XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 27 gennaio 2026.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Centemero, Cesa, Cirielli, Coin, Alessandro Colucci, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Lampis, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pisano, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Siracusano, Speranza, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Centemero, Cesa, Cirielli, Coin, Alessandro Colucci, Comba, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Lampis, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pisano, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Siracusano, Speranza, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge TORTO ed altri: «Istituzione di un fondo per il finanziamento di interventi per la sicurezza della viabilità nei piccoli comuni» (1484) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Pavanelli.
La proposta di legge ILARIA FONTANA ed altri: «Istituzione di un contributo sanitario a carico dei gestori di impianti integrati o minimi di incenerimento e termovalorizzazione dei rifiuti» (2481) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Pavanelli.
La proposta di legge AMATO ed altri: «Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di istituzione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, del Fondo per la crescita del cinema e dell'audiovisivo, di incentivi fiscali e di contributi selettivi per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive nonché modifica alla definizione di “produttore indipendente” e delega al Governo in materia di revisione dell'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo» (2581) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Pavanelli.
La proposta di legge MARIANNA RICCIARDI ed altri: «Modifiche agli articoli 624 e 625 del codice penale e altre disposizioni per la prevenzione e la repressione del furto con destrezza specialmente nelle aree a grande affluenza di pubblico, nonché all'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di guardie particolari giurate» (2740) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fede.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
S. 1670. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: «Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol» (approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e dal Senato) (2473-B).
II Commissione (Giustizia):
PELLEGRINI ed altri: «Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari e di una sezione distaccata della direzione distrettuale antimafia di Bari, nonché modifiche all'articolo 51 del codice di procedura penale, in materia di competenza degli uffici del pubblico ministero» (2699) Parere delle Commissioni I, V e XI.
XI Commissione (Lavoro):
CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA: «Misure di contrasto alle dimissioni volontarie quando si diventa genitori per difficoltà a conciliare vita e lavoro. Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e ai decreti legislativi 8 aprile 2003, n. 66, 15 giugno 2015, n. 81, e 15 giugno 2015, n. 80» (2752) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XII Commissione (Affari sociali):
ROMEO ed altri: «Modifica all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e altre disposizioni concernenti l'istituzione della figura professionale del chinesiologo nell'area delle professioni sociosanitarie» (2506) Parere delle Commissioni I, V, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2026, concernente l'approvazione, con prescrizioni, del piano annuale 2026 della società Zefiro Net Srl relativo agli acquisti di beni e servizi inerenti al roll-out, alla gestione e alla manutenzione della rete 5G (procedimento n. 882/2025).
Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 26 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 504).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).
Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 gennaio 2026, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che, con notifica 2026/0023/IT – S90E, è stata attivata la predetta procedura in ordine alla regola tecnica recante modificazioni al decreto ministeriale 1° dicembre 1980 «Disciplina dei contenitori a pressione di gas con membrature miste di materiale isolante e di materiale metallico, e contenenti parti attive di apparecchiature elettriche».
Questa comunicazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 26 gennaio 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) a norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2018/1726 (COM(2026) 32 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla gestione del nuovo modello di attuazione da parte degli Stati membri e al contributo dei piani strategici della PAC degli Stati membri al conseguimento degli impegni dell'Unione in materia di ambiente e di clima (COM(2026) 37 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del FEAGA – Sistema di allarme n. 7-12/2025 (COM(2026) 47 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).
Annunzio di sentenze della
Corte di giustizia dell'Unione europea.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 12 gennaio 2026, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Sentenza della Corte (Settima sezione) dell'11 dicembre 2025, causa C-497/24, GC contro regione Marche. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale ordinario di Ancona. Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Finanziamento – Articolo 50 – Contributo dell'Unione europea – Calcolo dell'intensità massima di aiuto – Inclusione di un credito d'imposta previsto dalla normativa nazionale (Doc. XIX, n. 85) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
Ordinanza della Corte (Quarta sezione) del 17 dicembre 2025, cause riunite da C-24/24 a C-27/24, Lega anti vivisezione (LAV) e altri contro provincia autonoma di Trento e altri. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal tribunale regionale di giustizia amministrativa della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Rinvio pregiudiziale – Procedimenti principali divenuti privi di oggetto – Non luogo a statuire (Doc. XIX, n. 86) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
Ordinanza della Corte (Nona sezione) del 17 dicembre 2025, cause riunite da C-28/24 a C-31/24, LEAL Lega antivivisezionista ODV e altri contro provincia autonoma di Trento e altri. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal tribunale regionale di giustizia amministrativa della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Rinvio pregiudiziale – Procedimenti principali divenuti privi di oggetto – Non luogo a statuire (Doc. XIX, n. 87) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
Sentenza della Corte (Terza sezione) del 18 dicembre 2025, causa C-769/23, Mara Soc. coop. arl contro Ministero della difesa e altro. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Rinvio pregiudiziale – Aggiudicazione di appalti pubblici – Appalti misti concernenti aspetti di difesa – Servizi direttamente connessi a materiale militare – Direttiva 2009/81/CE – Direttiva 2014/24/UE – Individuazione della direttiva applicabile – Criteri di aggiudicazione dell'appalto – Articolo 67, paragrafo 2, terzo comma – Divieto di utilizzare il prezzo come unico criterio di aggiudicazione – Proporzionalità – Appalti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera (Doc. XIX, n. 88) – alla VIII Commissione (Ambiente);
Ordinanza della Corte (Decima sezione) del 18 dicembre 2025, causa C-491/24, Autorità garante della concorrenza e del mercato contro Amazon Italia Services Srl e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Concorrenza – Articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – Divieto di intese – Risorse a disposizione delle autorità nazionali garanti della concorrenza per l'applicazione delle norme in materia di concorrenza – Direttiva (UE) 2019/1 – Indipendenza delle autorità nazionali garanti della concorrenza – Articolo 4, paragrafo 5 – Definizione delle priorità per i procedimenti relativi all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE – Ammende irrogate alle imprese e alle associazioni di imprese – Articolo 13 – Procedure di infrazione alle norme in materia di concorrenza – Rispetto del termine ragionevole – Normativa nazionale che prevede l'obbligo per l'autorità nazionale di avviare la fase istruttoria contraddittoria del procedimento entro un termine di decadenza di novanta giorni a decorrere dalla data in cui tale autorità è venuta a conoscenza dell'infrazione – Annullamento della decisione di detta autorità in caso di inosservanza di tale termine – Decadenza del potere di sanzionare la pratica in questione – Principio di effettività – Diritti della difesa delle imprese (Doc. XIX, n. 89) – alla X Commissione (Attività produttive);
Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 18 dicembre 2025, causa C-184/24, AF contro Ministero dell'interno – ufficio territoriale del Governo – prefettura di Milano. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia. Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d'asilo – Direttiva 2013/33/UE – Richiedenti protezione internazionale – Articolo 7 – Luogo di residenza – Articolo 18 – Condizioni materiali di accoglienza – Alloggio – Centri di accoglienza – Trasferimento – Rifiuto del richiedente – Articolo 20, paragrafo 1, lettera a) – Riduzione delle condizioni materiali di accoglienza o loro revoca in casi eccezionali e debitamente motivati – Abbandono del luogo di residenza senza fornire informazioni o senza permesso – Articolo 20, paragrafo 4 – Violazione grave delle regole del centro di accoglienza – Articolo 20, paragrafo 5 – Proporzionalità – Tenore di vita dignitoso – Articolo 21 – Richiedenti appartenenti alla categoria delle persone vulnerabili – Articolo 23 Minori – Facoltà di uno Stato membro di revocare le condizioni materiali di accoglienza, in caso di rifiuto da parte del richiedente di essere trasferito in un altro centro di accoglienza (Doc. XIX, n. 90) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
Sentenza della Corte (Terza sezione) del 18 dicembre 2025, causa C-325/24, HG con l'intervento della procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale ordinario di Firenze. Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale – Articolo 3 – Ambito di applicazione ratione materiae – Nozione di «atto di indagine» – Finalità – Assunzione di mezzi di prova – Articolo 10 – Ricorso a un diverso tipo di atto di indagine – Articolo 11 – Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione – Diritti fondamentali – Articolo 22 – Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute ai fini di un atto di indagine – Articolo 24 – Audizione dell'imputato mediante videoconferenza – Articolo 24, paragrafo 2, lettera b) – Princìpi fondamentali del diritto dello Stato membro di esecuzione (Doc. XIX, n. 91) – alla II Commissione (Giustizia);
Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 18 dicembre 2025, causa C-345/24, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni contro BRT Spa e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Rinvio pregiudiziale – Servizi di consegna di pacchi postali al pubblico – Direttiva 97/67/CE – Articoli 22 e 22 bis – Regolamento (UE) 2018/644 – Articolo 4 – Decisione dell'Autorità nazionale di regolamentazione che impone obblighi di informazione ai fornitori di servizi di consegna dei pacchi – Fondamento giuridico della competenza di tale autorità ad imporre obblighi informativi specifici nei confronti di operatori che non effettuano consegne transfrontaliere di pacchi – Proporzionalità (Doc. XIX, n. 92) – alla IX Commissione (Trasporti);
Sentenza della Corte (Quarta sezione) del 18 dicembre 2025, causa C-320/24, CR e altro contro Soledil Srl. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Potere di controllo e obblighi del giudice nazionale – Clausola penale – Assenza di controllo d'ufficio del carattere abusivo di tale clausola – Autorità di cosa giudicata – Principio di effettività – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Allegazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale nell'ambito di un procedimento di rinvio a seguito di cassazione (Doc. XIX, n. 93) – alla II Commissione (Giustizia).
Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
La Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 20 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute della Commissione relative ai mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2025.
Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).
Trasmissione dal Garante
del contribuente per il Veneto.
Il Garante del contribuente per il Veneto, con lettera in data 23 gennaio 2026, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Veneto, riferita all'anno 2025.
Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).
Trasmissione dal Garante del contribuente per la provincia autonoma di Bolzano.
