XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 30 marzo 2026.
Albano, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battilocchio, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Calderone, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Scerra, Schullian, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
In data 27 marzo 2026 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 99, terzo comma, della Costituzione, la seguente proposta di legge:
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Delega al Governo in materia di congedo parentale di cui al capo V del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151» (2857).
Sarà stampata e distribuita.
Annunzio di proposte di
inchiesta parlamentare.
In data 27 marzo 2026 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:
SCERRA: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del caporale Antonino Drago» (Doc. XXII, n. 49).
Sarà stampata e distribuita.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia):
D'ORSO: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici» (2746) Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VII Commissione (Cultura):
CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: «Disposizioni per l'organizzazione di eventi espressione del territorio e della tradizione e delega al Governo per il riordino complessivo della materia» (2790) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VIII Commissione (Ambiente):
MILANI e RAMPELLI: «Modifica dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente i sistemi di riutilizzo e di deposito cauzionale e restituzione per specifiche tipologie di imballaggi» (2741) Parere delle Commissioni I, II, V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XI Commissione (Lavoro):
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Modifica all'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, concernente l'indicazione del codice alfanumerico dei contratti collettivi nazionali di lavoro nelle comunicazioni telematiche in materia di infortuni sul lavoro dirette all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» (2783) Parere delle Commissioni I, V, X e XII.
Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
Commissione VI (Finanze):
DE BERTOLDI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore assicurativo» (Doc XXII, n. 46) – Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, IX, X e XI.
Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
in data 13 marzo 2026, Sentenza n. 29 del 27 gennaio-13 marzo 2026 (Doc. VII, n. 634),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui prevede, a decorrere dall'anno 2014, un riversamento forfettario annuale a favore del bilancio dello Stato da parte della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, quale mezzo alternativo di adempimento alla normativa in materia di contenimento della spesa pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale:
alla XI Commissione (Lavoro);
in data 19 marzo 2026, Sentenza n. 32 del 28 gennaio-19 marzo 2026 (Doc. VII, n. 637),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 164, secondo comma, numero 1), del codice penale, nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell'ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli articoli 163 e 164, quarto comma, del codice penale;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 178, ultimo inciso, del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25 e 27 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania:
alla II Commissione (Giustizia).
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
Sentenza n. 30 del 2 dicembre 2025-17 marzo 2026 (Doc. VII, n. 635),
con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 168-bis, quarto comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 27, commi secondo e terzo, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica:
alla II Commissione (Giustizia);
Sentenza n. 31 del 26 gennaio-17 marzo 2026 (Doc. VII, n. 636),
con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 33, comma 1, lettera b), e 39, primo comma, numero 5), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 15, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 40 della legge n. 354 del 1975, sollevata in via subordinata, in riferimento all'articolo 15 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica:
alla II Commissione (Giustizia);
Sentenza n. 33 del 12 gennaio-20 marzo 2026 (Doc. VII, n. 638),
con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sollevate, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria, sezione penale, in composizione monocratica;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110, sollevate, in riferimento agli articoli 24, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria, sezione penale, in composizione monocratica:
alla II Commissione (Giustizia);
Sentenza n. 34 del 26 gennaio-20 marzo 2026 (Doc. VII, n. 639),
con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, primo comma, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bologna, prima sezione penale:
alla II Commissione (Giustizia);
Sentenza n. 35 del 9 febbraio-20 marzo 2026 (Doc. VII, n. 640),
con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica:
alla II Commissione (Giustizia);
Sentenza n. 36 dell'11 febbraio-20 marzo 2026 (Doc. VII, n. 641),
con la quale:
dichiara non fondate le questioni di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Campania 29 maggio 2025, n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo)», promosse, in riferimento agli articoli 3, 51 e 122, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla I Commissione (Affari costituzionali);
Sentenza n. 37 del 14 gennaio-23 marzo 2026 (Doc. VII, n. 642),
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica:
alla XI Commissione (Lavoro);
Sentenza n. 38 del 10 febbraio-23 marzo 2026 (Doc. VII, n. 643),
con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in combinato disposto con l'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Lecce, sezione prima penale:
alla II Commissione (Giustizia).
Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 27 marzo 2026, ha trasmesso un nuovo testo della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività della Fondazione IFRS, dell'EFRAG e del PIOB nel 2024 (COM(2025) 758 final/2), che sostituisce il documento COM(2025) 758 final, già assegnato, in data 16 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
La Commissione europea, in data 27 marzo 2026, ha trasmesso un nuovo testo della comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Patto per il Mediterraneo – Un mare, un patto, un futuro (JOIN(2025) 26 final/2), che sostituisce il documento JOIN(2025) 26 final, già assegnato, in data 29 ottobre 2025, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 2026, N. 21, RECANTE MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE, PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E PER LA DECARBONIZZAZIONE DELLE INDUSTRIE, NONCHÉ DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RISOLUZIONE DELLA SATURAZIONE VIRTUALE DELLE RETI ELETTRICHE E DI INTEGRAZIONE DEI CENTRI DI ELABORAZIONE DATI NEL SISTEMA ELETTRICO (A.C. 2809-A)
A.C. 2809-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
A.C. 2809-A – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Capo I
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA
Articolo 1.
(Misure straordinarie volte a sostenere i costi di acquisto dell'energia elettrica delle famiglie)
1. Per l'anno 2026, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 115 euro per le forniture di energia elettrica relative ai titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, del bonus sociale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si provvede con delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel limite di spesa di 315 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
2. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, i venditori di energia elettrica possono riconoscere ai propri clienti domestici residenti, che non siano titolari del bonus sociale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro, un contributo straordinario a copertura di acquisto dell'energia elettrica. Il valore economico del contributo di cui al primo periodo è pari alla componente PE a copertura dei costi di acquisto dell'energia di cui alla Delibera ARERA n. 428/25/R/eel applicata ai consumi del primo bimestre dell'anno, per i clienti con forniture attive al 1° gennaio del medesimo anno, o del primo bimestre di fornitura per i clienti attivati successivamente, e comunque entro il 31 maggio di ciascun anno. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto purché i consumi del bimestre di cui al secondo periodo non siano superiori a 0,5 MWh, e i consumi registrati nei dodici mesi antecedenti al termine del medesimo bimestre risultino inferiori a 3 MWh. Il contributo è riconosciuto come sconto sulle condizioni contrattuali applicate dal venditore titolare delle forniture nel bimestre di cui al secondo periodo nelle fatturazioni relative ai consumi del quinto mese successivo al medesimo bimestre. Con apposita deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA definisce le modalità applicative del primo periodo, al fine di promuovere la trasparenza delle informazioni e la tutela dei consumatori.
3. Ai venditori che aderiscono a quanto previsto dal comma 2 è rilasciata una attestazione che può essere utilizzata anche a fini commerciali. Con la medesima delibera di cui al comma 2, l'ARERA definisce le modalità di rilascio delle attestazioni e le forme di pubblicazione delle stesse sul proprio portale istituzionale. L'ARERA monitora nel biennio 2026-2027 l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 e di cui al primo periodo del presente comma.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 315 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera h), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
b) quanto a 63 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera i), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
c) quanto a 67 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
d) quanto a 55 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
e) quanto a 10 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera r), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
f) quanto a 20 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera l), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
5. Le risorse di cui al comma 1, non utilizzate entro la fine dell'anno 2026, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
Articolo 2.
(Misure urgenti per la riduzione della componente ASOS delle bollette elettriche e il sostegno alle utenze non domestiche)
1. Al fine di garantire un costo delle bollette elettriche accessibile e favorire, al contempo, una migliore sostenibilità delle politiche di supporto alle energie rinnovabili i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici aventi potenza nominale incentivata superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto energia con scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2029, non dipendenti dai prezzi di mercato, riconosciuti dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011, possono aderire esclusivamente su base volontaria ad uno dei seguenti schemi:
a) la tariffa premio è riconosciuta per un valore pari all'85 per cento rispetto al valore spettante nel periodo che intercorre tra il secondo semestre dell'anno 2026 e il 31 dicembre 2027;
b) la tariffa premio è riconosciuta per un valore pari al 70 per cento rispetto al valore spettante nel periodo che intercorre tra il secondo semestre dell'anno 2026 e il 31 dicembre 2027.
2. Ai soggetti responsabili che aderiscono ad uno degli schemi di cui al comma 1 è riconosciuta un'estensione delle convenzioni, aventi ad oggetto gli impianti per cui hanno aderito, di un periodo pari a 3 mesi, nel caso di cui al comma 1, lettera a) e di un periodo pari a 6 mesi nel caso di cui al comma 1, lettera b). Per il periodo oggetto di estensione, il GSE applica una tariffa pari alla media delle tariffe premio oggetto di riduzione ai sensi del comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 1 comunicano entro il 31 maggio 2026 l'eventuale adesione allo schema di cui al comma 1 al GSE, che provvede all'aggiornamento delle relative convenzioni.
4. I soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW, che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, riconosciuti dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011, possono optare, entro il 30 settembre 2026, per la fuoriuscita dai relativi meccanismi di incentivazione alle seguenti condizioni:
a) la fuoriuscita è consentita, a decorrere dal 1° gennaio 2028, ad un numero di impianti la cui potenza complessiva non superi i 10 GW;
b) è garantita la priorità di fuoriuscita per gli impianti che hanno aderito ad uno degli schemi di cui al comma 1, con le seguenti modalità:
1) a tali impianti è riconosciuto un corrispettivo, espresso in euro per MW, e determinato dal GSE per ciascun impianto, pari al 90 per cento del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi spettanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il termine di cessazione del contratto di incentivazione. I corrispettivi sono calcolati assumendo, come stima della produzione attesa, la media della produzione storica dell'impianto dell'ultimo quinquennio;
2) i flussi di cassa di cui al numero 1), sono attualizzati utilizzando un tasso determinato dal GSE avendo a riferimento il costo del capitale di rischio che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della procedura;
c) per l'eventuale potenza residua del contingente di cui alla lettera a), gli impianti che non hanno aderito ad uno degli schemi di cui al comma 1 sono selezionati mediante una procedura competitiva, gestita dal GSE, da svolgersi entro il 30 giugno 2027 in forma telematica, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza, e non discriminazione, e con le seguenti modalità:
1) i soggetti richiedenti presentano offerte di ribasso percentuale rispetto al valore base di cui al successivo numero 2);
2) il valore base, espresso in euro per MW, è determinato dal GSE per ciascun impianto, ed è pari al 90 per cento del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi spettanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il termine di cessazione del contratto di incentivazione; il medesimo valore base è calcolato assumendo, come stima della produzione attesa, la media della produzione storica dell'impianto dell'ultimo quinquennio;
3) i flussi di cassa di cui al numero 2) sono attualizzati utilizzando un tasso determinato dal GSE avendo a riferimento il costo del capitale di rischio che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della procedura;
4) il GSE ordina le offerte ricevute in senso decrescente rispetto al beneficio atteso per il sistema fino a concorrenza del limite della potenza residua del contingente di cui alla a);
d) la procedura competitiva di cui alla lettera c) si applica agli impianti di cui alla lettera b) nel caso in cui le richieste di fuoriuscita ai sensi della medesima lettera b) superino il limite di potenza complessiva di 10 GW;
e) i soggetti responsabili degli impianti selezionati ai sensi delle lettere b), c) o d), ricevono a decorrere dal 2028, in rate costanti, in un arco temporale decennale, i corrispettivi rivalutati ad un tasso di interesse determinato dal GSE avendo a riferimento il costo medio del capitale che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della procedura, e comunque non superiore al 6 per cento, a condizione che:
1) gli impianti a fonti rinnovabili siano oggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2028 ed entro il 31 dicembre 2030, di interventi di rifacimento integrale che comportino un aumento di potenza tale da garantire valori di producibilità pari almeno al doppio di quella attesa negli anni di incentivazione residua dell'impianto esistente;
2) per la realizzazione degli interventi di cui al numero 1) siano utilizzati esclusivamente moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che corrispondano ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo 12;
3) nel caso di impianti con moduli collocati a terra in area agricola, gli interventi di rifacimento integrale di cui al numero 1) devono garantire un incremento della producibilità pari ad almeno il 40% rispetto al valore atteso nel periodo di incentivazione residua;
4) nel caso di impianti con moduli non collocati a terra, gli interventi di rifacimento integrale di cui al numero 1) devono garantire un incremento della producibilità pari ad almeno il 40% rispetto al valore atteso nel periodo di incentivazione residua;
5) gli impianti a fonti rinnovabili di cui al numero 1) possono partecipare, a valle della procedura di cui alla lettera b), ai meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, limitatamente alla potenza corrispondente all'incremento di producibilità ottenuto in esito agli interventi di rifacimento di cui al medesimo numero 1);
6) gli impianti a fonti rinnovabili di cui ai numeri 3) e 4) possono partecipare, a valle della procedura di cui alla lettera b), ai meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, limitatamente alla potenza corrispondente all'incremento di producibilità ottenuto in esito agli interventi di rifacimento di cui ai medesimi numeri;
7) l'energia elettrica prodotta ed immessa in rete, ascrivibile alla potenza residua rispetto a quanto previsto ai numeri 5) e 6), deve essere oggetto di contrattualizzazione a termine, anche attraverso i meccanismi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, o di incentivazione mediante meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;
8) i corrispettivi di cui alla lettera e) del presente comma possono essere erogati nell'ambito dei contratti attuativi dei meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
5. Al fine di favorire gli interventi di rifacimento integrale di cui al comma 4, alla sezione II dell'allegato A al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:
«a-ter) rifacimento integrale di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, che insistano su aree industriali, a condizione che, a seguito dell'intervento medesimo, l'impianto continui a ricadere interamente in area industriale, a prescindere dalla potenza risultante;».
6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 4, ivi incluse le modalità operative per l'espletamento della procedura competitiva di cui al comma 4, lettera c), le modalità di contrattualizzazione degli impegni assunti dai soggetti richiedenti, nonché i casi di revoca o decadenza dal beneficio di cui al comma 4, lettera e).
7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con propria deliberazione adegua, a decorrere dalle fatturazioni effettuate nel mese di marzo 2026 da parte delle imprese esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, le tempistiche di versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), da parte delle medesime imprese, del gettito delle componenti tariffarie ASOS e ARIM, di cui all'articolo 5.1 dell'Allegato A alla Delibera 618/2023/R/com e s.m.i., allineandole alle tempistiche di versamento delle medesime componenti previste per gli esercenti l'attività di vendita dell'energia elettrica.
8. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propria deliberazione determina le modalità con cui riconoscere il beneficio derivante dall'attuazione dei commi 1, 4 e 7 del presente articolo, in modo tale da ridurre la componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata alle utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative all'illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi e alle utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione, ad esclusione dei prelievi che godono del regime tariffario speciale di cui all'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ad esclusione delle utenze che sono iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.
Articolo 3.
(Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico)
1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, l'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aumentata di due punti percentuali per i soggetti esercenti, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto.
2. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.
3. Le risorse derivanti dal comma 1, valutate in 469,6 milioni di euro nell'anno 2026, 545,4 milioni di euro nell'anno 2027 e 74,5 milioni di euro nell'anno 2028 sono destinate alla riduzione della componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata alle utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative all'illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi e alle utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione, ad esclusione dei prelievi che godono del regime tariffario speciale di cui all'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ad esclusione delle utenze che sono iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 7,1 milioni di euro per l'anno 2027, 8,4 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 7,1 milioni di euro per l'anno 2027, 8,4 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivante dal comma 1, e, quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Articolo 4.
(Disposizioni urgenti per promuovere la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese)
1. Al fine di favorire la contrattazione a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, ivi comprese le piccole e medie imprese, la bacheca di cui all'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, è adeguata prevedendo apposite sezioni dedicate, dal lato della domanda, per la stipula di contratti di durata non inferiore a tre anni. La contrattazione di cui al primo periodo può avvenire, anche in forma aggregata, in funzione dell'ubicazione, del profilo dei consumi, ovvero dell'appartenenza a settori merceologici. La bacheca di cui al primo periodo promuove, dal lato dell'offerta, la contrattualizzazione a lungo termine dell'energia elettrica non già oggetto di contrattualizzazione nell'ambito dei meccanismi di supporto per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. I contratti sono stipulati tra le parti al di fuori della bacheca di cui al comma 1, anche con il supporto del GSE, e sono soggetti all'obbligo di registrazione sulla bacheca medesima. Le parti, che soddisfano i requisiti di cui al comma 4, possono richiedere al GSE l'assunzione del ruolo di garante di ultima istanza in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 1, nel limite delle risorse destinate allo scopo ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, al netto delle risorse utilizzate dal GSE ai sensi del comma 3.
3. Il GSE individua, nell'ambito delle regole operative di cui al comma 4, e nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 28, comma 2-ter del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, forme di minimizzazione e trasferimento del rischio dei contraenti nell'ambito delle tipologie di contratto definite, anche avvalendosi del supporto di SACE S.p.A., che a tal fine è autorizzata a rilasciare, a favore dello stesso, per la parte eccedente e solo una volta esaurite le risorse destinate alla garanzia di ultima istanza di cui al citato articolo 28, le garanzie di cui all'articolo 1, commi da 259 a 271, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per l'anno 2026, nell'ambito del limite previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, l'importo massimo degli impegni assumibili da SACE S.p.A. per l'operatività di cui al presente comma è pari a 250 milioni di euro. Per le successive annualità detto importo è fissato con le modalità di cui all'articolo 1, comma 261, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con riferimento ai requisiti da soddisfare da parte delle imprese per l'accesso alla garanzia di ultima istanza di cui al medesimo comma 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-ter dell'articolo 28 decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, nonché agli schemi di contratto di adesione al servizio di garanzia di ultima istanza.
5. La società Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e modalità stabilite dall'ARERA, servizi di aggregazione della domanda di energia elettrica finalizzati a favorire la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, anche mediante schemi di contratto standard, che tengano conto della distribuzione temporale dell'energia oggetto del contratto e degli specifici profili di consumo.
6. Per favorire la massima partecipazione ai meccanismi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, l'ARERA, nel definire le condizioni e le modalità per lo svolgimento del servizio di aggregazione di cui al comma 5, adotta specifiche linee guida per i gruppi di acquisto abilitati alla contrattazione collettiva ed a lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
7. Le società del Gruppo GSE assicurano, anche mediante appositi protocolli di intesa con le associazioni territoriali o di categoria delle piccole e medie imprese, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività di formazione e divulgazione nei confronti delle piccole e medie imprese in relazione alla contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
8. L'ARERA definisce le modalità attraverso cui le imprese possono approvvigionarsi di energia attraverso contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva (UE) 2019/944, come modificato dall'articolo 2 della Direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.
9. Al fine di favorire la decarbonizzazione del settore industriale, attraverso la stipula di contratti a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, i Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI) possono individuare superfici da destinare alla realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto di successiva contrattualizzazione a lungo termine. A tal fine, i medesimi Consorzi, possono avvalersi del supporto del GSE, per effettuare:
1) il censimento della disponibilità di coperture o aree pertinenziali funzionali alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle aree dei Consorzi, indicando contestualmente la destinazione catastale;
2) la stima del potenziale dell'autoconsumo istantaneo e delle altre forme di autoconsumo previste dal Titolo IV del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199;
3) l'analisi della composizione dell'aggregato, espresso su base volontaria, dei consumi dei propri consorziati per la partecipazione ai meccanismi di cui all'articolo 28 decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199.
10. All'articolo 28 decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, il comma 5 è abrogato.
11. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «i costi residuali per l'esercizio» sono sostituite con le seguenti: «i costi per l'esercizio e il mantenimento»;
2) al secondo periodo, le parole: «di cinque anni» sono sostituite dalla seguente: «pluriennale» e la parola: «prodotta» è sostituita dalle seguenti: «immessa in rete»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «Prima dello» sono sostituite dalle seguenti: «In modo coordinato con lo»;
2) al secondo periodo, le parole: «prevedendo profili predefiniti e» sono soppresse;
3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le quantità di energia assegnate con le procedure concorsuali di cui al presente comma devono essere equivalenti a quelle assegnate mediante le procedure di cui al comma 1, e i prezzi contrattuali di esercizio definiti in esito alle procedure concorsuali dal lato della domanda devono essere non inferiori al prezzo di esercizio più alto determinato in esito alle procedure di cui al comma 1.»;
4) il quarto periodo è sostituito con il seguente: «Gli eventuali proventi netti derivanti dalle procedure di cui al presente articolo sono destinati alla riduzione degli oneri generali di sistema.».
12. Agli impianti di cui al comma 13 che, al termine del periodo di incentivazione, siano selezionati, con priorità sulla bacheca di cui all'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, dalla società Acquirente unico S.p.a., nell'ambito del servizio di aggregazione di cui al comma 5 del presente articolo, è corrisposta, su base annuale e sull'energia oggetto del contratto, una premialità pari al quindici per cento della differenza se positiva tra la media annua ponderata, sulle quantità contrattualizzate, dei prezzi del mercato spot nella zona in cui è localizzato l'impianto e il prezzo riconosciuto nell'ambito del servizio di aggregazione. La premialità è riconosciuta a valere sugli oneri generali di sistema.
13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano agli impianti di potenza superiore ai 20 kW che siano stati beneficiari degli schemi di supporto previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008, o dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 luglio 2012, ivi compresi quelli di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, e ad esclusione di quelli che operano in regime di concessione, o dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 23 giugno 2016, o dal decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, o da uno dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012.
Articolo 5.
(Misure per la riduzione degli oneri generali di sistema derivanti dalle bioenergie)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2 le parole: «fino alla data di entrata in operatività del meccanismo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 marzo 2026»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente aggiorna il meccanismo di cui al comma 2 per il periodo che intercorre dal 1° aprile 2026 e il 31 dicembre 2030 sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un numero massimo di ore semestrali, differenziate fra tipologie di impianti, tenendo conto di esigenze di copertura della domanda attesa, delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione. In particolare, nel caso di impianti di produzione asserviti a un processo produttivo, il numero massimo di ore semestrali è pari al numero di ore di funzionamento del medesimo processo produttivo, mentre, nel caso degli altri impianti di produzione, il numero massimo di ore semestrali viene definito e aggiornato da Terna al fine di assicurare il contributo alla flessibilità del sistema di questi impianti e di rispettare i vincoli di permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo conto dell'eventuale necessità di utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della quota massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla normativa vigente;
b) per le finalità di cui alla lettera a), un impianto asservito a un processo produttivo è un impianto direttamente collegato, in termini elettrici nell'ambito di un sistema di distribuzione chiuso o nell'ambito di un sistema semplice di produzione e consumo, e/o termici per la cessione di calore a una utenza termica, a uno stabilimento produttivo gestito da un cliente finale eventualmente diverso dal produttore, che rispetta alternativamente le seguenti condizioni: i) l'assenza della sua produzione elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo produttivo; ii) l'assenza della sua produzione elettrica o termica comporta un aggravio di costi per l'esecuzione del ciclo produttivo;
c) il GSE effettua una stima del costo del meccanismo entro la metà del mese antecedente all'inizio di ciascun semestre, a partire dalla previsione relativa al secondo semestre del 2026, da effettuare entro la metà di giugno 2026; qualora dalle valutazioni emerga la possibilità del mancato perseguimento del tendenziale di spesa di cui alla lettera d), il numero delle ore semestrali di cui alla lettera a) è ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore per tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, distinguendo tra tipologie di impianti nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) la riduzione, per ciascun impianto di produzione, trova applicazione dall'inizio del semestre cui la previsione del GSE si riferisce;
2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento, avviene prioritariamente per gli impianti di produzione non asserviti a un processo produttivo;
3) la riduzione si applica a decorrere dalla data di scadenza del meccanismo di incentivazione eventualmente in essere;
d) il tendenziale di spesa per gli impianti a bioliquidi, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del meccanismo è pari a 700 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri derivanti dal comma 2, 537 milioni di euro per l'anno 2027, 331 milioni di euro per l'anno 2028, 208 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030.».
2. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente aggiorna il meccanismo di cui al comma 8 per il periodo che intercorre dal 1° aprile 2026 e il 31 dicembre 2037 sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un numero massimo di ore semestrali, differenziate fra tipologie di impianti, tenendo conto di esigenze di copertura della domanda attesa individuate da Terna, delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione. In particolare, nel caso di impianti di produzione asserviti a un processo produttivo, il numero massimo di ore semestrali è pari al numero di ore di funzionamento del medesimo processo produttivo, mentre, nel caso degli altri impianti di produzione, il numero massimo di ore semestrali viene definito e aggiornato da Terna al fine di assicurare il contributo alla flessibilità del sistema di questi impianti e di rispettare i vincoli di permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo conto dell'eventuale necessità di utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della quota massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla normativa vigente;
b) per le finalità di cui alla lettera a), un impianto asservito a un processo produttivo è un impianto direttamente collegato, in termini elettrici nell'ambito di un sistema di distribuzione chiuso o nell'ambito di un sistema semplice di produzione e consumo, e/o termici per la cessione di calore a una utenza termica, a uno stabilimento produttivo gestito da un cliente finale eventualmente diverso dal produttore, che rispetta alternativamente le seguenti condizioni: i) l'assenza della sua produzione elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo produttivo; ii) l'assenza della sua produzione elettrica o termica comporta un aggravio di costi per l'esecuzione del ciclo produttivo;
c) il GSE effettua una stima del costo del meccanismo entro la metà del mese antecedente all'inizio di ciascun semestre, a partire dalla previsione relativa al secondo semestre del 2026, da effettuare entro la metà di giugno 2026; qualora dalle valutazioni emerga la possibilità del mancato perseguimento del tendenziale di spesa di cui alle lettere g), h) ed i), il numero delle ore semestrali di cui alla lettera a) è ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore per tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, distinguendo tra tipologie di impianti nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) la riduzione, per ciascun impianto di produzione, trova applicazione dall'inizio del semestre cui la previsione del GSE si riferisce;
2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento, avviene prioritariamente per gli impianti di produzione non asserviti a un processo produttivo;
3) per gli impianti che hanno rinunciato agli incentivi ai sensi del comma 8, la riduzione si applica a decorrere dalla data di scadenza del meccanismo in essere prima della rinuncia ai fini dell'accesso al meccanismo dei prezzi minimi garantiti;
d) per gli impianti alimentati da biogas di potenza superiore ai 300 kW che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, o per i medesimi impianti con incentivi scaduti o in scadenza che non abbiano presentato richiesta di accesso al meccanismo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la permanenza o l'accesso al meccanismo di cui al comma 8 è consentito con effetti non oltre il 31 dicembre 2030, previo impegno alla riconversione dell'impianto a biometano, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del GSE;
e) i prezzi minimi garantiti possono trovare applicazione oltre il 31 dicembre 2030 e fino al 31 dicembre 2037 solo nel caso di impianti a biogas di potenza inferiore o uguale a 300 kW che non sono stati riconvertiti a biometano;
f) i prezzi minimi garantiti possono trovare applicazione oltre il 31 dicembre 2030 anche nel caso degli impianti a biogas e biomasse per i quali la data di scadenza che avrebbe avuto il meccanismo di incentivazione in essere prima della rinuncia ai fini dell'accesso al meccanismo dei prezzi minimi garantiti sia successiva al 2030. Per tali impianti, in ogni caso, l'erogazione dei prezzi minimi garantiti termina alla data di scadenza che avrebbe avuto il meccanismo di incentivazione in essere prima della rinuncia;
g) il tendenziale di spesa per gli impianti a biogas, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del meccanismo è pari a 110 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, 183 milioni di euro per l'anno 2027, 353 milioni di euro per l'anno 2028, 427 milioni di euro per l'anno 2029, 77 milioni di euro per l'anno 2030, e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2037;
h) il tendenziale di spesa per gli impianti a biomassa, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del meccanismo è pari a 469 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, 474 milioni di euro per l'anno 2027, 505 milioni di euro per l'anno 2028, 512 milioni di euro per l'anno 2029, e 484 milioni di euro per l'anno 2030;
i) il tendenziale di spesa per gli impianti a biogas e biomasse di cui alla lettera f) è pari a 125 milioni per l'anno 2031, 108 milioni per ciascuno degli anni 2032-2033, 106 milioni per ciascuno degli anni 2034-2035, 46 milioni per l'anno 2036 e 32 milioni per l'anno 2037.».
