XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta
del 20 gennaio 2026.
Albano, Ascani, Bagnai, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, D'Alessio, Deidda, Dell'Olio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Deidda, Dell'Olio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 19 gennaio 2026 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
GIAGONI: «Norme in materia di garanzie procedimentali, criteri di certezza documentale e trasparenza nella formazione degli atti e delle relazioni concernenti minorenni da parte dei servizi sociali degli enti locali» (2767).
Sarà stampata e distribuita.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge MARIANNA RICCIARDI: «Modifica all'articolo 624 del codice penale in materia di procedibilità del delitto di furto» (1939) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Pavanelli.
La proposta di legge BENIGNI ed altri: «Disposizioni concernenti l'attività, lo stato giuridico e il trattamento dei medici di medicina generale» (2218) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata De Monte.
La proposta di legge BARELLI ed altri: «Delega al Governo per la disciplina dei fondi sociosanitari di assistenza complementare» (2431) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata De Monte.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
VI Commissione (Finanze):
CAPPELLETTI: «Disposizioni temporanee in materia di trattamento tributario dei costi di acquisto e delle spese relativi agli automezzi aziendali e di oneri di immatricolazione dei veicoli in rapporto alle emissioni di anidride carbonica prodotte» (2558) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, IX, X e XIV.
X Commissione (Attività produttive):
RUFFINO ed altri: «Modifica all'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ordinanze del sindaco, a tutela della sicurezza urbana, per la disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali e della conservazione di bevande alcoliche refrigerate» (2116) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XII Commissione (Affari sociali):
POLIDORI: «Disposizioni temporanee concernenti l'istituzione di un'indennità di vecchiaia per il lavoro di cura in ambito familiare» (2645) Parere delle Commissioni I, V, VI, XI e XIV.
Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con lettera in data 20 gennaio 2026 ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd) –, della legge 2 marzo 2023, n. 22 – la «Relazione sull'adeguamento alla direttiva europea sul recupero e la confisca dei beni: un'occasione per dare maggiore efficienza alla normativa antimafia» approvata dalla medesima Commissione nella seduta odierna. Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII, n. 13).
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 19 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società SOGIN – Società gestione impianti nucleari Spa, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 501).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).
Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 19 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Acquedotto pugliese Spa, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 502).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Trasmissione dal Ministro della salute.
Il Ministro della salute, con lettera in data 19 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 28 agosto 1997, n. 284, la relazione sullo stato di attuazione delle politiche concernenti la prevenzione della cecità, l'educazione e la riabilitazione visiva, riferita all'anno 2023 (Doc. CXXXIII, n. 5).
Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).
Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 gennaio 2026, ha trasmesso la seguente relazione concernente il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi:
relazione, predisposta dal Ministero dell'interno, concernente il seguito del documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera (atto Camera Doc XVIII-bis, n. 73) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025) 540 final), alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per lo spazio Schengen, per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica comune dei visti per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025) 541 final) e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025) 542 final).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dai Commissari straordinari di ILVA Spa.
I Commissari straordinari di ILVA Spa, con lettera in data 12 gennaio 2026, hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, la relazione concernente il conto di contabilità speciale n. 6055, riferita al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2025 (Doc. XXVII, n. 30).
Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).
Trasmissione dalla Commissione europea.
La Commissione europea, in data 14 gennaio 2026, ha trasmesso il documento C(2026) 306 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 74) in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati (rifusione) (COM(2025) 580 final) e alla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2020/262 per quanto riguarda il regime generale delle accise sul tabacco e sui prodotti correlati (COM(2025) 581 final).
Questo documento è trasmesso alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 19 gennaio 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del mercato del carbonio europeo nel 2024 (COM(2025) 735 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati fra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla partecipazione del Regno Unito al mercato interno dell'energia elettrica dell'Unione e sul contributo finanziario del Regno Unito per la riduzione delle disparità economiche e sociali tra le regioni dell'Unione (COM(2025) 804 final), corredata del relativo allegato (COM(2025) 804 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure volte ad agevolare il trasporto di materiali, merci e personale militari in tutta l'Unione (COM(2025) 847 final), corredata dei relativi allegati (COM(2025) 847 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla IV Commissione (Difesa);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2011/61/UE e 2014/65/UE per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione (COM(2025) 942 final), corredata del relativo allegato (COM(2025) 942 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 19 gennaio 2026;
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione RESourceEU – Accelerare la strategia per le materie prime critiche per adattarsi a una realtà nuova (COM(2025) 945 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alla norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva e a un nuovo metodo di analisi per determinare l'indice di perossido in tali oli (COM(2026) 14 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 14 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, le delibere adottate dalla Commissione, ai sensi dei commi 2, 4-bis, 4-quater e 4-sexies dell'articolo 4 e delle lettere d) e i) del comma 1 dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nei mesi di novembre e dicembre 2025.
Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 16 e 19 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4, 5-bis e 6 del medesimo articolo 19, di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:
alla IV Commissione (Difesa), la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero della difesa:
alla dottoressa Caterina Incandela, l'incarico di capo dell'Ufficio legislativo;
alla VII Commissione (Cultura), le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:
al professor Massimo Miscusi, l'incarico di direttore della Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria, nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca;
al dottor Marco Bussetti, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito;
alla dottoressa Donatella D'Amico, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche, nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito;
alla dottoressa Anna Paola Sabatini, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito;
alla dottoressa Mirella Nappa, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Molise, nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito;
alla dottoressa Anna dell'Aquila, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito;
alla dottoressa Loredana Giannicola, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito;
al dottor Luciano Tagliaferri, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito;
al dottor Bruno Eupremio Di Palma, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito;
al dottor Ernesto Pellecchia, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito;
al dottor Luciano Versace, l'incarico presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'università e della ricerca.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERROGAZIONE
Chiarimenti e intendimenti in ordine alla stabilizzazione del cosiddetto personale PNRR impiegato presso il Ministero della giustizia – 3-02239
A)
AURIEMMA e D'ORSO. — Al Ministro della giustizia, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
nell'ambito dell'investimento 1.8 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dedicato al potenziamento degli uffici giudiziari e dell'ufficio per il processo, è stato avviato un piano straordinario di reclutamento di personale amministrativo e tecnico, con l'obiettivo di ridurre l'arretrato, abbreviare la durata dei procedimenti e sostenere la transizione digitale della giustizia;
tale personale, composto da addetti all'ufficio per il processo (articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021) e figure tecniche di supporto (articolo 13 del decreto-legge n. 80 del 2021), ha già prodotto un contributo essenziale al funzionamento della macchina giudiziaria, con risultati tangibili in termini di efficienza e smaltimento del contenzioso;
permane, tuttavia, una gravissima carenza di organico: la scopertura media degli uffici giudiziari si attesta intorno al 30 per cento, con punte che superano il 50 per cento in alcune sedi, rendendo, come già più volte evidenziato, urgente un piano straordinario di stabilizzazione del personale precario del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
ad oggi, attraverso le risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2025 e dal piano di fabbisogno del Ministero, solo circa 6.000 unità potranno aspirare a una stabilizzazione, lasciando migliaia di lavoratori senza prospettive;
in occasione delle comunicazioni svolte alla Camera dei deputati il 1° ottobre 2025, il Ministro Foti ha dichiarato che entro il 2026 tutte le lavoratrici e i lavoratori precari della giustizia saranno stabilizzati, dichiarazione ripresa anche dal portale informativo del Ministero della giustizia, salvo poi essere successivamente rettificata;
in data 11 agosto 2025, lo stesso portale annunciava l'avvio, entro ottobre 2025, di una «selezione comparativa» finalizzata alla stabilizzazione del personale assunto con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sulla base dei requisiti di servizio previsti dagli articoli 17-quater del decreto-legge n. 25 del 2025 e 16-bis del decreto-legge n. 80 del 2021;
il 23 aprile 2025 è stata accolta la riformulazione di un ordine del giorno della prima firmataria della presente interrogazione volto a impegnare il Governo alla stabilizzazione di tutto il personale precario «PNRR giustizia», dopo il rigetto in Commissione degli emendamenti presentati sul tema –:
quale sia, ad oggi, lo stato dell'arte della procedura di stabilizzazione del personale PNRR impiegato presso il Ministero della giustizia;
quali siano i tempi, i criteri e le risorse effettivamente disponibili per assicurare la continuità occupazionale al personale PNRR e se nel disegno di legge di bilancio per il 2026 si intenda intervenire per il pieno assorbimento del personale precario in carica.
(3-02239)
DISEGNO DI LEGGE: S. 1731 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1° DICEMBRE 2025, N. 180, RECANTE MISURE URGENTI PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ OPERATIVA DEGLI STABILIMENTI EX ILVA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2761)
A.C. 2761 – Questioni pregiudiziali
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
La Camera,
premesso che:
sussistono, ad avviso dei firmatari del presente atto, rilevanti e molteplici perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame per l'assenza dei requisiti essenziali per l'uso del decreto-legge;
anche con l'AC 2761 il Governo in carica manifesta, a parere dei sottoscrittori, il suo sistematico intento di voler alterare, a suo vantaggio, quel delicato equilibrio tra potere esecutivo e potere legislativo che dovrebbe stare alla base di una corretta dialettica istituzionale anch'essa evocata, in parte, dall'articolo 77 della Costituzione, laddove configura, nelle sue scarne enunciazioni, una precisa concezione della forma di governo parlamentare, dei rapporti tra il parlamento e l'esecutivo, nonché del procedimento legislativo;
in vero, il continuo ricorso alla decretazione di urgenza mina il mantenimento di un corretto equilibrio fra gli organi costituzionali, nonché per la forma di Stato, così come disegnati dalla Costituzione, non soltanto perché produce uno squilibrio istituzionale tra Parlamento e Governo, attraverso un vulnus all'articolo 70 della Costituzione, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, ma anche perché priva l'opposizione della facoltà di esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo politico. Inoltre la continua interferenza del governo sulla regolare produzione normativa di fonte parlamentare, sia sorretta o meno da urgenze reali o dichiarate, ha prodotto fino ad oggi, secondo alcuni giuristi, una grave lesione della certezza del diritto nonché un elevato livello di entropia normativa a cui si accompagna l'alterazione della gerarchia delle fonti e la difficoltà di dare attuazione ad una legislazione divenuta oramai «alluvionale», instabile e disordinata;
appare peraltro esagerato, se si prende cognizione dei numeri riguardanti i decreti-legge emanati dall'esecutivo dall'inizio della XIX legislatura, che in un contesto come l'attuale, caratterizzato da una rassicurante, quantomeno sotto il profilo quantitativo, maggioranza a sostegno del Governo, che quest'ultimo abbia fatto utilizzo, ex articolo 77 della Costituzione, di quello che doveva essere, nel disegno del Costituente, uno strumento extra ordinem con una media mensile, di oltre 3,5 decreti-legge;
dalla semplice lettura del sintagma con cui l'articolo 77 della Costituzione individua la fattispecie nella quale il Governo è legittimato ad emanare decreti-legge, si comprende immediatamente come secondo i costituenti il ricorso a tale istituto avrebbe dovuto costituire un'evenienza eccezionale, nonostante abbiano compiuto la scelta ben precisa di ritenere qualsiasi situazione storico-ambientale legittimante il Governo ad auto assumersi la potestà legislativa, purché sussistano, rispetto ad essa, condizioni di straordinaria necessità ed urgenza;
la narrazione governativa secondo cui il provvedimento in questione avrebbe le caratteristiche di straordinaria necessità e urgenza, si rivela fittizia alla luce della sistematica reiterazione di misure analoghe negli ultimi dieci anni. Il provvedimento, infatti, rientra a pieno titolo nella categoria dei decreti che disciplinano in maniera periodica e cadenzata un medesimo oggetto, in nome di un'emergenza perenne, trattandosi della quindicesima reiterazione del decreto cosiddetto «Salva Ilva», a testimonianza della delicatezza del tema e della indubbia e grande importanza che si attribuisce a un asset strategico, quale è il sito tarantino, per l'industria siderurgica italiana e per tutto il comparto produttivo;
pertanto, in tutti i suddetti casi appare evidente il difetto della straordinarietà in quanto il riprodursi a breve termine o periodicamente dei casi disciplinati ne attesterebbe l'ordinarietà;
come si evince già dal preambolo dell'AC 2761 l'indicazione delle circostanze straordinarie che ne giustificano l'adozione sarebbero riconducibili: 1) alla necessità e urgenza di provvedere in merito al finanziamento concesso alla società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria in base al citato decreto-legge n. 92 del 2025 per una migliore gestione delle somme erogate e residuate da quelle sinora utilizzate; 2) alla necessità e urgenza di garantire il pieno utilizzo delle somme del fondo previsto dall'articolo 77 del citato decreto-legge n. 73 del 2021; 3) alla necessità e urgenza di provvedere in merito al riconoscimento delle erogazioni in favore delle imprese energivore se ammesse all'amministrazione straordinaria e alle imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, anche qualora a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti;
anche il requisito dell'urgenza viene disatteso e smentito poiché il provvedimento sembra più appartenere alla categoria dei decreti recanti misure ad efficacia differita includendo alcune norme i cui effetti finali, essendo subordinati ad ulteriori adempimenti, appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente differito dalla sua entrata in vigore;
l'AC 2761, lungi dall'essere un unicum, si inserisce in una lunga sequenza di interventi normativi, già censurati dalla Corte costituzionale, che, ammantati dal requisito della necessarietà, sembrano tutti voler legittimare una compressione progressiva delle garanzie costituzionali sancite dall'articolo 9 della Costituzione come novellato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in materia di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, la cui protezione rientra ora tra i principi fondamentali del nostro ordinamento, in nome di esigenze produttive presentate come necessarie ma mai effettivamente dimostrate. Apparentemente motivato dalla salvaguardia dell'occupazione e della filiera industriale strategica, il decreto-legge disvela, in realtà, una torsione sistematica dell'ordinamento, nella quale la logica emergenziale e derogatoria si erge a paradigma di gestione stabile delle relazioni industriali;
il decreto si inserisce perfettamente, ampliandolo, nel solco già aperto, partendo dal caso ILVA, dal legislatore, con il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante: «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale», il quale, in sostanza, autorizzava la prosecuzione, senza alcun immediato intervento, di una attività accertata come causa di malattie e morti;
non a caso, il su citato decreto è stato sottoposto due volte al vaglio della Corte costituzionale ed una volta a quello della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) che, partendo dalla questione ILVA, hanno affermato importanti principi generali a proposito del valore ambiente, del diritto alla salute e del diritto al lavoro;
è opportuno ricordare come la Corte costituzionale si sia pronunciata con sentenza n. 58 del 23 marzo 2018 sul cosiddetto decreto-legge Ilva del 2015 il quale consentiva, a fronte della promessa di un piano di risanamento entro un mese, la prosecuzione dell'attività dell'Ilva, nonostante il provvedimento di sequestro preventivo emesso dall'autorità giudiziaria nei confronti dell'azienda, per reati inerenti la sicurezza dei lavoratori;
la Corte ha affermato che il diritto alla salute attiene alle esigenze basilari della persona e deve essere immediatamente tutelato, tanto più che l'articolo 41 della Costituzione, quando si parla di salute, non privilegia alcun bilanciamento e afferma, senza ombra di dubbio, che le esigenze economiche e produttive non possono mai prevalere sul diritto alla salute. Di conseguenza, evidenziava la sentenza, con queste normative di favore, «il legislatore ha finito col privilegiare in modo eccessivo l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (articoli 2 e 32 della Costituzione), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (articoli 4 e 35 della Costituzione)», aggiungendo significativamente che «il sacrificio di tali fondamentali valori tutelati dalla Costituzione porta a ritenere che la normativa impugnata non rispetti i limiti che la Costituzione impone all'attività d'impresa la quale, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, si deve esplicare sempre in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l'incolumità e la vita dei lavoratori costituisce infatti condizione minima e indispensabile perché l'attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona»;
sempre la Corte costituzionale con Sentenza n. 105 del 7 maggio 2024 nel ribadire come «[...] le misure legittimamente adottabili dal Governo allo scopo di consentire provvisoriamente la prosecuzione di un'attività di interesse strategico nazionale dovranno, semmai, essere funzionali all'obiettivo di ricondurre gradualmente l'attività stessa, nel minor tempo possibile, entro i limiti di sostenibilità fissati in via generale dalla legge in vista – appunto – di una tutela effettiva della salute e dell'ambiente. In altre parole, le misure in questione – che dovranno naturalmente mantenersi all'interno della cornice normativa fissata dal complesso delle norme di rango primario in materia di tutela dell'ambiente e della salute – dovranno tendere a realizzare un rapido risanamento della situazione di compromissione ambientale o di potenziale pregiudizio alla salute determinata dall'attività delle aziende sequestrate e non già, invece, a consentirne indefinitamente la prosecuzione attraverso un semplice abbassamento del livello di tutela di tali beni», ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 (Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 2023, n. 17, nella parte in cui non prevede che le misure ivi indicate si applichino per un periodo di tempo non superiore a trentasei mesi;
sulla medesima problematica si pronunciava il 24 gennaio 2019, anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, cui si erano rivolti 180 cittadini tarantini che lamentavano l'impatto delle immissioni nocive provenienti dallo stabilimento Ilva di Taranto sulla salute della cittadinanza e sull'ambiente locale, evidenziando l'inerzia dello Stato nell'impedire la lesione di diritti fondamentali dei cittadini quali il diritto alla salute (articolo 2 Convenzione) e del diritto alla vita privata sotto il profilo del diritto all'ambiente (articolo 8 Convenzione), ottenendo una sentenza la quale stabiliva, in sostanza, che lo Stato italiano non aveva messo in atto le misure atte a proteggere il diritto al rispetto della vita privata dei cittadini, né aveva fornito agli stessi un rimedio interno efficace per la difesa di tale diritto, violando con la propria condotta gli articoli 8 e 13 della Convenzione e precisando, in particolare, che l'articolo 8 comporta l'obbligo per lo Stato di attuare un bilanciamento tra l'interesse pubblico e quello individuale, attraverso un'idonea regolamentazione dell'attività inquinante al fine di assicurare la protezione effettiva dei cittadini. In proposito, la CEDU precisava che allo Stato compete un certo margine di apprezzamento, in quanto deve tener conto del «[...] giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti dell'individuo e della società nel suo complesso», ma ritiene che, in ogni caso, «[...] spetta allo Stato giustificare, con elementi precisi e circostanziali, le situazioni in cui determinate persone devono sostenere pesanti oneri in nome degli interessi della società»;
con sentenza definitiva del 5 maggio 2022 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato il persistere delle violazioni dell'articolo 8 («Diritto al rispetto della vita privata e familiare») e dell'articolo 13 («Diritto a un rimedio effettivo») della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) – già accertate nella sentenza del 24 gennaio 2019 – in quanto le autorità italiane hanno omesso e continuano ad omettere l'adozione di misure necessarie, rispettivamente, a tutelare la salute dei cittadini dagli effetti pregiudizievoli delle emissioni nocive del siderurgico ed a predisporre rimedi effettivi per ottenere la bonifica dell'area coinvolta dall'inquinamento;
l'articolo 117 della Costituzione così come modificato dall'articolo 3 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, pone in rilievo i rapporti dello Stato con altri ordinamenti come quello comunitario, costituzionalizza il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali ponendo senz'altro la questione dell'illegittimità di provvedimenti legislativi statali in contrasto con i principi e le norme sovranazionali: illegittimità che espone lo Stato, nello specifico caso di violazione degli obblighi europei, a procedure d'infrazione;
il decreto all'esame dell'Assemblea, all'articolo 1 autorizza Acciaieria d'Italia S.p.A. (ADI) ad utilizzare le somme residue trasferitele precedentemente da ILVA S.p.A. – attualmente pari a 108 milioni di euro – per una finalità ulteriore rispetto a quelle indicate nella norma che ne disponeva l'erogazione, ossia per garantire la continuità operativa degli impianti da essa gestiti, mentre l'articolo 3-bis, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, prevede la facoltà di erogare un ulteriore finanziamento a titolo oneroso fino a 149 milioni di euro per l'anno 2026 per garantire la continuità produttiva, qualora la procedura di cessione a terzi non si concluda entro il 30 gennaio 2026. In entrambi i casi, le disposizioni sono introdotte senza prevedere misure strutturali volte a tutelare la salute dei cittadini dagli effetti pregiudizievoli delle emissioni nocive del siderurgico ed a predisporre rimedi effettivi per ottenere la bonifica dell'area coinvolta dall'inquinamento;
la contaminazione ambientale dell'area di Taranto è ampiamente dimostrata da studi scientifici e da sentenze della magistratura che hanno accertato l'impatto devastante dell'inquinamento siderurgico sulla salute dei lavoratori e dei cittadini di Taranto. In questo caso, lo Stato invece di farsi carico di garantire la bonifica non effettuata dai precedenti proprietari, cui sono stati sequestrati e confiscati fondi portati all'estero, continua ad elargire risorse per alimentare la continuità produttiva di un'industria ancora connotata da gravissimi impatti ambientali e sanitari in quel territorio;
in dieci anni, tra decreti legge, commissariamenti, stati d'insolvenza, amministrazioni straordinarie, scudi penali, finanziamenti, apporti di capitali siamo di fronte ad una gestione del polo siderurgico dell'ex ILVA di Taranto il cui passivo ufficiale supera 1,6 miliardi, anche se penderebbero ulteriori richieste da parte di creditori nei confronti della società AdI per 650 milioni di euro, mentre lo Stato ha concesso fino ad oggi finanziamenti per oltre 2 miliardi, senza contare le risorse e i fondi di garanzia concesse alle imprese fornitrici del gruppo ILVA;
in data 25 luglio 2025, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali (DGVA) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha approvato il decreto direttoriale n. 436 del 2025 di riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'AIA dell'ex ILVA di Taranto, con 470 prescrizioni ambientali e con il parere contrario gli enti territoriali — regione Puglia, provincia di Taranto, comune di Taranto e comune di Statte — garantendo, per ulteriori 12 anni con il limite di sei milioni di tonnellate annue di produzione, la continuità produttiva senza operare alcun intervento volto a rimuovere i fattori di pericolo per la salute, l'incolumità e la vita dei lavoratori;
non vi è alcun riferimento al pieno recepimento della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024, con la quale è stata data un'interpretazione puntuale delle disposizioni di cui alla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali e in particolare dell'obbligo di sospensione degli impianti in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione di impatto ambientale che comportino un pericolo immediato, grave e rilevante per l'integrità dell'ambiente e della salute umana;
legittimare la continuità della produzione di acciaio a sei milioni di tonnellate all'anno, senza decarbonizzare alcunché per i prossimi decenni, delinea uno scenario che pone ancora una volta fortemente a rischio la salute degli abitanti tarantini, violando i riformati articoli 9 e 41 della Costituzione, secondo cui «[...] la Repubblica [...] tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.» (articolo 9) e «l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute e all'ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali [...]» (articolo 41);
l'ambiente va inteso come bene unitario, comprensivo delle sue specifiche declinazioni rappresentate dalla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, ma riconosciuto in via autonoma rispetto al paesaggio e alla salute umana, per quanto ad essi naturalmente connesso; esso vincola così, esplicitamente dopo la riforma costituzionale del 2022, tutte le pubbliche autorità ad attivarsi in vista della sua efficace difesa, a tutela degli interessi delle future generazioni e dunque di persone ancora non venute ad esistenza, nei cui confronti le generazioni attuali hanno un preciso dovere di preservare le condizioni perché esse possano godere di un patrimonio ambientale il più possibile integro, e le cui varie matrici restino caratterizzate dalla ricchezza e diversità che lo connotano. La tutela dell'ambiente assurge così a limite esplicito alla stessa libertà di iniziativa economica, il cui svolgimento non può recare danno – oltre che alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana – alla salute e all'ambiente. (Precedenti: S. 46/2021 – mass. 43714; S. 93/2017 – mass. 41025; S. 22/2016; S. 67/2013 – mass. 37013; S. 142/2010 – mass. 34586; S. 29/2010 – mass. 34301;.S. 246/2009; S. 419/1996 – mass. 23029);
lo stesso decreto, tra l'altro, non affronta minimamente le ripercussioni sociali ed economiche, oltre quelle ambientali e sanitarie, che la crisi produttiva del comparto siderurgico determina, ma si limita a prevede un ulteriore stanziamento in favore della società AdI S.p.A., al fine dell'integrazione della misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria percepito da lavoratori dipendenti degli stabilimento produttivi, misura largamente insufficiente non in grado di fronteggiare in maniera idonea la strutturalità della crisi in atto;
alla luce del quadro complessivo fin qui esposto appare evidente la totale incompatibilità del decreto in esame con gli articoli 9, 41, 77 e 117 della Costituzione,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2761.
N. 1. Bonelli, Ghirra, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, reca misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA;
si tratta dell'ennesimo provvedimento d'urgenza – che si inserisce in una lunga e reiterata sequenza di interventi normativi- di dubbia legittimità sotto i profili della necessità e dell'urgenza che trovano fondamento, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, sia nel garantire la continuità operativa che «per una migliore gestione delle somme già erogate e residuate da quelle sinora utilizzate»;
il susseguirsi continuo dei decreti legge, con norme derogatorie, generiche e formulate in modo poco chiaro, con conseguente esautoramento del Parlamento, appare sempre lo strumento meno idoneo a garantire soluzioni efficaci, equilibrate e soprattutto durevoli per la grave e complessa situazione di Taranto, comprimendo di fatto la funzione di indirizzo e controllo delle Camere, in un settore strategico per la sovranità industriale nazionale;
come noto, la Corte costituzionale ha espressamente censurato l'uso reiterato della decretazione d'urgenza per fronteggiare situazioni croniche, affermando che tale prassi determina un vulnus all'equilibrio costituzionale tra Governo e Parlamento e ha, in più occasioni, chiarito che la straordinarietà del caso di necessità e urgenza non può essere ravvisata in situazioni che derivino da una prolungata inerzia del legislatore o da problematiche strutturali e permanenti. Nel caso de quo, la crisi dell'ex Ilva non presenta caratteri di imprevedibilità né di eccezionalità sopravvenuta, trattandosi di una condizione strutturale, ampiamente nota da anni;
la presenza di rilevanti profili di incostituzionalità si ravvisa, inoltre, con riferimento agli articoli 81 e 117 della Costituzione. Risulta, infatti, del tutto assente, una valutazione di ragionevolezza nel bilanciamento tra le dichiarate esigenze di «strategicità nazionale» dell'impianto – che di sovente ha legittimato deroghe normative – e la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti di salute, protezione ambientale e giustizia sociale;
il provvedimento manca completamente di porre in essere le misure e gli investimenti che l'attuale contesto economico e geopolitico richiederebbe, limitandosi unicamente a prevedere interventi frammentati nel tentativo di rimediare a singole situazioni peculiari nonché a stanziare risorse limitate e prorogare strumenti provvisori, confermando l'assenza di un nesso diretto e stringente tra le disposizioni adottate e una situazione di emergenza non differibile, in violazione dell'articolo 77 della Costituzione;
in particolare, il decreto in esame definisce un quadro normativo palesemente inidoneo a garantire la tutela dell'ambiente nei termini riconosciuti dal novellato articolo 9 della Costituzione. Tale distonia appare tanto più grave e preoccupante considerato che il reiterato stanziamento di risorse a carico della finanza pubblica non solo contraddice la natura eccezionale e straordinaria alla base dell'adozione del presente provvedimento ma si rivela altresì incongruente ed insufficiente per la risoluzione strutturale della questione ambientale- fondamentale per il plesso siderurgico di Taranto, perpetuando una gestione emergenziale che ha già dimostrato la propria inefficacia negli anni precedenti, soprattutto sotto il profilo della tutela della salute dei cittadini dagli effetti pregiudizievoli delle emissioni nocive;
il combinato disposto degli articoli 9, 32 e 41 della Costituzione, considerate anche le recenti modifiche apportate dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, non si limita a conferire rilievo costituzionale alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi «anche nell'interesse delle future generazioni», ma soprattutto stabilisce che l'iniziativa economica privata «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute e all'ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali...»;
la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 58 del 23 marzo 2018, con riferimento al cosiddetto decreto Ilva del 2015, ha evidenziato che «il legislatore ha finito col privilegiare in modo eccessivo l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (articoli 2 e 32 della Costituzione), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (articoli 4 e 35 della Costituzione)». Aggiungendo che «il sacrificio di tali fondamentali valori tutelati dalla Costituzione porta a ritenere che la normativa impugnata non rispetti i limiti che la Costituzione impone all'attività d'impresa la quale, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, si deve esplicare sempre in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l'incolumità e la vita dei lavoratori costituisce infatti condizione minima e indispensabile perché l'attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona.»;
sull'effettività della tutela si è pronunciata a più riprese la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, da ultimo con la nota sentenza del 5 maggio 2022, relativa all'inquinamento causato dall'attività industriale del sito «ex-ILVA» di Taranto, condannando nuovamente lo Stato italiano per violazione degli articoli 8 (diritto alla vita privata) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione. La Corte, in particolare, ha dichiarato che le autorità nazionali hanno omesso di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la protezione effettiva del diritto degli interessati al rispetto della loro vita privata e che l'ordinamento interno non offre rimedi effettivi per l'attivazione di misure efficaci per la bonifica dell'area;
in questo quadro, manifestamente inadatto a garantire la tutela di beni primari costituzionali quali, appunto, salute, ambiente e lavoro, si inserisce l'articolo 4 che contiene disposizioni volte ad integrare il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, senza offrire garanzie strutturali ai lavoratori. Il decreto-legge in esame, infatti, ancora una volta, non persegue l'obiettivo di un'occupazione stabile ma prevede unicamente misure tampone senza una visione strategica. Sarebbero stati al contrario necessari investimenti di lungo periodo per sostenere piani di formazione e ricollocazione di lavoratori in diversi settori, come quello delle energie rinnovabili, della cantieristica, dell'artigianato, del turismo e della digitalizzazione, accompagnati da incentivi all'esodo ed al prepensionamento per i lavoratori esposti all'amianto;
si aggiunga che totalmente assente risulta il tema della sicurezza sul lavoro e della sicurezza ambientale come priorità assoluta, in un contesto industriale caratterizzato da gravi incidenti, da un elevato rischio industriale e da un impatto ambientale storicamente documentato; omissione che documenta l'inidoneità di questo Governo di soddisfare le esigenze di tutela dei lavoratori e dei cittadini;
ben altre sarebbero le misure necessarie per il sostegno all'ex Ilva di Taranto, come un piano serio per la decarbonizzazione attraverso la nazionalizzazione degli impianti e l'uso dell'idrogeno verde, la promozione di un accordo di programma per la chiusura delle fonti inquinanti, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la formazione per il reimpiego dei lavoratori in esubero e incentivi all'esodo, il riconoscimento dell'esposizione all'amianto;
si stigmatizza pertanto la natura «a breve termine» del provvedimento che solleva interrogativi sulla sostenibilità nel lungo periodo delle disposizioni introdotte. In particolare, il decreto-legge che si intende convertire non fornisce alcuna visione né definisce un orizzonte per l'ex Ilva ma si limita unicamente a tamponare l'emergenza, stanziando risorse minime per garantire la continuità operativa dello stabilimento per un periodo limitato, prolunga strumenti provvisori, elude il tema centrale della sicurezza dell'impianto, non delinea una strategia industriale, non costruisce un cammino solido verso la decarbonizzazione e non fornisce garanzie sul piano occupazionale, caratterizzandosi per essere completamente avulso e staccato da una prospettiva strategica, senza, ancora una volta, risolvere il problema alla radice;
per tutte le succitate ragioni,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2761.
