129, aggiungere il seguente:

  129-bis. Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione dei Sussidi dannosi per l'ambiente (Sad) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate che assicurino complessivamente minori spese pari a 115 milioni di euro per l'anno 2026, 225 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1.604. (ex 1.733.) Zanella, Braga, Riccardo Ricciardi, Boschi, Magi.

  Dopo il comma 537, aggiungere i seguenti:

  537-bis. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e accrescere la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, di 80 milioni di euro per l'anno 2026 e di 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  537-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. Le assunzioni di cui al comma 537-bis sono autorizzate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali.
  537-quater. Agli oneri derivanti dai commi 537-bis e 537-ter del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026 e a 130 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.605. (ex 1.738.) Grippo, Bonetti.

  Dopo il comma 537, aggiungere i seguenti:

  537-bis. Al fine di incrementare l'indennità integrativa speciale e la retribuzione professionale dei docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e di garantire il progressivo allineamento giuridico ed economico delle relative carriere con quelle dei docenti delle altre istituzioni di formazione superiore, è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.
  537-ter. Per le finalità di cui al comma 537-bis, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
  537-quater. Agli oneri derivanti dai commi 537-bis e 537-ter del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.606. (ex 1.739.) D'Alessio, Bonetti.

  Dopo il comma 537, aggiungere i seguenti:

  537-bis. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 300 milioni di euro annui dall'anno 2026 all'anno 2031, per il finanziamento:

   a) dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del numero di assegni di ricerca di cui al previgente articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, banditi dagli Atenei nel triennio 2020-2022;

   b) destinato all'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del peso di ciascuna università con riferimento al criterio del costo standard di formazione per studente;

   c) per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  537-ter. Agli oneri di cui al comma 537-bis, pari 300 milioni di euro dall'anno 2026 all'anno 2031, si provvede a valere sui maggiori risparmi derivanti da quanto disposto dal comma 129-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 129, aggiungere il seguente:

  129-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata in modo da garantire dall'anno 2026 all'anno 2031, una minore spesa complessiva annua pari a 300 milioni di euro.
1.607. (ex 1.734.) Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 537, aggiungere i seguenti:

  537-bis. Ai fini di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026, per il finanziamento degli oneri derivanti dalla trasformazione a decorrere dal 1° gennaio 2026 degli assegni di ricerca in contratti di ricerca.
  537-ter. Agli oneri dal comma 537-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 715-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa pari a 300 milioni per l'anno 2026.
1.608. (ex 1.740.) Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 537, aggiungere i seguenti:

  537-bis. La dotazione del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementata di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a fronte dell'ammanco dei fondi PNRR. Le risorse di cui al presente comma sono destinate ad assicurare l'erogazione della borsa di studio a tutti gli studenti risultati idonei ai sensi della normativa vigente.
  537-ter. Agli oneri derivanti dal comma 537-bis si provvede a valere sulle maggiori entrate della disposizione di cui al comma 129-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 129, aggiungere il seguente:

  129-bis. Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
1.609. (ex 1.741.) Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 537, aggiungere il seguente:

  537-bis. Al fine di adeguare la retribuzione dei collaboratori esperti linguistici secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto delle risorse tra le università.

  Conseguentemente, al comma 757, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 38 milioni di euro per l'anno 2026, di 25 milioni di euro per l'anno 2027, di 14 milioni di euro per l'anno 2028 e di 11,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.610. (ex 1.742.) Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 537, aggiungere il seguente:

  537-bis. Al fine di rendere maggiormente flessibile la costituzione dei fondi del salario accessorio delle università e degli enti pubblici di ricerca, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e della rispettiva autonomia, assicurando la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, non trova applicazione l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
1.611. (ex 1.744.) Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 537, aggiungere il seguente:

  537-bis. Il comma 9 dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 14, comma 6-septies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 giugno 2022, n. 79, è sostituito dal seguente:

   «9. Ai contratti di ricerca del presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».
1.612. (ex 1.745.) Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 537, aggiungere il seguente:

  537-bis. La lettera b) del comma 825 e i commi 826 e 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono soppressi. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 48,5 milioni a decorrere dal 2026, si provvede a valere, fino al fabbisogno, sui maggiori risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 715-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata in modo da garantire una minore spesa complessiva quantificata in 48,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
1.613. (ex 1.747.) Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 537, aggiungere il seguente:

  537-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 22, comma 6, il secondo periodo è soppresso;

   b) all'articolo 22-ter, il comma 1 è soppresso.
1.614. (ex 1.748.) Piccolotti, Grimaldi.

  Sostituire il comma 538, con i seguenti:

  538. A decorrere dall'anno 2027, è assegnata, nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età, una Carta elettronica denominata «Carta Valore Cultura» ai soggetti che risultino inseriti in un percorso di istruzione o di formazione.
  538-bis. La Carta assegna un credito utilizzabile per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, strumenti musicali, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di arti visive, di teatro, di danza o di lingua straniera.
  538-ter. La Carta di cui al comma 538 è concessa nel rispetto del limite massimo di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le somme assegnate con la Carta di cui al comma 538 non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

  Conseguentemente:

   dopo il comma 129, aggiungere il seguente:

  129-bis. Al fine di finanziare la «Carta Valore Cultura» prevista dal comma 538 della presente legge, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 200 milioni di euro.;

   sopprimere i commi 539 e 540.
1.615. (ex 1.749.) Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 538, aggiungere i seguenti:

  538-bis. Al fine di garantire l'approvvigionamento e l'autosufficienza dei medicinali plasmaderivati, nonché di rafforzare la sicurezza terapeutica dei pazienti e la continuità delle cure dei pazienti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo per l'autosufficienza nazionale dei medicinali plasmaderivati con una dotazione di 360 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
  538-ter. Per l'ammontare eccedente annualmente l'importo del Fondo di cui al comma 538-bis, la spesa per l'acquisto di medicinali plasmaderivati concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 574, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  538-quater. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 538-bis.
  538-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 538-bis, pari a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.
1.616. (ex 1.752.) Faraone.

  Dopo il comma 538, aggiungere i seguenti:

  538-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera e-quater) è inserita la seguente:

   «e-quinquies) le spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, quali l'acquisto di libri, ivi compresi quelli scolastici destinati ai figli a carico frequentanti istituti di ogni ordine e grado, e per l'acquisto di biglietti per spettacoli di musica dal vivo, con particolare riferimento al settore della concertistica cameristica, nonché per rappresentazioni teatrali, con specifica valorizzazione di quelle destinate a un pubblico familiare o comunque finalizzate alla fruizione intergenerazionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della cultura, è stabilito l'importo massimo delle spese detraibili e i limiti di reddito complessivo che consentono la detrazione di cui al presente comma;».

  538-ter. La detrazione di cui al comma 538-bis non è soggetta alle riduzioni previste in relazione al reddito complessivo del contribuente, analogamente a quanto disposto per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  538-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 538-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.
1.617. (ex 1.751.) Faraone.

  Dopo il comma 538, aggiungere i seguenti:

  538-bis. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-quater) è inserita la seguente:

   «f-quinquies) le somme erogate dal datore di lavoro per l'acquisto di libri, diversi da quelli scolastici, nonché per l'acquisto di biglietti per spettacoli di musica dal vivo, con particolare riferimento al settore della concertistica cameristica, da parte del dipendente, per sé o per i familiari di cui all'articolo 12, entro limiti e secondo modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della cultura;».

  538-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 538-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.
1.618. (ex 1.753.) Faraone.

  Dopo il comma 538, aggiungere il seguente:

  538-bis. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per essere destinate alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della integrale copertura degli oneri derivanti da disposizioni legislative per i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2026: -50.000.000;
   2027: -50.000.000;
   2028: -50.000.000.
1.619. (ex 1.755.) Faraone.

  Al comma 540, sostituire le parole: 180 milioni con le seguenti: 230 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 540, aggiungere il seguente:

  540-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.620. (ex 1.756.) Faraone.

  Dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

  544-bis. Al fine di rafforzare gli interventi volti a favorire percorsi di autonomia per i giovani di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni, il Fondo per il credito ai giovani di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026, 2027 e 2028.
  544-ter. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto di natura non regolamentare dell'autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le finalità, le modalità di gestione e monitoraggio nonché i criteri di utilizzazione delle risorse del Fondo e le modalità di apporto delle ulteriori risorse apportate da parte di soggetti pubblici o privati.».
  544-quater. Agli oneri derivanti dai commi 544-bis e 544-ter, pari a 40 milioni per ciascun anno del triennio 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.621. (ex 1.757.) Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Dopo il comma 548, aggiungere il seguente:

  548-bis. All'articolo 27, comma 3, lettera d), della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS».
1.622. (ex 1.758.) Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 549, aggiungere i seguenti:

  549-bis. All'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato, sotto il profilo economico e giuridico, in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario.».
  549-ter. In sede di prima attuazione del comma 549-bis, il personale docente in servizio presso le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è inquadrato nelle corrispondenti fasce e posizioni economiche previste dagli ordinamenti universitari vigenti, con riconoscimento dell'anzianità giuridica ed economica maturata.
  549-quater. All'esito delle procedure di cui al comma 549-ter, è soppresso il comparto di contrattazione del personale docente del settore AFAM, e il personale docente è ricondotto al regime di contrattazione vigente per il sistema universitario.
  549-quinquies. Per le finalità di cui ai commi 549-bis, 549-ter e 549-quater è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.623. (ex 1.759.) Faraone.

  Dopo il comma 549, aggiungere il seguente:

  549-bis. Al fine di incrementare l'indennità integrativa speciale e la retribuzione professionale dei docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché di garantire il progressivo allineamento giuridico ed economico delle relative carriere con quelle dei docenti delle altre istituzioni di formazione superiore, è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, a 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.624. (ex 1.760.) Faraone.

  Dopo il comma 549, aggiungere il seguente:

  549-bis. A decorrere dall'anno 2026, una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse annualmente stanziate per il programma «Progetti di rilevante interesse nazionale» (PRIN) è destinata a progetti in cui siano beneficiarie una o più istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di università ed enti pubblici di ricerca.
1.625. (ex 1.761.) Faraone.

  Dopo il comma 549, aggiungere il seguente:

  549-bis. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino all'anno accademico 2020/2021 incluso» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno accademico 2024/2025 incluso».
1.626. (ex 1.762.) Faraone.

  Al comma 552, primo periodo, dopo le parole: da adottare aggiungere le seguenti: , previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
1.627. (ex 1.763.) Faraone.

  Sopprimere il comma 554.

  Conseguentemente, dopo il comma 972 aggiungere il seguente:

  972-bis. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
1.628. (ex 1.764.) Faraone.

  Sopprimere il comma 554.

  Conseguentemente, dopo il comma 972 aggiungere il seguente:

  972-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 90 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
1.629. (ex 1.765.) Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 554, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), sopprimere il numero 1);

   b) sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, dopo il comma 129 aggiungere il seguente:

  129-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal presente comma, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 200 milioni di euro.
1.630. (ex 1.778.) Piccolotti, Grimaldi.

  Al comma 554, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), sopprimere il numero 1);

   b) sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, dopo il comma 554 aggiungere il seguente:

  554-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni per l'anno 2026 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.631. (ex 1.767.) Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

  Al comma 554, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), sopprimere il numero 1);

   b) sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, dopo il comma 554, aggiungere il seguente:

  554-bis. Il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 150 milioni per l'anno 2026 e di 200 milioni a decorrere dal 2027.
1.632. (ex 1.766.) Faraone.

  Al comma 554, lettera a), numero 1), sostituire le parole: 610 milioni di euro annui per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: 650 milioni di euro annui per l'anno 2026 e a 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

  Conseguentemente,

   al medesimo comma 554, sopprimere le lettere b), c), d) ed e);

   dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 400 milioni di euro.
1.633. (ex 1.145.) Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 554, aggiungere i seguenti:

  554-bis. È istituito presso il Ministero della cultura un fondo di promozione della lettura nelle biblioteche e di sostegno alla filiera dell'editoria libraria con una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  554-ter. Le risorse di cui comma 554-bis sono assegnate annualmente alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, nei limiti della spesa ivi autorizzata:

   a) delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui all'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2020;

   b) degli enti territoriali, anche consorziati;

   c) di istituzioni private non a fini di lucro destinatarie di contributi ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

  554-quater. Le risorse di cui al comma 554-bis sono assegnate per l'acquisto di libri secondo le seguenti quote fino a un massimo di 3.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi, 5.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a 20.000 volumi, e 10.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi. Le risorse finanziarie eventualmente eccedenti l'ammontare totale dei contributi richiesti sono ripartite tra i soggetti ammessi al contributo dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore in misura proporzionale rispetto alle tre quote di cui al comma precedente. Nel caso in cui le richieste risultino superiori alla copertura finanziaria annua di cui al comma 554-bis, la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore provvede a rimodulare proporzionalmente le tre quote di cui al comma 554-ter.
  554-quinquies. Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate esclusivamente per l'acquisto di libri, da effettuarsi per almeno il settanta per cento presso almeno tre diverse librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca. Ove in tale territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie con codice ATECO principale 47.61, la biblioteca può effettuare gli acquisti nel territorio della regione.
  554-sexies. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, secondo quanto stabilito nei commi 554-ter e 554-quater, le modalità di presentazione delle domande e i requisiti di accesso al fondo di cui al comma 554-bis, nonché le modalità di erogazione degli stessi.
  554-septies. Lo Stato riconosce e valorizza il ruolo di presidio culturale di prossimità svolto dalle librerie indipendenti in quanto attori del sistema di diffusione del libro e della lettura connotati da infungibile radicamento territoriale e ne sostiene attività e progettualità. Ai fini di cui al presente comma per libreria indipendente s'intende l'impresa commerciale non appartenente a grandi catene e che si occupa prevalentemente di vendere e promuovere libri.
  554-octies. Al fine di sostenere l'attività e la continuità occupazionale delle librerie indipendenti, è istituito un apposito fondo presso il Ministero della cultura, con dotazione di 50 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2026, destinato a progetti di promozione, comunicazione e valorizzazione delle librerie e dei loro prodotti. Possono accedere alle agevolazioni gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite. Gli interventi di cui al presente comma sono disposti nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  554-novies. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero della cultura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui ai commi da 554-bis a 554-octies.