Articolo 6.
(Misure urgenti per la riduzione degli oneri del gas naturale prelevato ai fini della produzione di energia elettrica e per il rafforzamento della concorrenzialità dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica)
1. Allo scopo di rafforzare la concorrenza nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e di favorire il trasferimento nei prezzi di offerta della valorizzazione dei costi variabili delle fonti rinnovabili non programmabili, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, in attuazione del Regolamento UE n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, adotta uno o più provvedimenti per la valutazione delle condotte di trattenimento economico di capacità degli operatori di mercato all'ingrosso, prevedendo che, con riferimento alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima, i costi opportunità stimabili al momento della negoziazione sono gli unici legittimi motivi economici per offrire ad un prezzo superiore al costo marginale della capacità di generazione, in linea con quanto stabilito dalle linee guida dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione dei regolatori dell'energia del 18 dicembre 2024.
2. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con uno o più provvedimenti, definisce le modalità con le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i corrispettivi unitari variabili della tariffa di trasporto del gas naturale, diversi da quelli funzionali alla copertura di costi di natura variabile, e le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto del gas naturale a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas applicati ai prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica immessa in rete, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di rimborso di cui alla deliberazione della medesima Autorità 26 marzo 2020, n. 96/2020/R/eel, sono inclusi tra gli oneri oggetto di rimborso ai produttori termoelettrici. Il mancato gettito derivante dal rimborso di cui al presente comma viene coperto tramite componenti applicate ai prelievi di energia elettrica, secondo le modalità definite dall'ARERA che provvede, ove necessario, all'aggiornamento di quanto disciplinato nella deliberazione 26 marzo 2020, n. 96/2020/R/eel.
3. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, l'ARERA, con apposita deliberazione, disciplina il rimborso ai produttori termoelettrici per i prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica immessa in rete, di un importo definito dalla medesima Autorità, con adeguato anticipo, e per lassi temporali predefiniti, al fine di massimizzare i benefici per i consumatori italiani, anche tenendo conto degli impatti attesi sugli scambi transfrontalieri, e comunque nel limite del costo atteso, per il medesimo periodo, per un impianto a ciclo combinato a gas efficiente per gli adempimenti connessi alle emissioni ETS. Il mancato gettito derivante da tale rimborso viene coperto ai sensi del comma 2, ultimo periodo.
4. L'ARERA verifica che i rimborsi di cui ai commi 2 e 3 siano pienamente trasferiti nelle offerte di vendita riferite agli impianti termoelettrici interessati dai medesimi rimborsi. Nel caso di verifica negativa, il produttore è tenuto a restituire i relativi rimborsi, maggiorati da eventuali sanzioni comminate dalla medesima Autorità ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. A tal fine l'ARERA, con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, definisce le modalità ed i criteri per le procedure di verifica di cui al primo periodo del presente comma nonché i comportamenti di offerta da ritenersi comunque conformi all'obbligo di trasferimento di cui al primo periodo.
5. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adegua le condizioni economiche previste nella disciplina del mercato della capacità di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 per tenere conto degli effetti derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
6. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 7.
(Misure urgenti per la connessione alla rete degli impianti alimentati a fonti rinnovabili)
1. La società Terna s.p.a., nel portale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, pubblica la capacità massima addizionale da impianti a fonti rinnovabili e da impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli off-shore, che può essere integrata in ciascuna porzione della rete elettrica di trasmissione nazionale, determinata dalla società medesima sulla base di quanto stabilito ai sensi del comma 2. Terna s.p.a. provvede ad aggiornare trimestralmente la capacità massima addizionale determinata ai sensi del primo periodo sulla base dei titoli abilitativi rilasciati per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione e delle opere di rete, nonché delle richieste di connessione e dell'entrata in esercizio dei medesimi impianti.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), stabilisce i criteri, anche funzionali, e le modalità operative a cui Terna s.p.a. si attiene per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, assicurando che la capacità di rete sia dimensionata coerentemente con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nonché con quelli di politica energetica nazionale ed europea e nel rispetto dell'obiettivo generale di massimizzazione della competitività delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, Terna s.p.a. tiene altresì conto delle previsioni sulla capacità degli impianti di generazione da fonti rinnovabili effettuate dai gestori del sistema di distribuzione sulle reti di propria competenza.
3. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole «comma 1» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per quelle di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale relative a impianti da fonti rinnovabili di cui all'articolo 10-bis, commi 8 e 10»;
2) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:
«d-bis) “gestore del sistema di trasmissione nazionale”: il gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004;
d-ter) “gestori del sistema di distribuzione”: i gestori della rete di distribuzione elettrica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;»;
b) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:
«Articolo 10-bis (Disciplina delle soluzioni di connessione alla rete elettrica). – 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA aggiorna le condizioni tecniche ed economiche, nonché le modalità procedurali per le connessioni alla rete elettrica degli impianti a fonti rinnovabili e degli impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli off-shore, prevedendo:
a) che il gestore della rete di trasmissione nazionale:
1) sia autorizzato a rilasciare soluzioni di connessione che afferiscono a un punto di connessione anche in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto;
2) allochi la capacità di rete disponibile e rilasci le relative soluzioni di connessione tramite procedure trasparenti e non discriminatorie;
3) assegni definitivamente la capacità di rete disponibile ai soggetti risultati assegnatari nell'ambito delle procedure di cui al numero 2) e che siano in possesso del titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 8 o dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 9;
4) pianifichi soluzioni di connessione tenendo conto della massima capacità per porzione di rete, nonché di un obiettivo generale di rafforzamento della competitività delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
b) che i gestori del sistema di distribuzione:
1) possano rilasciare, tramite procedure trasparenti e non discriminatorie, soluzioni di connessione sulle reti di competenza che afferiscano a un punto di connessione anche in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto;
2) siano autorizzati a rilasciare soluzioni di connessione sulle reti di bassa tensione anche in relazione a impianti che entrino in esercizio prima della realizzazione degli interventi eventualmente necessari sulle reti di alta e altissima tensione;
c) ogni misura utile a garantire, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, un'efficiente gestione della capacità della rete, anche mediante misure decadenziali delle soluzioni di connessione in caso di esito negativo delle procedure abilitative o autorizzatorie o di mancato rispetto dei termini di cui al comma 7 del presente articolo.
I numeri 2) e 3) della lettera a) non si applicano nel caso di richieste di connessione relative alla realizzazione di impianti di distribuzione dell'energia elettrica o al potenziamento ovvero all'ampliamento di impianti di distribuzione dell'energia elettrica esistenti, presentate dai gestori del sistema di distribuzione.
2. Nelle more della pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, il gestore del sistema di trasmissione nazionale e i gestori del sistema di distribuzione possono rilasciare soluzioni di connessione che afferiscono a un determinato punto di connessione alla rete in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto di connessione.
3. A far data dalla pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, perdono efficacia le soluzioni di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, riferite a progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo non abilitati o non autorizzati, già rilasciate e non validate dal gestore del sistema di trasmissione nazionale, fermo restando il diritto dei soggetti interessati di partecipare alle procedure di cui al comma 1, lettera a), numero 2). Il gestore del sistema di trasmissione nazionale comunica ai soggetti e alle autorità competenti interessati la perdita di efficacia ai sensi del primo periodo. Con i medesimi provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, l'ARERA stabilisce altresì le modalità di restituzione ovvero di rimodulazione dei corrispettivi di connessione già versati dai soggetti titolari delle soluzioni di connessione che perdono efficacia ai sensi del primo periodo del presente comma.
4. Il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale nell'ambito delle proprie attività di pianificazione territoriale e nelle procedure di cui al comma 1 lettera a), tiene conto delle soluzioni di connessione relative a progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo che abbiano ottenuto, alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, un provvedimento di esenzione dalla VIA o un provvedimento favorevole di valutazione dell'impatto ambientale o un parere positivo di compatibilità ambientale, a condizione che i progetti medesimi siano stati sottoposti al giudizio di compatibilità ambientale completi del progetto tecnico della soluzione di connessione, comprensivo dei correlati interventi di sviluppo e potenziamento della rete elettrica di trasmissione nazionale.
5. Anche nel caso in cui, per effetto del comma 3, le soluzioni di connessione non perdono efficacia, il gestore del sistema di trasmissione nazionale assegna definitivamente la capacità di rete esclusivamente per progetti abilitati o autorizzati.
6. Nelle more del rilascio delle soluzioni di connessione ai sensi del comma 1, lettera a), numero 2), la perdita di efficacia ai sensi del comma 3 non costituisce causa di archiviazione o di rigetto di istanze per l'ottenimento dei titoli abilitativi o autorizzatori, ivi comprese quelle per le valutazioni ambientali, che, alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, siano già state presentate. I termini dei procedimenti abilitativi o autorizzatori, ivi compresi quelli di valutazione ambientale, relativi a interventi interessati dalla perdita di efficacia ai sensi del comma 3 e già in corso alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, riprendono a decorrere dall'eventuale presentazione, da parte del soggetto proponente, della documentazione relativa alla nuova soluzione di connessione rilasciata ai sensi del numero 2) della lettera a) del medesimo comma 1. Nei casi di cui al secondo periodo, sono fatte salve le attività istruttorie già compiute in relazione agli aspetti non riguardanti la soluzione di connessione. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, l'ARERA assicura che le procedure di cui al medesimo comma si svolgano secondo una cadenza idonea a consentire una tempestiva acquisizione della nuova soluzione di connessione ai fini di cui al secondo periodo del presente comma.
7. Il soggetto proponente presenta l'istanza di PAS o di autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 8 o 9 entro novanta giorni dalla data di accettazione della soluzione di connessione ai sensi del comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo. In caso di decadenza del titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 8, comma 11, o del titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 9, comma 11, le relative soluzioni di connessione perdono efficacia. Ai fini di cui all'articolo 8, comma 11, la realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova richiesta di rilascio della soluzione di connessione.
8. Gli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale relativi a impianti da fonti rinnovabili o a impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli off-shore, sono autorizzati, su istanza del gestore del sistema di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-bis.1 e 4-bis.2, del decreto-legge n. 239 del 2003, fatto salvo quanto previsto al comma 9. Qualora gli interventi di cui al primo periodo ricadano in aree idonee ai sensi dell'articolo 11-bis o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, ai relativi procedimenti di autorizzazione si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 11-quater o di cui all'articolo 12, comma 10.
9. Il comma 8 non si applica qualora gli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale siano già validati dal gestore del sistema di trasmissione nazionale e ricompresi in progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo le cui procedure abilitative o autorizzatorie risultino già avviate alla data di pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1. Nei casi di cui al primo periodo è comunque fatta salva la facoltà dei soggetti proponenti i progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo afferenti al medesimo intervento di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale di richiedere congiuntamente al gestore della rete di trasmissione nazionale di presentare istanza di autorizzazione del comma 8, primo ovvero del secondo periodo.
10. Sono realizzati ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 4-sexies, 4-septies, 4-octies, 4-decies, 4-undecies, 4-duodecies e 4-terdecies, del decreto-legge n. 239 del 2003, su impulso del gestore del sistema di trasmissione nazionale, gli interventi di potenziamento della rete di trasmissione nazionale relativi a impianti da fonti rinnovabili o a impianti di accumulo consistenti:
a) nell'adeguamento o nell'ampliamento di stazioni elettriche esistenti situate in aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ambientali, geologici ovvero idrogeologici;
b) nella realizzazione di stazioni elettriche che insistano su aree o su siti industriali dismessi, anche parzialmente, o su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ambientali, geologici ovvero idrogeologici;
c) nella realizzazione di raccordi alla rete di trasmissione nazionale aventi una lunghezza complessiva non superiore a tre chilometri, se in aereo, o a dodici chilometri, se in cavo interrato, insistenti su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ambientali, geologici ovvero idrogeologici;
d) nell'ammodernamento e nel potenziamento di elettrodotti esistenti realizzati sul medesimo tracciato o che se ne discostano per un massimo di sessanta metri lineari e che non comportano una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al trenta per cento dei medesimi, insistenti su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ambientali, geologici ovvero idrogeologici.
11. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale allega alla denuncia di cui al comma 10 una dichiarazione attestante la legittima disponibilità della superficie su cui realizzare gli interventi. Ai fini dell'acquisizione della legittima disponibilità della superficie ai sensi del primo periodo non trovano applicazione le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.»;
c) all'articolo 11-quater, comma 2, dopo le parole «rete di trasmissione nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e delle reti di distribuzione»;
d) all'allegato A, sezioni I, lettera v), e II, lettera p), le parole da «, comprensive» fino alla fine del periodo sono soppresse;
e) all'allegato B, sezioni I, lettera cc), e II, lettera n), le parole da «, comprensive» fino alla fine del periodo sono soppresse;
f) all'allegato C, sezioni I, lettere v) e z), e II, lettere u) e v), le parole da «, comprensive» fino alla fine del periodo sono soppresse.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, sono determinati gli indirizzi in materia di sviluppo territoriale, industriale e di tutela energetica di famiglie e imprese a cui devono orientarsi le autorità competenti nelle determinazioni di indirizzo e di valutazione in merito allo sviluppo delle infrastrutture energetiche.
Articolo 8.
(Procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati)
1. L'autorizzazione per la realizzazione e l'ampliamento dei centri dati di cui all'articolo 2, numeri 1), 2) e 3), del regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea, del 14 marzo 2024, nonché delle relative reti di connessione di utenza, di qualunque tensione, è rilasciata, nell'ambito di un procedimento unico, dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 7, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Al fine di assicurare il rispetto del principio di adeguatezza, nei casi di cui all'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 la funzione di autorità competente di cui al comma 1 del presente articolo non può essere delegata o attribuita a enti di livello sub provinciale.
3. Il proponente allega all'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 1 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per l'autorizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione paesaggistica o culturale, per l'utilizzo delle acque ovvero per le emissioni atmosferiche. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando altresì ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
4. Il procedimento unico di cui al comma 1 ha una durata non superiore a dieci mesi, decorrente dalla data di verifica della completezza della documentazione di cui al comma 3, e i termini per le valutazioni di impatto ambientale sono dimezzati. Il termine di dieci mesi di cui al primo periodo non è prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, della complessità, dell'ubicazione ovvero della portata del progetto.
5. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi partecipa ogni amministrazione competente, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.
6. Nel caso in cui il progetto di centro dati sia soggetto a verifica di assoggettabilità e la stessa si concluda con l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale, la relativa istanza dovrà venir depositata entro il termine perentorio di 90 giorni, trascorsi i quali l'istanza di autorizzazione unica si avrà per rinunciata e il procedimento archiviato, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova istanza.
7. Nel caso in cui il progetto relativo ai centri dati di cui al comma 1 sia dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, la relativa autorizzazione unica è rilasciata ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo 13.
8. Nel caso di progetti relativi a centri dati che necessitino di connessione di utenza con tensione superiore a 220 kV e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già ottenuto i titoli abilitativi, ivi inclusi i provvedimenti ambientali adottati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla realizzazione del progetto medesimo, l'autorità competente per l'autorizzazione delle opere di connessione è individuata nella regione territorialmente interessata.
Qualora le opere di cui al primo periodo ricadano sul territorio di più regioni, l'autorità competente è quella sul cui territorio insiste la maggior porzione delle opere di connessione da realizzare.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo II
MISURE URGENTI IN MATERIA DI GAS
Articolo 9.
(Misure urgenti per l'abbattimento del prezzo della bolletta del gas delle imprese)
1. Il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. nei termini e con le modalità stabiliti con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vende il gas stoccato ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Entro il 30 settembre 2026, le risorse incassate dalla vendita sono versate dal GSE alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 4, ultimo periodo del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 per le finalità di cui al comma 3.
2. Entro il 30 settembre 2026 sono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, al netto delle risorse necessarie all'operatività del servizio di liquidità, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto, altresì le risorse rinvenienti dalla vendita da parte dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale, secondo i termini e le modalità definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), del gas stoccato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 22 giugno 2022, pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 6 del 30 giugno 2022.
3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con uno o più provvedimenti da adottare entro il 31 marzo 2026, definisce le modalità secondo cui siano oggetto di riduzione per il periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2026, nel limite delle risorse versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui ai commi 1 e 2, gli oneri e le ulteriori componenti tariffarie di trasporto e distribuzione del gas naturale applicati ai clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto, ai clienti finali gasivori connessi alla rete di distribuzione nonché agli altri clienti finali limitatamente ai consumi superiori a 80.000 smc/anno. Il beneficio di cui al periodo precedente non si applica ai volumi di gas utilizzati dai produttori termoelettrici per la produzione di energia elettrica immessa in rete, né ai volumi dei consumi dei clienti civili e dei condomìni. La riduzione deve privilegiare le classi tariffarie ovvero gli scaglioni con i livelli di oneri più elevati, anche al fine di perseguire un allineamento dei livelli di agevolazione applicati alle varie classi ovvero scaglioni.
Articolo 10.
(Misure volte a promuovere la concorrenza e l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas)
1. Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato nazionale del gas naturale all'ingrosso e la piena integrazione del mercato medesimo nel mercato interno europeo, anche mediante la compensazione degli effetti sui prezzi registrati nel mercato del gas naturale italiano derivanti dal cumulo dei costi di trasporto per l'importazione del gas naturale dall'Europa del Nord, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) introduce un servizio di liquidità caratterizzato da:
a) la sottoscrizione di contratti, tra l'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana e operatori selezionati mediante procedure competitive svolte sulla base di criteri e modalità stabiliti dall'Autorità stessa, che prevedono:
1) il diritto degli operatori selezionati di ricevere, da parte dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, un premio determinato in esito alle procedure competitive;
2) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di formulare offerte di vendita sui mercati a pronti del gas naturale, in apposite sessioni ad asta, di predefiniti quantitativi giornalieri di gas naturale a prezzi pari alla somma tra quelli registrati al Title transfer facility (TTF) in orizzonti temporali prossimi a quelli in cui è prevista l'offerta sul mercato italiano e un corrispettivo, funzionale a contenere il rischio di volatilità dei prezzi di mercato, determinato da ciascun operatore selezionato nei limiti di un valore massimo stabilito dall'Autorità stessa;
3) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di riconoscere, in favore dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, gli eventuali ricavi ottenuti dalla cessione dei quantitativi giornalieri di gas naturale di cui al numero 2) ed eccedenti quelli corrispondenti al prezzo di offerta di cui al medesimo numero;
4) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di immettere, da uno o più punti d'entrata nella rete nazionale dei gasdotti, individuati dall'Autorità stessa, la quantità eventualmente ceduta in adempimento agli obblighi di cui al numero 2);
b) la definizione, da parte dell'Autorità stessa, di un fabbisogno di gas naturale oggetto degli obblighi di offerta sui mercati a pronti cui alla lettera a), numero-2), anche differenziato a livello infra-annuale.
2. L'ARERA provvede alla definizione del servizio di liquidità di cui al comma 1 a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 2 e, comunque, nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro. Al fine di garantire il tetto massimo di spesa di cui al primo periodo, ARERA limita sia per volumi che per durata gli impegni approvvigionati così da prevedere un importo dei premi di cui al comma 1, lettera a), numero 1) non superiore alle predette risorse. Gli eventuali proventi derivanti dal comma 1, lettera a), numero 3) sono destinati alla riduzione degli oneri di trasporto gas.
3. Al fine che il Governo possa valutare l'opportunità di promuovere azioni finalizzate a superare le distorsioni di mercato legate al cumularsi dei costi di trasporto che gli operatori sono tenuti a sostenere per l'uso delle infrastrutture che collegano i sistemi energetici di Italia, Germania e Svizzera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una proposta per la piena integrazione dei mercati del gas naturale italiano e tedesco attraverso le infrastrutture di trasporto in territorio svizzero.
Articolo 11.
(Disposizioni urgenti per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera b):
1) al primo periodo:
1.1) le parole «a cedere il gas prodotto al punto di scambio virtuale (PSV) e» sono soppresse;
1.2) dopo le parole «medi annui attesi» sono inserite le seguenti: «calcolati sui primi cinque anni»;
1.3) le parole «a un prezzo pari al costo asseverato di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «al prezzo di cui al comma 8, lettera b)»;
2) al secondo periodo, le parole «decorrenti dal 1° ottobre 2024 o, nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera a), sia stipulato in data successiva al 30 aprile 2024, dal primo giorno del sesto mese successivo alla stipula del contratto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «decorrenti dalla data di stipula del contratto al comma 10, lettera a)»;
3) il terzo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. I contitolari di una medesima concessione di coltivazione di gas naturale esistente o da conferire hanno la facoltà di partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 anche singolarmente.».
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le nuove concessioni, le proroghe ovvero le modifiche delle concessioni esistenti, finalizzate alla ripresa o all'incremento della produzione, nonché le autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo sono rilasciate a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il procedimento unico di cui al primo periodo riguardi programmi di produzione ovvero opere su terraferma, l'intesa della regione interessata è acquisita nell'ambito della conferenza di servizi. Il procedimento unico di cui al primo periodo si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse ai sensi del comma 5. L'attività istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove previste, è svolta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nell'ambito del procedimento unico di cui al primo periodo, la valutazione dell'impatto ambientale è svolta congiuntamente per l'insieme dei progetti afferenti a una medesima concessione oggetto dell'istanza unica, anche tenendo conto delle eventuali risultanze di precedenti giudizi di compatibilità ambientale relativi a progetti di ricerca o di coltivazione di idrocarburi insistenti sulla stessa area. Le disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo si applicano, su richiesta dell'interessato, anche ai procedimenti di valutazione ambientale già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'efficacia degli atti di cui al primo periodo è condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del comma 10, lettera a). La mancata sottoscrizione e la risoluzione anticipata dei contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera b), non costituiscono causa di risoluzione dei contratti stipulati ai sensi della lettera a) del medesimo comma. Nei casi di cui all'ottavo periodo, resta ferma la possibilità per il GSE di selezionare uno o più clienti finali che subentrino nella posizione del cliente finale che non abbia sottoscritto il contratto o che ne richieda la risoluzione anticipata.»;
d) al comma 8:
1) alla lettera b), dopo le parole «di cui al comma 7» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo, comprensivo del valore delle aliquote di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625»;
2) alla lettera d), le parole «ai costi definiti ai sensi del comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «al prezzo di cui alla lettera b)»;
e) al comma 9:
1) al primo periodo, le parole «ammessi alla specifica procedura» sono sostituite dalle seguenti: «risultati assegnatari nell'ambito della procedura di cui al comma 8»;
2) al secondo periodo, le parole «offerte dagli» sono sostituite dalle seguenti: «assegnate agli»;
f) al comma 10, lettera a), le parole «pari al costo asseverato ai sensi del comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 8, lettera b)»;
g) al comma 12, secondo periodo, dopo le parole «siano trasferiti» è inserita la seguente: «totalmente» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i costi operativi riconosciuti per il servizio di aggregazione.»;
h) al comma 13:
1) il primo periodo è soppresso;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, commisurata ai volumi di gas oggetto del contratto, al differenziale del prezzo di mercato su base mensile e alla durata residua del contratto, In ogni caso, all'attuazione del meccanismo di cui al presente articolo si provvede senza alcun aggravio sugli utenti del sistema gas.»
2. All'articolo 5-bis, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: «per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare» sono aggiunte le seguenti: «, anche aggregati,»;
2) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fatto salvo il riconoscimento dei corrispettivi per la gestione operativa del contratto, non è consentito, in ogni caso, la traslazione, anche indiretta, del valore delle garanzie d'origine sulle altre voci di costo del contratto.»;
b) sono aggiunti in fine i seguenti commi:
«2-bis. Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dei contratti stipulati ai sensi del comma 2, negli accordi di compravendita è data evidenza delle singole voci di costo. A tal fine, gli operatori possono avvalersi di clausole contrattuali standard rese disponibili dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), su proposta del GSE. Il GSE monitora la conformità dei contratti a quanto previsto al comma 2 e al primo periodo del presente comma, per eventuali successive segnalazioni all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
2-ter. Il comma 2 si applica, nel caso di consumo diretto di biometano in altro sito, agli accordi di compravendita sottoscritti con i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, aventi ad oggetto il biometano incentivato ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, nel limite del 35% dei consumi dei predetti clienti. Il GSE, anche attraverso le società del Gruppo, promuove ed offre servizi di aggregazione volontaria della domanda e dell'offerta di biometano.»
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti sottoscritti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell'adozione di una disciplina organica della filiera delle attività di cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio del biossido di carbonio (CCUS) e dell'attribuzione all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) di apposite competenze regolatorie, l'Autorità stessa definisce un quadro preliminare di principi e criteri per l'accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di carbonio, nonché per la contabilizzazione delle emissioni di biossido di carbonio oggetto di cattura e conferimento alla rete e ai siti medesimi. L'ARERA provvede all'attuazione del primo periodo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 12.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato
(previsto all'articolo 3)
«Tabella 1
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codici ATECO |
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B – ATTIVITÀ ESTRATTIVE |
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06 Estrazione di petrolio greggio e gas naturale 09.1 Attività di supporto all'estrazione di petrolio e gas naturale |
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C – ATTIVITÀ MANIFATTURIERE |
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19.2 Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e prodotti da combustibili fossili |
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D – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE
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35.1 Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica 35.2 Produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte 35.4 Attività di servizi di intermediazione per l'energia elettrica e il gas naturale |
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H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO |
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49.50.1 Trasporto mediante condotte di gas |
».
A.C. 2809-A – Modificazioni della Commissione
MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE
All'articolo 1:
al comma 1,dopo le parole: «contributo straordinario» sono inserite le seguenti: «, che deve essere riportato in fattura con dicitura univoca e standardizzata definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA),» ele parole: «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» sono sostituite dalla seguente: «ARERA»;
al comma 2:
al primo periodo, la parola: «ISEE» è sostituita dalle seguenti: «indicatore della situazione economica equivalente»;
al secondo periodo, la parola: «PE» è sostituita dalle seguenti: «“prezzo dell'energia” (PE)», le parole: «Delibera ARERA n. 428/25/R/eel» sono sostituite dalle seguenti: «deliberazione dell'ARERA 26 settembre 2025, n. 428/25/R/eel,» e le parole: «clienti attivati» sono sostituite dalle seguenti: «clienti i cui contratti sono stati attivati»;
al terzo periodo, le parole: «MWh, e» sono sostituite dalle seguenti: «MWh e»;
al quinto periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il riconoscimento del contributo non può essere subordinato all'adesione a servizi o a prodotti accessori, né comportare modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «sul proprio portale» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet»;
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. All'articolo 51 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
“8-bis. Al fine di rafforzare la tutela dei clienti finali domestici e il loro diritto di scelta delle condizioni economiche, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto di effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l'invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Il professionista può contattare il consumatore per telefono, anche mediante l'invio di messaggi, qualora vi sia stata una richiesta effettuata direttamente al professionista attraverso interfacce informatiche di quest'ultimo oppure nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano espresso specifico consenso a ricevere proposte commerciali. È onere del professionista dimostrare la validità del contatto.
