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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 21 gennaio 2026

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 21 gennaio 2026.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mauri, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Tenerini, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di inchiesta
parlamentare.

  In data 20 gennaio 2026 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:

   DE BERTOLDI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore assicurativo» (Doc. XXII, n. 46).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   I Commissione (Affari costituzionali)

  MARIANNA RICCIARDI ed altri: «Modifiche agli articoli 624 e 625 del codice penale e altre disposizioni per la prevenzione e la repressione del furto con destrezza specialmente nelle aree a grande affluenza di pubblico, nonché all'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di guardie particolari giurate» (2740) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, IX, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera pervenuta in data 21 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2026, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione all'acquisizione da parte di Luminovo Aluminum Ltd. del 51,58 per cento del capitale sociale di Carcano Antonio Spa e della nuda proprietà del 4,86 per cento del capitale sociale in circolazione della Target con Zelfin Srl, titolare dei diritti di usufrutto su tali azioni (procedimento n. 770/2025).

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro delle imprese
e del
made in Italy.

  Il Ministro delle imprese e del made in Italy, con lettera in data 15 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2025/2153, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alle interferenze dannose causate dalle emittenti radiofoniche FM italiane alle emittenti FM francesi, maltesi, croate e slovene nella banda di frequenza 87,5 MHz-108 MHz.

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.

  Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con lettera in data 20 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al terzo trimestre del 2025 (Doc. LXXIII-bis, n. 13).

  Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, riferita all'anno 2024 (Doc. LXXXIV, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), III (Affari esteri), VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali).

Annunzio di risoluzioni del
Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo, in data 16 gennaio 2026, ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 15 al 18 dicembre 2025, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

   Risoluzione legislativa sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, e che modifica le direttive (UE) 2015/2302, (UE) 2019/2161 e (UE) 2020/1828 a seguito della dismissione della piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online (Doc. XII, n. 739) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive);

   Risoluzione legislativa sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi, che modifica il regolamento (CE) n. 816/2006 (Doc. XII, n. 740) – alla X Commissione (Attività produttive);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697, (UE) 2021/1153, (UE) 2023/1525 e (UE) 2024/795 per quanto riguarda l'incentivazione di investimenti nel settore della difesa nell'ambito del bilancio dell'Unione europea per attuare il piano «ReArm Europe» (Doc. XII, n. 741) – alla IV Commissione (Difesa);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la governance dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni (Doc. XII, n. 742) – alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (Doc. XII, n. 743) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1755 per quanto riguarda gli importi assegnati agli Stati membri nell'ambito della riserva di adeguamento alla Brexit (Doc. XII, n. 744) – alla V Commissione (Bilancio);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (Doc. XII, n. 745) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938 (Doc. XII, n. 746) – alla X Commissione (Attività produttive);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda determinati obblighi che incombono agli operatori e ai commercianti (Doc. XII, n. 747) – alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIII (Agricoltura);

   Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato NK603 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 748) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

   Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi prodotti a partire dalla barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 749) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo, in forma di scambio di lettere, che modifica e integra l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (Doc. XII, n. 750) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sulla mobilità militare (Doc. XII, n. 751) – alla IV Commissione (Difesa);

   Risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sulla digitalizzazione, l'intelligenza artificiale e la gestione algoritmica sul luogo di lavoro – plasmare il futuro del lavoro (Doc. XII, n. 752) – alla XI Commissione (Lavoro);

   Risoluzione sull'attuazione del regime di condizionalità dello Stato di diritto (Doc. XII, n. 753) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 20 gennaio 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065 e sull'interazione tra tale regolamento e altri atti giuridici (COM(2025) 708 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico di droga (COM(2025) 744 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Ottava relazione sul meccanismo di sospensione dei visti (COM(2025) 792 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2025/004 BE/Tupperware (COM(2026) 1 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 14a Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio (COM(2026) 8 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

  Proposta modificata di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2026) 21 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 20 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la medesima comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per quanto riguarda il calcolo dei crediti di emissioni per i veicoli pesanti per i periodi di riferimento degli anni dal 2025 al 2029 (COM(2025) 784 final);

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689 e (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Omnibus digitale sull'IA) (COM(2025) 836 final);

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (omnibus digitale) (COM(2026) 837 final);

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure volte ad agevolare il trasporto di materiali, merci e personale militari in tutta l'Unione (COM(2025) 847 final);

  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2011/61/UE e 2014/65/UE per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione (COM(2025) 942 final);

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Semplificare per una competitività sostenibile (COM(2025) 980 final);

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – La strategia europea per la costruzione di alloggi: un settore edile più competitivo e produttivo (COM(2025) 991 final);

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione del prestito a sostegno dell'Ucraina per il 2026 e il 2027 (COM(2026) 20 final);

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2024/792 che istituisce lo strumento per l'Ucraina (COM(2026) 22 final);

  Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio sulla mobilità militare (JOIN(2025) 846 final).

Trasmissione di documenti connessi
ad atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 19 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 1° al 15 gennaio 2026.

  Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.

Annunzio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettera in data 21 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Pistoia.

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla Regione
Emilia-Romagna.

  Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettere pervenute in data 20 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i rendiconti, per l'anno 2025, relativi:

   alla contabilità speciale n. 6402, concernente le attività connesse alle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena a partire dal giorno 1° maggio 2023, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 992 del 2023;

   alla contabilità speciale n. 6419, concernente le attività connesse agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 1022 del 2023;

   alla contabilità speciale n. 6431, concernente le attività connesse agli eventi sismici verificatisi nel territorio dei comuni di Brisighella, Castrocaro Terme, Terra del Sole, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio il giorno 18 settembre 2023, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 1042 del 2023;

   alla contabilità speciale n. 6438, concernente le attività connesse agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 1070 del 2024;

   alla contabilità speciale n. 6462, concernente le attività connesse agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle province di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 1095 del 2024;

   alla contabilità speciale n. 6465, concernente le attività connesse agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini a partire dal giorno 17 settembre 2024 e nel territorio della Regione Emilia-Romagna a partire dal 17 ottobre 2024, di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 1100 del 2024 e n. 1109 del 2024.

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 86 DEL REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 29, DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2005, N. 150

Risoluzioni

   La Camera,

   premesso che:

    1) a seguito di un lungo e articolato esame parlamentare, e stata approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica, il 30 ottobre 2025, la riforma costituzionale recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» che, come ricordato dal Ministro Nordio, a breve, sarà sottoposta al vaglio della società civile attraverso referendum confermativo ex articolo 138 della Costituzione;

    2) questa riforma rappresenta una precisa scelta di coerenza costituzionale, di definitiva attuazione del principio costituzionale espresso dall'articolo 111 della Costituzione, secondo cui la giurisdizione si attua mediante il giusto processo, dove le parti sono in condizioni di parità davanti al giudice terzo e imparziale. Si tratta di una riforma che rafforza la magistratura e la sostiene per assicurare autonomia e indipendenza dei magistrati, terzietà del giudice ed equilibrio delle parti nel processo. La separazione degli organi di autogoverno per la magistratura giudicante e inquirente e il sorteggio dei relativi membri, saranno garanzia di effettiva attuazione dell'articolo 104 della Costituzione e di liberazione della magistratura dalla politica. A ulteriore presidio di garanzia si pone l'istituzione dell'Alta Corte disciplinare, attraverso cui il giudizio sui procedimenti disciplinari sarà realmente autonomo e indipendente;

    3) l'attività legislativa in tema di Giustizia, nell'ultimo anno, è stata caratterizzata, in particolare, da un costante adattamento della legislazione al mutato contesto sociale di riferimento, con sempre maggiore attenzione alle nuove tecnologie e ai reati che tramite queste ultime possono essere commessi: ne è prova la nuova legge sull'uso dell'intelligenza artificiale;

    4) si è data risposta concreta a situazioni che stagnavano ingiustificatamente da anni, come quella della magistratura onoraria, che si è vista riconoscere finalmente i propri diritti; quella sul femminicidio, in risposta a un problema sociale dilagante; il «Dl sicurezza» che ha messo al centro la tutela dei cittadini nei sempre più difficili contesti urbani;

    5) in tema di attuazione del Pnrr, l'impegno profuso dal Ministero della giustizia ha consentito di raggiungere i target prefissati con successo e nei tempi previsti, come confermato dai dati forniteci poc'anzi dal Ministro; questi risultati hanno consentito di ridurre considerevolmente l'arretrato civile, i temi di trattazione delle controversie civili e di digitalizzare più dei fascicoli previsti nell'obiettivo. Sono stati e sono in corso lavori di riqualificazioni di numerosi edifici giudiziari; anche in tema di trasformazione digitale il Ministero della giustizia ha raggiunto obiettivi straordinari;

    6) è stato raggiunto e superato il target di assunzioni e di mantenimento in servizio e sono stati finanziati importanti incentivi economici per il personale amministrativo e di magistratura e, con tali assunzioni, per la prima volta, entro il 2026 si potrà saturare la pianta organica dei magistrati; la profonda revisione della disciplina giuridico-previdenziale dei magistrati onorari ha dato una svolta più che significativa a una problematica annosa che vedeva sviliti i diritti e le prerogative di questi servitori dello Stato;

    7) anche il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha giovato di importanti piani assunzionali, come mai prima d'ora, sia per gli appartenenti al corpo che per i civili e più che significativo è stato il potenziamento infrastrutturale, con l'investimento di fondi mai stanziati fino ad ora; il Governo ha investito anche in formazione e nel lavoro per i detenuti, dimostrando di credere fortemente nel reinserimento sociale come strumento di riscatto; si è investito anche nello sport, con un nuovo capitolo di bilancio voluto dall'Esecutivo; per quanto riguarda, poi, la detenzione minorile, essa ha mantenuto un carattere di residualità rispetto alle misure alternative e di comunità;

    8) il Governo in carica ha, altresì varato un insieme di misure che mirano a contrastare il fenomeno del sovraffollamento delle carceri, attraverso la realizzazione di nuove strutture e l'ampliamento di quelle esistenti; un piano di edilizia penitenziaria per gli anni 2025-2027, elaborato ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112;

    9) in particolare, il Piano prevede un insieme coordinato d'interventi, finalizzati al recupero di sezioni esistenti e alla realizzazione di nuovi posti detentivi, con l'obiettivo di aumentare la capienza complessiva del sistema penitenziario, migliorando al contempo le condizioni strutturali degli istituti e contrastando in modo strutturale il fenomeno del sovraffollamento. È previsto un totale di 60 interventi strutturali, dei quali 3 sono già conclusi, 27 sono in corso e 30 sono prossimi all'avvio. Attraverso ampliamenti delle strutture esistenti, saranno creati 3.716 nuovi posti, mentre ristrutturazioni e manutenzioni consentiranno il recupero complessivo di ulteriori 5.980 posti, per un totale al termine del triennio di 9.696 posti aggiuntivi;

    10) tre nuovi istituti minorili sono già stati realizzati: il 27 ottobre 2025 è stata avviata l'operatività, con ingresso dei primi detenuti, del 18° Ipm a L'Aquila; il 27 dicembre 2025 è stata avviata l'operatività, con ingresso dei primi detenuti, del 19° Ipm a Lecce e in data 8 gennaio 2026 è stato inaugurato l'Ipm a Rovigo, la relativa operatività è prevista entro poche settimane, contestualmente alla chiusura dell'Ipm di Treviso;

    11) sono altresì già operative due strutture comunitarie residenziali di tipo socio-sanitario ad elevata integrazione sanitaria in Lombardia (ed altre dislocate in Lazio e Veneto entreranno in funzione prossimamente): si tratta di Comunità destinate a minori autori di reato affetti da gravi problematiche comportamentali e/o dipendenze. Sono stati formalizzati accordi di programma con numerose regioni per l'apertura di nuove comunità socio-terapeutiche ad alta intensità sanitaria e la conferenza Stato-regioni ha previsto un finanziamento di 38 milioni di euro per l'istituzione di sei comunità del genere suindicato;

    12) vi è necessità tuttavia di concludere prima della fine della legislatura importanti riforme, già al vaglio del Parlamento, sul fronte del garantismo giuridico e della tutela dei diritti dei cittadini, in conformità ai principi enunciati sia dalla Corte costituzionale, che dalla Corte di giustizia dell'Unione europea;

    13) ci si riferisce, precipuamente, alla regolamentazione processuale dei supporti di telefonia mobile – e ai loro contenuti – e alla disciplina della prescrizione, già approvata da un ramo del Parlamento;

    14) di seguito alla conclusione dei lavori delle rispettive commissioni ministeriali, è necessario occuparsi della semplificazione delle procedure di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, unitamente alla riforma delle regole sul sistema penale della sicurezza sul lavoro;

    15) andrà, altresì, monitorato l'utilizzo dell'Intelligenza artificiale nella giurisdizione, affinché essa rimanga a supporto dell'attività umana, ma mai tenda a sostituirla,

impegna il Governo:

   1) ad adottare i necessari atti legislativi per dare effettiva e concreta esecuzione alla riforma costituzionale nei tempi previsti dalla stessa, all'esito della consultazione referendaria. In particolare, ad adottare le norme relative all'istituzione, alla composizione mediante sorteggio dei rispettivi membri e al funzionamento dei due Consigli Superiori previsti; a disciplinare l'istituzione, la costituzione, le competenze e il funzionamento dell'Alta Corte disciplinare;

   2) a proseguire nell'adattamento del contesto normativo alle esigenze della società, attraverso l'osservazione consapevole dei fenomeni criminali che evolvono e mutano velocemente all'evolvere e mutare dei mezzi a disposizione, anche attraverso il costante ascolto delle associazioni di categoria;

   3) a continuare la proficua attività di impiego dei fondi in investimenti strutturali volti a rendere sempre maggiormente efficiente e rapida la giustizia italiana e le sue infrastrutture e a implementare gli strumenti digitali in uso agli operatori e ai professionisti della giustizia, onde superare le iniziali criticità verificatesi;

   4) a continuare a investire in assunzioni sia per la magistratura, ordinaria e onoraria, sia per il personale amministrativo, con azioni che proseguano la direzione intrapresa affinché i cittadini possano beneficiare di un sistema giustizia sempre più efficiente e a lavorare affinché si dia sempre più campo alla formazione, alla valorizzazione e al benessere del personale;

   5) a proseguire nell'opera di consolidamento e di innovazione dell'Amministrazione Penitenziaria, per dare risposta concreta alle problematiche che da troppo tempo affliggono coloro che lavorano in carcere e coloro che vi sono ristretti;

   6) a proseguire nell'attuazione del programma dell'edilizia penitenziaria 2025-2027 con gli interventi previsti di manutenzioni ordinarie e straordinarie, nuove realizzazioni e ampliamenti, necessari per affrontare in modo strutturale il sovraffollamento cronico del sistema detentivo italiano;

   7) a favorire, per quanto di competenza, la conclusione prima della fine della legislatura di importanti riforme, già al vaglio del Parlamento, quali la regolamentazione processuale dei supporti di telefonia mobile – e ai loro contenuti – e la disciplina della prescrizione, già approvata da un ramo del Parlamento;

   8) ad adottare iniziative normative volte alla semplificazione delle procedure di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, unitamente alla riforma delle regole sul sistema penale della sicurezza sul lavoro;

   9) a monitorare l'utilizzo dell'Intelligenza artificiale nella giurisdizione, affinché essa rimanga a supporto dell'attività umana, ma mai tenda a sostituirla;

   10) a rafforzare misure alternative alla detenzione, già oggetto di normazione da parte di questo Governo, in relazione alla specificità trattamentale del singolo detenuto, favorendone il reinserimento sociale e la loro partecipazione attiva alla vita civile;

   11) a proseguire nell'adozione di misure volte a sostenere percorsi di reinserimento sociale dei detenuti favorendone l'ingresso nel mondo del lavoro e il loro recupero e la partecipazione attiva alla vita civile.
(6-00228) «Varchi , Bisa , Bellomo , Lupi ».


   La Camera,

   udite le comunicazioni e preso atto della relazione presentata dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150;

    1) non sono più procrastinabili interventi di riforma nel settore giustizia che siano realmente incisivi, idonei a consegnare a questo Paese una giustizia efficiente, capace di conciliare tempi congrui con un'adeguata tutela dei diritti e delle persone;

    2) è altrettanto innegabile come non ci possa essere alcuna riforma del processo, penale e civile che potrà produrre risultati positivi finché la situazione dei carichi di lavoro, del numero dei magistrati togati e del personale amministrativo non sarà affrontata in modo serio e risolutivo;

    3) i dati forniti con riguardo alle cause pendenti rimangono allarmanti, e fotografano, in termini impietosi, la clamorosa inadeguatezza delle risorse e la conseguente inefficienza del sistema giustizia italiano anche in rapporto ai differenti standard europei. L'irragionevole durata dei processi – particolarmente nel settore civile – e un livello non ottimale di legalità, trasparenza ed etica nella vita pubblica, costituiscono un grande disincentivo all'attività d'imprese e professionisti, come pure agli investimenti esteri nel nostro Paese;

    4) in generale, in maniera trasversale nell'ordinamento, l'eccessiva durata dei processi si traduce in una denegata giustizia, in un vulnus inaccettabile alla tutela dei diritti, soprattutto di quelli dei più deboli, che avrebbero più bisogno di essere tutelati da una giustizia attenta e sollecita, ovvero una giustizia efficiente;

    5) occorre, pertanto, dotare il sistema giustizia degli strumenti e delle risorse – economiche ed umane – necessarie alla definizione di tutti i procedimenti, affinché l'amministrazione della giustizia in Italia non sia solo avvertita o presentata ai cittadini come uno dei freni alla crescita, una macchina burocratica elefantiaca per plurimi motivi che rappresentano altrettanti e annosi mali del nostro sistema di giustizia;

    6) in questi mesi il Governo in carica ha anche dichiarato di concentrare il proprio interesse nell'accelerazione dell'attuazione delle misure incluse nel PNRR, nonché nell'adozione delle azioni volte ad assicurare il rispetto degli impegni presi nel Piano;

    7) in particolare, tra gli obiettivi menzionati dal Governo in carica vi sarebbe il completamento della riforma della giustizia e la riduzione del disposition time, con l'obiettivo, in ambito civile, al 2026 della riduzione del 90 per cento delle cause pendenti al 31 dicembre 2022 ed in ambito penale, del 25 per cento, oltre agli investimenti nel capitale umano;

    8) tuttavia, secondo quanto emerge dall'analisi dei dati forniti al Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia e relativi al grado di raggiungimento degli obiettivi al 31 dicembre 2024, pur se è in corso il perseguimento dell'obiettivo di smaltimento dell'arretrato e di quello di riduzione del disposition time, per il raggiungimento dell'obiettivo finale di smaltimento è necessaria la definizione, in pochi mesi, di ulteriori 200.000 procedimenti con annualità 2017-22 nei tribunali e di ulteriori 35.000 procedimenti con annualità 2018-22 nelle corti di appello;

    9) le su richiamate risultanze rendono, dunque, evidente come sia non solo necessario, ma ormai improcrastinabile un ulteriore intervento sia in materia di organizzazione giudiziaria che in materia processuale, al fine di fornire altri strumenti utili ad assicurare il completo raggiungimento degli obiettivi;

    10) non solo: le soluzioni sin qui proposte dal Governo in carica sono risultate agli scriventi di fatto insufficienti per risolvere soprattutto l'annoso problema dell'arretrato civile, specie in considerazione, da un lato, della mancanza di risorse congrue da destinare, a tutto il sistema giustizia, confermata dalle esigue risorse destinate anche in occasione della più recente Legge di Bilancio – all'assunzione di nuovi magistrati ordinari, e dall'altro lato in ragione dell'ulteriore aggravio di lavoro che ne deriverà sulla giustizia di prossimità ovvero sui giudici di pace onorari per effetto di taluni provvedimenti adottati, come si dirà più ampiamente nel prosieguo;

    11) ci si riferisce, in particolare, al decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante «Misure urgenti in materia di giustizia e contenente le disposizioni proposte dal Ministero della giustizia», volte ad assicurare il raggiungimento dei target PNRR connessi alla riforma del processo civile; che, tuttavia, ad avviso degli scriventi, avrà conseguenze negative anche sotto il profilo dello smaltimento dell'arretrato civile: ciò è tanto più vero quanto più si consideri che, da un lato esso, al fine di dare attuazione al piano di smaltimento, consentirà di ritardare la definizione delle cause che non sono comprese nelle macro-aree rilevanti ai fini del PNRR, producendo – quindi – ulteriore arretrato, sebbene in materie diverse rispetto a quelle del PNRR; dall'altro, verrà paralizzata ulteriormente la giustizia di prossimità, in quanto il decreto consentirà l'applicazione dei giudici di pace onorari – già interessati da una gravissima scopertura di organico – presso i tribunali, per far fronte alla scopertura di organico dei magistrati ordinari;

    12) tra le ulteriori misure proposte dal richiamato Decreto, poi vi sono: i) l'assegnazione di magistrati, addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità in materia civile; nonché l'applicazione straordinaria di magistrati a distanza, su base volontaria, per la definizione da remoto di procedimenti civili di primo grado che ha avuto un'adesione da parte dei magistrati di gran lunga inferiore rispetto alle attese del Governo ed insufficiente rispetto al carico di lavoro arretrato da smaltire: su 500 solo 170 sono risultati compatibili; mentre il secondo interpello conclusosi lo scorso 3 novembre ancora non ha fornito alcun risultato, accorciando ulteriormente il periodo di tempo utile per la riduzione del disposition time, del prossimo giugno 2026;

    13) non sembra tenersi conto, invero, che, per quanto riguarda gli uffici del giudice di pace, circa 190 registrano ancora una significativa carenza di personale giudicante e amministrativo, ma anche difetti e interruzioni di servizio nella piattaforma telematica, carenze nella connessione internet, ritardi nella gestione delle cause civili di oltre 4 mesi, depositi di sentenze in cronico ritardo;

    14) in generale, siamo di fronte ad una situazione di scopertura dell'organico magistratuale ordinario senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900. Ciò impedisce ineludibilmente la piena attuazione del principio della ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111 della Costituzione, posto che appare evidente come il vero e unico antidoto alla lentezza dei processi sia costituito dall'incremento delle risorse umane, per rafforzare l'organico della magistratura e consentire di smaltire l'annoso problema dell'arretrato degli uffici giudiziari. Una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane;

    15) pertanto, emerge come le misure sin qui proposte dal Governo in carica siano assolutamente insufficienti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PNRR;

    16) del pari, non viene posto rimedio alla grave carenza di personale amministrativo, con il 75 per cento di effettivi in servizio rispetto alle piante organiche, per le quali sarebbe auspicabile almeno un aggiornamento, specie a seguito dell'accorpamento degli Uffici giudiziari, seguito alla revisione della geografia giudiziaria del 2014;

    17) senza considerare che a peggiorare lo scenario contribuiscono, certamente, anche le molte domande di pensionamento presentate per il biennio 2024/2025 e non seguite da un ricambio di personale;

    18) sotto altro altrettanto rilevante profilo, il Governo in carica ha più volte dichiarato di voler agire al fine di ridurre il sovraffollamento delle carceri e il preoccupante fenomeno dei suicidi in carcere, realizzando nuove strutture e ampliando quelle esistenti attraverso un Programma di interventi da attuare nel periodo 2025-2027. L'obiettivo sarebbe aumentare la capienza complessiva del sistema penitenziario;

    19) tuttavia, non può non rilevarsi anche in questa sede come gli obiettivi prefissati dal Governo in carica e dalla maggioranza parlamentare che lo sostiene, rischino di rimanere lettera morta ove non si intervenga con investimenti massicci in tutto il settore penitenziario, dall'edilizia, all'ampliamento della pianta organica degli operatori del settore (polizia penitenziaria, funzionari giuridico pedagogici, medici, eccetera). A ciò occorre far fronte senza ritardo, considerando, altresì le gravi ripercussioni da questo derivanti, sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori, che di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. Secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate ai 2025, manca più del 15 per cento delle unità previste in pianta organica. Il rapporto detenuti agenti attuale è pari ad 1,8, a fronte di una previsione di 1,5. Tra le regioni italiane questo rapporto varia fra l'1,2 e il 2 e suggerisce una distribuzione disomogenea del personale;

    20) il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione conferma quanto riportato dai dati ministeriali. Dei 97 istituti visitati, 44 presentano un rapporto tra detenuti e agenti più elevato rispetto alla media di 1,8;

    21) preoccupa i firmatari del presente atto d'indirizzo come manchino ancora fondi adeguati per rafforzare il capitale umano che opera in un settore tanto determinante ai fini del recupero del condannato e del suo reinserimento all'interno della società; proprio in un momento storico in cui l'attuale situazione dei suicidi in carcere è fuori controllo: il quadro presenta criticità non solo per il numero dei suicidi dei detenuti, ma anche per chi ci lavora. Solo nel 2025 si registrano 80 suicidi. Il terzo dato più alto di sempre (i due «record» precedenti risalgono al 2024 e al 2022), mentre le morti totali hanno raggiunto quota 238. Tale numero dimostra quanto sia importante e indispensabile affrontare l'emergenza carceri immediatamente, in modo strutturale e attraverso scelte pragmatiche e, che in mancanza di queste, tale numero sarà destinato solo ad aumentare. Pertanto, appare fondamentale altresì investire specifiche risorse per garantire all'interno delle carceri il supporto psicologico ai detenuti a tempo pieno, soprattutto per monitorare i c.d. «nuovi giunti», ovvero i primi ingressi negli istituti, posto che dai dati emerge come la maggior parte dei suicidi avvenga proprio nelle prime ore dall'ingresso, dopo che si è entrati in contatto con l'ambiente carcerario;

    22) giova rammentare in questa sede ciò che affermava Voltaire: «Il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri»;

    23) del pari, non si registrano interventi di rilievo per l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici, che svolgono il ruolo di educatori all'interno degli istituti penitenziari e che sono un numero considerevolmente inferiore rispetto a quello previsto. Eppure, è di tutta evidenza come a tale categoria di lavoratori l'ordinamento riconosca un ruolo fondamentale, in quanto il loro contributo consente di dare piena attuazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, di cui all'articolo 27 della nostra Carta Fondamentale. I funzionari giuridico pedagogici, infatti, svolgono attività imprescindibili ai fini del reinserimento in società del detenuto, sia sotto il profilo della «osservazione scientifica della personalità» e dell'accesso alle misure alternative dei condannati definitivi, che in termini di progettazione delle attività dell'istituto, scolastiche, formative, sportive e ricreative, cercando di dare seguito ai molti bisogni dei ristretti. Infine, la circolare ministeriale che ne ha modificato la denominazione in funzionari giuridico pedagogici, ha attribuito a questi ultimi anche il compito di coordinare la rete interna ed esterna al carcere in modo da garantire una relazione con il territorio.

