Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 31 marzo 2026

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 31 marzo 2026.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bisa, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Colosimo, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bisa, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Colosimo, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Ritiro di proposte di legge.

  In data 30 marzo 2026 il deputato De Luca ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

   DE LUCA: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali» (211).

  In data 30 marzo 2026 il deputato Furfaro ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

   FURFARO: «Disposizioni concernenti l'esercizio del diritto di voto per via telematica da parte degli elettori con disabilità motoria o sensoriale» (2388).

  In data 31 marzo 2026 il deputato Paolo Emilio Russo ha comunicato, anche a nome dei cofirmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

   PAOLO EMILIO RUSSO ed altri: «Modifiche all'articolo 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, concernenti la soppressione della distinzione per sesso e dell'indicazione del cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove nella compilazione delle liste elettorali» (1912).

  Le proposte di legge saranno pertanto cancellate dall'ordine del giorno.

Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 30 marzo 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1099/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012 e (UE) 2017/625 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi (COM(2025) 1030 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 31 marzo 2026;

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia portuale dell'UE (COM(2026) 112 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   Raccomandazioni di decisione del Consiglio sulla firma, a nome dell'Unione europea, nonché sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica la convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (COM(2026) 136 final e COM(2026) 137 final), corredate dei rispettivi allegati (COM(2026) 136 final – Annex e COM(2026) 137 final – Annex), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 marzo 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno (392).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 aprile 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 10 aprile 2026.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 marzo 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifica dei limiti territoriali della circoscrizione dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale nel porto di Catania (393).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla Commissione IX (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 aprile 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 15 aprile 2026.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 2026, N. 21, RECANTE MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE, PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E PER LA DECARBONIZZAZIONE DELLE INDUSTRIE, NONCHÉ DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RISOLUZIONE DELLA SATURAZIONE VIRTUALE DELLE RETI ELETTRICHE E DI INTEGRAZIONE DEI CENTRI DI ELABORAZIONE DATI NEL SISTEMA ELETTRICO (A.C. 2809-A)

A.C. 2809-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in discussione reca misure urgenti per il contenimento dei costi energetici e per il sostegno a famiglie e imprese;

    il sistema dei consorzi di bonifica svolge una funzione essenziale per la sicurezza idraulica del territorio, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela dell'ambiente e il sostegno alle attività agricole;

    in molte aree del Paese, e in particolare nei territori del Delta del Po, la gestione delle acque e il funzionamento degli impianti idrovori rappresentano una condizione indispensabile per la sicurezza delle comunità locali e per la continuità delle attività economiche e produttive;

    il sistema di difesa idraulica del Delta del Po si basa su una rete articolata di impianti e infrastrutture, tra cui numerose idrovore, che operano in territori posti anche al di sotto del livello del mare, rendendo tali sistemi fondamentali per la prevenzione del rischio di allagamenti;

    la rete di scolo del Delta del Po veneto si estende per circa 607 chilometri di canali, caratterizzati da equilibri idraulici estremamente delicati, per i quali anche minime variazioni morfologiche possono compromettere il corretto deflusso delle acque;

    il funzionamento degli impianti è fortemente dipendente dall'energia elettrica e risente quindi in modo diretto delle oscillazioni del mercato energetico, con rilevanti ricadute sui bilanci degli enti gestori;

    a causa dei recenti aumenti del costo dell'energia il Consorzio di bonifica del Delta del Po potrebbe registrare un aggravio di spesa significativo rispetto alle previsioni di bilancio, con il rischio di sottrarre risorse alle attività di manutenzione e gestione del sistema idraulico;

    va anche considerato il fenomeno della cosiddetta «subsidenza sommersa», legata anche alle pregresse attività estrattive di gas metano, che continua a determinare il deterioramento degli alvei dei canali, disallineamenti dei fondali e modifiche delle pendenze, con conseguenti rischi di allagamenti e cedimenti strutturali;

    nel corso degli anni molti sono stati i provvedimenti di legge volti al contenimento dei fenomeni di subsidenza. In particolare va ricordato quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che all'articolo 1, comma 129, ha istituito un Fondo finalizzato alla manutenzione straordinaria e all'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque dei territori subsidenti compresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo;

    grazie al citato fondo, tra il 2018 e il 2024 sono stati possibili interventi per oltre 4,1 milioni di euro, pari a circa 600.000 euro annui, permettendo la manutenzione di decine di chilometri di canali e di numerosi impianti idrovori;

    le leggi di Bilancio 2025 e 2026, però, non hanno previsto il rifinanziamento del fondo sopra ricordato e l'esaurimento di tali risorse ha determinato, a partire dal 2025, un rilevante aggravio a carico dei consorzi, che sono stati costretti a sostenere direttamente oneri pari ad almeno 400.000 euro annui, trasferendo di fatto tali costi sui consorziati;

    il bilancio del Consorzio di bonifica del Delta del Po, pari a circa 9,5 milioni di euro, risulta già fortemente inciso da circa 3 milioni di euro di costi energetici, con il rischio concreto di comprimere ulteriormente gli interventi di manutenzione e prevenzione in un contesto aggravato dalla crisi climatica;

    l'incremento dei costi energetici, unito alla necessità di far fronte a criticità strutturali del territorio, rischia di mettere in difficoltà numerosi consorzi di bonifica, proprio mentre si rende sempre più necessario rafforzare le attività di prevenzione e resilienza;

    sostenere l'operatività dei consorzi di bonifica significa dunque contribuire alla sicurezza del territorio, alla tutela delle comunità locali e alla resilienza del sistema agricolo, soprattutto nelle aree più fragili dal punto di vista idrogeologico,

impegna il Governo

ad accompagnare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

   prevedere misure a sostegno dei consorzi di bonifica maggiormente esposti agli aumenti dei costi energetici, anche attraverso strumenti che favoriscano la stabilizzazione della spesa energetica e l'efficientamento degli impianti;

   prevedere misure volte al rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 129 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziari 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).
9/2809-A/1. Romeo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in discussione reca misure urgenti per il contenimento dei costi energetici e per il sostegno a famiglie e imprese;

    il sistema dei consorzi di bonifica svolge una funzione essenziale per la sicurezza idraulica del territorio, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela dell'ambiente e il sostegno alle attività agricole;

    in molte aree del Paese, e in particolare nei territori del Delta del Po, la gestione delle acque e il funzionamento degli impianti idrovori rappresentano una condizione indispensabile per la sicurezza delle comunità locali e per la continuità delle attività economiche e produttive;

    il sistema di difesa idraulica del Delta del Po si basa su una rete articolata di impianti e infrastrutture, tra cui numerose idrovore, che operano in territori posti anche al di sotto del livello del mare, rendendo tali sistemi fondamentali per la prevenzione del rischio di allagamenti;

    la rete di scolo del Delta del Po veneto si estende per circa 607 chilometri di canali, caratterizzati da equilibri idraulici estremamente delicati, per i quali anche minime variazioni morfologiche possono compromettere il corretto deflusso delle acque;

    il funzionamento degli impianti è fortemente dipendente dall'energia elettrica e risente quindi in modo diretto delle oscillazioni del mercato energetico, con rilevanti ricadute sui bilanci degli enti gestori;

    va anche considerato il fenomeno della cosiddetta «subsidenza sommersa», legata anche alle pregresse attività estrattive di gas metano, che continua a determinare il deterioramento degli alvei dei canali, disallineamenti dei fondali e modifiche delle pendenze, con conseguenti rischi di allagamenti e cedimenti strutturali;

    nel corso degli anni molti sono stati i provvedimenti di legge volti al contenimento dei fenomeni di subsidenza. In particolare va ricordato quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che all'articolo 1, comma 129, ha istituito un Fondo finalizzato alla manutenzione straordinaria e all'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque dei territori subsidenti compresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo;

    grazie al citato fondo, tra il 2018 e il 2024 sono stati possibili interventi per oltre 4,1 milioni di euro, pari a circa 600.000 euro annui, permettendo la manutenzione di decine di chilometri di canali e di numerosi impianti idrovori,

impegna il Governo

a individuare compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, misure a sostegno dei consorzi di bonifica maggiormente esposti agli aumenti dei costi energetici.
9/2809-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Romeo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene per contrastare gli effetti dell'aumento dei costi energetici su famiglie, imprese e soggetti più vulnerabili, in un contesto che continua a mettere sotto pressione il sistema economico e sociale del Paese;

    l'articolo 11 introduce misure volte a sostenere l'approvvigionamento energetico e a promuovere forme di autoconsumo, confermando la necessità di intervenire in modo strutturale sui costi dell'energia;

    in tale contesto, appare necessario estendere l'attenzione anche a quei settori che sono fortemente esposti all'aumento dei costi energetici e svolgono una funzione sociale essenziale;

    le strutture sportive e, in particolare, quelle natatorie rappresentano presìdi fondamentali per la salute, l'inclusione sociale e la qualità della vita dei cittadini, oltre a costituire un comparto economico significativo e diffuso sul territorio;

    l'aumento dei costi dell'energia sta mettendo a rischio la sostenibilità economica di tali impianti, con conseguenze dirette sull'accesso allo sport, in particolare per i giovani e le fasce più fragili della popolazione;

    sostenere queste realtà significa non solo tutelare un settore economico, ma difendere un diritto sociale e investire nella prevenzione sanitaria e nel benessere collettivo;

    dopo gli effetti devastanti della pandemia, l'esplosione dei costi energetici nel biennio 2022-2023 e l'incremento del costo del lavoro derivante dalla riforma dello sport, oltre il 35 per cento degli impianti avrebbe già cessato l'attività, con pesanti ricadute occupazionali e sociali e con una drastica riduzione dell'accesso alla pratica sportiva per migliaia di cittadini,

impegna il Governo

ad accompagnare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a ridurre l'aliquota Iva sulle forniture di energia elettrica e gas naturale destinate agli impianti sportivi e natatori ad alto consumo energetico, limitatamente ai consumi documentati nell'esercizio dell'attività sportiva, al fine di garantirne la sostenibilità economica, evitarne la chiusura e assicurare a tutti i cittadini l'accesso alla pratica sportiva, riconoscendone il valore sociale, educativo ed economico.
9/2809-A/2. Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas, intervenendo prevalentemente con strumenti di natura temporanea ed emergenziale;

    tali misure appaiono complessivamente insufficienti ad affrontare in modo strutturale le cause dell'incremento dei costi energetici, riconducibili, tra l'altro, alla dipendenza dalle fonti fossili, alla volatilità dei mercati e alla limitata diffusione di sistemi di produzione e autoconsumo da fonti rinnovabili;

    risulta pertanto necessario accompagnare gli interventi emergenziali con politiche volte alla riduzione strutturale dei costi dell'energia, anche attraverso la promozione della produzione distribuita e delle configurazioni di autoconsumo collettivo, tra cui le comunità energetiche rinnovabili;

    il settore portuale rappresenta un ambito strategico per la transizione energetica, sia per l'elevato fabbisogno energetico sia per il potenziale sviluppo di impianti da fonti rinnovabili, sistemi di accumulo e servizi di flessibilità;

    l'elettrificazione delle banchine (cosiddetta «cold ironing») costituisce una misura essenziale per la riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti nei porti, ma presenta ancora criticità legate ai costi dell'energia elettrica e alla sostenibilità economica degli investimenti;

    gli interventi già previsti in materia di elettrificazione portuale risultano ancora non pienamente integrati con strumenti strutturali di produzione e condivisione locale dell'energia;

    l'attuale quadro regolatorio presenta elementi di complessità che possono rallentare lo sviluppo di configurazioni di autoconsumo e di progetti energetici integrati in ambito portuale;

    l'integrazione tra elettrificazione delle banchine, produzione da fonti rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo in ambito portuale può contribuire in modo significativo alla riduzione dei costi energetici e delle emissioni;

    i porti possono svolgere un ruolo rilevante come hub energetici, contribuendo anche alla stabilità del sistema elettrico nazionale mediante l'impiego di sistemi di accumulo e di gestione della domanda;

    appare necessario rimuovere gli ostacoli amministrativi e regolatori che limitano la realizzazione di tali progetti,

impegna il Governo

ad integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative anche di carattere normativo volte a:

   mettere in atto misure di semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo e autorizzativo applicabile alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche operanti in ambito portuale, al fine di favorirne la diffusione;

   prevedere l'estensione delle agevolazioni sugli oneri di sistema e delle altre componenti tariffarie anche all'energia elettrica prodotta, condivisa e autoconsumata in ambito portuale, con particolare riferimento all'alimentazione dei sistemi di elettrificazione delle banchine;

   adottare misure di incentivazione dedicate ai progetti integrati che combinino produzione da fonti rinnovabili, sistemi di accumulo ed elettrificazione delle banchine, anche favorendo la cumulabilità con strumenti di sostegno già esistenti;

   promuovere la definizione di condizioni tariffarie dell'energia elettrica competitive e stabili per gli usi portuali elettrificati, anche attraverso strumenti contrattuali di lungo periodo per l'approvvigionamento da fonti rinnovabili;

   favorire il riconoscimento del ruolo dei porti quali nodi strategici per la flessibilità del sistema elettrico nazionale, promuovendo l'adozione di sistemi di accumulo e di gestione intelligente della domanda, anche valutando di alleggerire i limiti alle società di dimensioni maggiori;

   prevedere sistemi di monitoraggio degli impatti ambientali connessi all'elettrificazione delle banchine e all'utilizzo di energia rinnovabile nei porti, anche ai fini della definizione di meccanismi premiali per realtà più virtuose.
9/2809-A/3. Ghio.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono presenti misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese;

    per calmierare i prezzi energetici causati dai conflitti internazionali è stato rilevante l'apporto dato in questi anni dal rigassificatore installato nel porto di Piombino;

    la presenza del rigassificatore di Piombino doveva essere accompagnata, fin dalla sua installazione, da una serie strutturata di misure di compensazione (previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022), concretamente efficaci e realmente concertate con gli enti locali e la comunità territoriali, includendo tra questi anche i vicini comuni di Follonica, Scarlino e Castiglione della Pescaia;

    le compensazioni riguardavano disposizioni per il rilancio economico, occupazionale, sociale, ambientale, infrastrutturale e culturale dell'area e la riduzione del prezzo dei costi dell'energia per gli utenti domestici e imprese del territorio. Gli interventi, per cui era previsto uno stanziamento complessivo di circa 870 milioni di euro, dovevano riguardare la messa in sicurezza del porto, la bonifica delle aree industriali presenti, lo sviluppo di impianti di fonti rinnovabili, l'ammodernamento delle infrastrutture viarie, la valorizzazione delle aree archeologiche della zona e la realizzazione di un gasdotto per metanizzare l'Isola d'Elba. Altre misure specifiche erano finalizzate alla promozione di nuovi investimenti nell'area portuale, con particolare riferimento alla banchina Metinvest e ulteriori stanziamenti per la reindustrializzazione dell'area di crisi industriale complessa di Piombino. Era inoltre previsto per imprese e cittadini del comune di Piombino una riduzione del 50 per cento dei costi energetici;

    a formalizzare tali interventi vi sono anche appositi ordini del giorno accolti dal Governo (tra i quali il n. 9/02527/7 e n. 9/02761/2);

    non solo il Governo non ha dato seguito alle disposizioni di cui al citato 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 e agli ordini del giorno accolti ma ha addirittura prorogato «sine die» la presenza del rigassificatore a Piombino (in scadenza il 3 luglio prossimo) senza alcuna concertazione con gli enti territoriali competenti a partire dalla regione Toscana,

impegna il Governo

ad integrare il complesso delle misure contenute nel provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative anche normative volte a inserire, nel primo provvedimento utile, disposizioni coerenti con gli impegni assunti con gli ordini del giorno citati in premessa, che subordinino la proroga della presenza del rigassificatore a Piombino oltre il 3 luglio prossimo all'approvazione, con relativo stanziamento di risorse, dei seguenti interventi:

   sviluppo dell'infrastruttura portuale, secondo modalità che tengano conto della effettiva presenza del rigassificatore;

   opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle ex aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;

   sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;

   realizzazione o completamento di infrastrutture stradali per il collegamento del porto di Piombino alla strada statale 398;

   valorizzazione e gestione delle aree archeologiche, dei parchi e del sistema dei beni culturali siti nel territorio della Val di Cornia;

   realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'isola d'Elba, al fine di garantire la sicurezza energetica dell'isola, mitigare i costi energetici ed apportare benefici in termini di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione degli effetti negativi da emissioni di CO2 e altre emissioni inquinanti;

   reindustrializzazione dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, prevedendo accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi, dell'agroalimentare e dell'itticoltura;

   riduzione dei costi energetici di imprese e cittadini del comune di Piombino, pari al 50 per cento del costo di fornitura.
9/2809-A/4. Fossi, Simiani, Bonafè, Gianassi, Furfaro, Scotto, Di Sanzo, Boldrini.


   La Camera,

   premesso che:

    con l'articolo 1, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 («Decreto bollette 2025»), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, recante «Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese, di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza», veniva riconosciuto un contributo straordinario, per l'anno 2025, del valore di 200 euro, sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro;

    dall'inizio del mese di marzo del corrente anno, a seguito della guerra contro l'Iran da parte degli Stati Uniti d'America e dello Stato di Israele e a causa della conseguente chiusura dello stretto di Hormuz, il prezzo dei prodotti energetici, tra cui quello del gas, ha subito un forte rialzo;

    in considerazione del fatto che l'energia elettrica in Italia è ancora prodotta per il 40 per cento con il gas, la stessa ha sofferto pesanti rincari, infatti il Prezzo Unico Nazionale è passato dai circa 105 euro/MWh ai picchi di 148,35-149,04 euro/MWh, registrati nell'ultima settimana di marzo;

    tali rincari, hanno gravemente impattato sul potere d'acquisto delle famiglie italiane, soprattutto in riferimento a quelle con i redditi più bassi;

    il provvedimento in esame prevede misure analoghe al decreto bollette 2025 sopra riportato ed approvato in situazioni assai meno gravi di quella attuale e l'articolo 1 del decreto-legge in fase di conversione, lasciando invariata la soglia ISEE per fruire del contributo straordinario, prevede un importo dello stesso pari a 115 euro,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a rafforzare le misure recate dal provvedimento in esame, prevedendo, in occasione del primo provvedimento legislativo utile:

   un aumento della soglia dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 30.000 euro, ai fini del riconoscimento del contributo straordinario;

   l'innalzamento dell'importo del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, ad almeno 200 euro, parificandolo a quello approvato con decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 («Decreto bollette 2025»), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, ed erogato, ai soggetti fragili aventi titolo, nell'anno 2025.
9/2809-A/5. Ziello, Sasso, Pozzolo.


   La Camera,

   premesso che:

    la componente ASOS (Oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione) rappresenta la voce di spesa più significativa tra gli oneri di sistema in bolletta;

    la componente ASOS pesa mediamente per circa il 15-20 per cento dell'importo totale della bolletta. In termini monetari, per un'utenza domestica tipo, il valore si attesta intorno a 0,028-0,029 €/kWh;

    dall'inizio del mese di marzo del corrente anno, a seguito della guerra contro l'IRAN da parte degli Stati Uniti d'America e dello stato di Israele e a causa della conseguente chiusura dello stretto di Hormuz, il prezzo dei prodotti energetici, tra cui quello del gas, ha subito un forte rialzo;

    in considerazione del fatto che l'energia elettrica in Italia è ancora prodotta per il 40 per cento con il gas, la stessa ha sofferto pesanti rincari, infatti il Prezzo Unico Nazionale è passato dai circa 105 euro/MWh ai picchi di 148,35-149,04 euro/MWh, registrati nell'ultima settimana di marzo;

    tali rincari, hanno gravemente impattato sul potere d'acquisto delle famiglie italiane, soprattutto in riferimento a quelle con i redditi più bassi, e delle imprese, soprattutto le PMI, così come al settore;

    il provvedimento in esame prevede misure analoghe a quello sopra riportato ed approvato in situazioni assai meno gravi di quella attuale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal decreto-legge in esame, con ulteriori iniziative normative volte a prevedere, in occasione del primo provvedimento legislativo utile, in deroga all'articolo 51, comma 1-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, l'abbattimento e, se possibile l'azzeramento, per l'anno 2026, della parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione, per una somma non inferiore ad euro 2.000 milioni di euro, reperendo, ove necessario, la relativa copertura, nell'ambito del bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
9/2809-A/6. Sasso, Pozzolo, Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    dall'inizio del mese di marzo del corrente anno, a seguito della guerra contro l'Iran da parte degli Stati Uniti d'America e dello stato di Israele e a causa della conseguente chiusura dello stretto di Hormuz, il prezzo dei prodotti energetici, tra cui quello del gas, ha subito un forte rialzo;

    dal 1° marzo 2026 ad oggi (29 marzo 2026), il costo del gas naturale ha subito un'impennata drastica a causa delle tensioni internazionali, con un aumento della componente all'ingrosso che ha raggiunto punte dell'81 per cento in un solo mese;

    il valore del Punto di scambio virtuale (PSV), riferimento per il mercato italiano, è salito da circa 0,332-0,376 euro/Smc di inizio marzo a un valore attuale di 0,594-0,612 euro/Smc, con picchi medi giornalieri ancora più elevati, superando i 0,64 euro/Smc;

    tali rincari, hanno gravemente impattato sul potere d'acquisto delle famiglie italiane, soprattutto in riferimento a quelle con i redditi più bassi,

impegna il Governo

ad integrare il quadro degli interventi recati dal testo in esame, con l'adozione di ulteriori iniziative normative, in occasione del primo provvedimento legislativo utile, volte a prevedere che, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, siano assoggettate all'aliquota Iva del 5 per cento e, ove contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota Iva del 5 per cento si applichi anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di marzo, aprile e maggio 2026, provvedendo a reperire la relativa copertura a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
9/2809-A/7. Pozzolo, Ziello, Sasso.


   La Camera,

   premesso che:

    il potenziamento delle infrastrutture energetiche sostenibili è un pilastro fondamentale per la competitività del sistema industriale nazionale;

    l'estensione delle reti di teleriscaldamento alimentate da fonti rinnovabili rappresenta uno strumento efficace per coniugare l'efficienza energetica con gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Green Deal;

    risulta necessario incentivare gli investimenti delle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale prodotta prevalentemente da fonti rinnovabili, prevedendo strumenti di agevolazione fiscale proporzionati all'entità dei progetti e alla quota di energia green utilizzata,

impegna il Governo

ad integrare il quadro di interventi recato dal testo in esame, con l'adozione di ulteriori e tempestive iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere un regime di sostegno per la realizzazione o l'ampliamento di reti di teleriscaldamento alimentate prevalentemente da fonti rinnovabili funzionali alla piccola e media impresa, alla riattivazione di aree industriali dismesse e ai progetti promossi dai comuni, sia nelle aree geotermiche, sia in quelle non geotermiche.
9/2809-A/8. Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il potenziamento delle infrastrutture energetiche sostenibili è un pilastro fondamentale per la competitività del sistema industriale nazionale;

    l'estensione delle reti di teleriscaldamento alimentate da fonti rinnovabili rappresenta uno strumento efficace per coniugare l'efficienza energetica con gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Green Deal;

    risulta necessario incentivare gli investimenti delle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale prodotta prevalentemente da fonti rinnovabili, prevedendo strumenti di agevolazione fiscale proporzionati all'entità dei progetti e alla quota di energia green utilizzata,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica di integrare il quadro di interventi recato dal testo in esame, con l'adozione di ulteriori e tempestive iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere un regime di sostegno per la realizzazione o l'ampliamento di reti di teleriscaldamento alimentate prevalentemente da fonti rinnovabili funzionali alla piccola e media impresa, alla riattivazione di aree industriali dismesse e ai progetti promossi dai comuni, sia nelle aree geotermiche, sia in quelle non geotermiche.
9/2809-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame interviene prevalentemente con misure di carattere temporaneo e congiunturale, senza affrontare in modo strutturale il tema del costo dell'energia elettrica, che rappresenta uno dei principali fattori di svantaggio competitivo del sistema produttivo nazionale;

    l'aggravarsi dell'emergenza climatica e la necessità di raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050 richiedono un cambiamento radicale del sistema energetico, superando la dipendenza dalle fonti fossili che alimenta tensioni geopolitiche e instabilità economica;

    l'idrogeno verde, prodotto tramite elettrolisi dell'acqua alimentata esclusivamente da fonti rinnovabili (sole e vento), rappresenta una delle soluzioni più promettenti poiché non produce emissioni di CO2 né durante la produzione né durante l'uso;

    questa tecnologia risulta versatile e strategica per la decarbonizzazione dei trasporti pesanti, dell'industria pesante (acciaierie e cementifici) e per lo stoccaggio dell'energia rinnovabile non immediatamente necessaria;

    l'Italia, attraverso il PNRR, ha già previsto investimenti per oltre 3,6 miliardi di euro entro il 2026, con progetti pilota come le «Hydrogen Valley» nel Mezzogiorno, area che possiede un enorme potenziale di sviluppo economico e occupazionale grazie all'abbondanza di risorse naturali;

    nonostante le potenzialità, sussistono sfide significative legate ai costi di produzione ancora elevati rispetto all'idrogeno tradizionale, all'efficienza energetica dei processi e alla carenza di infrastrutture di trasporto e distribuzione dedicate,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a sostenere con determinazione lo sviluppo della filiera dell'idrogeno verde, promuovendo investimenti mirati alla riduzione dei costi tecnologici e alla realizzazione di infrastrutture strategiche di stoccaggio e distribuzione, con particolare attenzione al rilancio industriale e occupazionale del nostro Paese.
9/2809-A/9. Evi, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'idrogeno verde, prodotto tramite elettrolisi dell'acqua alimentata esclusivamente da fonti rinnovabili (sole e vento), rappresenta una delle soluzioni più promettenti poiché non produce emissioni di CO2 né durante la produzione né durante l'uso;

    questa tecnologia risulta versatile e strategica per la decarbonizzazione dei trasporti pesanti, dell'industria pesante (acciaierie e cementifici) e per lo stoccaggio dell'energia rinnovabile non immediatamente necessaria;

    l'Italia, attraverso il PNRR, ha già previsto investimenti per oltre 3,6 miliardi di euro entro il 2026, con progetti pilota come le «Hydrogen Valley» nel Mezzogiorno, area che possiede un enorme potenziale di sviluppo economico e occupazionale grazie all'abbondanza di risorse naturali;

    nonostante le potenzialità, sussistono sfide significative legate ai costi di produzione ancora elevati rispetto all'idrogeno tradizionale, all'efficienza energetica dei processi e alla carenza di infrastrutture di trasporto e distribuzione dedicate,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a sostenere lo sviluppo della filiera dell'idrogeno verde, promuovendo misure mirate alla riduzione dei costi tecnologici e alla realizzazione di infrastrutture strategiche di stoccaggio e distribuzione.
9/2809-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Evi, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca norme in materia di decarbonizzazione delle industrie;

    nell'ambito degli obiettivi di cui all'accordo di cooperazione sottoscritto tra l'Autorità Portuale di Tangeri (TangerMed) e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale si prevede la realizzazione di un Green Corridor destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito per il Porto Trieste quale polo logistico per le materie prime energetiche distribuite in Centro/Est Europa attraverso l'Oleodotto Transalpino;

    già in passato il Governo ha accolto un ordine del giorno (9/1624/8), poi approvato dall'Assemblea, che lo impegnava «a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di stanziare risorse adeguate finalizzate a finanziare uno studio di fattibilità del Green Corridor, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati»;

    l'espansione della filiera dell'idrogeno verde rappresenta un pilastro strategico per la decarbonizzazione dell'industria, dei trasporti e del terziario e la sua piena affermazione richiede un approccio sistemico basato anche su investimenti infrastrutturali mirati a creare una filiera logistica e una solida cooperazione internazionale;

    si ritiene pertanto necessario dar seguito all'impegno già preso in passato,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a stanziare risorse adeguate per finanziare uno studio di fattibilità del Green Corridor, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati.
9/2809-A/10. Serracchiani, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca norme in materia di decarbonizzazione delle industrie;

    nell'ambito degli obiettivi di cui all'accordo di cooperazione sottoscritto tra l'Autorità Portuale di Tangeri (TangerMed) e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale si prevede la realizzazione di un Green Corridor destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito per il Porto Trieste quale polo logistico per le materie prime energetiche distribuite in Centro/Est Europa attraverso l'Oleodotto Transalpino;

    già in passato il Governo ha accolto un ordine del giorno (9/1624/8), poi approvato dall'Assemblea, che lo impegnava «a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di stanziare risorse adeguate finalizzate a finanziare uno studio di fattibilità del Green Corridor, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati»;

    l'espansione della filiera dell'idrogeno verde rappresenta un pilastro strategico per la decarbonizzazione dell'industria, dei trasporti e del terziario e la sua piena affermazione richiede un approccio sistemico basato anche su investimenti infrastrutturali mirati a creare una filiera logistica e una solida cooperazione internazionale;

    si ritiene pertanto necessario dar seguito all'impegno già preso in passato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di stanziare risorse adeguate finalizzate a finanziare uno studio di fattibilità del Green Corridor, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati.
9/2809-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Serracchiani, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame interviene prevalentemente con misure di carattere temporaneo e congiunturale, senza incidere in modo strutturale sulle cause profonde dell'elevato costo dell'energia elettrica;

    la transizione energetica richiede un cambiamento sistemico che non si limiti alla sostituzione delle fonti, ma incida anche sui modelli di produzione, distribuzione e consumo dell'energia, favorendo forme diffuse e partecipative;

    in tale contesto, le comunità energetiche rappresentano uno strumento innovativo non solo sotto il profilo ambientale, ma anche sotto quello sociale ed economico, in quanto consentono la produzione e condivisione locale di energia rinnovabile, rafforzando l'autonomia energetica dei territori;

    l'articolo 3-septies del decreto-legge n. 57 del 2023 ha introdotto una nuova disciplina che qualifica come attività di interesse generale svolta dagli Enti del terzo settore e dalle imprese sociali la produzione e l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo;

    l'organizzazione delle comunità energetiche secondo modelli riconducibili agli enti del Terzo settore consente di valorizzarne la dimensione solidaristica e mutualistica, orientando i benefici economici non alla massimizzazione del profitto, ma alla redistribuzione tra i membri e al sostegno dei soggetti più vulnerabili;

    tali configurazioni favoriscono una più ampia partecipazione dei cittadini, degli enti locali e delle realtà sociali, contribuendo a democratizzare l'accesso all'energia, a contrastare la povertà energetica e a rafforzare la coesione sociale;

