XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 3 marzo 2026.
Albano, Ambrosi, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Di Maggio, Di Sanzo, Donzelli, Ferrante, Ferro, Filippin, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gabellone, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Mantovani, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Rotondi, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Squeri, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ambrosi, Ascani, Auriemma, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Borrelli, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Di Maggio, Di Sanzo, Donzelli, Ferrante, Ferro, Filippin, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gabellone, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Mantovani, Marino, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Rotondi, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Squeri, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge CARFAGNA ed altri: «Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici» (2715) è stata successivamente sottoscritta dalle deputate Lancellotta e Varchi.
Modifica del titolo di proposte di legge.
La proposta di legge n. 2770, d'iniziativa del deputato PERANTONI, ha assunto il seguente titolo: «Istituzione in Sassari della corte di appello e della procura generale della Repubblica presso la corte di appello».
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali)
BIGNAMI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica» (2822) Parere della V Commissione.
II Commissione (Giustizia)
PERANTONI: «Istituzione in Sassari della corte di appello e della procura generale della Repubblica presso la corte di appello» (2770) Parere delle Commissioni I, V e XI.
Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 marzo 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2026, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione all'acquisizione da parte di UST Holdings Ltd, tramite la propria controllata UST Global (Singapore) Pte Limited, del 60 per cento del capitale sociale di Italdesign-Giugiaro Spa (procedimento n. 880/2025).
Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 2 marzo 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2025/008 BE/Liberty (COM(2026) 4 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio che approva il piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine dell'Irlanda (COM(2026) 75 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione (COM(2026) 106 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 106 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
Trasmissione dalla Regione Sardegna.
Il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, con lettera in data 27 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 51 dello statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, un voto, approvato dal medesimo Consiglio il 24 febbraio 2026, volto a chiedere la modifica dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, al fine di sopprimere il riferimento alla collocazione preferenziale dei detenuti sottoposti a regime speciale in aree insulari e di scongiurare un'ulteriore concentrazione di detenuti in regime speciale nel territorio della Sardegna.
Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia).
Trasmissione dal Garante
del contribuente per le Marche.
Il Garante del contribuente per le Marche, con lettera in data 2 marzo 2026, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale nelle Marche, riferita all'anno 2025.
Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).
Comunicazioni di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 marzo 2026, ha trasmesso la comunicazione concernente la revoca dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito al dottor Giuseppe Fichera, di vice capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 marzo 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Giorgio Agrifoglio, ai sensi dei commi 4 e 5-bis del medesimo articolo 19, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale per le infrastrutture digitali e l'assistenza all'utenza, nell'ambito del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
ERRATA CORRIGE
Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 2 marzo 2026, a pagina 4, seconda colonna, diciassettesima riga, le parole: «n. 1621» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «n. 2577».
INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI
Chiarimenti e iniziative in ordine allo stato di avanzamento dei lavori della strada statale 121-189 Palermo-Agrigento, con particolare riguardo alle modalità di finanziamento e alle tempistiche previste per la relativa conclusione – n. 3-02527
A)
CARMINA . — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
l'ammodernamento della strada statale 121 e 189 Palermo-Agrigento, infrastruttura strategica per la mobilità interna della Sicilia e per lo sviluppo economico del territorio, è stato avviato nel 2013, con previsione iniziale di conclusione entro pochi anni;
il progetto riguarda in particolare il tratto Bolognetta-Lercara Friddi-Bivio Manganaro, lungo circa 37 chilometri, suddiviso in numerosi lotti funzionali;
a distanza di oltre 12 anni dall'apertura dei cantieri, risultano ultimati solo circa 8 chilometri, ovvero meno di un terzo del totale dell'opera, mentre i restanti tratti sono ancora in fase di realizzazione o sospesi a causa di difficoltà tecniche e amministrative;
gravi ritardi sono stati causati, tra l'altro, dalla crisi finanziaria della Cmc di Ravenna, impresa affidataria dei lavori, con successiva riassegnazione degli appalti e rallentamenti nelle fasi di subentro;
il costo complessivo dell'intervento, originariamente stimato intorno ai 300 milioni di euro, è lievitato nel tempo a causa di modifiche progettuali, costi legati a ritardi, contenziosi e oneri per la sicurezza;
la mancata conclusione di questa arteria comporta ingenti danni economici e sociali per le aree interne della Sicilia, limitando l'accessibilità, penalizzando l'attrattività turistica e commerciale, e creando condizioni di isolamento infrastrutturale in un momento cruciale, anche alla luce della designazione di Agrigento capitale italiana della cultura 2025;
numerosi articoli di stampa locale e nazionale, tra cui Rainews, oltre a fonti istituzionali, hanno documentato l'inadeguatezza delle tempistiche, la mancanza di trasparenza e l'assenza di aggiornamenti puntuali da parte di Anas –:
quale sia lo stato effettivo di avanzamento fisico e finanziario dei lavori della strada statale 121-189 Palermo-Agrigento, lotto per lotto, alla data odierna;
se il Ministro interrogato intenda disporre, per quanto di competenza, una verifica straordinaria sul cronoprogramma, sull'esecuzione dei contratti, sulla qualità delle opere già realizzate e sulle cause di rallentamento;
quali risorse aggiuntive siano state eventualmente stanziate a copertura degli extracosti e se esistano criticità nella disponibilità finanziaria per il completamento;
quali siano le tempistiche aggiornate e certificate da parte di Anas per il completamento dei lavori, e se siano previste penali o azioni risarcitone nei confronti delle imprese esecutrici inadempienti;
se il Governo intenda inserire l'opera tra le priorità del PNRR o del fondo per lo sviluppo e la coesione, al fine di garantirne l'effettivo completamento entro il 2025;
quali iniziative urgenti si intendano intraprendere per assicurare il pieno utilizzo e la messa in sicurezza dei tratti già completati, evitando che restino inutilizzati o in stato di degrado.
(3-02527)
Iniziative per la messa in sicurezza e l'ammodernamento di alcuni tratti della strada statale 16 e della strada statale 17 in provincia di Foggia – n. 3-02428
B)
LA SALANDRA . — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
si intende sottoporre all'attenzione la situazione della viabilità statale nel territorio della provincia di Foggia, con particolare riferimento alle condizioni della strada statale 16 Adriatica (SS16), della strada statale 17 che attraversa la Capitanata, nonché gli snodi di collegamento con la zona industriale di Foggia e il tratto strada statale 16 Cerignola-Foggia;
si tratta di arterie di primaria importanza per la mobilità quotidiana dei cittadini, ma anche per il sistema produttivo della Capitanata e dell'intera Puglia settentrionale, costituendo il principale collegamento con l'autostrada A14, con i poli logistici regionali e con le reti di trasporto nazionale;
negli ultimi mesi, tuttavia, si sono moltiplicate le segnalazioni di amministratori locali, associazioni di categoria e semplici utenti della strada sul progressivo deterioramento del manto stradale lungo ampi tratti della strada statale 16 e della strada statale 17. In più punti si rilevano buche profonde, cedimenti strutturali, avvallamenti e vere e proprie voragini, che rendono la percorrenza difficoltosa e pericolosa, soprattutto nei tratti maggiormente trafficati come quelli tra Foggia e San Severo, tra Foggia e Cerignola e lungo le direttrici che collegano il capoluogo ai Monti Dauni;
particolare attenzione meritano l'innesto sulla strada statale 16 nel territorio di San Severo, punto nevralgico per l'accesso ai centri abitati e alle aree produttive circostanti, nonché il sistema di collegamenti che serve la zona industriale di Foggia: nodo strategico per l'economia locale, per il traffico merci e per la localizzazione di attività produttive ad alto valore aggiunto;
si tratta di un quadro che richiede non solo interventi di manutenzione ordinaria, ma una visione organica e strutturale, capace di coniugare sicurezza stradale, fluidità della circolazione e supporto allo sviluppo economico del territorio –:
alla luce di quanto esposto, quali siano le iniziative già avviate o in fase di programmazione, anche in raccordo con Anas, Regione Puglia ed enti locali, per la messa in sicurezza e l'ammodernamento dei tratti più critici della strada statale 16 e della strada statale 17 in provincia di Foggia;
quali interventi specifici siano previsti per lo svincolo strada provinciale 109 – strada statale 16 in territorio di San Severo, per il tratto strada statale 16 Cerignola-Foggia e per i collegamenti con la zona industriale di Foggia, anche al fine di garantire adeguati standard di accessibilità alle imprese insediate;
quali siano i tempi di realizzazione e le risorse finanziarie che il Ministro interrogato intende destinare a tali opere;
se non ritenga opportuno promuovere un tavolo di coordinamento istituzionale con gli enti territoriali, volto a monitorare lo stato di attuazione degli interventi e ad assicurare un costante confronto con le comunità locali.