    24) Il numero totale degli educatori effettivi, invero, secondo quanto si evince dalle schede trasparenza aggiornate, è pari a 803 unità a fronte delle 923 previste in pianta organica. La media nazionale di persone detenute in carico a ciascun funzionario è di 71. Tuttavia, sono 100 su 191 gli istituti che presentano un rapporto persone detenute/educatori più elevato rispetto alla media e ben distante da quello fissato dal DAP con Circolare 3 febbraio 2022 – Incremento pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico, pari a 65 (attualmente di 71 in media nazionale);

    25) si ricordi, altresì, che la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, alla lettera g) contempla, tra i tanti, anche il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna, al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione; tuttavia, non si registrano interventi di rilievo di codesto Ministero volti a destinare specifiche risorse al personale dell'esecuzione penale esterna;

    26) al contempo, non si può prescindere da un revirement rispetto all'approccio avuto dal Governo in carica e dal Ministro della giustizia nell'ambito del settore penale: si stigmatizza, ancora una volta, invero, l'improprio uso del diritto penale, non orientato alla tutela e protezione di beni giuridici costituzionalmente rilevanti e meritevoli di protezione, quanto, piuttosto, ispirato a logiche repressive e securitarie. A tacer d'altro, si considerino le disposizioni di recente introduzione mediante il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario», convertito in legge 9 giugno 2025, n. 80 che ha in pratica recepito come Decreto, quanto già contenuto ed in parte approvato nel disegno di legge in materia di sicurezza urbana (A.C. 1660-A) – che rischiano di portare al collasso dello Stato di diritto, – da un lato – per effetto del ricorso alla minaccia penale come primaria, in attuazione di una sorta di «pan-penalismo» e «pan-carcerizzazione», che incrementa invece il sovraffollamento carcerario e – dall'altro, a causa della mancanza nel suddetto provvedimento – così come in altri – di politiche sociali essenziali per prevenire e depotenziare la criminalità urbana e di risorse economiche all'uopo destinate, tradendo di fatto la dichiarata volontà della maggioranza in carica di risolvere anche l'annoso problema del sovraffollamento carcerario;

    27) le politiche portate avanti dal Governo in carica e segnatamente da codesto Ministero, non solo sembrano delineare un progetto di giustizia che si allontana da quello pensato dai padri costituenti ed ispirati dai principi dello Stato di diritto, ma si potrebbe definire, piuttosto, d'élite, a beneficio solo di alcuni – basti pensare all'affievolimento dei presidi anti-corruzione, all'abolizione del reato abuso d'ufficio e al ritorno imminente alla prescrizione sostanziale, al depotenziamento dello strumento delle intercettazioni –, ma, soprattutto, non appaiono idonei a risolvere i veri problemi che affliggono tutto il comparto giustizia: altro non sono, dunque, che una riprova del citato progetto di giustizia d'élite del Governo in carica e della maggioranza che lo rappresenta, sempre più orientato alla progressiva verticalizzazione dei rapporti tra istituzioni democratiche ed insofferente ai bilanciamenti dei poteri che fondano la Carta costituzionale;

    28) separazione delle funzioni della magistratura:

     a) non può preliminarmente sottacersi, invero, come notevole preoccupazione desti la riforma costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte disciplinare, – sottoposto oggi a referendum popolare in quanto approvato in seconda lettura con maggioranza inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera – che, lungi dal risolvere l'annoso problema delle lungaggini del processo, specie penale, cela il suo autentico obiettivo di favorire esclusivamente l'indebolimento dell'autonomia e dell'indipendenza dei giudici nel loro ruolo di interpreti della legge, con effetti nefasti principalmente sugli utenti finali ovvero i cittadini;

     b) inoltre, ciò che forse i sostenitori della separazione delle funzioni trascurano è che, contrariamente a quanto dichiarato, la separazione delle carriere della magistratura non solo non è necessaria per attuare il giusto processo contemplato dall'articolo 111 della Costituzione, né – come detto – fornisce alcun contributo alla risoluzione dei problemi che affliggono la giustizia penale italiana, ma al contrario, rischia di portare a un mutamento genetico del pubblico ministero, destinato a configurarsi sempre più come organo schiacciato su mere istanze di repressione, e a un suo conseguente pericoloso rafforzamento, traducendosi altresì in un progressivo indebolimento delle garanzie per indagati e imputati;

     c) in altre parole, più si separa sul piano formativo e professionale il Pm dal giudice, più si rischia di incorrere in una realtà lontana dal nostro sistema processuale – in cui il Pm diventa un «avvocato di polizia», un mero accusatore e non già un funzionario dello Stato chiamato ad accertare la verità dei fatti, come contempla anche il codice di procedura penale (articolo 358 c.p.p.), anche ricercando elementi utili alla difesa dell'indagato/imputato;

     d) la comunanza di formazione e di percorso iniziale, al contrario, contribuisce a scongiurare, se non proprio evitare, questo rischio ed è dunque una garanzia per il cittadino che dovesse essere indagato;

     e) la suddetta riforma, infatti, che in maniera ingannevole per i cittadini viene chiamata «riforma della giustizia», in realtà, non riguarda e non affronta affatto i problemi della giustizia di oggi – dai tempi dei processi, alla crisi del settore penitenziario – quanto piuttosto, ad avviso dei firmatari, consiste in una riforma della magistratura, «sulla» magistratura e «contro» la magistratura, la sua autonomia e indipendenza;

     f) a dispetto degli obiettivi e delle ragioni addotte dal Governo in carica per giustificare la richiamata riforma, è innegabile come la stessa, invece, affronti un «non problema», atteso che la percentuale di passaggi da funzione requirente a giudicante riguardi in realtà meno dell'1 per cento dei magistrati: un dato numerico disarmante nella sua eloquenza, tanto più ora che la riforma Cartabia ha ridotto ad uno i passaggi di funzioni tra magistrati requirenti e giudicanti, rendendo ancor più eccezionale l'eventuale mutamento di funzioni nell'arco della vita professionale di un magistrato;

     g) non è certamente credibile la tesi per cui la separazione delle carriere sia necessaria, inoltre, a garantire la terzietà del giudice, posto che già oggi in Italia una richiesta di condanna su due del pubblico ministero viene disattesa dal giudice. Dunque, non può non dubitarsi che il vero intento di questo Governo e della maggioranza che lo rappresenta sia quello di liberarsi della magistratura, smantellando istituti nevralgici per i costituenti del 1948, da un lato, incidendo anche sull'interpretazione autonoma e indipendente della legge (conforme a Costituzione e al diritto internazionale pattizio, in particolare a quello europeo) da parte dei magistrati, ridotti a una corporazione di funzionari, asservita e – di fatto – strumentale al raggiungimento degli obiettivi politici della maggioranza parlamentare contingente; dall'altro, attraverso l'indebolimento del Consiglio superiore della magistratura: con la giustificazione di contrastare il correntismo giudiziario, si vuole infatti smembrare l'organo di autogoverno in due organi separati, privandolo della competenza disciplinare, attribuita ad un ulteriore organo, l'«Alta corte disciplinare», e si incide sulla sua composizione, attraverso il sorteggio «puro» dei componenti togati destinato a produrre, quale effetto immediato, il rafforzamento del peso dei membri laici, scelti invece dalla maggioranza politica di turno;

     h) di fatto si otterrà un CSM che non sarà più autorevole né capace di svolgere quella funzione di presidio dell'indipendenza ed autonomia dell'ordine giudiziario da ogni altro potere assegnatagli dalla Costituzione. Ed è una chimera affermare che in questo modo scomparirà il correntismo: semplicemente ci saranno correnti rese più forti esclusivamente dalla sorte;

     i) ad avviso dei firmatari, la riforma dunque si inquadra in un processo più ampio che ha un obiettivo preciso di restituire il primato alla politica, scardinare il nostro sistema costituzionale e il principio dell'equilibrio dei poteri in base al quale la politica sia contrastata giustamente da un sistema di pesi e contrappesi;

     l) in altre parole, trattasi di una riforma costituzionale che tradisce in realtà una battaglia di partito, che dimostra ancora una volta solo l'insofferenza dell'Esecutivo al controllo di legalità e la riforma si inserisce, invero, in questo contesto, che tuttavia, è destinato a produrre effetti su tutti i cittadini, indistintamente;

     m) orbene, non solo il Governo in carica e codesto Ministero sembrano ignorare le reali contingenze che coinvolgono il nostro ordinamento giuridico, tradendo un comportamento poco attento rispetto alle istanze di giustizia dei più deboli da un lato e, dall'altro, più indulgente verso le classi di potere, ma concentrano il proprio sforzo esclusivamente verso provvedimenti inutili e dannosi, che, analizzati con uno sguardo d'insieme, appaiono costituire ineludibilmente i tasselli di un progetto di giustizia allarmante;

    29) Decreto sicurezza e repressione del dissenso:

     a) ci si riferisce, in particolare, al già citato decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario», convertito in legge 9 giugno 2025, n. 80, reca 39 articoli i quali ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo – al pari dell'omologo disegno di legge in esame al Senato che ha sostituito, azzerando il prosieguo del dibattito parlamentare – hanno smontato di fatto una cultura giuridica, politica ed etica, rompendo con la tradizione giuridica liberale e solidale, e realizzando un pesante attacco alle libertà democratiche – in particolare, alla libertà personale e alla libertà di pensiero e di espressione di cui, rispettivamente, agli articoli 13 e 21 della Costituzione;

     b) vengono infatti introdotti, con decreto-legge, almeno quattordici nuove fattispecie incriminatrici e inasprite le pene di almeno altri nove reati. Le condotte oggetto di criminalizzazione appaiono, nella quasi totalità dei casi, espressive di marginalità sociale o di forme di manifestazione del dissenso, con interventi che risultano per diversi profili di dubbia compatibilità con svariati principi costituzionali su cui si basa il nostro ordinamento penale, penitenziario e il diritto dell'immigrazione, in considerazione della reiterata violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità nella determinazione degli aumenti della pena, e dei principi di offensività, di tassatività e determinatezza, con riferimento alla introduzione di nuove fattispecie di reato che, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, pericolosamente mirano a punire il modo d'essere del soggetto autore della condotta piuttosto che la condotta medesima:

     c) ma ciò che desta più sconcerto è certamente l'anomalo ricorso da parte del Governo in carica e di codesto Ministero alla decretazione d'urgenza in materia penale per trasferire in un decreto-legge un intero disegno di legge presentato oltre un anno prima e al cui esame sono state dedicate un centinaio di sedute tra Camera e Senato, con l'audizione di numerosi professori ed esperti;

     d) a tacer d'altro, se l'intento dell'attuale Governo è quello di garantire la sicurezza dei cittadini, ebbene, sarebbe illusorio pensare di realizzarlo – da un lato – facendo esclusivo affidamento sul diritto penale – dall'altro – omettendo investimenti per il benessere sociale, anche sotto il profilo delle condizioni della sicurezza collettiva. Invero, come confermano studi scientifici condotti a livello nazionale e internazionale, l'introduzione di nuove fattispecie penali, così come l'inasprimento delle pene non possono garantire migliori livelli di sicurezza per i cittadini, né risolvere le cause economiche, sociali, culturali alla base delle forme di criminalità che si intendono contrastare;

     e) il quadro che emerge dalle nuove disposizioni penali è preoccupante e tradisce, ancora una volta, la postura che il Governo in carica intende assumere, prediligendo un diritto penale «a costo zero», che in assenza di interventi strutturali, fa sì che lo stesso fumoso concetto di «sicurezza pubblica» tanto caro alla maggioranza, rimanga una formula vuota e priva di riscontri concreti, come già dimostrato da precedenti provvedimenti legislativi;

    30) criticità dell'interrogatorio preventivo:

     a) se è vero che la sicurezza è uno dei «due focus del Governo» – come di recente dichiarato dalla premier Meloni – , allora non si comprende come, invece, molti dei provvedimenti sin qui proposti dal Ministro della giustizia sembrino – di fatto – andare in direzione opposta: non può non citarsi al riguardo, invero, l'articolo 2 comma 1 lettera e) n. 2 del disegno di legge Nordio (legge del 9 agosto 2024 n. 114/24) che ha introdotto l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare;

     b) trattasi di una forma di contraddittorio «anticipato» per l'applicazione delle misure cautelari, che altro non fa che esporre al rischio di vanificazione delle esigenze sottese all'intervento cautelare, cioè di assicurare che il destinatario, messo a conoscenza della richiesta, non si sottragga all'esecuzione dell'eventuale provvedimento applicativo; tale rischio è tanto più esistente nei procedimenti con più indagati;

     c) la prassi applicativa ha subito dimostrato i limiti e le criticità legate al nuovo istituto. Le più recenti notizie di stampa, infatti, fotografano una situazione allarmante: lo scorso ottobre a Venezia, ben 23 indagati per furto, tutti dediti a borseggi – 20 donne e 3 uomini – vengono informati che nei loro confronti pende una richiesta di arresto. E così, 3 settimane dopo, quando i carabinieri sono andati a cercarli, sono diventati irreperibili;

     d) in realtà sono i dati forniti proprio dal Ministero della giustizia a restituire questa preoccupante realtà, il fallimento della c.d. Riforma Nordio in termini di accertamento dei reati e quindi delle politiche del Governo in carica sulla sicurezza: infatti, secondo quanto emerge dalla Relazione annuale sulla custodia cautelare, nei primi 10 mesi del 2025 le misure cautelari sono state 51.703, a fronte delle 94.168 del 2024, circa il 46 per cento in meno;

     e) i crimini di strada sono in aumento, i reati denunciati sono aumentati esponenzialmente, infatti, arrivando nel 2024 a 2,38 milioni, il 5,5 per cento in più rispetto al 2022, ed in particolare: furti (+9,2 per cento), rapine (+11,4 per cento), violenze sessuali (+6,4 per cento), lesioni dolose (+7,2 per cento). Dati che non possono che sorprendere i firmatari del presente atto d'indirizzo, tanto più che gli interventi riformatori proposti da codesto Governo si sono concentrati dall'inizio del mandato sull'introduzione di nuovi reati, ben 48: dal tanto discusso reato di «rave party», proposto nel primo decreto-legge, ma che di fatto ha prodotto zero condanne; il reato universale di «maternità surrogata», la «morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina», il «blocco stradale», la rivolta in carcere anche in caso di resistenza passiva, nonché l'inasprimento del trattamento penitenziario «riservato» alle detenute incinte o madri di bambini di età inferiore ad un anno;

     f) è del tutto evidente, dunque, – e i dati lo dimostrano – che trattasi in realtà di «norme-manifesto», che poco e niente influiscono sulla sicurezza dei cittadini e che soprattutto non esercitano alcuna funzione deterrente;

     g) sicuramente sarebbe stato auspicabile un intervento di codesto Ministro in materia di ripristino della procedibilità d'ufficio per quelle fattispecie per le quali la riforma Cartabia ha invece previsto la procedibilità a querela. È notorio infatti che tale modifica abbia avuto solo l'effetto di gravare la vittima dell'onere di adoperarsi per attivare l'accertamento giudiziario, ipotesi piuttosto difficile specie per quelle situazioni in cui le vittime sono straniere, spesso turisti, e transitano per breve tempo sul nostro territorio;

     h) nonostante i numerosi casi in cui è stato di fatto impossibile perseguire i colpevoli di delitti di strada, il Governo non è intervenuto e non ha neppure sostenuto i provvedimenti già depositati in entrambi i rami del Parlamento per porre rimedio a questa stortura, che porta lo Stato ad abdicare ai suoi poteri-doveri;

    31) lotta alla corruzione e ai reati spia:

     a) altri interventi legislativi proposti da questo Governo e dalla maggioranza che lo rappresenta tradiscono la postura che vogliono far assumere all'Italia nella lotta alla corruzione, in netta controtendenza rispetto a quanto realizzato dai Governi che lo hanno preceduto: l'impunità verso i «colletti bianchi»;

     b) non può non rammentarsi e stigmatizzarsi anche in questa sede il decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162, cosiddetto Decreto Rave, che ha espunto i delitti contro la pubblica amministrazione dal novero dei reati implicanti il meccanismo ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, previsto all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, con ciò comportando un grave vulnus alla lotta contro la criminalità organizzata e al malaffare in generale e determinando un allentamento dei presìdi contro i fenomeni corruttivi, che non può che esporre al pericolo di infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali, attirate dall'ingente quantità di afflusso di danaro, che potrebbero finanche mettere in discussione l'erogazione dei fondi da parte dalla stessa Unione europea;

   c) ciò rappresenta un primo passo indietro inaccettabile rispetto a quanto raggiunto grazie alla legge n. 3 del 2019, cosiddetto Spazzacorrotti adottata nel Governo Conte I. È notorio che la corruzione costituisca ormai una delle principali porte di ingresso della criminalità organizzata, ed in particolare, di quella di stampo mafioso, interessata sempre di più ad insinuarsi nella gestione delle risorse pubbliche e nella economia legale, con un costo per lo Stato di circa 60 miliardi l'anno, determinando, così, perspicue implicazioni economiche e sociali;

     d) l'efficacia della disciplina anticorruzione e l'integrità nell'esercizio del potere pubblico rafforzano i sistemi giuridici e la fiducia dei cittadini e delle imprese nelle autorità pubbliche, così come gli ostacoli all'applicazione di sanzioni dissuasive nei casi di corruzione, in particolare ad alto livello, possono generare un rischio di impunità, privando le iniziative anticorruzione di deterrenza: questo l'assunto delle istituzioni europee, ribadito nelle Raccomandazioni che hanno accompagnato l'approvazione del Recovery Plan;

     e) nella medesima direzione si collocano altresì l'abolizione del reato di abuso d'ufficio e il depotenziamento della fattispecie di traffico di influenze illecite, operate dal disegno sulla giustizia Nordio, che lasciano scoperte e prive di tutela quelle ipotesi di palese abuso del potere pubblico, in danno agli utenti finali, i cittadini;

     f) il tutto in netta controtendenza rispetto alla direzione assunta dagli organi europei che – al contrario – mirano a rafforzare i quadri di prevenzione, come quelli che disciplinano le norme in materia di lobbying e conflitto di interessi, e a garantire indagini e azioni penali efficaci nei casi di corruzione;

     g) basti pensare che lo scorso 2 dicembre 2025, dopo mesi di negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, è stato raggiunto un accordo provvisorio (che vincola anche il nostro Paese) sulla Direttiva Anticorruzione, con l'obiettivo di armonizzare la legislazione anticorruzione dei 27 Stati membri e rendere obbligatoria nel diritto comunitario l'incriminazione per i reati previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Uncac);

     h) la proposta di Direttiva mira a criminalizzare tutte le forme di corruzione attiva e passiva, includendo appropriazione indebita, abuso d'ufficio e traffico di influenze, a fissare sanzioni minime comuni, a rafforzare gli strumenti investigativi ed introdurre misure preventive come la protezione dei whistleblowers e programmi di formazione;

     i) ciò nonostante, appare evidente come le mire dichiarate dal Ministro della giustizia e tradotte fin concreto nei provvedimenti proposti delineano, con tutta evidenza, un perimetro di intervento in cui, in generale, tanto la lotta alla corruzione, quanto quella all'evasione fiscale, non assurge più a priorità del Governo. Allarmante appare, quindi, la prospettiva che ne deriva: un ritorno al passato, allorquando il nostro Paese si distingueva per essere non già in prima linea, ma fanalino di coda nel contrasto ai fenomeni corruttivi.

    32) Intercettazioni e norma «bavaglio»:

     a) un ulteriore tassello della vera e propria «offensiva» sulla giustizia che il Governo in carica e la maggioranza che lo sostiene sta sferrando riguarda la delicata materia delle intercettazioni, nonostante le giravolte del Ministro sull'argomento;

     b) degne di nota sono: il divieto di captazioni a strascico, salvo che per indagini su reati gravi, come quelli di mafia e terrorismo, per i quali è previsto l'arresto in flagranza obbligatorio, che determina l'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni per i delitti contro la pubblica amministrazione; il divieto di pubblicazione delle ordinanze che dispongono le misure cautelari fino all'udienza preliminare, che, lungi dal rappresentare la giusta attuazione del principio di presunzione di innocenza, rischia di tradursi, piuttosto, in una pesante limitazione del diritto di cronaca, rappresentando un grave passo indietro per la libertà di stampa e il diritto dei cittadini di essere informati, anche in presenza di un indiscutibile interesse pubblico. Infatti, far conoscere i motivi per i quali un giudice decide di privare una persona della cosa più importante ovvero la sua libertà, non è solo una questione di trasparenza nei confronti dei cittadini, ma anche una forma di garanzia per lo stesso indagato, in quanto le ordinanze sono basate su elementi oggettivi e su valutazioni di un soggetto terzo ed imparziale, che fotografa al meglio l'ambito di una determinata fase di indagine. Inoltre, attraverso tale perverso meccanismo si impedisce il controllo da parte dell'opinione pubblica nei confronti degli atti emanati dall'autorità giudiziaria;

   Ciò premesso e considerato, preso atto delle comunicazioni del Ministro della giustizia,

impegna il Governo:

   1) relativamente al referendum popolare confermativo previsto dall'articolo 138 della Costituzione sulla legge costituzionale «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», ad assicurare la più ampia campagna informativa referendaria ispirata a criteri di obiettività e trasparenza rispetto al quesito referendario, astenendosi da eventuali mistificazioni volte esclusivamente a delegittimare il ruolo della magistratura e a scalfire i principi costituzionali sanciti dall'articolo 104 della Carta Fondamentale, rispettando integralmente il Titolo IV della Costituzione laddove vengono contemplati il principio di separazione dei poteri e dell'autonomia della magistratura;

   2) ad astenersi dal dare seguito a qualsivoglia proposta normativa volta alla eliminazione della obbligatorietà dell'azione penale sancita dall'articolo 112 della Costituzione;

   3) ad eliminare attraverso iniziative normative l'individuazione, da parte del Parlamento, dei criteri di priorità trattazione delle notizie di reato, nonché ad eliminare il potere attribuito al Ministro della giustizia di formulare osservazioni sui progetti organizzativi delle procure della Repubblica;

   4) ad adottare iniziative volte a stanziare, con il primo provvedimento utile, nuove ed ulteriori risorse destinate a tutto il comparto giustizia, al fine di rilanciare il rapporto tra giustizia e cittadino, quale unico vero antidoto alla lunghezza dei processi civili e penali, colmando le scoperture negli uffici giudiziari attraverso una massiccia e mirata attività assunzionale – in continuità con le leggi di bilancio degli anni 2018-2020 e, nello specifico, consentendo l'immediata assunzione di assistenti giudiziari, cancellieri esperti e direttori, anche provvedendo ad un eventuale ampliamento della pianta organica laddove necessario, nonché a destinare, già con il primo provvedimento utile, risorse specifiche e congrue per un giusto riconoscimento professionale e retributivo di ogni profilo, anche consentendo progressioni economiche, posizioni organizzative, condizioni lavorative migliori, al fine ultimo di un complessivo efficientamento del comparto interessato;

   5) a rafforzare in modo adeguato l'organico di tutti i profili di funzionari giuridico-pedagogici, assistenti sociali, mediatori culturali, psicologi, amministrativi del dipartimento di giustizia minorile e di comunità, considerando, altresì, il ruolo fondamentale che questi ultimi rivestono all'interno dell'ordinamento ai fini del reinserimento in società dei ristretti; nonché ad autorizzare e finanziare, con il primo provvedimento utile, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale non dirigenziale a tempo indeterminato del Ministero della giustizia e di nuovi magistrati ordinari;

   6) a potenziare l'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria, al fine di rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari e garantire migliori condizioni di lavoro a tutto il personale addetto alla sicurezza all'interno delle carceri, ovviando alla carenza di più del 15 per cento delle unità previste in pianta organica;

   7) a proseguire nel percorso volto alla integrale stabilizzazione dei contratti in essere degli addetti agli uffici per il processo e degli altri profili tecnici e amministrativi (cosiddetti precari della giustizia), nel rispetto degli obiettivi imposti da Pnrr e in un'ottica di reale smaltimento degli arretrati e di riconoscimento delle giuste pretese anche economiche del personale già impiegato, evitando soluzione di continuità che provocherebbe l'immediato collasso del comparto;

