XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 13 gennaio 2026.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Caramanna, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lollobrigida, Lupi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Nordio, Patriarca, Pichetto Fratin, Pietrella, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Caramanna, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, D'Alessio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lollobrigida, Lupi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Nordio, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Pietrella, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 7 gennaio 2026 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
QUARTAPELLE PROCOPIO ed altri: «Disposizioni in materia di rilascio e rinnovo di visti d'ingresso, permessi di soggiorno e nulla osta al lavoro nonché di titoli di viaggio per stranieri in favore dei cittadini della Repubblica di Bielorussia esposti al rischio di persecuzione» (2757).
In data 12 gennaio 2026 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:
MARIANNA RICCIARDI: «Riforma della disciplina in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria» (2760).
Saranno stampate e distribuite.
Ritiro di sottoscrizioni
a proposte di legge.
In data 8 gennaio 2026 il deputato Giordano ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
GARDINI ed altri: «Modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione in materia di disciplina delle parti comuni del condominio, nomina e attribuzioni dell'amministratore e del revisore condominiale e attribuzioni dell'assemblea, nonché istituzione dell'elenco nazionale degli amministratori di condominio e dei revisori contabili condominiali» (2692).
Trasmissione dal Senato.
In data 8 gennaio 2026 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
S. 1718. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili» (approvato dal Senato) (2758);
S. 1622. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025» (approvato dal Senato) (2759).
Saranno stampati e distribuiti.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia)
IEZZI ed altri: «Introduzione dell'articolo 337-ter del codice penale e modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni per inottemperanza all'invito a fermarsi o all'ordine di arrestare la marcia del veicolo, impartito dagli organi di polizia» (2512) Parere delle Commissioni I, V e IX;
COLOSIMO ed altri: «Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata» (2696) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
MOLINARI ed altri: «Modifiche al codice di procedura civile, alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di disciplina delle notificazioni e dei pignoramenti, di esecuzione del precetto per rilascio dei beni immobili e di procedimento per convalida di sfratto» (2718) Parere delle Commissioni I, VIII e XIV.
Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)
ANDREUZZA ed altri: «Delega al Governo per la rideterminazione delle zone climatiche del territorio nazionale nonché disposizioni per la revisione delle norme regolamentari concernenti i requisiti di efficienza energetica al cui rispetto è condizionato il rilascio delle autorizzazioni e dei titoli edilizi» (2624) Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dal Presidente del Senato.
Il Presidente del Senato, con lettera in data 17 dicembre 2025, ha comunicato che la 9a Commissione (Industria) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025) 560 final) (Doc. XVIII, n. 23).
Questo documento è trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernenti l'esercizio di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2025, recante l'esercizio di poteri speciali, con condizioni e prescrizioni, in relazione all'acquisizione, da parte di Zinc TopCo Srl, di una partecipazione pari al 38,74 per cento del capitale sociale di Tinexta Spa, attualmente detenuta dal suo azionista di maggioranza Tecno Holdings Spa, e successivo lancio, di concerto tra Zinc TopCo Srl e Tecno Holdings Spa, di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle restanti azioni di Tinexta Spa, con l'obiettivo di revocare la quotazione di Tinexta Spa dal mercato Euronext STAR Milano (procedimento n. 630/2025).
Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa), alla IX Commissione (Trasporti) e alla X Commissione (Attività produttive).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2025, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione all'acquisizione indiretta, da parte di Ferrum Investment Ltd, di una partecipazione di maggioranza e di controllo di EuroGroup Laminations Spa, con reinvestimento indiretto nella Target, da parte di EMS Euro Management Services Spa, del 50 per cento dei proventi della vendita della propria partecipazione di controllo e successivo lancio di un'OPA per l'acquisizione della totalità del capitale sociale della Target, finalizzata al delisting della stessa (procedimento n. 636/2025).
Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2025, concernente l'approvazione, con prescrizioni, del piano annuale della società Eolo Spa relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G per il periodo giugno 2025-maggio 2026 (procedimento n. 703/2025).
Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).
Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
Sentenza n. 199 del 17 novembre – 23 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 597),
con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening), convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 2021, n. 165, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 4, 32, commi primo e secondo, 32, e 36 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, in funzione di giudice del lavoro;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore), convertito, con modificazioni, nella legge 4 marzo 2022, n. 18, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 4, 32, commi primo e secondo, e 36 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, in funzione di giudice del lavoro:
alla XII Commissione (Affari sociali);
Sentenza n. 200 del 18 novembre – 23 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 598),
con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2025, n. 20 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), nella parte in cui introduce, nel testo del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 (Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), l'articolo 9-bis, comma 2, promosse, in riferimento agli articoli 5, 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Toscana:
alla VII Commissione (Cultura);
Sentenza n. 205 del 17 novembre – 29 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 603),
con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 18, comma 1, lettera a), numero 2), 18-bis, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e 19 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, sollevate, in riferimento agli articoli 77, secondo comma, 3, 10, terzo comma, 24, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi due in relazione all'articolo 5, paragrafi 1, lettera f), e 4, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'articolo 9 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, all'articolo 26 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale e agli articoli 6, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte d'appello di Lecce, in composizione monocratica;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 16, commi 1, lettera b), e 2, 18, comma 1, lettere a), numeri 1) e 3), e b), e 18-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 14, come convertito, sollevate, in riferimento agli articoli 77, secondo comma, 3, 25 e 102, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Lecce, in composizione monocratica:
alla II Commissione (Giustizia);
Sentenza n. 206 del 19 novembre – 29 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 604),
con la quale:
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, dal Comitato promotore Referendum Cittadinanza:
alla I Commissione (Affari costituzionali);
Sentenza n. 207 del 1° – 29 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 605),
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 635, quinto comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 635, quinto comma, del codice penale, nella parte in cui è applicabile al delitto di danneggiamento, di cui al precedente secondo comma, numero 1), delle cose indicate nell'articolo 625, primo comma, numero 7), del codice penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 635, quinto comma, del codice penale, nella parte in cui è applicabile al delitto di danneggiamento, di cui al precedente secondo comma, numero 1), delle cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica:
alla II Commissione (Giustizia);
Sentenza n. 214 del 9 ottobre – 30 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 610),
con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 74, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione e 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte d'appello di Lecce, sezione unica penale:
alla II Commissione (Giustizia);
Sentenza n. 215 del 20 ottobre – 30 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 611),
con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 291, primo comma, del codice civile, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, sezione civile:
alla II Commissione (Giustizia);
Sentenza n. 216 del 4 novembre – 30 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 612),
con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ravenna, sezione civile:
alla XI Commissione (Lavoro);
Sentenza n. 217 del 4 novembre – 30 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 613),
con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 282-bis, comma 6, ultimo periodo, del codice di procedura penale, come novellato dall'articolo 12, comma 1, lettera c), numero 3), della legge 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 13, primo comma e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione del riesame:
alla II Commissione (Giustizia);
Sentenza n. 218 del 18 novembre – 30 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 614),
con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Toscana 17 gennaio 2025, n. 7 (Disposizioni correttive in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla L.R. 61/2024), promosse, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole discriminazione e del difetto di ragionevolezza, dal Presidente del Consiglio dei ministri dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Toscana n. 7 del 2025, promossa, in riferimento agli articoli 42, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione all'articolo 832 del codice civile, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Toscana n. 7 del 2025, promossa, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della «difficile intellegibilità» della legislazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Toscana n. 7 del 2025, promossa, in riferimento all'articolo 41 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla X Commissione (Attività Produttive).
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
in data 23 dicembre 2025 Sentenza n. 196 del 4 novembre – 23 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 594),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 76, comma 4, della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo);
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61;
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109 e 110 della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 111, comma 1, della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 112, comma 3, della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 114, comma 3, della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, limitatamente alle parole «nella singola specialità»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 115, comma 3, della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61;
dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 112, comma 4, limitatamente alle parole «, è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 113, comma I, della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 116, comma 2, della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, limitatamente alle parole «di cui all'articolo 113»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 116, comma 7, secondo periodo, della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, laddove dispone che l'iscrizione è effettuata a seguito di riconoscimento, «da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 113», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 116, comma 8, della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, nella parte in cui dispone che il nulla osta è rilasciato a seguito di riconoscimento, «da parte della Federazione italiana sport invernali d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 117 della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 124 della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 125 della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 126, comma 3, della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 127, comma 1, della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 130, comma 2, della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, limitatamente alle parole «di cui all'articolo 127»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 130, comma 4, della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, laddove dispone che l'iscrizione è subordinata al riconoscimento «da parte del Collegio nazionale delle guide alpine», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 137 della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 118 della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 123, comma 1, della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 130, comma 3, della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 131 e 134 della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, promosse, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 136, comma 1, della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 104, comma 2, primo periodo, della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 115, comma 1, della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);
in data 23 dicembre 2025 Sentenza n. 197 del 4 novembre-23 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 595),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nel testo antecedente alla modifica normativa introdotta con l'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio», nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l'assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, in posizione equiparata al coniuge convivente:
alla XI Commissione (Lavoro);
in data 23 dicembre 2025 Sentenza n. 198 del 2 – 23 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 596),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, della legge della Regione autonoma della Sardegna 11 marzo 2025, n. 8 (Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale.
Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24), nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'articolo 13 della legge della Regione Sardegna 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore), limitatamente al secondo periodo del comma sostituito;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14 della legge della Regione autonoma della Sardegna 11 marzo 2025, n. 8:
alla XII Commissione (Affari sociali);
in data 29 dicembre 2025 Sentenza n. 201 del 20 ottobre – 29 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 599),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69-bis, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 112, limitatamente alle parole «quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima»:
alla II Commissione (Giustizia);
in data 29 dicembre 2025 Sentenza n. 202 del 20 ottobre – 29 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 600),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 609-octies del codice penale, nella parte in cui non prevede che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi:
alla II Commissione (Giustizia);
in data 29 dicembre 2025 Sentenza n. 203 del 23 settembre – 29 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 601), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso articolo 28 non si applicano ai delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 609-ter del codice penale, anche quando ricorra la circostanza attenuante dei «casi di minore gravità»;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, sollevate, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Roma e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso articolo 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, commi primo e secondo, e 609-octies del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 609-ter del medesimo codice, sollevate, in riferimento, complessivamente, agli articoli 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Roma e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari:
alla II Commissione (Giustizia);
in data 29 dicembre 2025 Sentenza n. 204 del 4 novembre – 29 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 602),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2; 4, comma 1, limitatamente alle parole «, o un suo delegato,»; 5, commi 1, 4, secondo periodo, e 5; 6, commi 1, secondo periodo, 5, secondo periodo, e 6; 7, commi 1, 2, primo periodo, e 3, della legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16 (Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024);
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della intera legge della regione Toscana n. 16 del 2025, nonché dell'articolo 1 della medesima legge regionale, promosse, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della intera legge della regione Toscana n. 16 del 2025, nonché dell'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della medesima legge regionale, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge della regione Toscana n. 16 del 2025, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali);
in data 30 dicembre 2025 Sentenza n. 210 del 22 ottobre – 30 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 606),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), in relazione all'articolo 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente all'adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore d'età, il solo cognome dell'adottante, se i consensi e gli assensi di cui agli articoli 45 e 46 della legge n. 184 del 1983 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all'interesse del minore:
alla II Commissione (Giustizia);
in data 30 dicembre 2025 Sentenza n. 211 del 5 novembre – 30 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 607),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia autonoma di Trento, approvato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e recante «Modificazioni dell'articolo 14 della legge elettorale provinciale 2003»:
alla I Commissione (Affari costituzionali);
in data 30 dicembre 2025 Sentenza n. 212 del 17 novembre – 30 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 608),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità con la funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta;
dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità con la funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato:
alla II Commissione (Giustizia);
in data 30 dicembre 2025 Sentenza n. 213 del 2 – 30 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 609),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), limitatamente alle parole «, con il limite massimo di dieci anni di anzianità»:
alla II Commissione (Giustizia).