(3-02428)
Iniziative di competenza in ordine alla piena tutela del territorio nazionale alpino attraverso il ripristino dell'elenco originario allegato alla legge n. 403 del 1999 sulla convenzione per la protezione delle Alpi – n. 2-00427
C)
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per sapere – premesso che:
la Convenzione delle Alpi, aperta alla firma il 7 novembre 1991 a Salisburgo, è stata sottoscritta e ratificata da tutti i Paesi dell'arco alpino: Liechtenstein, Francia, Germania, Austria, Svizzera, Slovenia, Principato di Monaco, Comunità europea. Essa contiene l'insieme degli strumenti necessari per facilitare la cooperazione fra le parti aderenti per perseguire una politica che assicuri l'equilibrata crescita economica, benessere sociale, tutela del territorio e dell'ambiente in generale;
le Alpi, con il loro capitale di biodiversità, di bacini idrici e risorse uniche come il legname e minerali rari, sono un ambiente paesaggistico-naturalistico, culturale-storico e di lavoro per quasi 14 milioni di persone nonché un'importante destinazione turistica che attira più di 120 milioni di visitatori ogni anno. La regione alpina è importante anche per la pianura circostante. È fonte primaria di acqua, energia idroelettrica, prodotti naturali come legname e prodotti alimentari di alta qualità. Importante per il benessere dei cittadini europei e l'eco-sistema, grazie al valore del paesaggio e la ricca biodiversità;
originariamente, l'ambito territoriale nazionale della Convenzione fu riportato in allegato alla legge di ratifica, la n. 403 del 1999, indicando le regioni interessate e delimitando l'ambito territoriale all'interno di esse, indicando le singole province, senza ulteriori specificazioni, ricomprendendovi quindi tutti i comuni delle stesse. Le province sono quelle di Torino, Cuneo, Vercelli, Novara, Varese, Como, Sondrio, Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, Treviso, Belluno, Udine, Pordenone, Gorizia;
ciò fu il risultato di una consultazione precedente il 1991. Successivamente fu delineato un perimetro territoriale diverso e di minore ampiezza rispetto all'originario, facendo riferimento solo ad alcuni comuni delle province indicate nell'allegato alla legge di ratifica. Con ciò escludendo i numerosi comuni delle province individuate con legge di ratifica ma non compresi nell'elenco successivo dei comuni in cui tale Convenzione ha effettiva vigenza;
ciò avvenne ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. L'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di uno studio panalpino, chiese al segretariato un rafforzamento del Sistema di osservazione delle Alpi che fissò il nuovo perimetro territoriale di applicazione per ogni Parte contraente della Convenzione, per l'Italia riducendolo;
l'articolo 1, comma 2, della Convenzione prevede che ciascuna Parte contraente, con la ratifica, accettazione o approvazione, e anche in momento successivo, può, tramite una dichiarazione alla Repubblica d'Austria in qualità di depositario, chiedere una estensione ad ulteriori Parti del proprio territorio;
l'estensione appare fondamentale per la vita sostenibile, la migliore salvaguardia dei delicatissimi ecosistemi alpini, la tutela dell'identità culturale, del patrimonio e delle tradizioni delle Alpi. È uno strumento efficace per affrontare questioni urgenti e trasversali;
l'efficacia delle tutele garantite rende manifesta la differenza con i comuni limitrofi delle stesse province, aventi necessità identiche ma escluse dall'elenco, quindi dalle tutele stesse. L'estensione a tutti i comuni delle province originariamente tutelate garantirebbe parità di condizioni a zone omogenee, preservando ulteriori aree alpine, garantendo funzioni ecologiche in misura sempre maggiore, facendo opera di prevenzione dei danni utilissima, nonché soddisfare maggiormente esigenze ecologiche sempre più stringenti;
le tre priorità del Programma di lavoro pluriennale 2023-2030 della Convenzione mirano a conservare e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini; a intraprendere iniziative ambiziose per il clima; a offrire una buona qualità della vita alle persone nelle Alpi;
l'Italia rivestirà la Presidenza della Convenzione delle Alpi nel biennio 2025-2026 e il Tavolo di coordinamento nazionale già lavora per supportare il Ministero e la delegazione italiana definendo le priorità tematiche e gli obiettivi da perseguire contenute in un programma specifico. Appare giunto il momento opportuno e propizio per chiedere che ulteriori territori nazionali alpini, in particolare quelli dei comuni già facenti parte delle province originariamente indicate ma poi esclusi dalla tutela garantita dalla Convenzione, possano essere reinseriti negli elenchi allegati alla stessa, ampliando la tutela del territorio nazionale alpino;
con la legge di ratifica ed esecuzione n. 50 del 2012 sono stati approvati i protocolli dei beni pubblici oggetto della tutela, introducendo norme per: foreste montane; pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile; composizione delle controversie; difesa del suolo; energia; natura e tutela del paesaggio; agricoltura di montagna; turismo. La successiva legge di ratifica ed esecuzione n. 196 del 2012, ha introdotto il Protocollo sui trasporti. La ripartizione costituzionale delle funzioni delle disposizioni richiamate impegnano, in parte o in tutto, le regioni, le quali ancora delegano alcune funzioni amministrative alle province. Anche per ciò occorre ritornare alla previsione iniziale della Convenzione individuando nell'intera provincia il territorio di riferimento, come fatto da Francia e Germania. Soluzione più efficiente ed efficace anche per il territorio italiano, considerando l'esigenza di estensione dell'ambito territoriale nazionale della Convenzione delle Alpi –:
se intenda assumere le opportune iniziative di competenza per il ripristino dell'elenco originario allegato alla legge del 14 ottobre 1999, n. 403, contenente la ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, dal quale si evince una indicazione relativa alle sole province, per tornare a tutelare, come in origine, tutti i territori dei comuni nelle stesse province elencate in premessa.
(2-00427) «Comba ».
DISEGNO DI LEGGE: PROROGA DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA PREVISTA DALL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 2024, N. 177. (A.C. 2713-A)
A.C. 2713-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.
