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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 23 febbraio 2026

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 23 febbraio 2026.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Caiata, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Dell'Olio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Gardini, Gava, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Onori, Osnato, Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schifone, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Caiata, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Dell'Olio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Gardini, Gava, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Onori, Osnato, Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schifone, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 20 febbraio 2026 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

   TASSINARI ed altri: «Disposizioni in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria presso le università non statali legalmente riconosciute» (2810).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 20 febbraio 2026 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

  «Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico» (2809).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati
a proposte di legge.

  La proposta di legge CARFAGNA ed altri: «Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici» (2715) è stata successivamente sottoscritta dalle deputate Ravetto e Zanella.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   IX Commissione (Trasporti):

  CARMINA ed altri: «Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di composizione del Comitato di gestione delle Autorità di sistema portuale» (2424) Parere delle Commissioni I e V.

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  Sentenza n. 13 del 21 ottobre 2025 – 3 febbraio 2026 (Doc. VII, n. 625),

   con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1, 2 e 13, e relativo Allegato C, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118», promosse, in riferimento all'articolo 14, lettere d), l) e n), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto speciale della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), nonché agli articoli 117, terzo comma;

    118, quarto comma, in relazione al principio di sussidiarietà;

    3 e 120, secondo comma, in relazione ai princìpi di ragionevolezza e leale collaborazione, della Costituzione, dalla Regione siciliana:

   alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività Produttive);

  Sentenza n. 17 del 13 gennaio – 19 febbraio 2026 (Doc. VII, n. 627),

   con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 259, comma 1, e 261, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 51, 97 e 114 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, prima sezione;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 262, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 51, 97 e 114 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, prima sezione:

   alla V Commissione (Bilancio e Tesoro).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla I Commissione (Affari costituzionali):

  in data 19 febbraio 2026 Sentenza n. 16 del 2 dicembre 2025 – 19 febbraio 2026 (Doc. VII, n. 626),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30-bis, comma 2-ter, della legge della Regione Valle d'Aosta 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), inserito dall'articolo 3, comma 4, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 marzo 2025, n. 4 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali);

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, commi 1, 6 e 7, della legge della Regione Valle d'Aosta 7 dicembre 1998, n. 54, così come sostituiti dall'articolo 3, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 marzo 2025, n. 4;

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 marzo 2025, n. 4, nella parte in cui ha sostituito i commi 6 e 7 dell'articolo 22 della legge della Regione Valle d'Aosta 7 dicembre 1998, n. 54, promossa, in riferimento all'articolo 1 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e agli articoli 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 marzo 2025, n. 4, nella parte in cui ha inserito il comma 2-ter all'articolo 30-bis della legge della Regione Valle d'Aosta 7 dicembre 1998, n. 54, promossa, in riferimento all'articolo 1 dello statuto speciale e agli articoli 1, 114, primo comma, e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 20 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale, per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 521).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 20 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 522).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 20 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto italiano di studi germanici (IISG), per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 523).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 20 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della fondazione La Biennale di Venezia, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 524).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (CPA), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 525).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società AMCO – Asset Management Company Spa, per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 526).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (CNPADC), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 527).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministero
dell'università e della ricerca.

  Il Ministero dell'università e della ricerca ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 19 febbraio 2026, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare.

  Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, con lettera del 20 febbraio 2026, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno TASSINARI n. 9/2112-bis/143, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 dicembre 2024, sull'avvio degli interventi volti alla ricostruzione del patrimonio abitativo privato nelle aree dell'Appennino tosco-romagnolo colpite dall'evento sismico del 18 settembre 2023, nonché in merito alla possibilità che i soggetti privati interessati possano accedere ai contributi per la ricostruzione privata già previsti per l'alluvione del 2023 in Emilia-Romagna.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) competente per materia.

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento concernente la posizione del Governo nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sul tema «Ristrutturazione del programma del marchio del patrimonio europeo».

  Questo documento è trasmesso alla VII Commissione (Cultura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 20 febbraio 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 14a Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione dell'Uzbekistan all'OMC (COM(2026) 83 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa all'attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (COM(2026) 86 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 20 febbraio 2026, a pagina 5, prima colonna, ventinovesima riga, dopo la parola: «V,» devono intendersi inserite le seguenti: «VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria),».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2025, N. 200, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI NORMATIVI (A.C. 2753-A)

A.C. 2753-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi e costituisce tradizionalmente lo strumento legislativo volto ad assicurare la continuità amministrativa e a prevenire effetti distorsivi derivanti da scadenze imminenti;

    l'articolo 1 reca proroghe di interventi relativi a provvedimenti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    nell'ambito delle disposizioni che incidono sugli enti territoriali e sulla programmazione delle risorse, assume particolare rilievo la disciplina relativa alla classificazione dei Comuni montani e all'accesso al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane;

    con la legge 31 dicembre 2021, n. 234, è stato istituito il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, finalizzato alla promozione e realizzazione di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché a misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani;

    con la legge la legge 12 settembre 2025, n. 131 è stato introdotto un nuovo assetto normativo che ha sostituito la disciplina previgente, ridefinendo i criteri di classificazione dei Comuni montani;

    in particolare, l'articolo 2, comma 1, della citata legge ha demandato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri per la classificazione dei Comuni montani e del relativo elenco, sulla base dei soli parametri altimetrici e di pendenza, mentre il successivo comma 2 del medesimo articolo rinvia a un secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione, all'interno dell'elenco, dei Comuni effettivamente destinatari delle misure di sostegno previste ai Capi III, IV e V della legge e la conseguente ripartizione delle risorse economiche stanziate;

    nella fase iniziale di applicazione della riforma, la proposta di classificazione elaborata dal Governo aveva determinato l'esclusione di centinaia di Comuni storicamente riconosciuti come montani, riducendo drasticamente il numero dei beneficiari e mettendo a rischio finanziamenti essenziali per servizi, infrastrutture, presidio del territorio e contrasto allo spopolamento;

    a seguito di una forte iniziativa parlamentare e del confronto con le Regioni e gli enti locali, il Governo è stato costretto a una parziale revisione dei criteri, con una riduzione dell'elenco dei Comuni esclusi che sono passati dai 2844 della proposta iniziale ai 3715 attuali;

    tale risultato, pur rappresentando un passo avanti rispetto all'impostazione originaria, non risolve le criticità di fondo, poiché i criteri adottati continuano a essere giudicati inadeguati e non pienamente rappresentativi delle reali condizioni socio-economiche, infrastrutturali e demografiche delle aree montane;

    permane inoltre una forte incertezza circa gli effetti concreti della riforma, dal momento che la reale distribuzione delle risorse e l'accesso alle misure di sostegno dipenderanno dall'adozione del secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, comma 2, a oggi non ancora emanato;

    il rischio concreto è che, in assenza di un adeguato intervento statale, l'onere del sostegno alle comunità montane venga scaricato sulle Regioni, accentuando disuguaglianze territoriali e compromettendo la tenuta sociale ed economica di territori già fragili;

    anche molti comuni della regione Toscana pur presentando caratteristiche geomorfologiche, sociali ed economiche pienamente riconducibili alle aree montane, risultano attualmente penalizzati o esclusi dagli effetti della nuova classificazione, con conseguenze dirette sulla capacità di programmare interventi e garantire servizi essenziali alla popolazione, in particolar modo quelli scolastici e sociosanitari;

    le province maggiormente penalizzate risultano essere Livorno (con nove uscite, comprese le amministrazioni dell'Isola d'Elba e Capraia), Grosseto (nove comuni esclusi), Pisa (sei esclusioni), oltre a riduzioni nelle province di Firenze, Massa Carrara, Lucca, Arezzo, Siena e Prato, mentre soltanto la provincia di Pistoia mantiene invariati i propri sette comuni montani,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori interventi normativi volti a intervenire sulle previsioni di cui all'articolo 1 della legge n. 131 del 2025 per riconsiderare i termini previsti per l'adozione degli interventi attuativi e, a tal fine, ricomprendere nell'elenco dei comuni montani gli enti locali della Toscana penalizzati o esclusi dagli effetti della nuova classificazione.
9/2753-A/1. Fossi, Simiani, Bonafè, Gianassi, Furfaro, Boldrini, Scotto, Di Sanzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il quadro regolatorio definito dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), come integrato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ha introdotto un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti volto a razionalizzare e professionalizzare la domanda pubblica;

    in tale contesto normativo, le istituzioni scolastiche, non essendo configurate come stazioni appaltanti qualificate, incontrano limitazioni sostanziali nella possibilità di procedere direttamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;

    le procedure di gara per la realizzazione dei viaggi di istruzione sono state oggetto, nell'ultimo biennio, di interpretazioni applicative eterogenee da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), che hanno generato incertezza e disorientamento operativo tra le dirigenze scolastiche;

    i viaggi d'istruzione, gli stage linguistici e gli scambi culturali rappresentano momenti di confronto irrinunciabili e parte integrante dell'offerta formativa, costituendo strumenti fondamentali per la crescita culturale degli studenti, l'inclusione sociale e il contrasto alla dispersione scolastica;

    l'organizzazione di tali attività richiede tempistiche strettamente connesse al calendario scolastico e comporta l'affidamento di pacchetti turistici complessi, comprendenti servizi di trasporto, vitto, alloggio e accesso a beni culturali, la cui gestione burocratica risulta difficilmente compatibile con l'attuale assetto delle autonomie scolastiche, con il rischio di paralizzare l'organizzazione delle uscite didattiche a causa della mancanza di una qualificazione idonea;

    nonostante i recenti chiarimenti dell'ANAC volti a innalzare la soglia di affidamento per le istituzioni scolastiche, considerate «amministrazioni pubbliche sub-centrali», permangono criticità operative che espongono gli istituti a incertezze procedurali e a possibili ritardi, compromettendo la continuità dei progetti educativi;

    l'attuale assetto normativo rischia di determinare un aggravio burocratico sproporzionato rispetto alla natura amministrativa delle istituzioni scolastiche, scaricando su di esse responsabilità procedurali non coerenti con la loro missione educativa e producendo potenziali disparità territoriali nell'accesso alle opportunità formative esterne;

    appare pertanto urgente un intervento che garantisca certezza normativa e semplificazione procedurale, prevenendo il rischio di compromettere il regolare svolgimento delle attività didattiche programmate,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative volte a:

  introdurre una deroga temporanea, fino al termine dell'anno scolastico 2026/2027 (o comunque fino al mese di giugno 2027), che consenta alle istituzioni scolastiche di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di servizi e forniture connessi ai viaggi d'istruzione e agli scambi culturali, indipendentemente dal valore dell'affidamento e dalla qualificazione posseduta, garantendo comunque il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza;

  nelle more della deroga indicata valutare l'opportunità di una successiva modificare della disciplina del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, finalizzata a prevedere un regime semplificato e specifico per le acquisizioni delle istituzioni scolastiche relative ai servizi per la didattica fuori sede, al fine di armonizzare le esigenze di legalità e qualificazione con la necessaria flessibilità dell'offerta formativa.
9/2753-A/2. Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    con la legge di bilancio 2026 è stata recepita la rimodulazione del PNRR approvata dal Consiglio dell'Unione europea il 27 novembre 2025, demandando alla Ragioneria generale dello Stato di provvedere, con decreti direttoriali, agli adempimenti necessari per attribuire le relative risorse finanziarie alle amministrazioni centrali titolari delle misure;

    nell'ambito delle misure previste per l'edilizia scolastica, così come anche riportato da organi di stampa, emergono numerosi casi di cantieri fermi, con scuole demolite e lavori non completati a causa di inadempienze delle ditte appaltatrici e ritardi nei processi burocratici che stanno mettendo a rischio i fondi europei, con un danno diretto alla sicurezza e al futuro educativo di migliaia di studenti;

    riguardo a questi casi gravissimi, rispondendo a un'interpellanza (n. 2-00730) nella seduta del 12 dicembre 2025, il Governo ha dichiarato che gli stessi «sono stati oggetto di analisi nell'ambito delle interlocuzioni con la Commissione europea, dalle quali è emersa, da un lato, la loro incidenza sul raggiungimento finale del target del PNRR e, dall'altro, la possibilità di individuare per essi soluzioni alternative, una volta che sia stato raggiunto e verificato il target generale previsto per la misura entro la data del 30 giugno 2026.»;

    il PNRR dovrebbe costituire un'opportunità storica per rinnovare l'edilizia scolastica e, pertanto, occorre adottare ogni misura necessaria e urgente per sostenere gli enti locali che, per inadempimenti delle imprese esecutrici dei lavori, versano in situazioni di mancato completamento degli interventi, individuando, ove si rendesse necessario, anche soluzioni idonee a consentire una maggiore flessibilità in relazione ai procedimenti di conclusione dei lavori, e in ogni caso assicurando le risorse necessarie al completamento delle misure;

    il Ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, incontrando il sindaco di Città di Castello, per fare il punto sulla situazione della scuola «Dante Alighieri», che versa in una situazione di grave criticità per il mancato completamento degli interventi di ricostruzione, ha annunciato di avere «individuato le risorse necessarie, al di fuori dei fondi PNRR, per ricostruire la scuola, attualmente demolita, nonché per altri tre istituti che versano in condizioni analoghe»;

    il decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di proroga di termini funzionali al raggiungimento dei target e degli obiettivi del PNRR,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  individuare le risorse necessarie, anche mediante fonti di finanziamento alternative a quelle offerte dal PNRR da destinare all'edilizia scolastica;

  adottare misure di supporto a favore degli enti locali coinvolti, al fine di assicurare il tempestivo completamento degli interventi già avviati, definendo altresì azioni puntuali e un cronoprogramma certo per garantire alle studentesse e agli studenti il pieno esercizio dei loro diritti.
9/2753-A/3. Ascani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi, incidendo su ambiti rilevanti per il funzionamento degli enti territoriali e per la stabilità della finanza pubblica;

    i liberi consorzi comunali della Regione Siciliana versano, in taluni casi, in una grave e strutturale condizione di dissesto finanziario, che compromette la capacità di garantire i servizi essenziali alle comunità amministrate;

    l'obbligo di versamento del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché all'articolo 47, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e il corrispondente recupero forzoso delle somme ai sensi dell'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, incidono in maniera significativa sugli equilibri di bilancio degli enti in dissesto, ostacolandone il percorso di risanamento;

    risulta pertanto necessario prevedere, per i liberi consorzi comunali della Regione Siciliana in dissesto finanziario, la sospensione fino al 31 dicembre 2027 del versamento del contributo alla finanza pubblica e del relativo recupero forzoso, mediante l'inserimento del comma 6-bis nel testo in conversione;

    analoghe proposte sono state avanzate anche da deputati della maggioranza, a conferma della rilevanza trasversale e istituzionale della questione e della necessità di un intervento condiviso;

    per i medesimi enti, appare inoltre necessario affrontare la questione delle somme da corrispondere allo Stato al 31 dicembre 2025, valutando soluzioni che consentano una dilazione pluriennale coerente con gli obiettivi di risanamento finanziario;

    la sospensione temporanea del contributo alla finanza pubblica per gli enti in dissesto rappresenterebbe quindi una misura straordinaria e mirata, finalizzata a consentire il riequilibrio strutturale dei conti senza compromettere la continuità amministrativa e l'erogazione dei servizi fondamentali;

    tale intervento si configura infatti come misura equitativa e proporzionata, tenuto conto della peculiare condizione dei liberi consorzi comunali della Regione Siciliana,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere, nel prossimo provvedimento utile e in relazione a quanto espresso in premessa, la sospensione fino al 31 dicembre 2027, per i liberi consorzi comunali della Regione Siciliana in dissesto finanziario, del versamento del contributo alla finanza pubblica e del relativo recupero forzoso.
9/2753-A/4. Marino, Cannata.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi, incidendo su ambiti rilevanti per il funzionamento degli enti territoriali e per la stabilità della finanza pubblica;

    i liberi consorzi comunali della Regione Siciliana versano, in taluni casi, in una grave e strutturale condizione di dissesto finanziario, che compromette la capacità di garantire i servizi essenziali alle comunità amministrate;

    l'obbligo di versamento del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché all'articolo 47, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e il corrispondente recupero forzoso delle somme ai sensi dell'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, incidono in maniera significativa sugli equilibri di bilancio degli enti in dissesto, ostacolandone il percorso di risanamento;

    risulta pertanto necessario prevedere, per i liberi consorzi comunali della Regione Siciliana in dissesto finanziario, la sospensione fino al 31 dicembre 2027 del versamento del contributo alla finanza pubblica e del relativo recupero forzoso, mediante l'inserimento del comma 6-bis nel testo in conversione;

    analoghe proposte sono state avanzate anche da deputati della maggioranza, a conferma della rilevanza trasversale e istituzionale della questione e della necessità di un intervento condiviso;

    per i medesimi enti, appare inoltre necessario affrontare la questione delle somme da corrispondere allo Stato al 31 dicembre 2025, valutando soluzioni che consentano una dilazione pluriennale coerente con gli obiettivi di risanamento finanziario;

    la sospensione temporanea del contributo alla finanza pubblica per gli enti in dissesto rappresenterebbe quindi una misura straordinaria e mirata, finalizzata a consentire il riequilibrio strutturale dei conti senza compromettere la continuità amministrativa e l'erogazione dei servizi fondamentali;

    tale intervento si configura infatti come misura equitativa e proporzionata, tenuto conto della peculiare condizione dei liberi consorzi comunali della Regione Siciliana,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere, nel prossimo provvedimento utile e in relazione a quanto espresso in premessa, la sospensione fino al 31 dicembre 2027, per i liberi consorzi comunali della Regione Siciliana in dissesto finanziario, del versamento del contributo alla finanza pubblica e del relativo recupero forzoso.
9/2753-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Marino, Cannata.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini, ivi comprese misure afferenti alle competenze del Ministero della salute nonché alcune deroghe in materia di assunzione di personale al fine di favorire la stabilizzazione del personale a tempo determinato;

    il Servizio sanitario nazionale continua a registrare una grave e strutturale carenza di personale sanitario e sociosanitario, che incide negativamente sulla qualità e tempestività delle prestazioni erogate, contribuendo in modo significativo all'allungamento delle liste d'attesa e compromettendo l'effettività del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione;

    l'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), come modificato dall'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), ha previsto la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere alla stabilizzazione del personale reclutato con contratti di lavoro flessibile durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che abbia maturato almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi;

    tale previsione ha costituito un doveroso riconoscimento dell'impegno e della professionalità dimostrati dal personale sanitario e sociosanitario nel corso della fase emergenziale, rappresentando al contempo una prima risposta alla cronica carenza di organico del Servizio sanitario nazionale;

    tuttavia, l'attuale disciplina, in assenza di una proroga del termine per il conseguimento del requisito dei diciotto mesi, rischia di escludere dalla stabilizzazione numerosi professionisti che hanno prestato servizio durante e dopo l'emergenza pandemica, alimentando ulteriormente il fenomeno del precariato e favorendo la fuoriuscita di competenze dal sistema pubblico;

    la perdita di personale già formato e integrato nei servizi sanitari comporta un aggravio organizzativo ed economico per le aziende sanitarie, oltre a incidere negativamente sulla continuità assistenziale e sulla qualità delle cure;

    nelle more dell'adozione di un intervento organico e strutturale in materia di reclutamento e valorizzazione del personale sanitario, appare necessario assicurare una misura transitoria che consenta di ampliare la platea dei beneficiari della stabilizzazione, garantendo omogeneità applicativa sul territorio nazionale,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prorogare almeno sino al 31 dicembre dell'anno in corso il termine per il conseguimento del requisito dei diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, ai fini della stabilizzazione del personale assunto con contratti di lavoro flessibile durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche qualora non più in servizio, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, al fine di garantire continuità assistenziale, valorizzazione delle professionalità e rafforzamento strutturale del Servizio sanitario nazionale.
9/2753-A/5. Girelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto «Decreto Rilancio»), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto una detrazione pari al 75 per cento delle spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti, configurandosi come una delle misure più rilevanti in materia di accessibilità e inclusione sociale;

    tale agevolazione ha consentito la realizzazione di interventi essenziali quali l'installazione di ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici, rampe e ulteriori opere conformi ai requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, incidendo in modo concreto e significativo sulla qualità della vita delle persone con disabilità, degli anziani e di tutti coloro che si trovano in condizioni di ridotta o impedita mobilità;

    la misura rappresenta un importante strumento di attuazione del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3 della Costituzione, contribuendo alla rimozione degli ostacoli di natura fisica che limitano la libertà, l'autonomia personale e la piena partecipazione alla vita sociale;

    essa favorisce inoltre la permanenza delle persone nel proprio domicilio, con effetti positivi anche sotto il profilo della sostenibilità del sistema di welfare, in termini di riduzione dei costi sociali e sanitari connessi all'istituzionalizzazione;

    la scadenza dell'agevolazione al 31 dicembre 2025 rischia di determinare un brusco rallentamento degli interventi già programmati o in fase di progettazione, compromettendo investimenti avviati da famiglie e condomìni e generando incertezza in un settore che necessita, invece, di stabilità e chiarezza normativa;

    nel corso dell'esame parlamentare dei recenti provvedimenti di finanza pubblica, la proroga del cosiddetto «bonus barriere architettoniche» ha registrato un ampio e trasversale consenso politico, come dimostrato dalle proposte emendative presentate da gruppi di maggioranza e di opposizione in sede di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (cosiddetto «Milleproroghe»), a conferma della rilevanza sociale della misura;

    le stime relative agli oneri derivanti dalla proroga risultano contenute e significativamente inferiori rispetto ad altre misure edilizie di maggiore impatto finanziario, attestandosi su importi compatibili con gli equilibri di finanza pubblica e proporzionati rispetto ai benefici sociali ed economici prodotti;

    la promozione dell'accessibilità universale del patrimonio edilizio esistente costituisce, altresì, un fattore di valorizzazione degli immobili, di ammodernamento del Paese e di rafforzamento della coesione sociale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prorogare, al 31 dicembre 2026, la detrazione del 75 per cento per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, assicurando la continuità della misura, la certezza del quadro regolatorio per cittadini e operatori del settore e la piena tutela delle esigenze di accessibilità e inclusione.
9/2753-A/6. Malavasi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, aveva segnato un punto di svolta nel riconoscimento dei diritti del personale della ricerca sanitaria operante presso gli IRCCS e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, aprendo finalmente un percorso concreto di stabilizzazione dopo anni di precarietà strutturale;

    per troppo tempo lo Stato ha fatto affidamento su biologi, chimici, farmacisti, fisici, infermieri, tecnici e altre figure altamente qualificate mantenendoli in una condizione di incertezza contrattuale, con carriere sospese, prospettive frammentate e diritti compressi, pur essendo essi parte integrante del Servizio sanitario nazionale;

    nel 2023 il Parlamento aveva riconosciuto l'ingiustizia di tale situazione e aveva avviato un processo che restituiva dignità e stabilità a centinaia di lavoratrici e lavoratori; processo che oggi rischia di essere bloccato o svuotato per mera inerzia politica e per una scelta consapevole di non prorogare termini che impediscono il completamento delle stabilizzazioni;

    le proposte emendative finalizzate esclusivamente a consentire la prosecuzione di un percorso già previsto dalla legge sono state respinte senza un confronto di merito, negando di fatto al Parlamento la possibilità di discutere una misura di buon senso, sostenuta trasversalmente e finanziariamente coperta;

    risulta particolarmente grave che una quota significativa delle risorse già stanziate per la stabilizzazione resti inutilizzata, mentre si afferma pubblicamente di voler rafforzare la ricerca e la sanità pubblica: un paradosso che rischia di tradursi in un danno concreto per gli istituti, per i progetti scientifici in corso e per la qualità delle cure;

    è contraddittorio rivendicare il rilancio della ricerca e, al contempo, negare certezze contrattuali a chi quella ricerca la produce quotidianamente, alimentando la frustrazione dei lavoratori e favorendo la fuga di professionalità altamente qualificate verso sistemi più attrattivi e stabili;

    la stabilizzazione del personale della ricerca sanitaria non rappresenta una misura settoriale, ma un investimento strategico per il futuro del Servizio sanitario nazionale. Garantire continuità contrattuale a chi produce conoscenza e innovazione significa rafforzare l'intero sistema pubblico di tutela della salute;

    non può esservi reale rilancio della ricerca senza certezze per chi la costruisce ogni giorno con competenza, dedizione e sacrificio;

    interrompere o non completare il percorso di stabilizzazione già previsto dalla normativa vigente costituisce una scelta politicamente miope, incoerente rispetto agli impegni assunti e lesiva della credibilità delle istituzioni nei confronti di lavoratrici e lavoratori che hanno già maturato i requisiti richiesti dalla legge,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  prorogare i termini previsti dall'articolo 3-ter decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, estendendo le scadenze e il periodo di riferimento delle disposizioni finanziarie al fine di consentire il pieno completamento delle procedure di stabilizzazione del personale della ricerca sanitaria pubblica operante presso IRCCS e Istituti Zooprofilattici Sperimentali;

  garantire il pieno utilizzo delle risorse già stanziate per tale finalità, assicurando parità di trattamento tra le diverse categorie di personale del Servizio sanitario nazionale e riferendo tempestivamente alle Camere sullo stato di attuazione delle procedure di stabilizzazione e sull'impiego effettivo dei fondi destinati alla ricerca sanitaria pubblica.
9/2753-A/7. Furfaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene anche in materia di obbligo di stipula delle polizze assicurative contro i rischi catastrofali per le imprese, prevedendo un differimento limitato al 31 marzo 2026 per alcune categorie di micro e piccole imprese, mentre per altre attività produttive restano fermi i termini ordinari;

    come è stato evidenziato tale norma non incide sul rischio sistemico e si limita a scaricare ulteriori costi su micro e piccole imprese già fortemente gravate da oneri fiscali e contributivi, rinviando il problema senza affrontarlo strutturalmente;

    nel confronto con le associazioni di categoria è infatti emersa una forte preoccupazione per un obbligo percepito come economicamente oneroso e scarsamente efficace, tanto più in un contesto in cui taluni eventi naturali particolarmente frequenti, come mareggiate o bombe d'acqua, non risultano adeguatamente ricompresi nelle coperture previste, generando dubbi sull'effettiva utilità della misura;

    eventi meteorologici estremi hanno recentemente colpito in modo drammatico il Sud Italia, come anche recentemente nel caso del ciclone Harry che tra gennaio e febbraio 2026 ha investito Sicilia, Calabria e Sardegna, provocando venti fortissimi, piogge intense, mareggiate, allagamenti, distruzione di infrastrutture, danni economici stimati nell'ordine di oltre 2 miliardi, e la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per le tre regioni interessate; evidenziando l'insufficienza di strumenti pubblici strutturati per la gestione del rischio idrogeologico e climatico;

    attualmente il 94,5 per cento dei comuni italiani (7.463) è a rischio per frane, alluvioni, valanghe e/o erosione costiera e nel paese sono attive oltre 636.000 frane, circa i due terzi di quelle censite in tutta Europa;

    l'imposizione di polizze assicurative stride soprattutto con le politiche del governo in materia:

     1) che ha tagliato circa 6,5 miliardi di euro di tagli alla manutenzione del territorio per il periodo 2025-2034;

     2) che ritarda nell'attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNCC) i cui interventi sono rimasti «sulla carta» in assenza di un adeguato stanziamento di risorse nella legge di bilancio e di misure di attuazione incisive, come più volte sottolineato da organismi ambientalisti nazionali;

     3) che non ha ancora ristorato i danni subito da privati e imprese causati da recenti eventi alluvionali;

    in tale contesto è comprensibile che le imprese non intendano assumersi in via esclusiva un onere economico significativo per una misura percepita come inefficace, soprattutto senza misure pubbliche concrete di prevenzione, adattamento e sostegno;

    la prevenzione del dissesto idrogeologico, la messa in sicurezza del territorio, nonché la piena attuazione del PNCC costituiscono infatti responsabilità primaria dello Stato e non possono essere surrettiziamente trasferite sulle aziende;

    va poi sottolineato, come la di stipula delle polizze assicurative contro i rischi catastrofali finisce per assumere i caratteri di una ulteriore tassa occulta: su tali polizze viene infatti applicata l'imposta del 21,25 per cento. Si tratta di un ulteriore onere economico a carico delle imprese, che grava soprattutto sulle micro e piccole realtà produttive, senza garantire tutele concrete, né introdurre una strategia pubblica efficace di prevenzione e gestione dei rischi, né interventi strutturali per ridurre il rischio sistemico,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  estendere almeno al 31 dicembre 2026 il termine per l'adempimento dell'obbligo di stipula delle polizze assicurative contro i rischi catastrofali per tutte le imprese, al fine di evitare disparità e aggravamenti immediati di costi, promuovendo, contestualmente, un percorso normativo volto alla revisione organica della disciplina vigente, fino alla sua eventuale abrogazione, qualora non emergano elementi idonei a dimostrarne l'efficacia e la sostenibilità;

  garantire, in ogni caso, che ogni intervento in materia di copertura dei rischi catastrofali sia accompagnato da un'analisi d'impatto trasparente e da un confronto strutturato con le categorie economiche e i territori interessati;

  incrementare in modo significativo gli stanziamenti destinati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla messa in sicurezza del territorio, promuovendo altresì misure di semplificazione normativa e amministrativa volte a razionalizzare e rendere più coerenti le diverse linee di finanziamento oggi esistenti, ad accelerare le fasi di programmazione e realizzazione degli interventi e a garantire un coordinamento unitario delle politiche di mitigazione del rischio idrogeologico, in un'ottica di gestione organica e integrata del territorio a livello nazionale;

  procedere con l'attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici prevedendo lo stanziamento di risorse adeguate, anche al fine di riaffermare la responsabilità pubblica primaria nella tutela dei cittadini, dei territori e del tessuto produttivo;

  accelerare l'erogazione dei ristori alle imprese colpite da precedenti calamità, garantendo tempi certi e procedure semplificate.
9/2753-A/8. Evi, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative, volte a estendere per tutto il 2026 quanto già disposto dal decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215, all'articolo 8, comma 10-ter, e in scadenza il 30 giugno 2024 derogando a quanto stabilito dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, prevedendo la proroga dell'introduzione dell'obbligo di assicurazione per le macchine agricole solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
9/2753-A/9. Romeo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative, volte a prorogare per l'anno 2026 le misure di sostegno di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, volte a incentivare l'imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura.
9/2753-A/10. Forattini.


   La Camera,

   premesso che:

    a seguito di una sequenza di eventi meteorici estremi dal novembre 2023 al marzo 2025 nella regione Toscana si sono registrati danni valutati in circa 2,5 miliardi di euro. Secondo i dati forniti dal Commissario all'emergenza, il governatore della Regione Giani, sono stati già impegnati per soccorsi, somme urgenze e primi ristori 598 milioni di euro;

    secondo il rendiconto, gli eventi del 2023 hanno assorbito oltre 333 milioni per la messa in sicurezza e 66 per i danni. A questi si aggiungono i 35 milioni attivati per fronteggiare gli eventi dell'autunno 2024 e i 7,8 e 154 milioni di euro tra emergenze e ristori mobilitati per gli eventi di febbraio e marzo 2025;

    il ruolo di Commissario all'emergenza è scaduto il 31 dicembre 2025. Senza una struttura dedicata alla ricostruzione in Toscana, per attuare gli ulteriori interventi sarà necessario ricorrere alle procedure ordinarie, con particolare riferimento a 367 interventi già cantierabili – frutto di uno stanziamento di 131 milioni del settembre. L'Unione europea ha stanziato 66 milioni di euro prossimi a essere erogati;

    la legge 18 marzo 2025, n. 40, nota come «Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità» (Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2025), introduce un sistema organico e stabile per la gestione della ricostruzione pubblica e privata a seguito di calamità naturali o antropiche di rilievo nazionale in Italia, superando la frammentazione normativa precedente,

impegna il Governo

a integrare il quadro delle misure previste dall'articolo 1 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a prorogare le competenze del Commissario all'emergenza di cui in premessa, al fine di accelerare il processo di ricostruzione nella regione Toscana, danneggiata dagli eventi meteorici estremi dal novembre 2023 al marzo 2025, nominando un Commissario alla ricostruzione, eventualmente, estendendo alle aree interessate da tali eventi le competenze dell'attuale Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post-alluvione 20023 in Emilia-Romagna Toscana e Marche.
9/2753-A/11. Deborah Bergamini, Mazzetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in materia di termini normativi con l'adozione di ulteriori interventi normativi volti a reintrodurre per l'anno 2026 l'esonero contributivo per i giovani agricoltori sotto i 40 anni – istituito dall'articolo 1, comma 503, della legge n. 160 del 2019 e prorogato fino al 2023 – in quanto necessario per la tenuta economica, ambientale e sociale dei tanti territori rurali diffusi nel nostro Paese.
9/2753-A/12. Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi; in particolare l'articolo 1, dispone del termine per l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard svolta dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    inoltre e nello specifico il provvedimento reca misure finalizzate a prorogare i termini previsti per l'accesso ai finanziamenti necessari per la messa in sicurezza di interventi infrastrutturali e misure di potenziamento di aree di crisi oltre che proroghe che hanno lo scopo di potenziare l'organizzazione e i servizi territoriali;

    l'attività normativa relativa alla adozione delle misure necessarie alla permanenza delle popolazioni nelle aree montane della Nazione è particolarmente rilevante perché si tratta di zone geografiche particolarmente vaste. Infatti Il territorio italiano è prevalentemente montuoso e collinare, con aree montane che coprono, a seconda dei parametri di riferimento utilizzati, dal 35,2 per cento della superficie nazionale secondo la classificazione ISTAT a stime superiori che utilizzando criteri giuridici o altimetrici distinti, giungono a includere oltre il 43 per cento dei comuni e circa il 60 per cento del territorio italiano;

    la legislazione statale ha provveduto, di anno in anno, alle disposizioni di proroghe come nel caso del mantenimento di uffici postali, deroghe per le classi scolastiche, incentivi per i residenti, prevedendo anche forme di agevolazioni fiscali loro dedicati;

    i residenti, infatti, ammontano a circa 8,9 milioni e rappresentano il 14,7 per cento del totale nazionale, secondo dati rilevati nel 2025. Come sopra detto, sebbene oltre il 35 per cento del territorio sia montuoso, solo il 12 per cento circa della popolazione vive sopra i 600 metri a causa della obiettiva scarsezza di servizi pubblici essenziali rispetto a quelli di cui godono i cittadini residenti in aree pianeggianti e urbane pur se, grazie alle misure adottate, si è verificata una positiva inversione di tendenza che mostra un lieve ripopolamento delle aree montane, fatto che dimostra l'efficacia delle misure sino a ora adottate a sostegno delle popolazioni dal Parlamento e dal Governo, e che potrebbero essere ulteriormente sviluppate;

    la proposta di ulteriori interventi necessari si avanza perché, in tale contesto, esistono forti disparità geografiche sul territorio nazionale con aree, come quelle l'Appennino Emiliano, che continuano a subire spopolamento, a differenza di altre aree montane nazionali che riescono invece ad attrarre nuovi residenti;

    considerando gli scenari demografici complessivi che attendono l'Italia, si segnala il fatto le zone montane, dette anche terre alte e «comunità in salita», possono incarnare, invece, il ruolo di avanguardie perché affrontano con tempismo questioni demografiche e di godimenti di beni e servizi pubblici che domani coinvolgeranno anche le popolazioni residenti a valle, nelle città o nelle metropoli. Le zone montane, quindi, possono essere considerate, sin d'ora dei laboratori di sviluppo e resilienza dove quelle questioni problematiche accennate possono trovare soluzioni efficienti ed efficaci sia nell'immediato per le zone montane, che in prospettiva per l'intera Nazione, a condizione che si prosegua nell'opera virtuosa e meritoria consistente nel fornire il necessario e adeguato sostegno da parte di tutte le istituzioni Repubblicane, alle popolazioni residenti in montagna;

    in tale contesto demografico, sociale, ed economico, si segnala che la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) si fonda su una classificazione dei comuni, tra cui «cintura», «intermedi», «periferici» e «ultraperiferici», che incide sulle priorità e sulle misure territoriali attivabili;

    la classificazione sopra ricordata, nell'ambito della perimetrazione dell'Area interna «Appennino Forlivese-Cesenate», ha fatto sì che alcuni comuni, tra cui Predappio e Dovadola, risultano classificati come «di cintura», con l'effetto di ridurre la capacità di intercettare misure e vantaggi connessi alle politiche per le aree interne destinate alle popolazioni ivi residenti;

    pertanto, alla proponente del presente atto l'atto di indirizzo politico, risulta manifesta la necessità di valutare anche l'opportunità di adottare, d'intesa con le amministrazioni competenti, una rivalutazione della classificazione dei predetti comuni, anche al fine di assicurare un'applicazione coerente dei criteri e di non penalizzare territori che presentano esigenze di riequilibrio e servizi tipiche delle aree interne,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori interventi normativi volti a intervenire sulle previsioni di cui all'articolo 1 della legge n. 131 del 2025 per riconsiderare i termini previsti per l'adozione dei provvedimenti attuativi, valutando al contempo l'opportunità di adottare, con il primo provvedimento utile allo scopo, le misure proposte in premessa.
9/2753-A/13. Buonguerrieri, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi; in particolare l'articolo 1, dispone del termine per l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard svolta dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    inoltre e nello specifico il provvedimento reca misure finalizzate a prorogare i termini previsti per l'accesso ai finanziamenti necessari per la messa in sicurezza di interventi infrastrutturali e misure di potenziamento di aree di crisi oltre che proroghe che hanno lo scopo di potenziare l'organizzazione e i servizi territoriali;

    l'attività normativa relativa alla adozione delle misure necessarie alla permanenza delle popolazioni nelle aree montane della Nazione è particolarmente rilevante perché si tratta di zone geografiche particolarmente vaste. Infatti Il territorio italiano è prevalentemente montuoso e collinare, con aree montane che coprono, a seconda dei parametri di riferimento utilizzati, dal 35,2 per cento della superficie nazionale secondo la classificazione ISTAT a stime superiori che utilizzando criteri giuridici o altimetrici distinti, giungono a includere oltre il 43 per cento dei comuni e circa il 60 per cento del territorio italiano;

    la legislazione statale ha provveduto, di anno in anno, alle disposizioni di proroghe come nel caso del mantenimento di uffici postali, deroghe per le classi scolastiche, incentivi per i residenti, prevedendo anche forme di agevolazioni fiscali loro dedicati;

    i residenti, infatti, ammontano a circa 8,9 milioni e rappresentano il 14,7 per cento del totale nazionale, secondo dati rilevati nel 2025. Come sopra detto, sebbene oltre il 35 per cento del territorio sia montuoso, solo il 12 per cento circa della popolazione vive sopra i 600 metri a causa della obiettiva scarsezza di servizi pubblici essenziali rispetto a quelli di cui godono i cittadini residenti in aree pianeggianti e urbane pur se, grazie alle misure adottate, si è verificata una positiva inversione di tendenza che mostra un lieve ripopolamento delle aree montane, fatto che dimostra l'efficacia delle misure sino a ora adottate a sostegno delle popolazioni dal Parlamento e dal Governo, e che potrebbero essere ulteriormente sviluppate;

    la proposta di ulteriori interventi necessari si avanza perché, in tale contesto, esistono forti disparità geografiche sul territorio nazionale con aree, come quelle l'Appennino Emiliano, che continuano a subire spopolamento, a differenza di altre aree montane nazionali che riescono invece ad attrarre nuovi residenti;

    considerando gli scenari demografici complessivi che attendono l'Italia, si segnala il fatto le zone montane, dette anche terre alte e «comunità in salita», possono incarnare, invece, il ruolo di avanguardie perché affrontano con tempismo questioni demografiche e di godimenti di beni e servizi pubblici che domani coinvolgeranno anche le popolazioni residenti a valle, nelle città o nelle metropoli. Le zone montane, quindi, possono essere considerate, sin d'ora dei laboratori di sviluppo e resilienza dove quelle questioni problematiche accennate possono trovare soluzioni efficienti ed efficaci sia nell'immediato per le zone montane, che in prospettiva per l'intera Nazione, a condizione che si prosegua nell'opera virtuosa e meritoria consistente nel fornire il necessario e adeguato sostegno da parte di tutte le istituzioni Repubblicane, alle popolazioni residenti in montagna;

    in tale contesto demografico, sociale, ed economico, si segnala che la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) si fonda su una classificazione dei comuni, tra cui «cintura», «intermedi», «periferici» e «ultraperiferici», che incide sulle priorità e sulle misure territoriali attivabili;

    la classificazione sopra ricordata, nell'ambito della perimetrazione dell'Area interna «Appennino Forlivese-Cesenate», ha fatto sì che alcuni comuni, tra cui Predappio e Dovadola, risultano classificati come «di cintura», con l'effetto di ridurre la capacità di intercettare misure e vantaggi connessi alle politiche per le aree interne destinate alle popolazioni ivi residenti;

    pertanto, alla proponente del presente atto l'atto di indirizzo politico, risulta manifesta la necessità di valutare anche l'opportunità di adottare, d'intesa con le amministrazioni competenti, una rivalutazione della classificazione dei predetti comuni, anche al fine di assicurare un'applicazione coerente dei criteri e di non penalizzare territori che presentano esigenze di riequilibrio e servizi tipiche delle aree interne,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di completare il quadro delle misure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori interventi normativi volti a intervenire sulle previsioni di cui all'articolo 1 della legge n. 131 del 2025 per riconsiderare i termini previsti per l'adozione dei provvedimenti attuativi, valutando al contempo l'opportunità di adottare, con il primo provvedimento utile allo scopo, le misure proposte in premessa.
9/2753-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Buonguerrieri, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea si riconduce, anche sulla base del preambolo, con le finalità prevalenti d'intervenire con misure urgenti, in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi;

    il testo è stato notevolmente migliorato nelle Commissioni referenti, attraverso una serie proposte emendative approvate, che hanno ulteriormente perfezionato l'impianto iniziale, le cui disposizioni consentiranno di sostenere le famiglie le imprese e il tessuto socioeconomico del Paese;

    con riferimento al sistema delle imprese, il decreto-legge conferma infatti la proroga per uno degli strumenti più rilevanti per l'accesso al credito quale: il Fondo di garanzia per le PMI prorogato fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare continuità a un meccanismo che negli ultimi anni ha sostenuto investimenti, liquidità e occupazione in tutto il Paese; un'ulteriore proroga riguarda anche alcune misure collegate alle assicurazioni contro i rischi catastrofali per le micro e piccole imprese, la cui entrata in vigore viene rinviata per consentire un'applicazione graduale e sostenibile;

    in tale ambito, il sottoscrittore del presente atto rileva che, in coerenza con le misure ivi indicate, occorre implementare il quadro degli interventi normativi previsti per le imprese, affiancando provvedimenti in grado di sostenere i servizi di assistenza tecnica alle piccole imprese dei territori di montagna (specie quelle di micro e piccola dimensione di qualsiasi settore) che rappresentano un presidio essenziale di lavoro, servizi e coesione sociale;

    si evidenzia al riguardo, che le predette imprese operano attualmente, in condizioni che non garantiscono parità competitiva con i contesti metropolitani e di pianura; il divario si manifesta infatti nei dati numerici, ma ancora prima nella quotidianità: nei laboratori, nelle botteghe, negli esercizi commerciali dei centri più periferici, distanti o scollegati dai centri urbani o dai principali assi di accesso di merci e persone;

    i centri di assistenza tecnica delle associazioni di categoria, a parere dello scrivente (forti della profonda conoscenza del tessuto economico territoriale e dei suoi meccanismi di funzionamento autorizzati e regolamentati dalle regioni e delle provincie autonome) possono svolgere una funzione primaria nel processo di sviluppo e ammodernamento delle piccole aziende di montagna, in grado di fronteggiare le diverse criticità che coinvolgono tale segmento d'impresa, le cui complessità sono prioritariamente identificabili: nelle dimensioni ridotte, nelle filiere corte, nei costi elevati dell'energia, nei ritardi per la transizione digitale e dell'accesso al credito e nell'interlocuzione con gli enti pubblici di ogni livello (la distanza, non soltanto fisica, con le istituzioni pubbliche determina infatti tempi e processi decisionali più rallentati e complessi dal punto di vista burocratico amministrativo a svantaggio dell'intero circuito economico);

    in relazione alle suesposte osservazioni, ad avviso dello scrivente, occorre riconoscere i costituiti o costituendi centri di assistenza tecnica delle associazioni di categoria, le cui funzioni di fornitura di servizi alle piccole imprese quali strumenti di crescita e innovazione del tessuto economico e di semplificazione del rapporto tra soggetti pubblici e mondo delle imprese in particolare nei territori di montagna, rappresentano una leva sociale ed economica indispensabile per la crescita dei territori di montagna,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure di proroga recate dal provvedimento in esame a favore delle piccole e medie imprese richiamate in premessa, con iniziative atte ad avviare, in sede europea, un confronto per il riconoscimento dei centri di assistenza tecnica richiamati in premessa, quali servizi di interesse economico generale (SIEG) in considerazione che la loro efficacia, è in grado di consentire una riduzione del gap informativo e di assistenza di cui soffrono le imprese di minore dimensione, in particolare nei territori di montagna, i cui effetti negativi e penalizzanti rallentano la crescita e l'innovazione a livello non soltanto aziendale ma anche le comunità di montagna.
9/2753-A/14. Ambrosi, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4-ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, ha introdotto una misura fondamentale per il sostegno ai processi di aggregazione tra imprese e per la tutela occupazionale;

    tale disciplina, attualmente limitata agli anni 2024 e 2025, è volta a favorire riassetti aziendali, trasformazioni industriali e l'innovazione tecnologica, garantendo al contempo la stabilità dei lavoratori coinvolti nelle transizioni occupazionali;

    i processi economici e organizzativi legati alle trasformazioni industriali hanno per loro natura una portata pluriennale e richiedono un arco temporale adeguato a poter essere avviati e portati a compimento con efficacia;

    sarebbe pertanto auspicabile garantire continuità e stabilità normativa, evitando interruzioni che potrebbero compromettere la programmazione degli interventi da parte delle imprese e l'efficacia delle tutele per i lavoratori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di completare il quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame, adottando iniziative normative utili a prorogare, fino a giugno 2026, l'efficacia della misura prevista dal comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, valutando, contestualmente, l'opportunità di rimodulazione degli stanziamenti finanziari per gli anni a venire.
9/2753-A/15. Volpi, Casu, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 2753 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    tra gli ambiti che il Governo ha scelto di non affrontare vi sono anche le questioni legate alla memoria storica e al riconoscimento dei diritti inviolabili delle persone, che devono essere tutelati anche nei casi più dolorosi legati agli orrori dei conflitti del passato;

    da un lato occorreva infatti consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i cui termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, non sono stati prorogati;

    dall'altro lato, il Parlamento ha il dovere di contribuire in modo tangibile all'incremento delle risorse destinate al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per le lesioni di diritti inviolabili della persona, causate dalle forze del terzo Reich durante il periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, affinché la memoria storica sia tutelata e i diritti delle vittime siano finalmente riconosciuti: il riconoscimento e il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini nazisti rappresenta infatti un atto di giustizia non solo verso coloro che hanno subito in prima persona le atrocità, ma anche verso la memoria storica di un intero Paese;

    il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per le lesioni di diritti inviolabili della persona, causate dalle forze del terzo Reich durante il periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, rappresenta dunque un doveroso strumento di riconoscimento delle sofferenze inflitte a coloro che sono stati vittime di atrocità durante la Seconda guerra mondiale;

    tale fondo, istituito con l'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si configura dunque come un atto di giustizia storica e morale, indirizzato a garantire il ristoro per le vittime o i loro eredi e l'importanza di tale misura è sottolineata dal continuo impegno del Parlamento per cercare di incrementare il sostegno alle vittime, affinché venga data loro una risposta concreta e dignitosa;

    già nella scorsa legge di bilancio era stato accolto dal Governo come raccomandazione l'ordine del giorno 9/02750/194 a prima firma del deputato De Maria, senza che il Governo vi abbia ancora dato seguito,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, adottando ulteriori iniziative normative volte a prorogare l'operatività del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per le lesioni di diritti inviolabili della persona, causate dalle forze del Terzo Reich, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, incrementandolo a partire dall'anno 2026 con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui e confermando in tal modo l'impegno verso il rispetto dei diritti umani e la giustizia storica.
9/2753-A/16. Serracchiani, De Maria, Bonafè.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 2753 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    tra gli ambiti che il Governo ha scelto di non affrontare vi sono anche le questioni legate alla memoria storica e al riconoscimento dei diritti inviolabili delle persone, che devono essere tutelati anche nei casi più dolorosi legati agli orrori dei conflitti del passato;

    da un lato occorreva infatti consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i cui termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, non sono stati prorogati;

    dall'altro lato, il Parlamento ha il dovere di contribuire in modo tangibile all'incremento delle risorse destinate al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per le lesioni di diritti inviolabili della persona, causate dalle forze del terzo Reich durante il periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, affinché la memoria storica sia tutelata e i diritti delle vittime siano finalmente riconosciuti: il riconoscimento e il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini nazisti rappresenta infatti un atto di giustizia non solo verso coloro che hanno subito in prima persona le atrocità, ma anche verso la memoria storica di un intero Paese;

    il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per le lesioni di diritti inviolabili della persona, causate dalle forze del terzo Reich durante il periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, rappresenta dunque un doveroso strumento di riconoscimento delle sofferenze inflitte a coloro che sono stati vittime di atrocità durante la Seconda Guerra Mondiale;

    tale fondo, istituito con l'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si configura dunque come un atto di giustizia storica e morale, indirizzato a garantire il ristoro per le vittime o i loro eredi e l'importanza di tale misura è sottolineata dal continuo impegno del Parlamento per cercare di incrementare il sostegno alle vittime, affinché venga data loro una risposta concreta e dignitosa;

    già nella scorsa legge di bilancio era stato accolto dal Governo come raccomandazione l'ODG 9/2750/194 a prima firma del deputato De Maria, senza che il Governo vi abbia ancora dato seguito,

impegna il Governo

a integrare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di di ogni iniziativa utile atta a consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, prevedendo la proroga dei termini per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, fino al 31 dicembre del 2026.
9/2753-A/17. De Maria, Serracchiani, Bonafè.