N. 2. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Donno, L'Abbate, Dell'Olio, Giuliano, Pellegrini, Riccardo Ricciardi.
A.C. 2761 – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 2761 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
La V Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2761, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 180 del 2025, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA, contenuti nel fascicolo n. 1;
rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 1.15, 1.04, 1.07, 2.1, 2.2, 2.3, 2.02, 3.02, 3.03, 3-bis.2, 3-bis.3, 3-bis.4, 3-bis.5, 3-bis.6, 3-bis.7, 3-bis.9, 3-bis.10, 3-bis.11, 3-bis.13, 3-bis.14, 3-bis.15, 3-bis.17, 3-bis.18, 3-bis.19, 3-bis.20, 4.4, 4.03, 4.04, 4.06 e 4.07 risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi,
esprime
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 01.01, 01.02, 01.03, 1.10, 1.14, 1.18, 1.20, 1.01, 1.02, 1.03, 1.05, 2.01, 3.01, 3.04, 3.05, 3-bis.23, 3-bis.25, 4.1, 4,2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.02, 4.05, 4.08, 4.09, 4.010, 4.011, 4.014 e 4.028, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.15, 1.04, 1.07, 2.1, 2.2, 2.3, 2.02, 3.02, 3.03, 3-bis.2, 3-bis.3, 3-bis.4, 3-bis.5, 3-bis.6, 3-bis.7, 3-bis.9, 3-bis.10, 3-bis.11, 3-bis.13, 3-bis.14, 3-bis.15, 3-bis.17, 3-bis.18, 3-bis.19, 3-bis.20, 4.4, 4.03, 4.04, 4.06 e 4.07;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 2761 – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Articolo 1.
(Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA)
1. La società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria è autorizzata a utilizzare le somme, a essa trasferite dalla società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria in ragione del finanziamento concesso in base all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, e residuate alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche per garantire la continuità operativa degli impianti di cui ha la gestione.
Articolo 2.
(Disposizioni relative al fondo previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)
1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
«2-ter.1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025, la dotazione finanziaria annuale del fondo di cui al comma 2-bis può essere destinata, fermo in ogni caso il limite di cui al comma 2-quater, a incrementare l'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter già liquidato, ove il suo importo sia inferiore a quello riconosciuto. L'incremento è attribuito prioritariamente ai soggetti che hanno subìto la decurtazione percentuale più elevata.».
Articolo 3.
(Modifiche al decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, e al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47)
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria non è di per sé sintomo di uno stato di difficoltà. Alle imprese di cui al secondo periodo, dichiarate di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, che siano state escluse dalle agevolazioni di cui al presente articolo a motivo dell'ammissione al predetto programma di cessione, è riconosciuto, su richiesta dell'amministrazione straordinaria, un indennizzo pari al 90 per cento dell'importo delle agevolazioni di cui l'impresa avrebbe beneficiato per i consumi di gas ed energia elettrica fatturati a decorrere dal 1° gennaio 2024. La richiesta è indirizzata al Ministero delle imprese e del made in Italy che provvede alla liquidazione dell'indennizzo entro quindici giorni dalla domanda. L'indennizzo è erogato, nel limite massimo complessivo di euro 28.987.200 nel periodo 2025-2026, in due soluzioni, nella misura del 34 per cento nel 2025 e per la restante parte nel 2026. L'incasso dell'indennizzo implica rinuncia a ogni altra pretesa a qualsiasi titolo connessa al mancato riconoscimento dell'agevolazione.».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 9.855.648 per l'anno 2025 e a euro 19.131.552 per l'anno 2026, si provvede, quanto a euro 9.855.648 per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 19.131.552 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
3. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria non è di per sé, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, sintomo di uno stato di difficoltà. In caso di imprese dichiarate di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le risorse sono erogate entro quindici giorni dalla richiesta o, se già pendente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
Articolo 4.
(Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria)
1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi Acciaierie d'Italia spa in Amministrazione straordinaria, per i quali sia prorogato, nel corso degli anni 2025 e 2026, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è autorizzata, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, la spesa nel limite di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 11,4 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo Sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Al fine di agevolare il processo di transizione in atto, gli importi relativi agli stanziamenti di cui al comma 1 sono accreditati alla società Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria mediante decreto ministeriale di autorizzazione all'INPS al trasferimento del relativo importo alla società Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria.
4. Entro la fine del mese successivo all'erogazione dell'ultima mensilità a carico delle risorse ivi indicate, l'Amministrazione Straordinaria rendiconta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS l'effettiva spesa sostenuta e procede al trasferimento delle risorse non utilizzate secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi del comma 3 del presente articolo.
Articolo 5.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A.C. 2761 – Modificazioni del Senato
MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO
All'articolo 1:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: “2025, 2026 e 2027” sono sostituite dalle seguenti: “2026, 2027 e 2028”. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per sostenere le imprese dell'indotto».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» e le parole da: «. Alle imprese di cui» fino a: «mancato riconoscimento dell'agevolazione.» sono soppresse;
il comma 2 è soppresso.
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. – (Finanziamento in favore della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale) – 1. Nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria in corso delle società Ilva S.p.A. e Acciaierie d'Italia S.p.A., al fine di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva ove la cessione del compendio aziendale a terzi non avvenga entro il 30 gennaio 2026, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere erogato un finanziamento a titolo oneroso in favore della società Ilva S.p.A. sino a un massimo di 149 milioni di euro per l'anno 2026, in una o più soluzioni. La richiesta di finanziamento è avanzata dall'organo commissariale sulla base di un piano di gestione transitoria correlato allo stato e ai tempi della conclusione della procedura di cessione dei compendi aziendali. La società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria può procedere direttamente all'utilizzo delle risorse ovvero trasferirle, su richiesta dell'organo commissariale, alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è erogato in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), applicando il tasso di riferimento maggiorato di 400 punti base, ed è restituito entro sei mesi dall'erogazione, per capitale e interessi, a valere sul ricavato della cessione a terzi del compendio aziendale, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro credito, diverso da quelli di cui all'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, siano essi prededucibili o concorsuali, ivi compresi quelli assistiti da pegno, ipoteca o altra causa legittima di prelazione, comunque in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. In caso di insufficienza delle risorse ricavate dalla predetta cessione, dell'obbligazione di restituzione risponde in via solidale la società cessionaria del compendio aziendale all'esito della procedura di cessione di cui al medesimo comma 1, fermo restando il diritto di insinuarsi al passivo della procedura.
3. L'erogazione del prestito non può avvenire prima che il regime di aiuto sia stato autorizzato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 149 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a euro 19.131.552, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, e, quanto a euro 129.868.448 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136».
All'articolo 4:
al comma 1, la parola: «Acciaierie» è sostituita dalle seguenti: «della società Acciaierie»;
al comma 3, le parole: «all'INPS» sono sostituite dalle seguenti: «all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)».
PROPOSTE EMENDATIVE
EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
(Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA e per sostenere le imprese dell'indotto)
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Acquisizione di Ilva in amministrazione straordinaria e di Adi in amministrazione straordinaria)
1. Al fine di salvaguardare la continuità dei livelli occupazionali, di assicurare la tempestiva conclusione delle opere di bonifica e di risanamento ambientale e sanitario delle aree industriali interessate dagli impianti siderurgici ex ILVA, garantire la chiusura delle fonti inquinanti e la decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde nonché di assicurare la ricollocazione dei lavoratori in nuovi insediamenti produttivi, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad acquisire i beni e le attività aziendali di Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, nonché delle altre società appartenenti ai rispettivi gruppi, attraverso la costituzione di una nuova società interamente controllata ovvero controllata da una società pubblica o a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, verificato il compimento degli interventi di risanamento ambientale e sanitario e la conclusione del processo di decarbonizzazione delle attività produttive degli impianti, valuta l'eventuale immissione, integrale o parziale, delle quote azionarie della nuova società a condizioni di mercato.
01.01. Donno, L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Acquisizione di Ilva in amministrazione
straordinaria)
1. In caso di mancata definizione delle procedure per la cessione degli impianti siderurgici di proprietà della società Ilva S.p.A. in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e di mancata individuazione di nuovi potenziali acquirenti, il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di salvaguardare l'interesse strategico del Paese nel settore siderurgico, di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e la produzione sostenibile dell'acciaio, di realizzare gli interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti ex ILVA, nonché degli interventi di ripristino ambientale e di bonifica delle aree, di assicurare la tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro delle acciaierie e dell'indotto, è autorizzato ad acquisire, in via temporanea e con oneri a carico del bilancio pubblico, direttamente o tramite una società controllata, i complessi aziendali di proprietà della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.
2. Entro cinque anni dall'acquisizione di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede alla dismissione, integrale o parziale, della partecipazione pubblica a condizioni di mercato ad uno o più acquirenti privati, previa valutazione del Piano industriale presentato dai potenziali acquirenti che corrisponda all'interesse strategico del Paese e dei territori sede degli stabilimenti, basato su criteri di sostenibilità economica e finanziaria del complesso aziendale, che garantisca la ripresa e il rilancio industriale ed occupazionale, e che assicuri la sostenibilità ambientale della produzione dell'acciaio, la decarbonizzazione degli stabilimenti, la prosecuzione degli interventi di ripristino ambientale, di bonifica delle aree escluse, nonché la tutela della salute e l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro.
01.02. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Accordo di programma)
1. Al fine di procedere con urgenza agli indifferibili interventi di risanamento ambientale e sanitario delle aree industriali ex ILVA, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica finalizzato:
a) alla programmazione, con la partecipazione degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, nonché dei comitati dei cittadini maggiormente rappresentativi, della definitiva chiusura delle fonti inquinanti entro il 31 dicembre 2026 e della messa in sicurezza degli impianti;
b) all'organizzazione di piani per la riconversione industriale delle attività industriali e la salvaguardia dei livelli occupazionali;
c) alla tempestiva conclusione degli interventi di bonifica, ripristinando a tale scopo la dotazione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1;
d) a realizzare 3 forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della Società Ilva S.p.A. in a.s.;
e) a prevedere programmi per la formazione finalizzati al reimpiego dei lavoratori in esubero di Acciaierie d'Italia in a.s. e di Ilva s.p.a. in a.s. all'interno dell'arsenale militare per il rilancio della cantieristica militare e civile;
f) a prevedere incentivi all'esodo in favore dei lavoratori degli impianti ex ILVA, per un importo non inferiore a 150 mila euro per ciascun lavoratore;
g) a istituire una zona franca prevedendo esenzioni dedicate per le imposte sui redditi, per l'imposta regionale sulle attività produttive e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro;
h) all'istituzione di un Museo industriale della produzione dell'acciaio per il recupero, a fini culturali e turistici degli impianti ex ILVA in disuso;
i) all'istituzione di un Fondo sviluppo per finanziare nuovi investimenti nel settore green, digitale cantieristica e dell'Università del mare;
l) alla riconversione economica, sociale e culturale del territorio.
01.03. L'Abbate, Donno, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Piano industriale)
1. In relazione alle procedure in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge per la cessione degli impianti siderurgici di proprietà della società Ilva S.p.A., il Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, subordina l'acquisizione da parte di nuovi potenziali acquirenti degli impianti siderurgici di proprietà della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, alla presentazione di un dettagliato piano industriale, basato su criteri di sostenibilità economico-finanziaria pluriennale, che garantisca il mantenimento dei livelli occupazionali, e che assicuri la sostenibilità ambientale della produzione dell'acciaio, la realizzazione degli interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti ex ILVA, degli interventi di ripristino ambientale, di bonifica delle aree escluse, nonché la tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, e che corrisponda all'interesse strategico del Paese e dei territori sede degli stabilimenti. Ai fini della valutazione del piano industriale, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un apposito Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese, ivi comprese quelle dell'indotto. Il Ministro delle imprese e del made in Italy comunica alle competenti Commissioni parlamentari, con apposito documento, le determinazioni assunte dal Tavolo istituzionale.
01.04. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Sopprimerlo.
1.3. Donno, L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.
Al comma 1, sostituire le parole: anche per garantire la continuità operativa con le seguenti: per la conclusione delle opere di bonifica e per il ripristino ambientale.
1.5. L'Abbate, Donno, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.
Al comma 1, dopo le parole: anche per garantire aggiungere le seguenti: gli interventi necessari alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute dei lavoratori impiegati negli impianti siderurgici e dei cittadini e.
1.6. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Al comma 1, dopo le parole: anche per garantire aggiungere le seguenti: la manutenzione degli impianti che necessitano di interventi di messa e in sicurezza e.
1.7. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Al comma 1, dopo le parole: anche per garantire aggiungere le seguenti: il mantenimento dei livelli occupazionali e.
1.8. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ed altresì per sostenere, nel limite massimo del 3 per cento della somma residuata, la realizzazione di un Centro unico bonifiche capace di raccogliere, elaborare, analizzare dati provenienti da diverse fonti in tempo reale, o quasi reale, con l'obiettivo di fornire una comprensione approfondita dell'ambiente tarantino a tutela degli ecosistemi, della salute dei cittadini e perciò capace di supportare processi decisionali rapidi ed efficaci, in particolare nel settore delle bonifiche.
1.9. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di supportare i processi decisionali nel settore delle bonifiche e di fornire adeguato sostegno alla tutela degli ecosistemi e della salute dei cittadini, una quota fino al 3 per cento delle somme di cui al comma 1 è destinata alla realizzazione, al funzionamento e all'equipaggiamento tecnico di un Centro Unico Bonifiche finalizzato alla raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il Centro Unico Bonifiche di cui al precedente periodo. Il predetto Centro opera sotto il coordinamento del Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto in collaborazione con ARPA Puglia.
1.10. L'Abbate, Donno, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Il completamento dei programmi di cessione dei complessi aziendali è subordinato al mantenimento dei livelli occupazionali.
1.13. Donno, L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-ter. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono incrementate di 400 milioni di euro e vincolate all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale, di ripristino e di bonifica dell'area interessata dalle conseguenze sull'ambiente e sulla salute degli impianti ex ILVA.
1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate determinate dalle misure di cui al comma 1-quinquies.
1-quinquies. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e al gasolio agricolo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026.
1.14. L'Abbate, Donno, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-ter. Per le finalità di cui al presente articolo, sono stanziati, altresì, ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare per una quota pari a:
a) 200 milioni di euro, ad interventi finalizzati al raggiungimento di obiettivi ambientali misurabili;
b) 100 milioni di euro, agli interventi di messa in sicurezza degli impianti;
c) 50 milioni di euro, al pagamento delle fatture dei fornitori e dei sub-fornitori degli impianti siderurgici di cui al presente comma emesse da almeno trenta giorni;
d) 50 milioni di euro, agli interventi per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente.
1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-ter, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.15. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-ter. Al fine di conseguire una valutazione circa la coerenza, l'efficacia e l'economicità della partecipazione statale in Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., nonché al fine di assicurare la verifica dell'impiego delle risorse destinate alla realizzazione del piano di tutela ambientale e sanitaria e di bonifica del territorio, i commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 17 aprile 2024, presentano alle Camere, entro il 31 gennaio 2026, un piano industriale e degli investimenti, comprensivo della situazione economica e finanziaria dell'impresa, e corredato da una relazione contenente la rendicontazione dettagliata, e aggiornata ogni sei mesi, sull'utilizzo:
a) del finanziamento soci di 680 milioni di euro disposto da Invitalia ad Acciaierie d'Italia s.p.a. nel corso dell'anno 2023;
b) del finanziamento ponte disposto a favore di Acciaierie d'Italia s.p.a. nel 2024 per 320 milioni di euro, incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2025;
c) delle risorse del patrimonio destinato al ripristino ambientale, pari a 400 milioni di euro, destinate alla continuità produttiva;
d) delle risorse trasferite ad Acciaierie d'Italia s.p.a. in ragione del finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113.
1.16. Donno, L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-ter. Ai fini della trasparenza sull'utilizzo delle somme di cui al comma 1, i soggetti beneficiari redigono con cadenza mensile un'apposita relazione, da trasmettere al Governo e alle Camere per l'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari, nella quale sono evidenziati lo stato di avanzamento degli interventi adottati per garantire la continuità operativa degli impianti nonché le misure adottate per la messa in sicurezza degli impianti, per il mantenimento dei livelli occupazionali, per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente, che consentano una valutazione dell'efficacia degli interventi adottati.
1.17. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-ter. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, le parole: «i gestori degli impianti strategici di cui al primo periodo predispongono» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto superiore di sanità (ISS), di concerto con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le aziende sanitarie locali predispongono».
1.18. L'Abbate, Donno, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-ter. All'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. In caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione che comportino un pericolo immediato, grave e rilevante per l'integrità dell'ambiente e della salute umana, il gestore dell'impianto adotta immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Fino al ripristino della conformità l'esercizio degli impianti è sospeso».
1.19. L'Abbate, Donno, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-ter. Una quota pari al 5 per cento delle somme residuate di cui al comma 1, sono destinate alla realizzazione di una nuova indagine epidemiologica da parte dell'Istituto superiore di sanità, di concerto con le aziende sanitarie, l'Arpa Puglia e la regione Puglia, sugli effetti delle esposizioni dei lavoratori e della popolazione di Taranto agli inquinanti emessi dagli impianti industriali dello stabilimento ex ILVA.
1.20. Bonelli, Ghirra.
Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis.
(Fondo per la riconversione industriale e la decarbonizzazione degli stabilimenti ex ILVA)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione di 6.000 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato all'organizzazione di un piano di riconversione industriale degli stabilimenti ex ILVA che includa la decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio attraverso l'utilizzo di forni elettrici alimentati con idrogeno verde, la tempestiva conclusione delle opere di bonifica e di risanamento ambientale e sanitario nonché la chiusura delle fonti inquinanti.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.000 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.
Art. 1-ter.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)
1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per l'anno 2026, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.
2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2026, un'imposta pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:
a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2022, 2023 e 2024;
b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2023, 2024 e 2025.
3. Entro il 30 giugno 2026 i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre 2027, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre 2026.
7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
Art. 1-quater.
(Estensione all'anno 2026 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)
1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.000 milioni di euro anche per l'anno 2026.
2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.
3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2026.
5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Art. 1-quinquies.
(Revisione dei sussidi
ambientalmente dannosi)
1. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Sono disposte ulteriori misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee e con l'esclusione di quelli strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e del gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate per un importo non inferiore a 2.500 milioni di euro annui a per l'anno 2026.
1.01. L'Abbate, Donno, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Stanziamento di risorse per la diversificazione industriale nei territori sede degli impianti dell'ex ILVA S.p.A.)
1. Una quota pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata alla realizzazione di un Piano di investimenti per la diversificazione industriale nei territori sede degli impianti dell'ex ILVA e la concessione di incentivi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, per favorire l'insediamento di attività industriali ambientalmente sostenibili.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy istituisce un apposito Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, e delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle imprese e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative imprese, finalizzato ad assicurare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria a semplificare le procedure e a garantire ad uno o più investitori che contribuiscono alla diversificazione industriale e all'insediamento di nuove attività industriali ambientalmente sostenibili nei territori di cui al comma 1.
3. Ai soggetti imprenditoriali che, in attuazione del Piano di cui al comma 2, si insediano nelle aree territoriali di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute per l'insediamento delle nuove attività industriali, nei limiti di spesa di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito di cui al comma 2, nel rispetto dei limiti di spesa annuale di cui al comma 1.
1.03. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Fondo per la messa in sicurezza
degli Altoforni)
1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato all'attuazione di interventi volti a garantire la prevenzione degli incidenti e la messa in sicurezza degli altoforni presso gli stabilimenti siderurgici di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, nonché per assicurare l'attuazione dei necessari interventi di risanamento ambientale e tutela della salute. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al presente comma.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.04. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Risorse aggiuntive per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del SIN di Taranto)
1. Al fine di sostenere la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di interventi urgenti finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, atte a garantire la tutela della salute e l'innalzamento del livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse ai fini dell'attuazione dei predetti interventi.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede:
a) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (Sad) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
1.05. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità nella gestione di stabilimenti industriali di interesse strategico)
1. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 7 e 8 sono abrogati.
2. Al decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, articolo 9-bis, il comma 5 è abrogato.
1.06. Donno, L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Ripristino delle somme del Patrimonio destinato per le attività di ripristino ambientale)
1. Le somme del patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono incrementate di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2026, con oneri a carico del bilancio pubblico. Tali somme sono vincolate alle attività di ripristino ambientale.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.07. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. I commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 17 aprile 2024, al fine di garantire più elevati livelli di sicurezza all'interno degli impianti siderurgici di cui al comma 1, provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'aggiornamento del Piano di emergenza interna di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
1.08. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sono soppresse le seguenti parole: «e le parole: “con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili,” sono soppresse»;.
b) la lettera b) è abrogata.
1.011. Ghirra, Bonelli.
ART. 2.
(Disposizioni relative al fondo previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Disposizioni relative al fondo previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)
1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:
«2-ter.1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2026, hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 2-quater, anche i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo Ilva, in favore dei quali sia stata emesso un provvedimento giudiziale definitivo di risarcimento dei danni a carico della società Acciaierie d'Italia S.p.A., attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo Ilva.
2-ter.2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025, qualora l'ammontare degli indennizzi riconosciuti ai sensi dei commi 2-ter e 2-ter.1. risulti inferiore alla disponibilità finanziaria annuale del fondo di cui al comma 2-bis, la dotazione annuale residua del medesimo fondo è destinata, fermo in ogni caso il limite di cui al comma 2-quater, a incrementare l'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter già liquidato, ove il suo importo sia inferiore a quello riconosciuto.
2-ter.3. Ai fini dell'incremento dell'indennizzo di cui al comma 2-ter.2., i soggetti potenzialmente beneficiari presentano, entro il 31 marzo 2026, una nuova istanza con le medesime modalità previste dal decreto 3 gennaio 2023 del Ministero delle imprese e del made in Italy, corredata dell'indicazione dell'ammontare dell'indennizzo spettante e dell'ammontare dell'indennizzo effettivamente riconosciuto e liquidato, nonché indicando eventuali variazioni dei dati utili all'erogazione dell'incremento. L'incremento è attribuito prioritariamente ai soggetti che hanno subìto la decurtazione percentuale più elevata ed è erogato entro il 31 luglio 2026.»;
b) al comma 2-quater, le parole: «commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2-bis, 2-ter e 2-ter.1», e dopo le parole: «comma 2-ter» sono inserite le seguenti: «e 2-ter.1».
2. Il Fondo di cui all'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 1,6 milioni di euro per l'anno 2026.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.1. Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Disposizioni relative al fondo previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)
1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:
«2-ter.1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2026, hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 2-quater, anche i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo Ilva, in favore dei quali sia stata emesso un provvedimento giudiziale definitivo di risarcimento dei danni a carico della società Acciaierie d'Italia S.p.A., attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo Ilva.
2-ter.2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025, qualora l'ammontare degli indennizzi riconosciuti ai sensi dei commi 2-ter e 2-ter.1. risulti inferiore alla disponibilità finanziaria annuale del fondo di cui al comma 2-bis, la dotazione annuale residua del medesimo fondo è destinata, fermo in ogni caso il limite di cui al comma 2-quater, a incrementare l'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter già liquidato, ove il suo importo sia inferiore a quello riconosciuto. L'incremento è attribuito prioritariamente ai soggetti che hanno subìto la decurtazione percentuale più elevata.»;
b) al comma 2-quater, le parole: «commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2-bis, 2-ter e 2-ter.1», e dopo le parole: «comma 2-ter» sono inserite le seguenti: «e 2-ter.1».
2. Il Fondo di cui all'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 1,6 milioni di euro per l'anno 2026.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.2. Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Per i giudizi di risarcimento del danno relativi alle controversie di cui al comma 2-ter, dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 278, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, costituisce titolo di accesso al Fondo di cui al comma 2-bis del citato decreto-legge, anche il pronunciamento di una sentenza di risarcimento del danno non definitiva, in favore dei proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo Ilva, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subìto dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo Ilva. Le stesse norme si applicano nei casi in cui sia stato emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in ragione delle medesime cause. È fatta comunque salva la facoltà del proprietario dell'immobile di insinuare il credito riconosciuto dalla sentenza, ovvero del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per la parte eccedente la quota coperta dal Fondo di cui al comma 2-bis del citato decreto-legge.
1-ter. L'indennizzo di cui al comma 1-bis, è riconosciuto nella misura massima del 15 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non superiore a 20.000 euro per ciascuna unità abitativa.
1-quater. All'articolo 1, comma 278, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
1-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.3. Donno, L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, con una dotazione di 21 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al risarcimento in favore del comune di Taranto dei danni patrimoniali e non patrimoniali, materiali e immateriali, causati dall'inquinamento dello stabilimento siderurgico ex ILVA, e riconosciuti con sentenza definitiva.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.02. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
ART. 3.
(Modifiche al decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, e al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47)
Sopprimerlo.
3.1. Donno, L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. La cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e di imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è consentita, previa verifica da parte dell'amministrazione competente, dell'effettiva capacità industriale dell'acquirente nel rispettivo settore, al fine di accertare la sua capacità di gestire e rilanciare l'impresa in modo sostenibile.
3.2. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1.
(Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi per la funzionalità e la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA)
1. Alle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi per la funzionalità e la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA e che a causa dei mancati pagamenti delle fatture emesse da oltre trenta giorni incontrano difficoltà di accesso al credito, è concessa a titolo gratuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in atto riguardanti Ilva S.p.A. e ADI S.p.A., la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta e del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.
2. Per l'accesso alla garanzia del Fondo, le imprese di cui al comma 1 devono aver emesso fatture da oltre trenta giorni non riscosse dal committente di cui al medesimo comma 1, precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni alla data di entrata in vigore del presente decreto, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2017. Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del Fondo di garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e fino all'importo massimo di 30 milioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Sulle operazioni finanziarie di cui al comma 1 può essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi maggiori oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.01. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1.
(Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto)
1. La dotazione del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società Ilva in amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti, il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria.
3. Il decreto per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, relative all'anno 2026, è adottato dal Ministero delle imprese e del made in Italy entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.02. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1.
(Fondo per il sostegno delle imprese di autotrasporto che operano per garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria)
1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese di autotrasporto, ivi comprese quelle che operano in regime di sub-vezione, che operano per garantire la funzionalità e la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato alla copertura, entro il limite massimo della dotazione del Fondo, degli oneri previdenziali e fiscali delle predette imprese di autotrasporto per il periodo di amministrazione straordinaria.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per l'accesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, ai benefici del Fondo da parte delle imprese di autotrasporto di cui al comma 1.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.03. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1.
(Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società Ilva S.p.A. in A.S.)
1. Al fine di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale gravanti sul territorio di Taranto e promuovere interventi di riqualificazione produttiva e diversificazione industriale, mediante la progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è istituito un Fondo, denominato «Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società Ilva S.p.A. in a.s.», con una dotazione finanziaria pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2026, finalizzato alla realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della Società Ilva S.p.A. in a.s. siti a Taranto.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del Fondo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 1,2 miliardi per l'anno 2026 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3.04. Donno, L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1.
(Garanzia SACE per l'accesso al credito delle imprese fornitrici di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria)
1. La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese fornitrici di beni e servizi, ivi comprese quelle in subappalto, che operano per garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che a tal fine abbiano fatturato e maturato crediti non riscossi da più di trenta giorni.
3.05. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
ART. 3-bis.
(Finanziamento in favore della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale)
Sopprimerlo.
