XIX LEGISLATURA
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 2396 E DDL N. 2429
Ddl n. 2396 – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
Tempo complessivo: 15 ore e 40 minuti, di cui:
• discussione sulle linee generali: 8 ore;
• seguito dell'esame: 7 ore e 40 minuti
| Discussione generale | Seguito dell'esame | |
| Relatore | 10 minuti | 20 minuti |
| Governo | 20 minuti | 20 minuti |
| Richiami al Regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 20 minuti | |
| Interventi a titolo personale | 1 ora e 22 minuti |
55 minuti
(con il limite massimo di 11 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 5 ore e 58 minuti | 5 ore e 35 minuti |
| Fratelli d'Italia | 43 minuti | 47 minuti |
| Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 47 minuti | 53 minuti |
| Lega – Salvini premier | 36 minuti | 35 minuti |
| Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 35 minuti | 33 minuti |
| MoVimento 5 Stelle | 41 minuti | 43 minuti |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 32 minuti | 26 minuti |
| Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 32 minuti | 26 minuti |
| Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 31 minuti | 22 minuti |
| Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 30 minuti | 25 minuti |
| Misto: | 31 minuti | 25 minuti |
| Minoranze Linguistiche | 18 minuti | 14 minuti |
| +Europa | 13 minuti | 11 minuti |
Ddl n. 2429 – Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare
Tempo complessivo: 15 ore e 40 minuti, di cui:
• discussione sulle linee generali: 8 ore;
• seguito dell'esame: 7 ore e 40 minuti.
| Discussione generale | Seguito dell'esame | |
| Relatore | 10 minuti | 20 minuti |
| Governo | 20 minuti | 20 minuti |
| Richiami al Regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 10 minuti | |
| Interventi a titolo personale | 1 ora e 22 minuti |
57 minuti
(con il limite massimo di 11 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 5 ore e 58 minuti | 5 ore e 43 minuti |
| Fratelli d'Italia | 43 minuti | 47 minuti |
| Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 47 minuti | 54 minuti |
| Lega – Salvini premier | 36 minuti | 36 minuti |
| Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 35 minuti | 34 minuti |
| MoVimento 5 Stelle | 41 minuti | 44 minuti |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 32 minuti | 27 minuti |
| Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 32 minuti | 27 minuti |
| Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 31 minuti | 23 minuti |
| Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 30 minuti | 26 minuti |
| Misto: | 31 minuti | 25 minuti |
| Minoranze Linguistiche | 18 minuti | 14 minuti |
| +Europa | 13 minuti | 11 minuti |
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta
del 4 febbraio 2026.
Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bisa, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Cappellacci, Carloni, Carotenuto, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fossi, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giaccone, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Montaruli, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Scotto, Semenzato, Serracchiani, Siracusano, Sportiello, Tajani, Tenerini, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zoffili.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bisa, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Montaruli, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Semenzato, Serracchiani, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zoffili.
Annunzio di proposte di legge.
In data 3 febbraio 2026 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
PITTALIS: «Modifica all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di collocazione insulare degli istituti penitenziari destinati ai detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione» (2781).
Sarà stampata e distribuita.
Annunzio di proposte di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
In data 3 febbraio 2026 sono state presentate alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 99, terzo comma, della Costituzione, le seguenti proposte di legge:
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Misure di integrazione sociale e strumenti di partecipazione dei cittadini stranieri» (2782);
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Modifica all'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, concernente l'indicazione del codice alfanumerico dei contratti collettivi nazionali di lavoro nelle comunicazioni telematiche in materia di infortuni sul lavoro dirette all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» (2783).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge CESA: «Disposizioni in materia di accesso delle persone anziane alle cure palliative e alla terapia del dolore» (2344) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Ciocchetti.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali)
S. 1661. – «Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» (approvato dal Senato) (2773) Parere delle Commissioni V e VII;
S. 1662. – «Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» (approvato dal Senato) (2774) Parere delle Commissioni V e VII;
S. 1669. – «Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» (approvato dal Senato) (2775) Parere delle Commissioni V e VII.
VII Commissione (Cultura)
MARCHETTI ed altri: «Riconoscimento del motociclo “Vespa Piaggio” quale patrimonio culturale nazionale» (2020) Parere delle Commissioni I, V, IX e X;
AMORESE ed altri: «Disposizioni concernenti la denominazione degli anni del corso di studi del liceo classico» (2705) Parere delle Commissioni I e V.
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 508).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).
Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 febbraio 2026, ha trasmesso la seguente relazione concernente il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi:
relazione, predisposta dal Ministero della difesa, concernente il seguito del documento della 3a Commissione (Affari esteri) del Senato (atto Senato Doc XVIII, n. 25) in merito alla comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Preservare la pace – Tabella di marcia sulla prontezza alla difesa per il 2030 (JOIN(2025) 27 final).
Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 2 e 3 febbraio 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/1244 per quanto riguarda la semplificazione di talune prescrizioni e la riduzione degli oneri amministrativi (COM(2025) 981 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 3 febbraio 2026;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per sveltire le valutazioni ambientali (COM(2025) 984 final), corredata del relativo allegato (COM(2025) 984 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 3 febbraio 2026;
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla messa a disposizione dell'Italia dell'assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106 (COM(2026) 58 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IV (Difesa) e X (Attività produttive);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla messa a disposizione della Grecia dell'assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106 (COM(2026) 59 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IV (Difesa) e X (Attività produttive).
La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sospende l'applicazione delle norme relative alla designazione del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per le batterie e i rifiuti di batterie e per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2025) 982 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 3 febbraio 2026, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 3 febbraio 2026.
La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che sospende l'applicazione delle norme relative alla designazione dei rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore per i rifiuti, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i rifiuti di plastica monouso (COM(2025) 983 final), la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda la semplificazione di talune prescrizioni per l'istituzione dell'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione (COM(2025) 985 final) e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 e (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e la riduzione degli oneri amministrativi (COM(2025) 986 final), già trasmesse dalla Commissione europea e assegnate, in data 3 febbraio 2026, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), sono altresì assegnate alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 3 febbraio 2026.
La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui veicoli aziendali puliti (COM(2025) 994 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 3 febbraio 2026, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 3 febbraio 2026.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la medesima comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce le misure necessarie all'attuazione del protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM(2025) 759 final);
Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio, agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma, agli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio e che abroga le decisioni 2003/77/CE e 2008/376/CE (COM(2025) 760 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio la strategia per l'Unione dei dati – Sbloccare i dati per l'IA (COM(2025) 835 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su un piano dell'UE per la salute cardiovascolare: il piano «Cuori sicuri» (COM(2025) 1024 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Nuovo Bauhaus europeo: dalla visione alla realizzazione (COM(2025) 1026 final).
Trasmissione dalla Regione
Emilia-Romagna.
Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettera pervenuta in data 29 gennaio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il rendiconto, per l'anno 2025, relativo alla contabilità speciale n. 5699, concernente le attività connesse agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Trasmissione dal Garante
del contribuente per la Liguria.
Il Garante del contribuente per la Liguria, con lettera in data 4 febbraio 2026, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Liguria, riferita all'anno 2025.
Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).
Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 13, commi 1, 2, 5 e 6, della legge 13 giugno 2025, n. 91, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2024/2809, per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (378).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 16 marzo 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 24 febbraio 2026.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Iniziative di competenza per rafforzare l'attrattività del sistema universitario e della ricerca e per promuovere percorsi di carriera dei ricercatori universitari fondati sul merito e sulla qualità scientifica – 3-02472
TASSINARI, BICCHIELLI, DALLA CHIESA, MULÈ, BARELLI, ARRUZZOLO, BAGNASCO, BATTILOCCHIO, BATTISTONI, BELLOMO, BENIGNI, DAVIDE BERGAMINI, DEBORAH BERGAMINI, BOSCAINI, CALDERONE, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CAROPPO, CASASCO, CASTIGLIONE, CATTANEO, CORTELAZZO, ENRICO COSTA, D'ATTIS, DE MONTE, DE PALMA, FASCINA, GATTA, GENTILE, LOVECCHIO, MANGIALAVORI, MARROCCO, MAZZETTI, MINARDO, NEVI, ORSINI, PAGANO, PATRIARCA, PELLA, PIERRO, PITTALIS, POLIDORI, ROSSELLO, RUBANO, PAOLO EMILIO RUSSO, SACCANI JOTTI, SALA, SORTE, SQUERI e TENERINI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
i ricercatori rappresentano una risorsa fondamentale per la crescita culturale, sociale ed economica del Paese, contribuendo con le proprie competenze, idee e capacità di innovazione allo sviluppo della conoscenza e alla competitività del sistema produttivo;
è, pertanto, necessario garantire a chi ha maturato elevate professionalità nella ricerca condizioni adeguate per poterle mettere stabilmente al servizio del Paese, rafforzando l'attrattività del sistema universitario e della ricerca e agevolando il reclutamento dei giovani studiosi, anche provenienti dall'estero;
per fare questo è necessario investire sulle persone, flessibilizzare i percorsi di formazione e di ricerca e sviluppare nuove competenze, secondo un paradigma innovativo, improntato alla programmazione responsabile e alla pianificazione sostenibile delle risorse finanziarie da parte degli atenei –:
quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per valorizzare ulteriormente il personale della ricerca, rafforzando l'attrattività del sistema universitario e della ricerca e sostenendo, attraverso interventi mirati, percorsi di carriera fondati sul merito e sulla qualità scientifica.
(3-02472)
Iniziative volte a garantire la continuità delle attività di ricerca, con particolare riferimento ai progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di valorizzare le professionalità e le competenze acquisite dal personale delle università e degli enti di ricerca – 3-02473
GRIPPO, PASTORELLA, BENZONI, D'ALESSIO, SOTTANELLI e BONETTI. —Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha destinato 11,44 miliardi di euro al rafforzamento del sistema nazionale della ricerca e dell'innovazione, attraverso il finanziamento di strumenti quali i centri nazionali, i partenariati estesi, gli ecosistemi dell'innovazione, le infrastrutture di ricerca e le infrastrutture tecnologiche di innovazione;
tali misure hanno consentito l'avvio di programmi di ricerca ad elevato contenuto scientifico e tecnologico, fondati, per la prima volta, su modelli di governance integrati e forme strutturate di collaborazione tra università, enti pubblici di ricerca e imprese, con l'obiettivo di rafforzare il trasferimento tecnologico, l'industrializzazione dei risultati della ricerca e la competitività del sistema produttivo nazionale;
nell'attuazione dei suddetti interventi sono stati attivati migliaia di contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo A, borse di dottorato, assegni di ricerca e posizioni di tecnologi, determinando un incremento del personale giovane impiegato in attività di ricerca applicata e industriale e contribuendo alla formazione di nuove competenze altamente qualificate in ambiti strategici, quali la transizione digitale, la transizione ecologica, le scienze della vita, i materiali avanzati e l'intelligenza artificiale applicata a tutti gli ambiti disciplinari, inclusi quelli umanistici, delle scienze sociali, politiche e giuridiche;
considerato che i finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono per loro natura a termine e soggetti a scadenze ravvicinate, concentrate tra il 2025 e il 2026, si profila il rischio di una cessazione non programmata delle attività progettuali e, conseguentemente, di una dispersione del capitale umano formato, con effetti negativi sulla continuità scientifica dei progetti e sull'efficacia complessiva dell'investimento pubblico realizzato;
senza un'adeguata programmazione strutturale e misure di consolidamento delle reti tra sistema universitario, enti di ricerca e imprese, tale scenario potrebbe tradursi in una nuova fase di precarizzazione del lavoro scientifico e in una perdita di competenze strategiche e di giovani talenti, riducendo la capacità del Paese di partecipare con continuità ai principali programmi europei di ricerca e innovazione;
tale situazione si aggiunge ad una carenza cronica di adeguati finanziamenti che ha portato a situazioni di precariato con perdita di talenti e fuga dei giovani da università, Cnr ed enti di ricerca, considerando che anche gli esigui stanziamenti della legge di bilancio per il 2026 non permetteranno una vera tutela delle professionalità maturate –:
come intenda garantire la continuità delle attività di ricerca, in particolar modo dei progetti avviati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, attraverso procedure di valutazione trasparenti e meritocratiche da avviare nel più breve tempo possibile anche al fine di valorizzare le professionalità e le competenze straordinarie acquisite, grazie a questi progetti, dal personale delle università e degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.
(3-02473)
Elementi e iniziative in merito al livello di avanzamento degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi universitari – 3-02474
BIGNAMI, ANTONIOZZI, GARDINI, MAULLU, MONTARULI, RUSPANDINI, AMORESE, CANGIANO, COLOMBO, DI MAGGIO, MATTEONI, MOLLICONE, PERISSA e ROSCANI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
l'insufficienza dell'offerta abitativa e l'aumento dei canoni di locazione stanno assumendo, in molte città universitarie, caratteri emergenziali, incidendo in modo diretto sulla possibilità per gli studenti di scegliere dove studiare e di sostenere i costi della permanenza;
tali criticità risultano particolarmente evidenti in grandi poli universitari, dove il caro affitti, anche in relazione alla pressione dell'ospitalità turistica, ha alimentato un acceso confronto istituzionale e sollevato preoccupazioni circa il rischio di una progressiva espulsione degli studenti dai centri urbani;
l'Italia continua a registrare un trend negativo rispetto alla media europea per il numero di posti letto destinati agli studenti universitari, con marcate differenze territoriali che rischiano di ampliare ulteriormente le diseguaglianze nell'accesso all'università;
per affrontare tali criticità, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della missione 4, componente 1, ha previsto una riforma dedicata all'housing universitario, fissando l'obiettivo vincolante della messa a disposizione di 60.000 nuovi posti letto, quale condizione essenziale per il rafforzamento del diritto allo studio;
va considerata la scadenza, ormai prossima, del target del Piano nazionale di ripresa e resilienza e la necessità di assicurare un efficace coordinamento tra le diverse misure adottate a livello normativo e finanziario –:
quale sia allo stato attuale il livello di avanzamento complessivo degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di housing universitario e quali misure siano state adottate per assicurare il conseguimento di un target così importante per assicurare ai giovani italiani il diritto di accedere alla formazione superiore, anche grazie alla disponibilità di soluzioni abitative adeguate.
(3-02474)
Iniziative normative in materia di università telematiche, al fine di assicurare lo svolgimento degli esami in presenza – 3-02475
PICCOLOTTI, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI e ZARATTI. —Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
in Italia, attualmente, vi sono 11 atenei telematici. La norma che ne ha reso possibile l'esistenza è la legge 27 dicembre del 2002, n. 289. Il decreto ministeriale del 17 aprile 2003 ha definito specifici requisiti per gli stessi, istituendo funzioni di controllo ora in capo all'Anvur (decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76);
momento di svolta per gli atenei telematici è stato il 2015, anno in cui si è conclusa la «decrescita» degli atenei pubblici imposta dai tagli del Governo Berlusconi, a partire dalla legge n. 133 del 2008: tagli del 20 per cento delle risorse finanziarie che hanno generato una riduzione del 20 per cento degli organici e di 225 mila iscritte/i. A partire dall'anno accademico 2016/2017, le iscrizioni alle università telematiche sono passate da 50 mila a 305 mila;
la crescita delle telematiche, dopo il 2015, è stata segnata da organici molto limitati, per quel che riguarda i docenti a tempo indeterminato. Nel 2020 negli atenei telematici solo un docente su due era di ruolo. Dal 2020 in poi, con i piani straordinari di reclutamento e alla luce del decreto ministeriale n. 1154 del 2021 emanato dalla allora Ministra dell'università Messa, vi è stato un incremento dei docenti di ruolo, ma, tuttora, il rapporto tra docenti di ruolo e studenti, nelle telematiche, è 10 volte superiore a quello degli altri atenei;
la sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nel parere 14 maggio 2019, n. 1433, ha osservato che: «nel nostro ordinamento giuridico (...) non risulta essere mai stata introdotta una norma positiva di divieto dei fini di lucro»; «non può limitarsi l'autonomia dei privati di costituire la loro libera iniziativa economica nel settore dell'istruzione superiore nella forma for profit della società di capitali». La proposta di legge di Alleanza Verdi e Sinistra, del 7 agosto 2024, chiede di escludere che le università perseguano qualunque scopo di lucro. Secondo fonti di stampa, Noi moderati ha una posizione analoga;
nonostante le norme non prevedano la possibilità di svolgere esami in forma diversa dalla presenza (decreto ministeriale del 17 aprile 2003; decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635), diverse segnalazioni raccolte dalla Flc Cgil accertano che, anche per l'anno accademico 2025/2026, negli atenei telematici gli esami online, da casa, sono prassi consolidata –:
quali urgenti iniziative normative intenda intraprendere per impedire che gli atenei telematici continuino a garantire lo svolgimento online, da casa, degli esami.
(3-02475)
Iniziative di competenza in materia di disturbi neuropsichiatrici dei minori, con particolare riferimento all'appropriatezza terapeutica e al rafforzamento dei servizi di neuropsichiatria – 3-02478
LOIZZO, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BENVENUTO, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
il consumo di psicofarmaci nella popolazione minorile è più che raddoppiato negli ultimi dieci anni;
secondo il Rapporto OsMed 2024 la prevalenza d'uso degli psicofarmaci nei bambini e negli adolescenti è passata dallo 0,26 per cento del 2016 allo 0,57 per cento del 2024, con un picco significativo nella fascia di età compresa tra i dodici e i diciassette anni;
i dati OsMed riflettono la maggiore prevalenza dei disturbi neuropsichiatrici che si sta registrando nei giovanissimi, proseguita anche a seguito della pandemia da COVID-19. L'incremento delle diagnosi è un altro dato che deve essere letto nella sua complessità: è riconducibile alla maggiore consapevolezza e capacità di intercettare precocemente i disturbi neuropsichiatrici, ma risente anche di determinanti sociali e culturali che impongono un'attenta riflessione;
la comunità scientifica ha sottolineato la necessità di avviare azioni concrete per monitorare l'appropriatezza delle prescrizioni in aumento;
bambini e adolescenti non possono essere trattati come «adulti in miniatura», ignorando le loro caratteristiche evolutive. L'approccio clinico nei loro confronti richiede modalità relazionali e comunicative specifiche, continuità di cura, coinvolgimento attivo della famiglia, trattamenti differenziati, oltre alla considerazione degli aspetti etici e giuridici legati alla minore età che sono di specifica competenza del neuropsichiatra infantile;
nel quadro descritto, emergono le sfide principali per il sistema sanitario: migliorare l'accesso ai servizi e alle alternative psicoterapeutiche, ridurre le disuguaglianze territoriali, garantire l'appropriatezza prescrittiva;
la manovra finanziaria per il 2026-2028 ha stanziato oltre 255 milioni di euro nel triennio per l'attuazione del Piano di azione nazionale per la salute mentale 2025-2030, un documento atteso da quasi tredici anni, che punta anche a rafforzare la rete di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, confermando l'impegno del Governo in questa direzione –:
se e quali iniziative intenda adottare per rispondere in modo specifico ai bisogni di cura dei bambini e degli adolescenti, sia sul piano del monitoraggio, per verificare la situazione globale dell'assistenza e l'appropriatezza terapeutica, sia dal punto di vista delle misure e degli investimenti, per promuovere il rafforzamento dei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza.