Il Garante del contribuente per la provincia autonoma di Bolzano, con lettera in data 27 gennaio 2026, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale nella provincia di Bolzano, riferita all'anno 2025.
Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 gennaio 2026, ha trasmesso una comunicazione concernente la registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di conferimento, al professor Massimo Miscusi, dell'incarico di direttore della Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria, nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERROGAZIONI
Chiarimenti e iniziative a sostegno del settore dell'olio di oliva italiano, anche in relazione alla concorrenza sui mercati internazionali – 3-02249; 3-02443
A)
CASTIGLIONE. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:
secondo le previsioni Unaprol, Coldiretti e Frantoi oleari associati la produzione nazionale di olio di oliva nella campagna 2025/2026 dovrebbe risalire attorno alle 300 mila tonnellate, con un aumento di circa il 30 per cento trainato dalle regioni meridionali;
gli standard nazionali sono altissimi sia in termini di biodiversità (533 varietà di olive) che qualitativi (47 extravergini dop e 7 igp). L'export premia questa impostazione con 3 miliardi di euro di prodotto esportato nel 2024, in forte crescita rispetto agli anni precedenti;
uno dei problemi del settore è costituito dall'elevato quantitativo di importazioni, cresciute nel 2024 del 7,1 per cento, in particolare dalla Tunisia, grazie agli accordi commerciali con quel Paese, e dalla iperproduzione della Spagna (1,4 milioni di tonnellate nella campagna 2024-2025). In quel Paese a giugno 2025 il prezzo medio all'origine è sceso a 3,50 euro al chilo (dati PoolRed);
dopo l'arresto del ceo del gruppo Cho, il più grande produttore ed esportatore di olio d'oliva della Tunisia, e il crack, a inizio 2025, della Bioliva med company, primaria azienda di export tunisino, si sono verificate operazioni opache che hanno provocato la caduta dei prezzi all'ingrosso dell'olio di oliva tunisino, che a inizio novembre 2024 valeva 4,8 euro al chilo;
grandi gruppi spagnoli Migasa, Acesur e Borges sarebbero attualmente molto attivi in Tunisia per contrattualizzare l'acquisto di olio extravergine di oliva tunisino tra i 2,5 e i 3 euro al chilo, a fronte di un mercato che ancora quota 4-4,2 euro al chilo. Borges avrebbe acquistato a 2,8 euro al chilo e rivenduto, da novembre 2024 a febbraio 2025, 120 mila tonnellate di olio tunisino in Spagna e Stati Uniti, ma anche in Italia;
a preoccupare gli organismi di controllo nazionali non sono tanto le navi in Tunisia, quanto le cisterne operanti tra Barcellona e Civitavecchia. Altre vie passano dall'Albania, per transitare in Grecia e approdare a Bari;
le triangolazioni e le operazioni speculative in corso sull'olio rischiano di minacciare non solo la libera concorrenza all'interno dell'Unione europea, ma soprattutto aziende e posti di lavoro in Italia, nonché le dinamiche delle quotazioni dell'extravergine –:
quali informazioni ulteriori possa fornire il Ministro interrogato sugli impatti sul mercato internazionale dell'olio delle vicende esposte in premessa, anche con riferimento alle misure a tutela del comparto oleico nazionale che ritenga opportuno adottare o promuovere, a livello nazionale e in sede eurounitaria, in primis un prezzo che remuneri gli olivicoltori italiani.
(3-02249)
NEVI, CASTIGLIONE, GATTA e ARRUZZOLO. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:
negli ultimi anni la produzione media di olio di oliva in Italia è stata inferiore alle 300 mila tonnellate, contro le oltre 500 mila registrate nel triennio 2010-2012 e le 700 mila dei primi anni 2000. Si registra anche una riduzione dei marchi nazionali di olio d'oliva;
le cause di questo declino sono soprattutto strutturali, dovuta a una forte frammentazione produttiva con circa 620 mila aziende olivicole, presenti su 1,1 milioni di ettari, il 42 per cento delle quali non arriva a 2 ettari di superficie agricola coltivata e solo il 2,5 per cento supera i 50 ettari;
l'intero settore dell'olio di oliva italiano, che ha un fatturato di 5 miliardi di euro nel 2024, è a rischio, stretto tra le politiche commerciali della grande distribuzione organizzata e la competizione internazionale sempre più stringente, dovuta anche a massicci investimenti pubblici e privati nelle nazioni concorrenti e alla concentrazione di offerta e domanda di olio di oliva nelle mani di un numero ridotto di attori;
attualmente il differenziale di prezzo all'ingrosso tra olio italiano (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari e Ismea mercati) e olio spagnolo (Oleista, PoolRed) è di circa 6 euro al chilo e questo si traduce in una differenza di prezzo a scaffale di circa 7 euro al litro, un differenziale che è destinato ad aumentare, vista la sostanziale stabilità della quotazione dell'olio italiano e la tendenza alla discesa di quello spagnolo;
il rischio è quello di una perdita di quota di mercato dell'olio italiano, che a ottobre 2024 registrava una quota del 34,7 per cento del totale dell'olio distribuito nella grande distribuzione organizzata, perdita che si rifletterà sullo spazio a scaffale e, di conseguenza, sulle vendite;
il Ministro dell'agricoltura spagnolo Luis Planas, in occasione dell'inaugurazione del salone dell'olio spagnolo Expoliva (19 maggio 2025), ha annunciato un piano per raddoppiare il volume di olio commercializzato dalla Spagna, fino a 4 milioni di tonnellate entro il 2040, tramite un piano con una capacità di spesa oltre il miliardo di euro;
il problema del sistema olivicolo-oleario nazionale è rappresentato dalla scarsa redditività, sia per l'industria, con marginalità dell'1-2 per cento secondo quanto emerge dalla lettura dei bilanci 2023 e 2024 delle principali imprese del settore, sia del sistema agricolo, con prezzi che risultano remunerativi solo negli ultimi due anni, ma che, alla luce degli ultimi dati di mercato, rischiano di ritornare sotto la soglia di sopravvivenza nel prossimo futuro;
il 12 febbraio 2025 la XIII Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha approvato la risoluzione unitaria n. 8/00074 Nevi ed altri, nella quale si impegna, tra l'altro, il Governo ad adottare un piano olivicolo nazionale di rilancio del settore, concentrato sulle tematiche dell'aumento della produzione e della redditività delle imprese, del sostegno all'aggregazione delle imprese e alle organizzazioni dei produttori, dell'adozione di misure per la penetrazione dei mercati, interno e internazionali –:
quali siano i tempi di attuazione del piano olivicolo nazionale e di quali risorse, presumibilmente, sarà dotato;
se non ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza per garantire un quadro di giusta remunerazione al sistema olivicolo oleario nazionale, garantendo contestualmente un equo accesso e un'adeguata valorizzazione dell'olio nazionale nell'ambito della grande distribuzione organizzata italiana.
(3-02443)
Iniziative volte all'immissione in ruolo dei docenti, con particolare riguardo agli idonei del concorso ordinario del 2020 – 3-02444; 3-02445
B)
PASTORINO. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
con l'ordinario 2020 migliaia di docenti in tutta Italia hanno superato prove selettive complesse e sono stati inseriti nelle graduatorie di merito, in attesa di una stabilizzazione attraverso l'immissione in ruolo. Tuttavia, a distanza di anni, numerosi vincitori e idonei risultano ancora in attesa di una effettiva immissione, nonostante l'elevato fabbisogno di personale docente nelle scuole pubbliche;
i numeri ufficiali del Ministero dell'istruzione e del merito sui precari dell'anno scolastico 2023/2024 indicano 232 mila supplenti annuali, il 30 per cento dei quali con un'età anagrafica che va dai 45 e i 54 anni, più un altro 10 per cento oltre i 54 anni. In Italia si invecchia da precari, appare evidente la necessità di cambiare radicalmente il modello di reclutamento attuale;
i dati aggiornati al 19 agosto 2025 mostrano un andamento fortemente disomogeneo nelle regioni italiane: in Liguria, a fronte di un contingente di 1.566 posti disponibili, le immissioni in ruolo degli idonei risultano pari a sole 35 unità, 2,2 per cento, a cui si aggiunge un solo vincitore 2020. Nel 2024, invece, erano stati immessi in ruolo 72 docenti su 1.299 posti; il dato odierno segnala un calo netto a fronte di un incremento del contingente complessivo;
tale situazione alimenta la frustrazione dei candidati idonei del concorso ordinario 2020, i quali, pur avendo superato una procedura selettiva pubblica, vedono limitate le possibilità di accesso al ruolo a causa di scelte che non paiono coerenti con la reale domanda di personale docente sul territorio. Le conseguenze sono gravi anche per le scuole liguri, che continuano a fare ricorso in misura massiccia a supplenze, con evidenti ripercussioni sulla continuità didattica e sulla qualità del servizio scolastico;
la regione soffre da anni di una significativa carenza di personale scolastico, in particolare nelle province periferiche e nelle aree interne, dove il ricorso ai contratti a tempo determinato rappresenta la regola piuttosto che l'eccezione. In assenza di un intervento rapido e strutturale, il rischio è quello di disperdere competenze acquisite, costringere molti docenti a spostamenti forzati o addirittura ad abbandonare il settore –:
se intenda fornire un report dettagliato sulle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2025/2026 e quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di tutelare i docenti idonei al concorso 2020 e le loro legittime aspettative di immissione in ruolo, nel rispetto del criterio cronologico relativo alle graduatorie di merito, valutando l'opportunità di far scorrere oltre il 30 per cento degli idonei per coprire i posti vacanti;
se sia prevista l'adozione di piani pluriennali per l'assorbimento degli idonei, al fine di ridurre in maniera strutturale il ricorso alle supplenze e garantire finalmente la stabilizzazione di chi ha superato un concorso pubblico.