8-ter. I contatti telefonici di cui al comma 8-bis sono effettuati dal professionista da un numero che lo identifica univocamente. I contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di quanto previsto dal comma 8-bis e dal presente comma sono nulli. Il consumatore può avvalersi degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie di cui alla parte V, titolo II-bis, e del servizio di conciliazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
8-quater. Gli utenti possono segnalare al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) i casi di chiamata effettuata in violazione di quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter, indicando il numero da cui proviene la chiamata. Qualora l'AGCOM, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta d'ufficio o a seguito della segnalazione di cui al primo periodo, accerti che la chiamata proviene da numeri diversi da quelli assegnati al professionista, ordina al gestore telefonico competente l'immediata sospensione dell'utilizzo delle linee allo stesso assegnate. Il Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito della propria attività istruttoria, può chiedere all'AGCOM, in presenza di un numero significativo di segnalazioni di chiamate effettuate senza previo consenso, di procedere alla sospensione di cui al secondo periodo”»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure straordinarie volte a sostenere le famiglie nell'affrontare i costi di acquisto dell'energia elettrica e disposizioni per la tutela dei clienti finali domestici».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. – (Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione della spesa per la fornitura del teleriscaldamento) – 1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9:
1) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per la fornitura del teleriscaldamento”;
2) al quinto periodo, sono premesse le parole: “Nel caso della fornitura di gas naturale,”;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso della fornitura del teleriscaldamento, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce un'apposita componente tariffaria volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e stabilisce, altresì, le misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio”;
b) al comma 9-bis, dopo le parole: “per la fornitura di gas naturale» sono inserite le seguenti: «e del teleriscaldamento”.
Art. 1-ter. – (Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in materia di informazioni ai clienti delle società di vendita di energia al dettaglio) – 1. All'articolo 9, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: “ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere in via elettronica informazioni sulla fatturazione, sulle bollette e sull'identità dell'intermediario con cui è stata sottoscritta l'offerta e sia fornita” sono sostituite dalle seguenti: “i clienti finali ricevano in via elettronica informazioni sulla fatturazione e sulle bollette che comprendono, a beneficio dei medesimi clienti finali, l'indicazione dell'identità dell'intermediario mediante il quale è stata sottoscritta la fornitura; tale informazione è resa disponibile esclusivamente al venditore che emette la bolletta e al cliente finale; sia fornita”.
Art. 1-quater. – (Correttezza, trasparenza e adeguatezza delle attività di consulenza e di formulazione della proposta contrattuale nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni) – 1. Gli operatori dei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni che offrono o promuovono contratti di fornitura a clienti finali sono responsabili della correttezza, della trasparenza e dell'adeguatezza delle attività di consulenza e di formulazione della proposta contrattuale svolte direttamente o tramite reti di vendita.
2. Prima della stipulazione del contratto, gli operatori di cui al comma 1 acquisiscono le informazioni necessarie sulle esigenze del cliente e valutano l'adeguatezza della proposta contrattuale.
3. Le autorità di regolazione competenti dettano, ove non già previste, le prescrizioni necessarie ad assicurare il rispetto dei princìpi di cui ai commi 1 e 2, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 1-quinquies. – (Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'energia) – 1. Al fine di promuovere la trasparenza, la concorrenza e il corretto funzionamento del mercato energetico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con proprio provvedimento, le modalità e i criteri con cui gli operatori della vendita al dettaglio nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale forniscono alla medesima Autorità le informazioni relative ai margini di profitto, distinte per tipologie di cliente o di offerta.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì definiti la frequenza della rendicontazione, comunque non inferiore a un anno, i soggetti obbligati e le eventuali soglie dimensionali per l'applicazione dell'obbligo, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità, trasparenza e comparabilità delle informazioni, tenuto conto dell'esigenza di minimizzare i correlati oneri informativi.
Art. 1-sexies. – (Disposizioni per la tutela dei clienti finali e la mitigazione dei prezzi attraverso la trasparenza del processo di cambio fornitore) – 1. Al fine di garantire la libera scelta dei clienti finali di energia e assicurare la trasparenza delle condizioni economiche sottoscritte, le informazioni acquisite nell'ambito del processo di cambio del fornitore, gestito tramite il sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, sono utilizzate esclusivamente per finalità tecniche connesse all'esecuzione del medesimo processo.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede, con propria deliberazione, all'istituzione di un tavolo tecnico finalizzato alla definizione di un accordo quadro per la regolamentazione delle procedure di cambio del fornitore coerente con le disposizioni di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi di neutralità, trasparenza e tutela della concorrenza. Per la partecipazione al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
All'articolo 2:
al comma 1, alinea, le parole: «alle energie rinnovabili» sono sostituite dalle seguenti: «alla produzione di energia da fonti rinnovabili,», dopo le parole: «28 luglio 2005,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005,», dopo le parole: «19 febbraio 2007,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007,», dopo le parole: «6 agosto 2010» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010,» e dopo le parole: «5 maggio 2011,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011,»;
al comma 4:
all'alinea, le parole: «Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A.» sono sostituite dalla seguente: «GSE», dopo le parole: «in attuazione del» è inserita la seguente: «citato» e dopo le parole: «e dei» è inserita la seguente: «citati»;
alla lettera b):
al numero 1), le parole: «MW, e» sono sostituite dalle seguenti: «MW e»;
al numero 2), le parole: «numero 1), sono» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1) sono»;
alla lettera c):
all'alinea, le parole: «concorrenza, e» sono sostituite dalle seguenti: «concorrenza e»;
al numero 2), le parole: «ciascun impianto, ed» sono sostituite dalle seguenti: «ciascun impianto ed»;
al numero 4), dopo le parole: «di cui alla» è inserita la seguente: «lettera»;
alla lettera e):
all'alinea, le parole: «o d), ricevono» sono sostituite dalle seguenti: «o d) ricevono»;
al numero 2), dopo le parole: «n. 181,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11,»;
ai numeri 3) e 4), le parole: «ad almeno il 40%» sono sostituite dalle seguenti: «almeno al 30 per cento»;
al numero 8), le parole: «n. 199;» sono sostituite dalle seguenti: «n. 199.»;
al comma 6, la parola: «incluse» è sostituita dalla seguente: «compresi»;
al comma 7, le parole: «dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata» e le parole: «Delibera 618/2023/R/com e s.m.i.» sono sostituite dalle seguenti: «deliberazione dell'ARERA 27 dicembre 2023, n. 618/2023/R/com, e successive modifiche e integrazioni»;
al comma 8, dopo le parole: «dell'articolo 3» sono inserite le seguenti: «, comma 10, lettera b),».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «comma 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»;
al comma 2, dopo le parole: «dell'acconto» sono inserite le seguenti: «dell'imposta regionale sulle attività produttive»;
al comma 3, le parole: «nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026», le parole: «nell'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2027», le parole: «nell'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2028,» e dopo le parole: «dell'articolo 3» sono inserite le seguenti: «, comma 10, lettera b),»;
al comma 4, la parola: «derivante» è sostituita dalla seguente: «derivanti» e le parole: «per gli interventi strutturali di politica economica» sono sostituite dalle seguenti: «per interventi strutturali di politica economica,».
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. – (Disposizioni in materia di cooperative elettriche storiche) – 1. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: “non oltre il 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2026”».
All'articolo 4:
al comma 1, primo periodo, le parole: «del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199»;
al comma 2, secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199»;
i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il GSE individua, nell'ambito delle regole operative di cui al comma 4 e nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 28, comma 2-ter, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, forme di minimizzazione e trasferimento del rischio dei contraenti nell'ambito delle tipologie di contratto definite, anche avvalendosi del supporto della società SACE S.p.A. – Servizi assicurativi del commercio estero, che, per la parte eccedente e solo una volta esaurite le risorse destinate alla garanzia di ultima istanza di cui all'articolo 28, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 199 del 2021, è autorizzata a rilasciare, a favore dello stesso GSE, garanzie a condizioni di mercato, per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento. Gli impegni derivanti dall'attività di cui al presente comma sono assunti dalla SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura dell'80 per cento di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'importo massimo degli impegni assumibili dalla SACE S.p.A., per l'operatività di cui al presente comma, è pari a 250 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con riferimento ai requisiti da soddisfare da parte delle imprese per l'accesso alla garanzia di ultima istanza di cui all'articolo 28, comma 2-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-ter dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché agli schemi di contratto di adesione al servizio di garanzia di ultima istanza. Con apposita convenzione, da stipularsi tra il GSE e la SACE S.p.A., sono stabilite le procedure e le modalità operative per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte della SACE S.p.A. Alla garanzia di cui al presente comma si applica l'articolo 1, comma 880, della legge 30 dicembre 2025, n. 199»;
al comma 6, dopo le parole: «energia elettrica da fonti rinnovabili» sono aggiunte le seguenti: «, promuovendo il coinvolgimento delle piccole e medie imprese e delle organizzazioni rappresentative dei consumatori e delle famiglie in condizioni di vulnerabilità economica»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. All'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché i dati necessari all'individuazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003”»;
al comma 8, dopo le parole: «Direttiva (UE) 2019/944» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019» e dopo le parole: «del Parlamento europeo e del Consiglio» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 9:
all'alinea, secondo periodo, le parole: «i medesimi Consorzi,» sono sostituite dalle seguenti: «i medesimi Consorzi»;
al numero 3), le parole: «decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199»;
al comma 10, le parole: «decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199»;
al comma 11:
all'alinea, le parole: «convertito con legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge»;
alla lettera b), numero 3), le parole: «al comma 1, e» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 e»;
al comma 13, la parola: «Ministero», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Ministro», dopo le parole: «18 dicembre 2008,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2009,», dopo le parole: «6 luglio 2012,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012,», dopo le parole: «23 giugno 2016,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016,» e dopo le parole: «5 luglio 2012» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012».
All'articolo 5:
al comma 1:
alla lettera b), le parole: «e sino» sono sostituite dalla seguente: «sino»;
alla lettera c), capoverso 2-bis:
all'alinea, le parole: «intercorre dal» sono sostituite dalle seguenti: «intercorre tra il»;
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un numero massimo di ore equivalenti su base semestrale, differenziate fra tipologie di impianti, tenendo conto delle esigenze di copertura della domanda attesa e delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione. In particolare, nel caso di impianti di produzione asserviti a un processo produttivo, il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale è definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), a partire dal numero di ore di funzionamento del medesimo processo produttivo; nel caso degli altri impianti di produzione, il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale è definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), a partire dalle ore individuate dalla società Terna Spa al fine di assicurare il contributo di questi impianti alla flessibilità del sistema e di rispettare i vincoli di permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo conto dell'eventuale necessità di utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della quota massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla normativa vigente»;
alla lettera b), dopo le parole: «in termini elettrici» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «e/o» sono sostituite dalla seguente: «o»;
alla lettera c):
all'alinea, le parole: «il numero delle ore semestrali di cui alla lettera a) è ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore per tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, distinguendo» sono sostituite dalle seguenti: «il numero delle ore equivalenti su base semestrale di cui alla lettera a) è ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore equivalenti per tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, fatta salva la distinzione»;
il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento, si applica prioritariamente agli impianti di produzione non asserviti a un processo produttivo; in subordine, agli impianti asserviti a un processo produttivo; infine, a partire da quelli non asserviti a un processo produttivo, agli impianti da bioliquidi sostenibili da filiera come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016»;
al comma 2:
l'alinea è sostituito dalle seguenti parole: «All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, le parole: “31 dicembre 2027” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2029”;
b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:»;
al capoverso 8-bis:
all'alinea, le parole: «intercorre dal» sono sostituite dalle seguenti: «intercorre tra il»;
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un numero massimo di ore equivalenti su base semestrale, differenziate fra tipologie di impianti, tenendo conto delle esigenze di copertura della domanda attesa e delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione. In particolare, nel caso di impianti di produzione asserviti a un processo produttivo, il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale è definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), a partire dal numero di ore di funzionamento del medesimo processo produttivo; nel caso degli altri impianti di produzione, il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale è definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), a partire dalle ore individuate dalla società Terna Spa al fine di assicurare il contributo alla flessibilità del sistema di questi impianti e di rispettare i vincoli di permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo conto dell'eventuale necessità di utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della quota massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla normativa vigente»;
alla lettera b), dopo le parole: «in termini elettrici» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «e/o» sono sostituite dalla seguente: «o»;
alla lettera c):
all'alinea, le parole: «il numero delle ore semestrali di cui alla lettera a) è ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore per tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, distinguendo» sono sostituite dalle seguenti: «il numero delle ore equivalenti su base semestrale di cui alla lettera a) è ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore equivalenti per tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, fatta salva la distinzione»;
il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento, si applica prioritariamente agli impianti di produzione non asserviti a un processo produttivo; in subordine, agli impianti asserviti a un processo produttivo; infine, a partire da quelli non asserviti a un processo produttivo, agli impianti da filiera come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016»;
alla lettera d), le parole: «la permanenza o l'accesso al meccanismo di cui al comma 8 è consentito» sono sostituite dalle seguenti: «la permanenza nel meccanismo di cui al comma 8 o l'accesso al medesimo sono consentiti,» e le parole: «previo impegno alla riconversione dell'impianto a biometano, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del GSE» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di garantire la progressiva riconversione degli impianti a biometano»;
alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel caso di impianti a biogas che hanno realizzato gli interventi incentivati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 marzo 2024, n. 99, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2024»;
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) il tendenziale di spesa per gli impianti a biogas, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del meccanismo è pari a 160 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, a 278,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 432,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 413,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 381,9 milioni di euro per l'anno 2030 e a 50,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2037»;
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) il tendenziale di spesa per gli impianti a biomassa, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del meccanismo è pari a 582,4 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, a 582,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 576,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 570,1 milioni di euro per l'anno 2029 e a 570,3 milioni di euro per l'anno 2030»;
alla lettera i), dopo la parola: «milioni», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «di euro».
Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis. – (Misure in materia di phase-out dal carbone) – 1. Entro il 31 dicembre 2038 cessa l'operatività delle centrali a carbone in esercizio per la produzione di energia elettrica. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma è oggetto della relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima di cui all'articolo 17 del medesimo regolamento.
Art. 5-ter. – (Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199) – 1. All'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: “persone fisiche” sono inserite le seguenti: “, anche nell'ambito del loro condominio”».
All'articolo 6:
al comma 1, dopo le parole: «l'Autorità di regolazione per energia» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e le parole: «in linea con quanto stabilito dalle linee guida dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione dei regolatori dell'energia» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità a quanto stabilito dalle linee guida dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «L'Autorità di regolazione per energia» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «del sistema gas» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema del gas»;
al secondo periodo, dopo le parole: «dall'ARERA» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «maggiorati da» sono sostituite dalle seguenti: «maggiorati di» e la parola: «comminate» è sostituita dalla seguente: «irrogate»;
al comma 5, dopo le parole: «L'Autorità di regolazione per energia» e dopo le parole: «del mercato delle capacità» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: “fatto salvo quanto previsto dal comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, lettera i-bis)”;
b) al comma 7:
1) alla lettera i), la parola: “incoraggiare” è sostituita dalla seguente: “incentivare”;
2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:
“i-bis) incentivare il riequilibrio modale dal trasporto stradale di merci a quello marittimo e ferroviario, ivi comprese le misure previste dall'articolo 1, commi 647 e 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato”».
All'articolo 7:
al comma 1, secondo periodo, alle parole: «Terna s.p.a.» sono premesse le seguenti: «La medesima società»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «l'Autorità di regolazione per energia» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «le modalità operative a cui» sono inserite le seguenti: «la società»;
al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «la società»;
al comma 3:
alla lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) ‘intervento’: le attività di costruzione ed esercizio delle fattispecie progettuali di cui agli allegati A, B o C, comprese quelle relative alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili, fatta eccezione per le attività di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 10-bis, commi 8 e 10, nonché della rete di distribuzione realizzate autonomamente”»;
dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) all'articolo 8, dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:
“12-ter. Nei casi di cui ai commi 12 e 12-bis, il soggetto proponente presenta la PAS entro il termine perentorio di novanta giorni rispettivamente dalla data di acquisizione della valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o del titolo edilizio”;
a-ter) all'articolo 10, comma 3:
1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Nel caso degli interventi di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 8, il titolare della concessione presenta istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o per l'acquisizione del titolo edilizio entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima”;
2) al terzo periodo, dopo le parole: “di cui al secondo periodo” sono inserite le seguenti: “o l'istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 o per l'acquisizione del titolo edilizio entro il termine di cui al terzo periodo”;
3) al quarto periodo, le parole: “Per il periodo di durata della PAS o del procedimento autorizzatorio unico” sono sostituite dalle seguenti: “Fino all'acquisizione dell'efficacia della PAS o del provvedimento autorizzatorio unico”»;
alla lettera b), capoverso Articolo 10-bis:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «ed economiche, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «ed economiche nonché»;
alla lettera a):
all'alinea,le parole: «della rete» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema»;
al numero4), le parole: «di rete, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «di rete nonché»;
alla lettera c), dopo le parole: «delle attribuzioni» è inserita la seguente: «stabiliti»;
all'ultimo capoverso, le parole: «I numeri» sono sostituite dalle seguenti: «1-bis. I numeri» e dopo le parole: «lettera a)» sono inserite le seguenti: «del comma 1»;
al comma 4, le parole: «gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «gestore del sistema di trasmissione nazionale,» e le parole: «nelle procedure di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «delle procedure di cui al comma 1,»;
al comma 5, le parole: «, per effetto del comma 3, le soluzioni di connessione non perdono efficacia» sono sostituite dalle seguenti: «le soluzioni di connessione non perdono efficacia per effetto del comma 3»;
al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei casi di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 8, il soggetto proponente, entro il medesimo termine di cui al primo periodo del presente comma, presenta istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o per l'acquisizione del titolo edilizio»;
al comma 8, primo periodo, le parole: «n. 239 del 2003» sono sostituite dalle seguenti: «29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2023, n. 290» e le parole: «al comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 9 del presente articolo»;
al comma 9,secondo periodo, le parole: «del comma 8, primo ovvero del secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 8, primo o secondo periodo»;
al comma 10:
alla lettera a), le parole: «Codice dei beni culturali e del paesaggio,» sono sostituite dalle seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché di vincoli»;
alla lettera b), le parole: «Codice dei beni culturali e del paesaggio,» sono sostituite dalle seguenti: «codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché di vincoli»;
alla lettera c), le parole: «Codice dei beni culturali e del paesaggio,» sono sostituite dalle seguenti: «codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché di vincoli»;
alla lettera d), le parole: «un massimo» sono sostituite dalle seguenti: «non più» e le parole: «Codice dei beni culturali e del paesaggio,» sono sostituite dalle seguenti: «codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché di vincoli»;
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) all'articolo 11-quater:
1) al comma 2, dopo le parole: “rete di trasmissione nazionale” sono aggiunte le seguenti: “e delle reti di distribuzione”;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: “Il comma 1 si applica” sono sostituite dalle seguenti: “Alla realizzazione dell'intervento si applica il comma 1” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, indipendentemente dall'ubicazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili”»;
dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: “ivi incluse le informazioni relative alla” sono inserite le seguenti: “scadenza e alla”;
c-ter) all'articolo 14:
1) al comma 7, lettera b), le parole: “, nei casi di cui all'articolo 9, comma 14,” sono soppresse;
2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7-bis. Ai fini del computo dei termini di cui agli articoli 10, comma 3, secondo e terzo periodo, e 10-bis, comma 7, primo e secondo periodo, si considera la data posteriore tra quella di accettazione della soluzione di connessione ai sensi dell'articolo 10-bis e quella di rilascio della concessione di cui al medesimo articolo 10”»;
alla lettera d), dopo le parole: «sezioni I,» sono inserite le seguenti: «punto 1,», dopo le parole: «e II,» sono inserite le seguenti: «punto 1,» e le parole: «del periodo» sono sostituite dalle seguenti: «della lettera»;
alla lettera e), dopo le parole: «sezioni I,» sono inserite le seguenti: «punto 1,», dopo le parole: «e II,» sono inserite le seguenti: «punto 1,» e le parole: «del periodo» sono sostituite dalle seguenti: «della lettera»;
alla lettera f), dopo le parole: «sezioni I,» sono inserite le seguenti: «punto 1,», dopo le parole: «e II,» sono inserite le seguenti: «punto 1,» e le parole: «del periodo» sono sostituite dalle seguenti: «della lettera».
All'articolo 8:
al comma 1,le parole: «e l'ampliamento» sono sostituite dalle seguenti: «, l'ampliamento e l'esercizio» ela parola: «europea» è soppressa;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, è sufficiente che la documentazione progettuale indichi una soluzione di connessione temporanea di rete in media tensione, fermo restando l'obbligo di integrare la soluzione definitiva secondo le modalità stabilite dall'autorità competente di cui al medesimo comma 1»;
al comma 2, le parole: «sub provinciale» sono sostituite dalla seguente: «subprovinciale»;
al comma 3:
al primo periodo, la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali»;
al secondo periodo, le parole: «nulla osta,» sono sostituite dalle seguenti: «nulla osta»;
al comma 4, le parole: «un massimo» sono sostituite dalle seguenti: «non più»;
al comma 6, le parole: «dovrà venir depositata» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le parole: «l'istanza di autorizzazione unica si avrà per rinunciata e il procedimento archiviato» sono sostituite dalle seguenti: «si intende che il richiedente abbia rinunciato all'istanza di autorizzazione unica e il procedimento è archiviato»;
al comma 8, la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi» e le parole da: «Qualora le opere» fino a: «di connessione da realizzare.» sono trasposte alla fine del primo periodo, di seguito dopo le parole: «nella regione territorialmente interessata».
All'articolo 9:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «ultimo periodo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 2, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti»;
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «L'Autorità di regolazione per energia» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «siano oggetto» sono sostituite dalle seguenti: «sono oggetto».
All'articolo 10:
al comma 1:
alla lettera a), numeri 2), 3) e 4), le parole: «in capo agli» sono sostituite dalle seguenti: «a carico degli»;
alla lettera b), dopo le parole: «sui mercati a pronti» è inserita la seguente: «di» e la parola: «numero-2)» è sostituita dalle seguenti: «numero 2)»;
al comma 2, al secondo periodo, le parole: «garantire il tetto» sono sostituite dalle seguenti: «garantire il rispetto del limite» e la parola: «ARERA» è sostituita dalle seguenti: «l'ARERA» e, al terzo periodo, le parole: «trasporto gas» sono sostituite dalle seguenti: «trasporto del gas»;
al comma 3, le parole: «Al fine che» sono sostituite dalla seguente: «Affinché» e le parole: «di Italia, Germania e Svizzera» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Italia, della Germania e della Svizzera».
All'articolo 11:
al comma 1:
alla lettera a), numero 2), le parole: «di stipula del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «di stipulazione del contratto di cui»;
alla lettera c), capoverso 6, sesto periodo, le parole: «al quinto e al sesto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al quarto e al quinto periodo»;
alla lettera g), la parola: «aggregazione.”;» è sostituita dalla seguente: «aggregazione”;»;
alla lettera h), numero 2), le parole: «residua del contratto,» sono sostituite dalle seguenti: «residua del contratto.»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di garantire l'unitarietà funzionale dei progetti complessi caratterizzati da fasi realizzative sequenziali, nonché il bilanciamento tra impatti ambientali e benefìci socio-economici derivanti dall'intero ciclo di vita delle opere, in coerenza con il principio di sviluppo sostenibile, all'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“7-ter. Per i progetti complessi caratterizzati da fasi realizzative sequenziali relativi alle attività di cui ai punti 7) e 7.1) dell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, qualora l'istanza di VIA comprenda l'intero ciclo di vita del progetto e la richiesta sia esplicitamente formulata dal proponente nell'istanza medesima, l'autorità competente esprime un unico giudizio di compatibilità ambientale esteso a tutte le fasi. A tale fine, lo studio di impatto ambientale riferito all'intero ciclo di vita dell'opera può essere redatto utilizzando, in caso di indisponibilità dei dati perché acquisibili solo al termine della fase di ricerca, stime ovvero modellazioni. Il provvedimento di compatibilità ambientale, qualora favorevole, contiene la condizione obbligatoria di verifica, prima dell'avvio della fase di esercizio del progetto, della coerenza delle stime ovvero delle modellazioni contenute nello studio di impatto ambientale; in caso di incoerenza, l'autorità competente valuta eventuali azioni correttive”.
1-ter. Le disposizioni dell'articolo 25, comma 7-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come inserito dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano, su istanza del proponente da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato ancora ottenuto il definitivo giudizio di compatibilità ambientale. Nei casi di cui al primo periodo, il proponente integra la documentazione già presentata con gli elementi necessari per la valutazione dell'intero ciclo di vita del progetto, senza che ciò comporti la decadenza degli atti procedimentali già adottati»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «convertito con legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge»;
alla lettera a):
al numero 1), la parola: «aggregati,”;» è sostituita dalla seguente: «aggregati”;»;
al numero 2), la parola: «consentito» è sostituita dalla seguente: «consentita»;
alla lettera b), capoverso 2-ter, le parole: «decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro della transizione ecologica»;
al comma 3, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) di apposite competenze regolatorie» sono sostituite dalle seguenti: «di apposite competenze regolatorie all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. All'articolo 45-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: “30 giugno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2027”».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Misure straordinarie volte a sostenere le famiglie nell'affrontare i costi di acquisto dell'energia elettrica)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica a favore dei clienti vulnerabili e di bonus sociale elettrico)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili, di favorire la stabilità e l'efficienza dei prezzi dell'energia elettrica nonché di contrastare il fenomeno della povertà energetica, Acquirente unico S.p.A. di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, svolge il servizio di approvvigionamento centralizzato di energia elettrica al dettaglio per i clienti vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente, emana linee guida affinché Acquirente unico S.p.A., in qualità di gruppo di acquisto pubblico, svolga, secondo procedure di mercato, l'attività di approvvigionamento di energia elettrica per i soggetti di cui al comma 1, tramite negoziazione di contratti di lungo termine (PPA) da impianti alimentati da fonti rinnovabili, stabilendo le modalità di gestione del servizio di vendita e le misure e le condizioni di contratto. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti da adottare entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità applicative per assicurare l'attivazione nonché i livelli di qualità del servizio di approvvigionamento di energia elettrica nonché le regole per l'introduzione di un meccanismo compensativo atto a garantire prezzi convenienti anche nei casi di un'eventuale diminuzione del prezzo del PUN rispetto ai prezzi definiti con i contratti di lungo termine (PPA) di cui al primo periodo.