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 7 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 482).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).
Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 7 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 483).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 7 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato italiano paralimpico (CIP), per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 484).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 8 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Cinecittà Spa, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 485).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 8 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 486).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).
Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 9 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Arexpo Spa, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 487).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).
Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 9 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 488).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).
Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 9 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 489).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).
Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 9 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 490).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).
Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 12 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia del demanio, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 491).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), alla VI Commissione (Finanze) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 12 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 492).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).
Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 12 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società ALES – Arte, lavoro e servizi Spa, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 493).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 12 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli Automobile Club federati, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 494).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).
Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari europei e internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 9 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 1/2026 dell'8-9 gennaio 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato la programmazione dei controlli per l'anno 2026.
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, nel periodo dal 1° agosto al 22 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dell'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questi decreti sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento dell'economia», autorizzata, in data 24 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).
Trasmissione dal Ministro della cultura.
Il Ministro della cultura, con lettera in data 23 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, la relazione sull'utilizzazione del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo e sull'andamento complessivo dello spettacolo, riferita all'anno 2024 (Doc. LVI, n. 4).
Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).
Trasmissione dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 29 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 2001, n. 152, la relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli istituti stessi, riferita all'anno 2024 (Doc. CXCIII, n. 4).
Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).
Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, il parere circostanziato della Commissione europea in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2025/0550/IT, recante intervento di modifica all'articolo 98-vicies sexies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo».
Questa comunicazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 31 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la relazione concernente i risultati ottenuti in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni, riferita all'anno 2024 (Doc. CLXV, n. 3).
Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera k-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la relazione sull'attività svolta dalle fondazioni bancarie nell'anno 2024 (Doc. CLXXXI, n. 4).
Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).
Trasmissione dalla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.
La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, con lettera in data 31 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, la relazione sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonché sull'attività svolta dall'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, riferita all'anno 2024 (Doc. CXXX, n. 4).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).
Trasmissione dal Ministro della salute.
Il Ministro della salute, con lettera in data 9 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, la relazione sullo stato dell'organizzazione del sistema trasfusionale nazionale, aggiornata al 31 dicembre 2024 (Doc. CXXII, n. 2).
Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).
Trasmissione dal Ministro
per la pubblica amministrazione.
Il Ministro per la pubblica amministrazione, con lettera in data 9 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 della legge 4 marzo 2009, n. 15, la relazione concernente l'andamento della spesa relativa all'applicazione degli istituti connessi alle prerogative sindacali in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, riferita all'anno 2024 (Doc. CLII, n. 4).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XI Commissione (Lavoro).
Trasmissione dal Ministro della giustizia.
Il Ministro della giustizia, con lettera in data 12 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2025/2172, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla non conformità con la direttiva servizi della normativa italiana sul regime di incompatibilità per la professione di commercialista ed esperto contabile.
Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).
Trasmissione dal Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, la verifica dell'impatto della regolamentazione, elaborata dal Ministero della difesa, relativa all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa – adeguamento della normativa dell'ordinamento militare di rango regolamentare sulla riorganizzazione del Dicastero.
Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XI Commissione (Lavoro).
Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 12 gennaio 2026, ha trasmesso le seguenti relazioni concernenti il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
relazione, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, concernente il seguito del documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera (atto Camera Doc XVIII-bis, n. 56) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 al fine di introdurre ulteriore flessibilità per quanto riguarda il calcolo della conformità dei costruttori ai livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi per gli anni civili dal 2025 al 2027 (COM(2025) 136 final) – alla VIII Commissione (Ambiente), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione, predisposta dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente il seguito del documento della 9a Commissione (Industria) del Senato (atto Senato Doc XVIII, n. 21) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la governance dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni (COM(2025) 236 final) – alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione, predisposta dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente il seguito del documento della 9a Commissione (Industria) del Senato (atto Senato Doc XVIII, n. 23) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025) 560 final) – alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 gennaio 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione 2025 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima (COM(2025) 668 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un'agenda dell'UE per le città: promuovere la crescita e la prosperità (COM(2025) 739 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Comunicazione della Commissione al parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il piano di prevenzione, di preparazione e di risposta dell'Unione alle crisi sanitarie (COM(2025) 745 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione, del 29 ottobre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Finlandia (COM(2025) 774 final), corredata del relativo allegato (COM(2025) 774 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Proposta di decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Finlandia (COM(2025) 778 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio intesa a far cessare la situazione di disavanzo eccessivo in Finlandia (COM(2025) 779 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle passività potenziali derivanti dalle garanzie di bilancio e dall'assistenza finanziaria e sulla sostenibilità di tali passività potenziali – Situazione al 31 dicembre 2024 (COM(2025) 781 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione, del 4 ottobre 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dei Paesi Bassi (COM(2025) 787 final), corredata del relativo allegato (COM(2025) 787 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione, dell'8 settembre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda (COM(2025) 788 final), corredata del relativo allegato (COM(2025) 788 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione, del 4 maggio 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Svezia (COM(2025) 789 final), corredata del relativo allegato (COM(2025) 789 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Germania (COM(2025) 793 final), corredata del relativo allegato (COM(2025) 793 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Spagna (COM(2025) 794 final), corredata del relativo allegato (COM(2025) 794 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione (COM(2025) 797 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 12 gennaio 2026;
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Orientamenti aggiornati per l'analisi dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca per i segmenti di flotta costituiti da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri nelle regioni ultraperiferiche conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (COM(2025) 798 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese (COM(2025) 838 final), corredata del relativo allegato (COM(2025) 838 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 5 gennaio 2026;
Raccomandazione di raccomandazione del consiglio sul capitale umano nell'Unione europea (COM(2025) 959 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Nuovo Bauhaus europeo: dalla visione alla realizzazione (COM(2025) 1026 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2025/006 BE/Audi (COM(2026) 2 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
Decisione di esecuzione della Commissione del 5.1.2026 relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Etica, Trasparenza e Integrità per i Partiti Politici Europei» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2026) 11 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 30 dicembre 2025 e 8 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con le medesime comunicazioni, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un'agenda dell'UE per le città: promuovere la crescita e la prosperità (COM(2025) 739 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa al ritiro della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/522, (UE) 2021/1057, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/1139, (UE) 2021/1229 e (UE) 2021/1755 per quanto riguarda le modifiche degli importi assegnati a determinati programmi e fondi (COM(2025) 799 final);
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata ai fini dell'istituzione di un prestito per l'Ucraina (COM(2025) 806 final);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese (COM(2025) 838 final).
Trasmissione di documenti connessi
ad atti dell'Unione europea.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 8 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 16 al 31 dicembre 2025.
Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.
Trasmissione dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
Il Presidente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, in data 7 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il rapporto sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, aggiornato al 30 settembre 2025.
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).
Trasmissione dall'Autorità di regolazione
per energia, reti e ambiente.
Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 30 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2025, n. 173, la relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati dalla medesima Autorità ai sensi del predetto articolo 1 (Doc. XXVII, n. 29).
Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).
Annunzio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali.
Il Ministero dell'interno, con lettere in data 5 e 12 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Buonvicino (Cosenza), Calci (Pisa), Mondolfo (Pesaro e Urbino), San Giovanni Rotondo (Foggia) e Santo Stefano d'Aveto (Genova).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 31 dicembre 2025 e 9 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4, 6 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:
alla VII Commissione (Cultura), la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero della cultura:
al dottor Stefano Lanna, l'incarico presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura;
alla IX Commissione (Trasporti), la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
all'ingegnere Alessandro Molinaro, l'incarico di consulenza, studio e ricerca a supporto del vice capo di Gabinetto per tematiche inerenti al ramo trasporti, nell'ambito degli Uffici diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 25 della legge 13 giugno 2025, n. 91, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (367).
Questa richiesta, in data 9 gennaio 2026, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 18 febbraio 2026.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 85/357/CEE (368).
Questa richiesta, in data 9 gennaio 2026, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 18 febbraio 2026. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 29 gennaio 2026.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 13 giugno 2025, n. 91, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (369).
Questa richiesta, in data 9 gennaio 2026, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 18 febbraio 2026. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 29 gennaio 2026.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario (370).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 febbraio 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 23 gennaio 2026.
Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera pervenuta in data 31 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 19 febbraio 2009, concernente determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie (371).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 febbraio 2026.
Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera pervenuta in data 31 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 8 gennaio 2009, concernente determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie (372).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 febbraio 2026.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 9 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2025, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un «sistema di sistemi» di combattimento aereo di 6a generazione – Future Combat Air System (FCAS), caratterizzata da una piattaforma principale (core platform – GCAP) e da sistemi cooperanti non pilotati (velivoli a pilotaggio remoto o adjuncts), da una marcata capacità multi-dominio, imperniata su tecnologie emergenti fortemente innovative, destinata al prospettico rinnovamento dei velivoli F2000 Eurofighter dell'Aeronautica militare (373).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 febbraio 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 2 febbraio 2026.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per l'incremento del contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa (374).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 febbraio 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 28 gennaio 2026.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: S. 1718 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 NOVEMBRE 2025, N. 175, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI PIANO TRANSIZIONE 5.0 E DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2758)
A.C. 2758 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
A.C. 2758 – Parere del Comitato
per la legislazione
PARERE DEL COMITATO
PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2758 e rilevato che:
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
il provvedimento, originariamente composto da 3 articoli per un totale di 6 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 4 articoli per un totale di 9 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due distinte finalità: 1) prevedere misure urgenti in materia di investimenti e per garantire il regolare svolgimento delle attività economiche; 2) prevedere misure urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi dei Piano nazionale di ripresa e resilienza; sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso alla «materia finanziaria» quale finalità e ratio unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si «riempie dei contenuti definitori più vari» e «perché la “materia finanziaria” risulta concettualmente “anodina”, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura finanziaria»; tali argomentazioni potrebbero essere applicabili anche alla prima finalità sopra indicata, nella parte in cui fa riferimento allo scopo di garantire «il regolare svolgimento di attività economiche»;
con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 6 commi 5 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 decreto ministeriale e di 4 provvedimenti di altra natura (fra cui figurano anche leggi regionali e delle province autonome); in 1 caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
l'articolo 2, comma 1, lettera h), capoverso Art. 11-bis. comma 2, dispone che resta comunque consentita l'installazione di impianti agrivoltaici con moduli collocati in posizione «adeguatamente elevata da terra», espressione che appare suscettibile di ulteriore specificazione, anche con riferimento al coordinamento con il D.M. 436/2023, che ha dettato le specifiche regole operative concernenti le disposizioni per l'incentivazione della realizzazione di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale; del pari, anche la formulazione del successivo comma 3 del medesimo Art. 11-bis potrebbe essere ulteriormente approfondita, nella parte in cui prevede che ciascuna regione e provincia autonoma, nell'individuare – con legge – aree idonee all'installazione di ulteriori impianti da fonti rinnovabili, garantisca «l'opportuno coinvolgimento» degli enti locali; analogamente, infine, potrebbe essere approfondita anche la formulazione dell'articolo 2, comma 1-bis, nella parte in cui fa riferimento a progetti che coinvolgano aree di «elevato valore agricolo», espressione, quest'ultima, che potrebbe essere meglio precisata;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
l'articolo 1, al comma 3, lettera b), capoverso comma 16, prevede, all'ultimo periodo, che nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario; in proposito, tenuto conto che a decorrere dal 1° gennaio 2027, il menzionato articolo 14 sarà sostituito dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 175 del 2024, recante il testo unico della giustizia tributaria, la disposizione potrebbe essere approfondita facendo riferimento anche a tale disposizione;
l'articolo 2, comma 1-bis, prevede che nei casi di progetti che coinvolgano aree di elevato valore agricolo, le regioni o province autonome possono ricorrere al rimedio dell'opposizione in conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14-quinquies della legge n. 241/1990; tale disposizione prevede infatti che l'efficacia della determinazione motivata di conclusione di una conferenza di servizi decisoria, tenuta con modalità simultanea, è automaticamente sospesa nel caso in cui siano stati espressi dissensi qualificali da parte di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità); tali amministrazioni, infatti, ai sensi del richiamato articolo 14-quinquies, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione della determinazione conclusiva, possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri; superato il menzionato termine di 10 giorni senza che sia stata proposta opposizione, la determinazione acquista definitivamente efficacia; ciò premesso, la disposizione in esame potrebbe essere approfondita indicando il termine a decorrere dal quale le regioni o le province autonome possono, entro i successivi 10 giorni, ricorrere al rimedio dell'opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri; nella disciplina di cui al richiamato articolo 14-quinquies, infatti, si fa riferimento alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi quale termine di riferimento a quo, che tuttavia appare di dubbia riferibilità alla fattispecie regolata;
il testo originario dei provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:
dell'articolo 2, comma 1 lettera h), capoverso Art. 11-bis, comma 2, precisando il significato dell'espressione «adeguatamente elevata da terra»;
dell'articolo 2, comma 1, lettera h), capoverso Art. 11-bis, comma 3, precisando il significato dell'espressione «opportuno coinvolgimento» degli enti locali;
dell'articolo 2, comma 1-bis, precisando il significato dell'espressione «di elevato valore agricolo»;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
valutino le Commissioni dì merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:
l'articolo 1, comma 3, lettera b), capoverso comma 16, ultimo periodo, facendo riferimento anche all'articolo 58 del decreto legislativo n. 175 del 2024, recante il testo unico della giustizia tributaria;
l'articolo 2, comma 1-bis, indicando il termine a decorrere dal quale le regioni o le province autonome possono ricorrere al rimedio dell'opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri.
A.C. 2758 – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
1. Il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Articolo 1.
(Disposizioni in materia di crediti d'imposta
di cui al Piano Transizione 5.0)
1. Le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, possono essere presentate entro il 27 novembre 2025. In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, le stesse possono essere integrate, su richiesta del GSE, a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025. Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti dal secondo periodo comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta. Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2024.
2. L'articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l'impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al credito d'imposta ivi disciplinato e domanda per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i crediti d'imposta di cui al primo periodo, devono optare, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche per uno dei due crediti d'imposta. Qualora l'impresa opti per il credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta. Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l'impresa beneficiaria a seguito della comunicazione di completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate.
3. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 11-ter è sostituito dal seguente:
«11-ter. Il GSE esercita la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, alinea, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.»;
b) il comma 16 è sostituito dal seguente:
«16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli e dell'attività di vigilanza di cui al comma 11-ter sia rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio, il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito d'imposta, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui sia già avvenuta la trasmissione dell'elenco delle imprese beneficiarie ai sensi del comma 10, per i conseguenti atti di decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero del recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.».
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025, e 10 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di solo fabbisogno, si provvede:
a) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;
b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni, nella legge 27 aprile 2022, n. 34, come assegnate ai sensi dell'articolo 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2022 e quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di fabbisogno mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dagli effetti della presente lettera;
c) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
f) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Articolo 2.
(Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)
1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole: «all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole: «dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis del presente decreto»;
2) al comma 3, le parole: «dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis»;
c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.»;
d) all'articolo 7, comma 3, le parole: «dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 5»;
e) all'articolo 8:
1) al comma 3, le parole «dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 5»;
2) al comma 4, lettera c), le parole: «all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;
f) all'articolo 9, comma 3, le parole: «dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis»;
g) all'articolo 11, comma 8, le parole: «all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;
h) dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis. – (Aree idonee su terraferma) — 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11-ter, sono considerate aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili:
a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
d) le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
e) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;
f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
g) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per le finalità ivi previste;
h) i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
i) i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
l) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):
1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
3) gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;
4) le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;
5) le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;
6) gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;
7) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;
m) per gli impianti di produzione di biometano, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):
1) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;
2) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
2. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), d), e), f), l), numeri 1) e 2). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. È comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione e provincia autonoma individua, con propria legge, aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo entro il termine ivi previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai criteri di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le province autonome provvedono al processo programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
4. Ai fini dell'adozione delle leggi ai sensi del comma 3, le regioni e le province autonome tengono conto dei seguenti principi e criteri:
a) tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la qualità dell'aria e dei corpi idrici, le aree agricole, con particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali;
b) salvaguardare le specificità delle aree incluse nella Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, delle zone di protezione dei siti UNESCO, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11-quinquies;
c) la qualificazione di un'area come idonea può dipendere dalla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o dalla potenza di un determinato impianto;
d) impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 11-quinquies del presente decreto;
e) qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di favorire l'autoconsumo individuale e collettivo;
f) ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea rileva la presenza di attività produttive e di aziende agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la costituzione di comunità energetiche;
g) al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) né superiori al 3 per cento delle SAU medesime;
h) fermo restando quanto previsto alla lettera g), possono essere definite specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU a livello comunale;
i) qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate dalla presenza di poli industriali, anche al fine di agevolare l'autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi;
l) qualificare prioritariamente come idonee le aree di crisi industriale complessa, anche allo scopo di promuovere la riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali;
m) allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.
5. Le leggi adottate ai sensi del comma 3 garantiscono il raggiungimento al 2030 degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili previsti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo, le regioni e le province autonome possono stipulare tra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili. Con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti lo schema di accordo tipo per il trasferimento statistico, nonché le modalità di calcolo delle quantità di potenza oggetto del trasferimento stesso. Nei casi di impianti da fonti rinnovabili ubicati sul territorio di più regioni o province autonome o la cui produzione sia attribuibile agli apporti di più regioni ovvero province autonome, la ripartizione delle rispettive potenze ai fini del conseguimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo è definita mediante accordi stipulati tra ciascun ente territoriale interessato.
6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, con il supporto del GSE e di Ricerca sul sistema energetico – RSE s.p.a., al monitoraggio periodico sul raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1 dell'allegato C-bis. Gli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo sono trasmessi, entro il 31 luglio di ciascun anno, alla piattaforma di cui all'articolo 12-bis.
7. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico, limitando le possibili interferenze, le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 1, lettera e), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure a evidenza pubblica, avviate anche su istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle subconcessioni ai sensi del quinto periodo. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 76, comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le società concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo mediante subconcessione, a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla base di procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. La durata dei rapporti di subconcessione è determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati.
Art. 11-ter. – (Aree idonee a mare) – 1. Nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell'attività di pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio, sono considerate aree idonee per la realizzazione di interventi relativi a impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore, ivi compresi gli interventi di cui all'allegato C, sezione II, lettera v), le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono in ogni caso considerate idonee:
a) le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019;
b) i porti, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito internet istituzionale un vademecum per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessarie per l'autorizzazione unica degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.
Art. 11-quater. – (Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee) – 1. La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che insistano in aree idonee non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica relativi agli interventi di cui all'allegato C che insistano in aree idonee, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale, con parere obbligatorio e non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'autorità procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Nei casi di cui al secondo periodo, i termini del procedimento di autorizzazione unica sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.
2. Il comma 1 si applica, ove ricadenti su aree idonee, anche nel caso di interventi di sviluppo ovvero potenziamento della rete di trasmissione nazionale.
3. Il comma 1 si applica qualora l'impianto da fonti rinnovabili ricada interamente in un'area idonea. Nel caso in cui un impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada solo parzialmente in un'area idonea, il comma 1 non si applica.
Art. 11-quinquies. – (Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO) – 1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A.»;
i) all'articolo 12:
1) comma 5, le parole: «dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 1»;
2) comma 6, le parole: «dell'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-ter»;
3) comma 10, lettera a), le parole: «all'articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-quater, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo»;
l) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione). — 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire un adeguato servizio di supporto alle regioni e alle province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e delle zone di accelerazione e nelle attività di monitoraggio a essi connesse, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono disciplinate le modalità di funzionamento delle piattaforma istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 17 settembre 2024, recante “Disciplina e regolamentazione delle modalità di funzionamento della piattaforma digitale per le aree idonee di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”, allo scopo di includervi ogni informazione e strumento necessario per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e la qualificazione del territorio, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici, delle aree e delle zone. La piattaforma di cui al primo periodo è interoperabile con la piattaforma di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021. La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione dedicata alla consultazione del pubblico dei dati in essa presenti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di eventuali esigenze di segretezza delle informazioni commerciali e per la sicurezza nazionale.