(3-02444)
PASTORINO. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
l'11 dicembre 2024 è stato pubblicato il nuovo bando di concorso docenti collegato al Piano nazionale di ripresa e resilienza, che si concluderà il 31 dicembre 2024 e prevede 8.355 posti per primaria e infanzia e 10.667 per la secondaria. «Una tappa fondamentale per rafforzare il sistema scolastico italiano» secondo il Ministro interrogato, ma in realtà si tratta di numeri irrisori a fronte dei 250 mila docenti precari della scuola italiana;
precari pari al 26 per cento dell'intero corpo docente italiano, ragione per cui a inizio ottobre 2024 la Commissione europea ha annunciato il deferimento del nostro Paese alla Corte di giustizia dell'Unione europea per aver violato le norme comunitarie sul lavoro a tempo determinato nel settore scolastico e non aver fatto nulla per porvi rimedio, nonostante i solleciti;
il giudizio delle organizzazioni sindacali nei confronti del nuovo bando è trasversalmente duro; esse ritengono che aggraverà la situazione con la creazione di altro precariato e hanno definito la scelta «uno spreco di risorse per un pugno di posti», sottolineando il paradosso di bandire un nuovo concorso e contemporaneamente tagliare 5.660 posti in legge di bilancio;
prima di bandirne di nuovi era necessario completare il vecchio e assumere gli idonei di tutti i precedenti concorsi. Infatti, va ricordato che il criterio utilizzato per le immissioni in ruolo è stato un criterio cronologico fino agli ordinari 2020, dopodiché gli idonei 2020 vengono «superati» dai vincitori dei nuovi e successivi concorsi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ad oggi circa 30 mila docenti, idonei al concorso 2020, sono ancora in attesa di assunzione che non arriverà in tempi brevi. Inoltre, il cosiddetto concorso «Pnrr 1» non è stato ancora terminato; pertanto, chi ha già superato con successo la selezione, ma non è stato ancora assunto, è costretto a una nuova verifica;
alla luce dei dati attuali risulta anche che ad oggi sono stati immessi in ruolo 2.600 idonei del concorso ordinario 2020, ma in alcune regioni il numero è veramente esiguo ed è sotto i 100 immessi in ruolo in otto regioni. In cinque regioni, invece, gli uffici scolastici regionali non hanno neanche cominciato la procedura per immettere in ruolo gli idonei del 2020. Questo ha provocato, quindi, anche una sovrapposizione tra procedure (immissioni in ruolo giuridica degli idonei 2020, immissioni in ruolo dei vincitori del concorso 2023);
a settembre 2024, in risposta all'interrogazione n. 3-01423 proposto dall'interrogante, il Ministro interrogato affermava di voler «svolgere un nuovo confronto con la Commissione europea, per ottenere ulteriori margini di flessibilità nell'attuazione della medesima riforma, in modo da poter tenere conto, tra l'altro, di situazioni specifiche del sistema italiano»;
tuttavia, i fatti non sembrano confermare le dichiarazioni. Si è proceduto senza variazioni con un nuovo concorso per assunzioni che sarebbe possibile effettuare attingendo dalle graduatorie ancora esistenti. La falla nel metodo di reclutamento dei docenti nel sistema italiano appare evidente e a pagarne le spese sono gli insegnanti e gli alunni, sottoposti a una didattica discontinua –:
se alla luce di quanto esposto in premessa intenda adottare iniziative, anche normative, per modificare e rinnovare il sistema di reclutamento docenti;
se intenda adottare nuove iniziative al fine di tutelare i docenti idonei al concorso 2020 e le loro legittime aspettative di immissione in ruolo, nel rispetto del criterio cronologico relativo alle graduatorie di merito, sbloccando i tanti in attesa della cattedra e autorizzando tutti i posti disponibili, valutando una soluzione che permetta agli idonei al concorso 2020 di concorrere per il raggiungimento dell'obiettivo previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
(3-02445)
Iniziative di competenza volte ad accelerare le procedure per autorizzare l'immissione in commercio di farmaci efficaci contro la peritonite infettiva felina – 3-02446; 3-02447; 3-02448
C)
BRAMBILLA, RIZZETTO, LONGI, DE MONTE, DEBORAH BERGAMINI, TENERINI, MALAGUTI e DALLA CHIESA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
la peritonite infettiva felina colpisce circa il 2 per cento dei gatti, con un tasso di mortalità intorno al 96 per cento dei casi sintomatici;
contro questa subdola malattia esiste un rimedio: il Gs-441524, derivato dal remdesivir, l'antivirale utilizzato per il Covid a livello ospedaliero; secondo gli studi pubblicati, è molto efficace nei casi di peritonite infettiva felina;
la terapia è già stata approvata quattro anni fa in Inghilterra;
l'approvazione del farmaco per uso veterinario è richiesta anche dalla Federazione dei veterinari europei e dalla Federazione delle associazioni veterinarie europee per animali da compagnia;
intanto accade che il remdesivir sia acquistato illegalmente on line, nel tentativo di salvare la vita degli animali, ma col rischio di incappare in truffe e senza alcun controllo di qualità –:
se non ritenga opportuno adottare iniziative di competenza volte ad accelerare le procedure per autorizzare l'immissione in commercio del Gs-441524 anche nel nostro Paese.
(3-02446)
EVI, PRESTIPINO e ROGGIANI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
la peritonite infettiva felina, conosciuta anche con l'acronimo Fip (feline infectious peritonitis), è una patologia che colpisce circa il 2 per cento dei gatti, con una mortalità che si attesta intorno al 96 per cento fra i sintomatici;
il coronavirus felino non è trasmissibile alle persone o ad altre specie di animali domestici, si trasmette da gatto a gatto tramite contatto oro-fecale, attraverso secrezioni orali, oppure, più raramente, per via transplacentare;
l'infezione da coronavirus enterico è piuttosto comune nei gatti, in quelli domestici ma in particolare modo in quelli che vivono in grandi gruppi, come nelle colonie feline, negli allevamenti, nei gattili, ma non solo;
questa malattia è causata da un ceppo appartenente al coronavirus felino enterico, che, in seguito a una mutazione, evolve in una variante letale che infetta i macrofagi, scatenando reazioni che coinvolgono diversi organi. La malattia si manifesta in forma umida, con versamento addominali o toracici e secca o granulomatosa, ma la diagnosi, piuttosto complessa, è infausta;
una diagnosi di peritonite infettiva felina, infatti, è quasi sempre una condanna a morte, poiché non esiste alcuna terapia specifica approvata, nonostante sia tra le più frequenti forme di infezione nei gatti;
un passo avanti nella lotta contro la peritonite infettiva felina è arrivato con lo sviluppo di Gs-441524, un antivirale derivato dal remdesivir; tuttavia, non è mai stato approvato ufficialmente per uso veterinario;
analoghe ricerche, che comprendono anche la messa a punto di un vaccino efficace, sono in corso in vari Paesi, tra cui il Giappone, ma nessuno è stato approvato per ora per la distribuzione;
questo sta alimentando in Italia, come all'estero, un mercato sottobanco del Gs anche a prezzi inarrivabili, con annunci anche su Facebook e Telegram;
in assenza, quindi, di una normativa che legalizzi la terapia, il remdesivir viene comprato illegalmente on line, nella disperata ricerca di una terapia salvavita, circostanza che espone al rischio di truffe e di somministrazione di preparazioni estemporanee senza alcun controllo di qualità;
l'Unione europea nel 2023 durante un'epidemia di peritonite infettiva felina a Cipro ha concesso l'uso del remdesivir, ammettendo così implicitamente la sua efficacia;
in Inghilterra la terapia per la peritonite infettiva è stata approvata nel 2021; c'è diversa letteratura medica evidence based a disposizione, mentre nel nostro Paese ai veterinari è vietato qualsiasi ricorso a queste terapie, pena gravi sanzioni disciplinari;
l'utilizzo di un farmaco autorizzato permetterebbe anche di agire sulla base di dati sull'evidenza medica sia durante la terapia del virus che nel prosieguo della vita del felino, permettendo di avere protocolli medici certi da applicare sia durante la terapia della peritonite infettiva che nel post terapia –:
alla luce dei fatti esposti in premessa, se non ritenga necessario adottare iniziative di competenza volte all'avvio di una sperimentazione del farmaco remdesivir per uso veterinario contro la peritonite infettiva felina, al fine di autorizzarne finalmente il commercio, ponendo così fine all'attuale mercato illegale e dando prospettive di cura sia ai veterinari che ai proprietari che affrontano le sfide di questa malattia devastante.
(3-02447)
ASCARI, CARMINA, CHERCHI, BARZOTTI, AIELLO, BRUNO, ORRICO, AMATO, D'ORSO, GUBITOSA, CAFIERO DE RAHO, QUARTINI, AURIEMMA, DONNO, ILARIA FONTANA, L'ABBATE, CAROTENUTO, ALIFANO, DELL'OLIO, IARIA, LOMUTI, FEDE, TORTO, RAFFA, PENZA e FERRARA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
la peritonite infettiva felina è una malattia virale grave che colpisce i gatti ed è considerata quasi sempre fatale senza un trattamento adeguato;
recentemente (2020) si è diffusa la notizia relativa all'utilizzo di due farmaci, uno americano remdesivir e l'altro farmaco cinese il Gs-441524, che sembrerebbero efficaci contro la peritonite infettiva felina, ma che attualmente non sono autorizzati per l'uso veterinario in Italia;
secondo quanto riportato da un articolo pubblicato su La Stampa – La Zampa l'11 febbraio 2025, numerosi proprietari di gatti affetti da peritonite infettiva felina sarebbero costretti a ricorrere all'acquisto illegale di tale farmaco tramite canali non ufficiali, esponendosi a rischi legali e sanitari;
anche gli ordini dei veterinari hanno recentemente fatto un appello pubblico per chiedere espressamente la possibilità di utilizzare questo farmaco;
l'assenza di un trattamento ufficialmente riconosciuto in Italia pone veterinari e proprietari in una situazione di difficoltà, con conseguenze gravi per la salute e il benessere degli animali;
in alcuni Paesi, come gli Stati Uniti e il Regno Unito, si stanno valutando protocolli per l'utilizzo controllato di tale farmaco;
la Federazione dei veterinari europei ha recentemente evidenziato le opportunità e le sfide legate al trattamento della peritonite infettiva felina in Europa, riconoscendo la necessità di regolamentare l'uso di farmaci efficaci;
un documento della Federazione dei veterinari europei ha sottolineato la possibilità di accesso ai trattamenti per la peritonite infettiva felina nei Paesi dell'Unione europea, evidenziando come l'Italia debba adeguarsi alle più recenti evidenze scientifiche e normative in materia;
un'importante petizione promossa dall'oasi felina di Pianoro ha raccolto più di 30 mila firme per chiedere l'approvazione del Gs-441524, evidenziando il forte interesse pubblico per una regolamentazione del farmaco;
per le caratteristiche coronavirus felino è auspicabile che non venga perseguita la strada di un vaccino, la cui efficacia è stata finora dubbia, ma che si proceda con la registrazione e l'importazione di un farmaco efficace, già prodotto e disponibile –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di questa situazione e quali valutazioni di competenza siano state fatte in merito all'efficacia e sicurezza del farmaco Gs-441524 per il trattamento della peritonite infettiva felina nei gatti;
se siano in corso e quali siano gli studi o le procedure di autorizzazione per l'immissione in commercio di farmaci efficaci contro la peritonite infettiva felina, al fine di evitare il ricorso al mercato illegale da parte dei cittadini e delle cittadine;
se non ritenga opportuno, per quanto di competenza, avviare un confronto con l'Agenzia italiana del farmaco affinché siano accelerate l'eventuale sperimentazione e approvazione del farmaco;
quali iniziative intenda adottare per tutelare i proprietari di animali che, disperati per la malattia dei propri gatti, si trovano costretti ad affidarsi a canali non regolamentati per reperire il farmaco;
se non ritenga necessario istituire un tavolo tecnico con esperti veterinari e associazioni di tutela animale per individuare soluzioni che possano garantire l'accesso sicuro a trattamenti efficaci contro la peritonite infettiva felina in Italia.