A.C. 2713-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.
A.C. 2713-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177)
1. All'articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge 25 novembre 2024, n. 177, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi», le parole: «apportandovi le modifiche necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «anche mediante la redazione di un nuovo codice» e le parole: «e introducendo» sono sostituite dalla seguente: «, introducendo».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177)
Sopprimerlo.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1.1. Iaria, Fede, Traversi.
Al comma 1 sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: quindici mesi.
1.36. Iaria, Fede, Traversi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. All'articolo 35, comma 1, terzo periodo, della legge 25 novembre 2024, n. 177, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».
3. All'articolo 35, comma 1, quarto periodo, della legge 25 novembre 2024, n. 177, le parole: «quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cento giorni» e le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
1.1000. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 35, comma 1, della legge 25 novembre 2024, n. 177, al terzo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni» e, al quarto periodo, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».
1.300. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2026, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei criteri direttivi specifici di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 13 giugno 2025, n. 91, fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 10.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della salute, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e per gli affari regionali e le autonomie, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono tenute a esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto può comunque essere adottato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
1.01001. Caroppo.
A.C. 2713-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 2.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
A.C. 2713-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il codice della strada disciplina la sicurezza della circolazione stradale quale principio fondamentale dell'ordinamento, ponendo tra le finalità prioritarie la tutela della vita umana e dell'incolumità delle persone;
le disposizioni del codice della strada, integrate dalla normativa in materia di trasporto pubblico locale e di sicurezza dei servizi di trasporto, attribuiscono rilievo alla protezione degli utenti vulnerabili della strada, tra i quali rientrano i minori;
recenti episodi verificatisi in diverse realtà territoriali, tra cui Abano Terme (Padova), Belluno, Vicenza e Trento, hanno evidenziato criticità nelle modalità di applicazione dei regolamenti di esercizio del trasporto pubblico locale nei confronti di utenti minorenni sprovvisti, anche temporaneamente, del titolo di viaggio;
in tali circostanze, minori tra gli 11 e i 15 anni sono stati invitati a scendere o non sono stati ammessi a bordo dei mezzi pubblici, pur trovandosi in contesti potenzialmente critici sotto il profilo della sicurezza personale, delle condizioni climatiche o della loro condizione di fragilità;
la corretta applicazione delle regole di viaggio e il contrasto all'evasione tariffaria costituiscono obiettivi legittimi e necessari per la sostenibilità economica del servizio di trasporto pubblico locale, ma devono essere bilanciati con la tutela prioritaria dell'incolumità e dei diritti dei minori;
la sicurezza degli spostamenti casa-scuola e l'accessibilità al trasporto pubblico per i minori rappresentano elementi essenziali del diritto allo studio, della coesione sociale e della promozione della mobilità sostenibile;
in diversi Paesi europei, tra cui la Spagna, sono state adottate politiche strutturali di sostegno alla mobilità collettiva, anche mediante abbonamenti nazionali a tariffa agevolata per i giovani, con effetti positivi in termini di accessibilità, sostenibilità ambientale e riduzione dell'uso del mezzo privato;
tali misure si inseriscono in strategie più ampie di promozione del trasporto pubblico e di progressiva riduzione delle barriere economiche all'accesso ai servizi di mobilità, in particolare per le fasce più giovani della popolazione,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con le opportune iniziative di competenza atte a:
promuovere, d'intesa con le regioni e gli enti locali, l'adozione di linee guida nazionali uniformi per le aziende di trasporto pubblico locale che prevedano, nei confronti dei passeggeri minorenni privi di titolo di viaggio, il divieto di farli scendere dal mezzo o di impedirne l'accesso, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste a carico dei soggetti responsabili;
promuovere misure di sostegno economico e tariffario per favorire l'accesso dei giovani al trasporto pubblico locale, anche attraverso abbonamenti agevolati o integrati su base territoriale e con l'obiettivo della gratuità del servizio di trasporto pubblico per studenti e giovani.
9/2713-A/1. Bakkali .
La Camera,
premesso che:
la promozione della mobilità attiva, in particolare pedonale e ciclabile, costituisce un obiettivo strategico delle politiche europee e nazionali in materia di sostenibilità, salute pubblica e sicurezza stradale;
gli utenti vulnerabili della strada, quali pedoni e ciclisti, rappresentano una quota rilevante delle vittime e dei feriti gravi negli incidenti stradali, soprattutto in ambito urbano;
il confronto parlamentare e istituzionale, nonché i contributi dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, hanno evidenziato la necessità di interventi strutturali orientati: alla moderazione della velocità; alla riprogettazione dello spazio stradale urbano; alla realizzazione di infrastrutture sicure per la mobilità attiva;
la letteratura tecnico-scientifica e le migliori pratiche europee confermano che la riduzione della velocità dei veicoli e la progettazione di infrastrutture stradali urbane «auto-esplicative» (self-explaining) e «tolleranti dell'errore umano» (forgiving) costituiscono misure ad elevata efficacia nella prevenzione degli incidenti e nella mitigazione delle loro conseguenze;
la sicurezza degli utenti fragili della strada rappresenta una priorità di tutela della vita umana e di qualità dello spazio pubblico urbano, nonché un presupposto per l'incremento dell'uso della mobilità attiva,
impegna il Governo
in sede di esercizio della delega di cui al provvedimento in esame, a dare attuazione, nell'ambito delle politiche nazionali di sicurezza stradale e mobilità sostenibile, alle proposte emerse dal confronto parlamentare e dal dialogo con i soggetti istituzionali impegnati nel settore, finalizzate al miglioramento della sicurezza degli utenti vulnerabili della strada:
a promuovere attraverso il sostegno ai comuni la progettazione e la realizzazione di infrastrutture stradali urbane sicure per pedoni e ciclisti, mediante: percorsi pedonali e ciclabili protetti; intersezioni e attraversamenti rialzati o protetti; soluzioni di riduzione della velocità e ridisegno dello spazio pubblico volto a migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti;
a favorire, per quanto di competenza, l'integrazione della sicurezza degli utenti fragili nei criteri di pianificazione urbana e nei programmi di finanziamento delle infrastrutture, anche attraverso linee guida tecniche e standard progettuali aggiornati;
a sostenere campagne di informazione e formazione rivolte agli utenti della strada, finalizzate alla diffusione di comportamenti sicuri e al rispetto reciproco tra diverse modalità di mobilità.
9/2713-A/2. Ghio .
La Camera,
premesso che:
la promozione della mobilità attiva, in particolare pedonale e ciclabile, costituisce un obiettivo strategico delle politiche europee e nazionali in materia di sostenibilità, salute pubblica e sicurezza stradale;
gli utenti vulnerabili della strada, quali pedoni e ciclisti, rappresentano una quota rilevante delle vittime e dei feriti gravi negli incidenti stradali, soprattutto in ambito urbano;
il confronto parlamentare e istituzionale, nonché i contributi dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, hanno evidenziato la necessità di interventi strutturali orientati: alla moderazione della velocità; alla riprogettazione dello spazio stradale urbano; alla realizzazione di infrastrutture sicure per la mobilità attiva;
la letteratura tecnico-scientifica e le migliori pratiche europee confermano che la riduzione della velocità dei veicoli e la progettazione di infrastrutture stradali urbane «auto-esplicative» (self-explaining) e «tolleranti dell'errore umano» (forgiving) costituiscono misure ad elevata efficacia nella prevenzione degli incidenti e nella mitigazione delle loro conseguenze;
la sicurezza degli utenti fragili della strada rappresenta una priorità di tutela della vita umana e di qualità dello spazio pubblico urbano, nonché un presupposto per l'incremento dell'uso della mobilità attiva,
impegna il Governo
in sede di esercizio della delega di cui al provvedimento in esame, a dare attuazione, nell'ambito delle politiche nazionali di sicurezza stradale e mobilità sostenibile, alle proposte emerse dal confronto parlamentare e dal dialogo con i soggetti istituzionali impegnati nel settore, finalizzate al miglioramento della sicurezza degli utenti vulnerabili della strada:
a sostenere campagne di informazione e formazione rivolte agli utenti della strada, finalizzate alla diffusione di comportamenti sicuri e al rispetto reciproco tra diverse modalità di mobilità.
