XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta dell'8 aprile 2026.
Albano, Ascani, Bagnai, Bagnasco, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Dondi, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Matera, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Scerra, Schullian, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Bagnasco, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Dondi, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Matera, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Scerra, Schullian, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 7 aprile 2026 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
GUSMEROLI: «Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e altre disposizioni in materia di mobilità temporanea dei lavoratori tra imprese per la salvaguardia dell'occupazione e della continuità produttiva» (2867).
Sarà stampata e distribuita.
Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 marzo 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2025 (Doc. LXVII, n. 4).
Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri), alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 2 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 547).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 548).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 7 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 549).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).
Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 7 aprile 2026, ha trasmesso la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione del 28 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Slovenia (COM(2026) 148 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 148 final – Annex), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 2 e 7 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la comunicazione del 2 aprile 2026, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per la parità di genere 2026-2030 (COM(2026) 113 final);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1099/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012 e (UE) 2017/625 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi (COM(2025) 1030 final).
Trasmissione di documenti connessi
ad atti dell'Unione europea.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 2 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 16 al 31 marzo 2026.
Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.
Richiesta di parere parlamentare
su una proposta di nomina.
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 2 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Matteo Arcenni a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano (117).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'8 maggio 2026.
Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Ministro delle imprese e del made in Italy, con lettera in data 3 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 275, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031 (396).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 aprile 2026.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 FEBBRAIO 2026, N. 19, RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE (A.C. 2807-A)
A.C. 2807-A – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
TITOLO I
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR
Capo I
GOVERNANCE PER IL PNRR
Articolo 1.
(Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)
1. Al fine di rafforzare il monitoraggio sul conseguimento dei traguardi e obiettivi finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori degli interventi provvedono a rendere disponibile, entro il decimo giorno di ciascun mese, sul sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento, unitamente al relativo stato di avanzamento finanziario e procedurale rilevato alla fine del mese precedente, con l'attestazione sull'effettiva capacità di conseguimento dell'obiettivo PNRR assegnato all'intervento, ovvero l'evidenza dell'esistenza di eventuali criticità rispetto a tale conseguimento, anche ai fini dell'attivazione della procedura per l'esercizio dei poteri sostituivi prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
2. Le amministrazioni centrali titolari di misure PNRR e i soggetti attuatori dei relativi interventi espletano gli adempimenti di rispettiva competenza, riguardanti la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e i controlli, anche oltre la data del 31 dicembre 2026 e fino al completamento degli obblighi connessi con l'attuazione del PNRR per ciascuna misura e intervento, continuando ad avvalersi delle funzionalità del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede allo sviluppo delle necessarie funzionalità del citato sistema informatico «ReGiS» a supporto degli adempimenti di cui al comma 2 anche in vista delle eventuali esigenze di monitoraggio degli altri programmi e interventi finanziati con risorse nazionali ed europee, ivi comprese le connesse azioni di supporto tecnico specialistico. A tal fine, può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché di altre società a prevalente partecipazione pubblica.
4. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 2.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR)
1. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, è prorogata al 31 dicembre 2026, se con scadenza anteriore a tale data, la durata di tutti gli incarichi dirigenziali di livello generale o non generale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, conferiti in relazione alla Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché in relazione alle unità di missione ovvero alle strutture di livello dirigenziale istituite ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per le medesime finalità di cui al primo periodo e per assicurare un adeguato ed efficace svolgimento delle attività relative al monitoraggio, alla rendicontazione, al controllo del PNRR e alla gestione dei relativi flussi finanziari, è prorogata fino al 31 dicembre 2029 la durata della Struttura di missione PNRR, delle unità di missione e delle strutture di livello dirigenziale di cui al primo periodo, esclusa la struttura di missione di cui al comma 7, nonché del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. È, altresì, prorogata fino al 31 dicembre 2029 l'efficacia dei provvedimenti di comando, di collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti e relativi al personale non dirigenziale assegnato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli uffici di cui al secondo periodo, salva comunicazione alle amministrazioni di provenienza, da formalizzare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della richiesta di revoca di detti provvedimenti. Fino al 31 dicembre 2029, gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi agli uffici di cui al secondo periodo, nonché quelli relativi alla struttura di missione di cui al comma 7 possono essere conferiti in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 24.644.072 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, da effettuare in data non anteriore al 1° gennaio 2027 mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, di ventisei unità di personale non dirigenziale, da inquadrare in una categoria non superiore alla posizione economica F1 della categoria A, del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare in sede di prima assegnazione alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, nei limiti del contingente di unità di personale non dirigenziale ad esso assegnato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 2. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata di ventisei unità di personale non dirigenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti le procedure e i requisiti di partecipazione al concorso di cui al primo periodo, valorizzando, con apposito punteggio, l'eventuale esperienza professionale maturata presso gli uffici di cui al comma 1, nonché presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri titolari di misure del PNRR. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 e di 2.468.636 per l'anno 2027, di cui 224.422 per spese di funzionamento ed euro 2.266.657, di cui euro 22.443 per spese di funzionamento, a decorrere dall'anno 2028.
3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 118.204 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per la corresponsione dei compensi dovuti, per le prestazioni di lavoro straordinario e per l'erogazione dei buoni pasto al personale di cui al medesimo comma 2.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a euro 500.000 per l'anno 2026, euro 27.230.912 per l'anno 2027, euro 27.028.933 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 ed euro 2.384.861 annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede:
a) quanto a euro 500.000 per l'anno 2026, a euro 18.232.210 per l'anno 2027, a euro 18.030.231 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a euro 2.384.861 annui decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a euro 8.998.702 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 779.346 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 771.994 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 890.283 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
4) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 811.938 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 902.742 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
6) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 741.851 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 853.151 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 829.354 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
9) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 782.140 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
10) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 818.494 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
11) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 817.409 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.
5. Per le finalità di cui al comma 1, i contratti degli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono essere prorogati, per un contingente massimo di trentanove unità, fino al 31 dicembre 2026.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 2.600.000 per l'anno 2026, di cui euro 350.000 per spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
7. La struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come articolata ai sensi dell'articolo 17-sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è prorogata al 31 dicembre 2029. Ai fini dell'attuazione del presente comma, sono resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario ed è autorizzata la spesa di 1.506.299 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale e non generale stabiliti ai sensi dell'articolo 17-sexies del decreto-legge n. 80 del 2021. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
8. All'articolo 18, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: «ivi compreso il supporto tecnico ai soggetti attuatori» sono sostituite dalle seguenti: «per attività di indirizzo e supporto tecnico ai soggetti attuatori e per attività di coordinamento istituzionale e relazionali».
9. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle attività di verifica delle rendicontazioni e di monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito della Missione 3, Componente 1, del PNRR, è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
10. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-operativo nella gestione e nella rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cc) e dd), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, avente ad oggetto l'affidamento di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale ovvero l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e l'affidamento di servizi di demand e di project management office (PMO) in favore delle pubbliche amministrazioni centrali titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR ovvero con altre risorse europee, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il termine di conclusione delle attività di rendicontazione e chiusura del PNRR. Fermo restando il limite temporale di cui al primo periodo, la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro.
11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, le iniziative di supporto attivabili per assicurare l'adempimento degli obblighi di attuazione e rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, con particolare riguardo a quelli inseriti a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025 nonché per dare attuazione alle finalità di cui al comma 10, ivi compresa l'indizione di nuove procedure di gara da parte di Consip S.p.A. per la sottoscrizione di accordi quadro, di convenzioni e di contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cc) e dd), dell'allegato I.1 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, finalizzati all'affidamento da parte delle amministrazioni centrali, titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR, di servizi applicativi in ottica cloud e di servizi di demand e PMO ovvero all'affidamento di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse destinate alla misura 1.9 «Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR» della Missione 1, Componente 1, del PNRR finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.
12. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 4 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: «a euro 28.000.000 per il 2026 e a euro 34.000.000 annui a decorrere dal 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 49.700.000 per l'anno 2026, a euro 51.200.000 per l'anno 2027 e a euro 56.200.000 annui a decorrere dall'anno 2028». Le predette risorse sono destinate, quanto a euro 3.800.000 annui a decorrere dal 2026, al personale direttivo e, quanto a euro 12.900.000 per l'anno 2026 e a euro 13.400.000 annui a decorrere dall'anno 2027 al personale non direttivo e non dirigente. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 21.700.000 per l'anno 2026, a euro 17.200.000 per l'anno 2027 e a euro 22.200.000 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a euro 3.300.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, di cui euro 1.050.000 con imputazione alle risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e quanto a euro 2.250.000 annui a decorrere dall'anno 2026 con imputazione alle risorse di cui all'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
b) quanto a euro 12.900.000 per l'anno 2026 e a euro 13.400.000 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008;
c) quanto a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250;
d) quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2026 e a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
13. All'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di euro 2.700.000 nell'anno 2026 e di euro 5.300.000 nell'anno 2027»;
b) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
c) al comma 7:
1) al quarto periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuta l'indennità di amministrazione del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Agli esperti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».
14. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 13, lettera a), nel limite di euro 2.700.000 per l'anno 2026 e di euro 5.300.000 per l'anno 2027, si provvede nell'ambito delle voci allo scopo finalizzate nei quadri economici degli interventi previsti dal Programma di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 92 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2024. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettere b) e c), numeri 1) e 2) è autorizzata la spesa di 117.253 euro per l'anno 2026 e di 1.112.653 euro per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «in sede di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2027».
16. Al fine di garantire la piena funzionalità operativa e di valorizzare le competenze professionali necessarie per il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi finali del PNRR e in considerazione delle mutate esigenze assunzionali, il Ministero del turismo è autorizzato a rimodulare, nei limiti della dotazione organica, la programmazione del fabbisogno di personale di qualifica dirigenziale non generale, nell'ambito delle facoltà assunzionali riferite al triennio 2023-2025.
17. All'articolo 13, comma 2-septies, secondo periodo, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, le parole: «in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2029 può essere conferito un incarico dirigenziale».
18. Al fine di potenziare le attività e le misure, previste dal decreto legislativo 4 settembre 2024 n. 134, dell'ufficio di supporto del punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 134 del 2024, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del predetto ufficio, prevedendo l'istituzione di un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente incremento della dotazione organica. Al fine di garantire l'immediata funzionalità del predetto ufficio gli incarichi dirigenziali previsti, compreso quello aggiuntivo di cui al presente comma, possono essere conferiti ai dirigenti pubblici di prestito e ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ed a quelli previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma, fermi restando gli stanziamenti già previsti dall'articolo 5, commi 5 e 14, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, è autorizzata la spesa di euro 311.491 annui a decorrere dal 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19. Al fine di assicurare il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario e la realizzazione e il mantenimento nel tempo degli obiettivi PNRR di riduzione della durata dei processi civili e penali tramite anche la digitalizzazione dei procedimenti e le conseguenti massive attività di immissione di dati, il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2026, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale già impiegate a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
20. Possono partecipare alla procedura assunzionale riservata i lavoratori di cui al comma 19 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) sono in servizio alla data del 1° marzo 2026;
b) hanno maturato almeno dodici mesi di servizio;
c) sono in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego e del titolo di studio coerente con l'area e il profilo di inquadramento previsti dal vigente CCNL Comparto funzioni centrali.
21. L'inquadramento avviene nell'area assistenti e nel profilo corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, con articolazione a tempo parziale a 18 ore in base al fabbisogno dell'amministrazione. Le assunzioni di cui al comma 19 sono effettuate nel rispetto delle dotazioni organiche e della programmazione triennale del fabbisogno. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti connessi alla attuazione dei commi 19 e 20 mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a normativa vigente.
Articolo 3.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR)
1. Al fine di assicurare il mantenimento dell'obiettivo di cui al sub-investimento 2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale» della Missione 1, Componente 1, del PNRR, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede all'aggiornamento del riparto delle risorse di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, sulla base dei dati relativi allo stato di utilizzo delle risorse così come risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tenuto conto della percentuale di impegno delle risorse assegnate e delle richieste di risorse aggiuntive per il conferimento di ulteriori incarichi professionali, in coerenza con gli obiettivi della citata misura PNRR, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano trasmesse entro il 31 marzo 2026.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, si provvede a definire le procedure finanziarie, di monitoraggio, rendicontazione e controllo, coerenti con la disciplina applicabile al PNRR.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il segretario comunale, per gli importi previsti, secondo la popolazione dell'ente, dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell'area funzioni locali del 16 luglio 2024, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per gli enti interessati, resta applicabile, fino alla scadenza prevista, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è incrementata di euro 250.000 per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
5. Al fine di garantire continuità ed efficacia ai programmi di trasformazione digitale avviati in attuazione dei progetti previsti dal PNRR e dal percorso strategico per il raggiungimento degli obiettivi del decennio digitale 2030 e del rafforzamento della sovranità digitale dell'Unione europea, nonché di assicurare l'efficace espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale e di cinque posizioni dirigenziali di livello non generale, da assegnare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2030, possono essere conferiti ai dirigenti pubblici di prestito e ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incarichi dirigenziali anche in deroga ai limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ed a quelli previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. Al fine di rafforzare l'organizzazione della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, per gli obiettivi di cui al comma 5, è autorizzato un incremento di centotrenta unità della dotazione organica dei funzionari di categoria A, fascia economica F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a tal fine, è autorizzata ad avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando, al fine di garantire il più efficace espletamento delle attività istituzionali e un'adeguata considerazione delle specifiche professionalità maturate da soggetti in possesso di elevata specializzazione tecnica, può prevedere la valorizzazione di esperienze professionali conferenti con quelle bandite, svolte presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con pieno merito e previa selezione pubblica, a supporto delle attività del PNRR.
7. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a euro 4.729.832 per l'anno 2026 ed a euro 12.408.441 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. Al fine di accelerare e ottimizzare la realizzazione di interventi strategici o comunque indifferibili e urgenti a livello nazionale, regionale o locale, la società Eutalia S.p.A. è autorizzata a prestare attività di assistenza tecnica, in favore di regioni, enti locali, altri enti pubblici territoriali, società a totale partecipazione pubblica, enti pubblici non economici, agenzie, enti strumentali e altri organismi integralmente pubblici, sulla base di accordi quadro, convenzioni o altri strumenti di collaborazione istituzionale. Le attività previste dal primo periodo sono svolte nel rispetto di quanto disposto dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con particolare riguardo ai presupposti e alle modalità di esercizio del controllo analogo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate e, nella misura massima prevista dalla Convenzione nell'ambito delle voci allo scopo finalizzate nei quadri economici degli interventi cui le attività di supporto sono funzionalmente connesse, previa verifica della congruità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e senza pregiudicare la realizzazione dei relativi interventi e dell'assenza di duplicazione rispetto ad altre attività di assistenza tecnica già previste a legislazione vigente.
9. Alla tabella denominata «Gruppo» dell'allegato A al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo la voce: «Gruppo Friulia» è inserita la seguente: «Gruppo FVG Plus».
Capo II
DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DI SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR
Sezione I
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL PNRR
Articolo 4.
(Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo)
1. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, ovvero al fine di assicurare la loro rendicontazione e la formalizzazione delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, secondo la tempistica indicata nella comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 final del 4 giugno 2025, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, adottano i provvedimenti necessari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute nella citata decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, si renda necessario procedere all'aggiornamento di provvedimenti già adottati, relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al primo periodo provvedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferme restando l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la loro sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti. I provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono comunicati, entro tre giorni, alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 77 del 2021.
2. Tenuto conto della indifferibilità degli interventi di protezione civile e al fine accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In relazione ai medesimi interventi di cui al primo periodo, i termini di trenta giorni di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di novanta giorni di cui al comma 3 del medesimo articolo 17-bis, ivi compresi quelli applicabili agli atti di proposta, di assenso, di concerto o di nulla osta comunque denominati anche relativi ai profili finanziari, sono ridotti rispettivamente a dieci giorni e a trenta giorni. Decorsi i termini di cui al secondo periodo, fermi restando gli effetti del silenzio e dell'inerzia di cui all'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, il procedimento è concluso senza ritardo. L'omessa o tardiva adozione del provvedimento conclusivo costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.».
3. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «per le conseguenti determinazioni» sono aggiunte le seguenti: «, che tengono luogo di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti necessari».
4. All'articolo 1, comma 13, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91» sono soppresse.
5. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «alle suddette decisioni» sono aggiunte le seguenti: «, con conseguente adeguamento del relativo contributo»;
b) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «In relazione al target previsto dal predetto Piano “Italia a 1 Giga”, come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, gli atti aggiuntivi di cui al primo periodo recano la rideterminazione del totale dei civici assegnati a ciascun beneficiario in coerenza con quanto da esso comunicato al soggetto attuatore ai fini della formulazione della proposta di modifica di detto target ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.».
6. Al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilità pubblica» del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) definiscono, tramite apposita convenzione, i profili organizzativi e attuativi del programma di formazione di cui all'obbiettivo M1C1-118 della predetta riforma, a supporto degli operatori contabili delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, nella fase di transizione al nuovo sistema unico di contabilità accrual. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 222.343 euro per l'anno 2026 e 370.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
7. Il programma di formazione, di cui al comma 6, include le attività formative direttamente erogate dalla SNA, anche in collaborazione con istituti universitari individuati nel rispetto della normativa vigente, nonché i progetti formativi proposti da altri soggetti pubblici o privati, previa certificazione di conformità, rilasciata dalla SNA, ai requisiti didattici richiesti in relazione al nuovo sistema contabile accrual.
8. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a euro 222.343 euro per l'anno 2026 e a euro 370.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede a valere sulle somme disponibili nell'ambito del bilancio della SNA. Ai fini della compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento pari a euro 222.343 per il 2026 e a euro 370.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Al fine di assicurarne la loro realizzazione, agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Per gli interventi di cui al primo periodo restano confermate le assegnazioni per l'incremento dei prezzi dei materiali a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 19 del 2024.
Sezione II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE IN ATTUAZIONE DELLA MISSIONE 1, COMPONENTE 1, DEL PNRR
Articolo 5.
(Misure in materia di regimi amministrativi)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14-bis:
1) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) il termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini o dell'incolumità pubblica, il suddetto termine è fissato in sessanta giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea.»;
2) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì, ove possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai princìpi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale.»;
3) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), e con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, avverso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato ai sensi del comma 3 o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.»;
4) al comma 7, le parole: «quarantacinque giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
b) all'articolo 14-ter, comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
2) al secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
c) all'articolo 19, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva, in ogni caso, la sanzione di cui all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;
d) all'articolo 20:
1) al comma 1:
1.1) al secondo periodo, dopo le parole: «dalla data di ricevimento della domanda del privato» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la facoltà di richiedere le informazioni o integrazioni documentali nel termine di cui all'articolo 2, comma 7»;
1.2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.»;
2) al comma 2-bis:
2.1) al primo periodo, le parole: «, su richiesta del privato,» sono soppresse e dopo la parola: «telematica» sono inserite le seguenti: «e automatica»;
2.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l'amministrazione è comunque tenuta a inviare d'ufficio l'attestazione di cui al primo periodo all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell'istanza.».
2. La collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse, ad eccezione delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, ove è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica, è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove è svolta l'attività, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 23, comma 1, del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché dei requisiti e criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dai regolamenti comunali o dell'ente proprietario della strada. La SCIA di cui al primo periodo è corredata da un'asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso in cui l'ente proprietario della strada non sia il comune, il SUAP, ai sensi del suddetto articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, la trasmette immediatamente all'ente proprietario della strada al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990.
Articolo 6.
(Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori)
1. Le scuole, le università, i comuni e le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate, comunque denominate, acquisiscono d'ufficio dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), i dati relativi all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) strettamente necessari alla concessione della prestazione sociale agevolata, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La carta di identità elettronica, conforme a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, rilasciata a decorrere dal 30 luglio 2026 a soggetti di età pari o superiore a settanta anni al momento della richiesta di rilascio, ha una durata illimitata ed è utilizzabile anche ai fini dell'espatrio. Resta ferma la facoltà per l'interessato di chiedere il rinnovo della carta d'identità dopo dieci anni dal suo rilascio, ai fini della validità del certificato di autenticazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del citato decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015.
3. Alla legge 30 aprile 1999, n. 120, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Tessera elettorale in formato digitale). – 1. La tessera elettorale prevista dall'articolo 13 può essere acquisita dall'elettore in modalità digitale sulla base dei dati integrati nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ai sensi dell'articolo 62, comma 2-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le caratteristiche tecniche della tessera elettorale in formato digitale, l'eventuale confluenza nel portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) e le modalità di utilizzo digitale ovvero le modalità di utilizzo della copia analogica esclusivamente presso il seggio di iscrizione dell'elettore.
3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, le parole: «quello straordinario al Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «quello di cui al capo terzo»;
b) al capo terzo, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ricorso straordinario»;
c) all'articolo 8, primo comma, le parole: «ricorso straordinario al Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ricorso straordinario»;
d) all'articolo 10, terzo comma, le parole: «del Presidente della Repubblica» sono soppresse;
e) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato.»;
f) all'articolo 15, primo comma, le parole: «decreti del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «decreti del Presidente del Consiglio di Stato».
5. In conseguenza delle modifiche di cui al comma 4, all'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la lettera bb) è abrogata.
6. Ogni richiamo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presente in leggi, regolamenti ed altre disposizioni vigenti, è da intendersi riferito al ricorso straordinario di cui al capo terzo del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971.
Articolo 7.
(Misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilità)
1. A decorrere dal 1° marzo 2026, le attività di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono estese, a livello provinciale, nei territori indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 10 aprile 2025, n. 94, si applicano sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 62 del 2024.
2. La formazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nella sperimentazione di cui al comma 1 e negli ulteriori territori si attua, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro per le disabilità 14 gennaio 2025, n. 30.
3. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 3, capoverso articolo 4:
1) al comma 2:
1.1) al secondo periodo, dopo le parole: «Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale» sono aggiunte le seguenti: «o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini»;
1.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso non sia disponibile un medico con le specializzazioni indicate al secondo periodo, l'INPS nomina, come presidente, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale.»;
1.3) il quarto periodo è soppresso;
2) al comma 3:
2.1) al secondo periodo, dopo le parole: «Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale» sono aggiunte le seguenti: «o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini»;
2.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui non sia disponibile un medico con le specializzazioni indicate al secondo periodo, l'INPS nomina, come presidente, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale.»;
2.3) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso, almeno uno dei medici della commissione è in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti, affini o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona e per tali fattispecie il medico può partecipare alle unità di valutazione di base anche attraverso partecipazione a distanza mediante video-collegamento.»;
b) all'articolo 15:
1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La commissione informa, altresì, i soggetti di cui al primo periodo della possibilità di presentare istanza per l'elaborazione del progetto di vita agli enti di cui all'articolo 23, comma 2, attraverso l'invio telematico del certificato della condizione di disabilità da parte dell'INPS. Ai fini dell'invio telematico, l'INPS mette a disposizione uno specifico servizio che si interfaccia con eventuali piattaforme regionali e che opera secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento dell'INPS. Nell'ambito del suddetto servizio il cittadino può inoltre accedere agli ulteriori servizi messi a disposizione dall'INPS al fine di garantire la piena fruizione dei diritti connessi con la condizione di disabilità.»;
2) i commi 2 e 3 sono abrogati;
3) al comma 4, le parole: «ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
c) all'articolo 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'INPS può stipulare apposite convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la condivisione di banche dati e informazioni con le autonomie locali che forniscono prestazioni assistenziali o sanitarie alle persone con disabilità allo scopo di agevolare l'erogazione delle prestazioni di rispettiva competenza.».
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 214 è sostituito dal seguente:
«214. L'utilizzo del Fondo è disposto dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini dell'attuazione delle misure di competenza statale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 213. Il Fondo è ripartito dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità con proprio decreto, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 per le finalità di cui alla lettera a-bis) del comma 213. Per il riparto del Fondo per le finalità di cui alla lettera a) del citato comma 213 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. I decreti di cui al presente comma sono corredati da una relazione tecnica da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».
5. All'articolo 6, comma 2-bis, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità».
6. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, dopo le parole: «decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,» sono inserite le seguenti: «e il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità».
7. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, nelle ipotesi di mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità, dal Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità».
8. All'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Il programma di azione triennale è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.».
9. Al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: «dagli ordinamenti di appartenenza,» sono inserite le seguenti: «e può avvalersi anche del personale della forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco nel limite complessivo di una unità,» e le parole: «, nonché del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono soppresse;
b) all'articolo 4, comma 5, è aggiunto, infine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 158 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano anche al Garante.».
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 8.
(Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese)
1. Le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono essere utilizzate, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale, a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere, e sono conservate con le modalità di cui all'articolo 2220 del codice civile.
2. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i cui dati sui pagamenti sono già inseriti nella banca dati che alimenta il sito internet denominato «Soldi pubblici», adempiono agli obblighi previsti dall'articolo 4-bis del medesimo decreto pubblicando, nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito internet istituzionale, il collegamento al predetto sito internet «Soldi pubblici».
3. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, che trasmettono i propri dati alle banche dati nazionali di cui all'allegato B al predetto decreto n. 33 del 2013, assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 del medesimo decreto legislativo mediante la pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del collegamento ipertestuale alle predette banche dati.
Articolo 9.
(Semplificazioni in materia di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale)
1. L'articolo 7 dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Edifici in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale) – 1. La realizzazione di costruzioni e altre opere permanenti di ogni specie, anche galleggianti, in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale, nonché le modifiche o lo spostamento di opere esistenti, è soggetta alla preventiva autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l'autorizzazione si intende rilasciata ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 costituisce presupposto di legittimità di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle attività di cui al medesimo comma 1 e non è necessaria per la realizzazione di opere interne a edifici o fabbricati già esistenti.».
Articolo 10.
(Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione)
1. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «presso la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «presso una provincia della regione»;
b) il terzo periodo è soppresso.
2. Nelle more della revisione organica della materia e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga all'articolo 330, comma 2, primo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere nominati componenti delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche i medici in quiescenza, fino al compimento del settantacinquesimo anno di età, già appartenenti alle amministrazioni e ai corpi di cui al comma 2 del medesimo articolo 119, previa comunicazione all'azienda sanitaria locale della disponibilità a proseguire nell'incarico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3. All'articolo 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono altresì autorizzati all'utilizzo dei dispositivi di cui al primo periodo gli uffici della motorizzazione civile delle regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. Per l'acquisizione, l'installazione e la manutenzione dei predetti dispositivi le regioni e le provincie autonome, mediante risorse proprie, stipulano accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
4. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Tale limite non si applica alle autorizzazioni alla circolazione concesse alle aziende che utilizzano le targhe per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli ovvero di loro componenti.».
5. L'articolo 172-bis del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, si interpreta nel senso che il trasbordo del personale imbarcato tra unità dello stesso armatore, entrambe regolarmente armate, non comporta la messa in disarmo dell'unità di provenienza, purché essa rimanga ormeggiata e non impiegata nella navigazione e vengano osservati gli obblighi di custodia eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 74 del codice della navigazione.
Articolo 11.
(Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali)
1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento, anche in via prospettica, degli obiettivi dell'Investimento 1.3 e dell'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1, del PNRR, nonché per rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e favorire la trasparenza ed il controllo sugli strumenti digitali, al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:
«Art. 3-ter (Diritto alla trasparenza e al controllo sugli strumenti digitali) – 1. Il cittadino può accedere alle informazioni relative ai propri strumenti digitali, attraverso un servizio dedicato reso disponibile in modalità sicura dal portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62.
2. Ai fini del comma 1 è istituita nell'ANPR un'apposita sezione contenente i dati riferibili ai seguenti strumenti digitali intestati al cittadino, registrati e costantemente allineati dai gestori degli strumenti stessi:
a) le identità digitali di cui al Sistema CIE (CIEid), al Sistema SPID e alla Carta Nazionale dei Servizi nonché gli attestati elettronici di dati di identificazione personale rilasciati ai sensi dell'articolo 64-quater;
b) le deleghe di cui all'articolo 64-ter;
c) i domicili digitali eletti ai sensi dell'articolo 3-bis.
3. Per ogni strumento digitale di cui al comma 2, ANPR è integrata e costantemente allineata con le seguenti informazioni:
a) tipologia di strumento digitale;
b) gestore dello strumento con la denominazione del soggetto emettitore;
c) natura del gestore, se pubblico o privato;
d) identificativo dello strumento: il numero di serie, l'identificativo o il codice seriale dello strumento, ove esistente;
e) livello di garanzia dello strumento: l'indicatore del grado di affidabilità dell'autenticazione, ove applicabile;
f) stato dello strumento: se valido, revocato o scaduto;
g) data di rilascio, nel formato giorno/mese/anno;
h) scadenza, nel formato giorno/mese/anno;
i) nel caso del sistema di gestione deleghe: i dati identificativi dei soggetti delegati e la data di inizio di validità e termine della delega.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), possono essere individuate ulteriori informazioni rispetto a quelle previste dal comma 3 e possono essere aggiornate, in relazione alla evoluzione tecnologica, le categorie di strumenti digitali di cui al comma 2.
5. I dati di cui ai commi 3 e 4 sono messi a disposizione dell'ANPR dai gestori degli strumenti digitali tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter entro il 30 aprile 2026 e costantemente allineati dagli stessi gestori al verificarsi delle variazioni di stato dello strumento mediante i servizi della medesima piattaforma di cui all'articolo 50-ter. In caso di mancata registrazione e allineamento nell'ANPR dei dati di cui al comma 2, ferme restando le responsabilità dei gestori degli strumenti digitali nei confronti del cittadino, l'AgID, nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), applica le sanzioni previste dall'articolo 32-bis ovvero dall'articolo 18-bis. L'AgID assicura, tramite propri provvedimenti, il coordinamento con i gestori degli strumenti digitali ai fini del costante allineamento dei dati di cui ai commi 3 e 4.
6. L'ANPR comunica al cittadino ogni nuova attivazione degli strumenti digitali a lui riferibili, anche avvalendosi del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis ovvero della piattaforma digitale per le notifiche di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
7. I gestori dell'identità digitale, ad eccezione dell'identità digitale connessa alla carta d'identità elettronica, verificano e comunicano al richiedente prima del rilascio dell'identità digitale, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, la preesistenza di identità digitali già associate alla medesima persona.
8. Previo consenso del cittadino, i gestori degli altri strumenti digitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, ad eccezione di quelli connessi alla carta d'identità elettronica, in qualità di gestori di pubblico servizio, possono, tramite la medesima piattaforma e prima del rilascio dello strumento, verificare l'eventuale esistenza di strumenti della medesima tipologia già associati alla persona fisica.
9. Le verifiche di cui ai commi 7 e 8 restituiscono unicamente il numero di identità digitali, senza alcun dettaglio degli stessi; gli esiti sono resi disponibili al cittadino contestualmente alla verifica.
10. La titolarità del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR è attribuita al Ministero dell'interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza; i gestori degli strumenti digitali di cui al comma 2 sono titolari del trattamento di registrazione e aggiornamento dei dati di propria competenza nell'ANPR.
11. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, incaricata della realizzazione delle funzionalità di ANPR e della gestione dell'infrastruttura di cui al comma 2, è nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
12. Le società che registrano e aggiornano, per conto dei titolari del trattamento, la sezione in ANPR di cui al comma 2, con i dati degli strumenti digitali di cui ai commi 3 e 4, assumono la qualifica di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.
13. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conservate nell'ANPR fino ad un massimo di dodici mesi dalla registrazione della revoca o della scadenza dello strumento da parte dei gestori e sono consultabili, previa autenticazione con livello di garanzia almeno significativo, esclusivamente dal cittadino cui si riferiscono, fermo restando quanto previsto ai commi 7, 8 e 9. Con riferimento ai trattamenti di dati personali, si applicano le misure tecniche e organizzative di cui all'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, oltre che le specifiche misure di sicurezza di cui alle linee guida adottate dall'AgID ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2.
14. L'ANPR assicura l'accesso ai dati di cui ai commi 3 e 4 esclusivamente al cittadino cui si riferiscono o al suo delegato ai sensi dell'articolo 64-ter e ai gestori degli strumenti digitali di cui al comma 2 per le finalità di cui al presente articolo.»;
b) all'articolo 6-ter:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni, dei gestori dei pubblici servizi e delle società a controllo pubblico, è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico”, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi, le società a controllo pubblico e i privati.»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per ogni pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio nonché per le società a controllo pubblico, l'Indice di cui al comma 1 garantisce, a richiesta del soggetto, l'inserimento dei dati utili per la gestione della fattura elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212 e 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148.»;
3) al comma 2, dopo le parole: «dalle amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «, incluso l'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'iscrizione all'Indice di cui al presente articolo avviene a richiesta del soggetto interessato o d'ufficio da parte dell'AgID e non è incompatibile con l'iscrizione nell'Indice di cui all'articolo 6-bis. Ai fini di garantire l'univocità dei domicili digitali nei pubblici elenchi, l'Indice di cui al presente articolo e quello di cui all'articolo 6-bis garantiscono il costante allineamento dei domicili digitali, tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter.»;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni di cui al comma 1, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico aggiornano gli indirizzi e i dati dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applica l'articolo 18-bis.»;
6) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico»;
c) all'articolo 50:
1) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
«2-quater. Le pubbliche amministrazioni, in attuazione del principio dell'unicità dell'invio, non richiedono ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un'amministrazione e assicurano la circolarità delle informazioni mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter fin dalla progettazione dei servizi e mediante l'identificativo univoco di cui all'articolo 62, integrato nei loro sistemi. Ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta ai sensi del presente comma da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, delle banche dati pubbliche e i relativi servizi di accertamento d'ufficio di atti, fatti, qualità e stati soggettivi sono resi automaticamente disponibili mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter a semplice richiesta per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. La vigilanza sugli accessi è effettuata secondo quanto previsto dalle linee guida adottate dall'AgID.»;
2) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
«3-ter. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo ovvero il ritardo nell'abilitazione dell'accesso ai servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. L'AgID effettua controlli annuali sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applica l'articolo 18-bis.»;
d) all'articolo 62:
1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il codice identificativo univoco di cui all'ottavo periodo consente l'interoperabilità tra banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.»;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), accedono automaticamente ai dati contenuti nell'ANPR, per le finalità istituzionali dichiarate, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, in qualità di titolari autonomi del trattamento e rispondono in via esclusiva della pertinenza, liceità e sicurezza dei trattamenti per i quali è effettuato l'accesso. L'amministrazione titolare di ANPR non è responsabile per il trattamento dei dati effettuati dai medesimi soggetti in difformità dalle finalità dichiarate, fermo restando la vigilanza sugli accessi effettuata secondo le linee guida adottate da AgID.»;
e) dopo l'articolo 62-quinquies è inserito il seguente:
«Art. 62-sexies (Anagrafe nazionale digitale della gente di mare – ANGEMAR). – 1. È istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR), finalizzata alla gestione unitaria, digitale e interoperabile dei dati relativi alla carriera professionale, ai titoli, agli imbarchi e alle abilitazioni e certificazioni della gente di mare, anche ai fini del collocamento e del monitoraggio del mercato del lavoro marittimo. L'ANGEMAR, al raggiungimento della piena operatività, sostituisce le anagrafi, registri e archivi previsti a legislazione vigente, ivi inclusi quelli del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231.
2. L'ANGEMAR è integrata con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter e consente l'alimentazione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati da parte degli Uffici d'iscrizione della gente di mare, del personale appartenente alla gente di mare, degli armatori e dei centri di formazione autorizzati nonché dei soggetti internazionali convenzionati per le parti di rispettiva competenza. L'ANGEMAR, per il tramite dei servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all'articolo 50-ter, è costantemente aggiornata al fine di assicurare la coerenza dei dati ivi contenuti con l'anagrafe di cui all'articolo 62 (ANPR), con le anagrafi di cui all'articolo 62-quater (ANIST) e all'articolo 62-quinquies (ANIS), con i servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) nonché, per le informazioni di competenza, con le anagrafi e le basi dati detenute da altre amministrazioni.
3. Entro centottanta giorni dalla piena operatività dell'ANGEMAR, il libretto di navigazione di cui all'articolo 122 del codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942, è rilasciato sulla base delle informazioni contenute nell'ANGEMAR ed è reso disponibile anche tramite il Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet, ai sensi dell'articolo 64-quater. Il libretto di navigazione, dotato di microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare e di quelle definite dai decreti di cui al comma 4, è carta valore ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559, e la sua produzione e fornitura sono affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla società di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 559 del 1966.
4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, ove nominata, sono definiti:
a) i dati contenuti nell'ANGEMAR, nonché le modalità di alimentazione, aggiornamento e conservazione degli stessi, con particolare riguardo alle misure di sicurezza informatica e alle specifiche tecniche e organizzative per la gestione e il trattamento dei dati personali, in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
b) le caratteristiche del libretto di navigazione di cui all'articolo 122 del codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942, rilasciato ai sensi del comma 3, nonché le modalità di verifica e consultazione dello stesso.
5. Nelle more della piena operatività, ANGEMAR mette a disposizione un servizio informatico provvisorio per l'inserimento da parte del personale appartenente alla gente di mare e dei centri di formazione autorizzati dei dati e delle informazioni essenziali, secondo le modalità definite con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I dati e le informazioni di cui al primo periodo confluiscono nell'ANGEMAR e sono oggetto di successiva validazione secondo le modalità stabilite dai decreti di cui al comma 4.».
2. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della realizzazione dell'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR) di cui all'articolo 62-sexies del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;».
3. Dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), nonché per la progettazione, realizzazione, messa a disposizione e gestione dell'infrastruttura tecnologica dell'ANGEMAR, quantificati in 4,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 2,2 milioni di euro per l'anno 2027 e in 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 4,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Articolo 12.
(Misure urgenti in materia di microimprese)
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 2-quaterdecies è inserito il seguente:
«Art. 2-quaterdecies.1 (Procedura di notifica delle violazioni di dati personali da parte di microimprese). – 1. Le imprese con meno di cinque dipendenti si avvalgono, per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 33 del regolamento, di una specifica procedura di notifica.
2. La procedura di cui al comma 1 è disciplinata dal Garante con proprio provvedimento, prevedendo il ricorso a strumenti di autovalutazione guidata e un canale di assistenza semplificata che forniscano supporto ai soggetti tenuti alla notifica.».
2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. All'articolo 3, comma 01, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'impresa può indicare, ai sensi del primo periodo, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico dell'attività produttive (SUAP) e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.».
4. All'articolo 3, comma 5-bis, della legge 17 agosto 2005, n. 174, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'impresa può indicare, ai sensi del comma 5, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico dell'attività produttive (SUAP) e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.».
5. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Al fine di garantire uniformità e tracciabilità della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), gli enti di formazione sono tenuti ad utilizzare la modulistica standard di cui al secondo periodo e a trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla data di conclusione del corso. Su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentita Unioncamere, è adottato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un modulo unico per la trasmissione in via telematica degli attestati da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio competenti in modo da garantire l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Articolo 13.
(Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche)
1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 56:
1) al comma 1, dopo la parola: «condutture» sono inserite le seguenti: «ovvero linee», le parole: «e qualunque ne sia la classe» sono sostituite dalle seguenti: «e di terza classe» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero linee di telecomunicazioni»;
2) al comma 2, dopo le parole: «tubazioni metalliche sotterrate» sono inserite le seguenti: «con protezione catodica» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di linee di telecomunicazioni»;
b) all'articolo 98-quaterdecies, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «I fornitori di servizi di accesso a internet hanno l'obbligo di fornire, altresì, al consumatore le informazioni puntuali circa le diverse tecnologie di rete di accesso disponibili all'indirizzo di utenza del consumatore, specificando le relative prestazioni, in base alla corrente banca dati di mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta dei servizi di connettività, prevista dall'articolo 22 del presente codice. L'Autorità vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente comma e applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.».
Articolo 14.
(Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 216, comma 8-septies le parole: «nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato III al regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024»;
b) all'articolo 241, comma 1, dopo le parole: «delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento» sono inserite le seguenti: «, previste dagli strumenti urbanistici vigenti,»;
c) all'articolo 242, comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o delle modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione.»;
d) all'articolo 242-ter:
1) al comma 1, dopo le parole: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza» sono inserite le seguenti: «e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101» e le parole: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato I-bis al presente decreto»;
2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'adozione da parte delle regioni delle disposizioni attuative del presente comma, le categorie di interventi, nonché i criteri e le procedure di valutazione e le modalità di controllo definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del primo periodo trovano applicazione anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.».
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica a decorrere dal 22 maggio 2026.
3. Non sono classificate come industrie insalubri, ai sensi dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 20 settembre 1994, e sono, pertanto, escluse dall'applicazione della relativa disciplina, le imprese che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il terzo periodo è soppresso.
5. L'articolo 70 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, è abrogato.
Articolo 15.
(Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare)
1. Al fine di garantire adeguata continuità terapeutica, per l'approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive, ivi inclusi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), le regioni possono procedere ai sensi dell'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Sezione III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA
Articolo 16.
(Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1 – Componente 1 del PNRR)
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, quarto periodo, le parole: «alla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente»;
b) all'articolo 4, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.»;
c) all'articolo 4-quater, comma 2, primo periodo, le parole: «, che la presiede» sono sostituite dalle seguenti: «che la presiede o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado»;
d) all'articolo 4-quinquies, comma 1, terzo periodo, le parole: «i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio» sono sostituite dalle seguenti: «i magistrati e i giudici tributari di cui all'articolo 3, presso i quali i magistrati nominati svolgono il tirocinio».
2. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».
3. Al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, le parole: «alla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente»;
b) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.»;
c) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, le parole: «, che la presiede» sono sostituite dalle seguenti: «che la presiede o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado»;
d) all'articolo 9, comma 2, terzo periodo, le parole: «i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio» sono sostituite dalle seguenti: «i magistrati e i giudici tributari di cui all'articolo 4, presso i quali i magistrati nominati svolgono il tirocinio»;
e) all'articolo 49, comma 1, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».
4. All'articolo 1, comma 10-ter, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La prova scritta di cui al comma 10-bis consiste nello svolgimento di due elaborati, di cui il primo in diritto tributario e il secondo in diritto civile o commerciale, con profili di carattere tributario, da individuarsi con le modalità di cui al secondo periodo. Gli elaborati da svolgersi durante le prove scritte sono individuati mediante sorteggio pubblico da effettuarsi nell'imminenza della prova.».
5. All'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «adempimenti per i contribuenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché al potenziamento dei servizi anche digitali della giustizia tributaria»;
b) al secondo periodo, le parole: «Dipartimento per le politiche fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento delle finanze e Dipartimento della giustizia tributaria».
6. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 2 maggio 2026.
Articolo 17.
(Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1 – Componente 1 del PNRR)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nello stesso modo si procede se il magistrato ha definito i procedimenti di cui al secondo periodo. Anche gli ulteriori cinquanta procedimenti assegnati ai sensi del terzo periodo sono definiti improrogabilmente entro il 30 giugno 2026.»;
b) al comma 11, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Una ulteriore indennità pari a quella di cui al primo periodo è corrisposta al magistrato applicato a distanza nel caso di cui al comma 6, terzo e quarto periodo, a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, gli ulteriori cinquanta procedimenti civili allo stesso assegnati.»;
c) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:
«12-bis. I magistrati ordinari a riposo che non hanno compiuto i settantacinque anni di età al momento della presentazione della domanda possono partecipare ai programmi di definizione dei procedimenti civili di cui al comma 9, in qualità di magistrati ausiliari per lo svolgimento di servizio onorario. I magistrati ausiliari sono nominati, nel numero massimo di duecento e in via straordinaria, con decreto del Ministro della giustizia previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e sono assegnati agli uffici giudiziari individuati ai sensi del comma 2, con incarico che ha scadenza al 31 dicembre 2026.