    la qualificazione delle comunità energetiche come enti del Terzo settore consente inoltre di integrare le politiche energetiche con quelle sociali, promuovendo modelli di sviluppo sostenibile radicati nei territori e capaci di generare benefici ambientali, economici e sociali duraturi;

    in tale prospettiva, la comunità energetica non si limita a promuovere l'autosufficienza energetica di un gruppo di soggetti, ma si configura come uno strumento di rigenerazione umana, sociale e ambientale della comunità locale, rafforzando i legami di solidarietà, l'inclusione e la partecipazione attiva dei cittadini;

    risulta pertanto necessario promuovere un quadro normativo e amministrativo che favorisca la diffusione di tali modelli, valorizzandone le specificità e rimuovendo gli ostacoli alla loro costituzione e operatività,

impegna il Governo

ad integrare gli interventi previsti del decreto-legge in esame con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a favorire la costituzione e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili configurate come enti del Terzo settore, promuovendone la funzione sociale, la partecipazione diffusa e la capacità di contribuire alla democratizzazione dell'accesso all'energia, alla riduzione della povertà energetica e al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione.
9/2809-A/11. Ferrari, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    in tale contesto, le comunità energetiche rappresentano uno strumento innovativo non solo sotto il profilo ambientale, ma anche sotto quello sociale ed economico, in quanto consentono la produzione e condivisione locale di energia rinnovabile, rafforzando l'autonomia energetica dei territori;

    l'articolo 3-septies del decreto-legge n. 57 del 2023 ha introdotto una nuova disciplina che qualifica come attività di interesse generale svolta dagli Enti del terzo settore e dalle imprese sociali la produzione e l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo;

    l'organizzazione delle comunità energetiche secondo modelli riconducibili agli enti del Terzo settore consente di valorizzarne la dimensione solidaristica e mutualistica, orientando i benefici economici non alla massimizzazione del profitto, ma alla redistribuzione tra i membri e al sostegno dei soggetti più vulnerabili;

    tali configurazioni favoriscono una più ampia partecipazione dei cittadini, degli enti locali e delle realtà sociali, contribuendo a democratizzare l'accesso all'energia, a contrastare la povertà energetica e a rafforzare la coesione sociale;

    la qualificazione delle comunità energetiche come enti del Terzo settore consente inoltre di integrare le politiche energetiche con quelle sociali, promuovendo modelli di sviluppo sostenibile radicati nei territori e capaci di generare benefici ambientali, economici e sociali duraturi;

    in tale prospettiva, la comunità energetica non si limita a promuovere l'autosufficienza energetica di un gruppo di soggetti, ma si configura come uno strumento di rigenerazione umana, sociale e ambientale della comunità locale, rafforzando i legami di solidarietà, l'inclusione e la partecipazione attiva dei cittadini;

    risulta pertanto necessario promuovere un quadro normativo e amministrativo che favorisca la diffusione di tali modelli, valorizzandone le specificità e rimuovendo gli ostacoli alla loro costituzione e operatività,

impegna il Governo

a valutare ulteriori iniziative volte a favorire la costituzione e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili per gli enti del Terzo settore, promuovendone la funzione sociale, la partecipazione diffusa e la capacità di contribuire alla democratizzazione dell'accesso all'energia, alla riduzione della povertà energetica e al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione.
9/2809-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Ferrari, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame interviene prevalentemente con misure di carattere temporaneo e congiunturale, senza affrontare in modo strutturale il tema del costo dell'energia elettrica, che rappresenta uno dei principali fattori di svantaggio competitivo del sistema produttivo nazionale;

    l'aggravarsi dell'emergenza climatica e la necessità di raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050 richiedono un cambiamento radicale del sistema energetico, superando la dipendenza dalle fonti fossili che alimenta tensioni geopolitiche e instabilità economica;

    la diffusione delle energie rinnovabili e l'autoconsumo rappresentano il modo più efficace per garantire l'indipendenza energetica e per abbattere il costo dell'energia, consentendo ai consumatori di ottenere un risparmio sicuro e prevedibile;

    data la natura intermittente di alcune fonti rinnovabili, acquisiscono una grande importanza i sistemi di stoccaggio dell'energia a batteria (BESS), elemento fondamentale per la transizione energetica, con diversi campi d'applicazione e importanti benefici per l'economia, la società e l'ambiente;

    le BESS sono impianti in cui le batterie sono usate per immagazzinare l'elettricità prodotta dagli impianti di generazione e renderla disponibile nei momenti di necessità;

    grazie ai sistemi di accumulo, l'elettricità prodotta dagli impianti eolici e solari può essere immagazzinata e poi rilasciata nei momenti voluti: può essere dunque erogata ai clienti in qualsiasi momento, indipendentemente dall'ora del giorno e dalle condizioni meteorologiche;

    lo stoccaggio è quindi indispensabile favorire la diffusione massiccia nel sistema energetico delle nuove fonti rinnovabili: è essenziale per ridurre il ricorso ai combustibili fossili, e quindi per ridurre le emissioni di gas serra in atmosfera, e per abbattere i costi dell'approvvigionamento energetico,

impegna il Governo

a completare gli interventi recati dal decreto-legge in esame adottando iniziative di competenza volte a promuovere la diffusione di sistemi di stoccaggio dell'energia a batteria mediante la previsione di ulteriori misure di sostegno, al fine di sfruttare le energie rinnovabili per garantire una maggiore indipendenza energetica e l'abbattimento dei costi dell'energia per famiglie e imprese.
9/2809-A/12. Curti, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    la diffusione delle energie rinnovabili e l'autoconsumo rappresentano il modo più efficace per garantire l'indipendenza energetica e per abbattere il costo dell'energia, consentendo ai consumatori di ottenere un risparmio sicuro e prevedibile;

    data la natura intermittente di alcune fonti rinnovabili, acquisiscono una grande importanza i sistemi di stoccaggio dell'energia a batteria (BESS), elemento fondamentale per la transizione energetica, con diversi campi d'applicazione e importanti benefici per l'economia, la società e l'ambiente;

    le BESS sono impianti in cui le batterie sono usate per immagazzinare l'elettricità prodotta dagli impianti di generazione e renderla disponibile nei momenti di necessità;

    grazie ai sistemi di accumulo, l'elettricità prodotta dagli impianti eolici e solari può essere immagazzinata e poi rilasciata nei momenti voluti: può essere dunque erogata ai clienti in qualsiasi momento, indipendentemente dall'ora del giorno e dalle condizioni meteorologiche;

    lo stoccaggio è quindi indispensabile favorire la diffusione massiccia nel sistema energetico delle nuove fonti rinnovabili: è essenziale per ridurre il ricorso ai combustibili fossili, e quindi per ridurre le emissioni di gas serra in atmosfera, e per abbattere i costi dell'approvvigionamento energetico,

impegna il Governo

compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a completare gli interventi recati dal decreto-legge in esame adottando iniziative di competenza volte a promuovere la diffusione di sistemi di stoccaggio dell'energia a batteria mediante la previsione di ulteriori misure di sostegno, al fine di sfruttare le energie rinnovabili per garantire una maggiore indipendenza energetica e l'abbattimento dei costi dell'energia per famiglie e imprese.
9/2809-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Curti, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame introduce un nuovo assetto dei meccanismi di sostegno agli impianti a bioliquidi sostenibili, biogas e biomasse, nell'ottica di ridurre l'impatto derivante dall'applicazione dei prezzi minimi garantiti (PMG) per gli impianti alimentati da biogas, biomassa e bioliquidi sostenibili sulla componente ASOS della bolletta elettrica;

    nello specifico la norma dispone l'aggiornamento degli incentivi sotto forma di PMG per gli impianti a bioliquidi e per quelli alimentati da biogas e biomassa;

    nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente nella Commissione di merito sono state approvate modifiche volte a chiarire l'ordine con cui si applica la riduzione del numero di ore (in primis per gli impianti di produzione non asserviti a un processo produttivo; in subordine, agli impianti asserviti ad un processo produttivo; infine, agli impianti che utilizzano colture nazionali) e, specificatamente per il biogas e le biomasse, a spostare il termine ultimo per l'eventuale rinuncia al sistema incentivante (e per la conseguente adesione ai PMG) dal 31 dicembre 2027 al 31 dicembre 2029, al fine di evitare un'entrata in massa degli impianti a biogas a fine 2027;

    tali modifiche rappresentano un intervento non esaustivo per la tutela dei piccoli impianti legati alla filiera agricola, oltre duemila realtà produttive che rischiano di essere penalizzate e che costituiscono una parte importante e fondamentale dell'economia dei territori;

    gli impianti a biogas e biomassa inseriti nella filiera agricola non costituiscono soltanto strumenti di produzione energetica, ma rappresentano una infrastruttura essenziale per la sostenibilità economica delle imprese agricole, per la valorizzazione dei sottoprodotti, dei reflui e delle biomasse residuali, per l'integrazione del reddito agricolo, per la riduzione dei costi energetici aziendali e per il presidio produttivo e occupazionale delle aree rurali;

    la continuità e la redditività di tali impianti appaiono pertanto strettamente connesse alla tenuta complessiva di una parte rilevante della filiera agricola nazionale, con particolare riguardo alle aziende di piccola e media dimensione;

    su invito del Governo, i firmatari del presente atto hanno ritirato, non senza rammarico ma in uno spirito di responsabilità istituzionale e nell'interesse del buon esito dell'esame del provvedimento, i propri emendamenti in materia di incentivazione degli impianti inferiori a 1 MW collegati alla filiera agricola,

impegna il Governo

a prestare particolare attenzione e sensibilità ai piccoli impianti legati alla filiera agricola, valutando l'opportunità di integrare le misure contenute nel provvedimento con l'adozione, nel primo provvedimento utile, di un adeguato sistema di sostegno, idoneo a garantirne l'equilibrio economico e a tutelarne la funzione produttiva, ambientale e territoriale.
9/2809-A/13. Molinari, Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Cavandoli, Bruzzone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame introduce un nuovo assetto dei meccanismi di sostegno agli impianti a bioliquidi sostenibili, biogas e biomasse, nell'ottica di ridurre l'impatto derivante dall'applicazione dei prezzi minimi garantiti (PMG) per gli impianti alimentati da biogas, biomassa e bioliquidi sostenibili sulla componente ASOS della bolletta elettrica;

    nello specifico la norma dispone l'aggiornamento degli incentivi sotto forma di PMG per gli impianti a bioliquidi e per quelli alimentati da biogas e biomassa;

    nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente nella Commissione di merito sono state approvate modifiche volte a chiarire l'ordine con cui si applica la riduzione del numero di ore (in primis per gli impianti di produzione non asserviti a un processo produttivo; in subordine, agli impianti asserviti ad un processo produttivo; infine, agli impianti che utilizzano colture nazionali) e, specificatamente per il biogas e le biomasse, a spostare il termine ultimo per l'eventuale rinuncia al sistema incentivante (e per la conseguente adesione ai PMG) dal 31 dicembre 2027 al 31 dicembre 2029, al fine di evitare un'entrata in massa degli impianti a biogas a fine 2027;

    tali modifiche rappresentano un intervento non esaustivo per la tutela dei piccoli impianti legati alla filiera agricola, oltre duemila realtà produttive che rischiano di essere penalizzate e che costituiscono una parte importante e fondamentale dell'economia dei territori;

    gli impianti a biogas e biomassa inseriti nella filiera agricola non costituiscono soltanto strumenti di produzione energetica, ma rappresentano una infrastruttura essenziale per la sostenibilità economica delle imprese agricole, per la valorizzazione dei sottoprodotti, dei reflui e delle biomasse residuali, per l'integrazione del reddito agricolo, per la riduzione dei costi energetici aziendali e per il presidio produttivo e occupazionale delle aree rurali;

    la continuità e la redditività di tali impianti appaiono pertanto strettamente connesse alla tenuta complessiva di una parte rilevante della filiera agricola nazionale, con particolare riguardo alle aziende di piccola e media dimensione;

    su invito del Governo, i firmatari del presente atto hanno ritirato, non senza rammarico ma in uno spirito di responsabilità istituzionale e nell'interesse del buon esito dell'esame del provvedimento, i propri emendamenti in materia di incentivazione degli impianti inferiori a 1 MW collegati alla filiera agricola,

impegna il Governo

a prestare particolare attenzione e sensibilità ai piccoli impianti legati alla filiera agricola, valutando l'opportunità di integrare le misure contenute nel provvedimento con l'adozione di un adeguato sistema di sostegno, idoneo a garantirne l'equilibrio economico e a tutelarne la funzione produttiva, ambientale e territoriale.
9/2809-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Molinari, Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Cavandoli, Bruzzone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 2 introduce un meccanismo per ridurre il costo delle bollette elettriche delle utenze non domestiche attraverso una ristrutturazione degli incentivi del Conto energia per gli impianti fotovoltaici con potenza superiore ai 20 kW, definendo tra l'altro specifici requisiti in relazione ai moduli fotovoltaici utilizzati. L'articolo 7 reca disposizioni urgenti per la connessione alla rete degli impianti alimentati a fonti rinnovabili;

    la disciplina vigente in materia di gestione degli impianti fotovoltaici giunti a fine vita, ai sensi della Direttiva 2012/19/UE (RAEE) e del decreto legislativo n. 49 del 2014, risulta priva di una norma esplicita che chiarisca l'esonero del produttore o importatore dagli oneri successivi al versamento del contributo ambientale;

    il permanere di tale incertezza normativa determina effetti negativi sulla pianificazione industriale e sugli obblighi gestionali degli operatori del settore fotovoltaico;

    un intervento chiarificatore garantirebbe piena certezza giuridica, assicurando che – nel rispetto del principio di responsabilità estesa del produttore (EPR) – la responsabilità operativa e finanziaria per la gestione del fine vita sia integralmente posta in capo ai sistemi collettivi cui è versato il contributo ambientale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di integrare gli interventi di cui al decreto-legge in esame in materia di impianti fotovoltaici, con ulteriori iniziative normative di interpretazione autentica o con l'adozione di un atto recante un chiarimento ufficiale da parte del Ministero competente, al fine di precisare che il versamento del contributo ambientale ai sistemi collettivi da parte del produttore o importatore di moduli fotovoltaici comporta la completa esclusione di ulteriori responsabilità operative o finanziarie in relazione alla gestione del fine vita degli stessi, assicurando così certezza giuridica e piena coerenza con il principio europeo della responsabilità estesa del produttore (EPR).
9/2809-A/14. Barabotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 2 introduce un meccanismo per ridurre il costo delle bollette elettriche delle utenze non domestiche attraverso una ristrutturazione degli incentivi del Conto energia per gli impianti fotovoltaici con potenza superiore ai 20 kW, definendo tra l'altro specifici requisiti in relazione ai moduli fotovoltaici utilizzati. L'articolo 7 reca disposizioni urgenti per la connessione alla rete degli impianti alimentati a fonti rinnovabili;

    la disciplina vigente in materia di gestione degli impianti fotovoltaici giunti a fine vita, ai sensi della Direttiva 2012/19/UE (RAEE) e del decreto legislativo n. 49 del 2014, risulta priva di una norma esplicita che chiarisca l'esonero del produttore o importatore dagli oneri successivi al versamento del contributo ambientale;

    il permanere di tale incertezza normativa determina effetti negativi sulla pianificazione industriale e sugli obblighi gestionali degli operatori del settore fotovoltaico;

    un intervento chiarificatore garantirebbe piena certezza giuridica, assicurando che – nel rispetto del principio di responsabilità estesa del produttore (EPR) – la responsabilità operativa e finanziaria per la gestione del fine vita sia integralmente posta in capo ai sistemi collettivi cui è versato il contributo ambientale,

impegna il Governo

a a valutare la possibilità di precisare i profili di esclusione delle responsabilità operative o finanziarie del produttore o importatore di moduli fotovoltaici in relazione alla gestione del fine vita dei RAEE nel caso del versamento del contributo ambientale ai sistemi collettivi, assicurando così certezza giuridica e piena coerenza con il principio europeo della responsabilità estesa del produttore (EPR).
9/2809-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta)Barabotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge prevede una serie di agevolazioni e sostegni in favore delle imprese per far fronte all'incremento anomalo dei costi energetici;

    il quadro generale è molto aggravato dalle tensioni sui prezzi dell'energia e delle materie prime, legate al conflitto in Medio Oriente, che stanno determinando nuovi aumenti dei costi;

    il gas naturale (indice Psv) è passato da 0,37 euro al MWh del 27 febbraio 2026 a 0,63 euro al MWh del 9 marzo 2026, con un incremento del 70 per cento; il bitume è salito da 410 euro a tonnellata del 27 febbraio 2026 a 638 euro a tonnellata del 10 marzo 2026, segnando un aumento del 56 per cento; anche il gasolio industriale (senza Iva) ha registrato un forte incremento: da 1,37 euro al litro del 27 febbraio 2026 a 1,76 euro al litro del 10 marzo 2026, con aumento del 28 per cento;

    tuttavia, negli ultimi giorni le imprese edili segnalano aumenti significativi dei prezzi dei materiali da costruzione, e non solo sui derivati petrolchimici come il bitume, ma anche su altri materiali strategici per i cantieri, acciaio in primis, a cui si aggiungono i rincari dei costi energetici e di trasporto nonché le difficoltà di approvvigionamento;

    le associazioni dei costruttori evidenziano che le tensioni geopolitiche sulle materie prime stanno già producendo rischi per la continuità degli investimenti e conseguenze pesanti che coinvolgono l'intera filiera delle costruzioni che, in questi mesi, effettua uno sforzo importante per portare avanti nei tempi previsti gli interventi legati al PNRR;

    inoltre, diverse associazioni territoriali dei costruttori segnalano rincari sui costi di trasporto e logistica, mentre alcuni fornitori avrebbero chiesto alle imprese di confermare i preventivi entro 24 ore, pena la possibile revisione delle condizioni economiche;

    occorre, pertanto, un intervento del Governo per preservare la tenuta del comparto e aiutare le imprese a sostenere gli effetti economici della crisi internazionale ed evitare ripercussioni negative sull'andamento del nostro sistema produttivo, sull'avanzamento dei cantieri e sullo sviluppo infrastrutturale del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere misure tempestive e appropriate per arginare gli effetti negativi che le tensioni geopolitiche stanno creando, non solo sui costi energetici ma anche sui prezzi dei materiali da costruzione, e anche su materiali non soggetti alle accise, per garantire la continuità dei cantieri e la tenuta del comparto, evitando un rallentamento degli investimenti, soprattutto con riferimento agli interventi legati al PNRR.
9/2809-A/15. Gusmeroli, Molinari, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge prevede una serie di agevolazioni e sostegni in favore delle imprese per far fronte all'incremento anomalo dei costi energetici;

    il quadro generale è molto aggravato dalle tensioni sui prezzi dell'energia e delle materie prime, legate al conflitto in Medio Oriente, che stanno determinando nuovi aumenti dei costi;

    il gas naturale (indice Psv) è passato da 0,37 euro al MWh del 27 febbraio 2026 a 0,63 euro al MWh del 9 marzo 2026, con un incremento del 70 per cento; il bitume è salito da 410 euro a tonnellata del 27 febbraio 2026 a 638 euro a tonnellata del 10 marzo 2026, segnando un aumento del 56 per cento; anche il gasolio industriale (senza Iva) ha registrato un forte incremento: da 1,37 euro al litro del 27 febbraio 2026 a 1,76 euro al litro del 10 marzo 2026, con aumento del 28 per cento;

    tuttavia, negli ultimi giorni le imprese edili segnalano aumenti significativi dei prezzi dei materiali da costruzione, e non solo sui derivati petrolchimici come il bitume, ma anche su altri materiali strategici per i cantieri, acciaio in primis, a cui si aggiungono i rincari dei costi energetici e di trasporto nonché le difficoltà di approvvigionamento;

    le associazioni dei costruttori evidenziano che le tensioni geopolitiche sulle materie prime stanno già producendo rischi per la continuità degli investimenti e conseguenze pesanti che coinvolgono l'intera filiera delle costruzioni che, in questi mesi, effettua uno sforzo importante per portare avanti nei tempi previsti gli interventi legati al PNRR;

    inoltre, diverse associazioni territoriali dei costruttori segnalano rincari sui costi di trasporto e logistica, mentre alcuni fornitori avrebbero chiesto alle imprese di confermare i preventivi entro 24 ore, pena la possibile revisione delle condizioni economiche;

    occorre, pertanto, un intervento del Governo per preservare la tenuta del comparto e aiutare le imprese a sostenere gli effetti economici della crisi internazionale ed evitare ripercussioni negative sull'andamento del nostro sistema produttivo, sull'avanzamento dei cantieri e sullo sviluppo infrastrutturale del Paese,

impegna il Governo

compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere misure tempestive e appropriate per arginare gli effetti negativi che le tensioni geopolitiche stanno creando, non solo sui costi energetici ma anche sui prezzi dei materiali da costruzione, e anche su materiali non soggetti alle accise, per garantire la continuità dei cantieri e la tenuta del comparto, evitando un rallentamento degli investimenti, soprattutto con riferimento agli interventi legati al PNRR.
9/2809-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Gusmeroli, Molinari, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 5-bis dell'articolo 1 interviene sul Codice del consumo introducendo un divieto generale di sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste, nei confronti dei consumatori, prevedendo altresì che i contatti telefonici siano effettuati esclusivamente mediante numerazioni che consentano l'identificazione univoca del professionista, rafforzando in tal modo i princìpi di trasparenza e correttezza nelle pratiche commerciali;

    la disposizione disciplina, inoltre, la possibilità per i consumatori di segnalare le violazioni al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di garantire un efficace sistema di vigilanza e sanzione;

    l'attuale formulazione della norma limita tuttavia l'ambito applicativo ai contratti di fornitura di energia elettrica e gas, determinando una asimmetria rispetto ad altri settori contigui, atteso che anche il settore delle telecomunicazioni presenta analoghe criticità in termini di sollecitazioni non richieste;

    la crescente diffusione di offerte integrate e multiservizio rende necessario un approccio regolatorio uniforme, al fine di evitare distorsioni della concorrenza e garantire parità di condizioni tra operatori, e che l'estensione delle medesime tutele anche ai servizi di telecomunicazioni consentirebbe di rafforzare la protezione degli utenti, assicurando maggiore trasparenza, consapevolezza e correttezza nella conclusione dei contratti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative, anche nell'ambito di prossimi provvedimenti legislativi, volte a estendere le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del presente provvedimento anche al settore dei servizi di telecomunicazioni, al fine di garantire un quadro regolatorio omogeneo e un livello uniforme di tutela dei consumatori rispetto alle sollecitazioni commerciali non richieste.
9/2809-A/16. Toccalini, Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge A.C. 2809-A all'esame dell'Assemblea presenta, al Capo I, misure urgenti in materia di energia elettrica, e, in particolare, il comma 4 promuove un insieme di interventi volti a favorire soprattutto le PMI;

    durante l'esame in sede referente presso la X Commissione è stato presentato un articolo aggiuntivo (4.027) da parte dei firmatari del presente atto, non approvato, che mira a introdurre una disciplina transitoria in materia di concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico rilasciate a favore delle cooperative elettriche storiche;

    le cooperative elettriche storiche operano secondo principi mutualistici e senza finalità di lucro, garantendo servizi energetici di prossimità a favore delle comunità locali, in particolare nei territori montani e nelle aree caratterizzate da limitata presenza di operatori energetici;

    nello specifico, con la proposta emendativa citata si propone di consentire, nelle more dell'adozione di un riordino organico della disciplina nazionale delle concessioni idroelettriche, il rinnovo delle concessioni di piccola derivazione con potenza nominale media non superiore a 3.000 kW già rilasciate a favore di società cooperative elettriche storiche;

    tale disposizione volta ad assicurare la continuità della produzione e della fornitura di energia elettrica a livello locale, evitando interruzioni del servizio nelle more della definizione di un quadro normativo organico;

    a livello normativo nell'articolo aggiuntivo presentato in sede referente viene pertanto prevista una deroga limitata agli articoli 21 e 28 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, concernenti il regime di rilascio e rinnovo delle concessioni di derivazione d'acqua, esclusivamente con riferimento alla possibilità di rinnovo in favore del concessionario uscente;

    si precisa che il rinnovo sarebbe comunque subordinato alla verifica da parte dell'autorità concedente competente dell'insussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso utilizzo della risorsa idrica, nonché della permanenza delle condizioni di tutela e gestione della risorsa previste dalla normativa vigente e della regolarità del concessionario rispetto agli obblighi derivanti dal titolo concessorio e dal pagamento dei canoni demaniali;

    inoltre, la disposizione proposta in Commissione fa salve le discipline già adottate dalle regioni e dalle province autonome, nel rispetto del riparto di competenze costituzionali in materia di gestione delle risorse idriche e di rilascio delle concessioni di derivazione,

impegna il Governo

al fine di garantire la continuità del servizio energetico locale assicurato dalle cooperative elettriche storiche, in deroga agli articoli 21 e 28 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, a completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con l'urgente adozione di un intervento normativo volto a prevedere che le concessioni di piccola derivazione d'acqua a uso idroelettrico, con potenza nominale media di concessione non superiore a 3.000 kW, possano essere rinnovate, su istanza del concessionario, fino al 31 dicembre 2036.
9/2809-A/17. Steger, Manes, Schullian, Gebhard.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge A.C. 2809-A all'esame dell'Assemblea presenta, al Capo I, misure urgenti in materia di energia elettrica, e, in particolare, il comma 4 promuove un insieme di interventi volti a favorire soprattutto le PMI;

    durante l'esame in sede referente presso la X Commissione è stato presentato un articolo aggiuntivo (4.027) da parte dei firmatari del presente atto, non approvato, che mira a introdurre una disciplina transitoria in materia di concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico rilasciate a favore delle cooperative elettriche storiche;

    le cooperative elettriche storiche operano secondo principi mutualistici e senza finalità di lucro, garantendo servizi energetici di prossimità a favore delle comunità locali, in particolare nei territori montani e nelle aree caratterizzate da limitata presenza di operatori energetici;

    nello specifico, con la proposta emendativa citata si propone di consentire, nelle more dell'adozione di un riordino organico della disciplina nazionale delle concessioni idroelettriche, il rinnovo delle concessioni di piccola derivazione con potenza nominale media non superiore a 3.000 kW già rilasciate a favore di società cooperative elettriche storiche;

    tale disposizione volta ad assicurare la continuità della produzione e della fornitura di energia elettrica a livello locale, evitando interruzioni del servizio nelle more della definizione di un quadro normativo organico;

    a livello normativo nell'articolo aggiuntivo presentato in sede referente viene pertanto prevista una deroga limitata agli articoli 21 e 28 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, concernenti il regime di rilascio e rinnovo delle concessioni di derivazione d'acqua, esclusivamente con riferimento alla possibilità di rinnovo in favore del concessionario uscente;

    si precisa che il rinnovo sarebbe comunque subordinato alla verifica da parte dell'autorità concedente competente dell'insussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso utilizzo della risorsa idrica, nonché della permanenza delle condizioni di tutela e gestione della risorsa previste dalla normativa vigente e della regolarità del concessionario rispetto agli obblighi derivanti dal titolo concessorio e dal pagamento dei canoni demaniali;

    inoltre, la disposizione proposta in Commissione fa salve le discipline già adottate dalle regioni e dalle province autonome, nel rispetto del riparto di competenze costituzionali in materia di gestione delle risorse idriche e di rilascio delle concessioni di derivazione,

impegna il Governo

ad avviare con la Commissione europea tutte le opportune interlocuzioni dirette a garantire la continuità del servizio energetico locale assicurato dalle cooperative elettriche storiche, anche prevedendo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, la riassegnazione ai concessionari uscenti delle concessioni di piccola derivazione d'acqua a uso idroelettrico, con potenza nominale media di concessione non superiore a 3.000 kW.
9/2809-A/17. (Testo modificato nel corso della seduta)Steger, Manes, Schullian, Gebhard.


