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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 5 febbraio 2026

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 5 febbraio 2026.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte
di inchiesta parlamentare.

  In data 4 febbraio 2026 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:

   SCERRA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti relativi alla frana verificatasi nel territorio del comune di Niscemi e sulle responsabilità connesse alla gestione del rischio idrogeologico nel territorio niscemese» (Doc. XXII, n. 47).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge SERGIO COSTA e ILARIA FONTANA: «Disposizioni e delega al Governo in materia di riduzione dei limiti massimi di concentrazione dell'arsenico nelle acque destinate al consumo umano, attività di sorveglianza sanitaria e interventi di gestione e attenuazione del rischio» (2680) è stata successivamente sottoscritta dalle deputate Di Lauro e Marianna Ricciardi.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VII Commissione (Cultura)

  SIMIANI: «Istituzione del Centro nazionale di studi e documentazione sulla nautica e sul mare in Monte Argentario» (2724) Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, X, XI, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali)

  AMBROSI: «Istituzione della Giornata nazionale del caregiver familiare e delega al Governo per il riconoscimento e la tutela dell'attività di assistenza e cura da esso svolta» (2683) Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro
dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'elenco delle somme che vengono conservate alla fine dell'anno finanziario 2025 e che potranno essere utilizzate nell'esercizio 2026 a copertura dei rispettivi provvedimenti legislativi.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 4 febbraio 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) 2018/858, (UE) 2019/2144 e (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione delle prescrizioni tecniche e delle procedure di prova per i veicoli a motore e che abroga la direttiva 70/157/CEE del Consiglio e il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2025) 993 final), corredata dei relativi allegati (COM(2025) 993 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 5 febbraio 2026;

  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/6/CEE per esentare taluni veicoli elettrici della categoria N2 dall'obbligo di montaggio e impiego di dispositivi di limitazione della velocità (COM(2025) 999 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 5 febbraio 2026;

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di una proposta di inclusione del TBPH nell'allegato A o nell'allegato B  della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (COM(2026) 51 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2015/2283 relativo ai nuovi alimenti (COM(2026) 60 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

  Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/1447 per quanto riguarda il contributo finanziario supplementare della Svezia (COM(2026) 65 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 65 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dalla Regione Marche.

  Il Presidente della Regione Marche, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettera in data 4 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il rendiconto, per l'anno 2025, relativo alla contabilità speciale n. 6190, concernente l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020 e n. 639 del 2020.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Garante
del contribuente per la Calabria.

  Il Garante del contribuente per la Calabria, con lettera in data 3 febbraio 2026, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Calabria, riferita all'anno 2025.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 4 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 5-bis del medesimo articolo 19, di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

   alla VII Commissione (Cultura), la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero della cultura:

    al dottor Angelo Piero Cappello, l'incarico ad interim di direttore della Direzione generale creatività contemporanea, nell'ambito del Dipartimento per le attività culturali;

   alla VIII Commissione (Ambiente), la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

    alla dottoressa Angelica Catalano, l'incarico di direttore della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, nell'ambito del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative;

   alla XIII Commissione (Agricoltura), la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste:

    alla dottoressa Graziella Romito, l'incarico di direttore della Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura, nell'ambito del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 16 gennaio 2026, a pagina 5, prima colonna, ventinovesima riga, deve leggersi: «Disposizioni e delega al Governo per» e non: «Disposizioni per», come stampato.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1484 – LEGGE ANNUALE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2673-A)

A.C. 2673-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo II
ACCESSO DELLE PMI AL CREDITO BANCARIO E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 7.
(Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei confidi, anche al fine di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, fermo restando il rispetto della connotazione mutualistica:

   a) riordino della disciplina dei confidi volto a favorirne l'attività a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) nel campo della garanzia e dei servizi finanziari;

   b) allargamento della compagine sociale dei confidi a soggetti diversi dalle PMI e dai liberi professionisti;

   c) revisione dei requisiti per l'iscrizione dei confidi all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in particolare a fini di stimolo ai processi di aggregazione dei confidi e di rafforzamento della stabilità del relativo comparto;

   d) revisione delle attività esercitabili dai confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attività di consulenza e assistenza alle imprese consorziate o socie;

   e) favorire la riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese;

   f) favorire l'integrazione interconsortile dei confidi.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per favorire l'accesso al credito delle microimprese)

  1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «microimpresa e di piccola e media impresa» sono sostituite dalle seguenti: «piccola e media impresa»;

   b) al terzo periodo, dopo le parole: «nonché per le operazioni finanziare riferite a» sono inserite le seguenti: «soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimprese, come definite ai sensi del richiamato allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 e per le operazioni finanziare oltre i dodici mesi riferite a».
*7.06. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
*7.01005. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nei settori produttivi maggiormente esposti alla crisi e per far fronte alle difficoltà di accesso al credito, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.01000. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni per favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese e per il contrasto al fenomeno dell'usura)

  1. Al fine di introdurre validi strumenti di prevenzione del fenomeno dell'usura, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio anno 2026. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione di una garanzia, a prima richiesta, o finanziamenti diretti a micro e piccole imprese in condizione di sofferenza o non utilmente valutabili sulla base dei modelli di valutazione.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.
  3. Al Fondo di cui al comma 1, affluiscono altresì le risorse del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, prive di impegni.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.01001. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Fondo per l'accesso al credito delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese)

  1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Fondo strutturale per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese, con lo scopo di provvedere alla erogazione di una agevolazione nella misura del 20 per cento in conto capitale e di un contributo sugli interessi sul restante 80 per cento del finanziamento, calcolato al tasso Euribor a tre mesi incrementato di 1 punto, in relazione a crediti di durata massima di 7 anni e di importo non superiore a 200.000 euro, erogati da banche e intermediari finanziari destinati all'impianto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riqualificazione energetica e digitale delle imprese, compreso l'acquisto di macchinari ed attrezzature, nonché all'acquisto di scorte, di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti funzionali al ciclo di lavorazione e all'attività delle imprese medesime.
  2. La spesa per l'acquisto delle scorte di cui al comma 1 non può superare il 30 per cento dell'investimento totale.
  3. Può essere agevolato il solo acquisto delle scorte di cui al comma 1, entro il limite di 30.000 euro.
  4. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia rilasciata da un Confidi.
  5. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di gestione e di attuazione del Fondo di cui al comma 1.
  6. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con dotazione finanziaria disposta su base triennale nell'ambito della legge di bilancio.
  7. L'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento UE 2023/2831 de minimis.
*7.01002. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.
*7.01050. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni per favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese)

  1. Al fine di facilitare l'accesso al credito delle micro e piccole imprese, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con copertura al 100 per cento, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti fino a 100.000 euro concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore delle micro e piccole imprese e destinati all'avvio di nuove attività.
7.01003. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni per favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese)

  1. Al fine di facilitare l'accesso al credito delle micro e piccole imprese, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con copertura al 100 per cento, dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2030, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti fino a 30.000 euro concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore delle micro e piccole imprese.
7.01004. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

  1. All'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i commi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

   «3. I confidi con un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria. In deroga all'articolo 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata. La revoca dell'autorizzazione all'iscrizione all'albo può essere disposta quando per tre esercizi consecutivi il volume di attività finanziaria è diminuito di oltre un terzo rispetto alla soglia indicata nel primo periodo.
   4. I confidi iscritti nell'albo esercitano l'attività di garanzia collettiva dei fidi e le altre attività indicate nell'articolo 106, commi 1 e 2 prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie.
   5. I confidi iscritti nell'albo possono altresì svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

   a) prestazione di garanzie a favore delle amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

   b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

   c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

   6. Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5, i confidi iscritti nell'albo possono concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 ed esercitare le altre attività previste dall'articolo 106, comma 2 nei confronti di soggetti diversi dalle imprese consorziate o socie.
   6-bis. I confidi iscritti nell'albo possono assumere liberamente partecipazioni, in coerenza con l'oggetto sociale.».
7.01006. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

  1. All'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Alla scadenza delle misure di cui al presente comma, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle imprese e del made in Italy da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite ovvero realizzino operazioni di aggregazione.»;

   b) le parole: «dello sviluppo economico», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese e del made in Italy.».
7.01007. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.

A.C. 2673-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino)

  1. Al fine di agevolare l'accesso al credito bancario anche a mezzo della cartolarizzazione dello stock di magazzino, alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7, comma 1:

    1) alla lettera a), dopo le parole: «cartolarizzazione dei crediti» sono inserite le seguenti: «, anche futuri,»;

    2) alla lettera b-bis), dopo le parole: «beni mobili» è inserita la seguente: «anche»;

   b) all'articolo 7, comma 2-octies:

    1) le parole: «può destinare i crediti stessi, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «può destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni all'impiego o alla titolarità dei quali tali crediti siano riferibili, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla combinazione e trasformazione dei predetti diritti e beni o i beni sostitutivi dei beni precedentemente destinati, ovvero»;

    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La segregazione può altresì essere realizzata mediante cessione ad una società veicolo d'appoggio di cui all'articolo 7.1, comma 4, con gli effetti e ai sensi di tale articolo, anche fuori dai casi previsti dall'articolo 7.1, comma 1, eventualmente in concomitanza con la cessione dei crediti oggetto dell'operazione e l'accollo del debito nascente dal finanziamento. Si applicano l'articolo 7.1, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies»;

   c) all'articolo 7.2, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Al fine di adeguare i valori di riferimento per i ricavi e per le rimanenze all'effettiva evoluzione dell'economia e dell'inflazione, all'articolo 5, comma 14-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «superiori rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «superiori rispettivamente a 10 milioni e a 2 milioni di euro».
8.4. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni per il sostegno delle PMI dell'indotto di grandi imprese in crisi)

  1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto delle grandi imprese in crisi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con grandi imprese in crisi.
  3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime de minimis, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle grandi imprese in crisi e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.
  4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.01000. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Interventi finanziari ISMEA per lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari)

  1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, la parola: «agricole» è sostituita dalle seguenti: «operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca» e le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 4»;

   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A fronte delle garanzie rilasciate l'ISMEA può concedere contributi diretti all'abbattimento del costo delle commissioni di garanzia nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 2023/2831, 717/2014 e 1408/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni».

  2. Le medesime agevolazioni possono essere concesse ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 651/2014, 2022/2472 e 2022/2473 della Commissione e successive modifiche e integrazioni, previa emanazione di apposito decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni di attuazione degli interventi agevolativi. Per tali finalità, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
8.01001. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, L'Abbate.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Programma sperimentale per la costituzione dei centri camerali per la finanza di impresa)

  1. Al fine di supportare le imprese nell'accesso ai mercati finanziari e ai canali alternativi di finanziamento nonché rafforzare la capacità e le competenze finanziarie interne alle imprese, accrescendo la competitività del sistema produttivo e gli investimenti in innovazione, in via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di costituzione di centri per la finanza d'impresa, da istituire presso le Camere di commercio, aventi lo scopo di offrire, in raccordo con le Case del Made in Italy operanti sul territorio, servizi informativi e consulenziali, di formazione e affiancamento delle imprese nella ricerca di nuove opportunità di finanziamento alternative al credito tradizionale, con particolare riferimento alle startup innovative. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri finanziari si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.01002. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.

A.C. 2673-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo III
SEMPLIFICAZIONI

Art. 9.
(Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali)

  1. All'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del presente codice rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.
   1-ter. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per le macchine agricole di cui all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 9.
(Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali)

  Sopprimerlo.
9.1. Ghirra.

  Al comma 1, capoverso comma «1-bis», primo periodo, dopo le parole: portuali e aeroportuali aggiungere le seguenti: e per i veicoli non immatricolati.
9.2. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

  Al comma 1, capoverso comma «1-bis», sopprimere il secondo periodo.
9.3. Iaria, Fede, Traversi, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, L'Abbate.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 16, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:

   «4-quater. L'autorizzazione rilasciata dallo sportello unico amministrativo, ai sensi del comma 4, ha validità sull'intero territorio nazionale per due anni. Al fine di garantire omogeneità territoriale, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle autorizzazioni.
   4-quinquies. L'autorizzazione è rilasciata alle imprese che svolgono attività tecniche, di manutenzione o di assistenza a bordo di imbarcazioni o natanti e, in generale che non comportano movimentazione di merci o passeggeri né accesso ad aree a controllo doganale o di sicurezza.».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , nonché misure di semplificazione in materia di attività esercitate nei porti.
9.5. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Quota riservata alle piccole imprese nelle gare sopra-soglia)

  1. All'articolo 58, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, in misura non inferiore al 20 per cento indipendentemente dall'importo dell'appalto»;

   b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, le stazioni appaltanti effettuano adeguate verifiche del mercato di riferimento volte ad individuare il valore dei lotti, dandone contezza nella decisione a contrarre, che, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14, è trasmessa all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le determinazioni di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».
9.05. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici)

  1. All'articolo 221, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la parola: «ANAC,» sono inserite le seguenti: «sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale,».
9.06. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

A.C. 2673-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG nonché semplificazioni amministrative per le imprese agricole)

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 30, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

   «5-ter. In applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori, l'INAIL, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto: elabora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale; supporta le imprese nell'adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo. L'INAIL adotta le misure di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

   b) all'articolo 37:

    1) al comma 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro»;

    2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. L'addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato».

  2. All'articolo 4, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «corso di formazione o di riqualificazione» sono inserite le seguenti: «, ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro,».
  3. L'iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli può essere presentata direttamente all'INPS, anziché attraverso la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. L'INPS predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche necessarie all'attuazione della facoltà di cui al presente comma. La procedura di cui al presente comma si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 10.
(Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG nonché semplificazioni amministrative per le imprese agricole)

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma «5-ter», primo periodo, dopo le parole: l'Inail, aggiungere le seguenti: sentita la Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro, di cui all'articolo 6 del presente decreto,.
10.1. Ghirra.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma «5-ter», primo periodo, dopo le parole: piccole e medie imprese aggiungere le seguenti:, previo confronto obbligatorio con RLS e RSU.
10.3. Ghirra.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
10.4. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, L'Abbate.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
10.5. Ghirra.

  Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

  3-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 13-bis, è inserito il seguente:

   «13-bis.1. Il decreto di cui al comma precedente è emanato entro il 30 settembre 2026.».
10.1003. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Norme in materia di formazione «16 ore MICS»)

  1. I lavoratori di aziende che, indipendentemente dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti ad effettuare il corso formativo «16 ore MICS», delineato dal Formedil – Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee) di tale decreto, aderenti al Formedil stesso.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori autonomi che operano in tali cantieri.
  3. Ove la formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le «16 ore MICS», dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.
*10.02. Del Barba.
*10.03. Ghirra.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Bonus certificazioni sicurezza sul lavoro)

  1. Al fine di sostenere i processi di gestione e il soddisfacimento dei requisiti per la sicurezza sul lavoro, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, finalizzata all'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore delle micro e piccole imprese per il conseguimento delle Certificazioni ISO 45001.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative e di riparto delle risorse di cui al comma 1, tenendo conto della complessità dei processi e del grado di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro delle singole imprese.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10.01000. Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure di semplificazione per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. All'articolo 6, comma 2-septies, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale» sono sostituite dalle seguenti: «che attesti che gli impianti, se visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e installati sopra le coperture, siano realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei manti della tradizione locale.».
10.04. Del Barba.

A.C. 2673-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile)

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. Per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, e in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali»;

   b) all'articolo 55, comma 5, lettera c), dopo le parole: «per la violazione» sono inserite le seguenti: «dell'obbligo informativo di cui all'articolo 3, comma 7-bis, e».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.
(Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile)

  Sopprimerlo.
11.1. Ghirra.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma «7-bis», sostituire la parola: annuale con la seguente: semestrale.
11.2. Ghirra.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma «7-bis», dopo le parole: di un'informativa scritta aggiungere le seguenti: , anche in modalità digitale,.
11.3. Carotenuto, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci, L'Abbate.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma «7-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire un'informazione completa e omogenea a tutti i lavoratori, per le attività di cui al presente comma, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), elabora modelli standardizzati di informativa.
11.4. Tucci, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, L'Abbate.

  Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

  2. Al fine di favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative in modalità agile, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del lavoro agile, con una dotazione pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.1002. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, L'Abbate.

A.C. 2673-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Verifiche di attrezzature)

  1. All'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la voce: «Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato – Verifica annuale» è inserita la seguente: «Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto – Verifica triennale».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 12.
(Verifiche di attrezzature)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazioni in materia di turismo)

  1. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 8, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso, il credito eccedente può essere utilizzato in occasione di pagamenti successivi, entro il termine della ordinaria prescrizione decennale»;

   b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
12.01003. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure di semplificazione per l'attribuzione del Codice Identificativo Nazionale in caso di nuove aperture)

  1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 19, per le nuove aperture di attività ricettive, nei sei mesi precedenti l'apertura i titolari possono presentare, attraverso la piattaforma automatizzata del Ministero del turismo, istanza di rilascio di un codice nazionale provvisorio che dovrà essere indicato negli annunci per la promo-commercializzazione della struttura.
  2. Il codice provvisorio ha validità massima di sei mesi dalla data di attribuzione.
12.09. Del Barba.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazioni per l'attribuzione del Codice Identificativo Nazionale in caso di nuove aperture)

  1. All'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo. Per il rilascio del codice provvisorio è necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). In attesa della validazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-ter, comma 6, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.».
12.01005. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazioni in favore del settore alberghiero)

  1. All'articolo 83, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. È consentito alle imprese alberghiere l'utilizzo di veicoli adibiti ad uso proprio per il trasporto dei clienti presso la sede della struttura anche dietro contestuale corrispettivo.».
12.01001. Iaria, Fede, Traversi, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazioni in favore del settore alberghiero)

  1. All'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, la parola: «b)» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1, né alla specifica segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 2, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico effettuata dagli esercizi ricettivi alberghieri che indicano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nella SCIA Unica di cui alla Tabella A, parte 1, Sezione I, punto 4 “strutture ricettive e stabilimenti balneari”, allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222».
12.01002. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure di semplificazione per le imprese alberghiere per il trasporto dei clienti)

  1. All'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. È consentito alle imprese alberghiere l'utilizzo di veicoli adibiti ad uso proprio per il trasporto dei clienti presso la sede della struttura da e per mete specifiche, quali, a titolo meramente esemplificativo, stazioni ferroviarie, porti, stazioni di bus, aeroporti, stabilimenti o spiagge per la balneazione, impianti sciistici, anche dietro contestuale corrispettivo.».
12.01050. Del Barba.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Istituzione del Fondo per la formazione in digitalizzazione e intelligenza artificiale per i piccoli esercizi commerciali e le piccole strutture ricettive extralberghiere)

  1. Presso lo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, è istituito un fondo denominato «Fondo per la formazione in digitalizzazione e intelligenza artificiale per i piccoli esercizi commerciali e le piccole strutture ricettive extralberghiere» con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2026 destinato a sostenere programmi di formazione e aggiornamento professionale finalizzati all'adozione di tecnologie digitali e di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale.
  2. Possono accedere alle risorse del Fondo:

   a) le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea;

   b) i titolari o gestori di strutture ricettive extralberghiere, ivi comprese le attività di bed and breakfast, come disciplinate dalle normative regionali vigenti, purché operanti in forma d'impresa.

  3. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di:

   a) attività formative, in presenza o a distanza, concernenti competenze digitali di base e avanzate, trasformazione digitale dei processi aziendali, utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale, cybersecurity, commercio elettronico, gestione digitale dei flussi turistici e delle prenotazioni;

   b) interventi di affiancamento e assistenza tecnica connessi alla diffusione della cultura digitale e all'introduzione di strumenti tecnologici nelle attività dei beneficiari;

   c) progetti di formazione erogati da organismi accreditati ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di formazione professionale.

  4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le regioni e le autonomie locali e previo parere delle associazioni maggiormente rappresentative nei settori del commercio e delle attività ricettive, sono definiti:

   a) i criteri e le modalità di accesso al Fondo;

   b) le priorità di finanziamento, anche sulla base della dimensione aziendale, del territorio e dei livelli di digitalizzazione;

   c) le procedure per la presentazione delle domande, la concessione dei contributi e la rendicontazione delle spese;

   d) le modalità di monitoraggio, valutazione e pubblicazione dei risultati degli interventi finanziati;

   e) le forme di integrazione con risorse europee, nazionali e regionali.

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.01004. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana)

  1. All'articolo 4-bis, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Al fine di allineare l'Agenda per la semplificazione al PNRR, il Governo provvede, con cadenza almeno biennale, all'aggiornamento delle tabelle contenute nell'Allegato A, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi relativi alle attività artigiane, assicurando la coerenza con l'evoluzione normativa e le esigenze di semplificazione. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, è predisposta una modulistica unica standardizzata per le attività artigiane soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), autorizzazione o altri regimi amministrativi previsti dal presente decreto. L'aggiornamento delle tabelle e la definizione della modulistica standardizzata sono stabiliti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Unificata, previa consultazione delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del settore.».
12.01006. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Tavolo tecnico per lo sviluppo e la tutela dell'artigianato di Alta Gamma)

  1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'economia e finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nel settore dell'artigianato di alta gamma. Il tavolo tecnico elabora proposte e svolge una funzione consultiva circa l'individuazione di politiche fiscali, previdenziali e finanziarie volte alla promozione, allo sviluppo ed alla tutela delle imprese del settore dell'artigianato di alta gamma. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
12.01007. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazioni per le micro imprese per la nomina del Responsabile del Trattamento)

  1. Dopo l'articolo 2-septies decies, del decreto legislativo 18 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente:

«Art. 2-octies decies.
(Modelli standardizzati per le micro imprese)

   1. Il Garante per la protezione dei dati personali predispone modelli semplificati di nomina del Responsabile del Trattamento per le microimprese con meno di cinque dipendenti.
   2. L'adozione dei modelli predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali da parte delle microimprese costituisce presunzione di conformità agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.
   3. Le parti contraenti che impongono clausole più restrittive rispetto ai modelli standardizzati forniscono una motivazione specifica. In caso di contestazioni, l'onere della prova della necessità di obblighi aggiuntivi spetta alla parte contraente più forte.».
12.01000. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.

A.C. 2673-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA)

  1. Si definisce operatore della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA, colui che, esercitando l'attività economica nell'ambito della catena interconnessa di produzione, distribuzione, vendita ed erogazione di servizi, acquista, trasporta e distribuisce prodotti alimentari e bevande e li vende a imprese rientranti nei seguenti settori:

   a) alberghi, strutture ricettive e simili, che forniscono alloggio temporaneo e, eventualmente, altri servizi aggiuntivi, quali ristorazione, benessere, eventi;

   b) ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, self-service, fast food e altre attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;

   c) catering, servizi di banqueting e attività analoghe che forniscono servizi di preparazione e distribuzione di cibi e bevande, e assimilabili, sia a domicilio che in locali specifici;

   d) bar, caffè, pasticcerie, gelaterie e altre attività che somministrano principalmente bevande e alimenti da consumare sul posto o da asporto.