  Conseguentemente, al comma 757, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 128 milioni di euro per l'anno 2026, 115 milioni di euro per l'anno 2027, 104 milioni di euro per l'anno 2028 e 100,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.634. (ex 1.768.) Ghirra, Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 554, aggiungere i seguenti:

  554-bis. Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera del libro, è istituito presso il Ministero della cultura un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, destinato:

   a) per 50 milioni di euro, al sostegno delle biblioteche pubbliche e private senza fini di lucro per l'acquisto di libri, secondo modalità e limiti stabiliti con decreto del Ministro della cultura;

   b) per 50 milioni di euro, al sostegno delle librerie indipendenti, riconosciute quali presìdi culturali di prossimità, per progetti di promozione, comunicazione e valorizzazione delle attività librarie.

  554-ter. Le risorse destinate alle biblioteche di cui al comma 554-bis, lettera a), sono assegnate, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in base alla consistenza del patrimonio librario, e devono essere utilizzate esclusivamente per l'acquisto di libri, di cui almeno il settanta per cento presso librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti nel territorio provinciale o regionale di riferimento.
  554-quater. Le risorse destinate alle librerie indipendenti di cui al comma 554-bis, lettera b), sono concesse alle imprese commerciali non appartenenti a gruppi editoriali e non facenti parte di grandi catene, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  554-quinquies. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 554-bis, i criteri di assegnazione dei contributi e le procedure di rendicontazione delle spese.

  Conseguentemente, al comma 757, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 128 milioni di euro per l'anno 2026, 115 milioni di euro per l'anno 2027, 104 milioni di euro per l'anno 2028 e 100,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.635. (ex 1.769.) Ghirra, Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 554, aggiungere il seguenti:

  554-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è esteso anche alle erogazioni liberali in denaro effettuate a supporto delle attività di istituti culturali e fondazioni private iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, costituite e continuativamente operanti da almeno dieci anni, che hanno come scopo la promozione e la valorizzazione dell'arte contemporanea.
  554-ter. Gli enti di cui al comma 554-bis, ai fini della possibilità di accesso alle modalità di finanziamento previste dal credito d'imposta di cui al comma 554-bis, devono essere resi accessibili al pubblico e visitabili, secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni fra il Ministero della cultura e i singoli proprietari beneficiari delle erogazioni liberali. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'apertura al pubblico e sono trasmessi, a cura del soprintendente competente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio insistono gli enti interessati.
  554-quater. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura, è istituita l'anagrafe in cui sono iscritti gli enti di cui al comma 554-bis.
  554-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 554-bis, valutati in 0,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2026, che costituiscono limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.636. (ex 1.774.) Faraone.

  Dopo il comma 554, aggiungere i seguenti:

  554-bis. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito ambientale, della pubblica amministrazione, fiscale, lavoristico-previdenziale, dei diritti umani e della privacy. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i componenti delle organizzazioni della società civile, le modalità di funzionamento, nonché i compiti e le funzioni dell'Osservatorio di cui al primo periodo.
  554-ter. Per il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 554-bis sono stanziati 500.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026, 2027 e 2028.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2026: -500.000;
   2027: -500.000;
   2028: -500.000.
1.637. (ex 1.771.) Dori, Grimaldi.

  Dopo il comma 554, aggiungere il seguente:

  554-bis. All'articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nel caso in cui gli operatori abbiano completamente eliminato l'uso delle gabbie in ogni fase dell'allevamento per il prodotto di origine animale oggetto di certificazione secondo il Sistema di qualità nazionale per il benessere animale, è previsto il segno distintivo “Cage-free”»;

   b) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «i prodotti conformi» sono inserite le seguenti: «e il segno distintivo “Cage-free”»;

   c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Al fine di assicurare l'idoneità degli organismi di certificazione, ispezione, verifica e validazione, a valutare la conformità degli operatori nell'utilizzo del segno distintivo “Cage free” è concesso all'Ente unico di accreditamento – ACCREDIA un contributo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2026: -100.000;
   2027: -100.000;
   2028: -100.000.
1.638. (ex 1.772.) Dori, Borrelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 554, aggiungere il seguente:

  554-bis. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per essere destinate alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della integrale copertura degli oneri derivanti da disposizioni legislative per i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2026: -50.000.000;
   2027: -50.000.000;
   2028: -50.000.000.
1.639. (ex 1.776.) Grimaldi, Piccolotti.

  Dopo il comma 554, aggiungere il seguente:

  554-bis. Il «Fondo per il professionismo negli sport femminili» di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è rifinanziato in misura pari a 12 milioni di euro per l'anno 2026.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2026: -12.000.000;
   2027: – ;
   2028: – .
1.640. (ex 1.777.) Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

  Dopo il comma 554, aggiungere il seguente:

  554-bis. Al fine di assicurare il decoro e la pulizia dei centri storici, anche per garantirne la salubrità dell'ambiente e la sicurezza, è istituito presso il Ministero della cultura il «Fondo per il decoro e la pulizia dei centri storici» con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministero della cultura, previo parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite e adottate le disposizioni attuative del presente comma nel rispetto del criterio prioritario di assegnazione delle risorse per attività di pulizia e decoro, nonché ricognizione e diagnosi delle condizioni di salubrità e sicurezza. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.641. (ex 1.775.) Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 555, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: Al fine di ridurre l'esposizione aggiungere le seguenti: delle imprese di cui al comma 556;

   b) dopo le parole: connesse a eventi aggiungere la seguente: catastrofali.
1.642. (ex 1.779.) Faraone.

  Al comma 556, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: al riconoscimento di contributi aggiungere le seguenti: , anche nella forma di crediti d'imposta,;

   b) sostituire le parole: a soggetti privati con le seguenti: alle imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all'estero e con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione del Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile e che adempiono all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,.
1.643. (ex 1.780.) Faraone.

  Al comma 557, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*1.644. (ex 1.781.) Zaratti, Grimaldi.
*1.645. (ex 1.782.) Faraone.

  Dopo il comma 558, aggiungere i seguenti:

  558-bis. Al fine di contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico e mettere in sicurezza il territorio a più alta vulnerabilità delle regioni Sicilia e Calabria, nell'ambito del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2019, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Fondo per interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili fino alla concorrenza di un ammontare complessivo pari a 1.300 milioni di euro, ripartito nelle seguenti annualità: 400 milioni di euro per l'anno 2026, 450 milioni di euro per l'anno 2027 e 450 milioni di euro per l'anno 2028.
  558-ter. Le risorse di cui al comma 558-bis sono destinate al finanziamento di interventi di riforestazione, recupero e stabilizzazione dei terreni d'altura, opere di mitigazione del rischio idrogeologico, sistemi di monitoraggio e contrasto al dissesto idrogeologico dell'area dello Stretto di Messina. Ai fini dell'individuazione dei progetti e delle opere e del tempestivo avvio degli interventi di cui al comma 558-bis, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e d'intesa con le regioni Sicilia e Calabria, è approvato un Piano per l'attuazione degli interventi di cui al comma 558-bis.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 – Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.1 – Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali, apportare le seguenti variazioni:

   2026:

   CP: -400.000.000;

   CS: -400.000.000.

   2027:

   CP: -450.000.000;

   CS: -450.000.000.

   2028:

   CP: -450.000.000;

   CS: -450.000.000.
1.646. (ex 1.785.) Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 558, aggiungere i seguenti:

  558-bis. In considerazione della gravità e della sempre maggiore frequenza di eventi climatici estremi causati dal cambiamento climatico che comportano la necessità di interventi strutturali e non strutturali, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo per sostenere gli interventi per spese in conto capitale volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico con una dotazione iniziale complessiva di 5.870 milioni di euro, di cui 918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi del comma 558-quater.
  558-ter. Le assegnazioni del Fondo di cui al comma 558-bis sono disposte con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi strutturali e non strutturali previsti nei piani di gestione del rischio alluvione e nei piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle Autorità di bacino distrettuali in attuazione della direttiva comunitaria 2007/60/CE (cosiddetta «Direttiva Alluvioni») e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzati alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, assicurando in ogni caso che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno.
  558-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 272 è soppresso.
1.647. (ex 1.787.) Ferrari, Braga, Simiani, Curti, Evi.

  Dopo il comma 558, aggiungere i seguenti:

  558-bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi di recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e di resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine di cui al Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo per il ripristino della natura con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2026 fino al 2036.
  558-ter. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 558-bis, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni.
1.648. (ex 1.788.) Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 558, aggiungere i seguenti:

  558-bis. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale tra le aree attraversate dalla rete delle infrastrutture di trasporto ferroviario, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la realizzazione di ecodotti», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo.
  558-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 558-bis, quantificati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 272, 273 e 273-ter, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
1.649. (ex 1.789.) Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 558, aggiungere il seguente:

  558-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 101 sono aggiunti i seguenti:

   «101-bis. Dall'obbligo di assicurazione di cui al comma 101 sono escluse:

   a) le imprese che hanno optato per il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, non dotate di immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numero 1), del codice civile;

   b) le imprese dotate esclusivamente dei beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 2) e 3), del codice civile, di valore inferiore a ventimila euro al netto degli ammortamenti dedotti alla data di stipula della polizza assicurativa.

   101-ter. In caso di uscita dal regime forfetario di cui al comma 101-bis, lettera a), ovvero di superamento dei limiti di cui al comma 101-bis, lettera b), l'obbligo di stipula della polizza assicurativa decorre dal trentesimo giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta.».
1.650. (ex 1.790.) Borrelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 558, aggiungere il seguente:

  558-bis. Il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è rifinanziato di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, da destinare alla sollecita realizzazione degli interventi e delle opere finalizzate al contenimento e al contrasto della grave crisi idrica in atto nella Regione Siciliana. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Regione Siciliana, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi prioritari oggetto di finanziamento.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 – Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.1 – Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali, apportare le seguenti variazioni:

   2026:

   CP: -400.000.000;

   CS: -400.000.000.

   2027:

   CP: -400.000.000;

   CS: -400.000.000.

   2028:

   CP: -400.000.000;

   CS: -400.000.000.
1.651. (ex 1.791.) Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 559, aggiungere i seguenti:

  559-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, ai contratti di locazione riferiti agli immobili situati nei comuni delle aree interne e nei comuni di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2017, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca si applica l'aliquota del 10 per cento.
  559-ter. Agli oneri derivanti dal comma 559-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
1.652. (ex 1.792.) Sottanelli, Bonetti.

  Al comma 565, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: quarantotto mesi.
1.653. (ex 1.793.) Faraone.

  Dopo il comma 600, aggiungere i seguenti:

  600-bis. Al fine di completare le procedure di stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso gli enti locali delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 31 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalla prosecuzione delle procedure di stabilizzazione previste dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2020, n. 126.
  600-ter. Al riparto delle risorse del fondo di cui al comma 600-bis tra gli enti di cui al medesimo comma 600-bis si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.
  600-quater. Agli oneri derivanti dai commi 600-bis e 600-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  600-quinquies. In relazione a quanto previsto dal comma 600-bis, i termini per la maturazione dei requisiti per la procedura di stabilizzazione previsti dall'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2020, n. 126, sono posticipati al 31 dicembre 2026.
1.654. (ex 1.795.) Zaratti, Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 611, aggiungere i seguenti:

  611-bis. Al fine di ridurre gli effetti della grave crisi idrica che ha colpito negli ultimi anni la Regione Siciliana e contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici è istituito nell'ambito del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (PNIISSI) un Programma straordinario di interventi dell'importo complessivo di 3.882 milioni di euro, ripartito nelle seguenti annualità: 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.300 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.282 milioni di euro per l'anno 2028.
  611-ter. Le risorse di cui al comma 611-bis sono destinate al finanziamento di interventi di manutenzione e ammodernamento della rete idrica siciliana, al consolidamento, sfangamento e messa in sicurezza delle dighe siciliane, nonché alla messa a norma dei depuratori delle acque reflue e il recupero delle acque depurate per usi agricoli, zootecnici e industriali. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e d'intesa con la Regione Siciliana, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi prioritari oggetto di finanziamento anche al fine di intervenire nelle aree del territorio a maggiore vulnerabilità.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 – Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.1 – Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali, apportare le seguenti variazioni:

   2026:

   CP: -1.300.000.000;

   CS: -1.300.000.000.

   2027:

   CP: -1.300.000.000;

   CS: -1.300.000.000.

   2028:

   CP: -1.282.000.000;

   CS: -1.282.000.000.
1.655. (ex 1.797.) Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 614, aggiungere il seguente:

  614-bis. Al fine di garantire i servizi essenziali di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione incendi e lotta attiva agli incendi boschivi, di protezione civile, la regione Sardegna e l'Agenzia Regionale Forestas, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, all'interno del Piano di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono autorizzate a derogare ai limiti della capacità assunzionale prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ai limiti della spesa per il personale previsti dall'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai limiti di spesa per il lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché ai limiti delle risorse disponibili per il salario accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per le assunzioni a tempo, o a seguito di procedure di mobilità di personale effettuate o da effettuarsi nel triennio 2026-2028, per incrementare le dotazioni del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione Sardegna, della direzione generale della protezione civile e dell'Agenzia Regionale Forestas.
1.656. (ex 1.799.) Ghirra, Grimaldi.

  Sopprimere il comma 622.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 623.
1.657. (ex 1.800.) Simiani, Marino, Bonafè, Fornaro.

  Dopo il comma 630, aggiungere il seguente:

  630-bis. Al fine di potenziare le attività dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione Siciliana (ARPA Sicilia) connesse al progetto di bonifica dei SIN, l'ARPA Sicilia ha facoltà di istituire apposite unità speciali composte da personale con competenze specifiche, individuato tramite procedure a evidenza pubblica, per il supporto alle attività connesse alle bonifiche. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.658. (ex 1.801.) Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 630, aggiungere il seguente:

  630-bis. Al fine di ridurre i rischi per gli animali coinvolti nelle calamità naturali, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzato alle opere di messa in sicurezza di canili e gattili comunali. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza delle regioni e delle province, sono individuati i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2026: -2.000.000;
   2027: -2.000.000;
   2028: -2.000.000.
1.659. (ex 1.802.) Dori, Grimaldi.

  Dopo il comma 634, aggiungere i seguenti:

  634-bis. Al fine di affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituisce la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito denominata «Struttura», incardinata nel Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo e in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse disponibili per le finalità sopraindicate, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico ed alla realizzazione degli interventi connessi.
  634-ter. Il decreto di cui al comma 634-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in deroga all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede che la Struttura operi fino al 31 dicembre 2026.
  634-quater. La Struttura presenta ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte nonché sulle strategie e sui progetti elaborati nell'ambito delle proprie competenze. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione alle Camere.
  634-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è sostituito dal seguente:

   «3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni in materia di contrasto del dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le funzioni di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri».

  634-sexies. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro della transizione ecologica,» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;

   b) al terzo periodo, dopo le parole: «dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa» sono inserite le seguenti: «con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e».