   La Camera,

   premesso che:

    il conflitto in Medio Oriente scatenato da USA e Israele ha determinato un'impennata dei prezzi dei carburanti, con rincari del gasolio agricolo fino al 60 per cento nel primo trimestre del 2026;

    il Governo ha adottato il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, che introduce un taglio temporaneo delle accise su tutti i carburanti e un credito d'imposta del 20 per cento per i settori dell'autotrasporto e della pesca;

    il settore agricolo, godendo strutturalmente di un'accisa già ridotta al 22 per cento di quella ordinaria, beneficerà, peraltro temporaneamente, del decreto-legge per un risparmio effettivo di soli 3 centesimi al litro circa, cifra già annullata dai rincari registrati contestualmente all'entrata in vigore del provvedimento;

    le imprese agricole sono escluse dal credito d'imposta del 20 per cento previsto dall'articolo 4 del decreto per autotrasporto e pesca, nonostante la spesa per il gasolio agricolo nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 sia stimata da Confagricoltura in circa 576 milioni di euro, con un aumento totale dei costi di circa 105,6 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2025;

    per il solo comparto agromeccanico, le stime di UNCAI indicano nel mese di marzo 2026 un aumento dei costi di 86 milioni di euro imputabile alla volatilità del prezzo del gasolio agricolo;

    la copertura finanziaria del decreto è stata garantita in parte attraverso una riduzione degli stanziamenti ai ministeri, tra cui il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, chiamato a contribuire con un taglio di 25,355 milioni di euro per il 2026 – determinando così una situazione paradossale in cui l'agricoltura contribuisce finanziariamente al decreto pur rimanendo esclusa dai suoi benefici diretti;

    secondo i dati ISTAT richiamati da CIA-Agricoltori Italiani, tra il 2022 e il 2024 il settore agricolo ha subito un aggravio per l'acquisto di carburanti, energia elettrica, combustibili e lubrificanti superiore ai 6,5 miliardi di euro rispetto alla media del decennio 2010-2021;

    UNCAI ha richiesto che anche le imprese agromeccaniche siano incluse tra i beneficiari del credito d'imposta, ricordando come esse fossero state già escluse nella prima applicazione dello strumento nel 2022;

    i mesi di primavera rappresentano il periodo più intenso per le lavorazioni agricole, con il rischio che il caro gasolio non si limiti a incidere sui bilanci aziendali e ad innalzare l'inflazione, ma comprometta la continuità stessa delle attività produttive e, con essa, la sicurezza alimentare del Paese;

    l'agricoltura costituisce un settore strategico per la sovranità alimentare nazionale e il presidio del territorio, particolarmente nelle aree rurali e svantaggiate;

    le imprese agricole si trovano nell'impossibilità strutturale di trasferire i maggiori costi lungo la filiera, dovendo assorbire interamente l'impatto dei rincari energetici;

    il precedente del credito d'imposta introdotto nel 2022 in occasione della crisi energetica seguita al conflitto russo-ucraino dimostra la praticabilità e l'efficacia dello strumento,

impegna il Governo:

   a completare il quadro delle misure contenute nel provvedimento in esame promuovendo con urgenza l'adozione, già nell'ambito del prosieguo del procedimento di conversione in legge del decreto-legge in esame o tramite altro idoneo veicolo normativo, di un credito d'imposta per l'acquisto di gasolio agricolo, in misura non inferiore al 20 per cento della spesa sostenuta nel trimestre marzo-maggio 2026, esteso anche alle imprese agromeccaniche;

   a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure compensative dedicate al settore agricolo proporzionate all'effettivo onere sostenuto, in linea con i sostegni riconosciuti ai settori dell'autotrasporto e della pesca;

   a promuovere, in sede di Consiglio dell'Unione europea, l'adozione di misure straordinarie a sostegno del reddito degli agricoltori europei, deroghe temporanee al meccanismo CBAM per i fertilizzanti e interventi urgenti per garantire la disponibilità di materie prime strategiche quali l'urea;

   a garantire che i futuri provvedimenti di carattere energetico o di contrasto alle crisi internazionali non escludano sistematicamente il settore agricolo, riconoscendone il ruolo strategico per la sicurezza alimentare, la tenuta economica e la coesione territoriale del Paese.
9/2809-A/18. Gribaudo, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo I del provvedimento reca misure urgenti in materia di energia elettrica;

    si interviene prevalentemente con misure di carattere temporaneo e congiunturale, senza affrontare in modo strutturale il tema del costo dell'energia elettrica, che rappresenta uno dei principali fattori di svantaggio competitivo del sistema produttivo nazionale;

    il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) e del quadro europeo richiederebbe invece un rafforzamento degli strumenti di sostegno agli investimenti in energie rinnovabili, autoconsumo e comunità energetiche, nonché agli interventi di efficienza energetica;

    appare necessario superare la logica emergenziale che ha caratterizzato gli interventi degli ultimi anni, introducendo strumenti strutturali e permanenti di riduzione del costo dell'energia;

    il settore dei sistemi di accumulo elettrochimico (Bess) rappresenta un'infrastruttura strategica per la sicurezza energetica nazionale, per l'integrazione delle fonti rinnovabili e per la stabilità del sistema elettrico. Le prossime procedure competitive relative al mercato della capacità e all'approvvigionamento della capacità di stoccaggio richiedono un numero adeguato di progetti maturi, affidabili e immediatamente cantierabili;

    gli operatori e i gestori di sistema hanno più volte evidenziato la necessità di disporre di un parco progettuale effettivamente avanzato, al fine di garantire un livello sufficiente di partecipazione alle aste e un corretto grado di concorrenza;

    numerosi progetti Bess che valorizzano opere, impianti o infrastrutture esistenti e che prevedono opere di rete semplici, limitate al punto di connessione e prive di necessità di sviluppo di rete da parte dei gestori, presentano un grado di maturità autorizzativa più elevato e una maggiore capacità di essere attivati in tempi brevi,

impegna il Governo

ad accompagnare il quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame con l'adozione di iniziative normative finalizzate a introdurre ulteriori misure di semplificazione volte a garantire un quadro autorizzativo più efficiente e coerente con l'obiettivo di rendere immediatamente cantierabili i progetti di sistemi di accumulo elettrochimico (Bess), in particolare quelli che valorizzano infrastrutture esistenti e richiedono opere di rete semplici e non complesse.
9/2809-A/19. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo I del provvedimento reca misure urgenti in materia di energia elettrica;

    il settore dei sistemi di accumulo elettrochimico (Bess) rappresenta un'infrastruttura strategica per la sicurezza energetica nazionale, per l'integrazione delle fonti rinnovabili e per la stabilità del sistema elettrico. Le prossime procedure competitive relative al mercato della capacità e all'approvvigionamento della capacità di stoccaggio richiedono un numero adeguato di progetti maturi, affidabili e immediatamente cantierabili;

    gli operatori e i gestori di sistema hanno più volte evidenziato la necessità di disporre di un parco progettuale effettivamente avanzato, al fine di garantire un livello sufficiente di partecipazione alle aste e un corretto grado di concorrenza;

    numerosi progetti Bess che valorizzano opere, impianti o infrastrutture esistenti e che prevedono opere di rete semplici, limitate al punto di connessione e prive di necessità di sviluppo di rete da parte dei gestori, presentano un grado di maturità autorizzativa più elevato e una maggiore capacità di essere attivati in tempi brevi,

impegna il Governo

ad accompagnare il quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame con l'adozione di iniziative normative finalizzate a introdurre ulteriori misure di semplificazione volte a garantire un quadro autorizzativo più efficiente e coerente con l'obiettivo di rendere cantierabili i progetti di sistemi di accumulo elettrochimico (Bess), in particolare quelli che valorizzano infrastrutture esistenti e richiedono opere di rete semplici e non complesse.
9/2809-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame interviene prevalentemente con misure di carattere temporaneo e congiunturale, senza affrontare in modo strutturale il tema del costo dell'energia elettrica, che rappresenta uno dei principali fattori di svantaggio competitivo del sistema produttivo nazionale;

    gli oneri generali di sistema continuano a gravare in misura significativa sulla bolletta elettrica, contribuendo a determinare un differenziale strutturale rispetto ad altri Paesi europei e ostacolando i processi di elettrificazione e decarbonizzazione dell'economia;

    una quota rilevante delle risorse pubbliche già esistenti nel settore energetico – in particolare quelle derivanti dal sistema ETS, dai dividendi delle società energetiche a partecipazione pubblica e dai proventi dei rinnovi delle concessioni di distribuzione dell'energia elettrica – non è oggi destinata in modo sistematico alla riduzione dei costi energetici per utenti finali e imprese;

    il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e del quadro europeo richiede un rafforzamento degli strumenti di sostegno agli investimenti in energie rinnovabili, autoconsumo e comunità energetiche, nonché agli interventi di efficienza energetica;

    appare necessario superare la logica emergenziale che ha caratterizzato gli interventi degli ultimi anni, introducendo strumenti strutturali e permanenti di riduzione del costo dell'energia;

    l'istituzione di un fondo dedicato alla riduzione strutturale degli oneri di sistema, alimentato da risorse già presenti nel perimetro energetico, consentirebbe di intervenire in modo stabile sul costo dell'energia senza nuovi oneri per la finanza pubblica;

    il coinvolgimento dell'ARERA nella regolazione tariffaria garantirebbe l'effettiva traslazione delle risorse verso la riduzione delle componenti in bolletta;

    il collegamento tra riduzione degli oneri e sostegno agli investimenti in rinnovabili, autoconsumo, Conto termico e CER rafforzerebbe la coerenza tra politica energetica e politica industriale, favorendo la competitività delle imprese e la sicurezza energetica,

impegna il Governo:

   allo scopo di completare il quadro di interventi recati dal provvedimento in esame, a valutare l'adozione di ulteriori iniziative normative volte ad introdurre, anche nell'ambito di successivi provvedimenti legislativi, un meccanismo strutturale di riduzione degli oneri generali di sistema nel settore elettrico, attraverso l'istituzione di un apposito fondo alimentato da risorse derivanti:

    dalle aste ETS;

    dai dividendi delle società energetiche a partecipazione pubblica;

    dai proventi del rinnovo delle concessioni di distribuzione dell'energia elettrica;

    da forme di contribuzione straordinaria a carico dei soggetti operanti nel comparto energetico;

   a destinare prioritariamente tali risorse:

    alla riduzione stabile delle componenti tariffarie degli oneri generali di sistema;

    al finanziamento degli strumenti di incentivazione per l'efficienza energetica, in particolare il Conto Termico;

    al sostegno allo sviluppo delle energie rinnovabili, dell'autoconsumo e delle comunità energetiche;

   a prevedere il coinvolgimento dell'ARERA nella definizione delle modalità di riduzione degli oneri, garantendo trasparenza, efficacia e immediata trasferibilità dei benefici in bolletta;

   a garantire che tali interventi siano realizzati mediante l'utilizzo e la riallocazione di risorse già disponibili nel settore energetico;

   a inserire tali misure in una più ampia strategia di politica industriale ed energetica volta a ridurre in modo strutturale il costo dell'energia per famiglie e imprese e a rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale.
9/2809-A/20. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.


   La Camera,

   premesso che:

    diverse regioni e province autonome hanno rappresentato, anche in sede di Conferenza Stato-regioni e attraverso atti e posizioni istituzionali, l'esigenza di introdurre soluzioni alternative alle sole procedure concorsuali per il rinnovo delle concessioni idroelettriche, evidenziando l'urgenza di sbloccare gli investimenti e garantire continuità gestionale, tra cui la cosiddetta «quarta via»;

    il comparto idroelettrico rappresenta una infrastruttura strategica per il sistema energetico nazionale, in quanto fonte rinnovabile programmabile, essenziale per la sicurezza energetica, la stabilità della rete e la competitività del sistema produttivo;

    il tema delle concessioni idroelettriche, disciplinato dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è caratterizzato da ritardi, contenziosi e incertezze che stanno bloccando investimenti necessari sia per il revamping degli impianti sia per la sicurezza e la gestione sostenibile dei bacini idrografici;

    l'esigenza di accelerare gli investimenti e garantire certezza regolatoria ha portato all'elaborazione di soluzioni alternative alle procedure esclusivamente concorsuali, tra cui la cosiddetta «quarta via»;

    assume particolare rilevanza la previsione di meccanismi che garantiscano una ricaduta economica e sociale diretta sui territori interessati, in particolare sui comuni montani e sulle aree interne in cui insistono gli impianti;

    durante l'esame del provvedimento abbiamo proposto una soluzione che prevede, tra l'altro:

     un contributo economico territoriale per ogni kWh prodotto, destinato allo sviluppo locale;

     una quota di energia riservata a prezzi calmierati a favore di cittadini e imprese dei territori interessati;

    ed è altresì previsto, coerentemente con la specificità del modello cooperativo e con la funzione sociale svolta nei territori, che le cooperative elettriche siano escluse dall'applicazione degli obblighi relativi al contributo economico per kWh e alla quota di energia a prezzo calmierato: tale previsione è stata oggetto di convergenza anche in ulteriori proposte emendative presentate nel corso dell'esame parlamentare, incluse iniziative provenienti da gruppi di maggioranza, a conferma della sua natura trasversale e della rilevanza del ruolo svolto dalle cooperative elettriche nei sistemi energetici locali;

    inoltre, il settore idroelettrico presenta, in larga parte degli impianti esistenti, livelli di redditività elevati, in quanto gli investimenti iniziali risultano ampiamente ammortizzati e la risorsa primaria (acqua) non comporta costi di approvvigionamento;

    nel contesto dell'attuale formazione del prezzo dell'energia elettrica, determinato dal costo marginale delle tecnologie più costose (in prevalenza il gas), la produzione idroelettrica beneficia di una significativa rendita inframarginale, generando margini di profitto rilevanti;

    tale rendita di posizione rafforza la necessità di prevedere meccanismi di redistribuzione territoriale e di restituzione di valore a favore di cittadini e imprese, in particolare nei territori in cui insistono gli impianti;

    l'introduzione di una quota di energia a prezzo calmierato per i territori sede di impianti idroelettrici rappresenta uno strumento concreto di politica industriale territoriale;

    il contributo economico per kWh può costituire una leva stabile per finanziare interventi di sviluppo locale e manutenzione del territorio;

    le cooperative elettriche, per la loro natura mutualistica, per il radicamento territoriale e per il modello di distribuzione dei benefici già orientato alle comunità locali, presentano caratteristiche tali da giustificare un trattamento differenziato;

    è necessario garantire che tali meccanismi siano definiti secondo criteri trasparenti, omogenei e coerenti con il quadro europeo,

impegna il Governo

al fine di completare il quadro di interventi recati dal provvedimento in esame, a valutare l'adozione di ulteriori iniziative normative per l'introduzione di una disciplina organica della cosiddetta «quarta via» per le concessioni idroelettriche, volte a:

   prevedere meccanismi di redistribuzione territoriale del valore generato, tra cui:

    un contributo economico proporzionale all'energia prodotta, destinato ai territori;

    una quota di energia elettrica riservata a prezzi calmierati per famiglie e imprese locali;

   confermare espressamente, nell'ambito della disciplina attuativa, l'esclusione delle cooperative elettriche dall'applicazione degli obblighi di cui al punto precedente, in ragione della loro funzione mutualistica e del ruolo svolto nei territori;

   definire, d'intesa con regioni ed enti locali, criteri uniformi per la determinazione delle misure, garantendo trasparenza ed equità;

   valutare il coinvolgimento dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) nella definizione dei criteri tariffari e nella verifica degli effetti sul mercato;

   inserire tali strumenti in una più ampia strategia di politica energetica e industriale volta a ridurre il costo dell'energia e rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale.
9/2809-A/21. Roggiani, Peluffo, Simiani, Girelli, Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    diverse regioni e province autonome hanno rappresentato, anche in sede di Conferenza Stato-regioni e attraverso atti e posizioni istituzionali, l'esigenza di introdurre soluzioni alternative alle sole procedure concorsuali per il rinnovo delle concessioni idroelettriche, evidenziando l'urgenza di sbloccare gli investimenti e garantire continuità gestionale, tra cui la cosiddetta «quarta via»;

    il comparto idroelettrico rappresenta una infrastruttura strategica per il sistema energetico nazionale, in quanto fonte rinnovabile programmabile, essenziale per la sicurezza energetica, la stabilità della rete e la competitività del sistema produttivo;

    il tema delle concessioni idroelettriche, disciplinato dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è caratterizzato da ritardi, contenziosi e incertezze che stanno bloccando investimenti necessari sia per il revamping degli impianti sia per la sicurezza e la gestione sostenibile dei bacini idrografici;

    l'esigenza di accelerare gli investimenti e garantire certezza regolatoria ha portato all'elaborazione di soluzioni alternative alle procedure esclusivamente concorsuali, tra cui la cosiddetta «quarta via»;

    assume particolare rilevanza la previsione di meccanismi che garantiscano una ricaduta economica e sociale diretta sui territori interessati, in particolare sui comuni montani e sulle aree interne in cui insistono gli impianti;

    durante l'esame del provvedimento abbiamo proposto una soluzione che prevede, tra l'altro:

     un contributo economico territoriale per ogni kWh prodotto, destinato allo sviluppo locale;

     una quota di energia riservata a prezzi calmierati a favore di cittadini e imprese dei territori interessati;

    ed è altresì previsto, coerentemente con la specificità del modello cooperativo e con la funzione sociale svolta nei territori, che le cooperative elettriche siano escluse dall'applicazione degli obblighi relativi al contributo economico per kWh e alla quota di energia a prezzo calmierato: tale previsione è stata oggetto di convergenza anche in ulteriori proposte emendative presentate nel corso dell'esame parlamentare, incluse iniziative provenienti da gruppi di maggioranza, a conferma della sua natura trasversale e della rilevanza del ruolo svolto dalle cooperative elettriche nei sistemi energetici locali;

    inoltre, il settore idroelettrico presenta, in larga parte degli impianti esistenti, livelli di redditività elevati, in quanto gli investimenti iniziali risultano ampiamente ammortizzati e la risorsa primaria (acqua) non comporta costi di approvvigionamento;

    nel contesto dell'attuale formazione del prezzo dell'energia elettrica, determinato dal costo marginale delle tecnologie più costose (in prevalenza il gas), la produzione idroelettrica beneficia di una significativa rendita inframarginale, generando margini di profitto rilevanti;

    tale rendita di posizione rafforza la necessità di prevedere meccanismi di redistribuzione territoriale e di restituzione di valore a favore di cittadini e imprese, in particolare nei territori in cui insistono gli impianti;

    l'introduzione di una quota di energia a prezzo calmierato per i territori sede di impianti idroelettrici rappresenta uno strumento concreto di politica industriale territoriale;

    il contributo economico per kWh può costituire una leva stabile per finanziare interventi di sviluppo locale e manutenzione del territorio;

    le cooperative elettriche, per la loro natura mutualistica, per il radicamento territoriale e per il modello di distribuzione dei benefici già orientato alle comunità locali, presentano caratteristiche tali da giustificare un trattamento differenziato;

    è necessario garantire che tali meccanismi siano definiti secondo criteri trasparenti, omogenei e coerenti con il quadro europeo,

impegna il Governo

a proseguire le interlocuzioni in corso con la Commissione europea dirette a tutelare la filiera italiana dell'idroelettrico, anche attraverso la modifica della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 79 del 1999, come integrato dall'articolo 7 della legge 5 agosto 2022, n. 118 al fine di dare attuazione alla milestone M1C2-6 del PNRR, proposta dai precedenti Esecutivi e relativa alle modalità di affidamento delle concessioni idroelettriche, verificando, anche in relazione al principio di reciprocità che regola i rapporti tra i Paesi dell'UE, la possibilità di integrare la normativa nazionale vigente prevedendo la possibilità per le regioni di adottare procedimenti volti a prevedere la riassegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica ai concessionari uscenti, a fronte della contestuale adozione: 1) di piani di investimento per una durata proporzionale all'entità dei medesimi investimenti; 2) delle opportune ricadute per i territori interessati; 3) della cessione a prezzo calmierato di una quota dell'energia prodotta, da destinare alla riduzione dei costi energetici sostenuti dalle imprese italiane.
9/2809-A/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Roggiani, Peluffo, Simiani, Girelli, Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di tutela dei consumatori e sostegno alle famiglie e alle imprese contro l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas;

    l'articolo 1, comma 2, del provvedimento prevede per il 2026 e 2027 che i venditori possano offrire ai clienti con Isee non superiore a 25.000 euro, non percettori di bonus, un contributo pari al valore della componente PE (costo di acquisto energia) applicata ai consumi del primo bimestre dell'anno. Tale sconto è limitato ai clienti con consumi bimestrali ≤0,5 MWh e annuali <3 MWh;

    per i venditori che aderiscono al citato meccanismo volontario l'Arera rilascia un'attestazione, utilizzabile a fini commerciali;

    tuttavia, per rendere pienamente operativa ed efficace la misura, è necessario che i venditori possano individuare correttamente la platea dei beneficiari, difficilmente identificabile dai medesimi in assenza in via ordinaria di informazioni sull'indicatore Isee dei propri clienti;

    appare dunque fondamentale prevedere strumenti di accesso a dati aggregati e anonimizzati, in modo da semplificare il processo di erogazione dello sconto, garantendo nel contempo la massima tutela della riservatezza dei dati personali, in linea con le normative nazionali e comunitarie sulla protezione dei dati;

    in particolare, l'utilizzo di informazioni aggregate fornite da Acquirente Unico S.p.A., secondo le modalità trasmesse dall'INPS al Sistema informativo integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, rappresenta uno strumento essenziale per permettere ai venditori di applicare correttamente gli sconti, senza compromettere la privacy dei singoli consumatori;

    garantire l'operatività della misura è altresì rilevante per assicurare un sostegno tempestivo ed efficace alle famiglie e ai cittadini contribuendo a mitigare gli effetti economici del caro energia determinati dall'attuale contesto geopolitico internazionale,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere che i venditori possano richiedere ad Acquirente Unico S.p.A. la messa a disposizione di informazioni aggregate, secondo le modalità trasmesse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al Sistema informativo integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, al fine di garantire che la misura sia pienamente efficace e tempestiva e di semplificare il processo di erogazione dello sconto per supportare economicamente le famiglie colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia.
9/2809-A/22. Ferrara, Pavanelli, Cappelletti, Appendino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento de quo reca, inter alia, disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione e l'ampliamento dei data center;

    in particolare, l'articolo 8, comma 1, stabilisce che l'autorizzazione per la realizzazione e l'ampliamento dei centri di elaborazione dati, nonché delle relative reti di connessione di utenza, sia rilasciata, nell'ambito di un procedimento unico, dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale; detto procedimento ha durata non superiore a dieci mesi, decorrente dalla verifica della completezza della documentazione, e può essere prorogato per un massimo di tre mesi solo in circostanze eccezionali; i termini per le valutazioni di impatto ambientale sono dimezzati;

    i data center costituiscono infatti infrastrutture strategiche per la competitività del sistema Paese, la digitalizzazione delle imprese e della pubblica amministrazione e l'attrazione di investimenti esteri. Tuttavia, tali strutture sono caratterizzate da elevati consumi energetici e, in taluni casi, da un significativo impatto sulle risorse idriche e sul contesto territoriale;

    a tal fine, sarebbe auspicabile prevedere che l'iter semplificato disciplinato dall'articolo 8 fosse riservato esclusivamente a progetti in grado di rispettare requisiti di sostenibilità e standard tecnici definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, garantendo copertura significativa dei fabbisogni energetici mediante autoproduzione da fonti rinnovabili o contratti di fornitura dedicati (PPA), promuovendo l'adozione di sistemi di efficienza energetica avanzata e il recupero e il riutilizzo del calore di scarto dei sistemi di raffreddamento a beneficio delle comunità locali e delle infrastrutture esistenti, gestendo in modo sostenibile le risorse idriche attraverso tecnologie a basso consumo e pratiche di riciclo e riuso, e assicurando piena compatibilità paesaggistica e territoriale con inserimento armonico nel contesto urbano o periurbano, mitigazione degli impatti visivi e acustici e tutela degli spazi di uso collettivo;

    quanto sopra, risponde all'esigenza di coniugare lo sviluppo delle infrastrutture digitali con gli obiettivi di transizione ecologica, sicurezza energetica e tutela del territorio, in coerenza con la direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica e con gli obiettivi nazionali di decarbonizzazione e incremento della produzione da fonti rinnovabili delineati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC);

    la previsione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che preveda i requisiti di sostenibilità e gli standard tecnici di cui sopra, di concerto con altri ministeri competenti e con il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, consentirebbe un approccio integrato in grado di considerare simultaneamente i profili ambientali ed energetici, le esigenze di sviluppo industriale e digitale e la valorizzazione delle ricadute territoriali, incluse quelle in ambito agricolo e agroindustriale,

impegna il governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dall'articolo 8 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte ad orientare lo sviluppo delle infrastrutture digitali verso standard elevati di sostenibilità, assicurando che l'accesso alle procedure autorizzative semplificate sia riservato ai progetti che contribuiscono in modo concreto agli obiettivi ambientali ed energetici europei in materia di monitoraggio, trasparenza e miglioramento delle prestazioni energetiche dei centri dati, nonché con gli obiettivi nazionali di decarbonizzazione e incremento della produzione da fonti rinnovabili delineati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).
9/2809-A/23. Barzotti, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento de quo reca, inter alia, disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione e l'ampliamento dei data center;

    in particolare, l'articolo 8, comma 1, stabilisce che l'autorizzazione per la realizzazione e l'ampliamento dei centri di elaborazione dati, nonché delle relative reti di connessione di utenza, sia rilasciata, nell'ambito di un procedimento unico, dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale; detto procedimento ha durata non superiore a dieci mesi, decorrente dalla verifica della completezza della documentazione, e può essere prorogato per un massimo di tre mesi solo in circostanze eccezionali; i termini per le valutazioni di impatto ambientale sono dimezzati;

    i data center costituiscono infatti infrastrutture strategiche per la competitività del sistema Paese, la digitalizzazione delle imprese e della pubblica amministrazione e l'attrazione di investimenti esteri. Tuttavia, tali strutture sono caratterizzate da elevati consumi energetici e, in taluni casi, da un significativo impatto sulle risorse idriche e sul contesto territoriale;

    a tal fine, sarebbe auspicabile prevedere che l'iter semplificato disciplinato dall'articolo 8 fosse riservato esclusivamente a progetti in grado di rispettare requisiti di sostenibilità e standard tecnici definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, garantendo copertura significativa dei fabbisogni energetici mediante autoproduzione da fonti rinnovabili o contratti di fornitura dedicati (PPA), promuovendo l'adozione di sistemi di efficienza energetica avanzata e il recupero e il riutilizzo del calore di scarto dei sistemi di raffreddamento a beneficio delle comunità locali e delle infrastrutture esistenti, gestendo in modo sostenibile le risorse idriche attraverso tecnologie a basso consumo e pratiche di riciclo e riuso, e assicurando piena compatibilità paesaggistica e territoriale con inserimento armonico nel contesto urbano o periurbano, mitigazione degli impatti visivi e acustici e tutela degli spazi di uso collettivo;

    quanto sopra, risponde all'esigenza di coniugare lo sviluppo delle infrastrutture digitali con gli obiettivi di transizione ecologica, sicurezza energetica e tutela del territorio, in coerenza con la direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica e con gli obiettivi nazionali di decarbonizzazione e incremento della produzione da fonti rinnovabili delineati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC),

impegna il governo

a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione delle misure recate dall'articolo 8 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte ad orientare lo sviluppo delle infrastrutture digitali verso standard elevati di sostenibilità.
9/2809-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta)Barzotti, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene, tardivamente e a seguito di ripetute sollecitazioni del comparto industriale e delle associazioni dei consumatori, in un contesto caratterizzato da prezzi dell'energia elettrica in Italia che figurano tra i più alti in Europa;

    le misure previste dal decreto – tra cui l'incremento del bonus sociale, l'adesione volontaria a meccanismi di rimodulazione degli incentivi al fotovoltaico e la rimodulazione dei sussidi delle bioenergie con l'obiettivo di ridurre gli oneri di sistema – appaiono marginali rispetto al nodo centrale della formazione del prezzo dell'energia elettrica e non incidono in modo strutturale sulle dinamiche di mercato;

    a ciò si aggiunga che una delle misure centrali del provvedimento prevede di neutralizzare il costo delle quote EU ETS per le centrali termoelettriche a gas, compensando i produttori per i costi ad esse legati e recuperando tali importi attraverso oneri regolati applicati ai consumatori di elettricità. Tale disposizione si fonda sull'assunto che i produttori termoelettrici, grazie al rimborso dei costi ETS, eliminino dalle proprie offerte il valore stimato delle quote di carbonio, indicato nella relazione tecnica che accompagna il decreto di 30 euro per megawatt l'ora;

    tuttavia sebbene la relazione tecnica stimi per la citata misura un beneficio netto di 3 miliardi di euro presupponendo che i produttori trasferiscano integralmente il rimborso nelle offerte e ipotizzando una marginalità del gas nell'80 per cento delle ore, il dato risulta smentito dall'indice ITM del 2024 che si è fermato al 61,4 per cento;

    anziché dunque affrontare la dipendenza strutturale dalla materia prima gas, il provvedimento si focalizza sul fattore marginale del carbonio europeo, alimentando l'esposizione nazionale agli shock dei mercati internazionali e ai rischi geopolitici legati alle rotte globali del GNL, come quella dello Stretto di Hormuz;

    esiste una concreta incertezza regolatoria che rischia di rallentare gli investimenti nelle fonti rinnovabili e nei sistemi di accumulo, aumentando il costo del capitale e allontanando il processo di decoupling del prezzo dell'elettricità dal gas;

    il provvedimento produce effetti penalizzanti per i soggetti che hanno già sottoscritto contratti di lungo termine (PPA) o contratti 100 per cento rinnovabili, i quali sarebbero comunque chiamati a contribuire alla compensazione dei produttori termoelettrici a gas attraverso gli oneri di sistema;

    gli oneri generali di sistema incidono pesantemente sulla competitività nazionale, pesando per circa il 10 per cento sulle utenze domestiche e per il 20 per cento sulle PMI, categorie tradizionalmente svantaggiate nei meccanismi di ripartizione tariffaria;

    l'Italia manifesta una cronica inefficienza nell'impiego dei proventi delle aste ETS rispetto alla direttiva 2003/87/CE, avendo rendicontato la spesa di solo l'8 per cento degli oltre 18 miliardi incassati tra il 2012 e il 2024, contro quote ben superiori di Paesi come la Francia che ne utilizza il 38 per cento e la Germania il 25,6 per cento;

    l'attuale gestione dei proventi ETS destina solo il 5,6 per cento delle risorse alla compensazione dei costi indiretti per le produzioni esposte a carbon leakage, a fronte di una disponibilità annua complessiva stimata in circa 4 miliardi di euro, che potrebbe essere utilizzata per alleviare i costi energetici eccessivi dei consumatori finali;

    il Governo ha recentemente manifestato un cambio di posizione in sede europea, sottoscrivendo una lettera per la revisione dell'ETS che ne riconosce il ruolo fondamentale per la transizione, rendendo di fatto incoerente l'attuale impostazione interna del decreto volta alla sua sterilizzazione;

    le conclusioni del Consiglio europeo di marzo 2026 hanno ribadito che eventuali interventi sui prezzi devono avere natura transitoria e non compromettere gli incentivi alla transizione energetica né i meccanismi di mercato, elementi che l'attuale decreto sembra invece mettere a repentaglio;

    per una riduzione sicura, immediata ed efficace dei prezzi, risulta fondamentale impiegare in modo strategico le risorse derivanti dal gettito ETS, dal maggiore gettito Iva generato dall'incremento del costo del gas e dai dividendi delle imprese energetiche partecipate dallo Stato;

    la vera priorità per la sicurezza energetica e la stabilità dei prezzi risiede nell'accelerazione dello sviluppo delle rinnovabili, che attualmente procedono a metà del ritmo necessario, e nella rimozione dei colli di bottiglia autorizzativi che ostacolano il decoupling,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

   destinare integralmente il gettito fiscale derivante dal settore energia, ivi inclusi i circa 4 miliardi di euro annui di proventi ETS, alla riduzione strutturale degli oneri generali di sistema al fine di garantire un abbattimento immediato dei costi per famiglie e PMI;

   impiegare i proventi delle aste per fornire un sostegno finanziario diretto volto a mitigare l'impatto sociale dei prezzi energetici e per potenziare le compensazioni dei costi indiretti derivanti dal pass-through della CO2 per le produzioni industriali esposte a rischio di carbon leakage;

   indirizzare l'extragettito Iva generato dall'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale nonché i dividendi derivanti dalle imprese energetiche partecipate dallo Stato alla copertura dei costi energetici dei consumatori finali;

   avviare una revisione organica dei sussidi ambientalmente dannosi finalizzata a recuperare risorse aggiuntive da reinvestire esclusivamente in politiche di riduzione dei costi energetici e di sostegno alla decarbonizzazione;