  2. Ai fini di cui al comma 1, i ricavi dell'operatore della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA, negli ultimi tre periodi d'imposta, devono essere costituiti per almeno il 70 per cento dall'attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande in favore delle imprese operanti nei settori di cui al medesimo comma 1.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 13.
(Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA)

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: della distribuzione di prodotti fino a: e li vende con le seguenti: economico nel settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA) colui che, esercitando in via esclusiva o prevalente attività economica nell'ambito della catena interconnessa di produzione, progettazione, distribuzione, vendita, installazione ed erogazione di servizi, fornisce beni, attrezzature, macchinari, impianti, materiali e soluzioni tecnologiche, oppure distribuisce prodotti alimentari e bevande, destinati.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c):

   dopo la parola: banqueting aggiungere le seguenti: , ristorazione collettiva;

   sopprimere le parole: e assimilabili.
13.1. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3. Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonché di valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino la valorizzazione dei prodotti a denominazione d'origine e indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari italiane, gli investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli, nonché interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, il Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano e il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono rifinanziati, rispettivamente di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro per l'anno 2026.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 4 luglio 2022 e del 21 ottobre 2022.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché disposizioni in favore dell'enogastronomia.
13.1001. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, L'Abbate.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale HO.RE.CA. in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese del settore, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2026 e 2027 è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2-ter. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 2-bis, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
  2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  2-quinquies. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-bis del presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e 8 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.1000. Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, L'Abbate.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 611:

    1) all'alinea le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025, 2026 e 2027»;

    2) alla lettera c) le parole: «e le imprese turistiche» sono sostituite dalle seguenti: «, le imprese turistiche e le imprese del settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA)»;

   b) dopo il comma 611, è inserito il seguente:

   «611-bis. Per le finalità di cui al comma 611, lettera c), con lo scopo di favorire la transizione ecologica nel settore HORECA, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la concessione di contributi relativi all'acquisto di strumenti e accessori, realizzati con materiali biodegradabili e compostabili, secondo le caratteristiche definite dalla normativa EN13432.»;

   c) al comma 612, dopo le parole: «Ministro del turismo» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti per materia,» e dopo le parole: «di cui al comma 611» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 611-bis».

  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.1002. Sergio Costa, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3. All'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni dalla legge, 9 novembre 2021, n. 156, la parola: «giovani» è soppressa e le parole: «in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di cittadini e imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e merci e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, ai fini del conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati ai predetti settori».
  4. Per le finalità di cui al comma 3, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni dalla legge, 9 novembre 2021, n. 156, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.1003. Iaria, Fede, Traversi, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, L'Abbate.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3. Al fine di favorire l'aggiornamento tecnologico degli operatori economici di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 finalizzato all'erogazione di contributi per l'acquisto di apparecchiature e attrezzature ad elevata tecnologia ed efficienza energetica. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità, i termini per l'ottenimento del beneficio e le tipologie di attrezzature per le quali si può fruire del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al periodo precedente.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.1004. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3. In materia di installazione delle insegne di esercizio, all'articolo 23, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. L'installazione di insegne di esercizio da parte di attività produttive è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) presso lo sportello unico per le attività produttive (Suap) nel quale ha sede l'attività, nel rispetto delle disposizioni urbanistiche, paesaggistiche e di sicurezza. L'amministrazione può effettuare controlli successivi e adottare eventuali provvedimenti di adeguamento o rimozione in caso di non conformità. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione degli enti competenti.»;

   b) al comma 5, dopo le parole: «mezzi pubblicitari» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle insegne di esercizio,»;

   c) al comma 7, dopo le parole: «qualsiasi forma di pubblicità», sono inserite le seguenti: «, con esclusione delle insegne di esercizio,», e le parole: «ed entro i limiti e alle condizioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono soppresse;

   d) al comma 13-ter, le parole: «di insegne di esercizio» sono soppresse;

   e) al comma 13-quater, le parole: «di insegne di esercizio» sono soppresse.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole:, nonché semplificazione in materia di installazione delle insegne di esercizio.
13.7. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 395, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si applicano altresì ai lavoratori delle aziende della filiera Horeca, ivi incluse le aziende di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e di fornitura di servizi per la filiera Horeca, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.1006. Carotenuto, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci, L'Abbate.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3. Al fine di agevolare il confronto tra gli operatori di cui al comma 1, nonché tra gli operatori dell'intero settore HORECA, ed il coordinamento delle politiche, delle misure e delle azioni di riferimento per il comparto HORECA, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Tavolo tecnico di filiera HORECA.
*13.8. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
*13.9. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Istituzione del Tavolo di Filiera HORECA)

  1. È istituito, presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy, il Tavolo di Filiera HORECA, con funzione di sede di confronto, consultazione e proposta per la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo sostenibile della filiera HORECA (Hotellerie, Restaurant, Catering), di seguito definito «Tavolo».
  2. Il Tavolo:

   a) favorisce il confronto permanente tra le istituzioni, gli operatori economici, le associazioni di categoria, gli enti locali, gli esperti e i soggetti portatori di interesse del settore;

   b) analizza bisogni, problematiche e opportunità del comparto HoReCa a livello nazionale, regionale e locale;

   c) promuove la competitività, la qualità, la sostenibilità e l'innovazione nella filiera;

   d) definisce proposte operative per la valorizzazione del settore, anche attraverso attività di promozione turistica, culturale, enogastronomica e formativa;

   e) contribuisce alla definizione di strategie condivise su lavoro, formazione, digitalizzazione, transizione ecologica, sicurezza alimentare e attrattività territoriale.

  3. Il Tavolo è composto da:

   a) rappresentanti dell'ente/istituzione promotrice;

   b) rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

   c) rappresentanti delle imprese del settore HORECA;

   d) esperti e rappresentanti del mondo accademico e della formazione;

  4. La composizione del Tavolo garantisce la parità di genere e un'equa rappresentanza territoriale e settoriale.
  5. Il Tavolo è convocato con cadenza almeno semestrale o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
  6. I lavori del Tavolo sono coordinati da un Presidente, nominato tra i rappresentanti dell'ente promotore. Il Presidente può avvalersi di una Segreteria Tecnica.
  7. Il Tavolo elabora annualmente una Relazione sulle attività svolte, contenente analisi, proposte operative e indicazioni strategiche da sottoporre all'ente promotore e agli altri soggetti istituzionali competenti.
  8. Dall'istituzione e dallo svolgimento delle attività del Tavolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13.05. Ghirra.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Sportello Unico Integrato)

  1. Dopo l'articolo 19-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«Art. 19-ter.
(Sportello Unico Integrato)

   1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative per l'avvio e la gestione delle attività economiche, le Regioni e gli enti locali provvedono, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'accorpamento dello sportello unico per le attività produttive (Suap), dello sportello unico per l'edilizia (Sue) e degli sportelli dedicati ai procedimenti ambientali in un'unica struttura denominata sportello unico integrato (Sui).
   2. Il nuovo sportello unico ha lo scopo di garantire la gestione coordinata e digitale di tutti i procedimenti autorizzativi, edilizi e ambientali, riducendo la frammentazione burocratica e assicurando tempi certi per l'istruttoria delle pratiche.
   3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e la Conferenza Unificata, definisce con apposito decreto le specifiche tecniche e operative per l'integrazione dei sistemi informatici e la gestione uniforme del nuovo sportello unico a livello nazionale.
   4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate le seguenti disposizioni:

   a) l'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che disciplina l'istituzione e il funzionamento del SUAP;

   b) il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante il regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina SUAP;

   c) gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che disciplinano l'istituzione e il funzionamento del SUE, nonché la gestione dei procedimenti edilizi di competenza.».
13.010. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure di semplificazione per la realizzazione di staff house)

  1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 30 giugno 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo realizzate anche da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici nonché dai soggetti ammissibili dalle agevolazioni di cui al presente articolo ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con Scia, purché iniziate entro il 31 dicembre 2026 e realizzate mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere, in caso di demolizione e ricostruzione, un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non sono trasferibili su aree diverse da quella di intervento. I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo entro sessanta giorni; decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».
13.016. Del Barba.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Programmi per la cessione e per il rilancio delle aziende termali)

  1. Sono incentivati, secondo quanto previsto dal presente articolo, appositi programmi di intervento per la cessione e per il rilancio delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.
  2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome competenti per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato.
  3. I programmi di cessione e di rilancio delle aziende termali interessate dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono prevedere la dismissione degli stessi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

   a) il valore dei beni e dell'avviamento e i relativi criteri di valutazione adottati;

   b) l'eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;

   c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;

   d) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio;

   e) il piano finanziario e il crono-programma.

  Nelle ipotesi in cui la gestione dell'azienda termale sia già affidata ad un soggetto privato, lo stesso ha diritto di prelazione.
  4. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni pubbliche, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La società Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.
  5. Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari delle aziende termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle imprese e del made in Italy adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
  6. Le risorse provenienti dalla dismissione delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.
  7. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere realizzati specifici accordi di programma; per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.
  8. A decorrere dal 1° gennaio 2026, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione delle aziende termali interessati, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.
  9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.01000. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Istituzione dei distretti termali)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la creazione di distretti termali. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa. Il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero delle imprese e del made in Italy può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, e successive modifiche e integrazioni, anche in deroga ai requisiti ivi previsti. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione di all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.01001. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in favore delle imprese termali)

  1. Quota parte del gettito derivante dall'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, incassata da strutture ricettive situate nei territori termali individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, pari ad almeno il 30 per cento, è destinata a finanziare interventi in materia di rilancio e promozione del turismo termale.
  2. La tassa di soggiorno non è dovuta da coloro che soggiornano presso le strutture ricettive di cui al presente articolo per un periodo di almeno sei giorni consecutivi, per l'effettuazione di almeno sei prestazioni consecutive di cura o riabilitazione termale attestate dal piano di cure, dalla visita medica di ammissione e dalla relativa fattura.
13.01002. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Semplificazione in materia di esercizio delle attività termali)

  1. Gli stabilimenti termali possono erogare anche prestazioni di consulenza e assistenza polispecialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nonché prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti per il possesso delle autorizzazioni relative all'esercizio di dette attività.
  2. All'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-ter. In considerazione della peculiarità del sistema termale, caratterizzato da un necessitato radicamento sul territorio e dall'unicità delle caratteristiche di ogni singola acqua minerale utilizzata a scopo terapeutico, il comma 1-bis non trova applicazione agli accordi contrattuali stipulati dalle aziende termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323.».
13.04. Del Barba.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per il contrasto alla desertificazione commerciale)

  1. Al fine di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, per gli anni 2026 e 2027, gli enti locali possono riconoscere alle microimprese e piccole imprese commerciali ed artigiane, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune delle aree interne con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti comuni, adibiti all'esercizio dell'attività economica.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a propria cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.
  3. Per il compensare i comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.01003. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Cedolare secca per i piccoli negozi delle aree interne e periferiche)

  1. Fino al 31 dicembre 2030 le parti possono stipulare contratti di locazione aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 150 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, ubicate nei comuni delle aree interne e periferiche, definendo il valore del canone, la durata del contratto ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
  2. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati di cui al comma 1, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.01005. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni per la tutela del commercio di prossimità)

  1. Al fine di sostenere gli esercizi commerciali di vicinato nei centri storici e nelle aree interne è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinato a concedere contributi per investimenti in digitalizzazione, efficientamento energetico, e riorganizzazione e rilancio dell'attività.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.01006. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Semplificazioni in materia di attività di commercio su aree pubbliche)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 841, le parole: «per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «per le occupazioni permanenti o aventi durata non inferiore all'anno»;

   b) il comma 842, è sostituito dal seguente:

   «842. La tariffa base giornaliera per le occupazioni temporanee è la seguente:

   Classificazione dei comuni Tariffa standard;

   Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 2;

   Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 1,20;

   Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 0,90;

   Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 0,70;

   Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,60»;

   c) il comma 843 è sostituito dal seguente:

   «843. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per 24 ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, quindicinale, mensile e per le fiere, è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 per un numero massimo di 47 giornate per i mercati settimanali, di 20 giornate per i mercati quindicinali e di 10 giornate per i mercati mensili.»;

   d) al comma 844, dopo le parole: «sono riscossi» sono inserite le seguenti: «su base giornaliera o annuale».
13.01007. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Istituzione delle zone franche montane)

  1. Al fine di favorire dinamiche di ripopolamento e di sviluppo economico e occupazionale delle aree di montagna su tutto il territorio nazionale, sono istituite le zone franche montane.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuate le zone franche montane, le zone di esenzione e i parametri per l'allocazione delle risorse sulla base dei seguenti criteri: oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste parimenti al di sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente parimenti inferiore a 15.000 abitanti, dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico registrato in tali aree negli ultimi cinquanta anni.
  3. Le Mpmi che hanno la sede principale o operativa in un comune ubicato all'interno di una zona franca montana beneficiano delle seguenti agevolazioni fiscali, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013:

   a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i periodi di imposta successivi l'esenzione è limitata al 60 per cento per i primi cinque anni, al 40 per cento per il sesto e il settimo anno e per l'ottavo, al 20 per cento per l'ottavo, il nono e il decimo anno. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2026 e per ciascun periodo d'imposta, maggiorato di un importo pari ad euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;

   b) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato al 60 per cento per i primi cinque anni, al 40 per cento per il sesto e settimo anno e al 20 per cento per l'ottavo, il nono e il decimo anno. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

  4. Le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca montana in data antecedente al 1° gennaio 2026 nonché da coloro che trasferiscono nelle zone franche montane la sede legale e operativa della loro attività, nei limiti stabiliti dal citato regolamento (CE) n. 1407 del 2013.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.01004. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.

A.C. 2673-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Modifica dei termini per l'esercizio da parte dei consorzi di sviluppo industriale della facoltà di riacquisto delle aree cedute e degli stabilimenti relativi alle attività cessate)

  1. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

   a) al comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

   b) al comma 2, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni e alle cessazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 14.
(Modifica dei termini per l'esercizio da parte dei consorzi di sviluppo industriale della facoltà di riacquisto delle aree cedute e degli stabilimenti relativi alle attività cessate)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda che coinvolgono enti del terzo settore ed enti sportivi dilettantistici)

  1. In deroga a quanto specificamente previsto dagli articoli 42 e 2500-octies del codice civile per le associazioni e fondazioni, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del terzo settore dalle quali derivino nuovi enti costituiti in forma di società cooperativa ovvero che assumano la qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 2017, devono essere realizzate in modo da preservare i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere. La cessione o l'affitto d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.
  2. L'organo di amministrazione dell'ente del terzo settore notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità di cui al comma 1.
  3. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
14.04. Del Barba.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Svolgimento di attività strumentali e accessorie all'esercizio d'impresa artigiana)

  1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini del consumo immediato, all'impresa artigiana di produzione alimentare è sempre consentita la vendita al pubblico dei prodotti di propria produzione e dei relativi beni accessori, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. L'attività di cui al primo periodo è consentita utilizzando i locali, le attrezzature e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, nonché spazi e aree pubblici oggetto di concessione per l'installazione di strutture amovibili ovvero fisse.»;

   b) all'articolo 5, comma 7, dopo le parole: «del servizio commessi» sono inserite le seguenti: «, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e accessorie di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge».

  2. Il comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
14.011. Del Barba.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.
(Commissione consultiva per l'artigianato)

   1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la Commissione consultiva per l'artigianato, composta da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, un rappresentante per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e Bolzano e da tre rappresentanti indicati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
   2. La Commissione di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

   a) esprime pareri sull'interpretazione della presente legge;

   b) propone l'aggiornamento periodico dell'elenco delle attività artigiane di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.».
14.012. Del Barba.

A.C. 2673-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Delega al Governo per la riforma dell'artigianato)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'artigianato al fine di razionalizzare, riordinare e aggiornare la normativa vigente di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, in attuazione dell'articolo 45, secondo comma, della Costituzione e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) adeguare la disciplina alle mutate esigenze di mercato e all'evoluzione tecnologica, valorizzando la figura dell'imprenditore artigiano, nell'ottica dello sviluppo del dimensionamento aziendale e della rimozione di vincoli societari non più adeguati, della trasmissione intergenerazionale delle competenze e della sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell'impresa;

   b) incentrare la nuova disciplina sulla figura dell'imprenditore artigiano e sul suo apporto personale e professionale al processo produttivo, prevedendo che il suddetto apporto, oltre che di natura manuale, possa essere anche di natura ideativa, progettuale, creativa e tecnico-operativa, nonché individuare criteri quantitativi che definiscano il concetto di prevalenza dell'attività di produzione di beni o di prestazione di servizi rispetto alle attività strumentali e accessorie all'esercizio dell'attività artigiana;

   c) promuovere l'aggregazione fra le imprese artigiane, anche rimodulando il contratto di rete e gli altri strumenti aggregativi, al fine di migliorare la competitività e l'accesso a opportunità di commesse e finanziamenti non ottenibile nella dimensione singola;

   d) consentire l'utilizzo dei riferimenti all'artigianato nello svolgimento di attività promozionale, pubblicitaria e di vendita solo alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane o alla relativa sezione speciale del registro delle imprese, nonché rendere effettivi e rafforzare i controlli sul possesso dei relativi requisiti.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il Governo, a seguito dei pareri delle Commissioni parlamentari, non osservi quanto previsto dall'intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo stesso predispone una relazione da trasmettere alla medesima Conferenza.
  3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  4. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano la materia, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo e le altre leggi dello Stato.
  5. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.
  6. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 15.
(Delega al Governo per la riforma dell'artigianato)

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: legge 8 agosto 1985, n. 443, aggiungere le seguenti: ferme restando le disposizioni vigenti in materia di limiti dimensionali e occupazionali dell'impresa artigiana,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole: del dimensionamento aziendale e della rimozione di vincoli societari non più adeguati,.
15.1. Ghirra.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: ideativa,.
15.2. Ghirra.

A.C. 2673-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 16.
(Riferimento all'artigianato
nella pubblicità)

  1. Al fine di semplificare le procedure di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane e fornire maggiore chiarezza e certezza giuridica alle imprese che intendono utilizzare la denominazione di «artigianato», all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i commi ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti:

   «Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio o nella promozione dei propri prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato e all'artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.
   Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è irrogata dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all'1 per cento del fatturato dell'impresa. La sanzione non può comunque essere inferiore a euro 25.000 per ogni violazione ed è irrogata nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui al presente comma e al comma ottavo».

A.C. 2673-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Modifica dell'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in materia di caratteristiche analitiche e requisiti della birra)

  1. L'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

   «Art. 7. – 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le caratteristiche analitiche e i requisiti qualitativi delle diverse tipologie di birra, nonché le relative modalità di accertamento.
   2. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, è abrogato».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 17.
(Modifica dell'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in materia di caratteristiche analitiche e requisiti della birra)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizione per la semplificazione delle procedure di cancellazione delle imprese dal Registro delle imprese)

  1. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 di cui all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate nei seguenti commi, è disposto con determinazione del conservatore dell'ufficio del registro delle imprese, ferma restando l'applicazione del comma 7.
   2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione la presenza di una delle seguenti circostanze:

   a) l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque esercizi consecutivi;

   b) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;

   c) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata;

   d) l'irreperibilità presso la sede sociale in mancanza di iscrizione di un proprio domicilio digitale nel registro delle imprese.

   3. Il conservatore iscrive d'ufficio nel registro delle imprese la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione di cui al comma 2 e, nel caso di cui alla lettera a), entro il 31 ottobre dell'anno successivo rispetto a quello in cui sono maturate le condizioni previste. Trascorso tale termine senza che il conservatore vi abbia provveduto l'iscrizione avviene d'ufficio con provvedimento del soggetto titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.
   4. Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta iscrizione di cui al comma 3 al domicilio digitale della società iscritto nel registro delle imprese e ne cura la pubblicazione in apposita area del sito internet della Camera di commercio. Gli amministratori, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione, possono presentare le domande relative agli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.
   5. A seguito della presentazione degli atti non iscritti e depositati di cui al comma 4, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal medesimo registro con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile.
   6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese di cui ai commi 1, 3 e 5, è comunicata all'impresa interessata, con le modalità previste dal comma 4 entro otto giorni dalla sua adozione e, tramite il sistema informatico nazionale delle camere di commercio, viene resa disponibile alle pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri, a quelle di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché agli sportelli unici delle attività produttive competenti per territorio.
   7. Il conservatore, nel caso di iscrizione di una causa di scioglimento della società ai sensi dell'articolo 2484 numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7), può sempre chiedere al Tribunale la nomina dei liquidatori, nel caso in cui non vi provvedano i soggetti legittimati.
   7-bis. Si procede, inoltre alla cancellazione d'ufficio quando il conservatore dell'ufficio del registro delle imprese accerta almeno una delle seguenti circostanze:

   a) per le imprese individuali:

    i) decesso dell'imprenditore;

    ii) irreperibilità dell'imprenditore presso la sede legale;

    iii) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA e/o mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione, negli ultimi tre anni, di domande inerenti l'impresa;

    iv) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata;

    v) cancellazione della partita IVA;

   b) per le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e negli altri casi di soggetti collettivi senza personalità giuridica:

    i) irreperibilità presso la sede legale;

    ii) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e accertata in concomitanza di almeno due delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili negli ultimi tre anni; c) mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti la società;

    iii) mancanza del codice fiscale;

    iv) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;

    v) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

   7-ter. Il conservatore che rileva una delle circostanze di cui al comma 7-bis, anche a seguito di segnalazione da parte di altro soggetto pubblico o privato, avvia il procedimento di cancellazione d'ufficio, invitando il legale rappresentante dell'impresa mediante comunicazione al domicilio digitale dell'impresa di cui all'articolo 37 con invito a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività. Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante affissione all'albo camerale. Decorsi trenta giorni dall'invio delle comunicazioni di cui al periodo precedente ovvero, senza che gli interessati abbiano fornito riscontro, il conservatore dispone la cancellazione dell'impresa individuale o della società.
   7-quater. L'avvio dei procedimenti previsti dai commi 3 e 7-bis è iscritto, fino alla conclusione dei medesimi, nel registro delle imprese.
   7-quinquies. Il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese”, è abrogato.».

  2. Al Libro V, Titolo II, Capo III, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2190 le parole: «il giudice del registro può ordinarla con decreto» sono sostituite con le seguenti: «il conservatore del registro delle imprese può disporla con propria determinazione».

   b) all'articolo 2191 le parole: «il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione» sono sostituite dalle seguenti: «il conservatore del registro delle imprese, sentito l'interessato, ne dispone, con propria determinazione, la cancellazione».

   c) l'articolo 2192 è sostituito dal seguente: «Ricorsi – Contro le determinazioni del conservatore del registro delle imprese, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al giudice del registro delle imprese. Contro il decreto del giudice del registro, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro. I decreti che pronunziano sul ricorso devono essere iscritti d'ufficio nel registro».

  3. La notificazione o la comunicazione di atti relativi a procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), ivi compresi quelli relativi all'applicazione di sanzioni amministrative, nei confronti di soggetti iscritti nel registro delle imprese, ivi compresi i componenti degli organi di amministrazione e controllo in carica, in ragione del loro ufficio, sono effettuate esclusivamente presso il domicilio digitale iscritto nel medesimo registro.
  4. L'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale tramite il cassetto digitale dell'imprenditore e la contestuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non operano nel caso in cui sussistano i presupposti per l'avvio, e per l'intera durata, dei procedimenti di cancellazione d'ufficio nelle ipotesi in cui si disponga la cancellazione ai sensi del comma 1, presente articolo.
  5. Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese» sono soppresse.
  6. In sede di prima applicazione, per le procedure di cui al comma 1 e 4 del presente articolo, qualora l'impresa non abbia iscritto nel registro delle imprese un proprio domicilio digitale valido, le relative comunicazioni sono effettuate esclusivamente mediante la pubblicazione dei provvedimenti in apposita area del sito internet istituzionale della Camera di commercio.
  7. Le imprese tenute al versamento del diritto annuale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che risultino inadempienti per una o più annualità, non possono accedere a contributi, agevolazioni, sovvenzioni, crediti o altri benefìci economici di natura pubblica. Gli enti competenti al riconoscimento dei benefìci di cui al precedente periodo accertano la regolarità del versamento del diritto annuale ai fini dell'ammissibilità o revoca dei benefìci. È fatta salva la possibilità per l'impresa di regolarizzare la propria posizione contributiva mediante il pagamento del diritto annuale dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, secondo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 13 del medesimo decreto, nonché del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 aprile 2011, n. 54. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione ai benefìci maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
17.01000. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Semplificazioni per il contrasto alla produzione e commercializzazione degli oli di oliva)

  1. Al fine di contrastare le irregolarità nella produzione e commercializzazione degli oli di oliva, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli volto a verificare la rintracciabilità dei prodotti appartenenti alle categorie dell'olio extra vergine di oliva, dell'olio di oliva vergine, dell'olio di oliva e dell'olio di sansa di oliva nonché degli oli biologici e di quelli contraddistinti da indicazioni geografiche protette (IGP) o denominazioni di origine protette (DOP).
  2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare e il Corpo della Guardia di finanza sono individuati quali autorità competenti per le attività di contrasto e di controllo per le finalità di cui al comma 1.
  3. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.01001. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, L'Abbate.