2. La piattaforma di cui al comma 1 contiene altresì un contatore delle SAU utilizzate per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, alimentato mediante le informazioni e i dati forniti dalle regioni e dalle province autonome in ordine alle superfici classificate come agricole nei rispettivi territori.»;
m) all'articolo 13, comma 2:
1) lettera b), le parole: «ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono soppresse;
2) lettera d), numero 2), le parole: «ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono soppresse;
n) all'articolo 14, comma 8, le parole: «all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;
o) all'allegato B, sezione I, lettera b), le parole: «dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis»;
p) dopo l'allegato C è inserito il seguente:
«(Articolo 11-bis)
ALLEGATO C-BIS
Tabella 1 – Ripartizione regionale di potenza minima per anno espressa in MW
|
Regione |
Obiettivi di potenza aggiuntiva [MW] |
|||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
|
Abruzzo |
4 |
65 |
196 |
454 |
640 |
850 |
1.086 |
1.350 |
1.648 |
2.092 |
|
Basilicata |
145 |
204 |
329 |
543 |
748 |
973 |
1.218 |
1.486 |
1.779 |
2.105 |
|
Calabria |
45 |
95 |
210 |
549 |
857 |
1.206 |
1.603 |
2.055 |
2.568 |
3.173 |
|
Campania |
74 |
237 |
569 |
909 |
1.297 |
1.728 |
2.206 |
2.736 |
3.325 |
3.976 |
|
Emilia-Romagna |
100 |
343 |
860 |
1.288 |
1.851 |
2.504 |
3.263 |
4.143 |
5.164 |
6.330 |
|
Friuli-Venezia Giulia |
30 |
96 |
321 |
404 |
573 |
772 |
1.006 |
1.280 |
1.603 |
1.960 |
|
Lazio |
82 |
305 |
544 |
933 |
1.346 |
1.829 |
2.396 |
3.059 |
3.835 |
4.757 |
|
Liguria |
29 |
80 |
122 |
198 |
281 |
382 |
504 |
653 |
834 |
1.059 |
|
Lombardia |
184 |
622 |
1.521 |
1.963 |
2.714 |
3.592 |
4.616 |
5.812 |
7.208 |
8.766 |
|
Marche |
32 |
110 |
241 |
457 |
679 |
930 |
1.217 |
1.544 |
1.916 |
2.346 |
|
Molise |
2 |
38 |
59 |
175 |
273 |
383 |
509 |
651 |
812 |
1.003 |
|
Piemonte |
78 |
285 |
851 |
1.098 |
1.541 |
2.053 |
2.645 |
3.330 |
4.121 |
4.991 |
|
Puglia |
163 |
507 |
876 |
1.672 |
2.405 |
3.213 |
4.104 |
5.084 |
6.165 |
7.387 |
|
Sardegna |
34 |
175 |
468 |
998 |
1.553 |
2.207 |
2.980 |
3.892 |
4.969 |
6.264 |
|
Sicilia |
144 |
473 |
952 |
1.842 |
2.764 |
3.847 |
5.120 |
6.616 |
8.375 |
10.485 |
|
Toscana |
42 |
150 |
359 |
667 |
1.019 |
1.444 |
1.958 |
2.580 |
3.332 |
4.250 |
|
TrAA – Bolzano |
11 |
41 |
120 |
139 |
186 |
239 |
298 |
364 |
438 |
515 |
|
TrAA – Trento |
11 |
41 |
108 |
140 |
195 |
258 |
333 |
419 |
520 |
631 |
|
Umbria |
15 |
60 |
135 |
279 |
429 |
609 |
823 |
1.079 |
1.384 |
1.756 |
|
Valle d'Aosta |
1 |
4 |
10 |
27 |
47 |
75 |
112 |
162 |
231 |
328 |
|
Veneto |
125 |
413 |
1.088 |
1.373 |
1.889 |
2.483 |
3.164 |
3.947 |
4.847 |
5.828 |
|
Totale |
1.348 |
4.344 |
9.940 |
16.109 |
23.287 |
31.578 |
41.160 |
52.243 |
65.075 |
80.001 |
1. Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi della Tabella 1 si tiene conto:
a) della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;
b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;
c) del cento per cento della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili off-shore entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della regione costiera, fatto salvo quanto previsto al punto 2.
2. Nei casi di impianti off-shore la cui connessione alla rete elettrica è realizzata in regioni diverse rispetto a quella costiera interessata, la ripartizione di cui alla lettera c) del punto 1 è attribuita per il 20 per cento alla regione sul cui territorio sono realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e per il restante 80 per cento alla regione costiera. Nelle ipotesi in cui le regioni costiere interessate siano più d'una, la quota dell'80% è attribuita a ciascuna regione interessata in via proporzionale rispetto alla reciproca distanza, tra le regioni la cui costa è prospiciente l'impianto.
3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1, per gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici è riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione. Il GSE pubblica i parametri di equiparazione sulla base della producibilità media rilevata delle fonti geotermoelettrica e idroelettrica rispetto alla producibilità media della fonte fotovoltaica. Tali parametri sono periodicamente aggiornati sulla base dell'andamento dei dati rilevati.»;
q) all'allegato D, lettera p), le parole: «18, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «18, 20, 21, 22» e le parole: «23, comma 1» sono sostituite dalla seguente: «23».
Articolo 3.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A. C. 2758 – Modificazioni del Senato
MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO
All'articolo 1:
al comma 1, la parola: «GSE» è sostituita dalle seguenti: «Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE)» e le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024»;
al comma 2, quarto periodo, le parole: «beneficiaria a seguito» sono sostituite dalle seguenti: «beneficiaria, a seguito» e dopo le parole: «dal GSE» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 3, lettera a), capoverso 11-ter, la parola: «alinea,» è soppressa e le parole: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo»;
al comma 4:
all'alinea, le parole: «, e 10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e pari a 10 milioni di euro»;
alla lettera a), dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «convertito con modificazioni, nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge», le parole: «articolo 3, decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 3 del decreto», le parole: «del 6 aprile 2022 e quanto a 10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, e, quanto a 10 milioni di euro» e dopo la parola: «fabbisogno» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera c), dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera d), dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera e), dopo le parole: «indebitamento netto» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera f), dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 2:
al comma 1:
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: “di cui all'articolo 9” sono aggiunte le seguenti: “, il commissario speciale per la gestione dei procedimenti autorizzatori relativi agli interventi finalizzati all'installazione degli impianti, di cui all'articolo 20, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34”»;
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
“5-bis. Per la gestione dei procedimenti autorizzatori finalizzati all'installazione degli impianti di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il commissario speciale di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 20 si avvale della piattaforma SUER in qualità di amministrazione procedente.
5-ter. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge n. 17 del 2022, i decreti di cui al comma 3 del presente articolo sono adottati sentito il Ministro della difesa”»;
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) all'articolo 11, comma 8, le parole: “all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 11-bis, comma 2” e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, le sanzioni di cui al primo periodo si applicano anche agli interventi di installazione di impianti agrivoltaici che non consentano la preservazione della continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Ai fini di cui al secondo periodo, nei cinque anni successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, il comune territorialmente competente verifica la persistente idoneità del sito di installazione all'uso agro-pastorale”»;
alla lettera h), capoverso Art. 11-bis:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «sono considerate» sono sostituite dalle seguenti: «sono considerati»;
alla lettera a), le parole: «impianti della stessa fonte» sono sostituite dalle seguenti: «impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile» e dopo le parole: «e del paesaggio» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;
alla lettera i), dopo le parole: «sentito il Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei casi di beni a destinazione agricola»;
alla lettera l), numero 1), dopo le parole: «produzione agricola» sono inserite le seguenti: «o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile», le parole: «lettere h), e l)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere h) e l)» e le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» sono soppresse;
alla lettera m), numero 2), le parole: «lettere h), e l)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere h) e l)» e le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» sono soppresse;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «f), l)» sono sostituite dalle seguenti: «f) e l)»;
al secondo periodo, le parole: «, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023,» sono soppresse;
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l'impianto è idoneo a conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione è allegata al progetto presentato ai sensi dell'articolo 9 e comunque messa a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attività di controllo»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «, ciascuna regione e provincia autonoma» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna regione e, entro centottanta giorni dalla medesima data, ciascuna provincia autonoma, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,»;
al quarto periodo, le parole: «Le province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome»;
al comma 4:
alla lettera b), le parole: «Convenzione di Ramsar,» sono sostituite dalle seguenti: «Convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e»;
alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici. Le regioni e le province autonome possono prevedere che le aree idonee di cui al comma 1 ricadenti in zona agricola contribuiscono al calcolo della predetta percentuale»;
alla lettera h), le parole da: «possono essere» fino a: «livello comunale» sono sostituite dalle seguenti: «può essere previsto un differente limite massimo per ciascun comune»;
alla lettera m), dopo le parole: «e del paesaggio» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,»;
al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «del codice» sono inserite le seguenti: «dei contratti pubblici,» e le parole: «mediante subconcessione, a» sono sostituite dalle seguenti: «mediante subconcessione a»;
alla lettera h), capoverso Art. 11-ter:
al comma 1, le parole: «1 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° dicembre»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «considerate idonee» sono sostituite dalle seguenti: «considerati idonei»;
alla lettera a), le parole: «del 15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio»;
alla lettera i):
al numero 1), alle parole: «comma 5» è premessa la seguente: «al»;
al numero 2), alle parole: «comma 6» è premessa la seguente: «al»;
al numero 3), alle parole: «comma 10» è premessa la seguente: «al»;
alla lettera l), capoverso Art. 12-bis, comma 1, al primo periodo, le parole: «a essi connesse» sono sostituite dalle seguenti: «a esso connesse», le parole: «delle piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «della piattaforma», le parole: «17 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «del 17 settembre» e le parole: «informazione e strumento necessario» sono sostituite dalle seguenti: «informazione e strumento necessari» e, al terzo periodo, le parole: «consultazione del pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «consultazione da parte del pubblico»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 11-bis, comma 1, e 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, introdotti dalla lettera h) del comma 1 del presente articolo, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. – (Modifiche in materia di golden power) – 1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: “normativa nazionale ed europea di settore” sono inserite le seguenti: “ivi inclusa, fermo quanto previsto dal comma 4, quella in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario nonché in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese,”;
b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora la delibera, l'atto o l'operazione siano soggetti anche all'autorizzazione di Autorità europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non possono essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità. In tal caso il termine di cui ai commi 2 e 2-bis per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri non decorre fino alla definizione dei suddetti procedimenti”;
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6-bis. Nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora l'acquisto di cui al comma 5 sia soggetto anche all'autorizzazione di Autorità europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non possono essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità e il termine di cui al comma 5 per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri non decorre fino alla definizione dei suddetti procedimenti”;
d) al comma 7, lettera b-bis), le parole: “anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico” sono sostituite dalle seguenti: “anche la sussistenza di pericoli per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, ivi inclusa la sicurezza economica e finanziaria nazionale, nella misura in cui la protezione degli interessi essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore ai sensi del comma 3”».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0)
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La scadenza di cui al primo periodo riguarda esclusivamente la presentazione delle comunicazioni preventive ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto interministeriale del 24 luglio 2024 – Modalità attuative del Piano Transizione 5.0 – e non pregiudica in alcun modo il termine del 28 febbraio 2026 per l'invio della comunicazione di completamento dei progetti.
1.1. Bonelli, Ghirra.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il 6 dicembre 2025 con le seguenti: 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'impresa.
1.2. Del Barba.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il 6 dicembre 2025 con le seguenti: il 31 gennaio 2026.
1.3. Pandolfo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici con le seguenti: Entro il 31 gennaio 2026 deve essere altresì documentata la presenza degli elementi afferenti la certificazione della riduzione dei consumi energetici.
1.4. Pandolfo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici aggiungere le seguenti: , ad eccezione degli elementi di natura formale o materiale,.
1.5. Del Barba.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 38, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nonché all'articolo 4 del decreto interministeriale del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2024, recante modalità attuative del Piano Transizione 5.0, il termine per il completamento dei progetti agevolabili è prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026.
1.6. Bonelli, Ghirra.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0 per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, il progetto si considera completato qualora risultino concluse e asseverate le opere la cui realizzazione compete al soggetto beneficiario, a prescindere dal completamento delle opere di connessione alla rete elettrica di competenza del gestore, fermo restando l'avvenuta accettazione del preventivo di connessione.
1.7. Bonelli, Ghirra.
Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Sono fatte salve e non comportano la decadenza dal beneficio le imprese che abbiano inviato il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) per la richiesta di rinuncia con errori materiali, a condizione che l'impresa provveda alla rettifica entro il termine stabilito dal GSE.
1.8. Del Barba.
Al comma 2, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: In considerazione dell'attuale esaurimento delle risorse destinate al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (Transizione 4.0), è istituito un apposito Fondo di Salvaguardia di 500 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di garantire, alle imprese che non accedono al credito d'imposta di Transizione 5.0 per superamento del limite di spesa, la possibilità di beneficiare dell'incentivo Transizione 4.0, secondo le modalità e i criteri già disciplinati dalla normativa vigente, in deroga ai limiti delle risorse previste a legislazione vigente.
1.9. Del Barba.
Al comma 3, lettera a), capoverso «11-ter», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il GSE pubblica sul proprio sito istituzionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le linee guida operative, le check-list di controllo e i parametri tecnici utilizzati per le verifiche di merito di cui al presente comma, nel rispetto del principio di trasparenza e collaborazione previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente.
