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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 2 febbraio 2026

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 2 febbraio 2026.

  Albano, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battilocchio, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Boschi, Braga, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, De Maria, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Rixi, Roccella, Romano, Scerra, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zoffili.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 30 gennaio 2026 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale:

  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025» (2778).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   IV Commissione (Difesa):

  CHIESA ed altri: «Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di competenze del personale infermieristico militare e del personale militare non sanitario addetto al soccorso nonché di coordinamento con il Servizio sanitario nazionale nelle attività operative svolte in situazioni di emergenza nel territorio nazionale» (2719) Parere delle Commissioni I, V, VII, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

   XII Commissione (Affari sociali):

  S. 1531. – CIOCCHETTI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma» (approvata dalla XII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (813-B) Parere delle Commissioni I, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Cancellazione dall'ordine del giorno di una proposta di legge d'iniziativa popolare.

  Dalla verifica e dal computo delle firme dei sottoscrittori della proposta di legge d'iniziativa popolare: «Legge Zuncheddu ed altri su risarcimento vittime di giustizia» (2755), effettuati ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, è risultato che la proposta medesima non possiede i requisiti previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione.

  La proposta di legge deve quindi ritenersi non validamente presentata e sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2026, concernente l'approvazione, con prescrizioni, del piano annuale 2025-2026 della società Wind Tre Spa relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (procedimento n. 753/2025).

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero delle imprese e del made in Italy, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2024/1252 (COM(2025) 946 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 30 gennaio 2026, ha trasmesso le seguenti relazioni concernenti il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono trasmesse alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   relazione, predisposta dal Ministero della salute, concernente il seguito del documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera (atto Camera Doc XVIII-bis, n. 70) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/2865 per quanto riguarda le date di applicazione e le disposizioni transitorie (COM(2025) 526 final) e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 e (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici (COM(2025) 531 final);

   relazione, predisposta dal Ministero della salute, concernente il seguito del documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera (atto Camera Doc XVIII-bis, n. 72) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per le sostanze chimiche e che modifica i regolamenti (CE) n. 1907/2006, (UE) n. 528/2012, (UE) n. 649/2012 e (UE) 2019/1021 (COM(2025) 386 final).

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio - EGF/2025/006 BE/Audi (COM(2026) 2 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dalla Commissione europea.

  La Commissione europea, in data 28 e 29 gennaio 2026, ha trasmesso i seguenti documenti, che sono trasmessi alle sottoindicate Commissioni:

   documento C(2026) 505 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 70) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/2865 per quanto riguarda le date di applicazione e le disposizioni transitorie (COM(2025) 526 final) e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 e (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici (COM(2025) 531 final) - alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   documento C(2026) 564 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della X Commissione (Attività produttive) (Doc. XVIII, n. 25) in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM(2025) 95 final) - alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 30 gennaio 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in merito alla determinazione, ai sensi dell'articolo 540, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, della data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali di cui all'articolo 537 di tale accordo (COM(2026) 44 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 44 final – Annex);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della 237ª sessione del Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) per quanto riguarda il previsto emendamento dell'annesso 13, Aircraft Accident and Incident Investigation (COM(2026) 49 final).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 30 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Afragola (Napoli), Cartoceto (Pesaro e Urbino), Castelletto D'Orba (Alessandria), Fauglia (Pisa), Luco dei Marsi (L'Aquila), San Giovanni in Fiore (Cosenza), Sant'Agata de' Goti (Benevento) e Ticineto (Alessandria).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI MORFINO ED ALTRI N. 1-00518 E FERRARI ED ALTRI N. 1-00539 CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DIGITALE DI GENERE

Mozioni

   La Camera,

   premesso che:

    1) la violenza contro le donne viene definita «violenza di genere» per sottolinearne la natura strutturale. Questa comprende tutti gli atti di violenza che provocano o potrebbero provocare danni o sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche o economiche, compresa la minaccia di metterli in pratica. Rientrano in tale nozione la violenza sessuale, le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati, aborti o sterilizzazione forzati, tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, stalking molestie sessuali, l'istigazione all'odio, fino agli episodi di femminicidio;