A.C. 2673-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo IV
LOTTA ALLE FALSE RECENSIONI

Art. 18.
(Finalità)

  1. Il presente capo, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dei princìpi dell'Unione europea in materia di concorrenza e del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ha l'obiettivo di contrastare le recensioni online illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano e di garantire recensioni online attendibili e provenienti da chi abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 18.
(Finalità)

  Al comma 1, dopo le parole: ha l'obiettivo di aggiungere le seguenti: promuovere recensioni trasparenti e affidabili e.
18.1. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

A.C. 2673-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 19.
(Requisiti di liceità delle recensioni e diritti delle strutture recensite)

  1. La recensione online è lecita se è rilasciata non oltre trenta giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni, se risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre e se comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefìci o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari. È illecita la recensione online attestata come verificata ove non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione. Si presume autentica la recensione online corredata di evidenze del rilascio di documentazione fiscale. La recensione online non è più lecita, in ragione della significativa mancanza di attualità, decorsi due anni dalla sua pubblicazione.
  2. Al fine di ottenerne la rimozione, il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato ha la facoltà di segnalare, nei modi prescritti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità di cui al comma 1.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 19.
(Requisiti di liceità delle recensioni e diritti delle strutture recensite)

  Sostituire il comma 1 con il seguente: Un consumatore che pubblichi una recensione ai sensi dell'articolo 18, comma 1, deve farlo non oltre dodici mesi dalla data di utilizzo del relativo prodotto o di fruizione del relativo servizio e deve avere effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni. Tale recensione deve rispondere alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre, e comunque non deve essere il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Requisiti delle recensioni e diritti delle strutture recensite).
19.2. Peluffo, Pandolfo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: non oltre trenta giorni fino alla fine del comma, con le seguenti: da chi ha effettivamente utilizzato i servizi o le prestazioni cui si riferisce, se risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre. È illecita la recensione online attestata come verificata ove non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. La recensione online è illecita, per significativa mancanza di attualità, trascorsi due anni dalla pubblicazione, esclusivamente quando la struttura recensita dimostri cambiamenti rilevanti che rendono tali recensioni non più pertinenti. In tali casi, la struttura recensita può richiedere esclusivamente la rimozione dell'insieme delle recensioni pubblicate antecedenti ai due anni.;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. Per la procedura di invio delle segnalazioni finalizzate alla rimozione di recensioni che non rispettano i requisiti di liceità di cui al comma 1, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065.
19.1. Peluffo, Pandolfo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: non oltre trenta giorni fino alla fine del comma, con le seguenti: da chi ha avuto un'esperienza autentica, e comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, beneficio o altra utilità da parte del fornitore e dei suoi intermediari.
19.3. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: un anno.
*19.5. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.
*19.6. Ghirra.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sei mesi.
19.7. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: tre mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
19.8. Ghirra.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*19.9. Peluffo, Pandolfo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.
*19.10. Ghirra.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
**19.11. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.
**19.12. Ghirra.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: in ragione della significativa mancanza di attualità con le seguenti: conseguentemente all'adozione da parte della struttura di misure idonee a superare le motivazioni che hanno dato luogo alla recensione.
19.13. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: decorsi due anni dalla sua pubblicazione con le seguenti: in caso di mutamenti sostanziali nella natura della struttura e dell'offerta al pubblico o di cambi di proprietà.
19.14. Peluffo, Pandolfo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/2065, le recensioni online sono definite illegali ove risultino non conformi al diritto dell'Unione o di qualunque Stato membro conforme con il diritto dell'Unione.
19.15. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il consumatore può rilasciare una recensione relativa al prodotto utilizzato, al servizio o alla prestazione di cui ha usufruito attraverso le modalità stabilite dalla piattaforma ospitante.
19.16. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nei casi in cui la recensione non sia più attuale in ragione di modifiche sostanziali intervenute rispetto ai fatti oggetto della valutazione.
19.17. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nei casi di adozione di misure idonee a superare le motivazioni che hanno dato luogo alla recensione.
19.18. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. Alla luce del divieto di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2065, le disposizioni di cui ai commi precedenti non potranno in alcun caso comportare obblighi di monitoraggio a carico delle piattaforme online, né l'obbligo di implementare misure tecniche finalizzate alla verifica del rispetto di tali requisiti da parte degli utenti.
19.19. Peluffo, Pandolfo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. Nell'ambito delle attività di contrasto alle recensioni illecite è riconosciuta, a soggetti portatori di interessi specifici, quali associazioni rappresentative di categoria, la possibilità di ottenere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile, da parte dell'AGCOM, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065.
19.21. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

A.C. 2673-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 20.
(Divieti)

  1. Ferma restando la disciplina prevista dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono vietati l'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni online, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione.
  2. Ferma la responsabilità penale, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri investigativi e sanzionatori disciplinati dall'articolo 27 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 20.
(Divieti)

  Al comma 1, sostituire le parole: l'acquisto e la cessione con le seguenti: l'acquisto, lo scambio e la cessione.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , non espressamente dichiarati e chiaramente riconoscibili all'interno della recensione medesima;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero delle imprese e del made in Italy, con proprio regolamento adotta apposite linee guida dirette alle imprese per l'adozione delle misure di trasparenza idonee ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.
20.1. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.

  Al comma 1, dopo la parola: online aggiungere la seguente: false.
20.2. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. È vietata la diffusione, attraverso piattaforme digitali e social media, di contenuti aventi finalità promozionale che non siano chiaramente riconoscibili come comunicazioni pubblicitarie, in conformità alle disposizioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
20.3. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. Chiunque vende o acquista consapevolmente recensioni false di prodotti, prestazioni o servizi offerti dalla categoria di imprese elencate all'articolo 18, comma 1, con l'intenzione di ingannare i consumatori e/o le piattaforme che ospitano recensioni, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con una multa da euro 5.000 a euro 50.000.
20.4. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera bb-quater) è aggiunta la seguente:

   «bb-quinquies) promuovere o condizionare il contenuto di recensioni mediante l'erogazione di incentivi non espressamente dichiarati e chiaramente riconoscibili.».
20.5. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.

A.C. 2673-A – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 21.
(Linee guida e monitoraggio)

  1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del turismo, con proprio provvedimento adotta apposite linee guida che orientino le imprese nell'adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni online.
  2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge un monitoraggio annuale sull'applicazione del presente capo e sul fenomeno della diffusione delle recensioni illecite, riferendo alle Camere.
  3. Ai fini di rafforzamento dell'attività di contrasto alle recensioni illecite, le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture del settore turistico stabilite in Italia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065 e alla normativa attuativa adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, possono richiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi al citato articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 21.
(Linee guida e monitoraggio)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Costituzione del Tavolo Tecnico Permanente finalizzato al monitoraggio, segnalazione e contrasto delle recensioni false online su beni o servizi, nonché alla definizione delle linee guida in materia)

  1. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) è istituito un Tavolo Tecnico Permanente finalizzato al monitoraggio, segnalazione e contrasto delle recensioni false online su beni o servizi, nonché alla definizione delle linee guida in materia, di seguito denominato «Tavolo».
  2. Il Tavolo assicura la rappresentanza degli interessi dei consumatori e garantisce un meccanismo partecipato nella definizione delle regole di tutela.
  3. Il Tavolo è composto da:

   a) un rappresentante designato dall'AGCM, che lo coordina;

   b) rappresentanti dell'AGCOM e dell'Autorità Garante per la privacy;

   c) rappresentanti delle associazioni dei consumatori iscritte ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, in possesso dei requisiti di rappresentatività nazionale;

  4. Le associazioni partecipano a titolo non oneroso per la finanza pubblica.
  5. Il Tavolo ha competenze consultive e di supporto, in particolare tese a:

   a) contribuire alla redazione delle linee guida che orientano le piattaforme digitali sull'adozione di misure tecniche per la verifica dell'autenticità delle recensioni;

   b) monitorare l'applicazione concreta delle misure da parte dei gestori;

   c) elaborare procedure di segnalazione da parte di consumatori, esercenti e associazioni, nonché proporre miglioramenti;

   d) segnalare tempestivamente all'AGCM e, se del caso, all'AGCOM, eventuali violazioni delle linee guida o richiami sanzionatori.

  6. Il Tavolo si riunisce almeno ogni quattro mesi, o su convocazione straordinaria dell'AGCM o su richiesta motivata di una delle associazioni partecipanti.
  7. Le decisioni e raccomandazioni sono formalizzate mediante verbale sintetico, pubblicato sul sito istituzionale dell'AGCM, con allegati tecnici di dettaglio.
  8. Annualmente, l'AGCM redige e pubblica un Rapporto del Tavolo Tecnico, contenente:

   a) numero e tipologia di segnalazioni ricevute;

   b) verifiche svolte sulle piattaforme;

   c) contributi e posizioni delle associazioni;

   d) modifiche proposte e implementate;

   e) valutazione dell'impatto sulla tutela dei consumatori.

  9. Il rapporto di cui al comma 8 viene trasmesso al Ministero delle imprese e made in Italy e reso disponibile sul portale AGCM. Le segnalazioni raccolte attraverso il Tavolo vengono utilizzate come base per possibili provvedimenti sanzionatori nei confronti delle piattaforme non conformi.
  10. Resta fermo quanto previsto dal regolamento (UE) 2022/2065 in materia di segnalatori attendibili. In particolare, ai fini del rafforzamento dell'attività di contrasto alle recensioni illecite, le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture ricettive stabilite in Italia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22 del medesimo regolamento e delle relative disposizioni attuative adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, possono richiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi del citato articolo 22.
21.1. Ghirra.

  Al comma 1, dopo le parole: del turismo aggiungere le seguenti: nonché rappresentanti delle associazioni dei consumatori iscritte ai sensi dell'articolo 137 del codice di consumo, in possesso dei requisiti di rappresentatività nazionale.
21.2. Ghirra.

  Al comma 1, dopo le parole: del turismo aggiungere le seguenti: nonché le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori e le associazioni di categoria,.
21.3. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.

  Al comma 3, dopo le parole: regolamento (UE) 2022/2065 aggiungere le seguenti: e, se delegate dal legale rappresentante della struttura recensita, presentare richiesta di rimozione ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della presente legge.
21.4. Peluffo, Pandolfo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.

A.C. 2673-A – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 22.
(Disposizioni transitorie)

  1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle recensioni già pubblicate alla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 22.
(Disposizioni transitorie)

  Al comma 1, sostituire le parole: non si applicano alle recensioni già pubblicate alla con le seguenti: si applicano una volta trascorsi dodici mesi dalla.
22.1. Peluffo, Pandolfo, Gnassi, De Micheli, Di Sanzo.

A.C. 2673-A – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 23.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione del presente capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolgono le attività previste dal presente capo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2673-A – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo V
TESTO UNICO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI START-UP INNOVATIVE

Art. 24.
(Delega al Governo sul riordino della disciplina in materia di start-up e PMI innovative)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di start-up innovative, di spin-off, di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di start-up, nonché di quelle relative a tutte le attività di filiera concernenti servizi di formazione e alta formazione, ricerca, sostegno e investimento rivolte ai predetti soggetti, mediante la redazione di un testo unico, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) unificazione e razionalizzazione della disciplina;

   b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica, funzionale e sistematica della normativa;

   c) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

   d) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, al fine di favorire, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza, attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e gradualità;

   e) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di collaborazione tra le istituzioni universitarie, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca e le imprese, per la creazione di start-up innovative e spin-off per la valorizzazione delle attività di ricerca, dei modelli innovativi e del trasferimento tecnologico.

  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo può comunque essere emanato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
  3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 24.
(Delega al Governo sul riordino della disciplina in materia di start-up e piccole e medie imprese innovative)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative)

  1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle start-up innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
  2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca iscritti nell'albo di cui all'articolo 18-bis al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica.
  3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative.
  4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, è destinata al potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università, che possono a tal fine sottoscrivere accordi di partnership con le imprese attive nei settori strategici di interesse.
  5. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, è destinata all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni: 1) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo; 2) scouting, mentoring e coaching di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa; 3) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali; 4) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.
  6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3, e 4, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.
  7. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio nazionale di trasferimento tecnologico di cui al comma 5, nonché le macroaree settoriali in cui si articola il medesimo ufficio.
  8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24.1000. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo, Alifano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Fondo per il sostegno all'accesso ai mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero)

  1. Al fine di sostenere le start-up e le piccole e medie imprese innovative nelle operazioni di accesso nei mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
  2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese che acquisiscono start-up o piccole e medie imprese innovative costituite oltre i confini del territorio nazionale, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione, e comunque fino all'importo massimale di 1 milione di euro per ciascun beneficiario, a condizione che l'impresa acquirente garantisca il trasferimento e il mantenimento della sede fiscale e produttiva della società acquisita sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute dalle start-up e piccole e medie imprese innovative per le attività funzionali all'ammissione e alla quotazione nei mercati regolamentati anche esteri, e comunque fino all'importo massimale di 500 mila euro per ciascun beneficiario, a condizione che tali imprese garantiscano l'insediamento o il mantenimento della sede fiscale e produttiva sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 2 e al comma 3.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI START-UP INNOVATIVE E PICCOLE E MEDIE IMPRESE.
24.1002. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) revisione dei requisiti richiesti per la qualifica di start-up innovativa e del periodo di mantenimento di tale status al fine di rafforzare il supporto verso tali tipologie di imprese, ridurre gli oneri a cui sono soggette e riconoscere i diversi tempi di sviluppo dell'innovazione;.
24.22. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per assicurare che ogni misura a sostegno delle piccole e medie imprese garantisca la salvaguardia dei diritti del lavoro e dei contratti nazionali, la condizionalità sociale e occupazionale per l'accesso agli incentivi, il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali, l'equità territoriale e una particolare considerazione delle microimprese.
24.24. Ghirra.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, valorizzando il ruolo delle Associazioni di categoria quali soggetti facilitatori nel percorso di sinergia tra mondo accademico e tessuto industriale.
24.25. Ghirra.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   f) potenziamento delle agevolazioni fiscali per le start-up innovative e piccole e medie imprese innovative, con particolare riferimento all'applicazione del regime fiscale agevolato delle stock option anche nelle successive fasi di espansione;.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera e-bis), pari a 45 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
*24.1010. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate.
*24.1018. Del Barba.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   f) introduzione di agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro subordinato di lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età da parte di start-up e di piccole e medie imprese innovative, al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile.
24.31. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   f) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di incentivi prevedendo, al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione stabile, forme di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono con contratti di lavoro subordinato.
24.33. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   f) istituzione di un fondo nazionale per la difesa giuridica della proprietà intellettuale registrata dalle piccole e medie imprese, finalizzato a sostenere spese legali, sorveglianza brevettuale e azioni contro contraffazione e imitazione, in Italia e all'estero.
24.34. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   f) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di incentivi prevedendo forme di flessibilità nei requisiti di accesso, al fine di riconoscere e tutelare le specificità settoriali e i diversi tempi di sviluppo dell'innovazione.
24.35. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   f) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di incentivi prevedendo, al fine di supportare i processi di innovazione, agevolazioni per le spese sostenute in servizi di consulenza per la brevettazione.
24.36. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e il Ministro dell'università e della ricerca, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e.
24.37. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 26, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la disciplina sugli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Disposizioni in materia di start-up e piccole e medie imprese innovative).
24.38. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:

  4. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione stabile, ai datori di lavoro di start up innovative e piccole e medie imprese innovative, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  5. Al fine di incentivare le iniziative di cui al comma 4, per il periodo di applicazione dell'esonero contributivo di cui al precedente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa entro il limite complessivo di euro 3.000.
  6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  7. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 4-bis, nel limite di 15 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni in materia di start-up e piccole e medie imprese innovative).
24.1015. Tucci, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, L'Abbate.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:

  4. Allo scopo di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, da ripartire per le seguenti finalità:

   a) 8 milioni di euro annui, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Voucher 3I – Investire in innovazione);

   b) 12 milioni di euro annui per il sostegno alla spesa per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, diversi da quelli di cui alla lettera a).

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  5. Gli interventi di sostegno agli investimenti cui alla lettera b) del comma 4 sono definiti con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione e ai sensi degli articoli 25 o 28 ovvero delle altre disposizioni del predetto regolamento eventualmente applicabili. Gli interventi possono essere attuati, altresì, nel rispetto dei massimali e delle condizioni previste dal regolamento «de minimis» ovvero sulla base degli orientamenti della Commissione europea tempo per tempo vigenti in materia di aiuti di Stato.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni in materia di start-up e piccole e medie imprese innovative).
24.1016. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:

  4. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026, alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato da impiegare in attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo aziendale sostenuto per le assunzioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.1017. Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure per la promozione di tecnologie innovative per la produzione alimentare)

  1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2026, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.01003. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizione per la ricerca e l'innovazione nel settore olivicolo)

  1. Al fine di migliorare le tecniche di produzione sostenibili, anche attraverso l'impiego di modelli basati sull'intelligenza artificiale, sviluppare nuovi metodi per l'analisi della qualità e incentivare gli studi sulle varietà di olivo resistenti a malattie e parassiti, nello stato di previsione del Ministero dall'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il fondo per la ricerca e l'innovazione nel settore olivicolo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.01004. Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Caramiello, L'Abbate.

A.C. 2673-A – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 25.
(Modifiche alla disciplina del Garante per le micro, piccole e medie imprese)

  1. All'articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) monitorare l'attuazione nell'ordinamento della comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante “Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno ‘Small Business Act’ per l'Europa)” e della sua revisione, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, recante “Riesame dello ‘Small Business Act’ per l'Europa”, della comunicazione della Commissione europea COM(2021) 219 definitivo, del 29 aprile 2021, recante “Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori”, della comunicazione della Commissione europea COM(2023) 535 definitivo, del 12 settembre 2023, recante “Pacchetto di aiuti per le PMI”»;

    2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) attuare un nuovo approccio alla consultazione, denominato “Reality Checks”, attraverso la raccolta di informazioni da una selezione di esperti e portatori di interesse, pubblici e privati, in determinati settori, per identificare gli ostacoli normativi, tecnici ed economici derivanti dall'attuazione delle relative norme»;

   b) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, anche con l'avvalimento di esperti di settore, le consultazioni, secondo l'approccio denominato “Reality Checks” di cui alla lettera b-bis) del comma 1, si svolgono con regolarità e ai partecipanti è riconosciuta la facoltà di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 25.
(Modifiche alla disciplina del Garante per le micro, piccole e medie imprese)

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche per la valutazione ex ante dell'impatto della regolamentazione. Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, anche con l'avvalimento di esperti di settore in rappresentanza delle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese, le consultazioni, secondo l'approccio denominato “Reality Checks”, di cui alla lettera b-bis) del comma 1, si svolgono con regolarità almeno bimestrale, ed ai partecipanti è riconosciuta la facoltà di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità. La relazione sulle attività del Tavolo e sui pareri resi è parte integrante della Relazione di cui al comma 1, lettera e).».
25.1. Ghirra.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: al comma 5, aggiungere le seguenti: dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al tavolo permanente partecipa altresì lo SME Envoy italiano, quale inviato italiano per le piccole e medie imprese, con ruolo di interfaccia con la rete europea degli SME Envoy coordinato dalla Commissione europea» e.
25.2. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: anche con l'avvalimento di esperti di settore, aggiungere le seguenti: e con la partecipazione dei soggetti di cui al primo periodo del comma 4,.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Le consultazioni si svolgono almeno una volta all'anno anche ai fini dell'adozione del disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 18.
*25.3. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate.
*25.4. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

A.C. 2673-A – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo VI
ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 26.
(Misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni e per l'attrazione degli investimenti)

  1. All'articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «20.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 abitanti».
  2. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «potenziali investitori esteri» sono inserite le seguenti: «, e alla valorizzazione e alla promozione dell'attrattività dei territori per i lavoratori stranieri dipendenti o autonomi che lavorano da remoto».
  3. All'articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: «affari esteri e della cooperazione internazionale,» sono inserite le seguenti: «da un rappresentante del Ministero del turismo,».

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 8.

  Al comma 1, alla lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis): alla lettera b), le parole: «alle cessioni a fondi comuni di investimento» sono sostituite dalle seguenti: «alle cessioni a organismi di investimento collettivi del risparmio alternativi italiani».

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 7, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un Organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), possono essere svolti, in alternativa ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, dalla società di gestione del risparmio che gestisce l'OICR ovvero dall'OICR stesso, se autogestito. Alle cessioni dei crediti effettuate in favore dell'OICR si applicano gli articoli 4 e 6, comma 2, della presente legge, nonché le restanti disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.».
8.1. Del Barba.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 7.1, comma 1, dopo le parole: «disposizioni dell'autorità competente» sono inserite le seguenti: «o che abbiano le medesime caratteristiche dei crediti qualificati come deteriorati anche qualora il cedente non sia tenuto ad effettuare segnalazioni alle autorità competenti», e le parole: «aventi sede legale in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «veicoli costituiti ai sensi della presente legge o da altri soggetti che abbiano erogato o acquistato tali crediti in conformità alla normativa di volta in volta applicabile».
8.2. Del Barba.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) all'articolo 7.2, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Qualora il soggetto nominato come asset manager ai sensi dell'articolo 7.1, comma 8, primo periodo, sia una società di gestione del risparmio autorizzata alla gestione di FIA italiani immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 e successive modificazioni, per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter., del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parti le società di cui al comma 1, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale sono ridotte della metà. Per far fronte ai nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'applicazione del periodo precedente, valutati in 4 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo della legge 9 agosto 2023, n. 111.»;

    2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati)».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Per far fronte ai nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 7 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.1000. Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Il comma 215, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applica altresì ai trasferimenti effettuati in favore delle società di cui all'articolo 7.2, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
8.5. Del Barba.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroghe dei termini per la realizzazione degli investimenti finanziati dal PNRR Turismo)

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
12.07. Del Barba.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Delega al Governo per la promozione delle PMI nei territori montani e nei borghi storici)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la promozione e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese operanti nelle aree interne, montane e nei borghi di particolare pregio storico, culturale o ambientale.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere agevolazioni fiscali e contributive per le micro, piccole e medie imprese insediate nei territori di cui al comma 1;

   b) prevedere l'istituzione di fondi per contributi a fondo perduto destinati all'apertura di nuove attività agricole, artigiane e commerciali;

   c) prevedere la promozione di programmi di formazione professionale per lavoratori e imprenditori locali;

   d) prevedere misure di sostegno alla digitalizzazione, all'efficientamento energetico e all'internazionalizzazione;

   e) prevedere l'attribuzione di poteri regolamentari rafforzati ai comuni per la tutela dell'identità culturale e commerciale dei centri storici;

   f) prevedere l'adozione di regolamenti comunali per la classificazione e certificazione delle attività artigianali e commerciali di qualità;

   g) prevedere la definizione di criteri oggettivi per la regolamentazione delle nuove aperture in relazione alla vocazione turistica, al tessuto urbano e alla sostenibilità locale.
13.017. Del Barba.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure di semplificazione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per le attività legate al benessere della persona all'interno degli alberghi)

  1. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, l'esercizio delle attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.
13.018. Del Barba.