   8) ad adottare iniziative volte a rafforzare i meccanismi per la prevenzione e lotta alla corruzione, in coerenza con quanto introdotto dalla legge spazzacorrotti, ripristinando in particolare, le fattispecie penali che costituiscono capisaldi nella lotta alla corruzione, tra cui l'abuso d'ufficio e il traffico di influenze illecite, nonché ad intraprendere tutte le necessarie iniziative, nelle opportune sedi istituzionali nazionali ed europee, volte a dare concreta attuazione all'accordo provvisorio sulla nuova direttiva anticorruzione raggiunto tra il Consiglio e il Parlamento europeo, sotto il profilo degli standard minimi che gli Stati membri devono rispettare nella definizione e nella sanzione dei reati di corruzione nei rispettivi codici penali, nonché per rendere più efficaci le indagini e i procedimenti penali;

   9) ad adottare iniziative volte a rivalutare la normativa prevista nel decreto-legge n. 162 del 2022 – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 2022 – in modo da restituire giusta rilevanza al requisito della collaborazione con la giustizia e ricomprendere nuovamente nel novero dei reati ostativi (ex articolo 4-bis) anche quelli contro la pubblica amministrazione;

   10) per quanto di competenza, ad intervenire a tutti i livelli per garantire maggiore sicurezza nel territorio, nello specifico adottando iniziative volte alla modifica delle norme del codice di rito penale in materia di interrogatorio preventivo, per evitare che le stesse si traducano in denegata giustizia per le vittime dei reati di strada, in concreto pregiudizio per i cittadini che denunciano o rilasciano dichiarazioni testimoniali e nella vanificazione delle attività investigative, nonché favorendo, per quanto di competenza, l'iter delle iniziative parlamentari già esistenti in Parlamento in materia di procedibilità d'ufficio, per ripristinare il precedente regime rispetto a quei reati di peculiare disvalore sociale, al fine di evitare di far gravare sulle vittime l'onere di proporre querela per azionare la pretesa punitiva dello Stato;

   11) ad adottare iniziative normative volte a ripristinare la disciplina della sospensione della prescrizione del reato come introdotta dalla legge n. 3 del 2019 cosiddetta Spazzacorrotti, in quanto l'estinzione del processo per intervenuta prescrizione può tradursi in una grave denegata giustizia per le vittime, eliminando al contempo anche il meccanismo dell'improcedibilità introdotto dalla riforma cosiddetta Cartabia;

   12) a porre al centro dell'azione di Governo tutte le ulteriori politiche necessarie alla predisposizione di un adeguato sistema di controlli, prevenzione e trasparenza delle somme di denaro derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di repressione degli eventuali reati conseguenti all'utilizzo delle ingenti somme relative ai progetti del PNRR, monitorando ed eventualmente modificando le norme dei decreti legge di attuazione del PNRR attualmente in vigore per una efficace gestione delle stesse risorse;

   13) ad assumere iniziative specifiche per contrastare il grave sovraffollamento carcerario, ponendo un freno al dilagante e preoccupante fenomeno dei suicidi dei detenuti, migliorando le condizioni di vita e di lavoro, nonché la sicurezza all'interno delle carceri nel rispetto del corretto bilanciamento dei principi di rieducazione del detenuto e di certezza della pena, anche attraverso la promozione e il sostegno di tutte le attività trattamentali, di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri; nonché attraverso la presenza costante h24 del supporto psicologico ai detenuti, specie nelle prime ore dall'ingresso in carcere; prevedendo altresì la destinazione di ulteriori risorse per la stipula di protocolli e convenzioni con soggetti privati per favorire il lavoro con i soggetti detenuti sia durante l'esecuzione della pena, che una volta tornati in libertà; nonché per garantire la piena attuazione degli articoli 74-77 della legge sull'ordinamento penitenziario che ha istituito il cosiddetto Consiglio di aiuto sociale, al fine di favorire concretamente il recupero e il reinserimento sociale dei detenuti, nel pieno rispetto del principio di rieducazione della pena sancito dalla nostra Costituzione;

   14) sempre al medesimo fine di ovviare al gravissimo problema del sovraffollamento carcerario, ad adoperarsi presso le sedi opportune per rendere effettiva e strutturale la destinazione degli addetti agli uffici per il processo anche presso i tribunali di sorveglianza, per coadiuvare la magistratura di sorveglianza nell'espletamento delle istruttorie relative alle istanze dei detenuti e consentire così lo smaltimento del gravissimo arretrato che pregiudica la possibilità di accoglimento tempestivo delle istanze per la concessione dei benefici penitenziari in favore dei detenuti;

   15) con riferimento agli interventi per l'edilizia penitenziaria, anche minorile, nonché per gli edifici sede degli uffici deputati all'esecuzione penale esterna, a investire maggiori risorse per la realizzazione di nuove strutture e la riqualificazione di strutture già esistenti, da progettare e realizzare con criteri innovativi che includano anche interventi di efficientamento energetico e antisismici, l'implementazione di strumenti e impianti tecnologici per la sicurezza, l'introduzione di impianti di videosorveglianza, di schermatura nonché impianti per il compostaggio di comunità, con individuazione e predisposizione di un sistema di poli detentivi di alto profilo tecnologico, in modo da rendere più efficace la funzione rieducativa della pena, la tutela del diritto alla salute, la preservazione dei legami tra genitori e figli, la distinzione tra diverse tipologie di detenuti, anche mediante l'adozione di appositi criteri architettonici;

   16) a investire maggiori risorse per implementare la capienza e il numero delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, così da scongiurare il rischio che i soggetti che necessitano di supporto psichiatrico, siano invece destinati a scontare la pena all'interno di non idonei istituti penitenziari, e ivi compiano atti di autolesionismo sino a gesti estremi, mettendo in pericolo altresì l'incolumità del personale penitenziario, nonché per la realizzazione di nuove case famiglia protette, al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori e di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito;

   17) in riferimento ad interventi in materia di edilizia giudiziaria, a riqualificare e potenziare il patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia in chiave ecologica e digitale, in modo da garantire un'accessibilità universale, dotandolo altresì di servizi e ambienti da adibire a nidi per l'infanzia, nell'attuazione delle politiche volte alla conciliazione tra vita familiare e professionale, con ricadute positive in termini di incremento dell'occupazione femminile e di effettività della parità nell'accesso alle professioni caratterizzanti il comparto giustizia;

   18) ad incrementare le risorse destinate alle attività di intercettazione, astenendosi da qualsivoglia intervento – anche normativo – volto a restringerne l'utilizzo o depotenziarne l'efficacia come strumento di ricerca della prova determinante per l'attività investigativa ed indispensabile per contrastare le forme più insidiose di criminalità organizzata e dei fatti di corruzione, i cui effetti finali ricadono sull'utente, ovvero il cittadino; nonché a salvaguardare lo strumento intercettivo del trojan quale presidio essenziale al fine di recidere il rapporto sinallagmatica tra corrotto e corruttore;

   19) a sostenere, per quanto di competenza, l'iter delle iniziative legislative parlamentari volte ad inasprire il contrasto ai reati ambientali, a rafforzare la tutela giurisdizionale del diritto alla salute dei cittadini e alla salute nei luoghi di lavoro, nonché il contrasto alle agromafie e agli illeciti alimentari, combattendo le infiltrazioni criminali nell'economia legale;

   20) ad adottare iniziative normative per abrogare ovvero modificare l'istituto del concordato anche con rinuncia ai motivi di appello ex articolo 599-bis codice di procedura penale, ripristinando l'esclusione dell'applicazione di detto istituto agli imputati per reati di particolare gravità;

   21) a salvaguardare e rafforzare il regime speciale di cui all'articolo 41-bis Ordinamento penitenziario, adeguando le 12 strutture detentive in modo da garantire realmente la separazione tra questi detenuti, al fine di impedire qualsiasi comunicazione sia all'interno dell'istituto che verso l'esterno; potenziare il Gom mettendolo in condizione di svolgere il proprio lavoro in sicurezza attraverso la copertura della pianta organica, la formazione e l'aggiornamento professionale, l'addestramento e l'equipaggiamento,

   22) in tema di giustizia riparativa, assumere iniziative affinché la scelta di tale istituto sia sempre frutto di una libera e consapevole volontà della vittima e che la stessa non sia esposta neanche in via indiretta alla vittimizzazione secondaria;

   23) a sostenere, per quanto di competenza, l'iter delle iniziative legislative parlamentari volte a prevenire e contrastare il fenomeno della «violenza digitale» in particolare nei confronti di donne e minori;

   24) ad intervenire con gli investimenti necessari per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne attraverso la formazione specifica e l'aggiornamento del personale (forze dell'ordine, sanitari, magistrati, avvocati, servizi sociali) chiamato ad interagire con le donne vittime di violenza e l'attivazione di programmi di trattamento per gli uomini maltrattanti ed in generale per i sex offender nella fase di esecuzione della pena, al fine di combattere la recidiva, particolarmente elevata in relazione a questo genere di reati; in tale prospettiva andrebbero promosse ed estese le buone pratiche già sperimentate, valorizzando le collaborazioni avviate con, ad esempio, l'ordine degli psicologi e degli enti territoriali, per l'esecuzione della pena dei sex offender. Inoltre, è imprescindibile, garantire la continuità dei finanziamenti alle attività e al funzionamento dei centri e delle reti antiviolenza territoriali;

   25) ad adoperarsi, per quanto di competenza, al fine di introdurre in modo strutturato percorsi obbligatori di educazione affettiva e sessuale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, così da ridurre sensibilmente il numero dei femminicidi, come fenomeno culturale;

   26) a sostenere, per quanto di competenza, l'iter delle iniziative legislative parlamentari, in conformità alle diverse pronunce della Corte costituzionale, in materia di: morte volontaria medicalmente assistita; possibilità di coltivazione per uso domestico di cannabis;

   27) ad astenersi dall'introdurre, in materia di reati tributari, qualsiasi forma di condono, al fine di non indebolire gli strumenti di contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale;

   28) a sostenere, per quanto di competenza, l'iter delle iniziative legislative parlamentari volte a riformare la geografia giudiziaria secondo il principio costituzionalmente garantito della giustizia di prossimità, per mezzo della riapertura delle sedi accorpate e di quelle soppresse dai decreti legislativi in attuazione della legge delega n. 148 del 2011, in relazione a criteri oggettivi e qualificati;

   29) ad astenersi da qualunque intervento, anche normativo, volto a modificare quanto previsto dal Decreto Severino (decreto legislativo n. 235 del 2012) in merito all'incandidabilità e al divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma della legge n. 190 del 2012; nonché in merito alla sospensione degli amministratori pubblici condannati in primo grado, specie per mafia o corruzione, così da garantire il corretto funzionamento della democrazia e dell'amministrazione pubblica;

   30) ad adottare iniziative volte a rafforzare la libertà della stampa e dei media, la tutela del giornalismo in tutte le sue forme ed espressioni, quali strumenti di estrinsecazione anche del fondamentale diritto di informazione per il cittadino, nonché a salvaguardare i diritti, la sicurezza e le condizioni di lavoro dei giornalisti, in particolare, attraverso il recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva cosiddetta, Anti-SLAAP ((UE) 2024/1069) sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi, al fine di preservarli da querele temerarie o altre forme di pressioni indebite;

   31) a monitorare per quanto di competenza, gli effetti derivanti dalla riforma della Corte dei conti, al fine di scongiurare che la sua introduzione possa tradursi di fatto in un pregiudizio per il ruolo della magistratura contabile, quale garante imparziale della corretta gestione delle risorse pubbliche e, se nel caso, intervenire, con il primo provvedimento utile per ripristinare lo status quo ante della disciplina, come precedentemente in vigore, nonché a destinare specifiche risorse indispensabili per la corretta rimodulazione dei compiti della Corte dei conti e per la sua riorganizzazione, sia in termini di personale amministrativo che magistratuale.
(6-00229) «D'Orso , Ascari , Cafiero De Raho , Giuliano , Riccardo Ricciardi , Auriemma , Ilaria Fontana , Alifano , Quartini , Santillo ».


   La Camera,

   udite le comunicazioni e preso atto della relazione presentata dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 3 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150;

   premesso che:

    1) le comunicazioni odierne rappresentano un atto di assunzione di responsabilità in termini di definizione programmatica della politica in materia di amministrazione della giustizia, alla luce del ruolo cardine che la stessa ricopre per la qualità della democrazia e per la tutela dei diritti dei cittadini;

    2) la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sin dal discorso di insediamento alle Camere, quando ha brevemente toccato i temi della giustizia fino alla recente conferenza stampa di inizio anno, ha evidenziato la riproposizione del modello tradizionalista e anacronistico della destra italiana che tende a collegare la sicurezza alla previsione di nuovi reati e all'aumento della popolazione carceraria; dopo tre anni e mezzo al Governo, tutti i provvedimenti adottati sulla sicurezza si sono rivelati inefficaci. Le città non sono più sicure, i problemi restano, le risposte non arrivano;

    3) gli attacchi alla autonomia e indipendenza della magistratura e la regressione del contrasto alla criminalità: a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, la reazione immediata della Presidente del Consiglio alla decisione della Corte dei conti, che nel mese di ottobre 2025 ha sollevato legittime ed obiettive criticità sul progetto del Ponte sullo Stretto, tradisce la vera intenzione che c'è dietro alle riforme della giustizia voluta dal Governo: punire la magistratura, colpire autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario pretendendo che il potere politico si ponga al di sopra degli altri e disponga di «pieni poteri». Le riforme si inseriscono peraltro in un contesto più ampio caratterizzato, ad esempio, dall'abrogazione o svuotamento di reati che presidiavano la legalità amministrativa, ad esempio l'abuso d'ufficio, dalle ripetute dichiarazioni politiche ostili alla magistratura, spesso delegittimanti, da parte di esponenti di vertice del Governo, dall'assenza di un reale investimento strutturale su personale, carichi di lavoro e condizioni materiali della giurisdizione. Tale insieme di misure produce un effetto sistemico: meno controlli, meno responsabilità, meno autonomia, senza che vi sia un corrispondente miglioramento dell'efficienza o della qualità della giustizia. In una democrazia costituzionale, l'indipendenza della magistratura non è un privilegio corporativo, ma una garanzia per i cittadini. Ogni intervento che la riduce, anche indirettamente, incide sulla qualità dello Stato di diritto. Si colpiscono presidi legalità, le intercettazioni, si abbassano le soglie per affidamenti diretti, con rischi di penetrazioni nell'economia legale e nelle istituzioni, sostegno reale a comuni infiltrati e sciolti, e per i beni confiscati. Le misure adottate dal Governo in materia di giustizia appaiono sbilanciate, scarsamente fondate su dati di efficienza e fortemente connotate sul piano politico. Più che risolvere le criticità strutturali del sistema giudiziario, esse rischiano di indebolire i contrappesi istituzionali, riducendo la capacità della magistratura. L'insieme delle politiche adottate produce un effetto sistemico di riduzione dei controlli, della responsabilità e dell'autonomia della magistratura, senza un corrispondente miglioramento dell'efficienza e della qualità della giustizia, incidendo negativamente sulla tutela dei diritti dei cittadini;

    4) gravi rischi per le risorse collegate al PNRR: l'Italia ha mancato di raggiungere il target del PNRR sulla riduzione dell'arretrato civile: l'obiettivo era la riduzione del 95 per cento rispetto al 2019, a fronte di un aumento dei procedimenti civili pendenti nel 2024 del 3,5 per cento le pendenze hanno raggiunto il numero di circa 2,8 milioni di procedimenti; anche i tempi medi dei processi civili sono aumentati (343 giorni nel 2024 rispetto ai 325 nel 2023) e quelli davanti al giudice di pace crescono ancora più rapidamente (aumento del 11,1 per cento); tali tendenze rendono improbabile il conseguimento dell'obiettivo di riduzione del 40 per cento dei tempi entro giugno 2026. Il Ministero della giustizia ha utilizzato solo il 41,37 per cento delle risorse PNRR destinate al capitale umano (personale e uffici per il processo) e meno del 20 per cento di quelle per l'edilizia giudiziaria. Il Governo, inoltre, non ha stanziato i fondi necessari a reclutare 10 mila unità di funzionari previsti dal progetto del PNRR in cui il Governo italiano si è impegnato verso l'Unione europea;

    5) le clamorose sofferenze dell'ufficio del giudice di pace: la situazione della giustizia di prossimità assicurata dai giudici di pace sta assumendo connotati di una vera e propria emergenza, in vista, soprattutto, dell'entrata in vigore dell'aumento di competenza attribuito a tali organi giurisdizionali; i giornali danno notizia di prime udienze fissate addirittura al 2032. In Italia sono previsti circa 3.476 giudici di pace, ma quelli realmente in servizio sono solo circa 947, pari a circa il 27 per cento della pianta organica prevista;

    6) il fallimento della transizione digitale: l'applicativo ministeriale App — introdotto come strumento obbligatorio per la gestione del processo penale telematico e l'eliminazione graduale della carta — non sta funzionando correttamente in molte sedi giudiziarie, con conseguenze significative per l'attività processuale, e sta causando un quadro di semiparalisi degli uffici giudiziari, con continui errori, mancata formazione del personale, caos organizzativo, fattori che rendono difficile gestire anche le operazioni più basilari del processo penale;

    7) il dilagare del precariato presso il Ministero della giustizia: vi sono circa 12.000 precari del PNRR in servizio presso il Ministero della giustizia. Le organizzazioni sindacali denunciano che al momento il Governo prevede la stabilizzazione solo di una parte di questi lavoratori e in tempi non adeguati rispetto alle scadenze contrattuali. I sindacati hanno inoltre messo in evidenza che molti tra questi lavoratori sono altamente qualificati e che la loro perdita rappresenterebbe una ricaduta negativa sul sistema giudiziario. La stabilizzazione generale del personale PNRR non solo è una questione di diritto del lavoro, ma anche di efficienza del sistema giudiziario: senza questi lavoratori, il rischio è un collasso o un rallentamento dei tribunali, con ricadute negative sui cittadini. In occasione della manovra di bilancio è stato accolto un ordine del giorno del gruppo del Partito democratico che impegna il Governo alla stabilizzazione;

    8) la grave insufficienza del personale della giustizia: Magistrati, personale amministrativo e polizia penitenziaria sono in grave sofferenza: anche secondo il 2025 Rule of law report della Commissione europea persistono significative carenze di personale nei tribunali italiani. Quanto ai giudici ordinari e tributari la carenza complessiva è di circa 17 per cento rispetto all'organico previsto; per il personale amministrativo nei tribunali ordinari la scopertura è di circa il 37 per cento; per la Corte di cassazione circa il 20 per cento delle posizioni giudicanti sono vacanti, mentre il 33 per cento dei posti amministrativi sono vuoti. Nel settore della giustizia amministrativa la scopertura dei giudici è di circa il 13 per cento e circa il 23 per cento del personale amministrativo è scoperto. Quanto alla Giustizia tributaria la carenza di personale amministrativo è stimata intorno al 26 per cento, inoltre dal Piano dell'amministrazione 2024-2026 del Ministero della giustizia rispetto al 2022, il totale di magistrati risulta diminuito di 683 unità. Per quanto riguarda il personale amministrativo giudiziario Movimento forense segnala che al 1° marzo 2024 mancava circa 1 dipendente su 4 rispetto alle piante organiche ufficiali. Dal rapporto Antigone sulle condizioni carcerarie – dati 2025 – emerge una carenza di personale delle Polizia penitenziaria pari a circa 8,7 per cento delle posizioni previste nelle piante organiche al 31 maggio 2025; per gli educatori penitenziari una carenza rilevata rispetto alle posizioni pianificate di circa il 10 per cento; per i dirigenti e direttivi penitenziari 246 presenti contro 350 previsti. Tutto ciò si affianca alle insufficienti politiche di bilancio. Il disegno di legge di bilancio 2026 ha ribadito gravi tagli delle risorse destinate al Ministero della giustizia, con minori spese pari a 98,8 milioni di euro nei 2026, 79,5 milioni nel 2027 e 24,8 milioni nel 2028. Tali definanziamenti risultano incoerenti con gli obiettivi dichiarati di rafforzamento dell'efficienza del sistema giudiziario, di riduzione dell'arretrato, di digitalizzazione, di potenziamento dell'ufficio per il processo e di miglioramento della giustizia minorile; la contrazione o stagnazione delle risorse rischia di compromettere l'attuazione delle riforme, incluse quelle finanziate dal PNRR, rendendo irrealistico l'obiettivo di azzerare l'arretrato entro il 2027 e aggravando il fenomeno della durata eccessiva dei processi, con conseguente aumento del debito per equa riparazione; le misure adottate dal Governo in materia di giustizia appaiono dunque sbilanciate, scarsamente fondate su dati di efficienza e fortemente connotate sul piano politico. Più che risolvere le criticità strutturali del sistema giudiziario, esse rischiano di indebolire i contrappesi istituzionali, riducendo la capacità della magistratura – ordinaria e contabile – di esercitare in modo autonomo ed efficace il proprio ruolo costituzionale;

    9) il collasso del sistema di esecuzione della pena: il carcere è un girone dantesco: le carceri italiane soffrono di sovraffollamento diffuso, con un indice medio nazionale tra il 130 per cento e il 138 per cento e in istituti come Milano San Vittore oltre il 200 per cento; dati recenti indicano oltre 62.000 detenuti a fronte di circa 46 mila posti regolamentari disponibili. Associazioni e garanti denunciato condizioni disumane, problemi igienici, suicidi frequenti e carenze di servizi essenziali. Nel 2024, secondo il rapporto di Antigone, sono 246 persone morte in carcere in Italia. Nel 2025, il Garante dei detenuti aveva registrato già 146 decessi fino al 31 luglio, inclusi suicidi, cause naturali e morti incerte. Tali effetti non sono il frutto di contingenze imprevedibili, bensì la conseguenza diretta e prevedibile di una precisa strategia politica del Governo, che ha rinunciato a investimenti su strutture fatiscenti e sul trattamento della popolazione detenuta così come a interventi strutturali di natura deflattiva, a partire dal rafforzamento dell'esecuzione penale esterna e delle misure alternative e, abbagliato da furore pan-penalistico, ha introdotto dall'inizio della legislatura ben 49 nuove fattispecie di reato, di cui 16 nel solo decreto sicurezza, e 44 nuove circostanze aggravanti, senza che tale strategia abbia mostrato alcune alleviamento delle problematiche riguardanti la sicurezza nel nostro Paese. Anche la giustizia minorile è in crisi. L'attuale maggioranza ha stravolto la giustizia minorile, trasformandola da sistema fondato su tutela, educazione e recupero in un laboratorio di politiche punitive, in contrasto con i principi costituzionali e con le convenzioni internazionali a protezione dei minori. Il cosiddetto «decreto Caivano» ha prodotto un forte aumento della detenzione minorile, riportando il sistema a logiche custodiali che si ritenevano superate. Il XXI Rapporto di Antigone certifica una situazione allarmante: la maggioranza degli Istituti penitenziari minorili è oggi sovraffollata, un dato senza precedenti che smentisce la propaganda governativa sulla sicurezza. Ancora più grave è la possibilità di trasferire giovani maggiorenni dagli IPM alle carceri per adulti, una scelta miope che compromette i percorsi di crescita e reinserimento e alimenta recidiva e insicurezza futura. Le rivolte e i disordini negli IPM sono l'effetto diretto di queste politiche, che colpiscono indiscriminatamente minori e soggetti vulnerabili senza offrire reali prospettive educative. È quindi urgente riportare la giustizia minorile alla sua funzione originaria e costituzionale: la rieducazione e il reinserimento, rafforzando la probation, le misure alternative alla detenzione e l'intero sistema dei servizi sociali e delle strutture educative, considerando la detenzione sempre e solo come extrema ratio. Ovviamente, come mostrano le cronache drammatiche di questi giorni tutto questo non ha prodotto alcun beneficio in termini di sicurezza e prevenzione della criminalità e assistiamo a fatti gravissimi, persino nelle scuole;

    10) il fallimento del Governo nelle politiche di sicurezza: nonostante la retorica del Governo su sicurezza e immigrazione, i dati più recenti mostrano risultati inequivocabili. Nel 2024 i reati denunciati in Italia sono stati circa 2,38 milioni, in aumento rispetto al 2023, invertendo una tendenza decennale di calo. Le grandi città restano le più colpite e, nei primi mesi del 2025, crescono sia gli omicidi sia i casi di stalking e violenza domestica, mentre la percezione di insicurezza tra i cittadini rimane molto elevata. Dal 2023 al 2025 il Governo Meloni ha introdotto numerosi nuovi reati e aggravanti, culminati nel «decreto sicurezza» del giugno 2025, ampliando significativamente il codice penale. Tuttavia, l'aumento della repressione penale non si è tradotto in un miglioramento concreto e stabile della sicurezza pubblica, mentre emergono criticità sul piano dei diritti e dell'efficacia delle politiche migratorie. Nel complesso, l'azione del Governo appare segnata da un approccio di «populismo penale», che moltiplica le fattispecie di reato senza affrontare le cause profonde di criminalità, insicurezza e immigrazione irregolare, producendo risultati insufficienti sia sul piano della sicurezza perché non esiste una strategia di prevenzione;

    11) gli intollerabili inadempimenti in materia di cooperazione internazionale per la repressione e la punizione dei criminali internazionali: il Governo, che nel 2022 si era impegnato ad approvare il codice dei crimini internazionali, non ha mai rispettato tale impegno e, anzi, nel corso del 2025 ha dato prova di una clamorosa regressione, omettendo di adempiere agli obblighi internazionali di cooperazione con la Corte penale internazionale, fino al punto di rilasciare e riconsegnare in Libia, con un volo di Stato, il criminale libico Almasri. Al fine di evitare il ripetersi di simili e gravissimi inadempimenti, che consentono a pericolosi criminali responsabili di crimini internazionali di essere liberati e ricondotti nei Paesi in cui tali crimini sono stati commessi, risulta pertanto assolutamente necessario procedere senza ulteriori rinvii all'approvazione del Codice dei crimini internazionali, garantendo la repressione di tali crimini, la piena cooperazione con la Corte penale internazionale e l'applicazione del principio della giurisdizione universale nei confronti dei loro autori;