(3-02448)
PROPOSTA DI LEGGE: MONTARULI ED ALTRI: ISTITUZIONE DEL GIORNO DEL RICORDO DEI PICCOLI MARTIRI DELLA STRAGE DI GORLA E DELLE PICCOLE VITTIME DI TUTTE LE GUERRE (A.C. 1579-A)
A.C. 1579-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
La V Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti alla proposta di legge atto Camera 1579-A, recante istituzione del Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre, contenuti nel fascicolo n. 1;
rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'emendamento 1.1003 risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi,
esprime:
PARERE CONTRARIO
sull'emendamento 1.1003;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 1579-A Articolo unico
ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. La Repubblica riconosce il 20 ottobre quale «Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre», nel giorno della strage dei piccoli martiri di Gorla, al fine di conservare, rinnovare e diffondere la memoria delle bambine e dei bambini martiri delle guerre e per rafforzare l'impegno per la pace.
2. In occasione della celebrazione del Giorno di cui al comma 1, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono essere organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, studi, convegni e momenti comuni di ricordo e di riflessione sui fatti di cui al medesimo comma 1, con particolare riferimento alla promozione di una cultura della pace.
3. In occasione del Giorno di cui al comma 1 possono essere altresì organizzate iniziative volte a commemorare gli studenti e gli operatori scolastici vittime di stragi.
4 Il Giorno di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e il disarmo.
Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e del disarmo.
1.1001. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e del disarmo.
1.1002. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.
Sopprimere il comma 3.
1.50. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , guerre e crimini di guerra.
1.1000. Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In previsione della ricorrenza della Giornata di cui al comma 1, alla luce dei principi di cui all'articolo 11 della Costituzione, il Ministero dell'istruzione e del merito bandisce annualmente un concorso rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio nazionale per la realizzazione di un'opera di rappresentazione figurativa, fotografica o letteraria elaborata dai rispettivi alunni, nella quale sia espresso il tema dell'importanza della pace e della pacifica convivenza tra i popoli, del ripudio della guerra e del disarmo nonché della protezione di tutti i bambini del mondo dai conflitti. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate le modalità attuative del predetto bando e l'entità del rimborso delle spese sostenute e documentate da riconoscere agli istituti scolastici pubblici che vi partecipano. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: con esclusione del comma 4-bis,.
1.1003. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
A.C. 1579-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo è volto a riconoscere il 20 ottobre quale Giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre, questo il nuovo titolo derivante dalle modifiche approvate in sede referente, in memoria della data, il 20 ottobre 1944, in cui durante un bombardamento aereo sulla città di Milano e, precisamente, il quartiere di Gorla, un ordigno colpì la scuola elementare «Francesco Crispi», provocando la morte di 184 bambini e di 19 membri del personale scolastico;
la celebrazione, volta a conservare, rinnovare e diffondere la memoria per le bambine e i bambini martiri delle guerre e a rafforzare l'impegno per la pace, attribuisce alle scuole di ogni ordine e grado la facoltà di organizzare, nell'ambito della loro autonomia, manifestazioni pubbliche, cerimonie, studi, convegni e momenti comuni di ricordo e di riflessione sulla strage di Gorla e sulle piccole vittime di tutte le guerre, in particolare per promuovere una cultura della pace,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare ogni iniziativa e misura utile volte a prevedere, sotto il profilo legislativo e amministrativo, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, anche attraverso incontri periodici con rappresentanti delle organizzazioni nazionali ed internazionali a sostegno dell'infanzia e della pace, letture ed esercitazioni scritte, al fine di esplorare e approfondire i temi della guerra e delle sue conseguenze, dell'accoglienza, della diversità e dei diritti fondamentali dei bambini, nonché una rinnovata e rafforzata educazione scolastica volta a trasmettere una cultura di pace, solidarietà, pacifica convivenza e cooperazione tra i popoli, promuovendo una maggiore consapevolezza e comprensione delle questioni relative al disarmo.
9/1579-A/1. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo è volto a riconoscere il 20 ottobre quale Giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre, questo il nuovo titolo derivante dalle modifiche approvate in sede referente, in memoria della data, il 20 ottobre 1944, in cui durante un bombardamento aereo sulla città di Milano e, precisamente, il quartiere di Gorla, un ordigno colpì la scuola elementare «Francesco Crispi», provocando la morte di 184 bambini e di 19 membri del personale scolastico;
la celebrazione, volta a conservare, rinnovare e diffondere la memoria per le bambine e i bambini martiri delle guerre e a rafforzare l'impegno per la pace, attribuisce alle scuole di ogni ordine e grado la facoltà di organizzare, nell'ambito della loro autonomia, manifestazioni pubbliche, cerimonie, studi, convegni e momenti comuni di ricordo e di riflessione sulla strage di Gorla e sulle piccole vittime di tutte le guerre, in particolare per promuovere una cultura della pace,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare ogni iniziativa e misura utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, affinché, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, anche attraverso incontri periodici con rappresentanti delle organizzazioni nazionali ed internazionali a sostegno dell'infanzia e della pace, letture ed esercitazioni scritte, al fine di esplorare e approfondire i temi della guerra e delle sue conseguenze, del disarmo, dell'accoglienza, della diversità e dei diritti fondamentali dei bambini, sia rinnovata e rafforzata un'educazione scolastica improntata ad una cultura di ripudio della guerra e dei conflitti armati, in attuazione dei princìpi di cui all'articolo 11 della Costituzione italiana.
9/1579-A/2. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo è volto a riconoscere il 20 ottobre quale Giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre, questo il nuovo titolo derivante dalle modifiche approvate in sede referente, in memoria della data, il 20 ottobre 1944, in cui durante un bombardamento aereo sulla città di Milano e, precisamente, il quartiere di Gorla, un ordigno colpì la scuola elementare «Francesco Crispi», provocando la morte di 184 bambini e di 19 membri del personale scolastico;
la celebrazione, volta a conservare, rinnovare e diffondere la memoria per le bambine e i bambini martiri delle guerre e a rafforzare l'impegno per la pace, attribuisce alle scuole di ogni ordine e grado la facoltà di organizzare, nell'ambito della loro autonomia, manifestazioni pubbliche, cerimonie, studi, convegni e momenti comuni di ricordo e di riflessione sulla strage di Gorla e sulle piccole vittime di tutte le guerre, in particolare per promuovere una cultura della pace,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare ogni iniziativa e misura utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, affinché:
nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, anche attraverso incontri periodici con rappresentanti delle organizzazioni nazionali ed internazionali a sostegno dell'infanzia e della pace, letture ed esercitazioni scritte, al fine di esplorare e approfondire i temi della guerra e delle sue conseguenze, dell'accoglienza, della diversità e dei diritti fondamentali dei bambini, sia rinnovata e rafforzata la conoscenza del nostro ordinamento costituzionale, basato sulla solidarietà e orientato alla pace e alla solidarietà tra le Nazioni e tra i popoli;
in occasione della ricorrenza del Giorno in parola, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riservi appositi spazi al ricordo dei bambini vittime di stragi, bombardamenti e crimini di guerra nonché alla divulgazione della cultura della pace, della solidarietà e della pacifica convivenza tra i popoli.
9/1579-A/3. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo è volto a riconoscere il 20 ottobre quale Giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre, questo il nuovo titolo derivante dalle modifiche approvate in sede referente, in memoria della data, il 20 ottobre 1944, in cui durante un bombardamento aereo sulla città di Milano e, precisamente, il quartiere di Gorla, un ordigno colpì la scuola elementare «Francesco Crispi», provocando la morte di 184 bambini e di 19 membri del personale scolastico;
la celebrazione, volta a conservare, rinnovare e diffondere la memoria per le bambine e i bambini martiri delle guerre e a rafforzare l'impegno per la pace, attribuisce alle scuole di ogni ordine e grado la facoltà di organizzare, nell'ambito della loro autonomia, manifestazioni pubbliche, cerimonie, studi, convegni e momenti comuni di ricordo e di riflessione sulla strage di Gorla e sulle piccole vittime di tutte le guerre, in particolare per promuovere una cultura della pace,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare ogni iniziativa e misura utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, affinché nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, anche attraverso incontri periodici con rappresentanti delle organizzazioni nazionali ed internazionali a sostegno dell'infanzia e della pace, letture ed esercitazioni scritte, al fine di esplorare e approfondire i temi della guerra e delle sue conseguenze, dell'accoglienza, della diversità e dei diritti fondamentali dei bambini, siano attivati e finanziati programmi e iniziative di promozione della cultura della pace e della giustizia tra i popoli che, in collaborazione con le suddette organizzazioni nazionali e internazionali impegnate a tali scopi, coinvolgano direttamente e attivamente gli alunni.