(3-02478)
Iniziative volte a dare concreta attuazione ai provvedimenti in materia di riduzione delle liste d'attesa, anche al fine di ristabilire il principio di universalità ed equità del Servizio sanitario nazionale – 3-02476
MALAVASI, CIANI, FURFARO, GIRELLI, STUMPO, GHIO, FERRARI, CASU e FORNARO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
un'inchiesta pubblicata da Il Corriere della Sera il 2 febbraio 2026 documenta come le liste d'attesa nel Servizio sanitario nazionale continuino a rappresentare una criticità strutturale, inducendo un numero crescente di cittadini a ricorrere a prestazioni sanitarie a pagamento, spesso all'interno delle stesse strutture pubbliche, mediante la libera professione intramuraria;
l'inchiesta richiama casi emblematici relativi a strutture di eccellenza, tra cui l'Ospedale Cardarelli di Napoli, il Rizzoli di Bologna e il gruppo Humanitas, nei quali si evidenziano tempi di attesa molto lunghi per le prestazioni erogate in regime istituzionale, a fronte di un accesso significativamente più rapido alle medesime prestazioni attraverso canali a pagamento, sollevando interrogativi sulla corretta applicazione delle norme vigenti;
tale fenomeno comporta una spesa sanitaria privata stimata in circa 10 miliardi di euro annui e produce una compressione del diritto alla salute, con un marcato aumento delle disuguaglianze sociali e territoriali nell'accesso alle cure;
l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, imponendo allo Stato di garantirne l'effettività in condizioni di uguaglianza;
il decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, stabilisce che l'attività libero-professionale intramuraria debba essere svolta senza pregiudizio per l'attività istituzionale e per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
con il decreto-legge n. 73 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2024, n. 73, il Governo è intervenuto dichiaratamente per ridurre le liste d'attesa, rafforzando i poteri sostitutivi dello Stato, introducendo nuovi obblighi di monitoraggio e trasparenza e prevedendo l'istituzione della Piattaforma nazionale delle liste d'attesa;
nonostante l'entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2024 e l'avvio del Piano nazionale di governo delle liste d'attesa 2025-2027, come evidenziato dall'inchiesta giornalistica, la situazione non risulta sostanzialmente mutata, con decreti attuativi tuttora mancanti, liste d'attesa ancora molto lunghe, nessun investimento strutturale sul personale e un ricorso alla libera professione, che, anche in strutture di eccellenza pubbliche e private accreditate, appare come canale ordinario di accesso alle cure –:
quali iniziative concrete e immediatamente operative il Ministro interrogato intenda adottare per dare effettiva attuazione al decreto-legge n. 73 del 2024 e al Piano nazionale di governo delle liste d'attesa 2025-2027, anche attraverso specifici controlli sulle strutture pubbliche e private accreditate, al fine di garantire il rispetto uniforme dei tempi massimi di attesa, assicurare una reale separazione tra attività istituzionale e libera professione intramuraria e ristabilire il principio di universalità ed equità del Servizio sanitario nazionale.
(3-02476)
Ulteriori iniziative di competenza volte a garantire assistenza e cure alle persone colpite da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, anche attraverso l'implementazione del relativo fondo nazionale – 3-02477
LUPI, SEMENZATO, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO e TIRELLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
i dati forniti dal Centro nazionale per l'eccellenza clinica, la qualità e la sicurezza delle cure dell'Istituto superiore di sanità stimano una platea di oltre 14.000 assistiti con codice di esenzione per disturbi di anoressia e bulimia;
la legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha istituito il fondo nazionale per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, nelle more di una modifica e integrazione generale dei livelli essenziali delle prestazioni, richiamate dalla medesima legge, volte a individuare anche una specifica area dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione;
il fondo citato, con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023, è stato ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024 dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215;
il Ministero della salute ha potuto documentare che le risorse economiche stanziate hanno consentito il finanziamento di piani di intervento regionali e provinciali volti al miglioramento dell'assistenza alle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, sia in termini di efficacia clinica che di organizzazione, garantendo quanto già raccomandato in letteratura, dalle raccomandazioni della comunità scientifica e dai documenti di indirizzo del Ministero medesimo;
è in corso di definizione lo «Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario», che prevede l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza di due prestazioni specifiche per i disturbi dell'alimentazione e della nutrizione, in particolare anoressia e bulimia, con cicli di terapia psicoeducazionale, articolati in sedute individuali o collettive;
l'introduzione delle prestazioni citate risponde alle richieste di numerosi operatori e associazioni e, oltre a rendere queste prestazioni erogabili a carico del sistema sanitario nazionale, le inquadra formalmente come parte dei percorsi terapeutici strutturati, contribuendo alla standardizzazione dell'assistenza su tutto il territorio nazionale –:
quali ulteriori iniziative di competenza intenda assumere al fine di garantire assistenza e cure alle persone colpite da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, anche verificando la disponibilità di nuove risorse da destinare al finanziamento del fondo citato in premessa.
(3-02477)
Iniziative volte a risolvere le criticità strutturali del comparto della pubblica amministrazione – 3-02479
BOSCHI, GADDA, DEL BARBA, FARAONE, BONIFAZI e GIACHETTI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
la pubblica amministrazione svolge un ruolo essenziale per il Paese, rappresentando un presidio dei diritti dei cittadini e una leva strategica per la crescita economica, nonché uno strumento imprescindibile per l'attuazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità;
la qualità dell'azione amministrativa risulta strettamente connessa alle condizioni di lavoro del personale e alla capacità delle amministrazioni di attrarre, valorizzare e trattenere competenze adeguate alle sfide dell'innovazione e dell'efficienza;
nonostante le dichiarazioni di intenti e gli interventi annunciati dal Governo, permangono criticità strutturali che alimentano un diffuso clima di incertezza tra i lavoratori pubblici e rischiano di compromettere l'efficienza complessiva della macchina amministrativa;
continuano, infatti, a registrarsi ritardi significativi nell'erogazione del trattamento di fine servizio, che, nonostante le misure di mitigazione introdotte in legge di bilancio per il 2026, non garantiscono tempi certi di corresponsione, costringendo molti lavoratori ad attendere anni per percepire somme maturate al termine della carriera;
persistono diffuse carenze di organico in numerose amministrazioni, che il superamento del blocco integrale del turn over non ha ancora consentito di colmare, con conseguente aggravio dei carichi di lavoro, difficoltà operative e possibili ricadute sulla qualità dei servizi;
gli incrementi retributivi definiti in sede contrattuale non risultano aver compensato l'impatto dell'inflazione degli ultimi anni, determinando una perdita sostanziale del potere d'acquisto e contribuendo a rendere il lavoro pubblico meno attrattivo;
permane, inoltre, l'assenza di un quadro organico e condiviso di welfare contrattuale nel settore pubblico, con la conseguenza che le eventuali misure di sostegno al personale risultano frammentate e disomogenee tra le diverse amministrazioni, generando disparità di trattamento difficilmente conciliabili con il principio di equità;
tali elementi appaiono in contrasto con l'obiettivo di costruire una pubblica amministrazione moderna, efficiente e competitiva –:
quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda adottare per risolvere le criticità sopra esposte.
(3-02479)
Iniziative volte alla riqualificazione dei profili professionali della pubblica amministrazione e all'innalzamento dei relativi emolumenti, anche al fine di aumentare l'attrattività del lavoro pubblico per le giovani generazioni – 3-02480
ALFONSO COLUCCI, AURIEMMA, BALDINO e PENZA. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
i salari dei lavoratori italiani, compresi ovviamente quelli pubblici, sono in caduta libera; dal rapporto Ocse relativo all'anno 2025, l'Italia è l'unico Paese dell'Unione europea in cui gli stipendi, al netto dell'inflazione, valgono oggi il 7,5 per cento in meno rispetto al 2021;
gli stipendi pubblici si pongono a circa 1.000 euro in media al di sotto degli stipendi dell'Unione europea; crollo che brucia il potere d'acquisto delle famiglie e a giudizio degli interroganti smonta con brutalità le narrazioni ottimistiche di chi celebra il merito e l'aumento nominale degli stipendi legato al rinnovo dei contratti collettivi (tra 40 e 30 euro in media di aumento);
questi sono i recentissimi titoli riportati dai quotidiani successivamente al rilascio del rapporto Ocse; tali condizioni acuiscono la già scarsa attrattività della pubblica amministrazione, che non riesce a offrire salari equi e impieghi per i profili di alto profilo tecnologico, necessari per la modernizzazione dell'azione pubblica e per un'efficiente ed efficace erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese, con ciò allontanando le giovani generazioni e, in particolare, gli alti profili tecnici;
l'estero offre ben di più: alla ricerca di migliori opportunità lavorative e salariali, l'esodo dei giovani dall'Italia riguarda principalmente laureati (oltre il 42 per cento nel 2022-2024) ed è un dato ormai strutturale; dalle rilevazioni emerge che il 2024 ha segnato un +47,9 per cento anche rispetto al 2023 di fughe all'estero da parte dei giovani (di età anagrafica 18-34 anni);
gli interroganti rammentano costantemente e rappresentano anche in questa sede le esorbitanti risorse, 1 miliardo di euro, impiegati per il Protocollo Albania, i 13,5 miliardi di euro attualmente impegnati per l'idea «traballante» di un Ponte sullo Stretto, che stridono a fronte delle reali condizioni economico-finanziarie del sistema Paese, dei suoi lavoratori e dei suoi comparti produttivi e che in primis a loro beneficio dovrebbero essere impiegate;
il Paese ha bisogno che il lavoro torni a valere e la pubblica amministrazione in primis deve offrire il suo contributo –:
se non intenda, anche nell'ambito della contrattazione collettiva e in occasione del rinnovo dei contratti pubblici, adottare iniziative di competenza per procedere all'aggiornamento e alla riqualificazione dei profili professionali della pubblica amministrazione e alla valorizzazione dei profili tecnici e informatici, nonché all'innalzamento degli emolumenti riconosciuti nel pubblico impiego, anche al fine di trattenere le giovani generazioni e attrarle verso il lavoro pubblico.
(3-02480)
DISEGNO DI LEGGE: S. 1484 – LEGGE ANNUALE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2673-A)
A.C. 2673-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 2673-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 1, comma 4, sostituire le parole: bilancio triennale 2025-2027 con le seguenti: bilancio triennale 2026-2028.
Conseguentemente, al medesimo comma 4, sostituire le parole: per l'anno 2025 con le seguenti: per l'anno 2026.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
La V Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2673-A, approvato dal Senato della Repubblica, recante legge annuale sulle piccole e medie imprese, contenuti nel fascicolo;
rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 1.2, 1.01000, 1.01002, l.01005, l.01006, 1.01007, 1.01008, 1.01009, 1.01013, 1.01050, 1.01051, 1.01052, 1.01053, 3.01000, 3.01001, 3.01004, 3.01005, 3.01007, 3.01009, 3.01010, 3.01011, 3.01012, 3.01013, 3.01014, 3.01050, 5.01000, 6.01000, 6.01004, 6.01009, 7.01000, 7.01001, 8.01000, 8.01002, 10.01000, 11.1002, 12.01004, 13.1000, 13.1001, 13.1003, 13.1004, 13.1006, 13.01001, 13.01003, 13.01006, 17.01001, 24.1000, 24.1002, 24.01003 e 24.01004 risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi,
esprime:
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.3, 1.5, 1.7, 1.12, 1.14, 1.013, 1.01003, 1.01004, 1.01010, 1.01011, 1.01012. 1.01054, 3.26, 3.016, 3.018, 3.1012. 3.1013, 3.01002, 3.01003. 3.01006, 3.01008, 3.01015, 3.01016, 3.01051, 5.01001, 5.01050, 6.7, 6.1000, 6.1001, 6.1002, 6.1005, 6.03, 6.06, 6.011, 6.01001, 6.01002, 6.01006, 6.01007. 6.01008, 7.06, 7.01002, 7.01003, 7.01004, 7.01005, 7.01050, 8.1000, 8.01001, 12.01003, 13.8, 13.9, 13.1002, 13.017, 13.01000, 13.01002, 13.01004, 13.01005, 13.01007, 24.31, 24.33, 24.34, 24.36, 24.38, 24.1010, 24.1015, 24.1016, 24.1017 e 24.1018, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.2, 1.01000, 1.01002, 1.01005, 1.01006. 1.01007, 1.01008, 1.01009, 1.01013, l.01050, l.01051, 1.01052, 1.01053, 3.01000, 3.01001, 3.01004, 3.01005, 3.01007, 3.01009, 3.01010, 3.01011, 3.01012, 3.01013, 3.01014, 3.01050, 5.01000, 6.01000, 6.01004, 6.01009, 7.01000, 7.01001, 8.01000, 8.01002, 10.01000, 11.1002, 12.01004, 13.1000, 13.1001, 13.1003, 13.1004, 13.1006, 13.01001, 13.01003, 13.01006, 17.01001, 24.1000, 24.1002, 24.01003 e 24.01004;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 2673-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo I
MISURE PER L'AGGREGAZIONE DELLE IMPRESE MINORI E PER IL TRASFERIMENTO GENERAZIONALE DELLE COMPETENZE
Art. 1.
(Agevolazioni fiscali per le reti di imprese)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028, una quota degli utili dell'esercizio destinati, dalle imprese che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, non concorre alla formazione del reddito nell'esercizio relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono gli utili, a condizione che, negli esercizi successivi, la riserva non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero nel caso in cui venga meno l'adesione al contratto di rete. L'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefìci indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di 1.000.000 di euro annui. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui è data informazione in una nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica qualora la rete di imprese acquisti soggettività giuridica e può essere fruita, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute dalle imprese aderenti al contratto di rete per il periodo d'imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. Per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
PROPOSTE EMENDATIVE
EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
(Agevolazioni fiscali per le reti di imprese)
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Tavolo tecnico per il monitoraggio dell'impatto dei dazi sulle PMI)
1. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nonché dai rappresentati delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle piccole e medie imprese. Il tavolo tecnico è diretto ed effettuare il monitoraggio dell'impatto sulle piccole e medie imprese dell'introduzione di eventuali barriere doganali, dell'incremento delle imposte applicate sulle merci esportate nonché dei conseguenti effetti distorsivi sul commercio internazionale, per l'individuazione di politiche e misure di contenimento degli effetti negativi sul tessuto produttivo del paese. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
01.01. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028.
Conseguentemente:
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 con le seguenti: 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027;
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.2. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 2028 con la seguente: 2030.
1.3. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o vi aderiscono con le seguenti: o hanno sottoscritto e aderiscono.
1.4. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: 1.000.000 con la seguente: 2.000.000.
Conseguentemente:
al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 15 con la seguente: 50;
al comma 4, sostituire la parola: 15 con la seguente: 50.
1.5. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di promuovere un approccio sostenibile agli investimenti, le reti di imprese che fruiscono dell'agevolazione di cui al comma 1, assicurano il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).
1.6. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 15 con la seguente: 50.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola: 15 con la seguente: 50.
1.7. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 15 con la seguente: 30.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire la parola: 2029 con la seguente: 2031;
al comma 4:
sostituire la parola: 15 con la seguente: 30;
sostituire la parola: 2029 con la seguente: 2031.
1.8. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 15 con la seguente: 30.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola: 15 con la seguente: 30.
1.9. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 15 con la seguente: 20.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire la parola: 2029 con la seguente: 2031;
al comma 4:
sostituire la parola: 15 con la seguente: 20;
sostituire la parola: 2029 con la seguente: 2031.
1.10. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Attraverso strumenti di incentivazione e assistenza tecnica, sono favoriti la crescita e il consolidamento delle microimprese già esistenti, anche mediante la costituzione di centrali consortili tra imprese operanti in settori economici sinergici, finalizzati alla condivisione di servizi, alla promozione congiunta e all'accesso ai mercati.
1.12. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica, altresì, alle reti di imprese cui fanno parte o aderiscono imprese attive nell'industria delle armi e della difesa o che riconvertono le proprie attività nei medesimi settori.
1.13. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Dell'Olio.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le modalità semplificate per la costituzione e la gestione di forme di aggregazione, anche temporanee e di scopo, finalizzate esclusivamente alla negoziazione e stipula di contratti di acquisto di energia a lungo termine da fonti rinnovabili (Power Purchase Agreement – PPA). Tali forme di aggregazione possono essere promosse anche da organizzazioni di rappresentanza delle PMI, in qualità di soggetto aggregatore per conto e in nome delle imprese aderenti. Il decreto di cui al comma 3 definisce le misure idonee a rimuovere gli ostacoli di natura amministrativa e contrattuale che limitano l'accesso ai PPA da parte delle PMI.
1.11. Ghirra.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di incentivare la trasformazione dei processi produttivi verso un modello energetico efficiente e sostenibile, alle piccole e medie imprese della filiera dell'automotive è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per gli investimenti realizzati all'interno dell'aggregazione di imprese in beni materiali o immateriali idonei a conseguire la transizione verso la produzione di componentistica per veicoli a basso impatto ambientale fino a un massimo di 35.000 euro per ciascuna impresa e nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Il credito d'imposta è cumulabile ed utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.
Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 4, sostituire la parola: 15 con la seguente: 45.
1.14. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di incrementare la competitività delle imprese aderenti, promuovendo l'innovazione e lo scambio di conoscenze, alle imprese che sottoscrivono un contratto di rete, o vi aderiscono, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per gli investimenti realizzati all'interno dell'aggregazione di imprese fino a un massimo di 20.000 euro per ciascuna impresa e nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola: 15 con la seguente: 25.
1.15. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate.
Al comma 4, sostituire le parole: bilancio triennale 2025-2027 con le seguenti: bilancio triennale 2026-2028.
Conseguentemente, al medesimo comma 4, sostituire le parole: per l'anno 2025 con le seguenti: per l'anno 2026.
1.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. All'articolo 3, comma 4-quater, secondo periodo, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: «se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete» sono inserite le seguenti: «, anche costituita di soli lavoratori autonomi,».
1.16. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è inserito, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete».
1.17. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, L'Abbate.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Fondo a sostegno delle MPMI interessate dall'incremento delle imposte sulle esportazioni)
1. Al fine di mitigare l'impatto negativo dell'introduzione di barriere doganali e dell'eventuale incremento delle imposte applicate sulle merci esportate, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al sostengo delle micro, piccole e medie imprese, delle reti e dei consorzi di imprese a vocazione esportatrice.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.01009. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Alifano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Fondo rinnovabili PMI)
1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI».
2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.
3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.
4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.
7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.01000. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.01002. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di imprenditoria femminile innovativa)
1. Al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di individuazione e selezione, nonché le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriale.
2 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.01050. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Promozione della sostenibilità ambientale, sociale e di governance delle PMI)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale, sociale e della governance delle PMI sul territorio nazionale, ampliare e consolidare l'impegno delle PMI in ambito sociale, ambientale ed economico, rafforzando la capacità di intervento in progetti ad alto impatto positivo, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti dalle PMI per conformarsi agli standard Environmental, Social e Governance (ESG) e per degli investimenti in tecnologie sostenibili, infrastrutture di processo, e programmi di formazione, e per accedere alla correlata certificazione.
2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
3. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.01005. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Promozione della sostenibilità ambientale, sociale e di governance delle PMI)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale, sociale e della governance delle piccole e medie imprese sul territorio nazionale ed ampliarne e consolidarne l'impegno in ambito sociale, ambientale ed economico, rafforzando la capacità di intervento in progetti ad alto impatto positivo, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti dalle imprese per conformarsi agli standard Environmental, Social e Governance (ESG) e per degli investimenti in tecnologie sostenibili, infrastrutture di processo, e programmi di formazione, e per accedere alla correlata certificazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2026. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 3 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.