    12) il necessario potenziamento del contrasto alla violenza di genere: il disegno di legge, A.S.1715, che introduce il concetto di «consenso libero e attuale» nel reato di violenza sessuale, già approvata alla Camera dei deputati da una larghissima maggioranza, non è stato ancora approvato dal Senato a causa di un rinvio deciso dalla maggioranza di Governo. Il dibattito politico ha visto contrasti interni alla coalizione di maggioranza, con perplessità sulle definizioni tecniche e sulla «minore gravità». Si è, dunque, in presenza di un tradimento degli accordi bipartisan precedenti;

   tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

   1) relativamente al referendum popolare confermativo previsto dall'articolo 138 della Costituzione sulla legge costituzionale «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e d'Istituzione della Corte disciplinare», ad assicurare la più ampia campagna informativa referendaria ispirata a criteri di obiettività e trasparenza rispetto al quesito referendario, astenendosi da eventuali mistificazioni volte esclusivamente a delegittimare il ruolo della magistratura e a scalfire i principi costituzionali sanciti dall'articolo 104 della Carta Fondamentale, rispettando integralmente il Titolo IV della Costituzione laddove vengono contemplati il principio di separazione dei poteri e dell'autonomia della magistratura;

   2) a garantire il pieno e tempestivo conseguimento degli obiettivi del PNRR, attraverso investimenti strutturali in personale, edilizia giudiziaria e digitalizzazione, realmente funzionante; a garantire il pieno conseguimento degli obiettivi del PNRR, rafforzando immediatamente gli investimenti in personale, edilizia giudiziaria e digitalizzazione realmente funzionante, provvedendo ad utilizzare interamente le PNRR destinate al capitale umano (personale e uffici per il processo) e per l'edilizia giudiziaria, nonché a stanziare le risorse finanziarie necessarie a reclutare le 10 mila unità di funzionari previsti dal progetto del PNRR in cui il Governo italiano si è impegnato verso l'Unione europea;

   3) ad adottare con urgenza le necessarie misure volte ad investire sugli uffici dei giudici di pace, al fine di intervenire con urgenza sulla giustizia di prossimità con provvedimenti adeguati ed efficaci;

   4) a completare il processo di transizione digitale intervenendo sulla digitalizzazione del servizio giustizia e ad adeguare l'organizzazione e l'impostazione dell'intero comparto, attraverso l'organizzazione digitale degli uffici e la creazione di banche dati, anche sperimentando un unico modello telematico alla luce dei macroscopici malfunzionamenti del sistema introdotto da poco nel processo penale;

   5) a procedere alla stabilizzazione integrale del personale precario PNRR in servizio presso il Ministero della giustizia;

   6) ad adottare iniziative volte a stanziare le risorse finanziarie adeguate a ristorare i tagli effettuati e ad aumentarne la consistenza per la giustizia civile e penale, per la transizione digitale al fine di assicurare il funzionamento del sistema giustizia, per l'edilizia giudiziaria e penitenziaria, e per potenziare gli organici, prevedere il reclutamento di nuovi magistrati, di personale amministrativo – direttori amministrativi, funzionari giudiziari, contabili, bibliotecari, cancellieri, assistenti giudiziari, operatori giudiziari, conducenti di automezzi e ausiliari;

   7) ad adottare iniziative volte a stanziare risorse finanziarie adeguate a compensare i tagli effettuati e a rafforzare i fondi destinati all'Amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali, il potenziamento del personale, il miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché a riconoscere adeguate indennità al personale sanitario operante in ambito penitenziario e ad adottare le misure finanziarie e organizzative necessarie per la realizzazione di nuove REMS e di strutture dedicate a detenuti con dipendenze e a detenute madri, nonché a destinare adeguate risorse al personale del Dipartimento della amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, anche al fine a ricondurre la giustizia minorile alla sua funzione costituzionale ed educativa, rafforzando la probation, le misure alternative e il sistema dei servizi sociali ed educativi, nonché a rivedere le disposizioni che hanno determinato l'aumento della detenzione minorile e il sovraffollamento degli IPM, senza produrre benefici in termini di sicurezza e prevenzione della criminalità e per interventi strutturali sugli istituti di pena sia per adulti sia per minori;

   8) a rinunciare all'uso demagogico e strumentale del diritto penale che, fino ad ora, ha permeato l'azione di Governo, che mescola forme di irragionevole impunità, come l'abrogazione della rilevanza penale degli abusi dei pubblici ufficiali contro i cittadini, a forme di giustizialismo panpenalista, producendo continuamente nuovi reati a cui si agganciano più misure cautelari e più intercettazioni, senza promuovere realmente legalità e garanzie ottenendo invece più insicurezza nel tessuto sociale, a prevedere misure volte a riequilibrare il rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadini, che, a seguito degli interventi del Governo, sono oggi fortemente più deboli dinanzi al potere pubblico, ad investire risorse adeguate per il personale del comparto sicurezza, nonché ad intervenire per rafforzare in ogni modo i presidi a tutela della legalità e a potenziare il contrasto alle mafie;

   9) ad adottare ogni iniziativa di competenza volta a pervenire, con il pieno coinvolgimento delle Camere, alla definizione del codice dei crimini internazionali, tra cui la tortura, così come attualmente disciplinata nel codice penale vigente e introdurre nell'ordinamento nazionale il principio della giurisdizione universale per la repressione degli autori di crimini intenzionali;

   10) nel contrasto alla violenza di genere, ad adottare tutte le misure necessarie al fine di rendere pienamente efficace e operativo il complesso sistema di strumenti e di tutele di cui il nostro Paese si è dotato, con l'obiettivo di raggiungere la piena e completa applicazione della Convenzione di Istanbul, nonché ad assumere iniziative al fine di investire risorse significative per adeguate campagne d'informazione e sensibilizzazione, per un maggiore e continuo sostegno a tutta la rete antiviolenza a partire dai centri antiviolenza e dalle case rifugio; nonché per la formazione specifica e obbligatoria e per il necessario aggiornamento del personale chiamato a contrastare e prevenire il fenomeno della violenza degli uomini contro le donne: forze dell'ordine, magistrati, personale della giustizia, polizia municipale e personale sanitario.
(6-00230) «Braga , Gianassi , Serracchiani , Di Biase , Lacarra , Scarpa ».


   La Camera,

   premesso che:

    1) la situazione del sistema penitenziario italiano è oggi una questione di legalità costituzionale prima ancora che di amministrazione: l'articolo 27 della Costituzione impone che la pena non degeneri in afflizione inutile e disumana e che sia orientata alla rieducazione; e la giurisprudenza europea ha già chiarito, con nettezza, che il sovraffollamento e le condizioni materiali di detenzione possono integrare trattamenti inumani o degradanti vietati dall'articolo 3 CEDU (si pensi alla nota vicenda Torreggiani);

    2) i numeri certificano un sistema fuori scala: al 31 dicembre 2025 la popolazione detenuta è pari a 63.499 persone, a fronte di una capienza regolamentare di 51.277 posti, con un indice medio di affollamento del 123,8 per cento e almeno 12.222 persone oltre la capienza regolamentare (senza tenere conto delle diffuse situazioni di inagibilità di alcune zone dei penitenziari), in condizioni che rendono strutturalmente impossibile garantire dignità, salute, attività trattamentali, lavoro e perfino la gestione ordinaria degli istituti;

    3) l'effetto umano di questo collasso è drammatico e non più eludibile: nel 2025 si sono registrati 80 suicidi tra le persone detenute e almeno 238 decessi complessivi in detenzione. Si tratta di numeri che non descrivono «incidenti», ma un sistema che produce disperazione e perdita di senso della pena sotto la custodia dello Stato;

    4) esiste inoltre una popolazione detenuta composta da soggetti doppiamente vulnerabili, come le detenute madri con figli al seguito, che al 31 dicembre 2025 erano 23 con 26 figli, su cui il Governo ha scelto di intervenire in senso peggiorativo, in violazione della tutela della maternità e dell'infanzia in ambito penitenziario;

    5) una parte rilevantissima del sovraffollamento ha una radice precisa e misurabile: la detenzione legata alla normativa sugli stupefacenti. Oltre un terzo della popolazione detenuta, infatti, è in carcere per violazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (con una quota significativa relativa ai soli procedimenti ex articolo 73), a conferma di come una politica penale fatta di automatismi e «norme manifesto» trasformi il carcere nel luogo di gestione di fenomeni sociali e sanitari, anziché nel presidio dell'extrema ratio.

    6) il sovraffollamento è aggravato anche da un uso esteso della custodia cautelare e dalla presenza di una quota non marginale di persone detenute in attesa di giudizio, con una compressione della presunzione di non colpevolezza che, nei fatti, si scarica su istituti già saturi e su persone spesso fragili e marginali;

    7) a fronte di questo quadro, l'azione del Governo e della maggioranza si è caratterizzata per una torsione panpenalista e simbolica: una produzione continua di nuove fattispecie di reato, aggravanti e inasprimenti sanzionatoci (dal «reato di rave party» alle nuove incriminazioni e aggravanti in materia di sicurezza pubblica, blocchi stradali, occupazioni, rivolta in carcere e nei centri per migranti), secondo una logica di emergenza permanente e di inseguimento del titolo di giornata;

    8) la stessa architettura del decreto-legge in materia di sicurezza pubblica (48/2025) è stata oggetto di rilievi severi anche in ambito scientifico-accademico, perché introduce un pacchetto eterogeneo di nuove incriminazioni e inasprimenti con forti profili di dubbia compatibilità con principi di offensività, sussidiarietà e proporzione, e perché usa la leva penale come risposta prevalente a marginalità e conflitto sociale, senza produrre maggiore sicurezza reale né avanzare ipotesi volte alla prevenzione;

    9) tali scelte non solo non hanno risolto nulla, ma hanno aggravato una situazione già estrema, perché la situazione della giustizia penale in Italia non si riforma con l'introduzione di nuovi reati e inutili aggravanti, ma con un sistema che funzioni: processi ragionevoli, pene proporzionate, misure alternative praticabili, trattamento effettivo e strutture territoriali capaci di assorbire i casi a bassa pericolosità. Al contrario, proprio interventi come l'innalzamento di soglie e pene in aree già ad altissima incidenza detentiva (si pensi alla materia degli stupefacenti, anche per le ipotesi di lieve entità rese più difficilmente compatibili con l'area delle misure alternative) spingono l'ingresso in carcere e bloccano l'uscita;

    10) sul piano delle scelte strutturali, l'edilizia penitenziaria non è una soluzione ma un diversivo: non è vero che «mancano i posti», è vero che si produce troppa detenzione. Insistere sulla scorciatoia del cemento rischia di tradursi in una grande operazione di spesa, appalti e nuove strutture che arriveranno tardi (e comunque non risolveranno la patologia di fondo). Sarebbe opportuno, piuttosto, ristrutturare e rendere conformi gli istituti esistenti alle norme del regolamento penitenziario, del regolamento di esecuzione e agli standard europei, eliminando sezioni inidonee e restituendo legalità alle condizioni materiali. L'esempio olandese ha dimostrato che un Paese può imboccare la strada opposta, riducendo il ricorso al carcere fino a chiudere istituti penitenziari perché diventati inutili;

    11) in parallelo, la situazione dei cosiddetti liberi sospesi segnala un cortocircuito di efficienza e legalità che non può essere scaricato sugli istituti già saturi: va governato con esecuzione penale esterna, misure alternative realmente praticabili e una filiera territoriale funzionante;

    12) persiste, inoltre, l'anomalia delle case di lavoro, misure di sicurezza detentive che rappresentano una forma di archeologia criminale incompatibile con un ordinamento penale moderno e con un carcere costituzionalmente orientato alla rieducazione;

    13) esistono, e sono già all'attenzione del Parlamento, ipotesi organiche di riforma coerenti con la finalità costituzionale della pena: l'istituzione di case territoriali di reinserimento sociale per persone a bassa pericolosità sociale e con pena residua breve, nonché l'introduzione di un meccanismo di «numero chiuso» che impedisca di eseguire la pena detentiva quando mancano posti conformi agli standard minimi e imponga soluzioni alternative, il rafforzamento dei diritti e delle condizioni minime di vita penitenziaria, inclusa l'attuazione effettiva del diritto all'affettività riconosciuto dalla Corte costituzionale e dalle linee guida amministrative;

    14) sul piano emergenziale, è necessaria una misura straordinaria che potrebbe essere una sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva entro un limite massimo (sulla scia di strumenti già sperimentati in passato), con esclusioni e vincoli, come risposta immediata alla saturazione illegale degli istituti, in attesa di riforme strutturali; e non vale l'obiezione della «durata minima» se tale misura è assunta contestualmente a riforme organiche e a un'applicazione ampia e concreta delle misure alternative, che devono diventare la regola per le situazioni a bassa pericolosità e non l'eccezione;

    15) la prima sicurezza da garantire è quella dello Stato di diritto, e il carcere deve tornare ad essere un carcere dei diritti, dove siano garantiti anzitutto il diritto alla vita e alla salute, nonché una concreta opportunità di reinserimento prevista dall'articolo 27 della Costituzione,

impegna il Governo

1) ad adottare iniziative normative urgenti finalizzate a risolvere il drammatico sovraffollamento carcerario e a ripristinare la legalità costituzionale, anche valutando di prevedere un automatismo, al momento della cognizione, per disporre le misure alternative più idonee nei casi di pene inferiori ai quattro anni.
(6-00231) «Magi , Della Vedova , Pastorino ».


   La Camera,

   udite le comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25, luglio 2005, n. 150,

   premesso che:

    1) l'amministrazione della giustizia è un fondamentale strumento di garanzia dei diritti dei 7 cittadini e da parecchi decenni in Italia è al centro di uno scontro, che non ne ha affatto accresciuto l'efficienza e l'affidabilità;

    2) questo scontro ha alimentato la sfiducia dei cittadini verso qualunque riforma, considerata implicitamente parte di un conflitto tra potere politico e giudiziario e dunque finalizzata a regolare i rispettivi rapporti di forza e non a potenziare un servizio essenziale per il funzionamento dello Stato e per l'ordinato corso della vita economica e civile;

    3) non sono peraltro mancati in questi decenni né sul lato politico, né su quello giudiziario dichiarazioni e condotte che hanno autorizzato il sospetto che questo scontro avesse come posta in gioco proprio quella della supremazia dell'uno sull'altro potere o della rispettiva immunità e insindacabilità;

    4) non è un caso che materia di scontro sia diventata anche la riforma costituzionale in materia di ordinamento giudiziario, che invece rappresenta un corollario del principio del giusto processo, stabilito dall'articolo 111 della Costituzione e del passaggio del processo penale da sistema inquisitorio a quello accusatorio, realizzato con il nuovo codice di procedura penale entrato in vigore quasi trentasette anni fa;

    5) la crisi della giustizia italiana è stata ufficialmente certificata proprio dal PNRR, laddove l'accesso ai fondi europei è stato condizionato alla realizzazione di riforme finalizzate a migliorare la tutela dello stato di diritto, promuovere l'efficienza del sistema giudiziario e accelerare i processi in tutte le giurisdizioni;

    6) pure a fronte dei progressi resi possibili dall'utilizzo dei fondi europei, il funzionamento della giustizia italiana rimane lontanissima dal benchmark dei principali Paesi dell'Unione europea, in particolare sui tempi dei processi e sulla deflazione dell'arretrato giudiziario, malgrado il raggiungimento, comunicato dal Ministero della giustizia, dei milestone e dei target stabiliti dal PNRR nel corso del 2025;

    7) rimane lontanissimo l'adempimento del principale impegno assunto con l'Unione europea, cioè la riduzione del 40 per cento entro giugno 2026 della durata media dei procedimenti civili rispetto al 2019, dal momento che a metà del 2025 si era appena arrivati a una riduzione del 20 per cento;

    8) permane un grave sottodimensionamento degli organici del sistema giudiziario: nel Rule of Law Report 2025 – Country chapter Italy la Commissione UE riportava che all'inizio del 2025 la carenza complessiva di magistrati ordinari era attorno al 17 per cento e quella di personale amministrativo nei tribunali ordinari attorno al 37 per cento;

    9) d'altra parte, l'atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministro della giustizia per il 2026 certifica che nessuno dei concorsi banditi tra l'aprile 2024 e l'ottobre 2025 per l'assunzione complessivamente di 1200 magistrati ordinari si è finora concluso. Di recente, appena 354 nuovi magistrati hanno iniziato il cosiddetto «tirocinio mirato» e solamente tra sei mesi entreranno nel pieno delle proprie funzioni;

    10) per quanto riguarda il personale amministrativo i programmi assunzionali sono in ancora maggiore ritardo e sono legati alla stabilizzazione di 6.000 unità di personale PNRR, già assunte a tempo determinato tramite le procedure concorsuali previste dal decreto-legge n. 80 del 2021;

    11) sul piano legislativo si conferma l'aggravamento dell'inveterata tendenza al populismo penale, con la superfetazione di nuovi reati, aggravanti e aumenti dei limiti edittali di pena, a fronte di fenomeni di grave allarme sociale, che andrebbero invece contrastati con un significativo aumento delle risorse impiegate per il presidio del territorio e la tutela della sicurezza dei cittadini;

    12) nel 2024 i reati segnalati sono stati 2,38 milioni, con un aumento generale dell'1,7 per cento sul 2023 e del 3,4 per cento sul 2019 (fonte: Ministero dell'interno, Dipartimento di pubblica sicurezza) e con una crescita significativa nella micro-criminalità di strada, tra cui furti (d'auto, in abitazione e con strappo), le rapine e i reati legati agli stupefacenti;

    13) si tratta, non casualmente, dei reati su cui meno incide la funzione di prevenzione della pena e maggiormente rileva l'attività di prevenzione e controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine e il contrasto alle situazioni di degrado e alla diffusione di zone franche consegnate di fatto al controllo criminale;

    14) nel 2025 il sistema penitenziario ha registrato un ulteriore peggioramento del sovraffollamento, con un tasso nazionale medio pari a 138,5 per cento, rispetto al 132,6 per cento rilevato nel 2024 a conferma di una pressione strutturale crescente sugli istituti e sui servizi essenziali (sanitari, trattamentali e di sorveglianza);

    15) il numero dei suicidi in carcere nel 2025 è rimasto a livelli di emergenza; sono stati infatti 79 contro i 91 del 2024, a fronte però di un forte incremento delle morti dubbie «per cause da accertare»; si confermano criticità persistenti, strettamente connesse alle condizioni detentive e alla tenuta complessiva del sistema penitenziario;

    16) peraltro, il Governo continua a dimostrare una scarsa conoscenza delle problematiche carcerarie e un totale disinteresse nei loro confronti, nonostante sia soprattutto su questo che si misura il grado di civiltà di uno Stato. Emblematica, a riguardo delle strutture carcerarie, è la scelta di destinare il carcere di Nuoro — e parrebbe anche di altri istituti sardi — all'accoglienza esclusiva di detenuti ex articolo 41-bis della legge sull'ordinamento penitenziario. Tale scelta, in aperta violazione del principio della territorialità e della prossimità della pena, costringerà i reclusi sardi ad espiare la propria pena in altri territori, con conseguenze simili anche per gli agenti penitenziari, i quali dovranno necessariamente essere sostituiti dagli agenti del Gruppo Operativo Mobile;

    17) oltre che sull'esecuzione penale, in questa legislatura sono inoltre mancati interventi, più volte preannunciati dalla maggioranza, sul tema della custodia cautelare in carcere che incide in modo determinante sia sul sovraffollamento degli istituti di pena, sia sull'abuso di un istituto che dovrebbe rappresentare un'extrema ratio, cioè una misura eccezionale di circoscritta applicazione;

    18) invece, oggi i detenuti in attesa di primo giudizio sono il 15 per cento del totale e quelli condannati con sentenza non definitiva un ulteriore 8 per cento,

impegna il Governo:

   1) a proseguire, colmando il ritardo accumulato, sulla strada delle riforme e degli interventi concordati in sede di PNRR, per rispettare gli obiettivi stabiliti in particolare in tema di durata dei processi e deflazione dell'arretrato giudiziario;

   2) a prevedere stanziamenti adeguati a superare in via strutturale le carenze di magistrati e di personale amministrativo e a realizzare un effettivo miglioramento della qualità dell'amministrazione della giustizia;

   3) in questo quadro, ad assumere iniziative di competenza per una significativa riduzione del numero di magistrati fuori ruolo, con particolare riferimento a quanti svolgano funzioni per le quali la legge non prescrive tassativamente che siano esercitate da magistrati;

   4) a promuovere iniziative normative volte a modificare la disciplina in materia di custodia cautelare, in particolare escludendo che possa essere disposta per il pericolo di reiterazione dello stesso reato per cui si procede, tranne nel caso in cui si tratti di gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata;

   5) a interrompere, per quanto di competenza, la proliferazione e frammentazione incontrollata di norme di natura penale e delle relative disposizioni sanzionatorie e a rispettare scrupolosamente il principio di certezza e tassatività delle fattispecie incriminatrici;

   6) a rispondere ai fenomeni penalmente rilevanti che suscitano maggiore allarme sociale non attraverso una manomissione demagogica delle figure di reato, ma attraverso un potenziamento effettivo della capacità di prevenzione e controllo del territorio esercitata dalle forze di polizia, con l'incremento degli uomini e dei mezzi disponibili;

   7) in questo quadro, a sollecitare l'adozione di un piano straordinario per il reclutamento di almeno 12.000 carabinieri al fine di potenziare il controllo del territorio per la repressione dei fenomeni criminali;

   8) ad assumere urgentemente iniziative normative deflattive della popolazione carceraria, ampliando l'accesso a misure alternative alla detenzione e modificando le norme in materia di liberazione anticipata, al fine di rispettare la capienza regolamentare delle carceri e rendere effettiva l'attività e la finalità rieducativa della pena;

   9) ad assumere iniziative volte a dare immediata attuazione ai programmi di giustizia riparativa, come definiti negli articoli da 42 a 67 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, su cui il Ministro ha assunto l'impegno per l'apertura e il funzionamento di trentasei centri dedicati sull'intero territorio nazionale entro il 2026, così da assicurare i relativi servizi a tutti i cittadini.
(6-00232) «D'Alessio , Benzoni , Richetti , Bonetti , Grippo , Sottanelli , Onori , Pastorella , Rosato , Ruffino ».


