XIX LEGISLATURA
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 2228 E ABB. E DDL N. 2713
Pdl n. 2228 e abb. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'incremento dell'indennità di maternità e l'introduzione di un congedo paritario per il padre
Tempo complessivo: 15 ore e 40 minuti, di cui:
• discussione sulle linee generali: 8 ore;
• seguito dell'esame: 7 ore e 40 minuti.
| Discussione generale | Seguito dell'esame | |
| Relatore | 10 minuti | 20 minuti |
| Governo | 20 minuti | 20 minuti |
| Richiami al Regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 30 minuti | |
| Interventi a titolo personale | 1 ora e 22 minuti |
53 minuti
(con il limite massimo di 11 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 5 ore e 58 minuti | 5 ore e 27 minuti |
| Fratelli d'Italia | 48 minuti | 54 minuti |
| Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 41 minuti | 41 minuti |
| Lega – Salvini premier | 39 minuti | 38 minuti |
| Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 38 minuti | 37 minuti |
| MoVimento 5 Stelle | 37 minuti | 36 minuti |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 31 minuti | 25 minuti |
| Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 31 minuti | 25 minuti |
| Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 31 minuti | 24 minuti |
| Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 31 minuti | 24 minuti |
| Misto: | 31 minuti | 23 minuti |
| Minoranze Linguistiche | 18 minuti | 12 minuti |
| +Europa | 13 minuti | 11 minuti |
Ddl n. 2713 – Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177
Tempo complessivo: 15 ore e 40 minuti, di cui:
• discussione sulle linee generali: 8 ore;
• seguito dell'esame: 7 ore e 40 minuti.
| Discussione generale | Seguito dell'esame | |
| Relatore | 10 minuti | 20 minuti |
| Governo | 20 minuti | 20 minuti |
| Richiami al Regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 30 minuti | |
| Interventi a titolo personale | 1 ora e 22 minuti |
53 minuti
(con il limite massimo di 11 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 5 ore e 58 minuti | 5 ore e 27 minuti |
| Fratelli d'Italia | 48 minuti | 45 minuti |
| Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 41 minuti | 52 minuti |
| Lega – Salvini premier | 39 minuti | 34 minuti |
| Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 38 minuti | 33 minuti |
| MoVimento 5 Stelle | 37 minuti | 42 minuti |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 31 minuti | 26 minuti |
| Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 31 minuti | 26 minuti |
| Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 31 minuti | 22 minuti |
| Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 31 minuti | 24 minuti |
| Misto: | 31 minuti | 23 minuti |
| Minoranze Linguistiche | 18 minuti | 12 minuti |
| +Europa | 13 minuti | 11 minuti |
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 18 febbraio 2026.
Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calovini, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Orsini, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calovini, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Sergio Costa, Deidda, Del Barba, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Orsini, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Trasmissione dal Ministro della giustizia.
Il Ministro della giustizia, con lettera in data 18 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, la relazione concernente la disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, riferita all'anno 2025 (Doc. XXVII, n. 32).
Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).
Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 febbraio 2026, ha trasmesso la seguente relazione concernente il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi:
relazione, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, concernente il seguito del documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera (atto Camera Doc XVIII-bis, n. 79) in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori (COM(2025) 738 final).
Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento concernente la posizione del Governo nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sul tema «Trasferibilità delle competenze, azione 1 – agevolare la mobilità dei lavoratori nell'UE grazie alla trasparenza delle competenze e alla digitalizzazione».
Questo documento è trasmesso alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 18 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
relazione, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2011/61/UE e 2014/65/UE per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione (COM(2025) 942 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti;
relazione, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014, (UE) 2015/2365, (UE) 2019/1156, (UE) 2021/23, (UE) 2022/858, (UE) 2023/1114, (CE) n. 1060/2009, (UE) 2016/1011, (UE) 2017/2402, (UE) 2023/2631 e (UE) 2024/3005 per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione (COM(2025) 943 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 17 febbraio 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione, sulle imprese di riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle società di gestione patrimoniale e sui gestori di fondi di investimento alternativi appartenenti ad un conglomerato finanziario (codificazione) (COM(2026) 74 final), corredata dei relativi allegati (COM(2026) 74 final – Annexes 1 to 4), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (revisione delle autorità europee di vigilanza) (COM(2026) 80 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 80 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la medesima comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Proposta di decisione del Consiglio relativa al rinnovo della concessione del diritto per le coproduzioni di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (COM(2026) 23 final);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1753 per quanto riguarda le modifiche, adottate il 14 luglio 2025 dall'Assemblea dell'Unione di Lisbona, del regolamento di esecuzione comune nell'ambito dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (COM(2026) 69 final);
Comunicazione della Commissione al Consiglio a norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (COM(2026) 78 final).
Trasmissione dal Garante
del contribuente per l'Abruzzo.
Il Garante del contribuente per l'Abruzzo, con lettera in data 11 febbraio 2026, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Abruzzo, riferita all'anno 2025.
Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).
Trasmissione dal Comitato per la
sicurezza delle operazioni a mare.
Il Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, in data 18 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, la relazione sullo stato e la sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi, riferita all'anno 2025 (Doc. CCVI, n. 4).
Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Simona Montesarchio, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico dirigenziale ad interim di livello generale di direzione dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'istruzione e del merito.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
MOZIONI MORFINO, FERRARI, BOSCHI, ZANELLA ED ALTRI N. 1-00518, BONETTI ED ALTRI N. 1-00542 E SEMENZATO, LANCELLOTTA, BISA, PATRIARCA ED ALTRI N. 1-00543 CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DIGITALE DI GENERE
Mozioni
La Camera,
premesso che:
1) la violenza digitale a contenuto sessuale rappresenta una grave violazione dei diritti fondamentali della persona, la cui tutela deve essere garantita indipendentemente dal genere, dall'orientamento sessuale o dalla condizione sociale delle vittime, ma che nondimeno costituisce in modo specifico una grave forma di violenza di genere, riconducibile alle violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle donne, in quanto espressione di rapporti di potere storicamente diseguali tra i sessi e strumento di controllo, intimidazione e umiliazione; contro le donne la violenza ha natura strutturale e sistemica: ogni atto che provoca o potrebbe provocare danni o sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche o economiche, compresa la minaccia di metterli in pratica, ne rappresenta elemento costituivo;
2) cyberstalking, deepfake pornografici, manipolazione di immagini mediante sistemi di intelligenza artificiale, molestie online, diffusione non consensuale di immagini intime – cosiddetto revenge porn – e sextortion rappresentano solo alcune delle forme che può assumere la violenza digitale di genere; tra gli atti persecutori rientra anche la divulgazione pubblica di informazioni personali relative ad un soggetto, senza il suo consenso (dati sensibili, indirizzi o dettagli sulla vita personale);
3) si è di fronte a una forma di violenza in rapida espansione, che, negli ultimi anni, ha assunto proporzioni allarmanti a livello globale; il nostro Paese non fa purtroppo eccezione, anche in ragione dell'anonimato garantito dalla rete, dell'avvento delle nuove tecnologie e dell'evoluzione degli strumenti di intelligenza artificiale;
4) la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, impone agli Stati firmatari di riconoscere e contrastare tutte le forme di violenza contro le donne, comprese quelle perpetrate attraverso strumenti tecnologici e digitali, prevedendo misure efficaci di prevenzione, protezione delle vittime, perseguimento dei responsabili e politiche integrate;
5) la violenza digitale costituisce violenza reale, non confinata allo spazio virtuale, bensì capace di riversarsi rapidamente e pervasivamente nella vita delle donne, con conseguenze fisiche, psicologiche, economiche e professionali; gli abusi perpetrati online possono generare paura, indurre al silenzio e all'isolamento, compromettere reputazioni e percorsi lavorativi, fino ad arrivare, nei casi più gravi, a esiti drammatici, quali il suicidio, la violenza fisica e il femminicidio; la violenza digitale può, infatti, arrivare ad assumere i caratteri della persecuzione, manifestandosi attraverso la sorveglianza continua e indesiderata online, l'intrusione nella sfera personale e il controllo persistente delle attività e dei contatti della vittima; tali condotte includono frequentemente aggressioni verbali, minacce, intimidazioni, molestie, diffusione di informazioni false e contenuti denigratori;
6) la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere sta svolgendo un'approfondita indagine specifica sulla violenza di genere online;
7) il monitoraggio della violenza veicolata attraverso i social network e le piattaforme digitali rappresenta, infatti, uno snodo cruciale per arrivare a proposte di modifiche regolamentari e legislative in grado di contrastare efficacemente questa forma di aggressione e discriminazione, che alimenta e normalizza la cultura misogina e sessista;
8) negli ultimi anni, in Italia come a livello internazionale, si è registrato un incremento allarmante di episodi relativi ad un nuovo tipo di violenza: quella digitale di genere, che va dalla diffusione non consensuale di immagini intime (revenge porn) alle campagne d'odio, di derisione e di violenza sui social, fino alla creazione di siti e community che normalizzano e incentivano comportamenti sessisti e misogini; nonché lo stalking online e le molestie online; per queste ragioni il 25 novembre 2025 UN Women ha lanciato una campagna proprio contro la violenza digitale di genere; tali condotte colpiscono la dignità delle persone, compromettono la loro libertà di espressione e di autodeterminazione, provocano danni psicologici profondi e, nei casi più estremi, possono sfociare in tragedie irreversibili;
9) la diffusione di contenuti sessisti e discriminatori sul web attraverso le piattaforme digitali rappresenta una delle forme più gravi e insidiose di violenza contemporanea. La rete internet, che dovrebbe essere uno spazio di libertà e condivisione, viene troppo spesso utilizzata per alimentare odio, denigrazione e sfruttamento, in particolare nei confronti delle donne; i social media e le piattaforme di condivisione, grazie all'interconnessione globale tra le reti informatiche e di telecomunicazione, hanno la capacità di rendere virali in brevissimo tempo i contenuti più vari amplificando, ove esercitata, l'impatto della violenza;
10) il fenomeno della violenza di genere specie su ragazze e giovani donne per mezzo della rete internet, in quanto tale è tristemente noto da più di vent'anni nel nostro Paese, come sono ormai acclarati gli effetti devastanti sulle vittime, quali ansia, depressione, vergogna, perdita di fiducia e, in casi estremi, pensieri suicidi e disturbo da stress post-traumatico (Ptsd);
11) negli ultimi anni tanto è stato sicuramente fatto, in particolar modo in termini di implementazione del quadro normativo di contrasto, ma ancora tanto si deve fare: ciò è dimostrato dai fatti pressoché quotidiani di cronaca che dimostrano, nonostante i più recenti interventi normativi in materia, l'esigenza di una sempre maggiore tutela dei diritti e dei bisogni dei minori, delle minori e delle donne vittime di violenza, anche adeguata alle nuove sfide dell'era digitale; i primi video che sconvolsero il Paese sono stati prodotti e condivisi tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000, in corrispondenza dell'introduzione dei modem 56k al grande pubblico, quando ancora internet aveva un uso modesto e una tecnologia che oggi definiremmo arcaica; nel frattempo la rete è cambiata come sono cambiate le tecnologie a servizio della produzione di contenuti; in particolare, il dibattito odierno verte sull'avvento in larga scala dell'intelligenza artificiale e dei suoi innumerevoli utilizzi;
12) ad oggi non sono quantificabili i siti e le altre piattaforme che a livello globale non solo permettono la trasmissione di suddetti contenuti, ma che addirittura lucrano su questa terribile pratica; anche in questo caso si registra tristemente che tali tecnologie vengono utilizzate per la produzione di contenuti sessuali, senza alcuna consapevolezza da parte di chi, suo malgrado, diventa oggetto di questi prodotti digitali, scambiati e venduti con la velocità che ha oggi la rete;
13) è recente l'emersione della sconcertante notizia secondo cui i siti «Phica.net» e «Mia moglie» sarebbero stati utilizzati come piattaforme per la diffusione sistematica e organizzata di immagini e video a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso delle vittime, spesso accompagnata da condotte di ricatto ed estorsione finalizzate a ottenere denaro o ulteriori contenuti intimi; secondo quanto riportato, una parte rilevante di tale materiale sarebbe stata manipolata o generata artificialmente attraverso l'uso di tecnologie di intelligenza artificiale, incluse tecniche di alterazione dei volti e dei corpi, rendendo particolarmente complessa la rimozione dei contenuti e amplificando in modo significativo il danno psicologico, sociale e reputazionale subito dalle persone coinvolte;
14) la violenza digitale di genere spesso avviene per mano di compagni o ex partner, come il caso recente della pagina Facebook «Mia moglie», ma non solo: si può accompagnare anche al controllo del telefono, del pc e/o delle password; secondo una ricerca di Save the Children, per un adolescente su cinque condividere la password del telefono è considerato un segno d'amore;
15) i deepfake, come ben chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali, sono foto, video e audio creati grazie a software di intelligenza artificiale, che, partendo da contenuti reali (immagini e audio), riescono a modificare o ricreare, in modo estremamente realistico, le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo e a imitare fedelmente una determinata voce;
16) le tecniche usate sono simili a quelle delle varie app con cui si può modificare la morfologia del volto, invecchiarlo, cambiare genere ed altro. La materia di partenza sono sempre i veri volti, i veri corpi e le vere voci delle persone, trasformati però in «falsi» digitali;
17) particolari tipologie di deepfake, detti dal Garante deepnude, riguardano persone ignare di essere rappresentate nude, in pose discinte o situazioni compromettenti o addirittura in contesti pornografici. Con la tecnologia del deepnude, infatti, i visi delle persone (compresi soggetti minori) possono essere «innestati», utilizzando appositi software, sui corpi di altri soggetti, nudi o impegnati in pose o atti di natura esplicitamente sessuale. È anche possibile prendere immagini di corpi vestiti e «spogliarli», ricostruendo l'aspetto che avrebbe il corpo sotto gli indumenti e creando immagini altamente realistiche;
18) l'Italia, in quanto Paese fondatore dell'Unione europea e firmatario delle principali convenzioni internazionali in materia di diritti umani (tra cui la Convenzione di Istanbul), ha il dovere di dotarsi di strumenti normativi adeguati a prevenire e contrastare ogni forma di violenza di genere, anche nella dimensione digitale;