    2) negli ultimi anni, in Italia come a livello internazionale, si è registrato un incremento allarmante di episodi relativi ad un nuovo tipo di violenza: quella digitale di genere, che va dalla diffusione non consensuale di immagini intime (revenge porn) alle campagne d'odio, di derisione e di violenza sui social, fino alla creazione di siti e community che normalizzano e incentivano comportamenti sessisti e misogini; nonché lo stalking online e le molestie online;

    3) queste condotte colpiscono la dignità delle persone, compromettono la loro libertà di espressione e di autodeterminazione, provocano danni psicologici profondi e, nei casi più estremi, possono sfociare in tragedie irreversibili;

    4) la diffusione di contenuti sessisti e discriminatori sul web attraverso le piattaforme digitali rappresenta una delle forme più gravi e insidiose di violenza contemporanea. La rete internet, che dovrebbe essere uno spazio di libertà e condivisione, viene troppo spesso utilizzata per alimentare odio, denigrazione e sfruttamento, in particolare nei confronti delle donne;

    5) i social media e le piattaforme di condivisione, grazie all'interconnessione globale tra le reti informatiche e di telecomunicazione, hanno la capacità di rendere virali in brevissimo tempo i contenuti più vari amplificando, ove esercitata, l'impatto della violenza;

    6) il fenomeno della violenza di genere specie su ragazze e giovani donne per mezzo della rete internet, in quanto tale è tristemente noto da più di vent'anni nel nostro Paese, come sono ormai acclarati gli effetti devastanti sulle vittime, quali ansia, depressione, vergogna, perdita di fiducia e in casi estremi, pensieri suicidi e disturbo da stress post-traumatico (Ptsd);

    7) nel corso di 25 anni tanto è stato sicuramente fatto, specie in termini di implementazione del quadro normativo di contrasto, ma ancora tanto si deve fare: ciò è dimostrato dai fatti pressoché quotidiani di cronaca che dimostrano, nonostante i più recenti interventi normativi in materia, l'esigenza di una sempre maggiore tutela dei diritti e dei bisogni dei minori, delle minori e delle donne vittime di violenza, anche adeguata alle nuove sfide dell'era digitale;

    8) i primi video che sconvolsero il Paese sono stati prodotti e condivisi tra la fine degli anni novanta e i primi anni duemila, in corrispondenza dell'introduzione dei modem 56k al grande pubblico, quando ancora internet aveva un uso modesto e una tecnologia che oggi definiremmo arcaica;

    9) nel frattempo la rete internet è cambiata come sono cambiate le tecnologie a servizio della produzione di contenuti, in particolare, il dibattito odierno verte sull'avvento in larga scala dell'intelligenza artificiale e dei suoi innumerevoli utilizzi;

    10) oggi non sono quantificabili i siti e le altre piattaforme che a livello globale non solo permettono la trasmissione di suddetti contenuti ma che addirittura lucrano su questa terribile pratica;

    11) anche in questo caso registriamo tristemente che tali tecnologie vengono utilizzate per la produzione di contenuti sessuali, senza alcuna consapevolezza da parte di chi, suo malgrado, diventa oggetto di questi prodotti digitali, scambiati e venduti con la velocità che ha oggi la rete;

    12) ultima, nell'elenco degli avvenimenti che hanno sconvolto in primis le vittime e successivamente l'opinione pubblica, è stata la notizia secondo cui la piattaforma Phica.eu ha promosso la diffusione non consensuale di immagini sessualmente esplicite, con attività estorsive ai danni delle vittime. Tali immagini, in alcuni casi, sono state anche manipolate per mezzo di sistemi di intelligenza artificiale attraverso tecnologie deepfake;

    13) i deepfake, come ben chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali sono foto, video e audio creati grazie a software di intelligenza artificiale che, partendo da contenuti reali (immagini e audio), riescono a modificare o ricreare, in modo estremamente realistico, le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo e a imitare fedelmente una determinata voce;

    14) le tecniche usate sono simili a quelle delle varie app con cui si può modificare la morfologia del volto, invecchiarlo, cambiare genere ed altro. La materia di partenza sono sempre i veri volti, i veri corpi e le vere voci delle persone, trasformati però in «falsi» digitali;

    15) particolari tipologie di deepfake, detti dal Garante deepnude, riguardano persone ignare di essere rappresentate nude, in pose discinte o situazioni compromettenti o addirittura in contesti pornografici. Con la tecnologia del deepnude, infatti, i visi delle persone (compresi soggetti minori) possono essere «innestati», utilizzando appositi software, sui corpi di altri soggetti, nudi o impegnati in pose o atti di natura esplicitamente sessuale. È anche possibile prendere immagini di corpi vestiti e «spogliarli», ricostruendo l'aspetto che avrebbe il corpo sotto gli indumenti e creando immagini altamente realistiche;

