XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 29 dicembre 2025.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Calderone, Cappellacci, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Osnato, Nazario Pagano, Pittalis, Prisco, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Schullian, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili.
(Alla ripresa notturna della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Calderone, Cappellacci, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Osnato, Nazario Pagano, Pittalis, Prisco, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Schullian, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili.
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 29 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, la relazione, approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa con deliberazione n. 21/2025 del 4-27 dicembre 2025, sulla gestione finanziaria dei servizi sanitari regionali per gli esercizi 2023 e 2024.
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).
Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 479).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS ETS APS), per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 480).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).
Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 dicembre 2025, ha trasmesso la seguente relazione concernente il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi:
relazione, predisposta dal Ministero della cultura, concernente il seguito del documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera (atto Camera Doc XVIII-bis, n. 76) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «AgoraEU» per il periodo 2028-2034 e che abroga i regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818 (COM(2025) 550 final).
Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 23 dicembre 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (COM(2025) 740 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantanovesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, e della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 (COM(2025) 777 final), corredata del relativo allegato (COM(2025) 777 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa al ritiro della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/522, (UE) 2021/1057, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/1139, (UE) 2021/1229 e (UE) 2021/1755 per quanto riguarda le modifiche degli importi assegnati a determinati programmi e fondi (COM(2025) 799 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata ai fini dell'istituzione di un prestito per l'Ucraina (COM(2025) 806 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
Trasmissione dall'Autorità garante
della concorrenza e del mercato.
Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 24 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, la relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, riferita all'anno 2024 (Doc. CLXXII, n. 4).
Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 18 e 24 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:
alla II Commissione (Giustizia), la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero della giustizia:
al dottor Antonio Bianco, l'incarico di direttore della Direzione generale dei magistrati, nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
alla V Commissione (Bilancio), la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
al dottor Salvatore Riccio, l'incarico di direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
alla VII Commissione (Cultura), la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero della cultura:
alla dottoressa Daniela Porro, l'incarico di Soprintendente speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, nell'ambito del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 22 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento all'ingegnere Stefano Fabrizio Riazzola, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 19, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: S. 1689 – BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2026 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2026-2028 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2750)
A.C. 2750 – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, sezione II.
A.C. 2750 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
SEZIONE II: APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE
Art. 2.
(Stato di previsione dell'entrata)
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2026, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
A.C. 2750 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in 135.000 milioni di euro per l'anno 2026, in 115.000 milioni di euro per l'anno 2027 e in 80.000 milioni di euro per l'anno 2028.
3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2026, rispettivamente, in 10.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 64.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2026, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato, per l'esercizio finanziario 2026, in 260.000 milioni di euro.
6. Il limite di cui all'articolo 1, comma 267, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è fissato, per l'anno 2026, in 13.000 milioni di euro.
7. Per l'anno 2026, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può assumere è fissato in 140.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2025 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2026.
8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2026, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 800 milioni di euro e 10.212 milioni di euro.
9. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2026, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2026, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2026, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
14. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna ed esterna del Paese», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
15. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della Guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2026, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
16. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2026, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
17. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2026, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
19. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
21. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della Guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la «Sezione paralimpica Fiamme Gialle».
22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2026, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021 e seguenti, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni «Competitività e sviluppo delle imprese» e «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica «Acquisizione di attività finanziarie – Acquisto azioni e altre partecipazioni».
23. Il limite di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, è fissato, per l'anno 2026, in 500 milioni di euro.
24. A decorrere dall'anno 2026, le risorse residue della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 3.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 11 – Ricerca e Innovazione, Programma 11.1 – Ricerca di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:
2026:
CP: +9.757.862;
CS: +9.757.862.
2027:
CP: +9.757.862;
CS: +9.757.862.
2028:
CP: +9.757.862;
CS: +9.757.862.
Conseguentemente, allo stato di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 – Fondi da ripartire, Programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2026:
CP: -9.757.862;
CS: -9.757.862.
2027:
CP: -9.757.862;
CS: -9.757.862.
2028:
CP: -9.757.862;
CS: -9.757.862.
Tab.2.1. (ex Tab.2.2.) Pastorella, Bonetti.
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23, Fondi da ripartire, Programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2026:
CP: -79.456.503;
CS: -79.456.503.
2027:
CP: -94.769.556;
CS: -94.769.556.
2028:
CP: -94.769.556;
CS: -94.769.556.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Missione 1, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 1.13, Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria, apportare le seguenti variazioni:
2026:
CP: +79.456.503;
CS: +79.456.503.
2027:
CP: +94.769.556;
CS: +94.769.556.
2028:
CP: +94.769.556;
CS: +94.769.556.
Tab.2.2. (ex Tab.2.1.) Evi, Braga, Simiani, Curti, Ferrari, Andrea Rossi.
A.C. 2750 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.
3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Entrate da recuperi e rimborsi di spese», «Altre entrate extratributarie» e «Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.
A.C. 2750 – Articolo 5
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Le risorse finanziarie derivanti dal bilancio di chiusura dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.
A.C. 2750 – Articolo 6
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2026.
3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi «Giustizia civile e penale» e «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2026.
A.C. 2750 – Articolo 7
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2026, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
A.C. 2750 – Articolo 8
ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.
3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dagli enti locali in relazione a revoche o rinunce del finanziamento degli interventi di edilizia scolastica.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative)
Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, Missione 1 – Istruzione scolastica, Programma 1.9 – Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole, apportare le seguenti variazioni:
2032:
CP: +320.000.000;
CS: +320.000.000.
2033:
CP: +460.000.000;
CS: +460.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 1 – Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 1.1 – Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali, apportare le seguenti variazioni:
2032:
CP: -320.000.000;
CS: -320.000.000.
2033:
CP: -460.000.000;
CS: -460.000.000.
Tab.7.1. (ex Tab.10.2.) Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
A.C. 2750 – Articolo 9
ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2026, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2026, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2026, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2025.
10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
11. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività di vigilanza di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e per quelle relative alla formazione del personale di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo, mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 1806, istituito nel programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» della missione «Soccorso civile», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2026, le risorse iscritte nel capitolo 2501, piano gestionale 21, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nei capitoli dei corrispondenti oneri riflessi e dell'IRAP, laddove prevista dalla normativa vigente, in attuazione dell'articolo 1808, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
A.C. 2750 – Articolo 10
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
A.C. 2750 – Articolo 11
ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2026, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato, per l'anno 2026, in 170 unità.
4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale o bancario intestato all'ente, al distaccamento o al reparto di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento.
6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.
7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2026, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)
Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 1 – Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 1.1 – Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali, apportare le seguenti variazioni:
2032:
CP: -320.000.000;
CS: -320.000.000.
2033:
CP: -460.000.000;
CS: -460.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 2 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 2.4 – Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, apportare le seguenti variazioni:
2032:
CP: +320.000.000;
CS: +320.000.000.
2033:
CP: +460.000.000;
CS: +460.000.000.
Tab.10.2. (ex Tab.10.1.) Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.
A.C. 2750 – Articolo 12
ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
A.C. 2750 – Articolo 13
ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2026, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 149;
2) Marina n. 115;
3) Aeronautica n. 80;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 49;
3) Aeronautica n. 48;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 117;
2) Marina n. 75;
3) Aeronautica n. 40;
4) Carabinieri n. 200.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2026, come segue:
1) Esercito n. 361;
2) Marina n. 428;
3) Aeronautica n. 412;
4) Carabinieri n. 132.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2026, come segue:
1) Esercito n. 280;
2) Marina n. 420;
3) Aeronautica n. 600.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2026, come segue:
1) Esercito n. 460;
2) Marina n. 205;
3) Aeronautica n. 120.
6. Il numero massimo dei volontari in ferma iniziale da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2026 ai sensi dell'articolo 803, comma 1, lettera b-quater), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:
1) Esercito n. 882;
2) Marina n. 0;
3) Aeronautica n. 0.
7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», e dei programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.
10. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.
11. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2026 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
13. Il Ministro della difesa è autorizzato, per l'anno finanziario 2026, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.
14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della difesa, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero, nell'ambito della stessa categoria economica di spesa, ad eccezione delle categorie economiche I e III, tra gli stanziamenti della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare», e la missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza».
16. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di progetti di investimenti aventi rilevanza strategica.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 13.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
Allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.10 – Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare, apportare le seguenti variazioni:
2026:
CP: -8.000.000.000;
CS: -8.000.000.000.
2027:
CP: -9.000.000.000;
CS: -9.000.000.000.
2028:
CP: -8.000.000.000;
CS: -8.000.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, Missione 1 – Tutela della salute, Programma: 1.14 – Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie, apportare le seguenti variazioni:
2026:
CP: +8.000.000.000;
CS: +8.000.000.000.
2027:
CP: +9.000.000.000;
CS: +9.000.000.000.
2028:
CP: +8.000.000.000;
CS: +8.000.000.000.
*Tab.12.1. (ex Tab.12.1.) Fratoianni, Bonelli, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
*Tab.12.2. (ex Tab.12.3.) Conte.
Allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.10 – Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare, apportare le seguenti variazioni:
2026:
CP: -4.000.000.000;
CS: -4.000.000.000.
2027:
CP: -4.500.000.000;
CS: -4.500.000.000.
2028:
CP: -4.000.000.000;
CS: -4.000.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, Missione 1 – Tutela della salute, Programma 1.14 – Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie, apportare le seguenti variazioni:
2026:
CP: +4.000.000.000;
CS: +4.000.000.000.
2027:
CP: +4.500.000.000;
CS: +4.500.000.000.
2028:
CP: +4.000.000.000;
CS: +4.000.000.000.
Tab.12.3. (ex Tab.12.2.) Conte.
A.C. 2750 – Articolo 14
ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2026, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.
4. Per l'anno finanziario 2026 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale», istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
A.C. 2750 – Articolo 15
ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2026, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.
A.C. 2750 – Articolo 16
ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 16.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Per l'anno finanziario 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
A.C. 2750 – Articolo 17
ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 17.
(Stato di previsione del Ministero del turismo)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
A.C. 2750 – Articolo 18
ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 18.
(Totale generale della spesa)
1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.253.161.463.689, in euro 1.215.177.793.154 e in euro 1.219.623.868.567 in termini di competenza, nonché in euro 1.278.258.446.154, in euro 1.231.073.435.771 e in euro 1.232.377.690.369 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2026-2028.
A.C. 2750 – Articolo 19
ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 19.
(Quadro generale riassuntivo)
1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2026-2028, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.
A.C. 2750 – Articolo 20
ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 20.
(Disposizioni diverse)
1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2026, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito e tra gli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2026, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
10. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.
11. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
12. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2026, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2025, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
13. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
15. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2025. È autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2025.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
17. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2025.
18. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
20. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2026, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
21. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
23. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2026, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nel programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario», del medesimo stato di previsione.
25. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2026, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
26. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 45 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2026, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nell'anno finanziario 2026, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno. Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
28. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2026, nel rispetto dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative tra stati di previsione, anche in termini di residui e cassa, con riferimento a somme oggetto di rimborso in virtù di apposite convenzioni, intese o accordi stipulati tra le amministrazioni.
A.C. 2750 – Articolo 21
ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 21.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2026.
A.C. 2750 – Quadri generali riassuntivi
QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI
Le Tabelle relative ai singoli stati di previsione sono state approvate nel testo risultante dalla Nota di variazioni (si veda lo stampato n. 2750/I).
A.C. 2750 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
l'andamento crescente del numero di sfratti per morosità rappresenta un indicatore allarmante della gravità del disagio abitativo che colpisce un numero sempre più ampio di famiglie, giovani, studenti, lavoratori e nuclei monoreddito;
con la manovra di bilancio in discussione il Governo conferma di non voler affrontare l'emergenza abitativa e di ignorare le condizioni di chi cerca un'abitazione a canoni sostenibili, di chi attende da anni una casa popolare e di chi vive il dramma degli sfratti senza soluzioni alternative;
la manovra non rifinanzia il Fondo sociale per l'affitto, disapplicando una previsione fondamentale della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e lascia al Fondo per la morosità incolpevole risorse del tutto insufficienti, vanificando uno strumento essenziale per garantire contratti di locazione equilibrati e sostenibili per inquilini e proprietari; così pure suscita forti dubbi l'istituzione di nuovo Fondo rotativo per sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole che si sovrappone agli strumenti vigenti, ne indebolisce l'efficacia e conferma l'assenza di una strategia complessiva sul diritto all'abitare;
a fronte di tale inerzia, la maggioranza ha provato a riproporre misure di condono edilizio e il preannunciato Piano Casa viene ridimensionato nelle risorse, mentre si riducono i finanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con effetti negativi sulla riqualificazione urbana, sulla rigenerazione delle periferie e sul recupero del patrimonio pubblico;
l'assenza di un adeguato intervento statale scarica quindi l'emergenza abitativa su regioni e comuni, costretti a supplire con risorse proprie o mediante indebitamento, aggravando le disuguaglianze territoriali e indebolendo la capacità di programmazione locale;
l'Unione europea, nell'ambito della revisione intermedia delle politiche di coesione, ha riconosciuto la casa accessibile come priorità strategica, anche grazie al lavoro svolto dalle forze progressiste nel Parlamento europeo;
tali risorse europee rappresentano un'opportunità concreta e immediata per rafforzare le politiche pubbliche per l'abitare, opportunità che il Governo è chiamato a utilizzare con coerenza, senza contraddizioni tra la retorica euroscettica e l'effettivo utilizzo dei fondi dell'Unione europea,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori interventi normativi a sostegno dei soggetti più fragili, quali il rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, non previsto nelle ultime leggi di bilancio e l'integrazione con ulteriori risorse del Fondo per la morosità incolpevole, anche valutando un coordinamento organico tra i due Fondi, nonché la destinazione di apposite risorse al sostegno della graduazione programmata degli sfratti per morosità, al fine di prevenire emergenze sociali e rafforzare la tutela del diritto all'abitare.
9/2750/1. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Morassut, Guerra, Roggiani, Carotenuto.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca, tra le altre, misure in materia di economia circolare;
tali misure sono contemplate dall'articolo 1, comma 789, recante una novella al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico in materia ambientale) concernente l'iscrizione nel Registro elettronico nazionale di enti e imprese coinvolti nel ciclo di rifiuti;
in relazione ai rifiuti di prodotti di plastica, il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/904 (cosiddetta Direttiva SUP), introducendo specifici obiettivi di utilizzo di plastica riciclata nella produzione delle bottiglie per bevande;
l'articolo 6, comma 4, del citato decreto legislativo stabilisce percentuali minime obbligatorie di plastica riciclata da rispettare entro determinate scadenze temporali;
allo stato attuale, l'ordinamento non prevede strumenti sufficientemente strutturati di monitoraggio, controllo e sanzione idonei a garantire un'effettiva osservanza di tali obblighi, rimettendo di fatto il rispetto dei target alle scelte dei singoli operatori;
la maggiore convenienza economica dei polimeri vergini, spesso di importazione extra-Unione europea, rispetto alla plastica riciclata, rischia di compromettere il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa europea;
il mancato rispetto dei target SUP espone l'Italia al rischio di procedure di infrazione e sanzioni europee, con conseguenti ricadute negative sulle finanze pubbliche;
l'incremento dell'utilizzo di plastica riciclata contribuisce inoltre a ridurre l'onere economico a carico dello Stato derivante dal contributo versato annualmente all'Unione europea sulla plastica non riciclata (cosiddetta plastic tax europea),
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative, anche collegate alla manovra di bilancio, volte a:
introdurre, specifici obblighi di comunicazione periodica da parte dei produttori di bottiglie per bevande in merito ai quantitativi di plastica riciclata utilizzata e alla relativa provenienza;
rafforzare il ruolo dei sistemi di responsabilità estesa del produttore, prevedendo meccanismi strutturati di verifica, validazione e trasmissione dei dati agli organismi di vigilanza competenti;
prevedere un adeguato apparato sanzionatorio, proporzionato e dissuasivo, in caso di mancato rispetto degli obiettivi di utilizzo di plastica riciclata stabiliti dalla normativa vigente, al fine di garantire il pieno conseguimento dei target europei in materia, ridurre il rischio di sanzioni dell'Unione europea e concorrere al contenimento della spesa pubblica connessa al contributo europeo sulle plastiche non riciclate.
9/2750/2. Madia, Simiani.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 340, lettera a), del provvedimento in esame destina una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard al potenziamento dello screening mammografico per il tumore della mammella;
il carcinoma della mammella è la principale causa di morte oncologica nelle donne in Italia; la fase metastatica è la più aggressiva e complessa e richiede modelli di gestione integrati, tipici di una malattia cronica, con assistenza prolungata e coordinamento tra i diversi livelli di cura;
dal punto di vista epidemiologico, il numero reale di persone con carcinoma mammario metastatico non è definibile con precisione; questa mancanza di dati limita la programmazione dei servizi e rende indispensabile l'attivazione di percorsi strutturati per identificare e monitorare adeguatamente le pazienti;
nonostante i progressi diagnostici e terapeutici, comprese terapie mirate e immunoterapiche, persistono importanti disuguaglianze territoriali nell'accesso alle cure, nella rapidità dei percorsi diagnostici, nella continuità assistenziale e nella disponibilità di servizi dedicati alle pazienti con malattia avanzata;
la ricerca clinica nel carcinoma mammario metastatico è fondamentale per l'accesso a terapie innovative, ma l'arruolamento delle pazienti è disomogeneo sul territorio; un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) dedicato favorirebbe una partecipazione ai trial più appropriata e uniforme;
le Reti oncologiche regionali costituiscono una risorsa strategica del Servizio sanitario nazionale per coordinare i percorsi di cura, definire standard organizzativi, diffondere buone pratiche e promuovere modelli di oncologia di prossimità in linea con il Piano oncologico nazionale;
il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, ha riorganizzato l'assistenza territoriale introducendo nuovi modelli e strumenti, come Case della comunità, infermiere di famiglia, telemedicina e presa in carico multidisciplinare, particolarmente rilevanti per la gestione del carcinoma mammario metastatico;
un PDTA specifico per il carcinoma mammario metastatico, sviluppato all'interno di una Rete oncologica regionale, permetterebbe di ottimizzare il coordinamento, migliorare la continuità ospedale-territorio, monitorare la qualità di vita delle pazienti tramite Patient Reported Outcomes (PRO) e promuovere appropriatezza clinica e organizzativa, rendendo più efficiente l'uso delle risorse;
risorse professionali dedicate, formazione interdisciplinare, strumenti digitali per la condivisione dei dati e protocolli basati sulle evidenze sono fondamentali per rendere operativo un modello avanzato di oncologia territoriale, in linea con il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77;
la sperimentazione di un PDTA pilota per il carcinoma mammario metastatico, monitorata da AGENAS e sviluppata con enti di ricerca, associazioni di pazienti e istituzioni sanitarie, potrebbe diventare un modello nazionale replicabile, riducendo le disuguaglianze nell'assistenza,
impegna il Governo
ad accompagnare la misura recata dalla disposizione richiamata in premessa con ulteriori iniziative di competenza volte a promuovere un PDTA dedicato al carcinoma mammario metastatico in una Rete oncologica regionale per sperimentare modelli innovativi di oncologia territoriale, basati su continuità assistenziale, multidisciplinarità, equità nell'accesso alle terapie e strumenti digitali, con monitoraggio degli esiti clinici e dei PRO, favorendo poi la diffusione delle migliori pratiche a livello nazionale.
9/2750/3. Speranza.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 340, lettera a), del provvedimento in esame destina una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard al potenziamento dello screening mammografico per il tumore della mammella;
il carcinoma della mammella è la principale causa di morte oncologica nelle donne in Italia; la fase metastatica è la più aggressiva e complessa e richiede modelli di gestione integrati, tipici di una malattia cronica, con assistenza prolungata e coordinamento tra i diversi livelli di cura;
dal punto di vista epidemiologico, il numero reale di persone con carcinoma mammario metastatico non è definibile con precisione; questa mancanza di dati limita la programmazione dei servizi e rende indispensabile l'attivazione di percorsi strutturati per identificare e monitorare adeguatamente le pazienti;
nonostante i progressi diagnostici e terapeutici, comprese terapie mirate e immunoterapiche, persistono importanti disuguaglianze territoriali nell'accesso alle cure, nella rapidità dei percorsi diagnostici, nella continuità assistenziale e nella disponibilità di servizi dedicati alle pazienti con malattia avanzata;
la ricerca clinica nel carcinoma mammario metastatico è fondamentale per l'accesso a terapie innovative, ma l'arruolamento delle pazienti è disomogeneo sul territorio; un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) dedicato favorirebbe una partecipazione ai trial più appropriata e uniforme;
le Reti oncologiche regionali costituiscono una risorsa strategica del Servizio sanitario nazionale per coordinare i percorsi di cura, definire standard organizzativi, diffondere buone pratiche e promuovere modelli di oncologia di prossimità in linea con il Piano oncologico nazionale;
il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, ha riorganizzato l'assistenza territoriale introducendo nuovi modelli e strumenti, come Case della comunità, infermiere di famiglia, telemedicina e presa in carico multidisciplinare, particolarmente rilevanti per la gestione del carcinoma mammario metastatico;
un PDTA specifico per il carcinoma mammario metastatico, sviluppato all'interno di una Rete oncologica regionale, permetterebbe di ottimizzare il coordinamento, migliorare la continuità ospedale-territorio, monitorare la qualità di vita delle pazienti tramite Patient Reported Outcomes (PRO) e promuovere appropriatezza clinica e organizzativa, rendendo più efficiente l'uso delle risorse;
risorse professionali dedicate, formazione interdisciplinare, strumenti digitali per la condivisione dei dati e protocolli basati sulle evidenze sono fondamentali per rendere operativo un modello avanzato di oncologia territoriale, in linea con il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77;
la sperimentazione di un PDTA pilota per il carcinoma mammario metastatico, monitorata da AGENAS e sviluppata con enti di ricerca, associazioni di pazienti e istituzioni sanitarie, potrebbe diventare un modello nazionale replicabile, riducendo le disuguaglianze nell'assistenza,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare la misura recata dalla disposizione richiamata in premessa con ulteriori iniziative di competenza volte a promuovere un PDTA dedicato al carcinoma mammario metastatico in una Rete oncologica regionale per sperimentare modelli innovativi di oncologia territoriale, basati su continuità assistenziale, multidisciplinarità, equità nell'accesso alle terapie e strumenti digitali, con monitoraggio degli esiti clinici e dei PRO, favorendo poi la diffusione delle migliori pratiche a livello nazionale.
9/2750/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Speranza.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in discussione prevede tra l'altro «Disposizioni in favore degli enti locali», prevedendo, in particolare, interventi relativi al settore delle infrastrutture e dei trasporti;
il Ponte di Roana è il principale collegamento tra le frazioni di Roana, Mezzaselva e il comune di Rotzo con la restante parte dell'Altopiano di Asiago;
la struttura attualmente esistente e in uso è stata inaugurata oltre 100 anni fa e non è più in grado di rispondere alle esigenze di mobilità del territorio, essendo purtroppo ormai inadatto al traffico moderno, soprattutto quello dei mezzi pesanti;
inoltre, il pur giusto vincolo monumentale restringe la possibilità di intervento e soprattutto non permette di installare dispositivi di ritenuta idonei se non limitando la circolazione a senso unico alternato;
sono comunque previsti lavori di risanamento della struttura in modo da renderla agibile in attesa della indispensabile costruzione di un nuovo ponte, che garantisca il collegamento sicuro e funzionale dell'Altopiano, in particolare di Roana e Rotzo, evitando il rischio di isolamento che oggi corrono molti territori dell'Altopiano dei Sette Comuni;
dal documento di fattibilità finanziato dai comuni di Roana e Asiago per la costruzione del nuovo ponte sono necessari circa 24,5 milioni. Secondo quanto comunicato dal presidente della provincia di Vicenza sono già disponibili circa 15 milioni, ma è necessario reperire in tempi rapidi gli ulteriori 10 milioni;
l'opera è attesa dai cittadini della zona ed è sostenuta dagli amministratori locali a prescindere dall'appartenenza politica;
al riguardo il Gruppo del PD ha presentato un'interrogazione in Commissione (n. 5-04484) che non ha ancora avuto risposta;
le risorse sono destinate alla provincia di Vicenza, quale ente attuatore degli interventi, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a favorire il reperimento dei citati 10 milioni necessari per il nuovo ponte, in modo da consentire il rapido inizio dei lavori, assicurando la sicurezza delle persone ed evitando i rischi di isolamento delle popolazioni della zona, vista la vetustà del ponte attualmente esistente.
9/2750/4. Filippin.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in discussione prevede tra l'altro «Disposizioni in favore degli enti locali», prevedendo, in particolare, interventi relativi al settore delle infrastrutture e dei trasporti;
il Ponte di Roana è il principale collegamento tra le frazioni di Roana, Mezzaselva e il comune di Rotzo con la restante parte dell'Altopiano di Asiago;
la struttura attualmente esistente e in uso è stata inaugurata oltre 100 anni fa e non è più in grado di rispondere alle esigenze di mobilità del territorio, essendo purtroppo ormai inadatto al traffico moderno, soprattutto quello dei mezzi pesanti;
inoltre, il pur giusto vincolo monumentale restringe la possibilità di intervento e soprattutto non permette di installare dispositivi di ritenuta idonei se non limitando la circolazione a senso unico alternato;
sono comunque previsti lavori di risanamento della struttura in modo da renderla agibile in attesa della indispensabile costruzione di un nuovo ponte, che garantisca il collegamento sicuro e funzionale dell'Altopiano, in particolare di Roana e Rotzo, evitando il rischio di isolamento che oggi corrono molti territori dell'Altopiano dei Sette Comuni;
dal documento di fattibilità finanziato dai comuni di Roana e Asiago per la costruzione del nuovo ponte sono necessari circa 24,5 milioni. Secondo quanto comunicato dal presidente della provincia di Vicenza sono già disponibili circa 15 milioni, ma è necessario reperire in tempi rapidi gli ulteriori 10 milioni;
l'opera è attesa dai cittadini della zona ed è sostenuta dagli amministratori locali a prescindere dall'appartenenza politica;
al riguardo il Gruppo del PD ha presentato un'interrogazione in Commissione (n. 5-04484) che non ha ancora avuto risposta;
le risorse sono destinate alla provincia di Vicenza, quale ente attuatore degli interventi, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione delle misure previste dal procedimento in esame con ulteriori iniziative, laddove ne ricorrano le condizioni di di fattibilità tecnico-economica, volte a favorire il reperimento dei citati 10 milioni necessari per il nuovo ponte, in modo da consentire il rapido inizio dei lavori, assicurando la sicurezza delle persone ed evitando i rischi di isolamento delle popolazioni della zona, vista la vetustà del ponte attualmente esistente.
9/2750/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Filippin.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in discussione prevede tra l'altro misure in materia di famiglia e di pari opportunità;
la povertà alimentare in Italia ha assunto dimensioni strutturali e riguarda milioni di famiglie che, pur in presenza di un'occupazione, non dispongono di risorse economiche sufficienti per garantire un'alimentazione adeguata, sana e di qualità;
da quanto emerge dall'analisi che si legge nell'«Atlante della fame in Italia dati e politiche di contrasto alla povertà alimentare in Italia», infatti, 4,2 milioni di famiglie presentano segnali di deprivazione alimentare, 2,9 milioni vivono una deprivazione alimentare materiale, 681.000 famiglie non dispongono di risorse sufficienti per acquistare il cibo necessario e 766.000 individui si trovano in condizioni di insicurezza alimentare moderata o grave. Sotto il profilo socio-demografico, la maggiore incidenza della povertà alimentare si registra tra le famiglie residenti nel Sud Italia, con tre o più minori;
le principali cause strutturali risultano essere bassi redditi, precarietà lavorativa e difficoltà di accesso alle cure sanitarie, fattori che alimentano un circolo vizioso tra povertà, malnutrizione e peggioramento delle condizioni di salute mentre in molti casi, il reddito da lavoro non rappresenta più un fattore di protezione dalla povertà, incidendo direttamente sulla possibilità di compiere scelte alimentari corrette;
analizzando le politiche pubbliche di contrasto al fenomeno emerge un sistema frammentato, in cui le misure di contrasto alla povertà alimentare mantengono un'impostazione prevalentemente emergenziale e assistenziale, mentre gli strumenti di attivazione lavorativa risultano poco personalizzati e insufficienti ad affrontare le cause strutturali del fenomeno;
la promozione dell'educazione alimentare e dei corretti stili di vita rischia di rimanere un'affermazione astratta se non accompagnata da politiche capaci di restituire potere d'acquisto alle famiglie, poiché la qualità dell'alimentazione dipende concretamente dalle risorse disponibili nel bilancio familiare e non da indicazioni teoriche scollegate dalla realtà sociale;
infatti, non è possibile chiedere alle famiglie di «mangiare meglio» se il reddito disponibile consente appena di affrontare le spese essenziali, determinando una selezione forzata degli alimenti sulla base del prezzo e non della qualità nutrizionale;
le mense scolastiche e dei luoghi di lavoro rappresentano una leva pubblica fondamentale per contrastare le disuguaglianze, garantire il diritto a un'alimentazione sana e sostenere politiche di prevenzione, soprattutto nei contesti in cui il lavoro povero e i redditi bassi limitano l'accesso al cibo di qualità;
è evidente la necessità di superare un approccio esclusivamente assistenziale alla povertà alimentare e di affrontarne le cause strutturali, a partire dalla questione salariale e dalla qualità del lavoro, fondandosi sul riconoscimento del diritto al cibo, sul coordinamento tra istituzioni e attori sociali, sul superamento dell'assistenzialismo, sull'integrazione tra politiche del lavoro, del welfare e della conciliazione vita-lavoro, nonché su sistemi di monitoraggio e valutazione basati su dati pubblici affidabili,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere misure di sostegno al reddito e di contrasto al lavoro povero, riconoscendo che salari inadeguati e precarietà incidono direttamente sulla possibilità di garantire un'alimentazione sana e dignitosa, promuovendo, inoltre, per quanto di competenza interventi strutturali che rendano effettivamente accessibile il cibo di qualità alle famiglie a basso reddito, superando una logica meramente emergenziale, in modo che la promozione di corretti stili di vita non resti disancorata dalle condizioni materiali delle famiglie.
9/2750/5. Girelli, Quartapelle Procopio, Forattini, Manzi, Fassino, Porta, Cuperlo, Stumpo, Laus, Ferrari, Orfini, De Luca, Stefanazzi, D'Alfonso, Simiani, Andrea Rossi, Berruto, Ghio, Pandolfo, Curti, Tabacci, Filippin, Romeo, Vaccari, Malavasi.
La Camera
impegna il Governo
a valutare, anche con interventi normativi, di implementare, nell'ambito delle misure per il contrasto alla povertà alimentare e con particolare riferimento alle famiglie in stato di necessità, le iniziative per favorire una alimentazione sana e di qualità.
9/2750/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Girelli, Quartapelle Procopio, Forattini, Manzi, Fassino, Porta, Cuperlo, Stumpo, Laus, Ferrari, Orfini, De Luca, Stefanazzi, D'Alfonso, Simiani, Andrea Rossi, Berruto, Ghio, Pandolfo, Curti, Tabacci, Filippin, Romeo, Vaccari, Malavasi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure in favore delle imprese del settore agricolo;
il «decreto-legge Sicurezza» ha equiparato il fiore di canapa a basso THC alle sostanze stupefacenti, vietandone importazione, cessione, lavorazione, distribuzione e vendita. Un impianto normativo distonico e non allineato, tra l'altro, al quadro europeo, che sta già colpendo duramente un settore da oltre 3 mila imprese e più di 20 mila posti di lavoro;
dopo la legge 2 dicembre 2016, n. 242, il comparto era cresciuto in modo esponenziale, proprio grazie alla spinta del fiore di canapa industriale. L'intervento restrittivo del Governo ha costretto molti operatori ad abbandonare, altri a sostenere processi lunghi e costosi, mentre un numero crescente di produttori ha scelto la via dell'estero;
le sentenze continuano a riconoscere la piena liceità del fiore di canapa a basso THC e lo stesso Consiglio di Stato ha rimesso la questione alla Corte di giustizia europea, mentre si attende anche un pronunciamento della Corte costituzionale;
c'è piena fiducia nelle istituzioni nazionali e dell'Unione europea, chiamate ancora una volta a fare chiarezza definitiva sulla questione, ma va riaperto subito il confronto tra il comparto della canapa e il Governo anche tramite la convocazione immediata del tavolo di filiera della canapa, istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ma mai attivato, indispensabile per costruire un percorso condiviso e dare stabilità a un comparto che può offrire opportunità economiche e ambientali decisive per l'agricoltura italiana,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a liberalizzare la vendita di infiorescenze fresche o essiccate e derivati liquidi, per uso da fumo o da inalazione, della canapa che abbia un contenuto di THC non superiore allo 0,5 per cento.
9/2750/6. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Raffa, Perantoni, Quartini, Serracchiani, Bakkali, Boldrini, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il comma 947 dell'articolo 1 reca misure per un più efficiente funzionamento dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
la Cina ha annunciato che applicherà dazi anti-sovvenzioni «provvisori» su «alcuni prodotti lattiero-caseari» importati dall'Unione europea, aprendo quindi un nuovo fronte nelle controversie commerciali tra le due economie. I dazi varieranno dal 21,9 per cento al 42,7 per cento ed entreranno in vigore nei prossimi giorni. Questi riguarderanno una serie di prodotti, tra cui formaggi freschi e lavorati, formaggi erborinati e alcuni tipi di latte e panna;
una barriera all'export che rischia di portare una maggiore quantità di prodotti sul mercato interno, con una possibile compressione dei margini per le imprese. Effetti negativi potrebbero esserci anche sul trend di crescita, che l'export italiano in Cina di latte e derivati ha registrato quest'anno (+34 per cento in quantità, +12 per cento in valore);
le vendite di formaggi italiani in Cina hanno raggiunto nel 2024 un valore di 71 milioni di euro, con un aumento del 207 per cento rispetto al 2020. Un percorso di crescita degli ultimi anni che evidenzia le potenzialità del mercato cinese, che non è autosufficiente dal punto di vista del lattiero-caseario e che sembra sempre più interessato al segmento dell'alta qualità, a partire dai formaggi freschi, dove il Made in Italy può essere protagonista;
la filiera del latte guarda con preoccupazione ai mesi che verranno: disdette contrattuali diffuse, quotazioni spot in crollo e una quantità significativa di «latte libero» che rischia di non trovare collocazione commerciale mettono a repentaglio la tenuta economica di molte aziende;
con l'accordo raggiunto nei giorni scorsi sul prezzo del latte si è cercato di gestire l'emergenza. L'accordo evidenzia la necessità di riportare equilibrio tra la domanda e l'offerta e prova ad alleggerire il peso di una crisi che stava ricadendo completamente tutta sugli allevatori;
serve costruire un patto di filiera che tuteli la parte produttiva da dinamiche di mercato che stanno erodendo la redditività delle aziende, aiutando anche a governare la futura sovrapproduzione. Al settore lattiero-caseario occorre un modello più equo, competitivo e sostenibile per il futuro, nuovi canali di sbocco per le eccedenze e a sostegno del consumo di latte italiano, una campagna istituzionale di promozione forte ed efficace,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte ad adottare un piano di interventi volto a compensare economicamente e a salvaguardare il settore lattiero-caseario esposto agli effetti dell'introduzione dei dazi e del conseguente rallentamento delle attività produttive.
9/2750/7. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
La Camera,
premesso che:
il comma 947 dell'articolo 1 reca misure per un più efficiente funzionamento dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
la Cina ha annunciato che applicherà dazi anti-sovvenzioni «provvisori» su «alcuni prodotti lattiero-caseari» importati dall'Unione europea, aprendo quindi un nuovo fronte nelle controversie commerciali tra le due economie. I dazi varieranno dal 21,9 per cento al 42,7 per cento ed entreranno in vigore nei prossimi giorni. Questi riguarderanno una serie di prodotti, tra cui formaggi freschi e lavorati, formaggi erborinati e alcuni tipi di latte e panna;
una barriera all'export che rischia di portare una maggiore quantità di prodotti sul mercato interno, con una possibile compressione dei margini per le imprese. Effetti negativi potrebbero esserci anche sul trend di crescita, che l'export italiano in Cina di latte e derivati ha registrato quest'anno (+34 per cento in quantità, +12 per cento in valore);
le vendite di formaggi italiani in Cina hanno raggiunto nel 2024 un valore di 71 milioni di euro, con un aumento del 207 per cento rispetto al 2020. Un percorso di crescita degli ultimi anni che evidenzia le potenzialità del mercato cinese, che non è autosufficiente dal punto di vista del lattiero-caseario e che sembra sempre più interessato al segmento dell'alta qualità, a partire dai formaggi freschi, dove il Made in Italy può essere protagonista,
impegna il Governo
a valutare di adottare ulteriori misure a favore del settore lattiero caseario esposto agli effetti dell'introduzione dei dazi e del conseguente rallentamento delle attività produttive.
9/2750/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca una serie di misure a sostegno del settore dell'agricoltura;
il cambiamento climatico, il rischio meteorologico e l'insorgenza di problemi fito-sanitari sono una minaccia per l'agricoltura. Si tratta di rischi che dipendono da fattori ambientali sui quali gli agricoltori non possono esercitare nessun controllo. Per questi motivi è necessario adottare misure di prevenzione o mitigazione e di ripristino del potenziale produttivo agricolo;
la produzione frutticola in particolare soffre in maniera preponderante delle calamità naturali e dei vari interventi climatici, con particolare riferimento alle gelate e alle brinate primaverili;
le difficoltà finora riscontrate nell'erogazione degli interventi pubblici evidenziano i limiti di un sistema basato storicamente sul risarcimento dei danni,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a destinare risorse per sostenere sistemi di prevenzione attivi e di ripristino del potenziale produttivo frutticolo e per favorire la riconversione e l'adeguamento delle apparecchiature esistenti.
9/2750/8. Marino, Forattini, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame sono presenti misure in materia di lavoro e in particolare norme che riguardano l'attivazione di ammortizzatori sociali e incentivi per la prescrizione dell'attività lavorativa;
in alcune regioni, e in particolare la Toscana, si sta consolidando un quadro di forte criticità occupazionale legato alle attività del Gruppo Pam/Panorama, caratterizzato da chiusure di punti vendita, mancati investimenti e crescenti tensioni industriali. Una delle situazioni più gravi riguarda il punto vendita Panorama del centro commerciale «I Gigli» di Campi Bisenzio (Firenze), per il quale l'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 45 lavoratrici e lavoratori, prevalentemente con età superiore ai 45 anni, e ha dichiarato la chiusura definitiva al 31 dicembre 2025;
tale decisione, comunicata dopo anni di riduzioni di organico e riorganizzazioni interne, ha generato un'immediata mobilitazione delle organizzazioni sindacali Filcams Cgil e Usb, che hanno proclamato scioperi e presìdi;
contestualmente, e in un clima già segnato da incertezza e timori per un possibile disimpegno del marchio dalla regione, sono emersi negli ultimi mesi più casi di lavoratori licenziati nei punti vendita Pam della Toscana (tra cui Siena, Pisa e Livorno) e del Lazio per aver «fallito» il cosiddetto test del finto cliente, o «test del carrello»: una pratica con cui ispettori aziendali simulano un furto nascondendo prodotti nel carrello per verificare l'attenzione del cassiere. I sindacati contestano la natura vessatoria, arbitraria e non regolamentata di tali test, denunciando anche situazioni con caratteristiche di «imboscata», pressioni psicologiche e contestazioni pretestuose, in alcuni casi a carico di dipendenti con oltre trent'anni di anzianità o con ruolo sindacale;
secondo le associazioni sindacali, la combinazione tra chiusure, licenziamenti disciplinari e mancati investimenti delineerebbe un quadro più ampio, che potrebbe preludere a una progressiva riduzione della presenza di Pam sul territorio nazionale, con rischio di effetti sistemici su occupazione, diritti contrattuali e qualità del lavoro nel settore della grande distribuzione toscana;
le stesse organizzazioni denunciano l'assenza di un confronto reale con l'azienda: nei casi dei licenziamenti disciplinari è stato firmato un verbale di mancato accordo; sulla chiusura di Campi Bisenzio si rileva la totale mancanza di alternative proposte dall'azienda, incluse opzioni di ricollocazione interna, nonostante la gravità dell'impatto territoriale;
in questo contesto, appare urgente un intervento istituzionale capace di assicurare trasparenza, tutela dei lavoratori, corrette relazioni industriali e un coordinamento territoriale efficace tra Ministero, regioni interessate, rappresentanze sociali e Gruppo Pam,
impegna il Governo:
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative urgenti in relazione a quanto espresso in premessa, anche tramite l'Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di verificare la correttezza delle procedure aziendali, sia in materia di licenziamenti collettivi sia di pratiche di controllo del personale;
a promuovere l'adozione di linee guida nazionali, o un tavolo tecnico con le parti sociali, per regolamentare l'uso dei cosiddetti «test del finto cliente/mistery shopper», garantendo criteri oggettivi, proporzionalità delle sanzioni, trasparenza, tracciabilità e pieno rispetto della dignità professionale, al fine di impedire l'utilizzo distorto o discriminatorio di tali strumenti ai fini disciplinari;
a convocare un tavolo di crisi nazionale sul caso Pam/Panorama che coinvolga azienda, sindacati, regioni coinvolte, enti locali e proprietà dei centri commerciali, per esplorare reali possibilità di ricollocazione del personale, individuare strumenti di sostegno al reddito e alla riqualificazione professionale, e monitorare l'impatto complessivo delle strategie aziendali sul tessuto occupazionale regionale.
9/2750/9. Fossi, Aiello, Carotenuto.
La Camera,
premesso che:
con un emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente presso il Senato, è stata recepita la rimodulazione del PNRR approvata dal Consiglio dell'Unione europea il 27 novembre 2025, demandando alla Ragioneria generale dello Stato di provvedere, con decreti direttoriali, agli adempimenti necessari per attribuire le relative risorse finanziarie alle amministrazioni centrali titolari delle misure;
il PNRR dovrebbe costituire un'opportunità storica anche per rinnovare l'edilizia scolastica; tuttavia, a meno di tre anni dal lancio, molti comuni registrano difficoltà a portare a compimento importanti progetti finanziati dal Piano, tra i quali quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione delle scuole;
emergono infatti numerosi casi di cantieri fermi, con scuole demolite e lavori non completati a causa di inadempienze delle ditte appaltatrici e ritardi nei processi burocratici che stanno mettendo a rischio milioni di euro di fondi europei, con un danno diretto alla sicurezza e al futuro educativo di migliaia di studenti;
di fronte a questo genere di allarmi, nella consapevolezza che si tratta di interventi fondamentali per garantire il diritto allo studio in realtà territoriali importanti, occorre sostenere gli enti locali che, per inadempimenti delle imprese esecutrici dei lavori, versano in situazioni di criticità, individuando, ove necessario, anche soluzioni alternative a quelle offerte dal PNRR,
impegna il Governo
in sede di attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame nei casi in cui non venissero rispettate le stringenti tempistiche previste dal PNRR, a garantire, in ogni caso, il completamento delle opere di edilizia scolastica su tutto il territorio nazionale, prevedendo, ove necessario, soluzioni alternative a quelle offerte dal Piano.
9/2750/10. Ascani, Manzi, Malavasi, Provenzano, Grippo, Benzoni.
La Camera,
premesso che:
i commi da 608 a 611 prevedono misure per il contrasto della crisi idrica;
da suddette misure sono disattesi gli interventi per affrontare le emergenze che riguardano la rete idrica della Basilicata;
paradossalmente all'articolo 1, comma 968, viene previsto il potenziamento delle reti del servizio idrico nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto;
il livello degli invasi lucani nonostante le recenti precipitazioni continua a preoccupare per il rilevante deficit idrico;
la dispersione e le criticità presenti nella capacità di raccolta degli invasi contribuiscono ad una gestione non ottimale della risorsa acqua;
erano stati annunciati una serie di interventi che riguardavano la connessione tra invasi e l'aumento della capacità di invasamento degli stessi;
il comparto agricolo attendeva risorse per i danni da siccità che ad oggi non sono state stanziate;
lo stesso stato di calamità richiesto con enorme ritardo dalla regione Basilicata non è stato ancora riconosciuto con le necessarie risorse;
il settore industriale, in particolare in Valbasento, ha sofferto enormemente la carenza idrica mettendo a rischio nel corso dei mesi estivi la continuità produttiva delle aziende con enormi rischi occupazionali e di investimenti,
impegna il Governo
entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale ad accompagnare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
riconoscere lo stato di calamità per la regione Basilicata, ad attivare un apposito tavolo nazionale di gestione della emergenza idrica;
stanziare le necessarie risorse per efficientare la rete idrica, la connessione tra invasi e la capacità di invasamento degli stessi;
riconoscere i ristori per comparto agricolo e attività economiche danneggiate dalla siccità;
predisporre interventi per assicurare al comparto industriale, in particolare della Valbasento, un incremento della capacità di approvvigionamento idrico.
9/2750/11. Amendola, Sarracino, Lomuti.
La Camera
impegna il Governo
nell'ambito del quadro normativo vigente, a valutare di adottare misure per l'efficientamento della rete idrica.
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9/2750/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Amendola, Sarracino, Lomuti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca fra l'altro una serie di misure in materia pensionistica;
per tutto l'arco temporale della Legislatura in corso, il tema della previdenza ha rappresentato, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, il grande inganno elettorale del Governo delle Destre;
dopo aver promesso in campagna elettorale la cancellazione della «legge Fornero», le uniche misure che sono state adottate strutturalmente sono consistite nella sostanziale riduzione o, addirittura, cancellazione di ogni forma di flessibilità di uscita pensionistica, come nel caso di opzione donna;
da ultimo, con un emendamento presentato nelle ultime fasi dell'esame del provvedimento in oggetto in sede referente presso l'altro ramo del Parlamento, si è tentata un'altra stangata sulle pensioni, in particolare con un ulteriore prolungamento delle finestre per l'accesso al trattamento pensionistico e la progressiva neutralizzazione del riscatto dei periodi di laurea ai fini della maturazione dei requisiti contributivi per il pensionamento anticipato. Fallito questo tentativo, si è comunque fatto cassa sulle spalle dei lavoratori andando a tagliare gli stanziamenti per le misure per le attività usuranti e per i precoci;
come noto, ai sensi del comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 30 aprile 1997, n. 184, a maggior ragione dopo le modifiche introdotte dall'articolo 20, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, i lavoratori possono accedere alla facoltà di riscatto dei corsi universitari di studi al fine di incrementare la propria vita contributiva e corrispondentemente il futuro assegno pensionistico;
l'istituto rappresenta un fondamentale strumento per orientare i risparmi dei lavoratori al rafforzamento della propria condizione previdenziale, riconoscendo all'esperienza formativa universitaria anche una specifica valenza previdenziale;
obiettivi tanto più importanti in una prospettiva del mondo del lavoro orientata, da una parte, alla concentrazione delle competenze, dall'altra, alla frammentarietà e alla discontinuità dei rapporti di lavoro;
ogni iniziativa legislativa o semplicemente politica che dovesse mettere in discussione tale strumento rappresenta un irresponsabile elemento di confusione e delegittimazione del principio di legittimo affidamento che dovrebbe ispirare ogni sistema previdenziale, tenuto conto dell'imprescindibile esigenza dei lavoratori di poter avere chiara la programmazione nel lungo periodo delle proprie aspettative lavorative e di vita;
il sistema previdenziale pubblico deve essere tutelato e rafforzato, scongiurando tutte quelle iniziative che tendono a minarne la solidità finanziaria e la credibilità sociale, favorendo surrettiziamente il trasferimento dei risparmi previdenziali dei lavoratori verso i gruppi finanziari privati,
impegna il Governo
ad assicurare, per quanto di propria competenza, di astenersi da altre iniziative normative volte a mettere in discussione l'istituto del riscatto dei corsi universitari di studi ai fini previdenziali, sia per quanto concerne il loro riconoscimento ai fini della determinazione del futuro assegno pensionistico, sia per quanto riguarda la validità ai fini della maturazione dei requisiti contributivi per l'accesso alla pensione di anzianità, escludendo altresì ogni ulteriore iniziativa volta a prolungare il già improprio strumento delle finestre di uscita.
9/2750/12. Scotto, Guerra, Carotenuto, Aiello.
La Camera,
premesso che:
la legge di bilancio costituisce lo strumento fondamentale attraverso cui lo Stato programma e impegna risorse pubbliche su un orizzonte pluriennale, incidendo in modo strutturale sulle priorità di spesa, sugli investimenti e sulle politiche pubbliche;
l'efficacia dell'esercizio di bilancio risulta tanto maggiore quanto più esso si fonda su un quadro strategico chiaro e condiviso delle priorità del Paese, capace di orientare nel tempo le decisioni allocative e di garantire coerenza tra obiettivi di breve periodo e trasformazioni di lungo termine;
nel quadro delle principali democrazie europee si è progressivamente affermata l'esigenza di dotarsi di strumenti pubblici di analisi prospettica e di strategia di lungo periodo, volti a supportare l'azione dei Governi e dei Parlamenti di fronte alle grandi transizioni economiche, sociali, demografiche, tecnologiche e ambientali;
in tale contesto, la Spagna ha promosso l'esercizio «España 2050», coordinato dalla Presidenza del Governo, fondato su un'analisi di lungo periodo delle principali sfide del Paese, accompagnata da proposte di policy e da un sistema di obiettivi e indicatori di monitoraggio;
la Francia ha recentemente avviato, attraverso il Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan, un esercizio di riflessione strategica articolato su un duplice orizzonte temporale (2035 e 2050), basato su gruppi di lavoro tematici e su un processo di consultazione istituzionale e civica;
la Germania ha sviluppato nel tempo strumenti strutturati di foresight pubblico e strategie di medio-lungo periodo, in particolare nell'ambito della ricerca e innovazione, nonché obiettivi di lungo periodo su specifiche traiettorie di trasformazione, come la transizione climatica;
l'Italia si confronta con sfide strutturali di lungo periodo che incidono direttamente sulla sostenibilità delle finanze pubbliche, sulla competitività del sistema economico e sulla coesione sociale, tra cui:
l'elevato livello del debito pubblico e i vincoli derivanti dall'evoluzione del contesto macroeconomico e demografico;
la persistente debolezza della crescita della produttività, le difficoltà di valorizzazione del capitale umano e il problema dei bassi salari;
le sfide che investono il tessuto manifatturiero e socio-imprenditoriale italiano, caratterizzato da una forte presenza di piccole e medie imprese e da sistemi produttivi territoriali, chiamati ad affrontare le transizioni tecnologica, energetica e digitale in un contesto di crescente competizione internazionale;
il progressivo invecchiamento della popolazione e il calo della natalità;
il fenomeno dell'emigrazione qualificata dei giovani, che priva il Paese di competenze e risorse fondamentali per lo sviluppo futuro;
le dinamiche migratorie, che richiedono una gestione strutturata, coerente con le esigenze del mercato del lavoro, della coesione sociale e degli impegni internazionali;
i divari territoriali e le fragilità di ampie aree interne;
le trasformazioni delle città italiane, chiamate a svolgere un ruolo centrale in termini di attrattività economica, accesso alla casa, qualità dei servizi, sostenibilità ambientale e riduzione delle disuguaglianze;
la particolare conformazione geografica e geologica del Paese, con un'estesa dimensione marittima e costiera, una significativa esposizione ai rischi naturali e climatici e un ruolo strategico del mare per l'economia, la sicurezza, l'energia e le relazioni internazionali;
il ruolo dell'Italia nei processi di cooperazione internazionale, di stabilità regionale e di gestione delle interdipendenze globali, in particolare nel contesto europeo e mediterraneo;
affrontare tali sfide richiede continuità di visione, capacità di coordinamento e orientamento strategico, che vadano oltre l'orizzonte del ciclo politico e consentano all'Italia di posizionarsi in modo credibile e proattivo nel contesto europeo e globale,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative volte a:
promuovere, anche valorizzando le competenze già presenti nelle amministrazioni pubbliche e negli enti di analisi economica e statistica, un esercizio nazionale strutturato di analisi prospettica e di riflessione strategica di lungo periodo, con orizzonte temporale al 2035-2050, fondato sull'esame di tendenze, scenari alternativi e opzioni di policy, quale strumento di supporto all'attività legislativa e di indirizzo dell'azione pubblica nel rispetto delle prerogative costituzionali del Parlamento e del Governo;
prevedere che tale esercizio sia finalizzato, in particolare, a una comprensione approfondita delle principali sfide strutturali del Paese, delle loro interrelazioni e delle possibili traiettorie evolutive, nonché alla definizione di un quadro coerente di priorità strategiche, di obiettivi misurabili e di indicatori di monitoraggio nel tempo, utili anche a orientare le scelte di programmazione economica e di bilancio;
favorire, nello svolgimento dell'esercizio, la valorizzazione degli strumenti di foresight pubblico, attraverso il coinvolgimento di competenze multidisciplinari provenienti dal mondo istituzionale, accademico, economico e sociale, anche mediante forme di consultazione strutturata, assicurando un approccio basato sull'evidenza, sull'analisi comparata e sul confronto pluralistico;
rendere disponibili gli esiti dell'esercizio in un rapporto pubblico, quale strumento di riferimento per il Parlamento, per le amministrazioni e per l'insieme degli attori economici e sociali, idoneo a rafforzare la prevedibilità delle politiche pubbliche, a favorire decisioni di investimento informate e a contribuire alla coerenza delle decisioni nel medio-lungo periodo.
9/2750/13. Quartapelle Procopio.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone la rideterminazione degli importi delle prestazioni economiche ai superstiti dei lavoratori deceduti in seguito a infortuni mortali sul lavoro. Il 2 ottobre è stato pubblicato il rapporto INAIL che fotografa l'andamento delle malattie professionali nel quinquennio 2020-2024;
nel periodo citato, le malattie professionali in generale sono cresciute del 41 per cento, passando da 16.795 casi del 2020 a 23.658 nel 2024. Per quanto riguarda le malattie strettamente asbesto-correlate dimostra come l'amianto continui a rappresentare una minaccia concreta. I decessi registrati derivano per lo più da esposizioni avvenute decenni fa, ma le conseguenze restano oggi drammatiche: nel quinquennio, il 41 per cento dei lavoratori colpiti da patologie asbesto-correlate è deceduto, con picchi del 46 per cento nel triennio 2020-2022 (tra le lavoratrici la situazione appare ancora più critica: nel 2020 il 63 per cento delle donne colpite è deceduto);
la legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituisce il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi dei soggetti deceduti in seguito a patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali attuate per realizzare la cessazione dell'impiego dell'amianto, che concorre al pagamento di quanto spettante ai superstiti a titolo di risarcimento del danno;
tali misure, inizialmente previste per gli anni 2016-2018, sono state estese fino al 2022 e con il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si è stabilito che delle risorse del predetto Fondo possono avvalersi anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali;
tuttavia, il suddetto fondo non è stato rinnovato ma si è scelto di istituire – con il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 – un nuovo Fondo, che interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, restringendo i soggetti fruitori della disposizione e tenendo fuori ad esempio le compagnie portuali;
con la legge di bilancio 2024 è stato esteso fino al 2026 ma, nonostante le rassicurazioni, non ne è stata estesa la portata soggettiva alle compagnie portuali e alle Autorità di sistema portuale e, al contempo, non è stata prorogata l'applicabilità del Fondo istituito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative volte a estendere la portata soggettiva del Fondo istituito dal citato decreto-legge n. 34 del 2023, alle compagnie portuali e alle Autorità di sistema portuale, prorogando l'applicabilità del Fondo istituito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, o individuando altre soluzioni che vadano nella medesima direzione in favore delle vittime, nonché dei loro eredi, e della operatività dei porti italiani.
9/2750/14. Pastorino.
La Camera
impegna il Governo
a valutare di implementare iniziative, anche normative, per la tutela delle vittime dell'amianto, nonché dei loro eredi e dell'operatività dei porti italiani.
9/2750/14. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorino.
La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, disciplina le attività di interesse generale e il relativo trattamento fiscale degli enti;
numerosi enti del Terzo settore, in particolare le Misericordie e altri enti no profit, svolgono attività cimiteriali in regime di concessione pubblica, assicurando servizi essenziali di rilevanza sociale e collettiva, spesso in contesti territoriali caratterizzati da carenza di offerta pubblica;
l'attività cimiteriale, pur rispondendo a finalità di interesse generale e solidaristiche, non è attualmente ricompresa in modo esplicito tra le attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
i proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali non risultano espressamente inclusi tra quelli disciplinati dall'articolo 79 del medesimo decreto legislativo, determinando incertezze interpretative e applicative in ordine al corretto trattamento fiscale;
tale situazione rischia di compromettere la sostenibilità economica degli enti del Terzo settore che operano nel settore dei servizi cimiteriali, con possibili ricadute negative sulla continuità e sulla qualità dei servizi offerti alle comunità locali;
l'attività cimiteriale svolta dagli enti del Terzo settore contribuisce infatti alla tutela della dignità della persona, alla coesione sociale e al soddisfacimento di bisogni collettivi essenziali;
appare necessario garantire certezza normativa e omogeneità di trattamento fiscale, in coerenza con la natura non lucrativa e le finalità solidaristiche di tali enti;
nel provvedimento in esame sono presenti norme, anche di carattere fiscale, che riguardano il Terzo settore;
nel corso dell'esame al Senato del provvedimento in esame sono stati presentati emendamenti relative alle attività cimiteriali degli enti del Terzo settore con le finalità espresse in precedenza senza però essere approvati,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a ricomprendere, coerentemente con quanto illustrato in premessa:
l'attività cimiteriale degli enti del Terzo settore tra le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
l'inclusione dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali tra quelli disciplinati dall'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di assicurare un trattamento fiscale coerente con le finalità stesse degli enti del Terzo settore.
9/2750/15. Bonafè.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di promuovere ulteriori iniziative normative volte a garantire un coerente inquadramento dell'attività di gestione cimiteriale nel Codice del Terzo settore.
9/2750/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonafè.
La Camera,
premesso che:
tra le opere infrastrutturali strategiche per lo sviluppo del Paese rientra il completamento della strada Tirrenica a partire dall'adeguamento del collegamento stradale Tarquinia-San Pietro in Palazzi, da tempo al centro di un ampio dibattito istituzionale e sociale;
il Governo ha sempre dichiarato, anche intervenendo in Parlamento nel corso della discussione di atti di sindacato ispettivo sul tema, l'intenzione di finanziare l'opera attraverso l'aggiornamento del Contratto di programma Mit-Anas;
nelle leggi di bilancio 2024 e 2025 non solo non sono state introdotte nuove risorse dedicate a tale infrastruttura, ma sono state addirittura sottratte e contrariamente agli annunci governativi del 2023 che indicavano l'avvio dei cantieri nel 2025;
conseguentemente e tradendo qualsiasi promessa nel Contratto di Programma 2021-2025 – aggiornamento 2025 (allocazione risorse legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Legge di bilancio 2025) tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas Spa, che recepisce la delibera 25 giugno 2025 del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2025, tutti i tratti della strada SS1 (Aurelia) sono state catalogati «oltre piano» (nonostante alcuni fossero state precedentemente finanziati);
la situazione appare ancora maggiormente grave e paradossale per il tratto Tarquinia-Pescia Romana, giudicato appaltabile in tempi rapidi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con parere n. 65 del 2023, ed attualmente bloccato senza alcuna spiegazione attendibile;
è evidente come l'esclusione di tali tratti dal citato Contratto di Programma, causerà gravissimi problemi di viabilità e sicurezza all'intero assetto viario del Paese;
anche recentemente, il 25 novembre scorso, lo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (rispondendo alla interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-04722) ha ammesso che in tre anni non è ancora riuscito a definire il passaggio di competenze tra ANAS e SAT per la realizzazione della Tirrenica; un passaggio che era stato sancito e finanziato con il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;
appare a questo punto ipotizzabile che lo stesso attuale Governo abbia volutamente bloccato il passaggio di competenze per utilizzare in altro modo gran parte dei 200 milioni di euro stanziati nel 2021;
la mancata realizzazione dell'autostrada tirrenica, oltre a creare i citati disagi per la mobilità dell'intero Paese, rappresenta oggi una minaccia per la sicurezza stradale delle comunità territoriali. A causa della presenza di incroci a raso, accessi privati diretti in strada, barriere di protezione insufficienti o assenti e un livello manutentivo critico la viabilità locale è funestata da numerosissimi incidenti stradali, spesso gravissimi;
nel provvedimento in esame non solo non sono stati inseriti finanziamenti per la Tirrenica ma sono state addirittura sottratte risorse già stanziate per altri 80 milioni di euro,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
reintrodurre in tempi brevi e certi nel Contratto di Programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS Spa tutti i tratti della SS1 attualmente catalogati «oltre piano»;
velocizzare l'iter del citato passaggio di competenze tra ANAS e SAT, spiegando altresì le reali e comprovate motivazioni che hanno causato ritardi insostenibili;
garantire nel primo provvedimento utile la reintroduzione delle risorse tagliate e lo stanziamento delle risorse necessarie, pluriennali e vincolate per l'adeguamento della strada Tirrenica;
presentare un cronoprogramma dettagliato e pubblico per l'avvio dei cantieri, a partire dai lotti progettualmente già pronti, come quello Tarquinia-Pescia Romana;
prevedere immediati lavori di messa in sicurezza dei tratti dell'attuale tracciato della SS1 particolarmente pericolosi e oggetto di frequenti incidenti.
9/2750/16. Simiani, Fossi, Gianassi, Boldrini, Bonafè, Furfaro, Di Sanzo, Provenzano, Scotto.
La Camera,
premesso che:
il personale a tempo determinato assunto nell'ambito del PNRR giustizia negli uffici giudiziari in Sicilia (tribunali di Palermo, Catania, Trapani, Agrigento, Ragusa, Siracusa, Enna e Caltanissetta) svolge da anni un ruolo essenziale, contribuendo in modo significativo al funzionamento delle cancellerie, alla riduzione dell'arretrato e alla digitalizzazione dei processi;
il 16 settembre 2025, è stato indetto uno sciopero nazionale del personale precario del PNRR per la giustizia. In particolare, a Palermo è stato organizzato un presidio davanti alla prefettura per chiedere la stabilizzazione di tutto il personale;
secondo i sindacati, il termine atteso per molti contratti PNRR scade il 30 giugno 2026, senza che al momento ci sia una garanzia di stabilizzazione per tutti;
in Sicilia, è nato un Coordinamento Uilpa precari PNRR giustizia, con la finalità di fare pressione istituzionale per la stabilizzazione del personale;
a Siracusa, i precari del tribunale hanno denunciato che, nonostante i risultati conseguiti (ad esempio una forte riduzione del disposition time), non hanno certezze contrattuali: molti temono che, con la scadenza prevista, possa essere disperso un patrimonio di competenze acquisite;
le organizzazioni sindacali denunciano che al momento il Governo prevede la stabilizzazione di solo 6.000 precari su circa 12.000 totali, considerata la platea PNRR;
i sindacati hanno inoltre messo in evidenza che molti tra questi lavoratori sono altamente qualificati (addetti Upp, tecnici, operatori data entry) e che la loro perdita rappresenterebbe una ricaduta negativa sul sistema giudiziario;
la stabilizzazione generale del personale PNRR non solo è una questione di diritto del lavoro, ma anche di efficienza del sistema giudiziario: senza questi lavoratori, il rischio è un collasso o un rallentamento dei tribunali siciliani, con ricadute negative sui cittadini;
il PNRR è finalizzato anche ad obiettivi strutturali nel sistema della giustizia: non stabilizzare tutto il personale contraddice lo spirito di resilienza e rafforzamento istituzionale previsto dal Piano;
nel provvedimento in esame sono presenti norme relative alla «Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato presso il Ministero della giustizia e nell'ambito della giustizia amministrativa»: si tratta però di norme che stabiliscono la durata triennale delle graduatorie che saranno formate ad esito delle procedure selettive e che non stanziano quindi risorse aggiuntive necessarie per garantire una reale assunzione del personale in scadenza il 30 giugno 2026,
impegna il Governo
in sede di attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame ad adottare ulteriori iniziative di competenza, anche normative, volte a garantire la stabilizzazione del personale PNRR della giustizia operante presso i tribunali e le procure della Regione Siciliana, al fine di evitare la dispersione di competenze essenziali per il funzionamento degli uffici giudiziari.
9/2750/17. Porta, Marino, Iacono, D'Orso, Ascari.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'adozione di ulteriori iniziative, anche normative, per proseguire la stabilizzazione del personale PNRR della giustizia.
9/2750/17. (Testo modificato nel corso della seduta)Porta, Marino, Iacono, D'Orso, Ascari.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in discussione, come modificato dal Senato, prevede all'articolo 1, commi 555-558, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2026 al fine di ridurre l'esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche (comma 555);
in particolare, le risorse di cui al comma 555 sono destinate al riconoscimento di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi naturali anche attraverso il finanziamento di specifiche opere e lavori (comma 556);
le modalità di assegnazione delle somme iscritte nel fondo sono definite con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e i contributi sono riconosciuti ai beneficiari al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalità (commi 557 e 558).
nelle zone dell'Emilia-Romagna, già colpite più volte negli ultimi tre anni da gravi eventi alluvionali, il Natale 2025 non è stato vissuto come un giorno di serenità ma di nuova preoccupazione per le piene degli affluenti di destra del fiume Reno;
infatti, la pianura ravennate ha visto crescere in maniera pericolosa i fiumi Lamone, Senio, Marzeno e Montone, che hanno causato già le alluvioni degli ultimi anni;
per questo motivo, e mentre tutto il sistema di protezione civile era mobilitato per l'allerta rossa, alcune centinaia di persone, quelle che abitano più vicino ai fiumi in piena, sono state evacuate;
si tratta di una decisione ormai obbligata per i comuni, visti i tragici precedenti del 2023;
in questo caso la pianura romagnola non ha subito i gravi danni del recente passato, nonostante il livello dei fiumi sia salito minacciosamente fino alla sera di Natale quando la piena è transitata e ha smesso di piovere;
le evacuazioni hanno interessato Castel Bolognese, Solarolo, Cotignola, Lugo, Fusignano, Alfonsine, Bagnacavallo e San Lazzaro: territori che, negli ultimi tre anni, hanno spesso dovuto affrontare situazioni simili e che hanno allestito spazi per accogliere le persone costrette a lasciare la propria casa;
secondo il presidente della regione Michele de Pascale, l'emergenza è passata senza far danni anche grazie ai lavori che sono stati fatti dopo gli stanziamenti seguiti all'alluvione di due anni e mezzo fa, nonostante la circolazione atmosferica che ha interessato la regione in questi giorni sia stata simile a quella del 2023, con piogge estremamente abbondanti e insistenti;
De Pascale ha osservato che proprio il fatto che stavolta il sistema abbia tenuto evidenzia la necessità di realizzarne moltissimi interventi, oltre a quelli già intrapresi;
è di tutta evidenza, infatti, che i fenomeni che reiteratamente si abbattono sulla zona non possono essere derubricati come eventi casuali ma denotano un chiaro cambiamento climatico che va affrontato con misure strutturali e con fondi adeguati e costanti;
si tenga presente, ad esempio, che nella zona che va dal bacino dell'Idice, alle porte di Bologna, a quello del Lamone nel Ravennate, si è abbattuta in 48 ore una quantità di pioggia doppia di quella che in media cade nell'intero mese di dicembre, con picchi di 150 millimetri sul bacino del Senio Superiore e che la ripetizione degli eventi atmosferici estremi è ormai costante, e, come detto, necessita di risposte che non siano di contrasto all'emergenza, necessarie ma non sufficienti,
impegna il Governo:
in sede di attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame a perseguire, per quanto di sua competenza e anche in raccordo con il Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, con la regione Emilia-Romagna e con gli enti locali interessati, una politica di risposta organica e strutturale ai cambiamenti climatici, reperendo in tempi rapidi le risorse necessarie finalizzate a rendere strutturali e non solo emergenziali gli interventi volti a limitare i danni causati dalle ormai reiterate ondate di maltempo;
a garantire l'utilizzo integrale delle risorse stanziate nel fondo ricordato in premessa di cui al comma 555 dell'articolo 1 del provvedimento in esame per attuare concretamente le politiche di prevenzione del rischio necessarie nei territori indicati.
9/2750/18. Bakkali, Andrea Rossi, Malavasi, De Maria, Vaccari, Gnassi, Merola, Guerra.
La Camera,
premesso che:
l'attuale sistema di incentivazione per gli interventi in edilizia rappresenta uno strumento essenziale delle politiche nazionali per l'efficienza energetica e la decarbonizzazione del patrimonio immobiliare italiano, che conta circa 31 milioni di abitazioni, oltre la metà delle quali in classi energetiche basse e spesso non compatibili, nell'immediato, con soluzioni radicalmente alternative rispetto alle tecnologie odierne consolidate;
nel quadro odierno emerge con forza la necessità, già più volte evidenziata dal Parlamento e dalle associazioni di settore, di definire quanto prima un impianto normativo stabile, chiaro e soprattutto tecnologicamente plurale e neutrale, in grado di coniugare sostenibilità ambientale ed economica;
negli ultimi mesi, anche grazie al forte impulso italiano, l'Europa ha mostrato un'apertura verso una regolamentazione più pragmatica ed equilibrata in materia di generatori termici, come evidenziato nella recente bozza della revisione del regolamento «ecodesign» posta in consultazione dalla Commissione europea, in cui il precedente progetto di bando totale delle caldaie a gas è stato rivisto ed eliminato, consentendo la permanenza sul mercato delle caldaie a condensazione e tradizionali;
questo mutamento di rotta dimostra che una visione pragmatica può bilanciare gli obiettivi climatici con la tutela del tessuto produttivo nazionale, confermando che la transizione energetica non debba essere sinonimo di approcci ideologici;
l'industria italiana del riscaldamento è una riconosciuta eccellenza a livello mondiale ed è da tempo impegnata con investimenti consistenti nello sviluppo di soluzioni ad altissima efficienza compatibili con l'uso progressivo di gas rinnovabili;
il disegno di legge di bilancio 2026 prevede la semplice proroga di 12 mesi degli strumenti agevolativi ad oggi in vigore, mantenendo il 50 per cento di detrazione per le prime case ed il 36 per cento per le seconde case;
la legge 30 dicembre 2024, n. 207, cosiddetta legge di bilancio 2025, all'articolo 1, comma 55, ha escluso le «caldaie uniche alimentate a combustibili fossili» dalle possibili tecnologie incentivate;
tale definizione, se non chiarita, prevede l'esclusione anche delle tecnologie evolute e già predisposte all'uso di miscele di gas rinnovabili, come le caldaie «hydrogen ready» e «hybrid ready», fondamentali per una transizione graduale e tecnicamente sostenibile;
nell'ambito della discussione del disegno di legge bilancio 2025, lo scorso 20 dicembre 2024 l'Aula della Camera aveva accolto l'ordine del giorno n. 186, che impegnava a individuare una soluzione interpretativa su questo punto;
in attesa dell'annunciata revisione complessiva del sistema incentivante, quanto mai necessario un intervento di chiarimento tempestivo, anche per evitare che sia poi traslato anche in altri meccanismi incentivanti riguardanti l'efficientamento,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a introdurre una definizione chiara, tecnicamente fondata e non restrittiva di «caldaia unica alimentata a combustibili fossili», escludendo esplicitamente da tale categoria – e dunque preservandone l'accesso agli incentivi – i generatori d'aria calda a condensazione e altre tecnologie ad altissima efficienza e compatibili con l'uso di gas rinnovabili o miscele, quali le caldaie hydrogen-ready e hybrid-ready.
9/2750/19. Barabotti.
La Camera,
premesso che:
l'attuale sistema di incentivazione per gli interventi in edilizia rappresenta uno strumento essenziale delle politiche nazionali per l'efficienza energetica e la decarbonizzazione del patrimonio immobiliare italiano, che conta circa 31 milioni di abitazioni, oltre la metà delle quali in classi energetiche basse e spesso non compatibili, nell'immediato, con soluzioni radicalmente alternative rispetto alle tecnologie odierne consolidate;
nel quadro odierno emerge con forza la necessità, già più volte evidenziata dal Parlamento e dalle associazioni di settore, di definire quanto prima un impianto normativo stabile, chiaro e soprattutto tecnologicamente plurale e neutrale, in grado di coniugare sostenibilità ambientale ed economica;
negli ultimi mesi, anche grazie al forte impulso italiano, l'Europa ha mostrato un'apertura verso una regolamentazione più pragmatica ed equilibrata in materia di generatori termici, come evidenziato nella recente bozza della revisione del regolamento «ecodesign» posta in consultazione dalla Commissione europea, in cui il precedente progetto di bando totale delle caldaie a gas è stato rivisto ed eliminato, consentendo la permanenza sul mercato delle caldaie a condensazione e tradizionali;
questo mutamento di rotta dimostra che una visione pragmatica può bilanciare gli obiettivi climatici con la tutela del tessuto produttivo nazionale, confermando che la transizione energetica non debba essere sinonimo di approcci ideologici;
l'industria italiana del riscaldamento è una riconosciuta eccellenza a livello mondiale ed è da tempo impegnata con investimenti consistenti nello sviluppo di soluzioni ad altissima efficienza compatibili con l'uso progressivo di gas rinnovabili;
il disegno di legge di bilancio 2026 prevede la semplice proroga di 12 mesi degli strumenti agevolativi ad oggi in vigore, mantenendo il 50 per cento di detrazione per le prime case ed il 36 per cento per le seconde case;
la legge 30 dicembre 2024, n. 207, cosiddetta legge di bilancio 2025, all'articolo 1, comma 55, ha escluso le «caldaie uniche alimentate a combustibili fossili» dalle possibili tecnologie incentivate;
tale definizione, se non chiarita, prevede l'esclusione anche delle tecnologie evolute e già predisposte all'uso di miscele di gas rinnovabili, come le caldaie «hydrogen ready» e «hybrid ready», fondamentali per una transizione graduale e tecnicamente sostenibile;
nell'ambito della discussione del disegno di legge bilancio 2025, lo scorso 20 dicembre 2024 l'Aula della Camera aveva accolto l'ordine del giorno n. 186, che impegnava a individuare una soluzione interpretativa su questo punto;
in attesa dell'annunciata revisione complessiva del sistema incentivante, quanto mai necessario un intervento di chiarimento tempestivo, anche per evitare che sia poi traslato anche in altri meccanismi incentivanti riguardanti l'efficientamento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2024/1275 e dalle relative linee guida adottate dalla Commissione europea, di accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a precisare la definizione di «caldaia unica alimentata a combustibili fossili», con particolare riferimento ai generatori d'aria calda a condensazione e altre tecnologie ad altissima efficienza e compatibili con l'uso di gas rinnovabili o miscele, quali le caldaie hydrogen-ready e hybrid-ready.
9/2750/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Barabotti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, all'articolo 1, commi da 351 a 356, riconosce stabilmente le farmacie pubbliche e private convenzionate come strutture che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie per il Servizio sanitario nazionale;
anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, la Missione 6 «Salute», individua lo sviluppo della cosiddetta «farmacia dei servizi», quale strumento essenziale per migliorare l'accessibilità, l'efficienza e la sostenibilità del sistema sanitario;
le farmacie rivestono un ruolo strategico nell'erogazione dei servizi sanitari di prossimità e nella tutela della salute pubblica e necessitano di un quadro normativo che si adatti alle recenti evoluzioni del settore ed in particolare al fatto che le farmacie sono oramai gestite in forma societaria ed appartengono a gruppi societari complessi, assicurando adeguati livelli di efficienza, trasparenza, concorrenza e prevenzione dei conflitti di interesse;
la legge 8 novembre 1991, n. 362, disciplina l'assetto proprietario e gestionale delle farmacie, prevedendo limiti e incompatibilità finalizzati alla tutela dell'interesse pubblico, che richiedono un aggiornamento coerente con l'evoluzione del mercato e con gli obiettivi del PNRR;
appare opportuno introdurre la disciplina delle partecipazioni indirette nelle società titolari di esercizi di farmacia in quanto la normativa attuale disciplina solo la partecipazione diretta, introducendo condizioni idonee a garantire l'indipendenza gestionale, la separazione informativa e l'adozione di modelli organizzativi conformi al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
nell'ottica di una maggiore trasparenza, è coerente intervenire anche sull'articolo 8 della citata legge n. 362 del 1991, eliminando previsioni non più attuali e ampliando gli obblighi informativi relativi alla compagine sociale e ai componenti degli organi di amministrazione delle società titolari di farmacia,
impegna il Governo
in sede di attuazione delle misure recate dal disegno di legge in esame ad adottare ulteriori iniziative anche normative volte a:
intervenire sulla legge 8 novembre 1991, n. 362, al fine di aggiornare la disciplina delle partecipazioni nelle società titolari di esercizi di farmacia, includendo le partecipazioni indirette e chiarendo l'ambito di applicazione delle incompatibilità;
promuovere una maggiore trasparenza nella gestione delle farmacie, intervenendo sugli obblighi informativi relativi alla compagine sociale e ai componenti degli organi di amministrazione delle società titolari di esercizi di farmacia.
9/2750/20. Loizzo.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, all'articolo 1, commi da 351 a 356, riconosce stabilmente le farmacie pubbliche e private convenzionate come strutture che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie per il Servizio sanitario nazionale;
anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, la Missione 6 «Salute», individua lo sviluppo della cosiddetta «farmacia dei servizi», quale strumento essenziale per migliorare l'accessibilità, l'efficienza e la sostenibilità del sistema sanitario;
le farmacie rivestono un ruolo strategico nell'erogazione dei servizi sanitari di prossimità e nella tutela della salute pubblica e necessitano di un quadro normativo che si adatti alle recenti evoluzioni del settore ed in particolare al fatto che le farmacie sono oramai gestite in forma societaria ed appartengono a gruppi societari complessi, assicurando adeguati livelli di efficienza, trasparenza, concorrenza e prevenzione dei conflitti di interesse;
la legge 8 novembre 1991, n. 362, disciplina l'assetto proprietario e gestionale delle farmacie, prevedendo limiti e incompatibilità finalizzati alla tutela dell'interesse pubblico, che richiedono un aggiornamento coerente con l'evoluzione del mercato e con gli obiettivi del PNRR;
appare opportuno introdurre la disciplina delle partecipazioni indirette nelle società titolari di esercizi di farmacia in quanto la normativa attuale disciplina solo la partecipazione diretta, introducendo condizioni idonee a garantire l'indipendenza gestionale, la separazione informativa e l'adozione di modelli organizzativi conformi al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
nell'ottica di una maggiore trasparenza, è coerente intervenire anche sull'articolo 8 della citata legge n. 362 del 1991, eliminando previsioni non più attuali e ampliando gli obblighi informativi relativi alla compagine sociale e ai componenti degli organi di amministrazione delle società titolari di farmacia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, in sede di attuazione delle misure recate dal disegno di legge in esame, di adottare ulteriori iniziative anche normative volte a:
intervenire sulla legge 8 novembre 1991, n. 362, al fine di aggiornare la disciplina delle partecipazioni nelle società titolari di esercizi di farmacia, includendo le partecipazioni indirette e chiarendo l'ambito di applicazione delle incompatibilità;
promuovere una maggiore trasparenza nella gestione delle farmacie, intervenendo sugli obblighi informativi relativi alla compagine sociale e ai componenti degli organi di amministrazione delle società titolari di esercizi di farmacia.
9/2750/20. (Testo modificato nel corso della seduta)Loizzo.
La Camera,
premesso che:
la manovra economica per il 2026, in continuità con le decisioni assunte finora dal Governo, in materia di politica economica e del lavoro, contiene importanti disposizioni di carattere fiscale e di sostegno al potere di acquisto delle famiglie e di crescita delle imprese, nonostante i margini d'intervento finanziari limitati, a causa dei vincoli di bilancio e delle nuove regole europee che richiedono maggiore trasparenza e responsabilità attraverso nuove clausole numeriche di salvaguardia;
il complesso delle misure previste si integrano, coerentemente, con i provvedimenti di riforma introdotti in precedenza in favore dei professionisti, che puntano a valorizzare i diversi ambiti professionali, adeguando le leggi di settore ai cambiamenti della società, semplificando e sburocratizzando i processi, potenziando i percorsi formativi, agevolando l'accesso e aumentandone l'attrattività;
in tale ambito, il disegno di legge di delega al Governo, per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali, in corso d'esame al Senato, che mira ad aggiornare la normativa (che in molti casi non rispecchiava più i cambiamenti della società) interviene con l'articolo 2, sulla disciplina delle società tra professionisti – STP costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ed introduce significative modifiche volte a valorizzare l'interdisciplinarità;
il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025, approvato definitivamente dal Parlamento, contiene nell'ambito delle STP, misure innovative in favore delle società tra professionisti, finalizzate ad incentivare l'aggregazione, per meglio competere nel panorama europeo e internazionale;
si evidenzia inoltre che, in materia di regime forfettario, ai sensi dell'articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015) non possono adottare il regime forfetario, i contribuenti che controllano direttamente o indirettamente SRL/associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto in regime forfettario;
in coerenza con gli indirizzi del Governo, volti a incentivare le forme di aggregazioni tra professionisti, a giudizio del sottoscrittore del presente atto di indirizzo, occorre prevedere affinché le condizioni per l'accesso alla neutralità fiscale nell'ambito del regime forfettario siano estese anche nei riguardi dei professionisti (che già usufruiscono di tale agevolazione) che decidono di proseguire la propria attività professionale in forma associativa, ovvero trasformandosi in società tra professionisti, a condizione che, nell'anno precedente, abbiano contemporaneamente conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 85 mila euro all'anno;
la suesposta misura, evidenzia ancora lo scrivente, non si applicherebbe alle STP già esistenti, ma a coloro che decidono di costituirsi in forma aggregativa e godono già del regime forfettario,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere nel corso della Legislatura, l'introduzione di una misura ad hoc, al fine di incentivare l'aggregazione dei liberi professionisti che già godono del regime forfettario, all'interno delle società tra professionisti di nuova costituzione, valutato peraltro che tale misura si considera neutrale dal punto di vista finanziario, in quanto le stesse agevolazioni fiscali previste dai professionisti (prima della costituzione di una STP) restano immutate nel momento in cui decidono di proseguire in forma aggregativa la stessa attività professionale.
9/2750/21. De Bertoldi, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
la manovra economica per il 2026, in continuità con le decisioni assunte finora dal Governo, in materia di politica economica e del lavoro, contiene importanti disposizioni di carattere fiscale e di sostegno al potere di acquisto delle famiglie e di crescita delle imprese, nonostante i margini d'intervento finanziari limitati, a causa dei vincoli di bilancio e delle nuove regole europee che richiedono maggiore trasparenza e responsabilità attraverso nuove clausole numeriche di salvaguardia;
il complesso delle misure previste si integrano, coerentemente, con i provvedimenti di riforma introdotti in precedenza in favore dei professionisti, che puntano a valorizzare i diversi ambiti professionali, adeguando le leggi di settore ai cambiamenti della società, semplificando e sburocratizzando i processi, potenziando i percorsi formativi, agevolando l'accesso e aumentandone l'attrattività;
in tale ambito, il disegno di legge di delega al Governo, per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali, in corso d'esame al Senato, che mira ad aggiornare la normativa (che in molti casi non rispecchiava più i cambiamenti della società) interviene con l'articolo 2, sulla disciplina delle società tra professionisti – STP costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ed introduce significative modifiche volte a valorizzare l'interdisciplinarità;
il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025, approvato definitivamente dal Parlamento, contiene nell'ambito delle STP, misure innovative in favore delle società tra professionisti, finalizzate ad incentivare l'aggregazione, per meglio competere nel panorama europeo e internazionale;
si evidenzia inoltre che, in materia di regime forfettario, ai sensi dell'articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015) non possono adottare il regime forfetario, i contribuenti che controllano direttamente o indirettamente SRL/associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto in regime forfettario;
in coerenza con gli indirizzi del Governo, volti a incentivare le forme di aggregazioni tra professionisti, a giudizio del sottoscrittore del presente atto di indirizzo, occorre prevedere affinché le condizioni per l'accesso alla neutralità fiscale nell'ambito del regime forfettario siano estese anche nei riguardi dei professionisti (che già usufruiscono di tale agevolazione) che decidono di proseguire la propria attività professionale in forma associativa, ovvero trasformandosi in società tra professionisti, a condizione che, nell'anno precedente, abbiano contemporaneamente conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 85 mila euro all'anno;
la suesposta misura, evidenzia ancora lo scrivente, non si applicherebbe alle STP già esistenti, ma a coloro che decidono di costituirsi in forma aggregativa e godono già del regime forfettario,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel rispetto della Direttiva IVA, di accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere nel corso della Legislatura, l'introduzione di una misura ad hoc, al fine di incentivare l'aggregazione dei liberi professionisti che già godono del regime forfettario, all'interno delle società tra professionisti di nuova costituzione, valutato peraltro che tale misura si considera neutrale dal punto di vista finanziario, in quanto le stesse agevolazioni fiscali previste dai professionisti (prima della costituzione di una STP) restano immutate nel momento in cui decidono di proseguire in forma aggregativa la stessa attività professionale.
9/2750/21. (Testo modificato nel corso della seduta)De Bertoldi, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure in materia di crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate;
la legge 18 novembre 2025, n. 171, ha esteso la Zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, istituita dall'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, all'intero territorio delle regioni Marche e Umbria, classificate come «in transizione» ai sensi delle normative europee;
l'attuale disciplina in materia di agevolazioni fiscali ZES, e in particolare del credito d'imposta per gli investimenti di cui all'articolo 16 del citato decreto-legge n. 124 del 2023, limita l'accesso al beneficio alle sole imprese insediate nelle zone assistite individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
ciò comporta che numerosi comuni delle Marche e dell'Umbria, pur formalmente ricompresi nella ZES unica, risultano esclusi dal beneficio fiscale, con effetti distorsivi sulle dinamiche economiche regionali. Tale esclusione determina una netta asimmetria competitiva tra territori contigui, spesso appartenenti a medesimi comparti produttivi, con impatti concreti sull'equilibrio delle filiere e sugli obiettivi di coesione;
l'assenza di strumenti compensativi per i territori esclusi dal credito d'imposta rischia di determinare ulteriori divari interni alle stesse regioni, aggravando le difficoltà già esistenti in molte aree appenniniche, interne o colpite da emergenze recenti, e compromettendo la finalità stessa dell'estensione della ZES, ovvero la creazione di un quadro omogeneo di attrattività per nuovi investimenti;
in tale prospettiva, risulta necessario un intervento equilibrato che – pur nel rispetto del quadro normativo nazionale ed europeo – consenta di rimediare alla disparità esistente, offrendo anche alle imprese escluse strumenti adeguati per sostenere la competitività e favorire il consolidamento e la ripresa dell'attività produttiva. L'ordinamento vigente prevede forme di sostegno compatibili con la normativa sugli aiuti di Stato, che possono essere utilizzate in modo mirato, per accompagnare le imprese operanti nei territori oggi penalizzati dall'attuale assetto degli aiuti fiscali ZES;
occorre inoltre favorire un utilizzo più strategico delle risorse disponibili, orientando gli strumenti di programmazione ordinaria o straordinaria, verso obiettivi di riequilibrio territoriale e rafforzamento delle realtà produttive più esposte alla competizione fiscale indiretta, generata dall'attuale perimetrazione della ZES unica,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte ad introdurre misure compensative a favore delle imprese localizzate nei territori delle regioni Marche e Umbria, attualmente esclusi dal credito d'imposta ZES, mediante strumenti compatibili con la normativa europea, così da garantire condizioni omogenee di sviluppo imprenditoriale, salvaguardare l'integrità delle filiere produttive regionali e scongiurare squilibri competitivi tra aree contigue appartenenti alla stessa Zona economica speciale.
9/2750/22. Curti.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno 2026, il cui comma 480 dell'articolo 1 reca misure per migliorare l'accessibilità tra il Tirreno (Area Pontina) e l'Autostrada A2, migliorando la viabilità tra Tirreno e Sud Lazio;
premesso che:
dagli anni Duemila è presente negli strumenti urbanistici del comune di Correggio l'ipotesi di realizzazione di un nuovo casello autostradale sull'autostrada A1 nell'area di Prato di Correggio, in provincia di Reggio Emilia;
tale previsione è stata recepita nella pianificazione territoriale provinciale (PTCP) approvata nel 2010 dalla provincia di Reggio Emilia ed è oggi presente negli strumenti urbanistici dei comuni di Correggio, Reggio Emilia e San Martino in Rio;
negli ultimi mesi, istituzioni locali e rappresentanze economiche del territorio hanno rinnovato pubblicamente la richiesta di avviare un confronto tecnico con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con Autostrade per l'Italia al fine di valutare la fattibilità dell'intervento, il cui costo è stimato in circa 60 milioni di euro;
la provincia di Reggio Emilia e i comuni di Correggio, Reggio Emilia, San Martino in Rio e Rubiera hanno formalmente richiesto alla regione Emilia-Romagna l'apertura di un tavolo di confronto dedicato alla realizzazione del nuovo casello di Prato di Correggio;
l'infrastruttura è ritenuta strategica dalle amministrazioni locali, dalle associazioni economiche e dagli enti territoriali interessati, in quanto migliorerebbe l'accessibilità al sistema autostradale, rafforzerebbe la connessione tra i poli produttivi e aumenterebbe l'attrattività dell'area per gli insediamenti imprenditoriali;
la localizzazione del casello a Prato di Correggio contribuirebbe ad alleggerire i flussi di traffico oggi concentrati sui caselli di Reggio Emilia e Modena Nord, nonché sulla viabilità ordinaria e sulla via Emilia, con benefici in termini di sicurezza, sostenibilità e gestione della mobilità di merci e persone;
allo stato attuale non risultano atti formali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che attestino l'inserimento dell'opera nella programmazione nazionale o nei tavoli di pianificazione della rete autostradale,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal comma 480 dell'articolo 1 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
a promuovere, anche tramite Autostrade per l'Italia, lo svolgimento di analisi aggiornate sui volumi di traffico, sulla sostenibilità economico-finanziaria e sull'impatto logistico della realizzazione di un nuovo casello autostradale nell'area di Prato di Correggio;
a valutare l'inserimento dell'intervento tra le opere suscettibili di esame nell'ambito degli strumenti di programmazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Piano economico-finanziario del concessionario autostradale;
ad attivare, per quanto di competenza, un confronto tecnico formale con la regione Emilia-Romagna, la provincia di Reggio Emilia e i comuni interessati, finalizzato all'analisi delle condizioni di fattibilità, delle tempistiche e delle modalità di realizzazione dell'opera.
9/2750/23. Andrea Rossi, Malavasi.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno 2026, il cui comma 787 dell'articolo 1 reca disposizioni per sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e per la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale;
premesso che:
la legge di bilancio costituisce il principale strumento di indirizzo delle politiche industriali e delle scelte strategiche dello Stato, in particolare rispetto alla gestione delle crisi industriali complesse e all'allocazione delle risorse necessarie ad accompagnare e rendere sostenibile la transizione produttiva, ecologica e digitale;
il disegno di legge di bilancio per il 2026 si colloca in un quadro di progressivo indebolimento del sistema industriale nazionale, segnato da un prolungato calo della produzione, da un aumento dei costi di produzione e dalla perdita di competitività rispetto agli altri principali Paesi europei;
in tale contesto, il costo dell'energia rappresenta uno dei principali fattori di crisi per le imprese italiane, che continuano a sostenere prezzi dell'energia elettrica e del gas significativamente superiori alla media europea, in assenza di interventi strutturali e selettivi in grado di ridurre tale divario e di garantire condizioni di concorrenza eque;
il disegno di legge di bilancio in esame non introduce misure efficaci per contenere il costo dell'energia per il sistema produttivo, né rafforza gli strumenti di sostegno alle imprese energivore e alle filiere manifatturiere maggiormente esposte, limitandosi a interventi frammentati e temporanei;
tra le filiere più colpite emerge il settore automotive, che attraversa una crisi strutturale senza precedenti, con un drastico calo dei volumi produttivi, ripetute fermate degli stabilimenti e gravi ricadute occupazionali lungo tutta la catena della componentistica;
nonostante la centralità strategica dell'automotive, anche questa legge di bilancio conferma l'assenza di una politica industriale strutturata, non rifinanzia in modo adeguato gli strumenti per la riconversione produttiva e mantiene il drastico ridimensionamento del Fondo automotive, compromettendo la capacità del Paese di governare la transizione ecologica e tecnologica del settore;
la transizione ecologica e digitale della mobilità costituisce un obiettivo irreversibile delle politiche europee, come confermato dal nuovo pacchetto automotive presentato dalla Commissione europea il 16 dicembre 2025, che mantiene fermi gli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2035, introducendo al contempo elementi di maggiore prevedibilità regolatoria, neutralità tecnologica, sostegno alla filiera delle batterie, semplificazioni amministrative e misure per la diffusione di veicoli elettrici accessibili;
risulta essenziale che tali strumenti siano effettivamente coordinati con le politiche industriali europee, con i programmi nazionali di incentivazione e con il coinvolgimento strutturato delle parti sociali, al fine di garantire ricadute produttive e occupazionali sul territorio nazionale;
proprio per questo è necessaria l'adozione di un Piano nazionale per la filiera automotive e la mobilità sostenibile, l'istituzione di un Fondo nazionale per la politica industriale verde e digitale, il rafforzamento del Fondo italiano per il clima, e l'introduzione di strumenti di governance e indirizzo scientifico in materia climatica e ambientale per delineare, con un'impostazione di medio-lungo periodo fondata su investimenti, innovazione, tutela del lavoro e coerenza con il Green Deal europeo, gli strumenti nazionali coerenti e strutturali, in grado di evitare marginalizzazioni della filiera italiana rispetto ai sistemi industriali più forti e di garantire che la transizione non si traduca in un processo di deindustrializzazione,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal comma 787 dell'articolo 1 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte:
ad adottare senza ulteriori rinvii un Piano nazionale per la filiera automotive e la mobilità sostenibile, assicurando un reale coinvolgimento delle parti sociali e vincolando il sostegno pubblico a investimenti produttivi in Italia, innovazione tecnologica e tutela dell'occupazione;
a istituire e rendere operativo il Fondo nazionale per la politica industriale verde e digitale come strumento permanente, in grado di coordinare investimenti pubblici e privati e di contrastare la perdita di capacità industriale e occupazionale;
a introdurre misure strutturali per la riduzione del costo dell'energia per le imprese, in particolare per le filiere manifatturiere e industriali strategiche, superando la logica degli interventi emergenziali e temporanei;
a ripristinare e rafforzare le risorse destinate al settore automotive, superando i tagli al Fondo automotive e ponendo fine a una gestione frammentata e inefficace delle politiche industriali;
a riferire tempestivamente alle Camere sugli effetti delle scelte di bilancio in termini di competitività industriale, costi energetici, investimenti e occupazione, a partire dal settore automotive.
9/2750/24. Peluffo.
La Camera
impegna il Governo
a continuare ad adottare misure a favore della filiera automotive, delle filiere manifatturiere e industriali strategiche.
9/2750/24. (Testo modificato nel corso della seduta)Peluffo.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno 2026, il cui comma 787 reca disposizioni per sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale;
premesso che:
lo stabilimento ex ILVA di Genova Cornigliano, disciplinato dall'Accordo di programma 1999-2005, opera come sito a freddo con funzioni di laminazione, produzione di banda stagnata e zincatura e costituisce un presidio industriale e occupazionale strategico per la Liguria e per l'intera filiera siderurgica nazionale;
la continuità produttiva del sito dipende in modo essenziale dall'approvvigionamento dei coils, provenienti prevalentemente dallo stabilimento di Taranto, oggi gravemente compromesso dalla crisi di Acciaierie d'Italia, dalla gestione commissariale e dalla mancanza di un piano industriale definito e verificabile;
nelle ultime settimane i lavoratori di Genova Cornigliano hanno avviato mobilitazioni e presìdi permanenti, a fronte di una situazione caratterizzata dal sottoutilizzo degli impianti di zincatura e banda stagnata, dall'assenza di investimenti e dall'assenza di certezze sui volumi produttivi, aggravata dall'esito inconcludente dell'incontro svoltosi presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il 28 novembre 2025;
le organizzazioni sindacali hanno denunciato il concreto rischio di un «ciclo corto» e di riduzioni strutturali della produzione che metterebbero in discussione l'operatività stessa dello stabilimento, in assenza di garanzie sull'arrivo dei coils e sulla destinazione dei volumi ai siti del Nord;
l'Accordo di programma vigente per Genova Cornigliano prevede vincoli precisi sulla salvaguardia occupazionale e sull'utilizzo siderurgico delle aree, che lo Stato è tenuto a rispettare;
in occasione di question time svolti nell'Assemblea della Camera dei deputati, risulta ai sottoscrittori del presente atto che il Governo abbia ricondotto le criticità in atto a fattori temporanei legati alla manutenzione degli altoforni di Taranto, rinviando al febbraio 2026 il ripristino dei livelli produttivi, senza fornire alcuna garanzia immediata sulla ripresa delle attività di zincatura, sui volumi di coils destinati a Genova Cornigliano e senza presentare un piano industriale per il polo siderurgico del Nord;
tale impostazione rischia di determinare, nei fatti, una progressiva marginalizzazione del sito di Genova Cornigliano, con gravi conseguenze industriali, occupazionali e territoriali;
la legge di bilancio costituisce il principale strumento di indirizzo delle politiche industriali e delle scelte strategiche dello Stato nei confronti delle crisi industriali complesse,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal comma 787 dell'articolo 1 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte:
a garantire con effetto immediato, e comunque senza attendere il completamento degli interventi di manutenzione presso il sito di Taranto, la continuità delle forniture di coils necessarie ad assicurare la piena operatività dello stabilimento ex ILVA di Genova Cornigliano;
ad assumere impegni puntuali e verificabili sulla ripresa stabile delle attività di zincatura e banda stagnata presso lo stabilimento di Genova Cornigliano, evitando ulteriori fasi di sottoutilizzo degli impianti che comprometterebbero irreversibilmente il sito;
a definire e rendere pubblico, entro un termine certo, un piano industriale specifico per lo stabilimento di Genova Cornigliano e per il polo siderurgico del Nord, comprensivo di volumi produttivi, investimenti, cronoprogramma e garanzie occupazionali, nel pieno rispetto dell'Accordo di programma 1999-2005;
a convocare con urgenza, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un tavolo dedicato e permanente con le istituzioni territoriali e le organizzazioni sindacali, finalizzato a scongiurare il ricorso a un «ciclo corto» e a qualsiasi ipotesi di ridimensionamento strutturale del sito di Genova Cornigliano;
a riferire tempestivamente alle Camere sull'attuazione degli impegni assunti, sugli investimenti programmati e sui livelli produttivi e occupazionali dello stabilimento.
9/2750/25. Pandolfo, Ghio.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio per il 2026, pur richiamando in più passaggi la centralità del tema della sicurezza, non reca misure adeguate e proporzionate per fronteggiare la strutturale carenza di organici e la necessità di ricambio del comparto sicurezza, né prevede un incremento degli effettivi idoneo a compensare l'invecchiamento del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, risultando altresì insufficienti le dotazioni strumentali destinate allo svolgimento delle relative attività istituzionali;
i crescenti carichi di lavoro, la complessità delle funzioni esercitate e l'elevata esposizione a rischi fisici e psico-sociali rendono evidente come la sicurezza dei cittadini non possa essere garantita attraverso il mero inasprimento del diritto penale o l'introduzione di nuove fattispecie di reato, ma richieda investimenti strutturali in prevenzione, presenza adeguata sul territorio, formazione continua e miglioramento delle condizioni di lavoro del personale;
la legge di bilancio per il 2026 non reca altresì alcun intervento di costituzione di un fondo con risorse adeguate per la «previdenza dedicata» dei lavoratori del comparto sicurezza;
i commi 180 e seguenti dell'articolo 1 del disegno di legge di bilancio introducono, al contrario, un significativo incremento dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico del personale del comparto sicurezza, misura che appare incoerente con la natura delle funzioni esercitate, con le condizioni di lavoro cui è sottoposto il personale e con l'elevato grado di usura psico-fisica connesso alle attività operative;
la legge di bilancio per il 2026 non prevede inoltre risorse atte a garantire gli aumenti retributivi necessari a valorizzare il lavoro del personale del comparto sicurezza, né stanziamenti adeguati al finanziamento del Contratto per la dirigenza, contribuendo a determinare un progressivo impoverimento salariale e a indebolire l'attrattività e la tenuta complessiva del sistema;
la valorizzazione del ruolo delle forze di pubblica sicurezza, spesso proclamata sul piano politico, non ha trovato adeguata corrispondenza in scelte normative e soprattutto finanziarie, capaci di tutelarne concretamente il lavoro, la dignità professionale e la sostenibilità nel tempo delle funzioni esercitate,
impegna il Governo
a rivedere gli effetti applicativi della disposizione recata dal comma 180 dell'articolo 1 del provvedimento in esame al fine di escludere, con il primo provvedimento utile e comunque non oltre il 30 giugno 2026, il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'applicazione dell'incremento delle mensilità aggiuntive, previste dal disegno di legge di bilancio, per l'ottenimento dei requisiti pensionistici, ovvero a introdurre meccanismi compensativi specifici fondati sulla natura usurante e sulla peculiarità delle funzioni svolte, assicurando altresì il reperimento delle risorse necessarie a rafforzare le capacità di prevenzione, la presenza sul territorio e la tutela effettiva della sicurezza dei cittadini.
9/2750/26. Mauri, Bonafè.
La Camera,
premesso che:
nel disegno di legge di bilancio, ai commi da 529 a 537 dell'articolo 1, sono contenute misure in materia di università e ricerca;
l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste è un'università non statale legalmente riconosciuta, istituita ai sensi dell'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e autorizzata a rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 ottobre 2000;
la presenza di un ateneo in Valle d'Aosta costituisce un presidio strategico per l'effettività del diritto allo studio universitario e per lo sviluppo di attività di alta formazione e ricerca in un territorio montano e di confine, caratterizzato da specificità ambientali e linguistiche;
tale ateneo è capace di attrarre in Valle d'Aosta una quota di studenti non residenti pari al 40 per cento degli iscritti, svolgendo un ruolo significativo nell'attrattività e nello sviluppo del territorio regionale e contrastando fenomeni come lo spopolamento della montagna;
i contributi provenienti dalla regione autonoma Valle d'Aosta, dall'Unione europea e dallo Stato costituiscono la principale fonte di ricavi dell'ateneo, garantendo lo sviluppo delle attività di didattica, ricerca e terza missione, oltre che la qualità dei servizi offerti;
nel rispetto dell'autonomia universitaria, nei prossimi anni sarà fondamentale garantire le risorse per l'ampliamento dell'offerta formativa progettando nuovi corsi in ambito educativo, di innovazione sociale, di comunicazione e nuove tecnologie, nonché nell'ambito geologico applicativo e geofisico, secondo i bisogni emergenti dal territorio,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, mediante successivi provvedimenti e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, lo stanziamento di ulteriori finanziamenti statali annui per il triennio 2026-2028 da destinare al potenziamento dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste.
9/2750/27. Manes, Steger.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge, all'articolo 1, commi da 333 a 347, reca interventi in materia di sanità e politiche sociali, in particolare trattando direttamente di investimenti sanitari, screening oncologici, prevenzione e potenziamento della rete sanitaria. Inoltre i commi da 697 a 705 del medesimo articolo 1 intervengono sul tema dell'equità territoriale nell'accesso ai servizi sanitari;
l'area della cosiddetta «Terra dei Fuochi», ed in particolare il territorio della provincia di Caserta, registra da anni una significativa incidenza di patologie oncologiche, come attestato da numerosi studi epidemiologici e rapporti delle autorità sanitarie competenti;
il complesso dell'ex ospedale psichiatrico «Maddalena» di Aversa costituisce un rilevante patrimonio pubblico inutilizzato, suscettibile di essere recuperato e rifunzionalizzato per finalità sanitarie di interesse strategico nazionale;
la carenza di strutture oncologiche nel Mezzogiorno contribuisce a fenomeni di mobilità sanitaria passiva, con gravi ripercussioni sia sulla qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie sia sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale;
la realizzazione di un polo oncologico pubblico ad Aversa consentirebbe di rafforzare la rete nazionale di assistenza oncologica, garantendo prossimità delle cure, integrazione tra prevenzione, diagnosi e terapia, nonché un presidio stabile a tutela della salute nelle aree maggiormente esposte a fattori di rischio ambientale;
un intervento di tale natura rappresenterebbe altresì un'importante occasione di rigenerazione urbana e di rilancio occupazionale per il territorio,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dai commi 333-347 dell'articolo 1 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte:
a valutare l'adozione di iniziative, anche di carattere normativo, volte a finanziare investimenti per l'istituzione di un Polo oncologico pubblico presso il complesso dell'ex ospedale psichiatrico «Maddalena» di Aversa, quale struttura di riferimento per le aree della cosiddetta Terra dei Fuochi;
a promuovere, per quanto di competenza, il coinvolgimento della regione Campania e degli enti territoriali competenti, al fine di inserire il suddetto intervento nella programmazione sanitaria nazionale e regionale;
a considerare il recupero e la rifunzionalizzazione del complesso dell'ex ospedale psichiatrico «Maddalena» di Aversa come intervento prioritario nell'ambito delle politiche volte a ridurre le diseguaglianze territoriali nell'accesso ai servizi sanitari e a rafforzare la tutela della salute pubblica.