9/2713-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Ghio .
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge A.C. 2713, recante proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177 è stato profondamente modificato nel corso dell'esame in sede referente;
la delega prevede il principio direttivo per la razionalizzazione della disciplina dei titoli abilitativi alla guida dei veicoli, con semplificazione delle procedure e coordinamento delle competenze dei vari soggetti intervenienti, garantendo la tutela degli interessi coinvolti e in particolare della sicurezza individuale e collettiva, anche assicurando un'adeguata attività formativa, anche con l'ausilio di simulatori di guida e con riferimento, tra l'altro, all'attività di primo soccorso;
in attesa dei decreti legislativi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ridefinito le modalità di svolgimento delle operazioni automobilistiche modificando, attraverso l'articolo 13 della legge n. 177 del 2024, l'articolo 19 della legge n. 870 del 1986 con l'adozione e l'entrata in vigore dal 1° novembre 2025 del decreto ministeriale 4 agosto 2025, n. 191 come integrato dal decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 ottobre 2025, n. 392 e dal decreto ministeriale 29 ottobre 2025, n. 431;
il nuovo impianto normativo disciplina la pianificazione delle sedute operative, i compensi omnicomprensivi ed i rimborsi spese del personale tecnico, le modalità di rendicontazione e di versamento delle somme dovute dai soggetti richiedenti;
a seguito delle nuove disposizioni risultano aumentati i costi, a carico dell'utente, per le sessioni d'esame per il conseguimento della patente;
le autoscuole dichiarano che il costo per sostenere l'esame pratico della patente di guida in Italia ha subito un notevole aumento a causa del decreto ministeriale 4 agosto 2025, n. 191 che trasferisce gli oneri dallo Stato ai privati, determinando un incremento delle tariffe per le autoscuole e per tutte le patenti;
in particolare, il compenso per ogni sessione d'esame pratico sarà di 275 euro lordi: 175 euro come indennità di missione per l'esaminatore e 100 euro di rimborso forfettario per spese di trasferta fino a 80 chilometri dagli uffici. Rispetto alle tariffe precedenti, che si aggiravano intorno ai 120-130 euro, si registra un aumento di oltre il 100 per cento;
questo aumento ricadrà direttamente sui candidati, con un incremento medio di 25-30 euro per ogni prova sostenuta. Le autoscuole dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni e informare gli allievi riguardo ai rincari. Inoltre, il nuovo codice della strada introduce l'obbligo di un numero minimo di 8 ore di guida certificate, superiore alle 6 ore precedenti, per garantire una preparazione più completa. Queste modifiche rendono l'ottenimento della patente di guida in Italia più costoso, con effetti diretti sia sui candidati sia sulle autoscuole;
inoltre, nel primo semestre del 2026, è previsto un decreto interministeriale per adeguare anche i diritti della Motorizzazione da cui deriverà un ulteriore incremento per conseguire la patente B,
impegna il Governo
a verificare l'attuazione delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare le iniziative di competenza atte ad evitare ogni tipo di aumento ingiustificato dei costi delle sessioni d'esame per il conseguimento della patente di guida a carico degli utenti anche valutando azioni di contenimento della spesa e riduzione dei costi.
9/2713-A/3. Barbagallo .
La Camera,
premesso che:
la Commissione europea, nella Relazione del 16 febbraio 2026 sull'attuazione del quadro strategico UE per la sicurezza stradale 2021-2030 ha evidenziato che i progressi nella riduzione della mortalità stradale risultano insufficienti per conseguire l'obiettivo di dimezzamento entro il 2030, segnalando la necessità di rafforzare le politiche nazionali in materia di gestione della velocità, protezione degli utenti vulnerabili, infrastrutture sicure e applicazione delle norme;
la Relazione, che recepisce le raccomandazioni dell'EGUM, il gruppo di esperti sulla mobilità urbana nominato dalla Commissione stessa, stabilisce obiettivi quantitativi di riduzione del 50 per cento delle vittime e dei feriti gravi entro il 2030 e il conseguimento della «Vision Zero» entro il 2050, attraverso l'adozione dell'approccio sistemico («Safe System»);
i dati più recenti evidenziano un andamento della riduzione della mortalità stradale non coerente con il tasso annuo necessario al raggiungimento dei target europei, con persistenti differenze tra Stati membri;
l'Italia presenta un tasso di mortalità stradale superiore alla media UE e un trend di riduzione non in linea con la traiettoria richiesta, rendendo necessario un rafforzamento strutturale delle politiche di prevenzione;
la Commissione europea individua tra le leve prioritarie di intervento:
a) gestione della velocità e moderazione del traffico;
b) protezione degli utenti vulnerabili;
c) sicurezza delle infrastrutture stradali secondo standard armonizzati;
d) rafforzamento dell'enforcement e dell'applicazione delle norme;
e) diffusione di tecnologie di sicurezza attiva e passiva nei veicoli;
la letteratura tecnico-scientifica e le linee guida europee confermano che la riduzione della velocità media e l'adozione di limiti di velocità differenziati in ambito urbano costituiscono misure ad elevata efficacia nella riduzione della mortalità e della gravità degli incidenti;
la sicurezza stradale rientra tra gli obiettivi trasversali di tutela della salute pubblica, sostenibilità della mobilità e qualità dello spazio urbano, con impatti diretti sui costi sociali ed economici degli incidenti,
impegna il Governo
a seguire e recepire, nell'ambito delle politiche nazionali di sicurezza stradale, le indicazioni e le raccomandazioni formulate a livello europeo e dagli organismi tecnico-scientifici competenti, al fine di garantire il massimo livello di sicurezza della circolazione e la tutela dell'incolumità dei cittadini.
9/2713-A/4. Casu .