   La Camera,

   premesso che:

    il Governo, ormai da anni, continua a riferire al Parlamento di essere in procinto di completare il lavoro di predisposizione del Piano Casa Italia, definito quale strumento strategico per il rilancio delle politiche abitative;

    tuttavia, come confermato solo pochi giorni fa rispondendo a un atto di sindacato ispettivo in commissione (5-05059), allo stato, il Piano Casa Italia non risulta ancora neanche formalmente adottato, permanendo in una fase programmatoria assolutamente priva di effetti concreti sui territori;

    ciò avviene nonostante il crescente aggravarsi del fabbisogno abitativo, che coinvolge un numero sempre più ampio di famiglie, giovani, studenti, lavoratori e nuclei monoreddito, che hanno serie difficoltà di accesso a soluzioni abitative a canoni sostenibili;

    le misure prese dal Governo con la scorsa legge di bilancio non hanno affrontato in modo adeguato e strutturale l'emergenza abitativa, non avendo previsto il rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e lasciando al Fondo per la morosità incolpevole una dotazione largamente insufficiente rispetto alla platea dei potenziali beneficiari;

    per questi motivi, il gruppo del Partito democratico ha presentato due emendamenti, il n. 9.72 che rifinanzia e proroga al 2028 il Fondo per il sostegno all'affitto con 200 milioni di euro annui e il n. 9.17 che rifinanzia e proroga il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli per il triennio 2026-2028, che però sono stati respinti in Commissione;

    in particolare, per quanto riguarda l'emendamento 9.17, che rifinanzia il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli, la Sottosegretaria Siracusano, nel corso della seduta delle Commissioni I e V del 16 febbraio, nel dichiarare preliminarmente che da parte del Governo vi è la più completa attenzione nei confronti delle difficoltà in cui versano, per le varie ragioni cui si è in precedenza fatto sinteticamente cenno, gli inquilini morosi incolpevoli, chiarisce che la contrarietà espressa sull'emendamento Furfaro 9.17 deriva esclusivamente dalla non irrilevante onerosità della proposta emendativa stessa e dalle relative modalità di copertura finanziaria e che per tali motivazioni, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento ai fini della presentazione in Assemblea di un apposito ordine del giorno sulla medesima materia, rispetto al quale preannunzia la più ampia disponibilità da parte del Governo;

    il presente ordine del giorno è l'ultimo di una lunga serie di ordini del giorno presentati e vertenti sulla medesima materia, puntualmente respinti dal Governo,

impegna il Governo:

   a integrare il quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame, adottando idonee iniziative normative volte a prorogare e rifinanziare il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione al fine di garantire un rapido e concreto sostegno ai soggetti più fragili;

   a dare seguito all'impegno espresso dal Governo nel corso dell'esame in sede referente, come ricordato in premessa, prevedendo l'adozione delle opportune iniziative normative volte a stanziare ulteriori risorse per il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi in favore degli inquilini morosi incolpevoli.
9/2753-A/18. Braga, Simiani, Furfaro.


   La Camera

impegna il Governo:

   a integrare il quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame, adottando idonee iniziative normative volte a prorogare e rifinanziare il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione al fine di garantire un rapido e concreto sostegno ai soggetti più fragili;

   a dare seguito all'impegno espresso dal Governo nel corso dell'esame in sede referente, come ricordato in premessa, prevedendo l'adozione delle opportune iniziative normative volte a stanziare ulteriori risorse per il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi in favore degli inquilini morosi incolpevoli.
9/2753-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta)Braga, Simiani, Furfaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, e in particolare l'articolo 6, dispone la proroga di termini in materia di istruzione e di personale scolastico, intervenendo su ambiti che incidono sull'organizzazione e sul funzionamento delle istituzioni scolastiche;

    il decreto interministeriale 30 giugno 2025, n. 124, nel fissare i criteri per la determinazione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, ha introdotto parametri rigidi che si traducono in accorpamenti e soppressioni di autonomie scolastiche, con un approccio, ad avviso dei firmatari del presente atto, esclusivamente contabile e privo di un reale confronto con le Regioni e le autonomie locali;

    la scelta del Governo di procedere al commissariamento di Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna per il mancato via libera ai piani di dimensionamento della rete scolastica comprime, a parere dei sottoscrittori, l'autonomia costituzionalmente garantita ai territori;

    tale decisione conferma un'impostazione centralistica che antepone obiettivi di riduzione lineare della spesa alla qualità dell'offerta formativa, scaricando su scuole, famiglie e comunità locali il peso di scelte che indeboliscono i presìdi educativi, in particolare nelle aree interne e più fragili del Paese;

    dall'approvazione della norma, con diversi atti di sindacato ispettivo e interventi si è posto l'accento sul fatto che non si può parlare di riorganizzazione, ma di un vero e proprio taglio di opportunità educative, di presidi democratici che colpiscono in particolar modo le aree interne e montane;

    si tratta di una scelta politica che colpisce la sostanza della scuola pubblica nel momento in cui agli alunni e alle alunne, a causa di un evidente dimensionamento delle strutture scolastiche, verrà negato il diritto allo studio;

    in alcune realtà, come l'Emilia-Romagna, l'applicazione del coefficiente 938 previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto alla reale consistenza della popolazione scolastica non determinerebbe comunque la necessità dei tagli richiesti, dimostrando l'inadeguatezza di parametri uniformi rispetto alla pluralità delle situazioni territoriali,

impegna il Governo

a integrare gli interventi recati dall'articolo 6 del provvedimento in esame, adottando ulteriori iniziative normative volte a rivedere con urgenza l'impostazione adottata in materia di dimensionamento scolastico e ad adottare ogni iniziativa utile, anche normativa, volta a prorogare per l'anno scolastico 2026/2027 la deroga ai criteri previsti dal decreto interministeriale 30 giugno 2025, n. 124, consentendo alle regioni interessate di attivare autonomie scolastiche entro un limite del contingente organico previsto, nel rispetto delle autonomie territoriali e a tutela del diritto allo studio e della qualità della scuola pubblica.
9/2753-A/19. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Ferrari, Girelli, Sarracino, De Luca, Ascani, Lai, Bakkali, De Maria, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Bonafè, Boldrini, Fossi, Simiani, Ghio, Marino, Grippo, Morfino, Ghirra, Prestipino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, e in particolare l'articolo 8, dispone la proroga di termini in materie di competenza del Ministero della cultura;

    l'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha destinato, mediante la delibera CIPE n. 34 del 1° agosto 2014, 1 milione di euro annui per ente alle occorrenze dell'Istituto italiano per gli studi filosofici e dell'Istituto italiano per gli studi storici per il triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020;

    tale contributo è stato successivamente prorogato per il quadriennio 2017-2020 dall'articolo 1, comma 605, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e per il quinquennio 2021-2025 dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

    le suddette proroghe disposte non hanno determinato nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una finalizzazione di risorse già accantonate nel Fondo per lo sviluppo e la coesione;

    appare necessario assicurare continuità alle attività dell'Istituto italiano per gli studi filosofici e dell'Istituto italiano per gli studi storici, realtà di alto valore culturale e scientifico che svolgono un ruolo essenziale nella promozione della ricerca e nella conservazione del patrimonio culturale nazionale,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative normative necessarie, volte a prorogare, in linea con gli interventi recati dal provvedimento in esame, e in particolare dall'articolo 8, dal 2026 tale finanziamento per i due Istituti diventi stabile, per un importo complessivo non inferiore a 2 milioni di euro all'anno, sempre a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.
9/2753-A/20. Toni Ricciardi, Bonafè, Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Cangiano, Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente è stato riformulato l'emendamento volto a prorogare fino al 2028 il credito d'imposta per l'acquisto della carta a favore delle imprese editrici;

    il testo riformulato dai relatori, corrispondente all'articolo 1, comma 19-bis, del provvedimento in esame, contiene un taglio inaccettabile per il settore, in quanto cancella la misura del credito di imposta a fronte di un aumento oggettivo del costo della carta sul mercato, e riduce contestualmente la dotazione del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione;

    la riduzione del fondo indebolisce l'efficacia delle politiche di sostegno all'editoria, penalizzando le imprese più piccole e i progetti culturali innovativi, con effetti negativi sul pluralismo e sulla qualità dell'informazione;

    la ratio dell'emendamento depositato puntava – oltre alla proroga del credito d'imposta per l'acquisto della carta, attualmente riconosciuto per gli acquisti effettuati fino al 2024 – all'estensione della misura per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite massimo di spesa pari a 40 milioni di euro per ciascun anno;

    il credito d'imposta per l'acquisto della carta e il Fondo unico rappresentano leve essenziali per garantire equità, competitività e innovazione nel settore editoriale nazionale;

    suddetta misura introdotta nel 2020 ha consentito alle aziende editoriali di affrontare le conseguenze economiche del Covid sul settore e la sua proroga è stata richiesta fortemente dal settore,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative normative necessarie volte a prorogare fino al 2028 la misura del credito di imposta per l'acquisto della carta in favore delle imprese editrici senza decurtazioni a danno del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione, assicurando alle imprese editoriali la piena disponibilità finanziaria del suddetto fondo a tutela del principio costituzionale della libertà di stampa e della qualità della informazione nel nostro Paese
9/2753-A/21. Orfini, Manzi, Berruto, Iacono, Graziano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8, comma 3, del provvedimento in esame proroga al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale il Ministero della cultura, gli altri Ministeri utilizzatori di immobili tutelati e gli enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura devono completare gli adempimenti relativi alla prevenzione incendi;

    la disposizione riguarda luoghi aperti al pubblico e al contempo luoghi di lavoro, inclusi musei, biblioteche, archivi e edifici storici di elevato valore culturale e storico;

    la sicurezza antincendio rappresenta un prerequisito fondamentale per proteggere la vita e la salute dei lavoratori e dei visitatori, così come per salvaguardare il patrimonio culturale nazionale;

    l'ennesimo rinvio dei termini espone il personale dei luoghi della cultura a rischi concreti e inaccettabili, indebolisce le politiche di prevenzione e può compromettere l'efficacia complessiva delle misure di tutela,

impegna il Governo

a garantire, per quanto di competenza, l'adozione immediata di tutte le misure necessarie per completare gli adempimenti entro tempi certi, assicurando risorse adeguate e rafforzando la tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori e dei visitatori, nonché la protezione del patrimonio culturale nazionale.
9/2753-A/22. Iacono, Orfini, Manzi, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8, comma 3, del provvedimento in esame proroga al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale il Ministero della cultura, gli altri Ministeri utilizzatori di immobili tutelati e gli enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura devono completare gli adempimenti relativi alla prevenzione incendi;

    la disposizione riguarda luoghi aperti al pubblico e al contempo luoghi di lavoro, inclusi musei, biblioteche, archivi e edifici storici di elevato valore culturale e storico;

    la sicurezza antincendio rappresenta un prerequisito fondamentale per proteggere la vita e la salute dei lavoratori e dei visitatori, così come per salvaguardare il patrimonio culturale nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire, per quanto di competenza, l'adozione immediata di tutte le misure necessarie per completare gli adempimenti entro tempi certi, assicurando risorse adeguate e rafforzando la tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori e dei visitatori, nonché la protezione del patrimonio culturale nazionale.
9/2753-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Iacono, Orfini, Manzi, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, e in particolare l'articolo 1, comma 10, dispone la proroga di termini in materie sportive, e proroga fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione del regime abbreviato per la risoluzione delle controversie circa l'ammissione ai campionati professionistici;

    la normativa vigente, risalente al 1932, esclude dall'accesso ai gruppi sportivi militari gli atleti affetti da patologie croniche, incluse condizioni compatibili con la pratica sportiva agonistica, come il diabete mellito di tipo 1;

    i gruppi sportivi militari costituiscono uno strumento fondamentale per sostenere il merito, la continuità delle carriere agonistiche e la rappresentanza internazionale dello sport italiano;

    l'esclusione automatica di atleti di alto livello sulla base di patologie croniche determina una disparità di trattamento ingiustificata e risulta anacronistica rispetto ai progressi della medicina e alle evidenze scientifiche attuali;

    il merito, le capacità sportive e l'idoneità accertata dovrebbero costituire criteri determinanti per l'accesso ai gruppi sportivi militari, senza discriminazioni basate su patologie croniche compatibili con la pratica sportiva,

impegna il Governo

a promuovere una revisione complessiva della normativa in materia di requisiti sanitari per l'accesso ai gruppi sportivi militari, al fine di garantire pari opportunità a tutti gli atleti di alto livello al fine di superare una normativa risalente al 1932 che continua a produrre effetti discriminatori.
9/2753-A/23. Berruto, Fornaro, Gribaudo, Amato, Perissa, Ciocchetti, Giachetti, Faraone, Mari, Simiani, Del Barba, Boldrini, Barbagallo, Bonifazi, Gadda, Pella, Ruffino, Boschi, Bonafè, Zaratti, Pellegrini, Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, e in particolare l'articolo 1, comma 10, dispone la proroga di termini in materie sportive, e proroga fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione del regime abbreviato per la risoluzione delle controversie circa l'ammissione ai campionati professionistici;

    la normativa vigente, risalente al 1932, esclude dall'accesso ai gruppi sportivi militari gli atleti affetti da patologie croniche, incluse condizioni compatibili con la pratica sportiva agonistica, come il diabete mellito di tipo 1;

    i gruppi sportivi militari costituiscono uno strumento fondamentale per sostenere il merito, la continuità delle carriere agonistiche e la rappresentanza internazionale dello sport italiano;

    l'esclusione automatica di atleti di alto livello sulla base di patologie croniche determina una disparità di trattamento ingiustificata e risulta anacronistica rispetto ai progressi della medicina e alle evidenze scientifiche attuali;

    il merito, le capacità sportive e l'idoneità accertata dovrebbero costituire criteri determinanti per l'accesso ai gruppi sportivi militari, senza discriminazioni basate su patologie croniche compatibili con la pratica sportiva,

impegna il Governo

tenendo conto delle esigenze operative e funzionali delle Forze armate e dei princìpi di non discriminazione e parità di trattamento, e a valle degli approfondimenti tecnico-scientifici su eventuali profili di criticità, ad assumere le opportune iniziative di competenza per esplorare la possibilità di una revisione in senso riduttivo di tutte le patologie, con particolare riferimento al diabete mellito di tipo 1 che in attualità costituiscono una limitazione all'arruolamento nei gruppi sportivi militari.
9/2753-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta)Berruto, Fornaro, Gribaudo, Amato, Giachetti, Simiani, Barbagallo, Pella, Ruffino, Bonafè, Zaratti, Pellegrini, Soumahoro, Perissa, Ciocchetti, Boldrini, Mari, Bonifazi, Faraone, Del Barba, Gadda, Boschi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 del provvedimento in esame proroga di un altro anno il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, parzialmente derogatoria di quella ordinaria di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge n. 145 del 2023, portandola dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026;

    il Fondo di garanzia costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a garantire liquidità alle piccole e medie imprese. La disciplina speciale, straordinaria e temporanea è stata adottata in ragione della necessità di sostenere le PMI fortemente colpite dalla crisi pandemica;

    è necessario sostenere l'internazionalizzazione delle imprese e aumentare la presenza delle medesime nei mercati esteri soprattutto quelli africani considerando anche l'importanza strategica di favorire la crescita delle piccole e medie imprese in nuovi mercati. Infatti il continente africano rappresenta una delle aree a più alto potenziale di crescita,

impegna il Governo

ad accompagnare la misura recata dalla disposizione richiamata in premessa con ulteriori iniziative normative dirette a potenziare il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese soprattutto per consentire alle medesime di operare al meglio nei mercati esteri.
9/2753-A/24. Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 del provvedimento in esame proroga di un altro anno il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, parzialmente derogatoria di quella ordinaria di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge n. 145 del 2023, portandola dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026;

    il Fondo di garanzia costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a garantire liquidità alle piccole e medie imprese. La disciplina speciale, straordinaria e temporanea è stata adottata in ragione della necessità di sostenere le PMI fortemente colpite dalla crisi pandemica;

    è necessario sostenere l'internazionalizzazione delle imprese e aumentare la presenza delle medesime nei mercati esteri soprattutto quelli africani considerando anche l'importanza strategica di favorire la crescita delle piccole e medie imprese in nuovi mercati. Infatti il continente africano rappresenta una delle aree a più alto potenziale di crescita,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare la misura recata dalla disposizione richiamata in premessa con ulteriori iniziative normative dirette a potenziare il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese soprattutto per consentire alle medesime di operare al meglio nei mercati esteri.
9/2753-A/24. (Testo modificato nel corso della seduta)Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    in base all'articolo 6, comma 1-bis, del provvedimento in esame risulta differito ulteriormente, al 31 marzo 2027, il termine per l'iscrizione agli Ordini dei pedagogisti e degli educatori;

    dopo anni di attesa e una fase transitoria già ampiamente prorogata, un ulteriore rinvio rappresenta un arretramento grave e ingiustificato, che rischia di svuotare di credibilità l'impianto normativo e di prolungare una situazione di incertezza per l'intera comunità professionale;

    la fase transitoria non può trasformarsi in una condizione permanente, pena il blocco del processo di istituzionalizzazione delle professioni educative e il rinvio sine die del pieno riconoscimento ordinistico;

    i servizi educativi e socio-educativi necessitano di riferimenti chiari, responsabilità definite e professionisti formalmente riconosciuti, al fine di garantire qualità, trasparenza e tutela degli utenti;

    è essenziale che i ministeri competenti coinvolgano attivamente l'ANCI, le associazioni professionali e gli operatori del settore, favorendo una positiva interlocuzione e coordinamento, per consentire l'avvio efficace e senza problemi dell'attuazione della normativa e dell'iscrizione all'albo;

    non risultano sussistere ulteriori motivazioni tecniche tali da giustificare un nuovo differimento dei termini, essendo maturate le condizioni per la piena operatività degli Ordini;

    ogni ulteriore slittamento indebolisce il processo di regolazione del settore e rischia di favorire il permanere di un sistema privo di regole certe e di effettivi meccanismi di responsabilità,

impegna il Governo

a dare piena ed effettiva attuazione alla normativa istitutiva degli Ordini dei pedagogisti e degli educatori, evitando ulteriori proroghe dei termini previsti, e a promuovere, anche attraverso forme di coordinamento con l'ANCI e con le principali realtà associative del settore, le iniziative necessarie a garantire l'avvio effettivo e operativo degli Ordini, quale strumento di qualificazione professionale, trasparenza e tutela della qualità dei servizi educativi e del welfare.
9/2753-A/25. Merola, Manzi, Orfini, Roggiani, Berruto, Iacono, D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca, agli articoli 1 e 13, disposizioni in materia di bonifiche;

    l'area ferroviaria di Trento Nord è qualificata come Sito di Interesse Nazionale per la presenza di gravi contaminazioni da piombo tetraetile, idrocarburi policiclici aromatici e altre sostanze nocive, con impatti rilevanti sull'ambiente e sulla salute della popolazione residente;

    la realizzazione della circonvallazione ferroviaria, in particolare del bypass, interessa aree già compromesse, densamente abitate e caratterizzate dalla presenza di falde acquifere strategiche, beni comuni essenziali che richiedono una tutela rafforzata;

    il principio di precauzione di cui all'articolo 191 TFUE e gli articoli 9 e 41 della Costituzione impongono che la salvaguardia dell'ambiente e della salute costituisca un limite inderogabile alla realizzazione delle opere pubbliche;

    nell'area dell'ex scalo Filzi sono stati avviati scavi in assenza di una caratterizzazione completa dei suoli, con conseguente rinvenimento di inquinanti non dichiarati e sequestro giudiziario di porzioni di cantiere per ipotesi di reati ambientali;

    l'articolo 1, comma 694, della legge n. 197 del 2022, come modificato, ha stanziato due milioni di euro per sondaggi geognostici e progettazioni specialistiche finalizzate a definire estensione e profondità dell'inquinamento, nonché le modalità giuridiche, tecniche e operative per il futuro utilizzo pubblico delle aree, prevedendo che eventuali costi eccedenti siano a carico della Provincia autonoma di Trento;

    a seguito di un'interrogazione presso la Provincia autonoma di Trento è emersa l'ipotesi di un diverso utilizzo delle risorse stanziate dalla legge n. 197 del 2022, pur formalmente ricondotto alla bonifica del SIN, circostanza che solleva perplessità in ordine alla coerenza con le finalità vincolate dalla norma;

    le risorse disponibili non possono essere ridotte a mero adempimento funzionale all'accelerazione dei lavori. Non appare infatti ammissibile destinare risorse finanziarie vincolate da una previsione legislativa a interventi diversi, che non risultino pienamente coerenti con le finalità originariamente previste dalla norma,

impegna il Governo:

   nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dello Statuto di autonomia, a sollecitare la Provincia autonoma di Trento, a utilizzare, in modo trasparente ed efficace, le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 694, della legge n. 197 del 2022, come modificato, per procedere speditamente con la progettazione specialistica, e per le relative attività connesse, finalizzata a individuare le modalità giuridiche, tecniche e operative per l'utilizzo pubblico delle aree del SIN, previsto nei documenti di programmazione della provincia autonoma di Trento, unitamente alle necessarie forme di finanziamento;

   a promuovere, anche mediante un rafforzato coordinamento istituzionale tra Governo, Provincia autonoma di Trento ed enti locali, un percorso volto alla bonifica integrale del SIN di Trento Nord, sollecitando altresì l'adozione di ogni iniziativa volta a presidiare le attività di cantiere relative alla realizzazione della circonvallazione ferroviaria nelle aree caratterizzate da rischio ambientale, assicurando che RFI, in qualità di soggetto attuatore, garantisca il massimo livello di tutela ambientale e sanitaria, nel pieno rispetto e puntuale recepimento delle prescrizioni formulate dalle Amministrazioni provinciale e comunale nel corso dell'iter istruttorio della Conferenza dei servizi.
9/2753-A/26. Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del presente provvedimento prevede una serie di misure di proroga di interventi relativi a situazioni emergenziali;

    nel corso dell'iter sono stati inoltre approvati una serie di emendamenti relativi all'articolo 13 per intervenire su situazioni concernenti criticità del settore idrico in alcune aree del Paese, definendo specifiche proroghe e scadenze per la presentazione di atti istruttori;

    l'emergenza idrica in Basilicata negli ultimi tre anni è stata una costante con enormi criticità sia per gli usi potabili che per quelli irrigui e industriali;

    nonostante la richiesta dello stato di emergenza formulata dalla regione Basilicata non vi è stato ancora alcun riscontro sostanziale da parte del Governo nazionale;

    sono rimaste inascoltate anche richieste di buon senso formulate attraverso emendamenti che avevano come obiettivo il rafforzamento della rete infrastrutturale idrica in Basilicata;

    le precipitazioni delle ultime settimane fortunatamente hanno allontanato la fase più critica della crisi;

    la pioggia da sola non basta a superare il gap infrastrutturale presente che neppure le funzioni commissariali hanno saputo affrontare;

    la limitata capacità di invasamento degli invasi lucani fa sì che l'acqua che pure potrebbe essere raccolta sia costretta ad andare a mare per i mancati lavori di adeguamento,

impegna il Governo

in linea con le misure emergenziali di cui all'articolo 1 e con gli interventi finalizzati a garantire la continuità del servizio idrico previsti dall'articolo 13 del provvedimento in esame, a valutare la necessità di convocare un tavolo istituzionale con la massima urgenza al fine di velocizzare entro il 31 dicembre 2026 gli interventi per aumentare la capacità di invasamento delle dighe lucane, per la riapertura dell'invaso del Rendina, per la loro connessione, per migliorare la capacità di approvvigionamento per il settore agricolo e per l'area industriale della Valbasento con l'obiettivo di non dovere più affrontare le emergenze registrate nel corso del 2025.
9/2753-A/27. Laus, Amendola, Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del presente provvedimento prevede una serie di misure di proroga di interventi relativi a situazioni emergenziali;

    nel corso dell'iter sono stati inoltre approvati una serie di emendamenti relativi all'articolo 13 per intervenire su situazioni concernenti criticità del settore idrico in alcune aree del Paese, definendo specifiche proroghe e scadenze per la presentazione di atti istruttori;

    l'emergenza idrica in Basilicata negli ultimi tre anni è stata una costante con enormi criticità sia per gli usi potabili che per quelli irrigui e industriali;

    la limitata capacità di invasamento degli invasi lucani fa sì che l'acqua che pure potrebbe essere raccolta sia costretta ad andare a mare per i mancati lavori di adeguamento,

impegna il Governo

in linea con le misure emergenziali di cui all'articolo 1 e con gli interventi finalizzati a garantire la continuità del servizio idrico previsti dall'articolo 13 del provvedimento in esame, a valutare la necessità di convocare un tavolo istituzionale con la massima urgenza al fine di velocizzare entro il 31 dicembre 2026 gli interventi per aumentare la capacità di invasamento delle dighe lucane, per la riapertura dell'invaso del Rendina, per la loro connessione, per migliorare la capacità di approvvigionamento per il settore agricolo e per l'area industriale della Valbasento con l'obiettivo di non dovere più affrontare le emergenze registrate nel corso del 2025.
9/2753-A/27. (Testo modificato nel corso della seduta)Laus, Amendola, Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13 ai commi da 3 a 5 misure prevede misure per gli interventi di bonifica ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto prevedendo la proroga di un anno della durata dell'incarico commissariale e della possibilità per il Commissario di nominare non più di due subcommissari e le conseguenti disposizioni di copertura finanziaria degli oneri nonché il termine per la presentazione del cronoprogramma aggiornato;

    come è noto il processo di industrializzazione degli anni 60 sul territorio nazionale ha determinato situazioni di criticità ambientale in diverse aree;

    la campagna nazionale «Ecogiustizia Subito: in nome del popolo inquinato», promossa da ACLI, AGESCI, ARCI, Azione Cattolica, Legambiente e Libera si pone come obiettivo quello di riportare in primo piano il tema delle mancate bonifiche in Italia;

    in Basilicata sono presenti i siti di interesse nazionale di Tito e della Valbasento;

    attraverso l'Accordo per la coesione siglato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) sono stati annunciati interventi per circa 40 milioni di euro per i richiamati SIN della Basilicata;

    le suddette risorse sarebbero rivenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) 2021-2027;

    l'intervento più rilevante riguarderebbe la bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area ex Materit a Ferrandina a cui sarebbero destinati circa 17 milioni di euro,

impegna il Governo

in linea con le misure in materia di gestione commissariale recate dal provvedimento in esame e richiamate in premessa, a prevedere in uno dei prossimi provvedimenti l'istituzione di una competente figura commissariale al fine di velocizzare gli interventi di bonifica e messa in sicurezza concernenti i siti SIN della Basilicata.
9/2753-A/28. Amendola.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13 ai commi da 3 a 5 misure prevede misure per gli interventi di bonifica ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto prevedendo la proroga di un anno della durata dell'incarico commissariale e della possibilità per il Commissario di nominare non più di due subcommissari e le conseguenti disposizioni di copertura finanziaria degli oneri nonché il termine per la presentazione del cronoprogramma aggiornato;

    come è noto il processo di industrializzazione degli anni 60 sul territorio nazionale ha determinato situazioni di criticità ambientale in diverse aree;

    la campagna nazionale «Ecogiustizia Subito: in nome del popolo inquinato», promossa da ACLI, AGESCI, ARCI, Azione Cattolica, Legambiente e Libera si pone come obiettivo quello di riportare in primo piano il tema delle mancate bonifiche in Italia;

    in Basilicata sono presenti i siti di interesse nazionale di Tito e della Valbasento;

    attraverso l'Accordo per la coesione siglato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) sono stati annunciati interventi per circa 40 milioni di euro per i richiamati SIN della Basilicata;

    le suddette risorse sarebbero rivenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) 2021-2027;

    l'intervento più rilevante riguarderebbe la bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area ex Materit a Ferrandina a cui sarebbero destinati circa 17 milioni di euro,

impegna il Governo

in linea con le misure in materia di gestione commissariale recate dal provvedimento in esame e richiamate in premessa, a valutare l'opportunità di prevedere in uno dei prossimi provvedimenti l'istituzione di una competente figura commissariale al fine di velocizzare gli interventi di bonifica e messa in sicurezza concernenti i siti SIN della Basilicata.
9/2753-A/28. (Testo modificato nel corso della seduta)Amendola.


   La Camera,

   premesso che:

    con il comma 720 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026 è stato prevista, in conseguenza del consolidamento delle procedure relative alla dichiarazione dei redditi precompilata, la riduzione delle risorse destinate annualmente a remunerare l'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale (CAF), per un importo di 21,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;

    in sede di discussione del provvedimento in esame è stato fatto presente (con l'emendamento 4.98) che il sistema dei compensi ai CAF si fonda su una programmazione annuale delle attività, con tariffe definite ex ante e risorse stanziate in relazione all'anno di svolgimento delle prestazioni. Le attività sulle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2025 risultano pertanto già pianificate sulla base di risorse deliberate dalla precedente legge di bilancio;

    l'applicazione del taglio a tali prestazioni determinerebbe un effetto retroattivo di fatto, incidendo sul principio di affidamento e sulla programmazione economico-organizzativa dei soggetti erogatori del servizio;

    ciò risulta particolarmente rilevante in un contesto nel quale, pur a fronte della crescente diffusione della dichiarazione precompilata, un'ampia quota delle dichiarazioni continua a essere gestita con l'assistenza dei CAF, con un livello di complessità operativa crescente;

    è opportuno evitare che una riduzione deliberata nell'ambito della manovra finanziaria per il 2026 produca effetti su prestazioni riferite all'anno 2025,

impegna il Governo

a valutare, secondo modalità che non determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la possibilità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'introduzione di disposizioni che riducano gli effetti della riduzione delle risorse destinate ai compensi dei centri di assistenza fiscale introdotta dalla Legge di bilancio 2026, chiarendo che tale riduzione trovi applicazione esclusivamente con riferimento alle prestazioni riferite all'anno fiscale 2026.
9/2753-A/29. Nevi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 della legge sulla montagna n. 131 del 2025 prevede la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), dei criteri per la classificazione dei comuni montani in base ai parametri altimetrico e della pendenza, nonché per la predisposizione di uno o più elenchi dei comuni classificati montani;

    la revisione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «Definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani» presentato alla Conferenza Unificata lo scorso 18 dicembre ha portato all'Accordo siglato in 5 febbraio scorso, nella medesima sede, nel quale sono stati individuati come montani 3.715 comuni;

    in tale accordo i criteri dell'altitudine e della pendenza sono stati temperati da una serie di fattori che tengono conto delle specificità territoriali, quali un'altitudine media superiore a 400 metri ovvero l'essere intercluso tra comuni montani;

    il Fondo nazionale per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) è stato istituito all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022). La legge di bilancio per il 2025 ha fissato la dotazione annuale del FOSMIT in 196,57 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2025-2027. Il disegno di legge di bilancio 2026 in esame ha confermato tale dotazione finanziaria anche per il 2028 – (Missione 17 Presidenza Consiglio cap. 2068 tabella MEF);

    in base all'articolo 2, comma 2, della legge n. 131 del 2025 i comuni destinatari delle misure statali di sostegno previste dalla legge stessa saranno individuati sulla base di parametri socio-economici da successivi regolamenti, esclusivamente nell'ambito di quelli inseriti nell'elenco di comuni montani. La quota di competenza statale (circa la metà del FOSMIT) sarà quindi ripartita solo tra i comuni così individuati;

    nell'Accordo del 5 febbraio 2026 si prevede che:

     in sede di utilizzo della quota regionale delle risorse FOSMIT 2025 disponibili, le regioni potranno tenere conto delle esigenze dei comuni compresi nell'elenco storico predisposto sulla base della legge del 1952, ma che non rientrano nei nuovi criteri di classificazione;

     fino all'eventuale aggiornamento della normativa regionale in materia, restano ferme le misure di natura agevolativa a favore dei comuni montani, di cui alla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore del regolamento di classificazione dei comuni montani;

    è stato rilevato che il requisito di montanità non legato solo a fattori meramente statistico/altimetrici, ma va riferito anche all'identità dei luoghi. La montagna non è solo altitudine, ma anche una condizione sociale e territoriale,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori interventi normativi volti a intervenire sulle previsioni di cui all'articolo 1 della legge n. 131 del 2025 per riconsiderare i termini di adozione dei provvedimenti attuativi, valutando la possibilità di incrementare le risorse Fondo nazionale per lo Sviluppo delle Montagne Italiane al fine di tener conto delle esigenze prospettate dalle regioni in relazione ai comuni esclusi in base ai criteri altimetrici, ma che ricadono nelle condizioni socio economiche sulle quali è basato il concetto di «montanità», al fine di evitare situazioni divisive tra aree limitrofe, afflitte degli stessi problemi.
9/2753-A/30. Gatta, Tassinari, Arruzzolo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 della legge sulla montagna n. 131 del 2025 prevede la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), dei criteri per la classificazione dei comuni montani in base ai parametri altimetrico e della pendenza, nonché per la predisposizione di uno o più elenchi dei comuni classificati montani;

    la revisione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «Definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani» presentato alla Conferenza Unificata lo scorso 18 dicembre ha portato all'Accordo siglato in 5 febbraio scorso, nella medesima sede, nel quale sono stati individuati come montani 3.715 comuni;

    in tale accordo i criteri dell'altitudine e della pendenza sono stati temperati da una serie di fattori che tengono conto delle specificità territoriali, quali un'altitudine media superiore a 400 metri ovvero l'essere intercluso tra comuni montani;

    il Fondo nazionale per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) è stato istituito all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022). La legge di bilancio per il 2025 ha fissato la dotazione annuale del FOSMIT in 196,57 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2025-2027. Il disegno di legge di bilancio 2026 in esame ha confermato tale dotazione finanziaria anche per il 2028 – (Missione 17 Presidenza Consiglio cap. 2068 tabella MEF);

    in base all'articolo 2, comma 2, della legge n. 131 del 2025 i comuni destinatari delle misure statali di sostegno previste dalla legge stessa saranno individuati sulla base di parametri socio-economici da successivi regolamenti, esclusivamente nell'ambito di quelli inseriti nell'elenco di comuni montani. La quota di competenza statale (circa la metà del FOSMIT) sarà quindi ripartita solo tra i comuni così individuati;

    nell'Accordo del 5 febbraio 2026 si prevede che:

     in sede di utilizzo della quota regionale delle risorse FOSMIT 2025 disponibili, le regioni potranno tenere conto delle esigenze dei comuni compresi nell'elenco storico predisposto sulla base della legge del 1952, ma che non rientrano nei nuovi criteri di classificazione;

     fino all'eventuale aggiornamento della normativa regionale in materia, restano ferme le misure di natura agevolativa a favore dei comuni montani, di cui alla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore del regolamento di classificazione dei comuni montani;

    è stato rilevato che il requisito di montanità non legato solo a fattori meramente statistico/altimetrici, ma va riferito anche all'identità dei luoghi. La montagna non è solo altitudine, ma anche una condizione sociale e territoriale,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di ulteriori interventi normativi volti a intervenire sulle previsioni di cui all'articolo 1 della legge n. 131 del 2025 per riconsiderare i termini di adozione dei provvedimenti attuativi, valutando la possibilità di incrementare le risorse Fondo nazionale per lo Sviluppo delle Montagne Italiane al fine di tener conto delle esigenze prospettate dalle regioni in relazione ai comuni esclusi in base ai criteri altimetrici, ma che ricadono nelle condizioni socio economiche sulle quali è basato il concetto di «montanità», al fine di evitare situazioni divisive tra aree limitrofe, afflitte degli stessi problemi.
9/2753-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta)Gatta, Tassinari, Arruzzolo.


   La Camera,

   premesso che:

    le Società di mutuo soccorso (SOMS), disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, rappresentano una componente storica e fondamentale del mutualismo italiano, con una funzione sociale, solidaristica e territoriale di rilievo, spesso insostituibile nei piccoli comuni e nei quartieri periferici;

    il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), all'articolo 43, comma 1, ha previsto l'obbligo per le Società di mutuo soccorso di adeguarsi alle disposizioni del medesimo Codice, con termine fissato al 31 dicembre 2022 , pena la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 50 del Codice stesso;

    la mancata trasformazione entro il termine stabilito comporta, dunque, la devoluzione dei beni a favore di altri enti del Terzo settore individuati dall'autorità competente, con conseguenze potenzialmente irreversibili sul patrimonio storico, culturale e sociale di tali enti;

    numerose SOMS, in diverse regioni del Paese, non hanno completato nei termini il percorso di adeguamento, anche a causa di difficoltà interpretative della normativa, carenza di assistenza tecnica, limitate risorse organizzative e amministrative, nonché degli effetti della pandemia da COVID-19 che ha inciso in modo significativo sulla capacità operativa di molte realtà associative di piccole dimensioni;

    risultano situazioni analoghe in più territori, tra cui quella della SOMS di Bavari, che evidenzia una criticità diffusa e non riconducibile a mera inerzia, ma a un contesto normativo e amministrativo complesso per realtà spesso basate su volontariato e gestione non professionale;

    la perdita del patrimonio di tali enti, spesso costituito da immobili e beni di rilevante valore storico e sociale, rischia di determinare un impoverimento del tessuto comunitario locale e la dispersione di esperienze mutualistiche ultracentenarie;

    una proroga dei termini per l'adeguamento, limitata e circoscritta nel tempo, non comporterebbe nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e consentirebbe di salvaguardare un patrimonio sociale e culturale coerente con i princìpi costituzionali di sussidiarietà e promozione delle formazioni sociali di cui agli articoli 2 e 118 della Costituzione,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di integrare il quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame, introducendo, nel primo provvedimento utile, una disposizione volta a rivedere i termini per l'adeguamento delle Società di mutuo soccorso alle previsioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, prorogandoli al 31 dicembre 2026;

   a prevedere, altresì, forme di accompagnamento e supporto tecnico-amministrativo alle SOMS interessate, al fine di favorire un adeguamento effettivo e consapevole alla disciplina del Terzo settore, salvaguardando la continuità delle attività mutualistiche e il patrimonio storico e sociale delle comunità locali.
9/2753-A/31. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    le Società di mutuo soccorso (SOMS), disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, rappresentano una componente storica e fondamentale del mutualismo italiano, con una funzione sociale, solidaristica e territoriale di rilievo, spesso insostituibile nei piccoli comuni e nei quartieri periferici;

    il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), all'articolo 43, comma 1, ha previsto l'obbligo per le Società di mutuo soccorso di adeguarsi alle disposizioni del medesimo Codice, con termine fissato al 31 dicembre 2022 , pena la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 50 del Codice stesso;

    la mancata trasformazione entro il termine stabilito comporta, dunque, la devoluzione dei beni a favore di altri enti del Terzo settore individuati dall'autorità competente, con conseguenze potenzialmente irreversibili sul patrimonio storico, culturale e sociale di tali enti;

    numerose SOMS, in diverse regioni del Paese, non hanno completato nei termini il percorso di adeguamento, anche a causa di difficoltà interpretative della normativa, carenza di assistenza tecnica, limitate risorse organizzative e amministrative, nonché degli effetti della pandemia da COVID-19 che ha inciso in modo significativo sulla capacità operativa di molte realtà associative di piccole dimensioni;

    risultano situazioni analoghe in più territori, tra cui quella della SOMS di Bavari, che evidenzia una criticità diffusa e non riconducibile a mera inerzia, ma a un contesto normativo e amministrativo complesso per realtà spesso basate su volontariato e gestione non professionale;

    la perdita del patrimonio di tali enti, spesso costituito da immobili e beni di rilevante valore storico e sociale, rischia di determinare un impoverimento del tessuto comunitario locale e la dispersione di esperienze mutualistiche ultracentenarie;

    una proroga dei termini per l'adeguamento, limitata e circoscritta nel tempo, non comporterebbe nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e consentirebbe di salvaguardare un patrimonio sociale e culturale coerente con i princìpi costituzionali di sussidiarietà e promozione delle formazioni sociali di cui agli articoli 2 e 118 della Costituzione,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di integrare il quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame, introducendo, nel primo provvedimento utile, una disposizione volta a rivedere i termini per l'adeguamento delle Società di mutuo soccorso alle previsioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, prorogandoli al 31 dicembre 2026;

   a valutare l'opportunità di prevedere, altresì, forme di accompagnamento e supporto tecnico-amministrativo alle SOMS interessate, al fine di favorire un adeguamento effettivo e consapevole alla disciplina del Terzo settore, salvaguardando la continuità delle attività mutualistiche e il patrimonio storico e sociale delle comunità locali.
9/2753-A/31. (Testo modificato nel corso della seduta)Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, commi 12-15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha introdotto, a decorrere dal 2018, la detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, nonché per la realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi e coperture a verde e giardini pensili, misura comunemente denominata «Bonus verde»;

    tale agevolazione è stata prorogata negli anni successivi sino al 2024, contribuendo allo sviluppo della filiera florovivaistica e delle imprese del verde, comparto che rappresenta un segmento significativo dell'economia locale e dell'occupazione diffusa;

    la cessazione del beneficio fiscale a decorrere dal 2025 ha determinato un rallentamento degli investimenti privati in interventi di rinaturalizzazione e miglioramento ambientale degli spazi urbani;

    gli spazi verdi urbani costituiscono una componente essenziale delle politiche di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, contribuendo alla riduzione delle isole di calore, all'assorbimento di CO2, al miglioramento della qualità dell'aria e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche;

    la promozione del verde urbano e periurbano è coerente con gli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione, di tutela della biodiversità e di rigenerazione delle città, nonché con le strategie di contenimento dei consumi energetici degli edifici;

    un ripristino selettivo della detrazione, con aliquota del 36 per cento per l'abitazione principale e del 30 per cento per le altre unità immobiliari residenziali, in coerenza con l'attuale assetto dei bonus edilizi, consentirebbe di coniugare sostenibilità ambientale e prudenza finanziaria;

    il Milleproroghe rappresenta uno strumento idoneo per assicurare continuità a misure fiscali che hanno dimostrato efficacia economica e ambientale;

    la valorizzazione del verde urbano deve essere considerata parte integrante delle politiche pubbliche per la salute, la qualità della vita e la competitività delle città,

impegna il Governo

a integrare il quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame valutando l'adozione di iniziative normative volte a:

  reintrodurre, per l'anno 2026, la detrazione fiscale per interventi di sistemazione a verde di cui ai commi 12-15 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevedendo un'aliquota del 36 per cento per l'abitazione principale e del 30 per cento per le altre unità immobiliari residenziali;

  inserire il sostegno al verde urbano in una strategia organica di adattamento climatico e rigenerazione urbana, valorizzando la filiera nazionale del florovivaismo e delle imprese del verde quale componente della transizione ecologica;

  monitorare gli effetti economici, occupazionali e ambientali della misura, al fine di valutarne una stabilizzazione strutturale nell'ambito della riforma complessiva degli incentivi edilizi e ambientali.
9/2753-A/32. Gnassi, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, ha previsto la concessione di un contributo per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici, finalizzato a valorizzare e favorire i processi di tutela delle produzioni territoriali;

    in attuazione della citata disposizione e ai sensi del comma 2 del medesimo articolo è stato emanato il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 11 giugno 2024, recante modalità di erogazione del contributo per la predisposizione dei disciplinari, destinato alla copertura delle spese di consulenza professionale connesse alla definizione delle caratteristiche qualitative e distintive dei prodotti;

    il regolamento (UE) 2023/2411 ha introdotto, a livello unionale, una disciplina uniforme per le indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali (cosiddetto IG «no food»), istituendo un nuovo titolo di proprietà industriale valido in tutti gli Stati membri e rafforzando la tutela delle produzioni legate ai territori;

    a decorrere dal 1° dicembre 2025 è prevista l'apertura delle domande di registrazione delle IG per i prodotti artigianali e industriali, con la conseguente necessità, per le associazioni di produttori, di disporre di disciplinari tecnicamente solidi e conformi ai requisiti europei;

    il nuovo sistema di tutela rappresenta un'opportunità strategica per la promozione internazionale del Made in Italy non agroalimentare, per la valorizzazione delle filiere artigianali e industriali locali e per il rafforzamento della competitività dei territori;

    la predisposizione dei disciplinari comporta costi tecnici e consulenziali rilevanti, che possono costituire un ostacolo per le associazioni di produttori, in particolare per le realtà di dimensioni medio-piccole;

    la continuità del contributo per l'anno 2026 consentirebbe di accompagnare l'avvio operativo del nuovo regime europeo, evitando che la mancanza di sostegno nazionale determini un ritardo competitivo per le produzioni italiane;

    la tutela delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali si inserisce pienamente in una strategia di politica industriale orientata alla qualità, all'innovazione e alla valorizzazione del capitale territoriale,

impegna il Governo

a completare gli interventi recati dal provvedimento in esame, valutando l'adozione di iniziative normative volte a:

  prorogare anche per l'anno 2026 il contributo di cui all'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, per la predisposizione dei disciplinari dei prodotti industriali e artigianali tipici, al fine di sostenere le associazioni di produttori nella fase di accesso al regime delle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) 2023/2411;

  prevedere che, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 maggio 2026, siano definite le modalità di erogazione del contributo, assicurando criteri di trasparenza, accessibilità e tempestività;

  inserire il sostegno alle IG dei prodotti artigianali e industriali in una strategia organica di rafforzamento del Made in Italy non agroalimentare, quale leva di politica industriale, di tutela della proprietà intellettuale e di promozione internazionale delle filiere territoriali.
9/2753-A/33. De Micheli, Pandolfo, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame presenta disposizioni urgenti volte a prorogare termini e misure in ambiti economici e sociali, anche al fine di assicurare continuità amministrativa e tutela dei livelli occupazionali nei settori maggiormente colpiti dalla congiuntura economica;

    la normativa vigente ha introdotto l'obbligo per le imprese di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali e calamità naturali, quale misura volta a rafforzare la resilienza del tessuto produttivo nazionale;

    il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è riservato a contribuenti di ridotte dimensioni economiche, con ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro annui e limitati costi per lavoro dipendente o collaborazioni;

    le imprese individuali che operano in regime forfetario e che non dispongono di immobili o terreni destinati all'attività produttiva, così come le imprese che utilizzano esclusivamente impianti e attrezzature di modico valore, individuabili in beni con valore residuo inferiore a 20.000 euro, presentano una struttura patrimoniale estremamente semplificata e un'esposizione economica limitata;

    secondo studi di settore, le imprese con immobilizzazioni materiali mediamente pari a 20.000 euro sono circa 400.000, cui si aggiungono circa 1,2 milioni di contribuenti che attualmente applicano il regime forfetario;

    per tali categorie, le attrezzature sono spesso costituite da una pluralità di beni eterogenei di valore unitario modesto, per i quali risulta complesso determinare con precisione il valore assicurabile e il costo di rimpiazzo in caso di danno;

    risulta in fase di predisposizione lo schema di contratto tipo e il portale informativo a cura dell'IVASS, finalizzati a garantire trasparenza e comparabilità delle offerte assicurative;

    l'imposizione immediata dell'obbligo assicurativo per le micro-imprese sopra richiamate rischia di tradursi in un onere sproporzionato rispetto alla dimensione economica e al valore dei beni da tutelare;

    una proroga al 31 dicembre 2026 del termine per la stipula dei contratti assicurativi per tali categorie consentirebbe di attendere la piena operatività degli strumenti di trasparenza e standardizzazione contrattuale, nonché di valutare eventuali correttivi normativi ispirati al principio di proporzionalità;

    la tutela del sistema produttivo rispetto ai rischi catastrofali deve coniugarsi con l'esigenza di non comprimere la sostenibilità economica delle micro-attività, che costituiscono una componente essenziale del tessuto imprenditoriale italiano,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, valutando l'adozione di iniziative normative volte a:

  1. differire al 31 dicembre 2026 il termine per la stipula dei contratti assicurativi contro i rischi catastrofali per le imprese individuali in regime forfetario prive di immobili o terreni destinati all'attività produttiva e per le imprese che utilizzano esclusivamente beni strumentali di valore residuo inferiore a 20.000 euro, promuovendo, contestualmente, un percorso normativo volto alla revisione organica della disciplina vigente, fino alla sua eventuale abrogazione, qualora non emergano elementi idonei a dimostrarne l'efficacia e la sostenibilità;

  2. prevedere, in sede di attuazione della disciplina, criteri di proporzionalità e gradualità dell'obbligo assicurativo, tenendo conto della dimensione economica dell'impresa e del valore effettivo dei beni da assicurare;

  3. assicurare la tempestiva definizione dello schema di contratto tipo e la piena operatività del portale di comparazione delle offerte assicurative, al fine di garantire trasparenza, concorrenza e adeguata informazione per le imprese interessate.