   intraprendere le opportune iniziative tese al riordino della disciplina delle componenti degli oneri generali di sistema e delle altre voci della bolletta elettrica mediante lo spostamento strutturale di una parte dei medesimi sulla fiscalità generale, al fine di mitigare i costi delle componenti tariffarie che attualmente gravano in modo sproporzionato sulle PMI e sulle utenze domestiche vulnerabili;

   rafforzare il quadro regolatorio dei PPA quale strumento fondamentale di stabilizzazione dei prezzi elettrici, garantendo la piena tutela dei contratti esistenti da eventuali modifiche retroattive e migliorando i meccanismi di garanzia pubblica e di rafforzamento del credito gestiti da GSE e SACE, estendendoli anche ai consumatori di minore dimensione;

   accelerare lo sviluppo degli impianti a fonti rinnovabili definendo calendari certi per le aste, garantendo volumi adeguati e semplificando le tempistiche amministrative, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli autorizzativi che impediscono il disaccoppiamento del prezzo dell'elettricità da quello del gas naturale;

   assumere un ruolo proattivo e coordinato nel dibattito europeo sulla riforma del design del mercato elettrico, evitando misure nazionali unilaterali che possano frammentare il mercato interno e promuovendo invece soluzioni comuni e armonizzate per lo sviluppo del mercato energetico europeo e della tassazione energetica.
9/2809-A/24. Sergio Costa, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure urgenti in materia di energia, con interventi di sostegno alle famiglie, in particolare ai nuclei vulnerabili e ai soggetti con ISEE fino a 25.000 euro;

    tali interventi presentano carattere parziale e non incidono sulla struttura degli oneri generali di sistema applicati alle forniture di energia elettrica;

    gli oneri generali di sistema gravano in misura uniforme sugli utenti domestici, indipendentemente dal livello di reddito, determinando effetti regressivi sulla capacità di spesa delle famiglie;

    appare necessario introdurre strumenti che tengano conto della capacità contributiva e che consentano di concentrare il beneficio sulle fasce di popolazione maggiormente esposte all'incidenza dei costi energetici;

    una misura di natura fiscale consentirebbe di intervenire senza modificare l'impianto tariffario vigente, garantendo al contempo un beneficio certo e direttamente correlato agli importi effettivamente sostenuti dagli utenti. Tale misura dovrebbe modulare la detrazione in funzione del reddito complessivo del contribuente, prevedendo aliquote differenziate e decrescenti al crescere del reddito, in misura pari ad una percentuale degli importi versati, indicativamente non inferiore al 75 per cento per i redditi fino a 15.000 euro annui, al 50 per cento per i redditi fino a 30.000 euro annui e al 25 per cento per i redditi fino a 45.000 euro annui, al fine di concentrare il beneficio sulle fasce economicamente più esposte,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

   riconoscere agli utenti domestici titolari di contratto di fornitura di energia elettrica una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari agli importi versati a titolo di oneri generali afferenti al sistema elettrico, al netto di eventuali agevolazioni o bonus già riconosciuti sulla medesima componente;

   modulare la detrazione fiscale di cui in premessa in funzione del reddito complessivo del contribuente, prevedendo aliquote differenziate e decrescenti al crescere del reddito, al fine di concentrare il beneficio sulle fasce economicamente più esposte;

   definire modalità attuative che consentano la certificazione degli importi da parte dei venditori di energia elettrica e la fruizione della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi;

   assicurare che la misura contribuisca ad un rafforzamento complessivo degli strumenti di tutela delle famiglie, con particolare riferimento ai nuclei economicamente più vulnerabili.
9/2809-A/25. Lomuti, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure urgenti in materia di energia, con interventi di sostegno alle famiglie, in particolare ai nuclei vulnerabili e ai soggetti con ISEE fino a 25.000 euro;

    gli oneri generali di sistema gravano in misura uniforme sugli utenti domestici, indipendentemente dal livello di reddito, determinando effetti regressivi sulla capacità di spesa delle famiglie;

    appare necessario introdurre strumenti che tengano conto della capacità contributiva e che consentano di concentrare il beneficio sulle fasce di popolazione maggiormente esposte all'incidenza dei costi energetici;

    una misura di natura fiscale consentirebbe di intervenire senza modificare l'impianto tariffario vigente, garantendo al contempo un beneficio certo e direttamente correlato agli importi effettivamente sostenuti dagli utenti. Tale misura dovrebbe modulare la detrazione in funzione del reddito complessivo del contribuente, prevedendo aliquote differenziate e decrescenti al crescere del reddito, in misura pari ad una percentuale degli importi versati, indicativamente non inferiore al 75 per cento per i redditi fino a 15.000 euro annui, al 50 per cento per i redditi fino a 30.000 euro annui e al 25 per cento per i redditi fino a 45.000 euro annui, al fine di concentrare il beneficio sulle fasce economicamente più esposte,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di prevedere ulteriori interventi a sostegno delle famiglie maggiormente esposte ai costi dell'energia elettrica.
9/2809-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta)Lomuti, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in titolo interviene in un quadro economico caratterizzato da una persistente instabilità dei mercati energetici e da un significativo incremento del costo dei carburanti, dinamiche che stanno producendo effetti rilevanti sul potere d'acquisto dei lavoratori e delle famiglie, nonché sulla competitività del sistema produttivo nazionale, incidendo anche sui costi connessi alla mobilità quotidiana;

    ferme restando le criticità che i firmatari ravvisano nel provvedimento in titolo – l'insufficienza delle misure ivi contenute e lo scarso impatto sulle famiglie e sulle imprese rispetto all'obiettivo dichiarato, il rinnovo della scelta di una soluzione «tampone», modesta e temporanea, che preclude all'assunzione di una via che affronti stabilmente il problema strutturale del costo dell'energia e sia coerente con la transizione energetica e la strategia climatica di lungo periodo – preme rappresentare la necessità di ricorrere anche a strumenti organizzativi capaci di contribuire alla riduzione dei costi diretti a carico dei lavoratori e delle famiglie;

    il rincaro dei carburanti incide in maniera diretta sui costi di trasporto e sugli spostamenti quotidiani dei lavoratori, determinando una riduzione del potere d'acquisto e un aggravio delle spese a carico degli stessi e delle famiglie;

    il lavoro agile ha dimostrato, anche alla luce delle esperienze maturate negli ultimi anni, di poter rappresentare una modalità organizzativa in grado di coniugare esigenze di produttività e sostenibilità ambientale unitamente al miglioramento della qualità della vita dei lavoratori;

    una diffusione più ampia e strutturata del lavoro agile, nel rispetto delle specificità dei diversi settori produttivi e delle esigenze organizzative, può contribuire in modo significativo a ridurre la dipendenza dagli spostamenti quotidiani e, conseguentemente, l'impatto dei rincari dei carburanti;

    occorre favorire, anche attraverso il coinvolgimento delle parti sociali, delle organizzazioni sindacali e datoriali, la definizione di accordi e linee guida che incentivino modelli organizzativi flessibili e sostenibili, non solo temporanei, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e delle esigenze produttive;

    occorre altresì incentivare, anche con misure di natura fiscale o contributiva, le imprese che adottino in maniera significativa il lavoro agile, con particolare attenzione verso quelle di dimensione piccole e medie,

impegna il Governo

al fine di sostenere e mitigare gli effetti derivanti dall'aumento dei costi energetici e dei carburanti e ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con le iniziative legislative e amministrative di competenza volte a promuovere il rafforzamento della prestazione del lavoro in modalità agile per i lavoratori pubblici e privati.
9/2809-A/26. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti volte a sostenere famiglie e imprese rispetto al costo dell'energia e a favorire la diffusione delle fonti rinnovabili;

    la produzione diffusa di energia da fonti rinnovabili, anche su piccola scala e in ambito domestico, rappresenta una leva strutturale per la riduzione dei costi in bolletta e per il rafforzamento dell'autonomia energetica dei cittadini, superando interventi esclusivamente emergenziali e temporanei;

    in particolare, le soluzioni di micro-generazione distribuita, quali gli impianti fotovoltaici di piccola taglia installabili anche su balconi e superfici analoghe, rappresentano strumenti accessibili e a basso impatto per ampliare la partecipazione dei cittadini alla transizione energetica;

    tali soluzioni consentono la produzione di energia rinnovabile anche in contesti abitativi privi di coperture idonee, come gli edifici condominiali, e si caratterizzano per semplicità di installazione e accessibilità economica, contribuendo in modo concreto alla riduzione dei consumi energetici domestici;

    tali soluzioni risultano coerenti con le migliori esperienze europee, che dimostrano come una maggiore diffusione delle fonti rinnovabili contribuisca in modo significativo alla riduzione dei prezzi dell'energia per famiglie e imprese;

    gli impianti fotovoltaici di piccola taglia installati in ambito domestico rientrano attualmente tra gli interventi agevolabili ai fini delle detrazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio, con aliquote pari al 50 per cento per le abitazioni principali e al 36 per cento per gli altri immobili, da ripartire in dieci quote annuali, entro un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare;

    appare pertanto opportuno rafforzare gli strumenti strutturali di diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, al fine di incidere in modo duraturo sul costo dell'energia e ridurre la dipendenza dalle fonti fossili,

impegna il Governo

ad integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a promuovere la diffusione di impianti di micro-generazione da fonti rinnovabili in ambito domestico, anche mediante il rafforzamento degli strumenti fiscali esistenti, inclusi meccanismi di detrazione o credito d'imposta, fino alla possibile copertura integrale della spesa sostenuta, anche in via sperimentale o per specifiche categorie di utenti, al fine di favorire la riduzione dei costi energetici per le famiglie e una più ampia partecipazione dei cittadini alla transizione energetica.
9/2809-A/27. L'Abbate, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti volte a sostenere famiglie e imprese rispetto al costo dell'energia e a favorire la diffusione delle fonti rinnovabili;

    la produzione diffusa di energia da fonti rinnovabili, anche su piccola scala e in ambito domestico, rappresenta una leva strutturale per la riduzione dei costi in bolletta e per il rafforzamento dell'autonomia energetica dei cittadini, superando interventi esclusivamente emergenziali e temporanei;

    in particolare, le soluzioni di micro-generazione distribuita, quali gli impianti fotovoltaici di piccola taglia installabili anche su balconi e superfici analoghe, rappresentano strumenti accessibili e a basso impatto per ampliare la partecipazione dei cittadini alla transizione energetica;

    tali soluzioni consentono la produzione di energia rinnovabile anche in contesti abitativi privi di coperture idonee, come gli edifici condominiali, e si caratterizzano per semplicità di installazione e accessibilità economica, contribuendo in modo concreto alla riduzione dei consumi energetici domestici;

    tali soluzioni risultano coerenti con le migliori esperienze europee, che dimostrano come una maggiore diffusione delle fonti rinnovabili contribuisca in modo significativo alla riduzione dei prezzi dell'energia per famiglie e imprese;

    gli impianti fotovoltaici di piccola taglia installati in ambito domestico rientrano attualmente tra gli interventi agevolabili ai fini delle detrazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio, con aliquote pari al 50 per cento per le abitazioni principali e al 36 per cento per gli altri immobili, da ripartire in dieci quote annuali, entro un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare;

    appare pertanto opportuno rafforzare gli strumenti strutturali di diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, al fine di incidere in modo duraturo sul costo dell'energia e ridurre la dipendenza dalle fonti fossili,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a promuovere la diffusione di impianti di micro-generazione da fonti rinnovabili in ambito domestico.
9/2809-A/27. (Testo modificato nel corso della seduta)L'Abbate, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.


   La Camera,

   premesso che:

    alcune delle misure introdotte dal provvedimento in esame riguardano anche la riduzione della componente in bolletta Asos per la spesa degli oneri di sistema delle attività produttive, che incidono sul costo complessivo della bolletta per le imprese più piccole del 20 per cento;

    in particolare, nell'articolo 2 si introducono «Misure urgenti per la riduzione della componente Asos delle bollette elettriche e il sostegno alle utenze non domestiche» che, secondo la relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento, dovrebbe determinare una diminuzione del fabbisogno Asos pari a 146 milioni di euro per l'anno 2026 e di 292 milioni di euro per l'anno 2027;

    all'articolo 3, l'introduzione dell'incremento dell'aliquota Irap per le imprese operanti nel comparto energetico, prevede siano destinate risorse finanziarie rivenienti dall'applicazione della disposizione alla riduzione della componente Asos, valutate in 469,6 milioni di euro per il 2026, 545,4 milioni di euro per il 2027 e 74,5 milioni di euro per il 2028;

    l'intervento, tuttavia, a parere di alcune delle Associazioni rappresentanti le attività produttive tra le quali Confcommercio, «non è ancora risolutivo e nel 2026 la riduzione attesa delle bollette per le imprese del terziario non dovrebbe andare oltre il 2 per cento, sommando i benefici delle due misure»;

    i citati benefici sono resi ancora più marginali per la crisi energetica scatenata in Medio oriente sugli approvvigionamenti del combustibile fossile che sta determinando nuovamente livelli di prezzi altissimi intorno ai 150 euro al MWh;

    in questo scenario, le piccole imprese rischiano di non riuscire ad essere in grado di garantire la continuità produttiva delle attività. Si rendono pertanto necessari interventi strutturali che aiutino le piccole imprese a ridurre i costi di energia elettrica. Tra le azioni da compiere per affrontare concretamente tali aspetti è necessario perseguire con maggiore convinzione uno sviluppo delle fonti rinnovabili più deciso di quanto fatto finora;

    è opportuno introdurre stimoli immediati e concreti per sostenere le imprese nell'autoproduzione dell'energia da fonti rinnovabili, che rappresenta il modo più rapido ed efficace per aggredire il problema in modo strutturale e per consentire di non subire gli effetti della attuale volatilità dei costi energetici;

    secondo lo studio del Cna «Il sole è di Tutti», la produzione fotovoltaica nazionale può essere incrementata in tempi molto rapidi attraverso la valorizzazione del patrimonio nazionale degli immobili «ad uso produttivo» che sfiora le 800 mila unità ed è detenuto, per circa il 70 per cento dalle Pmi (si scende al 44 per cento considerando le sole imprese sotto i 10 addetti). Considerando una dimensione media del patrimonio (in gran parte «capannoni» industriali o artigianali) di circa 500 metri quadrati ad immobile, si può stimare una superficie complessiva di 400 milioni di metri quadrati, un «campo fotovoltaico diffuso» con una potenza stimabile in circa 50.000 MW, capaci di produrre 57.600 GWh, equivalenti ad un consumo di 4,9 milioni di Tep (Tonnellate equivalenti di petrolio) o a 5,3 miliardi di metri cubi di gas;

    dalla realizzazione degli impianti si otterrebbero vantaggi evidenti per le imprese, che ricaverebbero dall'auto-produzione in media il 50 per cento del loro fabbisogno di energia e la contestuale riduzione degli oneri, ma anche la collettività nel suo complesso, grazie ad una riduzione della dipendenza dalle fonti fossili, della vulnerabilità degli approvvigionamenti, delle emissioni climalteranti. In particolare, sul fronte delle emissioni di gas serra, si determinerebbe un abbattimento complessivo di 23,4 milioni di tonnellate di CO2 (il 31,7 per cento di tutta la CO2 immessa attualmente dalla produzione termoelettrica nazionale e il 20,5 per cento di quella proveniente dalle sole centrali a gas),

impegna il Governo

ad integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, da introdurre nel primo provvedimento utile, volte all'istituzione di un credito d'imposta triennale per le piccole e medie imprese, con percentuali da applicare in modo inversamente proporzionale alla dimensione della potenza dell'impianto, fino ad un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'installazione di impianti di auto-produzione da fonti rinnovabili fino a 200 kW e l'eventuale sistema di accumulo.
9/2809-A/28. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Iaria.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas intervenendo, tardivamente e a seguito di ripetute sollecitazioni del comparto industriale e delle associazioni dei consumatori, in un contesto caratterizzato da persistenti tensioni sui mercati internazionali e da una volatilità dei prezzi che incide pesantemente sul potere d'acquisto delle famiglie e sulla competitività del sistema produttivo nazionale;

    tra i vari interventi figurano, inter alia, quelli per il rafforzamento dei bonus sociali, il contributo straordinario per i soggetti non percettori di bonus sociali con ISEE fino a 25.000 euro e la riduzione degli oneri di sistema per le piccole e medie imprese. Si tratta per lo più di misure marginali rispetto al nodo centrale della formazione del prezzo dell'energia elettrica e non incidono in modo strutturale sulle dinamiche di mercato;

    stime dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) evidenziano il rischio che la natura temporanea e l'entità delle misure possano risultare insufficienti a coprire integralmente i rincari attesi, determinando la necessità di individuare ulteriori canali di finanziamento che non gravino sul debito pubblico o sulla pressione fiscale;

    l'andamento dei prezzi dell'energia, fortemente influenzato da fattori geopolitici ed esogeni, ha determinato negli ultimi anni un significativo aggravio dei costi a carico di famiglie e sistema produttivo;

    tra le principali società energetiche, anche quelle partecipate dallo Stato hanno fatto registrare negli ultimi anni una significativa crescita di ricavi e margini, determinata in gran parte da shock esogeni e dinamiche geopolitiche, che si è tradotta in utili rilevanti e nella distribuzione di dividendi allo Stato stimati in circa 3,3 miliardi di euro annui;

    tali dividendi costituiscono, sotto il profilo giuridico, entrate patrimoniali e non tributarie che affluiscono al bilancio pubblico come risorse prive di vincolo di destinazione, risultando pertanto pienamente disponibili per scelte discrezionali di politica economica nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

    in presenza di crisi energetiche come quella attuale si configura un meccanismo redistributivo implicito, per cui all'aggravio della spesa per gli utenti finali corrisponde un incremento delle entrate pubbliche derivanti dai risultati economici delle utility partecipate, rendendo opportuna una parziale restituzione di tale rendita straordinaria a favore dei consumatori e delle imprese in difficoltà;

    l'utilizzo di risorse già acquisite al bilancio dello Stato, quali i dividendi delle partecipate energetiche, consente di finanziare interventi di riduzione delle bollette senza ricorso a maggiore indebitamento o a nuova imposizione fiscale, in coerenza con i principi di equilibrio di bilancio. Inoltre, la destinazione dei dividendi a misure di contenimento delle bollette è configurabile come uno strumento di stabilizzazione macroeconomica ed equità redistributiva, volto a compensare gli effetti regressivi dei rincari energetici e a sostenere la resilienza del sistema economico nazionale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere che, in presenza di eccezionali tensioni sui prezzi dell'energia derivanti da crisi geopolitiche o da gravi perturbazioni dei mercati energetici, una quota dei dividendi distribuiti dalle imprese energetiche partecipate dallo Stato sia destinata al finanziamento di misure di contenimento del costo dell'energia elettrica e del gas per famiglie ed imprese.
9/2809-A/29. Francesco Silvestri, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.


   La Camera,

   premesso che:

    l'attuale contesto geopolitico internazionale ha determinato un significativo incremento dei costi energetici che non incide esclusivamente su famiglie e imprese, ma coinvolge in misura rilevante anche le organizzazioni di volontariato e gli enti del Terzo settore, i quali garantiscono servizi essenziali per le comunità e che rischiano di interrompere le attività per l'aumento dei costi dell'energia, dei carburanti e delle materie prime;

    secondo dati elaborati dalla Legacoop, rispetto al 2021 si sono registrati mediamente incrementi complessivi dei costi per gas, energia elettrica, materie prime e forniture tra il 300 per cento ed il 600 per cento;

    tali rincari incidono in maniera diretta sull'erogazione di servizi di welfare, inclusi i servizi diurni e residenziali, l'assistenza domiciliare e le attività rivolte alle persone in condizioni di maggiore fragilità, quali anziani non autosufficienti, persone con disabilità e soggetti affetti da patologie psichiche, aggravando altresì le criticità connesse ai servizi di trasporto sociale a causa dell'aumento del costo dei carburanti, con conseguenze rilevanti sia per le famiglie sia per i livelli occupazionali del settore;

    l'elevato costo dell'energia compromette la continuità operativa di numerosi enti del Terzo settore che, in un contesto già complesso, svolgono un ruolo cruciale nel supporto alle persone e alle famiglie colpite dagli effetti della crisi energetica, subendo al contempo l'aumento dei costi relativi a energia, mobilità e risorse idriche, con conseguente rischio di riduzione o sospensione dei servizi erogati;

    la possibilità per tali enti di contenere i costi energetici consente di liberare risorse da destinare ai servizi erogati, incrementando l'impatto sociale degli interventi e generando benefici diffusi per le comunità;

    appare pertanto necessario prevenire il rischio che la dinamica strutturale dei rincari energetici possa indebolire il ruolo degli enti del Terzo settore nello svolgimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, fino a comprometterne la stessa sostenibilità operativa, attraverso adeguate misure di sostegno economico volte a mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi delle commodities energetiche,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte all'istituzione di un apposito fondo, dotato di adeguate risorse, finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario, determinato in proporzione ai costi sostenuti nell'anno 2025 per la componente energia elettrica e per il gas naturale, in favore degli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, al fine di sostenere i maggiori oneri sostenuti per l'acquisto delle medesime componenti energetiche.
9/2809-A/30. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Carotenuto, Alifano.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame, oltre ad essere tardivo, presenta rilevanti criticità di impostazione tali da non affrontare in modo strutturale le cause dell'aumento dei costi energetici;

    si tratta di un provvedimento privo di reale incisività, più formale che sostanziale, e carente di una visione organica capace di offrire un supporto concreto a famiglie e sistema produttivo;

    non vengono introdotti stanziamenti strutturali aggiuntivi, ma si ricorre unicamente a riallocazioni interne e a previsioni future legate all'andamento dei mercati. Inoltre diverse disposizioni anziché promuovere in via prioritaria politiche pubbliche volte all'utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, appaiono invece orientate a rafforzare il comparto del gas fossile;

    pur riconoscendo al gas naturale una funzione residuale di garanzia e stabilizzazione del sistema, l'indirizzo politico non dovrebbe essere quello di perpetuarne l'impiego in modo strutturale, bensì di accompagnarne una graduale e progressiva diminuzione;

    in senso opposto si muove l'articolo 11 che, intervenendo sulla disciplina del cosiddetto «gas release», introdotta dal decreto-legge n. 17 del 2022, prevede modifiche volte a incentivare la partecipazione dei titolari di concessioni di coltivazione e a favorire un incremento della produzione nazionale di gas. Si dispone la contrattualizzazione di volumi di gas basata sulla producibilità attesa, l'anticipazione della disponibilità dei quantitativi sin dalla stipula dei contratti e la possibilità per i contitolari di concessioni di partecipare singolarmente alle procedure competitive, configurando un assetto che, nella sostanza, incentiva l'espansione dell'offerta di gas, così rischiando di prolungare la dipendenza dai combustibili fossili, in contrasto con gli obiettivi europei di decarbonizzazione;

    ulteriori modifiche riguardano il procedimento autorizzativo delle opere funzionali all'aumento della produzione di cui sopra, prevedendo la possibilità di avviare tali procedimenti anche in caso di proroga delle concessioni e introducendo forme di semplificazione procedurale, nonché una gestione unitaria della valutazione di impatto ambientale per i progetti afferenti alla medesima concessione. Tali interventi di semplificazione e accelerazione autorizzativa rischiano di comprimere il livello di approfondimento delle valutazioni ambientali e di ridurre gli spazi di partecipazione territoriale, incidendo negativamente sulle garanzie di tutela locale;

    con riferimento alla disposizione riguardante la definizione di un quadro preliminare per la filiera della cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio della CO2 (CCUS), occorre ribadire come tali tecnologie non possano essere considerate sostitutive delle politiche di riduzione delle emissioni alla fonte e debbano essere valutate con cautela, evitando che possano giustificare il prolungamento dell'utilizzo delle fonti fossili;

    il mantenimento di strumenti centrati sul gas, anche in assenza di oneri diretti per la finanza pubblica, non affronta le cause strutturali del caro energia basate proprio sulla dipendenza dalle fonti fossili e sulla volatilità dei mercati internazionali;

    il contenimento strutturale dei prezzi dell'energia deve, infatti, fondarsi su politiche di sviluppo delle energie rinnovabili, sull'efficienza energetica, sull'autoconsumo e sulla riduzione della dipendenza dal gas, piuttosto che su interventi che ne rafforzano il ruolo nel mix energetico;

    appare pertanto necessario evitare l'introduzione o il mantenimento di norme che possano compromettere il percorso di decarbonizzazione e la coerenza delle politiche energetiche nazionali con gli impegni assunti a livello europeo,

impegna il Governo

a rivedere le disposizioni dell'articolo 11 del provvedimento in titolo, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, e ad adottare ogni iniziativa normativa utile volta a prevedere una progressiva riduzione del ricorso al gas naturale, orientando le politiche energetiche verso lo sviluppo delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'autoconsumo, in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione e gli impegni assunti a livello europeo.
9/2809-A/31. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame oltre ad essere tardivo presenta rilevanti criticità di impostazione, tali da non affrontare in modo strutturale le cause dell'aumento dei costi energetici per famiglie e imprese;

    l'attuale scenario geopolitico internazionale è funestato da una grave e persistente crisi energetica, originata inizialmente dal conflitto tra Russia e Ucraina e ulteriormente aggravata dall'esacerbarsi del conflitto in Medio Oriente a seguito dell'attacco unilaterale degli Stati Uniti e di Israele nei confronti dell'Iran;

    la sicurezza delle rotte energetiche globali è messa a repentaglio dalle criticità riguardanti lo Stretto di Hormuz, dove il petrolio e le risorse energetiche sono apertamente utilizzati come strumenti di pressione geopolitica, portando i mercati a uno stato di fibrillazione permanente;

    tale instabilità si traduce in una estrema vulnerabilità delle forniture e in un aumento insostenibile dei prezzi della materia prima, con ricadute dirette e pesanti sulle bollette energetiche di milioni di cittadini e sulla competitività del sistema produttivo nazionale;

    durante la presentazione del Rapporto Annuale 2025, il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, ha espresso soddisfazione per il raggiungimento da parte di tutti gli alleati del target del 2 per cento del PIL, tuttavia ha delineato un nuovo scenario per la sicurezza atlantica, definendo l'attuale soglia del 2 per cento del PIL non più come un obiettivo massimo, ma come un valore minimo di partenza;

    quanto deciso nel vertice dell'Aja dello scorso giugno, ossia un nuovo obiettivo di spesa pari al 5 per cento del PIL entro il 2035, rappresenterebbe per l'economia nazionale italiana un impegno finanziario potenzialmente catastrofico, in un contesto sociale e imprenditoriale fortemente provato dalle crisi in atto;

    l'Italia, peraltro, ha appena raggiunto, il traguardo del 2,01 per cento del PIL nella spesa militare, con un investimento record di circa 45 miliardi di euro e una crescita del 32,97 per cento rispetto all'anno precedente;

    sarebbe urgente nel prossimo vertice della NATO, che si terrà ad Ankara il 7 e 8 luglio 2026, manifestare una posizione di netta critica e fermo dissenso rispetto all'innalzamento del target di spesa militare al 5 per cento del PIL, a difesa della tenuta del tessuto economico e sociale italiano,

impegna il Governo

al fine di destinare i risparmi che ne deriverebbero in politiche energetiche tese a ridurre in modo strutturale i prezzi energetici sia per i clienti domestici sia per i clienti non domestici, ad adottare urgentemente le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a una graduale diminuzione delle spese per i sistemi di armamento, che insistono sul bilancio dello Stato, contestualmente adoperandosi al fine di rivedere in sede NATO il raggiungimento del nuovo target del 5 per cento, che rappresenta un impegno insostenibile a livello macroeconomico per le finanze pubbliche italiane.
9/2809-A/32. Pellegrini, Lomuti, Perantoni, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge de quo rappresenta un provvedimento tardivo, privo di reale incisività e carente di una visione organica capace di affrontare in modo strutturale le cause dell'aumento dei costi energetici e di offrire un supporto concreto a famiglie e sistema produttivo, tenuto conto del fatto che non introduce stanziamenti strutturali aggiuntivi, ma si limita unicamente a riallocare internamente le risorse;

    come noto, l'andamento al rialzo dei prezzi del petrolio e del gas naturale determina, da un lato, un aggravio dei costi per i consumatori finali e, dall'altro, un incremento rilevante dei margini operativi e dei profitti per le imprese energetiche integrate attive nelle fasi di estrazione, raffinazione e commercializzazione;

    in tale contesto, Eni S.p.A., la cui proprietà è ormai pubblica solo per circa il 30 per cento, risulta in grado di beneficiare in misura significativa dell'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, anche attraverso le attività svolte nel comparto della vendita di energia e gas ai clienti finali, tra cui quelle riconducibili alla società controllata Plenitude;

    secondo dichiarazioni rese dall'amministratore delegato Claudio Descalzi, una quota consistente dei maggiori utili realizzati è destinata alla remunerazione degli azionisti, anche mediante operazioni di riacquisto di azioni proprie (buy back) per un valore di 1,5 miliardi di euro, con conseguente distribuzione di risorse a favore di investitori istituzionali privati;

    l'assetto proprietario di Eni S.p.A. evidenzia che, accanto alla partecipazione pubblica, circa il 70 per cento dei profitti è destinato a grandi fondi di investimento internazionali, in particolare colossi americani tra cui BlackRock, Vanguard Group e State Street Corporation, i quali risultano tra i principali beneficiari della distribuzione degli utili;

    parallelamente, recenti operazioni societarie hanno comportato la cessione del 25 per cento di Enilive al fondo KKR, il quale detiene già il 60 per cento della nuova Tim, ampliando ulteriormente il ruolo di operatori finanziari internazionali in ambiti connessi alla transizione energetica e alla mobilità sostenibile;

    appare rilevante osservare come i principali azionisti privati di Eni (BlackRock, Vanguard e State Street) siano contestualmente i principali azionisti di KKR, suggerendo che la spinta alle dismissioni di asset strategici possa derivare da tali centri di potere finanziario, i quali esercitano un'influenza anche attraverso il giudizio delle agenzie di rating sul debito pubblico italiano;

    tali dinamiche pongono rilevanti questioni in ordine alla coerenza tra le strategie industriali delle principali imprese energetiche e l'interesse pubblico nazionale, soprattutto in una fase in cui lo Stato è chiamato a sostenere, con risorse pubbliche, misure di contenimento dei prezzi dell'energia e di supporto economico a famiglie e imprese, interventi che, seppur necessari, comportano oneri significativi per la finanza pubblica e presentano, per lo più, efficacia limitata;

    appare pertanto necessario rafforzare il ruolo pubblico nel settore energetico, anche al fine di destinare gli utili verso obiettivi di interesse generale, quali la riduzione del costo delle bollette e il finanziamento della spesa sociale,

impegna il Governo

ad accompagnare il quadro delle misure recate dal provvedimento in titolo con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a ridefinire l'assetto proprietario di Eni S.p.A. mediante l'acquisizione totale della medesima da parte dello Stato, garantendo che la totalità dei dividendi e degli utili conseguiti sia versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, con vincolo di destinazione specifica al finanziamento strutturale di interventi di mitigazione del costo dell'energia per famiglie e imprese nonché di sostegno della spesa sociale.
9/2809-A/33. Riccardo Ricciardi, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di tutela dei consumatori e sostegno alle famiglie e alle imprese contro l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas;

    in particolare, interviene sulla disciplina del sistema di scambio di quote di emissione (EU ETS) mediante un meccanismo che consente di neutralizzare il costo delle quote EU ETS per le centrali termoelettriche a gas, compensando i produttori per i costi ad esse legati e recuperando tali importi attraverso oneri regolati applicati ai consumatori di elettricità;

    tale misura, di carattere dichiaratamente emergenziale, pur motivata dalla necessità di rispondere a criticità contingenti, rischia di generare asimmetrie nel settore delle energie rinnovabili, pregiudicando la competitività tecnologica e il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dai piani nazionali ed europei;

    il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) richiede uno sforzo finanziario imponente, stimato in oltre 174 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi, cumulati nel periodo compreso tra il 2024 e il 2030;

    in questo contesto, il sistema ETS costituisce uno strumento fondamentale per internalizzare i costi ambientali e incentivare gli investimenti nelle tecnologie pulite. L'utilizzo efficace di tali proventi potrebbe dare un contributo significativo nel finanziare le politiche climatiche;

    appare, dunque, prioritario superare le inefficienze nell'impiego dei proventi delle aste ETS. Dall'analisi delle rendicontazioni pubbliche presentate alla Commissione dell'Unione europea tra il 2014 e il 2025, emerge infatti che l'Italia ha speso solo il 9 per cento dei proventi delle aste (pari a 1,6 miliardi di euro) per spese legate alla lotta ai cambiamenti climatici, ben al di sotto delle previsioni di spesa attualmente previste ex lege, pari al 50 per cento;

    gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e la neutralità climatica entro il 2050 rappresentano pilastri imprescindibili dell'azione politica europea e nazionale, necessari per contrastare l'emergenza climatica in atto e richiede un'accelerazione decisa nella transizione energetica, evitando passi indietro che comprometterebbero la credibilità e l'efficacia delle politiche ambientali;

    in data recente, la Commissione europea ha presentato il nuovo Citizens Energy Package (COM/2026/115), finalizzato a ridurre le bollette energetiche, proteggere e responsabilizzare i cittadini nella transizione verso l'energia pulita e contrastare la povertà energetica attraverso il rafforzamento dell'elettrificazione, l'autoproduzione di energia rinnovabile, le comunità energetiche, l'accesso ai dati energetici e i contratti flessibili, con l'obiettivo di assicurare prezzi dell'energia più bassi e meno volatili;

    anche la nuova Strategia Europea per gli Investimenti nelle Energie Pulite prevede che la Commissione e la Banca europea per gli investimenti (BEI) garantiscano 75 miliardi di euro nei prossimi tre anni per tecnologie pulite ed efficienza energetica, sottolineando la necessità di mercati energetici trasparenti che favoriscano lo sviluppo di comunità energetiche e contratti flessibili;