1.10. Pandolfo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 3, lettera b), capoverso «16», dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Prima dell'adozione del provvedimento di annullamento di cui al secondo periodo, il GSE trasmette all'impresa e al soggetto certificatore un provvedimento preliminare di contestazione, contenente le motivazioni tecniche e documentali della presunta mancanza dei presupposti, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni e di eventuale documentazione integrativa. Durante tale fase, gli effetti del provvedimento preliminare sono sospesi. Il GSE procede all'adozione del provvedimento definitivo solo a seguito della valutazione delle controdeduzioni presentate, motivandone l'eventuale rigetto nel provvedimento finale. Non costituiscono causa di annullamento irregolarità di natura formale che non incidano sul contenuto sostanziale della certificazione o sulla quantificazione della riduzione dei consumi energetici.
1.11. Bonelli, Ghirra.
Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis.
(Registro delle tecnologie per i sistemi di accumulo)
1. Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei, in favore di imprese e utenti finali, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:
a) sistema di accumulo realizzati con batterie agli ioni di litio e battery management system prodotti negli Stati membri dell'Unione europea;
b) sistema di accumulo realizzati con batterie agli ioni di litio, battery management system ed inverter, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea;
c) sistema di accumulo realizzati con batterie e celle agli ioni di litio e battery management system, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea;
d) sistema di accumulo realizzati con batterie e celle agli ioni di litio, battery management system ed inverter, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblica nel proprio sito internet istituzionale le modalità di invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini dell'iscrizione.
3. L'ENEA pubblica nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro e a controlli per la conformità al regolamento europeo 2024/573 relativo ai gas fluorurati, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.
4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 1-ter.
(Registro delle tecnologie per gli inverter)
1. Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei, in favore di imprese e utenti finali, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:
a) inverter caratterizzato da progettazione e ingegnerizzazione, linee produttive di assemblaggio, processi di verifica e collaudo finale eseguito sul prodotto al termine per processo produttivo eseguiti in stabilimenti situati negli Stati membri dell'Unione europea;
b) inverter caratterizzato dai requisiti descritti alla lettera a) con almeno il 60 per cento del valore economico (esclusi i costi di manodopera) di un inverter creato direttamente dal produttore dell'inverter (o dai fornitori di primo livello di parti e componenti) negli Stati membri dell'Unione europea oppure, in alternativa, inverter caratterizzato dai requisiti descritti alla lettera a) con Printed Circuit Board Assembly (PCBA) e Power modules (PM) prodotti in stabilimenti produttivi situati negli Stati membri dell'Unione europea, dove PCBA è la scheda elettronica che supporta e collega i componenti necessari per convertire la corrente continua (DC) in corrente alternata (AC), incluso l'assemblaggio dei componenti e PM sono i componenti elettronici che integrano diversi dispositivi di potenza, come transistor, diodi e circuiti di protezione, in un unico modulo. Sono progettati per gestire e controllare la conversione di energia elettrica;
c) inverter caratterizzato dai requisiti di cui alla lettera b) con possibilità di essere riparati in centri di riparazione situati nel territorio dell'Unione europea e la disponibilità di pezzi di ricambio/officine di riparazione, con garanzia di riparazione per l'intero periodo della garanzia dell'inverter e in ogni caso secondo i termini di garanzia stessi. Il produttore dell'inverter (o i fornitori di primo livello) devono essere in possesso della certificazione ISO 27001 e l'infrastruttura del Server su cui sono memorizzati i dati energetici dei clienti deve essere localizzata negli Stati membri dell'Unione europea in modo tale da garantire che i dati siano gestiti esclusivamente all'interno dell'Unione europea per l'intero periodo della garanzia dell'inverter. Infine, il produttore, se previsto dalla normativa, deve essere conforme alla direttiva NIS2 (direttiva UE 2022/2555 inerente alla sicurezza informatica).
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblica nel proprio sito internet istituzionale le modalità di invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini dell'iscrizione.
3. L'ENEA pubblica nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.
4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.01. Del Barba.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure per la riduzione del costo dell'energia elettrica)
1. Al fine di promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili e la riduzione del costo dell'energia elettrica per i clienti finali connessi in bassa e media tensione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) adotta uno o più provvedimenti per favorire la partecipazione, anche in forma aggregata, a contratti a lungo termine per la compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili (PPA) dei punti di prelievo:
a) connessi in bassa tensione per usi diversi da domestici e illuminazione pubblica;
b) connessi in media tensione per usi diversi dall'illuminazione pubblica.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gestore dei mercati energetici – Gme realizza, integrando la piattaforma prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, una piattaforma informatica per l'aggregazione dei prelievi dei clienti finali di cui al comma 1. Nei confronti dei clienti finali partecipanti su base volontaria alla piattaforma informatica di cui al presente comma, il Gme assume il ruolo di soggetto aggregatore, ai fini dell'eventuale partecipazione dei medesimi clienti finali a contratti a lungo termine per la compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il ruolo di aggregatore svolto dal Gme costituisce attività strumentale alla gestione della piattaforma dei PPA ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021.
3. Al fine di rafforzare il meccanismo di garanzia di ultima istanza previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale 20 giugno 2025, n. 152, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Fondo integrativo per la copertura dell'esposizione del Gestore dei servizi energetici – Gse, con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2027. Il Fondo è destinato a integrare le risorse utili alla gestione della garanzia di ultima istanza a favore dei contratti di lungo termine per la compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili negoziati tramite la piattaforma del Gme, ed è gestito contabilmente dal Gse con separata evidenza contabile, nel rispetto della normativa Eurostat.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifica e integra le regole operative previste dal decreto ministeriale 20 giugno 2025, n. 152, prevedendo:
a) le modalità con cui il Gse utilizza il Fondo integrativo per l'assunzione del rischio di inadempimento delle controparti acquirenti;
b) i requisiti economico-finanziari delle controparti acquirenti e degli eventuali soggetti aggregatori diversi dal Gme;
c) le condizioni di attivazione della garanzia di ultima istanza, incluse soglie minime, franchigie, massimali e procedure di liquidazione;
d) le modalità di coordinamento operativo tra Gme, Gse e Arera, ai fini della gestione integrata della piattaforma PPA e del meccanismo di garanzia;
e) gli obblighi informativi e le misure disciplinari a carico delle controparti acquirenti;
f) il corrispettivo di accesso al Fondo integrativo, definito da Arera entro sessanta giorni.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Arera pubblica, in una sezione dedicata del proprio sito istituzionale, un Indice nazionale di disaccoppiamento elettrico (Ide) che esprima il coefficiente di correlazione tra il prezzo medio mensile dell'energia elettrica scambiata sul Mercato del giorno prima (Pun-Gme) e il prezzo medio mensile del gas naturale scambiato sulla Piattaforma di scambio virtuale (Psv).
6. All'articolo 1, comma 53, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «prioritariamente» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente».
7. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e in coerenza con il quadro temporaneo UE per la transizione verde.
8. Ai maggiori oneri pari a 200 milioni annui a decorrere dal 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.02. Pandolfo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Fondo per promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile)
1. Al fine di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1.
3. Il Gestore dei servizi energetici (Gse) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. I soggetti ammessi alla garanzia di cui ai commi 1 e 2, sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazione qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.03. Pandolfo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Fondo rinnovabili e autoconsumo per le piccole e medie imprese)
1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.
2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 chilowatt. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.
3. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (Gse), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.
6. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.04. Pandolfo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Fondo per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)
1. Al fine di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione degli impianti medesimi.
2. Sono ammessi alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 i soggetti che hanno avanzato le richieste di contributo per i progetti di realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (CACER) in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 – Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo – del PNRR ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, attraverso il bando CER PNRR M2C2I1.2, e ne sono rimasti esclusi a causa della riduzione della dotazione inizialmente prevista.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti modalità, termini, limiti e condizioni per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
4. Il Gestore dei servizi energetici (Gse) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede:
a) quanto 500 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2026, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, approvati con provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro per l'anno 2026.
1.05. Pandolfo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di CER)
1. Al fine di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035 e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti, con i soggetti del sistema bancario, con la società Poste Italiane, e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.06. Pandolfo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Fondo per la creazione di comunità energetiche nei comuni sotto cinquemila abitanti)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere la nascita di Comunità energetiche rinnovabili nei piccoli comuni sotto i cinquemila abitanti, anche attraverso le organizzazioni del Terzo settore riconosciute ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106, già esistenti, è istituito un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità per l'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.07. Pandolfo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Interventi per la promozione di comunità energetiche in forma cooperativa – modalità di misurazione dello scambio mutualistico)
1. Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, in quanto tenute ad assicurare che l'obiettivo principale sia quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, ai soci o membri o alle aree locali e non quello di realizzare profitti finanziari, si intendono, in ogni caso, a mutualità prevalente, a condizione che i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile siano previsti nei propri statuti.
2. Nelle comunità di energia rinnovabile e nelle comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, costituite in forma cooperativa, lo scambio mutualistico riferito ad apporti di beni o servizi da parte dei soci può essere misurato computando l'energia consumata o immessa in rete dai soci, nonché il valore della messa a disposizione da parte dei soci medesimi della propria unità di consumo o di produzione dell'energia e dei relativi dati.
1.08. Pandolfo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti, definiti come «clienti domestici vulnerabili», che:
a) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
c) rientrano sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge n. 104 del 1992;
d) hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
e) hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa;
f) hanno un'età superiore ai 75 anni.
2. La società Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può svolgere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attività di vendita di energia elettrica al dettaglio al fine di poter servire direttamente i clienti domestici vulnerabili di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione, utilizzando tutte le modalità di approvvigionamento disponibili sul mercato, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente.
3. I soggetti di cui al comma 1, in ragione delle loro condizioni di disagio sociale ed economico, hanno diritto di essere serviti direttamente da Acquirente Unico Spa. Qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero, i soggetti di cui al comma 1, transitano automaticamente al servizio svolto da Acquirente Unico.
4. L'Autorità per energia, reti e ambiente, secondo le modalità e i termini definiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informa periodicamente i soggetti di cui al comma 1, del diritto di poter scegliere Acquirente Unico Spa come fornitore di energia elettrica senza applicazione di penalità contrattuali a proprio carico, nonché i soggetti di cui al comma 3 in relazione al transito automatico al servizio svolto da parte di Acquirente Unico.
5. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: «agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte dalla società Acquirente unico Spa ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo.» sono soppresse.
6. Ai fini di cui al presente articolo, nonché di conseguire una migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi, Acquirente Unico Spa può determinare in autonomia i prezzi dell'energia elettrica per propri i clienti domestici vulnerabili secondo criteri di massima trasparenza e copertura dei costi efficienti, nonché di scegliere le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA – Power Purchase Agreement), e di offrire ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato o da fonti esclusivamente rinnovabili. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente, stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'Autorità per energia, reti e ambiente definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.
7. La società Acquirente Unico Spa, per le attività di cui al presente articolo, è sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché agli indirizzi dell'Autorità per energia, reti e ambiente.
8. La società Acquirente Unico Spa, è tenuta a raggiungere progressivamente, entro il 2030, l'acquisto di almeno il 65 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in linea con quanto previsto nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, privilegiando i contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA – Power Purchase Agreement).
9. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n. 181, i commi 3, 4 e 4-bis sono abrogati.
10. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 132, comma 2.
11. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sono clienti vulnerabili i clienti domestici»;
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 è sostituita dalla seguente:
«a) il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) assume valore inferiore a trentamila euro e facenti parte di un nucleo famigliare con un massimo di quattro figli a carico, o il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) assume valore inferiore a ventimila euro e facenti parte di un nucleo famigliare con un massimo di tre figli a carico, o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124».
12. I clienti domestici vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno il diritto di chiedere, entro il 31 dicembre 2026, l'accesso al servizio a tutele graduali di cui alla Deliberazione Arera 362/2023/R/eel e il diritto ad essere riforniti dall'esercente il servizio a tutele graduali aggiudicatario del servizio nell'area territoriale in cui è ubicato il punto di prelievo del cliente domestico vulnerabile richiedente l'accesso al medesimo servizio a tutele graduali. Il servizio a tutele graduali di cui alla deliberazione Arera 362/2023/R/eel è prorogato fino al 31 marzo 2028. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, Arera stabilisce le modalità di attuazione del presente comma, ivi comprese:
a) quelle concernenti l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
b) quelle concernenti la definizione e attuazione di un meccanismo di ristoro per gli eventuali maggiori oneri di vendita documentabili e certificati, derivanti per gli esercenti il servizio a tutele graduali in conseguenza dell'attuazione del presente comma;
c) quelle concernenti la proroga del servizio a tutele graduali.
13. I clienti domestici vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno il diritto di chiedere, entro il 31 dicembre 2026, l'accesso al servizio a tutele graduali di cui alla Deliberazione Arera 362/2023/R/eel e il diritto ad essere riforniti dall'esercente il servizio a tutele graduali aggiudicatario del servizio nell'area territoriale in cui è ubicato il punto di prelievo del cliente domestico vulnerabile richiedente l'accesso al medesimo servizio a tutele graduali. Il servizio a tutele graduali di cui alla deliberazione Arera 362/2023/R/eel è prorogato fino al 31 marzo 2028. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, Arera stabilisce le modalità di attuazione del presente comma, ivi comprese:
a) quelle concernenti l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
b) quelle concernenti la definizione e attuazione di un meccanismo di ristoro per gli eventuali maggiori oneri di vendita documentabili e certificati, derivanti per gli esercenti il servizio a tutele graduali in conseguenza dell'attuazione del presente comma;
c) quelle concernenti la proroga del servizio a tutele graduali.
14. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 45 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.09. Pandolfo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per installazione fotovoltaico)
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1055, sono aggiunti i seguenti:
«1055-bis. Alle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651_2014, che effettuano spese per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura di cui al comma 1055-quinquies.
1055-ter. Il credito di imposta di cui al comma 1055-bis spetta anche per le spese sostenute per la realizzazione di audit energetici funzionali all'individuazione delle caratteristiche energetiche dell'impresa, la rimozione dell'amianto e per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica integrati agli impianti.
1055-quater. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2028 e fino al 30 giugno 2028, ovvero entro il 31 dicembre 2028, a condizione che entro la data del 30 giugno 2028 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
1055-quinquies. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter si applica nel limite massimo di costi ammissibili complessivi pari a 2 milioni di euro e secondo le seguenti aliquote:
a) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile fino a 50 chilowatt, l'aliquota è pari all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta;
b) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 51 a 100 chilowatt, l'aliquota è pari all'65 per cento della spesa complessiva sostenuta;
c) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 101 a 200 chilowatt, l'aliquota è pari all'50 per cento della spesa complessiva sostenuta.
1055-sexies. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1055-bis e 1055-ter, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche definite entro il 30 aprile 2026 dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
1055-septies. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 6.
6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.010. Pandolfo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.
ART. 2.
(Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) “impianto agrivoltaico”: impianto fotovoltaico che consente le attività colturali e pastorali sul sito di installazione con l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, preservando la continuità dell'attività agricola».
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in funzione dall'attività agricola e pastorale sottostante.
2.1. Del Barba.
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) “impianto agrivoltaico”: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per dimostrare il rispetto della continuità delle attività agricole e pastorali, sia nella fase autorizzativa che durante l'esercizio degli impianti nonché sono individuate le modalità costruttive degli impianti anche rispetto ai materiali da utilizzare, l'ancoraggio e la collocazione in altezza o meno dei moduli che devono comunque avere un'altezza di 1,3 metri per le attività pastorali e 2,2 metri per le attività agricole come da linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Ai fini dell'installazione è necessaria la presentazione di una relazione agronomica asseverata in fase di progetto/autorizzazione che identifichi le colture e le modalità di conduzione, e di successive relazioni agronomiche asseverate con cadenza annuale durante l'esercizio, attestanti il mantenimento della produzione agricola».
2.2. Forattini, Vaccari, Simiani, Gnassi.
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) “impianto agrivoltaico”: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per dimostrare il rispetto della continuità delle attività agricole e pastorali, sia nella fase autorizzativa che durante l'esercizio degli impianti per gli impianti di potenza superiore a 5 MW. Per gli impianti di imprese agricole di potenza fino a 5 MW, sono elementi asseveranti la continuità agricola: la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) del soggetto realizzatore; il mantenimento delle superfici interessate nel fascicolo aziendale per tutta la durata dell'impianto; la presentazione di una relazione agronomica asseverata in fase di progetto/autorizzazione che identifichi le colture e le modalità di conduzione, e di successive relazioni agronomiche asseverate con cadenza annuale durante l'esercizio, attestanti il mantenimento della produzione agricola».
2.3. Del Barba.
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) “impianto agrivoltaico”: impianto fotovoltaico realizzato dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 codice civile, singoli o associati, che adotta soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, a un'altezza di 1,3 metri per le attività pastorali e 2,2 metri per le attività agricole come da Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione e devono essere tali da consentire la coltivazione nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. La verifica dell'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività agricole deve essere dimostrata attraverso una relazione asseverata in fase di progetto/autorizzazione da parte di un agronomo o di figure equipollenti iscritti negli appositi albi, ovvero da parte di un Centro di Assistenza Agricola. La continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, è condizione essenziale per il mantenimento dell'installazione e deve essere dimostrata con successive relazioni agronomiche asseverate con cadenza annuale durante l'esercizio, attestanti il mantenimento della produzione agricola. La mancata dimostrazione dell'avvenuta continuità comporta la rimozione dell'impianto. Gli impianti agrivoltaici, che non siano posti a copertura degli edifici o dei manufatti in genere, devono essere impiantati a terra con materiali compatibili all'uso agricolo del suolo ed alla coltivazione, escludendo palificate in calcestruzzo o materiale equivalente, anche se interrate a basamento dell'impianto».
2.4. Forattini, Vaccari, Simiani, Gnassi.
Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», al primo periodo, dopo la parola: continuità aggiungere le seguenti: o consente il ripristino.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», al secondo periodo, dopo la parola: continuità aggiungere le seguenti: o il ripristino.
2.5. Forattini, Vaccari, Simiani, Gnassi.
Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», primo periodo, dopo le parole: sul sito di installazione aggiungere le seguenti: e presenta come minimo le caratteristiche e i requisiti di cui al paragrafo 2.2 delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», sopprimere il secondo periodo.
2.6. Bonelli, Ghirra.
Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», primo periodo, dopo le parole: sul sito di installazione aggiungere le seguenti: e presenta come minimo le caratteristiche e i requisiti di cui al paragrafo 2 delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2.7. Forattini, Vaccari, Simiani.
Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», sopprimere il secondo periodo.
2.8. Bonelli, Ghirra.
Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», al secondo periodo, sostituire la parola: può con la seguente: deve.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'impianto deve rispettare i criteri di cui alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nel giugno 2022.
2.9. Forattini, Vaccari, Simiani, Gnassi.
Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», secondo periodo, dopo le parole: elevata da terra aggiungere le seguenti: o di soluzioni tecniche innovative che evitino il consumo di suolo, prevedano l'utilizzo di modalità di installazione che non richiedono autorizzazioni comunali, nonché di materiali compatibili con l'ambiente, il paesaggio e lo svolgimento in sicurezza delle attività agricole.
2.10. Simiani, Forattini, Pandolfo, Vaccari.
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: Fermo restando fino alla fine del periodo, con le seguenti: Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, le sanzioni di cui al primo periodo non si applicano agli impianti agrivoltaici che consentano la preservazione della continuità delle attività, colturali e pastorali del sito di installazione.
2.11. Bonelli, Ghirra.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, alinea, dopo le parole: all'articolo 11-ter, aggiungere le seguenti: e fatte salve le aree di cui al comma 1, lettera l), numero 4), e lettera m), numero 1),.
2.12. Gnassi.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, alinea, dopo le parole: installazione di impianti da fonti rinnovabili aggiungere le seguenti: , compresi gli impianti ibridi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f).
2.13. Simiani.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, alinea, dopo le parole: da fonti rinnovabili aggiungere le seguenti: , purché non ricadenti nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II e dell'articolo 134 del decreto 22 gennaio 2004, n. 42,.
2.14. Gnassi.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera a), dopo le parole: 20 per cento aggiungere le seguenti: e una variazione dell'altezza massima fuori terra non superiore al 20 per cento.
2.15. Benzoni, Ruffino.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente:
alla lettera l), sostituire il punto 1) con il seguente: le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
«l-bis) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;».
2.16. Del Barba.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera a), ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a eccezione degli impianti agrivoltaici ovvero degli impianti che insistono in aree agricole non produttive, quali le aree di bonifica e le aree contigue a siti industriali o dismesse.
2.17. Bonelli, Ghirra.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con l'aggiornamento delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, sono definiti soglie e criteri relativi alle tipologie di impianto.
*2.18. L'Abbate.
*2.19. Simiani.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera c), dopo le parole: in condizioni di degrado ambientale, aggiungere le seguenti: incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate.
2.20. Bonelli, Ghirra.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: fatti salvi gli interventi di ripristino e rinaturalizzazione ambientale dei suoli.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 6), aggiungere, in fine, le parole: fatti salvi gli interventi di ripristino e rinaturalizzazione ambientale dei suoli e dei relativi valori ecosistemici.
2.21. Ilaria Fontana, Morfino.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) le aree i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco, così come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.
2.22. Bonelli.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera e), premettere le parole: entro una distanza di 500 metri.
2.23. Bonelli, Ghirra.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera f), premettere le parole: entro un perimetro di 500 metri le aviosuperfici,.
2.24. Bonelli, Ghirra.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, lettera f), dopo le parole: gestione aeroportuale aggiungere le seguenti: e delle aviosuperfici.
2.25. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da siti che contengono un complesso di tecnologie della comunicazione e dell'informazione.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), alinea, dopo la parola: f), aggiungere le seguenti: f-bis),;
al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, primo periodo, dopo la parola: f) aggiungere le seguenti: f-bis),.
2.26. Del Barba.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) i siti e gli impianti nella disponibilità delle Autorità portuali, all'interno dei sedimi portuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza dei porti;.
2.27. Bonelli, Ghirra.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera h) premettere le parole: ferme restando le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,.
2.28. Ghirra, Bonelli.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera i) premettere le parole: ferme restando le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,.
2.29. Ghirra, Bonelli.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis.», comma 1, lettera l), alinea, dopo le parole: per gli impianti fotovoltaici aggiungere le seguenti: ed agrivoltaici.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis. (Aree idonee su terraferma)», comma 1:
alla medesima lettera l), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:
«7-bis) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale»;
sostituire la lettera m) con la seguente:
«m) per tutte le fonti rinnovabili e per i sistemi di accumulo in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387».