  4. a garantire, in ogni caso, che ogni intervento in materia di copertura dei rischi catastrofali sia accompagnato da un'analisi d'impatto trasparente e da un confronto strutturato con le categorie economiche e i territori interessati.
9/2753-A/34. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 disciplina il regime delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, attribuendo alle regioni e alle province autonome competenze rilevanti in materia di assegnazione e rinnovo, in un settore che costituisce infrastruttura strategica per il sistema energetico nazionale;

    ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, alla scadenza delle concessioni le opere passano in proprietà pubblica, con conseguente necessità di completare i procedimenti di acquisizione al patrimonio regionale e di definire modalità di gestione coerenti con l'interesse pubblico;

    le grandi concessioni idroelettriche rappresentano una componente essenziale della produzione nazionale da fonti rinnovabili, contribuendo alla sicurezza del sistema elettrico, alla stabilità della rete e al raggiungimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione;

    il mutato contesto geopolitico ed energetico, segnato da volatilità dei prezzi e tensioni sugli approvvigionamenti, impone una visione strategica delle infrastrutture energetiche nazionali, anche al fine di rafforzare l'autonomia energetica e la resilienza del sistema produttivo;

    la gestione delle concessioni deve avvenire nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, nonché in coerenza con il diritto dell'Unione europea in materia di mercato interno e aiuti di Stato, evitando soluzioni suscettibili di generare contenziosi o incertezze regolatorie;

    il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, se non adeguatamente prorogato, rischia di comprimere i tempi necessari per la definizione di un atto di indirizzo condiviso in sede di Conferenza Stato-regioni e per il coinvolgimento dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di congruità economico-finanziaria;

    una proroga al 31 dicembre 2026 consentirebbe di completare l'acquisizione delle opere al patrimonio pubblico, definire criteri omogenei a livello nazionale e assicurare procedure trasparenti e coerenti con l'interesse generale;

    è necessario garantire che eventuali riassegnazioni o forme di partenariato pubblico-privato siano fondate su piani economico-finanziari solidi, su investimenti pluriennali sugli impianti e sui territori interessati e su una remunerazione del capitale coerente con le condizioni di mercato nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al comparto idroelettrico;

    la valorizzazione della risorsa idrica deve tradursi anche in benefici concreti per le comunità locali, attraverso contributi economici e programmi di sviluppo territoriale, in una logica di equità e coesione,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dall'articolo 13 del provvedimento in esame valutando l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a:

  prorogare al 31 dicembre 2026 il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al fine di assicurare un ordinato completamento dei procedimenti di acquisizione e la definizione di un atto di indirizzo condiviso in sede di Conferenza Stato-regioni;

  definire, anche con il coinvolgimento di ARERA, criteri nazionali di indirizzo che garantiscano coerenza con il diritto dell'Unione europea, stabilità regolatoria, adeguati livelli di investimento, tutela dell'interesse pubblico e prevenzione di contenziosi.
9/2753-A/35. Peluffo, Simiani, Roggiani, Girelli, Ferrari, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi, con la finalità di assicurare continuità amministrativa e certezza giuridica;

    l'articolo 1, commi da 534 a 539, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto contributi in favore degli enti locali per interventi di messa in sicurezza e riqualificazione del territorio, nel rispetto di specifici vincoli procedurali e temporali;

    l'attuazione degli interventi si è svolta in un contesto caratterizzato da significative criticità operative, tra cui l'incremento dei costi dei materiali, l'evoluzione della normativa in materia di contratti pubblici e la complessità delle procedure di affidamento;

    in taluni casi risultano avviati procedimenti di revoca dei contributi pur in presenza di atti formali adottati dagli enti beneficiari, quali la determinazione a contrarre o altri atti equivalenti previsti dalla normativa vigente;

    l'interruzione di interventi già programmati o in fase avanzata potrebbe determinare un pregiudizio per le comunità locali, nonché una dispersione di risorse pubbliche già impegnate in attività preparatorie;

    appare pertanto opportuno assicurare, nell'ambito dei procedimenti in corso, un'applicazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell'interesse pubblico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare il quadro delle misure previste dagli articoli 4 e 13 del provvedimento in esame, con l'adozione di ulteriori interventi normativi volti a riconsiderare i termini concernenti i procedimenti di revoca relativi ai contributi di cui all'articolo 1, commi da 534 a 539, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sulla base di criteri improntati ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, tenendo conto dello stato di avanzamento delle procedure di affidamento, ove ricorrano anche delle condizioni finanziarie degli enti interessati, dell'eventuale adozione della determinazione a contrarre o di atti equivalenti previsti dalla normativa vigente, nonché della concreta possibilità di completare gli interventi nel rispetto del profilo temporale di spesa, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
9/2753-A/36. Lucaselli, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante «disposizioni urgenti in materia di termini normativi», all'articolo 1 dispone la «proroga di termini in materie di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

    il predetto articolo reca un complesso di proroghe e disposizioni di carattere puntuale, riferite anche a specifici siti, aree e interventi di rilievo nazionale, nonché, in determinati ambiti, a «eventi eccezionali» quale presupposto per l'adeguamento temporale di obblighi e adempimenti previsti dalla vigente normativa;

    l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, che al Capo I reca «disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”» (di seguito, per brevità, «i Giochi»), autorizza una spesa per far fronte alle straordinarie esigenze connesse ai Giochi, anche al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza e di soccorso pubblico, prevedendo altresì interventi finalizzati ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche del personale impiegato nei servizi in parola;

    per motivi inerenti all'ordinato svolgimento dei Giochi in termini di sicurezza, ordine pubblico e logistica, le autorità competenti a vari livelli amministrativi hanno emanato una serie di atti che dispongono chiusure viabilistiche, limitazioni alla circolazione stradale, limitazioni al sorvolo delle aree interessate dai Giochi;

    di fatto, pur in assenza di obblighi o divieti specifici, i provvedimenti di cui sopra comunque impediscono il regolare svolgimento delle attività economiche ordinarie afferenti, in via diretta o indiretta, alle strutture utilizzate per i Giochi;

    se direttamente o indirettamente interessati dai provvedimenti di cui sopra, a fronte della loro parziale o totale chiusura al pubblico, gli impianti a fune, gli impianti sciistici e le attività a essi complementari e accessorie restano comunque fonte di costi fissi, spesso ingenti nel loro ammontare e talvolta maggiorati per le esigenze espressamente connesse allo svolgimento ordinato e sicuro dei Giochi;

    appare opportuno, pertanto, disporre compensazioni per i soggetti economici interessati, a ristoro delle maggiori spese eventualmente sostenute e dei ricavi eventualmente perduti nel periodo dei Giochi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di accompagnare il quadro delle misure recate dall'articolo 1 e dall'articolo 4, comma 12-septies, con l'adozione, nel primo provvedimento utile e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di misure che dispongano la compensazione degli eventuali maggiori costi fissi e degli eventuali mancati ricavi derivanti dalla sospensione o limitazione dell'attività ordinaria degli impianti a fune e degli impianti sciistici e delle attività a essi complementari e accessorie, tale da comportarne la chiusura totale o parziale al pubblico, disposta dalle autorità competenti per misure di sicurezza, ordine pubblico e logistica adottate in occasione dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», per la durata degli stessi.
9/2753-A/37. Osnato, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, contiene una pluralità di misure finalizzate a sostenere il sistema-Paese e l'intero tessuto socio-economico;

    l'articolo 2 in particolare, detta misure di proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'interno e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabilendo più specificatamente al comma 5, la proroga fino al 31 dicembre 2026 della validità ai fini della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

    in tale ambito si evidenzia che, in materia di adeguamento antincendio delle strutture sanitarie, l'articolo 2, comma 9-bis, del decreto-legge 22 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (cosiddetto «Decreto Milleproroghe» per il 2023) ha previsto la proroga di tre anni di una serie di termini previsti dal decreto ministeriale 19 marzo 2015 per gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio e che per cause di forza maggiore, sono state impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste;

    il sottoscrittore del presente atto a tal fine rileva che, la scadenza prevista per gli adeguamenti antincendio delle strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno, con oltre 25 posti letto, è fissata al 24 aprile 2026;

    la predetta scadenza, ad avviso del firmatario, non consente agli operatori interessati, i cui tecnici manutentori antincendio non sono in grado di garantire adeguate misure di sicurezza antincendio, per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, che non consentono il completamento dei lavori necessari, di conformarsi in maniera adeguata alla normativa vigente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di completare il quadro delle misure previste dall'articolo 2 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori interventi normativi volti a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, l'introduzione di una misura volta a prorogare di un anno, rispetto alla scadenza attualmente prevista al 24 aprile 2026, i termini entro cui gli enti e i privati responsabili delle strutture devono presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco le segnalazioni certificate di inizio attività, che disciplinano i controlli di prevenzione incendi effettuati dal medesimo Comando attestanti il rispetto di determinati requisiti di sicurezza antincendio.
9/2753-A/38. Testa, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    la gestione della fase post-emergenziale ha cristallizzato la necessità di individuare tutele stabili e non precarie per i cosiddetti «lavoratori fragili», ovvero soggetti affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico o con connotazione di gravità, per i quali il rischio derivante dall'esposizione agli agenti patogeni in contesti lavorativi ordinari è particolarmente elevato;

    il diritto alla salute, costituzionalmente garantito dall'articolo 32, deve necessariamente coordinarsi con il diritto al lavoro, imponendo al legislatore di approntare strumenti che rendano la prestazione lavorativa compatibile con le condizioni di salute del dipendente;

    l'attuale quadro normativo, caratterizzato da proroghe parziali e frammentarie, ha generato una inaccettabile incertezza giuridica e disparità di trattamento tra i lavoratori del settore pubblico e quelli del settore privato, ledendo il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione;

    il ricorso al lavoro agile (smart working) si è dimostrato lo strumento principe di conciliazione e protezione, ma la sua applicazione rimane spesso legata alla discrezionalità datoriale o a termini di scadenza trimestrali che impediscono una reale programmazione della vita dei lavoratori e delle loro famiglie;

    per i casi in cui la mansione lavorativa sia tecnicamente incompatibile con il lavoro agile, l'assenza forzata per motivi correlati alla protezione della salute non può e non deve ricadere sul lavoratore in termini di erosione del periodo di comporto, pena il rischio di licenziamento per superamento dei limiti di conservazione del posto proprio a causa della propria condizione di fragilità,

impegna il Governo:

   a completare il quadro delle misure recate dall'articolo 14 del provvedimento in esame con l'adozione di ogni opportuna iniziativa normativa, anche di carattere d'urgenza, volta a riconsiderare i termini di cui all'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di rendere permanente e strutturale il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori fragili, eliminando ogni termine di scadenza temporale, provvedendo contestualmente a prevedere l'obbligo per i datori di lavoro, sia pubblici che privati, di garantire l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, laddove la prestazione non possa essere resa in modalità agile, assicurando che tale periodo sia escluso dal computo del periodo di comporto;

   stanziare le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dalla predetta equiparazione, garantendo la piena indennizzabilità delle assenze senza oneri riflessi per le imprese o penalizzazioni retributive per i prestatori di lavoro.
9/2753-A/39. Barzotti.


   La Camera,

   premesso che:

    già le recenti modifiche alla disciplina di «Opzione Donna» avevano drasticamente ridotto la platea delle beneficiarie, introducendo condizioni restrittive legate alla composizione del nucleo familiare o a specifiche situazioni di svantaggio, snaturando la ratio originaria della misura;

    l'ultima legge di bilancio, come noto, non ha prorogato la predetta misura;

    tali scelte del Governo in carica, rappresentano un arretramento sul fronte dei diritti previdenziali femminili, ignorando il valore sociale del lavoro di cura e penalizzando migliaia di lavoratrici che avevano pianificato la propria uscita dal mercato del lavoro;

    la stabilizzazione di un regime pensionistico flessibile e accessibile è l'unica risposta equa per contrastare il divario di genere nel sistema previdenziale italiano,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dall'articolo 14 del provvedimento in esame con l'adozione di interventi normativi volti a reintrodurre a decorrere dall'anno corrente e in maniera permanente le misure in materia di accesso anticipato alla pensione per le lavoratrici previste dall'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (cosiddetta «Opzione donna»), ripristinando i requisiti di accesso vigenti prima delle restrizioni introdotte, garantendo la possibilità di uscita anticipata a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le autonome, eliminando le odiose, ad avviso delle firmatarie, condizionalità soggettive che limitano oggi l'esercizio di tale diritto.
9/2753-A/40. Morfino, Appendino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, pur configurandosi come un decreto di proroga termini, interviene in un contesto occupazionale segnato da un uso patologico del contratto a tempo determinato, che rappresenta ormai la modalità d'ingresso prevalente, e spesso esclusiva, nel mercato del lavoro per le giovani generazioni;

    sarebbe stato pertanto auspicabile un pacchetto di proroghe concernenti le misure sul lavoro, finalizzate a consentire a rafforzare il contesto occupazionale;

    le recenti modifiche legislative introdotte dal cosiddetto «Decreto Lavoro» (decreto-legge n. 48 del 2023) hanno sistematicamente smantellato il regime delle causali giustificatrici per la stipula dei contratti a termine, trasformando un'eccezione fisiologica in una regola strutturale e privando i lavoratori di ogni tutela contro l'abuso della successione dei contratti;

    la liberalizzazione dei rinnovi e delle proroghe ha generato una frammentazione dei percorsi lavorativi che impedisce ai cittadini la pianificazione di un progetto di vita dignitoso, incidendo negativamente sulla natalità e sull'accesso al credito e alla casa;

    occorre un necessario e urgente ripristino delle condizioni oggettive (esigenze temporanee, estranee all'ordinaria attività, sostituzioni o incrementi non programmabili) che devono sottendere alla stipula di contratti a tempo determinato e a ogni tipologia di rinnovo;

    è indispensabile che il legislatore riaffermi il principio secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è, di norma, a tempo indeterminato, limitando l'apposizione del termine a casi di reale necessità tecnica e organizzativa debitamente documentata,

impegna il Governo

ad accompagnare il quadro delle misure recate dall'articolo 14 del provvedimento in esame con l'adozione di interventi normativi, anche di carattere urgenti, volti a sopprimere le norme transitorie e derogatorie che hanno facilitato l'uso acausale dei contratti a termine, garantendo che il ricorso alla flessibilità torni a essere limitato a esigenze temporanee e non diventi uno strumento di sostituzione dei rapporti di lavoro stabili, provvedendo contestualmente a:

  procedere a una revisione organica della disciplina dei contratti a tempo determinato, ripristinando l'obbligatorietà di causali rigide, oggettive e verificabili per i contratti a tempo determinato e per ogni ipotesi di rinnovo contrattuale;

  rafforzare il sistema dei controlli ispettivi per verificare la reale sussistenza delle esigenze giustificatrici addotte dalle imprese, prevedendo sanzioni più incisive e la trasformazione automatica del rapporto di lavoro in tempo indeterminato in caso di violazione delle causali previste dalla legge.
9/2753-A/41. Aiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, attraverso la reiterazione di proroghe in materia di personale sanitario (articolo 5), conferma l'incapacità del Governo di affrontare strutturalmente la carenza di medici e infermieri, che costringe i professionisti a turni massacranti e a condizioni di stress psicofisico insostenibili;

    la carenza di personale sanitario costituisce un fenomeno diffuso in tutta l'Unione europea. Secondo l'OCSE e la Commissione europea, nel periodo 2022-2023 ben 20 paesi dell'Unione europea hanno registrato una carenza di medici e 15 paesi una carenza di infermieri; il deficit complessivo stimato ammontava a circa 1,2 milioni di medici, infermieri e ostetriche;

    in Italia il problema assume caratteristiche peculiari. Secondo indicatori OCSE, il Paese presenta un numero relativamente elevato di medici (4,1 per 1.000 abitanti), ma una dotazione infermieristica inferiore rispetto alla media europea (6,2 per 1.000 abitanti). Inoltre, la distribuzione territoriale del personale sanitario è fortemente diseguale, con carenze particolarmente accentuate nelle regioni meridionali e nelle aree interne;

    la carenza di medici e infermieri interessa in maniera particolarmente accentuata le regioni del Mezzogiorno e le aree interne del Paese e produce effetti negativi sulla qualità e sull'accessibilità dei servizi sanitari, sulla coesione territoriale, sullo sviluppo economico e sulla tenuta sociale delle comunità locali;

    nelle aree interne, la carenza di personale sanitario produce effetti particolarmente gravi sulla riduzione dell'offerta sanitaria, sulla chiusura o depotenziamento di presidi ospedalieri e territoriali, sull'aumento dei tempi di accesso alle cure, sulla migrazione sanitaria verso altre regioni e sulla ulteriore spinta allo spopolamento;

    la difficoltà di accesso ai servizi essenziali, tra cui la sanità, è riconosciuta come una delle principali cause dello spopolamento delle aree interne; si instaura così un circolo vizioso che vede lo spopolamento generare una riduzione dei servizi che a sua volta genera una minore attrattività e infine un ulteriore spopolamento;

    l'attuale assetto normativo non è sufficiente ad affrontare la carenza strutturale di personale sanitario nelle aree periferiche; le misure adottate negli ultimi anni si sono concentrate prevalentemente su interventi emergenziali, incentivi economici limitati nel tempo e su politiche settoriali non coordinate; manca invece una strategia integrata che colleghi politiche sanitarie, territoriali e demografiche,

impegna il Governo

in sede di attuazione delle misure previste dall'articolo 5 del provvedimento in esame, ad adottare iniziative anche normative volte a rafforzare l'attrattività delle sedi disagiate, garantire stabilità e continuità del personale sanitario, favorendo il radicamento professionale e familiare nei territori, contribuendo alla rigenerazione demografica ed economica delle aree interne e prevedendo incentivi pluriennali, benefici fiscali e politiche di welfare territoriale per attrarre professionisti nei territori svantaggiati.
9/2753-A/42. Tucci.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del decreto-legge n. 200 del 2025 interviene in modo esteso su materie sanitarie e sociosanitarie, non semplicemente con proroghe di termini attuativi, ma con diverse estensioni di regimi derogatori che compromettono la stabilità complessiva e confermano la tendenza alla gestione emergenziale permanente del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alle strutture portanti del Servizio sanitario nazionale medesimo, quali a esempio il personale sanitario, la governance, la responsabilità professionale e la riforma della non autosufficienza;

    al comma 1 del predetto articolo si dispone l'ennesimo differimento dei termini per l'adozione dei decreti attuativi della riforma della non autosufficienza (decreto legislativo n. 29 del 2024), facendo slittare l'avvio operativo della valutazione multidimensionale unificata al 1° gennaio 2027, rinviando di fatto la riforma al 2028;

    la proroga dei termini relativi alla valutazione multidimensionale unificata per gli anziani non autosufficienti rappresenta probabilmente l'elemento più critico perché di fatto la riforma, già approvata, viene ulteriormente differita e si prolunga la frammentazione tra ambito sanitario e sociale, indebolendo l'allineamento con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS);

    tale rinvio determina un grave disallineamento rispetto agli obiettivi della Missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), prolungando una frammentazione tra ambito sanitario e sociale che ricade interamente sulle famiglie e sugli anziani non autosufficienti;

    la logica della «proroga continua» impedisce la transizione verso un modello unitario di presa in carico della persona non autosufficiente, cristallizzando prassi regionali disomogenee e inefficienti,

impegna il Governo

a garantire che non vi siano ulteriori differimenti dei termini e ad adottare, entro i prossimi sei mesi, un cronoprogramma vincolante per l'emanazione urgente di tutti gli atti attuativi necessari, assicurando la piena integrazione socio-sanitaria e il rispetto dei target concordati in sede europea, assicurando la presa in carico della persona non autosufficiente.
9/2753-A/43. Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del decreto-legge n. 200 del 2025 interviene in modo esteso su materie sanitarie e sociosanitarie, non semplicemente con proroghe di termini attuativi ma con diverse estensioni di regimi derogatori che compromettono la stabilità complessiva e confermano la tendenza alla gestione emergenziale permanente del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alle strutture portanti del Servizio sanitario nazionale medesimo, quali a esempio il personale sanitario, la governance, la responsabilità professionale e la riforma della non autosufficienza;

    l'articolo 5, comma 3, proroga fino al 31 dicembre 2026 la limitazione della responsabilità penale ai soli casi di colpa grave per gli esercenti le professioni sanitarie (cosiddetto «scudo penale»);

    la proroga dello scudo penale sanitario fino al 31 dicembre 2026 se da un lato garantisce protezione agli operatori in condizioni difficili dall'altro rischia di cristallizzare un regime eccezionale senza riforma organica della responsabilità professionale in modo da contrastare la medicina difensiva, aggravando l'incertezza del quadro giuridico, lo squilibrio tra tutela del professionista e diritto del paziente e rinviando una disciplina stabile della responsabilità sanitaria che difficilmente potrà essere attuata in questa legislatura con la delega approntata dal governo; senza una riforma organica della responsabilità professionale e della legge Gelli-Bianco, si mantiene un equilibrio precario che non tutela adeguatamente né il professionista né il diritto alla salute del paziente;

    la costante proroga di regimi derogatori ed eccezionali rischia di cristallizzare un'incertezza giuridica che finisce quindi per alimentare il fenomeno della medicina difensiva, portando i professionisti a prescrivere esami e trattamenti non necessari al solo fine di prevenire potenziali contenziosi, con conseguente aggravio dei costi per il Servizio sanitario nazionale e allungamento delle liste d'attesa;

    la medicina difensiva rappresenta una distorsione del rapporto medico-paziente e un ostacolo all'efficienza del sistema pubblico, la cui risoluzione non può essere affidata a meri differimenti temporali, ma necessita di una disciplina stabile che garantisca il giusto equilibrio tra la tutela dell'operatore sanitario, spesso costretto a operare in condizioni di grave carenza di personale, e il diritto fondamentale del cittadino alla sicurezza delle cure,

impegna il Governo:

   ad affrontare la riforma della responsabilità sanitaria, superando la logica delle proroghe emergenziali, affrontando strutturalmente le cause della medicina difensiva e garantendo un quadro certo di tutele sia per gli operatori sanitari sia per i cittadini;

   ad avviare con urgenza un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali, gli ordini professionali e le associazioni dei pazienti finalizzato a una revisione organica della disciplina sulla responsabilità professionale, che superi definitivamente la logica della «proroga continua» e delle misure tampone;

   a definire parametri normativi certi per la distinzione tra errore professionale e condizioni di rischio clinico derivanti da carenze strutturali e di organico delle strutture sanitarie, al fine di ridurre l'incidenza della medicina difensiva.
9/2753-A/44. Marianna Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5, comma 10, del provvedimento in esame abroga i divieti nazionali più restrittivi sull'uso di modelli animali per xenotrapianti e ricerche sulle sostanze d'abuso, previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26;

    in particolare, dispone l'abrogazione dell'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), del citato decreto legislativo; di conseguenza, si prevede la soppressione del riferimento al predetto articolo 5 nel testo dell'articolo 42, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 26 del 2014;

    l'articolo 42 del decreto legislativo n. 26 del 2014 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, disciplina disposizioni transitorie e finali e il comma 1, nella formulazione vigente, stabilisce che «Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), e all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026; la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2016»;

    il termine del 1° gennaio 2026, inizialmente fissato al 31 dicembre 2016, è stato più volte rinviato tramite successivi decreti-legge recanti proroghe di termini, fino al decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, che ha disposto l'ultimo differimento;

    con l'ultima proroga, pertanto, è stata consentita per ulteriori sei mesi l'autorizzazione di procedure che prevedono l'impiego di animali nelle ricerche sugli xenotrapianti e sulle sostanze d'abuso;

    la relazione illustrativa del Governo riporta quanto di seguito: «In proposito, va rilevato che la Commissione europea ha avviato una fase di pre-contenzioso finalizzata a verificare le rilevanti divergenze riscontrate tra la disciplina dettata dalla direttiva dell'Unione e il relativo decreto legislativo nazionale di attuazione; tale attività istruttoria ha successivamente condotto all'apertura della procedura di infrazione n. 2016/2013 nei confronti dello Stato italiano. Successivamente, nel corso dell'esame parlamentare per la conversione in legge del decreto-legge n. 69 del 2023, il Governo ha accolto l'ordine del giorno G/755/9/4, assumendo l'impegno a introdurre, nel primo intervento normativo utile, disposizioni specifiche idonee a definire in via definitiva la procedura di infrazione, con l'obiettivo di ristabilire condizioni di competitività, anche sotto il profilo regolatorio, per il sistema della ricerca nazionale»;

    alla luce di quanto precede, la disposizione in esame è diretta, a detta del Governo, a dare concreta attuazione all'impegno assunto dall'esecutivo nei termini sopra richiamati, ignorando che ben altri e ulteriori impegni andavano invece nella direzione opposta;

    impegni in direzione opposta che, si ricorda, sono stati codificati all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 26 del 2014 che ha previsto che, al fine di dare attuazione ai divieti temporaneamente sottoposti a moratoria, il Ministero della salute, avvalendosi del Laboratorio del reparto substrati cellulari e immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS) della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, effettuasse un monitoraggio sull'effettiva disponibilità di metodi alternativi;

    tale scelta, giustificata dall'esigenza di chiudere procedure di infrazione europee, è stata assunta oltretutto senza un adeguato confronto con le parti sociali e il mondo scientifico interessato allo sviluppo di metodi alternativi;

    l'abrogazione dei divieti rappresenta, ad avviso dei firmatari del presente atto, un arretramento sul piano etico e riapre una ferita profonda nella sensibilità dei cittadini e dei ricercatori orientati verso modelli di ricerca più avanzati e meno cruenti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle misure recate dal provvedimento al fine di rivedere la drastica soppressione dei divieti nazionali più restrittivi sull'uso di modelli animali per xenotrapianti e ricerche sulle sostanze d'abuso di cui all'articolo 5, comma 10, del provvedimento in esame e a finanziare, con risorse dedicate, la ricerca e la validazione di metodi alternativi alla sperimentazione animale, al fine di rendere superflua qualsiasi soppressione o sospensione del divieto.
9/2753-A/45. Di Lauro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo interviene, come di consueto, su molteplici scadenze legislative volte, nel caso delle migliori intenzioni, a garantirne un'applicazione in linea con le effettive condizioni organizzative del Paese prevedendo, in particolare, una serie di misure relative alla proroga di graduatorie di concorsi afferenti alla pubblica amministrazione;

    in proposito, preme ai firmatari sottolineare l'esigenza di una immediata risposta in termini di rafforzamento degli organici e di potenziamento della capacità delle amministrazioni pubbliche, a fronte della perdurante carenza di organico, acuita dalle centinaia di migliaia di pensionamenti attesi nel prossimo futuro, come riferito dal Ministro per la pubblica amministrazione;

    proprio a fronte dei numeri citati dal Ministro in ordine ai pensionamenti, sembra che si debba ricorrere a tutte le energie disponibili, essendoci oltretutto spazio sia per gli idonei sia per i vincitori dei nuovi concorsi;

    in proposito, da più parti, ha già destato viva preoccupazione la mancata proroga della graduatoria del concorso unico funzionari amministrativi (cosiddetto CUFA) – preme ribadire che trattasi di una recente graduatoria, da non annoverarsi tra quelle «vecchie di quindici anni», come stigmatizzato dal predetto Ministro – alla quale si aggiunge ora la mancata volontà del Governo di prevedere la proroga o, in alcuni casi, il differimento, della validità di graduatorie pubbliche;

    lo scorrimento della predetta graduatoria e, in generale, delle graduatorie con scadenza ravvicinata o scadute di recente, permetterebbe di assicurare alle amministrazioni interessate di disporre del personale necessario affinché gli uffici possano svolgere le proprie attività istituzionali e garantire i servizi ai cittadini, assicurando al contempo il necessario ricambio generazionale nella pubblica amministrazione;

    lo scorrimento delle graduatorie garantisce, altresì, di procedere ai nuovi reclutamenti con efficacia ed efficienza, con immediatezza e senza pregiudizio per la finanza pubblica, senza i costi e i temi di nuove procedure concorsuali,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, ai fini del rafforzamento della funzionalità e dell'azione amministrativa, onde ridurre le carenze di organico dell'amministrazione pubblica e rispondere, unitamente alle esigenze del turn over, al necessario e tempestivo potenziamento di personale, nell'ottica della maggiore efficacia ed efficienza delle risorse pubbliche e riduzione dei costi di reclutamento, volte a consentire alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di nuovi posti e per i posti vacanti in organico, in corrispondenza dei titoli e delle professionalità richieste, di ricorrere allo scorrimento, fino a esaurimento, delle graduatorie in scadenza o scadute di recente indicate in premessa e che tale possibilità sia garantita per tutto l'anno in corso, adottando conseguentemente le misure volte al differimento della loro validità.
9/2753-A/46. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo interviene, come di consueto, su molteplici scadenze legislative volte, nel caso delle migliori intenzioni, a garantirne un'applicazione in linea con le effettive condizioni organizzative ed economico-finanziarie del Paese;

    il quadro economico nazionale è caratterizzato da profondi processi di trasformazione industriale legati alla transizione ecologica e digitale, che impongono alle imprese un rapido adeguamento delle competenze professionali e dei modelli organizzativi;

    in tale contesto, l'istituto del contratto di espansione, introdotto in via sperimentale dall'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successivamente potenziato, si è dimostrato uno degli strumenti più efficaci e duttili per coniugare la tutela del reddito dei lavoratori prossimi al pensionamento con l'esigenza di nuovi inserimenti occupazionali;

    la disciplina del contratto di espansione non si limita a gestire l'esodo volontario attraverso l'indennità di accompagnamento alla pensione (scivolo pensionistico), ma vincola le imprese a presentare piani di reindustrializzazione che prevedano esplicitamente un progetto di formazione e riqualificazione dei lavoratori rimasti in organico e, soprattutto, un piano di assunzioni volto al ricambio generazionale;

    la mancata proroga o il definanziamento di tale misura determinerebbe un vuoto normativo e operativo drammatico, lasciando centinaia di grandi imprese prive di uno strumento per gestire le eccedenze di personale senza ricorrere a licenziamenti collettivi traumatici, bloccando di fatto il turnover e l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro;

    l'attuale strategia governativa, improntata, ad avviso dei firmatari del presente atto, a interventi frammentari e a proroghe dell'ultimo minuto, non garantisce alle imprese e alle organizzazioni sindacali il tempo necessario per una programmazione industriale di medio-lungo periodo, essenziale per l'attuazione dei progetti legati al PNRR;

    è necessario stabilizzare lo strumento, per fornire un quadro di certezza giuridica alle relazioni industriali,

impegna il Governo

a integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, prevedere anche in occasione del prosieguo dell'esame del decreto-legge in titolo presso l'altro ramo del Parlamento, misure volte a prorogare le disposizioni relative al contratto di espansione, garantendo la copertura finanziaria necessaria per assicurare l'indennità ai lavoratori che scelgono l'esodo volontario, valutando anche l'opportunità di rendere la misura strutturale e permanente, provvedendo contestualmente a rafforzare le clausole di condizionalità per le imprese che accedono allo strumento, assicurando che a ogni uscita anticipata corrisponda un piano di assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori, con particolare attenzione alle figure professionali necessarie per la transizione tecnologica.
9/2753-A/47.Penza, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo interviene, come di consueto, su molteplici scadenze legislative volte, nel caso delle migliori intenzioni, a garantirne un'applicazione in linea con le effettive condizioni organizzative ed economico-finanziarie del Paese;

    con riferimento ai temi concernenti le infrastrutture e la mobilità territoriale, nel provvedimento in titolo non è stata considerata la previsione di proroga degli stanziamenti per assicurare la prosecuzione del servizio aereo dell'aeroporto di Crotone successivamente al 31 ottobre 2026;

    il collegamento aereo in regime di oneri di servizio pubblico è un presidio fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e sanitario del territorio crotonese, già fortemente penalizzato da carenze infrastrutturali storiche e da un isolamento che ne limita le opportunità di crescita;

    la prosecuzione dei voli significa difendere un diritto essenziale, quello alla mobilità, contrastare l'isolamento e assicurare pari opportunità ai cittadini di Crotone rispetto al resto del Paese;

    i gravi danni provocati dal recente fenomeno meteo avverso che si è abbattuto sulla regione Calabria hanno interessato anche il territorio del crotonese, comportando la chiusura dei porti, scali strategici nella Regione, l'interruzione di attività, smottamenti e frane, aggravando la condizione del territorio calabrese e la necessità di interventi infrastrutturali;

    affinché venga confermata senza esitazioni la necessità del servizio di collegamento aereo da e per Crotone e vengano individuate le risorse economiche indispensabili a prorogarne e garantirne la continuità nel tempo,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a riconsiderare, alla luce di quanto esposto in premessa, anche in occasione dell'esame del provvedimento in titolo presso l'altro ramo del Parlamento o dell'adozione di un successivo provvedimento utile allo scopo, l'opportunità di prorogare, finanziandolo, il collegamento in parola, assumendo, per quanto di competenza, ogni utile iniziativa, sotto il profilo legislativo e amministrativo, affinché, con la piena collaborazione tra tutte le istituzioni e le amministrazioni coinvolte, sia prorogata e garantita la prosecuzione, senza interruzioni, del diritto alla mobilità e alla continuità territoriale da e per la regione Calabria verso il territorio nazionale e comunitario, assicurando condizioni economiche e qualitative uniformi e le relative e necessarie risorse finanziarie.
9/2753-A/48. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 5, del provvedimento in esame dispone la proroga e il finanziamento degli oneri connessi alle spese di personale di strutture dedicate alla gestione di interventi complessi, tra cui quelli legati alla rigenerazione urbana e al risanamento ambientale;

    l'area del Sito di interesse nazionale (Sin) Bagnoli-Coroglio è stata individuata quale sede per lo svolgimento della 38ª America's Cup, comportando la realizzazione di strutture temporanee e infrastrutture funzionali all'evento che insistono su aree di elevato pregio e fragilità ambientale;

    il Piano di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana (PRARU) e le prescrizioni di Valutazione di impatto ambientale (VIA) impongono obblighi rigorosi di tutela ambientale e di ripristino dello stato dei luoghi, a garanzia del diritto dei cittadini alla salute e alla piena fruizione del litorale;

    la salvaguardia della balneabilità e della sicurezza sanitaria dell'area costituisce una priorità di interesse pubblico primario, che non può risultare subordinata allo svolgimento di eventi temporanei, ancorché di rilevanza internazionale;

    eventuali alterazioni dei fondali, delle acque e degli ecosistemi costieri derivanti dalla realizzazione delle infrastrutture connesse all'evento renderebbero necessari ulteriori interventi di ripristino ambientale, non differibili e funzionali alla tutela della salute pubblica;

    il provvedimento in esame reca, in particolare agli articoli 1, comma 5, e 13, commi 3 e 5, misure relative a interventi di bonifica e riqualificazione ambientale,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dagli articoli richiamati in premessa, adottando ogni iniziativa di competenza affinché, al termine dello svolgimento della 38ª America's Cup, siano effettuate attività di verifica ambientale dell'area interessata, volte ad accertare lo stato dei fondali, delle acque e del litorale, nonché garantendo, ove necessario, il supporto economico agli interventi che dovessero rendersi indispensabili per il pieno ripristino delle condizioni di balneabilità e per la salvaguardia della salute pubblica, nel rispetto del Piano di risanamento ambientale (PRARU) e delle prescrizioni VIA, a tal fine qualificando tali interventi come prioritari nell'ambito delle politiche di risanamento e rigenerazione dell'area Sin Bagnoli-Coroglio.
9/2753-A/49.Carotenuto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo reca numerose disposizioni, di proroga e non, concernenti misure e interventi connessi a emergenze territoriali connesse a eventi calamitosi e climatici estremi che hanno colpito e continuano a colpire il nostro territorio;

    con riferimento al recente fenomeno meteo avverso evoluto in ciclone, denominato «Harry», preme ai firmatari rappresentare la condizione in cui versano i territori colpiti della Regione Siciliana;

    come risulta dalle rilevazioni dei danni, tuttora in corso, e dalle segnalazioni pervenute, i danni subìti dalla Regione Siciliana – al patrimonio edilizio pubblico e privato; alle infrastrutture di trasporto; alle infrastrutture portuali e civili delle aree costiere e alla loro alterazione; alle imbarcazioni e alle attrezzature da pesca e da diporto; alle infrastrutture energetiche e di telecomunicazione; alle reti idriche e fognarie, unitamente alla distruzione totale o parziale della produzione agricola, al mancato reddito per le imprese di pesca – ammonterebbero a circa due miliardi di euro (dati del Dipartimento regionale della protezione civile e dell'omologo dipartimento dell'agricoltura note del mese in corso), con una rilevantissima sproporzione tra l'entità dei danni e le risorse pubbliche stanziate, 1 miliardo per le tre regioni e la frana di Niscemi;

    si aggiunga il drammatico scivolamento dell'altopiano che ha coinvolto il paese di Niscemi, non certo imprevisto, che, oltre al vasto fenomeno franoso, mostra anche «un'evoluzione di tipo retrogressivo», ossia una progressiva e costante propagazione verso l'interno;