    è di tutta evidenza che lo sviluppo delle energie rinnovabili rappresenti la via più rapida, economica e sicura per contenere i costi dell'energia e, allo stesso tempo, garantire l'autonomia energetica e la riduzione delle emissioni, a differenza di soluzioni tecnologiche ancora incerte o caratterizzate da tempi di realizzazione incompatibili con gli obiettivi di decarbonizzazione intermedi;

    la proposta di avviare una «nuova stagione nucleare» appare come un espediente per sottrarre risorse e attenzione agli investimenti immediati nelle rinnovabili e nell'efficienza energetica, rischiando di allontanare l'Italia dal raggiungimento dei sopracitati obiettivi;

    si assiste con preoccupazione a tentativi di rallentare il phase-out dai combustibili fossili, ipotizzando addirittura la riattivazione di centrali a carbone o lo slittamento della loro chiusura al 2038, in netta controtendenza con gli impegni internazionali assunti;

    l'articolo 9 della Costituzione impone la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, principio rafforzato dall'articolo 4 della legge 10 novembre 2025, n. 167, che introduce la valutazione di impatto generazionale (VIG) per ogni iniziativa legislativa,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ogni iniziativa utile per garantire la massima trasparenza e l'integrale impiego dei proventi delle aste ETS per le finalità ambientali previste dalla normativa europea, evitando che tali risorse vengano utilizzate per sovvenzionare indirettamente la produzione da fonti fossili, focalizzando le risorse pubbliche e le strategie di sviluppo energetico sulle tecnologie rinnovabili, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione nel rispetto dei principi di sostenibilità economica, ambientale e sociale, accompagnando altresì le iniziative di carattere normativo e regolamentare suscettibili di produrre effetti significativi, in ambito ambientale e sociale, sui giovani e le future generazioni con la valutazione di impatto generazionale (VIG) di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 2025, n. 167, nel rispetto dei princìpi di equità intergenerazionale e in conformità all'articolo 9 della Costituzione.
9/2809-A/34. Ilaria Fontana, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame persegue la finalità di ridurre il costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese;

    sarebbe opportuno, ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 1 del provvedimento, ricomprendere tra le utenze non domestiche ammissibili anche le utenze intestate agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con entrate inferiori a 60.000 euro nell'anno 2025;

    si ricorda infatti che le attività di interesse generale svolte dagli ETS (come ad esempio i servizi di welfare, accoglienza, mense, sostegno a persone con disabilità, eccetera) sono anch'esse esposte agli shock energetici così come avviene alle famiglie e alle imprese. Tuttavia molto spesso le misure di sostegno trascurano questo importante comparto economico e sociale. Tale assenza va corretta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di completare il quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame, con l'adozione di iniziative normative, da inserire nel primo provvedimento utile, anche in favore delle utenze intestate agli enti del Terzo settore.
9/2809-A/35. Andreuzza, Gusmeroli, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame persegue la finalità di ridurre il costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese;

    sarebbe opportuno, ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 1 del provvedimento, ricomprendere tra le utenze non domestiche ammissibili anche le utenze intestate agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con entrate inferiori a 60.000 euro nell'anno 2025;

    si ricorda infatti che le attività di interesse generale svolte dagli ETS (come ad esempio i servizi di welfare, accoglienza, mense, sostegno a persone con disabilità, eccetera) sono anch'esse esposte agli shock energetici così come avviene alle famiglie e alle imprese. Tuttavia molto spesso le misure di sostegno trascurano questo importante comparto economico e sociale. Tale assenza va corretta,

impegna il Governo

compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di completare il quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame, con l'adozione di iniziative normative, da inserire nel primo provvedimento utile, anche in favore delle utenze intestate agli enti del Terzo settore.
9/2809-A/35. (Testo modificato nel corso della seduta)Andreuzza, Gusmeroli, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas, intervenendo prevalentemente con strumenti di natura temporanea ed emergenziale;

    il differenziale di prezzo dell'energia elettrica tra l'Italia e i principali competitor europei – stimato in circa 25 euro/MWh rispetto alla Germania, 35 euro/MWh rispetto alla Francia, 45 euro/MWh rispetto alla Spagna – continua a erodere la competitività del sistema produttivo nazionale e a comprimere il potere d'acquisto delle famiglie, in particolare di quelle più vulnerabili;

    il provvedimento risulta debole perché manca un disegno complessivo per sostenere davvero famiglie e imprese. Non ci sono nuove risorse strutturali, ma redistribuzioni interne e stime di possibili effetti futuri legati alle dinamiche di mercato. Per il 2026 il bonus per le famiglie vulnerabili sale a 115 euro, ma le risorse restano 315 milioni e, soprattutto, il contributo del 2026 non si somma ai 200 euro del 2025, come inizialmente lasciato intendere. Pertanto è una misura più debole rispetto a quanto previsto lo scorso anno;

    per le imprese che consumano energia si riducono oneri e si rimodulano incentivi esistenti, ma non si interviene sulle cause strutturali del caro energia. Si sposta il peso dentro il sistema, senza cambiarne l'architettura e il conto viene portato in bolletta;

    il settore del trasporto pubblico locale da tempo vive una grave situazione di criticità finanziaria che rischia di mettere a rischio le finalità sociali ed economiche del servizio che oggi ha l'urgenza di costruire politiche adeguate a incrementare la propria capacità attrattiva;

    alle criticità connesse ai ritardi nel finanziamento del Fondo Nazionale TPL ed alla mancata copertura finanziaria per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, si sommano oggi le ulteriori criticità derivanti dall'aumento dei costi energetici, con particolare riferimento al caro carburanti connesso alle tensioni geopolitiche internazionali;

    le associazioni di categoria, Agens, ANAV e Asstra – che rappresentano l'intero comparto del trasporto pubblico locale e dei servizi di linea e di noleggio autobus con conducente – stimano che dall'inizio del 2026 l'aumento del prezzo del gasolio per le imprese del settore abbia comportato un aggravio di circa 30 milioni di euro aggiuntivi al mese; la componente energetica incide già per circa il 15 per cento sui costi complessivi e variazioni così repentine e marcate – per le associazioni – risultano difficili da assorbire, soprattutto in una fase in cui è necessario garantire continuità e qualità nei servizi erogati ai cittadini;

    tuttavia le misure di riduzione delle accise adottate dal Governo non prevedono benefici per il trasporto pubblico locale, determinando una disparità rispetto ad altri comparti a conferma della cecità dell'esecutivo nei confronti di un settore centrale per la vita delle persone e che presenta un rilevante peso economico e occupazionale,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a sostenere le imprese operanti nel settore del trasporto pubblico locale nel fronteggiare l'incremento dei costi energetici, anche mediante la valutazione dell'estensione delle agevolazioni in materia di accise sul gasolio commerciale al medesimo comparto.
9/2809-A/36. Casu.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a sostenere le imprese operanti nel settore del trasporto pubblico locale nel fronteggiare l'incremento dei costi energetici, anche mediante la valutazione dell'estensione delle agevolazioni in materia di accise sul gasolio commerciale al medesimo comparto.
9/2809-A/36. (Testo modificato nel corso della seduta)Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento al nostro esame interviene con misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia e introduce norme importanti per il settore elettrico, per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie;

    in X Commissione Attività produttive sono stati presentati alcuni emendamenti riguardanti la rimodulazione delle concessioni alle cooperative elettriche di cui all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, commi da 50 a 53;

    i commi citati prevedono che, con decreto interministeriale, siano stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte dei concessionari dell'attività di distribuzione elettrica, di appositi piani straordinari di investimento pluriennale, con l'esplicita finalità di migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete di distribuzione e di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dagli accordi internazionali e dall'Unione europea al 2050;

    il decreto interministeriale che dovrà essere adottato da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definirà termini e modalità per la valutazione e l'approvazione dei piani di investimento;

    l'approvazione dei Piani comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, anche sotto il profilo della durata, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai medesimi Piani e comunque per un periodo non superiore a venti anni;

    il decreto interministeriale, a tale fine, stabilirà i criteri per la determinazione degli oneri che i concessionari sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione. Tali oneri sono inclusi da ARERA nel capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l'applicazione del tasso definito per gli investimenti della distribuzione elettrica;

    l'obiettivo generale della norma risulterebbe condivisibile, ma i possibili effetti sui soggetti cooperativi privati auto produttori di energia da fonti rinnovabili sono imponderabili, con il rischio di mettere a repentaglio la sopravvivenza di un modello virtuoso con oltre 100 anni di storia;

    si ricorda che la condizione abilitante alla proroga della concessione di distribuzione, secondo la norma, è che i distributori presentino «piani straordinari di investimento» pluriennale, che devono anche migliorare la resilienza a eventi meteo estremi, aumentando la capacità di integrare le rinnovabili e la flessibilità (investimenti, va precisato, che le cooperative elettriche hanno effettuato e continuano a programmare unicamente con risorse proprie sulle reti di distribuzione elettrica di proprietà dei soci, famiglie residenti);

    i termini e le modalità per la presentazione dei piani, se non adeguatamente calibrati sulle concrete possibilità delle imprese cooperative elettriche, rischiano di espellere dal mercato la quasi totalità delle imprese medio piccole che da oltre un secolo operano localmente, entro specifici ambiti geografici, con reti locali di distribuzione di proprietà dei soci, senza fini di lucro privato nell'esclusivo interesse delle comunità locali;

    pertanto si ritiene quanto mai urgente e necessario definire condizioni normative e tecniche congrue e proporzionate che consentano il proseguimento dell'attività mutualistica e senza fine di lucro,

impegna il Governo

a integrare il quadro di interventi recati dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a prevedere, alla luce di quanto rilevato in premessa, che le disposizioni di cui ai commi 50, 51 e 52 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non vengano applicate alle imprese elettriche minori, di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 ed alle cooperative elettriche, per le quali la rimodulazione delle concessioni deve essere riconosciuta per il periodo di venti anni, sulla base di condizioni semplificate che tengano adeguatamente conto delle peculiarità e della funzione sociale svolta da tali imprese, e definita con il decreto di cui al comma 50 della medesima legge.
9/2809-A/37. Manes, Steger, Schullian, Gebhard.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento al nostro esame interviene con misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia e introduce norme importanti per il settore elettrico, per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie;

    in X Commissione Attività produttive sono stati presentati alcuni emendamenti riguardanti la rimodulazione delle concessioni alle cooperative elettriche di cui all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, commi da 50 a 53;

    i commi citati prevedono che, con decreto interministeriale, siano stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte dei concessionari dell'attività di distribuzione elettrica, di appositi piani straordinari di investimento pluriennale, con l'esplicita finalità di migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete di distribuzione e di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dagli accordi internazionali e dall'Unione europea al 2050;

    il decreto interministeriale che dovrà essere adottato da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definirà termini e modalità per la valutazione e l'approvazione dei piani di investimento;

    l'approvazione dei Piani comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, anche sotto il profilo della durata, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai medesimi Piani e comunque per un periodo non superiore a venti anni;

    il decreto interministeriale, a tale fine, stabilirà i criteri per la determinazione degli oneri che i concessionari sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione. Tali oneri sono inclusi da ARERA nel capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l'applicazione del tasso definito per gli investimenti della distribuzione elettrica;

    si ricorda che la condizione abilitante alla proroga della concessione di distribuzione, secondo la norma, è che i distributori presentino «piani straordinari di investimento» pluriennale, che devono anche migliorare la resilienza a eventi meteo estremi, aumentando la capacità di integrare le rinnovabili e la flessibilità (investimenti, va precisato, che le cooperative elettriche hanno effettuato e continuano a programmare unicamente con risorse proprie sulle reti di distribuzione elettrica di proprietà dei soci, famiglie residenti);

    i termini e le modalità per la presentazione dei piani, se non adeguatamente calibrati sulle concrete possibilità delle imprese cooperative elettriche, rischiano di espellere dal mercato la quasi totalità delle imprese medio piccole che da oltre un secolo operano localmente, entro specifici ambiti geografici, con reti locali di distribuzione di proprietà dei soci, senza fini di lucro privato nell'esclusivo interesse delle comunità locali;

    pertanto si ritiene quanto mai urgente e necessario definire condizioni normative e tecniche congrue e proporzionate che consentano il proseguimento dell'attività mutualistica e senza fine di lucro,

impegna il Governo

a prevedere per le imprese elettriche minori e per le cooperative elettriche il riconoscimento della rimodulazione delle concessioni in essere a condizioni semplificate definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2024, per un periodo di venti anni, tenendo conto delle peculiarità dei sistemi elettrici locali e della funzione sociale svolta dalle imprese e dalle cooperative.
9/2809-A/37. (Testo modificato nel corso della seduta)Manes, Steger, Schullian, Gebhard.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5-bis del provvedimento in esame, inserito nel corso dell'esame in sede referente, proroga al 2038 la graduale dismissione (cosiddetta phase-out) delle centrali a carbone utilizzate per la produzione di energia elettrica;

    il provvedimento di proroga interessa le 4 centrali ancora attive Brindisi (Cerano) in Puglia, Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, Fiumesanto e Portovesme in Sardegna). Nel 2025 queste centrali sono state per lo più operative e, nel complesso, hanno prodotto circa 2 terawattora, coprendo meno dell'1 per cento del fabbisogno elettrico nazionale;

    l'obiettivo di eliminare l'uso del carbone dalla produzione elettrica entro il 2025 è stato assunto dall'Italia con la Strategia energetica nazionale (SEN) del 2017 e confermato nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), trasmesso alla Commissione europea nel luglio 2024;

    nel question time del 6 agosto 2025 alla Camera, il Governo rispondendo all'interrogazione a risposta immediata n. 3-02143, presentata a firma dei firmatari del presente atto, ha confermato che intende mantenere l'impegno alla cessazione della produzione elettrica da carbone entro il 31 dicembre 2025, prevedendo tuttavia il posticipo del phase-out al 2038 mediante una fermata a freddo delle centrali, finalizzata a garantire la sicurezza energetica nazionale in caso di emergenza legata al contesto geopolitico. In tale sede Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso ha precisato che il differimento del phase-out non pregiudica i progetti di riconversione industriale delle aree delle centrali di Brindisi e Civitavecchia;

    per le aree in cui insistono le suddette centrali, grazie alle disposizioni contenute nel decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (articolo 24-bis) è stato individuato un percorso virtuoso di riconversione, previo risanamento, delle aree che interessano le due centrali, non solo per accelerare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, connessa al progetto di risanamento, ma anche per individuare soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il sostegno dei programmi di investimento;

    per le aree di Brindisi e Civitavecchia interessate, i rispettivi comitati di coordinamento pubblico privato e i commissari straordinari stanno vagliando le manifestazioni di interesse imprenditoriali, ed elaborando i piani di sviluppo e i cronoprogrammi a valere sulle risorse già stanziate su fondi nazionali ed europei,

impegna il Governo

in linea con le finalità del provvedimento, ad integrare il quadro delle misure recate dal medesimo con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

   mantenere gli impianti di Brindisi (Cerano) e Civitavecchia (Torrevaldaliga Nord) in regime di riserva, al fine di garantire l'eventuale attivazione in casi eccezionali di emergenza nazionale legati alla sicurezza energetica, vista anche l'anti-economicità della produzione energetica da carbone;

   favorire la prosecuzione delle attività di riconversione e riqualificazione in corso per le aree interessate dalle due centrali, eventualmente valutando l'adozione di ulteriori strumenti normativi e risorse specifiche per i due territori interessati;

   monitorare il lavoro dei due comitati interministeriali e delle due strutture commissariali e favorire, con specifici sostegni gli accordi di programma in corso di adozione.
9/2809-A/38. D'Attis, Battilocchio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5-bis del provvedimento in esame, inserito nel corso dell'esame in sede referente, proroga al 2038 la graduale dismissione (cosiddetta phase-out) delle centrali a carbone utilizzate per la produzione di energia elettrica;

    il provvedimento di proroga interessa le 4 centrali ancora attive Brindisi (Cerano) in Puglia, Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, Fiumesanto e Portovesme in Sardegna). Nel 2025 queste centrali sono state per lo più operative e, nel complesso, hanno prodotto circa 2 terawattora, coprendo meno dell'1 per cento del fabbisogno elettrico nazionale;

    l'obiettivo di eliminare l'uso del carbone dalla produzione elettrica entro il 2025 è stato assunto dall'Italia con la Strategia energetica nazionale (SEN) del 2017 e confermato nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), trasmesso alla Commissione europea nel luglio 2024;

    nel question time del 6 agosto 2025 alla Camera, il Governo rispondendo all'interrogazione a risposta immediata n. 3-02143, presentata a firma dei firmatari del presente atto, ha confermato che intende mantenere l'impegno alla cessazione della produzione elettrica da carbone entro il 31 dicembre 2025, prevedendo tuttavia il posticipo del phase-out al 2038 mediante una fermata a freddo delle centrali, finalizzata a garantire la sicurezza energetica nazionale in caso di emergenza legata al contesto geopolitico. In tale sede Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso ha precisato che il differimento del phase-out non pregiudica i progetti di riconversione industriale delle aree delle centrali di Brindisi e Civitavecchia;

    per le aree in cui insistono le suddette centrali, grazie alle disposizioni contenute nel decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (articolo 24-bis) è stato individuato un percorso virtuoso di riconversione, previo risanamento, delle aree che interessano le due centrali, non solo per accelerare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, connessa al progetto di risanamento, ma anche per individuare soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il sostegno dei programmi di investimento;

    per le aree di Brindisi e Civitavecchia interessate, i rispettivi comitati di coordinamento pubblico privato e i commissari straordinari stanno vagliando le manifestazioni di interesse imprenditoriali, ed elaborando i piani di sviluppo e i cronoprogrammi a valere sulle risorse già stanziate su fondi nazionali ed europei,

impegna il Governo

in linea con le finalità del provvedimento, ad integrare il quadro delle misure recate dal medesimo con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

   valutare la possibilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica e con la normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato, di mantenere gli impianti di Brindisi (Cerano) e Civitavecchia (Torrevaldaliga Nord) in regime di riserva, al fine di garantire l'eventuale attivazione in casi eccezionali di emergenza nazionale legati alla sicurezza energetica, vista anche l'anti-economicità della produzione energetica da carbone;

   valutare la possibilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica e con la normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato, di favorire la prosecuzione delle attività di riconversione e riqualificazione in corso per le aree interessate dalle due centrali, eventualmente valutando l'adozione di ulteriori strumenti normativi e risorse specifiche per i due territori interessati;

   monitorare il lavoro dei due comitati interministeriali e delle due strutture commissariali e favorire, con specifici sostegni gli accordi di programma in corso di adozione.
9/2809-A/38. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Attis, Battilocchio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, ha istituito un meccanismo di contrattualizzazione della capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili al fine di assicurare il contributo di tali impianti alla flessibilità del sistema elettrico nazionale;

    l'articolo 5 del provvedimento in esame, al comma 1, abroga il meccanismo di contrattualizzazione della capacità produttiva e proroga fino al 31 marzo 2026 l'applicazione dei Prezzi minimi garantiti (Pmg) per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili;

    il medesimo articolo 5, al comma 1, lettera c), introduce un nuovo comma 2-bis all'articolo 5 del decreto-legge n. 181 del 2023, demandando all'Arera l'aggiornamento dei prezzi minimi garantiti per il periodo dal 1° aprile 2026 al 31 dicembre 2030, con l'obbligo di adottare i relativi provvedimenti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;

    la Commissione X (Attività produttive) ha approvato l'emendamento 5.12 a firma Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, che modifica sostanzialmente i criteri per il riconoscimento dei prezzi minimi garantiti, prevedendo che il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale sia definito dal Gse con riferimento al tendenziale di spesa;

    gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili svolgono un ruolo strategico per la flessibilità del sistema elettrico nazionale, contribuendo alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici e alla gestione dei picchi di domanda;

    tali impianti, caratterizzati da elevata programmabilità, flessibilità e affidabilità di funzionamento, sono in grado di compensare l'intermittenza della produzione da fonti rinnovabili non programmabili quali il fotovoltaico e l'eolico, che per loro natura dipendono dalle condizioni meteorologiche, e di garantire un sostegno importante al mantenimento delle traiettorie di decarbonizzazione delineate dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) per il raggiungimento degli obiettivi al 2030;

    gli impianti a bioliquidi sostenibili nel 2025 hanno prodotto energia elettrica per circa 3,5 TWh, contribuendo in modo significativo alla copertura del fabbisogno energetico nazionale e alla diversificazione delle fonti energetiche;

    se tale energia elettrica fosse stata prodotta con impianti termoelettrici a gas naturale, avrebbe comportato un consumo stimato di circa 750 milioni di standard metri cubi (Smc) di gas naturale, incrementando di oltre 3 punti percentuali il consumo di gas per la generazione termoelettrica in Italia;

    molti impianti alimentati da bioliquidi sostenibili operano in assetto cogenerativo, consentendo un ulteriore risparmio di gas naturale che sarebbe altrimenti prelevato dalla rete dagli impianti industriali asserviti alle centrali stesse;

    l'incertezza normativa e regolatoria sul regime applicabile nel periodo di transizione tra la cessazione dei prezzi minimi garantiti vigenti (31 marzo 2026) e l'effettiva operatività del nuovo meccanismo aggiornato rischia di compromettere gravemente la continuità operativa degli impianti;

    la mancata operatività del meccanismo aggiornato nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi da parte dell'Arera potrebbe determinare una parziale chiusura delle attività produttive, con conseguente pregiudizio per la sicurezza del sistema elettrico nazionale, per l'intera filiera di approvvigionamento dei bioliquidi sostenibili e per i livelli occupazionali del settore;

    molti impianti alimentati da bioliquidi sostenibili sono asserviti a cicli produttivi industriali, anche in assetto di auto-produzione, e la loro interruzione comporterebbe un aggravio di costi per l'esecuzione dei cicli produttivi o, nei casi più gravi, l'impossibilità di proseguire la produzione;

    l'articolo 5, comma 1, lettera c), del provvedimento in esame prevede che l'Arera adotti i provvedimenti di aggiornamento dei prezzi minimi garantiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, termine che potrebbe non essere sufficiente a garantire la piena operatività del nuovo meccanismo dal 1° aprile 2026,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa di competenza atta a garantire che per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili il regime dei prezzi minimi garantiti sia effettivo e pienamente operativo dal 1° aprile 2026, al fine di scongiurare una parziale chiusura delle attività nelle more dell'adozione della delibera Arera di attuazione del meccanismo aggiornato previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto-legge;

   a monitorare costantemente l'attuazione e l'andamento del meccanismo dei prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, al fine di evitare soluzioni di continuità che potrebbero compromettere la sicurezza del sistema elettrico nazionale.
9/2809-A/39. Alessandro Colucci.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame introduce un nuovo assetto dei meccanismi di sostegno agli impianti a bioliquidi sostenibili, abrogando il precedente meccanismo di contrattualizzazione della capacità e prorogando fino al 31 marzo 2026 l'applicazione dei Prezzi minimi garantiti (Pmg);

    la Commissione X (Attività produttive) ha approvato l'emendamento 5.12 a firma Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, che modifica sostanzialmente i criteri per il riconoscimento dei prezzi minimi garantiti;

    il comparto degli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili rappresenta una risorsa quantitativamente rilevante per il sistema elettrico nazionale, con circa 800 MW di potenza installata per impianti superiori a 1 MW e circa 200 MW per impianti inferiori a 1 MW;

    gli impianti a bioliquidi sostenibili garantiscono energia rinnovabile programmabile, flessibile e disponibile nei picchi di domanda, costituendo un presidio fondamentale per l'equilibrio del sistema elettrico nazionale;

    la generazione elettrica da bioliquidi sostenibili è tipicamente realizzata con motori endotermici installati in batteria, architettura che garantisce un'elevata prontezza operativa e consente di avviare, arrestare e modulare la produzione con rapidità, rendendoli idonei a fornire un contributo di supporto alla rete anche in condizioni di emergenza;

    alcuni degli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili in regime di Pmgsono riconosciuti da Terna come «Unità Essenziali», ovvero centrali necessarie a garantire la disponibilità di energia anche in caso di imprevisti, contribuendo alla stabilità dell'intera rete elettrica nazionale ai sensi del Codice di Rete Italiano;

    gli impianti a bioliquidi sostenibili nel 2025 hanno prodotto energia elettrica per circa 3,5 TWh, contribuendo in modo significativo alla copertura del fabbisogno energetico nazionale;

    se tale energia elettrica fosse stata prodotta con impianti termoelettrici a gas naturale, avrebbe comportato un consumo stimato di circa 750 milioni di standard metri cubi (Smc) di gas naturale, incrementando di oltre 3 punti percentuali il consumo di gas per la generazione termoelettrica in Italia;

    il contributo degli impianti a bioliquidi sostenibili alla riduzione della dipendenza dal gas naturale assume particolare rilevanza strategica per la sicurezza energetica nazionale, consentendo di risparmiare risorse di gas naturale che possono essere destinate ad altri usi o allo stoccaggio;

    il contesto internazionale è caratterizzato da una persistente instabilità dei mercati energetici, con particolare riferimento al prezzo del gas naturale, come evidenziato dalle recenti dichiarazioni del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica in merito alle preoccupazioni sul riempimento degli stoccaggi e alla situazione di incertezza a livello di mercato;

    il quadro mondiale, caratterizzato dalla situazione nel Golfo Persico, dalla distruzione di impianti di liquefazione nel Qatar e dalla necessità di molti paesi asiatici di diversificare i propri fornitori, crea una situazione di incertezza a livello di mercato le cui conseguenze sono tutte da prevedere;

    in passato, il legislatore ha già fatto ricorso a meccanismi di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica per fronteggiare situazioni di crisi energetica, come testimoniato dall'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, che ha istituito il cosiddetto «programma di massimizzazione a carbone»;

    il meccanismo di massimizzazione previsto dal decreto-legge n. 14 del 2022 aveva l'obiettivo di garantire la copertura dei costi degli impianti termoelettrici al fine di assicurarne la disponibilità e l'esercizio in condizioni di efficienza, contribuendo alla sicurezza del sistema elettrico nazionale in un periodo di grave crisi energetica;

    qualora dovesse perdurare o aggravarsi la crisi energetica internazionale, con particolare riferimento all'instabilità del prezzo del gas naturale, potrebbe rendersi necessario adottare misure straordinarie per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e ridurre la dipendenza dal gas naturale per la generazione elettrica;

    in tale eventualità, gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili potrebbero svolgere un ruolo ancora più rilevante rispetto a quello già riconosciuto dal meccanismo dei prezzi minimi garantiti, contribuendo a ridurre il consumo di gas naturale per la generazione elettrica e a calmierare i prezzi dell'energia elettrica;

    l'inclusione degli impianti a bioliquidi sostenibili in un eventuale programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica consentirebbe di valorizzare pienamente la capacità produttiva esistente, evitando un incremento del consumo di gas naturale stimabile in centinaia di milioni di standard metri cubi;

    tale misura sarebbe coerente con gli obiettivi di sicurezza energetica, di diversificazione delle fonti e di sostegno alla transizione energetica delineati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) –:

impegna il Governo:

   a monitorare costantemente l'evoluzione della crisi energetica internazionale, con particolare riferimento all'instabilità del prezzo del gas naturale e alle sue ripercussioni sul sistema elettrico nazionale e sui costi dell'energia per famiglie e imprese;