ART. 14.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Definizione di imprenditore artigiano e nomina responsabile tecnico)

  1. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, partecipando alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, di natura ideativa, progettuale, creativa e tecnico-operativa nel processo produttivo.»;

   b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'imprenditore artigiano non possieda i suddetti requisiti deve nominare un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.».
14.05. Del Barba.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Unità locali artigiane)

  1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «5-bis. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali artigiane, anche dislocate al di fuori della regione, per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o di attività amministrative e di gestione.».
14.07. Del Barba.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di controlli)

  1. Al fine di consentire lo svolgimento dei controlli sull'adempimento dell'obbligo di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro imprese, con decreto del Presidente della Repubblica sono individuate le modalità per garantire l'interoperabilità delle banche dati delle amministrazioni pubbliche interessate. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14.09. Del Barba.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizione in materia di semplificazione)

  1. Al fine di mitigare gli effetti negativi dei dazi e incrementare l'attrattività degli investimenti, per gli anni 2025 e 2026 i termini relativi a certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, sono dimezzati a favore delle imprese e, ad esclusione dei procedimenti di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applica l'istituto del silenzio assenso. Le stazioni appaltanti prevedono, per le opere di cui al periodo precedente, l'applicazione di termini abbreviati di almeno un terzo.
14.01000. Del Barba.

ART. 19.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: non oltre trenta giorni fino alla fine del comma, con le seguenti: da chi ha avuto un'esperienza autentica, e comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari.
19.4. Del Barba.

ART. 24.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) revisione dei requisiti richiesti per la qualifica di start-up innovativa e del periodo di mantenimento di tale status al fine di rafforzare il supporto verso tali tipologie di imprese, ridurre gli oneri a cui sono soggette e riconoscere i diversi tempi di sviluppo dell'innovazione;.
24.23. Del Barba.

A.C. 2673-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame rappresenta la prima attuazione dell'articolo 18 della legge 11 novembre 2011, n. 180, disposizione che, al fine di dare esecuzione alla comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa» (uno «Small Business Act» per l'Europa), prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo;

    il Made in Italy rappresenta uno dei principali asset strategici dell'economia nazionale ed è oggi il terzo brand più conosciuto al mondo, costituendo un patrimonio immateriale di credibilità, fiducia e competitività dell'Italia sui mercati internazionali;

    il valore del Made in Italy non risiede esclusivamente nella qualità estetica e commerciale del prodotto finito, ma deve comprendere la qualità complessiva dei processi produttivi, il rispetto della legalità, la tutela della dignità del lavoro, la sicurezza dei lavoratori e la correttezza delle retribuzioni lungo l'intera filiera;

    negli ultimi anni, in alcuni comparti strategici, e in particolare nella filiera della moda, si sono affermati modelli produttivi distorti, caratterizzati da un ricorso eccessivo alla subfornitura e da pratiche di dumping sociale, che hanno determinato un abbassamento inaccettabile degli standard di qualità, sicurezza e tutela del lavoro, penalizzando le piccole e medie imprese sane e gli artigiani italiani;

    la Commissione Attività produttive della Camera dei deputati ha svolto una approfondita indagine conoscitiva sul Made in Italy, che ha posto le basi per l'approvazione della prima legge organica in materia e per una più ampia assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni nella difesa del valore reputazionale del Paese;

    il Parlamento ha recentemente ribadito, anche attraverso atti di indirizzo approvati, la necessità di evitare qualsiasi forma di deresponsabilizzazione dei grandi committenti, riaffermando il principio secondo cui chi trae maggiore beneficio economico dalla filiera deve assumersi una corrispondente responsabilità nel controllo della stessa; in particolare, si ricorda l'ordine del giorno n. 9/2682/15, prima firma del sottoscritto e accolto dal Governo nel corso dell'esame del disegno di legge sulla concorrenza 2025, volto a rafforzare e gli organi ispettivi preposti, l'azione di contrasto alle sacche di illegalità e sfruttamento nella filiera produttiva, a tutelare il buon nome del Made in Italy nella filiera della moda, nonché a garantire per il consumatore finale la certezza che l'acquisto di un prodotto italiano corrisponda al pieno rispetto della dignità lavorativa e della legalità;

    i grandi marchi e i grandi brand operanti nei settori ad alto valore aggiunto dispongono delle risorse economiche, organizzative e contrattuali necessarie per esercitare un controllo effettivo e costante sulle proprie filiere produttive;

    la tutela delle imprese che operano nel rispetto delle regole, dei contratti e degli standard etici rappresenta una condizione essenziale per la salvaguardia della concorrenza leale e della qualità del Made in Italy,

impegna il Governo:

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  disciplinare in modo chiaro e strutturato la certificazione delle filiere produttive del Made in Italy, assicurando che tale certificazione rappresenti uno strumento effettivo di trasparenza e legalità e non un mero adempimento formale;

  prevedere obblighi stringenti di controllo e responsabilità in capo ai grandi committenti e ai grandi brand, proporzionati alla loro capacità economica e al loro potere contrattuale, lungo l'intera catena della subfornitura;

  valorizzare e sostenere le piccole e medie imprese e le realtà artigiane che operano nel rispetto di elevati standard qualitativi, ambientali, sociali ed etici, riconoscendo tali requisiti come elemento distintivo e competitivo del Made in Italy;

  introdurre sanzioni severe, efficaci e dissuasive nei confronti dei soggetti che violano sistematicamente tali standard, prevedendo, nei casi più gravi, l'impossibilità di utilizzare il marchio Made in Italy in etichetta, quale misura di tutela della credibilità del Paese e dei consumatori;

  garantire che ogni intervento normativo in materia di filiere produttive sia orientato a rafforzare la legalità, la qualità e la dignità del lavoro, evitando qualsiasi forma di dumping sociale o di concorrenza sleale a danno delle imprese sane.
9/2673-A/1. Barabotti.


   La Camera,

   premesso che:

    le disposizioni contenute nel Capo VI del testo, in materia di certificazione di conformità delle filiere della moda, introdotte nel corso dell'esame del provvedimento presso la IX Commissione del Senato della Repubblica e poi stralciate in sede di esame presso la X Commissione Attività produttive della Camera dei deputati erano comunque state accolte favorevolmente dalle associazioni di rappresentanza del settore quale strumento per promuovere legalità, trasparenza e tracciabilità nei processi produttivi;

    tuttavia è opportuno riconoscere la necessità che la certificazione debba valorizzare non soltanto il marchio e il prodotto finale, ma anche l'intera filiera produttiva, considerando anche chi genera il vero valore aggiunto e cioè le imprese artigiane e manifatturiere, che costituiscono l'elemento principale del Made in Italy;

    le micro e piccole imprese sono soggetti tutt'altro che marginali della manifattura italiana; piuttosto sono dei veri e propri pilastri integrati stabilmente nelle catene produttive dei grandi marchi, che garantiscono qualità, occupazione e valore economico sui territori, pur operando spesso in condizioni contrattuali squilibrate e con margini ridotti;

    è dunque opportuno che la certificazione non debba limitarsi a verifiche formali sulla conformità del processo, bensì renda trasparente l'intera capacità produttiva della filiera, avvalorando le competenze e le risorse reali delle imprese artigiane e garantendo la tracciabilità completa di ogni fase produttiva e di ogni soggetto coinvolto nella filiera, superando le attuali asimmetrie informative e assicurando visibilità a tutti gli attori, dai subfornitori ai committenti;

    è altresì necessario, per rendere il processo realmente sostenibile, che la certificazione debba tenere conto degli audit e delle certificazioni già in essere presso le imprese, attraverso una standardizzazione degli audit in generale, evitando duplicazioni e sovrapposizioni con le verifiche già effettuate dai brand committenti, ciò al fine di tutelare le micro e piccole imprese di filiera già sottoposte a numerose richieste documentali e verifiche da parte dei capofiliera;

    è, infine, fondamentale tener conto anche della problematica relativa alla giustizia contrattuale, affinché la certificazione non sia solo burocrazia ma invece uno strumento concreto di valorizzazione del comparto e dell'intera filiera. Oggigiorno, infatti, sussiste l'assenza di una disciplina contrattuale chiara e vincolante tra i soggetti di filiera e le relazioni tra committenti e subfornitori si fondano su capitolati e codici etici non contrattualizzati, privi di tutele effettive. Senza una piena applicazione della legge 18 giugno 1998, n. 192, sulla subfornitura, che stabilisce principi di chiarezza e determinatezza dei corrispettivi, a tutela della parte più debole della filiera, le imprese committenti, spesso multinazionali o grandi gruppi, continuano a sottrarsi a qualsiasi responsabilità sulle condizioni di lavoro e sui tempi e costi imposti ai subfornitori, con la conseguenza di spostare il peso della legalità esclusivamente sulle piccole imprese manifatturiere, creando un sistema di doppio controllo – pubblico e privato – che moltiplica gli adempimenti per chi già opera nel rispetto delle norme fiscali, previdenziali e giuslavoristiche, senza colpire le sacche di irregolarità,

impegna il Governo

ad integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative volte a:

  definire, nell'ambito del tavolo moda già istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, e con il coinvolgimento delle associazioni di categoria, un modello di certificazione concretamente utile e condiviso che costituisca uno strumento di valorizzazione autentica della filiera, evitando sovrapposizioni con piattaforme e banche dati già attive, assicurando l'interoperabilità e la condivisione delle informazioni tra istituzioni e soggetti privati, graduando adempimenti e costi in base alla dimensione e alla complessità organizzativa, riconoscendo semplificazioni e benefici certificativi ai committenti che garantiscono adeguata remunerazione ai fornitori;

  garantire la piena applicazione della legge 18 giugno 1998, n. 192, sulla disciplina della subfornitura nelle attività produttive, vincolando i committenti al rispetto di contratti chiari, con prezzi equi e tempi di pagamento certi.
9/2673-A/2. Nisini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame attua l'articolo 18 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (cosiddetto «Statuto delle imprese»), volto a dare esecuzione alle comunicazioni della Commissione europea sul cosiddetto Small Business Act europeo del 25 giugno 2008, che stabilisce una serie di princìpi pensati per incoraggiare lo spirito imprenditoriale nell'Unione europea (UE) e la crescita delle piccole imprese;

    tra i princìpi della Comunicazione di rilievo sono quelli che invitano gli Stati a formulare regole conformi al principio «Pensare anzitutto in piccolo» e a dar vita a un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare e che sia gratificante per lo spirito imprenditoriale;

    nel settore del commercio al dettaglio si assiste a una crisi senza precedenti che ha preso il nome di «desertificazione commerciale». Secondo i dati recentemente diffusi dalle associazioni di settore negli spariti 12 anni sono sparite oltre 140 mila attività di commercio e ci sono oltre 105 mila negozi sfitti. Ogni saracinesca abbassata significa meno servizi, meno sicurezza, meno attrattività, meno socialità;

    nelle città medio-grandi la densità commerciale è passata da 9 a 7,3 negozi per mille abitanti: un calo di quasi il 20 per cento. La riduzione di negozi è più marcata nei centri storici e la gran parte delle chiusure riguarda attività considerate storiche o tradizionali;

    è necessario sostenere il commercio di vicinato e valorizzare il ruolo delle imprese del terziario di mercato come motore di sviluppo e coesione, mediante progetti di logistica urbana sostenibile, welfare territoriale, partenariati con il mondo immobiliare, corretto bilanciamento tra grandi infrastrutture di vendita e negozi di vicinato;

    con la crescita delle grandi strutture di vendita assumono crescete rilevanza i rapporti del commercio retail con le proprietà di tali strutture e i rapporti di lavoro con il personale addetto alla vendita, 700 mila di addetti diretti, che va tutelato in termini di durata dell'orario di lavoro e periodi di riposo,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative volte a:

  prevedere che i soggetti titolari o gestori delle strutture immobiliari di cui all'articolo 4 comma 1, lettera g), del testo unico commercio di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (centri commerciali, parchi outlet e gallerie commerciali) non possano imporre contrattualmente alle attività di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 4 (commercio al dettaglio) operanti nell'ambito della struttura, orari superiori alle 10 ore giornaliere, fatta salva per tali attività di arrivare all'attuale limite massimo previsto dalle norme di 13 ore di apertura;

  introdurre disposizioni che attuino il diritto di conciliare il proprio lavoro con le esigenze di vita familiare secondo modalità da stabilire nei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ovvero nelle contrattazioni di secondo livello ovvero negli accordi stipulati dalle associazioni dei lavoratori autonomi, prevedendo che i lavoratori possano usufruire di un numero di riposi settimanali domenicali non inferiore a un terzo delle domeniche nell'anno, con eventuale maggior tutela per i lavoratori con figli minori.
9/2673-A/3. Tassinari, Tenerini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame attua l'articolo 18 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (cosiddetto «Statuto delle imprese»), volto a dare esecuzione alle comunicazioni della Commissione europea sul cosiddetto Small Business Act europeo del 25 giugno 2008, che stabilisce una serie di princìpi pensati per incoraggiare lo spirito imprenditoriale nell'Unione europea (UE) e la crescita delle piccole imprese;

    tra i princìpi della Comunicazione di rilievo sono quelli che invitano gli Stati a formulare regole conformi al principio «Pensare anzitutto in piccolo» e a dar vita a un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare e che sia gratificante per lo spirito imprenditoriale;

    nel settore del commercio al dettaglio si assiste a una crisi senza precedenti che ha preso il nome di «desertificazione commerciale». Secondo i dati recentemente diffusi dalle associazioni di settore negli spariti 12 anni sono sparite oltre 140 mila attività di commercio e ci sono oltre 105 mila negozi sfitti. Ogni saracinesca abbassata significa meno servizi, meno sicurezza, meno attrattività, meno socialità;

    nelle città medio-grandi la densità commerciale è passata da 9 a 7,3 negozi per mille abitanti: un calo di quasi il 20 per cento. La riduzione di negozi è più marcata nei centri storici e la gran parte delle chiusure riguarda attività considerate storiche o tradizionali;

    è necessario sostenere il commercio di vicinato e valorizzare il ruolo delle imprese del terziario di mercato come motore di sviluppo e coesione, mediante progetti di logistica urbana sostenibile, welfare territoriale, partenariati con il mondo immobiliare, corretto bilanciamento tra grandi infrastrutture di vendita e negozi di vicinato;

    con la crescita delle grandi strutture di vendita assumono crescete rilevanza i rapporti del commercio retail con le proprietà di tali strutture e i rapporti di lavoro con il personale addetto alla vendita, 700 mila di addetti diretti, che va tutelato in termini di durata dell'orario di lavoro e periodi di riposo,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile a garantire maggiore sostenibilità ed equilibrio a tutela dei commercianti al dettaglio e dei lavoratori autonomi nell'ambito dei rapporti con i soggetti titolari o gestori dei centri e dei parchi commerciali.
9/2673-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Tassinari, Tenerini.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge annuale sulle piccole e medie imprese è attuativa della Comunicazione della Commissione europea Small Business Act del 2008, volto a dar vita a un contesto in cui piccoli imprenditori e imprese familiari possano prosperare;

    nella relazione introduttiva il Governo dichiara che le PMI, pur essendo il cuore pulsante del sistema produttivo, affrontano sfide significative: difficoltà di finanziamento, frammentazione del mercato e una burocrazia complessa che limitano l'innovazione e la crescita;

    con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, tramite una modifica all'articolo 2477 del codice civile, si è disposto l'obbligo di nomina di un organo di controllo (sindaco unico o revisore legale) per le società a responsabilità limitata (S.r.l.) che superano, per due esercizi consecutivi determinate soglie dimensionali (almeno 1 delle seguenti condizioni: attivo dello stato patrimoniale e ricavi superiori a 4 milioni di euro ovvero un numero di dipendenti superiore a 20);

    l'obiettivo primario della citata riforma della crisi d'impresa è l'introduzione di «assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati» (articolo 2086 del codice civile, comma 2) e l'istituzione di un sistema di allerta precoce per prevenire la crisi d'impresa;

    l'obbligo di nomina è stato criticato per la sua sproporzione rispetto alle dimensioni delle imprese coinvolte. Si è osservato che per molte S.r.l. che superano di poco le soglie, il costo fisso derivante dalla nomina di un revisore o di un sindaco (onorari, adempimenti, responsabilità) può rappresentare un onere significativo, talvolta sproporzionato rispetto ai benefici attesi in termini di prevenzione, della crisi;

    la dottrina ha osservato che l'obbligo di dotarsi di «assetti adeguati» è dovere generale dell'imprenditore, e che appare troppo rigido la previsione di dover nominare un organo di controllo in forza del superamento di determinate soglie arbitrarie: l'adeguatezza degli assetti dovrebbe essere valutata caso per caso, e non automaticamente presunta;

    con il decreto legislativo del 27 dicembre 2024, n. 219, sono state introdotte misure per la tutela delle attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici, mediante la costituzione di uno specifico Albo nazionale volto a valorizzarne la valenza culturale e merceologica;

    tali attività sono caratterizzate dall'alta affidabilità non solo per il settore merceologico di competenza, ma anche sotto il profilo della assoluta correttezza nel rispetto delle regole fiscali, dei rapporti commerciali e di quelli con il personale dipendente;

    in considerazione dei rigorosi criteri che devono essere rispettati per l'accesso all'Albo e in particolare per l'accesso all'elenco delle attività storiche di eccellenza, che sono quelle con oltre 70 anni di attività, appare non coerente imporre un organo di controllo esterno alle attività storiche costituite in forma di società a base personale come la S.r.l., in quanto si impongono significativi costi fissi, mentre invece l'obiettivo delle tutele introdotte è quello di ridurre gli impatti burocratici,

impegna il Governo

nel quadro delle iniziative volte a favorire le PMI, a valutare la possibilità di accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a escludere dall'obbligo di nomina di un organo di controllo ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile le attività storiche e in particolare quelle di eccellenza costituite sotto forma di S.r.l., di cui al decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219, ovvero iscritte negli Albi regionali o comunali della stessa natura già esistenti, in considerazione della loro elevata affidabilità.
9/2673-A/4. Tenerini.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge annuale sulle piccole e medie imprese è attuativa della Comunicazione della Commissione europea Small Business Act del 2008, volto a dar vita a un contesto in cui piccoli imprenditori e imprese familiari possano prosperare;

    nella relazione introduttiva il Governo dichiara che le PMI, pur essendo il cuore pulsante del sistema produttivo, affrontano sfide significative: difficoltà di finanziamento, frammentazione del mercato e una burocrazia complessa che limitano l'innovazione e la crescita;

    con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, tramite una modifica all'articolo 2477 del codice civile, si è disposto l'obbligo di nomina di un organo di controllo (sindaco unico o revisore legale) per le società a responsabilità limitata (S.r.l.) che superano, per due esercizi consecutivi determinate soglie dimensionali (almeno 1 delle seguenti condizioni: attivo dello stato patrimoniale e ricavi superiori a 4 milioni di euro ovvero un numero di dipendenti superiore a 20);

    l'obiettivo primario della citata riforma della crisi d'impresa è l'introduzione di «assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati» (articolo 2086 del codice civile, comma 2) e l'istituzione di un sistema di allerta precoce per prevenire la crisi d'impresa;

    l'obbligo di nomina è stato criticato per la sua sproporzione rispetto alle dimensioni delle imprese coinvolte. Si è osservato che per molte S.r.l. che superano di poco le soglie, il costo fisso derivante dalla nomina di un revisore o di un sindaco (onorari, adempimenti, responsabilità) può rappresentare un onere significativo, talvolta sproporzionato rispetto ai benefici attesi in termini di prevenzione, della crisi;

    la dottrina ha osservato che l'obbligo di dotarsi di «assetti adeguati» è dovere generale dell'imprenditore, e che appare troppo rigido la previsione di dover nominare un organo di controllo in forza del superamento di determinate soglie arbitrarie: l'adeguatezza degli assetti dovrebbe essere valutata caso per caso, e non automaticamente presunta;

    con il decreto legislativo del 27 dicembre 2024, n. 219, sono state introdotte misure per la tutela delle attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici, mediante la costituzione di uno specifico Albo nazionale volto a valorizzarne la valenza culturale e merceologica;

    tali attività sono caratterizzate dall'alta affidabilità non solo per il settore merceologico di competenza, ma anche sotto il profilo della assoluta correttezza nel rispetto delle regole fiscali, dei rapporti commerciali e di quelli con il personale dipendente;

    in considerazione dei rigorosi criteri che devono essere rispettati per l'accesso all'Albo e in particolare per l'accesso all'elenco delle attività storiche di eccellenza, che sono quelle con oltre 70 anni di attività, appare opportuno valutare la necessità di un organo di controllo esterno alle attività storiche costituite in forma di società a base personale come la S.r.l., anche tenuto conto dei correlati costi fissi rispetto all'obiettivo per tali attività di ridurre gli impatti burocratici,

impegna il Governo

nel quadro delle iniziative volte a favorire le PMI, nel rispetto degli obblighi comunitari correlati ad un efficiente sistema di allerta precoce, a valutare la possibilità di accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a escludere dall'obbligo di nomina di un organo di controllo ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile le attività storiche e in particolare quelle di eccellenza costituite sotto forma di S.r.l., di cui al decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219, ovvero iscritte negli Albi regionali o comunali della stessa natura già esistenti, in considerazione della loro elevata affidabilità e del sistema di controlli e di assetti organizzativi concretamente posto in essere.
9/2673-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Tenerini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le reti di imprese;

    le micro, piccole e medie imprese stanno affrontando una rivoluzione digitale che riguarda non solo la tecnologia, ma anche la cultura e la strategia aziendale. La digitalizzazione rappresenta ormai un processo fondamentale per migliorare l'efficienza, abbattere le barriere geografiche e sostenere la crescita e la competitività, indipendentemente dal settore o dalla dimensione dell'impresa;

    risulta dunque indispensabile garantire incentivi che consentano alle piccole e medie imprese l'accesso immediato a risorse, anche di entità contenuta ma in grado di produrre un effetto moltiplicatore, come ad esempio il cosiddetto «voucher digitalizzazione» previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, molto apprezzato dalle imprese per rapidità ed efficacia;

    occorre inoltre prevedere politiche agevolative specificatamente dirette a sostenere la trasformazione digitale delle micro e piccole imprese al fine di favorire l'ammodernamento tecnologico dei processi aziendali,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte ad individuare le risorse necessarie a ripristinare, anche con carattere permanente, l'erogazione di un voucher per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga.
9/2673-A/5. Ferrara, Appendino, Cappelletti, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le reti di imprese;

    incrementare la presenza delle imprese italiane nei mercati esteri dovrebbe essere uno degli obiettivi principali di una politica lungimirante di sostegno al tessuto produttivo nazionale, in particolare in un contesto geopolitico come quello attuale che rischia di generare effetti distorsivi fortemente penalizzanti per le imprese più fragili;

    molte piccole imprese italiane già competono con un certo successo sui mercati internazionali, puntando sull'elevata qualità dei prodotti, sull'artigianalità, la capacità di adattamento e la flessibilità. È oggi indispensabile fornire alle imprese, ed in particolare alle imprese di dimensioni più contenute, tutto il sostegno necessario per l'apertura a nuovi mercati internazionali e per il consolidamento delle presenze già esistenti;

    il disegno di legge in esame manca completamente di prevedere misure di supporto all'internazionalizzazione delle imprese;

    in passato diversi strumenti agevolativi hanno rappresentato un volano fondamentale per la pianificazione delle strategie di internazionalizzazione. Si pensi, ad esempio, al cosiddetto Bonus export digitale plus che ha introdotto specifici contributi per le spese di acquisto di soluzioni digitali per l'export, alle agevolazioni per le consulenze di Temporary Export Manager, che hanno consentito alle imprese di dotarsi di professionalità esperte nella pianificazione strategica delle dinamiche di competizione economica internazionale o al bonus che ha consentito una maggiore partecipazione delle nostre imprese alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a sostenere i processi di internazionalizzazione e il consolidamento delle micro, piccole e medie imprese nei mercati esteri mediante l'introduzione di specifiche agevolazioni per le spese relative all'acquisto soluzioni digitali per l'export, per la fornitura di servizi di consulenza e assistenza specialistica per l'export, inclusa l'analisi dei mercati esteri, per la partecipazione ai programmi di internazionalizzazione gestiti dall'Agenzia ICE e per la partecipazione a fiere ed eventi internazionali.
9/2673-A/6. Cappelletti, Appendino, Ferrara, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del provvedimento in esame reca misure finanziare per l'aggregazione e per il sostegno del settore della moda;

    il settore tessile, della pelletteria e del calzaturiero rappresenta un comparto strategico per l'economia, con fatturati di forte impatto per il PIL del Paese;

    il modello produttivo predominante del settore tessile si basa su un sistema lineare di sovrapproduzione e sovraconsumo mediante il quale, ogni anno, vengono immessi sul mercato oltre 100 miliardi di capi di abbigliamento. La maggior parte dei prodotti tessili oggi immessi sul mercato è caratterizzata da scarsa durabilità, difficoltà di riparazione e limitata riciclabilità, contribuendo ad un grave problema di rifiuti tessili: in Europa vengono scartate circa 5,8 milioni di tonnellate di abiti ogni anno, pari a una media di 11 kg pro capite, mentre in Italia i rifiuti tessili urbani hanno superato le 171,6 mila tonnellate nel 2023, senza considerare il fenomeno della raccolta indifferenziata non tracciata;

    la delocalizzazione produttiva ha favorito la violazione dei diritti dei lavoratori, con salari spesso inferiori all'1-3 per cento del prezzo finale dei prodotti e condizioni di lavoro precarie, in particolare per le lavoratrici, che costituiscono circa l'80 per cento della manodopera tessile nei paesi produttori terzi, generando una concorrenza sleale per le imprese italiane che operano secondo standard più elevati;