19) a livello dell'Unione europea, il Digital services act (regolamento n. 2022/2065) è pienamente applicabile dal 17 febbraio 2024 e in Italia il coordinatore dei servizi digitali è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha avviato la prima relazione sull'attività nel 2025. Il Digital services act introduce ordini di rimozione dalle autorità e canali di «notice & action» più efficaci (incluse «trusted flaggers»), con sanzioni fino al 6 per cento del fatturato globale per inadempienze;
20) nel 2024 è stato approvato il regolamento (Ue) n. 2024/1689 – «Ai act», che prevede obblighi di trasparenza e di etichettatura per i contenuti sintetici («deepfake»), con fasi applicative scaglionate fino al 2 agosto 2026. Tuttavia, l'Ai act non penalizza di per sé la produzione non consensuale di deepfake erotici, né definisce procedure di rimozione rapida: serve dunque un coordinamento nazionale che integri Ai act e Digital services act con fattispecie penali/civili mirate e procedure di enforcement rapide;
21) si aggiungono a questo quadro di particolare gravità le violenze a cui sono esposti i minori; il Report annuale 2025 del Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica evidenzia che, al 21 dicembre 2025, i casi trattati in materia di pedopornografia e adescamento online di minorenni sono stati 2.574, a conferma di un contesto digitale in cui lo sfruttamento sessuale dei minori si avvale in modo sistematico delle piattaforme social, dei servizi di messaggistica e, in parte, di ambienti più opachi come le darknet;
22) in recepimento del sopra citato Ai act, la legge 23 settembre 2025, n. 132, ha, invero, introdotto «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», che reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale; per quel che ci occupa, il provvedimento ha individuato, tra i rischi dell'intelligenza artificiale, anche quelli penali, di cui all'articolo 26 dell'atto. Alla luce di ciò, è stato modificato l'articolo 61 del codice penale con l'introduzione di due circostanze aggravanti, una comune («qualora il reato sia commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale»), l'altra a effetto speciale: l'impiego dell'intelligenza artificiale nel delitto di attentati contro i diritti politici del cittadino (articolo 294 del codice penale). Inoltre, è stato introdotto l'articolo 612-quater, ovvero il nuovo reato di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale (cosiddetto deepfake), punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Infine, sono state introdotte specifiche circostanze aggravanti per l'impiego dell'intelligenza artificiale nei reati di aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile) e di manipolazione del mercato (articolo 185 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e modifiche alla disciplina del plagio di opere artistiche;
23) assume rilievo in materia anche la direttiva (Ue) n. 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, che stabilisce norme per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica (articolo 1), in quanto rappresentano una violazione dei diritti fondamentali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (considerando 3). In particolare, al fine precipuo di fornire una base giuridica uniforme a livello dell'Unione europea per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, la direttiva attribuisce maggiore rilievo al ruolo delle nuove tecnologie come strumento che rende più agevoli o più gravi le offese riconducibili alla violenza contro le donne o alla violenza domestica. Per tali ragioni, la stessa intende garantire un livello minimo di protezione in tutta l'Unione, prevedendo specifici obblighi di incriminazione e di tutela in senso ampio a carico degli Stati membri, con specifico riferimento anche alla materia della violenza digitale domestica. Tra questi si segnala la criminalizzazione dei fatti di: condivisione non consensuale di immagini intime; pedinamento cibernetico; molestie online; l'istigazione cibernetica all'odio o alla violenza. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 14 giugno 2027;
24) la legge 13 giugno 2025, n. 91, «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea» – legge di delegazione europea 2024, oltre a consentire il recepimento di 20 direttive e l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a 21 regolamenti europei, ha anche incluso, a completamento della struttura del provvedimento, nell'allegato A, ulteriori 21 direttive che, ai fini del loro recepimento nell'ordinamento nazionale, non necessitano di specifici principi o criteri di delega. Tra queste, vi è proprio la sopra citata direttiva (Ue) n. 1385/2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;
25) il Governo in carica è autorizzato, dunque, a recepire la richiamata direttiva (in quanto contenuta nell'allegato A) nel nostro ordinamento tramite l'emanazione di decreti legislativi. Tuttavia, si consideri che la concreta criminalizzazione di alcune condotte previste dalla direttiva potrebbe risultare problematica per alcuni principi fondamentali che regolano la materia penale, a partire da quelli di necessaria offensività e di determinatezza. Per questo, fin dalle premesse della direttiva, si precisa che dovrebbero essere oggetto di criminalizzazione solo le forme più gravi di violenza online, intese come le condotte che possono provocare danni gravi, anche psicologici alla vittima, oppure a condotte che possono indurre la vittima a temere seriamente per la propria incolumità o per quella delle persone a carico (considerando 18);
26) occorre che il legislatore intervenga sulla materia della violenza digitale in maniera strutturata ed omogenea per apprestare una tutela concretamente efficace, nel rispetto, da un lato, dei principi fondanti del nostro ordinamento penale e, dall'altro, degli obblighi europei;
27) in ambito di prevenzione e rimozione, esistono iniziative tecniche come StopNCII.org, basate su hash-matching dei contenuti intimi non consensuali, oggi adottate da principali piattaforme (Meta ed altre), ma manca un polo nazionale che le integri in modo obbligatorio e interoperabile con le autorità italiane;
28) risulta urgente e socialmente necessario rafforzare e velocizzare l'introduzione di misure che evitino e sanzionino la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, anche se prodotti con le nuove tecnologie dell'intelligenza artificiale, nonché rafforzare il diritto alla proprietà delle immagini e della propria voce;
29) risulta urgente definire giuridicamente tutte queste nuove modalità virtuali di violenza ai danni delle persone, anche sfruttando la moderna tecnologia per fermare la diffusione di questi contenuti, con particolare riferimento al blocco di quella massa anonima di utenti difficilmente individuabile che fa girare impunemente questi contenuti;
30) la vera sfida rimane l'applicazione pratica delle norme nell'ambiente digitale globale, nonché un robusto cambiamento sociale che permetta alle persone di rendersi conto della gravità di alcune condotte, dei rischi insiti nella produzione e nella condivisione della propria immagine su internet, nonché una educazione sessuo-affettiva in tutte le scuole quale fondamentale intervento preventivo alla violenza di genere e per contrastare il rischio di vittimizzazione secondaria;
31) la violenza contro le donne è un fenomeno complesso e per comprenderlo e contrastarlo in modo efficace va considerato il contesto delle norme sociali e culturali in cui si sviluppa, nonché i linguaggi adottati per comunicarle ed è necessario che si implementino procedure standardizzate per la cristallizzazione rapida dei contenuti online, evitando che la vittima debba ripetere o mostrare più volte il materiale traumatico a diversi operatori, riducendo l'esposizione al danno ed evitando la vittimizzazione secondaria;
32) nonostante i risultati conseguiti a più livelli nella lotta alla violenza di genere, gli strumenti giuridici a disposizione sono generali e non armonizzati, la raccolta dei dati in materia è limitata e non sistematica; invero, mancano ancora dati specifici ufficiali per quel che riguarda le forme di violenza online,
impegna il Governo:
1) ad assumere ogni iniziativa utile per contrastare in modo strutturale la violenza digitale di genere come una delle forme della violenza di genere, riconoscendone la natura sistemica e il nesso diretto con le altre forme di violenza contro le donne, adottando in particolare iniziative normative e politiche integrate volte a prevenirla, contrastarla, proteggere le vittime e sanzionare i colpevoli efficacemente;
2) ad adottare iniziative di competenza volte a potenziare le politiche di prevenzione, a partire dal sistema educativo, introducendo stabilmente nei programmi scolastici, nel rispetto dell'autonomia scolastica, e universitari percorsi obbligatori di educazione sessuo-affettiva;
3) ad adottare iniziative di competenza volta a potenziare le politiche di prevenzione a partire dal sistema educativo, introducendo stabilmente nei programmi scolastici, nel rispetto dell'autonomia scolastica, e universitari percorsi di educazione digitale e al rispetto di genere, nonché di alfabetizzazione ai media e all'uso critico delle tecnologie digitali, nonché a promuovere l'inserimento, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, di un Piano per l'educazione all'affettività digitale e alla prevenzione della violenza informatica di genere, volto a sviluppare competenze trasversali in materia di parità, rispetto, consenso e uso consapevole delle tecnologie digitali, prevenendo e contrastando fenomeni, quali molestie online, diffusione non consensuale di immagini intime, cyberstalking, deepfake e altre forme di abuso digitale, prevedendo attività curricolari ed extracurricolari adeguate all'età degli studenti;
4) a favorire l'individuazione di un referente scolastico per la prevenzione della violenza informatica e digitale di genere, il coinvolgimento delle famiglie e della comunità educante, nonché il monitoraggio e la valutazione degli interventi realizzati, assicurando a tal fine adeguate risorse finanziarie, anche mediante l'istituzione di un apposito fondo dedicato;
5) a fornire ogni necessario elemento al Parlamento in tempi utili in merito gli effetti applicativi e l'efficacia delle misure introdotte dai più recenti interventi legislativi approvati dal Parlamento, tra cui la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», al fine di valutare eventuali ulteriori interventi volti all'adeguamento della disciplina rispetto agli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) n. 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;
6) a favorire con la massima sollecitudine, per quanto di competenza, l'iter dei disegni di legge all'esame del Parlamento diretti a fissare, per l'accesso dei minori ai social network e alle principali piattaforme commerciali di condivisione di contenuti e di interazione tra gli utenti, un limite di età;
7) a valutare, anche alla luce delle risultanze dell'indagine conoscitiva che sta svolgendo la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, l'opportunità di adottare iniziative normative in ordine alla disciplina di cui all'articolo 612-ter del codice penale, al fine di rendere più efficace l'azione di contrasto alle condotte che contribuiscono alla diffusione non consensuale di contenuti palesemente privati, anche mediante una revisione degli elementi soggettivi richiesti e tenendo conto del ruolo della viralità nella produzione e amplificazione del danno, nonché a valutare la previsione di un adeguamento del trattamento sanzionatorio applicabile alle fattispecie di estorsione a sfondo sessuale realizzate mediante strumenti digitali (cosiddetta sextortion), in considerazione della peculiare offensività delle condotte, del significativo impatto sulle vittime e delle possibili gravi conseguenze sul piano psicologico;
8) ad adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a dare piena e rigorosa attuazione al regolamento (UE) n. 2022/2065 (Digital services act), rafforzando i poteri di vigilanza e controllo delle autorità competenti e prevedendo forme di responsabilità aggravata per le piattaforme che non adottino misure efficaci di prevenzione e contrasto della violenza di genere online, basate sui principi di sicurezza fin dalla progettazione, trasparenza algoritmica, sistemi proattivi di individuazione dei contenuti illeciti, e in particolare volte:
a) a prevedere l'obbligo, per i fornitori di servizi digitali e le piattaforme di grandi dimensioni, di adottare sistemi tecnici di prevenzione della ripubblicazione di contenuti illeciti già segnalati dalle vittime, la rimozione, nonché la disabilitazione, anche adottando misure di hash-matching e fingerprinting;
b) a facilitare il rilascio dello status di «segnalatore attendibile» (trusted flagger) a soggetti qualificati ai sensi del Digital services act, regolamento (Ue) n. 2022/2065, con particolare riferimento ai contenuti deepnude, contrastando in modo esplicito la diffusione e la normalizzazione di contenuti misogini e violenti, incluse le reti riconducibili alla cosiddetta manosphere, ai gruppi Incel e alle teorie red pill, anche attraverso interventi sui sistemi di raccomandazione e amplificazione algoritmica;
c) a introdurre meccanismi di responsabilità rafforzata e progressiva per le piattaforme digitali che, in presenza di reiterate violazioni, non intervengano tempestivamente nella rimozione di contenuti, gruppi o account recidivi coinvolti in pratiche di violenza di genere, misoginia, sfruttamento e hate speech;
9) ad adoperarsi a tutti i livelli, per quanto di competenza, per garantire la protezione delle vittime e l'accesso agevolato alla giustizia, ivi inclusa la richiesta di canali di segnalazione accessibili e sicuri, compresa la segnalazione online;
10) ad adottare iniziative volte ad istituire un fondo nazionale per le vittime di reati informatici, con particolare riguardo alla violenza di genere, destinato a coprire spese legali, psicologiche e di bonifica digitale;
11) ad adottare iniziative per stanziare adeguate risorse volte a finanziare campagne mirate finalizzate alla prevenzione della violenza digitale di prevenzione e da destinare alla formazione, nonché ad attivare sportelli territoriali per la tutela digitale in collaborazione con la Polizia postale, il Garante per la protezione dei dati personali, i centri antiviolenza e gli enti del terzo settore competenti;
12) a promuovere, in coerenza con gli obblighi assunti a livello europeo, iniziative volte a garantire la formazione obbligatoria, continua e specialistica degli operatori che, per ragioni professionali, entrano in contatto con le vittime di violenza digitale e informatica di genere, al fine di rafforzarne le competenze giuridiche, tecniche e psicosociali, con particolare riferimento al riconoscimento delle diverse forme di abuso online, alla corretta acquisizione e conservazione delle prove digitali, alla tutela della riservatezza e alla protezione delle vittime, alla prevenzione della vittimizzazione secondaria, assicurando a tal fine lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, anche mediante l'attivazione di programmi formativi specifici, con particolare riferimento all'avvocatura, agli operatori delle forze dell'ordine, della polizia postale, dell'amministrazione della giustizia, dei servizi sociali e sanitari, al personale che opera nei centri antiviolenza;
13) ad adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a definire standard chiari, uniformi e vincolanti per la verifica dell'età degli utenti online, nel rispetto della protezione dei dati personali, rafforzando in modo effettivo la tutela dei minori e l'applicazione del principio di esperienza appropriata all'età, nonché a promuovere la loro sicurezza per impostazione predefinita, sostenendo protocolli che rendano i profili dei minori meno raggiungibili da account esterni non certificati, riducendo preventivamente la superficie di attacco per i criminali digitali;
14) a sostenere e finanziare la ricerca indipendente, la raccolta di dati disaggregati per genere ed età e il monitoraggio continuo del fenomeno della violenza di genere online, al fine di orientare le politiche pubbliche, le scelte regolatorie e gli interventi normativi futuri, nonché a dare piena e completa attuazione alla legge 5 maggio 2022, n. 53, «Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere»;
15) a prevedere che, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia interistituzionale e l'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituiti anche al fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, anche tramite appositi comitati o strutture permanenti, a cui partecipino magistrati, forze dell'ordine, avvocati, esperti informatici, rappresentanti delle autorità indipendenti e del mondo accademico, centri antiviolenza, sulla violenza di genere online, operino anche al fine di agevolare l'assunzione da parte del Governo, per quanto di competenza, di ogni iniziativa ritenuta utile al rafforzamento delle misure di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne nella dimensione digitale, anche alla luce delle risultanze emerse dall'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.