9/2750/28. Graziano, Santillo, Cerreto.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge, all'articolo 1, commi da 333 a 347, reca interventi in materia di sanità e politiche sociali, in particolare trattando direttamente di investimenti sanitari, screening oncologici, prevenzione e potenziamento della rete sanitaria. Inoltre i commi da 697 a 705 del medesimo articolo 1 intervengono sul tema dell'equità territoriale nell'accesso ai servizi sanitari;
l'area della cosiddetta «Terra dei Fuochi», ed in particolare il territorio della provincia di Caserta, registra da anni una significativa incidenza di patologie oncologiche, come attestato da numerosi studi epidemiologici e rapporti delle autorità sanitarie competenti;
il complesso dell'ex ospedale psichiatrico «Maddalena» di Aversa costituisce un rilevante patrimonio pubblico inutilizzato, suscettibile di essere recuperato e rifunzionalizzato per finalità sanitarie di interesse strategico nazionale;
la carenza di strutture oncologiche nel Mezzogiorno contribuisce a fenomeni di mobilità sanitaria passiva, con gravi ripercussioni sia sulla qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie sia sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale;
la realizzazione di un polo oncologico pubblico ad Aversa consentirebbe di rafforzare la rete nazionale di assistenza oncologica, garantendo prossimità delle cure, integrazione tra prevenzione, diagnosi e terapia, nonché un presidio stabile a tutela della salute nelle aree maggiormente esposte a fattori di rischio ambientale;
un intervento di tale natura rappresenterebbe altresì un'importante occasione di rigenerazione urbana e di rilancio occupazionale per il territorio,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dai commi 333-347 dell'articolo 1 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte:
a valutare l'opportunità di valutare l'adozione di iniziative, anche di carattere normativo, volte a finanziare investimenti per l'istituzione di un Polo oncologico pubblico presso il complesso dell'ex ospedale psichiatrico «Maddalena» di Aversa, quale struttura di riferimento per le aree della cosiddetta Terra dei Fuochi;
a valutare l'opportunità di promuovere, per quanto di competenza, il coinvolgimento della regione Campania e degli enti territoriali competenti, al fine di inserire il suddetto intervento nella programmazione sanitaria nazionale e regionale;
a valutare l'opportunità di considerare il recupero e la rifunzionalizzazione del complesso dell'ex ospedale psichiatrico «Maddalena» di Aversa come intervento prioritario nell'ambito delle politiche volte a ridurre le diseguaglianze territoriali nell'accesso ai servizi sanitari e a rafforzare la tutela della salute pubblica.
9/2750/28. (Testo modificato nel corso della seduta)Graziano, Santillo, Cerreto.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio per il 2026 reca, all'articolo 1, comma 51, una modifica del trattamento tributario dei dividendi ai fini delle imposte sui redditi, che limita l'operatività del principio generale di parziale imponibilità dei dividendi previsto dall'articolo 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;
nel dettaglio la nuova disposizione, a partire dalle distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026, limita l'accesso al cosiddetto «regime di esclusione» (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro, di conseguenza, in assenza di tale soglia minima di partecipazione, i dividendi concorreranno per intero alla formazione del reddito imponibile del percipiente;
considerato che la ratio del suddetto intervento si sostanzierebbe nell'introduzione di una soglia minima ragguagliata alla partecipazione al capitale della società, già prevista in altri ordinamenti europei, al di sotto della quale la parziale esenzione sui dividendi non spetterebbe stante la natura «speculativa» e «non strategica» delle partecipazioni di valore inferiore alla detta soglia;
contrariamente a quanto avviene nelle società lucrative, gli utili prodotti da una società cooperativa o da un'impresa sociale costituita in forma societaria sono perlopiù destinati in via definitiva all'attività statutaria o a patrimonio e mai distribuibili ai soci, neppure dopo lo scioglimento dell'ente (nel diritto italiano tali riserve sono chiamate «riserve indivisibili» o «patrimonio indivisibile»). In tali enti, la possibilità di distribuzione dei dividendi (disciplinata per le imprese sociali all'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e per le società cooperative dall'articolo 2514 del codice civile) è fortemente limitata, essendo previsti consistenti limiti di remunerazione delle quote di capitale sottoscritte: tale disciplina costituisce un forte disincentivo all'investimento e alla partecipazione nel capitale di tali imprese;
per le società cooperative il disincentivo all'investimento è ancor più rilevante per gli effetti della regola del voto capitario, nonché per i pregnanti limiti di voto e di potere gestionale imposti ai soci finanziatori che non possono mai superare un terzo dei voti complessivi e, dunque, per la sostanziale irrilevanza dell'entità della partecipazione rispetto alla distribuzione del potere di governo e gestione dell'impresa che rimane sempre ai soci ordinari;
le partecipazioni inferiori al 5 per cento nel capitale delle imprese sociali e delle società cooperative in quanto strutturali e tipizzanti il modello cooperativo non potrebbero giammai considerarsi «speculative» e «non strategiche», non essendo mai rispondenti a finalità lucrative e/o remunerative dell'investimento, bensì esclusivamente di sostegno alla funzione sociale dell'impresa;
i dividendi distribuiti a fronte di tali partecipazioni, in quanto fortemente limitati, non sono e in nessun modo assimilabili ai dividendi distribuiti a chi investe in una società di capitali lucrativa e, per l'effetto, sarebbe irrazionale assoggettare le imprese sociali costituite in forma societaria e le società cooperative al nuovo vincolo della soglia minima di partecipazione al capitale per accedere alla parziale esenzione del dividendo;
ritenuto che il limite del 5 per cento ivi previsto non sempre qualifica la partecipazione come non determinante nella governance aziendale, soprattutto nelle società con amplissima base sociale quali quelle che assumono la forma giuridica delle società cooperative;
considerato altresì che il vincolo della soglia minima di partecipazione al capitale quale condizione di accessibilità all'esenzione, se applicato indistintamente anche alle società cooperative e alle imprese sociali produrrebbe una selezione avversa agli investimenti in tali soggetti e che ciò si porrebbe in contrasto, oltre che con il principio di uguaglianza e parità di trattamento, con la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2023 sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale (C/2023/1344) (in via di attuazione nel nostro paese con l'imminente approvazione di un Piano d'azione nazionale) che espressamente, al paragrafo 14, sollecita gli Stati membri ad agevolare l'investimento nel capitale dei soggetti dell'economia sociale;
peraltro, l'individuazione di una soglia minima di partecipazione al capitale è in contrasto con i principi cooperativi internazionali e con i principi generali dell'ordinamento cooperativo italiano, ove il canone della «porta aperta» e della variabilità del capitale hanno sempre imposto valori di ingresso e partecipazione molto bassi e la regola dell'assenza di una soglia minima è assurta a specificità del modello cooperativo (sicché le percentuali di partecipazione dei soci sono perlopiù basse e diseguali, ma l'adesione è comunque considerata una forma fondamentale di partecipazione in un'impresa commerciale),
impegna il Governo
in coerenza con le politiche governative di incentivo agli investimenti, a riconsiderare gli effetti applicativi della disposizione recata dal comma 51 dell'articolo 1 del provvedimento in esame allo scopo di adottare un intervento normativo volto a prevedere l'esonero dall'applicazione del requisito della soglia minima di partecipazione al capitale previsto dal citato comma ai fini dell'accesso al regime di parziale esenzione dei dividendi per le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e per le società cooperative che prevedono nel proprio statuto le clausole di cui all'articolo 2514 del codice civile.
9/2750/29. Roggiani, Guerra.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio per il 2026 reca, all'articolo 1, comma 51, una modifica del trattamento tributario dei dividendi ai fini delle imposte sui redditi, che limita l'operatività del principio generale di parziale imponibilità dei dividendi previsto dall'articolo 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;
nel dettaglio la nuova disposizione, a partire dalle distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026, limita l'accesso al cosiddetto «regime di esclusione» (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro, di conseguenza, in assenza di tale soglia minima di partecipazione, i dividendi concorreranno per intero alla formazione del reddito imponibile del percipiente;
considerato che la ratio del suddetto intervento si sostanzierebbe nell'introduzione di una soglia minima ragguagliata alla partecipazione al capitale della società, già prevista in altri ordinamenti europei, al di sotto della quale la parziale esenzione sui dividendi non spetterebbe stante la natura «speculativa» e «non strategica» delle partecipazioni di valore inferiore alla detta soglia;
contrariamente a quanto avviene nelle società lucrative, gli utili prodotti da una società cooperativa o da un'impresa sociale costituita in forma societaria sono perlopiù destinati in via definitiva all'attività statutaria o a patrimonio e mai distribuibili ai soci, neppure dopo lo scioglimento dell'ente (nel diritto italiano tali riserve sono chiamate «riserve indivisibili» o «patrimonio indivisibile»). In tali enti, la possibilità di distribuzione dei dividendi (disciplinata per le imprese sociali all'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e per le società cooperative dall'articolo 2514 del codice civile) è fortemente limitata, essendo previsti consistenti limiti di remunerazione delle quote di capitale sottoscritte: tale disciplina costituisce un forte disincentivo all'investimento e alla partecipazione nel capitale di tali imprese;
per le società cooperative il disincentivo all'investimento è ancor più rilevante per gli effetti della regola del voto capitario, nonché per i pregnanti limiti di voto e di potere gestionale imposti ai soci finanziatori che non possono mai superare un terzo dei voti complessivi e, dunque, per la sostanziale irrilevanza dell'entità della partecipazione rispetto alla distribuzione del potere di governo e gestione dell'impresa che rimane sempre ai soci ordinari;
le partecipazioni inferiori al 5 per cento nel capitale delle imprese sociali e delle società cooperative in quanto strutturali e tipizzanti il modello cooperativo non potrebbero giammai considerarsi «speculative» e «non strategiche», non essendo mai rispondenti a finalità lucrative e/o remunerative dell'investimento, bensì esclusivamente di sostegno alla funzione sociale dell'impresa;
i dividendi distribuiti a fronte di tali partecipazioni, in quanto fortemente limitati, non sono e in nessun modo assimilabili ai dividendi distribuiti a chi investe in una società di capitali lucrativa e, per l'effetto, sarebbe irrazionale assoggettare le imprese sociali costituite in forma societaria e le società cooperative al nuovo vincolo della soglia minima di partecipazione al capitale per accedere alla parziale esenzione del dividendo;
ritenuto che il limite del 5 per cento ivi previsto non sempre qualifica la partecipazione come non determinante nella governance aziendale, soprattutto nelle società con amplissima base sociale quali quelle che assumono la forma giuridica delle società cooperative;
considerato altresì che il vincolo della soglia minima di partecipazione al capitale quale condizione di accessibilità all'esenzione, se applicato indistintamente anche alle società cooperative e alle imprese sociali produrrebbe una selezione avversa agli investimenti in tali soggetti e che ciò si porrebbe in contrasto, oltre che con il principio di uguaglianza e parità di trattamento, con la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2023 sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale (C/2023/1344) (in via di attuazione nel nostro paese con l'imminente approvazione di un Piano d'azione nazionale) che espressamente, al paragrafo 14, sollecita gli Stati membri ad agevolare l'investimento nel capitale dei soggetti dell'economia sociale;
peraltro, l'individuazione di una soglia minima di partecipazione al capitale è in contrasto con i principi cooperativi internazionali e con i principi generali dell'ordinamento cooperativo italiano, ove il canone della «porta aperta» e della variabilità del capitale hanno sempre imposto valori di ingresso e partecipazione molto bassi e la regola dell'assenza di una soglia minima è assurta a specificità del modello cooperativo (sicché le percentuali di partecipazione dei soci sono perlopiù basse e diseguali, ma l'adesione è comunque considerata una forma fondamentale di partecipazione in un'impresa commerciale),
impegna il Governo
in coerenza con le politiche governative di incentivo agli investimenti, a valutare l'opportunità di riconsiderare gli effetti applicativi della disposizione recata dal comma 51 dell'articolo 1 del provvedimento in esame allo scopo di adottare un intervento normativo volto a prevedere l'esonero dall'applicazione del requisito della soglia minima di partecipazione al capitale previsto dal citato comma ai fini dell'accesso al regime di parziale esenzione dei dividendi per le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e per le società cooperative che prevedono nel proprio statuto le clausole di cui all'articolo 2514 del codice civile.
9/2750/29. (Testo modificato nel corso della seduta)Roggiani, Guerra.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame mancano del tutto iniziative economiche per incentivare, promuovere e rilanciare lo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
lo sviluppo delle fonti rinnovabili concorre agli obiettivi europei e nazionali di riduzione delle emissioni di CO2 e di decarbonizzazione dell'economia. Accelerare la diffusione degli impianti di energia rinnovabile viene considerato elemento essenziale per conseguire l'obiettivo vincolante dell'Unione europea di consumare una quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia di almeno il 42,5 per cento entro il 2030, obiettivo, quest'ultimo, a sua volta funzionale a conseguire la riduzione di almeno il 55 per cento delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, fissato nella legge europea sul clima;
la rivoluzione energetica da fonti pulite, dopo anni di crescita segnati sino ad oggi dall'entrata in funzione di 2.074.971 impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili (fonte Terna), registra quest'anno un brusco rallentamento: cala il numero di impianti, le Comunità energetiche rinnovabili sono sempre più in affanno e l'Italia si conferma indietro rispetto all'obiettivo 2030 del «decreto aree idonee»;
nei primi dieci mesi del 2025 il numero degli impianti rinnovabili realizzati in Italia rispetto allo stesso periodo del 2024 è calato del 27 per cento: 181.768 quelli realizzati da inizio anno in Italia, 67.231 installazioni in meno rispetto alle 248.999 realizzate da gennaio a ottobre 2024. Riguardo la potenza installata, le nuove installazioni nel 2025 si fermano a 5.400 MW (di cui 4.813 MW da solare fotovoltaico e 444 MW di eolico), un valore inferiore di 642 MW rispetto ai primi 10 mesi del 2024 registrando, così, una riduzione del 10,6 per cento;
un segno meno si registra anche per la produzione di energia elettrica che si attesta a 98.712 GWh, con un -2,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024, conseguenza dovuta ad un importante calo di produzione dell'idroelettrico con meno 22,8 per cento;
la battuta d'arresto complessiva interrompe i risultati positivi degli ultimi anni: nei primi mesi del 2023, la produzione di energia era aumentata del +13,6 per cento rispetto all'anno precedente; nel 2024 era stata pari al +23,9 per cento sul 2023, con un totale di 101.198 GWh/a di energia pulita, pari al 32,4 per cento dei consumi complessivi del Paese – 312.285 GWh/a – facendo registrare un record assoluto. In termini di potenza installata, invece, nel 2024, le installazioni complessive erano state superiori del 36,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023 (+1.608 MW), mentre tra il 2023 e il 2022 la crescita era stata addirittura del 88,3 per cento;
oltre al brusco rallentamento delle rinnovabili – come denunciato da Legambiente e Kyoto Club – nel 2025 a preoccupare sono anche le forti difficoltà cui devono far fronte le Comunità energetiche rinnovabili (CER). Su 5 GW di potenza incentivabile da realizzare entro il 2027, chiesta dal «decreto Cer», l'Italia ha realizzato negli ultimi cinque anni appena 115 MW. Parliamo di 1.127 realtà in tutto, un numero esiguo se paragonato con altri Paesi europei;
il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ha normato a regime l'autoconsumo e le Comunità energetiche rinnovabili, demandando ad ARERA di adottare i provvedimenti attuativi necessari al funzionamento di tale disciplina e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di emanare appositi decreti per l'adozione delle disposizioni in merito agli incentivi per la produzione energetica condivisa;
nonostante l'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, indicasse in 180 giorni il termine per l'emanazione da parte del Ministero della transizione ecologica dei decreti per l'aggiornamento dei meccanismi di incentivazione, con 1 anno e 7 mesi di ritardo, il 24 gennaio 2024 è entrato in vigore il decreto attuativo riguardante le modalità di incentivazione per l'energia condivisa per le comunità energetiche e le configurazioni di autoconsumo collettivo (decreto Cacer), al quale ha fatto seguito il decreto direttoriale 23 febbraio 2024, n. 22, con il quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha approvato le Regole operative elaborate dal GSE per accedere agli incentivi per le CER e ai contributi per gli impianti finanziati dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR;
il ritardo ingiustificabile con il quale sono stati emanati i decreti attuativi da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Regole operative da parte del GSE, unite alle difficoltà nel ricevere informazioni necessarie a identificare l'ambito di sviluppo delle CER, hanno frenato il diffondersi nel nostro Paese delle Comunità energetiche, nonostante queste siano una soluzione utile e concreta per contrastare il caro bollette, l'emergenza climatica e la povertà energetica;
il PNRR, ha inizialmente destinato circa 60 miliardi di euro di investimenti alla «Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica» e con la Missione 2 Componente 2, investimento 1.2 ha previsto uno stanziamento di 2,2 miliardi di euro per lo sviluppo delle Comunità energetiche al fine di incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile;
secondo quanto comunicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 21 novembre 2025 la sesta revisione del PNRR ha ridotto la dotazione finanziaria per la Missione 2 Componente 2, investimento 1.2 a soli 795,5 milioni di euro, riducendo lo stanziamento iniziale del 64 per cento. Tale decisione mette sotto pressione un intero comparto che negli ultimi mesi ha investito su strutture, assunzioni e formazione tecnica confidando in un quadro normativo e finanziario più stabile, essendo molti progetti sviluppati su business plan costruiti su una dotazione finanziaria che ora viene drasticamente ridotta, per lo più a ridosso delle scadenze operative;
al 30 novembre 2025, termine entro cui potevano essere presentate le domande, secondo il GSE le risorse richieste ammontano a 1.456 milioni di euro, per una potenza degli impianti pari a 3.343,8 MW,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori interventi, anche normativi, volti:
ad adottare misure per l'accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e il potenziamento (repowering) di quelli già esistenti, nonché per la costruzione delle relative infrastrutture di connessione, garantendo tempi celeri per l'ottenimento dei titoli necessari alla loro realizzazione, introducendo criteri oggettivi per il riconoscimento del principio dell'interesse pubblico prevalente per detti impianti;
a sviluppare una campagna informativa e di sensibilizzazione in tutti i territori che coinvolga la popolazione, ma anche le Amministrazioni locali sui benefici degli impianti a fonti rinnovabili, degli accumuli e dello sviluppo delle reti;
a istituire una struttura centrale di supporto tecnico-amministrativo, alle amministrazioni e agli enti locali per l'attuazione delle norme e sui corretti iter autorizzativi da seguire per la realizzazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili e sui vantaggi e le opportunità aperte dalle Comunità energetiche e dall'autoconsumo collettivo in termini di benefici sociali, ambientali ed economici e di contrasto alla povertà energetica;
a favorire la realizzazione di una mappatura aggiornata delle superfici disponibili all'installazione di impianti da fonti rinnovabili e delle aree idonee, anche attraverso la creazione di un «catasto delle superfici» utile a supportare la pianificazione e la trasparenza nei rapporti tra amministrazioni ed operatori del settore;
a completare l'istruttoria e la valutazione di tutti i progetti di nuove CER presentati entro il termine del 30 novembre 2025 nell'ambito della Missione 2 Componente 2, investimento 1.2 del PNRR, garantendo la continuità e tutela dei progetti già dichiarati idonei, ma non finanziati, e prevedendo adeguati stanziamenti per finanziare tutti i progetti ritenuti idonei;
a introdurre opportune modifiche del sistema incentivante per le CER che preveda oltre a una tariffa differenziata per potenza dell'impianto, anche una per ciascuna tecnologia utilizzata dalla CER al fine non solo di valorizzare le diverse fonti e risorse ma anche di garantire tempi di rientro consoni per i diversi investimenti;
ad assumere le più opportune iniziative di concerto con il GSE e le imprese distributrici per risolvere tempestivamente il problema della saturazione delle cabine primarie che impedisce l'allacciamento degli impianti delle CER, consentendo temporaneamente la possibilità di computare la condivisione dell'energia anche su cabine limitrofe, laddove non risulti possibile procedere all'allacciamento di nuovi impianti nella cabina di riferimento;
a prevedere l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di un apposito fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di Comunità energetiche rinnovabili», con l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili.
9/2750/30. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede, alla lettera b) del comma 60 dell'articolo 1, che a decorrere dal 1° gennaio 2026 l'aliquota applicata ai premi RC Auto relativi al rischio di infortunio del conducente e al rischio di assistenza sia aumentata dal 2,5 per cento al 12,5 per cento, per tutti i contratti stipulati o rinnovati a partire da tale data;
l'innalzamento dell'aliquota in oggetto determina, per effetto diretto, un incremento dell'onere economico a carico dei contraenti che optino per la suddetta tipologia di polizza;
la disposizione interviene, tra l'altro, in un contesto, nel quale, dal passaggio da un mercato rigido, dove i premi della polizza RC Auto erano fissati dal CIPE (Comitato interministeriale programmazione economica), ad un regime di libera concorrenza nel quale le tariffe vengono stabilite in autonomia dalle imprese che operano sul territorio nazionale, si osserva un costante e vertiginoso aumento delle tariffe che ha finito con il penalizzare, principalmente, gli assicurati più giovani e i residenti delle aree di maggiore sinistralità;
come testimoniano i dati elaborati dall'IVASS, infatti, anche nel secondo trimestre del 2025 si assiste ad un aumento del prezzo medio nazionale e delle disparità territoriali. Il prezzo medio della garanzia RC auto è, infatti, pari a 415 euro, in aumento su base annua del 3,7 per cento in termini nominali. In termini reali, tenendo conto dell'inflazione, l'aumento è del +2,0 per cento. Le variazioni annue del premio medio nelle singole province si collocano tra il +1,4 per cento e il +5,6 per cento, con gli aumenti più consistenti ad Aosta (+5,6 per cento), Roma (+5,6 per cento) e Viterbo (+5,5 per cento). Oltre un terzo delle province presenta un incremento del premio medio superiore al dato nazionale. Permane il divario territoriale: a Napoli si pagano in media 264 euro in più rispetto ad Aosta;
allo stato, il sistema bonus/malus – secondo cui dovrebbe essere premiato, con l'applicazione di tariffe più contenute, chi non commette sinistri stradali con una responsabilità superiore al 50 per cento, e penalizzato, con progressivi rincari, chi, invece, li provoca – si è rivelato inidoneo nel differenziare in maniera efficace gli utenti virtuosi da quelli che provocano sinistri;
detta inidoneità deriva, anzitutto, dalla progressiva concentrazione degli assicurati nella classe di merito CU 1, quale conseguenza del rapporto di penalizzazione e premialità pari a 2:1 (incremento di due classi in caso di sinistro e arretramento di una classe in assenza di sinistri), che risulta scarsamente efficace in presenza di una frequenza annua dei sinistri pari a circa il 5 per cento, nonché dalla compresenza di ulteriori fattori di rischio, distinti e autonomi rispetto alla classe di merito individuale, che incidono in maniera significativa sulla definizione delle politiche tariffarie, tra i quali assumono particolare rilievo la provincia di residenza, ulteriormente articolata per singoli codici di avviamento postale e la cosiddetta RCA familiare;
l'inefficacia del sistema bonus/malus si manifesta nella presenza di significative divergenze tariffarie su base territoriale tra assicurati collocati nella medesima classe di merito, in quanto il parametro della residenza dell'assicurato determina l'applicazione di premi assicurativi differenti anche a fronte di identica condotta e virtuosità di guida. Tale impostazione, fondata sulla presunta maggiore rischiosità di alcuni territori, è tradizionalmente volta a giustificare l'applicazione di premi più elevati nelle province caratterizzate da più alti livelli di sinistralità;
tuttavia, i premi medi, a prescindere dalla diversificazione tra le varie aree del Paese, risultano, comunque, superiori rispetto alla media dell'Unione europea. Ciò può essere determinato dal diverso valore dei risarcimenti. L'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) già nel 2014 proponeva la riduzione delle tariffe attraverso la riduzione del valore dei sinistri esaminati dalle imprese, in quanto queste ultimo pagano il doppio rispetto alla Francia;
è urgente intervenire su questo segmento di mercato per garantire tariffe più eque, in conformità alla funzione sociale dell'obbligo assicurativo, e rivedere l'attuale sistema bonus/malus che, di fatto, finisce per trasferire i costi dei sinistri proprio sugli assicurati più virtuosi, anche alla luce dell'approvazione della mozione n. 1-00521, con cui il Governo è impegnato a monitorare l'andamento dei premi nonché ad assumere iniziative di competenza volte a promuovere un sistema assicurativo più equo e coerente con la finalità sociale,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure previste dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 60, lettera b), del provvedimento in esame, che, prevedendo l'innalzamento dell'aliquota, dal 2,5 per cento al 12,5 per cento, applicata ai premi RC Auto relativi al rischio di infortunio del conducente e al rischio di assistenza, determina un incremento dell'onere economico a carico degli assicurati, con ulteriori iniziative di natura normativa/regolatoria volte a stabilire un parametro percentuale massimo praticabile dalle imprese assicuratrici rispetto al premio puro corrispondente alla provincia e classe di merito universale, nonché a prevedere, in capo alle imprese assicuratrici, l'obbligo di riconoscere al momento della stipula o del rinnovo del contratto l'applicazione del premio medio nazionale rilevato da ciascuna impresa per la corrispondente classe universale di merito a favore degli assicurati che, negli ultimi dieci anni, non abbiano denunciato sinistri stradali con responsabilità superiore al cinquanta per cento, al fine di ristabilire condizioni di equilibrio tariffario nel mercato assicurativo, in conformità al principio sociale dell'obbligo assicurativo.
9/2750/31. Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Amendola, De Luca, Gribaudo, Bakkali, Sarracino, Scotto, Amato, Caso.
La Camera,
premesso che:
il comma 725 dell'articolo 1 del provvedimento all'esame dell'Assemblea, nell'introdurre il comma 1-ter all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, subordina il pagamento dei compensi fino a 5.000 euro ai liberi professionisti alla preventiva verifica della regolarità fiscale e contributiva; la disposizione, seppur modificata in sede emendativa al Senato, colpisce migliaia di professionisti, soprattutto gli avvocati impegnati nel patrocinio a spese dello Stato e nella difesa d'ufficio;
si tratta di professionisti che hanno assistito i cittadini meno abbienti e che, pur vantando crediti riconosciuti dall'autorità giudiziaria, attendono da anni il pagamento delle somme dovute. Un mancato incasso che è spesso causa dei ritardi e dell'impossibilità di versare le imposte dichiarate. Quindi non evasori, ma vittime delle inadempienze nei pagamenti dello Stato;
il Consiglio nazionale forense ha preso una netta posizione di contrarietà nei confronti della disposizione, che compromette il principio di cui all'articolo 24, terzo comma, della Costituzione, secondo cui «sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione»;
il presidente del Consiglio nazionale forense, avvocato Francesco Greco, in una lettera indirizzata al Ministro dell'economia e delle finanze ha affermato: «la norma rischia inoltre di produrre un “effetto fuga” di molti professionisti da un'attività già caratterizzata da compensi bassissimi, ma essenziale per la tutela dei diritti fondamentali: solo nel 2024 sono stati oltre 200 mila i cittadini che hanno avuto accesso al patrocinio a spese dello Stato, tra cui minori e donne vittime di maltrattamenti prive di reddito»;
la disposizione danneggia quindi l'accesso universale alla giustizia e colpisce proprio chi garantisce l'effettività del diritto di difesa delle fasce più deboli;
in un momento storico nel quale la categoria affronta gravissime difficoltà economiche – come documentato dal più recente rapporto CENSIS di Cassa Forense, secondo cui la metà degli avvocati italiani non supera il reddito di 21.233 euro – subordinare il pagamento dei compensi alla verifica della regolarità fiscale e contributiva rischia di bloccare o ritardare gli emolumenti anche in presenza di semplici irregolarità temporanee o formali avrà, senza alcun dubbio, effetti potenzialmente devastanti per migliaia di avvocati;
basti ricordare che la prestazione d'opera professionale comporta già, di per sé, l'obbligo per il professionista di operare nel rispetto delle norme fiscali e previdenziali. Trasformare questo obbligo in una condizione per ottenere il pagamento significa scaricare sul singolo controlli che competono alla pubblica amministrazione, la quale dispone già delle informazioni necessarie per verificarne la posizione, e rischia di compromettere profondamente i rapporti tra professionisti e pubbliche amministrazioni, generando ulteriori oneri burocratici, incertezza applicativa, ritardi nei pagamenti e potenziali blocchi dei compensi, senza apportare alcun reale beneficio alla lotta all'evasione,
impegna il Governo
ad accompagnare la misura recata dal comma 725 dell'articolo 1 del provvedimento in esame con l'adozione degli interventi normativi necessari al fine sia di ampliare il numero di cittadini che possono accedere al gratuito patrocinio, sia di scongiurare il rischio che molti professionisti rinuncino a svolgere l'attività di gratuito patrocinio e difesa d'ufficio, istituti che invece sono essenziali per rendere effettivo il principio di cui all'articolo 24 della Costituzione.
9/2750/32. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, D'Orso, Ascari.
La Camera,
premesso che:
la regione autonoma della Sardegna versa in una condizione di svantaggio strutturale derivante in primo luogo dalla sua natura insulare, che incide negativamente sull'effettivo esercizio dei diritti di cittadinanza, sull'accesso ai servizi essenziali, sulla competitività del sistema produttivo e sulla coesione sociale e territoriale;
tale condizione naturale risulta aggravata da persistenti divari infrastrutturali nei settori dei trasporti, della mobilità interna, delle infrastrutture idriche, energetiche e ambientali, nonché da una storica concentrazione di servitù militari, che hanno sottratto ampie porzioni di territorio allo sviluppo civile ed economico, producendo nel tempo rilevanti criticità ambientali e sociali;
la distanza geografica dal Continente comporta maggiori costi per la mobilità delle persone e delle merci, tempi di spostamento più lunghi, minore accessibilità ai mercati e ai servizi avanzati, con effetti diretti sull'aumento del costo della vita e sulla riduzione delle opportunità occupazionali, in particolare per giovani e donne;
la condizione di insularità, pur riconosciuta dall'articolo 119 della Costituzione, dallo statuto speciale della regione Sardegna e da atti di indirizzo del Parlamento europeo, non ha ancora trovato piena e strutturale attuazione, determinando il permanere di disuguaglianze territoriali incompatibili con i princìpi di uguaglianza sostanziale e di coesione nazionale;
lo sviluppo della Sardegna necessita di un insieme coerente di misure strategiche, finalizzate a superare un approccio episodico e frammentato, proponendo invece un intervento strutturale di riequilibrio territoriale;
assume rilievo centrale il rafforzamento delle politiche di continuità territoriale, mediante strumenti finanziari stabili in grado di garantire collegamenti aerei, marittimi e ferroviari adeguati, accessibili e sostenibili, riconoscendo la mobilità come diritto fondamentale dei cittadini residenti nelle isole;
la sicurezza idrica e la resilienza ambientale costituiscono priorità non più rinviabili, alla luce della crescente incidenza dei cambiamenti climatici e delle ricorrenti emergenze idriche che colpiscono in modo particolare il territorio sardo;
la prevenzione e il contrasto agli incendi boschivi richiedono un rafforzamento strutturale delle capacità operative regionali, superando vincoli assunzionali e di spesa non coerenti con l'eccezionalità del contesto territoriale e ambientale;
la stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni assume un valore strategico in territori caratterizzati da carenze strutturali di servizi, poiché la continuità amministrativa e la valorizzazione delle competenze costituiscono condizioni essenziali per l'efficacia dell'azione pubblica;
la tutela delle zone umide, del Parco naturale regionale Molentargius-Saline-Litorali e, più in generale, del patrimonio ambientale sardo rappresenta non solo un obbligo di salvaguardia ecologica, ma anche un'opportunità di sviluppo sostenibile, scientifico e turistico;
la riconversione delle aree gravate da servitù militari e la bonifica ambientale dei territori interessati rispondono a un'esigenza di giustizia territoriale e sociale, finalizzata a restituire alle comunità locali risorse e spazi sottratti per lungo tempo allo sviluppo civile;
le politiche culturali, con particolare riferimento al sostegno alle biblioteche e alle librerie indipendenti, svolgono un ruolo fondamentale nei contesti insulari e periferici, dove la cultura rappresenta un presidio di coesione sociale e di contrasto allo spopolamento;
le misure per l'occupazione femminile e giovanile nel Mezzogiorno e in Sardegna risultano indispensabili per contrastare divari strutturali del mercato del lavoro e fenomeni di emigrazione forzata delle competenze;
il disegno di legge di bilancio 2026 risulta gravemente carente sotto il profilo della politica industriale, non prevedendo misure efficaci, organiche e territorialmente mirate a sostenere la reindustrializzazione, la riconversione produttiva e la tenuta occupazionale nelle aree colpite da crisi industriali complesse;
tale assenza appare particolarmente critica con riferimento alla Sardegna, e in modo specifico all'area del Sulcis Iglesiente, interessata da crisi industriali strutturali che perdurano da decenni e che hanno prodotto un progressivo depauperamento del tessuto produttivo, una contrazione dell'occupazione e un crescente disagio sociale;
nell'area del Sulcis permangono situazioni di crisi aziendale irrisolte in comparti strategici, con migliaia di lavoratori coinvolti in procedure di cassa integrazione straordinaria, sospensione delle attività o incerte prospettive occupazionali, in assenza di un piano industriale pubblico di medio-lungo periodo;
la mancanza di una strategia industriale nazionale e territoriale dedicata alle aree di crisi complessa rischia di accentuare fenomeni di desertificazione industriale, marginalizzazione economica e perdita irreversibile di competenze produttive;
l'assenza di indirizzi chiari in materia di politica industriale sostenibile e di transizione ecologica applicata ai territori in crisi si traduce in una rinuncia, di fatto, a governare i processi di trasformazione economica, lasciando intere comunità esposte all'incertezza e alla precarietà,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori interventi, anche di carattere normativo, volti:
a riconoscere formalmente la condizione di insularità della Sardegna quale fattore strutturale di svantaggio, assumendola come criterio permanente di orientamento delle politiche di bilancio e di investimento pubblico;
ad attivare un percorso stabile di riconoscimento in sede europea della specificità insulare della Sardegna, anche attraverso strumenti di cooperazione istituzionale Stato-regione;
a garantire risorse strutturali e certe per la continuità territoriale, assicurando collegamenti aerei, marittimi e ferroviari adeguati, accessibili e sostenibili;
a sostenere interventi straordinari per la sicurezza idrica e la resilienza del territorio sardo, attraverso il finanziamento di opere infrastrutturali strategiche;
a rafforzare in modo permanente le politiche di prevenzione degli incendi e di protezione civile, adeguando i vincoli assunzionali alle reali esigenze operative della regione Sardegna;
a promuovere la stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni operanti in Sardegna, valorizzando le competenze già presenti;
a sostenere la tutela ambientale e la valorizzazione sostenibile delle zone umide e dei parchi naturali della Sardegna;
ad avviare un programma organico di riduzione, riconversione e bonifica delle servitù militari, restituendo i territori alle comunità locali;
a rafforzare le politiche di promozione culturale, con particolare attenzione ai presìdi culturali nei territori insulari e periferici;
a sostenere misure strutturali per l'occupazione stabile di giovani e donne in Sardegna;
a colmare l'assenza di una politica industriale nel disegno di legge di bilancio, promuovendo strumenti specifici e finanziariamente adeguati per le aree di crisi industriale complessa;
a definire, d'intesa con la regione Sardegna e le parti sociali, un piano straordinario di politica industriale per il Sulcis Iglesiente, orientato alla riconversione produttiva sostenibile, alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla creazione di nuove filiere industriali civili, innovative e coerenti con gli obiettivi della transizione ecologica;
a garantire che le politiche industriali destinate ai territori in crisi siano accompagnate da misure di tutela del lavoro, formazione, riconversione professionale e sostegno al reddito, al fine di evitare ulteriori processi di impoverimento sociale.
9/2750/33. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Perantoni, Lai.
La Camera,
premesso che:
la questione abitativa sta assumendo un rilievo sempre più ampio, come dimostrano alcuni dei dati ufficiali che sintetizzano la drammaticità raggiunta nel nostro Paese:
l'ISTAT nel suo rapporto sulla povertà assoluta afferma che dei 2,2 milioni di famiglie in povertà assoluta 1,039 milioni sono in affitto;
il Ministero dell'interno, nel suo monitoraggio relativo al 2024, registra che sono state oltre 40.000 le nuove sentenze di sfratto, motivate per circa l'80 per cento da morosità incolpevole, oltre 22.000 le esecuzioni di sfratto con la forza pubblica;
in tutti i comuni italiani, complessivamente sono centinaia di migliaia le famiglie nelle graduatorie per l'accesso a una casa popolare;
a fronte di 800.000 studenti fuorisede, sono solo poche decine di migliaia le residenze universitarie;
4 milioni di lavoratori hanno stipendi bassi da lavoro povero;
il caro affitti ha raggiunto ormai da anni livelli insostenibili, con aumenti anche indotti da una turistificazione della quale ai comuni è stata negata la possibilità di regolamentare l'impatto;
il Governo, al di fuori di annunci roboanti ma non riscontrabili in tre anni, ha di fatto azzerato il fondo di contributo agli affitti e il fondo destinato alla morosità incolpevole e, al contempo, ha proposto interventi urbanistici che hanno legalizzato immobili da 20 metri quadrati e offerto ai proprietari la possibilità di trasformare immobili seminterrati e interrati in abitazioni;
la precarietà abitativa si è ampliata alle fasce di popolazione con lavoro precario e bassi stipendi che non consentono di sostenere il costo di una casa sia in locazione sia di proprietà, a causa degli oneri per i ratei di mutuo di acquisto della prima casa;
la rilevanza della questione abitativa e la drammaticità raggiunta si evincono anche dai drammatici casi di tentato suicidio o suicidio, avvenuti in circostanza di sfratto, a testimonianza di una grave assenza di garanzia di alloggi alternativi, che prevedano un passaggio da casa a casa;
un dato gravissimo riguarda la marginalità dei 100.000 senza fissa dimora: nel 2025, alla data del 12 dicembre, ne risultano deceduti 388, una strage che testimonia l'urgenza di attivare politiche abitative e sociali di piena inclusione;
in tale contesto i comuni sono stati lasciati soli, senza finanziamenti e senza un Piano casa nazionale di riferimento, e ai comuni aderenti all'Alleanza municipalista per la casa non è stata concessa la possibilità di un'interlocuzione con il Governo e in particolare con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
la legge di bilancio non affronta alcuna delle criticità relative alla questione abitativa e la necessità di interventi urgenti richiamata dall'Alleanza municipalista per la casa, che raccoglie 40 comuni grandi, medi e piccoli e ha elaborato una serie di proposte che rappresentano e definiscono le azioni da mettere in campo per affrontare la questione abitativa in Italia nell'ambito di un Piano casa adeguato,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori interventi, anche di carattere normativo, volti:
a definire, per quanto di competenza, d'intesa con i comuni, le regioni e le parti sociali, una Legge quadro sull'edilizia residenziale pubblica e sociale che, tra le altre iniziative preveda: a) l'inserimento del diritto all'abitare tra i Livelli essenziali delle prestazioni sociali; b) il rifinanziamento congruo del programma per il recupero e la razionalizzazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica oggi inutilizzati; c) l'introduzione di un sistema di credito d'imposta per la manutenzione delle case popolari; d) il sostegno alla creazione di soggetti come le Housing Associations: imprese sociali che, adeguatamente regolate nell'ambito di una solida politica pubblica dell'abitare, possano produrre, acquisire e gestire edilizia sociale;
a prevedere l'assegnazione gratuita ai comuni di immobili inutilizzati e, con tempi di fruizione certi, di immobili e aree di enti statali o parastatali inutilizzati, da destinare a politiche per l'abitare, per contrastare l'emergenza abitativa, e per la residenzialità studentesca, istituendo a tale fine un fondo per l'adeguamento e la messa in sicurezza di tali immobili;
a rifinanziare, almeno ai livelli del 2022, il Fondo di sostegno all'affitto di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e il Fondo per la morosità incolpevole di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;
a definire una legge che consenta ai comuni la regolamentazione degli affitti brevi turistici, per mitigare gli impatti negativi sul sistema abitativo e sulle città;
a riconoscere strutturalmente l'emergenza abitativa e la condizione di senzatetto come fragilità, individuando risorse congrue per sviluppare un piano nazionale pluriennale basato sull'approccio Housing First, che garantisca come primo intervento l'accesso stabile e immediato a un'abitazione, una condizione essenziale per il recupero dell'autonomia personale, superando l'attuale logica emergenziale e frammentata, costruendo percorsi di inclusione più efficaci e riducendo nel tempo i costi sociali ed economici della marginalità estrema;
a modificare la vigente fiscalità in materia di affitto favorendo ulteriormente l'affitto a canone concordato, anche prevedendo la possibilità di riduzione dell'Imu, che non ricada come onere sui comuni, penalizzando contestualmente gli immobili sfitti e agibili e quelli affittati a libero mercato;
a valutare la possibilità di sviluppare il Codice dei contratti pubblici, in armonia con i principi del regolamento UE 2020/852 («Tassonomia Europea»), per favorire appalti orientati alla realizzazione di edilizia residenziale prefabbricata sostenendo l'industrializzazione del processo costruttivo, per contenere costi, velocizzare le realizzazioni, favorire la circolarità dell'economia, aumentando la qualità dell'abitare;
a riconoscere le agenzie sociali per l'affitto come strumento per la messa in circolo di patrimonio pubblico e privato destinato all'edilizia residenziale sociale, per aumentare l'offerta di appartamenti a canone concordato e dunque calmierare il costo degli affitti, e come garanzia di affitti sicuri ed equi in un'alleanza fra proprietari e inquilini, prevedendo un regime fiscale agevolato per le agenzie e in uno specifico fondo nazionale che ne sostenga il funzionamento;
a incrementare significativamente i fondi per il diritto allo studio superando la figura dell'«idoneo non beneficiario», in ordine a tutto il welfare per gli studenti (dalle borse di studio all'accesso alle residenze pubbliche), prevedendo altresì che studentati privati finanziati con risorse pubbliche siano pienamente integrati nel sistema del diritto allo studio e finalizzati a garantire prioritariamente posti letto a canone sociale a tutti gli studenti idonei secondo i criteri nazionali, impedendo che fondi pubblici alimentino posti letto con rette di mercato e dunque inaccessibili;
a costituire fondi immobiliari a regia pubblica che garantiscano accesso agevolato all'affitto calmierato o all'acquisto grazie a forme di capitalizzazione dell'investimento per la casa.
9/2750/34. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
mentre ancora risuonano le promesse elettorali del Governo e della maggioranza di destra, che annunciavano che avrebbero provveduto alla abolizione della legge Fornero, con la legge di bilancio per il 2026 il Governo e la maggioranza non prevedono alcun superamento della legge Fornero, sopprimono «opzione donna» ma contestualmente hanno tentato di peggiorare le condizioni per i lavoratori per accedere alla pensione;
con un emendamento del Governo in sede di esame della legge di bilancio al Senato, era stata proposta una misura penalizzante per chi intende accedere alla pensione anticipata contando sul riscatto della laurea;
una norma, quella proposta dal Governo, che interveniva su due leve: sul valore del riscatto ai fini del requisito contributivo e l'allungamento delle finestre di uscita tra maturazione del diritto e decorrenza effettiva dell'assegno;
la novità più incisiva proposta dal Governo riguardava chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2031, una quota dell'anzianità contributiva ottenuta con riscatto dei corsi legali di studio universitario non concorreva al raggiungimento del requisito per la pensione anticipata prevista dall'articolo 24, ai commi 10 e 11 della riforma Fornero;
si prevedeva quindi un taglio progressivo e crescente anno dopo anno: requisiti maturati nel 2031: «non contano» 6 mesi di riscatto; nel 2032: 12 mesi; nel 2033: 18 mesi; nel 2034: 24 mesi; dal 2035 in poi: 30 mesi, ovvero due anni e sei mesi;
in pratica, seppur il riscatto continuava ad esistere, per centrare la soglia contributiva della pensione anticipata sarebbero serviti più contributi «effettivi», perché una parte del periodo riscattato di laurea veniva sterilizzata ai soli fini del requisito. In questo modo il riscatto della laurea restava uno strumento previdenziale, ma progressivamente sarebbe venuta meno la funzione di acceleratore dell'uscita anticipata, pur avendo riscattato gli anni di laurea a titolo oneroso;
il risultato proposto dal Governo sarebbe stato che, per poter accedere all'anticipo di pensione, si doveva lavorare più a lungo di quanto preventivato, sancendo così strutturalmente l'allungamento dell'età pensionabile verso i 70 anni ed oltre;
quanto proposto dal Governo è stato oggetto di ritiro, anche per il forte contrasto messo in atto dalle opposizioni e anche dalle fibrillazioni interne alla maggioranza, in quanto si sarebbe trattato di una rottura sociale gravissima che avrebbe colpito i lavoratori più giovani, coloro che hanno carriere medio-alte con ingresso tardivo nel mercato del lavoro e coloro che avevano investito risorse significative nel riscatto della laurea;
ora il Governo ha dichiarato che interverrà sulla materia espunta dall'emendamento presentato sulle pensioni in un decreto di prossima adozione, individuando altre coperture;
la manovra economica prevede altresì tagli all'anticipo pensionistico per i lavoratori precoci. Con un emendamento del Governo alla legge di bilancio, per i lavoratori precoci si dispongono tagli di ulteriori 50 milioni di euro nel 2033 e di 100 milioni di euro dal 2034; inoltre è previsto il taglio di 40 milioni di euro annui dal 2033 anche al Fondo per il pensionamento anticipato per i lavoratori impegnati in mansioni usuranti con il fondo a disposizione per questi lavoratori che passa da 233 milioni di euro a 194 milioni di euro,
impegna il Governo:
ad astenersi dal prevedere, nei prossimi interventi legislativi, in alcun modo e in alcuna forma, norme che incidano negativamente sulle pensioni e l'accesso a quelle anticipate attraverso la penalizzazione del riscatto delle lauree o l'allungamento delle finestre di uscita, fatto che renderebbe il sistema previdenziale ancora più rigido, socialmente ingiusto e punitivo nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori;
a predisporre in tempi brevi un provvedimento legislativo, previo confronto con le parti sociali, in materia di pensioni finalizzato al superamento della legge Fornero, a prevedere una pensione di cittadinanza a lavoratori con un percorso lavorativo precario e non continuativo nonché un adeguamento congruo delle pensioni sociali e minime;
a individuare le necessarie risorse, in un successivo provvedimento, al fine di reintegrare le risorse ridotte dal disegno di legge di bilancio in esame, destinate all'anticipo di pensione dei lavoratori precoci e per i lavoratori adibiti a lavori usuranti evitando di arrecare ulteriori difficoltà a questi lavoratori;
a procedere all'aggiornamento delle professioni e delle mansioni gravose, già oggetto di un primo intervento normativo nella legge 30 dicembre 2021, n. 234, con una estensione delle tutele previste per i lavori usuranti ad ulteriori settori, quali, ad esempio, al personale sanitario, ai lavoratori agricoli, ai panificatori e ai portalettere, riconoscendo formalmente loro le condizioni di particolare gravosità e l'usura psicofisica a cui sono sottoposti questi lavoratori.
9/2750/35. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Aula con l'articolo 1, commi 305-315, intende realizzare un Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli enti di ricerca nell'ambito di progetti del PNRR;
il piano in questione prevede uno stanziamento di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, al fine di cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, e nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, l'assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (RTT – Ricercatori in tenure track). Più concretamente, come calcola la FLC CGIL, si tratta di circa 500 posizioni per il 2025 e di circa 1.100 posizioni per l'anno 2026, a cui se ne aggiungono circa 60 per gli atenei non statali (ai quali vengono destinati 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026 e 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027). Complessivamente, circa 1.700 posizioni;
le procedure concorsuali non saranno aperte a tutti, ma saranno riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a) (RTD-A), nell'ambito di progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con scadenza del contratto nel 2025 o nel 2026. Saranno così esclusi, quanto meno dalla quota riservata, coloro che hanno avuto un contratto RTD-A, sempre con risorse PNRR, scaduto negli ultimi mesi del 2024: parliamo di circa 1.500 persone. Stessa sorte toccherà alle migliaia di Assegnisti di ricerca, con alle spalle mediamente molti anni di rapporti di lavoro precari, con basse retribuzioni e pochi contributi pensionistici (versati alla Gestione separata INPS);
secondo i dati MUR-CINECA disponibili, elaborati dall'Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia (ADI), se a maggio 2025 gli Assegnisti di ricerca erano 21.916, al 19 dicembre sono 15.001: una riduzione, in pochi mesi, di 6.204 unità. Ancora, a gennaio di quest'anno, gli Assegnisti di ricerca erano circa 24 mila. Gli RTD-A, a oggi, sono 7.174, il 31 dicembre del 2023 erano 9.446; a gennaio di quest'anno erano 8.207. Sin qui, poi, con le nuove tipologie contrattuali, sono state bandite poco più di mille posizioni (1.198, per la precisione): 824 per contratti di ricerca; 71 incarichi postdoc; 303 incarichi di ricerca;
nel 2024, il Fondo di finanziamento ordinario ha subito un taglio di 178 milioni e, al contempo, i 340 milioni previsti dalla Legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) per il reclutamento straordinario sono stati sottratti agli atenei. Per il solo anno 2024, dunque, un ammanco di 518 milioni di euro. Ai quali occorre aggiungere, a decorrere dall'anno 2024, 300 milioni l'anno destinati all'adeguamento ISTAT delle retribuzioni del personale dipendente;
l'articolo 1, commi 825 e 826, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio dello scorso anno), ha previsto un blocco del turn over dei professori universitari al 75 per cento che, per il 2026, si trasferisce ai ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca. Tale blocco ha determinato, per il 2025, una perdita per gli atenei di circa 50 milioni di euro e, dal 2026, genererà perdite per almeno 65 milioni di euro per atenei ed enti;
il personale universitario di ruolo, docente e tecnico-amministrativo e bibliotecario, si è ridotto di circa il 20 per cento tra gli anni 2010 e 2015, a seguito del taglio di 1,5 miliardi al Fondo di finanziamento ordinario disposto dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Solo a partire dal 2019, vi è stata una inversione di tendenza. Rileva comunque che, tra il 2008 e il 2022, vi è stata una riduzione di oltre 15.000 (-24 per cento) posizioni strutturate (UnRest-Net 2023, sintesi dei dati del Ministero dell'università e della ricerca);
in Italia, la percentuale di laureati tra i 25 e i 34 anni è significativamente inferiore alla media europea. Mentre la media europea si attesta intorno al 41,6 per cento, in Italia questa percentuale si ferma al 26,8 per cento. Il rapporto tra docenti di ruolo e studenti è tra i più alti del continente: le/i docenti di ruolo sono solo 1 ogni 29 studenti (dati ANVUR 2023), mentre, considerando anche il personale a contratto (attribuzione annuale di corsi), questo rapporto scende a 1 a 20.8 (il terzultimo tra tutti i Paesi, vicino a quello dell'Irlanda e della Turchia, con il rapporto rispettivamente di 1 a 22.4 e 1 a 21.9; dati OECD). La media dell'Unione europea è di 1 a 14.3 (dati OECD);
il piano di reclutamento prevede poi, per gli enti pubblici di ricerca, un incremento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Si tratta – sempre seguendo le indicazioni della FLC CGIL – di 240 posizioni, a fronte di circa 6.000 precari;
la Legge di bilancio dello scorso anno (articolo 1, comma 591, della legge 30 dicembre 2024, n. 207) tra l'altro, grazie all'intervento delle opposizioni parlamentari, ha previsto per il solo CNR uno stanziamento a regime di 10,5 milioni di euro, finalizzata all'assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale amministrativo, usando però le procedure di stabilizzazione previste dalla cosiddetta «Legge Madia» (articolo 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75). Mentre, grazie a un emendamento di Alleanza Verdi Sinistra approvato in Senato, ora comma 896 dell'articolo 1, sempre per il CNR, e applicando le procedure «Madia», la Legge di bilancio in approvazione prevede 1,5 milioni per il 2026 e altrettanti per il 2027,
impegna il Governo
a prevedere, nella prossima Legge di bilancio, risorse per un vero piano straordinario di reclutamento nelle università pubbliche, con lo scopo di incrementare, nell'arco dei prossimi 7 anni, gli attuali organici di 45.000 unità: 25.000 docenti associati, attraverso procedure tenure track (RTT); 5.000 tecnologi a tempo indeterminato; 10.000 tecnici-amministrativi e bibliotecari; 5.000 contratti di ricerca; negli enti pubblici di ricerca, con lo scopo di stabilizzare, attraverso le procedure previste dalla «Legge Madia», tutti coloro che hanno i requisiti dei circa 6.000 precari.
9/2750/36. Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti, Toni Ricciardi, Manzi, Casu, Amato, Quartapelle Procopio, L'Abbate, Ascari.
La Camera,
premesso che:
le sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) sono composti chimici utilizzati in campo industriale per la loro capacità di rendere i prodotti impermeabili all'acqua e ai grassi. I Pfas vengono impiegati dagli anni '50 per la produzione di numerosi prodotti commerciali: impermeabilizzanti per tessuti, tappeti, pelli, insetticidi, schiume antincendio, vernici, rivestimento dei contenitori per il cibo, cera per pavimenti e detersivi. L'utilizzo più noto di questi composti è probabilmente per il rivestimento antiaderente delle pentole da cucina (Teflon) e nella produzione dei tessuti tecnici (Gore-Tex, Scotchgard);
i Pfas sono definiti «inquinanti eterni» in quanto una volta dispersi nell'ambiente si degradano in tempi lunghissimi e possono contaminare fonti d'acqua e coltivazioni. Tali sostanze, dotate di elevata persistenza nell'ambiente e di capacità di bioaccumulo, vengono assorbite da parte dell'organismo umano prevalentemente per via orale tramite il consumo di acqua potabile e di alimenti. Ciò significa che, assunte anche in piccole quantità per un lungo periodo, esse si accumulano nei tessuti e negli organi vitali;
innumerevoli ricerche scientifiche hanno evidenziato come un'elevata esposizione a Pfos e a Pfoa può avere conseguenze dannose per la salute della popolazione, in quanto essi sono neurotossici oltre che interferenti endocrini;
recenti ricerche hanno inoltre messo in luce l'incremento delle patologie neonatali e delle donne in gravidanza nelle aree più contaminate: diabete gestazionale, neonati più piccoli e di basso peso rispetto alla media e altre malformazioni maggiori tra cui anomalie del sistema nervoso, del sistema circolatorio e cromosomiche, oltre a ridotta risposta ai vaccini di età scolare;
è fondamentale procedere con decisione nel percorso che porti progressivamente alla eliminazione di tutti i Pfas utilizzati nei prodotti di consumo, partendo dall'impegno di Danimarca, Germania, Norvegia, Svezia e Paesi Bassi che sostengono la revisione del Reach in materia di Pfas, per arrivare a una proposta forte ed efficace per una restrizione universale dei Pfas in tutta l'Unione europea;
la crescente diffusione dei PFAS impone un rafforzamento delle azioni di monitoraggio, prevenzione e bonifica, nonché la revisione dei limiti di emissione alla luce del progresso scientifico e tecnologico e la promozione di alternative produttive sostenibili,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte:
a individuare le risorse necessarie, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per garantire che i controlli sulla diffusione dei Pfas nei corpi idrici regionali siano uniformi sul territorio nazionale e continuativi, procedendo ad inviare alle Camere i dati relativi ai controlli e monitoraggi effettuati, tenuto conto che dal 13 gennaio 2026 si procederà all'attuazione dei nuovi parametri di qualità dell'acqua potabile e che si rende necessario potenziare i controlli e il monitoraggio dei Pfas;
a individuare le risorse economiche necessarie per garantire la diminuzione continua dei limiti di immissione nell'ambiente delle sostanze polifluoroalchiliche (Pfas), anche attraverso la loro graduale sostituzione, fino a giungere alla loro completa eliminazione, nei processi produttivi e nei prodotti industriali, adottando iniziative anche di carattere regolamentare affinché la sostituzione dei Pfas avvenga attraverso sostanze certificate sicure per la salute umana e per l'ambiente;
a sostenere immediate azioni di bonifica delle varie aree contaminate da Pfas in Italia adottando e applicando il principio «chi inquina paga» anche per evitare ricadute onerose sul Servizio sanitario nazionale.
9/2750/37. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
le sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) sono composti chimici utilizzati in campo industriale per la loro capacità di rendere i prodotti impermeabili all'acqua e ai grassi. I Pfas vengono impiegati dagli anni '50 per la produzione di numerosi prodotti commerciali: impermeabilizzanti per tessuti, tappeti, pelli, insetticidi, schiume antincendio, vernici, rivestimento dei contenitori per il cibo, cera per pavimenti e detersivi. L'utilizzo più noto di questi composti è probabilmente per il rivestimento antiaderente delle pentole da cucina (Teflon) e nella produzione dei tessuti tecnici (Gore-Tex, Scotchgard);
i Pfas sono definiti «inquinanti eterni» in quanto una volta dispersi nell'ambiente si degradano in tempi lunghissimi e possono contaminare fonti d'acqua e coltivazioni. Tali sostanze, dotate di elevata persistenza nell'ambiente e di capacità di bioaccumulo, vengono assorbite da parte dell'organismo umano prevalentemente per via orale tramite il consumo di acqua potabile e di alimenti. Ciò significa che, assunte anche in piccole quantità per un lungo periodo, esse si accumulano nei tessuti e negli organi vitali;
innumerevoli ricerche scientifiche hanno evidenziato come un'elevata esposizione a Pfos e a Pfoa può avere conseguenze dannose per la salute della popolazione, in quanto essi sono neurotossici oltre che interferenti endocrini;
recenti ricerche hanno inoltre messo in luce l'incremento delle patologie neonatali e delle donne in gravidanza nelle aree più contaminate: diabete gestazionale, neonati più piccoli e di basso peso rispetto alla media e altre malformazioni maggiori tra cui anomalie del sistema nervoso, del sistema circolatorio e cromosomiche, oltre a ridotta risposta ai vaccini di età scolare,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte:
a valutare l'opportunità di individuare le risorse necessarie, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per garantire che i controlli sulla diffusione dei Pfas nei corpi idrici regionali siano uniformi sul territorio nazionale e continuativi, procedendo ad inviare alle Camere i dati relativi ai controlli e monitoraggi effettuati, tenuto conto che dal 13 gennaio 2026 si procederà all'attuazione dei nuovi parametri di qualità dell'acqua potabile e che si rende necessario potenziare i controlli e il monitoraggio dei Pfas;
a valutare l'opportunità di individuare le risorse economiche necessarie per garantire la diminuzione continua dei limiti di immissione nell'ambiente delle sostanze polifluoroalchiliche (Pfas), anche attraverso la loro graduale sostituzione, fino a giungere alla loro completa eliminazione, nei processi produttivi e nei prodotti industriali, adottando iniziative anche di carattere regolamentare affinché la sostituzione dei Pfas avvenga attraverso sostanze certificate sicure per la salute umana e per l'ambiente;
a valutare l'opportunità di sostenere immediate azioni di bonifica delle varie aree contaminate da Pfas in Italia adottando e applicando il principio «chi inquina paga» anche per evitare ricadute onerose sul Servizio sanitario nazionale.
9/2750/37. (Testo modificato nel corso della seduta)Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il comma 280 dell'articolo 1 del provvedimento all'esame dell'Assemblea, consente al Governo, tramite decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di individuare aree, opere e progetti infrastrutturali destinati alla realizzazione, all'ampliamento, alla conversione e alla gestione di attività industriali legate alla produzione e al commercio di armi, materiale bellico e sistemi d'arma, qualificandole come di interesse strategico per la difesa nazionale;
si tratta di una scelta politica gravissima: di fronte alla crisi industriale italiana, a partire da quella del settore dell'auto, il Governo non punta su riconversione ecologica, innovazione e lavoro di qualità, ma sulla conversione delle fabbriche in luoghi di produzione di armi;
questa deriva si accompagna alla decisione irresponsabile di portare la spesa militare al 5 per cento del Pil, pari a circa 100 miliardi di euro l'anno, mentre si continuano a tagliare risorse a pensioni, scuola, sanità e trasporto pubblico;
è una visione miope e pericolosa che trasforma l'Italia in un Paese al servizio dell'economia di guerra, allontanandola dalla pace, dalla giustizia sociale e da un modello di sviluppo sostenibile;
ad avviso dei sottoscrittori del presente atto, si opera, senza un dibattito pubblico e parlamentare, una palese distorsione delle priorità pubbliche nel considerare le industrie belliche come strategiche attraverso un aumento della spesa militare, mentre servizi essenziali come sanità, scuola, ambiente, welfare vengono definanziati;
si evidenzia una saldatura eccessiva tra Stato e industria bellica, con il rischio che le politiche pubbliche, per i prossimi anni, siano condizionate da interessi economici del settore difesa;
eppure la paventata espansione del comparto difesa è palesemente incompatibile con gli articoli 11 e 52 della Costituzione, che promuovono la pace e la difesa non aggressiva,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori interventi, anche di carattere normativo, volti:
a rispettare i dettati della Costituzione ampliando gli sforzi economici in diplomazia, cooperazione e prevenzione dei conflitti, non in armamenti;
a promuovere un dibattito pubblico e parlamentare sul ruolo e sugli impegni che l'Italia deve tenere per la soluzione dei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina attraverso un accordo di pace duraturo e globale che affronti le cause profonde dei conflitti;
a respingere ogni tentativo di rallentare la transizione ecologica, sfruttando pienamente il Green Deal europeo, unica strada per vincere la sfida dell'innovazione e competitività, capace di unire tutela ambientale e diritti sociali.
9/2750/38. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Aula introduce una serie di misure fiscali e agevolazioni che avranno un impatto diretto su redditi, investimenti e lavoro, ma scarsamente orientate a ridurre le disuguaglianze e a redistribuire la ricchezza prodotta;
uno studio condotto in sinergia tra la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e l'Università Milano-Bicocca ha rivelato il paradosso del sistema fiscale italiano che, ad oltre cinquant'anni dal varo della riforma della Commissione Cosciani, incaricata negli anni '70 di realizzare i principi costituzionali di equità distributiva e progressività, è solo blandamente progressivo sulla distribuzione dei redditi ed addirittura regressivo per il 5 per cento più ricco dei contribuenti, che pagano aliquote sensibilmente inferiori rispetto al 95 per cento della popolazione. Superati i 90.000 euro di reddito, infatti, l'aliquota effettiva inizia a ridursi, scendendo fino al 36 per cento per il top 0,1 per cento, che guadagna redditi medi annui oltre il milione di euro;
lo stesso studio conferma che il sistema fiscale è addirittura sempre regressivo se si considera la distribuzione del patrimonio invece che quella del reddito e che esistono importanti differenze in relazione alla tipologia di reddito prevalente e che sarebbero i lavoratori dipendenti a pagare più imposte, seguiti dai lavoratori autonomi, dai pensionati e, infine, da chi percepisce soprattutto rendite finanziarie e locazioni immobiliari. La tassazione si mantiene bassa su immobili e rendite finanziarie, che sono tipiche fonti di reddito per i più facoltosi, i quali beneficiano anche di imposte di successione trascurabili: la maggior parte degli investimenti finanziari è tassata dal 12,5 per cento al 26 per cento, alle locazioni immobiliari si applicano aliquote forfettarie ridotte al 21 per cento e le abitazioni principali sono esenti da tassazione. Così come i lavoratori autonomi che godono anch'essi di un regime di tassazione favorevole: possono pagare, grazie alla flat tax, solo il 15 per cento su un reddito annuo fino a 85.000 euro, mentre l'aliquota fiscale più alta per i lavoratori dipendenti, pari al 43 per cento, scatta già dai 50.000 euro l'anno;
in conclusione, lo studio ha messo in luce la necessità di avviare una profonda e seria discussione sullo stato attuale del sistema fiscale italiano che contempli una visione più inclusiva ed una crescita economica sostenibile;
inoltre, dai «Conti distributivi sulla ricchezza delle famiglie» elaborati dalla Banca d'Italia emerge che a fine 2024 il 5 per cento delle famiglie italiane più ricche è arrivato a detenere oltre il 48 per cento della ricchezza netta complessiva, mentre nel 2010 ne possedeva meno del 40 per cento, un aumento vertiginoso della concentrazione di ricchezza capace di deprimere la domanda interna, frenare la crescita e minare la coesione sociale: insomma una situazione che impone, con urgenza, il ricorso ad una fiscalità redistributiva quale strumento per ridurre le disuguaglianze;
la discussione intorno alla realizzazione di una maggiore progressività del sistema tributario italiano, al quale sono attribuite le funzioni redistributiva e di stabilizzazione dell'attività economica, viene spesso confinata all'Irpef, per di più considerando solo la struttura delle sue aliquote, mettendo in tal modo in ombra due temi centrali: quello della definizione della base imponibile delle imposte sui redditi e quello del potenziale contributo alla progressività delle altre imposte e dei contributi sociali;
invero l'articolo 53, secondo comma, della Costituzione, pur essendo particolarmente attento al criterio di equità verticale non richiede che ogni singola imposta abbia un carattere progressivo, ma che sia il sistema nel complesso a doverlo assumere, una licenza che nel tempo ha però lasciato spazio al moltiplicarsi di regimi sostitutivi, aliquote piatte e trattamenti differenziali che hanno finito per trasformare l'eccezione in regola, producendo una distorsione strutturale del sistema ed una sproporzionata concentrazione del carico fiscale su lavoratori dipendenti e pensionati, categorie per loro natura meno in grado di eludere o ottimizzare il prelievo: una violazione congiunta dei principi di progressività e uguaglianza, e dunque una profonda frattura del patto di cittadinanza e di coesione sociale;
vi è bisogno di misure incisive che riequilibrino l'accesso alle risorse finanziarie e riducano le disuguaglianze estreme di opportunità, affrontando al contempo anche la crisi generazionale che attanaglia il nostro Paese, attuate attraverso un prelievo fiscale sul patrimonio della minoranza più ricca del Paese, per garantire al resto della collettività meno abbiente migliori condizioni di accesso a beni e servizi essenziali e il pieno godimento dei diritti costituzionali, nonché alla riconversione ecologica;
vi è inoltre la necessità di rivedere e modificare le attuali imposte patrimoniali esistenti sulle persone fisiche come Imu, imposta di bollo sui dossier titoli e sui conti correnti e altre imposte e tasse, le quali paradossalmente pesano percentualmente in misura maggiore sulle fasce in cui meno si concentra la ricchezza anziché sulla parte più ricca del Paese;
in questi anni singole personalità accademiche italiane e internazionali anche di orientamento liberale, Centri studi e Associazioni, organizzazioni sindacali, hanno avanzato proposte dirette ad introdurre una imposta sui grandi patrimoni,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure fiscali contenute nel provvedimento con ulteriori iniziative normative volte ad introdurre nel sistema tributario italiano una maggiore equità ed efficienza al vigente regime di tassazione sulla ricchezza, attraverso il riordino delle attuali imposte patrimoniali esistenti e l'introduzione di una imposta ordinaria unica e progressiva sostitutiva sui patrimoni, derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia sia all'estero, da persone fisiche e giuridiche, che determini una effettiva tassazione dei grandi patrimoni, dando sostanziale applicazione ai principi costituzionali di progressività e solidarietà fiscale.
9/2750/39. Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
la legge di Bilancio all'esame dell'Assemblea prevede misure in materia di lavoro e previdenza sociale. In particolare l'articolo 1, comma 179 reca misure relative all'incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio, i commi da 180 a 184 prevedono misure per i requisiti pensionistici delle Forze armate e delle Forze di polizia, i commi da 187 a 193 contengono misure in materia dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita;
la legge n° 160 del 2019 all'articolo 1, comma 500 ha previsto disposizioni in materia di prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di quotidiani e di periodici e di imprese editrici di quotidiani, periodici ed agenzie di stampa a diffusione nazionale che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2023, abbiano presentato al Ministero del lavoro dei piani di riorganizzazione o di ristrutturazione aziendale in presenza di crisi. È fondamentale estendere tale misura (limitatamente agli anni 2026 e 2027) anche a coloro che, lavoratori poligrafici dipendenti di imprese stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di cui alla legge citata. Per il raggiungimento dei requisiti per il prepensionamento si considerano validi i periodi figurativi versati con NASPI o riscattati tramite contributi volontari. Le imprese stampatrici, dei lavoratori ai quali è esteso il prepensionamento, devono, in data compresa tra il 1 gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2019, avere presentato piani di riorganizzazione o di ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n° 148. Per i prepensionamenti dei poligrafici di cui ai punti precedenti non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n° 122, in materia di adeguamento alle speranze di vita,
impegna il Governo
ad accompagnare, nel rispetto dei vincoli di Bilancio, l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge di Bilancio con l'adozione di ulteriori misure di carattere normativo volte a prevedere il prepensionamento dei lavoratori poligrafici secondo quanto indicato in premessa.
9/2750/40. Soumahoro.
La Camera
impegna il Governo
ad accompagnare, nel rispetto dei vincoli di Bilancio, l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge di Bilancio con l'adozione di ulteriori misure di carattere normativo volte a prevedere il prepensionamento dei lavoratori poligrafici secondo quanto indicato in premessa.
9/2750/40. (Testo modificato nel corso della seduta)Soumahoro.
La Camera,
premesso che:
è all'esame dell'Aula il disegno di legge C. 2750, la cosiddetta Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026, che rappresenta lo strumento per eccellenza atto a orientare risorse pubbliche e politiche attive per il rafforzamento di diritti costituzionalmente garantiti;
tra questi, l'ordinamento italiano riconosce il lavoro quale diritto fondamentale della persona e quale strumento primario di realizzazione della dignità umana, di partecipazione alla vita sociale e di piena cittadinanza, come sancito agli articoli 1, 3, 4 e 38 della Costituzione;
il principio di eguaglianza sostanziale impone all'Italia di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona, e ciò vale in particolar modo per le persone con disabilità;
orbene, la normativa in materia di collocamento mirato e di inclusione lavorativa delle persone con disabilità, legge 12 marzo 1999, n. 68, ha previsto obblighi di assunzione in base alla dimensione delle imprese ed è stata nel tempo integrata da interventi legislativi volti a conciliare la tutela dei diritti sociali con le esigenze organizzative e produttive delle imprese;
tuttavia, la normativa vigente consente alle imprese soggette agli obblighi di assunzione, di adempiervi mediante il pagamento di sanzioni pecuniarie, configurando di fatto un meccanismo alternativo all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
tale meccanismo rischia di determinare un effetto distorsivo della ratio della norma, trasformando un obbligo giuridico finalizzato alla tutela di un diritto fondamentale in una mera opzione economica, con la conseguenza che l'assunzione delle persone con disabilità può essere elusa attraverso la corresponsione di un importo monetario. L'esperienza applicativa ha difatti dimostrato come il ricorso alle sanzioni sostitutive non produca un incremento reale dell'occupazione delle persone con disabilità, ma ha piuttosto consolidato prassi elusive che, al contrario, riducono l'effettività della tutela;
ed infatti, secondo la XII Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, del 4 dicembre 2025, nella quale si analizza l'andamento del biennio 2022-2023, gli iscritti ai servizi di collocamento mirato in Italia superano le 880.000 persone, con una crescita degli avviamenti al lavoro e delle assunzioni, ma con una scopertura media delle quote di riserva attorno al 30 per cento e con forti squilibri territoriali e di genere. Il rapporto evidenzia altresì significative differenze regionali e settoriali;
il tasso di occupazione delle persone con disabilità in Italia è significativamente più basso rispetto alla media europea, con una percentuale attorno al 30-35 per cento della popolazione con disabilità attiva nel mercato del lavoro, contro livelli superiori al 50 per cento nei Paesi UE-27, e con un divario occupazionale marcato rispetto alla popolazione generale;
ad oggi dunque permangono ostacoli procedurali, carenze di risorse dedicate ai servizi di collocamento mirato, nonché un uso residuale o elusivo delle quote nelle imprese, che si traduce in una mancata effettiva inclusione lavorativa delle persone con disabilità,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a:
rivedere la disciplina vigente in materia di obblighi di assunzione delle persone con disabilità, con l'obiettivo di rendere più stringenti e meno eludibili gli obblighi stessi, riducendo l'uso delle sanzioni pecuniarie come alternativa all'effettivo inserimento lavorativo e rafforzando le condizioni per la piena attuazione della quota di riserva;
prevedere, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici strumenti di incentivazione economica e contributiva per le imprese al fine di favorire percorsi di inserimento stabili e qualitativi delle persone con disabilità, anche attraverso servizi di accompagnamento individualizzati e tutoraggio in azienda;
destinare risorse adeguate al potenziamento dei servizi pubblici per l'impiego, comprese la formazione specialistica degli operatori, strumenti di matching avanzati e meccanismi di monitoraggio e valutazione delle politiche di inclusione, con l'obiettivo di ridurre le disparità emerse nell'attuazione del collocamento mirato.
9/2750/41. Ciani, Grippo, De Maria, L'Abbate, Boldrini, Ghio, Marino, Ferrari.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 340, del provvedimento in esame destina una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard a talune finalità allo scopo di potenziare le misure in materia di prevenzione collettiva e sanità pubblica;
il Papilloma virus umano (HPV) rappresenta una delle infezioni più diffuse nella popolazione e costituisce il principale fattore causale di tumori prevenibili, tra cui il carcinoma della cervice uterina, i tumori dell'ano, della vulva, della vagina, del pene e alcune neoplasie della regione testa-collo;
secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i tumori HPV-correlati rappresentano un rilevante carico globale di malattia e in Italia si registrano ogni anno migliaia di nuovi casi;
l'OMS ha sancito l'obiettivo di eliminare il carcinoma della cervice uterina entro il 2030, obiettivo recepito anche a livello europeo attraverso l'adozione dei target 90 per cento di copertura vaccinale, 90 per cento di adesione allo screening, 90 per cento di trattamento delle lesioni, recentemente ribaditi nel documento conclusivo del G7 Salute e ulteriormente sostenuti da nuove evidenze scientifiche, tra cui lo studio scozzese pubblicato su The Lancet che ha documentato zero casi di carcinoma cervicale nelle coorti completamente vaccinate;
la prevenzione primaria tramite vaccinazione anti-HPV e quella secondaria tramite screening cervicale consentono di eliminare il carcinoma della cervice – che in Italia colpisce circa 2.500 donne l'anno con 800 decessi – e ridurre drasticamente tutte le patologie HPV-correlate in entrambi i sessi;
vaccinazione anti-HPV e screening cervicale rientrano nei Livelli essenziali di assistenza, ma i più recenti dati del Ministero della salute (31 dicembre 2024) mostrano che l'Italia è ancora lontana dagli obiettivi, con marcate disuguaglianze territoriali e adesioni allo screening inferiori al 60 per cento in varie regioni;
l'esperienza del Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita dimostra l'efficacia di strategie nazionali integrate, mentre iniziative territoriali come quella della provincia di Trento confermano che l'integrazione tra vaccinazione, screening e chiamata attiva può rendere raggiungibile l'eliminazione del carcinoma cervicale;
studi economico-sanitari dimostrano che oltre un milione di adolescenti non vaccinati contro l'HPV generano un costo stimato in più di 900 milioni di euro, mentre il raggiungimento del 95 per cento di copertura eviterebbe circa metà di tali costi,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure richiamate in premessa con ulteriori iniziative di competenza volte ad adottare un Piano nazionale per eliminare i tumori HPV-correlati, recuperando tutte le coorti non vaccinate e impegnando le regioni a raggiungere i target sia per la vaccinazione che per lo screening, promuovendo campagne di comunicazione dedicate e istituendo un Tavolo tecnico permanente per definirne, monitorarne e rendicontarne l'attuazione.
9/2750/42. Stumpo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame detta disposizioni urgenti in materia di sanità, anche al fine, da quanto riportato nella relazione tecnica allegata, di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa;
a differenza delle intenzioni dichiarate, non si intravedono interventi risolutivi circa l'imbuto formativo né misure strutturali per il reclutamento di specialisti, aggravando il disallineamento tra formazione e fabbisogni del Servizio sanitario nazionale;
il calo significativo di iscrizioni ai corsi di laurea in scienze infermieristiche, che rischia di compromettere ulteriormente l'equilibrio del Servizio sanitario nazionale già in sofferenza per la carenza cronica di personale, e il parallelo aumento del mercato privato dei corsi di preparazione al semestre filtro, fenomeno che contraddice lo spirito della riforma e accentua le disuguaglianze economiche nell'accesso alla formazione;
il primo appello degli esami del semestre filtro, svoltosi il 20 novembre 2025, ha fatto registrare percentuali di idonei estremamente basse, come evidenziato dai dati parziali diffusi da numerosi atenei. In particolare, la prova di Fisica ha mostrato esiti particolarmente critici, con percentuali di superamento frequentemente inferiori al 10-12 per cento nelle principali sedi universitarie;
il 10 dicembre 2025 si è svolto il secondo e ultimo appello, che ha coinvolto oltre centomila studenti;
secondo numerose ricostruzioni giornalistiche il numero degli studenti che avrebbero superato tutte e tre le prove necessarie per l'accesso alla graduatoria risulterebbe notevolmente inferiore al totale dei posti programmati nei corsi di medicina, prospettando il rischio concreto di una significativa carenza di idonei rispetto alla capacità formativa autorizzata;
i dati finora disponibili confermano le preoccupazioni già manifestate, evidenziando come le nuove modalità del semestre filtro – svolte in larga parte attraverso attività didattiche online e in un arco temporale estremamente ristretto – non abbiano garantito un adeguato livello formativo, né un quadro di valutazione coerente con gli obiettivi dichiarati dalla riforma,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame in materia di sanità con ulteriori iniziative di carattere normativo al fine di procedere a una revisione complessiva delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina già dal prossimo anno accademico in grado di garantire un adeguato livello formativo agli studenti e garantire insieme al diritto allo studio un adeguato fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.
9/2750/43. Lai, Manzi, Malavasi, Orfini, Berruto, Iacono, Simiani.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure relative al settore della cultura anche in ambito musicale;
a causa della pandemia le modalità di erogazione del contributo statale a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche sono state necessariamente adeguate a un contesto profondamente mutato, nel quale i criteri previgenti non risultavano più applicabili;
questo ha permesso, anche nel 2025, di consentire alle fondazioni di programmare in maniera sostenibile la propria attività istituzionale;
la Legge di bilancio 2025 all'articolo 1, comma 607, stabilisce che, «nelle more della revisione della normativa di settore», la quota residua del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche fosse assegnata per l'anno 2025 sulla base della media delle percentuali individuate a valere sul Fondo per il triennio 2022-2024;
tale norma si è resa necessaria in attesa di una riforma organica della normativa di riferimento che finora non è ancora stata attuata, mettendo le fondazioni al rischio di un ritorno a criteri di assegnazione fondati su parametri risalenti al 2014, non più sostenibili da un punto di vista economico e finanziario,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative, nei prossimi interventi legislativi utili, volte a prevedere una disposizione che assicuri la continuità del criterio di assegnazione già adottato per il 2025, evitando soluzioni che metterebbero a rischio la stabilità dell'intero comparto delle fondazioni lirico-sinfoniche.
9/2750/44. Orfini, Manzi, Iacono, Berruto, Mulè, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure relative al settore della cultura anche in ambito musicale;
a causa della pandemia le modalità di erogazione del contributo statale a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche sono state necessariamente adeguate a un contesto profondamente mutato, nel quale i criteri previgenti non risultavano più applicabili;
questo ha permesso, anche nel 2025, di consentire alle fondazioni di programmare in maniera sostenibile la propria attività istituzionale;
la Legge di bilancio 2025 all'articolo 1, comma 607, stabilisce che, «nelle more della revisione della normativa di settore», la quota residua del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche fosse assegnata per l'anno 2025 sulla base della media delle percentuali individuate a valere sul Fondo per il triennio 2022-2024;
tale norma si è resa necessaria in attesa di una riforma organica della normativa di riferimento che finora non è ancora stata attuata, mettendo le fondazioni al rischio di un ritorno a criteri di assegnazione fondati su parametri risalenti al 2014, non più sostenibili da un punto di vista economico e finanziario,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative, nei prossimi interventi legislativi utili, volte a prevedere una disposizione che assicuri la continuità del criterio di assegnazione già adottato per il 2025, evitando soluzioni che metterebbero a rischio la stabilità dell'intero comparto delle fondazioni lirico-sinfoniche.
9/2750/44. (Testo modificato nel corso della seduta)Orfini, Manzi, Iacono, Berruto, Mulè, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame interviene con diverse novelle sulla legge 14 novembre 2016, n. 220, dedicata al cinema e all'audiovisivo. In particolare, le modifiche introdotte prevedono: la riduzione della dotazione del Fondo del cinema e dell'audiovisivo che, a seguito delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, passa da 700 milioni di euro annui a 610 milioni di euro annui per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;
l'industria cinematografica sta vivendo un momento di stallo con pesanti conseguenze su produzione e occupazione, che ha spinto il settore a manifestare e sollecitare un intervento più rapido delle istituzioni. Nonostante le dichiarazioni governative volte a rassicurare sulla volontà di sostenere il comparto, le azioni messe in atto dal Governo sembrano, invece, andare in senso contrario ed avvantaggiare le grandi produzioni a discapito dei piccoli produttori indipendenti, ignorando le proposte avanzate dalle associazioni di settore;
nell'ultimo anno sono diverse le mobilitazioni del settore, con manifestazioni di protesta e richieste di interventi urgenti da parte delle associazioni di categoria quali Anica, Anac, Unita, 100Autori, Wgi, Agici e Afic, che chiedono l'avvio di un tavolo di confronto con il Governo per definire politiche di sostegno adeguate; fra le voci più autorevoli si ricorda l'appello del regista Pupi Avati per l'istituzione di un'Agenzia o di un Ministero dedicato esclusivamente al cinema e all'audiovisivo;
è necessario evidenziare che la politica messa in atto dal Governo ha portato ad interventi normativi e gestionali che, lungi dal tutelare l'autonomia culturale, hanno aumentato la politicizzazione della cultura,
impegna il Governo
a reperire, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, risorse adeguate a ripristinare la dotazione del Fondo del cinema e dell'audiovisivo.
9/2750/45. Cuperlo, Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Andrea Rossi, Iaria, Carotenuto, Amato, Benzoni, Grippo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate al sostegno e allo sviluppo del settore sportivo, anche attraverso il rifinanziamento o il potenziamento di strumenti già esistenti;
l'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha istituito il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano;
la tutela della maternità delle atlete costituisce un obiettivo coerente con le finalità di promozione dello sport, di pari opportunità e di continuità professionale nel lavoro sportivo;
nonostante gli interventi normativi già adottati in materia di lavoro sportivo, permangono criticità nell'accesso a strumenti di sostegno alla maternità, in particolare per le atlete che operano al di fuori dei livelli apicali del sistema sportivo;
il rafforzamento delle misure di tutela della maternità contribuisce allo sviluppo strutturale e inclusivo del movimento sportivo nazionale;
appare necessario assicurare che eventuali interventi di sostegno siano accessibili a tutte le atlete con regolare contratto di lavoro sportivo, indipendentemente dal livello o dalla categoria,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative atte a reperire, nell'ambito dei futuri provvedimenti normativi, risorse adeguate volte ad incrementare il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinando risorse specifiche al sostegno della maternità delle atlete.
9/2750/46. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate al sostegno e allo sviluppo del settore sportivo, anche attraverso il rifinanziamento o il potenziamento di strumenti già esistenti;
l'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha istituito il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano;
la tutela della maternità delle atlete costituisce un obiettivo coerente con le finalità di promozione dello sport, di pari opportunità e di continuità professionale nel lavoro sportivo;
nonostante gli interventi normativi già adottati in materia di lavoro sportivo, permangono criticità nell'accesso a strumenti di sostegno alla maternità, in particolare per le atlete che operano al di fuori dei livelli apicali del sistema sportivo;
il rafforzamento delle misure di tutela della maternità contribuisce allo sviluppo strutturale e inclusivo del movimento sportivo nazionale;
appare necessario assicurare che eventuali interventi di sostegno siano accessibili a tutte le atlete con regolare contratto di lavoro sportivo, indipendentemente dal livello o dalla categoria,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative atte a reperire, nell'ambito dei futuri provvedimenti normativi, risorse adeguate volte ad incrementare il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinando risorse specifiche al sostegno della maternità delle atlete.
9/2750/46. (Testo modificato nel corso della seduta)Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
La Camera,
premesso che:
i tagli apportati incidono sul finanziamento del sistema dell'istruzione e sugli interventi infrastrutturali relativi agli edifici scolastici pubblici;
nel quadro programmatico della manovra emerge una riduzione complessiva delle risorse destinate alla scuola pubblica pari a oltre 800 milioni di euro nel triennio, con una diminuzione di oltre 140 milioni di euro per l'anno 2026, di più di 220 milioni di euro per l'anno 2027 e di circa 250 milioni di euro per l'anno 2028;
tali riduzioni inciderebbero in particolare sui capitoli relativi all'edilizia scolastica, all'innovazione digitale e alle politiche di inclusione;
l'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha istituito il Fondo unico per l'edilizia scolastica, quale strumento finalizzato alla realizzazione di interventi sugli edifici scolastici pubblici;
una parte rilevante del patrimonio edilizio scolastico nazionale presenta condizioni di obsolescenza e necessita di interventi urgenti e indifferibili di messa in sicurezza, anche con riferimento ai profili di rischio sismico, antincendio e di adeguamento alle normative vigenti;
il rafforzamento degli interventi di edilizia scolastica costituisce una priorità strategica per garantire il diritto allo studio e condizioni adeguate per lo svolgimento delle attività didattiche;
il Fondo unico per l'edilizia scolastica rappresenta uno strumento centrale per la programmazione e l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici;
l'articolo 8, comma 3, del provvedimento in esame prevede che «Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dagli enti locali in relazione a revoche o rinunce del finanziamento degli interventi di edilizia scolastica»,
impegna il Governo
a rafforzare, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, le risorse destinate al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, anche in considerazione delle riduzioni di risorse previste per il settore scolastico nel triennio di riferimento.
9/2750/47. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.
La Camera
impegna il Governo
a proseguire nelle iniziative già intraprese volte a consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici.
9/2750/47. (Testo modificato nel corso della seduta)Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.
La Camera,
premesso che:
dall'esame delle norme contenute nel provvedimento si registrano per il settore dell'istruzione importanti riduzioni di spesa e una pesante spending review, che andranno ad impattare negativamente sul settore;
la manovra, che conferma la politica dei tagli, non restituisce centralità all'istruzione pubblica poiché non stanzia risorse adeguate;
i tagli complessivi di oltre 600 milioni di euro nel triennio al bilancio dell'istruzione, con particolare riferimento alla drastica riduzione dei fondi per l'edilizia scolastica (98,5 milioni in meno nel 2026, quasi 200 milioni in meno nel 2028), misure che penalizzano studenti, famiglie e personale scolastico e mettono a rischio la sicurezza e la qualità dell'offerta formativa; condanna inoltre la soppressione dell'organico triennale stabile dei docenti, ridotto ad organico annuale, limitando la programmazione delle scuole e ferendo l'autonomia scolastica; esprime forte dissenso per la norma che obbliga le scuole a coprire le assenze dei docenti inferiori a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia, misura che mortifica l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
tra le norme si registra un risparmio di spesa derivanti dalla riduzione delle supplenze brevi, che andrà a penalizzare la continuità didattica e gli studenti;
non si registra alcun intervento per il sostegno al diritto allo studio nella direzione di un'omogeneizzazione delle condizioni di accesso alla gratuità dei libri di testo nelle diverse aree del Paese, anche aumentando le risorse nazionali a tal fine destinate, fino all'estensione della gratuità dei libri a tutta la scuola dell'obbligo per le famiglie meno abbienti;
nulla è previsto per garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica;
non risultano risorse strutturali per il contrasto della dispersione scolastica e della povertà educativa che vadano almeno a ripristinare il taglio registrato nella precedente manovra di -38 milioni di euro al Fondo, di 40 milioni per il 2025, per la «riduzione divari territoriali, contrasto dispersione scolastica»;
a causa di difficili condizioni economiche molte bambine, bambini, ragazze e ragazzi non hanno le stesse opportunità dei loro coetanei in situazioni economiche migliori: dai dati ISTAT più recenti emerge che oggi, complice anche il post pandemia, più di 1,2 milioni di minori nel nostro Paese, pari al 15,5 per cento del totale dei bambini e delle bambine, vive in condizioni di povertà assoluta, ovvero di grave indigenza, condizione che determina un aumento della dispersione scolastica e della povertà educativa;
riteniamo fondamentale, come delineato dalle nostre proposte emendative, garantire un maggior numero di insegnanti, presìdi territoriali e il rafforzamento della comunità educante con la costruzione di reti tra scuole, Terzo settore, parrocchie, enti locali, fondazioni e il supporto di educatori e assistenti sociali,
impegna il Governo
a reperire, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, risorse adeguate e permanenti al fine di avviare un piano di azioni volto a sostenere un welfare scolastico destinato a:
incrementare, nella prospettiva dell'introduzione di un Livello essenziale delle prestazioni, il servizio di refezione scolastica per la scuola primaria su tutto il territorio nazionale;
promuovere misure per il sostegno del diritto allo studio nella direzione di un'omogeneizzazione delle condizioni di accesso alla gratuità dei libri di testo nelle diverse aree del Paese, anche aumentando le risorse nazionali a tal fine destinate, fino all'estensione della gratuità dei libri a tutta la scuola dell'obbligo per le famiglie meno abbienti;
prevedere l'istituzione di un fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione presso il Ministero dell'istruzione e del merito da ripartire, sulla base dell'indice di disagio sociale, tra i diversi istituti di scuola di ogni ordine e grado;
intervenire con misure dirette a garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica, anche attraverso l'istituzione di un fondo specifico diretto a coprire i costi da essi sostenuti sia per il trasporto scolastico erogato dagli enti locali sia per il trasporto pubblico locale;
garantire un maggior numero di insegnanti, presìdi territoriali e l'istituzionalizzazione della comunità educante e dei patti educativi di comunità diretti alla costruzione di reti tra scuole, Terzo settore, parrocchie, enti locali, fondazioni e il supporto di educatori e assistenti sociali.
9/2750/48. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in discussione prevede, tra l'altro, disposizioni in favore degli enti locali;
nei territori delle province di Rovigo, Ferrara e Ravenna già a partire dagli anni Cinquanta si è manifestato il fenomeno dell'abbassamento del suolo, noto come «subsidenza», che ha causato numerose alluvioni, in quanto con il terreno si sono abbassati anche gli argini;
si è reso pertanto necessario intervenire in maniera massiccia e continuativa per evitare il ripetersi di tragedie come quella della grande alluvione in Polesine del 1951;
il carattere permanente che il fenomeno della subsidenza arreca ai territori comporta un ingente e costante sforzo per mantenere efficienti le opere già realizzate, realizzarne di nuove, garantirne il corretto funzionamento, avvalersi di personale qualificato e sostenere rilevanti spese, in particolare per l'energia elettrica;
la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), all'articolo 1, comma 129, ha istituito un Fondo finalizzato alla manutenzione straordinaria e all'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque dei territori subsidenti compresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo;
la citata legge n. 205 del 2017 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 – all'articolo 1, comma 129, disponeva che «al fine di consentire la manutenzione straordinaria nonché l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza, in particolare nei territori del delta del Po e alla difesa dalle acque dei territori subsidenti compresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo, con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, finalizzato all'adozione, d'intesa con le regioni interessate, di un programma di interventi e del relativo piano di riparto della spesa tra gli enti cui è affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza»;
le leggi di bilancio per gli anni 2025 e 2026 non hanno rifinanziato il citato Fondo, nonostante l'impegno che il Governo si è assunto di valutare la possibilità di provvedere al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 129 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, compatibilmente con i saldi di finanza, accogliendo con riformulazione due ordini del giorno presentati sulla questione;
nel dettaglio si ricorda che il Governo ha accolto con riformulazione l'ordine del giorno 9/02164/005, presentato il 10 dicembre 2024, approvato poi dall'Aula con il quale si impegnava «a valutare la possibilità di provvedere, compatibilmente con i saldi di bilancio, al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 129 dell'articolo 1 della legge 205 del 2017»;
successivamente il Governo ha ancora accolto con riformulazione l'ordine del giorno 9/02184-A/064 del 18 febbraio 2025 con il quale si impegnava «a individuare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, le risorse per accompagnare le misure contenute all'articolo 3 con ulteriori interventi volti al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 129 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, così come già previsto dall'ordine del giorno n. 37 (testo 2) all'A.S. 1337 (disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202)»;
la preoccupazione del territorio e degli amministratori locali, a prescindere dall'appartenenza politica, è al riguardo molto forte come dimostra la petizione sottoscritta dal Consorzi di bonifica Adige Po, dal Consorzio di bonifica del Delta del Po, da 50 sindaci dei comuni interessati, sempre a prescindere dall'appartenenza politica, da tutti i Gal del territorio, da Confindustria, da tutte le organizzazioni che rappresentano il mondo agricolo e il mondo degli allevatori (CIA, Coldiretti, Confagricoltura), dai collegi degli architetti, degli ingegneri, dei geometri, degli agrotecnici, dalla Protezione civile, dal Consorzio universitario di Rovigo,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a provvedere nei tempi più rapidi possibili al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 129 dell'articolo 1 della legge 205 del 2017, come richiesto anche dai territori interessati.
9/2750/49. Romeo, Simiani, Bakkali.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 227, del disegno di legge di bilancio istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare;
il Fondo, dotato di 1,15 milioni di euro per il 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, rappresenta un primo passo concreto verso una disciplina organica del caregiver familiare, figura essenziale nel sistema di sostegno alle persone con disabilità e non autosufficienti;
l'attività di cura svolta dai caregiver familiari costituisce un presidio fondamentale per migliaia di persone, alleggerendo il carico sul sistema sanitario e sociale e garantendo condizioni di vita dignitose e stabili;
in molte aree del Paese, tra cui la provincia di Taranto, il ruolo dei caregiver si regge spesso su risorse personali e familiari insufficienti, in assenza di adeguati servizi territoriali di sollievo, sostegno psicologico, formazione e riconoscimento previdenziale;
la distanza dai centri specializzati e la carenza di servizi di prossimità accrescono ulteriormente il peso assistenziale sulle famiglie, che restano l'unico riferimento continuativo per minori e adulti con disabilità complesse;
la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia, stabilisce l'obbligo per lo Stato di garantire sostegni adeguati per la vita indipendente, l'inclusione nella comunità e l'alleggerimento del carico familiare,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare misure di competenza volte a:
garantire che il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 227, finanzi misure concrete di riconoscimento previdenziale, indennitario e formativo per i caregiver familiari, con particolare attenzione ai caregiver conviventi e prevalenti;
includere tra le priorità del Fondo interventi di sollievo, assistenza domiciliare qualificata, percorsi di supporto psicologico e servizi territoriali integrati per le situazioni di disabilità con necessità di sostegno elevato o intensivo;
prevedere, in coordinamento con la regione Puglia e la ASL di Taranto, iniziative specifiche per i territori ionici più fragili, sostenendo la creazione o il potenziamento dei servizi di prossimità destinati ad affiancare i caregiver nel loro ruolo quotidiano;
riferire annualmente alle Camere sulle misure adottate, sull'utilizzo del Fondo e sull'impatto delle nuove tutele sui caregiver familiari e sulle persone con disabilità.
9/2750/50. De Palma.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 227, del disegno di legge di bilancio istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare;
il Fondo, dotato di 1,15 milioni di euro per il 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, rappresenta un primo passo concreto verso una disciplina organica del caregiver familiare, figura essenziale nel sistema di sostegno alle persone con disabilità e non autosufficienti;
l'attività di cura svolta dai caregiver familiari costituisce un presidio fondamentale per migliaia di persone, alleggerendo il carico sul sistema sanitario e sociale e garantendo condizioni di vita dignitose e stabili;
in molte aree del Paese, tra cui la provincia di Taranto, il ruolo dei caregiver si regge spesso su risorse personali e familiari insufficienti, in assenza di adeguati servizi territoriali di sollievo, sostegno psicologico, formazione e riconoscimento previdenziale;
la distanza dai centri specializzati e la carenza di servizi di prossimità accrescono ulteriormente il peso assistenziale sulle famiglie, che restano l'unico riferimento continuativo per minori e adulti con disabilità complesse;
la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia, stabilisce l'obbligo per lo Stato di garantire sostegni adeguati per la vita indipendente, l'inclusione nella comunità e l'alleggerimento del carico familiare,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare misure di competenza volte a garantire che il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 227, finanzi misure concrete di riconoscimento e di sostegno per i caregiver familiari, con particolare attenzione ai caregiver conviventi e prevalenti.
9/2750/50. (Testo modificato nel corso della seduta)De Palma.
La Camera,
premesso che:
il comma 176 reca disposizioni in materia di erogazione dell'anticipazione della NASpI: modificando l'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, introduce un sistema di erogazione di tale anticipazione in due rate, pari rispettivamente al 70 per cento e al 30 per cento dell'importo complessivo, subordinando la corresponsione della seconda rata alla verifica della mancata rioccupazione, in luogo dell'originaria erogazione in un'unica soluzione;
il citato decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, distingue espressamente l'ipotesi in cui l'anticipazione sia destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. L'articolo 8, comma 4, esclude, poi, ai fini della restituzione dell'incentivo, la verifica del reimpiego lavorativo nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale;
le operazioni di workers buyout (WBO), disciplinate dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49 (legge Marcora), rappresentano uno strumento strategico di politica industriale e occupazionale per il recupero di aziende in crisi, in fallimento o oggetto di passaggio generazionale;
in tali operazioni i lavoratori che utilizzano l'anticipazione della NASpI per la sottoscrizione del capitale sociale assumono la qualifica di soci lavoratori e imprenditori cooperativi, contribuendo direttamente alla costituzione e alla capitalizzazione dell'impresa;
la capitalizzazione iniziale dell'impresa cooperativa, realizzata anche mediante il conferimento integrale dell'anticipazione NASpI, costituisce una condizione essenziale per l'accesso agli strumenti finanziari previsti dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, nonché il parametro sulla base del quale tali interventi sono commisurati;
l'applicazione del meccanismo di erogazione in due rate previsto dal nuovo comma 3-bis, con la verifica finale della mancata rioccupazione ai fini della corresponsione del 30 per cento residuo, risulta incompatibile con la specificità della fattispecie cooperativistica nei WBO e rischia di ridurre significativamente la capacità di capitalizzazione delle cooperative di lavoro;
tale riduzione può compromettere la realizzazione di operazioni di salvataggio di imprese destinate, in assenza di interventi, alla chiusura, con conseguenti effetti negativi sulla continuità aziendale e sulla tutela dei livelli occupazionali;
l'ordine del giorno n. 9/1532-bis-A/008, a firma Tenerini, accolto dal Governo in data 8 ottobre 2024, ha riconosciuto la necessità di rafforzare gli strumenti a sostegno dei WBO e delle start-up, evidenziando in particolare il ruolo strategico delle misure di decontribuzione per favorire la nascita di nuove imprese e l'immissione sul mercato di aziende recuperate a seguito di crisi, fallimenti o passaggi generazionali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di:
prevedere, nell'ambito dei provvedimenti attuativi o di successivi interventi normativi collegati alla legge di bilancio 2026, una specifica deroga al comma 3-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per i casi in cui l'anticipazione della NASpI sia destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di cooperative di lavoro costituite nell'ambito di operazioni di workers buyout, garantendo, in tali fattispecie, l'erogazione dell'anticipazione dell'intero importo del trattamento in un'unica soluzione, al fine di assicurare un'adeguata capitalizzazione delle imprese cooperative;
dare attuazione e continuità agli impegni già assunti con l'ordine del giorno n. 9/1532-bis-A/008, valutando l'introduzione o il rafforzamento di misure di decontribuzione in favore dei WBO e delle start-up cooperative, quale strumento essenziale per favorire la nascita di nuove imprese, la continuità produttiva e la salvaguardia dell'occupazione.
9/2750/51. Tenerini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, commi 340 e 341, del disegno di legge di bilancio prevede il potenziamento di misure di prevenzione e di informazione sanitaria;
l'endometriosi è una patologia infiammatoria cronica, spesso invalidante, che colpisce una quota significativa della popolazione femminile in età fertile, con rilevanti ripercussioni sulla qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla capacità lavorativa;
la normativa vigente prevede l'inserimento nei Livelli essenziali di assistenza delle forme di endometriosi più gravi, individuate nei gradi 3 e 4, riconoscendone l'elevato impatto clinico e sociale;
le forme di endometriosi di grado 1 e 2, pur classificate come meno severe sul piano clinico, possono determinare sintomi significativi, dolore cronico e un peggioramento progressivo della patologia, se non adeguatamente diagnosticate e trattate;
l'assenza di tali forme nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) comporta diseguaglianze nell'accesso alle cure sul territorio nazionale e rischia di ritardare percorsi diagnostico-terapeutici appropriati;
le politiche di prevenzione e di diagnosi precoce rappresentano uno strumento essenziale per contenere l'evoluzione della patologia, ridurre i costi sanitari futuri e garantire una presa in carico tempestiva ed efficace;
l'estensione dei LEA alle forme iniziali di endometriosi si inserirebbe coerentemente nel rafforzamento delle misure di prevenzione previste dal disegno di legge di bilancio e risponderebbe all'esigenza di una tutela uniforme e strutturata della salute femminile,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, nell'ambito dell'attuazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 1, comma 341, di avviare il percorso tecnico-scientifico finalizzato all'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), al fine di considerare l'inclusione dell'endometriosi di grado 1 e 2, in coerenza con quanto già previsto per i gradi 3 e 4 della patologia;
a valutare l'opportunità di favorire, nelle more dell'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), il rafforzamento dei percorsi di diagnosi precoce, presa in carico e trattamento dell'endometriosi nelle sue fasi iniziali, assicurando un accesso quanto più uniforme possibile alle prestazioni sanitarie sull'intero territorio nazionale al fine di garantire pari accesso alle cure alle donne affette da endometriosi.
9/2750/52. Marrocco.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, all'articolo 1, commi 340 e 341, reca misure in materia di prevenzione sanitarie e, nello specifico, di prevenzione e screening di patologie oncologiche;
il carcinoma della mammella è la principale causa di morte oncologica nelle donne in Italia; la fase metastatica è la più aggressiva e complessa e richiede modelli di gestione integrati, tipici di una malattia cronica, con assistenza prolungata e coordinamento tra i diversi livelli di cura;
dal punto di vista epidemiologico, il numero reale di persone con carcinoma mammario metastatico non è definibile con precisione; questa mancanza di dati limita la programmazione dei servizi e rende indispensabile l'attivazione di percorsi strutturati per identificare e monitorare adeguatamente le pazienti;
nonostante i progressi diagnostici e terapeutici, comprese terapie mirate e immunoterapiche, persistono importanti disuguaglianze territoriali nell'accesso alle cure, nella rapidità dei percorsi diagnostici, nella continuità assistenziale e nella disponibilità di servizi dedicati alle pazienti con malattia avanzata;
la ricerca clinica nel carcinoma mammario metastatico è fondamentale per l'accesso a terapie innovative, ma l'arruolamento delle pazienti è disomogeneo sul territorio; un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato favorirebbe una partecipazione ai trial più appropriata e uniforme;
le Reti oncologiche regionali costituiscono una risorsa strategica del Servizio sanitario nazionale per coordinare i percorsi di cura, definire standard organizzativi, diffondere buone pratiche e promuovere modelli di oncologia di prossimità in linea con il Piano oncologico nazionale;
il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, ha riorganizzato l'assistenza territoriale introducendo nuovi modelli e strumenti, come case della comunità, infermiere di famiglia, telemedicina e presa in carico multidisciplinare, particolarmente rilevanti per la gestione del carcinoma mammario metastatico;
un PDTA specifico per il carcinoma mammario metastatico, sviluppato all'interno di una Rete oncologica regionale, permetterebbe di ottimizzare il coordinamento, migliorare la continuità ospedale-territorio, monitorare la qualità di vita delle pazienti tramite Patient Reported Outcomes (PRO) e promuovere appropriatezza clinica e organizzativa, rendendo più efficiente l'uso delle risorse;
risorse professionali dedicate, formazione interdisciplinare, strumenti digitali per la condivisione dei dati e protocolli basati sulle evidenze sono fondamentali per rendere operativo un modello avanzato di oncologia territoriale, in linea con il decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77;
la sperimentazione di un PDTA pilota per il carcinoma mammario metastatico, monitorata da AGENAS e sviluppata con enti di ricerca, associazioni di pazienti e istituzioni sanitarie, potrebbe diventare un modello nazionale replicabile, riducendo le disuguaglianze nell'assistenza,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure richiamate in premessa con ulteriori iniziative di competenza volte a promuovere un PDTA dedicato al carcinoma mammario metastatico in una Rete oncologica regionale per sperimentare modelli innovativi di oncologia territoriale, basati su continuità assistenziale, multidisciplinarità, equità nell'accesso alle terapie e strumenti digitali, con monitoraggio degli esiti clinici e dei PRO, favorendo poi la diffusione delle migliori pratiche a livello nazionale.
9/2750/53. Cappellacci.
