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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 12 febbraio 2026

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 12 febbraio 2026.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Vinci, Zanella, Zoffili, Zucconi.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge COLOSIMO ed altri: «Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata» (2696) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bonetti e D'Alessio.

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.

  Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, con lettera in data 12 febbraio 2026, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 maggio 2023, n. 53 – la relazione annuale sull'attività svolta, approvata all'unanimità dalla medesima commissione nella seduta della stessa giornata del 12 febbraio 2026.

  Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII, n. 14).

Trasmissione dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 12 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-ter, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, la relazione sullo stato di attuazione dei contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete ferroviaria italiana Spa, riferita al contratto di programma – parte servizi 2022-2026 e al contratto di programma – parte investimenti 2022-2026, aggiornata al 31 dicembre 2024 (Doc. CXCIX-bis, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 12 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

   relazione, predisposta dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda determinate norme di produzione, etichettatura e certificazione e determinate norme relative agli scambi con i paesi terzi (COM(2025) 780 final) – alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione, predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2025/004 BE/Tupperware (COM(2026) 1 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 6 febbraio 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo temporaneo per la decarbonizzazione (COM(2025) 990 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 990 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Pacchetto sulle reti europee (COM(2025) 1005 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e abroga il regolamento(UE) 2022/869 (COM(2025) 1006 final), corredata dal relativo allegato (COM(2025) 1006 final – Annexes 1 to 7), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 12 febbraio 2026;

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944, (UE) 2024/1788 per quanto riguarda l'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni (COM(2025) 1007 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 12 febbraio 2026;

   Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto [Pacchetto sulle reti europee] che accompagna i documenti proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e abroga il regolamento (UE) 2022/869 e proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944, (UE) 2024/1788 per quanto riguarda l'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni (SWD(2025) 2001 final), che è assegnato in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive),

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2001/18/CE e 2010/53/UE per quanto riguarda l'immissione in commercio di microrganismi geneticamente modificati e il trattamento di organi (COM(2025) 1031 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 12 febbraio 2026;

   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2025/007 BE/Casa (COM(2026) 3 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);

   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dall'Austria – EGF/2025/005 AT/KTM (COM(2026) 10 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla strategia dell'UE in materia di visti (COM(2026) 43 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Relazione della Commissione sull'esperienza acquisita dagli Stati membri nel quadro della direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati per il periodo 2022-2024 (COM(2026) 68 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 11 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 41/2025, relativo all'acquisizione del Sistema satellitare ottico di III generazione (381).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 24 marzo 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 4 marzo 2026.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: AMICH ED ALTRI: ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DI 446 ITALIANI INTERNATI E DEPORTATI DAL REGNO UNITO PER CAUSA DI GUERRA, PERITI NEL NAUFRAGIO DEL PIROSCAFO BRITANNICO ARANDORA STAR, SILURATO DA UN'UNITÀ DELLA MARINA TEDESCA NELL'OCEANO ATLANTICO IL 2 LUGLIO 1940 (A.C. 1895-A)

A.C. 1895-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1895-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 1.
(Istituzione della Giornata nazionale della memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un'unità della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940)

  1. La Repubblica riconosce il giorno 11 ottobre di ciascun anno quale Giornata nazionale della memoria dei 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un'unità della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e di onorare la memoria dei nostri connazionali, vittime incolpevoli delle dinamiche della guerra.
  2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato ai 446 italiani periti nel naufragio dell'Arandora Star.
  3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

A.C. 1895-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Iniziative per la celebrazione
della Giornata nazionale)

  1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, le province o gli enti territoriali di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze possono promuovere e organizzare manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, volti a diffondere la conoscenza della strage avvenuta il 2 luglio 1940 e a conservare la memoria dei 446 italiani periti nel naufragio dell'Arandora Star.

A.C. 1895-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 3.
(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

  1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche e organizzare studi, convegni e momenti comuni di narrazione e riflessione dedicati agli italiani periti nel naufragio dell'Arandora Star.