    è ormai urgente promuovere un cambio di paradigma verso un modello di filiera tessile sostenibile, responsabile e circolare, che valorizzi il Made in Italy, tuteli i lavoratori e l'ambiente, e promuova un consumo consapevole,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 3 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a:

  promuovere ogni iniziativa utile a garantire la trasparenza e la conformità di standard ambientali, sociali e di governance riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con certificazioni verificabili che attestino condizioni di lavoro sicure e salari dignitosi lungo l'intera filiera produttiva della moda;

  sviluppare politiche integrate di supporto alla transizione ecologica e sociale del comparto tessile italiano, in linea con gli obiettivi europei di economia circolare, tutela ambientale e diritti dei lavoratori;

  adottare linee guida di eco-design, volte a favorire la progettazione di capi durevoli, riparabili e riciclabili, basate su una valutazione sistemica della qualità e delle prestazioni ambientali in funzione della destinazione d'uso.
9/2673-A/7. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca misure per l'accompagnamento alla pensione e per il ricambio generazionale;

    nel corso della fase di audizioni è emersa con chiarezza l'esigenza di promuovere la diffusione di specifici corsi di formazione continua che accompagnino i lavoratori nell'aggiornamento delle competenze favorendone l'adattamento ai processi di innovazione e trasformazione digitale in atto;

    l'introduzione dell'intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro rappresenta una straordinaria opportunità di crescita, ma comporta anche impatti potenzialmente rilevanti sui diritti dei lavoratori, sulle modalità organizzative e sulla qualità del lavoro stesso;

    è più che mai necessario monitorare gli effetti dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nei contesti produttivi delle MPMI, con particolare riferimento agli impatti occupazionali, alla qualità del lavoro e alla distribuzione territoriale delle trasformazioni tecnologiche e promuovere la piena applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689, in particolare per quanto riguarda la trasparenza, l'accountability e l'impatto etico dei sistemi di intelligenza artificiale sul lavoro,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 6 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte ad individuare le risorse necessarie per la pianificazione di una strategia di formazione continua dei lavoratori dipendenti di MPMI, con particolare attenzione sia all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, sia all'acquisizione di nuove competenze professionali per affrontare i cambiamenti organizzativi, quale strumento essenziale per una transizione digitale giusta e sostenibile.
9/2673-A/8. Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca disposizioni finalizzate a rafforzare le micro, piccole e medie imprese italiane tramite agevolazioni fiscali, incentivi per reti d'impresa nonché semplificazioni per l'accesso al credito e ai Confidi, con l'obiettivo dichiarato di aumentare la competitività del tessuto produttivo nazionale;

    a partire dall'introduzione e dal rafforzamento delle misure tariffarie adottate dall'amministrazione statunitense nei confronti di prodotti europei, il commercio internazionale è stato caratterizzato da una crescente incertezza e da un aumento dei costi di accesso ai mercati esteri, con effetti asimmetrici che hanno colpito in misura maggiore le micro, piccole e medie imprese italiane, in particolare quelle che svolgono un ruolo determinante nei flussi di esportazione del Paese nei settori manifatturieri a medio-alto valore aggiunto e nelle filiere del Made in Italy, risultando tuttavia strutturalmente più esposte, rispetto alle grandi imprese, agli effetti delle politiche commerciali restrittive, all'aumento dei costi di accesso ai mercati esteri e all'incertezza derivante da mutamenti improvvisi del quadro tariffario internazionale;

    le istituzioni europee hanno più volte sottolineato come l'inasprimento delle barriere tariffarie a livello globale rappresenti un fattore di rischio per la crescita economica e per la tenuta del mercato unico, evidenziando la necessità di politiche di accompagnamento e di sostegno mirato alle imprese di minori dimensioni, maggiormente vulnerabili agli shock derivanti dalle dinamiche del commercio internazionale;

    analisi ufficiali del Centro Studi di Confindustria, basate su dati ISTAT, stimano che uno scenario di dazi persistenti anche per tutto il 2026 si tradurrebbe in un rallentamento delle esportazioni nette e in un impatto negativo cumulato sui livelli di PIL e produzione industriale, con riduzioni stimate delle esportazioni e degli investimenti rispetto a uno scenario senza misure tariffarie introdotte da Paesi terzi;

    sostenere e compensare economicamente le imprese dalle conseguenze sfavorevoli dei dazi risulta, pertanto, cruciale al fine di attenuare i contraccolpi sulla competitività del tessuto produttivo nazionale, soprattutto in un contesto internazionale, come quello attuale, caratterizzato da forti incertezze geopolitiche e da tensioni sui mercati globali, con effetti negativi sulle catene di approvvigionamento, sui costi energetici e sulla competitività delle esportazioni italiane,

impegna il Governo:

   ad accompagnare le disposizioni del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a compensare economicamente, rispetto all'imposizione di dazi sulle merci italiane, le perdite subite dalle imprese e, in generale, dal tessuto economico-produttivo nazionale;

   ad intraprendere ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a contrastare l'aumento generalizzato del costo della vita e la conseguente erosione del potere d'acquisto delle famiglie, fenomeni rispetto ai quali l'incremento dei costi di produzione e di esportazione rischia di determinare effetti indiretti di trasferimento sui prezzi finali dei beni e dei servizi;

   ad adottare le opportune iniziative per l'istituzione di un tavolo tecnico finalizzato al monitoraggio dell'impatto sulle micro, piccole e medie imprese dell'introduzione o del rafforzamento di barriere doganali e dell'incremento delle imposte applicate alle merci esportate, nonché all'analisi dei conseguenti effetti distorsivi sul commercio internazionale, al fine di individuare tempestivamente politiche di mitigazione e misure di contenimento degli effetti negativi sul tessuto produttivo nazionale.
9/2673-A/9. Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è volto a rafforzare la competitività, la capacità di innovazione e la resilienza del tessuto produttivo nazionale, costituito in larga parte da micro, piccole e medie imprese;

    l'articolo 3 del reca misure finanziarie per l'aggregazione e il sostegno al settore della moda, finalizzate a sostenere programmi di sviluppo proposti dalle PMI appartenenti alla filiera della moda, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;

    il settore tessile rappresenta una filiera strategica dell'economia nazionale, caratterizzata da una forte presenza di micro, piccole e medie imprese e da una struttura produttiva articolata lungo più fasi della catena del valore;

    in alcune aree del Paese, in particolare nel Mezzogiorno e in territori come la Puglia, il settore tessile presenta una forte concentrazione di micro, piccole e medie imprese, maggiormente esposte a processi di crisi produttiva e di riconversione industriale;

    l'introduzione del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) nel settore tessile comporta nuovi obblighi organizzativi e gestionali che incidono in modo significativo sulle imprese di minori dimensioni;

    l'adeguamento agli obblighi derivanti dal regime EPR richiede investimenti in competenze, sistemi organizzativi e strumenti di gestione che possono risultare particolarmente onerosi per le micro, piccole e medie imprese;

    la transizione verso modelli produttivi basati su eco-design, durabilità, riuso e riciclo dei prodotti tessili costituisce una leva di competitività per le PMI del settore, ma necessita di adeguati strumenti di accompagnamento e incentivazione;

    il rafforzamento delle attività di ricerca applicata e di innovazione tecnologica nel comparto tessile può favorire l'adozione di soluzioni industriali più efficienti e sostenibili, con ricadute positive sull'intera filiera e sul posizionamento competitivo delle imprese,

impegna il Governo:

   ad accompagnare le misure recate dall'articolo 3 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a prevedere misure di sostegno a favore delle micro, piccole e medie imprese del settore tessile finalizzate a facilitare l'adeguamento di queste ultime agli obblighi derivanti dal regime di responsabilità estesa del produttore (EPR), assicurando un approccio proporzionato e coerente con le caratteristiche dimensionali delle medesime;

   a promuovere strumenti di incentivazione, anche di natura fiscale, destinati alle PMI della filiera tessile pugliese che investono in eco-design, nella progettazione di prodotti durevoli, riparabili o riciclabili e nell'utilizzo di materiali riciclati o rigenerabili, valorizzando tali interventi nell'ambito dei programmi di sviluppo sostenuti dal Fondo per la crescita sostenibile;

   sostenere iniziative di ricerca applicata e innovazione tecnologica nel comparto tessile, per la regione Puglia, con particolare riferimento alle tecnologie di riciclo delle fibre e al miglioramento dei processi produttivi, favorendo il coinvolgimento delle imprese della filiera e il trasferimento dei risultati della ricerca al sistema produttivo.
9/2673-A/10. L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è volto a rafforzare la competitività, la capacità di innovazione e la resilienza del tessuto produttivo nazionale, costituito in larga parte da micro, piccole e medie imprese;

    l'articolo 3 del reca misure finanziarie per l'aggregazione e il sostegno al settore della moda, finalizzate a sostenere programmi di sviluppo proposti dalle PMI appartenenti alla filiera della moda, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;

    il settore tessile rappresenta una filiera strategica dell'economia nazionale, caratterizzata da una forte presenza di micro, piccole e medie imprese e da una struttura produttiva articolata lungo più fasi della catena del valore;

    in alcune aree del Paese, in particolare nel Mezzogiorno e in territori come la Puglia, il settore tessile presenta una forte concentrazione di micro, piccole e medie imprese, maggiormente esposte a processi di crisi produttiva e di riconversione industriale;

    l'introduzione del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) nel settore tessile comporta nuovi obblighi organizzativi e gestionali che incidono in modo significativo sulle imprese di minori dimensioni;

    l'adeguamento agli obblighi derivanti dal regime EPR richiede investimenti in competenze, sistemi organizzativi e strumenti di gestione che possono risultare particolarmente onerosi per le micro, piccole e medie imprese;

    la transizione verso modelli produttivi basati su eco-design, durabilità, riuso e riciclo dei prodotti tessili costituisce una leva di competitività per le PMI del settore, ma necessita di adeguati strumenti di accompagnamento e incentivazione;

    il rafforzamento delle attività di ricerca applicata e di innovazione tecnologica nel comparto tessile può favorire l'adozione di soluzioni industriali più efficienti e sostenibili, con ricadute positive sull'intera filiera e sul posizionamento competitivo delle imprese,

impegna il Governo:

a proseguire con la politica di sostegno, già perseguita con il disegno di legge in esame e con la legge quadro per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy n. 206 del 2023, con ulteriori iniziative, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, per sostenere le micro, piccole e medie imprese del settore tessile finalizzate a facilitare l'adeguamento di queste ultime agli obblighi derivanti dal regime di responsabilità estesa del produttore (EPR), assicurando un approccio proporzionato e coerente con le caratteristiche dimensionali delle medesime.
9/2673-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta)L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del provvedimento in esame riguarda le modalità di utilizzo delle risorse (100 milioni di euro) messe a disposizione per interventi di riconversione e di riqualificazione produttiva in determinate aree industriali interessate da crisi non complesse e per sostenere programmi di sviluppo proposti dalle PMI della filiera della moda, anche con riferimento alle aggregazioni di imprese;

    l'introduzione del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) nel settore tessile è finalizzata a promuovere la sostenibilità della filiera e a migliorare la gestione del fine vita dei prodotti tessili, in coerenza con gli obiettivi di economia circolare;

    l'adeguamento agli obblighi derivanti dal regime EPR comporta, in particolare per le micro, piccole e medie imprese del settore tessile, oneri organizzativi ed economici legati a consulenze tecniche, sistemi di tracciabilità, adempimenti amministrativi e attività di formazione del personale;

    il comparto della raccolta, selezione e valorizzazione del rifiuto tessile si trova in una fase di crisi strutturale, aggravata dall'aumento esponenziale della produzione di rifiuti tessili, a causa del fast fashion e ultra fast fashion;

    secondo le analisi presentate dalle associazioni, i costi per raccogliere i rifiuti tessili variano tra i 306 e i 366 euro a tonnellata. Contemporaneamente, i prezzi di vendita del materiale agli impianti di selezione sono scesi sotto i 300 euro a tonnellata;

    diversi Paesi europei hanno introdotto misure per fronteggiare la crisi e a sostegno della filiera, anche con riferimento al supporto necessario per attuare gli adempimenti necessari ad attuare l'EPR;

    è in corso di attuazione l'atto delegato previsto dal Regolamento Ecodesign (regolamento UE 2024/1781), che definirà i requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti tessili, e che, tra l'altro, introduce requisiti vincolanti in materia di durabilità, riparabilità e riciclabilità dei materiali. L'entrata in vigore di tale atto non renderà possibile l'immissione nel mercato dell'Unione europea di prodotti del fast fashion e ultra fast fashion,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di iniziative normative volte a introdurre misure di sostegno economico a favore delle micro, piccole e medie imprese del settore tessile per accompagnare l'adeguamento da parte di tali soggetti agli obblighi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore (EPR), orientando tali iniziative a sostenere le spese connesse agli adempimenti tecnici e organizzativi necessari all'attuazione del nuovo regime, al fine di garantire una transizione sostenibile ed equilibrata per l'intero comparto.
9/2673-A/11. Mazzetti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del provvedimento in esame riguarda le modalità di utilizzo delle risorse (100 milioni di euro) messe a disposizione per interventi di riconversione e di riqualificazione produttiva in determinate aree industriali interessate da crisi non complesse e per sostenere programmi di sviluppo proposti dalle PMI della filiera della moda, anche con riferimento alle aggregazioni di imprese;

    l'introduzione del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) nel settore tessile è finalizzata a promuovere la sostenibilità della filiera e a migliorare la gestione del fine vita dei prodotti tessili, in coerenza con gli obiettivi di economia circolare;

    l'adeguamento agli obblighi derivanti dal regime EPR comporta, in particolare per le micro, piccole e medie imprese del settore tessile, oneri organizzativi ed economici legati a consulenze tecniche, sistemi di tracciabilità, adempimenti amministrativi e attività di formazione del personale;

    il comparto della raccolta, selezione e valorizzazione del rifiuto tessile si trova in una fase di crisi strutturale, aggravata dall'aumento esponenziale della produzione di rifiuti tessili, a causa del fast fashion e ultra fast fashion;

    secondo le analisi presentate dalle associazioni, i costi per raccogliere i rifiuti tessili variano tra i 306 e i 366 euro a tonnellata. Contemporaneamente, i prezzi di vendita del materiale agli impianti di selezione sono scesi sotto i 300 euro a tonnellata;

    diversi Paesi europei hanno introdotto misure per fronteggiare la crisi e a sostegno della filiera, anche con riferimento al supporto necessario per attuare gli adempimenti necessari ad attuare l'EPR;

    è in corso di attuazione l'atto delegato previsto dal Regolamento Ecodesign (regolamento UE 2024/1781), che definirà i requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti tessili, e che, tra l'altro, introduce requisiti vincolanti in materia di durabilità, riparabilità e riciclabilità dei materiali. L'entrata in vigore di tale atto non renderà possibile l'immissione nel mercato dell'Unione europea di prodotti del fast fashion e ultra fast fashion,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di iniziative volte a introdurre misure in favore delle micro, piccole e medie imprese del settore tessile per accompagnare l'adeguamento da parte di tali soggetti agli obblighi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore (EPR), orientando tali iniziative a sostenere le spese connesse agli adempimenti tecnici e organizzativi necessari all'attuazione del nuovo regime, al fine di garantire una transizione sostenibile ed equilibrata per l'intero comparto.
9/2673-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Mazzetti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3, modificato nel corso dell'esame parlamentare al Senato, ha ad oggetto le modalità ed i termini di affluenza delle risorse messe a disposizione per interventi di riconversione e di riqualificazione produttiva in determinate aree industriali interessate da crisi non complesse, per sostenere programmi di sviluppo proposti dalle PMI nella filiera della moda, anche con riferimento alle aggregazioni di imprese;

    il settore della moda sta fronteggiando uno stato di profonda crisi che si è, ormai, trasformata in strutturale;

    recenti inchieste giornalistiche e giudiziarie hanno, tra l'altro, portato alla luce fenomeni reiterati di grave sfruttamento lavorativo con forme di vero schiavismo all'interno della filiera produttiva, anche legata a marchi del lusso, con particolare riferimento all'impiego di manodopera spesso straniera in condizioni di illegalità e sicurezza precaria;

    il ricorso ad appalti e subappalti nella filiera della moda da parte dei marchi del lusso ha creato le condizioni per una produzione basata su un massimo profitto e sullo sfruttamento estremo dei lavoratori coinvolti;

    tali circostanze rendono indispensabile un intervento volto a garantire la trasparenza dell'intera capacità produttiva della filiera, valorizzando le competenze e le risorse effettive delle imprese, senza limitarsi a verifiche meramente formali sulla conformità dei processi, ma fondato su un sistema di controllo idoneo a verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, dei diritti dei lavoratori e dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali;

    ad aggravare le criticità che interessano l'intero settore della moda intervengono fattori congiunturali, quali l'attuale contesto geopolitico – con particolare riferimento ai conflitti in corso e all'innalzamento dei dazi con evidenti ripercussioni sugli export verso gli Stati Uniti – nonché i mutamenti nei comportamenti di spesa dei consumatori, soprattutto a seguito del vertiginoso incremento dei consumi registrato nel periodo post-pandemico, che ha determinato una fase di saturazione del mercato,

impegna il Governo:

    ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori misure in materia di certificazione del prodotto e del marchio «Made in Italy», concertate con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni datoriali di categoria, volte a rafforzare il sistema di controllo sull'intera filiera produttiva della moda e del tessile, affinché la valorizzazione e la tutela del marchio non si limitino alla qualità del prodotto finale – con riferimento sia ai materiali impiegati sia ai profili di sostenibilità ambientale – ma riguardino l'intero processo produttivo, includendo il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, dei diritti dei lavoratori, dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali e dei princìpi di concorrenza leale tra le imprese;

    a porre in essere ogni attività necessaria a contrastare il grave fenomeno di sfruttamento e di violazione dei più elementari diritti dei lavoratori, che avvengono in particolare negli appalti e subappalti ai quali i committenti delegano la produzione nella filiera della moda, nonché a prevedere in futuri atti normativi di sua competenza misure che garantiscano il pieno coinvolgimento responsabile delle società committenti anche alla luce dalle disposizioni in tema di responsabilità di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
9/2673-A/12. Ghirra, Grimaldi, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 del disegno di legge «Legge annuale sulle piccole e medie imprese» prevede misure in materia di sicurezza sul lavoro, con riferimento ai modelli di organizzazione e di gestione e alla formazione e all'addestramento per la formazione continua;

    proprio la formazione del lavoratore diventa fondamentale sia per far crescere la competitività delle piccole e medie imprese sia per assicurare la sicurezza del lavoratore nello svolgimento delle proprie attività;

    infatti nel contesto economico attuale, caratterizzato da rapidi cambiamenti tecnologici e competitività crescente, la formazione continua rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo e la crescita delle piccole e medie imprese del nostro Paese. Investire nella formazione continua è una necessità per le PMI italiane soprattutto nell'era della trasformazione digitale. Quindi strutturare un percorso formativo efficace è una necessità strategica proprio anche al fine della sopravvivenza aziendale;

    la progettazione di un percorso formativo efficace richiede un approccio strategico che diventa essenziale quando si tratta di competenze digitali. La formazione inoltre costituisce uno strumento essenziale ed un diritto del lavoratore alla salute e alla sicurezza. Infatti nel mondo del lavoro odierno, la sicurezza dei lavoratori deve costituire una priorità assoluta. Investire nella formazione continua consente ai lavoratori di rimanere al passo con i cambiamenti tecnologici, acquisendo conoscenze e competenze necessarie per affrontare un mondo del lavoro che è in continua evoluzione;

    le piccole e medie imprese che investono sistematicamente nelle competenze del personale ottengono risultati migliori in termini di produttività e capacità di innovazione;

    il Fondo Nuove Competenze 3 (PNRR) istituito dall'articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020 è finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro, nonché a favorire nuova occupazione. Nell'ambito dei progetti di innovazione sono agevolabili le spese per la formazione del personale finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione ecologica e digitale dei processi produttivi,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di bilancio, ad accompagnare le misure previste dal progetto di legge sulle piccole e medie imprese con ulteriori iniziative di carattere economico – tra cui, ad esempio, crediti d'imposta – dirette a rafforzare e sostenere la formazione continua dei lavoratori delle piccole e medie imprese del nostro Paese per l'acquisizione di nuove competenze soprattutto digitali sia in funzione della crescita aziendale sia in funzione del miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro.
9/2673-A/13. Soumahoro, Giachetti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 del disegno di legge «Legge annuale sulle piccole e medie imprese» prevede misure in materia di sicurezza sul lavoro, con riferimento ai modelli di organizzazione e di gestione e alla formazione e all'addestramento per la formazione continua;

    proprio la formazione del lavoratore diventa fondamentale sia per far crescere la competitività delle piccole e medie imprese sia per assicurare la sicurezza del lavoratore nello svolgimento delle proprie attività;

    infatti nel contesto economico attuale, caratterizzato da rapidi cambiamenti tecnologici e competitività crescente, la formazione continua rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo e la crescita delle piccole e medie imprese del nostro Paese. Investire nella formazione continua è una necessità per le PMI italiane soprattutto nell'era della trasformazione digitale. Quindi strutturare un percorso formativo efficace è una necessità strategica proprio anche al fine della sopravvivenza aziendale;

    la progettazione di un percorso formativo efficace richiede un approccio strategico che diventa essenziale quando si tratta di competenze digitali. La formazione inoltre costituisce uno strumento essenziale ed un diritto del lavoratore alla salute e alla sicurezza. Infatti nel mondo del lavoro odierno, la sicurezza dei lavoratori deve costituire una priorità assoluta. Investire nella formazione continua consente ai lavoratori di rimanere al passo con i cambiamenti tecnologici, acquisendo conoscenze e competenze necessarie per affrontare un mondo del lavoro che è in continua evoluzione;

    le piccole e medie imprese che investono sistematicamente nelle competenze del personale ottengono risultati migliori in termini di produttività e capacità di innovazione;

    il Fondo Nuove Competenze 3 (PNRR) istituito dall'articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020 è finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro, nonché a favorire nuova occupazione. Nell'ambito dei progetti di innovazione sono agevolabili le spese per la formazione del personale finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione ecologica e digitale dei processi produttivi,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di bilancio, ad accompagnare le misure previste dal progetto di legge sulle piccole e medie imprese con ulteriori iniziative dirette a rafforzare e sostenere la formazione continua dei lavoratori delle piccole e medie imprese del nostro Paese per l'acquisizione di nuove competenze soprattutto digitali sia in funzione della crescita aziendale sia in funzione del miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro.
9/2673-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Soumahoro, Giachetti.