12-ter. Il magistrato ausiliario cessa dall'incarico nelle ipotesi di dimissioni, decadenza e revoca. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Per le procedure di selezione, per gli ulteriori requisiti per il conferimento dell'incarico e per le incompatibilità, i doveri e ogni altro aspetto relativo allo svolgimento del rapporto non espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
12-quater. Ai magistrati ausiliari è attribuito, a titolo di indennità, un importo onnicomprensivo di euro 200 per ciascun procedimento definito, con un limite massimo di 100 procedimenti nel periodo di durata dell'incarico. L'indennità di cui al primo periodo è liquidata previa attestazione del capo dell'ufficio giudiziario di destinazione sul numero di procedimenti definiti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), capoverso 12-quater, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi», del PNRR, nel limite di euro 11.636.912 per l'anno 2026, è versata, nel corrispondente anno, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
3. Al Codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 696, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.
Il procedimento è definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.»;
b) all'articolo 696-bis, dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:
«Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito del processo verbale di cui al secondo comma o della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.
Il procedimento è definito con il decreto di cui al terzo comma o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata depositata la consulenza tecnica di ufficio o, nel caso previsto dall'articolo 696-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, non è stato depositato il processo verbale della conciliazione.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti ivi previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Al decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il collocamento del magistrato fuori ruolo può essere autorizzato solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a) sono decorsi sei anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura;
b) sono decorsi tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni.»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «almeno dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;
b) all'articolo 15:
1) al comma 3:
1.1) al primo periodo, dopo le parole: «limiti temporali previsti dal presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso in cui il collocamento fuori ruolo sia stato effettuato senza soluzione di continuità rispetto al precedente incarico»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «, salvo che per gli incarichi da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri o presso gli organi di governo autonomo» sono soppresse;
2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, la durata del precedente incarico non è mai computata nel termine complessivo per gli incarichi conferiti o autorizzati e per quelli da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi di governo autonomo, nonché presso il Ministero della giustizia limitatamente agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano anche agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento già conferiti o da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 17, comma 2, non si applicano sino al 31 dicembre 2029. Nelle more dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 17, comma 2 e al fine di garantire il rispetto della dotazione organica complessiva, il limite dei magistrati ordinari destinati a funzioni non giudiziarie, indicati alla lettera M) della Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 è rideterminato nel numero di 200 fino al 31 dicembre 2029 e il limite dei magistrati indicati alla lettera L) della medesima tabella è rideterminato nel numero di 9.981 fino al 30 giugno 2026 e nel numero di 10.039 fino al 31 dicembre 2029.».
c) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole «dall'articolo 15, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 15, commi 2 e 3»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 68 della legge della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell'applicazione del primo periodo, non è mai computata nel termine complessivo la durata degli incarichi conferiti o autorizzati e di quelli da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi di governo autonomo. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento già conferiti o da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.».
d) all'articolo 17, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, quinto comma, il secondo periodo è soppresso.».
Sezione IV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO
Articolo 18.
(Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 – Componente 1 del PNRR)
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ulteriori criteri integrativi possono essere previsti in sede negoziale nell'ambito delle prerogative assegnate dal contratto collettivo nazionale di lavoro alla contrattazione integrativa sulla mobilità, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.1 del PNRR.»;
b) all'articolo 16-ter:
1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) definizione di orientamenti per l'accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione di cui al presente articolo, ai fini dell'adozione della direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8 e verifica dei requisiti indicati dalla direttiva;»;
2) al comma 8, secondo periodo, le parole: «Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono» sono sostituite dalla seguente: «Sono» e le parole: «un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni» sono soppresse;
3) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. L'accreditamento degli enti di formazione e la qualificazione delle associazioni professionali e disciplinari ai fini della formazione continua in servizio del personale scolastico è disposto con la direttiva di cui al comma 8.»;
4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Formazione in servizio continua e incentivata e valutazione degli insegnanti».
2. All'articolo 399, comma 3-ter, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: «nell'ambito di tali concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «nelle prove scritte e orali di tali concorsi».
3. All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «nell'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico 2024/2025».
4. Al fine di sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, per l'anno scolastico 2026/2027, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate agli uffici scolastici regionali ulteriori risorse per l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ad esclusione delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi e del personale inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi, fino al 30 giugno 2027 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. Il decreto di cui al primo periodo provvede al riparto delle risorse tra gli uffici scolastici regionali tenendo conto del numero di accorpamenti di istituzioni scolastiche effettuati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Accedono al riparto delle risorse di cui al primo periodo esclusivamente gli uffici scolastici regionali delle regioni che hanno adottato, autonomamente, i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 nel rispetto dei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 124 del 30 giugno 2025. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, nelle regioni di cui al terzo periodo, ai fini della determinazione, per l'anno scolastico 2026/2027, dell'organico di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ad esclusione delle posizioni di lavoro dei direttori dei servizi generali e amministrativi e del personale inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi, continuano ad applicarsi alle istituzioni scolastiche risultanti da accorpamento i parametri di calcolo, indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, di revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, già applicati, per l'anno scolastico 2025/2026, alle singole istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento, fermo restando il limite della consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibile a legislazione vigente per l'anno scolastico 2026/2027. Il Ministero dell'istruzione e del merito può derogare all'applicazione dei criteri e dei parametri previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 3 novembre 2025, n. 211 al fine di garantire l'effettivo conseguimento della riduzione complessiva delle 2.174 unità di personale ATA, di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
5. Per l'anno scolastico 2026/2027 sono messe a disposizione delle istituzioni scolastiche delle regioni di cui al comma 4, terzo periodo, ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento di cui all'articolo 1, comma 83-quater, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel limite di spesa di 9 milioni di euro per l'anno scolastico 2026/2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite mediante aggiornamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del decreto di cui all'articolo 1, comma 83-quater, secondo periodo, della legge n. 107 del 2015.
6. Per l'attuazione del comma 4, primo periodo, è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro. Ai relativi oneri per l'attivazione di incarichi temporanei, si provvede quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR, e quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR. Agli oneri derivanti dal comma 5, per l'attivazione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, le parole: «a partire dall'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle le seguenti: «a partire dall'anno scolastico 2027/2028», le parole: «destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025, 2026 e 2027» e le parole «relativa al triennio 2022-2024» sono soppresse.
8. All'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, le parole: «Per l'anno scolastico 2025/2026, al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di» e le parole: «contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca – triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca vigente».
Articolo 19.
(Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della Missione 4 – Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito)
1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «e l'anno scolastico 2026-2027», le parole: «pari a 100» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 70» e le parole: «e presso gli Uffici scolastici regionali» sono soppresse;
b) al comma 5, le parole: «all'annualità 2026» sono sostituite dalle seguenti: «all'annualità 2027»;
c) al comma 6, le parole: «a euro 1.885.344 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.863.835 per l'anno 2026 e a euro 1.467.737 per l'anno 2027» e le parole: «al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al 2027».
2. All'articolo 1, comma 725, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «2025/2026 sono individuate» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2026/2027 sono individuate».
3. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per consentire il supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e agli enti locali per l'edilizia scolastica nelle fasi di monitoraggio finale, verifica e controllo dei progetti del PNRR fino al 31 dicembre 2026 nonché dei progetti del Programma nazionale 2021-2027 per le annualità successive, le disposizioni di cui al primo periodo si intendono estese per tutta la durata dell'operatività dell'unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito. A tale fine, le risorse finanziarie di cui al primo periodo sono incrementate fino a un importo di ulteriori 20 milioni di euro»;
b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «termine di operatività dell'unità di missione per il PNRR».
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 1.677.413 per l'anno 2026 e di euro 2.516.120 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 3, lettera a), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità rispettivamente applicabili a ciascun programma, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026 per il supporto alle azioni del PNRR a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e per le annualità successive per il supporto alle azioni del Programma nazionale «Scuola e competenze» 2021-2027, a valere sul suddetto Programma nazionale 2021-2027.
Sezione V
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA
Articolo 20.
(Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari per l'attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR)
1. Al fine di monitorare la fase esecutiva connessa alla realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, il Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, resta in carica sino al 31 dicembre 2029. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 786.357, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
2. All'articolo 1-quater della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. Per gli interventi edilizi di cui al presente articolo non è necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato. Gli interventi di cui al primo periodo possono essere realizzati con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all'intervento, da cedere al comune.».
Articolo 21.
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di efficientamento per il diritto allo studio universitario in attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'università» e in materia di lauree abilitanti in attuazione della Riforma 1.6 «Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, nonché in materia di attività di ricerca di base e industriale in attuazione della Riforma 1.1 «Misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità» della Missione 4 – Componente 2 del PNRR)
1. Al fine di semplificare le procedure connesse alla tutela del diritto allo studio universitario, anche per l'attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'università» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario possono accedere ai dati relativi agli studenti trattati dal Ministero dell'università e della ricerca in archivi informatizzati di rilievo nazionale, esclusivamente per le finalità di cui al presente articolo e solo se indispensabili per le medesime finalità, in misura adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario rispetto a tali finalità e secondo le garanzie e le misure individuate nel decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati gli elementi essenziali del trattamento dei dati personali e, in particolare:
a) le tipologie di dati personali trattati, nonché i relativi tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite;
b) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati in relazione al trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché all'articolo 2-sexies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196;
c) le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.
3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2 e limitatamente ai dati relativi agli studenti raccolti e trattati ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, gli organismi di cui al comma 1 accedono per via telematica, ai soli fini del riconoscimento dei benefìci in materia di diritto allo studio, nel rispetto della disciplina in materia di dati personali, e delle correlate verifiche di cui agli articoli 43, 71 e 72 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai seguenti dati:
a) cognome;
b) nome;
c) data e luogo di nascita;
d) codice fiscale;
e) dati identificativi dell'università e del corso di studi presso cui l'offerta formativa di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 71 del 2025 è stata erogata allo studente;
f) esito della procedura di ammissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 71 del 2025, con indicazione della sede universitaria assegnata e di quella di immatricolazione;
g) crediti formativi universitari (CFU) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 71 del 2025, conseguiti dallo studente;
h) pregresso godimento dei benefici in materia di diritto allo studio, con la specificazione della tipologia del servizio o intervento concesso allo studente, dei dati identificativi dell'organismo di gestione per il diritto allo studio competente, del corso di studi in cui è iscritto lo studente beneficiario e dell'anno accademico di erogazione.
4. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Dal calcolo delle spese complessive del personale di cui al comma 2 sono escluse le spese sostenute per i contratti di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le spese per i contratti di cui agli articoli 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non sono computate nel predetto calcolo, con esclusione di quelle sostenute nel limite di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 22-ter riferito solo alla stipulazione di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della medesima legge nel testo antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.».
5. All'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «dei laureati in giurisprudenza» sono sostituite dalle seguenti: «dei laureati, in possesso di laurea magistrale, specialistica o titoli equiparati,» e le parole: «dell'impiego di magistrato ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «nelle magistrature»;
2) al secondo periodo, le parole: «dei laureati in giurisprudenza» sono soppresse;
b) i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dal seguente:
«2-bis. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026 le università, nell'ambito dell'ordinamento didattico di cui al comma 1, possono attivare corsi di specializzazione, a carattere prevalentemente pratico, della durata di un anno, finalizzati alla preparazione ai concorsi per le magistrature, per notaio e all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, comunque utili ai fini di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al fine di determinare e aggiornare periodicamente gli obiettivi formativi di ciascun percorso, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Scuola superiore della magistratura, nel rispetto della autonomia universitaria sono individuati gli standard formativi uniformi.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà e di dipartimenti di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni con il Consiglio nazionale forense, con gli ordini forensi, con il Consiglio nazionale del notariato e la Scuola nazionale del notariato, nonché di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà e dipartimenti con insegnamenti giuridici ed economici.»;
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per l'organizzazione dei corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, la Scuola superiore della magistratura può stipulare accordi e convenzioni con le università sedi di facoltà, di dipartimenti di giurisprudenza e di scuole di specializzazione per le professioni legali.»;
e) al comma 4, la parola: «ordinario» è soppressa;
f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Resta ferma la possibilità per le università, sedi di facoltà e di dipartimenti di giurisprudenza, di cui al comma 3 di organizzare, oltre ai corsi per il rilascio del diploma di specializzazione di cui al comma 2-bis, anche corsi di aggiornamento professionale, master, nonché percorsi formativi per il conseguimento del titolo di avvocato specialista, anche in convenzione con i Consigli degli Ordini territoriali forensi.»;
g) i commi 5 e 6 sono abrogati.
6. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 4 e 5 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, si provvede al riordino delle ulteriori scuole di specializzazione di area giuridica.
8. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la lettera d) è abrogata.
Sezione VI
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Articolo 22.
(Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza per l'attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 – Componente 1 del PNRR)
1. Al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette contestualmente alle competenti Commissioni parlamentari, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché all'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma di cui all'articolo 15, un documento strategico, con durata almeno decennale, denominato Documento strategico pluriennale della mobilità (DSPM). Il DSPM definisce gli indirizzi strategici di lungo termine per lo sviluppo della rete, la mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, la promozione del trasporto multimodale e la piena integrazione delle esigenze del settore industriale e dei poli logistici nella pianificazione infrastrutturale, contenente:
a) l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia;
b) le attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete;
c) l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici;
d) la descrizione degli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria, con particolare riferimento a:
1) programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi di legge;
2) programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacità e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello;
3) interventi prioritari sulle direttrici, nonché interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale;
4) attività relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di priorità strategica;
5) individuazione delle priorità strategiche relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti;
6) localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in conformità agli obbiettivi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;
e) le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali;
f) la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria;
g) le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale e all'accessibilità per le persone con disabilità;
h) la definizione della strategia nazionale pluriennale di pianificazione degli investimenti infrastrutturali, recante delle priorità di investimento per la promozione del trasporto multimodale, anche finalizzato alla connessione delle principali aree industriali e dei nodi logistici alla rete di trasporto.»;
2) al comma 7-bis, le parole: «si esprimono sul documento strategico nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione» sono sostituite dalle seguenti: «nonché l'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quest'ultima in relazione alla coerenza degli investimenti previsti con le esigenze del mercato raccolte mediante i meccanismi di coordinamento di cui all'articolo 7-sexies della direttiva 2012/34/UE, si esprimono sul DSPM di cui al comma 7 nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione» e le parole: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) all'articolo 15:
1) al comma 1:
1.1) al secondo periodo, le parole: «per l'attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile dell'infrastruttura ferroviaria nazionale come individuate nel documento di cui all'articolo 1, comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «e sono redatti in linea con gli obiettivi del DSPM di cui all'articolo 1, comma 7, assicurando la piena conformità alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012,»;
1.2) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il contratto di programma contiene altresì gli obiettivi intermedi e finali e i traguardi intermedi e finali, espressi in termini quantitativi o qualitativi, da conseguire entro le scadenze temporali stabilite e gli indicatori di performance, nonché i criteri di qualità, stabiliti in conformità con quanto previsto dall'allegato V alla direttiva 2012/34/UE.»;
1.3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per le finalità di cui al terzo periodo, nonché ai fini della programmazione della spesa degli investimenti ferroviari previsti dal contratto di programma, il gestore trasmette il cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.»;
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Il gestore dell'infrastruttura assicura che i sistemi di incentivazione della parte variabile della remunerazione del proprio management, in conformità all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE, tengano obbligatoriamente conto del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali e dei traguardi intermedi e finali, nonché dei risultati ottenuti rispetto agli indicatori di performance definiti nel contratto di programma ai sensi del comma 1. Al fine di garantire la trasparenza, il gestore dà evidenza dei criteri e delle modalità di applicazione dei predetti sistemi di incentivazione nell'ambito del proprio bilancio di esercizio.»;
3) al comma 5:
3.1) al primo periodo, le parole: «del documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7, e» sono soppresse;
3.2) al secondo periodo, dopo le parole: «Il piano» sono inserite le seguenti: «è redatto in linea con il DSPM di cui all'articolo 1, comma 7, assicura la piena conformità alla direttiva 2012/34/UE e»;
4) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. L'Autorità di regolazione dei trasporti individua, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili finanziari, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, gli indicatori di performance e i criteri di qualità di cui al comma 1. La medesima Autorità monitora il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e i traguardi intermedi e finali, nonché l'adempimento degli indicatori di performance e dei criteri di qualità contenuti nel contratto di programma.
5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili finanziari, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rendicontazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi e la conseguente attivazione del circuito finanziario, ovvero le penalità per il gestore conseguenti al mancato conseguimento degli stessi.
5-quater. I progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi agli interventi infrastrutturali di sviluppo ferroviario, di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, da inserire nel contratto di programma, sono integrati da un'analisi costi-benefici la cui valutazione è svolta dall'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità con le principali linee guida europee e con i parametri internazionali di confronto per le diverse categorie di investimenti infrastrutturali ferroviari. Prima dell'adozione del contratto di programma, i progetti di cui al primo periodo, corredati dalla relativa analisi costi-benefici, sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'acquisizione di eventuali contributi o segnalazioni, da trasmettere entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.».
2. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:
«n-bis) con particolare riferimento ai contratti di servizio pubblico nel settore ferroviario, a monitorare e a esprimere pareri sull'individuazione e l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico aventi ad oggetto gli affidamenti diretti e in house e gli affidamenti a operatori interni, nonché sull'individuazione della dimensione ottimale di lotti efficienti all'interno e tra i confini regionali.».
3. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9:
1) al comma 1, le parole: «procedure di gara» sono sostituite dalle seguenti: «procedure di affidamento ammesse dall'ordinamento»;
2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, contestualmente alle attestazioni di cui al comma 1, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i calendari delle procedure ad evidenza pubblica programmate per i servizi di trasporto ferroviario regionale sul proprio territorio relativi ai contratti in scadenza, secondo il modello definito con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'Osservatorio di cui al primo periodo analizza i calendari pervenuti al fine di identificare eventuali e significative sovrapposizioni temporali tra le procedure programmate, suscettibili di incidere negativamente sullo sviluppo di un efficace regime concorrenziale, e promuove il coordinamento tra le regioni e le province autonome interessate sull'adeguato scaglionamento temporale delle procedure di gara. I calendari di cui al primo periodo, eventualmente rimodulati all'esito del coordinamento di cui al secondo periodo, sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i successivi due mesi. I calendari pubblicati recano altresì evidenza delle eventuali sovrapposizioni temporali non risolte in sede di coordinamento, per le opportune determinazioni degli enti concedenti. In sede di prima applicazione della presente disposizione, i calendari recano evidenza dell'elenco degli affidamenti programmati fino all'anno 2033 e all'aggiornamento degli stessi si provvede con le comunicazioni annuali di cui al primo periodo. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel quadro dei contratti di servizio pubblico vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, promuovono, nei limiti in cui tale facoltà sia consentita dalle disposizioni dei contratti medesimi, lo scorporo di lotti o servizi parziali, al fine di procedere al loro affidamento tramite procedure competitive.»;
b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di servizi ferroviari intercity). – 1. Ai servizi intercity oggetto di affidamento diretto, affidamento in house o affidamento a operatori interni, si applicano i principi di cui agli articoli 17, 30 e 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. La proroga di contratti di obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi di cui al presente articolo, debitamente motivata in conformità al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, è soggetta ai principi e agli obblighi di trasparenza per gli affidamenti in house di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia la procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari intercity, previa ridefinizione dell'ambito dei servizi, condotta sulla base di un'analisi di mercato (market test), conformemente alle metodologie stabilite dall'Autorità di regolazione dei trasporti e agli orientamenti interpretativi della Commissione europea concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007. I contratti di servizio sono suddivisi in lotti appropriati e contendibili, secondo i criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti.
Art. 9-ter (Valutazioni economiche e finanziarie nei servizi pubblici in concessione) .– 1. Al fine di dare immediata attuazione alla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2025, di modifica del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in particolare in relazione agli obiettivi relativi alla Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3, Componente 1, del PNRR e per garantire il pieno rispetto degli obblighi europei in materia di concorrenza nei servizi pubblici in concessione e adeguate valutazioni sull'equilibrio economico finanziario degli interventi infrastrutturali e nei trasporti all'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le seguenti funzioni:
a) assistenza nelle valutazioni economiche e finanziarie nella progettazione di opere e infrastrutture funzionali all'esercizio di servizi pubblici in concessione, nelle relative procedure di affidamento, esecuzione e gestione, nei contratti di programma e di servizio, negli aggiornamenti o revisioni dei piani economico-finanziari, negli atti convenzionali e nelle altre forme contrattuali, anche in partenariato pubblico-privato, con priorità nei settori del trasporto pubblico locale, ferroviario, portuale e idrico, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) consulenza e formazione alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ne facciano richiesta e sulla base di apposite convenzioni, nelle valutazioni sulla sussistenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità economica, finanziaria e ambientale di singoli interventi, nel monitoraggio degli indicatori di performance e del rispetto dei relativi cronoprogrammi di attuazione, nonché negli aggiornamenti o nelle revisioni dei piani economico-finanziari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 175, comma 9, e 177, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».
4. All'articolo 27, comma 2, lettera c), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «gare non conformi» sono sostituite dalle seguenti: «affidamenti non conformi» e la parola: «bandite» è sostituita dalla seguente: «avviati».
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 23.
(Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR)
1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi ferroviari finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato già raggiunto il relativo obiettivo PNRR, ivi inclusi quelli affidati al contraente generale, la società Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.) è autorizzata, fino al 30 marzo 2026, a erogare ai soggetti affidatari, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell'intervento, tenuto conto delle modalità di gestione delle risorse europee e nazionali previste dal Contratto di programma 2022-2026 – parte Investimenti, fino al 10 per cento dell'ammontare delle riserve riferite agli oneri già sostenuti dall'affidatario alla data di entrata in vigore del presente decreto e ritualmente iscritte in contabilità alla medesima data sulle quali non si sia già espresso il collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'importo è erogato a titolo provvisorio e non comporta il riconoscimento delle pretese contenute nelle riserve di cui al primo periodo. L'erogazione dell'importo di cui al primo periodo è subordinata alla costituzione da parte dell'affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima domanda di valore pari all'importo erogato maggiorato di interessi legali per il periodo di duecentosettanta giorni, da escutere nel caso di inadempimento all'obbligo di restituzione delle somme eventualmente risultanti non dovute. Entro duecentosettanta giorni dall'avvenuta erogazione del predetto importo, l'affidatario sottopone, anche in modo frazionato, le riserve di cui al primo periodo al collegio consultivo tecnico che si esprime entro il termine di cui all'articolo 4 dell'allegato V.2 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. Decorso inutilmente il termine di duecentosettanta giorni di cui al quarto periodo, l'affidatario restituisce alla società RFI S.p.A. senza ritardo, e comunque entro il termine di quindici giorni, l'importo ricevuto in relazione alle riserve non sottoposte al collegio consultivo tecnico entro il predetto termine di duecentosettanta giorni, maggiorato di interessi legali. In caso di mancata restituzione delle somme, la società RFI S.p.A. è autorizzata a escutere la garanzia di cui al terzo periodo. Sulla base delle determinazioni assunte dal collegio consultivo tecnico, l'importo erogato è soggetto a conguaglio, in aumento o in diminuzione. Nei casi di cui al presente comma, la determinazione del collegio consultivo tecnico assume l'efficacia di lodo contrattuale.
2. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «al soggetto gestore» sono aggiunte le seguenti: «, che può delegarlo, in tutto o in parte, a una società ad esso collegata o appartenente al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., nell'ambito di apposito atto convenzionale i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo»;
b) all'articolo 53-bis, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
«1-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero e riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di infrastrutture ferroviarie mediante la riambientalizzazione delle aree individuate quali siti di conferimento, alla società RFI S.p.A. è attribuito il potere di esproprio delle medesime aree ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Per le finalità di cui al primo periodo il progetto dell'infrastruttura ferroviaria include anche gli interventi di riambientalizzazione relativi alle suddette aree, individuate di intesa con il comune e la regione territorialmente interessati. Ai fini dell'approvazione del progetto dell'infrastruttura ferroviaria e del connesso progetto di riambientalizzazione delle aree destinate al conferimento delle terre e rocce da scavo, nell'ambito della conferenza di servizi di cui agli articoli 44 e 48, comma 5, del presente decreto, nonché, in caso di opere commissariate, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono acquisiti le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo. Gli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, ivi inclusi quelli per l'acquisizione delle aree, sono a carico del quadro economico dell'infrastruttura ferroviaria, ferma restando l'attribuzione a titolo gratuito delle aree e delle opere realizzate dalla società RFI S.p.A in favore del comune in cui è localizzato l'intervento. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche alle infrastrutture ferroviarie già approvate alla data di entrata in vigore della presente disposizione per le quali gli interventi di riambientalizzazione delle aree destinate al conferimento delle terre e rocce da scavo di cui al primo periodo costituiscono variante al progetto approvato. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
3. All'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «trazione ferroviaria» sono inserite le seguenti: «e realizzati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria o da società ad esso collegate o appartenenti al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.».
Articolo 24.
(Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico – attuazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2 – Componente 4 del PNRR)
1. Al fine di assicurare la realizzazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2, Componente 4, del PNRR, nonché per promuovere la realizzazione degli investimenti in infrastrutture idriche è istituito lo Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico – SFNIISSI, di seguito «Strumento».
2. Lo Strumento di cui al comma 1 è alimentato da:
a) una quota pari a 1.000.000.000 di euro a valere sulle risorse assegnate all'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2, Componente 4, del PNRR dal fondo Next Generation EU-Italia;
b) le risorse nella disponibilità della società INVITALIA S.p.A., pari a euro 39.848.621, assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. Lo Strumento può altresì essere alimentato dalle eventuali risorse, derivanti da riprogrammazioni, definanziamenti, rifinanziamenti ovvero rimodulazioni afferenti al PNRR al medesimo assegnate nel rispetto delle competenze e delle procedure previste a legislazione vigente.
4. In ragione delle finalità dello Strumento, le risorse di cui al comma 2, lettera a), sono destinate al finanziamento dei progetti del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e degli interventi del settore idrico ricompresi tra le opere di cui all'allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
5. In coerenza con le finalità dello Strumento le risorse di cui al comma 2, lettera b), finanziano, nel limite di spesa complessivo di euro 39.848.621, gli interventi del settore idrico relativi ai territori colpiti da eventi alluvionali ricompresi nell'Investimento 4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» della Missione 2, Componente 4, del PNRR con riferimento ai seguenti progetti:
a) «Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia comprensivi dell'utilizzo dell'invaso a scopi irrigui»;
b) «Recupero di bacini di ex cava in destra idraulica del F. Marecchia, con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla Bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale – Stralcio 1».
6. Gli interventi di cui ai commi 4 e 5, qualora rientranti nell'Investimento 4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» della Missione 2, Componente 4, del PNRR, sono contestualmente definanziati dal medesimo Investimento.
7. Le risorse di cui al comma 4 dello Strumento sono finalizzate al riconoscimento, anche a titolo di cofinanziamento, di contributi a fondo perduto, di contributi in conto interessi, ovvero mediante la partecipazione in fondi rotativi o altri strumenti finanziari destinati al cofinanziamento di interventi infrastrutturali nel settore idrico ricompresi nel Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017.
8. Per l'attuazione delle attività di cui al presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposito atto convenzionale e in coerenza con le disposizioni del PNRR, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA S.p.A. Con la medesima convenzione di cui al primo periodo sono, altresì, definiti le modalità di accesso e i criteri di valutazione dei progetti di cui al comma 4 e finanziati a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a).
9. In relazione ai contributi da riconoscere a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a), dello Strumento, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 8 e, comunque, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società INVITALIA S.p.A. provvede a definire e a rendere pubblici:
a) i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte per l'accesso ai contributi di cui al comma 7, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione;
b) l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a), nonché le modalità di erogazione, monitoraggio, riprogrammazione e revoca delle risorse;
c) le modalità di verifica e controllo degli interventi, anche ai fini dell'inserimento dei relativi dati nei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento;
d) i criteri per la valutazione delle proposte, individuati in coerenza con le finalità del Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, privilegiando, in particolare, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, nonché forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalità previste dagli articoli 175, comma 9, e 177, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché la rilevanza strategica nazionale per la sicurezza dell'approvvigionamento della risorsa idrica.
10. La società INVITALIA S.p.A. provvede all'esame delle proposte presentate ai sensi del comma 9 e alla predisposizione di un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento ricomprese nel Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017.
11. Gli oneri per le attività di gestione dello Strumento di cui al comma 1 da parte della società INVITALIA S.p.A. sono posti, nel limite del 3 per cento, a carico delle risorse di cui al comma 2, lettera a), del medesimo Strumento.
12. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al comma 8, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.
13. Sono fatte salve le funzioni e i compiti assegnati al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68.
Sezione VII
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI
Articolo 25.
(Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 – Componente 2 del PNRR, dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)
1. In relazione all'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1, Componente 2, del PNRR (M1C2-Investimento 9), il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. e con l'Agenzia delle entrate, nel rispetto degli obiettivi istituzionali e della capacità operativa di quest'ultima. Le predette convenzioni disciplinano, anche in deroga all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le procedure per il potenziamento delle attività di controllo, incluse le modalità per lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione, l'individuazione dei tempi per assicurare il rispetto delle scadenze previste per i singoli obiettivi, nonché il numero delle attività di controllo demandate all'Agenzia delle entrate e alla società GSE, necessarie a garantire il controllo e la rendicontazione dell'Investimento.
2. In relazione all'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2, del PNRR (M4C2-Investimento 2.3), il Ministero delle imprese e del made in Italy è, altresì, autorizzato ad avvalersi, nel limite di 7 milioni di euro, sulla base di apposite convenzioni, di enti in house delle amministrazioni dello Stato o di società o enti selezionati ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici. All'onere di cui al primo periodo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle predette misure dal fondo Next Generation EU-Italia.
3. Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e all'articolo 129 del regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, il Ministero delle imprese e del made in Italy pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'elenco dei beneficiari dei crediti di imposta afferenti agli investimenti finanziati con le risorse PNRR relative all'Investimento «Misura rafforzata: Transizione 4.0».
4. Al fine di assicurare la continuità operativa dei progetti Testing and Experimentation Facilities (TEF) denominati «AgriFoodTEF – Test and Experimentation Facilities for the Agri-Food Domain» e «AI-MATTERS – AI in Manufacturing Testing and Experimentation facilities for EuRopean SMEs», non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2025, è autorizzata la spesa di euro 6.324.763 per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2026 del fondo di cui all'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
5. All'articolo 1, comma 435, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Per le attività di cui al primo periodo e per le altre attività di assistenza tecnica necessarie alla gestione della misura è riconosciuto al GSE un compenso di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.».
Articolo 26.
(Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione della Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1 – Componente 2 del PNRR)
1. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30:
1) al comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato» sono inserite le seguenti: «, sentite le altre autorità competenti,»;
2) al comma 1-ter, alinea, dopo le parole: «insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando» sono aggiunte le seguenti: «ricorre almeno una delle seguenti condizioni»;
3) al comma 1-quater, dopo le parole: «nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis» sono inserite le seguenti: «nonché di mancata adozione da parte del gestore del piano entro il termine di cui al comma 1-bis ovvero in caso di adozione di un piano insufficiente o inefficace»;
b) all'articolo 31-bis, comma 2, le parole: «In caso di incompletezza» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1, nonché in caso di incompletezza».
2. All'articolo 1, comma 14, della legge 18 dicembre 2025, n. 190, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con specifiche indicazioni volte a razionalizzare, rafforzare e rendere più efficienti gli uffici per il trasferimento tecnologico».
3. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. La revisione di cui al comma 1 prevede, ai fini della selezione degli erogatori con cui stipulare degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, consenta di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità.»;
b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. La procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1-bis prevede un sistema premiale che valorizza l'erogatore con riferimento:
a) alla capacità di fornire sul territorio i servizi richiesti, alla capillarità dei servizi assicurati e ai volumi delle prestazioni eseguite negli anni;
b) agli investimenti realizzati per migliorare la qualità delle prestazioni e per rinnovare e aggiornare tecnologicamente gli strumenti e i dispositivi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni;
c) all'adeguato rapporto tra personale qualificato impegnato e numero degli assistiti;
d) alla capacità produttiva tale da contribuire a smaltire le liste di attesa nella branca di accreditamento;
e) per le strutture operanti sul territorio per le quali la dimensione organizzativa assume rilievo prevalente rispetto a quella tecnologico-strutturale, all'apporto concretamente dimostrato, anche con riferimento a esperienze pregresse e consolidate nella realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza, valorizzando la conoscenza approfondita delle specificità del territorio di riferimento e dei relativi setting assistenziali, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da bisogni complessi o da condizioni di fragilità.».
Sezione VIII
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE
Articolo 27.
(Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 – Componente 2 del PNRR)
1. Al fine di garantire la realizzazione di impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo, rispettivamente relativi agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR, secondo le modalità previste con decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, sono istituiti appositi programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale.
2. Il soggetto gestore dei programmi di cui al comma 1 è il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., ai cui oneri gestionali si provvede ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Le modalità di gestione dei programmi di cui al comma 1 e di trasferimento delle relative risorse finanziarie sono definite mediante appositi accordi sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la società GSE, che si conformano, in relazione a ciascun investimento, alle prescrizioni previste dal PNRR di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025. La società GSE subentra al Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica nei rapporti in essere con i soggetti che beneficiano dei contributi relativi agli investimenti di cui al comma 1 sulla base di provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusi quelli concernenti l'erogazione dei contributi medesimi.
3. Fatti salvi i provvedimenti di concessione e le graduatorie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati rispettivamente già adottati o già approvate, possono accedere alle risorse dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 i progetti, relativi agli investimenti di cui al medesimo comma, che rispettano i requisiti stabiliti dai decreti attuativi di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, fermo restando quanto previsto dal presente articolo. Gli impianti che accedono ai programmi di sovvenzione di cui al comma 1 e ai corrispondenti regimi di incentivazione in conto esercizio gestiti dalla società GSE entrano in esercizio entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dei relativi accordi di concessione stipulati ai sensi del comma 6.
4. Le misure di cui al presente articolo devono rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, del 18 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» e alle prescrizioni previste nel PNRR per i singoli investimenti di cui al comma 1.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le misure di sostegno finanziario previste dal presente articolo non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea.
6. Entro il 30 giugno 2026, la società GSE stipula con ciascun soggetto beneficiario dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 accordi di concessione, fino a concorrenza degli importi allocati per ciascun investimento di cui al comma 1. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3, gli accordi di concessione di cui al primo periodo del presente comma specificano anche la tempistica di rendicontazione delle spese ammissibili.
7. Le decisioni di assegnazione dei contributi in conto capitale da parte della società GSE sono assunte a maggioranza da un comitato indipendente per l'investimento istituito allo scopo che opera conformemente alle prescrizioni previste dal PNRR.
8. Entro quarantacinque giorni dalla data di stipula degli accordi di cui al comma 2, la società GSE adotta, per ciascun investimento di cui al comma 1, apposite regole operative per la disciplina:
a) delle modalità e dei termini di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli investimenti, prevedendo, ove necessario, l'individuazione di eventuali strumenti a garanzia della realizzazione degli stessi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di rendicontazione delle misure del PNRR, nonché prescrizioni volte a evitare l'allocazione infruttuosa delle risorse, ivi compreso l'obbligo di avvio dei lavori entro un termine massimo decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione;
b) delle eventuali modalità di scorrimento degli elenchi per la selezione di progetti ammissibili ai finanziamenti;
c) delle modalità per la rendicontazione delle spese ammissibili ai finanziamenti a valere sulle risorse disponibili nei programmi di sovvenzione;
d) delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei contributi in conto capitale.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE
Capo I
DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE
Articolo 28.
(Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)
1. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «Fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, gli accordi per la coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli accordi per la coesione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa verifica degli equilibri di finanza pubblica in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 750 e 754, della legge 30 dicembre 2025, n. 199»;
2) il terzo periodo è soppresso;
b) all'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole: «fino al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 20 per cento».
2. Il Fondo di cui all'articolo 178, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Al fine di concorrere agli obiettivi di prevenzione del rischio sismico nei comuni intermedi, periferici e ultraperiferici rientranti nella mappatura delle aree interne del periodo di programmazione 2021-2027, è stanziata la somma di 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in ragione di 10 milioni di euro per l'annualità 2026 e di 80 milioni di euro per l'annualità 2027, da destinare al finanziamento di interventi su infrastrutture pubbliche nei territori di detti comuni, tenuto conto della relativa classificazione sismica. I criteri di selezione degli interventi ammissibili, le modalità di erogazione delle risorse, nonché quelle di rendicontazione restano definiti dall'avviso pubblico per la selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed elisuperfici pubblici nonché sulle opere d'arte stradali nei territori delle «Aree interne» da ammettere a finanziamento, adottato dal Dipartimento Casa Italia e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2026.
4. Al fine di concorrere agli obiettivi di valorizzazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e di realizzazione di infrastrutture di recupero ambientale e di mobilità sostenibili nei territori del Mezzogiorno d'Italia, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, è disposta a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, l'assegnazione:
a) della somma complessiva di 8,5 milioni di euro per il completamento dell'investimento relativo al complesso denominato «La Balzana» situato nel comune di Santa Maria la Fossa, in provincia di Caserta, nell'ambito del Piano per la valorizzazione dei beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 48/2019 del 24 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2019;
b) della somma complessiva di 7,2 milioni di euro, per la realizzazione di infrastrutture di recupero ambientale e di mobilità sostenibile nel comune di Statte, in provincia di Taranto.
5. È revocata la somma di euro 15,7 milioni di euro delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 assegnate al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Governance e capacità istituzionale 2014-2020», di cui alla delibera del CIPE n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione dalla delibera del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, con conseguente riduzione in misura corrispondente della dotazione finanziaria del citato Programma operativo complementare.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Articolo 29.
(Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi pensione nonché di vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale)
1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo l'articolo 19-quinquies è inserito il seguente:
«Art. 19-sexies (Risoluzione stragiudiziale delle controversie). – 1. I soggetti nei cui confronti la COVIP esercita la propria attività di vigilanza ai sensi del presente decreto legislativo, nonché gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con iscritti, pensionati e beneficiari. In caso di mancata adesione, ai soggetti e agli enti di cui al primo periodo si applica la sanzione di cui all'articolo 19-quater, comma 2, lettera b). Le sanzioni previste dal presente comma sono applicate ai soggetti e agli enti di cui al primo periodo secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 19-quinquies.
2. La COVIP determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui al titolo II-bis della parte V del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modalità di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie, nonché i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità e indipendenza dello stesso. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela. Il regolamento di cui al primo periodo definisce anche gli importi posti a carico dei ricorrenti alle procedure medesime.
3. Per le controversie disciplinate dal regolamento di cui al comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 è alternativo all'esperimento della procedura prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.».
2. All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati» sono sostituite dalle seguenti: «delle forme di previdenza complementare di una quota non superiore allo 0,1 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni».
3. La COVIP esercita la vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale, comunque denominati, limitatamente ai profili organizzativi, di governo societario, amministrativi, finanziari, contabili, di trasparenza e di corretto funzionamento, ivi inclusi i tempi, le procedure e le modalità operative di riconoscimento, erogazione e liquidazione delle prestazioni in favore degli iscritti. Restano escluse dalla vigilanza della COVIP le attività relative alla definizione e al contenuto sanitario delle prestazioni, nonché gli aspetti clinici e assistenziali delle medesime, che continuano a essere disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente.
4. La vigilanza di cui al comma 3 è esercitata, in particolare, sui seguenti soggetti:
a) i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
b) gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi dai fondi di cui alla lettera a) del presente comma;
c) le forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare, comunque istituite, anche di natura contrattuale, collettiva o individuale, purché organizzate in forma stabile, dotate di autonomia gestionale e finalizzate all'erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie o di cure di lungo periodo (long term care) in favore di lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati e dei relativi familiari. Restano in ogni caso escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le imprese di assicurazione e i prodotti assicurativi vigilati ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferme restando le competenze dell'IVASS.
5. Ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui al comma 3, la COVIP:
a) tiene l'albo dei fondi sanitari e sociosanitari, disciplinando le modalità di iscrizione, permanenza e cancellazione;
b) approva e vigila su statuti, regolamenti, fonti istitutive, modelli organizzativi e sistemi di governo societario;
c) esercita il controllo sulla gestione finanziaria, patrimoniale e tecnico-assicurativa, inclusa la verifica della sostenibilità degli impegni assunti e dell'adeguatezza delle riserve tecniche, determinate secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza in funzione della natura delle prestazioni erogate e dei rischi effettivamente assunti;
d) definisce e vigila sul rispetto delle regole di trasparenza e di informativa agli iscritti, ivi incluse la documentazione precontrattuale e contrattuale, nonché la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti;
e) verifica il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
f) esercita i poteri ispettivi, di intervento e sanzionatori, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità.
6. La COVIP vigila altresì sul corretto utilizzo delle risorse, sul rispetto delle finalità integrative e complementari rispetto ai livelli essenziali di assistenza, nonché sull'assenza di sovrapposizioni, distorsioni o utilizzi impropri rispetto al perimetro del Servizio sanitario nazionale.
7. Con regolamento della COVIP, da adottare, sentiti il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2027, sono definiti:
a) i criteri di classificazione delle diverse tipologie di fondi sanitari e sociosanitari;
b) i requisiti patrimoniali, di solvibilità e di riserva tecnica, anche in funzione della natura delle prestazioni erogate;
c) gli schemi standard di bilancio, rendiconto e informativa agli iscritti;
d) le modalità di collaborazione, anche mediante scambio di informazioni, con il Ministero della salute, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni competenti.
8. Resta ferma l'alta vigilanza del Ministero della salute sul settore della sanità integrativa e sociosanitaria. A tale Ministero della salute competono le funzioni di indirizzo generale, il monitoraggio dell'integrazione con il Servizio sanitario nazionale e la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con i principi di universalità, equità e solidarietà del sistema sanitario pubblico. Restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome, nel rispetto del principio di leale collaborazione e mediante forme di coordinamento informativo tra le amministrazioni competenti.
9. Il finanziamento della COVIP per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 3 è integrato mediante il versamento annuale, da parte dei soggetti vigilati, di un contributo di vigilanza determinato dalla COVIP. Il contributo è definito nel rispetto dei criteri di proporzionalità e gradualità ed è fissato in misura non superiore allo 0,2 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni, come risultanti dal bilancio di esercizio di ciascun soggetto. Ai fini del calcolo, le risorse destinate alle prestazioni comprendono sia le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza sia le prestazioni integrative o complementari ai livelli essenziali di assistenza.
10. Con regolamento adottato dalla COVIP sono stabilite le modalità di determinazione, riscossione e versamento del contributo di cui al comma 9.
11. Le modalità e i termini di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, inclusi l'adeguamento degli statuti, dei modelli di governo societario, dei sistemi contabili e l'iscrizione all'albo, sono disciplinati dal regolamento di cui al comma 7, assicurando un'applicazione graduale e proporzionata.
Articolo 30.
(Disposizioni finanziarie)
1. Le risorse assegnate alle Amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR di cui all'allegato 2 al presente decreto restano acquisite nella disponibilità dei conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e concorrono ai versamenti previsti dall'articolo 1, comma 742, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. All'individuazione delle singole misure cui imputare tali risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentite la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e le singole Amministrazioni interessate, sulla base dei dati di attuazione risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Sui medesimi conti di tesoreria di cui al comma 1 sono versate le economie maturate a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, come risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020.