   La Camera,

   premesso che;

    1) in relazione al settore della giustizia, il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha previsto risorse pari a 2,7 miliardi di euro, finalizzate a favorire ingenti investimenti con l'obiettivo di promuovere efficienza e competitività nel sistema giudiziario italiano: a sei mesi della scadenza del Piano, come evidenziato dallo stesso Ministero, al 30 settembre 2025, sono stati investiti solo 1,8 miliardi di euro, una cifra significativamente lontana rispetto all'obiettivo di spesa da raggiungere entro il 30 giugno 2026;

    2) la giustizia italiana presenta atavici problemi di malfunzionamento e inadeguatezza, legati in particolare – ma non solo – a una eccessiva lunghezza dei processi civili e penali, nonostante gli evidenti miglioramenti dati dall'attuazione della cosiddetta «riforma Cartabia». Tali lentezze sono tuttora legate a un sistema gestionale dei processi vetusto e poco digitalizzato che inevitabilmente produce ostacoli ed eccessiva burocratizzazione: non portare a termine gli investimenti legati al Pnrr risulterebbe essere una profonda occasione mancata per riformare a livello strutturale e organizzativo il sistema della giustizia. La lentezza della giustizia civile rappresenta una vera e propria tassa occulta su imprese, lavoro e investimenti, incidendo negativamente sulla competitività del sistema Paese, sulla certezza dei rapporti economici e sulla capacità dell'Italia di attrarre capitali nazionali e internazionali;

    3) il sistema giudiziario è ancora profondamente carente sul piano della digitalizzazione: di recente, le procure e i tribunali più grandi d'Italia (Roma, Milano, Napoli e Torino) hanno rinviato ulteriormente di tre mesi l'obbligo di depositare atti di inchiesta e processuali nel sistema informativo allestito dal Ministero per digitalizzare la giustizia, a causa di malfunzionamenti legati al software messo a disposizione dal dicastero. Già lo scorso anno erano stati segnalati problemi legati alle applicazioni e ai portali (più in generale ai sistemi informatici) predisposti per il processo telematico, constatando quindi la mancanza da parte del Ministro della giustizia di soluzioni volte favorire la digitalizzazione dei processi;

    4) oltre ai malfunzionamenti derivanti dalle procedure informatiche legate al processo telematico, in molti uffici giudiziari si segnalano computer e apparecchiature elettroniche datate, non in grado di gestire i software del Ministero, mentre il personale amministrativo preposto spesso non ha ricevuto dall'amministrazione una formazione sufficiente per affrontare le novità legate alla digitalizzazione: di fatto, molti atti continuano ad essere scritti e depositati in modo cartaceo, con una produzione copiosa di fascicoli difficili da gestire e da consultare;

    5) per quanto concerne le riforme istituzionali, nelle more del referendum sulla cosiddetta separazione delle carriere, appare urgente prevedere concorsi separati per l'accesso alla magistratura requirente e giudicante: senza di essi, la riforma della separazione delle carriere risulterebbe del tutto svuotata e priva di un punto fondante e basilare per la sua riuscita;

    6) nei prossimi progetti di riforma costituzionale in materia di giustizia, inoltre, risulta doveroso introdurre a livello costituzionale la figura dell'avvocato, riconoscendone una fondamentale funzione sociale a difesa dei diritti dei cittadini quale garanzia per una corretta amministrazione della giustizia;

    7) un ulteriore intervento urgente si rende necessario per mitigare la sempre più frequente assegnazione di incarichi a magistrati tramite la loro collocazione fuori ruolo. Attualmente il decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 42, adottato dal Governo, fissa, all'articolo 13, in 180 unità, per i magistrati ordinari, e in 25 unità, per quelli amministrativi e contabili, il tetto massimo di magistrati per i quali è possibili assegnare incarichi fuori ruolo. Si deve ricordare, però, come lo stesso Ministro, all'inizio del suo mandato, espresse la necessità di portare a 20 unità il numero massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, contraddicendosi, anche in questo caso, rispetto agli indirizzi amministrativi auspicati a seguito della sua nomina;

    8) la commistione tra magistratura e politica rappresenta un vulnus silenzioso ma profondamente lesivo della separazione dei poteri nel nostro ordinamento. Sono necessarie misure volte a promuovere serie limitazioni all'accesso dei magistrati nel circuito degli organi di indirizzo politico, affinché si evitino fenomeni legati al favoritismo e alle ingerenze tra le sfere di potere;

    9) del pari, occorre superare la sostanziale irresponsabilità civile dei magistrati, mitigando l'attuale sistema che, di fatto, pone del tutto al riparo il magistrato dalle conseguenze derivanti da gravi inadempienze rispetto ai propri doveri di ufficio, che spesso inficiano anche profondamente la vita delle parti interessate;

    10) dal 1992 ad oggi si sono registrati oltre 30 mila casi di ingiusta detenzione di fronte ai quali lo Stato ha pagato a titolo di riparazione la somma di oltre 874 milioni di euro, nonché si stima che quasi un quarto della popolazione carceraria sia ivi trattenuta nell'attesa della definizione del processo. L'esigenza della custodia cautelare deve conciliarsi in maniera forte al principio costituzionale della non colpevolezza, in particolare quando si tratta di soggetti incensurati, in quanto questi ultimi si trovano spesso sottoposti a misure cautelari sulla previsione che possano reiterare dei reati non ancora accertati;

    11) l'attuale assetto normativo non contempla un efficace strumento di ristoro a favore dei cittadini che, dopo aver subito una confisca dei propri beni, vengono successivamente assolti dalle imputazioni che ne avevano legittimato l'adozione. Tale lacuna determina una compressione dei diritti fondamentali, poiché i soggetti interessati continuano a sopportare gli effetti di una misura patrimoniale pur a fronte dell'accertata insussistenza della loro responsabilità penale, con ricadute negative sul piano economico, sociale e morale;

    12) al netto dell'introduzione di nuovi reati, aumenti di pena e aggravanti senza alcun tipo di rapporto fra gravità delle condotte e sanzioni e in maniera del tutto avulsa rispetto all'impianto del codice penale, la cronaca degli ultimi mesi restituisce un Paese sempre più insicuro e pericoloso, testimoniando il fallimento del Governo sulle politiche di sicurezza introdotte nel corso della legislatura: politiche di stampo meramente propagandistico devono lasciare spazio a interventi che rinsaldino il principio della certezza della pena, senza il quale inevitabilmente lo Stato risulta essere più fragile e i cittadini meno sicuri;

    13) l'evidente discrasia tra il numero di reati introdotti dal Governo e l'aumento dei crimini che sta colpendo il nostro Paese rappresenta l'evidente fallimento del Governo sulle politiche di sicurezza: nonostante più di 50 nuovi reati (per un totale di più di 400 anni di reclusione) introdotti in soli tre anni dall'esecutivo, nel 2024 si è assistito ad un aumento considerevole dei reati di strada legati alla microcriminalità, alla violenza di genere e al commercio di stupefacenti, dimostrando la natura meramente mediatica e propagandistica delle misure volute dal Governo;

    14) un recente rapporto pubblicato da Save the children ha denunciato come siano aumentati i minori denunciati o arrestati in Italia; segnalando, in particolare, come dal 2019 al 2024 i minori segnalati per porto d'armi improprie siano aumentati da 778 a 1946 e nel primo semestre del 2025 si sono segnalati già 1096 casi, invitando le istituzioni a mantenere alta l'attenzione su dati in evidente espansione: i fenomeni legati alla criminalità minorile devono essere combattuti tramite strumenti di prevenzione e di controllo sul territorio, adottando soluzioni che sradichino alla radice i motivi di disagio e difficoltà che rischiano di portare i giovani su percorsi di vita profondamente sbagliati e a tratti irreversibili. Vietare il possesso da armi contundenti (come coltelli e strumenti con lama affilata) risulta una soluzione opportuna ma non sufficiente: soprattutto nei confronti dei minori è necessario adottare in primis percorsi di prevenzione e rieducativi coerenti con le aspettative e le esigenze dei minori, abbandonando l'uso di soluzioni meramente repressive e fallimentari come il cosiddetto «decreto Caivano»;

    15) sul piano della garanzia della presunzione di innocenza, la legge 9 agosto 2024, n. 114, in tema di impugnazione, esclude il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, codice di procedura penale (catalogo di reati per i quali l'azione penale si esercita con citazione diretta davanti al tribunale in sede monocratica). Risulta necessario che il regime di inappellabilità venga esteso a principio generale, anche in caso di sentenze di assoluzione e proscioglimento da parte del pubblico ministero: questo consentirebbe sia di rafforzare il fondamentale valore della libertà personale, nonché di garantire un esito rapido e certo al processo, che è spesso causa, di per sé, di grave patimento a livello personale, familiare e sociale;

    16) risulta inoltre necessario e urgente che il Ministro dia seguito concreto alla risposta all'interrogazione atto n. 4-01367, affinché, come annunciato, siano predisposti adeguati percorsi formativi obbligatori in materia di reati di genere per i magistrati, al fine di aumentare la sensibilità dei soggetti giudicanti ed evitare che possano individuarsi, anche solo in via ermeneutica, palesi relativizzazioni atte solo a sminuire la gravità della condotta perpetrata nei casi di femminicidio ovvero di violenza di genere;

    17) del tutto urgente è assicurare la disponibilità e il corretto funzionamento dei braccialetti elettronici al fine di prevenire e scongiurare che soggetti già destinatari di misure di prevenzione riescano comunque a commettere reati;

    18) l'istituto della prescrizione del reato rappresenta uno strumento di garanzia per i cittadini e per la società in generale. La Camera dei deputati ha approvato in prima lettura una proposta di legge recante una nuova modifica dell'istituto, prevedendo una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni, e in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno, prevedendo che, se la sentenza di impugnazione non giunge nei tempi previsti, la prescrizione riprende il suo corso e si computerà il periodo di sospensione. La ratio del provvedimento – bloccato da marzo 2024 al Senato – riprende i principi della normativa introdotta nel 2017: risulta necessario che entro il termine della legislatura venga approvato in maniera definitiva il provvedimento, il quale consentirebbe di rinforzare il principio liberale della certezza della durata del processo e scongiurare che la condizione di imputato perduri sine die, con grave pregiudizio in termini sociali, psicologici ed economici;

    19) secondo le associazioni Antigone e Nessuno tocchi Caino, alla fine di novembre 2025 nelle carceri italiane erano detenute 63.868 persone, quasi 2.000 in più rispetto a un anno fa, a fronte di una capienza effettiva di soli 46.124 posti (700 in meno di quelli che vi erano all'inizio dell'anno). Il tasso di sovraffollamento medio nazionale ha raggiunto il 138,5 per cento, con alcune istituti che superano il 150 per cento e con punte superiori al 200 per cento (come a Lucca, Vigevano, Milano San Vittore, Brescia Canton Monbello, Foggia, Lodi, Udine, Trieste). Nel 42,9 per cento delle carceri visitate dalle associazioni non sono garantiti i 3 metri quadri vitali per la persona (nel 2023, la percentuale era del 32,8), mentre nel 45,1 per cento degli istituti manca l'acqua calda e si registrano condizioni igieniche non adeguate, oltre alle gravissime carenze di spazi per lavoro, scuola e socialità trasversali in tutti gli istituti nazionali. Drammatico risulta essere anche il numero di decessi avvenuti all'interno degli istituti carcerari: da gennaio a novembre 2025 si sono contati 238 decessi, di cui 79 suicidi; ogni anno sono circa 5.000 i risarcimenti riconosciuti dai magistrati di sorveglianza ai detenuti per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che vieta la tortura e ogni trattamento o pena disumana e degradante; non sono invece noti i dati di quanti ex detenuti ricevono dai giudici civili il risarcimento di 8 euro per ogni giorno passato in carcere in violazione dell'articolo 3 della citata Convenzione (parliamo comunque in totale di migliaia e migliaia di «certificazioni» da parte di giudici di una condizione di disumanità e di degrado vissuta sistematicamente dalle persone detenute nei nostri istituti penitenziari);

    20) dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2025 (cioè, in due anni e mezzo) la popolazione detenuta è passata 57.525 detenuti a 63.499 (+5. 974 detenuti) mentre i posti regolamentari sono passati nello stesso periodo da 51.187 a 51.277 (+90); contemporaneamente però sono aumentati i posti intangibili quindi indisponibili arrivati al 19 gennaio a 5.229; in concreto, 63.499 detenuti sono accalcati in 46.048 posti. L'incremento della popolazione carceraria rappresenta in modo plastico la visione repressiva – e totalmente fallimentare – messa in atto dal Governo;

    21) fonte di preoccupazione è altresì la situazione denunciata negli istituti penitenziari per minori, anche a seguito dell'introduzione del citato «decreto Caivano», il quale ha portato ad un aumento sensibile dei giovani detenuti, provocando un tasso di sovraffollamento negli istituti;

    22) le garanzie democratiche di uno Stato passano anche dal trattamento che lo stesso riserva a chi è inserito a vario titolo all'interno degli istituti carcerari: il sovraffollamento, le fragilità strutturali dei penitenziari, la mancanza di operatori penitenziari, la scarsità di spazi per il lavoro, la scuola e la socialità, la mancata attuazione di intere parti dell'ordinamento penitenziario come quelle che prevedono l'attivazione dei consigli di aiuto sociale per l'assistenza penitenziaria e post penitenziaria sono ostacoli per l'inveramento del principio stabilito dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, che enuncia la funzione rieducativa della pena. Occorrerebbe rafforzare l'istituto della liberazione anticipata aumentando da quarantacinque ad almeno sessanta i giorni di sconto di pena per ogni semestre (come previsto dall'atto camera 552 a prima firma Giachetti) al fine di rafforzare il «patto» di convivenza civile nelle prigioni e di incentivare la buona e regolare condotta e l'adesione a tutte le opportunità risocializzanti che l'espiazione della pena offre, prendendosi al contempo cura della sicurezza delle decine di migliaia di operatori penitenziari che vivono quotidianamente a contatto con i detenuti, a rischio della propria incolumità;

    23) appare altresì necessario rafforzare in modo strutturale le misure alternative alla detenzione e l'esecuzione penale esterna, che si sono dimostrate strumenti efficaci di riduzione della recidiva, di sicurezza sociale e di attuazione concreta della funzione rieducativa della pena;

    24) in questo quadro desolante, invece, l'azione del Ministro si è distinta per la sconcertante scarcerazione ed espulsione del generale libico Almasri, arrestato a Torino il 19 gennaio 2025, per il quale pendeva un mandato di arresto internazionale per crimini contro l'umanità e crimini di guerra: risulta ormai acclarato ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo come il Ministro, con una serie di omissioni e sviamenti, abbia di fatto agevolato il rilascio e il rimpatrio di un criminale e violentatore noto al sistema penale internazionale;

    25) un analogo comportamento omissivo ed elusivo a parere dei firmatari del presente atto si registra in relazione all'impiego dello spyware della Paragon solutions, che ha visto politici, attivisti, giornalisti e imprenditori spiati da soggetti non ancora identificati, nonostante la predetta società presti i propri servizi esclusivamente per enti governativi;

    26) anche la cosiddetta «vicenda Striano» approfondita dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere ha fatto emergere un quadro estremamente grave che richiede azioni specifiche per monitorare e rafforzare il sistema di controlli di eventuali violazioni e accessi illegittimi sui dati personali;

    27) allo stesso modo, si registra la totale inerzia del Governo per quanto concerne la tutela del principio della presunzione di innocenza, posto che proseguono le violazioni del segreto istruttorio e la pubblicazione di atti di indagine sugli organi di stampa, con gravissime ripercussioni personali, patrimoniali e professionali sui soggetti interessati: in questa prospettiva, appare urgente chiarire anche le ragioni per cui si sia reso possibile che professionisti chiamati a collaborare con le procure possano liberamente conservare e catalogare dati sensibili cui accedono esclusivamente in ragione del proprio incarico e di cui la legge esclude l'estrazione di copia, anche per scongiurare il rischio di più o meno comprovate «fughe di notizie» da parte degli stessi professionisti, come recentemente avvenuto, invece, per lo studio Bellavia,

impegna il Governo:

   1) a utilizzare i fondi del PNRR per i progetti di cui il Ministero della giustizia è soggetto attuatore nei tempi previsti dal cronoprogramma, al fine di efficientare il comparto giustizia e renderlo adeguato all'importante ruolo per il quale è chiamato;

   2) a promuovere urgenti provvedimenti e investimenti volti a risolvere i problemi legati alla scarsa digitalizzazione dei processi, causati dall'inadeguatezza delle applicazioni ministeriali, a computer e apparecchiature elettroniche datate e una scarsa formazione per i funzionari amministrativi;

   3) a rispettare la centralità del Parlamento, come sancito dalla Carta costituzionale, durante l'iter legislativo di approvazione di provvedimenti legati alla giustizia, nel rispetto dell'opposizione e delle procedure parlamentari, evitando il ripetersi di situazioni analoghe a quelle accadute con l'approvazione del disegno di legge cosiddetto «decreto-sicurezza» e con l'approvazione della riforma costituzionale cosiddetta «separazione delle carriera»;

   4) a promuovere un'iniziativa legislativa finalizzata a prevedere concorsi distinti e separati per l'accesso alla magistratura requirente e giudicante;

   5) ad avviare iniziative normative per una riforma costituzionale retativa all'obbligatorietà dell'azione penale al fine di condizionarla ai casi previsti dalla legge, nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento, dal diritto europeo e internazionale;

   6) ad adottare iniziative normative a livello costituzionale per riconoscere la figura dell'avvocato, riconoscendone una fondamentale funzione sociale a difesa dei diritti dei cittadini quale garanzia per una corretta amministrazione della giustizia;

   7) ad adottare interventi adeguati per semplificare l'organizzazione della giustizia, con l'obiettivo di abbreviare la durata dei procedimenti civili e penali, migliorarne l'efficienza e assicurare risposte efficaci e tempestive alle esigenze della collettività e del sistema economico;

   8) a ridurre il numero dei magistrati fuori ruolo coerentemente con quanto promesso dal Ministro in più occasioni, affinché sia posta una seria limitazione nell'accesso dei magistrati all'interno del circuito degli organi di indirizzo politico;

   9) ad abbandonare il ricorso al «panpenalismo», introducendo nei prossimi provvedimenti misure volte a rafforzare la certezza della pena per i soggetti che hanno commesso reati, sono ritenuti socialmente pericolosi ovvero sono stati soggetti a decreti di allontanamento;

   10) in conseguenza all'aumento dei crimini commessi dai minori, nonché all'aumento di minori segnalati per porto d'armi improprie, ad abbandonare unicamente il ricorso alla repressione penale quale strumento per risolvere le problematiche giovanili, adottando misure volte a garantire percorsi di prevenzione e rieducativi coerenti con le aspettative e le esigenze dei minori;

   11) ad adottare iniziative normative volte a rafforzare il regime di responsabilità patrimoniale dei magistrati che si siano resi responsabili di gravi violazioni da cui derivano profili di responsabilità civile;

   12) ad adottare iniziative normative volte a estendere l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione e proscioglimento da parte dei pubblici ministeri a ogni reato;

   13) a sostenere per quanto di competenza, l'iter del disegno di legge recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione (A.S. 985) al fine di ristabilire una disciplina della prescrizione coerente con il principio di non colpevolezza;

   14) a dare seguito, nel primo provvedimento utile, alla risposta all'interrogazione parlamentare atto n. 4-01367, affinché, come annunciato, siano predisposti adeguati percorsi formativi obbligatori in materia di reati di genere per i magistrati, al fine di aumentare la sensibilità dei soggetti giudicanti ed evitare che possano individuarsi, anche solo in via ermeneutica, palesi relativizzazioni atte solo a sminuire la gravità della condotta perpetrata nei casi di femminicidio ovvero di violenza di degenere;

   15) ad adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a limitare l'utilizzo della custodia cautelare attraverso un puntuale bilanciamento tra il principio di non colpevolezza e le garanzie di sicurezza e a garantire il principio della presunzione di innocenza adottando misure concrete volte ad assicurare il rispetto del segreto istruttorio e la responsabilità penale dei soggetti che, a qualsiasi titolo, trasmettono illegittimamente i contenuti degli atti di indagine a soggetti terzi, prevedendo specifiche aggravanti nel caso in cui di tali atti si abbia la pubblicazione e divulgazione a qualsiasi titolo;

   16) ad adottare iniziative di competenza volte a prevedere un sistema di equo risarcimento per i cittadini che, pur avendo subito una confisca patrimoniale, siano stati successivamente assolti dalle accuse, prevedendo un indennizzo proporzionato al danno subito, sia patrimoniale che non patrimoniale, nonché un meccanismo per la valutazione caso per caso del pregiudizio subito dal soggetto assolto, tenendo in considerazione le conseguenze economiche, sociali e morali derivanti dalla confisca ingiusta;

   17) ad attuare ogni provvedimento utile a ridurre repentinamente la pressione sulle carceri dovuta al sovraffollamento delle strutture che non consente l'inveramento del principio della rieducazione della pena stabilito dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione;

   18) a promuovere misure volte ad assumere un numero adeguato di psicologi, di professionalità con profilo giuridico-pedagogico, di mediatori culturali, di traduttori e di personale sanitario nell'attuazione del principio costituzionale della rieducazione della pena;

   19) ad adottare soluzioni funzionali per fare fronte al dramma dei suicidi dei detenuti e della polizia penitenziaria, promuovendo soluzioni funzionali al loro benessere psicofisico;

   20) ad assumere nuovi agenti della polizia penitenziaria per ridurre la pressione su quelli già in servizio e garantire la sicurezza e l'incolumità all'interno degli istituti;

   21) a favorire, per quanto di competenza l'iter relativo all'approvazione parlamentare dell'Atto Camera 552 in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione;

   22) a rafforzare in modo strutturale le misure alternative alla detenzione e l'esecuzione penale esterna, che si sono dimostrate strumenti efficaci di riduzione della recidiva, di sicurezza sociale e di attuazione concreta della funzione rieducativa della pena;

   23) ad adottare, per quanto di competenza, iniziative concrete volte ad accertare i soggetti utilizzatori dello spyware della Paragon Solutions, a stabilire a quale titolo e per quale ragione lo abbiano impiegato e nei confronti di quali soggetti, nonché ad adottare ogni misura utile per monitorare e rafforzare il sistema di controlli di eventuali violazioni e accessi illegittimi sui dati personali;

   24) ad adottare iniziative di competenza al fine di accertare il rispetto, da parte dei professionisti che collaborano come consulenti e a qualsiasi titolo con le procure nell'ambito di procedimenti penali, degli obblighi di non conservazione e divulgazione previsti dalla normativa vigente;

   25) a garantire per quanto di competenza, la pronta disponibilità e il corretto funzionamento dei braccialetti elettronici;

   26) a svolgere, per quanto di competenza, un'azione pro-attiva per l'implementazione delle parti dell'ordinamento penitenziario volte al reinserimento sociale dei detenuti come l'attivazione dei Consigli di Aiuto Sociale.
(6-00233) «Boschi , Gadda , Del Barba , Faraone , Bonifazi , Giachetti ».


   La Camera,

   premesso che:

   udite le comunicazioni e preso atto della relazione presentata dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 3 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150;

    1) l'accesso alla giustizia rappresenta un diritto inviolabile della persona, garantito da normativa di rango costituzionale nazionale, europeo e internazionale, in base ad esso ciascun individuo dovrebbe potersi difendere o far valere le proprie ragioni in ogni circostanza, indipendentemente dalle rispettive condizioni economiche, sociali, culturali, religiose, ambientali, di genere, anagrafiche, fisiche e mentali;

    2) occorre quindi garantire che oltre al riconoscimento formale dei diritti, propri o altrui, venga garantito che ciascun individuo, soprattutto i più indifesi o esposti, indipendentemente dalle condizioni personali in cui versano, possa dare corpo a ogni propria posizione giuridica soggettiva attiva e di vantaggio meritevole di tutela da parte dell'ordinamento; tanto nel campo dei diritti soggettivi quanto in quello degli interessi legittimi e in quello degli interessi diffusi e collettivi;

    3) un sistema giudiziario efficiente rappresenta con ogni evidenza la condizione imprescindibile per il concreto rispetto dei principi di legalità e di certezza del diritto ma anche per la promozione dello sviluppo economico del Paese, in quanto ne favorisce la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti internazionali;

    4) innanzi alle storiche inefficienze del sistema giudiziario, uno Stato democratico e sociale come l'Italia e le organizzazioni sovranazionali di cui fa parte dovrebbero essere sempre in grado di garantire giustizia in tempi certi e ragionevoli e un giudice terzo, competente, indipendente e imparziale in caso di controversia;

    5) in tal senso l'inefficienza del sistema giudiziario e nello specifico la cronica lunghezza dei tempi della giustizia italiana rappresenta un ostacolo al progresso del Paese e alimenta nei cittadini una concreta sensazione di una giustizia incapace di assicurare la tutela effettiva dei loro diritti, con una conseguente sfiducia nei confronti dello Stato nel suo complesso;

    6) i dati forniti con riguardo alle cause pendenti, pur evidenziando un miglioramento, rimangono allarmanti, e testimoniano la grave inadeguatezza delle risorse investite e la conseguente inefficienza del sistema giustizia italiano anche in rapporto ai differenti standard europei. La durata dei processi ancora irragionevole – soprattutto nel settore civile – costituisce un grande disincentivo all'attività d'imprese e professionisti, come pure agli investimenti esteri nel nostro Paese. Occorre, invece, dotare il sistema giustizia degli strumenti e delle risorse economiche ed umane necessarie alla ragionevole definizione di tutti i procedimenti;

    7) numerosi studi empirici dimostrano che l'inefficienza della giustizia, dovuta alla lunghezza dei procedimenti e alla mancanza di «certezza del diritto», deprime l'economia e contribuisce a creare un clima di incertezza e di sfiducia che incide negativamente sulla capacità imprenditoriale e innovativa di un paese. Più in particolare, una giustizia civile inefficiente ha un impatto negativo sulla struttura dei costi delle imprese, sull'allocazione e il costo del credito, sulla natalità delle imprese, la loro capacità di entrare nei mercati e la competitività, sulla dimensione delle unità produttive, sugli investimenti domestici e sulla capacità di attrarre investimenti dall'estero. Parimenti, la mancata soppressione di pratiche corruttive sistemiche riduce gli investimenti privati e, quindi, il reddito e l'occupazione, influisce sulla dinamica del debito pubblico, allontana gli investitori stranieri, altera le condizioni di prezzo e di mercato, ostacolando il libero esplicarsi della concorrenza, esclude le forze sane del mercato, accresce l'inefficienza della spesa pubblica, distorce l'allocazione delle risorse finanziarie, scoraggia l'accumulazione di capitale umano;

    8) inefficienze nella giustizia e corruzione, due delle determinanti principali dei divari dell'Italia e della performance economica rispetto agli altri paesi europei, generano perdite rilevanti al Pil, rallentando di conseguenza la crescita. In particolare, una recente ricerca internazionale (Centro ricerche Rand, 2022) stima che la corruzione arrechi un danno diretto e indiretto ingentissimo all'economia italiana, quantificato in almeno 237 miliardi, pari a circa il 13 per cento del Pil; alcuni studi della Corte dei conti e citati anche in letteratura economica, stimano che i costi diretti della corruzione — ovvero gli sprechi immediati in termini di costi più alti per appalti pubblici, inefficienze gestionali e risorse sottratte all'uso pubblico — possano aggirarsi intorno ai 60 miliardi di euro l'anno, ovvero circa il 4 per cento del Pil;

    9) la relazione depositata evidenzia come l'attività del Ministero, ai fini della risoluzione delle problematiche citate, dipenda in misura quasi esclusiva dalla decretazione d'urgenza, la quale peraltro non ha prodotto i risultati attesi. Allo stesso modo, le proposte legislative a iniziativa governativa non risulta abbiano prodotto sostanziali miglioramenti dei problemi endemici del sistema giustizia, i quali permangono pertanto sostanzialmente inalterati;

    10) la legislazione introdotta a vario titolo dal Governo nell'ultimo biennio segna inoltre un pericoloso indebolimento dei presidi di legalità nella lotta alle mafie e alla corruzione, faticosamente istituiti nell'arco dell'ultimo decennio. Il riferimento è in particolare alla scelta compiuta attraverso la legge del 9 agosto 2024 n. 114 che ha condotto all'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio e alla rimodulazione di quello di traffico di influenze illecite. Nella stessa direzione la stretta sull'impiego delle intercettazioni e sull'uso dei trojan nelle indagini per reati contro la pubblica amministrazione; l'ennesima riforma della prescrizione; la proposta di cancellazione dell'obbligo di decadenza degli amministratori locali condannati in via non definitiva. Tali scelte politiche con ogni evidenza appaiono indirizzate a realizzare condizioni più propizie per una pratica indisturbata, impunita ed estremamente profittevole di svariate forme di «abusi di potere per fini privati», non più perseguibili come reati dalla magistratura, di conseguenza non segnalabili come tali dalla stampa, e perciò non più riconoscibili dall'opinione pubblica. Appare chiara la volontà di indebolire tutti i meccanismi di controllo istituzionale e civico sulla gestione del potere pubblico, invocando presunte esigenze di snellezza procedurale, e l'esigenza di un'accelerazione dei processi decisionali connessi ai fondi del PNRR. Tali provvedimenti contribuiscono a generare invece un contesto politico amministrativo criminogeno, nel quale le risorse pubbliche verranno in misura ingente sottratte alla cura degli interessi collettivi, per finire nelle tasche di organizzazioni criminali;