    è inevitabile, ad avviso dei firmatari, guardare alle imponenti risorse destinate al finanziamento del Ponte sullo Stretto, sottratte a tutte le necessità e a tutte le priorità del Paese e, in particolare, alle enormi carenze infrastrutturali del territorio della Sicilia, cui ben si potrebbe attingere per fronteggiare i fenomeni avversi in parola e per il ristoro dei danni subìti dalle imprese e dai cittadini e, in generale per contrastare il dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza dei territori,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad accompagnare il quadro delle misure richiamate in premessa, assumendo ogni iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, tenendo conto degli esiti dell'azione ricognitiva in corso, volte:

  per quanto di competenza, a integrare tempestivamente le risorse finanziarie necessarie al sostegno delle misure finalizzate alla ripresa delle attività economiche e al ristoro dei soggetti danneggiati nonché delle opere di ripristino delle infrastrutture pubbliche, valutando gli impatti sull'occupazione e considerando la fragilità del sistema economico regionale;

  a valutare, per quanto di competenza, gli oneri non di mero ripristino delle strutture e delle infrastrutture, bensì la loro riprogettazione e ricostruzione con modalità e criteri che assicurino la loro maggiore resilienza nonché una maggiore rispondenza alle necessità dei territori e una migliore utilità ed efficienza, tenendo conto dell'impatto ambientale, ecologico e sociale.
9/2753-A/50. Carmina, Morfino, Aiello, Cantone, D'Orso, Scerra, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo reca numerose disposizioni, di proroga e non, concernenti misure e interventi connessi a emergenze territoriali connesse a eventi calamitosi e climatici estremi che hanno colpito e continuano a colpire il nostro territorio;

    con riferimento al recente fenomeno meteo avverso evoluto in ciclone, denominato «Harry», preme ai firmatari rappresentare la condizione in cui versano i territori colpiti della Regione Siciliana,

impegna il Governo:

   a valutare di integrare quanto già previsto dal decreto-legge in materia, approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026;

   a valutare, per quanto di competenza, gli oneri non di mero ripristino delle strutture e delle infrastrutture, bensì la loro riprogettazione e ricostruzione con modalità e criteri che assicurino la loro maggiore resilienza nonché una maggiore rispondenza alle necessità dei territori e una migliore utilità ed efficienza, tenendo conto dell'impatto ambientale, ecologico e sociale.
9/2753-A/50. (Testo modificato nel corso della seduta)Carmina, Morfino, Aiello, Cantone, D'Orso, Scerra, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6, comma 1, del provvedimento all'esame proroga per il triennio 2026-2028 la disposizione che consente al Ministero dell'istruzione e del merito di avvalersi, sulla base di una convenzione triennale, del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA) per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero;

    per l'attuazione della convenzione vengono confermati gli oneri pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, con copertura sul Fondo La Buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, sottraendo, di fatto, risorse preziose alla gestione ordinaria delle scuole;

    l'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, aveva previsto la stipula di una convenzione triennale tra il CIMEA e il Ministero dell'istruzione e del merito per il riconoscimento dei titoli di specializzazione sostegno e dei titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, giustificando la disposizione in considerazione della «notevole mole di richieste» di riconoscimento di titoli esteri per l'insegnamento presentate al MIM;

    successivamente, l'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, ha previsto l'istituzione di specifici percorsi di formazione, attivati dall'INDIRE, per coloro che hanno conseguito presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso un titolo di specializzazione su sostegno e che hanno pendente il procedimento di riconoscimento di tale titolo di formazione oppure hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione del procedimento di riconoscimento;

    la relazione illustrativa del provvedimento chiariva che tale misura lasciava in capo ai destinatari la possibilità di scegliere tra due alternative: o attendere la conclusione della procedura amministrativa di riconoscimento in Italia del titolo estero, oppure rinunciare a ogni istanza di riconoscimento del titolo per iscriversi ai percorsi formativi INDIRE e conseguire, in caso di superamento degli stessi, la specializzazione sul sostegno. Questo perché, nell'estate del 2024, il Ministero aveva in carico circa 11.255 richieste relative al sostegno;

    nonostante l'imminente attivazione di un secondo ciclo di tali percorsi, attualmente non si dispone di dati precisi circa la mole di titoli che, grazie alla convenzione CIMEA, il Ministero è riuscito a riconoscere, né di quanti aspiranti docenti abbiano rinunciato al titolo estero, conseguendo la specializzazione tramite i percorsi formativi attivati da INDIRE, in quanto né la relazione illustrativa né la relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento all'esame precisano o giustificano le motivazioni di tale proroga;

    la mancanza di trasparenza sui dati precisi rappresenta una grossa criticità per giustificare un rinnovo della convenzione (soprattutto in termini economici) visto che, da segnalazioni delle sigle sindacali, i tempi per ottenere il decreto di riconoscimento continuano a essere eccessivamente lunghi,

impegna il Governo

al fine di giustificare la proroga triennale della convenzione prevista dall'articolo 6, comma 1 e garantire i principi di pubblicità, trasparenza ed economicità:

  a trasmettere al più presto alle Camere dati e informazioni precise sul numero di richieste lavorate dal CIMEA per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, nonché le relazioni annuali predisposte dall'ente e ogni altro documento utile;

  ad adottare le opportune iniziative normative volte a reperire urgentemente le risorse necessarie affinché si modifichi la copertura, prevista dall'articolo 6, comma 1 citato, degli oneri derivanti dall'attuazione della convenzione, al fine di scongiurare una riduzione delle risorse previste per il miglioramento dell'istruzione scolastica.
9/2753-A/51. Amato, Caso, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6, comma 1, del provvedimento all'esame proroga per il triennio 2026-2028 la disposizione che consente al Ministero dell'istruzione e del merito di avvalersi, sulla base di una convenzione triennale, del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA) per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero;

    l'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, aveva previsto la stipula di una convenzione triennale tra il CIMEA e il Ministero dell'istruzione e del merito per il riconoscimento dei titoli di specializzazione sostegno e dei titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, giustificando la disposizione in considerazione della «notevole mole di richieste» di riconoscimento di titoli esteri per l'insegnamento presentate al MIM;

    successivamente, l'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, ha previsto l'istituzione di specifici percorsi di formazione, attivati dall'INDIRE, per coloro che hanno conseguito presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso un titolo di specializzazione su sostegno e che hanno pendente il procedimento di riconoscimento di tale titolo di formazione oppure hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione del procedimento di riconoscimento;

    la relazione illustrativa del provvedimento chiariva che tale misura lasciava in capo ai destinatari la possibilità di scegliere tra due alternative: o attendere la conclusione della procedura amministrativa di riconoscimento in Italia del titolo estero, oppure rinunciare a ogni istanza di riconoscimento del titolo per iscriversi ai percorsi formativi INDIRE e conseguire, in caso di superamento degli stessi, la specializzazione sul sostegno. Questo perché, nell'estate del 2024, il Ministero aveva in carico circa 11.255 richieste relative al sostegno;

    nonostante l'imminente attivazione di un secondo ciclo di tali percorsi, attualmente non si dispone di dati precisi circa la mole di titoli che, grazie alla convenzione CIMEA, il Ministero è riuscito a riconoscere, né di quanti aspiranti docenti abbiano rinunciato al titolo estero, conseguendo la specializzazione tramite i percorsi formativi attivati da INDIRE, in quanto né la relazione illustrativa né la relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento all'esame precisano o giustificano le motivazioni di tale proroga,

impegna il Governo

al fine di giustificare la proroga triennale della convenzione prevista dall'articolo 6, comma 1 e garantire i principi di pubblicità, trasparenza ed economicità:

  a valutare l'opportunità di trasmettere al più presto alle Camere dati e informazioni precise sul numero di richieste lavorate dal CIMEA per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, nonché le relazioni annuali predisposte dall'ente e ogni altro documento utile.
9/2753-A/51. (Testo modificato nel corso della seduta)Amato, Caso, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge in esame, reca disposizioni in materia di proroga di termini relativi al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in particolare proroga fino al 31 dicembre 2026 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale 11 giugno 2019, n. 310;

    la graduatoria della procedura speciale di stabilizzazione del personale volontario, pubblicata nel 2019, rappresenta uno strumento essenziale per garantire la continuità operativa dei comandi provinciali e delle strutture territoriali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in un contesto caratterizzato da rilevanti carenze di organico e da un consistente numero di pensionamenti previsti nei prossimi anni;

    preme inoltre ricordare l'ulteriore condizione dei vigili del fuoco volontari discontinui che hanno prestato servizio per anni in condizioni di precarietà, con contratti temporanei ripetuti e in assenza di tutele strutturali;

    per questa ultima categoria citata, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione n. 4231 del 2014 nei confronti dell'Italia, con riferimento ai possibili profili di non conformità della disciplina relativa al personale cosiddetto «discontinuo» rispetto alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, e alla necessità di prevenire abusi derivanti dalla reiterazione di contratti a tempo determinato;

    la proroga della graduatoria costituisce misura necessaria ma non sufficiente a garantire, in modo strutturale, il superamento delle criticità connesse al precariato del personale volontario e alla copertura stabile delle esigenze operative del Corpo;

    risulta pertanto opportuno accompagnare le misure di proroga con iniziative di monitoraggio, programmazione e piena attuazione della normativa europea, anche al fine di prevenire contenziosi e assicurare la continuità e l'efficienza del servizio di soccorso pubblico,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, anche allo scopo di accelerare la chiusura della procedura di infrazione citata, volte a:

  garantire il pieno utilizzo della graduatoria della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sino al suo esaurimento, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica;

  predisporre un piano pluriennale di reclutamento e stabilizzazione del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, idoneo ad assicurare la copertura delle carenze di organico e la continuità operativa dei comandi territoriali;

  superare in modo strutturale le condizioni di precarietà ancora presenti nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, assicurando al contempo l'efficienza e la qualità del servizio di soccorso pubblico.
9/2753-A/52.Lomuti, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha introdotto l'obbligo per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia di stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile (terreni, fabbricati, impianti e macchinari) derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali;

    l'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, ha specificato che l'obbligo si riferisce ai beni impiegati a qualsiasi titolo per l'esercizio dell'attività d'impresa;

    particolari ed evidenti criticità emergono per le imprese, e in particolare per le cooperative del settore culturale, che operano su beni vincolati ai sensi dell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);

    tali beni, spesso di proprietà pubblica e concessi in uso a soggetti privati per la loro valorizzazione e gestione, presentano caratteristiche di unicità e valore storico-artistico che rendono estremamente difficoltosa, se non impossibile, la determinazione di premi assicurativi basati su parametri di rischio standardizzati;

    attualmente il mercato assicurativo non offre prodotti adeguati per la copertura dei rischi catastrofali su beni monumentali e archeologici, rendendo l'adempimento dell'obbligo di legge oggettivamente inesigibile per i gestori di tali siti;

    l'articolo 9, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, «Codice degli incentivi» dispone che l'inadempimento dell'obbligo di stipula delle predette polizze preclude l'accesso a qualsiasi forma di agevolazione finanziaria a valere su risorse pubbliche;

    tale preclusione rischia di colpire duramente le cooperative culturali, privandole di risorse vitali per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio, a causa di una carenza dell'offerta del mercato assicurativo e non per una volontà di inadempimento;

    le medesime preoccupazioni sono state espresse dall'Alleanza delle cooperative italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop), che ha sottolineato la necessità di interventi mirati per i settori con peculiarità non assimilabili al comparto industriale;

    il decreto-legge in esame prevede già specifiche proroghe e deroghe per altri settori, come quello della pesca e dell'acquacoltura (articolo 15, comma 2) e per le microimprese turistico-ricettive (articolo 16, comma 2), spostando i termini per l'adempimento dell'obbligo assicurativo;

    appare necessario e urgente garantire un trattamento analogo al settore dei beni culturali, evitando che l'impossibilità oggettiva di assicurare beni vincolati si traduca in una sanzione indiretta sproporzionata,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  definire con esattezza l'ambito di applicazione della disciplina assicurativa per i beni di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali, prevedendo specifiche esclusioni o regimi agevolati;

  escludere l'applicazione delle sanzioni dirette e indirette (inclusa la preclusione all'accesso agli incentivi pubblici) derivanti dalla mancata stipula delle polizze catastrofali per le imprese che operano su beni culturali vincolati, almeno fino al 31 dicembre 2026, nelle more della definizione di prodotti assicurativi idonei e di necessari chiarimenti interpretativi sulla valutazione del rischio per tali categorie di beni.
9/2753-A/53. Torto, Alifano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha introdotto l'obbligo per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia di stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile (terreni, fabbricati, impianti e macchinari) derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali;

    l'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, ha specificato che l'obbligo si riferisce ai beni impiegati a qualsiasi titolo per l'esercizio dell'attività d'impresa;

    particolari ed evidenti criticità emergono per le imprese, e in particolare per le cooperative del settore culturale, che operano su beni vincolati ai sensi dell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);

    tali beni, spesso di proprietà pubblica e concessi in uso a soggetti privati per la loro valorizzazione e gestione, presentano caratteristiche di unicità e valore storico-artistico che rendono estremamente difficoltosa, se non impossibile, la determinazione di premi assicurativi basati su parametri di rischio standardizzati;

    attualmente il mercato assicurativo non offre prodotti adeguati per la copertura dei rischi catastrofali su beni monumentali e archeologici, rendendo l'adempimento dell'obbligo di legge oggettivamente inesigibile per i gestori di tali siti;

    l'articolo 9, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, «Codice degli incentivi» dispone che l'inadempimento dell'obbligo di stipula delle predette polizze preclude l'accesso a qualsiasi forma di agevolazione finanziaria a valere su risorse pubbliche;

    tale preclusione rischia di colpire duramente le cooperative culturali, privandole di risorse vitali per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio, a causa di una carenza dell'offerta del mercato assicurativo e non per una volontà di inadempimento;

    le medesime preoccupazioni sono state espresse dall'Alleanza delle cooperative italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop), che ha sottolineato la necessità di interventi mirati per i settori con peculiarità non assimilabili al comparto industriale;

    il decreto-legge in esame prevede già specifiche proroghe e deroghe per altri settori, come quello della pesca e dell'acquacoltura (articolo 15, comma 2) e per le microimprese turistico-ricettive (articolo 16, comma 2), spostando i termini per l'adempimento dell'obbligo assicurativo;

    appare necessario e urgente garantire un trattamento analogo al settore dei beni culturali, evitando che l'impossibilità oggettiva di assicurare beni vincolati si traduca in una sanzione indiretta sproporzionata,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative, anche normative, volte a valutare l'opportunità di:

  definire con esattezza l'ambito di applicazione della disciplina assicurativa per i beni di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali, prevedendo specifiche esclusioni o regimi agevolati;

  escludere l'applicazione delle sanzioni dirette e indirette (inclusa la preclusione all'accesso agli incentivi pubblici) derivanti dalla mancata stipula delle polizze catastrofali per le imprese che operano su beni culturali vincolati, almeno fino al 31 dicembre 2026, nelle more della definizione di prodotti assicurativi idonei e di necessari chiarimenti interpretativi sulla valutazione del rischio per tali categorie di beni.
9/2753-A/53. (Testo modificato nel corso della seduta)Torto, Alifano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 16, comma 2, del decreto-legge in esame dispone il differimento al 31 marzo 2026 del termine entro il quale le imprese della pesca e dell'acquacoltura, nonché le micro e piccole imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande o turistico-ricettive, sono tenute a stipulare polizze assicurative contro i rischi catastrofali (cosiddette polizze «Cat Nat»);

    tale obbligo, introdotto originariamente dalla legge di Bilancio per il 2024 per tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese, mira a garantire la copertura dei danni causati da sismi, alluvioni, frane e inondazioni, ma la sua implementazione sta evidenziando gravissime criticità operative e interpretative;

    tra il 19 e il 21 gennaio 2026, le regioni Sicilia, Calabria e Sardegna sono state colpite dal devastante ciclone «Harry», che ha fatto registrare precipitazioni superiori ai 400 mm in 48 ore e raffiche di vento di burrasca, causando danni ingenti al sistema produttivo locale, in particolare lungo il litorale ionico e tirrenico e nelle aree interne (come il caso delle frane a Niscemi);

    nonostante la portata dell'evento, emerge il rischio paradossale che molti dei danni subiti dalle imprese non risultino indennizzabili a causa di elenchi restrittivi stilati dalle compagnie assicuratrici o della clausola delle «72 ore», che esclude i fenomeni calamitosi (come smottamenti tardivi) che si manifestano oltre tale intervallo dal fatto generatore;

    sotto il profilo fiscale, l'attuale impianto normativo presenta lacune preoccupanti, segnalate dalle principali associazioni di categoria e dai professionisti: in particolare, il rischio di «permuta occulta» ai fini IVA e delle imposte sui redditi nel caso in cui il premio sia pagato dal conduttore dell'immobile per conto del proprietario, nonché l'assenza di una piena neutralità fiscale dell'obbligo;

    l'imposizione di un carico fiscale sui premi (pari al 21,25 per cento) e l'incertezza sul trattamento della detraibilità dei riaddebiti tra le parti contrattuali gravano pesantemente su una platea di imprese già colpita dalla crisi e dagli eventi meteorologici estremi;

    è necessario evitare che un obbligo di legge si trasformi in un mero onere finanziario per le imprese senza una reale contropartita in termini di certezza dei risarcimenti e semplicità degli adempimenti,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  risolvere le criticità fiscali connesse all'obbligo di stipula delle polizze catastrofali, garantendo la piena neutralità dell'operazione ed evitando che il pagamento del premio da parte del conduttore possa essere configurato come permuta o integrazione del canone di locazione;

  anche valutando una riduzione dell'aliquota d'imposta sui premi assicurativi legati ai rischi catastrofali, al fine di non gravare ulteriormente sui costi fissi delle imprese, specialmente nelle zone ad alto rischio;

  promuovere un tavolo di confronto con le autorità di vigilanza e le rappresentanze del settore assicurativo per rivedere le clausole limitative della copertura (quali il limite temporale delle 72 ore e le esclusioni di specifici eventi), assicurando che eventi di eccezionale gravità come il ciclone Harry trovino effettivo e pronto ristoro;

  definire con chiarezza i criteri di indennizzo per le imprese colpite dagli eventi calamitosi di gennaio 2026, monitorando affinché le proroghe dei termini normativi siano accompagnate da effettivi correttivi che rendano il sistema assicurativo uno strumento di reale resilienza e non un ostacolo burocratico e fiscale.
9/2753-A/54. Alifano.


   La Camera,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  risolvere le criticità fiscali connesse all'obbligo di stipula delle polizze catastrofali, garantendo la piena neutralità dell'operazione ed evitando che il pagamento del premio da parte del conduttore possa essere configurato come permuta o integrazione del canone di locazione, anche valutando una riduzione dell'aliquota d'imposta sui premi assicurativi legati ai rischi catastrofali, al fine di non gravare ulteriormente sui costi fissi delle imprese, specialmente nelle zone ad alto rischio;

  promuovere un tavolo di confronto con le autorità di vigilanza e le rappresentanze del settore assicurativo per rivedere le clausole limitative della copertura (quali il limite temporale delle 72 ore e le esclusioni di specifici eventi), assicurando che eventi di eccezionale gravità come il ciclone Harry trovino effettivo e pronto ristoro.
9/2753-A/54. (Testo modificato nel corso della seduta)Alifano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, commi 9, 17, 18 e 19 del provvedimento in esame reca misure concernenti la proroga al 31 dicembre 2026 del contributo di autonoma sistemazione e dell'operatività della Struttura costituita presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, tenuto conto del permanere della situazione di criticità presente nell'area dei Campi Flegrei;

    con i decreti-legge n. 140 del 12 ottobre 2023, n. 91 del 2 luglio 2024 e n. 65 del 6 maggio 2025 il Governo ha adottato misure urgenti per fronteggiare la crisi bradisismica nei Campi Flegrei, prevedendo, tra l'altro, interventi di prevenzione del rischio sismico, piani straordinari di analisi della vulnerabilità edilizia, interventi di consolidamento antisismico per i fabbricati inagibili, opere di messa in sicurezza delle strutture e delle infrastrutture strategiche e l'istituzione di hub comunali per l'assistenza alla popolazione e il coordinamento locale delle attività di protezione civile;

    a distanza di oltre due anni dall'adozione del primo decreto, l'attuazione delle misure risulta parziale e in alcuni casi fortemente in ritardo, in particolare per l'attivazione stabile degli hub comunali, per gli interventi sui fabbricati sgomberati e per quelli riguardanti scuole, palestre e infrastrutture strategiche;

    non risulta disponibile un quadro aggiornato e pubblico sullo stato di attuazione dei tre decreti-legge citati, né sull'ammontare delle risorse effettivamente trasferite ai comuni e alla regione Campania, il che alimenta incertezza e sfiducia in un territorio che vive una crisi sismica e sociale prolungata e che necessita di trasparenza, continuità e coordinamento tra i livelli istituzionali;

    successivamente agli eventi di marzo 2025 si sono verificati altri episodi sismici di notevole intensità (il 13 maggio 2025 con Md = 4,4, il 30 giugno 2025 con Md = 4,6, il 18 luglio 2025 con Md = 4,0 e il 9 settembre 2025), che hanno prodotto ulteriori danni agli edifici e conseguenti ordinanze di sgombero;

    tuttavia, per le famiglie sgomberate a seguito di tali ulteriori eventi non risultano previste misure né per la riparazione degli edifici inagibili né per l'autonoma sistemazione, determinando di fatto una ingiustificata disparità di trattamento tra eventi sismici di analoga natura e rilevanza;

    con la legge di bilancio per il 2025 sono stati previsti specifici contributi, pari a 20 milioni di euro annui per cinque anni a decorrere dal 2025, per il consolidamento degli edifici a maggiore vulnerabilità sismica;

    con notevole ritardo rispetto al termine previsto, in data 12 novembre 2025 è stato emanato il decreto ministeriale che indica criteri e modalità per l'accesso ai suddetti contributi, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è avvenuta soltanto il 15 gennaio 2026, data dalla quale l'atto è formalmente entrato in vigore;

    il decreto ministeriale, per l'annualità 2025, fissa al 30 novembre 2025 il termine per la presentazione delle domande di contributo, termine che risulta anteriore all'entrata in vigore del decreto, determinando una evidente e oggettiva incongruenza temporale, che rischia di determinare la perdita delle risorse stanziate per l'anno 2025, compromettendo i già insufficienti obiettivi di prevenzione strutturale del rischio sismico nell'area dei Campi Flegrei,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  estendere la proroga prevista all'articolo 1, comma 1 al 31 dicembre 2027 relativa al contributo di autonoma sistemazione per le famiglie sgomberate in seguito agli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025 e a estendere il contributo di autonoma sistemazione e i contributi per la riparazione delle case inagibili anche ai soggetti sgomberati a seguito di eventi sismici di significativa intensità verificatisi successivamente a quelli del 13 e 15 marzo 2025, al fine di evitare discriminazioni ingiustificate tra famiglie che hanno subito gli stessi danni causati da eventi sismici di analoga natura e rilevanza e assicurare l'equiparazione delle misure di sostegno all'autonoma sistemazione e delle misure di riparazione e consolidamento;

  accelerare e completare l'attuazione delle misure previste dai decreti-legge n. 140 del 2023, n. 91 del 2024 e n. 65 del 2025, con particolare riguardo all'attivazione stabile degli hub comunali, agli interventi sui fabbricati sgomberati e alle opere su scuole, palestre e infrastrutture strategiche, assicurando la pubblicazione e l'aggiornamento periodico di un quadro pubblico sullo stato di avanzamento degli interventi e sull'ammontare delle risorse effettivamente trasferite ai soggetti attuatori;

  rimuovere l'incongruenza temporale determinata dal decreto ministeriale 12 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 gennaio 2026, assicurando la salvaguardia e l'effettivo utilizzo delle risorse previste dalla legge di bilancio 2025 per il consolidamento degli edifici a maggiore vulnerabilità sismica.
9/2753-A/55.Caso, Amato, Orrico, Pellegrini, Speranza.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 16 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo), comma 2, prevede: «Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché per le imprese turistico ricettive, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle piccole e microimprese, è prorogato al 31 marzo 2026»;

    tale proroga così come formulata rischia di determinare un regime disomogeneo e di creare disparità tra imprese operanti nello stesso contesto economico e territoriale, incidendo negativamente sulla programmazione economica e sugli equilibri concorrenziali;

    un'applicazione meno selettiva di tale obbligo – non solo quindi limitata agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistico ricettive – consentirebbe a tutte le imprese di disporre di un congruo periodo di adeguamento, favorendo una scelta consapevole di soluzioni assicurative coerenti con le caratteristiche delle singole realtà produttive, senza pregiudicare le finalità di rafforzamento della resilienza del sistema economico nazionale;

    si segnalano, inoltre, importanti ritardi nella definizione dello schema di contratto tipo e nella realizzazione del portale da parte dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni per consentire a ciascuna impresa di scegliere in maniera libera e consapevole la polizza più adatta, circostanza che giustifica a maggior ragione un differimento dell'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 16 del provvedimento in esame per le categorie indicate nel comma 2,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere un differimento del termine di cui al comma 2 dell'articolo 16 del provvedimento in esame, in modo da garantire maggior parità di trattamento tra imprese operanti all'interno del medesimo settore e un adeguato periodo di adattamento per tutte le realtà economiche interessate dalla disposizione.
9/2753-A/56. Almici, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo interviene, come di consueto, su molteplici scadenze legislative volte, nel caso delle migliori intenzioni, a garantirne un'applicazione in linea con le effettive condizioni organizzative del Paese;

    la riforma della disciplina in materia di custodia cautelare in carcere (cosiddetta «Legge Nordio»), risalente all'anno 2024, ha previsto l'introduzione del giudice per le indagini preliminari in composizione collegiale (tre magistrati in luogo di uno) per l'adozione delle misure custodiali più afflittive;

    tale scelta normativa, di forte impatto sistemico, era stata accompagnata dall'impegno del Governo a garantire un adeguato rafforzamento degli organici della magistratura e del personale amministrativo, nonché una riorganizzazione degli uffici giudiziari idonea ad assorbire il nuovo carico di lavoro;

    a distanza di oltre un anno dall'approvazione della norma, gli uffici giudiziari versano in condizioni di grave e diffusa scopertura di organico, con una significativa carenza di magistrati in servizio rispetto alla pianta organica teorica, nonché con persistenti vuoti nel personale amministrativo;

    nei tribunali di maggiori dimensioni, la carenza numerica di magistrati rende di fatto impraticabile la costituzione sistematica di collegi per l'adozione delle misure cautelari, con il concreto rischio di rallentamenti significativi nella trattazione delle richieste e nella gestione complessiva delle indagini; nei tribunali di minori dimensioni, l'introduzione del GIP collegiale risulta ancor più problematica, atteso che il meccanismo delle incompatibilità unitamente all'esiguo numero di magistrati in servizio renderebbe necessario un ampliamento della pianta organica che, allo stato, non risulta deliberato né finanziato dal Governo;

    l'applicazione della nuova disciplina, in assenza di un previo e reale potenziamento degli organici, determinerebbe un concreto rischio di paralisi dell'attività giudiziaria a partire dal prossimo mese di agosto, con gravi ripercussioni sull'effettività della tutela dei diritti fondamentali, con particolare riguardo a quelli delle persone offese, sulla funzionalità del sistema cautelare e sulla stessa ragionevole durata del processo;

    un eventuale differimento dell'efficacia della norma in parola non recherebbe arretramento sul piano delle garanzie, bensì sarebbe misura di responsabilità istituzionale volta a evitare effetti distorsivi e disfunzionali dell'ordinamento,

impegna il Governo:

   ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad assumere tempestivamente ogni utile iniziativa normativa, anche valutando la possibilità in occasione dell'esame del provvedimento in titolo presso l'altro ramo del Parlamento, volta a differire l'applicazione della nuova disciplina relativa al giudice per le indagini preliminari in composizione collegiale per l'adozione della custodia cautelare in carcere, subordinandone l'efficacia al rafforzamento degli organici della magistratura e del personale amministrativo degli uffici giudiziari;

   a promuovere, contestualmente, un piano straordinario di copertura delle vacanze di organico e di revisione delle piante organiche, con particolare attenzione ai tribunali di minori dimensioni,

   a riferire tempestivamente alle Camere sullo stato di attuazione delle misure e degli interventi che assicurino la piena sostenibilità organizzativa della riforma, scongiurando che essa si traduca in un fattore di blocco del sistema giudiziario, ma in un effettivo rafforzamento delle garanzie e dell'efficienza della giurisdizione.
9/2753-A/57. D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    l'attuale condizione del comparto giustizia impone un intervento di reclutamento straordinario, per evitare il collasso strutturale di un pilastro dello Stato. La cronica carenza di personale amministrativo e tecnico sta determinando una paralisi operativa che vanifica l'efficacia dell'azione giurisdizionale, dilatando i tempi dei processi oltre ogni limite di tollerabilità costituzionale. Senza le dovute risorse umane e strumentali, la macchina giudiziaria non sarà in grado di traguardare gli obiettivi ambiziosi del PNRR, mettendo a rischio i fondi europei e la credibilità internazionale del Paese. L'urgenza di nuove assunzioni risponde alla necessità di abbattere l'arretrato e garantire ai cittadini il diritto a una risposta di giustizia celere ed efficiente. Solo attraverso il potenziamento degli organici si può assicurare la continuità del servizio, tutelare la dignità del lavoro del personale e restituire competitività al sistema economico nazionale;

    con il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, si è provveduto ad assumere attraverso contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile del personale in servizio presso l'Ufficio per il processo e del personale di supporto, tali contratti sono adesso in scadenza e non rientrano nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto-legge;

    dalla bozza dell'ultimo, in ordine di tempo, provvedimento d'urgenza dedicato al PNRR, si rileva una procedura di stabilizzazione del personale precario in servizio presso l'Ufficio del processo, ma si rileva, altresì, che la procedura riguarderebbe poco più della metà del personale;

    il comma 1 dell'articolo 12 del provvedimento in esame interviene, differendo fino al 31 dicembre 2026, l'applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a completare la misura richiamata in premessa, riconsiderando, anche in occasione dell'esame del provvedimento in titolo presso l'altro ramo del Parlamento, l'opportunità di procedere, e adottando le conseguenti iniziative sotto il profilo legislativo e amministrativo, alla proroga dei contratti relativi a tutte le unità di personale precario assunto ai sensi del decreto-legge n. 113 del 2021, al fine di non disperdere competenze acquisite, garantire la continuità e il completamento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti civili e penali e, soprattutto, scongiurare discriminazioni, nelle more dell'adozione della procedura di stabilizzazione di tutte le unità in parola.
9/2753-A/58.Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo interviene, come di consueto, su molteplici scadenze legislative volte, nel caso delle migliori intenzioni, a garantirne un'applicazione in linea con le effettive condizioni organizzative del Paese;

    preme alla firmataria rappresentare la condizione degli orfani di crimini domestici alla luce della disciplina introdotta dalla legge 7 luglio 2016, n. 122, concernente l'indennizzo che lo Stato versa in favore delle vittime di reati intenzionali violenti e dei loro eredi, prevedendo l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti;

    per i crimini domestici è attualmente prevista la liquidazione massima di euro 60.000 per ciascun evento delittuoso; secondo i più recenti dati del Servizio analisi criminale, nel periodo 1° gennaio-30 settembre 2025 sono stati commessi 224 omicidi, di cui 73 con vittime donne e, tra questi, 60 maturati in ambito familiare o affettivo; la violenza domestica e il femminicidio rappresentano la forma più grave e visibile della violenza contro le donne e producono effetti devastanti sui figli e sulle figlie, spesso testimoni o vittime di violenza assistita, con conseguenze profonde sul piano emotivo, relazionale e cognitivo;

    la condizione degli orfani di femminicidio e delle famiglie affidatarie, spesso costituite dai nonni materni, è ancora caratterizzata da interventi frammentati e discontinui, come evidenziato anche da indagini istituzionali;

    nel 2024 il Fondo destinato alle vittime dei reati intenzionali violenti disponeva di euro 10.830.000, a fronte di erogazioni pari a euro 5.542.755, di cui euro 1.108.750 in favore dei congiunti di 25 vittime di crimini domestici, risultando pertanto un significativo ammontare di risorse non impegnate;

    negli anni sono state introdotte misure volte a facilitare l'accesso al Fondo, tra cui l'estensione del termine per la presentazione della domanda da 60 a 120 giorni e l'eliminazione, per gli orfani di femminicidio, dell'obbligo di preventiva azione giudiziaria nei confronti dell'autore del reato;

    la legge 24 ottobre 2025, n. 181 ha ulteriormente rafforzato le tutele, eliminando il requisito della convivenza nelle relazioni affettive non formalizzate, estendendo il Fondo agli orfani di femminicidio e ai figli e alle figlie di donne sopravvissute a tentativi di femminicidio o omicidio domestico ma rese inabili alla cura;

    dall'esperienza maturata da Save the Children Italia nell'ambito del progetto «Respiro» emerge tuttavia che numerosi orfani e famiglie affidatarie non hanno presentato domanda di indennizzo per carenza di informazione, complessità burocratiche o per precedenti limiti normativi;

    la riapertura dei termini per la presentazione dell'istanza di indennizzo, con riferimento agli eventi delittuosi verificatisi tra il 23 luglio 2016 e il 31 dicembre 2022, non sembra dover determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, incidendo su risorse già stanziate e in parte non utilizzate,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a riconsiderare, sulla base di quanto espresso in premessa, l'assunzione di ogni iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, volta a:

  riaprire i termini per la presentazione delle istanze di indennizzo a valere sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti, in favore degli orfani di crimini domestici e di femminicidio che abbiano subito l'evento delittuoso nel periodo compreso tra il 23 luglio 2016 e il 31 dicembre 2022 nonché dei figli e delle figlie di donne sopravvissute a tentativi di femminicidio o omicidio domestico, ma rese inabili alla cura, qualora il fatto sia avvenuto nel medesimo arco temporale;

  promuovere capillari campagne divulgative e informative e il coordinamento con le autorità giudiziarie, i servizi sociali territoriali e le organizzazioni del Terzo settore, al fine di assicurare la piena conoscenza delle misure di sostegno e un accesso effettivo e tempestivo ai benefici previsti.
9/2753-A/59. Ascari.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13, comma 2, del provvedimento in esame proroga al 1° gennaio 2026 l'entrata in vigore dell'obbligo di incremento di energia rinnovabile per le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui;

    tale obbligo è richiamato nell'ambito delle misure previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 quale implementazione nazionale della direttiva (UE) 2018/2001 (cosiddetta «RED II») in materia di promozione delle energie rinnovabili e incremento delle rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffrescamento;

    secondo stime della Commissione europea e di Eurostat, il settore del riscaldamento e raffrescamento rappresenta una quota significativa dei consumi finali di energia nell'Unione europea e costituisce uno dei principali ambiti di intervento per la decarbonizzazione dell'economia, a fronte del fatto che più del 60 per cento dell'energia utilizzata nell'Unione europea per riscaldare e raffreddare gli edifici deriva ancora da combustibili fossili;

    la direttiva (UE) 2023/2413, che ha modificato la summenzionata direttiva (UE) 2018/2001, impone agli Stati membri di aumentare annualmente la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore heating and cooling, obiettivi che sono imprescindibili per raggiungere gli ambiziosi target climatici europei di decarbonizzazione;

    la proroga del suddetto obbligo, prevista dal provvedimento in esame, non solo ritarda l'effettiva transizione verso fonti rinnovabili termiche nel sistema di approvvigionamento energetico nazionale ma si riverbera negativamente sugli investimenti privati e sulla competitività degli operatori, in quanto frena l'adozione di tecnologie rinnovabili efficienti nel settore heating and cooling (come pompe di calore o soluzioni innovative integrate nelle reti di teleriscaldamento), rallentando il processo di decarbonizzazione dell'economia e la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili;

    la transizione verso un sistema energetico più pulito e resiliente richiede l'allineamento tempestivo dell'azione nazionale agli obblighi europei, al fine di incentivare l'adozione di tecnologie ad alta efficienza energetica e rinnovabili e di evitare costi maggiori per gli utenti finali, in termini di prezzi, investimenti e spesa energetica cumulata,

impegna il Governo

a rivalutare gli effetti applicativi della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 13, richiamata in premessa, alla luce dei rischi e delle criticità che potrebbero derivare dalla dilazione dell'obbligo di incremento di FER nel settore del riscaldamento e del raffrescamento in termini di rallentamento del percorso di decarbonizzazione e possibile scostamento dagli obiettivi nazionali ed europei in materia di energia e clima.
9/2753-A/60. Cappelletti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'emergenza abitativa in Italia ha raggiunto livelli critici, come confermato dai dati ISTAT sulla povertà (2024), dai quali emerge che l'incidenza della povertà assoluta si attesta al 9,8 per cento della popolazione, ma tra le famiglie che vivono in affitto la percentuale sale drammaticamente al 22,1 per cento;

    il costo della locazione assorbe mediamente il 44 per cento dello stipendio di un operaio, superando ampiamente la soglia di sostenibilità del 30 per cento e raggiungendo picchi del 65 per cento in città come Milano;

    l'Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma rileva un aumento medio dei canoni di affitto del +3,5 per cento su base annua, con punte ben più elevate nel comparto degli affitti per studenti, dove l'incremento raggiunge il +9,5 per cento. È cambiato anche il profilo sociale delle famiglie in difficoltà che coinvolge oggi famiglie monoreddito, single e giovani lavoratori che, pur non vivendo condizioni di povertà estrema, non riescono a sostenere il costo di mutui e affitti;

    secondo i dati del Ministero dell'interno nel 2024 sono state emesse oltre 40.000 sentenze di sfratto, in aumento del 2 per cento rispetto all'anno precedente, delle quali oltre 30.000 sentenze solo per morosità, con incrementi allarmanti in regioni come la Valle d'Aosta (+26,87 per cento) e l'Umbria (+18,28 per cento) e una situazione emergenziale in Lombardia, dove le esecuzioni con forza pubblica sono aumentate esponenzialmente;

    come emerso dalla risposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al question time 5-05059 del 18 febbraio scorso, l'azione del Governo sul «Piano Casa» appare ancora in fase embrionale, limitata alla definizione dell'impianto programmatorio e allo stanziamento di 660 milioni di euro in quattro anni, ai quali si aggiungono 310 milioni nel triennio 2026-2028 dall'ultima legge di bilancio, che appaiono del tutto insufficienti rispetto al fabbisogno reale;

    le uniche risposte concrete e operative al crescente fabbisogno abitativo restano affidate al Programma innovativo per la qualità dell'abitare (PINQuA), con un fondo iniziale istituito con la legge di bilancio 2020, le cui risorse sono state tuttavia progressivamente ridotte dall'attuale Governo (da ultimo con la legge di bilancio 2025 per complessivi 268 milioni per il periodo 2029-2033), e alle risorse stanziate, per il medesimo Programma, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per 2,8 miliardi per il periodo 2021-2026, ai quali si aggiungono le risorse messe a disposizione con il Fondo nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (decreto-legge n. 59 del 2021) pari a 2 miliardi destinati alla riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica nell'ambito della misura «Sicuro, verde e sociale»;

    in tale contesto, la proposta di legge C. 1562 del Movimento 5 Stelle, in fase avanzata di esame presso la Commissione Ambiente, si pone l'obiettivo di definire una strategia nazionale integrata che affronti l'emergenza in modo sistemico, con il duplice obiettivo di incrementare l'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, attraverso una programmazione pluriennale e strutturale adeguatamente finanziata che privilegi il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente, a fronte di circa 4,5 milioni di immobili sottoutilizzati, e di rafforzare gli strumenti di garanzia per le locazioni e il sostegno agli inquilini in difficoltà, mediante l'istituzione di un nuovo Fondo di garanzia per la locazione e la revisione del Fondo destinato agli inquilini morosi che si trovano in una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione, evitando che una difficoltà momentanea si trasformi in una crisi abitativa permanente;

    il comma 3-duodecies dell'articolo 9 del provvedimento in esame interviene, differendo, fino al 31 dicembre 2026, la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata nonché prevedendo, fino al 31 dicembre 2026, l'obbligo di notifica della proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione e rinnovando, fino al 31 dicembre 2026, i contratti scaduti, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, in base a determinate condizioni,

impegna il Governo

ad accompagnare la misura recata dal provvedimento in esame, e richiamata in premessa, con ogni opportuna iniziativa atta a:

  garantire, in linea con le finalità enunciate, a prorogare e rifinanziare il Fondo per la morosità incolpevole stanziando adeguate risorse da destinare alle famiglie in difficoltà con un sostegno tempestivo atto a prevenire l'esecuzione degli sfratti;

  consentire un più agevole accesso al mercato delle locazioni per tutti quei soggetti che non abbiano possibilità di fornire idonee garanzie in ordine alla propria solidità economica e futura solvibilità mediante l'istituzione di un fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi in favore di alcune categorie di soggetti o nuclei familiari più fragili;

  contestualmente a sostenere, in ossequio al principio di leale collaborazione tra potere esecutivo e potere legislativo, l'iter di approvazione della proposta di legge all'esame della Commissione VIII di cui in premessa, assicurando altresì il pieno coinvolgimento del Parlamento nella definizione delle politiche abitative nazionali, affinché un tema di tale centralità e rilevanza economica e sociale sia oggetto di un confronto ampio e approfondito nelle sedi istituzionali competenti.
9/2753-A/61. Santillo, D'Orso, Pellegrini, Auriemma.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del provvedimento in esame reca proroghe di termini in materie di competenza del Ministero della cultura;

    nell'ambito del panorama culturale nazionale, le Istituzioni concertistico-orchestrali (ICO), riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, svolgono una funzione essenziale di promozione e diffusione della cultura musicale;

    alcune di queste istituzioni presentano la peculiarità di essere gestite direttamente da enti locali, con personale strumentista che risulta alle dirette dipendenze della pubblica amministrazione;

    tale configurazione genera spesso incertezze interpretative circa il contratto collettivo applicabile, oscillando tra il CCNL del comparto Funzioni locali e quello delle Fondazioni lirico-sinfoniche;

    è il caso dell'Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari è un'istituzione concertistico-orchestrale (ICO) ufficialmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 28 della citata legge 14 agosto 1967, n. 800;

    giova ricordare che interpellato dall'Amministrazione comunale in merito all'applicazione del CCNL Fondazioni liriche al personale dell'Orchestra sinfonica nei ruoli della Città Metropolitana di Bari, l'Ufficio Legislativo del Ministero della funzione pubblica con parere del 15 luglio 2025, ha riconosciuto che le attività espletate dal corpo orchestrale hanno natura artistica e non tecnica o amministrativa, e pertanto non trovano alcun riscontro o inquadramento coerente nell'ambito delle aree previste dal CCNL Funzioni locali;

    i criteri di valutazione della carriera e dell'inquadramento del comparto enti locali non si attagliano ai profili professionali degli strumentisti, con il rischio di determinare un inquadramento non corrispondente alle mansioni effettive, in violazione dei principi che governano il pubblico impiego;

    l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Fondazioni lirico-sinfoniche risulta lo strumento più idoneo a valorizzare e tutelare le specificità del rapporto di lavoro artistico, garantendo maggiori tutele sia per i lavoratori che per la parte datoriale;

    si rende necessario un indirizzo univoco che superi l'attuale ambivalenza normativa, garantendo uniformità di trattamento per tutti gli strumentisti delle ICO gestite direttamente dagli enti locali,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dalla disposizione richiamata in premessa, adottando, per quanto di competenza, ogni opportuna iniziativa affinché, nelle more di un intervento normativo teso a superare l'incertezza che il vigente quadro ordinamentale in materia obiettivamente comporta, e in considerazione dell'avvenuto rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Fondazioni lirico-sinfoniche del 13 novembre 2024, il medesimo contratto continui ad applicarsi agli strumentisti delle Istituzioni concertistiche orchestrali direttamente gestite dagli enti locali.
9/2753-A/62. Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi:

    il comma 2-bis dell'articolo 15 del provvedimento in esame, modificando l'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge n. 228 del 2021, fissa nuovi termini previsti per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate in diversi periodi;

    tali proroghe, pure necessarie a fronte della mancata emanazione del decreto ministeriale che dovrà definire le modalità di esecuzione della revisione, appare comunque insufficiente a garantire la sicurezza dei lavoratori del settore agricolo, basta pensare che sono 1,2 milioni i trattori sprovvisti di cintura di sicurezza e/o privi di rollbar, la struttura di protezione in caso di ribaltamento del mezzo, e che si stima che appena 100 mila hanno adeguato i mezzi agricoli fuori norma;

    pur se ridotto nel corso degli anni, l'agricoltura ha il triste primato del tasso di infortuni su tutti gli altri comparti, con una incidenza due volte maggiore della media. Le denunce di infortunio hanno esito mortale 4 volte di più in agricoltura, con oltre 120 decessi in media l'anno legati alla mancanza o all'usura dei più basilari sistemi di sicurezza. Un problema per lo più legato alla mancata entrata in vigore della revisione dei mezzi agricoli;

    prevista sin dal 1992 dall'articolo 111 del Codice della strada relativo alle sanzioni amministrative per la mancata revisione e dal decreto interministeriale Ministero dei trasporti e Ministero dell'agricoltura del 20 maggio 2015, la revisione dei mezzi agricoli non è ancora operativa a causa della mancata emanazione di norme attuative, redatte di concerto tra Ministero dei trasporti, Ministero dell'agricoltura e INAIL;

    tale situazione, ad avviso del firmatario, mette l'Italia a rischio di una possibile procedura d'infrazione comunitaria dato che, nel 2014, l'Unione europea ha emanato la direttiva 2014/45/CE che prescrive la revisione obbligatoria per i trattori con velocità superiore a 40 km/h, vale a dire per i moderni trattori Mother Regulation Tb ultimamente molto diffusi anche in Italia (b indica appunto velocità di progetto superiore a 40 km/h);

    nei diversi Stati europei dove la revisione è entrata in vigore (Germania, Austria) i decessi causati da mezzi agricoli non a norma sono oramai un numero esiguo,

impegna il Governo

in sede di attuazione della disposizione richiamata in premessa, ad adottare nel più breve tempo possibile le norme in parola al fine di dare al mondo agricolo la risposta che merita nell'ambito della sicurezza sul lavoro.
9/2753-A/63.Caramiello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5, comma 10, del decreto-legge abroga i divieti nazionali più restrittivi sull'uso di modelli animali per xenotrapianti e ricerche sulle sostanze d'abuso, previsti dal decreto legislativo n. 26 del 2014;

    in particolare, dispone l'abrogazione dell'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 26 del 2014; di conseguenza, si prevede la soppressione del riferimento al predetto articolo 5 nel testo dell'articolo 42, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 26 del 2014;

    l'articolo 42 del decreto legislativo 26/2014 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, disciplina disposizioni transitorie e finali e il comma 1, nella formulazione vigente, stabilisce che «Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), e all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026; la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2016»;

    il termine del 1° gennaio 2026, inizialmente fissato al 31 dicembre 2016, è stato più volte rinviato tramite successivi decreti-legge recanti proroghe di termini, fino al decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, che ha disposto l'ultimo differimento;

    con l'ultima proroga, pertanto, è stata consentita per ulteriori sei mesi l'autorizzazione di procedure che prevedono l'impiego di animali nelle ricerche sugli xenotrapianti e sulle sostanze d'abuso;

    tale scelta, giustificata dall'esigenza di chiudere procedure di infrazione europee, è stata assunta oltretutto senza un adeguato confronto con le parti sociali e il mondo scientifico interessato allo sviluppo di metodi alternativi;

    l'abrogazione dei divieti rappresenta un arretramento sul piano etico e riapre una ferita profonda nella sensibilità dei cittadini e dei ricercatori orientati verso modelli di ricerca più avanzati e meno cruenti,

impegna il Governo

a promuovere l'avvio di un confronto e di un approfondimento conoscitivo sul delicato tema dell'utilizzo di animali per le ricerche sugli xenotrapianti, tra il Ministero della salute e le commissioni parlamentari competenti, coinvolgendo altresì l'Istituto superiore di sanità e il Comitato nazionale per la Bioetica.
9/2753-A/64. Cherchi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13 del provvedimento in esame prevede proroghe di termini legislativi nelle materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

    una proposta emendativa di iniziativa della maggioranza, oggetto di riformulazione da parte del Governo e successivamente non approvata, recava disposizioni volte a garantire la continuità operativa degli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto in esercizio. Nello specifico, la norma intendeva prorogare l'efficacia delle autorizzazioni originarie e dei relativi atti di assenso, ivi inclusa l'Autorizzazione integrata ambientale, in scadenza entro il 31 dicembre 2026 al fine di assicurare la continuità degli approvvigionamenti funzionali alla sicurezza energetica nazionale;

    la disposizione in esame avrebbe consentito la proroga dell'operatività della nave rigassificatrice (FSRU) attualmente ormeggiata nel porto di Piombino, oggetto di una richiesta di proroga presentata dalla SNAM a dicembre 2025, superando il limite temporale dei tre anni tassativamente indicato nelle autorizzazioni originarie e nelle intese con la regione Toscana;

    come noto il rigassificatore è arrivato a Piombino nel 2023 come misura emergenziale legata alla crisi energetica conseguente al conflitto russo-ucraino ed è stato autorizzato con una durata limitata nel tempo;

    la decisione di consentire la permanenza della nave oltre il termine stabilito, facilitata da procedure semplificate che aggirano i rigidi protocolli di valutazione di impatto ambientale, rivela una strategia energetica che ignora sicurezza, ambiente e giustizia sociale, che persevera nella dipendenza strutturale dalle fonti fossili e nel proliferare di infrastrutture impattanti senza il coinvolgimento dei territori;

    la comunità locale di Piombino ha già offerto un contributo straordinario alla sicurezza energetica nazionale nella fase emergenziale, confidando nelle dichiarazioni e rassicurazioni delle autorità competenti circa l'impegno di garantire un costante dialogo con il territorio e significativi vantaggi per le aree interessate, mediante la realizzazione di opere compensative e di un piano di bonifiche;

    le compensazioni ambientali e infrastrutturali promesse alla città di Piombino risultano a oggi in gran parte inattuate, configurando un danno ulteriore per un'area già dichiarata Sito di interesse nazionale (SIN) per le bonifiche. Delle dieci opere di mitigazione e compensazione previste nel Memorandum approvato dalla giunta regionale nel 2022, con il quale è stata data attuazione all'ordinanza commissariale che ha autorizzato l'ormeggio della nave, ne risultano in fase di realizzazione solamente due;

    l'eventuale proroga porterebbe a confermare il reale intento della norma iniziale introdotta con il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, di agevolare l'installazione degli impianti di rigassificazione e garantirne, anche in futuro, la facile ricollocazione lungo le coste italiane, applicando un regime ampiamente derogatorio delle principali disposizioni poste a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, e senza una chiara previsione e pianificazione di quelli che possono essere gli effettivi impatti sull'ambiente e sul sistema produttivo, sottraendo de facto tali progetti a una procedura imperniata sui principi di precauzione e di partecipazione dei portatori d'interessi,

impegna il Governo:

   a non dar seguito a interventi normativi volti a prorogare la permanenza della nave rigassificatrice nel porto di Piombino, rispettando l'impegno alla ricollocazione dell'impianto entro la scadenza dei tre anni prevista, al fine di evitare che una misura nata come emergenziale si trasformi in una servitù strutturale per il territorio;

   ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire la piena attuazione degli impegni contenuti nel memorandum di cui in premessa, provvedendo alla tempestiva realizzazione di tutte le opere di compensazione e mitigazione attese dal territorio, prima di assumere qualunque decisione sulla eventuale permanenza della FSRU nel porto di Piombino e a riferire al Parlamento in merito allo stato di attuazione delle medesime chiarendo le ragioni del grave ritardo che vede a oggi la realizzazione di sole due opere su dieci a distanza di tre anni;

   a garantire che qualsiasi decisione riguardante infrastrutture energetiche di tale impatto avvenga attraverso il pieno coinvolgimento degli enti locali e il previo rinnovo di tutte le valutazioni ambientali e sanitarie.
9/2753-A/65. Quartini, Riccardo Ricciardi, Ilaria Fontana.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 17-bis del decreto-legge n. 152 del 2021 ha affidato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il compito di procedere alla ricognizione e alla riperimetrazione dei Siti di interesse nazionale (SIN), con l'obiettivo di escludere le aree che non presentano più i requisiti di contaminazione e restituirle alle comunità locali;

    il termine per il completamento di tale attività è stato oggetto di reiterate proroghe fino alla soppressione di ogni limite temporale operata dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 202 del 2024;

    sebbene la relazione illustrativa giustifichi tale scelta con la complessità tecnica dei 42 SIN censiti, l'assenza di una scadenza certa rischia di dilatare eccessivamente i tempi di risanamento, rendendoli incompatibili con l'urgenza di provvedere alla tutela dei territori;

    lo stato delle bonifiche in Italia registra ritardi cronici che si traducono nel permanere di gravi contaminazioni dei suoli, delle acque e delle colture, con danni economici e sanitari ormai acclarati. Le indagini epidemiologiche condotte nelle aree SIN mostrano dati allarmanti, con eccessi di mortalità per patologie tumorali che colpiscono anche le fasce di età pediatrico-adolescenziali;

    nonostante la bonifica delle aree inquinate sia un pilastro della transizione ecologica, le risorse attualmente stanziate appaiono insufficienti: sono stati assegnati al settore bonifiche solo 280 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027, una cifra che non corrisponde alla reale complessità degli interventi necessari a livello nazionale;

    il fattore tempo è un bene prezioso avente un altissimo valore sociale ed economico, essenziale per garantire lo sviluppo socio-economico delle aree interessate e la loro piena fruibilità in condizioni di sicurezza;

    risulta fondamentale imprimere una necessaria accelerazione all'azione amministrativa e alla conclusione degli iter procedurali dei decreti di riperimetrazione;

    il provvedimento in esame reca, in particolare agli articoli 1, comma 5 e 13 commi 3 e 5, misure relative a interventi di bonifica e riqualificazione ambientale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con l'adozione tempestiva delle iniziative necessarie, anche di carattere normativo, volte a ultimare l'attività di ricognizione e riperimetrazione dei Siti di interesse nazionale (SIN), al fine di accelerare la restituzione dei territori risanati alle comunità locali, reperendo a tale scopo ulteriori e adeguate risorse finanziarie per completare tempestivamente le operazioni di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati, garantendo un quadro completo e trasparente sullo stato della contaminazione nazionale e assicurando il miglioramento delle condizioni di salute e della qualità della vita delle popolazioni residenti nelle aree interessate.
9/2753-A/66. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP);

    la definizione dei LEP assume particolare rilievo anche nel settore dei servizi ambientali e dell'igiene urbana, incidendo sulla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard e, conseguentemente, sui Piani economico-finanziari e sulle tariffe applicate ai cittadini;

    un ulteriore differimento dei termini potrebbe determinare incertezze nella programmazione economico-finanziaria del servizio, con possibili ripercussioni sulla continuità e sulla qualità delle prestazioni erogate;

    risulta necessario assicurare certezza regolatoria agli enti locali e agli operatori del settore, garantendo al contempo la tutela degli utenti e l'uniformità degli standard di servizio sul territorio nazionale,

impegna il Governo

a garantire che la proroga dei termini di cui al presente provvedimento in materia di determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) non pregiudichi, nel settore dei servizi ambientali e di igiene urbana, l'aggiornamento dei costi e dei fabbisogni standard funzionali alla corretta definizione dei Piani economico-finanziari e alla determinazione delle tariffe, assicurando, anche nelle more della definizione dei LEP, l'adozione degli atti necessari al relativo aggiornamento, al fine di garantire la continuità e la qualità del servizio a tutela dei cittadini.
9/2753-A/67. L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo interviene, come di consueto, su molteplici scadenze legislative volte, nel caso delle migliori intenzioni, a garantirne un'applicazione in linea con le effettive condizioni organizzative del Paese;

    il comma 2 dell'articolo 9 proroga i termini previsti per l'accesso ai finanziamenti necessari per la messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po;

    il comma in esame prevede la proroga dei termini previsti – originariamente entro il 31 dicembre 2025 ora prorogati al 30 giugno 2026 – per l'accesso ai finanziamenti necessari per la messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po, intervenendo sull'articolo 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del decreto-legge n. 202 del 2024, relativo alla procedura di accesso al programma di finanziamento «Ponti Sul Po»;

    la medesima norma prevede inoltre che il mancato rispetto del termine suindicato comporti la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che verranno versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario,

impegna il Governo

con riferimento all'articolo 9, comma 2, del provvedimento in esame, ad adottare iniziative normative volte a estendere la proroga per l'accesso ai finanziamenti necessari per la messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po al 31 dicembre 2026, evitando che le risorse siano revocate automaticamente superato tale termine, emanando altresì in tempi certi anche i necessari decreti attuativi.
9/2753-A/68. Iaria, Barzotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo interviene, come di consueto, su molteplici scadenze legislative volte, nel caso delle migliori intenzioni, a garantirne un'applicazione in linea con le effettive condizioni organizzative del Paese;

    il comma 2 dell'articolo 9 proroga i termini previsti per l'accesso ai finanziamenti necessari per la messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po;

    il comma in esame prevede la proroga dei termini previsti – originariamente entro il 31 dicembre 2025 ora prorogati al 30 giugno 2026 – per l'accesso ai finanziamenti necessari per la messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po, intervenendo sull'articolo 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del decreto-legge n. 202 del 2024, relativo alla procedura di accesso al programma di finanziamento «Ponti Sul Po»;

    la medesima norma prevede inoltre che il mancato rispetto del termine suindicato comporti la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che verranno versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario,

impegna il Governo

con riferimento all'articolo 9, comma 2, del provvedimento in esame, tenuto conto che l'attuazione è già in corso, a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a estendere la proroga per l'accesso ai finanziamenti necessari per la messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po al 31 dicembre 2026, evitando che le risorse siano revocate automaticamente superato tale termine, emanando altresì in tempi certi anche i necessari decreti attuativi.
9/2753-A/68. (Testo modificato nel corso della seduta)Iaria, Barzotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 13, prevede disposizioni di proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in particolare il comma 2 differisce al 1° gennaio 2026 il termine di decorrenza dell'obbligo di integrazione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili;

    durante l'esame in sede referente presso le Commissioni I e V è stato presentato l'emendamento 13.68 a firma dei deputati della componente minoranze linguistiche riguardante le Cooperative elettriche storiche;

    l'emendamento presentato intendeva prorogare al 31 dicembre 2030 la disposizione di cui al comma 258 della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

    il comma in questione, contenuto nella legge di Bilancio 2024, dispone che le cooperative esistenti, operanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano, che connettono clienti non soci, siano considerate, ai fini della regolamentazione delle cooperative elettriche, come cooperative storiche concessionarie fino alla data di rilascio di tutte le concessioni di distribuzione con le modalità previste dalla vigente normativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2025;

    risulta ai firmatari del presente atto che in sede referente il Governo abbia riconosciuto l'importanza dell'emendamento, riformulandolo e limitando la proroga almeno fino al 31 dicembre 2026;

    purtroppo i tempi riservati all'esame delle riformulazioni non hanno consentito l'approvazione dell'emendamento riformulato,

impegna il Governo,

a completare il quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame con l'adozione urgente, nel primo provvedimento utile, di ulteriori iniziative normative volte a prorogare almeno fino al 31 dicembre 2026 la disposizione di cui al comma 258 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
9/2753-A/69. Steger, Manes, Schullian, Gebhard.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, finalizzato alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti, in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, nel bacino del Po;

    le risorse del fondo sono state assegnate alle città metropolitane, alle province territorialmente competenti e all'Anas S.p.A.;

    in seguito ad alcune proroghe concesse per agevolare l'aggiudicazione degli interventi, l'articolo 7, comma 4-duodecies, del decreto-legge n. 202 del 2024, relativo alla procedura di accesso al programma di finanziamento «Ponti Sul Po», ha individuato la procedura in base alla quale sulla scorta delle manifestazioni di interesse pervenute, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell'iter approvativo dell'opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, deve essere definito, secondo l'originaria graduatoria, l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del citato Fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025;

    il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge prevede la proroga al 30 giugno 2026 del termine del 31 dicembre 2025, per l'accesso ai finanziamenti necessari per la messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po;

    tuttavia, il termine del 30 giugno 2026 non sembra realistico e in grado di permettere agli enti beneficiari a procedere alle relative attività occorrenti;

    infatti, il decreto con l'elenco degli interventi, che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del Fondo, non è stato ancora emanato e, in mancanza di atti formali di copertura, le stazioni appaltanti non possono procedere ad alcuna attività;

    si tratta di interventi attesi da anni dalla popolazione locale, indispensabili per la rete dei trasporti e con importanti incidenze sull'economia italiana,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del provvedimento in esame, a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti occorrenti per prorogare ulteriormente, e almeno fino al 30 giugno 2027, il termine per l'aggiudicazione dei lavori, ai fini dell'accesso alle ulteriori rate dei finanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, necessari per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti, in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, nel bacino del Po.
9/2753-A/70.Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, finalizzato alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti, in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, nel bacino del Po;

    le risorse del fondo sono state assegnate alle città metropolitane, alle province territorialmente competenti e all'Anas S.p.A.;

    in seguito ad alcune proroghe concesse per agevolare l'aggiudicazione degli interventi, l'articolo 7, comma 4-duodecies, del decreto-legge n. 202 del 2024, relativo alla procedura di accesso al programma di finanziamento «Ponti Sul Po», ha individuato la procedura in base alla quale sulla scorta delle manifestazioni di interesse pervenute, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell'iter approvativo dell'opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, deve essere definito, secondo l'originaria graduatoria, l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del citato Fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025;

    il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge prevede la proroga al 30 giugno 2026 del termine del 31 dicembre 2025, per l'accesso ai finanziamenti necessari per la messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po;

    si tratta di interventi attesi da anni dalla popolazione locale, indispensabili per la rete dei trasporti e con importanti incidenze sull'economia italiana,

impegna il Governo

con riferimento all'articolo 9, comma 2, del provvedimento in esame, tenuto conto che l'attuazione è già in corso, a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a estendere la proroga per l'accesso ai finanziamenti necessari per la messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po al 31 dicembre 2026, evitando che le risorse siano revocate automaticamente superato tale termine, emanando altresì in tempi certi anche i necessari decreti attuativi.
9/2753-A/70.(Testo modificato nel corso della seduta)Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento reca, all'articolo 8, la proroga di termini nelle materie di competenza del Ministero della cultura;

    le fondazioni lirico sinfoniche costituiscono enti di rilevante interesse nazionale operanti nel settore della musica e dello spettacolo dal vivo, intese a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale;

    l'articolo 12, comma 16-duodevicies, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2025, n. 25, ha posticipato all'anno 2026 l'applicazione alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri nazionali e a quelli di rilevante interesse culturale della disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 830, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che riduce, per una serie di enti, i limiti massimi di spesa per assunzioni a tempo indeterminato per un importo pari al 25 per cento rispetto a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente;

    l'applicazione delle limitazioni al turnover al personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri nazionali e di quelli di rilevante interesse culturale rischierebbe di aumentare il precariato in un comparto che è parte essenziale dell'identità culturale del nostro paese e che si regge sulle professionalità e le competenze di lavoratori ad altissima qualificazione e competenza;

    in secondo luogo, nell'ottica di consentire alle fondazioni lirico sinfoniche di programmare in maniera sostenibile la propria attività istituzionale, sarebbe opportuno anche prorogare al triennio 2025-2027 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, relative ai criteri speciali di ripartizione delle risorse del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare gli interventi recati dall'articolo 8 del provvedimento in esame con l'adozione di iniziative anche di carattere normativo volte a estendere all'anno 2027 l'esclusione delle Fondazioni lirico sinfoniche, i teatri nazionali e quelli di rilevante interesse culturale dalla riduzione del turnover e, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a prorogare al triennio 2025-2027 le disposizioni relative ai criteri di cui in premessa.
9/2753-A/71. Iezzi, Bof, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Latini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, commi 772 e 773, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo destinato al finanziamento di una ampia pluralità di interventi in favore degli enti locali e di iniziative sociali, socio-sanitarie, culturali, sportive, infrastrutturali e ambientali, prevedendo che la ripartizione delle relative risorse avvenga mediante uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con numerosi dicasteri e sulla base di specifici atti di indirizzo delle Camere;

    il comma 12-quinquies dell'articolo 4 del presente provvedimento, a seguito di una modifica apportata in sede referente, ha prorogato di quindici giorni il termine per l'adozione dei citati decreti ministeriali;

    il meccanismo descritto dai commi 772 e 773 riproduce analoga procedura già prevista dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che aveva istituito un fondo di notevole consistenza economica, finalizzato al sostegno degli enti locali e alla realizzazione di interventi in una vasta gamma di settori – dall'assistenza sociale alle infrastrutture, dallo sport alla cultura, dalla tutela del patrimonio storico-artistico alla mobilità, fino alla sicurezza del territorio, alla ricerca, al digitale e al turismo – rivolto sia a soggetti pubblici sia ad associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio;

    il successivo comma 900 della medesima legge prevedeva che la distribuzione delle risorse del fondo istituito dal comma 898 avvenisse tramite uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il compito di individuare i ministeri competenti, assegnare le risorse sulla base degli atti di indirizzo parlamentari e disciplinare le modalità di utilizzo dei fondi, nonché tutti gli obblighi relativi a monitoraggio, rendicontazione e revoca;

    in attuazione di tali disposizioni è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2025, con il quale sono state ripartite le risorse del fondo di cui al comma 898, comprendendo un'ampia platea di beneficiari – tra cui enti locali, associazioni, fondazioni, enti religiosi, enti del Terzo settore e istituzioni culturali;

    nell'elenco dei beneficiari del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri figurava anche la Fondazione Pontificia Fratelli Tutti, a cui era stato assegnato un contributo pari a euro 50.000 per l'anno 2025, la cui erogazione, tuttavia, non è potuta avvenire per sopravvenute esigenze tecniche;

    la Fondazione Pontificia Fratelli Tutti e Be Human ETS, ente del Terzo settore con sede in Roma, Via della Conciliazione, n. 3A, codice fiscale 96591830581, hanno sottoscritto in data 1° settembre 2025 un Protocollo d'intesa che attesta una piena convergenza di finalità nel campo della promozione della dignità umana, della fraternità, del dialogo, della solidarietà e della cura del creato;

    tale convergenza consente di individuare Be Human ETS come soggetto pienamente idoneo alla realizzazione delle iniziative che l'atto di indirizzo parlamentare intendeva sostenere tramite il contributo originariamente previsto per la Fondazione Pontificia Fratelli Tutti;

    occorre, pertanto, emanare un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 900, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di destinare l'importo di euro 50.000, non erogato per l'anno 2025 alla Fondazione Pontificia Fratelli Tutti, destinando tale somma all'ente «Be Human ETS» (CF 96591830581, con sede in Roma, Via della Conciliazione, n. 3A), anche in ragione della piena coerenza delle finalità statutarie e della collaborazione formalizzata attraverso il Protocollo d'intesa del 1° settembre 2025,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies, del provvedimento in esame, dando seguito a quanto previsto all'ultimo capoverso delle premesse adottando il relativo nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
9/2753-A/72. Latini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15 del provvedimento all'esame prevede alcune proroghe di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

    l'esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con meno di 40 anni di età, per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola, è una misura finalizzata a promuovere l'imprenditoria giovanile agricola; consiste nell'esonero del 100 per cento, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e del contributo addizionale;

    tale misura è stata istituita con la Legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), ma dalla Legge di bilancio 2024 non è stato più rifinanziato il bonus per chi ha avviato l'attività a partire dal 1° gennaio 2024;

    i dati forniti dall'INPS e dalle associazioni di categoria indicano una partecipazione significativa durante gli anni di vigenza della misura (2017-2023); si stima che mediamente circa 3.000-5.000 nuovi giovani agricoltori ogni anno abbiano presentato domanda per l'esonero totale dei contributi IVS e che oltre 25.000-30.000 under 40 abbiano usufruito di questa specifica agevolazione dalla sua nascita fino allo stop definitivo avvenuto nel 2024;

    nel 2024 le imprese agricole guidate da giovani under 40 sono circa 55.000, un numero che rappresenta il 7,5 per cento del totale delle aziende del settore;

    in agricoltura, il ricambio generazionale è l'unico antidoto all'invecchiamento di un settore dove, per ogni giovane imprenditore, ci sono quasi dieci titolari over 65; si stima, infatti, che nei prossimi 5 anni oltre 256.000 aziende agricole avranno un conduttore in età pensionabile;

    dopo lo stop all'esonero contributivo totale (IVS), il pacchetto di aiuti per i giovani agricoltori si è spostato su contributi in conto capitale, agevolazioni fiscali e crediti d'imposta; sarebbe però importante che venga rinnovato lo sgravio contributivo a favore dei giovani agricoltori;

    si tratta di uno strumento strategico e fondamentale in un settore che risulta particolarmente attrattivo per i giovani ma che sconta una serie di difficoltà che rischiano di scoraggiare il ricambio generazionale necessario, tra l'altro, per la tenuta economica, ambientale e sociale dei tanti territori rurali, soprattutto quelli marginali e delle aree interne, diffusi nel nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, di accompagnare le misure recate dall'articolo 15 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a reperire risorse finalizzate al rifinanziamento dell'esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con meno di 40 anni di età, per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola.
9/2753-A/73. Carloni, Cavandoli, Bruzzone, Giagoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, contiene significative misure in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi, finalizzate a sostenere il tessuto socioeconomico del Paese, in assenza delle quali si determinerebbero ripercussioni negative e penalizzanti per le famiglie e le imprese italiane;

    l'articolo 2 in particolare, dispone interventi di proroga termini di competenza del Ministero dell'interno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabilendo che la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia prevista fino al 31 dicembre 2026;

    nell'ambito delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, il sottoscrittore del presente atto rileva che, il decreto ministeriale 19 marzo 2015 (in vigore dal 24 aprile 2015) di aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private, all'articolo 2 detta regole inerenti i requisiti di sicurezza antincendio, cui le strutture sanitarie devono ottemperare, stabilendo che entro dodici mesi gli enti e i privati responsabili delle strutture, devono richiedere al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, la valutazione del progetto, relativo all'adeguamento dell'attività, oltre a una serie di ulteriori informazioni necessarie per adempiere alle ottemperanze obbligatorie;

    a parere dello scrivente, occorre sostenere gli enti e i privati responsabili delle strutture sanitarie, che non hanno ancora completato l'adeguamento dei requisiti di sicurezza antincendio, garantendo a essi un lasso di tempo maggiore per rispettare la scadenza attualmente prevista ai fini della presentazione dei certificati al Comando provinciale dei vigili del fuoco, in considerazione delle complessità burocratica e procedurale che i numerosi adempimenti richiedono,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di completare il quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame, prevedendo nel corso dei prossimi provvedimenti, l'introduzione di una misura normativa, volta a prorogare al 31 dicembre 2026, i termini di valutazione dei progetti in materia di sicurezza antincendio che gli enti e privati responsabili delle strutture sanitarie, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero devono inviare al Comando provinciale dei vigili del fuoco, in ragione delle osservazioni in premessa citate.
9/2753-A/74. De Bertoldi, Miele, Giagoni, Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, contiene una pluralità di misure finalizzate a sostenere il sistema-Paese e l'intero tessuto socio-economico;

    l'articolo 2 in particolare, detta misure di proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'interno e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabilendo più specificatamente al comma 5, la proroga fino al 31 dicembre 2026 della validità ai fini della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

    in tale ambito si evidenzia che, in materia di adeguamento antincendio delle strutture sanitarie, l'articolo 2, comma 9-bis, del decreto-legge 22 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (cosiddetto «Decreto Milleproroghe» per il 2023) ha previsto la proroga di tre anni di una serie di termini previsti dal decreto ministeriale 19 marzo 2015 per gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio e che per cause di forza maggiore, sono state impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste;

    il sottoscrittore del presente atto a tal fine rileva che, la scadenza prevista per gli adeguamenti antincendio delle strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno, con oltre 25 posti letto, è fissata al 24 aprile 2026;

    la predetta scadenza, ad avviso del firmatario, non consente agli operatori interessati, i cui tecnici manutentori antincendio non sono in grado di garantire adeguate misure di sicurezza antincendio, per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, che non consentono il completamento dei lavori necessari, di conformarsi in maniera adeguata alla normativa vigente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di completare il quadro delle misure previste dall'articolo 2 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori interventi normativi volti a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, l'introduzione di una misura volta a prorogare di un anno, rispetto alla scadenza attualmente prevista al 24 aprile 2026, i termini entro cui gli enti e i privati responsabili delle strutture devono presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco le segnalazioni certificate di inizio attività, che disciplinano i controlli di prevenzione incendi effettuati dal medesimo Comando attestanti il rispetto di determinati requisiti di sicurezza antincendio.
9/2753-A/74. (Testo modificato nel corso della seduta)De Bertoldi, Miele, Giagoni, Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del decreto-legge in titolo, nell'ambito delle materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, reca disposizioni di natura fiscale e finanziaria che incidono sul quadro delle misure connesse alla riscossione e alla gestione dei rapporti tra contribuenti ed erario;

    l'articolo 1, comma 82, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), ha introdotto la cosiddetta «rottamazione-quinquies», prevedendo la definizione agevolata dei debiti derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali, limitatamente a quelli dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

    in particolare, diversamente da quanto stabilito dall'articolo 1, comma 251, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cosiddetta rottamazione-quater), che consentiva l'adesione alla definizione agevolata anche con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione dalle Casse professionali, previa autonoma deliberazione dei singoli enti, la disciplina vigente non ricomprende i debiti nei confronti degli enti previdenziali privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103;

    nel pieno rispetto dell'autonomia finanziaria e gestionale riconosciuta a tali Casse, la facoltà di aderire alla misura era rimessa a una deliberazione dei rispettivi organi, assicurando un equilibrato contemperamento tra l'esigenza di favorire la regolarizzazione contributiva degli iscritti e quella di preservare la sostenibilità dei bilanci;

    indubbiamente la rottamazione-quinquies costituisce un'opportunità significativa per professionisti e contribuenti di regolarizzare la propria posizione contributiva, favorendo al contempo il recupero dei crediti e una maggiore equità complessiva del sistema;

    ne conviene, che un allineamento dell'attuale disciplina al modello già sperimentato con la rottamazione-quater, mediante un'estensione meramente facoltativa anche alle Casse privatizzate, rafforzerebbe la coerenza dell'intervento normativo, senza determinare effetti automatici o obbligatori sui bilanci degli enti interessati,

impegna il Governo

compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, e in coerenza con le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 6 e 7, a prevedere la possibilità di estendere la predetta disciplina anche ai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti previdenziali privatizzati, rimettendone l'applicazione a una deliberazione dei singoli enti, nel rispetto della loro autonomia finanziaria e gestionale.
9/2753-A/75. Gusmeroli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del decreto-legge in titolo, reca disposizioni di proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

    l'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha confermato, anche per l'anno 2026, l'innalzamento da 30.000 a 35.000 euro della soglia di reddito da lavoro dipendente o assimilato, inclusi i trattamenti pensionistici, ai fini dell'accesso e della permanenza nel regime forfettario per i contribuenti titolari di partita IVA;

    la misura ha dimostrato una chiara natura attrattiva, come evidenziato anche dalla Relazione tecnica alla Legge di bilancio 2026 riferita alla norma in esame, la quale aggiorna le stime indicando che «la platea dei beneficiari attesi viene incrementata da 12.000 a 15.000 unità e il reddito medio forfettario da 12.500 a 12.800 euro. Conseguentemente, anche la platea dei beneficiari dell'agevolazione contributiva viene aggiornata al rialzo, passando da 4.800 a 6.000 unità», confermando come l'innalzamento della soglia favorisca l'emersione di attività economiche, la regolarizzazione di prestazioni professionali e la possibilità, per molti contribuenti, di integrare il proprio reddito principale in modo trasparente;

    l'estensione per il secondo anno consecutivo rappresenta una risposta concreta alle esigenze di molti lavoratori dipendenti e pensionati che vogliono avviare o far crescere un'attività autonoma; al contempo, aggiorna un limite progressivamente superato dall'evoluzione del contesto economico e dalle trasformazioni intervenute nel mercato del lavoro;

    rendere strutturale l'innalzamento del limite da 30.000 a 35.000 euro permetterebbe, pertanto, non solo di consolidare i risultati già ottenuti in termini di adesione al regime forfettario e ampliamento della base dei contribuenti regolari, ma anche di offrire un quadro normativo più stabile e coerente con il percorso di semplificazione del sistema tributario intrapreso da questo Governo,

impegna il Governo

in linea con le finalità perseguite dall'articolo 4 del provvedimento in esame e nell'ambito delle iniziative già in corso per rafforzare il sistema di incentivazione fiscale, a valutare l'opportunità di rendere strutturale la misura di cui in premessa, al fine di consolidare i benefici ottenuti, ampliare la platea dei contribuenti aderenti al regime forfettario e garantire maggiore stabilità e certezza del quadro fiscale.
9/2753-A/76. Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Candiani, De Bertoldi, Giagoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi, in particolare all'articolo 4 prevede proroghe di termini in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

    nel 2026 è prevista la conclusione degli interventi finanziati dal PNRR. Come chiarito dalla Commissione europea, nella comunicazione «NextGenerationEU – The road to 2026» adottata il 4 giugno 2025, entro il 31 agosto 2026 dovranno essere completati tutti gli obiettivi, in termini di conseguimento dei risultati (performance), mentre non è strettamente necessario che tutte le spese siano state sostenute entro tale data (tranne il caso in cui l'indicatore di spesa rappresenti un obiettivo specifico da perseguire);

    in vista della scadenza, il Governo ha modificato nuovamente il PNRR alla fine dello scorso anno, apportando rimodulazioni e sostituzioni di numerosi interventi e facendo ricorso ad altre risorse non legate al PNRR e a strumenti finanziari per incentivare gli investimenti privati (facility);

    tale revisione del PNRR, approvata dal Consiglio dell'Unione europea con la decisione di esecuzione del 27 novembre 2025, è stata recepita dalla legge di bilancio 2026 che all'articolo 1, comma 741, demanda alla Ragioneria generale dello Stato di provvedere, con decreti direttoriali, agli adempimenti necessari per attribuire le relative risorse finanziarie alle amministrazioni centrali titolari delle misure;

    molti enti locali, in qualità di soggetti attuatori, stanno affrontando gravi ritardi nella realizzazione delle opere, anche con cantieri fermi, a causa di inadempienze delle ditte appaltatrici e ritardi nei processi burocratici;

    il PNRR rappresenta un'occasione imperdibile che ha consentito di avviare un gran numero di interventi sui territori, dalle infrastrutture ai servizi ai cittadini, attesi da decenni, offrendo anche un volano per l'economia e l'occupazione;

    è necessario adottare ogni misura necessaria e urgente per sostenere gli enti locali nelle fasi conclusive del PNRR, anche attraverso una maggiore flessibilità in relazione ai procedimenti di conclusione dei lavori, fermo restando il raggiungimento del target finale del PNRR nei termini previsti, e in ogni caso assicurando le risorse necessarie al completamento degli interventi,

impegna il Governo

a integrare il quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, attraverso il primo veicolo normativo utile, atte a garantire, ferma restando la cornice temporale del PNRR per il completamento dei traguardi e degli obiettivi e per la presentazione delle richieste di pagamento, maggiore flessibilità dei termini previsti dalla normativa vigente, successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, per la conclusione dei lavori relativi agli interventi del PNRR, assicurando, altresì, il sostegno finanziario necessario al rapido completamento di tutti gli interventi già avviati.
9/2753-A/77. Filippin, De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi, in particolare all'articolo 4 prevede proroghe di termini in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

    nel 2026 è prevista la conclusione degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Come chiarito dalla Commissione europea, nella comunicazione «NextGenerationEU – The road to 2026» adottata il 4 giugno 2025, entro il 31 agosto 2026 dovranno essere completati tutti gli obiettivi, in termini di conseguimento dei risultati (performance), mentre non è strettamente necessario che tutte le spese siano state sostenute entro tale data (tranne il caso in cui l'indicatore di spesa rappresenti un obiettivo specifico da perseguire);

    in vista della scadenza, il Governo ha modificato nuovamente il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alla fine dello scorso anno, apportando rimodulazioni e sostituzioni di numerosi interventi e facendo ricorso ad altre risorse non legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e a strumenti finanziari per incentivare gli investimenti privati (facility);

    tale revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvata dal Consiglio dell'Unione europea con la decisione di esecuzione del 27 novembre 2025, è stata recepita dalla legge di bilancio 2026 che all'articolo 1, comma 741, demanda alla Ragioneria generale dello Stato di provvedere, con decreti direttoriali, agli adempimenti necessari per attribuire le relative risorse finanziarie alle amministrazioni centrali titolari delle misure;

    il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, all'articolo 2 ha previsto che in caso di mancato raggiungimento, totale o parziale, degli obiettivi finali (target) degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), accertato dalla Commissione europea, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento deve restituire gli importi percepiti in precedenza, attivando azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti e responsabili dell'omesso ovvero dell'incompleto conseguimento dei predetti obiettivi finali. Qualora la riduzione disposta dalla Commissione sia superiore agli importi percepiti, il Ministero dell'economia e delle finanze può recuperare le somme non riconosciute mediante riduzione delle risorse statali assegnate all'amministrazione centrale titolare dell'intervento o al soggetto attuatore;

    molti enti locali, in qualità di soggetti attuatori, si trovano nell'impossibilità di portare a compimento nei termini previsti i singoli progetti, a causa di inadempienze delle ditte appaltatrici e ritardi nei processi burocratici;

    ciò, tuttavia, non incide necessariamente sul raggiungimento del target finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come modificato dalla revisione approvata il 27 novembre 2025, in particolare laddove siano previste soglie quantitative minime – a esempio di strutture da realizzare o servizi da offrire su scala nazionale – e conseguentemente senza inficiare la richiesta e il successivo pagamento delle risorse previste da parte della Commissione all'Italia;

    i soggetti attuatori ritardatari, che hanno comunque avviato e portato avanti le opere e sostenuto importanti investimenti, rischiano il venir meno delle fondamentali risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per completare i progetti, e di conseguenza gravi squilibri finanziari e difficoltà nella programmazione e realizzazione degli investimenti,

impegna il Governo

a integrare il quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, con il primo veicolo normativo utile, volte ad assicurare continuità agli interventi avviati dagli enti locali, salvaguardando altresì la sostenibilità dei bilanci, e a sostenere lo sviluppo dei territori, prevedendo che tutti i progetti e le opere che hanno raggiunto, alla data di scadenza finale fissata a livello europeo, la percentuale minima di attuazione del 30 per cento, continuino a essere finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che non sono pertanto riassorbite nel bilancio statale.
9/2753-A/78. De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le pubbliche amministrazioni rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione;

    con il decreto-legge n. 25 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 69 del 2025, per i concorsi del personale degli enti locali è stato ripristinato il regime di validità triennale delle graduatorie, in conformità con la disciplina speciale prevista per gli enti locali dal Testo unico degli enti locali;

    la predetta disciplina per gli enti locali rappresenta un'eccezione al regime generale biennale e tende a favorire l'utilizzo più ampio delle graduatorie già formate e non esaurite, consentendo uno scorrimento più agevole e un reclutamento più tempestivo del personale;

    tale differenziazione di durata tra enti locali e altre pubbliche amministrazioni può determinare discrasie operative e inefficienze nel reclutamento del personale statale, rendendo opportuna una valutazione di carattere uniforme per tutte le amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con l'adozione di iniziative normative volte a estendere da due a tre anni il termine di validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale di tutte le pubbliche amministrazioni, anche per quelle centrali, al fine di garantire equità tra amministrazioni, ottimizzazione dell'utilizzo delle graduatorie e maggiore efficienza nel reclutamento del personale pubblico.
9/2753-A/79.Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene misure in materia di interventi infrastrutturali degli enti locali;

    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2024, n. 194, è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili nell'ambito del «Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni»;

    la graduatoria fa riferimento al Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni previsto dall'articolo 3 comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni;

    i progetti meritevoli di finanziamento sono risultati essere 1.179, poco meno del 45 per cento delle domande totali, per un fabbisogno complessivo di circa 842 milioni di euro; i progetti immediatamente finanziabili in base alle risorse disponibili presso il Ministero dell'interno, ammontavano a poco meno di 172 milioni di euro;

    la graduatoria rimarrà in corso di validità per tre anni dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con possibilità di attingervi per ulteriori finanziamenti ove si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie;

    14 ottobre 2025 il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri ha reso noto alle amministrazioni co-interessate la pendenza di ricorsi avverso il provvedimento di esclusione dalla graduatoria approvata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per una somma pari a circa 52 milioni di euro;

    pertanto con decreto del 24 dicembre 2025 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si è proceduto a di rimodulare il numero degli enti finanziabili tenendo conto, a titolo cautelativo, del valore degli interventi oggetto di ricorso. Nelle more della definizione di tali ricorsi il numero dei comuni aventi accesso ai contributi è stato ridotto da 144 a 91;

    il decreto del 24 dicembre 2025 precisa che «ove disponibili, ulteriori risorse derivanti dall'utilizzo di strumenti di flessibilità di bilancio, verranno assegnate dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale, con propri decreti, a scorrimento della menzionata graduatoria»;

    in sede di discussione del disegno di legge di bilancio 2025 è stato accolto l'ordine del giorno 9/2112-bis-A/191, che impegnava il Governo per gli anni 2025 e 2026, in attesa di individuare ulteriori fonti di finanziamento, a valutare l'opportunità di destinare le risorse del Fondo previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, per lo scorrimento della graduatoria approvata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2024, n. 194;

    in forza dei dispositivi finanziari contenuti nell'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e nel comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Fondo sviluppo dei piccoli comuni dispone di una dotazione annuale di risorse, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026,

impegna il Governo

nelle more della definizione dei ricorsi avverso la graduatoria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2024, n. 194, che rendono complessa l'emanazione di un nuovo bando, a valutare l'opportunità di destinare le risorse disponibili del Fondo previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, per lo scorrimento della suddetta graduatoria.
9/2753-A/80. Pella.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame presenta disposizioni urgenti volte a prorogare termini e misure in ambiti economici e sociali, anche al fine di assicurare continuità amministrativa e tutela dei livelli occupazionali nei settori maggiormente colpiti dalla congiuntura economica;

    il settore moda, tessile e abbigliamento rappresenta una componente strategica del sistema produttivo nazionale e del Made in Italy, con particolare rilievo per i distretti industriali, tra cui quello toscano;

    i dati ISTAT, INPS e le analisi nazionali e territoriali evidenziano da circa tre anni una crisi strutturale del settore: indebolimento delle esportazioni, contrazione dei volumi produttivi, ricorso crescente agli ammortizzatori sociali, con effetti significativi sull'occupazione;

    la crisi non riguarda solo i grandi marchi, ma principalmente prodotti progettati e commissionati dalle grandi imprese sia italiane che multinazionali, che vengono successivamente realizzate da piccole e micro-imprese, da artigiani di altissima specializzazione (aziende contoterziste);

    la cassa integrazione straordinaria per il settore moda disposta con il decreto-legge 28 ottobre 2024, numero 160 è scaduta a fine gennaio 2025 e prevedeva tre settimane di ammortizzatori sociali. Successivamente il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, ha esteso i benefici per un periodo massimo di 12 settimane, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025;

    va rimarcato comunque che l'attivazione della cassa integrazione straordinaria – peraltro tardiva, breve e non comprensiva di tutta la filiera – è stata poi inizialmente penalizzata dalle enormi difficoltà economiche da parte delle piccole imprese che avrebbero dovuto anticipare l'intera integrazione salariale per poi avere un rimborso dall'Inps, mediamente dopo circa 6 mesi;

    secondo le elaborazioni IRPET, nel 2025 la cassa integrazione in deroga ha coinvolto mediamente oltre 8.500 lavoratori al mese soltanto nel comparto moda della Toscana, di cui circa 6.400 nella filiera della pelletteria e del lusso;

    la regione Toscana è sempre stata in prima linea per sostenere il comparto stanziando oltre 100 milioni di euro. Si tratta di risorse ingenti che rischiano di essere vanificate senza interventi strutturali statali;

    nelle ultime settimane le principali organizzazioni di categoria e le organizzazioni sindacali hanno pubblicamente sollecitato un intervento straordinario del governo, evidenziando il rischio concreto di ulteriori chiusure aziendali nei distretti della pelletteria e del tessile-abbigliamento;

    nel corso del confronto parlamentare sul decreto in esame, i gruppi di maggioranza e di opposizione hanno richiamato la necessità di misure strutturali per il comparto moda;

    anche esponenti dell'attuale Governo, intervenendo in Parlamento su tale tematica, hanno riconosciuto la necessità di sostenere tutta la filiera;

    in assenza di un intervento tempestivo, il rischio è quello di una perdita irreversibile di competenze, professionalità e capacità produttiva, in particolar modo delle piccole e piccolissime imprese artigiane contoterziste, che costituiscono un patrimonio distintivo del Made in Italy, con conseguenze rilevanti anche sul piano sociale e territoriale;

    appare pertanto necessaria una proroga urgente e rapida della cassa integrazione al fine di evitare il fallimento di ulteriori numerosissime realtà produttive capaci di attirare la presenza sul territorio di griffe internazionali e la conseguente dispersione di competenze in un settore strategico del nostro Paese,

impegna il Governo

a completare gli interventi recati dal provvedimento in esame, con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a:

  estendere la durata la cassa integrazione straordinaria per il settore moda anche per l'anno 2026;

  ampliare la platea dei codici Ateco beneficiari degli ammortizzatori sociali, includendo ulteriori segmenti della filiera moda colpiti dalle medesime criticità;

  in tale quadro, a promuovere altresì, in accordo con le parti sindacali e imprenditoriali e la regione Toscana, la definizione di un piano di rilancio della filiera.
9/2753-A/81.Bonafè, Fossi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame presenta disposizioni urgenti volte a prorogare termini e misure in ambiti economici e sociali, anche al fine di assicurare continuità amministrativa e tutela dei livelli occupazionali nei settori maggiormente colpiti dalla congiuntura economica;

    il settore moda, tessile e abbigliamento rappresenta una componente strategica del sistema produttivo nazionale e del Made in Italy, con particolare rilievo per i distretti industriali, tra cui quello toscano;

    i dati ISTAT, INPS e le analisi nazionali e territoriali evidenziano da circa tre anni una crisi strutturale del settore: indebolimento delle esportazioni, contrazione dei volumi produttivi, ricorso crescente agli ammortizzatori sociali, con effetti significativi sull'occupazione;

    la crisi non riguarda solo i grandi marchi, ma principalmente prodotti progettati e commissionati dalle grandi imprese sia italiane che multinazionali, che vengono successivamente realizzate da piccole e micro-imprese, da artigiani di altissima specializzazione (aziende contoterziste);

    la cassa integrazione straordinaria per il settore moda disposta con il decreto-legge 28 ottobre 2024, numero 160 è scaduta a fine gennaio 2025 e prevedeva tre settimane di ammortizzatori sociali. Successivamente il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, ha esteso i benefici per un periodo massimo di 12 settimane, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025;

    secondo le elaborazioni IRPET, nel 2025 la cassa integrazione in deroga ha coinvolto mediamente oltre 8.500 lavoratori al mese soltanto nel comparto moda della Toscana, di cui circa 6.400 nella filiera della pelletteria e del lusso;

    nelle ultime settimane le principali organizzazioni di categoria e le organizzazioni sindacali hanno pubblicamente sollecitato un intervento straordinario del governo, evidenziando il rischio concreto di ulteriori chiusure aziendali nei distretti della pelletteria e del tessile-abbigliamento;

    nel corso del confronto parlamentare sul decreto in esame, i gruppi di maggioranza e di opposizione hanno richiamato la necessità di misure strutturali per il comparto moda;

    anche esponenti dell'attuale Governo, intervenendo in Parlamento su tale tematica, hanno riconosciuto la necessità di sostenere tutta la filiera;

    in assenza di un intervento tempestivo, il rischio è quello di una perdita irreversibile di competenze, professionalità e capacità produttiva, in particolar modo delle piccole e piccolissime imprese artigiane contoterziste, che costituiscono un patrimonio distintivo del Made in Italy, con conseguenze rilevanti anche sul piano sociale e territoriale;

    appare pertanto necessaria una proroga urgente e rapida della cassa integrazione al fine di evitare il fallimento di ulteriori numerosissime realtà produttive capaci di attirare la presenza sul territorio di griffe internazionali e la conseguente dispersione di competenze in un settore strategico del nostro Paese,

impegna il Governo

a completare gli interventi recati dal provvedimento in esame, con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a:

  estendere la durata la cassa integrazione straordinaria per il settore moda anche per l'anno 2026;

  ampliare la platea dei codici Ateco beneficiari degli ammortizzatori sociali, includendo ulteriori segmenti della filiera moda colpiti dalle medesime criticità;

  in tale quadro, a promuovere altresì, in accordo con le parti sindacali e imprenditoriali e la regione Toscana, la definizione di un piano di rilancio della filiera.
9/2753-A/81.(Testo modificato nel corso della seduta)Bonafè, Fossi.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono previste misure di proroghe di termini e adempimenti anche di natura fiscale e di interesse sociale;

    il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, individua all'articolo 5 le attività di interesse generale che qualificano l'azione degli enti del Terzo settore e ne fondano il relativo regime fiscale;

    l'attività di gestione cimiteriale, storicamente svolta dai comuni e in alcune regioni, da alcune Misericordie e da pochi altri enti associativi e religiosi d'ispirazione solidaristica, quale funzione istituzionale priva di natura commerciale e di carattere concorrenziale non venne ricompresa, nell'elenco di cui al succitato articolo 5;

    per questi enti, proprietari di cimiteri, che concedono a terzi il diritto di uso per sepoltura, con l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 della disciplina fiscale del Codice del Terzo settore, l'assenza della gestione cimiteriale dall'elenco delle attività di interesse generale rischia di determinare effetti distorsivi rilevanti, con il possibile superamento della soglia di prevalenza commerciale nei bilanci degli enti interessati e dunque determinare un aggravamento della gestione burocratica e contabile delle associazioni;

    oltretutto, tali effetti potrebbero compromettere gravemente la sostenibilità economica e la sopravvivenza di questa particolarissima casistica di enti del Terzo Settore che in alcuni territori garantiscono servizi sanitari, sociali e assistenziali anche a titolo gratuito;

    inoltre, la gestione cimiteriale, grazie in particolare all'attività storica delle Misericordie, costituisce da sempre un servizio con finalità di assistenza ai malati e di garanzia di una degna sepoltura ai defunti, continuando a rappresentare un'attività di rilevante interesse pubblico svolta in regime di sussidiarietà;

    il differimento al 1° gennaio 2036, disposto dal Governo con il decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto, dell'applicazione del nuovo regime IVA per gli enti associativi non commerciali conferma la volontà di garantire certezza, gradualità e sostenibilità nell'attuazione della disciplina fiscale del Terzo settore,

impegna il Governo

in linea con le finalità del provvedimento in esame, a valutare l'opportunità di rinviare al 1° gennaio 2027, per i soli enti sopra indicati, la disciplina fiscale del codice del Terzo settore al fine di promuovere iniziative normative volte a garantire un coerente inquadramento dell'attività di gestione cimiteriale nel Codice del Terzo settore valorizzandone la funzione che storicamente ha sempre svolto in questo ambito priva di natura commerciale e di carattere concorrenziale.
9/2753-A/82. Michelotti, Bonafè, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi e costituisce tradizionalmente lo strumento legislativo volto ad assicurare la continuità amministrativa e a prevenire effetti distorsivi derivanti da scadenze imminenti;

    l'articolo 1 reca proroghe di interventi relativi a provvedimenti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    nell'ambito delle disposizioni che incidono sugli enti territoriali e sulla programmazione delle risorse, assume particolare rilievo la disciplina relativa alla classificazione dei comuni montani e all'accesso al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane;

    con la legge 31 dicembre 2021, numero 234, è stato istituito il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, finalizzato alla promozione e realizzazione di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché a misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani;

    con la legge 12 settembre 2025, numero 131 è stato introdotto un nuovo assetto normativo che ha sostituito la disciplina previgente, ridefinendo i criteri di classificazione dei comuni montani;

    in particolare, l'articolo 2, comma 1, della citata legge ha demandato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani e del relativo elenco, sulla base dei soli parametri altimetrici e di pendenza, mentre il successivo comma 2 del medesimo articolo rinvia a un secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione, all'interno dell'elenco, dei Comuni effettivamente destinatari delle misure di sostegno previste ai Capi III, IV e V della legge e la conseguente ripartizione delle risorse economiche stanziate;