3. A decorrere dal 1° giugno 2026, l'equivalente dell'importo riconosciuto automaticamente come compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e di cui all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è erogato sotto forma di quota di energia rinnovabile, al fine di stabilizzare gli oneri delle bollette elettriche per i clienti domestici non vulnerabili che finanziano la componente ARIM.
4. Ai fini di cui al comma 3, il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le procedure per le modalità di selezione, su base provinciale, di impianti di nuova costruzione definiti ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, entrati in esercizio successivamente al 1° gennaio 2017 e che non beneficiano di ulteriori incentivi sull'energia prodotta, per l'approvvigionamento con energia elettrica rinnovabile dei soggetti di cui al comma 3, specificando le misure e le condizioni di contratto con i medesimi.
5. Agli impianti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al comma 4, in grado di soddisfare almeno l'equivalente in chilowattora del bonus concesso, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), su indicazione del gestore del Sistema informativo integrato – SII, eroga annualmente, per un periodo non superiore a quindici anni, il credito spettante ai clienti di cui al comma 3 e contestualmente cede energia elettrica rinnovabile ai clienti di cui al comma 3 per almeno quindici anni, in detrazione del consumo. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità applicative per l'erogazione del bonus elettrico sotto forma di quota parte di energia rinnovabile, nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai chilowattora verdi tra il Sistema informativo integrato – SII e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente stipula, altresì, un'apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani al fine di assicurare una capillare diffusione ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute delle informazioni relative alla quota di energia rinnovabile loro spettante come compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica.
6. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «agli esercenti il servizio di vulnerabilità» sono soppresse;
b) il terzo periodo è soppresso.
7. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, i commi 3, 4 e 4-bis sono abrogati.
1.1. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Fondo strutturale per la compensazione dei costi energetici delle famiglie in condizioni di disagio economico)
1. Al fine di rafforzare l'importo riconosciuto come sostegno alla spesa per la fornitura di energia elettrica e gas naturale alle famiglie secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché di contrastare il fenomeno della povertà energetica, all'articolo 18, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1° aprile 2026, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:
a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;
h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato.»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1° aprile 2026, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato.».
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11-ter, comma 12, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica denominato Fondo strutturale per la compensazione dei costi energetici delle famiglie in condizioni di disagio economico. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con proprio decreto, stabilisce le modalità per l'erogazione delle risorse confluite nel fondo di cui al precedente periodo in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di incrementare gli importi delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e alla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Per l'anno 2026, sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e alla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui al comma 2, i nuclei familiari con un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido nel corso dell'anno 2026 fino a 40.000 euro.
1.2. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Per l'anno 2026 è riconosciuto un contributo straordinario del valore 300 euro per le forniture di energia elettrica relative ai titolari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino in possesso di un ISEE fino a 30.000 euro.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la soglia dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso al bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e gas naturale è elevata a 15.000 euro.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituito il bonus sociale per il teleriscaldamento, finalizzato a sostenere i nuclei familiari in condizioni di disagio economico. Il bonus è riconosciuto agli utenti domestici che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, applicandosi le medesime condizioni di accesso, criteri di individuazione dei beneficiari e modalità di riconoscimento del beneficio.
1-quater. Per l'anno 2026, alle somministrazioni di gas naturale destinate a usi civili e domestici si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura del 10 per cento, in luogo delle aliquote previste dalla normativa vigente.
1-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è disposta la riduzione del 25 per cento del valore della componente ASOS degli oneri generali di sistema sulle bollette per i consumi domestici di energia elettrica, secondo l'articolazione e le modalità applicative che saranno definite dall'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA).
1-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è disposta la riduzione di 0,20 euro per litro delle accise sui carburanti benzina e gasolio per autotrazione e per uso domestico di riscaldamento e produzione di acqua sanitaria.
1.3. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Per l'anno 2026, al fine di sostenere la riduzione strutturale dei costi energetici delle famiglie in condizione di disagio economico, le risorse derivanti dal contributo straordinario di cui ai commi da 4-bis a 4-quater del presente articolo, nel limite di spesa di 315 milioni di euro per l'anno 2026, sono destinate al Fondo nazionale reddito energetico, istituito ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 8 agosto 2023.
1-bis. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 8 agosto 2023 che istituisce il Fondo nazionale reddito energetico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) “pompa di calore”: impianto definito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192;
e-ter) “sistema di accumulo”: impianto definito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto ministeriale 7 agosto 2025»;
b) all'articolo 7, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «impianti fotovoltaici» sono inserite le seguenti: «, pompe di calore e sistemi di accumulo».
Conseguentemente, sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 315 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti da quanto previsto dai successivi commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.
4-bis. La disciplina di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica, fatte salve le previsioni di cui ai successivi commi 4-ter e 4-quater, anche con riferimento al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2025.
4-ter. Il contributo di solidarietà di cui al comma precedente è dovuto per il solo anno 2026 ed è determinato applicando l'aliquota di cui al richiamato comma 116 sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società e relativo alla media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Non concorrono alla determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al richiamato comma 115.
4-quater. In deroga a quanto stabilito dal richiamato comma 117, ultimo periodo, i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.
1.4. Ghirra, Bonelli.
Al comma 1, sostituire le parole: 115 euro con le seguenti: 250 euro.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole: 315 milioni di euro con le seguenti: 685 milioni di euro;
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 685 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 315 milioni di euro mediante le risorse già previste dal presente articolo;
b) quanto a 370 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.8. L'Abbate, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
Al comma 1, sostituire le parole: 115 euro con le seguenti: 200 euro.
Conseguentemente, al comma 4:
all'alinea, sostituire le parole: 315 milioni di euro con le seguenti: 548 milioni di euro;
dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) quanto a 233 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.9. Ziello, Sasso, Pozzolo.
Al comma 1, sostituire le parole: ai titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, del bonus sociale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con le seguenti: ai clienti domestici residenti con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro.
Conseguentemente:
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: , che non siano titolari del bonus sociale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro, con le seguenti: ai medesimi soggetti di cui al comma 1;
al comma 4, alinea, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 615 milioni;
al medesimo comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) quanto a 300 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.10. Pandolfo, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è riconosciuto, alle medesime condizioni previste per i clienti domestici vulnerabili, anche agli utenti domestici economicamente svantaggiati allacciati a reti di teleriscaldamento. Con provvedimento dell'ARERA, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono definite le modalità operative di riconoscimento del beneficio, mediante meccanismo compensativo infra-sistema.
1-ter. Il contributo di cui al presente articolo è riconosciuto in modo automatico ai beneficiari individuati ai sensi della normativa vigente. L'ARERA pubblica con cadenza trimestrale un rapporto sul trasferimento integrale del beneficio ai clienti finali. Al fine di garantire che il contributo straordinario previsto dal presente articolo non determini effetti traslativi sui prezzi dell'energia elettrica a carico dei clienti finali, è fatto divieto ai soggetti operanti nei mercati della produzione, vendita e commercializzazione di energia elettrica di trasferire, direttamente o indirettamente, il maggiore onere derivante dall'erogazione del contributo nei contratti di fornitura ai clienti finali.
Conseguentemente:
al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: è pari con le seguenti: è non superiore e, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e comunque non inferiore a 30 euro;
al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il riconoscimento del contributo non può essere subordinato all'adesione a servizi o prodotti accessori, né comportare modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali. L'ARERA definisce contenuti minimi obbligatori di informativa precontrattuale e in fattura, con linguaggio chiaro e standardizzato;
dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Ai fini dell'accesso alle misure di sostegno di cui al presente articolo, la definizione di cliente vulnerabile è integrata prevedendo che la condizione di vulnerabilità sia determinata prioritariamente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché mediante l'introduzione di un parametro di povertà energetica definito in relazione al rapporto tra spesa energetica annua e reddito disponibile del nucleo familiare. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ARERA definisce i criteri applicativi.
3-ter. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette alle Camere una relazione sui margini consentiti dalla normativa dell'Unione europea per l'applicazione di aliquote IVA ulteriormente ridotte o agevolate sulle forniture di energia elettrica e gas in favore delle utenze domestiche vulnerabili, con l'indicazione delle misure attuabili.
1.6. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno 2026, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 250 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) da 9.979 fino a 19.999 euro, si provvede con delibera dell'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, nel limite di spesa di 815 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 815 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza delle medesime amministrazioni.
1.11. Ghirra, Bonelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il contributo di cui al presente articolo è riconosciuto in modo automatico ai beneficiari individuati ai sensi della normativa vigente. L'ARERA pubblica con cadenza trimestrale un rapporto sul trasferimento integrale del beneficio ai clienti finali. Al fine di garantire che il contributo straordinario previsto dal presente articolo non determini effetti traslativi sui prezzi dell'energia elettrica a carico dei clienti finali, è fatto divieto ai soggetti operanti nei mercati della produzione, vendita e commercializzazione di energia elettrica di trasferire, direttamente o indirettamente, il maggiore onere derivante dall'erogazione del contributo nei contratti di fornitura ai clienti finali.
1.13. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per l'anno 2026, ai clienti domestici residenti che non siano titolari del bonus sociale di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e con ISEE non superiore a 25.000 euro, è riconosciuto un contributo straordinario, erogato con delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in misura fissa e differenziato per zone climatiche secondo i criteri individuati dalla medesima Autorità. Con la medesima delibera sono definite le modalità applicative del contributo. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 9, comma 3-bis.
Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ferma restando la prioritaria destinazione delle risorse necessarie all'attuazione dell'articolo 10, comma 2, una quota delle maggiori entrate derivanti dalla vendita del gas di cui ai commi 1 e 2, nei limiti delle maggiori risorse effettivamente accertate e disponibili, è destinata, in deroga alla destinazione di cui al comma 3, alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2, della presente legge. Per la quota residua resta ferma la destinazione di cui al comma 3.
1.15. Magi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: possono riconoscere con le seguenti: riconoscono e le parole: 25.000 euro con le seguenti: 40.000 euro.
Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: che aderiscono a quanto previsto dal con le seguenti: di cui al comma 2.
1.16. Ferrara, Pavanelli, Cappelletti, Appendino.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, distintamente per ciascun segmento di mercato servito.
1.17. Ferrara, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, L'Abbate.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: è pari con le seguenti: è non superiore e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e comunque non inferiore a 30 euro.
1.18. Pandolfo, Peluffo.
Al comma 2, sostituire il quinto periodo con il seguente: Con apposita deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA definisce le modalità applicative del primo periodo, al fine di promuovere la trasparenza delle informazioni e la tutela dei consumatori, stabilendo contenuti minimi obbligatori di informativa precontrattuale e in fattura relativi ai criteri di accesso al contributo, all'importo stimato, ai tempi di riconoscimento e alle eventuali condizioni di applicazione, mediante linguaggio chiaro e standardizzato.
1.19. L'Abbate, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di individuare agevolmente i beneficiari del meccanismo di cui al comma 2, i venditori possono richiedere ad Acquirente Unico S.p.A. la messa a disposizione di informazioni aggregate non riconducibili al singolo individuo né ai dati personali del medesimo, secondo le modalità trasmesse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al Sistema Informativo Integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.
2-ter. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di attuazione del comma 2-bis, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, Acquirente Unico S.p.a. provvede alle attività di cui al comma 2-bis con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.20. Ferrara, Pavanelli, Cappelletti, Appendino.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini dell'applicazione delle misure di cui al presente articolo, sono ricomprese tra le utenze non domestiche ammissibili anche le utenze intestate agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con entrate inferiori a 60.000 euro nell'anno 2025.
*1.22. Gadda.
*1.23. Ghirra, Bonelli.
*1.24. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Con la medesima delibera di cui al comma 2, l'ARERA definisce le modalità di rilascio delle attestazioni, individua il sito o il portale più idoneo per l'ubicazione delle attestazioni rilasciate e ne disciplina le forme di pubblicazione sul proprio portale istituzionale.
1.25. Ferrara, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, L'Abbate.
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: L'utilizzo dell'attestazione per finalità commerciali è consentito esclusivamente in forme trasparenti, non ingannevoli e non comparative, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei consumatori e di pratiche commerciali scorrette. È assicurata un'adeguata informazione ai consumatori in merito alla misura di cui al comma 2, anche avvalendosi del contributo delle associazioni dei consumatori.
1.26. L'Abbate, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini dell'accesso alle misure di sostegno di cui al presente articolo, la definizione di cliente vulnerabile è integrata prevedendo che la condizione di vulnerabilità sia determinata prioritariamente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché mediante l'introduzione di un parametro di povertà energetica definito in relazione al rapporto tra spesa energetica annua e reddito disponibile del nucleo familiare. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ARERA definisce i criteri applicativi.
1.28. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette alle Camere una relazione sui margini consentiti dalla normativa dell'Unione europea per l'applicazione di aliquote IVA ulteriormente ridotte o agevolate sulle forniture di energia elettrica e gas in favore delle utenze domestiche vulnerabili, con l'indicazione delle misure attuabili.
1.30. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. È vietata l'interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte delle società fornitrici nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti «di prima necessità», ed in particolare per le imprese della panificazione, in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse offrano di pagare almeno il 20 per cento di quanto previsto in fattura.
1.31. Ghirra, Bonelli.
Sostituire il comma 4, con i seguenti:
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 315 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera h), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
b) quanto a 67 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
c) quanto a 148 milioni di euro mediante le maggiori entrate derivanti dai commi da 4-bis a 4-undecies.
4-bis. È istituito, per l'anno 2026, un contributo straordinario di solidarietà temporaneo a carico delle imprese e stabili organizzazioni dei settori dell'energia che, in ragione di condizioni esogene di mercato, abbiano conseguito utili eccezionalmente elevati rispetto alla media storica.
4-ter. Il contributo è istituito in considerazione della eccezionale redditività registrata nel settore dell'energia a decorrere dall'anno 2021.
4-quater. Sono soggetti al contributo i soggetti IRES che, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2027, hanno conseguito almeno il 75 per cento dei ricavi da attività rientranti in una o più delle seguenti categorie del settore energetico:
a) produzione di energia elettrica da carbone, petrolio, gas, nucleare e altre fonti non rinnovabili, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, per la successiva vendita;
b) rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale; produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi;
c) importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano, prodotti petroliferi;
d) introduzione nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi provenienti da altri Stati dell'Unione europea.
4-quinquies. Il contributo si applica sull'utile imponibile IRES 2026 che eccede per almeno il 10 per cento la media aritmetica degli utili imponibili dei quattro periodi d'imposta precedenti non straordinari, relativi alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021.
4-sexies. Il contributo si applica nella misura del 50 per cento di tale base imponibile nella misura massima del 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2027.
4-septies. Se uno o più anni baseline presentano perdite, tali importi negativi concorrono alla media. Sono neutralizzati ai fini del confronto:
a) gli effetti contabili da operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni, conferimenti, e da cambi di principi contabili;
b) componenti di reddito una tantum non ricorrenti, quali plusvalenze su dismissioni straordinarie, indennizzi assicurativi eccezionali.
4-octies. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2027. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2027.
4-novies. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
4-decies. Il Contributo non è dovuto quando l'eccedenza di cui al comma 4-quater è inferiore a 5 milioni di euro. Sono esclusi i soggetti con fatturato inferiore a 20 milioni di euro annui.
4-undecies. I soggetti interessati allegano alla relazione sulla gestione un prospetto esplicativo utile alla determinazione dell'importo del contributo.
1.32. Sergio Costa, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
Al comma 4, alinea, dopo le parole: anno 2026 aggiungere le seguenti: da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 aprile 2026,.
1.33. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da adottarsi entro il 1° aprile 2026, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e di cui all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono ricalcolati, a decorrere dal 1° gennaio 2026, sulla base dei seguenti scaglioni differenziati dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):
a) 10.000 euro per nuclei familiari con un solo componente;
b) 13.000 euro per i nuclei familiari con due componenti;
c) 16.000 euro per nuclei familiari con un figlio:
d) 19.000 euro per nuclei familiari con due figli;
e) 22.000 euro per nuclei familiari con tre figli;
f) 25.000 euro per nuclei familiari dai quattro figli in su.
1.34. Barzotti, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da adottarsi entro il 1° maggio 2026, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e di cui all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono ricalcolati, a decorrere dal 1° gennaio 2026, tenendo conto di scaglioni differenziati dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e della composizione del nucleo familiare.
1.35. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 5-bis, capoverso, dopo il comma 8-quater, aggiungere i seguenti:
8-quinquies. L'ARERA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, effettua un'indagine conoscitiva sulle procedure di switching dei clienti finali nei settori dell'energia elettrica e del gas, con particolare riferimento all'adeguatezza dei flussi informativi e alle modalità di trattamento dei dati personali e tecnici scambiati tra venditori, distributori, intermediari della vendita e gli altri soggetti coinvolti nel processo di cambio fornitore. L'indagine è altresì finalizzata a verificare l'eventuale presenza di pratiche commerciali scorrette, incluse attivazioni non richieste, contatti telefonici indesiderati o altre condotte aggressive che si manifestano nei giorni successivi allo switching, nonché a individuare criticità o vulnerabilità che possano esporre i clienti a rischi di utilizzo improprio dei dati o di attivazioni non conformi alla normativa vigente. Nell'ambito dell'attività istruttoria, l'ARERA può richiedere informazioni e documentazione agli operatori e agli intermediari della vendita, svolgere audizioni e consultazioni pubbliche e coordinarsi, ove necessario, con il Garante per la protezione dei dati personali e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di assicurare la piena coerenza dell'analisi con il quadro regolatorio in materia di privacy, telemarketing e comunicazioni elettroniche.
8-sexies. Al termine dell'indagine di cui al comma 8-quinquies, l'ARERA presenta una relazione contenente gli esiti delle verifiche e proposte volte a rafforzare la tutela dei clienti finali nelle procedure di switching, anche mediante l'introduzione di standard tecnici, misure di sicurezza, revisioni dei flussi informativi o aggiornamenti delle regole di mercato.
1.103. Pandolfo, Peluffo.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:
5-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, i commi da 50 a 53 sono soppressi.
5-quater. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 1, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.37. Bonetti, Benzoni.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Contributo straordinario agli enti del terzo settore per il caro energia)
1. Al fine di sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, per i maggiori oneri sostenuti per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2026, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2025 per la componente energia e il gas naturale.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi di cui ai commi 1, le relative modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza delle medesime amministrazioni.
1.07. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Contributo agli enti locali per caro energia)
1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario per le spese relative alle utenze di energia elettrica e gas. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione massima di 340 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare per 300 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 maggio 2026, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza delle medesime amministrazioni.
1.08. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Fondo per l'efficienza energetica domestica per nuclei a basso reddito)
1. È istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica destinato a finanziare voucher o sconti in fattura per interventi di efficientamento energetico domestico riservati ai nuclei con ISEE inferiore a 15.000 euro.
2. Con apposita deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA definisce le modalità applicative di cui al comma 1.
1.010. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Piano di rateizzazione delle bollette energetiche in favore dei clienti domestici)
1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° gennaio 2026 e il 30 giugno 2026».
1.023. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Rilevanza reddituale dell'energia prodotta e immessa in rete da impianti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo individuale e diffuso)
1. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo individuale e diffuso, nei limiti della sola quota di energia condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto legislativo e successive disposizioni di attuazione, non concorre alla determinazione del reddito delle persone fisiche o giuridiche in quanto istantaneamente autoconsumata.».
1.024. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Disposizioni per l'accesso dei sistemi di accumulo residenziali ai mercati all'ingrosso dell'energia)
1. Al fine di consentire l'accesso dei sistemi di accumulo elettrochimico domestici al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, il Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, provvede, con proprio decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per prevedere l'esenzione dall'applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 con riferimento agli strumenti di misura necessari al calcolo dell'Energia immessa negativa (EIN) di cui alla delibera 16 marzo 2021, n. 109/2021/R/eel, nei contesti di connessione in bassa tensione. Conseguentemente, entro sessanta giorni dalla data dell'esenzione di cui al periodo precedente, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in coordinamento con il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), provvede ad aggiornare la relativa regolazione e a stabilire adeguati standard e presidi affinché gli strumenti di misura nei contesti di connessione in bassa tensione possano fornire i dati richiesti dall'Allegato A.78, del Codice di rete di Terna, approvato con delibera ARERA 28 giugno 2022, n. 285/2022/R/eel, garantendo al contempo l'integrità del sistema. La regolazione, gli standard e i presidi aggiornati dovranno altresì consentire l'utilizzo di strumenti di misura integrati.
1.028. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.
ART. 2.
(Misure urgenti per la riduzione della componente ASOS delle bollette elettriche e il sostegno alle utenze non domestiche)
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 85 per cento con le seguenti: 80 per cento;
Conseguentemente:
al comma 2:
al primo periodo, sostituire le parole: pari a 3 mesi, nel caso di cui al comma 1, lettera a) e di un periodo pari a 6 mesi con le seguenti: pari a 12 mesi, nel caso di cui al comma 1, lettera a) e di un periodo pari a 24 mesi;
al secondo periodo:
sostituire le parole: pari alla media delle tariffe premio con le seguenti: pari alla tariffa premio;
aggiungere, in fine, le parole: , scelta dal soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico;
al comma 4:
all'alinea, sostituire le parole: 30 settembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2027;
alla lettera b), numero 1):
al primo periodo, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 100 per cento;
al secondo periodo, sostituire le parole: ultimo quinquennio con le seguenti: ultimo triennio, al netto dei periodi di fermo comunicati al GSE o disposti dal gestore di rete per problematiche di rete;
alla lettera c), numero 2):
sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 100 per cento;
sostituire le parole: ultimo quinquennio con le seguenti: ultimo triennio, al netto dei periodi di fermo comunicati al GSE o disposti dal gestore di rete per problematiche di rete;
alla lettera e):
all'alinea, sostituire le parole: e comunque non superiore al 6 per cento con le seguenti: e comunque superiore al 6 per cento;
al numero 1), sostituire le parole da: di rifacimento integrale fino alla fine del numero con le seguenti: di rifacimento che comportino un aumento di produzione del 30 per cento rispetto a quella dell'impianto esistente;
sopprimere i numeri 2), 3) e 4);
al numero 5), sopprimere le parole: , limitatamente alla potenza corrispondente all'incremento di producibilità ottenuto in esito agli interventi di rifacimento di cui al medesimo numero 1);
sopprimere i numeri 6) e 7);
al comma 5, ovunque ricorra, sopprimere la parola: integrale;
dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Agli impianti oggetto degli interventi di rifacimento di cui al comma 4 è assicurata la priorità di connessione alla medesima rete esistente.
*2.3. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
*2.5. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
*2.4. Ghirra, Bonelli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il GSE pubblica la tariffa di cui al precedente periodo 60 giorni prima della scadenza del 31 maggio 2026 di cui al comma 3.
Conseguentemente:
al comma 4:
alla lettera b), numero 2) e alla lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il GSE pubblica il tasso di attualizzazione di cui al precedente periodo 60 giorni prima della scadenza del 30 settembre 2026 di cui al comma 4;
alla lettera e):
sostituire il numero 2) con il seguente:
2) per la realizzazione degli interventi di cui al numero 1), il 40 per cento del contingente di 10 gigawatt sarà destinato alla realizzazione degli interventi con l'utilizzo di tecnologie prodotte in stabilimenti ubicati in Europa. La restante parte del contingente verrà utilizzata per gli interventi che non utilizzeranno tecnologie prodotte in Europa, prevedendo per i moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, che corrispondono ai requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo 12 una maggiorazione del tasso di interesse, di cui alla presente lettera e), rispetto ai moduli iscritti al registro di cui all'articolo 12 del citato decreto-legge n. 181 del 2023, che corrispondono ai requisiti di cui al comma 1, lettere a) del medesimo articolo 12;
aggiungere, in fine, il seguente numero:
8-bis) Il GSE pubblica il tasso di interesse ed il costo medio di capitale che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici 60 giorni prima della scadenza del 30 settembre 2026 di cui al comma 4.
aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2027, una quota non inferiore al 30 per cento degli oneri generali di sistema afferenti alla componente ASOS è finanziata mediante risorse della fiscalità generale, secondo criteri di progressività e capacità contributiva, nel rispetto dell'articolo 53 della Costituzione.
2.8. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il GSE pubblica la tariffa di cui al precedente periodo 60 giorni prima della scadenza del 31 maggio 2026 di cui al comma 3.
Conseguentemente:
al comma 4:
alla lettera b), numero 2) e alla lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il GSE pubblica il tasso di attualizzazione di cui al precedente periodo 60 giorni prima della scadenza del 30 settembre 2026 di cui al comma 4;
alla lettera e):
sostituire il numero 2) con il seguente:
2) per la realizzazione degli interventi di cui al numero 1), il 40 per cento del contingente di 10 gigawatt sarà destinato alla realizzazione degli interventi con l'utilizzo di tecnologie prodotte in stabilimenti ubicati in Europa. La restante parte del contingente verrà utilizzata per gli interventi che non utilizzeranno tecnologie prodotte in Europa, prevedendo per i moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, che corrispondono ai requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo 12 una maggiorazione del tasso di interesse, di cui alla presente lettera e), rispetto ai moduli iscritti al registro di cui all'articolo 12 del citato decreto-legge n. 181 del 2023, che corrispondono ai requisiti di cui al comma 1, lettere a) del medesimo articolo 12;
aggiungere, in fine, il seguente numero:
8-bis) Il GSE pubblica il tasso di interesse ed il costo medio di capitale che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici 60 giorni prima della scadenza del 30 settembre 2026 di cui al comma 4.
2.10. Peluffo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), sentito il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., definisce con propria deliberazione:
a) i criteri di calcolo del valore attuale netto di cui al comma 1;
b) le modalità operative per l'esercizio dell'opzione;
c) i meccanismi di monitoraggio degli effetti sulla componente ASOS degli oneri generali di sistema.
Conseguentemente:
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sull'effettiva adesione al meccanismo di rimodulazione, sull'impatto prodotto sulla componente ASOS e sulla conseguente riduzione degli oneri generali di sistema.;
al comma 4, alinea, dopo le parole: possono optare aggiungere le seguenti: a condizione che le modalità di rimodulazione assicurino un valore attuale netto non inferiore al valore atteso dei flussi incentivanti residui spettanti alla data dell'opzione, determinato secondo criteri oggettivi e trasparenti definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;
dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 51, secondo periodo, dopo le parole: «primo periodo» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli inerenti al rinnovo della concessione,».
2.11. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In via sperimentale per gli anni 2026 e 2027, le misure di riduzione della componente ASOS di cui al presente articolo si applicano, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate al medesimo articolo, anche ai punti di prelievo in bassa tensione intestati ad enti del Terzo settore iscritti al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), anche quando la potenza impegnata non sia superiore a 20 chilowatt, secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*2.15. Gadda.
*2.16. Ghirra, Bonelli.
*2.17. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 4, lettera e), numero 1), sostituire le parole: comportino un aumento di potenza tale da garantire valori di producibilità pari almeno al doppio di con le seguenti: garantiscano un incremento della producibilità pari ad almeno il 40 per cento di.