A.C. 1895-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

  1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può assicurare adeguati spazi nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale alla Giornata nazionale, al fine di divulgare, conservare e rinnovare la memoria dei 446 italiani periti nel naufragio dell'Arandora Star.

A.C. 1895-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE: NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E LA DIOCESI ORTODOSSA ROMENA D'ITALIA, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE (A.C. 2396)

A.C. 2396 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 27, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire le parole: in 418.000 euro per l'anno 2026 e in 244.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: in 418.000 euro per l'anno 2027 e in 244.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028;

    sostituire le parole: bilancio triennale 2025-2027 con le seguenti: bilancio triennale 2026-2028;

    sostituire le parole: per l'anno 2025 con le seguenti: per l'anno 2026.

A.C. 2396 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Rapporti tra lo Stato e la Diocesi
ortodossa romena d'Italia)

  1. I rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, di seguito denominata «Diocesi», sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 21 febbraio 2025.

A.C. 2396 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Libertà religiosa)

  1. La Repubblica dà atto dell'autonomia della Diocesi, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.
  2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
  3. È garantita ai cristiani ortodossi e alle organizzazioni e associazioni appartenenti alla Diocesi la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
  4. È riconosciuto ai cristiani ortodossi appartenenti alla Diocesi il diritto di professare la propria fede e praticare liberamente la propria religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

A.C. 2396 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Ministri di culto)

  1. I ministri di culto liberamente nominati dalla Diocesi godono del libero esercizio del loro ministero pastorale.
  2. Ai fini della presente legge, per «ministri di culto» si intendono i sacerdoti.
  3. I ministri di culto non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del proprio ministero.
  4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto della Diocesi hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o essere assegnati al servizio civile.
  5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4, 5, 6 e 9 la Diocesi comunica tempestivamente alle competenti amministrazioni l'elenco aggiornato dei ministri di culto da essa nominati e rilascia apposita certificazione delle qualifiche di appartenenza canonica al proprio clero.

A.C. 2396 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Assistenza spirituale ai militari)

  1. I militari ortodossi, appartenenti alla Diocesi, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, compatibilmente con le esigenze di servizio, alle attività religiose ed ecclesiastiche ortodosse che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni del loro servizio militare.
  2. Qualora non esistano chiese della Diocesi nel luogo ove prestino il servizio, i militari ortodossi appartenenti alla Diocesi potranno comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa ortodossa più vicina nell'ambito provinciale o regionale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti della Diocesi.
  3. In caso di decesso in servizio di militari ortodossi appartenenti alla Diocesi, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate dai ministri di culto della Diocesi.
  4. La Diocesi trasmette al Ministero della difesa l'elenco dei ministri di culto al fine di rispondere alle richieste di assistenza spirituale.

A.C. 2396 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Assistenza spirituale ai ricoverati)

  1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alla Diocesi e degli altri ricoverati che ne facciano richiesta è assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 3.
  2. L'accesso di tali ministri di culto alle strutture di cui al comma 1 per i fini di cui al medesimo comma è libero e senza limitazioni di orario.
  3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati o dai loro familiari.
  4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico della Diocesi.

A.C. 2396 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.
(Assistenza spirituale ai detenuti)

  1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale dei detenuti ortodossi appartenenti alla Diocesi è assicurata dai ministri di culto designati dalla Diocesi.
  2. Ai fini di cui al comma 1 la Diocesi trasmette all'autorità competente e al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari. Tali ministri di culto sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolari autorizzazioni.
  3. L'assistenza spirituale è svolta su richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto della Diocesi, accettata dal detenuto, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto trasmette ciascuna richiesta di assistenza spirituale avanzata dai detenuti o dai loro familiari al ministro di culto della Diocesi competente per territorio.
  4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai detenuti sono a carico della Diocesi.