   La Camera,

   premesso che:

    si evidenzia la necessità di adottare iniziative a sostegno del sistema produttivo italiano per favorire il reperimento di manodopera in numerosi reparti strategici, in considerazione del progressivo invecchiamento della popolazione e della riduzione strutturale della popolazione in età lavorativa;

    secondo le stime del Sistema Informativo Excelsior (Unioncamere-Ministero del lavoro), nel quinquennio 2024-2028 il fabbisogno occupazionale complessivo di imprese e pubbliche amministrazioni è stimato tra 3,4 e 3,9 milioni di occupati, a seconda dello scenario macroeconomico;

    supportare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (mismatch di competenze e di profili) è tra gli obiettivi primari del governo, poiché il disallineamento comporta un costo macroeconomico rilevante. A tal proposito secondo il rapporto «Formazione e Lavoro 2025» dell'Osservatorio Proxima (Enzima12), nel 2023 il mismatch in Italia è costato circa 44 miliardi di euro, pari al 3,4 per cento del PIL dei settori analizzati, includendo i costi legati alla difficoltà di reperimento e ai tempi di inserimento delle figure ricercate;

    con il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, è stata introdotta una disciplina innovativa in materia di ingresso di lavoratori stranieri, prevedendo la possibilità di ingresso per motivi di lavoro a seguito della partecipazione a programmi di formazione professionale e civico-linguistica svolti nei Paesi di origine, al di fuori delle quote;

    tale disciplina è finalizzata a ridurre la pressione dei flussi migratori irregolari, attraverso la definizione di corridoi lavorativi regolati e programmati, fondati su percorsi di formazione preventiva, volti a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, a promuovere un inserimento più efficace e qualificato dei lavoratori stranieri nel tessuto produttivo e sociale, nonché a porre le basi per un governo dei flussi migratori orientato alle reali esigenze dell'economia nazionale, delle imprese e delle famiglie;

    tuttavia, l'attuazione concreta di tali programmi comporta per le imprese un significativo investimento economico, in particolare con riferimento ai costi della formazione e al successivo inserimento lavorativo in Italia, con il rischio di scoraggiarne la diffusione, soprattutto tra le piccole e medie imprese;

    un adeguato sistema di incentivi pubblici potrebbe favorire l'utilizzo su larga scala di tali strumenti, sostenendo le imprese che investono nella formazione dei lavoratori e contribuendo a una gestione più efficace, programmata e strutturale dell'immigrazione regolare,

impegna il Governo

in linea con le finalità di sostegno delle PMI perseguito dal testo in esame, a introdurre, in uno dei prossimi provvedimenti, un credito d'imposta in favore delle imprese che finanziano, nell'ambito di canali di ingresso legali e programmati, piani di formazione professionale e civico-linguistica rivolti a lavoratori stranieri nei Paesi di origine, finalizzati a un inserimento lavorativo regolare e qualificato, coerente con i fabbisogni del sistema produttivo nazionale e funzionale al rafforzamento della competitività e allo sviluppo delle imprese italiane.
9/2673-A/14. Kelany, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, recante disposizioni per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, persegue l'obiettivo di rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale, valorizzando innovazione, aggregazione e crescita dimensionale anche oltre i confini nazionali ed europei;

    il Ministero delle imprese e del made in Italy svolge un ruolo centrale nella definizione e nell'attuazione delle politiche industriali, di sostegno alle PMI e alle start up innovative, nonché nel dialogo con le istituzioni europee in materia di competitività;

    l'evoluzione del mercato unico europeo e della competizione globale richiede modelli di impresa capaci di coniugare innovazione, sostenibilità e attrattività per gli investimenti;

    il mercato unico europeo può contare su un'identità forte e riconosciuta a livello globale come ecosistema favorevole allo sviluppo di imprese sostenibili. In questa prospettiva, ha il potenziale per diventare fortemente attrattivo per tutti gli imprenditori che si riconoscono nei valori della sostenibilità;

    è attualmente in discussione presso la Commissione Europea la creazione di un modello d'impresa unico a livello dell'Unione Europea, l'EU-INC (28° regime), finalizzato all'armonizzazione delle normative nazionali oggi frammentate;

    la competizione di mercato si gioca sempre più su una domanda di beni innovativi e sostenibili; di conseguenza, l'offerta deve orientarsi verso imprese immediatamente riconoscibili non solo per la loro capacità innovativa, ma anche per il loro impegno in materia di sostenibilità;

    l'adozione volontaria di modelli di impresa sostenibile, sotto il profilo ambientale, sociale e di governance, può rappresentare un fattore di vantaggio competitivo per le PMI e le start up innovative;

    la frammentazione degli approcci nazionali in materia di sostenibilità d'impresa può ridurre l'attrattività complessiva dell'Unione europea per imprenditori e investitori potenzialmente provenienti da tutto il mondo;

    il disegno di legge n. 2673-A offre un quadro idoneo a valorizzare, anche in chiave prospettica, politiche industriali orientate all'innovazione sostenibile, nel rispetto della volontarietà e della semplificazione amministrativa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:

  promuovere, nell'ambito delle competenze del Ministero delle imprese e del made in Italy e dell'attuazione del provvedimento in esame, iniziative volte a valorizzare le PMI e le start up innovative che adottano modelli di impresa sostenibile su base volontaria;

  favorire strumenti di carattere premiale, di accompagnamento e di diffusione delle buone pratiche, evitando nuovi o ulteriori oneri amministrativi a carico delle micro, piccole e medie imprese;

  sostenere, in sede europea, il confronto finalizzato alla definizione di un modello comune e non vincolante di impresa sostenibile, idoneo a rafforzare la competitività delle imprese dei ventisette Stati membri e l'attrattività del mercato unico;

  creare un nuovo modello giuridico d'impresa sostenibile unico per tutta l'unione, la EEC – European ESG Company, un regime societario europeo volontario che si affianca ai sistemi nazionali per superare la frammentazione normativa;

  affiancare il modello EU-INC (28th regime) delle start up innovative europee a quello delle EEC – European ESG Company creando una forma giuridica di impresa unica innovativa e allo stesso tempo sostenibile.
9/2673-A/15. De Palma.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, recante disposizioni per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, persegue l'obiettivo di rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale, valorizzando innovazione, aggregazione e crescita dimensionale anche oltre i confini nazionali ed europei;

    il Ministero delle imprese e del made in Italy svolge un ruolo centrale nella definizione e nell'attuazione delle politiche industriali, di sostegno alle PMI e alle start up innovative, nonché nel dialogo con le istituzioni europee in materia di competitività;

    l'evoluzione del mercato unico europeo e della competizione globale richiede modelli di impresa capaci di coniugare innovazione, sostenibilità e attrattività per gli investimenti;

    il mercato unico europeo può contare su un'identità forte e riconosciuta a livello globale come ecosistema favorevole allo sviluppo di imprese sostenibili. In questa prospettiva, ha il potenziale per diventare fortemente attrattivo per tutti gli imprenditori che si riconoscono nei valori della sostenibilità;

    è attualmente in discussione presso la Commissione Europea la creazione di un modello d'impresa unico a livello dell'Unione Europea, l'EU-INC (28° regime), finalizzato all'armonizzazione delle normative nazionali oggi frammentate;

    la competizione di mercato si gioca sempre più su una domanda di beni innovativi e sostenibili; di conseguenza, l'offerta deve orientarsi verso imprese immediatamente riconoscibili non solo per la loro capacità innovativa, ma anche per il loro impegno in materia di sostenibilità;

    l'adozione volontaria di modelli di impresa sostenibile, sotto il profilo ambientale, sociale e di governance, può rappresentare un fattore di vantaggio competitivo per le PMI e le start up innovative;

    la frammentazione degli approcci nazionali in materia di sostenibilità d'impresa può ridurre l'attrattività complessiva dell'Unione europea per imprenditori e investitori potenzialmente provenienti da tutto il mondo;

    il disegno di legge n. 2673-A offre un quadro idoneo a valorizzare, anche in chiave prospettica, politiche industriali orientate all'innovazione sostenibile, nel rispetto della volontarietà e della semplificazione amministrativa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:

  promuovere, nell'ambito delle competenze del Ministero delle imprese e del made in Italy e dell'attuazione del provvedimento in esame, iniziative volte a valorizzare le PMI e le start up innovative che adottano modelli di impresa sostenibile su base volontaria;

  favorire strumenti di carattere premiale, di accompagnamento e di diffusione delle buone pratiche, evitando nuovi o ulteriori oneri amministrativi a carico delle micro, piccole e medie imprese;

  sostenere, in sede europea, il confronto finalizzato alla definizione di un modello comune e non vincolante di impresa sostenibile, idoneo a rafforzare la competitività delle imprese dei ventisette Stati membri e l'attrattività del mercato unico.
9/2673-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta)De Palma.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge annuale sulle piccole e medie imprese dovrebbe rappresentare uno strumento fondamentale per il rafforzamento del tessuto produttivo nazionale, per la tutela dell'occupazione e per la salvaguardia dei presìdi industriali strategici, in particolare nelle aree economicamente più fragili del Paese;

    lo stabilimento Cargill di Giammoro, nel comune di Pace del Mela (provincia di Messina), opera da anni nella produzione di pectina e ha rappresentato un rilevante presidio industriale e occupazionale per il territorio, garantendo lavoro a oltre sessanta addetti diretti, oggi ridotti a quarantanove, nonché a numerose unità dell'indotto;

    la multinazionale statunitense Cargill ha recentemente comunicato la decisione unilaterale di procedere alla chiusura del sito produttivo di Giammoro, motivandola con difficoltà di mercato e con l'aumento dei costi energetici, pur mantenendo attivi analoghi stabilimenti in altri Paesi europei, come Francia e Germania;

    secondo le organizzazioni sindacali, tali difficoltà hanno carattere congiunturale e temporaneo e potrebbero essere affrontate attraverso strumenti di sostegno pubblico e politiche industriali mirate, già adottate con successo in altri comparti produttivi;

    nonostante le reiterate richieste delle parti sociali, l'azienda non ha manifestato disponibilità ad aprire un confronto istituzionale volto a valutare soluzioni alternative alla chiusura, né a definire un piano industriale o di reindustrializzazione del sito;

    dalla recente discussione dell'atto di sindacato ispettivo in Commissione Lavoro e dalle successive comunicazioni governative non è emersa alcuna strategia concreta da parte dei Ministeri competenti né della Regione Siciliana per la tutela occupazionale, la continuità produttiva o la riconversione industriale dello stabilimento;

    la chiusura dello stabilimento di Giammoro rischia di produrre gravi ricadute economiche e sociali sull'intero territorio, determinando la perdita di competenze, salari e prospettive occupazionali in un'area già segnata da fragilità strutturali,

impegna il Governo:

   in linea con la finalità complessiva del provvedimento di promozione dello sviluppo delle piccole e medie imprese, a integrare le misure ivi previste con l'adozione di ulteriori interventi, anche di carattere normativo, volti:

    ad attivare con urgenza, nell'ambito delle politiche previste dalla Legge annuale sulle piccole e medie imprese, un tavolo istituzionale di confronto con le parti sociali, la Regione Siciliana e le amministrazioni locali, finalizzato alla tutela dei lavoratori coinvolti nella chiusura dello stabilimento Cargill di Giammoro;

    a valutare l'utilizzo degli strumenti di politica industriale, di sostegno alle imprese e di salvaguardia occupazionale previsti dalla normativa vigente, al fine di evitare la dismissione di presìdi produttivi strategici nel Mezzogiorno;

    a promuovere, in caso di conferma della chiusura da parte dell'azienda, percorsi di riconversione e reindustrializzazione del sito produttivo, anche attraverso il coinvolgimento di piccole e medie imprese, investitori industriali e strumenti di incentivazione pubblica, garantendo la continuità produttiva e nuove opportunità occupazionali;

    a rafforzare, più in generale, le misure previste dalla Legge annuale sulle piccole e medie imprese volte a contrastare le delocalizzazioni e le chiusure unilaterali di stabilimenti industriali, assicurando una presenza attiva dello Stato nella difesa del lavoro, dell'industria e dello sviluppo territoriale.
9/2673-A/16. Marino, Raffa, Aiello.


   La Camera,

   premesso che:

    a partire dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028 la legge di bilancio 2026 ha introdotto una nuova disciplina dell'iperammortamento, che sostituisce gli storici crediti d'imposta previsti dai piani Industria 4.0 e Transizione 5.0. Con questa trasformazione, si torna a un sistema di maggiorazione fiscale del costo di acquisizione dei beni strumentali tecnologicamente avanzati: la maggiorazione del costo ai fini delle imposte sui redditi genera una significativa deduzione extra-contabile, riducendo la base imponibile IRES/IRPEF delle imprese che investono in macchinari, tecnologie digitali, software industriali e impianti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili;

    il nuovo iperammortamento semplifica l'accesso agli incentivi, eliminando obblighi di risparmio energetico certificabile e criteri come il DNSH. La maggiorazione percentuale varia in funzione dell'ammontare dell'investimento, con benefici particolarmente rilevanti per investimenti di importo medio-piccolo;

    un elemento di rilievo della disciplina 2026 è il vincolo geografico sull'origine dei beni: per poter accedere all'iperammortamento, i beni materiali strumentali nuovi devono essere prodotti in uno Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE). Questo requisito di «Made in UE/SEE» si applica ai macchinari e alle attrezzature inclusi negli elenchi agevolabili e deve essere provato secondo i criteri doganali dell'Unione;

    tale limitazione sta comportando diverse preclusioni alla agevolazione, atteso che molti prodotti, soprattutto di natura tecnologica, vengono prodotti fuori dall'area UE. Inoltre, potrebbero presentarsi problematiche in sede di produzione documentale e di certificazioni;

    a tal fine il dibattito di questi giorni ha aperto alla possibilità che l'incentivo venga esteso a prodotti e beni realizzati all'interno dei paesi del G7, aprendo così a macchinari prodotti negli Stati Uniti, in Giappone, in Canada e nel Regno Unito, oggi esclusi,

impegna il Governo

in linea con la finalità complessiva del provvedimento di promozione dello sviluppo delle piccole e medie imprese, a integrare le misure ivi previste attraverso l'adozione di ulteriori interventi normativi volti ad estendere il beneficio fiscale dell'iperammortamento anche a beni realizzati fuori dai confini UE/SEE, prevedendo un ampliamento almeno in favore dei Paesi del Gruppo dei Sette.
9/2673-A/17. Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    a partire dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028 la legge di bilancio 2026 ha introdotto una nuova disciplina dell'iperammortamento, che sostituisce gli storici crediti d'imposta previsti dai piani Industria 4.0 e Transizione 5.0. Con questa trasformazione, si torna a un sistema di maggiorazione fiscale del costo di acquisizione dei beni strumentali tecnologicamente avanzati: la maggiorazione del costo ai fini delle imposte sui redditi genera una significativa deduzione extra-contabile, riducendo la base imponibile IRES/IRPEF delle imprese che investono in macchinari, tecnologie digitali, software industriali e impianti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili;

    il nuovo iperammortamento semplifica l'accesso agli incentivi, eliminando obblighi di risparmio energetico certificabile e criteri come il DNSH. La maggiorazione percentuale varia in funzione dell'ammontare dell'investimento, con benefici particolarmente rilevanti per investimenti di importo medio-piccolo;

    un elemento di rilievo della disciplina 2026 è il vincolo geografico sull'origine dei beni: per poter accedere all'iperammortamento, i beni materiali strumentali nuovi devono essere prodotti in uno Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE). Questo requisito di «Made in UE/SEE» si applica ai macchinari e alle attrezzature inclusi negli elenchi agevolabili e deve essere provato secondo i criteri doganali dell'Unione;

    tale limitazione sta comportando diverse preclusioni alla agevolazione, atteso che molti prodotti, soprattutto di natura tecnologica, vengono prodotti fuori dall'area UE. Inoltre, potrebbero presentarsi problematiche in sede di produzione documentale e di certificazioni;

    a tal fine il dibattito di questi giorni ha aperto alla possibilità che l'incentivo venga esteso a prodotti e beni realizzati all'interno dei paesi del G7, aprendo così a macchinari prodotti negli Stati Uniti, in Giappone, in Canada e nel Regno Unito, oggi esclusi,

impegna il Governo

in linea con la finalità complessiva del provvedimento di promozione dello sviluppo delle piccole e medie imprese, a integrare le misure ivi previste attraverso l'adozione di ulteriori interventi normativi volti ad estendere il beneficio fiscale dell'iperammortamento anche a beni realizzati fuori dai confini UE/SEE.
9/2673-A/17. (Testo modificato nel corso della seduta)Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    la Legge annuale sulle piccole e medie imprese dovrebbe rappresentare uno strumento fondamentale per il rafforzamento del tessuto produttivo nazionale, per la tutela dell'occupazione e per la salvaguardia dei presìdi industriali strategici, in particolare nelle aree economicamente più fragili del paese;

    lo stabilimento Beko di Siena rappresenta da oltre sessant'anni una realtà produttiva storica del settore degli elettrodomestici, costituendo un presidio industriale strategico e identitario per la città e per l'intero territorio provinciale;

    nell'ambito del processo di riorganizzazione del gruppo Beko Europe è stata prevista la cessazione delle attività produttive del sito di Siena, con conseguenze occupazionali rilevanti e non ancora pienamente governate;

    a fronte di una forza lavoro iniziale di circa 300 addetti, secondo quanto riportato da fonti di stampa, circa 140 posti di lavoro risultano già persi, anche a causa di uscite avvenute in un contesto di prolungata incertezza sul futuro dello stabilimento, aggravato dall'assenza di un piano industriale definito e credibile;

    al fine di affrontare la crisi industriale e occupazionale del sito, sono stati sottoscritti accordi istituzionali tra il comune di Siena e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia), anche in attuazione di un protocollo d'intesa con il Ministero delle imprese e del made in Italy, finalizzati all'acquisizione dell'immobile industriale e alla successiva reindustrializzazione dell'area;

    l'accordo preliminare di compravendita dello stabilimento tra Invitalia e la società Duccio Immobiliare 1 srl costituisce un passaggio propedeutico all'avvio del processo di reindustrializzazione del sito di viale Toselli, le cui modalità e tempistiche risultano tuttavia ancora da definire;

    tali iniziative, pur rappresentando un potenziale elemento di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, non risultano ad oggi accompagnate da un piano industriale concreto né da garanzie certe in termini di investimenti, tempi di attuazione e livelli occupazionali, con il rischio che l'operazione resti confinata a una dimensione esclusivamente finanziaria e immobiliare,

impegna il Governo:

in linea con le finalità del provvedimento in esame, ricordate in premessa:

  ad assumere iniziative, per quanto di competenza, affinché il percorso di reindustrializzazione del sito produttivo ex Beko di Siena, anche nell'ambito degli accordi tra il comune di Siena e Invitalia, sia accompagnato da un piano industriale dettagliato, realistico e vincolante, che individui tempi certi di attuazione, investimenti produttivi e adeguate garanzie occupazionali;

  a valutare l'opportunità di rafforzare le azioni di accompagnamento pubblico a favore di nuovi investitori interessati al sito, attraverso strumenti di politica industriale, incentivi mirati, patti territoriali o altri interventi di sostegno, al fine di assicurare l'insediamento di attività produttive stabili e la salvaguardia di livelli occupazionali durevoli;

  a promuovere, nell'ambito dell'attuazione della legge annuale sulle piccole e medie imprese, specifiche misure di sostegno alla reindustrializzazione dei siti produttivi dismessi o in via di dismissione, con particolare attenzione ai territori colpiti da crisi industriali complesse.
9/2673-A/18. Fossi, Simiani, Boldrini, Scotto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 introduce una disciplina transitoria per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente a un numero massimo di 1.000 lavoratori che attribuisce al lavoratore dipendente a tempo indeterminato di aziende fino a 50 dipendenti la facoltà di trasformare da tempo pieno a tempo parziale il rapporto di lavoro se in possesso di anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 e dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata;

    si tratta di un primo timido passo verso una direzione auspicata da tempo dalle parti sociali e che può innescare un meccanismo virtuoso di crescita occupazionale;

    il numero ridotto della platea interessata e le poche risorse a disposizione limitano anche l'efficacia di una sperimentazione che sarebbe da estendere ad una platea più ampia al fine di renderla strutturale;

    in tal senso è stata depositata una proposta di legge in questa legislatura (AC 215) secondo cui, al fine di favorire il ricambio generazionale nei luoghi di lavoro, nonché di sostenere l'occupazione giovanile al di fuori dei casi previsti dall'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via sperimentale per gli anni del triennio 2026-2028, ai lavoratori che si trovino a non più di trentasei mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o del diritto alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta la possibilità, previo esplicito consenso in forma scritta, di accettare la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con una riduzione oraria del 50 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile;

    nella stessa proposta è previsto che nei casi di cui sopra, i datori di lavoro privati corrispondono ai lavoratori interessati una retribuzione pari alla metà di quella spettante al momento della trasformazione di cui al medesimo comma e che la rimanente parte della retribuzione è erogata, per l'importo corrispondente, mediante la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22; nel supportare il processo di ricambio generazionale a fronte della riduzione oraria, a integrazione della differenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la retribuzione a tempo pieno del lavoratore, viene riconosciuta apposita contribuzione figurativa;

    ai datori di lavoro privati che usufruiscono di tale possibilità di cui all'articolo 1, con esclusione dei settori agricolo e del lavoro domestico, verrebbe riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,

impegna il Governo

a riferire semestralmente alle Camere circa gli effetti sul mercato del lavoro della norma approvata nel presente provvedimento e contemporaneamente ad aprire un tavolo di confronto per l'ampliamento della misura partendo dal contenuto della citata proposta parlamentare AC 215 presentata in questa legislatura.
9/2673-A/19. Laus.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 introduce una disciplina transitoria per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente a un numero massimo di 1.000 lavoratori che attribuisce al lavoratore dipendente a tempo indeterminato di aziende fino a 50 dipendenti la facoltà di trasformare da tempo pieno a tempo parziale il rapporto di lavoro se in possesso di anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 e dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata;

    si tratta di un primo timido passo verso una direzione auspicata da tempo dalle parti sociali e che può innescare un meccanismo virtuoso di crescita occupazionale;

    il numero ridotto della platea interessata e le poche risorse a disposizione limitano anche l'efficacia di una sperimentazione che sarebbe da estendere ad una platea più ampia al fine di renderla strutturale;