2.18. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
Al comma 4, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) per la realizzazione degli interventi di cui al numero 1) siano utilizzati moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, ovvero moduli fotovoltaici conformi alla normativa europea vigente in materia di sicurezza, prestazioni e sostenibilità ambientale, purché garantiscano standard qualitativi e tecnici equivalenti a quelli previsti dal medesimo articolo 12. Per gli impianti ubicati in area agricola ovvero asserviti ad attività agricola o agroindustriale, è altresì consentito l'utilizzo di moduli con caratteristiche dimensionali compatibili con le strutture di supporto esistenti, al fine di evitare interventi strutturali sproporzionati o economicamente non sostenibili. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., sono definiti i criteri di equivalenza tecnica e le modalità di verifica.
2.19. Gadda.
Al comma 4, lettera e), numero 2), sostituire le parole: lettere b) e c) con le seguenti: lettere a), b) e c).
*2.23. Ferrari.
*2.21. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
*2.22. Ghirra, Bonelli.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-bis. In aggiunta a quanto già disposto dal presente articolo agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un ulteriore contributo:
a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2026, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per chilowattora superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2026, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2025, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.28. Simiani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. Ai fini del presente articolo, per utenze non domestiche si intendono i punti di prelievo destinati allo svolgimento di un'attività economica, ivi incluse le forniture intestate a soggetti esercenti la libera professione, in forma individuale, ovvero associata, purché il contratto di fornitura e l'uso del punto di prelievo siano riferibili all'esercizio dell'attività.
*2.31. Benzoni.
*2.32. Peluffo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. La tariffa ad uso domestico delle abitazioni in muratura, prevista dalla deliberazione 9 febbraio 2012 38/2012/R/eel di ARERA, è applicata anche per le forniture temporanee a forfait delle abitazioni ad uso dello spettacolo viaggiante.
2.33. Simiani, Romeo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4, le parole: «numeri 1) e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1), 2) e 7)».
2.36. Peluffo, Pandolfo.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Destinazione alla fiscalità generale degli oneri generali di sistema del settore elettrico)
1. A decorrere dal 1° luglio 2026, gli oneri generali di sistema relativi al settore elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non sono più applicati nelle fatture relative alla fornitura di energia elettrica ai clienti finali domestici e non domestici.
2. Gli oneri generali di sistema di cui al comma 1 sono posti integralmente a carico del bilancio dello Stato, mediante trasferimento annuale delle relative risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di seguito denominata «CSEA».
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a istituire, nello stato di previsione del medesimo Ministero, un apposito fondo denominato «Fondo per la copertura degli oneri generali del sistema elettrico», con una dotazione pari a 14 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad adeguare la regolazione tariffaria del settore elettrico, eliminando dalle bollette dell'energia elettrica le componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di trasferimento delle risorse alla CSEA.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 14 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante:
a) utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2);
b) quota parte delle entrate derivanti dalla tassazione degli extraprofitti nel settore energetico;
c) ulteriori risorse individuate nell'ambito della legge di bilancio.
2.01. Pozzolo, Sasso, Ziello.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Detrazione IRPEF degli oneri generali di sistema per gli anni 2026 e 2027)
1. Per gli anni d'imposta 2026 e 2027, agli utenti domestici titolari di contratto di fornitura di energia elettrica è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari agli importi versati a titolo di oneri generali afferenti al sistema elettrico, al netto di eventuali agevolazioni o bonus già riconosciuti sulla medesima componente.
2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del:
a) 75 per cento degli importi versati, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro annui;
b) 50 per cento degli importi versati, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro annui;
c) 25 per cento degli importi versati, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 45.000 euro annui.
3. La detrazione non spetta per redditi complessivi superiori a 45.000 euro annui.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative, anche ai fini della certificazione degli importi da parte dei venditori di energia elettrica.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 520 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente quota parte del maggior gettito derivante dall'articolo 3 del presente decreto.
2.04. Lomuti, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Riforma degli oneri generali di sistema)
1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.400 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026. Entro tre mesi dalla data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle imprese e del made in Italy individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
2. A partire dal 1° gennaio 2026, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.
3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «tener conto» fino a «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi».
2.05. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Annullamento degli oneri di sistema per le infrastrutture di ricarica elettrica)
1. Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per l'anno 2026, l'ARERA provvede ad annullare, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 chilowatt, anche connesse in media, alta e altissima tensione, per usi di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza delle medesime amministrazioni.
2.06. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Misure di riduzione della componente ASOS dell'energia per le imprese)
1. In deroga all'articolo 51, comma 1-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, una somma non inferiore ad euro 2.000 milioni è destinata ad abbattere, per l'anno 2026, la parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo, sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
2. Con delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, si provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma precedente.
3. Al fine di consentire il monitoraggio dei costi energetici delle imprese sono trasferiti dal Registro Imprese al sistema informativo integrato gestito da Acquirente unico i dati relativi ai codici ATECO delle imprese. L'ARERA utilizza tali informazioni per analizzare e monitorare l'impatto dei costi dell'energia, dei servizi regolati e degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di imprese e informa periodicamente il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica degli esiti del monitoraggio.
2.08. Ziello, Sasso, Pozzolo.
ART. 3.
(Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Contributo straordinario per la riduzione della componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione)
1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito, per l'anno 2026, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d'affari dell'anno 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.
2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, calcolato su base trimestrale a decorrere dal 1° ottobre 2025, rispetto al saldo dei corrispondenti trimestri delle annualità precedenti. In caso di saldo negativo, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero. Il contributo si applica nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.
3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA e delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi indicati al comma 2.
4. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1.
5. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive, di cui al comma 3, le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell'IVA.
6. Non concorrono in ogni caso alla determinazione della base imponibile le operazioni derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili.
7. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai sensi del comma 1, che partecipano a un gruppo IVA costituito ai sensi dell'articolo 70-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per determinare i saldi di cui al comma 2 del presente articolo, assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2018 e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
8. Il contributo è liquidato e versato, a titolo di acconto, entro il termine di presentazione delle comunicazioni periodiche di cui al comma 3, con riferimento al trimestre di riferimento, fatto salvo il conguaglio a saldo entro il termine di presentazione della comunicazione relativa al quarto trimestre o, in alternativa, con la dichiarazione annuale Iva, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento possono essere individuati dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti di cui al comma 1 e sono definite le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza.
9. Le entrate derivanti dal contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario determinato ai sensi del presente articolo sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.
10. Ai fini della riscossione del contributo, dell'accertamento e delle relative sanzioni, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto compatibili.
11. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
12. Al fine di evitare, a tutela del consumatore, indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, per il periodo dal 1° ottobre 2025 al 31 dicembre 2026, i soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativo al mese precedente. L'Autorità riscontra la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla base dei dati ricevuti e di apposite verifiche, nell'ambito di un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni di cui al presente comma. Le modalità per la trasmissione dei dati sono stabilite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la comunicazione è effettuata, cumulativamente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore.
13. Ai fini dei riscontri e delle verifiche di cui al comma 12, l'Autorità si avvale, secondo modalità da definirsi mediante apposite intese, della collaborazione della Guardia di finanza, che utilizza anche i dati di cui al comma 8 e agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento di interventi volti alla riduzione della componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata alle utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative all'illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi e alle utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione, ad esclusione dei prelievi che godono del regime tariffario speciale di cui all'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ad esclusione delle utenze che sono iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.
3.3. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Fondo strutturale per la riduzione della componente ASOS delle bollette elettriche delle piccole e medie imprese)
1. Al fine di mitigare in modo strutturale gli oneri delle bollette elettriche per le piccole e medie imprese mediante riduzione della componente tariffaria ASOS, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'articolo 18, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1° aprile 2026, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:
a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;
h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato.»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1° aprile 2026, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato.».
2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica denominato «Fondo strutturale per la riduzione della componente ASOS delle PMI». Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con proprio decreto, stabilisce le modalità per l'erogazione delle risorse confluite nel fondo di cui al precedente periodo in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 chilowatt, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 chilowatt, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
3.4. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, l'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aumentata di due punti percentuali per i soggetti che, indipendentemente dall'attività economica esercitata, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 hanno conseguito un volume d'affari superiore a 5 milioni di euro, un utile netto superiore a 1 milione di euro e tale utile netto è superiore di oltre il 10 per cento rispetto a quello conseguito nel precedente periodo di imposta.
3.5. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Al comma 1, tabella 1, lettera D – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA, dopo le parole: 35.1 Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica aggiungere le seguenti: ad eccezione del codice 35.12.00.
3.8. Del Barba.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione dell'incremento dell'aliquota di cui al presente articolo i ricavi derivanti da contratti per differenza a due vie stipulati con il GSE, nonché da contratti di lungo termine di durata superiore a dodici mesi a prezzo fisso o indicizzato non correlato al prezzo marginale giornaliero, Power Purchase Agreements registrati presso il GSE.
1-ter. Al fine di garantire che l'incremento dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) previsto dal presente articolo non determini effetti traslativi sui prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale a carico dei clienti finali, è fatto divieto ai soggetti operanti nei mercati della produzione, vendita e commercializzazione di energia elettrica e gas naturale di trasferire, direttamente o indirettamente, il maggiore onere fiscale derivante dall'applicazione della suddetta maggiorazione nei corrispettivi applicati nei mercati all'ingrosso o nei contratti di fornitura ai clienti finali. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente esercita attività di vigilanza sul rispetto della presente disposizione, anche attraverso l'analisi delle condizioni economiche applicate nei mercati all'ingrosso e nei contratti di fornitura ai clienti finali. Qualora accerti comportamenti elusivi o pratiche volte a trasferire ai clienti finali il maggiore onere fiscale, l'Autorità dispone:
a) l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente trasferite ai clienti finali;
b) l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
1-quater. Con provvedimento adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ARERA definisce le modalità di monitoraggio e verifica della corretta applicazione del comma 2-ter.
3.11. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'incremento dell'aliquota IRAP di cui al comma 1 non si applica alle società proprietarie di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili relativamente ai ricavi afferenti alla produzione oggetto di contratti di fornitura non collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia, anche di natura finanziaria, ivi inclusi i contratti di incentivazione attivi, contratti di lungo termine di acquisto di energia elettrica (Power Purchase Agreement – PPA) e di altri contratti bilaterali, a condizioni non correlate all'andamento dei prezzi dei mercati elettrici.
*3.15. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
*3.16. Ghirra, Bonelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti non passivi di imposta regionale sulle attività produttive ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
3.17. Gadda.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di favorire la riduzione strutturale del costo dell'energia per famiglie e imprese e di sostenere il percorso di decarbonizzazione del sistema energetico, è promossa la progressiva revisione dei sussidi ambientalmente dannosi nel settore energetico, destinando prioritariamente le risorse derivanti dalla loro riduzione al finanziamento di misure di riduzione degli oneri energetici.
3.20. L'Abbate, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In considerazione degli effetti dello shock petrolifero derivante dagli eventi bellici in corso nel Golfo Persico, l'aliquota di cui al comma 1 è ulteriormente incrementata di un punto percentuale per l'anno 2026. Il maggior gettito di cui al presente comma è interamente destinato alla riduzione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti.
3.21. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1.
(IVA agevolata sui servizi di teleriscaldamento)
1. Al fine di contenere per il primo trimestre 2026 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale anche in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, i servizi di teleriscaldamento, nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio di energia di cui all'articolo 16 comma 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al 5 per cento per i consumi stimati o effettivi dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2026.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 41,46 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2024.
3.03. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1.
1. All'articolo 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. A decorrere dal 1° aprile 2026, le imprese di cui ai commi 1 e 2 beneficiarie dei contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, che delocalizzano, parzialmente o totalmente, l'attività economica oggetto delle agevolazioni di cui al comma 4 del presente articolo, sono tenute alla restituzione proporzionale delle agevolazioni percepite dal momento della prima ammissione al beneficio fino al momento in cui sia stata avviata la parziale o totale delocalizzazione dell'attività stessa.
4-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, sono definite le modalità per l'accertamento della sussistenza dei presupposti di parziale o totale delocalizzazione, la quantificazione dell'importo dovuto in misura proporzionale alla riduzione della capacità produttiva nonché le modalità di versamento e i termini per il pagamento.».
3.04. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
ART. 4.
(Disposizioni urgenti per promuovere la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La garanzia pubblica di cui al comma 3 può essere riconosciuta su base aggregata valorizzando il merito creditizio del cluster di PMI.
Conseguentemente:
al comma 4, dopo le parole: da parte delle imprese aggiungere le seguenti: e delle loro aggregazioni in possesso di requisiti di presenza stabile sul mercato negli ultimi 5 anni;
al comma 6, dopo le parole: per i gruppi di acquisto aggiungere le seguenti: di recente costituzione;
sopprimere il comma 12;
dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. ARERA, sentito il GSE, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta modelli contrattuali tipo per i PPA destinati alle PMI.
13-ter. È obbligatoria la pubblicazione nella bacheca GSE di una scheda economica sintetica standardizzata per ciascun PPA.
4.2. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La garanzia pubblica di cui al comma 3 può essere riconosciuta su base aggregata valorizzando il merito creditizio del cluster di PMI.
4.3. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Al comma 4, dopo le parole: da parte delle imprese aggiungere le seguenti: e delle loro aggregazioni in possesso di requisiti di presenza stabile sul mercato negli ultimi 5 anni.
*4.10. Benzoni.
*4.6. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
*4.8. Pandolfo, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Al comma 6, dopo le parole: per i gruppi di acquisto aggiungere le seguenti: di recente costituzione.
**4.13. Benzoni.
**4.15. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Ai fini dell'attuazione delle attività di cui al comma 7, i protocolli di intesa tra le società del Gruppo GSE e le associazioni territoriali o di categoria delle piccole e medie imprese possono prevedere il coinvolgimento delle medesime associazioni nello svolgimento di funzioni di supporto tecnico e organizzativo finalizzate alla diffusione dei contratti di lungo termine per l'approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare, tali protocolli possono disciplinare attività di aggregazione e coordinamento della domanda energetica delle imprese associate, raccolta e standardizzazione dei dati di consumo, nonché assistenza tecnica e contrattuale finalizzata alla semplificazione delle procedure di adesione agli strumenti messi a disposizione dal GSE. I protocolli possono inoltre favorire la promozione di strumenti mutualistici di garanzia, anche mediante convenzioni con confidi o sistemi consortili, nonché attività di pre-valutazione economico-finanziaria su base aggregata delle imprese interessate.
7-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità per l'accreditamento delle associazioni quali soggetti facilitatori, per la presentazione su base aggregata delle domande di accesso agli strumenti di garanzia eventualmente previsti, nonché per la validazione dei dati economici forniti dalle imprese aderenti e per la reportistica periodica relativa all'andamento delle iniziative attivate.
4.19. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini costituite in forma di società di capitali benefit ai sensi dei commi da 376 a 384 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si considerano conformi al requisito previsto dall'articolo 2, punto 16, della direttiva (UE) 2018/2001 e dall'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, qualora lo statuto individui tra gli obiettivi principali di beneficio comune la produzione, la condivisione e la valorizzazione dell'energia da fonti rinnovabili, nonché la generazione di benefici ambientali, economici o sociali per i membri o per il territorio di riferimento, prevedendo altresì la prevalenza dello scopo di beneficio comune sullo scopo di lucro. Ai fini della valutazione del perseguimento del beneficio comune di cui al presente comma, le società benefit possono utilizzare indicatori energetici, ambientali e sociali connessi alla produzione, alla condivisione e al consumo dell'energia rinnovabile nell'ambito della comunità energetica.
4.21. Del Barba.
Al comma 11, lettera a), numero 1), dopo le parole: i costi per l'esercizio e il mantenimento sono aggiunte le seguenti: , comprensivi della remunerazione del capitale e del debito;.
Conseguentemente al comma 12, dopo le parole: siano selezionati aggiungere le seguenti: su base volontaria per tutte le piattaforme del presente articolo,.
*4.23. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
*4.24. Ghirra, Bonelli.
*4.25. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Al comma 11, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili che accedono ai meccanismi di cui al presente articolo successivamente alla scadenza del periodo di incentivazione, il prezzo di esercizio dei contratti a due vie è determinato sulla base di un prezzo di riferimento dei contratti a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, definito con criteri trasparenti, non discriminatori e tecnologicamente neutrali. Il prezzo di esercizio dei contratti a due vie applicabile agli impianti di cui al primo periodo è fissato, in sede di bandi e procedure attuative, in coerenza con il prezzo di riferimento dei contratti a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili relativo alla medesima combinazione di zona, tecnologia e durata, nel rispetto dei limiti e dei divieti di cumulo previsti dalla normativa europea e nazionale vigente. Tale prezzo di riferimento è calcolato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con periodicità almeno trimestrale, tenendo conto:
a) delle rilevazioni di prezzi e delle quotazioni provenienti da almeno due advisor esterni indipendenti operanti sul mercato dei contratti a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, selezionati mediante procedure di evidenza pubblica;
b) dei dati resi disponibili tramite la bacheca di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
c) della distinzione per zona di mercato e, ove opportuno, per tecnologia e durata contrattuale, nonché dei profili standard di consegna.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sono definiti:
a) la metodologia di calcolo del prezzo di riferimento di cui al comma precedente, ivi inclusi criteri di selezione degli advisor esterni indipendenti, modalità di utilizzo dei dati di mercato e relative garanzie di qualità e affidabilità;
b) le modalità di pubblicazione del predetto prezzo di riferimento e dei relativi indicatori di sintesi (per zona, tecnologia, durata), nonché i meccanismi di aggiornamento;
c) i profili di coordinamento con gli altri strumenti di promozione dei contratti a lungo termine di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge, inclusa la bacheca di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
d) le misure di salvaguardia volte ad assicurare il rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la disciplina dei contratti a due vie di cui al presente articolo.».
4.26. Peluffo.
Sopprimere il comma 12.
*4.28. Benzoni.
*4.31. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. È obbligatoria la pubblicazione nella bacheca GSE di una scheda economica sintetica standardizzata per ciascun PPA.
4.33. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. ARERA, sentito il GSE, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta modelli contrattuali tipo per i PPA destinati alle PMI.
4.34. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Conto termico 3.0)
1. Al fine di sostenere gli interventi di efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di garantire il pieno soddisfacimento delle domande ammissibili presentate nell'ambito del meccanismo di incentivazione denominato Conto Termico 3.0, è istituito il «Fondo per il finanziamento del Conto Termico».
2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle seguenti fonti di finanziamento:
a) il gettito derivante dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra di cui al Decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nei limiti consentiti dalla normativa europea vigente;
b) i dividendi derivanti dalle partecipazioni detenute dallo Stato, direttamente o indirettamente, in società operanti nei settori della produzione, trasmissione, distribuzione o vendita di energia elettrica e gas naturale, per la quota spettante allo Stato;
c) i proventi derivanti dal rinnovo delle concessioni di distribuzione dell'energia elettrica, come previsto dall'articolo 1, comma 53, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.
3. Le risorse accertate del Fondo sono trasferite al soggetto gestore del meccanismo di incentivazione di cui al comma 1 e sono destinate al riconoscimento degli incentivi spettanti ai soggetti pubblici e privati le cui domande risultino ammissibili ai sensi della disciplina vigente.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il meccanismo di incentivazione di cui al comma 1 opera nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo, assicurando il finanziamento delle domande ammissibili presentate.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabilite le modalità di alimentazione, gestione e trasferimento delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, restando le misure finanziate esclusivamente nei limiti delle risorse affluite al Fondo di cui al comma 1.
4.011. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Trasparenza e standardizzazione contrattuale nella contrattazione di lungo termine dell'energia da fonti rinnovabili)
1. Al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese alla contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., adotta linee guida volte a promuovere la standardizzazione e la trasparenza delle condizioni contrattuali applicate ai contratti di lungo termine aventi ad oggetto la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
2. Le linee guida di cui al comma 1 individuano, in particolare:
a) schemi contrattuali tipo e clausole standard finalizzati a semplificare la stipula dei contratti di lungo termine da parte delle piccole e medie imprese;
b) modelli informativi sintetici volti a garantire la trasparenza e la comparabilità delle principali condizioni economiche e dei rischi contrattuali;
c) modalità semplificate di adesione ai contratti standardizzati, anche attraverso strumenti digitali messi a disposizione dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A.;
d) criteri di chiarezza e trasparenza delle offerte rivolte alle piccole e medie imprese, al fine di ridurre le asimmetrie informative e favorire una più ampia partecipazione alla contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono adottate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4.012. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Rilevanza reddituale dell'energia prodotta e immessa in rete da impianti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo individuale e diffuso)
1. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo individuale e diffuso, nei limiti della sola quota di energia condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo n. 199 del 2021 e successive disposizioni di attuazione, non concorre alla determinazione del reddito delle persone fisiche o giuridiche in quanto istantaneamente autoconsumata».
4.017. Gnassi, Pandolfo, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure in materia di comunità energetiche rinnovabili)
1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2026, di 20 milioni di euro per l'anno 2027, di 25 milioni per il 2028 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2030.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma 1. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, di 20 milioni di euro per l'anno 2027, di 25 milioni per il 2028 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.018. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Convenzioni con i fornitori di energia e le comunità energetiche rinnovabili esistenti o in progetto)
1. Al fine di migliorare l'efficienza energetica e di favorire la sostenibilità ambientale, i centri di elaborazione dati stipulano convenzioni con i fornitori di energia per favorire:
a) la creazione e lo sviluppo di reti di teleriscaldamento, sfruttando il calore in eccesso prodotto dai medesimi centri di elaborazione dati;
b) l'integrazione dei centri di elaborazione dati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e con le comunità energetiche rinnovabili esistenti o in progetto.
2. Le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 sono altresì finalizzate alla realizzazione di infrastrutture che apportino benefìci diretti alle comunità locali in termini di costi dell'energia elettrica, garantendo una distribuzione sostenibile ed efficiente delle risorse energetiche.
4.019. Iaria, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure urgenti in materia di comunità energetiche)
1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
2. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché interventi destinati alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
4.020. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Estensione del perimetro di applicazione dei diritti derivanti dalla condivisione dell'energia)
1. All'articolo 14, comma 8-septies, del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 210, le parole: «, per le sole configurazioni costituite successivamente all'entrata in vigore dei medesimi provvedimenti» sono soppresse.
4.022. Gnassi, Pandolfo, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Quarta via per le concessioni idroelettriche)
1. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per consentire alla Conferenza Stato-regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 79 del 1999 è prorogato al 31 dicembre 2026.
2. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
«1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.
1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.
1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, deve prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonda sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.
1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-bis.1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico-privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome, per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Costituisce condizione per la riassegnazione della concessione l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
1-bis.6. Le regioni e le province autonome, qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1 a 1-bis.5, adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo, ad eccezione delle cooperative elettriche, sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni e prevedendo altresì una riserva percentuale di destinazione dell'energia prodotta a prezzi calmierati per sostenere la competitività del comparto produttivo e la sostenibilità dei costi energetici per i cittadini residenti. L'entità del contributo e della riserva percentuale è definita d'intesa tra la regione e i comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi da 1-bis.1 a 1-bis.5.».
4.028. Peluffo, Simiani, Roggiani, Girelli, Ferrari.
ART. 5.
(Misure per la riduzione degli oneri generali di sistema derivanti dalle bioenergie)
Sopprimere il comma 1.
5.2. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 2026 con le seguenti: 2028, previa verifica tecnica dell'impatto sulla componente ASOS e sulla continuità produttiva degli impianti interessati.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. È istituito un plafond unico per il periodo 2026-2030 per il finanziamento dei PMG relativi alle filiere biogas, biomasse e bioliquidi. Le risorse non utilizzate in una delle filiere possono essere riallocate alle altre con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2-ter. Le riduzioni delle ore incentivabili non si applicano agli impianti di potenza inferiore a 1 megawatt fino al 31 dicembre 2030.
5.9. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 2026 con le seguenti: 2028, previa verifica tecnica dell'impatto sulla componente ASOS e sulla continuità produttiva degli impianti interessati.
5.10. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», lettera a), dopo le parole: sono riconosciuti aggiungere le seguenti: esclusivamente per la produzione di energia derivante da impianti di potenza fino a 1 MW o da bioliquidi sostenibili da filiera ai sensi dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 e.
Conseguentemente, al comma 2, capoverso «8-bis»:
alla lettera a), dopo le parole: sono riconosciuti aggiungere le seguenti: esclusivamente per la produzione di energia derivante da impianti di potenza fino a 1 MW o da biomassa da filiera e biogas da filiera ai sensi dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016;
dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:
j) entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica viene definito un nuovo sistema di sostegno al biometano orientato in modo specifico alla riconversione efficiente degli impianti di biogas esistenti;
k) entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica viene definito un nuovo e moderno sistema di sostegno orientato a sostenere, sulla base di criteri di flessibilità, efficienza, riduzione delle emissioni, gestione agricola e forestale ottimale, condivisione dei consumi, gli impianti a biogas elettrico non riconvertibili e gli impianti a biomasse.;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nell'ambito delle previsioni tendenziali della lettera d), capoverso «2-bis.», di cui alla lettera c), del comma 1 e delle lettere g), h) e i) del capoverso «8-bis.» del comma 2, sono consentite compensazioni tra le previsioni di spesa delle diverse tipologie di impianto e tra le diverse annualità a parità di spesa complessiva.
5.21. Gadda.
Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», lettera a), dopo le parole: sono riconosciuti aggiungere le seguenti: esclusivamente per la produzione di energia derivante da impianti di potenza fino a 1 megawatt o da bioliquidi sostenibili da filiera ai sensi dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 e.
Conseguentemente, al comma 2, capoverso «8-bis»:
alla lettera a), dopo le parole: sono riconosciuti aggiungere le seguenti: esclusivamente per la produzione di energia derivante da impianti di potenza fino a 1 MW o da biomassa da filiera e biogas da filiera ai sensi dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 e;
alla lettera d), sostituire le parole: , previo impegno alla riconversione dell'impianto a biometano, con le seguenti: ed è finalizzato anche alla riconversione dell'impianto a biometano;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nell'ambito delle previsioni tendenziali della lettera d), capoverso «2-bis.», di cui alla lettera c), del comma 1 e delle lettere g), h) e i) del capoverso «8-bis.» del comma 2, sono consentite compensazioni tra le previsioni di spesa delle diverse tipologie di impianto a parità di spesa complessiva.
5.26. Gadda.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
5.1000. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
Al comma 2, capoverso «8-bis», lettera a), dopo le parole: impianti di produzione asserviti a un processo produttivo aggiungere le seguenti: e/o a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento.
Conseguentemente:
al medesimo comma 2, capoverso «8-bis»:
alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli impianti che hanno rinunciato agli incentivi ai sensi del comma 8, i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per tutte le ore di produzione fino alla data di scadenza che avrebbe avuto il meccanismo di incentivazione in essere prima della rinuncia ai fini dell'accesso al meccanismo dei prezzi minimi garantiti;
alla lettera b):
dopo le parole: cessione di calore a una utenza termica, aggiungere le seguenti: ad un impianto di teleriscaldamento o;
dopo le parole: non consente l'esecuzione del ciclo produttivo aggiungere le seguenti: o la fornitura di energia per le utenze collegate alla rete di teleriscaldamento;
aggiungere, in fine, le seguenti parole: o per la fornitura di energia per le utenze collegate alla rete di teleriscaldamento;.