A.C. 2396 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 7.
(Insegnamento religioso nelle scuole)

  1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità, senza distinzione di religione. È esclusa qualsiasi ingerenza sull'educazione religiosa degli alunni ortodossi appartenenti alla Diocesi.
  2. La Repubblica riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilità su di essi.
  3. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 2, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme d'insegnamento religioso diffuso nello svolgimento delle discipline del curricolo. In ogni caso non possono essere richiesti ai detti alunni atti di culto o pratiche religiose.
  4. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dalla Diocesi il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività, da svolgersi in orario extrascolastico, si inserisce nell'ambito di quelle extracurricolari determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della propria autonomia, secondo modalità concordate dalla Diocesi con le medesime istituzioni.
  5. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 4 sono a carico della Diocesi.

A.C. 2396 – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 8.
(Istruzione scolastica ortodossa)

  1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla Diocesi il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
  2. L'istituzione delle scuole di cui al comma 1 avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

A.C. 2396 – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 9.
(Matrimonio)

  1. La Repubblica riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto della Diocesi di cui all'articolo 3 in possesso della cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
  2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
  3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblicazioni e accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione con un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
  4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo il rito ortodosso e ad indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.
  5. Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio, allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente che siano espresse nell'atto di matrimonio.
  6. Entro cinque giorni dalla celebrazione il ministro di culto di cui al comma 5 deve trasmettere per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio, insieme al nulla osta, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.
  7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne dà notizia al ministro di culto di cui al comma 5.
  8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.

A.C. 2396 – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 10.
(Festività)

  1. Ai fedeli ortodossi, appartenenti alla Diocesi, dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitino attività autonoma è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa nelle seguenti grandi festività religiose: Circoncisione del Signore, Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e Sinassi della Madre di Dio, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.
  2. Nella giornata del Venerdì Santo e nelle festività di cui al comma 1 si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni ortodossi appartenenti alla Diocesi, su richiesta dei genitori o tutori o di loro stessi, se maggiorenni.
  3. Il diritto di cui al comma 1 è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dall'ordinamento dello Stato.
  4. Entro il 30 giugno di ogni anno le date delle festività di cui al comma 1 cadenti nell'anno solare successivo sono comunicate dalla Diocesi al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 2396 – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 11.
(Edifici di culto)

  1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Diocesi non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la medesima Diocesi.
  2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici di cui al comma 1, senza avere dato previo avviso e preso accordi con la Diocesi.
  3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.
  4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dalla Diocesi per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.

A.C. 2396 – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 12.
(Cimiteri)

  1. Ove possibile e nel rispetto della vigente normativa, su richiesta della Diocesi, sono previste nei cimiteri aree riservate.

A.C. 2396 – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 13.
(Patrimonio culturale)

  1. La Repubblica e la Diocesi si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Diocesi e dei soggetti di cui all'articolo 14, eventualmente anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.

A.C. 2396 – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 14.
(Riconoscimento giuridico di enti
costituiti nell'ambito della Diocesi)

  1. Ferma restando la personalità giuridica della Diocesi, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2011, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2011, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, con decreto del Ministro dell'interno, altri enti costituiti nell'ambito della Diocesi, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli d'istruzione, assistenza e beneficenza.
  2. Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso agli enti di cui al comma 1 su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata della Diocesi. Alla domanda deve essere altresì allegato lo statuto dell'ente stesso.
  3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui è richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere confessionale e ai fini di cui al comma 1.
  4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea avente domicilio in Italia.
  5. Gli enti ecclesiastici della Diocesi, che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici della Diocesi ortodossa romena d'Italia civilmente riconosciuti.

A.C. 2396 – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 15.
(Attività di religione o di culto)

  1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

   a) attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, di monaci e di monache, di catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione e all'educazione cristiana;

   b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e in ogni caso le attività commerciali o a scopo di lucro.