  634-septies. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «del Ministro della transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;

   b) al decimo periodo, dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «sentita la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche,».

  634-octies. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituto il Fondo contro il dissesto idrologico, con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Ai relativi oneri, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.660. (ex 1.810.) Faraone.

  Dopo il comma 634, aggiungere i seguenti:

  634-bis. Al fine di promuovere e incrementare in tutti gli istituti penitenziari il progetto dei centri diurni rivolti a persone in situazioni di fragilità finanziati da Casse delle ammende ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2017, n. 102, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  634-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e le procedure per la realizzazione degli interventi dei centri diurni di cui al comma 634-bis, finalizzati a:

   a) creare spazi osservativi e riabilitativi preliminari per consentire l'avvio di percorsi individualizzati, integrando efficacemente i diversi interventi effettuati dagli attori che a vario titolo operano all'interno degli istituti penali;

   b) intercettare precocemente i soggetti in situazioni di fragilità, individuando i loro bisogni a livello concreto, psicologico, relazionale ed esperienziale idoneo al recupero delle energie residue e alla valorizzazione delle risorse personali;

   c) realizzare interventi risocializzanti e riabilitativi ad integrazione delle attività trattamentali e terapeutiche già in essere;

   d) intervenire sulla dimensione emotiva e relazionale dei partecipanti alle attività, utilizzando il gruppo come spazio protetto di condivisione e scambio di esperienze connotate positivamente, al fine di riattivare le competenze relazionali e di base necessarie per accedere a percorsi di inclusione sociale con un ruolo attivo;

   e) facilitare l'accesso alle attività trattamentali e alle risorse riabilitative già presenti in istituto, agendo sulla rete di supporto tra pari nelle sezioni che vedono una maggior incidenza di problematiche psichiatriche e di particolari condizioni di fragilità;

   f) favorire l'accesso alle misure alternative e costruire percorsi che accompagnino le persone con problematiche sanitarie per le quali non è indicata la permanenza in istituto, potenziando la rete di opportunità del territorio e seguendole nell'attuazione del progetto individualizzato di reinserimento;

   g) rafforzare e migliorare la capacità del sistema di definire interventi personalizzati in grado di offrire una risposta proporzionata all'intensità del bisogno identificato, superando le logiche settoriali;

   h) realizzare le opportunità di accesso ai percorsi di accoglienza abitativa temporanea funzionali all'acquisizione di una autonomia sostenibile, attraverso una strategia integrata che affianchi l'intervento di «accoglienza temporanea» a interventi specialistici mirati.

  634-quater. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 634-ter.

  Conseguentemente, al comma 757, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 38 milioni di euro per l'anno 2026, di 35 milioni di euro per l'anno 2027, di 24 milioni di euro per l'anno 2028 e di 21,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.661. (ex 1.811.) Dori, Grimaldi.

  Dopo il comma 634, aggiungere i seguenti:

  634-bis. Al fine di implementare le infrastrutture dedicate al trasporto pubblico collettivo nelle aree urbane finalizzate a promuovere la mobilità pubblica, con l'obiettivo, entro il 2035, di realizzare 60 km di nuove metropolitane, 140 km di tramvie, di acquistare 4.500 bus e di rinnovare e potenziare i treni regionali, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo denominato «Fondo per lo sviluppo del trasporto collettivo» con una dotazione complessiva pari a 5.870 milioni di euro, in ragione di 918 milioni di euro per l'anno 2026, di 930 milioni di euro per l'anno 2028, di 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, di 902 milioni di euro per l'anno 2030, di 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e di 260 milioni di euro per l'anno 2032.
  634-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi prioritari oggetto di finanziamento anche al fine di incrementarne l'efficacia in termini di miglioramento della qualità dell'aria negli agglomerati del territorio italiano nei quali si registrano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.
  634-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 634-bis e 634-ter si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
1.662. (ex 1.805.) Ghirra, Grimaldi.

  Dopo il comma 634, aggiungere i seguenti:

  634-bis. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per garantire e implementare le attività svolte dalle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) di cui al decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, le risorse previste a legislazione vigente sono incrementate di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  634-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 634-bis.

  Conseguentemente, al comma 757, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 88 milioni di euro per l'anno 2026, di 75 milioni di euro per l'anno 2027, di 64 milioni di euro per l'anno 2028 e di 61,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.663. (ex 1.806.) Dori, Grimaldi.

  Dopo il comma 634, aggiungere i seguenti:

  634-bis. Al fine di contrastare i fenomeni alluvionali e aumentare la permeabilità dei suoli delle aree urbanizzate, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con la dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per progetti di depavimentazione di strade a forte vocazione pedonale, circondate da giardini e aree verdi, caratterizzate dalla presenza di scuole, ospedali, strutture museali e ricreative.
  634-ter. Possono accedere ai fondi di cui al comma 634-bis i comuni con popolazione superiore ai 50.000 residenti, secondo le ultime rilevazioni ISTAT.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2026: -25.000.000;
   2027: -25.000.000;
   2028: -25.000.000.
1.664. (ex 1.808.) Dori, Grimaldi.

  Dopo il comma 634, aggiungere i seguenti:

  634-bis. È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032 per il completamento della Metropolitana automatica di Torino e della realizzazione della linea 2 della Metropolitana di Torino.
  634-ter. Agli oneri derivanti dal comma 634-bis, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 129.

  Conseguentemente, dopo il comma 129 aggiungere il seguente:

  129-bis. Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032.
1.665. (ex 1.809.) Grimaldi, Ghirra.

  Dopo il comma 634, aggiungere il seguente:

  634-bis. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «euro 13.659,64» sono sostituite dalle seguenti: «euro 15.000,00»;

   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Il limite di reddito di cui al comma 1 è aggiornato annualmente con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in misura corrispondente alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».

  Conseguentemente, al comma 757 sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 58 milioni di euro per l'anno 2026, di 45 milioni di euro per l'anno 2027, di 34 milioni di euro per l'anno 2028 e di 31,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.666. (ex 1.813.) Dori, Grimaldi.

  Dopo il comma 634, aggiungere il seguente:

  634-bis. Al fine di garantire la piena attuazione del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e in particolare dell'articolo 63, recante istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2026: -4.000.000;
   2027: -4.000.000;
   2028: -4.000.000.
1.667. (ex 1.814.) Dori, Grimaldi.

  Dopo il comma 634, aggiungere il seguente:

  634-bis. Al fine di attivare i servizi per l'assistenza alle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2026: -2.000.000;
   2027: -2.000.000;
   2028: -2.000.000.
1.668. (ex 1.815.) Dori, Grimaldi.

  Dopo il comma 634, aggiungere il seguente:

  634-bis. Al fine di garantire la piena attuazione delle misure di sicurezza previste dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, e di assicurare una distribuzione uniforme e adeguata delle strutture destinate alla loro esecuzione sull'intero territorio nazionale, nonché di promuovere condizioni idonee all'assistenza, all'accoglienza, alla cura e alla riabilitazione delle persone affette da disturbi mentali autrici di reato sottoposte a misure di sicurezza detentive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzata alla realizzazione, al potenziamento e all'adeguamento delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).

  Conseguentemente, al comma 757 sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 78 milioni di euro per l'anno 2026, di 65 milioni di euro per l'anno 2027, di 54 milioni di euro per l'anno 2028 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.669. (ex 1.807.) Dori, Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 637, aggiungere i seguenti:

  637-bis. Al fine di garantire il completamento delle opere integrative previste dall'Accordo di programma quadro «Progetti di Valorizzazione e Tutela del Compendio Molentargius, Saline, Litorali», è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 a titolo di contributo straordinario dello Stato alla regione autonoma della Sardegna.
  637-ter. Le risorse di cui al comma 637-bis sono destinate alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, ambientali e di riqualificazione connessi alla valorizzazione e tutela del compendio naturale e paesaggistico del Parco regionale Molentargius, Saline, Litorali, nonché al completamento delle opere già programmate e finanziate in attuazione del medesimo Accordo di programma quadro.
  637-quater. Il contributo di cui al comma 637-bis è erogato alla regione autonoma della Sardegna previa presentazione, al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un cronoprogramma dettagliato degli interventi da completare e del relativo piano finanziario aggiornato, approvato con deliberazione della Giunta regionale. Il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, esercita le funzioni di monitoraggio e verifica sull'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dei commi 637-bis e 637-ter.
  637-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 637-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.670. (ex 1.816.) Ghirra, Grimaldi.

  Dopo il comma 637, aggiungere i seguenti:

  637-bis. Al fine di ridurre il divario infrastrutturale esistente tra la regione Sardegna e il resto del territorio nazionale, è istituito un contributo finanziario straordinario statale, pari a 430 milioni di euro per l'anno 2026, destinato a interventi di miglioramento della viabilità locale e provinciale sarda, da realizzarsi in collaborazione con la regione medesima.
  637-ter. Le risorse di cui al comma 637-bis sono finalizzate alla realizzazione di un primo piano di interventi prioritari aventi ad oggetto:

   a) la messa in sicurezza della rete viaria locale e provinciale, per un importo complessivo di 250 milioni di euro;

   b) la manutenzione straordinaria e ordinaria della rete viaria provinciale, per un importo complessivo di 180 milioni di euro.

  637-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la regione Sardegna, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi finanziabili, le modalità di erogazione delle risorse e le procedure di monitoraggio e rendicontazione.
  637-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 637-bis, pari a euro 430 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
1.671. (ex 1.817.) Ghirra, Grimaldi.

  Dopo il comma 637, aggiungere i seguenti:

  637-bis. Al fine di garantire la sicurezza, la resilienza e l'efficienza del sistema idrico multisettoriale regionale, è autorizzata, per l'anno 2026, la spesa complessiva di euro 468.000.000,00 per il finanziamento di interventi da realizzare nel territorio della regione Sardegna, così articolata:

   a) euro 295.000.000,00 per la realizzazione di nuove interconnessioni tra bacini idrografici, finalizzate al miglioramento della flessibilità del sistema idrico multisettoriale regionale;

   b) euro 42.500.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria sulle dighe esistenti, volti a garantire il mantenimento delle quote di invaso autorizzate e a rimuovere le limitazioni di invaso connesse alle esigenze di sicurezza;

   c) euro 129.000.000,00 per interventi di efficientamento, manutenzione straordinaria e ottimizzazione del sistema di distribuzione delle risorse idriche multisettoriali sull'intero territorio regionale;

   d) euro 1.500.000,00 per la redazione di studi di fattibilità e progettazione finalizzati alla realizzazione di nuovi sistemi di accumulo della risorsa idrica.

  637-ter. Le risorse di cui al comma 637-bis sono trasferite dallo Stato alla regione Sardegna, che provvede alla programmazione, attuazione e rendicontazione degli interventi nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di contabilità regionale. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione e monitoraggio delle risorse di cui al medesimo comma 637-bis.
  637-quater. Agli oneri derivanti dal comma 637-bis, pari a 468 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere, fino a concorrenza del fabbisogno, sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 129-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 129 aggiungere il seguente:

  129-bis. Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD), di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi nell'anno 2026 pari a 468 milioni di euro.
1.672. (ex 1.818.) Ghirra, Grimaldi.

  Dopo il comma 644, aggiungere il seguente:

  644-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 642 a 644 sono oggetto di confronto, almeno due volte all'anno, tra lo Stato e le regioni interessate, in sede di Conferenza permanente per la finanza pubblica, dei cui esiti il Governo dovrà tener conto in occasione delle sessioni di bilancio.
1.673. (ex 1.819.) Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 645, aggiungere i seguenti:

  645-bis. Al fine di riequilibrare fra le regioni la distribuzione dei territori gravati dalle servitù militari, favorirne la riconversione economica, sociale e ambientale, nonché di promuovere progetti di sviluppo locale sostenibile nelle aree colpite da crisi industriali e ambientali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un apposito «Fondo per la riconversione delle servitù militari e la bonifica ambientale dei territori interessati».
  645-ter. Il Fondo è destinato a finanziare:

   a) interventi di dismissione delle servitù militari in Sardegna nella misura minima del trenta per cento, riconversione delle aree e delle infrastrutture dismesse o ridimensionate dall'amministrazione della difesa, mediante programmi di riutilizzo produttivo, culturale, turistico o ambientale;

   b) progetti di sviluppo locale promossi da enti territoriali, università, centri di ricerca e imprese, volti alla valorizzazione sostenibile dei siti liberati da servitù militari;

   c) interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza delle aree compromesse da attività militari pregresse;

   d) iniziative di formazione e riconversione professionale per i lavoratori e le comunità coinvolte.

  645-quater. Per la finalità di cui ai commi 645-bis e 645-ter è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  645-quinquies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del Fondo, i criteri di selezione dei progetti, le procedure di monitoraggio e le modalità di coordinamento con le regioni e gli enti locali interessati.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa – Missione 1 Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.5 Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari e infrastrutturali, apportare le seguenti variazioni:

   2026:

   CP: -100.000.000;

   CS: -100.000.000;

   2027:

   CP: -100.000.000;

   CS: -100.000.000;

   2028:

   CP: -100.000.000;

   CS: -100.000.000.
1.674. (ex 1.820.) Ghirra, Grimaldi.

  Dopo il comma 645, aggiungere il seguente:

  645-bis. In considerazione della condizione di insularità della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale della regione Sardegna 13 aprile 2017, n. 5, ai fini dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura del riconoscimento in sede europea della predetta condizione finalizzata alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le regioni ultra-periferiche di altri Stati membri dell'Unione europea, è istituito un Comitato istruttore paritetico Stato-regione.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2026: -100.000;
   2027: -100.000;
   2028: -100.000.
1.675. (ex 1.821.) Ghirra, Grimaldi.

  Dopo il comma 649, aggiungere i seguenti:

  649-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per i centri per l'infanzia, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  649-ter. I centri per l'infanzia, quali strutture dirette a supportare le esigenze professionali, familiari e di vita dei genitori, o anche di uno solo di essi, e a favorire la socializzazione dei bambini e ragazzi fino ai tredici anni di età, sono preordinati all'accudimento degli stessi, a richiesta e in maniera continuativa, sia in orario diurno che notturno, per un periodo massimo giornaliero, settimanale e mensile da stabilirsi previa intesa in sede di Conferenza unificata, tenendo conto della densità abitativa dei territori interessati.
  649-quater. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata.
  649-quinquies. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 649-quater, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione dei centri per l'infanzia.
  649-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 649-bis, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.676. (ex 1.822.) Faraone.