   qualora dovesse perdurare o aggravarsi la crisi energetica, a valutare l'opportunità di includere gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili in un eventuale programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica, al fine di fronteggiare l'instabilità del prezzo del gas naturale e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici;

   nell'ambito della valutazione di cui al punto precedente, a considerare il contributo degli impianti a bioliquidi sostenibili alla riduzione del consumo di gas naturale per la generazione elettrica, tenendo conto che la loro produzione consente di evitare un consumo stimato di circa 750 milioni di standard metri cubi di gas naturale all'anno;

   a garantire che l'eventuale programma di massimizzazione sia coerente con il meccanismo dei prezzi minimi garantiti di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge, come modificato dall'approvazione dell'emendamento 5.12 in sede referente, evitando sovrapposizioni o duplicazioni di sostegno economico e assicurando il coordinamento con le esigenze di flessibilità del sistema elettrico.
9/2809-A/40. Tirelli, Alessandro Colucci.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, introduce disposizioni volte a risolvere il problema della cosiddetta saturazione virtuale della rete elettrica, fenomeno per cui un numero eccessivo di richieste di connessione per nuovi impianti a fonti rinnovabili (FER);

    in alcune aree tiene potenzialmente impegnata la capacità di connessione della rete senza che faccia seguito né l'autorizzazione degli impianti, né la loro effettiva realizzazione;

    l'articolo 7 del provvedimento in esame introduce un nuovo articolo all'interno del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Testo unico sulle fonti energetiche rinnovabili), articolando l'intervento su diverse direttrici: trasparenza sulla capacità disponibile, nuove regole di allocazione, introduzione di vincoli decadenziali, semplificazione degli iter infrastrutturali e coordinamento strategico;

    in particolare, l'articolo 7 pone in capo a Terna l'obbligo di pubblicare e aggiornare, con cadenza trimestrale, il dato relativo alla capacità massima addizionale di rete effettivamente disponibile e incarica l'ARERA di ridefinire le procedure di connessione;

    al fine di liberare concretamente le infrastrutture, la norma dispone la perdita di efficacia delle soluzioni di connessione pregresse afferenti a impianti privi di autorizzazione e introduce, a regime, un termine di novanta giorni per richiedere il titolo abilitativo, prevedendo che il mancato rispetto di tale scadenza comporti l'automatica revoca della connessione;

    il fenomeno della saturazione virtuale della rete elettrica costituisce un ostacolo significativo allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione delineati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) per il 2030;

    la saturazione virtuale è determinata, in larga misura, dalla presentazione di richieste di connessione da parte di soggetti che non dispongono delle risorse finanziarie, tecniche e organizzative necessarie per portare a compimento i progetti, con conseguente immobilizzazione della capacità di rete a danno di progetti più strutturati e maturi;

    l'assenza di meccanismi di selezione ex ante dei progetti sulla base della loro effettiva cantierabilità e sostenibilità finanziaria comporta un utilizzo inefficiente delle risorse infrastrutturali disponibili e ritardi nell'implementazione della transizione energetica;

    l'introduzione di garanzie finanziarie a carico dei soggetti proponenti costituisce uno strumento consolidato nella prassi amministrativa nazionale e internazionale per assicurare la serietà delle istanze e l'effettivo completamento dei progetti autorizzati;

    le garanzie finanziarie, opportunamente calibrate in relazione alla potenza autorizzata e alla tipologia di impianto, consentono di selezionare i progetti dotati di un adeguato grado di maturità tecnico-finanziaria, riducendo il fenomeno delle richieste di connessione speculative o prive di concreta prospettiva di realizzazione;

    l'introduzione di garanzie finanziarie per i progetti di impianti a fonti rinnovabili è coerente con i principi di efficienza amministrativa e di tutela dell'interesse pubblico, in quanto consente di verificare ex ante la serietà e la sostenibilità dei progetti, evitando l'immobilizzazione di risorse pubbliche e infrastrutturali per iniziative prive di concreta prospettiva di realizzazione;

    le garanzie finanziarie costituiscono uno strumento di tutela anche per i progetti più strutturati e maturi, che dispongono delle risorse necessarie per il deposito delle garanzie e che vedrebbero così ridotta la concorrenza da parte di progetti speculativi o non sostenibili;

    l'occupazione virtuale prolungata della rete elettrica da parte di progetti che non vengono poi realizzati comporta un danno economico e ambientale significativo, in quanto ritarda l'entrata in esercizio di impianti rinnovabili effettivamente realizzabili e rallenta il processo di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale;

    il rispetto delle tempistiche previste dagli iter autorizzativi è fondamentale per garantire la certezza del diritto e la programmabilità degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, nonché per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal Pniec e dalla normativa europea;

    la definizione di un sistema di garanzie finanziarie differenziato per tipologia di impianto consente di calibrare lo strumento in relazione alle specificità dei diversi progetti, evitando di penalizzare eccessivamente le iniziative di minore dimensione o quelle che presentano particolari valenze ambientali, paesaggistiche o agricole, quali gli impianti agrivoltaici e i progetti di comunità energetiche,

impegna il Governo:

   a completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative volte a prevedere, nell'ambito dei provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del presente decreto-legge o con successivi interventi normativi, l'introduzione di apposite garanzie finanziarie per i progetti di impianti a fonti rinnovabili, anche nell'ottica di tutelare i progetti più strutturati, e al fine di evitare una prolungata occupazione virtuale della rete e garantire, al contempo, il rispetto delle tempistiche previste dagli iter autorizzativi;

   a calibrare le garanzie finanziarie in modo da non costituire un ostacolo sproporzionato all'accesso al mercato, prevedendo che siano differenziate in relazione alla potenza autorizzata e alla tipologia di impianto, con particolare favore per gli impianti agrivoltaici e per i progetti di comunità energetiche;

   a prevedere che, in assenza del deposito della garanzia finanziaria entro un termine perentorio dalla data di accettazione del preventivo di connessione, la richiesta di connessione si intenda decaduta di diritto, liberando così la capacità di rete per altri progetti.
9/2809-A/41. Romano, Alessandro Colucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure finalizzate alla riduzione dei costi dell'energia per le famiglie e le imprese e alla promozione delle fonti rinnovabili;

    nell'ambito di tali finalità, le comunità energetiche rinnovabili rappresentano uno strumento centrale per favorire l'autoproduzione e la condivisione dell'energia, contribuendo alla riduzione dei costi energetici e alla sostenibilità ambientale;

    le comunità energetiche, favorendo l'autoproduzione e la condivisione di energia, svolgono un ruolo strategico nella promozione delle fonti rinnovabili;

    è necessario promuoverne la costituzione e renderne più agevole il funzionamento, in particolare quando siano realizzate in forma cooperativa;

    ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, le società cooperative sono caratterizzate dallo scopo mutualistico, che si traduce in uno specifico rapporto mutualistico tra socio e cooperativa, oggetto di evidenza anche sotto il profilo contabile;

    la normativa vigente in materia di comunità energetiche e le disposizioni tecniche adottate da ARERA e GSE, basate su un modello di tipo virtuale che non prevede uno scambio fisico di energia, rendono complessa la misurazione dello scambio mutualistico e la conseguente qualificazione delle cooperative come a mutualità prevalente;

    tale criticità rischia di ostacolare lo sviluppo delle comunità energetiche in forma cooperativa, che rappresentano il modello più idoneo a garantire finalità mutualistiche e benefici per i territori;

    appare pertanto necessario chiarire i criteri per la misurazione dello scambio mutualistico, anche con riferimento alla valorizzazione della messa a disposizione degli impianti di produzione di energia, o di loro sezioni, nonché dei dati di consumo relativi all'energia prodotta e immessa in rete;

    tale intervento non comporterebbe nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    considerata inoltre la natura intrinsecamente mutualistica delle comunità energetiche, che devono garantire benefici ambientali e sociali, appare opportuno valutarne la qualificazione come cooperative a mutualità prevalente di diritto, in coerenza con l'articolo 111-undecies del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare gli interventi recati dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a chiarire i criteri e i parametri per la determinazione dello scambio mutualistico nelle comunità energetiche costituite in forma cooperativa, nonché a considerare il riconoscimento della mutualità prevalente di diritto per tali soggetti, al fine di favorirne la diffusione e lo sviluppo.
9/2809-A/42. Semenzato, Cavo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure finalizzate alla riduzione dei costi dell'energia per le famiglie e le imprese e alla promozione delle fonti rinnovabili;

    nell'ambito di tali finalità, le comunità energetiche rinnovabili rappresentano uno strumento centrale per favorire l'autoproduzione e la condivisione dell'energia, contribuendo alla riduzione dei costi energetici e alla sostenibilità ambientale;

    le comunità energetiche, favorendo l'autoproduzione e la condivisione di energia, svolgono un ruolo strategico nella promozione delle fonti rinnovabili;

    è necessario promuoverne la costituzione e renderne più agevole il funzionamento, in particolare quando siano realizzate in forma cooperativa;

    ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, le società cooperative sono caratterizzate dallo scopo mutualistico, che si traduce in uno specifico rapporto mutualistico tra socio e cooperativa, oggetto di evidenza anche sotto il profilo contabile;

    la normativa vigente in materia di comunità energetiche e le disposizioni tecniche adottate da ARERA e GSE, basate su un modello di tipo virtuale che non prevede uno scambio fisico di energia, rendono complessa la misurazione dello scambio mutualistico e la conseguente qualificazione delle cooperative come a mutualità prevalente;

    tale criticità rischia di ostacolare lo sviluppo delle comunità energetiche in forma cooperativa, che rappresentano il modello più idoneo a garantire finalità mutualistiche e benefici per i territori;

    appare pertanto necessario chiarire i criteri per la misurazione dello scambio mutualistico, anche con riferimento alla valorizzazione della messa a disposizione degli impianti di produzione di energia, o di loro sezioni, nonché dei dati di consumo relativi all'energia prodotta e immessa in rete;

    tale intervento non comporterebbe nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    considerata inoltre la natura intrinsecamente mutualistica delle comunità energetiche, che devono garantire benefici ambientali e sociali, appare opportuno valutarne la qualificazione come cooperative a mutualità prevalente di diritto, in coerenza con l'articolo 111-undecies del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare misure idonee a sostenere lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili.
9/2809-A/42. (Testo modificato nel corso della seduta)Semenzato, Cavo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del provvedimento in oggetto reca disposizioni in materia di aliquota Irap per le imprese del comparto energetico, prevedendo, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025, un aumento di due punti percentuali dell'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti esercenti, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO di cui alla tabella 1 allegata;

    il Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) è lo strumento richiesto ai Paesi dell'Unione europea al fine di definire politiche e misure per il raggiungimento di obiettivi chiave al 2030, tra cui: una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, una quota minima di energia rinnovabili nei consumi, un miglioramento dell'efficienza energetica e un migliore sviluppo delle interconnessioni elettriche;

    il Pniec prevede tra gli obiettivi di poter ricavare quasi il 40 per cento dell'energia totale da fonti rinnovabili entro il 2030 e, con riguardo all'elettricità, una quota che raggiunga il 63,4 per cento;

    la società Terna S.p.A. a gennaio scorso ha dichiarato che l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ha coperto nel 2025 il 41 per cento della domanda di energia elettrica, rispetto a un valore del 42 per cento nel 2024;

    gli interventi a favore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili risultano fondamentali ai fini del raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima (Pniec),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori interventi normativi volti ad escludere dal perimetro di applicazione dell'aumento dell'aliquota Irap prevista dall'articolo 3, i ricavi derivanti da energia elettrica prodotta da impianti a fonte rinnovabile.
9/2809-A/43. Cavo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del provvedimento in oggetto reca disposizioni in materia di aliquota Irap per le imprese del comparto energetico, prevedendo, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025, un aumento di due punti percentuali dell'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti esercenti, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO di cui alla tabella 1 allegata;

    il Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) è lo strumento richiesto ai Paesi dell'Unione europea al fine di definire politiche e misure per il raggiungimento di obiettivi chiave al 2030, tra cui: una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, una quota minima di energia rinnovabili nei consumi, un miglioramento dell'efficienza energetica e un migliore sviluppo delle interconnessioni elettriche;

    il Pniec prevede tra gli obiettivi di poter ricavare quasi il 40 per cento dell'energia totale da fonti rinnovabili entro il 2030 e, con riguardo all'elettricità, una quota che raggiunga il 63,4 per cento;

    la società Terna S.p.A. a gennaio scorso ha dichiarato che l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ha coperto nel 2025 il 41 per cento della domanda di energia elettrica, rispetto a un valore del 42 per cento nel 2024;

    gli interventi a favore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili risultano fondamentali ai fini del raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima (Pniec),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare iniziative volte a favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
9/2809-A/43. (Testo modificato nel corso della seduta)Cavo.


   La Camera,

   considerato che:

    il provvedimento in esame contiene disposizioni volte a ridurre il costo dell'energia per famiglie e imprese e a incrementare la sicurezza energetica del Paese;

    il settore della generazione da fonte idroelettrica genera il 30 per cento della produzione nazionale di energia rinnovabile. La potenza totale idroelettrica in Italia a fine dicembre 2025 è risultata pari a circa 21.337,4 MW (terzo Paese in Unione europea). Nel 2025 la generazione del settore è stata di circa 41,4 TWh, mentre il target, prudenzialmente definito dal PNIEC 2030 per questa fonte, è pari a 46,9 TWh/anno;

    con la norma del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 l'Italia ha adottato la più ampia apertura del mercato idroelettrico da un punto di vista concorrenziale. Inoltre presenta una durata delle concessioni tra le più basse d'Europa;

    con il decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 25, comma 1, lettera 0a)) si è estesa la disciplina del golden power anche alle concessioni di grande derivazione idroelettrica;

    con la legge sulla concorrenza n. 118 del 2022 si è stabilito che procedure di assegnazione delle concessioni, da avviare non oltre il 31 dicembre 2023, sono effettuate secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso;

    secondo i dati riferiti dal Governo sussistono 414 grandi derivazioni oltre i 3 megawatt in concessione, destinate a gara. Circa il 18 per cento di tali concessioni è scaduta o in scadenza entro il 2024, il 68 per cento scadrà entro il 2028-2029, il 14 per cento andrà rinnovato dopo il 2029;

    negli ultimi anni, lo stratificarsi di previsioni normative ha ingenerato incertezza nel settore, bloccando i necessari investimenti degli operatori. L'attuale normativa, oltre alla regionalizzazione, prevede la messa a gara delle concessioni con accesso di operatori stranieri. Viceversa, dopo l'annullamento dell'Unione europea di tutte le procedure di infrazione in materia di concessioni nel settore idroelettrico, negli altri Paesi dell'Unione si registrano situazioni in cui le concessioni non hanno scadenza o comunque sono assegnate con procedure non competitive;

    recentemente è stato raggiunto un accordo fra il Governo francese e la Commissione Europea sull'idroelettrico transalpino, sul quale era aperto da anni un contenzioso simile a quello italiano. Il piano francese, si articola in tre punti: il passaggio da un sistema di concessioni a uno di autorizzazioni, la possibilità di mantenere gli operatori storici per garantire continuità e sicurezza, e la messa a disposizione «virtuale» di 6 GW di capacità idroelettrica di EDF a terzi;

    il Governo italiano ha in corso una interlocuzione con la Commissione europea per modificare il criterio assoluto della gara, introducendo un meccanismo nel quale – secondo quanto riferito dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, nel corso della trattazione di interrogazioni a risposta immediata nella seduta del Senato del 13 marzo 2025 – «le Regioni possano scegliere in un paniere più ampio di possibilità, tra cui quella di un piano, presentato dagli operatori attualmente gestori del servizio, di riqualificazione dello stesso, in ragione di una permanenza nella titolarità della concessione»;

    in tal senso è stata approvata dal Senato la mozione 1-00121 che impegna il Governo a valutare «la possibilità di una riassegnazione delle concessioni al concessionario uscente a fronte di piani di investimento condivisi con le stesse amministrazioni concedenti, che garantirebbero importanti ricadute positive sia in chiave energetica che ambientale per i territori interessati e in generale per il nostro Paese»,

impegna il Governo

in linea con le finalità del provvedimento in esame, che prevede interventi volti a garantire l'efficienza del comparto energetico:

   al fine di tutelare la filiera italiana dell'idroelettrico, a continuare le interlocuzioni con la Commissione europea con l'obiettivo di individuare percorsi alternativi alla messa a gara delle concessioni idroelettriche;

   a valutare tutte le misure volte a consentire alle regioni di adottare procedimenti volti a prevedere la riassegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica ai concessionari uscenti, a fronte della contestuale adozione: 1) di piani di investimento per una durata proporzionale all'entità dei medesimi investimenti, 2) delle opportune ricadute per i territori interessati e 3) della cessione a prezzo calmierato di una quota dell'energia prodotta, da destinare alla riduzione dei costi energetici sostenuti dalle imprese italiane;

   ad adottare tutte le misure che si ritengano opportune per massimizzare la produzione del settore, in considerazione dell'evidenza che l'idroelettrico è in grado di offrire flessibilità al sistema energetico, permettendo l'accumulo di energia e garantendo la stabilizzazione della rete elettrica.
9/2809-A/44. Casasco, Squeri, Pierro, Davide Bergamini, Tenerini.


   La Camera,

   considerato che:

    il provvedimento in esame contiene disposizioni volte a ridurre il costo dell'energia per famiglie e imprese e a incrementare la sicurezza energetica del Paese;

    il settore della generazione da fonte idroelettrica genera il 30 per cento della produzione nazionale di energia rinnovabile. La potenza totale idroelettrica in Italia a fine dicembre 2025 è risultata pari a circa 21.337,4 MW (terzo Paese in Unione europea). Nel 2025 la generazione del settore è stata di circa 41,4 TWh, mentre il target, prudenzialmente definito dal PNIEC 2030 per questa fonte, è pari a 46,9 TWh/anno;

    con la norma del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 l'Italia ha adottato la più ampia apertura del mercato idroelettrico da un punto di vista concorrenziale. Inoltre presenta una durata delle concessioni tra le più basse d'Europa;

    con il decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 25, comma 1, lettera 0a)) si è estesa la disciplina del golden power anche alle concessioni di grande derivazione idroelettrica;

    con la legge sulla concorrenza n. 118 del 2022 si è stabilito che procedure di assegnazione delle concessioni, da avviare non oltre il 31 dicembre 2023, sono effettuate secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso;

    secondo i dati riferiti dal Governo sussistono 414 grandi derivazioni oltre i 3 megawatt in concessione, destinate a gara. Circa il 18 per cento di tali concessioni è scaduta o in scadenza entro il 2024, il 68 per cento scadrà entro il 2028-2029, il 14 per cento andrà rinnovato dopo il 2029;

    negli ultimi anni, lo stratificarsi di previsioni normative ha ingenerato incertezza nel settore, bloccando i necessari investimenti degli operatori. L'attuale normativa, oltre alla regionalizzazione, prevede la messa a gara delle concessioni con accesso di operatori stranieri. Viceversa, dopo l'annullamento dell'Unione europea di tutte le procedure di infrazione in materia di concessioni nel settore idroelettrico, negli altri Paesi dell'Unione si registrano situazioni in cui le concessioni non hanno scadenza o comunque sono assegnate con procedure non competitive;

    recentemente è stato raggiunto un accordo fra il Governo francese e la Commissione Europea sull'idroelettrico transalpino, sul quale era aperto da anni un contenzioso simile a quello italiano. Il piano francese, si articola in tre punti: il passaggio da un sistema di concessioni a uno di autorizzazioni, la possibilità di mantenere gli operatori storici per garantire continuità e sicurezza, e la messa a disposizione «virtuale» di 6 GW di capacità idroelettrica di EDF a terzi;

    il Governo italiano ha in corso una interlocuzione con la Commissione europea per modificare il criterio assoluto della gara, introducendo un meccanismo nel quale – secondo quanto riferito dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, nel corso della trattazione di interrogazioni a risposta immediata nella seduta del Senato del 13 marzo 2025 – «le Regioni possano scegliere in un paniere più ampio di possibilità, tra cui quella di un piano, presentato dagli operatori attualmente gestori del servizio, di riqualificazione dello stesso, in ragione di una permanenza nella titolarità della concessione»;

    in tal senso è stata approvata dal Senato la mozione 1-00121 che impegna il Governo a valutare «la possibilità di una riassegnazione delle concessioni al concessionario uscente a fronte di piani di investimento condivisi con le stesse amministrazioni concedenti, che garantirebbero importanti ricadute positive sia in chiave energetica che ambientale per i territori interessati e in generale per il nostro Paese»,

impegna il Governo

in linea con le finalità del provvedimento in esame, che prevede interventi volti a garantire l'efficienza del comparto energetico:

   al fine di tutelare la filiera italiana dell'idroelettrico, a continuare le interlocuzioni con la Commissione europea con l'obiettivo di individuare percorsi alternativi alla messa a gara delle concessioni idroelettriche;

   a valutare, nell'ambito delle trattative in corso con la Commissione europea, anche in relazione al principio di reciprocità che regola i rapporti tra i Paesi dell'UE, la possibilità di integrare la normativa nazionale vigente con previsioni dirette a consentire alle regioni di adottare procedimenti volti a prevedere la riassegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica ai concessionari uscenti, a fronte della contestuale adozione: 1) di piani di investimento per una durata proporzionale all'entità dei medesimi investimenti, 2) delle opportune ricadute per i territori interessati e 3) della cessione a prezzo calmierato di una quota dell'energia prodotta, da destinare alla riduzione dei costi energetici sostenuti dalle imprese italiane;

   ad adottare tutte le misure che si ritengano opportune per massimizzare la produzione del settore, in considerazione dell'evidenza che l'idroelettrico è in grado di offrire flessibilità al sistema energetico, permettendo l'accumulo di energia e garantendo la stabilizzazione della rete elettrica.
9/2809-A/44. (Testo modificato nel corso della seduta)Casasco, Squeri, Pierro, Davide Bergamini, Tenerini.


   La Camera,

   premesso che:

    il costo dell'energia rappresenta uno dei principali fattori di perdita di competitività del sistema produttivo nazionale, con effetti rilevanti su imprese e famiglie;

    l'attuale meccanismo di formazione del prezzo dell'energia elettrica continua a riflettere il costo marginale del gas, determinando un trasferimento generalizzato degli shock energetici sulle bollette con conseguente volatilità dei prezzi;

    le fonti energetiche rinnovabili, caratterizzate da costi marginali ridotti e crescente diffusione, costituiscono la principale leva strutturale per la riduzione del costo dell'energia, per il rafforzamento della sicurezza e dell'indipendenza energetica e per sostenere la competitività del sistema produttivo;

    il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) prevede un significativo incremento della quota di energia da fonti rinnovabili entro il 2030, che richiede un'accelerazione degli investimenti e delle autorizzazioni;

    la riduzione strutturale del costo dell'energia richiede un progressivo disaccoppiamento dal gas e una maggiore penetrazione delle fonti rinnovabili nel mix energetico;

    strumenti quali i contratti di lungo termine (Ppa), le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di accumulo rappresentano elementi fondamentali per stabilizzare i prezzi e favorire l'accesso delle imprese all'energia a costi competitivi;

    il permanere di politiche di sostegno diretto o indiretto alle fonti fossili, nonché il rallentamento dei processi autorizzativi per gli impianti da fonti rinnovabili, rischiano di compromettere il raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici e di mantenere elevato il costo dell'energia;

    il decreto in esame non interviene sulle cause strutturali del caro energia, limitandosi a misure temporanee e prive di impatto duraturo;

    nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte disposizioni (articolo 5-bis) che consentono di fatto la proroga dell'utilizzo delle centrali a carbone fino al 2038, in evidente contraddizione con gli obiettivi di decarbonizzazione e con la necessità di ridurre i costi energetici;

    le scelte del Governo in materia di Transizione 5.0 hanno determinato una drastica riduzione degli incentivi agli investimenti in innovazione ed efficienza energetica, compromettendo la fiducia delle imprese e la credibilità della politica industriale,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di:

   rivedere, nell'ulteriore iter di esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento ovvero nell'ambito di successivi provvedimenti normativi, la proroga dell'utilizzo delle centrali a carbone, in quanto misura inefficiente, ambientalmente insostenibile e non idonea a ridurre il costo dell'energia;

   ripristinare integralmente le risorse e gli impegni previsti per il piano Transizione 5.0, garantendo stabilità normativa e certezza degli incentivi alle imprese;

   adottare una strategia organica di accelerazione delle fonti rinnovabili, intervenendo su autorizzazioni, aree idonee, reti e accumuli;

   orientare la politica energetica nazionale verso il superamento progressivo delle fonti fossili, utilizzando le rinnovabili come leva per la riduzione strutturale dei prezzi dell'energia;

   promuovere l'accesso delle imprese, in particolare delle Pmi, a contratti di fornitura di energia da fonti rinnovabili a lungo termine (Ppa), anche attraverso strumenti di garanzia e forme di aggregazione;

   sostenere lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo, quale leva di riduzione dei costi energetici per cittadini e imprese;

   valutare l'introduzione di strumenti idonei a favorire il disaccoppiamento tra il prezzo dell'energia elettrica e il costo del gas, valorizzando il contributo delle fonti rinnovabili nella formazione del prezzo.
9/2809-A/45. Di Sanzo, Pandolfo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 rappresenta il fulcro del provvedimento e interviene sul mercato elettrico attraverso un meccanismo complesso di compensazione dei costi del gas e della componente ETS;

    tale intervento non modifica il sistema di formazione del prezzo dell'energia elettrica, che continua a essere determinato dal gas, trasferendo i costi su imprese e famiglie;

    il meccanismo previsto risulta tecnicamente complesso, di incerta efficacia e potenzialmente incompatibile con il quadro europeo, oltre a determinare ulteriori elementi di opacità nelle componenti tariffarie;

    il mantenimento di un sistema gas-centrico rappresenta una scelta politica che espone il Paese a volatilità dei prezzi e a dipendenze esterne;

    la mancata introduzione di strumenti strutturali di disaccoppiamento del prezzo elettrico dal gas impedisce una riduzione stabile del costo dell'energia,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa completando il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

   superare l'impostazione dell'articolo 6, adottando strumenti più semplici, trasparenti ed efficaci per la riduzione del costo dell'energia;

   introdurre meccanismi strutturali di riduzione della dipendenza del prezzo elettrico dal gas, anche attraverso strumenti di stabilizzazione e contratti per differenza;

   destinare in via prioritaria le risorse derivanti dal sistema ETS alla riduzione degli oneri per imprese e famiglie;

   riferire tempestivamente al Parlamento sugli effetti reali delle misure previste dall'articolo 6 e sulle eventuali criticità applicative.
9/2809-A/46. Gnassi, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 rappresenta il fulcro del provvedimento e interviene sul mercato elettrico attraverso un meccanismo complesso di compensazione dei costi del gas e della componente ETS;

    tale intervento non modifica il sistema di formazione del prezzo dell'energia elettrica, che continua a essere determinato dal gas, trasferendo i costi su imprese e famiglie;

    il meccanismo previsto risulta tecnicamente complesso, di incerta efficacia e potenzialmente incompatibile con il quadro europeo, oltre a determinare ulteriori elementi di opacità nelle componenti tariffarie;

    il mantenimento di un sistema gas-centrico rappresenta una scelta politica che espone il Paese a volatilità dei prezzi e a dipendenze esterne;

    la mancata introduzione di strumenti strutturali di disaccoppiamento del prezzo elettrico dal gas impedisce una riduzione stabile del costo dell'energia,

impegna il Governo

a interloquire con la Commissione europea al fine di valutare l'introduzione di strumenti idonei a favorire il disaccoppiamento tra il prezzo dell'energia elettrica e il costo del gas, valorizzando il contributo delle fonti rinnovabili nella formazione del prezzo.
9/2809-A/46. (Testo modificato nel corso della seduta)Gnassi, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9 prevede l'utilizzo e la vendita del gas stoccato nel 2022 al fine di sostenere le imprese;

    tale misura si configura come un intervento una tantum, privo di effetti strutturali sulla riduzione del costo dell'energia;

    la vendita di gas acquistato in una fase di emergenza e a prezzi elevati rischia di generare inefficienze economiche e di non tradursi in un beneficio significativo per il sistema produttivo;

    il ricorso a strumenti basati sul gas conferma l'assenza di una strategia orientata alla riduzione della dipendenza dalle fonti fossili;

    la gestione delle riserve strategiche dovrebbe rispondere a criteri di sicurezza energetica e non essere utilizzata come strumento contingente di politica dei prezzi;

    il ripetersi di interventi basati sul gas dimostra l'incapacità di costruire una politica energetica strutturale fondata su rinnovabili, efficienza e stabilità dei prezzi,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame, anche verificando gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa, con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

   rivedere le modalità di utilizzo del gas stoccato, evitando operazioni che possano risultare economicamente inefficienti o prive di effetti significativi sui prezzi;

   non ricorrere, nei successivi provvedimenti, a strumenti analoghi basati sulla vendita di risorse strategiche come soluzione al caro energia;

   adottare misure strutturali volte alla riduzione della dipendenza dal gas, attraverso lo sviluppo delle fonti rinnovabili, dell'autoconsumo e dei contratti di lungo termine;

   garantire una gestione delle riserve energetiche coerente con gli obiettivi di sicurezza nazionale e di transizione energetica.
9/2809-A/47. De Micheli, Pandolfo, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.