2. Per la finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.01051. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Voucher digitalizzazione)
1. Al fine di rilanciare le misure di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è concesso un contributo a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), in favore di micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga. I suddetti voucher sono concessi anche per permettere il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili. I voucher possono altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette micro, piccole e medie imprese.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto dello sviluppo economico 23 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2014, n. 269.
3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.01006. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Voucher intelligenza artificiale)
1. Al fine di supportare le micro, piccole e medie imprese nell'implementazione e nella gestione di soluzioni di intelligenza artificiale e incrementarne la competitività, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è concesso un contributo a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), in favore delle predette imprese per le spese in consulenze nel campo dell'intelligenza artificiale dirette alla pianificazione di strategie personalizzate e per ottimizzarne i processi. I voucher possono altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo AI del personale delle micro, piccole e medie imprese.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto dello sviluppo economico 23 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2014, n. 269.
3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
1.01053. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure finanziarie per l'aggregazione e il sostegno alla digitalizzazione delle MPMI)
1. Per la promozione, attraverso lo strumento dei voucher per la digitalizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concessi per l'acquisto di software, hardware o servizi finalizzati alla digitalizzazione di micro, piccole e medie imprese che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 settembre 2014.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.01008. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di intelligenza artificiale in ambito lavorativo)
1. Al fine di sostenere i processi di formazione dei lavoratori dipendenti di MPMI e aumentarne la competitività, in ragione del crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzata all'organizzazione di attività formative per assicurare:
a) la formazione continua dei lavoratori sull'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale;
b) la formazione specifica per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento di nuove mansioni.
2. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono forme di monitoraggio a cadenza biennale dell'impatto sui diritti fondamentali dei lavoratori dell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale come definiti nel regolamento (UE) n. 2024/1689.
3. Le imprese che intendono sostituire lavoratori con sistemi di intelligenza artificiale devono notificare la decisione con almeno sei mesi di anticipo ai lavoratori e alle rappresentanze sindacali. Devono inoltre garantire che i sistemi adottati rispettino le norme di sicurezza e trasparenza del regolamento (UE) n. 2024/1689.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.01052. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, L'Abbate.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Sportello Unico per l'Intelligenza Artificiale nelle micro e piccole imprese)
1. È istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy lo Sportello Unico per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nelle micro e piccole imprese, con funzioni di orientamento, formazione, divulgazione e supporto tecnico alle PMI interessate a implementare soluzioni basate su tecnologie digitali avanzate.
2. Lo Sportello Unico assicura assistenza alle imprese nei seguenti ambiti:
a) identificazione delle soluzioni digitali e AI più adatte al contesto aziendale;
b) accesso a piattaforme e strumenti divulgativi e informativi;
c) supporto alla partecipazione a bandi nazionali ed europei di finanziamento;
d) promozione di progetti pilota, in collaborazione con università e centri di ricerca.
3. Le attività dello Sportello Unico possono essere realizzate anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati, reti territoriali di innovazione, digital innovation hub e associazioni imprenditoriali.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento dello Sportello Unico di cui al comma 1.
1.01054. Del Barba.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Voucher Temporary Export Manager)
1. Al fine di consentire alle micro e piccole imprese di espandersi e consolidarsi nei mercati esteri, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 finalizzata al rifinanziamento della misura denominata «Temporary Export Manager (TEM)» destinata all'erogazione di un contributo a fondo perduto, sotto forma di voucher, per le spese sostenute per avvalersi di consulenze da parte di Temporary Export Manager (TEM) con competenze digitali, inseriti temporaneamente in azienda e iscritti nell'apposito elenco del Ministero degli affari esteri.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 6-bis.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.01007. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Bonus Export Digital Plus)
1. Al fine di sostenere le micro e piccole imprese manifatturiere nelle attività di internazionalizzazione, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026 finalizzata al rifinanziamento della misura denominata «Bonus Export Digitale Plus» per la concessione di contributi per le spese di l'acquisto di soluzioni digitali per l'export. Il contributo è erogato, in un'unica soluzione, a seguito di rendicontazione delle spese sostenute presso Società fornitrici iscritte all'elenco dei fornitori di soluzioni digitali per l'export istituito ai sensi dell'Autorizzazione del Direttore Generale di ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane n. 20/21 del 22 novembre 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.01013. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di cessioni di azienda o ramo d'azienda)
1. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le microimprese e per le piccole imprese se il trasferimento ha per oggetto la cessione dell'azienda o del ramo di azienda».
2. Con riferimento agli atti di cui al primo comma si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.01010. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Aliquota IRES agevolata)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025, le piccole e medie imprese che adottano sistemi di gestione certificati a favore dell'ambiente e piani di investimento, che assicurano la tutela ambientale, e la realizzazione di impianti ecosostenibili, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 19 per cento.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.01011. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Agevolazione all'investimento nel patrimonio delle PMI dell'economia sociale)
1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisto di partecipazioni al capitale ovvero di strumenti finanziari partecipativi emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative, diverse dalle società con azioni quotate in mercati regolamentati e il cui statuto vieti la distribuzione di utili in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, e, ad un tempo, obblighi alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o trasformazione in un ente di natura diversa. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta può essere portato in detrazione dall'imposta nei periodi successivi, ma non oltre il terzo, a condizione che l'impresa non perda i requisiti di cui al periodo precedente. L'investimento massimo detraibile in ogni caso non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 10.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
1.01012. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
A.C. 2673-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Modifica all'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa)
1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Fondo è finalizzato:
a) al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti superiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5 del presente articolo, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;
b) all'acquisizione delle imprese in stato di difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a), con un numero di dipendenti superiore a 20, da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente».
A.C. 2673-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Misure finanziarie per l'aggregazione e per il sostegno al settore della moda)
1. Le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, attribuite agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa, come definite dall'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prive di impegni a favore di accordi di programma, affluiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un importo fino a 100 milioni di euro, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, al fine di sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo, di importo non inferiore a 1 milione di euro e non superiore a 20 milioni di euro, proposti dalle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera della moda.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono definite, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità che valorizzino, tra l'altro, l'integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l'intera filiera, l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, ove disponibili sul mercato, nonché i programmi proposti da aggregazioni di imprese, per la concessione delle agevolazioni ai soggetti di cui al comma 1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy assicura il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e provvede all'iscrizione negli appositi registri.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 3.
(Misure finanziarie per l'aggregazione e per il sostegno al settore della moda)
Al comma 1, dopo le parole: di programmi di sviluppo aggiungere la seguente: sostenibile.
Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 2, dopo le parole: i programmi proposti da aggregazioni di imprese aggiungere le seguenti: nonché programmi per la promozione del recupero, del riuso, dell'upcycling e del riciclo delle rimanenze di magazzino, per la valorizzazione del post-consumo, per la ricerca di nuovi filati ecosostenibili derivanti da materie prime organiche.
3.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Al comma 1, sostituire le parole: alla filiera della moda con le seguenti: ai settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento, del calzaturiero, del conciario nonché al settore delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.
*3.2. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
*3.3. Del Barba.
*3.4. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ai settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento, del calzaturiero, del conciario, nonché al settore delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.
3.5. Ghirra.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare attenzione ai marchi storici di interesse nazionale, iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.
3.7. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di contrastare il fenomeno della delocalizzazione e garantire la valorizzazione della produzione nazionale, l'impresa capofila dell'aggregazione assicura una produzione pari almeno all'80 per cento all'interno delle filiere italiane.
3.8. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: tra l'altro, aggiungere le seguenti: gli investimenti nella formazione continua dei lavoratori e.
3.9. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: tra l'altro, aggiungere le seguenti: l'utilizzo prevalente di contratti di lavoro stabili e.
3.10. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: tra l'altro, aggiungere le seguenti: il mantenimento dei livelli occupazionali e.
3.11. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: i programmi proposti da aggregazioni di imprese, aggiungere le seguenti: la distribuzione territoriale delle aggregazioni, l'integrazione con le politiche di sostenibilità e lo sviluppo dei distretti produttivi esistenti,.
3.12. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: i programmi proposti da aggregazioni di imprese, aggiungere le seguenti: e dai marchi storici di interesse nazionale, riconoscendone il valore identitario e il contributo alla tradizione manifatturiera italiana.
*3.13. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
*3.14. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Bonafè.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: i programmi proposti da aggregazioni di imprese, aggiungere le seguenti: che garantiscono il pieno rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) lungo l'intero ciclo di vita del prodotto.
3.15. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto dei seguenti vincoli: a) mantenimento e/o incremento dei livelli occupazionali; b) utilizzo prevalente di contratti di lavoro stabili e regolari; c) investimento nella formazione continua delle lavoratrici e dei lavoratori; d) piena applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più significative.
3.16. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I programmi di investimento di cui al comma 1 includono i programmi aventi come finalità la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
*3.17. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate.
*3.18. Del Barba.
*3.19. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le agevolazioni sono concesse tramite finanziamento agevolato alle imprese beneficiarie, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico delle medesime.
3.20. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di sostenere le imprese della filiera del tessile e della moda, i soggetti di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, operanti nella medesima filiera, effettuano il riversamento dell'importo del credito utilizzato nella misura del 30 per cento del medesimo senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.
2-ter. I soggetti di cui al comma 2-bis presentano apposita istanza all'Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2026, nelle modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2-quater. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, non si applica ai soggetti operanti nella filiera di cui al comma 2-bis che hanno realizzato nel periodo d'imposta precedente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2-ter un fatturato inferiore a 5 milioni di euro.
2-quinquies. I soggetti che hanno già provveduto in tutto o in parte, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al riversamento spontaneo delle somme possono sospendere il pagamento delle rate residue per la parte eccedente gli importi di cui al comma 2-bis e chiedere il rimborso degli importi già versati in eccedenza. Le modalità e i termini di presentazione della relativa istanza sono definiti con il provvedimento di cui al comma 2-ter.
3.1012. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è riaperto sino al 31 ottobre 2026. Per coloro che aderiscono, il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2026, ovvero entro il 31 ottobre 2035 mediante pagamento rateale in dieci anni da effettuarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno a partire dal 31 ottobre 2026. A decorrere dal 1° novembre 2026, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 5, comma 11, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, calcolati al tasso legale. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dal comma 1-ter del presente articolo.
2-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 215, al comma 12, le parole: «3 giugno 2025», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2026».
3.1013. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di assicurare il rispetto di standard ambientali lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti tessili, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate specifiche linee guida per la progettazione e l'ingegnerizzazione di capi d'abbigliamento durevoli e riciclabili.
3.25. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Sono favorite, attraverso strumenti di incentivazione e assistenza tecnica, la crescita e il consolidamento delle microimprese già esistenti, anche mediante la costituzione di centrali consortili tra imprese operanti in settori economici sinergici, finalizzate alla condivisione di servizi, alla promozione congiunta e all'accesso ai mercati.
3.26. Ghirra.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «15 addetti» sono sostituite dalle seguenti: «49 addetti».
3.27. Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, L'Abbate.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Contributo a fondo perduto per le «Academy aziendali» nel settore tessile, della moda e degli accessori)
1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del made in Italy nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria tessile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati «Academy aziendali». A tal fine è stanziata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di tre milioni di euro annui per soggetto beneficiario.
3. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.
5. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:
a) per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione all'interno dell'Academy aziendale;
b) per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti;
c) per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.
6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.01000. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga Cassa integrazione per i lavoratori della moda)
1. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ed alle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'Artigianato di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), per l'anno 2026, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (Tac), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo di dodici settimane.
2. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, il datore di lavoro trasmette all'Inps, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.
3. L'integrazione salariale di cui al presente articolo è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'Inps al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'Inps il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del citato decreto legislativo 1° settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui ai commi da 1 a 4, non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Le integrazioni al reddito sono concesse nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2026 e le medesime sono autorizzate dall'Inps nel rispetto del predetto limite di spesa. L'Inps, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'Inps provvede alle attività di cui ai commi da 1 a 4 con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3.01002. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del made in Italy)
1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda made in Italy, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del made in Italy», con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, al finanziamento di programmi diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del made in Italy.
3. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2 si propone di rappresentare i valori della moda e del made in Italy e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda e del made in Italy sia in Italia che all'estero.
4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del made in Italy, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.
5. L'Ice – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.01001. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda)
1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda, con dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
2. Il Fondo di cui al comma 1, è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del made in Italy, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (Sad) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2026, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
3.01003. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese)
1. In considerazione del significativo impatto collegato alla crisi del comparto moda e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del distretto industriale pratese, è attribuito al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2026, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla regione Toscana con propria deliberazione 21 febbraio 2000, n. 69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e della legge 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento:
a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;
b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;
c) ricerca, sviluppo e innovazione;
d) transizione ecologica ed economia circolare;
e) rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge.
3.01007. Furfaro, Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo per l'aggregazione delle imprese della moda)
1. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026, volto a promuovere le aggregazioni delle piccole e medie imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13, 14, 15 dei codici ATECO 2007.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità di cui al comma 2, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.01004. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo per il settore tessile, moda e accessori)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito in via sperimentale un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2026, volto ad erogare contributi finalizzati ad interventi di efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico, a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda e degli accessori di cui alle divisioni 13 e 14 dei codici ATECO 2007, che hanno registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 30 novembre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.
2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.01005. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Rafforzamento del credito d'imposta design e ideazione estetica)
1. All'articolo 1, comma 203-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «in misura pari al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari al 10 per cento» e le parole: «nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro».
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni per l'anno 2026, a 160 milioni di euro per l'anno 2027, a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, a 160 milioni di euro per l'anno 2033 e a 80 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.01006. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145)
1. In continuità con la Circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 46586 del 16 aprile 2009, come richiamata dalla Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del 16 marzo 2016, il disposto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, recante la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, si interpreta nel senso che sono ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca ed ideazione estetica e di realizzazione dei prototipi svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda e negli altri settori afferenti alla produzione creativa, tra i quali il calzaturiero, l'occhialeria, la gioielleria e la ceramica.
3.016. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Potenziamento del Patent box)
1. Il design italiano è promosso e tutelato quale primario fattore di innovazione e crescita economica nazionale, in ragione della qualità estetica che distingue e caratterizza i prodotti di eccellenza del made in Italy.
2. Al fine di potenziare il quadro agevolativo a favore degli investimenti delle imprese in design e ideazione estetica, all'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «110 per cento» sono aggiunte le seguenti: «e del 150 per cento in caso di disegni e modelli»;
b) al comma 10-bis, le parole: «110 per cento» sono soppresse;
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che il ricorso ad un contratto di ricerca stipulato con società che direttamente o indirettamente controlla un'impresa non abbia determinato un vantaggio esclusivamente tributario in capo all'impresa nei termini di un credito d'imposta altrimenti non spettante.».
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 37,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 43 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.01008. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Potenziamento regime Patent Box)
1. All'articolo 6, comma 3 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole: «disegni e modelli,» sono inserite le seguenti: «marchi storici di interesse nazionale iscritti al Registro speciale di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,».
3.01051. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure finanziarie per la tutela e l'aggregazione delle imprese del settore della mitilicoltura)
1. Al fine di garantire, a favore delle imprese, delle cooperative e dei consorzi della mitilicoltura operanti nel territorio di Taranto e provincia di Taranto, un parziale ristoro per gli effetti derivanti dai cali produttivi connessi alle perdite di seme utilizzato in mitilicoltura causati dal cambiamento climatico nonché per il pregiudizio economico derivante dalle misure di prevenzione previste dall'Ordinanza del presidente della Giunta regionale n. 188 del 25 marzo 2016 e successive proroghe, recante «Misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e PCB nelle produzioni di mitili di Taranto» nonché per le azioni di bonifica riguardanti lo specchio acqueo, appartenente al demanio marittimo e posto in Taranto – località Mar Piccolo Primo Seno, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1. I criteri e le modalità di erogazione di cui al precedente periodo sono parametrati al potenziale produttivo dei beneficiari di cui al comma 1, proporzionale alle dimensioni delle aree destinate alle attività di mitilicoltura.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
4. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei soggetti di cui al comma 1, le disposizioni cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, si applicano altresì ai predetti soggetti nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2026.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.01009. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, L'Abbate.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure finanziarie per l'aggregazione, l'innovazione, la formazione e l'internazionalizzazione delle imprese artigiane)
1. Al fine di valorizzare le imprese artigiane e riconoscerne il ruolo di fondamentale di presidio sul territorio quale espressione di creatività, tradizione, innovazione e strumento di identità culturale, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate a concedere contributi e incentivi, anche mediante crediti d'imposta, alle imprese di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono, per:
a) l'acquisto di macchinari, attrezzature, software innovativi e l'adozione di tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale, l'efficientamento energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili;
b) la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, anche in collaborazione con scuole, università e istituzioni specializzate nel commercio estero;
c) l'istituzione di borse di studio e tirocini formativi finalizzati a promuovere l'occupazione giovanile, la qualificazione professionale e assicurare il la trasmissione intergenerazionale delle competenze;
d) la partecipazione a fiere, mostre ed eventi, nazionali ed internazionali;
e) lo sviluppo di piattaforme e-commerce e strumenti di marketing digitale, con particolare riferimento allo sviluppo di strategie di promozione e di vendita dei prodotti artigianali nei mercati esteri;
f) la partecipazione a programmi di internazionalizzazione gestiti dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – Ice;
g) l'organizzazione di missioni e incontri B2B con operatori esteri per favorire l'ingresso delle imprese artigiane nei mercati globali;
h) la fornitura di servizi di consulenza e assistenza specialistica per l'export, inclusa l'analisi dei mercati esteri, la traduzione di materiale promozionale e contrattuale e l'assistenza legale e fiscale internazionale.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'erogazione e l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.01010. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure finanziarie per l'internazionalizzazione delle micro e piccole imprese artigiane)
1. Al fine di sostenere i processi di internazionalizzazione e il consolidamento delle micro e piccole imprese artigiane nei mercati esteri, nonché di mitigare l'impatto di eventuali incrementi delle imposte applicate sulle esportazioni, è concesso, nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «de minimis», un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 40 per cento delle spese documentate e sostenute:
a) per la stipula di contratti di consulenza con figure professionali esperte in gestione di processi e programmi di internazionalizzazione, la fornitura di servizi di consulenza e assistenza specialistica per l'export, inclusa l'analisi dei mercati esteri, la traduzione di materiale promozionale e contrattuale e l'assistenza legale e fiscale internazionale;
b) per la partecipazione ai programmi di internazionalizzazione gestiti dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – Ice;
c) lo sviluppo di piattaforme e-commerce e strumenti di marketing digitale, con particolare riferimento allo sviluppo di strategie di promozione e di vendita dei prodotti artigianali nei mercati esteri;
d) per la partecipazione a fiere ed eventi internazionali.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.01011. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure per favorire la partecipazione a fiere internazionali)
1 Al fine di favorire la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, le disposizioni di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applicano anche per l'anno 2026, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto dello sviluppo economico 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2022, n. 195.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.01014. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, con priorità per le piccole e medie imprese, sono disposti i seguenti interventi:
a) la dotazione del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.01050. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure finanziare per l'aggregazione e il sostegno della filiera olivicolo-olearia)
1. Al fine di sostenere e sviluppare la filiera olivicolo-olearia, favorendo l'aggregazione tra gli operatori, l'incremento della produzione nazionale di olive e il rafforzamento della sostenibilità del settore, con particolare riguardo alle aree svantaggiate, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato, per l'anno 2026, per un importo pari a 10 milioni di euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono così destinate:
a) per 5 milioni di euro, al sostegno di investimenti in nuovi impianti conformi alle caratteristiche di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022;
b) per 5 milioni di euro, al sostegno di investimenti per l'ammodernamento degli impianti esistenti, conformi alle caratteristiche di cui all'allegato 2 del citato decreto ministeriale 23 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 2022, n. 5.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.01013. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, L'Abbate.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure per l'aggregazione in agricoltura)
1. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore della cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza ovvero il mancato riconoscimento delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.