3-bis.1. Donno, L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al fine di aggiungere le seguenti: supportare gli indifferibili e urgenti interventi di ripristino e manutenzione, anche straordinaria, degli impianti che necessitano di interventi di messa in sicurezza nonché di sostenere gli ulteriori oneri diretti a preservare la funzionalità e di.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 149 con la seguente: 300;
al comma 4,
sostituire la parola: 149 con la seguente: 300;
aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 151 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-bis.2. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al fine di aggiungere le seguenti: assicurare la tempestiva conclusione delle opere di bonifica e di risanamento ambientale e sanitario delle aree industriali interessate dagli impianti siderurgici ex ILVA e di.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 149 con la seguente: 300;
al comma 4,
sostituire la parola: 149 con la seguente: 300;
aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 151 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-bis.3. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al fine di aggiungere le seguenti: garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e di.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 149 con la seguente: 300;
al comma 4,
sostituire la parola: 149 con la seguente: 300;
aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 151 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-bis.4. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la prosecuzione dell'attività produttiva aggiungere le seguenti: e di garantire la tempestiva conclusione delle opere di bonifica, nonché il ripristino ambientale, delle aree interessate, atte a garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 149 con la seguente: 300;
al comma 4,
sostituire la parola: 149 con la seguente: 300;
aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 151 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-bis.5. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la prosecuzione dell'attività produttiva aggiungere le seguenti: e di garantire gli interventi necessari alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute dei lavoratori impiegati negli impianti siderurgici e dei cittadini.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 149 con la seguente: 300;
al comma 4,
sostituire la parola: 149 con la seguente: 300;
aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 151 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-bis.6. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la prosecuzione dell'attività produttiva aggiungere le seguenti: e di garantire adeguati standard di sicurezza per i lavoratori e la manutenzione degli impianti che necessitano di interventi di messa in sicurezza.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 149 con la seguente: 300;
al comma 4,
sostituire la parola: 149 con la seguente: 300;
aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 151 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-bis.7. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di concerto aggiungere le seguenti: con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e.
3-bis.8. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 149 con la seguente: 300.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Una quota pari a 151 milioni di euro è destinata ad interventi finalizzati al raggiungimento di obiettivi ambientali misurabili.;
al comma 4,
sostituire la parola: 149 con la seguente: 300;
aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 151 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-bis.10. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 149 con la seguente: 300.
Conseguentemente, al comma 4:
sostituire la parola: 149 con la seguente: 300;
aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 151 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-bis.11. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 149 con la seguente: 200.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Una quota pari a 51 milioni di euro è destinata al pagamento delle fatture dei fornitori e dei sub-fornitori degli impianti siderurgici di cui al presente comma emesse da almeno trenta giorni;
al comma 4,
sostituire la parola: 149 con la seguente: 200;
aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 51 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-bis.9. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: gestione transitoria aggiungere le seguenti: , di mantenimento dei livelli occupazionali, e di tutela ambientale e sanitaria,.
3-bis.12. L'Abbate, Donno, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per il 2026 al fine di garantire, nelle more della vendita degli impianti ad un nuovo acquirente, il mantenimento dei livelli occupazionali e gli interventi necessari alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati negli impianti siderurgici e dei cittadini.
Conseguentemente, al comma 4:
sostituire la parola: 149 con la seguente: 249;
aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-bis.13. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per il 2026 da destinare ad interventi che contemperino gli interventi per la sicurezza dei lavoratori, la salvaguardia e la sicurezza degli impianti, il mantenimento dell'occupazione e la tutela della salute e dell'ambiente.
Conseguentemente, al comma 4:
sostituire la parola: 149 con la seguente: 249;
aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-bis.14. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Sono stanziati, altresì, ulteriori 350 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare per una quota pari a:
a) 150 milioni di euro, ad interventi finalizzati al raggiungimento di obiettivi ambientali misurabili;
b) 100 milioni di euro, agli interventi di messa in sicurezza degli impianti;
c) 50 milioni di euro, al pagamento delle fatture dei fornitori e dei sub-fornitori degli impianti siderurgici di cui al presente comma emesse da almeno trenta giorni.
d) 50 milioni di euro, agli interventi per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente.
1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-bis.15. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato al sostegno delle imprese dell'indotto Ilva. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuità operativa degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con i soggetti che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo da concedere nell'ambito del regime de minimis, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti dei soggetti che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui. Ai relativi oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-bis.17. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese di autotrasporto, ivi comprese quelle che operano in regime di sub-vezione, che operano per garantire la funzionalità e la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato alla copertura, entro il limite massimo della dotazione del Fondo, degli oneri previdenziali e fiscali delle predette imprese di autotrasporto per il periodo di amministrazione straordinaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti, entro trenta dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per l'accesso ai benefici del Fondo da parte delle imprese di autotrasporto di cui al presente comma. Ai relativi oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-bis.18. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La dotazione del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società Ilva in amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti, il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con i soggetti che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria. Il decreto per l'assegnazione delle risorse di cui al presente comma è adottato dal Ministero delle imprese e del made in Italy entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-bis.19. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato all'attuazione di interventi volti a garantire la prevenzione degli incidenti e la messa in sicurezza degli altoforni presso gli stabilimenti siderurgici di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, nonché per assicurare l'attuazione dei necessari interventi di risanamento ambientale e tutela della salute. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Ai relativi oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-bis.20. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini della trasparenza sull'utilizzo delle somme di cui al comma 1, i soggetti beneficiari redigono con cadenza mensile un'apposita relazione, da trasmettere al Governo e alle Camere per l'esame da parte delle competenti commissioni parlamentari, nella quale sono evidenziati lo stato di avanzamento degli interventi adottati per garantire la continuità operativa degli impianti nonché le misure adottate per la messa in sicurezza degli impianti, per il mantenimento dei livelli occupazionali, per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente, che consentano una valutazione dell'efficacia degli interventi adottati.
3-bis.21. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini della trasparenza sull'utilizzo delle somme di cui al comma 1, i soggetti beneficiari al fine di garantire più elevati livelli di sicurezza all'interno degli impianti siderurgici di cui al comma 1, provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'aggiornamento del Piano di emergenza interna di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
3-bis.22. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In caso di mancata definizione delle procedure per la cessione a terzi del compendio aziendale di cui al comma 1 e di mancata individuazione di nuovi potenziali acquirenti, il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di salvaguardare l'interesse strategico del Paese nel settore siderurgico, di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e la produzione sostenibile dell'acciaio, di realizzare gli interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti ex ILVA, nonché degli interventi di ripristino ambientale e di bonifica delle aree, di assicurare la tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro delle acciaierie e dell'indotto, è autorizzato ad acquisire, in via temporanea e con oneri a carico del bilancio pubblico, direttamente o tramite una società controllata, i complessi aziendali di proprietà della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Entro cinque anni dall'acquisizione di cui al presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede alla dismissione, integrale o parziale, della partecipazione pubblica a condizioni di mercato ad uno o più acquirenti privati, previa valutazione del Piano industriale presentato dai potenziali acquirenti che corrisponda all'interesse strategico del Paese e dei territori sede degli stabilimenti, basato su criteri di sostenibilità economica e finanziaria del complesso aziendale, che garantisca la ripresa e il rilancio industriale ed occupazionale, e che assicuri la sostenibilità ambientale della produzione dell'acciaio, la decarbonizzazione degli stabilimenti, la prosecuzione degli interventi di ripristino ambientale, di bonifica delle aree escluse, nonché la tutela della salute e l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro.
3-bis.23. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, subordina l'acquisizione da parte di terzi del compendio aziendale di cui al comma 1, alla presentazione di un dettagliato Piano Industriale, basato su criteri di sostenibilità economico-finanziaria, che garantisca il mantenimento dei livelli occupazionali, e che assicuri la sostenibilità ambientale della produzione dell'acciaio, la realizzazione degli interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti ex ILVA, degli interventi di ripristino ambientale, di bonifica delle aree escluse, nonché la tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, e che corrisponda all'interesse strategico del Paese e dei territori sede degli stabilimenti. Ai fini della valutazione del Piano industriale, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un apposito Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese, ivi comprese quelle dell'indotto. Il Ministro delle imprese e del made in Italy comunica alle Camere ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari, con apposito documento, le determinazioni assunte dal Tavolo istituzionale.
3-bis.24. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-bis. A titolo di contributo statale, nell'ambito della cessione del compendio aziendale a terzi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione di 2.600 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'organizzazione di un programma di chiusura delle fonti inquinanti e di piano di riconversione industriale degli stabilimenti ex ILVA che includa la decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio attraverso l'utilizzo di forni elettrici alimentati con idrogeno verde, la tempestiva conclusione delle opere di bonifica e di risanamento ambientale e sanitario.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 2.600 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 4-quater a 4-quaterdecies.
4-quater. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per l'anno 2026, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.
4-quinquies. I soggetti di cui al comma 4-quater, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2026, un'imposta pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:
a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2022, 2023 e 2024;
b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2023, 2024 e 2025.
4-sexies. Entro il 30 giugno 2026 i soggetti di cui al comma 4-quater, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
4-septies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-sexies.
4-octies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre 2027, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 4-quinquies e 4-sexies, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 4-quinquies, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
4-novies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 4-quater, dopo il 30 settembre 2026.
4-decies. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 4-quater, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 4-sexies, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
4-undecies. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 4-quater e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
4-duodecies. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.300 milioni di euro anche per l'anno 2026.
4-terdecies. Il contributo di solidarietà di cui al comma 4-duodecies è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
4-quaterdecies. Il contributo di solidarietà di cui al comma 4-duodecies dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2026. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
3-bis.25. Donno, L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
(Inammissibile)
ART. 4.
(Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria)
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-bis.1. Per l'anno 2026, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro è autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori impiegati presso gli stabilimenti ex ILVA, per una durata coerente con quanto previsto dal programma aziendale di cessazione di attività, in ogni caso in cui sussistano concrete prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. Agli oneri derivanti dal primo periodo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Al fine del monitoraggio della relativa spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e, al fine del monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo, all'Inps.».
4.1. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Al comma 1, sostituire le parole: 11,4 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 11,4 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.
4.3. Donno, L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di finanziare la concessione di incentivi all'esodo, di importo non inferiore a 150.000 euro a lavoratore, in favore dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026.
2-ter. I criteri e le modalità attuative dell'incentivo all'esodo di cui al comma 2-bis, sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.4. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Ai lavoratori dipendenti della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, che sono stati esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni, si applica, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, la maggiorazione contributiva di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.5. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di sostenere programmi per la formazione e la riqualificazione professionale dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione straordinaria, per i quali sia prorogato il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro per l'anno 2027 finalizzato alla realizzazione di corsi di formazione nel settore delle bonifiche e nell'utilizzo di nuove tecnologie.
4-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4.6. L'Abbate, Donno, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti, altresì, ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa degli stabilimenti produttivi della società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, nel limite di spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro per l'anno 2027.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4.7. Donno, L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni per il sostegno delle PMI dell'indotto di grandi imprese in crisi)
1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto delle grandi imprese in crisi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con grandi imprese in crisi.
3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime de minimis, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle grandi imprese in crisi e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.03. Donno, L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Istituzione del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della Società Ilva S.p.A. in A.S.)
1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto della Società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo, denominato «Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto Ilva», con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in a.s.
3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime de minimis, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.
4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle imprese e del made in Italy definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.04. L'Abbate, Donno, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Fondo per la tutela dei lavoratori delle imprese dell'indotto Ilva)
1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale dei territori presso i quali sono insediati gli impianti ex ILVA, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo, denominato «Fondo a tutela dei lavoratori dell'indotto Ilva», con una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad assicurare un trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di 12 mesi nel corso del 2025, per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. e che non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero abbiano esaurito i limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero del made in Italy, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo, con particolare riferimento alla individuazione delle aziende interessate, del numero di lavoratori coinvolti nonché delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.
4. Agli oneri del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4.05. L'Abbate, Donno, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Incentivi all'esodo lavoratori degli stabilimenti ex ILVA)
1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, destinato a finanziare la concessione di incentivi all'esodo, di importo non inferiore a 150.000 euro a lavoratore, nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex ILVA S.p.A. in a.s. e della società Acciaierie d'Italia in a.s.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.07. Donno, L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Finanziamento dei processi di transizione di grandi imprese in crisi)
1. Nel Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è istituita un'apposita sezione denominata «Fondo speciale transizioni», con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, destinata a finanziare i processi di transizione di grandi imprese in crisi e del loro indotto o filiera.
2. Con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al «Fondo speciale transizioni».
4.010. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di maggiorazioni contributive per il personale siderurgico esposto all'amianto)
1. I lavoratori dipendenti degli impianti ex ILVA che sono stati esposti all'amianto per oltre dieci anni hanno diritto alle maggiorazioni contributive con un coefficiente pari all'1,5 del periodo di esposizione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.011. L'Abbate, Donno, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure di protezione sociale Inps a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali)
1. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale Inps a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi, sia in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'articolo 1, comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*4.012. Ghirra, Bonelli, Mari.
*4.013. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio, Fornaro, Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231)
1. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, dopo il comma 2-quater, è aggiunto il seguente:
«2-quinquies. Il gestore di un'installazione, come disposto dalla sentenza della Corte di giustizia 25 giugno 2024, C-626/22, è soggetto all'obbligo di fornire informazioni relative al tipo, all'entità e al potenziale effetto negativo delle emissioni che possono essere prodotte da tale installazione, affinché le autorità competenti possano fissare valori limite relativi alle relative emissioni, con la sola eccezione di quelle che, per il loro tipo o per la loro entità, non sono tali da costituire un rischio per l'ambiente o la salute umana.».
4.015. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231)
1. All'articolo 1-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le parole: «sette anni» sono sostituite con le seguenti: «cinque anni».
4.016. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231)
1. All'articolo 1-bis, comma 2-ter, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, dopo le parole: «dell'autorizzazione integrata ambientale», sono aggiunte le seguenti: «, nonché per l'attuazione di un piano di riduzione degli inquinanti entro 12 mesi».
4.017. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche agli articoli 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)
1. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, comma 2-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comprende, altresì, i dati del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del registro dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene».
2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e recante, altresì, i dati del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del registro dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene».
4.018. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)
1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, il comma 1 è abrogato.
4.019. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)
1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e un piano di riduzione degli inquinanti entro dodici mesi».
4.020. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)
1. All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (Iss), redatto di concerto con l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente (Arpa), l'Azienda sanitaria locale (Asl) e l'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale (Aress) che operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
4.022. Bonelli, Ghirra.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)
1. All'articolo 1-ter, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, le parole: «, e senza possibilità di reiterazione,» sono soppresse.
4.023. Bonelli, Ghirra.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)
1. All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «finanza pubblica» sono inserite le seguenti: «, nonché dell'Arpa, dell'Aress e della Asl territorialmente competenti»;
b) al secondo periodo, le parole: «sulla base della documentazione in possesso» sono sostituite con le seguenti: «elaborato congiuntamente all'Arpa, all'Aress e alla Asl territorialmente competenti».
4.024. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifica agli articoli 1-ter e 1-quater del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)
1. Al decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1-ter, comma 4:
1) al secondo periodo, dopo le parole: «152 del 2006», sono inserite le seguenti: «con l'Istituto superiore di sanità (Iss)»;
2) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Le determinazioni motivate conclusive della conferenza dei servizi e dell'Istituto superiore di sanità sono rilasciate entro sessanta giorni dalla data della prima riunione dei due organismi.»;
b) all'articolo 1-quater, comma 1, le parole: «la determinazione motivata conclusiva della conferenza dei servizi è rilasciata», sono sostituite con le seguenti: «le determinazioni motivate conclusive della conferenza dei servizi e dell'Istituto superiore di sanità sono rilasciate».
4.026. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifica agli articoli 1-ter e 1-quater del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)
1. Al decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1-ter:
1) al comma 3:
1.1) al secondo periodo, le parole: «trenta giorni» sono sostituite con le seguenti: «quarantacinque giorni»;
1.2) al terzo periodo, le parole: «quindici giorni» sono sostituite con le seguenti: «trenta giorni»;
2) al comma 4:
2.1) al primo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite con le seguenti: «novanta giorni»;
2.2) al secondo periodo, le parole: «dieci giorni» sono sostituite con le seguenti: «venti giorni»;
2.3) all'ultimo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite con le seguenti: «novanta giorni»;
b) all'articolo 1-quater, al comma 1:
1) le parole: «15 febbraio 2025» sono sostituite con le seguenti: «3 marzo 2025»;
2) le parole: «trenta giorni», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «quarantacinque giorni».
4.027. Ghirra, Bonelli.
EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Criteri per la selezione dei soggetti che hanno presentato manifestazioni di interesse per l'acquisizione dell'ex ILVA)
1. Al fine di avviare una selezione dei soggetti che hanno presentato manifestazioni di interesse per l'acquisizione dell'ex ILVA che tenga conto delle esigenze di sostenibilità ambientale, tutela occupazionale e sviluppo del territorio, è necessario, pena esclusione dalla selezione, che:
a) ogni fase della selezione, della valutazione e dell'approvazione delle offerte avvenga in totale trasparenza, con un processo di monitoraggio pubblico e un coinvolgimento attivo delle istituzioni locali, dei lavoratori e delle parti sociali;
b) ogni soggetto che presenta una manifestazione di interesse alleghi un piano industriale dettagliato che dimostri la capacità di garantire la piena integrazione dell'impianto nell'economia verde del Paese, con l'obiettivo di:
1) decarbonizzare progressivamente la produzione;
2) ridurre in modo significativo l'impatto ambientale, con un piano chiaro per il raggiungimento di obiettivi concreti di riduzione delle emissioni di CO2 e gestione sostenibile delle risorse;
3) intraprendere un processo di innovazione tecnologica teso a rendere lo stabilimento competitivo nel settore dell'acciaio a basse emissioni.
2. Il piano industriale deve includere impegni vincolanti e quantificabili per il rispetto degli standard ambientali, con specifico riferimento alla transizione ecologica e alla risanabilità ambientale, ed in particolare:
a) il candidato deve fornire garanzie circa l'utilizzo di tecnologie a basse emissioni, come l'impiego di idrogeno verde, la conversione a forni elettrici, il rafforzamento del sistema di riciclo e la gestione delle scorie e dei rifiuti industriali;
b) il piano deve prevedere la riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 70 per cento entro il 2030 e la decarbonizzazione completa dello stabilimento entro il 2035.
3. Il soggetto che presenta la manifestazione di interesse è tenuto ad elaborare un piano di tutela occupazionale, con impegni vincolanti per la salvaguardia dei posti di lavoro esistenti, nonché la creazione di nuovi posti di lavoro attraverso il processo di transizione ecologica e, in particolare:
a) tale piano deve includere iniziative di formazione e riqualificazione professionale per i lavoratori coinvolti, in particolare quelli che operano in settori che saranno gradualmente riconvertiti o dismessi;
b) il piano occupazionale deve prevedere l'assunzione di nuove figure professionali per supportare la transizione verso l'economia verde, come tecnici specializzati nelle energie rinnovabili, nella gestione sostenibile dei rifiuti e nella digitalizzazione dei processi produttivi.
4. Ogni proposta deve includere un piano di responsabilità sociale, con impegni vincolanti verso la comunità di Taranto e le aree circostanti, attraverso investimenti diretti in progetti di sviluppo locale, educazione e salute, nonché iniziative per ridurre l'impatto negativo sulla salute pubblica causato dall'inquinamento industriale.
5. Il soggetto è tenuto ad instaurare un dialogo costante con le autorità locali, i sindacati e le organizzazioni sociali, garantendo un approccio inclusivo e partecipativo nella gestione delle problematiche ambientali e sociali.
6. La manifestazione di interesse deve essere accompagnata da un piano finanziario solido e credibile, che attesti la capacità dell'operatore di sostenere gli investimenti necessari per la transizione ecologica e la modernizzazione dello stabilimento.
7. È richiesta, altresì, la presentazione di una proposta vincolante, con una quantificazione economica chiara degli investimenti da effettuare nei primi 5 anni e una scadenza per l'attuazione degli interventi principali.
8. La selezione delle manifestazioni di interesse è affidata ad un Comitato di valutazione, composto da esperti indipendenti in ambito ambientale, industriale, economico e sociale, nonché da rappresentanti delle istituzioni locali e dei sindacati. Tale Comitato ha il compito di esaminare le proposte ricevute, verificando la congruenza con i criteri stabiliti dal presente articolo, e di fornire una valutazione trasparente e motivata in merito alla selezione del soggetto più idoneo.
9. Ogni proposta è oggetto di un monitoraggio continuo, con la creazione di un sistema di reportistica annuale a garanzia del rispetto degli impegni assunti, in particolare per quanto attiene la sostenibilità ambientale e la tutela occupazionale.
10. La proposta selezionata è vincolante e non modificabile senza una giustificazione adeguata e senza l'approvazione del Comitato di valutazione.
11. Qualora il soggetto selezionato non rispetti gli impegni previsti nel piano industriale o non attui i progetti di sostenibilità, è previsto il ritiro immediato della concessione e la revoca dei benefici concessi, con la possibilità di reintegrare la gestione dell'impianto a soggetti pubblici o a operatori che presentino proposte più rispettose degli impegni ambientali e sociali.
12. Si applicano sanzioni penali economiche a carico del soggetto inadempiente, proporzionate al valore dell'inadempimento, utilizzate per finanziare interventi di risanamento ambientale e di supporto ai lavoratori e alla comunità.
1.02. Ghirra, Bonelli.
ART. 2.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Istituzione del Fondo di garanzia per la compensazione ed il recupero dei crediti pregressi vantati dalle imprese nei confronti delle precedenti gestioni dell'ex ILVA)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, è istituito un fondo, denominato «Fondo di garanzia per la compensazione ed il recupero dei crediti pregressi vantati dalle imprese nei confronti delle precedenti gestioni dell'ex ILVA», con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per tali anni dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
2.01. Ghirra, Bonelli.
ART. 4.
Al comma 1, sostituire le parole da: nel limite di 8,6 milioni, fino alla fine del comma, con le seguenti: di 150 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro per l'anno 2026.
Conseguentemente, al comma 2:
sostituire le parole: 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2026, con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro per l'anno 2026;
aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD), di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
4.2. Ghirra, Bonelli, Mari.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Clausola di trasparenza economico-finanziaria relativa ad Acciaierie d'Italia S.p.A.)
1. Al fine di garantire la piena trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e nella gestione economico-finanziaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., nonché delle società controllate o collegate direttamente o indirettamente allo stesso gruppo industriale, è fatto obbligo al Ministero delle imprese e del made in Italy di assicurare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la pubblicazione periodica delle informazioni di cui ai successivi commi.
2. Con cadenza mensile, la società Acciaierie d'Italia S.p.A. trasmette ai Ministeri di cui al comma 1 un rendiconto analitico contenente:
a) l'ammontare delle perdite economiche registrate nel mese di riferimento, espresse in valore assoluto e cumulato dall'inizio dell'esercizio;
b) l'andamento dei ricavi, dei costi operativi e finanziari e del risultato economico mensile;
c) la situazione debitoria complessiva, con indicazione distinta e dettagliata dei debiti verso fornitori, istituti di credito, pubbliche amministrazioni, enti previdenziali e assistenziali, nonché di ogni altra passività rilevante, specificando l'anzianità del debito e le eventuali esposizioni scadute.
3. I dati di cui al comma 2 sono accompagnati da una certificazione di veridicità e completezza sottoscritta dall'organo amministrativo e dal collegio sindacale ovvero dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a rendere pubblica, con cadenza mensile, la quantificazione puntuale della spesa pubblica complessiva sostenuta per gli strumenti di integrazione salariale comunque riconosciuti ai lavoratori della società Acciaierie d'Italia S.p.A., con specificazione:
a) del numero dei lavoratori interessati;
b) della tipologia di trattamento di integrazione salariale;
c) dell'importo lordo e netto erogato nel mese di riferimento e del totale cumulato.
5. Le informazioni di cui ai commi 2 e 4 sono pubblicate, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, sui siti istituzionali dei Ministeri competenti in un'apposita sezione denominata «Trasparenza Acciaierie d'Italia», in formato aperto e facilmente accessibile, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
6. L'omessa, incompleta o non veritiera trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo costituisce grave irregolarità gestionale ed è valutata ai fini dell'adozione delle misure previste dalla normativa vigente, ivi incluse le responsabilità amministrative e contabili degli organi societari competenti.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano per tutta la durata di eventuali interventi pubblici di sostegno finanziario, diretto o indiretto, nonché per il periodo di fruizione di ammortizzatori sociali a carico della finanza pubblica.
4.01. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Istituzione della Commissione di esperti indipendenti per la valutazione della sostenibilità economica e sociale della crisi dell'Ilva)
1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione di esperti indipendenti con il compito di valutare la sostenibilità economica complessiva della crisi dell'Ilva, alla luce delle alternative industriali, economiche e sociali disponibili, con particolare riferimento a quelle maggiormente idonee a garantire la tutela occupazionale e un reddito certo a tutti i lavoratori coinvolti.
2. La Commissione è incaricata di:
a) analizzare l'attuale situazione economico-finanziaria, industriale e occupazionale del complesso siderurgico dell'Ilva;
b) valutare la sostenibilità nel medio e lungo periodo degli scenari di continuità produttiva, riconversione industriale e ridimensionamento o cessazione delle attività;
c) individuare e comparare alternative economicamente e socialmente più sostenibili, tenendo conto degli impatti sull'occupazione, sul reddito dei lavoratori, sul tessuto produttivo locale e nazionale, nonché sulla finanza pubblica;
d) formulare proposte volte ad assicurare, in ogni scenario considerato, la garanzia di un reddito certo e adeguato a tutti i lavoratori direttamente e indirettamente coinvolti, anche mediante strumenti di sostegno al reddito, politiche attive del lavoro e percorsi di riqualificazione professionale.
3. La Commissione è composta da dieci membri, scelti tra esperti di comprovata competenza ed esperienza in materia di economia industriale, diritto del lavoro, politiche sociali, finanza pubblica, riconversione produttiva e sostenibilità ambientale, che non abbiano avuto, nei cinque anni precedenti, incarichi o rapporti professionali con soggetti direttamente coinvolti nella gestione dell'Ilva.
4. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolgono il loro incarico in piena autonomia e indipendenza di giudizio, senza vincoli di mandato.
5. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data di insediamento e trasmette una relazione finale al Governo e al Parlamento, contenente le valutazioni svolte e le proposte formulate ai sensi del presente articolo.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4.02. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Fondo speciale transizioni)
1. Nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è istituito il «Fondo speciale transizioni», con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, destinata a finanziare i processi di transizione di grandi imprese e loro indotto e/o filiera.
2. Per le finalità del presente articolo, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al comma 1, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dal 2026.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.
4.06. Ghirra, Bonelli, Mari.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Contratto di espansione)
1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «nonché per gli anni 2026 e 2027,»;
b) al comma 1-ter, dopo le parole: «Per gli anni 2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «nonché per gli anni 2026 e 2027,».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari rispettivamente a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.
3. La spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva quantificata in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
4.08. Ghirra, Bonelli, Mari.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28)
1. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027» e le parole: «, per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane», sono soppresse;
b) al comma 8, le parole: «16,7 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027»;
c) al comma 11, le parole: «nel limite di 16,7 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari rispettivamente a 16,7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.
3. La spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, rispettivamente, una minore spesa complessiva quantificata, rispettivamente, in 16,7 milioni di euro per l'anno 2025 e in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
4.09. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231)
1. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, dopo il comma 2-quater, sono aggiunti i seguenti:
«2-quinquies. La Valutazione del danno sanitario (VDS) include un monitoraggio specifico degli effetti sanitari sui lavoratori degli impianti ex ILVA, nonché sulla popolazione del territorio interessato con particolare attenzione all'esposizione agli inquinanti industriali. A tal fine, è istituita presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) una biobanca per la raccolta e la conservazione di campioni biologici, con l'obiettivo di tracciare nel tempo le esposizioni e gli effetti sulla salute, garantendo la protezione dei dati personali e il rispetto della normativa in materia di privacy.
2-sexies. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è disciplinata l'organizzazione il funzionamento della Biobanca di cui al comma 2-quinquies.
2-septies. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».
4.014. Bonelli, Ghirra.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)
1. All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS), redatto di concerto con l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA), l'Azienda sanitaria locale (ASL) e l'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale (ARESS) che operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
4.025. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)
1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite con le seguenti: «600 milioni di euro complessivi per il triennio 2026-2028»;
b) il comma 3, è sostituito con il seguente:
«3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni di euro complessivi per il triennio 2026-2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2026, 2027 e 2028 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».
4.028. Ghirra, Bonelli.
A.C. 2761 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il decreto introduce misure con l'obiettivo di garantire la continuità operativa degli stabilimenti gestiti al momento da Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, attraverso interventi di natura emergenziale e transitoria, mediante misure di carattere finanziario, per il sostegno al reddito dei lavoratori e con il ricorso alla cassa integrazione straordinaria;
si tratta di misure di carattere propedeutico rispetto a un più ampio piano per il futuro dell'acciaio in Italia, per il quale è necessario l'avvio di un percorso di rilancio della siderurgia italiana e del polo ex ILVA, fondato sulla decarbonizzazione ed escludendo ogni ipotesi di dismissione o chiusura degli impianti;
per realizzare ciò è necessario un intervento pubblico forte che consenta di governare la transizione industriale senza abbandonare lavoratori e territori. Vi è la necessità di un nuovo modello fondato su innovazione, centralità dello Stato e tutela dell'ambiente, con un piano industriale unitario, sostenuto da investimenti pubblici e privati e da un percorso autentico e socialmente sostenibile di transizione ecologica;
in questo quadro non si può percorrere esclusivamente la strada del cosiddetto «ciclo corto», qualora tale scelta si traduca in una transizione non governata, con il progressivo spegnimento degli impianti a caldo a Taranto, il ricorso massiccio alla cassa integrazione per migliaia di lavoratori e la riduzione della capacità produttiva nazionale. È necessario un percorso che coinvolga l'intero sistema siderurgico, evitando tavoli separati tra gli stabilimenti del nord e del sud, e prevedendo un piano immediato e coerente anche per gli stabilimenti del nord;
va posta particolare attenzione sulla situazione dello stabilimento di Novi Ligure che, privo delle forniture provenienti da Taranto, rischia di interrompere la produzione e di perdere clienti strategici, con conseguente dispersione di competenze industriali e professionali,
impegna il Governo:
a completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
autorizzare, in via temporanea e straordinaria, l'acquisto di coils o bramme da fornitori esterni, quale misura indispensabile per garantire la continuità produttiva dello stabilimento di Novi Ligure, mantenere i clienti storici e preservare le competenze interne;
mettere in atto tutte le azioni necessarie affinché sia garantita una prospettiva industriale e occupazionale per l'acciaio italiano anche a Novi Ligure, nell'ambito di un piano industriale nazionale della siderurgia.