5.45. Peluffo.
Al comma 2, capoverso «8-bis», lettera b), sopprimere le parole: i) l'assenza della sua produzione elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo produttivo;.
5.47. Gadda.
Al comma 2, capoverso «8-bis», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) agli effetti della lettera a), sono equiparati agli impianti asserviti a un processo produttivo gli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse che, in possesso dei requisiti di filiera strutturata definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dimostrino un rilevante impatto occupazionale, diretto ed indiretto, una ricaduta ambientale e di gestione del patrimonio forestale, nonché un approvvigionamento prevalente, entro almeno l'80 per cento, dal territorio nazionale.
5.48. Peluffo.
Al comma 2, capoverso «8-bis», lettera c), numero 2), sopprimere le parole: , fino all'azzeramento,.
Conseguentemente:
al medesimo comma 2, capoverso «8-bis»:
alla lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) per gli impianti alimentati da biogas prodotto dalla codigestione di biomasse provenienti da filiere corte agroenergetiche nazionali che creano maggiore indotto locale ai sensi dell'articolo 2, lettera v), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2016, la riduzione del numero massimo di ore semestrali riconosciute ai fini dei prezzi minimi garantiti non può comportare una remunerazione complessiva inferiore ai costi operativi medi efficienti, inclusivi degli oneri finanziari connessi agli investimenti realizzati. L'ARERA definisce, con propria deliberazione, criteri standardizzati per la determinazione dei costi operativi medi efficienti, tenendo conto della dimensione dell'impianto e della tipologia di alimentazione;
alla lettera g), sostituire le parole da 110 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: 120 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, 193 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro per l'anno 2028, 527 milioni di euro per l'anno 2029, 87 milioni di euro per l'anno 2030, e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2037;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni annui dal 2026 al 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.50. Gadda.
Al comma 2, capoverso «8-bis», alla lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) per gli impianti alimentati da biogas e biomasse asserviti a un processo produttivo agricolo o agroindustriale, la riduzione del numero massimo di ore semestrali riconosciute ai fini dei prezzi minimi garantiti non può comportare una remunerazione complessiva inferiore ai costi operativi medi efficienti, inclusivi degli oneri finanziari connessi agli investimenti realizzati. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce, con propria deliberazione, criteri standardizzati per la determinazione dei costi operativi medi efficienti, tenuto conto della dimensione dell'impianto e della tipologia di alimentazione.
Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: previo impegno alla riconversione dell'impianto a biometano con le seguenti: previo impegno alla riconversione dell'impianto a biometano ovvero, qualora la riconversione risulti tecnicamente e/o agronomicamente non realizzabile ovvero economicamente non sostenibile sulla base di una perizia asseverata, previo impegno al mantenimento dell'esercizio in assetto cogenerativo ovvero in assetto funzionale alla continuità del processo produttivo agricolo o agroindustriale. In tali casi, la permanenza nel meccanismo dei prezzi minimi garantiti è consentita fino al 31 dicembre 2037.
5.51. Gadda.
Al comma 2, capoverso «8-bis», lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero, qualora la riconversione risulti tecnicamente non realizzabile o economicamente non sostenibile sulla base di perizia asseverata, previo mantenimento dell'esercizio in assetto cogenerativo o in assetto funzionale alla continuità del processo produttivo agricolo o agroindustriale, la permanenza nel meccanismo dei prezzi minimi garantiti è consentita fino al 31 dicembre 2037;.
5.56. Gadda.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È istituito un plafond unico per il periodo 2026-2030 per il finanziamento dei PMG relativi alle filiere biogas, biomasse e bioliquidi. Le risorse non utilizzate in una delle filiere possono essere riallocate alle altre con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
5.57. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le riduzioni delle ore incentivabili non si applicano agli impianti di potenza inferiore a 1 megawatt fino al 31 dicembre 2030.
5.59. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1.
1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede annualmente, con specifico approfondimento all'interno della propria Relazione Annuale, a rendicontare l'impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, fornendo altresì l'indicazione puntuale del gettito imputato alle diverse categorie di clienti finali che partecipano al finanziamento delle medesime agevolazioni attraverso il pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche.
5.09. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
ART. 5-bis.
(Misure in materia di phase-out dal carbone)
Sopprimerlo.
5-bis.1000. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
ART. 6.
(Misure urgenti per la riduzione degli oneri del gas naturale prelevato ai fini della produzione di energia elettrica e per il rafforzamento della concorrenzialità dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica)
Sopprimerlo.
*6.1. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
*6.2. Ghirra, Bonelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6.
(Introduzione di meccanismo di Contratto per differenza inverso (CfD) per impianti marginali alimentati a gas naturale)
1. Allo scopo di rafforzare la concorrenza nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e di favorire il trasferimento nei prezzi di offerta della valorizzazione dei costi variabili delle fonti rinnovabili non programmabili, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, in attuazione del Regolamento UE n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, adotta uno o più provvedimenti per la valutazione delle condotte di trattenimento economico di capacità degli operatori di mercato all'ingrosso, prevedendo che, con riferimento alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima, i costi opportunità stimabili al momento della negoziazione sono gli unici legittimi motivi economici per offrire ad un prezzo superiore al costo marginale della capacità di generazione, in linea con quanto stabilito dalle linee guida dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione dei regolatori dell'energia del 18 dicembre 2024.
2. Al fine di contenere la volatilità dei prezzi dell'energia elettrica nei periodi di tensione dei mercati del gas naturale e delle quote di emissione di CO2, dal 1° luglio 2026 è istituito un meccanismo di regolazione denominato «Contratto per Differenza inverso» (CfD), applicabile agli impianti termoelettrici alimentati a gas naturale che risultino tecnologia marginale nel mercato del giorno prima (MGP). Il meccanismo è attivato esclusivamente qualora, per tre mesi consecutivi:
a) il prezzo medio mensile del gas naturale al TTF superi del 30 per cento la media dei trentasei mesi precedenti;
b) il prezzo medio mensile delle quote EU ETS superi del 30 per cento la media dei trentasei mesi precedenti.
3. Il meccanismo di cui al comma 2 opera secondo i seguenti princìpi:
a) è determinato da ARERA uno strike price di riferimento, calcolato secondo la seguente formula oggettiva: Strike = (Media mobile triennale TTF × coefficiente di rendimento standard CCGT) + (Media mobile triennale ETS × fattore emissivo standard 0,35 tCO2/MWh) + costi operativi standardizzati. Lo strike price è aggiornato con cadenza semestrale;
b) qualora il prezzo marginale di mercato superi lo strike price, il produttore versa alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) la differenza tra prezzo di mercato e strike price per i volumi prodotti nelle ore in cui l'impianto risulta marginale;
c) qualora il prezzo marginale sia inferiore allo strike price, la CSEA riconosce al produttore la differenza, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di cui al comma 4.
4. È istituito presso la CSEA un Fondo di stabilizzazione del prezzo marginale, alimentato:
a) dai versamenti effettuati ai sensi del comma 3, lettera b);
b) da una quota dei proventi nazionali derivanti dalle aste EU ETS, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
c) da eventuali altre partite compensative individuate da ARERA nell'ambito delle componenti tariffarie esistenti.
Il Fondo opera secondo criteri di neutralità finanziaria e non selettività ed è soggetto a un limite massimo annuale di esposizione pari a 1 miliardo di euro. Al raggiungimento del limite il meccanismo è automaticamente sospeso.
5. ARERA disciplina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) le modalità di individuazione delle ore in cui l'impianto è tecnologia marginale;
b) i criteri di determinazione e aggiornamento dello strike price;
c) le modalità di regolazione delle partite economiche tra operatori e CSEA;
d) le condizioni di attivazione e sospensione del meccanismo, anche in relazione a eventuali effetti distorsivi sui flussi transfrontalieri e sul funzionamento del mercato accoppiato europeo.
6. Resta fermo l'obbligo per i produttori soggetti al sistema EU ETS di acquistare e restituire le quote di emissione secondo la normativa europea vigente. Il meccanismo di cui ai commi precedenti non costituisce rimborso selettivo della componente carbonica e non altera gli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/943 e dalla disciplina EU ETS.
7. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti è subordinata, ove necessario, alla preventiva verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
8. Dall'attuazione dei commi da 2 a 6 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
6.3. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6.
(Meccanismo di stabilizzazione anticiclica del prezzo marginale)
1. Al fine di preservare il corretto funzionamento del mercato elettrico e contenere la volatilità dei prezzi all'ingrosso in presenza di shock eccezionali dei mercati energetici, è istituito un meccanismo temporaneo e simmetrico di stabilizzazione del prezzo marginale applicabile agli impianti termoelettrici alimentati a gas naturale.
2. Il meccanismo è attivato esclusivamente al verificarsi, per almeno tre mesi consecutivi, di condizioni oggettive di incremento anomalo dei prezzi del gas naturale o delle quote EU ETS, come definite con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).
3. Gli impianti ammessi sono selezionati mediante procedure competitive organizzate da Terna S.p.A., nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e neutralità tecnologica.
4. Gli impianti selezionati si impegnano a presentare offerte nel mercato del giorno prima entro un prezzo massimo determinato da ARERA sulla base di parametri oggettivi e verificabili.
5. Il meccanismo opera in forma simmetrica: qualora il prezzo di mercato sia superiore al prezzo massimo, il produttore versa la differenza alla Cassa per i servizi energetici e ambientali; qualora sia inferiore, la Cassa riconosce la differenza nei limiti delle risorse disponibili.
6. Presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali è istituito un Fondo di stabilizzazione alimentato da:
a) versamenti dei produttori;
b) quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nel limite massimo di 500 milioni di euro annui;
c) contributo straordinario temporaneo a carico dei produttori di energia elettrica, nel limite massimo di 500 milioni di euro annui.
7. Il meccanismo opera entro un limite massimo annuale di 1 miliardo di euro.
8. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
6.4. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6.
(Divieto di traslazione sui consumatori dei costi delle quote ETS e modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 in tema di assegnazione dei proventi delle aste ETS)
1. I costi sostenuti dai soggetti obbligati per l'acquisto delle quote di emissione di gas a effetto serra nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (EU ETS) non sono in alcun caso imputabili, direttamente o indirettamente, ai corrispettivi applicati agli utenti finali.
2. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 1 di traslare sui prezzi finali dell'energia, dei servizi energetici o di altri beni e servizi regolati, i costi connessi all'acquisto delle quote di emissione, anche mediante componenti tariffarie, clausole contrattuali, meccanismi di indicizzazione o pratiche equivalenti.
3. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, secondo periodo, le parole: «Il 50% dei proventi delle aste è assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «I proventi delle aste sono assegnati»;
b) il comma 5 è abrogato;
c) al comma 7, la lettera h) è soppressa;
d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Le risorse di cui al comma 4 sono destinate esclusivamente al phase out dai combustibili fossili e sono esclusi finanziamenti diretti e indiretti per energia nucleare, fossile o tecnologie di cattura e sequestro di carbonio.».
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in termini di minori entrate per il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni interessati, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6.5. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.
*6.6. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
*6.7. Ghirra, Bonelli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire che il costo del servizio di rete sia coerente con i migliori standard di efficienza europei e concorra alla riduzione del costo finale dell'energia per le imprese e le famiglie, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aggiorna i criteri di determinazione della remunerazione del capitale investito e dei costi operativi riconosciuti per le attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica e gas.
1-ter. L'aggiornamento di cui al comma precedente deve essere realizzato in modo da assicurare ai gestori del sistema di trasmissione (TSO) e ai gestori del sistema di distribuzione (DSO) le risorse necessarie per gli investimenti di sviluppo e resilienza della rete, ma garantendo che i risultati operativi e gli utili sul capitale investito netto siano allineati ai livelli medi raggiunti dalle società omologhe operanti in Francia e in Germania.
1-quater. Nelle more dell'aggiornamento della disciplina di cui al comma 1-bis e comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, è istituito un contributo straordinario a carico dei soggetti di cui alla Tabella 1, codici ATECO 35.1 e 35.2, relativamente alle attività di distribuzione e trasmissione, pari alla quota di profitti eccedente la media dei risultati del quinquennio precedente;
1-quinquies. I parametri tecnici, le soglie di esenzione e le modalità di versamento del contributo di cui al comma 1-quater sono definiti con deliberazione dell'ARERA da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-sexies. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 1-quater è versato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ed è destinato prioritariamente alla riduzione degli oneri generali di sistema (componenti ASOS e ARIM).
6.8. Bonetti, Benzoni.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, le parole: «3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro, in caso di persone fisiche, o il 15 per cento del fatturato annuo nell'esercizio precedente nel caso di persone giuridiche».
1-ter. All'articolo 22, comma 5, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, dopo le parole: «euro 5 milioni» sono inserite le seguenti: «, in caso di persone fisiche, o il 15 per cento del fatturato annuo nell'esercizio precedente nel caso di persone giuridiche».
1-quater. All'articolo 22, comma 6, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «euro 3 milioni» sono aggiunte le seguenti: «, in caso di persone fisiche, o il 2 per cento del fatturato annuo nell'esercizio precedente nel caso di persone giuridiche»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Gli stessi limiti si applicano alle violazioni dell'obbligo di cui all'articolo 15 del medesimo regolamento europeo».
1-quinquies. All'articolo 22, comma 7, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, le parole: «euro 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500.000, in caso di persone fisiche, o l'1 per cento del fatturato annuo nell'esercizio precedente nel caso di persone giuridiche».
6.9. Peluffo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 22, comma 11, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «finalizzato a ridurre i costi dell'energia elettrica e del gas a carico dei cittadini e delle imprese» sono inserite le seguenti: «Le risorse rivenienti dalle medesime sanzioni sono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che li destina al finanziamento del conto di gestione per le agevolazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica, riducendo il fabbisogno a carico dei clienti finali non appartenenti all'elenco di dette imprese»;
b) le parole: «di concerto con il Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti:«di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».
6.10. Peluffo.
Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di contenere il maggior onere per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica dai clienti finali per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione fino a 16,5 chilowatt, derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti, le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto generate da un livello del prezzo della materia prima superiore al prezzo medio di riferimento definito ai sensi del comma 1-ter, sono automaticamente destinate a un fondo di compensazione tariffaria istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.
1-ter. Il prezzo medio di riferimento di cui al comma 1-bis è determinato annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base della media dei prezzi all'ingrosso del gas naturale registrati nei tre anni solari precedenti presso i principali hub europei di riferimento, tenendo conto dei dati pubblicati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.
1-quater. La Cassa per i servizi energetici e ambientali provvede, con cadenza trimestrale, alla quantificazione delle maggiori entrate di cui al comma 1-bis sulla base dei dati disponibili relativi ai prezzi medi del gas naturale, ai volumi di consumo e al gettito IVA associato alle forniture di gas naturale nei settori domestico e delle microimprese.
1-quinquies. Le risorse accertate ai sensi del comma 1-quater sono versate nel fondo di cui al comma 1-bis e destinate, nel limite delle disponibilità del fondo medesimo, alla riduzione degli oneri tariffari applicati alle forniture di energia elettrica e gas naturale dei soggetti di cui al comma 1-bis.
1-sexies. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla comunicazione delle risorse disponibili da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali, definisce le modalità di applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al comma 3-quinquies, assicurando trasparenza nella destinazione delle risorse e pubblicità degli effetti prodotti sui prezzi finali dell'energia.
1-septies. Le disposizioni del presente articolo operano nel rispetto della disciplina europea in materia di mercato interno dell'energia e di imposizione indiretta, nonché degli obblighi derivanti dal sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS).
6.11. Peluffo.
Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.
6.12. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Sopprimere i commi 2, 3 e 6.
6.13. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 4, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025 n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. Al fine di contenere il maggior onere sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, fino a 16,5 chilowatt, derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare quando si verifichino le condizioni di cui al comma 2, sono accertate le maggiori entrate relative all'imposta sul valore aggiunto derivanti dal medesimo aumento del prezzo del gas naturale»;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole da: «è iscritto in un apposito fondo», fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «è destinato agli interventi di cui al comma 3»;
c) al comma 2, le parole: «può essere adottato» sono sostituite dalle seguenti: «è adottato»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le maggiori entrate accertate ai sensi del comma 1, sono automaticamente destinate a un fondo di compensazione tariffaria istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente applica le corrispondenti iniziative, nei limiti delle risorse di cui al periodo precedente, anche prevedendo la riduzione degli oneri generali di sistema, a favore dei soggetti di cui al comma 1.».
Conseguentemente sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.
6.14. Peluffo.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 290 dopo le parole: «per usi civili» sono aggiunte le seguenti: «nonché l'aliquota di accisa sul gas naturale per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica,»;
b) al medesimo comma 290 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o del gas naturale»;
c) al comma 291, le parole: «il prezzo» sono sostituite dalle seguenti: «uno dei prezzi»;
d) al medesimo comma 291 le parole: «del prezzo di cui al comma 290, rispetto a quello indicato» sono sostituite dalle seguenti: «di uno dei prezzi di cui al comma 290, rispetto a quelli indicati».
Conseguentemente sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.
6.15. Peluffo.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: immessa in rete.
Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: immessa in rete.
6.18. Pandolfo, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ai prelievi di energia elettrica, aggiungere le seguenti: secondo modalità che allineino il gettito ai prelievi delle tipologie di clienti finali.
*6.22. Benzoni.
*6.23. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I prelievi di energia elettrica non sono applicati ai clienti finali nel mercato elettrico che abbiano firmato contratti di approvvigionamento da fonti rinnovabili attraverso PPA.
6.25. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I prelievi di energia elettrica non sono applicati ai clienti finali nel mercato elettrico che abbiano firmato contratti a prezzo fisso.
6.26. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2027, ai fini della determinazione del prezzo di equilibrio nel mercato del giorno prima (MGP), il Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A. determina il prezzo marginale dell'energia elettrica considerando esclusivamente i costi variabili di generazione, con esclusione della componente riferibile al costo delle quote di emissione di CO2 nell'ambito del sistema EU ETS.
2-ter. Resta fermo l'obbligo per i produttori soggetti al sistema EU ETS di acquistare e restituire le quote di emissione secondo la normativa europea vigente. La componente di costo relativa alla CO2 non è oggetto di rimborso o compensazione selettiva in favore dei produttori.
2-quater. ARERA disciplina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un meccanismo di regolazione della componente carbonica volto a:
a) determinare la differenza tra il prezzo di equilibrio che si sarebbe formato includendo la CO2 e il prezzo determinato ai sensi del comma 2-bis;
b) applicare tale differenza mediante componente uniforme, proporzionale ai consumi, assicurando neutralità finanziaria del sistema;
c) garantire piena trasparenza della separazione tra prezzo dell'energia e costo della CO2 nei documenti di fatturazione.
2-quinquies. È istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) un Fondo di regolazione della componente carbonica, alimentato da:
a) quota dei proventi nazionali delle aste ETS nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
b) eventuali eccedenze derivanti dall'applicazione della componente tariffaria di cui al comma 2-quater;
c) ulteriori risorse individuate da ARERA senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il Fondo opera secondo criteri di neutralità e non selettività.
2-sexies. L'efficacia delle disposizioni è subordinata alla verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, ivi inclusi il regolamento (UE) 2019/943 e la disciplina EU ETS, nonché, ove necessario, alle procedure di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. ARERA trasmette annualmente alle Camere una relazione sugli effetti del meccanismo.
6.27. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le compensazioni dei costi indiretti CO2 di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica del 12 novembre 2021, n. 466 sono riconosciute nella misura massima prevista dalla comunicazione della Commissione europea 2020/C 317/04 ai settori che autoproducono ed autoconsumano energia che non beneficiano dei rimborsi di cui al comma 2. Il rimborso di cui al presente comma viene coperto tramite componenti applicate ai prelievi di energia elettrica, secondo le modalità definite dall'ARERA.
6.30. Pandolfo, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I medesimi rimborsi di cui ai commi 2 e 3 sono riconosciuti, nei periodi di mercato del giorno prima nei quali il prezzo marginale è determinato dal gas, ai produttori di elettricità da impianti di nuova costruzione o oggetto di rifacimento integrale alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 2021, che valorizzano la produzione elettrica immessa in rete esclusivamente con meccanismi di mercato, compresi i PPA, e non beneficiano di meccanismi di sostegno, comunque denominati, sulla medesima produzione immessa in rete. L'Arera disciplina l'attuazione del presente comma.
*6.32. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
*6.33. Evi.
Al comma 6, sostituire le parole: della disposizione di cui al comma 3 con le seguenti: delle disposizioni di cui al presente articolo e di quelle degli articoli 9 e 10.
6.34. Del Barba.
Al comma 6-bis, sopprimere la lettera a).
6.1000. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:
6-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i commi 5 e 14 sono soppressi.
6-quater. All'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 3.2.1-bis è soppresso.
6.37. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Meccanismo di capacità condizionata al prezzo marginale – Strumento di stabilizzazione anticiclica compatibile con il diritto dell'Unione europea)
1. Al fine di preservare il corretto funzionamento del mercato elettrico, garantire la stabilità dei prezzi all'ingrosso dei mercati energetici e salvaguardare i segnali di investimento coerenti con il sistema EU ETS, DAL 1° luglio 2026 è istituito un meccanismo temporaneo e simmetrico di capacità condizionata al prezzo marginale applicabile agli impianti termoelettrici alimentati a gas naturale.
2. Il meccanismo ha natura esclusivamente anticiclica e può essere attivato solo al verificarsi di almeno una, per almeno tre mesi consecutivi, delle seguenti condizioni oggettive:
a) prezzo medio mensile del gas naturale presso il TTF superiore del 30 per cento rispetto alla media dei trentasei mesi precedenti;
b) prezzo medio mensile delle quote di emissione EU ETS superiore del 30 per cento rispetto alla media dei trentasei mesi precedenti.
3. L'attivazione e la cessazione del meccanismo sono automatiche al verificarsi o al venir meno delle condizioni di cui al comma 2, sulla base di dati pubblici certificati da ARERA.
4. Gli impianti ammessi al meccanismo sono selezionati mediante procedure competitive organizzate da Terna S.p.A., nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e neutralità tecnologica all'interno della categoria degli impianti a gas naturale, conformemente al regolamento (UE) 2019/943 e alla disciplina europea sugli aiuti di Stato in materia di clima, ambiente ed energia.
5. Gli impianti selezionati si impegnano, per il periodo di attivazione, a presentare offerte nel mercato del giorno prima a un prezzo massimo determinato da ARERA sulla base di parametri oggettivi e verificabili, includenti:
a) media mobile triennale del prezzo del gas naturale;
b) media mobile triennale del prezzo delle quote EU ETS moltiplicata per un fattore emissivo standard;
c) costi variabili operativi standardizzati.
6. Il meccanismo opera in forma simmetrica. Nelle ore in cui l'impianto risulti tecnologia marginale:
a) qualora il prezzo di mercato sia superiore al prezzo massimo di cui al comma 5, il produttore versa alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) la differenza;
b) qualora il prezzo di mercato sia inferiore al prezzo massimo, la CSEA riconosce la differenza al produttore nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di cui al comma 7.
7. Presso la CSEA è istituito un Fondo di stabilizzazione del prezzo marginale, alimentato esclusivamente da:
a) i versamenti di cui al comma 6, lettera a);
b) eventuali componenti di redistribuzione temporanea delle rendite inframarginali definite da ARERA in coerenza con la normativa europea;
c) quote dei proventi delle aste EU ETS nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa unionale vigente.
8. L'operatività del meccanismo è subordinata, ove necessario, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
9. Il meccanismo opera entro un limite massimo annuale di esposizione finanziaria pari a 1 miliardo di euro. Al raggiungimento di tale limite, l'operatività è automaticamente sospesa.
10. Ai fini della copertura del limite di cui al comma 10, il Fondo di cui al comma 7 è integrato, fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale di 1 miliardo di euro, mediante:
a) una quota dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nel limite massimo di 500 milioni di euro annui e nei limiti delle risorse disponibili;
b) un contributo straordinario a carico dei produttori di energia elettrica che, nell'anno precedente, abbiano realizzato ricavi da vendita nel mercato all'ingrosso superiori a una soglia definita da ARERA, nel limite massimo complessivo di 500 milioni di euro annui, determinato in misura proporzionale ai volumi di energia immessa in rete.
11. Il contributo di cui al comma 11, lettera b), ha natura temporanea, è applicato esclusivamente per la durata di attivazione del meccanismo ed è definito secondo criteri di proporzionalità, non discriminazione e coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
12. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6.01. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Accisa mobile sui prodotti energetici usati per la produzione di energia elettrica)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come combustibili per la produzione dell'energia elettrica, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni (di seguito: «TUA»), sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio e del gas naturale ovvero del costo delle quote ETS.
2. Il decreto di cui al comma 1 può essere adottato se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta. Il meccanismo è attivato qualora, per tre mesi consecutivi, si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a) il prezzo medio mensile del gas naturale al Title Transfer Facility (TTF), espresso in euro per megawattora (€/MWh), superi del 30 per cento la media dei trentasei mesi precedenti;
b) il prezzo medio mensile delle quote di emissione di gas a effetto serra nel sistema europeo di scambio di quote di emissione (EU ETS), espresso in euro per tonnellata di CO2 equivalente (€/tCO2), superi del 30 per cento la media dei trentasei mesi precedenti.
Qualora si verifichino entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b), la riduzione delle aliquote di accisa determinata ai sensi del comma 3 è incrementata di una quota aggiuntiva, fissata con il decreto di cui al comma 5, in misura non superiore al 20 per cento dell'aliquota base, a compensazione dell'effetto combinato dei due fattori di costo. Le medie di cui alle lettere a) e b) sono calcolate sulla base dei prezzi di chiusura giornalieri rilevati, rispettivamente, dall'hub TTF e dalla piattaforma di aste ICE Endex, pubblicati dall'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia (ACER) ovvero, in mancanza, dal Gestore dei Mercati Energetici (GME). Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, verifica il rispetto delle condizioni di cui al presente comma con riferimento al mese precedente e pubblica i relativi esiti nel proprio portale istituzionale.
3. La misura della riduzione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 è determinata con il decreto ivi previsto in misura proporzionale all'entità dello scostamento dei prezzi di cui al comma 2, lettere a) e b), rispetto alle rispettive medie di riferimento, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) la riduzione è graduata in modo da trasferire ai produttori termoelettrici una quota della variazione del costo variabile di combustibile e di acquisizione delle quote ETS, proporzionale all'aumento dei prezzi rispetto alla media di riferimento, con l'obiettivo di ridurre corrispondentemente le offerte di vendita nel Mercato del Giorno Prima (MGP);
b) l'aliquota risultante non può in nessun caso essere negativa né inferiore al livello minimo di imposizione previsto dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, e dalle disposizioni europee in materia di tassazione dell'energia vigenti al momento dell'adozione del decreto;
c) a titolo indicativo e non vincolante, la tabella di cui all'Allegato A al presente articolo riporta le riduzioni di aliquota corrispondenti alle principali fasce di scostamento percentuale del TTF e del prezzo ETS rispetto alle rispettive medie di riferimento.