La Camera,
premesso che:
le misure economiche contenute nel presente provvedimento non incidono in alcun modo sul contrasto al lavoro povero e al miglioramento delle condizioni salariali di profili occupazionali attualmente non inquadrati e non tutelati adeguatamente dai CCNL;
l'articolo 36 della Costituzione sancisce il diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata e sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa;
il fenomeno dei bassi salari e del lavoro povero interessa una quota crescente di lavoratori e lavoratrici, anche in presenza di rapporti di lavoro formalmente regolari;
la stagnazione salariale incide negativamente sulla coesione sociale, sulla domanda interna e sulla qualità dello sviluppo economico;
la pubblica amministrazione, in qualità di stazione appaltante e soggetto erogatore di risorse pubbliche, è tenuta a operare nel rispetto dei principi costituzionali e a promuovere condizioni di lavoro dignitose;
l'utilizzo di risorse pubbliche deve essere coerente con criteri di equità sociale, legalità e concorrenza leale;
la competizione basata sulla compressione del costo del lavoro determina fenomeni di dumping salariale e riduce la qualità dei servizi e delle opere realizzate;
l'assenza di una disciplina generale sul salario minimo non preclude la possibilità di vincolare l'accesso ad appalti e contributi pubblici al rispetto di standard retributivi minimi;
la contrattazione collettiva nazionale rappresenta un riferimento essenziale, ma non sempre garantisce livelli retributivi coerenti con il dettato dell'articolo 36 della Costituzione;
il principio di condizionalità sociale nell'impiego delle risorse pubbliche è coerente con l'ordinamento nazionale ed europeo;
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 188 depositata il 16 dicembre 2025, ha dichiarato che è legittima la legge regionale che prevede la fissazione di una soglia retributiva minima di nove euro l'ora come criterio di selezione del CCNL che la regione e gli enti strumentali devono indicare negli atti di gara relativi a procedure di evidenza pubblica bandite a livello regionale,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure in materia di contratti pubblici e procedure di appalto recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
prevedere, nell'ambito della normativa sugli appalti pubblici, che l'affidamento e l'esecuzione dei contratti da parte delle amministrazioni dello Stato siano subordinati all'obbligo, per le imprese affidatarie e per l'intera filiera dei subappalti, di garantire ai lavoratori impiegati un trattamento economico orario non inferiore a 9 euro lordi, quale soglia minima retributiva inderogabile, in coerenza con l'articolo 36 della Costituzione;
subordinare l'accesso a contributi, agevolazioni, incentivi e finanziamenti pubblici, comunque denominati, al rispetto della medesima soglia minima retributiva pari a 9 euro lordi orari per tutti i lavoratori coinvolti nelle attività finanziate;
garantire il rispetto dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, laddove essi prevedano trattamenti economici complessivi più favorevoli rispetto alla soglia minima di cui ai punti precedenti;
introdurre clausole sociali obbligatorie e adeguati strumenti di controllo e verifica, anche in fase di esecuzione dei contratti e di erogazione dei contributi, prevedendo sanzioni efficaci e dissuasive, nonché l'esclusione dalle procedure e la revoca dei benefici in caso di violazione;
promuovere un confronto strutturato con le parti sociali al fine di monitorare l'efficacia della soglia minima retributiva e valutarne l'aggiornamento periodico;
garantire che l'impiego delle risorse pubbliche avvenga esclusivamente a sostegno di lavoro regolare, tutelato e dignitoso, contrastando il dumping salariale e la concorrenza sleale.
9/2750/54. Laus, Scotto, Sarracino, Fossi, Romeo, Morassut, Lai, Forattini, Simiani, Marino, Carotenuto, Aiello.
La Camera,
premesso che:
il disegno di bilancio in esame non risponde alla funzione propria del bilancio pubblico, in quanto non presenta misure volte alla reale crescita del Paese e alla risoluzione della crisi economica e sociale in atto;
tale impostazione è ulteriormente complicata dal clima di tensione e di incertezza internazionale che l'Esecutivo ha tradotto in una corsa al riarmo senza precedenti, come richiesto dall'Unione europea con il Piano di riarmo da 800 miliardi, in cui le priorità politiche su temi centrali quali la transizione verde e digitale, la sanità, l'istruzione e la green economy, cedono il passo al rafforzamento della capacità di produzione di armi e munizioni;
nella premessa del Documento programmatico di finanza pubblica 2025, presentato alle Camere lo scorso ottobre, il Ministro dell'economia e delle finanze affermava che la necessità di aumentare la capacità di difesa a livello europeo, rappresenta un elemento di pressione sulla spesa pubblica, specificando che «l'aumento della spesa in difesa dovrà infatti essere graduale, onde garantire una coerenza con lo sviluppo dell'offerta nazionale e non spiazzare altre componenti di spesa con un impatto significativo sulla crescita potenziale del Paese e sul benessere dei cittadini». Era stato dunque anticipato che sarebbe stata una manovra di bilancio ampiamente condizionata dall'aumento delle spese della Difesa, e «prudente»;
tuttavia, dalle affermazioni del Governo nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025 trapela una certa pericolosità e preoccupazione in merito all'aumento della spesa per la difesa, tanto da riportare che «le decisioni in materia dovranno essere ben ponderate, evitando brusche accelerazioni della spesa, considerando i necessari tempi di adeguamento della capacità produttiva: un'eventuale “corsa agli acquisti” da parte dell'Italia e degli altri Paesi europei rischierebbe di generare soltanto un aumento dei prezzi, delle importazioni e della dipendenza verso altri Paesi» e in merito alle ricadute sull'economia nazionale prevede un possibile «effetto positivo sulla crescita del PIL, mitigandone l'aggravio sulla finanza pubblica». Quanto riportato non fa che confermare la pericolosità di questa economia di guerra messa in campo dall'Unione europea e portata avanti dall'Italia che sembrerebbe cosciente della pericolosità finanziaria della scelta di procedere con il vertiginoso aumento delle spese militari;
nel contesto descritto va inserito il nuovo target del 5 per cento in dieci anni, concordato in sede NATO, che avrà ripercussioni potenzialmente disastrose per il welfare italiano, con un incremento sulle spese in difesa stimato in termini assoluti di 100 miliardi aggiuntivi fino al 2035, vale a dire oltre il triplo delle attuali spese – circa 66 miliardi in più per la difesa e 33 in più per la sicurezza –, sacrificando spesa sanitaria, istruzione, ambiente, sostegno alle imprese, occupazione e diritti sociali, priorità che appaiono inconciliabili con un impegno finanziario pluriennale di questa portata;
lo stato di previsione del Ministero della difesa, di cui alla Tabella 12, riporta spese finali, in termini di competenza, pari a 32.398,4 milioni nel 2026, a 32.709,8 milioni per il 2027 e 32.074,7 milioni per il 2028. In particolare, il Programma 1.10 – Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (005.10) ha un totale di risorse stanziate pari a 8.760 milioni di euro, principalmente destinati ai programmi d'ammodernamento dello strumento militare, in particolare dei sistemi d'arma. Nel programma citato è stato rifinanziato il Fondo da destinare all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale per 30 milioni di euro nel 2027, 15 milioni di euro nel 2028 e 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036;
il Bilancio integrato della Difesa include, oltre agli stanziamenti annuali del Dicastero, altre risorse che ricadono nello stato di previsione di altri Ministeri ma che sono di interesse del Ministero della difesa. Tra queste, vi sono gli stanziamenti di bilancio del Ministero delle imprese e del made in Italy a sostegno di progetti di investimento nel settore della Difesa, come riportato nella Tabella 3. Gli stanziamenti previsti evidenziano che oltre il 40 per cento delle risorse del dicastero è dirottato su programmi di investimento militare, a nocumento del comparto industriale italiano in gravissima crisi, che vede coinvolte più di 4 milioni di imprese alle quali vengono sottratte risorse per una scellerata corsa al riarmo,
impegna il Governo:
a riconsiderare gli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero della difesa, adottando le opportune iniziative volte alla sostituzione delle spese militari di cui in premessa con quelle per: spesa sanitaria, investimenti che promuovano la competitività, sostegno alle filiere produttive e industriali, incentivi all'occupazione, istruzione, investimenti green e beni pubblici;
a integrare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative anche normative volte ad introdurre urgentemente misure di sostegno per risolvere la crisi del comparto industriale con particolare attenzione alla tutela del lavoro e alla sostenibilità ambientale, investendo, altresì, in misure atte alla crescita e alla competitività del sistema Paese, diminuendo sensibilmente il carico fiscale per cittadini e imprese.
9/2750/55. Conte, Bonelli, Dell'Olio, L'Abbate, Ascari.
La Camera,
premesso che:
la legge di bilancio all'esame reca modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo); in particolare, ridetermina, riducendola, la dotazione Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, nella misura di 610 milioni di euro per l'anno 2026 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 (attualmente sono 700 milioni annui dall'anno 2026); inoltre, la disposizione sopprime i vincoli di spesa minima precedentemente previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, per alcuni specifici contributi e finalità;
la citata legge 14 novembre 2016, n. 220, ha istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo finalizzato al finanziamento delle diverse categorie di incentivi fiscali, tra cui il credito d'imposta, di cui possono beneficiare le imprese di produzione, di distribuzione, di post-produzione, di esercizio cinematografico, le industrie tecniche, le imprese italiane che lavorano per produzioni straniere e le imprese esterne al settore che investono nel settore del cinema italiano;
sin dal suo insediamento, questo governo è intervenuto a modificare le norme del settore, ma le modifiche effettuate e i ritardi nella pubblicazione dei vari decreti hanno, di fatto, paralizzato l'industria cinematografica, generando una situazione di stallo che ha comportato gravi conseguenze sulla produzione e sull'occupazione;
peraltro, il Governo ha apportato modifiche alla disciplina del credito d'imposta, introducendo parametri oggettivi e soggettivi legati alla dimensione, alla struttura societaria e al merito dell'opera. Tale approccio, però, ha di fatto messo in difficoltà il vasto tessuto delle micro, piccole e medie imprese del settore cinematografico;
il credito d'imposta, concepito per valorizzare il cinema indipendente italiano e il talento nazionale contro le multinazionali, è stato in gran parte eroso da grandi gruppi internazionali tramite società collegate;
le riforme intervenute anche con la finalità di contrastare gli abusi, riducono sproporzionatamente le produzioni medio-piccole e le opere prime/seconde, senza distinguere tra film «sul mercato» e nuovi talenti under 35; mentre gli abusi (esempio gonfiaggio costi) richiederebbero maggiori controlli documentali e tetti alle voci di spesa, non riduzioni generalizzate di film che comprimono il pluralismo espressivo;
appare indispensabile un ripensamento profondo dei meccanismi di finanziamento del cinema e, in particolare, di quelli destinati alle opere prime e seconde nonché alle società medio-piccole, vale a dire i destinatari primi e più naturali, secondo il principio europeo dell'eccezione culturale;
al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, nonché di sostenere la scoperta e la crescita di nuovi talenti appare auspicabile introdurre un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato alla produzione di opere prime e seconde aventi un costo complessivo non superiore a 1 milione di euro ciascuna;
i costi per i compensi dei registi, degli sceneggiatori, dei produttori esecutivi e degli attori protagonisti e i costi per le retribuzioni del personale e delle figure professionali disciplinati da contratti collettivi nazionali di lavoro potrebbero essere eleggibili nel limite massimo annuale di 35.000 euro per ciascun operatore. I costi per il compenso della produzione e per le spese generali potrebbero essere eleggibili nella misura massima complessiva del 15 per cento del costo complessivo dell'opera;
appare altresì indispensabile, al fine di tutelare il diritto d'autore e il valore creativo e professionale della categoria degli artisti, doppiatori, attori e autori, che non abbiano accesso a finanziamenti pubblici le produzioni cinematografiche e audiovisive che, nella realizzazione delle opere, sostituiscono il lavoro umano relativamente alle attività strettamente connesse alla sfera umana e alla creatività in generale con l'utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale,
impegna il Governo:
ad integrare il quadro delle misure richiamate in premessa adottando le opportune iniziative normative volte a:
istituire un fondo con una specifica linea di intervento, ovvero un apposito programma, finalizzato al sostegno di almeno 100 opere prime cinematografiche e audiovisive all'anno realizzate da registi e/o autori under 35, garantendo a tale misura una dotazione finanziaria certa e pluriennale, definendo criteri di accesso e selezione che assicurino:
a) la massima semplificazione procedurale per le micro, piccole e medie imprese di produzione indipendenti;
b) una reale apertura ai nuovi autori, anche privi di precedenti esperienze produttive riconosciute, nel rispetto di adeguati requisiti professionali e di qualità dei progetti;
c) un'equa distribuzione territoriale dei progetti sostenuti, con particolare attenzione alle aree svantaggiate e alle realtà produttive emergenti;
d) la garanzia che, nell'ambito del medesimo programma, le retribuzioni di tutte le figure professionali coinvolte – sia sopra sia sotto la linea – siano garantite attraverso l'introduzione di «paghe calmierate», da definire in coerenza con la contrattazione collettiva di settore, tali da assicurare il rispetto dei minimi contrattuali e di standard dignitosi di compenso, evitando forme di dumping salariale e lavoro sottopagato, nonché contenere, al contempo, le retribuzioni apicali in misura tale da consentire una equa distribuzione delle risorse sul complesso del cast e delle maestranze;
modulare i tetti di eleggibilità ai fini del credito d'imposta relativi alle «paghe sotto la linea» per le opere prime under 35, al fine di evitare effetti penalizzanti per gli attori e le altre figure artistiche e tecniche non protagoniste, salvaguardando la sostenibilità professionale delle loro carriere;
a considerare l'assoluta opportunità di vietare finanziamenti pubblici a produzioni che sostituiscono attività creative umane (artisti, doppiatori, attori, autori) con intelligenza artificiale, tutelando diritto d'autore e valore professionale.
9/2750/56. Amato, Caso, Orrico, L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
durante l'esame in sede referente presso il Senato è stata introdotta una disposizione che prevede un piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli enti di ricerca nell'ambito di progetti del PNRR;
in particolare, gli atenei statali e non statali e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato (RTT) e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR;
secondo i dati riportati dai sindacati e dalle associazioni di settore, tra la fine del 2025 e il 2026 scadranno complessivamente oltre 9.000 ricercatori a tempo determinato di tipo a), oltre 23.500 assegni di ricerca e alcune migliaia di borse di ricerca e altre varie figure;
dopo mesi di mobilitazioni e sollecitazioni provenienti dal mondo accademico e della ricerca, l'attuale piano straordinario di reclutamento si configura, tuttavia, come un provvedimento parziale e non risolutivo rispetto alle croniche carenze organiche del sistema nazionale della ricerca;
infatti, l'incremento del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 consentirebbe, come confermato anche dalla relazione tecnica, l'avvio di procedure concorsuali per 1.618 ricercatori RDTA, a fronte dei 4.502 in scadenza, di cui 2.574 legati a progetti PNRR, mentre l'incremento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 consentirebbe di stabilizzarne solo 240, a fronte di 325 ricercatori legati a progetti PNRR in scadenza e di ulteriori 121 ricercatori;
l'efficacia del provvedimento risulta ulteriormente limitata dalla previsione di un cofinanziamento a carico degli atenei (fino al 50 per cento) e dai vincoli posti al turn-over (limitato al 75 per cento per l'anno 2026 ai sensi della legge 30 dicembre 2024, n. 207), circostanze che potrebbero inibire l'effettiva attivazione delle procedure concorsuali a causa della ridotta capacità di spesa degli atenei e degli enti di ricerca;
il Movimento 5 Stelle ha da sempre denunciato la mancanza di investimenti in un settore cruciale per lo sviluppo del nostro Paese, nonché il precariato strutturale a cui sono destinati i giovani che scelgono di intraprendere la carriera di ricercatore in Italia, elementi che hanno provocato, negli ultimi anni, la fuga dei ricercatori italiani verso Paesi dove questo settore professionale è maggiormente tutelato, sia dal punto di vista del merito, sia da quello economico;
appare, dunque, improcrastinabile il superamento di interventi parziali e l'adozione di un reale piano straordinario di reclutamento che preveda l'allargamento strutturale degli organici e la stabilizzazione del personale precario, al fine di garantire la continuità e la qualità della ricerca scientifica nel Paese,
impegna il Governo:
a completare le misure richiamate in premessa adottando ogni iniziativa normativa utile volta a reperire, con urgenza, tutte le risorse necessarie per garantire la stabilizzazione di tutti i ricercatori con un contratto a tempo determinato in scadenza negli anni 2025 e 2026, al fine di preservare la continuità e la qualità della ricerca scientifica, nonché contrastare il precariato strutturale a cui sono destinati i ricercatori del nostro Paese e per incrementare le retribuzioni dei ricercatori, al fine di restituire dignità ad una professione cruciale per lo sviluppo scientifico ed economico nazionale ed internazionale e di rendere l'Italia una destinazione ambita per la ricerca scientifica da parte della comunità internazionale;
ad adottare tutte le iniziative necessarie finalizzate a delineare un quadro normativo chiaro che disciplini un sistema di reclutamento ciclico, trasparente, ordinato e strutturato, conforme ai più elevati standard europei e basato su una valutazione del fabbisogno assunzionale, al fine di evitare la frammentazione che caratterizza l'attuale percorso del pre-ruolo e la tardiva assunzione in ruolo.
9/2750/57. Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca misure in materia di cultura;
nel corso della XVIII Legislatura si è svolta una indagine conoscitiva sulle fondazioni lirico-sinfoniche, nella quale è stato affrontato il grande tema dei corpi di ballo, che è stato ampiamente discusso e argomentato durante le audizioni anche con il coinvolgimento di numerosi artisti, tra cui Eleonora Abbagnato e i danzatori di Danza Error System (DES);
questo percorso ha portato all'approvazione della legge 15 luglio 2022, n. 106, una legge delega per la revisione del Codice dello spettacolo, la quale, all'articolo 2, comma 1, prevede la delega legislativa per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai princìpi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e di promuovere il riequilibrio di genere e migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione e la fruizione da parte della collettività;
ad oggi la delega non è ancora stata esercitata, in quanto l'Esecutivo ha prorogato per tre volte il termine giustificandosi con l'esigenza di dover ascoltare tutte le realtà del settore, ma gli stessi professionisti hanno da tempo lamentato uno scarso coinvolgimento e una mancanza di dialogo da parte del Ministero della cultura;
dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in tema di corpi di ballo è emerso che solo quattro teatri oggi prevedono ancora un corpo di ballo nella dotazione organica: la Scala di Milano (80 ballerini), l'Opera di Roma (65 ballerini), il San Carlo di Napoli (40 ballerini) e il Massimo di Palermo (27 ballerini), per un totale di 212 posti per danzatori, quasi del tutto occupati, che rappresentano meno del 5 per cento del totale dei posti di lavoro esistenti nelle fondazioni. Secondo gli auditi, i corpi di ballo sono stati espunti dalle piante organiche delle fondazioni lirico-sinfoniche perché il loro costo non era sostenibile;
a questi si aggiunge l'Arena di Verona, la quale nel 2017 ha tagliato il corpo di ballo, ma in realtà continua ad assumere i ballerini con contratti a tempo determinato di anno in anno, creando, de facto, un corpo di ballo precario;
le restanti fondazioni, che non posseggono un corpo di ballo, esternalizzano l'attività ad agenzie private, assumendo per le opere liriche danzatori a partita Iva o inquadrandoli come «mimi», violando, in questo modo, il contratto collettivo nazionale del lavoro;
dai dati forniti dagli auditi, negli ultimi dieci anni si contano circa 510 produzioni e più di 2.000 spettacoli esternalizzati, nonostante le fondazioni lirico-sinfoniche percepiscano la metà del totale dei fondi statali destinati al comparto dello spettacolo dal vivo per produrre opere sinfoniche e balletti con gli artisti assunti dalle stesse fondazioni a tempo indeterminato. Al contrario, il settore della danza riceve soltanto il 4 per cento dei fondi rispetto all'ammontare dei finanziamenti previsti dal Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo;
nella prima bozza circolata a luglio 2025 del nuovo codice dello spettacolo non è prevista la creazione di un nuovo corpo di ballo in nessuna fondazione lirico-sinfonica, ma è prevista l'istituzione di un «corpo di ballo d'eccellenza nazionale», di diretta emanazione ministeriale e con un finanziamento diretto di circa 10 milioni di euro;
tuttavia, i danzatori assunti da questo nuovo corpo di ballo verrebbero assunti con contratti a tempo determinato per periodi fino a 36 mesi non continuativi, prorogabili anche per altri 24 in più;
tale modello risulterebbe parallelo e sostitutivo delle tradizionali fondazioni lirico-sinfoniche e creerebbe un'ingiusta discriminazione tra danzatori precari e non integrati e gli altri lavoratori contrattualmente stabili e interni alle fondazioni;
le medesime risorse potrebbero essere utilizzate per far rinascere i corpi di ballo stabili presso le fondazioni, in quanto, secondo le stime fornite dagli auditi, un corpo di ballo di 60 ballerini costerebbe 3 milioni di euro l'anno, oltre alle sale a disposizione e il personale ausiliario per mantenere le strutture, mentre dieci corpi di ballo completi di 60 elementi (ballerini, direttori, maestro, assistenti, collaboratori) costerebbero circa 20 milioni di euro l'anno, la metà circa dei quali tornerebbe allo Stato in contributi e tasse;
infine, occorre riconoscere alla danza la stessa dignità di arte e di patrimonio culturale che si riconosce all'opera lirica, nonché equiparare, ai fini del riparto del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (FNSV), il punteggio del balletto a quello dell'opera lirica e cambiare il nome delle FLS in «Fondazioni lirico-sinfoniche e coreutiche», affinché la danza sia riconosciuta come parte integrante della loro identità,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative da adottare urgentemente affinché siano reperite le necessarie risorse per incrementare il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (FNSV), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di costituire o integrare gli organici stabili dei corpi di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche e riconoscere alla danza la stessa dignità di arte e di patrimonio culturale che si riconosce all'opera lirica, prevedendo il riordino delle misure esistenti verso una soluzione migliorativa delle condizioni economiche e sociali dei lavoratori del settore.
9/2750/58. Orrico, Amato, Caso.
La Camera,
premesso che:
fin dalla sua presentazione il disegno di legge di bilancio per il 2026 in esame ha mostrato gravi carenze in relazione alle misure finalizzate a contrastare una delle emergenze sociali più diffuse nel Paese: il disagio abitativo che colpisce indistintamente tutto il territorio nazionale;
le ridotte risorse, a valere sul Piano sociale per il clima (PSC), finalizzate a fronteggiare tale emergenza appaiono ancor più inefficaci considerando che essa colpisce in modo drammatico i giovani e le famiglie a basso reddito, nonché la popolazione studentesca fuori sede, a causa della cronica carenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) e di studentati universitari a canoni accessibili, soprattutto nei grandi centri urbani;
la bassa capacità reddituale di chi è all'inizio del proprio percorso professionale – aggravata da un mercato del lavoro incapace di valorizzare la sua forza lavoro più qualificata e da una politica fiscale che avvantaggia i redditi più elevati – contribuisce, altresì, a creare una seria ipoteca nel percorso di realizzazione delle aspettative delle generazioni più giovani;
le misure in materia predisposte dal Governo anche in precedenti provvedimenti sono la fotografia di soluzioni parziali ed inefficaci che non recano soluzioni strutturali alle questioni sopra esposte;
occorre riconoscere, in questo contesto, anche la centralità degli enti locali e delle amministrazioni comunali nell'attuazione delle politiche di investimento, in relazione all'utilizzo efficace dei fondi PNRR;
la necessità di investimenti strutturali nel settore dell'abitare sociale rappresenta una priorità nazionale come ribadito anche nella Missione 5 – Inclusione e coesione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (decreto ministeriale 6 agosto 2021), che prevede specifici interventi per l'housing sociale e per l'ampliamento dell'offerta abitativa per studenti universitari, e deve essere supportata con le necessarie e congrue risorse finanziarie;
il Governo Meloni ha destinato ingenti risorse per la realizzazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, risorse che, a fronte dell'emergenza sociale in atto connessa fenomeno del disagio abitativo, potrebbero essere immediatamente reindirizzate per finanziare un piano straordinario per la casa in favore dei comuni;
il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina è stato oggetto da ultimo dei rilievi della Corte dei conti che ne ha bloccato l'iter di realizzazione anche in considerazione del fatto che il contratto di appalto espone lo Stato a un rischio finanziario significativo, prevedendo una penale di 1,45 miliardi di euro, nel caso in cui il progetto non venga ultimato;
nel corso dell'esame del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, (cosiddetto decreto Anticipi) il Governo ha dato parere contrario all'ordine del giorno 9/02678-A/027 a firma del sottoscrittore del presente atto che in sostanza impegnava l'Esecutivo a reperire le risorse necessarie per la realizzazione di un piano straordinario nazionale per la costruzione, la ristrutturazione e l'acquisizione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale e di alloggi e residenze per studenti universitari fuori sede, con particolare attenzione ai poli universitari ad alta densità abitativa, attraverso il definanziamento anche in considerazione dei rilievi citati da ultimo dalla Corte dei conti, dell'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e la conseguente riallocazione delle risorse per tale scopo;
successivamente tuttavia nel corso dell'esame della manovra 2026 presso il Senato il Governo ha, di fatto, operato un parziale definanziamento dell'autorizzazione di spesa per il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, certificando in tal modo anche i ritardi nell'iter della realizzazione dell'opera e la sua pericolosità dal punto di vista erariale;
lo scontro politico, interno alla maggioranza, che ha condotto al ritiro dell'emendamento del Governo recante tra le altre misure critiche in materia previdenziale ha cancellato il citato definanziamento (che è stato poi riproposto, in definitiva, come slittamento nell'appostamento delle risorse) ma nonostante questo resta il dato oggettivo ovvero che all'interno dell'Esecutivo non ci sia più la convinzione che la realizzazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina sia da sostenere a qualsiasi costo;
pesa come un macigno sul tema delle emergenza abitativa, infine, il taglio delle risorse al Piano Casa che il Governo ha nel corso dell'esame presso il Senato: a fronte dei 300 milioni previsti per il biennio 2026-2027, parzialmente reintegrate attraverso la soppressione del Fondo per il contrasto al disagio abitativo istituito dalla legge di bilancio per il 2025 e lo spostamento delle relative risorse,
impegna il Governo
al fine di garantire il diritto all'abitazione e allo studio, a predisporre tempestive iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate ad incrementare in modo significativo le risorse destinate alla realizzazione, con carattere di urgenza e in accordo con gli enti territoriali, di un piano straordinario nazionale per la costruzione, la ristrutturazione e l'acquisizione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale e di alloggi e residenze per studenti universitari fuori sede, con particolare attenzione ai poli universitari ad alta densità abitativa, prevedendo che le necessarie e idonee coperture finanziarie per il citato piano straordinario vengano reperite, anche in considerazione dei rilievi citati in premessa sollevati da ultimo dalla Corte dei conti, attraverso il completo definanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e la conseguente riallocazione delle risorse per lo scopo esposto in premessa.
9/2750/59. Donno, D'Orso, Santillo.
La Camera,
premesso che:
con un emendamento approvato dalla Maggioranza nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, le risorse stanziate relative al finanziamento del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina sono state parzialmente destinate ad altre misure;
il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina impegna ancora una tale quantità di risorse fino all'anno 2033 e per cui molte infrastrutture e investimenti del comparto dei trasporti subiscono tagli lineari e definanziamenti come evidenziato dalla tabella sui definanziamenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esaminata nel provvedimento in oggetto;
il nodo logistico strategico del Nord-Ovest è cruciale perché collega i porti liguri con l'hinterland europeo tramite corridoi infrastrutturali (come il Terzo Valico) e ferroviari, agendo come porta d'accesso al Mediterraneo e al Sud Europa, fondamentale per l'intermodalità e la crescita economica, grazie a investimenti PNRR e una visione comune per efficienza, sostenibilità e digitalizzazione;
il progetto per la riconversione e il rilancio del parco smistamento ferroviario di Alessandria come nodo logistico strategico del Nord-Ovest, sembra aver iniziato il percorso, difatti a giugno 2025 dopo una intensa attività di presidio è stato presentato il masterplan, seppure con risorse molte ridotte rispetto alla necessità del progetto (circa il 14 per cento),
impegna il Governo
a completare l'intervento richiamato in premessa, atto a destinare parte delle risorse relative al finanziamento del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina ad altre misure, adottando le opportune iniziative normative volte a:
utilizzare i fondi, inizialmente stanziati sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, per altri progetti infrastrutturali, nell'esclusivo interesse dei cittadini italiani e delle reali priorità del Paese, con particolare riferimento al sostegno della filiera logistica nazionale;
destinare, per quanto di competenza, risorse finanziarie aggiuntive e strutturali finalizzate alla copertura del progetto di riconversione e rilancio del parco smistamento ferroviario di Alessandria, superando l'attuale sottofinanziamento e garantendo la realizzazione dell'intervento nella sua interezza funzionale;
definire un quadro finanziario certo e un cronoprogramma vincolante, assicurando la continuità delle risorse nel tempo ed evitando che il progetto resti limitato a fasi parziali o non funzionali;
prevedere, nell'ambito del progetto complessivo, la demolizione del manufatto dismesso presente in corrispondenza della rotonda di accesso, al fine di liberare gli spazi necessari alla riorganizzazione del trasporto pubblico locale e alla realizzazione delle opere viabilistiche connesse;
garantire la realizzazione di un collegamento funzionale ed efficiente tra il centro cittadino e il quartiere Cristo, assicurando l'integrazione tra infrastrutture ferroviarie, viabilità urbana e trasporto pubblico locale, così da migliorare l'accessibilità, la sicurezza e la continuità dei flussi di mobilità.
9/2750/60. Iaria, Fede, Traversi.
La Camera,
premesso che:
con un emendamento approvato dalla maggioranza nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, le risorse stanziate relative al finanziamento del progetto del Ponte sullo stretto di Messina sono state parzialmente destinate ad altre misure;
il progetto del Ponte sullo stretto di Messina impegna ancora una tale quantità di risorse fino all'anno 2033 e per cui molte infrastrutture e investimenti del comparto dei trasporti subiscono tagli lineari e definanziamenti come evidenziato dalla tabella sui definanziamenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esaminata nel provvedimento in oggetto;
il comparto della portualità e della logistica non viene considerato con interventi sistemici e pluriennali dal provvedimento in oggetto;
in particolare, il settore dei trasporti e della logistica portuale continua a registrare un'incidenza infortunistica allarmante, con picchi di incremento delle denunce che in alcuni ambiti territoriali hanno superato il 40 per cento, confermando l'urgenza di interventi strutturali e non più procrastinabili;
l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attende da oltre diciassette anni le norme di coordinamento specifiche per i settori marittimo, portuale e ferroviario, costringendo operatori e imprese in un quadro normativo frammentato che non tiene conto delle evoluzioni tecnologiche e dei processi di automazione dei porti;
risulta al sottoscrittore del presente atto che in sede di risposta ad un atto di sindacato ispettivo il Governo abbia annunciato l'imminente emanazione di decreti attuativi volti a definire i termini e le modalità di erogazione del «Fondo sicurezza lavoro portuale», istituito dalla legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197);
nonostante le rassicurazioni fornite circa l'operatività del suddetto Fondo e l'attivazione di tavoli tecnici interministeriali per il riordino della materia, si ravvisa a tutt'oggi una carenza nella pubblicazione dei decreti necessari a rendere effettivi i contributi per la formazione, la certificazione di sicurezza e l'acquisto di «buoni portuali» per i lavoratori;
la citata risposta del Governo faceva altresì riferimento all'introduzione di criteri premiali nelle linee guida ministeriali sui regolamenti delle concessioni portuali per le imprese che investono in sicurezza, la cui effettiva applicazione necessita di una verifica puntuale e di un sostegno finanziario costante nel triennio di programmazione 2026-2028,
impegna il Governo:
a utilizzare i fondi, inizialmente stanziati sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, ad altri progetti infrastrutturali, nell'esclusivo interesse dei cittadini italiani e delle reali priorità del Paese, con particolare riferimento al sostegno della portualità e della logistica;
a tal fine provvedendo altresì, come stabilito all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'adozione dei decreti finalizzati a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento tra la disciplina recata dal medesimo decreto legislativo e la normativa speciale relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, a quelle in ambito portuale e a quelle concernenti il trasporto ferroviario.
9/2750/61. Traversi, Fede, Iaria.
La Camera,
premesso che:
tra i tagli lineari presenti nel provvedimento in oggetto, con particolare riguardo alla dotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si registra un decremento della dotazione per più di 700 milioni, interamente in conto capitale;
in Italia l'utilizzo del trasporto pubblico locale (TPL) è tradizionalmente più basso rispetto a quello degli altri principali Paesi europei e parità di dimensioni urbane, ciò comporta livelli di congestione del traffico più elevati nelle città italiane;
il limitato ricorso al TPL produce conseguenze negative sia ambientali, in termini di inquinamento atmosferico, sia economiche, incidendo in particolare sul mercato del lavoro e su quello immobiliare e riducendo l'attrattività delle aree urbane. In Italia il settore dei trasporti è responsabile di circa un quarto delle emissioni di gas serra, in linea con la media europea, e il 92,6 per cento di tali emissioni deriva dal trasporto su strada. In particolare, il 69 per cento è imputabile alle automobili, il 25 per cento al trasporto delle merci e il restante 6 per cento a autobus e veicoli a due ruote, soprattutto motocicli. Complessivamente, rispetto al 1990, le emissioni del trasporto su strada sono aumentate del 3,9 per cento e rappresentano il 23,4 per cento delle emissioni nazionali totali di CO2 equivalente;
dal punto di vista occupazionale, vivere in aree caratterizzate da lunghi tempi di spostamento riduce le possibilità di mobilità delle persone, limitando l'accesso a un ampio mercato del lavoro. Questo si traduce in tempi più lunghi di ricerca dell'occupazione per i disoccupati e, per i lavoratori occupati, in una maggiore probabilità di accettare impieghi non adeguati al proprio livello di istruzione;
al tempo stesso, il TPL, in quanto servizio pubblico essenziale, rappresenta un indicatore della qualità dell'azione amministrativa a livello locale. Un sistema di trasporto pubblico inefficiente e servizi pubblici di scarsa qualità contribuiscono a rendere una città meno competitiva e meno attrattiva;
a partire dalla fine del 2020, l'aumento dei costi dell'energia, aggravato dal conflitto tra Russia e Ucraina, ha inciso in modo significativo sui cittadini, in particolare su coloro che utilizzano mezzi di trasporto privati, determinando un generale incremento del costo della vita;
negli ultimi anni sono state adottate diverse misure a sostegno del TPL, sia per contenere gli effetti della crisi finanziaria delle aziende del settore e delle limitazioni dovute alla pandemia, sia per promuovere un sistema più sostenibile e digitalizzato. Tuttavia, tali interventi non sono stati sufficienti a incentivare in modo significativo l'utilizzo del trasporto pubblico;
in altri Paesi europei, invece, politiche volte alla riduzione delle tariffe o alla gratuità del trasporto pubblico hanno prodotto risultati positivi, favorendo le fasce di popolazione a reddito più basso, riducendo l'inquinamento e modificando le abitudini di mobilità. Un esempio significativo è rappresentato dalla Germania, che ha introdotto prima un biglietto mensile a 9 euro e successivamente il «Deutschlandticket», un abbonamento nazionale al costo di 49 euro mensili, valido su tutti i mezzi di trasporto pubblico locali e regionali,
impegna il Governo
al fine di ridurre l'impatto dell'aumento del costo della vita sui cittadini, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative di competenza volte ad incentivare l'uso del trasporto pubblico, prevedendo, come in altri Paesi europei costi fortemente ridotti rispetto a quelli attuali dei biglietti, incentivando al contempo l'intermodalità, e semplificando l'accesso al trasporto pubblico locale attraverso un sistema digitale, sperimentando nuovi modelli di mobilità e potenziando e rinnovando il parco mezzi.
9/2750/62. Fede, Iaria, Traversi, Ascari.
La Camera,
premesso che:
tra le numerose riduzioni di spesa riportate nel provvedimento all'esame, con particolare riferimento alla sezione II, relativa alla determinazione delle previsioni di spesa di ciascuna missione-programma, si evidenzia la missione «ordine pubblico e sicurezza» che registra tra il 2025 e il 2026 circa 650 milioni di euro in meno;
la sicurezza urbana è riconosciuta quale «bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni», ed è declinata in cinque direttrici d'azione rimesse, per la loro applicazione, ai Patti per la sicurezza urbana, le quali, si ricorda, sono: 1) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado; 2) promozione e tutela della legalità e dissuasione di ogni condotta illecita, nonché prevenzione dei fenomeni che comportano turbative del libero utilizzo degli spazi pubblici; 3) promozione del rispetto del decoro urbano; 4) promozione e inclusione della protezione e della solidarietà sociale; 5) individuazione di specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione;
le istanze avanzate dai sindaci mirano a individuare soluzioni operative per progetti concreti legati all'accesso al CED, ai sistemi di videosorveglianza, al contrasto della microcriminalità e al rafforzamento del controllo del territorio. La sicurezza urbana rappresenta oggi un diritto fondamentale dei cittadini e un fattore essenziale per la qualità della vita, la coesione sociale e la fiducia verso le istituzioni;
nel 2024, nella città di Roma sono stati denunciati circa 271.000 reati, pari all'11,3 per cento dei reati denunciati in tutta Italia e la criminalità nella città metropolitana è aumentata del 23,2 per cento negli ultimi 5 anni e del 5,5 per cento rispetto al 2023;
i furti totali denunciati sarebbero circa il 14,8 per cento dei furti italiani. Tra questi si registra un aumento dei furti con destrezza e di rapine in pubblica via pertanto furti, borseggi e rapine in strada costituiscono la componente principale della microcriminalità urbana,
impegna il Governo:
a riconsiderare la riduzione di spesa richiamata in premessa adottando ogni iniziativa normativa di competenza al fine di destinare le risorse verso più efficaci presidi e controlli del territorio e delle città per mezzo di un approccio integrato, con particolare riguardo alla città di Roma, da realizzare anche con assunzioni e investimenti a favore delle forze dell'ordine;
a sostenere la spesa dei comuni per l'incremento dei dispositivi di videosorveglianza nei parchi urbani, nelle stazioni ferroviarie e metropolitane e nelle immediate vicinanze garantendo al contempo, per quanto di competenza, un rigoroso trattamento dei dati, secondo le disposizioni vigenti nonché per il potenziamento dell'illuminazione stradale, con particolare riferimento alle zone e ai quartieri maggiormente isolati o caratterizzati da un più elevato rischio sotto il profilo della sicurezza urbana, utilizzando a tal fine modalità e sistemi tecnologicamente innovativi a risparmio energetico e alta efficienza.
9/2750/63. Francesco Silvestri, Alifano.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede misure in materia di economia circolare;
la legge di bilancio rappresenta lo strumento centrale per rafforzare la capacità amministrativa dello Stato, sostenere le filiere industriali strategiche e accompagnare la transizione ecologica in modo equo e competitivo;
la transizione ecologica e l'attuazione del modello di economia circolare rivestono un ruolo fondamentale per garantire la competitività del sistema produttivo nazionale;
la loro attuazione richiede un quadro normativo certo, amministrazioni pubbliche efficienti, dotate di competenze e risorse adeguate, e misure strutturali di sostegno alle micro, piccole e medie imprese;
l'economia circolare non può prescindere dalla definizione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste – EoW) che consentono di reimmettere nei cicli produttivi materiali recuperati e scarti di lavorazione, trasformandoli in risorse utilizzabili o prodotti reintegrabili nel ciclo produttivo, preservando le risorse naturali;
i ritardi nell'adozione dei decreti End of Waste generano una persistente incertezza giuridica che penalizza le imprese virtuose, frena gli investimenti nell'innovazione e compromette l'efficienza delle filiere del recupero e del riciclo;
il rafforzamento del Nucleo End of Waste (NEW) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è indispensabile per superare l'arretrato amministrativo e rispondere alle esigenze del sistema produttivo;
la filiera tessile è attualmente investita da una profonda trasformazione legata all'introduzione dei regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR) e agli obblighi di raccolta differenziata, verso modelli basati su eco-design, riuso, riciclo che necessitano di strumenti di supporto economico e tecnico per evitare impatti negativi sulla tenuta del settore, in particolare per le micro, piccole e medie imprese;
l'armonizzazione delle modalità di raccolta differenziata a livello nazionale costituisce uno strumento di semplificazione, efficienza e aumento delle performance ambientali, oltre che di supporto alle filiere industriali del riciclo che necessitano di flussi di rifiuti più omogenei e di qualità. L'attuale frammentazione dei sistemi di raccolta differenziata sul territorio nazionale, con codificazioni cromatiche, denominazioni e modalità di conferimento differenti tra comuni, genera confusione per cittadini, imprese e visitatori, riducendo l'efficacia della raccolta e aumentando i costi di gestione;
una filiera avanzata di economia circolare è rappresentata anche dagli oli vegetali esausti (UCO), oggi compromessa da fenomeni di frode e concorrenza sleale, connesse all'utilizzo di oli vergini di importazione falsamente dichiarati come oli esausti, che alterano il mercato e penalizzano le imprese italiane virtuose. Risulta pertanto necessario rafforzare la trasparenza dei dati e la tracciabilità della filiera, mediante controlli e sistemi di certificazione più affidabili, prevedendo anche premialità a favore delle imprese che investono nella sostenibilità dei cicli di produzione e nella circolarità;
la crescente scarsità della risorsa idrica impone l'adozione di politiche volte a misurare, ridurre e rendere più efficiente l'uso dell'acqua nei processi produttivi e in agricoltura; strumenti quali l'impronta idrica (water footprint), i criteri ambientali minimi, i sistemi di etichettatura ambientale e meccanismi incentivanti come i certificati «blue» possono rappresentare leve fondamentali per promuovere il risparmio idrico e l'innovazione tecnologica,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative di competenza, anche normative, al fine di:
rafforzare l'organico del Nucleo End of Waste (NEW) presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di garantire la tempestiva adozione dei decreti End of Waste;
prevedere misure specifiche di sostegno alla filiera tessile per favorire la transizione verso modelli di economia circolare, accompagnando le imprese nell'attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR), nello sviluppo del riciclo e dell'eco-design e nel potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti tessili;
implementare un sistema rigoroso di tracciabilità e controllo sulla filiera degli oli vegetali esausti, volto a contrastare l'immissione nel mercato di oli vergini falsamente certificati come rifiuti, valorizzando la produzione nazionale circolare;
incentivare l'uso efficiente della risorsa idrica attraverso l'introduzione di strumenti di misurazione dell'impronta idrica e di certificati blu che prevedono una premialità per le aziende che adottano tecnologie a basso consumo;
garantire che ogni iniziativa legislativa legata alla transizione ecologica sia accompagnata da adeguate valutazioni di impatto sulle micro, piccole e medie imprese, assicurando semplificazione burocratica e accesso agevolato agli incentivi per la sostenibilità e la legalità:
promuovere l'armonizzazione dei sistemi di raccolta differenziata su scala nazionale, definendo standard uniformi per colorazioni, segnaletica e modalità di conferimento, supportando, per quanto di competenza, i comuni nell'adeguamento delle infrastrutture e nella promozione di campagne informative.
9/2750/64. L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede misure in materia di economia circolare;
la legge di bilancio rappresenta lo strumento centrale per rafforzare la capacità amministrativa dello Stato, sostenere le filiere industriali strategiche e accompagnare la transizione ecologica in modo equo e competitivo;
la transizione ecologica e l'attuazione del modello di economia circolare rivestono un ruolo fondamentale per garantire la competitività del sistema produttivo nazionale;
il rafforzamento del Nucleo End of Waste (NEW) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è indispensabile per superare l'arretrato amministrativo e rispondere alle esigenze del sistema produttivo;
la filiera tessile è attualmente investita da una profonda trasformazione legata all'introduzione dei regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR) e agli obblighi di raccolta differenziata, verso modelli basati su eco-design, riuso, riciclo che necessitano di strumenti di supporto economico e tecnico per evitare impatti negativi sulla tenuta del settore, in particolare per le micro, piccole e medie imprese;
l'armonizzazione delle modalità di raccolta differenziata a livello nazionale costituisce uno strumento di semplificazione, efficienza e aumento delle performance ambientali, oltre che di supporto alle filiere industriali del riciclo che necessitano di flussi di rifiuti più omogenei e di qualità. L'attuale frammentazione dei sistemi di raccolta differenziata sul territorio nazionale, con codificazioni cromatiche, denominazioni e modalità di conferimento differenti tra comuni, genera confusione per cittadini, imprese e visitatori, riducendo l'efficacia della raccolta e aumentando i costi di gestione;
una filiera avanzata di economia circolare è rappresentata anche dagli oli vegetali esausti (UCO), oggi compromessa da fenomeni di frode e concorrenza sleale, connesse all'utilizzo di oli vergini di importazione falsamente dichiarati come oli esausti, che alterano il mercato e penalizzano le imprese italiane virtuose. Risulta pertanto necessario rafforzare la trasparenza dei dati e la tracciabilità della filiera, mediante controlli e sistemi di certificazione più affidabili, prevedendo anche premialità a favore delle imprese che investono nella sostenibilità dei cicli di produzione e nella circolarità;
la crescente scarsità della risorsa idrica impone l'adozione di politiche volte a misurare, ridurre e rendere più efficiente l'uso dell'acqua nei processi produttivi e in agricoltura; strumenti quali l'impronta idrica (water footprint), i criteri ambientali minimi, i sistemi di etichettatura ambientale e meccanismi incentivanti come i certificati «blue» possono rappresentare leve fondamentali per promuovere il risparmio idrico e l'innovazione tecnologica,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative di competenza, anche normative, al fine di:
valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di porre in essere ogni attività funzionale ad introdurre meccanismi di incentivazione dell'uso efficiente della risorsa idrica;
promuovere l'armonizzazione dei sistemi di raccolta differenziata su scala nazionale, definendo standard uniformi per colorazioni, segnaletica e modalità di conferimento, supportando, per quanto di competenza, i comuni nell'adeguamento delle infrastrutture e nella promozione di campagne informative.
9/2750/64. (Testo modificato nel corso della seduta)L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dispone il rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale, incrementando il FSN di euro 2,4 miliardi nell'anno 2026, euro 2,65 miliardi nell'anno 2027 ed euro 2,65 miliardi nell'anno 2028. Con gli stanziamenti già previsti dalle precedenti manovre, il FSN raggiungerà euro 143,1 miliardi nell'anno 2026, euro 144,1 miliardi nell'anno 2027 ed euro 145 miliardi nell'anno 2028;
«In termini assoluti – secondo quanto osservato e valutato dal Presidente della fondazione Gimbe – l'aumento di risorse per il triennio 2026-2028 risulta sostanzialmente uniforme, senza alcun segnale di rilancio progressivo del FSN. L'auspicata inversione di rotta, ancora una volta, è rimandata alla prossima legge di bilancio»; dopo l'incremento del 2026, infatti, il FSN in termini assoluti si stabilizza: cresce di soli euro 995 milioni (+0,7 per cento) nell'anno 2027 e di euro 867 milioni (+0,6 per cento) nell'anno 2028; in rapporto al PIL, la quota destinata alla sanità passa dal 6,04 per cento dell'anno 2025 al 6,16 per cento dell'anno 2026, per poi ridursi al 6,05 per cento nell'anno 2027 e al 5,93 per cento nell'anno 2028;
rimane pertanto un netto divario tra l'entità del FSN e le previsioni di spesa sanitaria fissate dal Documento programmatico di finanza pubblica: questo gap peserà inevitabilmente sui bilanci delle regioni che, come recentemente documentato dalla Corte dei conti, presentano conti sempre più in rosso e conseguentemente sui bilanci familiari dei cittadini del nostro Paese;
eppure per ridurre tale gap, le strade e le scelte politiche che questo Governo potrebbe compiere sono molteplici, strade che tuttavia sono sbarrate assai spesso anche per veri e propri ostacoli ideologici e propagandistici com'è il caso, ad esempio, della regolamentazione della cannabis;
la regolamentazione della cannabis è una di quelle questioni che più di altre sono invischiate tra propaganda e pregiudizi, che impediscono di valutare serenamente le implicazioni economiche e sociali positive che una politica pubblica moderna ed efficace in tal senso potrebbe apportare al nostro paese;
l'attuale assetto normativo in materia di sostanze derivate dalla cannabis determina inoltre la persistenza di un vasto mercato illegale gestito dalla criminalità organizzata, con gravi ripercussioni sulla sicurezza pubblica e sulla salute dei consumatori, esposti a prodotti privi di controlli di qualità e concentrazione dei principi attivi;
secondo la Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze del 2024, il mercato illegale della cannabis rappresenta circa il 40 per cento del totale delle droghe illecite con un valore stimato intorno ai 6,5 miliardi di euro;
le criticità del contesto normativo vigente hanno ripercussioni anche sulla cannabis terapeutica che nonostante sia legale in Italia da diversi anni non è facilmente accessibile a tutti i pazienti che in larga parte continuano a incontrare grandi difficoltà nell'accesso; il nostro fabbisogno nazionale è di tre tonnellate l'anno, eppure in Italia se ne producono soltanto 500 chilogrammi e gli altri 2.500 chilogrammi sono importati; il nostro Paese potrebbe essere indipendente per rispondere al nostro fabbisogno, ma anche rilanciare una intera filiera agricola italiana e recuperare tanti posti di lavoro che questo esecutivo invece ha preferito perdere, nonostante le sentenze dei diversi tribunali amministrativi;
l'istituzione di un monopolio legale sulla coltivazione, lavorazione e vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati consentirebbe allo Stato di esercitare un controllo diretto sulla filiera, garantendo la tracciabilità del prodotto e la tutela dei minori attraverso rigorosi limiti di età e di accesso;
esperienze internazionali consolidate dimostrano come la regolamentazione del mercato della cannabis generi un gettito fiscale significativo derivante da accise, IVA e imposte dirette, oltre a determinare ingenti risparmi di spesa nei settori della giustizia e della sicurezza;
istituire un monopolio di Stato ci permetterebbe di sottrarre 6.5 miliardi alle mafie, di cui almeno 1 miliardo da poter investire subito nel nostro Sistema sanitario nazionale;
istituire un monopolio di Stato permetterebbe di recuperare ingenti risorse, di cui almeno un miliardo da poter investire subito nel nostro Sistema sanitario nazionale e al contempo interrompere i flussi di guadagno e di potere per la criminalità organizzata; è necessario ed auspicabile assicurare che le maggiori entrate derivanti dall'istituzione del suddetto regime di monopolio siano vincolate prioritariamente al finanziamento del Fondo sanitario nazionale, con particolare riguardo al potenziamento della medicina territoriale, della prevenzione e del trattamento delle dipendenze patologiche,
impegna il Governo
a integrare gli interventi recati dal provvedimento in esame con l'adozione di iniziative legislative di competenza volte a istituire il monopolio statale sulla cannabis, demandando all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il controllo delle fasi di produzione e commercializzazione, prevedendo altresì che il gettito derivante dalla relativa tassazione sia integralmente destinato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, garantendo così nuove risorse per la tutela della salute pubblica e la riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie.
9/2750/65. Marianna Ricciardi, Perantoni, Vaccari, Prestipino, Aiello, Carmina, Cappelletti, Pellegrini, Ascari, Della Vedova, Pastorino, Magi.
La Camera,
premesso che:
anche con il provvedimento all'esame vi è stata la scelta scellerata di aumentare l'offerta a disposizione dei giocatori per fare cassa e reperire risorse; più in particolare, è prevista l'introduzione di un nuovo «gioco numerico a totalizzatore nazionale» denominato Win For Italia Team, la cui quota di gettito erariale derivante dalla raccolta del gioco sarà destinato al «finanziamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano», in particolare per i progetti del Team Italia impegnato nei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026;
già nel 2024 era stata introdotta la quarta estrazione settimanale del Lotto per sostenere la ricostruzione della Romagna investita da una pesante alluvione: tutte offerte annunciate come temporanee e con uno scopo benefico, salvo poi diventare strutturali all'indomani dell'emergenza;
accostare l'azzardo ai colori dello sport e dei grandi eventi, oltre a rappresentare, ad avviso del firmatario del presente atto, un danno alla salute dei cittadini, compromette la cultura stessa dello sport, piegandone la valenza a fini puramente economici e comunque incompatibili con un'attività che produce dipendenza, fragilità sociali e gravi ricadute sulle persone e sulle comunità;
con la scorsa legge di bilancio, con fare, ad avviso del presentatore del presente atto, a dir poco scellerato, era stato cancellato l'Osservatorio sul gioco d'azzardo istituito presso il Ministero della salute, ed era stato distratto il Fondo dedicato al contrasto del gioco d'azzardo patologico, inglobandolo con meno risorse in un generico fondo per le dipendenze patologiche;
la raccolta di gioco d'azzardo è ormai fuori controllo e la cifra record di 157 miliardi di euro di giocate registrata nel 2024, sarà presto superata dai dati del 2025;
il gioco d'azzardo patologico ha raggiunto in Italia proporzioni di emergenza sociale, coinvolgendo, secondo i dati epidemiologici 2024-2025, circa un milione e mezzo di cittadini, con un impatto devastante sulla tenuta socio-economica delle famiglie e un costo per il Servizio sanitario nazionale stimato in oltre 30.000 euro annui per ogni giocatore problematico;
la spinta verso la digitalizzazione del gioco online ha reso i minori e le fasce vulnerabili drammaticamente esposti a meccanismi di addiction sempre più aggressivi, eludendo spesso i già fragili sistemi di controllo territoriale;
la raccolta complessiva dei giochi d'azzardo nel corso del 2025 ha evidenziato una sproporzione inaccettabile tra i volumi d'affari del settore e il contributo fiscale effettivamente destinato alle politiche di prevenzione e cura delle dipendenze;
i dati sulla diffusione dell'azzardo da anni mostrano situazioni al limite e territori con crescite vertiginose di raccolta e quote pro capite fuori da ogni tollerabilità; inoltre ogni report degli istituti di ricerca, mostra come «normalizzato» il dato dell'accesso dei minori all'acquisto di forme di azzardo;
le attuali aliquote del prelievo erariale unico (PREU) risultano insufficienti a esercitare una reale funzione di deterrenza e non riflettono l'esternalità negativa prodotta dal comparto sull'intera collettività;
il progressivo indebolimento, e finanche la soppressione, delle disposizioni del cosiddetto «Decreto Dignità» con particolare riguardo al divieto assoluto di pubblicità, minacciano in maniera intollerabile e inaccettabile la protezione dei minori e dei soggetti a rischio;
non vi sono state ragioni epidemiologiche o di contrazione del fenomeno del gioco d'azzardo tali da indurre all'abrogazione dell'Osservatorio nazionale sul fenomeno dell'azzardo, per altro organo consultivo del Ministro della salute;
è dovere inderogabile dello Stato anteporre la tutela della salute pubblica di cui all'articolo 32 della Costituzione e la dignità umana a qualsiasi interesse aberrante di cassa o logica di mercato,
impegna il Governo
a rivedere le misure richiamate in premessa adottando le opportune iniziative normative volte a:
un incremento strutturale del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento (AWP e VLT) e sulle scommesse a distanza, innalzando sensibilmente l'aliquota della raccolta per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del TULPS;
rafforzare il divieto assoluto di pubblicità diretta e indiretta per i giochi con vincita in denaro, contrastando qualsiasi tentativo di deroga o allentamento in sede nazionale ed europea, e prevedendo sanzioni pecuniarie e interdittive raddoppiate per i trasgressori;
rifinanziare in modo strutturale il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) con una quota non inferiore a 200 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028, vincolando tali risorse all'implementazione di centri di ascolto, presidi SerD dedicati e campagne di screening precoce nelle scuole;
introdurre l'obbligo di sistemi di identificazione biometrica o tramite SPID/CIE per l'attivazione di qualsiasi sessione di gioco (sia fisica che online), al fine di impedire categoricamente l'accesso ai minori e ai soggetti che hanno richiesto l'auto-esclusione;
ridefinire l'Osservatorio nella sua composizione e nei propri ruoli e scopi: monitorare il fenomeno su panorama nazionale, verificare e monitorare i piani regionali di prevenzione uniformandone programmazione ed attuazione, produrre report di buone prassi ed efficacia evidence-based cui dare continuità nei territori regionali;
dotare gli esercizi commerciali di strumenti di accesso al gioco d'azzardo, come la tessera sanitaria, per una verifica dei dati personali che possa riguardare la maggiore età e l'autoesclusione, al fine di consentire anche il controllo incrociato da parte dell'Agenzia delle entrate e prevenire l'immissione di denaro proveniente da sistemi illeciti all'interno del gioco d'azzardo legale.
9/2750/66. Quartini, Vaccari.
La Camera,
premesso che:
come risulta dai dati ISTAT (dati consolidati 2019 – Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari in Italia e nell'Unione Europea – Indagine EHIS 2019), il totale dei caregiver familiari che ha fornito cure ed assistenza almeno una volta alla settimana a membri della propria famiglia ammonta, complessivamente, a oltre 7 milioni di persone, in prevalenza appartenenti alla popolazione femminile (donne: 4,1 milioni, circa il 60 per cento del totale dei 7 milioni di caregiver, contro i 2,9 milioni di uomini), su un totale di circa 8 milioni di caregiver (coloro che dichiarano di aver fornito assistenza, non necessariamente ad un familiare);
inoltre, in base ai dati Epicentro – Istituto Superiore di Sanità (qui il link – dati ISTAT 2016 e Osservatorio ONDA 2018) risulta che il 65 per cento dei caregiver familiari sono donne di età compresa tra i 45 e i 55 anni, che spesso svolgono anche un lavoro fuori casa o che sono state costrette ad abbandonarlo (nel 60 per cento dei casi) per potersi dedicare a tempo pieno alla cura dei familiari;
secondo quanto dichiarato da Cittadinanzattiva. «I caregiver – siano essi conviventi o non conviventi, siano essi a supporto di persone con disabilità o di persone anziane non autosufficienti – ogni giorno fanno fronte alle carenze strutturali del sistema pubblico, con una attività di sostegno e cura il cui valore economico è stimato tra il 2,5 e il 3 per cento del PIL italiano»,;
il profilo del caregiver è stato riconosciuto e delineato normativamente per la prima volta dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 254-256 della legge 27 dicembre 2017, n. 205), che al comma 255 lo definisce come «persona che assiste e si prende cura di specifici soggetti»; in termini di risorse finanziarie, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui alla predetta legge di bilancio 2018 aveva una dotazione strutturale a regime pari a 25,8 milioni di euro; a decorrere dal 2024 le relative risorse sono state poi convogliate nel Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità con la legge di bilancio per il 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213, comma 212);
un secondo Fondo è stato poi istituito dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 334, della legge 23 novembre 2021, n. 178) con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio di programmazione di bilancio 2021-2023, anch'esso destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi per il riconoscimento del caregiver. Il Fondo è stato rifinanziato di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024 ad opera della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234);
pertanto nel 2022 la dotazione del Fondo è pari a 80 milioni di euro mentre quella del primo fondo è di 25 milioni di euro;
da ultimo, la legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 235, legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha disposto una modifica alla normativa istitutiva del svolta dal caregiver familiare, prevedendo che le risorse del secondo Fondo, fino all'adozione dei provvedimenti legislativi per il riconoscimento dell'attività non professionale del prestatore di cure familiare alla cui copertura esso è destinato, siano destinate alle stesse finalità del Fondo per le non autosufficienze, al fine di garantire in particolare l'erogazione dei servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, con specifico riferimento all'assistenza domiciliare, ai servizi sociali di sollievo e di supporto per le persone anziane (e non ai caregiver familiari);
attualmente, presso la XII Commissione affari sociali della Camera dei deputati sono all'esame diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 114 ed abb.) finalizzate ad introdurre una disciplina per il riconoscimento della figura del caregiver familiare ed il sostegno dell'attività di cura ed assistenza delle persone più fragili svolta dalla stessa,
la legge di bilancio all'esame istituisce dunque l'ennesimo fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, specificando tra l'altro che tale fondo sarà utilizzato per il finanziamento delle iniziative legislative «di iniziativa governativa» a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una misera dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;
è evidente la ricostituzione strumentale di un fondo che già era stato istituito nella scorsa legislatura ed è altresì sconcertante la precisazione che il finanziamento debba riguardare solo provvedimenti legislativi «di iniziativa governativa», in spregio al fatto che è all'esame della Camera dei deputati proprio la disciplina sul caregiver;
si tratta oltretutto di risorse assai esigue (1,15 milioni di euro per l'anno 2026!) che non possono far fronte ai bisogni di una platea di caregiver stimata in oltre 7 milioni di persone che assistono quotidianamente oltre 4 milioni di persone disabili e non autosufficienti; si stanziano dunque fondi in assenza di una legge nazionale più volte annunciata e che dovrebbe, prima di tutto, definire la platea dei beneficiari e le tutele previste,
impegna il Governo
a riconsiderare la misura recata dal provvedimento in esame, adottando, con la necessaria urgenza, ogni opportuna iniziativa normativa atta ad unificare i tre fondi previsti a sostegno della disciplina del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ripristinando integralmente, per l'anno 2026, le risorse già previste dai 2 governi che hanno preceduto l'attuale, per un importo complessivo comunque non inferiore a 105 milioni di euro, incrementandone le risorse nel primo provvedimento utile di natura finanziaria al fine di agevolare e accelerare l'esame, attualmente in corso presso la Camera dei deputati, della disciplina del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.
9/2750/67. Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio per il 2026 reca disposizioni per sostenere gli enti locali con misure come la cancellazione delle anticipazioni di liquidità, nuove regole sul Fondo crediti di dubbia esigibilità per liberare risorse, e il potenziamento di Fondi per investimenti, specialmente per i comuni piccoli, oltre a nuove risorse per il rinnovo dei contratti del personale e l'incremento del Fondo di solidarietà;
l'Italia è caratterizzata da una diffusa presenza di piccoli comuni (sotto i 5.000 abitanti): sulla base delle rilevazioni più recenti i piccoli comuni italiani con meno di 5.000 abitanti sono 5.521. Essi rappresentano circa il 70 per cento dell'assetto amministrativo nazionale. Pur essendo numericamente preponderanti, ospitano circa il 17 per cento della popolazione nazionale totale (oltre 10 milioni di residenti);
i piccoli comuni custodiscono una parte rilevante del patrimonio storico, artistico e culturale nazionale, spesso costituito da edifici di culto e architetture religiose che rappresentano non solo beni artistici ma centri vitali di aggregazione sociale;
il patrimonio culturale ecclesiastico (chiese, oratori, parrocchie) è strettamente connesso con la vita, gli usi e le tradizioni delle comunità e la sua tutela è fondamentale per contrastare lo spopolamento delle aree interne;
oltre il 40 per cento dei luoghi di culto situati nei centri storici dei comuni sotto i 5.000 abitanti risulta altresì inutilizzato o abbandonato da diversi anni. Questa situazione genera gravi problemi di sicurezza, sia per la stabilità strutturale degli edifici religiosi stessi sia per l'incolumità delle abitazioni e delle attività situate nelle immediate vicinanze, spesso esposte al rischio di crolli o infiltrazioni: in proposito sarebbe opportuno considerare di individuare risorse aggiuntive destinate al censimento, alla messa in sicurezza e al recupero funzionale di tali beni, con procedure semplificate per i piccoli comuni e incentivi alla collaborazione tra enti locali, diocesi e soggetti privati, al fine di riconvertire questi spazi in centri culturali, sociali o turistici che possano rivitalizzare i centri storici e garantire la salvaguardia delle comunità residenti;
il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 1, Componente 3 (M1C3) «Turismo e Cultura 4.0», prevede specifiche linee di intervento dedicate alla rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale (Misura 2), con l'obiettivo di valorizzare l'identità locale e migliorare l'attrattività turistica dei borghi;
molti piccoli comuni italiani, pur essendo depositari di un ingente patrimonio artistico religioso, faticano a reperire le risorse ordinarie necessarie per la manutenzione straordinaria, il restauro conservativo e la messa in sicurezza, anche dal punto di vista antisismico, di tali beni,
impegna il Governo
ad accompagnare, anche in un'ottica di valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani e nelle zone rurali e di messa in sicurezza delle strutture in stato di abbandono, le misure citate in premessa con ulteriori iniziative, anche normative, per il reperimento di risorse finanziarie aggiuntive, in coerenza con i cronoprogrammi procedurali e finanziari di PNRR e PNC, finalizzate specificamente al recupero architettonico e alla messa in sicurezza del patrimonio artistico-religioso situato nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, con particolare riferimento alle strutture localizzate nei centri storici aggrediti dal fenomeno della desertificazione che, pericolanti ed abbandonate da tempo, possano arrecare danni alle abitazioni confinanti o adiacenti.
9/2750/68. Torto.
La Camera,
premesso che:
tra i tentativi mal riusciti dell'Esecutivo in carica di progettare e realizzare una politica industriale finalizzata alla crescita del tessuto produttivo che esca dagli schemi degli interventi spot possiamo annoverare anche il provvedimento in esame che dal 1° gennaio 2026 mette a terra per il triennio 2026-2028 le misure di politica economica disegnata dal Governo per il Paese;
esula da questo schema l'industria della difesa che registra un incremento nel triennio 2026-2028 di 23 miliardi di euro aggiuntivi, risorse che il Governo avrà a disposizione con la chiusura della procedura di infrazione sul deficit e che invece di essere utilizzate per sostenere famiglie, lavoratori ed imprese saranno destinate all'acquisto degli armamenti;
a conferma di quanto detto nel corso dell'esame al Senato sono stati approvati emendamenti della maggioranza che prevedono la creazione di un comparto Cyber ad hoc, misure per giungere a standard produttivi più integrati, la velocizzazione degli acquisti per il settore della Difesa, fino alle misure per modificare la sanità militare;
lo scorso 19 dicembre è stato dunque approvato un emendamento riformulato dal Governo sull'ampliamento di basi e programmi strategici della Difesa e questo mentre a Bruxelles l'Unione europea destinava 90 miliardi di euro al piano di prestiti per garantire gli sforzi militari e di difesa dell'Ucraina, con l'assenso della Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, in un percorso senza fine di continuità bellica e senza le condizionalità relative al contrasto della corruzione;
dopo lo strumento Safe di 150 miliardi di euro sono stati contratti nuovi debiti di guerra che i contribuenti italiani dovranno pagare e rimborsare nel corso degli anni,
impegna il Governo:
a riconsiderare gli stanziamenti previsti per il settore della difesa, cessando la corsa al riarmo, e ad aprire quanto prima il confronto con le Camere per chiarire la dimensione dell'impegno economico contratto per conto del Paese nel tale contesto;
ad adottare le opportune iniziative normative volte a destinare le risorse impegnate nel piano per il riarmo per la predisposizione di misure di carattere strutturale che abbiano come obiettivo la realizzazione di un serio piano industriale per lo sviluppo del tessuto produttivo nazionale, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.
9/2750/69. Pellegrini, Perantoni, Aiello.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio per il 2026 in esame si inserisce in un contesto economico caratterizzato da una forte asimmetria tra le difficoltà del tessuto produttivo e delle famiglie, gravate dall'inflazione e dal costo del denaro, e i risultati finanziari eccezionali registrati dal sistema bancario nazionale;
gli istituti di credito hanno beneficiato enormemente del rialzo dei tassi di interesse deciso dalla Banca centrale europea, registrando margini di interesse record derivanti dal divario tra i tassi applicati ai prestiti (aumentati rapidamente) e quelli riconosciuti sui depositi (rimasti sostanzialmente invariati);
nonostante le dichiarazioni di intenti, l'attuale formulazione della manovra di bilancio prevede un contributo del sistema bancario che appare, a una più attenta analisi, meramente temporaneo e finanziario (sotto forma di anticipo di liquidità o differimento delle Dta – Deferred tax assets) piuttosto che una misura strutturale ed equa di ridistribuzione degli extra-profitti;
tale contributo, di fatto, rappresenta una partita di giro che verrà restituita o compensata negli esercizi successivi, non costituendo quindi un reale gettito aggiuntivo definitivo per le casse dello Stato utile a finanziare servizi essenziali come la sanità o l'istruzione;
hanno destato forte preoccupazione le recenti evoluzioni riguardanti la gestione della partecipazione dello Stato in Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) e le manovre, ad avviso della presentatrice del presente atto, spesso opache e non rispondenti a logiche di mercato trasparenti, che vedono coinvolti attori finanziari chiave;
la strategia di privatizzazione o di collocamento delle quote pubbliche di MPS appare priva di una chiara visione industriale di lungo periodo volta alla tutela del risparmio e al sostegno dell'economia reale, rischiando di favorire logiche di concentrazione bancaria o di rendita finanziaria guidate da advisor e banche d'affari;
il ruolo del Governo nella vicenda MPS-Mediobanca non appare, ad avviso della firmataria del presente atto, essere stato improntato alla massima tutela dell'interesse pubblico e finalizzato ad evitare che asset strategici nazionali potessero diventare oggetto di speculazioni o di riassetti azionari decisi al di fuori delle sedi istituzionali preposte,
impegna il Governo:
a implementare la misura richiamata in premessa, adottando, tempestivamente, iniziative normative volte ad introdurre una tassazione effettiva e strutturale sugli extra-profitti bancari derivanti dal margine di interesse, assicurando che tale prelievo non sia deducibile e non si configuri come un mero anticipo di liquidità, destinando le risorse così ottenute al sostegno dei mutui prima casa e al taglio del cuneo fiscale;
ad adottare iniziative normative volte a garantire una maggiore trasparenza nelle comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i vertici dei principali istituti bancari nazionali, rendendo pubblici i criteri che guidano le scelte governative nelle operazioni di fusione e acquisizione che coinvolgono partecipate pubbliche.
9/2750/70. Alifano.
La Camera,
premesso che:
tra i tentativi mal riusciti dell'Esecutivo in carica di progettare e realizzare una politica industriale per il Paese che esca dagli schemi degli interventi spot possiamo annoverare anche il provvedimento in esame che dal 1° gennaio 2026 mette a terra per il triennio 2026-2028 le misure di politica economica disegnata dal Governo per il Paese;
le richieste delle imprese prevedevano un piano industriale straordinario di 8 miliardi di euro finalizzato a rafforzare il tessuto produttivo;
quella che diventerà la quarta legge di bilancio del Governo Meloni, invece svuota gli incentivi di carattere fiscale (come Transizione 4.0) che tra l'altro avevano permesso alle imprese, in particolare a quelle medio-piccole, di riprendersi dagli effetti dell'emergenza pandemica;
l'attacco al tessuto imprenditoriale passa per micromisure di apparente favore ad aumenti consistenti e reali della pressione fiscale;
tra le disposizioni che si abbattono sulle imprese e i professionisti quella attraverso la quale il Governo dal 2028 chiede un anticipo di tassazione;
nella versione originaria della norma, che aveva già fatto salire il grado di preoccupazione dei soggetti interessati, si prevedeva l'applicazione dal 1° gennaio 2029 di una ritenuta d'acconto dell'1 per cento alle fatture relative a pagamenti per prestazioni di servizi e cessioni di beni tra soggetti B2B;
in pratica, sull'importo da pagare viene decurtato un valore pari per l'appunto all'1 per cento, la ritenuta si applicherà sull'imponibile, al netto dell'Iva e sarà trattenuta dal committente, tenuto a riversarla al fisco;
sono esclusi dall'obbligo della nuova tassazione anticipata le partite Iva in regime forfettario e quelle imprese che aderiscono al concordato preventivo biennale o al regime dell'adempimento collaborativo;
nel corso dell'esame della legge di bilancio presso l'altro ramo del Parlamento gravi contrasti di ordine politico interni alla maggioranza di Governo hanno costretto l'Esecutivo ad aggravare la portata della disposizione sopra citata che entrerà in vigore a partire dal 2028, anziché dal 2029, con un'aliquota dello 0,5 per cento;
si tratta di un anticipo forzoso delle tasse imposto, che graverà sul fatturato e non sull'utile, ai contribuenti più corretti mentre viene sottratta liquidità a chi lavora, fattura e paga regolarmente;
una norma che penalizza in particolare le piccole e medie imprese che sono quelle principalmente gravate dalle criticità legate alla liquidità;
una misura regressiva che ignora completamente i margini, i costi e la sostenibilità economica delle attività produttive;
abbiamo assistito alla cancellazione di misure come Transizione 4.0 e 5.0 che poi sono state parzialmente reintrodotte a spese dei lavoratori e delle imprese stesse,
impegna il Governo
a rivedere una politica fiscale di carattere penalizzante nei confronti delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, e dei professionisti, attraverso la predisposizione di tempestive iniziative di carattere normativo finalizzate ad implementare le risorse per il ripristino dell'operatività di misure agevolative quali Transizione 4.0 e Transizione 5.0 che possano contrastare gli effetti nefasti del prelievo forzoso a danno delle imprese citato in premessa.
9/2750/71. Raffa.
La Camera,
premesso che:
il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88, recante «Norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto», stabilisce i requisiti fisici speciali per l'ammissione in servizio e la revisione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico (ferrovie, metropolitane, tramvie, filovie ed autolinee);
emanato oltre venticinque anni fa, il regolamento citato impone requisiti fisici rigidi e, per molti aspetti, ormai anacronistici rispetto all'evoluzione tecnologica dei mezzi di trasporto e alle moderne mansioni operative, nonché rispetto ai progressi della medicina e della chirurgia correttiva;
l'applicazione di tali requisiti, in particolare quello relativo alla statura minima, ha generato un consistente contenzioso giudiziario, evidenziando profili di discriminazione di genere;
la Corte di cassazione, Sezione lavoro, nell'ordinanza n. 18668 del 3 luglio 2023, ha confermato l'orientamento – più volte espresso – secondo cui la previsione di un requisito minimo di altezza (nella fattispecie 1,60 metri), identico per uomini e donne, costituisce una discriminazione indiretta di genere. La Suprema Corte ha rilevato che tale requisito non appare funzionale rispetto alle mansioni richieste e penalizza in modo sproporzionato le candidate donne, in contrasto con il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3 della Costituzione e con la normativa europea e nazionale antidiscriminatoria;
la giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che la discriminazione indiretta sussiste quando una disposizione, apparentemente neutra, mette le persone di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a persone dell'altro sesso, senza che tale disposizione sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima e che i mezzi impiegati per il suo conseguimento risultino appropriati e necessari;
nonostante il chiaro orientamento della Corte di cassazione volto alla disapplicazione della norma secondaria per contrasto con i principi antidiscriminatori, la vigenza formale del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88, continua a generare incertezza giuridica e disparità di trattamento. Si registrano, infatti, pronunce di merito, come la sentenza del Tribunale di Chieti n. 463 del 2024, che continuano a considerare vincolanti i requisiti del decreto (ad esempio in materia di acutezza visiva e correzioni oftalmiche), respingendo ricorsi di lavoratori giudicati inidonei sulla base di parametri medici obsoleti e non allineati alle attuali capacità di recupero funzionale garantite dalla medicina moderna;
la Corte di cassazione riconosce al contrario la contrarietà del decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88, ai principi sanciti dalla Corte costituzionale in materia (valga per tutte Cass. 14636 del 18 luglio 2016), anche attraverso il meccanismo della disapplicazione, in sede civile, di un atto amministrativo lesivo di diritti soggettivi, ai sensi dell'articolo 5, allegato E del Regio decreto 20 marzo 1865, n. 2248 (ex plurimis Cass., Sezioni unite civili, ordinanza n. 1807 del 2003);
la persistenza di tale regolamento, definito «cogente» da parte di taluna giurisprudenza di merito, ostacola l'accesso al lavoro e crea barriere ingiustificate, non più rispondenti alle reali esigenze di sicurezza dell'esercizio ferroviario e del trasporto pubblico locale, configurandosi come uno strumento normativo ormai desueto;
alla luce, inoltre, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2», quanto fin qui evidenziato in ordine all'incongruenza della perdurante vigenza del decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88, risulta ulteriormente confermato,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento nel settore delle infrastrutture e dei trasporti con ulteriori iniziative volte a modificare il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88, abrogando le parti recanti i requisiti fisici anacronistici e discriminatori, e adeguando i parametri di idoneità all'evoluzione tecnologica dei mezzi, alle attuali conoscenze medico-scientifiche e ai principi di non discriminazione e pari opportunità sanciti dall'ordinamento nazionale ed europeo, anche in considerazione della rilevante mole di contenzioso derivante dall'applicazione del decreto citato e del conseguente sperpero di risorse pubbliche;
a valutare, altresì, il quadro normativo vigente in materia di accesso e avanzamento nelle professioni tecniche e operative nel settore dei trasporti, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3, 4 e 37 della Costituzione, dell'articolo 8 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione CEDAW, al fine di prevenire e rimuovere, ove necessario, disposizioni suscettibili di produrre effetti di discriminazione indiretta di genere che possano limitare l'accesso delle donne alle professioni tecniche e operative nel settore dei trasporti.
9/2750/72. Dell'Olio.
La Camera,
premesso che:
il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88, recante «Norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto», stabilisce i requisiti fisici speciali per l'ammissione in servizio e la revisione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico (ferrovie, metropolitane, tramvie, filovie ed autolinee);
emanato oltre venticinque anni fa, il regolamento citato impone requisiti fisici rigidi e, per molti aspetti, ormai anacronistici rispetto all'evoluzione tecnologica dei mezzi di trasporto e alle moderne mansioni operative, nonché rispetto ai progressi della medicina e della chirurgia correttiva;
l'applicazione di tali requisiti, in particolare quello relativo alla statura minima, ha generato un consistente contenzioso giudiziario, evidenziando profili di discriminazione di genere;
la Corte di cassazione, Sezione lavoro, nell'ordinanza n. 18668 del 3 luglio 2023, ha confermato l'orientamento – più volte espresso – secondo cui la previsione di un requisito minimo di altezza (nella fattispecie 1,60 metri), identico per uomini e donne, costituisce una discriminazione indiretta di genere. La Suprema Corte ha rilevato che tale requisito non appare funzionale rispetto alle mansioni richieste e penalizza in modo sproporzionato le candidate donne, in contrasto con il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3 della Costituzione e con la normativa europea e nazionale antidiscriminatoria;
la giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che la discriminazione indiretta sussiste quando una disposizione, apparentemente neutra, mette le persone di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a persone dell'altro sesso, senza che tale disposizione sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima e che i mezzi impiegati per il suo conseguimento risultino appropriati e necessari;
nonostante il chiaro orientamento della Corte di cassazione volto alla disapplicazione della norma secondaria per contrasto con i principi antidiscriminatori, la vigenza formale del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88, continua a generare incertezza giuridica e disparità di trattamento. Si registrano, infatti, pronunce di merito, come la sentenza del Tribunale di Chieti n. 463 del 2024, che continuano a considerare vincolanti i requisiti del decreto (ad esempio in materia di acutezza visiva e correzioni oftalmiche), respingendo ricorsi di lavoratori giudicati inidonei sulla base di parametri medici obsoleti e non allineati alle attuali capacità di recupero funzionale garantite dalla medicina moderna;
la Corte di cassazione riconosce al contrario la contrarietà del decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88, ai principi sanciti dalla Corte costituzionale in materia (valga per tutte Cass. 14636 del 18 luglio 2016), anche attraverso il meccanismo della disapplicazione, in sede civile, di un atto amministrativo lesivo di diritti soggettivi, ai sensi dell'articolo 5, allegato E del Regio decreto 20 marzo 1865, n. 2248 (ex plurimis Cass., Sezioni unite civili, ordinanza n. 1807 del 2003);
la persistenza di tale regolamento, definito «cogente» da parte di taluna giurisprudenza di merito, ostacola l'accesso al lavoro e crea barriere ingiustificate, non più rispondenti alle reali esigenze di sicurezza dell'esercizio ferroviario e del trasporto pubblico locale, configurandosi come uno strumento normativo ormai desueto;
alla luce, inoltre, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2», quanto fin qui evidenziato in ordine all'incongruenza della perdurante vigenza del decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88, risulta ulteriormente confermato,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento nel settore delle infrastrutture e dei trasporti con ulteriori iniziative volte a modificare il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88, abrogando le parti recanti i requisiti fisici anacronistici e discriminatori, e adeguando i parametri di idoneità all'evoluzione tecnologica dei mezzi, alle attuali conoscenze medico-scientifiche e ai principi di non discriminazione e pari opportunità sanciti dall'ordinamento nazionale ed europeo, anche in considerazione della rilevante mole di contenzioso derivante dall'applicazione del decreto citato e del conseguente sperpero di risorse pubbliche;
a valutare, altresì, il quadro normativo vigente in materia di accesso e avanzamento nelle professioni tecniche e operative nel settore dei trasporti, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3, 4 e 37 della Costituzione, dell'articolo 8 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione CEDAW, al fine di prevenire e rimuovere, ove necessario, disposizioni suscettibili di produrre effetti di discriminazione indiretta di genere che possano limitare l'accesso delle donne alle professioni tecniche e operative nel settore dei trasporti.
9/2750/72. (Testo modificato nel corso della seduta)Dell'Olio.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, al fine di potenziare la prevenzione sanitaria e la diagnosi precoce delle patologie, autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di un programma di screening per le patologie legate all'inquinamento ambientale;
viene inoltre assegnato un contributo di 300.000 euro all'Istituto superiore di sanità al fine di garantire l'attività del progetto «Sentieri»;
l'importanza di queste misure di screening e sorveglianza epidemiologica – fondamentali per mappare l'impatto dei contaminanti sulle popolazioni residenti in aree a rischio come la Valle del Sacco o la Terra dei Fuochi – rischia di essere vanificata se non accompagnata da una drastica riduzione delle fonti di inquinamento, secondo un approccio integrato per la tutela della salute umana e dell'ambiente;
i dati e le evidenze scientifiche confermano che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali minacce per la salute, causando decine di migliaia di morti premature ogni anno e costi sanitari ed economici insostenibili;
secondo i dati dell'Agenzia europea dell'ambiente, nel 2023 in Italia 43.000 decessi prematuri sono stati attribuiti all'esposizione al particolato fine PM2,5, il valore più elevato registrato in Europa;
la Pianura Padana continua a detenere il triste primato, con frequenti superamenti dei limiti di legge per le polveri sottili (PM10 e PM2.5) e ossidi di azoto (NOx), incompatibili con la tutela della salute pubblica;
l'esposizione continua a NOx e PM pone milioni di cittadini al rischio di patologie cardiovascolari, respiratorie, oncologiche e neurologiche, che colpiscono in particolare bambini, anziani e soggetti vulnerabili;
tuttavia, anche in numerose altre aree del Paese si registra il superamento dei valori raccomandati dalle Linee guida OMS 2021 e dei nuovi limiti indicati dalla direttiva UE 2881/2024 sulla qualità dell'aria;
secondo i dati ufficiali del rapporto Mal'Aria di città 2025 di Legambiente, Frosinone si conferma per il secondo anno consecutivo come la città più inquinata d'Italia, avendo registrato ben 70 giorni di sforamento dei limiti di PM10 nel corso del 2024, esattamente il doppio dei 35 giorni consentiti dalla normativa vigente, ma preoccupa anche il dato di Napoli, con 36 giorni oltre i limiti e, per quanto riguarda il biossido di azoto, città come Roma e Palermo continuano a presentare medie annuali che, pur rispettando formalmente i limiti attuali, risulterebbero ampiamente fuori soglia (oltre il 45-50 per cento in più) rispetto ai nuovi parametri di sicurezza che entreranno in vigore con la direttiva UE 2881/2024;
come noto, la sopracitata direttiva, al fine di raggiungere livelli di qualità dell'aria non più considerati nocivi per la salute umana, gli ecosistemi naturali e la biodiversità, «contribuendo in tal modo a creare un ambiente privo di sostanze tossiche entro il 2050», introduce valori-limite più severi da rispettare entro il 2030;
a fronte delle criticità segnalate, la scelta del Governo di ridurre dal 2026 i fondi destinati alle politiche per il miglioramento della qualità dell'aria configura un atto di palese negligenza verso la salute di milioni di cittadini residenti in queste aree, con il rischio di compromettere l'attuazione dei piani regionali e di esporre l'Italia a nuove procedure d'infrazione europee;
la necessità di rafforzare e dare continuità alle misure dirette al potenziamento della mobilità sostenibile, all'abbattimento delle emissioni nel settore agricolo, alla conversione dei sistemi di riscaldamento verso tecnologie a basso impatto, al rafforzamento dei protocolli di sorveglianza ambientale, all'efficientamento del trasporto pubblico, per citare alcune delle più importanti misure avviate in ambito locale, avrebbero dovuto suggerire semmai lo stanziamento di risorse economiche aggiuntive,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte ad incrementare, nel primo provvedimento utile, le risorse per il finanziamento delle strategie di intervento volte al miglioramento della qualità dell'aria, garantendo stanziamenti certi e strutturali per le regioni del bacino padano e per le aree metropolitane maggiormente interessate dal superamento dei valori limite previsti dalle norme europee;
a promuovere tempestive iniziative di competenza volte all'adozione dei piani per la qualità dell'aria nel rispetto delle tabelle di marcia previste dalla direttiva UE 2881/2024 e al potenziamento del sistema di monitoraggio nazionale, garantendo dati trasparenti e tempestivi, accessibili ai cittadini, sui livelli di inquinamento e sui rischi sanitari connessi.
9/2750/73. Ilaria Fontana.
La Camera,
premesso che:
la Commissione per le Questioni regionali, nell'espressione del parere sul provvedimento in titolo, ha richiamato, in forma di raccomandazione, l'attenzione sulla sicurezza urbana;
la sicurezza urbana rappresenta una delle sfide più rilevanti per le amministrazioni locali, in particolare nelle aree soggette a marginalità sociale, a disagio giovanile, spesso caratterizzate da fenomeni di criminalità, illegalità e degrado urbanistico;
la sicurezza reclama soprattutto prevenzione, senza la quale non si può garantire una sicurezza duratura;
il tema della sicurezza urbana è completamente assente dal provvedimento in titolo, nonostante la congerie di norme, non del tutto consone nel merito, che vi ha trovato posto; brillano per assenza le disposizioni volte ad agevolare gli enti locali nell'assunzione di personale della polizia locale, costantemente sotto organico in tutto il territorio nazionale, così come misure in grado di sostenere le amministrazioni nell'attuazione di politiche integrate di sicurezza urbana e di incidere sul tessuto sociale nel suo complesso;
ad avviso dei firmatari, i territori necessitano di un piano dedicato, corredato delle relative risorse finanziare, che rechi interventi mirati e integrati di sicurezza urbana volti a: ridurre la criminalità, il degrado urbano e la marginalizzazione sociale; innalzare il controllo del territorio e i presìdi a tutela della sicurezza, sulla base delle effettive esigenze delle aree – estensione territoriale, indice di vulnerabilità e di criminalità, presenza di giovani, incidenza del degrado materiale e sociale – provvedendo all'incremento del personale della polizia locale, della relativa formazione e della dotazione di mezzi e strumenti di servizio, anche in termini di tecnologie innovative e di sistemi di videosorveglianza; migliorare la vivibilità tramite la riqualificazione degli spazi pubblici all'insegna della sostenibilità; riqualificare il tessuto sociale, attraverso progetti di inclusione lavorativa, educativa e culturale; coinvolgere i cittadini, anche nelle loro formazioni sociali, al fine di rafforzarne la partecipazione civica e il senso di comunità, nella individuazione e definizione degli interventi di riqualificazione e delle politiche di sicurezza – tutto ciò necessita di congrue risorse finanziarie unitamente al loro utilizzo efficiente e monitorato, al fine di valutare gli effetti delle misure assunte;
un siffatto «sistema» rappresenta, nella visione dei firmatari, un modello di sicurezza urbana più sostenibile grazie all'approccio integrato che consente di superare la logica esclusivamente repressiva, promuovendo politiche attive di prevenzione e inclusione sociale, in una combinazione di controllo del territorio e prevenzione, riqualificazione e partecipazione civica quale base per un modello innovativo e sostenibile di sicurezza urbana;
con l'obiettivo di adottare misure concrete di prevenzione e contrasto dell'insicurezza, attraverso l'assunzione di personale della polizia locale, interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, programmi di inclusione sociale, in un approccio coordinato e strutturato,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame assumendo, in occasione di un successivo provvedimento utile allo scopo, misure a sostegno delle politiche pubbliche integrate di sicurezza urbana con le modalità proposte e illustrate in premessa, prevedendo il pieno coinvolgimento degli enti locali nelle sedi istituzionali di raccordo proprie, e, altresì, l'istituzione di un fondo specifico a tali misure dedicato, in modo da ripartire le risorse sulla base delle esigenze delle collettività di ciascun territorio.
9/2750/74. Appendino, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame brilla per l'assenza di misure e di interventi finanziari a sostegno della sicurezza, nonostante le gravi carenze degli organici delle Forze di polizia, dell'ordine e della polizia locale e i dati sulla sicurezza e l'indice di criminalità dai quali si evince un costante peggioramento nel triennio di mandato dell'attuale Governo;
del tutto improvvida oltre che iniqua appare la misura che posticipa il pensionamento del comparto sicurezza e difesa che cozza platealmente con le carenze e, in particolare, con l'efficienza e la sicurezza operativa che l'ordinamento richiede, vale a dire la necessità di mantenere i comparti fisicamente idonei e attivi;
in ordine ai dati sulla criminalità del 2025, calano gli omicidi, ma aumentano spaccio, furti, borseggi, estorsioni – con veri e propri picchi – e un incremento del 50 per cento delle violenze sessuali; si segnalano tanti casi di assalti e azioni violente da parte di gruppi di matrice fascista, di violenza giovanile, spesso di branco, e di baby gang;
dalla ricerca sul campo svolta da Ipsos a livello nazionale nel mese di luglio 2025 emerge, espresso dai cittadini, un quadro di altissima percezione di insicurezza e di presenza di microcriminalità, che si acuisce nelle ore notturne, nelle periferie, nelle stazioni ferroviarie e alle fermate dei bus, nei parcheggi;
nel 2025, le Forze dell'ordine, tra Guardia di finanza, Carabinieri e Polizia di Stato, presentano carenze rispetto all'organico di quasi 29.000 agenti, 12.000 delle quali nella Polizia di Stato;
in proposito, i firmatari contestano l'assenza di politiche di prevenzione a tutela dell'integrità dei cittadini e, in particolare, i 40 milioni di euro recentemente sottratti al Fondo per la polizia locale, che confliggono con i dati relativi al territorio nazionale, con le carenze d'organico, con la scarsità dei presidi e, in particolare, con la necessità di un rafforzamento del controllo del territorio nelle aree di maggior disagio, vulnerabilità e devianza giovanile in aumento, costantemente segnalate al Governo da parte dei firmatari,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo a garantire il diritto dei cittadini alla sicurezza delle loro città e delle loro strade, in centro e nelle periferie, ad integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione delle iniziative normative di competenza volte a:
una massiccia e straordinaria assunzione di unità di personale della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e dei Carabinieri, per le esigenze di sicurezza pubblica, in grado di coprire integralmente le piante organiche e i pensionamenti attesi, valutando, altresì, le specifiche esigenze dei territori;
sostenere le amministrazioni locali nell'assunzione delle unità di personale della polizia locale necessarie, affinché essa possa avvenire in deroga ai valori soglia e ai vigenti limiti assunzionali.
9/2750/75. Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
La Camera,
premesso che:
con riferimento alla continuità territoriale per la regione Calabria, nel provvedimento in esame non risulta la previsione di stanziamenti per assicurare la prosecuzione del servizio aereo dell'aeroporto di Crotone successivamente al 31 ottobre 2026;
il collegamento aereo in regime di oneri di servizio pubblico è un presidio fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e sanitario del territorio crotonese, già fortemente penalizzato da carenze infrastrutturali storiche e da un isolamento che ne limita le opportunità di crescita;
la prosecuzione dei voli significa difendere un diritto essenziale, quello alla mobilità, contrastare l'isolamento e assicurare pari opportunità ai cittadini di Crotone rispetto al resto del Paese;
affinché venga confermata senza esitazioni la necessità del servizio e vengano individuate le risorse economiche indispensabili a garantirne la continuità nel tempo,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame in materia di mobilità con ogni utile iniziativa di competenza, sotto il profilo legislativo e amministrativo, affinché, con la piena collaborazione tra tutte le istituzioni e le amministrazioni coinvolte, sia garantita la prosecuzione, senza interruzioni, del diritto alla mobilità e alla continuità territoriale da e per la regione Calabria verso il territorio nazionale e comunitario, assicurando condizioni economiche e qualitative uniformi e le relative e necessarie risorse finanziarie.
9/2750/76. Baldino.
La Camera,
premesso che:
la legge di bilancio rappresenta il provvedimento che più di ogni altro, nell'ambito di una visione e di una strategia complessive orientate alle opportunità di crescita e sviluppo, incide sul sistema Paese, sulle categorie produttive e, in generale sulla collettività;
i dati relativi alle performance nazionali fotografano una condizione della popolazione giovanile in forte svantaggio che necessiterebbe di un incisivo impegno da parte del decisore pubblico, anche al fine di scongiurare le ricadute negative che ciò comporterà sul futuro e sulla sostenibilità sociale del Paese tutto;
la parità generazionale è uno degli obiettivi trasversali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il quale deriva, a sua volta, dallo strumento finanziario messo in campo dall'Unione europea ai fini della ripresa post-pandemica e denominato, non certo per caso «Next Generation», in quanto espressamente dedicato alle giovani e nuove generazioni e al loro futuro;
il nostro Paese si distingue, in ambito europeo, per una bassa mobilità sociale nonché per il basso livello dei salari e per la estesa precarizzazione dei contratti di lavoro, condizioni che colpiscono primariamente i giovani e concause principali della loro tardiva autonomia ed emancipazione nonché della fuga all'estero per vedersi riconosciuti capacità e merito e adeguatamente remunerati;
non si ravvisano nel provvedimento in esame – né, ad avviso dei firmatari, nelle azioni prioritarie del Governo assunte nei tre anni di mandato – misure che favoriscano o sostengano, anche indirettamente, i giovani, in contrasto con la condizione demografica del nostro Paese, con la delega affidata ad un Ministro in tema di giovani e con l'impegno preso dal Governo in sede di delega fiscale di alleggerire il peso fiscale sui giovani;
al fine di riattivare il sistema di mobilità sociale e garantire pari opportunità,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad accompagnare le misure di sostegno ai giovani recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, sotto il profilo legislativo e amministrativo, in occasione dell'adozione di provvedimenti utili allo scopo, al fine di introdurre misure corredate delle relative risorse finanziarie idonee a:
predisporre un adeguato sistema previdenziale e di protezione sociale e a garantire un equo trattamento salariale a tutti i giovani che accedono al mercato del lavoro;
facilitare l'accesso al credito per i giovani finalizzato all'iscrizione ai corsi universitari e formativi post laurea, ai corsi professionali e al conseguimento delle certificazioni di abilitazione professionale, integrando, a tal fine, il vigente Fondo per il credito ai giovani di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
9/2750/77. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame incrementa di 20 milioni di euro annui dal 2026 il Fondo per la specificità del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183: l'incremento disposto è destinato a misure integrative delle forme pensionistiche complementari, ma si rivela anacronistico per la sua intempestività ed esiguità, acuitesi, in particolare, a fronte della improvvida misura che posticipa il pensionamento dei medesimi comparti e dell'assenza di misure a loro sostegno e beneficio;
l'attuale ordinamento prevede, per ragioni di efficienza e sicurezza operativa, la necessità di mantenere il comparto giovane e fisicamente idoneo, anche nella considerazione che la struttura delle carriere, i limiti ordinamentali e i criteri di accesso e progressione sono stati concepiti proprio per garantire un continuo ricambio generazionale ed un adeguato equilibrio tra esperienza e prontezza operativa – procrastinare l'uscita dal servizio crea ulteriori criticità in tal senso e peggiora la futura capacità operativa del comparto;
il modus operandi che traspare (anche) dal provvedimento in esame risulta del tutto incoerente con le continue, recenti, costanti e pregresse, promesse rese dal Governo al personale del Comparto;
il vigente limite ordinamentale (cosiddetta «vecchiaia») per gli appartenenti al comparto sicurezza, difesa e soccorso Pubblico, fissato per legge, per la quasi totalità e in ragione della peculiarità delle funzioni svolte, a 60 anni, produce una evidente penalizzazione – rispetto al coefficiente di trasformazione il cui parametro aumenta in proporzione all'età di pensionamento – ancor più aggravata dal mancato avvio di alcuna forma di previdenza complementare per il personale in questione e ulteriormente penalizzante per coloro che rientrano nel metodo contributivo,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, e richiamate in premesse, con ogni iniziativa utile, sotto il profilo amministrativo e legislativo, al fine di prevedere l'istituzione di una previdenza dedicata al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, corredata delle relative risorse, onde adattare l'attuale normativa pensionistica alle specificità del personale del comparto, attraverso l'innalzamento dei coefficienti di trasformazione pensionistici.
9/2750/78. Penza, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (A.S. 1689-A) delinea il quadro della finanza pubblica per il prossimo triennio;
il Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) rappresenta, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario nazionale principale per l'attuazione delle politiche finalizzate allo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana;
per il ciclo di programmazione 2021-2027, il Fondo è stato rifinanziato per un importo complessivo di 78,1 miliardi di euro (al netto della quota destinata al PNRR), risorse essenziali per finanziare progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale che immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale;
l'utilizzo di tali risorse è stato recentemente riformato con l'introduzione degli «Accordi per la coesione», sottoscritti tra il Governo e le regioni/province autonome, che vincolano le risorse a specifici cronoprogrammi e obiettivi di sviluppo;
tuttavia, nel testo del disegno di legge di bilancio all'esame, come risultante dagli emendamenti approvati in Commissione al Senato, emergono significative criticità riguardanti la dotazione finanziaria del Fondo;
in particolare, l'articolo 131 (già articolo 129 nel testo originario), al comma 15, prevede una drastica riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. La norma dispone che le risorse imputate alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali siano ridotte di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
inoltre, l'articolo 129, comma 6 (già articolo 127 nel testo originario), prevede che ingenti somme iscritte in conto residui del Fondo per lo sviluppo e la coesione (relative anche ai cicli precedenti) siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo di 1.482 milioni di euro nell'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro nell'anno 2027, sottraendo di fatto liquidità preziosa agli investimenti già programmati o in via di programmazione;
tagli e definanziamenti rischiano di compromettere gravemente la capacità delle amministrazioni locali e regionali di attuare gli interventi previsti negli Accordi per la coesione, mettendo a rischio cantieri, opere pubbliche e servizi essenziali per la riduzione dei divari territoriali tra Nord e Sud del Paese;
la sottrazione di risorse al Fsc appare in contraddizione con gli obiettivi dichiarati di coesione nazionale e rischia di rallentare la spesa per investimenti proprio in una fase cruciale di attuazione del PNRR e della programmazione unitaria,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare tempestivamente, nel primo provvedimento legislativo utile, iniziative volte a ripristinare le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione oggetto di taglio o definanziamento, garantendo così la piena copertura finanziaria necessaria per rispettare gli impegni assunti con gli Accordi per la coesione e assicurare la realizzazione degli interventi strategici per il riequilibrio territoriale e lo sviluppo economico del Mezzogiorno e delle aree interne.
9/2750/79. Gubitosa, Scerra.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame disciplina la gestione contabile nonché l'assegnazione alle amministrazioni responsabili degli interventi delle risorse destinate all'attuazione del Piano sociale per il clima (PSC), comprensive sia delle risorse provenienti dal Fondo sociale per il clima previsto dalla normativa dell'Unione europea sia dei relativi cofinanziamenti nazionali;
come noto, il Fondo sociale per il clima, istituito dal Regolamento (UE) 2023/955 prevede che siano assegnate prioritariamente le risorse ai gruppi più vulnerabili, con particolare attenzione a quelli già esposti alla povertà energetica e alla vulnerabilità nei trasporti. Sono infatti questi i soggetti che rischiano di subire con maggiore intensità gli effetti indiretti di ETS2 sull'aumento dei prezzi finali dell'energia, senza possibilità di investire in soluzioni che li tengono al riparo da tali incrementi;
secondo gli ultimi dati ISTAT, nel 2024, quando sono stati ripristinati gli importi dei bonus sociali pre-crisi energetica, il 52,6 per cento delle famiglie in condizione di povertà energetica è rimasto escluso dal beneficio; tra i nuclei beneficiari, nel 30 per cento dei casi il bonus non è risultato sufficiente a determinare il superamento della condizione di indigenza, mentre solo per il 17 per cento esso ha prodotto effetti pienamente risolutivi;
in una fase caratterizzata da persistenti oscillazioni dei prezzi dell'energia, il rafforzamento dei bonus sociali elettrico e gas quali strumenti di compensazione dei costi energetici a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati e dei soggetti in gravi condizioni di salute, risulta pertanto prioritario;
sebbene i predetti bonus sociali costituiscano strumenti già operativi e pienamente integrati nel quadro normativo vigente, essenziali per garantire l'accesso ai servizi energetici fondamentali e per contenere il rischio di povertà energetica, la loro efficacia è strettamente connessa all'adeguatezza degli importi riconosciuti in bolletta ai soggetti che ne hanno diritto ex lege;
l'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, disciplina i canoni annui relativi ai permessi di prospezione e ricerca e alle concessioni di coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, prevedendo importi che appaiono suscettibili di aggiornamento alla luce dell'evoluzione del contesto economico, ambientale e climatico;
un eventuale rideterminazione in aumento dei citati canoni potrebbe rendere disponibili maggiori entrate pubbliche da destinare a misure di sostegno diretto al reddito finalizzate a mitigare gli impatti dell'aumento dei costi energetici sui gruppi vulnerabili – in coerenza con le finalità del Fondo sociale per il clima- e consentirebbe altresì di allargare la platea dei beneficiari dei bonus sociali fino ad una soglia ISEE pari a 15.000 euro, attualmente riconosciuti solo ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 9.530 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con iniziative di carattere normativo volte a modificare l'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, richiamato in premessa, al fine di estendere la platea dei beneficiari dei bonus sociali fino a una soglia ISEE pari a 15.000 euro, prevedendo, al contempo, un incremento degli importi attualmente riconosciuti a titolo di compensazione per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale, funzionale a rafforzarne l'efficacia nel contrasto del rischio di povertà energetica.
9/2750/80. Cappelletti, Pavanelli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca alcune disposizioni in materia di giustizia, intervenendo solo limitatamente e in misura insufficiente in tale settore che richiederebbe misure più incisive con particolare riguardo alla coesione sociale;
a seguito dell'approvazione di un emendamento a prima firma dello scrivente, l'articolo 1, comma 612, della legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha istituito un Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti nello stato di previsione del Ministero della giustizia (azione «Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie», cap. 1778);
le risorse rese disponibili dalla dotazione triennale andranno a sostegno di uno dei settori considerati decisivi per il recupero sociale e il reinserimento lavorativo dei detenuti, con iniziative culturali e percorsi formativi già avviati all'interno delle strutture carcerarie;
l'attività di teatro in carcere è ormai da più parti riconosciuta avere non solo carattere trattamentale nei confronti dei detenuti ma anche un'importante funzione di collegamento con la società, nella creazione di rapporti che consentano un miglioramento delle condizioni di vita, del superamento dei pregiudizi e dello stigma, non solo dei detenuti e internati ma di tutto il personale coinvolto;
al fine di promuovere il riconoscimento di tali attività come opportunità di cambiamento per i detenuti attori e come mutamento delle modalità relazionali attraverso adeguate e durature fonti di finanziamento, è stata presentata, il 26 ottobre 2022, alla Camera, la proposta di legge BRUNO ed altri recante «Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari», attualmente in fase di esame, in sede referente, presso la Commissione parlamentare competente giustizia,
impegna il Governo
ad adottare urgentemente gli opportuni provvedimenti di competenza, anche normativi, affinché siano reperite le necessarie risorse per incrementare l'attuale dotazione finanziaria prevista per promuovere le attività teatrali negli istituti penitenziari, in attuazione della citata legge n. 207 del 2024, anche nell'ottica di rendere strutturale la misura, al fine di assicurare continuità al fondo con adeguate e durature forme di finanziamento anche per gli anni successivi al 2027, contribuendo al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, nel pieno rispetto del principio di rieducazione della pena sancito dalla nostra Costituzione.
9/2750/81. Bruno, Ascari, Cafiero De Raho, Cantone, D'Orso, Giuliano, Scerra, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
a seguito dell'approvazione di un emendamento a prima firma dello scrivente, l'articolo 1, comma 612, della legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha istituito un Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti nello stato di previsione del Ministero della giustizia (azione «Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie», cap. 1778);
le risorse rese disponibili dalla dotazione triennale andranno a sostegno di uno dei settori considerati decisivi per il recupero sociale e il reinserimento lavorativo dei detenuti, con iniziative culturali e percorsi formativi già avviati all'interno delle strutture carcerarie;
l'attività di teatro in carcere è ormai da più parti riconosciuta avere non solo carattere trattamentale nei confronti dei detenuti ma anche un'importante funzione di collegamento con la società, nella creazione di rapporti che consentano un miglioramento delle condizioni di vita, del superamento dei pregiudizi e dello stigma, non solo dei detenuti e internati ma di tutto il personale coinvolto;
al fine di promuovere il riconoscimento di tali attività come opportunità di cambiamento per i detenuti attori e come mutamento delle modalità relazionali attraverso adeguate e durature fonti di finanziamento, è stata presentata, il 26 ottobre 2022, alla Camera, la proposta di legge BRUNO ed altri recante «Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari», attualmente in fase di esame, in sede referente, presso la Commissione parlamentare competente giustizia,
impegna il Governo
a reperire ulteriori risorse per incrementare l'attuale dotazione finanziaria prevista per promuovere le attività teatrali negli istituti penitenziari.
9/2750/81. (Testo modificato nel corso della seduta)Bruno, Ascari, Cafiero De Raho, Cantone, D'Orso, Giuliano, Scerra, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame definisce il quadro di riferimento per la programmazione e la gestione delle risorse pubbliche per il triennio 2026-2028, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica;
l'Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER) svolge una funzione essenziale per il Paese, garantendo il funzionamento della macchina statale attraverso la riscossione dei tributi, attività che nell'ultimo biennio ha raggiunto risultati record;
il settore della riscossione sta affrontando una fase delicata di rinnovo contrattuale e di riorganizzazione degli organici, fondamentale per mantenere gli standard di efficienza richiesti;
in data 15 settembre 2025 è stata comunicata la graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato di 470 addetti, procedura essenziale per il potenziamento degli organici dell'Agenzia;
dalle interlocuzioni sindacali e dagli aggiornamenti forniti dall'Ente, emerge che della prima tranche di 470 assunzioni programmate, solo 332 idonei (pari al 71 per cento) hanno dato la disponibilità all'assunzione, rendendo necessario coprire il restante 29 per cento delle posizioni vacanti;
le organizzazioni sindacali hanno evidenziato la necessità di procedere allo scorrimento delle graduatorie regionali per coprire i posti non assegnati, garantendo così il pieno utilizzo delle facoltà assunzionali previste;
le prospettive per il 2026 prevedono un numero limitato di ulteriori 322 nuovi ingressi oltre ai 470 già individuati, rendendo imperativo il completamento della procedura in corso per non indebolire la capacità operativa dell'Ente;
è in corso la trattativa per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del settore Riscossione per il triennio 2025-2027, scaduto da oltre dieci mesi;
nel corso degli incontri tenutisi nel novembre 2025, è emersa una significativa distanza tra le richieste sindacali (incremento economico del 15 per cento) e le disponibilità datoriali, le quali stimano che il costo complessivo della piattaforma rivendicativa supererebbe il 22 per cento, livello ritenuto insostenibile rispetto all'attuale budget;
le parti datoriali hanno dichiarato che il confronto è vincolato dalle disponibilità economiche rivenienti dal Fondo di dotazione messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze;
la mancata allocazione di risorse adeguate rischia di compromettere il rinnovo contrattuale, frustrando le legittime aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori che garantiscono servizi essenziali per i cittadini,
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta a garantire lo scorrimento integrale a livello regionale della graduatoria comunicata in data 15 settembre 2025, al fine di assicurare l'effettiva assunzione di tutti i 470 addetti programmati presso l'Agenzia delle entrate-Riscossione, coprendo così le posizioni rimaste vacanti a seguito delle rinunce;
a reperire e stanziare le risorse finanziarie necessarie, ad integrazione del Fondo di dotazione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, per consentire un rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del settore Riscossione che sia economicamente dignitoso e adeguato al recupero del potere d'acquisto delle retribuzioni, superando gli attuali vincoli di bilancio che impediscono la positiva conclusione della trattativa.