  Dopo il comma 649, aggiungere i seguenti:

  649-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per i centri per l'infanzia nelle aziende, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del predetto Fondo sono finalizzate all'erogazione di incentivi alle imprese per l'apertura all'interno di esse di centri per l'infanzia.
  649-ter. I centri per l'infanzia nelle aziende, quali strutture dirette a supportare le esigenze professionali, familiari e di vita dei genitori, o anche di uno solo di essi, e a favorire la socializzazione dei bambini e ragazzi fino ai tredici anni di età, sono finalizzati a consentire un equilibrio vita-lavoro per i dipendenti, con l'obiettivo di rispettare le esigenze famigliari.
  649-quater. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottarsi di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione degli incentivi di cui al comma 649-bis.
  649-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 649-bis, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.677. (ex 1.824.) Faraone.

  Dopo il comma 649, aggiungere i seguenti:

  649-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per il completamento del lotto 2 da Cremona a Piadena, con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Le risorse del predetto Fondo sono utilizzate per il completamento del lotto 2 da Cremona a Piadena, all'interno del progetto per il raddoppio della linea ferroviaria Codogno-Cremona-Mantova.
  649-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del predetto Fondo, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  649-quater. Agli oneri derivanti dal comma 649-bis, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, si provvede:

   a) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.678. (ex 1.823.) Faraone.

  Dopo il comma 651, aggiungere i seguenti:

  651-bis. Al fine di favorire l'inclusione e contrastare l'emarginazione digitale delle persone anziane, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo sono destinate all'acquisto o al noleggio di dispositivi e strumenti digitali individuali, quali PC o Tablet, nonché per il finanziamento di corsi regionali a domicilio per il loro utilizzo.
  651-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di accesso al Fondo di cui al comma 651-bis.
  651-quater. Agli oneri derivanti dal comma 651-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, delle legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.679. (ex 1.825.) Faraone.

  Dopo il comma 662, aggiungere i seguenti:

  662-bis. Per il potenziamento del personale della polizia municipale e delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  662-ter. Per le finalità di cui al comma 662-bis, le risorse del Fondo sono destinate, annualmente, ai comuni individuati con il decreto di cui al comma 662-quater, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  662-quater. Nel Fondo di cui al comma 662-bis confluiscono le risorse dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  662-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 662-ter, anche tenendo conto delle caratteristiche demografiche, del rapporto tra unità di personale attualmente in servizio e popolazione residente, nonché dell'incidenza del pendolarismo e della pressione turistica.
  662-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 662-bis a 662-quinquies si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.
  662-septies. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.680. (ex 1.826.) Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

  Dopo il comma 662, aggiungere i seguenti:

  662-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 798 è soppresso.
  662-ter. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 139,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 113,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 139,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, a 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.681. (ex 1.827.) Roggiani, Romeo, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano.

  Al comma 664, capoverso 898-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono ai trasferimenti correnti di risorse vincolate a favore degli enti locali confluite nel risultato di amministrazione, applicando con esclusivo riferimento a tali risorse la deroga di cui al primo periodo, nonché in superamento dei limiti di cui al comma 642 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2026.
1.682. (ex 1.828.) Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 666, aggiungere il seguente:

  666-bis. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,» sono inserite le seguenti: «nonché ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
  666-ter. Agli oneri derivanti dal comma 666-bis, pari a 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.683. (ex 1.831.) Faraone.

  Dopo il comma 666, aggiungere il seguente:

  666-bis. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è sostituito dal seguente:

   «2. Le risorse del fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si provvede al riparto delle risorse del fondo di cui periodo precedente, non assegnate nelle annualità dal 2022 al 2025, che possono essere destinate anche ad incentivare forme di gestione associata tra piccoli comuni».
1.684. (ex 1.830.) Faraone.

  Dopo il comma 666, aggiungere il seguente:

  666-bis. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «nonché a decorrere dall'anno 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.685. (ex 1.832.) Pastorino.

  Dopo il comma 666, aggiungere il seguente:

  666-bis. Per gli anni 2026-2028 è autorizzata la spesa complessiva di 9,5 milioni di euro per la realizzazione del ponte di collegamento tra il comune di Roana e l'Altopiano dei Sette comuni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.686. (ex 1.833.) Faraone.

  Dopo il comma 673, aggiungere il seguente:

  673-bis. È autorizzata la spesa di euro 70 milioni annui, a decorrere dall'anno 2026, da destinare al comparto Funzioni Locali onde ridurre le disparità salariali e contrattuali e, segnatamente, al fine di adeguare i livelli salariali di base del relativo personale agli omologhi livelli delle Funzioni centrali. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.687. (ex 1.834.) Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Sostituire il comma 674 con i seguenti:

  674. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale non dirigente e dirigente a cui si applicano i CCNL del personale del comparto delle funzioni locali e del personale dirigente dell'Area delle funzioni locali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, a 150 milioni di euro per l'anno 2027 e a 300 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinarsi, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto e dell'area delle funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigente e dirigente dei predetti enti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti di cui al primo periodo sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 85 per cento, alla graduale armonizzazione dei trattamenti accessori del personale appartenente al comparto e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dei medesimi enti. Il medesimo incremento percentuale delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti è destinato ai Segretari comunali e provinciali, a valere sull'incremento delle loro retribuzioni di posizione e risultato.
  674-bis. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 674, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.688. (ex 1.835.) Faraone.

  Al comma 674, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni, delle città metropolitane e delle province è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027 e a 200 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinarsi, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigente dei predetti enti.

  Conseguentemente, dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa di 100 milioni per l'anno 2027, e di 200 milioni a decorrere dall'anno 2028.
1.689. (ex 1.836.) Mari, Grimaldi.

  Al comma 674, primo periodo, dopo la parola: comuni aggiungere le seguenti: , delle città metropolitane e delle province.
1.690. (ex 1.837.) Ruffino, Bonetti.

  Dopo il comma 674, aggiungere il seguente:

  674-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni in condizione di dissesto le assunzioni di cui al presente comma, il cui costo sia integralmente coperto con risorse eterofinanziate, possono essere effettuate anche nelle more dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».
1.691. (ex 1.838.) Mari, Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 679, aggiungere i seguenti:

  679-bis. Per il potenziamento del personale della polizia municipale e delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per il triennio 2026-2028.
  679-ter. Per le finalità di cui al comma 679-bis, le risorse del Fondo sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 679-quinquies, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  679-quater. Nel Fondo di cui al comma 679-bis confluiscono le risorse dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  679-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 679-ter, anche tenendo conto delle caratteristiche demografiche, del rapporto tra unità di personale attualmente in servizio e popolazione residente, nonché dell'incidenza del pendolarismo e della pressione turistica.
  679-sexies. Le disposizioni di cui al comma 679-bis si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.
  679-septies. Agli oneri derivanti dal comma 679-bis, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.692. (ex 1.840.) Faraone.

  Dopo il comma 679, aggiungere i seguenti:

  679-bis. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, che, decorsi i cinque anni dalla deliberazione dello stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano stati destinatari alla data del 31 dicembre 2023 delle misure straordinarie di risanamento ai sensi dell'articolo 268, comma 2, di cui al predetto Testo unico, e che abbiano un debito pro capite di importo pari o superiore a euro 6.000 (seimila), è istituito un fondo con dotazione pari a 6 milioni di euro per l'anno 2026. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito sulla base dei dati contenuti nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione e alla chiusura del dissesto mediante la liquidazione delle pretese creditorie e la riduzione dei debiti finanziari, anche con riferimento agli oneri da morosità.
  679-ter. Agli oneri derivanti dal comma 679-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.693. (ex 1.841.) Faraone.

  Sopprimere il commi 683.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 684.
1.694. (ex 1.843.) Zaratti, Grimaldi.

  Sopprimere il comma 683.

  Conseguentemente, al comma 757, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 148 milioni di euro per l'anno 2026, 15 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.695. (ex 1.844.) Faraone.

  Dopo il comma 684 aggiungere i seguenti:

  684-bis. L'articolo 1, comma 798 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è soppresso.
  684-ter. Agli oneri derivanti dal comma 684-bis, pari a 139,5 milioni di euro per il 2026, 113,5 milioni di euro per il 2027, 139,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2028-2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2031-2033 e 160 milioni di euro a decorrere dal 2034, si provvede, fino al fabbisogno, a valere sulle minori spese derivanti dal comma 715-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa pari a 139,5 milioni di euro per il 2026, 113,5 milioni di euro per il 2027, 139,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2028-2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2031-2033, 160 milioni di euro a decorrere dal 2034.
1.696. (ex 1.845.) Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:

  684-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

   «1-quater. I comuni capoluogo di regione possono applicare l'imposta di cui al presente articolo fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».
1.697. (ex 1.846.) Pastorella, Bonetti.

  Dopo il comma 685, aggiungere i seguenti:

  685-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 4.000 milioni di euro anni a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del predetto fondo, che costituiscono tetto di spesa, sono utilizzate per l'attuazione del presente comma. A decorrere dall'anno 2026, in via sperimentale e nei limiti di cui al precedente periodo, al fine di agevolare l'ingresso delle nuove leve generazionali nel sistema lavorativo e di aumentarne il potere d'acquisto, nonché di introdurre un criterio anagrafico all'interno del sistema sul prelievo fiscale, le aliquote degli scaglioni di reddito di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono rideterminate in riduzione in rapporto all'età anagrafica del contribuente, mediante il riconoscimento di una deduzione fiscale:

   a) del 50 per cento per i contribuenti con meno di 25 anni di età;

   b) del 33 per cento per i contribuenti aventi un'età anagrafica compresa tra i 25 anni e i 30 anni;

   c) del 15 per cento per i contribuenti aventi un'età anagrafica compresa tra i 31 anni e i 40 anni;

  685-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il tetto di spesa di cui al comma 685-bis.
  685-quater. Agli oneri derivanti dal comma 685-bis, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

   a) quanto a 2.000 milioni di euro, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente. Entro il 28 febbraio 2026 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;

   b) quanto a 2.000 milioni di euro, mediante misure di entrata da lotta all'evasione e di razionalizzazione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e adotta, sentiti i Ministeri interessati, un programma di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, al fine di conseguire maggiori entrate da lotta all'evasione o maggiori risparmi di spesa non inferiori a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Il Programma di razionalizzazione della spesa pubblica è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari e nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa, sono indicati i provvedimenti mediante i quali conseguire gli obiettivi di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica a decorrere dall'anno 2026, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi.
1.698. (ex 1.847.) Boschi, Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Magi.

  Dopo il comma 685, aggiungere i seguenti:

  685-bis. Al fine di sostenere la permanenza e l'attrattività delle aree montane, promuovendo l'accesso ai servizi essenziali per le persone, le famiglie e le imprese, è istituito nello stato di previsione del Ministero per gli affari regionali e le autonomie il Fondo nazionale per i servizi essenziali nelle aree montane, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare interventi per:

   a) il potenziamento dei servizi sanitari, con particolare attenzione alla presenza di medici di base nei comuni montani, l'elisoccorso notturno, le guardie mediche e le ambulanze medicalizzate;

   b) il mantenimento dei plessi scolastici e dei singoli gradi d'istruzione in tutte le aree montane, anche attraverso l'uso delle tecnologie informatiche e soluzioni di didattica a distanza;

   c) il miglioramento dell'accesso ai servizi di trasporto pubblico, adottando sistemi tariffari d'ambito provinciale che promuovano la solidarietà tra centri urbani e comunità montane.

  685-ter. Entro il 31 marzo 2026, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con decreto i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo e le modalità operative per l'attuazione degli interventi previsti al comma 685-bis.
  685-quater. Agli oneri derivanti dal comma 685-bis, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.699. (ex 1.849.) Ruffino, Bonetti.

  Dopo il comma 685, aggiungere il seguente:

  685-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 380 sono inseriti i seguenti:

   «380.1. Dal versamento della quota dell'imposta municipale propria al Fondo di solidarietà di cui al comma precedente sono esclusi i comuni delle zone montane e delle aree interne con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, non percettori dei fondi risarcitori, compensativi e perequativi nell'esercizio finanziario 2026.
   380.2. Agli oneri derivanti dal comma 380.1 si provvede mediante la rideterminazione della quota corrisposta dai comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, non percettori dei fondi risarcitori, compensativi e perequativi nell'esercizio finanziario 2026.
   308.3 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2026 per l'anno 2026 e successivi è stabilita la rideterminazione degli oneri del Fondo di solidarietà comunale, fino alla concorrenza della sua dotazione annuale.».
1.700. (ex 1.850.) Bonetti.

  Dopo il comma 685, aggiungere i seguenti:

  685-bis. Per ciascuna delle annualità 2026 e 2027, i finanziamenti destinati al Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne 2021-2027 sono incrementati di 200 milioni di euro.
  685-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e previa intesa in sede di in sede di Conferenza Stato, città e autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le aree di intervento prioritarie e i criteri di riparto degli ulteriori finanziamenti di cui al comma 685-bis.
  685-quater. Agli oneri derivanti dal comma 685-bis, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.701. (ex 1.851.) Ruffino, Bonetti.

  Dopo il comma 685, aggiungere i seguenti:

  685-bis. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da destinare alle linee della metropolitana di Roma, anche per l'acquisto di materiale rotabile, sono incrementate di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  685-ter. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da destinare alla realizzazione della linea C della metropolitana di Roma sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2026.
  685-quater. Agli oneri derivanti dai commi 685-bis e 685-ter, pari a 51,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.702. (ex 1.852.) Bonetti, Pastorella, Grippo.

  Dopo il comma 685, aggiungere i seguenti:

  685-bis. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da destinare alla spesa per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata e di tranvie veloci nelle aree urbane sono incrementate di 21,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 23 milioni di euro per l'anno 2028.
  685-ter. Agli oneri derivanti dal comma 685-bis, pari a 21,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 23 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.703. (ex 1.853.) Bonetti, Pastorella.

  Dopo il comma 685, aggiungere i seguenti:

  685-bis. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da destinare alle spese per interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, sono incrementate di 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 16,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 17,1 milioni di euro per l'anno 2028.
  685-ter. Agli oneri derivanti dal comma 685-bis pari a 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 16,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 17,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.704. (ex 1.854.) Bonetti, Pastorella.

  Dopo il comma 685, aggiungere i seguenti:

  685-bis. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da destinare a favore delle nuove linee metropolitane M4 e M5 di Milano, sono incrementate di 50,2 milioni di euro per l'anno 2026, 35,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 20,95 milioni di euro per l'anno 2028.
  685-ter. Agli oneri derivanti dal comma 685-bis, pari a 50,2 milioni di euro per l'anno 2026, 35,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 20,95 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.705. (ex 1.855.) Bonetti, Pastorella.