4. La riduzione delle aliquote di accisa di cui ai commi 1 e 3 costituisce componente di costo variabile direttamente connessa all'approvvigionamento del combustibile e all'acquisizione delle quote ETS. I produttori termoelettrici che beneficiano della riduzione di accisa di cui al presente articolo sono tenuti a trasferire integralmente la corrispondente riduzione di costo nelle offerte di vendita presentate nel Mercato del giorno prima (MGP) e negli altri mercati organizzati dal Gestore dei Mercati Energetici relativamente agli impianti interessati, per l'intero periodo di efficacia del decreto di cui al comma 1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 4, del presente decreto, verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente comma e, in caso di inottemperanza, dispone la restituzione del beneficio fiscale fruito, maggiorata delle sanzioni di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono determinati:
a) le modalità operative di calcolo e pubblicazione delle medie di riferimento TTF ed ETS di cui al comma 2, ivi incluse le procedure di calcolo in caso di dati mancanti o anomalie di mercato;
b) la curva di riduzione delle aliquote di accisa di cui al comma 3, con indicazione delle aliquote ridotte applicabili per ciascuna fascia di scostamento percentuale del TTF e del prezzo ETS, aggiornabile con cadenza annuale entro il 31 ottobre con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
c) le categorie di impianti termoelettrici e di prodotti energetici ammesse al regime di accisa ridotta di cui al presente articolo, con esclusione della quota di energia prodotta dagli impianti che abbiano beneficiato di meccanismi di remunerazione della capacità di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, nella misura coperta da tali meccanismi;
d) le modalità di dichiarazione, liquidazione e controllo dell'accisa ridotta da parte dei soggetti obbligati di cui all'articolo 26 del TUA, in raccordo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
e) i criteri e le modalità di verifica da parte di ARERA dell'obbligo di trasferimento di cui al comma 4, inclusi i comportamenti di offerta da ritenersi comunque conformi.
6. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si accerta il perfezionamento delle condizioni di cui al comma 2 per il terzo mese consecutivo, con efficacia dal primo giorno del mese successivo all'adozione. In caso di cessazione delle condizioni di attivazione di cui al comma 2 per tre mesi consecutivi, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta un decreto di ripristino delle aliquote ordinarie di cui al TUA, con le medesime modalità e tempistiche. In caso di eccezionale volatilità dei mercati energetici, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, con decreto d'urgenza adottato su proposta di ARERA, la revisione straordinaria delle aliquote ridotte, con efficacia dal mese successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
7. ARERA monitora con cadenza trimestrale gli effetti del meccanismo di cui al presente articolo sull'andamento dei prezzi nel Mercato del giorno prima e trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione annuale recante:
a) la verifica del rispetto delle condizioni di attivazione di cui al comma 2, con indicazione dei mesi di attivazione e disattivazione del meccanismo nell'anno di riferimento;
b) la stima della riduzione del costo dell'energia elettrica per i consumatori finali derivante dall'applicazione del meccanismo, disaggregata per categoria tariffaria;
c) la verifica del trasferimento della riduzione di accisa nelle offerte al Mercato del giorno prima, con indicazione degli eventuali casi di inottemperanza e delle misure adottate da ARERA;
d) una valutazione dell'impatto sul gettito erariale e le proposte di aggiornamento dei parametri di cui al comma 5.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di spesa di 2.000 milioni di euro per ciascun anno di applicazione, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) riscossa sulle forniture di gas naturale e di prodotti petroliferi nei periodi in cui i prezzi di tali beni risultano superiori alla media degli ultimi ventiquattro mesi, rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il predetto limite massimo corrisponde convenzionalmente al maggior gettito IVA generato da un incremento del prezzo del gas naturale pari a 20 euro per megawattora (€/MWh) rispetto al valore medio di riferimento, calcolato sull'intero consumo nazionale di gas naturale per tutti gli usi. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze monitora con cadenza mensile l'andamento del gettito IVA afferente ai codici ATECO relativi alle attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di combustibili e gas naturale, nonché alle attività di distribuzione e trasporto di gas naturale. La quota di maggior gettito IVA destinata alla copertura degli oneri di cui al presente articolo è determinata annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dell'incremento del gettito IVA accertato nell'anno precedente rispetto alla media del biennio anteriore per le medesime categorie di prodotti e comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo. Al raggiungimento del limite massimo di spesa di cui al primo periodo, accertato dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprio comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, l'applicazione del meccanismo di accisa mobile di cui ai commi da 1 a 8 è sospesa per i mesi residui dell'anno in corso, con ripristino dell'aliquota ordinaria di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del predetto comunicato. Nella misura in cui il maggior gettito IVA risultasse insufficiente alla copertura degli oneri entro il limite massimo di cui al primo periodo, si provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. L'energia elettrica prodotta mediante l'utilizzo dei prodotti energetici che hanno beneficiato della riduzione delle aliquote di accisa di cui ai commi da 1 a 3 non può essere oggetto di esportazione verso Stati esteri, ivi compresi gli altri Stati membri dell'Unione europea, attraverso le interconnessioni della rete elettrica di trasmissione nazionale. Ai fini dell'applicazione del presente comma, il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (Terna S.p.A.) individua, sulla base di criteri tecnici definiti con il decreto di cui al comma 5, la quota di energia elettrica esportata nelle ore in cui risultano attivi impianti termoelettrici beneficiari della riduzione di accisa, imputando tale quota proporzionalmente alla produzione degli impianti medesimi. I produttori termoelettrici che abbiano beneficiato della riduzione di accisa di cui al presente articolo e che abbiano ceduto energia elettrica, direttamente o tramite contratti bilaterali, a soggetti aventi sede o domicilio fiscale in Stati esteri sono tenuti a restituire, per la quota di energia ceduta all'estero così determinata, il beneficio fiscale corrispondentemente fruito, maggiorato degli interessi legali. Il recupero del beneficio fiscale di cui al terzo periodo è effettuato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, su segnalazione di Terna S.p.A. e di ARERA, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. Sono escluse dall'applicazione del presente comma le esportazioni di energia elettrica effettuate nell'ambito dei meccanismi di riserva operativa e di bilanciamento del sistema elettrico europeo gestiti da Terna S.p.A. in qualità di operatore del sistema di trasmissione ai sensi del Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica.
Allegato A – Tabella indicativa delle riduzioni di aliquota di accisa
(a titolo illustrativo e non vincolante; valori definitivi determinati con il decreto di cui al comma 5)
|
TTF medio mensile vs. media 36 mesi |
ETS medio mensile vs. media 36 mesi |
Riduzione accisa indicativa (% aliquota base) |
Note |
|
< +30% (soglia non attivata) |
qualsiasi |
0% – accisa ordinaria |
Meccanismo non attivo |
|
+30% ÷ +50% |
< +30% (ETS non attivato) |
0% – accisa ordinaria |
Solo TTF: meccanismo non attivo (entrambe le condizioni richieste) |
|
+30% ÷ +50% |
+30% ÷ +50% |
≈ 25% |
Attivazione minima |
|
+50% ÷ +80% |
+30% ÷ +50% |
≈ 40% |
TTF in forte crescita |
|
+50% ÷ +80% |
+50% ÷ +80% |
≈ 55% |
Doppio stress moderato |
|
> +80% |
+30% ÷ +50% |
≈ 60% |
TTF in crisi |
|
> +80% |
+50% ÷ +80% |
≈ 75% |
Doppio stress elevato |
|
> +80% |
> +80% |
fino a 100% (floor ETD) |
Crisi energetica: riduzione massima |
Nota: le riduzioni sono espresse in percentuale dell'aliquota base vigente ai sensi della Tabella A del TUA. Il meccanismo si attiva al superamento della soglia TTF ovvero ETS di cui al comma 2 per tre mesi consecutivi; in caso di superamento di entrambe le soglie si applica la maggiorazione di cui al comma 2, terzo periodo. In assenza di attivazione, si applica l'aliquota ordinaria. Il floor è il livello minimo ETD (direttiva 2003/96/CE). Le percentuali indicative della tabella sono aggiornate con il decreto di cui al comma 5.
6.02. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Misure di compensazione dei maggiori costi derivanti dall'applicazione dell'ETS al trasporto marittimo da e per le regioni insulari)
1. Al fine di garantire l'equità territoriale e di compensare gli effetti economici derivanti dall'estensione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo, è riconosciuto, per gli anni 2026, 2027 e 2028, un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi ETS documentati sostenuti per il trasporto marittimo di merci e passeggeri da e per le regioni Sardegna e Sicilia.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto:
a) alle imprese aventi sede legale o operativa nelle regioni Sardegna e Sicilia per i maggiori costi sostenuti in relazione al trasporto merci;
b) agli operatori marittimi, a condizione che dimostrino l'integrale trasferimento del beneficio agli utenti finali mediante riduzione dei corrispettivi applicati.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative, i criteri di determinazione dei maggiori costi ETS, nonché le modalità di controllo e rendicontazione.
4. L'Autorità di regolazione dei trasporti verifica il pieno trasferimento del beneficio ai destinatari finali e, in caso di accertata violazione, dispone la revoca del beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, affluite allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
6.03. Lai, Simiani, Barbagallo, Marino, Iacono.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Promozione di un meccanismo europeo di stabilizzazione della trasmissione del prezzo della CO2 nel mercato elettrico)
1. Al fine di ridurre la volatilità dei prezzi dell'energia elettrica e preservare l'efficacia del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS), il Governo promuove, nelle sedi istituzionali dell'Unione europea competenti in materia di energia ed economia, ivi inclusi il Consiglio dell'Unione europea nella formazione Energia, il Consiglio ECOFIN, nonché attraverso interlocuzioni con la Commissione europea, l'adozione di un meccanismo europeo di stabilizzazione della trasmissione della componente ETS nel prezzo dell'energia elettrica, denominato «Carbon Adjustment Corridor».
2. Il meccanismo di cui al comma 1 è volto a limitare gli effetti di volatilità eccessiva della componente ETS nella formazione del prezzo dell'energia elettrica e si basa sui seguenti princìpi:
a) attivazione automatica al superamento di una soglia dinamica del prezzo delle quote di emissione di CO2, definita su base pluriennale con procedura trasparente e riesaminabile periodicamente;
b) modulazione limitata alla sola quota di prezzo eccedente la soglia, con applicazione temporanea e revisione periodica dei parametri di attivazione;
c) piena salvaguardia del funzionamento del sistema EU ETS, degli obblighi di conformità degli operatori e dei meccanismi di integrazione del mercato elettrico europeo, inclusi il market coupling e le disposizioni del regolamento (UE) 2019/943;
d) trasparenza nei confronti dei consumatori finali, industriali e civili, attraverso rendicontazione pubblica periodica degli effetti del meccanismo sui prezzi finali dell'energia, sui flussi delle entrate ETS e sugli investimenti in nuova capacità rinnovabile e in efficienza energetica.
3. Il Governo trasmette alle Camere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza annuale, una relazione sullo stato delle iniziative promosse in sede europea ai sensi del presente articolo e sugli effetti delle dinamiche del prezzo della CO2 sui prezzi dell'energia elettrica in Italia.
6.07. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Obblighi di trasparenza e verifica delle componenti tariffarie ETS nel trasporto marittimo)
1. Gli operatori del trasporto marittimo che applicano componenti tariffarie riconducibili all'ETS sono tenuti a indicare in modo separato e trasparente nei titoli di viaggio e nei documenti di trasporto merci l'importo imputabile ai costi ETS e la metodologia di calcolo utilizzata.
2. L'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), d'intesa con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, definisce entro novanta giorni gli standard di pubblicazione e comparabilità dei dati.
3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) valuta eventuali condotte anticoncorrenziali o pratiche di coordinamento tariffario idonee ad alterare il mercato delle tratte marittime insulari.
6.08. Lai, Simiani, Barbagallo, Marino, Iacono.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Destinazione di quota dei proventi ETS derivanti dal settore marittimo)
1. Una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione attribuibili al settore del trasporto marittimo è destinata a un Fondo per la compensazione dei costi di trasporto delle regioni insulari.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di individuazione della quota riferibile al settore marittimo e di riparto delle risorse.
3. Il Fondo è finalizzato alla riduzione dei costi di trasporto merci e passeggeri da e per le regioni insulari, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e dei principi di coesione territoriale dell'Unione europea.
6.09. Lai, Simiani, Barbagallo, Marino, Iacono.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Riduzione strutturale degli oneri generali di sistema nel settore elettrico e sostegno alla diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica)
1. Al fine di ridurre strutturalmente il costo dell'energia elettrica per famiglie e imprese e di favorire la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché di sostenere la diffusione delle energie rinnovabili e la promozione dell'efficienza energetica, a decorrere dal 1° gennaio 2027, è istituito il «Fondo per la riduzione strutturale degli oneri di sistema e per la transizione energetica», destinato a finanziare la progressiva riduzione degli oneri generali di sistema afferenti al settore elettrico.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle seguenti fonti di finanziamento:
a) il gettito derivante dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
b) i dividendi derivanti dalle partecipazioni detenute dallo Stato, direttamente o indirettamente, in società operanti nei settori della produzione, trasmissione, distribuzione o vendita di energia elettrica e gas naturale;
c) i proventi derivanti dal rinnovo delle concessioni di distribuzione dell'energia elettrica, come previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
d) l'incremento un punto percentuale di Irap rispetto a quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
3. il fondo di cui al comma 1 è destinato prioritariamente alla riduzione generale degli oneri di sistema afferenti al settore elettrico e:
a) al finanziamento delle domande ammissibili presentate nel 2026, sia da soggetti pubblici sia da soggetti privati, nell'ambito del meccanismo di incentivazione denominato Conto Termico 3.0;
b) al sostegno all'installazione di nuova capacità di generazione di energia rinnovabile destinata a configurazioni di autoconsumo collettivo e a Comunità energetiche rinnovabili.
4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, provvede alla riduzione delle componenti tariffarie degli oneri generali di sistema in misura corrispondente alle risorse destinate a tale finalità;
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita ARERA, sono stabilite le modalità di alimentazione e gestione del Fondo di cui al comma 1, nonché i criteri di ripartizione delle risorse tra le finalità di riduzione degli oneri generali di sistema e quelle di cui al comma 3.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, restando le misure finanziate esclusivamente nei limiti delle risorse affluite al Fondo di cui al comma 1.
6.01000. Peluffo, Pandolfo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
ART. 7.
(Misure urgenti per la connessione alla rete degli impianti alimentati a fonti rinnovabili)
Al comma 1, dopo le parole: impianti di accumulo aggiungere le seguenti: nonché dei centri dati.
Conseguentemente, al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis»:
dopo le parole: impianti di accumulo aggiungere, ovunque ricorrano, le seguenti: nonché dei centri dati;
al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2.1) assegni definitivamente la capacità di rete disponibile ai soggetti risultati assegnatari nell'ambito delle procedure di cui al numero 2) e che siano in possesso del titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 8 o dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 9.
7.1. Ghirra, Bonelli.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
Conseguentemente:
dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. È riconosciuta priorità nell'assegnazione della capacità di connessione agli impianti oggetto di contratti di lungo termine registrati presso il GSE.
2-ter. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e degli enti locali ai modelli di autoconsumo diffuso, entro 120 giorni il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita ARERA, adotta un decreto volto a rivedere progressivamente il vincolo della cabina primaria e il limite di 10 chilometri per l'autoconsumo a distanza, garantendo sicurezza e stabilità della rete.;
al comma 3:
alla lettera b), capoverso «Articolo 10-bis»:
al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il primo periodo non si applica alle soluzioni di connessione che non prevedono la realizzazione di interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale, ovvero che condividono i medesimi interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale con soluzioni di connessione afferenti ad altri progetti di impianti alimentati da fonte rinnovabile o di accumulo, qualora almeno uno dei progetti abbia già ricevuto la validazione di tali interventi alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1.;
sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale assegna definitivamente la capacità di rete esclusivamente per progetti abilitati o autorizzati. Il primo periodo non si applica ai progetti per i quali siano state rilasciate le soluzioni di connessione validate dal gestore del sistema di trasmissione nazionale entro la data di pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, a cui continuerà ad applicarsi la disciplina previgente alla data di pubblicazione dei medesimi provvedimenti. È fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.;
al comma 7, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni;
dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Non determina decadenza automatica la mancata presentazione dell'istanza qualora l'impianto sia in possesso di soluzione tecnica minima generale e non siano richiesti interventi di rinforzo della rete di trasmissione nazionale.;
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 11-quater, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. Il comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli interventi di cui al medesimo comma 1.;
dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'Allegato A Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente:
«p-bis) interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse, a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;»;
dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all'Allegato B Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera n) è inserita la seguente:
«n-bis) interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse, a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;»;
dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
f-bis) all'Allegato C, Sezione I, paragrafo 1, dopo la lettera aa) è inserita la seguente:
«aa-bis) interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse;»;
f-ter) all'Allegato C, Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera z) è inserita la seguente:
«zz) interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse;».
7.3. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché degli impianti per lo stoccaggio.
7.4. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: , anche assicurando l'assegnazione della capacità di rete agli impianti inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (CACER), come definite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
Conseguentemente, al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , anche assicurando il rilascio delle soluzioni di connessione agli impianti inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (CACER), come definite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
*7.9. Pandolfo, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
*7.10. Ghirra, Bonelli.
Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», sopprimere il comma 3.
Conseguentemente sopprimere i commi, 5 e 6.
7.13. Ghirra, Bonelli.
Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», comma 3, sostituire le parole: progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo non abilitati o non autorizzati, già rilasciate e non validate dal gestore del sistema di trasmissione nazionale con le seguenti: progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo non abilitati o non autorizzati, già rilasciate e relative ad opere di rete già esistenti o i cui progetti tecnici delle opere (PTO) siano già stati validati dal gestore del sistema di trasmissione nazionale.
Conseguentemente:
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In deroga al comma 3, primo periodo, restano efficaci le soluzioni di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale riferite a progetti di impianti da fonti rinnovabili o da accumuli in relazione ai quali, alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, sia stato adottato un provvedimento di esenzione dalla VIA o un provvedimento favorevole di valutazione dell'impatto ambientale o un parere positivo di compatibilità ambientale, a condizione che i progetti medesimi siano stati sottoposti al giudizio di compatibilità ambientale completi del progetto tecnico della soluzione di connessione, comprensivo dei correlati interventi di sviluppo e potenziamento della rete elettrica di trasmissione nazionale. Restano altresì efficaci le soluzioni di connessione per le quali, alla medesima data, il gestore del sistema di trasmissione nazionale abbia attestato la conclusione positiva della fase di verifica di prefattibilità tecnica.;
al comma 4:
sostituire le parole: tiene conto con le seguenti: ritiene prioritarie;
sopprimere le parole: , a condizione che i progetti medesimi siano stati sottoposti a giudizio di compatibilità ambientale completi di progetto tecnico della soluzione di connessione, comprensivi dei correlati interventi di sviluppo e potenziamento della rete elettrica di trasmissione nazionale;
dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Con riferimento ai procedimenti di valutazione ambientale ovvero ai procedimenti autorizzatori relativi a impianti da fonti rinnovabili o a impianti di accumulo per i quali, alla data di pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, sia già stato adottato il provvedimento conclusivo, qualora, a seguito delle procedure di cui al comma 1, lettera a), numero 2), non risulti possibile confermare il punto di connessione originariamente previsto per saturazione effettiva della stazione elettrica, il proponente può presentare la documentazione relativa alla nuova soluzione di connessione rilasciata dal gestore della rete. In tali casi, la valutazione delle amministrazioni competenti è limitata alle sole modifiche derivanti dalla nuova soluzione di connessione, restando ferme le determinazioni già assunte con il provvedimento di valutazione ambientale o con il titolo abilitativo o autorizzatorio. Le amministrazioni competenti si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione della documentazione aggiornata da parte del proponente. L'aggiornamento della soluzione di connessione non costituisce variante sostanziale del progetto ai fini ambientali, salvo che comporti modifiche localizzative o dimensionali dell'impianto.;
al comma 7:
sostituire le parole: Il soggetto proponente presenta l'istanza di PAS o di autorizzazione ai sensi degli articoli 8 o 9 entro novanta giorni con le seguenti: Il soggetto proponente presenta, ai sensi degli articoli 8 o 9 l'istanza di PAS entro novanta giorni o di autorizzazione unica entro centoventi giorni;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: , al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente;
dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Con riferimento ai procedimenti abilitativi o autorizzatori relativi a impianti da fonti rinnovabili o di accumulo in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora la soluzione di connessione preveda interventi di sviluppo o potenziamento della rete di trasmissione nazionale, il soggetto proponente può optare alternativamente per il mantenimento, nell'ambito del medesimo procedimento, dell'autorizzazione degli interventi di sviluppo o potenziamento della rete di trasmissione nazionale; ovvero per lo stralcio dei medesimi interventi, che sono in tal caso considerati opere funzionalmente autonome e sono autorizzati su istanza del gestore del sistema di trasmissione nazionale ai sensi del comma 8.;
al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tal caso, il gestore del sistema di trasmissione nazionale è tenuto a presentare la relativa istanza entro trenta giorni dalla richiesta, salvo motivate ragioni tecniche da comunicare ai soggetti richiedenti.
7.14. Peluffo.
Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il primo periodo non si applica alle soluzioni di connessione che non prevedono la realizzazione di interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale, ovvero che condividono i medesimi interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale con soluzioni di connessione afferenti ad altri progetti di impianti alimentati da fonte rinnovabile o di accumulo, qualora almeno uno dei progetti abbia già ricevuto la validazione di tali interventi alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
Conseguentemente, al medesimo comma 3:
alla lettera b), capoverso «Articolo 10-bis»:
sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale assegna definitivamente la capacità di rete esclusivamente per progetti abilitati o autorizzati. Il primo periodo non si applica ai progetti per i quali siano state rilasciate le soluzioni di connessione validate dal gestore del sistema di trasmissione nazionale entro la data di pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, a cui continuerà ad applicarsi la disciplina previgente alla data di pubblicazione dei medesimi provvedimenti. È fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.;
al comma 7, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni;
dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Nelle more della pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, il gestore del sistema di trasmissione nazionale e i gestori del sistema di distribuzione possono rilasciare soluzioni di connessione che afferiscono a un determinato punto di connessione alla rete in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto di connessione dando priorità a impianti di produzione già realizzati e pronti per la connessione.;
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 11-quater, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»;
dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'Allegato A Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente:
«p-bis) interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse, a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;»;
dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all'Allegato B Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera n) è inserita la seguente:
«n-bis) interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse, a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;»;
dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
f-bis) all'Allegato C, Sezione I, paragrafo 1, dopo la lettera aa) è inserita la seguente:
«aa-bis) interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse;»;
f-ter) all'Allegato C, Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera z) è inserita la seguente:
«zz) interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse;».
7.15. Ghirra, Bonelli.
Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il primo periodo non si applica alle soluzioni di connessione che non prevedono la realizzazione di interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale, ovvero che condividono i medesimi interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale con soluzioni di connessione afferenti ad altri progetti di impianti alimentati da fonte rinnovabile o di accumulo, qualora almeno uno dei progetti abbia già ricevuto la validazione di tali interventi alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
Conseguentemente, al medesimo comma 3:
alla lettera b), capoverso «Articolo 10-bis»:
al comma 7, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni;
dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Nelle more della pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, il gestore del sistema di trasmissione nazionale e i gestori del sistema di distribuzione possono rilasciare soluzioni di connessione che afferiscono a un determinato punto di connessione alla rete in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto di connessione dando priorità a impianti di produzione già realizzati e pronti per la connessione.;
dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'Allegato A, Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente:
«p-bis) interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse, a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;»;
dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all'Allegato B Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera n) è inserita la seguente:
«n-bis) interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse, a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;»;
dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
f-bis) all'Allegato C, Sezione I, paragrafo 1, dopo la lettera aa) è inserita la seguente:
«aa-bis) interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse;»;
f-ter) all'Allegato C, Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera z) è inserita la seguente:
«aa) interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse;».
*7.17. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
*7.18. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il primo periodo non si applica alle soluzioni di connessione che non prevedono la realizzazione di interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale, ovvero che condividono i medesimi interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale con soluzioni di connessione afferenti ad altri progetti di impianti alimentati da fonte rinnovabile o di accumulo, qualora almeno uno dei progetti abbia già ricevuto la validazione di tali interventi alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
**7.20. Del Barba.
**7.23. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. In deroga al comma 3, primo periodo, restano efficaci le soluzioni di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale riferite a progetti di impianti da fonti rinnovabili o da accumuli nel caso in cui, alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1 il gestore della rete ha validato la soluzione di connessione, ovvero, ha validato il Piano Tecnico delle Opere di rete (PTO) ai sensi del Testo Integrato delle Connessioni Attive di ARERA, o quelle relative a progetti di impianti da fonti rinnovabili dove sia stato adottato uno dei seguenti:
a) un provvedimento di non assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale;
b) un provvedimento favorevole di valutazione dell'impatto ambientale;
c) un parere positivo di compatibilità ambientale;
d) un parere favorevole della commissione tecnica VIA PNIEC-PNRR di cui al comma 8 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, in attesa del parere obbligatorio e non vincolante dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica ai sensi degli articoli 11-quater e 12 del decreto legislativo del 25 novembre 2024 , n. 190.
3-ter. Per i progetti di cui alla lettera b) del comma precedente i procedimenti abilitativi e autorizzativi sono conclusi dagli enti preposti con le tempistiche entro cui ARERA deve aggiornare le condizioni tecniche ed economiche, nonché le modalità procedurali per le connessioni alla rete elettrica degli impianti a fonti rinnovabili e degli impianti di accumulo di cui al comma 1.
Conseguentemente, al medesimo comma 3:
alla lettera b), capoverso «Articolo 10-bis»:
sopprimere il comma 4;
dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per le procedure con iter ambientale e/o autorizzativo concluso, nel caso di impossibilità di assegnazione del punto di connessione ricevuto a seguito della procedura ai sensi del numero 2) della lettera a), comma 1, per saturazione reale della stazione elettrica:
a) è riaperta la valutazione solo della nuova soluzione di connessione ricevuta e gli enti competenti sono tenuti ad esprimersi entro 30 giorni dalla trasmissione da parte del proponente della relativa documentazione aggiornata;
b) l'iter procedurale per la validazione della soluzione di connessione e dell'iter autorizzativo devono concludersi entro 12 mesi dalla trasmissione da parte del proponente della relativa documentazione aggiornata;
al comma 7 sostituire il primo periodo con il seguente: Il soggetto proponente presenta l'istanza di PAS o di autorizzazione ai sensi degli articoli 8 o 9 rispettivamente entro novanta giorni nel caso di PAS ed entro 120 giorni nel caso di Autorizzazione Unica dalla data di accettazione della soluzione di connessione ai sensi del comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo;
dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Con riferimento ai procedimenti abilitativi o autorizzatori relativi a impianti da fonti rinnovabili o di accumulo in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora la soluzione di connessione preveda interventi di sviluppo o potenziamento della rete di trasmissione nazionale, il soggetto proponente può optare alternativamente:
a) per il mantenimento, nell'ambito del medesimo procedimento, dell'autorizzazione degli interventi di sviluppo o potenziamento della rete di trasmissione nazionale;
b) per lo stralcio dei medesimi interventi, che sono in tal caso considerate opere funzionalmente autonome e sono autorizzate su istanza del gestore del sistema di trasmissione nazionale ai sensi del comma 8.;
dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) all'Allegato A, Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente:
«p-bis) interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse, a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) all'Allegato B Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera n) è inserita la seguente:
«n-bis) interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse, a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
f-bis) All'Allegato C, Sezione I, paragrafo 1, dopo la lettera aa) è inserita la seguente:
«aa-bis) interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse.»;
f-ter) all'Allegato C, Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera z) è inserita la seguente:
«z-bis) interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse.».