    16) l'Italia, in quanto Paese fondatore dell'Unione europea e firmatario delle principali convenzioni internazionali in materia di diritti umani (tra cui la Convenzione di Istanbul), ha il dovere di dotarsi di strumenti normativi adeguati a prevenire e contrastare ogni forma di violenza di genere, anche nella dimensione digitale;

    17) nel nostro ordinamento, uno dei più recenti e significativi interventi legislativi in materia è rappresentato dalla legge n. 69 del 2019, cosiddetto «Codice Rosso» – adottato nel corso del Governo Conte I – allo scopo di porre un efficace e immediato argine alla violenza contro le donne, predisponendo strumenti per consentire allo Stato di intervenire con tempestività al fine di stroncare sul nascere l'azione criminosa, così da evitare che la stessa produca epiloghi nefasti;

    18) il Codice rosso, infatti, è intervenuto sul codice penale, sul codice di procedura penale, sul cosiddetto codice antimafia e sull'ordinamento penitenziario, al fine di inasprire la repressione penale della violenza domestica e di genere, mirando ad introdurre ulteriori disposizioni di tutela delle vittime;

    19) la legge ha anche introdotto nel codice penale quattro nuovi delitti, tra cui – per quel che ci occupa – il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate cosiddetto revenge porn. È previsto anche l'intervento urgente del Garante per la protezione dei dati personali entro 48 ore in caso di rischio di diffusione (articolo 144-bis del Codice privacy, come modificato nel 2021). Tuttavia, si constata che tali strumenti non arrivano a fornire una tutela giuridica adeguata rispetto ai casi di produzione e condivisione organizzata di deepfake e non risolvono i colli di bottiglia sulla rimozione rapida e «stay-down» su piattaforme e siti esteri;

    20) a livello dell'Unione europea, il Digital services act (regolamento 2022/2065) è pienamente applicabile dal 17 febbraio 2024 e in Italia il coordinatore dei servizi digitali è Agcom, che ha avviato la prima relazione sull'attività nel 2025. Il Dsa introduce ordini di rimozione dalle autorità e canali di «notice & action» più efficaci (incluse «trusted flaggers»), con sanzioni fino al 6 per cento del fatturato globale per inadempienze;

    21) nel 2024 è stato approvato il regolamento (Ue) 2024/1689 – «AI Act», che prevede obblighi di trasparenza e di etichettatura per i contenuti sintetici («deepfake»), con fasi applicative scaglionate fino al 2 agosto 2026. Tuttavia, l'AI Act non penalizza di per sé la produzione non consensuale di deepfake erotici né definisce procedure di rimozione rapida: serve dunque un coordinamento nazionale che integri AI Act e Dsa con fattispecie penali/civili mirate e procedure di enforcement rapide;

    22) in recepimento del su citato AI Act la legge 23 settembre 2025, n. 132 ha, invero, introdotto «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», che reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale;

    23) per quel che ci occupa, il provvedimento ha individuato, tra i rischi dell'IA, anche quelli penali, di cui all'articolo 26 dell'atto. Alla luce di ciò, è stato modificato l'articolo 61 del codice penale con l'introduzione di due circostanze aggravanti, una comune («qualora il reato sia commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale»), l'altra a effetto speciale: l'impiego dell'IA nel delitto di attentati contro i diritti politici del cittadino (articolo 294 del codice penale). Inoltre, è stato introdotto l'articolo 612-quater, ovvero il nuovo reato di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale (cosiddetto deepfake), punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Infine, sono state introdotte specifiche circostanze aggravanti per l'impiego dell'IA nei reati di aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile) e di manipolazione del mercato (articolo 185 Tuif) e modifiche alla disciplina del plagio di opere artistiche;