9/1579-A/4. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame ha lo scopo di istituire il «Giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla», volto a conservare e diffondere la memoria della tragedia che si è consumata nel quartiere milanese di Gorla il 20 ottobre 1944, quando un bombardamento alleato colpì la scuola elementare «Francesco Crispi» di Gorla, causando la morte di oltre duecento tra bambini e insegnanti;
la mattina di quel tragico 20 ottobre alcuni bombardieri americani B-24 decollarono dall'aeroporto di Castelluccio, nei pressi di Foggia, con l'obiettivo di colpire installazioni militari nell'area nord di Milano. A causa di un errore di calcolo, il bersaglio non fu raggiunto; tuttavia, venne comunque deciso di sganciare le bombe già armate. Furono così lanciate 342 bombe da 500 libbre sui quartieri milanesi di Gorla e Precotto, con oltre 80 tonnellate di esplosivo, causando la morte di più di 600 civili. Una delle bombe colpì la scuola elementare «Francesco Crispi», penetrando nel rifugio antiaereo sotterraneo e provocando la morte di circa 184 bambini e di 19 insegnanti;
la seconda guerra mondiale è stata segnata da un numero enorme di vittime civili, in particolare sul territorio italiano, dove i bombardamenti aerei colpirono duramente le popolazioni inermi; tra le vittime, come dimostrano tragicamente i fatti di Gorla, vi furono soprattutto bambini e giovani;
quanto accaduto a Gorla, infatti, non è stato l'unico episodio di sofferenza e perdite civili che ha colpito la nazione durante la seconda guerra mondiale. Tra il 1943 e il 1944 il territorio del Cassinate fu teatro della sanguinosa battaglia di Montecassino, una delle più cruente combattute sul suolo italiano durante la seconda guerra mondiale. La città e il monastero furono pesantemente bombardati, causando migliaia di vittime civili e militari. Le forze alleate, tra cui il 2° Corpo d'Armata polacco, affrontarono una dura resistenza tedesca lungo la linea Gustav, fino alla conquista definitiva del territorio il 18 maggio 1944. La battaglia è ricordata anche attraverso la celebre canzone polacca «Czerwone maki na Monte Cassino» («Papaveri rossi su Montecassino»), simbolo universale di memoria e sacrificio;
il 18 maggio di ciascun anno, sul territorio del Cassinate e segnatamente presso il Cimitero militare polacco di Montecassino, si svolgono le celebrazioni in ricordo della battaglia di Montecassino cui partecipano le Autorità italiane, i rappresentanti delle più alte cariche dello Stato polacco, i soldati del 2° Corpo d'Armata polacco residenti in Polonia e all'estero e le loro famiglie, i presidenti delle più grandi organizzazioni di veterani, nonché i rappresentanti delle organizzazioni combattentistiche nazionali, segnatamente l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e l'Associazione Nazionale Ciechi di Guerra; tuttavia, la giornata in ricordo della battaglia di Montecassino e della canzone «Czerwone Maki na Monte Cassino» («Papaveri rossi su Montecassino») non è stata ancora istituita con legge;
tenere vivo il ricordo di fatti storici che hanno segnato irrimediabilmente la vita di intere popolazioni e nazioni è fondamentale per evitare il rischio che nel tempo essi si possano ripetere,
impegna il Governo
in linea con le finalità del provvedimento in esame, a valutare l'opportunità di adottare le iniziative, anche normative, di competenza, volte a riconoscere il 18 maggio quale <<Giornata della battaglia di Montecassino e della canzone «Czerwone maki na Monte Cassino» («Papaveri rossi su Montecassino») nonché di promuovere azioni dirette ad incrementare le attività di tutela, di conservazione e valorizzazione del Sito di interesse storico-artistico denominato «I luoghi delle battaglie su Montecassino».
9/1579-A/5. Vinci.
DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO DELLA CARRIERA DIRIGENZIALE E DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (A.C. 2511-A)
A.C. 2511-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
NULLA OSTA
A.C. 2511-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo I
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150, IN MATERIA DI OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO PUBBLICO E DI EFFICIENZA E TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni del presente decreto assicurano, inoltre, l'efficacia e l'utilità dei sistemi di valutazione della performance individuale dei dirigenti, valorizzando le capacità manageriali quale leva abilitante per il funzionamento delle organizzazioni, e promuovono il ruolo della formazione, iniziale, continua e mirata, nella valutazione individuale del personale dirigenziale e non dirigenziale, che deve essere svolta attraverso l'individuazione delle priorità formative per il perfezionamento delle competenze tecniche e delle capacità personali e di quelle volte a garantire l'efficace svolgimento del ruolo di ciascun dipendente nell'ambito dell'organizzazione di cui fa parte e a valutare e valorizzare le potenzialità di ciascun lavoratore, in una prospettiva di crescita professionale, di sviluppo di carriera e di miglioramento delle capacità amministrative.
2-ter. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2-bis e per il progressivo superamento della semplice valutazione gerarchica e unidirezionale, i sistemi di valutazione della performance prevedono la progressiva partecipazione di una pluralità di soggetti, interni o esterni all'organizzazione, individuati dall'articolo 2, comma 1-bis, e un più stretto collegamento tra obiettivi individuali e collettivi per migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione e i servizi resi agli utenti».
2-quater. L'introduzione della partecipazione di soggetti esterni ai processi di valutazione avviene in modo graduale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione che tengano conto della dimensione dell'amministrazione e del grado di complessità dell'organizzazione del lavoro. L'apporto di soggetti esterni ha natura sussidiaria e non sostitutiva rispetto al giudizio del responsabile del personale».
PROPOSTE EMENDATIVE
EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
Al comma 1, capoverso 2-ter, sopprimere le parole: interni o esterni all'organizzazione,.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso, lettera b), sopprimere le parole: da parte degli utenti esterni di riferimento,.
1.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, capoverso 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali obiettivi, in particolare nel sistema delle autonomie locali, possono essere raggiunti mediante l'adozione sistematica delle Carte della qualità dei servizi.
*1.6. Zaratti.
*1.7. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Casu.
*1.8. Auriemma, Baldino, Penza, Alfonso Colucci.
A.C. 2511-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, perseguendo mediante ciò un obiettivo di coinvolgimento del personale e di promozione del senso di appartenenza e comunque perseguendo l'obiettivo di migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione e i servizi resi agli utenti»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. I sistemi di valutazione si compongono di una parte di obiettivi e di una parte relativa alle caratteristiche trasversali di cui all'articolo 9. Il Ministro per la pubblica amministrazione, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità per lo svolgimento e il bilanciamento della valutazione tra la parte degli obiettivi e la parte delle caratteristiche trasversali e per la graduale integrazione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance nonché gli strumenti e i criteri per assicurare l'oggettività della valutazione. La valutazione della performance si compone di:
a) una parte di valutazione collegiale tra dirigenti, nella quale, al fine di superare eventuali asimmetrie nelle scale di valutazione degli obiettivi e dei comportamenti del personale e perseguire l'obiettività della valutazione, sono previste specifiche fasi, preventive e successive;
b) ove possibile, una parte di valutazione riguardante la performance organizzativa di strutture, complesse o no, da parte degli utenti esterni di riferimento, ad esclusione delle unità organizzative che svolgono attività fuori del territorio nazionale».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 2.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: Il Ministro per la pubblica amministrazione, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le seguenti: Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione,.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, medesimo capoverso, medesimo periodo, la parola: stabilisce è sostituita dalle seguenti: sono stabiliti.
2.1. Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: sentite le confederazioni alle quali aderiscono le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,.
2.2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Casu, Zaratti.
Al comma 1, lettera b), capoverso, terzo periodo, lettera b), dopo le parole: da parte degli utenti esterni di riferimento aggiungere le seguenti: sull'effettiva efficacia del servizio.
2.7. Zaratti.
Al comma 1, lettera b), capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c) una parte di valutazione riguardante la performance organizzativa di strutture, complesse o no, in un'ottica di rafforzamento della valutazione a trecentosessanta gradi del personale, da parte del personale non dirigente nei confronti del personale dirigente.
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
d-quater) il personale di cui all'articolo 2, comma 1-bis, lettera c).
*2.4. Zaratti.
*2.5. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Casu.
*2.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
A.C. 2511-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per conseguire una valutazione complessiva e oggettiva della produttività organizzativa e individuale, la misurazione e la valutazione della performance sono realizzate attraverso sistemi che coinvolgano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, una pluralità di soggetti, interni ed esterni all'organizzazione»;
b) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il trattamento retributivo legato alla performance è progressivo e strettamente corrispondente, in termini percentuali, alla valutazione conseguita. Al fine di garantire alla valutazione effettività e progressività, non possono essere attribuiti, nell'ambito di ciascun ufficio dirigenziale generale o di livello corrispondente secondo il relativo ordinamento, punteggi apicali in misura superiore al 30 per cento delle valutazioni effettuate per ciascuna categoria o qualifica e il riconoscimento delle eccellenze di cui all'articolo 21 non può superare la misura del 20 per cento delle valutazioni apicali. Le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, sono destinate all'incremento delle risorse per la retribuzione della performance del personale non dirigenziale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e distribuite secondo le modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 3.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3.1. Penza, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: una pluralità di soggetti, interni ed esterni all'organizzazione aggiungere le seguenti: , ferme restando le attribuzioni della contrattazione collettiva in materia di partecipazione sulla individuazione dei criteri di valutazione.
3.2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Casu.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) il comma 3 è sostituito con il seguente:
«3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la pubblicità e la massima trasparenza del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, in ogni fase e atto del suo ciclo, assicurando, altresì, il principio del contraddittorio tra le parti».