    11) secondo gli osservatori specializzati, dall'inizio della legislatura sarebbero stati oltre 20 i provvedimenti che introducono sanatorie o condoni rivolti a chi evade o elude il fisco. Dalla rottamazione delle cartelle esattoriali, ultima quella introdotta nella recente legge di bilancio 2026. L'erario rinuncerà a circa 1,48 miliardi di euro di entrate che avrebbe incassato con la riscossione ordinaria, a causa dell'eliminazione di sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione sui debiti definiti tramite rottamazione, al condono sui guadagni da criptovalute, alla disciplina introdotta in tema di controversie tributarie e rinuncia al giudizio agevolato alla normativa sugli avvisi bonarie sulla cancellazione delle irregolarità formali nella denuncia dei redditi. In seguito sono arrivate le sanzioni ridotte per gli atti di accertamento, la definizione agevolata delle liti pendenti e gli sconti con pagamenti a rate per i ravvedimenti operosi. Ancora la regolarizzazione dei versamenti, il cosiddetto Salva Calcio e il condono penale per i reati tributari. Inoltre la riduzione delle multe per chi non emette fatture e scontrini, gli sconti per chi aderisce all'adeguamento collaborativo e il pagamento per chiudere le liti fiscali. Sulla stessa linea il potenziamento delle conciliazioni delle liti, il cosiddetto Salva casa, il concordato preventivo, le recenti depenalizzazioni per omesso versamento. Tali misure disincentivano i cittadini dall'adempimento puntuale delle obbligazioni fiscali, e trasmettono al contrario il messaggio che sia più conveniente non corrispondere quanto dovuto al fisco con puntualità attendendo un successivo condono;

    12) il Governo da subito ha improntato i propri interventi legislativi, anche attraverso la palese forzatura istituzionale del continuo utilizzo della decretazione d'urgenza, con intenti puramente punitivi con uno spirito «panpenalistico» introducendo numerose nuove fattispecie di reato;

    13) la riforma della separazione delle carriere dei magistrati recentemente approvata dal Parlamento, su un testo blindato, ma non con maggioranza qualificata sarà oggetto della procedura di referendum confermativo, previsto per marzo 2026, senza quorum strutturale (basterà la maggioranza relativa dei votanti per approvarla). Senza ombra di dubbio questa riforma mette in discussione l'indipendenza della magistratura;

    14) con decreto ministeriale del 22 marzo 2022 è stata istituita presso il Ministero della giustizia, sotto la guida dei professori Francesco Palazzo e Fausto Pocar, la Commissione ministeriale incaricata della redazione del Codice dei Crimini Internazionali. La Commissione aveva il compito di elaborare un progetto di Codice che recepisca le disposizioni dello Statuto di Roma e dia attuazione agli obblighi internazionali dell'Italia in materia di crimini internazionali. In ottemperanza agli obblighi assunti con lo Statuto di Roma, istitutivo della Corte Penale internazionale, il 16 marzo 2023 il Consiglio dei Ministri ha deliberato il disegno di legge per l'introduzione dei crimini internazionali;

    15) in data 21 gennaio 2025 le Autorità Italiane, con ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Roma nel procedimento 11/2025 R.G.A.I, procedevano al rilascio e rimpatrio a Tripoli con un volo di Stato di Osama Elmasry Njeem, cittadino libico precedentemente tratto in arresto su iniziativa della polizia giudiziaria italiana (in data 19 gennaio 2025) in forza del mandato di arresto internazionale, emesso dalla Corte Penale Internazionale in data 18 gennaio 2025 a carico dell'interessato, sospettato nel procedimento, definito secondo il linguaggio adottato in seno al sistema ICC, «Situation in Lybia», di essere stato a capo dell'organizzazione dei centri di prigionia allestiti a Tripoli (nello specifico la prigione «Mitiga»), ove migliaia di persone furono detenute per lunghi periodi e, anche in forza di ciò, sospettato della commissione di crimini contro l'umanità e crimini di guerra, che si assumono commessi in quel territorio a partire dal 2015;

    16) appare drammatica la situazione delle carceri: com'è noto gli istituti penitenziari italiani risultano i più affollati dell'Unione europea. Alla fine di novembre 2025 nelle carceri italiane erano detenute 63.868 persone, quasi 2.000 in più rispetto a un anno fa, a fronte di una capienza effettiva di soli 46.124 posti (700 in meno di quelli che vi erano all'inizio dell'anno). Un aumento costante, pari a oltre 180 persone in più ogni mese Eppure, questo incremento non può essere spiegato con un aumento della criminalità: nel primo semestre del 2025 i reati denunciati sono stati 1.140.825, contro i 1.199.072 dello stesso periodo dell'anno precedente, con una diminuzione del 4,8 per cento. A crescere non è dunque la criminalità, ma l'uso della detenzione come risposta quasi esclusiva ai conflitti sociali, alle fragilità e alle marginalità. Il tasso di sovraffollamento nazionale ha raggiunto il 138,5 per cento, con 72 istituti oltre il 150 per cento e punte superiori al 200 per cento. È quanto emerge dal bilancio di fine anno di Antigone. Nel 42,9 per cento non sono garantiti i 3 metri quadrati di spazio vitale per persona (nel 2024 questa percentuale si fermava al 32,3 per cento); oltre la metà delle carceri ha celle senza doccia e nel 45,1 per cento mancano acqua calda o si registrano condizioni igieniche adeguate. Gravissime anche le carenze di spazi per lavoro, scuola e socialità. Sempre più critici i dati sulle morti: 238 persone sono decedute in carcere nel 2025, di cui 79 si sono suicidate. Il bilancio di fine 2025 è forse il più cupo degli ultimi anni. Perché restituisce l'immagine di un sistema penitenziario che è sempre più in crisi, con tensioni in costante aumento. Il 2025 doveva essere l'anno del nuovo piano carceri del governo Meloni con 864 nuovi posti in più, invece si è registrata una perdita di 700 posti effettivi. Il risultato è un sovraffollamento strutturale che ha ormai raggiunto livelli intollerabili: mancano all'appello quasi 18.000 posti rispetto alle presenze effettive, con un tasso nazionale di affollamento pari al 138,5 per cento. In alcune carceri si toccano livelli che ricordano le condizioni che portarono l'Italia alla condanna della Corte europea dei Diritti dell'Uomo: a Lucca il tasso di affollamento è del 247 per cento, a Vigevano del 243 per cento, a Milano San Vittore del 231 per cento, a Brescia Canton Monbello del 216 per cento, a Foggia del 215 per cento, a Lodi del 211 per cento, a Udine del 209 per cento, a Trieste del 201 per cento;

    17) ancora più preoccupante è la situazione negli istituti penali per minorenni. Il cosiddetto Decreto Caivano ha determinato un aumento dei giovani detenuti, facendoli diventare il 150 per cento di quello che erano e svuotando progressivamente il circuito della giustizia minorile della sua funzione educativa. Sempre più spesso, ragazzi che potrebbero proseguire il loro percorso fino ai 25 anni nei servizi minorili vengono trasferiti nelle carceri per adulti al compimento della maggiore età, interrompendo bruscamente ogni progetto educativo e di reinserimento. Una dinamica che se così non fosse avrebbe peraltro provocato un tasso di affollamento ben superiore negli Ipm;

    18) la situazione del personale non è meno critica, solo il 77,5 per cento degli istituti ha un direttore con incarico esclusivo; negli altri casi la direzione è condivisa tra più carceri, con evidenti ricadute sulla qualità della gestione. In media si contano 1,9 detenuti per ogni agente di polizia penitenziaria e 70 detenuti per ogni educatore, ma in alcune realtà i numeri diventano insostenibili: a Regina Coeli si arriva a 3,2 detenuti per agente e 95 per educatore; a Novara a 2,7 detenuti per agente e addirittura 180 per educatore. Restano altissimi anche gli eventi critici: negli istituti visitati si registrano in media 16,7 atti di autolesionismo ogni 100 detenuti, 2,6 tentati suicidi e 16,4 isolamenti disciplinari ogni 100 persone detenute;

    19) la sofferenza psichica è una delle grandi emergenze del carcere italiano, almeno l'8,9 per cento delle persone detenute presenta una diagnosi psichiatrica grave. A fronte di ciò, il 20 per cento assume regolarmente stabilizzanti dell'umore, antipsicotici o antidepressivi, mentre il 44,4 per cento fa uso di sedativi o ipnotici. Gli psicofarmaci continuano a rappresentare uno degli strumenti principali di gestione dell'ordine interno e del disagio sociale, spesso in assenza di reali necessità e percorsi terapeutici e di supporto. E mentre il carcere si riduce a spazio di mera custodia, lavoro, formazione e istruzione restano largamente marginali. Lavora per l'amministrazione penitenziaria circa il 30 per cento delle persone detenute, mentre solo il 3,7 per cento ha un impiego con datori di lavoro esterni. Frequenta la scuola il 30,4 per cento dei presenti, ma solo il 10,4 per cento è coinvolto in percorsi di formazione professionale. Strumenti che dovrebbero essere centrali nel reinserimento sociale diventano invece eccezioni. Tutto questo avviene nonostante il 38 per cento delle persone detenute abbia una pena residua inferiore ai tre anni e potrebbe accedere a misure alternative alla detenzione, che non rappresentano una rinuncia alla pena ma una modalità più efficace e costituzionalmente orientata di esecuzione, capace di ridurre drasticamente la recidiva e aumentare la sicurezza collettiva. Il dato più drammatico resta però quello delle morti in carcere, nel 2025 si contano 238 decessi, di cui 79 suicidi;

    20) in questo contesto di enorme emergenza, l'attività politica del Governo risulta essere del tutto inefficace: le disposizioni introdotte con la legge 8 agosto 2024. n. 112 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia») come quelle contenute nel decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178 (recante «Misure urgenti in materia di giustizia», convertito in legge n. 4 il 23 gennaio 2025) finanziano una costosa struttura commissariale finalizzata alla realizzazione di un nuovo «Piano carceri» senza stanziare le necessarie risorse per realizzare gli interventi individuati;

    21) rimane inoltre incrollabile l'intenzione del Governo di non intervenire in materia di libertà anticipata né di rimodulazione della custodia domiciliare, interventi che avrebbero decongestionato – almeno temporaneamente – la situazione di grave sovraffollamento descritta. Parimenti, risulta ferma l'opposizione governativa al riconoscimento di misure tese a rendere più umane le condizioni di detenzione, quali la realizzazione di zone dedicate alla vita affettiva e sessuale dei detenuti (con ciò omettendo di adeguarsi alle precise indicazioni della Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza 10/2024), come anche l'incremento delle telefonate e delle videotelefonate; come anche l'incremento degli spazi dedicati ad attività di formazione e ricreativi;

    22) in assenza di un deciso intervento normativo e dello stanziamento di ingenti risorse, gli spazi detentivi ufficialmente resteranno sempre gli stessi o tenderanno a diminuire, posto che ogni anno sono alcune migliaia gli spazi che vengono dichiarati inagibili per mancata manutenzione. L'incuria, il sovraffollamento e gli incidenti che si registrano in continuazione rendono le carceri sempre più invivibili. Non a caso il numero di ricorsi da parte di persone che lamentavano di essere state detenute in condizioni che violano l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e che vengono accolti dai tribunali di sorveglianza italiani, è in costante aumento dalla fine della pandemia. Sono stati 3.382 nel 2020, 4.212 nel 2021 e 4.514 nel 2022, 4.731 nel 2023, 5.837 nel 2024 hanno portato al riconoscimento di condizioni inumane/degradanti di detenzione con conseguente ristoro al detenuto;

    23) come detto, la situazione descritta risente anche della cronica carenza di personale e in particolare dall'insufficiente numero di medici, psichiatri e psicologi nelle strutture penitenziarie. Gli psicologi che prestano servizio ai sensi dell'articolo 80 dell'ordinamento penitenziario ex legge 354 del 1975 risultano essere circa 600, un numero del tutto inadeguato per offrire, sia agli operatori sia ai detenuti, quel necessario supporto emotivo, cognitivo e comportamentale indispensabile per un reinserimento sociale. Carenza che di certo non sarà colmata nemmeno con le proroghe contenute nel decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 300;

    24) insufficienti a garantire cure e supporto adeguato ai detenuti affetti da patologie psichiatriche risultano essere le attuali 32 articolazioni per la tutela della salute mentale (Atsm) collocate in 17 istituti penitenziari, uno per regione. Hanno posto per meno di 300 detenuti in totale, a fronte di un altissimo numero di detenuti con diagnosi psichiatrica grave pari al 12 per cento delle persone detenute (oltre 6.000 persone). Inoltre il disagio psichico, evidentemente, non vive nelle sole Atsm, ma in tutte le sezioni detentive. E qui il principale strumento di governo della salute mentale diventa il ricorso massiccio agli psicofarmaci, utilizzate con finalità non solo terapeutiche-sanitarie, ma di «sedazione collettiva» e «pacificazione» delle sezioni;

    25) è indispensabile ed urgente incrementare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 al fine di contribuire a rafforzare e tutelare il rapporto tra detenute madri e figli minori;

    26) funzionari amministrativi sono attualmente la categoria che risente maggiormente della carenza di personale, rispetto alle varie figure professionali previste negli istituti di pena. Il piano triennale dei fabbisogni del personale elaborato dal dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia per il triennio 2024-2026 fotografa una situazione preoccupante delle scoperture di personale amministrativo in numerosi profili professionali, scoperture che potrebbero essere ridotte significativamente mediante scorrimenti immediati di alcune graduatorie e le stabilizzazioni. Se si dà al Piano integrato di attività organizzazione (Piao) servono almeno 14.000 assunzioni complessive per vari profili, tra funzionari, assistenti e altri ruoli amministrativi. Attualmente le schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2025 mostrano che la differenza fra funzionari amministrativi previsti ed effettivi è pari al 20,87 per cento;

    27) con l'entrata in vigore della cosiddetta riforma Cartabia (decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150) il legislatore ha espresso chiaramente la volontà di ampliare i trattamenti penali non carcerari sia in quanto finalizzati a effettiva rieducazione e reinserimento sociale, sia in quanto misure meno incisive sulla libertà personale. Nel provvedimento citato sono state previste novità in tal senso sia sul piano sostanziale, quanto alla tipologia e ai presupposti di applicabilità delle misure, sia sul piano processuale, quanto a procedimento, tempi di attivazione, revoca e sostituzione in caso di inadempimento. La scelta di incentivare il ricorso alla sostituzione delle pene detentive brevi come strumento speciale preventivo e di reinserimento sociale anche in casi applicativi prima sottratti a questi strumenti, e oggi invece sottratti alla concorrenza della più attrattiva sospensione condizionale della pena, ha importanti ripercussioni anche in senso deflativo del sistema carcerario, che come detto – in Italia soffre da anni condizioni di sovraffollamento tali da compromettere i diritti fondamentali dei detenuti. Ciò nonostante la disciplina risulta essere attuata in modo poco uniforme sul territorio nazionale, a causa delle difficoltà degli enti pubblici e privati a sottoscrivere le occorrenti convenzioni anche a causa di una certa diffidenza nei confronti dei condannati. Per incentivare l'attuazione di questi strumenti lo Stato dovrebbe investire risorse adeguate e non vanificare così gli intenti lodevoli della riforma, nell'ottica del pieno rispetto dei principi costituzionali del reinserimento sociale e della riduzione dell'intollerabile sovraffollamento carcerario. Il cantiere sempre aperto della giustizia penale del Governo va in tutt'altra direzione e il recente annuncio di un nuovo disegno di legge in materia di giustizia è la plastica dimostrazione, dopo quattro anni di governo, dell'incapacità di governare aspetti fondanti del quotidiano vivere;

    28) nel nostro Paese, in controtendenza rispetto al resto d'Europa, è in costante crescita il fenomeno degli eco-reati: nel 2024 in Italia sono stati accertati 40.590 reati ambientali, con un incremento del +14,4 per cento rispetto al 2023. Questo significa una media di circa 111,2 reati al giorno, ovvero circa 4,6 all'ora. Le persone denunciate per reati ambientali sono 37.186, con un aumento di circa +7,8 per cento rispetto al 2023. Legambiente rileva 88 indagini per fenomeni corrottivi ambientali svolte tra il 1° maggio 2024 e il 30 aprile 2025 (+17,3 per cento rispetto all'anno precedente), con 862 persone denunciate +72,4 per cento nei casi di corruzione legata a opere pubbliche, rifiuti, depurazione e concessioni ambientali. Il giro d'affari illegale delle ecomafie nel 2024 è stimato in circa 9,3 miliardi di euro, in aumento di circa 0,5 miliardi rispetto al 2023. Rispetto all'edizione precedente del rapporto, sono stati censiti 11 gruppi criminali in più coinvolti in attività di ecomafia. Secondo il rapporto, i reati ambientali sono diffusi in diversi cicli di attività. La filiera del cemento e abusivismo edilizia rappresentano circa il 33,6 per cento del totale nazionale con 13.621 illeciti (+4,7 per cento rispetto al 2023). Ciclo dei rifiuti: con 11.166 reati (+19,9 per cento), una delle aree in più rapida crescita come i crimini contro gli animali: 7.222 illeciti (+9,7 per cento) e i reati contro il patrimonio culturale (siti archeologici, paesaggi): 2.956 casi (+23,4 per cento). Il 42,6 per cento dei reati ambientali si concentra nelle quattro regioni con tradizionale presenza mafiosa: Campania, Puglia, Calabria e Sicilia;

    29) secondo Istat, nell'ultimo anno, l'indicatore di irregolarità complessivo della forza lavoro in Italia è circa 11,3 per cento, ma sale in modo significativo nei settori più esposti al lavoro sommerso e irregolare, come l'agricoltura dove, il tasso di irregolarità stimato è circa 23,2 per cento, più del doppio rispetto alla media nazionale: quasi 1 lavoratore agricolo su 4 opera in condizioni di irregolarità. Alcuni rapporti settoriali (oltre i soli dati statistici (Istat) indicano circa 200 mila lavoratori irregolari in agricoltura su un totale di circa 872 mila addetti nel settore, con una stima di circa 30 per cento di irregolari tra gli occupati nei campi. Le unità di lavoro irregolari in Italia sono stimate da Istat a circa 3,13 milioni (in crescita rispetto all'anno precedente). Nello specifico, le donne lavoratrici potenziali vittime di sfruttamento nel settore agricolo si confermano intorno alle 55 mila e la stragrande maggioranza di esse non viene intercettata dalle istituzioni. Gli studi empirici realizzati sul territorio evidenziano, peraltro, come questi dati siano certamente sottostimati e comprendano al loro interno una larga parte di lavoro sfruttato e finanche pratiche para schiavistiche;

    30) la piaga della violenza contro le donne sembra purtroppo inarrestabile, nonostante i continui interventi legislativi come di recente l'introduzione nel codice penale del reato di femminicidio: secondo stime preliminari, nei primi 9 mesi del 2025 sono stati registrati circa 224 omicidi, di questi almeno 70 sono ascrivibili a femminicidi: nella maggioranza dei casi la vittima è uccisa da partner o ex partner e comunque da persone conosciute. Studi ed elaborazioni statistico-criminologiche suggeriscono che oltre il 60-75 per cento dei femminicidi avviene in ambito familiare o relazionale (partner, ex partner o altro familiare). Come da anni ormai viene uccisa una donna quasi ogni tre giorni, numeri che non sono cambiati negli anni, segno che non hanno avuto alcun effetto norme e politiche messe in atto dal Governo Quest'anno sono stati almeno tre i casi in cui il mancato funzionamento del braccialetto elettronico ha portato alla morte di altrettante donne. Aumentano le vittime straniere, ma diminuiscono gli autori di femminicidio di nazionalità non italiana. Il 45,8 per cento dei femminicidi con vittime straniere sono commessi da autori italiani, solo nel 4 per cento dei casi, 3 vittime in valori assoluti, le vittime di femminicidio italiane sono state uccise da uno straniero;

    31) il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, in attuazione della legge delega 27 settembre 2021 n. 134, ha introdotto nel nostro ordinamento anche una «disciplina organica» della giustizia riparativa. La giustizia riparativa rappresenta un modello di giustizia fondato sull'ascolto e sul riconoscimento dell'altro, introducendo una dialettica che mette al centro la vittima di reato: la vittima e l'autore del fatto penalmente rilevante, infatti, partecipano attivamente, se entrambi vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni provocate dal fatto illecito mediante l'aiuto di un mediatore, terzo e imparziale;

    32) «App», applicativo unico di gestione del processo penale e civile telematico (obiettivo PNRR M1C1-38, riforma 1.8), progettato per consentire a tutti i soggetti abilitati la redazione, la firma digitale, il deposito telematico dei provvedimenti e il governo dei flussi procedurali e documentali, è entrato in funzione il 14 gennaio 2024 e ha terminato la sperimentazione il 1° gennaio 2025. Sin da subito «App» ha riscontrato «errori inaspettati», causando significativi rallentamenti nei principali Tribunali italiani: criticità evidenziate sia dai procuratori della Repubblica di Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Perugia, sia dalla VII Commissione Csm, la quale, nella «relazione sullo stato della giustizia telematica» del 17 luglio 2024, attribuiva il problema all'insufficienza della rete internet a reggere il traffico. La digitalizzazione anziché accelerare la giustizia italiana sta causando notevoli allungamenti delle procedure compromettendo gravemente i diritti soggettivi dei cittadini: i malfunzionamenti hanno costretto alcuni presidenti di tribunale, come Milano, Reggio Calabria e Genova a prorogare l'uso del cartaceo;

    33) l'articolo 24 della Costituzione, nel riconoscere l'inviolabilità del diritto di difesa, garantisce «ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione». Lo strumento attraverso il quale viene assicurato il predetto diritto è il «gratuito patrocinio a spese dello Stato», disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. All'articolo 77 stabilisce che il tetto reddituale per l'ammissione al patrocinio gratuito deve essere aggiornato ogni due anni, mediante un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il MEF. In realtà, l'ultimo decreto biennale risale al 23 luglio 2020, con il quale il tetto reddituale veniva rideterminato in 11.746,68 euro, a fronte dei precedenti 11.493,82 euro. La variazione ISTAT tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024 è stata pari al 17,7 per cento e pertanto si rende necessario ed opportuno alzare in maniera significativa il tetto reddituale per l'ammissione al patrocinio gratuito,

impegna il Governo:

   1) relativamente al referendum popolare confermativo previsto dall'articolo 138 della Costituzione sulla legge costituzionale «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», ad assicurare la più ampia campagna informativa referendaria ispirata a criteri di obiettività e trasparenza rispetto al quesito referendario, astenendosi da eventuali mistificazioni volte esclusivamente a delegittimare il ruolo della magistratura e a scalfire i principi costituzionali sanciti dall'articolo 104 della Carta Fondamentale, rispettando integralmente il Titolo IV della Costituzione laddove vengono contemplati il principio di separazione dei poteri e dell'autonomia della magistratura;

   2) ad astenersi dal dare seguito a qualsivoglia iniziativa o proposta normativa volta alla eliminazione della obbligatorietà dell'azione penale sancita dall'articolo 112 della Costituzione;

   3) a cooperare fattivamente con la Corte penale internazionale nel pieno rispetto degli obblighi sovranazionali e in linea con la legge 237 del 2012;

   4) ad astenersi dall'introduzione di nuove fattispecie di reato;

   5) a potenziare la normativa per il contrasto alle mafie, alla corruzione, all'evasione fiscale e all'elusione fiscale;

   6) a risolvere concretamente il dramma del sovraffollamento carcerario anche mediante la riforma e il potenziamento delle misure alternative alla detenzione carceraria;

   7) a garantire a tutti i detenuti condizioni di vita dignitose sia mediante un piano di ristrutturazione ed efficientamento delle strutture penitenziarie esistenti sia mediante un forte investimento nel supporto educativo, medico e psicologico;

   8) a potenziare il Piano nazionale di prevenzione del rischio suicidario negli istituti penitenziari e a verificare l'applicazione dei Piani Regionali di prevenzione delle singole strutture detentive, al fine di disporre di tutte le risorse finanziarie e organizzative per raggiungere l'obiettivo annuale di «zero suicidi» nelle carceri italiane;

   9) a prevedere idonee misure incentivanti rivolte agli enti pubblici e privati che sottoscrivono convenzioni per pene sostitutive e alternative, dirette al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi;

   10) ad adottare iniziative volte a incrementare le risorse per potenziare la rete delle «case famiglia» previste dalla legge n. 62 del 21 aprile 2011 preposte all'accoglienza delle «madri detenute»;

   11) ad eliminare tutte le scoperture di organico del personale amministrativo del comparto Giustizia per tutti i profili professionali sia mediante lo scorrimento delle graduatorie ancora attive dei concorsi svolti sia con le stabilizzazioni dei contratti a tempo determinato sia con la riqualificazione del personale già in servizio sia con l'indizione di nuove procedure concorsuali;

   12) a promuovere, per quanto di competenza, un piano di forte ampliamento delle piante organiche della magistratura contabile al fine di evitare sacche di impunità nell'ambito della pubblica amministrazione, con particolare attenzione alla responsabilità per danno erariale;

   13) ad adottare iniziative di competenza per potenziare gli strumenti di lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso, con particolare riguardo ai cosiddetti eco-reati, alle agromafie e agli illeciti alimentari;

   14) a monitorare costantemente l'efficacia della normativa per il contrasto alla violenza contro le donne, affiancando alle misure di natura repressiva quelle di natura preventiva anche attraverso l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole;

   15) a investire in modo significativo nella formazione specifica di tutti gli operatori, in primis forze dell'ordine e magistrati, coinvolti nel contrasto alla violenza sulle donne;

   16) a sostenere con maggiori e adeguati fondi i centri antiviolenza e le case rifugio;

   17) ad adottare iniziative volte a predisporre urgentemente tutti gli atti e le procedure necessarie affinché la disciplina della giustizia riparativa trovi al più presto completa e immediata attuazione;

   18) a garantire il pieno funzionamento dell'applicativo App, applicativo unico di gestione del processo penale telematico (Ppt), nell'ambito del programma di complessiva digitalizzazione dei processi, in modo da risolvere definitivamente i periodici malfunzionamenti;

   19) ad adottare iniziative volte a prevedere, in accordo con il Ministero dell'economia e finanze, un innalzamento significativo dei limiti reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio in modo da ampliare il numero di cittadini che vi possono accedere e, parallelamente, semplificare il procedimento di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori per l'attività svolta.
(6-00234) «Zanella , Dori , Bonelli , Borrelli , Fratoianni , Ghirra , Grimaldi , Mari , Piccolotti , Zaratti ».