    24) assume rilievo in materia anche la direttiva (Ue) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce norme per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica (articolo 1), in quanto rappresentano una violazione dei diritti fondamentali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (considerando 3). In particolare, al fine precipuo di fornire una base giuridica uniforme a livello dell'Unione europea per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, la direttiva attribuisce maggiore rilievo al ruolo delle nuove tecnologie come strumento che rende più agevoli o più gravi le offese riconducibili alla violenza contro le donne o alla violenza domestica. Per tali ragioni, la stessa intende garantire un livello minimo di protezione in tutta l'Unione, prevedendo specifici obblighi di incriminazione e di tutela in senso ampio a carico degli Stati membri, con specifico riferimento anche alla materia della violenza digitale domestica. Tra questi si segnala la criminalizzazione dei fatti di: condivisione non consensuale di immagini intime; pedinamento cibernetico; molestie online; l'istigazione cibernetica all'odio o alla violenza. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 14 giugno 2027;

    25) la legge 13 giugno 2025, n. 91 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea» – legge di delegazione europea 2024, oltre a consentire il recepimento di 20 direttive e l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a 21 regolamenti europei, ha anche incluso, a completamento della struttura del provvedimento, nell'Allegato A, ulteriori 21 direttive che, ai fini del loro recepimento nell'ordinamento nazionale, non necessitano di specifici principi o criteri di delega. Tra queste, vi è proprio la su citata direttiva (Ue) 1385/2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;

    26) il Governo in carica è autorizzato, dunque, a recepire la richiamata direttiva (in quanto contenuta nell'Allegato A) nel nostro ordinamento tramite l'emanazione di decreti legislativi. Tuttavia, si consideri che la concreta criminalizzazione di alcune condotte previste dalla direttiva potrebbe risultare problematica per alcuni principi fondamentali che regolano la materia penale, a partire da quelli di necessaria offensività e di determinatezza. Per questo, fin dalle premesse della direttiva, si precisa che dovrebbero essere oggetto di criminalizzazione solo le forme più gravi di violenza online, intese come le condotte che possono provocare danni gravi, anche psicologici alla vittima, oppure a condotte che possono indurre la vittima a temere seriamente per la propria incolumità o per quella delle persone a carico (considerando 18);

    27) occorre che il legislatore intervenga sulla materia della violenza digitale in maniera strutturata ed omogenea per apprestare una tutela concretamente efficace, nel rispetto – da un lato, dei principi fondanti del nostro ordinamento penale e, dall'altro – degli obblighi europei;

    28) in ambito di prevenzione e rimozione, esistono iniziative tecniche come StopNCII.org, basate su hash-matching dei contenuti intimi non consensuali, oggi adottate da principali piattaforme (Meta, eccetera), ma manca un polo nazionale che le integri in modo obbligatorio e interoperabile con le autorità italiane;

    29) risulta urgente e socialmente necessario rafforzare e velocizzare l'introduzione di misure che evitino e sanzionino la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, anche se prodotti con le nuove tecnologie dell'IA;

    30) rafforzare il diritto alla proprietà delle immagini e della propria voce;

    31) definire giuridicamente tutte queste nuove modalità virtuali di violenza ai danni delle persone anche sfruttando la moderna tecnologia per fermare la diffusione di questi contenuti con particolare riferimento al blocco di quella massa anonima di utenti difficilmente individuabile che fa girare impunemente questi contenuti;

    32) la vera sfida rimane l'applicazione pratica delle norme nell'ambiente digitale globale, nonché un robusto cambiamento sociale che permetta alle persone di rendersi conto della gravità di alcune condotte, dei rischi insiti nella produzione e nella condivisione della propria immagine su internet nonché una educazione sessuo-affettiva in tutte le scuole quale fondamentale intervento preventivo alla violenza di genere;

    33) la violenza contro le donne è un fenomeno complesso e per comprenderlo e contrastarlo in modo efficace va considerato il contesto delle norme sociali e culturali in cui si sviluppa, nonché i linguaggi adottati per comunicarle;

    34) nonostante i risultati conseguiti a più livelli nella lotta alla violenza di genere, gli strumenti giuridici a disposizione sono generali e non armonizzati, la raccolta dei dati in materia è limitata e non sistematica, invero, mancano ancora dati specifici ufficiali per quel che riguarda le forme di violenza online,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative normative al fine di procedere ad un rapido aggiornamento generale della disciplina nazionale alla luce delle nuove disposizioni euro-unitarie relative al contrasto della violenza digitale di genere, alla prevenzione della diffusione di immagini intime non consensuali e alla loro rimozione, nonché al rafforzamento della tutela delle vittime, di cui al regolamento (Ue) 2022/2065 (Dsa), il regolamento (Ue) 2024/1689 (AI Act), ed il regolamento (Ue) 2016/679 (Gdpr);