2.30. Del Barba.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), alinea, dopo le parole: per gli impianti fotovoltaici aggiungere le seguenti: , anche combinati con sistemi di accumulo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f).
2.31. Simiani.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e fatti salvi i procedimenti autorizzativi avviati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.32. Bonelli.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali e produttivi, non destinati alla produzione agricola, indipendentemente dal regime autorizzativo, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;.
2.33. Del Barba.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), sopprimere le parole: né alla produzione di energia da fonte rinnovabile.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1):
dopo le parole: del decreto legislativo n. 152 del 2006, aggiungere le seguenti: incluse le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, cabine primarie e impianti alimentati a fonti a rinnovabili,;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli impianti fotovoltaici installati in area agricola non possono essere qualificati, successivamente alla loro installazione, come stabilimenti o impianti industriali ai fini di un'ulteriore applicazione della stessa disciplina.
2.34. Bonelli, Ghirra.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: né alla produzione di energia da fonte rinnovabile con le seguenti: incluse le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, cabine primarie e impianti alimentati a fonti rinnovabili. Gli impianti fotovoltaici installati in area agricola non possono essere qualificati, successivamente alla loro installazione, come stabilimenti o impianti industriali ai fini di un'ulteriore applicazione della medesima disciplina.
2.35. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), dopo le parole: 2006, aggiungere le seguenti: incluse le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, cabine primarie e impianti alimentati a fonti a rinnovabili,.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1):
sostituire le parole: 350 metri con le seguenti: 500 metri;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli impianti fotovoltaici installati in area agricola non possono essere qualificati, successivamente alla loro installazione, come stabilimenti o impianti industriali ai fini di un'ulteriore applicazione della stessa disciplina.
2.36. Simiani, Pandolfo, Curti, Evi, Ferrari, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), dopo le parole: 2006, aggiungere le seguenti: incluse le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, cabine primarie e impianti alimentati a fonti a rinnovabili,.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli impianti fotovoltaici installati in area agricola non possono essere qualificati, successivamente alla loro installazione, come stabilimenti o impianti industriali ai fini di un'ulteriore applicazione della stessa disciplina.
2.38. Simiani, Pandolfo, Curti, Evi, Ferrari, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: 350 metri con le seguenti: 500 metri.
*2.39. Bonelli, Ghirra.
*2.40. Del Barba.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli impianti fotovoltaici installati in area agricola non possono essere qualificati, successivamente alla loro installazione, come stabilimenti o impianti industriali ai fini di un'ulteriore applicazione della stessa disciplina.
2.41. Del Barba.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 2), dopo le parole: rete autostradale aggiungere le seguenti: , delle superstrade e delle strade statali con almeno due corsie per senso di marcia.
2.42. Bonelli, Ghirra.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 2), dopo le parole: rete autostradale aggiungere le seguenti: , extraurbana principale e statale.
2.43. Morfino, Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 4), premettere le seguenti parole: ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,.
2.44. Ghirra, Bonelli.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: entro un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dalle medesime aree.
2.45. Bonelli, Ghirra.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici flottanti di potenza massima di 10 MW e comunque a eccezione di quelli utilizzati dai mezzi aerei antincendio, e relative pertinenze.
2.46. Simiani.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: a condizione del rilascio del parere dell'autorità di bacino.
2.47. Simiani, Forattini, Vaccari.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 6), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Negli invasi idrici e nei laghi di cave, le installazioni devono garantire, comunque, lo spazio necessario per lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività funzionali all'attingimento e prelievo, anche aereo, finalizzato alla prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi.
2.48. Simiani, Pandolfo, Curti, Evi, Ferrari, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:
7-bis) aree considerate come inidonee alla coltivazione per caratteristiche geomorfologiche, incolto sterile, individuate dalla pianificazione territoriale come aree improduttive, come attestato da perizia tecnica asseverata, ovvero incolte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 1978, n. 440, a esclusione delle aree naturali protette di cui alla legge 394/1991, dei siti natura 2000 di cui alla Direttiva Uccelli (Direttiva 2009/147/CE e successive modificazioni e integrazioni) e Habitat (Direttiva 92/43/CEE e successive modificazioni e integrazioni) e delle superfici occupate da infrastrutture verdi ed elementi naturali del paesaggio agricolo storico;.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: numeri 1) e 2) con le seguenti: numeri 1), 2) e 7-bis).
2.49. Bonelli, Ghirra.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, lettera m), alinea, dopo le parole: produzione di biometano, aggiungere le seguenti: alimentati con biomasse o sottoprodotti agricoli,.
2.51. Simiani, Forattini, Vaccari.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera m), numero 3), sostituire le parole: 300 metri con le seguenti: 500 metri.
2.52. Evi, Simiani, Pandolfo, Curti, Ferrari, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di accompagnare e garantire l'attuazione della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono aggiornate le Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010. Tali Linee Guida possono contenere, salvo i casi già previsti, ulteriori indicazioni in merito all'individuazione delle aree idonee di cui agli articoli 11-bis e 11-ter.
*2.53. Morfino, Ilaria Fontana.
*2.54. Gnassi.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le aree di cui al comma 1, lettera l), numero 4), e lettera m), numero 1), è fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche.
2.55. Gnassi.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le aree di cui al comma 1, lettere g), h) e i) comprendono le sole aree compromesse o degradate. Alle aree che non hanno le caratteristiche di cui al primo periodo si applicano i commi 3 e 4.
2.56. Gnassi.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le aree di cui al comma 1 comprendono le sole aree compromesse o degradate. Alle aree che non hanno le caratteristiche di cui al primo periodo si applicano i commi 3 e 4.
2.57. Gnassi.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», al comma 2, primo periodo, dopo le parole: numeri 1) e 2) aggiungere le seguenti: , e di cui al comma 3.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis.», al comma 4, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) identificare aree classificate agricole abbandonate o non utilizzate ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea;.
2.58. Del Barba.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, aggiungere le seguenti: impianti fotovoltaici a terra destinati all'autoconsumo delle imprese, entro i limiti di potenza stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,.
2.59. Bonelli, Ghirra.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: per il conseguimento degli obiettivi aggiungere le seguenti: di decarbonizzazione.
2.60. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Morfino, Ilaria Fontana.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: , attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.
*2.61. Bonelli, Ghirra.
*2.62. Del Barba.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione delle seguenti aree:
1) interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC e DOCG, nonché altre produzioni certificate o riconosciute ai sensi della normativa dell'Unione europea, statale o regionale;
2) ricomprese in paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;
3) caratterizzate da elevata capacità d'uso del suolo e particolare suscettività all'uso agricolo, come tali individuate dagli strumenti di pianificazione regionale o di settore, anche in relazione alla presenza di sistemi irrigui consortili;
4) per le quali la pianificazione regionale individua, in coerenza con gli obiettivi di tutela del suolo e delle produzioni, specifiche esigenze di salvaguardia del potenziale produttivo agricolo.
2.63. Forattini, Vaccari.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», al comma 2, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Alle regioni e alle province autonome che superano gli obiettivi di cui al comma 5 sono attribuiti incentivi premiali sotto forma di priorità nell'accesso ai fondi per la transizione ecologica.
2.64. Simiani, Pandolfo, Curti, Evi, Ferrari, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», al comma 2, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: fatta salva la prevalente disposizione di cui al comma 4, lettera m), del presente articolo.
2.65. Simiani.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 5, comma 2-quater del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «ad esclusione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021. In sede di prima applicazione sono anche esclusi gli impianti per i quali entro il 31 dicembre 2025 sono stati completati i lavori di realizzazione dell'impianto e delle eventuali opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione.».
2-ter. Il comma 2 non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.
2.66. Del Barba.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
2.67. Bonelli, Ghirra.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione e, entro centottanta giorni dalla medesima data, ciascuna provincia autonoma con le seguenti: Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione e provincia autonoma.
2.68. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: 180 giorni.
2.69. Ferrari, Simiani, Pandolfo, Curti, Evi, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: presente disposizione con le seguenti: legge di conversione del presente decreto.
2.70. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», al comma 3, primo periodo, dopo le parole: coinvolgimento degli enti locali aggiungere le seguenti: , per il tramite della conferenza di servizi, di cui agli articoli 14 e successivi della legge n. 241 del 1990, anche mediante il raccordo a livello regionale con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
2.71. Morfino, Ilaria Fontana.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more dell'adozione della legge regionale di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti relative all'individuazione delle aree idonee di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e agli atti attuativi del medesimo, senza che tale periodo costituisca una moratoria o una sospensione procedimentale.
2.72. Del Barba.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera a), premettere le seguenti:
0a) individuare gli obiettivi regionali di potenza installata da fonti rinnovabili, declinati su obiettivi assegnati alle singole province e ai comuni che assumono la competenza di individuazione e pianificazione finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo;
01a) definire le forme di premialità o sanzione per gli enti locali legate al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera 0a) nei tempi prestabiliti;
02a) definire le modalità di monitoraggio delle disposizioni di cui alla lettera 0a), individuando la possibilità di attivazione dei poteri sostitutivi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili;
03a) definire gli obiettivi regionali di potenza installata da fonti rinnovabili tenendo conto della potenza già esistente da fonti rinnovabili ed autorizzata;
04a) previsione dell'attivazione della clausola di salvaguardia al raggiungimento degli obiettivi regionali di potenza installata da fonti rinnovabili, con previsione della possibilità di installazione in deroga di ulteriori nuovi impianti solo su autorizzazione della regione e parere vincolante degli enti locali, fatta salva l'installazione di impianti per autoconsumo nel rispetto delle norme di pianificazione regionali, provinciali e comunali vigenti.
2.73. Gnassi.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) definire, nel rispetto degli obiettivi nazionali di capacità installata e senza introdurre limitazioni di carattere vincolante per i procedimenti autorizzativi, criteri che assicurino che tutto il territorio regionale concorra con la propria potenzialità al processo di conversione energetica giusta, inclusiva e socialmente equa, al fine di non alimentare squilibri territoriali e di contribuire unitariamente ad affrontare la crisi climatica in atto; garantire, inoltre, criteri di equilibrio territoriale finalizzati a evitare saturazioni o eccessive concentrazioni di impianti da fonti rinnovabili in specifici ambiti comunali o provinciali, promuovendo una distribuzione omogenea e sostenibile delle aree idonee sul territorio regionale e una partecipazione attiva e consapevole di tutti i comuni al processo di transizione energetica, anche attraverso adeguati strumenti di partecipazione;.
2.74. Simiani, Pandolfo, Curti, Evi, Ferrari, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) promuovere, in relazione all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili in grado di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata, anche attraverso l'utilizzo di batterie e accumulatori in grado di immagazzinare l'energia prodotta dagli impianti rinnovabili;.
2.75. Simiani, Pandolfo, Curti, Evi, Ferrari, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) favorire l'utilizzo delle soluzioni tecnologiche più avanzate che garantiscano una maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili minimizzando l'utilizzo del suolo.
2.76. Ferrari, Simiani, Pandolfo, Curti, Evi, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dalla massima altezza fuori terra di tutte le sue componenti.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), dopo le parole: quelle incluse in una fascia di rispetto aggiungere le seguenti: pari a trenta volte l'altezza massima fuori terra di tutte le componenti e in ogni caso di non meno.
2.77. Benzoni, Ruffino.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera e), dopo le parole: o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo, aggiungere le seguenti: ove non già individuate ai sensi del comma 1, lettera l), numero 3),.