9/2761/1. Fornaro.
La Camera,
premesso che:
il decreto introduce misure con l'obiettivo di garantire la continuità operativa degli stabilimenti gestiti al momento da Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, attraverso interventi di natura emergenziale e transitoria, mediante misure di carattere finanziario, per il sostegno al reddito dei lavoratori e con il ricorso alla cassa integrazione straordinaria;
si tratta di misure di carattere propedeutico rispetto a un più ampio piano per il futuro dell'acciaio in Italia, per il quale è necessario l'avvio di un percorso di rilancio della siderurgia italiana e del polo ex ILVA, fondato sulla decarbonizzazione ed escludendo ogni ipotesi di dismissione o chiusura degli impianti;
per realizzare ciò è necessario un intervento pubblico forte che consenta di governare la transizione industriale senza abbandonare lavoratori e territori. Vi è la necessità di un nuovo modello fondato su innovazione, centralità dello Stato e tutela dell'ambiente, con un piano industriale unitario, sostenuto da investimenti pubblici e privati e da un percorso autentico e socialmente sostenibile di transizione ecologica;
in questo quadro non si può percorrere esclusivamente la strada del cosiddetto «ciclo corto», qualora tale scelta si traduca in una transizione non governata, con il progressivo spegnimento degli impianti a caldo a Taranto, il ricorso massiccio alla cassa integrazione per migliaia di lavoratori e la riduzione della capacità produttiva nazionale. È necessario un percorso che coinvolga l'intero sistema siderurgico, evitando tavoli separati tra gli stabilimenti del nord e del sud, e prevedendo un piano immediato e coerente anche per gli stabilimenti del nord;
va posta particolare attenzione sulla situazione dello stabilimento di Novi Ligure che, privo delle forniture provenienti da Taranto, rischia di interrompere la produzione e di perdere clienti strategici, con conseguente dispersione di competenze industriali e professionali,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte a:
garantire la continuità produttiva dello stabilimento di Novi Ligure, mantenere i clienti storici e preservare le competenze interne;
mettere in atto tutte le azioni necessarie affinché sia garantita una prospettiva industriale e occupazionale per l'acciaio italiano anche a Novi Ligure, nell'ambito di un piano industriale nazionale della siderurgia.
9/2761/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Fornaro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti volte ad assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA e a garantire la tenuta del comparto siderurgico nazionale, settore strategico per il sistema industriale del paese;
il polo siderurgico di Piombino rappresenta uno degli snodi fondamentali della filiera dell'acciaio, in stretta relazione produttiva, logistica e industriale con gli altri siti siderurgici nazionali, inclusi gli stabilimenti ex ILVA;
la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA e il rilancio del polo siderurgico di Piombino costituiscono obiettivi complementari e interdipendenti per il rafforzamento della capacità produttiva nazionale nel settore dell'acciaio;
le disposizioni urgenti in materia di termini normativi e autorizzativi previste dal decreto risultano rilevanti anche ai fini della realizzazione degli interventi infrastrutturali e industriali necessari al pieno sviluppo del sito siderurgico di Piombino;
dopo la richiesta di proroga di SNAM è tornato di attualità il dibattito sul rigassificatore di Piombino e sulla totale mancanza di compensazioni sul territorio per quell'opera di interesse nazionale che ha gravato su un'area di crisi industriale complessa (articolo 1 della legge n. 71/2013) rallentandone ulteriormente lo sviluppo del porto;
alla Camera e al Senato nell'attuale Legislatura è giacente una proposta di legge su tale tematica «Disposizioni per il rilancio economico, occupazionale, sociale, ambientale, infrastrutturale e culturale dell'area di Piombino e riduzione del prezzo dei costi dell'energia per gli utenti domestici e imprese del territorio» che prevede «risorse per la reindustrializzazione per l'area di crisi industriale di Piombino»;
l'accordo di programma sottoscritto per il rilancio del polo siderurgico di Piombino prevede il potenziamento infrastrutturale del porto, compresa la realizzazione di una nuova banchina funzionale all'approvvigionamento delle materie prime per l'acciaieria, infrastruttura essenziale per la sostenibilità industriale dell'intero sito;
la realizzazione della nuova banchina portuale costituisce condizione necessaria non solo per il progetto siderurgico in corso a Piombino, ma per lo sviluppo complessivo del porto e per il rafforzamento logistico della filiera dell'acciaio;
allo stato attuale, la copertura finanziaria pubblica per tale infrastruttura non risulta ancora formalmente stanziata o vincolata e non sono state pienamente definite le modalità di contributo pubblico e privato;
permangono criticità relative al rilascio delle concessioni demaniali portuali e alle tempistiche autorizzative, come segnalato dalle organizzazioni sindacali e dalle istituzioni locali;
in questo contesto la Camera dei deputati ha già approvato un ordine del giorno (atto numero 9/02527/007) che ha impegnato il Governo: ad onorare gli impegni presi nell'accordo di programma per il potenziamento infrastrutturale del porto di Piombino, compresa una nuova banchina dedicata alle materie prime per l'acciaieria Metinvest; ad assicurare, come previsto nell'accordo di programma e nel rispetto delle competenze e prerogative delle Autorità di Sistema Portuale, che, nella fase di realizzazione della nuova banchina, il rinnovo delle concessioni delle infrastrutture portuali affermi l'interesse pubblico della loro piena utilizzazione, e dunque si orienti a riconoscere e soddisfare, in funzione del fabbisogno di supporto logistico dei traffici che si svilupperanno, il nuovo assetto produttivo determinato dalla realizzazione dell'Accordo di Programma,
impegna il Governo
ad assicurare, nell'ambito dell'attuazione del provvedimento in esame e coerentemente con gli impegni già assunti con l'ordine del giorno numero 9/02527/007, il coordinamento delle misure urgenti per la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA con gli interventi necessari al pieno rilancio del polo siderurgico di Piombino, completando il quadro delle misure dallo stesso recate con l'adozione di ulteriori misure, anche normative, volte a garantire la tempestiva disponibilità delle risorse finanziarie, la certezza dei tempi autorizzativi e concessori e la realizzazione delle infrastrutture portuali e logistiche indispensabili a sostenere il nuovo assetto produttivo del sito, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento della filiera nazionale dell'acciaio e finanziando le opere finalizzate alla reindustrializzazione del sito di Piombino come compensazioni per l'installazione del rigassificatore.
9/2761/2. Simiani, Gianassi, Bonafè.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti volte ad assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA e a garantire la tenuta del comparto siderurgico nazionale, settore strategico per il sistema industriale del paese;
il polo siderurgico di Piombino rappresenta uno degli snodi fondamentali della filiera dell'acciaio, in stretta relazione produttiva, logistica e industriale con gli altri siti siderurgici nazionali, inclusi gli stabilimenti ex ILVA;
la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA e il rilancio del polo siderurgico di Piombino costituiscono obiettivi complementari e interdipendenti per il rafforzamento della capacità produttiva nazionale nel settore dell'acciaio;
le disposizioni urgenti in materia di termini normativi e autorizzativi previste dal decreto risultano rilevanti anche ai fini della realizzazione degli interventi infrastrutturali e industriali necessari al pieno sviluppo del sito siderurgico di Piombino;
dopo la richiesta di proroga di SNAM è tornato di attualità il dibattito sul rigassificatore di Piombino e sulla totale mancanza di compensazioni sul territorio per quell'opera di interesse nazionale che ha gravato su un'area di crisi industriale complessa (articolo 1 della legge n. 71/2013) rallentandone ulteriormente lo sviluppo del porto;
alla Camera e al Senato nell'attuale Legislatura è giacente una proposta di legge su tale tematica «Disposizioni per il rilancio economico, occupazionale, sociale, ambientale, infrastrutturale e culturale dell'area di Piombino e riduzione del prezzo dei costi dell'energia per gli utenti domestici e imprese del territorio» che prevede «risorse per la reindustrializzazione per l'area di crisi industriale di Piombino»;
l'accordo di programma sottoscritto per il rilancio del polo siderurgico di Piombino prevede il potenziamento infrastrutturale del porto, compresa la realizzazione di una nuova banchina funzionale all'approvvigionamento delle materie prime per l'acciaieria, infrastruttura essenziale per la sostenibilità industriale dell'intero sito;
la realizzazione della nuova banchina portuale costituisce condizione necessaria non solo per il progetto siderurgico in corso a Piombino, ma per lo sviluppo complessivo del porto e per il rafforzamento logistico della filiera dell'acciaio;
allo stato attuale, la copertura finanziaria pubblica per tale infrastruttura non risulta ancora formalmente stanziata o vincolata e non sono state pienamente definite le modalità di contributo pubblico e privato;
permangono criticità relative al rilascio delle concessioni demaniali portuali e alle tempistiche autorizzative, come segnalato dalle organizzazioni sindacali e dalle istituzioni locali;
in questo contesto la Camera dei deputati ha già approvato un ordine del giorno (atto numero 9/02527/007) che ha impegnato il Governo: ad onorare gli impegni presi nell'accordo di programma per il potenziamento infrastrutturale del porto di Piombino, compresa una nuova banchina dedicata alle materie prime per l'acciaieria Metinvest; ad assicurare, come previsto nell'accordo di programma e nel rispetto delle competenze e prerogative delle Autorità di Sistema Portuale, che, nella fase di realizzazione della nuova banchina, il rinnovo delle concessioni delle infrastrutture portuali affermi l'interesse pubblico della loro piena utilizzazione, e dunque si orienti a riconoscere e soddisfare, in funzione del fabbisogno di supporto logistico dei traffici che si svilupperanno, il nuovo assetto produttivo determinato dalla realizzazione dell'Accordo di Programma,
impegna il Governo
ad assicurare, coerentemente con gli impegni già assunti con l'ordine del giorno numero 9/02527/007, il coordinamento delle misure urgenti per la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA con gli interventi necessari al pieno rilancio del polo siderurgico di Piombino, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento della filiera nazionale dell'acciaio e finanziando le opere finalizzate alla reindustrializzazione del sito di Piombino come compensazioni per l'installazione del rigassificatore.
9/2761/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Simiani, Gianassi, Bonafè.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede la possibilità di integrare, per il biennio 2025-2026, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) percepito dai lavoratori dipendenti degli stabilimenti produttivi di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, mediante stanziamenti specifici a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione;
tale disciplina si inserisce nel più ampio quadro normativo italiano in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in particolare per situazioni di crisi aziendale o di riorganizzazione, così come disciplinato dal decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 (e successive modificazioni) e dalle disposizioni speciali introdotte per le imprese di rilevanza strategica nazionale;
come noto, la produzione industriale italiana ha registrato 26 mesi consecutivi di calo, su base annua, tra febbraio 2023 e marzo 2025.Nonostante alcuni segnali di ripresa in singoli mesi del 2025, il quadro complessivo è rimasto incerto con flessioni anche nel 2025 nei principali settori industriali e variazioni tendenziali negative in diversi mesi dell'anno;
altrettanto preoccupanti e in linea con quelli sulla contrazione industriale sono i dati diffusi dall'INPS sulla Cassa Integrazione (CIG) per il 2025 che hanno mostrato un aumento significativo delle ore autorizzate, specialmente nei primi semestri, trainato da settori come il metalmeccanico, con picchi a giugno 2025 (46 milioni di ore) e un incremento tendenziale rispetto al 2024;
l'inizio del 2026, si è aperto con nuovi focolai di instabilità che rafforzano le attese di un rallentamento dell'attività economica internazionale nel corso dell'anno;
le situazioni di difficoltà della produzione si riflettono direttamente sulle dinamiche occupazionali e sulla capacità delle imprese di mantenere livelli occupazionali e remunerazioni stabili per i lavoratori;
nella medesima cornice, ad oggi sono numerose ed articolate le crisi industriali che riguardano svariati settori, con centinaia di imprese coinvolte e decine di migliaia di lavoratori interessati da processi di riduzione dell'attività, sospensione o chiusura;
il sostegno al reddito mediante strumenti di integrazione salariale è essenziale non solo per preservare il potere d'acquisto dei lavoratori coinvolti dalle crisi aziendali, ma anche per favorire percorsi di ricollocazione, formazione professionale e accompagnare transizioni economiche difficili, assicurando un trattamento tempestivo e omogeneo per tutti i lavoratori delle aziende in crisi,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte ad individuare strumenti specifici tesi ad offrire sostegno sociale ed economico ai lavoratori coinvolti nei processi di crisi industriale, con riferimento ai sistemi di ammortizzatori sociali e alle politiche attive del lavoro, in particolare prevedendo l'erogazione di un contributo straordinario di sostegno al reddito per l'anno 2026 ai lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale alla data del 1° novembre 2025, aggiuntivo al trattamento di integrazione salariale in pagamento dal 1° gennaio 2026, che copra la differenza tra l'importo mensile della cassa integrazione percepito e un reddito lordo di 1.800 euro mensili, al fine di fornire a tali lavoratori un sostegno economico aggiuntivo rispetto a quanto erogato dalla CIG stessa durante il periodo di ammortizzatore sociale.
9/2761/3. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Donno, L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
si tratta dell'ennesimo provvedimento d'urgenza – che si inserisce in una lunga e reiterata sequenza di interventi normativi – di dubbia legittimità sotto i profili della necessità e dell'urgenza che trovano fondamento, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, sia nel garantire la continuità operativa che «per una migliore gestione delle somme già erogate e residuate da quelle sinora utilizzate»;
il citato provvedimento manca completamente di porre in essere le misure e gli investimenti che l'attuale contesto economico e geopolitico richiederebbe, limitandosi unicamente a prevedere interventi frammentati nel tentativo di rimediare a singole situazioni peculiari nonché a stanziare risorse limitate e prorogare strumenti provvisori;
totalmente assente il tema della sicurezza sul lavoro e della sicurezza ambientale come priorità assoluta, in un contesto industriale caratterizzato da gravi incidenti, da un elevato rischio industriale e da un impatto ambientale storicamente documentato; omissione che documenta l'inidoneità di questo Governo a soddisfare le esigenze di tutela dei lavoratori e dei cittadini;
ben altre sarebbero le misure necessarie per il sostegno all'ex ILVA di Taranto, come un piano serio per la decarbonizzazione attraverso la nazionalizzazione degli impianti e l'uso dell'idrogeno verde, la chiusura delle fonti inquinanti, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la formazione per il reimpiego dei lavoratori in esubero nonché il riconoscimento dell'esposizione all'amianto;
ancora una volta il provvedimento in esame, come i decreti-legge che lo hanno preceduto, solleva interrogativi sulla sostenibilità nel lungo periodo delle disposizioni introdotte non fornendo alcuna visione né definendo un orizzonte per l'ex ILVA ma limitandosi unicamente a tamponare l'emergenza attraverso lo stanziamento di risorse minime per garantire la continuità operativa dello stabilimento per un periodo limitato; il prolungamento di strumenti provvisori, l'elusione del tema centrale della sicurezza dell'impianto; il mantenimento dell'immunità penale che deresponsabilizza i soggetti preposti alla gestione dello stabilimento nella attuazione delle prescrizioni e che li disincentiva dalla previsione di investimenti più consistenti per la riduzione degli impatti ambientali e la decarbonizzazione, senza nessuna garanzia per i lavoratori né dal punto di vista occupazionale, sanitario e ambientale nonché la totale assenza di una strategia industriale, caratterizzandosi per essere completamente avulso e staccato da una prospettiva strategica, senza, ancora una volta, risolvere il problema alla radice,
impegna il Governo
a predisporre e presentare alle Camere, entro un termine congruo, un disegno di legge organico volto ad affrontare in maniera strutturale e coordinata la conclusione delle opere di bonifica e di ripristino ambientale nonché le problematiche economiche ed occupazionali connesse agli stabilimenti siderurgici dell'ex ILVA di Taranto, evitando il ricorso reiterato a decreti legge privi di una visione strategica complessiva e assicurando il pieno coinvolgimento del Parlamento nelle scelte di indirizzo sul futuro degli stabilimenti.
9/2761/4. Donno, Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
nonostante i numerosi interventi legislativi susseguitisi nel corso di questa legislatura, per lo stabilimento siderurgico dell'ex ILVA di Taranto manca a tutt'oggi una soluzione capace di coniugare le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente con la continuità produttiva e la garanzia dei livelli occupazionali;
in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, l'Italia si è impegnata, con tutti i Paesi dell'Unione Europea, a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% netto entro il 2030, in modo tale da raggiungere la neutralità climatica al 2050;
il nostro Paese si colloca al secondo posto per la produzione di acciaio in Europa e all'11° nella classifica mondiale. La conservazione di una capacità produttiva di acciaio primario, nel quadro della transizione ecologica, costituisce pertanto un elemento strategico per la competitività e la resilienza del sistema economico nazionale;
la filiera dell'acciaio rappresenta un pilastro essenziale per ampie porzioni del tessuto industriale del Paese, in quanto alimenta numerosi comparti produttivi. Il settore delle costruzioni assorbe la quota maggiore dei consumi siderurgici, pari al 36,5 per cento, includendo opere pubbliche, edilizia privata e attività di manutenzione; seguono la meccanica (20,2 per cento), i prodotti in metallo (18,7 per cento), l'automotive (17,1 per cento), gli elettrodomestici (3,2 per cento) e gli altri mezzi di trasporto (2,7 per cento);
risulta pertanto indispensabile per l'Italia preservare una presenza significativa nella produzione di acciaio primario, sia perché tale materiale rimane insostituibile in alcuni ambiti applicativi, sia per assicurare un adeguato approvvigionamento di rottami alle numerose imprese nazionali specializzate nella produzione di acciaio da riciclo;
il rilancio della produzione di acciaio primario nel nostro Paese deve passare attraverso la riconversione dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto e, in tale contesto, l'idrogeno può assumere un ruolo rilevante in una prospettiva di completa decarbonizzazione dell'Ilva nel rispetto degli obiettivi fissati al 2050;
avviare la cosiddetta «transizione ecologica» procedendo con la chiusura dell'area a caldo (la più inquinante) e l'utilizzo di tecnologie alternative per la produzione di acciaio è da ritenersi azione ineludibile e non più differibile;
l'ex ILVA, e con essa tutta la siderurgia italiana, può avere un futuro solo con una profonda riconversione, volta all'abbandono del ciclo integrale a carbone e all'implementazione di una produzione sostenibile e di qualità, con forni elettrici: una rivisitazione produttiva che, nel caso di Taranto, va inclusa in una più ampia riconversione economica, sociale e culturale di tutta la città;
è pertanto cruciale promuovere interventi di riqualificazione e la diversificazione industriale attraverso la realizzazione di una produzione ecosostenibile alimentata con forni elettrici e idrogeno verde, nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza, in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali già in vigore;
la decarbonizzazione del settore siderurgico, infatti, offre la possibilità preziosa di progettare la trasformazione del comparto produttivo e di dare all'Italia un vantaggio competitivo e una posizione di avanguardia in un mercato, quello dell'acciaio verde, destinato a crescere nel prossimo futuro,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte ad istituire un fondo ad hoc finalizzato ad avviare nell'immediato la realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della Società Ilva S.p.A. in a.s. siti a Taranto al fine di accelerare il processo di riconversione e di transizione ecologica dello stabilimento nonché di garantire uno sviluppo competitivo della siderurgia italiana nel medio e lungo periodo che sia fondato sull'ecoinnovazione e sulla gestione produttiva sostenibile.
9/2761/5. Ferrara, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Donno, L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame non delinea alcuna strategia concreta e strutturata di rilancio produttivo dello stabilimento siderurgico ex ILVA, né appare idoneo a rispondere in modo efficace all'esigenza imprescindibile di coniugare il risanamento ambientale del sito con la salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità coinvolte;
l'impostazione governativa seguita fino ad oggi non ha condotto alla definizione di un progetto credibile e realmente incisivo sotto il profilo della tutela ambientale e sanitaria e si è dimostrata, al contempo, del tutto inadeguata a sostenere un percorso di rilancio industriale fondato su una visione organica, sostenibile e di lungo periodo della politica industriale nazionale nel settore siderurgico, con particolare riferimento al ruolo strategico rivestito dallo stabilimento ex ILVA di Taranto nel sistema produttivo del Paese;
appare evidente che il provvedimento in discussione, analogamente a quelli che lo hanno preceduto, si limita a contenere disposizioni di carattere emergenziale volte esclusivamente a «tamponare» la situazione contingente riguardante la sola continuità produttiva;
l'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 (cosiddetto decreto-legge Ilva) ha introdotto una nuova esimente (cosiddetto «scudo penale») dichiarando non punibili le condotte dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale, in tal modo rendendo ancor più deboli e incerte le garanzie di tutela dei diritti fondamentali alla salute e all'ambiente salubre;
successivamente, l'articolo 9-bis, comma 5, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, ha esteso l'ambito di applicazione della causa di non punibilità di cui al citato articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, anche alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, approvati dai commissari straordinari di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria in applicazione dei criteri e delle modalità previste dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto – legge 5 gennaio 2015, n. 1;
si rende indispensabile definire ed attuare un accordo di programma, vincolante e dotato di adeguate coperture finanziarie, che governi in modo ordinato e trasparente la fase di transizione, secondo tempistiche certe e compatibili con le esigenze sociali ed economiche del territorio, dalla produzione di acciaio fondata sul ciclo integrale a carbone verso un modello industriale centrato sull'abbattimento non solo dell'inquinamento ma anche delle emissioni di anidride carbonica;
risulta inoltre cruciale rimuovere l'immunità penale che deresponsabilizza i soggetti preposti alla gestione dello stabilimento nella attuazione delle prescrizioni e che li disincentiva dalla previsione di investimenti più consistenti per la riduzione degli impatti ambientali e la decarbonizzazione, senza nessuna garanzia per i lavoratori né dal punto di vista occupazionale, sanitario e ambientale,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a:
pianificare in tempi certi e con risorse appropriate una riconversione economica degli stabilimenti ex ILVA di Taranto che, con il coinvolgimento degli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, preveda, attraverso un accordo di programma, interventi straordinari per la salvaguardia e la tutela ambientale e sanitaria; la gestione e l'attuazione degli interventi di bonifica; la diversificazione industriale ecosostenibile dell'intera area territoriale; la salvaguardia dei livelli occupazionali e alla relativa formazione, riqualificazione professionale e reinserimento lavorativo nonché programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto;
adottare le opportune iniziative di carattere normativo volte a sopprimere, nel prossimo provvedimento utile, la scriminante della condotta illecita introdotta dall'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 ed estesa dall'articolo 9-bis, comma 5, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo, al fine di ripristinare le garanzie già previste dall'ordinamento penale vigente e garantire la piena ed effettiva tutela al diritto alla salute dei cittadini dell'area industriale di Taranto nonché al diritto alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
9/2761/6. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Donno, L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca disposizioni finanziarie volte ad assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA, nonché misure di sostegno al reddito dei lavoratori e disposizioni in materia di indennizzi;
la crisi degli impianti ex ILVA ha assunto nel tempo i caratteri di una emergenza strutturale, profonda e non più rinviabile, con effetti drammatici e persistenti sulla salute dei cittadini, sulle condizioni di lavoro, sull'occupazione e sull'intero tessuto economico e sociale del territorio, in particolare dell'area di Taranto, già compromessa sotto il profilo ambientale e sanitario;
l'impostazione governativa seguita fino ad oggi non ha condotto alla definizione di un progetto credibile e realmente incisivo sotto il profilo della tutela ambientale e sanitaria e si è dimostrata, al contempo, del tutto inadeguata a sostenere un percorso di rilancio industriale fondato su una visione organica, sostenibile e di lungo periodo della politica industriale nazionale nel settore siderurgico, con particolare riferimento al ruolo strategico rivestito dallo stabilimento ex ILVA di Taranto nel sistema produttivo del Paese;
ben altre sarebbero, infatti, le misure necessarie per il sostegno all'ex ILVA di Taranto quali, inter alia, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la formazione per il reimpiego dei lavoratori in esubero e incentivi all'esodo, adeguate tutele previdenziali per i lavoratori che nel corso della loro attività sono stati esposti per oltre dieci anni all'amianto attraverso maggiorazioni contributive con coefficiente pari a 1,5 del periodo di esposizione, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché la promozione di un accordo di programma volto alla chiusura definitiva degli impianti alimentati da fonti inquinanti, alla pianificazione della riconversione delle attività produttive al completamento tempestivo delle opere di bonifica, anche mediante il recupero delle risorse del patrimonio destinato dirottate, nell'ultimo anno e mezzo, verso la continuità produttiva;
tale accordo dovrà altresì prevedere la realizzazione di forni alimentati a idrogeno verde, percorsi di formazione per il reimpiego dei lavoratori in esubero, l'introduzione di incentivi all'esodo in favore dei lavoratori, l'istituzione di una zona franca urbana, la valorizzazione a fini culturali e turistici degli impianti ex ILVA in disuso, anche attraverso l'istituzione di un Museo della produzione dell'acciaio, l'istituzione di un fondo di sviluppo per investimenti green, nonché la complessiva riconversione economica, sociale e culturale del territorio;
è prioritario destinare le risorse residue stanziate dal decreto-legge n. 92 del 2025 alla conclusione delle opere di bonifica e al ripristino ambientale;
appare necessario rafforzare la capacità pubblica di supporto tecnico e decisionale in materia di bonifiche, anche attraverso strutture dedicate alla raccolta, elaborazione e analisi dei dati;
la valutazione di impatto sanitario deve essere affidata a enti pubblici dotati di comprovata competenza scientifica e privi di conflitti di interesse, quali l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le Aziende sanitarie locali,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a:
garantire il pieno riconoscimento dei diritti dei lavoratori ex ILVA esposti all'amianto, prevedendo per questi ultimi le maggiorazioni contributive previste dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992;
promuovere un accordo di programma finalizzato ad accelerare il risanamento ambientale e sanitario delle aree industriali ex ILVA, la riconversione produttiva degli impianti e la salvaguardia dei livelli occupazionali, e la realizzazione di forni alimentati a idrogeno verde quali strumenti prioritari per la decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio negli stabilimenti ex ILVA;
destinare le risorse residue previste dal decreto-legge n. 92 del 2025 prioritariamente alla conclusione delle opere di bonifica e al ripristino ambientale;
istituire un Centro Unico Bonifiche, operante sotto il coordinamento del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, in collaborazione con ARPA Puglia;
prevedere che gli studi di valutazione di impatto sanitario siano predisposti esclusivamente da enti pubblici indipendenti e qualificati, quali ISS, ISPRA, ARPA e Aziende sanitarie locali;
prevedere misure integrate di tutela occupazionale e di accompagnamento alla transizione industriale, attraverso formazione e riqualificazione dei lavoratori ex ILVA, interventi a favore dell'indotto e strumenti di integrazione salariale temporanea per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti.
9/2761/7. L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Donno.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca disposizioni finanziarie volte ad assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA, nonché misure di sostegno al reddito dei lavoratori e disposizioni in materia di indennizzi;
la crisi degli impianti ex ILVA ha assunto nel tempo i caratteri di una emergenza strutturale, profonda e non più rinviabile, con effetti drammatici e persistenti sulla salute dei cittadini, sulle condizioni di lavoro, sull'occupazione e sull'intero tessuto economico e sociale del territorio, in particolare dell'area di Taranto, già compromessa sotto il profilo ambientale e sanitario;
l'impostazione governativa seguita fino ad oggi non ha condotto alla definizione di un progetto credibile e realmente incisivo sotto il profilo della tutela ambientale e sanitaria e si è dimostrata, al contempo, del tutto inadeguata a sostenere un percorso di rilancio industriale fondato su una visione organica, sostenibile e di lungo periodo della politica industriale nazionale nel settore siderurgico, con particolare riferimento al ruolo strategico rivestito dallo stabilimento ex ILVA di Taranto nel sistema produttivo del Paese;
in data 12 gennaio 2026, si è verificato un gravissimo incidente sul lavoro presso lo stabilimento siderurgico di Taranto (ex ILVA), che ha causato il decesso di un operaio di 46 anni, Claudio Salamida, in servizio all'acciaieria 2 dello stabilimento ex ILVA di Taranto, precipitato dal quinto al quarto piano dell'impianto; l'uomo era impegnato nelle attività di controllo delle valvole quando si è verificato l'incidente;
le prime ricostruzioni degli organi di stampa e delle rappresentanze sindacali evidenzierebbero una situazione di perdurante criticità sotto il profilo della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché del rispetto dei protocolli di sicurezza integrata;
sarebbero diciassette le persone iscritte nel registro degli indagati nell'inchiesta aperta prontamente dalla Procura della Repubblica di Taranto per la morte dell'operaio Ilva e l'ipotesi di reato sarebbe omicidio colposo, in concorso, per avere cagionato la morte del lavoratore «per imprudenza, negligenza, imperizia e inosservanza della normativa sulla prevenzione degli infortuni»; nel fascicolo risulterebbero indagate tutte le figure apicali e operative della catena aziendale, una filiera ampia, che attraversa i livelli decisionali e operativi dell'impianto e che sarà valutata dagli inquirenti per accertare eventuali responsabilità nella dinamica che ha portato al decesso dell'operaio;
lo stabilimento in oggetto riveste la qualifica di sito di interesse strategico nazionale e, in quanto tale, è soggetto a regimi di amministrazione e monitoraggio che dovrebbero garantire non solo la continuità produttiva, ma primariamente l'incolumità dei lavoratori,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a garantire l'effettuazione delle ispezioni periodiche previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, garantendo che la gestione commissariale dia piena ed efficace attuazione ai piani di investimento per la sicurezza dei lavoratori, con investimenti solidi per la messa in sicurezza degli impianti e per la salute e sicurezza dei lavoratori.