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, all'articolo 1, interviene sull'articolo 35 della legge n. 177 del 2024, prorogando ulteriormente i termini della delega ed apportandovi una serie di modifiche;
la trasformazione dello spazio urbano contemporaneo non può prescindere da una revisione radicale dei paradigmi della mobilità, ponendo la limitazione della velocità dei veicoli motorizzati al centro di una strategia di salute pubblica e riqualificazione ambientale. L'urgenza di istituire zone a velocità moderata, come le «Città 30», non risponde soltanto a una necessità di sicurezza stradale, ma rappresenta l'architrave su cui poggia la transizione verso modelli di trasporto alternativi e sostenibili. Ridurre la velocità nei centri abitati significa, innanzitutto, abbattere drasticamente la letalità degli incidenti: i dati scientifici dimostrano come la probabilità di sopravvivenza di un pedone in caso di impatto vari sensibilmente tra i 50 km/h e i 30 km/h, rendendo la moderazione del traffico un imperativo etico prima ancora che normativo;
oltre all'evidente beneficio in termini di vite umane, la limitazione della velocità agisce come un catalizzatore per la mobilità dolce e attiva. In un contesto urbano dove il flusso veicolare è regolato su ritmi più umani, la bicicletta e il micromovimento elettrico cessano di essere opzioni percepite come pericolose per diventare alternative concrete, efficienti e competitive. La percezione di sicurezza è infatti il principale fattore che influenza la scelta del mezzo di trasporto; una carreggiata meno ostile incoraggia fasce di popolazione più ampie – inclusi bambini e anziani – a riappropriarsi della strada, riducendo la dipendenza dall'auto privata per gli spostamenti di breve raggio;
il Governo in carica, ad avviso del firmatario, si è speso per limitare la misura illustrata, non solo circoscrivendo i poteri degli enti locali, sebbene si tratti di misure per loro stessa natura di rilevanza locale, ma anche agendo attraverso la limitazione dell'uso dei dispositivi elettronici per la segnalazione della velocità, con particolare riferimento al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicato il 28 maggio 2024;
dette misure risultano essere dannose per la sicurezza urbana e si pongono in contrasto con l'obiettivo di limitare la velocità, disincentivando gli amministratori che hanno fatto della sicurezza stradale un elemento delle proprie policy urbane e rappresentando un messaggio scorretto nei confronti dei giovani che si apprestano alla guida dei veicoli,
impegna il Governo
nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al provvedimento in esame, ad adottare le iniziative normative di competenza volte a introdurre una disciplina organica per favorire le «Zone» 30 urbane, al fine di porre la sicurezza stradale come primo elemento per la condivisione dello spazio stradale urbano.
9/2713-A/5. Iaria .
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, all'articolo 1, interviene sull'articolo 35 della legge n. 177 del 2024, prorogando ulteriormente i termini della delega apportandovi altresì una serie di modifiche;
la legge 25 novembre 2024, n. 177 recante Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 35, comma 3, lettera f) numero 3) prevede che nell'ambito della revisione e semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, anche in relazione ai nuovi strumenti di controllo a distanza, introduce la dissuasività delle sanzioni, commisurate alla situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonché alla potenza e al tipo di veicolo guidato;
concordando col testo approvato, parametrare l'ammenda alla capacità contributiva assicura l'uguaglianza sostanziale di fronte alla legge prevista dall'articolo 3 della Costituzione; l'inserimento della cilindrata come ulteriore criterio di calcolo agisce invece come indicatore oggettivo della potenziale offensività del mezzo, colpendo con maggiore rigore le condotte rischiose attuate con veicoli ad alte prestazioni. Una siffatta riforma non mira alla mera esazione fiscale, ma a garantire che il pagamento di una contravvenzione venga percepito universalmente come un deterrente rispetto alla violazione delle norme del codice della strada,
impegna il Governo
in sede di esercizio della delega di cui al provvedimento in esame, a definire la revisione e la semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e i relativi parametri, non solo agendo rispetto alla gravità del comportamento posto in essere sulla strada, ma anche parametrando l'incremento della sanzione all'aumentare del reddito di chi ha commesso l'infrazione nonché alla potenza del mezzo.
9/2713-A/6. Carotenuto .
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, all'articolo 1, interviene sull'articolo 35 della legge n. 177 del 2024, prorogando ulteriormente i termini della delega apportandovi altresì una serie di modifiche;
la promozione della mobilità dolce rappresenta un pilastro fondamentale per la transizione ecologica delle aree urbane, configurandosi come una strategia indispensabile per decongestionare il traffico, abbattere le emissioni climalteranti e restituire vivibilità ai centri storici. In tale contesto, lo sviluppo di una rete intermodale che integri il trasporto pubblico con mezzi leggeri e a basso impatto è l'unica via percorribile per garantire un diritto alla mobilità che sia realmente sostenibile e inclusivo. Appare pertanto anacronistico e privo di una visione lungimirante l'ostruzionismo ideologico rivolto specificamente verso i dispositivi di micromobilità elettrica, come i monopattini, i quali costituiscono una soluzione efficace al problema dell'ultimo miglio;
criminalizzare o limitare in modo sproporzionato l'uso di tali mezzi, anziché concentrarsi sul potenziamento delle infrastrutture protette e sulla regolamentazione del decoro urbano, significa ignorare i benefìci tangibili che essi apportano nella riduzione del numero di autovetture private in circolazione;
mettere al centro la mobilità dolce richiede coraggio politico e una visione che superi la logica dell'emergenza, riconoscendo che il futuro delle nostre città dipende dalla capacità di armonizzare i flussi veloci con il ritmo lento e sicuro della micro-percorrenza. Solo attraverso il superamento di polemiche ideologiche sui singoli mezzi si potrà giungere a una reale pacificazione dello spazio pubblico, dove la sicurezza stradale e la tutela dell'ambiente convergano in un unico obiettivo di benessere collettivo,
impegna il Governo
nell'ambito dell'esercizio della delega, di cui all'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177, a rivedere le norme che aggravano le disposizioni per l'utilizzo dei mezzi di micromobilità elettrica.
9/2713-A/7. Fede .
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame proroga il termine per l'esercizio della delega al Governo finalizzata alla redazione di un nuovo codice della strada, organico e semplificato;
la riscrittura integrale del codice rappresenta un'occasione per adeguare la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale all'evoluzione tecnologica e alle nuove esigenze di sicurezza;
nel settore dei trasporti l'Unione europea ha fissato obiettivi al 2030 volti alla riduzione delle emissioni e alla promozione di sistemi di mobilità più sostenibili;
la sicurezza stradale richiede particolare attenzione alla tutela degli utenti vulnerabili, anche in relazione alla crescente diffusione di nuove modalità di mobilità,
impegna il Governo
nell'esercizio della delega per la redazione del nuovo codice della strada, a promuovere una disciplina della circolazione coerente con i princìpi della mobilità sostenibile, rafforzando la tutela degli utenti vulnerabili e favorendo la progressiva riduzione dell'impatto ambientale del traffico veicolare, in linea con gli obiettivi europei al 2030 nel settore dei trasporti.
9/2713-A/8. L'Abbate .
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, all'articolo 1, interviene sull'articolo 35 della legge n. 177 del 2024, prorogando ulteriormente i termini della delega apportandovi altresì una serie di modifiche;
l'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, con riguardo ai veicoli e i conducenti delle Forze Armate dispone al comma 5 che, chi possiede una patente militare può richiedere la conversione in patente civile per le categorie corrispondenti (definite da apposite tabelle ministeriali di equipollenza) senza dover sostenere nuovamente l'esame di guida. La richiesta deve essere inoltrata tramite il proprio comando durante il servizio, oppure entro un anno dal congedo o dalla fine del rapporto di lavoro;
la medesima norma prevede inoltre che chiunque munito di patente militare, guidi un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto a sanzioni. La patente di guida è altresì sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza;
i soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell'articolo 139 del citato codice possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato,
impegna il Governo
nell'esercizio della delega per la redazione del nuovo codice della strada, a prevedere una conversione automatica delle patenti civili in patenti militari quantomeno per la conversione delle patenti modello A e B in patenti modello 1 e 2.
9/2713-A/9. Marianna Ricciardi , Iaria .