  Dopo il comma 685, aggiungere i seguenti:

  685-bis Al fine di garantire la rapida realizzazione delle singole tratte in esecuzione e assicurare il completamento complessivo della linea C della metropolitana di Roma e l'acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026.
  685-ter. Agli oneri derivanti dal comma 685-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.706. (ex 1.859.) Faraone.

  Dopo il comma 685, aggiungere i seguenti:

  685-bis. Al fine di garantire la rapida realizzazione delle singole tratte in esecuzione e assicurare il completamento complessivo della linea M4 della metropolitana di Milano e l'acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2026.
  685-ter. Agli oneri derivanti dal comma 685-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.707. (ex 1.858.) Faraone.

  Dopo il comma 685, aggiungere i seguenti:

  685-bis. Per garantire la rapida realizzazione delle singole tratte in esecuzione e assicurare il completamento complessivo del progetto di estensione della rete di trasporto rapido di massa tra Afragola e la linea metropolitana di Napoli e l'acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2026.
  685-ter. Agli oneri derivanti dal comma 685-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.708. (ex 1.856.) Faraone.

  Dopo il comma 685, aggiungere i seguenti:

  685-bis. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da assegnare per la realizzazione della linea metropolitana di Napoli sono incrementate di 15 milioni di euro per l'anno 2026.
  685-ter. Agli oneri derivanti dal comma 685-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.709. (ex 1.860.) Bonetti, D'Alessio.

  Dopo il comma 685, aggiungere i seguenti:

  685-bis. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relative al Fondo per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti delle città metropolitane e delle province, sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027.
  685-ter. Agli oneri derivanti dal comma 685-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.710. (ex 1.857.) Bonetti, Pastorella.

  Dopo il comma 685, aggiungere i seguenti:

  685-bis. Ai fini del completamento della realizzazione del cosiddetto «Terzo ponte» sul Tanaro nel comune di Alba è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2026, in favore del comune di Alba.
  685-ter. Agli oneri derivanti dal comma 685-bis, pari a euro 14 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.711. (ex 1.861.) Ruffino, Bonetti.

  Dopo il comma 685, aggiungere i seguenti:

  685-bis. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione e al rafforzamento delle iniziative e delle attività dei centri antiviolenza e sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
  685-ter. All'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026». Le risorse di cui periodo precedente sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione e al rafforzamento delle iniziative e delle attività delle case rifugio per le donne vittime di violenza.
  685-quater. All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».
  685-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 685-bis, 685-ter e 685-quater, pari a 79 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.712. (ex 1.863.) Faraone.

  Dopo il comma 685, aggiungere i seguenti:

  685-bis. Al fine di ridurre i disagi per l'attività didattica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che individuano sul proprio territorio sedi da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali, diverse dalle aule scolastiche. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali.
  685-ter. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 685-bis sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 685-bis, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con un successivo decreto del Ministro dell'interno, da adottare, sentita la Conferenza unificata, entro trenta giorni dallo svolgimento delle consultazioni elettorali, le risorse vengono assegnate, secondo i criteri individuati dal decreto di cui al primo periodo, ai comuni che hanno effettivamente collocato le sezioni elettorali in località diverse dalle aule scolastiche. Le risorse eventualmente non erogate in ciascun anno sono utilizzate per le consultazioni elettorali degli anni successivi, unitamente a quelle già stanziate dalla presente disposizione.
  685-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 685-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.713. (ex 1.864.) Faraone.

  Dopo il comma 685, aggiungere i seguenti:

  685-bis. Al fine di garantire l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e condizioni di lavoro e di studio ottimali per il personale scolastico e gli studenti anche nelle stagioni estiva e invernale, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica, con priorità agli interventi per la climatizzazione e l'efficientamento energetico. Per le province autonome di Trento e di Bolzano è autorizzata una ulteriore spesa di euro 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Gli interventi potranno riguardare le aule, gli uffici, le palestre e gli spazi comuni di ciascun edificio.
  685-ter. Il finanziamento e il relativo riparto tra le amministrazioni interessate è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni, previo parere della Conferenza delle regioni di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il cinquantasei per cento dei finanziamenti di cui al comma precedente è finalizzato agli interventi negli edifici che ospitano istituti del primo ciclo di istruzione, incluse le sezioni della scuola dell'infanzia. La restante parte è finalizzata agli interventi negli edifici che ospitano istituti del secondo ciclo di istruzione.
  685-quater. Agli oneri derivanti dal comma 685-bis, pari a euro 120 milioni annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.714. (ex 1.865.) Faraone.

  Dopo il comma 685, aggiungere i seguenti:

  685-bis. Ai fini del potenziamento delle connessioni internet nelle aree pubbliche e negli immobili di edilizia residenziale pubblica tramite lo sviluppo e il potenziamento di una rete pubblica wi-fi diffusa e gratuita, anche al fine di ridurre le disuguaglianze digitali e consentire l'accesso internet, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo con una dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  685-ter. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottarsi di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 683-bis a 683-quater, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  685-quater. Agli oneri derivati dal comma 685-bis, pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.715. (ex 1.866.) Faraone.

  Dopo il comma 685, aggiungere i seguenti:

  685-bis. Al fine di aumentare le unità del personale delle forze dell'ordine, di garantire una maggior sicurezza nei luoghi pubblici attraverso un adeguato e capillare sistema di illuminazione pubblica, di aumentare i presidi di sicurezza delle forze dell'ordine nelle zone maggiormente nevralgiche delle città, è autorizzata la spesa di 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032, 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033.
  685-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di spesa delle risorse autorizzate di cui al comma 685-bis.
  685-quater. Agli oneri derivanti dal comma 685-bis, pari 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032, 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante l'abrogazione della legge 21 febbraio 2024, n. 14.
1.716. (ex 1.867.) Boschi, Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Magi.

  Dopo il comma 685, aggiungere il seguente:

  685-bis. All'articolo 30-ter, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile» sono sostituite dalle seguenti: «Sono ammessi alle agevolazioni i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte, nonché le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente, da parte del medesimo soggetto o di un soggetto a esso riconducibile».
1.717. (ex 1.868.) Ruffino, Bonetti.

  Dopo il comma 685, aggiungere i seguenti:

  685-bis. Al fine di garantire una maggior sicurezza nei parchi pubblici attraverso un adeguato e capillare sistema di illuminazione pubblica, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito il Fondo per l'illuminazione nei parchi pubblici, con una dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del predetto Fondo sono finalizzate al miglioramento e all'implementazione dei sistemi di illuminazione nei parchi pubblici.
  685-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 685-bis.
  685-quater. Agli oneri derivanti dal comma 685-bis, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.718. (ex 1.869.) Faraone.

  Dopo il comma 685, aggiungere i seguenti:

  685-bis. Al fine di garantire una maggior sicurezza nei luoghi pubblici attraverso un adeguato e capillare sistema di illuminazione pubblica, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito il Fondo per l'illuminazione nei luoghi pubblici, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del predetto Fondo sono finalizzate al miglioramento e all'implementazione dei sistemi di illuminazione nei luoghi pubblici.
  685-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 685-bis.
  685-quater. Agli oneri derivanti dal comma 685-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.719. (ex 1.870.) Faraone.

  Dopo il comma 685, aggiungere i seguenti:

  685-bis. Al fine di garantire una maggior sicurezza nei luoghi pubblici attraverso un adeguato e capillare sistema di telecamere, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito il Fondo per l'illuminazione nei luoghi pubblici, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del predetto Fondo sono finalizzate al miglioramento e all'implementazione dei sistemi di telecamere nei luoghi pubblici.
  685-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 685-bis.
  685-quater. Agli oneri derivanti dal comma 685-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.720. (ex 1.871.) Faraone.

  Dopo il comma 685, aggiungere i seguenti:

  685-bis. A decorrere dall'anno 2026, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per aumentare il numero dei dispositivi nonché per risolvere i problemi tecnici dei braccialetti elettronici di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministero della giustizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di spesa.
  685-ter. Agli oneri derivanti dal comma 685-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.721. (ex 1.872.) Faraone.

  Dopo il comma 685, aggiungere il seguente:

  685-bis. Al fine di incentivare le attività sportive per le persone con più di 70 anni di età, nello stato di previsione del Ministero dello sport e delle politiche giovanili, è istituito un apposito Fondo con dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministero dello sport e delle politiche giovanili sono definiti i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.722. (ex 1.873.) Faraone.

  Dopo il comma 685, aggiungere i seguenti:

  685-bis. Il comma 760 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

   «760. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta municipale propria (IMU), determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta del 50 per cento.».

  685-ter. Agli oneri derivanti dal comma 685-bis, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.723. (ex 1.874.) Faraone.

  Dopo il comma 685, aggiungere i seguenti:

  685-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 nella voce relativa al «Contributo per il Comune di Milano per gli oneri di rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4-M5», sono incrementate di 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
  685-ter. Agli oneri derivanti dal comma 685-bis, pari a 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.724. (ex 1.875.) Faraone.

  Dopo il comma 685, aggiungere il seguente:

  685-bis. All'articolo 10, comma 1, della legge 13 giugno 2023, n. 83, dopo le parole: «3 ottobre 1974» sono inserite le seguenti: «, e comunque non inferiore a quello effettivamente versato dall'autorità cantonale nell'anno di competenza.».
1.725. (ex 1.876.) Faraone.

  Dopo il comma 687, aggiungere i seguenti:

  687-bis. Al fine di garantire il diritto all'abitazione e contrastare l'emergenza abitativa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo straordinario per l'emergenza abitativa, da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. L'accesso al Fondo è vincolato alla realizzazione di immobili nuovi da destinare a edilizia residenziale pubblica.
  687-ter. Le modalità di funzionamento e ripartizione del fondo di cui al comma 687-bis sono determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo 2024.
  687-quater. Agli oneri derivanti dal comma 687-bis, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.726. (ex 1.878.) Faraone.

  Dopo il comma 687, aggiungere i seguenti:

  687-bis. A decorrere dall'anno 2026, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 700 milioni di euro annui e quella del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 200 milioni di euro annui.
  687-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta la revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le regioni e il successivo trasferimento ai comuni.
  687-quater. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, individua con proprio decreto i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.727. (ex 1.67.) Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Morassut, Guerra, Roggiani.

  Dopo il comma 687, aggiungere il seguente:

  687-bis. Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è rifinanziato nella misura di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, e il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è rifinanziato nella misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.728. (ex 1.880.) Faraone.

  Dopo il comma 687, aggiungere i seguenti:

  687-bis. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono rifinanziati, rispettivamente, nella misura di 100 milioni di euro e 80 milioni di euro per l'anno 2026.
  687-ter. Agli oneri derivanti dal comma 208-bis, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.729. (ex 1.314.) Faraone.

  Dopo il comma 687, aggiungere il seguente:

  687-bis. La dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a valere, fino al fabbisogno, sulle maggiori entrate, accertate con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, derivanti dalle previsioni di cui al comma 129-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma, 129 aggiungere il seguente:

  129-bis . Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
1.730. (ex 1.917.) Grimaldi, Bonelli, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 687, aggiungere il seguente:

  687-bis. Per il triennio 2026-2028, i contributi e i fondi di parte corrente spettanti alle province e alle città metropolitane ai sensi all'articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono versati dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.731. (ex 1.879.) Faraone.

  Dopo il comma 687, aggiungere i seguenti:

  687-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 798 è soppresso.
  687-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 687-bis, pari a 115,5 milioni di euro per l'anno 2026, 139,5 milioni di euro per l'anno 2027, 113,5 milioni di euro per l'anno 2028, 139,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2029-2031, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2032-2034 e 160 milioni di euro a decorrere dal 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.732. (ex 1.881.) Faraone.

  Sopprimere i commi dal 696 al 714.
1.733. (ex 1.883.) Braga, De Luca, Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 699, dopo le parole: Al fine di definire aggiungere la seguente: progressivamente e dopo le parole: delle prestazioni sociali aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328,.
1.734. (ex 1.885.) Faraone.

  Al comma 701, dopo le parole: 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: sentite le parti sociali e gli organismi rappresentativi del terzo settore di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,.
1.735. (ex 1.886.) Faraone.

  Al comma 701, dopo le parole: legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere le seguenti: e di quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85,.
1.736. (ex 1.887.) Faraone.

  Sostituire il comma 704, con il seguente:

  704. Per le finalità previste dalla lettera b) del comma 700 del presente articolo, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementato di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2027 e le relative assunzioni di personale sono soggette alle deroghe ai vincoli di contenimento della spesa per il personale in analogia con quanto previsto dall'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
1.737. (ex 1.888.) Faraone.

  Dopo il comma 705, aggiungere i seguenti:

  705-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per lo sviluppo infrastrutturale delle aree interne, con una dotazione di 918 milioni di euro per l'anno 2026, di 930 milioni di euro per l'anno 2028, di 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, di 902 milioni di euro per l'anno 2030, di 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e di 260 milioni di euro per l'anno 2032. Il Fondo è destinato al finanziamento di progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei comuni periferici e ultraperiferici delle aree interne come definiti dalla Strategia nazionale per le aree interne nell'ambito dell'Accordo di partenariato per l'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 del 15 luglio 2022 con particolare riferimento agli interventi finalizzati alla manutenzione e al miglioramento della viabilità delle strade provinciali e comunali, al rafforzamento del servizio di trasporto pubblico locale e al contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico. I criteri per l'erogazione delle risorse del Fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, si provvede ai sensi del comma 705-ter.
  705-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 272 è soppresso.
1.738. (ex 1.889.) Sarracino, Braga, Amendola, Berruto, Bonafè, Cuperlo, D'Alfonso, De Luca, De Maria, Di Biase, Di Sanzo, Ferrari, Filippin, Forattini, Fornaro, Ghio, Girelli, Gnassi, Graziano, Gribaudo, Guerra, Iacono, Lacarra, Lai, Laus, Malavasi, Manzi, Marino, Merola, Orfini, Ubaldo Pagano, Pandolfo, Pastorino, Peluffo, Porta, Provenzano, Toni Ricciardi, Romeo, Andrea Rossi, Scotto, Serracchiani, Simiani, Stefanazzi, Vaccari, Curti, Fossi, Gianassi.

  Dopo il comma 707, aggiungere il seguente:

  707-bis. Nell'ambito dei contenuti del livello essenziale delle prestazioni di cui al comma 707, rientra altresì il completamento e l'adattamento di infrastrutture sportive scolastiche destinate all'educazione fisica degli alunni con disabilità.
1.739. (ex 1.890.) Bonetti.