3.01015. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, L'Abbate.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure finanziarie in favore delle imprese di fabbricazione di gioielli)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «e dal codice ATECO 25.62.00» sono sostituite dalle seguenti: «e dai codici ATECO 32.12.20, 32.13.00 e 25.62.00».
3.01016. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, L'Abbate.
A.C. 2673-A – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, nonché delega al Governo per la disciplina degli enti medesimi)
1. La presente legge riconosce quali «enti mutualistici di sistema» le società denominate «centrali consortili» aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni di microimprese e piccole e medie imprese (MPMI), già riunite in consorzi di filiera. Le centrali consortili sono finalizzate ad accrescere, singolarmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle MPMI, per mezzo di modelli organizzativi di partenariato efficienti e solidaristici. Le centrali consortili assumono la forma di società consortili per azioni ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.
2. La vigilanza sugli enti mutualistici di cui al comma 1 è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy che ne accerta in via esclusiva le finalità mutualistiche. Non possono essere riconosciute più di cinque centrali consortili. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sulla base di un'istanza degli interessati corredata della documentazione comprovante il possesso di almeno i seguenti requisiti:
a) che la centrale consortile riunisca almeno cinque consorzi collocati nel territorio di almeno tre regioni;
b) che i consorzi riuniti nell'ente mutualistico prevedano ciascuno almeno dieci consorziati;
c) la costituzione di un Fondo patrimoniale mutualistico alimentato dai contributi degli associati e dalle eventuali contribuzioni esterne pubbliche o private;
d) che lo statuto preveda il divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato, il divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale, nonché la devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonché per la vigilanza sugli stessi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione, nell'ambito della disciplina relativa al funzionamento, di meccanismi di promozione dell'offerta di lavoro e azioni volte al mantenimento dei livelli occupazionali tra i soci consortili;
b) previsione, in capo all'ente mutualistico, di compiti di formazione in ingresso, circolare e permanente, delle maestranze, nonché di monitoraggio costante e gestione dei fattori di rischio per la sicurezza proattiva sui luoghi di lavoro, fatte salve le competenze in materia esercitate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
c) promozione di sinergie di filiera, quali la codatorialità e il distacco dei lavoratori, al fine di favorire la salvaguardia occupazionale ed evitare il ricorso agli istituti dell'indennità di disoccupazione e della cassa integrazione guadagni, ove applicabili, nonché promozione dell'attività di innovazione e ricerca attraverso lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
d) previsione di disposizioni di coordinamento e integrazione volte ad armonizzare la disciplina della centrale consortile o del gruppo consortile con quella di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e con le altre disposizioni in materia al fine di favorire lo sviluppo del nuovo modello di aggregazione, anche ai fini dell'accesso alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
e) previsione dell'obbligo di certificazione del bilancio.
4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 4.
(Riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, nonché delega al Governo per la disciplina degli enti medesimi)
Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: quali la codatorialità e il distacco dei lavoratori,.
4.1. Ghirra.
Al comma 3, lettera c), dopo le parole: distacco dei lavoratori, aggiungere le seguenti: ferma restando l'applicazione dei CCNL di settore, nonché l'obbligo di fornire tempestivamente informative alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori,.
4.2. Ghirra.
A.C. 2673-A – Articolo 5
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 5.
(Ulteriori disposizioni in materia di consorzi)
1. All'articolo 67, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane» sono sostituite dalle seguenti: «I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili», le parole: «e del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «e dei commi 1 e 3», le parole: «e, nel novero di questi,» sono sostituite dalla seguente: «ovvero» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo quanto previsto dall'allegato II.12».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 5.
(Ulteriori disposizioni in materia di consorzi)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni finanziarie per favorire la messa in sicurezza delle MPMI)
1. Al fine di incentivare le attività di mitigazione dei rischi derivanti da eventi catastrofali, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle MPMI è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2028 per investimenti per la messa in sicurezza di strutture e macchinari nonché per l'acquisto di beni e servizi finalizzati a incrementare le condizioni complessive di sicurezza dell'impresa.
2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
3. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.01000. Pavanelli, Alifano, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate, Carmina, Morfino, Quartini.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Detraibilità dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi catastrofali)
1. All'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, stipulate da micro, piccole e medie imprese».
5.01001. Pavanelli, Alifano, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Esenzione sui premi assicurativi per polizze catastrofali obbligatorie stipulate dalle PMI)
1. Alla Tabella C dell'Allegato 1, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, all'articolo della tariffa 11-bis, sono aggiunte in fine le parole: «nonché le assicurazioni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, stipulate da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE».
5.01050. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
A.C. 2673-A – Articolo 6
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 6.
(Part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale)
1. In via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente a un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori, i dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con datori di lavoro privati che occupano fino a cinquanta dipendenti, con anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 e in possesso dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata, ai sensi dei commi 6, 7 e 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono accedere, fino alla prima data utile di decorrenza della pensione, al regime di incentivo al rapporto di lavoro a tempo parziale per l'accompagnamento alla pensione di cui al presente articolo.
2. Ai fini del conseguimento del requisito pensionistico di cui al comma 1 è riconosciuta la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, nelle sole gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni.
3. I soggetti di cui al comma 1, ai fini della verifica dei requisiti pensionistici, presentano domanda all'INPS secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo.
4. I lavoratori di cui al comma 1 possono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e indeterminato in un rapporto a tempo parziale, con una riduzione dell'orario di lavoro compresa tra un minimo del 25 e un massimo del 50 per cento, a tal fine concordando con il datore di lavoro, con atto avente data certa, le modalità di svolgimento della prestazione, anche attraverso clausole elastiche o flessibili riferite alla settimana o al mese.
5. Al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto ai sensi dei commi 1 e 4 è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, in relazione alla retribuzione effettivamente percepita, nel limite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile e comunque nel limite di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027, con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero alla data effettiva di pensionamento, se anteriore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
6. Al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto ai sensi dei commi 1 e 4 è riconosciuta altresì, fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero fino alla data effettiva di pensionamento, se anteriore, l'integrazione dei versamenti contributivi sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, nel limite di spesa pari a euro 3,7 milioni per l'anno 2026 e a euro 5 milioni per l'anno 2027.
7. I benefìci di cui ai commi 5 e 6 sono concessi a condizione che, per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda contestualmente all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni con facoltà di avvalersi, per le nuove assunzioni, delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente, nel rispetto degli specifici requisiti legittimanti.
8. Le agevolazioni sono riconosciute dall'INPS nel rispetto del limite numerico di cui al comma 1 e dei limiti di spesa di cui ai commi 5 e 6. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate dai soggetti che intendono avvalersi dei benefìci previsti dal presente articolo. Qualora dal predetto monitoraggio risulti, anche in via prospettica, il raggiungimento dei limiti di spesa determinati ai sensi dei commi 5 e 6, l'INPS non prende in esame ulteriori domande e dà tempestiva comunicazione del raggiungimento del predetto limite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,6 milioni di euro per l'anno 2027.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 6.
(Part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale)
Al comma 1, sostituire le parole: per gli anni 2026 e 2027 con le seguenti: per gli anni 2026, 2027 e 2028.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole: entro il 1° gennaio 2028 con le seguenti: entro il 1° gennaio 2029;
al comma 5:
sostituire le parole: «e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027» con le seguenti: «a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,8 milioni di euro per l'anno 2028»;
sostituire le parole: fino alla data del 31 dicembre 2027 con le seguenti: fino alla data del 31 dicembre 2028;
al comma 6:
sostituire le parole: fino alla data del 31 dicembre 2027 con le seguenti: fino alla data del 31 dicembre 2028;
sostituire le parole: e a 5 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 6,3 milioni di euro per l'anno 2028;
sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026, 6,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 8,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2028 mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 6 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7,6 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
6.1000. Carotenuto, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci, L'Abbate.
Al comma 1, sostituire le parole: 1.000 lavoratori con le seguenti: 3.000 lavoratori.
Conseguentemente:
al comma 5, sostituire le parole: 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4,2 milioni di euro per l'anno 2027;
al comma 6, sostituire le parole: 3,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 11,1 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027;
sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 14,1 milioni di euro per l'anno 2026 e a 19,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 13,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 18 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6.1001. Tucci, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, L'Abbate.
Al comma 1, sostituire le parole: 1.000 lavoratori con le seguenti: 2.000 lavoratori;.
Conseguentemente:
al comma 5, sostituire le parole: 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,8 milioni di euro per l'anno 2027;
al comma 6, sostituire le parole: 3,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 7,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro per l'anno 2027;
sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 9,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 12,8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 8,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 12 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6.1002. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, L'Abbate.
Al comma 7, sostituire la parola: trentaquattro con la seguente: trentotto.
6.4. Carotenuto, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci, L'Abbate.
Al comma 7, sostituire la parola: trentaquattro con la seguente: trentasei.
6.5. Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, L'Abbate.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
10. Al fine di favorire l'adesione alla sperimentazione di cui al presente articolo e incrementare l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che concordano con i lavoratori, ai sensi del comma 4, il regime di incentivo al part-time per l'accompagnamento alla pensione è riconosciuto, fino alla data del 31 dicembre 2027, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limite di spesa pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 8 milioni di euro per l'anno 2027.
11. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al comma 9-bis spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
12. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative dell'esonero, le modalità per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 9-bis.
13. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6.1005. Tucci, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, L'Abbate.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
10. Le regioni, nell'ambito delle politiche a sostegno dello sviluppo economico territoriale e in sede di pianificazione dei servizi per l'impiego e degli strumenti informativi per il rafforzamento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, promuovono e sostengono il trasferimento generazionale di impresa artigiana. A tal fine, attraverso i servizi per il lavoro accreditati nelle singole province, gli enti bilaterali e il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono a:
a) promuovere, sulla base di specifiche intese con le province e le camere di commercio locali, un'azione di monitoraggio e di verifica delle attività artigiane il cui titolare si trovi a meno di tre anni dalla cessazione dell'attività per pensionamento, nonché di quelle per le quali il titolare si dichiari disponibile al trasferimento generazionale di impresa entro un periodo di tre anni;
b) favorire, anche attraverso l'emissione di specifici bandi, l'incontro tra la domanda e l'offerta di trasferimento generazionale di impresa artigiana da parte, rispettivamente, di giovani fino a trentacinque anni di età e titolari di attività artigiane nelle condizioni di cui alla lettera a);
c) definire un percorso per il trasferimento generazionale di impresa che preveda la sottoscrizione, tra il soggetto candidato alla rilevazione dell'attività e il servizio per il lavoro accreditato a livello provinciale, di uno specifico patto di servizio recante i contenuti e le modalità di svolgimento del percorso per il trasferimento di impresa, nonché i diritti e gli obblighi a carico del soggetto medesimo;
d) nell'ambito del patto di servizio di cui alla lettera c), ammettere la possibilità di accesso, al termine della fase di formazione e addestramento in azienda, a servizi gratuiti di affiancamento tecnico per l'avvio di impresa riservati ai titolari d'impresa artigiana subentranti;
e) sostenere la funzione di mentor svolta dagli artigiani cedenti, nell'ambito del percorso di trasferimento d'impresa di cui alla lettera c), attraverso il riconoscimento agli stessi di un'indennità di tutoraggio, per tutta la durata del periodo di affiancamento successivo alla cessione dell'attività, entro il limite massimo di tre anni;
f) sostenere l'attività di formazione e l'obbligatorio addestramento dei giovani che si candidano a rilevare l'impresa artigiana e che non si trovano nella posizione di dipendenti o apprendisti presso la medesima impresa, attraverso il riconoscimento agli stessi di un'indennità formativa specifica, per un periodo non superiore a tre anni.
11. I servizi di affiancamento tecnico di cui alla lettera d), sono definiti dalle regioni sulla base del Programma nazionale di intervento e consistono in un tutoraggio per:
a) la realizzazione del progetto di impresa;
b) lo svolgimento degli adempimenti tecnici e amministrativi previsti dalla disciplina vigente;
c) l'esecuzione delle procedure necessarie per l'accesso alla garanzia del consorzio fidi.
12. Le regioni provvedono a selezionare, con procedura ad evidenza pubblica, sulla base di un bando unico regionale, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di affiancamento tecnico di cui alla lettera d) ovvero possono avvalersi di propri Enti vigilati o controllati secondo la normativa nazionale e comunitaria.
6.7. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
10. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti, in corrispondenza con i fabbisogni e la vocazione produttiva dei territori, percorsi formativi certificati destinati ai soggetti fino a trentacinque anni di età che si candidano alla rilevazione di imprese artigiane tradizionali.
11. Le regioni possono prevedere l'istituzione di appositi incentivi per finalità formativa a favore dei soggetti che partecipino alle attività formative di cui al comma 10, secondo modalità stabilite con legge regionale. In tal caso, gli incentivi a finalità formativa sono integrabili con un contributo statale a valere sulle risorse di cui all'articolo 16, in misura e secondo modalità stabilite con apposito decreto dei Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
6.8. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Programmi nazionali di formazione per l'autoimprenditorialità)
1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura imprenditoriale e di sostenere l'avvio consapevole di nuove attività economiche da parte di micro, piccole e medie imprese, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, in coordinamento con il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'università e della ricerca, un programma nazionale per la formazione all'autoimprenditorialità.
2. Il programma si avvale della collaborazione con enti di formazione professionale, università, scuole secondarie, camere di commercio e associazioni di categoria, per l'organizzazione di corsi finalizzati all'acquisizione di conoscenze in materia di gestione aziendale, pianificazione strategica, marketing digitale, finanza d'impresa e competenze trasversali.
3. Le regioni concorrono alla programmazione e all'attuazione dei corsi, assicurandone la diffusione capillare sul territorio e la coerenza con il tessuto economico locale. È incentivata la partecipazione diretta di imprenditori e piccole e medie imprese nella progettazione e nella docenza dei percorsi formativi.
4. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e con il Ministero dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di istituzione del programma nazionale per la formazione all'autoimprenditorialità ed il suo funzionamento, nonché le modalità di strutturazione dei relativi corsi e di coinvolgimento dei soggetti di cui ai commi 2 e 3.
6.06. Del Barba.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buy out)
1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro milioni per l'anno 2026 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6.011. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
*6.01001. Del Barba.
*6.01007. Carotenuto, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci, L'Abbate.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Istituzione Fondo «Successione d'impresa»)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il «Fondo a sostegno della successione d'impresa» con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.
2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:
a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti e affermati sul territorio;
b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati al comma 4;
c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:
1) spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;
2) spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;
3) spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;
4) spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;
5) spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sostenuti attraverso le seguenti misure:
a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90 per cento delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lettera a);
b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lettera b);
c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lettera c).
4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate, ai sensi del presente articolo, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno 5 anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano a un'impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50 per cento del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.
5. Nell'ambito delle attività previste dal presente articolo e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.
6. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport e i giovani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero delle imprese e del made in Italy può utilizzare le proprie società in house per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.01000. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Staffetta generazionale)
1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell'organico anche in relazione all'assunzione di nuove professionalità, contemperando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.
2. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell'orario in misura non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell'azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
3. Qualora il giovane di cui al comma 1 sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.
4. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei precedenti commi è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del part time del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai lavoratori delle pubbliche Amministrazioni e delle Società a partecipazione pubblica.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.01002. Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, L'Abbate.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Prestito d'onore e incentivi al credito)
1. Al fine di favorire il trasferimento generazionale delle imprese artigiane, ai soggetti di età fino a 35 anni che rilevano un'impresa artigiana possono accedere, al termine della fase di formazione in azienda, a uno specifico incentivo, nella forma di un prestito d'onore, restituibile in dieci anni, secondo i limiti e le modalità definiti dal regolamento di cui al comma 4.
2. Il prestito d'onore è erogato a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed è destinato al sostegno delle spese di avviamento, investimento ed esercizio relative ai primi tre anni di attività.
3. Ai prestiti erogati ai sensi del comma 1 è applicato un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.
4. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
5. I prestiti d'onore di cui al presente articolo sono cumulabili con i prestiti erogati dai consorzi fidi, in forma di contributo in conto capitale o in conto interessi, destinati al consolidamento dell'attività, concessi entro tre anni dall'avvenuto trasferimento d'impresa. Con il regolamento di cui al comma 4 è altresì disciplinata l'erogazione diretta di garanzie e finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1 da parte dei consorzi fidi.
6. Le regioni possono cofinanziare gli interventi previsti dal presente articolo anche attraverso l'utilizzo di risorse regionali o comunitarie coerenti con le finalità della presente legge.
6.03. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di formazione continua in favore degli imprenditori e dei dipendenti di MPMI)
1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità, diffondere la cultura imprenditoriale e di incrementare il grado di formazione specialistica dei lavoratori dipendenti delle MPMI, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate:
a) all'organizzazione di corsi di formazione per il sostegno all'autoimprenditorialità, con particolare riferimento alla gestione aziendale, la pianificazione strategica, il marketing digitale e le competenze imprenditoriali;
b) all'organizzazione di corsi di formazione specialistica e per l'apprendimento di nuove competenze destinati ai lavoratori dipendenti delle MPMI.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.01004. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di costituzione e promozione delle società cooperative tra lavoratori licenziati, beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o dipendenti di imprese in crisi o sottoposte a procedure concorsuali)
1. Allo scopo di sostenere la diffusione di iniziative di autoimpiego dei dipendenti di imprese in crisi, riordinando e semplificando la normativa vigente in materia, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale sono riunite e riordinate, con le modificazioni necessarie al loro coordinamento nonché all'introduzione degli opportuni strumenti di semplificazione e incentivo, le disposizioni vigenti in materia di costituzione e promozione di società cooperative per operazioni di recupero delle imprese in crisi da parte dei lavoratori licenziati, beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o dipendenti di imprese in crisi o sottoposte a procedure concorsuali e volte a favorire l'acquisizione del capitale sociale delle imprese da parte dei medesimi soggetti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle disposizioni;
b) ricognizione delle disposizioni abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;
d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;
e) definizione, promozione, sostegno e sviluppo delle operazioni di cui all'alinea;
f) individuazione degli strumenti di finanziamento e di sostegno, delle risorse, degli incentivi statali ovvero derivanti dal bilancio dell'Unione europea e delle agevolazioni finanziarie, tributarie e fiscali a favore delle società cooperative di cui all'alinea, volti a favorire l'incremento e la diffusione delle operazioni di cui al medesimo alinea nonché l'accesso al credito da parte delle suddette società;
g) regolamentazione organica delle modalità di avvio delle operazioni e di costituzione e sviluppo delle società cooperative di cui all'alinea;
h) introduzione di strumenti di semplificazione per favorire la riduzione degli adempimenti e dei procedimenti amministrativi a carico dei lavoratori e delle società cooperative di cui all'alinea ai fini della presentazione delle richieste di finanziamento, compresa la richiesta di liquidazione anticipata del trattamento spettante al lavoratore a titolo di nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché ai fini dell'erogazione degli incentivi statali e delle agevolazioni finanziarie e tributarie e della semplificazione dei procedimenti di avvio delle operazioni di cui al medesimo alinea;
i) introduzione e individuazione di procedimenti amministrativi specifici per l'avvio delle operazioni di cui all'alinea che garantiscano la piena trasparenza della procedura, la tracciabilità dei flussi finanziari e tempi più rapidi nell'erogazione dei finanziamenti e delle agevolazioni da parte degli organi pubblici;
l) applicazione del regime di esenzione fiscale per gli importi delle indennità di mobilità o le somme erogate a titolo di NASpI e di trattamento di fine rapporto reinvestite nella costituzione delle società cooperative di cui all'alinea;
m) rafforzamento dei controlli sulla fruizione delle agevolazioni finanziarie e tributarie per limitare l'accesso improprio al regime delle agevolazioni;
n) introduzione di strumenti per favorire la stipulazione di intese con le società finanziarie Soficoop – Società finanza cooperazione e CFI – Cooperazione finanza impresa Scpa, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), volte a promuovere la conoscenza tra i lavoratori delle opportunità derivanti dalle operazioni di cui all'alinea e la diffusione delle buone prassi in materia di modalità di avvio, costituzione e sviluppo delle società cooperative di cui al medesimo alinea, anche con l'eventuale istituzione di un tavolo tecnico presso l'INPS finalizzato a favorire e proporre, qualora ne sussistano le condizioni, il ricorso a tale opportunità imprenditoriale e occupazionale, prevedendo adeguate azioni di sostegno e di supporto nella definizione del progetto imprenditoriale e del passaggio di proprietà aziendale.
2. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema del decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
6.01005. Pavanelli, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Tucci, L'Abbate.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)
1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente:
«d-bis) lavoratori del settore del commercio su aree pubbliche»;
b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;
c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;
d) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
6.01006. Appendino, Aiello, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, L'Abbate.
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 6-bis.
(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)
1. Al fine di contrastare la difficoltà di reperimento di personale delle micro e piccole imprese, promuovere l'occupazione giovanile e favorire il ricambio generazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, 26 milioni di euro per l'anno 2027 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.01008. Tucci, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, L'Abbate.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale)
1. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.01009. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, L'Abbate.
A.C. 2673-A – Articolo 7
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo II
ACCESSO DELLE PMI AL CREDITO BANCARIO E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
Art. 7.
(Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei confidi, anche al fine di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, fermo restando il rispetto della connotazione mutualistica:
a) riordino della disciplina dei confidi volto a favorirne l'attività a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) nel campo della garanzia e dei servizi finanziari;
b) allargamento della compagine sociale dei confidi a soggetti diversi dalle PMI e dai liberi professionisti;
c) revisione dei requisiti per l'iscrizione dei confidi all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in particolare a fini di stimolo ai processi di aggregazione dei confidi e di rafforzamento della stabilità del relativo comparto;
d) revisione delle attività esercitabili dai confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attività di consulenza e assistenza alle imprese consorziate o socie;
e) favorire la riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese;
f) favorire l'integrazione interconsortile dei confidi.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 7.
(Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi)
1. Al fine di favorire un migliore accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, attraverso la valorizzazione del ruolo dei confidi, la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi a loro carico, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della normativa in materia di confidi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e favorire la raccolta di risorse pubbliche, private e del terzo settore, di capitale e di provvista, anche individuando strumenti e modalità che le rendano esigibili secondo i principi di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in materia di requisiti patrimoniali delle banche e di accesso all'attività creditizia;
b) disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi anche nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, stabilendo altresì il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori;
c) razionalizzare e valorizzare le attività svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia, al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi;
d) sviluppare, nell'ambito delle finalità tipiche, strumenti innovativi, con tassativa esclusione di derivati e di strumenti finanziari complessi, forme di garanzia e servizi, finanziari e non finanziari, che rispondono alle mutate esigenze delle piccole e medie imprese e dei liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
e) favorire un migliore accesso al credito per le piccole e medie imprese e per i liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi per gli intermediari finanziari e per i confidi;
f) rafforzare i criteri di proporzionalità e specificità di cui all'articolo 108, comma 6, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
g) estendere l'applicazione dei criteri di cui alla lettera f) all'intera normativa in materia di confidi;
h) assicurare una maggiore tutela del carattere accessorio della garanzia rilasciata dai confidi rispetto all'operazione di finanziamento principale;
i) razionalizzare gli adempimenti a carico dei confidi eliminando le duplicazioni di attività già svolte da banche o da altri intermediari finanziari nonché quelle relative alle procedure di accesso di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
l) individuare metodologie di valutazione degli impatti della garanzia sui sistemi economici locali anche attraverso la rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le informazioni di cui le stesse dispongono.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui al presente comma, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
7.1. Del Barba.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) razionalizzare e valorizzare le attività svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia, al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi;.
7.2. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) sviluppare, nell'ambito delle finalità tipiche dei confidi, strumenti innovativi, con tassativa esclusione di derivati e di strumenti finanziari complessi, forme di garanzia e servizi, finanziari e non finanziari, che rispondono alle mutate esigenze delle piccole e medie imprese;.
7.3. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e favorire la raccolta di risorse pubbliche e private, di capitale e di provvista, anche individuando strumenti e modalità che le rendano esigibili nel rispetto della normativa comunitaria vigente;.
7.4. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) favorire un migliore accesso al credito per le piccole e medie imprese, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi per gli intermediari finanziari e per i confidi;.
7.5. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: per l'iscrizione aggiungere le seguenti: e anche per la permanenza.
Conseguentemente:
alla medesima lettera:
sopprimere le parole: stimolo ai processi di aggregazione dei confidi e;
aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo che la revoca dell'autorizzazione all'iscrizione al medesimo albo sia disposta solo se il volume di attività finanziaria sia diminuito per più esercizi in misura significativa;
alla lettera d):
sostituire la parola: revisione con la seguente: ampliamento;
sopprimere le parole: con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, in particolare;
aggiungere, in fine, le parole: , e prevedendo che l'esercizio delle attività di finanziamento sotto qualsiasi forma e delle attività indicate nel comma 2 di detto articolo 106, ferme le autorizzazioni e nel rispetto delle disposizioni previste, possano essere realizzate con il solo limite dello svolgimento prevalente a favore delle imprese consorziate e socie.
7.1000. Squeri, Rubano.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: all'albo di cui all'articolo 106 con le seguenti: nell'elenco di cui all'articolo 112-bis.
Conseguentemente, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) revisione delle attività esercitabili dai confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del citato testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attività di consulenza e assistenza anche non legate all'attività di garanzia e consentendo lo svolgimento di tutte le attività prevalentemente a favore delle imprese consorziate o socie;.
7.7. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungere le seguenti: anche con riferimento al parametro dimensionale relativo al volume di attività finanziaria,.
7.8. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: nonché potenziando l'offerta di credito diretto alle imprese e l'operatività in materia di finanza innovativa;.
*7.9. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
*7.10. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , anche attraverso la previsione di specifici criteri premiali.
7.11. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure per favorire l'accesso al credito delle microimprese)
1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «microimpresa e di piccola e media impresa» sono sostituite dalle seguenti: «piccola e media impresa»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «nonché per le operazioni finanziare riferite a» sono inserite le seguenti: «soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimprese, come definite ai sensi del richiamato allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 e per le operazioni finanziare oltre i dodici mesi riferite a».
*7.06. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
*7.01005. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)
1. Al fine di sostenere le imprese operanti nei settori produttivi maggiormente esposti alla crisi e per far fronte alle difficoltà di accesso al credito, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.01000. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni per favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese e per il contrasto al fenomeno dell'usura)
1. Al fine di introdurre validi strumenti di prevenzione del fenomeno dell'usura, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio anno 2026. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione di una garanzia, a prima richiesta, o finanziamenti diretti a micro e piccole imprese in condizione di sofferenza o non utilmente valutabili sulla base dei modelli di valutazione.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.
3. Al Fondo di cui al comma 1, affluiscono altresì le risorse del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, prive di impegni.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.01001. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Fondo per l'accesso al credito delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese)
1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Fondo strutturale per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese, con lo scopo di provvedere alla erogazione di una agevolazione nella misura del 20 per cento in conto capitale e di un contributo sugli interessi sul restante 80 per cento del finanziamento, calcolato al tasso Euribor a tre mesi incrementato di 1 punto, in relazione a crediti di durata massima di 7 anni e di importo non superiore a 200.000 euro, erogati da banche e intermediari finanziari destinati all'impianto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riqualificazione energetica e digitale delle imprese, compreso l'acquisto di macchinari ed attrezzature, nonché all'acquisto di scorte, di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti funzionali al ciclo di lavorazione e all'attività delle imprese medesime.
2. La spesa per l'acquisto delle scorte di cui al comma 1 non può superare il 30 per cento dell'investimento totale.
3. Può essere agevolato il solo acquisto delle scorte di cui al comma 1, entro il limite di 30.000 euro.
4. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia rilasciata da un Confidi.
5. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di gestione e di attuazione del Fondo di cui al comma 1.
6. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con dotazione finanziaria disposta su base triennale nell'ambito della legge di bilancio.
7. L'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento UE 2023/2831 de minimis.
*7.01002. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.
*7.01050. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni per favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese)
1. Al fine di facilitare l'accesso al credito delle micro e piccole imprese, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con copertura al 100 per cento, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti fino a 100.000 euro concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore delle micro e piccole imprese e destinati all'avvio di nuove attività.
7.01003. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni per favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese)
1. Al fine di facilitare l'accesso al credito delle micro e piccole imprese, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con copertura al 100 per cento, dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2030, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti fino a 30.000 euro concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore delle micro e piccole imprese.
7.01004. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)
1. All'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i commi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
«3. I confidi con un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria. In deroga all'articolo 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata. La revoca dell'autorizzazione all'iscrizione all'albo può essere disposta quando per tre esercizi consecutivi il volume di attività finanziaria è diminuito di oltre un terzo rispetto alla soglia indicata nel primo periodo.
4. I confidi iscritti nell'albo esercitano l'attività di garanzia collettiva dei fidi e le altre attività indicate nell'articolo 106, commi 1 e 2 prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie.
5. I confidi iscritti nell'albo possono altresì svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore delle amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5, i confidi iscritti nell'albo possono concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 ed esercitare le altre attività previste dall'articolo 106, comma 2 nei confronti di soggetti diversi dalle imprese consorziate o socie.
6-bis. I confidi iscritti nell'albo possono assumere liberamente partecipazioni, in coerenza con l'oggetto sociale.».
7.01006. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)
1. All'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Alla scadenza delle misure di cui al presente comma, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle imprese e del made in Italy da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite ovvero realizzino operazioni di aggregazione.»;
b) le parole: «dello sviluppo economico», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese e del made in Italy.».
7.01007. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
A.C. 2673-A – Articolo 8
ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 8.
(Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino)
1. Al fine di agevolare l'accesso al credito bancario anche a mezzo della cartolarizzazione dello stock di magazzino, alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: «cartolarizzazione dei crediti» sono inserite le seguenti: «, anche futuri,»;
2) alla lettera b-bis), dopo le parole: «beni mobili» è inserita la seguente: «anche»;
b) all'articolo 7, comma 2-octies:
1) le parole: «può destinare i crediti stessi, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «può destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni all'impiego o alla titolarità dei quali tali crediti siano riferibili, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla combinazione e trasformazione dei predetti diritti e beni o i beni sostitutivi dei beni precedentemente destinati, ovvero»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La segregazione può altresì essere realizzata mediante cessione ad una società veicolo d'appoggio di cui all'articolo 7.1, comma 4, con gli effetti e ai sensi di tale articolo, anche fuori dai casi previsti dall'articolo 7.1, comma 1, eventualmente in concomitanza con la cessione dei crediti oggetto dell'operazione e l'accollo del debito nascente dal finanziamento. Si applicano l'articolo 7.1, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies»;
c) all'articolo 7.2, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 8.
(Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al fine di adeguare i valori di riferimento per i ricavi e per le rimanenze all'effettiva evoluzione dell'economia e dell'inflazione, all'articolo 5, comma 14-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «superiori rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «superiori rispettivamente a 10 milioni e a 2 milioni di euro».
8.4. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni per il sostegno delle PMI dell'indotto di grandi imprese in crisi)
1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto delle grandi imprese in crisi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con grandi imprese in crisi.
3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime de minimis, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle grandi imprese in crisi e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.
4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.01000. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Interventi finanziari ISMEA per lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari)
1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, la parola: «agricole» è sostituita dalle seguenti: «operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca» e le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 4»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A fronte delle garanzie rilasciate l'ISMEA può concedere contributi diretti all'abbattimento del costo delle commissioni di garanzia nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 2023/2831, 717/2014 e 1408/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni».
2. Le medesime agevolazioni possono essere concesse ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 651/2014, 2022/2472 e 2022/2473 della Commissione e successive modifiche e integrazioni, previa emanazione di apposito decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni di attuazione degli interventi agevolativi. Per tali finalità, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
8.01001. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, L'Abbate.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Programma sperimentale per la costituzione dei centri camerali per la finanza di impresa)
1. Al fine di supportare le imprese nell'accesso ai mercati finanziari e ai canali alternativi di finanziamento nonché rafforzare la capacità e le competenze finanziarie interne alle imprese, accrescendo la competitività del sistema produttivo e gli investimenti in innovazione, in via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di costituzione di centri per la finanza d'impresa, da istituire presso le Camere di commercio, aventi lo scopo di offrire, in raccordo con le Case del Made in Italy operanti sul territorio, servizi informativi e consulenziali, di formazione e affiancamento delle imprese nella ricerca di nuove opportunità di finanziamento alternative al credito tradizionale, con particolare riferimento alle startup innovative. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri finanziari si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.01002. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.
A.C. 2673-A – Articolo 9
ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo III
SEMPLIFICAZIONI
Art. 9.
(Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali)
1. All'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del presente codice rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.
1-ter. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per le macchine agricole di cui all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 9.
(Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali)
Sopprimerlo.
9.1. Ghirra.
Al comma 1, capoverso comma «1-bis», primo periodo, dopo le parole: portuali e aeroportuali aggiungere le seguenti: e per i veicoli non immatricolati.
9.2. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, capoverso comma «1-bis», sopprimere il secondo periodo.
9.3. Iaria, Fede, Traversi, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, L'Abbate.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 16, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
«4-quater. L'autorizzazione rilasciata dallo sportello unico amministrativo, ai sensi del comma 4, ha validità sull'intero territorio nazionale per due anni. Al fine di garantire omogeneità territoriale, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle autorizzazioni.
4-quinquies. L'autorizzazione è rilasciata alle imprese che svolgono attività tecniche, di manutenzione o di assistenza a bordo di imbarcazioni o natanti e, in generale che non comportano movimentazione di merci o passeggeri né accesso ad aree a controllo doganale o di sicurezza.».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , nonché misure di semplificazione in materia di attività esercitate nei porti.
9.5. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Quota riservata alle piccole imprese nelle gare sopra-soglia)
1. All'articolo 58, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, in misura non inferiore al 20 per cento indipendentemente dall'importo dell'appalto»;
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, le stazioni appaltanti effettuano adeguate verifiche del mercato di riferimento volte ad individuare il valore dei lotti, dandone contezza nella decisione a contrarre, che, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14, è trasmessa all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le determinazioni di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».
9.05. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici)
1. All'articolo 221, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la parola: «ANAC,» sono inserite le seguenti: «sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale,».
9.06. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
A.C. 2673-A – Articolo 10
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 10.
(Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG nonché semplificazioni amministrative per le imprese agricole)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. In applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori, l'INAIL, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto: elabora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale; supporta le imprese nell'adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo. L'INAIL adotta le misure di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
b) all'articolo 37:
1) al comma 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato».
2. All'articolo 4, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «corso di formazione o di riqualificazione» sono inserite le seguenti: «, ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro,».
3. L'iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli può essere presentata direttamente all'INPS, anziché attraverso la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. L'INPS predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche necessarie all'attuazione della facoltà di cui al presente comma. La procedura di cui al presente comma si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 10.
(Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG nonché semplificazioni amministrative per le imprese agricole)
Al comma 1, lettera a), capoverso comma «5-ter», primo periodo, dopo le parole: l'Inail, aggiungere le seguenti: sentita la Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro, di cui all'articolo 6 del presente decreto,.
10.1. Ghirra.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma «5-ter», primo periodo, dopo le parole: piccole e medie imprese aggiungere le seguenti:, previo confronto obbligatorio con RLS e RSU.
10.3. Ghirra.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
10.4. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, L'Abbate.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
10.5. Ghirra.
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
3-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 13-bis, è inserito il seguente:
«13-bis.1. Il decreto di cui al comma precedente è emanato entro il 30 settembre 2026.».
10.1003. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, L'Abbate.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Norme in materia di formazione «16 ore MICS»)
1. I lavoratori di aziende che, indipendentemente dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti ad effettuare il corso formativo «16 ore MICS», delineato dal Formedil – Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee) di tale decreto, aderenti al Formedil stesso.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori autonomi che operano in tali cantieri.
3. Ove la formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le «16 ore MICS», dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.
*10.02. Del Barba.
*10.03. Ghirra.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Bonus certificazioni sicurezza sul lavoro)
1. Al fine di sostenere i processi di gestione e il soddisfacimento dei requisiti per la sicurezza sul lavoro, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, finalizzata all'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore delle micro e piccole imprese per il conseguimento delle Certificazioni ISO 45001.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative e di riparto delle risorse di cui al comma 1, tenendo conto della complessità dei processi e del grado di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro delle singole imprese.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10.01000. Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, L'Abbate.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Misure di semplificazione per l'installazione di impianti fotovoltaici)
1. All'articolo 6, comma 2-septies, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale» sono sostituite dalle seguenti: «che attesti che gli impianti, se visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e installati sopra le coperture, siano realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei manti della tradizione locale.».
10.04. Del Barba.
A.C. 2673-A – Articolo 11
ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 11.
(Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, e in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali»;
b) all'articolo 55, comma 5, lettera c), dopo le parole: «per la violazione» sono inserite le seguenti: «dell'obbligo informativo di cui all'articolo 3, comma 7-bis, e».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 11.
(Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile)
Sopprimerlo.
11.1. Ghirra.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma «7-bis», sostituire la parola: annuale con la seguente: semestrale.
11.2. Ghirra.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma «7-bis», dopo le parole: di un'informativa scritta aggiungere le seguenti: , anche in modalità digitale,.
11.3. Carotenuto, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci, L'Abbate.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma «7-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire un'informazione completa e omogenea a tutti i lavoratori, per le attività di cui al presente comma, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), elabora modelli standardizzati di informativa.
11.4. Tucci, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, L'Abbate.
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
2. Al fine di favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative in modalità agile, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del lavoro agile, con una dotazione pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.1002. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, L'Abbate.
A.C. 2673-A – Articolo 12
ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 12.
(Verifiche di attrezzature)
1. All'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la voce: «Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato – Verifica annuale» è inserita la seguente: «Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto – Verifica triennale».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 12.
(Verifiche di attrezzature)
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Semplificazioni in materia di turismo)
1. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 8, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso, il credito eccedente può essere utilizzato in occasione di pagamenti successivi, entro il termine della ordinaria prescrizione decennale»;
b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
12.01003. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Misure di semplificazione per l'attribuzione del Codice Identificativo Nazionale in caso di nuove aperture)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 19, per le nuove aperture di attività ricettive, nei sei mesi precedenti l'apertura i titolari possono presentare, attraverso la piattaforma automatizzata del Ministero del turismo, istanza di rilascio di un codice nazionale provvisorio che dovrà essere indicato negli annunci per la promo-commercializzazione della struttura.