    nella fase iniziale di applicazione della riforma, la proposta di classificazione elaborata dal Governo aveva determinato l'esclusione di centinaia di comuni storicamente riconosciuti come montani, riducendo drasticamente il numero dei beneficiari e mettendo a rischio finanziamenti essenziali per servizi, infrastrutture, presidio del territorio e contrasto allo spopolamento;

    a seguito di una forte iniziativa parlamentare e del confronto con le regioni e gli enti locali, il Governo è stato costretto a una parziale revisione dei criteri, con una riduzione dell'elenco dei comuni esclusi che sono passati dai 2844 della proposta iniziale ai 3715 attuali;

    tale risultato, pur rappresentando un passo avanti rispetto all'impostazione originaria, non risolve le criticità di fondo, poiché i criteri adottati continuano a essere giudicati inadeguati e non pienamente rappresentativi delle reali condizioni socio-economiche, infrastrutturali e demografiche delle aree montane;

    permane inoltre una forte incertezza circa gli effetti concreti della riforma, dal momento che la reale distribuzione delle risorse e l'accesso alle misure di sostegno dipenderanno dall'adozione del secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, comma 2, a oggi non ancora emanato;

    il rischio concreto è che, in assenza di un adeguato intervento statale, l'onere del sostegno alle comunità montane venga scaricato sulle regioni, accentuando disuguaglianze territoriali e compromettendo la tenuta sociale ed economica di territori già fragili;

    anche i comuni di Sassocorvaro, Auditore, Fermignano, Urbino, Isola del Piano, Montecalvo in Foglia, Petriano, Cupramontana, Mergo, Staffolo, Cingoli, Treia, Belforte del Chienti, Colmurano, Loro Piceno, Sant'Angelo in Pontano, Tolentino, Appignano del Tronto, Castignano nella regione Marche pur presentando caratteristiche geomorfologiche, sociali ed economiche pienamente riconducibili alle aree montane, risultano attualmente penalizzati o esclusi dagli effetti della nuova classificazione, con conseguenze dirette sulla capacità di programmare interventi e garantire servizi essenziali alla popolazione, in particolar modo quelli scolastici e sociosanitari,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori interventi normativi volti a intervenire sulle previsioni di cui all'articolo 1 della legge n. 131 del 2025 per riconsiderare i termini previsti per l'adozione degli interventi attuativi e, a tal fine, ricomprendere gli enti locali citati in premessa nell'elenco dei comuni montani
9/2753-A/83. Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi e costituisce tradizionalmente lo strumento legislativo volto ad assicurare la continuità amministrativa e a prevenire effetti distorsivi derivanti da scadenze imminenti;

    l'articolo 1 reca proroghe di interventi relativi a provvedimenti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    nell'ambito delle disposizioni che incidono sugli enti territoriali e sulla programmazione delle risorse, assume particolare rilievo la disciplina relativa alla classificazione dei Comuni montani e all'accesso al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane;

    con la legge 31 dicembre 2021, n. 234, è stato istituito il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, finalizzato alla promozione e realizzazione di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché a misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani;

    con la legge 12 settembre 2025, n. 131, è stato introdotto un nuovo assetto normativo che ha sostituito la disciplina previgente, ridefinendo i criteri di classificazione dei Comuni montani;

    in particolare, l'articolo 2, comma 1, della citata legge ha demandato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani e del relativo elenco, sulla base dei soli parametri altimetrici e di pendenza, mentre il successivo comma 2 del medesimo articolo rinvia a un secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione, all'interno dell'elenco, dei comuni effettivamente destinatari delle misure di sostegno previste ai Capi III, IV e V della legge e la conseguente ripartizione delle risorse economiche stanziate;

    nella fase iniziale di applicazione della riforma, la proposta di classificazione elaborata dal governo aveva determinato l'esclusione di centinaia di comuni storicamente riconosciuti come montani, riducendo drasticamente il numero dei beneficiari e mettendo a rischio finanziamenti essenziali per servizi, infrastrutture, presidio del territorio e contrasto allo spopolamento;

    a seguito di una forte iniziativa parlamentare e del confronto con le regioni e gli enti locali, il Governo è stato costretto a una parziale revisione dei criteri, con una riduzione dell'elenco dei comuni esclusi che sono passati dai 2844 della proposta iniziale ai 3715 attuali;

    tale risultato, pur rappresentando un passo avanti rispetto all'impostazione originaria, non risolve le criticità di fondo, poiché i criteri adottati continuano a essere giudicati inadeguati e non pienamente rappresentativi delle reali condizioni socio-economiche, infrastrutturali e demografiche delle aree montane;

    permane inoltre una forte incertezza circa gli effetti concreti della riforma, dal momento che la reale distribuzione delle risorse e l'accesso alle misure di sostegno dipenderanno dall'adozione del secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, comma 2, a oggi non ancora emanato;

    il rischio concreto è che, in assenza di un adeguato intervento statale, l'onere del sostegno alle comunità montane venga scaricato sulle regioni, accentuando disuguaglianze territoriali e compromettendo la tenuta sociale ed economica di territori già fragili;

    anche i comuni di Ranzo, Ponte d'Assio, Chiusavecchia, Tovo San Giacomo, Zuccarello, Cicagna, Avegno, Tribogna, Coreglia Ligure, Beverino, Borghetto Vara, Carrodano, Brugnato, Riccò del Golfo nella regione Liguria pur presentando caratteristiche geomorfologiche, sociali ed economiche pienamente riconducibili alle aree montane, risultano attualmente penalizzati o esclusi dagli effetti della nuova classificazione, con conseguenze dirette sulla capacità di programmare interventi e garantire servizi essenziali alla popolazione, in particolar modo quelli scolastici e sociosanitari,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori interventi normativi volti a intervenire sulle previsioni di cui all'articolo 1 della legge n. 131 del 2025 per riconsiderare i termini previsti per l'adozione degli interventi attuativi e, a tal fine, ricomprendere gli enti locali citati in premessa nell'elenco dei comuni montani.
9/2753-A/84. Ghio, Pandolfo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi e costituisce tradizionalmente lo strumento legislativo volto ad assicurare la continuità amministrativa e a prevenire effetti distorsivi derivanti da scadenze imminenti;

    l'articolo 1 reca proroghe di interventi relativi a provvedimenti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    nell'ambito delle disposizioni che incidono sugli enti territoriali e sulla programmazione delle risorse, assume particolare rilievo la disciplina relativa alla classificazione dei Comuni montani e all'accesso al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane;

    con la legge 31 dicembre 2021, numero 234, è stato istituito il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, finalizzato alla promozione e realizzazione di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché a misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani;

    con la legge 12 settembre 2025, numero 131 è stato introdotto un nuovo assetto normativo che ha sostituito la disciplina previgente, ridefinendo i criteri di classificazione dei comuni montani;

    in particolare, l'articolo 2, comma 1, della citata legge ha demandato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani e del relativo elenco, sulla base dei soli parametri altimetrici e di pendenza, mentre il successivo comma 2 del medesimo articolo rinvia a un secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione, all'interno dell'elenco, dei comuni effettivamente destinatari delle misure di sostegno previste ai Capi III, IV e V della legge e la conseguente ripartizione delle risorse economiche stanziate;

    nella fase iniziale di applicazione della riforma, la proposta di classificazione elaborata dal governo aveva determinato l'esclusione di centinaia di comuni storicamente riconosciuti come montani, riducendo drasticamente il numero dei beneficiari e mettendo a rischio finanziamenti essenziali per servizi, infrastrutture, presidio del territorio e contrasto allo spopolamento;

    a seguito di una forte iniziativa parlamentare e del confronto con le regioni e gli enti locali, il Governo è stato costretto a una parziale revisione dei criteri, con una riduzione dell'elenco dei comuni esclusi che sono passati dai 2844 della proposta iniziale ai 3715 attuali;

    tale risultato, pur rappresentando un passo avanti rispetto all'impostazione originaria, non risolve le criticità di fondo, poiché i criteri adottati continuano a essere giudicati inadeguati e non pienamente rappresentativi delle reali condizioni socio-economiche, infrastrutturali e demografiche delle aree montane;

    permane inoltre una forte incertezza circa gli effetti concreti della riforma, dal momento che la reale distribuzione delle risorse e l'accesso alle misure di sostegno dipenderanno dall'adozione del secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, comma 2, a oggi non ancora emanato;

    il rischio concreto è che, in assenza di un adeguato intervento statale, l'onere del sostegno alle comunità montane venga scaricato sulle regioni, accentuando disuguaglianze territoriali e compromettendo la tenuta sociale ed economica di territori già fragili;

    anche i comuni di Carrosio, Cartosio, Montechiaro d'Acqui e Stazzano nella regione Piemonte pur presentando caratteristiche geomorfologiche, sociali ed economiche pienamente riconducibili alle aree montane, risultano attualmente penalizzati o esclusi dagli effetti della nuova classificazione, con conseguenze dirette sulla capacità di programmare interventi e garantire servizi essenziali alla popolazione, in particolar modo quelli scolastici e sociosanitari,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori interventi normativi volti a intervenire sulle previsioni di cui all'articolo 1 della legge n. 131 del 2025 per riconsiderare i termini previsti per l'adozione degli interventi attuativi e, a tal fine, ricomprendere gli enti locali citati in premessa nell'elenco dei comuni montani.
9/2753-A/85. Fornaro, Iaria.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto, nella sua stesura originaria varata dal Consiglio dei ministri, non contemplava alcuna misura volta a prorogare l'efficacia di importanti strumenti di sostegno dell'occupazione rivolti a particolari categorie di lavoratori e ai territori che maggiormente risentono dei divari economici del Paese, la cui efficacia era temporalmente limitata sino al 31 dicembre 2025, ai sensi delle disposizioni del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;

    solo grazie all'iniziativa parlamentare e dopo un travagliato esame nelle Commissioni competenti, si è riusciti a colmare, seppure parzialmente, tale grave lacuna che denota una scarsa attenzione per le fasce più deboli dei lavoratori, in particolare giovani e donne, e per i territori del Mezzogiorno;

    tuttavia, nella riformulazione degli emendamenti parlamentari approvata dalla maggioranza è stata data solo una risposta parziale alla proposta di prorogare integralmente per tutto il 2026 le disposizioni di cui agli articoli 22 e 24, del citato decreto-legge n. 60 del 2024, prevedendone solo la proroga fino al 30 aprile 2026 e limitandone l'efficacia, a decorrere dal 1° gennaio 2026, attraverso la riduzione della percentuale di decontribuzione dal 100 per cento al 70 per cento (articolo 14, comma 1-bis del provvedimento in esame);

    al contrario, nulla è stato disposto per quanto concerne la proroga dell'efficacia delle norme dell'articolo 21, del citato decreto-legge 60/2024, volto riconoscere un esonero contributivo transitorio in favore dei soggetti disoccupati che avviino sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento di tale avvio, meno di trentacinque anni di età;

    come noto, detti articoli 22 e 24 prevedono rispettivamente: a) un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025, di lavoratori di età inferiore al trentacinquesimo anno di età. Un esonero riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ovvero di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; b) un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, corrispondenti all'ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica). Un esonero riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione, per lavoratori che, alla data dell'assunzione, devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età ed essere disoccupati da almeno ventiquattro mesi, in misura integrale e per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore;

    le richiamate lacune e limitazioni contemplate nel testo all'esame dell'Aula rischiano di depotenziarne fortemente l'efficacia, compromettendone l'obiettivo di incentivare l'occupazione nelle regioni del Mezzogiorno,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del provvedimento in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a, prorogare l'efficacia per tutto l'arco del 2026 delle richiamate disposizioni degli articoli 21, 22 e 24 del decreto-legge n. 60 del 2024, ripristinandone altresì l'entità del beneficio della decontribuzione integrale.
9/2753-A/86. Sarracino, Scotto, Fossi, Laus.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto, anche dopo un travagliato esame nelle Commissioni competenti, non offre una soluzione alle sollecitazioni delle organizzazioni sindacali e delle amministrazioni locali di prorogare la possibilità per le amministrazioni pubbliche di attivare percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in deroga, inserendo i lavoratori in qualità di sovrannumerari rispetto alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali;

    una misura che si ritiene necessaria, anche alla luce delle recenti disposizioni della legge di bilancio 2026, nella quale, infatti, si è provveduto a rinnovare le convenzioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, ma si è tralasciato di prorogare le deroghe che in questi anni hanno consentito un forte ridimensionamento del cosiddetto bacino storico;

    solo le incertezze nell'iter del provvedimento in oggetto in sede referente hanno impedito l'approvazione delle proposte emendative volte a dare soluzione a detta problematica,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative volte a prorogare il termine previsto dall'articolo 1, comma 495, della legge n. 160 del 2019, anche per l'anno in corso.
9/2753-A/87.Scotto, Sarracino.


   La Camera

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative volte a prorogare il termine previsto dall'articolo 1, comma 495, della legge n. 160 del 2019, anche per l'anno in corso.
9/2753-A/87.(Testo modificato nel corso della seduta)Scotto, Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    la condizione degli orfani di femminicidio rappresenta una delle conseguenze più drammatiche e meno visibili della violenza contro le donne, poiché coinvolge minori e giovani adulti che subiscono una duplice frattura: la perdita della madre e, frequentemente, la disgregazione dell'intero nucleo familiare;

    l'uccisione di una madre rappresenta un dramma che colpisce profondamente figli e figlie: quando l'omicida è il padre, a seguito del suo arresto o del suicidio, i minori perdono simultaneamente entrambe le figure genitoriali di riferimento; il femminicidio ha un impatto psicologico devastante sui bambini e le bambine, con conseguenze su tutta la loro sfera di vita; alla perdita affettiva si sommano infatti difficoltà materiali, emotive, sociali e giudiziarie. La condizione drammatica che coinvolge gli orfani di femminicidio e, in diverso modo, le famiglie affidatarie, è spesso affidata a interventi frammentati e discontinui;

    il Parlamento, con la legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici» ha compiuto un passo fondamentale introducendo un sistema organico di tutele innovative, il primo intervento strutturale nell'intero panorama europeo;

    tuttavia, l'evoluzione del fenomeno, le criticità emerse nella fase applicativa e le indicazioni provenienti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio rendono evidente la necessità di un ulteriore rafforzamento degli strumenti normativi, amministrativi e operativi, tra queste difficoltà di accedere ai benefici previsti in loro favore;

    nella relazione del Commissario per le vittime della Mafia e dei reati intenzionali violenti pubblicata a febbraio 2025, risultano erogati solo euro 5.542.755, di cui euro 1.108.750 in favore di congiunti di 25 vittime di crimini domestici, ed emerge che l'importo erogato nel 2024 è in linea con quelli dei due anni precedenti, sicché, allo stato attuale, risulta esserci un non speso poco inferiore alla metà delle somme a disposizione del fondo;

    il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, è di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, istituito presso il Ministero dell'interno, dà la possibilità agli orfani di femminicidio di ottenere un indennizzo,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, a riaprire i termini per la presentazione delle istanze di indennizzo anche in favore degli orfani di crimini domestici che abbiano subito l'evento delittuoso tra il 23 luglio 2016 e il 31 dicembre 2022, al fine di permettere che gli orfani di femminicidio che hanno subito l'evento delittuoso dopo l'entrata in vigore della legge 7 luglio 2016, n. 122, possano chiedere l'indennizzo anche dopo il termine attualmente previsto dalla normativa, permettendo così l'accesso al Fondo di rotazione anche a chi non vi aveva avuto accesso perché non aveva avviato un'azione di risarcimento nei confronti del colpevole entro i termini previsti.
9/2753-A/88. Mauri, Guerra, Bonafè, Ferrari, Cuperlo, Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 12, comma 5 del provvedimento in esame consente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, incardinato presso il Ministero della giustizia, di esercitare le facoltà assunzionali relative alle procedure di reclutamento ordinarie e straordinarie sino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, evitando la perdita di capacità assunzionali residue e favorendo la stabilizzazione del personale a tempo determinato, in particolare presso l'ufficio per il processo;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato dall'Unione europea prevede un programma di sovvenzioni teso alla ripresa dell'economia e delle attività strategiche dei Paesi dell'Unione europea dopo la pandemia da COVID-19 e prevede investimenti e riforme, con lo stazionamento di fondi per un totale di 222,1 miliardi di euro, di cui 191,5 miliardi di euro, finanziati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e 30,6 miliardi di euro attraverso il Fondo complementare istituito con il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021;

    la giustizia riveste un ruolo significativo nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che passano sia da una serie di riforme, sia da investimenti di carattere organizzativo, investimenti ottenuti per l'importo complessivo di 2.827.776.959,91 di euro, su tre diverse linee progettuali; il piano come è noto subordina il consolidamento del finanziamento al pieno raggiungimento di obiettivi concordati dallo Stato italiano con l'Unione europea;

    gli obiettivi iniziali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevedevano, per il settore civile, la riduzione del disposition time (DT) ottenuto come somma del (DT) nei tre gradi di giudizio, del 40 per cento entro giugno 2026; per il disposition time penale la riduzione del (DT) complessivo, ottenuto come somma del (DT) nei tre gradi di giudizio, del 25 per cento entro giugno 2026; quanto all'arretrato civile per i tribunali, la riduzione dell'arretrato ultra-triennale del 65 per cento entro fine 2024 e del 90 per cento entro giugno 2026 e, quanto alle corti d'appello, la riduzione dell'arretrato ultra-biennale del 55 per cento entro fine 2024 e del 90 per cento entro giugno 2026;

    grazie a queste risorse sono state assunte unità professionali per l'Ufficio del processo; i tribunali che hanno ricevuto – grazie alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – un numero maggiore di personale hanno registrato una diminuzione nel numero dei procedimenti definiti di circa 4 punti percentuali; per i procedimenti più complessi la variazione è di circa 10 punti percentuali; la stima proviene da uno studio congiunto del Ministero della giustizia e della Banca d'Italia, dal titolo: «Gli effetti dell'ufficio per il processo sul funzionamento della giustizia civile», ora disponibile nella sua versione integrale; gli encomiabili risultati, apparsi fin da subito positivi, sono stati riconosciuti anche dalla Magistratura, dalla Avvocatura e dalla Politica;

    l'incremento complessivo di definizioni ascrivibile all'investimento, si legge in una nota del Ministero, è valutabile in circa 100.000 procedimenti civili all'anno, pari a circa 1/3 dell'arretrato 2019; infatti, spiega il documento, si può stimare «con qualche approssimazione» che ogni addetto all'UPP abbia aumentato il numero di procedimenti definiti di circa 20 unità all'anno. In aggregato, quindi si torna ai 100.000 procedimenti in più all'anno, concentrati tra quelli più complessi e pendenti nei tribunali da più lungo tempo; il contributo degli addetti risulta essere maggiore nei tribunali che prima della pandemia avevano già livelli di produttività elevata, segno che gli uffici con maggiore capacità organizzativa hanno saputo sfruttare meglio le nuove risorse;

    tuttavia, il Programma giustizia civile e penale – gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – presenta uno stanziamento nel bilancio di previsione 2025 di 5.576,2 milioni di euro, con un decremento di 166,4 milioni di euro: dal primo trimestre 2022 alla fine del 2023, decremento che risulta ulteriormente confermato e aumentato dalla legge di Bilancio in esame per il triennio 2026-2028;

    le misure adottate dal Governo, comprese quelle presenti nella Legge di bilancio risultano insufficienti e occorre con sollecitudine individuare le risorse finanziarie necessarie a garantire la prosecuzione del rapporto di lavoro nel Ministero della giustizia dell'intera platea oltre il 1° luglio 2026;

    inoltre prevedere una durata triennale delle graduatorie senza certezza di continuità occupazionale significa esporre a rischio l'esperienza innovativa di questo nuovo modello organizzativo che invece deve continuare a dare i suoi frutti anche dopo la scadenza dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) arrecando un serio danno al sistema Giustizia, ed evitare la dispersione del patrimonio di competenze messe a disposizione per l'amministrazione della giustizia, sia ordinaria che amministrativa, per non perdere questa formidabile occasione per ammodernare e migliorare l'organizzazione della giustizia,

impegna il Governo

in linea con le finalità dell'articolo 12, comma 5, ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a prorogare i contratti a tempo determinato del personale reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al 31 dicembre 2027, nonché ad autorizzare il Segretariato generale della giustizia amministrativa a stabilizzare il medesimo personale, nei propri ruoli, con corrispondente aumento della dotazione organica.
9/2753-A/89. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, commi 126-128, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio per il 2026), ha istituito a decorrere dal 1° gennaio, un contributo pari a 2 euro per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all'Unione europea dal valore dichiarato non superiore a 150 euro, una misura molto discutibile, sia sul piano dell'opportunità, sia sul piano dell'efficacia;

    nel contesto del mercato unico europeo, caratterizzato dalla libera circolazione delle merci e dall'assenza di controlli alle frontiere interne, l'introduzione di un prelievo nazionale non armonizzato incide sulle scelte logistiche e distributive degli operatori economici, inducendo gli operatori a immettere le merci in altri Stati membri nei quali il contributo non trova applicazione, per poi procedere alla successiva introduzione nel territorio italiano mediante operazioni di trasporto intra-unionale;

    si produce, pertanto, uno spostamento dei flussi di importazione non riconducibile a effettive esigenze economiche o organizzative, ma determinato dall'applicazione di un onere nazionale non previsto negli altri Stati membri, con conseguenti effetti distorsivi della concorrenza sia tra operatori economici sia tra gli stessi Stati membri;

    con l'introduzione dal prossimo 1° luglio di un dazio doganale a livello unionale in misura fissa, il contributo stabilito dalla legge di bilancio si tradurrà in una duplicazione del prelievo gravante sulle medesime operazioni di importazione, con effetti distorsivi sulla concorrenza e problemi operativi per gli operatori della logistica e dell'e-commerce;

    in sede di esame nelle Commissioni referenti, la rappresentante del Governo, nel formulare l'invito al ritiro dell'emendamento presentato dai sottoscrittori del presente atto ai fini della successiva presentazione di un ordine del giorno in Assemblea, ha annunciato l'intenzione del Governo di affrontare tale questione nell'ambito di un successivo provvedimento, posto che nel quadro del decreto-legge in esame non era possibile reperire le occorrenti risorse finanziarie;

    in risposta a un atto di sindacato ispettivo presentato nella 6ª Commissione del Senato il 18 febbraio, il sottosegretario Freni ha affermato che la relazione tecnica di accompagnamento della norma, è stata formulata in termini prudenziali e che un eventuale rinvio della misura non richiederebbe ulteriori coperture qualora la decorrenza fosse calendarizzata entro luglio 2026,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle proprie prerogative, un provvedimento urgente volto a differire al 1° luglio 2026 l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 1, commi 126-128, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
9/2753-A/90. Roggiani, Casu, Stefanazzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    i commi da 126 a 128 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 hanno introdotto un contributo per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all'UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare il quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame, prevedendo, nel primo provvedimento normativo utile, la sospensione dell'applicazione della disposizione di cui in premessa per il periodo temporale ritenuto necessario ad approfondirne i complessivi effetti applicativi al fine di poter conseguire gli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla legge n. 199 del 2025.
9/2753-A/90. (Testo modificato nel corso della seduta)Roggiani, Casu, Stefanazzi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, commi 201-202, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio per il 2026), ha introdotto un complesso di novelle alla disciplina sulle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

    la novella di cui al comma 201, lettera c), in particolare, ha soppresso la clausola secondo la quale il diritto del lavoratore al versamento alla nuova forma pensionistica complementare da lui prescelta – nell'ambito della possibilità di trasferimento della posizione individuale da una forma complementare all'altra – degli accantonamenti inerenti alle nuove quote di trattamento di fine rapporto e degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro spetta nei limiti e secondo le modalità posti dai contratti o accordi collettivi di lavoro (anche aziendali);

    la previsione della portabilità del contributo datoriale nei casi di trasferimento della posizione individuale verso forme pensionistiche individuali (fondi pensione aperti e piani individuali pensionistici) solleva rilevanti criticità sotto il profilo dell'equilibrio complessivo del sistema e del ruolo della contrattazione collettiva;

    il contributo datoriale, infatti, non rappresenta una quota di risparmio individuale del lavoratore, bensì un elemento di natura contrattuale, definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro e strettamente connesso all'adesione ai fondi pensione negoziali di categoria;

    consentirne la portabilità verso forme pensionistiche individuali significa, di fatto, separare il contributo datoriale dalla sua funzione contrattuale, mettendo sullo stesso piano modelli profondamente diversi per finalità, governance e assetto economico;

    i fondi pensione negoziali costituiscono strumenti senza scopo di lucro, governati in forma paritetica dalle parti sociali e orientati esclusivamente alla tutela previdenziale delle lavoratrici e dei lavoratori, diversamente dalle forme pensionistiche individuali, che operano secondo una logica orientata alla massimizzazione dei ricavi;

    si determinano, pertanto, condizioni di concorrenza oggettivamente asimmetriche, con i fondi negoziali che presentano costi medi significativamente più bassi, a beneficio diretto delle prestazioni pensionistiche future senza avere, tuttavia, la capacità commerciale e le reti distributive capillari proprie delle forme individuali;

    il rischio concreto è che, in tal modo, i fondi negoziali divengano un canale di acquisizione di nuovi clienti per il mercato profit: il lavoratore viene iscritto automaticamente, ma poi viene «sottratto» da chi ha maggiore capacità commerciale e reti di vendita anche attraverso politiche commerciali di cross-selling, un processo che non risponde né all'interesse delle lavoratrici e dei lavoratori né all'obiettivo di rafforzare la previdenza complementare quale secondo pilastro del sistema pensionistico pubblico,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle proprie prerogative, un provvedimento urgente di carattere normativo volto a sospendere di un anno l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 1, commi 201-202, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, al fine di consentire un confronto approfondito con le parti sociali sulle ricadute economiche, previdenziali e occupazionali della misura, evitando effetti distorsivi sul sistema della previdenza complementare e preservando il ruolo della contrattazione collettiva.
9/2753-A/91. Guerra, Scotto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento esaminato prevede norme in materia di proroghe riguardanti la gestione del rischio sismico e meteorologico; in particolare l'articolo 1, comma 15 del provvedimento in esame dispone la proroga degli incarichi individuali e dei contratti di lavoro a tempo determinato conferiti o autorizzati a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito la regione Marche negli anni 2022 e 2024;

    gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 hanno prodotto gravi danni ai territori e alle attività produttive della Regione Siciliana, incidendo in modo significativo sul tessuto economico e sociale, con particolare riferimento ai comparti turistico, ricettivo, della pesca e dei servizi;

    numerosi operatori economici e professionisti si trovano a fronteggiare, a distanza di poche settimane dagli eventi calamitosi, l'imminente scadenza di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché i termini connessi alle procedure di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione;

    la Regione Siciliana non ha tuttavia ancora provveduto a sospendere i tributi di sua competenza come Irap, tasse automobilistiche e addizionale Irpef;

    si ravvisa l'esigenza di adottare misure di sospensione e differimento che si applichino anche ai tributi di competenza della Regione Siciliana e che siano effettivamente adeguate alla gravità della situazione e alle specificità del sistema produttivo siciliano, evitando che l'onere degli adempimenti fiscali e contributivi, in una fase di ripresa ancora incerta, determini ulteriori criticità economiche e occupazionali;

    appare altresì necessario valutare criteri di accesso ai ristori e ai contributi che assicurino proporzionalità e ragionevolezza, in particolare per le categorie maggiormente esposte agli effetti degli eventi calamitosi, come il comparto della pesca;

    la tempestività e la chiarezza degli interventi in materia fiscale e contributiva costituiscono elementi essenziali per garantire certezza agli operatori economici e alle famiglie colpite,

impegna il Governo

a completare il quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  prevedere l'adozione di misure di sospensione e differimento dei termini tributari e contributivi per i territori della Regione Siciliana colpiti dagli eventi meteorologici del gennaio 2026, anche in relazione alle scadenze imminenti connesse alle procedure di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione garantendo, altresì, che i provvedimenti emergenziali assicurino un sostegno effettivo e tempestivo alle attività produttive e ai lavoratori dei territori interessati;

  promuovere, nell'ambito delle interlocuzioni istituzionali con la Regione Siciliana, ogni iniziativa utile a coordinare le misure statali con quelle di competenza regionale affinché sia garantita anche la sospensione dei tributi di competenza regionale, nonché a favorire criteri di accesso ai contributi e ai ristori improntati a proporzionalità, equità e adeguatezza rispetto alla situazione emergenziale.
9/2753-A/92. Barbagallo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo reca numerose disposizioni, di proroga e non, concernenti misure e interventi connessi a emergenze territoriali connesse a eventi calamitosi e climatici estremi che hanno colpito e continuano a colpire il nostro territorio;

    con riferimento al recente fenomeno meteo avverso evoluto in ciclone, denominato «Harry», preme ai firmatari rappresentare la condizione in cui versano i territori colpiti della Regione Siciliana,

impegna il Governo:

   a valutare di integrare quanto già previsto dal decreto-legge in materia, approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026;

   a valutare, per quanto di competenza, gli oneri non di mero ripristino delle strutture e delle infrastrutture, bensì la loro riprogettazione e ricostruzione con modalità e criteri che assicurino la loro maggiore resilienza nonché una maggiore rispondenza alle necessità dei territori e una migliore utilità ed efficienza, tenendo conto dell'impatto ambientale, ecologico e sociale.
9/2753-A/92. (Testo modificato nel corso della seduta)Barbagallo.


   La Camera,

   premesso che:

    nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite è stato approvato l'emendamento 9.11 che proroga per l'anno 2026 il regime cd. transitorio, secondo il quale i nuovi criteri di riparto del Fondo nazionale trasporti, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono applicati non su tutto il Fondo ma solo sulla quota incrementale rispetto a quella «storica» (pari a 4.873.335.361,50 euro), la quale è ripartita secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020;

    tale misura non è comunque in grado di far fronte a un progressivo indebolimento del trasporto pubblico locale, dovuto a una riduzione delle risorse, a carenze infrastrutturali e a un peggioramento complessivo dell'affidabilità del servizio, con effetti particolarmente rilevanti nelle aree interne e periferiche del Paese;

    nel 2026 il Fondo nazionale trasporti risulterà inferiore di circa il 38 per cento, in termini reali, rispetto al livello del 2009, con uno stanziamento complessivo per pari a 5.301,7 milioni di euro per Fondo per il trasporto pubblico locale in diminuzione rispetto ai 5.345,7 milioni di euro stanziati nel 2025 in ragione anche della mancata proroga al 2026 dell'incremento previsto dall'articolo 1, comma 730, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 per un importo pari a 120 milioni di euro;

    tale auspicato incremento sarebbe comunque insufficiente a garantire l'adeguamento inflattivo del Fondo TPL che richiederebbe un adeguamento di oltre 800 milioni di euro;

    più volte la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha segnalato come l'attuale livello di finanziamento del Fondo nazionale trasporti non sia sufficiente a garantire la continuità e l'adeguatezza del servizio, sollecitando un rafforzamento strutturale delle risorse e una revisione dei criteri di riparto;

    il trasporto pubblico locale (autobus, tram, metro) e la mobilità attiva (a piedi e in bici) sono i pilastri fondamentali di una mobilità urbana sicura e sostenibile, riducendo traffico e l'uso dell'auto privata e quindi una maggiore sicurezza stradale. Integrare questi sistemi, specialmente per l'ultimo miglio, riduce gli scontri stradali e contribuisce a migliorare la salute dei cittadini;

    in diversi Paesi europei, tra cui la Spagna, sono state adottate politiche strutturali a sostegno della mobilità collettiva, quali l'introduzione di abbonamenti nazionali a tariffa agevolata, con effetti positivi in termini di accessibilità, sostenibilità ambientale e riduzione dell'uso del mezzo privato con particolare attenzione ai più giovani che grazie al Governo guidato da Pedro Sanchez potranno spostarsi a partire dal prossimo mese di gennaio con un abbonamento di soli 30 euro su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

in sede di attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame, ad adottare ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a:

  rafforzare in modo strutturale il Fondo nazionale trasporti, riportandone la dotazione effettiva almeno ai livelli reali del 2009, anche attraverso meccanismi di indicizzazione automatica, al fine di garantire la continuità del servizio e la sostenibilità economica del sistema;

  prorogare anche per l'anno 2026 l'incremento previsto per il 2025 pari a 120 milioni di euro per il Fondo nazionale trasporti;

  promuovere politiche di integrazione della mobilità attiva nell'ambito delle aree urbane per aumentare la sicurezza stradale e ridurre gli scontri stradali in difesa della vita dei cittadini e per migliorarne la qualità.
9/2753-A/93. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi e costituisce tradizionalmente lo strumento legislativo volto ad assicurare la continuità amministrativa e a prevenire effetti distorsivi derivanti da scadenze imminenti;

    l'articolo 1 reca proroghe di interventi relativi a provvedimenti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    nell'ambito delle disposizioni che incidono sugli enti territoriali e sulla programmazione delle risorse, assume particolare rilievo la disciplina relativa alla classificazione dei Comuni montani e all'accesso al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane;

    con la legge 31 dicembre 2021, numero 234, è stato istituito il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, finalizzato alla promozione e realizzazione di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché a misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani;

    con la legge la legge 12 settembre 2025, numero 131 è stato introdotto un nuovo assetto normativo che ha sostituito la disciplina previgente, ridefinendo i criteri di classificazione dei comuni montani;

    in particolare, l'articolo 2, comma 1, della citata legge ha demandato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani e del relativo elenco, sulla base dei soli parametri altimetrici e di pendenza, mentre il successivo comma 2 del medesimo articolo rinvia a un secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione, all'interno dell'elenco, dei Comuni effettivamente destinatari delle misure di sostegno previste ai Capi III, IV e V della legge e la conseguente ripartizione delle risorse economiche stanziate;

    nella fase iniziale di applicazione della riforma, la proposta di classificazione elaborata dal governo aveva determinato l'esclusione di centinaia di comuni storicamente riconosciuti come montani, riducendo drasticamente il numero dei beneficiari e mettendo a rischio finanziamenti essenziali per servizi, infrastrutture, presidio del territorio e contrasto allo spopolamento;

    a seguito di una forte iniziativa parlamentare e del confronto con le regioni e gli enti locali, il Governo è stato costretto a una parziale revisione dei criteri, con una riduzione dell'elenco dei comuni esclusi che sono passati dai 2844 della proposta iniziale ai 3715 attuali;

    tale risultato, pur rappresentando un passo avanti rispetto all'impostazione originaria, non risolve le criticità di fondo, poiché i criteri adottati continuano a essere giudicati inadeguati e non pienamente rappresentativi delle reali condizioni socio-economiche, infrastrutturali e demografiche delle aree montane;

    permane inoltre una forte incertezza circa gli effetti concreti della riforma, dal momento che la reale distribuzione delle risorse e l'accesso alle misure di sostegno dipenderanno dall'adozione del secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, comma 2, a oggi non ancora emanato;

    il rischio concreto è che, in assenza di un adeguato intervento statale, l'onere del sostegno alle comunità montane venga scaricato sulle regioni, accentuando disuguaglianze territoriali e compromettendo la tenuta sociale ed economica di territori già fragili,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori interventi normativi volti a intervenire sulle previsioni di cui all'articolo 1 della legge n. 131 del 2025 per riconsiderare i termini previsti per l'adozione degli interventi attuativi e, a tal fine, ricomprendere nell'elenco i comuni lombardi che sono stati esclusi.
9/2753-A/94. Quartapelle Procopio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi e costituisce tradizionalmente lo strumento legislativo volto ad assicurare la continuità amministrativa e a prevenire effetti distorsivi derivanti da scadenze imminenti;

    l'articolo 1 reca proroghe di interventi relativi a provvedimenti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    nell'ambito delle disposizioni che incidono sugli enti territoriali e sulla programmazione delle risorse, assume particolare rilievo la disciplina relativa alla classificazione dei comuni montani e all'accesso al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane;

    con la legge 31 dicembre 2021, numero 234, è stato istituito il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, finalizzato alla promozione e realizzazione di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché a misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani;

    con la legge la legge 12 settembre 2025, numero 131 è stato introdotto un nuovo assetto normativo che ha sostituito la disciplina previgente, ridefinendo i criteri di classificazione dei comuni montani;

    in particolare, l'articolo 2, comma 1, della citata legge ha demandato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani e del relativo elenco, sulla base dei soli parametri altimetrici e di pendenza, mentre il successivo comma 2 del medesimo articolo rinvia a un secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione, all'interno dell'elenco, dei Comuni effettivamente destinatari delle misure di sostegno previste ai Capi III, IV e V della legge e la conseguente ripartizione delle risorse economiche stanziate;

    nella fase iniziale di applicazione della riforma, la proposta di classificazione elaborata dal governo aveva determinato l'esclusione di centinaia di comuni storicamente riconosciuti come montani, riducendo drasticamente il numero dei beneficiari e mettendo a rischio finanziamenti essenziali per servizi, infrastrutture, presidio del territorio e contrasto allo spopolamento;

    a seguito di una forte iniziativa parlamentare e del confronto con le regioni e gli enti locali, il Governo è stato costretto a una parziale revisione dei criteri, con una riduzione dell'elenco dei comuni esclusi che sono passati dai 2844 della proposta iniziale ai 3715 attuali;

    tale risultato, pur rappresentando un passo avanti rispetto all'impostazione originaria, non risolve le criticità di fondo, poiché i criteri adottati continuano a essere giudicati inadeguati e non pienamente rappresentativi delle reali condizioni socio-economiche, infrastrutturali e demografiche delle aree montane;

    permane inoltre una forte incertezza circa gli effetti concreti della riforma, dal momento che la reale distribuzione delle risorse e l'accesso alle misure di sostegno dipenderanno dall'adozione del secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, comma 2, a oggi non ancora emanato;

    il rischio concreto è che, in assenza di un adeguato intervento statale, l'onere del sostegno alle comunità montane venga scaricato sulle regioni, accentuando disuguaglianze territoriali e compromettendo la tenuta sociale ed economica di territori già fragili,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori interventi normativi volti a intervenire sulle previsioni di cui all'articolo 1 della legge n. 131 del 2025 per riconsiderare i termini previsti per l'adozione degli interventi attuativi e, a tal fine, prevedere che i comuni che abbiano proceduto a una fusione possano essere inseriti nella nuova classificazione mantenendo le precedenti caratteristiche
9/2753-A/95. Gribaudo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, e in particolare l'articolo 6, dispone la proroga di termini in materia di istruzione e di personale scolastico, intervenendo su ambiti che incidono sull'organizzazione e sul funzionamento delle istituzioni scolastiche;

    la legge 29 aprile 2024, n. 56, ha disposto la proroga della validità delle graduatorie concorsuali del personale educativo e scolastico dei comuni, tra cui Roma Capitale, fino al termine dell'anno educativo e scolastico 2026/2027;

    tali graduatorie riguardano, in particolare, il personale educativo dei nidi di Roma Capitale, settore strategico per l'erogazione dei servizi pubblici essenziali rivolti all'infanzia e alle famiglie;

    lo scorrimento delle graduatorie vigenti consente di valorizzare l'esperienza maturata dal personale che ha già prestato servizio, garantendo continuità educativa, qualità dell'offerta formativa e certezza amministrativa nelle procedure di reclutamento;

    il fisiologico turn over del personale e le esigenze di sostituzione temporanea rendono necessario disporre di graduatorie efficaci e utilizzabili anche oltre l'attuale termine del 2026/2027, al fine di assicurare la regolare apertura e il funzionamento dei servizi educativi per l'anno scolastico 2027/2028;

    l'eventuale mancata proroga della validità delle graduatorie comporterebbe l'avvio urgente di nuove procedure concorsuali, con tempistiche e complessità tali da rischiare di incidere negativamente sulla continuità del servizio e sull'efficace programmazione del fabbisogno di personale,

impegna il Governo

ad adottare, nei prossimi provvedimenti normativi utili, una disposizione che proroghi ulteriormente la validità delle graduatorie concorsuali del personale educativo e scolastico, attualmente vigenti fino al termine dell'anno educativo e scolastico 2026/2027, al fine di poter assicurare per quanto di propria diretta competenza le condizioni per garantire la continuità amministrativa, la stabilità occupazionale e la qualità dei servizi educativi e scolastici, con particolare riferimento alla graduatoria nidi, anche mediante la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata dal personale inserito nelle graduatorie in essere.
9/2753-A/96. Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    il fenomeno della violenza domestica e di genere continua a presentare dimensioni allarmanti: secondo i dati più recenti di ISTAT, nel 2024 sono stati identificati 106 femminicidi su 116 omicidi di donne, di cui 62 commessi da partner o ex partner, con una media di quasi una donna uccisa ogni tre giorni;

    tale fenomeno non si esaurisce nell'evento delittuoso, ma muove da vessazioni permanenti sul piano affettivo, psicologico, relazionale ed economico, determinando nei figli e nelle figlie delle vittime una condizione di vulnerabilità aggravata, spesso connessa alla perdita contestuale di entrambe le figure genitoriali o all'impossibilità della madre di accudire la prole a seguito di tentato omicidio con esiti gravissimi;

    l'ordinamento ha progressivamente riconosciuto tale condizione di particolare fragilità attraverso l'istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti di cui alla legge 7 luglio 2016, n. 122, nonché mediante l'istituzione del Fondo in favore degli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

    l'effettività di tali strumenti, tuttavia, risulta parzialmente compromessa sia dalla rigidità dei termini previsti per la presentazione delle domande di indennizzo, che ha impedito a numerosi aventi diritto – in particolare con riferimento ai fatti verificatisi tra il 23 luglio 2016 e il 31 dicembre 2022 – di accedere al beneficio, sia dalla mancata strutturalità del rimborso delle spese mediche e assistenziali, limitato, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2020, n. 71, agli anni 2018, 2019 e 2020;

    le modifiche normative intervenute nel 2023 e nel 2025 hanno ampliato e semplificato l'accesso al Fondo, eliminando talune condizioni precedentemente previste ed estendendo la tutela anche ai figli di donne sopravvissute a tentato omicidio ma rese inabili alla cura, si rende pertanto necessario consentire ai soggetti colpiti da fatti verificatisi tra il 2016 e il 2022 di accedere al regime più favorevole oggi vigente;

    le relazioni annuali del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati intenzionali violenti evidenziano, peraltro, la presenza di risorse non integralmente utilizzate, circostanza che consente di ampliare la platea dei beneficiari senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    la violenza di genere si manifesta altresì attraverso forme di violenza economica che limitano l'autonomia delle donne, producono dipendenza finanziaria e incidono direttamente sulle condizioni materiali e sul percorso di crescita dei figli e delle figlie, rendendo indispensabile affiancare alle misure risarcitorie strumenti strutturali di autonomia lavorativa e inclusione sociale;

    in tale prospettiva, le misure di esonero contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono donne vittime di violenza costituiscono un presidio fondamentale per garantire autonomia economica, stabilità abitativa e tutela effettiva dei minori coinvolti, e necessitano di continuità temporale per non interrompere percorsi di fuoriuscita dalla violenza,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a:

  prevedere la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di indennizzo di cui all'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, con riferimento ai delitti di omicidio e tentato omicidio in ambito familiare o affettivo verificatisi tra il 23 luglio 2016 e il 31 dicembre 2022, stabilendo che il termine di centoventi giorni decorra da una nuova data individuata dal legislatore, così da consentire l'accesso al beneficio anche ai soggetti che non abbiano potuto presentare tempestivamente l'istanza;

  incrementare e rendere strutturale la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinando stabilmente le risorse al rimborso delle spese mediche, assistenziali e di supporto psicologico sostenute dagli orfani di crimini domestici e dagli orfani di madre vittima di femminicidio;

  garantire la semplificazione delle procedure di accesso ai Fondi destinati alle vittime dei reati intenzionali violenti e agli orfani di crimini domestici, nonché il rafforzamento delle attività informative nei confronti degli aventi diritto e delle famiglie affidatarie;

  prorogare e rafforzare le misure di esonero contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono donne vittime di violenza, assicurandone la continuità almeno fino all'anno 2029, nelle more dell'introduzione di un istituto strutturale volto a sostenere in modo permanente l'autonomia economica delle donne fuoriuscite da percorsi di violenza e dei loro figli.
9/2753-A/97. Boschi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del provvedimento in esame interviene in materia fiscale e finanziaria, disponendo proroghe e differimenti di termini concernenti testi unici tributari e altre disposizioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, con la finalità di garantire continuità normativa, certezza applicativa e ordinato svolgimento degli adempimenti;

    l'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto una detrazione fiscale, poi prorogata di anno in anno, della misura del 75 per cento delle spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti;

    tale misura si configura come strumento di rilevante impatto sociale, in quanto favorisce l'autonomia delle persone con disabilità, la permanenza degli anziani nella propria abitazione e il miglioramento della qualità della vita delle famiglie, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;

    la detrazione riguarda interventi quali, a titolo esemplificativo, l'installazione di ascensori, piattaforme elevatrici, rampe, servoscala e altri dispositivi volti a garantire la piena accessibilità degli immobili;

    oltre ai benefici di carattere sociale, la misura produce effetti positivi sotto il profilo economico e patrimoniale, incrementando la fruibilità e il valore del patrimonio edilizio esistente, in particolare degli immobili situati ai piani superiori e privi di adeguati sistemi di accesso;

    la proroga del termine di fruizione della detrazione al 31 dicembre 2026 non comporta ampliamenti della platea dei beneficiari né modifiche dell'aliquota vigente, ma consente la continuità di interventi già programmati o in corso di realizzazione,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di iniziative normative volte a prorogare al 31 dicembre 2026 il termine previsto dall'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per la fruizione della detrazione fiscale del 75 per cento relativa agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche, assicurando la continuità della misura senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9/2753-A/98. Bonifazi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame interviene mediante proroghe e rifinanziamenti di misure già vigenti, al dichiarato fine di garantire continuità agli interventi di rilevanza sociale e sanitaria;

    alla luce di tale finalità il sostegno alla mobilità pediatrica costituisce uno strumento essenziale per garantire ai minori affetti da patologie complesse, rare o ad alta specializzazione l'accesso a strutture sanitarie di eccellenza presenti sul territorio nazionale, evitando che il luogo di residenza si traduca in un fattore discriminatorio nell'accesso alle cure. La possibilità di ricorrere a centri altamente specializzati rappresenta, infatti, una componente imprescindibile dell'effettività del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione, nonché del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3, secondo comma;