La Camera,
premesso che:
la legge regionale della Sardegna 12 aprile 2021 n. 7, ha riformato l'assetto territoriale della Regione, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione della provincia del Medio Campidano;
con decreto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 48 del 2025 è stata stabilita, a decorrere dal 1° giugno 2025, la piena operatività della provincia del Sulcis Iglesiente e della provincia del Medio Campidano, nonché la revisione della circoscrizione territoriale della città metropolitana di Cagliari;
la nuova provincia del Medio Campidano, quale ente territoriale pienamente operativo, necessita dell'attribuzione di una sigla automobilistica identificativa ai fini delle procedure di immatricolazione dei veicoli ricadenti nel territorio di competenza;
l'individuazione di una specifica sigla provinciale risulta funzionale a garantire coerenza amministrativa, riconoscibilità territoriale e corretta gestione delle entrate connesse all'imposta provinciale di trascrizione, nonché ad assicurare uniformità operativa agli uffici della motorizzazione civile e agli operatori del settore automobilistico;
l'assenza di una sigla automobilistica dedicata potrebbe determinare disallineamenti amministrativi, incertezze applicative e disagi per cittadini e imprese,
impegna il Governo
ad accompagnare, per quanto di competenza, l'attuazione della delega di cui al provvedimento in esame, con l'adozione, con la massima tempestività, degli atti amministrativi e regolamentari necessari all'attribuzione della sigla automobilistica alla provincia del Medio Campidano, assicurando il coordinamento con la Regione autonoma della Sardegna, al fine di garantire la piena operatività delle procedure di immatricolazione e la corretta gestione delle entrate connesse.
9/2713-A/10. Lampis .
PROPOSTA DI LEGGE: S. 1261 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: BONGIORNO ED ALTRI: MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 SETTEMBRE 1990, N. 285, IN MATERIA DI DISPOSIZIONE DELLE SPOGLIE MORTALI DELLE VITTIME DI OMICIDIO (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 2304)
A.C. 2304 – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 2304 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.
A.C. 2304 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 585-bis
del codice penale)
1. Dopo l'articolo 585 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 585-bis. – (Pena accessoria) – La condanna del coniuge, della parte dell'unione civile o del parente prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile o l'applicazione nei loro confronti della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, 575, 578, primo comma, 579, 580, primo comma, primo periodo, 584 e 591, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, del presente codice commessi a danno dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del parente prossimo, comporta la loro decadenza dall'esercizio di ogni diritto e facoltà in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima».
2. La pena accessoria di cui all'articolo 585-bis del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica anche al convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76, se designato quale rappresentante con specifici poteri in caso di morte, ai sensi del comma 40, lettera b), e nelle forme di cui al comma 41 del medesimo articolo 1, al convivente di fatto che non ha reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 1, comma 37, della medesima legge n. 76 del 2016, laddove lo stesso sia stato autorizzato a disporre delle spoglie mortali della vittima in virtù di una espressa manifestazione di volontà della medesima, nonché ad ogni persona legata da relazione affettiva alla vittima, autorizzata nelle medesime forme a disporre delle spoglie mortali della vittima stessa.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 1.
(Introduzione dell'articolo 585-bis
del codice penale)
Al comma 1, capoverso «Art. 585-bis», dopo la parola: 579, aggiungere le seguenti: terzo comma,.
Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo la parola: 579, aggiungere le seguenti: terzo comma,.
1.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
A.C. 2304 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Disposizioni in materia
di polizia mortuaria)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti princìpi:
a) prevedere che, a decorrere dalla data di iscrizione nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, al coniuge, all'altra parte dell'unione civile, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76, se designato quale rappresentante con specifici poteri in caso di morte, ai sensi del comma 40, lettera b), e nelle forme di cui al comma 41 del medesimo articolo 1, al convivente di fatto che non ha reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 1, comma 37, della medesima legge n. 76 del 2016, laddove lo stesso sia stato autorizzato a disporre delle spoglie mortali della vittima in virtù di una espressa manifestazione di volontà della medesima, a ogni persona legata da relazione affettiva alla vittima, autorizzata nelle medesime forme a disporre delle spoglie mortali della vittima stessa o al parente prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile, indagati o imputati per i reati di cui agli articoli 572, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, 575, 578, primo comma, 579, 580, primo comma, primo periodo, 584 e 591, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, del codice penale, commessi a danno dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile, del convivente di fatto, di persona legata da relazione affettiva o del parente prossimo, sia precluso l'esercizio di qualsiasi diritto e facoltà in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere riconosciuto dal predetto regolamento;
b) prevedere che, nel caso in cui sia avviato un procedimento penale in relazione ai reati indicati nella lettera a), la cremazione del cadavere sia comunque vietata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna che abbia definito il suddetto procedimento ovvero sino alla pronuncia della sentenza di proscioglimento. In caso di archiviazione del procedimento, prevedere che la cremazione sia vietata sino a che non siano decorsi tre anni dal provvedimento, salvo che il giudice per le indagini preliminari disponga motivatamente altrimenti;
c) prevedere che, nel caso in cui l'indagato sia l'unico titolare della facoltà di disporre della destinazione della salma e qualora nessuno faccia richiesta di restituzione della salma medesima, il pubblico ministero ne disponga in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 2.
(Disposizioni in materia di
polizia mortuaria)
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: 579, aggiungere le seguenti: terzo comma,.
2.1. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: di condanna che abbia definito il suddetto procedimento fino alla fine del periodo, con le seguenti: che abbia definito il suddetto procedimento.
2.2. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: alla pronuncia della sentenza di proscioglimento con le seguenti: al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione.
2.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: pronuncia della sentenza di proscioglimento con le seguenti: sentenza irrevocabile di proscioglimento.
2.4. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: di proscioglimento con le seguenti: irrevocabile di proscioglimento perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.
2.5. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 463 del codice civile)
1. All'articolo 463 del codice civile, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:
«2-bis) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, uno dei fatti previsti dagli articoli 572, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, 579, 580, primo comma, primo periodo, e 584 del codice penale, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale.».
Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti: nonché al codice civile.
2.01. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
A.C. 2304 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTA DI LEGGE: FRATOIANNI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO (A.C. 2067) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: FRATOIANNI E MARI; CONTE ED ALTRI; SCOTTO ED ALTRI (A.C. 142-1000-1505) (*)
A.C. 2067 – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.
A.C. 2067 – Parere della V Commissione (**)
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
PARERE CONTRARIO
Conseguentemente, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
_________
(*) La proposta di legge si intende respinta nel suo complesso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.500 soppressivo dell'articolo 1 e, nella parte consequenziale, dai restanti articoli da 2 a 7, nonché a seguito della reiezione degli articoli aggiuntivi 7.01000 e 7.01.
(**) Parere espresso nella seduta della V Commissione del 25 giugno 2025.
A.C. 2067 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
La V Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al testo della proposta di legge atto Camera 2067 e abb., recante disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro, contenuti nel fascicolo;
preso atto che l'emendamento 1.500 recepisce la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere sul testo del provvedimento, espresso nella seduta del 25 giugno 2025, esprime:
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.1000, 2.1000, 3.1000, 3.1001, 5.2, 7.01 e 7.01000, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
A.C. 2067 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. Al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, di promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e di rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, nonché di favorire, unitamente allo sviluppo tecnologico, l'aumento dell'occupazione e l'incremento della competitività delle imprese nonché la possibilità di aggiornamento delle competenze dei lavoratori, la presente legge favorisce la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali tra le imprese e le loro rappresentanze e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, volti alla definizione di modelli organizzativi che comportino una progressiva riduzione dell'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, fino a trentadue ore settimanali, a parità di salario, anche nella forma di turni distribuiti su quattro giorni settimanali, che siano accompagnati da investimenti nell'ambito della formazione e della innovazione tecnologica e ambientale.