2) a monitorare gli effetti applicativi e l'efficacia delle misure introdotte con i più recenti interventi legislativi approvati dal Parlamento, tra cui il disegno di legge contenente «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», e segnatamente, l'efficacia in concreto delle disposizioni penalistiche introdotte, tra cui il nuovo reato di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale (cosiddetto deepfake) di cui all'articolo 612-quater del codice penale, al fine di valutare ulteriori interventi volti all'adeguamento della disciplina rispetto agli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;

3) ad intervenire in materia di politica criminale adottando iniziative di carattere normativo volte a novellare il codice penale per colmare le lacune emerse dall'applicazione concreta della fattispecie ex articolo 612-ter (cosiddetto revenge porn), al fine di adeguarlo alle finalità specifiche della su citata direttiva (Ue) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;

4) ad adoperarsi a tutti i livelli per garantire la protezione delle vittime e l'accesso agevolato alla giustizia, ivi inclusa la richiesta di canali di segnalazione accessibili e sicuri, compresa la segnalazione online;

5) ad assumere iniziative per favorire, per quanto di competenza, la prevenzione dei casi di violenza digitale di genere e l'intervento precoce, ivi inclusi, programmi d'intervento per prevenire la commissione dei reati in materia di violenza digitale di genere e la recidiva;

6) a promuovere, per quanto di competenza, protocolli tra le diverse istituzioni (Asl, Ordine degli psicologi, avvocati/e e procure) per proteggere le vittime del reato in condizioni di particolare vulnerabilità, attraverso anche l'istituzione di tavoli interistituzionali che si riuniscano periodicamente per affrontare gli ostacoli che ancora oggi devono affrontare le donne che denunciano violenze subite o minacciate, nonché la costituzione presso le procure di sportelli di ascolto delle vittime, gestiti dall'ordine degli psicologi;

7) in linea con gli obblighi assunti a livello europeo, ad assumere iniziative al fine di destinare, con il primo provvedimento utile, specifiche risorse volte a finanziare progetti per la formazione obbligatoria di tutti gli operatori che a causa del loro lavoro possono entrare in contatto con le vittime di reati di violenza digitale di genere, ivi inclusi magistrati, avvocati, assistenti sociali, Ctu, polizia postale e carabinieri, polizia municipale e personale sanitario;

8) ad adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a istituire presso l'Agcom un punto di contatto unico per la violenza digitale di genere che operi in raccordo con la polizia postale, le procure, il Garante per la protezione dei dati personali e il Dipartimento per le pari opportunità, al fine di coordinare le segnalazioni verso i prestatori di servizi di hosting e piattaforme;

9) ad assumere iniziative di competenza per definire e rilasciare lo status di «segnalatore attendibile» (trusted flagger) a soggetti qualificati ai sensi del Digital services act, regolamento (Ue) 2022/2065, con particolare riferimento ai contenuti deepnude;

10) ad assumere iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a favorire la rimozione nonché la disabilitazione nel minore tempo possibile di tecnologie vigenti anche adottando misure di hash-matching e fingerprinting;

11) ad adottare iniziative per istituire presso il dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il contrasto della violenza digitale di genere per finanziare campagne di educazione al consenso e all'alfabetizzazione digitale nelle scuole e università, i progetti di ricerca su rilevazione automatica di NCII/deepfake e watermarking, in coerenza con l'AI Act;

12) ad adoperarsi a tutti i livelli, anche mediante iniziative di carattere normativo, per introdurre percorsi in modo sistemico continuativo di istruzione primaria e secondaria, di educazione affettiva e sessuale, fornendo giovani gli strumenti necessari per disporre di un alfabeto gentile delle emozioni, affinché siano grado di riconoscere queste ultime;

13) ad assumere iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte ad introdurre in modo strutturato la figura dello psicologo scolastico, come una figura di collegamento tra tutti i soggetti in campo, scuola, famiglia, servizi sociosanitari, docenti e alunni/e, per poter riconoscere e supportare un disagio e dare centralità e attenzione alla salute mentale di studenti e studentesse; nonché ad introdurre in tutte le scuole di ogni ordine e grado, il servizio di coordinamento pedagogico, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo;