  Dopo il comma 711, aggiungere il seguente:

  711-bis. In relazione al livello minimo di fornitura del servizio di asili nido, di cui all'articolo 1, comma 496, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che consiste nel raggiungimento di un numero di utenti non inferiore al 33 per cento dei bambini con età compresa tra i 3 e i 36 mesi, in ambito locale, gli obiettivi di servizio relativi agli anni 2026 e 2027 sono rideterminati nell'ambito dell'istruttoria a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo anche conto dei seguenti elementi:

   a) aggiornamento della popolazione residente al 31 dicembre 2024, come risultante dai dati consolidati ISTAT nell'ambito del censimento permanente della popolazione;

   b) considerazione della quota di bambini in età inferiore a 36 mesi ammessi quali anticipatari nelle scuole dell'infanzia, come componente che contribuisce di fatto al raggiungimento dell'obiettivo di servizio, facendo comunque salvi gli obiettivi connessi ad interventi, già dichiarati dagli enti beneficiari, finalizzati alla riduzione del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole dell'infanzia;

   c) aggiornamento del numero di posti resi disponibili da strutture private, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'ISTAT e presso il Ministero dell'istruzione e del merito;

   d) formulazione di proposte per intervenire in modo efficace negli ambiti territoriali di cui alla lettera d) con minor dotazione di servizio e con forte incidenza di piccoli comuni.

  711-ter. Ai fini della determinazione degli obiettivi e della verifica del raggiungimento dei risultati, il bacino territoriale locale di riferimento, di cui al predetto articolo 1, comma 496, lettera b), della legge n. 213 del 2023, è individuato nell'ambito dell'istruttoria della Commissione tecnica per i fabbisogni standard in una partizione aggregata di comuni di livello sub-provinciale, preferibilmente scelta tra le partizioni territoriali funzionali già previste nella legislazione vigente o nell'ambito delle statistiche ufficiali.
  711-quater. Sono fatti comunque salvi gli obiettivi che risultassero eventualmente eccedenti la copertura del 33 per cento, comunque in corso di raggiungimento, anche in connessione ad investimenti in nuove strutture, ovvero orientati ad incrementi di posti in strutture idonee, anche ai fini del superamento del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole materne, o per la compensazione di eventuali riduzioni intervenute nel numero di posti offerti da strutture private, sulla base delle dichiarazioni dei Comuni beneficiari in sede di rendicontazione degli obiettivi 2022-2024 e di definizione dei cronoprogrammi relativi ai casi di commissariamento per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi di servizio nel biennio 2022-23.
  711-quinquies. Le risorse che si rendessero disponibili a seguito della rideterminazione del numero di posti in asilo nido per il raggiungimento dell'obiettivo di copertura del 33 per cento sono riassegnate prioritariamente ai comuni con maggior distanza rispetto all'obiettivo del 33 per cento e ai comuni con interventi di realizzazione di nuove strutture anche in eccedenza rispetto al predetto obiettivo, in deroga ai criteri di cui al citato articolo 1, comma 496, lettera b), della legge n. 213 del 2023.
1.740. (ex 1.891.) Faraone.

  Dopo il comma 712, aggiungere i seguenti:

  712-bis. Al fine di incrementare il numero delle borse di studio e garantire il diritto allo studio alle studentesse e agli studenti universitari meritevoli, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al presente comma.
  712-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del 712-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.741. (ex 1.892.) Faraone.

  Al comma 716, allegato XII, alla tabella relativa allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del mare, sopprimere la voce: 1.13 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2026: -79.447.000;
   2027: -94.748.000;
   2028: -94.748.000.
1.742. (ex 1.893.) Roggiani, Braga, Evi, Simiani, Curti, Ferrari, Andrea Rossi.

  Al comma 717, sostituire le parole: 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, 140 milioni di euro per l'anno 2033 e 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034 con le seguenti: e 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 718;

   al comma 721, sostituire le parole: 1.482 milioni di euro nell'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro nell'anno 2027, con imputazione alle risorse non assegnate, anche rinvenienti da revoche o rimodulazioni di precedenti assegnazioni in attuazione di disposizioni vigenti e dei commi da 750 a 755 del presente articolo con le seguenti: 1.100 milioni di euro nell'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro nell'anno 2027;

   al comma 733, sostituire le parole: 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 con le seguenti: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;

   dopo il comma 733 aggiungere il seguente:

  733-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 582 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2033 e 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.743. (ex 1.895.) Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Sopprimere il comma 718.

  Conseguentemente, dopo il comma 972, aggiungere il seguente:

  972-bis. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, di 180 milioni di euro per l'anno 2033, di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035.
1.744. (ex 1.897.) Faraone.

  Sopprimere il comma 720.

  Conseguentemente, dopo il comma 972, aggiungere il seguente:

  972-bis. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 21,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
1.745. (ex 1.898.) Faraone.

  Sostituire il comma 720 con il seguente:

  720. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2026, sono rimodulate, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato, le misure dei compensi previste dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché del mancato previsto aumento del numero di dichiarazioni accettate senza l'apporto di modifiche da parte dei contribuenti. Le nuove misure dei compensi trovano applicazione a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2026.

  Conseguentemente, dopo il comma 720, aggiungere il seguente:

  720-bis. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 21,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
1.746. (ex 1.899.) Faraone.

  Sostituire il comma 721 con il seguente:

  721. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.532 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.747. (ex 1.901.) Sarracino, Braga, De Luca.

  Sopprimere il comma 723.
1.748. (ex 1.902.) Faraone.

  Sopprimere il comma 725.
*1.749. (ex 1.904.) Dori, Grimaldi.
*1.750. (ex 1.905.) Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
*1.751. (ex 1.906.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Torto.

  Dopo il comma 728, aggiungere i seguenti:

  728-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 340 e 658 del codice penale e le priorità delle esigenze di soccorso pubblico e fuori dai casi di cui agli articoli 489 e 490 del codice della navigazione, per gli interventi di ricerca, soccorso e salvataggio effettuati dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è dovuta la corresponsione di un corrispettivo al Ministero dell'economia e delle finanze a carico di colui che ha determinato l'evento per il quale è stato effettuato l'intervento qualora l'evento sia imputabile a dolo o colpa grave dell'agente. Il corrispettivo è altresì dovuto in caso di richiesta di intervento immotivata o ingiustificata.
  728-ter. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i corrispettivi dovuti ai sensi del comma 728-bis, determinati, in relazione alle diverse voci di costo, su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, nonché le necessarie disposizioni attuative ed applicative. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
1.752. (ex 1.907.) Ruffino, Bonetti.

  Sopprimere il comma 731.
1.753. (ex 1.908.) Faraone.

  Sopprimere il comma 733.

  Conseguentemente, dopo il comma 972, aggiungere il seguente:

  972-bis. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 582 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
1.754. (ex 1.911.) Faraone.

  Sopprimere il comma 733.

  Conseguentemente, dopo il comma 972, aggiungere il seguente:

  972-bis. Il fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
1.755. (ex 1.909.) Scerra, Bruno, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere il comma 733.

  Conseguentemente, dopo il comma 740, aggiungere il seguente:

  740-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.756. (ex 1.910.) De Luca, Braga, Sarracino, Ubaldo Pagano, Lai.

  Sopprimere il comma 735.

  Conseguentemente, dopo il comma 972, aggiungere il seguente:

  972-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026.
1.757. (ex 1.912.) Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 742, aggiungere i seguenti:

  742-bis. Per la realizzazione e il completamento degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio dell'UE del 27 novembre 2025, le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e 160 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, si provvede ai sensi del comma 742-ter.
  742-ter. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026,1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e 160 milioni di euro per l'anno 2028, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.758. (ex 1.913.) De Luca, Filippin, Madia, Prestipino, Guerra.

  Dopo il comma 746, aggiungere i seguenti:

  746-bis. Al fine di ridurre i fenomeni di uso improprio dei permessi per l'assistenza di una persona con disabilità, di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i lavoratori che ne usufruiscono sono tenuti a presentare un documento di rendicontazione sintetica, con indicazione non dettagliata e priva di dati sanitari, delle attività svolte a beneficio della persona assistita ovvero degli adempimenti amministrativi o sanitari eseguiti nell'interesse della stessa. La dichiarazione è trasmessa, anche attraverso modalità telematiche, al datore di lavoro e all'INPS entro il mese successivo a quello di fruizione del permesso.
  746-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità attuative delle rendicontazione introdotta dal comma 746-bis, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
  746-quater. Qualora, a seguito dell'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 746-bis, l'INPS quantifichi minori spese e risparmi di gestione connessi ad una eventuale riduzione delle richieste e del fabbisogno effettivo per i permessi retribuiti di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, le somme sono destinate all'incremento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
1.759. (ex 1.914.) Grippo, Benzoni, Bonetti.

  Dopo il comma 757, aggiungere il seguente:

  757-bis. In attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, sul riconoscimento delle peculiarità delle isole e della promozione delle misure necessarie per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale per la continuità territoriale, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Il fondo garantisce il contributo dello Stato per l'onere dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico, per l'intera durata dei contratti di servizio pubblico. Tali risorse sono assegnate a ciascuna regione in proporzione alla spesa sostenuta per garantire la continuità territoriale mediante i collegamenti aerei, marittimi e ferroviari della Sicilia, della Sardegna e delle isole minori con il continente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indìce una conferenza di servizi, cui partecipano i presidenti delle regioni Sicilia, Sardegna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia e i rappresentanti degli enti locali dei medesimi territori e delle società di trasporto aereo, marittimo e ferroviario interessate, con il compito di definire gli oneri di servizio pubblico relativi alle rotte aeree, ferroviarie e marittime da e per le isole, i criteri per la fissazione delle tariffe, le condizioni minime di qualità, le modalità per il ricorso al bando di gara e i diritti risarcitori in favore degli utenti. L'imposizione di obblighi di servizio pubblico deve essere proporzionata all'obiettivo da perseguire ed effettuata in modo trasparente, con adeguata pubblicità e su base non discriminatoria nei confronti delle imprese aeree, ferroviarie e marittime europee. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 200 milioni annui a decorrere dal 2026 si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti dal comma 715-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 200 milioni di euro.
1.760. (ex 1.915.) Ghirra, Grimaldi.

  Dopo il comma 759, aggiungere il seguente:

  759-bis. Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è rifinanziato nella misura di 300 milioni di euro annui per il triennio 2026, 2027 e 2028 ed il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è rifinanziato nella misura di 100 milioni di euro annui per il triennio 2026, 2027 e 2028.
  759-ter. Agli oneri di cui al comma 759-bis, pari a 400 milioni per il triennio 2026, 2027 e 2028 si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 715-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 715 aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 715, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva, quantificata in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
1.761. (ex 1.916.) Grimaldi.

  Dopo il comma 761, aggiungere i seguenti:

  761-bis. Al fine di contrastare lo spreco alimentare, promuovere il compostaggio domestico e comunitario, ridurre la quantità di rifiuti organici conferiti in discarica e preservare la fertilità dei suoli coltivabili, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo per la riduzione dello spreco alimentare e la promozione del compostaggio, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del Fondo sono destinate a:

   a) finanziare agevolazioni fiscali e contributi economici per incentivare il compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso l'acquisto di attrezzature idonee e impianti di compostaggio, in linea con quanto previsto dal decreto ministeriale 23 giugno 2022;

   b) sostenere progetti educativi e di sensibilizzazione rivolti a cittadini, scuole e imprese, per promuovere una cultura di riduzione dello spreco alimentare e valorizzazione degli scarti organici;

   c) favorire l'organizzazione e l'attuazione, da parte dei comuni, di reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, coinvolgendo figure qualificate, quali periti agrari, agronomi, tecnici ambientali e cooperative agricole. Entro il 31 dicembre 2026, i comuni beneficiari delle risorse del fondo sono tenuti a organizzare e implementare una rete di compostaggio domestico e comunitario sul proprio territorio, predisponendo piani per la prevenzione dello spreco alimentare e per la gestione sostenibile degli scarti organici. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definiti i criteri e le modalità di accesso alle risorse.

  761-ter. Agli oneri derivanti dal comma 761-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2026 e 2027 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD), di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.762. (ex 1.919.) Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 761, aggiungere i seguenti:

  761-bis. Il fondo di cui all'articolo 6 comma 5 del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è rifinanziato nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  761-ter. Agli oneri derivanti dal comma 761-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.763. (ex 1.920.) D'Orso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 773, aggiungere i seguenti:

  773-bis. Al fine di adeguare i servizi e i presìdi pubblici nelle aree del territorio nazionale ove vuoti e carenze le rendono maggiormente soggette al degrado, alla marginalità sociale, all'insediamento criminale e ai fenomeni di illegalità, ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, in attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il Fondo per le politiche pubbliche integrate di sicurezza urbana, con una dotazione finanziaria iniziale pari a 500 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028, da destinarsi, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 773-ter, ai comuni che sottoscrivono i Protocolli di cui al comma 773-quater, al fine di sostenere l'attuazione degli interventi ivi previsti.
  773-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra i comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 773-bis, tenendo conto della popolazione residente, dell'estensione del territorio, dell'indice di vulnerabilità materiale e sociale, dell'indice di criminalità, nonché le modalità di accesso ed erogazione delle risorse del Fondo.
  773-quater. I Protocolli di cui al comma 773-bis sono sottoscritti tra il sindaco e il Prefetto competente per territorio, corredati delle azioni e delle misure da attivare e delle risorse necessarie per farvi fronte, approvati in sede di Consiglio comunale e recano:

   a) un'analisi dettagliata del contesto territoriale, con particolare riferimento alle aree interessate da maggior degrado, vulnerabilità economica e sociale, disagio giovanile, nonché da fenomeni di insicurezza, identificandone, altresì, le cause;

   b) un piano di interventi integrati, che può comprendere:

    1) misure di riqualificazione sociale, attraverso progetti di inclusione lavorativa, educativa e culturale;

    2) interventi di riqualificazione degli spazi secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione sociale, miglioramento dell'illuminazione, dell'arredo e del decoro;

    3) potenziamento del corpo della polizia locale, attraverso l'incremento delle unità di personale, della relativa formazione e della dotazione di mezzi e strumenti di servizio, anche in termini di tecnologie innovative e di sistemi di videosorveglianza, dei servizi di controllo e presidio del territorio a garanzia della sicurezza della collettività;

    4) programmi di mediazione sociale e di risoluzione dei conflitti;

    5) meccanismi permanenti di partecipazione attiva e consultazione della collettività, attraverso la creazione di tavoli di confronto e di osservazione;

    6) un'attività di costante monitoraggio e di valutazione degli interventi, a tal fine corredando gli interventi di indicatori specifici di misurazione e valutazione dell'impatto nonché dei risultati conseguiti.