2. Il codice provvisorio ha validità massima di sei mesi dalla data di attribuzione.
12.09. Del Barba.
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 12-bis.
(Semplificazioni per l'attribuzione del Codice Identificativo Nazionale in caso di nuove aperture)
1. All'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo. Per il rilascio del codice provvisorio è necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). In attesa della validazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-ter, comma 6, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.».
12.01005. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Semplificazioni in favore del settore alberghiero)
1. All'articolo 83, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. È consentito alle imprese alberghiere l'utilizzo di veicoli adibiti ad uso proprio per il trasporto dei clienti presso la sede della struttura anche dietro contestuale corrispettivo.».
12.01001. Iaria, Fede, Traversi, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, L'Abbate.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Semplificazioni in favore del settore alberghiero)
1. All'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, la parola: «b)» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1, né alla specifica segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 2, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico effettuata dagli esercizi ricettivi alberghieri che indicano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nella SCIA Unica di cui alla Tabella A, parte 1, Sezione I, punto 4 “strutture ricettive e stabilimenti balneari”, allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222».
12.01002. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Misure di semplificazione per le imprese alberghiere per il trasporto dei clienti)
1. All'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. È consentito alle imprese alberghiere l'utilizzo di veicoli adibiti ad uso proprio per il trasporto dei clienti presso la sede della struttura da e per mete specifiche, quali, a titolo meramente esemplificativo, stazioni ferroviarie, porti, stazioni di bus, aeroporti, stabilimenti o spiagge per la balneazione, impianti sciistici, anche dietro contestuale corrispettivo.».
12.01050. Del Barba.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Istituzione del Fondo per la formazione in digitalizzazione e intelligenza artificiale per i piccoli esercizi commerciali e le piccole strutture ricettive extralberghiere)
1. Presso lo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, è istituito un fondo denominato «Fondo per la formazione in digitalizzazione e intelligenza artificiale per i piccoli esercizi commerciali e le piccole strutture ricettive extralberghiere» con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2026 destinato a sostenere programmi di formazione e aggiornamento professionale finalizzati all'adozione di tecnologie digitali e di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale.
2. Possono accedere alle risorse del Fondo:
a) le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea;
b) i titolari o gestori di strutture ricettive extralberghiere, ivi comprese le attività di bed and breakfast, come disciplinate dalle normative regionali vigenti, purché operanti in forma d'impresa.
3. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di:
a) attività formative, in presenza o a distanza, concernenti competenze digitali di base e avanzate, trasformazione digitale dei processi aziendali, utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale, cybersecurity, commercio elettronico, gestione digitale dei flussi turistici e delle prenotazioni;
b) interventi di affiancamento e assistenza tecnica connessi alla diffusione della cultura digitale e all'introduzione di strumenti tecnologici nelle attività dei beneficiari;
c) progetti di formazione erogati da organismi accreditati ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di formazione professionale.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le regioni e le autonomie locali e previo parere delle associazioni maggiormente rappresentative nei settori del commercio e delle attività ricettive, sono definiti:
a) i criteri e le modalità di accesso al Fondo;
b) le priorità di finanziamento, anche sulla base della dimensione aziendale, del territorio e dei livelli di digitalizzazione;
c) le procedure per la presentazione delle domande, la concessione dei contributi e la rendicontazione delle spese;
d) le modalità di monitoraggio, valutazione e pubblicazione dei risultati degli interventi finanziati;
e) le forme di integrazione con risorse europee, nazionali e regionali.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.01004. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana)
1. All'articolo 4-bis, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di allineare l'Agenda per la semplificazione al PNRR, il Governo provvede, con cadenza almeno biennale, all'aggiornamento delle tabelle contenute nell'Allegato A, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi relativi alle attività artigiane, assicurando la coerenza con l'evoluzione normativa e le esigenze di semplificazione. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, è predisposta una modulistica unica standardizzata per le attività artigiane soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), autorizzazione o altri regimi amministrativi previsti dal presente decreto. L'aggiornamento delle tabelle e la definizione della modulistica standardizzata sono stabiliti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Unificata, previa consultazione delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del settore.».
12.01006. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Tavolo tecnico per lo sviluppo e la tutela dell'artigianato di Alta Gamma)
1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'economia e finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nel settore dell'artigianato di alta gamma. Il tavolo tecnico elabora proposte e svolge una funzione consultiva circa l'individuazione di politiche fiscali, previdenziali e finanziarie volte alla promozione, allo sviluppo ed alla tutela delle imprese del settore dell'artigianato di alta gamma. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
12.01007. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Semplificazioni per le micro imprese per la nomina del Responsabile del Trattamento)
1. Dopo l'articolo 2-septies decies, del decreto legislativo 18 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente:
«Art. 2-octies decies.
(Modelli standardizzati per le micro imprese)
1. Il Garante per la protezione dei dati personali predispone modelli semplificati di nomina del Responsabile del Trattamento per le microimprese con meno di cinque dipendenti.
2. L'adozione dei modelli predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali da parte delle microimprese costituisce presunzione di conformità agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.
3. Le parti contraenti che impongono clausole più restrittive rispetto ai modelli standardizzati forniscono una motivazione specifica. In caso di contestazioni, l'onere della prova della necessità di obblighi aggiuntivi spetta alla parte contraente più forte.».
12.01000. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.
A.C. 2673-A – Articolo 13
ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 13.
(Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA)
1. Si definisce operatore della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA, colui che, esercitando l'attività economica nell'ambito della catena interconnessa di produzione, distribuzione, vendita ed erogazione di servizi, acquista, trasporta e distribuisce prodotti alimentari e bevande e li vende a imprese rientranti nei seguenti settori:
a) alberghi, strutture ricettive e simili, che forniscono alloggio temporaneo e, eventualmente, altri servizi aggiuntivi, quali ristorazione, benessere, eventi;
b) ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, self-service, fast food e altre attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
c) catering, servizi di banqueting e attività analoghe che forniscono servizi di preparazione e distribuzione di cibi e bevande, e assimilabili, sia a domicilio che in locali specifici;
d) bar, caffè, pasticcerie, gelaterie e altre attività che somministrano principalmente bevande e alimenti da consumare sul posto o da asporto.
2. Ai fini di cui al comma 1, i ricavi dell'operatore della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA, negli ultimi tre periodi d'imposta, devono essere costituiti per almeno il 70 per cento dall'attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande in favore delle imprese operanti nei settori di cui al medesimo comma 1.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 13.
(Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA)
Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: della distribuzione di prodotti fino a: e li vende con le seguenti: economico nel settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA) colui che, esercitando in via esclusiva o prevalente attività economica nell'ambito della catena interconnessa di produzione, progettazione, distribuzione, vendita, installazione ed erogazione di servizi, fornisce beni, attrezzature, macchinari, impianti, materiali e soluzioni tecnologiche, oppure distribuisce prodotti alimentari e bevande, destinati.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c):
dopo la parola: banqueting aggiungere le seguenti: , ristorazione collettiva;
sopprimere le parole: e assimilabili.
13.1. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3. Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonché di valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino la valorizzazione dei prodotti a denominazione d'origine e indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari italiane, gli investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli, nonché interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, il Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano e il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono rifinanziati, rispettivamente di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro per l'anno 2026.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 4 luglio 2022 e del 21 ottobre 2022.
5. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché disposizioni in favore dell'enogastronomia.
13.1001. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, L'Abbate.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale HO.RE.CA. in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese del settore, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2026 e 2027 è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2-ter. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 2-bis, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
2-quinquies. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-bis del presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e 8 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.1000. Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, L'Abbate.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 611:
1) all'alinea le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025, 2026 e 2027»;
2) alla lettera c) le parole: «e le imprese turistiche» sono sostituite dalle seguenti: «, le imprese turistiche e le imprese del settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA)»;
b) dopo il comma 611, è inserito il seguente:
«611-bis. Per le finalità di cui al comma 611, lettera c), con lo scopo di favorire la transizione ecologica nel settore HORECA, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la concessione di contributi relativi all'acquisto di strumenti e accessori, realizzati con materiali biodegradabili e compostabili, secondo le caratteristiche definite dalla normativa EN13432.»;
c) al comma 612, dopo le parole: «Ministro del turismo» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti per materia,» e dopo le parole: «di cui al comma 611» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 611-bis».
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.1002. Sergio Costa, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3. All'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni dalla legge, 9 novembre 2021, n. 156, la parola: «giovani» è soppressa e le parole: «in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di cittadini e imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e merci e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, ai fini del conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati ai predetti settori».
4. Per le finalità di cui al comma 3, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni dalla legge, 9 novembre 2021, n. 156, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.1003. Iaria, Fede, Traversi, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, L'Abbate.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3. Al fine di favorire l'aggiornamento tecnologico degli operatori economici di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 finalizzato all'erogazione di contributi per l'acquisto di apparecchiature e attrezzature ad elevata tecnologia ed efficienza energetica. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità, i termini per l'ottenimento del beneficio e le tipologie di attrezzature per le quali si può fruire del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al periodo precedente.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.1004. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. In materia di installazione delle insegne di esercizio, all'articolo 23, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'installazione di insegne di esercizio da parte di attività produttive è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) presso lo sportello unico per le attività produttive (Suap) nel quale ha sede l'attività, nel rispetto delle disposizioni urbanistiche, paesaggistiche e di sicurezza. L'amministrazione può effettuare controlli successivi e adottare eventuali provvedimenti di adeguamento o rimozione in caso di non conformità. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione degli enti competenti.»;
b) al comma 5, dopo le parole: «mezzi pubblicitari» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle insegne di esercizio,»;
c) al comma 7, dopo le parole: «qualsiasi forma di pubblicità», sono inserite le seguenti: «, con esclusione delle insegne di esercizio,», e le parole: «ed entro i limiti e alle condizioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono soppresse;
d) al comma 13-ter, le parole: «di insegne di esercizio» sono soppresse;
e) al comma 13-quater, le parole: «di insegne di esercizio» sono soppresse.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole:, nonché semplificazione in materia di installazione delle insegne di esercizio.
13.7. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 395, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si applicano altresì ai lavoratori delle aziende della filiera Horeca, ivi incluse le aziende di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e di fornitura di servizi per la filiera Horeca, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.1006. Carotenuto, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci, L'Abbate.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Al fine di agevolare il confronto tra gli operatori di cui al comma 1, nonché tra gli operatori dell'intero settore HORECA, ed il coordinamento delle politiche, delle misure e delle azioni di riferimento per il comparto HORECA, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Tavolo tecnico di filiera HORECA.
*13.8. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
*13.9. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Istituzione del Tavolo di Filiera HORECA)
1. È istituito, presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy, il Tavolo di Filiera HORECA, con funzione di sede di confronto, consultazione e proposta per la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo sostenibile della filiera HORECA (Hotellerie, Restaurant, Catering), di seguito definito «Tavolo».
2. Il Tavolo:
a) favorisce il confronto permanente tra le istituzioni, gli operatori economici, le associazioni di categoria, gli enti locali, gli esperti e i soggetti portatori di interesse del settore;
b) analizza bisogni, problematiche e opportunità del comparto HoReCa a livello nazionale, regionale e locale;
c) promuove la competitività, la qualità, la sostenibilità e l'innovazione nella filiera;
d) definisce proposte operative per la valorizzazione del settore, anche attraverso attività di promozione turistica, culturale, enogastronomica e formativa;
e) contribuisce alla definizione di strategie condivise su lavoro, formazione, digitalizzazione, transizione ecologica, sicurezza alimentare e attrattività territoriale.
3. Il Tavolo è composto da:
a) rappresentanti dell'ente/istituzione promotrice;
b) rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) rappresentanti delle imprese del settore HORECA;
d) esperti e rappresentanti del mondo accademico e della formazione;
4. La composizione del Tavolo garantisce la parità di genere e un'equa rappresentanza territoriale e settoriale.
5. Il Tavolo è convocato con cadenza almeno semestrale o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. I lavori del Tavolo sono coordinati da un Presidente, nominato tra i rappresentanti dell'ente promotore. Il Presidente può avvalersi di una Segreteria Tecnica.
7. Il Tavolo elabora annualmente una Relazione sulle attività svolte, contenente analisi, proposte operative e indicazioni strategiche da sottoporre all'ente promotore e agli altri soggetti istituzionali competenti.
8. Dall'istituzione e dallo svolgimento delle attività del Tavolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13.05. Ghirra.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Sportello Unico Integrato)
1. Dopo l'articolo 19-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:
«Art. 19-ter.
(Sportello Unico Integrato)
1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative per l'avvio e la gestione delle attività economiche, le Regioni e gli enti locali provvedono, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'accorpamento dello sportello unico per le attività produttive (Suap), dello sportello unico per l'edilizia (Sue) e degli sportelli dedicati ai procedimenti ambientali in un'unica struttura denominata sportello unico integrato (Sui).
2. Il nuovo sportello unico ha lo scopo di garantire la gestione coordinata e digitale di tutti i procedimenti autorizzativi, edilizi e ambientali, riducendo la frammentazione burocratica e assicurando tempi certi per l'istruttoria delle pratiche.
3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e la Conferenza Unificata, definisce con apposito decreto le specifiche tecniche e operative per l'integrazione dei sistemi informatici e la gestione uniforme del nuovo sportello unico a livello nazionale.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che disciplina l'istituzione e il funzionamento del SUAP;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante il regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina SUAP;
c) gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che disciplinano l'istituzione e il funzionamento del SUE, nonché la gestione dei procedimenti edilizi di competenza.».
13.010. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Misure di semplificazione per la realizzazione di staff house)
1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 30 giugno 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo realizzate anche da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici nonché dai soggetti ammissibili dalle agevolazioni di cui al presente articolo ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con Scia, purché iniziate entro il 31 dicembre 2026 e realizzate mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere, in caso di demolizione e ricostruzione, un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non sono trasferibili su aree diverse da quella di intervento. I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo entro sessanta giorni; decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».
13.016. Del Barba.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Programmi per la cessione e per il rilancio delle aziende termali)
1. Sono incentivati, secondo quanto previsto dal presente articolo, appositi programmi di intervento per la cessione e per il rilancio delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.
2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome competenti per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato.
3. I programmi di cessione e di rilancio delle aziende termali interessate dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono prevedere la dismissione degli stessi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:
a) il valore dei beni e dell'avviamento e i relativi criteri di valutazione adottati;
b) l'eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
d) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio;
e) il piano finanziario e il crono-programma.
Nelle ipotesi in cui la gestione dell'azienda termale sia già affidata ad un soggetto privato, lo stesso ha diritto di prelazione.
4. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni pubbliche, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La società Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.
5. Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari delle aziende termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle imprese e del made in Italy adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
6. Le risorse provenienti dalla dismissione delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.
7. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere realizzati specifici accordi di programma; per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2026, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione delle aziende termali interessati, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.
9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.01000. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Istituzione dei distretti termali)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la creazione di distretti termali. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa. Il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero delle imprese e del made in Italy può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, e successive modifiche e integrazioni, anche in deroga ai requisiti ivi previsti. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione di all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.01001. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni in favore delle imprese termali)
1. Quota parte del gettito derivante dall'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, incassata da strutture ricettive situate nei territori termali individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, pari ad almeno il 30 per cento, è destinata a finanziare interventi in materia di rilancio e promozione del turismo termale.
2. La tassa di soggiorno non è dovuta da coloro che soggiornano presso le strutture ricettive di cui al presente articolo per un periodo di almeno sei giorni consecutivi, per l'effettuazione di almeno sei prestazioni consecutive di cura o riabilitazione termale attestate dal piano di cure, dalla visita medica di ammissione e dalla relativa fattura.
13.01002. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Semplificazione in materia di esercizio delle attività termali)
1. Gli stabilimenti termali possono erogare anche prestazioni di consulenza e assistenza polispecialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nonché prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti per il possesso delle autorizzazioni relative all'esercizio di dette attività.
2. All'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. In considerazione della peculiarità del sistema termale, caratterizzato da un necessitato radicamento sul territorio e dall'unicità delle caratteristiche di ogni singola acqua minerale utilizzata a scopo terapeutico, il comma 1-bis non trova applicazione agli accordi contrattuali stipulati dalle aziende termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323.».
13.04. Del Barba.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Misure per il contrasto alla desertificazione commerciale)
1. Al fine di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, per gli anni 2026 e 2027, gli enti locali possono riconoscere alle microimprese e piccole imprese commerciali ed artigiane, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune delle aree interne con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti comuni, adibiti all'esercizio dell'attività economica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a propria cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.
3. Per il compensare i comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.01003. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Cedolare secca per i piccoli negozi delle aree interne e periferiche)
1. Fino al 31 dicembre 2030 le parti possono stipulare contratti di locazione aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 150 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, ubicate nei comuni delle aree interne e periferiche, definendo il valore del canone, la durata del contratto ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
2. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati di cui al comma 1, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.
3. Con decreto del Ministro dell'economia delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.01005. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni per la tutela del commercio di prossimità)
1. Al fine di sostenere gli esercizi commerciali di vicinato nei centri storici e nelle aree interne è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinato a concedere contributi per investimenti in digitalizzazione, efficientamento energetico, e riorganizzazione e rilancio dell'attività.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di cui al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.01006. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Semplificazioni in materia di attività di commercio su aree pubbliche)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 841, le parole: «per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «per le occupazioni permanenti o aventi durata non inferiore all'anno»;
b) il comma 842, è sostituito dal seguente:
«842. La tariffa base giornaliera per le occupazioni temporanee è la seguente:
Classificazione dei comuni Tariffa standard;
Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 2;
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 1,20;
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 0,90;
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 0,70;
Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,60»;
c) il comma 843 è sostituito dal seguente:
«843. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per 24 ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, quindicinale, mensile e per le fiere, è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 per un numero massimo di 47 giornate per i mercati settimanali, di 20 giornate per i mercati quindicinali e di 10 giornate per i mercati mensili.»;
d) al comma 844, dopo le parole: «sono riscossi» sono inserite le seguenti: «su base giornaliera o annuale».
13.01007. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Istituzione delle zone franche montane)
1. Al fine di favorire dinamiche di ripopolamento e di sviluppo economico e occupazionale delle aree di montagna su tutto il territorio nazionale, sono istituite le zone franche montane.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuate le zone franche montane, le zone di esenzione e i parametri per l'allocazione delle risorse sulla base dei seguenti criteri: oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste parimenti al di sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente parimenti inferiore a 15.000 abitanti, dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico registrato in tali aree negli ultimi cinquanta anni.
3. Le Mpmi che hanno la sede principale o operativa in un comune ubicato all'interno di una zona franca montana beneficiano delle seguenti agevolazioni fiscali, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013:
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i periodi di imposta successivi l'esenzione è limitata al 60 per cento per i primi cinque anni, al 40 per cento per il sesto e il settimo anno e per l'ottavo, al 20 per cento per l'ottavo, il nono e il decimo anno. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2026 e per ciascun periodo d'imposta, maggiorato di un importo pari ad euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;
b) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato al 60 per cento per i primi cinque anni, al 40 per cento per il sesto e settimo anno e al 20 per cento per l'ottavo, il nono e il decimo anno. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.
4. Le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca montana in data antecedente al 1° gennaio 2026 nonché da coloro che trasferiscono nelle zone franche montane la sede legale e operativa della loro attività, nei limiti stabiliti dal citato regolamento (CE) n. 1407 del 2013.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.01004. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
A.C. 2673-A – Articolo 14
ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 14.