9/2750/82. Perantoni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure in favore delle imprese tra le quali figura, inter alia, la maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello «Industria 4.0», ovvero finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo (cosiddetto «iper-ammortamento»);
il testo originario della norma inserito nel presente disegno di legge prevedeva, con specifico riferimento agli investimenti finalizzati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, che fossero agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalle legge 2 febbraio 2024, n. 11, iscritti alle classi a), b) e c) del registro ENEA;
tuttavia, la citata disposizione è stata modificata a seguito della presentazione ed approvazione, in sede referente, di un emendamento del Governo che ha escluso dall'accesso agli incentivi i moduli fotovoltaici iscritti alla lettera a) del registro ENEA – ovvero di quelli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento – e mantenuto le agevolazioni unicamente per quelli di cui alle lettere b) e c) del medesimo registro;
secondo le imprese produttrici del settore, tale modifica non solo comporta l'esclusione di una parte rilevante dei moduli fotovoltaici prodotti da imprese italiane ed europee, che risultano attualmente iscritte alla lettera a) del registro ENEA, ma rischia di determinare una significativa restrizione dell'offerta tecnologica disponibile, con effetti potenzialmente distorsivi sul mercato, una riduzione della concorrenza e un conseguente aumento dei costi di investimento per imprese e soggetti che intendono realizzare impianti di autoproduzione;
si aggiunga che la limitazione dell'accesso agli incentivi per una parte consistente dei moduli fotovoltaici attualmente disponibili potrebbe inoltre rallentare lo sviluppo del mercato fotovoltaico tradizionale che poggia sulla disponibilità di una gamma diversificata di soluzioni tecnologiche nonché la diffusione di impianti fotovoltaici destinati all'autoconsumo, incidendo negativamente sul raggiungimento degli obiettivi nazionali di transizione energetica, di riduzione della dipendenza dalle fonti fossili e di contenimento dei costi energetici nel medio-lungo periodo;
il comparto della produzione di moduli fotovoltaici rappresenta un settore strategico per la transizione energetica, per l'autonomia industriale europea e per lo sviluppo di filiere produttive nazionali ad alto valore aggiunto, oltre a garantire un'effettiva concorrenza a beneficio dell'intero sistema Paese,
impegna il Governo
ad adottare iniziative di carattere normativo volte a modificare la disposizione di cui in premessa al fine di ripristinare la possibilità, per i moduli fotovoltaici iscritti alla lettera a) del registro ENEA, di accedere agli investimenti in beni materiali strumentali finalizzati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare.
9/2750/83. Ferrara, Pavanelli, Cappelletti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame ha incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il contributo per il completamento del programma di realizzazione della Carta geologica e geotematica d'Italia alla scala 1:50.000;
si tratta di uno strumento fondamentale per la conoscenza fisica e geologica del territorio e per la mitigazione e prevenzione dei rischi naturali, che richiederebbe, tuttavia, un finanziamento continuo e strutturale per il completamento del progetto e l'aggiornamento delle carte geotematiche più datate;
la fragilità intrinseca del territorio, l'eccessiva antropizzazione, l'incremento di eventi meteo-climatici estremi hanno contribuito a rendere il dissesto idrogeologico un problema strutturale per il nostro Paese, che impone un immediato mutamento di paradigma, passando dalla gestione emergenziale dei danni alla riduzione del rischio e garantendo la tutela del suolo sia come erogatore di servizi ecosistemici, sia come barriera naturale indispensabile alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico;
secondo il recente Rapporto ISPRA il 94,5 per cento dei comuni italiani (7.463) è a rischio per frane, alluvioni e/o erosione costiera. Circa 1,28 milioni di abitanti risiedono in aree classificate a pericolosità da frana elevata (P3) e molto elevata (P4) e ulteriori 6,8 milioni di persone vivono in zone ad elevata pericolosità di alluvione. Anche numero di edifici a rischio è altrettanto critico: oltre 530.000 edifici sono situati in zone a pericolosità idraulica elevata e circa 75.000 unità locali industriali/servizi si trovano in queste stesse aree a rischio;
pur in presenza di dati allarmanti, il tasso di consumo di suolo in Italia continua a superare i 2 metri quadrati al secondo, contribuendo alla distruzione di oltre 70 chilometri quadrati di suolo naturale ogni anno, con un impatto cumulato che pregiudica la capacità di ritenzione idrica del territorio e allontana sensibilmente il nostro Paese dall'obiettivo di Consumo netto di suolo pari a zero entro il 2050 previsto dalla Strategia UE sul Suolo;
per superare l'approccio emergenziale, nella precedente Legislatura è stato impresso un forte impulso alla pianificazione e all'accelerazione degli interventi di prevenzione, mediante il Piano «Proteggi Italia» che ha previsto lo stanziamento di circa 4 miliardi di euro di nuove risorse finalizzate principalmente alla prevenzione e manutenzione del territorio nell'ambito di una complessiva strategia volta anche alla semplificazione delle procedure;
tuttavia, permangono forti criticità, segnalate anche dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in parte dovute al deficit di progettazione e alla complessità burocratica, alle quali si aggiunge la mancata approvazione di una legge quadro sul contenimento del consumo di suolo che ponga limiti quantitativi rigidi alla nuova edificazione su suolo agricolo/naturale da raggiungere entro il 2030 (anticipando l'Obiettivo UE 2050);
in un contesto di aggravamento del rischio climatico, i tagli significativi apportati dal Governo alle risorse necessarie sia per tutela del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico, riportati anche dal dossier elaborato dal Servizio Studi, sia per la gestione delle emergenze rappresenta un segnale di allontanamento dall'approccio strutturale e di discontinuità rispetto alla strategia complessiva di tutela del territorio,
impegna il Governo:
ad adottare, nel primo provvedimento legislativo utile, iniziative volte a ripristinare le risorse necessarie per dare attuazione alle politiche di prevenzione e tutela del territorio, altresì destinando una quota rilevante dei finanziamenti allo sviluppo di sistemi di monitoraggio e allerta precoce basati sull'Intelligenza Artificiale (IA) e il telerilevamento, nonché a incrementare il contributo assegnato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per completare il progetto CARG e garantire il costante aggiornamento delle carte tematiche;
a promuovere l'approvazione urgente di una legge quadro sul consumo di suolo, definendo un obiettivo vincolante di Consumo Netto di Suolo Zero al 2030.
9/2750/84. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
La Camera,
premesso che:
le misure previste annualmente dal disegno di legge di bilancio rientrano tra le principali politiche pubbliche del Governo per conseguire gli obiettivi programmatici della finanza pubblica, in linea con il rispetto del livello stabilito della spesa netta e la realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano strutturale di bilancio;
il provvedimento in esame istituisce un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori;
in particolare, si prevede a tal fine, una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il finanziamento di iniziative dei comuni volte al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa;
lo «Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028», allegato al disegno di legge in esame prevede, nello specifico che «Al fine di assicurare l'evoluzione del sistema sicurezza, nell'ottica di un rafforzamento del rispetto della legalità, del contrasto della criminalità, della prevenzione delle minacce terroristiche e di un'efficace risposta alla domanda di sicurezza della collettività, verranno privilegiate le seguenti linee strategiche: (...) prevenzione e contrasto di ogni forma di criminalità organizzata mediante: il rafforzamento della collaborazione tra gli Stati contro il crimine transnazionale anche attraverso attività addestrative congiunte, mirando alla diffusione anche all'estero della strategia di aggressione ai beni mafiosi e alla criminalità organizzata nel settore dei giochi e delle scommesse, anche attraverso la predisposizione di mirati piani straordinari di controllo del territorio nelle aree a maggiore densità criminale»;
sotto altro profilo, si istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026 (comma 841), volto ad incentivare le iniziative di contrasto alla criminalità organizzata, anche attraverso la realizzazione di attività divulgativa, formativa e di sensibilizzazione delle azioni comuni poste in essere dalle istituzioni per la prevenzione e la repressione dei connessi reati;
tuttavia, il provvedimento difetta di specifiche risorse da destinare al finanziamento di interventi a sostegno dei minorenni e di eventuali loro prossimi congiunti che, nello specifico, si vogliono allontanare da contesti di criminalità organizzata;
si consideri che a giugno scorso l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato il disegno di legge «Liberi di scegliere», che recepisce il Protocollo ideato dal presidente del tribunale per i minori di Catania, Roberto Di Bella, applicato dapprima a contesti di 'Ndrangheta in Calabria e poi in Sicilia per reinserire madri e minori lontano dagli ambienti mafiosi di provenienza;
occorre intervenire a tutti i livelli, soprattutto a livello centrale, per garantire ai minori provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o vittime della violenza mafiosa e ai familiari che si dissociano dalle logiche criminali di rescindere i contatti con gli ambienti di provenienza o appartenenza, per offrire loro una concreta alternativa di vita e prospettiva di riscatto;
in numerosi provvedimenti lo scrivente Gruppo ha proposto l'adozione di emendamenti volti ad istituire presso il Ministero della giustizia un Fondo destinato al finanziamento di interventi a sostegno dei minorenni e di eventuali loro prossimi congiunti che si trovino in una condizione di grave, attuale e concreto pericolo a causa della volontà di recidere il legame derivante da rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con soggetti indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis;
segnatamente, occorre destinare specifiche ed adeguate risorse volte al supporto pedagogico e psicologico diretto a conseguire una rivisitazione critica delle pregresse esperienze di vita, in modo da portare a compimento una piena cesura con modelli e stili di vita propri del contesto criminale di provenienza, oltre ad un servizio di orientamento volto a far emergere nel soggetto capacità, talenti, aspirazioni e progettualità alternative rispetto a quelle offerte dal contesto criminale di provenienza;
inoltre, ove il minorenne sia destinatario della misura unitamente a un proprio congiunto maggiorenne e sia necessario l'allontanamento dall'abitazione abituale, sarebbe fondamentale garantire il sostegno economico per favorire una sistemazione abitativa autonoma alternativa, ove occorra anche in un comune diverso da quello di provenienza, e, in assenza di sostanze proprie e fintantoché non venga reperita un'occupazione, provvedere con assegno periodico a garantirne il sostentamento;
appare indispensabile, pertanto, sulla falsariga dell'esperienza siciliana, garantire a livello nazionale l'adozione del protocollo ideato dal Procuratore di Catania, per dare un segnale concreto che nessuno ha un destino segnato per sempre e che dalla mafia si può uscire,
impegna il Governo
considerando la rilevanza e la diffusione su tutto il territorio nazionale di fenomeni di devianza minorile derivanti dall'appartenenza ad ambienti di criminalità organizzata, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, al fine di destinare, attraverso il primo provvedimento utile, specifiche risorse per l'adozione di strumenti volti a prevenire la devianza minorile, attivando misure di protezione e assistenza nei confronti di minorenni e di eventuali loro prossimi congiunti che si trovino in una condizione di pericolo a causa della volontà di recidere il legame derivante da rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con soggetti indagati per reati mafiosi, sulla scorta dell'esperienza dell'ARS Siciliana e del Tribunale di Catania.
9/2750/85. D'Orso.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a supportare ulteriormente gli obiettivi già perseguiti attraverso strumenti organizzativi quali, ad esempio, il protocollo «Liberi di scegliere» del 26 marzo 2024.
9/2750/85. (Testo modificato in corso di seduta)D'Orso.
La Camera,
premesso che:
le misure previste annualmente dal disegno di legge di bilancio rientrano tra le principali politiche pubbliche del Governo per conseguire gli obiettivi programmatici della finanza pubblica, in linea con il rispetto del livello stabilito della spesa netta e la realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano strutturale di bilancio;
il provvedimento in esame prevede un incremento di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;
più nello specifico, l'incremento del Fondo è pari a solo 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, ripartiti in parti uguali per le finalità di realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attività dei centri antiviolenza; nonché per il potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio;
sotto altro profilo, l'atto in esame dispone l'incremento, per un importo di 5,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, del medesimo Fondo per interventi a favore delle donne vittime di violenza, nello specifico, da destinare al cosiddetto «reddito di libertà»;
tuttavia, le previsioni in commento non sono destinate a trovare applicazione anche per gli orfani per i crimini domestici, rispetto ai quali, invece l'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, che ha modificato il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha istituito uno specifico Fondo per l'assistenza economica, borse di studio e supporto psicologico, gestito principalmente attraverso il Ministero dell'interno e le prefetture;
in particolare, il Fondo è destinato all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 575 del codice penale ovvero per omicidio a seguito di uno dei delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, nonché al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa;
il decreto 22 novembre 2019 del Ministero dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha determinato gli importi dell'indennizzo da corrispondere alle vittime di reati intenzionali violenti, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio;
tuttavia, occorre incrementare ulteriormente le somme da corrispondere agli orfani per i crimini domestici, in quanto ritenuti ancora non adeguati a fungere da ristoro per i pregiudizi patiti a causa dell'evento criminoso,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad incrementare di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 il Fondo per gli orfani dei crimini di reati domestici, destinando almeno il 70 per cento di tale somma agli interventi in favore dei minori e la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.
9/2750/86. Ascari.
La Camera,
premesso che:
le misure previste annualmente dal disegno di legge di bilancio rientrano tra le principali politiche pubbliche del Governo per conseguire gli obiettivi programmatici della finanza pubblica, in linea con il rispetto del livello stabilito della spesa netta e la realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano strutturale di bilancio;
il provvedimento in esame prevede un incremento di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;
più nello specifico, l'incremento del Fondo è pari a solo 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, ripartiti in parti uguali per le finalità di realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attività dei centri antiviolenza; nonché per il potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio;
sotto altro profilo, l'atto in esame dispone l'incremento, per un importo di 5,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, del medesimo Fondo per interventi a favore delle donne vittime di violenza, nello specifico, da destinare al cosiddetto «reddito di libertà»;
tuttavia, le previsioni in commento non sono destinate a trovare applicazione anche per gli orfani per i crimini domestici, rispetto ai quali, invece l'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, che ha modificato il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha istituito uno specifico Fondo per l'assistenza economica, borse di studio e supporto psicologico, gestito principalmente attraverso il Ministero dell'interno e le prefetture;
in particolare, il Fondo è destinato all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 575 del codice penale ovvero per omicidio a seguito di uno dei delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, nonché al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa;
il decreto 22 novembre 2019 del Ministero dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha determinato gli importi dell'indennizzo da corrispondere alle vittime di reati intenzionali violenti, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio;
tuttavia, occorre incrementare ulteriormente le somme da corrispondere agli orfani per i crimini domestici, in quanto ritenuti ancora non adeguati a fungere da ristoro per i pregiudizi patiti a causa dell'evento criminoso,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad incrementare di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 il Fondo per gli orfani dei crimini di reati domestici, destinando almeno il 70 per cento di tale somma agli interventi in favore dei minori e la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.
9/2750/86. (Testo modificato nel corso della seduta)Ascari.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame si limita ad introdurre misure esigue per il settore giustizia:
segnatamente, a fronte di una scopertura di organico accertata di più del 16 per cento, l'atto in esame introduce disposizioni in materia di personale del Corpo di Polizia penitenziaria, prevedendo, in particolare, l'autorizzazione all'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.000 unità di agenti del Corpo di Polizia penitenziaria, di cui di 500 unità per l'anno 2026, 1000 unità per l'anno 2027 e 500 unità per l'anno 2028, non prima del 1° dicembre di ciascun anno, con la possibilità per il Ministero della giustizia di disporre il trattenimento in servizio di un contingente massimo di 150 unità di personale del medesimo Corpo;
inoltre, il provvedimento autorizza il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a trattenere in servizio, nel corso del triennio 2026-2028, un contingente massimo di 150 unità di personale del Corpo di Polizia penitenziaria dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, nell'ambito delle vigenti risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente;
sono, inoltre, previste modifiche al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, volte a favorire la stabilizzazione del personale addetto agli uffici per il processo;
sotto altro profilo, si prevede l'autorizzazione al Ministero della giustizia finalizzata all'assunzione dei vincitori di concorsi per magistrato ordinario già banditi, in numero pari a 718 unità, nel corso degli anni 2026 e 2027, che sarà articolata in due fasi tra il 2026 e il 2027;
pertanto, ad esclusione delle richiamate misure, l'atto difetta di prevedere ulteriori ed adeguate risorse a favore del potenziamento dell'organico in tutto il settore giustizia;
non si possono trascurare certamente i risultati del monitoraggio condotto dall'Organismo Congressuale Forense sugli uffici dei giudici di pace su tutto il territorio nazionale: 191 uffici del Giudice di pace registrano una significativa carenza di personale giudicante e amministrativo, ma anche difetti e interruzioni di servizio nella piattaforma telematica, carenze nella connessione internet, ritardi nella gestione delle cause civili di oltre 4 mesi, depositi di sentenze in cronico ritardo;
è grave anche la carenza di personale amministrativo, con il 75 per cento di effettivi in servizio rispetto alle piante organiche, per le quali sarebbe auspicabile almeno un aggiornamento, specie a seguito dell'accorpamento degli Uffici giudiziari, seguito alla revisione della geografia giudiziaria del 2014;
a peggiorare lo scenario contribuiscono, certamente, anche le molte domande di pensionamento presentate per il biennio 2024/2025 e non seguite da un ricambio di personale,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative, al fine di:
tornare ad investire nel comparto giustizia per rilanciare il rapporto tra giustizia e cittadino, quale unico vero antidoto alla lunghezza dei processi civili e penali, colmando le scoperture negli uffici giudiziari attraverso una massiccia e mirata attività assunzionale – in continuità con le leggi di bilancio degli anni 2018-2020 – stanziando nello specifico, con il primo provvedimento utile, ulteriori risorse volte a consentire l'immediata assunzione di assistenti giudiziari, cancellieri esperti e direttori, anche provvedendo ad un eventuale ampliamento della pianta organica laddove necessario, nonché a destinare, già con il primo provvedimento utile, risorse specifiche e congrue per un giusto riconoscimento professionale e retributivo di ogni profilo, anche consentendo progressioni economiche, posizioni organizzative, condizioni lavorative migliori, al fine ultimo di un complessivo efficientamento del comparto interessato;
destinare specifiche ed ulteriori risorse per tutto il personale addetto alla sicurezza all'interno delle carceri, prevedendo risorse aggiuntive per l'assunzione straordinaria di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale considerando, altresì, il ruolo fondamentale che questi ultimi rivestono all'interno dell'ordinamento ai fini del reinserimento in società dei ristretti; nonché ad assumere iniziative specifiche per contrastare il grave sovraffollamento carcerario, ponendo un freno al dilagante e preoccupante fenomeno dei suicidi dei detenuti, anche attraverso la promozione e il sostegno di tutte le attività trattamentali, di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri; nonché attraverso la presenza costante h24 del supporto psicologico ai detenuti, specie nelle prime ore dall'ingresso in carcere.
9/2750/87. Giuliano, Bruno, Ascari.
La Camera,
premesso che:
le misure previste annualmente dal disegno di legge di bilancio rientrano tra le principali politiche pubbliche del Governo per conseguire gli obiettivi programmatici della finanza pubblica, in linea con il rispetto del livello stabilito della spesa netta e la realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano strutturale di bilancio;
lo «Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028», allegata al disegno di legge in esame prevede, nello specifico che «Al fine di assicurare l'evoluzione del sistema sicurezza, nell'ottica di un rafforzamento del rispetto della legalità, del contrasto della criminalità, della prevenzione delle minacce terroristiche e di un'efficace risposta alla domanda di sicurezza della collettività, verranno privilegiate le seguenti linee strategiche: (...) prevenzione e contrasto di ogni forma di criminalità organizzata mediante: il rafforzamento della collaborazione tra gli Stati contro il crimine transnazionale anche attraverso attività addestrative congiunte, mirando alla diffusione anche all'estero della strategia di aggressione ai beni mafiosi e alla criminalità organizzata nel settore dei giochi e delle scommesse, anche attraverso la predisposizione di mirati piani straordinari di controllo del territorio nelle aree a maggiore densità criminale»;
sotto altro profilo, si istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, volto ad incentivare le iniziative di contrasto alla criminalità organizzata, anche attraverso la realizzazione di attività divulgativa, formativa e di sensibilizzazione delle azioni comuni poste in essere dalle istituzioni per la prevenzione e la repressione dei connessi reati;
tuttavia, il provvedimento difetta di specifiche risorse da destinare alla corretta gestione dei beni confiscati alle mafie, nonostante notoriamente questi ultimi siano l'espressione di una forma di lotta alla criminalità organizzata tra le più efficaci e ricche di significato;
invero, attraverso la confisca dei suddetti beni, le ricchezze accumulate illecitamente dai mafiosi, ad esempio investendo i soldi del traffico di droga, delle estorsioni, dell'usura, vengono espropriate per diventare proprietà dello Stato e quindi della collettività;
preoccupa constatare che talvolta i costi legati alla gestione di taluni beni, specie immobili, ove necessitano di interventi di ristrutturazione, siano esorbitanti e ciò rappresenta un deterrente alla disponibilità all'assegnazione da parte dei comuni che non hanno le risorse per provvedere ad interventi di ristrutturazione e adeguamento ad una nuova destinazione degli immobili; senza contare le difficoltà, i boicottaggi e i danneggiamenti talvolta subiti da chi porta avanti progetti di recupero;
ad oggi, in Italia, i beni confiscati sono oltre 23 mila, di cui 14 mila già destinati agli enti locali e pronti per essere riutilizzati dalla cittadinanza. La prima regione in Italia per presenza di beni confiscati destinati è la Sicilia, con oltre 6 mila immobili sottratti alla criminalità organizzata,
impegna il Governo
a finanziare, con le maggiori entrate derivanti dalle misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, la spesa per il recupero dei beni confiscati alla mafia, ed in particolare, per gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e adeguamento da parte dei comuni, nonché iniziative volte a favorire l'autorecupero da parte dei terzi beneficiari degli immobili destinati a sopperire al disagio abitativo, redistribuendo le risorse finanziarie e patrimoniali utilizzate in modo illegale verso finalità sociali utili all'implementazione di servizi alla collettività.
9/2750/88. Cafiero De Raho.
La Camera,
premesso che:
le misure previste annualmente dal disegno di legge di bilancio rientrano tra le principali politiche pubbliche del Governo per conseguire gli obiettivi programmatici della finanza pubblica, in linea con il rispetto del livello stabilito della spesa netta e la realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano strutturale di bilancio;
lo «Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028», allegata al disegno di legge in esame prevede, nello specifico che «Al fine di assicurare l'evoluzione del sistema sicurezza, nell'ottica di un rafforzamento del rispetto della legalità, del contrasto della criminalità, della prevenzione delle minacce terroristiche e di un'efficace risposta alla domanda di sicurezza della collettività, verranno privilegiate le seguenti linee strategiche: (...) prevenzione e contrasto di ogni forma di criminalità organizzata mediante: il rafforzamento della collaborazione tra gli Stati contro il crimine transnazionale anche attraverso attività addestrative congiunte, mirando alla diffusione anche all'estero della strategia di aggressione ai beni mafiosi e alla criminalità organizzata nel settore dei giochi e delle scommesse, anche attraverso la predisposizione di mirati piani straordinari di controllo del territorio nelle aree a maggiore densità criminale»;
sotto altro profilo, si istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, volto ad incentivare le iniziative di contrasto alla criminalità organizzata, anche attraverso la realizzazione di attività divulgativa, formativa e di sensibilizzazione delle azioni comuni poste in essere dalle istituzioni per la prevenzione e la repressione dei connessi reati;
invero, attraverso la confisca dei suddetti beni, le ricchezze accumulate illecitamente dai mafiosi, ad esempio investendo i soldi del traffico di droga, delle estorsioni, dell'usura, vengono espropriate per diventare proprietà dello Stato e quindi della collettività;
preoccupa constatare che talvolta i costi legati alla gestione di taluni beni, specie immobili, ove necessitano di interventi di ristrutturazione, siano esorbitanti e ciò rappresenta un deterrente alla disponibilità all'assegnazione da parte dei comuni che non hanno le risorse per provvedere ad interventi di ristrutturazione e adeguamento ad una nuova destinazione degli immobili; senza contare le difficoltà, i boicottaggi e i danneggiamenti talvolta subiti da chi porta avanti progetti di recupero;
ad oggi, in Italia, i beni confiscati sono oltre 23 mila, di cui 14 mila già destinati agli enti locali e pronti per essere riutilizzati dalla cittadinanza. La prima regione in Italia per presenza di beni confiscati destinati è la Sicilia, con oltre 6 mila immobili sottratti alla criminalità organizzata,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di finanziare, con le maggiori entrate derivanti dalle misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, la spesa per il recupero dei beni confiscati alla mafia, ed in particolare, per gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e adeguamento da parte dei comuni, nonché iniziative volte a favorire l'autorecupero da parte dei terzi beneficiari degli immobili destinati a sopperire al disagio abitativo, redistribuendo le risorse finanziarie e patrimoniali utilizzate in modo illegale verso finalità sociali utili all'implementazione di servizi alla collettività.
9/2750/88. (Testo modificato nel corso della seduta)Cafiero De Raho.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, commi 162 e 163 (Ape sociale) della legge di bilancio prorogano a tutto il 2026 le disposizioni relative all'anticipo pensionistico (ape sociale) a 63 anni e 5 mesi a talune condizioni; l'autorizzazione di spesa è incrementata di 170 milioni di euro per l'anno 2026, di 320 milioni di euro per l'anno 2027, di 315 milioni di euro per l'anno 2028, di 270 milioni di euro per l'anno 2029, di 121 milioni di euro per l'anno 2030 e di 28 milioni di euro per l'anno 2031.
nel complesso si registra una regressione sul tema pensionistico soprattutto perché la pensione di anzianità Opzione Donna non sarà riconfermata per il 2026;
l'istituto cosiddetto «Opzione Donna», di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, rappresenta uno strumento fondamentale di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro, poiché consente alle lavoratrici il conseguimento del trattamento pensionistico anticipato a fronte della scelta per il sistema di calcolo integralmente contributivo;
le recenti stratificazioni normative, da ultimo quelle introdotte con le leggi di bilancio per il 2024 e il 2025, hanno sensibilmente ristretto la platea delle beneficiarie, limitando l'accesso a specifiche categorie svantaggiate (caregiver, invalide civile almeno al 74 per cento, lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese in crisi) e innalzando il requisito anagrafico;
tale restrizione ha determinato una contrazione dei flussi di pensionamento tramite tale canale, lasciando prive di tutele numerose lavoratrici che, pur avendo maturato un'anzianità contributiva rilevante, non rientrano nelle rigide categorie soggettive attualmente previste o nei nuovi limiti di età;
le dinamiche demografiche e la necessità di favorire il turnover generazionale all'interno delle aziende rendono opportuno il mantenimento di canali di uscita flessibili, specificamente orientati a valorizzare le peculiari carriere lavorative femminili, spesso caratterizzate da frammentarietà e carichi di cura familiare;
risulta necessario garantire una stabilità normativa all'istituto Opzione Donna, al fine di permettere alle lavoratrici una pianificazione previdenziale certa e non soggetta a proroghe annuali dell'ultimo momento,
impegna il Governo:
ad adottare, nel primo provvedimento legislativo utile, adeguate iniziative volte a prorogare l'istituto di «Opzione Donna» per l'intero triennio 2026-2028, al fine di garantire la certezza del diritto, ampliando:
la platea delle beneficiarie, attraverso la rimozione dei vincoli soggettivi introdotti nell'ultimo biennio, ovvero mediante la revisione dei requisiti, riportandoli a parametri che tengano conto dell'effettiva usura professionale e degli impegni di cura;
a reperire le risorse necessarie per dare copertura finanziaria ai suddetti interventi, assicurando la sostenibilità di lungo periodo.
9/2750/89. Morfino.
La Camera,
premesso che:
il comma 176 inserito all'articolo 1 del provvedimento all'esame e successivamente espunto, introduceva una inaccettabile disciplina restrittiva in materia di trattamenti economici minimi non conformi ai principi di cui all'articolo 36, primo comma, della Costituzione;
la disposizione espunta, in particolare, stabiliva che in caso di disapplicazione giudiziale delle previsioni dei contratti collettivi per violazione del principio di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, fosse escluso, a determinate condizioni, il pagamento di differenze retributive o contributive per il periodo precedente alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio;
tale disposizione è stata espunta proprio perché in netto contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione Lavoro), il quale ha più volte affermato che il giudice, accertata l'inadeguatezza del salario fissato dalla contrattazione collettiva rispetto ai parametri costituzionali, deve rideterminare il trattamento economico spettante al lavoratore con effetto retroattivo, entro i limiti della prescrizione quinquennale;
la limitazione della tutela economica al solo periodo successivo alla domanda giudiziale (cosiddetta «irretroattività della disapplicazione») rischiava di tradursi in un indebito esonero di responsabilità per le imprese che hanno applicato contratti con minimi salariali sotto la soglia di povertà, privando i lavoratori del diritto di recuperare le somme spettanti per le prestazioni già rese;
il meccanismo avrebbe subordinato l'esclusione del pagamento dei pregressi alla natura rappresentativa delle associazioni sindacali stipulanti o all'equivalenza delle tutele, creando tuttavia un paradosso giuridico: la validità «formale» del contratto collettivo finisce per prevalere sul diritto «sostanziale» e individuale a una retribuzione dignitosa;
la norma presentava dunque evidenti profili di incostituzionalità per irragionevolezza e violazione dell'articolo 36 della Costituzione, poiché comprimeva un diritto soggettivo perfetto e indisponibile del lavoratore, rendendo di fatto conveniente per il datore di lavoro il mantenimento di trattamenti retributivi non dignitosi fino al momento dell'instaurazione del contenzioso;
nonostante l'ampia copertura della contrattazione collettiva in Italia, persistono ampie fasce di «lavoro povero» (working poor), con lavoratori che, pur regolarmente contrattualizzati, percepiscono salari orari che non consentono il superamento della soglia di povertà;
la recente giurisprudenza della Corte di cassazione ha ripetutamente confermato che i minimi tabellari previsti da alcuni contratti collettivi nazionali, anche se sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative, possono risultare in contrasto con il predetto precetto costituzionale, imponendo al giudice una rideterminazione equitativa;
la Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, impegna gli Stati membri a garantire che i lavoratori beneficino di una tutela salariale minima che permetta un tenore di vita dignitoso;
l'assenza di una soglia minima legale inderogabile (cosiddetto «salario minimo orario») lascia la tutela del reddito dei lavoratori più fragili affidata esclusivamente all'iniziativa giudiziaria individuale, determinando disparità di trattamento;
un intervento normativo sul salario minimo non deve intendersi come sostitutivo della contrattazione collettiva, bensì come strumento di contrasto al dumping contrattuale e ai cosiddetti «contratti pirata», garantendo un trattamento economico minimo invalicabile,
impegna il Governo:
ad adottare iniziative legislative volte all'istituzione di un salario minimo orario legale, stabilendo una soglia minima inderogabile applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, al fine di dare piena attuazione all'articolo 36 della Costituzione, prevedendo che tale soglia minima sia aggiornata periodicamente, tenendo conto dell'andamento dell'inflazione, del costo della vita e degli indici di produttività, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
a desistere, per il futuro, da ogni ulteriore tentativo di comprimere ovvero contrastare la giusta rideterminazione giudiziale della retribuzione che non sia conforme ai principi costituzionali, assicurando sempre il pieno recupero delle differenze retributive e contributive maturate anteriormente alla domanda giudiziale.
9/2750/90. Aiello, Pellegrini, Ascari.
La Camera,
premesso che:
l'attuale manovra di bilancio detta disposizioni in materia di manutenzione stradale e di ammodernamento del sistema idrico;
la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili sottolinea come il ricorso a tali fonti sia indispensabile per garantire energia a prezzi accessibili e favorire lo sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali o soggette a deindustrializzazione;
la Diga della Castagnara sul fiume Metramo (comuni di Galatro e San Pietro di Caridà), terminata nel 1994 con un investimento di circa 400 miliardi di lire, rappresenta una delle infrastrutture idriche più imponenti d'Europa, con un'altezza di 104 metri e un invaso di 26,5 milioni di metri cubi;
nonostante il collaudo strutturale avvenuto nel 2013, l'opera versa in uno stato di inaccettabile sottoutilizzo, limitandosi alla sola funzione di «laminazione» per la mitigazione del rischio idrogeologico, a causa del mancato completamento delle opere di canalizzazione e derivazione;
la mancata realizzazione della centrale idroelettrica e degli schemi irrigui impedisce lo sviluppo di circa ottomila ettari di terreni agricoli nella piana di Gioia Tauro e Rosarno, privando il territorio di uno strumento competitivo fondamentale basato sulla disponibilità di acqua a basso costo;
il progetto di rilancio della Diga si articola su assi strategici quali il pieno utilizzo irriguo, la potabilizzazione per i comuni limitrofi, la produzione di energia idroelettrica ecosostenibile e la valorizzazione turistico-sportiva (canottaggio, trekking, comunità energetiche);
l'opera, essendo realizzata in terra e pietrame, presenta un impatto ambientale nullo e la restituzione delle acque turbinate avverrebbe senza alterazioni, garantendo la compatibilità tra produzione energetica e agricoltura;
la frammentazione delle competenze regionali e i contenziosi legati alla galleria di derivazione hanno paralizzato per decenni lo sviluppo dell'infrastruttura, nonostante l'esistenza di studi di fattibilità e progetti di finanza che permetterebbero la realizzazione delle opere a costo zero per l'erario pubblico attraverso il meccanismo del project financing,
impegna il Governo
nell'ambito dei piani di investimento infrastrutturale e dei correlati fondi per la coesione, ad adottare iniziative urgenti e finanziamenti vincolati per la regione Calabria finalizzati al completamento funzionale della Diga della Castagnara, con particolare riferimento alle opere di canalizzazione e alla galleria di derivazione per lo sfruttamento della Diga che destini i proventi della vendita di energia all'abbattimento dei costi irrigui per le imprese agricole locali e allo sviluppo di infrastrutture turistiche ecosostenibili nell'area dei comuni di Galatro e San Pietro di Caridà.
9/2750/91. Tucci.
La Camera,
premesso che:
l'attuale manovra di bilancio detta disposizioni in materia di manutenzione stradale e di ammodernamento del sistema idrico;
la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili sottolinea come il ricorso a tali fonti sia indispensabile per garantire energia a prezzi accessibili e favorire lo sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali o soggette a deindustrializzazione;
la Diga della Castagnara sul fiume Metramo (comuni di Galatro e San Pietro di Caridà), terminata nel 1994 con un investimento di circa 400 miliardi di lire, rappresenta una delle infrastrutture idriche più imponenti d'Europa, con un'altezza di 104 metri e un invaso di 26,5 milioni di metri cubi;
nonostante il collaudo strutturale avvenuto nel 2013, l'opera versa in uno stato di inaccettabile sottoutilizzo, limitandosi alla sola funzione di «laminazione» per la mitigazione del rischio idrogeologico, a causa del mancato completamento delle opere di canalizzazione e derivazione;
la mancata realizzazione della centrale idroelettrica e degli schemi irrigui impedisce lo sviluppo di circa ottomila ettari di terreni agricoli nella piana di Gioia Tauro e Rosarno, privando il territorio di uno strumento competitivo fondamentale basato sulla disponibilità di acqua a basso costo;
il progetto di rilancio della Diga si articola su assi strategici quali il pieno utilizzo irriguo, la potabilizzazione per i comuni limitrofi, la produzione di energia idroelettrica ecosostenibile e la valorizzazione turistico-sportiva (canottaggio, trekking, comunità energetiche);
l'opera, essendo realizzata in terra e pietrame, presenta un impatto ambientale nullo e la restituzione delle acque turbinate avverrebbe senza alterazioni, garantendo la compatibilità tra produzione energetica e agricoltura;
la frammentazione delle competenze regionali e i contenziosi legati alla galleria di derivazione hanno paralizzato per decenni lo sviluppo dell'infrastruttura, nonostante l'esistenza di studi di fattibilità e progetti di finanza che permetterebbero la realizzazione delle opere a costo zero per l'erario pubblico attraverso il meccanismo del project financing,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, laddove ne ricorrano le condizioni di fattibilità tecnico-economica, nell'ambito dei piani di investimento infrastrutturale, di adottare ogni utile iniziativa finalizzata al completamento funzionale della Diga della Castagnara, con particolare riferimento alle opere di canalizzazione e alla galleria di derivazione per lo sfruttamento della Diga.
9/2750/91. (Testo modificato nel corso della seduta)Tucci.
La Camera,
premesso che:
l'attuale manovra di bilancio, lungi dal procedere verso il superamento strutturale dei rigidi parametri della cosiddetta «Legge Fornero» (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), ne conferma l'impianto restrittivo, aggravando ulteriormente i requisiti di accesso al pensionamento anticipato attraverso un ricorso sistematico a regimi sperimentali di breve durata e a «finestre» mobili sempre più dilatate;
il provvedimento all'esame:
in riferimento all'adeguamento dell'età pensionabile all'aspettativa di vita, stabilito dalla legge Fornero, prevede che l'accesso alla pensione sia aumentato di 1 mese anziché 3, limitatamente all'anno 2027, e di altri 2 mesi dal 2028; pertanto nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese e in pensione anticipata con 42 anni e 11 mesi di contributi; nel 2028 serviranno invece 67 anni e tre mesi per la pensione di vecchiaia e 43 anni e un mese di contributi per la pensione anticipata (con le donne che possono ritirarsi un anno prima);
proroga a tutto il 2026 le disposizioni relative all'anticipo pensionistico (ape sociale) a 63 anni e 5 mesi a talune condizioni;
incrementa le maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (pensionati in condizioni disagiate) e i relativi limiti reddituali per un importo pari a 20 euro mensili (260 euro annui); si tratta di un aumento di soli 20 euro che andrà ai pensionati previdenziali e assistenziali (pensioni e assegni sociali), invalidi civili totali, ciechi assoluti, sordomuti titolari di pensione che si trovano in condizioni reddituali di grave deprivazione; si tratta di una vera e propria elemosina;
la disciplina relativa a «Opzione Donna», che non verrà prorogata per l'anno 2026, ha subìto in questi ultimi due anni un processo di svuotamento tale da renderla una misura residuale, limitata a categorie soggettive talmente esigue da escludere la quasi totalità delle lavoratrici che hanno sostenuto negli anni il peso del caregiving familiare e di carriere frammentate;
l'istituto dell'«Ape Sociale», pur essendo uno strumento di tutela per i lavori gravosi e i soggetti fragili, continua a essere rifinanziato in via precaria, mantenendo criteri di accesso burocraticamente complessi che spesso portano al rigetto di una quota elevatissima di domande (oltre il 50 per cento in alcune gestioni);
in materia di riscatto della laurea, oltre allo spettacolo, ad avviso della firmataria del presente atto, indecoroso al quale il Paese intero ha assistito esterrefatto, si registra un paradosso normativo: mentre si dichiara di voler incentivare la permanenza dei giovani nel mercato del lavoro, le condizioni economiche per il riscatto agevolato restano precluse o estremamente onerose per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996, disincentivando il consolidamento della posizione previdenziale in un sistema integralmente contributivo;
l'incertezza normativa prodotta da continui cambi di requisiti (Quota 103, Quota 104, regimi sperimentali annuali) genera un clima di sfiducia tra i cittadini, impedendo una programmazione di vita e di uscita dal mondo del lavoro dignitosa;
nel complesso, dunque, si registra una pericolosa regressione sul tema pensionistico,
impegna il Governo:
a procedere, entro il primo semestre del 2026, a una riforma strutturale e organica del sistema previdenziale che superi definitivamente la logica della proroga annuale, introducendo una flessibilità in uscita strutturale a partire dai 60 anni di età;
a ripristinare i requisiti originari di «Opzione Donna», eliminando le restrizioni soggettive introdotte nell'ultimo biennio e garantendo l'accesso a tutte le lavoratrici che abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge 23 agosto 2004, n. 243;
a rendere strutturale l'«Ape Sociale», ampliando la platea delle mansioni considerate «gravose» sulla base delle evidenze scientifiche fornite dall'INAIL e semplificando le procedure di certificazione dei requisiti;
a potenziare l'istituto del riscatto di laurea agevolato, rendendolo gratuito al di sotto di talune fasce di reddito e prevedendo per le altre fasce di reddito meccanismi di detrazione fiscale totale per i primi anni di carriera dei giovani professionisti, al fine di incentivare la copertura dei «buchi contributivi»;
a prevedere un meccanismo di perequazione automatica delle pensioni che tuteli realmente il potere d'acquisto dei pensionati rispetto all'inflazione reale, evitando il blocco o la riduzione delle indicizzazioni per le pensioni medie, spesso utilizzate come «bancomat» per la quadratura dei conti pubblici.
9/2750/92. Carmina.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca misure totalmente inadeguate e insufficienti per far fronte alle emergenze reali del Paese, come il lavoro povero, la lotta all'evasione fiscale, la precarietà e la sicurezza sul lavoro. Persistono salari stagnanti e una quota importante delle disuguaglianze in Italia è dovuta al fatto che in alcune aree del Paese, in particolare nel Mezzogiorno, l'occupazione rimane molto bassa;
per ridurre le disuguaglianze sono necessarie misure strutturali a sostegno dell'occupazione e dei redditi, come, per esempio, il ripristino del reddito di cittadinanza, il salario minimo e la riforma della contrattazione, mentre gli interventi sull'Irpef risultano comunque poco incisivi per ridurre le distanze tra ricchi e poveri;
in particolare, il Reddito di Cittadinanza (RdC), abolito dall'Esecutivo in carica a partire dal 2024, ha rappresentato, dalla sua introduzione, uno strumento fondamentale di contrasto alla povertà, di inclusione sociale e di tutela della dignità delle persone, garantendo un sostegno economico essenziale a milioni di nuclei familiari in condizioni di fragilità, contribuendo a ridurre l'intensità della povertà assoluta e a sostenere i consumi di base, in particolare nelle aree più svantaggiate del Paese;
la sua abrogazione e solo parziale sostituzione con l'Assegno di Inclusione (AdI) e il Supporto Formazione Lavoro (SFL), hanno di fatto reso la misura di sostegno al reddito più restrittiva rispetto al RdC e ne hanno cancellato il carattere universale, determinando un vuoto di protezione sociale e lasciando senza adeguato sostegno decine di migliaia di famiglie;
il contesto economico e sociale attuale, caratterizzato da inflazione elevata, aumento del costo della vita, precarietà lavorativa e crescenti disuguaglianze territoriali, rende indispensabile il rafforzamento degli strumenti universali di contrasto alla povertà, in linea con i princìpi costituzionali di solidarietà e uguaglianza sostanziale,
impegna il Governo
al fine di fornire una risposta strutturale e non emergenziale alle condizioni di disagio sociale, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con tutte le necessarie iniziative, anche normative, finalizzate al ripristino del Reddito di Cittadinanza quale strumento di sostegno al reddito, inclusione sociale, contrasto alla povertà e dignità della persona, attraverso lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie al fine di garantirne la piena operatività su tutto il territorio nazionale.
9/2750/93. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca misure totalmente inadeguate e insufficienti per far fronte alle emergenze reali del Paese, come il lavoro povero, la lotta all'evasione fiscale, la precarietà e la sicurezza sul lavoro;
in particolare, la legge di bilancio in esame non individua la sicurezza sul lavoro come una priorità di politica economica e sociale, in assenza di misure strutturali e incisive per il rafforzamento delle politiche di prevenzione, dei controlli e della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, risultando altresì assenti o del tutto insufficienti gli stanziamenti dedicati a tali interventi prioritari;
la perpetrata assenza di adeguati investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro contribuisce a perpetuare un modello produttivo che scarica i costi economici e sociali sui lavoratori, sulle loro famiglie e sull'intera collettività, mentre l'Esecutivo in carica continua ad affrontare un'emergenza strutturale come quella della sicurezza sul lavoro con correttivi normativi non adeguatamente coordinati che non forniscono una risposta al dramma delle morti e degli incidenti sul lavoro;
il numero degli infortuni, delle malattie professionali e degli incidenti mortali sul lavoro permane infatti su livelli inaccettabili, rendendo urgente un rafforzamento degli strumenti di prevenzione, vigilanza e repressione dei reati in materia di sicurezza;
occorre, a tal fine, definire e adottare un Piano straordinario nazionale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, garantendo un coordinamento efficace tra tutte le amministrazioni coinvolte, realizzando programmi strutturati di formazione continua, accessibili in particolare a micro e piccole imprese, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai preposti, valorizzando la formazione partecipata e il ruolo dei rappresentanti territoriali, sostenendo altresì l'attivazione di sportelli territoriali di assistenza tecnica gratuita e assicurando risorse adeguate e personale qualificato per fornire supporto operativo a imprese e lavoratori,
impegna il Governo
a completare il quadro di interventi recati dal provvedimento in esame con tutte le necessarie iniziative, anche normative, finalizzate all'adozione, previa trasmissione alle Camere, al fine dell'esame e dell'espressione del previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, di un Piano straordinario nazionale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che ricomprenda investimenti mirati, sostenuti da risorse certe e monitorabili, al fine di:
finanziare programmi di formazione obbligatoria e continua in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con priorità per interventi rivolti alle micro imprese e le piccole imprese, mediante il rafforzamento delle prerogative e la valorizzazione del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
rafforzare il sistema sanzionatorio e i meccanismi di responsabilità delle imprese che violano le norme in materia di sicurezza, contrastando con decisione il lavoro irregolare e il dumping contrattuale;
potenziare gli organici dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dei servizi di prevenzione delle ASL e degli enti preposti ai controlli;
prevedere modelli di organizzazione sociale e lavorativa che promuovano una migliore qualità della vita, del lavoro e del tempo libero, riducendo conseguentemente lo stress lavoro-correlato e l'incidenza degli infortuni nel percorso tra il domicilio del lavoratore e il luogo di lavoro per i rapporti di lavoro che prevedano l'esecuzione della prestazione da remoto;
rafforzare le politiche di flessibilità organizzativa e di incentivazione salariale, anche tramite la riduzione dell'orario di lavoro settimanale a parità di salario, con particolare attenzione ai settori e territori ad alta incidenza di infortuni sul lavoro, con la verifica periodica degli effetti prodotti dalla sua applicazione sulla produttività e sul benessere dei lavoratori;
intervenire sulla disciplina del diritto di autotutela e prevedere strumenti efficaci di prevenzione delle condotte vessatorie, incluse campagne nazionali, moduli formativi obbligatori, codici di comportamento e programmi specifici per la gestione dei conflitti nei luoghi di lavoro.
9/2750/94. Barzotti.
La Camera
impegna il Governo
a completare il quadro di interventi recati dal provvedimento in esame in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di:
a) incentivare la formazione obbligatoria e continua in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) rafforzare ulteriormente il sistema sanzionatorio e i meccanismi di responsabilità delle imprese che violano le norme in materia di sicurezza, contrastando con decisione il lavoro irregolare e il dumping contrattuale;
c) potenziare ulteriormente gli organici dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dei servizi di prevenzione delle ASL e degli enti preposti;
d) incentivare politiche di flessibilità organizzativa per promuovere una migliore qualità dei tempi di vita e lavoro;
e) valutare l'adozione di ulteriori misure idonee a prevenire e contrastare condotte vessatorie nei luoghi di lavoro, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione, percorsi formativi, linee guida comportamenti e strumenti utili alla gestione costruttiva dei conflitti.
9/2750/94. (Testo modificato nel corso della seduta)Barzotti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame interviene sulla disciplina del Piano Casa Italia introdotto dalla legge di bilancio 2025, finalizzato a contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale con uno stanziamento di 560 milioni di euro per il periodo 2028-2030 ai quali si aggiungono 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028 inizialmente assegnati al Fondo per il contrasto al disagio abitativo;
nel corso dell'esame al Senato la sopracitata disciplina è stata oggetto di ulteriori modifiche volte a ricondurre nell'ambito delle iniziative del Piano Casa interventi di edilizia sociale in favore di giovani, giovani coppie e genitori separati, basati sulla locazione a canone agevolato, con la possibilità di acquistare successivamente l'immobile attraverso la formula del rent to buy, ed in favore delle persone anziane, anche nell'ottica di favorire la realizzazione di progetti di coabitazione;
si tratta, come è evidente, di stanziamenti gravemente sottodimensionati rispetto alla reale consistenza del problema;
l'emergenza abitativa ha assunto in Italia dimensioni drammatiche, con oltre 2,2 milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta, secondo i dati Istat 2024, il 50 per cento delle quali in affitto, e 650.000 famiglie nelle graduatorie per una casa popolare e che il costo stimato per la costruzione di 50.000 abitazioni potrebbe richiedere 12,5 miliardi, poco meno del costo di costruzione previsto per il Ponte sullo Stretto (13,5 miliardi);
i dati presentati evidenziano e confermano che nel nostro Paese il tema della casa rappresenta un ambito di grande criticità per una buona parte della popolazione e che alcune condizioni sociali o di fragilità sono estremamente correlate alla possibilità di vivere in condizioni precarie, alle difficoltà di mantenere il proprio alloggio o alla capacità di superare una condizione di emergenza abitativa;
le misure presentate, seppur condivisibili, confermano l'attitudine del Governo a ricorrere a soluzioni estemporanee e parziali che difettano totalmente di una strategia unitaria di lungo termine;
la dilazione delle tempistiche nella programmazione degli interventi e l'inconsistenza delle risorse economiche stanziate offrono la misura dell'incapacità di adottare misure strutturali concrete per ridurre la precarietà abitativa, al fine di recuperare il patrimonio da destinare all'edilizia residenziale sociale;
basti considerare che per il Fondo morosità incolpevole, destinato alle famiglie che si trovano nella sopravvenuta impossibilità di provvedere al pagamento del canone di locazione, la legge di bilancio in esame prevede lo stanziamento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (risorse del tutto esigue se confrontate con i 320 milioni stanziati nel 2022);
appare chiaro che, per invertire questa tendenza, occorre, in primis, intervenire con un programma nazionale, adeguatamente finanziato, che supporti gli enti territoriali nella pianificazione e realizzazione, in una visione pluriennale, degli alloggi sociali necessari;
occorre, altresì, accompagnare tale misura con interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente o inutilizzato, favorendo il risparmio energetico e l'offerta di servizi integrati e innovativi per i cittadini, rifunzionalizzando gli spazi e gli immobili pubblici e privati, in un'ottica di ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili;
tali misure sono state puntualmente prospettate e inserite all'interno di progetti di legge all'esame delle Commissioni competenti per le quali si auspica un'adeguata valutazione da parte del Governo e una sollecita definizione;
in data 17 novembre 2025 la Corte dei conti ha negato il visto e la registrazione al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria» e ha ricordato che «tra i motivi che giustificarono, nel 2012, l'interruzione della realizzazione dell'opera – con le inevitabili conseguenze sui rapporti contrattuali – vi era anche la difficoltà di reperire idonei capitali sul mercato»;
le considerazioni svolte suggerirebbero di interrompere qualsivoglia attività su tale opera e destinare gli ingenti stanziamenti previsti ad interventi finalizzati a fronteggiare in modo strutturale e risolutivo il disagio e l'emergenza abitativa, unitamente alle gravi carenze infrastrutturali che affliggono il Paese,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con iniziative urgenti, anche di carattere normativo, volte a incrementare significativamente le risorse destinate all'edilizia residenziale pubblica e sociale al fine di dare attuazione in tempi certi ad un programma nazionale pluriennale di edilizia residenziale pubblica, adeguatamente finanziato, che consenta di far fronte in modo sistematico e risolutivo alla grave situazione di disagio ed emergenza abitativa dovuta alla carenza di alloggi, a tal fine utilizzando le risorse inizialmente assegnate dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina;
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a rifinanziare adeguatamente il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il Fondo per la morosità incolpevole, riportando lo stanziamento a livelli coerenti con l'attuale fabbisogno sociale e individuando modalità procedurali atte a rendere più agevole l'erogazione delle risorse nei confronti dei soggetti aventi diritto.
9/2750/95. Santillo, D'Orso.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame interviene sulla disciplina del Piano Casa Italia introdotto dalla legge di bilancio 2025, finalizzato a contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale con uno stanziamento di 560 milioni di euro per il periodo 2028-2030 ai quali si aggiungono 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028 inizialmente assegnati al Fondo per il contrasto al disagio abitativo;
nel corso dell'esame al Senato la sopracitata disciplina è stata oggetto di ulteriori modifiche volte a ricondurre nell'ambito delle iniziative del Piano Casa interventi di edilizia sociale in favore di giovani, giovani coppie e genitori separati, basati sulla locazione a canone agevolato, con la possibilità di acquistare successivamente l'immobile attraverso la formula del rent to buy, ed in favore delle persone anziane, anche nell'ottica di favorire la realizzazione di progetti di coabitazione;
l'emergenza abitativa ha assunto in Italia dimensioni drammatiche, con oltre 2,2 milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta, secondo i dati Istat 2024, il 50 per cento delle quali in affitto, e 650.000 famiglie nelle graduatorie per una casa popolare e che il costo stimato per la costruzione di 50.000 abitazioni potrebbe richiedere 12,5 miliardi, poco meno del costo di costruzione previsto per il Ponte sullo Stretto (13,5 miliardi);
i dati presentati evidenziano e confermano che nel nostro Paese il tema della casa rappresenta un ambito di grande criticità per una buona parte della popolazione e che alcune condizioni sociali o di fragilità sono estremamente correlate alla possibilità di vivere in condizioni precarie, alle difficoltà di mantenere il proprio alloggio o alla capacità di superare una condizione di emergenza abitativa,
impegna il Governo
a valutare di incrementare ulteriormente le risorse destinate all'edilizia residenziale pubblica e sociale e le risorse a favore del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il Fondo per la morosità incolpevole.
9/2750/95. (Testo modificato in corso di seduta)Santillo, D'Orso.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio in esame non affronta i nodi strutturali del Paese e non fornisce risposte significative per ridurre drasticamente il divario tra il Mezzogiorno e il resto del Paese, in assenza di stanziamenti adeguati per la rimozione degli squilibri economici e sociali e sostegno degli investimenti pubblici;
in particolare, il provvedimento prevede una riduzione delle risorse del FSC 2021-2027, compromettendo la capacità di attuazione di interventi già programmati e incidendo negativamente sulla possibilità di avviare nuove opere strategiche;
tali riduzioni colpiscono in modo sproporzionato le regioni del Sud, dove il FSC costituisce spesso l'unica leva di investimento pubblico strutturale per infrastrutture, mobilità, rigenerazione territoriale, sviluppo sostenibile e inclusione sociale;
alla riduzione del FSC, si aggiunge la sottrazione di risorse destinate ad altri interventi fondamentali per la sopravvivenza e lo sviluppo delle regioni Sicilia, Calabria, e di tutto il Meridione: nonostante la bocciatura della Corte dei conti che ha sottolineato l'incertezza sul costo complessivo dell'opera, Sicilia e Calabria hanno perso rispettivamente 1,3 miliardi e 300 milioni – indirizzate alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina e che risultano attualmente congelate;
il persistente deficit infrastrutturale del Mezzogiorno continua a rappresentare uno dei principali fattori di ritardo nello sviluppo economico e occupazionale del Sud del Paese, limitando di fatto la competitività dei territori e il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza;
numerose opere infrastrutturali strategiche per il Paese continuano a risultare prive di adeguata copertura finanziaria: è il caso del mancato completamento dell'autostrada Siracusa-Gela, un'infrastruttura ormai improrogabile per la Sicilia Orientale, attesa dai cittadini siciliani da più di cinquant'anni e arrestatasi, in sostanza, nel tratto Modica-Scicli;
l'assenza di risorse certe per tali interventi rischia di determinare ulteriori ritardi, con effetti negativi su sviluppo, occupazione e qualità dei servizi per cittadini e imprese,
impegna il Governo:
ad adottare con urgenza tutte le iniziative, anche normative, di competenza, finalizzate al rafforzamento della dotazione finanziaria dell'FSC, prevedendo adeguati e strutturali stanziamenti finanziari anche per la prossima programmazione, al fine di garantire continuità, certezza degli interventi e capacità di pianificazione da parte delle amministrazioni territoriali, in coerenza con l'obiettivo di riduzione dei divari territoriali;
con particolare riguardo alla Regione Siciliana, ad assicurare per quanto di competenza il finanziamento di opere infrastrutturali strategiche per la viabilità, quali il completamento dell'opera autostradale Siracusa-Gela nel suo intero, ritenuta intervento essenziale per la mobilità, lo sviluppo economico e la coesione territoriale della Sicilia, scongiurando il rischio che le risorse dell'FSC vengano utilizzate come strumento di copertura per esigenze di bilancio diverse dalle finalità di sviluppo e coesione, nel rispetto del principio di addizionalità e della finalità perequativa del Fondo.
9/2750/96. Scerra.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame disciplina, inter alia, la gestione contabile nonché l'assegnazione alle amministrazioni responsabili degli interventi delle risorse destinate all'attuazione del Piano sociale per il clima (PSC), comprensive sia delle risorse provenienti dal Fondo sociale per il clima previsto dalla normativa dell'Unione europea sia dei relativi cofinanziamenti nazionali;
il Piano sociale per il clima è lo strumento programmatico attraverso il quale gli Stati membri definiscono come intendono utilizzare le risorse del Fondo sociale per il clima, istituito dal regolamento (UE) 2023/955, per finanziare le misure e gli investimenti ammissibili;
il Fondo sociale – quale strumento finanziario per l'erogazione delle risorse – copre un arco temporale definito e supporta una parte delle misure della transizione, in particolare investimenti strutturali e sostegni al reddito temporanei. Pur trattandosi di uno strumento importante e cruciale, occorre tuttavia – affinché siano soddisfatte tutte le esigenze di equità e sostenibilità della spesa energetica – che a tale strumento sia affiancata una riforma degli oneri generali di sistema atta a rafforzare la capacità delle politiche energetiche di tutelare i redditi più bassi;
gli oneri di sistema costituiscono una voce importante della spesa energetica di famiglie ed imprese e, proprio in considerazione di ciò, risulta imprescindibile provvedere al riordino della normativa vigente concernente le componenti tariffarie a copertura dei medesimi in coerenza con la finalità di redistribuzione;
per le famiglie con ISEE basso, infatti, l'incidenza di questi oneri può risultare più gravosa in percentuale rispetto al reddito disponibile, incrementando l'onere complessivo delle bollette in un contesto di spesa già tendenzialmente limitata e contribuendo ad alimentare situazioni di povertà energetica;
proprio al fine di tutelare i soggetti più fragili che risentono pesantemente del costo delle citate componenti, la riforma dei summenzionati oneri generali dovrebbe contemplare un meccanismo di imposizione, per i clienti domestici, avente carattere progressivo tramite fissazione di limiti massimi a copertura degli stessi, in coerenza con una finalità redistributiva, nonché prevedere la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, degli importi versati a titolo di corresponsione degli oneri generali citati;
la previsione, infine, di una rideterminazione in aumento dei canoni annui relativi ai permessi di prospezione e ricerca e alle concessioni di coltivazione e stoccaggio di idrocarburi consentirebbe di individuare una fonte di finanziamento strutturale, certa e coerente, oltre a internalizzare parte dei benefici economici derivanti dalle attività estrattive, destinandoli al finanziamento di politiche redistributive senza gravare ulteriormente sui consumatori finali di energia,
impegna il Governo
ad adottare opportune iniziative normative volte a prevedere un meccanismo di imposizione progressiva degli oneri generali di sistema basato sull'ISEE dei destinatari nonché la possibilità di detrarre dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche gli importi versati a titolo di corresponsione degli oneri medesimi, prevedendo, in misura necessaria alla copertura degli oneri finanziari associati al riconoscimento delle predette agevolazioni fiscali, la rideterminazione in aumento dei canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.
9/2750/97. Lomuti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame disciplina, inter alia, la gestione contabile nonché l'assegnazione alle amministrazioni responsabili degli interventi delle risorse destinate all'attuazione del Piano sociale per il clima (PSC), comprensive sia delle risorse provenienti dal Fondo sociale per il clima previsto dalla normativa dell'Unione europea sia dei relativi cofinanziamenti nazionali;
il Piano sociale per il clima è lo strumento programmatico attraverso il quale gli Stati membri definiscono come intendono utilizzare le risorse del Fondo sociale per il clima, istituito dal regolamento (UE) 2023/955, per finanziare le misure e gli investimenti ammissibili;
il Fondo sociale – quale strumento finanziario per l'erogazione delle risorse – copre un arco temporale definito e supporta una parte delle misure della transizione, in particolare investimenti strutturali e sostegni al reddito temporanei. Pur trattandosi di uno strumento importante e cruciale, occorre tuttavia – affinché siano soddisfatte tutte le esigenze di equità e sostenibilità della spesa energetica – che a tale strumento sia affiancata una riforma degli oneri generali di sistema atta a rafforzare la capacità delle politiche energetiche di tutelare i redditi più bassi;
gli oneri di sistema costituiscono una voce importante della spesa energetica di famiglie ed imprese e, proprio in considerazione di ciò, risulta imprescindibile provvedere al riordino della normativa vigente concernente le componenti tariffarie a copertura dei medesimi in coerenza con la finalità di redistribuzione;
per le famiglie con ISEE basso, infatti, l'incidenza di questi oneri può risultare più gravosa in percentuale rispetto al reddito disponibile, incrementando l'onere complessivo delle bollette in un contesto di spesa già tendenzialmente limitata e contribuendo ad alimentare situazioni di povertà energetica;
proprio al fine di tutelare i soggetti più fragili che risentono pesantemente del costo delle citate componenti, la riforma dei summenzionati oneri generali dovrebbe contemplare un meccanismo di imposizione, per i clienti domestici, avente carattere progressivo tramite fissazione di limiti massimi a copertura degli stessi, in coerenza con una finalità redistributiva, nonché prevedere la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, degli importi versati a titolo di corresponsione degli oneri generali citati;
la previsione, infine, di una rideterminazione in aumento dei canoni annui relativi ai permessi di prospezione e ricerca e alle concessioni di coltivazione e stoccaggio di idrocarburi consentirebbe di individuare una fonte di finanziamento strutturale, certa e coerente, oltre a internalizzare parte dei benefici economici derivanti dalle attività estrattive, destinandoli al finanziamento di politiche redistributive senza gravare ulteriormente sui consumatori finali di energia,
impegna il Governo
a valutare di adottare misure che riducano l'impatto degli organi generali soprattutto per i cittadini a basso reddito.
9/2750/97. (Testo modificato nel corso della seduta)Lomuti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio in esame non affronta i nodi strutturali del Paese e non fornisce risposte significative per ridurre drasticamente il divario tra il Mezzogiorno e il resto del Paese, in assenza di stanziamenti adeguati per la rimozione degli squilibri economici e sociali e sostegno degli investimenti per il rilancio delle regioni del Sud Italia;
in particolare, con riferimento ai capitoli di spesa afferenti a trasporti e infrastrutture, emerge una assenza di investimenti aggiuntivi dedicati alle regioni meridionali e, segnatamente, alla Sicilia, nonostante questa continui a scontare gravi carenze in termini di mobilità, accessibilità e continuità territoriale;
le disposizioni in materia di trasporti e infrastrutture contenute nella manovra di cui all'esame, in assenza di una visione organica e strutturale, si limitano a interventi di carattere generale, in assenza di un esplicito orientamento politico finalizzato alla riduzione dei divari infrastrutturali;
la Sicilia presenta uno dei più elevati deficit infrastrutturali d'Italia, con una rete ferroviaria in larga parte non elettrificata, collegamenti stradali incompleti e un sistema di trasporto pubblico locale insufficiente rispetto alle esigenze di cittadini e imprese;
l'assenza di adeguati stanziamenti destinati alle infrastrutture siciliane realmente utili al territorio compromette non solo la competitività economica dell'Isola, ma anche l'effettivo esercizio dei diritti di cittadinanza, incidendo negativamente su lavoro, accesso ai servizi, coesione sociale e sviluppo sostenibile,
impegna il Governo:
ad adottare con urgenza tutte le necessarie iniziative di competenza volte a rafforzare le politiche di investimento destinate al Mezzogiorno, prevedendo misure specifiche e aggiuntive per la riduzione dei divari infrastrutturali al fine di rilanciare gli investimenti pubblici nelle aree più fragili del Paese, attraverso lo stanziamento di adeguati finanziamenti, in un'ottica organica e strutturale di politica infrastrutturale fondata sulla riduzione dei divari territoriali;
con particolare riferimento alla Regione Siciliana, a sostenere per quanto di competenza una strategia infrastrutturale, nel rispetto dei princìpi di coesione economica, sociale e territoriale, fondata su investimenti certi, programmati e monitorabili, capace di sostenere lo sviluppo economico, l'occupazione e la qualità della vita dei cittadini siciliani.
9/2750/98. Cantone.
La Camera,
premesso che:
la regione Umbria presenta da anni una dotazione infrastrutturale ferroviaria significativamente inferiore alla media nazionale, con collegamenti limitati, tempi di percorrenza elevati, scarsa intermodalità e un'elevata vulnerabilità del servizio in caso di guasti o cantieri;
i pendolari umbri, studenti e lavoratori, che quotidianamente si spostano da e verso le regioni confinanti, in particolare Lazio, Marche e Toscana, sono costretti a subire ritardi sistematici, cancellazioni di corse e una drastica riduzione dell'offerta ferroviaria, con rilevanti costi economici, sociali e personali;
anche nel corso del 2025 si sono registrati numerosi e gravi disservizi sulle principali direttrici ferroviarie che servono l'Umbria, tra cui la linea Terni-Roma e la direttrice Orte-Falconara, con frequenti ritardi fino a oltre 100 minuti e soppressioni di treni, spesso senza la previsione di adeguati servizi sostitutivi;
inoltre, nel periodo estivo compreso tra l'11 agosto e il 5 settembre 2025, la tratta Terni-Roma è stata ridotta da 17 corse giornaliere a sole 2 coppie di treni InterCity per ciascun senso di marcia, senza l'attivazione di un congruo piano di bus sostitutivi, comprimendo gravemente il diritto alla mobilità dei cittadini e penalizzando anche i flussi turistici;
i cantieri ferroviari finanziati anche con risorse del PNRR, pur necessari, hanno determinato un impatto sproporzionato sui territori già infrastrutturalmente deboli come l'Umbria, in assenza di una programmazione coordinata e di misure compensative adeguate destinate all'utenza;
la reiterazione di tali disservizi rischia di aggravare ulteriormente l'isolamento infrastrutturale della regione Umbria, incidendo negativamente sulla coesione territoriale, sull'attrattività economica e sul contrasto allo spopolamento;
studi e dati di traffico dimostrano come il potenziamento dei collegamenti ferroviari diretti e veloci sulle linee esistenti, in particolare attraverso l'integrazione dell'Umbria nella Direttissima Roma-Firenze e il rafforzamento delle connessioni interregionali con Lazio, Marche e Toscana, garantirebbe benefici più immediati, diffusi e sostenibili, a impiego sostenibile di risorse pubbliche;
il presente disegno di legge di bilancio rappresenta lo strumento fondamentale per orientare le scelte infrastrutturali strategiche del Paese, assicurando un uso efficiente delle risorse e il riequilibrio dei divari territoriali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nell'ambito della programmazione economico-finanziaria e delle risorse disponibili a legislazione vigente e futura, di prevedere specifici investimenti finalizzati al potenziamento delle linee e dei servizi di collegamento ferroviario da e verso la regione Umbria, anche attraverso il ripristino dei treni 596 e 598, l'incremento del numero delle carrozze e la previsioni di treni duplex, nonché anche attraverso interventi di adeguamento e ammodernamento infrastrutturale della rete esistente e mediante la pianificazione e l'attivazione di nuove linee ferroviarie dedicate e veloci, idonei a garantire collegamenti più rapidi, regolari ed efficienti per i pendolari e per gli spostamenti interregionali tra Umbria, Marche, Lazio e Toscana, con l'obiettivo di ridurre l'isolamento infrastrutturale del territorio e assicurare il pieno esercizio del diritto alla mobilità.
9/2750/99. Pavanelli, Ascani, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce modifiche sostanziali alla disciplina dell'Assegno di Inclusione (ADI) di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
in particolare si prevede, a decorrere dal 2026, la soppressione del cosiddetto «mese di stop» tra la scadenza del primo periodo di fruizione (18 mesi) e i successivi rinnovi (12 mesi);
tale apparente semplificazione procedurale è, in realtà, subordinata a una gravissima decurtazione economica: la disposizione prevede infatti che la prima mensilità erogata in sede di rinnovo sia ridotta del 50 per cento;
il dimezzamento dell'importo spettante rappresenta un surrettizio prelievo forzoso ai danni delle fasce di popolazione più vulnerabili, giustificato da meri obiettivi di cassa e di contenimento della spesa pubblica (stimati in circa 100 milioni di euro di risparmi);
la misura appare contraddittoria e punitiva: si elimina un'attesa burocratica per sostituirla con una sanzione economica certa, gravando su nuclei familiari già in condizione di povertà assoluta e vulnerabilità sociale;
tale previsione rischia di compromettere la finalità stessa della misura di inclusione, riducendo il potere d'acquisto dei beneficiari proprio in una fase delicata come quella del rinnovo della domanda e della continuità del percorso di attivazione;
pur sbandierando una presunta «continuità del sostegno», in realtà il Governo, ad avviso della firmataria del presente atto, sceglie deliberatamente di finanziare l'efficienza amministrativa attraverso la sottrazione di risorse dirette ai cittadini, configurando una manovra iniqua e socialmente regressiva,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni del provvedimento in esame richiamate in premessa, al fine di adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a sopprimere la riduzione del 50 per cento della prima mensilità dell'Assegno di Inclusione in occasione di ogni rinnovo, garantendo l'erogazione dell'importo spettante in misura integrale, reperendo le risorse necessarie alla copertura finanziaria della predetta soppressione attraverso una rimodulazione degli stanziamenti per le spese rimodulabili o mediante l'utilizzo di fondi non direttamente incidenti sui livelli essenziali delle prestazioni sociali;
ad assicurare che la semplificazione delle procedure di rinnovo non si traduca in un onere economico per i beneficiari, mantenendo fede alla funzione solidaristica e di contrasto alla povertà che l'istituto dovrebbe avere.
9/2750/100. Sportiello.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio in esame si inserisce in un contesto macroeconomico, globale e nazionale, caratterizzato da forte incertezza, rischi avversi e un clima di tensione generale. L'economia internazionale resta infatti condizionata da fattori contrari alla logica economica, come il perdurare del conflitto russo-ucraino che ha determinato una rinnovata corsa agli armamenti;
negli ultimi anni abbiamo assistito ad una svolta militarista degli Stati membri dell'Unione europea, come dimostrato dalle recenti politiche sia nazionali che europee volte al rafforzamento della base industriale della difesa, in direzione di una vera e propria corsa al riarmo e orientate a una economia di guerra;
il disegno di legge di bilancio in oggetto risulta rigidamente conforme ai vincoli del nuovo Patto di stabilità e crescita, tanto che l'esecutivo invece di liberare risorse aggiuntive da destinare a politiche di sostegno ha optato per un'applicazione pedissequa del quadro europeo;
il bilancio pubblico è stato svuotato della sua funzione principale, ossia incidere realmente sulla crescita, sulla giustizia sociale e sull'innovazione. Una manovra finanziaria che perde la sua funzione di leva per lo sviluppo, caratterizzata da misure di corto respiro, spesso regressive, senza una visione industriale, senza una strategia di coesione sociale, senza un'idea di futuro;
il comma 280 dispone che, al fine di proteggere gli interessi fondamentali della sicurezza nazionale e potenziare l'industria della difesa nel settore della produzione e del commercio di armamenti e sistemi d'arma, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individui, con proprio decreto, le attività, le aree, le opere e i progetti infrastrutturali destinati alla realizzazione, all'ampliamento, alla riconversione, alla gestione e allo sviluppo delle capacità industriali della difesa, riconosciuti come strategici per la difesa nazionale con una conseguente semplificazione amministrativa nonché una riduzione degli oneri burocratici loro ascrivibili;
tale misura risponde esattamente a quanto esposto in premessa, vale a dire una riconversione ad una economia di guerra, con contorni piuttosto fumosi visto che la disposizione normativa non fornisce criteri specifici e presupposti in relazione all'individuazione dell'esatto ambito oggettivo dei decreti, né indicazioni circa le procedure di adozione degli stessi. Peraltro, da quanto si evince dal testo, non è prevista l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti sui relativi schemi di decreto, dunque verrebbe meno in questo caso il coinvolgimento parlamentare;
dallo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy emerge un dato che continua a confermare l'indirizzo dell'esecutivo di cui in premessa: nel triennio 2026-2028, dei 25 miliardi totali del Ministero delle imprese e del made in Italy, alla difesa saranno destinati quasi 11 miliardi di euro. Dunque oltre il 40 per cento del budget del dicastero sarà impegnato in sistemi di armamento, con il comparto industriale in gravissima crisi come dimostrato da 32 mesi di calo della produzione industriale. Tali cifre risultano ancora più preoccupanti se si considera il dato inerente alla presenza industriale in Italia: 4,5 milioni di imprese, di cui solo 200 aziende del settore difesa;
il Governo assiste inerme ad un impoverimento industriale che sta comportando l'abbandono di settori strategici quali la chimica di base, l'automotive, l'elettrodomestico e il siderurgico, con conseguenze sui livelli di occupazione e sulla qualità delle produzioni;
alla luce di quanto esposto e dell'assenza di interventi volti ad arginare la crisi industriale in atto,
impegna il Governo:
a rivalutare gli effetti della misura di cui al comma 280, al fine di non incentivare ulteriormente il potenziamento dell'industria della difesa nel settore della produzione e del commercio di armamenti e dei sistemi d'arma;
ad adottare urgenti misure di politica economica e industriale volte a rafforzare la capacità delle industrie coniugando tutela del lavoro, competitività, innovazione e sostenibilità, a tal fine non perseverando nella distrazione di risorse che insistono sul bilancio dello Stato per i sistemi di armamento e spesa militare aggiuntiva ma investendo le stesse su interventi di pianificazione economica che facilitino una ripresa produttiva equilibrata.
9/2750/101. Riccardo Ricciardi.
La Camera,
premesso che:
il comma 788 dell'articolo 1 introduce la facoltà di istituire aziende faunistico-venatorie con esplicite finalità di lucro, alterando profondamente la natura giuridica di tali istituti;
la fauna selvatica, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale;
in questa Legislatura è la terza volta che il Parlamento introduce surrettiziamente modifiche alla citata legge n. 157 del 1992, in palese contrasto con i principi della legge di contabilità e di finanza pubblica, di cui alla legge 4 agosto 2016, n. 163, violando chiaramente il divieto di introdurre norme di carattere ordinamentale od organizzatorio;
l'introduzione del profitto privato nella gestione della fauna selvatica rappresenta una mercificazione di una ricchezza appartenente all'intera collettività, in palese contrasto con l'articolo 9 della Costituzione che impegna la Repubblica alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi;
l'istituzione di imprese venatorie a fini di lucro rischia di incentivare pratiche di gestione faunistica orientate esclusivamente alla massimizzazione del prelievo venatorio e del ritorno economico, a scapito del benessere animale, della sicurezza pubblica e del mantenimento degli equilibri ecologici;
la protezione della biodiversità e degli animali è un valore costituzionalmente protetto e ogni tentativo di privatizzazione o sfruttamento commerciale del patrimonio naturale appare in chiaro contrasto col dettato costituzionale;
l'attuale quadro normativo già prevede strumenti per la gestione controllata della fauna, e l'apertura a logiche di mercato nel settore venatorio appare una scelta anacronistica e pericolosa per la conservazione delle specie;
diverse associazioni ambientaliste hanno già espresso la propria contrarietà alla disposizione descritta, esprimendo particolare preoccupazione riguardo la Laguna Veneta, dove le valli di caccia potrebbero essere tra le principali beneficiarie della nuova norma, incentivando pratiche come la pasturazione artificiale che attirano grandi quantità di avifauna, con l'unico scopo dell'abbattimento da parte di facoltosi clienti;
a tal proposito giova ricordare l'imbarazzante episodio che si sarebbe verificato lo scorso gennaio, quando Donald Trump Junior risulterebbe essersi reso responsabile di un atto di bracconaggio per aver ucciso una casarca, uccello raro e tutelato nell'Unione europea, durante una battuta in cui avrebbe violato diverse leggi italiane; su detta vicenda è stata depositata un'interrogazione al Governo, tutt'ora senza risposta;
la gestione delle risorse naturali deve rispondere a criteri di sostenibilità scientifica e pubblica utilità e non può essere assoggettata a dinamiche puramente speculative;
la previsione di cui al comma 788 potrebbe determinare una drastica riduzione della fruibilità dei territori naturali da parte della collettività a favore di interessi privati ristretti,
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a rivedere le disposizioni di cui al comma 788 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, al fine di scongiurare il rischio che l'istituzione di aziende faunistico-venatorie con fini di lucro configuri un nuovo enorme danno alla biodiversità, agli ecosistemi e al patrimonio faunistico, con il rischio dell'avvio di nuove procedure di infrazione;
a garantire che la gestione della fauna selvatica resti ancorata ai princìpi di tutela ambientale e pubblica indisponibilità del bene, escludendo categoricamente la possibilità che specie protette o cacciabili divengano oggetto di profitto d'impresa;
a promuovere, in alternativa, politiche di valorizzazione del patrimonio naturale basate sul turismo sostenibile, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, anziché sullo sfruttamento venatorio a scopo commerciale.
9/2750/102. Caramiello.
La Camera,
premesso che:
la legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha introdotto nel nostro ordinamento nuove disposizioni in materia di cani da assistenza in particolare prevedendo l'applicazione delle legge 14 febbraio 1974, n. 37, non solo ai cani guida per i non vedenti, ma a tutti i cani che costantemente assistono e accompagnano la vita di molte famiglie;
nel corso del tempo, il ruolo dei cani nella vita delle persone è diventato sempre più importante, fino a divenire centrale nel caso, ad esempio, delle persone con disabilità, psichica o fisica, dei bambini affetti da spettro autistico, ma anche di persone affette da malattie quali diabete, epilessia, morbo di Addison, allergia alimentare grave, tubercolosi, narcolessia, sindrome da tachicardia o ortostatica posturale;
molti cani vengono addestrati da professionisti ad essere cani da assistenza o da allerta medica. Esistono cani da assistenza motoria, quelli addestrati ad allertare il paziente-assistito in caso di diabete riconoscendo sintomi di ipo e iperglicemia, cani per crisi di epilessia e Alzheimer; fino ad arrivare al cane in grado di aiutare in casi di sordità e ipoacusia e, addirittura, essere di supporto per le patologie legate all'autismo;
vi sono, inoltre, cani che operano nel campo della giustizia e sono utilizzati per assistere persone vittime di crimini, testimoni e altre persone durante le inchieste e il perseguimento dei crimini o altri processi legali, cani utilizzati in centri educativi e impiegati da insegnanti di educazione speciale per facilitare l'interazione con gli studenti, cani utilizzati in centri di salute che spesso affiancano terapisti, psicologi e altri professionisti del settore medico per facilitare il recupero e la gestione dei sintomi dei pazienti, la cosiddetta pet therapy, sempre più diffusa;
il valore economico di un cane d'assistenza oscilla da un minimo di 12.000 euro fino a 30.000 euro, ed è quindi evidente quanto possa pesare sul bilancio di una famiglia che ne necessita;
per tali ragioni, le detrazioni fiscali attualmente previste dalla normativa nazionale per il mantenimento e la cura dei cani guida per non vedenti, non appaiono più esaustive dei bisogni della popolazione ed è evidente che un analogo sostegno dovrebbe essere esteso anche a tutti i cani da assistenza contemplati dalla legge 14 febbraio 1974 n. 37,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normativa volte ad estendere la portata della detrazione fiscale per il mantenimento e la cura dei cani guida per non vedenti anche al mantenimento dei cani da assistenza contemplati dalla legge 14 febbraio 1974 n. 37, definendo al contempo l'elenco delle patologie per le quali è contemplato l'uso di un cane da assistenza nonché garantire gli stessi diritti previsti per chi si serve di cani guida anche ai soggetti accompagnati da cani d'assistenza;
a prevedere un fondo annuale variabile in melius per un sussidio nell'acquisto e addestramento dei cani ovvero a sgravi fiscali nei confronti delle famiglie e dei soggetti che necessitino di tale preziosa e vitale presenza;
a promuovere, attraverso i Ministeri competenti e in collaborazione con le regioni, percorsi multidisciplinari che coinvolgano figure professionali provenienti dalla medicina umana e veterinaria, dal settore socio-sanitario e cinofilo al fine di costruire in Italia una vera e propria filiera del cane d'assistenza.
9/2750/103. Cherchi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure in materia sanitaria e, nello specifico, in materia di screening sanitari;
il Documento di finanza pubblica 2025 (DFP 2025), in linea con la nuova governance economica europea, delinea un quadro macroeconomico improntato a prudenza e stabilità, confermando crescita contenuta, riduzione del deficit e stabilità del rapporto debito/PIL, in un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche, incertezze commerciali e dinamiche globali in evoluzione;
il monitoraggio delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano strutturale di bilancio 2025-2029 evidenzia progressi significativi, in particolare nelle aree che hanno consentito l'estensione del periodo di aggiustamento e che richiedono continuità nell'attuazione;
la promozione della salute e la prevenzione costituiscono strumenti strutturali e non contingenti di sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, capaci di ridurre l'incidenza e la mortalità evitabile, garantire equità di accesso e contenere nel medio-lungo periodo la spesa derivante da diagnosi tardive e complicanze;
in tale direzione, le misure contenute nei commi 340-343 dell'articolo 1 del disegno di legge di bilancio 2026, rafforzano gli interventi di prevenzione collettiva e sanità pubblica, con particolare riferimento agli screening oncologici e agli screening organizzati per la diagnosi precoce delle principali patologie, nonché ai programmi di immunizzazione e vaccinazione;
si rende necessario definire una strategia nazionale unitaria e strutturale per la prevenzione, capace di superare le attuali disomogeneità territoriali e di garantire un uso più efficiente delle risorse, collocando screening e immunizzazioni all'interno di un disegno programmatorio stabile e non meramente emergenziale;
a livello europeo è in corso un confronto in merito all'inquadramento delle spese pubbliche nelle nuove regole di bilancio, nel quale assume crescente rilievo il riconoscimento della prevenzione – ivi compresi gli investimenti in screening e vaccinazioni – come componente strategica per la sostenibilità dei sistemi sanitari e per la resilienza economica complessiva;
l'Assemblea di Camera e di Senato, nell'ambito della discussione sul Documento di finanza pubblica 2025, hanno approvato due risoluzioni che, tra gli impegni rivolti al Governo, includono la valutazione di misure di sostegno per la prevenzione sanitaria, in particolare per immunizzazione e screening, a conferma della centralità riconosciuta dal Parlamento alle politiche di prevenzione come leve strategiche di salute pubblica, equità sociale e sostenibilità finanziaria,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di riconoscere, nel quadro programmatorio nazionale e nel confronto europeo sulle nuove regole di bilancio, la prevenzione sanitaria – con particolare riferimento ai programmi di screening e alle immunizzazioni – come investimento strutturale e strategico, valorizzandone l'impatto sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e della finanza pubblica.
9/2750/104. Patriarca.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca alcune misure a sostegno di attività culturali volte a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, per promuovere la cultura come strumento di dialogo e di integrazione nonché per tutelare e valorizzare il patrimonio culturale nazionale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento legislativo utile, l'erogazione di un finanziamento di 100.000 euro per l'anno 2026 da destinare all'Esposizione permanente sulle tradizioni rurali e venatorie sita nel comune di Rocca San Casciano, in provincia di Forlì-Cesena, per l'allestimento del Museo didattico delle arti e delle tradizioni locali con annessa biblioteca ed esposizione fotografica permanente di rievocazione storica di manifestazioni legate al territorio in qualità di realtà museale locale da valorizzare.
9/2750/105. Tassinari.
La Camera,
premesso che:
la legge di bilancio costituisce lo strumento fondamentale attraverso il quale lo Stato definisce le priorità economiche e sociali e dà attuazione concreta ai princìpi costituzionali di cui agli articoli 3, 9 e 32 della Costituzione;
la legge di bilancio 2024-2026 ha introdotto un primo intervento di sostegno alle spese veterinarie per visite, interventi chirurgici e acquisto di farmaci veterinari, riconoscendo la rilevanza sociale della salute degli animali da compagnia, ma con risorse limitate e una platea di beneficiari ristretta, tali da non incidere in modo strutturale sull'accesso alle cure;
secondo i dati ISTAT, oltre il 37 per cento delle famiglie italiane convive con almeno un animale da compagnia, per un totale stimato di oltre 9 milioni di cani e gatti, stabilmente inseriti nei nuclei familiari e nella vita quotidiana delle persone;
la tutela della salute degli animali d'affezione si riflette direttamente sulla salute pubblica, in particolare in termini di prevenzione delle zoonosi, contrasto all'antibiotico-resistenza e sicurezza ambientale, in coerenza con l'approccio integrato «One Health» promosso dall'Unione europea;
l'attuale quadro normativo non prevede l'inclusione dei medicinali veterinari tra le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che il costo delle terapie grava interamente sui proprietari degli animali, sulle associazioni o sugli enti pubblici che gestiscono canili, gattili e rifugi sanitari;
i medicinali veterinari presentano, a parità di principio attivo, un costo significativamente superiore rispetto ai farmaci ad uso umano, anche in ragione dell'assenza di un vincolo normativo che imponga ai medicinali veterinari generici ed equivalenti un prezzo inferiore rispetto al medicinale di riferimento, diversamente da quanto previsto per i farmaci generici ad uso umano;
il Regolamento (UE) 2019/6 consente agli Stati membri di introdurre misure e deroghe nell'interesse della salute e del benessere animale, anche al fine di evitare che motivi economici impediscano l'accesso a cure necessarie;
il novellato articolo 9 della Costituzione ha elevato la tutela degli animali a valore primario dell'ordinamento, imponendo una rilettura delle politiche pubbliche, incluse quelle di bilancio, in chiave di protezione del benessere animale quale componente essenziale della convivenza civile,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
rafforzare e rendere strutturali le misure di sostegno alle spese veterinarie, prevedendo risorse adeguate e strumenti idonei a garantire l'accessibilità economica ai medicinali veterinari per animali da compagnia, anche mediante l'introduzione di meccanismi di regolazione dei prezzi dei farmaci veterinari generici ed equivalenti, in analogia con quanto previsto per i farmaci generici ad uso umano;
prevedere, in coerenza con la normativa europea e nell'ambito delle politiche di bilancio, misure che consentano, in presenza di motivate condizioni cliniche ed economiche, la prescrizione in deroga di medicinali ad uso umano contenenti il medesimo principio attivo di quelli veterinari, nonché a rafforzare i sistemi di vigilanza e monitoraggio dei prezzi dei medicinali veterinari, al fine di prevenire distorsioni del mercato e garantire l'effettività del diritto alla salute animale e della salute pubblica.
9/2750/106. Prestipino, Benzoni.
La Camera,
premesso che:
numerosi enti locali hanno sottoscritto protocolli di intesa con parti sociali, associazioni datoriali e operatori economici finalizzati a rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la legalità negli appalti e la qualità dell'occupazione;
tali protocolli si caratterizzano per un approccio integrato che unisce prevenzione dei rischi, trasparenza, responsabilità sociale delle imprese e contrasto al dumping contrattuale;
l'esperienza maturata a livello comunale dimostra l'efficacia di strumenti concertativi capaci di incidere positivamente sull'organizzazione del lavoro, sul rispetto delle regole e sulla sicurezza, in particolare nei cantieri e nei contesti ad alta complessità;
il rafforzamento dei criteri di affidamento e dei controlli lungo l'intera filiera costituisce un presidio essenziale contro illegalità, irregolarità, lavoro povero e frammentazione produttiva;
la promozione di buone pratiche già sperimentate a livello locale può costituire la base per un quadro nazionale più avanzato e coerente,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure in materia di contratti pubblici, recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative volte a:
promuovere la sottoscrizione di un protocollo quadro nazionale con le parti sociali e gli enti interessati, vincolante in tutti gli appalti pubblici, ispirato alle migliori esperienze sviluppate a livello comunale;
replicare e rendere strutturali, attraverso questo protocollo di intesa, in particolare le seguenti misure:
il rafforzamento, nel settore della salute e sicurezza sul lavoro, della prevenzione, anche in relazione a eventi climatici estremi e condizioni ambientali avverse;
l'adozione di un badge di cantiere «rinforzato», con requisiti superiori agli standard definiti dall'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, che consenta la piena tracciabilità dei lavoratori in entrata e in uscita, delle imprese coinvolte, dei CCNL applicati, del livello di inquadramento e delle mansioni svolte, quale strumento di trasparenza, sicurezza e contrasto alle irregolarità;
la valorizzazione dei criteri di affidamento degli appalti che valorizzino la congruità dell'offerta non esclusivamente sul piano economico, ma anche in relazione:
al numero dei lavoratori impiegati;
alla coerenza tra forza lavoro dichiarata e volume delle attività;
alla qualità dell'organizzazione del lavoro;
l'obbligo di applicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di contrastare il dumping contrattuale;
l'estensione dei controlli all'intera filiera degli appalti e subappalti, prevedendo la responsabilità solidale e la verifica sistematica dei requisiti delle imprese coinvolte;
la limitazione o esclusione dagli affidamenti delle imprese che non risultino in possesso di requisiti adeguati, anche in relazione:
al numero effettivo dei dipendenti;
alla capacità organizzativa;
al rispetto delle norme in materia di lavoro, sicurezza e contribuzione;
istituire tavoli permanenti di monitoraggio e verifica, con la partecipazione delle parti sociali e gli enti interessati, per valutare l'attuazione del protocollo e degli accordi territoriali e l'efficacia delle misure adottate;
sostenere tali protocolli con strumenti adeguati, favorendone l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale;
riferire periodicamente alle Camere sullo stato di avanzamento delle iniziative intraprese.
9/2750/107. Gribaudo.
La Camera,
premesso che:
nel disegno di legge in esame, ai commi da 427 a 494 dell'articolo 1, sono contenute misure in favore delle imprese, tra cui misure che valorizzano gli investimenti finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo;
le cooperative elettriche, che autoproducono e distribuiscono localmente energia elettrica da fonti rinnovabili, in forma mutualistica e senza fini di speculazione privata, svolgono una funzione sociale di notevole rilievo, contribuendo a tutelare l'equilibrio socio-economico e ambientale delle comunità che risiedono nelle aree interne e, in particolare, nelle regioni dell'arco alpino;
l'articolo 1, commi 50 e 51, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, ha attribuito al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Autorità per l'energia, reti e ambiente (ARERA), il potere di stabilire con decreto interministeriale i termini e le modalità per la presentazione, da parte dei concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di piani straordinari di investimento pluriennale, oltre che i termini e le modalità per la loro valutazione e approvazione e i criteri per la determinazione degli oneri che i concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione delle concessioni. Il successivo comma 52 dispone, peraltro, che l'approvazione dei piani straordinari di investimento comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai medesimi piani, comunque per un periodo non superiore a 20 anni;
con la deliberazione 5 agosto 2025 392/2025/R/eel, presa in ottemperanza della medesima legge 30 dicembre 2024, n. 207, l'ARERA ha segnalato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la possibilità di tenere conto delle specificità di taluni operatori del settore quali le imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le cooperative elettriche e, più in generale, le imprese di minore dimensione che potrebbero comportare deroghe alla disciplina dettata dalla citata legge n. 207 del 2024;
in sede di approvazione della legge 2 dicembre 2025, n. 182, sono state peraltro riconosciute le specificità delle cooperative elettriche storiche, iscritte nel Registro delle cooperative dotate di rete propria di cui all'Allegato A della delibera ARERA 116/2022/R/EEL, stabilendo all'articolo 30 che ad esse non si applichino le disposizioni relative all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124;
è importante assicurare alle cooperative elettriche la possibilità di proseguire, anche negli anni a venire, l'attività di distribuzione locale di energia elettrica autoprodotta e autoconsumata, riconoscendo le loro specificità anche in sede di rimodulazione delle concessioni,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dai commi da 427 a 494 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative volte a prevedere:
la rimodulazione per un periodo pari a 20 anni delle concessioni in essere attribuite alle cooperative elettriche a carattere di mutualità, che operano localmente senza fini di speculazione privata nella distribuzione dell'energia elettrica, in ragione della funzione sociale esercitata da tali cooperative;
l'obbligo per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, di tenere conto delle specificità delle imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e delle cooperative elettriche.
9/2750/108. Steger, Manes.
La Camera,
premesso che:
nel disegno di legge in esame, ai commi da 427 a 494 dell'articolo 1, sono contenute misure in favore delle imprese, tra cui misure che valorizzano gli investimenti finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo;
le cooperative elettriche, che autoproducono e distribuiscono localmente energia elettrica da fonti rinnovabili, in forma mutualistica e senza fini di speculazione privata, svolgono una funzione sociale di notevole rilievo, contribuendo a tutelare l'equilibrio socio-economico e ambientale delle comunità che risiedono nelle aree interne e, in particolare, nelle regioni dell'arco alpino;
l'articolo 1, commi 50 e 51, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, ha attribuito al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Autorità per l'energia, reti e ambiente (ARERA), il potere di stabilire con decreto interministeriale i termini e le modalità per la presentazione, da parte dei concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di piani straordinari di investimento pluriennale, oltre che i termini e le modalità per la loro valutazione e approvazione e i criteri per la determinazione degli oneri che i concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione delle concessioni. Il successivo comma 52 dispone, peraltro, che l'approvazione dei piani straordinari di investimento comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai medesimi piani, comunque per un periodo non superiore a 20 anni;
con la deliberazione 5 agosto 2025 392/2025/R/eel, presa in ottemperanza della medesima legge 30 dicembre 2024, n. 207, l'ARERA ha segnalato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la possibilità di tenere conto delle specificità di taluni operatori del settore quali le imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le cooperative elettriche e, più in generale, le imprese di minore dimensione che potrebbero comportare deroghe alla disciplina dettata dalla citata legge n. 207 del 2024;
in sede di approvazione della legge 2 dicembre 2025, n. 182, sono state peraltro riconosciute le specificità delle cooperative elettriche storiche, iscritte nel Registro delle cooperative dotate di rete propria di cui all'Allegato A della delibera ARERA 116/2022/R/EEL, stabilendo all'articolo 30 che ad esse non si applichino le disposizioni relative all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124;
è importante assicurare alle cooperative elettriche la possibilità di proseguire, anche negli anni a venire, l'attività di distribuzione locale di energia elettrica autoprodotta e autoconsumata, riconoscendo le loro specificità anche in sede di rimodulazione delle concessioni,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dai commi da 427 a 494 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative volte ad assicurare la celere adozione del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, tenendo conto delle specificità delle imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e delle cooperative elettriche.
9/2750/108. (Testo modificato nel corso della seduta)Steger, Manes.
La Camera,
premesso che:
l'Istituto italiano di tecnologia (IIT) svolge un ruolo di primaria importanza nella promozione dell'eccellenza scientifica, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, contribuendo allo sviluppo di tecnologie avanzate, alla valorizzazione dei risultati della ricerca e al rafforzamento dell'ecosistema nazionale dell'innovazione;
nel corso dell'esame in Commissione bilancio sono stati presentati emendamenti governativi di rilevante entità finanziaria, a dimostrazione del fatto che, in presenza di una chiara volontà politica, è possibile individuare margini e coperture adeguate;
a fronte di tali scelte di spesa, risulta ingiustificata la mancata previsione del ripristino dei 15 milioni di euro destinati all'Istituto italiano di tecnologia, oggetto di una richiesta ampia e trasversale da parte di forze parlamentari di maggioranza e opposizione;
il definanziamento dell'IIT rischia di indebolire un presidio strategico per il sistema pubblico della ricerca e del trasferimento tecnologico, nonché di produrre effetti negativi sulla stabilità del personale e sulla continuità dei progetti di ricerca;
il rafforzamento del sistema pubblico della ricerca, inclusi gli enti e gli istituti di eccellenza, rappresenta una leva fondamentale per la competitività, l'innovazione e lo sviluppo economico e sociale del Paese,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure in materia di ricerca recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a reperire risorse finanziarie adeguate volte a incrementare il finanziamento pubblico dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT), al fine di promuovere l'eccellenza scientifica e l'innovazione, sostenere lo sviluppo di tecnologie avanzate, valorizzare i risultati della ricerca e rafforzare l'ecosistema nazionale del trasferimento tecnologico.
9/2750/109. Ghio, Pandolfo, Pastorino.
La Camera,
premesso che:
l'Istituto italiano di tecnologia (IIT) svolge un ruolo di primaria importanza nella promozione dell'eccellenza scientifica, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, contribuendo allo sviluppo di tecnologie avanzate, alla valorizzazione dei risultati della ricerca e al rafforzamento dell'ecosistema nazionale dell'innovazione,
impegna il Governo
a valutare di incrementare ulteriormente le risorse a favore dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT).
9/2750/109. (Testo modificato nel corso della seduta)Ghio, Pandolfo, Pastorino.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio per l'anno 2026 ripropone ai commi 427-436 la disciplina della maggiorazione dell'ammortamento (cosiddetto iperammortamento), ai fini IRES ed IRPEF, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello «Industria 4.0», volta a incentivare gli investimenti delle imprese in beni strumentali materiali e immateriali ad alto contenuto tecnologico, prevedendo una maggiorazione del costo di acquisto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028;
tale misura si inserisce nel solco delle politiche di sostegno alla competitività del sistema produttivo nazionale, alla modernizzazione dei processi industriali e alla transizione digitale e tecnologica delle imprese, in coerenza con gli obiettivi di crescita della produttività, di innovazione e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
con la modifica al comma 427, introdotta al Senato, è stata introdotta la previsione di limitare l'accesso al beneficio ai soli beni strumentali prodotti nell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, escludendo i beni tecnologicamente avanzati prodotti in Paesi terzi, ivi inclusi partner strategici dell'Italia;
le relazioni transatlantiche rappresentano da decenni un pilastro fondamentale della politica estera, commerciale e industriale dell'Italia e dell'Unione europea, contribuendo in modo determinante allo sviluppo economico, allo scambio tecnologico, alla cooperazione industriale e al rafforzamento dei valori condivisi;
rinunciare all'utilizzo di innovazioni tecnologiche digitali provenienti da oltre oceano, in particolare dagli Stati Uniti, può produrre effetti negativi sui livelli di produttività delle imprese italiane in settori chiave dell'economia nazionale, come quello delle costruzioni, della logistica, della manifattura avanzata e dell'industria di processo, nei quali l'adozione di macchinari e sistemi tecnologici all'avanguardia contribuisce in modo decisivo alla riduzione del costo di produzione nonché all'efficienza, alla resilienza e alla sicurezza dei processi produttivi, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni e alla tutela dei lavoratori;
l'introduzione di criteri di origine geografica generalizzati per l'accesso all'iperammortamento non appare pienamente coerente con le finalità originarie della misura e può determinare distorsioni concorrenziali tra imprese operanti nei medesimi settori economici, incidendo sulle scelte di investimento e sul corretto funzionamento del mercato,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di promuovere, nell'ambito delle politiche industriali e fiscali, un approccio equilibrato che coniughi le esigenze di sicurezza economica e strategica con l'apertura agli scambi commerciali, alla cooperazione tecnologica internazionale e al rafforzamento delle relazioni economiche e diplomatiche dell'Italia con i propri alleati storici e in tale ambito a riconsiderare la clausola di esclusione di cui comma 427 dell'articolo 1 del provvedimento in esame nel senso di ristabilire i benefici dell'iperammortamento anche per i beni provenienti dallo spazio economico euro-atlantico.
9/2750/110. Nevi, Casasco, Squeri.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio per l'anno 2026 ripropone ai commi 427-436 la disciplina della maggiorazione dell'ammortamento (cosiddetto iperammortamento), ai fini IRES ed IRPEF, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello «Industria 4.0», volta a incentivare gli investimenti delle imprese in beni strumentali materiali e immateriali ad alto contenuto tecnologico, prevedendo una maggiorazione del costo di acquisto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028;
tale misura si inserisce nel solco delle politiche di sostegno alla competitività del sistema produttivo nazionale, alla modernizzazione dei processi industriali e alla transizione digitale e tecnologica delle imprese, in coerenza con gli obiettivi di crescita della produttività, di innovazione e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
con la modifica al comma 427, introdotta al Senato, è stata introdotta la previsione di limitare l'accesso al beneficio ai soli beni strumentali prodotti nell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, escludendo i beni tecnologicamente avanzati prodotti in Paesi terzi, ivi inclusi partner strategici dell'Italia;
le relazioni transatlantiche rappresentano da decenni un pilastro fondamentale della politica estera, commerciale e industriale dell'Italia e dell'Unione europea, contribuendo in modo determinante allo sviluppo economico, allo scambio tecnologico, alla cooperazione industriale e al rafforzamento dei valori condivisi;
rinunciare all'utilizzo di innovazioni tecnologiche digitali provenienti da oltre oceano, in particolare dagli Stati Uniti, può produrre effetti negativi sui livelli di produttività delle imprese italiane in settori chiave dell'economia nazionale, come quello delle costruzioni, della logistica, della manifattura avanzata e dell'industria di processo, nei quali l'adozione di macchinari e sistemi tecnologici all'avanguardia contribuisce in modo decisivo alla riduzione del costo di produzione nonché all'efficienza, alla resilienza e alla sicurezza dei processi produttivi, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni e alla tutela dei lavoratori;
l'introduzione di criteri di origine geografica generalizzati per l'accesso all'iperammortamento non appare pienamente coerente con le finalità originarie della misura e può determinare distorsioni concorrenziali tra imprese operanti nei medesimi settori economici, incidendo sulle scelte di investimento e sul corretto funzionamento del mercato,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di promuovere, nell'ambito delle politiche industriali e fiscali, un approccio equilibrato che coniughi le esigenze di sicurezza economica e strategica con l'apertura agli scambi commerciali, alla cooperazione tecnologica internazionale e al rafforzamento delle relazioni economiche e diplomatiche dell'Italia con i propri alleati storici e in tale ambito a riconsiderare la clausola di esclusione di cui comma 427 dell'articolo 1 del provvedimento in esame nel senso di ristabilire i benefici dell'iperammortamento anche per i beni prodotti nei Paesi dell'EFTA e del G7.
9/2750/110. (Testo modificato nel corso della seduta)Nevi, Casasco, Squeri.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2026 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;
in particolare, l'articolo 1, comma 674, interviene sulla progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni istituendo un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale;
vi è l'esigenza di rendere omogenea la disciplina in materia di trattamento economico accessorio del personale degli enti locali, evitando il rischio di disparità applicative ed assicurando uniformità di criteri nella gestione delle risorse umane tra comuni e province, in coerenza con l'assetto ordinamentale delineato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e con il principio di parità di trattamento tra enti territoriali di pari livello istituzionale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di estendere anche al personale delle province la previsione di cui all'articolo 1, comma 674, del provvedimento in esame.
9/2750/111. Almici, Mollicone, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
la manovra economica per il 2026, nonostante il quadro geo-politico internazionale complessivamente incerto, reca una serie di importanti disposizioni a sostegno delle famiglie e delle imprese;
con particolare riguardo al settore turistico, il provvedimento in esame per il 2026 contiene significative misure focalizzate sugli incentivi per i lavoratori, sostegni alle imprese con fondi dedicati e interventi specifici come la revisione della tassazione degli affitti brevi, puntando a stabilità occupazionale e riqualificazione dell'offerta turistica;
il settore turistico rappresenta una filiera industriale complessa ad alta intensità di dati, che integra trasporti, ricettività, servizi, cultura e commercio, contribuendo in maniera strutturale alla competitività del sistema economico nazionale;
le tecnologie di intelligenza artificiale in tale ambito costituiscono uno strumento chiave per il miglioramento della produttività, dell'efficienza operativa, della gestione dei flussi, del revenue management e della qualità dei servizi;
le strategie e gli strumenti nazionali in materia di intelligenza artificiale e trasformazione digitale risultano attualmente in prevalenza orientati verso settori manifatturieri o tecnologici «hard», con il rischio di una esclusione di fatto del comparto turistico dalle opportunità di adozione e di sviluppo;
la necessità di considerare l'economia dell'intelligenza artificiale, salvaguardando innanzitutto il lavoro umano e l'integrità psicofisica del lavoratore, a parere dello scrivente, rappresenta un elemento sempre più centrale nella società odierna, nel ventaglio degli strumenti strategici volti a migliorare l'efficienza dell'industria turistica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ogni iniziativa, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, atta a confermare che il settore turistico-ricettivo e le filiere interessate siano pienamente incluse, senza discriminazioni settoriali o interpretazioni restrittive, nell'attuazione delle politiche del Governo in materia di intelligenza artificiale, assicurando pari accesso agli strumenti, agli indirizzi strategici e alle iniziative già previste per la trasformazione digitale e l'innovazione industriale, nel rispetto della normativa vigente.