  773-quinquies. La predisposizione degli interventi di cui al comma 773-quater, lettera b), prevede la consultazione e la partecipazione delle collettività interessate, a tal fine acquisendo le proposte che provengono dalle associazioni ed organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, di volontariato, rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive.
  773-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 773-bis a 773-quinquies sono oggetto di costante monitoraggio in ordine allo stato di attuazione nonché alla verifica dell'erogazione e dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 773-bis. Il monitoraggio è effettuato con cadenza trimestrale dagli uffici competenti del Ministero dell'interno e dei comuni interessati ed è oggetto di valutazione in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Entro il 30 dicembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2026, il Governo presenta alle Camere una relazione che evidenzia lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti nonché all'entità e all'utilizzo delle risorse stanziate.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi da 773-bis a 773-quinquies, pari a 500 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.764. (ex 1.922.) Appendino, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 782, aggiungere i seguenti:

  782-bis. Al fine di rafforzare il ruolo delle Agenzie sociali per la casa, istituite dai comuni, favorire l'immissione sul mercato di alloggi sfitti ed ampliare il mercato degli alloggi offerti in locazione, garantendo ai soggetti privati che mettono a disposizione delle citate Agenzie immobili da gestire, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per il sostegno alla locazione e l'ampliamento del mercato delle locazioni».
  782-ter. Il Fondo di cui al comma 782-bis ha l'obiettivo di garantire ai proprietari che danno in gestione i propri alloggi alle Agenzia sociali per la casa istituite a livello comunale il pagamento del canone di locazione ed il possesso dell'immobile alla scadenza del contratto, in modo che da questo possa derivare un ampliamento dell'offerta di alloggi in locazione.
  782-quater. I comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono procedere nell'istituzione, ove non già presente, di Agenzia sociali per la casa, che abbiano tra i loro compiti l'incontro tra domanda e offerta, nonché la gestione di unità immobiliari a loro affidate da privati, anche enti, o grandi proprietà che possiedono alla data di entrata in vigore della presente legge alloggi non utilizzati come prima casa o non locati con regolare contratto di locazione registrato.
  782-quinquies. Le Agenzie sociali per la casa, nel caso di gestione di alloggi pervenuti dai soggetti di cui al precedente comma, applicano i canoni di locazione definiti dagli accordi locali tra i sindacati degli inquilini e le associazioni dei proprietari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 e assegnano le unità immobiliari a soggetti i cui requisiti sono definiti dall'Amministrazione comunale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  782-sexies. Il Fondo di cui al comma 782-bis ha una dotazione di 50 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della pubblica amministrazione e dell'interno, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite i le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia ai comuni interessati, ai fini della stipula di contratti di locazione da parte dell'Agenzia sociale per la casa.
  782-septies. Al fine di incentivare e sostenere la stipula dei contratti di locazione da parte delle Agenzie sociali per la casa comunali, l'amministrazione comunale può stabilire una ulteriore riduzione dell'IMU da applicare all'unità immobiliare locata.
  782-octies. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al reddito derivante al proprietario da contratti di unità immobiliari in gestione e stipulati dalle Agenzie sociali per la casa comunali si applica una cedolare secca del 5 per cento, che è azzerata qualora l'inquilino sia soggetto a sentenza di sfratto o presente nella graduatoria comunale per l'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
  782-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 782-sexies, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
1.765. (ex 1.923.) Grimaldi, Ghirra.

  Dopo il comma 782, aggiungere i seguenti:

  782-bis. Al fine di contribuire agli obiettivi dell'Unione europea in materia di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici e di adempiere gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito fondo da destinare:

   a) all'attuazione dell'attività di monitoraggio della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani e della quota di copertura della volta arborea negli ecosistemi urbani, nonché alla quantificazione della superficie che deve essere ripristinata;

   b) all'istituzione di un'apposita piattaforma che consenta di tenere aggiornati e rendere accessibili al pubblico i dati sui risultati del monitoraggio e sulle misure attuate;

   c) al finanziamento di progetti finalizzati all'integrazione di spazi verdi urbani negli edifici e nelle infrastrutture, alla piantumazione di nuovi alberi, all'aumento degli spazi verdi urbani ed al ripristino degli ecosistemi urbani degradati.

  782-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a individuare la quota delle risorse da destinare all'attuazione delle misure e alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo.
  782-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 782-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul fondo per il contrasto al consumo di suolo e sul fondo per la rigenerazione urbana e, per l'eventuale residuo, sui risparmi di spesa e sulle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (Sad) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2026, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
1.766. (ex 1.924.) Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 782, aggiungere i seguenti:

  782-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a copertura delle spese sostenute per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili (Cer) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e per l'acquisto di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da mettere al servizio delle medesime comunità da parte degli ex IACP comunque denominati, nonché degli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing, per finalità solidali e di tutela dei soggetti in condizioni di povertà energetica.
  782-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (Gse), che assicura, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo di cui al comma precedente.

  Conseguentemente, dopo il comma 129, aggiungere il seguente:

  129-bis. Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026 il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (Sad) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.
1.767. (ex 1.925.) Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 782, aggiungere il seguente:

  782-bis. È istituita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una cabina di regia composta dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante delle regioni, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle associazioni dei consumatori e del forum del terzo settore. La cabina di regia ha il compito di procedere alla valutazione delle misure adottate, utilizzando, come previsto dal comma 778 del presente articolo, le informazioni provenienti dal sistema informatico «ReGiS», di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, oltreché favorendo il raccordo con le rispettive strutture territoriali per l'acquisizione di ulteriori dati ed informazioni ritenute utili.
1.768. (ex 1.927.) Faraone.

  Dopo il comma 782, aggiungere il seguente:

  782-bis. Il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2026: -25.000.000;
   2027: -25.000.000;
   2028: -25.000.000.
1.769. (ex 1.928.) Zanella, Grimaldi.

  Sopprimere i commi 783 e 784.
1.770. (ex 1.929.) Grimaldi, Ghirra.

  Dopo il comma 784, aggiungere i seguenti:

  784-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un «Fondo per l'assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado», di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, che costituisce limite di spesa, al fine di rendere progressivamente strutturale la necessità di potenziare il benessere psicologico nel sistema scuola con attività a favore degli studenti e delle famiglie, del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, all'abbandono scolastico, di supporto alle attività di orientamento, di prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti, nonché ad avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita. Il servizio di supporto e assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling di cui al presente comma è erogato tramite uno sportello dedicato ed è composto da un team multidisciplinare di professionisti dotati di competenze e di professionalità. I team multidisciplinari sono coordinati dall'ufficio scolastico regionale e operano su richiesta degli organi collegiali, a partire dalle esigenze rappresentate dai consigli di classe e nell'ambito della progettazione deliberata dai collegi dei docenti e dai consigli d'istituto, in raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, al fine di intercettare le situazioni familiari, personali o di contesto che possono recare disagio allo studente.
  784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa del Fondo di cui al precedente comma, i criteri e le modalità di attuazione del comma precedente e, in particolare, sono disciplinati il numero dei componenti del team multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti a ciascun istituto scolastico, le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali, i titoli di accesso e le modalità di reclutamento, nonché l'inquadramento contrattuale dei componenti medesimi, procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, firmato il 9 ottobre 2020. Il decreto disciplina, altresì, le modalità di integrazione e di coordinamento delle disposizioni di cui al presente comma con i programmi regionali di intervento per l'assistenza socio-sanitaria delle persone affette da disturbi mentali e disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
  784-quater. Agli oneri derivanti dal comma 784-bis, pari a 120 milioni per l'anno 2026 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 715, aggiungere il seguente:

  715-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata per l'anno 2026 in 120 milioni e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
1.771. (ex 1.930.) Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 784, aggiungere i seguenti:

  784-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, di cui:

   a) 200 milioni di euro al fine di riconoscere agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000 euro l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate i requisiti e le modalità ai fini dell'esonero, totale o parziale, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse;

   b) 100 milioni di euro ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012.

  784-ter. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000 euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti e i criteri di accesso alle suddette risorse.
  784-quater. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.772. (ex 1.931.) Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

  Dopo il comma 784, aggiungere il seguente:

  784-bis. Il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2026: -25.000.000;
   2027: -25.000.000;
   2028: -25.000.000.
1.773. (ex 1.932.) Dori, Grimaldi.

  Sopprimere il comma 788.
*1.774. (ex 1.933.) Caramiello, Carmina, Cherchi, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto.
*1.775. (ex 1.934.) Evi, Prestipino, Forattini.

  Dopo il comma 821, aggiungere i seguenti:

  821-bis. Al fine di garantire la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in relazione ai settori con uscite anticipate, il Fondo per la perequazione previdenziale previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 96 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'incremento è destinato all'adozione di misure finalizzate a mitigare gli effetti negativi derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici del suddetto personale, tenuto conto della specificità e dei gravosi compiti svolti, nonché a garantire un'equa transizione verso il nuovo sistema previdenziale.
  821-ter. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.776. (ex 1.936.) Graziano, Carè, De Maria, Fassino.

  Dopo il comma 821, aggiungere il seguente:

  821-bis. A decorrere dall'anno 2026, è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro per le indennità di cui all'articolo 5, della legge 21 luglio 2016, n. 145, in favore del personale militare impiegato nelle missioni internazionali. Ai maggiori oneri di cui al periodo precedente, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.777. (ex 1.937.) Graziano, Carè, De Maria, Fassino.

  Dopo il comma 823, aggiungere i seguenti:

  823-bis. Al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia e gli stati del continente africano, nell'ottica di un Piano strategico Italia-Africa, cosiddetto «Piano Mattei», è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un apposito Fondo con una dotazione finanziaria pari a 125.351.115 euro per l'anno 2026, 125.492.482 euro per l'anno 2027, 125.500.839 euro per l'anno 2028, 125.702.673 euro per l'anno 2029, 7.225.548 euro per l'anno 2030, 7.233.281 euro per l'anno 2031, 7.275.811 euro per l'anno 2032, 7.283.544 euro per l'anno 2033 e 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2034.
  823-ter. La legge 21 febbraio 2024, n. 14 è abrogata.
  823-quater. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 125.351.115 euro per l'anno 2026, 125.492.482 euro per l'anno 2027, 125.500.839 euro per l'anno 2028, 125.702.673 euro per l'anno 2029, 7.225.548 euro per l'anno 2030, 7.233.281 euro per l'anno 2031, 7.275.811 euro per l'anno 2032, 7.283.544 euro per l'anno 2033 e 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2034, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.778. (ex 1.938.) Amendola, Boldrini, Porta, Provenzano, Quartapelle Procopio.

  Dopo il comma 841, aggiungere i seguenti:

  841-bis. Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subìto episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  841-ter. A decorrere dall'anno 2026 è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per gli oneri relativi alle Commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, nonché per le spese per il trattamento economico del personale amministrativo e tecnico assegnato ai medesimi enti locali.
  841-quater. A decorrere dall'anno 2026 è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro da destinare ai comuni per consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose.
  841-quinquies. A decorrere dall'anno 2026 è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
  841-sexies. A decorrere dall'anno 2026 è autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro annui per l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata e traffico illecito di stupefacenti.
  841-septies. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026». Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  841-octies. Per gli oneri di cui ai commi da 841-bis a 841-septies, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.779. (ex 1.939.) Serracchiani, Barbagallo, Provenzano, Ghio.

  Dopo il comma 863, aggiungere i seguenti:

  863-bis. Ai fini di favore il benessere psicologico delle studentesse e degli studenti universitari tramite l'implementazione dei servizi e degli sportelli psicologici forniti dal sistema universitario, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per il benessere psicologico delle studentesse e degli studenti universitari, con una dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro della salute entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di spese del Fondo di cui al presente comma.
  863-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 863-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.780. (ex 1.940.) Faraone.

  Sostituire i commi 925 e 926 con i seguenti:

  925. All'articolo 1, comma 203-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, in misura pari al 10 per cento».
  926. Per le finalità di cui al comma 925 è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033.
  926-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 925 e 926, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.781. (ex 1.560.) Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Al comma 930, sostituire le parole: e 2027 con le seguenti: , 2027 e 2028.

  Conseguentemente:

   al comma 931 , sostituire le parole: e 2027 con le seguenti: , 2027 e 2028;

   dopo il comma 931 aggiungere il seguente:

  931-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 1,35 milioni di euro per l'anno 2028.
1.782. (ex 1.448.) Faraone.

  Sostituire i commi 952 e 953 con i seguenti:

  952. Al fine di consentire la sperimentazione, l'organizzazione e l'implementazione di nuovi screening neonatali, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167.
  953. Le risorse del Fondo di cui al comma 340-bis sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previa intesa in Conferenza unificata, e sono attribuite, di anno in anno, al fine di implementare nuovi screening neonatali in base all'esito dell'aggiornamento della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167. L'attribuzione delle risorse è vincolata alla presentazione, da parte delle regioni e province autonome, di progetti finalizzati alla sperimentazione e implementazione di nuovi screening neonatali non già compresi nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167.
  953-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 952, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.783. (ex 1.452.) Faraone.

A.C. 2750 – Allegati e Tabelle

ALLEGATI

Allegato I
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

– COMPETENZA –

Descrizione risultato differenziale

2026

2027

2028

  Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

  Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

154.857

138.462

92.105

484.902

441.351

432.914

– CASSA –

Descrizione risultato differenziale

2026

2027

2028

  Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

  Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

227.693

201.398

153.026

557.738

504.287

493.835

  (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Allegato II
(Articolo 1, comma 239)

  Amministrazione

  Corte dei conti

  Segretariato generale della giustizia
  amministrativa

  Avvocatura dello Stato

  Ispettorato nazionale del lavoro

  Italian Trade Agency - ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

  Agenzia italiana del farmaco

  Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

  Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

  Agenzia nazionale di valutazione del sistema
  universitario e della ricerca

  Agenzia italiana per la gioventù

Allegato III
(Articolo 1, comma 361)

Regione/Provincia Autonoma

Quota per prestazioni aggiuntive dirigenti medici

Quota per prestazioni aggiuntive personale sanitario comparto

PIEMONTE

7.457.324

3.045.949

VALLE D'AOSTA

213.582

87.238

LOMBARDIA

17.092.512

6.981.448

PA BOLZANO

890.427

363.696

PA TRENTO

925.759

378.127

VENETO

8.364.167

3.416.350

FRIULI VENEZIA GIULIA

2.103.245

859.072

LIGURIA

2.694.580

1.100.603

EMILIA-ROMAGNA

7.673.781

3.134.361

TOSCANA

6.416.757

2.620.929

UMBRIA

1.504.348

614.452

MARCHE

2.591.787

1.058.617

LAZIO

9.812.053

4.007.740

ABRUZZO

2.217.457

905.722

MOLISE

512.400

209.290

CAMPANIA

9.485.475

3.874.349

PUGLIA

6.763.415

2.762.521

BASILICATA

934.288

381.611

CALABRIA

3.185.280

1.301.030

SICILIA

8.263.172

3.375.098

SARDEGNA

2.783.190

1.136.796

TOTALE

101.885.000

41.615.000

Allegato IV
(Articolo 1, comma 429)

  Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma «4.0»

  I. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

   a) macchine utensili per asportazione;

   b) macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio, plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;

   c) macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;

   d) macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;

   e) macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura;

   f) macchine per il confezionamento e l'imballaggio;

   g) macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);

   h) robot, robot collaborativi e sistemi multi-robo;

   i) macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;

   l) macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;

   m) macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio, RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici);

   n) impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi (sistemi HVAC, ventilazione, sistemi di umidificazione/deumidificazione);

   o) magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

  Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

  – controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller;

  – interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;

  – integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;

  – interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;

  – rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

  Inoltre, tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

  – sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

  – monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;

  – caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico, digital twin).