3.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 4, le parole da: «strettamente connessi» fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: «connessi all'incentivazione dei dipendenti, alla valorizzazione del merito, alla garanzia di un'efficace erogazione dei servizi e al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi, nonché verificarne l'effettivo conseguimento».
3.4. Penza, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3.5. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Casu.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: Il trattamento retributivo legato alla performance fino a: sulla base degli indirizzi della con le seguenti: Le percentuali massime di riconoscimento dei punteggi apicali o per il riconoscimento delle eccellenze sono determinate dalla contrattazione collettiva nazionale. La retribuzione di risultato e le altre componenti del trattamento economico correlate alla performance sono attribuite in misura progressiva e proporzionale ai risultati conseguiti, secondo criteri di trasparenza e coerenza con i sistemi di misurazione e valutazione adottati. Nei confronti del personale che abbia evidenziato carenze significative nei risultati o nelle competenze valutate, viene in ogni caso attivata una procedura di contraddittorio con l'eventuale assistenza di una delle organizzazioni sindacali rappresentative per i rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale a scelta dal lavoratore, le cui modalità attuative sono determinate dalla contrattazione collettiva integrativa secondo gli indirizzi impartiti dalla.
*3.6. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Casu.
*3.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e strettamente corrispondente, in termini percentuali, alla valutazione conseguita.
3.9. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Casu.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: Al fine di garantire alla valutazione fino alla fine della lettera.
3.10. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al fine di implementare quanto previsto dal presente articolo e di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «per il periodo 2019-2021» sono soppresse.
*3.16. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
*3.17. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Casu.
A.C. 2511-A – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «definizione e assegnazione» sono inserite le seguenti: «, entro il primo trimestre di ogni anno,»;
b) alla lettera b), dopo la parola: «collegamento» sono inserite le seguenti: «, entro il termine di cui alla lettera a),».
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 4.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. I pareri e le valutazioni degli Organismi indipendenti di valutazione della performance conservano natura vincolante ai fini della misurazione della performance».
4.1. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Casu.
A.C. 2511-A – Articolo 5
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: «misurabili in termini» è inserita la seguente: «oggettivi,»;
b) alla lettera g), dopo le parole: «alla qualità delle risorse» sono inserite le seguenti: «umane, strumentali e finanziarie»;
c) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) determinati in numero tale da connotare le reali priorità in relazione ai risultati attesi per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione e dei servizi resi agli utenti e con peso correlato alla loro rilevanza;
g-ter) definiti, con riguardo alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e g-bis), in modo tale da consentire di ancorare la relativa valutazione a elementi in grado di assicurare il più alto grado di oggettività».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 5.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 5, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono aggiunte, in fine, le parole: «previo esperimento delle forme di partecipazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previste nei contratti».
5.1. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Casu.
Al comma 1, lettera c), capoverso g-ter), aggiungere, in fine, le parole: e di impatto sugli utenti.
5.2. Zaratti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Nella fase di definizione e aggiornamento annuale degli obiettivi di performance e dei relativi indicatori, le amministrazioni pubbliche assicurano adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative dei rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale, al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi organizzativi e le effettive condizioni operative e motivazionali del personale, nonché di valorizzare l'apporto conoscitivo dei lavoratori in ordine ai processi e alle criticità organizzative.
*5.3. Zaratti.
*5.4. Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
*5.5. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Casu.
A.C. 2511-A – Articolo 6
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle» sono sostituite dalle seguenti: «I titolari della valutazione, attraverso le», le parole: «e segnalano» sono sostituite dalle seguenti: «per valutare» e dopo le parole: «in corso di esercizio» sono inserite le seguenti: «da sottoporre»;
b) il secondo periodo è soppresso.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 6.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
Sopprimerlo.
*6.1. Zaratti.
*6.3. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Casu.
*6.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
A.C. 2511-A – Articolo 7
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 7.
(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «coerentemente con il sistema di misurazione e valutazione della performance in uso»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «previo parere» è inserita la seguente: «non»;
b) al comma 2:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance, di cui all'articolo 14, cui competono la proposta non vincolante sulla misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso nonché la proposta non vincolante di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo»;
2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per i dirigenti di vertice».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 7.
(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
Sopprimerlo.
*7.1. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Casu.
*7.2. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
*7.3. Zaratti.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
7.6. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
7.7. Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
7.10. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
A.C. 2511-A – Articolo 8
ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 8.
(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
1. All'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «attraverso il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione e dei servizi resi agli utenti».
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 8.
(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-bis) gli obiettivi individuali di performance, integrati da obiettivi di gruppo e da indicatori di risultato riferiti agli utenti e ai destinatari dei servizi».
8.1. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Casu.
A.C. 2511-A – Articolo 9
ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 9.
(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) ai livelli di formazione raggiunti dal personale dipendente, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili»;
2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, valorizzando il personale destinatario di incarichi di particolare rilevanza e complessità attraverso l'assegnazione di specifici obiettivi individuali strettamente connessi all'adeguato svolgimento di tali incarichi nonché alle potenzialità di ciascuno»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.1. La valutazione della performance individuale si compone, inoltre, della valutazione del potenziale e delle caratteristiche trasversali di seguito elencate:
a) la capacità di superare schemi consolidati e di realizzare flessibilità organizzativa orientata al risultato;
b) la capacità realizzativa;
c) la capacità di cooperazione interna ed esterna;
d) la capacità di agire velocemente con tempestività e decisione;
e) la capacità di costruire gruppi con elevate prestazioni e di valorizzare i propri collaboratori»;
c) al comma 2, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) alla capacità di assolvere a incarichi che prevedono obiettivi di particolare complessità;
b-ter) alla capacità di raggiungere gli obiettivi formativi assegnati».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 9.
(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.
Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera, dopo il capoverso 1.1, aggiungere il seguente:
1.2. Quando la valutazione della performance individuale o organizzativa si fonda su indicatori o criteri non quantitativi, il valutatore deve fornire una motivazione analitica del giudizio espresso, indicando gli elementi oggettivi e comportamentali considerati. In caso di esito negativo o di scostamenti significativi rispetto ai risultati attesi, viene in ogni caso attivata una procedura di contraddittorio con l'eventuale assistenza di una delle organizzazioni sindacali rappresentative per i rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale a scelta dal lavoratore, le cui modalità attuative sono determinate dalla contrattazione collettiva integrativa secondo gli indirizzi impartiti dalla contrattazione collettiva nazionale. La mancanza o l'insufficienza della motivazione rende la valutazione non valida ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato o di altri trattamenti premiali, determinando la corresponsione massima dei trattamenti economici correlati alla performance come previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa per il rispettivo ciclo di valutazione della performance.
*9.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
*9.2. Bonafè, Auriemma, Baldino, Penza, Casu.
*9.3. Zaratti, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:
d) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. La formazione del personale costituisce elemento di valutazione e deve essere strutturata mediante l'adozione di piani triennali, con riferimento all'effettiva applicazione delle competenze acquisite nello svolgimento delle mansioni».
9.4. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Casu.
A.C. 2511-A – Articolo 10
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 10.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo quanto previsto dall'articolo 14»;
b) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) i collegi di cui all'articolo 2, comma 1-bis, lettera a);
d-ter) gli utenti esterni di riferimento di cui all'articolo 2, comma 1-bis, lettera b), tramite appositi strumenti di valutazione».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 10.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
10.1. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso d-ter), dopo le parole: 1-bis, lettera b) aggiungere le seguenti: , coerentemente con le valutazioni dello staff e dei gruppi di lavoro,.
10.2. Zaratti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 12 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Alle organizzazioni sindacali rappresentative dei rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale sono garantite da parte delle amministrazioni pubbliche destinatarie delle misure del presente articolo adeguate forme di partecipazione alla fase di raccolta e trasmissione delle osservazioni utili alla misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, con particolare riguardo agli aspetti attinenti al benessere organizzativo, alla qualità delle relazioni interne e all'efficacia dei processi di lavoro».
*10.3. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Casu.
*10.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
*10.5. Zaratti.
A.C. 2511-A – Articolo 11
ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 11.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione della performance)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riforma degli organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV), di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rafforzamento del controllo della performance, dell'indipendenza e della terzietà del controllo, anche mediante il ricorso a organismi esterni di valutazione composti da professionisti specializzati nel settore delle risorse umane e della valutazione della performance nonché dai soggetti titolari di interessi (stakeholder) rispetto alle funzioni dell'amministrazione di riferimento e dalla collettività per le amministrazioni territoriali;
b) incompatibilità, per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di far parte di organismi esterni di valutazione nell'ambito della medesima amministrazione o in enti o società da questa vigilate, controllate o partecipate;
c) introduzione di meccanismi di rotazione negli incarichi che prevedano l'indicazione, da parte dell'autorità politica, del solo presidente dell'organo collegiale e il sorteggio per l'individuazione degli altri componenti;
d) divieto di partecipare a organi collegiali insieme con soggetti che hanno già fatto parte del medesimo collegio;
e) obbligo di garantire, nell'ambito del collegio, una composizione che garantisca l'eterogeneità della provenienza dei componenti in relazione allo specifico ruolo o categoria di provenienza, assicurando un bilanciamento delle competenze all'interno di ciascun collegio;
f) obbligatorietà della forma collegiale dell'OIV per le amministrazioni centrali e per quelle di maggiori dimensioni, assicurando il rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 11 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
g) coinvolgimento, nell'attribuzione degli incarichi nell'ambito degli OIV, del più ampio numero possibile di soggetti iscritti nel relativo albo, prevedendo la possibilità di attribuire un numero massimo di due incarichi contestuali per i dipendenti pubblici e di quattro per i dipendenti di datori di lavoro privati;
h) definizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei requisiti di elevata professionalità ed esperienza necessari per l'iscrizione nell'albo dei componenti degli organismi di valutazione;
i) definizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei criteri per l'individuazione, per le amministrazioni pubbliche, degli stakeholder di riferimento e della partecipazione della collettività, alla valutazione delle amministrazioni territoriali;
l) assicurazione della piena indipendenza e autonomia del processo di valutazione esterno, nel rispetto delle metodologie e dei criteri definiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
m) previsione, per le amministrazioni di minori dimensioni e per gli enti locali, di procedimenti semplificati di valutazione esterna, correlati alla realtà dimensionale dell'ente, anche ricorrendo a forme di valutazione associata e alla costituzione di nuclei in ambito provinciale e metropolitano che sostengano gli enti locali nei loro processi di valutazione delle performance organizzative e individuali;
n) previsione che gli OIV delle amministrazioni centrali trasmettano annualmente al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Camere un rapporto sintetico sui risultati della valutazione effettuata, evidenziando lo stato, le modalità e i risultati dell'attuazione delle disposizioni degli articoli 28, comma 1-quinquies, e 28-bis, comma 8-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotti, rispettivamente, dagli articoli 12 e 13 della presente legge;
o) previsione che i componenti degli OIV partecipino, senza diritto di voto, alle commissioni di valutazione di cui all'articolo 28, comma 1-quinquies, e all'articolo 28-bis, comma 8-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotti, rispettivamente, dagli articoli 12 e 13 della presente legge, allo scopo di coadiuvarle nell'imparziale e trasparente attuazione delle disposizioni attuative dell'accesso alla dirigenza di prima e seconda fascia mediante sviluppo di carriera;
p) conferma dell'autonomia regolamentare e organizzativa degli enti locali ai fini del sistema dei controlli interni di cui all'articolo 147 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di decreto legislativo è successivamente acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura di cui al comma 3 e dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2.