9/2761/8. Carotenuto, L'Abbate, Donno, Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Tucci, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, in corso di conversione, reca misure urgenti finalizzate ad assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA, anche mediante il ricorso a risorse pubbliche;
il provvedimento, pur perseguendo obiettivi di natura industriale e finanziaria, non contiene disposizioni esplicite e vincolanti in materia di tutela dei livelli occupazionali e di prevenzione dei licenziamenti, né specifiche misure aggiuntive in materia di sicurezza sul lavoro;
permangono, infatti, situazioni di sospensione dell'attività lavorativa e ricorso a strumenti di integrazione salariale per migliaia di lavoratori nello stabilimento di Taranto e negli altri siti, con percentuali di lavoratori in cassa integrazione che arrivano in alcuni reparti anche al 70 per cento, secondo le organizzazioni sindacali;
la salvaguardia della continuità produttiva non può prescindere dalla tutela dell'occupazione, della salute e della sicurezza dei lavoratori. Proprio lo scorso 12 gennaio 2026 un lavoratore di 47 anni ha perso tragicamente la vita nello stabilimento ex ILVA di Taranto, cadendo da un'altezza significativa durante attività di controllo tecnico sugli impianti,
impegna il Governo:
ad adottare, nell'attuazione del decreto-legge e nei successivi provvedimenti connessi alla vertenza ex ILVA, ogni iniziativa utile a prevenire licenziamenti collettivi o individuali, diretti o indiretti, e a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali;
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a subordinare l'utilizzo delle risorse pubbliche previste dal decreto al rispetto di clausole sociali vincolanti, comprensive della tutela dei diritti dei lavoratori e delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro;
nell'esercizio delle proprie competenze, a rafforzare le misure di vigilanza, prevenzione e controllo in materia di salute e sicurezza negli stabilimenti ex ILVA, affinché siano assicurati adeguati livelli di manutenzione degli impianti e di sorveglianza sanitaria.
9/2761/9. Ciani.
La Camera,
premesso che:
il contesto macroeconomico europeo e nazionale continua a essere segnato da una profonda crisi del settore siderurgico, determinata dall'aumento dei costi energetici, dagli oneri legati alla transizione ambientale e dalla concorrenza extraeuropea, con ricadute particolarmente rilevanti sui siti produttivi strategici del Paese;
lo stabilimento ex ILVA di Genova Cornigliano opera come sito a freddo con funzioni strategiche di laminazione, zincatura e produzione di banda stagnata e rappresenta un presidio industriale e occupazionale essenziale per la Liguria e per l'intero sistema siderurgico nazionale;
la continuità produttiva del sito di Genova Cornigliano è strutturalmente legata alla regolarità delle forniture, provenienti prevalentemente dallo stabilimento di Taranto, oggi fortemente compromesse dalla crisi di Acciaierie d'Italia, dalle manutenzioni straordinarie sugli altoforni e dall'assenza di un piano industriale chiaro e vincolante;
nelle ultime settimane si sono intensificate mobilitazioni e presidi permanenti dei lavoratori a Genova Cornigliano, a fronte del sottoutilizzo degli impianti di zincatura e banda stagnata, della mancanza di certezze sugli investimenti e del rischio di scenari di cosiddetto «ciclo corto», che metterebbero in discussione l'operatività stessa del sito e la tenuta occupazionale;
le organizzazioni sindacali e gli enti territoriali hanno più volte richiamato il rispetto dell'accordo di programma vigente, che prevede vincoli stringenti sulla destinazione siderurgica delle aree e sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, escludendo ipotesi di riconversione non coerenti con la vocazione industriale del sito;
il provvedimento in esame interviene con misure urgenti finalizzate a garantire la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA, prevedendo strumenti di gestione transitoria, risorse finanziarie a sostegno dell'amministrazione straordinaria e misure rivolte anche alle imprese dell'indotto, in attesa della conclusione della procedura di cessione del compendio aziendale;
tali misure, pur necessarie nel breve periodo, non risultano accompagnate da un quadro industriale complessivo, né da un cronoprogramma pubblico e verificabile sugli investimenti, sui volumi produttivi destinati ai siti del Nord e sulla piena valorizzazione delle capacità produttive oggi inutilizzate, in particolare a Genova Cornigliano;
le dichiarazioni rese dal Governo in merito alla temporaneità della riduzione delle forniture e al ripristino dei livelli produttivi entro il 2026 non hanno, allo stato, trovato riscontro in atti formali o impegni industriali vincolanti, alimentando un clima di forte incertezza tra lavoratori, imprese dell'indotto e comunità locali;
la perdurante assenza di trasparenza sulle prospettive industriali del polo siderurgico del Nord rischia di compromettere irreversibilmente competenze, occupazione e asset produttivi strategici, con effetti negativi non solo per la Liguria, ma per l'intero sistema manifatturiero nazionale,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame con ulteriori interventi volti a mettere in atto una strategia industriale integrata con una pianificazione precisa, atta a salvaguardare e rilanciare lo stabilimento di Genova Cornigliano e gli stabilimenti del nord;
ad assumere impegni puntuali e verificabili sulla ripresa stabile delle attività di zincatura e banda stagnata presso lo stabilimento di Genova Cornigliano, assicurando la fornitura dei coils ed evitando ulteriori fasi di sottoutilizzo degli impianti che comprometterebbero irreversibilmente il sito.
9/2761/10. Ghio, Pandolfo.
La Camera,
premesso che:
il contesto macroeconomico europeo e nazionale continua a essere segnato da una profonda crisi del settore siderurgico, determinata dall'aumento dei costi energetici, dagli oneri legati alla transizione ambientale e dalla concorrenza extraeuropea, con ricadute particolarmente rilevanti sui siti produttivi strategici del Paese;
lo stabilimento ex ILVA di Genova Cornigliano opera come sito a freddo con funzioni strategiche di laminazione, zincatura e produzione di banda stagnata e rappresenta un presidio industriale e occupazionale essenziale per la Liguria e per l'intero sistema siderurgico nazionale;
la continuità produttiva del sito di Genova Cornigliano è strutturalmente legata alla regolarità delle forniture, provenienti prevalentemente dallo stabilimento di Taranto, oggi fortemente compromesse dalla crisi di Acciaierie d'Italia, dalle manutenzioni straordinarie sugli altoforni e dall'assenza di un piano industriale chiaro e vincolante;
nelle ultime settimane si sono intensificate mobilitazioni e presidi permanenti dei lavoratori a Genova Cornigliano, a fronte del sottoutilizzo degli impianti di zincatura e banda stagnata, della mancanza di certezze sugli investimenti e del rischio di scenari di cosiddetto «ciclo corto», che metterebbero in discussione l'operatività stessa del sito e la tenuta occupazionale;
le organizzazioni sindacali e gli enti territoriali hanno più volte richiamato il rispetto dell'accordo di programma vigente, che prevede vincoli stringenti sulla destinazione siderurgica delle aree e sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, escludendo ipotesi di riconversione non coerenti con la vocazione industriale del sito;
il decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, interviene con misure urgenti finalizzate a garantire la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA, prevedendo strumenti di gestione transitoria, risorse finanziarie a sostegno dell'amministrazione straordinaria e misure rivolte anche alle imprese dell'indotto, in attesa della conclusione della procedura di cessione del compendio aziendale;
tali misure, pur necessarie nel breve periodo, non risultano accompagnate da un quadro industriale complessivo, né da un cronoprogramma pubblico e verificabile sugli investimenti, sui volumi produttivi destinati ai siti del Nord e sulla piena valorizzazione delle capacità produttive oggi inutilizzate, in particolare a Genova Cornigliano;
le dichiarazioni rese dal Governo in merito alla temporaneità della riduzione delle forniture e al ripristino dei livelli produttivi entro il 2026 non hanno, allo stato, trovato riscontro in atti formali o impegni industriali vincolanti, alimentando un clima di forte incertezza tra lavoratori, imprese dell'indotto e comunità locali;
la perdurante assenza di trasparenza sulle prospettive industriali del polo siderurgico del Nord rischia di compromettere irreversibilmente competenze, occupazione e asset produttivi strategici, con effetti negativi non solo per la Liguria, ma per l'intero sistema manifatturiero nazionale,
impegna il Governo:
ad accompagnare l'intervento recato dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative volte a:
mettere in atto una strategia industriale integrata, atta a salvaguardare e rilanciare la storica industria siderurgica del territorio genovese, atta a ristrutturare l'assetto produttivo esistente, impedendo la conversione delle aree ad uso logistico a scapito di un settore strategico, e promuovendo investimenti mirati, strumenti di sostegno al credito e interventi di riqualificazione professionale, affinché il patrimonio industriale genovese possa contribuire in maniera decisiva al rilancio dell'intero sistema economico nazionale;
definire e rendere pubblico, entro un termine certo, un piano industriale specifico per lo stabilimento di Genova Cornigliano e per il polo siderurgico del Nord, comprensivo di volumi produttivi, investimenti, cronoprogramma e garanzie occupazionali, nel pieno rispetto dell'Accordo di programma 1999-2005;
convocare con urgenza, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un tavolo dedicato e permanente con le istituzioni territoriali e le organizzazioni sindacali, finalizzato a scongiurare il ricorso a un «ciclo corto» e a qualsiasi ipotesi di ridimensionamento strutturale del sito di Genova Cornigliano;
a riferire tempestivamente alle Camere sull'attuazione degli impegni assunti, sugli investimenti programmati e sui livelli produttivi e occupazionali dello stabilimento.
9/2761/11. Pandolfo, Ghio.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 41 della Costituzione recita: «La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.»;
il Governo italiano ha investito in questa legislatura risorse importanti al fine di garantire l'operatività degli impianti ex ILVA e la cassa integrazione dei dipendenti, un tema strategico per la siderurgia italiana, da affrontare senza contrapposizioni tra gli stabilimenti di Taranto e quelli del Nord Italia quali Genova Cornigliano, Novi ligure, e Racconigi;
il 28 novembre scorso, il Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso ha dichiarato: «Nessun piano di chiusura, anzi l'esatto contrario: attività di manutenzione indispensabili per garantire la continuità produttiva e raggiungere il massimo della capacità possibile, assicurando la piena sicurezza dei lavoratori»;
come riportato da organi di stampa nazionali e locali, a seguito degli ultimi incontri con le rappresentanze sindacali sono seguite manifestazioni di piazza a Taranto e a Genova per la prospettiva di un aumento della cassa integrazione e delle ore di formazione per compensare il calo di lavoro;
alla base di tale prospettiva citata ci sarebbe stata la scelta di un nuovo piano che prevedeva un «ciclo corto» con vendita dell'acciaio prodotto a Taranto direttamente sul mercato e una riduzione dei coils da lavorare a Genova e negli stabilimenti del Nord. In particolare, il piano prospettato per Genova Cornigliano avrebbe fatto proseguire sugli stessi livelli alcune lavorazioni ma compromettendone altre, responsabili dei due terzi dell'attività dello stabilimento;
questa prospettiva è stata scongiurata a seguito di interlocuzione con le istituzioni territoriali e con le parti sociali;
l'articolo 3-bis del provvedimento in esame prevede che possa essere erogato un finanziamento a titolo oneroso fino a un massimo di 149 milioni di euro in favore della società Ilva S.p.A., «al fine di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva ove la cessione del compendio aziendale a terzi non avvenga entro il 30 gennaio 2026»;
l'articolo 4 autorizza la spesa fino a 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 11,4 milioni di euro per l'anno 2026 per il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria in favore dei dipendenti degli stabilimenti della società Acciaierie d'Italia S.p.A.,
impegna il Governo
ad assicurare, nelle more della cessione del compendio a terzi, il mantenimento dei livelli di produzione del sito di Taranto e di quelli del Nord Italia, inclusa Genova, anche garantendo che non venga presa in considerazione la possibilità di interrompere l'approvvigionamento per gli stabilimenti del Nord e di Genova dei coils da Taranto o da altro sito produttivo.
9/2761/12. Cavo.
La Camera,
premesso che:
il decreto si inserisce perfettamente, ampliandolo, nel solco già aperto, partendo dal caso Ilva, dal legislatore, con il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito con legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante: «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale», il quale, in sostanza, autorizzava la prosecuzione, senza alcun immediato intervento, di una attività accertata come causa di malattie e morti;
non a caso, il citato decreto è stato sottoposto due volte al vaglio della Corte costituzionale ed una volta a quello della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) che, partendo dalla questione Ilva, hanno affermato importanti principi generali a proposito del valore dell'ambiente, del diritto alla salute e del diritto al lavoro;
è opportuno ricordare, altresì, come la Corte costituzionale si sia pronunciata con sentenza n. 58 del 23 marzo 2018 sul cosiddetto decreto-legge Ilva del 2015 il quale consentiva, a fronte della promessa di un piano di risanamento entro un mese, la prosecuzione dell'attività dell'Ilva, nonostante il provvedimento di sequestro preventivo emesso dall'autorità giudiziaria nei confronti dell'azienda, per reati inerenti la sicurezza dei lavoratori;
la Corte ha affermato che il diritto alla salute attiene alle esigenze basilari della persona e deve essere immediatamente tutelato, tanto più che l'art. 41 della Costituzione, quando si parla di salute, non privilegia alcun bilanciamento e afferma, senza ombra di dubbio, che le esigenze economiche e produttive non possono mai prevalere sul diritto alla salute;
con sentenza definitiva del 5 maggio 2022 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato il persistere delle violazioni dell'articolo 8 («Diritto al rispetto della vita privata e familiare») e dell'articolo 13 («Diritto a un rimedio effettivo») della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) – già accertate nella sentenza del 24 gennaio 2019 – in quanto le autorità italiane hanno omesso e continuano ad omettere l'adozione di misure necessarie, rispettivamente, a tutelare la salute dei cittadini dagli effetti pregiudizievoli delle emissioni nocive del siderurgico ed a predisporre rimedi effettivi per ottenere la bonifica dell'area coinvolta dall'inquinamento;
il provvedimento in esame, all'articolo 1 autorizza Acciaieria d'Italia S.p.A. (ADI) ad utilizzare le somme residue trasferitele precedentemente da Ilva S.p.A. – attualmente pari a 108 milioni di euro – per una finalità ulteriore rispetto a quelle indicate nella norma che ne disponeva l'erogazione, ossia per garantire la continuità operativa degli impianti da essa gestiti, mentre l'articolo 3-bis, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, prevede la facoltà di erogare un ulteriore finanziamento a titolo oneroso fino a 149 milioni di euro per l'anno 2026 per garantire la continuità produttiva, qualora la procedura di cessione a terzi non si concluda entro il 30 gennaio 2026. In entrambi i casi, le disposizioni sono state introdotte senza prevedere misure strutturali volte a tutelare la salute dei cittadini dagli effetti pregiudizievoli delle emissioni nocive del siderurgico ed a predisporre rimedi effettivi per ottenere la bonifica dell'area coinvolta dall'inquinamento;
la contaminazione ambientale dell'area di Taranto è ampiamente dimostrata da studi scientifici e da sentenze della magistratura che hanno accertato l'impatto devastante dell'inquinamento siderurgico sulla salute dei lavoratori e dei cittadini di Taranto. In questo caso, lo Stato invece di farsi carico di garantire la bonifica non effettuata dai precedenti proprietari, cui sono stati sequestrati e confiscati fondi portati all'estero, continua ad elargire risorse per alimentare la continuità produttiva di un'industria ancora connotata da gravissimi impatti ambientali e sanitari in quel territorio;
in dieci anni, tra decreti legge, commissariamenti, stati d'insolvenza, amministrazioni straordinarie, scudi penali, finanziamenti, apporti di capitali siamo di fronte ad una gestione del polo siderurgico dell'ex ILVA di Taranto il cui passivo ufficiale supera 1,6 miliardi, anche se pendono ulteriori richieste da parte di creditori nei confronti della società AdI per 650 milioni di euro, mentre lo Stato ha concesso fino ad oggi finanziamenti per oltre 2 miliardi, senza contare le risorse e i fondi di garanzia concesse alle imprese fornitrici del gruppo Ilva;
in data 25 luglio 2025, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali (DGVA) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha approvato il decreto direttoriale n. 436/2025 di riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'AIA dell'ex ILVA di Taranto, con 470 prescrizioni ambientali e con il parere contrario gli enti territoriali – Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Comune di Statte – garantendo, per ulteriori 12 anni con il limite di sei milioni di tonnellate annue di produzione, la continuità produttiva senza operare alcun intervento volto a rimuovere i fattori di pericolo per la salute, l'incolumità e la vita dei lavoratori;
non vi è alcun riferimento al pieno recepimento della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024, con la quale è stata data un'interpretazione puntuale di determinate disposizioni della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, e in particolare dell'obbligo di sospensione degli impianti in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione di impatto ambientale che comportino un pericolo immediato, grave e rilevante per l'integrità dell'ambiente e della salute umana;
legittimare la continuità della produzione di acciaio a sei milioni di tonnellate all'anno, senza decarbonizzare alcunché per i prossimi decenni, delinea uno scenario che pone ancora una volta fortemente a rischio la salute degli abitanti tarantini, violando i riformati articoli 9 e 41 della Costituzione, secondo cui «[...] la Repubblica [...] tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.» (articolo 9) e «l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute e all'ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali [...]» (articolo 41),
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure previste del provvedimento in esame, con l'adozione, per quanto di competenza, di provvedimenti finalizzati:
a realizzare una nuova indagine epidemiologica da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, di concerto con l'ASL di Taranto, l'ARPA Puglia, la Regione Puglia sugli effetti delle esposizioni dei lavoratori e della popolazione di Taranto agli inquinanti emessi dagli impianti industriali dello stabilimento ex ILVA;
a presentare una relazione alle Camere almeno biennale dei principali organi istituzionali quali ISPRA, ARPA Puglia, ASL Taranto, ISPESL, INAIL, e del Commissario alle bonifiche, sullo stato di salute della popolazione, sulla contaminazione ambientale, sulla sicurezza dei lavoratori negli impianti ex ILVA di Taranto e sullo stato di avanzamento delle bonifiche;
a garantire la piena trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e nella gestione economico-finanziaria di Acciaierie d'Italia S.p.A., nonché delle società controllate o collegate direttamente o indirettamente allo stesso gruppo industriale, mediante la periodica pubblicazione da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy delle informazioni riguardanti l'ammontare dei ricavi, dei costi operativi e finanziari, delle perdite economiche e della situazione debitoria complessiva, nonché della spesa pubblica sostenuta per gli strumenti di integrazione salariale comunque riconosciuti ai lavoratori di AdI S.p.A.
9/2761/13. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Mari, Zanella, Zaratti.
DISEGNO DI LEGGE: S. 1462 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2521)
A.C. 2521 – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 2521 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 6.7, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 8.1002, 8.1003, 8.1004, 13.6, 17.01 e 21.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 2521 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo I
POLITICHE DELLA DIMENSIONE
SUBACQUEA
Art. 1.
(Ambito di applicazione delle attività
della dimensione subacquea)
1. Le disposizioni della presente legge disciplinano le attività destinate a svolgersi nella dimensione subacquea in aree sottoposte alla sovranità o comunque alla giurisdizione nazionale e, limitatamente alle infrastrutture di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), nell'alto mare. Restano fermi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività militari, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, alle attività svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla pesca, alle attività di cui all'articolo 32, alle attività in materia di sicurezza nazionale anche cibernetica, alle attività turistico-ricreative e a quelle svolte per fini sportivi. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le competenze comunque attribuite dalla disciplina vigente, che continuano ad essere svolte dalle amministrazioni pubbliche titolari.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Ambito di applicazione delle attività della dimensione subacquea)
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: vigili del fuoco, aggiungere le seguenti: , alle attività svolte dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera,
1.1002. Ghirra, Zaratti.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: alla pesca aggiungere le seguenti: se non si utilizzano, anche occasionalmente o in maniera continuativa, operatori tecnici subacquei.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire la parola: sportivi con le seguenti: agonistici organizzate dal CONI o federazioni sportive aderenti al CONI o dagli enti di promozione sportiva.
1.1. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: cibernetica, aggiungere le seguenti: , alle attività archeologiche subacquee o qualsiasi intervento di tutela dei beni culturali sommersi, alle attività di tutela dell'ambiente,.
1.1000. Ghirra, Piccolotti, Bonelli.
Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: cibernetica aggiungere le seguenti: , alle attività subacquee professionali a scopo di ricerca scientifica operate da enti di ricerca e università,.
1.1001. Ghirra, Piccolotti.
A.C. 2521 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) «attività della dimensione subacquea»: ogni attività, svolta sul fondo del mare, delle acque di transizione e delle acque interne marine, nel relativo sottosuolo e nelle acque sovrastanti il fondo del mare, le acque di transizione e le acque interne marine, che, salvo quanto previsto dagli articoli 19 e 21, si svolge almeno in parte ad una profondità pari o superiore a 40 metri dal livello medio del mare. Si considerano attività della dimensione subacquea, al ricorrere delle condizioni di cui al primo periodo, anche il rilascio e la messa in mare di operatori o veicoli subacquei con o senza equipaggio o a controllo remoto;
b) «zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale»: le acque interne nazionali e il mare territoriale nazionale, nonché, in relazione ai diritti e alla giurisdizione attribuiti dalle norme internazionali vigenti, la zona contigua nazionale, la zona economica esclusiva nazionale e la piattaforma continentale nazionale di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613;
c) «attività subacquee e iperbariche»: le attività svolte, con sistemi di ausilio alla respirazione, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso;
d) «operatori subacquei e iperbarici professionali»: operatori tecnici subacquei ai sensi della lettera f) e tecnici iperbarici ai sensi della lettera g) che compiono a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei in mare e in acque interne, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica ovvero a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei, ovvero in ambienti iperbarici gassosi;
e) «imprese subacquee e iperbariche»: le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici;
f) «operatore tecnico subacqueo (OTS)»: colui che, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito percorso formativo, è in grado di effettuare immersioni subacquee a scopo lavorativo a profondità e a pressione variabili, in rapporto al proprio livello di qualificazione, utilizzando attrezzature individuali di protezione ambientale e sistemi e attrezzature per la respirazione di gas compressi;
g) «tecnico iperbarico (TI)»: colui che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero che, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito percorso formativo, è in grado di manovrare e di utilizzare l'impianto iperbarico di supporto alle attività subacquee professionali, in modo tale che agli OTS, soggetti agli agenti iperbarici, siano in ogni momento assicurate ottimali condizioni fisiologiche;
h) «Comitato interministeriale per le politiche del mare»: il Comitato interministeriale istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
i) «Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee»: l'Agenzia di cui all'articolo 4;
l) «Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)»: la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689;
m) «passaggio inoffensivo»: il passaggio nel mare territoriale eseguito da navi battenti bandiera diversa da quella italiana conformemente alle norme internazionali vigenti;
n) «infrastrutture subacquee di interesse nazionale»: le infrastrutture subacquee che possiedono uno o più requisiti tra quelli di seguito indicati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, sentiti il Comitato interministeriale per le politiche del mare e, per i profili di competenza, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro della difesa, del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo le rispettive competenze:
1) essere di proprietà di soggetti di nazionalità italiana o di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovunque localizzate;
2) essere rilevanti per la connessione, le comunicazioni e i servizi digitali o il rifornimento del territorio nazionale o di installazioni nazionali situate nella zona economica esclusiva nazionale o nella piattaforma continentale;
3) presentare potenziali rischi di carattere ambientale per il territorio nazionale o per le zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale;
o) «area di ricerca e di soccorso»: l'area marittima di dimensioni determinate abbinata ad un centro di coordinamento di soccorso, entro i limiti della quale sono forniti servizi di ricerca e di soccorso;
p) «mezzi subacquei»: i mezzi subacquei idonei alla navigazione subacquea, anche operanti in autonomia o a controllo remoto con o senza equipaggio a bordo;
q) «Polo nazionale della dimensione subacquea (PNS)»: il Polo nazionale, istituito e disciplinato ai sensi dell'articolo 111, comma 1-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, competente nella promozione delle attività per la valorizzazione delle potenzialità e della competitività del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attività di ricerca e tecnico-scientifiche nonché per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprietà intellettuale;
r) «medico subacqueo»: il medico dipendente del Ministero della salute in servizio presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) o presso i Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), il medico in servizio presso un centro o di un servizio di medicina iperbarica delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere o delle strutture universitarie provviste delle necessarie autorizzazioni regionali per la specifica attività, l'ufficiale medico militare ovvero il medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee o il medico diplomato con master universitario di II livello in medicina subacquea e iperbarica e comprovata esperienza professionale in medicina di almeno tre anni;
s) «libretto personale informatico»: il documento in formato digitale attestante la sussistenza dei requisiti di iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali nonché la persistenza dei requisiti di svolgimento del lavoro subacqueo o iperbarico;
t) «registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali»: il registro di cui all'articolo 20;
u) «attività di ricerca subacquea»: le attività volte allo sviluppo di conoscenze specifiche:
1) della colonna d'acqua e delle sue dinamiche di circolazione tridimensionale;
2) del fondale marino e delle sue morfologie ad alta risoluzione, incluse indagini che riguardano l'ambito delle ricerche di elementi e minerali;
3) della biologia, della biodiversità marina e della tutela degli ecosistemi;
4) delle tecnologie nell'ambito dei sistemi di comunicazione subacquea, della fisiologia umana in ambiente iperbarico, della mobilità multi-funzionale per l'esplorazione subacquea, delle tecnologie di internet delle cose (Internet of Things - IoT) e di intelligenza artificiale (IA) che permettano lo sviluppo di sistemi autonomi di nuova generazione, di flotte di sistemi osservativi e di esplorazione multi-matrice e dell'archeologia marina.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 2.
(Definizioni)
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: pari o superiore a 40 metri con le seguenti: superiore a 10 metri.
2.1. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 1, lettera n), numero 1), dopo la parola: proprietà aggiungere le seguenti: , anche non esclusiva, o essere soggette a diritto d'uso
2.2. Pastorella.
Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I professionisti sanitari devono seguire corsi di formazione in materia di medicina iperbarica o subacquea o sociale nell'ambito della formazione continua di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, a partire dal programma triennale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La formazione continua si colloca nell'ambito del programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui all'Accordo 2 febbraio 2017 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento «La formazione continua nel settore salute», ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e deve essere assicurata mediante corsi tenuti dagli istituti universitari, dagli albi professionali dei medici o dalle associazioni scientifiche o di categoria dei medici iperbarici, subacquei o sociali, con la previsione della percentuale non inferiore al 10 per cento dei crediti ECM previsti nel triennio di riferimento. Per l'organizzazione e la predisposizione dei programmi di tali corsi e la scelta dei docenti, i provider ECM accreditati si avvalgono di enti, istituzioni, associazioni e società scientifiche che comprendono tra le proprie finalità quelle di medicina iperbarica o subacquea o sociale.
2.3. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 1 sopprimere la lettera u).
2.1000. Ghirra, Piccolotti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
2.4. Iaria, Traversi, Fede.
A.C. 2521 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Competenze del Presidente
del Consiglio dei ministri)
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata sono attribuite in via esclusiva l'alta direzione, la responsabilità generale, gli indirizzi e il coordinamento delle politiche della dimensione subacquea.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata promuove, altresì, l'adozione delle iniziative necessarie per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla dimensione subacquea, nonché, ferma restando la titolarità dei dati in capo alle singole amministrazioni, per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di migliori pratiche e di misure rivolte allo sviluppo tecnologico e scientifico in materia di attività subacquee.
3. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare, impartisce le direttive per assicurare l'indirizzo unitario delle politiche della dimensione subacquea.
A.C. 2521 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo II
AGENZIA PER LA SICUREZZA
DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE
Art. 4.
(Agenzia per la sicurezza delle
attività subacquee)
1. È istituita, a tutela degli interessi nazionali nel campo della sicurezza delle attività subacquee, l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, di seguito denominata «Agenzia», con sede in Roma.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata si avvale dell'Agenzia per l'attuazione tecnico-operativa delle funzioni di cui all'articolo 3.
3. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentita l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, scelto tra soggetti in possesso di adeguata e specifica esperienza e preparazione sulle tematiche proprie della dimensione subacquea e nella gestione dei processi di innovazione. L'incarico del direttore generale ha la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il direttore generale, ove proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza. Fino alla cessazione del periodo del collocamento fuori ruolo, l'amministrazione di provenienza può ricoprire temporaneamente il posto resosi vacante nella dotazione organica, utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie. Alla data del rientro in servizio dell'unità di personale, già collocata fuori ruolo, presso l'amministrazione di appartenenza, cessa automaticamente il rapporto di lavoro e ogni effetto giuridico derivante dal contratto di lavoro stipulato per la copertura temporanea del posto di cui al periodo precedente. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore generale dell'Agenzia è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.
4. L'attività dell'Agenzia è regolata dalla presente legge e dalle disposizioni la cui adozione è prevista dalla stessa.
5. L'Agenzia può chiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle Forze armate, delle Forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia può, altresì, avvalersi di apposite articolazioni della Marina militare, delle Capitanerie di porto – Guardia costiera e della Guardia di finanza, individuate sulla base di convenzioni non onerose concluse, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tra il direttore generale e, rispettivamente, il Capo di Stato Maggiore della Marina militare, il Comandante generale delle Capitanerie di porto – Guardia costiera e il Comandante generale della Guardia di finanza. L'Agenzia può acquisire inoltre pareri di esperti del settore a titolo non oneroso e non vincolante.
6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 4.
(Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee)
Al comma 3, premettere il seguente periodo: Il direttore generale dell'Agenzia è scelto a seguito di una procedura ad evidenza pubblica.
4.1000. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: Il direttore generale dell'Agenzia, scelto tra soggetti in possesso di adeguata e specifica esperienza e preparazione sulle tematiche proprie della dimensione subacquea e nella gestione dei processi di innovazione, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.
4.1. Pastorella.
Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: La scelta del direttore generale dell'Agenzia avviene in seguito a una procedura ad evidenza pubblica. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentita l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, ed è scelto tra soggetti in possesso di adeguata e specifica esperienza e preparazione tecnica, scientifica e manageriale sulle tematiche proprie della dimensione subacquea e nella gestione dei processi di innovazione.
4.2. Traversi, Fede, Iaria.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,
4.3. Iaria, Traversi, Fede.
Al comma 3, primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: in ruolo da almeno 10 anni presso pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in tal caso il soggetto selezionato è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza.;
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.