    in tal senso è stata depositata una proposta di legge in questa legislatura (AC 215) secondo cui, al fine di favorire il ricambio generazionale nei luoghi di lavoro, nonché di sostenere l'occupazione giovanile al di fuori dei casi previsti dall'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via sperimentale per gli anni del triennio 2026-2028, ai lavoratori che si trovino a non più di trentasei mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o del diritto alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta la possibilità, previo esplicito consenso in forma scritta, di accettare la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con una riduzione oraria del 50 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile;

    nella stessa proposta è previsto che nei casi di cui sopra, i datori di lavoro privati corrispondono ai lavoratori interessati una retribuzione pari alla metà di quella spettante al momento della trasformazione di cui al medesimo comma e che la rimanente parte della retribuzione è erogata, per l'importo corrispondente, mediante la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22; nel supportare il processo di ricambio generazionale a fronte della riduzione oraria, a integrazione della differenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la retribuzione a tempo pieno del lavoratore, viene riconosciuta apposita contribuzione figurativa;

    ai datori di lavoro privati che usufruiscono di tale possibilità di cui all'articolo 1, con esclusione dei settori agricolo e del lavoro domestico, verrebbe riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti della norma introdotta in via sperimentale al fine di valutare l'opportunità di renderla strutturale.
9/2673-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Laus.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono presenti, al Capo I, norme relative alle agevolazioni fiscali per le imprese e per le PMI del settore moda;

    con la risoluzione numero 41 del luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha introdotto un'interpretazione restrittiva e retroattiva riguardo all'ammissibilità al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo relativamente al periodo 2015-2019, colpendo in particolare gli investimenti nei settori creativi del Made in Italy, come quelli effettuati dalle imprese del comparto moda;

    in tale documento di prassi è stato escluso il riconoscimento del credito d'imposta per attività prive del carattere di superamento di un'incertezza tecnico-scientifica, come nel caso della realizzazione di collezioni campionarie, nonostante in passato queste spese fossero considerate ammissibili;

    la decisione di applicare tale orientamento in modo retroattivo ha avuto effetti devastanti: le imprese, che avevano legittimamente fruito degli incentivi sulla base della normativa vigente e delle prassi precedenti, si sono viste costrette a valutare la restituzione delle somme percepite per evitare l'applicazione di sanzioni, mediante la procedura di riversamento spontaneo da attivare entro il 31 ottobre 2024;

    secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, il numero di beneficiari del credito in questione è salito da oltre 10.000 nel 2015 a oltre 27.000 nel 2019, coinvolgendo una platea molto ampia di aziende, tra cui molte piccole e medie imprese del settore moda, fortemente colpite dall'attuale incertezza giuridico-tributaria;

    l'obbligo di riversare somme già correttamente fruite in passato mina gravemente il principio della certezza del diritto, sancito dallo Statuto del contribuente, e il principio del legittimo affidamento, secondo cui le imprese devono poter confidare nella stabilità delle norme e nell'interpretazione che ne viene data dalle autorità competenti nel tempo;

    appare altresì incongruo che lo Stato, dopo aver incentivato determinati investimenti mediante misure fiscali, ne contesti retroattivamente la validità, trasformando un'agevolazione in una fonte di grave rischio economico e giuridico per le aziende beneficiarie; tale situazione rischia di compromettere la sostenibilità economica di molte imprese del settore moda, simbolo del Made in Italy nel mondo, già peraltro colpite da una crisi strutturale che si protrae da oltre due anni e potrebbe disincentivare ulteriori investimenti in ricerca, innovazione e creatività, a discapito dell'intero sistema produttivo nazionale,

impegna il Governo:

   in linea con le finalità perseguite dal Capo I del provvedimento in esame;

    a rendere noti in tempi brevi i dati relativi al numero delle imprese del settore moda coinvolte nei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo 2015-2019 oggetto della Risoluzione n. 41/E del 2022, nonché l'ammontare complessivo delle somme richieste in restituzione;

    ad introdurre, nel prossimo provvedimento utile, misure volte ad assicurare una soluzione equa e sostenibile per le imprese interessate, tutelando il principio del legittimo affidamento e la continuità operativa del settore moda;

    a prevedere strumenti di definizione agevolata o altre forme di mitigazione degli effetti derivanti dall'applicazione retroattiva della Risoluzione n. 41/E, al fine di salvaguardare gli investimenti in innovazione e creatività del Made in Italy.
9/2673-A/20. Bonafè.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono presenti, al Capo I, norme relative alle agevolazioni fiscali per le imprese e per le PMI del settore moda;

    con la risoluzione numero 41 del luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha introdotto un'interpretazione restrittiva e retroattiva riguardo all'ammissibilità al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo relativamente al periodo 2015-2019, colpendo in particolare gli investimenti nei settori creativi del Made in Italy, come quelli effettuati dalle imprese del comparto moda;

    in tale documento di prassi è stato escluso il riconoscimento del credito d'imposta per attività prive del carattere di superamento di un'incertezza tecnico-scientifica, come nel caso della realizzazione di collezioni campionarie, nonostante in passato queste spese fossero considerate ammissibili;

    la decisione di applicare tale orientamento in modo retroattivo ha avuto effetti devastanti: le imprese, che avevano legittimamente fruito degli incentivi sulla base della normativa vigente e delle prassi precedenti, si sono viste costrette a valutare la restituzione delle somme percepite per evitare l'applicazione di sanzioni, mediante la procedura di riversamento spontaneo da attivare entro il 31 ottobre 2024;

    secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, il numero di beneficiari del credito in questione è salito da oltre 10.000 nel 2015 a oltre 27.000 nel 2019, coinvolgendo una platea molto ampia di aziende, tra cui molte piccole e medie imprese del settore moda, fortemente colpite dall'attuale incertezza giuridico-tributaria;

    l'obbligo di riversare somme già correttamente fruite in passato mina gravemente il principio della certezza del diritto, sancito dallo Statuto del contribuente, e il principio del legittimo affidamento, secondo cui le imprese devono poter confidare nella stabilità delle norme e nell'interpretazione che ne viene data dalle autorità competenti nel tempo;

    appare altresì incongruo che lo Stato, dopo aver incentivato determinati investimenti mediante misure fiscali, ne contesti retroattivamente la validità, trasformando un'agevolazione in una fonte di grave rischio economico e giuridico per le aziende beneficiarie; tale situazione rischia di compromettere la sostenibilità economica di molte imprese del settore moda, simbolo del Made in Italy nel mondo, già peraltro colpite da una crisi strutturale che si protrae da oltre due anni e potrebbe disincentivare ulteriori investimenti in ricerca, innovazione e creatività, a discapito dell'intero sistema produttivo nazionale,

impegna il Governo:

   in linea con le finalità perseguite dal Capo I del provvedimento in esame;

    a rendere noti in tempi brevi i dati relativi al numero delle imprese del settore moda coinvolte nei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo 2015-2019 oggetto della Risoluzione n. 41/E del 2022, nonché l'ammontare complessivo delle somme richieste in restituzione, al fine di individuare, nell'ambito delle risorse disponibili, possibili soluzioni volte ad assicurare una soluzione equa e sostenibile per le imprese interessate, tutelando il principio del legittimo affidamento e la continuità operativa del settore moda.
9/2673-A/20. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonafè.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni concernenti l'agevolazione del regime di sospensione d'imposta, dal 2026 al 2028, in favore delle imprese che stipulano o aderiscono a un contratto di rete, limitatamente alle quote degli utili, accantonate ad apposita riserva, che vengono impegnate per gli investimenti previsti dal programma comune di rete;

    il contratto di rete può essere dotato di soggettività giuridica e, proprio per le caratteristiche precipue di tale contratto nel quale le retiste si impegnano a perseguire un programma comune sulla base di un oggetto comune, il tema della sostenibilità dell'azione della rete, sul piano ambientale, sociale e di governance, si presta in maniera molto coerente ad una attività integrata, finalizzata a sviluppare un «beneficio comune» per tutte le retiste;

    l'utilizzo, poi, delle forme di distacco e della codatorialità, per favorire il raggiungimento dello scopo comune, porta, nella prassi quotidiana, ad una particolare attenzione sui lavoratori che vengono applicati alle attività di rete. In questo modo alla rete si applicano i principi propri delle società benefit: l'organo comune deve tenere conto degli effetti delle proprie decisioni sui retisti ma anche sugli stakeholder, le perfomance sono verificate stante la obbligatorietà di inserire nel contratto di rete i parametri per la misurazione dei progressi per il raggiungimento del programma di rete, il disciplinare sulla gestione dei lavoratori deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti alla rete;

    a ciò si aggiunga la possibilità di predisporre un report di sostenibilità che misuri dette performance;

    alla luce dei predetti elementi e della necessità di sviluppare in misura sempre maggiore lo strumento del contratto di rete, la possibilità di estendere la disciplina delle società benefit anche alla rete dotata di soggettività giuridica, consentirebbe uno sviluppo delle tematiche legate alla sostenibilità sempre in un'ottica profit, impegnando in maniera volontaristica tutti i soggetti partecipanti, al raggiungimento di detti obiettivi ed alla loro misurazione-,

impegna il Governo

ad accompagnare le disposizioni recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte ad estendere le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 376 a 384, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 anche alle reti dotate di soggettività giuridica, al fine di consentire lo sviluppo delle tematiche legate alla sostenibilità in un'ottica profit, impegnando tutti i soggetti partecipanti al raggiungimento di detti obiettivi ed alla loro misurazione.
9/2673-A/21. Lomuti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame rappresenta la prima attuazione dell'articolo 18 della legge 11 novembre 2011, n. 180, disposizione che, al fine di dare esecuzione alla comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa» (uno «Small Business Act» per l'Europa), prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo;

    il caro bollette rappresenta una delle maggiori criticità per l'intero sistema produttivo italiano, costituito per quasi l'80 per cento da piccole e medie imprese. Nei primi undici mesi del 2025 il prezzo medio nel nostro Paese è stato pari a 116 euro per megawattora, in Germania 89 euro per megawattora, in Spagna 65 euro per megawattora e in Francia 61 euro per megawattora;

    l'alto costo dell'energia pesa significativamente sui bilanci familiari, oltre ad erodere le marginalità delle nostre imprese, incidendo non poco sulla loro capacità di investimento, oltre che sulla competitività dei loro prodotti e servizi. Non è un caso che la produzione industriale ha fatto registrare un segno costantemente negativo negli ultimi due anni;

    nonostante il provvedimento in esame rappresenti la sede più idonea per intervenire su una criticità ormai divenuta strutturale, che incide in modo significativo sulla ridotta competitività delle piccole e medie imprese italiane, esso non prevede alcuna misura in tal senso;

    il Governo ha sinora affrontato la questione prevalentemente attraverso misure di natura congiunturale, concretizzatesi nella predisposizione e nella successiva erogazione di bonus una tantum, risultati tuttavia del tutto insufficienti a compensare gli aumenti dei costi di energia elettrica e gas che gravano sui bilanci delle imprese italiane;

    altresì, è rimasta sostanzialmente invariata la forte dipendenza del sistema energetico nazionale dal gas naturale, che continua a rappresentare il principale riferimento per la formazione del prezzo dell'energia elettrica. In virtù del meccanismo del marginal pricing, infatti, il gas ha determinato nel 2022 il prezzo dell'energia per il 63 per cento delle ore nell'Unione europea e fino a circa il 90 per cento delle ore in Italia, collocando il nostro Paese tra quelli maggiormente esposti a tale dinamica;

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori misure idonee a calmierare i costi dell'energia e a rivedere il decoupling del prezzo del gas e dell'energia elettrica per contrastare l'aumento delle tariffe, incrementare la crescita della produzione energetica da Fer al fine di ridurre la significativa consistenza del costo dell'energia che grava sulle imprese, minandone la competitività.
9/2673-A/22. Zaratti, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Cappelletti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni concernenti l'agevolazione del regime di sospensione d'imposta, dal 2026 al 2028, in favore delle imprese che stipulano o aderiscono a un contratto di rete, limitatamente alle quote degli utili, accantonate ad apposita riserva, che vengono impegnate per gli investimenti previsti dal programma comune di rete;

    l'Europa, pur disponendo di solide basi scientifiche in materia di intelligenza artificiale, sconta un ritardo industriale ed infrastrutturale rispetto a Stati Uniti e Cina, che attualmente dominano lo sviluppo di nuovi modelli generativi (LLM), determinando problematicità circa la sovranità digitale e la dipendenza da tecnologie sviluppate fuori dal territorio comunitario;

    con l'evoluzione rapida del panorama tecnologico e la crescente competizione tra le imprese, l'Intelligenza Artificiale (AI) sta assumendo un ruolo sempre più centrale nel migliorare le prestazioni e la competitività delle Piccole e Medie Imprese (PMI). Nonostante le potenzialità legate all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, essa rimane ancora scarsamente utilizzata dalle imprese italiane, soprattutto in riferimento alle PMI che rappresentano la maggior parte del settore produttivo del Paese;

    come rappresentato dal Digital Intensity Index (DII), sebbene nell'ultimo anno si sia registrata una crescita nell'adozione di sistemi di intelligenza artificiale da parte delle imprese italiane, il processo di trasformazione digitale rimane fortemente eterogeneo. Le grandi imprese presentano infatti livelli di maturità digitale nettamente superiori rispetto alle piccole e medie imprese, in particolare con riferimento alle tecnologie che richiedono competenze specialistiche, investimenti strutturali e capacità organizzative complesse. Ne consegue che, mentre per molte tecnologie di base il divario dimensionale tende progressivamente a ridursi, nel caso dell'intelligenza artificiale la distanza tra grandi imprese e PMI risulta in aumento, configurandosi come uno dei principali nodi critici del sistema produttivo italiano;

    anche nel contesto dell'Unione europea l'Italia continua però a collocarsi nella parte bassa della classifica, evidenziando un divario ancora significativo rispetto ai principali partner continentali. In economie vicine alla nostra, come Germania, Spagna e Francia, l'intelligenza artificiale risulta infatti più diffusa tra le imprese, grazie a un ecosistema più maturo, a maggiori investimenti e a una più ampia disponibilità di competenze specialistiche;

    considerata la rilevanza dell'intelligenza artificiale sulla trasformazione del sistema produttivo è necessario intervenire con misure strutturali volte a rafforzare le competenze, accesso e qualità dei dati per le PMI, affinché essa possa rappresentare una leva strutturale di competitività, innovazione e sostenibilità,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori misure, anche finanziarie, volte a rafforzare le competenze delle PMI in materia di intelligenza artificiale e a sostenerne l'adozione, al fine di accrescerne competitività, innovazione e sostenibilità nonché di colmare il distacco con le grandi imprese, italiane e internazionali.
9/2673-A/23. Zanella, Ghirra, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni concernenti l'agevolazione del regime di sospensione d'imposta, dal 2026 al 2028, in favore delle imprese che stipulano o aderiscono a un contratto di rete, limitatamente alle quote degli utili, accantonate ad apposita riserva, che vengono impegnate per gli investimenti previsti dal programma comune di rete;

    l'Europa, pur disponendo di solide basi scientifiche in materia di intelligenza artificiale, sconta un ritardo industriale ed infrastrutturale rispetto a Stati Uniti e Cina, che attualmente dominano lo sviluppo di nuovi modelli generativi (LLM), determinando problematicità circa la sovranità digitale e la dipendenza da tecnologie sviluppate fuori dal territorio comunitario;

    con l'evoluzione rapida del panorama tecnologico e la crescente competizione tra le imprese, l'Intelligenza Artificiale (AI) sta assumendo un ruolo sempre più centrale nel migliorare le prestazioni e la competitività delle Piccole e Medie Imprese (PMI). Nonostante le potenzialità legate all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, essa rimane ancora scarsamente utilizzata dalle imprese italiane, soprattutto in riferimento alle PMI che rappresentano la maggior parte del settore produttivo del Paese;

    come rappresentato dal Digital Intensity Index (DII), sebbene nell'ultimo anno si sia registrata una crescita nell'adozione di sistemi di intelligenza artificiale da parte delle imprese italiane, il processo di trasformazione digitale rimane fortemente eterogeneo. Le grandi imprese presentano infatti livelli di maturità digitale nettamente superiori rispetto alle piccole e medie imprese, in particolare con riferimento alle tecnologie che richiedono competenze specialistiche, investimenti strutturali e capacità organizzative complesse. Ne consegue che, mentre per molte tecnologie di base il divario dimensionale tende progressivamente a ridursi, nel caso dell'intelligenza artificiale la distanza tra grandi imprese e PMI risulta in aumento, configurandosi come uno dei principali nodi critici del sistema produttivo italiano;

    anche nel contesto dell'Unione europea l'Italia continua però a collocarsi nella parte bassa della classifica, evidenziando un divario ancora significativo rispetto ai principali partner continentali. In economie vicine alla nostra, come Germania, Spagna e Francia, l'intelligenza artificiale risulta infatti più diffusa tra le imprese, grazie a un ecosistema più maturo, a maggiori investimenti e a una più ampia disponibilità di competenze specialistiche;

    considerata la rilevanza dell'intelligenza artificiale sulla trasformazione del sistema produttivo è necessario intervenire con misure strutturali volte a rafforzare le competenze, accesso e qualità dei dati per le PMI, affinché essa possa rappresentare una leva strutturale di competitività, innovazione e sostenibilità,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori misure volte a rafforzare le competenze delle PMI in materia di intelligenza artificiale e a sostenerne l'adozione, al fine di accrescerne competitività, innovazione e sostenibilità nonché di colmare il distacco con le grandi imprese, italiane e internazionali.
9/2673-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta)Zanella, Ghirra, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni concernenti l'agevolazione del regime di sospensione d'imposta, dal 2026 al 2028, in favore delle imprese che stipulano o aderiscono a un contratto di rete, limitatamente alle quote degli utili, accantonate ad apposita riserva, che vengono impegnate per gli investimenti previsti dal programma comune di rete. A tal uopo il comma 3 prevede che i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione in oggetto, siano stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge;

    l'Osservatorio Nazionale sulle Reti d'Impresa ha messo in evidenza che da giugno 2024 al giugno 2025, il fenomeno dei contratti di rete ha avuto uno sviluppo sia in termini di contratti di rete attivi che di imprese aderenti;

    il contratto di rete si sta confermando uno strumento particolarmente utile alle aziende di piccole dimensioni (il 75 per cento delle imprese in rete ha meno di 10 dipendenti) per aumentare il potere contrattuale (35 per cento), condividere spese per acquisti/forniture/tecnologie (24 per cento) e partecipare a bandi e appalti (24 per cento);

    è sicuramente apprezzabile, pertanto, la promozione di reti tra imprese, soprattutto considerando la partecipazione prevalente delle imprese di piccole dimensioni, tuttavia, l'assenza di vincoli specifici propedeutici all'accesso all'agevolazione fiscale comporta il rischio di una creazione e/o utilizzo distorto ovvero opportunistico dell'istituto per mere finalità di elusione contributiva o contrattuale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure di attuazione previste dal provvedimento in esame con ulteriori interventi di natura normativa e regolatoria, finalizzati a subordinare l'accesso alle agevolazioni fiscali all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori previsti dalla normativa vigente nonché delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
9/2673-A/24. Mari, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del provvedimento in esame reca misure finanziarie volte a sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo proposti dalle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera della moda, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;

    il comma 2 del medesimo articolo demanda a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy la definizione delle condizioni e delle modalità per la concessione delle agevolazioni, valorizzando, tra l'altro, l'integrazione dei processi produttivi lungo l'intera filiera;

    la competitività del sistema produttivo nazionale, in particolare nei comparti ad alta vocazione manifatturiera quali quello della moda e degli accessori, è strettamente connessa alla capacità delle imprese di rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali e di attrarre capitali esteri;

    l'internazionalizzazione delle PMI costituisce una leva strategica di crescita e innovazione, coerente con le finalità già perseguite dal Fondo per la crescita sostenibile e con le attività istituzionali dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

    il coordinamento tra strumenti nazionali di sostegno agli investimenti e le iniziative di promozione internazionale può contribuire ad accrescere l'efficacia delle politiche industriali e a favorire il posizionamento competitivo delle filiere italiane,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito del decreto attuativo di cui all'articolo 3, comma 2, che tra i programmi di investimento ammissibili alle agevolazioni siano espressamente ricompresi quelli finalizzati alla promozione della presenza internazionale delle imprese, nonché all'attrazione di investimenti dall'estero, a favorire, a tal fine, forme di raccordo operativo con le iniziative poste in essere dall'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di assicurare coerenza strategica e massimizzare l'impatto delle misure di sostegno.
9/2673-A/25. Boschi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del provvedimento in esame reca misure finanziarie volte a sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo proposti dalle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera della moda, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;

    il comma 2 del medesimo articolo demanda a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy la definizione delle condizioni e delle modalità per la concessione delle agevolazioni, valorizzando, tra l'altro, l'integrazione dei processi produttivi lungo l'intera filiera;

    la competitività del sistema produttivo nazionale, in particolare nei comparti ad alta vocazione manifatturiera quali quello della moda e degli accessori, è strettamente connessa alla capacità delle imprese di rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali e di attrarre capitali esteri;

    l'internazionalizzazione delle PMI costituisce una leva strategica di crescita e innovazione, coerente con le finalità già perseguite dal Fondo per la crescita sostenibile e con le attività istituzionali dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

    il coordinamento tra strumenti nazionali di sostegno agli investimenti e le iniziative di promozione internazionale può contribuire ad accrescere l'efficacia delle politiche industriali e a favorire il posizionamento competitivo delle filiere italiane,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito del decreto attuativo di cui all'articolo 3, comma 2, che tra i programmi di investimento ammissibili alle agevolazioni siano espressamente ricompresi quelli finalizzati alla promozione della presenza internazionale delle imprese, nonché all'attrazione di investimenti dall'estero, a favorire, a tal fine, forme di raccordo operativo con le iniziative poste in essere dall'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di assicurare coerenza strategica e massimizzare l'impatto delle misure di sostegno.
9/2673-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta)Boschi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del provvedimento in esame reca una disciplina sperimentale volta a favorire il ricambio generazionale mediante la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time per i lavoratori prossimi al trattamento pensionistico, accompagnata da misure di decontribuzione e da meccanismi di integrazione contributiva, condizionando l'accesso ai benefici all'assunzione stabile di giovani lavoratori;

    in tale contesto, le operazioni di workers buyout, realizzate mediante la costituzione di società cooperative da parte dei lavoratori di imprese in crisi o oggetto di trasferimento generazionale, rappresentano uno strumento efficace per salvaguardare l'occupazione, valorizzare le competenze professionali e garantire la continuità delle attività produttive;

    l'ordinamento già riconosce e sostiene tali processi, in particolare attraverso le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49 (cosiddetta «Legge Marcora»), che promuove la partecipazione dei lavoratori al capitale e alla gestione dell'impresa;

    il rafforzamento degli incentivi in favore delle cooperative costituite dai lavoratori può contribuire a prevenire fenomeni di desertificazione industriale, sostenere il passaggio generazionale delle imprese e favorire modelli di sviluppo inclusivi e sostenibili;

    misure di decontribuzione temporanea a favore dei datori di lavoro costituiti in forma cooperativa risultano coerenti con gli obiettivi di politica attiva del lavoro e con l'esigenza di ridurre il costo del lavoro nelle fasi di avvio delle nuove iniziative imprenditoriali,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a riconoscere, in favore delle società cooperative costituite dai lavoratori nell'ambito di operazioni di workers buyout, forme di esonero contributivo temporaneo a carico dei datori di lavoro, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e degli equilibri di finanza pubblica.
9/2673-A/26. Del Barba.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del provvedimento in esame reca una disciplina sperimentale volta a favorire il ricambio generazionale mediante la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time per i lavoratori prossimi al trattamento pensionistico, accompagnata da misure di decontribuzione e da meccanismi di integrazione contributiva, condizionando l'accesso ai benefici all'assunzione stabile di giovani lavoratori;