    analogamente, le misure di sostegno alla mobilità delle persone con disabilità incidono direttamente sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), contribuendo alla rimozione degli ostacoli economici, logistici e territoriali che limitano la piena partecipazione sociale e l'accesso ai servizi sanitari e riabilitativi;

    la legge di bilancio per il 2026, a seguito dell'approvazione di un emendamento del Gruppo Italia Viva, ha introdotto specifiche disposizioni volte a sostenere la mobilità pediatrica e la mobilità delle persone con disabilità per gli anni 2026 e 2027, al fine di ridurre gli squilibri territoriali nell'accesso alle prestazioni sanitarie e assistenziali. Tuttavia la previsione di uno stanziamento limitato a soli due anni, compreso quello corrente, appare incongrua rispetto alla natura strutturale dei bisogni assistenziali coinvolti, atteso che i percorsi terapeutici pediatrici e riabilitativi per le persone con disabilità si sviluppano ordinariamente su base pluriennale e un'interruzione nella continuità dei sostegni potrebbe portare a un potenziale incremento della rinuncia o del ritardo nelle cure,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dall'articolo 5 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a estendere anche all'anno 2028 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 843, della legge di bilancio 2026, relative al sostegno della mobilità pediatrica e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 872, della medesima legge, concernenti il sostegno alla mobilità delle persone con disabilità.
9/2753-A/99. Faraone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 del provvedimento in esame interviene in materia di proroghe e misure economiche con impatto sul sistema produttivo e sulla coesione territoriale, con la finalità dichiarata di garantire continuità a strumenti di sostegno al sistema produttivo e all'occupazione;

    tra tali strumenti rientra il Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica, introdotto dall'articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (cosiddetto «Decreto Coesione»), convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, che riconosce l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 650 euro mensili per 24 mesi, ai datori di lavoro che assumono giovani under 35 disoccupati da almeno 24 mesi, presso sedi ubicate nelle regioni del Mezzogiorno;

    il Mezzogiorno continua a registrare livelli di disoccupazione giovanile significativamente superiori alla media nazionale (ISTAT segnala che nel 2025 il tasso di disoccupazione nel Sud Italia è pari al 12,1 per cento, circa tre volte maggiore rispetto alle regioni del Nord, dove è pari al 3,9 per cento), evidenziando disuguaglianze strutturali nel mercato del lavoro tra aree del Paese, nonché un persistente divario strutturale in termini di produttività, circostanze che rendono indispensabile la continuità degli incentivi all'occupazione stabile;

    la scadenza della misura, sebbene prorogata al 30 aprile 2026 per effetto di una modifica approvata in sede referente all'articolo 14, determinerà di fatto l'interruzione di uno strumento che potrebbe produrre effetti positivi in termini di nuove assunzioni e di programmazione imprenditoriale, generando incertezza normativa e disincentivando investimenti e stabilizzazioni al Sud Italia,

impegna il Governo

a riconsiderare, nel prosieguo dell'iter di esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, le misure previste dall'articolo 14, comma 1-bis, lettera c), numero 1), al fine di adottare le necessarie iniziative normative volte a prorogare ulteriormente al 31 dicembre 2026 il Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica di cui all'articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, mantenendo al contempo l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali anche con riferimento alle assunzioni successive al 31 dicembre 2025.
9/2753-A/100. Giachetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene, all'articolo 5, ad assicurare continuità a interventi in ambito sanitario e sociale, in un contesto caratterizzato da crescente pressione economica sulle famiglie e da un ampliamento delle condizioni di fragilità;

    la legge 19 agosto 2016, n. 166 («Legge antispreco»), ha introdotto misure finalizzate a favorire il recupero e la donazione, a fini di solidarietà sociale, di alimenti, farmaci e altri beni, perseguendo obiettivi di riduzione degli sprechi, tutela della salute e sostegno alle persone in condizioni di vulnerabilità;

    nel 2025 la povertà sanitaria ha assunto dimensioni particolarmente rilevanti: 501.922 persone, pari a 8,5 residenti ogni 1.000, si sono trovate in tale condizione, con un incremento dell'8,4 per cento rispetto al 2024; tra queste, 145.557 sono minori, pari a circa il 29 per cento del totale;

    secondo i dati AIFA, nel 2024 la spesa farmaceutica complessiva ha raggiunto i 23,81 miliardi di euro, di cui 10,16 miliardi (42,7 per cento) interamente a carico delle famiglie; nel periodo 2018-2024 la quota sostenuta direttamente dai nuclei familiari è aumentata di 1,78 miliardi di euro (+21,26 per cento), evidenziando un progressivo aggravio economico;

    in tale contesto, i farmaci psicotropi – essenziali per il trattamento di patologie mentali e disturbi del comportamento – risultano non sempre accessibili alle persone in condizione di disagio economico, anche a causa di costi e disomogeneità territoriali nell'offerta dei servizi;

    il terzo settore svolge un ruolo fondamentale nel garantire assistenza, orientamento e accesso alle cure, operando in raccordo con i servizi sociosanitari pubblici e contribuendo a colmare carenze strutturali dell'intervento pubblico;

    la legge n. 166 del 2016, pur avendo efficacemente promosso le donazioni aziendali di farmaci e presidi medico-chirurgici, esclude attualmente i farmaci psicotropi dall'ambito applicativo;

    alla luce dei crescenti bisogni legati alla salute mentale e dell'aumento della povertà sanitaria, appare coerente con le finalità di continuità e rafforzamento degli interventi sociosanitari perseguite dal provvedimento in esame valutare un aggiornamento della disciplina vigente, nel rispetto delle garanzie di sicurezza, tracciabilità e controllo sanitario,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito dei prossimi interventi normativi utili e in coerenza con gli interventi recati dall'articolo 5, comma 1, l'estensione dell'ambito applicativo della legge 19 agosto 2016, n. 166, al fine di consentire, nel rispetto delle necessarie garanzie di sicurezza, tracciabilità e controllo sanitario, la donazione dei farmaci psicotropi agli enti del terzo settore, per la successiva destinazione a persone in condizione di povertà sanitaria e fragilità economica.
9/2753-A/101. Gadda.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la proroga di termini normativi;

    l'articolo 1, commi da 431 a 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha previsto la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, volto a contrastare il declino delle periferie e dei tessuti urbani più fragili;

    tale Piano è costituito dall'insieme degli accordi e delle convenzioni stipulate per la realizzazione di progetti di riqualificazione diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale;

    con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2017, sono stati individuati i progetti da inserire nel Piano ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i comuni promotori dei progetti medesimi;

    il termine ultimo per la sottoscrizione delle convenzioni relative al finanziamento dei progetti dei comuni beneficiari inseriti nel Piano, originariamente fissato al 31 dicembre 2022, è già stato una volta oggetto di differimento;

    nella pratica, infatti, tale differimento si è reso necessario per la complessa predisposizione degli atti documentali finalizzati alla stipula delle relative convenzioni per l'assegnazione dei finanziamenti ai comuni;

    tuttavia, alcuni enti locali, pur assegnatari delle risorse finalizzate al finanziamento dei predetti progetti, si sono poi trovati nell'impossibilità di sottoscrivere la citata convenzione nei termini di legge anche in ragione di contingenti scadenze di mandato consiliare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare il quadro delle misure previste dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a prevedere la riapertura del termine per la sottoscrizione delle convenzioni di cui in premessa, al fine di garantire la completa attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate e l'integrale scorrimento dell'annessa graduatoria.
9/2753-A/102. Caparvi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, all'articolo 4, la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

    il comma 24 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'aumento dal 26 per cento al 33 per cento dell'aliquota relativa all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività;

    ai fini dell'applicazione della nuova aliquota, sarebbe opportuno prevedere un congruo periodo transitorio per permettere agli operatori del settore finanziario e digitale di adeguare i propri sistemi contabili e fiscali alle nuove disposizioni e alla diversa modalità di applicazione dell'aliquota citata, nonché per favorire una graduale implementazione della disciplina, in linea con l'evoluzione del mercato dei token di moneta elettronica e delle cripto-attività;

    in secondo luogo, gli effetti in termini di finanza pubblica derivanti dal differimento del citato aumento di aliquota risulterebbero molto contenuti, a fronte di investimenti in forte crescita del settore nell'economia reale italiana e di un gettito positivo annuo pari a 27 milioni di euro prodotto dal pagamento dell'imposta sostitutiva, con aliquota al 26 per cento, sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di differire al 1° gennaio 2027 l'applicazione dell'aliquota al 33 per cento relativa all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività.
9/2753-A/103. Centemero.


   La Camera,

   premesso che:

    il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) è una figura chiave all'interno delle scuole italiane, responsabile della gestione e dell'organizzazione dei servizi generali e delle attività amministrativo-contabili;

    il suo ruolo è di coordinare il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) e di garantire il corretto funzionamento degli aspetti amministrativi e finanziari dell'istituto, in collaborazione con il Dirigente Scolastico;

    le responsabilità affidate ai DSGA sono divenute sempre più articolate, trasformandoli in veri e propri manager scolastici;

    tra i principali compiti, si annoverano: preparazione di bilanci, gestione di fondi pubblici e rendicontazione, nonché adempimenti fiscali, con il rischio di conseguenze patrimoniali e penali in caso di errori; gestione delle procedure, rispetto delle normative e tracciabilità dei flussi finanziari, con il DSGA spesso unico responsabile delle istruttorie; organizzazione, contrattualizzazione e gestione di permessi e assenze, con la redazione del Piano delle Attività; gestione della sicurezza degli edifici e responsabilità patrimoniale, civile e penale; adempimenti sempre più stringenti in materia di protezione dei dati personali e accesso civico;

    questa ampiezza di responsabilità è svolta in un contesto normativo complesso, spesso con risorse insufficienti, aggravando ulteriormente il carico di lavoro cui corrisponde, invece, un trattamento economico del tutto inadeguato;

    tale condizione negli ultimi anni ha determinato una consistente mobilità verso altre amministrazioni pubbliche e una partecipazione all'ultimo concorso ordinario molto al di sotto delle aspettative, anche in confronto al precedente del 2018;

    per garantire la sostenibilità e la valorizzazione del ruolo dei DSGA, è fondamentale agire su più fronti ma, in primis, rivedere gli stipendi in funzione delle responsabilità e dei rischi, allineandoli a figure analoghe di altri comparti pubblici;

    a garanzia del proseguimento di una gestione corretta e funzionale degli istituti scolastici diviene, dunque, necessario maggiorare il contributo economico accessorio a carattere fisso e continuativo che per la categoria dei DSGA corrisponde all'indennità di direzione, oggi disciplinata dall'articolo 56 del CCNL del 18 gennaio 2024;

    per garantire la piena copertura del fabbisogno di personale qualificato, in coerenza con i Piani triennali dei fabbisogni di personale (PTFP) definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito si rende necessario prolungare la validità della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del Ministero dell'istruzione e del merito, di cui al decreto dipartimentale n. 3122 del 12 dicembre 2024, fino al suo completo esaurimento onde evitare la decadenza della medesima e dunque razionalizzare la spesa pubblica evitando nuovi concorsi in tempi ravvicinati,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a prorogare la validità della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del Ministero dell'istruzione e del merito, di cui al decreto dipartimentale n. 3122 del 12 dicembre 2024, valutando contestualmente l'opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento utile, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'istituzione di un fondo destinato all'incremento dell'indennità di direzione parte fissa, così come disciplinata dall'articolo n. 56 del CCNL 18 gennaio 2024, con decorrenza dall'anno scolastico 2025/2026 nonché.
9/2753-A/104. Miele.


   La Camera,

   premesso che:

    nei primi undici mesi dell'anno 2025, le entrate tributarie hanno raggiunto 520,5 miliardi di euro, con un aumento del 2,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;

    in particolare, l'attività di controllo e accertamento ha segnato una crescita del +6,6 per cento, che sale all'11,9 per cento se si considerano solo le imposte dirette;

    questi dati confermano con numeri chiari ciò che il Governo Meloni ha sempre sostenuto: la lotta all'evasione sta dando risultati concreti;

    questi risultati confermano che è possibile coniugare equità, rigore e sviluppo;

    sarebbe auspicabile dotare le regioni di un fondo incentivante per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali;

    la misura del fondo incentivante si pone in linea di continuità con gli interventi normativi di natura premiale per il recupero dell'evasione già posti in essere in favore del personale dipendente dei Comuni, previsti dall'articolo 1, commi 1091 e 1091-bis della legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019), e delle Agenzie Fiscali di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 300 del 1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59),

impegna il Governo

a completare il quadro degli interventi delineati dall'articolo 4, commi da 1 a 5, prevedendo che le regioni che abbiano allineato la relativa legislazione regionale alla precedente data di decorrenza dei termini ivi previsti (del 1° gennaio 2026) possano prorogare le norme in vigore al 31 dicembre 2025, contestualmente concedendo la possibilità alle regioni di istituire un fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali, alimentato dalle risorse derivanti da attività di verifica, controllo e riscossione fiscale dei tributi regionali e provinciali, da destinare sia allo sviluppo di competenze specialistiche finalizzate a contrastare l'evasione dei tributi regionali che all'incremento del trattamento accessorio del personale dipendente degli uffici preposti al recupero dell'evasione e del personale di front office addetto al rapporto con i contribuenti.
9/2753-A/105. Comaroli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 32 della Legge 99/2009 ha dato impulso alla realizzazione del mercato unico europeo dell'energia elettrica, introducendo la possibilità per soggetti privati diversi da Terna, di partecipare al finanziamento di uno o più potenziamenti di infrastrutture di interconnessione elettrica con l'estero, nella forma di «interconnector», ai sensi del regolamento CE n. 1228/2003;

    in esecuzione di tale normativa, le società energivore, selezionate da Terna attraverso delle apposite procedure di gara, si sono impegnate a realizzare linee di interconnessione con l'estero per realizzare un incremento di 2500 MW della capacità di trasporto transfrontaliera;

    a fronte dell'impegno assunto, a partire dal 2010 e in attesa che il programma di realizzazione procedesse, tali società hanno beneficiato dello strumento dell'import virtuale, mediante il quale possono contrattualizzare energia elettrica nei mercati di Austria, Francia, Germania, Slovenia e Svizzera, individuati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con apposita delibera n. 179 del 2009, traendone un beneficio finanziario derivante dal differenziale di prezzo tra il mercato italiano e quello estero selezionato;

    l'introduzione del suddetto import virtuale – riconosciuto dai diversi Governi avvicendatisi dal 2010 a oggi quale strumento di politica economica – si è resa necessaria per consentire agli «energivori» italiani di allineare il costo sostenuto per l'acquisto dell'energia a quello dei loro concorrenti europei. Infatti, i prezzi in Italia sono mediamente più elevati rispetto a quelli applicati nei mercati europei; circostanza da sempre penalizzante per le industrie nazionali;

    ad oggi, sono 72 le aziende che usufruiscono di tale misura, grandi consumatrici di energia elettrica e operanti nei diversi settori strategici per l'economia nazionale (acciaio, chimica, vetro, carta e fonderia); tali aziende hanno complessivamente alle proprie dipendenze 60.000 lavoratori diretti e un fatturato complessivo – nel 2024 – di circa 43 miliardi di euro;

    il citato meccanismo ha sortito positivamente i suoi effetti durante l'intero periodo di validità della misura al punto che è stato già investito dalle aziende energivore circa 1 miliardo di euro per la realizzazione dell'interconnector con il Montenegro (200 MW di capacità), con la Francia (350 MW) e con l'Austria (150 MW); a oggi dette aziende «energivore» hanno realizzato 700 MW sul totale programma di 2.500 MW. L'impegno economico a carico degli Assegnatari a fine lavori per la realizzazione dei 2500 MW è previsto essere superiore a 4 miliardi di euro;

    tale misura di import virtuale, introdotta dal Governo nel 2009, è stata prorogata una prima volta con la Legge di Stabilità 2016 fino al 31 dicembre 2021 al fine di completare la realizzazione delle nuove infrastrutture di interconnessione con l'estero, successivamente, con il decreto 228/2021 (proroga termini 2022) è stata prorogata fino al 31.12.2026;

    il termine del 31 dicembre 2026 attiene unicamente alla cessazione dell'import virtuale, permanendo in essere, invece, l'obbligo in capo agli energivori di finanziare tutte le linee di interconnessione non ancora realizzate, fino alla completa entrata in esercizio commerciale dei 2500 MW di capacità;

    nell'ipotesi in cui la misura non venisse prorogata, le industrie energivore si troverebbero costrette di nuovo ad acquistare energia a prezzi più alti rispetto a quelli praticati negli altri paesi europei in cui operano aziende loro dirette concorrenti, con diretta e grave ripercussione in settori strategici dell'economia nazionale,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dall'articolo 13 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a prorogare il meccanismo di import virtuale di cui sopra, per la quota parte di capacità di cui si è ancora in attesa di realizzazione, per un ulteriore quinquennio a decorrere dall'attuale scadenza fissata al 31 dicembre 2026, e quindi fino al 31 dicembre 2031.
9/2753-A/106. Bordonali, Calovini.


   La Camera,

   premesso che:

    per tutto l'arco temporale della legislatura in corso, il tema della previdenza ha rappresentato il grande inganno elettorale del Governo delle destre;

    dopo aver promesso in campagna elettorale la cancellazione della legge Fornero, le uniche misure che sono state adottate strutturalmente sono consistite nella sostanziale riduzione o, addirittura, cancellazione di ogni forma di flessibilità di uscita pensionistica, come nel caso di opzione donna;

    una misura che, introdotta dall'allora Ministro Maroni con l'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, è sempre stata prorogata da tutti i Governi che si sono succeduti, a decorrere da quella data;

    dopo le progressive misure di ridimensionamento dell'efficacia di opzione donna, si è arrivati alla definitiva cancellazione, attraverso la mancata riproposizione anche per il 2026, facendo cassa sulla condizione delle lavoratrici che aspirano a poter accedere alla pensione, seppure con l'applicazione del metodo contributivo per tutto l'arco della vita lavorativa,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dall'articolo 14 del provvedimento in esame con l'adozione, sin dal primo provvedimento utile, delle opportune iniziative volte a ripristinare l'istituto di «opzione donna» nei termini previgenti la Legge di bilancio 2023.
9/2753-A/107. Di Biase, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    i commi da 126 a 128 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 hanno introdotto un contributo per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all'UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare il quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame, prevedendo, nel primo provvedimento normativo utile, la sospensione dell'applicazione della disposizione di cui in premessa per il periodo temporale ritenuto necessario ad approfondirne i complessivi effetti applicativi al fine di poter conseguire gli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla legge n. 199 del 2025.
9/2753-A/108. Mazzetti, Pella, Paolo Emilio Russo, D'Attis, Gentile, Cannizzaro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'iter del provvedimento in sede referente presso le Commissioni I e V è stato segnato da una grave paralisi gestionale e politica della maggioranza, culminata nell'impossibilità di votare molti emendamenti a causa di profondi disaccordi interni e di una conduzione dei lavori inaccettabile e priva di serietà istituzionale;

    in tale contesto di incertezza, tra gli emendamenti che alla fine non sono stati votati, vi era l'emendamento 13.33 (Pella-Russo – nuova formulazione), volto a consentire la proroga o il rinnovo dell'esercizio di impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche in siti diversi, finanche in deroga alle ordinarie autorizzazioni ambientali;

    il mancato accoglimento dell'emendamento è frutto unicamente del pressing costante e delle denunce puntuali del Partito Democratico e delle altre forze di opposizione, che hanno evidenziato l'evidente dilettantismo con cui la maggioranza ha gestito i lavori in sede di Commissione;

    l'emendamento, ove accolto, avrebbe aperto le porte alla permanenza della nave rigassificatrice nel porto di Piombino, la cui autorizzazione straordinaria era stata vincolata a un rigoroso limite triennale in ragione della crisi energetica internazionale, che deve essere rispettato evitando il prolungamento della permanenza dell'impianto nel porto;

    il perseguimento della sicurezza energetica nazionale non può avvenire a discapito del principio di leale collaborazione istituzionale, considerato che un'eventuale estensione della permanenza dell'impianto configurerebbe una palese violazione degli impegni assunti con la regione Toscana e gli enti locali, traducendosi in un onere perpetuo per un territorio che attende ancora le opere infrastrutturali e di riqualificazione promesse e mai realizzate;

    il fallimento politico della maggioranza in Commissione non può ricadere sui cittadini di Piombino attraverso provvedimenti d'urgenza che aggirano il confronto parlamentare e i vincoli ambientali,

impegna il Governo:

   ad astenersi dall'adottare iniziative normative analoghe all'emendamento richiamato in premessa, ma a garantire il rispetto del limite triennale stabilito dalla regione Toscana in sede di prima autorizzazione, riconoscendo il carattere straordinario e temporaneo del sacrificio richiesto alla città di Piombino in fase di emergenza energetica, ed escludendo ogni modifica unilaterale dell'intesa raggiunta senza il coinvolgimento delle istituzioni territoriali e della comunità locale;

   ad assicurare che, in coerenza con gli impegni assunti e con il principio di leale collaborazione istituzionale, le compensazioni per Piombino e i territori limitrofi siano adeguate, formalmente garantite, e proporzionate all'impatto dell'impianto, nonché che siano definite attraverso un'intesa condivisa con il territorio e orientate allo sviluppo dell'area di crisi industriale, del golfo di Follonica e alla realizzazione di infrastrutture funzionali agli investimenti per il porto di Piombino.
9/2753-A/109. Simiani, Fossi, Bonafè, Boldrini, Scotto, Gianassi, Furfaro, Di Sanzo.


   La Camera

   premesso che:

    il sistema sanitario nazionale – com'è noto – soffre di una grave carenza di personale medico;

    al fine di evitare una significativa riduzione delle prestazioni erogate nell'ambito delle strutture di emergenza-urgenza e specialistiche che, come è noto, soffrono di una generale forte carenza di personale a cui le aziende del Servizio sanitario nazionale non riescono a far fronte nonostante la ripetuta indizione di procedure concorsuali,

impegna il Governo

a completare il quadro di interventi in materia di termini normativi delineato dal provvedimento in esame, con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a prorogare, laddove necessario e compatibilmente con i vincoli di bilancio, l'utilizzo di personale esterno per garantire l'erogazione – senza soluzione di continuità – dei livelli essenziali di assistenza, in ottemperanza ai diritti costituzionalmente garantiti.
9/2753-A/110. Mulè.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 1, proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard svolta dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    il comma 1 interviene al fine di assicurare continuità al lavoro istruttorio svolto dalla segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP, in attesa che il legislatore individui le procedure di definizione dei LEP aderenti ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, che ha dichiarato illegittime, in via consequenziale, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023);

    pertanto, l'articolo 1, comma 1, offre una base giuridica volta a garantire la continuità delle attività amministrative, al fine di dare compiuta attuazione alla sentenza della Corte che prevede di fare salvo il lavoro istruttorio e ricognitivo già avviato dalla segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP. Per far fronte a tali esigenze, si prevede che l'attività istruttoria per la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri fino al 31 dicembre 2026;

    è bene ricordare che a novembre 2024 la Corte costituzionale ha «sonoramente» bocciato alcune parti della legge, soprattutto quelle dedicate ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP), ritenendole troppo vaghe e prive di criteri chiari. I LEP sono i servizi minimi che lo Stato deve garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e rappresentano un passaggio obbligato per concedere maggiore autonomia alle regioni in alcune materie, come la sanità o le politiche per il lavoro. Senza una definizione precisa e condivisa dei LEP, la riforma non può procedere;

    per rispondere alle osservazioni della Corte, lo scorso maggio il Governo ha annunciato un disegno di legge delega per definire i LEP, che è stato presentato poi a settembre in Senato. Al momento, però, l'esame del testo non è ancora iniziato;

    nonostante ciò il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli ha già firmato quattro accordi preliminari con Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria per portare avanti il percorso dell'autonomia differenziata, ma non possono produrre effetti giuridici vincolanti;

    le pre-intese prevedono di dare alle regioni più libertà nel decidere come funzionano le tariffe per rimborsi e prestazioni, come programmare gli interventi sugli edifici e sulle tecnologie del sistema sanitario, come organizzare le aziende sanitarie anche attraverso fondi sanitari integrativi e come distribuire le risorse tra diverse spese superando alcuni vincoli nazionali, sempre nel rispetto del tetto complessivo. Questa maggiore autonomia sarebbe possibile solo se la Regione mantiene l'equilibrio dei conti e rispetta i livelli essenziali di assistenza (LEA), cioè le prestazioni sanitarie minime che lo Stato deve garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

    altro ambito delicato e problematico è quello riguardante la protezione civile. Le pre-intese prevedono che il presidente della Regione possa diventare commissario delegato in caso di emergenze nazionali che coinvolgono il territorio regionale. Per le emergenze regionali, il presidente potrebbe emanare ordinanze in deroga alle norme statali. Le regioni potrebbero inoltre assumere personale dedicato anche in deroga alla normativa nazionale, gestire direttamente la formazione degli operatori e applicare ai propri mezzi e conducenti le stesse regole previste per la protezione civile nazionale;

    questi accordi preliminari, con un percorso, ad avviso dei firmatari del presente atto, tutt'altro che trasparente, con un quadro complessivo ancora incerto e senza un pieno coinvolgimento parlamentare, rischiano di far avanzare l'autonomia senza aver risolto i nodi più sensibili, come la garanzia di servizi omogenei tra territori e la definizione dei costi e delle risorse,

impegna il Governo

in considerazione dell'intervento recato dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, ad attendere l'esito dell'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard svolta dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'approvazione del disegno di legge delega del Governo per definire i LEP, prima di approvare qualsiasi pre-intesa con le regioni a statuto ordinario.
9/2753-A/111. Zaratti, Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca norme in materia di sostegno del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura;

    in particolare, l'articolo 15, comma 2, prevede una disposizione volta a prorogare fino al 31 marzo 2026 il termine, originariamente previsto al 31 dicembre 2025, dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l'adempimento dell'obbligo assicurativo da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura che era stato da ultimo prorogato dall'articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge n. 202 del 2024;

    la disposizione richiamata, nello specifico, proroga al 31 marzo 2026 il termine per la stipula, da parte delle imprese con sede o stabile organizzazione in Italia, della copertura assicurativa contro i danni ai beni materiali derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, al fine di consentire un più adeguato periodo di adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa;

    l'articolo 15, commi 3-quater e 3-quinquies, intervengono invece in materia di Proroga dei controlli per le aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura anche in considerazione degli eccezionali eventi meteorologici, verificatisi nel corso degli ultimi anni, che hanno procurato danni alle coltivazioni, e al fine di garantire liquidità;

    le suddette disposizione si inseriscono in un contesto normativo nel quale la materia dei sostegni alle imprese agricole colpite da calamità naturali, disciplinata principalmente dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, pur se orientata prevalentemente alla previsione di misure di sostegno e ristoro alle imprese non dispone misure specifiche in favore dei lavoratori del comparto, con particolare riferimento ai braccianti stagionali e giornalieri, escludendoli di fatto da forme di tutela diretta in caso di eventi calamitosi, come nel caso del recente ciclone Harry che ha colpito duramente ampie aree della Sicilia, della Calabria e della Sardegna, causando gravi danni a infrastrutture, abitazioni, attività produttive, servizi essenziali e al tessuto sociale di interi territori. Tra queste il settore agricolo, in particolare, risulta essere tra quelli maggiormente interessati dai danni che hanno determinato l'impossibilità a svolgere regolarmente le attività lavorative e di raccolta previste, con una perdita stimata tra le 40 e le 50 giornate lavorative per ciascun bracciante agricolo che avrebbe dovuto essere impiegato nelle operazioni di raccolta;

    i lavoratori agricoli, pur essendo direttamente colpiti dagli effetti della calamità e dalla conseguente sospensione delle attività lavorative giornaliere, risultano, allo stato, sprovvisti di adeguate misure di sostegno al reddito e di tutela previdenziale e assistenziale, in un contesto, tra l'altro, caratterizzato da un elevato costo della vita, in crescita del 24,9 per cento negli ultimi quattro anni,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori misure volte al riconoscimento figurativo, ai fini previdenziali e assistenziali, delle giornate lavorative perse per i braccianti agricoli delle aree interessate dai danni conseguenti al Ciclone Harry, prendendo come riferimento quelle svolte nell'anno precedente e certificate dagli elenchi INPS.
9/2753-A/112. Zanella, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea contiene una disposizione introdotta in sede referente presso le Commissioni riunite I e V che stabilisce che le delibere concernenti i regolamenti e l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) sono considerate tempestive se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il termine del 6 marzo 2026;

    l'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, aveva previsto, inizialmente fino all'anno di imposta 2018, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) per i fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola d'Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Detta esenzione era stata prorogata con successivi interventi legislativi fino all'anno di imposta 2023;

    a partire dall'anno di imposta 2024 le esenzioni a oggetto per i fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno interessati dalle conseguenze dell'evento sismico del 2017 non sono state prorogate. Nonostante la ricostruzione proceda a rilento e molte famiglie vivano tra enormi difficoltà, le stesse si vedono oggi, anche, gravate dall'onere di corrispondere nuovamente l'IMU, misura che si configura come un aggravio particolarmente oneroso oltre che ingiusto;

    la mancata proroga dell'esenzione dall'IMU per tali fabbricati appare ancor più ingiustificata e priva di adeguata motivazione, trattandosi di immobili tuttora totalmente o parzialmente inagibili e per i quali gli interventi di ricostruzione post-sisma non risultano ancora completati, tanto che la gestione straordinaria commissariale è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025. Ciò anche alla luce di quanto previsto per gli immobili situati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, per i quali l'esenzione è stata prorogata fino alla definitiva ricostruzione e al ripristino dell'agibilità dei fabbricati,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento con ulteriori disposizioni volte a esentare, a partire dall'anno d'imposta 2024, dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) i fabbricati ancora inagibili totalmente o parzialmente ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola d'Ischia, e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi, alla stregua di quanto già previsto per gli immobili ricadenti nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
9/2753-A/113. Borrelli, Zanella, Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dispone numerose proroghe di termini nelle materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy;

    la Zona franca urbana del Sulcis Iglesiente (ZFU) è stata istituita quale misura straordinaria di sostegno al tessuto economico locale, duramente colpito da processi di deindustrializzazione e crisi occupazionale, nell'ambito del Piano Sulcis sottoscritto nel 2012 tra regione autonoma della Sardegna, provincia di Carbonia-Iglesias e Governo nazionale;

    la Zfu del Sulcis Iglesiente ha una dotazione complessiva pari a 124,9 milioni di euro, destinata a micro e piccole imprese attraverso agevolazioni fiscali e contributive nel rispetto della normativa europea «de minimis»;

    attualmente, sulla base dei dati forniti dal rappresentante del Governo presso la Commissione X della Camera in risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 5-04978, l'importo complessivamente fruito dalle imprese beneficiarie ammonta a 70,5 milioni di euro, ossia il 56 per cento delle risorse originariamente concesse;

    riguardo alla quota residua di agevolazioni concessa ma non ancora utilizzata, la normativa prevede che la stessa possa essere utilizzata sotto forma di esenzione dalle imposte sui redditi, entro limiti percentuali previsti, fino al quattordicesimo periodo d'imposta successivo a quello di concessione dell'agevolazione, e dunque, nel caso di specie, entro l'anno 2028;

    il rapporto sullo stato di avanzamento del Piano Sulcis, il cui ultimo aggiornamento risale a febbraio 2019, prevede che le quote residue sono potenzialmente riprogrammabili per il medesimo obiettivo di sostegno alle imprese del territorio, previa iniziativa legislativa statale;

    è necessario garantire la piena utilizzazione delle risorse della Zona franca urbana, anche mediante riassegnazione delle risorse riconosciute ma ancora non utilizzate al fine di sostenere la continuità e la ripresa delle micro e piccole imprese del Sulcis Iglesiente, nonché di preservare i livelli occupazionali in un'area riconosciuta come area di crisi industriale complessa, evitando al contempo la perdita definitiva di fondi già destinati a finalità di sviluppo economico e coesione territoriale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con un'ulteriore iniziativa di carattere normativo volta a modificare i termini di fruizione delle agevolazioni non ancora utilizzate dalle imprese beneficiarie, prevedendo la decadenza, previa comunicazione del Ministero delle imprese e del made in Italy, in caso di mancato utilizzo e la conseguente predisposizione di un nuovo bando della misura Zona franca urbana nell'ambito del Piano Sulcis, finalizzato alla riassegnazione delle risorse rivenienti dalle predette decadenze.
9/2753-A/114. Ghirra, Zanella, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, nonostante disponga una serie variegata di proroghe in materia di istruzione, non ha costituito l'occasione per risolvere l'annosa questione della mancata proroga delle graduatorie degli idonei relativa al concorso per il settore educativo-scolastico che rischia di far collassare i servizi educativi dedicati ai più piccoli offerti dai comuni, privando questi ultimi della possibilità di organizzarsi in tempo al fine di garantirne alle famiglie il pieno funzionamento;

    l'articolo 15-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 stabilisce che, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario, gestite direttamente dai comuni, possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026-2027 anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal CCNL funzioni locali 2019-2021 per l'immissione in servizio a tempo determinato, e per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale;

    la suddetta disposizione, che nell'attuale versione mira a salvaguardare l'occupazione dei supplenti nei nidi e scuole dell'infanzia, mantenendo i requisiti professionali preesistenti per l'accesso, risulta, al contempo, inadeguata a causa del tetto di spesa previsto per il quale la spesa non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento. La stessa non comporta pertanto nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto consente e limita la soprarichiamata deroga alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei bilanci di ogni singola amministrazione;

    il limite finanziario stabilito dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla spesa di personale flessibile, consente alle amministrazioni di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni nel limite del (100 per cento) della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

    pertanto, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla suddetta norma, un'ulteriore proroga consentirebbe alle amministrazioni comunali di adottare tutte le attività necessarie all'avvio dei prossimi anni scolastici, semplicemente ricorrendo alle graduatorie in essere;

    i comuni da tempo oramai chiamati al concorso alla finanza pubblica, subiscono annualmente forti restrizioni di carattere finanziario attraverso una costante diminuzione dei trasferimenti di risorse provenienti dallo Stato e una riduzione della spesa per il personale, con i blocchi dei rinnovi di contratti collettivi;

    un'appropriata offerta di servizi educativi per l'infanzia, accessibili in condizioni di eguaglianza su tutto il territorio nazionale, rappresenta un fondamentale strumento di sostegno alle famiglie, anche in termini di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;

    nei nidi e nei servizi educativi la continuità è un elemento fondamentale per i bambini, che hanno bisogno di riferimenti stabili e riconoscibili; per le famiglie, che affidano incondizionatamente a tali servizi ciò che hanno di più prezioso; per coloro che ci lavorano quotidianamente investendo competenze, energie ed emozioni. Lasciare scadere graduatorie che contengono personale formato e già inserito nei contesti educativi significa interrompere legami educativi e disperdere un patrimonio di esperienza che l'ente ha già selezionato e valorizzato;

    un settore, come quello dei nidi e dei servizi educativi comunali, che vive una grave e strutturale carenza di personale, richiede una profonda riforma che permetta anche alle educatrici con questo percorso concorsuale ed esperienza pluriennale di uscire dal precariato e di poter accedere ai posti a tempo indeterminato,

impegna il Governo

ad accompagnare le disposizioni recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative finalizzate a rimuovere il limite di validità temporale delle graduatorie di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, stabilendo che le stesse possano essere utilizzate dalle amministrazioni comunali fino al loro completo esaurimento, e prevedendo congrue risorse e strumenti normativi per percorsi di stabilizzazione del personale educativo precario, provvedendo altresì a riconsiderare il tetto di spesa previsto al medesimo articolo 15-bis, derogando ai limiti di spesa per il personale educativo di comuni e unioni di comuni, previsto dall'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'articolo 1, commi 156 e 545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di fronteggiare la carenza di personale nei servizi educativi per l'infanzia.
9/2753-A/115. Grimaldi, Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, nonostante disponga una serie variegata di proroghe in materia di istruzione, non ha costituito l'occasione per risolvere l'annosa questione della mancata proroga delle graduatorie degli idonei relativa al concorso per il settore educativo-scolastico che rischia di far collassare i servizi educativi dedicati ai più piccoli offerti dai comuni, privando questi ultimi della possibilità di organizzarsi in tempo al fine di garantirne alle famiglie il pieno funzionamento;

    l'articolo 15-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 stabilisce che, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario, gestite direttamente dai comuni, possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026-2027 anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal CCNL funzioni locali 2019-2021 per l'immissione in servizio a tempo determinato, e per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale;

    la suddetta disposizione, che nell'attuale versione mira a salvaguardare l'occupazione dei supplenti nei nidi e scuole dell'infanzia, mantenendo i requisiti professionali preesistenti per l'accesso, risulta, al contempo, inadeguata a causa del tetto di spesa previsto per il quale la spesa non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento. La stessa non comporta pertanto nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto consente e limita la soprarichiamata deroga alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei bilanci di ogni singola amministrazione;

    il limite finanziario stabilito dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla spesa di personale flessibile, consente alle amministrazioni di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni nel limite del (100 per cento) della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

    pertanto, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla suddetta norma, un'ulteriore proroga consentirebbe alle amministrazioni comunali di adottare tutte le attività necessarie all'avvio dei prossimi anni scolastici, semplicemente ricorrendo alle graduatorie in essere;

    i comuni da tempo oramai chiamati al concorso alla finanza pubblica, subiscono annualmente forti restrizioni di carattere finanziario attraverso una costante diminuzione dei trasferimenti di risorse provenienti dallo Stato e una riduzione della spesa per il personale, con i blocchi dei rinnovi di contratti collettivi;

    un'appropriata offerta di servizi educativi per l'infanzia, accessibili in condizioni di eguaglianza su tutto il territorio nazionale, rappresenta un fondamentale strumento di sostegno alle famiglie, anche in termini di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;

    nei nidi e nei servizi educativi la continuità è un elemento fondamentale per i bambini, che hanno bisogno di riferimenti stabili e riconoscibili; per le famiglie, che affidano incondizionatamente a tali servizi ciò che hanno di più prezioso; per coloro che ci lavorano quotidianamente investendo competenze, energie ed emozioni. Lasciare scadere graduatorie che contengono personale formato e già inserito nei contesti educativi significa interrompere legami educativi e disperdere un patrimonio di esperienza che l'ente ha già selezionato e valorizzato;

    un settore, come quello dei nidi e dei servizi educativi comunali, che vive una grave e strutturale carenza di personale, richiede una profonda riforma che permetta anche alle educatrici con questo percorso concorsuale ed esperienza pluriennale di uscire dal precariato e di poter accedere ai posti a tempo indeterminato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di accompagnare le disposizioni recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative finalizzate a rimuovere il limite di validità temporale delle graduatorie di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, stabilendo che le stesse possano essere utilizzate dalle amministrazioni comunali fino al loro completo esaurimento, e prevedendo congrue risorse e strumenti normativi per percorsi di stabilizzazione del personale educativo precario, provvedendo altresì a riconsiderare il tetto di spesa previsto al medesimo articolo 15-bis, derogando ai limiti di spesa per il personale educativo di comuni e unioni di comuni, previsto dall'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'articolo 1, commi 156 e 545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di fronteggiare la carenza di personale nei servizi educativi per l'infanzia.
9/2753-A/115. (Testo modificato nel corso della seduta)Grimaldi, Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    nonostante la previsione di alcune proroghe di termini in materie di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, ci sono importanti aspetti che non sono trattati nel provvedimento in esame;

    negli ultimi mesi il precariato nella ricerca pubblica è tornato al centro del dibattito politico grazie alla mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il caso del CNR è paradossale: il più grande ente pubblico di ricerca italiano funziona oggi grazie a una quota rilevantissima di lavoro precario, in un contesto di sottofinanziamento cronico che rende strutturale ciò che dovrebbe essere eccezionale;

    secondo i dati elaborati dalla FLC CGIL e dal Coordinamento Nazionale dei Ricercatori Universitari PNRR, tra il 2025 e il 2026 sono scaduti o scadranno complessivamente oltre 35.000 contratti di lavoro precario nel sistema universitario e della ricerca. Di questi, si contano oltre 9.000 Ricercatori a Tempo Determinato di tipo A (RTDa), più di 23.500 Assegni di ricerca, e diverse migliaia tra contratti a tempo determinato, borse di ricerca e altre figure non meglio tipizzate;

    il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha rappresentato un'iniezione straordinaria di risorse temporanee nel sistema della ricerca, consentendo l'assunzione di migliaia di giovani con contratti che, per loro natura, erano destinati a esaurirsi tra il 2024 e il 2026. Si tratta, in larga parte, di persone altamente qualificate, con dottorati di ricerca conseguiti nelle migliori università italiane e internazionali, con pubblicazioni scientifiche di rilievo, con esperienze di ricerca maturate nel corso di anni di lavoro precario e, non ultime, capacità organizzative e gestionali di altissimo livello. Eppure, la prospettiva che si profila per la stragrande maggioranza di questi ricercatori non è la stabilizzazione, ma l'espulsione dal sistema;

    le leggi di bilancio 2024 e 2025 hanno introdotto alcune misure, frutto diretto della mobilitazione, ma lasciano irrisolti i nodi fondamentali;

    l'articolo 1, comma 591 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), in seguito all'approvazione di un emendamento sottoscritto dal gruppo Avs e da altri gruppi di opposizione, ha attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo di 9 milioni di euro per l'anno 2025, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per l'assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale amministrativo che abbiano maturato i requisiti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2027, n. 75;

    la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto quello che il Governo e il Ministero dell'università e della ricerca hanno definito un «piano straordinario» di reclutamento per le università e gli enti pubblici di ricerca che prevede la copertura di circa 1.600 posizioni nell'arco di due anni: circa 500 nel 2026 e poco più di 1.100 nel 2027, a cui si aggiungono una sessantina di posti negli atenei non statali. Per gli enti pubblici di ricerca, si prevede la creazione di circa 240 posizioni. Complessivamente, quindi, si parla di meno di 2.000 posti a fronte di oltre 10.000 contratti scaduti, 35.000 in scadenza e 22.500 assunzioni necessarie. Il rapporto è impietoso: il piano non copre neanche il 10 per cento del fabbisogno effettivo. Ad avviso dei firmatari del presente atto, definire «straordinario» un intervento che lascia fuori il 90 per cento dei potenziali beneficiari costituisce, nella migliore delle ipotesi, un'operazione di distorsione semantica, nella peggiore, una «presa in giro» nei confronti di decine di migliaia di lavoratori della conoscenza e delle loro legittime aspettative;

    il piano in questione, per gli enti pubblici di ricerca, prevede un incremento del Fondo Ordinario per gli Enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di meno di 9 milioni per tutti gli enti di ricerca: 7,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

    la quinta relazione sulla ricerca e l'innovazione in Italia, redatta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), offre una fotografia aggiornata a ottobre 2025 degli effetti delle misure PNRR sulla filiera della ricerca pubblica. Ne emerge un quadro di espansione occupazionale: oltre 12 mila nuovi ricercatori assunti, quasi la metà donne, all'interno di università, Enti pubblici di ricerca e partenariati pubblico-privati. Ma il CNR segnala anche un rischio concreto: senza interventi di stabilizzazione, molte di queste professionalità potrebbero essere disperse alla fine del 2026, vanificando l'investimento pubblico e l'opportunità di innovazione strutturale nella PA;

    con la Missione 4 «Dalla ricerca all'impresa», il PNRR ha destinato 8,5 miliardi di euro al rafforzamento del legame tra mondo accademico e sistema produttivo. Di questa cifra, circa il 60,2 per cento è stato impiegato per nuove assunzioni e collaborazioni di ricerca. Le misure dei Centri Nazionali, dei Partenariati Estesi e degli Ecosistemi dell'Innovazione hanno coinvolto centinaia di enti pubblici, portando a una crescita significativa del capitale umano qualificato, soprattutto nel Mezzogiorno, dove l'impatto occupazionale è stato più marcato. I 12.000 nuovi ricercatori rappresentano un'occasione unica per la pubblica amministrazione;

    la cosiddetta legge Madia nasce esplicitamente per tamponare l'abuso di contratti flessibili nella pubblica amministrazione, più volte sanzionato anche a livello europeo, e per sanare situazioni di precariato storico. Non è uno strumento per assumere personale in formazione, ma per riconoscere e stabilizzare chi già lavora da anni in modo continuativo negli enti;

    l'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 distingue due principali percorsi. Il comma 1 prevede la stabilizzazione diretta del personale assunto a tempo determinato che abbia già superato almeno una procedura concorsuale pubblica. Il comma 2, invece, riguarda chi ha maturato l'anzianità richiesta esclusivamente attraverso contratti parasubordinati (come assegni di ricerca e co.co.co.) e prevede per questi lavoratori l'apertura di procedure concorsuali riservate per una quota dei posti messi a bando. Per i lavoratori rientranti nel comma 2 non è stato avviato alcun bando di concorso riservato, nonostante la legge lo preveda esplicitamente;

    il comma 2-bis dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 prevede che «anche per le finalità connesse alla stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026»;

    nel caso degli enti di ricerca, molti dei lavoratori che rientrano nei criteri della legge Madia sono stati selezionati più volte tramite concorsi a tempo determinato, hanno coordinato linee di ricerca, scritto progetti competitivi, prodotto pubblicazioni e brevetti. Dopo anni di attività continuativa, svolgono di fatto funzioni strutturali all'interno dell'ente, al pari del personale strutturato a tempo indeterminato. La loro stabilizzazione non rappresenta una deroga al merito, ma il completamento di un percorso di selezione già avvenuto,

impegna il Governo

ad affiancare le misure contenute nel provvedimento a in esame prevedendo, in un prossimo provvedimento utile, la proroga, fino al 31 dicembre 2028, della previsione contenuta nel comma 2-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
9/2753-A/116. Piccolotti, Zanella, Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 15, del provvedimento all'esame dell'Assemblea, al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di gestione dell'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della regione Marche, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 2024 dispone, tra l'altro, la proroga fino al 31 dicembre 2026 degli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 935 del 14 ottobre 2022;

    l'Italia è uno dei Paesi più esposti alle conseguenze disastrose del cambiamento climatico in atto, considerando che il suo posizionamento geografico al centro del mediterraneo ne fanno un hotspot per il cambiamento climatico. Negli ultimi anni eventi estremi sempre più frequenti e catastrofici hanno colpito il nostro Paese;

    nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 i territori delle regioni Sicilia, Calabria e Sardegna sono stati interessati da un evento meteorologico estremo di straordinaria eccezionalità, denominato ciclone «Harry», che ha colpito duramente estese aree costiere determinando una condizione di grave emergenza e diffusa devastazione territoriale, con eventi franosi, allagamenti, dissesti idrogeologici e ingenti danni alle infrastrutture pubbliche e private, con ripercussioni significative sul tessuto sociale, economici e produttivo delle regioni coinvolte;

    i danni arrecati dal ciclone hanno ulteriormente aggravato condizioni di fragilità strutturali del territorio, già caratterizzato da criticità storiche, sia sotto il profilo della sicurezza idrogeologica che della pericolosità da frane, ampliamenti certificati dai diversi piani di assetto idrogeologico regionali;

    appare indispensabile intervenire con tempestività mediante un programma straordinario di ricostruzione, risanamento e messa in sicurezza del territorio, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità, il ripristino dei servizi essenziali e delle infrastrutture e la continuità delle attività economiche e sociali delle comunità colpite;

    da una prima sommaria stima parziale, i danni prodotti dal passaggio del ciclone «Harry» ammontano a circa 2 miliardi di euro, di cui la metà strettamente necessaria alla immediata salvaguardia della pubblica incolumità e la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dall'evento in questione;

    il Consiglio dei ministri, nella seduta del 26 gennaio 2026 ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per le regioni Sicilia, Calabria e Sardegna, duramente colpite dal ciclone «Harry», stanziando appena 100 milioni di euro per i primi interventi d'urgenza;

    il verificarsi di eventi meteorologici estremi di eccezionale gravità impone una complessiva rivalutazione delle priorità di spesa, orientando l'utilizzo di risorse pubbliche verso interventi di carattere urgente e indifferibile, strettamente connessi alla tutela della pubblica incolumità e alla messa in sicurezza del territorio;

    in tale contesto una riprogrammazione delle risorse del FSC imputate alle regioni Sicilia e Calabria, periodo di programmazione 2021-2027, in particolare della quota di 1,6 miliardi di euro destinata al cofinanziamento del Ponte sullo Stretto di Messina ai sensi del comma 273, lettera b) articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, consentirebbe di destinare significative risorse immediatamente disponibili per far fronte agli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza in atto;

    tale scelta risponderebbe a criteri di responsabilità istituzionale, di tutela dell'interesse pubblico e di prossimità ai bisogni concreti delle comunità gravemente danneggiate dai recenti eventi estremi legati al ciclone «Harry»,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento con ulteriori misure di natura normativa finalizzate a differire al 2030 la spesa per il Ponte sullo Stretto di Messina, operando la riprogrammazione delle risorse del FSC 2021-2027 al fine di adeguare le priorità di spesa alle gravi e straordinarie conseguenze prodotte dagli eventi estremi verificatisi il 19, 20 e 21 gennaio 2026 nei territori delle regioni Sicilia, Calabria e Sardegna, destinando nello specifico, la somma di 1,6 miliardi di euro, originariamente prevista per interventi di assetto del territorio e manutenzione delle infrastrutture e successivamente posti a cofinanziamento per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, al finanziamento di un programma straordinario d'interventi finalizzati alla ricostruzione, al risanamento ambientale, alla messa in sicurezza del territorio e al ripristino delle reti infrastrutturali pubbliche e private danneggiate dal ciclone «Harry».
9/2753-A/117. Bonelli, Zanella, Zaratti, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 12 contiene la proroga dei termini in materie di competenza del Ministero della giustizia;

    la «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense» introdotta con legge 31 dicembre 2012 n. 247, ha articolato l'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato in tre prove scritte e una orale;

    successivamente la normativa relativa alle modalità di svolgimento dell'esame di Stato è stata oggetto di varie modifiche. In particolare, in periodo COVID, con l'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021 n. 31, convertito con modificazioni dalla legge 15 aprile 2021, n. 50 è stata introdotta una nuova formula consistente in due prove orali;

    successivamente, con l'articolo 4-quater del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, introdotto dalla legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87, è stata definita una modalità articolata in una prova scritta e in una prova orale;

    il predetto articolo 4-quater è stato da ultimo modificato dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 e dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, prorogando anche per il 2025 le modalità introdotte dal decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51;

    tra le modifiche introdotte dal cosiddetto Milleproroghe 2025 vi è anche quella al comma 7, dell'articolo 4-quater che, con la nuova formulazione «Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio non inferiore a 18 punti in ciascuna delle materie di cui al comma 5», consente il superamento della prova orale con un punteggio minimo di 90 anziché i precedenti 105;

    in particolare non si comprenderebbe la necessità di un ritorno alle modalità di svolgimento pre-COVID, considerato le attuali modalità risultano assolutamente idonee a valutare le effettive competenze dei partecipanti all'esame di Stato;

    si precisa inoltre che i praticanti avvocati hanno diritto a conoscere ancor prima dell'inizio della pratica forense e della frequenza delle Scuole forensi, le effettive modalità di svolgimento dell'esame, anche per garantire continuità, certezza e uniformità di valutazione tra i candidati nelle diverse sessioni;

    in Commissione giustizia alla Camera dei deputati sono in discussione, in sede referente, diverse proposte di legge, tra queste l'A.C. 2629 di iniziativa del Governo, con l'obiettivo di riformare l'ordinamento forense,

impegna il Governo

a integrare le disposizioni recate dall'articolo 12 del provvedimento in esame, con l'adozione in tempi rapidi, nelle more dell'approvazione della riforma della professione forense, di una norma transitoria che disponga anche per le prossime sessioni dell'esame di abilitazione alla professione d'avvocato le modalità già previste dall'articolo 4-quater del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, consistenti in una sola prova scritta e la prova orale.
9/2753-A/118. Dori, Zanella, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, all'articolo 13 proroga diversi termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra le quali diverse in ambito energetico;

    rappresentanti del Governo hanno confermato nel tempo la priorità posta sul tema della sicurezza di approvvigionamento di gas e che in tale ambito sia indispensabile considerare il contributo fornito, a esempio, dal FSRU di Piombino, il quale garantisce una percentuale pari a circa l'8 per cento rispetto all'import nazionale, e a circa il 20-25 per cento del totale del gas importato sotto forma di GNL, poi rigassificato in Italia, contribuendo a ridurre la dipendenza dai gasdotti terrestri;

    la contestualità della crisi energetica con la necessità di garantire la ripresa economica nazionale ha reso sempre più stringente l'importanza di coniugare la sostenibilità, anche ambientale, del sistema energetico, con un'attenzione specifica alle ricadute economiche sui consumatori. D'altra parte, il costo dell'energia a carico delle imprese nazionali mostra ancora uno spread positivo rispetto alla media europea e questo fattore costituisce un ulteriore motivo per un approccio particolarmente attento ai costi della transizione energetica;

    il PNIEC, nella versione revisionata, prevede un aumento della quota di energie rinnovabili nel consumo finale lordo di energia e interventi su altri fronti per raggiungere gli obiettivi complessivi. Questo significa che, oltre all'incremento delle rinnovabili, sarà ovviamente necessario agire anche su altri fronti, diversificando le fonti di approvvigionamento e accompagnando l'economia verso obiettivi più realizzabili e meno deleteri per le realtà produttive e i consumatori;

    a titolo esemplificativo, nel 2024, in Germania 95 terawattora di energia elettrica sono stati generati con centrali a carbone (di cui 71 terawattora a lignite, il combustibile con le più alte emissioni specifiche); in Italia ne abbiamo generati 3,5 terawattora, con centrali con emissioni mediamente inferiori;

    in tal senso, è utile ricordare come lo scorso luglio il Governo abbia accolto l'ordine del giorno 9/02527/030 impegnandosi a presentare una modifica del PNIEC per coordinare la tempistica della chiusura delle centrali a carbone con quella dell'avvio di nuovi impianti elettronucleari, indicando il 2038 come nuova data per il phase-out del carbone;

    l'imprevedibilità della situazione internazionale, l'urgenza di intervenire e l'impercorribilità di soluzioni alternative che consentano, in tempi ragionevoli e con le medesime garanzie in termini di efficienza e tutela dell'ambiente, di conseguire gli obiettivi di approvvigionamento senza gravare ulteriormente sul tessuto economico e sociale, non ammettono ambiguità né ostacoli di mera natura burocratica o ideologica,

impegna il Governo

allo scopo di assicurare la continuità degli approvvigionamenti funzionali alla sicurezza energetica nazionale, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative volte a garantire la continuità operativa degli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto in esercizio e in scadenza nell'anno corrente per i quali, alla data del 30 giugno 2026, sia stata presentata un'istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione fino alla conclusione del procedimento e sulla base dell'originaria autorizzazione e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale.
9/2753-A/119. Benzoni, Richetti, Bonetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, all'articolo 4 proroga diversi termini in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, oltre a prevedere disposizioni specifiche su obblighi relativi a interventi edilizi;

    il cosiddetto «bonus barriere architettoniche 75%» è una detrazione fiscale che agevola l'installazione di impianti per favorire la mobilità delle persone e migliorare l'accessibilità degli edifici;

    tale agevolazione fu introdotta inizialmente dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (articolo 1, comma 42, lettera a)) unicamente per l'anno 2022 per tutti gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;

    il bonus fu poi esteso dalla legge di bilancio 2023 per un ulteriore triennio ed è quindi cessato al 31 dicembre 2025;

    dal 1° gennaio 2026, invece, tali opere rientrano nel cosiddetto «bonus ristrutturazione», con aliquota ridotta al 36 per cento, o al 50 per cento in caso di abitazione principale;

    sarebbe invece necessario prevedere una proroga di questa misura al fine di garantire la continuità degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, favorire l'accessibilità degli edifici esistenti e valorizzare il patrimonio immobiliare, in coerenza con le finalità sociali della misura;

    una proroga di una misura già vigente e circoscritta nel tempo consentirebbe il completamento di interventi ad alto impatto anche patrimoniale, ma soprattutto con benefici sociali per anziani, famiglie e persone con disabilità,

impegna il Governo

a integrare il quadro di interventi recati dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a ripristinare la vigenza del bonus barriere architettoniche con aliquota al 75 per cento anche per l'anno 2026, evitando che famiglie, anziani e persone con disabilità paghino le conseguenze di eventuali ritardi amministrativi o tecnici
9/2753-A/120. Grippo, Richetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, all'articolo 14 reca proroghe relative al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Tale fondo, costituito nel 1996 presso il Mediocredito Centrale Spa, ha lo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese ed è rientrato tra le principali misure che sono state utilizzate per controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi provocata dalla pandemia e dalla crisi energetica;

    anche in tale ambito, la legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) ha istituito il Fondo a sostegno dell'impresa femminile, destinato a promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile – inclusi programmi di formazione e orientamento anche verso percorsi di studio STEM – e a massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne, sempre nell'ottica dello sviluppo economico e sociale del Paese;

    in sostanza, il Fondo finanzia interventi per l'avvio dell'attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia, programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile e programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve necessariamente essere adeguata alle indicazioni di livello dell'Unione europea e nazionale;

    insieme, questi due fondi, oltre a svariati altri programmi e progetti – tra cui in particolare la Missione 5, Componente 1, Investimento 1.2 del PNRR («Creazione di imprese femminili»), costituiscono tra i più importanti strumenti di garanzia e di supporto finanziari per le micro-piccole e medie imprese femminili;

    tuttavia, in particolare il Fondo a sostegno dell'impresa femminile ha subito una riprogrammazione delle risorse e, in ultimo tagli di spending review disposti dalla legge di bilancio 2025 (legge 207/2024), che hanno ridotto fortemente le dotazioni di competenza per il triennio in corso (2025-2027) portandole a 4,5 milioni di euro per il 2025 e a 8,58 milioni di euro per il 2027,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure di proroga recate dall'articolo 14 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a ripristinare e rafforzare la dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile, potenziando gli strumenti a vantaggio dello sviluppo e del consolidamento dell'imprenditoria femminile, ivi inclusi quelli di accesso e garanzia al credito.
9/2753-A/121. Bonetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame prevede una serie di disposizioni in materia tributaria;

    la legge vigente sulle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) prevede un'agevolazione per i prodotti considerati di prima necessità come alcuni generi alimentari, libri, materiali terapeutici e altro, ai quali è applicata un'imposta agevolata al 4 per cento, anziché quella ordinaria al 22 per cento. In Italia l'IVA sugli assorbenti monouso è, invece, posta al 22 per cento: vengono quindi considerati un bene di consumo e non di prima necessità, alla stregua di qualsiasi altro bene, anche di lusso;

    ai prodotti igienici femminili essenziali, quali tamponi interni, assorbenti esterni e prodotti similari monouso è doveroso riconoscere il carattere di necessità che meritano, con una conseguente aliquota ridotta al 4 per cento, abbassando a questa soglia anche i prodotti igienici femminili biodegradabili o lavabili. Pur riconoscendo, infatti, il carattere di sostenibilità di questi ultimi, è manifesto che il mercato di consumo non sia influenzato dalle attuali disparità di aliquota, deducendo quindi che un appiattimento al 4 per cento sia per i prodotti biodegradabili o lavabili che per quelli monouso non comporterà un maggiore impatto ambientale;

    molti sono gli Stati membri dell'Unione europea che in questi anni hanno abbassato l'aliquota IVA sui prodotti femminili tra cui: Francia (aliquota Iva ridotta al 5,5 per cento); Spagna (aliquota Iva ridotta al 4 per cento); Portogallo (aliquota Iva ridotta al 6 per cento); Polonia (aliquota Iva ridotta al 5 per cento); Repubblica Ceca (aliquota Iva ridotta al 5 per cento); Lituania (aliquota Iva ridotta al 5 per cento); Germania (aliquota Iva ridotta al 7 per cento); Lussemburgo (aliquota Iva ridotta al 3 per cento); Cipro (aliquota Iva ridotta al 5 per cento); Belgio (aliquota Iva ridotta al 6 per cento); Paesi Bassi (aliquota Iva ridotta al 6 per cento); fino ad arrivare al caso virtuoso dell'Irlanda, che ha eliminato la tassa sui prodotti igienici mestruali;

    si stima che dalla pubertà alla menopausa ogni donna affronti circa 520 cicli mestruali dalla durata media di 28 giorni, arrivando così a spendere oltre 70 euro l'anno per il solo acquisto dei prodotti igienici femminili essenziali. Si tratta di una spesa per l'acquisto di una categoria di prodotti necessari al mantenimento di livelli adeguati di igiene personale e, quindi, alla salute delle donne. Una spesa indispensabile per un bene essenziale, legato all'essere donna. Il problema non è meramente economico poiché la questione dell'igiene femminile è anche politica e sociale: porre rimedio anche al distorto messaggio culturale che l'attuale imposizione fiscale comporta e cioè che i prodotti igienici femminili – siano essi biodegradabili, lavabili o monouso – siano paragonabili a beni di lusso o superflui, nonostante il ciclo mestruale delle donne sia inevitabile, è quanto mai non più temporalmente derogabile;

    anche l'Unione europea ha auspicato l'azzeramento dell'imposta sugli assorbenti (cosiddetta tampon tax), sottolineandone gli effetti negativi per la parità di genere. In particolare, con una risoluzione non legislativa approvata nel 2021, il Parlamento europeo ha esortato gli Stati membri a rimuovere tutte le barriere ai servizi di salute sessuale e riproduttiva, inclusi quelli fiscali gravanti su tali prodotti;

    la medesima necessità si rappresenta anche per alcuni beni destinati alla prima infanzia che attualmente, seppur essenziali nella prima fase di vita di un bambino, si vedono applicata un'IVA al 22 per cento;

    riguardo la presente materia, sul fronte normativo si è intervenuti, da ultimo, con l'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) la quale modificò le aliquote IVA relative alle cessioni di alcuni prodotti per l'infanzia e per l'igiene femminile, precedentemente ricompresi nell'ambito applicativo dell'aliquota ridotta al 5 per cento;

    la riduzione dell'aliquota IVA applicabile ai prodotti igienici femminili essenziali e ad alcuni beni destinati alla prima infanzia risponde all'esigenza di attenuare una componente rilevante della spesa ricorrente sostenuta da molte famiglie, con effetti particolarmente gravosi per i nuclei economicamente più deboli e vulnerabili. In tale prospettiva, una rimodulazione dell'imposizione indiretta – nell'ordine di un onere stimato in circa 180 milioni di euro annui – è del tutto proporzionato rispetto al beneficio complessivo atteso, in termini di riduzione dei costi a carico delle famiglie e di conseguimento di obiettivi di interesse generale, quali il sostegno alla genitorialità e alla natalità, la promozione dell'equità di genere e il rafforzamento della coesione sociale,

impegna il Governo

a completare il quadro degli interventi agevolativi introdotti dal provvedimento all'esame, con l'introduzione delle misure indicate in premessa o, quanto meno, con il ripristino della riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti per l'igiene femminile e sui beni destinati alla prima infanzia, in vigore sino al 31 dicembre 2023.
9/2753-A/122. Richetti, Bonetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame prevede una serie di disposizioni in materia di giustizia ma anche di sostegno sociale ai genitori e alle famiglie. Residuano, tuttavia, ulteriori interventi da attuare al fine di rafforzare la tutela delle persone in condizioni di particolare vulnerabilità;

    il lutto derivante dalla perdita di un figlio determina condizioni di grave disagio psicologico che richiedono percorsi di assistenza specialistica e continuativa. A tal fine, con l'articolo 1, comma 1250, lettera i-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, era stato previsto uno stanziamento totale di 500.000 euro, limitato al solo anno 2021;

    in Italia la violenza domestica e, in particolare, gli omicidi in ambito familiare o affettivo determinano conseguenze dirette e traumatiche su figli e figlie, spesso minorenni, che si trovano esposti a pregresse condotte di violenza intrafamiliare e, nei casi estremi, a eventi omicidiari. Secondo i dati del Servizio Analisi Criminale sulle vittime di omicidio, nel periodo 1° gennaio – 30 settembre 2025 sono stati commessi 224 omicidi, con 73 vittime donne. Secondo una stima fatta qualche anno fa dalla Commissione d'inchiesta sul femminicidio, risultavano 169 orfani negli anni 2017-2018, di cui il 39,6 per cento (67 su 169) minorenni;

    l'uccisione di una madre rappresenta un dramma che colpisce profondamente figli e figlie: quando l'omicida è il padre, a seguito del suo arresto o del suicidio, i minori perdono simultaneamente entrambe le figure genitoriali di riferimento. Il femminicidio ha un impatto psicologico devastante sui bambini e le bambine, con conseguenze su tutta la loro sfera di vita; alla perdita affettiva si sommano infatti difficoltà materiali, emotive, sociali e giudiziarie. La condizione drammatica che coinvolge gli orfani di femminicidio e, in diverso modo, le famiglie affidatarie è spesso affidata a interventi frammentati e discontinui. Sarebbe invece fondamentale offrire una risposta integrata, basata su interventi multidisciplinari e misure di sostegno multidimensionali, rivolte a bambini, bambine, ragazzi e ragazze sopravvissuti ai crimini domestici, nonché ai soggetti cui sono affidati. Tali soggetti sono spesso i nonni materni, anch'essi profondamente coinvolti dagli effetti del lutto e del trauma. A tal fine è stata prevista, dalla legge n. 122 del 2016, la possibilità per gli orfani di crimini domestici di poter accedere al Fondo per le vittime di crimini violenti, che persegue l'obiettivo di supportare gli orfani e le famiglie a cui sono stati dati in affido a elaborare la violenza di cui sono stati vittima e ritornare, per quanto possibile, a una vita normale. Nel 2024 il Fondo aveva a disposizione 11.400.000 euro per gli orfani di crimini domestici e violenza di genere e le famiglie affidatarie, ma ne sono stati erogati solo 608.833 euro, come emerge dalla relazione del Commissario per le Vittime della Mafia e dei reati intenzionali violenti pubblicata a febbraio 2025. Dalla relazione emerge che l'importo erogato nel 2024 è in linea con quelli dei due anni precedenti, sicché, allo stato attuale, risulta esserci un non speso che rappresenta la maggior parte del fondo messo a disposizione. Nel disciplinare le modalità di erogazione dei benefici, il decreto ministeriale 21 maggio 2020, n. 71 (Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie), all'articolo 15 ha previsto, per il rimborso delle spese mediche e assistenziali, la somma di 500.000 euro annui per i soli anni 2018, 2019, 2020. Ciò significa che le somme spese per spese mediche e assistenziali dopo il 31 dicembre 2020 non sono, a oggi, rimborsabili. Dai dati delle associazioni attive sul campo. Emerge che gli orfani e le famiglie affidatarie in passato non hanno presentato domande di rimborso o per ignoranza rispetto ai fondi o perché scoraggiati dalle difficoltà burocratiche. Eppure le spese sanitarie risultano essere una voce fondamentale per gli orfani, le orfane e le famiglie affidatarie. Gli orfani e le orfane hanno diritto ad accedere a un percorso psicologico che li e le aiuti ad affrontare il trauma della perdita, inoltre, si tratta di bambini, bambine e adolescenti che sono in quella fase della vita in cui sono necessari interventi difficilmente ottenibili nel sistema sanitario nazionale. Le relazioni annuali dal 2021 al 2024, ossia da quando il decreto ministeriale è in vigore, mostrano infatti che, pur in un contesto caratterizzato da scarsa informazione e da ostacoli burocratici significativi, la richiesta di rimborso per spese sanitarie è rimasta costantemente presente nel tempo, sebbene in numeri ridotti. Il numero contenuto di richieste di rimborso non deve essere interpretato come indice di un fabbisogno marginale o residuale, ma, al contrario, va letto alla luce della limitata conoscenza del Fondo tra i potenziali beneficiari e delle rilevanti difficoltà di accesso riscontrate nella fase di presentazione delle domande. La persistenza della richiesta evidenzia come il bisogno sia strutturale e persistente, e non episodico e non soddisfatto. La limitazione temporale determina un effetto disincentivante, che può scoraggiare le famiglie affidatarie e i tutori dall'attivare percorsi di sostegno sanitario e psicologico, pur essenziali per il benessere degli orfani e delle orfane. Si ritiene quindi che la riapertura della possibilità di chiedere il rimborso delle somme anticipate per spese mediche e assistenziali garantirebbe un pieno supporto agli orfani e alle orfane, facilmente assorbibile dalla finanza pubblica;

    a ciò si aggiunge la necessità di prorogare i termini per la presentazione dell'istanza per l'indennizzo al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 1, comma 279, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volte a prorogare, quantomeno per il triennio 2026-2028, le misure di supporto psicologico in favore dei genitori che subiscono un grave disagio in conseguenza della perdita di un figlio, assicurando una dotazione annua almeno pari a 1.000.000 di euro, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia;

   ad adottare iniziative normative volte a prorogare e riaprire i termini per la presentazione dell'istanza di indennizzo a valere sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   a valutare l'adozione di iniziative, anche regolatorie, volte a ripristinare la rimborsabilità delle spese mediche e assistenziali sostenute dagli orfani di crimini domestici e di reati di femminicidio.
9/2753-A/123. D'Alessio, Bonetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame prevede una serie di disposizioni in materia di giustizia ma anche di sostegno sociale ai genitori e alle famiglie. Residuano, tuttavia, ulteriori interventi da attuare al fine di rafforzare la tutela delle persone in condizioni di particolare vulnerabilità;

    il lutto derivante dalla perdita di un figlio determina condizioni di grave disagio psicologico che richiedono percorsi di assistenza specialistica e continuativa. A tal fine, con l'articolo 1, comma 1250, lettera i-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, era stato previsto uno stanziamento totale di 500.000 euro, limitato al solo anno 2021;

    in Italia la violenza domestica e, in particolare, gli omicidi in ambito familiare o affettivo determinano conseguenze dirette e traumatiche su figli e figlie, spesso minorenni, che si trovano esposti a pregresse condotte di violenza intrafamiliare e, nei casi estremi, a eventi omicidiari. Secondo i dati del Servizio Analisi Criminale sulle vittime di omicidio, nel periodo 1° gennaio – 30 settembre 2025 sono stati commessi 224 omicidi, con 73 vittime donne. Secondo una stima fatta qualche anno fa dalla Commissione d'inchiesta sul femminicidio, risultavano 169 orfani negli anni 2017-2018, di cui il 39,6 per cento (67 su 169) minorenni;

    l'uccisione di una madre rappresenta un dramma che colpisce profondamente figli e figlie: quando l'omicida è il padre, a seguito del suo arresto o del suicidio, i minori perdono simultaneamente entrambe le figure genitoriali di riferimento. Il femminicidio ha un impatto psicologico devastante sui bambini e le bambine, con conseguenze su tutta la loro sfera di vita; alla perdita affettiva si sommano infatti difficoltà materiali, emotive, sociali e giudiziarie. La condizione drammatica che coinvolge gli orfani di femminicidio e, in diverso modo, le famiglie affidatarie è spesso affidata a interventi frammentati e discontinui. Sarebbe invece fondamentale offrire una risposta integrata, basata su interventi multidisciplinari e misure di sostegno multidimensionali, rivolte a bambini, bambine, ragazzi e ragazze sopravvissuti ai crimini domestici, nonché ai soggetti cui sono affidati. Tali soggetti sono spesso i nonni materni, anch'essi profondamente coinvolti dagli effetti del lutto e del trauma. A tal fine è stata prevista, dalla legge n. 122 del 2016, la possibilità per gli orfani di crimini domestici di poter accedere al Fondo per le vittime di crimini violenti, che persegue l'obiettivo di supportare gli orfani e le famiglie a cui sono stati dati in affido a elaborare la violenza di cui sono stati vittima e ritornare, per quanto possibile, a una vita normale. Nel 2024 il Fondo aveva a disposizione 11.400.000 euro per gli orfani di crimini domestici e violenza di genere e le famiglie affidatarie, ma ne sono stati erogati solo 608.833 euro, come emerge dalla relazione del Commissario per le Vittime della Mafia e dei reati intenzionali violenti pubblicata a febbraio 2025. Dalla relazione emerge che l'importo erogato nel 2024 è in linea con quelli dei due anni precedenti, sicché, allo stato attuale, risulta esserci un non speso che rappresenta la maggior parte del fondo messo a disposizione. Nel disciplinare le modalità di erogazione dei benefici, il decreto ministeriale 21 maggio 2020, n. 71 (Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie), all'articolo 15 ha previsto, per il rimborso delle spese mediche e assistenziali, la somma di 500.000 euro annui per i soli anni 2018, 2019, 2020. Ciò significa che le somme spese per spese mediche e assistenziali dopo il 31 dicembre 2020 non sono, a oggi, rimborsabili. Dai dati delle associazioni attive sul campo. Emerge che gli orfani e le famiglie affidatarie in passato non hanno presentato domande di rimborso o per ignoranza rispetto ai fondi o perché scoraggiati dalle difficoltà burocratiche. Eppure le spese sanitarie risultano essere una voce fondamentale per gli orfani, le orfane e le famiglie affidatarie. Gli orfani e le orfane hanno diritto ad accedere a un percorso psicologico che li e le aiuti ad affrontare il trauma della perdita, inoltre, si tratta di bambini, bambine e adolescenti che sono in quella fase della vita in cui sono necessari interventi difficilmente ottenibili nel sistema sanitario nazionale. Le relazioni annuali dal 2021 al 2024, ossia da quando il decreto ministeriale è in vigore, mostrano infatti che, pur in un contesto caratterizzato da scarsa informazione e da ostacoli burocratici significativi, la richiesta di rimborso per spese sanitarie è rimasta costantemente presente nel tempo, sebbene in numeri ridotti. Il numero contenuto di richieste di rimborso non deve essere interpretato come indice di un fabbisogno marginale o residuale, ma, al contrario, va letto alla luce della limitata conoscenza del Fondo tra i potenziali beneficiari e delle rilevanti difficoltà di accesso riscontrate nella fase di presentazione delle domande. La persistenza della richiesta evidenzia come il bisogno sia strutturale e persistente, e non episodico e non soddisfatto. La limitazione temporale determina un effetto disincentivante, che può scoraggiare le famiglie affidatarie e i tutori dall'attivare percorsi di sostegno sanitario e psicologico, pur essenziali per il benessere degli orfani e delle orfane. Si ritiene quindi che la riapertura della possibilità di chiedere il rimborso delle somme anticipate per spese mediche e assistenziali garantirebbe un pieno supporto agli orfani e alle orfane, facilmente assorbibile dalla finanza pubblica;

    a ciò si aggiunge la necessità di prorogare i termini per la presentazione dell'istanza per l'indennizzo al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 1, comma 279, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di:

  adottare ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volte a prorogare, quantomeno per il triennio 2026-2028, le misure di supporto psicologico in favore dei genitori che subiscono un grave disagio in conseguenza della perdita di un figlio, assicurando una dotazione annua almeno pari a 1.000.000 di euro, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia;

  adottare iniziative normative volte a prorogare e riaprire i termini per la presentazione dell'istanza di indennizzo a valere sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

  adottare iniziative, anche regolatorie, volte a ripristinare la rimborsabilità delle spese mediche e assistenziali sostenute dagli orfani di crimini domestici e di reati di femminicidio.
9/2753-A/123. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Alessio, Bonetti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge in esame prevede la proroga dei termini previsti – originariamente entro il 31 dicembre 2025 ora prorogati al 30 giugno 2026 – per l'accesso ai finanziamenti necessari per la messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po, intervenendo sull'art. 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del decreto-legge 202/2024, relativo alla procedura di accesso al programma di finanziamento «Ponti Sul Po». Si prevede altresì che il mancato rispetto del termine suindicato comporti la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che verranno versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario;

    l'articolo 1, comma 891, della legge 145/2018, ha istituito nello stato di previsione del MIT un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, destinato a province e città metropolitane e finalizzato alla messa in sicurezza dei ponti esistenti nel bacino del Po. L'articolo 7, comma 4-duodecies, del decreto milleproroghe 2024 ha visto l'approvazione di una proroga per le Città metropolitane e le province del termine per l'accesso al Fondo per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, a condizione che l'aggiudicazione dei relativi appalti avvenga entro il 31 dicembre 2025;

    precedentemente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 89/2024, i termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse summenzionate erano stati fissati al 31 dicembre 2024. Il citato decreto-legge 202/2024 ha stabilito, inoltre, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, si sarebbe definito l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del Fondo, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025;

    in sede di esame in sede referente del presente provvedimento, la Sottosegretaria Siracusano ha assicurato che tale decreto – atteso da aprile 2025 – necessario per dare concreta operatività allo stanziamento e alla piena messa a disposizione delle risorse del programma, è in corso di adozione;

    tuttavia, nelle more della descritta situazione di incertezza, gli enti locali e le municipalità coinvolte si sono trovate a dover anticipare risorse proprie di bilancio per dare concreta operatività allo stanziamento e alla piena messa a disposizione delle risorse del programma;

    l'attuale termine fissato al 30 giugno 2026, considerati i tempi tecnici ordinari delle procedure di affidamento come pubblicazione del bando, termini per la presentazione delle offerte, valutazione, aggiudicazione e adempimenti conseguenti, non è in alcun modo congruo a consentire agli enti coinvolti di poter completare i passaggi richiesti, con il rischio di perdita delle risorse per causa non imputabili agli stessi: anche nell'ipotesi più ottimistica in cui il decreto venisse pubblicato nei prossimi giorni, gli enti locali si troverebbero a dover completare l'intera procedura di aggiudicazione delle gare entro il mese di giugno,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative atte a prorogare ulteriormente il termine previsto per l'accesso ai finanziamenti e per il perfezionamento degli adempimenti connessi alle procedure di affidamento degli interventi di messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po, al fine di consentire agli enti attuatori di operare nel rispetto delle regole di gara ed evitare la revoca automatica delle risorse per ragioni oggettive e non direttamente imputabili agli stessi.
9/2753-A/124. Ruffino, Fornaro, Guerra, Laus.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

    l'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha previsto misure di sostegno alle famiglie con figli, anche mediante l'erogazione di voucher per servizi di cura. Il cosiddetto «voucher baby-sitter» ha rappresentato un contributo economico volto ad agevolare la fruizione degli asili nido o delle prestazioni di baby sitting essendo destinato a tutte le madri lavoratrici dipendenti. Tale strumento – adottato in via sperimentale per il triennio 2013-2015 e poi prorogato in anni successivi – si è rivelato particolarmente utile nel fornire alle donne e alle famiglie uno strumento flessibile di supporto alla cura dei figli;

    la riproposizione di tale misura in un prossimo provvedimento risponderebbe all'esigenza di rafforzare le politiche di sostegno alla genitorialità e di favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, con specifica attenzione ai nuclei familiari in condizioni di maggiore fragilità economica;

    numerosi esponenti di Governo – in primis, la Presidente del Consiglio – hanno più volte, nel corso degli anni, richiamato la centralità delle politiche a sostegno della famiglia, della genitorialità e, in particolare, delle madri, quali priorità dell'azione politica e governativa. Tali enunciazioni tuttavia – per coerenza ed effettività – necessitano di essere accompagnate da misure concrete e verificabili e che siano realmente idonee a incidere sulla quotidianità delle madri lavoratrici, sulle condizioni materiali di conciliazione vita-lavoro e sul costo dei servizi di cura;

    l'articolo 14, comma 1-bis, lettera b), n. 1, reca la proroga del cosiddetto bonus donne,

impegna il Governo

ad accompagnare la misura richiamata in premessa e in linea con le finalità a essa sottese con ulteriori iniziative normative volte a prorogare, anche in via sperimentale per il triennio 2026-2028, strumenti di supporto alle famiglie nella gestione dei figli, come il summenzionato «voucher baby sitter»
9/2753-A/125. Pastorella, Bonetti.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di accompagnare la misura richiamata in premessa e in linea con le finalità a essa sottese con ulteriori iniziative normative volte a prorogare, anche in via sperimentale per il triennio 2026-2028, strumenti di supporto alle famiglie nella gestione dei figli, come il summenzionato «voucher baby sitter»
9/2753-A/125. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorella, Bonetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in corso di conversione prevede, all'articolo 10, la proroga del termine per il rilascio o rinnovo delle credenziali per l'identificazione e l'accesso ai servizi consolari in rete, al fine di consentire l'accesso ai portali anche ai cittadini italiani residenti all'estero che non siano ancora in possesso di un'identità digitale tramite SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE);

    l'identità digitale, attraverso il sistema SPID e/o la CIE, costituisce uno strumento sicuro, affidabile e certificato per accedere a un'ampia gamma di servizi pubblici, inclusi quelli consolari, garantendo autenticazione certa dell'utente e tutela dei dati personali;

    anche i cittadini italiani residenti all'estero possono richiedere le credenziali SPID necessarie per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei soggetti privati aderenti, utilizzando numeri di telefono esteri ove consentito dai gestori;

    dei dodici i gestori di identità digitale accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), infatti, soltanto alcuni permettono l'attivazione dello SPID con numeri di telefono esteri, tra cui quello Poste Italiane che, secondo il resoconto di gestione di marzo 2025, risulta essere il principale provider utilizzato;

    numerosi cittadini AIRE segnalano che, sebbene PosteID sia teoricamente accessibile anche dall'estero, la piattaforma non consente l'invio di SMS verso numeri di telefono esteri, creando una barriera all'autenticazione e limitando l'accesso ai servizi consolari e amministrativi online;

    analoghe difficoltà sono state rilevate per l'applicazione CIEid, la quale consente l'uso della Carta d'Identità Elettronica come alternativa allo SPID, in particolare per l'invio dei codici OTP verso numeri di cellulare esteri;

    la proroga prevista dall'articolo 10 costituisce una misura temporanea che allevia solo parzialmente gli ostacoli concreti affrontati dai cittadini italiani residenti all'estero e non rappresenta una soluzione strutturale capace di assicurare un accesso pienamente operativo e uniforme all'identità digitale per i cittadini AIRE,

impegna il Governo

con riferimento alle misure recate dall'articolo 10, ad adottare le opportune iniziative normative volte a superare in modo strutturale le attuali criticità legate all'utilizzo di SPID e CIEid con numeri di telefono esteri, garantendo ai cittadini italiani residenti all'estero un accesso pienamente operativo, sicuro e agevole ai servizi digitali della pubblica amministrazione e della rete consolare.
9/2753-A/126. Onori.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in corso di conversione prevede, all'articolo 10, la proroga del termine per il rilascio o rinnovo delle credenziali per l'identificazione e l'accesso ai servizi consolari in rete, al fine di consentire l'accesso ai portali anche ai cittadini italiani residenti all'estero che non siano ancora in possesso di un'identità digitale tramite SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE);

    l'identità digitale, attraverso il sistema SPID e/o la CIE, costituisce uno strumento sicuro, affidabile e certificato per accedere a un'ampia gamma di servizi pubblici, inclusi quelli consolari, garantendo autenticazione certa dell'utente e tutela dei dati personali;

    anche i cittadini italiani residenti all'estero possono richiedere le credenziali SPID necessarie per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei soggetti privati aderenti, utilizzando numeri di telefono esteri ove consentito dai gestori;

    dei dodici i gestori di identità digitale accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), infatti, soltanto alcuni permettono l'attivazione dello SPID con numeri di telefono esteri, tra cui quello Poste Italiane che, secondo il resoconto di gestione di marzo 2025, risulta essere il principale provider utilizzato;

    numerosi cittadini AIRE segnalano che, sebbene PosteID sia teoricamente accessibile anche dall'estero, la piattaforma non consente l'invio di SMS verso numeri di telefono esteri, creando una barriera all'autenticazione e limitando l'accesso ai servizi consolari e amministrativi online;

    analoghe difficoltà sono state rilevate per l'applicazione CIEid, la quale consente l'uso della Carta d'Identità Elettronica come alternativa allo SPID, in particolare per l'invio dei codici OTP verso numeri di cellulare esteri;

    la proroga prevista dall'articolo 10 costituisce una misura temporanea che allevia solo parzialmente gli ostacoli concreti affrontati dai cittadini italiani residenti all'estero e non rappresenta una soluzione strutturale capace di assicurare un accesso pienamente operativo e uniforme all'identità digitale per i cittadini AIRE,

impegna il Governo

con riferimento alle misure recate dall'articolo 10, a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare le opportune iniziative normative volte a superare in modo strutturale le attuali criticità legate all'utilizzo di SPID e CIEid con numeri di telefono esteri, garantendo ai cittadini italiani residenti all'estero un accesso pienamente operativo, sicuro e agevole ai servizi digitali della pubblica amministrazione e della rete consolare.
9/2753-A/126. (Testo modificato nel corso della seduta)Onori.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13 del provvedimento in oggetto prevede la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

    il sito di interesse nazionale «Cogoleto Stoppani» ha una estensione pari a circa 44 ettari di aree a terra. Il perimetro del SIN ricomprende l'area industriale dell'ex Stabilimento Luigi Stoppani S.p.A. ubicata nel territorio del comune di Cogoleto, porzioni di territorio dei comuni di Cogoleto e Arenzano esterne all'area industriale tra le quali l'area di Pian Masino nel comune di Arenzano, la foce del Torrente Lerone, le aree litoranee a nord e a sud della foce del torrente medesimo e una porzione consistente dell'area marina, circa 167 ettari, antistante i territori dei due predetti comuni, estesa fino a circa 3 km dalla costa;

    i principali contaminanti rilevati nel sito citato che hanno mostrato superamenti ai sensi del decreto ministeriale n. 471 del 1999 nei campioni di terreno sono amianto, cromo, nichel e idrocarburi e, nelle acque di falda, idrocarburi, nichel, cromo, solfati, tricloroetilene e tetracloroetilene;

    l'articolo 7 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, ha previsto l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la nomina di un commissario straordinario al fine di completare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani;

    il compenso del commissario è stato determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2025, il Commissario Straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2025 è subentrato, a far data dal 1° luglio 2025, al Commissario Straordinario di cui all'articolo 12 della legge 21 maggio 2019, n. 44, nella gestione degli interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani;

    le tempistiche per l'espletamento degli adempimenti amministrativi necessari richiedono di prorogare l'incarico del Commissario straordinario, al fine di ad attuare gli interventi di bonifica previsti e già finanziati,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative atte a prorogare al 31 dicembre 2027 l'incarico del Commissario straordinario per il sito d'interesse nazionale Cogoleto-Stoppani di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, al fine di garantire tempistiche adeguate alla realizzazione degli interventi di bonifica.
9/2753-A/127. Cavo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13 del provvedimento in oggetto prevede la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

    il settore degli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili riveste particolare rilevanza strategica per la sicurezza energetica nazionale e per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica, richiedendo certezza normativa per garantire la continuità operativa durante la fase di transizione verso nuovi meccanismi di sostegno;

    l'attuale disciplina transitoria per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili presenta criticità temporali che compromettono la pianificazione operativa degli operatori del settore, particolarmente per quanto concerne gli approvvigionamenti delle materie prime e la gestione delle scorte, attività che richiedono orizzonti temporali certi per la stipula di contratti a lungo termine;

    l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione n. 381/2025/R/eel del 5 agosto 2025, ha formulato al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica una proposta per la contrattualizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, evidenziando la necessità di introdurre un corrispettivo fisso per la copertura dei costi operativi di disponibilità;

    la struttura dei costi degli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili è caratterizzata da una componente fissa predominante, necessaria per mantenere gli impianti in stato di disponibilità e pronto a partire, che attualmente non trova adeguato riconoscimento nel meccanismo di sostegno vigente;

    l'incertezza sui tempi di entrata in vigore del nuovo meccanismo comporta rischi significativi per le aziende del settore, che potrebbero trovarsi esposte a perdite economiche derivanti da contratti di fornitura già stipulati o da investimenti in scorte di combustibile;

    è necessario garantire certezza temporale agli operatori del settore per consentire una pianificazione efficace degli approvvigionamenti delle materie prime e delle strategie operative, evitando interruzioni nella disponibilità di capacità flessibile per il sistema elettrico nazionale;

    l'allineamento temporale tra la cessazione del meccanismo transitorio e l'entrata in vigore del nuovo sistema rappresenta un elemento essenziale per facilitare la transizione operativa e ridurre i rischi per gli operatori;

    l'introduzione di un corrispettivo fisso, espresso in €/MW/anno, costituisce uno strumento più aderente alla struttura reale dei costi degli impianti, migliorando l'efficienza del sistema di sostegno nel rispetto dei vincoli di spesa pubblica;

    la flessibilità per ARERA di anticipare l'implementazione del nuovo meccanismo, previa comunicazione con adeguato preavviso, garantisce l'ottimizzazione dei tempi tecnici mantenendo la certezza operativa per gli operatori;

    il principio di certezza del diritto, consolidato dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa, impone che i soggetti privati possano fare affidamento sulla stabilità e prevedibilità delle regole giuridiche, particolarmente quando sono chiamati ad assumere decisioni economiche di lungo periodo;

    la tutela dell'affidamento legittimo richiede che le modifiche normative siano accompagnate da adeguati periodi di transizione che consentano agli operatori economici di adeguare le proprie strategie operative;

    le misure transitorie devono essere proporzionate agli obiettivi perseguiti, bilanciando l'esigenza di certezza per gli operatori economici con la necessità di implementare riforme strutturali del settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte a:

  prorogare al 31 dicembre 2026 il termine di cessazione del meccanismo transitorio di sostegno agli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili al fine di fornire agli operatori la certezza temporale necessaria per la pianificazione degli approvvigionamenti e delle strategie operative;

  prevedere la possibilità per l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di anticipare l'entrata in operatività del meccanismo aggiornato rispetto al 1° gennaio 2027, previa pubblicazione di apposito avviso con almeno novanta giorni di anticipo rispetto alla data di entrata in vigore del nuovo meccanismo, al fine di consentire agli operatori di adeguare tempestivamente le proprie strategie;

  allineare temporalmente l'entrata in vigore del nuovo meccanismo di sostegno dal 1° aprile 2026 al 1° gennaio 2027, eliminando sovrapposizioni temporali e facilitando la transizione operativa per gli operatori del settore.
9/2753-A/128. Alessandro Colucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame dispone, tra gli altri, la proroga di misure di interesse del Ministero della cultura;

    non secondaria è la necessità di trovare una risoluzione al problema del precariato dei dipendenti del Ministero della cultura vincitori della «Selezione pubblica per il reclutamento di millenovecentocinquantasei unità di personale non dirigenziale a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie Speciale Concorsi ed esami – n. 28 dell'8 aprile 2022, attualmente con contratto in scadenza il 28 febbraio 2026;

    si tratta di personale in servizio presso gli uffici periferici del Ministero della Cultura che opera nelle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza»: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; personale che con dedizione e profondo senso di responsabilità svolge le proprie funzioni nei ruoli di Funzionario, Assistente e Operatore;

    l'alto profilo qualitativo del loro operato, maturato in 30 mesi di servizio continuativo, è comprovato dalle risultanze positive del sistema annuale di valutazione del personale, nonché dai numerosi incarichi di responsabilità conferiti mediante specifici ordini di servizio, quali responsabilità di procedimento e di progetto (RUP), attività istruttorie, funzioni ispettive e supporto tecnico-amministrativo;

    determinante è, altresì, il contributo prestato per garantire l'apertura al pubblico e la regolare fruizione del patrimonio presso Musei e Parchi Archeologici di assegnazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare fino al 31 dicembre 2026, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle risorse disponibili a legislazione vigente, la validità dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in essere alla data del 31 dicembre 2025, al fine di rafforzare la capacità amministrativa della pubblica amministrazione, assicurando le esigenze di funzionamento e garantendo i servizi ai cittadini.
9/2753-A/129. Vietri, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 16 riguarda la «Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo»;

    l'articolo 1, ai commi da 140 a 142, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, modifica il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, includendo alcuni soggetti attualmente esentati – quali agenzie di viaggio e turismo, agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni rese direttamente – nell'obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;

    il comma 142 della medesima legge stabilisce l'applicazione della nuova disciplina a partire dal 1° marzo 2026;

    l'entrata in vigore della normativa senza un adeguato periodo di transizione comporterebbe un significativo aggravio degli oneri burocratici e operativi per gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, tra cui modifiche ai sistemi contabili, gestione delle dichiarazioni fiscali e adempimenti correlati;

    un differimento di tali nuove incombenze si porrebbe in coerenza con termini analoghi previsti dal legislatore per la nuova ritenuta nei rapporti tra imprese (articolo 1, comma 112, della citata legge n. 199 del 2025), oltre a garantire parità di trattamento rispetto agli operatori esteri, evitando discriminazioni penalizzanti dal punto di vista concorrenziale,

impegna il Governo

a valutare, in coerenza con le finalità del provvedimento in esame, di adottare ulteriori iniziative normative volte a differire l'entrata in vigore dell'obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei al 1° gennaio 2028.
9/2753-A/130.Frijia, Ciaburro, Caretta.