4.1002. Ghirra, Zaratti.
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La nomina effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.
4.1001. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 5, primo periodo sostituire la parola: può, con la seguente: deve.
Conseguentemente al medesimo comma:
al secondo periodo sostituire la parola: può, con la seguente: deve.
al terzo periodo sostituire la parola: può, con la seguente: deve.
4.4. Traversi, Fede, Iaria.
A.C. 2521 – Articolo 5
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 5.
(Organizzazione dell'Agenzia)
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione fino ad un numero massimo di due uffici di livello dirigenziale generale, nonché fino ad un numero massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 34.
2. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti. Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinati altresì:
a) le funzioni del direttore generale dell'Agenzia;
b) la composizione e il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti;
c) l'istituzione di eventuali sedi secondarie.
3. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata può comunque procedere all'adozione del relativo provvedimento. Con il medesimo regolamento sono definiti i termini e le modalità per assicurare la prima operatività dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi spazi, in via transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi, secondo opportune intese economiche con le amministrazioni interessate, da utilizzare per l'attuazione delle disposizioni della presente legge. Con il regolamento di cui al comma 1 sono stabiliti, altresì, i compensi dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, nel limite complessivo di 60.000 euro annui, che sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 5.
(Organizzazione dell'Agenzia)
Al comma 1, sostituire le parole: due uffici con le seguenti: un ufficio;
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: sei uffici con le seguenti: tre uffici.
5.1001. Ghirra.
Al comma 2, sopprimere la lettera c).
5.1000. Ghirra.
Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 60.000 euro con le seguenti: 30.000 euro.
5.1002. Ghirra.
A.C. 2521 – Articolo 6
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 6.
(Funzioni dell'Agenzia)
1. L'Agenzia, in particolare:
a) coordina, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cooperazione internazionale ed europea nella materia subacquea. Ferme restando le competenze dei predetti Ministeri, cura i rapporti con i competenti organismi, istituzioni ed enti europei e internazionali, nonché segue nelle competenti sedi istituzionali le tematiche della dimensione subacquea in relazione ai compiti ad essa assegnati, fatta eccezione per gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche competenze ad altre amministrazioni. In tali casi, è comunque assicurato il raccordo con l'Agenzia al fine di garantire posizioni nazionali unitarie e coerenti con le politiche della subacquea, come definite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, ai sensi dell'articolo 3;
b) coordina e controlla le attività subacquee civili, al fine di evitare interferenze tra attività subacquee militari, di polizia e civili ai sensi di quanto previsto dagli articoli 10 e 12;
c) autorizza la navigazione in immersione dei sommergibili civili battenti bandiera diversa da quella italiana durante il passaggio inoffensivo nelle acque territoriali o la messa a mare da navi battenti bandiera diversa da quella italiana di veicoli subacquei ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10;
d) segnala alle competenti amministrazioni le situazioni di interferenza tra attività subacquee, rilevate nello svolgimento degli altri compiti istituzionali;
e) definisce, in conformità agli standard internazionali, le misure necessarie per prevenire, attenuare o eliminare pericoli gravi e imminenti al territorio nazionale e alle zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale, imputabili ad attività antropica rischiosa svolta nella dimensione subacquea, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, fatto salvo quanto previsto dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
f) promuove l'analisi e lo studio dei rischi connessi alla presenza nella dimensione subacquea di manufatti, relitti e infrastrutture pericolosi per la sicurezza della navigazione subacquea, adottando linee guida non vincolanti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17;
g) definisce la regolamentazione tecnica, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 15, 16 e 21, dei requisiti per l'abilitazione al comando e alla conduzione di mezzi subacquei, delle caratteristiche e delle dotazioni minime di sicurezza dei mezzi subacquei non militari idonei alla navigazione subacquea, nonché, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21, del percorso di formazione per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali e delle modalità di accertamento dell'idoneità alla mansione ai fini dell'iscrizione nel medesimo registro;
h) promuove lo sviluppo della capacità nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14;
i) concorre alla promozione, perseguendo obiettivi di eccellenza negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del Ministero dell'università e della ricerca e del sistema dell'università e della ricerca, della Marina militare, del Servizio nazionale della protezione civile, del Ministero della cultura, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché del sistema produttivo nazionale, dello sviluppo di competenze e capacità tecnologiche e scientifiche in materia subacquea, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17;
l) promuove, in collaborazione con l'Istituto idrografico della Marina militare nonché con le università e gli enti pubblici di ricerca, la conoscenza multidisciplinare dell'ambiente subacqueo, dal punto di vista idrografico, oceanografico e geofisico, raccordando tutte le conoscenze tecnologiche e scientifiche e le attività di rilievo opportunamente validate;
m) promuove la cultura della sicurezza in relazione alla navigazione e alle attività subacquee attraverso l'organizzazione di eventi, convegni, giornate di studio e attività divulgativa nelle scuole e nelle università;
n) promuove accordi internazionali, nonché stipula in nome proprio intese tecniche, anche con il coinvolgimento del settore privato, con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi sulla dimensione subacquea, assicurando il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia subacquea, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
o) valorizza i risultati dell'attività di ricerca e innovazione condotta nell'ambito di iniziative nazionali, europee e internazionali alle quali partecipano gli enti pubblici di ricerca e le università;
p) svolge attività di comunicazione e promozione della consapevolezza in materia subacquea, al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in materia;
q) promuove, in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca e con le università e gli enti pubblici di ricerca, la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse umane in ambito subacqueo, in particolare favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari in materia, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio e di dottorato e di contratti di collaborazione alla ricerca, sulla base di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati;
r) può predisporre attività di formazione specifica, in collaborazione con le università e gli enti pubblici di ricerca, riservate ai giovani che aderiscono al servizio civile universale regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni caso, il servizio prestato è, a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio civile universale;
s) concorre, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, nella regolazione delle attività subacquee e iperbariche di protezione civile di cui all'articolo 18, comma 3;
t) può prescrivere, per ragioni di interesse pubblico, l'installazione su infrastrutture e mezzi che afferiscono alla dimensione subacquea di apparati, strumenti di misura e sensori, con riferimento alle migliori tecnologie disponibili, per il monitoraggio sismico, ambientale e di sicurezza, la rilevazione di eventuali minacce nonché la condivisione di dati e informazioni in tal modo acquisiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, prevedendo forme di coinvolgimento del Ministero della cultura in relazione all'individuazione di possibili interferenze con il patrimonio culturale;
u) accerta il carattere temporaneo e occasionale della prestazione professionale e si pronuncia sulle domande di riconoscimento della relativa qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22;
v) concorre nella regolazione del libretto personale informatico degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 6.
(Funzioni dell'Agenzia)
Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: coordina con la seguente: promuove;
Conseguentemente:
al medesimo comma:
sopprimere le lettere: b) e c);
alla lettera i), dopo le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: , del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, del Sistema nazionale protezione ambiente;
sopprimere la lettera n);
sopprimere gli articoli 10, 11 e 12.
6.1000. Ghirra, Bonelli.
Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo la parola: internazionali aggiungere le seguenti: e con gli operatori privati gestori di infrastrutture.
6.1. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Collabora con altri organismi e Agenzie internazionali al fine di assicurare le opportune sinergie con l'International Maritime Organization (IMO) in relazione agli aspetti attinenti alla navigazione marittima e alla protezione dell'ambiente marino e con l'International Seabed Authority (ISA), in coordinamento con l'Intergovernmental Oceanographic Commission dell'UNESCO (IOC-UNESCO), per la ricerca oceanica e la gestione sostenibile delle risorse marine.
6.2. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , elaborate con il coinvolgimento diretto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli enti competenti e coinvolti nello sviluppo di progetti eolici offshore, al fine di garantirne la coerenza tecnico-operativa.
6.3. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 1, sopprimere la lettera h).
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 14.
6.13. Pastorella.
Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) fornisce supporto alla definizione e all'attuazione di programmi nazionali e regionali di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in ambito subacqueo, anche in collaborazione con i cluster tecnologici nazionali e in accordo con le strategie regionali di smart specialization (S3);.
*6.4. Iaria, Traversi, Fede.
*6.5. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 1, lettera t), dopo le parole: rilevazione di eventuali minacce aggiungere le seguenti: , concertando con il proprietario o gestore dei mezzi e infrastrutture la predisposizione di appositi esami e studi congiunti, volti ad assicurare l'assenza di possibili effetti negativi sulle infrastrutture e sull'esercizio del servizio di trasporto, nonché a stimare l'effettiva funzionalità e affidabilità di dette installazioni per le specifiche ipotesi di utilizzo applicativo,.
6.6. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 1, lettera t), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui tali prescrizioni coinvolgano infrastrutture di proprietà di operatori privati, valuta opportuni contributi economici a supporto dei gestori di tali infrastrutture;.
6.7. Pastorella.
Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
t-bis) definisce, d'intesa con le amministrazioni competenti, formati e protocolli per la condivisione sicura con l'Agenzia dei dati essenziali ai fini della sicurezza acquisiti da sensoristica installata su mezzi e infrastrutture subacquee, nel rispetto delle classificazioni di sicurezza, della riservatezza industriale e della normativa in materia di protezione dei dati.
6.8. Pastorella.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
z) promuove una formazione professionale altamente qualificata, con l'attivazione di percorsi specialistici per il tema subacqueo, in supporto e potenziamento di quanto già esistente nel mondo degli ITS e in ambito universitario.
*6.9. Traversi, Fede, Iaria.
*6.10. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, al fine di garantire integrità e resilienza delle infrastrutture subacquee strategiche, affrontare le sfide legate alla sicurezza e alle minacce geopolitiche, nonché tutelare l'economia e la connettività globale data dai sistemi di comunicazione sottomarini, l'Agenzia:
a) definisce normative specifiche per la gestione delle infrastrutture sottomarine, assicurando coerenza con le direttive internazionali ed europee;
b) valuta e autorizza la posa di nuove infrastrutture sottomarine, garantendo trasparenza, sostenibilità e sicurezza;
c) implementa sistemi di sorveglianza avanzati per rilevare anomalie e garantire il funzionamento ottimale delle infrastrutture;
d) collabora con le autorità marittime, forze dell'ordine e istituzioni internazionali per proteggere i cavi e gasdotti da minacce fisiche e cyber;
e) costituisce il punto unico di contatto per le relazioni internazionali su tutte le questioni legate alle infrastrutture subacquee, promuovendo collaborazioni strategiche con altri Stati, istituzioni multilaterali e organismi di regolamentazione, al fine di garantire un approccio coordinato e strategico alla regolamentazione, approvazione, controllo, monitoraggio e sicurezza delle infrastrutture subacquee;
f) istituisce un registro unico dei cavi sottomarini che raccolga i dati tecnici, ambientali, cartografici e amministrativi relativi alla localizzazione, posa, manutenzione, protezione e interoperabilità dei cavi sottomarini, e realizza una mappa nazionale aggiornata dei tracciati e i landing point dei cavi presenti in acque territoriali italiane, al fine di raccogliere e organizzare le informazioni in un unico luogo, rendendo più semplice e rapido l'accesso alle stesse, riducendo la duplicazione del lavoro, minimizzando gli errori e migliorando la gestione dei dati;
g) promuove standard informatici nazionali e internazionali relativi alle connessioni sottomarine, al fine di istituire un centro unico per il monitoraggio e la sicurezza delle operazioni, volto a:
1) rappresentare il fulcro operativo per il monitoraggio, l'analisi e la gestione della sicurezza delle infrastrutture sommerse;
2) vigilare sul traffico marittimo nelle aree di interesse, identificare comportamenti sospetti e attivare i protocolli di allerta e risposta in collaborazione con le istituzioni governative e gli organismi internazionali competenti;
h) promuove, presso le istituzioni europee competenti, la cooperazione tra i Paesi membri dell'Unione europea nel settore dei cavi sottomarini, anche attraverso la creazione di un registro europeo dei cavi sottomarini strategici e l'elaborazione di una strategia comune in materia;
i) promuove, a livello nazionale ed internazionale, iniziative volte allo sviluppo di un'adeguata disciplina concernente le manomissioni cibernetiche dei cavi sottomarini.
6.11. Pastorella.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, al fine di garantire integrità e resilienza delle infrastrutture subacquee strategiche, affrontare le sfide legate alla sicurezza e alle minacce geopolitiche nonché tutelare l'economia e la connettività globale data dai sistemi di comunicazione sottomarini, l'Agenzia:
a) definisce normative specifiche per la gestione delle infrastrutture sottomarine, assicurando coerenza con le direttive internazionali ed europee;
b) valuta e autorizza la posa di nuove infrastrutture sottomarine, garantendo trasparenza, sostenibilità e sicurezza;
c) collabora con le autorità marittime, forze dell'ordine e istituzioni internazionali per proteggere i cavi e gasdotti da minacce fisiche e cyber;
d) costituisce il punto unico di contatto per le relazioni internazionali su tutte le questioni legate alle infrastrutture subacquee, promuovendo collaborazioni strategiche con altri Stati, istituzioni multilaterali e organismi di regolamentazione, al fine di garantire un approccio coordinato e strategico alla regolamentazione, approvazione, controllo, monitoraggio e sicurezza delle infrastrutture subacquee.
Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
f) implementare sistemi di sorveglianza avanzati per rilevare anomalie e garantire il funzionamento ottimale delle infrastrutture;
g) istituire un registro unico dei cavi sottomarini che raccolga i dati tecnici, ambientali, cartografici e amministrativi relativi alla localizzazione, posa, manutenzione, protezione e interoperabilità dei cavi sottomarini, e realizzare una mappa nazionale aggiornata dei tracciati e dei landing point dei cavi presenti in acque territoriali italiane, al fine di raccogliere e organizzare le informazioni in un unico luogo, rendendo più semplice e rapido l'accesso alle stesse, riducendo la duplicazione del lavoro, minimizzando gli errori e migliorando la gestione dei dati;
h) promuovere standard informatici nazionali e internazionali relativi alle connessioni sottomarine, al fine di istituire un centro unico per il monitoraggio e la sicurezza delle operazioni, volto a:
1) rappresentare il fulcro operativo per il monitoraggio, l'analisi e la gestione della sicurezza delle infrastrutture sommerse;
2) vigilare sul traffico marittimo nelle aree di interesse, identificare comportamenti sospetti e attivare i protocolli di allerta e risposta in collaborazione con le istituzioni governative e gli organismi internazionali competenti;
i) promuovere, presso le istituzioni europee competenti, la cooperazione tra i Paesi membri dell'Unione europea nel settore dei cavi sottomarini, anche attraverso la creazione di un registro europeo dei cavi sottomarini strategici e l'elaborazione di una strategia comune in materia;
l) promuovere, a livello nazionale ed internazionale, iniziative volte allo sviluppo di un'adeguata disciplina concernente le manomissioni cibernetiche dei cavi sottomarini.
6.12. Pastorella.
A.C. 2521 – Articolo 7
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 7.
(Norme di contabilità)
1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
a) contributo statale di cui all'articolo 34;
b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati;
c) proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni dell'Agenzia;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione;
e) contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali, anche a seguito della partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione;
f) introiti eventualmente derivanti dalla riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, delle sanzioni di cui agli articoli 26 e 27.
2. Il regolamento di contabilità dell'Agenzia, che ne assicura l'autonomia gestionale e contabile, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere del Comitato interministeriale per le politiche del mare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, previo parere del Comitato interministeriale per le politiche del mare, e sono trasmessi alla Corte dei conti che esercita il controllo previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
b) il bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
A.C. 2521 – Articolo 8
ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 8.
(Personale)
1. Con apposito regolamento è dettata, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela degli interessi nazionali nel campo della sicurezza delle attività subacquee di cui alla presente legge. Il regolamento definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), l'applicazione delle disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.
2. Il regolamento determina, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 34, comma 1, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo del personale e la disciplina generale del rapporto d'impiego alle dipendenze dell'Agenzia;
b) la possibilità di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso adeguate modalità selettive, per lo svolgimento di attività assolutamente necessarie all'operatività dell'Agenzia o per specifiche progettualità da portare a termine in un arco di tempo prefissato;
c) la percentuale massima dei dipendenti che è possibile assumere a tempo determinato;
d) la possibilità di impiegare personale del Ministero della difesa, secondo termini e modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata;
e) le ipotesi di incompatibilità;
f) le modalità applicative delle disposizioni del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ai prodotti dell'ingegno e alle invenzioni dei dipendenti dell'Agenzia.
3. Ferma restando la posizione del direttore generale di cui all'articolo 5, comma 2, il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia è individuato nella misura complessiva di trentanove unità, di cui due di livello dirigenziale generale, sei di livello dirigenziale non generale e trentuno unità di personale non dirigenziale, di cui ventidue di categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e nove di categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale.
4. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui al presente articolo sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.
5. Il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o in favore dell'Agenzia è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
6. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata può comunque procedere all'adozione dello stesso.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 8.
(Personale)
Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) la possibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali;.
Conseguentemente sopprimere la lettera c).
8.1001. Ghirra, Zaratti.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: attraverso adeguate modalità selettive, con le seguenti: mediante procedure ad evidenza pubblica.
*8.1. Traversi, Fede, Iaria.
*8.1000. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) la possibilità di impiegare personale in servizio presso pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo termini e modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso l'amministrazione e l'organismo di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto collettivo integrativo dell'Agenzia;
8.1002. Ghirra, Zaratti.
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: del Ministero della difesa aggiungere le seguenti: e delle altre pubbliche amministrazioni.
8.2. Traversi, Fede, Iaria.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 34, comma 1, si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri, dagli enti pubblici e dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: di cui ventidue di categoria A, fino alla fine del periodo con le seguenti: , al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso l'amministrazione e l'organismo di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo dell'Agenzia.
8.1003. Ghirra, Zaratti.
Al comma 3, sostituire le parole: trentanove unità con le seguenti: ventisei unità;
Conseguentemente,
al medesimo comma:
sostituire la parola: due con la seguente: uno;
sostituire la parola: sei con la seguente: tre;
sostituire la parola: trentuno con la seguente: ventidue;
sostituire le parole da: , di cui ventidue fino alla fine del comma con le seguenti: , al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso l'amministrazione e l'organismo di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto collettivo integrativo dell'Agenzia.
all'articolo 34, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole: 8.671.449 euro con le seguenti: 3.500.000 euro;
sostituire le parole: 2.000.000 euro con le seguenti: 1.000.000 euro;
sostituire le parole: 6.531.449 euro con le seguenti: 2.500.000 euro;
sostituire le parole: 6.458.508 euro con le seguenti: 2.500.000 euro.
8.1004. Ghirra.
A.C. 2521 – Articolo 9
ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 9.
(Relazione annuale)
1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata trasmette alle Camere una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente in materia di sicurezza delle attività subacquee.
A.C. 2521 – Articolo 10
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo III
NAVIGAZIONE SUBACQUEA, MEZZI E INFRASTRUTTURE SUBACQUEE
Sezione I
AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI
Art. 10.
(Gestione delle interferenze nella dimensione subacquea)
1. Fatti salvi le libertà del mare e i limiti alla giurisdizione dello Stato costiero previsti dalle norme internazionali vigenti, chiunque intenda svolgere attività della dimensione subacquea nelle acque marine interne o nel mare territoriale, ovvero, in relazione alla piattaforma continentale o alla zona economica esclusiva, attività della dimensione subacquea relative a diritti o poteri giurisdizionali attribuiti allo Stato costiero dalle norme internazionali vigenti, comunica all'Agenzia, con un preavviso minimo di quindici giorni, fatti salvi i casi di urgenza e le operazioni di soccorso e protezione civile, le attività da svolgere, il giorno o i giorni in cui le stesse saranno svolte, con l'indicazione dell'ora della programmata attività, nonché gli eventuali titoli amministrativi abilitativi, rilasciati dalle competenti amministrazioni pubbliche, sulla base dei quali le attività saranno svolte.
2. L'Agenzia trasmette senza indugio la comunicazione di cui al comma 1 alle competenti autorità militari, marittime, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e, entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, adotta le misure di cui al comma 3 qualora le attività di cui al comma 1:
a) interferiscano con attività subacquee civili precedentemente comunicate ai sensi del comma 1 o autorizzate ai sensi del comma 4;
b) interferiscano con altre attività civili che si svolgono in superficie precedentemente comunicate o autorizzate dall'autorità marittima competente ai sensi della disciplina vigente;
c) interferiscano con attività subacquee o di superficie militari o civili segnalate all'Agenzia dall'autorità competente entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'alinea;
d) siano idonee a determinare la manomissione, il danneggiamento o la distruzione di cavi, condotte sottomarine, isole artificiali, installazioni o altre strutture.
3. Al ricorrere delle condizioni previste dalle lettere da a) a d) del comma 2, l'Agenzia, con proprio provvedimento, adotta le misure di mitigazione dei rischi di interferenza necessarie per permettere lo svolgimento in sicurezza dell'attività comunicata. A tali fini, l'Agenzia può, altresì, ordinare il rispetto di apposite zone di sicurezza o individuare un diverso contesto spaziale o temporale in cui può essere svolta l'attività comunicata. Il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma è immediatamente trasmesso al soggetto che ha effettuato la comunicazione e alle autorità di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che svolgono funzioni di polizia terrestre e marittima.
4. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, lettere da a) a d), l'Agenzia, con proprio provvedimento, fatte salve le ordinarie condizioni di esercizio del passaggio inoffensivo in emersione, può autorizzare la navigazione in immersione di sommergibili civili battenti bandiera diversa da quella italiana o la messa a mare da navi battenti bandiera diversa da quella italiana di veicoli subacquei durante il passaggio inoffensivo nelle acque territoriali, per ragioni economiche, turistiche o logistiche documentate dall'istante, anche stabilendo, conformemente all'articolo 15, i requisiti e le dotazioni tecnologiche necessarie a garantire l'identificazione e il tracciamento delle attività in immersione per finalità di sicurezza.
5. Le attività autorizzate ai sensi del comma 4 nonché quelle per le quali l'Agenzia ha adottato o ha omesso di adottare i provvedimenti di cui al comma 3 sono comunicate senza indugio dall'Agenzia alla competente autorità marittima per l'adozione delle ordinanze ai sensi dell'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o degli avvisi ai naviganti ai sensi dell'articolo 124 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 222 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ove necessari per consentire lo svolgimento di attività della dimensione subacquea.
6. Nel bilanciamento degli interessi sottesi a più istanze ai sensi del comma 4, riferite al medesimo contesto spaziale e temporale, è accordata priorità alle attività maggiormente idonee ad assicurare l'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza nazionale e all'installazione e alla protezione delle infrastrutture di interesse nazionale. Ai fini della decisione sulle istanze di autorizzazione di cui al comma 4, l'Agenzia tiene conto, altresì, della presenza di titoli abilitativi già rilasciati dalle competenti amministrazioni di settore nonché della possibilità di svolgere l'attività in altro contesto spaziale o temporale allo scopo individuato.
7. Le istanze di autorizzazione di cui al comma 4 sono presentate, corredate dai titoli abilitativi rilasciati dalle amministrazioni competenti ove prescritti, nei limiti spaziali e temporali strettamente necessari all'esecuzione delle attività subacquee programmate, con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data di svolgimento della stessa attività, salvi i casi di urgenza in cui il preavviso non può comunque essere inferiore a quindici giorni. L'Agenzia conclude il procedimento con provvedimento espresso entro il termine di dieci giorni dalla presentazione dell'istanza. Il silenzio equivale all'accoglimento dell'istanza.
8. Le comunicazioni di cui al comma 1 e le autorizzazioni di cui al comma 4 possono avere ad oggetto una singola attività subacquea o una serie di attività subacquee dello stesso tipo ovvero tra di esse interconnesse.
9. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita un'attività subacquea senza aver effettuato la comunicazione di cui al comma 1 o aver conseguito le autorizzazioni di cui al comma 4 ovvero esercita un'attività subacquea in violazione delle misure di mitigazione dei rischi di interferenza di cui al comma 3 è punito con la reclusione fino a due anni.
10. Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia, d'intesa con il Ministero della difesa, sono definiti gli elementi, i documenti e le modalità della presentazione della comunicazione di cui al comma 1 e dell'istanza di autorizzazione di cui al comma 4. Con i medesimi provvedimenti di cui al primo periodo, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definite le tipologie di operazioni rientranti nei casi di urgenza di cui al comma 1 nonché le modalità di comunicazione semplificata riguardante le attività subacquee o iperbariche non programmabili.
11. Resta salva la facoltà per le autorità competenti di segnalare all'Agenzia, anche una volta decorso il termine di cui al comma 2, lettera c), le attività subacquee o di superficie necessarie in conseguenza di circostanze sopravvenute per la tutela di interessi pubblici prevalenti. Nei cinque giorni successivi alla segnalazione di cui al periodo precedente, l'Agenzia può adottare le misure di cui al comma 3 o revocare le autorizzazioni di cui al comma 4, anche in deroga ai termini previsti dai commi 2, 4 e 7.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 10.
(Gestione delle interferenze nella dimensione subacquea)
Al comma 1, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: sette giorni.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la parola: urgenza aggiungere le seguenti: , incluse le operazioni di manutenzione urgente o di riparazione delle infrastrutture subacquee,
10.1. Pastorella.
Al comma 1, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: dieci giorni.
10.2. Pastorella.
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tale provvedimento contiene altresì un'indicazione temporale specifica entro cui il soggetto che ha effettuato la comunicazione può avviare una procedura di revisione delle attività di accertamento delle condizioni previste dalle lettere da a) a d) del comma 2 nella quale il medesimo è autorizzato a fornire chiarimenti e integrazioni documentali. A seguito della conclusione di tale procedura di revisione, l'Agenzia è tenuta a fornire una comunicazione definitiva entro e non oltre dieci giorni.
10.3. Pastorella.
Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: livello nazionale aggiungere le seguenti: e i gestori delle infrastrutture subacquee di preminente interesse nazionale.
10.4. Pastorella.
Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: casi di urgenza di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , ivi compresi gli interventi di manutenzione e riparazione su cavi e condotte sottomarine e le attività strettamente funzionali all'individuazione e localizzazione del punto di guasto.
Conseguentemente, al medesimo comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì stabilite specifiche modalità di comunicazione semplificata per tali interventi, anche con finestra temporale mobile legata alle condizioni meteomarine.
10.5. Pastorella.
A.C. 2521 – Articolo 11
ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 11.
(Comunicazione dei titoli abilitativi relativi alla dimensione subacquea)
1. Al fine di consentire all'Agenzia di avere un quadro conoscitivo completo delle attività subacquee per svolgere le funzioni di prevenzione delle interferenze di cui all'articolo 10, le amministrazioni competenti trasmettono all'Agenzia immediatamente e, comunque, entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione, i provvedimenti abilitativi e regolatori relativi allo svolgimento delle attività di superficie e della dimensione subacquea di propria competenza.
A.C. 2521 – Articolo 12
ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 12.
(Cooperazione informativa)
1. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge è assicurata la condivisione delle informazioni tra l'Agenzia, la Marina militare, il Comando generale della Guardia di finanza, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
2. Al fine di concorrere alla prevenzione delle interferenze tra attività militari e tra attività militari e civili svolte nella dimensione subacquea, l'Agenzia elabora le informazioni relative alle attività militari fornite dalle autorità militari competenti nonché restituisce alle predette autorità il quadro completo delle informazioni disponibili, nel rispetto delle classificazioni di sicurezza.
3. L'Agenzia rende disponibili agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, i dati e le informazioni utili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 12.
(Cooperazione informativa)
Al comma 1, sostituire le parole: e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale con le seguenti: , l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Agenzia spaziale italiana.
12.1. Pastorella.
A.C. 2521 – Articolo 13
ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Sezione II
INFRASTRUTTURE SUBACQUEE
Art. 13.
(Sicurezza delle infrastrutture subacquee)
1. Ferme restando le discipline nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e in raccordo con le autorità competenti ai sensi delle rispettive discipline attuative, l'Agenzia, nel rispetto delle direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge definisce le misure di cui al comma 2 del presente articolo, necessarie per evitare rischi di interferenza in danno delle infrastrutture subacquee nelle zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale e, limitatamente a quelle di interesse nazionale appartenenti a soggetti di nazionalità italiana, anche nell'alto mare.
2. L'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, può:
a) individuare e monitorare, avvalendosi della Centrale operativa e degli assetti della Marina militare, le attività subacquee che possono determinare, per tipologia, prossimità o quota, un rischio per piattaforme, isole artificiali, infrastrutture e strumentazione di ricerca, cavi e condotte in aree soggette alla giurisdizione nazionale;
b) concorrere a definire le misure per la verifica, la ricognizione, il monitoraggio e la sorveglianza dell'intera rete delle infrastrutture subacquee di interesse nazionale, promuovendo l'impiego sinergico dei rispettivi mezzi e la condivisione delle informazioni ottenute;
c) concorrere a definire i piani di emergenza per il ripristino della funzionalità di cavi e condotte oggetto di rottura, la prevenzione, la mitigazione e il contrasto degli inquinamenti anche in adempimento alla normativa europea e procedure per interventi di necessità e urgenza di manutenzione e riparazione di cavi e condutture posizionati sulla piattaforma continentale nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 8, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
d) promuovere il coordinamento tra le amministrazioni competenti, per definire le misure idonee a consentire il recupero di eccedenze di banda o di flusso tra i differenti utilizzatori al fine di sopperire a situazioni di interruzione o rottura di cavi e condutture;
e) concorrere a definire, in merito ad aspetti di sicurezza afferenti alle attività subacquee, il percorso dei cavi e delle condutture da posare sulla piattaforma continentale nazionale e, sentiti i gestori delle infrastrutture interessate, i criteri da osservare nelle fasi di studio dei corridoi per l'individuazione del percorso dei cavi e delle condutture.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 13.
(Sicurezza delle infrastrutture subacquee)
Al comma 1, dopo le parole: articolo 3, comma 3, della presente legge aggiungere le seguenti: e in raccordo con le autorità competenti alla pianificazione dello spazio marittimo di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, di attuazione della direttiva 2014/89/UE, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo,
13.1. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: Marina militare aggiungere le seguenti: nonché degli altri assetti disponibili a legislazione vigente,.