14) ad adottare iniziative di competenza per istituire presso il Ministero della giustizia una banca dati per il monitoraggio e la raccolta dati relativi ai procedimenti penali in materia di violenza di genere, con specifico riguardo a quella digitale.
(1-00518) «Morfino, Conte, Riccardo Ricciardi, Appendino, D'Orso, Ascari, Pavanelli, Alfonso Colucci, Donno, Auriemma, Ilaria Fontana, Torto, Perantoni, Quartini, L'Abbate, Caramiello, Scerra, Pellegrini, Marianna Ricciardi, Dell'Olio, Carotenuto, Cherchi, Fede, Gubitosa, Iaria, Giuliano, Francesco Silvestri, Sergio Costa, Carmina, Cantone, Cafiero De Raho, Alifano, Cappelletti, Bruno, Ferrara, Tucci, Di Lauro, Santillo, Baldino, Amato, Orrico, Aiello, Caso, Traversi, Sportiello».


   La Camera,

   premesso che:

    1) cyberstalking, deepfake pornografici e manipolazione di immagini con intelligenza artificiale, molestie e revenge porn, sextortion rappresentano solo alcune delle forme che può assumere la violenza di genere digitale; si è di fronte ad una forma di violenza in rapida espansione che negli ultimi anni ha assunto proporzioni allarmanti in tutto il mondo; il nostro Paese non fa purtroppo eccezione, anche complici l'anonimato garantito dalla rete, l'avvento dell'intelligenza artificiale e l'assenza di leggi efficaci capaci di reprimere gli abusi e proteggere le vittime;

    2) la violenza digitale è violenza reale: non resta confinata online ma si riversa velocemente e pervasivamente nella vita delle donne, con conseguenze fisiche, psicologiche, economiche e professionali; l'abuso che nasce in rete può generare paura, indurre al silenzio e all'isolamento, danneggiare reputazioni e carriere, fino ad arrivare, nei casi peggiori, al suicidio, alla violenza fisica e al femminicidio; talvolta la violenza presenta i caratteri della persecuzione, che viene esercitata su piattaforme digitali attraverso la sorveglianza continua ed indesiderata online, ma anche con l'intrusione nella sfera personale e il controllo persistente delle attività e dei contatti della vittima; spesso gli atti violenti possono includere aggressioni verbali, minacce, intimidazioni, molestie o diffusione di informazioni false, commenti denigratori;

    3) si tratta di uno spazio, quello digitale, tra i più insidiosi e ad alto impatto espansivo nel quale si manifestano forme di violenza legate al linguaggio misogino, alle molestie, allo stupro digitale e alla diffusione non consensuale di immagini intime, nonché al fenomeno dei cosiddetti deep fake porn, cresciuto esponenzialmente con l'avvento dell'intelligenza artificiale;

    4) tra gli atti persecutori rientra anche la divulgazione pubblica di informazioni personali relative ad un soggetto, senza il suo consenso (dati sensibili, indirizzi o dettagli sulla vita personale);

    5) non molto tempo fa è emersa la sconcertante notizia secondo cui i siti «Phica.net» e «Mia moglie» sarebbero stati utilizzati come piattaforme per la diffusione sistematica e organizzata di immagini e video a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso delle vittime, spesso accompagnata da condotte di ricatto ed estorsione finalizzate a ottenere denaro o ulteriori contenuti intimi;

    6) secondo quanto riportato, una parte rilevante di tale materiale sarebbe stata manipolata o generata artificialmente attraverso l'uso di tecnologie di intelligenza artificiale, incluse tecniche di alterazione dei volti e dei corpi, rendendo particolarmente complessa la rimozione dei contenuti e amplificando in modo significativo il danno psicologico, sociale e reputazionale subito dalle persone coinvolte;

    7) l'uso sempre più esteso delle piattaforme digitali ha trasformato profondamente le relazioni sociali, facendo emergere nuove forme di violenza che incidono sulla dignità, sulla libertà e sulla sicurezza delle persone, in particolare delle donne;

    8) gli strumenti per perpetrare tali violenze sono spesso di facile accesso e accompagnati da materiali formativi reperibili online; nella quasi totalità dei casi le vittime sono donne, mentre gli autori risultano prevalentemente uomini e tali condotte rispondono a dinamiche di dominio, controllo e affermazione di potere sul genere femminile; ambienti virtuali apparentemente neutri o presentati come spazi di libertà di opinione si configurano in realtà come incubatori di ostilità verso le donne, favorendo la radicalizzazione del linguaggio d'odio e la normalizzazione della violenza di genere;