2. I contratti collettivi di cui al comma 1 non possono prevedere clausole compensative della riduzione dell'orario di lavoro settimanale o giornaliero, tramite l'ampliamento dell'orario straordinario.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Finalità)
Sopprimerlo.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
1.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, Regolamento)
(Approvato)
Al comma 1, dopo le parole: tempi di lavoro, aggiungere le seguenti: garantendo ai lavoratori la possibilità di dedicare il tempo adeguato alla cura dei figli in maniera egualitaria all'interno delle famiglie e sostenendo le imprese nei cambiamenti dell'organizzazione del lavoro resi necessari dalla realizzazione del suddetto obiettivo,.
Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: nonché all'adozione di modelli di lavoro flessibile, tra cui il part-time reversibile e il lavoro agile, con particolare riguardo ai lavoratori genitori di figli di età inferiore ai sedici anni.;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito delle finalità della presente legge, è incentivata l'offerta di servizi di assistenza all'infanzia per i figli di lavoratori di età inferiore a sei anni.
1.1000. Faraone.
A.C. 2067 – Articolo 2(*)
ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
(Misure di sostegno per la riduzione
dell'orario di lavoro)
1. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, è concesso, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente ai quali si applicano i contratti collettivi di cui all'articolo 1, per la durata prevista dai medesimi contratti e in proporzione alla riduzione di orario di lavoro concordata, l'esonero dal versamento dei contributi a carico dei medesimi datori di lavoro in misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Ai suddetti datori di lavoro privati delle piccole e medie imprese, identificate ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, l'esonero è riconosciuto nella misura del 50 per cento. Con riferimento ai contratti collettivi di cui all'articolo 1 relativi alle prestazioni lavorative individuate ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e delle professioni di cui all'allegato B annesso alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, come definite ai sensi dell'allegato A al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018, l'esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 60 per cento.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione dell'agevolazione e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 2.
(Misure di sostegno per la riduzione
dell'orario di lavoro)
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Possono beneficiare di un'ulteriore riduzione del 10 per cento sui contributi previdenziali i suddetti datori di lavoro privati che implementano la riduzione dell'orario di lavoro settimanale in favore di lavoratori con figli minori di sedici anni o che necessitano di assistenza continua.
Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle aziende che, entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, raggiungono una rappresentanza di almeno il 30 per cento di donne in ruoli dirigenziali è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi pari al 5 per cento per ogni nuova assunzione effettuata.
dopo il comma 1, aggiungere seguenti:
1-bis. Ai datori di lavoro privati di cui al comma 1 che assumono genitori dopo un periodo di inattività è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento per le spese di formazione necessarie alla riqualificazione dei suddetti lavoratori. Tale credito d'imposta è aumentato di un ulteriore 10 per cento nel caso di famiglie monogenitoriali.
1-ter. Ai datori di lavoro privati di cui al comma 1 che reintegrano genitori che rientrano in azienda dopo un periodo di congedo parentale o di assenza per esigenze familiari è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento per le spese di formazione necessarie alla riqualificazione dei suddetti lavoratori. Tale credito d'imposta è aumentato di un ulteriore 10 per cento nel caso di famiglie monogenitoriali.
1-quater. Ai datori di lavoro privati che adottano misure di lavoro agile rivolte ai lavoratori con figli di età inferiore ai sedici anni è concesso un esonero contributivo pari al 12 per cento per ogni lavoratore che lavora in modalità agile.
1-quinquies. Ai datori di lavoro privati che adottano opzioni di part-time reversibile rivolte ai lavoratori con figli di età inferiore ai sedici anni è concesso a partire dal 2024 e per i prossimi due anni, un esonero contributivo pari al 12 per cento per ogni lavoratore che lavora a tempo definito.
all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole da: 50 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 70,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 486,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
sostituire l'articolo 7 con il seguente:
Art. 7. – (Disposizioni finanziarie) – 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 70,2 milioni di euro per il 2025 e a 486,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 20,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 211,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.1000. Faraone.
A.C. 2067 – Articolo 3(*)
ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
(Risorse finanziarie e ridenominazione del Fondo Nuove Competenze)
1. All'articolo 88, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «Fondo Nuove Competenze» sono inserite le seguenti: «, Riduzione dell'orario di lavoro e Nuove forme di prestazione lavorativa».
2. Al fine di sostenere la sottoscrizione dei contratti di cui all'articolo 1, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 3.
(Risorse finanziarie e ridenominazione del Fondo Nuove Competenze)
Al comma 2, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2025.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole: 2025 e 2026 con le seguenti: 2026 e 2027;
all'articolo 7, comma 1:
sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2025;
sostituire le parole da: 2025 fino alla fine del comma, con le seguenti: 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, 111 milioni di euro per l'anno 2026 e 129 milioni di euro per l'anno 2027 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 57 milioni di euro per l'anno 2026 e 52 milioni di euro per l'anno 2027 l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2026 e 24 milioni di euro per l'anno 2027 l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2026 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3.1000. Guerra, Torto, Grimaldi.
Al comma 2, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2025.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole: 2025 e 2026 con le seguenti: 2026 e 2027;
all'articolo 7, comma 1:
sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2025;
sostituire le parole da: 2025 fino alla fine del comma, con le seguenti: 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.1001. Grimaldi, Torto, Guerra.
A.C. 2067 – Articolo 4(*)
ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 4.
(Istituzione dell'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro)
1. Ai fini della presente legge, è istituito l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con sede presso l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche.
2. L'Osservatorio è presieduto da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da due esperti in materia di diritto del lavoro, da due esperti in materia di organizzazione aziendale nonché, in forma paritaria, da un numero complessivo di otto esponenti delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
3. L'Osservatorio ha il compito di:
a) monitorare le caratteristiche e gli effetti economici dei contratti collettivi di lavoro che prevedono riduzioni dell'orario di lavoro;
b) valutare l'efficacia dei sistemi formativi e di riqualificazione professionale adottati, con particolare riferimento allo sviluppo e all'applicazione di nuove tecnologie nelle imprese interessate che applicano i contratti di cui alla lettera a);
c) monitorare e valutare gli investimenti in nuove tecnologie messe in atto dalle imprese che applicano i contratti di cui alla lettera a).
4. L'Osservatorio predispone una relazione annuale sulla propria attività e la trasmette alle Camere entro il 31 dicembre di ciascuno anno. Al termine dell'applicazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 3, la relazione indica anche le proposte di modifica della normativa in materia di orario di lavoro.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.
6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti strumentali vigilati dal medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
A.C. 2067 – Articolo 5(**)
ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 5.