(1-00518)(Nuova formulazione) «Morfino, Ferrari, Boschi, Zanella, Aiello, Alifano, Amato, Appendino, Ascari, Auriemma, Baldino, Bonifazi, Bonelli, Borrelli, Bruno, Cafiero De Raho, Cantone, Cappelletti, Caramiello, Carmina, Carotenuto, Caso, Cherchi, Alfonso Colucci, Conte, Sergio Costa, D'Alfonso, Del Barba, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Dori, D'Orso, Faraone, Fede, Ferrara, Ilaria Fontana, Forattini, Fratoianni, Gadda, Ghio, Ghirra, Giachetti, Giuliano, Grimaldi, Gubitosa, Iaria, L'Abbate, Mari, Orrico, Pastorino, Pavanelli, Pellegrini, Perantoni, Piccolotti, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Andrea Rossi, Santillo, Scerra, Francesco Silvestri, Sportiello, Torto, Traversi, Tucci, Zaratti».
La Camera,
premesso che:
1) la violenza digitale a contenuto sessuale rappresenta una grave violazione dei diritti fondamentali della persona, la cui tutela deve essere garantita indipendentemente dal genere, dall'orientamento sessuale o dalla condizione sociale delle vittime, ma che nondimeno costituisce in modo specifico una grave forma di violenza di genere, riconducibile alle violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle donne, in quanto espressione di rapporti di potere storicamente diseguali tra i sessi e strumento di controllo, intimidazione e umiliazione; contro le donne la violenza ha natura strutturale e sistemica: ogni atto che provoca o potrebbe provocare danni o sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche o economiche, compresa la minaccia di metterli in pratica, ne rappresenta elemento costituivo;
2) cyberstalking, deepfake pornografici, manipolazione di immagini mediante sistemi di intelligenza artificiale, molestie online, diffusione non consensuale di immagini intime – cosiddetto revenge porn – e sextortion rappresentano solo alcune delle forme che può assumere la violenza digitale di genere; tra gli atti persecutori rientra anche la divulgazione pubblica di informazioni personali relative ad un soggetto, senza il suo consenso (dati sensibili, indirizzi o dettagli sulla vita personale);
3) si è di fronte a una forma di violenza in rapida espansione, che, negli ultimi anni, ha assunto proporzioni allarmanti a livello globale; il nostro Paese non fa purtroppo eccezione, anche in ragione dell'anonimato garantito dalla rete, dell'avvento delle nuove tecnologie e dell'evoluzione degli strumenti di intelligenza artificiale;
4) la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, impone agli Stati firmatari di riconoscere e contrastare tutte le forme di violenza contro le donne, comprese quelle perpetrate attraverso strumenti tecnologici e digitali, prevedendo misure efficaci di prevenzione, protezione delle vittime, perseguimento dei responsabili e politiche integrate;
5) la violenza digitale costituisce violenza reale, non confinata allo spazio virtuale, bensì capace di riversarsi rapidamente e pervasivamente nella vita delle donne, con conseguenze fisiche, psicologiche, economiche e professionali; gli abusi perpetrati online possono generare paura, indurre al silenzio e all'isolamento, compromettere reputazioni e percorsi lavorativi, fino ad arrivare, nei casi più gravi, a esiti drammatici, quali il suicidio, la violenza fisica e il femminicidio; la violenza digitale può, infatti, arrivare ad assumere i caratteri della persecuzione, manifestandosi attraverso la sorveglianza continua e indesiderata online, l'intrusione nella sfera personale e il controllo persistente delle attività e dei contatti della vittima; tali condotte includono frequentemente aggressioni verbali, minacce, intimidazioni, molestie, diffusione di informazioni false e contenuti denigratori;
6) la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere sta svolgendo un'approfondita indagine specifica sulla violenza di genere online;
7) il monitoraggio della violenza veicolata attraverso i social network e le piattaforme digitali rappresenta, infatti, uno snodo cruciale per arrivare a proposte di modifiche regolamentari e legislative in grado di contrastare efficacemente questa forma di aggressione e discriminazione, che alimenta e normalizza la cultura misogina e sessista;
8) negli ultimi anni, in Italia come a livello internazionale, si è registrato un incremento allarmante di episodi relativi ad un nuovo tipo di violenza: quella digitale di genere, che va dalla diffusione non consensuale di immagini intime (revenge porn) alle campagne d'odio, di derisione e di violenza sui social, fino alla creazione di siti e community che normalizzano e incentivano comportamenti sessisti e misogini; nonché lo stalking online e le molestie online; per queste ragioni il 25 novembre 2025 UN Women ha lanciato una campagna proprio contro la violenza digitale di genere; tali condotte colpiscono la dignità delle persone, compromettono la loro libertà di espressione e di autodeterminazione, provocano danni psicologici profondi e, nei casi più estremi, possono sfociare in tragedie irreversibili;
9) la diffusione di contenuti sessisti e discriminatori sul web attraverso le piattaforme digitali rappresenta una delle forme più gravi e insidiose di violenza contemporanea. La rete internet, che dovrebbe essere uno spazio di libertà e condivisione, viene troppo spesso utilizzata per alimentare odio, denigrazione e sfruttamento, in particolare nei confronti delle donne; i social media e le piattaforme di condivisione, grazie all'interconnessione globale tra le reti informatiche e di telecomunicazione, hanno la capacità di rendere virali in brevissimo tempo i contenuti più vari amplificando, ove esercitata, l'impatto della violenza;
10) il fenomeno della violenza di genere specie su ragazze e giovani donne per mezzo della rete internet, in quanto tale è tristemente noto da più di vent'anni nel nostro Paese, come sono ormai acclarati gli effetti devastanti sulle vittime, quali ansia, depressione, vergogna, perdita di fiducia e, in casi estremi, pensieri suicidi e disturbo da stress post-traumatico (Ptsd);
11) negli ultimi anni tanto è stato sicuramente fatto, in particolar modo in termini di implementazione del quadro normativo di contrasto, ma ancora tanto si deve fare: ciò è dimostrato dai fatti pressoché quotidiani di cronaca che dimostrano, nonostante i più recenti interventi normativi in materia, l'esigenza di una sempre maggiore tutela dei diritti e dei bisogni dei minori, delle minori e delle donne vittime di violenza, anche adeguata alle nuove sfide dell'era digitale; i primi video che sconvolsero il Paese sono stati prodotti e condivisi tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000, in corrispondenza dell'introduzione dei modem 56k al grande pubblico, quando ancora internet aveva un uso modesto e una tecnologia che oggi definiremmo arcaica; nel frattempo la rete è cambiata come sono cambiate le tecnologie a servizio della produzione di contenuti; in particolare, il dibattito odierno verte sull'avvento in larga scala dell'intelligenza artificiale e dei suoi innumerevoli utilizzi;
12) ad oggi non sono quantificabili i siti e le altre piattaforme che a livello globale non solo permettono la trasmissione di suddetti contenuti, ma che addirittura lucrano su questa terribile pratica; anche in questo caso si registra tristemente che tali tecnologie vengono utilizzate per la produzione di contenuti sessuali, senza alcuna consapevolezza da parte di chi, suo malgrado, diventa oggetto di questi prodotti digitali, scambiati e venduti con la velocità che ha oggi la rete;
13) è recente l'emersione della sconcertante notizia secondo cui i siti «Phica.net» e «Mia moglie» sarebbero stati utilizzati come piattaforme per la diffusione sistematica e organizzata di immagini e video a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso delle vittime, spesso accompagnata da condotte di ricatto ed estorsione finalizzate a ottenere denaro o ulteriori contenuti intimi; secondo quanto riportato, una parte rilevante di tale materiale sarebbe stata manipolata o generata artificialmente attraverso l'uso di tecnologie di intelligenza artificiale, incluse tecniche di alterazione dei volti e dei corpi, rendendo particolarmente complessa la rimozione dei contenuti e amplificando in modo significativo il danno psicologico, sociale e reputazionale subito dalle persone coinvolte;
14) la violenza digitale di genere spesso avviene per mano di compagni o ex partner, come il caso recente della pagina Facebook «Mia moglie», ma non solo: si può accompagnare anche al controllo del telefono, del pc e/o delle password; secondo una ricerca di Save the Children, per un adolescente su cinque condividere la password del telefono è considerato un segno d'amore;
15) i deepfake, come ben chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali, sono foto, video e audio creati grazie a software di intelligenza artificiale, che, partendo da contenuti reali (immagini e audio), riescono a modificare o ricreare, in modo estremamente realistico, le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo e a imitare fedelmente una determinata voce;
16) le tecniche usate sono simili a quelle delle varie app con cui si può modificare la morfologia del volto, invecchiarlo, cambiare genere ed altro. La materia di partenza sono sempre i veri volti, i veri corpi e le vere voci delle persone, trasformati però in «falsi» digitali;
17) particolari tipologie di deepfake, detti dal Garante deepnude, riguardano persone ignare di essere rappresentate nude, in pose discinte o situazioni compromettenti o addirittura in contesti pornografici. Con la tecnologia del deepnude, infatti, i visi delle persone (compresi soggetti minori) possono essere «innestati», utilizzando appositi software, sui corpi di altri soggetti, nudi o impegnati in pose o atti di natura esplicitamente sessuale. È anche possibile prendere immagini di corpi vestiti e «spogliarli», ricostruendo l'aspetto che avrebbe il corpo sotto gli indumenti e creando immagini altamente realistiche;
18) l'Italia, in quanto Paese fondatore dell'Unione europea e firmatario delle principali convenzioni internazionali in materia di diritti umani (tra cui la Convenzione di Istanbul), ha il dovere di dotarsi di strumenti normativi adeguati a prevenire e contrastare ogni forma di violenza di genere, anche nella dimensione digitale;
19) a livello dell'Unione europea, il Digital services act (regolamento n. 2022/2065) è pienamente applicabile dal 17 febbraio 2024 e in Italia il coordinatore dei servizi digitali è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha avviato la prima relazione sull'attività nel 2025. Il Digital services act introduce ordini di rimozione dalle autorità e canali di «notice & action» più efficaci (incluse «trusted flaggers»), con sanzioni fino al 6 per cento del fatturato globale per inadempienze;
20) nel 2024 è stato approvato il regolamento (Ue) n. 2024/1689 – «Ai act», che prevede obblighi di trasparenza e di etichettatura per i contenuti sintetici («deepfake»), con fasi applicative scaglionate fino al 2 agosto 2026. Tuttavia, l'Ai act non penalizza di per sé la produzione non consensuale di deepfake erotici, né definisce procedure di rimozione rapida: serve dunque un coordinamento nazionale che integri Ai act e Digital services act con fattispecie penali/civili mirate e procedure di enforcement rapide;
21) si aggiungono a questo quadro di particolare gravità le violenze a cui sono esposti i minori; il Report annuale 2025 del Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica evidenzia che, al 21 dicembre 2025, i casi trattati in materia di pedopornografia e adescamento online di minorenni sono stati 2.574, a conferma di un contesto digitale in cui lo sfruttamento sessuale dei minori si avvale in modo sistematico delle piattaforme social, dei servizi di messaggistica e, in parte, di ambienti più opachi come le darknet;