*13.2. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
*13.1000. Ghirra, Zaratti.
Al comma 2, lettera b), dopo la parola: definire aggiungere le seguenti: , consultando anche gli operatori gestori delle infrastrutture,.
13.3. Pastorella.
Al comma 2, lettera c), dopo la parola: concorrere aggiungere le seguenti: , sentiti i gestori delle infrastrutture interessate,.
13.4. Pastorella.
Al comma 2, lettera e), dopo la parola: definire, aggiungere le seguenti: sentiti i gestori delle infrastrutture interessate,
Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le seguenti parole: , sentiti i gestori delle infrastrutture interessate,
13.5. Pastorella.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
f) implementare sistemi di sorveglianza avanzati per rilevare anomalie e garantire il funzionamento ottimale delle infrastrutture;
g) istituire un registro unico dei cavi sottomarini che raccolga i dati tecnici, ambientali, cartografici e amministrativi relativi alla localizzazione, posa, manutenzione, protezione e interoperabilità dei cavi sottomarini, e realizzare una mappa nazionale aggiornata dei tracciati e dei landing point dei cavi presenti in acque territoriali italiane, al fine di raccogliere e organizzare le informazioni in un unico luogo, rendendo più semplice e rapido l'accesso alle stesse, riducendo la duplicazione del lavoro, minimizzando gli errori e migliorando la gestione dei dati;
h) promuovere standard informatici nazionali e internazionali relativi alle connessioni sottomarine, al fine di istituire un centro unico per il monitoraggio e la sicurezza delle operazioni, volto a:
1) rappresentare il fulcro operativo per il monitoraggio, l'analisi e la gestione della sicurezza delle infrastrutture sommerse;
2) vigilare sul traffico marittimo nelle aree di interesse, identificare comportamenti sospetti e attivare i protocolli di allerta e risposta in collaborazione con le istituzioni governative e gli organismi internazionali competenti;
i) promuovere, presso le istituzioni europee competenti, la cooperazione tra i Paesi membri dell'Unione europea nel settore dei cavi sottomarini, anche attraverso la creazione di un registro europeo dei cavi sottomarini strategici e l'elaborazione di una strategia comune in materia;
l) promuovere, a livello nazionale ed internazionale, iniziative volte allo sviluppo di un'adeguata disciplina concernente le manomissioni cibernetiche dei cavi sottomarini.
13.6. Pastorella.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. L'Agenzia, in raccordo con le amministrazioni competenti, adotta linee guida non vincolanti per un Piano nazionale di resilienza dei cavi sottomarini, in coerenza con le iniziative dell'Unione europea in materia di sicurezza delle infrastrutture di cavi sottomarini, ivi inclusi i programmi di mappatura delle infrastrutture e di condivisione informativa sugli incidenti e sulle relative risposte.
13.7. Pastorella.
A.C. 2521 – Articolo 14
ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Sezione III
MEZZI SUBACQUEI
Art. 14.
(Soccorso a mezzi subacquei civili sinistrati)
1. Ferme restando le competenze stabilite dalla normativa vigente per il coordinamento della ricerca e il soccorso in mare e le specifiche capacità per il soccorso ai sommergibili militari sinistrati, l'Agenzia, avvalendosi della Marina militare, del Comando generale delle Capitanerie di porto, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Comando generale della Guardia di finanza sulla base di convenzioni non onerose concluse a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, promuove lo sviluppo della capacità nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati.
A.C. 2521 – Articolo 15
ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 15.
(Caratteristiche dei mezzi subacquei)
1. L'Agenzia, con provvedimento adottato d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, definisce i requisiti e le dotazioni minime di sicurezza, con riferimento altresì ai sistemi di estrazione di emergenza di persone da mezzi pilotati, nonché all'installazione di un transponder e di sistemi di localizzazione subacquea, che devono possedere i mezzi subacquei non militari, operanti nelle acque interne, nel mare territoriale, nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva. Con le medesime modalità di cui al precedente periodo sono definite anche le relative procedure di verifica e di certificazione. L'Agenzia, in relazione alle attività di certificazione di cui al precedente periodo, sulla base di convenzioni non onerose concluse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, può collaborare con enti di normazione tecnica nonché con soggetti accreditati a livello nazionale e internazionale, al fine di certificare la conformità ai requisiti e alle dotazioni minime di sicurezza di cui al presente comma. Gli oneri derivanti dalle attività di certificazione sono posti a carico degli operatori istanti.
2. Sono in ogni caso considerati idonei all'utilizzo i mezzi subacquei non militari che rispettano standard internazionali di riferimento compatibili con quelli definiti ai sensi del comma 1. L'Agenzia, con provvedimento adottato ai sensi del comma 1, definisce le procedure di verifica della idoneità all'utilizzo di cui al precedente periodo.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 15.
(Caratteristiche dei mezzi subacquei)
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le dotazioni minime di sicurezza aggiungere le seguenti: , secondo un approccio di security by design che assicuri, per cavi e condotte sottomarine, la predisposizione di sistemi di monitoraggio avanzato (SMART cables), tracciamento e diagnostica predittiva, nonché interfacce per la condivisione controllata dei dati di sicurezza con l'Agenzia ai sensi degli articoli 6 e 13.
15.1. Pastorella.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. I requisiti e le dotazioni minime di sicurezza, di cui ai commi 1 e 2, sono aggiornati dall'Agenzia con cadenza almeno biennale, assicurandone l'armonizzazione con gli standard tecnici europei e internazionali di riferimento, anche avvalendosi di enti di normazione tecnica e di soggetti accreditati a livello nazionale e internazionale.
15.2. Pastorella.
A.C. 2521 – Articolo 16
ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 16.
(Comando e conduzione
dei mezzi subacquei)
1. Fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina vigente in materia, il comandante dei mezzi subacquei non militari battenti bandiera italiana destinati al trasporto di persone o merci o con equipaggio a bordo deve essere in possesso di una speciale qualificazione professionale, riferita al comando di mezzi subacquei, aggiuntiva rispetto a quella richiesta per il comando di navi battenti bandiera italiana.
2. Fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina vigente in materia, colui che conduce o, comunque, controlla mezzi subacquei non militari senza equipaggio, anche autonomi, dal territorio dello Stato o da navi battenti bandiera italiana deve essere in possesso di una speciale qualificazione professionale.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, di concerto con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinati:
a) i programmi di qualificazione professionale e le procedure di verifica dei requisiti occorrenti per il conseguimento della speciale qualificazione professionale di cui al comma 1;
b) i programmi di qualificazione professionale e le procedure di verifica dei requisiti occorrenti per il conseguimento della speciale qualificazione professionale di cui al comma 2.
4. Chiunque assume o ritiene il comando, la condotta o il controllo di mezzi subacquei in assenza della speciale qualificazione professionale prevista dal presente articolo è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 12.000 euro. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente periodo si provvede ai sensi dell'articolo 26.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle sanzioni di cui al comma 4, si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
A.C. 2521 – Articolo 17
ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Sezione IV
LINEE GUIDA
Art. 17.
(Sviluppo di tecnologie subacquee)
1. L'Agenzia, sulla base di convenzioni non onerose concluse a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, può collaborare con il Polo nazionale della dimensione subacquea (PNS) e gli enti pubblici di ricerca preposti nel territorio nazionale per adottare linee guida non vincolanti per lo sviluppo di tecnologie subacquee e per l'individuazione e lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate. L'Agenzia può acquisire, sullo schema di linee guida di cui al precedente periodo, pareri di imprese subacquee e iperbariche a titolo non oneroso e non vincolante. Ai fini dell'adozione delle linee guida può essere acquisito il parere tecnico non vincolante dei gestori di infrastrutture subacquee di preminente interesse nazionale.
2. Ferma restando la necessità di coordinamento con iniziative di ricerca internazionali o europee a cui partecipano le università e gli enti pubblici di ricerca, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 l'Agenzia può, altresì, individuare e sviluppare tecnologie e soluzioni tecniche avanzate per:
a) l'incremento dei livelli di sicurezza dei mezzi subacquei, il loro tracciamento, la prevenzione delle collisioni e i sistemi di recupero;
b) il monitoraggio del fondale marino ai fini di protezione dell'ambiente, in coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Servizio nazionale della protezione civile;
c) l'individuazione e la localizzazione dei rischi relativi alla dimensione subacquea e dei relativi sistemi di gestione e allertamento, in coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca e il Servizio nazionale della protezione civile;
d) la mappatura dei fondali in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca per quanto attiene all'acquisizione e alla condivisione di dati;
e) la sorveglianza, la resilienza fisica e la protezione delle infrastrutture subacquee;
f) la definizione di soluzioni per la riduzione dell'impatto da attività mineraria abissale tenendo conto delle attività svolte a livello europeo e internazionale da enti pubblici di ricerca;
g) la definizione di metodologie per il ripristino e la riparazione di cavi e condutture;
h) la standardizzazione di componenti e apparati dei mezzi subacquei;
i) le tecniche di soccorso ai sommergibili civili sinistrati, in coordinamento con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Marina militare, le Capitanerie di porto–Guardia costiera e il Corpo della Guardia di finanza.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 17.
(Sviluppo di tecnologie subacquee)
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: può con la seguente: deve.
Conseguentemente, al medesimo comma:
al secondo periodo, sostituire la parola: può con la seguente: deve;
al terzo periodo, sostituire la parola: può con la seguente: deve.
17.1. Traversi, Fede, Iaria.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Agenzia può promuovere la partecipazione dell'industria nazionale e degli organismi di ricerca a programmi, anche nell'ambito di bandi nazionali ed europei, favorendo la costituzione di partenariati pubblico-privati per la sperimentazione e la validazione di nuove tecnologie.
17.2. Traversi, Fede, Iaria.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Agenzia promuove la partecipazione dell'industria nazionale e degli organismi di ricerca a programmi, anche nell'ambito di bandi nazionali ed europei, favorendo la costituzione di partenariati pubblico-privati per la sperimentazione e la validazione di nuove tecnologie.
17.3. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 2, aggiungere la seguente lettera: l) lo sviluppo di progetti eolici off-shore, anche attraverso la definizione di linee guida non vincolanti adottate di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli enti competenti in materia.
17.1000. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Veicoli subacquei a comando remoto)
1. Al fine di aumentare la sicurezza, l'efficienza e la sostenibilità delle operazioni nella raccolta del corallo, è istituito dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un programma pilota della durata di dodici mesi per l'introduzione di veicoli subacquei a comando remoto, con il coinvolgimento degli enti di ricerca ISPRA e CNR-ISMAR, per testare protocolli, formare operatori e monitorare la sicurezza, la produttività e gli impatti ecologici.
2. Con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità e le caratteristiche del programma di cui al comma 1.
17.01. Traversi, Fede, Iaria.
A.C. 2521 – Articolo 18
ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo IV
ATTIVITÀ SUBACQUEE E IPERBARICHE
Sezione I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 18.
(Lavori subacquei e iperbarici
e attività escluse)
1. Le disposizioni del presente capo stabiliscono i princìpi fondamentali in materia di lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e iperbarici e da imprese subacquee e iperbariche.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle attività di cui al comma 1 svolte dalle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni di settore, anche con riferimento al previo rilascio del brevetto militare di operatore subacqueo da parte del Comando raggruppamento subacquei e incursori della Marina militare ove richiesto.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 42 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono regolate le attività subacquee e iperbariche di protezione civile effettuate dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo codice e degli ambiti di autonomia regolatoria riconosciuti dalla disciplina vigente.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 18.
(Lavori subacquei e iperbarici e attività escluse)
Al comma 1, dopo la parola: stabiliscono aggiungere le seguenti: , assicurando il rispetto della normativa europea,
18.1. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o del brevetto conseguito presso la scuola sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sono inoltre esclusi i dipartimenti subacquei del CNR, di ISPRA, di ARPA e di ENEA, nell'espletamento delle attività subacquee scientifiche e di monitoraggio d'istituto regolamentate dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 5 marzo 2024 e dalle linee guida emanate dai rispettivi istituti nonché dalle norme UNI.
18.2. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o del brevetto conseguito presso la scuola sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sono esclusi, altresì, i dipartimenti subacquei del Consiglio nazionale di ricerca (CNR), delle Agenzia regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA) nell'espletamento delle attività di cui al comma 1.
18.3. Traversi, Fede, Iaria.
A.C. 2521 – Articolo 19
ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Sezione II
OPERATORI SUBACQUEI E IPERBARICI
Art. 19.
(Qualifiche professionali e ambiti operativi)
1. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 18, comma 1, svolte nelle acque interne e nel mare territoriale nonché, limitatamente ai lavoratori italiani dipendenti dei soggetti con sede legale o stabile organizzazione nel territorio nazionale o di nazionalità italiana, nella zona economica esclusiva nazionale, nelle acque soprastanti la piattaforma continentale nazionale e nell'alto mare è obbligatoria l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 20, che avviene per le seguenti qualifiche professionali:
a) operatore tecnico subacqueo di basso fondale (OTS di basso fondale), che effettua immersioni fino alla profondità di 15 metri;
b) operatore tecnico subacqueo di medio fondale (OTS di medio fondale), che effettua immersioni fino alla profondità di 50 metri anche con il supporto di impianti iperbarici;
c) operatore tecnico subacqueo di alto fondale (OTS di alto fondale), che effettua immersioni anche oltre 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;
d) tecnico iperbarico (TI).
2. Per esigenze particolari e motivate legate al monitoraggio, all'osservazione diretta, alla valutazione specialistica e allo studio di ambienti, strutture, opere e attrezzature subacquee durante lo svolgimento di attività comprese entro gli ambiti di cui al comma 1, è consentita l'immersione a personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS previa autorizzazione del responsabile dell'attività e al ricorrere delle seguenti inderogabili condizioni:
a) il personale tecnico o scientifico sia in possesso di brevetto subacqueo sportivo-ricreativo in corso di validità rilasciato da un'organizzazione nazionale o internazionale riconosciuta e della relativa idoneità sanitaria;
b) il personale tecnico o scientifico abbia frequentato con esito positivo e documentato apposito corso di indottrinamento teorico-pratico sulla specifica attività e sulle procedure tecniche e di sicurezza applicate;
c) l'immersione avvenga entro i limiti del brevetto posseduto e in coppia con un OTS.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 19.
(Qualifiche professionali e ambiti operativi)
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 15 metri con le seguenti: 30 metri.
19.1. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) l'operatore scientifico subacqueo si immerga entro i limiti del brevetto posseduto e in conformità con le procedure di sicurezza del sistema di coppia e le operazioni seguano le linee guida e le procedure operative definite dall'Istituto o Ente di appartenenza del Ricercatore Scientifico che le commissiona.
*19.2. Traversi, Fede, Iaria.
*19.1000. Ghirra.
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: in coppia con un OTS con le seguenti: con il sistema di coppia.
19.3. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: con un OTS.
*19.4. Traversi, Fede, Iaria.
*19.5. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
A.C. 2521 – Articolo 20
ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 20.
(Registro degli operatori subacquei
e iperbarici professionali)
1. Il registro dei sommozzatori in servizio locale, tenuto dal comandante del porto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, assume la denominazione di registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali.
A.C. 2521 – Articolo 21
ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 21.
(Requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali)
1. Per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 20 sono necessari i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo o cittadinanza svizzera ovvero, per persone in possesso di una cittadinanza diversa, possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alla normativa nazionale in materia di immigrazione;
c) fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, possesso di un titolo di studio professionale di durata almeno triennale, compreso quello conseguito all'estero e riconosciuto;
d) fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, possesso di un attestato di qualificazione professionale rilasciato al termine di corsi effettuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero da scuole o centri di formazione professionale, aventi strutture tecniche e didattiche idonee, autorizzati dalle regioni o dalle province autonome territorialmente competenti, all'esito di un percorso di formazione disciplinato con provvedimento dell'Agenzia, su proposta del Ministero della difesa e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli oneri derivanti dai corsi di cui alla presente lettera sono posti a carico degli operatori cui viene rilasciato l'attestato professionale;
e) in alternativa al requisito di cui alla lettera d), possesso del brevetto di operatore subacqueo militare rilasciato dal Comando raggruppamento subacquei e incursori della Marina militare o del brevetto di sommozzatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rilasciato dalla Scuola dei sommozzatori del citato Corpo;
f) idoneità alla mansione, accertata e certificata da un medico subacqueo all'esito di visita a carico dell'istante o dell'impresa subacquea e iperbarica per cui svolge attività lavorativa, esente da difetti dell'apparato cardio-polmonare e otorino-laringoiatrico nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, conforme ai requisiti specificamente definiti, per le differenti qualifiche di cui all'articolo 19, comma 1, con provvedimento dell'Agenzia, su proposta del Ministero della salute;
g) assenza di condanne per un delitto non colposo punibile con una pena superiore a tre anni di reclusione o per un delitto contro la fede pubblica che preveda l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
2. Le modalità di accertamento dei requisiti di iscrizione e di organizzazione e tenuta del registro di cui all'articolo 20 sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Comandante generale delle Capitanerie di porto d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 21.
(Requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali)
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o delle regioni ove previsto.
21.1. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , del Centro Carabinieri Subacquei, della componente subacquea della Guardia di finanza, del Centro nautico e sommozzatori (CNeS) della Polizia di Stato e del nucleo subacqueo delle capitanerie di porto.
21.2. Traversi, Fede, Iaria.
A.C. 2521 – Articolo 22
ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 22.
(Esercizio della professione sulla base
di titoli conseguiti all'estero)
1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento delle professioni di cui all'articolo 19, in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera, hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:
a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi degli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera in applicazione del titolo III del citato decreto legislativo n. 206 del 2007.
2. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del presente articolo sono iscritti, a domanda, nel registro di cui all'articolo 20, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), b), f) e g).
3. L'Agenzia è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 22.
(Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Lo Stato promuove la definizione e l'adozione, con il supporto dell'Agenzia, di standard formativi nazionali compatibili con l'European Qualifications Framework (EQF), per garantire il mutuo riconoscimento delle qualifiche e l'occupabilità nel mercato europeo della blue economy.
*22.1. Traversi, Fede, Iaria.
*22.2. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
A.C. 2521 – Articolo 23
ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 23.
(Sorveglianza sanitaria)
1. Ciascun operatore subacqueo e iperbarico professionale è sottoposto, a carico suo o dell'impresa subacquea e iperbarica per cui svolge attività lavorativa, a una visita medica dettagliata per l'accertamento dell'idoneità alla mansione, effettuata dal medico competente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in possesso della formazione specifica ulteriore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r), in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale.
2. La violazione di quanto disposto dal comma 1 comporta la sospensione della validità del libretto di cui all'articolo 24 e della relativa attività fino alla regolarizzazione della posizione dell'interessato.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 23.
(Sorveglianza sanitaria)
Al comma 1, dopo le parole: l'accertamento dell'idoneità aggiungere la seguente: psicofisica.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: in possesso della formazione specifica ulteriore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r), aggiungere le seguenti: e comunque avvalendosi della consulenza del medico subacqueo,.
23.1. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 aggiungere le seguenti: e del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.
23.2. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, aggiungere le seguenti: avvalendosi della consulenza del medico subacqueo.
23.3. Traversi, Fede, Iaria.
A.C. 2521 – Articolo 24
ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 24.
(Libretto personale informatico degli operatori subacquei e iperbarici professionali)
1. Ciascun operatore subacqueo e iperbarico professionale, iscritto nel registro di cui all'articolo 20, è dotato di un libretto personale informatico, in cui devono essere annotati, in lingua italiana e in lingua inglese:
a) il titolo di studio;
b) l'eventuale conseguimento di specializzazioni professionali;
c) l'idoneità alla mansione con l'indicazione del medico subacqueo certificatore;
d) la qualifica professionale, tra quelle di cui all'articolo 19, comma 1;
e) le eventuali ulteriori specializzazioni acquisite tramite la frequenza di corsi professionali, di corsi di aggiornamento, di stage o di apprendistato presso aziende e imprese, in Italia o all'estero. Gli attestati di qualifica acquisiti all'estero devono essere legalmente riconosciuti dallo Stato nel quale sono conseguiti;
f) limitatamente agli operatori tecnici subacquei, le singole immersioni effettuate, con l'indicazione della massima profondità raggiunta, o la data di inizio e fine immersione nel caso che queste superino le ventiquattro ore di durata complessiva;
g) limitatamente agli operatori tecnici subacquei, i periodi di compressione in camera iperbarica;
h) la vidimazione da parte del datore di lavoro o di un suo rappresentante, o del committente in caso di lavoratore autonomo, delle singole immersioni o compressioni in camera iperbarica;
i) limitatamente agli operatori tecnici subacquei, la descrizione sommaria del lavoro eseguito;
l) gli eventuali infortuni subìti.
2. Il libretto personale, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Agenzia, è vidimato digitalmente, per gli operatori subacquei e iperbarici professionali, dall'ufficio di compartimento marittimo competente.
3. Gli operatori subacquei e iperbarici professionali, quando richiesti, sono tenuti a comunicare gli estremi identificativi del libretto informatico ai funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e alle autorità di pubblica sicurezza che svolgono funzioni di polizia terrestre e marittima.
4. Il libretto personale deve essere vidimato, su richiesta dell'interessato, con cadenza annuale dall'ufficio di compartimento marittimo competente, previo superamento di apposito esame di idoneità psicofisica, come disciplinato con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f).
5. In caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti un'interruzione dell'attività lavorativa, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro provvede, in seguito al rilascio di un certificato sanitario da parte di un medico subacqueo, all'annotazione sul libretto personale informatico dell'interruzione dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa. Nel caso di lavoratore autonomo, l'annotazione sul libretto personale informatico è effettuata da un medico subacqueo.
6. Allo scadere del periodo di efficacia del certificato di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f), l'efficacia del libretto personale informatico è sospesa. La sospensione cessa con la presentazione, a cura dell'operatore subacqueo o iperbarico professionale, della certificazione medica, rilasciata da un medico subacqueo, attestante l'idoneità alla mansione, e la conseguente annotazione sul medesimo libretto della rinnovata idoneità ai sensi del comma 1, lettera c), del presente articolo.
7. Le modalità di tenuta, rinnovo, sospensione e riattivazione dell'efficacia del libretto personale informatico sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comandante generale delle Capitanerie di porto d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia.
A.C. 2521 – Articolo 25
ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Sezione III
IMPRESE SUBACQUEE E IPERBARICHE
Art. 25.
(Regolamentazione tecnica)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata e con i Ministri della difesa, dell'interno, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, della salute, della cultura, dell'ambiente e della sicurezza energetica e del lavoro e delle politiche sociali, ciascuno limitatamente agli ambiti e alle attività di competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle pertinenti norme dell'Ente italiano di normazione (UNI), del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea intervenute in materia di sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee e iperbariche, sono definite le regole tecniche concernenti:
a) le procedure operative per il lavoro subacqueo;
b) le procedure operative per il supporto iperbarico alle attività subacquee professionali;
c) le procedure di emergenza per le attività subacquee e per le connesse attività iperbariche;
d) la formazione e la qualificazione professionali degli operatori subacquei e iperbarici;
e) le attrezzature e gli equipaggiamenti degli operatori subacquei e iperbarici;
f) la medicina subacquea e iperbarica;
g) le norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei e iperbarici nelle connesse attività.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 25.
(Regolamentazione tecnica)
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
1. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica a tutte le attività subacquee ed iperbariche che avvengono sul territorio nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
25.01. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
A.C. 2521 – Articolo 26
ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo V
SANZIONI
Art. 26.
(Operatori subacquei
e iperbarici professionali)
1. Agli operatori subacquei e iperbarici professionali che omettono di comunicare i dati identificativi del libretto personale informatico, di cui all'articolo 24, comma 3, è fatto divieto di svolgere qualsiasi lavoro subacqueo e iperbarico fino all'avvenuta regolarizzazione della propria posizione.
2. Gli operatori subacquei e iperbarici professionali che svolgono lavori subacquei o iperbarici senza iscrizione nel registro di cui all'articolo 20, nei casi in cui tale iscrizione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, comma 1, ovvero senza libretto personale informatico di cui all'articolo 24 o con libretto personale informatico non vidimato, sospeso o non rinnovato sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50 euro a 300 euro.
3. Il datore di lavoro o il committente che impiega operatori subacquei o iperbarici professionali non iscritti nel registro di cui all'articolo 20, nei casi in cui tale iscrizione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, comma 1, ovvero non dotati di libretto personale informatico di cui all'articolo 24 o con libretto personale informatico non vidimato, sospeso o non rinnovato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 700 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.
4. I funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza provvedono all'accertamento delle violazioni previste dall'articolo 16, comma 4, e dal presente articolo ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorità marittima è competente per l'irrogazione delle relative sanzioni ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 689 del 1981.
5. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a più grave sanzione amministrativa.
A.C. 2521 – Articolo 27
ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 27.
(Imprese subacquee e iperbariche)
1. Le imprese subacquee o iperbariche che svolgono attività subacquee e iperbariche in violazione delle regole tecniche di cui all'articolo 25 sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro.
2. I funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza provvedono all'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorità marittima è competente nell'irrogazione delle relative sanzioni ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 689 del 1981.
3. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a più grave sanzione amministrativa.
A.C. 2521 – Articolo 28
ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 28.
(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di competenze della Marina militare e compiti del Corpo della Guardia di finanza)
1. All'articolo 111, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) la regolamentazione tecnica della navigazione subacquea militare e, nel rispetto delle direttive in materia di politiche della dimensione subacquea del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, dei titoli abilitanti alla conduzione o al controllo di mezzi subacquei militari con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto;
d-ter) la protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale mediante uso della forza, nel rispetto della normativa vigente e in caso di violazione dei limiti posti dalla legge alla navigazione subacquea. A tale fine, ferme restando le competenze del Corpo della Guardia di finanza ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la Marina militare può ordinare ed eseguire l'ingaggio, la disabilitazione, la distruzione, il sequestro o il dirottamento in un porto dello Stato di qualsiasi mezzo intento alla distruzione, al danneggiamento o alla manomissione di condutture e cavi sottomarini che approdano nel territorio nazionale o sono di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente;
d-quater) il controllo nelle acque interne nazionali, nel mare territoriale nazionale e nella piattaforma continentale nazionale, per fini di difesa militare dello Stato e, per le medesime finalità, la prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata;
d-quinquies) la cooperazione con le marine militari di Stati alleati o confinanti, nel rispetto delle direttive del Ministro della difesa, per la vigilanza delle infrastrutture subacquee».
2. All'articolo 111, comma 1-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «e dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'università e della ricerca e dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare». Il comma 1-bis dell'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal precedente periodo, si applica per l'adozione delle modifiche al decreto del Ministro della difesa adottato ai sensi del medesimo comma 1-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alle attività di cui alle lettere d-ter) e d-quater) del comma 1 dell'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotte dal comma 1 del presente articolo, concorre il Corpo della Guardia di finanza in relazione alle competenze ad essa attribuite a legislazione vigente.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 28.
(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di competenze della Marina militare e compiti del Corpo della Guardia di finanza)
Al comma 1, sostituire la lettera d-ter) con la seguente:
d-ter) la protezione, nel rispetto del diritto internazionale e delle norme nazionali vigenti, ferme restando le competenze del Corpo della Guardia di finanza ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, delle infrastrutture subacquee di interesse strategico nazionale presenti nelle acque interne e nel mare territoriale, nonché delle condutture e dei cavi sottomarini che approdano nel territorio nazionale o sono di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente. A tale fine la Marina militare, nei limiti stabiliti dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, del diritto internazionale e dalla legislazione nazionale vigente, e nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, può, previo coordinamento con le altre autorità civili e militari competenti, fare uso della forza;
28.1. Traversi, Fede, Iaria.
Al comma 1, alla lettera d-ter), dopo le parole: n. 177 aggiungere le seguenti: e delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera ai sensi del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e delle leggi speciali,.
28.1000. Ghirra, Zaratti.
A.C. 2521 – Articolo 29
ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 29.
(Modifiche al codice della navigazione)
1. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 69, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'avviso di cui al precedente periodo deve, in ogni caso, essere tempestivamente comunicato all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, quando il pericolo, il naufragio o altro sinistro riguardino un mezzo subacqueo»;
b) all'articolo 73, primo comma, dopo le parole: «fissando il termine per l'esecuzione» sono aggiunte le seguenti: «e dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee»;
c) all'articolo 501 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dal precedente periodo la denuncia di identificazione del relitto è tempestivamente comunicata anche all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee»;
d) all'articolo 506, dopo le parole: «assume il ricupero» sono aggiunte le seguenti: «dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee»;
e) all'articolo 578, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Quando nel sinistro siano coinvolti mezzi subacquei con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto, gli esiti dell'inchiesta sommaria sono comunicati all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee»;
f) all'articolo 579, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Quando nel sinistro siano coinvolti mezzi subacquei con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto, all'inchiesta formale partecipa, in qualità di membro della commissione inquirente, un funzionario dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee».
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 29.
(Modifiche al codice della navigazione)
Sopprimerlo.
29.1000. Ghirra.
A.C. 2521 – Articolo 30
ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 30.
(Principio di specialità)
1. Le disposizioni del codice della navigazione si applicano, in quanto compatibili, anche ai mezzi subacquei non militari idonei alla navigazione subacquea, con equipaggio, autonomi o a controllo remoto, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge.
A.C. 2521 – Articolo 31
ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 31.
(Modifica della composizione di organi collegiali in materia di politiche del mare)
1. All'articolo 8, comma 1, alinea, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, dopo le parole: «della Marina Militare» sono aggiunte le seguenti: «e dal capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri».
2. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, le parole: «e Dipartimento per gli affari regionali» sono sostituite dalle seguenti: «, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri».
3. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri,».
4. All'articolo 57-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sono aggiunte le seguenti: «e dall'Autorità politica delegata per le politiche del mare».
5. La composizione degli organi collegiali, come disciplinata dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, è integrata secondo quanto ivi previsto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
A.C. 2521 – Articolo 32
ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 32.