    9) si registra una crescente diffusione di comunità digitali caratterizzate da narrazioni misogine e violente, incluse quelle riconducibili alla cosiddetta manosphere, ai gruppi Incel e alle teorie red pill, che alimentano stereotipi, disinformazione e modelli di maschilità tossica;

    10) tali dinamiche colpiscono in modo particolare soggetti fragili e giovani, esposti al rischio di radicalizzazione e di interiorizzazione di modelli violenti;

    11) la rete è divenuta, in numerosi casi, un luogo di aggressione sistematica e di impunità percepita, anche a causa dell'anonimato e della difficoltà di identificazione degli autori;

    12) il regolamento (UE) 2022/2065 (Digital services Act) rappresenta un avanzamento significativo, ma richiede una piena ed efficace attuazione nazionale, soprattutto a tutela delle singole vittime e dei minori;

    13) studi e ricerche indipendenti segnalano una crescente esposizione di adolescenti e minori a contenuti pornografici, d'odio, misoginia e violenza di genere online;

    14) l'educazione digitale, affettiva e al rispetto di genere costituisce uno strumento essenziale di prevenzione e di cittadinanza democratica,

impegna il Governo:

1) ad assumere la violenza di genere online come priorità strutturale dell'azione di Governo, riconoscendone la natura sistemica e il nesso diretto con la violenza contro le donne anche fuori dalla rete;

2) ad adottare iniziative di competenza volte a potenziare in modo vincolante le politiche di prevenzione, a partire dal sistema educativo, introducendo stabilmente nei programmi scolastici e universitari percorsi obbligatori di educazione sessuo-affettiva, digitale e al rispetto di genere, nonché di alfabetizzazione ai media e all'uso critico delle tecnologie digitali, nonché a promuovere l'inserimento, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, di un Piano per l'educazione all'affettività digitale e alla prevenzione della violenza informatica di genere, volto a sviluppare competenze trasversali in materia di parità, rispetto, consenso e uso consapevole delle tecnologie digitali, prevenendo e contrastando fenomeni quali molestie online, diffusione non consensuale di immagini intime, cyberstalking, deepfake e altre forme di abuso digitale, prevedendo attività curricolari ed extracurricolari adeguate all'età degli studenti, l'individuazione di un referente scolastico per la prevenzione della violenza informatica e digitale di genere, il coinvolgimento delle famiglie e della comunità educante, nonché il monitoraggio e la valutazione degli interventi realizzati, assicurando a tal fine adeguate risorse finanziarie, anche mediante l'istituzione di un apposito fondo dedicato;

3) ad adottare iniziative volte a stanziare risorse e prevedere protocolli per la formazione gratuita da destinare a chi opera nei centri antiviolenza, con particolare riguardo alla violenza digitale;

4) ad adottare iniziative volte a rafforzare in maniera significativa il quadro normativo e sanzionatorio contro l'istigazione all'odio, le discriminazioni, la violenza di genere e le molestie online, riconoscendo alle vittime di reati informatici il diritto soggettivo alla rimozione immediata dei contenuti lesivi, mediante procedure semplificate e tempi certi, prevedendo sanzioni amministrative elevate in caso di inadempimento;

5) ad adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a dare piena e rigorosa attuazione al regolamento (UE) 2022/2065 (Digital services Act), rafforzando i poteri di vigilanza e controllo delle autorità competenti e prevedendo forme di responsabilità aggravata per le piattaforme che non adottino misure efficaci di prevenzione e contrasto della violenza di genere online;

6) ad adottare iniziative normative volte a consentire all'autorità giudiziaria, con decreto motivato, la cooperazione diretta e immediata dei fornitori di servizi digitali stabiliti all'estero, ai fini dell'acquisizione dei dati informatici necessari all'identificazione degli autori di reati contro la dignità della persona commessi online, prevedendo sequestri tempestivi dei contenuti e sanzioni amministrative in caso di mancata o incompleta collaborazione;

7) ad adottare iniziative normative volte a prevedere l'obbligo, per i fornitori di servizi digitali e le piattaforme di grandi dimensioni, di adottare sistemi tecnici di prevenzione della ripubblicazione di contenuti illeciti già segnalati dalle vittime, inclusi meccanismi di scansione dei codici hash anche in caso di contenuti modificati o rielaborati;