3. Decorso il termine del 30 giugno 2026, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, sono accertate le risorse sulle quali non sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 4, tali somme rimangono nella disponibilità dei conti di tesoreria di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, corredato di relazione tecnica, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica come indicati nell'ultimo documento di finanza pubblica approvato, si provvede ad assegnare le risorse individuate ai sensi del comma 3 in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente. Il decreto di cui al presente comma definisce le procedure finanziarie di monitoraggio, controllo e rendicontazione della spesa.
5. Il decreto di cui al comma 4, dispone prioritariamente il rifinanziamento:
a) del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per la somma di euro 18.232.210 per l'anno 2027 e di euro 18.030.231 per ciascuno degli anni 2028 e 2029;
b) delle autorizzazioni di spesa di pertinenza dei Ministeri interessati dall'articolo 2, comma 4, lettera b), numeri da 1 a 11, per i corrispondenti importi, per un ammontare complessivo di euro 8.998.702 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
6. Alle risorse finalizzate all'attuazione del PNRR, nella disponibilità dei soggetti attuatori degli interventi, nonché dei gestori degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del PNRR, si applica l'articolo 9, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
7. I soggetti gestori degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del PNRR provvedono alle relative attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, assicurando il corretto, efficace e tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate in attuazione dei rispettivi accordi di finanziamento.
8. Le amministrazioni centrali, titolari delle misure PNRR realizzate attraverso gli strumenti finanziari, assicurano il presidio sull'espletamento degli adempimenti di cui al comma 7 a carico dei soggetti gestori, aggiornando i relativi dati sul sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020, anche oltre la data del 31 dicembre 2026 e fino alla completa realizzazione degli interventi finanziati.
9. Nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero di indebito o mancato utilizzo delle relative risorse, le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ad effettuare i relativi recuperi nei confronti dei soggetti gestori degli strumenti finanziari ai fini della restituzione delle risorse al Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Alla riprogrammazione delle eventuali risorse rimaste inutilizzate, in tutto o in parte, presso i soggetti gestori, si provvede con le procedure di cui al comma 4.
11. All'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: «il Fondo per le vittime dell'amianto» sono inserite le seguenti: «, di seguito “Fondo”»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «società partecipate di cui al suddetto periodo» sono aggiunte le seguenti: «, per le quali siano assenti manleve o garanzie pubbliche originarie, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al terzo periodo»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Ai fini dell'erogazione degli indennizzi relativi alle somme del Fondo impegnate e conservate in conto residui per gli anni 2023, 2024 e 2025, le disposizioni dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2023 e n. 119 del 16 luglio 2024, pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si applicano alle domande di indennizzo relative all'anno 2023 presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) provvede al pagamento degli indennizzi ammessi entro tre mesi dalla medesima data. Con il decreto di cui al comma 2-quinquies sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande relative agli anni 2024 e 2025 e l'INAIL provvede al pagamento degli indennizzi ammessi entro sei mesi dall'adozione del medesimo decreto.
2-ter. Per l'anno 2026, le risorse disponibili anche in conto residui del Fondo a seguito delle erogazioni di cui al comma 2-bis, sono destinate all'erogazione di indennizzi:
a) in favore dei lavoratori che, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della società datrice di lavoro, abbiano prestato attività lavorativa presso i cantieri navali di cui al comma 2 e, in caso di decesso, dei loro eredi;
b) in favore delle società titolari dei medesimi cantieri navali, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 2-sexies.
2-quater. Il riparto delle risorse di cui al comma 2-ter è effettuato in misura proporzionale agli indennizzi liquidabili, in relazione alle domande presentate entro i termini previsti dal decreto ministeriale di cui al comma 2-quinquies. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2-quinquies. Il decreto di cui al comma 2, terzo periodo, e il decreto di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono aggiornati al fine di dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter ferme restando le procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa.».
Articolo 31.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Articolo 32.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
(Articolo 7, comma 1)
|
Regione |
Provincia/province |
|
Abruzzo |
Chieti |
|
Basilicata |
Potenza |
|
Calabria |
Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia |
|
Campania |
Caserta |
|
Emilia-Romagna |
Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna |
|
Friuli-Venezia Giulia |
Pordenone, Udine |
|
Lazio |
Roma |
|
Liguria |
La Spezia, Savona |
|
Lombardia |
Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio |
|
Marche |
Ancona, Ascoli Piceno |
|
Molise |
Campobasso |
|
Piemonte |
Asti, Cuneo, Torino |
|
Puglia |
Brindisi |
|
Sardegna |
Cagliari |
|
Sicilia |
Caltanissetta, Catania, Messina |
|
Toscana |
Arezzo, Massa Carrara |
|
Trentino-Alto Adige/Südtirol |
Bolzano/Bozen |
|
Umbria |
Terni |
|
Veneto |
Treviso, Venezia, Verona |
Allegato 2
(Articolo 30, comma 1)
Tabella – economie maturate nell'ambito delle misure PNRR
|
AMMINISTRAZIONE TITOLARE |
IMPORTO |
|
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOP.
|
300.000.000,00 |
|
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
10.465.901,00 |
|
MINISTERO DELLA CULTURA |
166.299.233,57 |
|
MINISTERO DELLA SALUTE |
122.192.167,41 |
|
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
|
124.582.358,34 |
|
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
208.878.575,08 |
|
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
65.202.347,69 |
|
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
47.500.000,00 |
|
MINISTERO DELL'INTERNO |
22.500.020,16 |
|
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO |
300.000.000,00 |
|
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA |
120.749.017,32 |
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
99.140.379,43 |
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TOTALE |
1.587.510.000,00 |
A.C. 2807-A – Modificazioni della Commissione
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «dei traguardi e» è inserita la seguente: «degli», le parole: «sul sistema» sono sostituite dalle seguenti: «nel sistema», le parole: «sull'effettiva» sono sostituite dalle seguenti: «dell'effettiva», le parole: «dell'obiettivo PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «dell'obiettivo del PNRR» e la parola: «sostituivi» è sostituita dalla seguente: «sostitutivi»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In relazione agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, qualora le convenzioni, i contratti di appalto o gli atti di obbligo degli interventi previsti dai medesimi investimenti siano in corso di esecuzione e rechino una data di ultimazione anteriore a quella indicata dal PNRR, il termine per l'ultimazione dei predetti interventi, anche ai fini dell'applicazione delle penali dovute per il ritardato adempimento, è fissato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1339 del codice civile, al 30 giugno 2026. In caso di ultimazione degli interventi di cui al primo periodo successivamente alla scadenza del termine indicato nelle convenzioni o nei contratti di appalto ovvero negli atti di obbligo ma anteriormente alla data del 30 giugno 2026, non sono riconosciuti premi di accelerazione. Le disposizioni del primo e del secondo periodo si applicano anche alle convenzioni, ai contratti di appalto e agli atti di obbligo relativi agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, per i quali sia previsto un termine di conclusione degli interventi già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che non siano ultimati alla medesima data»;
al comma 2, le parole: «misure PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «misure del PNRR» e le parole: «e fino» sono sostituite dalla seguente: «, fino»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «mediante stipula» sono sostituite dalle seguenti: «mediante la stipulazione»;
al comma 4, le parole: «si provvede con le risorse» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. – (Rafforzamento delle funzioni della Commissione parlamentare per la semplificazione) – 1. In considerazione delle esigenze di monitoraggio e di coordinamento delle misure di semplificazione connesse all'attuazione del PNRR, all'articolo 14, comma 21, della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
“c-bis) formula osservazioni e proposte in materia di semplificazione normativa e di semplificazione delle procedure amministrative;
c-ter) elabora una relazione annuale sui processi di semplificazione normativa e amministrativa”».
All'articolo 2:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 7» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al terzo periodo, le parole: «o applicazione di altro analogo istituto» sono sostituite dalle seguenti: «o di applicazione di altro analogo istituto,», le parole: «e relativi» sono sostituite dalla seguente: «, relativi», le parole: «salva comunicazione alle amministrazioni di provenienza, da formalizzare» sono sostituite dalle seguenti: «salva richiesta di revoca di detti provvedimenti, da comunicare alle amministrazioni di provenienza» e le parole: «, della richiesta di revoca di detti provvedimenti» sono soppresse;
al quarto periodo, le parole: «periodo, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «periodo nonché» e dopo le parole: «di cui al comma 7» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: “Fino al 31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2029”;
b) al quinto periodo, le parole: “non eccedente il 31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “non eccedente il 31 dicembre 2029”;
c) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: “La durata degli incarichi che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stati conferiti ai sensi del presente comma per un periodo inferiore a tre anni e con termine entro il 31 dicembre 2026 è rideterminata in tre anni decorrenti dalla data di efficacia degli stessi”.
1-ter. Nelle more della piena attuazione della riforma per l'accesso alla dirigenza, a decorrere dall'anno 2026 e fino al 31 dicembre 2029, gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle amministrazioni centrali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere ulteriormente rinnovati, con le modalità di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del suddetto decreto legislativo n. 165 del 2001, qualora permanga, a giudizio dell'amministrazione, l'esigenza di avvalersi delle competenze professionali maturate dai titolari di incarichi dirigenziali nello svolgimento delle attività istituzionali.
1-quater. All'articolo 19, comma 9-bis, terzo periodo, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: “un anno” sono inserite le seguenti: “, sono rinnovabili” e le parole: “31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2027”.
1-quinquies. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026 tutti gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali attribuiti da regioni, città metropolitane, province e comuni a valere su risorse proprie di bilancio e in deroga ai vincoli di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta fermo, per il personale non dirigenziale, il rispetto del limite massimo di trentasei mesi per la durata del contratto a tempo determinato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente e la relativa spesa si computa ai fini della determinazione della capacità assunzionale ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «1° gennaio 2027» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «categoria A, del» sono sostituite dalle seguenti: «categoria A del» e le parole: «ad esso assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «a essa assegnato»;
al terzo periodo, dopo la parola: «maturata» sono inserite le seguenti: «, in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,» e le parole: «titolari di misure» sono sostituite dalle seguenti: «titolari dell'attuazione di misure»;
al quarto periodo, le parole: «per l'anno 2026 e» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026,», dopo le parole: «di 2.468.636» è inserita la seguente: «euro», le parole: «per spese di funzionamento ed» sono sostituite dalle seguenti: «euro per spese di funzionamento, e di» e dopo le parole: «euro 2.266.657» è inserita la seguente: «annui»;
al comma 4:
alla lettera a), le parole: «annui decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere»;
alla lettera b), alinea, dopo la parola: «riduzione» sono inserite le seguenti: «delle proiezioni»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 8» sono sostituite dalle seguenti: «, istituita ai sensi dell'articolo 8» e dopo le parole: «dell'articolo 17-sexies» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
al terzo periodo, le parole: «Agli oneri di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo» e dopo la parola: «riduzione» sono inserite le seguenti: «delle proiezioni»;
al comma 9, secondo periodo, le parole: «comma, si» sono sostituite dalle seguenti: «comma si»;
al comma 10:
al primo periodo, «, le convenzioni e i contratti quadro» sono sostituite dalle seguenti: «e le convenzioni quadro», le parole: «avente ad oggetto» sono sostituite dalle seguenti: «aventi ad oggetto» ele parole: «servizi applicativi in ottica cloud e» sono sostituite dalle seguenti: «servizi applicativi in ottica cloud e di servizi di sicurezza da remoto nonché»;
al secondo periodo, le parole da: «la proroga non può eccedere» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli accordi quadro, delle convenzioni e dei contratti quadro di cui al medesimo periodo sono incrementati fino al 50 per cento del loro valore iniziale, anche ove sia già stato raggiunto l'importo o il quantitativo massimo. L'incremento è autorizzato a condizione che riguardi accordi quadro, convenzioni o contratti quadro diversi da quelli per i quali un analogo incremento sia stato già disposto da precedenti disposizioni di legge. In relazione all'incremento disposto dal presente comma, gli aggiudicatari degli accordi quadro, delle convenzioni e dei contratti quadro possono esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. La proroga dell'Accordo quadro avente a oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali - seconda edizione - ID 2483 di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, si applica a tutti i lotti scaduti e in scadenza»;
al comma 11:
al primo periodo, dopo le parole: «27 novembre 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «, di convenzioni e di contratti quadro» sono sostituite dalle seguenti: «e di convenzioni quadro»;
al secondo periodo, le parole: «comma, si» sono sostituite dalle seguenti: «comma si»;
dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Al fine di consentire l'utilizzo delle graduatorie di merito per il completamento del piano di reclutamento di cui al comma 1, in caso di esaurimento delle graduatorie regionali relative a specifici profili professionali, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri può assegnare alle amministrazioni destinatarie delle risorse finanziarie ripartite ai sensi del comma 3 e nei limiti dei relativi fabbisogni di personale, una o più unità di personale afferenti ad altro profilo professionale per il quale le graduatorie regionali di merito presentino disponibilità, previo assenso dell'amministrazione di destinazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”»;
al comma 12:
all'alinea:
al primo periodo, le parole: «4 marzo 2025, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «14 marzo 2025, n. 25»;
al secondo periodo, le parole: «dal 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2026»;
alla lettera a), dopo le parole: «a euro 3.300.000» è inserita la seguente: «annui», dopo le parole: «di cui euro 1.050.000» è inserita la seguente: «annui» e le parole: «e quanto a euro 2.250.000 annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro 2.250.000 annui»;
alla lettera b), dopo le parole: «dall'anno 2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera d), le parole: «e delle finanze, per» sono sostituite dalle seguenti: «e delle finanze per»;
al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «numeri 1) e 2)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «delle risorse» sono soppresse;
dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. Al fine di garantire il completamento dei programmi degli interventi di edilizia penitenziaria nonché del Piano nazionale complementare di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i contratti dei dirigenti di livello generale preposti all'attuazione delle relative opere, stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in scadenza entro il 31 dicembre 2026, possono essere prorogati, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, anche in deroga ai limiti di età per il collocamento a riposo»;
al comma 18:
al primo periodo, dopo le parole: «4 settembre 2024» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al secondo periodo, le parole: «comma 6 del medesimo articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo comma 6 dell'articolo 19»;
al terzo periodo, le parole: «dal 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2026» e le parole: «per far fronte ad esigenze indifferibili,» sono soppresse;
al comma 19, dopo le parole: «degli obiettivi» è inserita la seguente: «del»;
al comma 20:
all'alinea, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse;
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «alla data del 1° marzo 2026»;
alla lettera c), la parola: «CCNL» è sostituita dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro»;
al comma 21:
al primo periodo, dopo le parole: «L'inquadramento» sono inserite le seguenti: «del personale assunto ai sensi del comma 19»;
al terzo periodo, le parole: «già previste a normativa vigente» sono sostituite dalle seguenti: «disponibili a legislazione vigente»;
dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:
«21-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa funzionale all'attuazione delle misure del PNRR e di attuare le politiche di coesione promuovendo la rinascita occupazionale nelle regioni Calabria, Campania e Puglia e nella Regione siciliana, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in corso alla data del 31 dicembre 2025, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2026, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e fermi restando i limiti della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti e delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente.
21-ter. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a indire una procedura selettiva, per titoli ed esame orale, per l'assunzione, mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi non rinnovabile e il cui termine non può, comunque, eccedere il 31 dicembre 2029, di un contingente di dieci unità di personale di categoria B, posizione economica F3, profilo professionale di assistente di settore tecnologico. Al fine di garantire il più efficace espletamento delle attività istituzionali, il bando della procedura selettiva di cui al primo periodo può prevedere la valorizzazione delle esperienze professionali maturate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nello svolgimento di attività di supporto informatico, di gestione delle richieste mediante sistemi dedicati e di assistenza tecnica e applicativa.
21-quater. All'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: “ottanta unità” sono sostituite dalle seguenti: “novanta unità”. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 298.660 per l'anno 2026 e a euro 597.320 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 153.810 per l'anno 2026 ed euro 307.620 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
21-quinquies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis, comma 8:
1) al primo periodo, dopo le parole: “in materia di VIA” sono inserite le seguenti: “e di provvedimento autorizzatorio unico regionale”;
2) al terzo periodo, le parole: «articoli 19 e 27-bis» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 19, 25 e 27-bis»;
b) all'articolo 8, comma 2-bis, diciottesimo periodo, le parole: “30 giugno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2028“.
21-sexies. Al fine di garantire il pieno conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a conferire, fino al 31 dicembre 2026, due incarichi dirigenziali di livello non generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
21-septies. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR, con particolare riferimento alla Missione 6 “Salute” e alla riduzione delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie di cui al decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, nonché di garantire la continuità dei servizi sanitari e di prevenire contenziosi connessi alla reiterazione di rapporti di lavoro flessibile, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale e comunque entro il limite massimo del 30 per cento dei posti complessivamente programmati nel triennio di riferimento, possono procedere, fermo restando quanto previsto dal comma 21-decies, al reclutamento del personale in possesso dei requisiti di cui al presente comma secondo le seguenti modalità:
a) mediante procedure concorsuali, prevedendo una riserva non superiore al 50 per cento dei posti disponibili in favore del personale che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2025, almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, con contratti di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili autorizzati a legislazione vigente, mediante procedure selettive per titoli e colloquio, con valorizzazione dell'esperienza professionale maturata, in favore del personale che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2025, almeno ventiquattro mesi di servizio continuativo presso i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale, purché reclutato a tempo determinato, con procedure concorsuali, ancorché non più in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
21-octies. Il colloquio di cui alla lettera b) del comma 21-septies è finalizzato alla verifica della coerenza tra l'esperienza professionale maturata e il profilo professionale di destinazione, nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e proporzionalità.
21-novies. Le procedure di cui al comma 21-septies sono attivate, in via eccezionale e temporanea e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 97 della Costituzione.
21-decies. Gli enti del Servizio sanitario nazionale provvedono all'attuazione dei commi 21-septies, 21-octies e 21-novies nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa di personale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
alla rubrica, le parole: «misure PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «misure del PNRR».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «con gli obiettivi della citata misura PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «con le finalità del citato obiettivo del PNRR»;
al comma 2, le parole: «rendicontazione e controllo» sono sostituite dalle seguenti: «di rendicontazione e di controllo»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, le parole: “fino a 5.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “fino a 10.000 abitanti”»;
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «funzioni locali» sono inserite le seguenti: «– triennio 2019-2021» e dopo le parole: «16 luglio 2024,» sono inserite le seguenti: «pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2025,»;
al comma 5, secondo periodo, le parole: «comma 6 del medesimo articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo comma 6 dell'articolo 19»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Al fine di garantire continuità ed efficacia ai programmi di trasformazione digitale avviati nell'ambito dei progetti previsti dal PNRR, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 6, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale può prorogare, non oltre il 31 dicembre 2026, gli incarichi conferiti a esperti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti di spesa previsti dal medesimo articolo 10, comma 1»;
al comma 7, le parole: «per le esigenze indifferibili» sono soppresse;
al comma 8, terzo periodo, le parole: «prevista dalla Convenzione» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'accordo quadro, dalla convenzione o dal diverso strumento di collaborazione istituzionale,», le parole: «delle finanze e» sono sostituite dalle seguenti: «delle finanze,» e le parole: «dell'assenza» sono sostituite dalle seguenti: «assicurando l'assenza»;
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. All'articolo 1, comma 645, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n.199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “20.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “10.000 abitanti”;
b) le parole: “dell'esercizio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “dell'esercizio 2025”;
c) dopo le parole: “rimborso prestiti,” sono inserite le seguenti: “e i comuni che hanno applicato l'articolo 16, commi da 6-ter a 6-sexies, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,”.
9-ter. Al fine di assicurare un adeguato ed efficace svolgimento delle attività relative al monitoraggio, alla rendicontazione, al controllo sull'attuazione del PNRR nonché alla gestione dei relativi flussi finanziari da parte dei soggetti attuatori delle misure del PNRR, all'articolo 10, comma 6-ter, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: “alla durata di attuazione” sono inserite le seguenti: “, monitoraggio, rendicontazione e controllo” e le parole: “il 30 giugno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2026”».
All'articolo 4:
al comma 1, primo periodo, le parole: «la tempistica indicata» sono sostituite dalle seguenti: «i tempi indicati»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di salvaguardare l'interesse primario alla realizzazione delle opere pubbliche finanziate con le risorse del PNRR, l'amministrazione, in caso di accesso dell'impresa appaltatrice a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza con finalità liquidatoria, dispone la risoluzione del contratto al fine di garantire la conclusione dei lavori entro il termine fissato dalla fonte di finanziamento. Alla risoluzione del contratto consegue esclusivamente l'obbligo per l'impresa del pagamento delle penali per ritardo già maturate alla data della risoluzione, anche mediante escussione della garanzia definitiva o mediante compensazione dei crediti già maturati dall'impresa nei confronti dell'amministrazione. Per le medesime finalità, l'amministrazione utilizza i crediti maturati dall'impresa anteriormente al deposito della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza per l'integrale soddisfacimento dei crediti retributivi, contributivi e previdenziali maturati dai lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori. I crediti residui sono versati alla massa attiva della procedura secondo le norme vigenti.
1-ter. A seguito della risoluzione del contratto di cui al comma 1-bis, l'amministrazione procede all'individuazione del nuovo contraente che subentra nell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 124 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o, in caso di impossibilità, tramite la procedura di cui all'articolo 76 del medesimo codice. Il subentro avviene, in ogni caso, alle medesime condizioni del contratto originario. Alla medesima amministrazione non è opponibile un eventuale contratto di cessione o affitto di azienda o ramo di azienda stipulato dall'impresa appaltatrice nei sei mesi antecedenti l'attivazione della procedura concorsuale o di composizione negoziata della crisi d'impresa»;
al comma 2, le parole: «al fine accelerare» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di accelerare» e le parole: «individuale, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «individuale nonché»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Anche al fine di far fronte alla carenza di personale medico nelle aziende del Servizio sanitario nazionale, all'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: “31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2027 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della riforma del settore”.
4-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 4-bis, all'articolo 12-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: “31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2027 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della riforma del settore”.
4-quater. All'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, le parole: “non oltre la data del 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre la data del 31 dicembre 2027, anche nei territori interessati dalla fase sperimentale della riforma di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62”»;
al comma 6, primo periodo, la parola: «obbiettivo» è sostituita dalla seguente: «obiettivo»;
al comma 8:
al primo periodo, le parole: «euro per l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno»;
al secondo periodo, la parola: «oneri» è sostituita dalle seguenti: «effetti finanziari» e dopo la parola: «indebitamento» è inserita la seguente: «netto,»;
al comma 9, le parole: «di assicurarne la loro realizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «di assicurarne la realizzazione».
Nella sezione I del capo II del titolo I, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:
«Art. 4-bis. – (Servizio per il miglioramento della presa in carico dei pazienti oncologici) – 1. Al fine di garantire una presa in carico tempestiva dei pazienti oncologici, le regioni attuano un servizio di telemonitoraggio e di teleconsulto nei riguardi dei pazienti oncologici, qualora questo non sia ancora stato attivato con le modalità previste dal comma 2.
2. Il servizio di telemonitoraggio e di teleconsulto di cui al comma 1 è attuato dalle regioni nelle province del proprio territorio in cui sia stato finanziato un servizio di telemedicina nell'ambito del PNRR - Missione 6 «Salute», Componente 1 «Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale», Intervento 1.2 «Casa come primo luogo di cura e telemedicina», Sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici».
3. Ai servizi di telemonitoraggio e di teleconsulto attuati ai sensi del presente articolo si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dai decreti del Ministro della salute 21 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, e 30 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2022.
4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 5:
al comma 1:
allalettera a):
alnumero 1), capoverso c), la parola: «europea.» è sostituita dalla seguente: «europea;»;
dopo il numero 1) è inserito il seguente:
«1-bis) al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
“c-bis) alla lettera d), le parole: “modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter” sono sostituite dalle seguenti: “modalità telematica di cui al comma 6”»;
al numero 2), le parole: «e di tutela del patrimonio culturale.» sono sostituite dalle seguenti: «e di tutela del patrimonio culturale e ambientale, della salute dei cittadini e dell'incolumità pubblica»;
al numero 3), capoverso 6, primo periodo, dopo le parole: «determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi» sono inserite le seguenti: «sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti»;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) all'articolo 14-ter, comma 1, le parole: “nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero” sono soppresse»;
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) all'articolo 16, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. I pareri di cui al comma 1 sono congruamente motivati, formulati in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì, ove possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato”»;
alla lettera d), numero 2.2), dopo le parole: «indicato nell'istanza» sono aggiunte le seguenti: «entro dieci giorni dalla data di formazione del silenzio assenso. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo l'attestazione di cui al primo periodo è sostituita da una dichiarazione del privato resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero del progettista abilitato»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
1-ter. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44:
1) al comma 1, la parola: “successivamente” è soppressa;
2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
3) al comma 9, dopo le parole: “ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies” sono inserite le seguenti: “e dei termini pari o inferiori a trenta giorni”;
b) all'articolo 49, comma 5, dopo le parole: “ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies” sono inserite le seguenti: “e dei termini pari o inferiori a trenta giorni”.
1-quater. All'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Resta ferma, per la comunicazione, l'applicazione delle disposizioni previste in materia di controlli dagli articoli 71 e 72 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione mendace o la falsa attestazione dei requisiti comportano, oltre alla sanzione prevista dall'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la decadenza dai benefìci di cui all'articolo 75 del medesimo testo unico nonché il divieto di svolgimento dell'attività avviata sulla base della comunicazione. In presenza di irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio, si procede ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”.
1-quinquies. All'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: “Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa digitale, stabilito nel programma Next Generation EU e per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “Al fine di accelerare il procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica”;
b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Al fine di accelerare il procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, nonché dai regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra-larga è effettuata con la metodologia della micro-trincea, mediante esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni, con larghezza da 2 a 4 centimetri e profondità da 10 a 35 centimetri, in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede senza necessità di procedere a scarifica e ripristino”;
c) al comma 5, le parole: “Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi di cui agli articoli 87 bis e 87 ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259” sono sostituite dalle seguenti: “Al fine di accelerare il procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, gli interventi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «criteri previsti dal» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al secondo periodo, le parole: «corredata da» sono sostituite dalle seguenti: «corredata di»;
al terzo periodo, le parole: «la trasmette immediatamente» sono sostituite dalle seguenti: «trasmette immediatamente la SCIA».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. – (Disposizioni in materia di riforma dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali e completamento del federalismo fiscale) – 1. In attuazione della Missione 1, Componente 1, Riforma 1.12 del PNRR, finalizzata all'incremento del gettito derivante dal recupero fiscale e all'interoperabilità delle banche di dati delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali, nonché per garantire la realizzazione del federalismo fiscale attraverso il rafforzamento delle strutture tributarie regionali preposte alla gestione dei tributi regionali direttamente gestiti dai medesimi enti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propria legge, possono istituire, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, il Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto dell'evasione dei tributi regionali. Il Fondo è alimentato, annualmente, mediante accantonamento di una quota, fino all'1 per cento, dell'ammontare del gettito effettivamente riscosso, in conto competenza e in conto residui, a seguito delle attività di contrasto dell'evasione fiscale dei tributi regionali riferito all'esercizio finanziario precedente, come registrato nei rispettivi capitoli di entrata del bilancio regionale. Resta escluso, ai fini del computo dell'accantonamento di cui al secondo periodo, il gettito derivante dalle attività svolte dall'Agenzia delle entrate per i tributi dalla stessa gestiti in convenzione, dall'Agenzia delle entrate-Riscossione o dai concessionari cui le regioni affidano la riscossione, l'accertamento e il recupero, anche coattivo, delle rispettive entrate tributarie.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato all'acquisto di attrezzature di ufficio, supporti e servizi informatici e alla loro manutenzione, all'implementazione delle banche di dati per il miglioramento della capacità di contrasto dell'evasione nonché alle spese per la partecipazione del personale a corsi di formazione specialistica e di aggiornamento, anche con riferimento al miglioramento delle competenze digitali.
3. Con propria deliberazione, le Giunte regionali e provinciali approvano il regolamento di attuazione che stabilisce gli obiettivi e i limiti della quota di gettito accantonata nel Fondo di cui al comma 1 nonché i criteri di attribuzione e le priorità da finanziare, demandando al dirigente preposto alla struttura competente in materia di tributi o ad altro dirigente incaricato dall'ente la quantificazione annuale delle somme da destinare alle finalità di cui al comma 2».
All'articolo 6:
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati relativi alle consultazioni elettorali e referendarie tramite lo sviluppo e la manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva del Sistema informativo elettorale (SIEL), anche al fine della piena realizzazione della tessera elettorale in formato digitale, è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2026, di euro 800.000 per l'anno 2027 e di euro 400.000 per l'anno 2028 in favore del Ministero dell'interno. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno»;
al comma 4, lettere a) e b), le parole: «capo terzo» sono sostituite dalle seguenti: «capo III»;
al comma 6, le parole: «capo terzo» sono sostituite dalle seguenti: «capo III».
All'articolo 7:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «nei territori» sono sostituite dalle seguenti: «ai territori»;
al secondo periodo, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento»;
al comma 3:
alla lettera a), numero 2.3), le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti», le parole: «o equipollenti, affini» sono sostituite dalle seguenti: «, equipollenti o affini», le parole: «nella patologia» sono sostituite dalle seguenti: «nella disciplina attinente alla patologia» e le parole: «e per tali fattispecie il medico può partecipare alle unità» sono sostituite dalle seguenti: «. Il medico di cui al quarto periodo può partecipare ai lavori dell'unità»;
alla lettera b), numero 1), le parole da: «istanza per l'elaborazione» a: «da parte dell'INPS» sono sostituite dalle seguenti: «all'INPS un'istanza di invio telematico del certificato della condizione di disabilità agli enti di cui all'articolo 23, comma 2, per l'elaborazione del progetto di vita»;
al comma 4, capoverso 214:
al primo periodo, dopo le parole: «del Fondo» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 210»;
al secondo periodo, le parole: «d'intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di» e dopo le parole: «28 agosto 1997» sono inserite le seguenti: «, n. 281,»;
al quarto periodo, le parole: «corredati da» sono sostituite dalle seguenti: «corredati di»;
al comma 8, capoverso 5-bis, dopo le parole: «di azione triennale» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 5, lettera b),»;
al comma 9:
alla lettera a), le parole: «della forze armate, delle forze di polizia e del corpo» sono sostituite dalle seguenti: «delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo»;
alla lettera b), la parola: «infine» è sostituita dalle seguenti: «in fine,».
Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di assegno unico e universale per i figli a carico) – 1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di assegno unico e universale per i figli a carico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Ai soli fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al comma 1, si considerano anche i figli residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea che siano fiscalmente a carico ai sensi della normativa italiana vigente”;
b) all'articolo 3, comma 1:
1) all'alinea, le parole: “di cittadinanza, residenza e soggiorno” sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole: “titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,” sono soppresse;
3) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero sia titolare di un contratto di lavoro subordinato o eserciti un'attività di lavoro autonomo che comportino l'iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali dovuti ai sensi della normativa italiana vigente”;
4) la lettera d) è abrogata;
c) all'articolo 6:
1) al comma 1 è premesso il seguente:
“01. Fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, l'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 1 è commisurata alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione di lavoro svolta in Italia”;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Per i lavoratori non residenti in Italia, la domanda di cui al comma 1 è presentata per il periodo di durata della prestazione lavorativa e, in ogni caso, è rinnovata annualmente a decorrere dal 1° marzo di ciascun anno”.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2026, 31,1 milioni di euro per l'anno 2027, 31,7 milioni di euro per l'anno 2028, 32,3 milioni di euro per l'anno 2029, 32,9 milioni di euro per l'anno 2030, 33,5 milioni di euro per l'anno 2031, 34,2 milioni di euro per l'anno 2032, 34,8 milioni di euro per l'anno 2033, 35,5 milioni di euro per l'anno 2034 e 36,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234».
All'articolo 8:
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di termini per la fatturazione delle operazioni, dopo le parole: “del medesimo soggetto,” sono inserite le seguenti: “ivi comprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto di fatturazione in nome e per conto delle singole imprese di un raggruppamento temporaneo da parte dell'impresa mandataria ai sensi del comma 2, lettera n),”.
3-ter. All'articolo 72, comma 4, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, in materia di termini per la fatturazione delle operazioni, dopo le parole: “del medesimo soggetto,” sono inserite le seguenti: “ivi comprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto di fatturazione in nome e per conto delle singole imprese di un raggruppamento temporaneo da parte dell'impresa mandataria ai sensi del comma 2, lettera o),”».
All'articolo 9:
al comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, primo periodo, le parole: «territoriale, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «territoriale nonché», le parole: «, è soggetta» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti», le parole: «delle dogane e dei monopoli» sono soppresse e dopo le parole: «competente per territorio» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 10:
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «le provincie» sono sostituite dalle seguenti: «delle province»;
al secondo periodo, le parole: «le provincie» sono sostituite dalle seguenti: «le province»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. All'articolo 5 del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Il numero massimo delle autorizzazioni alla circolazione di prova che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, possono essere rilasciate a ciascun titolare per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per finalità commerciali o per la realizzazione degli allestimenti tecnici, è fissato in quantità non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell'autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all'attività di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale, attestato da idonea documentazione e da apposita delega. Alle imprese autorizzate a svolgere le attività di imbarco e di sbarco da e su nave e quelle di movimentazione di veicoli non ancora immatricolati nei porti e tra le aree portuali e le zone retroportuali esterne alle aree operative portuali, in attesa del successivo trasporto alla destinazione finale, può comunque essere rilasciato un numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova pari al numero dei dipendenti addetti alle attività operative e dei dipendenti e dei soci del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di cui ordinariamente l'impresa autorizzata si avvale, come attestato dalla competente Autorità di sistema portuale. Le autorizzazioni alla circolazione in prova di cui al presente comma consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, individuato nella persona del titolare dell'autorizzazione ovvero selezionato tra i dipendenti del titolare dell'autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo. Tale limite non si applica alle autorizzazioni alla circolazione concesse alle aziende, alle università e agli enti di ricerca che utilizzano le targhe per attività di ricerca e sperimentazione, di sviluppo, di produzione e di collaudo di veicoli ovvero di loro componenti. Chiunque circola in violazione delle disposizioni del terzo periodo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 98, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'articolo 172-bis, comma 3, del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, si interpreta nel senso che il trasbordo anche completo del personale imbarcato tra unità dello stesso armatore non comporta la messa in disarmo dell'unità di provenienza, purché essa rimanga ormeggiata».
All'articolo 11:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso Art. 3-ter:
al comma 2:
all'alinea, la parola: «allineati» è sostituita dalla seguente: «aggiornati»;
alla lettera a), le parole: «Sistema CIE (CIEid), al Sistema SPID» sono sostituite dalle seguenti: «sistema della carta di identità elettronica, al sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID)»;
al comma 3:
all'alinea, la parola: «ANPR» è sostituita dalle seguenti: «l'ANPR» e la parola: «allineata» è sostituita dalla seguente: «aggiornata»;
alla lettera i), le parole:«del sistema di gestione deleghe» sono sostituite dalle seguenti: «della piattaforma per la gestione delle deleghe»;
al comma 4, le parole: «digitale, il» sono sostituite dalle seguenti: «digitale e con il» e le parole: «ulteriori informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «informazioni ulteriori»;
al comma 5:
al primo periodo, la parola: «allineati» è sostituita dalla seguente: «aggiornati»;
al secondo e al terzo periodo, la parola: «allineamento» è sostituita dalla seguente: «aggiornamento»;
al comma 8, le parole: «la medesima piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «la piattaforma di cui all'articolo 50-ter»;
al comma 9, le parole: «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «delle stesse»;
al comma 11, le parole: «di ANPR» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANPR», le parole: «dell'infrastruttura» sono sostituite dalle seguenti: «della sezione» e dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 12, le parole: «la sezione in ANPR» sono sostituite dalle seguenti: «i dati nella sezione dell'ANPR»;
al comma 13:
al primo periodo, le parole: «fino ad un massimo» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata massima»;
al secondo periodo, dopo le parole: «allegato C al» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
alla lettera b):
al numero 3), dopo le parole: «comma 3,» è inserita la seguente: «della»;
al numero 4), capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: «all'Indice di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Indice di cui al comma 1»;
al numero 5), capoverso 3, primo periodo, dopo le parole: «dell'Indice» sono inserite le seguenti: «di cui al medesimo comma 1»;
alla lettera c), numero 1), capoverso 2-quater, primo periodo, le parole: «la circolarità» sono sostituite dalle seguenti: «lo scambio»;
alla lettera d), numero 2), capoverso 3-bis, secondo periodo, le parole: «di ANPR» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANPR», le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando» e le parole: «da AgID» sono sostituite dalle seguenti: «dall'AgID»;
alla lettera e):
all'alinea, sono premesse le seguenti parole: «nella sezione II del capo V,» e la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;
al capoverso articolo 62-sexies:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «registri e archivi» sono sostituite dalle seguenti: «i registri e gli archivi», le parole: «inclusi quelli del» sono sostituite dalle seguenti: «compresi quelli previsti dal» e le parole: «al decreto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento di cui al decreto»;
al comma 2:
alprimo periodo, la parola: «Uffici» è sostituita dalla seguente: «uffici»;
al secondo periodo, le parole: «basi dati» sono sostituite dalle seguenti: «basi di dati»;
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «codice della navigazione» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 5, primo periodo, la parola: «ANGEMAR» è sostituita dalle seguenti: «l'ANGEMAR» e le parole: «da parte del personale appartenente alla gente di mare e dei centri di formazione autorizzati dei dati e delle informazioni essenziali» sono sostituite dalle seguenti: «dei dati e delle informazioni essenziali da parte del personale appartenente alla gente di mare e dei centri di formazione autorizzati»;
dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) all'articolo 64-bis, dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:
“1-sexies. Ai minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età sono consentiti l'accesso e l'utilizzo del punto di accesso telematico di cui al presente articolo, anche per l'ottenimento e l'esibizione di attestazioni, titoli o abilitazioni aventi effetti giuridici, compresi quelli resi disponibili mediante il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) di cui all'articolo 64-quater, senza che sia necessario l'assenso dell'esercente la responsabilità genitoriale, fatti salvi i casi in cui la legge richieda espressamente l'intervento o l'autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale per l'ottenimento di specifiche attestazioni, titoli o abilitazioni ovvero per la fruizione di specifici servizi”»;
al comma 3, alinea:
al primo periodo, le parole: «Dalle disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'attuazione delle disposizioni»;
al terzo periodo, le parole: «quantificati in» sono sostituite dalle seguenti: «pari a», le parole: «per l'anno 2026, in» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026, a» e le parole: «per l'anno 2027 e in» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2027 e a».
All'articolo 12:
al comma 3, le parole: «dell'attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività produttive»;
al comma 4, le parole: «dell'attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività produttive»;
al comma 5, capoverso 7, secondo periodo, le parole da: «Su proposta» fino a: «Unioncamere» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere)», le parole: «alle Camere di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» e dopo la parola: «competenti» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 13:
al comma 1:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) all'articolo 43, comma 1, alinea, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;
0b) all'articolo 44, comma 10, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero qualora non sia stata indetta apposita conferenza di servizi”;
0c) all'articolo 49, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
“7-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, e di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché in deroga ai regolamenti adottati dagli enti locali, esclusivamente per gli interventi di allaccio delle utenze relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, che comportino scavi e infilaggi di lunghezza massima di quaranta metri:
a) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori richieda la chiusura parziale o totale della carreggiata, l'operatore di rete comunica l'inizio dei lavori all'ente proprietario della strada, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, allegando la documentazione tecnica indicata nell'allegato 12-bis al presente decreto. Dopo l'invio della predetta comunicazione e comunque prima dell'avvio dei lavori, l'operatore presenta ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mediante posta elettronica certificata, un'istanza per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale e il segnalamento stradale temporaneo, allegando gli schemi di cantierizzazione dei lavori ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, pubblicato nel supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002. I provvedimenti di cui al secondo periodo della presente lettera sono rilasciati dagli enti proprietari della strada entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza; decorso inutilmente tale termine, l'operatore può dare avvio ai lavori nel rispetto dei predetti schemi di cantierizzazione a condizione che non vi siano interferenze con quanto disposto da altri provvedimenti adottati dai medesimi enti;
b) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori non interessi la sede stradale ovvero non richieda la chiusura parziale o totale della carreggiata, l'operatore di rete comunica l'inizio dei lavori all'ente proprietario della strada, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, allegando la documentazione tecnica indicata nell'allegato 12-bis al presente decreto; decorso inutilmente il termine di otto giorni dall'invio della comunicazione, l'operatore può dare avvio ai lavori.
7-ter. Per gli interventi di cui al comma 7-bis, l'ente proprietario della strada può concordare con l'operatore di rete accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura di rete al solo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore stesso in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga e nel rispetto del termine di otto giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori”»;
alla lettera a):
al numero 1), le parole: «ovvero linee di telecomunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con linee di telecomunicazione»;
al numero 2), le parole: «ovvero di linee di telecomunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con linee di telecomunicazione»;
alla lettera b), dopo le parole: «n. 249.» è aggiunto il seguente periodo: «Tali sanzioni si applicano decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».
All'articolo 14:
al comma 1:
alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) all'articolo 212, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Possono iscriversi all'Albo, oltre agli enti e alle imprese, i liberi professionisti iscritti in albi professionali che, per l'esercizio delle attività manutentive espressamente previste nei rispettivi ordinamenti professionali, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti limitatamente alle attività manutentive connesse all'esercizio della professione e nel rispetto delle categorie e classi previste per tali operazioni”»;
alla lettera a), dopo le parole: «comma 8-septies» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera b), le parole: «, previste dagli strumenti urbanistici vigenti,» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alla disciplina urbanistica»;
alla lettera c), dopo le parole: «comma 13» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «delle modifiche» sono sostituite dalle seguenti: «di modifiche»;
alla lettera d), numero 2), le parole: «interventi, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «interventi nonché»;
al comma 3, dopo le parole: «5 settembre 1994» sono inserite le seguenti: «, recante l'elenco delle industrie insalubri», le parole: «nella Gazzetta Ufficiale n. 129» sono sostituite dalle seguenti: «nel supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 220» e le parole: «disciplina, le imprese» sono sostituite dalle seguenti: «disciplina le imprese».
Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. – (Disposizioni in materia di piatti e di altri prodotti in plastica riutilizzabili destinati a entrare in contatto con alimenti) – 1. Nell'ambito dell'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, i piatti, le posate, le cannucce e gli agitatori per bevande in plastica sono considerati riutilizzabili e idonei a garantire effettivi molteplici utilizzi per gli stessi scopi per cui sono stati concepiti e sono commercializzabili come tali a condizione che corrispondano alle seguenti caratteristiche tecniche:
a) per i piatti in plastica:
1) diametro inferiore a 19 centimetri e peso superiore a 45 grammi;
2) diametro da 19 a 24 centimetri e peso superiore a 80 grammi;
3) diametro superiore a 24 centimetri e peso superiore a 110 grammi;
b) per le posate in plastica (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette): rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro;
c) per le cannucce in plastica a uso alimentare: rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro, salvo che rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017;
d) per gli agitatori per bevande in plastica: rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel rispetto della normativa vigente in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti».
All'articolo 15:
al comma 1, la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi».