9/2750/112. Ambrosi, Mollicone, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», reca tra le altre anche misure in materia di lavoro, previdenza sociale, famiglia e pari opportunità;
nello specifico contiene disposizioni inerenti il rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori, attraverso modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela della maternità e paternità, con l'obiettivo di rafforzare la genitorialità e la conciliazione vita-lavoro;
le norme sopra elencate sono tese a garantire il diritto dei genitori lavoratori a tutelare i propri figli minori in situazioni di emergenza, per questa ragione si rileva l'opportunità di intervenire anche in caso di emergenza climatica tale da necessitare la sospensione delle attività didattiche in presenza, al fine di favorire la conciliazione tra vita familiare e lavoro,
impegna il Governo
a valutare la possibilità, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ogni iniziativa necessaria volta ad istituire un congedo straordinario a favore dei genitori con figli minori in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, disposta dalle autorità competenti a causa di allerta climatica o calamità naturale (ad esempio neve, ghiaccio, alluvioni, forti venti, terremoti, eccetera).
9/2750/113. Amorese, Colombo, Mollicone, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio 2026 prevede, tra le altre, importanti misure per la ricostruzione post-sisma e a sostegno delle aree colpite dagli eventi alluvionali, con l'obiettivo condiviso di sostenere la ricostruzione e la prevenzione del rischio;
l'alluvione del maggio 2023 in Emilia-Romagna ha causato numerose vittime e gravissimi danni, in particolare nei territori della provincia di Forlì Cesena e Ravenna, dove l'esondazione di fiumi e torrenti, già in precedenza esondati, ha devastato abitazioni, attività economiche e infrastrutture essenziali;
le risorse per il contenimento del rischio idrogeologico sono state nel tempo stanziate dal Governo, ma grande parte di queste non sono state utilizzate dalla regione Emilia-Romagna, ente competente per la messa in sicurezza del territorio e pulizia dei fiumi, o sono state dirottate altrove, così come è avvenuto proprio nel ravennate, ove erano stati previsti fondi per la messa in sicurezza del Lamone nell'area Mezzano-Villanova-Traversara, poi dirottati dalla regione Emilia-Romagna su altri interventi nel nodo idraulico di Parma-Colorno;
pochi giorni fa, il 22 dicembre, nell'ambito dell'inchiesta sul collasso degli argini del fiume Lamone, che causò tre alluvioni in Romagna in meno di diciotto mesi, la Procura di Ravenna ha formalizzato dodici avvisi di garanzia nei confronti di dirigenti e responsabili dei lavori della protezione civile locale con l'accusa di disastro colposo, avanzata sulla base di una perizia tecnica che sintetizza quello che sarebbe apparso evidente da subito, ovvero un caso esemplare di mala-gestione del territorio: la zona alluvionata sarebbe stata da tempo valutata a rischio, ma non sarebbero mai stati messi in sicurezza gli argini, né mai ripulito il letto dei fiumi;
tra gli indagati figurerebbe anche l'allora responsabile dell'ufficio territoriale sicurezza e protezione civile di Ravenna, che, secondo quanto emerge, si sarebbe limitato a recepire la delibera con cui i fondi previsti per il consolidamento dell'argine del fiume Lamone poi esondato venivano dirottati altrove, senza obiezioni, senza esplicitare i rischi che avrebbe potuto correre Traversara e con un generico impegno a proseguire nelle attività di progettazione. E proprio la mancata realizzazione delle opere sul Lamone, sempre secondo i magistrati, sarebbe stata addotta come giustificazione dei lavori fatti in somma urgenza dopo le alluvioni; interventi che risulterebbero affidati in maniera frettolosa, e che sarebbero stati dichiarati in alcuni casi dai consulenti tecnici della Procura non risolutivi e a rischio crollo;
i procedimenti penali faranno il loro corso e, quanto alle responsabilità penali, se ne attende l'esito così come verranno condotte le dovute verifiche da parte della Commissione d'inchiesta monocamerale sul rischio idrogeologico;
come evidenziato dalla cittadinanza, la questione presenta evidenti responsabilità tecniche, ma anche politiche. Difatti alla base del disastro che ha colpito i nostri territori, ci sarebbero scelte tecniche sbagliate, che deriverebbero a loro volta da scelte politiche errate nel tempo, di cui dovrà essere chiamata a rispondere anche la parte politica, a partire dagli allora componenti della Giunta regionale, tra cui i soggetti titolari della delega sul dissesto idrogeologico e della delega al patto per il clima, – delega quest'ultima che è stata anche in capo all'ex vicepresidente della regione Elly Schlein – che avrebbero dovuto mettere in sicurezza un territorio fragile come la Romagna. Sarebbe stata dimostrata dunque tutta la incompetenza e incapacità da parte della regione nel gestire una situazione con effetti tragici sulle vite di molti cittadini;
nel frattempo, e sin dell'immediatezza dei fatti, il Governo ha stanziato e continua a stanziare, in favore dei cittadini alluvionati, ingenti risorse per la ricostruzione pubblica e privata, ma non bisogna dimenticare che la difesa del suolo, la programmazione territoriale e la tutela del rischio idrogeologico sono in capo alle regioni, limitandosi le competenze dell'esecutivo a definire il quadro normativo nazionale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità:
di costituirsi quale parte civile in tutti i procedimenti penali relativi all'alluvione del 2023 e 2024 che ha colpito i territori dell'Emilia-Romagna, garantendo che le risorse che verranno eventualmente recuperate vengano destinate prioritariamente alla ricostruzione dei territori maggiormente colpiti, attraverso procedure quanto più semplificate e rapide per famiglie, imprese ed enti locali;
a recuperare e finalizzare alle aree alluvionate le somme originariamente programmate per la sicurezza del bacino del Lamone e successivamente ridotte o spostate;
a riferire con cadenza periodica alle Camere sullo stato di avanzamento degli interventi di ricostruzione e di prevenzione del rischio idrogeologico.
9/2750/114. Buonguerrieri, Polo, Mollicone, Colombo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di bilancio 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;
i commi 111 e 112 dell'articolo 1 recano disposizioni volte a contrastare gli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto;
come denunciato dalle associazioni di categoria, il settore dei parrucchieri registra un forte abusivismo, fenomeno che danneggia le imprese regolari in termini di fatturato e danneggia lo Stato in termini di reddito sommerso,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di iniziative, anche di carattere normativo, volte a tutelare le imprese che operano nel settore dei parrucchieri dal fenomeno dell'abusivismo.
9/2750/115. Deborah Bergamini.
La Camera,
premesso che:
i commi 479 e 968 dell'articolo 1 recano disposizioni in materia di reti idriche;
l'Irpinia e parte del Sannio, servite dall'Ente gestore Alto Calore Servizi S.p.A., affrontano da oltre vent'anni una grave emergenza idrica strutturale, con interruzioni frequenti e prolungate del servizio, gravi disservizi sia in estate che in inverno, che compromettono diritti fondamentali come la salute e la dignità;
i comuni interessati non hanno risorse sufficienti per rinnovare reti idriche ormai vetuste, caratterizzate da un elevato tasso di perdite. L'Ente gestore, interessato da criticità di natura economico-finanziarie, non è in grado di sostenere, con strumenti ordinari, un programma infrastrutturale adeguato a superare l'emergenza; né la regione Campania è riuscita, negli anni, a realizzare interventi strutturali sufficienti a superare le criticità connesse al bisogno primario di un servizio idrico garantito, efficiente ed efficace;
l'Irpinia, pur essendo un importante serbatoio idrico per il Mezzogiorno che fornisce l'acqua sia ad altri territori della stessa regione che a territori extraregionali, subisce gravi carenze di acqua nelle proprie abitazioni;
la crisi idrica in Irpinia e nel Sannio ha assunto connotazioni che, per durata e intensità, necessita di un livello di attenzione di rilevanza nazionale, non essendo più gestibile con i soli strumenti ordinari a disposizione degli Enti territoriali coinvolti;
a livello nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2023 è stato nominato il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di completare il quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame:
adottando iniziative normative volte ad istituire un «Fondo straordinario per il rifacimento e l'ammodernamento delle reti idriche nei territori serviti da Alto Calore Servizi S.p.A.», con carattere pluriennale, alimentato da risorse statali e/o da fondi di coesione e strumenti comunitari, espressamente vincolato alla: sostituzione e potenziamento delle reti idriche vetuste e ammalorate; riduzione strutturale delle perdite; recupero di efficienza e resilienza infrastrutturale del sistema idrico in Irpinia e nel Sannio servito da Alto Calore;
affidando al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, in collaborazione con la regione Campania, l'Ente gestore e i comuni interessati, il compito di coordinare la programmazione, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi finanziati dal fondo straordinario sopra richiamato, potendo disporre di poteri di semplificazione e accelerazione delle procedure, perseguendo l'obiettivo prioritario di ripristinare condizioni di continuità e regolarità del servizio idrico a favore dei cittadini dei territori di captazione, in tempi certi e verificabili;
valutando, nell'ambito delle competenze statali, d'intesa con la regione Campania e le altre regioni interessate, l'introduzione di meccanismi di riequilibrio temporaneo dei volumi idrici trasferiti verso altri territori, qualora necessario, fino al raggiungimento di standard minimi di servizio per le popolazioni residenti nei comuni irpini e sanniti oggi maggiormente penalizzati;
assumendo, d'intesa con la regione Campania e con gli Enti competenti, un impegno straordinario per la messa in sicurezza e la bonifica della falda contaminata da tetracloroetilene nell'area Solofra-Montoro, prevedendo specifiche risorse e tempi certi di attuazione, a tutela del diritto alla salute delle comunità interessate.
9/2750/116. Fascina.
La Camera,
premesso che:
i commi 479 e 968 dell'articolo 1 recano disposizioni in materia di reti idriche;
l'Irpinia e parte del Sannio, servite dall'Ente gestore Alto Calore Servizi S.p.A., affrontano da oltre vent'anni una grave emergenza idrica strutturale, con interruzioni frequenti e prolungate del servizio, gravi disservizi sia in estate che in inverno, che compromettono diritti fondamentali come la salute e la dignità;
i comuni interessati non hanno risorse sufficienti per rinnovare reti idriche ormai vetuste, caratterizzate da un elevato tasso di perdite. L'Ente gestore, interessato da criticità di natura economico-finanziarie, non è in grado di sostenere, con strumenti ordinari, un programma infrastrutturale adeguato a superare l'emergenza; né la regione Campania è riuscita, negli anni, a realizzare interventi strutturali sufficienti a superare le criticità connesse al bisogno primario di un servizio idrico garantito, efficiente ed efficace;
l'Irpinia, pur essendo un importante serbatoio idrico per il Mezzogiorno che fornisce l'acqua sia ad altri territori della stessa regione che a territori extraregionali, subisce gravi carenze di acqua nelle proprie abitazioni;
la crisi idrica in Irpinia e nel Sannio ha assunto connotazioni che, per durata e intensità, necessita di un livello di attenzione di rilevanza nazionale, non essendo più gestibile con i soli strumenti ordinari a disposizione degli Enti territoriali coinvolti;
a livello nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2023 è stato nominato il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di completare il quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame:
adottando iniziative normative volte ad istituire un «Fondo straordinario per il rifacimento e l'ammodernamento delle reti idriche nei territori serviti da Alto Calore Servizi S.p.A.», con carattere pluriennale, alimentato da risorse statali e/o da fondi di coesione e strumenti comunitari, espressamente vincolato alla: sostituzione e potenziamento delle reti idriche vetuste e ammalorate; riduzione strutturale delle perdite; recupero di efficienza e resilienza infrastrutturale del sistema idrico in Irpinia e nel Sannio servito da Alto Calore;
affidando al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, in collaborazione con la regione Campania, l'Ente gestore e i comuni interessati, il compito di coordinare la programmazione, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi finanziati dal fondo straordinario sopra richiamato, potendo disporre di poteri di semplificazione e accelerazione delle procedure, perseguendo l'obiettivo prioritario di ripristinare condizioni di continuità e regolarità del servizio idrico a favore dei cittadini dei territori di captazione, in tempi certi e verificabili;
valutando, nell'ambito delle competenze statali, d'intesa con la regione Campania e le altre regioni interessate, l'introduzione di meccanismi di riequilibrio temporaneo dei volumi idrici trasferiti verso altri territori, qualora necessario, fino al raggiungimento di standard minimi di servizio per le popolazioni residenti nei comuni irpini e sanniti oggi maggiormente penalizzati, tenendo conto del parere di competenza dell'Autorità di bacino distrettuale competente per territorio;
assumendo, d'intesa con la regione Campania e con gli Enti competenti, un impegno straordinario per la messa in sicurezza e la bonifica della falda contaminata da tetracloroetilene nell'area Solofra-Montoro, prevedendo specifiche risorse e tempi certi di attuazione, a tutela del diritto alla salute delle comunità interessate.
9/2750/116. (Testo modificato nel corso della seduta)Fascina.
La Camera,
premesso che:
con la legge di bilancio 2025 è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato di psicologi per l'assistenza oncoematologica pediatrica negli ospedali pubblici;
la presenza di un supporto psicologico qualificato all'interno di reparti di oncoematologia pediatrica è essenziale per il percorso di cura e assistenza dei pazienti più giovani (bambini e adolescenti) e delle loro famiglie, che affrontano sfide emotive e fisiche estremamente complesse;
tuttavia, purtroppo, nonostante la legge sia entrata in vigore quasi un anno fa, e le risorse economiche per le assunzioni degli psicologi siano state previste e inserite nei capitoli di spesa del Ministero della salute, non è ancora stato perfezionato il procedimento attuativo e quindi, ancora a oggi, nessuno psicologo è stato reclutato,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a stanziare ulteriori 500 mila euro per il 2026 e, al contempo, perfezionare – nel più breve tempo possibile – il procedimento attuativo al fine di provvedere all'assunzione a tempo indeterminato di psicologi per all'assistenza oncoematologica pediatrica degli ospedali pubblici, così come disposto ex lege.
9/2750/117. Mulè, Patriarca.
La Camera,
premesso che:
con la legge di bilancio 2025 è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato di psicologi per l'assistenza oncoematologica pediatrica negli ospedali pubblici;
la presenza di un supporto psicologico qualificato all'interno di reparti di oncoematologia pediatrica è essenziale per il percorso di cura e assistenza dei pazienti più giovani (bambini e adolescenti) e delle loro famiglie, che affrontano sfide emotive e fisiche estremamente complesse;
tuttavia, purtroppo, nonostante la legge sia entrata in vigore quasi un anno fa, e le risorse economiche per le assunzioni degli psicologi siano state previste e inserite nei capitoli di spesa del Ministero della salute, non è ancora stato perfezionato il procedimento attuativo e quindi, ancora a oggi, nessuno psicologo è stato reclutato,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di supportare iniziative normative volte a stanziare ulteriori 500 mila euro per l'assunzione a tempo indeterminato di psicologi per l'assistenza oncoematologica pediatrica degli ospedali pubblici.
9/2750/117. (Testo modificato nel corso della seduta)Mulè, Patriarca.
La Camera,
premesso che:
il titolo VIII del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 reca misure in materia di calamità naturali ed emergenze nazionali e internazionali;
in particolare, i commi da 555 a 558 istituiscono un Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2026 destinato al riconoscimento di contributi a soggetti privati finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi;
i commi da 559 a 630 prevedono, in generale, numerose proroghe delle misure emergenziali già approvate e adottate per far fronte agli eventi sismici e alluvionali nel territorio italiano e ulteriori misure di riferimento;
i commi da 631 a 634 recano misure in materia di protezione civile attraverso la destinazione di fondi alla protezione civile regionale e al fine di far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in relazione agli eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale;
la Camera dei deputati ha costituito una Commissione monocamerale d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019;
dalle numerose audizioni svolte dalla Commissione emerge chiaramente un quadro normativo estremamente frammentato e basato su criteri emergenziali;
la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva, nella seduta del 29 ottobre 2025, il disegno di legge recante «Misure per la semplificazione normativa e per il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere l'adozione di iniziative volte a una revisione normativa e alla elaborazione di disposizioni quadro di riferimento, volte alla semplificazione e alla definizione di misure finalizzate alla prevenzione strutturata e al monitoraggio del territorio da eventi calamitosi con finanziamenti stabili da bilanci pluriennali, pianificazione ordinaria e una governance definita.
9/2750/118. Bicchielli, Colombo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, nota II-bis), comma 4, della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, prevede la decadenza dalle agevolazioni «prima casa» nel caso in cui il contribuente non proceda, entro un anno dall'alienazione dell'immobile agevolato, all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale;
il comma 116 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), ha modificato il comma 4-bis della medesima nota II-bis), estendendo da uno a due anni il termine entro il quale deve essere alienato l'immobile precedentemente acquistato con le agevolazioni «prima casa»;
tale intervento normativo ha introdotto una maggiore coerenza con le dinamiche del mercato immobiliare e ha agevolato il cambio della prima casa di abitazione;
permane tuttavia un disallineamento normativo tra il comma 4 e il comma 4-bis della nota II-bis), in quanto il termine per il riacquisto dell'abitazione principale successivo all'alienazione dell'immobile agevolato resta fissato in un anno;
risulta opportuno, in un'ottica di coerenza sistematica della disciplina e di parità di trattamento dei contribuenti, estendere anche al comma 4 il termine di due anni già previsto dal comma 4-bis;
appare inoltre necessario prevedere una disciplina transitoria per i contribuenti per i quali il termine annuale per il riacquisto scade nell'anno 2025, al fine di evitare effetti penalizzanti e contenzioso,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a:
modificare l'articolo 1, nota II-bis), comma 4, della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, elevando a due anni il periodo entro il quale il contribuente può acquisire un nuovo immobile da adibire a propria abitazione;
prevedere, in sede di prima applicazione della modifica, che per i soli immobili per i quali il termine annuale per il riacquisto scade nell'anno 2025, il termine per procedere al riacquisto dell'abitazione principale sia fissato in via definitiva al 31 dicembre 2026;
garantire la piena coerenza della disciplina delle agevolazioni «prima casa» con le modifiche già introdotte dal comma 116 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
9/2750/119. Lovecchio.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», contiene diverse disposizioni in materia di crescita e investimenti e in favore delle regioni;
la rete viaria provinciale rappresenta un'infrastruttura essenziale per la sicurezza dei cittadini, la mobilità quotidiana e lo sviluppo economico dei territori;
in provincia di Caserta, in particolare nelle aree dell'agro aversano, del litorale domizio e nei collegamenti tra i comuni ad alta densità abitativa, si registrano diffuse criticità legate allo stato di manutenzione delle strade provinciali;
tali criticità incidono negativamente sulla sicurezza stradale, sull'accessibilità ai servizi essenziali e sulla qualità della vita dei cittadini;
gli enti locali, e in particolare le province, dispongono spesso di risorse insufficienti per interventi strutturali di manutenzione straordinaria;
a parere dello scrivente, un piano di interventi mirati può produrre effetti immediati in termini di sicurezza, prevenzione degli incidenti e miglioramento della mobilità,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di accompagnare le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame in favore degli enti locali e di programmazione infrastrutturale con interventi volti a:
attuare un piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle strade provinciali della provincia di Caserta, con particolare attenzione ai territori caratterizzati da elevata densità abitativa e da comprovate criticità infrastrutturali;
destinare specifiche risorse agli interventi di manutenzione straordinaria, illuminazione, segnaletica e messa in sicurezza dei tratti viari più esposti a rischio;
considerare, nell'ambito della programmazione delle risorse, le esigenze della provincia di Caserta, quale area strategica sotto il profilo demografico, economico e della mobilità intercomunale.
9/2750/120. Cangiano, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio, il Parlamento è chiamato a valutare anche l'impatto delle disposizioni vigenti e delle relative discipline attuative sul sistema produttivo, al fine di garantire l'effettività degli strumenti di semplificazione amministrativa e fiscale, la tutela della concorrenza e il corretto equilibrio tra esigenze di contrasto all'evasione e sostenibilità degli oneri a carico delle imprese, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica;
la disciplina in materia di appalti e subappalti ad alta intensità di manodopera, introdotta per contrastare fenomeni di evasione fiscale e tutelare i lavoratori, prevede specifici obblighi di verifica in capo ai committenti in relazione al corretto assolvimento delle ritenute fiscali da parte degli appaltatori;
a tal fine, l'ordinamento consente l'utilizzo del Documento unico di regolarità fiscale (DURF), rilasciato dall'Agenzia delle entrate, quale strumento di semplificazione degli adempimenti e di attestazione della regolarità fiscale delle imprese operanti nei contratti di appalto;
il rilascio del DURF è subordinato, tra l'altro, al possesso di requisiti di natura oggettiva, tra cui l'aver effettuato, nell'ultimo triennio, versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore a una determinata percentuale dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni presentate;
l'esperienza applicativa ha evidenziato che tale criterio può comportare criticità operative per le imprese residenti che svolgono legittimamente parte della propria attività all'estero, anche mediante stabili organizzazioni o in regime di non imponibilità ai fini IVA, pur risultando pienamente in regola con gli obblighi fiscali e contributivi;
in tali casi, la diversa allocazione territoriale dei versamenti fiscali, effettuati in conformità alle normative vigenti nei Paesi di operatività, può incidere sul possesso formale dei requisiti richiesti per il rilascio del DURF, con il rischio di penalizzazioni non correlate a profili di irregolarità fiscale e di effetti distorsivi sul piano concorrenziale;
nell'ambito della disciplina attuativa in materia di certificazioni e requisiti fiscali connessi ai contratti di appalto, come definita anche dal decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, sono stati introdotti criteri di calcolo fondati sul rapporto tra versamenti registrati nel conto fiscale e ricavi o compensi dichiarati;
l'applicazione di tali criteri, pur rispondendo a finalità di trasparenza e di contrasto all'evasione, può comportare criticità applicative nei confronti delle imprese residenti che operano stabilmente sui mercati internazionali, in particolare laddove una quota significativa dei ricavi o dei compensi derivi da operazioni effettuate con soggetti non residenti;
in tali fattispecie, i versamenti fiscali relativi all'attività svolta all'estero, correttamente assolti secondo le normative vigenti, non transitano nel conto fiscale nazionale, con la conseguenza che il rapporto percentuale previsto dalla disciplina vigente può non riflettere in modo adeguato la reale posizione fiscale dell'impresa;
si rende pertanto opportuno che l'attuazione e l'eventuale aggiornamento della disciplina tengano conto della struttura economica e operativa delle imprese internazionalizzate, al fine di evitare effetti distorsivi o penalizzazioni non correlate a profili di irregolarità fiscale, nel rispetto delle finalità di legalità, concorrenza leale e tutela del lavoro e senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
impegna il Governo
a completamento delle misure in materia di contratti pubblici recate dal provvedimento in esame:
a valutare l'opportunità di approfondire, nell'ambito dell'attuazione della disciplina vigente in materia di DURF e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, gli effetti applicativi dei requisiti percentuali previsti per il rilascio della certificazione, favorendo criteri coerenti con la struttura dei ricavi delle imprese operanti anche all'estero, al fine di evitare distorsioni concorrenziali e garantire l'effettività degli strumenti di semplificazione fiscale;
a valutare l'opportunità di assumere ogni opportuna iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta a precisare che, ai fini del calcolo della percentuale del 10 per cento dei versamenti registrati nel conto fiscale di cui all'articolo 7, comma 5, lettera a), dell'Allegato 1/7 al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, possano essere esclusi i ricavi e i compensi derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in coerenza con la struttura dell'attività delle imprese operanti sui mercati internazionali.
9/2750/121. Cannata, Mollicone, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
i commi 503 e 504 dell'articolo 1 prevedono misure in materia di internazionalizzazione delle imprese;
le imprese alberghiere sono di fatto imprese esportatrici in quanto, pur non vendendo beni all'estero, vendono beni e servizi a milioni di cittadini stranieri che effettuano viaggi in Italia, determinando rilevanti flussi di valuta pregiata che entra nel nostro Paese;
secondo la Banca d'Italia, nel 2024 la spesa dei turisti stranieri in Italia è stata di oltre 54 miliardi di euro (54.214 milioni);
secondo ISTAT, nel 2024 gli alberghi italiani hanno accolto 49 milioni di turisti stranieri (48.867.778) per un totale di 150 milioni di pernottamenti (149.192.923);
considerato che ai fini dell'individuazione delle imprese esportatrici viene spesso utilizzato come criterio guida l'ammontare del fatturato nei confronti di soggetti stranieri;
da ultimo, il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (cosiddetto «decreto alluvione»), ha previsto la possibilità di classificare come imprese esportatrici, le imprese con un fatturato export pari ad almeno il 10 per cento, come rilevato da dichiarazione IVA;
tale impostazione «taglia fuori» la quasi totalità delle imprese alberghiere, in quanto nel caso dei clienti individuali l'impresa non emette fattura e nel caso della clientela intermediata spesso la fattura è indirizzata alla filiale italiana del tour operator straniero;
le comunicazioni che le imprese alberghiere inviano al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza consentono di tracciare univocamente il numero di turisti stranieri ospitati dalla struttura,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, fermi restando i criteri da soddisfare per qualificare un'impresa come «esportatrice abituale» e quindi senza produrre riduzioni del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, di adottare ulteriori iniziative normative, al fine di considerare imprese esportatrici le imprese alberghiere che ospitano un numero significativo di turisti stranieri, generando per tal via una quota di incassi di almeno il 10 per cento, anche se i relativi giustificativi sono intestati a un intermediario residente in Italia o a un cliente straniero privo di partita IVA.
9/2750/122. Caramanna, Mollicone, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, introduce, tra le altre, importanti disposizioni in materia di programmazione infrastrutturale;
la Strada Provinciale 31 Valdichiampo è una strada provinciale di Vicenza che origina dalla strada statale 11 Padana Superiore (Strada Statale 11) terminando al confine con la Provincia di Verona, congiungendosi con la strada provinciale 17 di Campofontana (Strada Provinciale 17);
la Strada Provinciale 31 non è solo un collegamento viario, ma un'arteria vitale che collega e da vita all'intera provincia di Vicenza, animando un territorio che contribuisce per circa il 2 per cento al Pil nazionale;
l'incremento del traffico dovuto allo sviluppo economico e sociale dell'area e della Valle del Chiampo ha reso nel tempo l'infrastruttura sempre più obsolescente e necessitante di interventi manutentivi non solo per garantirne l'integrità, ma anche per attuare tutti quei lavori utili a potenziare la Strada Provinciale 31;
come noto, l'infrastruttura è spesso afflitta da code e disagi che rendono complessa la gestione del traffico civile e merci;
un'attività manutentiva e di potenziamento di questo tipo richiede un ampio dialogo istituzionale tra Governo, regione, provincia e territorio,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di farsi mediatore – per quanto di competenza – con la regione Veneto, la provincia di Vicenza, gli Enti locali e tutti gli attori competenti per stimolare le sinergie necessarie all'avvio di lavori di manutenzione, potenziamento ed ammodernamento della strada provinciale 31 Valdichiampo.
9/2750/123. Caretta, Mollicone, Ambrosi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame n. 1689 reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2026 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;
il provvedimento prevede l'incremento delle risorse stanziate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente alla missione «infrastrutture pubbliche e logistica»;
l'obiettivo di tale intervento è supportare l'investimento di risorse pubbliche in opere di immediata utilità per i cittadini, a tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, tra cui il diritto alla salute;
il caso del Policlinico Universitario di Caserta, opera incompiuta per eccellenza del capoluogo a fronte di un progetto avviato ormai decenni fa e scontratosi con lungaggini amministrative e grovigli giuridici, rappresenta un'ulteriore occasione di concreto impegno in favore dei cittadini e del territorio,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di destinare quota parte delle risorse individuate in premessa al completamento della realizzazione del Policlinico Universitario di Caserta, struttura strategica e di importanza primaria per il territorio.
9/2750/124. Cerreto, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame n. 1689 reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2026 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;
l'obiettivo di tale intervento è supportare l'investimento di risorse pubbliche in opere di immediata utilità per i cittadini, a tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, tra cui il diritto alla salute;
il caso del Policlinico Universitario di Caserta, opera incompiuta per eccellenza del capoluogo a fronte di un progetto avviato ormai decenni fa e scontratosi con lungaggini amministrative e grovigli giuridici, rappresenta un'ulteriore occasione di concreto impegno in favore dei cittadini e del territorio,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di individuare adeguate risorse da destinare al completamento della realizzazione del Policlinico Universitario di Caserta, struttura strategica e di importanza primaria per il territorio.
9/2750/124. (Testo modificato nel corso della seduta)Cerreto, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
a partire dagli anni '90, sono state avviate riforme strutturali che hanno riguardato il settore pensionistico, prevedendo l'innalzamento dell'età per la pensione di vecchiaia e l'estensione graduale, fino all'intera vita lavorativa, del periodo di contribuzione valido per il calcolo della pensione, nonché il passaggio dal regime retributivo a quello contributivo;
con il nuovo regime di calcolo delle pensioni, i contributi accantonati vengono convertiti in rendita attraverso coefficienti di trasformazione stabiliti in ragione dell'età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione dall'attività lavorativa e della relativa speranza di vita. Tali coefficienti risultano fortemente penalizzanti per le categorie di personale per le quali sono previste età di pensionamento inferiori rispetto a quelle vigenti per i restanti lavoratori;
al personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, a parità di montante contributivo e di vita lavorativa, viene applicato un coefficiente di trasformazione inferiore rispetto a qualsiasi altro pubblico dipendente, in quanto le citate riforme pensionistiche hanno salvaguardato i limiti ordinamentali in virtù della «specificità» stabilita dall'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183;
il calcolo contributivo introdotto con il nuovo sistema previdenziale ha determinato una disparità di trattamento rispetto al personale pubblico contrattualizzato, riducendo in misura significativa i trattamenti pensionistici per coloro che si sono arruolati successivamente al 1995;
l'attuale architettura pensionistica, pertanto, svilisce la ratio del citato articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, volta a riconoscere una più ampia tutela al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche ai fini pensionistici e previdenziali, proprio in ragione della specificità riconosciuta in relazione alla peculiarità dei compiti svolti, alle limitazioni personali che ne derivano e ai requisiti di efficienza operativa richiesti;
tale penalizzazione risulta ancor più evidente per il personale che, pur cessando dal servizio per limiti di età, per anzianità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, per decesso o per infermità ovvero che viene a trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 995 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non raggiunge la piena anzianità contributiva e subisce un significativo svantaggio al momento del pensionamento, dopo una carriera dedicata alla difesa dello Stato e dei cittadini;
si ritiene necessario intervenire con misure correttive e perequative, volte a ristabilire una equità contributiva e a riconoscere concretamente la specificità delle funzioni esercitate dal personale del Comparto difesa, sicurezza e pubblico soccorso;
il presente disegno di legge ha stanziato ulteriori risorse da destinare ai fondi per avviare una previdenza dedicata per il personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che, pur confermando l'attenzione e la valorizzazione del comparto da parte del Governo, non consentono interventi compensativi e integrativi sul regime previdenziale a favore del citato personale,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare, nel limite dei vincoli di bilancio e di finanza pubblica, misure di perequazione previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, per anzianità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nonché per decesso o per infermità ovvero che viene a trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 995 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevedendo che l'importo della pensione annua sia determinato, nella parte contributiva, moltiplicando il montante individuale per il coefficiente di trasformazione previsto per l'età anagrafica utile ai fini dell'accesso al pensionamento della generalità dei dipendenti pubblici;
a valutare l'opportunità di promuovere ogni possibile iniziativa volta a reperire idonei finanziamenti, allo scopo di adottare al più presto le misure normative necessarie a consentire al personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico di fruire di un trattamento previdenziale adeguato.
9/2750/125. Chiesa, Comba, Padovani, Mollicone, Caretta, Ciaburro, Ambrosi.
La Camera,
premesso che:
a partire dagli anni '90, sono state avviate riforme strutturali che hanno riguardato il settore pensionistico, prevedendo l'innalzamento dell'età per la pensione di vecchiaia e l'estensione graduale, fino all'intera vita lavorativa, del periodo di contribuzione valido per il calcolo della pensione, nonché il passaggio dal regime retributivo a quello contributivo;
con il nuovo regime di calcolo delle pensioni, i contributi accantonati vengono convertiti in rendita attraverso coefficienti di trasformazione stabiliti in ragione dell'età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione dall'attività lavorativa e della relativa speranza di vita. Tali coefficienti risultano fortemente penalizzanti per le categorie di personale per le quali sono previste età di pensionamento inferiori rispetto a quelle vigenti per i restanti lavoratori;
al personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, a parità di montante contributivo e di vita lavorativa, viene applicato un coefficiente di trasformazione inferiore rispetto a qualsiasi altro pubblico dipendente, in quanto le citate riforme pensionistiche hanno salvaguardato i limiti ordinamentali in virtù della «specificità» stabilita dall'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183;
il calcolo contributivo introdotto con il nuovo sistema previdenziale ha determinato una disparità di trattamento rispetto al personale pubblico contrattualizzato, riducendo in misura significativa i trattamenti pensionistici per coloro che si sono arruolati successivamente al 1995;
l'attuale architettura pensionistica, pertanto, svilisce la ratio del citato articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, volta a riconoscere una più ampia tutela al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche ai fini pensionistici e previdenziali, proprio in ragione della specificità riconosciuta in relazione alla peculiarità dei compiti svolti, alle limitazioni personali che ne derivano e ai requisiti di efficienza operativa richiesti;
tale penalizzazione risulta ancor più evidente per il personale che, pur cessando dal servizio per limiti di età, per anzianità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, per decesso o per infermità ovvero che viene a trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 995 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non raggiunge la piena anzianità contributiva e subisce un significativo svantaggio al momento del pensionamento, dopo una carriera dedicata alla difesa dello Stato e dei cittadini;
si ritiene necessario intervenire con misure correttive e perequative, volte a ristabilire una equità contributiva e a riconoscere concretamente la specificità delle funzioni esercitate dal personale del Comparto difesa, sicurezza e pubblico soccorso;
il presente disegno di legge ha stanziato ulteriori risorse da destinare ai fondi per avviare una previdenza dedicata per il personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che, pur confermando l'attenzione e la valorizzazione del comparto da parte del Governo, non consentono interventi compensativi e integrativi sul regime previdenziale a favore del citato personale,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare, nel limite dei vincoli di bilancio e di finanza pubblica, misure di perequazione previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, per anzianità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nonché per decesso o per infermità, prevedendo che l'importo della pensione annua sia determinato, nella parte contributiva, moltiplicando il montante individuale per il coefficiente di trasformazione previsto per l'età anagrafica utile ai fini dell'accesso al pensionamento della generalità dei dipendenti pubblici. Per il personale che viene a trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 995 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il predetto calcolo viene effettuato utilizzando un coefficiente di trasformazione ridotto, al fine di evitare disparità di trattamento con il personale non destinatario dell'istituto dell'ausiliaria;
a valutare l'opportunità di promuovere ogni possibile iniziativa volta a reperire idonei finanziamenti, allo scopo di adottare al più presto le misure normative necessarie a consentire al personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico di fruire di un trattamento previdenziale adeguato.
9/2750/125. (Testo modificato nel corso della seduta)Chiesa, Comba, Padovani, Mollicone, Caretta, Ciaburro, Ambrosi.
La Camera,
premesso che:
la legge di bilancio per l'anno 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 costituiscono lo strumento fondamentale di programmazione finanziaria attraverso il quale lo Stato persegue gli obiettivi di tutela della salute, di equità sociale e di riduzione delle disuguaglianze nell'accesso alle prestazioni sanitarie;
nell'ambito della legge di bilancio 2026 risulta prioritario adottare misure strutturali volte al riconoscimento e alla presa in carico delle patologie croniche e invalidanti, in coerenza con i principi di universalità e solidarietà del Servizio sanitario nazionale;
la fibromialgia è una patologia complessa, multifattoriale e altamente invalidante, caratterizzata da dolore cronico diffuso, affaticamento, disturbi del sonno e compromissione significativa della qualità della vita;
in Italia si stima che circa 1,5 milioni di persone siano affette da fibromialgia, con una prevalenza complessiva di circa il 3-4 per cento della popolazione, in larga maggioranza donne; tali dati epidemiologici evidenziano l'impatto considerevole di questa sindrome sulla salute pubblica nel nostro Paese;
allo stato attuale la fibromialgia non è riconosciuta in modo uniforme come malattia cronica invalidante ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, determinando disuguaglianze territoriali e difficoltà di accesso alle cure;
risulta necessario garantire un approccio organico e strutturato alla patologia, che comprenda il riconoscimento normativo, la definizione di criteri diagnostici omogenei, la presa in carico multidisciplinare, la promozione della ricerca scientifica, la formazione del personale sanitario e la tutela dell'inclusione lavorativa delle persone affette,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure recate dalla manovra di bilancio per il 2026, con ulteriori iniziative normative e amministrative, volte al riconoscimento della fibromialgia quale malattia cronica invalidante, garantendo l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie correlate, la definizione di criteri diagnostici oggettivi e uniformi su tutto il territorio nazionale, l'istituzione del Registro nazionale della fibromialgia e la realizzazione di reti regionali dedicate ai percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali basati su équipe multidisciplinari e piani personalizzati di cura;
a sostenere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la ricerca scientifica, la formazione continua del personale sanitario, le campagne di informazione e sensibilizzazione sulla fibromialgia, nonché le misure volte a favorire l'accesso e il mantenimento al lavoro delle persone affette dalla patologia, anche attraverso il ricorso al lavoro agile e l'adozione di accomodamenti ragionevoli.
9/2750/126. Malavasi, Simiani, Girelli.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», contiene diverse disposizioni in materia di crescita e investimenti, con particolare riguardo allo sviluppo di opere infrastrutturali e sostegno alle amministrazioni comunali;
la regione Piemonte e la provincia di Cuneo, in virtù della vicinanza territoriale con la Repubblica francese e data l'enorme forza del tessuto economico locale rappresentano un'area altamente strategica per lo sviluppo della Nazione;
la strada statale 21 della Maddalena (di seguito SS21) è un'importante arteria viaria per il Piemonte, in quanto secondo collegamento internazionale con la Francia dopo il traforo del Frejus, passando per il Colle della Maddalena, andando a legare il comune di Cuneo con quello francese di Gap (situato in Provenza, Francia), attraversando i comuni di Argentera, Vinadio, Aisone, Demonte, e Gaiola;
occorre ricordare come il Colle della Maddalena sia sottoposto a frequenti interventi di chiusura a causa del maltempo, in quanto poche nevicate per portare alla chiusura della circolazione per via dei vari rischi in termini di sicurezza;
in tal senso, uno degli episodi più gravi di chiusura risale al 2014, dove la chiusura del transito per 50 giorni ha portato sull'orlo del collasso economico l'intera provincia di Cuneo;
episodio di tale gravità si è ripresentato in occasione della valanga del 27 marzo 2023, che ha travolto un mezzo spazzaneve, portando via con sé le poche barriere disposte sul territorio;
l'interruzione della viabilità della SS21 nel Colle della Maddalena, infatti, avviene proprio per i numerosi rischi di valanghe riscontrati sul territorio, rischi per i quali è necessario ed improcrastinabile un intervento di installazione di paravalanghe su tutta l'infrastruttura;
di particolare criticità per il territorio, nell'ambito della gestione del «fenomeno-neve», a fianco della installazione di paravalanghe figurano le attività di sgombero neve le quali, ancorché non predisposte da tutti i comuni italiani, rappresentano una voce di spesa fondamentale per i comuni montani, particolarmente onerosa per i piccoli comuni, in virtù delle ridotte capacità dei propri bilanci;
tali attività di sgombero sono imprescindibili per tutti i comuni montani, rappresentando costi che non possono essere tagliati o contenuti proprio per garantire sicurezza e vivibilità ai cittadini di quei comuni e vivendo così una condizione di effettiva sperequazione;
il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, anche con finalità di perequazione, ed è costituito da una dotazione finanziaria in parte alimentata da una quota del gettito dell'imposta municipale propria (Imu), di spettanza dei comuni stessi;
tale fondo, la cui dotazione è ripartita ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, risponde pertanto anche a caratteri di perequazione,
impegna il Governo
a valutare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di accompagnare le misure in materia di sviluppo di opere infrastrutturali e sostegno alle amministrazioni comunali, con ulteriori interventi volti a:
sostenere nell'anno 2026 l'installazione di paravalanghe nel territorio della SS21 come in premessa, avviando – per quanto di competenza – i necessari dialoghi istituzionali con il territorio;
disporre, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, una decurtazione strutturale per le attività di sgombero neve nei comuni montani in modo da tutelarne la tenuta economica e garantirne tali attività, fondamentali per la messa in sicurezza dei territori.
9/2750/127. Ciaburro, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», contiene diverse disposizioni in materia di crescita e investimenti e in favore delle regioni;
l'attuale Piano Regolatore Generale di Roma Capitale ha determinato una marcata espansione edilizia in specifiche aree urbane, che non è stata supportata da un corrispondente adeguamento delle infrastrutture di trasporto, con particolare riferimento al sistema della mobilità pubblica, causando un progressivo aggravamento delle condizioni di traffico e una crescente pressione sulla viabilità esistente;
tale squilibrio ha messo in luce una strutturale inadeguatezza del trasporto pubblico locale in numerosi ambiti di nuova o recente urbanizzazione; tra questi rientra l'area di Trigoria, che ha assunto un ruolo strategico per la presenza del Campus Biomedico, polo ospedaliero di primaria importanza e sede universitaria di rilievo, ma che risulta tuttora priva di un collegamento su ferro; inoltre, dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, approvato nel dicembre 2024 dal Consiglio della Città Metropolitana di Roma, non emergono interventi infrastrutturali significativi, fatta eccezione per il previsto prolungamento del servizio filoviario;
il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, adottato con deliberazione del 22 febbraio 2022, n. 14, che individua gli scenari strategici e programmatori, pone al centro delle proprie linee di azione il rafforzamento del trasporto collettivo, prevedendo l'estensione delle linee metropolitane A, B, B1 e C, la realizzazione della linea D, nonché lo sviluppo della rete tranviaria,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di, compatibilmente ai vincoli di finanza pubblica:
riconoscere l'incremento della domanda di trasporto pubblico nei territori richiamati in premessa e la conseguente esigenza di pianificare soluzioni efficaci di mobilità collettiva e ad alta capacità;
promuovere un dialogo istituzionale con Roma Capitale volto ad approfondire e valutare gli interventi di estensione delle linee metropolitane A, B, B1 e C, la realizzazione della linea D, nonché l'ampliamento della rete tranviaria, includendo la progettazione dei parcheggi di interscambio e il collegamento funzionale con le stazioni della rete ferroviaria nazionale, ed esaminando con particolare attenzione, per l'area del quadrante Pontina-Ardeatina, le iniziative più idonee a rispondere alla crescita del fabbisogno di mobilità pubblica e, in tale ambito, a considerare il prolungamento della linea B della metropolitana dalla stazione Laurentina verso le zone di nuova edificazione di Castel di Leva e Divino Amore, l'estensione del tracciato del filobus dalla stazione Laurentina-Fonte Laurentina fino a Trigoria-Campus Biomedico, nonché una revisione dell'impianto progettuale della linea D, finalizzata a un prolungamento dalla stazione Agricoltura lungo l'asse della via Pontina, al fine di migliorare l'accessibilità dei quartieri Spinaceto, Tor de' Cenci e Torrino;
ad attuare, per quanto di competenza ogni iniziativa necessaria atta a garantire il monitoraggio delle risorse finanziarie necessarie alle priorità individuate per lo sviluppo della rete metropolitana e per la realizzazione di un adeguato quadro di finanziamento.
9/2750/128. Ciocchetti, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», contiene diverse disposizioni in materia di crescita e investimenti e in favore delle regioni;
l'attuale Piano Regolatore Generale di Roma Capitale ha determinato una marcata espansione edilizia in specifiche aree urbane, che non è stata supportata da un corrispondente adeguamento delle infrastrutture di trasporto, con particolare riferimento al sistema della mobilità pubblica, causando un progressivo aggravamento delle condizioni di traffico e una crescente pressione sulla viabilità esistente;
tale squilibrio ha messo in luce una strutturale inadeguatezza del trasporto pubblico locale in numerosi ambiti di nuova o recente urbanizzazione; tra questi rientra l'area di Trigoria, che ha assunto un ruolo strategico per la presenza del Campus Biomedico, polo ospedaliero di primaria importanza e sede universitaria di rilievo, ma che risulta tuttora priva di un collegamento su ferro; inoltre, dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, approvato nel dicembre 2024 dal Consiglio della Città Metropolitana di Roma, non emergono interventi infrastrutturali significativi, fatta eccezione per il previsto prolungamento del servizio filoviario;
il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, adottato con deliberazione del 22 febbraio 2022, n. 14, che individua gli scenari strategici e programmatori, pone al centro delle proprie linee di azione il rafforzamento del trasporto collettivo, prevedendo l'estensione delle linee metropolitane A, B, B1 e C, la realizzazione della linea D, nonché lo sviluppo della rete tranviaria,
impegna il Governo
laddove ne ricorrano le condizioni di fattibilità tecnico-economica:
a valutare l'opportunità di, compatibilmente ai vincoli di finanza pubblica:
riconoscere l'incremento della domanda di trasporto pubblico nei territori richiamati in premessa e la conseguente esigenza di pianificare soluzioni efficaci di mobilità collettiva e ad alta capacità;
promuovere un dialogo istituzionale con Roma Capitale volto ad approfondire e valutare gli interventi di estensione delle linee metropolitane A, B, B1 e C, la realizzazione della linea D, nonché l'ampliamento della rete tranviaria, includendo la progettazione dei parcheggi di interscambio e il collegamento funzionale con le stazioni della rete ferroviaria nazionale, ed esaminando con particolare attenzione, per l'area del quadrante Pontina-Ardeatina, le iniziative più idonee a rispondere alla crescita del fabbisogno di mobilità pubblica e, in tale ambito, a considerare il prolungamento della linea B della metropolitana dalla stazione Laurentina verso le zone di nuova edificazione di Castel di Leva e Divino Amore, l'estensione del tracciato del filobus dalla stazione Laurentina-Fonte Laurentina fino a Trigoria-Campus Biomedico, nonché una revisione dell'impianto progettuale della linea D, finalizzata a un prolungamento dalla stazione Agricoltura lungo l'asse della via Pontina, al fine di migliorare l'accessibilità dei quartieri Spinaceto, Tor de' Cenci e Torrino;
ad attuare, per quanto di competenza ogni iniziativa necessaria atta a garantire il monitoraggio delle risorse finanziarie necessarie alle priorità individuate per lo sviluppo della rete metropolitana e per la realizzazione di un adeguato quadro di finanziamento.
9/2750/128. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciocchetti, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
il comma 593 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), ha istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT). La legge di bilancio per il 2025 ha fissato la dotazione annuale del FOSMIT in 196,57 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2025-2027. Il disegno di legge di bilancio 2026 in esame ha confermato tale dotazione finanziaria anche per il 2028 (Missione 17 Presidenza Consiglio cap. 2068 tabella Ministero dell'economia e delle finanze);
il FOSMIT ha lo scopo di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, oltre che finanziare misure di sostegno in favore dei comuni totalmente o parzialmente montani. Tali misure consistono in: incentivi fiscali e per la residenzialità; interventi per i servizi essenziali quali sanità, istruzione e giustizia; crediti d'imposta prima casa e per i canoni di locazione; incentivi alle attività degli agricoltori, alle imprese condotte da giovani, alla natalità, allo smart working dei residenti;
l'articolo 2 della legge 12 settembre 2025, n. 131 (cosiddetta «Legge sulla Montagna») prevede la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei criteri per la classificazione dei comuni montani in base ai parametri altimetrico e della pendenza, nonché per la predisposizione di uno o più elenchi dei comuni classificati montani;
lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di «Definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani» presentato alla Conferenza unificata il 18 dicembre 2025, è basato sulla combinazione di tre criteri: 1) almeno il 25 per cento al di sopra di 600 metri sul livello del mare (metri sul livello del mare) e almeno il 30 per cento della superficie caratterizzata da una pendenza superiore al 20 per cento; 2) altimetria media superiore ai 500 metri sul livello del mare; 3) comuni interclusi tra comuni montani posti almeno a 300 metri sul livello del mare;
tali criteri hanno portato a qualificare come montani 2.844 comuni (il 36 per cento dei comuni italiani), che si sviluppano sul 40 per cento della superficie del Paese e hanno una popolazione residente di 7,8 milioni di abitanti (il 13,2 per cento della popolazione nazionale);
ne è risultata una netta riduzione rispetto alla classificazione precedente, che contava 4201 comuni: lo schema di decreto citato pertanto comporta la cancellazione del 32,3 per cento degli attuali comuni montani. La Conferenza unificata ha concordato con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, resosi disponibile, il rinvio dell'esame del decreto, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti e contributi;
in base all'articolo 2, comma 2, della legge 12 settembre 2025, n. 131, i comuni destinatari delle misure statali di sostegno previste dalla legge stessa saranno individuati da successivi regolamenti anche sulla base di parametri socio-economici, esclusivamente nell'ambito di quelli inseriti nell'elenco di comuni montani. La quota di competenza statale (circa la metà del Fondo) sarà quindi ripartita solo tra i comuni così individuati;
nei territori lo schema di classificazione è stato oggetto di generale dissenso. La contestazione principale consiste nell'osservazione che il requisito di «montanità» non può essere legato a fattori meramente statistico/altimetrici, ma va legato anche all'identità dei luoghi. La montagna non è solo altitudine, ma anche una condizione sociale e territoriale. La nuova classificazione appare comportare situazioni divisive tra aree limitrofe, afflitte degli stessi problemi;
è opportuno considerare che sulle medesime aree periferiche del Paese si intrecciano tre normative: la citata legge 12 settembre 2025, n. 131, «legge sulla Montagna», la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne con il relativo Piano programmatico previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e la legge 6 ottobre 2017, n. 158, sui comuni sotto i 5000 abitanti, ciascuna con la sua definizione di area di intervento. Queste tre strategie andrebbero coordinate per evitare che talune aree possano accedere a tre tipologie di intervento e altre limitrofe ne restino totalmente escluse;
anche in base alla classificazione proposta, oltre il 90 per cento dei comuni montani sono piccoli comuni ai sensi della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021 è stato formato l'elenco dei piccoli comuni che accedono ai benefici della citata legge. Nella formazione dell'elenco si è tenuto conto non solo del requisito demografico, ma anche di fattori quali: arretratezza economica, decremento della popolazione residente, ruralità, indice di vecchiaia, occupazione, disagio insediativo, inadeguatezza dei servizi sociali essenziali, dissesto idrogeologico, distanza dai grandi centri;
in sostanza, con riferimento all'accesso ai benefici, la legge n. 158 del 2017 (sui piccoli comuni) ha prima valutato tutti i parametri, dimensionali e socio-economici, e poi ha formato l'elenco, temperando l'ampiezza demografica con rigorosi parametri socio-economici. Invece, nell'elenco dei comuni montani proposto nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2025 si è proceduto alla sola individuazione dei parametri altimetrici, prevedendo di valutare successivamente i fattori socio-economici, ma limitatamente ai soli comuni rientranti nei parametri altimetrici,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
rivedere la classificazione dei comuni montani come definita in attuazione dell'articolo 2 della legge 12 settembre 2025, n. 131, tenendo conto, nella formazione dell'elenco, non solo dei criteri altimetrici, ma anche delle condizioni socio-economiche sulle quali è basato il concetto di «montanità»;
coordinare le diverse strategie per le aree marginali del Paese individuate in premessa, al fine di evitare ingiustificate esclusioni, inefficienze, spreco di risorse e duplicazione di interventi.
9/2750/129. Gatta, Tassinari, Pittalis, Mazzetti.
La Camera,
considerato che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di edilizia, nonché disposizioni volte a favorire lo sviluppo turistico;
con l'articolo 1 comma 503 della legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2004 n. 207), al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale mediante agevolazioni finanziarie, è stata prevista, con una modifica al punto 8, lettera a) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VIA regionale dei progetti riguardanti la realizzazione di villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, di centri residenziali turistici, nonché di esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o con volume edificato superiore a 25.000 metri cubi o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, qualora gli stessi fossero inseriti in lotti interclusi, dotati delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici;
tale esclusione si è coordinata a quella vigente, ai sensi della quale sono esclusi dal procedimento di screening di VIA regionale i progetti delle dimensioni di quelle sopra indicate qualora siano ricadenti all'interno di centri abitati, in quanto in urbanistica per lotti interclusi si intende un'area edificabile rimasta inedificata all'interno di una zona già completamente urbanizzata e servita da opere pubbliche, che si trova circondata da altri lotti già costruiti, e che per questo può essere edificata direttamente;
in sede di prima applicazione sono stati sollevati dubbi interpretativi in merito alla portata applicativa della citata modifica dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 con riferimento al concetto civilistico di lotto intercluso di cui all'articolo 1051 del codice civile, che fa capo al concetto di assenza di accesso diretto;
per motivi di uniformità applicativa è opportuno che la citata esclusione dal procedimento di screening di VIA regionale sia estesa ai progetti relativi a villaggi turistici, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri di analoghe dimensioni e all'esclusione dalla valutazione ambientale strategica dei relativi piani, come definiti all'articolo 6, comma 2 lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, – comunque denominati – già approvati e convenzionati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di sviluppo turistico di cui all'articolo 1, commi 502 e 504-508 della legge di bilancio per il 2025, volte a:
introdurre disposizioni al fine di prevedere che l'esclusione dall'applicazione delle screening via regionale di cui punto 8, lettera a) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 si applichi sia ai lotti dotati delle opere di urbanizzazione primaria previste dagli strumenti urbanistici, sia all'attuazione degli interventi edilizi, sia alla valutazione ambientale strategica dei relativi piani, come definiti all'articolo 6, comma 2 lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – comunque denominati – già approvati ed oggetto di convenzione già prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
9/2750/130. Pittalis.
La Camera,
considerato che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di edilizia, nonché disposizioni volte a favorire lo sviluppo turistico;
con l'articolo 1 comma 503 della legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2004 n. 207), al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale mediante agevolazioni finanziarie, è stata prevista, con una modifica al punto 8, lettera a) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VIA regionale dei progetti riguardanti la realizzazione di villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, di centri residenziali turistici, nonché di esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o con volume edificato superiore a 25.000 metri cubi o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, qualora gli stessi fossero inseriti in lotti interclusi, dotati delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici;
tale esclusione si è coordinata a quella vigente, ai sensi della quale sono esclusi dal procedimento di screening di VIA regionale i progetti delle dimensioni di quelle sopra indicate qualora siano ricadenti all'interno di centri abitati, in quanto in urbanistica per lotti interclusi si intende un'area edificabile rimasta inedificata all'interno di una zona già completamente urbanizzata e servita da opere pubbliche, che si trova circondata da altri lotti già costruiti, e che per questo può essere edificata direttamente;
in sede di prima applicazione sono stati sollevati dubbi interpretativi in merito alla portata applicativa della citata modifica dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 con riferimento al concetto civilistico di lotto intercluso di cui all'articolo 1051 del codice civile, che fa capo al concetto di assenza di accesso diretto,
impegna il Governo
a valutare ogni opportuna iniziativa al fine di precisare, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di valutazione di impatto ambientale, la portata applicativa della modifica dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 citata in premessa al fine di garantire sul territorio uniformità applicativa della citata esclusione dal procedimento di screening di VIA regionale, anche con riferimento ai progetti relativi a villaggi turistici, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri di analoghe dimensioni già approvati e convenzionati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
9/2750/130. (Testo modificato nel corso della seduta)Pittalis.
La Camera,
premesso che:
i commi da 111 a 115 dell'articolo 1, del provvedimento in esame recano misure volte a contrastare l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento di IVA, introducendo una ritenuta d'acconto su ogni transazione oggetto di fattura effettuata dai contribuenti esercenti attività di impresa, nella misura pari allo 0,5 per cento per l'anno 2028 e dell'1 per cento a decorrere dall'anno 2029;
mediante l'estensione della ritenuta d'acconto sulle fatture si intende:
potenziare la base informativa disponibile per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio;
consolidare l'attuazione della riforma 1.12 del PNRR (riforma dell'amministrazione fiscale) volta ridurre l'evasione fiscale e l'infedele fatturazione;
sono esclusi dall'applicazione i contribuenti che abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale ovvero si trovino in regime di adempimento collaborativo o siano in regime forfettario. La logica è premiare chi garantisce trasparenza fiscale, applicando il nuovo obbligo solo a chi opera in regime ordinario senza strumenti di compliance preventiva;
la misura, adottata espressamente per sostituire il mancato gettito della soppressione del divieto di compensazione, determinerà a regime secondo la relazione tecnica (emendamento 4.1000 del Governo presentato presso l'altro ramo del Parlamento) un gettito, in termini di cassa, di 1,4 miliardi di euro annui dal 2029 e riguarderà un ammontare di fatture elettroniche business to business di circa 30 miliardi di euro;
la norma riprende la logica già in vigore per i bonifici relativi a prestazioni edilizie (ritenuta dell'8 per cento – 11 per cento prevista dall'articolo 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), estendendola a tutte le transazioni Business to Business (B2B);
le associazioni imprenditoriali e i professionisti hanno avuto modo di osservare che la disposizione appesantisce la gestione dei pagamenti e incide negativamente sulla liquidità delle aziende fornitrici, soprattutto delle piccole e medie imprese che operano nel mercato interno;
un numero elevatissimo di imprese sono trasformate in sostituti d'imposta, chiamate a trattenere, versare e certificare l'imposta su ogni transazione commerciale, con un impatto diretto su processi amministrativi, liquidità e operatività quotidiana;
aumentano in modo significativo i costi amministrativi, si creano difficoltà nella gestione della liquidità e si scarica un ulteriore carico burocratico sulle imprese, in particolare sulle Pmi, e sui professionisti;
inoltre la ritenuta comporta un impatto diretto sulla liquidità aziendale: il fornitore incassa immediatamente solo il 99 per cento dell'importo fatturato. L'1 per cento trattenuto diventa un credito d'imposta recuperabile in dichiarazione dei redditi, ma con un ritardo temporale significativo (fino a 14-15 mesi). Se l'impresa deve ricorrere a finanziamenti per compensare la minore liquidità, questi costi diventano tangibili e permanenti,
impegna il Governo
a valutare la necessità di aprire un confronto con le rappresentanze delle imprese e dei professionisti, nel rispetto dei principi di leale collaborazione che permeano la riforma fiscale, per valutare l'impatto delle disposizioni di cui ai commi da 111 a 115 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, al fine di costruire le previste regole applicative secondo modalità che non accrescano gli oneri burocratici e i carichi di lavoro.
9/2750/131. Squeri.
La Camera,
premesso che:
dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 1, commi 74 e 77, della legge di bilancio 2025, decorre l'obbligo di garantire, da parte dei soggetti che utilizzano gli strumenti di certificazione dei corrispettivi, la trasmissione telematica degli incassi giornalieri, tramite la piena integrazione tra i Registratori Telematici (RT) e gli strumenti di pagamento elettronico;
con provvedimento 31 ottobre 2025, n. 424470, l'Agenzia delle entrate (ADE) ha individuato le regole che gli esercenti dovranno seguire, frutto del confronto con le associazioni di categoria, tramite l'utilizzo di un servizio online ad hoc, disponibile sul sito dell'Agenzia;
la stampa specializzata ha posto l'attenzione sugli effetti sanzionatori che il nuovo sistema porta con sé. Se l'esercente batte erroneamente uno scontrino come «contanti», ma incassa tramite POS collegato (o viceversa), si genera una discrepanza che il sistema registrerà come pagamento privo di giustificativo coerente nel flusso RT. Nel caso di errata indicazione del mezzo di pagamento, non si configura un'evasione di imposta, ma una trasmissione con «dati incompleti o non veritieri»;
ulteriori aspetti problematici emergono nel settore della distribuzione dei carburanti. All'interno dello stesso impianto è sempre più frequente trovare servizi aggiuntivi come l'autolavaggio o la vendita di accessori o prodotti per auto ovvero cibo e bevande, per i quali lo scontrino/documento commerciale è dovuto. In tali casi, ove sia presente un unico POS, in caso di vendita congiunta carburanti/beni soggetti a emissione di scontrino, è certa la non corrispondenza tra corrispettivi inviati dal RT e importo transato tramite POS, situazione che espone l'azienda ad accertamenti ADE;
la legge di bilancio per il 2025, con riferimento al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ha stabilito che la sanzione amministrativa applicabile è quella fissa di 100 euro per ciascuna errata trasmissione. Nel caso di più errori, le sanzioni sono applicate fino al limite massimo di 1.000 euro a trimestre. La mera irregolarità formale rischia di tradursi rapidamente in un carico sanzionatorio di rilevante entità;
le disposizioni sanzionatorie sopra citate sono state trasfuse nell'articolo 36 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 (comma 6). Il medesimo articolo, al comma 3, prevede, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura. La sanzione è ridotta della metà se la trasmissione corretta è effettuata entro i quindici giorni successivi,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di:
aprire un confronto con le rappresentanze delle imprese interessate, in particolare con quelle operanti nel settore della distribuzione dei carburanti, nel rispetto dei principi di leale collaborazione che permeano la riforma fiscale, per valutare gli aspetti problematici della trasmissione telematica degli incassi giornalieri tramite la piena integrazione tra i Registratori Telematici (RT) e gli strumenti di pagamento elettronico, individuando le opportune soluzioni;
ridurre la sanzione prevista dal comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, equiparandola a quella prevista per la mancata trasmissione delle fatture (comma 3) e introducendo un analogo periodo di tempo in cui è possibile rettificare la trasmissione.
9/2750/132. Casasco, Squeri.
La Camera,
premesso che:
i commi 731 e 732 dell'articolo 1 intervengono sulla disciplina in materia di atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, dettando regole concernenti la validità dell'atto, gli effetti e l'ambito di applicazione;
in particolare, si prevede la nullità del suddetto atto di rinuncia, cui consegue l'acquisto a titolo originario in capo allo Stato ex articolo 827 del codice civile, qualora ad esso non venga allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella urbanistica, ambientale, sismica;
la norma in esame, come chiarito anche dalla relazione tecnica sulla scorta di quanto statuito dalla Corte di cassazione con la pronuncia a Sezioni unite n. 23093 del 2025, è volta «a contenere gli effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dal trasferimento allo Stato di beni immobili privi di valore commerciale o fatiscenti o abusivi oppure situati in zone pericolose o degradate o a rischio idrogeologico e i possibili costi per la manutenzione straordinaria oppure per l'abbattimento, che in situazioni di urgenza potrebbero gravare anche sui comuni»;
l'intervento normativo è ispirato da un'esigenza condivisibile, ossia evitare che lo Stato debba farsi carico di immobili fatiscenti o abusivi, tuttavia la disposizione nella sua indeterminatezza comporta la necessità di approfondimenti;
la norma non chiarisce se la documentazione debba essere predisposta dal privato, da un tecnico incaricato dal privato o dal comune. Resta indeterminato l'oggetto dell'attività richiesta, in quanto il riferimento alla «conformità alla normativa vigente» è generico. Tale indeterminatezza espone al rischio di prassi applicative difformi sul territorio nazionale e a un potenziale aggravamento delle responsabilità in capo ai tecnici;
particolarmente critico è il ruolo attribuito agli enti locali, chiamati a certificare o produrre documentazione che, in molti casi, materialmente non esiste. Una parte significativa del patrimonio edilizio è anteriore al 1967, periodo in cui molti comuni erano privi di strumenti urbanistici generali;
il riferimento alla «normativa vigente», non consente di individuare con chiarezza il parametro temporale della conformità richiesta: se, in assenza di una disciplina all'epoca della costruzione, la verifica debba essere condotta rispetto a standard sopravvenuti oppure, più coerentemente, rispetto alle regole e alle prassi in vigore al momento della realizzazione;
si introduce una evidente asimmetria sistematica rispetto alla circolazione immobiliare ordinaria. A titolo esemplificativo, per la compravendita di un immobile l'ordinamento prevede un impianto fondato su dichiarazioni tipizzate delle parti, su controlli circoscritti e su responsabilità chiaramente individuate e delimitate, senza richiedere attestazioni tecniche onnicomprensive. Ne deriva che per la cessione di un immobile fatiscente si rischia di imporre la produzione di una certificazione «onnicomprensiva» di conformità, più gravosa di quella richiesta per un ordinario atto di trasferimento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, in sede di approvazione della riforma del Testo unico delle costruzioni in corso di esame presso le Camere, di risolvere i problemi che potrebbero sorgere in sede di attuazione dei commi 731 e 732 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, in materia di atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare.
9/2750/133. Mazzetti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», reca tra le altre anche misure in materia di lavoro, previdenza sociale, famiglia e pari opportunità, nonché disposizioni in materia fiscale e di sostegno ai redditi volte a sostenere il potere di acquisto delle famiglie;
occorre evidenziare che la legge 19 luglio 2013, n. 88, ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali;
nonostante tale accordo, permangono criticità nella sua applicazione, in particolare per quanto concerne il trattamento fiscale delle pensioni erogate ai cittadini italiani già occupati come lavoratori frontalieri nella Repubblica di San Marino;
si è infatti consolidata una situazione di doppia imposizione, che genera un doppio prelievo che incide pesantemente sul reddito netto di diverse migliaia di pensionati, spesso costretti a versare, in totale, aliquote superiori al 40 per cento;
il nodo della questione risiede nella definizione di «pensioni di sicurezza sociale», espressione che non trova univoca interpretazione né nella Convenzione né nella relativa prassi applicativa, lasciando agli Stati ampia discrezionalità interpretativa; in Italia, alcune direzioni territoriali dell'Agenzia delle entrate – come quella di Rimini – ritengono che tale categoria riguardi esclusivamente pensioni di natura assistenziale, con la conseguenza che le pensioni previdenziali sarebbero soggette a tassazione in entrambi i Paesi;
tale situazione contrasta con la natura e la finalità delle Convenzioni che costituiscono trattati internazionali mediante i quali gli Stati contraenti regolano l'esercizio della propria potestà impositiva al fine di evitare doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti;
a parere della firmataria appare, quindi, opportuno adottare provvedimenti volti a garantire equità e certezza giuridica nei confronti dei pensionati ex frontalieri con la Repubblica di San Marino, in linea con i principi di reciprocità e con l'orientamento della giurisprudenza tributaria, tra cui la sentenza n. 144/2024 della Corte di giustizia Tributaria di Rimini e altre decisioni analoghe, le quali hanno escluso interpretazioni restrittive della nozione di «pensioni di sicurezza sociale» che comporterebbero la doppia imposizione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare gli interventi recati dal provvedimento in esame con l'adozione di ogni opportuna iniziativa di competenza volta ad escludere le doppie imposizioni sui redditi da pensione, dei pensionati ex frontalieri con la Repubblica di San Marino, anche mediante l'adozione di un atto che chiarisca in modo espresso e univoco la nozione di «pensioni di sicurezza sociale» ai fini della Convenzione, così da assicurare un'applicazione uniforme sul territorio nazionale.
9/2750/134. Colombo, Rizzetto, Calovini, Mollicone, Caretta, Ciaburro, Ambrosi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca importanti disposizioni in materia di lavoro e previdenza sociale;
un argomento particolarmente delicato e importante, che merita un supplemento di riflessione, riguarda i testimoni di giustizia, con particolare riguardo all'opportunità di prevedere l'attribuzione di uno specifico trattamento di reversibilità, colmando una lacuna della legge 11 gennaio 2018, n. 6;
si pensi al caso di Piero Ivano Nava, testimone oculare dell'omicidio del giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia nel 1990, il quale fornì una deposizione determinante che consentì l'identificazione e la condanna degli esecutori materiali e dei mandanti dell'omicidio. All'epoca, in assenza di una normativa specifica che tutelava i testimoni di giustizia, Nava e la sua famiglia furono sottoposti a misure di protezione straordinarie, con trasferimenti e cambi di identità e ancora oggi vivono sotto copertura, con generalità e domicilio riservate per motivi di riservatezza;
per Nava e per i circa 150 testimoni oggi riconosciuti nulla è disposto in merito all'erogazione di un assegno periodico, versato in sostituzione del trattamento pensionistico non maturato alla data della testimonianza o a integrazione della pensione, di importo inferiore a quello che il testimone avrebbe percepito in assenza dell'adozione delle misure di tutela e o delle dichiarazioni rese, prevedendone la reversibilità secondo le regole dei trattamenti pensionistici;
a parere della firmataria, per il conseguimento dell'assegno periodico, del trattamento pensionistico, del trattamento di fine rapporto o altro trattamento equivalente a favore dei testimoni di giustizia, siano essi lavoratori dipendenti pubblici o privati o autonomi, dovrebbero, peraltro, essere riconosciuti come utili e computabili anche i periodi nei quali si siano verificati dei vuoti di contribuzione, anche volontaria, a partire dal primo atto intimidatorio o dalla prima situazione di intimidazione anche ambientale, in ragione dell'impossibilità di prestare attività lavorativa, prevedendo che sia posto a carico dell'INPS l'importo dei detti contributi figurativi, calcolati ai sensi delle vigenti norme di legge;
la ratio dell'attribuzione di uno specifico trattamento di reversibilità a tutela e sostegno dei testimoni di giustizia è da rinvenirsi nella continuazione del sostegno economico prestato in vita dal testimone agli aventi diritto,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di accompagnare gli interventi recati dal provvedimento in esame con l'adozione di ogni opportuna iniziativa di competenza volta a prevedere la misura descritta in premessa.
9/2750/135. Colosimo, Mollicone, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca, tra le altre, anche misure in materia fiscale e di sostegno ai redditi, nonché in materia di investimenti delle imprese;
il regime agevolativo per i lavoratori impatriati, disciplinato dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, nonché, per i soggetti ancora ammessi, dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, costituisce uno strumento centrale per l'attrazione e il rientro del capitale umano in Italia;
l'attuale disciplina prevede una durata temporale limitata delle agevolazioni fiscali, che potrebbe risultare non pienamente adeguata a incentivare investimenti di medio-lungo periodo nel sistema economico nazionale;
appare opportuno rafforzare la sinergia tra attrazione del capitale umano e promozione degli investimenti produttivi in Italia, incentivando i lavoratori impatriati a destinare risorse significative all'economia reale e al finanziamento del sistema produttivo nazionale;
in tale prospettiva, assume particolare rilevanza favorire investimenti in strumenti finanziari che sostengano le imprese italiane, in particolare le piccole e medie imprese, le start-up innovative, il mercato dei capitali, il debito pubblico a lungo termine e gli organismi di investimento collettivo che investono prevalentemente nel territorio nazionale;
risulta altresì necessario prevedere adeguate clausole di stabilità degli investimenti e di permanenza della residenza fiscale in Italia, nonché escludere dall'ambito applicativo determinate categorie, quali gli sportivi professionisti, già destinatari di specifici regimi di favore,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a:
introdurre, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una misura sperimentale che consenta ai lavoratori impatriati, iscritti all'AIRE o cittadini di Stati membri dell'Unione europea, già beneficiari dei regimi agevolativi vigenti, di prolungare per ulteriori cinque periodi d'imposta la fruizione delle agevolazioni fiscali, a condizione, pena la decadenza dai benefici, che:
effettuino investimenti significativi nel sistema economico italiano, nel rispetto di una soglia minima complessiva di investimento;
versino un contributo una tantum;
mantengano la residenza fiscale in Italia per un periodo congruo;
prevedere che tali investimenti possano riguardare, in via alternativa o cumulativa, strumenti finanziari idonei a sostenere l'economia nazionale, quali azioni di società italiane quotate su Euronext Growth Milan, piani di risparmio a lungo termine, titoli del debito pubblico a lungo termine, investimenti in start-up innovative, organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi alternativi che investano prevalentemente in Italia, con idonei vincoli temporali di detenzione o reinvestimento;
escludere espressamente dall'ambito applicativo della misura gli sportivi professionisti, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 e al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
garantire il coordinamento della misura con gli altri incentivi vigenti, evitando duplicazioni di benefici sugli stessi investimenti.
9/2750/136. Comba, Mollicone, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca, tra le altre, anche misure in materia fiscale e di sostegno ai redditi, nonché in materia di investimenti delle imprese;
il regime agevolativo per i lavoratori impatriati, disciplinato dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, nonché, per i soggetti ancora ammessi, dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, costituisce uno strumento centrale per l'attrazione e il rientro del capitale umano in Italia;
l'attuale disciplina prevede una durata temporale limitata delle agevolazioni fiscali, che potrebbe risultare non pienamente adeguata a incentivare investimenti di medio-lungo periodo nel sistema economico nazionale;
appare opportuno rafforzare la sinergia tra attrazione del capitale umano e promozione degli investimenti produttivi in Italia, incentivando i lavoratori impatriati a destinare risorse significative all'economia reale e al finanziamento del sistema produttivo nazionale;
in tale prospettiva, assume particolare rilevanza favorire investimenti in strumenti finanziari che sostengano le imprese italiane, in particolare le piccole e medie imprese, le start-up innovative, il mercato dei capitali, il debito pubblico a lungo termine e gli organismi di investimento collettivo che investono prevalentemente nel territorio nazionale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a:
introdurre, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una misura sperimentale che consenta ai lavoratori impatriati, iscritti all'AIRE o cittadini di Stati membri dell'Unione europea, già beneficiari dei regimi agevolativi vigenti, di prolungare per ulteriori cinque periodi d'imposta la fruizione delle agevolazioni fiscali, a condizione, pena la decadenza dai benefici, che:
effettuino investimenti significativi nel sistema economico italiano, nel rispetto di una soglia minima complessiva di investimento;
versino un contributo una tantum;
mantengano la residenza fiscale in Italia per un periodo congruo;
prevedere che tali investimenti possano riguardare, in via alternativa o cumulativa, strumenti finanziari idonei a sostenere l'economia nazionale, quali azioni di società italiane quotate su Euronext Growth Milan, piani di risparmio a lungo termine, titoli del debito pubblico a lungo termine, investimenti in start-up innovative, organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi alternativi che investano prevalentemente in Italia, con idonei vincoli temporali di detenzione o reinvestimento;
garantire il coordinamento della misura con gli altri incentivi vigenti, evitando duplicazioni di benefici sugli stessi investimenti.
9/2750/136. (Testo modificato nel corso della seduta)Comba, Mollicone, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
la manovra economica per il 2026, nonostante il quadro geo-politico internazionale complessivamente incerto, reca una serie di importanti disposizioni a sostegno delle famiglie e delle imprese; nonché degli enti locali, per supportarne le capacità di riscossione, anche alla luce dell'elevato numero di enti che entrano in procedura di dissesto per difficoltà;
in particolare, l'articolo 1, comma 662, del provvedimento in esame consente di affidare il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie ad Amco, società a totale partecipazione pubblica, che si avvarrà delle società già esistenti a livello territoriale;
nel quadro finanziario per gli enti locali, la manovra economica prevede più flessibilità nell'uso degli avanzi liberi, rispettando l'ordine delle priorità attualmente previste: la copertura dei debiti fuori bilancio e i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
al riguardo, la principale difficoltà che gli enti locali sono costretti a fronteggiare riguarda il crescente volume delle anticipazioni finanziarie necessarie per garantire servizi fondamentali inderogabili, rivolti alle famiglie e alle persone in condizioni di fragilità;
in tale contesto, si aggiunge l'aumento dell'accantonamento obbligatorio, che nel 2026 si prevede subirà un incremento stimato del 130 per cento rispetto all'annualità precedente, con effetti che determineranno una contrazione diretta della spesa corrente, limitando la capacità dei comuni di sostenere servizi il welfare territoriale;
la necessità di garantire la sostenibilità degli enti locali e la mobilità urbana, in un contesto di attenzione al deficit, a parere dello scrivente, rappresenta un'esigenza che merita particolare impegno, al fine di garantire maggiore tutela dei minori, delle famiglie vulnerabili e per la qualità dei servizi pubblici essenziali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti utili, compatibilmente con il quadro della finanza pubblica e i vincoli di bilancio, ogni opportuna iniziativa volta a garantire un rimborso adeguato e tempestivo delle anticipazioni sostenute dai comuni per i servizi rivolti ai minori, alle famiglie e ai soggetti fragili nonché una revisione dell'aumento dell'accantonamento obbligatorio, affinché gli enti locali possano assicurare la continuità dei servizi sociali fondamentali.
9/2750/137. Congedo, Mollicone, Almici, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il voto all'estero, disciplinato dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ha introdotto il voto postale per il cittadino che è iscritto regolarmente nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Il procedimento di esercizio del voto per i cittadini residenti all'estero vede l'elettore ricevere e poi spedire la busta. In merito alla complessa procedura di voto all'estero numerosi italiani che vivono e risiedono fuori dai confini nazionali lamentano errori e truffe anche attraverso denunce formali. Le irregolarità si possono verificare in varie fasi: al momento della ricezione del plico, dell'espressione del voto, dell'invio del plico e dello scrutinio. Nell'attuale sistema elettorale si possono verificare degli errori del servizio postale, o che i plichi vengano intercettati nelle cassette postali da terzi o da truffatori che li rivendono a candidati disonesti, oppure che gli stessi plichi elettorali vengano addirittura spediti più volte, come è successo, ad esempio, a un cittadino italiano residente a Praga in occasione del referendum costituzionale del 2016, concedendo a un singolo elettore l'occasione di votare due volte. Molti elettori residenti all'estero denunciano che non vi è alcuna certezza che i vari passaggi vengano compiuti correttamente come previsto dalla legge, ma, al contrario, può accadere che i plichi vengano aperti e le schede inserite nelle urne e i tagliandi controllati solo successivamente;
il voto per corrispondenza, oltre a presentare le suddette problematiche di sicurezza, comporta anche un elevato costo per lo Stato italiano che deve sostenere ingenti costi per la finanza pubblica che potrebbe ottimizzare qualora decidesse di attuare un sistema di voto differente da quello per corrispondenza. Si stima che per ogni consultazione elettorale il costo da sostenere per il voto all'estero è di circa sessanta milioni di euro. Un costo elevato che, come segnalato da numerose unità Consolari, non sempre si riesce a coprire l'intero importo organizzativo con i fondi messi a disposizione per la consultazione elettorale, lasciando alla stessa unità consolare parte della copertura delle spese. Questo aspetto crea una discrasia in quanto provoca una riduzione delle risorse economiche a disposizione per le Ambasciate e i Consolati;
considerando che nelle ultime elezioni per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, all'estero si è votato presso le sezioni elettorali appositamente istituite dalle Ambasciate e dai Consolati operanti nei 26 Paesi Membri dell'Unione europea. Gli elettori ammessi al voto hanno ricevuto al proprio indirizzo di residenza estero il certificato elettorale con l'indicazione della data e degli orari delle votazioni nonché dell'indirizzo della sezione presso cui recarsi per votare,
impegna il Governo
a completare il quadro delle misure delineate dai commi 497, 511 e 512 in favore degli italiani residenti all'estero, valutando la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni normative nel sistema di voto all'estero mediante l'istituzione del voto presso le sezioni elettorali appositamente istituite nelle Ambasciate e nei Consolati italiani nel mondo, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse della finanza pubblica.
9/2750/138. Di Giuseppe, Mulè, Mollicone, Almici, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio per il 2026 reca, tra le altre, numerose misure a sostegno delle famiglie, delle imprese e della sanità, in un'ottica di riequilibrio fiscale e di sostegno dell'economia reale;
in particolare, numerose sono le disposizioni in favore degli enti locali, volte principalmente a liberare spazi per gli investimenti, prevedendo, ad esempio, più anticipazioni ai comuni in difficoltà o semplificazioni nell'utilizzo degli avanzi liberi;
con particolare riferimento alla sicurezza pubblica nelle città, si ricordino le misure introdotte recentemente dal decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, e dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, volte a potenziare gli strumenti legislativi per contrastare la criminalità e il degrado, con investimenti in nuove tecnologie (telecamere) e riqualificazione urbana, o le misure in materia di flussi immigratori;
l'impegno profuso dal Governo sta conseguendo già i primi risultati, come dimostrano i dati diffusi dal Viminale che testimoniano un calo dei reati;
a parere della firmataria, occorre proseguire le linee d'intervento già intraprese dall'Esecutivo, per contrastare la criminalità nelle città tutelando i cittadini tutti e i soggetti più fragili, punendo chi commette gravi reati e sostenendo il lavoro delle Forze dell'ordine, rendendo sempre più efficaci al contempo le misure normative relative ai presidi di sicurezza nelle città,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, prevedendo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'introduzione di ulteriori specifici interventi legislativi, d'intesa con la Conferenza Stato-città e le autonomie locali, volti a realizzare nuove postazioni fisse delle Forze dell'ordine presso le principali città metropolitane a più alta incidenza di criminalità, con particolare attenzione alle stazioni della metropolitana e ai nodi più periferici del trasporto pubblico delle aree esterne ai centri urbani, al fine di rafforzare ulteriormente la sicurezza e la prevenzione degli episodi di microcriminalità cittadina, verificando al contempo che i Fondi già assegnati a tale scopo siano effettivamente utilizzati per tali scopi da parte delle Amministrazioni locali.
9/2750/139. Di Maggio, Mollicone, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» reca misure di rilievo anche in materia sanitaria e socio-assistenziale;
l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantendo cure gratuite agli indigenti, e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, la quale non può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
l'articolo 10, comma 27-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l'esenzione IVA per le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, rese da specifici soggetti quali organismi di diritto pubblico, istituzioni sanitarie riconosciute ed enti del Terzo settore non commerciali con finalità di assistenza sociale;
la norma, nel subordinare l'agevolazione fiscale non alla natura della prestazione resa ma alla tipologia giuridica del soggetto erogatore, esclude dall'esenzione attività svolte da ulteriori operatori privati (società di capitali, società di persone, cooperative e altri enti) che erogano identiche prestazioni socio-sanitarie,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ogni opportuna iniziativa di competenza volta a garantire che l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 10, comma 27-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sia riconosciuta in base alla natura delle prestazioni socio-sanitarie rese, assicurando parità di trattamento a tutti i beneficiari indipendentemente dal soggetto erogatore.
9/2750/140. Gabellone, Mollicone, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il fenomeno della violenza contro le donne, una piaga sociale che porta a oltre cento ogni anno il numero delle vittime di femminicidio nel nostro Paese, oltreché a migliaia di maltrattamenti, violenze sessuali, fisiche, psicologiche, economiche e che ha trovato negli ultimi anni anche una esplosione nel mondo digitale, sempre più difficile da controllare, deve essere affrontato, secondo la convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, attraverso azioni di prevenzione, presa in carico, punizione e politiche pubbliche integrate;
con la approvazione della legge 24 novembre 2023, n. 168, questo Parlamento ha previsto la formazione obbligatoria degli operatori che hanno a che fare con le donne vittime di violenza, in chiave di prevenzione secondaria, cioè quando la violenza è già manifesta; è necessario, però, che lo Stato si doti di personale sociale, sanitario, delle Forze dell'ordine, dell'ordine giudiziario, adeguatamente formato e dunque in grado di conoscere il fenomeno, per adottare le misure più appropriate per la presa in carico e la protezione delle vittime;
la recente legge sul reato di femminicidio, legge 2 dicembre 2025, n. 181, è intervenuta a rinforzo di tale previsione, prevedendo la formazione obbligatoria anche del personale della giustizia al fine di approcciare le situazioni di violenza nel modo più competente possibile, sia nella ricerca delle misure cautelari più adeguate, sia rispetto al percorso giudiziario;
le norme in questione non sono state, però, finanziate;
la prevenzione primaria del contrasto alla violenza di genere non può che derivare da un'azione culturale di educazione all'affettività, alle corrette relazioni, alla parità;
le disposizioni introdotte in sede referente, autorizzano la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026 per la realizzazione e l'estensione del progetto «Educare al rispetto – Sport e salute», in collaborazione con Sport e salute Spa, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere nelle scuole secondarie di primo grado, attraverso programmi educativi basati sull'attività sportiva;
l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze costituisce parte integrante della formazione civica e culturale degli studenti e rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione di comportamenti discriminatori e violenti, nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza, libertà e pluralismo;
la Convenzione di Istanbul individua nella prevenzione, nell'educazione, nella promozione dell'uguaglianza tra donne e uomini e nella lotta contro gli stereotipi di genere, strumenti essenziali per la costruzione di una società libera dalla violenza e dalle discriminazioni;
il Comitato di esperte ed esperti del GREVIO ha più volte sollecitato l'Italia a rafforzare l'azione sul piano educativo e culturale, investendo in politiche pubbliche che contrastino gli stereotipi di genere e promuovano una cultura del rispetto fin dall'infanzia,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a stanziare adeguate risorse, anche tramite l'istituzione di un apposito fondo dedicato, al fine di promuovere l'inserimento nel Piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche di un Piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze, volto a sviluppare competenze trasversali in materia di parità, rispetto e inclusione, a prevedere attività curricolari ed extracurricolari adeguate all'età degli studenti, a individuare un referente per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze e a promuovere il monitoraggio e la valutazione degli interventi realizzati con il coinvolgimento delle famiglie e della comunità educante nonché, nell'ambito delle sue proprie prerogative, a stanziare sin dal prossimo provvedimento utile adeguate risorse finanziarie per la completa applicazione delle norme citate in materia di formazione obbligatoria degli operatori di tutti i settori, compreso quello delle Forze dell'ordine e della giustizia.
9/2750/141. Ferrari, Manzi, Braga, Forattini, Ghio, Malavasi, Iacono, Vaccari, Roggiani, Berruto, Laus, Romeo, Filippin, Furfaro, Cuperlo, Lai, Andrea Rossi, Bakkali, Pandolfo, Girelli, Curti, Scarpa, Stumpo, Ascari.
La Camera,
premesso che:
la legge di bilancio costituisce lo strumento fondamentale attraverso il quale il Parlamento orienta le politiche pubbliche di crescita economica, occupazionale e sociale, nella consapevolezza che il rafforzamento del lavoro e del sistema produttivo rappresenta una priorità strategica per l'interesse nazionale;
il sostegno alle imprese che investono in competenze, innovazione e occupazione stabile è una scelta politica centrale, poiché solo un tessuto produttivo solido e radicato nei territori può garantire sviluppo, coesione sociale e opportunità concrete per i giovani;
gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), riformati con la legge 15 luglio 2022, n. 99, rappresentano uno strumento strategico per la formazione tecnica, in grado di rispondere in modo diretto e tempestivo ai fabbisogni di competenze espressi dalle imprese, in particolare nei settori industriali e tecnologici strategici per il Paese;
il coinvolgimento attivo delle imprese nei percorsi degli ITS Academy, nella realizzazione delle attività formative e di tirocinio, costituisce un valore aggiunto essenziale per la qualità della formazione e per l'effettiva occupabilità dei diplomati;
appare pertanto coerente favorire, anche attraverso strumenti di natura fiscale e incentivante, le imprese che investono risorse proprie nella formazione tecnica dei giovani, riconoscendo tali investimenti come fattore di competitività e responsabilità sociale, senza appesantire il carico burocratico o fiscale;
analogamente, il sostegno alle assunzioni stabili dei diplomati degli ITS Academy rappresenta una leva strategica per trasformare la formazione in lavoro di qualità, rafforzando il legame tra istruzione e impresa e contrastando la dispersione di competenze e il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro;
in tale prospettiva, misure di agevolazione e incentivazione rivolte alle imprese che assumono giovani formati nei percorsi ITS contribuiscono a premiare il merito, a valorizzare il lavoro e a sostenere la crescita delle filiere produttive nazionali, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo, occupazione e competitività perseguiti dal Governo,
impegna il Governo:
a valutare, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame in materia di ricerca con ulteriori iniziative volte a rafforzare il sostegno al sistema degli ITS Academy quale leva strategica per l'occupazione giovanile qualificata, la competitività del sistema produttivo nazionale e lo sviluppo dei territori;
a valutare l'opportunità di favorire, nel quadro delle politiche per il lavoro e per lo sviluppo industriale, strumenti di agevolazione e incentivazione a favore delle imprese che investono nei percorsi formativi degli ITS Academy e nell'assunzione stabile dei relativi diplomati, valorizzando gli investimenti in formazione tecnica, tutoraggio e trasferimento di competenze.
9/2750/142. Giorgianni, Mollicone, Almici, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio per il 2026 all'esame dell'Assemblea s'inquadra responsabilmente in un'ottica di politica di finanza pubblica seria e prudenziale, in relazione alla gestione responsabile delle risorse, nel rispetto dei nuovi vincoli europei, bilanciando il sostegno a famiglie e imprese con la necessità di garantire la tenuta dei conti pubblici, mantenere la fiducia dei mercati e contenere i costi del debito, evitando fenomeni recessivi e favorendo la crescita;
nell'ambito delle misure riconducibili al sistema dei trasporti, il testo della manovra economica, nel complesso ulteriormente migliorato a seguito delle numerose proposte emendative approvate al Senato, introduce importanti disposizioni attraverso incentivi per l'innovazione, la sostenibilità e la transizione ecologica nel settore dell'autotrasporto e della logistica, nonostante le limitate risorse finanziarie disponibili, determinate dall'esigenza di preservare l'equilibrio dei conti pubblici e la credibilità del Paese, oggi riconosciuta anche a livello europeo grazie alle politiche del Governo Meloni;
il sottoscrittore del presente atto segnala che, nell'ambito delle politiche di intervento sul trasporto ferroviario, la tratta a binario unico di circa 30 chilometri, gestita da Rete ferroviaria italiana – RFI, che collega Vicenza con i centri dell'Alto Vicentino fino a Schio, molto frequentata da studenti e lavoratori pendolari, necessita di interventi strutturali di ammodernamento, in particolare attraverso l'elettrificazione della linea e l'eliminazione dei numerosi passaggi a livello presenti lungo il tracciato;
da circa trent'anni il territorio interessato attende un complessivo ammodernamento della tratta ferroviaria Vicenza-Schio, senza che sia mai stato avviato un piano organico e concreto di interventi, nonostante la rilevanza strategica del collegamento per la mobilità quotidiana;
lo scrivente rileva altresì che la suddetta linea ferroviaria soffre di criticità strutturali connesse all'utilizzo di locomotrici a gasolio, che comportano ricadute negative in termini ambientali, nonché a una frequenza dei treni, in particolare nelle ore di punta, non adeguata a garantire un servizio efficiente e di qualità;
l'elettrificazione della linea rappresenta un presupposto indispensabile per il potenziamento del servizio, per la riduzione delle emissioni inquinanti e per l'integrazione della tratta con la futura rete metropolitana regionale, contribuendo a rendere il trasporto ferroviario più competitivo e sostenibile;
l'Alto Vicentino costituisce uno dei principali poli industriali del Paese, con un contributo rilevante alla produzione di ricchezza, all'occupazione e alle esportazioni nazionali, rendendo strategico un collegamento ferroviario moderno ed efficiente a servizio del sistema produttivo e delle comunità locali;
l'elettrificazione prevista dai piani aziendali di RFI, unitamente all'eliminazione dei numerosi passaggi a livello presenti lungo la tratta, a giudizio del sottoscrittore del presente atto, consentirebbe di superare in modo strutturale e definitivo le criticità evidenziate, garantendo un significativo miglioramento dell'efficienza, della sicurezza e della qualità del collegamento ferroviario veneto in questione, a beneficio della comunità locale interessata,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, di prevedere lo stanziamento di specifiche risorse finanziarie, al fine di convertire i treni gestiti da RFI, da gasolio a elettrici, lungo la tratta ferroviaria Vicenza-Schio, il cui processo di elettrificazione garantirebbe una significativa riduzione di emissioni di gas serra, riducendo al contempo i costi, i cui benefici economici derivanti dalla diminuzione dell'inquinamento, potrebbero rappresentare un risparmio nel complesso importante.
9/2750/143. Giovine, Mollicone, Caretta, Ciaburro, Ambrosi.
La Camera,
premesso che:
la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta uno degli obiettivi fondamentali dell'azione di Governo, che, attraverso numerosi provvedimenti normativi e amministrativi, persegue la finalità di garantire a ogni lavoratore il diritto di svolgere la propria attività in condizioni di legalità e piena incolumità fisica. Queste costituiscono un valore primario dell'ordinamento, in quanto strettamente connesse alla tutela della persona e alla qualità del lavoro, e sono elementi essenziali per uno sviluppo industriale sostenibile e responsabile;
secondo i dati diffusi dall'INAIL relativi all'anno 2025, messi a confronto con il medesimo periodo dell'anno 2024, si conferma la validità delle politiche intraprese in materia di prevenzione e controllo: le denunce di infortunio registrano infatti una riduzione complessiva del 2,2 per cento, mentre gli infortuni in itinere evidenziano un calo del 2,9 per cento nelle denunce presentate;
tali risultati, seppur incoraggianti, rendono evidente la necessità di proseguire con determinazione lungo il percorso intrapreso, rafforzando ulteriormente le misure di vigilanza per verificare le condizioni lavorative e la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro;
emblematico è il dato statistico sul settore manifatturiero che ad oggi resta tra i più pericolosi e afflitti da sacche di illegalità diffusa principalmente nel distretto tessile di Prato, che interessa 12 comuni in un'area a cavallo tra le province di Prato (comuni di Prato, Cantagallo, Carmignano, Montemurolo, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio), di Pistoia (comuni di Agliana, Montale, Quarrata) e di Firenze (comuni di Calenzano e Campi Bisenzio);
secondo gli ultimi dati, Prato è la prima provincia italiana per incidenza di stranieri residenti (22,4 per cento) e per incidenza di stranieri residenti di origine cinese (14 per cento) e la progressione di crescita di questi ultimi è stata esponenziale: 5 mila nel 2004, oltre 30 mila vent'anni dopo (+580 per cento);
le imprese che operano nel rispetto delle normative, comprese molte realtà cinesi virtuose, si trovano penalizzate da un contesto in cui il rispetto delle regole diventa un ostacolo competitivo;
il sistema illegale consente a operatori irregolari di offrire prezzi fuori mercato, comprimere i tempi di produzione e aggirare gli obblighi contributivi e di sicurezza, alterando le dinamiche concorrenziali e scoraggiando gli investimenti;
come più volte affermato dai rappresentanti del settore appare oggi necessario prevedere un ulteriore potenziamento degli strumenti volti alla prevenzione degli infortuni, attraverso il rafforzamento delle attività di controllo anche sul lavoro sommerso, nonché la promozione di una cultura diffusa della legalità che coinvolga tutti gli attori del sistema produttivo;
in tal senso si registrano frequenti operazioni delle Forze dell'ordine a tutela di dipendenti irregolari costretti a vivere in dormitori di fortuna o sottoposti a condizioni di caporalato, in particolar modo nelle province di Prato e Pistoia, appartenenti al distretto tessile;
le associazioni di categoria, inoltre, affermano che per il contesto produttivo del distretto tessile pratese risulti strategico accompagnare le politiche di prevenzione e legalità con interventi strutturali di sostegno allo sviluppo industriale per favorire la diffusione di buone pratiche nel riciclo e l'innovazione tecnologica rafforzandone la competitività,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere l'adozione di ulteriori iniziative normative di competenza volte a stanziare adeguati contributi al comune di Prato e al comune di Quarrata per il triennio 2026-2028, destinati all'indizione di bandi per il sostegno del distretto tessile pratese finalizzati a realizzare interventi di transizione energetica, innovazione tecnologica e formazione, nonché orientati al miglioramento delle condizioni di lavoro e della legalità nei luoghi di lavoro.
9/2750/144. Gori, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca numerose disposizioni che mirano a sostenere e rafforzare il comparto agricolo e le sue filiere, con particolare riguardo al sostegno delle TEA – Tecniche di Evoluzione Assistita, con previsione di una proroga per la sperimentazione in campo almeno fino al 31 dicembre 2026, e tanto assume particolare importanza e rilevanza proprio dopo l'accordo raggiunto a Bruxelles nel trilogo per il Regolamento sulle piante Ngt, favorendo la genetica di precisione applicata al breeding;
la citata previsione richiederebbe l'individuazione di ulteriori e specifiche risorse per quelle aree della Nazione che si trovano in condizioni di grave stress idrico, riconoscendo ed accettando che proprio le TEA (Tecniche di Evoluzione Assistita) sono fondamentali per contrastare lo stress idrico in agricoltura, permettendo di sviluppare rapidamente varietà di piante (vite, mais, pomodoro, grano ed altro) più resistenti alla siccità, riducendo la necessità di irrigazione e salvaguardando i raccolti, ponendosi esse come una risposta cruciale ai cambiamenti climatici e alla scarsità d'acqua;
in particolare, il Governo italiano ha preso una posizione a livello europeo consentendo, con l'articolo 9-bis del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 (cosiddetto decreto Siccità), e successive modificazioni, la sperimentazione in campo delle piante prodotte attraverso le TEA;
al CREA-Cerealicoltura e Colture Industriali di Foggia è stato creato mediante la cisgenesi un frumento duro più resistente a diverse malattie fungine (ruggini e oidio), che sono la causa di gravi perdite di produzione ogni anno. Nel predetto istituto è stato trasferito il gene LR67 dal frumento tenero alla varietà di frumento duro Svevo, storicamente utilizzata nel panorama varietale italiano per le sue caratteristiche produttive e qualitative, ma suscettibile alle malattie. Le piante cisgeniche ottenute, che sono state già valutate in condizioni controllate per l'oidio, in tale prospettiva, sono qualificate come pronte ad essere valutate in pieno campo per la conferma della resistenza, anche alle ruggini, in condizioni naturali;
la provincia di Foggia, notoriamente conosciuta come il cosiddetto Granaio d'Italia, sul tema del grano duro merita una particolare attenzione e ciò ove si consideri che proprio lo sviluppo della ricerca sulle TEA costituisce, in un territorio gravemente colpito da condizioni di stress idrico e assenza di infrastrutture idonee a garantire continuità e certezza nell'approvvigionamento idrico, un maggiore contributo verso i propri centri di ricerca;
proprio nel corrente anno ha avuto il via «TEA4IT – Tecnologie di Evoluzione Assistita (TEA) per le filiere agroalimentari italiane», progetto finanziato con 9 milioni di euro dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e coordinato da CREA, con l'obiettivo di sviluppare varietà resilienti e di alta qualità, capaci di esprimere al meglio le caratteristiche qualitative e nutrizionali distintive delle principali colture italiane attraverso le Tecnologie di Evoluzione Assistita (TEA), in particolare genome editing e cisgenesi (classificate come NGT-1), per rafforzare la reputazione e la competitività del made in Italy agroalimentare su scala globale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nell'ambito dei processi di valorizzazione della ricerca sulle TEA, nonché nei limiti dei vincoli di finanza pubblica, di stanziare adeguate e specifiche risorse da destinare al CREA, dirette alla sperimentazione in campo con riguardo a progetti di ricerca e della coltivazione del frumento duro per le aree interne con maggiore sofferenza idrica.
9/2750/145. La Salandra, Mollicone, Almici, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
le valute virtuali e le cripto-attività rappresentano la nuova frontiera della tecnologia informatica applicata all'economia e alla finanza, favorendo nuove modalità di investimento alternative al sistema finanziario tradizionale;
l'interconnessione dei mercati delle cripto-attività con il sistema bancario è in continua crescita e rappresenta un punto di attenzione sia per gli intermediari sia per le istituzioni chiamate a regolamentare e vigilare su queste nuove realtà;
pertanto, nell'ottica di favorire uno sviluppo ordinato e legale del settore, sarebbe opportuno istituire un Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e la finanza innovativa, composto da autorità istituzionali di regolamentazione e controllo, nonché dalle associazioni maggiormente rappresentative del settore e da esperti accademici individuati in base a criteri di competenza, allo scopo di:
a) monitorare costantemente i rischi connessi al settore e favorire la collaborazione tra le istituzioni di controllo e gli operatori;
b) elaborare indirizzi strategici nazionali in materia di prevenzione di frodi, abusi e rischi sistemici;
c) predisporre un protocollo di legalità tra le istituzioni e gli operatori del settore finalizzato a contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
d) redigere un rapporto periodico di analisi sulle evoluzioni tecnologiche e finanziarie del comparto, con particolare attenzione agli impatti sulla stabilità del sistema e sulla tutela dei consumatori;
e) promuovere iniziative per l'educazione finanziaria dei consumatori, al fine di incentivare un utilizzo consapevole delle cripto-attività e degli strumenti di finanza innovativa,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di istituire un Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e la finanza innovativa, in ragione di quanto descritto in premessa.
9/2750/146. Dara, Centemero, Cavandoli, De Bertoldi.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame sono previste misure agevolative in relazione agli investimenti nell'economia reale;
lo sviluppo della competitività a livello internazionale del mercato finanziario domestico e il sostegno alle piccole e medie imprese rappresentano temi centrali nell'attività parlamentare del Gruppo della Lega, come dimostrato da interventi normativi poi assunti nel corso della legislatura: ad esempio, con la legge 28 ottobre 2024, n. 162 è stato fatto un passo importante nella direzione di promuovere l'innovazione e la competitività del sistema Paese mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti in start-up e PMI innovative, nonché l'ampliamento delle facoltà operative del Patrimonio Destinato, nell'ottica di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche;
nella medesima direzione già anche la legge sul mercato dei capitali (legge 5 marzo 2024, n. 21), che ha previsto, oltre a una serie di misure di semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati di capitali e di rafforzamento degli strumenti di finanza, l'inserimento dell'educazione finanziaria, assicurativa e alla pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile, tra le tematiche oggetto di insegnamento dell'educazione civica;
anche la ricerca finanziaria e azionaria svolge un ruolo fondamentale sia per l'efficiente funzionamento dei mercati, consentendo agli investitori di formarsi un giudizio informato sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario delle società quotate e di investire, quindi, consapevolmente i loro capitali negli strumenti finanziari emessi da tali società, sia per la formazione di cittadini informati, attivi, responsabili e consapevoli al momento delle scelte in campo finanziario,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative volte a istituire una fondazione per la promozione e il finanziamento della ricerca finanziaria e azionaria, al fine di promuovere e sostenere iniziative di educazione finanziaria e ricerca azionaria sulle imprese a piccola e media capitalizzazione (IPMC).
9/2750/147. Centemero, Cavandoli, De Bertoldi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca una serie di misure in materia di enti territoriali;
i comuni costituiscono il livello di Governo più vicino ai cittadini, rappresentano le comunità locali, ne promuovono lo sviluppo e sono i principali fornitori di servizi essenziali a diretto contatto con i cittadini;
il finanziamento degli enti locali risulta, quindi, fondamentale perché garantisce le risorse necessarie per fornire servizi pubblici e svolgere le funzioni di cui la comunità necessita;
in particolare, nei comuni con bassa densità demografica, con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, gli investimenti in interventi infrastrutturali e nel campo della rigenerazione urbana e dello sviluppo territoriale sostenibile contribuiscono sensibilmente al contrasto dei fenomeni di marginalizzazione, in particolar modo nelle aree interne;
pertanto, in continuità con gli interventi già assunti dal Governo a sostegno degli enti locali, la previsione di ulteriori risorse da destinare specificamente ai piccoli comuni per il finanziamento di programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare, soprattutto con riferimento alle aree urbane a rischio di spopolamento, consentirebbe di sostenere la crescita economica e sociale di tali realtà territoriali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, iniziative normative volte a un ulteriore stanziamento di risorse in favore dei piccoli comuni, con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, da destinare a investimenti per progetti di rigenerazione urbana, efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
9/2750/148. Giaccone, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede anche misure incentivanti, nella forma del credito d'imposta, per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura;
lo spreco alimentare rappresenta una criticità strutturale per il sistema economico e produttivo nazionale, con impatti rilevanti sotto il profilo economico, ambientale e sociale, che interessano l'intera filiera agroalimentare italiana;
le imprese nazionali del settore alimentare, dalla produzione alla trasformazione e alla distribuzione, svolgono un ruolo centrale nella prevenzione dello spreco, in particolare attraverso il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari ancora idonee al consumo umano;
tali attività comportano per le imprese nazionali costi organizzativi, logistici e gestionali che, in assenza di strumenti di sostegno adeguati, rischiano di limitarne la diffusione e la strutturalità;
sostenere le imprese nazionali che effettuano donazioni alimentari significa rafforzare la competitività del sistema agroalimentare italiano, valorizzare le filiere produttive e distributive e promuovere un modello virtuoso che coniuga efficienza economica, responsabilità sociale e riduzione degli sprechi;
la normativa nazionale, in particolare la legge 19 agosto 2016, n. 166, ha già riconosciuto il ruolo degli operatori economici nel recupero delle eccedenze alimentari, rendendo opportuno affiancare al quadro regolatorio strumenti fiscali di accompagnamento in grado di sostenere concretamente l'impegno delle imprese;
gli obiettivi di riduzione dello spreco alimentare, di sostenibilità delle filiere agroalimentari e di responsabilizzazione degli operatori economici continuano a orientare le politiche dell'Unione europea, incidendo sulla normativa in materia di gestione delle eccedenze e sugli impegni di riduzione dello spreco al 2030;
l'introduzione di misure fiscali nazionali a favore delle donazioni alimentari risulta pertanto coerente con gli obiettivi europei di riduzione dello spreco alimentare e di sostenibilità delle filiere agroalimentari, come definiti nel quadro delle politiche dell'Unione europea, senza pregiudicare l'autonomia delle scelte nazionali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a:
introdurre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, misure fiscali di incentivazione, anche sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese nazionali e degli operatori alimentari che cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari previsti dalla legge 19 agosto 2016, n. 166;
definire criteri chiari, proporzionati e verificabili per la determinazione del valore dei beni donati e per le modalità di controllo delle operazioni di donazione, al fine di garantire certezza giuridica agli operatori e prevenire distorsioni applicative;
promuovere, attraverso tali strumenti, un rafforzamento strutturale delle politiche di riduzione dello spreco alimentare, sostenendo il ruolo attivo delle imprese e favorendo una maggiore diffusione delle pratiche di donazione lungo l'intera filiera agroalimentare.