8) ad adottare iniziative normative volte a garantire, in conformità ai protocolli internazionali e alla Convenzione di Budapest sul cybercrime, la trasmissione entro termini certi e non superiori a 48 ore dei dati utili all'identificazione degli autori di reati informatici, su provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e nel rispetto delle garanzie costituzionali;

9) ad adottare iniziative normative volte a introdurre meccanismi di responsabilità rafforzata e progressiva per le piattaforme digitali che, in presenza di reiterate violazioni, non intervengano tempestivamente nella rimozione di contenuti, gruppi o account recidivi coinvolti in pratiche di violenza di genere, misoginia, sfruttamento e hate speech;

10) ad adottare iniziative di competenza volte a contrastare in modo esplicito e strutturato la diffusione e la normalizzazione di contenuti misogini e violenti, incluse le reti riconducibili alla cosiddetta manosphere, ai gruppi Incel e alle teorie red pill, anche attraverso interventi sui sistemi di raccomandazione e amplificazione algoritmica;

11) ad istituire un tavolo tecnico permanente sui reati digitali e la violenza di genere online, composto da magistrati, forze dell'ordine, avvocati, esperti informatici, rappresentanti delle autorità indipendenti e del mondo accademico, con funzioni di monitoraggio, analisi e proposta normativa;

12) a promuovere, in coerenza con gli obblighi assunti a livello europeo, iniziative volte a garantire la formazione obbligatoria, continua e specialistica degli operatori che, per ragioni professionali, entrano in contatto con le vittime di violenza digitale e informatica di genere, al fine di rafforzarne le competenze giuridiche, tecniche e psicosociali, con particolare riferimento al riconoscimento delle diverse forme di abuso online, alla corretta acquisizione e conservazione delle prove digitali, alla tutela della riservatezza e alla protezione delle vittime, assicurando a tal fine lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, anche mediante l'attivazione di programmi formativi specifici, con particolare riferimento all'avvocatura, agli operatori delle forze dell'ordine, della polizia postale, dell'amministrazione della giustizia, dei servizi sociali e sanitari, al personale che opera nei centri antiviolenza;

13) ad adottare iniziative volte a garantire adeguate risorse finanziarie e organizzative finalizzate a coprire le gravi scoperture di organico del personale della giustizia – magistratura, personale amministrativo, esperti, psicologi ed altri – e di pubblica sicurezza necessarie ad assicurare la tempestività della risposta e dell'azione preventiva dello Stato nel contrasto alla violenza informatica, con particolare riguardo alla violenza di genere;

14) ad adottare iniziative volte ad istituire un fondo nazionale per le vittime di reati informatici, con particolare riguardo alla violenza di genere, destinato a coprire spese legali, psicologiche e di bonifica digitale, nonché a finanziare campagne di prevenzione e formazione, e ad attivare sportelli territoriali per la tutela digitale in collaborazione con la Polizia postale, il Garante per la protezione dei dati personali e gli enti del terzo settore;

15) ad adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a definire standard chiari, uniformi e vincolanti per la verifica dell'età degli utenti online, nel rispetto della protezione dei dati personali, rafforzando in modo effettivo la tutela dei minori e l'applicazione del principio di esperienza appropriata all'età;

16) a sostenere e finanziare la ricerca indipendente, la raccolta di dati disaggregati per genere ed età e il monitoraggio continuo del fenomeno della violenza di genere online, al fine di orientare le politiche pubbliche, le scelte regolatorie e gli interventi normativi futuri, nonché a dare piena e completa attuazione alla legge 5 maggio 2022, n. 53, «Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere».
(1-00539) «Ferrari, Schlein, Braga, Forattini, Ghio, Boldrini, Malavasi, Girelli, Casu, Orfini, Pandolfo, Serracchiani, Filippin, Lai, Romeo, Fornaro, Toni Ricciardi, Scotto, Prestipino, Simiani, Graziano, Mauri, Morassut, Lacarra, Manzi, Roggiani, Cuperlo, Tabacci, Furfaro, Marino, Guerra, Merola, D'Alfonso, Berruto, Curti, Evi, Gribaudo, Laus, De Maria, Andrea Rossi, Pastorino, Bakkali».