All'articolo 16:
al comma 1:
allalettera c), le parole: «che la presiede o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado, che la presiedono»;
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) all'articolo 4-quinquies, comma 1, terzo periodo, le parole: “i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio” sono sostituite dalle seguenti: “i presidenti delle corti di giustizia tributaria e di sezione di cui all'articolo 3, presso i quali i magistrati tributari nominati svolgono il tirocinio”»;
dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, che abbiano conseguito un'anzianità nelle corti di primo grado non inferiore a tre anni, e tra i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui al medesimo articolo 1-bis”»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 12, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: “Dipartimento delle finanze” sono sostituite dalle seguenti: “Dipartimento della giustizia tributaria”»;
al comma 3:
allalettera c), le parole: «che la presiede o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado, che la presiedono»;
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) all'articolo 9, comma 2, terzo periodo, le parole: “i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio” sono sostituite dalle seguenti: “i presidenti delle corti di giustizia tributaria e di sezione di cui all'articolo 4, presso i quali i magistrati tributari nominati svolgono il tirocinio”»;
dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 2, comma 3, che abbiano conseguito un'anzianità nelle corti di primo grado non inferiore a tre anni, e tra i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui al medesimo articolo 2, comma 2”»;
al comma 5, lettera b), dopo le parole: «al secondo periodo,» sono inserite le seguenti: «le parole: “ad apposito capitolo” sono sostituite dalle seguenti: “ad appositi capitoli” e»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Al fine di completare il processo di riforma e di riorganizzazione della giustizia tributaria di cui alla legge 31 agosto 2022, n. 130, alla legge 9 agosto 2023, n. 111, e al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali, nell'ambito del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi del PNRR, sono istituite tre direzioni territoriali con sede in Milano, Roma e Napoli presso gli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di secondo grado, rispettivamente, della Lombardia, del Lazio e della Campania. A ciascuna direzione territoriale, articolata in due uffici dirigenziali non generali, è preposto un dirigente di livello generale, con corrispondente incremento complessivo della dotazione organica di tre posti di livello generale e di sei posti di livello non generale del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di garantire l'immediato funzionamento delle direzioni territoriali, a ciascuna di esse è assegnato un contingente di venti unità di personale amministrativo, di cui dodici unità dell'area dei funzionari e otto unità dell'area degli assistenti, tratto dalle unità presenti presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado delle sedi di Milano, Roma e Napoli, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6-ter. I direttori con funzioni dirigenziali di livello generale delle direzioni territoriali di cui al comma 6-bis, nell'ambito territoriale di competenza individuato nella tabella di cui all'allegato 1-bis annesso al presente decreto, nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, assicurano:
a) la vigilanza sulla qualità e sull'efficienza delle attività e dei servizi degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, al fine di segnalarne risultanze e criticità al Dipartimento della giustizia tributaria e di proporre soluzioni organizzative, basate anche sul criterio della sussidiarietà, funzionali al corretto svolgimento dell'attività di supporto alla funzione giurisdizionale;
b) lo studio delle questioni di maggiore rilevanza che insorgono nello svolgimento delle attività istituzionali e dei servizi degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, al fine di formulare proposte di soluzione al Dipartimento della giustizia tributaria;
c) la formulazione al Dipartimento della giustizia tributaria di proposte in materia di fabbisogni delle risorse umane e dei profili professionali degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, ivi compresa la formazione del relativo personale, nonché di proposte in materia di lavori e di fabbisogni di beni e servizi, anche informatici, funzionali all'efficiente svolgimento delle attività dei medesimi uffici;
d) il supporto al Dipartimento della giustizia tributaria per la definizione, l'attuazione e il monitoraggio delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità;
e) la corretta attuazione delle linee di indirizzo e di coordinamento del Dipartimento della giustizia tributaria nell'ambito delle attività e dei servizi resi dagli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria;
f) la gestione unificata delle funzioni di consegnatario dei beni mobili ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;
g) la gestione delle procedure di liquidazione degli stipendi dei magistrati tributari e dei compensi dei giudici tributari;
h) la gestione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento, stipulazione ed esecuzione dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi necessari ad assicurare il buon andamento delle attività e dei servizi della direzione territoriale e delle corti di giustizia tributaria, in forza del decentramento delle risorse operato dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;
i) il supporto al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per la gestione della logistica delle corti di giustizia tributaria, d'intesa con il Dipartimento della giustizia tributaria;
l) l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
6-quater. I direttori di cui al comma 6-ter, nell'ambito delle rispettive direzioni territoriali, oltre alle attività e alle funzioni ivi indicate, assicurano:
a) l'indirizzo degli affari generali e di segreteria, della gestione delle risorse umane e strumentali e della gestione del contenzioso;
b) la gestione della logistica e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) la gestione delle relazioni sindacali.
6-quinquies. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al primo ufficio dirigenziale non generale presente in ciascuna delle direzioni territoriali di cui al comma 6-bis sono attribuite le attività e le funzioni indicate al comma 6-ter, lettere da a) a e), nonché quelle indicate al comma 6-quater, lettere a) e c); al secondo ufficio sono attribuite le attività e le funzioni indicate al comma 6-ter, lettere da f) a i), e quelle indicate al comma 6-quater, lettera b).
6-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6-bis a 6-quinquies si provvede mediante la riduzione delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente del Ministero dell'economia e delle finanze e mediante la riduzione di un numero pari a diciannove posti nell'area dei funzionari e a diciannove posti nell'area degli assistenti assegnati al Dipartimento della giustizia tributaria, complessivamente almeno equivalenti sotto il profilo finanziario.
6-septies. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'immediato funzionamento delle direzioni territoriali di cui al comma 6-bis, si provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale previsti dai commi 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies».
All'articolo 17:
al comma 1, lettera c):
all'alinea, la parola: «inseriti» è sostituita dalla seguente: «aggiunti»;
al capoverso 12-bis, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro della giustizia» e dopo le parole: «Consiglio superiore della magistratura» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al capoverso 12-quater, terzo periodo, dopo le parole: «n. 147» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «n. 26» sono sostituite dalle seguenti: «n. 26”»;
al comma 6:
alla lettera b), numero 3), capoverso 4, secondo periodo, dopo le parole: «comma 2» e dopo le parole: «n. 71» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «31 dicembre 2029.”.» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029”;»;
alla lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, dopo le parole: «comma 68» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «n. 101.”.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 101.”;»;
alla lettera d), capoverso 1-bis, le parole: «All'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 21, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186».
Nella sezione III del capo II del titolo I, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis. – (Disposizioni in materia di processo penale telematico in grado di appello) – 1. Fino al termine per la completa informatizzazione degli uffici delle corti di appello e delle procure generali previsto dall'articolo 3, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, all'atto di appello del procuratore generale presso la corte di appello continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 582, comma 1, del codice di procedura penale nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150».
All'articolo 18:
al comma 1, lettera b):
al numero 1), capoverso a), dopo le parole: «comma 8» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al numero 2), le parole: «tre regioni» sono sostituite dalle seguenti: «tre regioni,»;
i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. All'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ferma restando la possibilità per il docente di presentare domanda di assegnazione provvisoria, provinciale e interprovinciale, per il ricongiungimento con un proprio genitore considerato persona anziana ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29”;
b) al comma 3-ter:
1) al primo periodo, dopo le parole: “il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria” sono inserite le seguenti: “o della prova scritta della procedura straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,”;
2) al secondo periodo, dopo le parole: “criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti” sono inserite le seguenti: “facendo riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando” e le parole: “nell'ambito di tali concorsi” sono sostituite dalle seguenti: “nelle prove scritte e orali di tali concorsi o nella prova scritta della procedura straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. Ciascun elenco regionale, fermo restando il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti di cui al secondo periodo, è articolato in due sezioni, da cui si attinge nel seguente ordine: la prima, costituita dagli aspiranti che hanno sostenuto il concorso nella regione nella quale chiedono l'iscrizione nell'elenco; la seconda, costituita dagli aspiranti che hanno sostenuto il concorso in una regione diversa da quella nella quale chiedono l'iscrizione nell'elenco”.
3. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26-bis, comma 1, le parole: “nell'anno scolastico 2023/2024” sono sostituite dalle seguenti: “nell'anno scolastico 2024/2025”;
b) all'allegato 2-ter, paragrafo 2. Autonomia e flessibilità, dopo la lettera b) è inserito il seguente capoverso:
“Nel primo biennio, la quota del curricolo a disposizione delle istituzioni scolastiche è utilizzata in modo da garantire per gli studenti una equilibrata distribuzione delle discipline rispetto agli obiettivi del Profilo educativo, culturale e professionale, evitando situazioni di soprannumerarietà nell'organico dell'autonomia e senza determinare comunque posizioni in esubero”.
3-bis. Al fine di garantire un più efficace raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria degli ITS Academy previsti dalla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.5, del PNRR, all'articolo 11, comma 9, della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo le parole: “da soggetti pubblici e privati” sono aggiunte le seguenti: “nonché di risorse derivanti dalla concessione in uso temporaneo dei laboratori alle imprese del settore produttivo che utilizzano le tecnologie caratterizzanti l'ITS Academy afferente a una delle aree tecnologiche di riferimento. La concessione dei laboratori è consentita al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività formative degli ITS Academy o di qualsiasi altra attività rientrante nella missione di cui al medesimo articolo 2”»;
al comma 4:
al quarto periodo, le parole: «e al regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «e nel regolamento» e le parole: «di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «recante revisione»;
al quinto periodo, dopo le parole: «n. 211» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «personale ATA» sono sostituite dalle seguenti: «personale amministrativo, tecnico e ausiliario»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «9 milioni di euro per l'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6 milioni di euro per l'anno 2027»;
al comma 6, terzo periodo, dopo la parola: «semiesonero» sono inserite le seguenti: «, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027,», le parole: «, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027,» sono soppresse e le parole: «delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica,»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. La regione Friuli Venezia Giulia può attivare, per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030, in deroga ai contingenti dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per il triennio di riferimento, definiti per le scuole di lingua slovena dai decreti del Ministro dell'istruzione e del merito adottati rispettivamente ai sensi dei commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché in deroga al comma 5-sexies del citato articolo 19, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura tale da non superare il contingente definito per le medesime scuole dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 70 del 19 aprile 2023, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 68.066 per l'anno 2027, di euro 204.198 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 136.132 per l'anno 2030. Agli oneri di cui al secondo periodo si provvede mediante riduzione, in misura pari a euro 68.066 per l'anno 2027 e a euro 204.198 annui a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».
All'articolo 19:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «2026-2027» sono sostituite dalle seguenti: «2026/2027»;
alla lettera c), le parole: «e a euro» sono sostituite dalle seguenti: «nonché a euro»;
al comma 3, lettera a), le parole: «si intendono estese» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano»;
al comma 5:
alla lettera a), dopo le parole: «del PNRR» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera b), le parole «e per le annualità successive» sono soppresse.
All'articolo 20:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;
al secondo periodo, le parole: «, per ciascuno degli anni» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni» e dopo le parole: «corrispondente riduzione» sono inserite le seguenti: «delle proiezioni».
All'articolo 21:
al comma 2, lettera b), dopo le parole: «categorie particolari di dati» è inserita la seguente: «personali» e le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2003»;
al comma 4, capoverso 2-bis, dopo le parole: «comma 3, lettera a)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il limite di spesa di cui al secondo periodo non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi nonché da finanziamenti esterni finalizzati, in tutto o in parte, alla copertura integrale di spese di personale, ivi comprese le risorse rivenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
b) all'articolo 22-ter, comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché da finanziamenti esterni finalizzati, in tutto o in parte, alla copertura integrale di spese di personale, ivi comprese le risorse rivenienti dal PNRR”.
4-ter. L'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è abrogato»;
al comma 5:
alla lettera b), capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: «autonomia universitaria» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: «lettera o-bis)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «sedi di facoltà, di dipartimenti» sono sostituite dalle seguenti: «sedi di facoltà e di dipartimenti»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Al fine di finanziare i dottorati di ricerca attivati dalle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche per l'attuazione e il consolidamento dell'Investimento 3.4 «Didattica e competenze universitarie avanzate» e dell'Investimento 4.1 «Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale» della Missione 4, Componente 1, del PNRR e dell'Investimento 3.3 «Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese» della Missione 4, Componente 2, del PNRR, il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031.
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, si provvede:
a) quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
Nella sezione V del capo II del titolo I, dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:
«Art. 21-bis. – (Disposizioni urgenti per i progetti PNRR degli enti pubblici di ricerca) – 1. Al fine di garantire il completamento dei progetti finanziati con risorse del PNRR a titolarità degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di euro 22.496.836 per l'anno 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 22.496.836 per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a euro 14.500.000, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
b) quanto a euro 7.996.836, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato previsione del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
All'articolo 22:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1), capoverso 7:
all'alinea, le parole: «decreto-legge del 6 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 6 dicembre» e la parola: «, contenente» è sostituita dalle seguenti: «e contiene»;
alla lettera d):
alnumero 1), le parole: «in ottemperanza di» sono sostituite dalle seguenti: «in ottemperanza a»;
alnumero 6), le parole: «agli obbiettivi» sono sostituite dalle seguenti: «agli obiettivi»;
al numero 2), le parole: «decreto-legge del 6 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 6 dicembre» e dopo le parole: «direttiva 2012/34/UE» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012»;
alla lettera b):
al numero 1.1), le parole: «comma 7,”» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7, e per definire”», le parole: «e sono redatti in linea» sono sostituite dalle seguenti: «sono redatti in coerenza» e dopo le parole: «del 21 novembre 2012,» sono inserite le seguenti: «e definiscono»;
al numero 1.2), le parole: «sono inseriti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserito il seguente» e le parole: «e gli indicatori di performance,» sono sostituite dalle seguenti: «, e gli indicatori di performance»;
al numero 3.2), le parole: «in linea» sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza»;
al numero 4):
al capoverso 5-bis, le parole: «e i traguardi» sono sostituite dalle seguenti: «e dei traguardi»;
al capoverso 5-ter, le parole: «e, per i profili finanziari, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, di concerto, per i profili finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «, ovvero le penalità per il gestore conseguenti al mancato conseguimento» sono sostituite dalle seguenti: «nonché le penalità da applicare a carico del gestore in caso di mancato conseguimento»;
al capoverso 5-quater, le parole: «corredati dalla» sono sostituite dalle seguenti: «corredati della» e le parole: «sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito»;
al comma 3:
alla lettera a), numero 2), capoverso 1-bis:
al secondo periodo, le parole: «sull'adeguato» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini di un adeguato»;
al terzo periodo, le parole: «sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito»;
al sesto periodo, le parole: «All'attuazione del presente comma si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma» e la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «disponibili»;
alla lettera b):
al capoverso Art. 9-bis, comma 1, dopo le parole: «Ai servizi» è inserita la seguente: «ferroviari»;
al capoverso Art. 9-ter, comma 1, alinea, le parole: «economico finanziario» sono sostituite dalla seguente: «economico-finanziario» e dopo le parole: «infrastrutturali e nei trasporti» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 5, secondo periodo, le parole: «e le autorità» sono soppresse.
All'articolo 23:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «obiettivo PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «obiettivo del PNRR» e la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi»;
al terzo periodo, le parole: «a prima domanda» sono sostituite dalle seguenti: «a prima richiesta»;
al comma 2, lettera b), capoverso 1-quater:
al primo periodo, le parole: «interventi di infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «interventi relativi a infrastrutture» e le parole: «società RFI» sono sostituite dalle seguenti: «società Rete ferroviaria italiana (RFI)»;
al secondo periodo, la parola: «include» è sostituita dalla seguente: «comprende»;
al quarto periodo, la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi» e dopo le parole: «RFI S.p.A» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.».
Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. – (Comunicazione della conclusione dei lavori per gli interventi finanziati dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e da programmi cofinanziati dall'Unione europea) – 1. In relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, l'appaltatore comunica senza indugio la conclusione dei lavori eseguiti dal subappaltatore al direttore dei lavori e al responsabile unico del procedimento. In ogni caso, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori o del saldo finale successivi alla conclusione dei lavori oggetto di subappalto, il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 11, comma 6, 119, comma 7, e 125, commi 5 e 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è acquisito, entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori medesimi, dalla stazione appaltante secondo le modalità ordinarie, ovvero direttamente dal subappaltatore in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, delle banche di dati o dei sistemi di interoperabilità a esso connessi ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al citato decreto n. 36 del 2023».
All'articolo 24:
al comma 1, dopo le parole: «di seguito» è inserita la seguente: «denominato»;
al comma 2, lettera b), le parole: «della società INVITALIA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA»;
al comma 3, le parole: «eventuali risorse,» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali risorse»;
al comma 4, dopo le parole: «n. 205» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 7, le parole: «Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017» sono sostituite dalla seguente: «PNIISSI»;
al comma 9:
all'alinea, le parole: «la società INVITALIA» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA»;
alla lettera a), le parole: «corredate dal» sono sostituite dalle seguenti: «corredate del»;
alla lettera b), la parola: «riconoscibile» è sostituita dalla seguente: «concedibile»;
alla lettera d), le parole: «Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017» sono sostituite dalla seguente: «PNIISSI»;
al comma 10, le parole: «La società INVITALIA» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA» e le parole: «Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017» sono sostituite dalla seguente: «PNIISSI»;
al comma 11, le parole: «della società INVITALIA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA»;
al comma 13, le parole: «Sono fatte salve» sono sostituite dalle seguenti: «Sono fatti salvi».
All'articolo 25:
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «7 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2026»;
al comma 3, le parole: «all'articolo 129 del regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 129 del regolamento (UE) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024» e le parole: «risorse PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del PNRR»;
al comma 5, le parole: «dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi», le parole: «della misura» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agevolazione», dopo le parole: «corrispondente riduzione» sono inserite le seguenti: «dello stanziamento», le parole: «di parte corrente,» sono sostituite dalle seguenti: «di parte corrente» e dopo le parole: «bilancio triennale 2026-2028» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 19-sexies, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) al comma 433, relativo al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, le parole: ‘per il 2025 e di 4 milioni di euro per il 2026’ sono sostituite dalle seguenti: ‘per ciascuno degli anni 2025 e 2026’”;
b) il comma 19-septies è abrogato.
5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
5-quater. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021, per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025 nel capitale di start-up innovative aventi i requisiti per il riconoscimento in favore dell'investitore dell'incentivo di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'impresa beneficiaria può presentare l'istanza di cui al medesimo articolo 5, comma 1, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020 anche successivamente all'effettuazione dell'investimento, purché entro il 31 maggio 2026. Per gli investimenti di cui al primo periodo, fermo restando il rispetto delle ulteriori disposizioni del medesimo articolo 5 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020, nell'istanza per il riconoscimento dell'incentivo è indicato, in luogo dell'ammontare dell'investimento che l'investitore intende effettuare, previsto dal comma 3, lettera b), del citato articolo 5 del medesimo decreto, l'ammontare dell'investimento realizzato.
5-quinquies. Il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica, tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato, il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale “de minimis” di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021, notificando gli esiti dell'accertamento sia all'impresa beneficiaria che al soggetto investitore e dandone altresì comunicazione all'Agenzia delle entrate con le modalità previste dal comma 8 dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020. L'esito negativo dell'accertamento è ostativo al riconoscimento dell'incentivo.
5-sexies. All'articolo 1, comma 326, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole da: “a istituire 40 posizioni dell'area” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quaranta unità di personale da inquadrare nell'area delle elevate professionalità prevista dal CCNL 2019-2021 del comparto funzioni centrali, tramite concorso pubblico ovvero passaggio tra le aree o mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con corrispondente incremento della relativa dotazione organica”».
All'articolo 26:
al comma 1, lettera a), numero 3), la parola: «nonché» è sostituita dalle seguenti: «o in caso»;
al comma 2, le parole da: «della legge» fino a: «al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo, della legge 18 dicembre 2025, n. 190, le parole: “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2026” e».
All'articolo 27:
al comma 1, dopo le parole: «di biometano,» sono inserite le seguenti: «di impianti» e dopo le parole: «programmi di sovvenzione» è inserita la seguente: «nell'ambito del»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «, ai cui oneri» sono sostituite dalle seguenti: «; ai connessi oneri»;
al terzo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» è inserita la seguente: «e» e la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi»;
al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di comprovate difficoltà procedurali o amministrative, il termine di cui al primo periodo è prorogabile di ulteriori sessanta giorni»;
alla rubrica, dopo le parole: «di biometano,» sono inserite le seguenti: «di impianti».
All'articolo 28:
al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «previa verifica» sono sostituite dalle seguenti: «, previa verifica»;
al comma 2, le parole: «all'articolo 178, del» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 178 del»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Sono ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, anche gli investimenti realizzati nei territori dei comuni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono compresi nell'ambito di competenza del Consorzio industriale del Lazio o del Consorzio per lo sviluppo industriale delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino (Piceno Consind), anche qualora non inclusi nelle aree di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2025, gli investimenti effettuati nei territori di cui al primo periodo e non riconducibili ad alcuno degli ambiti territoriali indicati nel citato articolo 3 sono imputati, in base al criterio di prossimità territoriale, ai pertinenti stanziamenti di cui alle lettere a), numeri da 1) a 5), e b), del comma 1 del medesimo articolo 3»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di concorrere alla realizzazione di attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno, è riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 in favore dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito in pari misura tra i predetti istituti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 958, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è incrementata di euro 600.000 per l'anno 2028 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2029 e 2030. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
al comma 4:
all'alinea, dopo le parole: «nei territori del Mezzogiorno d'Italia» sono inserite le seguenti: «nonché agli obiettivi di riqualificazione e di valorizzazione degli spazi e degli edifici pubblici»;
dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) della somma complessiva di 4,9 milioni di euro, per il completamento dell'investimento relativo al Polo scolastico Alta Val Trebbia nel comune di Bobbio, in provincia di Piacenza;
b-ter) della somma complessiva di 7 milioni di euro, per la realizzazione di interventi di valorizzazione e di riqualificazione dell'area dell'ex base militare dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) situata nel comune di Affi, in provincia di Verona»;
al comma 5, le parole: «la somma di euro 15,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 27,6 milioni»;
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: “per il perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 1” sono soppresse».
All'articolo 29:
al comma 1, capoverso Art. 19-sexies:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «, nonché gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» sono soppresse;
al secondo e al terzo periodo, le parole: «e agli enti» sono soppresse; 29.2
al comma 2, primo periodo, le parole: «risulti assicurata» sono sostituite dalle seguenti: «risultino assicurate»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di assicurare il rafforzamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), all'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: “L'assunzione del personale avviene mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionale della Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. La Commissione può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali nel limite di spesa di euro 1.500.000 annui”.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a euro 750.000 per l'anno 2026 e a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sul bilancio della COVIP»;
i commi da 3 a 11 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Nelle more della riforma organica della materia e ferme restando le attribuzioni e le attività, anche in materia di vigilanza, previste a legislazione vigente, i fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 5 provvedono a redigere e rendere pubblici nel proprio sito internet istituzionale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, nonché a trasmettere, nel medesimo termine, alle amministrazioni competenti ai sensi della normativa vigente ai fini della vigilanza, i propri bilanci e le relative relazioni, ivi comprese quelle degli organi di controllo comunque denominati. Il bilancio e la relativa documentazione sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui agli articoli 2621, 2621-bis, primo comma, e 2621-ter del codice civile.
4. I bilanci e le relazioni di cui al comma 3 sono coerenti, esaurienti e correttamente presentati e forniscono un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria, ivi compresa un'informativa sugli investimenti significativi, indicando in particolare, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente:
a) il numero degli iscritti e dei beneficiari;
b) l'ammontare complessivo dei contributi versati dagli aderenti e dai datori di lavoro o comunque delle entrate di natura contributiva;
c) l'ammontare delle prestazioni erogate, distinte per natura e tipologia;
d) il rapporto tra contributi versati e prestazioni erogate;
e) l'ammontare del patrimonio complessivo del fondo;
f) il rapporto tra patrimonio e prestazioni erogate;
g) i costi di gestione sostenuti nell'esercizio;
h) con particolare riferimento ai casi di gestione diretta di risorse suscettibili di investimento, se e in quale misura, nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione fattori ambientali, sociali e di governo societario.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano, restando in ogni caso esclusi le imprese di assicurazione e i prodotti assicurativi vigilati ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale, comunque denominati, e, in particolare:
a) ai fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
b) agli enti, alle casse e alle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi dai fondi di cui alla lettera a) del presente comma;
c) alle forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare, comunque istituite, anche di natura contrattuale, collettiva o individuale, purché organizzate in forma stabile, dotate di autonomia gestionale e finalizzate all'erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie o di cure di lungo periodo (long term care) in favore di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati e dei relativi familiari.
6. Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 sono svolti nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di protezione e trattamento dei dati personali.
7. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'impossibilità di iscrizione, rinnovo o comunque di permanenza nell'anagrafe istituita ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché di fruizione delle agevolazioni, anche fiscali, comunque denominate, previste a legislazione vigente.
8. Le disposizioni dei commi da 3 a 7 si applicano dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025»;
dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. Il comma 202 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è sostituito dal seguente:
“202. Le disposizioni di cui al comma 201 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026, fatta eccezione per la disposizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 201, che si applica a decorrere dal 31 ottobre 2026. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie rispettive istruzioni entro le medesime date”»;
alla rubrica, le parole: «nonché di vigilanza sui» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di».
All'articolo 30:
al comma 1, dopo le parole: «21 aprile 2023, n. 41» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «obiettivi PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «obiettivi del PNRR»;
al comma 5:
all'alinea, le parole: «al comma 4, dispone» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4 dispone»;
alla lettera a), dopo le parole: «23 dicembre 2014, n. 190» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera b), le parole: «numeri da 1 a 11» sono sostituite dalle seguenti: «numeri da 1) a 11)»;
al comma 8, le parole: «misure PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «misure del PNRR» e le parole: «e fino» sono sostituite dalla seguente: «, fino»;
al comma 11:
alla lettera a), numero 1), la parola: «“Fondo”» è sostituita dalle seguenti: «denominato “Fondo”,»;
alla lettera b):
al capoverso 2-bis, secondo periodo, le parole: «di cui al comma 2-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «adottato ai sensi del comma 2-quinquies»;
al capoverso 2-ter:
all'alinea, le parole: «al comma 2-bis, sono» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2-bis sono»;
alla lettera a), le parole: «i cantieri navali di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257,»;
alla lettera b),le parole: «dei medesimi cantieri navali» sono sostituite dalle seguenti: «dei cantieri navali di cui alla lettera a), indipendentemente dalla natura pubblica o privata delle società medesime» ele parole: «ministeriale di cui al comma 2-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «adottato ai sensi del comma 2-quinquies»;
al capoverso 2-quater, primo periodo, le parole: «ministeriale di cui al comma 2-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «adottato ai sensi del comma 2-quinquies»;
al capoverso 2-quinquies, le parole: «Il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il decreto», dopo le parole: «terzo periodo,» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «commi 2-bis e 2-ter» sono inserite le seguenti: «del presente articolo,».
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. All'articolo 18-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, può destinare una quota della Sezione di cui al comma 1, in misura non superiore a 150 milioni di euro, all'attuazione di interventi nel Continente africano realizzati anche senza il coinvestimento delle società Simest Spa o Finest Spa”.
11-ter. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 474, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, al netto delle dotazioni finanziarie delle Sezioni di cui all'articolo 1, comma 474, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207».
Dopo l'allegato 1 è inserito il seguente:
«Allegato 1-bis
(Articolo 16, comma 6-ter)
Tabella – Ambito di competenza delle direzioni territoriali del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze
|
Direzione territoriale
|
Ambito territoriale di competenza – Regioni
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Sede di Milano |
Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, provincia autonoma di Bolzano e provincia autonoma di Trento |
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Sede di Roma |
Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna |
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Sede di Napoli |
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia |
».
All'allegato 2, la parola: «COOP.» è sostituita dalla seguente: «COOPERAZIONE».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi PNRR)
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Disposizioni per la verifica parlamentare del completamento e dell'impatto del Piano nazionale di ripresa e resilienza)
1. Entro tre mesi dalla data ultima per il completamento di tutti i traguardi e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una relazione consuntiva predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, nella quale sono indicati i risultati raggiunti, in termini di effettiva qualità ed efficacia degli interventi e di impatto reale sulla crescita economica e sui servizi ai cittadini e sul territorio, con particolare riferimento alle priorità trasversali del Piano medesimo.
01.01. De Luca, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano, Filippin, Madia, Prestipino.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attivazione della procedura per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al primo periodo si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai progetti strategici e di investimento pubblici.
1.1. Bonetti.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il sistema informatico «ReGiS», anche attraverso un'adeguata integrazione con la piattaforma PA digitale 2026, con la Piattaforma digitale nazionale dati (Pdnd) di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché con le principali banche dati pubbliche, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opera come piattaforma unica nazionale per la gestione integrata dei progetti e degli investimenti pubblici, offrendo dati liberamente accessibili, analisi dettagliate e target misurabili riguardo agli obiettivi e alle tempistiche di raggiungimento degli stessi, oltre a report periodici sulle politiche pubbliche finanziate con risorse nazionali ed europee anche successivamente alla conclusione degli adempimenti di cui al primo periodo, con particolare riferimento agli impatti di genere e generazionali delle stesse.
1.15. Bonetti.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: azioni di supporto tecnico specialistico aggiungere le seguenti: , limitando gli obblighi documentali o sostanziali a carico dei soggetti attuatori a quelli espressamente previsti dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ove ancora applicabile.
1.19. Roggiani, Simiani, Curti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Alle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale è garantito l'accesso diretto, in tempo reale e in ambiente dedicato, ai dati del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
1.20. Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Monitoraggio degli impatti occupazionali)
1. Nell'ambito dei sistemi di monitoraggio degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della politica di coesione sono definiti indicatori relativi all'impatto occupazionale degli investimenti, con particolare riferimento alla creazione di lavoro stabile, all'occupazione giovanile e femminile e allo sviluppo delle competenze.
2. I dati di cui al comma 1 sono integrati nel sistema informativo di monitoraggio e riportati nelle relazioni periodiche sullo stato di attuazione degli interventi.
1.02. Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Cabina di regia per il PNRR)
1. La Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, continua a operare oltre la chiusura del piano stesso, con le medesime modalità operative già previste a legislazione vigente e con gli stessi compiti e poteri previsti dal comma 2 del citato articolo 2, con particolare riferimento alle riforme e agli investimenti che comportano impatti economici e sociali anche successivamente alla scadenza del piano. La Cabina, inoltre, esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sulle azioni finalizzate a dare continuità agli interventi e agli investimenti del piano.
1.03. Bonetti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Istituzione della Cabina di coordinamento nazionale)
1. È istituita, entro il 31 maggio 2026, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di coordinamento nazionale sulle riforme e sugli investimenti del PNRR che continueranno ad avere un impatto economico e sociale anche dopo il 2026 presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta.
2. La Cabina di coordinamento nazionale esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sulle azioni finalizzate a dare continuità agli interventi del PNRR con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 30 comma 4-bis.
3. Alle sedute della Cabina di coordinamento nazionale partecipano i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza di una singola regione o provincia autonoma, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, quando sono esaminate questioni che riguardano più regioni o province autonome, ovvero il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il presidente dell'Unione delle province d'Italia quando sono esaminate questioni di interesse locale; in tali casi alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che può presiederla su delega del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Alle sedute della Cabina di coordinamento nazionale partecipano i rappresentanti delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
5. La Cabina di coordinamento nazionale si riunisce almeno una volta al mese.
6. La Cabina di coordinamento nazionale ha durata fino al 31 dicembre 2030.
1.04. Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano.
ART. 2.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR)
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono, con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione, procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2026, sono prorogate al 30 giugno 2027.
02. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è soppresso.
2.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Al comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2029 con le seguenti: 31 dicembre 2028.
Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2029 con le seguenti: 31 dicembre 2028.
2.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2.3. Lacarra.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026 tutti gli incarichi dirigenziali e non, attribuiti da comuni e città metropolitane a valere su eventuali economie delle risorse del PNRR assegnate, ovvero con risorse proprie di bilancio e in deroga ai vincoli di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La relativa spesa non si computa ai fini della determinazione della capacità assunzionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2.11. Roggiani, De Luca, Simiani, Barbagallo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029».
*2.15. Ruffino, Bonetti.
*2.16. Roggiani, Simiani, Barbagallo, De Luca.
Al comma 1-quinquies, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.
**2.103. D'Orso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
**2.98. Scotto.
**2.100. Zanella, Grimaldi.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: con apposito punteggio, l'eventuale esperienza professionale maturata con le seguenti: attraverso un'adeguata valutazione della professionalità maturata.
2.17. Penza, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le assunzioni di cui al presente comma avvengono anche al fine di dare continuità e valorizzare le importanti competenze acquisite nell'ambito delle strutture istituite per il completamento degli obiettivi del PNRR.
2.19. Bonetti.
Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) quanto a euro 8.998.702 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
2.23. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli esperti di cui al primo periodo possono essere impiegati anche al fine di garantire il supporto tecnico necessario ad accelerare l'adozione dei decreti ministeriali in materia di cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in raccordo con le attività del Nucleo end of waste istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2.27. L'Abbate, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Sopprimere il comma 7.
2.28. Ilaria Fontana, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di garantire il supporto tecnico necessario ad accelerare l'adozione dei decreti ministeriali in materia di cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato per l'anno 2026, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, fino a dieci unità di personale tecnico altamente qualificato, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in chimica, ingegneria ambientale, diritto ambientale ed economia circolare da destinare al potenziamento del Nucleo end of waste (NEW) di cui al predetto articolo 184-ter, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, mediante l'espletamento di una procedura concorsuale pubblica da svolgersi secondo le modalità previste dall'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7-ter. Per le finalità di cui al comma 7-bis è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato «Fondo per l'accelerazione dei decreti end of waste», con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 7-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse, incluse quelle destinate al potenziamento delle strutture tecniche e al sostegno delle attività istruttorie necessarie per l'adozione dei decreti di cui al comma 7-bis.
7-quater. Agli oneri derivanti dai commi 7-bis e 7-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.29. L'Abbate, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Sopprimere il comma 8.
2.30. Penza, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 9, sostituire le parole: per l'anno 2026 con le seguenti: per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, utilizzando allo scopo le competenti strutture organizzative e le relative risorse umane e strumentali del medesimo Ministero.
2.31. Iaria, Fede, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Le risorse di cui al comma 12, primo periodo, sono incrementate di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia con riferimento alle indennità degli orari notturni, festivi e durante le particolari festività. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche predette indennità.
12-ter. Le risorse di cui al comma 12, primo periodo, sono ulteriormente incrementate di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per l'incremento a 9 euro del valore nominale del singolo buono pasto riconosciuto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a decorrere dall'anno 2026.
12-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 12-bis e 12-ter, pari a 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.45. Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Le risorse di cui al comma 12 sono incrementate di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 17 milioni di euro per l'anno 2029 al fine di potenziare le infrastrutture ICT per la digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la dematerializzazione degli archivi delle sedi centrali e territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 17 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.46. Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Le risorse di cui al comma 12 sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare a uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze del medesimo Corpo. Alla ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio.
12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.47. Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Al comma 13, lettera c), numero 2), sopprimere il secondo periodo.
2.49. Penza, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sopprimere il comma 17.
2.54. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incarichi eventualmente conferiti ai sensi del presente comma sono volti anche a rafforzare le operazioni di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche e di tutti i programmi e gli interventi finanziati con risorse nazionali ed europee, ivi inclusi quelli non connessi al raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
2.55. Bonetti.
Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: con articolazione a tempo parziale a 18 ore in base al fabbisogno dell'amministrazione con le seguenti: con articolazione dell'orario di lavoro a tempo pieno.
Conseguentemente, dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21.1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate «ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli, con corrispondente aumento della dotazione organica, i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previa verifica del possesso del requisito di dodici mesi di anzianità nella qualifica ricoperta e che risulti in servizio al momento di avvio della procedura di stabilizzazione, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 42.955.000 euro per l'anno 2026 e di 85.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri, pari a 42.955.000 euro per l'anno 2026 e a 85.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
21.2. Per le stesse finalità di cui al comma 21-bis, il Segretariato generale della giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli, con corrispondente aumento della dotazione organica, il personale reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previa verifica del possesso del requisito di dodici mesi di anzianità nella qualifica ricoperta e che risulti in servizio al momento di avvio della procedura di stabilizzazione, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 3.000.000 euro per l'anno 2026 e di 6.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri, pari a 3.000.000 euro per l'anno 2026 e a 6.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
21.3. Per le medesime finalità di cui ai commi 21-bis e 21-ter, i commi 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, sono abrogati.
2.58. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Casu, Marino.
Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: con articolazione a tempo parziale a 18 ore in base al fabbisogno dell'amministrazione con le seguenti: con articolazione dell'orario di lavoro a tempo pieno;
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo far fronte ad eventuali maggiori oneri, nel limite di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.59. Grimaldi, Mari, Dori.
Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: con articolazione a tempo parziale a 18 ore in base al fabbisogno dell'amministrazione con le seguenti: con articolazione dell'orario di lavoro a tempo pieno.
*2.60. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Casu, Marino.
*2.61. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Torto.
Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21.1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate «ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli, con corrispondente aumento della dotazione organica, i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previa verifica del possesso del requisito di dodici mesi di anzianità nella qualifica ricoperta e che risulti in servizio al momento di avvio della procedura di stabilizzazione, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 42.955.000 euro per l'anno 2026 e di 85.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri, pari a 42.955.000 euro per l'anno 2026 e a 85.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
21.2. Per le stesse finalità di cui al comma 21-bis, il Segretariato generale della giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli, con corrispondente aumento della dotazione organica, il personale reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previa verifica del possesso del requisito di dodici mesi di anzianità nella qualifica ricoperta e che risulti in servizio al momento di avvio della procedura di stabilizzazione, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 3.000.000 euro per l'anno 2026 e di 6.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri, pari a 3.000.000 euro per l'anno 2026 e a 6.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
**2.62. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Casu, Marino.
**2.63. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Torto.
**2.64. Dori, Grimaldi, Mari, Zaratti.
Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21.1. Al fine di assicurare l'apertura prolungata dei siti e dei luoghi della cultura, garantendo la fruizione e la valorizzazione del patrimonio conservato ed esposto, il Ministero della cultura è autorizzato, per l'anno 2026, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad assumere a tempo pieno e indeterminato le unità di personale già impiegate a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
21.2. Possono partecipare alla procedura assunzionale riservata i lavoratori di cui al comma precedente i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) siano in servizio alla data del 1° marzo 2026;
b) abbiano maturato almeno dodici mesi di servizio;
c) siano in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego e del titolo di studio coerente con l'area e il profilo di inquadramento previsti dal vigente CCNL-Comparto Funzioni centrali.
21.3. L'assunzione prevede un inquadramento nell'area assistenti e nell'area funzionari, nel profilo corrispondente alle mansioni effettivamente svolte. Le assunzioni di cui al comma 21-bis sono effettuate nel rispetto delle dotazioni organiche e della programmazione triennale del fabbisogno. Il Ministero della cultura provvede agli adempimenti connessi alla attuazione dei commi 21-bis e 21-ter mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a normativa vigente.
2.67. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Viggiano, Stumpo.
Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21.1. Al fine di non disperdere le competenze professionali acquisite nell'ambito dell'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di garantire la continuità dell'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche oltre la scadenza del Piano, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in essere alla data del 31 dicembre 2025, possono essere rinnovati nei limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, fermo restando il limite delle durata complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti, fino al 31 dicembre 2026.
21.2.Per le medesime finalità di cui al comma 21-bis, il Ministero della cultura titolare dei rapporti di lavoro a tempo determinato ivi previsti è autorizzato a procedere, nel biennio 2026-2027, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, alla stabilizzazione del predetto personale. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al presente comma è instaurato con l'amministrazione di destinazione mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno.
2.68. Tucci, Orrico, Baldino, Carmina, Donno, Torto.
Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21.1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di riduzione dei tempi della giustizia e di garantire la continuità operativa dell'«Ufficio per il processo», di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, la validità della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, è prorogata fino al 30 giugno 2027.
21.2. La graduatoria di cui al comma 21-bis può essere utilizzata, fino alla medesima data, per la copertura dei posti vacanti e disponibili mediante scorrimento, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché mediante utilizzo del residuo delle facoltà assunzionali relative all'Area assistenti previste nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
21.3. Per le finalità di cui ai commi 21-bis e 21-ter, il Ministero della giustizia è autorizzato a prorogare fino al 30 giugno 2027 i contratti di lavoro a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo in scadenza al 30 giugno 2026, anche già in servizio, che residui dalla procedura di stabilizzazione.
2.79. Faraone.
Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21.1. Al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, possono essere impiegati presso gli uffici giudiziari destinatari, anche al fine di redigere l'elenco dei procedimenti civili per i quali risulti conclusa l'attività istruttoria e al fine di redigere, per ciascuno dei procedimenti, la bozza di proposta conciliativa, sulla base delle risultanze istruttorie, da sottoporre al giudice titolare della causa.
21.2. Il giudice, ove ritenga condivisibile la bozza di proposta conciliativa, ovvero dopo avere apportato le eventuali modifiche o integrazioni che ritenga necessarie, comunica con decreto alle parti la proposta conciliativa e fissa un'udienza per la discussione e la raccolta delle volontà delle parti o, in alternativa alla fissazione dell'udienza, assegna alle parti un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, per depositare la manifestazione di accettazione o rigetto della proposta. Fino a cinque giorni prima della scadenza del suddetto termine, ciascuna parte può chiedere la fissazione di apposita udienza di discussione della proposta conciliativa.
21.3. I commi 21-bis e 21-ter non si applicano ai procedimenti civili nei quali siano state formulate eccezioni preliminari di rito o di merito idonee, ove accolte, a definire il giudizio. In questo caso, gli addetti agli uffici per il processo sottopongono i fascicoli in ordine di iscrizione a ruolo ai magistrati titolari, al fine di fissare un'udienza per la discussione delle eccezioni in contraddittorio e l'eventuale decisione sulla definizione o prosecuzione del giudizio.
2.80. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Torto.
Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21.1. Al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, possono essere impiegati presso gli uffici giudiziari destinatari anche per redigere l'elenco dei procedimenti civili in cui siano state formulate eccezioni preliminari, di rito e o di merito, idonee, ove accolte, a definire il giudizio e sottopongono i fascicoli in ordine di iscrizione a ruolo ai magistrati titolari, al fine di fissare l'udienza per la discussione delle eccezioni in contraddittorio e l'eventuale decisione sulla definizione o prosecuzione del giudizio.
21.2. Nei casi di cui al comma 21-bis, gli addetti agli uffici per il processo non possono provvedere alla predisposizione delle bozze delle decisioni che definiscono la singola fase processuale.
2.81. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Torto.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21.1. I commi 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, sono abrogati.
2.65. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Casu, Marino.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21.1. All'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatto salvo quanto previsto dal presente comma in riferimento alla edizione 2026 del corso»;
b) dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Al fine di garantire l'efficienza dell'azione amministrativa e l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Fondazione Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali è autorizzata a organizzare nel 2026 una seconda edizione del corso di cui al presente comma a favore dei candidati vincitori del concorso risultanti dalla graduatoria approvata con decreto del direttore generale Organizzazione del Ministero della cultura dell'8 marzo 2023 e che non sono stati ammessi al corso nell'anno 2023. Il Ministero della cultura può bandire nuovi concorsi da dirigente, solo previo esaurimento anche della graduatoria dei candidati di cui al periodo precedente che abbiano superato il corso nell'edizione 2026».
2.76. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21.1. Nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, possono essere impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attività dei magistrati. A tal fine, l'attività dell'addetto all'Ufficio per il processo, nell'ambito del supporto al magistrato, deve essere finalizzata a:
a) studio, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale degli atti preparatori utili alla decisione in merito alla concessione di permessi, alla liberazione anticipata, alla remissione del debito, alle sospensioni e ai differimenti nell'esecuzione della pena, alle espulsioni di detenuti stranieri e delle prescrizioni relative alla libertà controllata, all'approvazione del programma di trattamento del detenuto, al supporto alla decisione sull'autorizzazione ai ricoveri ospedalieri e alle visite specialistiche, all'autorizzazione all'ingresso di persone estranee all'amministrazione penitenziaria, all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria, al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario, alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie;
b) studio dei fascicoli e preparazione dell'udienza;
c) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, attraverso l'organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, che tengano conto della priorità da assegnare a talune istanze provenienti dai soggetti detenuti, nonché attraverso la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;
d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.