6. Il Governo, nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, adotta le norme regolamentari per l'attuazione o l'esecuzione dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 11.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione della performance)
Sopprimerlo.
*11.1. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Casu.
*11.2. Penza, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci.
*11.3. Zaratti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La delega di cui al comma 1 assicura l'istituzione di un albo pubblico dei valutatori e la neutralità finanziaria dei nuclei provinciali di supporto.
11.8. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Casu.
A.C. 2511-A – Articolo 12
ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo II
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 12.
(Modifiche in materia di accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia)
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e mediante sviluppo di carriera»;
b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
«1-ter. L'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene:
a) per il 50 per cento dei posti disponibili, sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate, attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione;
b) per il 20 per cento dei posti disponibili, sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate, per concorso pubblico indetto dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) o dalle singole amministrazioni, rivolto ai soggetti in possesso dei titoli di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla dirigenza;
c) per il 30 per cento dei posti disponibili, sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate, mediante sviluppo di carriera del personale non dirigenziale in servizio presso l'amministrazione che bandisce la procedura e appartenente ai ruoli delle amministrazioni di cui al presente comma, che abbia maturato, complessivamente, almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato nell'area dei funzionari o almeno due anni di servizio a tempo indeterminato nell'area del personale di elevata qualificazione, fermo restando il possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla dirigenza»;
c) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. Le disposizioni del comma 1-ter non si applicano agli enti di cui all'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
1-quinquies. Le procedure di sviluppo di carriera destinate al personale di cui al comma 1-ter, lettera c), sono bandite e svolte dalle singole amministrazioni nel rispetto dei princìpi di imparzialità, pubblicità e trasparenza e si articolano:
a) in una prima fase selettiva e comparativa, finalizzata a individuare, sui posti disponibili, i soggetti ai quali conferire un incarico dirigenziale non generale temporaneo. Tale selezione è basata:
1) sulla valutazione comparativa dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, anche con riferimento alla valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, ove conferenti con l'oggetto dell'incarico, della performance individuale, delle capacità organizzative e delle attitudini evidenziate nei cinque anni precedenti, per il personale dell'area dei funzionari, o nei due anni precedenti, per quello dell'area del personale di elevata qualificazione, secondo le modalità di cui al comma 1-sexies;
2) sullo svolgimento di una prova scritta e orale;
b) in una seconda fase di osservazione e valutazione dello svolgimento dell'incarico temporaneo per un periodo di almeno quattro anni, nel corso dei quali il dirigente incaricato è valutato in ordine ai risultati conseguiti, sotto i profili della performance sia individuale sia organizzativa, al raggiungimento degli obiettivi, anche assegnati ai dipendenti dell'ufficio presso cui ha svolto l'incarico temporaneo, e alle capacità manageriali possedute.
1-sexies. La selezione per il conferimento temporaneo degli incarichi di cui al comma 1-quinquies, lettera a), è affidata ad una commissione indipendente composta da sette componenti, di cui quattro dirigenti di livello generale appartenenti ai ruoli o in servizio presso l'amministrazione che ha indetto la procedura o personale di livello dirigenziale in servizio presso la stessa amministrazione, anche se appartenente a ruoli o carriere pubblicistiche diversi, o, in mancanza, di altra amministrazione, e due professionisti qualificati nella valutazione e selezione del personale (assessor), provenienti da un'amministrazione diversa da quella procedente o dal settore privato, e presieduta da un dirigente generale di ruolo proveniente da un'altra amministrazione ovvero da personale di livello dirigenziale appartenente a ruoli o carriere pubblicistiche diversi. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente di livello non generale della stessa amministrazione che ha bandito la procedura. Non possono in ogni caso fare parte della commissione dirigenti in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione. Restano fermi i casi di incompatibilità previsti per la partecipazione alle commissioni di concorso. I componenti della commissione sono estratti a sorte attraverso il Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter, e non possono far parte della commissione per due volte consecutive. Ai lavori della commissione partecipano, senza diritto di voto, il dirigente gerarchicamente sovraordinato a ciascun candidato, con funzioni di relatore, e un componente dell'organismo indipendente di valutazione, con funzioni di supporto. Ai fini della valutazione di cui al comma 1-quinquies, lettera a), la commissione tiene conto di un colloquio di esclusivo carattere esperienziale-attitudinale e motivazionale, della valutazione di performance conseguita dal candidato nei cinque anni precedenti o nei due anni di servizio nell'area del personale di elevata qualificazione, della complessità degli obiettivi assegnati e di quelli conseguiti, di una relazione dettagliata, sottoscritta dal dirigente sovraordinato al candidato, dalla quale devono emergere anche indicatori di carattere comportamentale concernenti le capacità di leadership e le attitudini manageriali del singolo candidato, nonché dei risultati della prova di cui al comma 1-quinquies, lettera a), numero 2). Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
1-septies. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 1-quinquies non possono avere durata superiore a tre anni e sono rinnovabili una sola volta, previa la necessaria valutazione favorevole della commissione di cui al comma 1-sexies sull'attività svolta nell'espletamento dell'incarico.
1-octies. L'inserimento nei ruoli della dirigenza di seconda fascia consegue all'esito favorevole dell'osservazione e valutazione dell'incarico dirigenziale temporaneo conferito e rinnovato con la procedura di cui ai commi 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies ed esercitato per un periodo di almeno quattro anni con valutazione finale positiva dell'attività svolta in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla dimostrazione di adeguate attitudini e capacità manageriali. La predetta valutazione finale della procedura di sviluppo di carriera è affidata a una nuova commissione composta e nominata secondo la procedura di cui al comma 1-sexies. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. In caso di mancato rinnovo dell'incarico di cui al primo periodo o di esito negativo della valutazione finale, la posizione dirigenziale viene resa disponibile per una nuova procedura da svolgere ai sensi dei commi 1-quinquies e 1-sexies.
1-novies. Le regioni e gli enti locali possono avvalersi delle procedure di cui ai commi da 1-ter a 1-octies, individuando i livelli dirigenziali ivi indicati secondo i rispettivi ordinamenti. Resta fermo che il dirigente sovraordinato al candidato, di cui al comma 1-sexies, deve essere individuato nel superiore gerarchico-funzionale del medesimo candidato»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, sono definiti:
a) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
b) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze professionali di servizio maturate in Italia o all'estero presso istituzioni dell'Unione europea o presso organizzazioni internazionali;
c) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso;
d) le modalità di svolgimento della fase selettiva della procedura di sviluppo di carriera di cui al comma 1-quinquies, in particolare definendo la struttura e i contenuti minimi della prova nonché le capacità teoriche e pratiche oggetto di verifica e i titoli di studio e professionali valutabili;
e) il termine di durata delle attività di selezione;
f) i criteri per l'assegnazione degli obiettivi individuali ai soggetti titolari dell'incarico dirigenziale temporaneo di cui al comma 1-quinquies nella fase di osservazione e valutazione;
g) i criteri e le modalità di valutazione dello svolgimento dell'incarico ai sensi dei commi da 1-quinquies a 1-octies;
h) i criteri, i requisiti per l'iscrizione e le modalità di funzionamento di un albo, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'individuazione dei professionisti, pubblici o privati, esperti nella valutazione del personale, da utilizzare quali componenti esterni e assessor per le procedure di cui ai commi 1-sexies, 1-septies e 1-octies»;
e) al comma 6:
1) al primo periodo, le parole: «dei concorsi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei corsi-concorsi di cui al comma 1-ter, lettera a),»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio della funzione dirigenziale da parte del predetto personale è preceduto dallo svolgimento di un periodo di tirocinio e dal tutoraggio da parte di dirigenti con maggiore anzianità di servizio, da svolgere presso l'amministrazione di destinazione, commisurato alla concreta esperienza lavorativa pregressa e comunque di durata non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno».
2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento delle disposizioni regolamentari vigenti, al fine di adeguarle alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 12.
(Modifiche in materia di accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia)
Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, medesimo capoverso:
alla lettera b), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento;
alla lettera c), sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento;
alla lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: . La procedura di sviluppo di carriera mantiene natura concorsuale, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione.
12.1. Casu, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, medesimo capoverso, lettera c), sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
12.2. Zaratti.
Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, lettera c), dopo le parole: almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato nell'area dei funzionari aggiungere le seguenti: , ovvero almeno tre anni di servizio a tempo indeterminato in altra area professionale, maturati presso uffici amministrativi, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,.