(Clausola di salvaguardia)
1. La presente legge non pregiudica le competenze in materia di protezione civile, sicurezza e controllo attribuite:
a) alla Marina militare, ivi comprese quelle finalizzate alla difesa dalle minacce esterne e della cybersecurity di cui all'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'articolo 28 della presente legge;
b) al Corpo della Guardia di finanza, ivi comprese quelle finalizzate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché quelle regolanti le attività di polizia giudiziaria e di polizia economico-finanziaria, di cui alla legge 23 aprile 1959, n. 189, all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
c) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, ivi comprese quelle finalizzate al controllo in materia di tutela dell'ambiente marino, alla sicurezza della navigazione e alla maritime security di cui alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, di cui alla legge 3 aprile 1989, n. 147, alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, all'articolo 4 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e alla legge 23 ottobre 2009, n. 157;
d) all'Arma dei carabinieri, ivi comprese quelle finalizzate alla sicurezza del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale nazionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 177 del 2016;
e) alla Polizia di Stato, ivi comprese quelle finalizzate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, di soccorso in caso di calamità e infortuni, nonché quelle regolanti le attività di polizia giudiziaria e quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 177 del 2016;
f) al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle finalizzate al soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 24 e 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e all'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
g) al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
h) agli uffici consolari della Repubblica, ai sensi dell'articolo 20 del codice della navigazione, del capo VII del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e delle vigenti disposizioni internazionali;
i) all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale relativamente alle funzioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
l) agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 32.
(Clausola di salvaguardia)
Al comma 1, alinea, dopo le parole: protezione civile, aggiungere le seguenti: tutela dei beni archeologici e culturali,.
Conseguentemente, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) al Ministero della cultura, ivi comprese quelle di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;.
32.1000. Ghirra, Piccolotti.
A.C. 2521 – Articolo 33
ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 33.
(Disposizioni transitorie)
1. Al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, dalla data della nomina del direttore generale dell'Agenzia e nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva di cui all'articolo 8, comma 3, l'Agenzia si avvale di unità di personale appartenenti a pubbliche amministrazioni, per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori dodici mesi, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza. Il personale di cui si avvale l'Agenzia è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza. Fino alla cessazione del periodo del collocamento fuori ruolo, l'amministrazione di provenienza può ricoprire temporaneamente il posto resosi vacante nella dotazione organica utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1. Il personale di cui al primo periodo, già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, può essere inquadrato, senza effetti retroattivi, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, nel ruolo del personale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianità di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalità posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1.
A.C. 2521 – Articolo 34
ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 34.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l'attuazione degli articoli da 4 a 8 e 10, è autorizzata la spesa di 8.671.449 euro per l'anno 2026, di cui fino ad un massimo di 2.000.000 di euro per oneri in conto capitale per l'informatica, di 6.531.449 euro per l'anno 2027 e di 6.458.508 euro annui a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
A.C. 2521 – Articolo 35
ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 35.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 10 e all'articolo 16, commi 1, 2, 4 e 5, che entrano in vigore il 1° gennaio 2027.
A.C. 2521 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge attualmente in discussione, approvato dal Senato in prima lettura con alcune modifiche il 17 luglio 2025 e ora all'esame della Camera dei deputati, intende delineare un quadro normativo con riguardo agli sviluppi tecnologici che interessano l'ambiente subacqueo. L'obiettivo è introdurre procedure e regole idonee a rendere gli spazi sottomarini più fruibili e sicuri, così da garantire un coordinamento efficace delle numerose attività subacquee che si sono intensificate negli ultimi anni. Tali attività sono legate, in particolare, all'esplorazione e allo sfruttamento di risorse energetiche e minerarie, nonché alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione per finalità scientifiche o militari;
il provvedimento disciplina le operazioni svolte nella dimensione subacquea all'interno delle aree soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato e, per quanto riguarda le infrastrutture di rilevanza nazionale, anche in alto mare. Ciò avviene al fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture stesse e la tutela delle persone coinvolte in tali attività. La proposta normativa riguarda, pertanto, le modalità di accesso agli spazi subacquei, la salvaguardia delle infrastrutture energetiche e di comunicazione sottomarine, la regolamentazione dei mezzi e dei lavori subacquei, favorendo al contempo la conoscenza e la protezione dell'ambiente subacqueo nel suo insieme;
con riguardo alla governance, è prevista l'istituzione di una nuova Agenzia per la sicurezza subacquea composta da un direttore generale, a cui sarà corrisposta una indennità di 360 mila euro l'anno, quaranta dipendenti per una spesa di circa 4 milioni e mezzo di euro e – soprattutto – una sede dal costo di circa mezzo milione di euro annui;
il comparto presenta condizioni lavorative molto variegate e non è ancora garantito un salario minimo che garantisca i lavoratori, specie per le categorie suddette che oltre alla grande professionalità mettono a disposizione la propria incolumità quando si tratta di lavorazioni particolarmente pericolose,
impegna il Governo
a ridurre, anche con futuri provvedimenti normativi, i costi stimati per l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, utilizzando le risorse per garantire un salario dignitoso e le dovute garanzie al comparto dei lavoratori subacquei.
9/2521/1. Iaria, Fede, Traversi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge attualmente in discussione, approvato dal Senato in prima lettura con alcune modifiche il 17 luglio 2025 e ora all'esame della Camera dei deputati, intende delineare un quadro normativo con riguardo agli sviluppi tecnologici che interessano l'ambiente subacqueo. L'obiettivo è introdurre procedure e regole idonee a rendere gli spazi sottomarini più fruibili e sicuri, così da garantire un coordinamento efficace delle numerose attività subacquee che si sono intensificate negli ultimi anni. Tali attività sono legate, in particolare, all'esplorazione e allo sfruttamento di risorse energetiche e minerarie, nonché alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione per finalità scientifiche o militari;
il provvedimento disciplina le operazioni svolte nella dimensione subacquea all'interno delle aree soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato e, per quanto riguarda le infrastrutture di rilevanza nazionale, anche in alto mare. Ciò avviene al fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture stesse e la tutela delle persone coinvolte in tali attività. La proposta normativa riguarda, pertanto, le modalità di accesso agli spazi subacquei, la salvaguardia delle infrastrutture energetiche e di comunicazione sottomarine, la regolamentazione dei mezzi e dei lavori subacquei, favorendo al contempo la conoscenza e la protezione dell'ambiente subacqueo nel suo insieme;
l'articolo 28 come formulato, apporta alcune modifiche al codice dell'ordinamento militare. In particolare, integra le competenze attribuite alla Marina militare, prevede la partecipazione dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare alla revisione della disciplina del Polo nazionale della dimensione subacquea (PNS) e attribuisce alla Guardia di finanza specifiche competenze in materia di protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale, di controlli nelle acque interne e di prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata. In particolare si elimina i riferimenti all'«ingaggio, disabilitazione, distruzione, sequestro o dirottamento» di mezzi subacquei, che, pur ispirati a finalità di sicurezza, risultavano eccedenti rispetto ai limiti posti dal diritto internazionale sull'uso della forza;
si riconduce inoltre l'azione della Marina militare al rispetto dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, che riconosce agli Stati il diritto naturale di legittima difesa individuale o collettiva in caso di attacco armato contro di essi, fino a quando il Consiglio di Sicurezza non abbia adottato le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale;
l'articolo 51 della Carta della Nazioni Unite citato, circoscrive l'impiego della forza a un atto difensivo e reattivo, non preventivo, da esercitarsi nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e temporaneità;
subordina ogni impiego della forza al coordinamento preventivo con le altre autorità civili e militari competenti, garantendo l'unità dell'azione dello Stato nel rispetto del principio di leale cooperazione e della catena di comando interforze;
delimita l'ambito operativo della norma alle acque interne e al mare territoriale, coerentemente con i limiti della sovranità nazionale e con quanto previsto dall'articolo 2 del disegno di legge in esame;
preserva integralmente le competenze della Guardia di Finanza ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che attribuisce al Corpo funzioni di polizia economico-finanziaria e di sicurezza marittima, comprese la tutela delle frontiere marittime, il controllo dei traffici e la protezione degli interessi economici e ambientali dello Stato;
sarebbe importante riformulare la disposizione originaria in senso sistematico e giuridicamente coerente, allineandola ai principi del diritto internazionale consuetudinario e pattizio (Carta ONU, UNCLOS, diritto dei conflitti armati), alle garanzie costituzionali (articoli 11 e 52 della Costituzione) nonché alla ripartizione interna delle competenze tra Forze Armate e Forze di polizia;
in questo modo, la norma perseguirebbe una tutela effettiva e proporzionata delle infrastrutture subacquee di interesse strategico nazionale, garantendo al contempo la legalità e la prevedibilità dell'uso della forza e la piena sinergia tra Marina militare e Guardia di finanza nel quadro della sicurezza marittima integrata,
impegna il Governo
a intervenire, anche con futuri provvedimenti normativi, al fine di correggere la disposizione citata in premessa in materia di protezione delle infrastrutture subacquee, introducendo un testo più equilibrato e coerente con i principi del diritto internazionale, della Costituzione italiana e del sistema delle competenze nazionali in materia marittima.
9/2521/2. Traversi, Fede, Iaria.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è volto a introdurre una disciplina organica e sistematica in materia di sicurezza delle attività subacquee, intese come l'insieme delle operazioni svolte sui fondali marini, ivi comprese quelle connesse alla realizzazione, gestione e protezione delle infrastrutture, allo sfruttamento delle risorse energetiche, alle telecomunicazioni, alla ricerca scientifica e alle esigenze di sicurezza nazionale;
a tal fine, il provvedimento prevede l'istituzione di un'apposita Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, alla quale sono attribuite specifiche funzioni. Tra queste rientra, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, la facoltà di intraprendere collaborazioni di ricerca con altri soggetti, finalizzate all'elaborazione e all'adozione di linee guida non vincolanti volte allo sviluppo di tecnologie subacquee e di soluzioni tecniche avanzate;
l'Italia, pur disponendo di un potenziale significativo per lo sviluppo dell'eolico offshore, sia in termini di tecnologie disponibili sia nel quadro di un contesto europeo fortemente orientato alla transizione energetica e al conseguimento di solidi obiettivi di decarbonizzazione, vede il settore ancora in una fase di stallo e di limitato sviluppo. Secondo i dati forniti dall'ultimo report di Legambiente, infatti, ad oggi risulta installato un solo impianto eolico offshore di tipo bottom-fixed da 30 MW, localizzato a Taranto. Al contempo, le richieste di connessione alla rete elettrica presentate a Terna raggiungono complessivamente i 100 GW, dato che testimonia il forte interesse del mercato verso il settore;
come emerge da uno studio del Politecnico di Torino, il potenziale tecnico dell'eolico galleggiante italiano potrebbe superare i 200 GW, con una produzione annuale teorica pari a 1,7 volte il fabbisogno elettrico nazionale del 2022. Tuttavia, esistono ancora ostacoli rilevanti, tra cui l'assenza di porti attrezzati, costi elevati (LCOE intorno ai 200 euro/MWh) e la necessità di tariffe più adeguate rispetto a quelle attualmente previste dal decreto ministeriale FER 2 nonché lentezze burocratiche nei procedimenti di autorizzazione;
i benefici derivanti dallo sviluppo dell'eolico offshore non sono limitati agli aspetti energetici e climatici, ma comporterebbero anche vantaggi economici significativi. Secondo il report, tale sviluppo potrebbe generare un impatto economico diretto, indiretto e indotto di circa 2,9 miliardi di euro per GW installato, con un Valore Aggiunto diretto di 1 miliardo per ogni GW. Inoltre, nel caso di un obiettivo di 20 GW entro il 2050, si prevede la conseguente creazione di circa 27.000 nuovi posti di lavoro in Italia;
in particolare, alla luce delle caratteristiche morfologiche del Mar Mediterraneo, caratterizzato da fondali prevalentemente profondi che rendono complessa la realizzazione di impianti eolici offshore a fondazione fissa, la tecnologia dell'eolico offshore galleggiante assume un ruolo strategico e imprescindibile. Risulta pertanto necessario intervenire sugli ostacoli strutturali che limitano il pieno sviluppo dell'eolico offshore, al fine di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC),
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative di natura normativa e regolatoria, finalizzate a promuovere lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate per i progetti di eolico offshore galleggiante, nonché a superare i notevoli ritardi rispetto all'approvazione dei progetti già presentati e, più in generale, a promuovere lo sviluppo del settore, al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC e, al contempo, di determinare rilevanti ricadute occupazionali.
9/2521/3. Ghirra, Zanella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 19 del provvedimento in esame recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee» delinea tre categorie di operatori professionali subacquei: l'operatore tecnico subacqueo di basso fondale, che effettua immersioni fino a 15 metri, l'operatore tecnico subacqueo di medio fondale, fino a 50 metri, e l'operatore tecnico subacqueo di alto fondale, oltre i 50 metri;
i limiti operativi previsti dal disegno di legge per la figura dell'operatore tecnico subacqueo di basso fondale, che effettua immersioni fino a 15 metri, rientrano nei limiti di profondità dell'operatore tecnico subacqueo (OTS) istituito dal decreto ministeriale 13 gennaio 1979, nonché nella profondità massima del brevetto per l'attività sportivo-ricreativa;
tale condizione rischia di pregiudicare l'efficacia dell'intervento normativo, finalizzato a riordinare organicamente il settore delle attività subacquee ed iperbariche, introducendo una disciplina non conforme ai limiti di profondità dei brevetti previsti dalla normativa vigente;
seppur condivisa l'importanza dell'attività di monitoraggio, osservazione diretta, valutazione specialistica e studio di ambiente, strutture, opere e attrezzature subacquee di cui all'articolo 19, comma 2, del provvedimento, l'attività di immersione pone di per sé dei rischi concreti per la salute dei soggetti che la svolgono, ancorché effettuata in coppia con un OTS qualificato;
atteso che le figure dell'OTS e del sommozzatore con brevetto ricreativo, pur condividendo l'ambiente operativo subacqueo, appartengono a contesti professionali profondamente diversi, essendo l'OTS un lavoratore specializzato, formato e abilitato secondo specifiche normative in materia di sicurezza sul lavoro, mentre il sommozzatore ricreativo opera al di fuori dall'ambiente professionale, con un'abilitazione finalizzata esclusivamente allo svolgimento di attività sportive o amatoriali, la loro immersione congiunta pone una serie di criticità che rendono necessario un inquadramento normativo e procedurale specifico, che contempli diverse attribuzioni di responsabilità,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta a:
semplificare la disciplina degli operatori tecnici subacquei, delineando due categorie di operatori professionali subacquei, ossia l'operatore di basso fondale, che effettua immersioni fino a 50 metri, e l'operatore di alto fondale, che effettua immersioni oltre i 50 metri, conformando le qualifiche professionali previste dal disegno di legge in esame ai limiti già in vigore;
circoscrivere all'individuo la responsabilità in caso di incidente o infortunio occorso durante un'immersione in coppia con un OTS, salvo prova contraria.
9/2521/4. Frijia, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 19 del provvedimento in esame recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee» delinea tre categorie di operatori professionali subacquei: l'operatore tecnico subacqueo di basso fondale, che effettua immersioni fino a 15 metri, l'operatore tecnico subacqueo di medio fondale, fino a 50 metri, e l'operatore tecnico subacqueo di alto fondale, oltre i 50 metri;
i limiti operativi previsti dal disegno di legge per la figura dell'operatore tecnico subacqueo di basso fondale, che effettua immersioni fino a 15 metri, rientrano nei limiti di profondità dell'operatore tecnico subacqueo (OTS) istituito dal decreto ministeriale 13 gennaio 1979, nonché nella profondità massima del brevetto per l'attività sportivo-ricreativa;
seppur condivisa l'importanza dell'attività di monitoraggio, osservazione diretta, valutazione specialistica e studio di ambiente, strutture, opere e attrezzature subacquee di cui all'articolo 19, comma 2, del provvedimento, l'attività di immersione pone di per sé dei rischi concreti per la salute dei soggetti che la svolgono, ancorché effettuata in coppia con un OTS qualificato,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di approfondire in sede di attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame le tematiche volte a definire la disciplina e la responsabilità degli operatori tecnici subacquei.
9/2521/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Frijia, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del provvedimento in esame istituisce l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, definendone missione e funzioni istituzionali, al fine di conseguire l'obiettivo di interesse generale di presidio del dominio subacqueo e di rafforzamento della capacità nazionale di prevenzione, analisi e gestione dei rischi connessi alle attività sottomarine;
l'articolo 6, lettera b), attribuisce all'Agenzia funzioni di coordinamento e controllo delle attività subacquee civili, al fine di evitare interferenze tra attività subacquee militari, di polizia e civili, nonché di segnalazione alle competenti amministrazioni di situazioni di interferenza tra attività subacquee, rilevate nello svolgimento degli altri compiti istituzionali;
il presidio della sicurezza del dominio subacqueo, nonché le attività di sorveglianza e monitoraggio del mare e delle aree costiere, richiedono un approccio multi-dominio, nel quale la dimensione «underwater» e la dimensione spaziale risultano strettamente interconnesse sotto il profilo informativo e tecnologico, in particolare per la raccolta e l'elaborazione di dati di osservazione della Terra e l'impiego di servizi satellitari;
nell'ordinamento e nelle politiche nazionali di settore, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) assicura il presidio tecnico-scientifico e il coordinamento di programmi e iniziative spaziali di interesse nazionale, anche con riferimento a sistemi e servizi funzionali all'osservazione della Terra e all'utilizzo di dati satellitari per finalità pubbliche;
in tale contesto, l'impiego coordinato dei dati e dei servizi riconducibili, per esempio, al programma IRIDE per l'osservazione della Terra, appare idoneo a rafforzare l'efficacia delle attività di sorveglianza e monitoraggio del mare e delle aree costiere a supporto delle funzioni attribuite all'Agenzia,
impegna il Governo
a garantire, in sede di attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame, che l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee possa operare in coordinamento tecnico-operativo con l'Agenzia spaziale italiana, anche mediante idonei strumenti di collaborazione istituzionale quali protocolli d'intesa o analoghe intese, al fine di assicurare l'accesso, l'integrazione e l'utilizzo sistematico dei dati e dei servizi spaziali per il monitoraggio del mare dallo spazio e il supporto alle attività dell'Agenzia nel dominio marittimo e subacqueo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9/2521/5. Benzoni, Pastorella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del provvedimento in esame istituisce l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, definendone missione e funzioni istituzionali, al fine di conseguire l'obiettivo di interesse generale di presidio del dominio subacqueo e di rafforzamento della capacità nazionale di prevenzione, analisi e gestione dei rischi connessi alle attività sottomarine;
l'articolo 6, lettera b), attribuisce all'Agenzia funzioni di coordinamento e controllo delle attività subacquee civili, al fine di evitare interferenze tra attività subacquee militari, di polizia e civili, nonché di segnalazione alle competenti amministrazioni di situazioni di interferenza tra attività subacquee, rilevate nello svolgimento degli altri compiti istituzionali;
il presidio della sicurezza del dominio subacqueo, nonché le attività di sorveglianza e monitoraggio del mare e delle aree costiere, richiedono un approccio multi-dominio, nel quale la dimensione «underwater» e la dimensione spaziale risultano strettamente interconnesse sotto il profilo informativo e tecnologico, in particolare per la raccolta e l'elaborazione di dati di osservazione della Terra e l'impiego di servizi satellitari;
nell'ordinamento e nelle politiche nazionali di settore, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) assicura il presidio tecnico-scientifico e il coordinamento di programmi e iniziative spaziali di interesse nazionale, anche con riferimento a sistemi e servizi funzionali all'osservazione della Terra e all'utilizzo di dati satellitari per finalità pubbliche;
in tale contesto, l'impiego coordinato dei dati e dei servizi riconducibili, per esempio, al programma IRIDE per l'osservazione della Terra, appare idoneo a rafforzare l'efficacia delle attività di sorveglianza e monitoraggio del mare e delle aree costiere a supporto delle funzioni attribuite all'Agenzia,
impegna il Governo
a valorizzare ulteriormente, in sede di attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame, la collaborazione istituzionale tra l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee e l'Agenzia spaziale italiana, già consentita dal disegno di legge.
9/2521/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Benzoni, Pastorella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del provvedimento in esame istituisce l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, definendone missione e funzioni istituzionali, al fine di conseguire l'obiettivo di interesse generale di presidio del dominio subacqueo e di rafforzamento della capacità nazionale di prevenzione, analisi e gestione dei rischi connessi alle attività sottomarine;
sulla base della definizione recata all'articolo 2, comma 1, lettera n), del provvedimento in esame, le infrastrutture subacquee di interesse nazionale sono individuate tra quelle che possiedono uno o più requisiti tra quelli di indicati nel testo, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, sentiti il Comitato interministeriale per le politiche del mare e, per i profili di competenza, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro della difesa, del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo le rispettive competenze;
l'articolo 13 del provvedimento dedica una disciplina specifica relativamente alla sicurezza delle infrastrutture subacquee, prevedendo misure finalizzate a prevenire rischi di interferenza a danno di piattaforme, installazioni, cavi e condotte, nonché attività di monitoraggio, sorveglianza e definizione di piani di emergenza per il ripristino della funzionalità delle infrastrutture interessate;
il provvedimento prevede, infine, la trasmissione alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente in materia di sicurezza delle attività subacquee, rendendo tale strumento idoneo anche a veicolare specifici approfondimenti tematici a supporto dell'indirizzo e del controllo parlamentare (articolo 9),
impegna il Governo
a prevedere che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia trasmesso alle Camere, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 9, ovvero con separato documento, uno specifico rapporto recante una ricognizione e un'analisi, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e delle classificazioni di legge, dei sabotaggi, ovvero degli eventi di manomissione o danneggiamento doloso accertato o sospetto, relativi a infrastrutture subacquee di interesse nazionale, occorsi nel Mar Mediterraneo nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.
9/2521/6. Pastorella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del provvedimento in esame istituisce l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, definendone missione e funzioni istituzionali, al fine di conseguire l'obiettivo di interesse generale di presidio del dominio subacqueo e di rafforzamento della capacità nazionale di prevenzione, analisi e gestione dei rischi connessi alle attività sottomarine;
sulla base della definizione recata all'articolo 2, comma 1, lettera n), del provvedimento in esame, le infrastrutture subacquee di interesse nazionale sono individuate tra quelle che possiedono uno o più requisiti tra quelli di indicati nel testo, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, sentiti il Comitato interministeriale per le politiche del mare e, per i profili di competenza, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro della difesa, del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo le rispettive competenze;
l'articolo 13 del provvedimento dedica una disciplina specifica relativamente alla sicurezza delle infrastrutture subacquee, prevedendo misure finalizzate a prevenire rischi di interferenza a danno di piattaforme, installazioni, cavi e condotte, nonché attività di monitoraggio, sorveglianza e definizione di piani di emergenza per il ripristino della funzionalità delle infrastrutture interessate;
il provvedimento prevede, infine, la trasmissione alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente in materia di sicurezza delle attività subacquee, rendendo tale strumento idoneo anche a veicolare specifici approfondimenti tematici a supporto dell'indirizzo e del controllo parlamentare (articolo 9),
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di valorizzare, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 9, nel rispetto delle esigenze di segretezza, di sicurezza e delle classificazioni di legge, il tema relativo al danneggiamento delle infrastrutture subacquee di interesse nazionale.
9/2521/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6, lettera i), del provvedimento in esame attribuisce all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee funzioni di promozione e sviluppo di competenze e capacità tecnologiche e scientifiche in materia subacquea, mediante il coinvolgimento del sistema dell'università e della ricerca e del sistema produttivo nazionale;
ai fini del provvedimento, la definizione relativa all'«attività di ricerca subacquea» è comprensiva anche dello sviluppo di tecnologie relative alla mobilità per l'esplorazione subacquea, nonché soluzioni di Internet of Things nonché di intelligenza artificiale, funzionali allo sviluppo di sistemi autonomi e di flotte di sistemi osservativi ed esplorativi;
lo sviluppo, la sperimentazione e l'impiego di sistemi subacquei autonomi comportano, in via strumentale, la disponibilità di infrastrutture di supporto idonee a garantire continuità operativa, sicurezza e sostenibilità delle missioni, includendo soluzioni per stazionamento, attracco, manutenzione e ricarica (dock stations) e per la gestione del ciclo energetico. Tali infrastrutture consentiranno, tra l'altro, la ricarica o sostituzione dei pacchi batteria, il trasferimento e l'aggiornamento dei dati e dei software, nonché procedure di diagnostica e ripristino in condizioni che riducano la necessità di interventi umani diretti e i rischi operativi. In particolare, in scenari di impiego prolungato e in aree a elevata sensibilità ambientale o di sicurezza, l'adozione di dock stations abilita profili di missione persistenti («persistent operations») e richiede soluzioni energetiche affidabili e resilienti;
considerato, altresì, che le dock stations e le relative infrastrutture di servizio possono configurarsi come infrastrutture con potenziale impatto significativo sui fabbisogni elettrici e, conseguentemente, sulla rete elettrica nazionale, risulta preferibile orientare la progettazione verso soluzioni che ne accrescano l'autonomia energetica e la resilienza. Ciò appare tanto più rilevante per le installazioni off-shore, per le quali il collegamento alla rete elettrica terrestre può risultare tecnicamente non praticabile, o comunque complesso e oneroso sotto il profilo realizzativo e manutentivo rendendo particolarmente opportune soluzioni di alimentazione dedicate e a basse emissioni;
in tale prospettiva, risulta coerente con le finalità del provvedimento promuovere, nelle attività di ricerca e sviluppo riconducibili alle funzioni dell'Agenzia, l'adozione di soluzioni energetiche a basse emissioni, tra cui in particolare l'energia nucleare, nell'ambito del quadro normativo e autorizzatorio vigente,
impegna il Governo
a garantire che, in sede di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del provvedimento in esame, l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, nell'esercizio delle funzioni di promozione e valorizzazione della ricerca e dell'innovazione, favorisca e orienti programmi, convenzioni e iniziative di ricerca e sviluppo riguardanti infrastrutture di supporto per sistemi subacquei autonomi, incluse dock stations e stazioni di ricarica, affinché prevedano, ove tecnicamente praticabile e nel rispetto delle competenze delle amministrazioni preposte, l'impiego di fonti energetiche a basse emissioni, con particolare riferimento anche all'energia nucleare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9/2521/7. Ruffino, Pastorella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6, lettera i), del provvedimento in esame attribuisce all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee funzioni di promozione e sviluppo di competenze e capacità tecnologiche e scientifiche in materia subacquea, mediante il coinvolgimento del sistema dell'università e della ricerca e del sistema produttivo nazionale;
ai fini del provvedimento, la definizione relativa all'«attività di ricerca subacquea» è comprensiva anche dello sviluppo di tecnologie relative alla mobilità per l'esplorazione subacquea, nonché soluzioni di Internet of Things nonché di intelligenza artificiale, funzionali allo sviluppo di sistemi autonomi e di flotte di sistemi osservativi ed esplorativi;
lo sviluppo, la sperimentazione e l'impiego di sistemi subacquei autonomi comportano, in via strumentale, la disponibilità di infrastrutture di supporto idonee a garantire continuità operativa, sicurezza e sostenibilità delle missioni, includendo soluzioni per stazionamento, attracco, manutenzione e ricarica (dock stations) e per la gestione del ciclo energetico. Tali infrastrutture consentiranno, tra l'altro, la ricarica o sostituzione dei pacchi batteria, il trasferimento e l'aggiornamento dei dati e dei software, nonché procedure di diagnostica e ripristino in condizioni che riducano la necessità di interventi umani diretti e i rischi operativi. In particolare, in scenari di impiego prolungato e in aree a elevata sensibilità ambientale o di sicurezza, l'adozione di dock stations abilita profili di missione persistenti («persistent operations») e richiede soluzioni energetiche affidabili e resilienti;
considerato, altresì, che le dock stations e le relative infrastrutture di servizio possono configurarsi come infrastrutture con potenziale impatto significativo sui fabbisogni elettrici e, conseguentemente, sulla rete elettrica nazionale, risulta preferibile orientare la progettazione verso soluzioni che ne accrescano l'autonomia energetica e la resilienza. Ciò appare tanto più rilevante per le installazioni off-shore, per le quali il collegamento alla rete elettrica terrestre può risultare tecnicamente non praticabile, o comunque complesso e oneroso sotto il profilo realizzativo e manutentivo rendendo particolarmente opportune soluzioni di alimentazione dedicate e a basse emissioni;
in tale prospettiva, risulta coerente con le finalità del provvedimento promuovere, nelle attività di ricerca e sviluppo riconducibili alle funzioni dell'Agenzia, l'adozione di soluzioni energetiche a basse emissioni, tra cui in particolare l'energia nucleare, nell'ambito del quadro normativo e autorizzatorio vigente,
impegna il Governo
a valorizzare ulteriormente, in sede di attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame, la promozione e lo sviluppo di competenze, capacità tecnologiche e scientifiche in materia subacquea mediante il coinvolgimento del sistema dell'Università e della ricerca del sistema produttivo nazionale, già consentito dal disegno di legge anche in relazione a iniziative di ricerca e di sviluppo riguardanti infrastrutture di supporto per sistemi subacquei autonomi.
9/2521/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Ruffino, Pastorella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 19 del provvedimento in esame, modificato al Senato, introduce l'obbligo di iscrizione ad un apposito registro professionale per gli operatori tecnici subacquei di basso, medio e alto fondale, nonché per i tecnici iperbarici, al fine di poter svolgere qualsiasi lavoro subacqueo e iperbarico. Sono altresì previste delle eccezioni a tale disposizione in presenza di determinate condizioni inderogabili;
le regioni hanno competenza legislativa esclusiva in materia di formazione professionale, potendo regolare aspetti specifici e organizzare corsi abilitanti,
impegna il Governo
a garantire il coinvolgimento delle regioni nell'applicazione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 19, nel rispetto delle rispettive competenze legislative.
9/2521/8.Barbagallo.