2.82. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21.1. Al fine di dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, a tutte le procedure assunzionali nonché agli incrementi di unità di personale, sia dirigenziale che non dirigenziale, autorizzati dal presente articolo e dal successivo articolo 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, come specificato dalle linee guida di cui all'Allegato 1 del decreto interministeriale 7 dicembre 2021.
2.89. Bonetti.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21.1. Le procedure assunzionali, gli incrementi di unità di personale, sia dirigenziale che non dirigenziale, nonché le proroghe delle unità di missione autorizzati dal presente decreto, possono essere finalizzati a dare continuità alle varie strutture competenti nella gestione di progetti strategici e di investimenti anche al di fuori di quanto previsto nell'ambito del PNRR.
2.90. Bonetti.
Al comma 21-ter, secondo periodo, dopo le parole: può prevedere, aggiungere le seguenti: , per una percentuale massima del 50 per cento dei posti messi a bando,.
2.104. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Al comma 21-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le unità di personale di cui al presente comma possono altresì essere impiegate per l'integrazione del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la Piattaforma PA digitale 2026 e con la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché con le principali banche dati pubbliche, affinché esso operi come piattaforma unica nazionale per la gestione integrata dei progetti e degli investimenti pubblici.
2.102. Bonetti.
Al comma 21-quater, primo periodo, sostituire le parole: novanta unità con le seguenti: centonove unità.
Conseguentemente, al medesimo comma:
al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei unità»;
al secondo periodo, sostituire, le parole: euro 298.660 per l'anno 2026 e a euro 597.320 con le seguenti: euro 1.565.902,75 per l'anno 2026 e a euro 3.131.805,49.
*2.105. D'Orso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*2.99. Guerra, Scotto.
*2.101. Zanella, Grimaldi.
ART. 3.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR)
Al comma 1, dopo le parole: Missione 1, Componente 1, del PNRR aggiungere le seguenti: e per rafforzare la capacità amministrativa delle regioni e degli enti locali nella rendicontazione finale delle misure del PNRR di loro competenza,.
*3.5. Zaratti, Grimaldi.
*3.6. Roggiani, Simiani, Curti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
b) al terzo periodo, le parole: «, per non più di una volta» sono soppresse.
3.9. Lai.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 31-bis, le parole: «entro il 31 luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2026».
b) al comma 34, il secondo periodo è sostituito con il seguente: Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 30 novembre 2026 si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-bis.
3.39. Roggiani, Simiani, Barbagallo, De Luca.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. All'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «nel rispetto del termine di attuazione del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «anche oltre il termine del 31 dicembre 2026».
3.11. Lai.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la spesa per il segretario comunale non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per gli enti interessati, resta applicabile, fino alla scadenza prevista, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
3.12. Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il segretario comunale con le seguenti: negli enti locali la spesa per il segretario, in attuazione dell'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3.13. Guerra, Roggiani, Simiani, Curti.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: fino a 3.000 abitanti e sopprimere le parole: , per gli importi previsti, secondo la popolazione dell'ente, dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell'area funzioni locali del 16 luglio 2024,.
3.14. Zaratti, Grimaldi.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: fino a 3.000 abitanti con le seguenti: privi di personale di qualifica dirigenziale.
3.15. Roggiani, Guerra.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: fino a 3.000 abitanti con le seguenti: fino a 15.000 abitanti.
3.18. Simiani, Guerra, Bonafè, Roggiani, Curti.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: fino a 3.000 abitanti con le seguenti: fino a 5.000 abitanti.
*3.19. Guerra, Roggiani, Simiani, Barbagallo, De Luca.
*3.21. Simiani, Guerra, Bonafè, Roggiani, Curti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 57, comma 3-septies, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» e le parole: «espressamente finalizzate a nuove assunzioni e» sono soppresse;
b) dopo le parole: «dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,» sono inserite le seguenti: «nonché ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,».
**3.26. Barbagallo, Roggiani, Simiani, Iacono, Marino, Provenzano, Porta.
**3.32. Faraone.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I commi da 557 a 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
3.33. Roggiani, De Luca, Simiani, Barbagallo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le risorse del Fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
3.36. Roggiani, Guerra.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni in condizione di dissesto le assunzioni di cui al presente comma, il cui costo sia integralmente coperto con risorse eterofinanziate, possono essere effettuate anche nelle more dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.».
3.42. Barbagallo, Roggiani, Simiani, Iacono, Marino, Provenzano, Porta, Guerra.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Nelle Cabine di coordinamento, istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, presso ciascuna prefettura – ufficio territoriale di Governo, sono costituite specifiche task force, con il supporto della Ragioneria generale dello Stato, a sostegno degli enti attuatori per la corretta redazione delle rendicontazioni intermedie e di quella finale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
4-ter. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, agli enti locali è consentita la proroga al 31 dicembre 2026 degli incarichi, ovvero il rinnovo degli stessi, conferiti per la realizzazione degli interventi PNRR di loro competenza.
4-quater. Al fine di assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché il corretto espletamento delle attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e gestione delle successive verifiche nazionali ed europee, gli enti locali possono procedere, fino al 31 dicembre 2029, ad assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato e al conferimento di incarichi di collaborazione, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa e ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente.
3.43. Roggiani, Simiani, Curti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché il corretto espletamento delle attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e gestione delle successive verifiche nazionali ed europee, gli enti locali possono procedere, fino al 31 dicembre 2029, ad assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato e al conferimento di incarichi di collaborazione, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa e ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente.
*3.44. Roggiani, Simiani, Curti.
*3.46. Grimaldi, Zaratti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nelle Cabine di coordinamento PNRR, istituite ai sensi dell'articolo 9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, presso tutte le Prefetture, sono costituite specifiche task force, con il supporto della Ragioneria generale dello Stato, a sostegno degli enti attuatori per la redazione corretta delle rendicontazioni intermedie e di quella finale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
**3.47. Roggiani, Simiani, Curti.
**3.49. Grimaldi, Zaratti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, agli enti locali è consentita la proroga al 31 dicembre 2026 degli incarichi, ovvero il rinnovo degli stessi, conferiti per la realizzazione degli interventi PNRR di loro competenza.
3.50. Roggiani, Simiani, Curti.
Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: può prevedere la valorizzazione di esperienze professionali con le seguenti: valorizza, attraverso un'adeguata valutazione della professionalità maturata, le attività conferenti con quelle bandite.
3.55. Penza, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sopprimere il comma 9.
3.59. Alifano, Torto, Gubitosa, Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Al comma 9-bis, alinea sopprimere le parole: , secondo periodo,
Conseguentemente, la medesimo comma, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle more della compiuta definizione delle modalità di gestione del fondo anticipazioni di liquidità (FAL) da parte degli enti in condizioni di dissesto finanziario, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati di 120 giorni, con riferimento a tutte le istruttorie in corso al 1° aprile del 2026 o avviate fino al 31 dicembre 2026. I medesimi enti possono procedere alla ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ripianare l'eventuale conseguente maggior disavanzo in quote costanti, entro il termine massimo di 10 anni, a decorrere dal primo esercizio successivo all'approvazione del predetto rendiconto della gestione liquidatoria.».
3.67. Roggiani.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
9-quater. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e della realizzazione degli interventi del PNRR, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sono assegnate le risorse per il rinnovo o la proroga, entro il 31 dicembre 2026, dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, commi 179, 179-bis e 180, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
9-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
9-sexies. All'articolo 1, comma 179-bis, della legge 30 dicembre 2019, n. 178, le parole: «, comunque non superiori a trentasei mesi» sono soppresse.
9-septies. All'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «con scadenza entro il 31 dicembre 2026».
3.60. Roggiani, De Luca, Simiani, Barbagallo, Marino.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
9-quater. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e della realizzazione degli interventi del PNRR, è consentito l'utilizzo delle economie per il rinnovo o la proroga entro il 31 dicembre 2026 dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, commi 179, 179-bis e 180 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 31-bis, commi 7, 8 e 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
9-quinquies. All'articolo 1, comma 179, della legge n. 178 del 2019, le parole: «comunque non superiori a trentasei mesi» sono soppresse.
9-sexies. All'articolo 1, comma 179-bis, della legge n. 178 del 2019, le parole: «comunque non superiori a trentasei mesi» sono soppresse.
9-septies. All'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «con scadenza entro il 31 dicembre 2026».
3.61. Roggiani, Simiani, Barbagallo, De Luca.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Stabilizzazione del personale reclutato a tempo pieno e determinato, presso gli Ambiti Territoriali Sociali)
1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie al rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali, i comuni destinatari del personale vincitore del bando «Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.839 unità da assumere con rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a 36 mesi, presso gli Ambiti Territoriali Sociali» indetto in data 20 giugno 2025 con decreto direttoriale n. 159 della Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, nei propri ruoli, detto personale alla scadenza dei loro contratti a tempo determinato.
2. Al fine di finanziare il processo di stabilizzazione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 da ripartire tra i comuni interessati mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione dei dipendenti assegnati sulla base degli esiti del concorso, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*3.02. Malavasi, Guerra, Furfaro, Girelli, Ciani, Filippin.
*3.04. Grimaldi, Zanella, Mari, Zaratti.
*3.05. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Assistenza tecnica ai comuni del Mezzogiorno)
1. Al fine di rafforzare la capacità progettuale e amministrativa degli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno, il Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove un programma di assistenza tecnica destinato ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
2. Il programma supporta le attività di progettazione, attuazione e monitoraggio degli interventi finanziati con risorse del PNRR e della politica di coesione.
**3.07. Borrelli, Zaratti, Grimaldi.
**3.08. Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano, De Luca.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» sono inserite le seguenti: «nonché ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 243-bis, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
b) al medesimo primo periodo, le parole: «il fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «le componenti stabile e variabile del Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, nonché le risorse destinate al trattamento accessorio del personale destinatario di incarichi di elevata qualificazione»;
c) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Analoga facoltà è riconosciuta alle unioni di comuni, nel rispetto delle medesime condizioni stabilite per gli altri enti territoriali dal presente comma, esclusivamente nei limiti della capacità assunzionale loro ceduta dai comuni associati a norma dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
3.012. Roggiani, Simiani, Barbagallo.
ART. 4.
(Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Al fine di semplificare il rispetto dei cronoprogrammi e consentire la piena erogazione delle risorse del PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, fermi restando i limiti temporali previsti per il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi finali del Piano e per la presentazione delle richieste di pagamento, la conclusione dei lavori relativi agli interventi a valere sulle risorse del PNRR è effettuata entro il 30 giugno 2026.
4.2. De Luca, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano, Filippin, Madia, Prestipino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. All'articolo 1, comma 148-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «30 giugno 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
4.27. Roggiani, Simiani, Barbagallo, De Luca.
Sopprimere il comma 3.
4.3. Carmina, Torto, Dell'Olio, Donno.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Per assicurare la tempestiva realizzazione degli Investimenti 1.1 “Case della comunità e presa in carico della persona” e 1.3 “Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)”, di cui alla Missione 6, Componente 1, del PNRR, e dell'Investimento 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, di cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR, e degli interventi già posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, a loro destinate ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti, a condizione che sia garantito il mantenimento dell'equilibrio finanziario dei piani di edilizia sanitaria regionale già approvati. A tal fine, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di monitoraggio degli investimenti e i criteri per ripristinare le risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, utilizzate per le finalità di cui al presente comma, qualora l'impiego delle stesse pregiudichi l'attuazione di interventi di edilizia sanitaria ordinaria già programmati e ritenuti indifferibili e urgenti.».
4.4. Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Fino al 31 dicembre 2026, in relazione agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, né le disposizioni di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
*4.7. Simiani.
*4.8. Richetti, Bonetti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire la realizzazione dei progetti già avviati, gli obiettivi finali individuati nel cronoprogramma procedurale dell'intervento “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono raggiunti, in deroga alla previsione di cui al comma 1 del presente articolo, entro il termine massimo del 31 dicembre 2028, pena la revoca delle risorse. La presente disposizione si applica esclusivamente agli interventi finanziati a valere sul Fondo complementare al PNRR e non determina alcuna variazione delle risorse stanziate e degli impegni finanziari assunti, né alcuna modifica della destinazione originaria dei finanziamenti.».
4.12. De Luca.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Al fine di rafforzare l'esperienza sviluppatasi nell'ambito dei progetti sviluppati secondo la formula del partenariato pubblico privato, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere un parere non vincolante al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale è tenuto a renderlo entro trenta giorni dalla richiesta.
4.13. Bonetti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Gli interventi relativi alle «Case della Comunità» e agli «Ospedali di Comunità» realizzati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza devono garantire il rispetto dei principi di accessibilità universale e progettazione inclusiva, assicurando la piena fruibilità degli spazi, dei servizi digitali e delle informazioni da parte delle persone con disabilità.
4.14. Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Filippin.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 26, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «almeno una unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due unità» e dopo le parole: «un contributo pari a 10.000 euro» sono inserite le seguenti: «per ciascuna unità».
4.17. Piccolotti, Grimaldi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
9-bis. Il comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:
«1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto dell'esercizio precedente, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo alle somme recuperate dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui all'articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e all'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero delle entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al terzo periodo è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio».
9-ter. Sono fatti salvi i programmi di incentivazione predisposti e i relativi incentivi ordinati o erogati con riferimento agli anni 2023 e successivi, se compatibili con la disciplina di cui al comma 1.
9-quater. I compensi connessi agli effetti dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono erogabili, previa regolamentazione comunale, anche al personale amministrativo che cura il fascicolo processuale, ivi compresi i casi di gestione associata del contenzioso tributario mediante convenzione di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4.18. Roggiani, Simiani, Barbagallo.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
9-bis. All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione,» sono soppresse.
9-ter. All'articolo 259, comma 1-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le componenti della massa passiva e della massa attiva da non includere nel prospetto di cui all'allegato a), Risultato di amministrazione, di cui al primo periodo, sono definite con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato Città».
9-quater. All'articolo 248, comma 4, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria» sono sostituite dalle seguenti: «producono interessi nella misura del tasso legale pro tempore vigente e non sono soggetti a rivalutazione monetaria».
4.19. Roggiani, Simiani, Barbagallo.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
9-bis. Per gli interventi definiti come progetti in essere del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le attività di verifica, monitoraggio e rendicontazione da parte delle Amministrazioni centrali e degli organismi di controllo si considerano soddisfatte con l'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai legali rappresentanti delle ditte esecutrici.
9-ter. Le attività di controllo a campione, ove previste, sono limitate esclusivamente alla verifica della completezza e della regolarità formale delle dichiarazioni di cui al precedente comma. Tale verifica non può estendersi all'esame di documentazione ulteriore o integrativa rispetto alle medesime dichiarazioni, le quali costituiscono prova piena della conformità dell'intervento ai requisiti del Piano, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave accertati in sede giudiziaria.
9-quater. Eventuali linee guida o circolari ministeriali in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter sono nulle e prive di effetti ai fini della valutazione della spesa.
4.21. Malavasi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
9-bis. In considerazione del ritardo nell'assegnazione dei contributi di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, il Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2026 da destinare ai comuni destinatari di risorse individuati dal decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2025 per la copertura dei maggiori oneri causati dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia.
9-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 9-bis.
9-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.24. Lai.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
9-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «30 giugno 2025», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
9-ter. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono sottoposti al recupero di cui al comma 145 i contributi per la realizzazione delle opere per le quali risulti stipulato un contratto di affidamento lavori al 31 dicembre 2025».
4.26. Roggiani, De Luca, Simiani, Barbagallo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono sottoposti al recupero di cui al comma 145 i contributi per la realizzazione delle opere per le quali risulti stipulato un contratto di affidamento lavori alla data del 31 dicembre 2025».
*4.30. Roggiani, Simiani, Barbagallo, De Luca.
*4.33. Ruffino, Bonetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. Al fine di garantire la realizzazione delle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), in considerazione dell'esigenza di individuare le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione, le province e i comuni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è ulteriormente incrementato con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.38. Santillo, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
4.39. Roggiani, Simiani, Barbagallo, De Luca.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. All'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «considerando le variazioni intervenute a partire dal 31 dicembre 2019».
4.40. Roggiani, Simiani, Barbagallo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 492, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando l'accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 490 e 491, sono riconosciuti, dalla stazione appaltante, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo del comma 1 del medesimo articolo 26»;
b) il comma 493 è abrogato.
4.41. Roggiani, Simiani, Barbagallo, De Luca.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La previsione di cui al presente comma si applica, altresì, ai progetti precedentemente finanziati in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale per gli investimenti complementari o del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e, a seguito di revisione di questi ultimi, finanziati da diversa fonte finanziaria».
4.43. Grimaldi, Zaratti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il comma 8 è abrogato.
4.45. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1.
(Completamento degli interventi del progetto «Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati»
1. Al fine di consentire il completamento degli interventi afferenti al progetto «Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», i termini di attuazione degli interventi già ammessi a finanziamento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2018, n. 265, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026, anche in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente.
2. Per effetto della proroga di cui al comma 1, sono riattivati gli interventi già ammessi a finanziamento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2018 successivamente definanziati dalla delibera CIPESS 27 dicembre 2022, n. 45, nel limite complessivo di spesa di euro 48.674.927,09.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, sono definite le modalità operative per la riattivazione degli interventi e per la stipula delle convenzioni tra il Ministero della cultura e i soggetti attuatori, sulla base dei criteri e delle procedure già previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a euro 48.674.927,09 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.01. Bonafè.
ART. 4-bis.
(Servizio per il miglioramento della presa in carico dei pazienti oncologici)
Al comma 1 dopo le parole: presa in carico aggiungere le seguenti: uniforme sul territorio nazionale e;
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: in cui sia stato finanziato un servizio di telemedicina nell'ambito con le seguenti: ai fini.
4-bis.1. Zanella, Grimaldi.
ART. 5.
(Misure in materia di regimi amministrativi)
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: settantacinque giorni.
5.4. Ilaria Fontana, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e da disposizioni di legge o dai provvedimenti di cui all'articolo 2;
Conseguentemente, al medesimo comma:
alla lettera b), numero 2), dopo le parole: sessanta giorni aggiungere le seguenti: , salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea e da disposizioni di legge o dai provvedimenti di cui all'articolo 2;
alla lettera d), sopprimere il numero 2.2).
5.5. Lai.
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e da disposizioni di legge o dai provvedimenti di cui all'articolo 2.
5.6. Lai.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 2, lettera d), le parole: «in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter» sono sostituite dalle seguenti: «telematica di cui al comma 6»;
Conseguentemente, al medesimo comma:
alla lettera a), numero 2), ultimo periodo, sostituire le parole: e di tutela del patrimonio culturale con le seguenti: , di tutela del patrimonio culturale, ambientale, della salute dei cittadini e dell'incolumità pubblica;
alla lettera a), numero 3), capoverso comma 6, sostituire le parole: articolo 14-ter, comma 4 con le seguenti: articolo 14-ter, commi 3, 4, 5 e 6;
dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 14-ter, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero»;
dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 14-ter, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo.».
5.12. Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano.
Al comma 1, lettera a), numero 2), secondo periodo, dopo la parola: sostenibilità aggiungere le seguenti: ambientale, energetica e.
5.14. Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Al comma 1, lettera a), numero 2), secondo periodo, dopo la parola: sostenibilità aggiungere le seguenti: territoriale, ambientale, sociale e.
5.15. L'Abbate, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «atti di dissenso che» sono inserite le seguenti: «, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti,»;
Conseguentemente, al medesimo comma, al numero 3), capoverso comma 6, primo periodo, dopo le parole: amministrazioni coinvolte, nella quale inserire le seguenti: , sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti,.
5.16. Roggiani.
Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 6, dopo le parole: nella quale prende atto delle rispettive posizioni aggiungere le seguenti: , valuta la possibilità di superare i dissensi espressi;
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera d), numero 2.2.), sostituire le parole: d'ufficio con le seguenti: su richiesta dell'interessato.
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, comma 9, dopo le parole: «con il dimezzamento dei termini ivi indicati,» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelli pari o inferiori a trenta giorni e»;
b) all'articolo 49, comma 5, dopo le parole: «con il dimezzamento dei termini ivi indicati,» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelli pari o inferiori a trenta giorni e».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e l'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono abrogati.
5.3. Roggiani, De Luca, Simiani, Barbagallo.
Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: settantacinque giorni.
5.17. Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: sessanta giorni aggiungere le seguenti: , salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea e da disposizioni di legge o dai provvedimenti di cui all'articolo 2;.
5.18. Lai.
Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1.2).
5.25. L'Abbate, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Al comma 1, lettera d), numero 1.2), dopo le parole: del provvedimento richiesto aggiungere, in fine, le seguenti: , ovvero qualora il privato non ottemperi alla richiesta di informazioni e integrazioni documentali nel termine di trenta giorni dalla ricezione della stessa, all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell'istanza, decorsi i quali l'istanza si intende rinunciata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.
5.26. Ilaria Fontana, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2.2).
5.20. Lai.
Al comma 1, lettera d), numero 2.2) dopo le parole: indicato nell'istanza aggiungere le seguenti: , entro dieci giorni dalla data di formazione del silenzio assenso. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o del progettista abilitato.
5.27. Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano.
Al comma 1, lettera d), numero 2.2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, l'attestazione di cui al presente comma deve essere rilasciata entro il termine perentorio di sette giorni, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.
*5.23. Lai.
*5.24. Pastorella, Bonetti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Allo scopo di favorire il raggiungimento degli obiettivi europei di connettività, di cui alla Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030, per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2030. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle Segnalazioni certificate di inizio attività (Scia), nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.
**5.35. Pastorella, Bonetti.
**5.38. Lai.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. All'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: «Al fine di» fino a «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di accelerare il procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «del rispetto delle» è aggiunta la seguente: «sole»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.»
5.42. Lai.
Al comma 2, primo periodo, premettere le parole: Fermo restando il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE,;
Conseguentemente, al medesimo comma:
al primo periodo, sostituire le parole: del comune ove è svolta l'attività con le seguenti: del comune ove avviene la collocazione dei mezzi pubblicitari;
al quarto periodo, dopo le parole: per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico aggiungere le seguenti: o di altra natura, e dopo le parole: per le quali resta necessaria aggiungere le seguenti: , ove prevista,.
5.44. Roggiani, Simiani, Barbagallo.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: mezzi pubblicitari con le seguenti: insegne di esercizio.
5.46. Dell'Olio, Torto, Carmina, Donno.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le procedure di recupero, di accertamento e di riscossione, anche coattiva, relative ai crediti già concessi nei confronti delle imprese del comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell'occhialeria ammesse al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono sospese fino al 31 dicembre 2026.
2-ter. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, effettuati nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell'occhialeria, i criteri di ammissibilità si intendono nel senso di considerare ammissibili, costituendo comunque attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante agli effetti del credito d'imposta, le attività relative all'ideazione e alla successiva produzione dei nuovi modelli dei prodotti.
2-quater. Agli oneri di cui al comma 5-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.52. Bonafè.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1.
(Misure in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto)
1. All'articolo 2, comma 4, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, limitatamente alle sole attività riconducibili alla certificazione documentale, disbrigo pratiche amministrative e informative già previste dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con esclusione in ogni caso delle agenzie per il recupero crediti, delle agenzie di pubblici incanti, delle agenzie matrimoniali e delle agenzie di pubbliche relazioni, purché esercitate dal titolare di un'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto regolarmente autorizzata ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica ed, in particolare, dall'articolo 16 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.».
5.04. Iaria, Fede, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1.
(Disposizioni connesse all'attuazione della Riforma 1.14 della Missione 1, Componente 1, del PNRR)
1. La conclusione dell'attività istruttoria di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi costi e fabbisogni standard e connessa al raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.14 «Riforma del quadro fiscale subnazionale» di cui alla Missione 1, Componente 1, del PNRR, è anticipata al 30 giugno 2026.
5.08. Zaratti, Grimaldi.
ART. 6.
(Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori)
Al comma 3, capoverso «Art. 13-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie e di ridurre i disagi causati dalle interruzioni didattiche ad esse connessi nonché introdurre, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, modalità di espressione del voto che ne consentano l'anticipo e il presidio presso sedi, diverse dagli istituti scolastici, appositamente abilitate o autorizzate, la tessera elettorale di cui all'articolo 13 è sostituita o rilasciata all'elettore in modalità digitale sulla base dei dati integrati nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ai sensi dell'articolo 62, comma 2-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, comma 2:
dopo le parole: transizione digitale aggiungere le seguenti:, con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'utilizzo alle persone con disabilità;
sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi;
sopprimere le parole: ovvero le modalità di utilizzo della copia analogica esclusivamente.
6.7. Baldino, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
ART. 7.
(Misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilità)
Al comma 1, Allegato 1, quinta riga, dopo la parola: Caserta aggiungere la seguente: , Napoli.
7.2. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, Allegato 1, sedicesima riga, dopo la parola: Messina aggiungere le seguenti: Agrigento, Ragusa, Trapani, Enna.
7.3. Carmina.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare l'uniformità applicativa della sperimentazione di cui al comma 1, l'INPS, utilizzando i flussi informativi e le banche dati già disponibili a legislazione vigente, effettua un monitoraggio periodico dei principali indicatori di funzionamento delle commissioni di accertamento, con particolare riferimento ai tempi medi di definizione dei procedimenti, agli esiti delle valutazioni e alle eventuali criticità operative rilevate a livello territoriale. I risultati del monitoraggio sono trasmessi annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e alle Camere.
7.5. Zanella, Zaratti, Grimaldi.
Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 1.2).
Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 2.2).
7.6. Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano.
Al comma 3, lettera a), numero 1.2), sostituire le parole: per almeno un anno con le seguenti: per almeno tre anni.
Conseguentemente, alla medesima lettera a):
sopprimere il numero 1.3;
al numero 2.2), sostituire le parole: per almeno un anno con le seguenti: per almeno tre anni.
7.7. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 3, lettera a), numero 1.2), sostituire le parole: per almeno un anno con le seguenti: per almeno tre anni.
7.9. Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Filippin.
Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2.3), aggiungere il seguente:
2.4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle commissioni di valutazione di base partecipa, con funzioni consultive, un professionista dell'area sociale o sociosanitaria, individuato tra assistenti sociali o altre figure professionali con competenze in materia di inclusione e disabilità, al fine di garantire una valutazione multidimensionale della condizione della persona.».
7.10. Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Filippin.
Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 12, comma 1, le parole: «30 novembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026»;.
7.12. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 3, lettera b), numero 1), secondo periodo, dopo le parole: con apposito provvedimento dell'INPS aggiungere le seguenti:, sentite l'ANCI, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
7.13. Malavasi, Roggiani, Simiani, Barbagallo.
Al comma 3, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo provvedimento individua altresì standard minimi di interoperabilità e criteri tecnici uniformi per l'integrazione con le piattaforme regionali e locali, nonché tempi indicativi per l'attivazione delle convenzioni di cui all'articolo 16, comma 1-bis, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
7.15. Zanella, Grimaldi, Zaratti.
Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).
Conseguentemente, alla medesima lettera b), sopprimere il numero 3).
7.16. Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano.
Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).
7.17. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 3, lettera c), capoverso comma 1-bis., dopo le parole: può stipulare aggiungere le seguenti: , previo parere del Garante per la protezione dei dati personali,.
7.18. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c-bis) all'articolo 23:
1) al comma 4, le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».
2) al comma 5:
2.1) alla lettera a), le parole: «o dell'assenso manifestato alla commissione ai sensi dell'articolo 15, comma 3» sono soppresse;
2.2.) la lettera b) è soppressa.
3) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In fase di sperimentazione di cui all'articolo 33 del presente decreto, il termine di cui al primo periodo è fissato in centoventi giorni.».
7.21. Malavasi, Roggiani, Simiani, Barbagallo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire uniformità applicativa nell'attuazione delle modifiche di cui al comma 3, l'INPS trasmette annualmente alle Camere una relazione contenente dati comparabili relativi ai tempi medi di definizione dei procedimenti, agli esiti delle valutazioni e alle eventuali criticità operative rilevate nei diversi ambiti territoriali, utilizzando i flussi informativi già disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7.22. L'Abbate, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Sopprimere il comma 4.
7.24. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 4, capoverso comma 214, primo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.
7.25. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Filippin.
Al comma 4, capoverso comma 214, aggiungere, in fine, le parole: che include altresì, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e mediante utilizzo dei dati già disponibili, un quadro sintetico dei risultati attesi, anche mediante indicatori relativi ai tempi di attuazione, al numero stimato di beneficiari e alla coerenza con gli obiettivi di accessibilità e inclusione.
7.26. L'Abbate, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Al comma 4, capoverso comma 214, aggiungere, in fine, le parole: che include, altresì, un quadro sintetico dei risultati attesi dalle misure finanziate, anche mediante indicatori di attuazione relativi ai tempi di realizzazione degli interventi, al numero stimato dei beneficiari o dei servizi attivati e al contributo agli obiettivi di inclusione sociale e accessibilità.
7.27. Zanella, Grimaldi, Zaratti.
Al comma 5, aggiungere in fine le parole: secondo modalità che garantiscano un raccordo operativo tra i referenti designati e il Garante, anche ai fini della segnalazione di criticità e del monitoraggio delle politiche di inclusione e accessibilità.
7.28. Zanella, Zaratti, Grimaldi.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: secondo modalità idonee a garantire un raccordo operativo, anche mediante definizione di canali e tempi di interlocuzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7.29. L'Abbate, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Al comma 8, capoverso comma 5-bis, dopo le parole: previa deliberazione del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*7.31. Malavasi, Furfaro, Roggiani, Ciani, Girelli, Filippin.
*7.32. Zanella, Zaratti, Grimaldi.
Al comma 8, capoverso comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il programma è adottato entro il termine di tre mesi dalla scadenza del precedente programma triennale.
7.33. Zanella, Grimaldi, Zaratti.
Al comma 8, capoverso comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'adozione del programma assicura la continuità temporale con il precedente ciclo triennale, garantendo tempestività nell'aggiornamento.
7.34. L'Abbate, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1.
(Fondo per l'attuazione dei progetti di vita delle persone con disabilità)
1. Al fine di garantire l'effettiva attuazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati previsti dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'attuazione dei progetti di vita delle persone con disabilità
2. Il Fondo è destinato al finanziamento dei servizi territoriali, dell'assistenza personale e delle misure di sostegno alla vita indipendente.
3. La dotazione del Fondo è pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
7.01. Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Filippin.
ART. 7-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di assegno unico e universale per i figli a carico)
Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: dell'Unione europea aggiungere le seguenti: o in uno Stato non appartenente all'Unione europea
7-bis.1. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: dell'Unione europea aggiungere le seguenti: o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo
7-bis.2. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
ART. 8.
(Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese)
Al comma 3, sostituire le parole: articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 con le seguenti: articoli 16, 17, 19, 21, 29 e 30.
8.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle piccole e medie imprese e favorire la razionalizzazione degli obblighi informativi verso la pubblica amministrazione, all'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 125-bis è abrogato;
b) ai commi 125-ter, 125-quater e 125-quinquies, le parole: «ai commi 125 e 125-bis», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125»;
c) al comma 127, le parole: «ai commi 125, 125-bis e 126» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 125 e 126».
8.4. Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 125-bis è abrogato;
b) ai commi 125-ter, 125-quater e 125-quinquies, le parole: «ai commi 125 e 125-bis», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125»;
c) al comma 127, le parole: «ai commi 125, 125-bis e 126» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 125 e 126».
*8.9. Gadda, Faraone.
*8.10. Peluffo, Simiani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-quater. All'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nello svolgimento della formazione dei lavoratori, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero della salute del 15 luglio 2003, n. 388, il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale abilitato.».
**8.14. Roggiani, Peluffo, Simiani.
**8.15. Gadda, Faraone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-quater. All'articolo 3 dell'Allegato II.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di garantire maggiore trasparenza, efficienza e semplificazione nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, le piattaforme elettroniche di iscrizione e gestione degli elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni devono essere interoperabili e integrate in un sistema unico nazionale.
2-ter. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in coordinamento con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, predispone un registro unico nazionale dei fornitori accreditati, accessibile a tutte le stazioni appaltanti e interoperabile con le piattaforme digitali regionali e locali. In attuazione degli articoli 24 e 25 del presente codice, è vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori, nonché di documenti già in possesso di una pubblica amministrazione.
2-quater. Le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che i loro sistemi digitali siano compatibili con il registro unico e che i dati siano condivisi in tempo reale, evitando duplicazioni burocratiche per le imprese e riducendo i tempi di verifica dei requisiti.».
8.16. Santillo, L'Abbate, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-quater. All'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore che, in quanto proprietari di cimiteri, concedono a terzi il diritto di uso per sepoltura, le disposizioni del titolo X si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026.».
8.17. Bonafè.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Semplificazioni in materia di formazione obbligatoria)
1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori assunti a seguito di procedura di cambio d'appalto e impiegati nell'ambito di appalti di servizi.».
*8.03. Faraone.
*8.06. Roggiani, Guerra, Lai, Mancini, Viggiano.
ART. 9.
(Semplificazioni in materia di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale)
Sopprimerlo.
9.2. Alifano, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa.
ART. 10.
(Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione)
Sopprimere il comma 2.
10.4. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 82 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Al soggetto che svolga attività di trasporto di cose per conto terzi è consentito, con veicoli autorizzati al predetto servizio, il trasporto di cose esercitato nel proprio interesse ai fini dello svolgimento di una attività economica.».
10.11. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. Al fine di semplificare e uniformare l'accesso delle imprese alle infrastrutture portuali e ridurre gli oneri amministrativi connessi allo svolgimento delle attività produttive nei porti nazionali, è istituita l'autorizzazione unica nazionale per l'esercizio di attività produttive nei porti, rilasciata dall'Autorità di sistema portuale o dall'ente gestore del porto presso cui l'impresa ha sede legale o operativa ovvero intende avviare l'attività. L'autorizzazione ha validità quinquennale ed è riconosciuta su tutto il territorio nazionale presso le infrastrutture portuali, fatti salvi i controlli di sicurezza e le verifiche di competenza delle autorità portuali e marittime. Il rilascio dell'autorizzazione unica è subordinato alla presentazione di modulistica standardizzata nazionale, approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A seguito del rilascio dell'autorizzazione è attribuito all'operatore economico un identificativo univoco, digitale o fisico, idoneo a consentire la verifica immediata dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti e l'accesso semplificato ai servizi logistici e portuali. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma sono registrate e integrate con i sistemi informativi delle Autorità di sistema portuale, delle Capitanerie di porto e delle amministrazioni competenti.
5-ter. Dalla data di piena operatività dell'autorizzazione unica nazionale di cui al comma 5-bis, cessano di applicarsi le disposizioni incompatibili con le disposizioni di cui al medesimo comma 5-bis, ivi comprese quelle di cui all'articolo 68 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
5-quater. Dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10.15. Gadda, Faraone.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Istituzione del Museo e della Fondazione per la memoria del disastro marittimo della nave «Moby Prince»)
1. È istituito il Museo per la memoria del disastro marittimo della nave «Moby Prince», di seguito denominato «Museo», al fine di conservare la memoria dell'incidente verificatosi il 10 aprile 1991.
2. Il Museo ha sede a Livorno, presso locali individuati dall'amministrazione comunale, aventi caratteristiche idonee per lo svolgimento delle funzioni di offerta espositiva, comunicazione e ricerca scientifica.
3. Alla gestione del Museo provvede la Fondazione Museo per la memoria del disastro marittimo della nave «Moby Prince», di seguito denominata «Fondazione», ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La Fondazione può avvalersi della collaborazione del comune di Livorno, della provincia di Livorno, della regione Toscana, dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, delle associazioni delle vittime del disastro marittimo, delle università del territorio e di altri soggetti pubblici e privati.
4. La Fondazione è posta sotto la vigilanza del Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491.
5. L'organo con funzioni di indirizzo della Fondazione, di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, è costituito almeno da un rappresentante del Ministero della cultura, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da tre rappresentanti del comune di Livorno, da un rappresentante della provincia di Livorno, da un rappresentante della regione Toscana e da un rappresentante delle associazioni delle vittime della strage della nave «Moby Prince».
6. Il direttore scientifico del Museo è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della Fondazione.
7. La Fondazione ha i seguenti compiti:
a) programma l'attività del Museo, in collaborazione con il direttore scientifico di cui al comma 6;
b) definisce l'organizzazione del Museo;
c) stipula le convenzioni e ha la rappresentanza esterna del Museo;
d) regola e controlla le attività amministrative del Museo;
e) approva, su proposta del direttore, una relazione annuale sull'attività del Museo, da inviare al Ministero della cultura e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Il Museo e la Fondazione svolgono le seguenti attività:
a) diffondere la conoscenza relativa ai fatti e alle conseguenze dell'incidente marittimo verificatosi il 10 aprile 1991;
b) ricordare le vittime della strage e rendere omaggio alle stesse e alle loro famiglie;
c) favorire la conoscenza di buone pratiche per migliorare la sicurezza nell'ambito del trasporto marittimo e promuovere la ricerca in tale settore;
d) analizzare e condurre studi sull'andamento della sicurezza del sistema marittimo nazionale, anche al fine di individuare le aree di maggiore criticità e le azioni ritenute necessarie per la loro risoluzione;
e) promuovere attività didattiche e organizzare manifestazioni, incontri nazionali e internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di video nonché spettacoli sui temi della sicurezza navale e marittima;
f) fornire sostegno alle attività scolastiche e di educazione permanente, anche attraverso proprie proposte didattiche o divulgative.
9. La diffusione della conoscenza delle attività svolte dal Museo e dalla Fondazione è assicurata anche attraverso un proprio sito internet istituzionale.
10. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2026, per la realizzazione della sede del Museo e della Fondazione, nonché la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale contributo per le spese di funzionamento.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.01. Bonafè.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione e tutela della sicurezza dei minori mediante semplificazione delle regole sul trasporto scolastico)
1. Al fine di supportare l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e tutelare la sicurezza dei minori di età, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le caratteristiche tecniche e le specifiche costruttive affinché gli autobus di prima immatricolazione da adibire al trasporto scolastico prevedano un numero, non inferiore al dieci per cento dei posti a sedere disponibili, di sedili di dimensioni non ridotte compatibili con la seduta di passeggeri che abbiano raggiunto la maggiore età, affinché possano prendere posto in sicurezza gli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado fino ai sedici anni di età.
10.04. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
ART. 11.
(Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali)
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-ter», comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: tramite i servizi fino a: entro il 30 aprile 2026 con le seguenti: trascorsi sei mesi dalla pubblicazione delle linee guida da parte dell'AgID.
11.1. Roggiani.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8.
(Alfabetizzazione informatica dei cittadini)
1. Lo Stato e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, promuovono iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, al fine di sostenere efficacemente l'inclusione digitale sviluppare le competenze digitali di base richieste per il lavoro, la crescita personale, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva, come definite nel quadro europeo DigComp.
2. Lo Stato finanzia a valere sulle risorse di cui all'articolo 30 regioni e province autonome per l'implementazione di reti regionali dei punti di facilitazione digitale, che operano in collaborazione con i soggetti di cui al comma 1 e secondo le linee guida approvate con decreto del Capo Dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale.
3. Le reti regionali dei punti di facilitazione digitale, finalizzate a supportare i cittadini nell'utilizzo di internet e delle tecnologie digitali, nella protezione dei propri dati personali in rete, nonché nell'uso dei principali servizi digitali pubblici, operano in sinergia con gli uffici per la transizione digitale, di cui all'articolo 17 del presente codice, gli uffici per le relazioni con il pubblico, di cui all'articolo 8 delle legge 7 giugno 2000, n. 150, nonché con gli sportelli dei centri unici di prenotazione con riferimento ai servizi sanitari e sociosanitari».
11.2. Lai.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 2-quater, primo periodo, sostituire le parole da: Le pubbliche amministrazioni fino a: e assicurano con le seguenti: Le pubbliche amministrazioni non possono chiedere ai cittadini e alle imprese documenti, informazioni o dati di cui sono già in possesso o che possono acquisire ricevendoli da un'altra amministrazione. Esse assicurano.
11.3. Baldino, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
ART. 12.
(Misure urgenti in materia di microimprese)
Al comma 1, capoverso «Art. 2-quaterdecies.1», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, sentite le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
*12.4. Faraone.
*12.5. Torto.
*12.6. Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, comma 1»;
b) il comma 1-bis è abrogato;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a ventiquattro ore e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le norme previgenti.»;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Al fine di garantire uniformità e tracciabilità della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), gli enti di formazione sono tenuti ad utilizzare la modulistica standard di cui al secondo periodo e a trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla data di conclusione del corso. Su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentita Unioncamere, è adottato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un modulo unico per la trasmissione in via telematica degli attestati da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio competenti in modo da garantire l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
**12.12. Roggiani, Peluffo, Simiani.
**12.13. Faraone, Gadda.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) alcol etilico ad accisa assolta, condizionato e munito di contrassegno fiscale ai sensi dell'articolo 37, in quantità massima di 50 litri, destinato esclusivamente come ingrediente per la produzione di alimenti e prodotti alimentari non alcolici destinati al consumo diretto;».
*12.18. Roggiani, Peluffo, Simiani.
*12.19. Gadda, Faraone.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. Le imprese di autoriparazione sono esonerate dall'obbligo di utilizzare gli strumenti di misura di cui all'articolo 1 per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, di refrigeranti per impianti di climatizzazione, di liquido antigelo e liquido lavavetri, in quanto l'impiego di detti liquidi non è riconducibile ad attività commerciale, ma funzionale all'erogazione del servizio di riparazione o manutenzione dei veicoli.».
**12.21. Faraone.
**12.23. Roggiani, Peluffo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente
5-bis. All'articolo 13-ter, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: «possono essere individuate» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuate» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è definita una procedura unica di assegnazione del Codice identificativo nazionale, che sostituisce gli specifici codici identificativi attribuiti a livello regionale e di province autonome di Trento e di Bolzano. La procedura unica di cui al precedente periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.».
12.24. D'Alfonso.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Trattamento fiscale delle attività hobbistiche)
1. Ferme restando le disposizioni regionali, ai soli fini tributari, per hobbista si intende la persona fisica che, nell'ambito di manifestazioni o eventi fieristici, espone in maniera saltuaria e occasionale merci di modico valore per la vendita.
2. Salvo quanto previsto dal comma 4, le operazioni di vendita effettuate dagli hobbisti sono documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249. La mancata emissione della ricevuta fiscale ovvero l'emissione per importi inferiori a quelli reali, è punita con una sanzione amministrativa di euro 100.
3. Se le operazioni di cui al comma 2 non superano l'importo annuale di euro 5.000, gli hobbisti sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli obblighi previsti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad esclusione dell'obbligo di conservazione dei documenti di cui al comma 2.
4. Dal periodo d'imposta successivo a quello di superamento del limite di euro 5.000, l'hobbista è assoggettato alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e i corrispettivi sono memorizzati e trasmessi ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Ai fini delle imposte dirette, il reddito è determinato ai sensi degli articoli 53 o 55 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contribuente può applicare il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*12.04. Peluffo.
*12.06. Faraone.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «è applicato» fino a: «stipulato» sono sostituite dalle seguenti: «sono applicati i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati»;
b) al comma 2, le parole: «il contratto collettivo applicabile» sono sostituite dalle seguenti: «i contratti collettivi applicabili».