22) in recepimento del sopra citato Ai act, la legge 23 settembre 2025, n. 132, ha, invero, introdotto «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», che reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale; per quel che ci occupa, il provvedimento ha individuato, tra i rischi dell'intelligenza artificiale, anche quelli penali, di cui all'articolo 26 dell'atto. Alla luce di ciò, è stato modificato l'articolo 61 del codice penale con l'introduzione di due circostanze aggravanti, una comune («qualora il reato sia commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale»), l'altra a effetto speciale: l'impiego dell'intelligenza artificiale nel delitto di attentati contro i diritti politici del cittadino (articolo 294 del codice penale). Inoltre, è stato introdotto l'articolo 612-quater, ovvero il nuovo reato di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale (cosiddetto deepfake), punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Infine, sono state introdotte specifiche circostanze aggravanti per l'impiego dell'intelligenza artificiale nei reati di aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile) e di manipolazione del mercato (articolo 185 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e modifiche alla disciplina del plagio di opere artistiche;
23) assume rilievo in materia anche la direttiva (Ue) n. 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, che stabilisce norme per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica (articolo 1), in quanto rappresentano una violazione dei diritti fondamentali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (considerando 3). In particolare, al fine precipuo di fornire una base giuridica uniforme a livello dell'Unione europea per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, la direttiva attribuisce maggiore rilievo al ruolo delle nuove tecnologie come strumento che rende più agevoli o più gravi le offese riconducibili alla violenza contro le donne o alla violenza domestica. Per tali ragioni, la stessa intende garantire un livello minimo di protezione in tutta l'Unione, prevedendo specifici obblighi di incriminazione e di tutela in senso ampio a carico degli Stati membri, con specifico riferimento anche alla materia della violenza digitale domestica. Tra questi si segnala la criminalizzazione dei fatti di: condivisione non consensuale di immagini intime; pedinamento cibernetico; molestie online; l'istigazione cibernetica all'odio o alla violenza. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 14 giugno 2027;
24) la legge 13 giugno 2025, n. 91, «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea» – legge di delegazione europea 2024, oltre a consentire il recepimento di 20 direttive e l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a 21 regolamenti europei, ha anche incluso, a completamento della struttura del provvedimento, nell'allegato A, ulteriori 21 direttive che, ai fini del loro recepimento nell'ordinamento nazionale, non necessitano di specifici principi o criteri di delega. Tra queste, vi è proprio la sopra citata direttiva (Ue) n. 1385/2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;
25) il Governo in carica è autorizzato, dunque, a recepire la richiamata direttiva (in quanto contenuta nell'allegato A) nel nostro ordinamento tramite l'emanazione di decreti legislativi. Tuttavia, si consideri che la concreta criminalizzazione di alcune condotte previste dalla direttiva potrebbe risultare problematica per alcuni principi fondamentali che regolano la materia penale, a partire da quelli di necessaria offensività e di determinatezza. Per questo, fin dalle premesse della direttiva, si precisa che dovrebbero essere oggetto di criminalizzazione solo le forme più gravi di violenza online, intese come le condotte che possono provocare danni gravi, anche psicologici alla vittima, oppure a condotte che possono indurre la vittima a temere seriamente per la propria incolumità o per quella delle persone a carico (considerando 18);
26) occorre che il legislatore intervenga sulla materia della violenza digitale in maniera strutturata ed omogenea per apprestare una tutela concretamente efficace, nel rispetto, da un lato, dei principi fondanti del nostro ordinamento penale e, dall'altro, degli obblighi europei;
27) in ambito di prevenzione e rimozione, esistono iniziative tecniche come StopNCII.org, basate su hash-matching dei contenuti intimi non consensuali, oggi adottate da principali piattaforme (Meta ed altre), ma manca un polo nazionale che le integri in modo obbligatorio e interoperabile con le autorità italiane;
28) risulta urgente e socialmente necessario rafforzare e velocizzare l'introduzione di misure che evitino e sanzionino la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, anche se prodotti con le nuove tecnologie dell'intelligenza artificiale, nonché rafforzare il diritto alla proprietà delle immagini e della propria voce;
29) risulta urgente definire giuridicamente tutte queste nuove modalità virtuali di violenza ai danni delle persone, anche sfruttando la moderna tecnologia per fermare la diffusione di questi contenuti, con particolare riferimento al blocco di quella massa anonima di utenti difficilmente individuabile che fa girare impunemente questi contenuti;
30) la vera sfida rimane l'applicazione pratica delle norme nell'ambiente digitale globale, nonché un robusto cambiamento sociale che permetta alle persone di rendersi conto della gravità di alcune condotte, dei rischi insiti nella produzione e nella condivisione della propria immagine su internet, nonché una educazione sessuo-affettiva in tutte le scuole quale fondamentale intervento preventivo alla violenza di genere e per contrastare il rischio di vittimizzazione secondaria;
31) la violenza contro le donne è un fenomeno complesso e per comprenderlo e contrastarlo in modo efficace va considerato il contesto delle norme sociali e culturali in cui si sviluppa, nonché i linguaggi adottati per comunicarle ed è necessario che si implementino procedure standardizzate per la cristallizzazione rapida dei contenuti online, evitando che la vittima debba ripetere o mostrare più volte il materiale traumatico a diversi operatori, riducendo l'esposizione al danno ed evitando la vittimizzazione secondaria;
32) nonostante i risultati conseguiti a più livelli nella lotta alla violenza di genere, gli strumenti giuridici a disposizione sono generali e non armonizzati, la raccolta dei dati in materia è limitata e non sistematica; invero, mancano ancora dati specifici ufficiali per quel che riguarda le forme di violenza online,
impegna il Governo:
1) a continuare ad assumere ogni iniziativa utile per contrastare in modo strutturale la violenza digitale di genere come una delle forme della violenza di genere, riconoscendone la natura sistemica e il nesso diretto con le altre forme di violenza contro le donne, adottando in particolare iniziative normative e politiche integrate volte a prevenirla, contrastarla, proteggere le vittime e sanzionare i colpevoli efficacemente;
2) a rafforzare la figura del docente referente per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo, al fine di continuare a promuovere iniziative finalizzate a contrastare la violenza digitale di genere;
3) a proseguire nel monitoraggio dell'efficacia applicativa delle misure introdotte dai più recente interventi legislativi in materia di intelligenza artificiale, con particolare riferimento alla concreta applicazione delle disposizioni penalistiche relative alla diffusione illecita di contenuti generati o manipolati mediante sistemi di IA, al fine di verificare l'idoneità dell'attuale quadro normativo a contrastare tali condotte – soprattutto nei casi di pornografia non consensuale e di coinvolgimento di minori – e di valutare eventuali ulteriori iniziative normative necessarie ad assicurare il pieno allineamento agli obblighi derivanti dalla direttiva (Ue) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;
4) a favorire con la massima sollecitudine, per quanto di competenza, l'iter dei disegni di legge all'esame del Parlamento diretti a fissare, per l'accesso dei minori ai social network e alle principali piattaforme commerciali di condivisione di contenuti e di interazione tra gli utenti, un limite di età;
5) a valutare, anche alla luce delle risultanze dell'indagine conoscitiva che sta svolgendo la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, l'opportunità di adottare iniziative normative in ordine alla disciplina di cui all'articolo 612-ter del codice penale, al fine di rendere più efficace l'azione di contrasto alle condotte che contribuiscono alla diffusione non consensuale di contenuti palesemente privati, anche mediante una revisione degli elementi soggettivi richiesti e tenendo conto del ruolo della viralità nella produzione e amplificazione del danno, nonché a valutare la previsione di un adeguamento del trattamento sanzionatorio applicabile alle fattispecie di estorsione a sfondo sessuale realizzate mediante strumenti digitali (cosiddetta sextortion), in considerazione della peculiare offensività delle condotte, del significativo impatto sulle vittime e delle possibili gravi conseguenze sul piano psicologico;
6) a proseguire nelle iniziative e nelle attività volte a garantire la protezione delle vittime e l'accesso agevolato alla giustizia, ivi inclusa la richiesta di canali di segnalazione accessibili e sicuri, compresa la segnalazione online;
7) a valutare l'opportunità di adottare iniziative per istituire, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, un Fondo nazionale per le vittime di reati informatici, con particolare riguardo alla violenza di genere, destinato a coprire spese legali, psicologiche e di bonifica digitale;
8) a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare iniziative per stanziare adeguate risorse volte a finanziare campagne mirate finalizzate alla prevenzione della violenza digitale di prevenzione e da destinare alla formazione, nonché ad attivare sportelli territoriali per la tutela digitale in collaborazione con la Polizia postale, il Garante per la protezione dei dati personali, i Centri anti-violenza e gli enti del terzo settore competenti;
9) in linea con gli obblighi assunti a livello europeo, a proseguire con iniziative volte a destinare compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, specifiche risorse volte a finanziare progetti per la formazione obbligatoria di tutti gli operatori che a causa del loro lavoro possono entrare in contatto con le vittime di reati di violenza digitale di genere, ivi inclusi magistrati, avvocati, assistenti sociali, CTU, polizia postale e carabinieri, polizia municipale e personale sanitario;
10) a proseguire nell'attività di raccolta dati e di monitoraggio del fenomeno della violenza di genere, anche nelle sue espressioni online, potenziando e adeguando tutti gli strumenti utili a tale fine;
11) a valutare l'istituzione di un tavolo tecnico permanente sui reati digitali e la violenza di genere online nell'ambito dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, con funzioni di monitoraggio, analisi e proposta normativa, avvalendosi delle competenze presenti in seno all'Osservatorio e, ove necessario, del contributo di professionalità qualificate.
(1-00518)(Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta) «Morfino, Ferrari, Boschi, Zanella, Aiello, Alifano, Amato, Appendino, Ascari, Auriemma, Baldino, Bonifazi, Bonelli, Borrelli, Bruno, Cafiero De Raho, Cantone, Cappelletti, Caramiello, Carmina, Carotenuto, Caso, Cherchi, Alfonso Colucci, Conte, Sergio Costa, D'Alfonso, Del Barba, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Dori, D'Orso, Faraone, Fede, Ferrara, Ilaria Fontana, Forattini, Fratoianni, Gadda, Ghio, Ghirra, Giachetti, Giuliano, Grimaldi, Gubitosa, Iaria, L'Abbate, Mari, Orrico, Pastorino, Pavanelli, Pellegrini, Perantoni, Piccolotti, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Andrea Rossi, Santillo, Scerra, Francesco Silvestri, Sportiello, Torto, Traversi, Tucci, Zaratti».