9/2750/149. Montemagni, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio in esame individua le priorità programmatiche e finanziarie nelle materie afferenti alle politiche sociali, sanitarie e di tutela delle persone in condizione di fragilità;
in particolare, istituisce un fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni volte al potenziamento dei servizi socio-educativi territoriali, dei centri con funzione educativa e ricreativa e delle attività di supporto ai minori;
è previsto, altresì, il rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, nonché il rafforzamento dei centri antiviolenza, delle case-rifugio e di interventi educativi di prevenzione e contrasto della violenza di genere, delineando un quadro di misure integrate di protezione, inclusione sociale e sostegno ai percorsi di autonomia;
tali disposizioni risultano di particolare rilievo anche in relazione alla tutela degli orfani della donna vittima del delitto di femminicidio, i quali, in quanto minori o giovani adulti colpiti da un evento traumatico di eccezionale gravità, necessitano di interventi coordinati sul piano educativo, sociale e formativo, coerenti con le suddette finalità;
il femminicidio, come definito dall'articolo 577-bis del codice penale, costituisce una gravissima e inaccettabile violazione dei diritti fondamentali della persona e produce effetti deleteri e duraturi anche sugli orfani della donna vittima del delitto di femminicidio, esposti a una condizione di particolare vulnerabilità psicologica, sociale, educativa ed economica;
la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, ha evidenziato la necessità di assicurare una presa in carico tempestiva, integrata e omogenea sul territorio nazionale degli orfani della donna vittima del delitto di femminicidio, fondata sul coordinamento tra istituzioni statali, servizi territoriali e Servizio sanitario nazionale, nonché su strumenti di monitoraggio e semplificazione delle procedure di accesso alle tutele;
il Governo italiano in questa legislatura ha dimostrato grande attenzione, sensibilità, efficacia nel realizzare e potenziare politiche specificamente dedicate a dispiegare una adeguata risposta a queste drammatiche situazioni;
risulta pertanto essenziale assicurare che le risorse già stanziate a legislazione vigente e le politiche previste dalla legge di bilancio siano attuate, in conformità a quanto già deciso dall'Esecutivo e dal legislatore, in modo coerente e funzionale anche alla tutela degli orfani di femminicidio, evitando disomogeneità territoriali e ritardi nell'attivazione degli interventi,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di favorire, nell'ambito dell'attuazione delle misure previste dalla legge di bilancio, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, iniziative e azioni rivolte agli orfani della donna vittima del delitto di femminicidio, ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale, finalizzate a sostenerne la tutela, la continuità dei percorsi educativi e formativi e i processi di inclusione e reinserimento sociale e professionale;
a valutare l'opportunità di favorire, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, che la formazione specialistica prevista per il personale sanitario, socio-sanitario e dei servizi territoriali tenga conto, tra i propri contenuti, anche della prevenzione della vittimizzazione secondaria e del miglioramento della gestione dei percorsi di tutela degli orfani di femminicidio.
9/2750/150. Lancellotta, Mollicone, Almici, Caretta, Ciaburro, Ambrosi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca una pluralità di misure volte a sostenere la crescita e gli investimenti, con particolare riguardo alla digitalizzazione, alla transizione energetica, alla Zona Economica Speciale (ZES) Unica del Mezzogiorno e al piano «Transizione 5.0»;
l'obiettivo del provvedimento è il consolidamento del tessuto produttivo nazionale, attraverso l'efficientamento delle agevolazioni fiscali e il sostegno alla liquidità delle imprese colpite da shock esogeni;
si è recentemente delineato un contrasto interpretativo tra l'amministrazione finanziaria e le imprese in merito all'applicazione dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. L'orientamento dell'Agenzia delle entrate limita il pieno riporto delle perdite fiscali per i soggetti che hanno beneficiato di contributi e indennità legati all'emergenza COVID-19, determinando un pregiudizio economico per imprese e lavoratori autonomi già severamente colpiti dalle restrizioni e dai lockdown;
il Governo stesso, in sede di risposta a interrogazione parlamentare in Commissione Finanze (n. 5-04589), ha riconosciuto l'opportunità di «un intervento normativo correttivo» volto, ad avviso dei sottoscrittori del presente atto, a fare chiarezza sulla fattispecie;
occorre pertanto adottare quanto prima una norma di interpretazione autentica che stabilisca l'irrilevanza dei contributi COVID-19 ai fini del calcolo delle perdite fiscali di cui all'articolo 84, comma 1, del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) così da garantire l'estensione a tali contributi del medesimo regime di neutralità già previsto dall'articolo 10-bis del citato decreto-legge n. 137 del 2020 per la deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali (ex articoli 61 e 109, comma 5, TUIR),
impegna il Governo
compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di intervenire, anche con una norma di natura interpretativa, per chiarire che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati per l'emergenza COVID-19 non comportano limitazioni alla rilevanza fiscale delle perdite d'impresa in modo da garantire la piena neutralità fiscale dei sostegni emergenziali e prevenire l'insorgere di onerosi contenziosi tributari.
9/2750/151. Maerna, Zucconi, Mollicone, Caretta, Ciaburro, Ambrosi.
La Camera,
premesso che:
le trasformazioni in atto nel settore siderurgico richiedono una riflessione sulla necessità di sostenere una transizione verso modelli produttivi più sostenibili e innovativi, da coniugare necessariamente con l'urgenza di garantire un'adeguata tutela sociale ai lavoratori coinvolti nei processi di ristrutturazione e crisi aziendali come i lavoratori di ILVA in amministrazione straordinaria (A.S.) e ADI in amministrazione straordinaria (A.S.), attualmente beneficiari di trattamenti di integrazione salariale;
di particolare importanza sarebbe favorire il rilancio industriale, la coesione territoriale e la competitività del comparto, promuovendo al tempo stesso misure concrete e inclusive di incentivazione di percorsi professionali e imprenditoriali innovativi e sostenibili: iniziative volte a favorire la riqualificazione dei lavoratori, la nascita di nuove imprese e il rafforzamento delle competenze necessarie per affrontare le sfide della transizione ecologica e digitale;
per ridurre l'impatto sociale delle crisi aziendali, si rende necessaria l'attivazione di misure specifiche di accompagnamento rivolte ai lavoratori prossimi al pensionamento o intenzionati a intraprendere percorsi alternativi;
il contesto di trasformazione industriale in atto nel territorio di Taranto e provincia richiede, pertanto, uno sforzo aggiuntivo per mettere in campo iniziative che garantiscano un equilibrio tra la tutela sociale dei lavoratori e il rilancio industriale del settore siderurgico, attraverso interventi che promuovano la coesione territoriale, la sostenibilità occupazionale e la competitività,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni opportuna iniziativa di competenza volta a:
avviare programmi di accompagnamento, formazione e riqualificazione professionale per i lavoratori ILVA e ADI in amministrazione straordinaria, attualmente beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, finalizzati all'accompagnamento verso nuove opportunità lavorative, che prevedano, in particolare, corsi di formazione specialistica e aggiornamento delle competenze; supporto all'autoimprenditorialità e all'inserimento in settori innovativi; esodi incentivati per favorire il ricambio generazionale e la mobilità interna;
adottare misure di sostegno al reddito dei lavoratori ADI in amministrazione straordinaria, beneficiari del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, quali l'integrazione dell'indennità di cassa integrazione;
consentire ai lavoratori dipendenti del settore siderurgico che, nel biennio 2026-2027, risultino impiegati da almeno dieci anni nell'ambito del ciclo integrale di produzione dell'acciaio, di accedere al trattamento pensionistico anticipato, a condizione che possiedano un'anzianità contributiva non inferiore a trenta anni;
promuovere presso Acciaierie per l'Italia in amministrazione straordinaria e ILVA in amministrazione straordinaria percorsi di accompagnamento dei lavoratori verso nuove esperienze professionali, anche attraverso esodi incentivati, anche finalizzate all'avvio di iniziative di autoimprenditorialità all'interno di un apposito accordo con le rappresentanze sindacali del settore.
9/2750/152. Maiorano, Mollicone, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2026 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;
l'IIT – Istituto Italiano di Tecnologia, Fondazione costituita con il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha la finalità di promuovere la ricerca scientifica d'eccellenza, lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale;
il Piano Strategico vigente (2024-2029) dell'IIT individua quattro aree tematiche principali: robotica, nano-materiali, tecnologie per la vita, computazione, le quali, attraverso una forte interdisciplinarità, rappresentano una combinazione di scienza e applicazioni alla base dell'ingegneria del prossimo futuro;
il provvedimento in esame interviene, tra l'altro, a sostegno dei programmi di ricerca e innovazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di supportare il perseguimento degli obiettivi di ricerca dell'Istituto Italiano di Tecnologia, fiore all'occhiello della ricerca italiana.
9/2750/153. Malaguti, Mollicone, Caretta, Ciaburro, Ambrosi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», contiene diverse disposizioni in materia di crescita e investimenti;
la Questura di Siena dispone di due immobili entrambi situati nel centro storico della città. In uno di questi, sito in quella via del Castoro, trovano allocazione l'ufficio del Questore con il suo Gabinetto, nonché le Divisioni Anticrimine e Amministrativa con i rispettivi uffici da essi dipendenti tra cui la Squadra Mobile, la Digos ed uffici al pubblico quali la ricezione denunce, l'ufficio Passaporti, Porto d'armi ed altri. Nell'altra sede, sita in quella via delle Sperandie, trovano invece allocazione l'ufficio del personale, l'ufficio Immigrazione, il tecnico logistico con rimessa automezzi, mensa di servizio ed alloggi individuali e collettivi di servizio. Entrambi palazzi storici, il primo, quello di via del Castoro, adiacente al Duomo, risale al 1500 mentre l'altro, quello di via delle Sperandie addirittura risalente al 1300, fu sede di un antico convento;
le strutture in questione sono attualmente entrambe di proprietà di INVIMIT da circa 8 anni ma che in precedenza sono stati il primo di proprietà del comune di Siena ed il secondo di proprietà della provincia di Siena;
per entrambi i palazzi non sono state compiute, nel tempo, le opere di ristrutturazione e attualmente si trovano in uno stato non consono alle necessità;
solo recentemente – grazie anche all'attuale rappresentante del Governo – si è proceduto a lavori di ristrutturazione dei servizi igienici per la maggior parte inutilizzabili e si stanno progettando opere per la messa in sicurezza dall'amianto presente nella sede di via del Castoro con evidente pericolo per chi vi sia chiamato a svolgere la propria attività;
tuttavia, le opere finalmente messe in atto non appaiono poter garantire, da sole, un progetto di stabilità e fruibilità a medio e lungo termine dei fabbricati de quo;
tale condizione di criticità, per altro già denunciata dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori di polizia nelle varie sedi – anche istituzionali – è stata recentemente avvalorata da una relazione tecnica redatta da un esperto della normativa relativa al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nominato dal Sindacato FSP della Polizia di Stato;
l'attuale Amministrazione comunale di Siena si è resa disponibile nel contribuire al reperimento di uno stabile adeguato ovvero alla individuazione di un terreno atto alla edificazione ex novo di una ampia struttura che possa ospitare tutti gli uffici cittadini della Polizia di Stato, ivi compresa la Polizia Stradale, con evidente risparmio sulle spese di locazione di tutte le attuali sedi, e costituendo anche un polo di protezione civile, di rifugio in caso di emergenze contro minacce di terremoti, alluvioni e calamità naturali in genere non esistente nella città di Siena,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, in raccordo con il comune di Siena e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dell'avvio di un percorso istituzionale volto al superamento dell'attuale inadeguatezza e frammentazione delle sedi della Questura di Siena, con la verifica della fattibilità tecnica ed economica dell'utilizzo di un immobile esistente ovvero della realizzazione di una nuova struttura idonea a ospitare la Questura, la Polizia Stradale e gli altri uffici operativi, nel rispetto degli standard di sicurezza e funzionalità;
a valutare l'opportunità di adottare, nelle more dell'individuazione della soluzione strutturale, ogni iniziativa utile ad assicurare condizioni di lavoro e di accesso al pubblico maggiormente conformi alla normativa vigente.
9/2750/154. Michelotti, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio in esame reca numerose disposizioni volte al rafforzamento delle attività di prevenzione e di sostegno alle persone affette da patologie oncologiche;
il percorso di cura dei pazienti oncologici richiede un approccio multidisciplinare che tenga conto non solo degli aspetti clinici, ma anche di quelli psicologici, relazionali e legati alla qualità della vita;
la figura professionale dell'estetista, opportunamente formata, può svolgere un ruolo di supporto significativo nel miglioramento del benessere psico-fisico dei pazienti oncologici, attraverso trattamenti non invasivi finalizzati alla cura dell'immagine, della pelle e al sostegno dell'autostima;
la legge 4 gennaio 1990, n. 1, disciplina l'attività di estetista, mentre la legge 21 dicembre 1978, n. 845, individua i princìpi fondamentali in materia di formazione professionale;
appare necessario adeguare la normativa vigente al mutato contesto sanitario e sociale, valorizzando percorsi formativi specialistici destinati agli operatori del settore estetico che operano in ambito oncologico;
risulta opportuno promuovere, nel rispetto delle competenze regionali in materia di formazione professionale, l'istituzione di corsi di specializzazione altamente qualificanti e omogenei sul territorio nazionale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative di competenza, al fine di promuovere un intervento normativo, volto a prevedere che le regioni, sentite le articolazioni regionali delle organizzazioni di categoria di rilevanza nazionale, istituiscano corsi di specializzazione per la figura di «Operatore estetico oncologico», della durata di almeno 600 ore, riservati a soggetti già in possesso della qualifica professionale di estetista per favorire l'acquisizione, attraverso tali percorsi formativi, di competenze tecnico-scientifiche, pratiche, relazionali ed empatiche specificamente orientate all'assistenza della persona affetta da patologie oncologiche, in un'ottica di integrazione con i percorsi di cura del Servizio sanitario nazionale nonché a promuovere l'armonizzazione dei suddetti percorsi formativi sul territorio nazionale, nel rispetto dell'autonomia regionale, al fine di garantire standard minimi uniformi di qualità della formazione e dell'assistenza.
9/2750/155. Matone, Loizzo, Miele, Latini.
La Camera,
premesso che:
i commi 853-856 del provvedimento in esame recano disposizioni di interpretazione autentica in relazione all'esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche;
ai sensi dell'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono esenti dall'imposta municipale unica (IMU) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i);
tra tali immobili sono ricompresi quelli utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
tale norma si presta ad essere interpretata letteralmente nel senso di escludere la rilevanza della destinazione pubblica dell'immobile realizzato dall'operatore economico – cui sia stato trasferito il diritto reale di godimento sull'immobile al fine di consentire l'equilibrio economico-finanziario, secondo quanto previsto dalle norme sui contratti pubblici –, pur in presenza di una piena disponibilità dell'immobile da parte dell'ente pubblico e dello svolgimento in tale immobile di attività pubbliche, rendendo inapplicabili le ipotesi di esenzione dell'IMU previste;
ciò comporta la necessità di prevedere una fattispecie di interpretazione autentica che consenta di attribuire, in tali casi, rilevanza alla dimensione sostanziale dell'utilizzazione pubblica dell'immobile rispetto alla regolamentazione formale imposta dal perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario su cui si basa la realizzazione dell'opera pubblica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di assumere ogni opportuna iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta ad interpretare l'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di chiarire che gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui ne sia ceduto il diritto reale di godimento, nell'ambito dei contratti di concessione di cui al Codice dei contratti pubblici, ad un operatore economico ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per un periodo di tempo determinato, a condizione che l'ente pubblico conservi la piena disponibilità dell'immobile e nello stesso vengano svolte esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali.
9/2750/156. Milani, Mollicone, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame interviene con diverse novelle sulla legge 14 novembre 2016, n. 220, dedicata al cinema e all'audiovisivo;
con la mozione 1-00489 la Camera ha approvato il chiaro indirizzo di riforma della legge 14 novembre 2016, n. 220;
il provvedimento in esame istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il Fondo per lo sviluppo, per il rafforzamento e per il rilancio della competitività nonché per la promozione del sistema musicale italiano;
il Fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a partire dal 2026, è destinato alle imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea;
l'introduzione di questa misura riconosce finalmente il valore industriale, culturale e occupazionale della musica popolare contemporanea, che rappresenta una parte fondamentale dell'identità culturale nazionale e dell'economia dello spettacolo dal vivo;
con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica di:
dare piena attuazione alla mozione 1-00489 in materia di riforma della legge 14 novembre 2016, n. 220, garantendo, tramite iniziative anche di carattere normativo nel primo provvedimento utile, che l'applicazione dei nuovi criteri per i contributi e per le agevolazioni fiscali, in corso di definizione, venga concertata con gli operatori del settore;
adottare, in sede di definizione del decreto relativo al Fondo per lo sviluppo, per il rafforzamento e per il rilancio della competitività, nonché per la promozione del sistema musicale italiano, criteri premiali volti a sostenere le micro, piccole e medie imprese, nonché a valorizzare i progetti che favoriscono la promozione dei giovani artisti, nonché a promuovere iniziative da realizzare nelle aree più periferiche, interne o svantaggiate, in coerenza col Piano Olivetti per la Cultura;
adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte alla piena attuazione della legge 29 luglio 1949, n. 717, cosiddetta «Del Debbio», per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici.
9/2750/157. Mollicone, Caretta, Ciaburro, Ambrosi.
La Camera,
premesso che:
il contesto internazionale è caratterizzato da una rapida e imprevedibile trasformazione, con un crescente coinvolgimento delle tecnologie emergenti e una crescente attenzione alla cybersicurezza, alla guerra ibrida e alle operazioni spaziali;
nell'ambito militare, in particolare, il personale riveste un ruolo sempre più cruciale attesa la necessità di prevedere livelli di addestramento e qualificazione sempre più impegnativi per poter maneggiare adeguatamente le nuove tecnologie militari;
le Forze armate devono affrontare una crescente necessità di competenze specialistiche, non solo nel campo delle operazioni tradizionali, ma anche in ambiti sempre più avanzati, come l'intelligenza artificiale, la guerra cibernetica, i droni e le tecnologie di guerra elettronica. Di fronte a tali sfide, l'addestramento e la qualificazione del personale devono essere costantemente aggiornati e migliorati, per garantire che i soldati possiedano le competenze richieste per operare con mezzi tecnologicamente avanzati e per affrontare nuovi tipi di minacce;
il Governo italiano ha assunto impegni cruciali a livello internazionale, in particolare con la NATO, che prevede l'allocazione di almeno il 3,5 per cento del prodotto interno lordo per il rafforzamento delle capacità difensive. Questo impegno implica, oltre all'incremento delle risorse finanziarie, anche un potenziamento significativo degli organici, un elemento fondamentale per garantire una risposta adeguata alle esigenze di difesa collettiva, soprattutto alla luce della crescente instabilità geopolitica;
le Forze armate italiane, seppur protagoniste in contesti internazionali e nell'ambito della difesa nazionale, sono sempre più coinvolte anche in attività di supporto alla sicurezza interna, come la protezione civile e operazioni di ordine pubblico (come «Strade Sicure» e «Stazioni Sicure»),
impegna il Governo
a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame nel settore della difesa con ulteriori iniziative, anche normative, volte a incrementare le risorse finanziarie destinate al reclutamento e all'addestramento di ulteriori unità per le Forze armate, in modo da garantire il rafforzamento delle capacità operative in tutti i domini (terrestre, marittimo, aero-spaziale e cibernetico), e per far fronte alla crescente complessità degli scenari di difesa contemporanei e a garantire che il processo di selezione e reclutamento tenga conto della necessità di rispondere alle nuove sfide tecnologiche, prevedendo l'assunzione di una parte di personale con competenze specifiche in settori innovativi come l'intelligenza artificiale e la cybersicurezza.
9/2750/158. Padovani, Chiesa, Comba, Malaguti, Mollicone, Almici, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
la legge 13 giugno 2023, n. 83 di ratifica del nuovo Accordo tra Italia e Svizzera sui lavoratori frontalieri (firmato in data 23 dicembre 2020 ed entrato pienamente in vigore il 1° gennaio 2024) stabilisce, tra l'altro, che «[...]ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 9 della presente legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974.» (Articolo 10);
in data 23 dicembre 2020 il Governo, le associazioni sindacali e l'Associazione comuni italiani di frontiera, hanno sottoscritto uno specifico memorandum, concordando, in particolare, che «Il Governo riconosce la specificità e il ruolo dei comuni di frontiera e si impegna a garantire in via strutturale risorse finanziarie per i comuni di frontiera attraverso la previsione, nel disegno di legge di ratifica dell'Accordo, di trasferimenti dallo stato fino al 50 per cento in parte corrente, assicurando che non vi siano riduzioni delle risorse attualmente disponibili derivanti dal versamento dei ristorni da parte dei cantoni in applicazione dell'Accordo del 1974 e pari, per l'anno 2019, a 94.837.042 franchi svizzeri (88.996.612,10 euro) per 64.679 frontalieri, nonché il finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera a valere sulle eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'Accordo, al netto delle esigenze di finanziamento dei trasferimenti compensativi dei ristorni e delle misure di carattere fiscale e previdenziale a favore dei lavoratori frontalieri di cui al presente memorandum d'intesa.»;
considerato che da tale impegno discende con chiarezza che eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'Accordo, al netto delle esigenze di finanziamento dei trasferimenti compensativi dei ristorni, devono essere impiegate per il finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera;
apprezzato che, a fronte di circa 40 milioni di euro di maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'Accordo, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto di quanto stabilito nel memorandum citato, ha parimenti aumentato nel bilancio 2026 le risorse (legge 13 giugno 2023, n. 83, articolo 11), «destinate al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera [...] nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche, con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei territori dei predetti comuni, occupati presso aziende ubicate nei medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva»;
rilevato che i territori frontalieri della fascia di confine con la Svizzera, costituiscono un unicum in termini di problemi, complessità e fragilità in particolare per il profilo socio-economico;
riscontrata l'efficacia delle Zone economiche speciali, laddove sono state attivate, per recuperare il divario socioeconomico dei territori in crisi di sviluppo,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame concernenti le Zes con ulteriori iniziative normative funzionali all'istituzione di una Zona economica speciale ricomprendente i territori dei comuni di confine con la Svizzera nelle province di Varese, Como, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola, valorizzando a tal fine anche i fondi stanziati dall'articolo 11 della legge 13 giugno 2023, n. 83, per il finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale nei territori dei comuni di frontiera con particolare riguardo al sostegno delle attività produttive e delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei territori dei predetti comuni, occupati presso aziende ubicate nei medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di colmare il divario salariale e sostenere la competitività rispetto ai livelli oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva.
9/2750/159. Candiani, Zoffili.
La Camera,
premesso che:
la legge 13 giugno 2023, n. 83 di ratifica del nuovo Accordo tra Italia e Svizzera sui lavoratori frontalieri (firmato in data 23 dicembre 2020 ed entrato pienamente in vigore il 1° gennaio 2024) stabilisce, tra l'altro, che «[...]ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 9 della presente legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974.» (Articolo 10);
in data 23 dicembre 2020 il Governo, le associazioni sindacali e l'Associazione comuni italiani di frontiera, hanno sottoscritto uno specifico memorandum, concordando, in particolare, che «Il Governo riconosce la specificità e il ruolo dei comuni di frontiera e si impegna a garantire in via strutturale risorse finanziarie per i comuni di frontiera attraverso la previsione, nel disegno di legge di ratifica dell'Accordo, di trasferimenti dallo stato fino al 50 per cento in parte corrente, assicurando che non vi siano riduzioni delle risorse attualmente disponibili derivanti dal versamento dei ristorni da parte dei cantoni in applicazione dell'Accordo del 1974 e pari, per l'anno 2019, a 94.837.042 franchi svizzeri (88.996.612,10 euro) per 64.679 frontalieri, nonché il finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera a valere sulle eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'Accordo, al netto delle esigenze di finanziamento dei trasferimenti compensativi dei ristorni e delle misure di carattere fiscale e previdenziale a favore dei lavoratori frontalieri di cui al presente memorandum d'intesa.»;
considerato che da tale impegno discende con chiarezza che eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'Accordo, al netto delle esigenze di finanziamento dei trasferimenti compensativi dei ristorni, devono essere impiegate per il finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera;
apprezzato che, a fronte di circa 40 milioni di euro di maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'Accordo, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto di quanto stabilito nel memorandum citato, ha parimenti aumentato nel bilancio 2026 le risorse (legge 13 giugno 2023, n. 83, articolo 11), «destinate al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera [...] nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche, con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei territori dei predetti comuni, occupati presso aziende ubicate nei medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva»;
rilevato che i territori frontalieri della fascia di confine con la Svizzera, costituiscono un unicum in termini di problemi, complessità e fragilità in particolare per il profilo socio-economico;
riscontrata l'efficacia delle Zone economiche speciali, laddove sono state attivate, per recuperare il divario socioeconomico dei territori in crisi di sviluppo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame concernenti le Zes con ulteriori iniziative normative funzionali all'istituzione di una Zona economica speciale ricomprendente i territori dei comuni di confine con la Svizzera nelle province di Varese, Como, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola, valorizzando a tal fine anche i fondi stanziati dall'articolo 11 della legge 13 giugno 2023, n. 83, per il finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale nei territori dei comuni di frontiera con particolare riguardo al sostegno delle attività produttive e delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei territori dei predetti comuni, occupati presso aziende ubicate nei medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di colmare il divario salariale e sostenere la competitività rispetto ai livelli oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva.
9/2750/159. (Testo modificato nel corso della seduta)Candiani, Zoffili.
La Camera,
premesso che:
la legge 13 giugno 2023, n. 83 di ratifica dell'accordo fiscale tra Italia e Svizzera, votata all'unanimità dalle forze politiche presenti in Parlamento, riprendendo il contenuto del memorandum d'intesa sottoscritto nel 2020 tra il governo italiano, i sindacati dei lavoratori frontalieri e l'associazione dei comuni di frontiera, stabilisce che lo Stato garantisce ai comuni di frontiera una somma pari ad 89 milioni di euro all'anno. A tal riguardo, l'articolo 10, comma 3, del citato provvedimento, stabilisce che presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025;
nella legge di ratifica viene altresì stabilito che lo Stato, anche dopo il 2033, allorquando la Svizzera cesserà di versare i ristorni, garantirà comunque ai comuni di frontiera il medesimo importo annuo di 89 milioni di euro;
inoltre, l'articolo 11 della legge dispone che con le tasse pagate in Italia dai cosiddetti «nuovi frontalieri», coloro che sono stati assunti in Svizzera in epoca successiva alla legge di ratifica, venga creato un altro fondo da destinare ad infrastrutture nei territori dei comuni di frontiera e alla maggiorazione degli stipendi di coloro che rimarranno a lavorare in Italia. Ciò al fine di rendere più competitive le aziende operanti in territorio italiano nella zona di frontiera, che potranno garantire salari più elevati ai loro dipendenti per diminuire l'esodo di manodopera verso la Svizzera ed evitare il rischio di desertificazione produttiva del territorio di confine;
si tratta di una legge storica che, per la prima volta in Italia, attua il principio del federalismo fiscale;
con riguardo all'ultima annualità, la Svizzera ha versato all'Italia, a titolo di ristorni delle tasse versate ai Cantoni dai lavoratori frontalieri, una somma maggiore, circa 128 milioni di euro, rispetto a quella assicurata di 89 milioni di euro,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità:
nello spirito dell'accordo internazionale richiamato in premessa, di accompagnare le misure recate del provvedimento con ulteriori interventi volti a destinare le maggiori somme ai territori di frontiera, anche mediante il coinvolgimento delle regioni interessate;
di assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta ad adottare quanto prima il decreto interministeriale previsto dall'articolo 11 della legge 13 giugno 2023, n. 83, affinché possano essere determinati i criteri di spesa delle somme che, anno dopo anno, andranno ad incrementare il fondo costituito dalla legge medesima.
9/2750/160. Pellicini, Mollicone, Caretta, Ciaburro, Ambrosi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della cultura, destina risorse alla promozione dello spettacolo dal vivo e alla valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, anche attraverso il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo;
il Festival Verdi di Parma e Busseto rappresenta una manifestazione culturale di rilevanza nazionale e internazionale, strettamente connessa alla tradizione lirica italiana e alla figura di Giuseppe Verdi, simbolo universalmente riconosciuto del patrimonio musicale e culturale del Paese;
l'edizione 2025 del Festival ha celebrato il venticinquesimo anniversario dalla sua istituzione ed è stata insignita della medaglia del Presidente della Repubblica, a conferma dell'alto valore artistico, culturale e istituzionale dell'iniziativa;
il Festival si caratterizza per una progettualità culturale radicata nei luoghi verdiani, contribuendo in modo significativo alla promozione internazionale dell'opera lirica italiana e allo sviluppo turistico ed economico del territorio di Parma e Busseto;
nonostante l'impegno e l'attenzione riservata dal Governo nella valorizzazione delle opere e del circuito verdiano il sostegno finanziario attualmente riconosciuto al Festival Verdi nell'ambito del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo non risulta, anche a causa dei gravi ritardi accumulati nel corso dei passati esecutivi, pienamente proporzionato al valore artistico dell'evento, alla sua capacità di attrazione internazionale e al ruolo strategico che esso svolge nella promozione dell'identità culturale italiana;
come sopra richiamato, grazie a questo Governo sono in corso importanti iniziative di valorizzazione del patrimonio verdiano, tra cui il recupero di Villa Verdi e dei luoghi storici connessi alla sua opera, e che nel 2029 ricorrerà il bicentenario del Teatro Regio di Parma, istituzione di assoluto rilievo nella storia del melodramma;
considerato che nell'ambito della legge di bilancio, il sostegno ai grandi eventi culturali di riconosciuto valore costituisce uno strumento di investimento strategico per la crescita culturale, economica e turistica del Paese, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità:
nell'ambito delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della cultura, anche attraverso una ricognizione degli strumenti di sostegno già previsti per lo spettacolo dal vivo, di assicurare ulteriori forme di valorizzazione e sostegno alla realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
di valorizzare, nell'ambito dei criteri di riparto e programmazione del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, il ruolo culturale, artistico e turistico del Festival Verdi quale strumento di promozione del patrimonio musicale italiano nel contesto internazionale, anche in vista delle prossime ricorrenze di particolare rilievo legate al patrimonio verdiano.
9/2750/161. Pietrella, Mollicone, Caretta, Ciaburro, Ambrosi.
La Camera,
premesso che:
secondo i dati riportati nel rapporto Cnel sull'attrattività dell'Italia, tra il 2011-2024 sono emigrati 630 mila giovani e il saldo migratorio è pari a -441mila; solo nel 2024 sono stati 78 mila i giovani che hanno lasciato il nostro Paese;
in termini di Pil, si stima che il valore del capitale umano uscito nel predetto arco temporale 2011-2024 sia pari al 7,5 per cento;
il fenomeno cosiddetto della «fuga dei cervelli» rischia di tradursi in emergenza sociale ed economica per la sostenibilità del Paese, alla luce anche della perdurante crisi demografica (secondo l'ultimo report dell'Istat, tra gennaio e luglio 2025 le nascite nel nostro Paese sono diminuite di oltre 13 mila unità rispetto allo stesso periodo del 2024, con un calo del 6,3 per cento);
le ragioni della fuga sono principalmente legate a condizioni lavorative insoddisfacenti, tra cui stipendi bassi e rapporti di lavoro non stabili;
proprio per contrastare tale fenomeno, tra le proposte emendative presentate dal gruppo Lega al Senato durante l'esame della manovra di bilancio, vi era quella della cosiddetta «Flat tax giovani», ovvero un'imposta flat sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali ed entro un limite di reddito, nell'ottica di sostenere i giovani under 30 ad avere contratti stabili e salari adeguati e incentivare il rientro in Italia degli under 35; purtroppo per ragioni di oneri e coperture la proposta non ha potuto trovar luce,
impegna il Governo
a valutare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, l'opportunità di accompagnare le misure recate del provvedimento in esame in materia di sostegno ai giovani con ulteriori iniziative normative volte ad introdurre una flat tax giovani per contrastare il fenomeno della loro fuga all'estero e la perdita di capitale umano.
9/2750/162. Toccalini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», reca specifiche disposizioni in materia di previdenza sociale;
sul punto, si mette in rilievo che resta irrisolta la situazione di numerosi ex agenti di commercio iscritti alla Fondazione Enasarco, i cosiddetti «lavoratori silenti», i quali hanno versato obbligatoriamente contributi previdenziali senza maturare i requisiti per accedere a una pensione integrativa;
come già precisato con ordine del giorno 9/02112-bis-A/182, tale situazione è conseguenza delle regole irragionevolmente stringenti, tra cui il requisito di 20 anni di anzianità contributiva, a cui gli iscritti sono stati sottoposti e di limitazioni normative che impediscono la ricongiunzione, la totalizzazione o il cumulo dei contributi versati;
la gestione dei contributi silenti rappresenta una rilevante questione di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori. Ciò è anche stato evidenziato, nella scorsa legislatura, dalla Commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali che nella propria relazione ha rilevato: «la necessità di trovare soluzioni – oggetto di continue denunce e esposti da parte degli iscritti alla stessa Fondazione e alla Commissione – alla gestione dei cosiddetti “silenti”, ossia degli iscritti che non avendo maturato i requisiti di anzianità contributiva richiesti per l'accesso alle pensioni di vecchiaia restano – in caso di assenza dei requisiti di anzianità contributiva previsti anche dall'INPS – sprovvisti di alcuna pensione di vecchiaia»,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte ad introdurre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, opportune misure a favore della platea di iscritti alla Fondazione Enasarco che hanno versato contributi previdenziali per molti anni senza che tali versamenti abbiano prodotto alcuna prestazione previdenziale.
9/2750/163. (Versione corretta)Rizzetto, Mollicone, Caretta, Ciaburro, Ambrosi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene, meritoriamente, una serie di misure riguardanti il patrimonio immobiliare;
si tratta di scelte importanti perché, negli ultimi anni, il contesto socio-economico nazionale è stato gravato da numerose emergenze che hanno riguardato, innanzitutto, la sicurezza delle case, ma anche la necessità di realizzare la rigenerazione urbana;
la manovra di finanza pubblica, per il triennio 2026-2028, pur se improntata al necessario equilibrio dei conti pubblici, ha riconosciuto la centralità dei due argomenti, destinando alla casa parte delle risorse del Fondo sociale per il clima, finalizzate ad attenuare gli impatti sociali della transizione energetica e climatica, nonché a finanziare anche misure e investimenti volti ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici e la loro ristrutturazione;
sul tema dei rischi naturali, la manovra prevede l'istituzione di un Fondo per l'anno 2026 per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio sul territorio nazionale, derivanti da eventi imprevedibili. La norma, del tutto condivisibile poiché riconosce l'importanza di azioni preventive di riduzione del rischio, deve essere resa operativa attraverso una definizione chiara degli ambiti e dei criteri di intervento, privilegiando il rischio sismico in connessione a quello idrogeologico, favorendo la sua complementarità con gli strumenti già esistenti;
la proroga delle agevolazioni fiscali previste in questa legge di bilancio per la sicurezza antisismica è considerata, quindi, molto importante. Ci si riferisce, in particolare, al mantenimento delle norme dedicate al cosiddetto Sisma bonus, con detrazione pari al 50 per cento per le prime case e al 36 per cento per le altre, introducendo misure per garantire anche la rigenerazione urbana, premi volumetrici, incentivi per l'efficientamento energetico e la gestione del rischio sismico;
in tale positivo contesto di scelta di allocazione delle risorse pubbliche, le aree interne del Mezzogiorno necessiterebbero di un programma strutturale di rigenerazione e sicurezza antisismica per tutelare le persone e il patrimonio edilizio, e per rilanciare i piccoli comuni delle aree appenniniche;
esso potrebbe strutturarsi come «Programma straordinario di ricostruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati situati nelle aree interne del Mezzogiorno caratterizzate da rischio sismico e strutturale elevato, con priorità per le province colpite dagli eventi sismici del 1980»;
il programma dovrebbe mirare a garantire la sicurezza statica e antisismica degli edifici aventi ancora una dichiarazione di agibilità parziale o sospesa; favorire la rigenerazione urbana e territoriale dei centri storici danneggiati o degradati; sostenere la residenza stabile e il rilancio economico delle aree interessate;
tali interventi dovrebbero individuare la maggiore e naturale attuazione nei territori della regione Campania, Basilicata e Puglia, con particolare riferimento ai comuni colpiti dal sisma del 1980, potendosi estendere a ulteriori aree interne aventi le medesime caratteristiche di sottoposizione a rischio;
per la realizzabilità del «Programma» si dovrebbe istituire un fondo dedicato, il «Fondo nazionale per la ricostruzione e la sicurezza degli edifici a rischio agibilità», con dotazione adeguata allo scopo;
i lavori finanziabili potrebbero essere quelli relativi a: ristrutturazione antisismica e consolidamento statico; demolizione ricostruzione di edifici non recuperabili, opere pubbliche di urbanizzazione e infrastrutture a supporto;
si dovrebbe preveder delle semplificazioni amministrative per consentire l'uso di procedure accelerate di autorizzazione e rilascio di titoli edilizi, in particolare adottando, per i soli interventi privati, l'istituto del silenzio assenso, istituendo in ogni regione interessata un «Ufficio speciale per la ricostruzione» dedicato a ciò;
le priorità degli interventi dovrebbero riguardare: tutti gli edifici pubblici con agibilità sospesa o condizionata, gli edifici privati dichiarato «a rischio sismico elevato»; i centri storici dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti;
i dati degli interventi dovrebbero essere pubblicati su una «Piattaforma digitale nazionale per la ricostruzione» per garantire un effettivo diritto di accesso ai dati relativi alla conoscenza sullo stato dei lavori, degli importi erogati e delle imprese esecutrici i lavori stessi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nei limiti dei vincoli di finanza pubblica, di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte ad elaborare e adottare il «Programma straordinario di ricostruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati situati nelle aree interne del Mezzogiorno caratterizzate da rischio sismico e strutturale elevato, con priorità per le province colpite dagli eventi sismici del 1980» avente le caratteristiche descritte in premessa.
9/2750/164. Rotondi, Mollicone, De Luca.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene, meritoriamente, una serie di misure riguardanti il patrimonio immobiliare;
si tratta di scelte importanti perché, negli ultimi anni, il contesto socio-economico nazionale è stato gravato da numerose emergenze che hanno riguardato, innanzitutto, la sicurezza delle case, ma anche la necessità di realizzare la rigenerazione urbana;
la manovra di finanza pubblica, per il triennio 2026-2028, pur se improntata al necessario equilibrio dei conti pubblici, ha riconosciuto la centralità dei due argomenti, destinando alla casa parte delle risorse del Fondo sociale per il clima, finalizzate ad attenuare gli impatti sociali della transizione energetica e climatica, nonché a finanziare anche misure e investimenti volti ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici e la loro ristrutturazione;
sul tema dei rischi naturali, la manovra prevede l'istituzione di un Fondo per l'anno 2026 per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio sul territorio nazionale, derivanti da eventi imprevedibili. La norma, del tutto condivisibile poiché riconosce l'importanza di azioni preventive di riduzione del rischio, deve essere resa operativa attraverso una definizione chiara degli ambiti e dei criteri di intervento, privilegiando il rischio sismico in connessione a quello idrogeologico, favorendo la sua complementarità con gli strumenti già esistenti;
la proroga delle agevolazioni fiscali previste in questa legge di bilancio per la sicurezza antisismica è considerata, quindi, molto importante. Ci si riferisce, in particolare, al mantenimento delle norme dedicate al cosiddetto Sisma bonus, con detrazione pari al 50 per cento per le prime case e al 36 per cento per le altre, introducendo misure per garantire anche la rigenerazione urbana, premi volumetrici, incentivi per l'efficientamento energetico e la gestione del rischio sismico;
in tale positivo contesto di scelta di allocazione delle risorse pubbliche, le aree interne del Mezzogiorno necessiterebbero di un programma strutturale di rigenerazione e sicurezza antisismica per tutelare le persone e il patrimonio edilizio, e per rilanciare i piccoli comuni delle aree appenniniche;
esso potrebbe strutturarsi come «Programma straordinario di ricostruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati situati nelle aree interne del Mezzogiorno caratterizzate da rischio sismico e strutturale elevato, con priorità per le province colpite dagli eventi sismici del 1980»;
il programma dovrebbe mirare a garantire la sicurezza statica e antisismica degli edifici aventi ancora una dichiarazione di agibilità parziale o sospesa; favorire la rigenerazione urbana e territoriale dei centri storici danneggiati o degradati; sostenere la residenza stabile e il rilancio economico delle aree interessate;
tali interventi dovrebbero individuare la maggiore e naturale attuazione nei territori della regione Campania, Basilicata e Puglia, con particolare riferimento ai comuni colpiti dal sisma del 1980, potendosi estendere a ulteriori aree interne aventi le medesime caratteristiche di sottoposizione a rischio;
per la realizzabilità del «Programma» si dovrebbe istituire un fondo dedicato, il «Fondo nazionale per la ricostruzione e la sicurezza degli edifici a rischio agibilità», con dotazione adeguata allo scopo;
i lavori finanziabili potrebbero essere quelli relativi a: ristrutturazione antisismica e consolidamento statico; demolizione ricostruzione di edifici non recuperabili, opere pubbliche di urbanizzazione e infrastrutture a supporto;
si dovrebbe preveder delle semplificazioni amministrative per consentire l'uso di procedure accelerate di autorizzazione e rilascio di titoli edilizi, in particolare adottando, per i soli interventi privati, l'istituto del silenzio assenso, istituendo in ogni regione interessata un «Ufficio speciale per la ricostruzione» dedicato a ciò;
le priorità degli interventi dovrebbero riguardare: tutti gli edifici pubblici con agibilità sospesa o condizionata, gli edifici privati dichiarato «a rischio sismico elevato»; i centri storici dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti;
i dati degli interventi dovrebbero essere pubblicati su una «Piattaforma digitale nazionale per la ricostruzione» per garantire un effettivo diritto di accesso ai dati relativi alla conoscenza sullo stato dei lavori, degli importi erogati e delle imprese esecutrici i lavori stessi,
impegna il Governo
a proseguire nelle azioni di riduzione dell'esposizione al rischio sismico, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 555, della legge di bilancio, con riferimento, altresì, alle aree interne del Mezzogiorno caratterizzate da rischio sismico e strutturale elevato, ivi comprese le province colpite dagli eventi sismici del 1980 avente le caratteristiche descritte in premessa.
9/2750/164. (Testo modificato nel corso della seduta)Rotondi, Mollicone, De Luca.
La Camera,
premesso che:
in sede di esame al Senato è stato approvato un emendamento che ha previsto l'istituzione, presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo per incentivare e sostenere attività educative nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in materia di violenza contro le donne, di pari opportunità, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco, con uno stanziamento di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
le risorse del predetto Fondo saranno ripartite tra i comuni secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi previa intesa Conferenza Stato-città e autonomia locali;
le attività finanziate con il predetto Fondo sono già oggetto di iniziative intraprese dal Ministero dell'istruzione e del merito e, nello specifico, delle iniziative volte ad assicurare l'educazione al rispetto e al contrasto ad ogni forma di violenza, alla non discriminazione, all'empatia relazionale e affettiva sulla base di quanto previsto nelle nuove Indicazioni nazionali e nelle Linee guida per l'educazione civica;
ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», competono al Ministero dell'istruzione e del merito, tra l'altro, la definizione degli ordinamenti e dei programmi scolastici, e degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione, dei criteri e dei parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola nonché determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome;
in virtù del principio di unità di indirizzo politico e amministrativo di cui all'articolo 95 della Costituzione è necessario coordinare l'attività tra i diversi Ministeri,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere, sulla base dei principi di diritto e delle disposizioni normative vigenti, che i provvedimenti attuativi del comma 233 del disegno di legge di bilancio, siano adottati con il concerto del Ministero dell'istruzione e del merito anche al fine di garantire il necessario coordinamento con le attività già poste in essere dal predetto Ministero.
9/2750/165. Sasso, Latini, Loizzo, Miele.
La Camera,
premesso che:
in sede di esame al Senato è stato approvato un emendamento che ha previsto l'istituzione, presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo per incentivare e sostenere attività educative nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in materia di violenza contro le donne, di pari opportunità, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco, con uno stanziamento di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
le risorse del predetto Fondo saranno ripartite tra i comuni secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi previa intesa Conferenza Stato-città e autonomia locali;
le attività finanziate con il predetto Fondo sono già oggetto di iniziative intraprese dal Ministero dell'istruzione e del merito e, nello specifico, delle iniziative volte ad assicurare l'educazione al rispetto e al contrasto ad ogni forma di violenza, alla non discriminazione, all'empatia relazionale e affettiva sulla base di quanto previsto nelle nuove Indicazioni nazionali e nelle Linee guida per l'educazione civica;
ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», competono al Ministero dell'istruzione e del merito, tra l'altro, la definizione degli ordinamenti e dei programmi scolastici, e degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione, dei criteri e dei parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola nonché determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome;
in virtù del principio di unità di indirizzo politico e amministrativo di cui all'articolo 95 della Costituzione è necessario coordinare l'attività tra i diversi Ministeri,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere che i provvedimenti attuativi del comma 233 della legge di bilancio siano adottati con il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione e del merito, anche al fine di garantire il necessario coordinamento con le attività già poste in essere dal predetto Ministero.
9/2750/165. (Testo modificato nel corso della seduta)Sasso, Latini, Loizzo, Miele.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», contiene diverse disposizioni in materia di crescita e investimenti nonché in materia di infrastrutture;
particolare attenzione si chiede nel valutare uno studio di fattibilità che preveda la creazione di una fermata dell'Alta Velocità nella zona nell'area urbanizzata commerciale posta a sud di via Fellini, tra i comuni di Fidenza e Soragna (Parma);
i vertici di FS, così come il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, hanno però espresso chiaramente la volontà, nelle ultime settimane, al fine di favorire l'accessibilità ai servizi AV nel territorio Parmense, di «pianificare nel corso del 2026, la redazione delle specifiche funzionali e del Quadro Esigenziale, propedeutici allo sviluppo del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali per la Nuova Stazione Parma AV»;
in tale alveo si inserisce la presente proposta, consapevoli che la linea AV Milano-Bologna è stata realizzata con un tracciato in variante rispetto alla preesistente linea tradizionale, scelta che ha consentito di ridurre notevolmente le interferenze rispetto alle aree urbanizzate e di raggiungere elevate prestazioni in termini di velocità, seppur rinunciando a servire tutte le stazioni intermedie;
posto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle parole espresse dal Ministro Salvini a novembre 2025, così come confermato dai vertici di FS, ha manifestato la volontà di pianificare «una nuova stazione Parma AV» già dal prossimo 2026, si ritiene utile sottoporre al vaglio del Governo e dei vertici di FS, la presente collocazione, sempre insistente nel territorio parmense, ma spostata a nord in modo più congeniale per la viabilità, in provincia e non sul capoluogo, che ha l'indiscusso pregio di restare al di fuori dei centri urbanizzati, sul percorso già esistente nella tratta Milano-Bologna a 20 chilometri da Parma e 30 chilometri da Piacenza, baricentro quindi tra il territorio parmense e piacentino, e idoneo a servire anche la dorsale cremonese. L'area territoriale in questione, infatti, si trova perfettamente in collocazione triangolare rispetto a Parma, Piacenza e Cremona, e quindi porterebbe risultati tangibili non solo a beneficio della città di Parma, come auspicato dal Ministro, ma anche del capoluogo piacentino e cremonese;
l'infrastruttura potrebbe insistere nel territorio a sud di Fidenza (verso Soragna, dove già oggi insiste anche il casello autostradale), che è il comune più grande della provincia di Parma, in grado di trasformare la mobilità e valorizzare l'intero comprensorio a ovest del Taro, migliorando l'accessibilità ai territori della bassa ovest, di Salsomaggiore e Tabiano (favorendo nuovi flussi turistici, congressuali e sportivi, arricchito da dicembre 2025 dell'apertura del Centro termale Berzieri, ad opera di Cassa Depositi e Prestiti e il gruppo termale QC) di Fidenza (che ha già pianificato, a ridosso del casello autostradale, l'incremento dell'outlet Village, area commerciale che oggi registra circa 3.200.000 visitatori all'anno, di cui indicativamente il 20-25 per cento sono stranieri. Questi ultimi arrivano in gran parte su Malpensa e attualmente il Village mette a disposizione degli shuttle dedicati che collegano direttamente l'aeroporto al sito, e che oggi conta circa 120 esercizi commerciali; con l'ampliamento si arriverebbe a circa 160), il limitrofo comune di Fiorenzuola (comune a vocazione produttiva, il più popoloso della provincia piacentina), e che infine consentirebbe di costruire un corridoio turistico-culturale unico, collegando in un'unica dorsale Cremona, capitale Unesco della liuteria, le Terre Verdiane, le città delle Terme, la Via Francigena e la Food Valley, rendendo il territorio competitivo su scala internazionale,
impegna il Governo
a valutare, nei limiti dei vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con la realizzazione di uno studio di fattibilità che preveda la fermata dell'Alta Velocità, nell'area urbanizzata commerciale posta a sud tra i comuni di Fidenza e Soragna (Parma).
9/2750/166. Gaetana Russo, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
nel 2019 il gruppo Lega – Salvini Premier della Camera ha presentato una proposta di legge volta ad introdurre una flat tax sugli incrementi di reddito tra un anno e la media del triennio precedente;
per volere del medesimo gruppo, la cosiddetta «flat tax incrementale» è stata inserita tra le misure contenute nella legge delega sulla riforma fiscale;
nel 2023, la flat tax incrementale è stata attuata per un solo anno, sulla differenza tra reddito dell'anno e il più alto del triennio precedente, preferendo poi non riproporla a vantaggio del concordato preventivo;
il concordato preventivo è indubbiamente molto più macchinoso e complicato, tanto è che già al secondo anno di applicazione ha visto – in base ai dati riportati su ItaliaOggi – una scarsa adesione;
riproporre la flat tax incrementale non solo rispetta i principi di delega per la riforma fiscale, ma rappresenta anche una leva per spingere gli incrementi dei redditi; inoltre è più semplice in quanto non necessita di ISA o studi di settore come il concordato preventivo,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di ripristinare la flat tax incrementale per l'anno d'imposta 2026 sulle dichiarazioni 2027, rendendola strumento opzionale e alternativo rispetto ad aderire al concordato preventivo.
9/2750/167. Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Candiani.
La Camera,
premesso che:
nel 2019 il gruppo Lega – Salvini Premier della Camera ha presentato una proposta di legge volta ad introdurre una flat tax sugli incrementi di reddito tra un anno e la media del triennio precedente;
per volere del medesimo gruppo, la cosiddetta «flat tax incrementale» è stata inserita tra le misure contenute nella legge delega sulla riforma fiscale;
nel 2023, la flat tax incrementale è stata attuata per un solo anno, sulla differenza tra reddito dell'anno e il più alto del triennio precedente, preferendo poi non riproporla a vantaggio del concordato preventivo;
il concordato preventivo è indubbiamente molto più macchinoso e complicato, tanto è che già al secondo anno di applicazione ha visto – in base ai dati riportati su ItaliaOggi – una scarsa adesione;
riproporre la flat tax incrementale non solo rispetta i principi di delega per la riforma fiscale, ma rappresenta anche una leva per spingere gli incrementi dei redditi; inoltre è più semplice in quanto non necessita di ISA o studi di settore come il concordato preventivo,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di ripristinare la flat tax incrementale per l'anno d'imposta 2026 sulle dichiarazioni 2027.
9/2750/167. (Testo modificato nel corso della seduta)Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Candiani.
La Camera,
premesso che:
la direttiva 2011/96/UE, cosiddetta «madre-figlia», ha inteso esentare dalle ritenute alla fonte i dividendi (e altre distribuzioni di utili) pagati dalle società figlie alle proprie società madri ed eliminare la doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre. La direttiva riporta, infatti, che i raggruppamenti di società di Stati membri diversi possono essere necessari per creare nell'Unione condizioni analoghe a quelle di un mercato interno e per assicurare così il buon funzionamento del mercato interno. Queste operazioni non dovrebbero essere intralciate da particolari restrizioni, svantaggi e distorsioni derivanti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri;
a legislazione vigente, in riferimento alle distribuzioni nazionali di dividendi delle società e di altri enti ai propri soci soggetti all'imposta societaria, l'articolo 89 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) stabilisce l'esclusione dall'imposizione diretta per il 95 per cento dell'importo distribuito e non rileva, ai fini dell'accesso al beneficio fiscale, la quota di partecipazione detenuta dal socio nella società/ente erogante;
le operazioni di club deal sono investimenti congiunti realizzati da un gruppo ristretto di investitori (il «club») che si aggregano per effettuare una singola operazione – tipicamente di acquisizione o sviluppo – mantenendo autonomia giuridica e patrimoniale;
con il disegno di legge di bilancio 2026, il Governo ha previsto, per l'accesso al beneficio fiscale dell'esclusione dall'imposizione dei dividendi ai sensi del richiamato articolo 89 del TUIR, la condizione della detenzione di una quota di partecipazione del socio non inferiore al 10 per cento, stabilendo, altresì, che ai fini della determinazione della detta percentuale rilevano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile;
la predetta condizione è stata modificata con l'approvazione, nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione bilancio del Senato, di un emendamento che ha introdotto uno specifico regime di alternatività, volto a consentire l'applicazione dell'esclusione fiscale nel caso in cui il socio abbia una percentuale di partecipazione non inferiore al 5 per cento oppure ove il valore della stessa, commisurato al valore d'acquisto, sia non inferiore a 500.000 euro;
per effetto delle modifiche introdotte con il disegno di legge bilancio 2026 in esame, le eventuali operazioni di club deal effettuate in questo ambito consentirebbero a potenziali soci, che singolarmente non ne avrebbero la possibilità, di raggiungere congiuntamente la quota di partecipazione del 5 per cento o il valore di 500.000 euro previsto ai fini dell'esclusione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta a chiarire, anche in via amministrativa, che le cosiddette operazioni di club deal realizzate mediante la costituzione di una società veicolo non costituiscono operazioni volte ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento e, pertanto, non costituiscono una fattispecie di abuso del diritto di cui all'articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212).
9/2750/168. Testa, Mollicone, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 34 della Costituzione sancisce che la scuola è aperta a tutti, stabilisce che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze;
il Ministero dell'istruzione e del merito sostiene le famiglie durante il percorso scolastico dei propri figli, anche mediante l'incremento degli stanziamenti del Fondo relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti, che frequentano le scuole dell'obbligo e le scuole secondarie superiori, di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
la legge di bilancio per il 2023 ha rafforzato le risorse destinate al sostegno scolastico stanziando, per il 2024, circa 133 milioni di euro nel citato Fondo per l'acquisto dei libri di testo;
successivamente, il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, e il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, hanno ulteriormente incrementato le risorse in questione, portandole dagli originari 133 milioni di euro a 137 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, nonché a 139 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027;
con il provvedimento in esame è stato istituito il Fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, sullo stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'erogazione di contributi da destinare ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici destinati alla scuola secondaria di secondo grado, così implementando l'efficacia delle iniziative già intraprese;
preso atto dell'impegno per le misure di welfare realizzate da questo Governo a favore delle famiglie e, in particolare, dell'ingente investimento stanziato per garantire il diritto allo studio degli studenti mediante interventi volti a sostenere l'acquisto dei libri di testo scolastici,
impegna il Governo
a coordinare le misure recate dal provvedimento in esame con le iniziative normative già intraprese e finanziate mediante il Fondo di cui all'articolo 27 della legge del 23 dicembre 1998, n. 448, del Ministero dell'istruzione e del merito al fine di rafforzare l'efficacia delle misure volte al sostegno del diritto allo studio, anche attraverso ulteriori interventi normativi volti a concentrare le risorse sugli interventi finanziati da tale Fondo.
9/2750/169. Miele, Sasso, Latini, Loizzo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 34 della Costituzione sancisce che la scuola è aperta a tutti, stabilisce che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze;
il Ministero dell'istruzione e del merito sostiene le famiglie durante il percorso scolastico dei propri figli, anche mediante l'incremento degli stanziamenti del Fondo relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti, che frequentano le scuole dell'obbligo e le scuole secondarie superiori, di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
la legge di bilancio per il 2023 ha rafforzato le risorse destinate al sostegno scolastico stanziando, per il 2024, circa 133 milioni di euro nel citato Fondo per l'acquisto dei libri di testo;
successivamente, il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, e il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, hanno ulteriormente incrementato le risorse in questione, portandole dagli originari 133 milioni di euro a 137 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, nonché a 139 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027;
con il provvedimento in esame è stato istituito il Fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, sullo stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'erogazione di contributi da destinare ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici destinati alla scuola secondaria di secondo grado, così implementando l'efficacia delle iniziative già intraprese;
preso atto dell'impegno per le misure di welfare realizzate da questo Governo a favore delle famiglie e, in particolare, dell'ingente investimento stanziato per garantire il diritto allo studio degli studenti mediante interventi volti a sostenere l'acquisto dei libri di testo scolastici,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di coordinare le misure recate dal provvedimento in esame con le iniziative normative già intraprese e finanziate mediante il Fondo di cui all'articolo 27 della legge del 23 dicembre 1998, n. 448, del Ministero dell'istruzione e del merito al fine di rafforzare l'efficacia delle misure volte al sostegno del diritto allo studio, anche attraverso ulteriori interventi normativi volti a concentrare le risorse sugli interventi finanziati da tale Fondo.
9/2750/169. (Testo modificato nel corso della seduta)Miele, Sasso, Latini, Loizzo.
La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, ha riformato la disciplina degli incentivi fiscali per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, prevedendo, tra l'altro, un regime specifico per i soggetti che rientrano nell'ambito di trasferimenti infragruppo, disciplinati dall'articolo 5 del medesimo decreto;
tale disciplina stabilisce requisiti particolarmente onerosi in termini di durata della permanenza all'estero (sei o sette anni) per l'accesso all'agevolazione, con il rischio di rendere il regime poco utilizzabile da parte di lavoratori altamente qualificati coinvolti in ordinarie esperienze di mobilità internazionale, spesso limitate a cicli di tre-cinque anni;
nel settore delle imprese multinazionali, i trasferimenti all'estero di personale altamente specializzato rappresentano percorsi professionali strategici e fisiologici, e un eccessivo ampliamento dei requisiti temporali può ostacolare il rientro in Italia di competenze avanzate e know-how critico per la competitività del sistema produttivo nazionale;
il disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, introduce ulteriori modifiche alla disciplina dei regimi fiscali per persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia, intervenendo, in particolare, sull'articolo 24-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), relativo all'imposta sostitutiva per i redditi prodotti all'estero dai soggetti ad alta capacità contributiva;
tale intervento dimostra come il legislatore, nell'ambito della legge di bilancio, stia già operando per rendere più attrattivo il sistema fiscale nazionale nei confronti di contribuenti e professionisti che trasferiscono la residenza in Italia, fermo restando che non sono state previste, allo stato, misure specifiche per agevolare il rientro dei lavoratori impiegati in mobilità internazionale all'interno dei gruppi di impresa;
alla luce di ciò, rimane dunque aperta la necessità di adeguare anche la disciplina sui rientri nell'ambito di trasferimenti infragruppo, superando la rigidità del requisito minimo di permanenza all'estero, così da non penalizzare i rientri di competenze qualificate che possono contribuire in modo significativo alla produttività, all'innovazione e alla crescita del Paese,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, di accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative anche normative volte a prevedere una riduzione del periodo minimo di permanenza all'estero richiesto per i lavoratori che rientrano in Italia nell'ambito di trasferimenti infragruppo al fine di favorire il rientro nel Paese di professionalità altamente specializzate, valorizzare le esperienze di mobilità internazionale e rafforzare l'attrattività dell'Italia nel contesto globale.
9/2750/170. Cavandoli, Centemero, De Bertoldi.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame sono previste specifiche misure di incentivo, sostegno e attenzione nei confronti del Terzo settore, riconosciuto quale componente essenziale del sistema di promozione della solidarietà sociale, di coesione sociale e di risposta ai bisogni delle comunità, nonché quale soggetto fondamentale nel concorso all'attuazione delle politiche pubbliche di interesse generale;
il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, individua all'articolo 5 le attività di interesse generale che qualificano l'azione degli enti del Terzo settore e ne fondano il relativo regime fiscale;
l'attività di gestione cimiteriale, storicamente svolta dalle Misericordie e da altri enti associativi e religiosi d'ispirazione solidaristica, nonché dai comuni, quale funzione istituzionale priva di natura commerciale e di carattere concorrenziale non è stata ricompresa, nell'elenco di cui al succitato articolo 5;
con l'entrata in vigore della disciplina fiscale del Codice del Terzo settore, l'assenza della gestione cimiteriale dall'elenco delle attività di interesse generale rischia tuttavia di produrre effetti distorsivi rilevanti, con il possibile superamento della soglia di prevalenza commerciale nei bilanci degli enti interessati;
oltretutto, tali effetti potrebbero compromettere gravemente la sostenibilità economica e la sopravvivenza di numerosi enti del Terzo Settore che in molti territori garantiscono servizi sanitari, sociali e assistenziali anche a titolo gratuito;
inoltre, la gestione cimiteriale, grazie in particolare all'attività storica delle Misericordie, costituisce da sempre un servizio con finalità di assistenza ai malati e di garanzia di una degna sepoltura ai defunti, continuando a rappresentare un'attività di rilevante interesse pubblico svolta in regime di sussidiarietà
il recente differimento al 1° gennaio 2036, disposto dal decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto, dell'applicazione del nuovo regime IVA per gli enti associativi non commerciali conferma la volontà del legislatore di garantire certezza, gradualità e sostenibilità nell'attuazione della disciplina fiscale del Terzo settore,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di promuovere ulteriori iniziative normative volte a garantire un coerente inquadramento dell'attività di gestione cimiteriale nel Codice del Terzo settore, riconoscendone la natura di attività di interesse generale e assicurando la neutralità fiscale dei relativi proventi.
9/2750/171. Nisini, Bonafè, Simiani.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame sono previste specifiche misure di incentivo, sostegno e attenzione nei confronti del Terzo settore, riconosciuto quale componente essenziale del sistema di promozione della solidarietà sociale, di coesione sociale e di risposta ai bisogni delle comunità, nonché quale soggetto fondamentale nel concorso all'attuazione delle politiche pubbliche di interesse generale;
il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, individua all'articolo 5 le attività di interesse generale che qualificano l'azione degli enti del Terzo settore e ne fondano il relativo regime fiscale;
l'attività di gestione cimiteriale, storicamente svolta dalle Misericordie e da altri enti associativi e religiosi d'ispirazione solidaristica, nonché dai comuni, quale funzione istituzionale priva di natura commerciale e di carattere concorrenziale non è stata ricompresa, nell'elenco di cui al succitato articolo 5;
con l'entrata in vigore della disciplina fiscale del Codice del Terzo settore, l'assenza della gestione cimiteriale dall'elenco delle attività di interesse generale rischia tuttavia di produrre effetti distorsivi rilevanti, con il possibile superamento della soglia di prevalenza commerciale nei bilanci degli enti interessati;
oltretutto, tali effetti potrebbero compromettere gravemente la sostenibilità economica e la sopravvivenza di numerosi enti del Terzo Settore che in molti territori garantiscono servizi sanitari, sociali e assistenziali anche a titolo gratuito;
inoltre, la gestione cimiteriale, grazie in particolare all'attività storica delle Misericordie, costituisce da sempre un servizio con finalità di assistenza ai malati e di garanzia di una degna sepoltura ai defunti, continuando a rappresentare un'attività di rilevante interesse pubblico svolta in regime di sussidiarietà
il recente differimento al 1° gennaio 2036, disposto dal decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto, dell'applicazione del nuovo regime IVA per gli enti associativi non commerciali conferma la volontà del legislatore di garantire certezza, gradualità e sostenibilità nell'attuazione della disciplina fiscale del Terzo settore,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di promuovere ulteriori iniziative normative volte a garantire un coerente inquadramento dell'attività di gestione cimiteriale nel Codice del Terzo settore.
9/2750/171. (Testo modificato nel corso della seduta)Nisini, Bonafè, Simiani.
La Camera,
premesso che:
il contenuto del disegno di legge bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, contiene (articolo 1, comma 340) misure importanti in favore dei pazienti oncologici e delle cure, anche preventive, loro dedicate;
il supporto psicologico è parte integrante delle cure oncologiche, posto che una diagnosi di cancro non interessa solo il corpo, ma anche la mente del paziente e quindi la gestione di ansia, paure e depressione aiuta ad amministrare lo stress delle terapie oncologiche;
l'assistenza psicologica è fondamentale non solo per affrontare gli effetti collaterali, ma anche per favorire una più puntuale adesione del paziente alle terapie e quindi per riuscire a guarire dal cancro;
l'auspicio è che lo psico-oncologo venga riconosciuto come una figura di riferimento fondamentale, al pari degli altri professionisti coinvolti, proprio in considerazione dell'alta richiesta di supporto psicologico da parte dei pazienti oncologici;
l'obiettivo evidente è quello di integrare la figura dello psico-oncologo all'interno del Sistema sanitario nazionale, solo in questo modo è possibile garantire l'inserimento strutturale di questa figura all'interno dei team multidisciplinari, per i quali lo psico-oncologo è considerato ora una figura professionale accessoria e non obbligatoria;
preso atto che il tema diventa anche quello della formazione della figura dello psico-oncologo, per il quale oggi non esistono opzioni definite, posto che il corso di laurea in Psicologia, nella sua attuale configurazione, non prevede una specializzazione in psico-oncologia;
oggi i requisiti per ottenere l'attestazione della competenza in psico-oncologia sono i seguenti: Laurea Magistrale in Psicologia; Iscrizione Ordine degli Psicologi; Master Universitario di II livello in psico-oncologia (1500 ore) oppure Master universitario di II livello in discipline equipollenti, con programma didattico congruo con il campo dottrinario della psico-oncologia secondo i criteri stabiliti dalla commissione;
alternativamente, si può seguire il percorso che prevede: Laurea Magistrale in Psicologia; Iscrizione Ordine degli Psicologi; Tirocinio o attività; in qualità; di psicologo volontario di almeno 300 ore in ambito psico-oncologico; Corso di formazione, erogato da Università; o Servizio sanitario nazionale o IRCCS, di almeno 100 ore (con programmazione didattica congrua con il campo dottrinario della psico-oncologia);
la necessità diventa allora quella di contemperare le diverse esigenze e trovare la strada più opportuna a garantire un percorso universitario coerente con la professione che si andrà a svolgere;
ne consegue che il tema che è stato affrontato e proposto da un tavolo di lavoro promosso da Salute Donna ODV, dal progetto «Salute: Bene da difendere, Diritto da promuovere» e il supporto scientifico di un team di professori universitari e della SIPO, Società Italiana di Psico-Oncologia è ora certamente nelle mani dei Dicasteri della salute e dell'università e della ricerca,
impegna il Governo:
a valutare le modalità affinché il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro della salute, d'intesa tra loro, definiscano i percorsi formativi universitari e post-universitari idonei a garantire la preparazione specifica dello psico-oncologo;
ad individuare, in raccordo con gli ordini professionali e le società scientifiche di riferimento, i requisiti per il riconoscimento della figura professionale dello psico-oncologo;
a predisporre, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, le modalità di inserimento dello psico-oncologo nei percorsi assistenziali oncologici, in coerenza con i principi del Servizio sanitario nazionale.
9/2750/172. Cattoi.
La Camera,
premesso che:
il contenuto del disegno di legge bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, contiene (articolo 1, comma 340) misure importanti in favore dei pazienti oncologici e delle cure, anche preventive, loro dedicate;
il supporto psicologico è parte integrante delle cure oncologiche, posto che una diagnosi di cancro non interessa solo il corpo, ma anche la mente del paziente e quindi la gestione di ansia, paure e depressione aiuta ad amministrare lo stress delle terapie oncologiche;
l'assistenza psicologica è fondamentale non solo per affrontare gli effetti collaterali, ma anche per favorire una più puntuale adesione del paziente alle terapie e quindi per riuscire a guarire dal cancro;
oggi i requisiti per ottenere l'attestazione della competenza in psico-oncologia sono i seguenti: Laurea Magistrale in Psicologia; Iscrizione Ordine degli Psicologi; Master Universitario di II livello in psico-oncologia (1500 ore) oppure Master universitario di II livello in discipline equipollenti, con programma didattico congruo con il campo dottrinario della psico-oncologia secondo i criteri stabiliti dalla commissione;
alternativamente, si può seguire il percorso che prevede: Laurea Magistrale in Psicologia; Iscrizione Ordine degli Psicologi; Tirocinio o attività; in qualità; di psicologo volontario di almeno 300 ore in ambito psico-oncologico; Corso di formazione, erogato da Università; o Servizio sanitario nazionale o IRCCS, di almeno 100 ore (con programmazione didattica congrua con il campo dottrinario della psico-oncologia);
la necessità diventa allora quella di contemperare le diverse esigenze e trovare la strada più opportuna a garantire un percorso universitario coerente con la professione che si andrà a svolgere;
ne consegue che il tema che è stato affrontato e proposto da un tavolo di lavoro promosso da Salute Donna ODV, dal progetto «Salute: Bene da difendere, Diritto da promuovere» e il supporto scientifico di un team di professori universitari e della SIPO, Società Italiana di Psico-Oncologia è ora certamente nelle mani dei Dicasteri della salute e dell'università e della ricerca,
impegna il Governo:
fermi restando i requisiti di accesso previsti dalla legislazione vigente, a valutare iniziative normative tra il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della salute volte a definire percorsi formativi universitari e post-universitari idonei a garantire la preparazione specifica dello psicologo ai fini del suo inserimento nei percorsi assistenziali oncologici.
9/2750/172. (Testo modificato nel corso della seduta)Cattoi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, reca la disciplina operativa del Fondo di garanzia PMI per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, fermo restando il limite massimo di impegni assumibile da parte del Fondo, annualmente fissato in legge di bilancio;
il comma 1, lettera d), di tale articolo 15-bis include, quali soggetti legittimati ad accedere alla garanzia del Fondo, gli enti del Terzo settore, purché iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) nonché al Repertorio economico amministrativo (REA) presso il Registro delle imprese;
fatto salvo quanto sopra previsto, gli enti del terzo settore, anche se non iscritti al REA, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del Fondo, se essa è rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale, allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze;
alle risorse apportate alla sezione speciale dall'Amministrazione promotrice possono confluire le somme rivenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini, da effettuarsi secondo le modalità definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze;
l'operatività del Fondo di Garanzia per gli Enti del Terzo Settore (ETS) è cruciale perché facilita loro l'accesso al credito, superando le difficoltà ad ottenere finanziamenti bancari tradizionali grazie a una garanzia pubblica statale, che spesso sostituisce le garanzie reali, riducendo costi e rischi per le banche, e permettendo agli ETS di investire in progetti di impatto sanitario, sociale, ambientale e comunitario,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a garantire l'operatività della sezione speciale necessaria a far accedere alla garanzia del Fondo di garanzia PMI anche gli enti del terzo settore non iscritti al REA nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
9/2750/173. Comaroli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, reca la disciplina operativa del Fondo di garanzia PMI per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, fermo restando il limite massimo di impegni assumibile da parte del Fondo, annualmente fissato in legge di bilancio;
il comma 1, lettera d), di tale articolo 15-bis include, quali soggetti legittimati ad accedere alla garanzia del Fondo, gli enti del Terzo settore, purché iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) nonché al Repertorio economico amministrativo (REA) presso il Registro delle imprese;
fatto salvo quanto sopra previsto, gli enti del terzo settore, anche se non iscritti al REA, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del Fondo, se essa è rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale, allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze;
alle risorse apportate alla sezione speciale dall'Amministrazione promotrice possono confluire le somme rivenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini, da effettuarsi secondo le modalità definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze;
l'operatività del Fondo di Garanzia per gli Enti del Terzo Settore (ETS) è cruciale perché facilita loro l'accesso al credito, superando le difficoltà ad ottenere finanziamenti bancari tradizionali grazie a una garanzia pubblica statale, che spesso sostituisce le garanzie reali, riducendo costi e rischi per le banche, e permettendo agli ETS di investire in progetti di impatto sanitario, sociale, ambientale e comunitario,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a garantire l'operatività della sezione speciale necessaria a far accedere alla garanzia del Fondo di garanzia PMI anche gli enti del terzo settore non iscritti al REA nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
9/2750/173. (Testo modificato nel corso della seduta)Comaroli.
La Camera,
premesso che:
il comma 6-septies, dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, al fine di procedere celermente al completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva della diga di Vetto, ha disposto la nomina di un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è stata fissata in ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto di nomina;
il progetto della diga in Val d'Enza, anche nota come diga di Vetto, riveste grande rilievo sotto molteplici aspetti e, in particolare, nell'azione di contrasto alla scarsità idrica e nell'attività di prevenzione del dissesto idrogeologico;
la sola fase di progettazione della diga di Vetto, ovvero dell'invaso sul torrente Enza in Emilia-Romagna, promosso dall'autorità di bacino distrettuale del Po, rientra tra le opere inserite nel Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico – PNIISSI (adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 ottobre 2024);
l'intervento «Realizzazione di un invaso a scopi plurimi in ambito montano e altre azioni sinergiche per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici della Val d'Enza nelle province di Reggio Emilia e Parma», identificato con il codice unico di progetto (CUP) F13F22000170008, è infatti compreso tra gli interventi dell'allegato 3 del decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 ottobre 2024. Tale allegato (che, secondo quanto precisato dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 ottobre 2024, elenca gli interventi già inseriti in precedenti programmazioni e che confluiscono nel PNIISSI e ne costituiscono stralci attuativi) indica, per l'intervento in questione, un costo di 3,2 milioni di euro, interamente finanziato;
lo scorso 24 giugno 2025 la commissione di gara ha concluso le operazioni di valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici e ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'attività di progettazione, che dovrà concludersi entro un anno con la redazione, dopo un secolo, del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
come noto, il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico di cui al comma 516, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è finalizzato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità; nonché al potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche;
con nota n. 10033 del 21 marzo 2025 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata formulata la proposta del primo stralcio del PNIISSI; con successivo decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 settembre 2025 è stato adottato definitivamente lo stralcio attuativo del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. In tale stralcio non è però ancora presente il finanziamento per la realizzazione esecutiva e costruttiva della suddetta diga di Vetto;
il 22 ottobre 2025 è stato pubblicato l'avviso 2025 per la presentazione delle domande di inserimento nell'aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame, anche valutando, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni opportuna iniziativa di competenza volta a garantire che, ai sensi delle procedure indicate dall'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il soggetto attuatore incaricato della realizzazione della diga di «Vetto – Invaso a scopi plurimi in ambito montano e altre azioni sinergiche per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici della Val d'Enza nelle province di Reggio Emilia e Parma», provveda a far inserire, nel primo aggiornamento utile del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, anche il costo di costruzione dell'opera, predisponendo, altresì, la relativa spesa, possibilmente con decorrenza dall'anno 2026, con le risorse disponibili a valere sulla vigente legislazione di bilancio.
9/2750/174. Vinci, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
i commi da 373 a 375 dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevedono l'adeguamento della piattaforma informatica dell'INPS dedicata alla gestione del contributo per il sostegno psicologico di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (cosiddetto «bonus psicologo»), al fine di semplificare l'accesso e potenziare le attività di assistenza e monitoraggio;
un crescente numero di persone manifesta forme di disagio psicologico non ancora patologiche (stress, ansia, fragilità emotiva) per le quali un intervento di supporto psicologico tempestivo può prevenire l'aggravamento delle condizioni, come confermato dalle strategie europee sulla salute mentale che valorizzano gli interventi precoci e la promozione del benessere psicologico nella popolazione (A Comprehensive approach to mental health, Comunicazione della Commissione Europea del 7 giugno 2023);
ulteriori analisi scientifiche evidenziano l'efficacia degli interventi psicologici erogati anche in modalità digitale, purché all'interno di strutture organizzate con standard professionali adeguati, nel ridurre sintomi di ansia, stress e disagio emotivo e nell'ampliare l'accesso ai servizi, superando barriere territoriali e organizzative;
le strutture sanitarie autorizzate, che operano anche online, garantiscono elevati livelli di qualità, vigilanza deontologica e tracciabilità delle prestazioni, favorendo la continuità del rapporto con il professionista di fiducia dell'utente;
estendere il contributo anche alle prestazioni di supporto psicologico, incluse quelle erogate tramite strutture autorizzate che consentono l'operatività dei professionisti online, risponderebbe ai nuovi bisogni di salute mentale e rafforzerebbe le finalità preventive della misura,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità:
in linea con le misure in materia di adeguamento della piattaforma INPS di cui ai commi 373-375 dell'articolo 1 del provvedimento in esame e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di estendere la possibilità di utilizzo del relativo contributo anche a prestazioni di supporto psicologico, quali strumenti di prevenzione e di risposta tempestiva al disagio;
di adeguare la piattaforma INPS affinché sia assicurata la interoperabilità con strutture sanitarie autorizzate, incluse quelle che consentono ai professionisti di operare online, garantendo qualità delle prestazioni;
di prevedere adeguate garanzie nella fruizione del bonus psicologo a tutela della continuità del rapporto tra utente e professionista, anche qualora il percorso sia già avviato, attraverso le strutture autorizzate, mediante modalità online.
9/2750/175. Volpi, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, all'articolo 1, comma 772, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per l'attuazione di misure in favore degli enti locali finalizzato, tra l'altro, anche alla realizzazione di interventi in materia di infrastrutture sportive, culturali e di riqualificazione ambientale;
il successivo comma 773 demanda l'assegnazione di tali risorse a decreti ministeriali, sulla base di atti di indirizzo delle Camere che identifichino i soggetti beneficiari e le finalità specifiche degli interventi;
la provincia di Lucca con il comprensorio della Versilia pur rappresentando uno dei distretti turistici più avanzati a livello nazionale, si trova oggi a fronteggiare significative criticità infrastrutturali che ne limitano il pieno potenziale di sviluppo, condizionando la qualità della vita dei residenti e la competitività dell'offerta turistica internazionale;
appare dunque prioritario dotare il territorio di infrastrutture moderne e sostenibili, capaci di destagionalizzare i flussi turistici e promuovere l'immagine dell'Italia attraverso eventi sportivi e culturali di respiro globale;
in tale ottica, l'amministrazione comunale di Lucca ha già avviato l'iter per la realizzazione di un nuovo Palazzetto dello Sport polifunzionale, progettato secondo i criteri N-ZEB (Nearly Zero Energy Building) ad altissima efficienza energetica: l'opera, del valore complessivo di 38 milioni di euro, dispone già di una copertura finanziaria garantita dall'ente locale per l'80 per cento, ma necessita di un ulteriore stanziamento di 5 milioni di euro per il definitivo completamento;
risulta parimenti strategico il progetto del comune di Viareggio denominato «Incubatore imprese del mare» (Iim), un'iniziativa volta a creare, tramite anche la valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico in disuso, un ecosistema di innovazione per il supporto alle startup e alle Pmi innovative nello sviluppo di materiali eco sostenibili, nelle energie rinnovabili e nella digitalizzazione dei processi della cantieristica del settore nautico e marittimo, garantendo al territorio il primato dell'innovazione nell'economia del mare,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di destinare, a valere sulle risorse di cui in premessa, un adeguato contributo per il 2026, calcolato sulla base dei costi stimati:
a) in favore dell'Amministrazione comunale di Lucca, finalizzato al completamento del nuovo Palazzetto dello Sport polifunzionale N-ZEB;
b) in favore dell'Amministrazione comunale di Viareggio, finalizzato alla realizzazione dell'Incubatore imprese del mare (Iim).
9/2750/176. Zucconi, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;
durante l'esame in sede referente sono state approvate alcune modifiche al testo che hanno introdotto norme in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, tra i quali figurano la proroga fino al 31 dicembre 2026 del termine della gestione straordinaria e disposizioni in materia di assunzioni presso le regioni e gli enti locali interessati dagli eventi;
a pochi mesi dal decimo anniversario del terremoto che colpì l'Italia centrale nei mesi di agosto e ottobre del 2016, danneggiando i territori di quattro regioni e distruggendo completamente alcuni comuni diventati simbolo della tragedia quali Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto, nonostante progressi significativi compiuti soprattutto negli ultimi due anni, molto rimane ancora da fare sia sotto il profilo della ricostruzione vera e propria, sia per consentire la rinascita dei territori;
occorre, in particolare, agire in maniera efficace al fine di scongiurare lo spopolamento, garantendo servizi essenziali, e, al contempo, offrendo sostegno e opportunità di sviluppo alle imprese;
l'ultima Relazione sulla ricostruzione, pubblicata nel maggio di quest'anno, ha ricordato come «nell'ultimo secolo abbiamo assistito a un progressivo indebolimento di un'area – quella del sisma 2016-2017 – in cui, 100 anni fa, si contavano circa 4.500 insediamenti abitati che ora si sono ridotti a meno di 400»;
la necessità di una decisa inversione di tendenza appare più che mai urgente,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare misure straordinarie, anche di carattere normativo, volte, in occasione della ricorrenza del decimo anniversario del cosiddetto terremoto di Amatrice, ad assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e riparazione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, in vista di una sua rapida conclusione, garantendo a cittadini e imprese il necessario sostegno per scongiurare l'abbandono dei territori.
9/2750/177. Trancassini, Mollicone, Ambrosi, Osnato.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;
durante l'esame in sede referente sono state approvate alcune modifiche al testo che hanno introdotto norme in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, tra i quali figurano la proroga fino al 31 dicembre 2026 del termine della gestione straordinaria e disposizioni in materia di assunzioni presso le regioni e gli enti locali interessati dagli eventi;
a pochi mesi dal decimo anniversario del terremoto che colpì l'Italia centrale nei mesi di agosto e ottobre del 2016, danneggiando i territori di quattro regioni e distruggendo completamente alcuni comuni diventati simbolo della tragedia quali Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto, nonostante progressi significativi compiuti soprattutto negli ultimi due anni, molto rimane ancora da fare sia sotto il profilo della ricostruzione vera e propria, sia per consentire la rinascita dei territori;
occorre, in particolare, agire in maniera efficace al fine di scongiurare lo spopolamento, garantendo servizi essenziali, e, al contempo, offrendo sostegno e opportunità di sviluppo alle imprese;
l'ultima Relazione sulla ricostruzione, pubblicata nel maggio di quest'anno, ha ricordato come «nell'ultimo secolo abbiamo assistito a un progressivo indebolimento di un'area – quella del sisma 2016-2017 – in cui, 100 anni fa, si contavano circa 4.500 insediamenti abitati che ora si sono ridotti a meno di 400»;
la necessità di una decisa inversione di tendenza appare più che mai urgente,
impegna il Governo
ad adottare ogni utile iniziative volta, in occasione della ricorrenza del decimo anniversario del cosiddetto terremoto di Amatrice, ad assicurare l'accelerazione del processo di ricostruzione e riparazione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, in vista di una sua rapida conclusione, garantendo a cittadini e imprese il necessario sostegno per scongiurare l'abbandono dei territori.
9/2750/177. (Testo modificato nel corso della seduta)Trancassini, Mollicone, Ambrosi, Osnato.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame non detta disposizioni urgenti per l'adozione di misure di sostegno dedicate in favore di studenti e lavoratori fuori sede, al fine di garantire la possibilità di rientro nei luoghi di origine durante i periodi festivi senza oneri economici sproporzionati;
inoltre, a differenza delle intenzioni sempre dichiarate, non si intravedono interventi risolutivi circa l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree per le isole maggiori;
la libertà di movimento e di uguaglianza sostanziale sono i principi fondamenti della «continuità territoriale» che in un Paese come l'Italia assume un rilievo preponderante in considerazione della sua conformazione geografica e da circa 7 milioni di abitanti che vivono nelle isole;
nell'accezione del nuovo articolo 119 della Costituzione è compito della Repubblica – intesa come l'insieme degli enti territoriali e non più solo dello Stato – rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità e il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità è lo strumento finanziario istituito per dare attuazione a detto principio di insularità;
tuttavia, nonostante i vari interventi in campo continuano a persistere grandi difficoltà nei collegamenti da una zona a un'altra dell'Italia, con la vicenda ben nota del caro biglietti, soprattutto per quanto riguarda i voli aerei ed un livello di infrastrutturazione che non ha nessun riscontro negli altri paesi europei;
secondo recenti rilevazioni delle associazioni dei consumatori, nel 2025 i prezzi dei biglietti di aerei, treni e traghetti hanno registrato aumenti fino al 700 per cento, e in alcuni casi fino al 900 per cento, rispetto ai periodi di bassa stagione, soprattutto sulle tratte interne verso il Mezzogiorno e le isole;
tali rincari determinano costi medi superiori ai 400 euro per un viaggio di andata e ritorno, con il paradosso che in numerosi casi risulta economicamente più conveniente viaggiare verso destinazioni estere piuttosto che spostarsi all'interno del territorio nazionale;
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sta conducendo dal 2023 un'indagine conoscitiva sugli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri sulle rotte nazionali da e per Sicilia e Sardegna (IC56), evidenziando la necessità di assicurare maggiore trasparenza e correttezza nelle politiche tariffarie;
il regolamento (CE) n. 1008/2008 consente agli Stati membri di imporre oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree ritenute essenziali per lo sviluppo economico e sociale di una regione, al fine di garantire continuità, qualità e accessibilità economica dei collegamenti;
sinora, la mancata applicazione dell'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a Sicilia e Sardegna ha limitato la possibilità di applicare gli oneri di servizio a un limitato numero di rotte, di frequenze e passeggeri, concedendo l'applicazione degli oneri ai soli cittadini residenti nell'isola e negando in questo modo un diritto di uguaglianza sostanziale per i cittadini di tutto il Paese che si possono muovere solo all'interno della terraferma a condizioni omogenee,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
dare piena applicazione al principio di insularità con riferimento alla possibilità di applicare gli oneri di servizio ad un numero più ampio di rotte, frequenze e passeggeri e alla disponibilità di risorse pro capite adeguate per il trasporto aereo, non inferiori a quelle garantite dagli stati europei per le rispettive isole;
adottare misure di sostegno dedicate, quali voucher o bonus mobilità, in favore di studenti e lavoratori fuori sede, al fine di garantire la possibilità di rientro nei luoghi di origine, in particolare durante i periodi festivi, senza oneri economici sproporzionati;
attivare un confronto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con l'ENAC e con le compagnie di trasporto aereo e ferroviario, al fine di valutare l'introduzione di meccanismi di pricing più equi e trasparenti.
9/2750/178. Barbagallo, D'Orso, Morfino, Carmina, Carotenuto, Aiello, Provenzano, Marino, Raffa, Iacono, Pastorino, Francesco Silvestri, Calderone, Fascina, Gallo, Perantoni.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio per l'anno 2026 introduce al comma 427 un nuovo beneficio fiscale volto a incentivare gli investimenti delle imprese in beni strumentali materiali e immateriali ad alto contenuto tecnologico (cosiddetto iperammortamento), prevedendo una maggiorazione del costo di acquisto, ai fini del calcolo delle imposte sui redditi, pari al 180 per cento fino a 2,5 milioni di euro, al 100 per cento oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e al 50 per cento oltre 10 milioni e fino a 50 milioni di euro, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028;
tale misura si inserisce nel solco delle politiche di sostegno alla competitività del sistema produttivo nazionale, alla modernizzazione dei processi industriali e alla transizione digitale e tecnologica delle imprese, in coerenza con gli obiettivi di crescita della produttività, di innovazione e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
con questo comma è stata introdotta una clausola restrittiva che limita l'accesso al beneficio ai soli beni strumentali prodotti nell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, escludendo di fatto beni tecnologicamente avanzati prodotti in Paesi terzi, ivi inclusi partner strategici dell'Italia;
tale limitazione rischia di determinare significative distorsioni concorrenziali tra imprese operanti nei medesimi settori economici, incidendo negativamente sulle scelte di investimento e alterando il corretto funzionamento del mercato, nonché di generare effetti inflattivi legati alla riduzione dell'offerta e all'aumento dei costi dei beni ammissibili all'agevolazione;
le relazioni transatlantiche rappresentano da decenni un pilastro fondamentale della politica estera, commerciale e industriale dell'Italia e dell'Unione europea, contribuendo in modo determinante allo sviluppo economico, allo scambio tecnologico, alla cooperazione industriale e al rafforzamento dei valori democratici condivisi;
la sicurezza economica e strategica non può essere ricondotta esclusivamente al comparto dell'industria della difesa, ma si fonda anche sulla capacità di garantire alle imprese l'accesso alle migliori tecnologie disponibili a livello globale, incluse quelle digitali, automatizzate e ad alto contenuto innovativo, essenziali per aumentare l'efficienza, la resilienza e la sicurezza dei processi produttivi;
rinunciare all'utilizzo di innovazioni tecnologiche digitali provenienti da oltre oceano, in particolare dagli Stati Uniti, rischia di produrre effetti negativi sui livelli di produttività delle imprese italiane e, soprattutto, sulla sicurezza sul lavoro in settori chiave dell'economia nazionale, come quello delle costruzioni, della logistica, della manifattura avanzata e dell'industria di processo, nei quali l'adozione di macchinari e sistemi tecnologici all'avanguardia contribuisce in modo decisivo alla prevenzione degli infortuni e alla tutela dei lavoratori;
l'introduzione di criteri di origine geografica rigidi e generalizzati per l'accesso all'iperammortamento appare pertanto non pienamente coerente con le finalità originarie della misura, né con l'esigenza di sostenere un'effettiva transizione tecnologica del sistema produttivo italiano in un contesto economico globale fortemente interconnesso,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di un'urgente revisione del citato comma 427 dell'articolo 1 ristabilendo i benefici dell'iperammortamento anche per i beni provenienti dallo spazio economico euro-atlantico al fine di rimuovere o attenuare tali restrizioni;
a promuovere, nell'ambito delle politiche industriali e fiscali, un approccio equilibrato che coniughi le esigenze di sicurezza economica e strategica con l'apertura agli scambi commerciali, alla cooperazione tecnologica internazionale e al rafforzamento delle relazioni economiche e diplomatiche dell'Italia con i propri alleati storici.
9/2750/179. Gnassi, Roggiani.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio per l'anno 2026 ripropone ai commi 427-436 la disciplina della maggiorazione dell'ammortamento (cosiddetto iperammortamento), ai fini IRES ed IRPEF, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello «Industria 4.0», volta a incentivare gli investimenti delle imprese in beni strumentali materiali e immateriali ad alto contenuto tecnologico, prevedendo una maggiorazione del costo di acquisto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028;
tale misura si inserisce nel solco delle politiche di sostegno alla competitività del sistema produttivo nazionale, alla modernizzazione dei processi industriali e alla transizione digitale e tecnologica delle imprese, in coerenza con gli obiettivi di crescita della produttività, di innovazione e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
con la modifica al comma 427, introdotta al Senato, è stata introdotta la previsione di limitare l'accesso al beneficio ai soli beni strumentali prodotti nell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, escludendo i beni tecnologicamente avanzati prodotti in Paesi terzi, ivi inclusi partner strategici dell'Italia;
le relazioni transatlantiche rappresentano da decenni un pilastro fondamentale della politica estera, commerciale e industriale dell'Italia e dell'Unione europea, contribuendo in modo determinante allo sviluppo economico, allo scambio tecnologico, alla cooperazione industriale e al rafforzamento dei valori condivisi;
rinunciare all'utilizzo di innovazioni tecnologiche digitali provenienti da oltre oceano, in particolare dagli Stati Uniti, può produrre effetti negativi sui livelli di produttività delle imprese italiane in settori chiave dell'economia nazionale, come quello delle costruzioni, della logistica, della manifattura avanzata e dell'industria di processo, nei quali l'adozione di macchinari e sistemi tecnologici all'avanguardia contribuisce in modo decisivo alla riduzione del costo di produzione nonché all'efficienza, alla resilienza e alla sicurezza dei processi produttivi, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni e alla tutela dei lavoratori;
l'introduzione di criteri di origine geografica generalizzati per l'accesso all'iperammortamento non appare pienamente coerente con le finalità originarie della misura e può determinare distorsioni concorrenziali tra imprese operanti nei medesimi settori economici, incidendo sulle scelte di investimento e sul corretto funzionamento del mercato,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di promuovere, nell'ambito delle politiche industriali e fiscali, un approccio equilibrato che coniughi le esigenze di sicurezza economica e strategica con l'apertura agli scambi commerciali, alla cooperazione tecnologica internazionale e al rafforzamento delle relazioni economiche e diplomatiche dell'Italia con i propri alleati storici e in tale ambito a riconsiderare la clausola di esclusione di cui comma 427 dell'articolo 1 del provvedimento in esame nel senso di ristabilire i benefici dell'iperammortamento anche per i beni prodotti nei Paesi dell'EFTA e del G7.
9/2750/179. (Testo modificato nel corso della seduta)Gnassi, Roggiani.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, per l'anno 2026, destina al Fondo sanitario nazionale 2,4 miliardi di euro che si sommano ai 5 miliardi già stanziati con la legge di bilancio 2025, determinando quindi un investimento complessivo di 7,4 miliardi di euro per il citato anno;
particolare attenzione viene dedicata anche ai temi della prevenzione, della famiglia e della natalità con numerose misure che rafforzano la partecipazione femminile al lavoro e a supporto della genitorialità;
l'articolo 2 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, conferisce al Ministro della salute il potere di promuovere campagne di informazione e prevenzione della sterilità e dell'infertilità, nonché di incentivare studi e ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti, con un'autorizzazione di spesa massima di 2 milioni di euro;
l'articolo 14, comma 8, della stessa legge n. 40 del 2004, consente la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previa acquisizione del consenso informato e scritto;
l'Italia sta affrontando una grave crisi demografica, caratterizzata da uno dei tassi di natalità più bassi d'Europa. Secondo l'Istat, nel primo semestre 2025 sono nati 166.051 neonati, con un calo del 7,5 per cento rispetto all'anno precedente, e il tasso di fecondità è sceso al minimo storico di 1,18 figli per donna;
l'articolo 1, comma 342, del presente disegno di legge prevede l'allocazione di 1 milione di euro annui a partire dal 2026, destinati alla realizzazione, da parte del Ministero della salute, di campagne di comunicazione istituzionale volte alla prevenzione;
l'articolo 3 della legge n. 40 del 2004 attribuisce ai consultori familiari il compito di fornire informazioni e assistenza in merito ai problemi della sterilità e dell'infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;
l'informazione sulla fertilità femminile e sulle tecniche di preservazione costituisce un diritto fondamentale e un presupposto essenziale per l'esercizio consapevole della libertà procreativa;
la crioconservazione degli ovociti è una tecnica consolidata che preserva la qualità dei gameti femminili,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di:
destinare quota parte del fondo annuale di 1 milione di euro, previsto dal comma 342 dell'articolo 1, del presente disegno di legge, per le campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione, a una campagna nazionale di informazione sulla fertilità femminile, che si concentri sui tempi biologici ottimali per la procreazione e sulle tecniche di preservazione della fertilità attraverso la crioconservazione dei gameti e includa specifiche sezioni dedicate alle modalità, all'efficacia e ai centri autorizzati per la crioconservazione dei gameti;
coinvolgere nella realizzazione della campagna le società scientifiche del settore, i consultori familiari e le associazioni di categoria;
prevedere canali informativi specifici per le fasce di popolazione femminile in età fertile;
riferire periodicamente alle Camere sui risultati della campagna informativa e sull'evoluzione delle richieste di accesso alle tecniche di preservazione della fertilità.
9/2750/180. Vietri, Ravetto, Marrocco, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
l'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stato introdotto sperimentalmente nel 2006 e reso definitivo con la legge di stabilità 2015, al fine di consentire ai contribuenti di devolvere una quota pari allo 0,5 per cento dell'IRPEF (5 per mille) a favore di soggetti che operano in settori di utilità sociale, ricerca scientifica e sanitaria, tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, attività sportive dilettantistiche, aree protette e altri ambiti di interesse generale, secondo scelte esplicite del contribuente stesso;
la disciplina vigente stabilisce un tetto massimo di spesa per il 5 per mille a 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, importo che costituisce il limite delle risorse finanziarie complessivamente spendibili per l'erogazione delle quote destinate dai contribuenti;
nell'ultima tornata di dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 2023, i contribuenti italiani hanno destinato complessivamente circa 604 milioni di euro tramite il 5 per mille, ma, a causa del tetto di spesa fissato dalla normativa, circa 79 milioni di euro di scelte espresse non potranno essere erogati agli enti beneficiari e rimarranno indisponibili per finalità sociali;
secondo i dati pubblicati lo scorso settembre dall'Agenzia delle entrate, nel 2024, oltre 90 mila enti hanno beneficiato del contributo del cinque per mille, con risorse assegnate a enti del terzo settore e ONLUS, associazioni sportive dilettantistiche, enti di ricerca scientifica e sanitaria, enti per la tutela del patrimonio e amministrazioni locali i quali, in base alle preferenze espresse dai contribuenti, riceveranno 525 milioni di euro;
il fenomeno del superamento del tetto si è verificato anche negli anni precedenti, con scelte dei contribuenti risultate superiori alle risorse spendibili, comportando una riduzione proporzionale degli importi effettivi assegnati agli enti;
il presente provvedimento, all'articolo 1, comma 24, prevede un incremento del citato limite di spesa del cinque per mille da 525 milioni a 610 milioni di euro a decorrere dal 2026, accogliendo parzialmente le richieste avanzate da più soggetti e organizzazioni della società civile. Tuttavia, un aumento pur significativo rischia di risultare ancora insufficiente a valorizzare integralmente le scelte dei contribuenti nel medio periodo;
lo strumento del 5 per mille rappresenta una forma significativa di partecipazione civica dei contribuenti alle finalità di interesse generale e di solidarietà sociale, riflettendo una scelta esplicita e responsabile di destinazione di risorse pubbliche;
limitare l'erogazione delle risorse attraverso un tetto massimo di spesa contrasta con il principio di destinazione delle scelte espresse dai cittadini e può determinare una distorsione tra volontà dei contribuenti e applicazione normativa;
l'eliminazione del tetto consentirebbe la piena erogazione delle somme effettivamente destinate dai contribuenti, rafforzando le politiche di sostegno alla ricerca, al sociale, alla cultura e alle attività di utilità pubblica,
impegna il Governo
a eliminare il tetto massimo di spesa previsto dalla normativa vigente per la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF, assicurando che tutte le somme effettivamente scelte dai contribuenti siano integralmente destinate agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni beneficiarie, in proporzione alle preferenze espresse, e garantendo una disciplina di riparto coerente con i principi di partecipazione fiscale, trasparenza e piena valorizzazione delle scelte dei contribuenti, nonché procedure chiare e tempi certi di erogazione.
9/2750/181. D'Alfonso, Merola.
La Camera,
premesso che:
il settore del gioco d'azzardo in Italia continua a manifestare dimensioni economiche di assoluta rilevanza, con una raccolta complessiva che, secondo dati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) e analisi recenti, ha raggiunto circa 157 miliardi di euro nel 2024, con una crescita certificata e una significativa espansione del canale online (che supera il 58 per cento del totale);
il notevole volume d'affari del settore è accompagnato da un impatto sociale ed economico assai controverso, con un aumento preoccupante dei costi sanitari e sociali connessi al Disturbo da Gioco d'Azzardo (DGA) e l'insorgenza di fenomeni di crisi debitoria e di infiltrazioni della criminalità organizzata, come evidenziato da numerose analisi e segnalazioni (incluse quelle di operazioni sospette che, secondo la UIF, mostrano un incremento nel primo semestre 2025);
il gettito derivante dalle imposte sui giochi nel periodo cumulativo tra gennaio e settembre 2025 ammonta a 7,06 miliardi di euro. Nel solo terzo trimestre, il settore ha registrato un gettito di circa 2,3 miliardi di euro;
per una corretta valutazione dell'impatto economico e sociale della regolamentazione e della pressione fiscale è indispensabile disporre di dati disaggregati e aggiornati che permettano di cogliere le significative disparità territoriali (con alcuni comuni che mostrano valori di giocata pro capite online ben superiori alla media nazionale) e di comprendere la reale ripartizione della ricchezza prodotta;
il disturbo da gioco d'azzardo patologico (GAP) è riconosciuto dall'Organizzazione mondiale della sanità come una forma di dipendenza grave, con rilevanti ricadute sanitarie, sociali ed economiche sulle persone, sulle famiglie e sulle comunità locali;
negli ultimi anni il fenomeno del gioco d'azzardo ha assunto dimensioni sempre più preoccupanti, richiedendo politiche pubbliche specifiche, continuative e dotate di adeguate risorse finanziarie, in particolare per le attività di prevenzione, cura e riabilitazione;
il Fondo per il gioco d'azzardo patologico, istituito nel 2016, ha rappresentato uno strumento fondamentale non solo sotto il profilo finanziario, ma anche sotto quello della programmazione e della visibilità istituzionale delle politiche di contrasto alla ludopatia, garantendo alle regioni risorse certe e vincolate;
la legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha soppresso il Fondo autonomo per il GAP e l'Osservatorio nazionale per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo, accorpandone le funzioni e le risorse in strumenti più ampi e generalisti, con il rischio di indebolire l'attenzione specifica verso questa forma di dipendenza;
il prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi AWP e VLT costituisce uno strumento idoneo non solo al finanziamento della finanza pubblica, ma anche all'orientamento delle politiche di contrasto ai rischi sociali connessi al gioco d'azzardo;
è importante incrementare le risorse destinate al contrasto del GAP per rafforzare l'equità del sistema, anche tenendo conto che sarebbe opportuno che i costi sociali del gioco d'azzardo gravassero sui proventi generati dal settore stesso;
una governance chiara e specializzata, incardinata presso il Ministero della salute e in raccordo con le regioni e gli enti locali, è essenziale per garantire l'efficacia delle politiche di prevenzione e cura,
impegna il Governo:
a valutare attentamente la portata applicativa delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 151 e 152, del provvedimento, che introducono un nuovo gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato «Win for Italia Team», verificandone gli effetti complessivi, anche sotto il profilo delle ricadute sociali, sanitarie e territoriali, con particolare riferimento al rischio di incremento dei fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo;
a rideterminare le aliquote del prelievo erariale unico sugli apparecchi AWP e VLT, assicurando che le maggiori entrate derivanti siano integralmente destinate al finanziamento delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione dal gioco d'azzardo patologico nonché al sostegno dei servizi territoriali delle regioni e delle province autonome;
a istituire e rendere pienamente operativo l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo presso il Ministero della salute, assicurando il coinvolgimento delle regioni, degli enti locali e delle associazioni operanti nel settore, nonché un adeguato coordinamento con le politiche sanitarie e sociali;
a rafforzare, anche attraverso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e in raccordo con l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia UIF e gli altri organismi competenti, la raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione di dati aggiornati, disaggregati per territorio e per tipologia di gioco – con particolare riferimento al canale online al fine di consentire una valutazione puntuale dell'impatto economico, sociale e sanitario del settore del gioco d'azzardo sulle comunità locali, nonché degli effetti della regolamentazione e della pressione fiscale, anche in relazione ai fenomeni di indebitamento delle famiglie, alle disparità territoriali e ai rischi di infiltrazione della criminalità organizzata, riferendo periodicamente alle Camere sugli esiti di tale monitoraggio.
9/2750/182. Merola, Vaccari.
La Camera,
premesso che:
il comma 772 dell'articolo 1 ha istituito un fondo con una dotazione di 68,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 67,5 milioni di euro per l'anno 2027 da ripartire sulla base di atti di indirizzo della Camere,
impegna il Governo
nel caso in cui all'atto del riparto ai sensi del comma 773 si dovessero riscontrare difficoltà nell'attuazione di quanto previsto dagli atti di indirizzo parlamentari, a destinare, nell'ambito delle risorse eventualmente residue, un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione del secondo stralcio della pista ciclopedonale lungo la strada provinciale 3/A Braccianese Claudia Tolfa-Allumiere.
9/2750/183. Battilocchio.
La Camera,
premesso che:
il comma 772 dell'articolo 1 ha istituito un fondo con una dotazione di 68,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 67,5 milioni di euro per l'anno 2027 da ripartire sulla base di atti di indirizzo della Camere,
impegna il Governo
nel caso in cui all'atto del riparto ai sensi del comma 773 si dovessero riscontrare difficoltà nell'attuazione di quanto previsto dagli atti di indirizzo parlamentari, a destinare, nell'ambito delle risorse eventualmente residue per effetto della non attuabilità di misure ivi previste in sede di adozione del decreto ministeriale in questione, un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione del secondo stralcio della pista ciclopedonale lungo la strada provinciale 3/A Braccianese Claudia Tolfa-Allumiere.