**12.07. Faraone.
**12.08. Peluffo.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
1. All'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Nei casi di affidamento diretto di contratti di importo superiore a 40.000 euro, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare l'atto di cui all'articolo 17, comma 2, dando conto delle motivazioni della scelta dell'affidatario e delle comparazioni economiche svolte; parimenti, nei casi di affidamento mediante procedura negoziata senza bando, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale la comunicazione dell'avvio della procedura almeno dieci giorni prima dell'avvio della consultazione degli operatori economici.».
*12.011. Faraone.
*12.012. Roggiani, Peluffo.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
1. All'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante, con provvedimento motivato, procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC».
**12.015. Faraone.
**12.016. Peluffo.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Modifica all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608)
1. All'articolo 9-bis, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: «ad essi assimilata» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai percorsi di formazione-lavoro».
*12.018. Faraone.
*12.019. Roggiani, Peluffo.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
1. All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole da: «la consultazione degli altri» a: «pubbliche amministrazioni» sono soppresse.
**12.021. Faraone.
**12.022. Peluffo.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Semplificazione e digitalizzazione delle cessioni dei crediti verso la Pubblica Amministrazione)
1. All'articolo 6 dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti possono essere stipulate mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata, ovvero mediante modalità elettronica su documento informatico sottoscritto con una delle modalità di cui al comma 1-bis e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici al proprio domicilio fisico ovvero al proprio domicilio digitale secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice.
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le modalità di sottoscrizione del documento informatico possono essere le seguenti:
a) firma autenticata a termini dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) firma elettronica qualificata a termini dell'articolo 3, n. 12, del regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e dell'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) firma digitale a termini dell'articolo 1, 1° comma, lettera s del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) firma elettronica avanzata a termini dell'articolo 3, n. 11, del regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.».
12.023. Roggiani.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Efficienza dei pagamenti e certezza delle cessioni dei crediti nei contratti pubblici)
1. All'articolo 6, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Restano fermi gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.»;
b) al comma 3, il primo periodo è soppresso.
2. All'articolo 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 9 dell'allegato E alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, le parole: “, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata” sono soppresse.
4-ter. All'articolo 69, comma 1, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, alle parole: “Le cessioni” è premesso il seguente periodo: “Fermo quanto diversamente previsto dal codice dei contratti pubblici, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo”.
4-quater. All'articolo 69, comma 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 le parole: “cessioni, le” sono soppresse.
4-quinquies. All'articolo 70, comma 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le parole: “, cedere” sono soppresse.
4-sexies. All'articolo 117, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
a) al primo periodo, le parole da: “solo a seguito di notificazione” fino alla fine del periodo sono soppresse.;
b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi».
12.024. Roggiani.
ART. 13.
(Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche)
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Disciplina Canone unico patrimoniale per le infrastrutture di telecomunicazione)
1. All'articolo 5, comma 14-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera b), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comunque diversi dalle telecomunicazioni»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
b-bis) per il settore delle telecomunicazioni, i soggetti titolari dell'atto di concessione delle infrastrutture che svolgono un'attività strumentale alla fornitura dei servizi di pubblica utilità sono tenuti esclusivamente al pagamento di un canone annuo di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I soggetti titolari del contratto con l'utente finale sono tenuti al pagamento di un canone annuo esclusivamente in base alle utenze attivate dal medesimo soggetto senza alcun obbligo di pagamento di un canone minimo;
b-ter) le occupazioni con cavi e condutture, di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per servizi di telecomunicazioni includono quelle funzionali al collegamento di impianti radio; in tali casi il canone è dovuto anche per le utenze finali di accesso radio e, nel caso di servizi mobili, per le utenze primariamente localizzate nel territorio comunale, da individuarsi sulla base della residenza, o, in mancanza, del diverso indirizzo civico contrattualmente dichiarato dall'utente.
2. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 831, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «In ogni caso» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo che per i servizi di telecomunicazione, per i quali, a decorrere dal 1° gennaio 2026, non è previsto un importo minimo,».
13.02. Roggiani, Simiani, Barbagallo.
ART. 14.
(Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti)
Al comma 1, alla lettera 0a) premettere la seguente:
00a) all'articolo 190, comma 6, alinea, dopo le parole: «produttori iniziali di rifiuti pericolosi» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e gli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, gli enti religiosi, le associazioni di volontariato, gli enti del Terzo settore che hanno le caratteristiche delle microimprese, enti ed imprese che producono o depositano esclusivamente rifiuti elettrici ed elettronici, anche pericolosi, con le caratteristiche indicate dall'articolo 4, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49».
*14.5. Roggiani, Guerra, Lai, Mancini, Viggiano.
*14.6. Faraone.
Al comma 1, alla lettera 0a), premettere la seguente:
00a) all'articolo 193, comma 7, dopo le parole: «servizio pubblico» sono inserite le seguenti: «con riferimento all'intero tragitto, anche se frazionato da interruzioni di carico, fino al primo impianto di destino».
14.8. Roggiani.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 241, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree effettivamente utilizzate per la produzione agricola e per l'allevamento, individuate sulla base dell'uso reale e concreto del suolo, indipendentemente dalla mera destinazione urbanistica prevista dagli strumenti di pianificazione, è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali.».
14.10. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: , fatto salvo fino alla fine della lettera con le seguenti: e restano subordinati al rispetto delle prescrizioni e dei programmi di monitoraggio ambientale ivi previsti o stabiliti dall'autorità competente. L'autorità competente procede al riesame dei titoli rilasciati, anche d'ufficio, sulla base degli esiti delle attività di monitoraggio ambientale, qualora da nuove informazioni tecnico-scientifiche emergano variazioni significative delle condizioni ambientali del sito idonee a incidere sull'efficacia o sull'adeguatezza delle misure di bonifica o di messa in sicurezza e in caso di modifiche sostanziali del progetto approvato.
14.11. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché il riesame disposto dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale a vario titolo chiamate ad esprimersi in seno alla conferenza di servizi, comunque quando le modifiche alle migliori tecniche disponibili (BAT) di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati indicano la necessità di aggiornare le autorizzazioni per garantire che il progetto di bonifica e le relative prescrizioni corrispondano alle migliori tecniche disponibili (BAT) o qualora lo richiedano sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali.
14.12. Ilaria Fontana, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole da: e le parole: «con il decreto» fino alla fine della lettera con le seguenti: e le parole «nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis,» sono soppresse.
14.14. Ilaria Fontana, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: I-bis aggiungere le seguenti: alla parte seconda del.
14.13. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 1, dopo le parole: «siano realizzati» sono inserite le seguenti: «nel rispetto del principio “Do No Significant Harm” (DNSH), di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e».
14.15. Ilaria Fontana, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: al comma 3 aggiungere le seguenti: , primo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» sono inserite le seguenti: «adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» ed.
14.16. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) all'articolo 258, i commi 2-bis e 4-bis sono abrogati.
14.21. Faraone.
Sopprimere il comma 3.
*14.23. Ilaria Fontana, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
*14.24. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a condizione che tali autorizzazioni siano pienamente efficaci e non sospese, riesaminate o oggetto di provvedimenti limitativi, e che non contengano prescrizioni la cui attuazione sia rinviata a fasi istruttorie successive prive di termini certi. L'esclusione di cui al presente comma non si applica qualora le prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi non risultino attuate nei termini stabiliti, ovvero qualora siano pendenti procedimenti di sospensione, revoca o riesame dell'autorizzazione per motivi di tutela della salute o dell'ambiente. Sono in ogni caso fatte salve le prerogative del sindaco previste dagli articoli 50, comma 5, e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
14.25. Viggiano, Stefanazzi, Simiani, Guerra.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a condizione che tali autorizzazioni siano pienamente efficaci e non sospese, riesaminate o oggetto di provvedimenti limitativi, e che non contengano prescrizioni la cui attuazione sia rinviata a fasi istruttorie successive prive di termini certi. L'esclusione di cui al presente comma non si applica qualora le prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi non risultino attuate nei termini stabiliti, ovvero qualora siano pendenti procedimenti di sospensione, revoca o riesame dell'autorizzazione per motivi di tutela della salute o dell'ambiente.
14.26. Stefanazzi, Simiani.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatte salve le prerogative del Sindaco previste dagli articoli 50, comma 5, e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
14.27. Viggiano, Stefanazzi, Simiani, Guerra.
Sopprimere i commi 4 e 5.
14.28. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
Sopprimere il comma 4.
14.1000. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi dell'Investimento 3.4 – «Bonifica del “suolo dei siti orfani”» della Missione 2, Componente 4, del PNRR, nonché per promuovere la realizzazione degli interventi inseriti nel Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, adottato con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2024, è istituito un Fondo nazionale per gli investimenti negli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani con una dotazione iniziale pari a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
5-ter. Il Fondo di cui al comma 5-bis può altresì essere alimentato dalle eventuali risorse, derivanti da riprogrammazioni, definanziamenti, rifinanziamenti ovvero rimodulazioni afferenti al PNRR al medesimo assegnate nel rispetto delle competenze e delle procedure previste a legislazione vigente.
5-quater. In coerenza con le finalità del Fondo, le risorse di cui al comma 5-bis sono destinate prioritariamente alla realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento con le risorse di cui alla misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR oggetto di stralcio a seguito della rimodulazione degli accordi di finanziamento previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani adottato con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2024.
5-quinquies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse e i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento.
5-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.29. Ilaria Fontana, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, primo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e previa dimostrazione, da parte del direttore sanitario o del responsabile sanitario, che il procedimento di sterilizzazione, effettuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del presente decreto, è svolto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque, gestione dei rifiuti e qualità dell'aria, di cui, rispettivamente, alle Parti terza, quarta e quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché delle correlate normative regionali. Resta fermo l'obbligo di osservanza della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove applicabile, nonché della disciplina relativa alla tassa rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»;
2) al comma 3, le parole: «e il gestore degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie» sono soppresse e dopo la parola: «impianti» sono inserite le seguenti: «di sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie».
14.34. Faraone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I distributori assicurano adeguate informazioni ai consumatori sulle modalità di conferimento gratuito dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni e sull'assenza dell'obbligo di acquisto di apparecchiature equivalenti, anche attraverso comunicazioni nei punti vendita, sui siti internet e tramite apposita segnaletica facilmente visibile.».
14.36. L'Abbate, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove campagne informative e di sensibilizzazione rivolte ai cittadini e agli operatori commerciali sulle modalità di conferimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni e sui servizi di ritiro gratuito previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
14.37. L'Abbate, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 , dopo le parole: «transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2026,».
14.38. Ilaria Fontana, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Misure urgenti di semplificazione in materia di coltivazione delle cave)
1. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14, dopo le parole: «cave e torbiere» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto nel comma 14-bis,»;
b) dopo il comma 14, è inserito il seguente:
«14-bis. Per l'attività di coltivazione delle cave, qualora i lavori relativi al progetto di cui al comma 2 siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi, se il progetto rimane invariato o presenta variazioni di lieve entità. Nel corso dei lavori, l'amministrazione competente prevede modalità di controllo e verifica della conformità dei lavori o la presenza di variazioni di lieve entità rispetto al progetto inizialmente autorizzato. La verifica avviene almeno con cadenza quinquennale. Le varianti progettuali di lieve entità sono definite dalle regioni.».
*14.04. Faraone.
*14.05. Peluffo.
ART. 15.
(Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale accesso tempestivo e omogeneo alle terapie per i pazienti affetti da patologie rare, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono approvvigionarsi dei farmaci orfani ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, tramite un'unica procedura d'acquisto per l'intero fabbisogno nazionale, avvalendosi di una centrale di committenza regionale individuata con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma».
15.1. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale accesso tempestivo e omogeneo di farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive, farmaci innovativi e orfani, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell'Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), il cui prezzo è determinato da AIFA, ai sensi del comma 33 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e, previa negoziazione, per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, tra Agenzia e produttori, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono approvvigionarsi di tali farmaci tramite un'unica procedura d'acquisto per l'intero fabbisogno nazionale, avvalendosi di una centrale di committenza regionale individuata con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La centrale di committenza regionale provvede all'approvvigionamento dei farmaci mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando e senza dover procedere a nuovi confronti competitivi.
15.2. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Rafforzamento dell'operatività della Rete Nazionale Tumori Rari e definizione di standard nazionali uniformi)
1. Al fine di garantire equità di accesso, omogeneità dei percorsi assistenziali e tempestiva presa in carico delle persone con sospetto o diagnosi di tumore raro, il Ministro della salute, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce standard nazionali minimi e uniformi per il funzionamento della Rete Nazionale Tumori Rari (RNTR), di cui all'Accordo Stato-regioni del 21 settembre 2023.
2. Gli standard di cui al comma 1 includono almeno:
a) tempi massimi garantiti per l'attivazione e la risposta dei teleconsulti tra centri user e centri provider;
b) la chiara definizione delle responsabilità cliniche, organizzative e documentali tra centro inviante e centro consulente;
c) l'adozione di flussi informativi nazionali obbligatori, interoperabili con i sistemi regionali, per la tracciabilità dell'intero percorso del paziente;
d) criteri uniformi per la presa in carico tempestiva e per l'invio ai centri esperti, integrati nei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) regionali.
3. Le regioni e le province autonome, entro novanta giorni dall'adozione degli standard nazionali, ove non abbiano già provveduto, provvedono al loro recepimento e alla piena integrazione della RNTR nelle reti oncologiche regionali, assicurando:
a) la nomina di un referente regionale RNTR, con funzioni di coordinamento e responsabilità sull'attuazione degli standard;
b) l'inserimento dei percorsi di attivazione della RNTR nei PDTA oncologici e nei sistemi informativi regionali;
c) la garanzia dell'accesso alla seconda opinione specialistica e ai teleconsulti, senza oneri aggiuntivi per il paziente.
4. L'AGENAS assicura il monitoraggio annuale del funzionamento della RNTR, con particolare riferimento a tempi di attivazione e risposta dei teleconsulti, volumi di attività dei centri user e provider, mobilità sanitaria evitabile, esiti e indicatori di equità territoriale, ascolto delle associazioni dei pazienti. I risultati del monitoraggio sono pubblicati in un rapporto annuale accessibile al pubblico sul portale istituzionale del Ministero della salute e di AGENAS.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
15.02. Malavasi, Loizzo, Lovecchio, Lucaselli, Zanella, Nisini, Giaccone, Maerna, Quartini, Bonetti, Marrocco, Gebhard.
ART. 17.
(Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1- Componente 1 del PNRR)
Al comma 1, lettera c), capoverso 12-bis, dopo le parole: al momento della presentazione della domanda aggiungere le seguenti: e che nei quattro anni precedenti alla quiescenza abbiano svolto funzioni giudicanti.
17.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Torto.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di garantire la continuità ed il completamento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 293 della legge n. 199 del 30 dicembre 2025, i contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile del personale in servizio presso l'Ufficio per il Processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che non rientrano nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto-legge, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2027, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
2-ter. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono prorogate fino al 30 giugno 2027, anche per le finalità connesse alla stabilizzazione integrale del contingente di personale della giustizia reclutato a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, e funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e all'efficienza della giustizia.
2-quater. Per le finalità del precedente comma 2-ter è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro per l'anno 2026 e di 194 milioni di euro per l'anno 2027, alla quale si provvede, fino al fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti dalla disposizione di cui al successivo comma 2-quinquies.
2-quinquies. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Tabella A Parte II, numero 19, le parole: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” sono soppresse;
b) alla Tabella A Parte III, i numeri 110 e 127-sexiesdecies sono soppressi.».
17.3. Dori, Grimaldi, Zaratti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ove, nel corso della ricognizione e riassegnazione degli affari derivanti dalla predisposizione del piano di cui ai commi 1 e 2, il capo dell'ufficio rilevi che un giudice abbia una produttività inferiore alla media dell'ufficio, che non trovi idonea e documentata giustificazione, questi ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, affinché ne possa tenere conto ai fini delle relative valutazioni di professionalità».
17.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Torto.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, le parole: «avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026», sono sostituite dalle seguenti: «avente scadenza non successiva al 31 dicembre 2026»;
b) all'articolo 13, comma 1, le parole: «prorogabile fino al 30 giugno 2026», sono sostituite dalle seguenti: «prorogabile fino al 31 dicembre 2026».
2-ter. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono prorogate fino al 31 dicembre 2026, anche per le finalità connesse alla stabilizzazione integrale del contingente di personale della giustizia reclutato a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, e funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e all'efficienza della giustizia.
2-quater. Per le finalità del comma 2-ter è autorizzata la spesa di 194 milioni di euro per l'anno 2026, alla quale si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 2-quinquies.
2-quinquies. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Tabella A Parte II, numero 19, le parole: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” sono soppresse;
b) alla Tabella A Parte III, i numeri 110 e 127-sexiesdecies sono soppressi».
17.5. Grimaldi, Dori, Zaratti.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al Codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 183:
1) dopo il terzo comma, è inserito il seguente: «Quando le parti convenute abbiano formulato nella comparsa di risposta e costituzione eccezioni preliminari, di rito o di merito, idonee, ove accolte, a definire il giudizio, il giudice invita le parti a discutere e precisare le conclusioni e pone la causa in decisione per pronunciarsi sulle eccezioni preliminari»;
2) al quarto comma, le parole: «del secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «del secondo e terzo comma»;
b) dopo l'articolo 656, è inserito il seguente:
«Art. 656-bis.
(Procedimento d'ingiunzione semplificato)
L'avvocato munito di mandato professionale, su richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma di danaro di ammontare non superiore a diecimila euro, determinata ai sensi dell'articolo 10, emette un atto d'ingiunzione di pagamento con cui intima al debitore di pagare la somma dovuta nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, l'atto d'ingiunzione è dichiarato esecutivo dal giudice e si procede ad esecuzione forzata:
a) se del diritto fatto valere il creditore dà prova scritta ai sensi dell'articolo 634;
b) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
c) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
Nell'atto d'ingiunzione l'avvocato quantifica le spese e gli onorari dovuti applicando i parametri per la professione forense e ne intima il pagamento.
La presente disciplina non si applica quando il credito riguardi altri corrispettivi derivanti da un contratto tra un professionista ed un consumatore e non soggetti a tariffe legalmente approvate.
Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito oppure l'opponente non si è costituito, il giudice competente per la domanda proposta in via ordinaria, su istanza del creditore, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dal primo comma e la regolarità della notificazione, dichiara l'atto d'ingiunzione esecutivo. L'istanza è proposta con ricorso contenente l'indicazione delle prove documentali che giustificano il credito. Il ricorso è depositato unitamente alla copia conforme dell'atto d'ingiunzione notificato al debitore, ai documenti che si allegano per provare il credito ai sensi degli articoli 634 e 635 e a una dichiarazione con cui il creditore conferma l'intero credito o ne riduce il valore precisando le somme di danaro che il debitore abbia eventualmente corrisposto a seguito della notificazione dell'atto d'ingiunzione. Il giudice, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza dell'atto d'ingiunzione, ordina il rinnovo della notificazione. Quando l'atto d'ingiunzione è esecutivo ai sensi del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo quanto previsto dall'articolo 650.
Quando il giudice adito ai sensi del secondo comma rileva che l'atto d'ingiunzione è stato emesso in assenza dei presupposti previsti dal primo comma, ne dichiara con decreto la nullità. Se il debitore ha corrisposto parte delle somme di danaro illegittimamente ingiunte, il giudice, d'ufficio, con il medesimo decreto, ne ordina al creditore istante l'immediata restituzione. In ogni caso, il giudice condanna il creditore al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di danaro pari al doppio del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda in via ordinaria.
La nullità dell'atto d'ingiunzione non pregiudica la proposizione della domanda in via ordinaria.
L'opposizione si propone davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 637 con atto di citazione notificato presso l'avvocato che ha emesso l'ingiunzione di pagamento. Alla prima udienza il giudice verifica la sussistenza dei presupposti previsti dal primo comma e ove ne rilevi, anche d'ufficio, l'assenza dichiara immediatamente la nullità dell'atto d'ingiunzione, condannando il creditore opposto al pagamento in favore dell'opponente delle spese legali sino a quel momento maturate, oltre al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di danaro pari al doppio del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda in via ordinaria. Si applica per quanto compatibile la disciplina prevista dagli articoli 645, 648, 649, 650, 652, 653 e 654.
L'avvocato che emette l'atto d'ingiunzione deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal primo comma.
L'omissione con dolo o colpa grave della verifica di cui al primo comma costituisce illecito disciplinare»;
c) dopo l'articolo 693, è inserito il seguente:
«Art. 693-bis.
(Assunzione preventiva di prova testimoniale ai fini della composizione della lite)
L'assunzione di una prova testimoniale può essere richiesta anche al di fuori delle condizioni di cui all'articolo 692. Si applicano gli articoli 693, 694 e 695»;
d) all'articolo 696-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando la conciliazione di cui al primo comma non riesce, il giudice, dopo il deposito della relazione del consulente, su istanza di almeno una delle parti, fissa un'udienza per l'esame degli esiti della consulenza tecnica preventiva, anche al fine di provvedere ai sensi degli articoli 185 e 185-bis.»
Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.
17.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Torto.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 183 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma, è inserito il seguente: «Quando le parti convenute abbiano formulato nella comparsa di risposta e costituzione eccezioni preliminari, di rito o di merito, idonee, ove accolte, a definire il giudizio, il giudice invita le parti a discutere e precisare le conclusioni e pone la causa in decisione per pronunciarsi sulle eccezioni preliminari»;
b) al quarto comma, le parole: «del secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «del secondo e terzo comma».
Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.
17.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Torto.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Dopo l'articolo 656 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 656-bis.
(Procedimento d'ingiunzione semplificato)
L'avvocato munito di mandato professionale, su richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma di danaro di ammontare non superiore a diecimila euro, determinata ai sensi dell'articolo 10, emette un atto d'ingiunzione di pagamento con cui intima al debitore di pagare la somma dovuta nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, l'atto d'ingiunzione è dichiarato esecutivo dal giudice e si procede ad esecuzione forzata:
a) se del diritto fatto valere il creditore dà prova scritta ai sensi dell'articolo 634;
b) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
c) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
Nell'atto d'ingiunzione l'avvocato quantifica le spese e gli onorari dovuti applicando i parametri per la professione forense e ne intima il pagamento.
La presente disciplina non si applica quando il credito riguardi altri corrispettivi derivanti da un contratto tra un professionista ed un consumatore e non soggetti a tariffe legalmente approvate.
Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito oppure l'opponente non si è costituito, il giudice competente per la domanda proposta in via ordinaria, su istanza del creditore, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dal primo comma e la regolarità della notificazione, dichiara l'atto d'ingiunzione esecutivo. L'istanza è proposta con ricorso contenente l'indicazione delle prove documentali che giustificano il credito. Il ricorso è depositato unitamente alla copia conforme dell'atto d'ingiunzione notificato al debitore, ai documenti che si allegano per provare il credito ai sensi degli articoli 634 e 635 e a una dichiarazione con cui il creditore conferma l'intero credito o ne riduce il valore precisando le somme di danaro che il debitore abbia eventualmente corrisposto a seguito della notificazione dell'atto d'ingiunzione. Il giudice, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza dell'atto d'ingiunzione, ordina il rinnovo della notificazione. Quando l'atto d'ingiunzione è esecutivo ai sensi del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo quanto previsto dall'articolo 650.
Quando il giudice adito ai sensi del secondo comma rileva che l'atto d'ingiunzione è stato emesso in assenza dei presupposti previsti dal primo comma, ne dichiara con decreto la nullità. Se il debitore ha corrisposto parte delle somme di danaro illegittimamente ingiunte, il giudice, d'ufficio, con il medesimo decreto, ne ordina al creditore istante l'immediata restituzione. In ogni caso, il giudice condanna il creditore al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di danaro pari al doppio del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda in via ordinaria.
La nullità dell'atto d'ingiunzione non pregiudica la proposizione della domanda in via ordinaria.
L'opposizione si propone davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 637 con atto di citazione notificato presso l'avvocato che ha emesso l'ingiunzione di pagamento. Alla prima udienza il giudice verifica la sussistenza dei presupposti previsti dal primo comma e ove ne rilevi, anche d'ufficio, l'assenza dichiara immediatamente la nullità dell'atto d'ingiunzione, condannando il creditore opposto al pagamento in favore dell'opponente delle spese legali sino a quel momento maturate, oltre al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di danaro pari al doppio del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda in via ordinaria. Si applica per quanto compatibile la disciplina prevista dagli articoli 645, 648, 649, 650, 652, 653 e 654.
L'avvocato che emette l'atto d'ingiunzione deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal primo comma.
L'omissione con dolo o colpa grave della verifica di cui al primo comma costituisce illecito disciplinare».
Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.
17.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Torto.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Dopo l'articolo 693 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:
«Art. 693-bis.
(Assunzione preventiva di prova testimoniale ai fini della composizione della lite)
L'assunzione di una prova testimoniale può essere richiesta anche al di fuori delle condizioni di cui all'articolo 692. Si applicano gli articoli 693, 694 e 695».
Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.
17.9. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Torto.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 696-bis del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando la conciliazione di cui al primo comma non riesce, il giudice, dopo il deposito della relazione del consulente, su istanza di almeno una delle parti, fissa un'udienza per l'esame degli esiti della consulenza tecnica preventiva, anche al fine di provvedere ai sensi degli articoli 185 e 185-bis».
Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.
17.10. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Torto.
Al comma 6, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sopprimere il numero 1).
17.11. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Torto.
Al comma 6, lettera c), sopprimere il numero 2).
17.12. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Torto.
Al comma 6, sopprimere la lettera d).
17.13. D'Orso, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il termine del 31 ottobre 2026, a decorrere dal quale hanno effetto le disposizioni concernenti l'ampliamento delle competenze civili del giudice di pace, è prorogato al 30 giugno 2027, al fine di agevolare l'adeguamento organizzativo correlato all'attuazione della riforma della magistratura onoraria e garantire l'efficiente funzionamento degli uffici del giudice di pace.
17.17. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Torto.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17.1.
(Piano straordinario per il raggiungimento degli obiettivi in materia di processo civile)
1. Al fine di rafforzare l'efficienza della giustizia civile attraverso il potenziamento degli strumenti stragiudiziali e a favorire una significativa riduzione dell'arretrato giudiziario, così come previsto dai target del PNRR, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia avente ad oggetto diritti disponibili, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
2. Per le cause aventi ad oggetto diritti disponibili pendenti in primo grado da oltre tre anni e che non sia stata rimessa in decisione, il giudice dispone con ordinanza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'esperimento di un procedimento di mediazione e ne fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
3. Per le cause aventi ad oggetto diritti disponibili pendenti in secondo grado da oltre due anni e che non sia stata rimessa in decisione, il giudice dispone con ordinanza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'esperimento di un procedimento di mediazione e ne fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
4. La mediazione disposta dal giudice nei casi di cui ai commi 2 e 3 è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e si applica il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.
5. All'udienza di cui ai commi 2 e 3, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alle cause per le quali il giudice ha disposto la mediazione ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia per cinque anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia attiva procedure di monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione e ne pubblica i risultati sul proprio sito istituzionale.
17.02. Rosato, Bonetti.
ART. 18.
(Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 – Componente 1 del PNRR)
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale,» sono soppresse.
18.1. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 2-ter, comma 5, le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le università e le istituzioni AFAM di cui all'articolo 2-bis, comma 1, garantiscono la gratuità delle iscrizioni ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali per tutti gli aspiranti docenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. Per l'attuazione del presente comma, il Fondo di finanziamento ordinario delle università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai due periodi precedenti, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
18.3. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*18.4. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
*18.5. Piccolotti, Grimaldi.
*18.6. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 399, comma 3-ter, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria» sono inserite le seguenti: «o della prova scritta della procedura straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi del Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020»;
b) al secondo periodo, le parole: «nell'ambito di tali concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «nelle prove di tali concorsi».
**18.8. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
**18.9. Piccolotti, Grimaldi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 399, comma 3-ter, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole: «il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria» sono aggiunte le seguenti: «o della prova scritta della procedura straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020».
18.10. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Al comma 2, alinea, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, inserire le seguenti: dopo le parole: «sostenuti dai richiedenti» sono aggiunte le seguenti: «con precedenza per gli aspiranti che hanno svolto il concorso nella medesima regione» e.
18.12. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: nelle prove scritte e orali di tali concorsi con le seguenti: nelle prove di tali concorsi.
18.13. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Prioritariamente rispetto all'integrazione delle graduatorie di cui all'articolo 47, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79» sono soppresse;
b) al primo periodo, le parole: «e terzo» sono soppresse;
c) al primo periodo, le parole: «in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;
d) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono prorogate sino al loro esaurimento.»
18.15. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sopprimere il comma 3.
18.16. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028.»;
b) il terzo periodo è soppresso.
*18.17. Piccolotti, Grimaldi.
*18.19. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 26-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028».
18.20. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, il terzo periodo è soppresso.
*18.21. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
*18.22. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 19 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
sopprimere il terzo periodo;
al quarto periodo, sopprimere le parole: nelle regioni di cui al terzo periodo;
al comma 5, primo periodo:
sopprimere le parole: delle regioni di cui al comma 4, terzo periodo,;
sostituire le parole: 3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno scolastico 2026/2027;
sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.23. Orrico, Caso, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente:
al medesimo comma, primo periodo:
sostituire le parole: 19 milioni con le seguenti: 50 milioni;
al quarto periodo, sopprimere le parole: nelle regioni di cui al terzo periodo;
al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: delle regioni di cui al comma 4, terzo periodo;
al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 19 milioni con le seguenti: 50 milioni.
18.25. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, De Luca, Ascani, Lai, Bakkali, De Maria, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Bonafè, Boldrini, Fossi, Simiani, Ghio.
Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: di cui al comma 4, terzo periodo.
18.24. Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: Accedono al riparto delle risorse di cui al primo periodo gli uffici scolastici regionali delle regioni che hanno adottato, autonomamente o tramite il Commissario ad acta, i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 nel rispetto dei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 124 del 30 giugno 2025.
18.26. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Guerra, De Luca, Ascani, Lai, Bakkali, De Maria, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Bonafè, Boldrini, Fossi, Simiani, Ghio.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire la continuità amministrativa e la piena attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), resisi tali per progressioni di carriera, passaggi di area o altri istituti previsti dalla normativa vigente diversi dalle cessazioni, sono destinati alle immissioni in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, nel limite del numero dei posti temporaneamente coperti ai sensi del comma 4. Per il medesimo anno scolastico, le relative assunzioni sono effettuate in deroga ai limiti ordinari di turn-over previsti dalla legislazione vigente, nei limiti delle risorse già stanziate a legislazione vigente per la copertura dei medesimi posti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*18.27. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
*18.28. Piccolotti, Grimaldi.
*18.29. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1, comma 83-sexies, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «le regioni di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026,» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027,»
b) le parole: «per il medesimo anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «per i medesimi anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027,».
18.30. Ghirra, Piccolotti, Grimaldi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 83-sexies è sostituito dal seguente:
«83-sexies. Le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, adottano la deliberazione di dimensionamento, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità previste dal presente comma. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, per la definizione del contingente dell'organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni relativamente all'anno scolastico 2026/2027, le regioni, che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione per i medesimi anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal citato decreto e comunque non superiore al contingente autorizzato per l'anno scolastico 2024/2025, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. In caso di dimensionamento ai sensi del presente comma senza attivazione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto al contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, dal citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, alla regione si applica il comma 83-quinquies del presente articolo e le corrispondenti economie di spesa accrescono il limite di spesa di cui al medesimo comma 83-quinquies. In ogni regione, il numero delle autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,99 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi.».
18.31. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, De Luca, Ascani, Lai, Bakkali, De Maria, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Bonafè, Boldrini, Fossi, Simiani, Ghio.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. Al fine di sostenere la riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4, Componente 1, del Pnrr, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 83-quinquies:
1) al primo periodo, le parole: «a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato entro il 30 dicembre 2024 la delibera di dimensionamento ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,» sono soppresse;
1.2) al medesimo primo periodo, le parole: «nel limite di spesa di 3.597.000 euro per l'anno 2025 e di 5.395.000 euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 3.597.000 euro per l'anno 2026 e di 5.395.000 euro per l'anno 2027»;
2) al terzo periodo, le parole: «nell'ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica,» sono soppresse;
b) al comma 83-sexies:
1.1) al secondo periodo, le parole: «di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026,» sono soppresse;
1.2) al medesimo secondo periodo, le parole: «senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze» sono soppresse;
2) il terzo periodo è soppresso;
c) il comma 83-septies è sostituito con il seguente: «Per l'attuazione dei commi 83-quinquies e 83-sexies del presente articolo è autorizzata la spesa di 5.370.000 euro per l'anno 2026 e di 8.798.000 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
18.32. Orrico, Caso, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sopprimere il comma 7.
*18.33. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
*18.35. Piccolotti, Grimaldi.
*18.36. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per l'anno scolastico 2026/2027 il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico. A tal fine è autorizzata la spesa aggiuntiva di 135 milioni di euro per l'anno 2026, di 400 milioni di euro per l'anno 2027 e di 450 milioni di euro a decorrere dal 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.38. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Ai fini delle immissioni in ruolo per l'A.S. 2026/2027, le graduatorie dei concorsi banditi dal 2020 per il personale scolastico dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 dell'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, e trasformate ad esaurimento.
18.40. Piccolotti, Grimaldi.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Nelle more del rinnovo del CCNL 2021/2024, le attività di coordinamento generale svolte dai dirigenti scolastici nell'ambito della gestione dei progetti previsti dagli investimenti della Missione 4, Componente 1, sono retribuite con le modalità già previste per le attività progettuali nell'ambito dei fondi PON.
18.43. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
ART. 19.
(Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della Missione 4 – Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito)
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e le parole: «e presso gli Uffici scolastici regionali» sono soppresse.
19.1. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Al fine di assicurare il tempestivo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC), relativi all'Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia» della Missione 4, Componente 1, prevenendo il rischio della perdita di finanziamenti connesso alla mancata ultimazione delle opere entro i termini originariamente previsti, il termine finale per l'ultimazione dei relativi lavori di cui i comuni e le città metropolitane sono soggetti attuatori è differito, laddove necessario per comprovate ragioni tecniche o di mercato, al 31 agosto 2026. Conseguentemente, i termini per l'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione, di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono prorogati fino al 30 settembre 2026. Le stazioni appaltanti procedono alla necessaria rimodulazione dei cronoprogrammi operando, ove occorra, in deroga alle clausole difformi contenute nei bandi di gara, negli atti di affidamento o negli atti d'obbligo, nel rispetto del termine ultimo di rendicontazione finale fissato dalla normativa europea.
19.3. D'Orso, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'Investimento 1.3 «Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola» e dell'Investimento 3.3 «Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, prevenendo il rischio della perdita di finanziamenti connesso alla mancata ultimazione delle opere entro i termini originariamente previsti, il termine finale per l'ultimazione dei relativi lavori di cui i comuni e le città metropolitane sono soggetti attuatori è differito, laddove necessario per comprovate ragioni tecniche o di mercato, al 31 agosto 2026. Conseguentemente, i termini per l'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione, di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono prorogati fino al 30 settembre 2026. Le stazioni appaltanti procedono alla necessaria rimodulazione dei cronoprogrammi operando, ove occorra, in deroga alle clausole difformi contenute nei bandi di gara, negli atti di affidamento o negli atti d'obbligo, nel rispetto del termine ultimo di rendicontazione finale fissato dalla normativa europea.
19.5. Morfino, Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Al fine di garantire il raggiungimento dei target previsti per il potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, per gli interventi che rientrano negli Investimenti 1.2, 1.3 e 3.3 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, il termine per la conclusione dei lavori è il 30 giugno 2026, fermo restando il termine del 31 dicembre 2026 per il collaudo tecnico-amministrativo dell'opera e per la rendicontazione finale dell'intervento.
*19.6. Roggiani, Simiani, Curti.
*19.7. Zaratti, Piccolotti, Grimaldi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Per gli interventi relativi all'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado delle province e delle città metropolitane riferiti agli Investimenti 1.2, 1.3 e 3.3 della Missione 4, Componente 1, finanziati con fondi del PNRR, il Ministero dell'istruzione e del merito trasferisce a province e città metropolitane quota delle economie della Missione 4, Componente 1, generate da progetti del PNRR completati, per la copertura dei maggiori oneri rendicontabili sostenuti dagli enti, causati dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia, fermo restando il rispetto delle condizionalità del PNRR.
19.11. Roggiani, Simiani, Curti.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni relative all'Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia» della Missione 4, Componente 1, e all'Investimento 1.1 «Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici» della Missione 2, Componente 3, del PNRR)
1. Con riferimento all'Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia» della Missione 4, Componente 1, e all'Investimento 1.1 «Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici» della Missione 2, Componente 3, del PNRR, le risorse che residuano nei quadri economici già autorizzati possono essere utilizzate anche per l'acquisto di arredi didattici, per chi non abbia già beneficiato di risorse per la medesima finalità.
*19.02. Roggiani, Simiani, Barbagallo, De Luca.
*19.03. Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.
ART. 20.
(Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari per l'attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire trasparenza sull'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il Commissario straordinario pubblica con cadenza semestrale, sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca e in apposita sezione dedicata e accessibile in formato aperto:
a) lo stato di avanzamento fisico e finanziario degli interventi, con indicazione dei tempi programmati e di quelli effettivamente realizzati;
b) il quadro aggiornato dei costi complessivi sostenuti e delle fonti di finanziamento;
c) il numero dei posti letto attivati e disponibili;
d) l'ammontare dei canoni applicati, distinti per tipologia di struttura, territorio e soggetto gestore;
e) gli eventuali scostamenti rispetto ai cronoprogrammi e ai quadri economici originariamente approvati, con indicazione delle relative motivazioni.
1-ter. Presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito un tavolo permanente di monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, composto da rappresentanti del Ministero, del Commissario straordinario, della Conferenza dei rettori delle università italiane, nonché da rappresentanti delle associazioni e delle rappresentanze studentesche maggiormente rappresentative a livello nazionale.
1-quater. Gli interventi realizzati ai sensi del presente articolo, anche mediante il coinvolgimento di soggetti privati, sono subordinati all'inserimento di clausole vincolanti che garantiscano canoni realmente sostenibili per gli studenti, in coerenza con le finalità del diritto allo studio.
20.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di conseguire in maniera efficace gli obiettivi previsti dalla Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4, Componente 1, del Pnrr, all'articolo 1-bis, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n. 338, le parole: «la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «che il 75 per cento della superficie fuori terra degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo sia destinata».
20.2. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di conseguire in maniera efficace gli obiettivi previsti dalla Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4, Componente 1, del Pnrr, all'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In caso di riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato, in sede di proposta o di mutamento della destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studenti degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario è tenuto alla restituzione delle somme assegnate ai sensi del comma 3 e decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11.»
20.5. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di conseguire in maniera efficace gli obiettivi previsti dalla Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4, Componente 1, del Pnrr, all'articolo 1-bis, comma 7, lettera d), della legge 14 novembre 2000, n. 338, le parole: «15 per cento» è sostituita dalla seguente: «25 per cento».
20.6. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di conseguire in maniera efficace gli obiettivi previsti dalla Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4 – Componente 1 del Pnrr, all'articolo 1-bis, comma 7, lettera e), della legge 14 novembre 2000, n. 338, la parola: «nove» è sostituita con la seguente: «quindici».
20.7. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di conseguire in maniera efficace gli obiettivi previsti dalla Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, all'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca effettua un monitoraggio sulla realizzazione degli alloggi finanziati e trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione annuale, redatta dal Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, evidenziando il numero di posti letto assegnati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio e quelle assegnate sulla base delle graduatorie di merito. Il Ministero pubblica la relazione sul sito internet istituzionale del Ministero e provvede ad aggiornarla semestralmente.»
20.8. Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire la massima trasparenza in tutte le attività finalizzate alla realizzazione di alloggi universitari nell'ambito del Pnrr, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario straordinario istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, agiscono d'intesa e con il coinvolgimento delle parti sociali e dei portatori di interessi collettivi, tra cui le organizzazioni sindacali e le associazioni studentesche. Tali attività si svolgono tramite riunioni periodiche verbalizzate, durante le quali le parti sociali possono esprimere pareri in forma scritta, individualmente e in forma collettiva. Il Ministro e il Commissario motivano specificamente l'eventuale emanazione dell'atto gravato da parere contrario.
20.10. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Mari.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 310 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2038.
20.12. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nelle more dell'attuazione della misura di cui al comma 1 e in considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle Università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, volti al riconoscimento di un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dagli studenti di cui al precedente periodo, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del predetto Fondo, che tengono conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20.13. Baldino, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
ART. 21.
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di efficientamento per il diritto allo studio universitario in attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'università» e in materia di lauree abilitanti in attuazione della Riforma 1.6 «Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, nonché in materia di attività di ricerca di base e industriale in attuazione della Riforma 1.1 «Misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità» della Missione 4 – Componente 2 del PNRR)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì termini di conservazione strettamente limitati e proporzionati alle finalità di riconoscimento dei benefici per il diritto allo studio.
21.2. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), dopo la parola: «determinato» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Dal calcolo delle spese complessive del personale di cui al comma 2 sono escluse le spese sostenute per i contratti di cui all'articolo 22, 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240».
21.5. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le spese del personale di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sono computate nel predetto calcolo nella misura di due terzi.
21.6. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:
4-quater Al fine di consentire l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalla riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il finanziamento:
a) dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del numero di assegni di ricerca di cui al previgente articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, banditi dagli atenei nel triennio 2021-2023;
b) dell'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del peso di ciascuna università con riferimento al criterio del costo standard di formazione per studente;
c) per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-quater, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.9. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 6, il secondo periodo è soppresso;
b) all'articolo 22-ter, il comma 10 è abrogato.
21.11. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22-bis:
1) comma 1, dopo le parole: «a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «di tipo subordinato» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai titolari di incarichi post-doc le università possono conferire a titolo oneroso attività didattica per far fronte a specifiche esigenze integrative. In tal caso, l'importo dell'incarico, definito ai sensi del comma 5, è incrementato in misura adeguata rispetto alla retribuzione lorda mensile del ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della presente legge. I titolari di incarichi post-doc possono svolgere attività didattica nel limite massimo complessivo di 40 ore per anno accademico. Laddove fosse assegnatario anche di attività di tutorato, gli incarichi complessivi non possono superare il limite massimo di 80 ore per anno accademico. L'attività didattica svolta dal titolare di incarico post-doc ai sensi del presente comma non rientra nel computo dei requisiti di docenza per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi universitari»;
2) il comma 5 è sostituito con il seguente: «5. L'importo degli incarichi post-doc di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito»;
b) all'articolo 22-ter:
1) al comma 1, dopo le parole: «possono conferire» sono inserite le seguenti: «contratti a tempo determinato di tipo subordinato, denominati»;
2) il comma 5 è sostituito con il seguente:
«5. L'importo degli incarichi di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito»;
3) il comma 6 è soppresso.
21.13. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Al fine di assicurare la piena efficacia delle procedure di stabilizzazione, nonché consentire l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalla riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 24, comma 3-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter» sono inserite le seguenti: «ovvero di posizioni ai sensi dell'articolo 22 e dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della presente legge nel testo previgente alla entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79»;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso di riduzione della durata del contratto, il termine a partire dal quale è possibile procedere alla valutazione ai sensi del comma 5 è anticipato di un numero di anni pari a quelli di cui è ridotta la durata del contratto medesimo»;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la valutazione di cui al comma 5 non può essere anticipata antecedentemente alla conclusione del primo anno di contratto»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il riconoscimento di cui al presente comma non può essere cumulato con quelli previsti dall'articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79».