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per la celere conclusione degli interventi di ammodernamento sull'autostrada A14 nella tratta compresa tra Marche e Abruzzo e per la previsione di misure compensative provvisorie a favore dell'utenza – 3-02430

   SOTTANELLI , BENZONI , D'ALESSIO  e GRIPPO . — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   l'autostrada A14 Bologna-Taranto è una delle arterie più pericolose di tutta la rete autostradale italiana, in particolare la tratta compresa tra Marche e Abruzzo. Anche per questo, la tratta in questione vede ormai da più di dieci anni la presenza di gravi disagi alla circolazione causati da cantieri volti a consolidare gallerie, sostituire barriere di sicurezza dei viadotti e ammodernare la rete;

   a tal riguardo, nell'ambito dell'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3-00779 del 7 novembre 2023 con la quale si chiedevano rassicurazioni in riferimento all'orizzonte temporale di fine lavori, il Ministro interrogato comunicava non solo che la società concessionaria riferiva che entro due anni avrebbe terminato i lavori, ma anche che «le opere di ammodernamento sulla A14 e su tutto l'arco autostradale italiano rappresentano una priorità inderogabile per la mobilità dei cittadini e per me, come Ministro» e che «recuperare in un anno circa dieci anni di tempo passato non era difficile»;

   già in tale occasione l'interrogante evidenziava come l'orizzonte di completamento indicato apparisse di difficile realizzazione. Infatti, a distanza di oltre due anni dalle richiamate dichiarazioni, permangono numerose limitazioni e interruzioni connesse ai cantieri, con conseguenti disagi per l'utenza della dorsale medio-adriatica, in un contesto territoriale dove la rete dei collegamenti autostradali ha manifestato, nel tempo, profili di fragilità e inadeguatezza rispetto alle comprovate esigenze di mobilità;

   in conseguenza dei rallentamenti autostradali, parte dei flussi di traffico – inclusi mezzi pesanti – si riversano sulla viabilità ordinaria e dei comuni limitrofi, con fenomeni di congestione e ricadute manutentive e finanziarie particolarmente ingenti a carico degli enti locali. Tali condizioni incidono, inoltre, sulla competitività economica dei territori interessati, sui profili di sicurezza stradale e sull'efficacia e tempestività dei soccorsi;

   già da tempo, le numerose parti interessate (sindaci, associazioni di categoria e imprenditori) avevano richiesto, quale misura compensativa, la sospensione dei pedaggi nei tratti maggiormente interessati dai cantieri sino alla conclusione degli interventi. Tuttavia, dopo la sospensione dei lavori dell'ultimo periodo di festività, il nuovo anno ha visto finanche aggiungersi un aumento dei pedaggi pari a fino l'1,5 per cento delle tariffe –:

   alla luce delle promesse fatte in Parlamento e davanti alla nazione che non appaiono mantenute, quali iniziative urgenti intenda assumere per assicurare la celere conclusione degli interventi di ammodernamento insistenti sulla A14, indicando un termine certo e definitivo di ultimazione, un cronoprogramma aggiornato e verificabile e, nelle more, misure compensative adeguate a tutela dell'utenza e dei territori interessati.
(3-02430)


Iniziative di competenza volte ad una revisione del modello tariffario della tangenziale di Napoli, anche al fine di prevedere la gratuità delle tratte interne alla città – 3-02431

   BORRELLI , ZANELLA , BONELLI , DORI , FRATOIANNI , GHIRRA , GRIMALDI , MARI , PICCOLOTTI  e ZARATTI . — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   la tangenziale di Napoli costituisce un'infrastruttura strategica per la mobilità urbana e metropolitana, attraversando l'intero territorio comunale e collegando i quadranti orientale e occidentale della città;

   svolge una funzione assimilabile a primaria arteria di scorrimento urbano, con un volume di traffico pari a circa 270.000 veicoli giornalieri, generando rilevanti introiti in favore del concessionario, come attestato dai bilanci annuali;

   detta infrastruttura rappresenta un unicum nel panorama nazionale ed europeo, in quanto costituisce l'unico asse urbano interamente assoggettato a pedaggio forfettario, indipendente dalla distanza percorsa, pari attualmente a 1,05 euro, con esazione esclusivamente in uscita. Diversamente, ad esempio, le tangenziali di Milano e Torino prevedono il pagamento del pedaggio unicamente per l'attraversamento e solo in corrispondenza delle barriere di ingresso e uscita dalla città, per gli spostamenti extraurbani e metropolitani;

   in origine, il pedaggio era finalizzato alla copertura dei costi di realizzazione dell'infrastruttura, costruita mediante capitale interamente privato, ed era destinato, in forza di accordo con l'Anas, a permanere sino all'anno 2001. Nonostante la scadenza di tale accordo, il pedaggio è stato tuttavia mantenuto, in assenza di una formale motivazione, per un ulteriore periodo di sette anni. Solo nel 2008 è stato sottoscritto un nuovo accordo, con il quale è stata prorogata la concessione sino al 2037 e il pedaggio è stato giustificato dalla necessità di finanziare specifici interventi infrastrutturali, concordati con il concessionario, relativi all'area ospedaliera;

   a decorrere dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore un aumento del pedaggio che, sebbene limitato a cinque centesimi, ha riacceso una protesta in ordine all'assoggettamento a un onere ritenuto ingiustificato;

   l'articolazione tariffaria ha, inoltre, determinato disagi presso i caselli, sia manuali sia automatici, con conseguenti rallentamenti dei flussi di traffico e la formazione di congestioni in corrispondenza delle barriere, dovuti alle difficoltà di reperimento delle monete da cinque centesimi, considerato che il 20 per cento degli utenti effettua il pagamento in contanti, in un contesto già caratterizzato da criticità legate a lavori e ad altre interferenze sulla circolazione –:

   se il Ministro interrogato non ritenga necessario porre in essere iniziative di competenza finalizzate ad una revisione del modello tariffario della tangenziale di Napoli, che preveda la gratuità delle tratte interne alla città ed, eventualmente, il mantenimento del pedaggio esclusivamente alle barriere di ingresso/uscita dall'area urbana, assicurando, così, l'allineamento al regime ordinariamente applicato alle infrastrutture tangenziali italiane, non penalizzando i cittadini di Napoli e, comunque, gli utenti che usufruiscono dell'infrastruttura.
(3-02431)


Iniziative volte a promuovere il riconoscimento del valore storico della Vespa e della Fiat 500, in relazione alle possibili limitazioni alla circolazione derivanti dalle normative in materia di contenimento delle emissioni inquinanti – 3-02432

   MARCHETTI , MOLINARI , ANDREUZZA , ANGELUCCI , BAGNAI , BARABOTTI , BENVENUTO , BILLI , BISA , BOF , BORDONALI , BOSSI , BRUZZONE , CANDIANI , CAPARVI , CARLONI , CARRÀ , CATTOI , CAVANDOLI , CECCHETTI , CENTEMERO , COIN , COMAROLI , CRIPPA , DARA , DE BERTOLDI , DI MATTINA , FORMENTINI , FRASSINI , FURGIUELE , GIACCONE , GIAGONI , GIGLIO VIGNA , GUSMEROLI , IEZZI , LATINI , LAZZARINI , LOIZZO , MACCANTI , MATONE , MIELE , MONTEMAGNI , MORRONE , NISINI , OTTAVIANI , PANIZZUT , PIZZIMENTI , PRETTO , RAVETTO , SASSO , SUDANO , TOCCALINI , ZIELLO , ZINZI  e ZOFFILI . — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   lo scooter Vespa, prodotto dalla Piaggio a partire dal 1946, e l'autovettura Fiat 500, progettata da Dante Giacosa e prodotta a partire dal 1957, rappresentano due tra le più alte espressioni del design e dell'ingegno industriale italiano, universalmente riconosciute quali simboli del made in Italy;

   tali veicoli hanno assunto nel tempo un valore storico, culturale, artistico e identitario che trascende la loro originaria funzione di mezzi di trasporto, divenendo elementi centrali della storia industriale nazionale e del costume italiano, nonché ambasciatori dell'immagine dell'Italia nel mondo;

   la Fiat 500 storica e la Vespa sono state oggetto di riconoscimenti culturali e museali a livello nazionale e internazionale e risultano tuttora ampiamente presenti in collezioni, musei, raduni e manifestazioni culturali, a testimonianza del loro duraturo rilievo storico e simbolico;

   risultano complessivamente circolanti nel mondo oltre 20 milioni di esemplari di Vespa e centinaia di migliaia di Fiat 500 storiche, con una presenza significativa anche al di fuori del territorio nazionale, a conferma della diffusione globale e del valore iconico di tali mezzi;

   le politiche dell'Unione europea in materia di transizione ecologica, riduzione delle emissioni e mobilità sostenibile, anche nell'ambito del Green deal europeo, stanno determinando un progressivo inasprimento delle limitazioni alla circolazione dei veicoli, demandando in larga parte l'attuazione a normative nazionali e regolamenti adottati dagli enti locali;

   l'applicazione generalizzata e non proporzionata di tali misure rischia di incidere negativamente sulla circolazione e sull'utilizzo di veicoli di riconosciuto interesse storico e collezionistico, quali la Vespa e la Fiat 500, il cui impiego è limitato, occasionale e non assimilabile alla mobilità ordinaria;

   la frammentazione delle discipline locali in materia di limitazioni al traffico e di accesso alle aree urbane genera incertezza giuridica e disparità di trattamento tra cittadini e territori, penalizzando attività culturali, associative e turistiche legate alla valorizzazione dei veicoli storici –:

   se e quali iniziative sia possibile assumere per promuovere il riconoscimento dell'interesse nazionale e del valore storico dei due modelli di cui in premessa, anche ai fini delle limitazioni per le emissioni inquinanti atmosferici alla circolazione.
(3-02432)


Iniziative normative volte a dare attuazione al Protocollo per la promozione della sicurezza nel trasporto pubblico locale – 3-02433

   PASTORINO . — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il trasporto pubblico locale e regionale assolve una funzione fondamentale per garantire l'esercizio del diritto alla mobilità di tutti i cittadini. Il tema della sicurezza del servizio è da sempre argomento di grande rilievo e, purtroppo, attualità, giacché nella quotidianità treni, metropolitane, autobus e stazioni sono divenuti teatro di gravi episodi di violenza;

   le notizie di cronaca descrivono una situazione inaccettabile per i passeggeri, ma soprattutto per chi opera in prima linea, a bordo e a terra dei mezzi di trasporto, ed è costantemente esposto ad atti di violenza, sia fisica sia verbale, durante l'adempimento dei propri doveri professionali: autisti degli autobus e tram, personale di bordo e macchina dei treni, operatori front line, addetti alla verifica dei titoli di viaggio e alla vendita e assistenza clienti;

   l'8 aprile 2022 Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Ministero dell'interno, Conferenza delle regioni e delle province autonome, Anci e associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative hanno sottoscritto il «Protocollo per la promozione della sicurezza nel processo di sviluppo del trasporto pubblico locale e regionale sostenibili». Nell'ambito di tale iniziativa sono stati istituiti due gruppi di lavoro, uno per gli autoferrotranvieri e uno per i ferrovieri, incaricati di monitorare la situazione e proporre misure di tutela del personale;

   come elencato dal Sottosegretario Iannone, in risposta all'interrogazione del 16 dicembre 2025 presentata dall'interrogante, le misure previste dal Protocollo sono molteplici: tuttavia, quelle finora adottate risultano poche e deboli. Infatti, nonostante l'individuazione da parte dei gruppi di lavoro delle proposte normative per contrastare il fenomeno delle aggressioni con provvedimenti sia preventivi sia atti a garantire interventi immediati a protezione di operatori e utenti, ci si muove ancora con eccessiva lentezza e scarsa determinazione –:

   considerata la recrudescenza di gravi episodi di violenza in danno del personale adibito a servizi di trasporto pubblico, la sussistenza di motivi di assoluta necessità ed urgenza e decorsi oltre dieci mesi dal completamento del suddetto documento recante ipotesi di proposte normative per contrastare il fenomeno delle aggressioni nei confronti del citato personale, se intenda indicare quando verrà emanato il provvedimento ad hoc volto a dare attuazione al Protocollo e alle indicazioni dei gruppi di lavoro, specificando con chiarezza le prossime iniziative di competenza che verranno adottate al fine di tutelare il personale del trasporto pubblico locale e garantire il diritto alla mobilità dei cittadini.
(3-02433)


Chiarimenti in relazione a documenti e dichiarazioni di esponenti del Governo che qualificano il progetto del ponte sullo Stretto di Messina come opera strategica a fini di sicurezza e difesa nazionale – 3-02434

   RICCARDO RICCIARDI , ILARIA FONTANA , MORFINO , AURIEMMA , SANTILLO , QUARTINI , ALIFANO , L'ABBATE , IARIA , FEDE , TRAVERSI , AIELLO , BALDINO , CANTONE , CARMINA , D'ORSO , ORRICO , RAFFA , SCERRA , TUCCI  e SERGIO COSTA . — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il Governo ha più volte definito il progetto del ponte sullo Stretto come opera «strategica» anche in relazione alla mobilità militare, evocandone il ruolo nell'ambito della difesa europea, della Nato e della cosiddetta «military mobility» europea;

   tale qualificazione è stata ribadita in documenti ufficiali, tra cui la relazione Iropi (Imperative reasons of overriding public interest), approvata il 9 aprile del 2025 dal Consiglio dei ministri in cui si afferma – inter alia – che «il Ponte sullo Stretto ha anche un'importanza strategica per la sicurezza nazionale e internazionale, tanto che assumerà un ruolo chiave in un contesto di difesa e sicurezza, facilitando gli spostamenti delle forze armate italiane e degli alleati Nato»;

   in sede di dibattito pubblico esponenti del Governo hanno più volte presentato il ponte quale infrastruttura funzionale al dispiegamento di uomini e mezzi, prospettandone l'inserimento nei piani europei di mobilità militare, anche al fine di conteggiarne la realizzazione come spesa per la difesa; tra le citate dichiarazioni merita un particolare rilievo l'affermazione del Ministro Tajani in merito ad una presunta utilità del ponte «per un'evacuazione in caso di attacco da sud»;

   recentemente è stata diffusa la notizia di un documento del Ministero della difesa che, ad inizio 2025, avrebbe smentito l'utilità militare dell'opera, sottolineandone la vulnerabilità, la difficoltà di protezione e la scarsa coerenza con le esigenze operative della difesa nazionale;

   in particolare, nelle osservazioni attribuite al Ministero della difesa si afferma che la lettura proposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine al contributo del ponte alla sicurezza nazionale e alla mobilità militare risulta «difficilmente sostenibile in modo oggettivo», mettendo dunque in discussione il presupposto stesso della qualificazione strategico-militare dell'opera;

   stupisce, inoltre, che tali valutazioni del Ministero della difesa non siano state adeguatamente rese note al Parlamento, palesando un evidente deficit di trasparenza su un profilo – quello della presunta funzionalità militare del ponte – che è stato invece ampiamente enfatizzato dal Governo per giustificare l'importanza dell'intervento;

   il ricorso ad argomentazioni relative alla difesa e alla sicurezza per avallare un'infrastruttura civile, quando tali argomentazioni risultano smentite dalle stesse strutture tecniche militari, pone un serio problema di correttezza informativa, oltre che di legittimità delle procedure derogatorie invocate –:

   se il Ministro interrogato intenda spiegare le ragioni per le quali il Governo abbia continuato a descrivere il ponte come opera strategica per la sicurezza e la difesa nazionale, pur in presenza di un documento del Ministero della difesa con cui viene chiarita l'insostenibilità di una tale affermazione.
(3-02434)


Iniziative di competenza volte a favorire la frequenza di corsi di studio presso le università italiane da parte degli studenti iraniani – 3-02435

   BICCHIELLI , TASSINARI , DALLA CHIESA , MULÈ , BARELLI , ARRUZZOLO , BAGNASCO , BATTILOCCHIO , BATTISTONI , BELLOMO , BENIGNI , DEBORAH BERGAMINI , BOSCAINI , CALDERONE , CANNIZZARO , CAPPELLACCI , CAROPPO , CASASCO , CASTIGLIONE , CATTANEO , CORTELAZZO , ENRICO COSTA , D'ATTIS , DE MONTE , DE PALMA , FASCINA , GATTA , GENTILE , LOVECCHIO , MANGIALAVORI , MARROCCO , MAZZETTI , MINARDO , NEVI , ORSINI , NAZARIO PAGANO , PATRIARCA , PELLA , PITTALIS , POLIDORI , ROSSELLO , RUBANO , PAOLO EMILIO RUSSO , SACCANI JOTTI , SALA , SORTE , SQUERI  e TENERINI . — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   le recenti proteste esplose in Iran stanno suscitando la crescente preoccupazione della comunità internazionale per la forte reazione repressiva posta in essere dalle autorità iraniane e, secondo stime delle associazioni per la tutela dei diritti umani, hanno causato già migliaia di morti e decine di migliaia di arresti tra i manifestanti;

   in considerazione dell'attuale situazione politica iraniana tanti giovani studenti, a causa della significativa compressione delle proprie libertà e dei propri diritti, rischiano concretamente di non riuscire a completare il proprio percorso di formazione nel Paese di origine o di accedere a programmi di studio all'estero;

   in questo contesto di profonda instabilità e incertezza, occorre garantire loro un'opportunità concreta di crescita e di futuro, facendo della formazione uno strumento di emancipazione civile, culturale e professionale;

   il nostro Paese, anche in attuazione di programmi di cooperazione internazionale e di accoglienza studentesca, promuove la concessione di borse di studio in favore di studenti stranieri, inclusi i cittadini iraniani, per favorire la frequenza di corsi di studio presso le istituzioni dell'alta formazione italiane –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza abbia adottato per garantire il diritto allo studio e l'accesso alla formazione superiore degli studenti iraniani, facilitandone, in condizioni di sicurezza e di stabilità, l'ingresso nel territorio italiano.
(3-02435)


Iniziative normative volte a modificare la riforma dell'accesso ai corsi di laurea a numero programmato, con particolare riferimento al cosiddetto semestre filtro – 3-02436

   MANZI , MALAVASI , ORFINI , FURFARO , GIRELLI , BERRUTO , CIANI , IACONO , STUMPO , GHIO , FERRARI , CASU  e FORNARO . — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   il modello del semestre filtro, introdotto con la riforma dell'accesso ai corsi di laurea a numero programmato, ha evidenziato fin dall'inizio gravi criticità;

   con la pubblicazione della graduatoria nazionale, resa nota dal Cineca l'8 gennaio 2026, sono emerse diverse criticità, come anche denunciato dalle rappresentanze studentesche, con particolare riferimento alle esclusioni, ai trasferimenti obbligati e alla discontinuità dei percorsi di studio, confermando le preoccupazioni già espresse negli ultimi mesi;

   secondo l'Unione degli Universitari (Udu), con poco più di 17 mila posti disponibili nelle università pubbliche, il nuovo sistema avrebbe prodotto oltre 30 mila esclusi dalla graduatoria e migliaia di studenti collocati in posizione di attesa o costretti a cambiare sede a metà anno accademico, evidenziando gravi disuguaglianze tra territori e studenti;

   una parte degli studenti è stata assegnata a sedi distaccate, tra cui 220 presso la sede distaccata dell'Università di Roma Tor Vergata a Tirana, con conseguenze economiche e logistiche rilevanti; molti di loro e le loro famiglie non erano, infatti, consapevoli né della possibilità di un'assegnazione all'estero, né delle rilevanti conseguenze economiche connesse alla retta di 9.650 euro annui;

   la situazione in generale ha determinato diffuse proteste e l'avvio di ricorsi collettivi da parte di circa 8.000 studenti, a testimonianza del disagio diffuso e della percezione di iniquità del sistema –:

   se la Ministra interrogata non intenda assumere iniziative di carattere normativo al fine di procedere a una revisione complessiva delle nuove modalità di accesso già a partire dal prossimo anno accademico, in grado di garantire trasparenza, equità e un adeguato livello formativo agli studenti.
(3-02436)


Chiarimenti e iniziative in merito al finanziamento del sistema universitario italiano in rapporto a quello dei principali Paesi dell'Unione europea, anche con riguardo all'introduzione di un meccanismo strutturale di compensazione degli aumenti dei costi stipendiali – 3-02437

   GADDA , BOSCHI , DEL BARBA , FARAONE , BONIFAZI  e GIACHETTI . — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   il sistema universitario pubblico italiano continua a risultare strutturalmente sottofinanziato rispetto ai principali Paesi europei. Nel 2025 il finanziamento pubblico all'università in rapporto al prodotto interno lordo si attesta allo 0,41 per cento, un valore significativamente inferiore rispetto all'1,1 per cento della Francia, allo 0,92 per cento della Germania e allo 0,63 per cento della Spagna;

   a parere degli interroganti appaiono quantomeno fuorvianti le dichiarazioni della Ministra interrogata, che ha definito «record» lo stanziamento del Fondo di funzionamento ordinario per il 2025, pari a 9.368 milioni di euro, ossia 337 milioni in più rispetto all'anno precedente;

   tale incremento, infatti, non può essere valutato isolatamente, poiché nel 2024 il Fondo di funzionamento ordinario aveva subito una riduzione di circa 518 milioni di euro rispetto al 2023, determinando un livello di finanziamento che le risorse aggiuntive del 2025 compensano solo parzialmente. Si tratta, peraltro, di un taglio operato dall'attuale Governo, nonostante la legge di bilancio per il 2022 avesse previsto una crescita stabile del Fondo di funzionamento ordinario fino al 2026;

   al netto dell'inflazione, il Fondo di funzionamento ordinario, dopo una fase di crescita tra il 2014 e il 2021, ha ripreso un andamento decrescente. Gli incrementi stipendiali del personale docente e tecnico-amministrativo, derivanti sia dagli scatti contrattuali sia dagli adeguamenti all'inflazione, gravano integralmente sui bilanci degli atenei, in assenza di qualsivoglia meccanismo compensativo, ripetutamente escluso dal Ministero;

   la legge di bilancio 2026-2028 prevede incrementi nominali del Fondo di funzionamento ordinario estremamente contenuti, incompatibili con l'aumento pressoché automatico dei costi del personale. Nel 2027, a fronte di maggiori oneri stimabili tra 800 e 900 milioni di euro, gli atenei riceverebbero solo 260 milioni in più rispetto al 2023;

   i tagli alle università pregiudicano il futuro della ricerca, alimentando la fuga di giovani preparati formati con risorse pubbliche a beneficio di altre nazioni: le ultime stime confermano che solo negli ultimi mesi sono scaduti circa 9.000 contratti precari e di questi appena un migliaio ha una concreta prospettiva di stabilizzazione;

   la crescente incidenza della spesa per il personale sta già producendo effetti concreti, determinando tagli ai bilanci preventivi 2026 in tutti gli atenei pubblici, con ricadute su manutenzione delle infrastrutture, servizi agli studenti, attività di supporto e ricerca –:

   se intenda superare la logica degli annunci e avviare un percorso di progressivo allineamento del finanziamento universitario italiano a quello dei principali Paesi dell'Unione europea e se intenda adottare iniziative di competenza volte a introdurre un meccanismo strutturale di compensazione degli aumenti dei costi stipendiali, correlati a scatti ed inflazione, attraverso una specifica componente del Fondo di funzionamento ordinario, considerata l'evidente insufficienza degli incrementi previsti dal bilancio 2026-2028.
(3-02437)


Stato di avanzamento dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e iniziative volte a favorirne la realizzazione, con particolare riferimento ai sistemi agrivoltaici – 3-02438