9/2750/183. (Testo modificato nel corso della seduta)Battilocchio.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame al comma 787 dell'articolo 1 reca disposizioni per sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e per la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale;
il gruppo Natuzzi rappresenta da decenni uno dei principali poli industriali del settore del mobile imbottito in Italia e un presidio produttivo e occupazionale strategico per la Puglia e per l'intero Mezzogiorno, con una presenza storica nei territori di Altamura, Santeramo in Colle e nell'area murgiana;
nel corso del 2025 l'azienda ha presentato un nuovo piano industriale che prevede una profonda riorganizzazione delle attività produttive, la chiusura di stabilimenti storici sul territorio pugliese e un drastico ridimensionamento della capacità produttiva in Italia;
il piano annunciato comporta circa 479 esuberi e mette a rischio la continuità produttiva di siti industriali fondamentali, con gravi ricadute occupazionali, sociali ed economiche su intere comunità già segnate da fragilità strutturali e da un contesto macroeconomico complesso;
la crisi Natuzzi si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà del sistema industriale del Mezzogiorno, aggravato dall'aumento dei costi energetici, dal rallentamento della domanda internazionale, dalla fine di strumenti di sostegno come la decontribuzione Sud e dall'insufficienza di politiche industriali mirate e strutturali;
le chiusure annunciate e la perdita di centinaia di posti di lavoro avrebbero effetti a catena sull'indotto, sull'artigianato locale e sull'economia dei territori interessati, con il rischio di un impoverimento produttivo e sociale difficilmente reversibile;
le organizzazioni sindacali, le istituzioni locali e regionali hanno espresso una netta contrarietà al piano industriale presentato dall'azienda, chiedendo una revisione delle scelte annunciate e l'apertura di un confronto serio e responsabile volto alla salvaguardia dell'occupazione e della produzione in Puglia;
in una fase storica caratterizzata da profonde trasformazioni industriali e geopolitiche, la tutela del lavoro e la difesa della base produttiva nazionale, in particolare nel Mezzogiorno, costituiscono un interesse strategico del Paese e richiedono un ruolo attivo e responsabile dello Stato,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal comma 787 dell'articolo 1 del provvedimento in esame con l'adozione di iniziative straordinarie, anche di natura finanziaria e industriale, volte a tutelare i posti di lavoro e garantire la continuità produttiva dei siti industriali del gruppo Natuzzi nel Mezzogiorno, nonché con l'assunzione, più in generale, di iniziative urgenti e strutturali per la salvaguardia dell'economia e dell'industria del Mezzogiorno, contrastando i processi di deindustrializzazione in atto e promuovendo un modello di sviluppo fondato su lavoro stabile, innovazione e coesione territoriale.
9/2750/184. Ubaldo Pagano.
La Camera
impegna il Governo
a proseguire l'azione di sostegno ad un Piano di rilancio industriale del gruppo che salvaguardi i livelli occupazionali.
9/2750/184. (Testo modificato nel corso della seduta)Ubaldo Pagano.
La Camera,
premesso che:
il Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) rappresenta il principale strumento di politica pubblica finalizzato alla riduzione dei divari territoriali e al perseguimento della convergenza economica, sociale e infrastrutturale tra le diverse aree del Paese, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e dei principi di solidarietà nazionale;
il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 dispone di una dotazione complessiva pari a 73,5 miliardi di euro, destinata in larga parte agli investimenti nel Mezzogiorno, a sostegno di infrastrutture strategiche, politiche sociali, riqualificazione urbana e ambientale, rafforzamento dei servizi essenziali e sviluppo produttivo;
secondo l'ultimo bollettino di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, al 31 agosto 2025 lo stato di attuazione del Fsc, in termini di pagamenti ai beneficiari, risulta pari ad appena il 4,19 per cento, al netto della quota destinata al cofinanziamento dei programmi europei, rendendo ancora più critico qualsiasi intervento di definanziamento delle risorse disponibili;
il disegno di legge di bilancio per il 2026, come modificato nel corso dell'esame parlamentare, al comma 733 dell'articolo 1, prevede una riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, aggravando in modo significativo quanto previsto nella versione originaria del disegno di legge;
ulteriori disposizioni contenute nel provvedimento determinano il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme Fsc iscritte in conto residui per un importo complessivo di oltre 2,5 miliardi di euro nel biennio 2026-2027, senza che risulti adeguatamente chiarito a quali cicli di programmazione tali risorse siano riconducibili e quali interventi rischino, di conseguenza, di non essere più finanziati, in particolare con riferimento agli Accordi di coesione e ai Piani di sviluppo e coesione;
tali riduzioni si inseriscono in un quadro più ampio di progressivo definanziamento delle politiche di riequilibrio territoriale, che comprende anche i tagli al Fondo per la perequazione infrastrutturale, la drastica riduzione delle risorse per la Zes unica e l'eliminazione della decontribuzione Sud, compromettendo in modo strutturale le prospettive di crescita e sviluppo del Mezzogiorno;
il ridimensionamento del Fsc e degli altri strumenti di coesione rischia di produrre un impatto fortemente negativo sugli investimenti pubblici, sulle politiche sociali e sulla capacità di attrazione degli investimenti privati nelle regioni meridionali, ampliando ulteriormente i divari economici e sociali già esistenti;
il principio di convergenza territoriale, che ha ispirato anche l'esperienza del Next Generation EU con la destinazione di una quota significativa delle risorse al Sud, costituisce una condizione imprescindibile per rafforzare la competitività complessiva del Paese e garantire una crescita equilibrata e sostenibile,
impegna il Governo:
a rivedere gli effetti applicativi del comma 733 dell'articolo 1 del provvedimento in esame al fine di ripristinare integralmente le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione oggetto di riduzione nella legge di bilancio 2026, assicurando la piena salvaguardia della dotazione finanziaria del Fsc per gli anni 2026, 2027 e 2028;
a fornire alle Camere puntuali elementi informativi circa l'origine, i cicli di programmazione e gli interventi interessati dalle riduzioni delle somme Fsc iscritte in conto residui, al fine di evitare il definanziamento di opere e progetti già programmati, in particolare nell'ambito degli Accordi di coesione e dei Piani di sviluppo e coesione;
a stanziare risorse aggiuntive e strutturali per sostenere la convergenza economica, sociale e infrastrutturale del Mezzogiorno, rafforzando gli strumenti di politica di coesione nazionale e assicurando la piena coerenza delle scelte di bilancio con i principi di solidarietà territoriale e di riequilibrio tra le diverse aree del Paese;
a orientare le politiche di bilancio verso un rilancio degli investimenti pubblici nel Sud Italia, in linea con le migliori esperienze europee e con l'obiettivo di ridurre i divari territoriali, rafforzare i servizi essenziali e promuovere uno sviluppo equo e duraturo dell'intero sistema Paese.
9/2750/185. Stefanazzi.
La Camera,
premesso che:
il Fondo indennizzo risparmiatori è stato istituito con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, con lo scopo di erogare indennizzi in favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
suddetto Fondo, con una dotazione finanziaria di 1,575 miliardi di euro, ha consentito l'erogazione di indennizzi pari al 30 per cento del valore delle azioni azzerate in favore dei risparmiatori delle banche sottoposte a liquidazione coatta amministrativa (Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Banca Etruria, Cariferrara, eccetera) e del 95 per cento in favore degli obbligazionisti subordinati;
a seguito del commissariamento della Banca Popolare di Bari nel dicembre 2019, le relative azioni sono state sostanzialmente azzerate, causando la perdita del capitale di migliaia di risparmiatori e piccoli azionisti, circa 70.000 per un totale di circa 1,5 miliardi di euro;
gli azionisti della Banca Popolare di Bari, tuttavia, non avendo quest'ultima subito un processo di liquidazione, non hanno diritto ad accedere a questo fondo e, pertanto, non hanno alcuna possibilità, al momento, di ricevere alcuna forma di indennizzo dallo Stato;
con un emendamento presentato in relazione a vari provvedimenti, si è tentato di estendere l'ambito soggettivo della norma, in modo da consentire anche ai risparmiatori delle banche che hanno visto le azioni azzerate a seguito di commissariamento della Banca d'Italia, di accedere al Fondo, al pari di quelle Venete in liquidazione;
l'articolo 1, commi 762-765, del provvedimento in esame, modificato in sede referente, riapre il termine del procedimento FIR, consentendo a chi aveva presentato domanda entro il 18 giugno 2020 – ma l'ha vista respinta (anche solo in parte) per carenze documentali e procedurali – di ripresentarla alla Commissione tecnica, secondo requisiti e procedure già vigenti;
tali disposizioni sottolineano che i requisiti e le procedure per l'esame delle domande restano quelli individuati dall'articolo 1, commi 493 e seguenti, della legge di bilancio per il 2019 e dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019 e 8 agosto 2019,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure previste dai commi 762-765 dell'articolo 1 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori immediate iniziative, anche normative, volte tra l'altro a stanziare le occorrenti risorse al fine di consentire agli azionisti e agli obbligazionisti della Banca Popolare di Bari di accedere al Fondo indennizzo risparmiatori in condizioni di parità con gli attuali beneficiari del fondo.
9/2750/186. Lacarra, Ubaldo Pagano.
La Camera,
premesso che:
il Rapporto Pendolaria di Legambiente evidenzia come oltre 2,5 milioni di pendolari siano quotidianamente penalizzati da un progressivo indebolimento del trasporto pubblico locale, dovuto a una riduzione delle risorse, a carenze infrastrutturali e a un peggioramento complessivo dell'affidabilità del servizio, con effetti particolarmente rilevanti nelle aree interne e periferiche del Paese;
secondo lo stesso rapporto, nel 2026 il Fondo nazionale trasporti risulterà inferiore di circa il 38 per cento, in termini reali, rispetto al livello del 2009, mentre il disegno di legge di bilancio prevede uno stanziamento complessivo per l'annualità 2026 pari a 5.301,7 milioni di euro per Fondo per il trasporto pubblico locale (cosiddetto Fondo TPL – Capitolo 1315) su cui non si registrano variazioni in manovra. Lo stanziamento risulta diminuito rispetto ai 5.345,7 milioni di euro stanziati nel 2025. Si deve poi tener conto che la manovra in oggetto contiene riduzioni e rimodulazioni di risorse destinate a interventi infrastrutturali strategici, tra cui la linea M4 di Milano, M1 di Brescia, il collegamento ferroviario Afragola-Napoli e la Metro C di Roma, per fare fronte ai quali la Regione Lazio ha stabilito uno stanziamento di risorse proprie. Tali risorse potrebbero essere più utilmente destinate a garantire la piena funzionalità delle linee, l'acquisto dei convogli e le spese di manutenzione necessarie anche a fronte dell'aumento dei costi;
inoltre non viene riconfermato l'incremento del Fondo TPL per un importo pari a 120 milioni di euro, previsto dall'articolo 1, comma 730 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025) anche se solo per assicurare l'adeguamento inflattivo del Fondo TPL, servirebbero oltre 800 milioni di euro;
persistono gravi criticità su numerose linee ferroviarie regionali, tra cui ad esempio la ex Circumvesuviana, la Roma-Nord-Viterbo e la Sassari-Alghero, caratterizzate da soppressioni di corse, riduzione dell'offerta e livelli di servizio non adeguati;
nonostante alcuni interventi di rinnovo del materiale rotabile, il numero complessivo dei convogli in esercizio risulta in diminuzione, a fronte di una domanda di mobilità in costante crescita;
il Rapporto Audimob di Isfort evidenzia al contempo come l'Italia presenti uno dei più elevati tassi di motorizzazione in Europa, pari a circa 70 autovetture ogni 100 abitanti, a fronte di un valore significativamente inferiore in Paesi come la Spagna, dove il rapporto si attesta intorno alle 50 autovetture ogni 100 abitanti, confermando una forte dipendenza dal mezzo privato;
lo stesso Rapporto rileva che i veicoli privati risultano utilizzati solo per una quota limitata del tempo complessivo, restando inattivi per oltre il 93 per cento del tempo, a conferma di un modello di mobilità inefficiente e fortemente squilibrato;
secondo i Rapporti sulla sicurezza stradale di Dekra, l'Italia presenta uno dei parchi veicolari più anziani d'Europa, con un'età media superiore ai 12 anni, condizione che incide negativamente sulla sicurezza della circolazione, sull'impatto ambientale e sull'efficienza del sistema dei trasporti;
la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha più volte segnalato come l'attuale livello di finanziamento del Fondo nazionale trasporti non sia sufficiente a garantire la continuità e l'adeguatezza del servizio, sollecitando un rafforzamento strutturale delle risorse e una revisione dei criteri di riparto;
le associazioni rappresentative delle imprese del trasporto pubblico locale e le organizzazioni sindacali di categoria hanno più volte segnalato l'insufficienza delle risorse destinate al Fondo nazionale trasporti, sottolineando la necessità di garantire stabilità finanziaria al settore e adeguate condizioni di lavoro;
in data 20 marzo 2025 è stato sottoscritto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del trasporto pubblico locale per il triennio 2024-2026, che interessa circa 110.000 lavoratrici e lavoratori e richiede adeguate coperture finanziarie per la sua piena attuazione;
in diversi Paesi europei, tra cui la Spagna, sono state adottate politiche strutturali a sostegno della mobilità collettiva, quali l'introduzione di abbonamenti nazionali a tariffa agevolata, con effetti positivi in termini di accessibilità, sostenibilità ambientale e riduzione dell'uso del mezzo privato con particolare attenzione ai più giovani che grazie al Governo guidato da Pedro Sanchez potranno spostarsi a partire dal prossimo mese di gennaio con un abbonamento di soli 30 euro su tutto il territorio nazionale,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame in materia di trasporto pubblico locale con ulteriori iniziative, anche normative, volte:
ad adottare iniziative finalizzate a istituire un sistema di abbonamento unico nazionale per il trasporto pubblico, ispirato alle migliori esperienze europee, in grado di garantire semplicità di utilizzo, accessibilità economica e integrazione tra i diversi servizi di mobilità;
a rafforzare in modo strutturale il Fondo nazionale trasporti, riportandone la dotazione effettiva almeno ai livelli reali del 2009, anche attraverso meccanismi di indicizzazione automatica, al fine di garantire la continuità del servizio e la sostenibilità economica del sistema;
a garantire il pieno ripristino delle risorse statali originariamente previste per le infrastrutture di trasporto pubblico locale e per la mobilità sostenibile, con particolare riferimento alla realizzazione di tutti gli interventi programmati sulle reti metropolitane e ferroviarie di Roma, Milano, Napoli e Brescia;
a garantire il pieno rispetto degli impegni assunti con l'accordo del 20 marzo 2025 per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del trasporto pubblico locale, assicurando le risorse necessarie a coprire integralmente i costi previsti e a tutelare i livelli occupazionali;
a promuovere politiche integrate per la sicurezza stradale e interventi mirati a ridurre gli scontri stradali per difendere la vita dei cittadini e migliorarne la qualità.
9/2750/187. Casu, Benzoni, Pastorella, Ruffino, Iaria, Borrelli, Serracchiani.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, commi 529-533 recano Misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca – FPR;
la Direttiva europea 2010/63/UE e il decreto legislativo n. 26 del 2014 stabiliscono l'obbligo di dare priorità ai metodi sostitutivi alla sperimentazione animale;
la Risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2021 invita ad accelerare la transizione verso una ricerca scientifica senza animali, chiedendo agli Stati Membri di sostenere attivamente i metodi alternativi;
la Commissione europea sta lavorando a una tabella di marcia per il superamento della sperimentazione animale, con pubblicazione prevista nel primo trimestre del 2026;
il Rapporto Eurispes 2025 rileva che quasi l'80 per cento degli italiani è contrario alla sperimentazione animale, dimostrando una netta posizione etica e scientifica che deve essere rappresentata dalle Istituzioni portavoce dei cittadini;
nel 2014 presso il Ministero della salute è stato istituito Fondo per lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione su animali. È stato finanziato nel triennio 2014-2016 e poi rifinanziato con 6 milioni di euro per il triennio 2020-2022;
grazie ai fondi stanziati sono stati sviluppati progetti innovativi, solo per citarne alcuni, in ambito oncologico, sono stati sviluppati modelli di tessuto umano polmonare e osseo nonché organi su chip per lo studio di patologie genetiche,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dai commi 529-533 dell'articolo 1 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte:
a fronte della necessità di attuare una transizione verso una ricerca human-based, così come indicato anche dalla Commissione europea, a prevedere che l'1 per cento del Fondo nazionale per la ricerca e innovazione gestito dal Ministero dell'università e della ricerca sia vincolato alla ricerca e allo sviluppo di nuovi approcci metodologici (NAMs – New Approach Methodologies) secondo il principio della completa sostituzione dell'utilizzo di animali;
a rifinanziare il Fondo istituito presso il Ministero della salute per lo sviluppo e la ricerca di metodi sostitutivi all'uso di animali.
9/2750/188. Evi, Prestipino, Pandolfo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, commi 529-533 recano Misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca – FPR;
la Direttiva europea 2010/63/UE e il decreto legislativo n. 26 del 2014 stabiliscono l'obbligo di dare priorità ai metodi sostitutivi alla sperimentazione animale;
la Risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2021 invita ad accelerare la transizione verso una ricerca scientifica senza animali, chiedendo agli Stati Membri di sostenere attivamente i metodi alternativi;
la Commissione europea sta lavorando a una tabella di marcia per il superamento della sperimentazione animale, con pubblicazione prevista nel primo trimestre del 2026;
il Rapporto Eurispes 2025 rileva che quasi l'80 per cento degli italiani è contrario alla sperimentazione animale, dimostrando una netta posizione etica e scientifica che deve essere rappresentata dalle Istituzioni portavoce dei cittadini;
nel 2014 presso il Ministero della salute è stato istituito Fondo per lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione su animali. È stato finanziato nel triennio 2014-2016 e poi rifinanziato con 6 milioni di euro per il triennio 2020-2022;
grazie ai fondi stanziati sono stati sviluppati progetti innovativi, solo per citarne alcuni, in ambito oncologico, sono stati sviluppati modelli di tessuto umano polmonare e osseo nonché organi su chip per lo studio di patologie genetiche,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dai commi 529-533 dell'articolo 1 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte, a fronte della necessità di attuare una transizione verso una ricerca human-based, così come indicato anche dalla Commissione europea, a valutare l'opportunità di stanziare specifiche risorse per la ricerca e lo sviluppo di nuovi approcci metodologici (NAMs – New Approach Methodologies) secondo il principio della completa sostituzione dell'utilizzo di animali.
9/2750/188. (Testo modificato nel corso della seduta)Evi, Prestipino, Pandolfo.
La Camera,
premesso che:
la legge di bilancio per il 2026 reca alcune misure condivisibili riguardanti la Polizia Penitenziaria e i magistrati, ma complessivamente si conferma un grave disinvestimento in termini di risorse sia finanziarie sia organizzative;
tagli molto pesanti hanno riguardato negli anni del Governo Meloni il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, responsabile degli aspetti organizzativi dell'esecuzione penale negli istituti penitenziari e della gestione del personale amministrativo e di polizia penitenziaria, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che si occupa dell'esecuzione penale per i minori, dell'esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti, e che in qualità di Autorità centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori;
la condanna del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in relazione alla condizione degli istituti di pena in Italia e il ripetuto richiamo per migliorare una situazione drammatica è l'ennesima conferma che sulle carceri servirebbe una svolta con investimenti, un maggiore ricorso alle misure alternative e attuazione della riforma cosiddetta Cartabia sulla giustizia riparativa;
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2019, pubblicata il 19 aprile 2019, ha fornito un importantissimo contributo alla rinascita del diritto alla tutela della salute delle persone con problemi di malattia mentale detenute nei nostri istituti penitenziari;
in materia di investimenti sulle dotazioni di personale e organizzative del comparto giustizia e del carcere, mentre il Ministro della giustizia ha sottolineato spesso l'importanza degli investimenti sul carcere e degli investimenti sulle misure alternative alla esecuzione, in realtà il primo atto del suo Governo è stato, con la legge di bilancio per il 2023, quello di operare tagli molto pesanti in modo assolutamente contraddittorio e dannoso per l'intero sistema nel settore giustizia, in particolare per quanto riguarda il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e minorile e di comunità;
il tasso di affollamento è ormai al 134,3 per cento e circa 16mila persone non hanno un posto letto regolamentare; il Commissario straordinario ad oggi registra un niente di fatto, e la concezione carcero centrica e panpenalistica di questo Governo sta portando i nostri istituti di pena al collasso e oltre il minimo livello di civiltà;
le significative riduzioni di spesa stanno incidendo pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni precedenti all'insediamento di questo Governo, e, in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale e del personale che con loro lavora, in condizioni spesso, estreme, a cui va riconosciuta una particolare motivazione, con gravi ricadute oltre alle condizioni di chi in carcere vive e lavora, al vulnus ai principi costituzionali, anche in termini di controllo del tasso di recidiva e di conseguente sicurezza dei cittadini,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame in materia di giustizia con ulteriori iniziative normative volte a stanziare risorse finanziarie adeguate a ristorare i tagli effettuati nonché ad aumentarne la consistenza delle risorse per assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e per gli gli investimenti finalizzati al personale e al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali destinate all'esecuzione penale, alla messa alla messa alla prova, alle pene alternative, al lavoro in esecuzione penale, alla predisposizione di spazi adeguati per il trattamento, alla riduzione del tasso di recidiva, per le detenute madri, nonché a riconoscere nell'ambito delle sue proprie prerogative, al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro, nonché ad adottare le necessarie misure, sia finanziarie sia organizzative, necessarie al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, nonché alla costruzione di nuove REMS e di strutture per detenuti affetti da dipendenze e comunità per detenute madri.
9/2750/189. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
La Camera,
premesso che:
i commi 199 e 200 prevedono la possibilità per i fondi pensione di investire, anche in via indiretta, in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni – incluse quelle digitali – e della produzione e trasporto di energia;
tale cornice normativa si inserisce coerentemente nel contesto delle grandi trasformazioni infrastrutturali in atto nelle principali aree metropolitane europee e, in particolare, nella città di Milano, che sta realizzando importanti opere per la mobilità sostenibile, tra cui il completamento e il potenziamento della rete metropolitana, infrastruttura strategica per l'accessibilità, l'intermodalità e lo sviluppo economico del territorio;
il prolungamento della linea metropolitana M4 si sviluppa oltre l'attuale capolinea di Linate Aeroporto e si estende verso est per 3,1 chilometri, interamente in sotterraneo; il progetto prevede la realizzazione di due nuove stazioni nel territorio comunale di Segrate: la fermata Idroscalo-San Felice e il nuovo capolinea Segrate Porta Est, concepito come nodo intermodale strategico integrato con la futura stazione ferroviaria, destinata ad accogliere treni ad alta velocità, servizi suburbani e regionali, rafforzando il collegamento tra aeroporto, rete metropolitana e sistema ferroviario e ampliando il bacino di accessibilità dell'area est dell'area metropolitana milanese;
insieme ai poli di Rho (Ovest) e Rogoredo (Sud), l'Hub di Porta Est completerà un sistema integrato in grado di strutturare in modo più razionale ed efficace i flussi dell'alta velocità e del trasporto metropolitano;
nell'ambito della più ampia pianificazione delle infrastrutture di trasporto dell'area metropolitana milanese e in coerenza con gli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica e di efficacia degli investimenti, a seguito di un'attenta valutazione costi-benefici delle diverse ipotesi progettuali e tenendo conto dell'aumento dei costi registrato negli ultimi anni, è stata individuata come soluzione prioritaria l'estensione della linea metropolitana M3 fino a Paullo, tale scelta prevede la realizzazione di un nuovo capolinea dotato di parcheggio di interscambio e di interventi infrastrutturali funzionali anche a eventuali futuri prolungamenti della linea;
lo sviluppo e il completamento delle principali linee metropolitane milanesi, e in particolare delle linee M3 e M4, rappresentano un fattore determinante per migliorare la qualità della vita dei cittadini, sostenere la competitività del sistema economico e promuovere una mobilità sostenibile nell'area metropolitana,
impegna il Governo
a valutare, nell'ambito delle priorità di programmazione infrastrutturale e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di favorire il completamento degli interventi relativi alla rete metropolitana dell'area metropolitana milanese, con particolare riferimento alle linee M3 e M4, tenendo conto del loro valore strategico in termini di mobilità sostenibile, intermodalità e sviluppo del territorio.
9/2750/190. Cecchetti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio 2026, ancora una volta, non prevede misure strutturali, né risorse adeguate, né un quadro normativo organico per le persone in condizione di disabilità gravissima, nonostante si tratti di cittadini che dipendono in modo vitale da assistenza continua 24 ore su 24;
in Italia vivono oltre 300.000 persone con disabilità gravissima, la cui sopravvivenza quotidiana è affidata quasi esclusivamente alle famiglie, in assenza di un'assunzione di responsabilità reale da parte dello Stato;
l'indennità di accompagnamento, pari a circa 530 euro mensili, è del tutto inadeguata e offensiva della dignità della persona, a fronte di costi medi di assistenza domiciliare che superano i 2.500 euro al mese, costringendo migliaia di famiglie a indebitarsi o a rinunciare al lavoro;
il Governo, pur richiamando formalmente la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, continua a disattenderne i principi fondamentali, mantenendo una condizione di disuguaglianza strutturale e di discriminazione economica nei confronti delle persone più fragili;
il Fondo per la non autosufficienza, il fondo per il dopo di noi e così gli altri fondi per le persone con disabilità, anche nel disegno di legge di bilancio 2026, risultano insufficienti, frammentati e privi di vincoli specifici per le disabilità gravissime, alimentando gravi disparità territoriali e un vero e proprio «federalismo della sopravvivenza»;
tale inerzia configura una grave responsabilità politica del Governo, che continua a ignorare sistematicamente le richieste delle associazioni rappresentative, tra cui «Gravissimi – Gli ultimi degli ultimi», e a relegare le persone con disabilità gravissima ai margini delle politiche di bilancio;
il mancato intervento sulle disabilità gravissime rappresenta una violazione sostanziale dei principi di uguaglianza, solidarietà e tutela della salute, sanciti dagli articoli 2, 3, 32 e 38 della Costituzione,
impegna il Governo
ad accompagnare, stante la necessità di un'assunzione di una responsabilità politica e finanziaria immediata e non più rinviabile, le misure recate dal provvedimento in esame in materia di disabilità, con l'adozione, con il primo provvedimento utile, di interventi volti a garantire l'aumento immediato e dignitoso dell'indennità di accompagnamento, oggi del tutto insufficiente; il finanziamento stabile e continuativo dell'assistenza domiciliare e dei piani personalizzati di cura, evitando ricoveri forzati e disagi alle famiglie; risorse adeguate per i caregiver riconoscendo il loro ruolo essenziale; l'uniformità e la continuità dei servizi socio-sanitari su tutto il territorio nazionale, eliminando le discriminazioni territoriali e la frammentazione attuale dei servizi.
9/2750/191. Furfaro.
La Camera,
premesso che:
il comma 17 dell'articolo 1 limita, a decorrere dall'anno 2026, l'applicazione del regime della cedolare secca relativa agli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione breve esclusivamente a due immobili (anziché ai quattro previsti dalla normativa vigente) disponendo pertanto che dal terzo immobile (anziché dal quinto), l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale. Resta la cedolare secca del 21 per cento sul primo immobile posto in locazione breve e del 26 per cento sul secondo;
i commi 683 e 684 dispongono la possibilità di aumentare anche nell'anno 2026 l'imposta di soggiorno, nei comuni presso i quali può essere istituita, con particolare riferimento alle città ad alta densità turistica. Il proprietario dell'immobile o il gestore che percepisce il canone di locazione delle locazioni brevi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno;
la riforma delle locazioni brevi entrata in vigore nel 2024 ha reso più trasparente la gestione di questi immobili, combattendo l'evasione fiscale. Tutti i proprietari che affittano immobili per brevi periodi (meno di 30 giorni) devono dotarsi del Codice Identificativo Nazionale (CIN). Contro il sommerso, quest'anno è previsto l'obbligo di indicare il CIN nel modello 730 e ci sarà anche l'incrocio con i dati comunicati dagli intermediari che hanno applicato le ritenute del 21 per cento e del 26 per cento previste;
i dati disponibili rilevano gli effetti positivi della riforma: già a fine marzo 2025 i CIN rilasciati erano 519 mila, corrispondenti all'85 per cento delle strutture registrate nella banca dati del ministero del Turismo e dotate dei codici regionali. Questo scarto del 15 per cento appare congruo con il calo delle inserzioni online nel 2025, nei portali come Airbnb, che da gennaio hanno «spento» gli annunci privi di CIN;
nei primi mesi del 2025 gli annunci nei 20 capoluoghi di regione sono calati dell'11 per cento rispetto al mese precedente: da 75 mila a 66.600, secondo l'analisi svolta sui principali portali online da Aigab, l'associazione dei gestori di locazioni brevi. Dal -9 per cento di alloggi in offerta a Roma al -8 per cento di Milano, con il picco di -20 per cento a Firenze;
alla riduzione degli annunci ha corrisposto tuttavia un significativo incremento delle entrate: dai 57 miliardi del 2023 si è passati ai 66 miliardi del 2024, di cui 13 miliardi derivano da prenotazioni dirette, 52 miliardi dall'indotto e 1 miliardo da ristrutturazioni, arredi e manutenzioni. Nel 2024, gli incassi comunali generati dall'imposta di soggiorno hanno superato per la prima volta il miliardo di euro, il 27 per cento in più rispetto al 2023 e la corsa al rialzo dovrebbe continuare nel 2025, anno nel quale i proventi dovrebbero aumentare di un altro 17 per cento;
il Consiglio di Stato a novembre ha confermato l'obbligo a carico dei gestori di strutture ricettive di identificare de visu gli ospiti, modificando una precedente decisione del TAR del Lazio. Con la sentenza n. 2928/2025 di aprile, il Consiglio di Stato ha stabilito che i comuni non possono imporre restrizioni agli affitti brevi esercitati in forma non imprenditoriale (cioè, dal prossimo 1° gennaio, con meno di 3 unità immobiliari), tuttavia la Corte costituzionale, con la sentenza n. 186 del 16 dicembre 2025, ha riconosciuto la legittimità della norma della regione Toscana che accorda ai comuni ad alta densità turistica di introdurre limiti specifici alle locazioni brevi in determinate aree;
l'adozione delle norme più stringenti adottate dal Governo, comporterà il crescere di prassi elusive in particolare nelle aree ad alta densità turistica, quali l'utilizzo di unità immobiliari classificate come «sfitte a disposizione» ovvero l'ospitalità di un numero maggiore di persone rispetto a quelle che sono indicate nella prenotazione;
gli amministratori di condominio, oltre a avere accesso al cassetto fiscale condominiale, gestiscono il registro anagrafico condominiale (cosiddetta scheda anagrafe) che contiene i dati relativi alle modalità di occupazione delle unità immobiliari e potrebbero fornire un valido supporto in termini di sicurezza e contrasto all'evasione,
impegna il Governo
a valutare la possibilità, in accordo con le associazioni di settore, di rafforzare i poteri degli amministratori di condominio nella gestione del cassetto fiscale condominiale e nella implementazione del registro anagrafico condominiale.
9/2750/192. Boscaini, Squeri.
La Camera,
premesso che:
la legge di bilancio costituisce lo strumento fondamentale attraverso cui lo Stato programma e impegna risorse pubbliche su un orizzonte pluriennale, incidendo in modo strutturale sulle priorità di spesa, sugli investimenti e sulle politiche pubbliche;
il provvedimento in esame detta disposizioni urgenti in materia di affari esteri e misure previste per la difesa e la sicurezza nazionale;
le Camere di Commercio italiane all'estero (CCIE) riconosciute dallo Stato italiano sono 78, operanti in 56 Paesi del mondo; associano, su base volontaria, oltre 20.000 imprese e professionisti, sviluppando annualmente più di 300 mila contatti di affari;
le CCIE sono connesse «a rete» in un sistema di promozione, radicato sui territori esteri, che costituisce un punto di riferimento per le comunità di affari italo-locali e un supporto di servizio alle piccole e medie imprese italiane;
le CCIE, ai sensi delle leggi n. 518 del 10 luglio 1970, sono destinatarie annualmente di un cofinanziamento sul valore dei programmi di promozione realizzati, nell'ambito delle disponibilità di cui alla Tab. 3 – Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 1 «Competitività e sviluppo delle imprese», programma 1.2 «Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale», cap. 2515 «Somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi»;
in base al valore dei programmi presentati allo stesso Ministero delle imprese e del made in Italy, negli ultimi anni la ripartizione delle disponibilità a favore delle CCIE su tale capitolo ha riguardato il 100 per cento dei fondi disponibili, pur rimanendo largamente insufficiente a cofinanziare le spese sostenute dalle CCIE;
nell'anno 2025, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha infatti ricevuto programmi di attività delle Camere relativi a una spesa prevista pari a oltre 50 milioni di euro per attività promozionali e di assistenza alle imprese, contro i 44 dell'anno precedente;
tale ripresa delle attività è stata invece solo in parte sostenuta dall'incremento del cofinanziamento a consuntivo dei programmi di promozione delle CCIE fissato dal disegno di legge di bilancio 2026, nella misura di 1 milione per il solo 2026 nell'ambito delle disponibilità finanziarie del medesimo Cap. 2515 «Somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi»;
essendo quindi pari a circa 6 milioni di euro l'ammontare del cofinanziamento del valore a consuntivo dei programmi di promozione camerali, la contribuzione pubblica ordinaria a favore delle CCIE si colloca ben al di sotto del 25 per cento della spesa rendicontata, rispetto alla previsione normativa che si attesta sul 50 per cento;
permane, pertanto, la criticità legata all'ammontare della quota di contribuzione destinata alle CCIE, portando a forti rischi di dissesto tali da mettere a repentaglio la capacità di supporto delle CCIE ai processi d'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese sia nei mercati «maturi», sia in quelli extra-UE a più elevato potenziale di crescita, anche per orientare le strategie di riposizionamento all'estero delle imprese italiane a seguito dei mutamenti dello scenario economico e delle incertezze geo-politiche su scala globale,
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a considerare l'opportunità di assicurare – in sede di ripartizione delle disponibilità – alle Camere di commercio italiane all'estero un contributo comunque non inferiore al 95 per cento della dotazione globale del capitolo, per realizzare un più adeguato cofinanziamento della spesa sui programmi promozionali realizzati con risorse proprie.
9/2750/193. Carè.
La Camera,
premesso che:
la legge di bilancio costituisce lo strumento fondamentale attraverso cui lo Stato programma e impegna risorse pubbliche su un orizzonte pluriennale, incidendo in modo strutturale sulle priorità di spesa, sugli investimenti e sulle politiche pubbliche;
il provvedimento in esame detta disposizioni urgenti in materia di affari esteri e misure previste per la difesa e la sicurezza nazionale;
le Camere di Commercio italiane all'estero (CCIE) riconosciute dallo Stato italiano sono 78, operanti in 56 Paesi del mondo; associano, su base volontaria, oltre 20.000 imprese e professionisti, sviluppando annualmente più di 300 mila contatti di affari;
le CCIE sono connesse «a rete» in un sistema di promozione, radicato sui territori esteri, che costituisce un punto di riferimento per le comunità di affari italo-locali e un supporto di servizio alle piccole e medie imprese italiane;
le CCIE, ai sensi delle leggi n. 518 del 10 luglio 1970, sono destinatarie annualmente di un cofinanziamento sul valore dei programmi di promozione realizzati, nell'ambito delle disponibilità di cui alla Tab. 3 – Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 1 «Competitività e sviluppo delle imprese», programma 1.2 «Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale», cap. 2515 «Somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi»;
in base al valore dei programmi presentati allo stesso Ministero delle imprese e del made in Italy, negli ultimi anni la ripartizione delle disponibilità a favore delle CCIE su tale capitolo ha riguardato il 100 per cento dei fondi disponibili, pur rimanendo largamente insufficiente a cofinanziare le spese sostenute dalle CCIE;
nell'anno 2025, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha infatti ricevuto programmi di attività delle Camere relativi a una spesa prevista pari a oltre 50 milioni di euro per attività promozionali e di assistenza alle imprese, contro i 44 dell'anno precedente;
tale ripresa delle attività è stata invece solo in parte sostenuta dall'incremento del cofinanziamento a consuntivo dei programmi di promozione delle CCIE fissato dal disegno di legge di bilancio 2026, nella misura di 1 milione per il solo 2026 nell'ambito delle disponibilità finanziarie del medesimo Cap. 2515 «Somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi»;
essendo quindi pari a circa 6 milioni di euro l'ammontare del cofinanziamento del valore a consuntivo dei programmi di promozione camerali, la contribuzione pubblica ordinaria a favore delle CCIE si colloca ben al di sotto del 25 per cento della spesa rendicontata, rispetto alla previsione normativa che si attesta sul 50 per cento;
permane, pertanto, la criticità legata all'ammontare della quota di contribuzione destinata alle CCIE, portando a forti rischi di dissesto tali da mettere a repentaglio la capacità di supporto delle CCIE ai processi d'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese sia nei mercati «maturi», sia in quelli extra-UE a più elevato potenziale di crescita, anche per orientare le strategie di riposizionamento all'estero delle imprese italiane a seguito dei mutamenti dello scenario economico e delle incertezze geo-politiche su scala globale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di incrementare nel tempo il contributo pubblico a supporto dei programmi di promozione delle Camere di commercio italiane all'estero.
9/2750/193. (Testo modificato nel corso della seduta)Carè.
La Camera,
premesso che:
la legge di bilancio costituisce uno degli strumenti fondamentali attraverso cui lo Stato programma, allocando risorse pubbliche, orientando le priorità di spesa, gli investimenti e le politiche pubbliche per gli anni a venire, incidendo così in modo strutturale sulla vita dei cittadini e sul progresso sociale ed economico del Paese;
tra gli ambiti che il Governo è chiamato ad affrontare, vi sono anche le questioni legate alla memoria storica e al riconoscimento dei diritti inviolabili delle persone, che devono essere tutelati anche nei casi più dolorosi legati agli orrori dei conflitti del passato. Il riconoscimento e il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini nazisti rappresenta un atto di giustizia non solo verso coloro che hanno subito in prima persona le atrocità, ma anche verso la memoria storica di un intero Paese. In questo contesto, il Parlamento ha il dovere di contribuire in modo tangibile all'incremento delle risorse destinate al fondo, affinché la memoria storica sia tutelata e i diritti delle vittime siano finalmente riconosciuti;
il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per le lesioni di diritti inviolabili della persona, causate dalle forze del terzo Reich durante il periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, rappresenta un doveroso strumento di riconoscimento delle sofferenze inflitte a coloro che sono stati vittime di atrocità durante la Seconda guerra mondiale;
tale fondo, istituito con l'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si configura come un atto di giustizia storica e morale, indirizzato a garantire il ristoro per le vittime o i loro eredi;
l'importanza di tale misura è sottolineata dal continuo impegno del Parlamento per incrementare il sostegno alle vittime, affinché venga data loro una risposta concreta e dignitosa,
impegna il Governo
a incrementare a partire dall'anno 2026 il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per le lesioni di diritti inviolabili della persona, causate dalle forze del Terzo Reich, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui, confermando l'impegno verso il rispetto dei diritti umani e la giustizia storica.
9/2750/194. De Maria.
La Camera,
premesso che:
la legge di bilancio costituisce lo strumento attraverso il quale lo Stato individua le proprie priorità di intervento e assicura l'effettività dei diritti dei cittadini, compresi quelli residenti all'estero;
gli italiani residenti all'estero rappresentano una componente strutturale e stabile della comunità nazionale e il corretto funzionamento dei servizi consolari è condizione essenziale per l'esercizio di diritti fondamentali, quali il rilascio e il rinnovo dei documenti di identità, gli atti di stato civile, i servizi anagrafici e l'esercizio del diritto di voto;
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attraverso la rete consolare, eroga una quota crescente dei propri servizi mediante sistemi informatici di interfaccia al pubblico, che dovrebbero essere progettati e gestiti in modo coerente con una platea di utenti distribuita su più continenti e fusi orari;
tali sistemi richiedono investimenti strutturali, continui processi di aggiornamento e l'adozione di modalità dinamiche di gestione degli appuntamenti, in particolare per i servizi consolari di maggiore rilevanza e urgenza;
tra i principali strumenti di accesso ai servizi consolari rientra il portale web Prenot@mi, che costituisce, di fatto, un canale obbligato per la prenotazione degli appuntamenti presso numerose sedi consolari;
il funzionamento del portale Prenot@mi presenta criticità sistemiche e non episodiche, ampiamente segnalate da cittadini e rappresentanze degli italiani all'estero, che incidono direttamente sull'accessibilità ai servizi;
in particolare, la messa a disposizione degli appuntamenti risulta concentrata intorno alla mezzanotte italiana, modalità che determina un'evidente disparità di accesso per i cittadini residenti in Paesi collocati in fusi orari molto distanti da quello italiano;
il sistema non prevede meccanismi automatici e verificabili di lista di attesa, né risulta dotato di soluzioni efficaci per una distribuzione equilibrata delle disponibilità nel tempo;
sono inoltre segnalati fenomeni diffusi di utilizzo di bot automatici e strumenti informatici finalizzati all'accaparramento degli appuntamenti disponibili, senza che risultino adottate misure strutturali idonee a prevenire e contrastare tali pratiche;
tali criticità producono ritardi prolungati nell'erogazione dei servizi consolari, incidono sull'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini italiani all'estero e determinano un progressivo deterioramento del rapporto di fiducia tra questi ultimi e le istituzioni della Repubblica;
il disegno di legge di bilancio in esame non individua interventi specifici né risorse chiaramente dedicate alla modernizzazione dei sistemi informatici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al superamento delle disfunzioni del portale Prenot@mi,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame in materia di affari esteri con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte:
a stanziare, con il primo provvedimento utile, risorse adeguate e dedicate in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, finalizzate a una revisione strutturale dei sistemi informatici di interfaccia al pubblico;
a intervenire in modo puntuale e strutturale sul portale Prenot@mi, superando il meccanismo di rilascio concentrato degli appuntamenti alla mezzanotte italiana, prevedendo l'adozione di modalità dinamiche di gestione degli appuntamenti che tengano conto dei fusi orari degli utenti, della tipologia dei servizi e delle esigenze di accesso effettivo ai diritti, introducendo sistemi automatici e flessibili di lista di attesa, nonché misure tecniche specifiche e verificabili di contrasto all'utilizzo di bot automatici, prevedendo altresì una rendicontazione periodica alle Camere sugli interventi realizzati e sui risultati conseguiti.
9/2750/195. Di Sanzo.
La Camera,
premesso che:
la legge di bilancio costituisce lo strumento fondamentale attraverso cui lo Stato programma e impegna risorse pubbliche su un orizzonte pluriennale, incidendo in modo strutturale sulle priorità di spesa, sugli investimenti e sulle politiche pubbliche;
il provvedimento in esame detta disposizioni in materia di affari esteri e misure previste per la difesa e la sicurezza nazionale;
i sottoscrittori del presente atto esprimono una ferma preoccupazione in merito alla modesta allocazione di risorse per la cooperazione allo sviluppo, come evidenziato dal definanziamento del programma 4.2 della Sezione II del bilancio, che prevede una riduzione di 63,7 milioni di euro nel 2026 e di 49,7 milioni a decorrere dal 2027;
questo stanziamento è ancora ben al di sotto degli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale ed europeo di destinare almeno lo 0,70 per cento del Reddito Nazionale Lordo (RNL) per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) entro il 2030, come previsto dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare dall'Obiettivo 17 relativo alle partnership globali;
il finanziamento della cooperazione internazionale, nonostante rappresenti una delle leve fondamentali della politica estera italiana, risulta assolutamente insufficiente rispetto alle esigenze globali e alle sfide che il mondo sta affrontando. Tali sfide minacciano non solo la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), ma anche la stabilità sociale ed economica delle popolazioni più vulnerabili, le quali necessitano di un supporto concreto per affrontare le sfide del presente e del futuro;
la cooperazione internazionale allo sviluppo non è solo una questione di assistenza umanitaria, ma un investimento strategico che crea relazioni solidali e paritarie tra i popoli, promuove la pace e la giustizia sociale, e stimola la crescita economica globale in modo sostenibile e inclusivo,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame in materia di affari esteri, di difesa e sicurezza nazionale con ulteriori iniziative normative volte a destinare progressivamente lo 0,70 per cento del Reddito Nazionale Lordo (RNL) all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), come previsto dagli impegni internazionali assunti dall'Italia, a partire dalla prossima legge di bilancio, e ad adottare le misure necessarie per incrementare significativamente i fondi destinati alla cooperazione internazionale e a destinare progressivamente lo 0,70 per cento del Reddito Nazionale Lordo all'aiuto pubblico allo sviluppo, a partire dalla prossima legge di bilancio, garantendo che tali risorse siano effettivamente utilizzate per progetti di sviluppo sostenibile nei paesi più vulnerabili, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 e gli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale.
9/2750/196. Provenzano.
La Camera
impegna il Governo
a valutare di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame in materia di affari esteri, di difesa e sicurezza nazionale con ulteriori iniziative normative volte a destinare progressivamente lo 0,70 per cento del Reddito Nazionale Lordo (RNL) all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), come previsto dagli impegni internazionali assunti dall'Italia, e valutare l'adozione di misure per incrementare i fondi destinati alla cooperazione internazionale e destinare progressivamente lo 0,70 per cento del Reddito Nazionale Lordo all'aiuto pubblico allo sviluppo, destinando tali risorse a progetti di sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 e gli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale.
9/2750/196. (Testo modificato nel corso della seduta)Provenzano.
La Camera,
premesso che:
per tutto l'arco temporale della legislatura in corso, il tema della previdenza ha rappresentato, ad avviso dei presentatori del presente atto, il grande inganno elettorale del Governo delle destre;
dopo aver promesso in campagna elettorale la cancellazione della legge Fornero e la possibilità accedere alla pensione con 60 anni di età e 41 anni di contribuzione, le uniche misure che sono state adottate strutturalmente sono consistite nella sostanziale riduzione o, addirittura, cancellazione di ogni forma di flessibilità di uscita pensionistica, come nel caso di opzione donna;
da ultimo, con un emendamento presentato nelle ultime fasi dell'esame del provvedimento in oggetto in sede referente presso l'altro ramo del Parlamento, si è tentata un'altra stangata sulle pensioni, in particolare con un ulteriore prolungamento delle finestre per l'accesso al trattamento pensionistico e la progressiva neutralizzazione del riscatto dei periodi di laurea ai fini della maturazione dei requisiti contributivi per il pensionamento anticipato. Fallito questo tentativo, si è comunque fatto cassa sulle spalle dei lavoratori andando a tagliare gli stanziamenti per le misure per le attività usuranti e per i precoci;
con l'approvazione della presente legge di bilancio si produrrà comunque un ulteriore innalzamento dell'età pensionabile di un mese nel 2027 e di tre mesi a decorrere dal 2028, confermando l'intenzione di proseguire nell'applicazione anche negli anni a venire del meccanismo di revisione periodica dei requisiti anagrafici in ragione degli andamenti dell'aspettativa di vita. Una scelta che smentisce anche le recenti dichiarazioni di volerne sterilizzare definitivamente gli effetti;
un meccanismo di determinazione delle soglie anagrafiche che non tiene minimamente in considerazione la circostanza per cui il nostro sistema previdenziale sta progressivamente uscendo dal sistema retributivo e misto, approdando definitivamente al solo sistema contributivo, in base al quale ogni lavoratore riceverà un trattamento pensionistico calcolato esclusivamente sulla base di quanto concretamente versato durante la sua vita lavorativa e di un coefficiente di rivalutazione corrispondente all'età anagrafica;
alla luce di tale evoluzione acquisisce sempre minor significato, dal punto di vista sociale e della sostenibilità finanziaria, l'idea di aumentare progressivamente l'età minima di uscita pensionistica per lavoratori che si vedranno calcolare il proprio assegno pensionistico integralmente con il sistema contributivo;
a conferma, ne è riprova quanto disposto dalla stessa riforma Fornero che all'articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 recita: «per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli, l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni»,
impegna il Governo
a rivedere, sin dal primo provvedimento utile, la decisione di incrementare i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione e ad eliminare il suddetto meccanismo di revisione periodica.
9/2750/197. Guerra, Sarracino, Scotto.
La Camera,
premesso che:
il comma 302 dell'articolo 1 reca un'autorizzazione al Ministero della giustizia per l'assunzione, nel biennio 2026-2027, di 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi;
la giustizia ha un ruolo significativo anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sia con una serie di riforme, sia con investimenti di carattere organizzativo, investimenti ottenuti per l'importo complessivo di 2.827.776.959,91 euro, su tre diverse linee progettuali. Il piano come è noto subordina il consolidamento del finanziamento al raggiungimento di obiettivi concordati dallo Stato italiano con l'Unione europea:
gli obiettivi iniziali del PNRR prevedevano, per il settore civile, la riduzione del disposition time (DT) ottenuto come somma del disposition time nei tre gradi di giudizio, del 40 per cento entro giugno 2026. Per il disposition time penale la riduzione del disposition time complessivo, ottenuto come somma del disposition time nei tre gradi di giudizio, del 25 per cento entro giugno 2026. Quanto all'arretrato civile per i Tribunali, la riduzione dell'arretrato ultra-triennale del 65 per cento entro fine 2024 e del 90 per cento entro giugno 2026 e, quanto alle Corti d'appello, la riduzione dell'arretrato ultra-biennale del 55 per cento entro fine 2024 e del 90 per cento entro giugno 2026;
la carenza di personale e i pesanti tagli che sono stati non solo confermati ma addirittura incrementati con questa legge di bilancio – si parla di ulteriori tagli per il triennio si circa 106 milioni di euro – oltre che mettere in crisi il sistema e di penalizzare l'offerta di giustizia per i cittadini, mette seriamente a rischio i fondi PNRR dedicati;
l'articolo 1, comma 725, come modificato durante l'esame parlamentare rispetto all'emendamento governativo che lo ha introdotto in Senato, prevede che le Pubbliche amministrazioni verifichino la regolarità fiscale degli esercenti di arti e professioni per l'attività professionale svolta presso le medesime, prima dell'erogazione delle somme previste;
tale misura coinvolge anche tra i professionisti la categoria forense, che hanno espresso una forte preoccupazione per il rischio di paralisi del gratuito patrocinio;
le misure in esame si dimostrano nel complesso del tutto insufficienti a garantire l'efficienza del sistema Giustizia, per arrivare ad una necessaria ed urgente stabilizzazione di tutto il personale PNRR dedicato all'Ufficio del processo,
impegna il Governo:
nell'ambito delle proprie prerogative, al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali e la celere definizione dei procedimenti giudiziari, per l'attuazione delle riforme, per l'abbattimento della recidiva e per la piena attuazione dei principi costituzionali, quale quello di cui all'articolo 27 della Costituzione, ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame in materia di assunzioni nel settore della giustizia con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
prevedere il reclutamento di non meno di ulteriori 700 nuovi magistrati rispetto a quanto previsto al comma 302 dell'articolo 1 del provvedimento in esame,
prevedere la possibilità di destinare, anche presso le corti d'appello unità di personale amministrativo – direttori amministrativi, funzionari giudiziari, contabili, bibliotecari, cancellieri, assistenti giudiziari, operatori giudiziari, conducenti di automezzi e ausiliari, a fronte di forme di indennità, quali ad esempio un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro,
stanziare le risorse finanziarie adeguate a ristorare i tagli e ad aumentare la consistenza di quelle destinate per la Giustizia civile e penale, per la transizione digitale al fine di assicurare il funzionamento del sistema giustizia, per potenziare gli organici, per la digitalizzazione, anche al fine di recuperare gli evidenti ritardi relativi all'attuazione del PNRR e per arrivare ad una completa stabilizzazione del personale PNRR dell'Ufficio del processo, garantire e tutelare il gratuito patrocinio che rischia di essere fortemente ostacolato e ridimensionato dalle norme contenute nel citato comma 725 dell'articolo 1.
9/2750/198. Scarpa, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca, fra l'altro, una serie di interventi destinati al settore della giustizia anche in materia di assunzioni (commi 240 e 302 dell'articolo 1);
il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato dall'Unione europea prevede un programma di sovvenzioni teso alla ripresa dell'economia e delle attività strategiche dei Paesi dell'unione dopo la pandemia da COVID-19 e prevede investimenti e riforme, con lo stazionamento di fondi per un totale di 222,1 miliardi di euro, di cui 191,5 miliardi di euro, finanziati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e 30,6 miliardi di euro attraverso il Fondo complementare istituito con il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021;
la giustizia riveste un ruolo significativo nell'ambito del PNRR, che passa sia da una serie di riforme, sia da investimenti di carattere organizzativo, investimenti ottenuti per l'importo complessivo di 2.827.776.959,91 di euro, su tre diverse linee progettuali; il Piano, come è noto, subordina il consolidamento del finanziamento al pieno raggiungimento di obiettivi concordati dallo Stato italiano con l'Unione europea:
gli obiettivi iniziali del PNRR prevedevano, per il settore civile, la riduzione del disposition time (DT) ottenuto come somma del DT nei tre gradi di giudizio, del 40 per cento entro giugno 2026; per il disposition time penale la riduzione del DT complessivo, ottenuto come somma del DT nei tre gradi di giudizio, del 25 per cento entro giugno 2026; quanto all'arretrato civile per i Tribunali, la riduzione dell'arretrato ultra-triennale del 65 per cento entro fine 2024 e del 90 per cento entro giugno 2026 e, quanto alle Corti d'appello, la riduzione dell'arretrato ultra-biennale del 55 per cento entro fine 2024 e del 90 per cento entro giugno 2026;
grazie a queste risorse sono state assunte unità professionali per l'Ufficio del processo; i tribunali che hanno ricevuto – grazie alle risorse del PNRR – un numero maggiore di personale hanno registrato una diminuzione nel numero dei procedimenti definiti di circa 4 punti percentuali; per i procedimenti più complessi la variazione è di circa 10 punti percentuali; la stima proviene da uno studio congiunto del Ministero della giustizia e della Banca d'Italia, dal titolo: «Gli effetti dell'ufficio per il processo sul funzionamento della giustizia civile», ora disponibile nella sua versione integrale; gli encomiabili risultati, apparsi fin da subito positivi, sono stati riconosciuti anche dalla magistratura, dall'avvocatura e dalla politica;
l'incremento complessivo di definizioni ascrivibile all'investimento, si legge in una nota del Ministero della giustizia, è valutabile in circa 100.000 procedimenti civili all'anno, pari a circa 1/3 dell'arretrato 2019; infatti, spiega il documento, si può stimare «con qualche approssimazione» che ogni addetto all'UPP abbia aumentato il numero di procedimenti definiti di circa 20 unità all'anno. In aggregato, quindi si torna ai 100.000 procedimenti in più all'anno, concentrati tra quelli più complessi e pendenti nei tribunali da più lungo tempo; il contributo degli addetti risulta essere maggiore nei tribunali che prima della pandemia avevano già livelli di produttività elevata, segno che gli uffici con maggiore capacità organizzativa hanno saputo sfruttare meglio le nuove risorse;
tuttavia, il Programma giustizia civile e penale – gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – presenta uno stanziamento nel bilancio di previsione 2025 di 5.576,2 milioni di euro, con un decremento di 166,4 milioni: dal primo trimestre 2022 alla fine del 2023, decremento che risulta ulteriormente confermato e aumentato dalla legge di bilancio in esame per il triennio 2026-2028;
le misure adottate dal Governo, comprese quelle presenti nella legge di Bilancio in approvazione, risultano insufficienti, ed occorre con sollecitudine individuare le risorse finanziarie necessarie a garantire la prosecuzione del rapporto di lavoro nel Ministero della giustizia dell'intera platea oltre il 1° luglio 2026; inoltre prevedere una durata triennale delle graduatorie senza certezza di continuità occupazionale significa esporre a rischio l'esperienza innovativa di questo nuovo modello organizzativo che invece deve continuare a dare i suoi frutti anche dopo la scadenza dei progetti PNRR arrecando un serio danno al sistema giustizia,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame per il settore della giustizia in materia di assunzioni con ulteriori iniziative, anche normative volte a stanziare le necessarie risorse per procedere alla completa stabilizzazione di tutti i precari reclutati per il tramite delle straordinarie risorse messe a disposizione dal PNRR, onde evitare la dispersione del patrimonio di competenze messe a disposizione per l'amministrazione della giustizia, sia ordinaria sia amministrativa, e per non fallire dunque di fronte a questa formidabile occasione per ammodernare e migliorare l'organizzazione della giustizia, nonché a provvedere al corrispondente aumento della dotazione organica per la strutturazione a regime dell'ufficio per il processo, nonché all'inserimento organico di tutto il personale di funzionari e assistenti tecnici reclutati per le medesime finalità.
9/2750/199. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Perantoni.
La Camera
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame per il settore della giustizia in materia di assunzioni con ulteriori iniziative, anche normative volte a stanziare le necessarie risorse per procedere alla completa stabilizzazione di tutti i precari reclutati per il tramite delle straordinarie risorse messe a disposizione dal PNRR, onde evitare la dispersione del patrimonio di competenze messe a disposizione per l'amministrazione della giustizia, sia ordinaria sia amministrativa, e per non fallire dunque di fronte a questa formidabile occasione per ammodernare e migliorare l'organizzazione della giustizia, nonché a provvedere al corrispondente aumento della dotazione organica per la strutturazione a regime dell'ufficio per il processo, nonché all'inserimento organico di tutto il personale di funzionari e assistenti tecnici reclutati per le medesime finalità.
9/2750/199. (Testo modificato nel corso della seduta)Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Perantoni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede misure di incentivo e sostegno al Terzo Settore, riconosciuto quale soggetto essenziale nella promozione della solidarietà sociale e nella risposta ai bisogni delle comunità;
il Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts), istituito ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, rappresenta uno strumento essenziale per il riconoscimento giuridico degli enti del Terzo Settore e per l'accesso alle agevolazioni fiscali e ai contributi pubblici;
l'operatività del Runts comporta una serie di adempimenti formali e continuativi, tra cui la costituzione degli enti, il deposito degli statuti, delle modifiche statutarie e dei bilanci;
allo stato attuale, alcune attività risultano di fatto riservate ai notai, i quali possono operare direttamente nel Runts in qualità di soggetti qualificati;
i dottori commercialisti, pur svolgendo ordinariamente attività di assistenza contabile, fiscale e amministrativa a favore degli enti del Terzo Settore, non sono attualmente abilitati a operare direttamente nel Runts, con conseguenti difficoltà operative per gli enti, in particolare quelli di minori dimensioni;
una maggiore valorizzazione delle competenze professionali dei dottori commercialisti potrebbe contribuire a semplificare le procedure, ridurre i costi e migliorare l'efficienza complessiva del sistema,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte ad introdurre, nel rispetto delle competenze ordinistiche e delle funzioni pubblicistiche attribuite ai notai, interventi normativi o regolamentari volti a consentire anche ai dottori commercialisti iscritti all'albo professionale, almeno nella sezione A, di operare legittimamente nel Runts per conto degli enti del Terzo Settore, ivi compresa la possibilità di provvedere alla costituzione degli enti con atto pubblico e alla gestione di adempimenti e depositi ordinari non soggetti a forma notarile, assicurando adeguate forme di responsabilità professionale e finalizzando tali interventi alla semplificazione amministrativa, alla riduzione degli oneri per gli enti e al rafforzamento della trasparenza e dell'efficienza del Runts.
9/2750/200. Pretto.
La Camera,
premesso che:
il comma 856 dell'articolo 1 reca un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di estendere l'interpretazione della norma citata in premessa al fine di considerare il possesso dell'immobile in capo all'ente pubblico anche quando sia stato ceduto il diritto reale di godimento nell'ambito dei contratti di concessione di cui al Codice dei contratti pubblici ad un operatore economico per un periodo di tempo determinato e per finalità di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario, nel caso in cui l'ente pubblico conservi la piena disponibilità dell'immobile e nello stesso vengano svolte esclusivamente le attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 con modalità non commerciali.
9/2750/201. Barelli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca una serie di interventi anche a favore dell'ambiente e misure in materia di economia circolare;
il comma 789 dell'articolo 1 reca una novella al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico in materia ambientale) concernente l'iscrizione nel Registro elettronico nazionale di enti e imprese coinvolti nel ciclo di rifiuti;
la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ai commi 685, 686 e 687 ha introdotto un credito d'imposta pari al 36 per cento in favore delle imprese che hanno acquistato prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, biodegradabili o computabili o derivati dalla raccolta differenziata di alluminio e vetro, per le annualità 2024 e 2025;
la misura è stata istituita al fine di incrementare il riciclo delle plastiche, degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e recupero di rifiuti solidi urbani, nonché ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili;
per l'attuazione della misura è stata autorizzata una spesa complessiva di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mentre per ciascun beneficiario è stato fissato un importo massimo di 20.000 euro annui;
con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 2 aprile 2024, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e imballaggi, indicati nell'allegato 1 al decreto;
nell'allegato, per gli imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro è indicato come requisito tecnico il «contenuto di materiale riciclato post consumo uguale al 100 per cento»;
la previsione di un criterio così stringente per l'ammissibilità al beneficio degli imballaggi di vetro appare irragionevole e discriminatoria per tale tipologia di materiale, specialmente se comparata ai requisiti tecnici previsti per le altre tipologie di imballaggi, che indicano un contenuto di materiale riciclato post consumo pari: ad almeno il 60 per cento per gli imballaggi derivanti dalla raccolta dell'alluminio; almeno il 70 per cento per la carta; almeno il 30 per cento per gli imballaggi di plastica e gomma;
sarebbe opportuno prevedere anche per il 2026 una misura analoga al credito d'imposta di cui sopra, ovvero una proroga dello stesso, al fine di perseguire le medesime finalità della norma originaria,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a istituire anche per le annualità successive al 2025 un credito d'imposta finalizzato ad incentivare l'acquisto di prodotti realizzati con materiali di recupero, superando le criticità applicative illustrate in premessa.
9/2750/202. Morassut.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca una serie di interventi anche a favore dell'ambiente e misure in materia di economia circolare;
il comma 789 dell'articolo 1 reca una novella al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico in materia ambientale) concernente l'iscrizione nel Registro elettronico nazionale di enti e imprese coinvolti nel ciclo di rifiuti;
la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ai commi 685, 686 e 687 ha introdotto un credito d'imposta pari al 36 per cento in favore delle imprese che hanno acquistato prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, biodegradabili o computabili o derivati dalla raccolta differenziata di alluminio e vetro, per le annualità 2024 e 2025;
la misura è stata istituita al fine di incrementare il riciclo delle plastiche, degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e recupero di rifiuti solidi urbani, nonché ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili;
per l'attuazione della misura è stata autorizzata una spesa complessiva di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mentre per ciascun beneficiario è stato fissato un importo massimo di 20.000 euro annui;
con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 2 aprile 2024, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e imballaggi, indicati nell'allegato 1 al decreto;
nell'allegato, per gli imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro è indicato come requisito tecnico il «contenuto di materiale riciclato post consumo uguale al 100 per cento»;
la previsione di un criterio così stringente per l'ammissibilità al beneficio degli imballaggi di vetro appare irragionevole e discriminatoria per tale tipologia di materiale, specialmente se comparata ai requisiti tecnici previsti per le altre tipologie di imballaggi, che indicano un contenuto di materiale riciclato post consumo pari: ad almeno il 60 per cento per gli imballaggi derivanti dalla raccolta dell'alluminio; almeno il 70 per cento per la carta; almeno il 30 per cento per gli imballaggi di plastica e gomma,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a istituire anche per le annualità successive al 2025 un credito d'imposta finalizzato ad incentivare l'acquisto di prodotti realizzati con materiali di recupero, superando le criticità applicative illustrate in premessa.
9/2750/202. (Testo modificato nel corso della seduta)Morassut.
La Camera,
premesso che:
a partire dal 1996, gli stanziamenti destinati ai contributi da erogarsi agli enti combattentistici sottoposti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, alla vigilanza del Ministero dell'interno sono confluiti in un apposito capitolo (2309) dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
è stato altresì previsto che il riparto dei contributi tra gli enti fosse annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
lo stanziamento previsto sul capitolo 2309, Piano gestionale 1, per l'esercizio finanziario 2025 è pari ad euro 1.765.469;
per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche, sono stati approvati negli anni diversi provvedimenti legislativi diretti ad erogare a tali associazioni i necessari contributi finanziari;
da ultimo, nel corso dell'esame della legge di bilancio 2025, è stato accolto un ordine del giorno alla Camera dei deputati (9/2112-bis-A/235) che ha impegnato il Governo a destinare un contributo di 190.728 euro per l'anno 2025 e 371.228 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al Ministero dell'interno capitolo 2309, in favore delle associazioni combattentistiche,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, per stabilizzare, per il triennio del bilancio pluriennale 2026-2028, il sostegno alle attività delle associazioni combattentistiche, attraverso l'erogazione del contributo annuo, afferente al capitolo 2309 del bilancio di previsione del Ministero dell'interno, non inferiore all'importo che verrà erogato nell'annualità in corso, pari a 1.956.197 euro.
9/2750/203. Paolo Emilio Russo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in oggetto, ai commi dal 608 al 611, contiene disposizioni per il contrasto della crisi idrica;
la provincia di Agrigento vive da anni una condizione di grave emergenza idrica, aggravata negli ultimi mesi da una riduzione significativa delle risorse disponibili e dal deterioramento delle infrastrutture;
secondo i dati della Regione Siciliana e dell'Osservatorio nazionale risorse idriche per gli anni 2024 – 2025, nelle dighe a servizio del territorio agrigentino si registrano riduzioni dei volumi invasati tra il 40 per cento e il 60 per cento rispetto alle medie storiche, con ripercussioni immediate sulla distribuzione idrica ai comuni;
tale situazione determina, in numerosi centri della provincia, turnazioni anche superiori a cinque o persino sette giorni, con effetti critici sulla qualità della vita, sul comparto turistico e sulla continuità dei servizi essenziali;
i comuni di Agrigento, Sciacca, Canicattì e Licata risultano tra i più colpiti, secondo i rapporti diffusi nel 2025 dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
l'Azienda Idrica Comuni Agrigentini (AICA) è il gestore del Servizio Idrico Integrato dell'ATO di Agrigento. Essa nasce nel 2021, in seguito alla risoluzione del contratto con il precedente gestore privato e alla scelta dei comuni dell'ambito di costituire una società consortile pubblica, sulla base dell'articolo 147 e seguenti del Testo Unico Ambientale (TUA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di garantire una gestione interamente pubblica del servizio idrico integrato;
AICA, pur garantendo la continuità del servizio, opera in un contesto infrastrutturale fortemente compromesso, con perdite di rete stimate oltre il 50 per cento, impianti obsoleti e investimenti pregressi insufficienti;
l'attuale emergenza idrica accentua ulteriormente il fabbisogno di risorse straordinarie per interventi strutturali e urgenti;
nell'ambito della politica di coesione europea e nazionale, i regolamenti del ciclo di programmazione 2021-2027 (Reg. UE 2021/1060 e Reg. UE 2021/1058) e il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 prevedono espressamente la possibilità di destinare risorse a interventi sul Servizio Idrico Integrato, inclusi investimenti per infrastrutture, reti, riduzione perdite, innovazione tecnologica e sicurezza dell'approvvigionamento;
in particolare, all'interno dei fondi di coesione destinati alla Regione Siciliana, rientrano anche risorse finanziabili nell'ambito delle Missioni dell'Obiettivo di Policy 2 «Un'Europa più verde» e dell'Obiettivo Specifico 2.4, oltre a investimenti per la gestione sostenibile delle acque, la resilienza climatica e il rafforzamento dei sistemi idrici regionali,
impegna il Governo
a destinare, per quanto di competenza, una quota parte delle risorse della politica di coesione attribuite alla Regione Siciliana per la finalità «gestione delle risorse idriche e infrastrutture idriche», secondo quanto previsto dal Piano Sviluppo e Coesione e dai Regolamenti UE 2021-2027, a favore di AICA, al fine di sostenere interventi urgenti e strutturali necessari a fronteggiare l'emergenza idrica nella provincia di Agrigento e a garantire la continuità del servizio idrico integrato.
9/2750/204. Pisano, Lupi, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Romano, Semenzato, Tirelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in oggetto, ai commi dal 608 al 611, contiene disposizioni per il contrasto della crisi idrica;
la provincia di Agrigento vive da anni una condizione di grave emergenza idrica, aggravata negli ultimi mesi da una riduzione significativa delle risorse disponibili e dal deterioramento delle infrastrutture;
secondo i dati della Regione Siciliana e dell'Osservatorio nazionale risorse idriche per gli anni 2024 – 2025, nelle dighe a servizio del territorio agrigentino si registrano riduzioni dei volumi invasati tra il 40 per cento e il 60 per cento rispetto alle medie storiche, con ripercussioni immediate sulla distribuzione idrica ai comuni;
tale situazione determina, in numerosi centri della provincia, turnazioni anche superiori a cinque o persino sette giorni, con effetti critici sulla qualità della vita, sul comparto turistico e sulla continuità dei servizi essenziali;
i comuni di Agrigento, Sciacca, Canicattì e Licata risultano tra i più colpiti, secondo i rapporti diffusi nel 2025 dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
l'Azienda Idrica Comuni Agrigentini (AICA) è il gestore del Servizio Idrico Integrato dell'ATO di Agrigento. Essa nasce nel 2021, in seguito alla risoluzione del contratto con il precedente gestore privato e alla scelta dei comuni dell'ambito di costituire una società consortile pubblica, sulla base dell'articolo 147 e seguenti del Testo Unico Ambientale (TUA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di garantire una gestione interamente pubblica del servizio idrico integrato;
AICA, pur garantendo la continuità del servizio, opera in un contesto infrastrutturale fortemente compromesso, con perdite di rete stimate oltre il 50 per cento, impianti obsoleti e investimenti pregressi insufficienti;
l'attuale emergenza idrica accentua ulteriormente il fabbisogno di risorse straordinarie per interventi strutturali e urgenti;
nell'ambito della politica di coesione europea e nazionale, i regolamenti del ciclo di programmazione 2021-2027 (Reg. UE 2021/1060 e Reg. UE 2021/1058) e il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 prevedono espressamente la possibilità di destinare risorse a interventi sul Servizio Idrico Integrato, inclusi investimenti per infrastrutture, reti, riduzione perdite, innovazione tecnologica e sicurezza dell'approvvigionamento;
in particolare, all'interno dei fondi di coesione destinati alla Regione Siciliana, rientrano anche risorse finanziabili nell'ambito delle Missioni dell'Obiettivo di Policy 2 «Un'Europa più verde» e dell'Obiettivo Specifico 2.4, oltre a investimenti per la gestione sostenibile delle acque, la resilienza climatica e il rafforzamento dei sistemi idrici regionali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di assumere, per quanto di competenza e nel rispetto della normativa europea che disciplina l'impiego della risorse per la coesione e di quella nazionale relativa all'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, iniziative dirette a destinare una quota parte delle risorse della politica di coesione attribuite alla Regione Siciliana per la finalità «gestione delle risorse idriche e infrastrutture idriche», secondo quanto previsto dal Piano Sviluppo e Coesione e dai Regolamenti UE 2021-2027, a favore di AICA, al fine di sostenere interventi urgenti e strutturali necessari a fronteggiare l'emergenza idrica nella provincia di Agrigento e a garantire la continuità del servizio idrico integrato.
9/2750/204. (Testo modificato nel corso della seduta)Pisano, Lupi, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Romano, Semenzato, Tirelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in oggetto, ai commi dal 147 al 150, contiene disposizioni in materia di giustizia tributaria;
il sistema della giustizia tributaria riveste un ruolo cruciale nel consolidamento della fiducia degli operatori economici, nel rafforzamento della competitività del tessuto produttivo e nell'efficienza complessiva del sistema fiscale;
la legge 31 agosto 2022, n. 130, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di giustizia e di processi tributari, ha introdotto una riforma organica della giurisdizione tributaria;
la legge citata è intervenuta sul decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 mediante l'inserimento dell'articolo 1-bis («La giurisdizione tributaria»), il quale al primo comma dispone che «la giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;
la predetta riforma ha previsto che la nomina a magistrato tributario avvenga mediante concorso pubblico per esami bandito dal Ministero dell'economia e delle finanze;
entro i prossimi mesi sarà completato un concorso per l'assunzione di 146 magistrati tributari indetto nel 2024 e, nei prossimi anni, saranno indetti altri concorsi, finalizzati all'attuazione del piano di sostituzione dei giudici tributari onorari con magistrati professionali;
prima della riforma del 2022, il reclutamento dei giudici tributari avveniva mediante una selezione per titoli. La nomina veniva disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, attingendo da un elenco formato sulla base delle disponibilità manifestate dai candidati a ricoprire l'incarico. I giudici tributari così nominati confluivano nel cosiddetto «ruolo unico»;
i magistrati tributari professionali e a tempo pieno verranno affiancati, in via transitoria e fino alla completa attuazione della già menzionata riforma e all'esaurimento del ruolo unico, dai giudici tributari onorari e a tempo parziale, già appartenenti alle vecchie Commissioni tributarie;
anche i nuovi magistrati professionali saranno dipendenti della medesima amministrazione, ossia il Ministero dell'economia e delle finanze, rispetto alla quale saranno chiamati a giudicare la legittimità degli atti;
sebbene parti del processo tributario siano le Agenzie fiscali, le stesse devono comunque considerarsi quali enti strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze;
tale assetto complessivo può ingenerare nei cittadini contribuenti e negli operatori economici il convincimento di una non piena terzietà e imparzialità del giudice fiscale, con un conseguente indebolimento della fiducia nel sistema di giustizia fiscale, in contrasto con il principio secondo cui il giudice deve non solo essere imparziale ma anche apparire come tale, anche al fine di favorire una maggiore fiducia degli operatori economici nel sistema italiano e di incentivare gli investimenti,
impegna il Governo
ad accompagnare il quadro delle misure contenute ai commi dal 147 al 150 con ulteriori iniziative, anche normative volte a rafforzare l'effettiva indipendenza e terzietà dei giudici e dei magistrati tributari, al fine di garantire la piena imparzialità dell'esercizio della funzione giurisdizionale e di accrescere la fiducia dei contribuenti e degli operatori economici nel sistema fiscale
9/2750/205. Romano, Lupi, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato, Tirelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in oggetto, ai commi da 847 a 848, contiene disposizioni in favore degli animali;
sulla base dei dati di mercato del Rapporto Assalco-Zoomark 2025 su dati Circana, il valore complessivo del comparto dell'alimentazione per cani e gatti in Italia è stimato in circa 3,1 miliardi di euro, di cui il segmento degli alimenti dietetici terapeutici rappresenta circa il 13 per cento;
tali prodotti acquistati su raccomandazione del medico veterinario per la gestione di specifiche patologie (ad esempio, patologie gastrointestinali, renali, epatiche, dermatologiche) hanno finalità terapeutica e non scopo meramente alimentare;
risulta fondamentale prevedere misure di alleggerimento del carico fiscale gravanti su tali alimenti in quanto finalizzate a promuovere la salute animale alleviando il carico economico sulle famiglie, in coerenza con l'articolo 13 del TFUE che riconosce la necessità di tener conto delle esigenze del benessere degli animali in quanto esseri senzienti;
gli alimenti per animali da compagnia sono fra i beni che gli Stati membri possono assoggettare ad aliquota IVA ridotta in base a quanto previsto dall'art. 98 della Direttiva europea 2006/112/CE. In Germania, infatti, in considerazione della quotidianità di utilizzo degli alimenti per cani e gatti, questi prodotti sono considerati essenziali con applicazione dell'aliquota IVA ridotta, al 7 per cento;
misure di riduzione del carico fiscale sugli alimenti dietetici per cani e gatti non solo favorirebbero la corretta gestione delle patologie veterinarie e la prevenzione delle stesse, riducendo costi futuri per la sanità pubblica, ma stimolerebbero anche la domanda interna nel comparto veterinario e contribuirebbero al perseguimento degli obiettivi di benessere animale e di salute pubblica, coerenti con gli impegni dell'Italia in sede UE, secondo il principio «one health»,
impegna il Governo
ad accompagnare, nel quadro della normativa europea in materia di aliquota IVA ridotta, l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a ridurre l'aliquota IVA applicata agli alimenti dietetici veterinari destinati ad animali da compagnia in quanto assimilabili ai medicinali veterinari sotto il profilo della finalità terapeutica.
9/2750/206. Brambilla, Lupi, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in oggetto, ai commi da 847 a 848, contiene disposizioni in favore degli animali;
sulla base dei dati di mercato del Rapporto Assalco-Zoomark 2025 su dati Circana, il valore complessivo del comparto dell'alimentazione per cani e gatti in Italia è stimato in circa 3,1 miliardi di euro, di cui il segmento degli alimenti dietetici terapeutici rappresenta circa il 13 per cento;
tali prodotti acquistati su raccomandazione del medico veterinario per la gestione di specifiche patologie (ad esempio, patologie gastrointestinali, renali, epatiche, dermatologiche) hanno finalità terapeutica e non scopo meramente alimentare;
risulta fondamentale prevedere misure di alleggerimento del carico fiscale gravanti su tali alimenti in quanto finalizzate a promuovere la salute animale alleviando il carico economico sulle famiglie, in coerenza con l'articolo 13 del TFUE che riconosce la necessità di tener conto delle esigenze del benessere degli animali in quanto esseri senzienti;
gli alimenti per animali da compagnia sono fra i beni che gli Stati membri possono assoggettare ad aliquota IVA ridotta in base a quanto previsto dall'art. 98 della Direttiva europea 2006/112/CE. In Germania, infatti, in considerazione della quotidianità di utilizzo degli alimenti per cani e gatti, questi prodotti sono considerati essenziali con applicazione dell'aliquota IVA ridotta, al 7 per cento;
misure di riduzione del carico fiscale sugli alimenti dietetici per cani e gatti non solo favorirebbero la corretta gestione delle patologie veterinarie e la prevenzione delle stesse, riducendo costi futuri per la sanità pubblica, ma stimolerebbero anche la domanda interna nel comparto veterinario e contribuirebbero al perseguimento degli obiettivi di benessere animale e di salute pubblica, coerenti con gli impegni dell'Italia in sede UE, secondo il principio «one health»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare, nel quadro della normativa europea in materia di aliquota IVA ridotta, l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a ridurre l'aliquota IVA applicata agli alimenti dietetici veterinari destinati ad animali da compagnia in quanto assimilabili ai medicinali veterinari sotto il profilo della finalità terapeutica.
9/2750/206. (Testo modificato nel corso della seduta)Brambilla, Lupi, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in oggetto, al comma 228, prevede il rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, anche con l'obiettivo di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli;
la violenza di genere, e in particolare il fenomeno dei femminicidi, costituisce una grave emergenza sociale che colpisce le donne e le loro famiglie in tutta Italia;
nel 2024 sono stati registrati in Italia complessivamente 327 omicidi volontari, di cui 116 vittime di sesso femminile, in larga parte riconducibili a casi di violenza domestica o di genere;
dai dati di osservatori indipendenti emerge che circa 3.500 minorenni in Italia sono orfani perché hanno perso la madre per mano del partner o dell'ex partner in casi di femminicidio, e che tali minori sono spesso definiti «orfani speciali» in quanto subiscono una duplice perdita della madre e della figura paterna spesso deceduta o detenuta, con gravi conseguenze psicologiche e sociali;
non esiste ad oggi un censimento ufficiale e sistematico degli orfani di femminicidio e di altri crimini domestici, né una banca dati istituzionale che permetta di conoscere puntualmente il numero dei minori coinvolti e di monitorare i loro bisogni di sostegno sociale, psicologico ed economico;
alcune iniziative di sistema, quali il progetto «A braccia aperte» nel quadro del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, hanno preso in carico centinaia di orfani di femminicidio, ma si tratta di esperienze regionali e sperimentali, mentre non esiste un quadro nazionale uniforme di presa in carico;
i rapporti delle organizzazioni civiche e degli operatori evidenziano che i minori orfani di femminicidio affrontano difficoltà significative di integrazione sociale, supporto psicologico e accesso alle tutele previste dalla legge, particolarmente in assenza di un coordinamento nazionale;
la situazione evidenzia la necessità di una rilevazione organica e istituzionale dei casi di orfani di femminicidio e di crimini domestici correlati, al fine di orientare le politiche pubbliche, assicurare eguali opportunità di sostegno su tutto il territorio nazionale e garantire la piena applicazione delle norme a tutela di minori vittime indirette di violenza,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame in materia di pari opportunità con ulteriori iniziative, anche normative, volte a creare un sistema di rilevazione nazionale attraverso l'istituzione del Registro nazionale degli orfani di femminicidio e dei crimini domestici finalizzato a garantire un censimento sistematico e ufficiale di tutti i casi di minori rimasti orfani a seguito di femminicidio o di altri reati domestici, favorire il coordinamento tra istituzioni nazionali, regionali e locali, oltre che con le reti civiche e del Terzo Settore, e promuovere uno scambio informativo costante e trasparente con gli organismi di monitoraggio e di ricerca.
9/2750/207. Carfagna, Lupi, Brambilla, Cavo, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in oggetto, al comma 228, prevede il rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, anche con l'obiettivo di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli;
la violenza di genere, e in particolare il fenomeno dei femminicidi, costituisce una grave emergenza sociale che colpisce le donne e le loro famiglie in tutta Italia;
nel 2024 sono stati registrati in Italia complessivamente 327 omicidi volontari, di cui 116 vittime di sesso femminile, in larga parte riconducibili a casi di violenza domestica o di genere;
dai dati di osservatori indipendenti emerge che circa 3.500 minorenni in Italia sono orfani perché hanno perso la madre per mano del partner o dell'ex partner in casi di femminicidio, e che tali minori sono spesso definiti «orfani speciali» in quanto subiscono una duplice perdita della madre e della figura paterna spesso deceduta o detenuta, con gravi conseguenze psicologiche e sociali;
non esiste ad oggi un censimento ufficiale e sistematico degli orfani di femminicidio e di altri crimini domestici, né una banca dati istituzionale che permetta di conoscere puntualmente il numero dei minori coinvolti e di monitorare i loro bisogni di sostegno sociale, psicologico ed economico;
alcune iniziative di sistema, quali il progetto «A braccia aperte» nel quadro del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, hanno preso in carico centinaia di orfani di femminicidio, ma si tratta di esperienze regionali e sperimentali, mentre non esiste un quadro nazionale uniforme di presa in carico;
i rapporti delle organizzazioni civiche e degli operatori evidenziano che i minori orfani di femminicidio affrontano difficoltà significative di integrazione sociale, supporto psicologico e accesso alle tutele previste dalla legge, particolarmente in assenza di un coordinamento nazionale;
la situazione evidenzia la necessità di una rilevazione organica e istituzionale dei casi di orfani di femminicidio e di crimini domestici correlati, al fine di orientare le politiche pubbliche, assicurare eguali opportunità di sostegno su tutto il territorio nazionale e garantire la piena applicazione delle norme a tutela di minori vittime indirette di violenza,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a creare un sistema di rilevazione nazionale degli orfani di femminicidio e dei crimini domestici.
9/2750/207. (Testo modificato nel corso della seduta)Carfagna, Lupi, Brambilla, Cavo, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in oggetto, al comma 228, prevede il rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, anche con l'obiettivo di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli;
il fenomeno dei femminicidi e, più in generale, dei crimini domestici, continua a rappresentare una delle principali emergenze sociali del Paese;
secondo i dati del Ministero dell'interno, nel 2024 sono stati registrati 120 omicidi con vittime donne, di cui oltre il 70 per cento commessi in ambito familiare o affettivo;
nei primi mesi del 2025 il trend rimane stabile, con indicatori che confermano la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e tutela;
ogni femminicidio non rappresenta solo l'eliminazione violenta di una donna, ma produce un impatto devastante sui figli, spesso testimoni diretti della violenza o presenti nell'ambiente familiare in cui essa si consuma;
in Italia si stima che oltre 2.000 minori siano rimasti orfani di crimini domestici nell'ultimo decennio, e secondo l'Istat circa 600 minori hanno perso la madre a causa di femminicidio tra il 2017 e il 2024;
gli orfani di femminicidio presentano, secondo numerosi studi psicologici e sociali, un rischio elevatissimo di sviluppare disturbi post-traumatici da stress, difficoltà relazionali, problemi scolastici, regressioni cognitive ed emotive, nonché gravi fragilità economiche derivanti dal venir meno del nucleo familiare e dell'assetto di sostegno originario;
a loro tutela, la legge 7 luglio 2016, n. 122, ha introdotto una serie di misure specifiche, tra cui: il riconoscimento dell'indennizzo a favore degli orfani di femminicidio; il rimborso delle spese mediche e assistenziali; specifici interventi per il sostegno educativo e psicologico; l'istituzione di un Fondo dedicato;
tuttavia, l'evoluzione del fenomeno e le difficoltà riscontrate dagli enti territoriali e dalle famiglie affidatarie hanno evidenziato la necessità di aggiornare e ampliare alcune di queste misure;
in particolare, è emersa la criticità relativa ai termini temporali troppo stringenti entro i quali presentare domanda di indennizzo, che in non pochi casi impediscono alle famiglie affidatarie o ai tutori di attivare tempestivamente le procedure, anche in ragione della complessità delle situazioni psicologiche, giudiziarie e sociali in cui si trovano a operare;
ulteriori criticità riguardano la mancata copertura delle spese mediche e assistenziali sostenute dagli affidatari, figure che spesso assumono l'onere quotidiano del sostegno ai minori e che, pur svolgendo un ruolo cruciale, non sono sempre compresi nel perimetro dei benefici previsti dalla normativa vigente;
anche il rimborso delle spese mediche e assistenziali per gli orfani per crimini domestici e gli orfani di madre, limitato solo agli anni fino al 2020, necessita di estensione, alla luce della continuità del fenomeno e della necessità di garantire tutele effettive e non discontinue,
impegna il Governo
a completare il quadro delle misure recate dal comma 228 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a intervenire sulla legge 7 luglio 2016, n. 122, con l'obiettivo di:
rafforzare concretamente la tutela degli orfani di crimini domestici e degli orfani di femminicidio, prevedendo un'estensione da 120 giorni a un anno del termine per presentare la domanda di indennizzo, così da consentire alle famiglie e ai tutori di operare con maggiore serenità nelle complesse fasi successive al reato;
ampliare il rimborso delle spese mediche e assistenziali includendo anche gli affidatari dei minori, riconoscendo il ruolo fondamentale che svolgono nel loro percorso di cura;
destinare il residuo del Fondo già previsto dalla normativa vigente al sostegno sanitario e assistenziale degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre vittima dei delitti richiamati, per gli anni dal 2021 al 2026, garantendo che la maggior parte delle risorse sia rivolta ai minori e la restante quota agli adulti economicamente non autosufficienti.
9/2750/208. Semenzato, Lupi, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Tirelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in oggetto, al comma 228, prevede il rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, anche con l'obiettivo di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli;
il fenomeno dei femminicidi e, più in generale, dei crimini domestici, continua a rappresentare una delle principali emergenze sociali del Paese;
secondo i dati del Ministero dell'interno, nel 2024 sono stati registrati 120 omicidi con vittime donne, di cui oltre il 70 per cento commessi in ambito familiare o affettivo;
nei primi mesi del 2025 il trend rimane stabile, con indicatori che confermano la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e tutela;
ogni femminicidio non rappresenta solo l'eliminazione violenta di una donna, ma produce un impatto devastante sui figli, spesso testimoni diretti della violenza o presenti nell'ambiente familiare in cui essa si consuma;
in Italia si stima che oltre 2.000 minori siano rimasti orfani di crimini domestici nell'ultimo decennio, e secondo l'Istat circa 600 minori hanno perso la madre a causa di femminicidio tra il 2017 e il 2024;
gli orfani di femminicidio presentano, secondo numerosi studi psicologici e sociali, un rischio elevatissimo di sviluppare disturbi post-traumatici da stress, difficoltà relazionali, problemi scolastici, regressioni cognitive ed emotive, nonché gravi fragilità economiche derivanti dal venir meno del nucleo familiare e dell'assetto di sostegno originario;
a loro tutela, la legge 7 luglio 2016, n. 122, ha introdotto una serie di misure specifiche, tra cui: il riconoscimento dell'indennizzo a favore degli orfani di femminicidio; il rimborso delle spese mediche e assistenziali; specifici interventi per il sostegno educativo e psicologico; l'istituzione di un Fondo dedicato;
tuttavia, l'evoluzione del fenomeno e le difficoltà riscontrate dagli enti territoriali e dalle famiglie affidatarie hanno evidenziato la necessità di aggiornare e ampliare alcune di queste misure;
in particolare, è emersa la criticità relativa ai termini temporali troppo stringenti entro i quali presentare domanda di indennizzo, che in non pochi casi impediscono alle famiglie affidatarie o ai tutori di attivare tempestivamente le procedure, anche in ragione della complessità delle situazioni psicologiche, giudiziarie e sociali in cui si trovano a operare;
ulteriori criticità riguardano la mancata copertura delle spese mediche e assistenziali sostenute dagli affidatari, figure che spesso assumono l'onere quotidiano del sostegno ai minori e che, pur svolgendo un ruolo cruciale, non sono sempre compresi nel perimetro dei benefici previsti dalla normativa vigente;
anche il rimborso delle spese mediche e assistenziali per gli orfani per crimini domestici e gli orfani di madre, limitato solo agli anni fino al 2020, necessita di estensione, alla luce della continuità del fenomeno e della necessità di garantire tutele effettive e non discontinue,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di completare il quadro delle misure recate dal comma 228 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a intervenire sulla legge 7 luglio 2016, n. 122, con l'obiettivo di:
rafforzare concretamente la tutela degli orfani di crimini domestici e degli orfani di femminicidio, prevedendo un'estensione da 120 giorni a un anno del termine per presentare la domanda di indennizzo, così da consentire alle famiglie e ai tutori di operare con maggiore serenità nelle complesse fasi successive al reato;
ampliare il rimborso delle spese mediche e assistenziali includendo anche gli affidatari dei minori, riconoscendo il ruolo fondamentale che svolgono nel loro percorso di cura;
destinare il residuo del Fondo già previsto dalla normativa vigente al sostegno sanitario e assistenziale degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre vittima dei delitti richiamati, per gli anni dal 2021 al 2026, garantendo che la maggior parte delle risorse sia rivolta ai minori e la restante quota agli adulti economicamente non autosufficienti.
9/2750/208. (Testo modificato nel corso della seduta)Semenzato, Lupi, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Tirelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in oggetto, al comma 17, contiene modifiche alla disciplina dei contratti di locazione a breve termine, anche con riferimento alla relativa tassazione;
l'articolo citato, ai commi 759-761, istituisce un fondo rotativo per sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole;
l'articolo suddetto, al comma 908, inoltre, incrementa lo stanziamento del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, che si aggiungono ai 20 milioni di euro già previsti a legislazione vigente;
sempre l'articolo 1, ai commi 234-235, istituisce infine un fondo destinato a misure di sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico;
quanto premesso evidenzia la volontà del Governo in carica di venire incontro alle condizioni di disagio e difficoltà che affrontano le famiglie che faticano in condizioni particolari a sostenere il pagamento del contratto di locazione;
il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, prevede misure per contrastare le occupazioni abusive e difendere il diritto di proprietà dell'abitazione;
i dati comunicati dal Ministero dell'interno segnalano che negli ultimi tre anni le sentenze di sfratto per finita locazione sono aumentate del 42 per cento, con un incremento progressivo da 5.508 sentenze nell'anno 2022 a 7.845 nell'anno 2024. Le rilevazioni evidenziano un fenomeno grave e persistente, che amplifica la paura dei proprietari e li scoraggia dal concedere nuovi contratti di locazione;
le procedure necessarie per raggiungere l'esecuzione dello sfratto e riprendere possesso dell'abitazione obbligano i proprietari ad attendere anche più di due anni dalla prima richiesta, sostenendo in aggiunta costi notevoli per le spese legali necessarie, oltre a un danno economico di portata considerevole,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame in materia di politiche abitative con ulteriori iniziative, anche normative, volte a incentivare i contratti di locazione a lungo termine intervenendo sulle aliquote della tassazione relativa e rafforzando la disciplina degli sfratti, anche valutando l'opportunità, per i casi di finita locazione, di trasformare il contratto di locazione a lungo termine ad uso abitativo in titolo esecutivo, ai fini dell'esecuzione forzata.
9/2750/209. Lupi, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in oggetto, al comma 17, contiene modifiche alla disciplina dei contratti di locazione a breve termine, anche con riferimento alla relativa tassazione;
l'articolo citato, ai commi 759-761, istituisce un fondo rotativo per sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole;
l'articolo suddetto, al comma 908, inoltre, incrementa lo stanziamento del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, che si aggiungono ai 20 milioni di euro già previsti a legislazione vigente;
sempre l'articolo 1, ai commi 234-235, istituisce infine un fondo destinato a misure di sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico;
quanto premesso evidenzia la volontà del Governo in carica di venire incontro alle condizioni di disagio e difficoltà che affrontano le famiglie che faticano in condizioni particolari a sostenere il pagamento del contratto di locazione;
il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, prevede misure per contrastare le occupazioni abusive e difendere il diritto di proprietà dell'abitazione;
i dati comunicati dal Ministero dell'interno segnalano che negli ultimi tre anni le sentenze di sfratto per finita locazione sono aumentate del 42 per cento, con un incremento progressivo da 5.508 sentenze nell'anno 2022 a 7.845 nell'anno 2024. Le rilevazioni evidenziano un fenomeno grave e persistente, che amplifica la paura dei proprietari e li scoraggia dal concedere nuovi contratti di locazione;
le procedure necessarie per raggiungere l'esecuzione dello sfratto e riprendere possesso dell'abitazione obbligano i proprietari ad attendere anche più di due anni dalla prima richiesta, sostenendo in aggiunta costi notevoli per le spese legali necessarie, oltre a un danno economico di portata considerevole,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte fra l'altro a incentivare i contratti di locazione a lungo termine e modificare la disciplina degli sfratti, eventualmente consentendo forme più agili di esecuzione del rilascio degli immobili.
9/2750/209. (Testo modificato nel corso della seduta)Lupi, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in oggetto, ai commi 438-447, disciplina il credito d'imposta per investimenti realizzati nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028, nel limite di spesa di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028;
il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 ha introdotto all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, la definizione di impianto agrivoltaico come «un impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione», chiarendo che «per garantire tale continuità, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione»;
gli impianti agrivoltaici rappresentano una soluzione innovativa che consente di coniugare la produzione di energia rinnovabile con il mantenimento dell'attività agricola, contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione e di sviluppo sostenibile;
il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha destinato significative risorse agli impianti agrivoltaici attraverso l'Investimento 1.1 «Sviluppo Agro-voltaico» della Missione 2, componente 2, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa che ha affrontato numerose controversie relative ai contributi PNRR per tali impianti;
la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, qualificando tali interventi come di interesse pubblico prevalente, come confermato dalle sentenze del TAR Sicilia – Palermo n. 657/2025 e del TAR Sicilia – Palermo n. 1013/2025;
le regioni del Mezzogiorno, beneficiarie della ZES unica, presentano un elevato potenziale per lo sviluppo di impianti agrivoltaici, data la disponibilità di superfici agricole e le favorevoli condizioni climatiche;
l'estensione del credito d'imposta ZES unica agli investimenti in impianti agrivoltaici garantirebbe continuità con i finanziamenti PNRR e favorirebbe lo sviluppo di questa tecnologia innovativa nelle aree del Mezzogiorno,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte ad estendere l'applicazione del credito d'imposta per investimenti realizzati nella Zona Economica Speciale unica, anche valutando l'opportunità di prevedere che tali investimenti siano realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028, in continuità temporale con i finanziamenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevedendo specifiche misure di monitoraggio per verificare l'effettiva realizzazione degli impianti agrivoltaici e il mantenimento della continuità delle attività agricole, in coerenza con la definizione normativa e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del territorio.
9/2750/210. Alessandro Colucci, Lupi, Brambilla, Carfagna, Cavo, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in oggetto, ai commi 438-447, disciplina il credito d'imposta per investimenti realizzati nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028, nel limite di spesa di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028;
il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 ha introdotto all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, la definizione di impianto agrivoltaico come «un impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione», chiarendo che «per garantire tale continuità, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione»;
gli impianti agrivoltaici rappresentano una soluzione innovativa che consente di coniugare la produzione di energia rinnovabile con il mantenimento dell'attività agricola, contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione e di sviluppo sostenibile;
il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha destinato significative risorse agli impianti agrivoltaici attraverso l'Investimento 1.1 «Sviluppo Agro-voltaico» della Missione 2, componente 2, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa che ha affrontato numerose controversie relative ai contributi PNRR per tali impianti;
la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, qualificando tali interventi come di interesse pubblico prevalente, come confermato dalle sentenze del TAR Sicilia – Palermo n. 657/2025 e del TAR Sicilia – Palermo n. 1013/2025;
le regioni del Mezzogiorno, beneficiarie della ZES unica, presentano un elevato potenziale per lo sviluppo di impianti agrivoltaici, data la disponibilità di superfici agricole e le favorevoli condizioni climatiche;
l'estensione del credito d'imposta ZES unica agli investimenti in impianti agrivoltaici garantirebbe continuità con i finanziamenti PNRR e favorirebbe lo sviluppo di questa tecnologia innovativa nelle aree del Mezzogiorno,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, salvaguardando la produzione agricola vendibile, di accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte ad estendere l'applicazione del credito d'imposta per investimenti realizzati nella Zona Economica Speciale unica, anche valutando l'opportunità di prevedere che tali investimenti siano realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028, in continuità temporale con i finanziamenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevedendo specifiche misure di monitoraggio per verificare l'effettiva realizzazione degli impianti agrivoltaici e il mantenimento della continuità delle attività agricole, in coerenza con la definizione normativa e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del territorio.
9/2750/210. (Testo modificato nel corso della seduta)Alessandro Colucci, Lupi, Brambilla, Carfagna, Cavo, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in oggetto, ai commi 529-533, prevede misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca;
la ricerca scientifica costituisce un investimento strategico per il Paese, anche considerando le grandi transizioni in corso con riguardo a tecnologia, sostenibilità e demografia;
l'Istituto italiano di tecnologia (Iit) è una fondazione di diritto privato, istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziata dallo Stato per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica di interesse generale nonché per fini di sviluppo tecnologico. L'istituto è inoltre vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed è sottoposto al controllo della Corte dei conti;
l'Iit ha l'obiettivo di promuovere l'eccellenza nella ricerca di base e in quella applicata e di favorire lo sviluppo del sistema economico nazionale, grazie a una notevole proiezione internazionale in grado di valorizzare le eccellenze italiane e consentendo loro di continuare a operare nel Paese;
l'Istituto italiano di tecnologia di Genova riceve dall'anno 2015 un contributo pubblico di 100 milioni di euro in ragione della qualità eccellente delle proprie attività di ricerca;
il contributo citato, determinato in 100 milioni di euro, ha subito successivamente riduzioni di revisione della spesa che hanno determinato la diminuzione sostanziale dell'ammontare complessivo,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame in materia di ricerca con ulteriori iniziative, anche normative, volte ad aumentare le risorse finanziarie destinate a all'Istituto italiano di tecnologia di Genova, al fine di valorizzare il suo contributo allo sviluppo tecnologico del Paese.
9/2750/211. Cavo, Lupi, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in oggetto, ai commi 529-533, prevede misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca;
la ricerca scientifica costituisce un investimento strategico per il Paese, anche considerando le grandi transizioni in corso con riguardo a tecnologia, sostenibilità e demografia;
l'Istituto italiano di tecnologia (Iit) è una fondazione di diritto privato, istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziata dallo Stato per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica di interesse generale nonché per fini di sviluppo tecnologico. L'istituto è inoltre vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed è sottoposto al controllo della Corte dei conti;
l'Iit ha l'obiettivo di promuovere l'eccellenza nella ricerca di base e in quella applicata e di favorire lo sviluppo del sistema economico nazionale, grazie a una notevole proiezione internazionale in grado di valorizzare le eccellenze italiane e consentendo loro di continuare a operare nel Paese;
l'Istituto italiano di tecnologia di Genova riceve dall'anno 2015 un contributo pubblico di 100 milioni di euro in ragione della qualità eccellente delle proprie attività di ricerca;
il contributo citato, determinato in 100 milioni di euro, ha subito successivamente riduzioni di revisione della spesa che hanno determinato la diminuzione sostanziale dell'ammontare complessivo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame in materia di ricerca con ulteriori iniziative, anche normative, volte ad aumentare le risorse finanziarie destinate a all'Istituto italiano di tecnologia di Genova, al fine di valorizzare il suo contributo allo sviluppo tecnologico del Paese.
9/2750/211. (Testo modificato nel corso della seduta)Cavo, Lupi, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
La Camera,
premesso che:
con l'emendamento 54.4 a prima firma del Gruppo Italia Viva, approvato in prima lettura (ora comma 230 dell'articolo 1 del provvedimento in esame), è stato incrementato il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per finanziare la realizzazione e il rafforzamento delle iniziative e delle attività dei centri antiviolenza, nonché la realizzazione e il rafforzamento delle iniziative e delle attività delle case rifugio per le donne vittime di violenza;
tale misura si inseriva in più ampio pacchetto di interventi volti ad apprestare garanzie concrete per la prevenzione della violenza di genere la tutela delle donne vittima della stessa;
in questa prospettiva, appare urgente rafforzare la tutela delle donne vittime di violenza di genere, intervenendo sull'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, e sull'articolo 1, comma 241, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per estendere la durata del congedo indennizzato da tre a sei mesi;
detta misura nasce dall'esigenza di adeguare la normativa alla realtà effettiva dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, che richiedono tempi significativamente superiori rispetto ai tre mesi oggi previsti;
secondo i dati ISTAT, infatti, la permanenza media nelle case rifugio è pari a 137 giorni, mentre il percorso complessivo di protezione e reinserimento può protrarsi per diversi mesi ulteriori, includendo attività di sostegno psicologico, consulenza legale, assistenza sanitaria e azioni di empowerment economico;
l'estensione del periodo di congedo a sei mesi risponde pertanto a un principio di adeguatezza e realismo, colmando il divario tra la durata legale dell'astensione e i tempi medi del percorso di fuoriuscita dalla violenza, in coerenza con gli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'attuazione della Convenzione di Istanbul, che richiede agli Stati di garantire misure di sostegno alle donne vittime di violenza in grado di favorirne il reinserimento sociale e lavorativo;
nella medesima prospettiva, appare urgente prevedere che nei procedimenti civili comunque connessi ai procedimenti penali di cui all'articolo 76, comma 4-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sia autorizzata l'ammissione della persona offesa, anche se non si è costituita parte civile, al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito previsti dal medesimo decreto, ovvero escludendo l'assegno di mantenimento al coniuge di cui all'articolo 156, comma 1 del codice civile, l'assegno di mantenimento ai figli, di cui all'articolo 316-bis del codice civile nonché l'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;
tale misura sarebbe solamente un parziale ristoro del danno subito, ma avrebbe anche l'obiettivo di sollecitare e accompagnare il diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale della donna vittima di violenza,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame in materia di rafforzamento delle tutele a favore delle donne vittime di violenza con ulteriori iniziative, anche normative volte a:
estendere da tre a sei mesi il congedo indennizzato previsto a beneficio delle donne vittime di violenza;
escludere limiti di reddito che possano inficiare l'accesso al gratuito patrocinio per le donne vittime di violenza, ovvero a scomputare dagli stessi gli assegni di mantenimento, di mantenimento per i figli e l'assegno universale, favorendo così l'accesso alla giustizia alle stesse.
9/2750/212. Boschi.
La Camera,
premesso che:
con l'emendamento 54.4 a prima firma del Gruppo Italia Viva, approvato in prima lettura (ora comma 230 dell'articolo 1 del provvedimento in esame), è stato incrementato il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per finanziare la realizzazione e il rafforzamento delle iniziative e delle attività dei centri antiviolenza, nonché la realizzazione e il rafforzamento delle iniziative e delle attività delle case rifugio per le donne vittime di violenza;
tale misura si inseriva in più ampio pacchetto di interventi volti ad apprestare garanzie concrete per la prevenzione della violenza di genere la tutela delle donne vittima della stessa;
in questa prospettiva, appare urgente rafforzare la tutela delle donne vittime di violenza di genere, intervenendo sull'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, e sull'articolo 1, comma 241, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per estendere la durata del congedo indennizzato da tre a sei mesi;
detta misura nasce dall'esigenza di adeguare la normativa alla realtà effettiva dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, che richiedono tempi significativamente superiori rispetto ai tre mesi oggi previsti;
secondo i dati ISTAT, infatti, la permanenza media nelle case rifugio è pari a 137 giorni, mentre il percorso complessivo di protezione e reinserimento può protrarsi per diversi mesi ulteriori, includendo attività di sostegno psicologico, consulenza legale, assistenza sanitaria e azioni di empowerment economico;
l'estensione del periodo di congedo a sei mesi risponde pertanto a un principio di adeguatezza e realismo, colmando il divario tra la durata legale dell'astensione e i tempi medi del percorso di fuoriuscita dalla violenza, in coerenza con gli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'attuazione della Convenzione di Istanbul, che richiede agli Stati di garantire misure di sostegno alle donne vittime di violenza in grado di favorirne il reinserimento sociale e lavorativo;
nella medesima prospettiva, appare urgente prevedere che nei procedimenti civili comunque connessi ai procedimenti penali di cui all'articolo 76, comma 4-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sia autorizzata l'ammissione della persona offesa, anche se non si è costituita parte civile, al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito previsti dal medesimo decreto, ovvero escludendo l'assegno di mantenimento al coniuge di cui all'articolo 156, comma 1 del codice civile, l'assegno di mantenimento ai figli, di cui all'articolo 316-bis del codice civile nonché l'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;
tale misura sarebbe solamente un parziale ristoro del danno subito, ma avrebbe anche l'obiettivo di sollecitare e accompagnare il diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale della donna vittima di violenza,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte a estendere da tre a sei mesi il congedo indennizzato previsto a beneficio delle donne vittime di violenza, nonché ad escludere limiti di reddito che possano inficiare l'accesso al gratuito patrocinio per le donne vittime di violenza, ovvero a scomputare dagli stessi gli assegni di mantenimento, di mantenimento per i figli e l'assegno universale, favorendo così l'accesso alla giustizia alle stesse.
9/2750/212. (Testo modificato nel corso della seduta)Boschi.