2.78. Bonelli, Ghirra.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea rileva la presenza di attività produttive e di aziende agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la costituzione di comunità energetiche, fermo restando che possono essere considerate idonee anche aree agricole non coltivate o non interessate dalla presenza di aziende agricole, qualora rispondenti ai criteri previsti dal presente articolo.
2.79. Bonelli, Ghirra.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera g), sopprimere le parole: né superiori al 3 per cento.
2.80. Bonelli, Ghirra.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera g), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 10 per cento.
2.81. Bonelli, Ghirra.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) le regioni non possono qualificare come idonee le aree agricole:
1) interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC e DOCG, nonché altre produzioni certificate o riconosciute ai sensi della normativa dell'Unione europea, statale o regionale;
2) ricomprese in paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;
3) caratterizzate da elevata capacità d'uso del suolo e particolare suscettività all'uso agricolo, come tali individuate dagli strumenti di pianificazione regionale o di settore, anche in relazione alla presenza di sistemi irrigui consortili;
4) per le quali la pianificazione regionale individua, in coerenza con gli obiettivi di tutela del suolo e delle produzioni, specifiche esigenze di salvaguardia del potenziale produttivo agricolo.
2.82. Forattini, Vaccari.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) per le finalità di cui alla lettera g) e in coerenza con gli obiettivi di tutela del suolo e della biodiversità, ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea rileva lo stato di monitoraggio delle caratteristiche ecologiche e chimico-fisiche dei suoli e dei relativi valori ecosistemici.
2.83. Ilaria Fontana, Morfino.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), dopo le parole: fascia di rispetto aggiungere le seguenti: dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda e dell'articolo 136 della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
*2.84. Del Barba.
*2.85. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), sostituire le parole: dei beni medesimi con le seguenti: dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II e dell'articolo 136 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio.
2.86. Bonelli.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), aggiungere, infine, il seguente periodo: In deroga a quanto previsto al precedente periodo, è facoltà delle regioni qualificare come idonee le aree ricomprese in quelle di cui alla presente lettera, limitatamente alla loro superficie ed in considerazione delle specifiche caratteristiche delle stesse.
2.87. L'Abbate.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le regioni e le province autonome possono individuare, con propria legge o pianificazione territoriale, le aree non idonee all'installazione degli impianti da fonti rinnovabili, in coerenza con i criteri di tutela del paesaggio, del patrimonio culturale, della biodiversità, delle aree agricole di pregio, della qualità dell'aria e delle acque, nonché delle aree incluse nella rete Natura 2000, nelle zone umide Ramsar e nelle zone di protezione dei siti UNESCO e quelle di cui all'inventario ISPRA e delle IBA (Important bird Areas).
2.88. L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In considerazione dei principi di tutela del paesaggio, del patrimonio culturale e della biodiversità, si intendono come aree non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili quelle ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero quelle incluse nelle fasce di rispetto dei siti di riferimento la cui determinazione è rimessa alla competenza delle regioni, fatta salva l'installazione di impianti per autoconsumo nel rispetto delle norme di pianificazione regionali, provinciali e comunali.
2.89. Gnassi.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Sono considerate aree non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili i siti UNESCO e le aree della rete Natura 2000, le ferrovie storiche e turistiche e le fasce di rispetto dei siti di riferimento, la cui determinazione è di competenza regionale, al fine di salvaguardare l'integrità paesaggistica, ecologica e culturale dei relativi contesti, fatta salva l'installazione di impianti per autoconsumo se prevista e nel rispetto delle norme di pianificazione regionali, provinciali e comunali.
2.90. Gnassi.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.
2.91. Del Barba.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e assicurano altresì l'individuazione di superfici adeguate allo sviluppo delle fonti rinnovabili finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.
2.92. Bonelli, Ghirra.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. I commi da 1 e 4 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.
7-ter. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.
2.93. Del Barba.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Fatti salvi gli impianti per l'autoconsumo, per i progetti relativi agli impianti da fonti rinnovabili con potenza installata superiore a 1 Mw, le regioni e le province autonome possono richiedere l'inclusione di un piano obbligatorio di smantellamento e ripristino paesaggistico a fine vita utile, corredato da adeguata garanzia fideiussoria a copertura integrale dei costi di rimozione delle strutture e del recupero delle aree interessate. Il mancato deposito della garanzia comporta l'improcedibilità della domanda autorizzativa.
2.94. Gnassi.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) all'articolo 71, è aggiunto il seguente comma:
“2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera h), si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi del 26 per cento, a norma dell'articolo 1, comma 496, della legge n. 266 del 2005.”».
2.95. Del Barba.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Secondo criteri di interpretazione autentica, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
2.96. Del Barba.
Al comma 1, lettera h), dopo il capoverso «Art. 11-bis», aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.1.
(Criteri di sostenibilità per data center e impianti agrivoltaici)
1. Ai fini dell'individuazione delle aree idonee e dell'accesso ai regimi amministrativi semplificati, la realizzazione di data center e di impianti agrivoltaici è subordinata al rispetto di criteri rafforzati di sostenibilità ambientale, energetica, paesaggistica e territoriale.
2. In particolare, i data center accedono alle semplificazioni previste dal presente decreto esclusivamente qualora:
a) garantiscano una copertura significativa dei fabbisogni energetici mediante autoproduzione da fonti rinnovabili, ovvero mediante contratti di fornitura da impianti alimentati da fonti rinnovabili dedicati;
b) adottino sistemi di efficienza energetica avanzata e di recupero e riutilizzo del calore prodotto, ove tecnicamente possibile, anche a beneficio delle comunità e delle infrastrutture locali;
c) assicurino una gestione sostenibile delle risorse idriche, limitando il consumo di acqua e privilegiando soluzioni di riciclo e riuso;
d) dimostrino la compatibilità paesaggistica e territoriale dell'intervento, con particolare riferimento all'inserimento nel contesto urbano o periurbano e alla tutela degli spazi di uso collettivo.
3. Gli impianti agrivoltaici sono considerati coerenti con la destinazione agricola dei suoli e qualificabili come sostenibili ai fini del presente decreto esclusivamente qualora:
a) sia garantita la continuità effettiva delle attività agricole e pastorali, sulla base di un piano agronomico asseverato;
b) le caratteristiche progettuali dell'impianto, incluse l'altezza, la disposizione e l'eventuale rotazione dei moduli, assicurino la piena compatibilità con le colture e con il paesaggio rurale;
c) sia previsto un sistema di monitoraggio nel tempo degli effetti sull'attività agricola e sull'ambiente, con possibilità di revisione delle autorizzazioni in caso di esiti negativi;
d) sia escluso, nelle aree occupate dall'impianto e nelle relative fasce di pertinenza, l'impiego di fanghi, gessi e di biodigestato derivante da rifiuti nonché di altri ammendanti o correttivi di provenienza assimilabile, in funzione della mera gestione del sotto-modulo o in quantità sproporzionate rispetto al fabbisogno agronomico effettivo; resta consentito esclusivamente l'impiego di materiali ammessi dalla normativa vigente e strettamente giustificati da un piano agronomico asseverato, con tracciabilità delle matrici e delle quantità impiegate;
e) sia previsto un piano di monitoraggio e gestione della fauna (avifauna e mammiferi), con misure di mitigazione volte a prevenire fenomeni di attrazione e concentrazione anomala di animali nelle aree interessate dall'impianto, nonché a ridurre i rischi di impatto su colture, viabilità rurale e habitat limitrofi;
f) sia garantita la compatibilità idraulica e l'invarianza idrologica locale, mediante soluzioni progettuali e manutentive idonee a evitare l'incremento del ruscellamento superficiale e della velocità di deflusso meteorico, con particolare riguardo alla prevenzione di fiumiciattoli non controllati e al rischio di erosioni e danneggiamenti dei canali irrigui e delle relative opere di tenuta, prevedendo adeguati sistemi di regimazione, drenaggio, fasce tampone e presidi antierosivi.
4. In ogni caso, non possono essere considerati sostenibili, ai fini dell'accesso alle semplificazioni procedurali, gli interventi che determinino un pregiudizio significativo al paesaggio, agli spazi condivisi, alla fruizione collettiva del territorio o all'identità dei contesti rurali e urbani, ancorché ricadenti in aree qualificate come idonee.
2.97. Barzotti, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-ter», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, costituisce presso la Conferenza Unificata un Tavolo paritetico di confronto sulle aree idonee a mare, di cui al presente articolo, al fine di condividere il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo.
*2.98. Simiani, Gnassi.
*2.99. Morfino, Ilaria Fontana.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: Le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo non si applicano agli impianti localizzati nelle aree non idonee individuate ai sensi dell'articolo 11-bis, ivi comprese le fasce di rispetto come determinate dalle regioni.
2.100. Gnassi.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
*2.101. Del Barba.
*2.102. Evi, Simiani, Pandolfo, Curti, Ferrari, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
*2.103. L'Abbate.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma.
2.104. Bonelli, Ghirra.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», comma 1, dopo le parole: siti UNESCO aggiungere le seguenti: e relative buffer zone, ove esistenti,.
2.105. Ilaria Fontana, Morfino.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: , previsti su coperture di strutture o edifici esistenti integrati o posati in aderenza in modo tale da non alterare la sagoma dell'edificio o struttura.
*2.106. Ghirra, Bonelli.
*2.107. Ferrari, Gnassi.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: , previsti su coperture di strutture o edifici esistenti.
2.108. Curti, Gnassi.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le zone di cui al primo periodo sono comprensive delle relative zone tampone (buffer zone) se individuate e nelle medesime zone le regioni e le province autonome possono individuare, d'intesa con il Ministero della cultura, specifiche fasce di tutela entro le quali la qualificazione delle aree come idonee è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità paesaggistica, secondo criteri di minimizzazione e mitigazione degli impatti stabiliti dalla pianificazione regionale, ferma restando la tutela dei valori riconosciuti a livello internazionale.
2.109. Gnassi.
Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 12-bis», comma 1, terzo periodo, dopo le parole: La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione dedicata alla consultazione aggiungere le seguenti: dei comuni per i territori di competenza e.
2.110. Curti, Gnassi.
Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 12-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché in attuazione dell'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di accesso alle informazioni ambientali e delle previsioni della Convenzione di Aarhus.
2.111. Ilaria Fontana, Morfino.
Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
1-bis. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ai progetti per cui sia già stata presentata l'istanza per almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse o sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi prima del decorso del termine di 120 giorni previsto al comma 3 per l'individuazione, da parte delle regioni e delle province autonome, delle aree idonee aggiuntive rispetto a quelle di cui al comma 1.
2.112. Evi, Simiani, Pandolfo, Curti, Ferrari, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-bis.1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 423-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come aggiunto dal comma 2-ter, articolo 5, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, si intendono applicabili ai soli impianti fotovoltaici con moduli a terra che non consentono la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale completati ed entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025.
2.113. Forattini, Vaccari.
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.
2.114. Del Barba.
ART. 2-bis.
(Modifiche in materia di golden power)
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: partecipazioni qualificate nel settore finanziario aggiungere le seguenti: previa acquisizione, per quanto di rispettiva competenza, del parere di Banca d'Italia e dell'Ivass,.
2-bis.1. Pandolfo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità aggiungere le seguenti: il cui esito è vincolante,.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), capoverso «6-bis», dopo le parole: procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità aggiungere le seguenti: il cui esito è vincolante.
2-bis.2. Pandolfo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.