La Camera,
premesso che:
1) la violenza digitale a contenuto sessuale rappresenta una violazione dei diritti fondamentali della persona, la cui tutela deve essere garantita indipendentemente dal genere, dall'orientamento sessuale o dalla condizione sociale delle vittime; nondimeno costituisce, in particolare, una forma di violenza di genere, riconducibile a pieno titolo alle violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle donne, in quanto espressione di rapporti di potere storicamente diseguali tra i sessi e strumento di controllo, intimidazione e umiliazione della persona offesa;
2) la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77), impone agli Stati firmatari di riconoscere e contrastare tutte le forme di violenza contro le donne, comprese quelle perpetrate attraverso strumenti tecnologici e digitali, prevedendo misure efficaci di prevenzione, protezione delle vittime, perseguimento dei responsabili e politiche integrate;
3) la Convenzione di Istanbul qualifica la violenza contro le donne come violenza strutturale e sistemica, fondata sul genere, e richiama espressamente il dovere degli Stati di evitare ogni forma di vittimizzazione secondaria, di stereotipizzazione e di colpevolizzazione della vittima, anche nelle fasi di denuncia, indagine e trattamento mediatico dei casi;
4) i lavori e le relazioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, hanno evidenziato come la violenza digitale – inclusa la diffusione non consensuale di immagini intime, il ricatto sessuale online, le minacce e le molestie reiterate – rappresenti sempre più frequentemente una modalità di prosecuzione o anticipazione della violenza maschile contro le donne, spesso intrecciata a dinamiche di controllo, gelosia, possesso e punizione dell'autodeterminazione femminile;
5) secondo le analisi della Commissione, la violenza digitale colpisce in modo sproporzionato le donne, incidendo sulla loro libertà personale, sulla partecipazione alla vita sociale e lavorativa, sulla salute psicologica, costituendo, nei casi più gravi, un fattore di rischio connesso a condotte autolesionistiche e suicidarie;
6) i dati disponibili confermano che, nell'ambito della diffusione non consensuale di immagini intime legata a relazioni affettive o ex affettive, le vittime sono in larga maggioranza donne, a dimostrazione del carattere di genere del fenomeno e della sua funzione di strumento di controllo e punizione del corpo e della sessualità femminile;
7) tale quadro impone di collocare il contrasto alla violenza digitale a contenuto sessuale all'interno delle politiche di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia e con le raccomandazioni della Commissione parlamentare, riconoscendo la specificità della vittimizzazione femminile senza pregiudicare la tutela di tutte le persone offese;
8) la legge 19 luglio 2019, n. 69 (codice rosso), pur avendo introdotto strumenti importanti come l'articolo 612-ter del codice penale, mostra oggi limiti strutturali nel contrastare la viralità e le nuove forme di aggressione digitale;
9) i dati operativi (ad esempio di Permessonegato.it: oltre 6.000 casi gestiti e 4 milioni di contenuti rimossi) evidenziano un fenomeno sommerso dove il 17 per cento della popolazione non è consapevole della rilevanza penale della diffusione non consensuale di materiale intimo (Non consensual intimate images – Ncii);
10) l'impatto psicologico della violenza digitale è devastante: il 51 per cento delle vittime presenta ideazione suicidaria immediata a causa del senso di impotenza e della perdita di controllo sulla propria immagine;
11) la diffusione virale è alimentata da una catena di «ricondivisori» che godono di una sostanziale impunità sociale e giuridica: l'84 per cento di chi ha ricondiviso materiale intimo dichiara che lo rifarebbe, dimostrando l'assenza di stigma sociale verso chi alimenta il mercato della violenza;
12) il principio «Your body, your rules» deve essere il cardine della prevenzione, rigettando ogni forma di victim-blaming (colpevolizzazione della vittima) che suggerisca la limitazione delle libertà digitali della persona come soluzione al problema;
13) l'intelligenza artificiale generativa permette di creare contenuti «deep nudei» iperrealistici partendo dalla foto pubblica di una persona, famosa e no; se i deep fake sono stati usati inizialmente con finalità di truffa, la loro applicazione a prodotti di contenuto erotico e pornografico acquisisce una finalità diffamatoria o estorsiva;
14) esiste una discrepanza allarmante tra la percezione pubblica del reato e la realtà dei dati e non si ha contezza dell'ampiezza del fenomeno: nella Ncii legata a dinamiche affettive le vittime sono per il 70 per cento donne; nel fenomeno della sextortion (estorsione sessuale digitale) le vittime di cui si ha evidenza sono per l'86 per cento uomini, spesso bersaglio di criminalità organizzata che sfrutta il maggior reddito disponibile e lo stigma sociale;
15) il tasso di denuncia per i reati di violenza digitale rimane drammaticamente basso, con meno del 50 per cento delle vittime che sceglie di rivolgersi alle autorità, alimentando un vasto «sommerso» di violazioni impunite;
16) la scelta di non denunciare è spesso dettata dal timore della vittimizzazione secondaria e dalla percezione che l'atto di sporgere querela possa innescare un ulteriore stigma sociale o una colpevolizzazione della vittima (victim-blaming) da parte delle istituzioni e della società;
17) il ruolo dei media e della stampa è determinante nella definizione dello stigma sociale legato alla violenza digitale; tuttavia, la pubblicazione imprudente di dettagli, quali nomi di gruppi, canali social o piattaforme illecite, funge spesso da involontario acceleratore pubblicitario, moltiplicando esponenzialmente il pubblico dei contenuti privati e causando una grave vittimizzazione secondaria della persona offesa;
18) si aggiungono a questo quadro di particolare gravità le violenze a cui sono esposti i minori; il Report annuale 2025 del Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica evidenzia che, al 21 dicembre 2025, i casi trattati in materia di pedopornografia e adescamento online di minorenni sono stati 2.574, a conferma di un contesto digitale in cui lo sfruttamento sessuale dei minori si avvale in modo sistematico delle piattaforme social, dei servizi di messaggistica e, in parte, di ambienti più opachi come le darknet;
19) nello stesso anno, l'adescamento online viene definito dal report «un fenomeno di preoccupante vitalità», con 428 casi trattati: le vittime appartengono in larga maggioranza alla fascia 14-16 anni (237 casi), seguite dai preadolescenti 10-13 anni (174 casi) e da minori di 9 anni (17 casi), segno di un'esposizione precoce e massiccia dei minori agli spazi digitali e di una particolare vulnerabilità degli adolescenti che usano i social network in condizioni di apparente autonomia;
20) l'estorsione sessuale online (sextortion) con vittime minorenni è indicata quale «una delle minacce più gravi nel panorama dei reati digitali contro i minori», con 220 casi trattati nel 2025; in 192 casi su 220 le vittime hanno tra 14 e 17 anni, mentre 23 casi riguardano preadolescenti tra i 10 e i 13 anni e 5 casi bambini sotto i 10 anni, a testimonianza di modalità di ricatto che sfruttano la condivisione di immagini intime attraverso social network, chat e gruppi chiusi;
21) complessivamente, i dati descrivono uno spazio digitale in cui i minori sono esposti in misura crescente a forme di adescamento, ricatto sessuale, coinvolgimento in scambi di immagini intime, cyberbullismo e altre condotte lesive e in cui l'efficacia dell'azione repressiva e preventiva delle forze dell'ordine incontra il limite strutturale della facilità di accesso ai social network da parte di ragazzi e ragazze, che spesso non dispongono di strumenti adeguati di protezione e di controllo;
22) il legislatore, anche alla luce di tali evidenze, è chiamato a valutare con urgenza strumenti normativi che riducano l'esposizione precoce dei minori ai social network,
impegna il Governo:
1) ad assumere ogni iniziativa utile anche a livello normativo per contrastare la violenza digitale a sfondo sessuale come una delle forme della violenza di genere, cogliendo anche le correlazioni tra questa e le altre forme di violenza di genere perpetrate contro le donne;
2) ad adottare iniziative normative volte a riformare l'articolo 612-ter del codice penale per semplificare il perseguimento penale di chiunque alimenti la catena di diffusione, eliminando l'onere della prova del «fine di recare nocumento» per chi ricondivide materiale palesemente privato, riconoscendo che la viralità è l'arma principale del danno;
3) ad adottare iniziative normative volte a introdurre per l'estorsione a sfondo sessuale digitale (sextortion) limiti edittali di pena superiori a quelli oggi previsti dall'articolo 629 del codice penale, che ne riconoscano la superiore pericolosità per via del trauma psicologico e del rischio di suicidio associato;
4) ad adottare iniziative normative volte a modificare l'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, riducendo il termine per l'assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero da tre giorni a un tempo quanto più inferiore alle 72 ore, al fine di allineare la risposta giudiziaria alla «finestra critica» di intervento psicologico necessaria per la prevenzione di atti autolesionistici;
5) ad adottare iniziative di competenza volte a disciplinare l'attività delle testate di informazione e dei canali di comunicazione, affinché adottino linee guida che impediscano la diffusione di nomi di gruppi o link a piattaforme illecite nei servizi giornalistici, al fine di evitare la promozione involontaria di circuiti criminali;
6) ad adottare iniziative volte a dare piena attuazione al Digital services Act (Dsa), definendo procedure accelerate per il rilascio dello status di «segnalatore attendibile» (trusted flagger) ad associazioni multidisciplinari con provata competenza tecnica, garantendo canali di rimozione prioritaria e stay-down dei contenuti;
7) ad assumere iniziative di competenza presso le sedi europee per sanzionare o limitare l'operatività di piattaforme che si rifiutano di collaborare con le autorità e i trusted flagger, fungendo da «porti franchi» per il reato di Ncii e per la pedopornografia;
8) ad adottare iniziative volte a finanziare percorsi di supporto psicologico non solo per le vittime, ma anche per gli operatori e volontari esposti a stress traumatico secondario, e a sostenere i percorsi di recupero per i condannati, prevedendo che la sospensione condizionale della pena e l'accesso ad altri benefici siano subordinati alla reale partecipazione a tali programmi;
9) ad aggiornare i piani formativi previsti dall'articolo 5 della legge n. 69 del 2019 per il personale di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, integrando protocolli operativi che:
a) adottino formalmente il principio «Your body, your rules», garantendo che durante la fase di denuncia non vi siano giudizi sulla condotta privata della vittima, prevenendo così il victim blaming la colpevolizzazione che scoraggia la denuncia e aggrava il trauma;
b) prevedano la creazione di nuclei di «primo soccorso digitale» formati non solo sulle tecniche di acquisizione delle prove informatiche, ma anche sulla gestione dell'urgenza psicologica, per rispondere efficacemente a quel 51 per cento di vittime che manifesta ideazioni suicidarie al momento del primo contatto;
c) implementino procedure standardizzate per la cristallizzazione rapida dei contenuti online, evitando che la vittima debba ripetere o mostrare più volte il materiale traumatico a diversi operatori, riducendo l'esposizione al danno;
d) istruiscano gli operatori a non «etichettare» l'evento come una semplice disputa privata o goliardica, ma come una violazione della dignità della persona, assicurando l'attivazione immediata di ogni forma di tutela della vittima;
10) a promuovere la sicurezza dei minori per impostazione predefinita, sostenendo protocolli che rendano i profili dei minori meno raggiungibili da account esterni non certificati, riducendo preventivamente la superficie di attacco per i criminali digitali;
11) a favorire, per quanto di competenza, con la massima sollecitudine l'iter dei disegni di legge all'esame del Parlamento diretti a fissare, per l'accesso dei minori ai social network e alle principali piattaforme commerciali di condivisione di contenuti e di interazione tra gli utenti, un limite inderogabile non inferiore a 15 anni;
12) ad adottare iniziative di carattere normativo volte a prevedere, a carico dei gestori delle piattaforme, l'implementazione di meccanismi tecnici certi e verificabili di accertamento dell'età degli utenti, che garantiscano l'effettività del limite anagrafico, assicurando nello stesso tempo il rispetto delle garanzie in materia di protezione dei dati personali e il coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali e delle autorità competenti in materia di tutela dei minori nel contesto digitale;
13) a promuovere campagne di sensibilizzazione nelle scuole che non si focalizzino sulla colpevolizzazione di chi «invia foto», ma sullo stigma sociale verso il diffusore e il ri-condivisore, equiparando la violenza digitale a quella fisica nella percezione sociale.
(1-00542)(Nuova formulazione) «Bonetti, Pastorella, Richetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Onori, Rosato, Ruffino».
La Camera,
premesso che:
1) la violenza digitale a contenuto sessuale rappresenta una violazione dei diritti fondamentali della persona, la cui tutela deve essere garantita indipendentemente dal genere, dall'orientamento sessuale o dalla condizione sociale delle vittime; nondimeno costituisce, in particolare, una forma di violenza di genere, riconducibile a pieno titolo alle violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle donne, in quanto espressione di rapporti di potere storicamente diseguali tra i sessi e strumento di controllo, intimidazione e umiliazione della persona offesa;
2) la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77), impone agli Stati firmatari di riconoscere e contrastare tutte le forme di violenza contro le donne, comprese quelle perpetrate attraverso strumenti tecnologici e digitali, prevedendo misure efficaci di prevenzione, protezione delle vittime, perseguimento dei responsabili e politiche integrate;
3) la Convenzione di Istanbul qualifica la violenza contro le donne come violenza strutturale e sistemica, fondata sul genere, e richiama espressamente il dovere degli Stati di evitare ogni forma di vittimizzazione secondaria, di stereotipizzazione e di colpevolizzazione della vittima, anche nelle fasi di denuncia, indagine e trattamento mediatico dei casi;
4) i lavori e le relazioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, hanno evidenziato come la violenza digitale – inclusa la diffusione non consensuale di immagini intime, il ricatto sessuale online, le minacce e le molestie reiterate – rappresenti sempre più frequentemente una modalità di prosecuzione o anticipazione della violenza maschile contro le donne, spesso intrecciata a dinamiche di controllo, gelosia, possesso e punizione dell'autodeterminazione femminile;
5) secondo le analisi della Commissione, la violenza digitale colpisce in modo sproporzionato le donne, incidendo sulla loro libertà personale, sulla partecipazione alla vita sociale e lavorativa, sulla salute psicologica, costituendo, nei casi più gravi, un fattore di rischio connesso a condotte autolesionistiche e suicidarie;
6) i dati disponibili confermano che, nell'ambito della diffusione non consensuale di immagini intime legata a relazioni affettive o ex affettive, le vittime sono in larga maggioranza donne, a dimostrazione del carattere di genere del fenomeno e della sua funzione di strumento di controllo e punizione del corpo e della sessualità femminile;
7) tale quadro impone di collocare il contrasto alla violenza digitale a contenuto sessuale all'interno delle politiche di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia e con le raccomandazioni della Commissione parlamentare, riconoscendo la specificità della vittimizzazione femminile senza pregiudicare la tutela di tutte le persone offese;