La Camera,
premesso che:
il comma 17 dell'articolo 1, del presente disegno di legge reca modifiche alla disciplina delle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, intervenendo sulle condizioni di applicazione del relativo regime fiscale;
la versione originaria della norma prevedeva l'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva («cedolare secca») dal 21 per cento al 26 per cento per gli affitti brevi stipulati tramite piattaforme online;
nel corso dell'esame parlamentare, l'intervento è stato modificato prevedendo il mantenimento dell'aliquota del 21 per cento per le locazioni brevi riferite a un massimo di due immobili e, dal terzo immobile, l'applicazione dell'aliquota del 26 per cento nonché la qualificazione dell'attività come esercizio d'impresa, con i conseguenti adempimenti fiscali, tra cui l'apertura della partita IVA;
tale previsione può determinare effetti sproporzionati nei territori con una più debole strutturazione economica e demografica, tra cui i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nei quali la locazione breve costituisce spesso uno strumento di integrazione del reddito familiare e di sostegno alla micro-ricettività diffusa, con ricadute sulla permanenza dei residenti e sull'economia turistica locale;
il principio di proporzionalità dell'intervento fiscale e quello di differenziazione territoriale impongono di tener conto delle diverse condizioni economiche e strutturali dei territori, al fine di evitare che misure di carattere generale producano effetti regressivi o distorsivi in contesti caratterizzati da fragilità economiche e demografiche;
la legislazione nazionale e le politiche pubbliche in favore delle aree interne e montane perseguono obiettivi di coesione territoriale, contrasto allo spopolamento e sostegno alla permanenza delle attività economiche di piccola scala, obiettivi che rischiano di essere compromessi da un irrigidimento uniforme della disciplina fiscale delle locazioni brevi;
inoltre, tale applicazione uniforme dell'aliquota non tiene conto dei maggiori costi di manutenzione e gestione degli immobili, né delle condizioni di minore accessibilità e domanda turistica tipiche dei territori montani e delle aree interne, dove la locazione breve opera spesso come presidio socio-economico e incentivo al recupero del patrimonio edilizio esistente;
nei comuni con potenziale turistico e in quelli interessati da dinamiche di spopolamento, una fiscalità di vantaggio sulle locazioni brevi può concorrere a sostenere la permanenza dei residenti, la riattivazione di immobili altrimenti inutilizzati e la tenuta della micro-economia locale, senza produrre gli stessi effetti distorsivi osservabili nei mercati urbani a più elevata intensità abitativa,
impegna il Governo
a integrare il quadro delle misure previste dal provvedimento in esame in materia di locazioni brevi con ulteriori iniziative, anche normative volte a:
mantenere l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 21 per cento, in deroga all'innalzamento previsto per le ipotesi ulteriori rispetto al terzo immobile, per i contratti di locazione breve relativi a immobili situati nei comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 56 del 2014, valutando altresì l'introduzione di forme di fiscalità di vantaggio, anche mediante aliquote ridotte o nulle, per i medesimi territori;
prevedere ulteriori riduzioni dell'aliquota prevista per gli immobili ubicati nei comuni a potenziale turistico e nei comuni che presentino indicatori di spopolamento e fragilità demografica, assicurando coerenza con gli obiettivi di coesione territoriale.
9/2750/213. Del Barba.
La Camera,
premesso che:
i commi 305-315 dell'articolo 1, introdotti nel corso dell'esame al Senato, prevedono norme in materia di reclutamento del personale ricercatore;
l'articolo 1 del provvedimento in esame reca alcune misure in materia di assunzioni nel settore della giustizia (commi 240 e 302)
il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 4 «Istruzione e ricerca» – Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», ha destinato risorse straordinarie al rafforzamento del sistema nazionale della ricerca, prevedendo, tra l'altro, il finanziamento di 18.770 borse di dottorato per l'anno accademico 2023-2024, nonché la costituzione di cinque Centri nazionali di ricerca organizzati in rete «Hub and Spoke», per un investimento complessivo pari a circa 1,6 miliardi di euro;
tali interventi sono stati concepiti per rafforzare in modo strutturale la capacità scientifica e tecnologica del Paese, tuttavia le relative risorse PNRR presentano scadenza al 31 dicembre 2025 e, allo stato, non risulta definito un quadro programmatorio organico volto ad assicurare la sostenibilità operativa e finanziaria delle infrastrutture di ricerca e delle attività avviate oltre il termine del finanziamento europeo;
presso gli enti pubblici di ricerca, e in particolare presso il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), è impiegato un numero rilevante di ricercatori e tecnologi con rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque non stabile, in larga parte finanziati con risorse PNRR, con il rischio concreto che la cessazione di tali fondi determini l'interruzione di progetti già finanziati e la dispersione di competenze ad alta specializzazione;
secondo dati resi noti dalle stesse amministrazioni interessate, circa 4.000 lavoratori del CNR operano in condizioni di precarietà, di cui una quota significativa sarebbe stabilizzabile ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124 (legge Madia), qualora fossero stanziate le risorse necessarie, mentre allo stato non risultano misure strutturali idonee a garantire la continuità occupazionale di tali professionalità;
analoghe criticità emergono nel settore della giustizia, ove il personale assunto a termine con fondi PNRR – in particolare quello impiegato presso l'Ufficio per il Processo, reclutato ai sensi del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 – ha contribuito in modo determinante alla riduzione dell'arretrato giudiziario e al raggiungimento dei target europei sulla durata dei procedimenti, ma rischia di vedere cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 2026, in un contesto di persistenti scoperture di organico negli uffici giudiziari;
la cessazione dei rapporti di lavoro a termine nei settori della ricerca e della giustizia comporterebbe un arretramento dei risultati conseguiti, oltre a un potenziale spreco di risorse pubbliche già investite in formazione, reclutamento e avvio dei progetti;
nell'ambito del presente disegno di legge, anche alla luce delle disposizioni introdotte in materia di reclutamento negli enti pubblici di ricerca, ivi incluse le disposizioni di cui al comma 305 dell'articolo 1 citato, emergono misure che appaiono non risolutive rispetto alla dimensione complessiva del precariato e alla necessità di programmazione pluriennale;
ulteriori profili di incertezza riguardano gli «esperti PNRR» utilizzati dagli enti locali con contratti di lavoro autonomo e prestazioni professionali, per i quali non è omogenea la disciplina delle scadenze né risultano chiari strumenti di valorizzazione e continuità, con il rischio di perdita di competenze già formate e di inefficienze nell'attuazione degli interventi;
la precarietà strutturale del personale impiegato nell'attuazione del PNRR, in settori strategici quali ricerca, giustizia e supporto agli enti territoriali, rischia di compromettere la piena realizzazione degli obiettivi del Piano, con possibili ripercussioni sulla credibilità del Paese e sull'efficace utilizzo delle risorse europee,
impegna il Governo:
ad accompagnare l'attuazione degli interventi recati dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative, anche normative volte a:
assicurare adeguati stanziamenti finalizzati a garantire la continuità occupazionale e operativa del personale reclutato a tempo determinato con fondi PNRR nei settori della ricerca e della giustizia, nonché negli altri ambiti che presentino analoghe criticità, salvaguardando le competenze maturate e la continuità dei progetti;
consentire, presso il CNR e gli altri enti pubblici di ricerca, la piena attuazione delle procedure di stabilizzazione previste dall'ordinamento e, in particolare, delle disposizioni richiamate in premessa, ove ne ricorrano i presupposti, evitando la dispersione di professionalità strategiche;
promuovere un piano pluriennale di rafforzamento strutturale della ricerca pubblica, anche mediante un rafforzamento stabile dei principali strumenti di finanziamento ordinario e competitivo, riducendo il ricorso sistematico a rapporti precari e favorendo la trasformazione dei rapporti a termine in rapporti stabili, secondo criteri trasparenti;
valutare l'adozione di misure volte a garantire la continuità operativa degli uffici giudiziari, anche attraverso percorsi di stabilizzazione o procedure selettive che valorizzino l'esperienza maturata dal personale dell'Ufficio per il Processo e dalle altre figure reclutate con fondi PNRR, definendo criteri e tempistiche compatibili con l'ordinamento e con gli obiettivi di funzionalità degli uffici;
in relazione agli «esperti PNRR» impiegati dagli enti locali con contratti di lavoro autonomo e prestazioni professionali, chiarire il quadro delle scadenze e della continuità anche valutando strumenti di valorizzazione delle competenze (anche tramite procedure selettive con punteggi premiali o altre forme compatibili con l'ordinamento), al fine di evitare la perdita di know-how già acquisito dalle amministrazioni;
istituire un coordinamento interministeriale tra Ministero dell'università e della ricerca, Ministero della giustizia e Ministero dell'economia e delle finanze, coinvolgendo le amministrazioni interessate, al fine di monitorare gli effetti occupazionali della scadenza dei progetti PNRR e programmare misure di continuità e sostenibilità, prevenendo interruzioni di attività e sprechi di risorse pubbliche.
9/2750/214. Faraone.
La Camera
impegna il Governo:
ad accompagnare l'attuazione degli interventi recati dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative, anche normative volte a:
a valutare l'opportunità di assicurare adeguati stanziamenti finalizzati a garantire la continuità occupazionale e operativa del personale reclutato a tempo determinato con fondi PNRR nei settori della ricerca e della giustizia, nonché negli altri ambiti che presentino analoghe criticità, salvaguardando le competenze maturate e la continuità dei progetti;
a valutare l'opportunità di consentire, presso il CNR e gli altri enti pubblici di ricerca, la piena attuazione delle procedure di stabilizzazione previste dall'ordinamento e, in particolare, delle disposizioni richiamate in premessa, ove ne ricorrano i presupposti, evitando la dispersione di professionalità strategiche;
a valutare l'opportunità di promuovere un piano pluriennale di rafforzamento strutturale della ricerca pubblica, anche mediante un rafforzamento stabile dei principali strumenti di finanziamento ordinario e competitivo, riducendo il ricorso sistematico a rapporti precari e favorendo la trasformazione dei rapporti a termine in rapporti stabili, secondo criteri trasparenti;
a valutare l'opportunità di valutare l'adozione di misure volte a garantire la continuità operativa degli uffici giudiziari, anche attraverso percorsi di stabilizzazione o procedure selettive che valorizzino l'esperienza maturata dal personale dell'Ufficio per il Processo e dalle altre figure reclutate con fondi PNRR, definendo criteri e tempistiche compatibili con l'ordinamento e con gli obiettivi di funzionalità degli uffici;
a valutare l'opportunità, in relazione agli «esperti PNRR» impiegati dagli enti locali con contratti di lavoro autonomo e prestazioni professionali, di chiarire il quadro delle scadenze e della continuità anche valutando strumenti di valorizzazione delle competenze (anche tramite procedure selettive con punteggi premiali o altre forme compatibili con l'ordinamento), al fine di evitare la perdita di know-how già acquisito dalle amministrazioni;
istituire, senza nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un coordinamento interministeriale tra tutte le amministrazioni interessate e il Ministero della pubblica amministrazione e il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di monitorare gli effetti occupazionali della scadenza dei progetti PNRR e programmare misure di continuità e sostenibilità.
9/2750/214. (Testo modificato nel corso della seduta)Faraone.
La Camera,
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di bilancio interviene sulla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), incidendo sulle aliquote e su specifici meccanismi di determinazione dell'imposta, nel quadro delle misure fiscali recate dal provvedimento;
la leva fiscale costituisce uno strumento idoneo, se correttamente calibrato, a sostenere l'accesso dei giovani al mercato del lavoro, a rafforzare il potere d'acquisto nelle fasi iniziali del ciclo di vita e a contrastare i fenomeni di ritardo nell'autonomia economica e di emigrazione di capitale umano;
la struttura attuale del prelievo personale sul reddito determina, per i contribuenti più giovani e per i lavoratori alla prima occupazione, un carico fiscale relativamente gravoso rispetto alla capacità contributiva effettiva, anche in considerazione della maggiore incidenza di spese incomprimibili (formazione, mobilità, locazione, avvio dell'attività lavorativa);
l'Istat, ha rilevato che il saldo migratorio netto dei giovani laureati italiani è negativo in modo crescente negli ultimi anni. Solo nel 2023, gli espatri di giovani laureati di età compresa tra i 25 e i 34 anni sono stati 21.000, con un incremento del 21,2 per cento rispetto all'anno precedente, mentre i rientri si sono attestati a 6.000 unità, in calo del 4,1 per cento rispetto al 2022, con una perdita netta di 16.000 giovani risorse qualificate in un solo anno;
il 2024 segna un record assoluto della cosiddetta «fuga di giovani cervelli», con 156.000 espatri complessivi e 52.000 rimpatri, per un saldo netto di oltre 100.000 risorse, di cui il 70 per cento tra i 18 e i 39 anni, sottolineando una crisi di attrattività del sistema di ricerca e lavoro italiano, con un impatto diretto sulla capacità del Paese di innovare, competere e crescere;
l'introduzione di misure di alleggerimento dell'IRPEF a favore dei contribuenti più giovani, accompagnate da meccanismi di progressività, può favorire la permanenza nel Paese delle competenze formatesi in Italia, il richiamo di giovani qualificati provenienti dall'estero, l'emersione del lavoro regolare e può altresì concorrere a ridurre il ritardo dei giovani nell'uscita dal nucleo familiare e a favorire scelte di vita stabili, contrastando dinamiche demografiche sfavorevoli,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame relative alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) con ulteriori iniziative normative, già a partire dai prossimi provvedimenti utili, volte all'introduzione sperimentale di un meccanismo di riduzione del prelievo fiscale diretto parametrato all'età anagrafica e strutturato in modo progressivo in funzione dell'età delle fasce più giovani dei contribuenti.
9/2750/215. Bonifazi.
La Camera,
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di bilancio interviene sulla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), incidendo sulle aliquote e su specifici meccanismi di determinazione dell'imposta, nel quadro delle misure fiscali recate dal provvedimento;
la leva fiscale costituisce uno strumento idoneo, se correttamente calibrato, a sostenere l'accesso dei giovani al mercato del lavoro, a rafforzare il potere d'acquisto nelle fasi iniziali del ciclo di vita e a contrastare i fenomeni di ritardo nell'autonomia economica e di emigrazione di capitale umano;
la struttura attuale del prelievo personale sul reddito determina, per i contribuenti più giovani e per i lavoratori alla prima occupazione, un carico fiscale relativamente gravoso rispetto alla capacità contributiva effettiva, anche in considerazione della maggiore incidenza di spese incomprimibili (formazione, mobilità, locazione, avvio dell'attività lavorativa);
l'Istat, ha rilevato che il saldo migratorio netto dei giovani laureati italiani è negativo in modo crescente negli ultimi anni. Solo nel 2023, gli espatri di giovani laureati di età compresa tra i 25 e i 34 anni sono stati 21.000, con un incremento del 21,2 per cento rispetto all'anno precedente, mentre i rientri si sono attestati a 6.000 unità, in calo del 4,1 per cento rispetto al 2022, con una perdita netta di 16.000 giovani risorse qualificate in un solo anno;
il 2024 segna un record assoluto della cosiddetta «fuga di giovani cervelli», con 156.000 espatri complessivi e 52.000 rimpatri, per un saldo netto di oltre 100.000 risorse, di cui il 70 per cento tra i 18 e i 39 anni, sottolineando una crisi di attrattività del sistema di ricerca e lavoro italiano, con un impatto diretto sulla capacità del Paese di innovare, competere e crescere;
l'introduzione di misure di alleggerimento dell'IRPEF a favore dei contribuenti più giovani, accompagnate da meccanismi di progressività, può favorire la permanenza nel Paese delle competenze formatesi in Italia, il richiamo di giovani qualificati provenienti dall'estero, l'emersione del lavoro regolare e può altresì concorrere a ridurre il ritardo dei giovani nell'uscita dal nucleo familiare e a favorire scelte di vita stabili, contrastando dinamiche demografiche sfavorevoli,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame relative alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) con ulteriori iniziative normative, già a partire dai prossimi provvedimenti utili, volte all'introduzione sperimentale di un meccanismo di riduzione del prelievo fiscale diretto parametrato all'età anagrafica e strutturato in modo progressivo in funzione dell'età delle fasce più giovani dei contribuenti.
9/2750/215. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonifazi.
La Camera,
premesso che:
la legge 19 agosto 2016, n. 166 («legge antispreco») ha introdotto misure volte a favorire il recupero e la donazione, a fini di solidarietà sociale, di alimenti, farmaci, e altri beni perseguendo obiettivi di riduzione degli sprechi, tutela della salute e sostegno alle persone in condizioni di fragilità;
nel 2025 la povertà sanitaria ha assunto dimensioni particolarmente rilevanti: 501.922 persone, pari a 8,5 residenti ogni 1.000, si sono trovate in condizione di povertà sanitaria, con un incremento dell'8,4 per cento rispetto al 2024 (463.176 persone). Una quota significativa delle persone in condizione di povertà sanitaria è costituita da minori, pari a 145.557 unità, corrispondenti a circa il 29 per cento del totale, con evidenti implicazioni in termini di tutela della salute e continuità delle cure;
tale andamento si colloca in un contesto di crescente pressione economica sulle famiglie, ormai anche della cosiddetta classe media: secondo i dati Aifa, nel 2024 la spesa farmaceutica complessiva sostenuta dai nuclei familiari ha raggiunto i 23,81 miliardi di euro, registrando un incremento di 171 milioni di euro (+0,7 per cento) rispetto al 2023. Di tale importo, 13,65 miliardi di euro (57,3 per cento) sono a carico del Servizio sanitario nazionale, mentre ben 10,16 miliardi di euro (42,7 per cento) restano interamente a carico delle famiglie;
nel periodo compreso tra il 2018 e il 2024, la quota di spesa farmaceutica sostenuta direttamente dai nuclei familiari è cresciuta complessivamente di 1,78 miliardi di euro (+21,26 per cento), evidenziando un progressivo ampliamento dell'onere economico a carico dei cittadini e, in particolare, delle fasce più fragili della popolazione;
i farmaci psicotropi, pur essendo spesso indispensabili per il trattamento di patologie mentali e disturbi del comportamento, risultano non sempre accessibili alle persone in condizioni di disagio economico a causa di costi, difficoltà di presa in carico e disomogeneità territoriali nell'offerta dei servizi;
nelle comunità territoriali, il terzo settore, con le associazioni di volontariato, gli enti del privato sociale e le reti solidali svolgono un ruolo fondamentale e spesso insostituibile nel garantire assistenza, orientamento e accesso alle cure alle persone più fragili, operando in raccordo con i servizi sociosanitari e colmando vuoti dell'intervento pubblico;
la legge 19 agosto 2016, n. 166, pur avendo promosso efficacemente le donazioni aziendali di farmaci e presidi medico chirurgici agli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale Terzo Settore (Runts), esclude dall'ambito applicativo i farmaci psicotropi;
a quasi dieci anni dalla sua entrata in vigore, l'attuazione della disciplina ha mostrato come le donazioni aziendali siano fondamentali per declinare in modo sussidiario la responsabilità sociale d'impresa, la disseminazione di competenze e l'attivazione di collaborazioni virtuose con enti pubblici e terzo settore;
le esperienze diffuse sul territorio nazionale, basti pensare al ruolo di enti come Banco Farmaceutico impegnati su tale fronte, dimostrano come tali processi possano avvenire garantendo tracciabilità, trasparenza e adeguate garanzie di sicurezza e controllo sanitario;
alla luce dei bisogni crescenti legati alla salute mentale e dell'aumento della povertà sanitaria, appare pertanto opportuno superare tale esclusione, al fine di rafforzare le reti di solidarietà e migliorare l'accesso alle cure, riducendo al contempo gli sprechi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione degli interventi recati dal provvedimento in esame in materia di politiche sociali, con ulteriori iniziative normative volte ad estendere, nel rispetto delle garanzie di sicurezza, tracciabilità e controllo sanitario, l'ambito applicativo della legge 19 agosto 2016, n. 166, consentendo la donazione dei farmaci psicotropi agli enti del terzo settore, per la loro successiva destinazione a persone in condizione di povertà sanitaria e fragilità economica.
9/2750/216. Gadda, Mulè.
La Camera,
premesso che:
il comma 17 dell'articolo 1 del provvedimento in esame reca modifiche alla disciplina delle locazioni brevi;
l'emergenza abitativa nel nostro Paese si è progressivamente aggravata negli ultimi anni, incidendo in modo sempre più rilevante sulle condizioni di vita di ampie fasce della popolazione e determinando difficoltà crescenti nell'accesso e nel mantenimento di un alloggio in locazione a canoni sostenibili;
secondo il Ministero dell'interno, nel 2024 sono stati emessi oltre 40.000 provvedimenti di sfratto, in larga parte per morosità, confermando una persistente difficoltà delle famiglie nel sostenere i costi della locazione;
le statistiche ISTAT evidenziano che oltre un milione di famiglie in povertà assoluta risiede in abitazioni locate, a conferma del forte legame tra costi abitativi e vulnerabilità sociale;
la legge 9 dicembre 1998, n. 431, e in particolare l'articolo 11, ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, quale strumento volto a concorrere al pagamento dei canoni di locazione per i conduttori in condizioni di disagio economico e a sostenere l'azione dei comuni nella prevenzione del disagio abitativo;
tale Fondo è stato costantemente alimentato nel corso degli anni e, solo nel triennio precedente al Governo Meloni, vantava una dotazione complessiva pari a 220 milioni di euro per l'anno 2020, a 210 milioni di euro per l'anno 2021 e a 330 milioni di euro per l'anno 2022;
dall'anno 2023, tuttavia, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione non risulta più rifinanziato nel bilancio dello Stato, determinando una significativa riduzione degli strumenti ordinari di sostegno pubblico all'affitto, proprio in una fase di accentuazione dell'emergenza abitativa;
il mancato rifinanziamento del Fondo rischia di aggravare ulteriormente le condizioni di fragilità abitativa, trasferendo sugli enti territoriali e sui servizi sociali oneri crescenti connessi alla gestione delle situazioni di morosità, sfratto e perdita dell'alloggio,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere, il rifinanziamento strutturale del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, assicurando una dotazione adeguata e continuativa in rapporto all'andamento dei canoni di locazione e al fabbisogno espresso dai territori e comunque almeno pari alla dotazione media del triennio 2020-2022.
9/2750/217. Giachetti.
La Camera,
premesso che:
il comma 17 dell'articolo 1 del provvedimento in esame reca modifiche alla disciplina delle locazioni brevi;
l'emergenza abitativa nel nostro Paese si è progressivamente aggravata negli ultimi anni, incidendo in modo sempre più rilevante sulle condizioni di vita di ampie fasce della popolazione e determinando difficoltà crescenti nell'accesso e nel mantenimento di un alloggio in locazione a canoni sostenibili;
secondo il Ministero dell'interno, nel 2024 sono stati emessi oltre 40.000 provvedimenti di sfratto, in larga parte per morosità, confermando una persistente difficoltà delle famiglie nel sostenere i costi della locazione;
le statistiche ISTAT evidenziano che oltre un milione di famiglie in povertà assoluta risiede in abitazioni locate, a conferma del forte legame tra costi abitativi e vulnerabilità sociale;
la legge 9 dicembre 1998, n. 431, e in particolare l'articolo 11, ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, quale strumento volto a concorrere al pagamento dei canoni di locazione per i conduttori in condizioni di disagio economico e a sostenere l'azione dei comuni nella prevenzione del disagio abitativo;
tale Fondo è stato costantemente alimentato nel corso degli anni e, solo nel triennio precedente al Governo Meloni, vantava una dotazione complessiva pari a 220 milioni di euro per l'anno 2020, a 210 milioni di euro per l'anno 2021 e a 330 milioni di euro per l'anno 2022;
dall'anno 2023, tuttavia, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione non risulta più rifinanziato nel bilancio dello Stato, determinando una significativa riduzione degli strumenti ordinari di sostegno pubblico all'affitto, proprio in una fase di accentuazione dell'emergenza abitativa,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere, il rifinanziamento strutturale del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, assicurando una dotazione adeguata e continuativa in rapporto all'andamento dei canoni di locazione e al fabbisogno espresso dai territori e comunque almeno pari alla dotazione media del triennio 2020-2022.
9/2750/217. (Testo modificato nel corso della seduta)Giachetti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni che esemplificano l'approccio dell'Esecutivo in materia di divari territoriali;
in tale direzione si colloca, in particolare, l'inserimento dei commi da 696 a a 714, che individuano, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi ad alcune funzioni afferenti alle materie dell'assistenza, della sanità e dell'istruzione, previste tra quelle oggetto di spesa regionale ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
tale scelta appare in contrasto con le indicazioni formulate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 192 del 2024, che ha in larga parte smentito l'impostazione dell'autonomia differenziata intesa come processo di secessione delle regioni più ricche, sostenuta dal Ministro Calderoli;
con riferimento alle risorse destinate alle politiche di coesione, i commi 721 e 733 prevedono un taglio al Fondo sviluppo e coesione pari complessivamente a 3.032 milioni di euro, di cui 1.532 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 in conto residui, senza specificare i cicli di programmazione e gli interventi interessati, nonché ulteriori riduzioni pari a 300 milioni di euro per il 2026 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
secondo il Rapporto Svimez 2025, la crescita del Pil del Mezzogiorno rivendicata dal Governo – che ha definito il Sud «la locomotiva d'Italia» – risulta in larga parte trainata dalle risorse del Pnrr stanziate dai Governi precedenti, risorse che questo esecutivo utilizza a copertura della manovra per oltre 5 miliardi di euro nel 2026;
i commi da 153 a 155 prevedono contributi alle imprese per 154 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 271 milioni di euro per l'anno 2028 finalizzati a garantire forme di decontribuzione nell'area Zes, un ordine di grandezza assolutamente inadeguato se confrontato con il taglio di quasi 3,5 miliardi di euro delle misure analoghe previste dai precedenti Governi in materia di esoneri contributivi;
non è stata prevista alcuna adeguata misura compensativa, anche in previsione della scadenza del Pnrr nel 2026, del definanziamento di 3,5 miliardi di euro al fondo perequativo infrastrutturale, ulteriormente aggravato dal taglio di 15 milioni di euro per l'anno 2026 del collegamento ferroviario Afragola-Napoli;
con riferimento alle aree interne, la misura più condivisibile adottata dal Governo appare la correzione del Psnai nel punto in cui definiva come irreversibile il declino di alcune aree del Paese, mentre le principali risorse destinate ai comuni delle aree interne per gli anni 2021-2027 provengono dal Pnrr;
la recente proposta del Ministro Calderoli introduce una definizione riduttiva e superata di comuni montani che mira a restringere la platea degli attuali beneficiari del Fondo per lo sviluppo della Montagna italiana danneggiando molti enti locali, in particolare quelli della dorsale appenninica;
nessuna misura efficace è stata prevista per superare l'apparente paradosso della «trappola del capitale umano» e cioè la circostanza a fronte di una occupazione che cresce nel Mezzogiorno soprattutto tra i giovani, 175 mila ragazzi, di cui la metà laureato, lasciano il Sud. Quelli che restano che trovano lavori poco qualificati e mal retribuiti;
nonostante ciò il Governo continua ad opporsi all'introduzione di un reddito minimo garantito che introduca nell'ordinamento una separazione tra ciò che può essere considerato lavoro e quello che deve essere identificato come sfruttamento,
impegna il Governo
a riconsiderare le politiche sin qui delineate in materia di autonomia differenziata delle regioni e, in particolare, quanto previsto ai commi da 696 a 714 del provvedimento in esame, contestualmente proponendo, nei prossimi provvedimenti utili, misure in favore del Mezzogiorno e delle aree interne coerenti con l'obiettivo di ridurre i divari territoriali.
9/2750/218. Sarracino, Simiani, Roggiani, Vaccari, Ferrari.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento al nostro esame dispone all'articolo 1, comma 316, al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché di soccorso pubblico, anche per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026», la spesa di euro 114.244.252 per l'anno 2026 in favore del Ministero dell'interno;
l'Esercito Italiano conduce, sul territorio nazionale, l'Operazione «Strade Sicure» ininterrottamente dal 4 agosto 2008, in virtù del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 24 luglio del 2008 e della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 che ha prorogato l'operazione in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo;
l'attività di tale contingente è stata fondamentale in molti eventi di importanza internazionale, come il Giubileo Straordinario della Misericordia (2015-2016) e l'Expo Milano 2015 attraverso l'impiego di personale militare aggiuntivo delle forze armate, che agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza a difesa della collettività, in concorso alle forze di polizia per il presidio del territorio e delle principali aree metropolitane e la vigilanza dei punti sensibili;
il Governo in carica, dopo i tagli del contingente nel passato, ha ritenuto opportuno rafforzare il contingente di Strade Sicure fino ad arrivare agli attuali 6.000 militari presenti in 58 province del territorio nazionale a presidio di circa 1.000 siti e aree sensibili e agli 800 militari di «Stazioni Sicure»;
gli atti terroristici compiuti in varie parti del mondo e che colpiscono in particolare l'Occidente e i suoi valori, uno per tutti la strage a Sidney, nonché in Italia le recenti indagini e i conseguenti arresti dei finanziatori e fiancheggiatori del gruppo armato terroristico di Hamas, disvelano la necessità di mantenere e ampliare il contingente militare di «Strade Sicure» anche per contrastare e prevenire le minacce sempre più concrete di atti terroristici,
impegna il Governo
ad assumere iniziative normative finalizzate all'aumento del numero dei militari del contingente «Strade Sicure», operazione indispensabile per la sicurezza del nostro Paese che va mantenuta e potenziata, anche per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026», alla minaccia terroristica e al mantenimento dell'ordine pubblico, al fine di rafforzare i presidi nelle città, ai confini, nelle stazioni e convogli ferroviari, nei siti e luoghi sensibili.
9/2750/219. Zoffili, Bossi, Carrà, Cecchetti, Furgiuele, Cavandoli, De Bertoldi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio costituisce senz'altro l'atto politico e legislativo più rilevante di ciascun anno, in quanto definisce le priorità economiche, sociali e redistributive del Paese e incide direttamente sulle condizioni di vita delle cittadine e dei cittadini;
il protrarsi da troppo tempo di una prassi di «monocameralismo di fatto» nell'approvazione della legge di bilancio rappresenta un grave vulnus al corretto funzionamento delle istituzioni rappresentative e si pone in evidente contrasto con i principi sanciti dalla Costituzione;
in particolare, l'articolo 70 della Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, mentre l'articolo 72 prevede che le leggi di approvazione dei bilanci e dei rendiconti siano sempre esaminate e approvate secondo la procedura normale, a garanzia di un pieno e consapevole esercizio della funzione parlamentare;
occorre arginare gli usi che conducono a un progressivo scostamento dai principi costituzionali, per prevenire una graduale ma inesorabile violazione delle forme dell'esercizio del potere legislativo, il cui rispetto appare essenziale affinché la legge parlamentare non smarrisca il ruolo di momento di conciliazione, in forma pubblica e democratica, dei diversi principi e interessi in gioco;
la sistematica compressione dei tempi di esame nel secondo ramo del Parlamento determina una sostanziale esautorazione del ruolo dei parlamentari, svuotando il confronto democratico e indebolendo il principio di centralità del Parlamento, con una sistematica alterazione dell'equilibrio tra i poteri dello Stato,
impegna il Governo
ad assicurare al Parlamento, a partire dai prossimi disegni di legge di bilancio, tempi e condizioni di esame congrui sul piano sostanziale, e non solo su quello meramente formale, che consentano un effettivo e pieno coinvolgimento di entrambi i rami del Parlamento, nel rispetto delle prerogative costituzionali delle Camere, ristabilendo il corretto esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite con riferimento al procedimento legislativo disegnato dall'articolo 72 della Costituzione.
9/2750/220. Fornaro, Bonafè, Cuperlo, Mauri.
La Camera,
premesso che:
la «Carta del Docente» è stata istituita dall'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quale misura strutturale volta a sostenere la formazione e l'aggiornamento professionale dei docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, mediante l'attribuzione di un bonus annuale pari a 500 euro per l'acquisto di beni e servizi funzionali allo sviluppo professionale;
nel corso degli anni, l'Istituto ha subito rilevanti modifiche normative e giurisprudenziali, con una progressiva estensione della platea dei beneficiari e con un'ingente produzione di contenzioso, originato in particolare dall'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato, pur svolgendo essi le medesime mansioni dei docenti di ruolo;
la Corte di giustizia dell'Unione europea, con ordinanza del maggio 2022, ha dichiarato illegittima la limitazione della Carta ai soli docenti di ruolo, affermando la necessità di garantire parità di trattamento anche ai docenti con incarichi a termine, sulla base dei principi europei in materia di non discriminazione nel pubblico impiego;
a seguito di tale pronuncia, il decreto cosiddetto «salva-infrazioni» del 2023 ha temporaneamente esteso il beneficio anche ai docenti con contratto fino al 31 agosto, seppure limitatamente all'anno scolastico 2023/2024;
successivamente, con la sentenza del 27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto alla Carta del Docente anche ai supplenti con incarico fino al 30 giugno, consolidando ulteriormente l'indirizzo interpretativo favorevole all'estensione del beneficio;
la legge di bilancio 2025 (articolo 85, legge n. 207 del 2024) ha stabilito la strutturalità dell'estensione ai docenti con contratto al 31 agosto e ha introdotto un rilevante mutamento del meccanismo di finanziamento della misura, prevedendo che l'importo della Carta non sia più fisso, ma definito annualmente con decreto interministeriale MI-MEF, in funzione delle risorse disponibili e del numero dei beneficiari;
nel 2025, la sentenza cosiddetta «Alfi» ha ulteriormente ampliato la platea potenzialmente avente diritto, affermando che anche i docenti con contratti brevi e saltuari possono rivendicare la Carta del Docente, senza proporzionalità in relazione alla durata del servizio, decisione che ha trovato riscontro in ulteriori pronunce, tra cui quelle del Tribunale di Milano;
la costante evoluzione normativa e giurisprudenziale ha generato tensioni applicative significative, con ritardi nelle erogazioni, difficoltà operative da parte dell'Amministrazione e una crescente mole di ricorsi e azioni di ottemperanza presso i TAR, tanto da richiedere l'intervento del Prefetto di Roma come Commissario ad acta e da suscitare richiami della giurisprudenza amministrativa circa l'obbligo dell'amministrazione di dare esecuzione alle sentenze;
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 121 del luglio 2025, ha ribadito che diritti ormai consolidati non possono essere compressi per ragioni finanziarie, sottolineando la necessità di garantire piena tutela ai beneficiari, anche in presenza di vincoli di bilancio;
la «Carta del Docente» costituisce un investimento strategico sulla qualità del sistema scolastico e sulla professionalità del personale docente, inclusi i supplenti annuali e temporanei, che contribuiscono in modo essenziale al funzionamento delle istituzioni scolastiche;
un rifinanziamento stabile e un'estensione organica della platea dei beneficiari ridurrebbero il contenzioso, assicurerebbero equità di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo e garantirebbero coerenza con i principi europei in materia di non discriminazione;
la definizione annuale del valore della Carta richiede un quadro finanziario certo e risorse adeguate, affinché l'importo non subisca riduzioni tali da comprometterne la funzione originaria di sostegno alla formazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, un rifinanziamento stabile della Carta del Docente a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, assicurando un livello di risorse idoneo a mantenere l'efficacia dell'Istituto e a garantire parità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo con incarichi annuali o temporanei, in conformità ai principi espressi dalle più recenti pronunce nazionali ed europee, nonché a ridurre il contenzioso e garantire certezza giuridica ai beneficiari.
9/2750/221. Latini, Miele.
La Camera,
premesso che:
la «Carta del Docente» è stata istituita dall'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quale misura strutturale volta a sostenere la formazione e l'aggiornamento professionale dei docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, mediante l'attribuzione di un bonus annuale pari a 500 euro per l'acquisto di beni e servizi funzionali allo sviluppo professionale;
nel corso degli anni, l'Istituto ha subito rilevanti modifiche normative e giurisprudenziali, con una progressiva estensione della platea dei beneficiari e con un'ingente produzione di contenzioso, originato in particolare dall'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato, pur svolgendo essi le medesime mansioni dei docenti di ruolo;
la Corte di giustizia dell'Unione europea, con ordinanza del maggio 2022, ha dichiarato illegittima la limitazione della Carta ai soli docenti di ruolo, affermando la necessità di garantire parità di trattamento anche ai docenti con incarichi a termine, sulla base dei principi europei in materia di non discriminazione nel pubblico impiego;
a seguito di tale pronuncia, il decreto cosiddetto «salva-infrazioni» del 2023 ha temporaneamente esteso il beneficio anche ai docenti con contratto fino al 31 agosto, seppure limitatamente all'anno scolastico 2023/2024;
successivamente, con la sentenza del 27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto alla Carta del Docente anche ai supplenti con incarico fino al 30 giugno, consolidando ulteriormente l'indirizzo interpretativo favorevole all'estensione del beneficio;
la legge di bilancio 2025 (articolo 85, legge n. 207 del 2024) ha stabilito la strutturalità dell'estensione ai docenti con contratto al 31 agosto e ha introdotto un rilevante mutamento del meccanismo di finanziamento della misura, prevedendo che l'importo della Carta non sia più fisso, ma definito annualmente con decreto interministeriale MI-MEF, in funzione delle risorse disponibili e del numero dei beneficiari;
la costante evoluzione normativa e giurisprudenziale ha generato tensioni applicative significative, con ritardi nelle erogazioni, difficoltà operative da parte dell'Amministrazione e una crescente mole di ricorsi e azioni di ottemperanza presso i TAR, tanto da richiedere l'intervento del Prefetto di Roma come Commissario ad acta e da suscitare richiami della giurisprudenza amministrativa circa l'obbligo dell'amministrazione di dare esecuzione alle sentenze;
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 121 del luglio 2025, ha ribadito che diritti ormai consolidati non possono essere compressi per ragioni finanziarie, sottolineando la necessità di garantire piena tutela ai beneficiari, anche in presenza di vincoli di bilancio;
la «Carta del Docente» costituisce un investimento strategico sulla qualità del sistema scolastico e sulla professionalità del personale docente, inclusi i supplenti annuali e temporanei, che contribuiscono in modo essenziale al funzionamento delle istituzioni scolastiche;
un rifinanziamento stabile e un'estensione organica della platea dei beneficiari ridurrebbero il contenzioso, assicurerebbero equità di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo e garantirebbero coerenza con i principi europei in materia di non discriminazione;
la definizione annuale del valore della Carta richiede un quadro finanziario certo e risorse adeguate, affinché l'importo non subisca riduzioni tali da comprometterne la funzione originaria di sostegno alla formazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, un rifinanziamento stabile della Carta del Docente a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, assicurando un livello di risorse idoneo a mantenere l'efficacia dell'Istituto e a garantire parità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo con incarichi annuali o temporanei, in conformità ai principi espressi dalle più recenti pronunce nazionali ed europee, nonché a ridurre il contenzioso e garantire certezza giuridica ai beneficiari.
9/2750/221. (Testo modificato nel corso della seduta)Latini, Miele.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame prevede una serie di incentivi per l'innovazione e per accrescere la competitività delle imprese italiane la quale, tuttavia, è pesantemente condizionata dall'elevato costo dell'energia elettrica. In Italia, infatti, quest'ultimo è il più alto se rapportato a quello dei grandi Paesi dell'Unione europea;
tale differenziale di costo è riconducibile, in primo luogo, al mix tecnologico di generazione il quale sconta pesantemente l'assenza dell'energia elettronucleare nonché l'effetto del prezzo di borsa che l'energia elettrica prodotta a gas determina rispetto al prezzo di quella prodotta da fonti rinnovabili;
in secondo luogo, un contributo rilevante al costo finale dell'energia elettrica risiede nei costi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia: in Italia, infatti, sono altissimi, rispetto a quelli degli altri Paesi europei, malgrado siano attività legate a un monopolio naturale e pertanto assegnate in concessione a società sottoposte a stretta regolazione da parte della competente autorità;
in particolare, in Italia, la trasmissione è affidata a Terna; la distribuzione a e-distribuzione S.p.A. per l'85 per cento e ad altre società per la parte residua; le società italiane hanno gli indicatori EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) ed EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) con valori da poco meno di 2 sino a 3,5 volte rispetto a quelli delle omologhe francese e tedesca,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure incentivanti recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere, nel primo provvedimento utile, la messa a bando delle concessioni per la produzione di energia elettrica e geotermica alla loro scadenza naturale, prevedendone la remunerazione con contratti a due vie, aggiudicati con asta a ribasso a partire dal prezzo medio di borsa pre-crisi, aggiornato per l'inflazione; il differimento del termine operativo delle centrali a carbone in esercizio per la produzione di energia elettrica al 31 dicembre 2038 su tutto il territorio nazionale e la possibilità, per Arera, di adeguare le modalità di remunerazione delle società di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica italiana, affinché i margini delle stesse siano analoghi a quelli delle omologhe francesi, considerando che solo da detto adeguamento vi sarebbe un risparmio di circa 3 miliardi di euro.
9/2750/222. Sottanelli, Richetti, Benzoni, Rosato, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Onori, Pastorella, Ruffino.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, all'articolo 1, comma 280, prevede misure per il rafforzamento delle capacità industriali della difesa al fine di proteggere gli interessi fondamentali della sicurezza nazionale e potenziare l'industria della difesa nel settore della produzione e del commercio di armamenti e sistemi d'arma;
l'incremento delle spese per la difesa deliberato nell'ambito del «Defence Investment Plan», adottato al vertice NATO dell'Aja il 25 giugno 2025, fissa l'obiettivo del 5 per cento del Pil entro il 2035 prevedendo il 3,5 per cento del Pil annuo ai fini dei requisiti fondamentali della difesa e del raggiungimento degli Obiettivi di Capacità della Nato e l'1,5 per cento del Pil annuo per proteggere le infrastrutture critiche, difendere le reti, garantire la preparazione e la resilienza civile, innovare e rafforzare la base industriale della difesa;
nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025 si era ipotizzato che la spesa per la Difesa cresca dello 0,15 per cento negli anni 2026 e 2027 e dello 0,2 per cento nel 2028 cosicché, in tre anni, possa essere raggiunto un livello superiore di circa 11 miliardi a quello del 2025. Tuttavia, ogni decisione in merito – come anticipato nel suddetto Documento – è stata rinviata al momento in cui l'Italia sarà uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo. Invero, nella Legge di Bilancio in esame infatti non c'è traccia di alcun incremento di spesa;
il Ministro dell'economia assicurò lo scorso aprile, intervenendo in Parlamento sul Documento di finanza pubblica, che l'obiettivo del 2 per cento del Pil sarebbe stato raggiunto già nell'anno 2025, riqualificando alcune spese del bilancio della difesa eleggibili ai fini NATO;
il Documento programmatico pluriennale della difesa 2025-2027, trasmesso alle Camere lo scorso ottobre, ha tuttavia smentito tale previsione poiché da questo risulta che il bilancio integrato della Difesa, cui concorrono i fondi presso il ministero dell'economia e delle finanze per il sostegno alla partecipazione dell'Italia alle missioni militari internazionali e gli stanziamenti allocati per specifici interventi nell'alveo del Pnrr, ammonta per gli anni 2025, 2026 e 2027 rispettivamente a 35,5, 35,9 e 36,6 miliardi e rimane molto lontano dall'obiettivo del 2 per cento (per il 2025 pari a circa 45 miliardi);
ipotizzando un tasso di crescita nominale del Pil nel prossimo decennio del 2,5 per cento annuo, la spesa per la Difesa, come concordata in sede Nato, dovrebbe superare nel 2035 i 140 miliardi di euro annui,
impegna il Governo
a trasmettere e presentare alle Camere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, un piano dettagliato e realistico volto al raggiungimento coerente degli obiettivi di spesa per la difesa concordati in sede Nato recante l'indicazione degli incrementi degli stanziamenti previsti per il rafforzamento della capacità operativa, il potenziamento dello strumento militare e l'adeguamento quantitativo dei contingenti impiegabili in attività di difesa da minacce militari.
9/2750/223. Rosato, Richetti, Benzoni, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Onori, Pastorella, Ruffino, Sottanelli.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca una serie di misure in materia di istruzione;
l'articolo 134 della Costituzione prevede che «l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita»: il progressivo innalzamento dell'obbligo scolastico fino al compimento del sedicesimo anno di età dovrebbe pertanto coerentemente comportare l'estensione della gratuità dell'istruzione per l'intera durata dell'obbligo scolastico;
se nella scuola primaria la gratuità dei libri di testo è garantita a tutti gli alunni, nella scuola secondaria tale principio risulta attuato solo parzialmente poiché i contributi statali destinati alle famiglie, sono pari a poco più di 130 milioni di euro ai quali si aggiungono, a partire dal 2026, ulteriori fondi, in base all'articolo 1, comma 518 e 519 del disegno di legge in esame;
tali risorse risultano tuttavia insufficienti a coprire integralmente il costo dei libri di testo, che grava in misura significativa sui bilanci familiari i quali si trovano a dover affrontare, annualmente, una spesa media superiore ai 200 euro per la scuola secondaria di primo grado (circa 350 euro nel primo anno) e prossima ai 400 euro per la scuola secondaria di secondo grado (circa 550 euro nel primo anno),
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame in materia di istruzione con ulteriori iniziative, anche normative, volte a garantire, nel primo provvedimento utile, la fornitura gratuita dei libri di testo, ivi compresi quelli destinati agli studenti non vedenti, agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico e nei limiti dell'importo medio annuale di ciascun grado di istruzione.
9/2750/224. Grippo, Bonetti, Ruffino, Richetti, Benzoni, D'Alessio, Onori, Pastorella, Rosato, Sottanelli, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca una serie di misure in materia di istruzione;
l'articolo 134 della Costituzione prevede che «l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita»: il progressivo innalzamento dell'obbligo scolastico fino al compimento del sedicesimo anno di età dovrebbe pertanto coerentemente comportare l'estensione della gratuità dell'istruzione per l'intera durata dell'obbligo scolastico;
se nella scuola primaria la gratuità dei libri di testo è garantita a tutti gli alunni, nella scuola secondaria tale principio risulta attuato solo parzialmente poiché i contributi statali destinati alle famiglie, sono pari a poco più di 130 milioni di euro ai quali si aggiungono, a partire dal 2026, ulteriori fondi, in base all'articolo 1, comma 518 e 519 del disegno di legge in esame;
tali risorse risultano tuttavia insufficienti a coprire integralmente il costo dei libri di testo, che grava in misura significativa sui bilanci familiari i quali si trovano a dover affrontare, annualmente, una spesa media superiore ai 200 euro per la scuola secondaria di primo grado (circa 350 euro nel primo anno) e prossima ai 400 euro per la scuola secondaria di secondo grado (circa 550 euro nel primo anno),
impegna il Governo
a proseguire nelle iniziative già intraprese volte ad assicurare la gratuità dei libri di testo ad una platea sempre maggiore di beneficiari.
9/2750/224. (Testo modificato nel corso della seduta)Grippo, Bonetti, Ruffino, Richetti, Benzoni, D'Alessio, Onori, Pastorella, Rosato, Sottanelli, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame prevede il rifinanziamento del Fondo sanitario nazionale mediante uno stanziamento aggiuntivo pari a 2,4 miliardi di euro per l'anno 2026, destinato, tra l'altro, all'assunzione di circa 6.300 infermieri e ulteriori 1.000 medici, all'incremento delle retribuzioni e delle indennità del personale sanitario, al potenziamento delle attività di prevenzione, all'aumento della componente variabile delle retribuzioni del personale dei pronto soccorso, all'acquisto di prestazioni da soggetti privati accreditati, al finanziamento del Piano nazionale di azioni per la salute mentale 2025-2030, all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni, all'incentivo della telemedicina e al potenziamento delle cure palliative;
tuttavia, lo stanziamento complessivo previsto dall'Esecutivo non è proporzionato rispetto alla molteplicità e all'ampiezza degli obiettivi dichiarati e delle misure che si intendono finanziare, rischiando di comprometterne l'effettiva attuazione;
la spesa sanitaria sostenuta direttamente dalle famiglie ha ormai superato i 40 miliardi di euro e di questi, solamente circa l'11 per cento risulta coperto da polizze assicurative o fondi sanitari integrativi, con evidenti riflessi in termini di disuguaglianza nell'accesso alle cure;
anche in ragione delle agevolazioni fiscali previste per i datori di lavoro che stipulano polizze sanitarie per i propri dipendenti, grazie alla deduzione dei premi versati dal reddito d'impresa riducendo la base imponibili e quindi l'ammontare delle imposte dovute, circa 8 milioni di lavoratori dipendenti e assimilati risultano attualmente coperti da assicurazioni sanitarie attraverso il proprio datore di lavoro (dati Istat). Tuttavia, tale strumento, rimane largamente inaccessibile per i lavoratori occupati nelle piccole e medie imprese;
continua a permanere, inoltre, un rilevante problema – oramai, purtroppo, strutturale – di carenza del personale infermieristico nel Servizio sanitario nazionale: ad oggi si registrano circa 6,5 infermieri ogni 1.000 abitanti, a fronte di una media OCSE pari a 9,8, e con una retribuzione media pari a 48.931 dollari a parità di potere d'acquisto ossia oltre 9.000 dollari in meno della media OCSE (58.394 dollari);
continua altresì l'emergenza nei servizi di pronto soccorso, nei quali, a fronte di circa 5.500 medici in servizio, si registra una carenza stimata di almeno 3.500 unità, con gravi ripercussioni sulla qualità e tempestività dell'assistenza, situazione difficilmente superabile senza l'attivazione di strumenti strutturali e risorse aggiuntive, anche considerando che circa la metà delle borse di specializzazione in medicina di emergenza-urgenza risulta annualmente non assegnata,
impegna il Governo
adottare le necessarie iniziative normative volte a:
riconsiderare le risorse destinate per l'anno 2026 all'assunzione di nuovi medici e infermieri, triplicandone l'ammontare al fine di avviare un piano straordinario di reclutamento volto a colmare il fabbisogno strutturale delle strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
istituire un fondo strutturale e permanente destinato all'incremento delle retribuzioni del personale sanitario operante nei servizi di pronto soccorso, in luogo dell'incremento temporaneo e sperimentale previsto dal disegno di legge in esame;
istituire un fondo strutturale finalizzato a incentivare la stipula di assicurazioni sanitarie collettive da parte delle piccole e medie imprese, al fine di ampliare l'accesso a forme integrative di tutela sanitaria e ridurre il ricorso alla spesa sanitaria diretta da parte delle famiglie.
9/2750/225. Richetti, Bonetti, Grippo, D'Alessio, Ruffino, Benzoni, Onori, Pastorella, Rosato, Sottanelli.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni in materia di lavoro. In particolare, i commi 153 e seguenti, prevedono esigue misure volte all'incremento dell'occupazione giovanile stabile;
le retribuzioni dei lavoratori under 30 in Italia continuano a risultare significativamente inferiori rispetto a quelle delle fasce di età più avanzate, con un differenziale medio pari a circa il 24,7 per cento rispetto ai lavoratori tra i 30 e i 49 anni e al 36,4 per cento rispetto agli over 50, con effetti diretti sulle prospettive economiche e sulle possibilità di autonomia delle giovani generazioni;
tale divario retributivo contribuisce in modo determinante alla difficoltà dei giovani nel raggiungere l'indipendenza abitativa, come dimostrato dal fatto che circa il 71 per cento degli under 35 vive ancora nel nucleo familiare di origine, a causa della combinazione di salari insufficienti, instabilità contrattuale e aumento dei costi degli affitti;
l'età media al primo figlio ha raggiunto 31,8 anni, il dato più alto d'Europa: l'incertezza economica e lavorativa ormai spinge molte coppie a rimandare scelte importanti, con conseguenze sia rispetto alla dinamica demografica sia rispetto alla capacità del Paese di mantenere un equilibrio sociale ed economico nel lungo periodo;
le difficoltà sopra richiamate alimentano, inoltre, il fenomeno della migrazione dei giovani verso l'estero: nei soli anni 2022 e 2023 quasi 100.000 giovani hanno lasciato l'Italia, attratti da economie più dinamiche e livelli retributivi più competitivi, continuando ad impoverire il tessuto produttivo nazionale e riducendo ulteriormente la capacità del Paese di innovare e crescere,
impegna il Governo
a integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame a sostegno dei giovani, adottando le opportune iniziative, anche normative, volte a destinare, con il primo provvedimento utile, le risorse finanziarie disponibili ai fini della riduzione del carico fiscale e contributivo gravante sui giovani lavoratori e lavoratrici, prevedendo, in particolare, sia meccanismi di esenzione fiscale, come la no tax area fino a un determinato livello di reddito, e comunque non superiore a 20.000 euro annui, in favore dei lavoratori dipendenti di età inferiore ai trentacinque anni, al fine di incrementare nell'immediato il reddito disponibile e i salari reali, sia misure di decontribuzione in favore dei datori di lavoro che riconoscano, ai giovani lavoratori di età inferiore ai trentacinque anni, retribuzioni superiori a 20.000 euro, allo scopo di incentivare nel medio-lungo periodo l'aumento strutturale delle retribuzioni e la qualità dell'occupazione giovanile.
9/2750/226. Bonetti, Richetti, D'Alessio, Grippo, Pastorella, Onori, Benzoni, Rosato, Ruffino, Sottanelli.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni in materia di lavoro. In particolare, i commi 153 e seguenti, prevedono esigue misure volte all'incremento dell'occupazione giovanile stabile;
le retribuzioni dei lavoratori under 30 in Italia continuano a risultare significativamente inferiori rispetto a quelle delle fasce di età più avanzate, con un differenziale medio pari a circa il 24,7 per cento rispetto ai lavoratori tra i 30 e i 49 anni e al 36,4 per cento rispetto agli over 50, con effetti diretti sulle prospettive economiche e sulle possibilità di autonomia delle giovani generazioni;
tale divario retributivo contribuisce in modo determinante alla difficoltà dei giovani nel raggiungere l'indipendenza abitativa, come dimostrato dal fatto che circa il 71 per cento degli under 35 vive ancora nel nucleo familiare di origine, a causa della combinazione di salari insufficienti, instabilità contrattuale e aumento dei costi degli affitti;
l'età media al primo figlio ha raggiunto 31,8 anni, il dato più alto d'Europa: l'incertezza economica e lavorativa ormai spinge molte coppie a rimandare scelte importanti, con conseguenze sia rispetto alla dinamica demografica sia rispetto alla capacità del Paese di mantenere un equilibrio sociale ed economico nel lungo periodo;
le difficoltà sopra richiamate alimentano, inoltre, il fenomeno della migrazione dei giovani verso l'estero: nei soli anni 2022 e 2023 quasi 100.000 giovani hanno lasciato l'Italia, attratti da economie più dinamiche e livelli retributivi più competitivi, continuando ad impoverire il tessuto produttivo nazionale e riducendo ulteriormente la capacità del Paese di innovare e crescere,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame a sostegno dei giovani, adottando le opportune iniziative, anche normative, volte a destinare, con il primo provvedimento utile, le risorse finanziarie disponibili ai fini della riduzione del carico fiscale e contributivo gravante sui giovani lavoratori e lavoratrici, prevedendo, in particolare, sia meccanismi di esenzione fiscale, come la no tax area fino a un determinato livello di reddito, e comunque non superiore a 20.000 euro annui, in favore dei lavoratori dipendenti di età inferiore ai trentacinque anni, al fine di incrementare nell'immediato il reddito disponibile e i salari reali, sia misure di decontribuzione in favore dei datori di lavoro che riconoscano, ai giovani lavoratori di età inferiore ai trentacinque anni, retribuzioni superiori a 20.000 euro, allo scopo di incentivare nel medio-lungo periodo l'aumento strutturale delle retribuzioni e la qualità dell'occupazione giovanile.
9/2750/226. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonetti, Richetti, D'Alessio, Grippo, Pastorella, Onori, Benzoni, Rosato, Ruffino, Sottanelli.
La Camera,
premesso che:
ogni anno, in Italia, circa 65.000 persone perdono la vita a causa di mancanze o ritardi nell'intervento di primo soccorso e ogni sette minuti una persona muore per arresto cardiaco. Il 75 per cento delle persone che hanno un arresto cardiaco sopravvivono in caso di primo soccorso con manovre rianimatorie e con l'ausilio di un defibrillatore, se l'intervento avviene entro un minuto dal verificarsi dell'evento;
l'articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e l'articolo 5, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116, prevedono l'erogazione di corsi di formazione sulle tecniche di primo soccorso nell'ambito del sistema scolastico; tuttavia, tali disposizioni risultano, ad oggi, sostanzialmente inattuate;
un'ampia convergenza politico-parlamentare, nel corso del presente anno, si è costituita al fine di giungere all'approvazione di un provvedimento legislativo che preveda l'erogazione di corsi di primo soccorso per tutti gli studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale e che stabilisca che la frequenza di corsi di primo soccorso e il conseguimento del relativo attestato siano necessari per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida e per partecipare alle prove di accesso ai corsi di laurea e di diploma in scienze motorie;
sono numerosi gli episodi che ricordano quanto sia fragile il confine tra sicurezza e tragedia: casi di atleti giovani, preparati, costantemente monitorati dimostrano di non essere immuni da rischi talvolta fatali. Significativo, a tal fine, è il caso del calciatore italiano Edoardo Bove, sopravvissuto all'arresto cardiaco che l'aveva colpito durante una partita, grazie a un intervento tempestivo di rianimazione;
il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni in materia di sanità e misure in materia di prevenzione,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori interventi volti a sostenere ogni iniziativa normativa volta a prevedere l'erogazione di corsi di primo soccorso, come descritti in premessa, giungendo all'approvazione delle stesse in tempi celeri e destinando a tal fine, una parte delle risorse finanziarie previste dalla presente legge di bilancio.
9/2750/227. D'Alessio, Bonetti, Richetti, Benzoni, Grippo, Onori, Pastorella, Rosato, Ruffino, Sottanelli.
La Camera,
premesso che:
ogni anno, in Italia, circa 65.000 persone perdono la vita a causa di mancanze o ritardi nell'intervento di primo soccorso e ogni sette minuti una persona muore per arresto cardiaco. Il 75 per cento delle persone che hanno un arresto cardiaco sopravvivono in caso di primo soccorso con manovre rianimatorie e con l'ausilio di un defibrillatore, se l'intervento avviene entro un minuto dal verificarsi dell'evento;
un'ampia convergenza politico-parlamentare, nel corso del presente anno, si è costituita al fine di giungere all'approvazione di un provvedimento legislativo che preveda l'erogazione di corsi di primo soccorso per tutti gli studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale e che stabilisca che la frequenza di corsi di primo soccorso e il conseguimento del relativo attestato siano necessari per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida e per partecipare alle prove di accesso ai corsi di laurea e di diploma in scienze motorie;
sono numerosi gli episodi che ricordano quanto sia fragile il confine tra sicurezza e tragedia: casi di atleti giovani, preparati, costantemente monitorati dimostrano di non essere immuni da rischi talvolta fatali. Significativo, a tal fine, è il caso del calciatore italiano Edoardo Bove, sopravvissuto all'arresto cardiaco che l'aveva colpito durante una partita, grazie a un intervento tempestivo di rianimazione;
il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni in materia di sanità e misure in materia di prevenzione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori interventi volti a sostenere ogni iniziativa normativa volta a prevedere l'erogazione di corsi di primo soccorso, come descritti in premessa, giungendo all'approvazione delle stesse in tempi celeri e destinando a tal fine, una parte delle risorse finanziarie previste dalla presente legge di bilancio.
9/2750/227. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Alessio, Bonetti, Richetti, Benzoni, Grippo, Onori, Pastorella, Rosato, Ruffino, Sottanelli.
La Camera,
premesso che:
il trasporto pubblico locale (TPL) costituisce un servizio pubblico essenziale per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, la coesione territoriale e il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti, come richiamato nei principali documenti di programmazione nazionale ed europea;
il disegno di legge di bilancio per il 2026 non prevede un adeguato rafforzamento strutturale del finanziamento del trasporto pubblico locale. In particolare, con riferimento al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, limitandosi in larga parte alla conferma degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente;
la mancata indicizzazione del Fondo nazionale TPL all'andamento dei principali fattori di costo – quali energia, carburanti, rinnovi contrattuali e inflazione – determina una progressiva riduzione reale del potere d'acquisto delle risorse disponibili che, a parità di stanziamento nominale, si traduce in una riduzione dell'offerta di servizio o in un peggioramento della qualità dello stesso, con effetti diretti su pendolari, studenti e lavoratori;
la manovra conferma per le regioni un concorso alla finanza pubblica strutturalmente rilevante e interviene sui meccanismi di rientro delle anticipazioni di liquidità, con effetti che rischiano di comprimere ulteriormente la spesa corrente regionale discrezionale, all'interno della quale i contratti di servizio del trasporto pubblico locale finiscono molto spesso per essere utilizzati come variabile di aggiustamento;
in tale contesto si colloca anche il caso del finanziamento della Linea C della metropolitana di Roma per la quale, il Governo ha cancellato risorse statali precedentemente previste, annunciando un successivo rifinanziamento che non ha trovato piena attuazione nell'ultimo emendamento presentato dall'Esecutivo, determinando la necessità di un intervento sostitutivo da parte della regione Lazio, che ha stanziato 50 milioni di euro di risorse proprie per garantire la completa realizzazione dell'opera;
tale episodio evidenzia una criticità più ampia nella programmazione nazionale delle infrastrutture di trasporto pubblico, caratterizzata da incertezza delle coperture statali e da un crescente trasferimento degli oneri finanziari sui bilanci regionali e locali, anche per interventi di rilievo strategico nazionale;
parallelamente, la legge di bilancio in esame, assegna risorse certe e aggiuntive ad altri segmenti della mobilità, in particolare alla manutenzione e gestione della rete stradale nazionale, a specifici interventi infrastrutturali stradali e al sostegno di alcuni scali aeroportuali e di rotte soggette a oneri di servizio pubblico senza però prevedere misure di pari intensità e stabilità per il potenziamento e la programmazione del trasporto pubblico di linea su gomma e su ferro;
tali scelte di bilancio, che di fatto privilegiano la mobilità privata e segmenti selettivi del sistema dei trasporti a fronte del sottofinanziamento relativo del trasporto pubblico locale, risultano in contraddizione con gli obiettivi di riduzione delle emissioni, di sicurezza stradale, di inclusione sociale e di riequilibrio territoriale richiamati nei principali documenti di programmazione nazionale ed europea;
nella ripartizione del Fondo nazionale vanno considerati i maggiori e specifici costi di esercizio e di funzionamento connessi agli investimenti infrastrutturali e tecnologici e alle specifiche condizioni di domanda e complessità del servizio nelle città metropolitane e nei relativi bacini, assicurando una distribuzione delle risorse più coerente con i livelli di servizio effettivamente erogati e con gli obiettivi di qualità, sostenibilità e integrazione modale,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame in materia di trasporto pubblico locale con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
garantire un rafforzamento strutturale e pluriennale del finanziamento del trasporto pubblico locale, a partire dal Fondo nazionale TPL, assicurandone l'adeguamento all'andamento dei principali fattori di costo (energia, carburanti, rinnovi contrattuali e inflazione), al fine di evitare riduzioni dell'offerta di servizio o peggioramenti della qualità a carico di utenti e territori;
rivedere il meccanismo di ripartizione del Fondo nazionale TPL aggiornando criteri e fabbisogni standard al fine di riconoscere le specifiche esigenze delle città metropolitane;
definire un quadro di programmazione stabile e coerente per il finanziamento delle infrastrutture di trasporto pubblico di rilevanza nazionale, evitando il ricorso a soluzioni emergenziali o sostitutive a carico dei bilanci regionali e locali, come avvenuto nel caso della Linea C della metropolitana di Roma, e assicurando la piena coerenza tra annunci governativi e coperture effettivamente stanziate in sede di bilancio;
riequilibrare le priorità di spesa nel settore dei trasporti, assicurando che le risorse destinate alla mobilità collettiva su gomma e ferro siano coerenti, per intensità e stabilità, con quelle destinate ad altri segmenti della mobilità, in coerenza con gli obiettivi nazionali ed europei di riduzione delle emissioni, sicurezza stradale, inclusione sociale e riequilibrio territoriale.
9/2750/228. Pastorella, Benzoni, Ruffino, Richetti, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Onori, Rosato, Sottanelli, Caso.
La Camera,
premesso che:
disposizioni contenute nel disegno di legge in esame reintroducono meritoriamente il sistema di incentivo agli investimenti originariamente denominato «Industria 4.0», prevedendo meccanismi di super ammortamento per le spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di beni materiali e immateriali finalizzati a favorire la transizione tecnologica e digitale del sistema produttivo;
il rafforzamento del legame tra innovazione e produttività rappresenta un fattore determinante per la competitività economica del Paese, che continua a registrare, nonostante gli investimenti attivati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, un tasso di crescita della produttività significativamente inferiore a quello dei principali competitori europei;
continua a permanere, in Italia, l'assenza di una vera strategia organica e di medio-lungo periodo per la crescita industriale, in grado di contrastare i fenomeni di progressiva deindustrializzazione che interessano diversi comparti manifatturieri, specialmente il settore automotive,
impegna il Governo:
a rafforzare la crescita della produttività quale obiettivo esplicito della politica economica e industriale, orientando gli incentivi verso progetti che aumentino valore aggiunto, competenze e capacità tecnologica del sistema produttivo;
a sostenere i settori manifatturieri strategici e in crisi con una politica industriale orientata a filiere, investimenti e capacità produttiva, anche promuovendo, in sede europea, un'impostazione realistica delle regole della transizione che eviti effetti di deindustrializzazione;
a semplificare in modo significativo la governance degli strumenti di incentivazione, riducendo gli oneri amministrativi e l'incertezza applicativa che attualmente scoraggiano gli investimenti.
9/2750/229. Benzoni, Bonetti, Richetti, Rosato, Sottanelli, D'Alessio, Grippo, Onori, Pastorella, Ruffino.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni in materia di sanità e di lotta alle dipendenze patologiche. In particolare, l'articolo 1, comma 344, dispone la destinazione di una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard di cui al comma 333, per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni strategiche definiti nel Piano nazionale di azioni per la salute mentale 2025-2030;
il fenomeno del ritiro sociale estremo, ormai colloquialmente definito attraverso l'utilizzo del termine giapponese «hikikomori», ha una presenza sempre più significativa in Italia interessando un numero crescente di adolescenti e giovani adulti che decidono di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi, alle volte per diversi anni e di stare rinchiusi nella propria abitazione evitando qualunque tipo di contatto diretto con il mondo esterno, talvolta anche con i propri familiari;
nel 2024 l'Istituto superiore di sanità ha pubblicato i risultati di un'importante ricerca: «Dipendenze comportamentali nella Generazione Z: uno studio di prevalenza nella popolazione scolastica (11-17 anni) e focus sulle competenze genitoriali». Lo studio ha identificato circa 66.000 hikikomori nel nostro Paese, con un'incidenza leggermente superiore nella fascia tra 11 e 13 anni ossia quella che frequenta la scuola secondaria di primo grado;
tale disturbo, tuttavia, risulta ancora largamente sommerso, privo di una definizione operativa uniforme, di un consenso condiviso sui criteri diagnostici e di un inquadramento sistematico nelle politiche pubbliche. Ad oggi, manca in toto un sistema strutturato di gestione territoriale e un carico quasi esclusivo sulle famiglie sollevando, pertanto, interrogativi urgenti sulla natura delle interazioni digitali e sul ruolo cruciale della famiglia e della scuola nella prevenzione di tale forma di isolamento;
sul ritiro sociale estremo permane un grave vuoto conoscitivo e operativo, sia in termini di dati epidemiologici sia di linee guida cliniche e sociali: ciò produce l'assenza di interventi precoci e domiciliari oltre a produrre conseguenze rilevanti sull'aggravamento della salute mentale dei singoli, dell'inclusione sociale, del diritto allo studio e del futuro lavorativo;
considerato che il ritiro sociale estremo richiede interventi multidisciplinari, personalizzati e di prossimità, che non possono essere finanziati né organizzati nell'ambito dei servizi ordinari senza risorse dedicate, la previsione di serie misure di investimento in prevenzione e presa in carico precoce è estremamente necessaria al fine di ridurre i costi sociali e sanitari futuri, evitando la cronicizzazione del disagio,
impegna il Governo:
a destinare, nell'ambito delle risorse previste dalla presente legge di bilancio e in coerenza con quanto disposto in materia di salute mentale, specifiche risorse finanziarie finalizzate al contrasto del fenomeno del ritiro sociale estremo, anche noto come hikikomori;
a promuovere e sostenere, d'intesa con le regioni e nell'ambito delle rispettive competenze, programmi sperimentali di carattere nazionale e territoriale volti alla prevenzione, all'intercettazione precoce e alla presa in carico multidisciplinare e domiciliare delle persone in condizione di ritiro sociale estremo, con particolare attenzione alla popolazione adolescenziale e giovanile;
a favorire la definizione di linee guida nazionali, da adottarsi con il coinvolgimento degli enti e delle istituzioni competenti, per l'intervento sanitario, psicologico, educativo e sociale nei confronti delle persone in ritiro sociale estremo, al fine di garantire omogeneità di approccio sul territorio nazionale e appropriatezza degli interventi;
a sostenere iniziative volte a rafforzare la raccolta sistematica dei dati, la ricerca scientifica e la formazione specifica degli operatori dei servizi sanitari, sociali ed educativi, anche al fine di colmare l'attuale vuoto conoscitivo e migliorare la capacità di individuazione e presa in carico dei casi;
ad adottare ogni iniziativa utile affinché le persone in condizione di ritiro sociale estremo, proprio in ragione della loro impossibilità ad accedere autonomamente ai servizi, non restino escluse dai percorsi di cura, assistenza e tutela, assicurando interventi di prossimità e forme adeguate di accompagnamento delle famiglie.
9/2750/230. Ruffino, Bonetti, Pastorella, D'Alessio, Richetti, Benzoni, Grippo, Onori, Rosato, Sottanelli, Caso, Serracchiani, Simiani, D'Orso, Morfino, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni in materia di sanità e di lotta alle dipendenze patologiche. In particolare, l'articolo 1, comma 344, dispone la destinazione di una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard di cui al comma 333, per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni strategiche definiti nel Piano nazionale di azioni per la salute mentale 2025-2030;
il fenomeno del ritiro sociale estremo, ormai colloquialmente definito attraverso l'utilizzo del termine giapponese «hikikomori», ha una presenza sempre più significativa in Italia interessando un numero crescente di adolescenti e giovani adulti che decidono di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi, alle volte per diversi anni e di stare rinchiusi nella propria abitazione evitando qualunque tipo di contatto diretto con il mondo esterno, talvolta anche con i propri familiari;
nel 2024 l'Istituto superiore di sanità ha pubblicato i risultati di un'importante ricerca: «Dipendenze comportamentali nella Generazione Z: uno studio di prevalenza nella popolazione scolastica (11-17 anni) e focus sulle competenze genitoriali». Lo studio ha identificato circa 66.000 hikikomori nel nostro Paese, con un'incidenza leggermente superiore nella fascia tra 11 e 13 anni ossia quella che frequenta la scuola secondaria di primo grado;
tale disturbo, tuttavia, risulta ancora largamente sommerso, privo di una definizione operativa uniforme, di un consenso condiviso sui criteri diagnostici e di un inquadramento sistematico nelle politiche pubbliche. Ad oggi, manca in toto un sistema strutturato di gestione territoriale e un carico quasi esclusivo sulle famiglie sollevando, pertanto, interrogativi urgenti sulla natura delle interazioni digitali e sul ruolo cruciale della famiglia e della scuola nella prevenzione di tale forma di isolamento;
sul ritiro sociale estremo permane un grave vuoto conoscitivo e operativo, sia in termini di dati epidemiologici sia di linee guida cliniche e sociali: ciò produce l'assenza di interventi precoci e domiciliari oltre a produrre conseguenze rilevanti sull'aggravamento della salute mentale dei singoli, dell'inclusione sociale, del diritto allo studio e del futuro lavorativo;
considerato che il ritiro sociale estremo richiede interventi multidisciplinari, personalizzati e di prossimità, che non possono essere finanziati né organizzati nell'ambito dei servizi ordinari senza risorse dedicate, la previsione di serie misure di investimento in prevenzione e presa in carico precoce è estremamente necessaria al fine di ridurre i costi sociali e sanitari futuri, evitando la cronicizzazione del disagio,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di promuovere e sostenere, d'intesa con le regioni e nell'ambito delle rispettive competenze, programmi sperimentali di carattere nazionale e territoriale volti alla prevenzione, all'intercettazione precoce e alla presa in carico multidisciplinare e domiciliare delle persone in condizione di ritiro sociale estremo, con particolare attenzione alla popolazione adolescenziale e giovanile;
a valutare l'opportunità di favorire la definizione di linee guida nazionali, da adottarsi con il coinvolgimento degli enti e delle istituzioni competenti, per l'intervento sanitario, psicologico, educativo e sociale nei confronti delle persone in ritiro sociale estremo, al fine di garantire omogeneità di approccio sul territorio nazionale e appropriatezza degli interventi;
a valutare l'opportunità di sostenere iniziative volte a rafforzare la raccolta sistematica dei dati, la ricerca scientifica e la formazione specifica degli operatori dei servizi sanitari, sociali ed educativi, anche al fine di colmare l'attuale vuoto conoscitivo e migliorare la capacità di individuazione e presa in carico dei casi;
a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile affinché le persone in condizione di ritiro sociale estremo, proprio in ragione della loro impossibilità ad accedere autonomamente ai servizi, non restino escluse dai percorsi di cura, assistenza e tutela, assicurando interventi di prossimità e forme adeguate di accompagnamento delle famiglie.
9/2750/230. (Testo modificato nel corso della seduta)Ruffino, Bonetti, Pastorella, D'Alessio, Richetti, Benzoni, Grippo, Onori, Rosato, Sottanelli, Caso, Serracchiani, Simiani, D'Orso, Morfino, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni in materia di trattamenti pensionistici;
il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 24-ter prevede un regime fiscale agevolato per le persone fisiche, titolari di redditi da pensione di fonte estera, che trasferiscono la propria residenza fiscale in specifici comuni delle regioni del Mezzogiorno, con il duplice obiettivo di contrastare lo spopolamento di tali territori e sostenere la ripresa economica e sociale degli stessi;
tale regime agevolativo è attualmente riservato ai soli pensionati percettori di pensioni di fonte estera, escludendo i cittadini italiani residenti all'estero che percepiscono pensioni di fonte italiana, pur trovandosi in una condizione sostanzialmente analoga sotto il profilo della residenza e del contributo potenziale allo sviluppo dei territori destinatari della misura;
l'esclusione di quest'ultima categoria delinea una disparità di trattamento che ben potrebbe essere rimossa, contribuendo così al rafforzamento della coesione sociale e demografica dei territori del Sud e alla valorizzazione del capitale umano e affettivo – ma anche economico – da parte di quanti in passato hanno scelto di lasciare l'Italia ma vorrebbero invece farci ritorno. Ciò condurrebbe a innumerevoli effetti positivi sulla spesa e gli investimenti locali, sul recupero del patrimonio immobiliare e sulla vitalità economica e sociale delle comunità di origine;
inoltre, al fine di prevenire abusi e utilizzi impropri del regime fiscale agevolato, sarebbe opportuno subordinare l'accesso alla misura alla dimostrazione di una residenza fiscale all'estero effettiva e continuativa per un periodo non inferiore ad almeno cinque anni antecedenti al trasferimento in Italia, debitamente documentata mediante iscrizione all'AIRE già in essere alla data di entrata in vigore della disposizione, così da garantire che il beneficio sia riservato esclusivamente a soggetti già stabilmente residenti all'estero e non incentivi espatri fittizi o finalizzati unicamente all'ottenimento del vantaggio fiscale,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame in materia di trattamenti pensionistici con ulteriori iniziative normative volte ad apportare, nell'ambito dei prossimi interventi di carattere fiscale, in considerazione degli effetti positivi che tale misura potrebbe produrre nel rilancio economico e demografico dei piccoli comuni del Mezzogiorno, le necessarie modificazioni normative ai fini dell'estensione del regime agevolativo di cui all'articolo 24-ter del TUIR anche ai pensionati italiani residenti all'estero che percepiscono pensioni di fonte italiana, subordinando tale estensione ad una clausola di residenza estera documentata per un periodo non inferiore ad almeno cinque anni.
9/2750/231. Onori, Pastorella, Bonetti, Richetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Rosato, Ruffino, Sottanelli.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio destina una quota del fabbisogno sanitario standard, pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al rafforzamento degli interventi nel settore, della prevenzione;
un aspetto di particolare rilevanza in materia di prevenzione riguarda la prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità;
l'articolo 2 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, attribuisce espressamente al Ministro della salute la facoltà di «promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità» e di «incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti», autorizzando a tal fine una spesa massima di 2 milioni di euro;
l'articolo 14, comma 8, della medesima legge n. 40 del 2004 stabilisce espressamente che «è consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto», fornendo così il fondamento normativo per le tecniche di preservazione della fertilità;
la preservazione della fertilità attraverso la crioconservazione dei gameti rappresenta una conquista scientifica di fondamentale importanza che consente alle persone di mantenere la propria capacità riproduttiva anche in età più avanzata, preservando al contempo la possibilità di trasmettere alla prole il proprio patrimonio genetico;
la curva della fertilità femminile subisce un declino fisiologico significativo con l'avanzare dell'età, particolarmente marcato dopo i 35 anni, rendendo sempre più difficile il concepimento naturale e aumentando i rischi di complicanze gravidiche e di anomalie cromosomiche;
l'evoluzione dei costumi sociali e delle dinamiche lavorative ha determinato un progressivo innalzamento dell'età media della prima gravidanza, con conseguenti implicazioni sulla salute riproduttiva della popolazione femminile;
la mancanza di adeguata informazione sui tempi biologici della fertilità femminile e sulle possibilità offerte dalle moderne tecniche di preservazione della fertilità può comportare scelte procreative tardive che si rivelano poi irreversibili;
le tecniche di crioconservazione degli ovociti hanno raggiunto elevati standard di sicurezza ed efficacia, come dimostrato dalla letteratura scientifica internazionale e dalle linee guida delle principali società scientifiche del settore;
una corretta informazione sui tempi della fertilità femminile e sulle opzioni di preservazione della stessa costituisce un elemento essenziale per garantire l'effettiva libertà di autodeterminazione procreativa delle donne, consentendo scelte consapevoli e tempestive;
l'Italia sta attraversando una grave crisi demografica caratterizzata da un progressivo e costante calo delle nascite che ha portato il nostro Paese a registrare uno dei tassi di natalità più bassi d'Europa, fenomeno comunemente definito «inverno demografico», con conseguenze drammatiche per la sostenibilità del sistema previdenziale, la tenuta del welfare e la stessa coesione sociale;
sussiste la consapevolezza della costante diminuzione del tasso di fertilità delle donne in Italia, come da ultimo certificato anche dall'Eurostat, che ha collocato l'Italia alle ultime posizioni in Europa al riguardo;
l'Istat nel rapporto sul primo semestre 2025 ha confermato tale tendenza certificando il 7,5 per cento di culle in meno. A fine giugno 2025, infatti, sono stati calcolati 166.051 neonati, con un calo di 12.054 nati. Che se confermata questa tendenza, a fine anno si toccherà il minimo di 342 mila nascite nell'anno. A questo si aggiunga che nel 2008 il tasso di fecondità a fine anno era di 1,42 figli per donna, mentre nel 2024 ha raggiunto il minimo storico di 1,18;
una corretta informazione sulla curva della fertilità femminile e sulle tecniche di preservazione della stessa può rappresentare un contributo significativo alla lotta contro l'inverno demografico, consentendo alle donne di pianificare consapevolmente le proprie scelte procreative e di preservare la propria capacità riproduttiva anche quando le circostanze personali, professionali o sociali non consentano una maternità immediata;
la crioconservazione degli ovociti può infatti permettere di conciliare le legittime aspirazioni di realizzazione personale e professionale delle donne con il desiderio di maternità, evitando che il naturale declino della fertilità femminile con l'età precluda definitivamente la possibilità di avere figli e contribuendo così ad incrementare il tasso di natalità nazionale;
il Ministero della salute dispone di fondi destinati alla comunicazione istituzionale che potrebbero essere utilmente impiegati per campagne di informazione su tematiche di rilevante interesse sanitario e sociale;
l'articolo 3 della legge n. 40 del 2004 ha espressamente previsto tra le competenze dei consultori familiari «l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita»;
la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la legittimità delle iniziative ministeriali volte alla preservazione della fertilità, come evidenziato dalle recenti pronunce del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che hanno affrontato la tematica della crioconservazione preventiva dei gameti;
una campagna informativa istituzionale su questi temi risponderebbe pienamente alle finalità di tutela della salute pubblica e di promozione della consapevolezza sanitaria che caratterizzano l'azione del Ministero della salute;
l'informazione sulla fertilità femminile e sulle tecniche di preservazione della stessa costituisce un diritto fondamentale delle donne e un presupposto essenziale per l'esercizio consapevole della libertà procreativa;
la crioconservazione degli ovociti rappresenta una tecnica consolidata che consente di preservare la qualità dei gameti femminili al momento del prelievo, offrendo maggiori possibilità di successo riproduttivo anche in età più avanzata;
tale tecnica permette di conciliare le esigenze di realizzazione personale e professionale delle donne con il desiderio di maternità, rispettando i tempi biologici della fertilità;
la preservazione del patrimonio genetico attraverso la crioconservazione dei propri gameti consente di mantenere il legame biologico con la prole, aspetto di particolare rilevanza per molte coppie,
impegna il Governo:
a destinare una quota significativa dei fondi relativi alla comunicazione istituzionale del Ministero della Salute per la realizzazione di una campagna nazionale di informazione sulla curva della fertilità femminile, sui fattori che influenzano la capacità riproduttiva e sui tempi biologici ottimali per la procreazione;
a includere in tale campagna informativa specifiche sezioni dedicate alle tecniche di preservazione della fertilità attraverso la crioconservazione dei gameti, illustrandone le modalità, l'efficacia, i costi e i centri autorizzati sul territorio nazionale;
a promuovere, nell'ambito della suddetta campagna, la diffusione di informazioni scientificamente accurate sui vantaggi della crioconservazione degli ovociti per le donne che desiderano posticipare la maternità, evidenziando come tale tecnica consenta di preservare la possibilità di trasmettere alla prole il proprio patrimonio genetico;
a coinvolgere nella realizzazione della campagna le principali società scientifiche del settore, i consultori familiari e le associazioni di categoria, al fine di garantire la massima diffusione e accuratezza delle informazioni fornite;
a prevedere specifici canali informativi rivolti alle fasce di popolazione femminile in età fertile, utilizzando i mezzi di comunicazione più efficaci per raggiungere il target di riferimento;
a riferire periodicamente alle Camere sui risultati della campagna informativa e sull'evoluzione delle richieste di accesso alle tecniche di preservazione della fertilità sul territorio nazionale.
9/2750/232. De Micheli, Boschi, Piccolotti, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio destina una quota del fabbisogno sanitario standard, pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al rafforzamento degli interventi nel settore, della prevenzione;
un aspetto di particolare rilevanza in materia di prevenzione riguarda la prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità;
l'articolo 2 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, attribuisce espressamente al Ministro della salute la facoltà di «promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità» e di «incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti», autorizzando a tal fine una spesa massima di 2 milioni di euro;
l'articolo 14, comma 8, della medesima legge n. 40 del 2004 stabilisce espressamente che «è consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto», fornendo così il fondamento normativo per le tecniche di preservazione della fertilità;
la preservazione della fertilità attraverso la crioconservazione dei gameti rappresenta una conquista scientifica di fondamentale importanza che consente alle persone di mantenere la propria capacità riproduttiva anche in età più avanzata, preservando al contempo la possibilità di trasmettere alla prole il proprio patrimonio genetico;
la curva della fertilità femminile subisce un declino fisiologico significativo con l'avanzare dell'età, particolarmente marcato dopo i 35 anni, rendendo sempre più difficile il concepimento naturale e aumentando i rischi di complicanze gravidiche e di anomalie cromosomiche;
l'evoluzione dei costumi sociali e delle dinamiche lavorative ha determinato un progressivo innalzamento dell'età media della prima gravidanza, con conseguenti implicazioni sulla salute riproduttiva della popolazione femminile;
la mancanza di adeguata informazione sui tempi biologici della fertilità femminile e sulle possibilità offerte dalle moderne tecniche di preservazione della fertilità può comportare scelte procreative tardive che si rivelano poi irreversibili;
le tecniche di crioconservazione degli ovociti hanno raggiunto elevati standard di sicurezza ed efficacia, come dimostrato dalla letteratura scientifica internazionale e dalle linee guida delle principali società scientifiche del settore;
una corretta informazione sui tempi della fertilità femminile e sulle opzioni di preservazione della stessa costituisce un elemento essenziale per garantire l'effettiva libertà di autodeterminazione procreativa delle donne, consentendo scelte consapevoli e tempestive;
l'Italia sta attraversando una grave crisi demografica caratterizzata da un progressivo e costante calo delle nascite che ha portato il nostro Paese a registrare uno dei tassi di natalità più bassi d'Europa, fenomeno comunemente definito «inverno demografico», con conseguenze drammatiche per la sostenibilità del sistema previdenziale, la tenuta del welfare e la stessa coesione sociale;
sussiste la consapevolezza della costante diminuzione del tasso di fertilità delle donne in Italia, come da ultimo certificato anche dall'Eurostat, che ha collocato l'Italia alle ultime posizioni in Europa al riguardo;
l'Istat nel rapporto sul primo semestre 2025 ha confermato tale tendenza certificando il 7,5 per cento di culle in meno. A fine giugno 2025, infatti, sono stati calcolati 166.051 neonati, con un calo di 12.054 nati. Che se confermata questa tendenza, a fine anno si toccherà il minimo di 342 mila nascite nell'anno. A questo si aggiunga che nel 2008 il tasso di fecondità a fine anno era di 1,42 figli per donna, mentre nel 2024 ha raggiunto il minimo storico di 1,18;
una corretta informazione sulla curva della fertilità femminile e sulle tecniche di preservazione della stessa può rappresentare un contributo significativo alla lotta contro l'inverno demografico, consentendo alle donne di pianificare consapevolmente le proprie scelte procreative e di preservare la propria capacità riproduttiva anche quando le circostanze personali, professionali o sociali non consentano una maternità immediata;
la crioconservazione degli ovociti può infatti permettere di conciliare le legittime aspirazioni di realizzazione personale e professionale delle donne con il desiderio di maternità, evitando che il naturale declino della fertilità femminile con l'età precluda definitivamente la possibilità di avere figli e contribuendo così ad incrementare il tasso di natalità nazionale;
il Ministero della salute dispone di fondi destinati alla comunicazione istituzionale che potrebbero essere utilmente impiegati per campagne di informazione su tematiche di rilevante interesse sanitario e sociale;
l'articolo 3 della legge n. 40 del 2004 ha espressamente previsto tra le competenze dei consultori familiari «l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita»;
la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la legittimità delle iniziative ministeriali volte alla preservazione della fertilità, come evidenziato dalle recenti pronunce del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che hanno affrontato la tematica della crioconservazione preventiva dei gameti;
una campagna informativa istituzionale su questi temi risponderebbe pienamente alle finalità di tutela della salute pubblica e di promozione della consapevolezza sanitaria che caratterizzano l'azione del Ministero della salute;
l'informazione sulla fertilità femminile e sulle tecniche di preservazione della stessa costituisce un diritto fondamentale delle donne e un presupposto essenziale per l'esercizio consapevole della libertà procreativa;
la crioconservazione degli ovociti rappresenta una tecnica consolidata che consente di preservare la qualità dei gameti femminili al momento del prelievo, offrendo maggiori possibilità di successo riproduttivo anche in età più avanzata;
tale tecnica permette di conciliare le esigenze di realizzazione personale e professionale delle donne con il desiderio di maternità, rispettando i tempi biologici della fertilità;
la preservazione del patrimonio genetico attraverso la crioconservazione dei propri gameti consente di mantenere il legame biologico con la prole, aspetto di particolare rilevanza per molte coppie,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di destinare una quota significativa dei fondi relativi alla comunicazione istituzionale del Ministero della Salute per la realizzazione di una campagna nazionale di informazione sulla curva della fertilità femminile, sui fattori che influenzano la capacità riproduttiva e sui tempi biologici ottimali per la procreazione;
a valutare l'opportunità di includere in tale campagna informativa specifiche sezioni dedicate alle tecniche di preservazione della fertilità attraverso la crioconservazione dei gameti, illustrandone le modalità, l'efficacia, i costi e i centri autorizzati sul territorio nazionale;
a valutare l'opportunità di promuovere, nell'ambito della suddetta campagna, la diffusione di informazioni scientificamente accurate sui vantaggi della crioconservazione degli ovociti per le donne che desiderano posticipare la maternità, evidenziando come tale tecnica consenta di preservare la possibilità di trasmettere alla prole il proprio patrimonio genetico;
a valutare l'opportunità di coinvolgere nella realizzazione della campagna le principali società scientifiche del settore, i consultori familiari e le associazioni di categoria, al fine di garantire la massima diffusione e accuratezza delle informazioni fornite;
a valutare l'opportunità di prevedere specifici canali informativi rivolti alle fasce di popolazione femminile in età fertile, utilizzando i mezzi di comunicazione più efficaci per raggiungere il target di riferimento;
a valutare l'opportunità di riferire periodicamente alle Camere sui risultati della campagna informativa e sull'evoluzione delle richieste di accesso alle tecniche di preservazione della fertilità sul territorio nazionale.
9/2750/232. (Testo modificato nel corso della seduta)De Micheli, Boschi, Piccolotti, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
il personale del comparto «Istruzione e Ricerca», di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rappresenta una componente essenziale per la qualità, la continuità e la tenuta del servizio pubblico dell'istruzione;
negli ultimi anni il comparto ha subito una progressiva erosione del potere d'acquisto, determinata dall'aumento dei costi dell'inflazione, dal ritardo nei rinnovi contrattuali e da un quadro retributivo che, secondo le principali analisi comparative, risulta tra i meno competitivi nell'ambito del pubblico impiego;
in particolare, il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche statali, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha garantito la continuità dei servizi scolastici anche in condizioni operative difficili, contribuendo al regolare funzionamento del sistema educativo in un contesto caratterizzato da crescente complessità amministrativa, carenza di risorse e aumento dei carichi di lavoro;
in vista del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2025-2027, risulta necessario sostenere il potere d'acquisto del personale scolastico, introducendo misure temporanee in grado di attenuare gli effetti del ritardo contrattuale e di fornire un segnale tangibile di riconoscimento del ruolo svolto;
l'attribuzione di un contributo economico straordinario si configura come un intervento ponte, volto a sostenere il reddito del personale in una fase interlocutoria tra un contratto scaduto e un rinnovo ancora da avviare, contribuendo in tal modo alla stabilità sociale e professionale del comparto;
misure di sostegno economico temporaneo, accompagnate da un impegno politico e finanziario sul rinnovo contrattuale, rappresentano un segnale concreto di valorizzazione del personale scolastico, fondamentale per la qualità del sistema educativo nazionale;
è interesse dell'Amministrazione, del legislatore e dell'intero sistema Paese preservare la motivazione e la dignità economica dei lavoratori della scuola, evitando ulteriori ritardi o tensioni retributive;
il provvedimento in esame reca interventi in materia di lavoro, sostegno al potere d'acquisto, integrazioni ai redditi e pensioni,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di integrare il quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative atte a prevedere, nel primo provvedimento utile e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, misure volte a sostenere il potere d'acquisto del personale scolastico nelle more della definizione del rinnovo contrattuale per il triennio 2025-2027, anche attraverso l'erogazione di contributi economici straordinari e l'adozione di strumenti finanziari e amministrativi idonei ad assicurare la continuità e la piena valorizzazione del ruolo del personale docente, educativo e ATA.
9/2750/233. Giagoni, Miele.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio si inserisce in un contesto economico e internazionale caratterizzato da elevata incertezza e da rischi rilevanti per la stabilità economica e sociale del Paese, che avrebbero richiesto un rafforzamento dell'azione pubblica e una chiara strategia di sviluppo di medio-lungo periodo: purtroppo questo non accade e la manovra fotografa un Paese senza direzione, privo di un disegno organico e strutturale di politiche pubbliche volte a sostenere la crescita economica del Paese, l'aumento della produttività e il rafforzamento del sistema degli investimenti pubblici e privati;
negli ultimi tre anni l'Italia è divenuta più fragile dal punto di vista sociale ed economico: rispetto al 2023 la crescita è tornata prossima allo zero e senza i 200 miliardi di euro del Piano Nazionale di ripresa e resilienza oggi saremmo in recessione;
nonostante ciò, il Governo ha compromesso la piena realizzazione del PNRR nei termini previsti, accumulando rilevantissimi ritardi e ricorrendo, in fine, ad una nuova, la sesta, revisione del Piano, approvata dal Consiglio UE il 27 novembre 2025, che comporta il definanziamento di importanti misure e il ridimensionamento o slittamento di altre;
secondo quanto stabilito all'articolo 1, commi 742 e 743, del disegno di legge di bilancio in esame, le risorse derivanti da tale rimodulazione – pari a 5.943 milioni di euro nel 2026, 1.000 milioni di euro nel 2027 e 159 milioni di euro nel 2028 – sono quindi riversate all'entrata del bilancio dello Stato e utilizzate come mezzo di copertura nella manovra, con effetti negativi sull'attuazione di opere pubbliche, sulla coesione territoriale e sociale, nonché sulla credibilità complessiva della programmazione degli investimenti pubblici,
impegna il Governo
a integrare il quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a provvedere, con il primo veicolo normativo utile, allo stanziamento di adeguate risorse nazionali, anche mediante l'incremento del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, per un importo pari ai tagli effettuati a valere sulle risorse del PNRR, al fine di assicurare la realizzazione e il completamento degli investimenti esclusi, in tutto o in parte, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2025.
9/2750/234. De Luca.
La Camera,
premesso che:
la legge di bilancio costituisce il principale atto economico-finanziario e richiede, per sua natura, un pieno e non meramente formale coinvolgimento del Parlamento, nel rispetto delle previsioni costituzionali sul procedimento legislativo e sulla funzione di controllo;
negli ultimi anni si è consolidata una prassi di «bicameralismo alternato» o «monocameralismo di fatto», per cui la durata dell'esame in prima lettura presso un ramo del Parlamento determina la sostanziale impossibilità, per l'altro ramo, di apportare modifiche al testo senza mettere a rischio la tempestiva approvazione del bilancio entro l'anno finanziario;
la combinazione tra calendarizzazioni ultra-compresse, testi interamente sostitutivi e ricorso alla questione di fiducia su maxiemendamenti produce un effetto di sostanziale svuotamento della funzione emendativa e deliberativa, riducendo la seconda lettura a mera ratifica e incidendo sulla qualità dell'istruttoria, sulla trasparenza delle scelte e sull'intelligibilità del processo decisionale,
impegna il Governo
a partire dalla prossima legge di bilancio, a promuovere, nell'ambito della leale collaborazione istituzionale, condizioni e tempi tali da assicurare un effettivo esame della legge di bilancio in entrambi i rami del Parlamento, evitando che nella seconda lettura si determini la sostanziale impossibilità di apportare modifiche senza mettere a rischio l'approvazione entro l'anno finanziario, nonché ad astenersi dal ricorso a maxiemendamenti interamente sostitutivi sulla legge di bilancio e alla questione di fiducia, in modo da rispettare appieno le prerogative del Parlamento e favorire una valutazione libera e consapevole da parte dei parlamentari.
9/2750/235. Magi, Fornaro.
La Camera,
premesso che:
la legge di bilancio per il 2026 reca alcune misure condivisibili riguardanti la Polizia Penitenziaria e i magistrati, ma complessivamente si conferma un grave disinvestimento in termini di risorse sia finanziarie sia organizzative;
tagli molto pesanti hanno riguardato negli anni del Governo Meloni il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, responsabile degli aspetti organizzativi dell'esecuzione penale negli istituti penitenziari e della gestione del personale amministrativo e di polizia penitenziaria, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che si occupa dell'esecuzione penale per i minori, dell'esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti, e che in qualità di Autorità centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori;
le significative riduzioni di spesa stanno incidendo pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni, in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale e del personale che con loro lavora, in condizioni spesso, estreme, a cui va riconosciuta una particolare motivazione;
il 21 esimo rapporto di Antigone sulla giustizia minorile ci dice ben 9 Istituti Penali per Minorenni sui 17 presenti sul territorio nazionale soffrono di sovraffollamento, mai registrato nelle carceri minorili prima del decreto Caivano del settembre 2023 che ha ampliato la possibilità di applicazione della custodia cautelare per i minorenni e ridotto l'uso delle alternative al carcere, e che gli ingressi negli IPM, Istituti penali minorili, sono in netto aumento; si tratta dunque – denuncia il rapporto – «di un effetto evidente degli effetti del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”, noto come decreto Caivano; due anni fa la situazione era esattamente invertita. L'aumentata possibilità introdotta dal decreto Caivano di trasferire i ragazzi maggiorenni dagli IPM alle carceri per adulti sta facendo vedere i propri effetti, con danni enormi sul futuro dei ragazzi»;
ad oggi ben 8 IPM su 17 soffrono di sovraffollamento, mai registrato in passato, è dunque necessario e urgente perseguire un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie per minorenni, da considerare sempre e comunque come extrema ratio della giustizia minorile, degli Uffici di servizio sociale per minorenni, degli Istituti penali per minorenni, dei Centri di prima accoglienza, delle Comunità, dei Centri diurni polifunzionali, per assicurare l'ottimale svolgimento delle attività trattamentali, formative e rieducative previste, ma soprattutto è fondamentale riportare il sistema dell'esecuzione penale minorile alla sua unica e fondamentale funzione e natura, e cioè quella rieducativa, volta al recupero e alla formazione, riportando al centro la probation e il sistema delle misure alternative alla detenzione;
i disordini e le rivolte negli IPM non fanno che dimostrare plasticamente il fallimento delle scelte e delle politiche di questo Governo che colpisce bambini, minori e donne incinte,
impegna il Governo
a predisporre, nell'ambito delle sue proprie prerogative, tutte le misure, sia di carattere finanziario sia relative all'organizzazione e al reclutamento e alla formazione del personale preposto, rendendo sempre possibile il trattamento e riportando al centro il sistema della probation minorile e delle misure alternative al carcere, potenziando gli Uffici di servizio sociale per minorenni, i Centri di prima accoglienza, le case e i centri di Comunità, i Centri diurni polifunzionali, le Case al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle attività trattamentali, formative e rieducative.
9/2750/236. Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Scarpa.
La Camera,
premesso che:
con l'ordinanza n. 15994 del 15 giugno 2025, la sezione tributaria della Corte di cassazione ha ribadito che le delibere comunali che determinano, per zone omogenee, i valori venali delle aree edificabili ai fini dell'ICI (oggi IMU) non hanno natura vincolante, ma costituiscono mere presunzioni semplici, superabili con prova contraria;
secondo la giurisprudenza di legittimità, tali delibere, adottate ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, hanno la funzione di limitare il potere di accertamento dell'ente locale esclusivamente nei casi in cui il contribuente versi l'imposta su un valore non inferiore a quello indicato dal Comune;
la Corte ha chiarito che, qualora risulti dimostrato che il valore attribuito a una specifica area edificabile non corrisponde alle sue effettive caratteristiche oggettive, il giudice può disattendere la delibera comunale e procedere a una autonoma valutazione sulla base dei criteri legali;
tale orientamento, in linea con la precedente giurisprudenza, conferma la necessità di evitare applicazioni rigide dei valori amministrativi, che rischiano di produrre effetti distorsivi sul piano dell'equità fiscale e di alimentare il contenzioso tributario;
persistono inoltre significative criticità legate all'aggiornamento e all'allineamento delle rendite catastali, in particolare nei piccoli comuni, dove i valori catastali risultano spesso fortemente disallineati rispetto ai valori commerciali di mercato, con evidenti ricadute in termini di iniquità del prelievo immobiliare;
in attesa di una completa riforma del catasto è innanzitutto urgente intervenire in particolare per ricostruire una equità dell'imposizione sugli immobili rideterminando le rendite nei comuni fino ai 5.000 abitanti che rappresentano il 70 per cento dei comuni italiani e nel quale risiede circa il 50 per cento della popolazione,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame in materia di IMU con ulteriori iniziative di competenza affinché i principi affermati dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 15994 del 15 giugno 2025 trovino applicazione effettiva e uniforme anche attraverso strumenti automatici e standardizzati implementati dall'Agenzia delle entrate affinché i contribuenti possano far valere in maniera semplificata il riconosciuto diritto alla prova contraria evitando così l'utilizzo dei valori deliberati dai Comuni;
ad avviare un percorso di revisione e riequilibrio delle rendite catastali, con particolare attenzione ai piccoli comuni, finalizzato a un progressivo allineamento ai valori commerciali di mercato, nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione, evitando aumenti indiscriminati del carico fiscale e assicurando una distribuzione più equa del prelievo immobiliare.
9/2750/237. Toni Ricciardi.
La Camera,
premesso che:
con l'ordinanza n. 15994 del 15 giugno 2025, la sezione tributaria della Corte di cassazione ha ribadito che le delibere comunali che determinano, per zone omogenee, i valori venali delle aree edificabili ai fini dell'ICI (oggi IMU) non hanno natura vincolante, ma costituiscono mere presunzioni semplici, superabili con prova contraria;
secondo la giurisprudenza di legittimità, tali delibere, adottate ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, hanno la funzione di limitare il potere di accertamento dell'ente locale esclusivamente nei casi in cui il contribuente versi l'imposta su un valore non inferiore a quello indicato dal Comune;
la Corte ha chiarito che, qualora risulti dimostrato che il valore attribuito a una specifica area edificabile non corrisponde alle sue effettive caratteristiche oggettive, il giudice può disattendere la delibera comunale e procedere a una autonoma valutazione sulla base dei criteri legali;
tale orientamento, in linea con la precedente giurisprudenza, conferma la necessità di evitare applicazioni rigide dei valori amministrativi, che rischiano di produrre effetti distorsivi sul piano dell'equità fiscale e di alimentare il contenzioso tributario;
persistono inoltre significative criticità legate all'aggiornamento e all'allineamento delle rendite catastali, in particolare nei piccoli comuni, dove i valori catastali risultano spesso fortemente disallineati rispetto ai valori commerciali di mercato, con evidenti ricadute in termini di iniquità del prelievo immobiliare;
in attesa di una completa riforma del catasto è innanzitutto urgente intervenire in particolare per ricostruire una equità dell'imposizione sugli immobili rideterminando le rendite nei comuni fino ai 5.000 abitanti che rappresentano il 70 per cento dei comuni italiani e nel quale risiede circa il 50 per cento della popolazione,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame in materia di IMU con ulteriori iniziative di competenza affinché i principi affermati dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 15994 del 15 giugno 2025 trovino applicazione effettiva e uniforme anche attraverso strumenti automatici e standardizzati implementati dall'Agenzia delle entrate affinché i contribuenti possano far valere in maniera semplificata il riconosciuto diritto alla prova contraria evitando così l'utilizzo dei valori deliberati dai Comuni;
a valutare l'opportunità di avviare un percorso di revisione e riequilibrio delle rendite catastali, con particolare attenzione ai piccoli comuni, finalizzato a un progressivo allineamento ai valori commerciali di mercato, nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione, evitando aumenti indiscriminati del carico fiscale e assicurando una distribuzione più equa del prelievo immobiliare.
9/2750/237. (Testo modificato nel corso della seduta)Toni Ricciardi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede disposizioni per la realizzazione di infrastrutture strategiche per l'Italia, anche con riferimento ai sistemi di trasporto pubblico locale;
la realizzazione di linee di trasporto pubblico locale di massa è un obiettivo centrale per lo sviluppo del Paese e soprattutto per i territori che più necessitano di sistemi di collegamento sostenibili e funzionali, per favorire la mobilità dei cittadini e dei turisti;
nel 2022 il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha deliberato un totale di 6,3 miliardi di euro di opere pubbliche, a valere sul Fondo sviluppo e coesione, per investimenti su strade, ferrovie e infrastrutture idriche complementari e addizionali al PNRR, tra cui il collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli nell'area di Bagnoli;
il provvedimento in oggetto, nell'ambito di una programmazione strategica dei fondi sulla base degli stati di avanzamento delle fasi di progettazione ed esecuzione, ha diminuito di 15 milioni di euro lo stanziamento previsto per l'anno 2026 per la linea metropolitana che collegherà il comune di Napoli alla stazione ferroviaria di Afragola,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame in materia di infrastrutture e trasporto con ulteriori iniziative normative volte a destinare, compatibilmente con lo stato di avanzamento della progettazione, maggiori risorse per la realizzazione del collegamento tra la stazione ferroviaria di Afragola e la rete metropolitana di Napoli.
9/2750/238. Tirelli, Carfagna, Lupi, Brambilla, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede disposizioni per la realizzazione di infrastrutture strategiche per l'Italia, anche con riferimento ai sistemi di trasporto pubblico locale;
la realizzazione di linee di trasporto pubblico locale di massa è un obiettivo centrale per lo sviluppo del Paese e soprattutto per i territori che più necessitano di sistemi di collegamento sostenibili e funzionali, per favorire la mobilità dei cittadini e dei turisti;
nel 2022 il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha deliberato un totale di 6,3 miliardi di euro di opere pubbliche, a valere sul Fondo sviluppo e coesione, per investimenti su strade, ferrovie e infrastrutture idriche complementari e addizionali al PNRR, tra cui il collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli nell'area di Bagnoli;
il provvedimento in oggetto, nell'ambito di una programmazione strategica dei fondi sulla base degli stati di avanzamento delle fasi di progettazione ed esecuzione, ha diminuito di 15 milioni di euro lo stanziamento previsto per l'anno 2026 per la linea metropolitana che collegherà il comune di Napoli alla stazione ferroviaria di Afragola,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, laddove ne ricorrano le condizioni di fattibilità tecnico-economica, di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame in materia di infrastrutture e trasporto con ulteriori iniziative normative volte a destinare, compatibilmente con lo stato di avanzamento della progettazione, maggiori risorse per la realizzazione del collegamento tra la stazione ferroviaria di Afragola e la rete metropolitana di Napoli.
9/2750/238. (Testo modificato nel corso della seduta)Tirelli, Carfagna, Lupi, Brambilla, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede dal 2027 che i requisiti pensionistici aumenteranno di un mese e dal 2028 di tre mesi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di riconsiderare la misura richiamata in premessa e di adottare le opportune iniziative normative volte a sospendere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, tale aumento
9/2750/239. Caparvi, Giaccone, Lazzarini, Nisini, Cavandoli.