12.3. D'Alessio.
Al comma 1, lettera c), capoverso 1-quinquies, lettera a), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
1) sullo svolgimento di una prova scritta e orale;
2) successivamente allo svolgimento delle prove di cui al numero 1), sulla valutazione dei titoli posseduti, delle esperienze professionali e della performance individuale, sulla base di criteri oggettivi, predeterminati e uniformi, definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica e dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale;.
*12.4. Zaratti.
*12.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, lettera c), capoverso 1-sexies, dopo il quinto periodo, aggiungere i seguenti: In ogni caso i componenti della commissione sono tenuti a dichiarare, prima dell'inizio dei lavori, l'assenza di rapporti di collaborazione, frequentazione o subordinazione con i candidati nei cinque anni precedenti la procedura, a pena di nullità della nomina. In presenza di tali rapporti, il commissario è obbligato ad astenersi. La violazione dell'obbligo di astensione comporta la decadenza immediata e l'invalidità delle valutazioni espresse.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, medesimo capoverso, sesto periodo:
sostituire la parola: partecipano con la seguente: partecipano;
sopprimere le parole: il dirigente gerarchicamente sovraordinato a ciascun dipendente, con funzioni di relatore, e.
**12.9. Zaratti.
**12.10. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Casu.
**12.11. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, lettera c), capoverso 1-septies, sostituire le parole da: tre anni fino alla fine del capoverso con le seguenti: un anno e non sono rinnovabili. Durante detto periodo, il dirigente ha diritto all'incarico secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale e svolge le funzioni dirigenziali nel pieno delle proprie prerogative, e viene collocato, ai fini del mantenimento del posto occupato precedentemente nell'organico del personale non dirigente, in posizione di aspettativa. Al termine di tale periodo, il dirigente viene integrato nell'organico dell'ente di appartenenza, salvo recesso dello stesso; l'amministrazione di appartenenza sottoscrive il contratto a tempo indeterminato, che si perfeziona senza necessità di periodo di prova, salva la risoluzione del rapporto di lavoro, motivata da valutazione negativa, e ricollocazione nella precedente posizione del lavoratore.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, capoverso 1-octies, primo periodo, sostituire le parole: un periodo di almeno quattro anni con le seguenti: il medesimo periodo della durata dell'incarico di cui al comma 1-septies.
*12.13. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
*12.14. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Casu.
Al comma 1, lettera d), capoverso 5, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: comma 2.
12.15. Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, lettera d), capoverso 5, dopo le parole: su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali rappresentative per i rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale.
*12.16. Penza, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci.
*12.17. Zaratti.
*12.18. Casu, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera d), capoverso 5, dopo le parole: su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: sentite le confederazioni alle quali aderiscono le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
12.19. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Casu.
Al comma 2, dopo le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiungere le seguenti: acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale,.
12.20. Zaratti.
A.C. 2511-A – Articolo 13
ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 13.
(Modifiche in materia di accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia)
1. All'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia avviene, per il 50 per cento dei posti disponibili, attraverso procedure di concorso per titoli ed esami e, per il rimanente 50 per cento, mediante sviluppo di carriera dal ruolo dirigenziale di seconda fascia, dopo almeno cinque anni, anche non continuativi, di servizio nel ruolo dirigenziale. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione relativa ai posti da ricoprire mediante concorso»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Per la copertura dei posti dirigenziali generali riservati allo sviluppo di carriera del personale dei ruoli dirigenziali di seconda fascia, si applicano le procedure selettive e comparative di cui all'articolo 28, commi da 1-quinquies a 1-octies, ad esclusione della prova di cui al numero 2) della lettera a) del comma 1-quinquies.
8-ter. L'inserimento nei ruoli della dirigenza di prima fascia consegue all'esito favorevole dell'osservazione e valutazione dell'incarico dirigenziale generale temporaneo conferito e rinnovato con la procedura di cui al comma 8-bis ed esercitato per un periodo di almeno cinque anni, con valutazione finale positiva dell'attività svolta in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla dimostrazione di adeguate capacità di leadership e attitudini manageriali. La predetta valutazione finale della procedura di sviluppo di carriera è affidata a una nuova commissione nominata secondo la procedura di cui all'articolo 28, comma 1-sexies. In caso di mancato rinnovo dell'incarico dirigenziale generale temporaneo o di esito negativo della valutazione finale, la posizione dirigenziale viene resa disponibile per una nuova procedura da svolgere ai sensi del comma 8-bis del presente articolo.
8-quater. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, sono definite le modalità di svolgimento delle procedure di accesso al ruolo della dirigenza di prima fascia di cui al comma 8-bis del presente articolo».
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 13.
(Modifiche in materia di accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia)
Al comma 1, lettera c), capoverso 8-quater, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: comma 2.
13.5. Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
A.C. 2511-A – Articolo 14
ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 14.
(Ulteriori disposizioni in materia di incarichi dirigenziali)
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
«1-quater. In relazione alle responsabilità formative, di valutazione del potenziale e di valorizzazione del personale posto alle proprie dipendenze, ciascun dirigente redige annualmente una relazione, predisposta sulla base di criteri e indicatori standardizzati individuati dal Dipartimento della funzione pubblica, in cui indica il personale ritenuto idoneo ad assumere funzioni dirigenziali o, comunque, superiori a quelle rivestite. Di tale relazione è dato motivatamente conto nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 28»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti locali, gli incarichi dirigenziali a termine di cui all'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno comunque una durata non superiore a quella del mandato del sindaco in carica alla data del conferimento»;
c) al comma 6-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e gli enti locali applicano i commi 6 e 6-bis secondo i rispettivi ordinamenti».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 14.
(Ulteriori disposizioni in materia di incarichi dirigenziali)
Sopprimerlo.
*14.1. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Casu.
*14.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Le relazioni annuali dei dirigenti sul personale idoneo a funzioni dirigenziali sono soggette al controllo dell'OIV. Gli atti sono accessibili ai dipendenti interessati e non possono essere utilizzati per conferimenti fiduciari di incarichi.
14.7. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Casu.
A.C. 2511-A – Articolo 15
ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 15.
(Disposizioni transitorie e di coordinamento)
1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia avviene attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28-bis».
2. Il personale dirigenziale di seconda fascia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha maturato un periodo di almeno ventiquattro mesi nello svolgimento di un incarico dirigenziale di livello generale transita nella prima fascia, senza svolgere le procedure di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 13 della presente legge, qualora maturi cinque anni di svolgimento di un incarico di direzione di uffici dirigenziali di livello generale o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto legislativo n. 165 del 2001, senza essere incorso nelle misure previste dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, nel limite dei posti disponibili ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di un posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni di incarico e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 15.
(Disposizioni transitorie e di coordinamento)
Sopprimerlo.
*15.1. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Casu.
*15.2. Penza, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Le disposizioni transitorie relative al passaggio alla prima fascia dirigenziale non producono effetti automatici e sono subordinate a una verifica positiva di merito da parte dell'OIV e del Dipartimento della funzione pubblica.
15.4. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Casu.
A.C. 2511-A – Articolo 16
ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Capo III
DISPOSIZIONI PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Art. 16.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 2.
Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: e delle commissioni parlamentari competenti,.
2.3. Zaratti.
ART. 3.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: Il trattamento retributivo legato alla performance fino a: sulla base degli indirizzi della con le seguenti: Le percentuali massime di riconoscimento dei punteggi apicali o per il riconoscimento delle eccellenze sono determinate dalla contrattazione collettiva nazionale. La retribuzione di risultato e le altre componenti del trattamento economico correlate alla performance sono attribuite in misura progressiva e proporzionale ai risultati conseguiti, secondo criteri di trasparenza e coerenza con i sistemi di misurazione e valutazione adottati. Nei confronti del personale che abbia evidenziato carenze significative nei risultati o nelle competenze valutate, viene in ogni caso attivata una procedura di contraddittorio con l'eventuale assistenza di una delle organizzazioni sindacali rappresentative per i rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale a scelta dal lavoratore, le cui modalità attuative sono determinate dalla contrattazione collettiva integrativa secondo gli indirizzi impartiti dalla.
3.8. Zaratti.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: superiore al 30 per cento con le seguenti: superiore al 40 per cento;
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: misura del 20 per cento con le seguenti: misura del 30 per cento.
3.11. Zaratti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al fine di implementare quanto previsto dal presente articolo e di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, all'articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «per il periodo 2019-2021» sono soppresse.
3.15. Zaratti.
ART. 7.
Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: e con le valutazioni dello staff e dei gruppi di lavoro.
7.4. Zaratti.
Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso lettera a), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: proposta non vincolante con le seguenti: proposta vincolante.
7.9. Zaratti.
ART. 12.
Al comma 1, lettera c), capoverso 1-quinquies, lettera b), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, capoverso 1-octies, primo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni.
12.8. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso 1-septies, sostituire le parole da: tre anni fino alla fine del capoverso con le seguenti: un anno e non sono rinnovabili. Durante detto periodo, il dirigente ha diritto all'incarico secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale e svolge le funzioni dirigenziali nel pieno delle proprie prerogative, e viene collocato, ai fini del mantenimento del posto occupato precedentemente nell'organico del personale non dirigente, in posizione di aspettativa. Al termine di tale periodo, il dirigente viene integrato nell'organico dell'ente di appartenenza, salvo recesso dello stesso; l'amministrazione di appartenenza sottoscrive il contratto a tempo indeterminato, che si perfeziona senza necessità di periodo di prova, salva la risoluzione del rapporto di lavoro, motivata da valutazione negativa, e ricollocazione nella precedente posizione del lavoratore.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, capoverso 1-octies, primo periodo, sostituire le parole: un periodo di almeno quattro anni con le seguenti: il medesimo periodo della durata dell'incarico di cui al comma 1-septies.
12.12. Zaratti.
ART. 14.
Sopprimerlo.
14.3. Zaratti.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, primo periodo, dopo le parole: della funzione pubblica, aggiungere le seguenti: e validata da parte di organismi terzi e indipendenti,.
14.5. Zaratti.
ART. 15.
Sopprimerlo.
15.3. Zaratti.