(Modifica dei termini per l'esercizio da parte dei consorzi di sviluppo industriale della facoltà di riacquisto delle aree cedute e degli stabilimenti relativi alle attività cessate)
1. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a) al comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
b) al comma 2, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni e alle cessazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 14.
(Modifica dei termini per l'esercizio da parte dei consorzi di sviluppo industriale della facoltà di riacquisto delle aree cedute e degli stabilimenti relativi alle attività cessate)
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda che coinvolgono enti del terzo settore ed enti sportivi dilettantistici)
1. In deroga a quanto specificamente previsto dagli articoli 42 e 2500-octies del codice civile per le associazioni e fondazioni, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del terzo settore dalle quali derivino nuovi enti costituiti in forma di società cooperativa ovvero che assumano la qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 2017, devono essere realizzate in modo da preservare i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere. La cessione o l'affitto d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.
2. L'organo di amministrazione dell'ente del terzo settore notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità di cui al comma 1.
3. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
14.04. Del Barba.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Svolgimento di attività strumentali e accessorie all'esercizio d'impresa artigiana)
1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini del consumo immediato, all'impresa artigiana di produzione alimentare è sempre consentita la vendita al pubblico dei prodotti di propria produzione e dei relativi beni accessori, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. L'attività di cui al primo periodo è consentita utilizzando i locali, le attrezzature e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, nonché spazi e aree pubblici oggetto di concessione per l'installazione di strutture amovibili ovvero fisse.»;
b) all'articolo 5, comma 7, dopo le parole: «del servizio commessi» sono inserite le seguenti: «, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e accessorie di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge».
2. Il comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
14.011. Del Barba.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis.
(Commissione consultiva per l'artigianato)
1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la Commissione consultiva per l'artigianato, composta da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, un rappresentante per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e Bolzano e da tre rappresentanti indicati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. La Commissione di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri sull'interpretazione della presente legge;
b) propone l'aggiornamento periodico dell'elenco delle attività artigiane di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.».
14.012. Del Barba.
A.C. 2673-A – Articolo 15
ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 15.
(Delega al Governo per la riforma dell'artigianato)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'artigianato al fine di razionalizzare, riordinare e aggiornare la normativa vigente di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, in attuazione dell'articolo 45, secondo comma, della Costituzione e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguare la disciplina alle mutate esigenze di mercato e all'evoluzione tecnologica, valorizzando la figura dell'imprenditore artigiano, nell'ottica dello sviluppo del dimensionamento aziendale e della rimozione di vincoli societari non più adeguati, della trasmissione intergenerazionale delle competenze e della sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell'impresa;
b) incentrare la nuova disciplina sulla figura dell'imprenditore artigiano e sul suo apporto personale e professionale al processo produttivo, prevedendo che il suddetto apporto, oltre che di natura manuale, possa essere anche di natura ideativa, progettuale, creativa e tecnico-operativa, nonché individuare criteri quantitativi che definiscano il concetto di prevalenza dell'attività di produzione di beni o di prestazione di servizi rispetto alle attività strumentali e accessorie all'esercizio dell'attività artigiana;
c) promuovere l'aggregazione fra le imprese artigiane, anche rimodulando il contratto di rete e gli altri strumenti aggregativi, al fine di migliorare la competitività e l'accesso a opportunità di commesse e finanziamenti non ottenibile nella dimensione singola;
d) consentire l'utilizzo dei riferimenti all'artigianato nello svolgimento di attività promozionale, pubblicitaria e di vendita solo alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane o alla relativa sezione speciale del registro delle imprese, nonché rendere effettivi e rafforzare i controlli sul possesso dei relativi requisiti.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il Governo, a seguito dei pareri delle Commissioni parlamentari, non osservi quanto previsto dall'intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo stesso predispone una relazione da trasmettere alla medesima Conferenza.
3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano la materia, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo e le altre leggi dello Stato.
5. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.
6. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 15.
(Delega al Governo per la riforma dell'artigianato)
Al comma 1, alinea, dopo le parole: legge 8 agosto 1985, n. 443, aggiungere le seguenti: ferme restando le disposizioni vigenti in materia di limiti dimensionali e occupazionali dell'impresa artigiana,.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole: del dimensionamento aziendale e della rimozione di vincoli societari non più adeguati,.
15.1. Ghirra.
Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: ideativa,.
15.2. Ghirra.
A.C. 2673-A – Articolo 16
ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 16.
(Riferimento all'artigianato
nella pubblicità)
1. Al fine di semplificare le procedure di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane e fornire maggiore chiarezza e certezza giuridica alle imprese che intendono utilizzare la denominazione di «artigianato», all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i commi ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti:
«Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio o nella promozione dei propri prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato e all'artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è irrogata dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all'1 per cento del fatturato dell'impresa. La sanzione non può comunque essere inferiore a euro 25.000 per ogni violazione ed è irrogata nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui al presente comma e al comma ottavo».
A.C. 2673-A – Articolo 17
ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 17.
(Modifica dell'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in materia di caratteristiche analitiche e requisiti della birra)
1. L'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. – 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le caratteristiche analitiche e i requisiti qualitativi delle diverse tipologie di birra, nonché le relative modalità di accertamento.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, è abrogato».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 17.
(Modifica dell'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in materia di caratteristiche analitiche e requisiti della birra)
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Disposizione per la semplificazione delle procedure di cancellazione delle imprese dal Registro delle imprese)
1. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 di cui all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate nei seguenti commi, è disposto con determinazione del conservatore dell'ufficio del registro delle imprese, ferma restando l'applicazione del comma 7.
2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione la presenza di una delle seguenti circostanze:
a) l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque esercizi consecutivi;
b) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
c) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata;
d) l'irreperibilità presso la sede sociale in mancanza di iscrizione di un proprio domicilio digitale nel registro delle imprese.
3. Il conservatore iscrive d'ufficio nel registro delle imprese la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione di cui al comma 2 e, nel caso di cui alla lettera a), entro il 31 ottobre dell'anno successivo rispetto a quello in cui sono maturate le condizioni previste. Trascorso tale termine senza che il conservatore vi abbia provveduto l'iscrizione avviene d'ufficio con provvedimento del soggetto titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.
4. Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta iscrizione di cui al comma 3 al domicilio digitale della società iscritto nel registro delle imprese e ne cura la pubblicazione in apposita area del sito internet della Camera di commercio. Gli amministratori, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione, possono presentare le domande relative agli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.
5. A seguito della presentazione degli atti non iscritti e depositati di cui al comma 4, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal medesimo registro con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile.
6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese di cui ai commi 1, 3 e 5, è comunicata all'impresa interessata, con le modalità previste dal comma 4 entro otto giorni dalla sua adozione e, tramite il sistema informatico nazionale delle camere di commercio, viene resa disponibile alle pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri, a quelle di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché agli sportelli unici delle attività produttive competenti per territorio.
7. Il conservatore, nel caso di iscrizione di una causa di scioglimento della società ai sensi dell'articolo 2484 numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7), può sempre chiedere al Tribunale la nomina dei liquidatori, nel caso in cui non vi provvedano i soggetti legittimati.
7-bis. Si procede, inoltre alla cancellazione d'ufficio quando il conservatore dell'ufficio del registro delle imprese accerta almeno una delle seguenti circostanze:
a) per le imprese individuali:
i) decesso dell'imprenditore;
ii) irreperibilità dell'imprenditore presso la sede legale;
iii) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA e/o mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione, negli ultimi tre anni, di domande inerenti l'impresa;
iv) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata;
v) cancellazione della partita IVA;
b) per le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e negli altri casi di soggetti collettivi senza personalità giuridica:
i) irreperibilità presso la sede legale;
ii) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti la società;
iii) mancanza del codice fiscale;
iv) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
v) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.
7-ter. Il conservatore che rileva una delle circostanze di cui al comma 7-bis, anche a seguito di segnalazione da parte di altro soggetto pubblico o privato, avvia il procedimento di cancellazione d'ufficio, invitando il legale rappresentante dell'impresa mediante comunicazione al domicilio digitale dell'impresa di cui all'articolo 37 con invito a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività. Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante affissione all'albo camerale. Decorsi trenta giorni dall'invio delle comunicazioni di cui al periodo precedente ovvero, senza che gli interessati abbiano fornito riscontro, il conservatore dispone la cancellazione dell'impresa individuale o della società.
7-quater. L'avvio dei procedimenti previsti dai commi 3 e 7-bis è iscritto, fino alla conclusione dei medesimi, nel registro delle imprese.
7-quinquies. Il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese”, è abrogato.».
2. Al Libro V, Titolo II, Capo III, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2190 le parole: «il giudice del registro può ordinarla con decreto» sono sostituite con le seguenti: «il conservatore del registro delle imprese può disporla con propria determinazione».
b) all'articolo 2191 le parole: «il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione» sono sostituite dalle seguenti: «il conservatore del registro delle imprese, sentito l'interessato, ne dispone, con propria determinazione, la cancellazione».
c) l'articolo 2192 è sostituito dal seguente: «Ricorsi – Contro le determinazioni del conservatore del registro delle imprese, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al giudice del registro delle imprese. Contro il decreto del giudice del registro, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro. I decreti che pronunziano sul ricorso devono essere iscritti d'ufficio nel registro».
3. La notificazione o la comunicazione di atti relativi a procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), ivi compresi quelli relativi all'applicazione di sanzioni amministrative, nei confronti di soggetti iscritti nel registro delle imprese, ivi compresi i componenti degli organi di amministrazione e controllo in carica, in ragione del loro ufficio, sono effettuate esclusivamente presso il domicilio digitale iscritto nel medesimo registro.
4. L'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale tramite il cassetto digitale dell'imprenditore e la contestuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non operano nel caso in cui sussistano i presupposti per l'avvio, e per l'intera durata, dei procedimenti di cancellazione d'ufficio nelle ipotesi in cui si disponga la cancellazione ai sensi del comma 1, presente articolo.
5. Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese» sono soppresse.
6. In sede di prima applicazione, per le procedure di cui al comma 1 e 4 del presente articolo, qualora l'impresa non abbia iscritto nel registro delle imprese un proprio domicilio digitale valido, le relative comunicazioni sono effettuate esclusivamente mediante la pubblicazione dei provvedimenti in apposita area del sito internet istituzionale della Camera di commercio.
7. Le imprese tenute al versamento del diritto annuale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che risultino inadempienti per una o più annualità, non possono accedere a contributi, agevolazioni, sovvenzioni, crediti o altri benefìci economici di natura pubblica. Gli enti competenti al riconoscimento dei benefìci di cui al precedente periodo accertano la regolarità del versamento del diritto annuale ai fini dell'ammissibilità o revoca dei benefìci. È fatta salva la possibilità per l'impresa di regolarizzare la propria posizione contributiva mediante il pagamento del diritto annuale dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, secondo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 13 del medesimo decreto, nonché del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 aprile 2011, n. 54. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione ai benefìci maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
17.01000. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Semplificazioni per il contrasto alla produzione e commercializzazione degli oli di oliva)
1. Al fine di contrastare le irregolarità nella produzione e commercializzazione degli oli di oliva, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli volto a verificare la rintracciabilità dei prodotti appartenenti alle categorie dell'olio extra vergine di oliva, dell'olio di oliva vergine, dell'olio di oliva e dell'olio di sansa di oliva nonché degli oli biologici e di quelli contraddistinti da indicazioni geografiche protette (IGP) o denominazioni di origine protette (DOP).
2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare e il Corpo della Guardia di finanza sono individuati quali autorità competenti per le attività di contrasto e di controllo per le finalità di cui al comma 1.
3. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.01001. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, L'Abbate.
A.C. 2673-A – Articolo 18
ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo IV
LOTTA ALLE FALSE RECENSIONI
Art. 18.
(Finalità)
1. Il presente capo, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dei princìpi dell'Unione europea in materia di concorrenza e del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ha l'obiettivo di contrastare le recensioni online illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano e di garantire recensioni online attendibili e provenienti da chi abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 18.
(Finalità)
Al comma 1, dopo le parole: ha l'obiettivo di aggiungere le seguenti: promuovere recensioni trasparenti e affidabili e.
18.1. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
A.C. 2673-A – Articolo 19
ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 19.
(Requisiti di liceità delle recensioni e diritti delle strutture recensite)
1. La recensione online è lecita se è rilasciata non oltre trenta giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni, se risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre e se comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefìci o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari. È illecita la recensione online attestata come verificata ove non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione. Si presume autentica la recensione online corredata di evidenze del rilascio di documentazione fiscale. La recensione online non è più lecita, in ragione della significativa mancanza di attualità, decorsi due anni dalla sua pubblicazione.
2. Al fine di ottenerne la rimozione, il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato ha la facoltà di segnalare, nei modi prescritti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità di cui al comma 1.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 19.
(Requisiti di liceità delle recensioni e diritti delle strutture recensite)
Sostituire il comma 1 con il seguente: Un consumatore che pubblichi una recensione ai sensi dell'articolo 18, comma 1, deve farlo non oltre dodici mesi dalla data di utilizzo del relativo prodotto o di fruizione del relativo servizio e deve avere effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni. Tale recensione deve rispondere alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre, e comunque non deve essere il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Requisiti delle recensioni e diritti delle strutture recensite).
19.2. Peluffo, Pandolfo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: non oltre trenta giorni fino alla fine del comma, con le seguenti: da chi ha effettivamente utilizzato i servizi o le prestazioni cui si riferisce, se risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre. È illecita la recensione online attestata come verificata ove non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione.
Conseguentemente:
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La recensione online è illecita, per significativa mancanza di attualità, trascorsi due anni dalla pubblicazione, esclusivamente quando la struttura recensita dimostri cambiamenti rilevanti che rendono tali recensioni non più pertinenti. In tali casi, la struttura recensita può richiedere esclusivamente la rimozione dell'insieme delle recensioni pubblicate antecedenti ai due anni.;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Per la procedura di invio delle segnalazioni finalizzate alla rimozione di recensioni che non rispettano i requisiti di liceità di cui al comma 1, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065.
19.1. Peluffo, Pandolfo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: non oltre trenta giorni fino alla fine del comma, con le seguenti: da chi ha avuto un'esperienza autentica, e comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, beneficio o altra utilità da parte del fornitore e dei suoi intermediari.
19.3. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: un anno.
*19.5. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.
*19.6. Ghirra.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sei mesi.
19.7. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: tre mesi.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
19.8. Ghirra.
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*19.9. Peluffo, Pandolfo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.
*19.10. Ghirra.
Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
**19.11. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.
**19.12. Ghirra.
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: in ragione della significativa mancanza di attualità con le seguenti: conseguentemente all'adozione da parte della struttura di misure idonee a superare le motivazioni che hanno dato luogo alla recensione.
19.13. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: decorsi due anni dalla sua pubblicazione con le seguenti: in caso di mutamenti sostanziali nella natura della struttura e dell'offerta al pubblico o di cambi di proprietà.
19.14. Peluffo, Pandolfo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/2065, le recensioni online sono definite illegali ove risultino non conformi al diritto dell'Unione o di qualunque Stato membro conforme con il diritto dell'Unione.
19.15. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il consumatore può rilasciare una recensione relativa al prodotto utilizzato, al servizio o alla prestazione di cui ha usufruito attraverso le modalità stabilite dalla piattaforma ospitante.
19.16. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nei casi in cui la recensione non sia più attuale in ragione di modifiche sostanziali intervenute rispetto ai fatti oggetto della valutazione.
19.17. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nei casi di adozione di misure idonee a superare le motivazioni che hanno dato luogo alla recensione.
19.18. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Alla luce del divieto di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2065, le disposizioni di cui ai commi precedenti non potranno in alcun caso comportare obblighi di monitoraggio a carico delle piattaforme online, né l'obbligo di implementare misure tecniche finalizzate alla verifica del rispetto di tali requisiti da parte degli utenti.
19.19. Peluffo, Pandolfo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Nell'ambito delle attività di contrasto alle recensioni illecite è riconosciuta, a soggetti portatori di interessi specifici, quali associazioni rappresentative di categoria, la possibilità di ottenere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile, da parte dell'AGCOM, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065.
19.21. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
A.C. 2673-A – Articolo 20
ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 20.
(Divieti)
1. Ferma restando la disciplina prevista dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono vietati l'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni online, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione.
2. Ferma la responsabilità penale, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri investigativi e sanzionatori disciplinati dall'articolo 27 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 20.
(Divieti)
Al comma 1, sostituire le parole: l'acquisto e la cessione con le seguenti: l'acquisto, lo scambio e la cessione.
Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , non espressamente dichiarati e chiaramente riconoscibili all'interno della recensione medesima;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero delle imprese e del made in Italy, con proprio regolamento adotta apposite linee guida dirette alle imprese per l'adozione delle misure di trasparenza idonee ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.
20.1. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Al comma 1, dopo la parola: online aggiungere la seguente: false.
20.2. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È vietata la diffusione, attraverso piattaforme digitali e social media, di contenuti aventi finalità promozionale che non siano chiaramente riconoscibili come comunicazioni pubblicitarie, in conformità alle disposizioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
20.3. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Chiunque vende o acquista consapevolmente recensioni false di prodotti, prestazioni o servizi offerti dalla categoria di imprese elencate all'articolo 18, comma 1, con l'intenzione di ingannare i consumatori e/o le piattaforme che ospitano recensioni, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con una multa da euro 5.000 a euro 50.000.
20.4. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera bb-quater) è aggiunta la seguente:
«bb-quinquies) promuovere o condizionare il contenuto di recensioni mediante l'erogazione di incentivi non espressamente dichiarati e chiaramente riconoscibili.».
20.5. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
A.C. 2673-A – Articolo 21
ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 21.
(Linee guida e monitoraggio)
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del turismo, con proprio provvedimento adotta apposite linee guida che orientino le imprese nell'adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni online.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge un monitoraggio annuale sull'applicazione del presente capo e sul fenomeno della diffusione delle recensioni illecite, riferendo alle Camere.
3. Ai fini di rafforzamento dell'attività di contrasto alle recensioni illecite, le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture del settore turistico stabilite in Italia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065 e alla normativa attuativa adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, possono richiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi al citato articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 21.
(Linee guida e monitoraggio)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 21.
(Costituzione del Tavolo Tecnico Permanente finalizzato al monitoraggio, segnalazione e contrasto delle recensioni false online su beni o servizi, nonché alla definizione delle linee guida in materia)
1. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) è istituito un Tavolo Tecnico Permanente finalizzato al monitoraggio, segnalazione e contrasto delle recensioni false online su beni o servizi, nonché alla definizione delle linee guida in materia, di seguito denominato «Tavolo».
2. Il Tavolo assicura la rappresentanza degli interessi dei consumatori e garantisce un meccanismo partecipato nella definizione delle regole di tutela.
3. Il Tavolo è composto da:
a) un rappresentante designato dall'AGCM, che lo coordina;
b) rappresentanti dell'AGCOM e dell'Autorità Garante per la privacy;
c) rappresentanti delle associazioni dei consumatori iscritte ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, in possesso dei requisiti di rappresentatività nazionale;
4. Le associazioni partecipano a titolo non oneroso per la finanza pubblica.
5. Il Tavolo ha competenze consultive e di supporto, in particolare tese a:
a) contribuire alla redazione delle linee guida che orientano le piattaforme digitali sull'adozione di misure tecniche per la verifica dell'autenticità delle recensioni;
b) monitorare l'applicazione concreta delle misure da parte dei gestori;
c) elaborare procedure di segnalazione da parte di consumatori, esercenti e associazioni, nonché proporre miglioramenti;
d) segnalare tempestivamente all'AGCM e, se del caso, all'AGCOM, eventuali violazioni delle linee guida o richiami sanzionatori.