   LUPI , ALESSANDRO COLUCCI , BRAMBILLA , CARFAGNA , CAVO , PISANO , ROMANO , SEMENZATO  e TIRELLI . — Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, ha introdotto all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, la definizione di impianto agrivoltaico come «un impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione»;

   secondo i dati comunicati da Legambiente in occasione del Forum nazionale sull'agrivoltaico, la Commissione Pnrr-Pniec del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha rilasciato 153 pareri di valutazione di impatto ambientale su progetti agrivoltaici, su un totale 304, con una percentuale del 78 per cento che ha ricevuto parere positivo;

   a fronte del carattere innovativo della produzione di energia da fonti rinnovabili, il Governo ha adottato iniziative volte a semplificare i procedimenti di autorizzazione, anche elaborando soluzioni volte a modificare le modalità di autorizzazione senza pregiudicare la realizzazione di traguardi e obiettivi stabiliti;

   la settima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, pubblicata il 22 dicembre 2025, ha descritto le modifiche adottate per gestire le complessità degli investimenti in energie rinnovabili, riportando per esempio che «tre misure relative allo sviluppo dei sistemi agrovoltaici (M2C2I1.1), alla creazione di comunità energetiche rinnovabili (M2C2I1.2) e alla promozione del biometano (M2C2I1.4) sono state trasformate in strumenti finanziari, in linea con la comunicazione della Commissione europea del 4 giugno 2025»;

   con riguardo alla realizzazione di sistemi agrivoltaici, la relazione citata ha rilevato altresì che «è stato raggiunto il target inerente all'aggiudicazione degli appalti per l'installazione di pannelli solari integrati con attività agricole, con 540 progetti approvati e una potenza complessiva superiore a 1.500 megawatt, soprattutto nel Mezzogiorno» –:

   quale sia lo stato di avanzamento dei progetti relativi a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e quali siano le possibili misure future per favorire la realizzazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche salvaguardando quelli già in possesso dell'autorizzazione unica e della soluzione tecnica minima di dispacciamento, in particolare con riferimento ai sistemi agrivoltaici.
(3-02438)


Iniziative in materia di promozione delle politiche abitative, anche alla luce del recente accordo in sede di Conferenza Stato-regioni – 3-02439

   BIGNAMI , ANTONIOZZI , GARDINI , MONTARULI , RUSPANDINI , LUCASELLI , CANNATA , GIORGIANNI , MASCARETTI , RAMPELLI , ANGELO ROSSI , TRANCASSINI , TREMAGLIA , MANTOVANI , AMBROSI , COLOSIMO , DI MAGGIO , DONZELLI , GIORDANO , ROTONDI , RACHELE SILVESTRI  e LANCELLOTTA . — Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. — Per sapere – premesso che:

   il 29 dicembre 2025 si è tenuta la seduta straordinaria della Conferenza Stato-regioni al termine della quale Governo e regioni hanno stipulato un accordo volto a destinare oltre 1 miliardo di euro alla promozione dell'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili nell'ambito della revisione di medio termine dei programmi della politica di coesione europea a titolarità delle regioni e delle province autonome;

   l'accordo sancito costituisce un risultato di straordinaria importanza per le politiche abitative del Paese, in quanto permette di superare un approccio emergenziale attraverso l'attuazione di una politica strutturale con responsabilità condivisa tra Governo e regioni, grazie ad una dotazione di risorse senza precedenti;

   l'accordo, infatti, consente di destinare risorse europee aggiuntive al tema casa, salvaguardando gli equilibri regionali e valorizzando gli impegni già assunti dalle regioni in tema di housing nei relativi accordi per la coesione;

   tra le risorse specificamente destinate all'housing si devono considerare oltre a 1 miliardo di euro aggiuntivi dei programmi europei regionali frutto dell'intesa del 29 dicembre 2025, i 446 milioni di euro di risorse europee già destinati nei programmi europei regionali e nazionali prima della revisione di medio termine, 460 milioni di euro di fondi europei aggiuntivi stanziati dai programmi nazionali, circa 663 milioni di euro stanziati negli accordi per i fondi riservati alle politiche abitative nell'ambito della revisione del Programma nazionale «Metro plus e città medie del Sud» a titolarità del Ministro interrogato;

   complessivamente, l'impegno costituisce un traguardo che testimonia la determinazione e la capacità del Governo di agire per colmare il divario abitativo e garantire soluzioni inclusive e sostenibili per il futuro dell'Italia;

   l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni prevede che, all'interno della revisione, le amministrazioni regionali che hanno già programmato almeno il 45 per cento delle risorse spostino sul tema housing il 3 per cento delle risorse medesime, mentre le regioni sotto tale soglia dovranno mettere il 6 per cento –:

   quali iniziative il Governo intenda intraprendere al fine di monitorare, rafforzare e rendere operativa la promozione delle politiche abitative.
(3-02439)


PROPOSTA DI LEGGE: ORRICO ED ALTRI – DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO E PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA (A.C. 1367-A)* 

A.C. 1367-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nei fascicolo.

A.C. 1367-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE CONTRARIO

  Conseguentemente, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7;

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 3.3, 3.4, 4.1, 5.3, 5.010, 5.020, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.7, 6.02, 6.03, 6.04, 6.01000, 7.2, 7.01 e 7.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1367-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTITUZIONE DELLA DOTE EDUCATIVA

Art. 1.
(Dote educativa)

  1. Per garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini in tutto il territorio nazionale, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, è istituita la dote educativa quale misura finalizzata al sostegno economico delle famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e al superamento delle diseguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e di contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.
  2. La dote educativa è un beneficio economico concesso su base annua, nel limite di spesa di cui all'articolo 4, tramite l'assegnazione di una carta elettronica nominale, di seguito denominata «Carta», dell'importo massimo di 500 euro, da utilizzare esclusivamente per le attività scolastiche ed extrascolastiche espressamente indicate all'articolo 3.
  3. Le somme assegnate tramite la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione, di registrazione e di gestione della Carta nonché l'importo della dote concessa nell'ambito delle risorse disponibili.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Dote educativa)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.
1.1000. Cangiano.

(Approvato)

  Sopprimerlo.
1.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Al comma 1, sostituire le parole: 2023-2024 con le seguenti: 2025-2026.
1.2. Orrico, Caso, Amato.

  Al comma 4, dopo le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Unificata
1.3. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , anche operando un coordinamento con le modalità di assegnazione di altri benefìci similari e in particolare con le borse di studio di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.
1.4. Manzi.

A.C. 1367-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 2.
(Beneficiari)

  1. La dote educativa è concessa, su richiesta, alle studentesse e agli studenti residenti nel territorio nazionale iscritti e frequentanti le istituzioni scolastiche pubbliche del primo e del secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 45.000 euro.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Beneficiari)

  Sopprimerlo.
2.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Al comma 1, sostituire le parole da: alle studentesse e agli studenti fino a: istruzione con le seguenti: alle alunne e agli alunni delle scuole primarie e alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado facenti parte del sistema nazionale di istruzione ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62
2.1. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

  Al comma 1, dopo le parole: secondo ciclo di istruzione aggiungere le seguenti: , agli studenti minorenni iscritti ai corsi di istruzione per adulti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263,
2.3. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

A.C. 1367-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 3.
(Utilizzo della Carta)

  1. La Carta è assegnata entro l'inizio dell'anno scolastico di riferimento ed è utilizzabile non oltre la fine del medesimo anno scolastico per l'acquisto di beni e servizi connessi alle attività scolastiche ed extrascolastiche.
  2. In particolare, la Carta può essere utilizzata per:

   a) l'acquisto di libri di testo, anche in formato digitale;

   b) l'acquisto di materiale di cancelleria scolastica;

   c) l'acquisto di prodotti e servizi di natura tecnologica a supporto dell'attività di studio e dello sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

   d) la partecipazione a iniziative coerenti con le attività individuate dalle singole istituzioni scolastiche nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa e sulla base delle priorità nazionali indicate nel piano nazionale di formazione;

   e) lo svolgimento di attività culturali e artistiche nonché di pratiche musicali, sportive e di volontariato svolte anche in ambito extrascolastico.

  3. Ai fini dell'utilizzo della Carta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita un'apposita sezione digitale del punto di accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione, denominata «La mia dote educativa», accessibile tramite applicazione su dispositivi mobili. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali, degli enti o delle associazioni di categoria che forniscono i beni e i servizi di cui al comma 2. La Carta ha carattere individuale e può essere utilizzata presso gli operatori accreditati esclusivamente dal beneficiario registrato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Utilizzo della Carta)

  Sopprimerlo.
3.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fornitura gratuita dei libri di testo)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1 e al fine di garantire l'attuazione del diritto allo studio, i libri di testo, ivi compresi quelli per i non vedenti, sono forniti gratuitamente alle alunne e agli alunni delle scuole primarie e alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado facenti parte del sistema nazionale di istruzione ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede, quanto a 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, quanto a 397 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle maggiori entrate e sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 2 e 3.
  3. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento dell'obiettivo di risparmio della spesa per un ammontare pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2026, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, con esclusione nell'ambito delle medesime delle spese destinate ai nuclei familiari e al sociale, alle pensioni, all'occupazione, all'istruzione e alla previdenza, sono ridotte in misura lineare per un ammontare di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 aprile 2026, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
  4. Con appositi provvedimenti da adottare entro il 30 aprile 2026 sono disposte, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, misure per la riduzione e la rimodulazione delle spese fiscali, elencate nel Rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione di quelle relative alla composizione del nucleo familiare, ai costi sostenuti per la crescita dei figli, alla tutela del bene casa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ad eccezione di quelle riconducibili miglioramento dell'efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio, e della salute, dell'istruzione e della previdenza complementare, tali da assicurare maggiori entrate, pari 197 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
3.3. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , salvo il caso di alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico per i quali è garantita la gratuità totale dei libri di testo;
3.4. Piccolotti.

  Al comma 2, lettera e), premettere le parole: la partecipazione ai viaggi di istruzione e
3.6. Piccolotti.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti nel tragitto dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa.
3.7. Orrico, Caso, Amato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. Con il decreto di cui al comma 3 sono anche definite modalità di coordinamento con la Carta dello Studente prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.
3.8. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

A.C. 1367-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la dote educativa, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. La dotazione del Fondo può essere rideterminata, fermo restando il limite della spesa complessivamente autorizzata dal presente comma. La gestione della misura è demandata al Ministero dell'istruzione e del merito, che effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede:

   a) quanto a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per ciascun anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   b) quanto a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Disposizioni finanziarie)

  Sopprimerlo.
4.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Al comma 1, sostituire la parola: 2023 con la seguente: 2025

  Conseguentemente al comma 2:

   alla lettera a) sostituire le parole: 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: 2025, 2026 e 2027, le parole: bilancio triennale 2023-2025 con le seguenti: bilancio triennale 2025-2027 e le parole: anno 2023 con le seguenti: anno 2025;

   alla lettera b) sostituire la parola: 2026 con la seguente: 2028.
4.1. Orrico, Caso, Amato.

A.C. 1367-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 5.
(Campagne informative)

  1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la realizzazione di specifiche e periodiche campagne di informazione destinate ai potenziali beneficiari della Carta, attraverso tutti i canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale nonché i principali organi di stampa, al fine di diffondere le informazioni circa le modalità di assegnazione della Carta e l'utilizzo della piattaforma «La mia dote educativa».
  2. All'onere derivante dal comma 1, complessivamente valutato in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Campagne informative)

  Sopprimerlo.
5.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Al comma 1, dopo la parola: attraverso aggiungere le seguenti: il coinvolgimento divulgativo e di consulenza delle istituzioni scolastiche e.
5.1. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di diffondere in modo capillare le informazioni relative alla conoscenza e all'utilizzo della Carta, il decreto di cui al comma 1 definisce le modalità per agevolare il più ampio coinvolgimento anche delle scuole, delle associazioni del terzo settore, delle associazioni studentesche e delle famiglie nell'attività di divulgazione e informazione della dote educativa.
5.2. Orrico, Caso, Amato.

  Al comma 2, sostituire le parole: dall'anno 2023 con le seguenti: dall'anno 2025
5.3. Orrico, Caso, Amato.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Osservatorio nazionale sulla povertà educativa)

  1. Al fine di rafforzare l'efficientamento delle misure a favore del diritto allo studio, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Osservatorio nazionale sulla povertà educativa che svolge funzioni di analisi dei dati relativi all'utilizzo della dote educativa. L'Osservatorio, inoltre opera una mappatura delle misure attualmente vigenti per favorire il diritto allo studio, sia a livello nazionale che territoriale, allo scopo di proporre l'armonizzazione delle stesse e consentire una programmazione equa delle risorse disponibili.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.
  3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.
5.01. Orrico, Caso, Amato.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Gratuità del trasporto pubblico per gli studenti)

  1. Per garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto da casa alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui, che costituisce limite di spesa, a decorrere dal 2026.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, nei limiti delle risorse disponibili, i costi sostenuti dagli utenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata dagli stessi.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.
5.010. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Amato, Orrico, Quartini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo in materia di editoria scolastica e di autoproduzione di materiali didattici digitali)

  1. Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a regolamentare la produzione di libri di testo, favorire il riuso dei volumi scolastici e contrastare l'annoso fenomeno dei finti aggiornamenti editoriali.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) regolamentare la produzione di libri di testo affinché siano annuali e non più triennali o quinquennali;

   b) prevedere una validità dei testi pari ad almeno tre anni;

   c) prevedere che eventuali integrazioni ai testi siano apportate attraverso fascicoli di aggiornamento in luogo di un'intera ristampa;

   d) incentivare la diminuzione dei consumi di carta e l'utilizzo di inchiostri e altri materiali ad elevato impatto ambientale;

   e) formare e incentivare gli insegnanti all'autoproduzione di materiali didattici digitali mediante la predisposizione, in coordinamento con le regioni, di corsi di formazione digitale per gli insegnanti stessi.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro della cultura.
  4. Al fine di cui al comma 2, lettera e), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il «Fondo per lo sviluppo dei materiali didattici digitali», con una dotazione pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
  5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.020. Grippo.

A.C. 1367-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TEMPO PIENO E MENSE SCOLASTICHE

Art. 6.
(Graduale estensione del tempo prolungato)

  1. Per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica e per garantire il successo formativo delle studentesse e degli studenti del primo ciclo di istruzione, è esteso, al fine di una graduale generalizzazione, il tempo prolungato pomeridiano ed è altresì garantito il servizio di mensa scolastica.
  2. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla missione 4, componente 1, investimento 1.2 «Piano di estensione del tempo pieno e mense» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sono stabiliti i criteri di attuazione e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 2.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Graduale estensione del tempo prolungato)

  Sopprimerlo.
*6.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Sopprimerlo.
*6.1000. Cangiano.

(Approvato)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Disposizioni in materia di potenziamento del tempo scolastico)

  1. È istituito il tempo pieno in tutti gli istituti scolastici della scuola primaria statale. Per lo svolgimento delle attività deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) non inferiore al 20 per cento dell'organico della singola scuola.
  2. È istituito il tempo prolungato pomeridiano nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, basato sull'istituzione di cattedre orario comprensive delle ore d'insegnamento e del tempo mensa, per almeno tre giorni alla settimana nei periodi di attività didattica. La frequenza del tempo prolungato per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e per gli alunni del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado si intende obbligatoria. La frequenza del tempo prolungato per gli alunni del triennio della scuola secondaria di secondo grado si intende volontaria e a richiesta individuale. La programmazione delle attività pomeridiane è affidata ai collegi dei docenti che la elaborano sulla base di un progetto formativo condiviso con le famiglie e, per la scuola secondaria di secondo grado, con le rappresentanze degli studenti. Il progetto formativo deve essere predisposto entro la fine dell'anno scolastico precedente e deve essere finalizzato, per almeno il 60 per cento delle ore, ad attività di recupero, assistenza e motivazione allo studio nonché ad attività laboratoriali di ricerca e approfondimento per le quali deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico del personale docente e del personale ATA non inferiore al 20 per cento dell'organico della singola scuola. Per il restante 40 per cento delle ore, i soggetti che partecipano al progetto formativo possono prevedere attività di natura culturale, formativa e di socialità, in concorso con soggetti esterni alla scuola e coerenti con il medesimo progetto formativo.
  3. Per consentire l'effettivo esercizio del tempo pieno e prolungato di cui ai commi 1 e 2, in ogni scuola o polo scolastico deve essere garantito un servizio mensa gratuito, nonché il trasporto pubblico pomeridiano in orari congrui allo svolgimento delle attività scolastiche, attraverso il coordinamento delle istituzioni scolastiche, delle istituzioni locali e delle società di gestione del trasporto pubblico.
  4. Per i comuni in condizioni di dissesto o predissesto finanziario le risorse necessarie alla realizzazione dei servizi di cui al comma 3 sono assegnate direttamente dal Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una proposta esecutiva.
  5. I comuni, nel rispetto della propria autonomia, adottano azioni di coinvolgimento delle famiglie degli studenti per garantire l'ampliamento e la valorizzazione dell'offerta formativa.
6.1. Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire le parole da: del primo ciclo di istruzione fino a: generalizzazione con le seguenti: del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono estesi, al fine di una graduale generalizzazione, il tempo pieno e

  Conseguentemente:

   al comma 2 , sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 800 milioni;

   al comma 4, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 800 milioni;

   alla rubrica, dopo la parola: estensione aggiungere le seguenti: del tempo pieno e
6.2. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

  Al comma 1, sostituire le parole da: è esteso fino alla fine del comma, con le seguenti: è istituito il tempo pieno in tutti gli istituti scolastici della scuola primaria statale e il tempo prolungato pomeridiano nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. La frequenza del tempo prolungato per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e per gli alunni del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado si intende obbligatoria. La frequenza del tempo prolungato per gli alunni del triennio della scuola secondaria di secondo grado si intende volontaria e a richiesta individuale.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Per consentire l'effettivo esercizio del tempo pieno e del tempo prolungato di cui al comma 1, in ogni scuola o polo scolastico deve essere garantito un servizio mensa gratuito, nonché il trasporto pubblico pomeridiano in orari congrui allo svolgimento delle attività scolastiche, attraverso il coordinamento delle istituzioni scolastiche, delle istituzioni locali e delle società di gestione del trasporto pubblico.

   sostituire la rubrica con la seguente: Disposizione in materia di potenziamento scolastico.
6.3. Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire le parole: il tempo prolungato pomeridiano con le seguenti: il tempo pieno.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: del tempo prolungato con le seguenti: del tempo pieno.
6.4. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

  Al comma 2, sostituire le parole: dall'anno 2024 con le seguenti: dall'anno 2025

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: dall'anno 2024 con le seguenti: dall'anno 2025
6.5. Orrico, Caso, Amato.

  Al comma 3, sostituire le parole: n. 28 con le seguenti: n. 281
6.6. Orrico, Caso, Amato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è previsto l'incremento della dotazione di organico docente e di personale ausiliare, tecnico amministrativo – ATA.
6.7. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riconoscimento dell'accesso alle mense scolastiche quale servizio essenziale)

  1. Al fine di assicurare a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il diritto di accedere al servizio di mensa scolastica, riconoscendo tale servizio come essenziale in quanto parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche per garantire la promozione della salute e di sani stili di vita, con particolare riferimento alle fasce di popolazione in condizione di svantaggio socio-economico, è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare ai comuni per la gestione e la realizzazione delle mense scolastiche.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto ai comuni delle risorse di cui al comma 1.
6.02. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Fondo per la gratuità degli asili nido)

  1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
6.03. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Formazione delle classi)

  1. Al fine di migliorare la qualità didattica e il processo di formazione degli alunni e delle alunne, di contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, di garantire il successo formativo, nonché di evitare condizioni di eccessivo affollamento delle aule per ragioni sia didattiche sia sanitarie, il numero massimo di alunni per classe di ogni ciclo di istruzione, comprese quelle delle regioni e delle province a statuto speciale, è fissato a diciotto.
6.04. Piccolotti, Caso, Carmina.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Incremento del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)

  1. Il Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola, di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
6.01000. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

A.C. 1367-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI COMUNITÀ EDUCANTE

Art. 7.
(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)

  1. Per realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, di promuovere reti di sussidiarietà e la corresponsabilità socio-educativa, di garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, di collaborare con i docenti, con il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e con i genitori nelle relazioni con gli studenti, di potenziare le reti educative con gli enti locali, con gli enti del Terzo settore e con tutti i soggetti che agiscono negli ambiti educativi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e da più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, sostiene e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'intervento dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogista, a prevenire e a recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale e di povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli studenti, a ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica nonché a intervenire, attraverso l'intervento dello psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e di disturbo psico-emotivo.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, i criteri per la predisposizione dei patti educativi e dei progetti di cui al comma 2.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023, in 20 milioni di euro per l'anno 2024 e in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)

  Sopprimerlo.
*7.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Sopprimerlo.
*7.1000. Cangiano.

(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole da: per l'anno 2023 fino alla fine del comma, con le seguenti: per l'anno 2025, di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

  Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: per l'anno 2023, in 20 milioni di euro per l'anno 2024 e in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: per l'anno 2025, in 20 milioni di euro per l'anno 2026 e in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
7.2. Orrico, Caso, Amato.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: istituzioni scolastiche ed educative del territorio aggiungere le seguenti: nel confronto progettuale e programmatico con le realtà associative e del Terzo settore presenti nel territorio.
7.3. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: attraverso l'intervento dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogista con le seguenti: mediante la collaborazione multidisciplinare tra un pedagogista, un educatore professionale socio-pedagogico e uno psicologo e con la collaborazione l'intervento di mediatori linguistici e culturali e un rappresentante delle realtà associative e del Terzo settore coinvolte nel patto territoriale,.
7.4. Manzi.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola nonché aggiungere le seguenti: a favorire il diritto allo studio e valorizzare ogni tipo di apprendimento formale, non formale e informale atto a sostenere il pieno sviluppo della persona, nel rispetto dei princìpi costituzionali, a realizzare sinergie tra le scuole, le famiglie, gli studenti e i servizi territoriali, al fine di promuovere strategie e buone prassi integrate per una scuola inclusiva, aperta alla ricerca e alla sperimentazione innovativa in ambito educativo, formativo e pedagogico, e di sviluppare le reti di sussidiarietà e la corresponsabilità educativa delle agenzie formative territoriali e .
7.5. Manzi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

Art. 8.
(Istituzione delle zone di educazione prioritaria e solidale)

  1. Al fine di contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico nonché di garantire l'effettivo diritto allo studio, nelle aree del territorio italiano o nelle città o negli istituti scolastici in cui si registrano elevate percentuali di abbandono scolastico e che presentano maggiori difficoltà di natura sociale o geografica ovvero, in generale, una minore disponibilità di servizi o una maggiore difficoltà di accesso agli stessi, sono istituite le zone di educazione prioritaria e solidale, di seguito denominate «ZEP». Le ZEP sono istituite, prioritariamente, nelle aree montane e interne, nelle aree periferiche delle città e comunque nei territori che presentino le caratteristiche di cui al primo periodo, tenendo conto sia dell'indice di abbandono scolastico sia dell'indice di vulnerabilità sociale aggiornati, rispettivamente, dal Ministero dell'istruzione e del merito e dall'Istituto nazionale di statistica.
  2. La definizione delle ZEP è demandata alle regioni, di concerto con le province, con la conferenza dei sindaci e con gli uffici scolastici regionali, previo accordo con le organizzazioni sindacali.

Art. 9.
(Comitati di progetto e organici scolastici nelle ZEP)

  1. Agli istituti scolastici di ogni ordine e grado compresi nelle ZEP sono garantiti l'assegnazione di una percentuale aggiuntiva non inferiore al 40 per cento dell'organico del personale docente e del personale ATA esistenti cui viene fornita una specifica attività di formazione, la presenza, nelle forme contrattuali o di convenzione previste dalla legislazione vigente, di almeno una figura professionale ogni cento alunni per il sostegno pedagogico e psicologico, nonché il potenziamento del fondo d'istituto in misura superiore al 50 per cento delle risorse ordinarie.
  2. In ciascuna ZEP sono istituiti i comitati di progetto, costituiti dalla rete delle scuole di ogni ordine e grado comprese nel territorio della ZEP medesima. Il comitato di progetto è composto dai dirigenti scolastici, da almeno tre docenti eletti nei collegi dei docenti, dai rappresentanti della rappresentanza sindacale unitaria, dai rappresentanti dei genitori e, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, degli studenti dei consigli d'istituto. Alle riunioni del comitato di progetto possono essere invitati il prefetto o un suo delegato, i sindaci o i loro delegati dei comuni o delle aree metropolitane situati nella ZEP, il presidente della provincia o un suo delegato, i rappresentanti della consulta provinciale degli studenti, le rappresentanze sindacali territoriali e confederali del mondo scolastico e le associazioni di categoria, il direttore dell'area vasta sanitaria di pertinenza, oltre ai rappresentanti delle associazioni culturali o formative ritenute utili alla progettazione partecipata.
  3. Il comitato di progetto di cui al comma 2 ha il compito di elaborare un progetto per contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico nonché per garantire l'effettivo diritto allo studio, da sottoporre all'approvazione del collegio dei docenti e del consiglio d'istituto di ciascuna scuola compresa nella ZEP e di monitorarne lo stato di attuazione. Il progetto di cui al primo periodo ha una durata biennale e deve essere aggiornato, previa verifica della permanenza del territorio interessato nella ZEP.
7.01. Piccolotti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 8.
(Fondo per il trasporto pubblico scolastico)

  1. Al fine di promuovere e garantire il collegamento sicuro, equo e sostenibili con le strutture scolastiche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il trasporto pubblico scolastico, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di progetti regionali e locali destinati all'istituzione o all'implementazione delle linee di trasporto pubblico di linea specificatamente indirizzate al trasporto degli studenti da e verso le strutture scolastiche, con particolare attenzione alle aree interne, alle zone montane e alle aree di crisi sociale complessa.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, previo parere della Conferenza Unificata istituita ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo e per la predisposizione dei progetti di cui al comma 2.
  4. Gli enti locali beneficiari del finanziamento provvedono alla realizzazione e alla gestione delle linee di trasporto pubblico destinate al trasporto scolastico, garantendo il rispetto degli standard di sicurezza e di accessibilità per gli studenti e promuovendo l'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.02. Ruffino, Grippo.