  Costituiscono, inoltre, beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il paradigma «4.0» i dispositivi, la strumentazione e la componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti inclusa la componentistica meccatronica ad alta efficienza con capacità di recupero energetico (azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti, inverter interconnessi).

  II. Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:

   a) sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;

   b) altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;

   c) sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio, caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;

   d) dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;

   e) sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID – Radio Frequency Identification);

   f) sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio, forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;

   g) strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;

   h) componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia (compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo), l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;

   i) filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti;

   l) sistemi basati sull'acquisizione di immagini e/o di altri elementi diagnostici, anche mediante algoritmi di intelligenza artificiale, per l'identificazione automatica di non conformità rispetto alle specifiche di prodotto o di processo.

  III. Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:

   a) banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);

   b) sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore inclusi esoscheletri e ausili per il supporto ergonomico;

   c) dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà estesa (AR/VR/MR/XR);

   d) interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica;

   e) sistemi intelligenti per l'interazione con il cliente, quali totem interattivi, camerini digitali, sistemi di self-checkout e vetrine interconnesse, dotati di capacità di acquisizione, elaborazione dati e integrazione con i sistemi gestionali.

  IV. Beni strumentali per l'elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali alla trasformazione digitale delle imprese.

  1. Infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale e simulazione:

   a) infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing – HPC) per l'addestramento, l'ottimizzazione e l'esecuzione di modelli di intelligenza artificiale e per la simulazione di processi produttivi complessi, inclusi cluster di calcolo, server GPU e sistemi di accelerazione hardware dedicati;

   b) dispositivi e sistemi di edge computing industriale per l'elaborazione locale dei dati, l'esecuzione di applicazioni di intelligenza artificiale in tempo reale e la riduzione della latenza nei processi operativi, inclusi gateway IoT intelligenti, edge server e dispositivi di elaborazione embedded;

   c) macchine e sistemi per l'addestramento, l'ottimizzazione e l'utilizzo di reti neurali, modelli linguistici e altri sistemi di intelligenza artificiale applicati ai processi produttivi e operativi, incluse workstation specializzate e appliance per machine learning;

   d) sistemi di storage enterprise ad alte prestazioni per la gestione di big data industriali, data lake e dataset per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale, con caratteristiche di ridondanza, scalabilità e integrazione con i sistemi di fabbrica.

  2. Infrastrutture di connettività industriale:

   a) reti 5G private (Non-Public Network – NPN) per comunicazioni industriali a bassa latenza e alta affidabilità, inclusi componenti core, unità radio (RAN) e sistemi di gestione, conformi agli standard 3GPP;

   b) infrastrutture Wi-Fi di classe enterprise e industriale (Wi-Fi 6/6E/7) per ambienti produttivi e operativi, con funzionalità di roaming, gestione centralizzata e integrazione con i sistemi di fabbrica;

   c) sistemi di sincronizzazione temporale di precisione (PTP–IEEE 1588, TSN – Time Sensitive Networking) per applicazioni industriali real-time e deterministiche, inclusi grandmaster clock, boundary clock e switch TSN;

   d) infrastrutture di rete industriale per la convergenza IT-OT, inclusi switch managed industriali, router e gateway per protocolli industriali (OPC UA, MQTT, Modbus), backbone in fibra ottica per ambienti produttivi;

   e) piattaforme e infrastrutture di Multi-access Edge Computing (MEC) conformi agli standard ETSI, per l'erogazione di servizi a bassa latenza in prossimità dei dispositivi industriali.

  3. Infrastrutture di sicurezza informatica OT/IT:

   a) appliance e sistemi hardware per la cybersecurity industriale, inclusi firewall industriali, sistemi di intrusion detection/prevention (IDS/IPS) per reti OT, e soluzioni di segmentazione di rete conformi allo standard IEC 62443;

   b) sistemi hardware per la protezione degli endpoint industriali, inclusi dispositivi per il controllo degli accessi, la cifratura delle comunicazioni e la gestione delle identità macchina-macchina in ambienti OT;

   c) infrastrutture per il backup, il disaster recovery e la continuità operativa dei sistemi di fabbrica, inclusi sistemi di replica dei dati, soluzioni di failover automatico e architetture ridondate per applicazioni mission-critical.

  I beni di cui al presente gruppo devono essere interconnessi ai sistemi informativi aziendali e funzionalmente destinati all'esecuzione di software, piattaforme o applicazioni di cui all'allegato V, ovvero al supporto operativo di beni di cui ai gruppi primo, secondo e terzo del presente allegato, ovvero ancora all'interconnessione e comunicazione tra beni di cui al presente allegato e all'allegato V.

  Sono esclusi, in ogni caso, personal computer, notebook, tablet e dispositivi di produttività individuale, stampanti, scanner e periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (SOHO), sistemi di archiviazione per uso personale o di gruppo di lavoro non integrati con i processi operativi nonché i beni destinati ad attività amministrative, contabili o di office automation non direttamente connesse ai processi operativi.

Allegato V
(Articolo 1, comma 429)

  Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese:

   a) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione dei requisiti, delle funzionalità, delle prestazioni e produzione di manufatti, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);

   b) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;

   c) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di acquisire e interpretare dati e/o immagini, sfruttando capacità computazionali on premise, su cloud e su dispositivi edge, anche da fonti eterogenee, analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione;

   d) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing);

   e) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;

   f) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà estesa (AR/VR/MR/XR) per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;

   g) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali;

   h) software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi, incluse soluzioni di Edge Computing per l'elaborazione locale dei dati e la riduzione della latenza;

   i) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;

   l) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;

   m) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing);

   n) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);

   o) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto;

   p) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem);

   q) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;

   r) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà estesa tramite device, wearable e sensori;

   s) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile;

   t) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti per la gestione intelligente dell'energia a livello di unità operativa, inclusi: ottimizzazione dei consumi, integrazione di impianti di produzione e accumulo, bilanciamento dei carichi, energy dashboarding, monitoraggio della qualità dell'energia (power quality), gestione delle reti intelligenti e controllo dei flussi energetici;

   u) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity), incluse funzionalità di monitoraggio continuo, rilevamento anomalie (observability), risposta automatizzata (detection and response) e gestione del ciclo di vita dei dispositivi connessi;

   v) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization e Digital Twin che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali;

   z) sistemi di gestione della supply chain finalizzata anche al drop shipping per e-commerce;

   aa) software e servizi digitali per fruizioni immersive, interattive o partecipative, ricostruzioni 3D, realtà estesa;

   bb) software, piattaforme e applicazioni per la gestione e coordinamento della logistica con elevata integrazione dei servizi (ad esempio logistica di fabbrica, movimentazione, spedizione, catena di fornitura);

   cc) sistemi EMS per gestione energetica di sito, microgrid e integrazione FER/accumuli (efficienza, peak-shaving, demand-response);

   dd) software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali di intelligenza artificiale avanzata:

    1) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di intelligenza artificiale generativa, inclusi modelli linguistici di grandi dimensioni (Large Language Models), per la generazione automatizzata di contenuti, documentazione tecnica, codice e supporto ai processi decisionali;

    2) software, sistemi e piattaforme di intelligenza artificiale autonoma (Agentic AI) in grado di eseguire task complessi, orchestrare flussi di lavoro e operare con capacità decisionale automatizzata nei processi operativi;

    3) piattaforme per la gestione del ciclo di vita dei modelli di intelligenza artificiale (MLOps), inclusi sistemi di versionamento, monitoraggio delle prestazioni, aggiornamento continuo e deployment in ambiente operativo;

    4) software e algoritmi di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva, in grado di anticipare guasti, ottimizzare gli interventi manutentivi e prevedere il ciclo di vita dei componenti;

    5) software e piattaforme di Process Mining per l'analisi automatica, la mappatura e l'ottimizzazione dei processi aziendali a partire dai dati di sistema.

   ee) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la sostenibilità e la transizione ecologica:

    1) software, sistemi e piattaforme per il calcolo, il monitoraggio e l'ottimizzazione dell'impronta carbonica di prodotti e processi (Carbon Footprint), per l'analisi del ciclo di vita (LCA – Life Cycle Assessment) e per la gestione delle prestazioni ESG;

    2) piattaforme per la realizzazione e gestione del Passaporto Digitale del Prodotto (Digital Product Passport) per la tracciabilità, la circolarità e la conformità ai requisiti di sostenibilità di filiera, integrate con i sistemi PLM, ERP e MES;

    3) software e piattaforme per la gestione dei rifiuti, l'economia circolare e l'ottimizzazione del fine vita di prodotti e materiali (End of Line).

   ff) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'interoperabilità e la gestione dei dati:

    1) software, sistemi e piattaforme per la realizzazione di ecosistemi basati sui dati (data spaces), conformi agli standard europei (es. IDS-RAM), per lo scambio sicuro e sovrano di informazioni tra partner di filiera;

    2) software, sistemi e piattaforme per la convergenza e l'integrazione dei sistemi IT (Information Technology) e OT (Operational Technology);

   gg) piattaforme low-code e no-code per lo sviluppo rapido di applicazioni industriali, dashboard operative e automazioni di processo.

Allegato VI
(Articolo 1, comma 616)

  Evento

Importi (in mln di euro)

  Sisma 2012 regione Emilia-Romagna

61,41

  Sisma Isola di Ischia 2017

0,26

  Sisma provincia Campobasso 2018

3,90

  Sisma città metropolitana di Catania 2018

12,10

  Sisma Abruzzo 2009

215,00

  Sisma Centro Italia 2016

1.328,00

Allegato VII
(Articolo 1, comma 640)

Immagine prelevata dal resoconto

Allegato VIII
(Articolo 1, comma 642)

  Regioni

Incremento utilizzo annuale
avanzo dal 2026 al 2030

  Campania

  39.720.000,00

  Veneto

  53.380.000,00

  Emilia-Romagna

  20.620.000,00

  Lazio

  39.320.000,00

  Toscana

  6.960.000,00

  Totale

  160.000.000,00

Allegato IX
(Articolo 1, comma 657)

  Regione/Provincia Autonoma

Contributo 2026 (mln di euro)

  Contributo 2027 (mln di euro)

  Contributo 2028 (mln di euro)

  Valle d'Aosta

  2,6

  2,7

  1,4

  Friuli Venezia Giulia

  14,4

  14,7

  7,6

  Provincia autonoma di Trento

  10,9

  11,7

  6

  Provincia autonoma di Bolzano

  10,5

  11,5

  5,8

  Sicilia

  43,5

  42,2

  20,8

  Sardegna

  18,1

  17,2

  8,4

Totale

  100,0

  100,0

  50,0

Allegato X
(Articolo 1, comma 667)

Elenco mappali

  Foglio

Mappali interessati

  Tipo demanio

  di zona

  34

  1414

  idrico

  Falconera 4

  34

  1413

  idrico

  Falconera 4

  34

  1424

  idrico

  Falconera 4

  34

  1417

  idrico

  Falconera 4

  34

  1409

  idrico

  Falconera 4

  34

  1429

  idrico

  Falconera 4

  34

  1339

  idrico

  Falconera 4

  34

  1341

  idrico

  Falconera 4

  34

  1410

  idrico

  Falconera 4

  34

  1207

  idrico

  Falconera 4

  34

  1167

  idrico

  Falconera 4

  34

  1166

  idrico

  Falconera 4

  34

  693

  idrico

  Falconera 4

  34

  23

  idrico

  Falconera 4

  34

  1437

  idrico

  Falconera 4

  34

  1356

  idrico

  Falconera 4

  34

  1208

  idrico

  Falconera 4/Nicesolo/Palangon 3

  34

  1212

  marittimo

  Falconera 4

  34

  1331

  marittimo

  Falconera 4

  34

  1210

  marittimo

  Falconera 4

  34

  1385

  marittimo

  Falconera 4

  34

  1384

  marittimo

  Falconera 4

  34

  1175

  idrico

  Nicesolo/Palangon 1

  34

  1119

  idrico

  Nicesolo/Palangon 2

  34

  1316

  idrico

  Nicesolo/Palangon 1

  34

  1412

  idrico

  Nicesolo/Palangon 1

  34

  1176

  idrico

  Nicesolo/Palangon 1

  34

  1178

  idrico

  Nicesolo/Palangon 1

  34

  1174

  idrico

  Nicesolo/Palangon 1

  34

  1177

  idrico

  Nicesolo/Palangon 1

  34

  1173

  idrico

  Nicesolo/Palangon 1

  34

  3

  idrico

  Nicesolo/Palangon 1

  34

  1187

  idrico

  Nicesolo/Palangon 1

  34

  1196

  idrico

  Nicesolo/Palangon 1

  34

  1121

  idrico

  Nicesolo/Palangon 3

  34

  1120

  idrico

  Nicesolo/Palangon 3

  34

  1122

  idrico

  Nicesolo/Palangon 3

Allegato XI
(Articolo 1, comma 715)

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Allegato XII
(Articolo 1, comma 716)

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Allegato XIII
(Articolo 1, comma 716)

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Allegato XIV
(Articolo 1, comma 860)

Codici ATECO 2007 rev.2022 corrispondenti alle attività riconducibili al codice europeo NACE K, classe 66.22

  66.22.01 Broker di assicurazioni

  66.22.02 Agenti di assicurazioni

  66.22.03 Sub-agenti di assicurazioni

  66.22.04 Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni

TABELLE A e B

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL
FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

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TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL
FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

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