(Referendum)
1. In mancanza della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 1, per le medesime finalità, le rappresentanze sindacali territoriali aderenti alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le loro rappresentanze aziendali o almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti dell'impresa o dell'unità produttiva possono presentare una proposta di contratto per la riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione, recante la determinazione delle modalità di applicazione. La proposta di contratto è portata a conoscenza di tutto il personale dipendente dell'impresa o dell'unità produttiva mediante una comunicazione aziendale ed è sottoposta, entro i successivi novanta giorni, all'approvazione del medesimo personale mediante referendum. Il referendum è svolto con la supervisione di un delegato dell'ente bilaterale competente per territorio, ove esistente, anche in un settore affine a quello in cui opera l'impresa interessata. La proposta di contratto si intende approvata se, all'esito del referendum, si è espressa favorevolmente la maggioranza dei dipendenti dell'impresa o dell'unità produttiva e, nel solo caso in cui la proposta sia stata presentata dal prescritto numero di lavoratori, se il datore di lavoro dichiara il proprio assenso entro trenta giorni dalla data di svolgimento del referendum. Nel caso di esito negativo del referendum, la proposta può essere ripresentata non prima di centottanta giorni.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 5.
(Referendum)
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a parità di retribuzione, aggiungere le seguenti: nonché per l'adozione di modelli di lavoro flessibile, tra cui il part-time reversibile e il lavoro agile, con particolare riguardo ai lavoratori genitori di figli di età inferiore ai sedici anni.
5.2. Faraone.
A.C. 2067 – Articolo 6(*)
ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 6.
(Rideterminazione dell'orario
normale di lavoro)
1. Al termine del periodo di applicazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle risultanze delle analisi e delle proposte formulate dall'Osservatorio di cui all'articolo 4, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la durata dell'orario di lavoro normale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è rideterminata in misura minore. In tutti i settori in cui i contratti di cui all'articolo 1 abbiano interessato almeno il 20 per cento dei lavoratori, la rideterminazione dell'orario di lavoro normale è in ogni caso applicata in misura non inferiore al 10 per cento.
A.C. 2067 – Articolo 7(**)
ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 7.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 7.
(Disposizioni finanziarie)
Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:
Art. 7-bis.
(Incentivi per i Servizi di Assistenza
all'Infanzia Aziendali)
1. Al fine di incentivare l'offerta di servizi di assistenza all'infanzia, alle aziende che istituiscono asili nido aziendali o che stipulano convenzioni con strutture di assistenza all'infanzia è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento delle spese documentate per tale scopo. Alle aziende che offrono assistenza per l'infanzia oltre l'orario lavorativo è riconosciuta un'ulteriore agevolazione del 5 per cento.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione del suddetto credito d'imposta.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 88, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 7-ter.
(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)
1. Dopo l'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 74-bis. – (Indennità per il lavoro a tempo parziale condiviso) – 1. Ciascun genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto a una riduzione, anche in via continuativa, dell'orario di lavoro per un periodo di dodici mesi nei primi sei anni di vita del figlio.
2. La riduzione dell'orario di lavoro di cui al comma 1 comporta la maturazione di un'indennità di recupero pari al 50 per cento della differenza tra la retribuzione percepita in regime di lavoro a tempo pieno e la retribuzione percepita nel periodo di riduzione dell'orario di lavoro. Tale indennità è garantita se si verificano le seguenti condizioni: a) la riduzione dell'orario di lavoro è compresa tra le 25 e le 32 ore settimanali; b) l'opzione del lavoro a tempo parziale è adottata da entrambi i genitori, anche in periodi diversi.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità di maturazione e corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo.
Art. 74-ter. – (Indennità per il lavoro agile condiviso) – 1. Ciascun genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile qualora il tipo di prestazione lo consenta, per un periodo di dodici mesi nei primi sei anni di vita del figlio.
2. La modalità di lavoro di cui al comma 1 comporta la maturazione di una indennità, pari a 1.000 euro per ciascun genitore, nel caso in cui la modalità di lavoro agile sia adottata da entrambi i genitori anche in periodi diversi nell'arco temporale di cui al medesimo comma 1. L'erogazione dell'indennità ha luogo solo quando entrambi i genitori hanno svolto la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità di maturazione e corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo.»
7.01000. Faraone.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Delega al Governo in materia di genitorialità condivisa, parità di genere e benessere personale nell'equilibrio tra vita e lavoro)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate a sostenere la parità di genere nel mondo del lavoro, il benessere personale nell'equilibrio tra esigenze di vita e attività lavorativa, la genitorialità condivisa.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzare e ampliare il sistema di congedi parentali e permessi retribuiti a carico dello Stato per i genitori di figli di età inferiore ai sedici anni d'età;
b) rendere paritari e non trasferibili tra genitori i congedi e i permessi parentali;
c) ampliare e rafforzare, nell'ambito delle procedure di cui al codice dei contratti pubblici, le premialità per le imprese che dimostrino di rispettare la parità di genere e al cui interno ci sia un ampio utilizzo dei congedi di paternità;
d) sviluppare misure di sostegno per l'accesso delle donne alle posizioni dirigenziali e apicali, incentivando la parità di genere negli organi di amministrazione e direzione;
e) garantire che i lavoratori e le lavoratrici che usufruiscono di misure di conciliazione vita-lavoro non siano penalizzati in termini di trattamento economico, opportunità di carriera e riconoscimento professionale, evitando qualsiasi forma di discriminazione;
f) fiscalizzare i contributi previdenziali sugli aumenti salariali previsti dai contratti collettivi nazionali nell'arco del quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge;
g) prevedere agevolazioni fiscali, contributive o economiche per le aziende che favoriscono l'inserimento e il reinserimento dei genitori nel mercato del lavoro dopo periodi di congedo o di assenza per esigenze familiari, con particolare attenzione alle famiglie monogenitoriali;
h) rafforzare l'assegno unico e universale al fine di assicurare l'applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione di indicatori della situazione economica equivalente (Isee), tenendo anche conto del numero dei figli a carico;
i) incentivare le imprese che offrono servizi di assistenza all'infanzia, anche mediante convenzioni con strutture pubbliche o private, o tra privati, promuovendo la diffusione di asili nido aziendali o convenzionati e altre forme di assistenza che consentano di assicurare supporto anche oltre l'orario lavorativo e per tutto l'arco della giornata;
l) rafforzare le politiche di sostegno alle famiglie per le spese educative e scolastiche, e per le attività sportive e culturali;
m) incentivare tramite accordi collettivi o individuali l'adozione di modelli organizzativi del lavoro flessibili, come il part-time reversibile e il lavoro agile, entrambi condivisi in modo da garantire che ambedue i genitori abbiano svolto la prestazione lavorativa a tempo parziale o in modalità agile anche in periodi diversi, nonché la settimana corta;
n) prevedere meccanismi di monitoraggio e valutazione periodica delle misure adottate, con particolare riferimento al loro impatto sull'occupazione femminile e sull'equilibrio tra vita lavorativa e familiare;
o) potenziare l'accesso ai servizi di supporto alla famiglia, come asili nido, scuole e ludoteche con orari prolungati e disponibili a richiesta, per almeno tre quarti della giornata solare, in tutti i periodi dell'anno, anche attraverso l'ampliamento dell'offerta di tali servizi su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno e alla valorizzazione del ruolo del terzo settore;
p) sostenere campagne di sensibilizzazione e formazione a livello nazionale per promuovere la parità di genere nei luoghi di lavoro e combattere gli stereotipi di genere, coinvolgendo non solo le istituzioni pubbliche, ma anche le aziende private e le associazioni di categoria.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità di Governo delegata per le pari opportunità e la famiglia. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con la procedura di cui al comma 3 del presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
5. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante corrispondente compensazione con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
7.01. Faraone.