21.14. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:
4-quater. Alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 306, le parole: «Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 307» sono sostituite con le seguenti: «In deroga alle vigenti facoltà assunzionali»;
b) al comma 307, le parole: «di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite con le seguenti: «di 56,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 83,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;
c) al comma 312:
1) al primo periodo, le parole: «Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 314» sono sostituite con le seguenti: «In deroga alle vigenti facoltà assunzionali»;
2) il terzo periodo è sostituito con il seguente: «Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati che, alla data del 31 dicembre 2025, abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a quindici mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica»;
d) al comma 314, le parole: «di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite con le seguenti: «di 27,91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 22,09 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 65,64 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e a ulteriori 65,64 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21.16. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Al fine di consentire l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalla riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dare completa attuazione ai contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo per finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21.17. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Al fine di dare effettiva attuazione alla riforma 1.2 della Missione 4, componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Fondo per la programmazione della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 532, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.18. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater.Al fine di rafforzare la mobilità dei ricercatori, attuando la Riforma 1.1 «Misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità» della Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché di sostenere il percorso professionale dei ricercatori, al comma 6-duodevicies dell'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, le parole «Fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2032».
21.20. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-quater. All'articolo 1, comma 297, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Al fine di perseguire una progressiva armonizzazione e perequazione delle retribuzioni del personale tecnico-amministrativo delle università statali rispetto a quelle del restante personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dall'anno 2026, la contrattazione collettiva nazionale destinerà le predette risorse all'incremento del trattamento tabellare annuo lordo definito dal contratto collettivo nazionale».
21.24. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21.1.
(Misure per l'attuazione della Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)
1. Al fine di assicurare la tempestiva attuazione degli obiettivi stabiliti dalla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «per lo svolgimento di attività di ricerca» e dopo le parole: «a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «di tipo subordinato»;
b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I contratti di ricerca hanno durata minima annuale, sono rinnovabili, anche in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto»;
c) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai titolari di contratti di ricerca di cui al presente articolo, le università possono conferire a titolo oneroso attività didattica per far fronte a specifiche esigenze integrative. In tal caso, l'importo del contratto è incrementato in misura adeguata rispetto alla retribuzione lorda mensile, di cui al comma 3 del presente articolo. I titolari di contratti di ricerca possono svolgere attività didattica nel limite massimo complessivo di 40 ore per anno accademico. Laddove fosse assegnatario anche di attività di tutorato, gli incarichi complessivi non possono superare il limite massimo di 80 ore per anno accademico.».
2. Al fine di sostenere le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella attuazione degli obiettivi stabiliti dalla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la stipula di contratti di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai suddetti soggetti è riconosciuto, per la durata del contratto, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo, a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
21.04. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21.1.
(Incremento del fondo di finanziamento ordinario delle università per il reclutamento di professori universitari e di ricercatori in tenure track e misure per il reclutamento di giovani ricercatori post-dottorali)
1. Al fine di incentivare l'accesso dei giovani studiosi alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 230 milioni di euro per l'anno 2026, di 450 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2028, di cui:
a) 180 milioni di euro per l'anno 2026, 360 milioni di euro per l'anno 2027, 720 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 destinati all'assunzione di ricercatori universitari di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 3;
b) 50 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027, 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 destinati all'assunzioni di professori universitari. Le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo di almeno un quinto per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18. Le procedure di cui al secondo periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente lettera, sono volte a valutare le competenze del candidato nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione.
2. L'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto degli obiettivi, pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica, ovvero dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.
3. All'articolo 66, comma 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, terzo periodo, le parole: «del 75 per cento per l'anno» sono sostituite dalle parole: «100 per cento a decorrere dall'anno».
4. Al fine di promuovere il reclutamento e la valorizzazione di giovani ricercatori nel sistema universitario e di ricerca, è istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, il Programma nazionale «BE-ITALY – Boosting Excellence for Early Research Careers», finalizzato al finanziamento di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, della durata di due anni non rinnovabili. Il Programma è riservato ai soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito da non oltre sei anni alla data di scadenza dei bandi di selezione, ovvero di titolo equivalente conseguito all'estero. Le università statali, nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità, provvedono al reclutamento dei ricercatori mediante procedure di selezione bandite annualmente, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. I contratti di cui al presente comma sono destinati allo svolgimento di attività di ricerca di elevata qualificazione, anche propedeutiche alla partecipazione a programmi europei e internazionali di ricerca altamente competitivi, al fine di potenziare la capacità progettuale, la mobilità e la competitività scientifica dei ricercatori.
5. Per le finalità di cui al comma 6, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
21.08. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21.1.
(Scorrimento graduatorie M4C2-1.bis)
1. Al fine di sostenere e dare continuità ai progetti presentati nel quadro dell'attuazione dell'Investimento 1.2 «Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori» della Missione 4, Componente 2, del PNRR, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca 20 febbraio 2025 n. 47, recante Avviso per l'assunzione di ricercatori internazionali post-dottorato PNRR – Missione 4 «Istruzione e Ricerca» Componente 2 «Dalla Ricerca all'Impresa» – Investimento 1.2 «Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori», il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2026, in favore dei progetti idonei non beneficiari di cui alle graduatorie predisposte ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del medesimo decreto direttoriale n. 47 del 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.09. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21.1.
(Incremento del Fondo di finanziamento ordinario delle università destinato all'aumento delle borse di dottorato)
1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinati all'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca fino all'ammontare di almeno 20.400 euro lordi annui. L'adeguamento dell'importo della borsa di studio è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.012. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21.1.
(Disposizioni in materia di cessione dei crediti d'impresa e liquidità delle filiere produttive)
1. Alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, lettera c), le parole: «al fallimento» sono sostituite con le seguenti: «alla liquidazione giudiziale» e la parola «dichiarato» è sostituita con la seguente «dichiarata»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, le parole «dall'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite con le seguenti: «dall'articolo 166 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»;
2) alla rubrica, la parola: «fallimentare» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sottoposto a liquidazione giudiziale»;
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole: «al fallimento del cedente» sono sostituite con «alla liquidazione giudiziale del cedente» e le parole: «nell'anno anteriore» sono sostituite con le seguenti: «nei tre mesi anteriori»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In ogni altro caso diverso da quello disciplinato dal comma 1, in ipotesi di liquidazione giudiziale del cedente, per le cessioni dei crediti pecuniari verso corrispettivo disciplinate dalla presente legge i termini di un anno e di sei mesi previsti dall'articolo 166 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono ridotti, rispettivamente, a sei ed a tre mesi.»;
3) al comma 2, le parole: «del fallimento del cedente» sono sostituite con le seguenti: «della liquidazione giudiziale del cedente»;
4) alla rubrica, la parola «Fallimento» è sostituita dalle seguenti: «Liquidazione giudiziale».
2. I nuovi termini introdotti dal comma 1 si applicano alle liquidazioni giudiziali dichiarate con sentenza pubblicata successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
21.015. Roggiani.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21.1.
(Misure per la libera circolazione dei crediti e l'accesso alla liquidità delle imprese)
1. Alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 7-bis.
(Cedibilità dei crediti)
1. I patti che escludono o limitano la cedibilità dei crediti verso corrispettivo di cui all'articolo 1, previsti nel contratto da cui è sorto o sorgerà il credito o in qualsiasi altro contratto tra le stesse parti, sono privi di effetto e non sono opponibili al cessionario.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai contratti stipulati con soggetti pubblici, ivi inclusi quelli disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».
21.016. Roggiani.
ART. 22.
(Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza per l'attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 – Componente 1 del PNRR)
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 7, primo periodo, sostituire le parole: contestualmente alle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo lettera, medesimo numero, medesimo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: almeno decennale con la seguente: quinquennale.
22.1. Iaria, Fede, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 7, lettera g), dopo le parole: sostenibilità ambientale aggiungere le seguenti: , anche attraverso metodologie di analisi del ciclo di vita delle infrastrutture (Life Cycle Assessment – LCA) e la valutazione dell'impronta di carbonio (carbon footprint) associata alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere,.
22.2. L'Abbate, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
«7-ter. Ove il parere delle Commissioni parlamentari, di cui al comma 7-bis, indichi specificamente talune disposizioni come non adeguate alle finalità di efficientamento della pianificazione e della gestione degli investimenti infrastrutturali nel settore ferroviario, ovvero proponga ulteriori disposizioni per l'attuazione degli indirizzi strategici contenuti nel Dspm, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Le Commissioni competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione, decorso tale termine il documento può essere comunque approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito delle proprie competenze, rende consultabile nei modi più opportuni il Dspm ai soggetti interessati prima dell'espressione del parere.».
22.3. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 3).
*22.7. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
*22.8. Iaria, Fede, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 3, lettera b), capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nelle procedure competitive di cui al comma 2, nonché nei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari intercity oggetto di affidamento ai sensi del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inserisce nei bandi di gara, nei capitolati e nei contratti di servizio apposite clausole sociali volte a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'esecuzione dei medesimi servizi dal gestore uscente, nonché dell'indotto, prevedendo il riassorbimento del personale da parte dell'operatore economico subentrante per tutta la durata dell'affidamento con vincolo di applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Mobilità/Area attività ferroviarie e la salvaguardia di tutti gli istituiti economici aziendali di provenienza, salve restando le pattuizioni di miglior favore.
22.9. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 11-quinquies, è inserito il seguente:
«11-sexies. Nel rispetto dei medesimi principi, i contratti di servizio devono, altresì, assicurare la copertura degli oneri relativi agli investimenti e ai costi derivanti da obblighi normativi sopravvenuti in corso di durata del contratto.»
22.14. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
ART. 23.
(Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR)
Al comma 1, al primo periodo, sopprimere la parola: ferroviari, sostituire le parole: la società Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.) è autorizzata con le seguenti: le stazioni appaltanti sono autorizzate e dopo le parole:, tenuto conto: aggiungere le seguenti: , ove previsto nel caso di Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.),;
Conseguentemente:
al medesimo comma:
al quinto periodo, sostituire le parole: società RFI S.p.A. con le seguenti: stazione appaltante;
al sesto periodo, sostituire le parole: la società RFI S.p.A. è autorizzata con le seguenti: le stazioni appaltanti sono autorizzate.;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 1 trova attuazione sempreché la stazione appaltante abbia preventivamente provveduto, nei tempi previsti dall'articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al pagamento alle imprese appaltatrici dei SAL relativi ai lavori già eseguiti e contabilizzati.
23.4. Guerra, Manes.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. All'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «trazione ferroviaria», sono aggiunte le seguenti: «nonché gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati nell'ambito delle infrastrutture ferroviarie nazionali e relative pertinenze tecniche e funzionali, ivi inclusi quelli installati su barriere acustiche, aree di pertinenza, gallerie, stazioni, aree di sosta e di servizio o altre opere funzionalmente connesse alla rete ferroviaria, nonché su coperture, sedimi, manufatti e aree tecniche destinati all'esercizio, alla gestione o alla manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, anche qualora non direttamente interconnessi alla rete di alimentazione della trazione ferroviaria,».
23.5. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23.1.
(Documento unico di regolarità contributiva)
1. In relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Pnrr, del PNC e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, il direttore dei lavori comunica senza indugio al RUP la conclusione dei lavori del subappaltatore. In mancanza, lo comunica l'appaltatore. In ogni caso, ai fini del pagamento dei SAL o del saldo finale successivi alla conclusione del subappalto, il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore, comprensivo della verifica di congruità di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143, ai sensi e per gli effetti degli articoli 11, comma 6, 119, comma 7, e 125, commi 5 e 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, deve essere acquisito dalla stazione appaltante entro e non oltre dieci giorni dalla predetta conclusione.
23.01. Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano.
ART. 24.
(Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico – attuazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2 – Componente 4 del PNRR)
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
24.2. Fornaro, Guerra, Roggiani, Simiani, Barbagallo.
Al comma 9, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e gli interventi che promuovono il risparmio e il riuso della risorsa idrica nei processi produttivi, anche attraverso strumenti premiali e sistemi di certificazione dell'efficienza idrica, quali i cosiddetti «certificati blu», finalizzati a incentivare interventi di efficientamento e riutilizzo della risorsa idrica.
24.3. L'Abbate, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Al comma 9, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la capacità degli interventi di conseguire una riduzione delle perdite idriche e di incrementare la resilienza delle infrastrutture agli eventi climatici estremi, anche attraverso soluzioni di riuso, accumulo e raccolta delle acque meteoriche.
24.5. L'Abbate, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Al comma 9, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riguardo agli interventi localizzati in territori caratterizzati da elevata esposizione a siccità e alluvioni, sulla base degli indicatori e degli scenari climatici disponibili presso le amministrazioni competenti.
24.6. L'Abbate, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. Al fine di sostenere il completamento funzionale delle opere di canalizzazione e della galleria di derivazione per l'utilizzo della diga della Castagnara, alla regione Calabria sono corrisposte le risorse di cui al comma 2, nel limite di spesa complessiva di euro 10.000.000 euro, anche al fine di destinare i proventi della vendita di energia prodotta all'abbattimento dei costi irrigui per le imprese agricole locali e allo sviluppo delle strutture turistiche ecosostenibili.
24.10. Tucci, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Fondo per la riqualificazione e la rigenerazione dei piccoli siti)
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi relativi all'Investimento 2.4 «Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e siti di ricovero per le opere d'arte» della Missione 1, Componente 3, del PNRR, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2026.
2. Il Fondo di cui al comma 1 può essere altresì alimentato dalle eventuali risorse, derivanti dalle riprogrammazioni, definanziamenti, rifinanziamenti ovvero rimodulazioni afferenti al PNRR e al medesimo assegnate nel rispetto delle competenze e delle procedure previste a legislazione vigente nel quale confluiscono anche le risorse rinvenienti dalla eventuale rimodulazione degli interventi.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente, in un'ottica di riqualificazione e di rigenerazione dei piccoli siti, alla realizzazione degli interventi finalizzati al recupero architettonico-funzionale e alla messa in sicurezza del patrimonio artistico-religioso situato nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, con particolare riferimento alle strutture localizzate nei centri storici aggrediti dal fenomeno della desertificazione.
4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse e le procedure di erogazione delle stesse per le finalità di cui al comma 3.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24.06. Torto.
ART. 25.
(Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 – Componente 2 del PNRR, dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 1.3 «Sistema di certificazione della parità di genere» della Missione 5, Componente 1, del PNRR)
1. Al fine di rafforzare e implementare pienamente il Sistema di certificazione della parità di genere di cui all'Investimento 1.3 della Missione 5, Componente 1, del PNRR, a decorrere dal 1° luglio 2026, l'accesso ad appalti pubblici e a finanziamenti statali è consentito, per le aziende e gli enti con un numero di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta, solamente se in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, all'articolo 3 della legge 5 novembre 2021, n. 162, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. A decorrere dal 1° luglio 2027, le aziende pubbliche e private che impiegano almeno duecentocinquanta dipendenti sono tenute a dotarsi della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».
3. Per i medesimi fini di cui al comma 1, al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 46-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 46-ter.
(Rapporto sulla rappresentanza di genere)
1. Il datore di lavoro delle aziende pubbliche e private che occupano almeno duecentocinquanta dipendenti per il terzo esercizio consecutivo è tenuto a redigere un rapporto, da pubblicare annualmente nel sito internet dell'azienda, sulla situazione della rappresentanza maschile e femminile nella dirigenza e nei componenti degli organi direttivi, secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. Ciascun sesso non può essere rappresentato in misura inferiore al 30 per cento all'interno della dirigenza e di ciascuno degli organi di cui al comma 1. Tale percentuale è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2030, in misura non inferiore al 40 per cento.
3. Le aziende pubbliche e private che non rispettino le soglie percentuali di cui al comma 2 sono tenute a inserire nel rapporto di cui al comma 1 le previsioni di allineamento alle soglie di misurazione degli indicatori chiave di prestazione previsti dalla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, pubblicata dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) il 16 marzo 2022.
4. Ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 1, in conformità con la direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 15, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, con proprio decreto, definisce le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in ogni caso comprendere:
a) il numero dei dirigenti e dei componenti degli organi direttivi di sesso femminile e di sesso maschile, le differenze tra le retribuzioni divise per sesso, nonché l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascuno. I dati di cui alla presente lettera non devono indicare l'identità del dirigente o del componente dell'organo direttivo, del quale deve essere specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre con la specificazione del sesso, possono altresì essere raggruppati per aree omogenee;
b) le informazioni e i dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera».
25.02. Bonetti, Gribaudo.
ART. 26.
(Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione della Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1 – Componente 2 del PNRR)
Al comma 1, lettera a), al numero 1), sostituire le parole: , sentite le altre autorità competenti, con le seguenti: ovvero le altre autorità di regolazione competenti nel caso di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la parola: «effettua» è sostituita dalla seguente: «effettuano»;
Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Per i servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), non trovano applicazione i commi 1-ter e 1-quater. Per le medesime finalità di cui ai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando le discipline di settore, le autorità di regolazione individuano, nell'ambito delle proprie competenze, i criteri di valutazione dell'efficienza gestionale e disciplinano le conseguenze in caso di grave inadempimento da parte del gestore nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis.».
26.1. Roggiani.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 32, comma 1, le parole: «nonché gli articoli 29, 30 e 31» sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli articoli 29 e 31» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La ricognizione di cui all'articolo 30 è effettuata ai sensi della normativa di settore e delle misure regolatorie adottate dell'Autorità di regolazione dei trasporti.»;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 48, comma 4-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «di cui agli articoli 14, commi 2 e 3, 17, 30, 31 e 31-bis del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 14, commi 2 e 3, 17, e 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. La ricognizione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, è effettuata ai sensi della normativa di settore e delle misure regolatorie adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti.».
26.3. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
Al comma 2, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2026 con le seguenti: entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto.
26.53. Alifano, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa.
Sopprimere il comma 3.
26.7. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. La revisione di cui al comma 1 prevede, ai fini della contrattualizzazione degli erogatori di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il rispetto del diritto dell'Unione europea e dei princìpi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, e di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità.»;
c) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. La contrattualizzazione di cui al comma 1-bis prevede un sistema premiale che valorizza l'erogatore con riferimento:
a) alla capacità di fornire sul territorio i servizi richiesti, alla capillarità dei servizi assicurati e ai volumi delle prestazioni eseguite negli anni;
b) agli investimenti realizzati sul territorio in cui insiste l'accreditamento per migliorare la qualità delle prestazioni e per rinnovare e aggiornare tecnologicamente gli strumenti e i dispositivi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni;
c) all'adeguato rapporto tra personale qualificato impegnato e numero degli assistiti;
d) alla capacità produttiva tale da contribuire a smaltire le liste d'attesa nella banca di accreditamento, in deroga ai tetti di spesa di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
e) per le strutture operanti sul territorio per le quali la dimensione organizzativa assume rilievo prevalente rispetto a quella tecnologico-strutturale, all'apporto concretamente dimostrato, anche con riferimento a esperienze pregresse e consolidate nella realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza, valorizzando la conoscenza approfondita delle specificità del territorio di riferimento e dei relativi setting assistenziali, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da bisogni complessi o da condizioni di fragilità.».
26.8. Faraone.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. La revisione di cui al comma 1 prevede, ai fini della individuazione degli erogatori con cui stipulare gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la definizione di un procedimento che, nel rispetto dei princìpi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, consenta tuttavia di salvaguardare i livelli occupazionali, gli investimenti effettuati per il miglioramento e la qualità delle prestazioni e dei servizi sanitari e la continuità assistenziale quale presa in carico del paziente per completezza del percorso di cura, articolata per coerenza disciplinare, prossimità e correlate fragilità. Al fine di evitare una frammentazione delle modalità operative di individuazione degli erogatori a livello regionale, nell'ambito della revisione di cui al comma 1 si provvede all'elaborazione di uno schema-tipo a valenza nazionale recante le indicazioni dei principali contenuti, delle caratteristiche e dei requisiti dei procedimenti di individuazione dei contraenti, con particolare riferimento alla definizione di una congrua periodicità di svolgimento degli stessi, comunque non inferiore a cinque anni, e al divieto di sconti sulle tariffe applicate per la remunerazione delle prestazioni.»;
b) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. Nell'ambito della revisione di cui al comma 1 si prevede un sistema premiale che valorizzi l'erogatore con riferimento:
a) alla capacità di fornire sul territorio i servizi richiesti, alla capillarità dei servizi assicurati e ai volumi delle prestazioni eseguite negli ultimi cinque anni in regime di accreditamento;
b) agli investimenti realizzati per migliorare la qualità delle prestazioni e per rinnovare e aggiornare tecnologicamente gli strumenti e i dispositivi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni;
c) alla capacità produttiva tale da contribuire a smaltire le liste di attesa nelle singole branche disciplinari di accreditamento;
d) all'apporto concretamente dimostrato, anche con riferimento a esperienze pregresse e consolidate nella realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza, valorizzando la conoscenza approfondita delle specificità del territorio di riferimento e dei relativi setting assistenziali, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da bisogni complessi o da condizioni di fragilità.».
26.14. Faraone.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 36, comma 1, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
26.11. Faraone.
Al comma 3, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: livelli occupazionali, aggiungere le seguenti: , i trattamenti retributivi e normativi previsti dai CCNL sottoscritti dalle parti comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
26.16. Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano.
Al comma 3, lettera a), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità con le seguenti: l'appropriatezza assistenziale.
26.17. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1-ter, lettera a), sopprimere le parole: e ai volumi delle prestazioni eseguite negli anni
26.19. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1-ter, lettera b), sostituire le parole: agli investimenti realizzati per con le seguenti: alla capacità di.
26.20. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1-ter, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) alla capacità di assicurare la gestione informatizzata, trasparente e tracciabile nonché l'unicità dell'agenda di prenotazione sia per l'attività istituzionale sia per l'attività libero-professionale intramuraria, non consentendo in alcun modo l'attivazione di agende di prenotazione per struttura singola o per gruppo di strutture, pena la revoca dell'accreditamento all'esercizio dell'attività sanitaria in convenzione con il Servizio sanitario nazionale;.
26.21. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1-ter, lettera c) dopo le parole: rapporto tra personale aggiungere la seguente: dipendente;.
Conseguentemente dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) l'applicazione e il rinnovo nei tempi delle loro decorrenze dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
*26.22. Zanella, Grimaldi.
*26.23. Malavasi, Grimaldi.
Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1-ter, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché all'aver adempiuto alle scadenze fissate per i rinnovi contrattuali, analogamente a quanto previsto per gli erogatori pubblici.
26.25. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1-ter, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché al rispetto dei requisiti organizzativi e di organico richiesti nel settore pubblico dalla normativa vigente.
26.26. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1-ter, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alla corretta applicazione del CCNL;.
26.27. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1-ter, sopprimere le lettere d) ed e).
26.28. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Aggiungere in fine i seguenti commi:
3-bis. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3-ter. Il decreto adottato ai sensi del comma 3-bis in particolare definisce:
a) i criteri, le modalità, i tempi e gli ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, relativamente a:
1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;
2) l'elenco dei soggetti autorizzati;
3) gli esiti delle attività ispettive;
b) un piano di controlli ove siano indicati:
1) il numero minimo dei controlli, a campione e senza preavviso, che si intendono effettuare;
2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;
3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, e alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, alla previsione di commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;
4) i requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, la rotazione degli ispettori, le procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;
c) le modalità di controllo e di vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e la rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;
d) le linee guida recanti gli elementi essenziali da comprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo all'ente competente alla stipula e alla gestione dei contratti, alla composizione del budget e all'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extra-regionali e della mobilità passiva;
e) i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente nell'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
26.36. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8-ter, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dai target del PNRR per la Missione 6, Componente 1 Investimento 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona” e Investimento 1.3 “Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)” nonché per la Missione 6, Componente 2, Subinvestimento 1.1.1 “Digitalizzazione-rafforzamento strutturale SSN (Progetti in essere ex articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2020)”, l'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 1 del presente articolo, relativa a nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione delle stesse, si intende rilasciata in capo all'azienda sanitaria competente contestualmente alla presentazione dell'istanza, fermo restando il rispetto delle disposizioni del PNRR. Entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza, le amministrazioni competenti provvedono, secondo quanto previsto dalle normative regionali vigenti in materia, alla verifica dei requisiti minimi autorizzativi ai fini dell'adozione del provvedimento espresso. Sono altresì prorogati di ulteriori tre anni i termini, rispetto a quelli già previsti dal decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 2015, in relazione agli obblighi di adeguamento in capo alle strutture sanitarie pubbliche, anche non ricomprese nel PNRR, fermo restando l'adozione di misure compensative per la mitigazione del rischio incendio»;
b) all'articolo 8-quater, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. In conformità a quanto disposto dall'articolo 8-ter, comma 5-bis, limitatamente agli interventi PNRR ivi individuati, l'accreditamento è rilasciato in capo all'azienda sanitaria competente, contestualmente all'autorizzazione all'esercizio. Entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 8-ter, comma 5-bis, le amministrazioni competenti provvedono, secondo quanto previsto dalle normative regionali vigenti in materia, alla verifica dei requisiti ulteriori di qualificazione, ai fini dell'adozione del provvedimento espresso».
26.34. Lai.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per definire i criteri, le modalità, i tempi e gli ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza nonché l'adozione di un piano di controlli ove siano indicati il numero minimo dei controlli, a campione e senza preavviso, che si intendono effettuare, i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo, le modalità di conduzione dei controlli nonché i requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, la rotazione degli ispettori, le procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo.
26.37. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per definire i criteri, le modalità, i tempi e gli ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza nonché le modalità di controllo e di vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e la rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni.
26.38. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono definiti i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente nell'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
26.39. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono definite le linee guida recanti gli elementi essenziali da comprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo all'ente competente alla stipula e alla gestione dei contratti, alla composizione del budget e all'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extra-regionali e della mobilità passiva.
26.40. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per definire i criteri, le modalità, i tempi e gli ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, relativamente alla struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente, all'elenco dei soggetti autorizzati, agli esiti delle attività ispettive e ad un piano dei controlli.
26.41. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«8-bis. L'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché il possesso dei medesimi requisiti organizzativi e di organico delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, costituisce specifico requisito necessario ai fini delle procedure di rilascio da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dell'accreditamento istituzionale.
8-ter. Nel caso in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto con le associazioni comparativamente più rappresentative degli erogatori privati non è rinnovato alle medesime vigenze del contratto collettivo nazionale della sanità pubblica, ai dipendenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie private viene applicato quest'ultimo Ccnl nelle more del predetto rinnovo, ai fini delle procedure di rilascio da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dell'accreditamento istituzionale.
8-quater. È condizione essenziale, preordinata all'accreditamento e alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del presente decreto degli erogatori privati, a pena di nullità degli accordi contrattuali medesimi eventualmente stipulati, il rispetto dei requisiti organizzativi e di organico richiesti nel settore pubblico dalla normativa vigente, nonché l'aver adempiuto alle scadenze fissate per i rinnovi contrattuali, analogamente a quanto previsto per gli erogatori pubblici.».
26.42. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. La struttura sanitaria e socio-sanitaria privata che abbia stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non può gestire ovvero promuovere, in maniera congiunta, le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in regime privatistico o di privato sociale e le prestazioni in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Le procedure per la prenotazione e l'accesso alle tipologie di prestazioni di cui al primo periodo sono distinte e indipendenti e, in ogni caso, per le prestazioni in convenzione con il Servizio sanitario nazionale è attivo, esclusivamente, il centro unico di prenotazione regionale al quale deve essere fatto apposito rinvio. Alle aziende che violano il divieto del presente comma è revocato l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992.
26.43. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie che abbiano stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria è consentito esclusivamente qualora abbiano adottato un sistema di gestione informatizzata dell'attività medesima, comprese la prenotazione e la fatturazione, che rispettino una corretta informazione al paziente sulle modalità e sui tempi di accesso alle prestazioni assistenziali, che non violino le modalità, le condizioni e il limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione e che in ogni caso garantiscano che la prestazione sanitaria non sia più favorevole per i pazienti trattati in regime di attività libero-professionale intramuraria.
26.44. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. La stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non può in ogni caso essere fatta con le aziende che non hanno provveduto all'informatizzazione e all'aggiornamento periodico delle liste di attesa, all'obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il centro unico di prenotazione regionale e che non abbiano garantito o non siano in grado di garantire la gestione informatizzata, trasparente e tracciabile e l'unicità dell'agenda di prenotazione dell'attività istituzionale e dell'attività libero-professionale intramuraria.
26.45. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Il rinnovo contrattuale del personale sanitario è un requisito per il rilascio dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
26.46. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Torto, Dell'Olio, Donno.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 1-bis, primo periodo, della legge 5 agosto 2022, n. 118, la parola: «prioritariamente» è sostituita con la seguente: «esclusivamente».
*26.47. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
*26.49. Faraone.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni urgenti per gli investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura)
1. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «della regione» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni Marche, Umbria e».
2. In relazione agli investimenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026 nei territori di cui al comma 1 del citato articolo 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2023, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai fini della fruizione dell'agevolazione, i soggetti interessati sono tenuti a presentare esclusivamente la comunicazione integrativa di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 25986/2025.
3. Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è aggiornato il citato provvedimento protocollo n. 25986/2025 al fine di consentire ai soggetti interessati la presentazione della comunicazione integrativa di cui al comma 2.
**26.03. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
**26.04. Gadda, Faraone.
ART. 27.
(Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, di impianti agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 – Componente 2 del PNRR)
Al comma 1, dopo le parole: produzione di biometano, aggiungere le seguenti: di biogas e di energia da biomasse di origine agricola, zootecnica e forestale.
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: produzione di biometano, aggiungere le seguenti: di biogas e di energia da biomasse di origine agricola, zootecnica e forestale.
*27.3. Faraone.
*27.5. Roggiani, Guerra, Lai, Mancini, Viggiano.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: accordi sottoscritti aggiungere le seguenti: entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
27.8. Dell'Olio, Cappelletti, Carmina, Donno, Torto.
Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo comprovati motivi di forza maggiore o ritardi non imputabili al beneficiario, in presenza dei quali il termine può essere prorogato di ulteriori sei mesi;.
Conseguentemente:
al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il termine di cui al primo periodo, in caso di comprovate difficoltà procedurali o amministrative, è prorogabile di ulteriori 60 giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta misure integrative per il sostegno al rinnovo dei macchinari agricoli, anche attraverso il rifinanziamento dei bandi per la meccanizzazione agricola previsti dal PNRR.
27.10. Lai.
Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo comprovati motivi di forza maggiore o ritardi non imputabili al beneficiario, in presenza dei quali il termine può essere prorogato di ulteriori sei mesi.
27.12. Lai.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di favorire il pieno conseguimento degli obiettivi della misura relativa allo sviluppo dell'agrivoltaico di cui all'Investimento 1.1 della Missione 2, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i soggetti titolari di progetti agrivoltaici risultati aggiudicatari delle procedure di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, possono presentare al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., su base volontaria, specifica istanza di accesso al contributo in conto capitale previsto per la misura agrivoltaica, fermo restando il mantenimento del regime tariffario già riconosciuto nell'ambito delle procedure di cui al medesimo decreto ministeriale. Nell'accoglimento dell'istanza il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. verifica la compatibilità dei medesimi progetti con i requisiti previsti dalla citata misura del PNRR nonché il rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Conseguentemente, al comma 8, lettera a), dopo le parole: dei termini di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli investimenti aggiungere le seguenti: , nonché dell'obbligo per i soggetti beneficiari di comunicare al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. l'avvio dei lavori entro trenta giorni dalla stipula dell'accordo di concessione, mediante trasmissione della documentazione attestante l'effettivo inizio delle attività realizzative.
27.14. Del Barba, Faraone.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I provvedimenti abilitativi comunque denominati e le soluzioni di connessione alla rete rilasciate dai gestori di rete e accettate dai proponenti relative agli impianti rientranti nei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 mantengono validità, ai soli fini della realizzazione dei medesimi impianti, fino al termine di ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dei relativi accordi di concessione stipulati ai sensi del comma 6.
27.16. Dell'Olio, Cappelletti.
Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: ulteriori sessanta giorni aggiungere le seguenti: con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
27.17. Lai.
Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il comitato indipendente di cui al comma 7, inoltre, ha compiti di monitoraggio e valutazione al fine di verificare il rispetto dei tempi, dei diritti dei lavoratori, del principio di Dnsh e degli obiettivi climatici e di giusta transizione. Per garantire l'effettiva terzietà del comitato, la trasparenza delle scelte e una governance democratica e partecipata, la composizione del comitato dovrà assicurare una presenza rappresentativa di parti sociali, enti locali, società civile organizzata, mondo accademico e della ricerca.
27.18. Ferrari, Guerra, Simiani, Curti, Evi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-bis. Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini possono essere costituite in forma di società di capitali benefit ai sensi dell'articolo 1, commi da 376 a 384, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La conformità al modello previsto dall'articolo 2, numero 16, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio è garantita dall'integrazione statutaria dell'oggetto sociale con le finalità di beneficio ambientale, economico e sociale di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, assicurando che lo scopo di lucro non risulti prevalente rispetto a quello di utilità collettiva.
8-ter. Le comunità energetiche rinnovabili costituite come società benefit devono prevedere nei propri statuti:
a) meccanismi che garantiscano il controllo effettivo esclusivamente ai soggetti individuati dall'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 199 del 2021;
b) obbligo di redazione e pubblicazione della relazione annuale sull'impatto generato, con specifica rendicontazione dei benefici economici distribuiti ai membri vulnerabili o a basso reddito.
8-quater. Le configurazioni esistenti che operano come produttori terzi possono trasformarsi in comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di società benefit previa delibera assembleare di adeguamento statutario.
8-quinquies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. adegua le procedure tecnico-operative per l'accesso agli incentivi per le comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di società benefit.
27.19. Del Barba, Faraone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. Con riferimento al Programma di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale per investimenti in impianti di produzione di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo di cui al presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verifica la disponibilità di risorse PNRR e di altre risorse del proprio bilancio, da destinare ai progetti che, avendone i requisiti, hanno presentato domanda entro il previsto termine dal relativo bando della società GSE e non ottengono il contributo per insufficienza delle risorse del Programma di sovvenzione. Al medesimo scopo possono essere destinate risorse regionali, per l'erogazione di contributi a progetti, localizzati nei rispettivi territori.
27.22. Dell'Olio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, in quanto tenute ad assicurare che l'obiettivo principale sia quello di fornire benefìci ambientali, economici o sociali alla comunità, ai soci o membri o alle aree locali e non quello di realizzare profitti finanziari, si intendono, in ogni caso, a mutualità prevalente, a condizione che i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile siano previsti nei propri statuti. Nelle comunità di energia di cui al presente comma, lo scambio mutualistico riferito ad apporti di beni o servizi da parte dei soci può essere misurato computando l'energia consumata o immessa in rete dai soci, nonché il valore della messa a disposizione da parte dei soci medesimi della propria unità di consumo o di produzione dell'energia e dei relativi dati.
*27.25. Lai, Guerra, Roggiani, Mancini, Viggiano.
*27.26. Faraone, Del Barba.
*27.27. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta misure integrative per il sostegno al rinnovo dei macchinari agricoli, anche attraverso il rifinanziamento dei bandi per la meccanizzazione agricola previsti dal PNRR.
27.29. Lai.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizione in materia di comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)
1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dall'Investimento 1.2 della Missione 2, Componente 2, e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei servizi energetici – GSE. S.p.A., la società Terna, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli enti locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.
2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna zona di mercato, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.».
3. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto infine il seguente periodo: «In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.».
4. All'articolo 119, comma 16-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fino a 200 kW», ovunque sono sostituite con le seguenti: «fino ad 1 MW»;
b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
27.01. Simiani.
ART. 28.
(Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 2:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «fino al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 per cento»;
2) il comma 4 è soppresso.
28.1. De Luca.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: fino al 20 per cento con le seguenti: fino al 30 per cento.
28.2. De Luca.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 2, il comma 4 è soppresso.
28.3. De Luca.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2025 dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono resi strutturali a decorrere dall'anno 2026. A tal fine, è autorizzata la spesa nel limite complessivo non inferiore a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Cipess provvede, con propria delibera, all'assegnazione delle risorse sulla base di programmi pluriennali presentati dai soggetti beneficiari secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, individuati dall'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
28.6. Bonafè, Toni Ricciardi, Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali esistenti e di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle medesime infrastrutture, nonché salvaguardare la destinazione propria delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i commi 272, 273 e 274 sono abrogati.
28.9. Morfino, Santillo, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di sostenere gli interventi volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico nonché a salvaguardare la destinazione propria delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i commi 272, 273 e 274 sono abrogati.
28.10. Morfino, Santillo, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Ai Comitati tecnici di indirizzo e vigilanza, previsti nella governance degli Accordi per la coesione 2021-2027 sottoscritti con le amministrazioni regionali e centrali per la programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, partecipano anche le parti sociali.
28.16. Guerra.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Al fine di garantire il completamento degli interventi finanziati dai programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020 disciplinati dall'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la data di conclusione delle operazioni finanziate è prorogata al 31 dicembre 2027. Conseguentemente, all'articolo 242, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
*28.17. Roggiani, De Luca, Simiani, Barbagallo.
*28.20. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*28.21. Lai.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
**28.24. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
**28.25. Roggiani, Simiani, Barbagallo, De Luca.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Bonifiche e rigenerazione industriale)
1. Gli interventi di bonifica dei siti contaminati e di recupero delle aree industriali dismesse costituiscono priorità nell'ambito degli investimenti finanziati con risorse della politica di coesione e del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati alla rigenerazione produttiva dei territori, allo sviluppo delle filiere dell'economia circolare e alla creazione di occupazione qualificata.
28.05. Ghirra, Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Integrazione tra politiche di coesione e Zona economica speciale unica)
1. Gli interventi finanziati con risorse della politica di coesione e del Fondo per lo sviluppo e la coesione concorrono al rafforzamento delle filiere produttive localizzate nelle aree ricomprese nella Zona economica speciale unica del Mezzogiorno.
2. Le amministrazioni competenti favoriscono la complementarità tra incentivi agli investimenti produttivi e programmi di sviluppo territoriale, con particolare riferimento alle filiere industriali strategiche e alla transizione ecologica.
28.07. Ghirra, Zaratti, Grimaldi.
ART. 29.
(Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi pensione nonché di fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale)
Sopprimerlo.
29.1. Torto, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.
Sopprimere i commi 1 e 2.
29.2. Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «0,5 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «0,8 per mille».
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 19-quater, commi 1 e 2, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «a euro 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 50.000».
2-ter. All'articolo 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la lettera c) è soppressa.
29.6. Faraone.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 19-quater, commi 1 e 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «a euro 500.000» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «a euro 50.000».
29.8. Guerra, Lai, Roggiani, Mancini, Viggiano.
Sopprimere i commi da 3 a 8.
Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: nonché di vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale.
29.11. Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano.
Sostituire i commi da 3 a 5 con i seguenti:
3. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, la Covip tiene conto dei seguenti principi:
a) le forme di assistenza sanitaria complementare, in una logica di sussidiarietà con il Servizio sanitario nazionale, costituiscono uno strumento funzionale per la politica sanitaria, anche al fine di poter assistere un maggior numero di cittadini;
b) l'attività dei fondi sociosanitari sia conforme ai princìpi ispiratori del Servizio sanitario nazionale;
c) la trasparenza nelle azioni e nelle attività dei fondi sociosanitari verso i propri assistiti;
d) la mutualità e la solidarietà tra gli iscritti.
4. La vigilanza di cui al comma 3 è esercitata, in particolare, sui seguenti soggetti:
a) i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
b) gli enti e le casse aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi dai Fondi di cui alla lettera a) del presente comma;
c) le forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare, comunque istituite, anche di natura contrattuale, collettiva o individuale, purché organizzate in forma stabile, dotate di autonomia giuridica, gestionale e finalizzate, in via esclusiva e principale, all'erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie o di cure di lungo periodo (long term care) in favore di lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati e dei relativi familiari. Restano in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma;
d) le imprese di assicurazione e i prodotti assicurativi vigilati ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferme restando le competenze dell'Ivass;
e) le società di mutuo soccorso vigilate dal Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit), ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818;
5. Ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui al comma 3, la Covip:
a) tiene il Registro unico nazionale dei fondi sanitari;
b) verifica la soglia delle risorse vincolate e relativi adempimenti ai sensi del decreto ministeriale 27 ottobre 2009 nonché svolge le funzioni di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 30 settembre 2022;
c) vigila su statuti, regolamenti, fonti istitutive, modelli organizzativi e sistemi di governance;
d) esercita il controllo sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale, inclusa la verifica della sostenibilità degli impegni assunti, determinate secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza in funzione della natura delle prestazioni erogate;
e) vigila sul rispetto delle regole di trasparenza e di informativa agli iscritti, nonché di rendicontazione;
f) verifica il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nel rispetto dei sistemi di governance, delle dimensioni e delle forme assunte dai soggetti del precedente comma 4;
g) esercita i poteri ispettivi e di intervento, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità;
h) per i profili attinenti alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie e alle convenzioni con strutture pubbliche, private o accreditate, si avvale del supporto tecnico dell'Agenas, che esprime parere obbligatorio ai fini della verifica di coerenza con la programmazione sanitaria nazionale e regionale, restando ferma la competenza decisionale della Covip per i profili organizzativi, finanziari e di trasparenza;
Conseguentemente:
sopprimere il comma 6;
sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:
7. In attuazione e nel rispetto del decreto di cui al comma 8, con regolamento della Covip, da adottare, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Osservatorio nazionale permanente dei Fondi sanitari integrativi (Ofsi), istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e attuato dal decreto ministeriale 15 settembre 2022, entro il 28 febbraio 2027, sono definite le istruzioni di vigilanza, nonché le disposizioni attuative del decreto di cui al comma 8. Per assolvere i compiti di cui al presente articolo, sono adottati dalla Covip provvedimenti di carattere generale. Il regolamento e i provvedimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della Covip.
8. Resta ferma l'alta vigilanza del Ministero della salute sul settore della sanità integrativa e sociosanitaria. A tale Ministero della salute competono le funzioni di indirizzo generale, il monitoraggio dell'integrazione con il Servizio sanitario nazionale e la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con i principi di universalità, equità e solidarietà del sistema sanitario pubblico. Restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome, nel rispetto del principio di leale collaborazione e mediante forme di coordinamento informativo tra le amministrazioni competenti. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Osservatorio nazionale permanente dei Fondi sanitari integrativi (Ofsi), istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e attuato dal decreto ministeriale 15 settembre 2022, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto dei principi di mutualità e solidarietà tra gli iscritti e delle diverse forme e delle diverse qualifiche assunte dai soggetti di cui al precedente comma 3, sono adottati:
a) il funzionamento del Registro unico nazionale dei Fondi sanitari e il rapporto con altri albi o registri presso altre autorità o istituti di vigilanza o ministeri;
b) gli schemi di rendicontazione;
c) le regole di trasparenza e di informativa agli iscritti;
d) gli schemi di statuto;
e) i criteri di classificazione delle diverse tipologie di fondi sanitari e sociosanitari;
f) i requisiti patrimoniali, anche in funzione della natura delle prestazioni erogate;
g) le modalità di collaborazione, anche mediante scambio di informazioni, con il Ministero della salute, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni competenti;
h) i princìpi e criteri del regolamento di cui al precedente comma 7;
i) i princìpi e criteri della vigilanza esercitata dalla Covip;
l) le modalità e i termini di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, inclusi l'adeguamento degli statuti, dei modelli di governance, dei sistemi di rendicontazione e l'iscrizione al registro, assicurando un'applicazione graduale e proporzionata;
dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8.1. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalità giuridica consegue all'iscrizione nel registro; per tali fondi, la Covip cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti. Per i soggetti di cui al comma 3 già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ottengono l'iscrizione al presente registro, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, o al registro unico nazionale del Terzo settore è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione al presente registro. Nel periodo di sospensione, i predetti soggetti non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Dell'avvenuta iscrizione al presente registro nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla prefettura o alla regione o provincia autonoma competente o al registro unico nazionale del Terzo settore. Il registro assolve anche alle finalità dell'attuale anagrafe dei fondi sanitari, istituita con decreto ministeriale 31 marzo 2008.