A.C. 2396 – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 16.
(Regime tributario degli enti della Diocesi)

  1. Agli effetti tributari gli enti della Diocesi, civilmente riconosciuti, aventi fini di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o d'istruzione.
  2. Gli enti della Diocesi, civilmente riconosciuti, possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.
  3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte dagli enti di cui ai commi 1 e 2, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

A.C. 2396 – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 17.
(Gestione degli enti della Diocesi)

  1. La gestione ordinaria e quella di straordinaria amministrazione degli enti della Diocesi, civilmente riconosciuti, si svolgono sotto il controllo della stessa Diocesi e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

A.C. 2396 – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 18.
(Iscrizione nel registro
delle persone giuridiche)

  1. Gli enti ecclesiastici della Diocesi, civilmente riconosciuti, devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
  2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
  3. La Diocesi e i suoi enti civilmente riconosciuti devono chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine gli enti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

A.C. 2396 – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 19.
(Mutamenti degli enti della Diocesi)

  1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza della Diocesi o di un ente della Diocesi, civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
  2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente della Diocesi uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Diocesi.
  3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte della Diocesi determina la cessazione, con provvedimento del Ministro dell'interno, della personalità giuridica dell'ente stesso.
  4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento della Diocesi, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.

A.C. 2396 – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 20.
(Deduzione agli effetti dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche)

  1. La Repubblica prende atto che la Diocesi si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.
  2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore della Diocesi, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, destinate a fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.
  3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

A.C. 2396 – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 21.
(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Diocesi concorre con i soggetti e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che la Diocesi utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato, oltre che ai fini di cui all'articolo 20, comma 2, anche per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto, delle sagrestie e delle canoniche, degli spazi per la catechesi, degli oratori, dei monasteri, nonché per esigenze di culto della popolazione e per scopi di carattere religioso, filantropico, assistenziale e culturale da realizzare anche in Paesi esteri.
  2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo la Diocesi è indicata con la denominazione: «Diocesi ortodossa romena d'Italia».
  3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Diocesi dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative di cui al comma 1.
  4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Diocesi, la somma risultante dall'applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Diocesi.
  5. La Diocesi trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo e delle erogazioni liberali di cui all'articolo 20 e ne diffonde adeguata informazione.
  6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare:

   a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

   b) l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

   c) gli interventi operati per altre finalità previste dal comma 1 del presente articolo.

  7. Il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al comma 5, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.

A.C. 2396 – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 22.
(Assegni ai ministri di culto)

  1. Gli assegni corrisposti dalla Diocesi per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 3 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.
  2. La Diocesi provvede ad operare sugli assegni di cui al comma 1 le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.
  3. La Diocesi provvede altresì, per i ministri di culto che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

A.C. 2396 – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 23.
(Commissione paritetica)

  1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Diocesi, alla verifica dell'attuazione degli articoli 20 e 21.

A.C. 2396 – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 24.
(Norme di attuazione)

  1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Diocesi e avviano, se richieste, opportune consultazioni.

A.C. 2396 – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 25.
(Cessazione di efficacia della normativa
sui culti ammessi e norme contrastanti)

  1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia e applicabilità nei confronti della Diocesi, delle comunità locali da essa rappresentate, degli enti, istituzioni e organismi che ne fanno parte e delle persone che in essa hanno parte.
  2. Ogni disposizione contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

A.C. 2396 – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 26.
(Ulteriori intese)

  1. Ove una delle parti ravvisasse l'opportunità di apportare modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
  2. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti della Diocesi con lo Stato, sono promosse previamente le intese del caso, in conformità all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

A.C. 2396 – Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 27.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 20, valutati in 418.000 euro per l'anno 2026 e in 244.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Dall'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 13 e 23 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della commissione mista di cui all'articolo 13 e della commissione paritetica di cui all'articolo 23, ove istituite, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 27.
(Disposizioni finanziarie)

  Al comma 1, sostituire le parole: in 418.000 euro per l'anno 2026 e in 244.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: in 418.000 euro per l'anno 2027 e in 244.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028;

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   sostituire le parole: bilancio triennale 2025-2027 con le seguenti: bilancio triennale 2026-2028;

   sostituire le parole: per l'anno 2025 con le seguenti: per l'anno 2026.
27.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)