6. Il Tavolo si riunisce almeno ogni quattro mesi, o su convocazione straordinaria dell'AGCM o su richiesta motivata di una delle associazioni partecipanti.
7. Le decisioni e raccomandazioni sono formalizzate mediante verbale sintetico, pubblicato sul sito istituzionale dell'AGCM, con allegati tecnici di dettaglio.
8. Annualmente, l'AGCM redige e pubblica un Rapporto del Tavolo Tecnico, contenente:
a) numero e tipologia di segnalazioni ricevute;
b) verifiche svolte sulle piattaforme;
c) contributi e posizioni delle associazioni;
d) modifiche proposte e implementate;
e) valutazione dell'impatto sulla tutela dei consumatori.
9. Il rapporto di cui al comma 8 viene trasmesso al Ministero delle imprese e made in Italy e reso disponibile sul portale AGCM. Le segnalazioni raccolte attraverso il Tavolo vengono utilizzate come base per possibili provvedimenti sanzionatori nei confronti delle piattaforme non conformi.
10. Resta fermo quanto previsto dal regolamento (UE) 2022/2065 in materia di segnalatori attendibili. In particolare, ai fini del rafforzamento dell'attività di contrasto alle recensioni illecite, le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture ricettive stabilite in Italia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22 del medesimo regolamento e delle relative disposizioni attuative adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, possono richiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi del citato articolo 22.
21.1. Ghirra.
Al comma 1, dopo le parole: del turismo aggiungere le seguenti: nonché rappresentanti delle associazioni dei consumatori iscritte ai sensi dell'articolo 137 del codice di consumo, in possesso dei requisiti di rappresentatività nazionale.
21.2. Ghirra.
Al comma 1, dopo le parole: del turismo aggiungere le seguenti: nonché le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori e le associazioni di categoria,.
21.3. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Al comma 3, dopo le parole: regolamento (UE) 2022/2065 aggiungere le seguenti: e, se delegate dal legale rappresentante della struttura recensita, presentare richiesta di rimozione ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della presente legge.
21.4. Peluffo, Pandolfo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.
A.C. 2673-A – Articolo 22
ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 22.
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle recensioni già pubblicate alla data di entrata in vigore della presente legge.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 22.
(Disposizioni transitorie)
Al comma 1, sostituire le parole: non si applicano alle recensioni già pubblicate alla con le seguenti: si applicano una volta trascorsi dodici mesi dalla.
22.1. Peluffo, Pandolfo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.
A.C. 2673-A – Articolo 23
ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 23.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione del presente capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolgono le attività previste dal presente capo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
A.C. 2673-A – Articolo 24
ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo V
TESTO UNICO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI START-UP INNOVATIVE
Art. 24.
(Delega al Governo sul riordino della disciplina in materia di start-up e PMI innovative)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di start-up innovative, di spin-off, di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di start-up, nonché di quelle relative a tutte le attività di filiera concernenti servizi di formazione e alta formazione, ricerca, sostegno e investimento rivolte ai predetti soggetti, mediante la redazione di un testo unico, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) unificazione e razionalizzazione della disciplina;
b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica, funzionale e sistematica della normativa;
c) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
d) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, al fine di favorire, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza, attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e gradualità;
e) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di collaborazione tra le istituzioni universitarie, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca e le imprese, per la creazione di start-up innovative e spin-off per la valorizzazione delle attività di ricerca, dei modelli innovativi e del trasferimento tecnologico.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo può comunque essere emanato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 24.
(Delega al Governo sul riordino della disciplina in materia di start-up e piccole e medie imprese innovative)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative)
1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle start-up innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca iscritti nell'albo di cui all'articolo 18-bis al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica.
3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative.
4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, è destinata al potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università, che possono a tal fine sottoscrivere accordi di partnership con le imprese attive nei settori strategici di interesse.
5. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, è destinata all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni: 1) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo; 2) scouting, mentoring e coaching di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa; 3) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali; 4) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.
6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3, e 4, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.
7. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio nazionale di trasferimento tecnologico di cui al comma 5, nonché le macroaree settoriali in cui si articola il medesimo ufficio.
8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24.1000. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Fondo per il sostegno all'accesso ai mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero)
1. Al fine di sostenere le start-up e le piccole e medie imprese innovative nelle operazioni di accesso nei mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese che acquisiscono start-up o piccole e medie imprese innovative costituite oltre i confini del territorio nazionale, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione, e comunque fino all'importo massimale di 1 milione di euro per ciascun beneficiario, a condizione che l'impresa acquirente garantisca il trasferimento e il mantenimento della sede fiscale e produttiva della società acquisita sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute dalle start-up e piccole e medie imprese innovative per le attività funzionali all'ammissione e alla quotazione nei mercati regolamentati anche esteri, e comunque fino all'importo massimale di 500 mila euro per ciascun beneficiario, a condizione che tali imprese garantiscano l'insediamento o il mantenimento della sede fiscale e produttiva sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 2 e al comma 3.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI START-UP INNOVATIVE E PICCOLE E MEDIE IMPRESE.
24.1002. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) revisione dei requisiti richiesti per la qualifica di start-up innovativa e del periodo di mantenimento di tale status al fine di rafforzare il supporto verso tali tipologie di imprese, ridurre gli oneri a cui sono soggette e riconoscere i diversi tempi di sviluppo dell'innovazione;.
24.22. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per assicurare che ogni misura a sostegno delle piccole e medie imprese garantisca la salvaguardia dei diritti del lavoro e dei contratti nazionali, la condizionalità sociale e occupazionale per l'accesso agli incentivi, il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali, l'equità territoriale e una particolare considerazione delle microimprese.
24.24. Ghirra.
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, valorizzando il ruolo delle Associazioni di categoria quali soggetti facilitatori nel percorso di sinergia tra mondo accademico e tessuto industriale.
24.25. Ghirra.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) potenziamento delle agevolazioni fiscali per le start-up innovative e piccole e medie imprese innovative, con particolare riferimento all'applicazione del regime fiscale agevolato delle stock option anche nelle successive fasi di espansione;.
Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera e-bis), pari a 45 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
*24.1010. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate.
*24.1018. Del Barba.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) introduzione di agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro subordinato di lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età da parte di start-up e di piccole e medie imprese innovative, al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile.
24.31. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di incentivi prevedendo, al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione stabile, forme di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono con contratti di lavoro subordinato.
24.33. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) istituzione di un fondo nazionale per la difesa giuridica della proprietà intellettuale registrata dalle piccole e medie imprese, finalizzato a sostenere spese legali, sorveglianza brevettuale e azioni contro contraffazione e imitazione, in Italia e all'estero.
24.34. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di incentivi prevedendo forme di flessibilità nei requisiti di accesso, al fine di riconoscere e tutelare le specificità settoriali e i diversi tempi di sviluppo dell'innovazione.
24.35. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di incentivi prevedendo, al fine di supportare i processi di innovazione, agevolazioni per le spese sostenute in servizi di consulenza per la brevettazione.
24.36. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e il Ministro dell'università e della ricerca, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e.
24.37. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 26, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la disciplina sugli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Disposizioni in materia di start-up e piccole e medie imprese innovative).
24.38. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate.
Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione stabile, ai datori di lavoro di start up innovative e piccole e medie imprese innovative, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
5. Al fine di incentivare le iniziative di cui al comma 4, per il periodo di applicazione dell'esonero contributivo di cui al precedente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa entro il limite complessivo di euro 3.000.
6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
7. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 4-bis, nel limite di 15 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni in materia di start-up e piccole e medie imprese innovative).
24.1015. Tucci, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, L'Abbate.
Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Allo scopo di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, da ripartire per le seguenti finalità:
a) 8 milioni di euro annui, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Voucher 3I – Investire in innovazione);
b) 12 milioni di euro annui per il sostegno alla spesa per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, diversi da quelli di cui alla lettera a).
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
5. Gli interventi di sostegno agli investimenti cui alla lettera b) del comma 4 sono definiti con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione e ai sensi degli articoli 25 o 28 ovvero delle altre disposizioni del predetto regolamento eventualmente applicabili. Gli interventi possono essere attuati, altresì, nel rispetto dei massimali e delle condizioni previste dal regolamento «de minimis» ovvero sulla base degli orientamenti della Commissione europea tempo per tempo vigenti in materia di aiuti di Stato.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni in materia di start-up e piccole e medie imprese innovative).
24.1016. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate.
Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026, alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato da impiegare in attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo aziendale sostenuto per le assunzioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.1017. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, L'Abbate.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Misure per la promozione di tecnologie innovative per la produzione alimentare)
1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2026, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.01003. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, L'Abbate.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Disposizione per la ricerca e l'innovazione nel settore olivicolo)
1. Al fine di migliorare le tecniche di produzione sostenibili, anche attraverso l'impiego di modelli basati sull'intelligenza artificiale, sviluppare nuovi metodi per l'analisi della qualità e incentivare gli studi sulle varietà di olivo resistenti a malattie e parassiti, nello stato di previsione del Ministero dall'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il fondo per la ricerca e l'innovazione nel settore olivicolo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.01004. Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Caramiello, L'Abbate.
A.C. 2673-A – Articolo 25
ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 25.
(Modifiche alla disciplina del Garante per le micro, piccole e medie imprese)
1. All'articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) monitorare l'attuazione nell'ordinamento della comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante “Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno ‘Small Business Act’ per l'Europa)” e della sua revisione, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, recante “Riesame dello ‘Small Business Act’ per l'Europa”, della comunicazione della Commissione europea COM(2021) 219 definitivo, del 29 aprile 2021, recante “Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori”, della comunicazione della Commissione europea COM(2023) 535 definitivo, del 12 settembre 2023, recante “Pacchetto di aiuti per le PMI”»;
2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) attuare un nuovo approccio alla consultazione, denominato “Reality Checks”, attraverso la raccolta di informazioni da una selezione di esperti e portatori di interesse, pubblici e privati, in determinati settori, per identificare gli ostacoli normativi, tecnici ed economici derivanti dall'attuazione delle relative norme»;
b) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, anche con l'avvalimento di esperti di settore, le consultazioni, secondo l'approccio denominato “Reality Checks” di cui alla lettera b-bis) del comma 1, si svolgono con regolarità e ai partecipanti è riconosciuta la facoltà di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 25.
(Modifiche alla disciplina del Garante per le micro, piccole e medie imprese)
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche per la valutazione ex ante dell'impatto della regolamentazione. Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, anche con l'avvalimento di esperti di settore in rappresentanza delle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese, le consultazioni, secondo l'approccio denominato “Reality Checks”, di cui alla lettera b-bis) del comma 1, si svolgono con regolarità almeno bimestrale, ed ai partecipanti è riconosciuta la facoltà di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità. La relazione sulle attività del Tavolo e sui pareri resi è parte integrante della Relazione di cui al comma 1, lettera e).».
25.1. Ghirra.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: al comma 5, aggiungere le seguenti: dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al tavolo permanente partecipa altresì lo SME Envoy italiano, quale inviato italiano per le piccole e medie imprese, con ruolo di interfaccia con la rete europea degli SME Envoy coordinato dalla Commissione europea» e.
25.2. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: anche con l'avvalimento di esperti di settore, aggiungere le seguenti: e con la partecipazione dei soggetti di cui al primo periodo del comma 4,.
Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Le consultazioni si svolgono almeno una volta all'anno anche ai fini dell'adozione del disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 18.
*25.3. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate.
*25.4. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
A.C. 2673-A – Articolo 26
ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo VI
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Art. 26.
(Misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni e per l'attrazione degli investimenti)
1. All'articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «20.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 abitanti».
2. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «potenziali investitori esteri» sono inserite le seguenti: «, e alla valorizzazione e alla promozione dell'attrattività dei territori per i lavoratori stranieri dipendenti o autonomi che lavorano da remoto».
3. All'articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: «affari esteri e della cooperazione internazionale,» sono inserite le seguenti: «da un rappresentante del Ministero del turismo,».
EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 376 a 384, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 si applicano anche alle reti dotate di soggettività giuridica.
1.18. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Agevolazione all'investimento delle persone fisiche nel patrimonio delle PMI dell'economia sociale)
1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisto di partecipazioni al capitale ovvero di strumenti finanziari partecipativi emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative, diverse dalle società con azioni quotate in mercati regolamentati e il cui statuto vieti la distribuzione di utili in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, e, a un tempo, obblighi alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o trasformazione in un ente di natura diversa. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta può essere portato in detrazione dall'imposta nei periodi successivi, ma non oltre il terzo, a condizione che l'impresa non perda i requisiti di cui al periodo precedente. L'investimento massimo detraibile in ogni caso non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 10.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
1.013. Del Barba.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Industria 5.0)
1. In favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, congiuntamente a investimenti in strumenti di intelligenza artificiale, di cybersicurezza, di implementazione delle tecnologie blockchain e di automazione innovativa dei processi organizzativi individuati con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro il 31 dicembre 2025, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 9.142 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 8.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 9.142 milioni di euro a decorrere un dall'anno 2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.01003. Del Barba.
Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis.
(Credito d'imposta in favore delle PMI per l'acquisto della componente energia)
1. Alle piccole e medie imprese è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1-ter.
Art. 1-ter.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)
1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per l'anno 2026, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.
2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 ottobre 2026, un'imposta pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:
a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022;
b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023.
3. Entro il 30 ottobre 2026, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre dell'anno 2026, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre dell'anno 2027.
7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
1.01004. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
(Inammissibile)
ART. 3.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare attenzione ai marchi storici di interesse nazionale, iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.
3.6. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le agevolazioni sono concesse tramite finanziamento agevolato alle imprese beneficiarie, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico delle medesime.
3.21. Del Barba.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure per l'aggregazione in agricoltura)
1. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore della cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza ovvero il mancato riconoscimento delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.
3.018. Del Barba.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure finanziarie per l'aggregazione e per il sostegno al settore della ceramica artistica tradizionale)
1. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alle imprese di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto dello sviluppo economico del 31 marzo 2022.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.01012. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
ART. 5.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Consorzi tra imprese artigiane e PMI)
1. All'articolo 6, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo le parole: «costituiti tra imprese artigiane» sono inserite le seguenti: «, o tra piccole e medie imprese così come definite dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 e imprese artigiane, purché queste ultime siano almeno i due terzi,».
5.03. Del Barba.
ART. 8.
Al comma 1, alla lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis): alla lettera b), le parole: «alle cessioni a fondi comuni di investimento» sono sostituite dalle seguenti: «alle cessioni a organismi di investimento collettivi del risparmio alternativi italiani».
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 7, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un Organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), possono essere svolti, in alternativa ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, dalla società di gestione del risparmio che gestisce l'OICR ovvero dall'OICR stesso, se autogestito. Alle cessioni dei crediti effettuate in favore dell'OICR si applicano gli articoli 4 e 6, comma 2, della presente legge, nonché le restanti disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.».
8.1. Del Barba.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 7.1, comma 1, dopo le parole: «disposizioni dell'autorità competente» sono inserite le seguenti: «o che abbiano le medesime caratteristiche dei crediti qualificati come deteriorati anche qualora il cedente non sia tenuto ad effettuare segnalazioni alle autorità competenti», e le parole: «aventi sede legale in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «veicoli costituiti ai sensi della presente legge o da altri soggetti che abbiano erogato o acquistato tali crediti in conformità alla normativa di volta in volta applicabile».
8.2. Del Barba.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 7.2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Qualora il soggetto nominato come asset manager ai sensi dell'articolo 7.1, comma 8, primo periodo, sia una società di gestione del risparmio autorizzata alla gestione di FIA italiani immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 e successive modificazioni, per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter., del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parti le società di cui al comma 1, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale sono ridotte della metà. Per far fronte ai nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'applicazione del periodo precedente, valutati in 4 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo della legge 9 agosto 2023, n. 111.»;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati)».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Per far fronte ai nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 7 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.1000. Del Barba.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Il comma 215, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applica altresì ai trasferimenti effettuati in favore delle società di cui all'articolo 7.2, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
8.5. Del Barba.
ART. 10.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.».
10.6. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
10.7. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
(Inammissibile)
ART. 12.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Proroghe dei termini per la realizzazione degli investimenti finanziati dal PNRR Turismo)
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
12.07. Del Barba.
ART. 13.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Delega al Governo per la promozione delle PMI nei territori montani e nei borghi storici)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la promozione e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese operanti nelle aree interne, montane e nei borghi di particolare pregio storico, culturale o ambientale.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere agevolazioni fiscali e contributive per le micro, piccole e medie imprese insediate nei territori di cui al comma 1;
b) prevedere l'istituzione di fondi per contributi a fondo perduto destinati all'apertura di nuove attività agricole, artigiane e commerciali;
c) prevedere la promozione di programmi di formazione professionale per lavoratori e imprenditori locali;
d) prevedere misure di sostegno alla digitalizzazione, all'efficientamento energetico e all'internazionalizzazione;
e) prevedere l'attribuzione di poteri regolamentari rafforzati ai comuni per la tutela dell'identità culturale e commerciale dei centri storici;
f) prevedere l'adozione di regolamenti comunali per la classificazione e certificazione delle attività artigianali e commerciali di qualità;
g) prevedere la definizione di criteri oggettivi per la regolamentazione delle nuove aperture in relazione alla vocazione turistica, al tessuto urbano e alla sostenibilità locale.
13.017. Del Barba.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Misure di semplificazione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per le attività legate al benessere della persona all'interno degli alberghi)
1. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, l'esercizio delle attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.
13.018. Del Barba.
ART. 14.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Definizione di imprenditore artigiano e nomina responsabile tecnico)
1. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, partecipando alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, di natura ideativa, progettuale, creativa e tecnico-operativa nel processo produttivo.»;
b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'imprenditore artigiano non possieda i suddetti requisiti deve nominare un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.».
14.05. Del Barba.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Unità locali artigiane)
1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali artigiane, anche dislocate al di fuori della regione, per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o di attività amministrative e di gestione.».
14.07. Del Barba.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di controlli)
1. Al fine di consentire lo svolgimento dei controlli sull'adempimento dell'obbligo di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese, con decreto del Presidente della Repubblica sono individuate le modalità per garantire l'interoperabilità delle banche dati delle amministrazioni pubbliche interessate. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14.09. Del Barba.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizione in materia di semplificazione)
1. Al fine di mitigare gli effetti negativi dei dazi e incrementare l'attrattività degli investimenti, per gli anni 2025 e 2026 i termini relativi a certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, sono dimezzati a favore delle imprese e, ad esclusione dei procedimenti di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applica l'istituto del silenzio assenso. Le stazioni appaltanti prevedono, per le opere di cui al periodo precedente, l'applicazione di termini abbreviati di almeno un terzo.
14.01000. Del Barba.
ART. 19.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: non oltre trenta giorni fino alla fine del comma, con le seguenti: da chi ha avuto un'esperienza autentica, e comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari.
19.4. Del Barba.
ART. 24.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) revisione dei requisiti richiesti per la qualifica di start-up innovativa e del periodo di mantenimento di tale status al fine di rafforzare il supporto verso tali tipologie di imprese, ridurre gli oneri a cui sono soggette e riconoscere i diversi tempi di sviluppo dell'innovazione;.
24.23. Del Barba.