    in tale contesto, le operazioni di workers buyout, realizzate mediante la costituzione di società cooperative da parte dei lavoratori di imprese in crisi o oggetto di trasferimento generazionale, rappresentano uno strumento efficace per salvaguardare l'occupazione, valorizzare le competenze professionali e garantire la continuità delle attività produttive;

    l'ordinamento già riconosce e sostiene tali processi, in particolare attraverso le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49 (cosiddetta «Legge Marcora»), che promuove la partecipazione dei lavoratori al capitale e alla gestione dell'impresa;

    il rafforzamento degli incentivi in favore delle cooperative costituite dai lavoratori può contribuire a prevenire fenomeni di desertificazione industriale, sostenere il passaggio generazionale delle imprese e favorire modelli di sviluppo inclusivi e sostenibili;

    misure di decontribuzione temporanea a favore dei datori di lavoro costituiti in forma cooperativa risultano coerenti con gli obiettivi di politica attiva del lavoro e con l'esigenza di ridurre il costo del lavoro nelle fasi di avvio delle nuove iniziative imprenditoriali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere iniziative volte a riconoscere, in favore delle società cooperative costituite dai lavoratori nell'ambito di operazioni di workers buyout, forme di esonero contributivo temporaneo a carico dei datori di lavoro, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e degli equilibri di finanza pubblica.
9/2673-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta)Del Barba.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 24 del provvedimento in esame conferisce al Governo una delega per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di start-up innovative, spin-off, PMI innovative, incubatori e acceleratori, nonché delle attività di formazione, ricerca, sostegno e investimento rivolte ai predetti soggetti, mediante la redazione di un testo unico;

    la transizione digitale e l'adozione dell'intelligenza artificiale rappresentano fattori determinanti per la competitività del tessuto imprenditoriale, incidendo sulla produttività, sulla capacità di innovazione e sull'accesso ai mercati globali;

    le micro e piccole imprese, pur costituendo la parte prevalente del sistema economico, incontrano ancora rilevanti ostacoli nell'accesso alle tecnologie avanzate, dovuti alla limitata disponibilità di competenze specialistiche, ai costi di implementazione e alla frammentazione degli strumenti informativi e di supporto;

    tali criticità risultano particolarmente accentuate nei territori meno sviluppati, contribuendo ad ampliare il divario digitale e a generare asimmetrie competitive tra imprese di diversa dimensione;

    appare pertanto necessario rafforzare le politiche pubbliche di accompagnamento alla trasformazione tecnologica, attraverso strumenti capaci di integrare orientamento strategico, assistenza tecnica e facilitazione dell'accesso alle misure di finanziamento;

    l'istituzione di un presidio istituzionale dedicato all'intelligenza artificiale per le micro e piccole imprese risulterebbe coerente con l'impianto del provvedimento e funzionale al perseguimento degli obiettivi di innovazione, crescita e modernizzazione del sistema produttivo;

    in particolare, un punto unico di accesso ai servizi per l'innovazione potrebbe favorire una maggiore integrazione tra amministrazioni pubbliche, università, centri di ricerca, digital innovation hub e associazioni imprenditoriali, evitando duplicazioni e migliorando l'efficacia degli interventi,

impegna il Governo:

ad integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a istituire, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, uno Sportello unico dedicato allo sviluppo e all'adozione dell'intelligenza artificiale nelle micro e piccole imprese, con funzioni di orientamento strategico, informazione, formazione specialistica e supporto tecnico-operativo finalizzate a:

  facilitare la partecipazione ai programmi di finanziamento nazionali ed europei e promuovendo la diffusione di progetti pilota ad alto contenuto tecnologico;

  favorire forme strutturate di collaborazione con università, enti pubblici di ricerca, poli di innovazione, digital innovation hub e rappresentanze del sistema produttivo, al fine di sostenere il trasferimento tecnologico e l'applicazione concreta delle soluzioni basate sull'intelligenza artificiale.
9/2673-A/27. Faraone.


   La Camera,

   premesso che:

    il settore tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e conciario rappresenta una componente strategica del sistema manifatturiero nazionale, caratterizzata da una forte presenza di micro, piccole e medie imprese e da un'elevata intensità di lavoro;

    tale comparto attraversa una fase di crisi particolarmente acuta, determinata dalla contrazione della domanda internazionale, dall'aumento dei costi energetici e delle materie prime, nonché dalle difficoltà di accesso al credito, con ricadute rilevanti sull'occupazione e sulla tenuta dei distretti produttivi;

    nel corso del dibattito parlamentare abbiamo più volte evidenziato, come la crisi della moda colpisca in modo sproporzionato le imprese di minori dimensioni e i lavoratori, in particolare nei distretti a forte vocazione manifatturiera, rendendo necessario un rafforzamento degli strumenti di tutela del reddito;

    è stato altresì sottolineato come il sostegno pubblico al settore non possa tradursi in forme di deresponsabilizzazione delle imprese capofila, ma debba accompagnarsi a misure concrete di tutela del lavoro, contrasto allo sfruttamento e salvaguardia della qualità occupazionale lungo l'intera filiera;

    nel disegno di legge in esame non sono state previste misure adeguate e immediatamente operative per far fronte all'emergenza occupazionale nel comparto moda, nonostante la presentazione di proposte emendative volte a prorogare e rafforzare gli strumenti di integrazione salariale per i lavoratori delle micro e piccole imprese del settore,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prorogare e rafforzare gli strumenti di integrazione salariale per i lavoratori delle micro, piccole e medie imprese operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e conciario, al fine di tutelare l'occupazione, sostenere i distretti produttivi in una fase di crisi strutturale e accompagnare il rilancio del settore nel rispetto della qualità del lavoro e della legalità lungo le filiere.
9/2673-A/28. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    il settore tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e conciario rappresenta una componente strategica del sistema manifatturiero nazionale, caratterizzata da una forte presenza di micro, piccole e medie imprese e da un'elevata intensità di lavoro;

    tale comparto attraversa una fase di crisi particolarmente acuta, determinata dalla contrazione della domanda internazionale, dall'aumento dei costi energetici e delle materie prime, nonché dalle difficoltà di accesso al credito, con ricadute rilevanti sull'occupazione e sulla tenuta dei distretti produttivi;

    nel corso del dibattito parlamentare abbiamo più volte evidenziato, come la crisi della moda colpisca in modo sproporzionato le imprese di minori dimensioni e i lavoratori, in particolare nei distretti a forte vocazione manifatturiera, rendendo necessario un rafforzamento degli strumenti di tutela del reddito;

    è stato altresì sottolineato come il sostegno pubblico al settore non possa tradursi in forme di deresponsabilizzazione delle imprese capofila, ma debba accompagnarsi a misure concrete di tutela del lavoro, contrasto allo sfruttamento e salvaguardia della qualità occupazionale lungo l'intera filiera;

    nel disegno di legge in esame non sono state previste misure adeguate e immediatamente operative per far fronte all'emergenza occupazionale nel comparto moda, nonostante la presentazione di proposte emendative volte a prorogare e rafforzare gli strumenti di integrazione salariale per i lavoratori delle micro e piccole imprese del settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a prorogare e rafforzare gli strumenti di integrazione salariale per i lavoratori delle micro, piccole e medie imprese operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e conciario, al fine di tutelare l'occupazione, sostenere i distretti produttivi in una fase di crisi strutturale e accompagnare il rilancio del settore nel rispetto della qualità del lavoro e della legalità lungo le filiere.
9/2673-A/28. (Testo modificato nel corso della seduta)Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    le piccole e medie imprese costituiscono l'ossatura del sistema produttivo nazionale e attraversano una fase di particolare difficoltà, segnata dal calo della produzione industriale, dalla contrazione dell'export e dall'aumento dei costi energetici;

    nel corso dell'esame del disegno di legge annuale sulle PMI è emersa con chiarezza l'assenza di misure strutturali e immediatamente operative a sostegno della competitività delle imprese, in particolare sul fronte dell'energia, confermando il carattere prevalentemente dichiarativo del provvedimento e la mancanza di una visione di politica industriale capace di affrontare le criticità reali del sistema produttivo;

    la diffusione dell'autoproduzione da fonti rinnovabili rappresenta una leva strategica di politica industriale, in grado di ridurre in modo strutturale i costi energetici, rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti e accompagnare il sistema produttivo nella transizione ecologica;

    le micro, piccole e medie imprese dispongono di minori margini finanziari per investire in impianti di produzione di energia rinnovabile e necessitano pertanto di strumenti pubblici di sostegno semplici, accessibili ed efficaci;

    nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Attività produttive sono state presentate proposte emendative volte all'istituzione di un Fondo dedicato alle rinnovabili per le PMI, con contributi in conto capitale a fondo perduto, che non hanno trovato accoglimento a causa della chiusura del Governo e della maggioranza rispetto a modifiche sostanziali del testo,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame anche mediante l'adozione di un autonomo provvedimento normativo, volto a istituire un Fondo nazionale per la promozione delle energie rinnovabili e dell'autoconsumo nelle piccole e medie imprese, destinato alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, al fine di ridurre strutturalmente i costi energetici delle PMI, rafforzarne la competitività e accompagnare il sistema produttivo nella transizione energetica.
9/2673-A/29. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.


   La Camera,

   premesso che:

    le piccole e medie imprese costituiscono l'ossatura del sistema produttivo nazionale e che la loro capacità di competere sui mercati internazionali rappresenta una condizione essenziale per la crescita economica, la tenuta occupazionale e il rafforzamento delle filiere industriali;

    il sistema produttivo nazionale attraversa una fase di particolare criticità, segnata dalla contrazione dell'export verso mercati strategici e dall'acuirsi di tensioni commerciali e geopolitiche, comprese politiche tariffarie restrittive, che colpiscono in modo sproporzionato le PMI;

    nel corso del dibattito parlamentare è stato più volte evidenziato come le piccole e medie imprese incontrino maggiori difficoltà nell'accesso agli strumenti finanziari e operativi per l'internazionalizzazione;

    nel corso dell'esame del disegno di legge in esame è emersa inoltre l'assenza di un rafforzamento concreto e immediatamente operativo degli strumenti pubblici a sostegno dell'export, confermando il carattere prevalentemente dichiarativo del provvedimento e la mancanza di una strategia di politica industriale capace di accompagnare le imprese italiane sui mercati globali: abbiamo presentato proposte volte a incrementare le risorse del fondo rotativo per l'internazionalizzazione e del Fondo per la promozione integrata, con priorità per le PMI, proposte che non hanno trovato accoglimento a causa della chiusura del Governo e della maggioranza rispetto a modifiche sostanziali del testo,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a rafforzare in modo strutturale il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, con priorità per le piccole e medie imprese, attraverso l'incremento delle risorse destinate agli strumenti finanziari pubblici per l'export e la promozione integrata, al fine di sostenere la presenza delle PMI sui mercati esteri, contrastare la perdita di competitività del sistema produttivo e tutelare occupazione e filiere industriali strategiche.
9/2673-A/30. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    le piccole e medie imprese costituiscono l'ossatura del sistema produttivo nazionale e che la loro capacità di competere sui mercati internazionali rappresenta una condizione essenziale per la crescita economica, la tenuta occupazionale e il rafforzamento delle filiere industriali;

    il sistema produttivo nazionale attraversa una fase di particolare criticità, segnata dalla contrazione dell'export verso mercati strategici e dall'acuirsi di tensioni commerciali e geopolitiche, comprese politiche tariffarie restrittive, che colpiscono in modo sproporzionato le PMI;

    nel corso del dibattito parlamentare è stato più volte evidenziato come le piccole e medie imprese incontrino maggiori difficoltà nell'accesso agli strumenti finanziari e operativi per l'internazionalizzazione;

    nel corso dell'esame del disegno di legge in esame è emersa inoltre l'assenza di un rafforzamento concreto e immediatamente operativo degli strumenti pubblici a sostegno dell'export, confermando il carattere prevalentemente dichiarativo del provvedimento e la mancanza di una strategia di politica industriale capace di accompagnare le imprese italiane sui mercati globali: abbiamo presentato proposte volte a incrementare le risorse del fondo rotativo per l'internazionalizzazione e del Fondo per la promozione integrata, con priorità per le PMI, proposte che non hanno trovato accoglimento a causa della chiusura del Governo e della maggioranza rispetto a modifiche sostanziali del testo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere ulteriori iniziative volte a rafforzare in modo strutturale il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, con priorità per le piccole e medie imprese, attraverso l'incremento delle risorse destinate agli strumenti finanziari pubblici per l'export e la promozione integrata, al fine di sostenere la presenza delle PMI sui mercati esteri, contrastare la perdita di competitività del sistema produttivo e tutelare occupazione e filiere industriali strategiche.
9/2673-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta)Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    le piccole e medie imprese costituiscono l'ossatura del sistema produttivo nazionale e che il loro indebolimento, anche a seguito di crisi aziendali e processi di dismissione, ha effetti diretti sull'occupazione, sulla tenuta dei territori e sulla coesione sociale;

    negli ultimi anni si è registrato un aumento delle situazioni di crisi e di cessazione di attività produttive, in particolare nei settori manifatturieri e nei distretti industriali, con conseguente rischio di perdita di competenze, professionalità e capacità produttiva;

    le operazioni di workers buy out, attraverso la costituzione di cooperative da parte dei lavoratori, rappresentano uno strumento efficace di politica industriale e del lavoro per salvaguardare l'occupazione, garantire la continuità produttiva e valorizzare il capitale umano e professionale accumulato nelle imprese;

    nel dibattito parlamentare è stato più volte evidenziato come tali strumenti, pur avendo dimostrato la loro efficacia in numerosi casi, restino oggi insufficientemente sostenuti e scarsamente incentivati, soprattutto nella fase iniziale di avvio delle cooperative;

    nel disegno di legge annuale sulle PMI in esame non sono state introdotte misure strutturali e immediatamente operative a sostegno dei workers buy out, volte a ridurre il costo del lavoro e a favorire la stabilizzazione occupazionale nelle imprese recuperate dai lavoratori-,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a rafforzare il sostegno alle operazioni di workers buy out, anche attraverso incentivi contributivi e fiscali in favore delle cooperative costituite dai lavoratori, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, assicurare la continuità delle attività produttive e contrastare la perdita di capacità industriale nei territori colpiti da crisi aziendali.
9/2673-A/31. De Micheli, Pandolfo, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    le piccole e medie imprese costituiscono l'ossatura del sistema produttivo nazionale e che il loro indebolimento, anche a seguito di crisi aziendali e processi di dismissione, ha effetti diretti sull'occupazione, sulla tenuta dei territori e sulla coesione sociale;

    negli ultimi anni si è registrato un aumento delle situazioni di crisi e di cessazione di attività produttive, in particolare nei settori manifatturieri e nei distretti industriali, con conseguente rischio di perdita di competenze, professionalità e capacità produttiva;

    le operazioni di workers buy out, attraverso la costituzione di cooperative da parte dei lavoratori, rappresentano uno strumento efficace di politica industriale e del lavoro per salvaguardare l'occupazione, garantire la continuità produttiva e valorizzare il capitale umano e professionale accumulato nelle imprese;

    nel dibattito parlamentare è stato più volte evidenziato come tali strumenti, pur avendo dimostrato la loro efficacia in numerosi casi, restino oggi insufficientemente sostenuti e scarsamente incentivati, soprattutto nella fase iniziale di avvio delle cooperative;

    nel disegno di legge annuale sulle PMI in esame non sono state introdotte misure strutturali e immediatamente operative a sostegno dei workers buy out, volte a ridurre il costo del lavoro e a favorire la stabilizzazione occupazionale nelle imprese recuperate dai lavoratori-,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a rafforzare il sostegno alle operazioni di workers buy out in favore delle cooperative costituite dai lavoratori, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, assicurare la continuità delle attività produttive e contrastare la perdita di capacità industriale nei territori colpiti da crisi aziendali.
9/2673-A/31. (Testo modificato nel corso della seduta)De Micheli, Pandolfo, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    le piccole e medie imprese, le microimprese e il sistema dell'artigianato costituiscono l'ossatura del sistema produttivo nazionale e che la loro capacità di investire, innovare e mantenere i livelli occupazionali dipende in misura determinante dall'accesso al credito;

    l'attuale fase economica, caratterizzata dall'aumento dei tassi di interesse, dall'irrigidimento delle condizioni bancarie e dalla contrazione della domanda, colpisce in modo sproporzionato le imprese di minori dimensioni, in particolare quelle a forte radicamento territoriale;

    nel corso del dibattito parlamentare abbiamo più volte richiamato il rischio di una stretta creditizia a danno delle micro e piccole imprese, sottolineando come il progressivo ridimensionamento degli strumenti pubblici di sostegno al credito possa tradursi in un freno agli investimenti, alla continuità produttiva e all'occupazione nei territori maggiormente esposti alle crisi;

    il solo ricorso agli strumenti ordinari di garanzia non è sufficiente a sostenere le imprese più piccole nelle fasi di difficoltà, rendendo necessario affiancare al Fondo di garanzia per le PMI misure dirette di agevolazione del credito, in conto capitale e sugli interessi, rivolte in modo mirato alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese;

    nel disegno di legge annuale sulle PMI non sono state introdotte misure strutturali e immediatamente operative in grado di rafforzare in modo coordinato il Fondo di garanzia per le PMI e di istituire un Fondo strutturale dedicato al credito agevolato per le imprese di minori dimensioni, nonostante la presentazione di specifiche proposte emendative, a fronte di una chiusura del Governo e della maggioranza rispetto a modifiche sostanziali del testo,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a rafforzare in modo significativo e pluriennale il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e, contestualmente, a istituire un Fondo strutturale per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese, finalizzato alla concessione di agevolazioni in conto capitale e di contributi sugli interessi sui finanziamenti bancari, anche in raccordo con il sistema dei Confidi, al fine di sostenere investimenti produttivi, riqualificazione energetica e digitale, rafforzamento della liquidità, continuità aziendale e livelli occupazionali nei territori maggiormente colpiti dalla crisi.
9/2673-A/32. Gnassi, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge n. 2673-A reca «Legge annuale sulle piccole e medie imprese»;

    l'articolo 13 introduce la definizione di «operatore della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HoReCa» (acronimo di Hotellerie, Restaurant, Catering), individuando con chiarezza i requisiti soggettivi e oggettivi di tale attività e il suo ruolo di cerniera tra la produzione ed il settore del «fuori casa»;

    il perimetro normativo introdotto dall'articolo 13 conferisce un'identità giuridica definita al comparto, presupposto indispensabile per il riconoscimento formale dell'intera filiera HoReCa, che ha generato nel 2024 un fatturato di 107,1 miliardi di euro, consolidandosi come ecosistema trasversale e nevralgico per l'economia nazionale;

    in uno scenario economico-politico che vede nella valorizzazione delle filiere strategiche una priorità nazionale, la filiera HoReCa ha storicamente sofferto di una frammentazione identitaria che ne ha precluso l'inquadramento come filiera unitaria; tale limite ha ostacolato l'adozione di politiche pubbliche mirate e ha limitato un accesso coordinato ed efficace a fondi e incentivi strutturali, indebolendo la capacità competitiva dell'intero settore;

    partire dalla definizione dell'identità degli operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HoReCa è il primo passo indispensabile per il superamento di tale frammentazione e per la piena valorizzazione delle eccellenze italiane che la filiera rappresenta e promuove quotidianamente;

    l'efficienza e la competitività di questo «gigante economico» possono essere massimizzate solo attraverso un riconoscimento istituzionale forte e il coordinamento delle diverse discipline di settore che attualmente insistono sul comparto in modo non armonizzato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy un Tavolo di Filiera HoReCa, che coinvolga le rappresentanze degli attori definiti ai sensi dell'Articolo 13 e tutte le rappresentanze del comparto, affinché diventi il centro di coordinamento unitario volto a superare la frammentazione del settore e ad agire con una forte funzione propositiva, elaborando indirizzi strategici e proposte normative che contribuiscano attivamente alla definizione di politiche pubbliche efficaci per la valorizzazione, l'innovazione e la tutela delle eccellenze del Made in Italy.
9/2673-A/33. Cerreto, Almici, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    gli artigiani e i commercianti iscritti alla Gestione INPS Artigiani e Commercianti, pur essendo obbligati al versamento di contributi previdenziali fissi anche in assenza di reddito, non beneficiano di alcuna indennità di malattia a carico dell'INPS, a differenza dei lavoratori dipendenti e di altre categorie di lavoratori autonomi;

    tali lavoratori risultano coperti esclusivamente dall'assicurazione INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, senza alcuna tutela economica in caso di malattia comune o condizioni che impediscano temporaneamente l'attività lavorativa;

    durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, il legislatore ha riconosciuto, con il decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto «Cura Italia»), un'indennità una tantum pari a 600 euro a favore di una platea di circa 5 milioni di lavoratori autonomi e atipici, tra cui professionisti non iscritti agli ordini, collaboratori coordinati e continuativi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori dello spettacolo e lavoratori agricoli;

    il successivo decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «Decreto Rilancio») ha esteso l'erogazione dell'indennità anche al mese di aprile 2020, ampliando ulteriormente la platea dei beneficiari, includendo anche lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo, lavoratori intermittenti e lavoratori occasionali;

    tali interventi emergenziali hanno rappresentato un precedente rilevante di tutela del reddito per categorie strutturalmente prive di ammortizzatori sociali ordinari;

    l'assenza di una copertura per la malattia e per le condizioni di temporanea impossibilità lavorativa produce effetti particolarmente penalizzanti per le donne lavoratrici autonome in gravidanza, che spesso si trovano costrette a sospendere o ridurre l'attività senza un'adeguata protezione economica;

    l'INPS, con la circolare n. 38 del 7 febbraio 2025, ha definito le aliquote contributive per l'anno 2025 per gli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti, fissandole al 24 per cento per gli artigiani e al 24,48 per cento per i commercianti, applicate su un reddito minimale annuo pari a 18.555 euro, con un contributo minimo dovuto rispettivamente pari a 4.460,64 euro e 4.549,70 euro, indipendentemente dal reddito effettivamente prodotto;

    la rigidità del sistema contributivo, unita alla mancanza di tutele in caso di malattia o maternità, determina una evidente sproporzione tra obblighi contributivi e diritti previdenziali riconosciuti,

impegna il Governo:

   al fine di incoraggiare lo spirito imprenditoriale e la nascita di nuove imprese,

    a valutare l'istituzione, in via strutturale, di un sussidio di malattia a favore degli imprenditori di PMI costituite in srls nonché degli artigiani e dei commercianti iscritti alla Gestione INPS Artigiani e Commercianti, modellato sull'esperienza degli indennizzi introdotti nel periodo emergenziale da Covid-19, al fine di garantire una tutela minima del reddito in caso di temporanea impossibilità lavorativa;

    a prevedere, nell'ambito di tale intervento, specifiche misure di tutela per le giovani imprenditrici e le lavoratrici autonome in gravidanza che avviano nuove attività imprenditoriali, assicurando un sostegno economico adeguato nei periodi di astensione o riduzione dell'attività lavorativa;

    a valutare la sostenibilità finanziaria del sussidio attraverso un incremento mirato e contenuto delle aliquote contributive INPS della Gestione Artigiani e Commercianti, finalizzato esclusivamente alla copertura delle nuove prestazioni, nel rispetto dei principi di equità e proporzionalità di cui all'articolo 53 della Costituzione garantendo che l'eventuale incremento contributivo sia accompagnato da un effettivo ampliamento delle tutele previdenziali, superando l'attuale squilibrio tra livello dei contributi versati e diritti riconosciuti.
9/2673-A/34. Simiani, Ferrari.