8) la legge 19 luglio 2019, n. 69 (codice rosso), pur avendo introdotto strumenti importanti come l'articolo 612-ter del codice penale, mostra oggi limiti strutturali nel contrastare la viralità e le nuove forme di aggressione digitale;
9) i dati operativi (ad esempio di Permessonegato.it: oltre 6.000 casi gestiti e 4 milioni di contenuti rimossi) evidenziano un fenomeno sommerso dove il 17 per cento della popolazione non è consapevole della rilevanza penale della diffusione non consensuale di materiale intimo (Non consensual intimate images – Ncii);
10) l'impatto psicologico della violenza digitale è devastante: il 51 per cento delle vittime presenta ideazione suicidaria immediata a causa del senso di impotenza e della perdita di controllo sulla propria immagine;
11) la diffusione virale è alimentata da una catena di «ricondivisori» che godono di una sostanziale impunità sociale e giuridica: l'84 per cento di chi ha ricondiviso materiale intimo dichiara che lo rifarebbe, dimostrando l'assenza di stigma sociale verso chi alimenta il mercato della violenza;
12) il principio «Your body, your rules» deve essere il cardine della prevenzione, rigettando ogni forma di victim-blaming (colpevolizzazione della vittima) che suggerisca la limitazione delle libertà digitali della persona come soluzione al problema;
13) l'intelligenza artificiale generativa permette di creare contenuti «deep nudei» iperrealistici partendo dalla foto pubblica di una persona, famosa e no; se i deep fake sono stati usati inizialmente con finalità di truffa, la loro applicazione a prodotti di contenuto erotico e pornografico acquisisce una finalità diffamatoria o estorsiva;
14) esiste una discrepanza allarmante tra la percezione pubblica del reato e la realtà dei dati e non si ha contezza dell'ampiezza del fenomeno: nella Ncii legata a dinamiche affettive le vittime sono per il 70 per cento donne; nel fenomeno della sextortion (estorsione sessuale digitale) le vittime di cui si ha evidenza sono per l'86 per cento uomini, spesso bersaglio di criminalità organizzata che sfrutta il maggior reddito disponibile e lo stigma sociale;
15) il tasso di denuncia per i reati di violenza digitale rimane drammaticamente basso, con meno del 50 per cento delle vittime che sceglie di rivolgersi alle autorità, alimentando un vasto «sommerso» di violazioni impunite;
16) la scelta di non denunciare è spesso dettata dal timore della vittimizzazione secondaria e dalla percezione che l'atto di sporgere querela possa innescare un ulteriore stigma sociale o una colpevolizzazione della vittima (victim-blaming) da parte delle istituzioni e della società;
17) il ruolo dei media e della stampa è determinante nella definizione dello stigma sociale legato alla violenza digitale; tuttavia, la pubblicazione imprudente di dettagli, quali nomi di gruppi, canali social o piattaforme illecite, funge spesso da involontario acceleratore pubblicitario, moltiplicando esponenzialmente il pubblico dei contenuti privati e causando una grave vittimizzazione secondaria della persona offesa;
18) si aggiungono a questo quadro di particolare gravità le violenze a cui sono esposti i minori; il Report annuale 2025 del Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica evidenzia che, al 21 dicembre 2025, i casi trattati in materia di pedopornografia e adescamento online di minorenni sono stati 2.574, a conferma di un contesto digitale in cui lo sfruttamento sessuale dei minori si avvale in modo sistematico delle piattaforme social, dei servizi di messaggistica e, in parte, di ambienti più opachi come le darknet;
19) nello stesso anno, l'adescamento online viene definito dal report «un fenomeno di preoccupante vitalità», con 428 casi trattati: le vittime appartengono in larga maggioranza alla fascia 14-16 anni (237 casi), seguite dai preadolescenti 10-13 anni (174 casi) e da minori di 9 anni (17 casi), segno di un'esposizione precoce e massiccia dei minori agli spazi digitali e di una particolare vulnerabilità degli adolescenti che usano i social network in condizioni di apparente autonomia;
20) l'estorsione sessuale online (sextortion) con vittime minorenni è indicata quale «una delle minacce più gravi nel panorama dei reati digitali contro i minori», con 220 casi trattati nel 2025; in 192 casi su 220 le vittime hanno tra 14 e 17 anni, mentre 23 casi riguardano preadolescenti tra i 10 e i 13 anni e 5 casi bambini sotto i 10 anni, a testimonianza di modalità di ricatto che sfruttano la condivisione di immagini intime attraverso social network, chat e gruppi chiusi;
21) complessivamente, i dati descrivono uno spazio digitale in cui i minori sono esposti in misura crescente a forme di adescamento, ricatto sessuale, coinvolgimento in scambi di immagini intime, cyberbullismo e altre condotte lesive e in cui l'efficacia dell'azione repressiva e preventiva delle forze dell'ordine incontra il limite strutturale della facilità di accesso ai social network da parte di ragazzi e ragazze, che spesso non dispongono di strumenti adeguati di protezione e di controllo;
22) il legislatore, anche alla luce di tali evidenze, è chiamato a valutare con urgenza strumenti normativi che riducano l'esposizione precoce dei minori ai social network,
impegna il Governo:
1) ad assumere ogni iniziativa utile anche a livello normativo per contrastare la violenza digitale a sfondo sessuale come una delle forme della violenza di genere, cogliendo anche le correlazioni tra questa e le altre forme di violenza di genere perpetrate contro le donne;
2) a valutare, anche alla luce delle risultanze dell'indagine conoscitiva che sta svolgendo la Commissione femminicidio, l'opportunità di assumere iniziative volte a riformare l'articolo 612-ter del codice penale per semplificare il perseguimento penale di chiunque alimenti la catena di diffusione non consensuale di contenuti palesemente privati;
3) a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a introdurre per l'estorsione a sfondo sessuale digitale (sextortion) limiti edittali di pena superiori a quelli oggi previsti dall'articolo 629 del codice penale, che ne riconoscano la superiore pericolosità per via del trauma psicologico e del rischio di suicidio associato;
4) a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a modificare l'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, riducendo il termine per l'assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero da tre giorni a un tempo quanto più inferiore alle 72 ore, al fine di allineare la risposta giudiziaria alla «finestra critica» di intervento psicologico necessaria per la prevenzione di atti autolesionistici;
5) ad adottare per quanto di competenza iniziative idonee a sensibilizzare l'Ordine dei giornalisti affinché vigili sull'applicazione rigorosa del codice deontologico quando si tratta del link a piattaforme illecite pubblicate nei servizi giornalistici;
6) ad adoperarsi per quanto di competenza al fine di adottare iniziative volte a dare piena attuazione al Digital services Act (Dsa), valorizzando il ruolo di digital service coordinator dell'AGCOM nel definire procedure accelerate per il rilascio dello status di «segnalatore attendibile» a soggetti qualificati ai sensi del Digital services Act, regolamento (Ue) 2022/2065;
7) ad assumere iniziative di competenza presso le sedi europee per sanzionare o limitare l'operatività di piattaforme che si rifiutano di collaborare con le autorità e i trusted flagger, fungendo da «porti franchi» per il reato di Ncii e per la pedopornografia;
8) ad adottare iniziative volte a finanziare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, percorsi di supporto psicologico non solo per le vittime, ma anche per gli operatori e volontari esposti a stress traumatico secondario continuando a sostenere i percorsi di recupero dei condannati e le previsioni di cui all'articolo 165 del codice penale che, a seguito delle modifiche intervenute con la legge n. 168 del 2023, già subordinano la sospensione condizionale della pena e l'accesso ad altri benefici non solo alla reale partecipazione a tali programmi ma anche al superamento degli stessi con esito favorevole;
9) a continuare ad aggiornare i piani formativi previsti dall'articolo 5 della legge n. 69 del 2019 per il personale di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, integrando protocolli operativi anche in linea con le indicazioni contenute nel Libro bianco per la formazione degli operatori che entrano in contatto con le donne vittime di violenza elaborato dal Comitato tecnico-scientifico dell'osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri;
10) a promuovere la sicurezza dei minori per impostazione predefinita, sostenendo protocolli che rendano i profili dei minori meno raggiungibili da account esterni non certificati, riducendo preventivamente la superficie di attacco per i criminali digitali;
11) a favorire, per quanto di competenza, con la massima sollecitudine l'iter dei disegni di legge all'esame del Parlamento diretti a fissare, per l'accesso dei minori ai social network e alle principali piattaforme commerciali di condivisione di contenuti e di interazione tra gli utenti, un limite inderogabile non inferiore a 15 anni;
12) a proseguire, per quanto di competenza e in continuità con l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 123 del 2023 (cosiddetto Decreto Caivano) e del regolamento attuativo Agcom, con iniziative volte a definire standard chiari, uniformi e vincolanti per la verifica dell'età degli utenti online, nel rispetto della protezione dei dati personali, al fine di rafforzare la tutela dei minori nel contesto digitale;
13) a continuare a promuovere, in coerenza con le Linee guida per l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e con le nuove indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, un'educazione fondata su relazioni corrette, sull'empatia e sul rispetto, nonché un uso critico e consapevole delle tecnologie digitali, per rendere i giovani consci dei rischi e delle insidie dell'ambiente digitale, al fine di prevenire e contrastare la violenza di genere, anche in ambito digitale.
(1-00542)(Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta) «Bonetti, Pastorella, Richetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Onori, Rosato, Ruffino».
La Camera,
premesso che:
1) l'attuale ecosistema digitale, pur ponendosi quale volano imprescindibile per lo sviluppo sociale ed economico, ha contestualmente generato uno spazio di vulnerabilità in cui la dignità, l'onore e la reputazione della persona e la sicurezza dei cittadini sono esposte a nuove minacce di natura multiforme e transnazionale;
2) la pervasività delle tecnologie di informazione e comunicazione, unita alla rapidità dei flussi algoritmici, ha favorito l'emergere di condotte illecite che spaziano dalla diffamazione al revenge porn, passando dalla violazione sistematica della riservatezza, allo stalking, alla sostituzione di persona e all'illecita diffusione di contenuti manipolati mediante sistemi di intelligenza artificiale (deepfake);
3) l'anonimato online costituisce uno dei principali fattori abilitanti delle condotte illecite e viene frequentemente utilizzato come schermo per commettere reati digitali, diffondere contenuti offensivi, illecitamente carpiti o prodotti tramite intelligenza artificiale generativa, alimentare odio, minacciare, intimidire, ricattare e istigare al suicidio, rendendo complessa l'identificazione degli autori e impedendo una efficace azione dell'autorità giudiziaria;
4) l'ubiquità informatica e l'ascesa dei modelli generativi di intelligenza artificiale hanno mutato i paradigmi del conflitto sociale, trasferendo sul piano virtuale dinamiche di violenza che hanno un impatto rilevante sulla vita e, segnatamente, sulla salute psicologica e fisica, sul senso di sicurezza fisica e sulla reputazione delle vittime, soprattutto se donne e minori;
5) la vittimizzazione secondaria è spesso alimentata da una «superdiffusione» mediatica incontrollata e dalla permanenza virale dei contenuti illeciti, rendendo necessari meccanismi di rimozione immediata e di contrasto preventivo;
6) i dati ufficiali attestano che non si è di fronte a una emergenza temporanea, ma a un cambiamento strutturale della criminalità che si sposta nei luoghi virtuali, in cui le persone trascorrono ormai gran parte del proprio tempo;
7) la natura transnazionale dei servizi e delle piattaforme digitali, molte delle quali prive di una sede o di un domicilio legale in Italia, comporta difficoltà operative per le autorità nazionali che incontrano ostacoli nell'ottenere informazioni, notificare atti, imporre rimozioni o oscuramenti di contenuti illeciti, con conseguente permanere del pregiudizio a danno delle vittime e inefficacia dell'azione repressiva;
8) il quadro normativo europeo – pur rafforzato dal regolamento UE 2022/2065 (Digital services act – Dsa), dal regolamento UE 2016/679 (Gdpr) e dalla direttiva (UE) 2023/1544 (E-evidence, attuata con il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 216) – presenta ancora lacune operative, soprattutto in relazione alla tempestività degli interventi, alla cooperazione con le autorità nazionali e alla conservazione dei dati tecnici;
9) a livello interno, la normativa italiana, seppur rafforzata dalla legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», che, tra le altre cose, ha introdotto il reato di «illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale», non è ancora totalmente idonea a fronteggiare in tempi rapidi fenomeni come deepfake, deepnude, manipolazioni algoritmiche e diffusione virale di contenuti lesivi, considerato che la velocità di propagazione dei contenuti digitali rende insufficienti gli strumenti tradizionali di tutela, richiede interventi immediati e tecnicamente avanzati e il potenziamento degli strumenti tradizionali di tutela;
10) la lotta ai reati digitali richiede competenze tecniche avanzate e aggiornate, che devono essere garantite a forze dell'ordine, magistrati e avvocati attraverso percorsi formativi permanenti, anche in relazione alle nuove tecnologie di intelligenza artificiale generativa e alle tecniche di analisi forense digitale;
11) il Libro bianco per la formazione degli operatori che entrano in contatto con le donne vittime di violenza, curato dal Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha dedicato un intero capitolo sulla violenza informatica, a conferma dell'elevata attenzione sul tema da parte di tutti gli attori istituzionali a vario titolo competenti in materia;
12) la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere è attualmente impegnata, tra i vari filoni di indagine, su quello inerente alla violenza di genere on line;
13) la tutela della sicurezza digitale non può prescindere da un approccio culturale ed educativo. La consapevolezza nell'uso dei social media, la capacità di riconoscere manipolazioni digitali e la conoscenza dei rischi della rete devono diventare parte integrante della formazione dei giovani e degli adulti, in un'ottica di responsabilità individuale e di difesa dei valori della comunità;
14) risulta necessario un approccio sistemico che integri prevenzione, responsabilità degli attori digitali e potenziamento delle autorità di controllo, così da garantire la piena effettività delle norme ed evitare che l'anonimato, la delocalizzazione o la lentezza nella rimozione di contenuti alimentino zone di impunità,
impegna il Governo
1) ad assumere, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili a prevenire e contrastare il fenomeno della violenza contro le donne in ambito digitale, tenendo conto delle risultanze emerse dall'indagine conoscitiva sulla dimensione digitale della violenza contro le donne condotta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.
(1-00543) «Semenzato, Lancellotta, Bisa, Patriarca, Varchi, Ravetto, Polidori, Almici, Loizzo, Caretta, Pulciani, Zurzolo».
PROPOSTA DI LEGGE: COMAROLI ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INSEQUESTRABILITÀ DELLE OPERE D'ARTE PRESTATE DA STATI ESTERI O DA ENTI O ISTITUZIONI CULTURALI STRANIERE, DURANTE LA PERMANENZA IN ITALIA PER L'ESPOSIZIONE AL PUBBLICO. (A.C. 182-A)
A.C. 182-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 182-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
NULLA OSTA.