   La Camera

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame, anche verificando gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa, con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

   a proseguire con le misure volte a promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili, dell'autoconsumo e dei contratti a lungo termine;

   a continuare a garantire una gestione delle riserve energetiche coerente con gli obiettivi di sicurezza nazionale e di transizione energetica.
9/2809-A/47. (Testo modificato nel corso della seduta)De Micheli, Pandolfo, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di energia elettrica e gas, con l'obiettivo dichiarato di contenere i costi per famiglie e imprese e di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché di promuovere la decarbonizzazione delle attività industriali;

    in particolare, l'articolo 4 introduce disposizioni volte a favorire la contrattazione di lungo termine dell'energia da fonti rinnovabili (Ppa), riconoscendo il ruolo strategico degli strumenti di mercato nella diffusione delle rinnovabili e nella stabilizzazione dei prezzi dell'energia, nonché prevedendo la possibilità per le imprese di aggregarsi nella formulazione della domanda di energia, anche attraverso servizi di aggregazione e modelli collettivi di acquisto, ai sensi dei commi 5, 6 e 10;

    il provvedimento interviene su meccanismi rilevanti per il sistema energetico e può essere utilmente integrato con misure volte a sostenere i modelli energetici decentralizzati e partecipativi, che costituiscono uno degli assi portanti della transizione energetica europea;

    un approccio realmente efficace alla transizione energetica richiede non solo strumenti di mercato e interventi di natura emergenziale, ma anche politiche strutturali capaci di promuovere modelli inclusivi, sostenibili e territorialmente radicati;

    le comunità di energia rinnovabile (Cer) e le comunità energetiche dei cittadini costituiscono, infatti, uno strumento fondamentale non solo per incrementare la produzione da fonti rinnovabili, ma anche per redistribuire i benefici economici della transizione energetica, ridurre la povertà energetica e rafforzare la resilienza dei territori;

    la disciplina europea, in particolare la direttiva (UE) 2018/2001, attribuisce un ruolo centrale a tali comunità, valorizzandone la natura non speculativa e l'orientamento al beneficio dei membri e dei territori;

    in tale contesto, il modello delle società benefit, introdotto nell'ordinamento italiano dalla legge n. 208 del 2015, rappresenta uno strumento giuridico particolarmente idoneo a garantire l'equilibrio tra sostenibilità economica e perseguimento di finalità di interesse generale;

    la mancanza di un esplicito riconoscimento normativo della compatibilità tra comunità energetiche e forma giuridica di società benefit determina, allo stato, incertezze interpretative e limita il pieno sviluppo di iniziative territoriali innovative, con conseguente perdita di opportunità in termini di investimenti, occupazione e benefici ambientali;

    una maggiore valorizzazione del modello delle società benefit applicato alle comunità energetiche contribuirebbe in modo concreto al perseguimento degli obiettivi del provvedimento, rafforzando politiche capaci di coniugare riduzione dei costi energetici e diffusione delle fonti rinnovabili con finalità di interesse generale, attraverso modelli societari che garantiscono in modo strutturale la prevalenza del beneficio comune e il coinvolgimento diretto, stabile e responsabile di cittadini, enti locali e piccole e medie imprese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, nell'ambito dei provvedimenti attuativi ovvero nel prossimo provvedimento utile, al fine di riconoscere espressamente che le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini possano essere costituite anche in forma di società di capitali benefit, purché lo statuto individui tra gli obiettivi principali di beneficio comune la produzione, la condivisione e la valorizzazione dell'energia da fonti rinnovabili, nonché la generazione di benefici ambientali, economici o sociali per i membri o per il territorio di riferimento, garantendo la prevalenza dello scopo di beneficio comune sullo scopo di lucro.
9/2809-A/48. Del Barba.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di energia elettrica e gas, con l'obiettivo dichiarato di contenere i costi per famiglie e imprese e di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché di promuovere la decarbonizzazione delle attività industriali;

    in particolare, l'articolo 4 introduce disposizioni volte a favorire la contrattazione di lungo termine dell'energia da fonti rinnovabili (Ppa), riconoscendo il ruolo strategico degli strumenti di mercato nella diffusione delle rinnovabili e nella stabilizzazione dei prezzi dell'energia, nonché prevedendo la possibilità per le imprese di aggregarsi nella formulazione della domanda di energia, anche attraverso servizi di aggregazione e modelli collettivi di acquisto, ai sensi dei commi 5, 6 e 10;

    il provvedimento interviene su meccanismi rilevanti per il sistema energetico e può essere utilmente integrato con misure volte a sostenere i modelli energetici decentralizzati e partecipativi, che costituiscono uno degli assi portanti della transizione energetica europea;

    un approccio realmente efficace alla transizione energetica richiede non solo strumenti di mercato e interventi di natura emergenziale, ma anche politiche strutturali capaci di promuovere modelli inclusivi, sostenibili e territorialmente radicati;

    le comunità di energia rinnovabile (Cer) e le comunità energetiche dei cittadini costituiscono, infatti, uno strumento fondamentale non solo per incrementare la produzione da fonti rinnovabili, ma anche per redistribuire i benefici economici della transizione energetica, ridurre la povertà energetica e rafforzare la resilienza dei territori;

    la disciplina europea, in particolare la direttiva (UE) 2018/2001, attribuisce un ruolo centrale a tali comunità, valorizzandone la natura non speculativa e l'orientamento al beneficio dei membri e dei territori;

    in tale contesto, il modello delle società benefit, introdotto nell'ordinamento italiano dalla legge n. 208 del 2015, rappresenta uno strumento giuridico particolarmente idoneo a garantire l'equilibrio tra sostenibilità economica e perseguimento di finalità di interesse generale;

    la mancanza di un esplicito riconoscimento normativo della compatibilità tra comunità energetiche e forma giuridica di società benefit determina, allo stato, incertezze interpretative e limita il pieno sviluppo di iniziative territoriali innovative, con conseguente perdita di opportunità in termini di investimenti, occupazione e benefici ambientali;

    una maggiore valorizzazione del modello delle società benefit applicato alle comunità energetiche contribuirebbe in modo concreto al perseguimento degli obiettivi del provvedimento, rafforzando politiche capaci di coniugare riduzione dei costi energetici e diffusione delle fonti rinnovabili con finalità di interesse generale, attraverso modelli societari che garantiscono in modo strutturale la prevalenza del beneficio comune e il coinvolgimento diretto, stabile e responsabile di cittadini, enti locali e piccole e medie imprese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire al fine di riconoscere espressamente che le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini possano essere costituite anche in forma di società di capitali benefit, purché lo statuto individui tra gli obiettivi principali di beneficio comune la produzione, la condivisione e la valorizzazione dell'energia da fonti rinnovabili, nonché la generazione di benefici ambientali, economici o sociali per i membri o per il territorio di riferimento, garantendo la prevalenza dello scopo di beneficio comune sullo scopo di lucro.
9/2809-A/48. (Testo modificato nel corso della seduta)Del Barba.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti volte alla riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, nonché al rafforzamento della competitività del sistema economico e alla mitigazione degli effetti degli aumenti dei prezzi energetici sui soggetti più esposti;

    in particolare, l'articolo 1 del provvedimento introduce introduce misure straordinarie per ridurre i costi della bolletta elettrica di alcune famiglie, intervenendo in particolare sui nuclei economicamente vulnerabili beneficiari del bonus sociale elettrico, riconoscendo loro per il 2026 un contributo straordinario di 115 euro, e sulle famiglie non beneficiarie del bonus sociale ma con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro, tramite un contributo volontario a carico dei venditori attivo per il 2026 e il 2027;

    l'impianto complessivo del decreto evidenzia pertanto la volontà di intervenire in favore dei soggetti maggiormente vulnerabili rispetto agli shock energetici, attraverso strumenti di natura redistributiva e di contenimento dei costi;

    in tale contesto, appare opportuno valorizzare pienamente il ruolo e le specifiche condizioni operative degli enti del Terzo settore, i quali, pur non rientrando formalmente tra le utenze domestiche, svolgono attività di interesse generale rivolte alla collettività e, in particolare, alle fasce più fragili della popolazione;

    gli enti del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), operano in ambiti quali il welfare sociale, l'assistenza, l'accoglienza, la disabilità, l'inclusione e il contrasto alla povertà, garantendo servizi essenziali spesso in collaborazione con le amministrazioni pubbliche;

    l'aumento dei costi dell'energia incide direttamente sulla sostenibilità delle attività svolte, con il rischio di riduzione dei servizi offerti, di compressione della qualità degli interventi e, nei casi più critici, di cessazione delle attività stesse;

    una parte significativa degli enti del Terzo settore, pur svolgendo funzioni assimilabili, per impatto sociale, a quelle proprie dei servizi pubblici o delle utenze domestiche vulnerabili, resta esclusa dalle misure di sostegno previste dal decreto in esame a causa dei criteri tecnici adottati per l'individuazione dei beneficiari;

    tale esclusione determina una disparità di trattamento non coerente con le finalità sociali del provvedimento e rischia di produrre effetti indiretti sulle comunità locali e sui cittadini beneficiari dei servizi erogati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare nell'ambito dei provvedimenti attuativi ovvero nel prossimo provvedimento utile, misure volte a includere tra le utenze non domestiche ammissibili alle misure di sostegno energetico di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame anche gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), con particolare riferimento a quelli caratterizzati da minori dimensioni.
9/2809-A/49. Gadda.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti volte alla riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, nonché al rafforzamento della competitività del sistema economico e alla mitigazione degli effetti degli aumenti dei prezzi energetici sui soggetti più esposti;

    in particolare, l'articolo 1 del provvedimento introduce introduce misure straordinarie per ridurre i costi della bolletta elettrica di alcune famiglie, intervenendo in particolare sui nuclei economicamente vulnerabili beneficiari del bonus sociale elettrico, riconoscendo loro per il 2026 un contributo straordinario di 115 euro, e sulle famiglie non beneficiarie del bonus sociale ma con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro, tramite un contributo volontario a carico dei venditori attivo per il 2026 e il 2027;

    l'impianto complessivo del decreto evidenzia pertanto la volontà di intervenire in favore dei soggetti maggiormente vulnerabili rispetto agli shock energetici, attraverso strumenti di natura redistributiva e di contenimento dei costi;

    in tale contesto, appare opportuno valorizzare pienamente il ruolo e le specifiche condizioni operative degli enti del Terzo settore, i quali, pur non rientrando formalmente tra le utenze domestiche, svolgono attività di interesse generale rivolte alla collettività e, in particolare, alle fasce più fragili della popolazione;

    gli enti del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), operano in ambiti quali il welfare sociale, l'assistenza, l'accoglienza, la disabilità, l'inclusione e il contrasto alla povertà, garantendo servizi essenziali spesso in collaborazione con le amministrazioni pubbliche;

    l'aumento dei costi dell'energia incide direttamente sulla sostenibilità delle attività svolte, con il rischio di riduzione dei servizi offerti, di compressione della qualità degli interventi e, nei casi più critici, di cessazione delle attività stesse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, misure di sostegno per i costi energetici degli enti del terzo settore.
9/2809-A/49. (Testo modificato nel corso della seduta)Gadda.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame si pone fra le finalità quelle di intervenire in favore delle famiglie e delle imprese per la riduzione del costo di acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale nonché di garantire la competitività delle imprese;

    il settore idroelettrico rappresenta un'infrastruttura strategica per il Paese, contribuendo in misura rilevante – stimata intorno al 35 per cento – alla produzione complessiva di energia rinnovabile, nonché alla stabilità e programmabilità del sistema elettrico nazionale;

    il settore è oggi caratterizzato da incertezza normativa e lentezza nelle procedure di rinnovo delle concessioni, che stanno bloccando ingenti investimenti. Questa situazione compromette sia l'ammodernamento degli impianti sia la sicurezza delle infrastrutture e dei bacini idrografici. Al contempo, la volatilità dei prezzi dell'energia penalizza le imprese energivore, riducendone la competitività;

    è necessario intervenire sul quadro normativo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introducendo strumenti innovativi per la riassegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, con l'obiettivo di superare le criticità connesse alla lentezza delle procedure concorsuali e di favorire una più rapida attivazione degli investimenti;

    occorre prevedere la possibilità per le regioni di attivare forme di negoziazione con i concessionari uscenti o di costituire società a capitale misto pubblico-privato consente di valorizzare competenze industriali esistenti, garantire continuità nella gestione degli impianti e accelerare programmi di investimento, anche in relazione alla sicurezza delle infrastrutture e alla tutela dei bacini idrografici;

    inoltre, l'ipotesi di un obbligo di cessione di una quota di energia idroelettrica a prezzo convenzionato, tramite il Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.), costituisce uno strumento di politica industriale volto a sostenere le imprese a forte consumo di energia, assicurando loro condizioni di approvvigionamento più stabili, prevedibili e competitive rispetto alla volatilità dei mercati energetici;

    la misura è suscettibile di generare un significativo effetto leva sugli investimenti nel comparto idroelettrico, stimati in circa 15 miliardi di euro, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, sicurezza energetica e autonomia strategica nazionale,

impegna il Governo

a valutare, in funzione di quanto espresso in premessa, l'opportunità di adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere una disciplina che favorisca il coordinamento tra Stato, regioni, ARERA e GSE, nonché la piena operatività dei meccanismi di cessione dell'energia a prezzo convenzionato a beneficio delle imprese energivore, promuovendo, anche in sede europea, il riconoscimento della compatibilità della misura con il quadro normativo dell'Unione e a monitorarne gli effetti in termini di investimenti nel settore idroelettrico, stabilità dei prezzi dell'energia e competitività del sistema industriale nazionale.
9/2809-A/50. Bordonali, Cattoi, Comaroli, Cecchetti, Zoffili, Toccalini, Andreuzza, Gusmeroli, Barabotti, Di Mattina.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame si pone fra le finalità quelle di intervenire in favore delle famiglie e delle imprese per la riduzione del costo di acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale nonché di garantire la competitività delle imprese;

    il settore idroelettrico rappresenta un'infrastruttura strategica per il Paese, contribuendo in misura rilevante – stimata intorno al 35 per cento – alla produzione complessiva di energia rinnovabile, nonché alla stabilità e programmabilità del sistema elettrico nazionale;

    la misura è suscettibile di generare un significativo effetto leva sugli investimenti nel comparto idroelettrico, stimati in circa 15 miliardi di euro, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, sicurezza energetica e autonomia strategica nazionale,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito delle trattative in corso con la Commissione europea, anche in relazione al principio di reciprocità che regola i rapporti tra i Paesi dell'UE, la possibilità di integrare la normativa nazionale vigente con previsioni dirette a consentire alle Regioni di adottare procedimenti volti a prevedere la riassegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica ai concessionari uscenti, a fronte della contestuale adozione: 1) di piani di investimento per una durata proporzionale all'entità dei medesimi investimenti, 2) delle opportune ricadute per i territori interessati e 3) della cessione a prezzo calmierato di una quota dell'energia prodotta, da destinare alla riduzione dei costi energetici sostenuti dalle imprese italiane.
9/2809-A/50. (Testo modificato nel corso della seduta)Bordonali, Cattoi, Comaroli, Cecchetti, Zoffili, Toccalini, Andreuzza, Gusmeroli, Barabotti, Di Mattina.


   La Camera,

   premesso che:

    la distribuzione elettrica in Italia è fortemente concentrata nelle mani del principale operatore, E-distribuzione, società del gruppo ENEL, che serve l'85 per cento dell'utenza;

    l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, ha stabilito che le concessioni, di durata trentennale, dovessero essere riassegnate sulla base di procedure competitive da avviare entro il 2025, prevedendo una riorganizzazione della rete e mettendo a gara più ambiti, comprendenti, ciascuno, non più del 25 per cento dell'utenza;

    con un emendamento dei relatori, la legge di bilancio 2025 ha prorogato le concessioni in essere per un periodo di 20 anni (in prima formulazione, erano addirittura 40), motivando la proroga così generosa con la necessità di investimenti straordinari atti a «migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete di distribuzione dell'energia elettrica»;

    tale giustificazione appare del tutto pretestuosa per una proroga sino al 2050 – ancor più assurda considerando la versione originaria che la prevedeva sino al 2070 –, sia perché le finalità indicate già rientrano negli obblighi in capo al concessionario, tutti regolati da ARERA, sia perché non vi è alcuna ragione per supporre che altri gestori vincitori della gara non sarebbero in grado di realizzare i medesimi investimenti;

    peraltro, gli investimenti straordinari che i concessionari beneficiari del prolungamento si sarebbero impegnati a sostenere e gli oneri concessori che avrebbero corrisposto a fronte del prolungamento senza gara delle concessioni sarebbero stati interamente «computati da ARERA nel capitale investito», remunerato con il tasso definito per gli investimenti nella distribuzione elettrica (6 per cento nel 2024);

    dunque, non solo la concessione è stata estesa per 20 anni, ma tutti i costi a carico dei beneficiari, e-distribuzione in primis, sarebbero stati assimilati a investimenti ordinari, remunerati da ARERA e trasferiti in bolletta a carico degli utenti;

    il decreto-legge in corso di conversione prevede, tra le altre, diverse misure volte alla riduzione del costo dell'energia per tutti i tipi di utenze, e quanto premesso configura sicuramente un costo ormai inaccettabile per le famiglie e le imprese italiane,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame con l'adozione, per quanto di competenza, di ulteriori interventi anche normativi finalizzati ad avviare una profonda revisione delle modalità di remunerazione di attività in concessione relative non solo alla distribuzione, ma anche alla trasmissione di energia elettrica, svolte in regime di monopolio e regolate da ARERA, in modo da riportare i risultati operativi italiani al livello delle corrispondenti società francesi e tedesche, prevedendo, in tale contesto, un riavvio delle procedure competitive previste dal decreto legislativo n. 79 del 1999.
9/2809-A/51. D'Alessio, Bonetti, Benzoni.


   La Camera

impegna il Governo

a monitorare, nel rispetto delle competenze in materia tariffaria dell'ARERA, l'andamento dei costi dei servizi di distribuzione e di trasmissione al fine di valutare eventuali successive azioni ai fini della riduzione degli oneri generali di sistema.
9/2809-A/51. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Alessio, Bonetti, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 8 reca misure in materia di rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati;

    attualmente, i centri dati e le opere connesse funzionali alla loro costruzione ed esercizio non vengono qualificati quali opere di pubblica utilità;

    conseguentemente, non è previsto che l'autorizzazione unica ai fini della relativa realizzazione rechi il vincolo preordinato all'esproprio, laddove necessario;

    tale circostanza preclude, pertanto, la possibilità di ricorrere alle procedure di esproprio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al fine di acquisire la disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione del centro dati alla rete;

    una lettura in senso restrittivo della normativa vigente pone altresì il rischio di non ricomprendere, tra le opere che devono essere autorizzate unitamente al centro dati, le opere di competenza del DSO o del TSO, quali cabine primarie, linee elettriche, stazioni, interventi di potenziamento della rete, adeguamento delle protezioni e delle infrastrutture esistenti. Tali opere non costituiscono elementi accessori o eventuali, bensì rappresentano il presupposto tecnico indispensabile per rendere effettiva la connessione e garantire la reale disponibilità della capacità elettrica autorizzata;

    la realizzazione di tali opere ai fini della connessione dei centri dati alla rete elettrica ha, infatti, carattere pregiudiziale, sotto un profilo tecnico, rispetto alla progettazione del centro dati e dovrebbe, quindi, precedere l'avvio del procedimento unico,

impegna il Governo:

   al fine di assicurare tempi certi per la messa a disposizione della capacità elettrica dei centri dati e delle relative opere di connessione alla rete, a integrare il quadro delle misure previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame con ulteriori interventi anche normativi volti a qualificare i centri dati e le opere connesse quali opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, prevedendo l'apposizione, all'autorizzazione unica, della dichiarazione di pubblica utilità e, laddove necessario, del vincolo preordinato all'esproprio per le opere di connessione alle reti elettriche, nonché riconoscendo il ruolo abilitante delle opere di rete, di quelle di competenza del gestore del sistema di distribuzione (DSO) e di quelle di competenza del gestore della rete di trasmissione nazionale (TSO);

   in tale contesto, ad includere in particolare nelle procedure di cui in premessa anche tutte le opere e le infrastrutture necessarie al recupero del calore prodotto dai centri dati al fine del suo impiego in reti di teleriscaldamento efficiente, in alternativa alla dissipazione in ambiente.
9/2809-A/52. Bonetti, Pastorella, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 8 reca misure in materia di rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati;

    attualmente, i centri dati e le opere connesse funzionali alla loro costruzione ed esercizio non vengono qualificati quali opere di pubblica utilità;

    conseguentemente, non è previsto che l'autorizzazione unica ai fini della relativa realizzazione rechi il vincolo preordinato all'esproprio, laddove necessario;

    tale circostanza preclude, pertanto, la possibilità di ricorrere alle procedure di esproprio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al fine di acquisire la disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione del centro dati alla rete;

    una lettura in senso restrittivo della normativa vigente pone altresì il rischio di non ricomprendere, tra le opere che devono essere autorizzate unitamente al centro dati, le opere di competenza del DSO o del TSO, quali cabine primarie, linee elettriche, stazioni, interventi di potenziamento della rete, adeguamento delle protezioni e delle infrastrutture esistenti. Tali opere non costituiscono elementi accessori o eventuali, bensì rappresentano il presupposto tecnico indispensabile per rendere effettiva la connessione e garantire la reale disponibilità della capacità elettrica autorizzata;

    la realizzazione di tali opere ai fini della connessione dei centri dati alla rete elettrica ha, infatti, carattere pregiudiziale, sotto un profilo tecnico, rispetto alla progettazione del centro dati e dovrebbe, quindi, precedere l'avvio del procedimento unico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre apposite disposizioni volte a qualificare i centri dati e le opere connesse quali opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
9/2809-A/52. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonetti, Pastorella, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del disegno di legge in esame introduce un procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni relative alla realizzazione e all'ampliamento dei centri dati e delle relative reti di connessione di utenza, con l'obiettivo di semplificare e accelerare i procedimenti autorizzativi, ferma restando la necessità di assicurare il rispetto delle normative ambientali e delle competenze delle amministrazioni coinvolte;

    appare opportuno introdurre un regime transitorio applicabile alla nuova disciplina, al fine di evitare incertezze interpretative nella fase di prima attuazione e di salvaguardare gli effetti delle autorizzazioni già rilasciate dalle amministrazioni competenti;

    in particolare, bisognerebbe prevedere che le nuove disposizioni si applichino ai procedimenti autorizzativi presentati successivamente all'entrata in vigore della legge e introdurre la possibilità di richiedere, entro un determinato periodo di tempo, l'estensione delle nuove norme anche ai procedimenti ambientali e urbanistici già in corso,

impegna il Governo

a integrare il quadro delle misure previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a introdurre un regime transitorio applicabile alle disposizioni di cui all'articolo 8 del provvedimento, prevedendo che le relative disposizioni trovino immediata applicazione ai nuovi procedimenti autorizzativi presentati successivamente all'entrata in vigore della legge e che, eventualmente entro un determinato periodo di tempo, possano essere estese, su richiesta dell'interessato, anche ai procedimenti ambientali e urbanistici già in corso alla medesima data, facendo in ogni caso salvi gli effetti e la validità delle autorizzazioni già rilasciate dalle amministrazioni competenti.
9/2809-A/53. Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'attuale scenario energetico internazionale impone grande attenzione ai temi energetici. In particolare, la recente crisi nel Golfo Persico ha già prodotto effetti concreti sul mercato dell'energia e, soprattutto, sui prezzi dell'elettricità e del gas, con un aumento significativo del Pun (Prezzo unico nazionale) in poche settimane;

    il clean spark spread (Css), che rappresenta il margine teorico di una centrale a gas, cioè la differenza tra il prezzo dell'elettricità e il costo del combustibile necessario a produrla, ha evidenziato per il 2026 un andamento molto volatile, indicando che i ricavi di vendita e il margine operativo dei produttori risultano spesso in aumento;

    in conseguenza di tale volatilità, diversi operatori hanno ritirato le offerte a prezzo fisso, mentre quelle ancora disponibili spesso prevedono vincoli contrattuali di lungo periodo, con clausole di penali di uscita anticipata;

    il provvedimento in esame, all'articolo 6, reca misure urgenti per la riduzione degli oneri del gas naturale prelevato ai fini della produzione di energia elettrica e per il rafforzamento della concorrenzialità dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica. In particolare, attribuisce ad ARERA il compito di monitorare e, se necessario, intervenire sui margini della generazione elettrica, intervenendo altresì per sterilizzare gli oneri di trasporto e una delle componenti del costo marginale delle centrali a gas, cioè il prezzo delle emissioni di CO2 nel Sistema europeo di scambio delle emissioni;

    già a inizio gennaio, ARERA aveva aggiornato il valore della soglia Isee per l'accesso ai bonus sociali elettrico, gas, idrico e rifiuti. Si tratta di agevolazioni, allargati nel provvedimento in esame anche alle utenze di teleriscaldamento, che vengono riconosciute alle famiglie in disagio economico,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile volta a garantire, sia nel breve che nel lungo periodo, la sostenibilità delle bollette per famiglie e imprese, soprattutto alla luce dell'attuale contesto di crisi geopolitica e di volatilità dei prezzi di mercato delle materie prime.
9/2809-A/54. Grippo, Bonetti, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'attuale scenario energetico internazionale impone grande attenzione ai temi energetici. In particolare, la recente crisi nel Golfo Persico ha già prodotto effetti concreti sul mercato dell'energia e, soprattutto, sui prezzi dell'elettricità e del gas, con un aumento significativo del Pun (Prezzo unico nazionale) in poche settimane;

    il clean spark spread (Css), che rappresenta il margine teorico di una centrale a gas, cioè la differenza tra il prezzo dell'elettricità e il costo del combustibile necessario a produrla, ha evidenziato per il 2026 un andamento molto volatile, indicando che i ricavi di vendita e il margine operativo dei produttori risultano spesso in aumento;

    in conseguenza di tale volatilità, diversi operatori hanno ritirato le offerte a prezzo fisso, mentre quelle ancora disponibili spesso prevedono vincoli contrattuali di lungo periodo, con clausole di penali di uscita anticipata;

    il provvedimento in esame, all'articolo 6, reca misure urgenti per la riduzione degli oneri del gas naturale prelevato ai fini della produzione di energia elettrica e per il rafforzamento della concorrenzialità dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica. In particolare, attribuisce ad ARERA il compito di monitorare e, se necessario, intervenire sui margini della generazione elettrica, intervenendo altresì per sterilizzare gli oneri di trasporto e una delle componenti del costo marginale delle centrali a gas, cioè il prezzo delle emissioni di CO2 nel Sistema europeo di scambio delle emissioni;

    già a inizio gennaio, ARERA aveva aggiornato il valore della soglia Isee per l'accesso ai bonus sociali elettrico, gas, idrico e rifiuti. Si tratta di agevolazioni, allargati nel provvedimento in esame anche alle utenze di teleriscaldamento, che vengono riconosciute alle famiglie in disagio economico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di assumere ogni iniziativa utile volta a garantire, sia nel breve che nel lungo periodo, la sostenibilità delle bollette per famiglie e imprese, soprattutto alla luce dell'attuale contesto di crisi geopolitica e di volatilità dei prezzi di mercato delle materie prime.
9/2809-A/54. (Testo modificato nel corso della seduta)Grippo, Bonetti, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è finalizzato, tra le altre, sia a ridurre i costi energetici per famiglie e imprese sia a garantire, più in generale, un buon funzionamento della rete elettrica e, dunque, del suo mercato;

    per perseguire questi obiettivi è necessario realizzare anche una riforma del funzionamento del mercato elettrico, che, senza modificarne la struttura, consenta una remunerazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili equa e sostenibile per le imprese energivore;

    il settore idroelettrico è una delle più importanti fonti rinnovabili di energia elettrica, fornendo il 15 per cento della produzione elettrica in Europa, contribuendo in tal modo a conseguire gli obiettivi energetici dell'Unione, in particolare ai fini del raggiungimento della quota di fonti rinnovabili nel consumo finale del 42,5 per cento entro il 2030;

    l'energia idroelettrica rappresenta la fonte rinnovabile più preziosa per l'Italia, perché l'idroelettrico è un'energia rinnovabile flessibile e programmabile. Certamente ciò è dovuto alla particolare conformazione geografica del Paese, caratterizzato da un territorio ricco di montagne e corsi d'acqua che hanno favorito la costruzione di dighe e impianti idroelettrici;

    l'Italia ha una potenza nominale idroelettrica installata di quasi 25 mila megawatt, e c'è ancora molto che si può fare per migliorare la produzione;

    inoltre, a differenza di altre fonti rinnovabili, l'idroelettrico può modulare la produzione in base alla domanda, svolgendo un ruolo chiave nella stabilità della rete elettrica;

    per lo stesso motivo, l'energia idroelettrica può essere prodotta in modo controllato, anche quando il prezzo di borsa elettrica è determinato dagli impianti a gas. Pertanto, la remunerazione al prezzo di borsa di fatto impedisce oggi ai consumatori di beneficiare dei bassissimi costi operativi dei grandi impianti idroelettrici, di taglia superiore a 10 megawatt;

    per ovviare a questo problema è sufficiente che al rinnovo delle concessioni idroelettriche o procedendo a gare per l'assegnazione, si introduca una clausola che preveda la remunerazione con contratto a due vie;

    come noto, la normativa dell'Unione europea è stata recepita in modo eterogeneo dagli Stati membri tanto da essere sempre più avvertita la necessità di giungere alla definizione di una disciplina uniforme a livello europeo in materia di assegnazione delle concessioni; una tematica, attualmente, oggetto di un dibattito molto complesso, non solo in Italia ma anche in Europa e particolarmente avvertita, dal momento che questa fonte di energia, oltre ad essere rinnovabile, è anche un asset strategico dei Paesi con grandi sorgenti d'acqua;

    a ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione, non certamente secondaria, che il contesto geopolitico internazionale e la crisi economica globale, esacerbata da conflitti e dazi, rende oggi ancora più strategica l'esigenza di rafforzamento della tutela delle concessioni idroelettriche, in quanto fonte di energia rinnovabile e sicura, capace di contribuire all'autonomia energetica e alla riduzione della dipendenza da forniture di altri Paesi. La stabilità delle concessioni idroelettriche, quindi, non è solo una questione economica, ma anche di sicurezza nazionale e di transizione ecologica;

    a tal proposito, il Governo, accogliendo l'ordine del giorno 9/02527/036 lo scorso 31 luglio 2025, si era impegnato a prevedere una riassegnazione delle concessioni al concessionario uscente a valore di mercato a fronte di piani di investimento condivisi con le stesse amministrazioni concedenti – in questo modo garantendo importanti ricadute positive sia in chiave energetica che ambientale per i territori interessati – sia ad introdurre in ogni caso per tutti i grandi impianti idroelettrici, con potenza superiore a 10 megawatt, la remunerazione tramite contratto a due vie senza maggiori oneri a carico degli utenti,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile volta a prevedere, con la massima urgenza, l'attuazione degli impegni assunti ben 8 mesi fa in materia di concessioni idroelettriche e di remunerazione tramite contratto a due vie a totale vantaggio dell'utenza finale.
9/2809-A/55. Ruffino, Richetti, Bonetti, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è finalizzato, tra le altre, sia a ridurre i costi energetici per famiglie e imprese sia a garantire, più in generale, un buon funzionamento della rete elettrica e, dunque, del suo mercato;

    per perseguire questi obiettivi è necessario realizzare anche una riforma del funzionamento del mercato elettrico, che, senza modificarne la struttura, consenta una remunerazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili equa e sostenibile per le imprese energivore;