7.26. Peluffo.
Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale assegna definitivamente la capacità di rete esclusivamente per progetti abilitati o autorizzati. Il primo periodo non si applica ai progetti per i quali siano state rilasciate le soluzioni di connessione validate dal gestore del sistema di trasmissione nazionale entro la data di pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, a cui continuerà ad applicarsi la disciplina previgente alla data di pubblicazione dei medesimi provvedimenti. È fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
*7.31. Del Barba.
*7.34. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», comma 7, primo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: centottanta.
**7.35. Del Barba.
**7.38. Ferrara, Pavanelli, Cappelletti, L'Abbate, Appendino.
Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'Arera disciplina le condizioni tecniche ed economiche per assicurare che TSO e DSO, in coordinamento tra loro e in deroga a quanto stabilito nei precedenti commi, nelle zone di accelerazione di cui all'articolo 12 rendano tempestivamente rese disponibili, a prescindere dalle richieste di connessione alla rete, le infrastrutture di rete necessarie per il ritiro e il trasporto dell'energia producibile in ciascuna zona. Arera disciplina altresì le condizioni per la connessione alla rete degli impianti di produzione da fonti rinnovabili nelle zone di accelerazione dotate di infrastrutture in attuazione del primo periodo.
*7.42. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
*7.43. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.
Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'Allegato A Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente:
«p-bis) interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse, a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;».
Conseguentemente:
dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all'Allegato B Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera n) è inserita la seguente:
«n-bis) interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse, a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;»;
dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
f-bis) all'Allegato C, Sezione I, paragrafo 1, dopo la lettera aa) è inserita la seguente:
«aa-bis) interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse;»;
f-ter) all'Allegato C, Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera z) è inserita la seguente:
«aa) interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse;».
7.49. Del Barba.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Alle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili è riconosciuto un credito di imposta per gli anni 2026 e 2027 nella misura del 50 per cento del costo complessivo sostenuto con un massimale di spesa pari a 10.000.000 di euro per ciascun progetto di investimento.
4-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinati i requisiti degli interventi ammissibili di cui al comma 4-bis e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
4-quater. Il credito di imposta di cui al comma 4-bis è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto.
4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 200 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.53. Simiani.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Ai fini della realizzazione del piano pluriennale di Terna teso a favorire lo sviluppo green delle isole minori attualmente non interconnesse con la terraferma, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'interconnessione con il territorio, finalizzato a favorire la realizzazione le linee di connessione tra il sistema elettrico nazionale e la rete presente nelle isole minori, finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al comma 4.
4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 4-ter.
4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.54. Simiani, Barbagallo, Lai.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'accordo di cooperazione sottoscritto tra l'Autorità Portuale di Tangeri (TangerMed) e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale tra i quali si prevede la realizzazione di un Green Corridor destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito per il Porto Trieste quale polo logistico per le materie prime energetiche distribuite in Centro/Est Europa attraverso l'Oleodotto Transalpino è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2026 a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per il finanziamento di uno studio di fattibilità del Green Corridor, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 250.000 per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica» di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.55. Serracchiani, Simiani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4, le parole: «numeri 1) e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1), 2) e 7)».
7.58. Del Barba.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)
1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente legge decreto in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli Enti locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.
2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna zona di mercato, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.».
3. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.».
4. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite con le seguenti: «fino ad 1 megawatt»;
b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
7.02. Simiani.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure a sostegno di famiglie e imprese residenti nei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche)
1. A sostegno delle famiglie e delle imprese residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA). In alternativa, al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nei medesimi territori comunali è istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2026 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2027, per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al primo periodo. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 dicembre 2026.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura di 15 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Al fine di sostenere gli impianti di teleriscaldamento alimentati da fonte geotermica, gestiti da enti locali ovvero da società concessionarie degli enti medesimi, si dispone che, qualora per esigenze tecniche, operative o connesse alla coltivazione dei campi geotermici non sia disponibile vapore non idoneo alla produzione di energia elettrica, ovvero il concessionario, per sopravvenute esigenze, sia tenuto a fornire vapore idoneo alla produzione elettrica, il corrispettivo applicato per tale fornitura:
a) non può eccedere un importo pari a tre volte il prezzo pattuito tra concessionario, regione ed enti locali per la fornitura di vapore non idoneo alla produzione elettrica;
b) è determinato in misura indipendente dal Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell'energia elettrica, restando espressamente escluso qualsiasi meccanismo di indicizzazione o collegamento automatico al medesimo.
7.04. Simiani.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Promozione dei sistemi di accumulo)
1. Al fine d'incentivare lo sviluppo dei sistemi di accumulo associati a impianti di produzione di energie a fonti rinnovabili, con l'obiettivo di raggiungere il target di 71,5 gigawattora previsto per il 2030, sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano i procedimenti autorizzativi per l'istallazione di impianti di accumulo fino alla potenza di 20 megawattora.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con proprio decreto determina i criteri per la semplificazione delle procedure di autorizzazione da parte delle regioni per l'istallazione degli impianti di cui al comma 1.
3. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) è incaricato di promuovere e incentivare l'installazione di sistemi di accumulo, anche attraverso meccanismi di remunerazione della capacità di stoccaggio.
7.05. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure per l'incremento dello stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili)
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera aaa) è inserita la seguente:
«aaa-bis) grandi accumulatori di energia termica per uso industriale: accumulatore di calore con capacità di accumulo minima pari a 10 megawattora termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi che utilizzino per l'accumulo di energia elettrica a altresì di cascami termici;»;
b) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:
«Art. 38-bis. – (Semplificazione per la costruzione e l'esercizio di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale) – 1. La realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale è autorizzata secondo le procedure seguenti:
a) la realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale con capacità di accumulo non inferiore a 10 megawattora termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;
b) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
c) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale stand-alone e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata:
1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il procedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;
2) dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);
d) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata:
1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 megawatt o ad impianti di produzione di energia elettrica off-shore;
2) dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al punto 1).».
7.08. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
ART. 8.
(Procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati)
Al comma 1, dopo le parole: di qualunque tensione, aggiungere le seguenti: e delle opere e infrastrutture di rete strettamente funzionali alla connessione, ivi inclusi gli interventi di sviluppo e potenziamento delle reti di distribuzione e della rete di trasmissione nazionale necessari per l'allacciamento e l'esercizio del centro dati, nonché di tutte le opere e le infrastrutture necessarie al recupero del calore prodotto dai centri dati al fine del suo impiego in reti di teleriscaldamento efficiente, in alternativa alla dissipazione in ambiente.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I centri dati e le opere accessorie e funzionali alla loro costruzione ed esercizio, ivi compreso l'eventuale recupero del calore, costituiscono opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e l'autorizzazione unica reca, ove occorra, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'attivazione delle procedure di esproprio per le aree interessate dalle opere funzionali alla connessione del centro dati alla rete.
8.5. Bonetti, Pastorella, Benzoni.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di migliorare la localizzazione dei centri dati e di facilitare la realizzazione delle opere necessarie alle connessioni elettriche con la rete di trasmissione nazionale e con le reti di distribuzione, sono considerati progetti prioritari, ai fini del presente procedimento unico e delle valutazioni da parte delle amministrazioni competenti, quelli localizzati all'interno di aree industriali e situati entro un raggio di dieci chilometri da una centrale termoelettrica esistente. Nel caso in cui la centrale termoelettrica renda disponibili soluzioni di connessione diretta o ridondante al centro dati, la produzione elettrica della medesima centrale destinata alla fornitura del centro dati è esonerata dagli oneri di sistema e dagli oneri di rete. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità attuative del presente comma, incluse quelle relative all'individuazione dell'energia elettrica direttamente o ridondantemente fornita al centro dati e ai criteri di applicazione degli esoneri.
8.8. Del Barba.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tutti i casi, all'istanza è allegata idonea documentazione atta a dimostrare che il centro dati coprirà almeno il 50 per cento dei previsti consumi annui di energia elettrica con una o entrambe le modalità di cui agli articoli 28 e 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
*8.20. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
*8.21. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
3-ter. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.
3-quater. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006, di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni.
**8.22. Pastorella, Benzoni.
**8.23. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: documentazione di cui al comma 3, aggiungere le seguenti: che dovrà concludersi entro trenta giorni prorogabili, in casi motivati dalla complessità del progetto, di ulteriori trenta giorni.
Conseguentemente, al medesimo comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di dieci mesi di cui al primo periodo è ridotto a otto mesi per i centri di elaborazione dati da realizzare in aree industriali dismesse, già dotate di infrastrutture e a sei mesi per gli ampliamenti dei centri dati già esistenti.
8.25. Pastorella, Benzoni.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Tutti i termini del procedimento unico di cui al comma 1 si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
*8.26. Pastorella, Benzoni.
*8.27. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'autorizzazione costituisce anche titolo edilizio abilitativo idoneo alla realizzazione del progetto. L'attuazione degli interventi autorizzati con la procedura di cui al presente articolo potrà avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso, per ogni stralcio funzionale saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione e le opere di urbanizzazione eventualmente dovuti o da realizzare, le eventuali opere di mitigazione ambientale e la prestazione delle fideiussioni a garanzia delle relative obbligazioni.
**8.30. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
**8.29. Pastorella, Benzoni.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. I centri dati accedono al procedimento unico di cui al comma 1 qualora il progetto soddisfi i requisiti di sostenibilità e gli standard tecnici definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che:
a) assicurino una copertura significativa dei fabbisogni energetici mediante sistemi di autoproduzione da fonti rinnovabili, ovvero attraverso la sottoscrizione di contratti di fornitura di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili dedicati (PPA – Power Purchase Agreement);
b) adottino sistemi di efficienza energetica avanzata e soluzioni per il recupero e il riutilizzo del calore di scarto prodotto dai sistemi di raffreddamento, ove tecnicamente possibile, anche a beneficio delle comunità e delle infrastrutture locali, con particolare riferimento al riscaldamento di edifici residenziali, pubblici, manufatti agricoli e serre;
c) garantiscano una gestione sostenibile delle risorse idriche, attraverso l'impiego di tecnologie atte a limitare drasticamente il consumo di acqua e privilegiando soluzioni a circuito chiuso, di riciclo e riuso delle acque piovane o grigie;
d) dimostrino la piena compatibilità paesaggistica e territoriale dell'intervento, con specifico riguardo all'inserimento armonico nel contesto urbano o periurbano, alla mitigazione degli impatti visivi e acustici e alla tutela degli spazi di uso collettivo.
8.31. Barzotti, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai nuovi procedimenti autorizzativi presentati nei modi e termini stabiliti dal presente articolo, dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le medesime disposizioni possono essere applicate, su espressa richiesta dell'interessato, anche ai procedimenti ambientali e urbanistici già in corso alla medesima data, fatti salvi gli effetti e la validità delle autorizzazioni già rilasciate dalle amministrazioni competenti.
*8.32. Pastorella, Benzoni.
*8.33. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Linee guida per l'efficienza energetica dei centri di elaborazione dati)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite linee guida nazionali per l'efficienza energetica dei centri di elaborazione dati. Le linee guida definiscono criteri operativi e standard tecnici volti a favorire sul territorio nazionale l'ottimizzazione e la riduzione dei consumi energetici, anche attraverso l'utilizzo di energie rinnovabili almeno per un terzo del loro consumo, nonché il recupero e il riutilizzo del calore di scarto per il riscaldamento e la preparazione di acqua calda sanitaria a servizio di edifici residenziali, manufatti agricoli e serre posti in prossimità dei medesimi centri, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 della direttiva (UE) 2023/1791.
8.01. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Agevolazione temporanea sul gasolio per la manovra ferroviaria)
1. In via straordinaria e limitatamente all'anno 2026, è ripristinata l'agevolazione dell'aliquota di accisa sul gasolio utilizzato dagli operatori della manovra ferroviaria nella misura del 30 per cento dell'aliquota normale di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
*8.03. Cesa.
*8.07. De Micheli, Casu, Ghio.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Contributi per i servizi di manovra ferroviaria in ambito portuale a saldo invariato per il bilancio dello Stato)
1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «Fino al 31 dicembre 2030, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare, nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2030, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla decisione della Commissione europea C(2026) 46 final – SA.120071 (2025/N), ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel limite massimo di 1 milione di euro annui per ciascuna Autorità di sistema portuale, fermo restando il rispetto dei massimali di spesa complessivi del regime autorizzato dalla Commissione europea».
8.09. De Micheli, Casu, Ghio.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Misure urgenti per assicurare un adeguato numero di progetti ammessi alle prossime aste competitive)
1. Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche al fine di garantire un numero di progetti congruo e immediatamente cantierabile in vista delle prossime procedure competitive relative al mercato della capacità o all'approvvigionamento della capacità di stoccaggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando l'ordine di presentazione delle istanze, è autorizzato a dare priorità istruttoria alle istanze di autorizzazione unica relative a sistemi di accumulo elettrochimico (BESS) ed ai sistemi di pompaggio idraulico che, valorizzando ai fini della connessione opere, impianti o infrastrutture esistenti, prevedono opere di rete di tipo non complesso e strettamente limitate al punto di connessione, non richiedenti opere di raccordo, né necessitanti di sviluppo di rete da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale o dei gestori delle rete di distribuzione.
2. L'adozione del criterio di priorità istruttoria di cui al comma 1 non modifica la disciplina vigente in materia di autorizzazioni, valutazioni ambientali o formazione del punto di connessione, né comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8.012. De Micheli, Pandolfo, Peluffo, Di Sanzo, Gnassi.
ART. 9.
(Misure urgenti per l'abbattimento del prezzo della bolletta del gas delle imprese)
All'articolo 9, premettere il seguente:
Art. 09.
(Misure relative alla tariffazione elettrica per le pompe di calore)
1. Ai fini della tutela della sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale e della transizione energetica, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione tecnico-finanziaria che abbia come oggetto la possibilità di introdurre:
a) una tariffa elettrica dedicata alle pompe di calore utilizzate, quale fonte primaria per la climatizzazione invernale, in abitazioni adibite a residenza principale, tramite una riduzione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema;
b) tariffe dinamiche, in base a fattori quali fasce di tempo e condizioni di carico della rete, che tengano conto del potenziale di flessibilità che le pompe di calore offrono alla rete elettrica in combinazione con l'inerzia degli edifici.
09.01. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
Sopprimerlo.
9.3. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Sopprimere i commi 1 e 2.
Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: nel limite delle risorse versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui ai commi 1 e 2,.
9.4. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: superiori a 80.000 smc/anno aggiungere le seguenti: , nonché ai soggetti esercenti la libera professione, in forma individuale, ovvero associata, limitatamente ai consumi superiori a 10.000 smc/anno. Ai relativi oneri si fa fronte mediante le risorse di cui al comma 1 del presente articolo.
*9.8. Ghirra, Bonelli.
*9.9. Peluffo.
*9.10. Benzoni.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è soggetta alla procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, ed è concessa solo previa autorizzazione della Commissione.
9.11. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Finanziamento di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione)
1. Nell'ambito della realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da realizzare nell'area di Piombino, al fine di finanziare l'adozione di misure mitigatrici e compensative previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2026 volto a finanziare gli obiettivi individuati dal presente articolo, specificati attraverso accordi di programma da stipulare tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, la regione Toscana, la provincia di Livorno, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale ed i comuni compresi nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, la provincia di Grosseto, il comune di Follonica, il comune di Scarlino e il comune di Castiglione della Pescaia.
2. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, d'intesa con la regione Toscana, da adottare entro il 30 aprile 2026.
3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 tengono conto degli accordi di programma già definiti e stipulati ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, al fine di aggiornare i contenuti di tali accordi con la realizzazione del rigassificatore nell'area di Piombino e con le misure previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. Gli accordi di programma di cui al comma 1 disciplinano la realizzazione dei seguenti interventi straordinari:
a) sviluppo dell'infrastruttura portuale, secondo modalità che tengano conto della presenza del rigassificatore FSRU;
b) messa in sicurezza della falda nel sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino nonché ulteriori opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle ex aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;
c) sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;
d) nuove infrastrutture stradali o completamento di infrastrutture già esistenti o in corso di realizzazione, in particolare per il collegamento del porto di Piombino alla strada statale 398;
e) valorizzazione e gestione delle aree archeologiche, i parchi e il sistema dei beni culturali siti nel territorio della Val di Cornia;
f) realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'Isola d'Elba, al fine di garantire la sicurezza energetica dell'isola, mitigare i costi energetici ed apportare benefici in termini di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione degli effetti negativi da emissioni di CO2 e altre emissioni inquinanti.
5. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture relative agli accordi di programma di cui al comma 1 è affidata al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2022 secondo le procedure autorizzative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
6. È esteso al territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015 n. 208, come integrato dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
7. Ai sensi degli articoli 214-225 e 242-249 del regolamento UE 952/2013 e dell'articolo 178 del regolamento UE 2446/2015 è istituita la zona franca doganale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino.
8. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi da 6 a 8 nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
9. Tenuto conto del rinnovo dell'accordo di reindustrializzazione per l'area di crisi industriale complessa di Piombino, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, d'intesa con la regione Toscana, accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi e dell'agroalimentare nonché dell'itticoltura nell'area di crisi industriale di Piombino, anche mediante l'individuazione di specifiche misure di semplificazione e di agevolazione fiscale nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026.
10. Gli accordi di cui al comma 9, possono prevedere altresì agevolazioni e la promozione di investimenti a favore di imprese locali e politiche attive del lavoro utili per la riqualificazione del polo industriale di Piombino nonché dei lavoratori dell'area.
11. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, limitatamente al triennio di permanenza del rigassificatore FSRU nel porto di Piombino, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) e comunque nel limite massimo dell'onere, che costituisce tetto di spesa, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.
12. Al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nel comune di Piombino, è istituito un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 10. L'erogazione dei contributi avviene limitatamente al periodo di permanenza del rigassificatore FSRU. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro il 1° settembre 2026.
13. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6, 7 e 8, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 10, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, valutato in 10 milioni di euro all'anno per gli anni dal 2026 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12, valutato in 10 milioni di euro all'anno per gli anni dal 2026 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.01. Simiani, Bonafè, Fossi, Gianassi, Furfaro, Di Sanzo, Boldrini, Scotto.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Fondo di sostegno energia non profit)
1. Al fine di sostenere le persone giuridiche private senza fine di lucro per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2025 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2026, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nell'ultimo trimestre 2025 e nel primo trimestre 2026 rispetto agli analoghi periodi dell'anno 2024 e 2025 per la componente energia e il gas naturale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in coerenza con quanto previsto dai commi 1 e 2, i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico del fondo di cui al comma 1, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso nonché le procedure di controllo.
3. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.02. Gadda.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Misure per il contenimento dei prezzi del gas naturale)
1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di marzo, aprile e maggio 2026.
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle misure di cui al comma precedente, valutate in complessivi 610 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede tramite corrispondente utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Tale quota di risorse è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta definitivamente acquisita all'erario.
9.03. Ziello, Sasso, Pozzolo.
ART. 10.
(Misure volte a promuovere la concorrenza e l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas)
Sopprimerlo.
10.1. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
ART. 11.
(Disposizioni urgenti per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie)
Sopprimerlo.
*11.2. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
*11.3. Ghirra, Bonelli.
Sopprimere il comma 1.
11.4. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Al comma 1, lettera d), numero 1), premettere il seguente:
01) al primo periodo, dopo le parole «8 gennaio 2022» inserire le seguenti: «, garantendo una riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003,».
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) l'assoggettamento dei diritti non assegnati ai sensi del numero 1) a un'ulteriore procedura di allocazione aperta a tipologie di clienti diversi da quelli industriali a forte consumo di gas per quantità comunque non superiori al relativo consumo medio degli ultimi tre anni, ai clienti industriali a forte consumo di gas per la differenza tra i loro consumi medi e le quantità ammesse in offerta ai sensi del medesimo numero 1), nonché alle piccole medie imprese, che agiscano anche in forma aggregata in funzione dell'ubicazione, del profilo dei consumi, ovvero dell'appartenenza a settori merceologici, per un quantitativo non inferiore ad un terzo del totale di gas offerto;».
11.5. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
11.8. Benzoni.
Al comma 2, lettera b), capoverso comma «2-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: Fermi restando i requisiti del contratto previsti dal comma 2, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dei contratti stipulati ai sensi del medesimo comma 2, il contratto prevede espressamente un costo delle garanzie di origine nullo e dà evidenza delle singole voci di costo ovvero degli elementi di valorizzazione delle premialità rispetto al prezzo del gas naturale, fermo restando che eventuali premialità riconosciute al produttore legate al valore dell'EUA rispettano quanto previsto dal presente decreto e non eccedono il 70 per cento di tale valore di tempo in tempo ovvero, in caso di premialità fissa, del valore corrente al momento di sottoscrizione del contratto.
Conseguentemente:
al comma 2, lettera b), capoverso comma «2-ter», sostituire le parole: nel limite del 35 per cento dei consumi dei predetti clienti con le seguenti: nel limite del 50 per cento dei consumi dei predetti clienti;
al comma 3, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11.9. Peluffo, Pandolfo.
Al comma 2, lettera b), capoverso comma «2-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: Fermi restando i requisiti del contratto previsti dal comma 2, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dei contratti stipulati ai sensi del medesimo comma 2, il contratto prevede espressamente un costo delle garanzie di origine nullo e dà evidenza delle singole voci di costo ovvero degli elementi di valorizzazione delle premialità rispetto al prezzo del gas naturale, fermo restando che eventuali premialità riconosciute al produttore legate al valore dell'EUA rispettano quanto previsto dal presente decreto e non eccedono il 70 per cento di tale valore di tempo in tempo ovvero, in caso di premialità fissa, del valore corrente al momento di sottoscrizione del contratto.
11.12. Benzoni.
Al comma 2, lettera b), capoverso comma «2-ter», sostituire le parole: nel limite del 35 per cento dei consumi dei predetti clienti con le seguenti: nel limite del 50 per cento dei consumi dei predetti clienti;.
11.14. Benzoni.
Sopprimere il comma 4.
11.18. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 45-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive modificazioni, le parole «30 giugno 2026» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2026».
11.27. Peluffo.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il contributo di cui al comma 1 è, altresì, riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. Entro il 31 ottobre 2026 i beneficiari del credito di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2026. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 180 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
*11.02. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
*11.03. Gadda.
*11.04. Benzoni.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di attività di monitoraggio, rafforzamento del sistema sanzionatorio e semplificazione)
1. Al fine di implementare ulteriori misure per garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori finali e garantire una migliore e più efficace gestione delle attività di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la costituzione, l'organizzazione e la gestione di una piattaforma informatica, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME).
2. Per garantire un rafforzamento dei poteri sanzionatori, all'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro»;
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al precedente comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;
c) al comma 11, la parola «7» è soppressa.
3. Al fine di garantire la pronta effettuazione dei controlli semplificando le relative procedure, le verifiche di integrità da effettuarsi sui serbatoi per GPL di capacità non superiore a 13 mc installati fuori terra, anche se non asserviti a processi produttivi, possono essere effettuate anche dai Soggetti Privati Abilitati iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011.
11.09. Peluffo.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Meccanismo temporaneo di riduzione delle accise e sostegno ai processi di decarbonizzazione industriale)
1. Al fine di mitigare l'impatto degli aumenti dei costi dei prodotti energetici per i cittadini e incentivare l'autonomia energetica delle imprese, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2026 e il 18 luglio 2026, ogni maggior introito fiscale derivante dell'incremento del costo dei carburanti da autotrazione rispetto al valore medio degli ultimi 24 mesi, è così destinato:
a) per una quota pari al 70 per cento, alla riduzione delle aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
b) per una quota pari al 30 per cento, all'incremento del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con specifica destinazione al finanziamento di interventi a favore dei processi di decarbonizzazione e dell'efficienza energetica.
2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettera a), sono effettuate nel rispetto dei livelli minimi di tassazione previsti dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di accesso alle risorse di cui al comma 1, lettera b), stabilendo criteri di priorità per gli investimenti in tecnologie a basse emissioni di carbonio e per l'efficientamento energetico dei cicli produttivi, prioritariamente in favore delle piccole e medie imprese, nonché sono adottate le disposizioni attuative di cui al comma 1 lettera a).
11.011. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. L'ARERA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, effettua un'indagine conoscitiva sulle procedure di switching dei clienti finali nei settori dell'energia elettrica e del gas, con particolare riferimento all'adeguatezza dei flussi informativi e alle modalità di trattamento dei dati personali e tecnici scambiati tra venditori, distributori, intermediari della vendita e gli altri soggetti coinvolti nel processo di cambio fornitore. L'indagine è altresì finalizzata a verificare l'eventuale presenza di pratiche commerciali scorrette, incluse attivazioni non richieste, contatti telefonici indesiderati o altre condotte aggressive che si manifestano nei giorni successivi allo switching, nonché a individuare criticità o vulnerabilità che possano esporre i clienti a rischi di utilizzo improprio dei dati o di attivazioni non conformi alla normativa vigente. Nell'ambito dell'attività istruttoria, l'ARERA può richiedere informazioni e documentazione agli operatori e agli intermediari della vendita, svolgere audizioni e consultazioni pubbliche e coordinarsi, ove necessario, con il Garante per la protezione dei dati personali e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di assicurare la piena coerenza dell'analisi con il quadro regolatorio in materia di privacy, telemarketing e comunicazioni elettroniche.
2. Al termine dell'indagine di cui al comma 1, l'ARERA presenta una relazione contenente gli esiti delle verifiche e proposte volte a rafforzare la tutela dei clienti finali nelle procedure di switching, anche mediante l'introduzione di standard tecnici, misure di sicurezza, revisioni dei flussi informativi o aggiornamenti delle regole di mercato.
11.012. Pandolfo, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. Il Fondo per la gestione del fenomeno della subsidenza, di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è finanziato con 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.013. Romeo.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA per impianti sportivi e natatori ad alto consumo energetico)
1. Al fine di sostenere la continuità gestionale e la funzione sociale degli impianti sportivi e natatori, soggetti a elevati consumi energetici, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile alle forniture di energia elettrica e di gas naturale consumate da tali strutture è ridotta dal 22 per cento al 5 per cento, relativamente ai consumi documentati nell'esercizio di attività sportive, fino al 31 dicembre 2027.
11.014. Berruto.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 291, è aggiunto il seguente:
«291-bis. Dal 1° marzo 2026, il decreto di cui al comma 290 è adottato previa introduzione di un diverso parametro di valutazione dell'aumento di prezzo del carburante, maggiormente rappresentativo delle oscillazioni di prezzo applicato al distributore.».
11.022. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. Dal 1° marzo 2026 ogni maggior introito fiscale derivante dell'incremento del costo dei carburanti da autotrazione rispetto al valore medio degli ultimi 24 mesi, è reimpiegato per la riduzione dell'ammontare del valore complessivo delle accise sui medesimi carburanti.
11.024. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.