A.C. 182-A – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, anche di carattere bilaterale, nonché dalla normativa dell'Unione europea, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura attraverso l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, i beni culturali pubblici stranieri e quelli appartenenti a istituzioni di Stati che non siano Parti della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, fatta a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213, di rilevante interesse culturale o scientifico, destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia. Il rilascio della garanzia di restituzione non pregiudica l'applicazione della citata Convenzione.
2. Il Ministero della cultura può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i beni culturali di cui al comma 1, rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo una garanzia di restituzione valida per la durata della permanenza in Italia, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora non rinvenga incompatibilità con le normative e gli accordi internazionali e sovranazionali, il Ministro della cultura adotta, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nei quali, per ogni mostra o esposizione, a condizione di reciprocità, sono definiti:
a) la garanzia di restituzione di cui al comma 2;
b) la lista descrittiva definitiva e la provenienza dei beni oggetto della garanzia di restituzione a cui si applicano le disposizioni del comma 1, con indicazione della loro provenienza, previamente verificata dal Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, attestata dai soggetti prestatori, i quali devono dichiarare la legittima proprietà dei beni da oltre settanta anni ovvero, per le acquisizioni più recenti, che fino alla data della dichiarazione non è stato fatto valere un titolo di proprietà sui beni oggetto della garanzia di restituzione;
c) il periodo temporale durante il quale i beni si intendono in esposizione in Italia, comunque non superiore a dodici mesi;
d) i soggetti autorizzati all'esposizione, ai quali i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto o ai soggetti che li hanno resi disponibili.
4. Il decreto di cui al comma 3 acquista efficacia sessanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, qualora non siano state proposte azioni di rivendicazione.
5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: pubblici stranieri fino a: n. 213, con le seguenti: stranieri, pubblici o appartenenti a istituzioni.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
al medesimo periodo, sostituire le parole: a condizione di reciprocità con le seguenti: a seguito del rilascio della garanzia di immunità da sequestro di cui al comma 2;
sopprimere il secondo periodo;
al comma 2:
premettere le parole: A condizione di reciprocità,;
sostituire la parola: restituzione con le seguenti: immunità da sequestro;
dopo le parole: Ministro della cultura, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,;
sopprimere i commi 3 e 4.
1.101. Comaroli.
(Approvato)
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di rilevante interesse culturale o scientifico aggiungere le seguenti: , ad esclusione dei beni archeologici,.
1.100. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non possono con le seguenti: possono non
1.3. Manzi, Orfini, Berruto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La garanzia di restituzione può essere rilasciata, fatte salve le condizioni di cui ai commi precedenti, se:
a) nessuno abbia fatto valere, entro il momento del rilascio della garanzia, mediante opposizione, un titolo di proprietà sui beni culturali;
b) i beni culturali non risultino posseduti o detenuti illecitamente;
c) nel contratto di prestito è concordato che a conclusione dell'esposizione i beni culturali ritornino nello Stato contraente da cui sono stati prestati.
1.5. Manzi, Orfini, Berruto.
A.C. 182-A – Ordine del giorno
ORDINE DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico;
esso mira a superare le resistenze di alcuni Stati – tra cui quelli che già non siano parti della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, oppure di appositi accordi bilaterali con l'Italia – nel consentire il prestito internazionale di opere d'arte, in ragione del timore di controversie, promosse da soggetti pubblici o privati, che potrebbero determinarne il sequestro in territorio straniero;
la Convenzione UNIDROIT – adottata a Roma il 24 giugno 1995 e ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213 – si applica alle richieste di carattere internazionale volte ad ottenere la restituzione di beni culturali rubati o esportati illecitamente dal territorio di uno Stato contraente;
ai sensi dell'articolo 2 della legge di ratifica della Convenzione, l'Italia assicura, a condizione di reciprocità, agli altri Stati contraenti la cooperazione amministrativa necessaria per portare a termine la procedura di restituzione;
la relazione sull'attuazione delle norme sulla circolazione internazionale dei beni culturali e sull'attuazione in Italia e all'estero degli atti europei riguardanti l'esportazione di beni culturali e la restituzione dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, relativa all'anno 2024, informa che il Ministero della cultura è impegnato nel contrasto al traffico illecito e nella restituzione dei beni culturali usciti irregolarmente dal territorio nazionale;
la richiesta di restituzione delle opere d'arte e dei beni culturali trafugati durante il colonialismo si sta affermando come una delle principali rivendicazioni di giustizia storica da parte di numerosi Stati africani. Infatti cresce il numero di nazioni che rivendicano il ritorno dei propri manufatti, spesso sacri, rimasti per decenni lontani dalla terra di origine, esposti nei grandi musei;
non si tratta, quindi, solo di riparare ad una spoliazione storica, ma di ridare centralità ai paesi africani nella narrazione del proprio passato ed a rafforzare la collaborazione con quei Paesi,
impegna il Governo
in linea con le finalità del provvedimento in esame di creare le condizioni per una migliore circolazione internazionale dei beni culturali, a promuovere accordi finalizzati alla restituzione dei beni culturali africani sottratti durante il periodo coloniale e provenienti dal continente africano.
9/182-A/1. Soumahoro.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Elementi e iniziative di competenza in relazione a una recente lettera inviata dal Capo di gabinetto del Ministro della giustizia al Presidente dell'Associazione nazionale magistrati, anche al fine di tutelare la libera partecipazione dei cittadini al confronto referendario – 3-02504
GIANASSI, SERRACCHIANI, DI BIASE, LACARRA, SCARPA, FORNARO, CASU, FERRARI e GHIO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
si apprende che la Capo di gabinetto del Ministro della giustizia, Giusi Bartolozzi, ha inviato una lettera al presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Cesare Parodi, richiamando un atto di sindacato ispettivo parlamentare relativo ai contributi raccolti dal comitato «Giusto dire No»;
nella citata comunicazione si inviterebbe l'Associazione nazionale magistrati a rendere noti eventuali finanziamenti ricevuti da privati cittadini, facendo riferimento a un potenziale conflitto di interessi tra magistrati in servizio iscritti all'associazione e sostenitori privati;
un'iniziativa a parere degli interroganti sconcertante, che, provenendo dai vertici amministrativi del Ministero della giustizia, interviene in una fase di confronto pubblico particolarmente delicata e rischia di rappresentare una forma di pressione nei confronti dei magistrati, dell'Associazione nazionale magistrati e, soprattutto, dei cittadini che intendono partecipare liberamente al dibattito referendario nel solco delle loro prerogative costituzionali;
la libertà di associazione e di partecipazione politica, nonché il sostegno economico a iniziative referendarie, costituiscono espressione di diritti garantiti dalla Costituzione, che devono essere tutelati da ogni possibile interferenza impropria da parte dell'Esecutivo;
sul sito del Comitato «È giusto dire No» è espressamente indicato come la partecipazione al comitato sia aperta a tutti i cittadini che condividono le sue finalità e i suoi valori e che possono contribuire con donazioni «fondamentali per finanziare la diffusione di materiali informativi, l'organizzazione di eventi pubblici e la realizzazione di campagne digitali che possano raggiungere capillarmente l'intero territorio nazionale»;
è pertanto necessario chiarire il ruolo e la responsabilità politica del Ministro interrogato rispetto a quanto accaduto –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza e condivida la grave iniziativa assunta dalla Capo di gabinetto, nonché quali iniziative di competenza intenda urgentemente adottare al fine di garantire la correttezza istituzionale con riguardo alla formazione dell'orientamento dei cittadini in merito ad un referendum costituzionalmente previsto dall'articolo 138 della Costituzione, nonché per tutelare sia la libertà dei cittadini di partecipare senza condizionamenti al confronto referendario sia la privatezza dei dati che li riguardano e per scongiurare il rischio di creare e alimentare un clima di pressione nei confronti della magistratura e dei cittadini che voteranno «No».
(3-02504)
Chiarimenti in merito alle regole di ingaggio per le unità militari in relazione alla misura del blocco navale prevista nell'annunciato decreto-legge «sicurezza» – 3-02505
ZANELLA, BONELLI, FRATOIANNI, BORRELLI, DORI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. —Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
dal comunicato stampa ufficiale del Consiglio dei ministri si è appreso che nella riunione dell'11 febbraio 2026 è stato approvato un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024;
il disegno di legge non è stato ad oggi trasmesso al Parlamento, ma il comunicato stampa del Consiglio dei ministri ne annuncia i contenuti, evidenziando che esso introduce una riforma organica volta a potenziare gli strumenti di contrasto all'immigrazione illegale e a garantire una gestione più rigorosa dei flussi migratori;
tra questi strumenti sempre nel comunicato stampa si fa esplicita menzione del «blocco navale», misura confermata dalla Presidente Meloni nel videomessaggio in cui annunciava l'adozione del disegno di legge «in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, come il rischio di terrorismo ma anche una pressione migratoria eccezionale, di impedire l'attraversamento delle acque territoriali italiane e di condurre i migranti che sono a bordo di quelle imbarcazioni sottoposte all'interdizione anche in Paesi terzi»;
non sfuggirà al Ministro interrogato che il blocco navale è considerato e codificato dal diritto internazionale come un atto di guerra a tutti gli effetti;
nonostante nel comunicato stampa si faccia riferimento alla richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione, il Governo, trascorsa una settimana, non ha ancora trasmesso l'annunciato disegno di legge, come non risulta ancora emanato il decreto-legge «sicurezza» e trasmesso il disegno di legge sulla stessa materia, nonostante l'approvazione in Consiglio dei ministri sia del 5 febbraio 2026;
l'annunciata misura del blocco navale è per la sua natura di atto di guerra uno strumento straordinario ed eccezionale, che non può non coinvolgere anche le competenze del Ministro interrogato;
una misura di guerra diretta contro imbarcazioni spesso di fortuna o su imbarcazioni che hanno operato salvataggi in conformità delle convenzioni internali e diretta ad impedire anche la sola verifica del diritto d'asilo e di rifugio tutelati dalla Costituzione e dal diritto internazionale;
è necessario ed inderogabile che il Parlamento sia informato con urgenza delle forme e delle modalità con le quali si intenderebbe adottare una misura straordinaria ed eccezionale considerata un atto di guerra nel controllo dei flussi migratori –:
se il Ministro interrogato intenda anticipare le regole di ingaggio che saranno impartite alle unità militari italiane in relazione all'annunciata misura del blocco navale.
(3-02505)
Intendimenti in ordine alla riorganizzazione delle Forze armate, alla luce dell'attuale contesto geopolitico e delle proposte avanzate dall'apposito comitato strategico – 3-02506
LUPI, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. – Al Ministro della difesa. – Per sapere – premesso che:
il contesto geopolitico attuale presenta notevoli trasformazioni avvenute nel corso degli ultimi anni, a causa dell'insorgere di conflitti nelle regioni vicine all'Italia e di nuove forme di guerra ibrida, sotto la spinta dell'adozione di innovazioni tecnologiche dirompenti in campo militare;
il 16 gennaio 2026, su iniziativa del Ministro interrogato, sono stati avviati i lavori del comitato strategico incaricato di istruire le fasi preliminari per la definizione di un disegno di legge di revisione della difesa;
il comitato citato ha elaborato nelle scorse settimane una proposta strutturata e coerente, capace di rispondere alle mutate esigenze operative, organizzative e strategiche del Paese, in linea con gli impegni internazionali assunti dall'Italia;
il 16 febbraio 2026, presso lo Stato maggiore della difesa, è stato presentato il nuovo modello di riorganizzazione delle Forze armate, che costituirà la base del disegno di legge di revisione dello strumento militare;
la proposta recepisce l'indirizzo iniziale delineato dal Ministro interrogato, costituito da una riforma complessiva, di natura tecnica e operativa, finalizzata all'adeguamento dello strumento militare ai cambiamenti del sistema internazionale, con l'obiettivo di aumentarne le capacità con un orizzonte di lungo periodo –:
quali siano le caratteristiche del nuovo modello di riorganizzazione delle Forze armate, anche con riferimento al dispiegamento di investimenti e risorse umane adeguate a rispondere alle nuove sfide che il contesto attuale pone alla sicurezza dell'Italia e dei suoi alleati.