    il settore idroelettrico è una delle più importanti fonti rinnovabili di energia elettrica, fornendo il 15 per cento della produzione elettrica in Europa, contribuendo in tal modo a conseguire gli obiettivi energetici dell'Unione, in particolare ai fini del raggiungimento della quota di fonti rinnovabili nel consumo finale del 42,5 per cento entro il 2030;

    l'energia idroelettrica rappresenta la fonte rinnovabile più preziosa per l'Italia, perché l'idroelettrico è un'energia rinnovabile flessibile e programmabile. Certamente ciò è dovuto alla particolare conformazione geografica del Paese, caratterizzato da un territorio ricco di montagne e corsi d'acqua che hanno favorito la costruzione di dighe e impianti idroelettrici;

    l'Italia ha una potenza nominale idroelettrica installata di quasi 25 mila megawatt, e c'è ancora molto che si può fare per migliorare la produzione;

    inoltre, a differenza di altre fonti rinnovabili, l'idroelettrico può modulare la produzione in base alla domanda, svolgendo un ruolo chiave nella stabilità della rete elettrica;

    per lo stesso motivo, l'energia idroelettrica può essere prodotta in modo controllato, anche quando il prezzo di borsa elettrica è determinato dagli impianti a gas. Pertanto, la remunerazione al prezzo di borsa di fatto impedisce oggi ai consumatori di beneficiare dei bassissimi costi operativi dei grandi impianti idroelettrici, di taglia superiore a 10 megawatt;

    per ovviare a questo problema è sufficiente che al rinnovo delle concessioni idroelettriche o procedendo a gare per l'assegnazione, si introduca una clausola che preveda la remunerazione con contratto a due vie;

    come noto, la normativa dell'Unione europea è stata recepita in modo eterogeneo dagli Stati membri tanto da essere sempre più avvertita la necessità di giungere alla definizione di una disciplina uniforme a livello europeo in materia di assegnazione delle concessioni; una tematica, attualmente, oggetto di un dibattito molto complesso, non solo in Italia ma anche in Europa e particolarmente avvertita, dal momento che questa fonte di energia, oltre ad essere rinnovabile, è anche un asset strategico dei Paesi con grandi sorgenti d'acqua;

    a ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione, non certamente secondaria, che il contesto geopolitico internazionale e la crisi economica globale, esacerbata da conflitti e dazi, rende oggi ancora più strategica l'esigenza di rafforzamento della tutela delle concessioni idroelettriche, in quanto fonte di energia rinnovabile e sicura, capace di contribuire all'autonomia energetica e alla riduzione della dipendenza da forniture di altri Paesi. La stabilità delle concessioni idroelettriche, quindi, non è solo una questione economica, ma anche di sicurezza nazionale e di transizione ecologica;

    a tal proposito, il Governo, accogliendo l'ordine del giorno 9/02527/036 lo scorso 31 luglio 2025, si era impegnato a prevedere una riassegnazione delle concessioni al concessionario uscente a valore di mercato a fronte di piani di investimento condivisi con le stesse amministrazioni concedenti – in questo modo garantendo importanti ricadute positive sia in chiave energetica che ambientale per i territori interessati – sia ad introdurre in ogni caso per tutti i grandi impianti idroelettrici, con potenza superiore a 10 megawatt, la remunerazione tramite contratto a due vie senza maggiori oneri a carico degli utenti,

impegna il Governo

a proseguire le interlocuzioni in corso con la Commissione europea dirette a tutelare la filiera italiana dell'idroelettrico, anche attraverso la modifica della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 79 del 1999, come integrato dall'articolo 7 della legge 5 agosto 2022, n. 118 al fine di dare attuazione alla milestone M1C2-6 del PNRR, proposta dai precedenti Esecutivi e relativa alle modalità di affidamento delle concessioni idroelettriche, verificando, anche in relazione al principio di reciprocità che regola i rapporti tra i Paesi dell'UE, la possibilità di integrare la normativa nazionale vigente prevedendo la possibilità per le Regioni di adottare procedimenti volti a prevedere la riassegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica ai concessionari uscenti, a fronte della contestuale adozione: 1) di piani di investimento per una durata proporzionale all'entità dei medesimi investimenti; 2) delle opportune ricadute per i territori interessati; 3) della cessione a prezzo calmierato di una quota dell'energia prodotta, da destinare alla riduzione dei costi energetici sostenuti dalle imprese italiane.
9/2809-A/55. (Testo modificato nel corso della seduta)Ruffino, Richetti, Bonetti, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, tra le altre, varie misure urgenti per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie;

    l'andamento dei prezzi dell'energia continua a rappresentare un fattore di forte criticità per il sistema produttivo nazionale, in un contesto internazionale ancora segnato da rilevanti tensioni geopolitiche;

    il costo dell'energia elettrica per le imprese italiane resta più elevato della media europea. Permangono dunque condizioni di svantaggio competitivo che incidono direttamente sulla capacità delle imprese di programmare investimenti, difendere i livelli occupazionali e mantenere o riportare sul territorio nazionale attività produttive ad alto valore aggiunto;

    la necessità di sostenere gli investimenti produttivi appare tanto più urgente alla luce delle persistenti difficoltà del comparto industriale e ad accelerati processi di deindustrializzazione: in tale quadro, assume particolare rilievo l'esigenza di assicurare certezza, continuità e affidabilità alle misure di incentivazione fiscale per gli investimenti produttivi, soprattutto in materia di innovazione, transizione tecnologica ed efficientamento energetico;

    la legge di bilancio per il 2025 ha introdotto modifiche ai crediti d'imposta precedentemente previsti per le imprese che investono in beni strumentali tecnologicamente avanzati e per impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo; successivamente, il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 ha drasticamente ridotto il beneficio per gli investimenti produttivi ed escluso qualunque beneficio per gli impianti energetici;

    la continua rimodulazione degli strumenti fiscali a sostegno degli investimenti produttivi, specie se intervenuta in tempi ravvicinati e su programmi già avviati dalle imprese, rischia di compromettere l'affidamento degli operatori economici, ridurre l'efficacia delle politiche industriali e scoraggiare nuovi investimenti,

impegna il Governo

a valutare con urgenza una riconsiderazione dei recenti provvedimenti in materia fiscale, accompagnando le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte ad assicurare maggiore stabilità normativa, certezza applicativa e prevedibilità temporale delle misure fiscali di sostegno agli investimenti produttivi e di mitigazione del caro energia per le imprese, valutando altresì con urgenza una riconsiderazione dei recenti provvedimenti in materia fiscale.
9/2809-A/56. Richetti, Bonetti, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, tra le altre, varie misure urgenti per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie;

    l'andamento dei prezzi dell'energia continua a rappresentare un fattore di forte criticità per il sistema produttivo nazionale, in un contesto internazionale ancora segnato da rilevanti tensioni geopolitiche;

    il costo dell'energia elettrica per le imprese italiane resta più elevato della media europea. Permangono dunque condizioni di svantaggio competitivo che incidono direttamente sulla capacità delle imprese di programmare investimenti, difendere i livelli occupazionali e mantenere o riportare sul territorio nazionale attività produttive ad alto valore aggiunto;

    la necessità di sostenere gli investimenti produttivi appare tanto più urgente alla luce delle persistenti difficoltà del comparto industriale e ad accelerati processi di deindustrializzazione: in tale quadro, assume particolare rilievo l'esigenza di assicurare certezza, continuità e affidabilità alle misure di incentivazione fiscale per gli investimenti produttivi, soprattutto in materia di innovazione, transizione tecnologica ed efficientamento energetico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare iniziative volte alla mitigazione del caro energia per le imprese.
9/2809-A/56. (Testo modificato nel corso della seduta)Richetti, Bonetti, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    la transizione energetica rappresenta un pilastro indispensabile per lo sviluppo del Paese e uno dei principali fattori per la competitività italiana nel contesto globale;

    nello specifico, l'articolo 7 del decreto-legge in corso di conversione affronta il problema della saturazione virtuale della rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN), introducendo una serie di misure per favorire l'integrazione degli impianti a fonti rinnovabili (FER) e dei sistemi di accumulo;

    gli impianti di stoccaggio energetico avranno un ruolo fondamentale per il sistema elettrico negli scenari futuri, caratterizzati da una crescente diffusione delle fonti di energia rinnovabile, permettendone il pieno sfruttamento e contribuendo a garantire la sicurezza e l'adeguatezza del sistema;

    l'attuale contesto geopolitico e la crescente penetrazione delle fonti rinnovabili rendono particolarmente strategico lo sviluppo di soluzioni di stoccaggio di lunga durata, ovvero superiori alle 8 ore (Long Duration Energy Storage);

    la legge 24 aprile 2025 n. 60 di conversione del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 ha ampliato la definizione normativa dei sistemi di accumulo energetico riconoscendo, accanto a quelli elettrochimici, anche gli accumuli elettrici termomeccanici, in grado di rappresentare una soluzione di stoccaggio di lunga durata (fino alle 24 ore);

    in particolare, tali impianti favoriscono lo sviluppo di filiere industriali nazionali, attraverso l'impiego di macchinari e componentistiche disponibili sul mercato italiano ed europeo e facendo leva su competenze tecniche già consolidate nel nostro Paese;

    altri elementi qualificanti che ne evidenziano la sostenibilità ambientale e industriale nel medio-lungo periodo sono una lunga vita nominale dell'impianto, il ripristino agevole delle aree interessate al termine dell'esercizio dello stesso, maggiori garanzie sotto il profilo della sicurezza e la costanza delle prestazioni nel tempo, nonché il contributo alla stabilità del sistema elettrico nazionale e un impatto occupazionale positivo;

    la tecnologia di accumulo elettrico termomeccanica risulta inoltre particolarmente idonea allo stoccaggio energetico a supporto di infrastrutture energivore, quali i data center, contribuendo allo sviluppo di un quadro normativo coerente con la duplice transizione energetica e digitale;

    in questo contesto risultano dunque incoerenti le disparità normative tra le diverse tecnologie di accumulo, con particolare riferimento all'esclusione dalle procedure di valutazione di impatto ambientale e verifica di assoggettabilità dei soli impianti elettrochimici di tipo «stand-alone»;

    risulterebbe invece più funzionale per l'intero sistema Paese e per rafforzare l'indipendenza energetica riducendo allo stesso tempo la volatilità dei prezzi dell'energia, permettere l'estensione di tale regime semplificato anche ai sistemi basati su tecnologie termomeccaniche «stand-alone»,

impegna il Governo

in coerenza con le finalità perseguite dal provvedimento in esame, a valutare l'opportunità di promuovere un quadro autorizzativo omogeneo e non discriminatorio tra le diverse tipologie di sistemi di accumulo, tutte funzionali al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, sicurezza energetica e stabilità del sistema elettrico nazionale, valorizzando altresì le competenze e le filiere industriali sviluppate a livello nazionale nel settore degli accumuli.
9/2809-A/57. Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    la transizione energetica rappresenta un pilastro indispensabile per lo sviluppo del Paese e uno dei principali fattori per la competitività italiana nel contesto globale;

    nello specifico, l'articolo 7 del decreto-legge in corso di conversione affronta il problema della saturazione virtuale della rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN), introducendo una serie di misure per favorire l'integrazione degli impianti a fonti rinnovabili (FER) e dei sistemi di accumulo;

    gli impianti di stoccaggio energetico avranno un ruolo fondamentale per il sistema elettrico negli scenari futuri, caratterizzati da una crescente diffusione delle fonti di energia rinnovabile, permettendone il pieno sfruttamento e contribuendo a garantire la sicurezza e l'adeguatezza del sistema;

    l'attuale contesto geopolitico e la crescente penetrazione delle fonti rinnovabili rendono particolarmente strategico lo sviluppo di soluzioni di stoccaggio di lunga durata, ovvero superiori alle 8 ore (Long Duration Energy Storage);

    la legge 24 aprile 2025 n. 60 di conversione del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 ha ampliato la definizione normativa dei sistemi di accumulo energetico riconoscendo, accanto a quelli elettrochimici, anche gli accumuli elettrici termomeccanici, in grado di rappresentare una soluzione di stoccaggio di lunga durata (fino alle 24 ore);

    in particolare, tali impianti favoriscono lo sviluppo di filiere industriali nazionali, attraverso l'impiego di macchinari e componentistiche disponibili sul mercato italiano ed europeo e facendo leva su competenze tecniche già consolidate nel nostro Paese;

    altri elementi qualificanti che ne evidenziano la sostenibilità ambientale e industriale nel medio-lungo periodo sono una lunga vita nominale dell'impianto, il ripristino agevole delle aree interessate al termine dell'esercizio dello stesso, maggiori garanzie sotto il profilo della sicurezza e la costanza delle prestazioni nel tempo, nonché il contributo alla stabilità del sistema elettrico nazionale e un impatto occupazionale positivo;

    la tecnologia di accumulo elettrico termomeccanica risulta inoltre particolarmente idonea allo stoccaggio energetico a supporto di infrastrutture energivore, quali i data center, contribuendo allo sviluppo di un quadro normativo coerente con la duplice transizione energetica e digitale,

impegna il Governo

in coerenza con le finalità perseguite dal provvedimento in esame, a valutare l'opportunità di prevedere eventuali modifiche al quadro autorizzativo esistente per valorizzare lo sviluppo delle diverse tipologie dei sistemi di accumulo.
9/2809-A/57. (Testo modificato nel corso della seduta)Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca «Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico»;

    tra gli obiettivi perseguiti vi è quello di mitigare l'impatto dei costi energetici su famiglie e imprese;

    il sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS) incide in misura crescente sulla formazione dei prezzi dei beni e dei servizi, in particolare nei settori ad alta intensità energetica e nei trasporti;

    l'estensione progressiva del sistema ETS a nuovi settori è destinata ad amplificare l'impatto economico di tali componenti di costo lungo le filiere produttive e a carico dei consumatori finali;

    nei rapporti contrattuali tra operatori economici e clienti finali, tali costi sono spesso incorporati nei corrispettivi in modo non esplicito o poco trasparente, con conseguenti difficoltà di comprensione per gli utenti e possibili asimmetrie informative;

    una maggiore trasparenza nella rappresentazione delle componenti di costo connesse ai meccanismi di prezzo del carbonio risponde a esigenze di trasparenza, verificabilità e comparabilità delle offerte economiche, contribuendo al buon funzionamento del mercato e alla tutela degli utenti,

impegna il Governo

a completamento degli interventi recati dal provvedimento in esame, a valutare l'adozione di iniziative, anche di carattere normativo o regolatorio, volte a rafforzare la trasparenza delle componenti di costo riconducibili al sistema ETS nei rapporti contrattuali e nei documenti di fatturazione, al fine di garantire una corretta informazione economica e prevenire fenomeni distorsivi o duplicazioni di costo.
9/2809-A/58. Frijia, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il caro bollette rappresenta una delle maggiori criticità per l'intero sistema produttivo italiano, costituito per quasi l'80 per cento da piccole e medie imprese. Nei primi undici mesi del 2025 il prezzo medio nel nostro Paese è stato pari a 116 euro per megawattora, in Germania 89 euro per megawattora, in Spagna 65 euro per megawattora e in Francia 61 euro per megawattora;

    l'elevato costo dell'energia, oltre a gravare significativamente sui bilanci familiari e a comprimere le marginalità delle imprese, incidendo sulla loro capacità di investimento e sulla competitività di prodotti e servizi, rappresenta un rilevante fattore di rischio anche per i bilanci degli enti locali, notoriamente caratterizzati da una limitata flessibilità sul versante delle entrate. In tale contesto, la spesa annua per le principali utenze a carico degli enti locali è aumentata di quasi un miliardo di euro in cinque anni, passando da circa 3 miliardi di euro nel 2018 a oltre 3,9 miliardi di euro nel 2023 come rappresentato da un rapporto di Assium;

    gli enti locali – e in particolare i comuni – sono dunque gravati dalle spinte inflattive in modo analogo alle famiglie a reddito fisso, disponendo anch'essi di leve molto limitate di reazione;

    nonostante il provvedimento in esame rappresenti la sede più idonea per intervenire su una criticità ormai divenuta strutturale, che incide in modo significativo sulla capacità degli enti locali nell'erogazione dei servizi, esso non prevede alcuna misura in tal senso;

    è necessario intervenire prevedendo l'istituzione di un fondo, destinato a comuni, città metropolitane e province che presentano rilevanti criticità nella gestione dei rispettivi bilanci e che, nonostante il fenomeno del «caro energia», sono chiamati a garantire l'erogazione di servizi essenziali,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative, da adottare con il primo provvedimento utile, volte all'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di almeno 340 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al riconoscimento di un contributo straordinario in favore degli enti locali, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e far fronte alle spese per le utenze di energia elettrica e gas.
9/2809-A/59. Zaratti, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    la Sardegna presenta criticità strutturali di adeguatezza e sicurezza del sistema elettrico, anche in ragione della natura insulare e dei vincoli di interconnessione, con conseguente maggiore esposizione a rischi di volatilità dei prezzi e a vincoli di dispacciamento;

    nel sistema elettrico sardo la disponibilità di capacità programmabile e di servizi di flessibilità è un elemento essenziale per garantire continuità di esercizio e stabilità di rete, specie in una fase di crescita delle fonti rinnovabili non programmabili;

    gli impianti alimentati da biomasse solide costituiscono, se inseriti in filiere sostenibili e locali, una fonte rinnovabile programmabile, in grado di contribuire alla sicurezza del sistema e alla gestione dell'intermittenza, oltre che generare ricadute occupazionali e di presidio territoriale (gestione residui agro-forestali, prevenzione rischio incendi, manutenzione del territorio);

    risulta che in Sardegna operi un impianto a biomasse solide con potenza elettrica installata pari a circa 13,4 MWe, con una produzione annua dell'ordine di 100.000 MWh, e con un impatto occupazionale complessivo (diretto e indotto) stimato in circa 400 addetti;

    come emerso da una ricerca condotta e coordinata da Rse nell'ambito del progetto PNRR e.Ins – Spoke 7, in Sardegna la valorizzazione delle biomasse residuali e agricole si conferma un pilastro strategico per la transizione energetica dell'isola, anche in ragione della potenziale copertura di una quota significativa degli usi termici regionali;

    la medesima ricerca evidenzia altresì la possibilità di valorizzare sottoprodotti delle filiere agroalimentari e silvo-forestali in vettori energetici e biocarburanti in grado di sostituire combustibili fossili, con benefici ambientali e di sicurezza degli approvvigionamenti;

    il provvedimento in esame, anche alla luce delle modifiche intervenute nel corso dell'iter in Commissione all'articolo 5, introduce correttivi al meccanismo dei prezzi minimi garantiti per gli impianti a biogas e biomasse. Esso rappresenta un segnale positivo per la continuità produttiva delle imprese agroenergetiche, in quanto riconosce il ruolo degli impianti integrati nei processi agricoli e la necessità di assicurare condizioni minime di esercizio, evitando, almeno nell'immediato, un'interruzione di un sistema che coinvolge migliaia di aziende e una quota rilevante della produzione energetica rinnovabile nazionale;

    permangono tuttavia criticità strutturali, in quanto la prospettiva di una progressiva riduzione dei sostegni e il perdurare di un quadro regolatorio incerto continuano a incidere negativamente sulle scelte imprenditoriali e sugli investimenti;

    tale incertezza rischia di produrre un effetto paradossale: ridurre o compromettere la sostenibilità economica di capacità rinnovabile programmabile proprio mentre aumenta il fabbisogno di flessibilità del sistema;

    l'azione di governo in materia energetica è stata più volte caratterizzata da interventi emergenziali e frammentari, spesso adottati mediante decretazione d'urgenza e in assenza di un adeguato confronto con le filiere produttive e i territori, mentre risulta indispensabile definire una cornice regolatoria stabile e prevedibile, idonea a salvaguardare gli investimenti nelle fonti rinnovabili programmabili, la tutela dei livelli occupazionali e la coerenza del percorso di uscita dal carbone,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dall'articolo 5 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche in raccordo con gli operatori del settore, le parti sociali e la regione Sardegna, finalizzate alla definizione di una cornice regolatoria stabile e di lungo periodo in materia di prezzi minimi garantiti per il comparto delle biomasse, al fine di assicurare la sostenibilità degli impianti, la continuità produttiva e la salvaguardia dei livelli occupazionali, evitando, in particolare, che interventi regolatori non adeguatamente ponderati possano determinare, per esigenze di adeguatezza del sistema, un incremento del ricorso alla generazione da fonti fossili, in particolare da carbone.
9/2809-A/60. Ghirra.


   La Camera,

   premesso che:

    il costo dell'energia resta una delle principali voci di spesa per le famiglie italiane e tra le maggiori criticità per l'industria del nostro Paese: nei primi undici mesi del 2025 il prezzo medio nel nostro Paese è stato pari a 116 euro per megawattora, in Germania 89 euro per megawattora, in Spagna 65 euro per megawattora e in Francia 61 euro per megawattora;

    come evidenziato da un rapporto di Save the Children, l'ondata di freddo intenso che ha interessato l'Italia nei mesi invernali appena trascorsi ha rappresentato un concreto fattore di rischio per la salute e il benessere di migliaia di bambini appartenenti a famiglie economicamente fragili, spesso residenti in abitazioni precarie nelle quali non è garantito un adeguato riscaldamento. Secondo i dati più recenti diffusi da ISTAT, il 7,9 per cento delle famiglie italiane con almeno un figlio minorenne non è in grado di riscaldare adeguatamente la propria abitazione, quota che sale al 9,5 per cento nei nuclei monogenitoriali;

    anche con il provvedimento in esame il Governo continua ad affrontare l'emergenza del caro energia, con la logica dei bonus una tantum, del tutto insufficienti a coprire i rincari di luce e gas che pesano sui bilanci dalle famiglie italiane. L'articolo 1, comma 1, introduce per il 2026 un contributo straordinario del valore di 115 euro ai titolari del bonus sociale per la fornitura di energia elettrica;

    è indubbiamente condivisibile la volontà di intervenire sulla riduzione dei costi in bolletta ma per l'ennesima volta di troviamo di fronte a un bonus emergenziale una tantum che non si accompagna a politiche in grado di intervenire in maniera strutturale su tale criticità;

    il bonus previsto dal decreto, tra l'altro, è riconosciuto esclusivamente agli attuali beneficiari del bonus elettrico con ISEE inferiore a 9.796 euro (ovvero a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico), ai quali è attribuito, per l'anno 2026, un contributo aggiuntivo pari a 115 euro. Si tratta di un evidente ridimensionamento rispetto al 2025, quando il contributo straordinario di 200 euro era esteso a tutti i nuclei con ISEE fino a 25.000 euro;

    per i soggetti esclusi da tale platea, il provvedimento prevede un contributo aggiuntivo su base volontaria dei venditori, definito secondo un meccanismo complesso e di difficile comprensione, che non consente di individuare con chiarezza né i beneficiari né l'entità del contributo. Quest'ultimo è infatti parametrato ai prezzi dell'energia elettrica (componente PE) vigenti a settembre 2025 nel servizio di maggior tutela per i clienti vulnerabili, applicato ai consumi del primo trimestre dell'anno e subordinato a specifici limiti di consumo (non superiori a 3.000 kWh annui), con un importo massimo stimato in circa 60 euro, da erogare nella fattura del quinto mese successivo al bimestre di riferimento;

    altresì, è rimasta sostanzialmente invariata la forte dipendenza del sistema energetico nazionale dal gas naturale, che continua a rappresentare il principale riferimento per la formazione del prezzo dell'energia elettrica. In virtù del meccanismo del marginal pricing, infatti, il gas ha determinato nel 2022 il prezzo dell'energia per il 63 per cento delle ore nell'Unione europea e fino a circa il 90 per cento delle ore in Italia, collocando il nostro Paese tra quelli maggiormente esposti a tale dinamica,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dall'articolo 1 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative strutturali volte a calmierare i costi dell'energia, anche mediante la revisione del meccanismo di disaccoppiamento tra prezzo del gas ed energia elettrica e il sostegno alle fonti rinnovabili, nonché a potenziare il Fondo «Reddito Energetico», ampliando le agevolazioni per pompe di calore e sistemi di accumulo, al fine di ridurre il costo dell'energia per le famiglie e favorirne l'accesso alle tecnologie della transizione energetica.
9/2809-A/61. Grimaldi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, a seguito delle modifiche intervenute nelle more dell'iter legislativo in Commissione, prevede, all'articolo 5-bis, la proroga del cosiddetto «phase-out» del carbone al 2038;

    in Italia sono quattro le centrali ancora attive (Brindisi Sud-Cerano in Puglia, Civitavecchia Torvaldaliga nel Lazio, Fiumesanto e Portovesme in Sardegna), tutte gestite da Enel eccetto Fiumesanto di Ep produzione, le quali coprono meno dell'1 per cento del fabbisogno elettrico nazionale;

    nel 2025 hanno prodotto circa 2 miliardi di chilowattora su un fabbisogno di 311 miliardi, secondo i dati Terna;

    le centrali a carbone sono le strutture più costose, vetuste e inquinanti per produrre energia elettrica. La combustione rilascia ingenti quantità di anidride carbonica, zolfo, azoto e mercurio che contribuiscono al riscaldamento globale;

    la permanenza delle centrali a carbone e, in particolare, il rinvio del phase-out previsto dall'articolo 5-bis del provvedimento in esame risultano incompatibili con gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'Unione europea per il 2030, rispetto ai quali l'Italia registra già un significativo ritardo, e denotano l'assenza di una chiara e coerente strategia energetica di lungo periodo;

    il Governo continua a trascurare interventi strutturali necessari, quali il rafforzamento degli investimenti nelle fonti rinnovabili, in particolare eolico e solare, nonché lo sblocco delle procedure per lo sviluppo dell'eolico offshore, che contribuirebbero a rafforzare l'indipendenza energetica e a ridurre il costo delle bollette. In tal senso, l'esperienza spagnola evidenzia come una maggiore incidenza delle fonti rinnovabili nel mix energetico possa determinare una significativa riduzione dei costi per i consumatori, con livelli di spesa sensibilmente inferiori rispetto a quelli registrati in Italia;

    lo spostamento del termine per la dismissione delle centrali a carbone è un enorme errore che non arreca benefici nemmeno in relazione all'autonomia energetica alla luce del fatto che la materia prima è importata per il 90 per cento da paesi terzi;

impegna il Governo

ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame con una verifica degli effetti applicativi dell'articolo 5-bis, anche alla luce dell'evoluzione del contesto geopolitico internazionale, al fine di confermare, con il primo provvedimento utile, il termine già fissato per il phase-out dal carbone, nonché ad adottare ulteriori iniziative di carattere strutturale volte a rafforzare gli investimenti nelle fonti rinnovabili, in particolare eolico e solare, e a sbloccare le procedure per lo sviluppo dell'eolico offshore, al fine di accrescere l'autonomia energetica e ridurre i costi in bolletta per famiglie e imprese, come evidenziato anche dall'esperienza spagnola.
9/2809-A/62. Zanella, Ghirra, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, secondo le intenzione del Governo, si propone di fornire una risposta agli elevati prezzi dell'energia elettrica che in Italia sono tra i più alti in Europa;

    la disposizione centrale (articolo 6) riguarda l'introduzione di un meccanismo volto a neutralizzare il costo dell'Emissions Trading System (ETS) per i produttori di energia elettrica da gas naturale. Tale meccanismo prevede il rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto delle quote di emissione mediante l'introduzione di una componente tariffaria a carico dei consumatori finali;

    la misura si fonda sull'assunto che i produttori termoelettrici, una volta rimborsati dei costi ETS, eliminino dalle proprie offerte il valore delle quote ETS, stimato dalla relazione tecnica in 30 euro/MWh. Secondo le stime contenute nel provvedimento, la manovra comporterebbe un aumento di oneri pari a 4,6 miliardi di euro e una riduzione dei prezzi pari a 7,5 miliardi di euro;

    tuttavia, tale riduzione si realizzerebbe solo nell'ipotesi in cui i produttori trasferiscano integralmente (100 per cento) il rimborso ETS nelle proprie offerte di vendita, riducendo i prezzi in misura equivalente. Per garantire questa conformità il Governo prevede l'introduzione di meccanismi di vigilanza per assicurare che il beneficio non venga riassorbito dai produttori attraverso rialzi successivi delle offerte;

    l'architettura del sistema ETS prevede che i proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione siano destinati, secondo le previsioni della normativa europea, a finalità connesse alla transizione energetica e alla mitigazione degli impatti sociali, inclusi interventi a favore dei consumatori per la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili. La misura in esame, invece, trasferisce il costo delle emissioni su tutti i consumatori finali, indipendentemente dalla fonte di approvvigionamento elettrico prescelta, e destina le relative risorse a compensare i produttori maggiormente emissivi;

    il provvedimento non interviene sulla causa strutturale dell'elevato prezzo dell'elettricità, rappresentata dalla dipendenza del nostro Paese dal gas naturale, ma mira a spostare l'attenzione sul fattore marginale che è il prezzo del carbonio, con un attacco senza precedenti a uno dei più antichi capisaldi delle politiche climatiche in Europa, nato 20 anni prima del Green Deal, sul quale si basano comportamenti virtuosi e investimenti decennali di una fetta significativa del tessuto industriale, energetico e non;

    sotto il profilo del diritto dell'Unione, la misura solleva altresì criticità in materia di aiuti di Stato e di tutela del mercato interno. La riduzione artificiale del costo di generazione per gli impianti a gas operanti in Italia, in deroga al comune meccanismo ETS, determinerebbe un illegittimo vantaggio selettivo atto ad alterare le condizioni di concorrenza nel mercato elettrico europeo;

    la prospettata messa in discussione del sistema ETS e l'eventuale apertura di un contenzioso con le istituzioni dell'Unione europea trasferiscono sul sistema economico – e, in ultima analisi, sui consumatori – gli effetti di una guerra ideologica contro il Green Deal, con potenziali ricadute in termini di ulteriore rallentamento degli investimenti in impianti da fonti rinnovabili e in sistemi di accumulo;

    nonostante l'Italia sia il terzo Paese europeo per introiti ETS (3,5 miliardi di euro nel 2023), risulta fra i meno performanti nella spesa dei ricavi, avendo rendicontato alla Commissione solo l'8 per cento degli oltre 18 miliardi incassati nel periodo 2012-2024,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori misure, anche di natura normativa, finalizzate ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, prevedendo che l'intero gettito proveniente dalle aste ETS sia desinato al phase out dai combustibili fossili e siano esclusi finanziamenti diretti e indiretti per l'energia nucleare.
9/2809-A/63. Bonelli, Ghirra, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.