(3-02506)
Elementi e iniziative per l'attuazione della legge sul cosiddetto «Dopo di noi», con particolare riferimento all'effettivo utilizzo delle risorse finanziarie stanziate – 3-02507
BOSCHI, GADDA, DEL BARBA, FARAONE, BONIFAZI e GIACHETTI. — Al Ministro per le disabilità. — Per sapere – premesso che:
la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare («Dopo di noi»), rappresenta uno dei principali strumenti di civiltà giuridica volti a garantire dignità, autonomia e inclusione sociale a persone particolarmente vulnerabili;
la Corte dei conti, sul piano dell'attuazione della suddetta legge, ha delineato un quadro fortemente critico, evidenziando una rilevante distanza tra le previsioni legislative e la loro concreta applicazione;
secondo gli ultimi dati disponibili della Corte dei conti, a fronte di 466 milioni di euro stanziati tra il 2016 e il 2022, solo 240 milioni sono stati effettivamente trasferiti ai territori, con un evidente rallentamento nell'utilizzo di risorse destinate a finalità sociali prioritarie;
tra le principali cause dei ritardi viene indicato il mancato adempimento, da parte di numerose regioni, degli obblighi di rendicontazione necessari per accedere alle successive erogazioni, circostanza che denota gravi carenze nei meccanismi di coordinamento e vigilanza statale;
il numero dei beneficiari effettivi si attesterebbe a sole 8.424 persone, meno del 10 per cento della platea potenziale stimata tra 100.000 e 150.000 soggetti, configurando una sostanziale sotto-attivazione della misura;
la Corte dei conti ha, inoltre, richiamato l'urgenza di rafforzare i controlli per assicurare una uniforme attuazione della legge sull'intero territorio nazionale, evitando inaccettabili diseguaglianze tra cittadini;
anche le agevolazioni fiscali risultano scarsamente utilizzate rispetto alle stime iniziali, segno di un'informazione istituzionale carente, di un quadro applicativo poco chiaro e di una programmazione non adeguata;
l'ultima relazione trasmessa al Parlamento dal Governo sullo stato di attuazione della legge risulta presentata nel febbraio 2024, ma reca dati prevalentemente riferiti all'annualità 2019 e aggiornamenti solo parziali relativi agli esercizi successivi;
il protrarsi di tali ritardi rischia di svuotare di effettività una legge fondamentale per famiglie e per le persone con disabilità grave, neutralizzando un provvedimento fondamentale per la garanzia del rispetto della pari dignità sociale di tutti i cittadini –:
quali siano le ragioni per cui una quota così rilevante delle risorse stanziate continui a non risultare trasferita o utilizzata, quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare, anche esercitando poteri di indirizzo o sostitutivi nei confronti delle regioni inadempienti, al fine di assicurare l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, per porre fine a ritardi e inefficienze che stanno compromettendo diritti fondamentali delle persone con disabilità grave, nonché quali misure intenda adottare per garantire piena conoscenza e concreta fruibilità degli strumenti previsti dalla legge, comprese le agevolazioni fiscali e i dispositivi di tutela patrimoniale tuttora largamente sottoutilizzati.
(3-02507)
Iniziative normative in materia di limiti di reddito per l'erogazione dell'assegno agli invalidi civili, in caso di invalidità compresa tra il 74 e il 99 per cento – 3-02508
MARIANNA RICCIARDI, DI LAURO, SPORTIELLO e QUARTINI. — Al Ministro per le disabilità. — Per sapere – premesso che:
l'assegno mensile di invalidità civile riconosciuto agli invalidi civili, con percentuale compresa tra il 74 e il 99 per cento, è subordinato al rispetto di un limite di reddito personale annuo estremamente basso, superato il quale la prestazione viene sospesa o revocata integralmente;
tale limite opera attraverso un meccanismo rigidissimo «a soglia secca», che produce un effetto profondamente ingiusto e sproporzionato: anche un superamento minimo del tetto previsto determina la perdita totale del sostegno economico, senza alcuna gradualità;
questa disciplina colpisce in modo particolarmente grave una quota rilevante di beneficiari che, pur avendo una disabilità significativa (ad esempio pari al 75 per cento), hanno raggiunto l'età pensionabile e non sono più inseriti nel mercato del lavoro, né possono essere considerati realisticamente «lavoratori potenzialmente produttivi»;
in tali casi, il reddito che fa superare la soglia non deriva da attività lavorativa, ma da pensioni minime che rappresentano spesso l'unica fonte di sopravvivenza;
l'attuale normativa produce, quindi, un effetto paradossale e socialmente inaccettabile: persone con disabilità grave vengono private dell'assegno proprio nel momento in cui raggiungono l'età pensionabile, come se il passaggio alla pensione le rendesse automaticamente autosufficienti;
il sistema appare, inoltre, incoerente e discriminatorio rispetto alle tutele previste per gli invalidi civili al 100 per cento, per i quali sono previsti limiti di reddito più elevati e condizioni più favorevoli, generando una disparità di trattamento difficilmente difendibile sul piano dell'equità sociale;
questo impianto crea una vera e propria «trappola della povertà», scoraggiando qualsiasi minimo miglioramento della condizione economica per il timore di perdere integralmente la prestazione;
pur annunciando misure generiche di sostegno alle famiglie, le due ultime leggi di bilancio hanno mantenuto assegni di invalidità e pensioni minime quasi invariati (con variazioni nell'ordine di qualche euro), mentre l'inflazione ha drammaticamente eroso il potere d'acquisto;
anziché rafforzare i diritti e l'autonomia delle persone con disabilità, il Governo in carica ha ridotto il quadro di sostegno sociale, rivelando per gli interroganti come la disabilità sia trattata come costo da comprimere e problema da gestire, anziché come questione di diritti umani e dignità sociale –:
se intenda adottare con urgenza iniziative normative per eliminare l'attuale meccanismo a soglia secca e la penalizzazione degli invalidi civili anziani, distinguendo tra redditi da lavoro e redditi da pensione e introducendo criteri proporzionati, equi e coerenti con i principi costituzionali di solidarietà e tutela delle persone con disabilità.
(3-02508)
Iniziative per il sostegno delle famiglie con disabilità – 3-02509
BIGNAMI, TESTA, ANTONIOZZI, GARDINI, MAULLU, MONTARULI, RUSPANDINI, VIETRI, CIANCITTO, CIOCCHETTI, GABELLONE, LANCELLOTTA, MACCARI, MORGANTE, ROSSO e SCHIFONE. — Al Ministro per le disabilità. — Per sapere – premesso che:
la disabilità di un bambino o un ragazzo è una condizione che colpisce tutti gli aspetti della vita della persona e tutti i componenti dell'intero nucleo familiare, creando un effetto moltiplicatore;
la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ha istituito il quadro normativo per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, ha riconosciuto espressamente il ruolo centrale della famiglia nel processo di integrazione sociale, prevedendo specificamente interventi di sostegno al nucleo familiare;
occorre riconoscere e onorare il contributo straordinario che questi genitori hanno offerto alla società, dimostrando attraverso il loro esempio quotidiano che l'amore familiare costituisce il primo e più importante strumento di integrazione sociale per le persone con disabilità;
l'evoluzione normativa più recente ha visto l'istituzione dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e l'introduzione del principio dell'accomodamento ragionevole, elementi che testimoniano l'attenzione crescente del legislatore verso una tutela sempre più efficace dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
costante è stato l'impegno del Governo nei confronti dell'accessibilità e dell'inclusione, come lo stanziamento di 257 milioni di euro nella legge di bilancio per il 2026, per il riconoscimento dei caregiver familiari;
occorre sensibilizzare l'opinione pubblica su una dimensione spesso sottovalutata dell'esperienza della disabilità, contribuendo a superare stereotipi e pregiudizi che ancora oggi ostacolano il pieno riconoscimento del valore sociale delle famiglie che vivono l'esperienza della disabilità, in linea con i principi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità –:
quali iniziative di competenza il Ministero interrogato intenda porre in essere a sostegno delle famiglie con disabilità, sensibilizzando l'opinione pubblica sui temi della genitorialità nella disabilità, preservando e tramandando la memoria dei genitori che hanno rappresentato esempi straordinari di dedizione familiare e di lotta per i diritti delle persone con disabilità e supportando le famiglie che vivono l'esperienza della disabilità.
(3-02509)
Chiarimenti in merito agli obiettivi e alle risorse stanziate per il bando «Vita e opportunità», volto al finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo dell'autonomia e alla partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità – 3-02510
PANIZZUT, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BENVENUTO, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SUDANO, TOCCALINI, ZINZI e ZOFFILI.— Al Ministro per le disabilità. — Per sapere – premesso che:
il 14 febbraio 2026 è stato pubblicato il bando «Vita & opportunità – Un futuro migliore e di valore per tutti», iniziativa promossa dal Ministro interrogato per sostenere percorsi reali di crescita e autonomia delle persone con disabilità;
il bando, sostenuto da ingenti risorse, conferma l'impegno del Governo per la piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità nella vita sociale, lavorativa e ricreativa, in linea con la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e i principi della riforma approvata con il decreto legislativo n. 62 del 2024;
investire nei talenti e nelle competenze di ogni persona, guardare alle potenzialità e non ai limiti, passare dall'assistenzialismo alla valorizzazione delle persone con disabilità: è il cambiamento radicale di prospettiva che il Ministro interrogato ha promosso in questi anni e posto al centro dell'azione di Governo;
l'attuazione concreta di tali principi richiede strumenti operativi capaci di favorire progettualità diffuse sul territorio e di sostenere percorsi personalizzati, con il coinvolgimento fondamentale delle associazioni e del mondo del terzo settore –:
quali siano gli obiettivi generali, l'impostazione e le risorse a sostegno del bando «Vita & opportunità – Un futuro migliore e di valore per tutti», pubblicato sul sito istituzionale del Ministro per le disabilità.
(3-02510)
Intendimenti del Governo in ordine alle prospettive della riforma costituzionale e della riforma della legge elettorale – 3-02511
RICHETTI, BONETTI, ROSATO, BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO, SOTTANELLI, ONORI, PASTORELLA e RUFFINO. — Al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. — Per sapere – premesso che:
il 15 novembre 2023 è stato presentato al Senato della Repubblica il disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa (atto Senato n. 935) volto a modificare alcuni articoli della seconda parte della Costituzione, con la finalità principale di introdurre l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri (cosiddetto «premierato»);
il disegno di legge, trasmesso dalla Camera dei deputati venti mesi fa (il 18 giugno 2024), ha iniziato l'esame in seconda lettura in I Commissione il 4 luglio 2024. Da allora, l'esame non è più ripreso;
tale riforma costituisce un intervento sulla Costituzione tutt'altro che minimale, ma, anzi, piuttosto radicale. Per la prima volta nella storia delle riforme costituzionali, il disegno di legge prevede la costituzionalizzazione della legge elettorale, con rimandi strutturali alla legge, ad esempio attraverso la previsione di un premio di maggioranza e di un effetto di trascinamento dell'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri sulla composizione di Camera e Senato;
come noto, sarebbe in corso l'elaborazione della legge elettorale. Quest'ultima – strettamente connessa al «premierato» – necessita di essere conosciuta al fine di poter dare un giudizio complessivo su quale sia la visione futura che il Governo intenda dare al nostro Paese: essendo la legge elettorale una legge ordinaria, è proprio nella fase di approvazione della riforma costituzionale che si potrebbero porre dei vincoli alla legge ordinaria elettorale per limitare eventuali possibili distorsioni;
la legge elettorale può sempre essere cambiata da una nuova maggioranza parlamentare e, proprio per questo, la riflessione sul possibile contenuto della legge elettorale potrà fare emergere l'esigenza di apportare aggiustamenti e correzioni al testo approvato dal Senato della Repubblica, proprio al fine di maggiori garanzie per tutti. È impossibile ritenere che le due leggi, in quanto poste a livelli diversi nella gerarchia delle fonti, possano viaggiare su binari paralleli;
a tale riguardo, la Ministra interrogata ha dichiarato poche settimane fa che «il premierato è sempre in cammino: (...) i lavori in commissione sono in corso. C'è tutto il tempo per approvarlo entro fine legislatura»; mentre, per la nuova legge elettorale: «siamo ancora in una fase interlocutoria, che vedrà un confronto con le opposizioni (...) la legge dovrà ispirarsi alla riforma del premierato per garantire stabilità». Tali considerazioni, tuttavia, non paiono compatibili con delle tempistiche sempre più stringenti –:
alla luce del protratto stallo dell'esame in seconda lettura del disegno di legge costituzionale e della dichiarata contestuale elaborazione di una nuova legge elettorale, quali siano gli intendimenti, per quanto di competenza, circa le prospettive effettive di queste due riforme, in considerazione dell'approssimarsi della conclusione della legislatura.
(3-02511)
Elementi in merito all'impatto delle politiche pubbliche sulle giovani generazioni, in relazione alla valutazione di impatto generazionale prevista dall'ultimo «decreto semplificazioni» – 3-02512
PAOLO EMILIO RUSSO, GENTILE, PAGANO, BARELLI, ARRUZZOLO, BAGNASCO, BATTILOCCHIO, BATTISTONI, BELLOMO, BENIGNI, DAVIDE BERGAMINI, DEBORAH BERGAMINI, BICCHIELLI, BOSCAINI, CALDERONE, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CAROPPO, CASASCO, CASTIGLIONE, CATTANEO, CORTELAZZO, ENRICO COSTA, D'ATTIS, DALLA CHIESA, DE MONTE, DE PALMA, FASCINA, GATTA, LOVECCHIO, MANGIALAVORI, MARROCCO, MAZZETTI, MINARDO, MULÈ, NEVI, ORSINI, PATRIARCA, PELLA, PIERRO, PITTALIS, POLIDORI, ROSSELLO, RUBANO, SACCANI JOTTI, SALA, SORTE, SQUERI, TASSINARI e TENERINI. — Al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. — Per sapere – premesso che:
l'ultimo «decreto semplificazioni», di cui alla legge 10 novembre 2025, n. 167, ha introdotto la valutazione di impatto generazionale, che rappresenta uno strumento di analisi preventiva degli effetti delle norme sulle giovani e future generazioni. L'analisi deve considerare, soprattutto, gli effetti ambientali, sociali ed economici delle leggi governative, guardando all'equità intergenerazionale;
negli ultimi anni, anche in sede europea, è cresciuta l'attenzione verso strumenti di valutazione preventiva dell'impatto delle politiche pubbliche sulle giovani generazioni, al fine di garantire equità intergenerazionale, sostenibilità del debito pubblico e coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile –:
se il Ministro interrogato, alla luce di quanto descritto in premessa, intenda fornire i risultati, ad oggi, di tale valutazione, evidenziando gli indicatori eventualmente utilizzati per stimare l'impatto delle disposizioni su giovani e future generazioni.
(3-02512)