29.14. Faraone.
Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: , ivi inclusi i tempi, le procedure e le modalità operative di riconoscimento, erogazione e liquidazione delle prestazioni in favore degli iscritti.
Conseguentemente:
al comma 6, sopprimere la seguente parola: sovrapposizioni,;
al comma 7, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: nonché le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Con decreto adottato dal Ministro della salute, sentita la Covip, entro il 28 febbraio 2027, sono definiti i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, complessivamente funzionali a garantire una gestione sana e prudente dell'ente di cui al comma 4, riguardanti i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.
29.18. Faraone.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa assicurate dai soggetti di cui al comma 4 e affidate alla gestione esterna di soggetti che svolgono attività a fini di lucro non possono accedere agli incentivi fiscali, in forma diretta o indiretta. I datori di lavoro, le organizzazioni sindacali o i promotori delle forme di assistenza sanitaria integrativa non possono in alcun caso far parte di organi di gestione e amministrazione di forme di assistenza sanitaria integrativa, di enti gestori delle medesime o di imprese di assicurazione che provvedono al loro finanziamento o alla loro gestione né possono ricevere benefìci o vantaggi di alcun genere come conseguenza dell'adesione a forme di assistenza sanitaria integrativa da parte dei propri dipendenti, iscritti o associati.
29.23. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'adesione alle forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa assicurate dai soggetti di cui al comma 4 è libera. Per le forme di assistenza sanitaria integrativa costituite sulla base di accordi contrattuali o collettivi relativi a specifiche categorie di lavoratori subordinati, di lavoratori autonomi o di liberi professionisti, l'adesione, individuale o collettiva, può avvenire esclusivamente su base volontaria del singolo.
29.24. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Sono vietate le campagne pubblicitarie delle forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa assicurate dai soggetti di cui al comma 4 che diffondano messaggi basati sulle criticità nell'accesso alle prestazioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale o sull'inappropriatezza delle cure erogate ovvero che promuovano la medicalizzazione della società nonché i fenomeni di sovra-diagnosi e di sovra-trattamento.
29.25. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'albo di cui al comma 5, lettera a), nonché l'anagrafe dei Fondi sanitari istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2008, sono pubblici e sono integralmente consultabili da chiunque nel sito internet istituzionale della Covip e del Ministero della salute, anche con riferimento agli statuti, i bilanci e ad ogni documento contabile utile a evidenziare le agevolazioni fiscali di cui ciascun soggetto interessato ha beneficiato per ciascun anno nonché la chiara e completa rappresentazione della struttura societaria diretta e indiretta. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente alla Covip e al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alla tipologia dei propri iscritti, al numero e alla tipologia dei beneficiari delle prestazioni nonché ai volumi e alla tipologia delle prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale e altre tipologie.
29.26. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 7, sostituire l'alinea con la seguente: Con regolamento da adottare, entro il 28 febbraio 2027, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti.
Conseguentemente, dopo il medesimo comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7 è corredato di relazione tecnica ed è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può essere comunque adottato.
29.27. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 7, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) le misure finalizzate ad assicurare la stabilità della gestione economica e le condizioni per accedere ai benefìci e alle agevolazioni fiscali previsti dalla normativa vigente subordinatamente all'osservanza dei princìpi di trasparenza, di completezza e di comprensibilità dei bilanci e dei documenti contabili ai sensi del titolo V del libro quinto del codice civile.
29.28. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 7, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) le modalità operative e di erogazione delle prestazioni, esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, attuando politiche di non selezione dei rischi e di non discriminazione, formale e sostanziale, nell'accesso dei propri iscritti alle prestazioni sanitarie.
29.29. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il Regolamento di cui al comma 7 è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, corredato di relazione tecnica, ed è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può comunque essere adottato.
29.30. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I soggetti di cui al comma 4 operano esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, attuando politiche di non selezione dei rischi e di non discriminazione, formale e sostanziale, nell'accesso dei propri iscritti alle prestazioni sanitarie. Gli stessi assicurano altresì la stabilità della gestione economica e possono accedere ai benefìci e alle agevolazioni fiscali previsti dalla normativa vigente subordinatamente all'osservanza dei princìpi di trasparenza, di completezza e di comprensibilità dei bilanci e dei documenti contabili ai sensi del titolo V del libro quinto del codice civile.
29.31. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I soggetti di cui al comma 4 che forniscono le prestazioni sanitarie e sociosanitarie nell'ambito delle forme di assistenza sanitaria integrativa riservano una quota delle proprie risorse annue:
a) pari all'80 per cento, per le prestazioni non comprese nei Lea;
b) pari al 20 per cento, per le prestazioni comprese nei Lea ed erogate da strutture pubbliche, limitatamente alla quota posta a carico dell'assistito anche relativa agli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito.
29.32. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nel rispetto dei princìpi di universalità, uguaglianza ed equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari, i soggetti di cui al comma 4 possono fornire esclusivamente le prestazioni sanitarie non comprese nei Lea erogate da professionisti e da strutture accreditate nonché le prestazioni sanitarie comprese nei Lea erogate dal Servizio sanitario nazionale, per la sola quota posta a carico dell'assistito.
29.33. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a riordinare i benefìci e le agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria e sociosanitaria erogata dai soggetti di cui al comma 4, assicurando che qualsiasi beneficio fiscale sia riconosciuto esclusivamente per le prestazioni non comprese nei Lea e per i soggetti di cui al comma 4 che abbiano riservato una quota delle proprie risorse annue pari all'80 per cento, per le prestazioni non comprese nei Lea e una quota pari al 20 per cento, per le prestazioni comprese nei Lea ed erogate da strutture pubbliche, limitatamente alla quota posta a carico dell'assistito. I benefici fiscali e di qualsiasi genere possono essere riconosciuti ai soggetti di cui al comma 4 che operano esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, attuando politiche di non selezione dei rischi e di non discriminazione, formale e sostanziale, nell'accesso dei propri iscritti alle prestazioni sanitarie.
29.38. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-ter. All'articolo 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo le parole: «dal 1° luglio 2026» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quanto previsto alla lettera c) del comma 201 la cui decorrenza è fissata al 1° luglio 2027».
29.42. Guerra, Scotto.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di forme di assistenza sanitaria integrativa)
1. Nel rispetto dei princìpi di universalità, uguaglianza ed equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari, i soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 29 del presente decreto che erogano forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa possono fornire esclusivamente le prestazioni sanitarie e sociosanitarie non comprese nei Lea erogate da professionisti e da strutture accreditate nonché le prestazioni sanitarie e sociosanitarie comprese nei Lea erogate dal Servizio sanitario nazionale, per la sola quota posta a carico dell'assistito.
2. I soggetti di cui di cui al comma 4 dell'articolo 29 del presente decreto riservano una quota delle proprie risorse annue:
a) pari all'80 per cento, per le prestazioni non comprese nei Lea;
b) pari al 20 per cento, per le prestazioni comprese nei Lea ed erogate da strutture pubbliche, limitatamente alla quota posta a carico dell'assistito anche relativa agli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito.
3. I soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 29 del presente decreto operano esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, attuando politiche di non selezione dei rischi e di non discriminazione, formale e sostanziale, nell'accesso dei propri iscritti alle prestazioni sanitarie. Gli stessi assicurano altresì la stabilità della gestione economica e possono accedere ai benefìci e alle agevolazioni fiscali previsti dalla normativa vigente subordinatamente all'osservanza dei princìpi di trasparenza, di completezza e di comprensibilità dei bilanci e dei documenti contabili ai sensi del titolo V del libro quinto del codice civile.
4. L'adesione alle forme di assistenza sanitaria integrativa è libera. Per le forme di assistenza sanitaria integrativa costituite sulla base di accordi contrattuali o collettivi relativi a specifiche categorie di lavoratori subordinati, di lavoratori autonomi o di liberi professionisti, l'adesione, individuale o collettiva, può avvenire esclusivamente su base volontaria del singolo.
5. Le forme di assistenza sanitaria integrativa affidate alla gestione esterna di soggetti che svolgono attività a fini di lucro non possono accedere agli incentivi fiscali, in forma diretta o indiretta. I datori di lavoro, le organizzazioni sindacali o i promotori delle forme di assistenza sanitaria integrativa non possono in alcun caso far parte di organi di gestione e amministrazione di forme di assistenza sanitaria integrativa, di enti gestori delle medesime o di imprese di assicurazione che provvedono al loro finanziamento o alla loro gestione né possono ricevere benefìci o vantaggi di alcun genere come conseguenza dell'adesione a forme di assistenza sanitaria integrativa da parte dei propri dipendenti, iscritti o associati.
6. Sono vietate le campagne pubblicitarie di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e di polizze di assicurazione sanitarie che diffondano messaggi basati sulle criticità nell'accesso alle prestazioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale o sull'inappropriatezza delle cure erogate ovvero che promuovano la medicalizzazione della società nonché i fenomeni di sovra-diagnosi e di sovra-trattamento.
7. L'anagrafe dei Fondi sanitari istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2008, è pubblica, è integralmente consultabile da chiunque nel sito internet istituzionale del Ministero della salute e reca gli statuti, i bilanci e ogni documento contabile utile a evidenziare le agevolazioni fiscali di cui ciascun soggetto interessato ha beneficiato per ciascun anno nonché la chiara e completa rappresentazione della struttura societaria diretta e indiretta. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alla tipologia dei propri iscritti, al numero e alla tipologia dei beneficiari delle prestazioni nonché ai volumi e alla tipologia delle prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale e altre tipologie.
8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a riordinare i benefìci e le agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria e sociosanitaria erogata dai soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 29 del presente decreto, assicurando che qualsiasi beneficio fiscale sia riconosciuto esclusivamente per le prestazioni non comprese nei Lea e per i soggetti di cui al comma 4 che abbiano riservato una quota delle proprie risorse annue pari all'80 per cento, per le prestazioni non comprese nei Lea, e una quota pari al 20 per cento, per le prestazioni comprese nei Lea ed erogate da strutture pubbliche, limitatamente alla quota posta a carico dell'assistito. I benefici fiscali e di qualsiasi genere possono essere riconosciuti ai soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 29 del presente decreto che operano esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, attuando politiche di non selezione dei rischi e di non discriminazione, formale e sostanziale, nell'accesso dei propri iscritti alle prestazioni sanitarie.
29.01. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Misure urgenti di supporto dei progetti di inserimento lavorativo dei soggetti disabili finanziati con risorse del PNRR)
1. Al fine di assicurare il completamento dei percorsi di accompagnamento all'autonomia personale, di inclusione sociale e di inserimento nell'ambito lavorativo dei soggetti con disabilità, avviati mediante il ricorso a progetti finanziati con risorse PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2, Investimenti 1.2, in scadenza a giugno 2026, è autorizzata, a favore delle cooperative sociali, la concessione di contributi pari a 200.000 euro annui a cooperativa, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. I contributi di cui al primo periodo sono concessi nel limite complessivo di spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa Stato-regioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
29.012. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Modalità di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione)
1. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «per l'anno 2023 e 2024 e, limitatamente al medesimo anno,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025 e, limitatamente ai medesimi anni,».
29.015. Lai, Viggiano.
ART. 30.
(Disposizioni finanziarie)
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.
30.1. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: del decreto con le seguenti: dei provvedimenti.
Conseguentemente, sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, corredato di relazione tecnica, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro competente per materia, si provvede ad assegnare le risorse individuate ai sensi del comma 3 sulla base di priorità coerenti con obiettivi e traguardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riferimento: alla gestione di asili nido e scuole dell'infanzia e dei servizi di educazione e cura per la prima infanzia; alla piena realizzazione degli standard strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla Riforma 1.1 «Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale» della Missione 6, Componente 1, del PNRR; alla piena realizzazione della Riforma 1.1 «Legge quadro sulla disabilità» della Missione 5, Componente 2, del PNRR; alla piena realizzazione della Riforma 1.2 «Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti» della Missione 5, Componente 2, del PNRR; alla stabilizzazione del personale assunto nelle pubbliche amministrazioni a tempo determinato o con altre forme contrattuali per la realizzazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR.
4-bis. L'individuazione degli interventi e delle priorità sono definiti preventivamente, sentiti gli enti territoriali competenti e i rappresentanti delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
30.3. Guerra, De Luca, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano, Filippin, Madia, Prestipino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le risorse assegnate ai soggetti attuatori degli interventi PNRR, sulle quali sussistano obbligazioni giuridicamente vincolanti rendicontate, restano nella disponibilità degli stessi soggetti attuatori.
30.4. Roggiani, Simiani, Curti.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, corredato di relazione tecnica, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, si provvede alla riassegnazione delle risorse individuate ai sensi del comma 3, anche mediante rifinanziamento, rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, esclusivamente in favore di interventi coerenti con le finalità originarie delle misure cui le medesime risorse afferivano e insistenti nei medesimi territori. Il decreto di cui al presente comma definisce le procedure finanziarie di monitoraggio, controllo e rendicontazione della spesa, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica indicati nell'ultimo documento di finanza pubblica approvato.
30.6. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: Fatto salvo quanto previsto dal comma 5,.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo sostituire le parole da: in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, fino alla fine del periodo con le seguenti: prioritariamente in favore degli interventi del PNRR finalizzati alla riduzione dei tempi dei processi civili, attraverso il potenziamento e la valorizzazione del personale, l'organizzazione degli uffici e la completa digitalizzazione;
al comma 5, alinea, sostituire le parole: dispone prioritariamente con le seguenti: fatto salvo quanto previsto dal comma 4, primo periodo, dispone.
30.7. De Luca, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano, Filippin, Madia, Prestipino.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: Fatto salvo quanto previsto dal comma 5,.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo sostituire le parole da: in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, fino alla fine del periodo con le seguenti: prioritariamente in favore dei medesimi interventi del PNRR cui erano originariamente destinate e che abbiano raggiunto la percentuale minima di attuazione del 30 per cento,;
al comma 5, alinea, sostituire le parole: dispone prioritariamente con le seguenti: fatto salvo quanto previsto dal comma 4, primo periodo, dispone.
30.8. De Luca, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano, Filippin, Madia, Prestipino.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: Fatto salvo quanto previsto dal comma 5,.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo sostituire le parole da: in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, fino alla fine del periodo con le seguenti: prioritariamente in favore degli interventi del PNRR finalizzati al raggiungimento degli obiettivi trasversali del PNRR,;
al comma 5, alinea, sostituire le parole: dispone prioritariamente con le seguenti: fatto salvo quanto previsto dal comma 4, primo periodo, dispone.
30.9. De Luca, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Viggiano, Filippin, Madia, Prestipino.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: si provvede inserire le seguenti: , previo atto di indirizzo delle Camere,.
30.10. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) delle autorizzazioni di spesa per il Ministero dell'istruzione e del merito per la prosecuzione e il completamento dei lavori relativi agli Investimenti 1.2, 1.3 e 3.3 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, per interventi non conclusi per cause non imputabili ai soggetti attuatori, per i quali sia stata presentata, entro la data del 30 giugno 2026, una rendicontazione degli stati di avanzamento pari o superiore al 50 per cento delle opere da realizzare.
*30.12. Roggiani, Simiani, Curti.
*30.13. Grimaldi, Zaratti, Piccolotti.
Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) delle autorizzazioni di spesa di pertinenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per gli stralci funzionali e le opere complementari relativi agli interventi degli Investimenti 1.2,1.3 e 3.3 della Missione 4, Componente 1, del PNRR.
**30.15. Roggiani, Simiani, Curti.
**30.16. Grimaldi, Zaratti.
**30.17. Bonetti.
Al comma 8, dopo le parole: a carico dei soggetti gestori, aggiungere le seguenti: nonché degli adempimenti di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,.
30.18. Bonetti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. In caso di complessivo raggiungimento, per ciascuna misura di investimento in cui si articola il PNRR, dei traguardi e degli obiettivi declinati a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, e dell'erogazione dell'ultima tranche di pagamento da parte della Commissione europea in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, si provvede ad una ricognizione degli interventi che non hanno contribuito al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi nazionali, per non essersi conclusi nei termini assegnati, da parte di ciascun soggetto attuatore ed alla definizione dei criteri per il mantenimento in capo al soggetto attuatore medesimo delle risorse già assegnate e necessarie per il completamento dell'intervento purché sussistano, alla data del 30 giugno 2026, obbligazioni giuridicamente vincolanti, fermo restando che l'ultimazione dei lavori, la consegna dei beni nelle forniture o lo svolgimento del servizio possano essere certificati entro il 30 giugno 2028. Il decreto di cui al presente comma, da adottare entro il 30 settembre 2026, definisce altresì le procedure finanziarie di monitoraggio, controllo e rendicontazione della spesa. Nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero di indebito o mancato utilizzo delle relative risorse, entro il termine del 30 giugno 2028, le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ad effettuare i relativi recuperi nei confronti dei soggetti attuatori, ai fini della restituzione delle risorse al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e modalità da individuare nel medesimo decreto.
30.19. Roggiani.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. In caso di complessivo raggiungimento, per ciascuna misura di investimento in cui si articola il PNRR, dei traguardi e degli obiettivi declinati a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, e dell'erogazione dell'ultima tranche di pagamento da parte della Commissione europea in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse assegnate a ciascun soggetto attuatore, rimangono nella disponibilità del medesimo, ancorché l'intervento non abbia contribuito, per non essersi concluso nei termini assegnati, al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi nazionali, purché sussistano, alla data del 30 giugno 2026, obbligazioni giuridicamente vincolanti e purché l'ultimazione dei lavori, la consegna dei beni nelle forniture o lo svolgimento del servizio possano essere certificati entro il 30 giugno 2028. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, si procede, per ciascuna missione, alla ricognizione delle iniziative per le quali sussistono alla data del 30 giugno 2026 obbligazioni giuridicamente vincolanti. Il decreto di cui al presente comma, da adottare entro il 30 settembre 2026, definisce le procedure finanziarie di monitoraggio, controllo e rendicontazione della spesa. Nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero di indebito o mancato utilizzo delle relative risorse, entro il termine del 30 giugno 2028, le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ad effettuare i relativi recuperi nei confronti dei soggetti attuatori, ai fini della restituzione delle risorse al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e modalità da individuare nel medesimo decreto.
30.21. Roggiani.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. In caso di complessivo raggiungimento, per ciascuna missione in cui si articola il PNRR, dei target necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso delle risorse PNRR in favore dell'Italia, le risorse assegnate a ciascun soggetto attuatore, ancorché l'intervento non sia concluso entro la data del 30 giugno 2026, rimangono nella disponibilità del medesimo, purché sussistano, alla data del 30 giugno 2026, obbligazioni giuridicamente vincolanti e l'intervento possa concludersi entro il 30 giugno 2028. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, si procede, per ciascuna missione, alla ricognizione delle iniziative per le quali sussistono alla data del 30 giugno 2026 obbligazioni giuridicamente vincolanti. Il decreto di cui al presente comma, da adottare entro il 30 settembre 2026, definisce le procedure finanziarie di monitoraggio, controllo e rendicontazione della spesa. Nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero di indebito o mancato utilizzo delle relative risorse, entro il termine del 30 giugno 2028, le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ad effettuare i relativi recuperi nei confronti dei soggetti attuatori, ai fini della restituzione delle risorse al Ministero dell'economia e delle finanze.
30.22. Roggiani.
Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. All'articolo 24, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «e 2026» sono soppresse. Le risorse rinvenienti dalla soppressione di cui al primo periodo, nonché gli eventuali residui per gli anni 2023, 2024 e 2025 del medesimo Fondo, affluiscono al Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
30.23. Serracchiani, Guerra, Scotto.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
11-quater. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di bonifica di luoghi pubblici e privati aperti al pubblico contaminati da amianto, il Fondo di cui all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
11-quinquies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse e i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento.
11-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
30.25. Sergio Costa, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
11-quater. I lavoratori dipendenti degli impianti ex Ilva che sono stati esposti all'amianto per oltre dieci anni hanno diritto alle maggiorazioni contributive con un coefficiente pari all'1,5 del periodo di esposizione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
30.29. L'Abbate, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Iniziative di competenza al fine di scongiurare forme di propaganda di ideologia politica o religiosa presso istituti scolastici – 3-02595
SASSO. – Al Ministro dell'istruzione e del merito. – Per sapere – premesso che:
si apprende dagli organi di informazione che, in occasione del Ramadan, presso l'istituto «Sassetti Peruzzi» di Firenze, il dirigente scolastico avrebbe adibito alcuni spazi della scuola a luoghi di preghiera per studenti musulmani, provvedendo anche a separare i ragazzi dalle ragazze. Dinanzi alle proteste di alcuni genitori, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale della Toscana avrebbe minimizzato l'accaduto, parlando di inclusione e di integrazione. Nella stessa scuola pare poi siano stati rimossi i crocifissi dalle aule;
sono numerosi i casi in cui, a parere dell'interrogante, docenti e dirigenti scolastici ideologizzati cedono volentieri il passo alla propaganda islamista: si va dalle lezioni di Islam proposte a bambini delle elementari delle scuole di Piacenza, con invito esplicito della comunità islamica a visitare la moschea e a seguire corsi di etica, morale e giurisprudenza islamica, al caso di Sesto San Giovanni in cui alcune scuole elementari sono state portate in visita ad un centro islamico, durante la quale ha preso la parola l'imam per una lezione. Senza dimenticare la lezione sull'Islam tenuta alla quinta elementare della scuola di Santa Maria della Croce a Crema dall'imam della città o l'ormai celeberrima scuola di Pioltello che ogni anno decide di chiudere per Ramadan;
a parere dell'interrogante si permette una strumentalizzazione politica degli spazi scolastici che si vuol celare dietro la libertà d'insegnamento;
l'Islam non è una religione riconosciuta dallo Stato italiano, dal momento che non è mai stata stipulata l'intesa prevista dall'articolo 8 della Costituzione, e la sharia è totalmente in contrasto con le leggi italiane;
l'interrogante ha presentato, circa un anno fa, una risoluzione in Commissione VII (cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati che intende contrastare la propaganda islamista nelle scuole e si stanno aspettando ancora i pareri del Ministero;
la scuola sembra essere al centro di un corposo tentativo di strumentalizzazione da parte di alcuni gruppi di pressione che vorrebbero superare il dibattito sociale, politico e istituzionale per indottrinare giovani studenti con principi non ancora riconosciuti dal nostro Stato –:
se il Ministro interrogato intenda verificare, per quanto di competenza, eventuali responsabilità in relazione ai fatti esposti, assumendo contestualmente provvedimenti affinché le iniziative proposte dalle scuole non diventino occasione per propagandare qualsiasi ideologia politica o religiosa, assicurandosi che tutte le attività proposte nelle scuole rispondano a criteri di oggettività e trasparenza, nonché che venga acquisita preliminarmente l'autorizzazione delle famiglie.
(3-02595)
Ulteriori iniziative di competenza al fine di concorrere all'educazione delle nuove generazioni e tutelare i minori dagli effetti pervasivi delle piattaforme digitali – 3-02596
LUPI, CARFAGNA, BRAMBILLA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. – Al Ministro dell'istruzione e del merito. – Per sapere – premesso che:
l'articolo 30 della Costituzione sancisce il dovere e diritto dei genitori di «mantenere, istruire ed educare i figli» e l'articolo 31 afferma che la Repubblica protegge «l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo»;
secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), l'85 per cento dei giovani di età compresa fra gli 11 e i 19 anni possiede almeno un profilo su una piattaforma social;
negli ultimi anni sono emersi numerosi episodi di violenza condizionati dall'utilizzo di piattaforme social, utilizzate anche per diffondere contenuti violenti, offensivi e denigratori della dignità di professori, compagni di classe e altri coetanei;
diversi Stati membri dell'Unione europea stanno introducendo normative più severe sull'utilizzo delle piattaforme social da parte dei giovani, per esempio con provvedimenti che ne limitano o vietano l'accesso ai minori di quindici o sedici anni, come annunciato recentemente anche in Francia, Germania e Spagna;
negli ultimi anni sono state presentate numerose proposte di legge alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica che prevedono l'introduzione di restrizioni all'utilizzo delle piattaforme social da parte dei minori;
nel corso di un'intervista al quotidiano La Stampa del 5 aprile 2026, il Ministro interrogato ha dichiarato: «Abbiamo anche avviato l'educazione al rispetto, alle relazioni e all'empatia, che, come è scritto nelle nuove Indicazioni nazionali, è fondamentale per aiutare i ragazzi ad avere il senso dell'altro, a costruire un percorso di vita insieme ai compagni»;
i minori necessitano di programmi educativi in grado di accompagnare la loro maturazione affettiva e intellettuale, oltre a norme che li tutelino dagli effetti più pervasivi e pericolosi delle piattaforme digitali, soprattutto a causa della produzione e diffusione di contenuti violenti e diseducativi, amplificati da sistemi automatizzati di raccomandazione –:
quali ulteriori iniziative di competenza intenda assumere al fine di concorrere all'educazione delle nuove generazioni e tutelare i minori dagli effetti pervasivi delle piattaforme digitali.
(3-02596)
Misure volte al rafforzamento economico e professionale del personale della scuola – 3-02597
MIELE, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BENVENUTO, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CENTENARO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, DI RUBBA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MAFFIOLI, MARCHETTI, MATONE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SUDANO, TOCCALINI, ZINZI e ZOFFILI. – Al Ministro dell'istruzione e del merito. – Per sapere – premesso che:
è notizia recente la sottoscrizione, il 1° aprile 2026, della parte economica concernente il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2025-2027;
si tratta del terzo contratto sottoscritto in pochi anni di Governo: un risultato che conferma l'attività condotta dal Ministero per accrescere costantemente il riconoscimento economico del personale docente attraverso l'accelerazione degli iter di contrattazione; e infatti, dopo la chiusura nel novembre 2022, a inizio mandato governativo, del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021, il Ministero dell'istruzione e del merito ha conseguito, nel novembre 2025, anche la firma del contratto collettivo nazionale di lavoro 2022- 2024;
la firma della pre-intesa sul contratto istruzione e ricerca 2025-2027 rappresenta certamente una risposta concreta all'emergenza salariale, ma, al contempo, costituisce un ulteriore passo avanti nel percorso già intrapreso dal Governo per restituire dignità e valore al lavoro svolto quotidianamente da insegnanti e personale scolastico;
la valorizzazione del personale della scuola costituisce, infatti, una delle priorità politiche ed istituzionali individuate nell'atto di indirizzo del Ministro interrogato, che si afferma non solo mediante il riconoscimento economico, ma anche attraverso la valorizzazione del capitale umano, nonché la tutela della loro autorevolezza e la promozione del loro benessere;
lo stesso Ministro interrogato ha ribadito nei giorni scorsi – a margine del XIII congresso Snals, a Roma – come sia fondamentale insistere nel processo di valorizzazione del personale scolastico, richiamando diversi aspetti che concorrono alla valorizzazione del personale della scuola e della professione docente: il contratto come leva di valorizzazione economica; il welfare come strumento di sostegno al personale; la difesa dell'autorevolezza di docenti e dirigenti attraverso il contrasto alle aggressioni e il rilancio del ruolo pubblico della scuola tornata ad essere protagonista in questi ultimi anni del dibattito pubblico-istituzionale –:
quali siano le misure messe in campo dal Ministro interrogato per rafforzare concretamente il personale della scuola, sul piano economico, professionale e simbolico, in una fase in cui la scuola è chiamata a confrontarsi con tensioni sociali, fragilità territoriali e aspettative crescenti, e quali ulteriori iniziative si intendano adottare per garantire, anche in prospettiva futura, il riconoscimento concreto di chi lavora nella scuola.
(3-02597)
Iniziative in relazione alla crisi umanitaria in corso a Cuba – 3-02598
FRATOIANNI, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
negli ultimi mesi gli Stati Uniti hanno aumentato la pressione economica su Cuba, impedendo l'arrivo sull'isola di risorse di vario tipo e soprattutto del petrolio;
l'Amministrazione statunitense ha intensificato una strategia di pressione politica attraverso lo sfinimento economico, definendo il Governo cubano una minaccia per la sicurezza degli Usa;
Cuba produce poco petrolio ed è in gran parte dipendente dalle importazioni dall'estero per la sua energia. Per decenni, il fornitore principale di Cuba era stato il Venezuela, che inviava greggio a prezzi di favore. Da gennaio 2026, in seguito all'attacco statunitense al Venezuela e al rapimento del Presidente Nicolás Maduro, le risorse petrolifere venezuelane sono sotto un maggiore controllo ed influenza statunitense, rendendo difficile l'approvvigionamento di Cuba. Negli ultimi mesi Cuba è stata rifornita in parte dal Messico, che ha inviato circa 20 mila barili al mese. La Presidente del Paese Claudia Sheinbaum ha presentato l'invio di greggio come un intervento umanitario;
questo, insieme alle minacce di dazi del Presidente Trump contro i Paesi che riforniscono Cuba di petrolio, ha generato una scarsità di risorse energetiche. La mancanza di carburante ha prodotto, tra le altre, conseguenze come: assenza di rifornimento anche per le compagnie aeree internazionali, disagi ai trasporti pubblici e ai presidi sanitari, rallentamento del trasporto agricolo di merci e dunque anche di cibo e beni di prima necessità, disagi per le telecomunicazioni, che impattano la vita quotidiana dei cittadini e dei lavoratori;
nelle ultime settimane i blackout e le interruzioni della rete elettrica nazionale sono sempre più frequenti e durano spesso fino a 24 ore ed oltre. L'Onu parla ormai apertamente di crisi umanitaria: oltre 96.000 interventi chirurgici sono attualmente in attesa, tra cui circa 11.000 pediatrici. Anche il programma nazionale di vaccinazione ha subito ritardi significativi, mentre circa un milione di persone dipende ormai dal trasporto di acqua tramite autobotti, un servizio reso sempre più difficile proprio dalla mancanza di diesel. Testimonianze dirette dall'isola parlano di mancanza di medicinali e beni di prima necessità, oltre che carenza di cibo –:
quali immediate azioni diplomatiche nei confronti degli Usa intenda mettere in atto per porre fine alla crisi umanitaria in corso a Cuba e quali urgenti iniziative di cooperazione a sostegno della popolazione intenda attivare, necessarie a tutelare i diritti fondamentali del popolo cubano e il rispetto del diritto internazionale, nonché anche a favorire la stabilità della regione latino-americana.
(3-02598)
Iniziative di competenza nei confronti di Israele, con particolare riferimento alla sospensione dell'accordo di associazione con l'Unione europea, a seguito della recente legge in materia di pena capitale approvata dal Parlamento israeliano – 3-02599
FRANCESCO SILVESTRI, RICCARDO RICCIARDI, AURIEMMA, ILARIA FONTANA, ALIFANO, QUARTINI, SANTILLO e ASCARI. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Per sapere – premesso che:
il 30 marzo 2026 la Knesset ha approvato la legge che introduce e facilita l'applicazione della pena di morte per reati definiti come «atti di terrorismo». Tale norma prevede l'esecuzione mediante impiccagione ed estende la giurisdizione dei tribunali militari nella Cisgiordania occupata, riducendo drasticamente le garanzie procedurali, limitando l'accesso alla difesa e alle visite familiari e negando esplicitamente la possibilità di grazia;
a giudizio degli interroganti la norma presenta un carattere palesemente discriminatorio e configura un sistema di differenziazione etnica: mentre i cittadini e i residenti israeliani, inclusi i coloni nei territori occupati, restano soggetti alla giurisdizione civile, la pena capitale verrebbe applicata quasi esclusivamente ai palestinesi tramite tribunali militari. Questi ultimi, come denunciato da organizzazioni per i diritti umani come B'Tselem, presentano un tasso di condanna del 96 per cento, basato spesso su confessioni estorte sotto tortura e coercizione;
l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha dichiarato che l'applicazione di tale norma nei territori occupati sarebbe «palesemente incompatibile» con gli obblighi internazionali di Israele e costituirebbe un «crimine di guerra»;
nonostante la gravità della situazione, la risposta del Governo italiano si è limitata a una nota congiunta con Francia, Germania e Regno Unito per chiedere il ritiro della legge. Tale iniziativa diplomatica è assolutamente inefficace e insufficiente a fronte di una violazione sistematica del diritto internazionale e dei valori fondamentali da parte di Israele, nonché di questo ultimo gravissimo atto che legalizza la discriminazione etnica e la privazione arbitraria della vita –:
se non intenda condannare fermamente quanto esposto in premessa, intraprendendo iniziative volte ad esigere il rispetto del diritto internazionale umanitario e la fine delle politiche di occupazione, anche attraverso sanzioni commerciali ed economiche nei confronti di Israele, adoperandosi, altresì, in sede europea per la sospensione dell'accordo di associazione Unione europea-Israele, considerato il mancato rispetto reiterato dell'articolo 2 che regola le relazioni tra le parti, fondandole sul rispetto dei diritti umani e dei principi democratici.
(3-02599)
Ulteriori iniziative a sostegno delle imprese esportatrici per far fronte alle criticità derivanti dall'attuale contesto geopolitico – 3-02600
BARELLI, ORSINI, DEBORAH BERGAMINI e MARROCCO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
la crisi nel Golfo, con l'interruzione dei flussi commerciali ed energetici attraverso lo Stretto di Hormuz, sta determinando un impatto significativo sull'economia globale e sul tessuto produttivo italiano, con particolare riguardo alle imprese esportatrici, esposte a rischi legati all'aumento dei costi delle materie prime e all'allungamento delle catene di fornitura;
la recente missione del Presidente del Consiglio dei ministri nel Golfo ha confermato la centralità della regione per gli interessi economici e geostrategici dell'Italia, nonché l'esigenza di rafforzare le relazioni bilaterali e il sostegno alle imprese italiane attive nell'area;
nel corso della seduta di interrogazioni a risposta immediata in Assemblea del 25 marzo 2026, il Ministro interrogato ha evidenziato l'impegno del Governo a sostenere il sistema produttivo nazionale sui mercati internazionali, anche attraverso strumenti di promozione e accompagnamento all'export;
appare necessario rafforzare ulteriormente le misure a sostegno delle imprese esportatrici, al fine di mitigare gli effetti della crisi in atto e preservarne la presenza nei mercati esteri –:
quali ulteriori iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere a sostegno delle imprese esportatrici per far fronte alle criticità derivanti dall'attuale contesto geopolitico.
(3-02600)
Iniziative diplomatiche volte a scongiurare un maggiore coinvolgimento del Libano nel conflitto in corso in Medio Oriente, anche a tutela del contingente militare italiano stanziato nel Paese – 3-02601
BIGNAMI, CALOVINI, ANTONIOZZI, GARDINI, MAULLU, MONTARULI, RUSPANDINI, CAIATA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DI GIUSEPPE, GRUPPIONI, LOPERFIDO, MURA e TREMONTI. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Per sapere – premesso che:
all'indomani dell'importante missione del Presidente del Consiglio dei ministri Meloni nel Golfo Persico per affrontare le urgenti questioni dell'approvvigionamento energetico, delle migrazioni e della nostra sicurezza interna, il Governo in carica ha dato prova del suo assiduo impegno per proteggere l'interesse nazionale a fronte di una crisi che ormai si può definire globale;
il Presidente Meloni, unica tra i leader dell'Unione europea, infatti, si è recata in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar, ovvero in Paesi che, al pari del Kuwait, subiscono ormai da un mese attacchi ingiustificati da parte dell'Iran;
si tratta di Paesi partner dell'Italia su diversi fronti: su quello energetico, dal momento che il 10 per cento del nostro fabbisogno petrolifero proviene dal Qatar, e, complessivamente, il 15 per cento del greggio proviene da Paesi del Golfo Persico;
i Paesi visitati sono, altresì, partner commerciali importantissimi per l'Italia, con un interscambio di 30 miliardi di euro, 20 dei quali costituiti dalle esportazioni italiane, senza trascurare la crescente cooperazione negli investimenti reciproci;
l'Italia, con la visita del proprio Capo dell'Esecutivo, ha dimostrato di essere a fianco dei suoi partner anche in questi momenti difficili, pur senza voler essere parte del conflitto, né oggi, né in futuro;
l'Italia insiste, invece, sulla necessità di attivare tutte le vie diplomatiche che servono alla riapertura sicura dello Stretto di Hormuz, da cui transita il 20 per cento del petrolio mondiale, oltre che stabilire con fermezza l'utilizzo pacifico del nucleare iraniano insieme alla sicurezza dei partner italiani dell'area del Golfo;
occorre anche lavorare al fine di evitare un'eventuale escalation del conflitto nell'area del Medio Oriente, anche in considerazione della presenza di oltre 1.000 militari italiani nel Libano, Paese amico dell'Italia e trascinato nella guerra dall'azione scellerata di Hezbollah;
gravi sarebbero, inoltre, le conseguenze di una massiccia ondata migratoria dal Libano verso l'Europa, che sarebbe pari a quanto già accaduto con le migrazioni provenienti dalla Siria negli anni passati –:
quali iniziative diplomatiche il Governo, per quanto di competenza, intenda intraprendere al fine di scongiurare un maggiore coinvolgimento del Libano nel conflitto, in considerazione del fatto che sul territorio di tale Paese vi è un contingente militare italiano formato da oltre 1.000 uomini.
(3-02601)
Chiarimenti in ordine all'esclusione del documentario «Giulio Regeni, tutto il male del mondo» dai contributi per il cinema del Ministero della cultura – 3-02602
SCHLEIN, BRAGA, MANZI, ORFINI, IACONO, BERRUTO, CUPERLO, GHIO, FERRARI, CASU e FORNARO. – Al Ministro della cultura. – Per sapere – premesso che:
ha suscitato ampia contrarietà la notizia del mancato riconoscimento dei contributi pubblici al documentario «Giulio Regeni, tutto il male del mondo», escluso dal sostegno del Ministero della cultura senza che ne siano state chiarite in modo trasparente le ragioni;
il documentario, diretto da Simone Manetti e prodotto da Mario Mazzarotto insieme a Fandango, ricostruisce la vicenda del ricercatore italiano Giulio Regeni, sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel 2016, una ferita ancora aperta per il Paese e tuttora priva di verità e giustizia;
l'opera è stata regolarmente distribuita, ha ottenuto il Nastro d'argento per la legalità ed è oggetto di un'ampia diffusione culturale, con proiezioni in numerosi atenei e iniziative istituzionali anche a livello europeo;
nonostante tali elementi, il documentario è stato ritenuto non meritevole di sostegno pubblico, con una decisione che appare difficilmente comprensibile e priva di adeguata motivazione;
tale esclusione ha suscitato diverse critiche: il produttore Domenico Procacci ha parlato di una scelta «soltanto politica», evidenziando l'anomalia di una bocciatura che colpisce un'opera già realizzata, premiata e ampiamente riconosciuta;
ulteriori elementi di criticità emergono anche da ricostruzioni giornalistiche, che segnalano come, a fronte dell'esclusione di opere di riconosciuto valore civile, siano stati finanziati progetti ritenuti espressione di un preciso orientamento culturale e politico, alimentando il sospetto di un utilizzo non imparziale delle risorse pubbliche;
ulteriori perplessità derivano dalla recente revisione dei criteri di assegnazione dei contributi al cinema, che ha ampliato i margini di discrezionalità, riducendo i meccanismi automatici e trasparenti e rendendo meno chiaro il processo decisionale;
in tale contesto, destano particolare preoccupazione anche le modalità di composizione della commissione incaricata della selezione, rispetto alle quali sono stati sollevati dubbi, con precedenti atti di sindacato ispettivo, circa la piena imparzialità delle scelte;
a giudizio degli interroganti appare pertanto fondato il dubbio che il diniego del finanziamento non sia riconducibile esclusivamente a criteri di merito culturale, ma possa rispondere a una valutazione di natura politica, con il rischio di penalizzare un'opera di forte impatto civile che richiama l'attenzione su una vicenda ancora aperta per il Paese –:
quali siano le motivazioni che avrebbero determinato l'esclusione del documentario «Giulio Regeni, tutto il male del mondo» dai finanziamenti pubblici, tali da chiarire in modo inequivocabile che la decisione sia stata assunta esclusivamente sulla base di criteri tecnici e oggettivi, escludendo qualsiasi condizionamento di natura politica.
(3-02602)
Iniziative per la messa in sicurezza dei territori della regione Abruzzo a più alto rischio idrogeologico, anche alla luce dei recenti episodi franosi e alluvionali – 3-02603
SOTTANELLI, BENZONI, D'ALESSIO e GRIPPO. — Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. — Per sapere – premesso che:
alla luce dei gravi episodi franosi e alluvionali dei giorni scorsi, il presidente della regione Abruzzo Marsilio, assieme al direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, Scelli, ha dichiarato la volontà di richiedere l'attivazione dello stato di emergenza, una volta completata la ricognizione dei danni;
secondo alcune stime, solamente negli ultimi dieci anni l'Italia avrebbe patito danni economici da frane e alluvioni per oltre 19 miliardi di euro, con un divario relativo alle risorse per il risanamento dei territori, che continua, purtroppo, ad ampliarsi. L'attuale Governo, infatti, nonostante fenomeni sempre più frequenti e devastanti, ha deciso di tagliare 6,5 miliardi di euro destinati al contrasto del dissesto idrogeologico, che secondo Ispra mette a rischio il 94,5 per cento dei comuni italiani;
in un simile contesto, appare sempre più evidente la necessità di affiancare alla gestione dell'emergenza una strategia strutturale e continuativa di prevenzione, manutenzione del territorio, mitigazione del rischio e accelerazione degli interventi prioritari, anche alla luce delle intervenute rimodulazioni degli strumenti di finanziamento nazionali e del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di resilienza territoriale e dissesto idrogeologico;
è, dunque, prioritario verificare se le risorse effettivamente disponibili e i meccanismi attuativi attualmente vigenti siano adeguati rispetto all'ampliamento delle condizioni di pericolosità e alla frequenza crescente degli eventi estremi rilevati su scala nazionale e territoriale;
urge definire, con riferimento alla regione Abruzzo, un programma straordinario pluriennale con dotazione almeno non inferiore a 500 milioni di euro, volto a finanziare almeno 150 interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel prossimo decennio, con priorità ai territori classificati a pericolosità elevata e molto elevata nei piani di assetto idrogeologico e alle aree – come Silvi Paese e il bacino del Trigno – già colpite da gravi eventi. Ciò anche in considerazione del fatto che, secondo le elaborazioni su dati Protezione civile e Ispra, l'Abruzzo risulta tra le regioni italiane con maggior quota di popolazione residente nei territori a pericolosità elevata e molto elevata;
alla luce dell'intensificazione degli eventi estremi, è necessario procedere con la massima urgenza a una ricognizione aggiornata del fabbisogno finanziario nazionale per la riduzione del rischio idrogeologico, alla luce dei più recenti dati tecnici disponibili –:
nella consapevolezza che sia quanto mai necessario riconoscere lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi delle scorse settimane, quali iniziative di competenza e di carattere strutturale intenda sostenere, nell'ambito dell'azione di Governo, al fine di rispondere alle esigenze della popolazione e di messa in sicurezza dei territori a più alto rischio.
(3-02603)
Tempistiche per l'adozione del nuovo Piano nazionale per la non autosufficienza 2025-2027 e del decreto di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza per l'anno 2025 – 3-02604
BOSCHI, GADDA, FARAONE, DEL BARBA, BONIFAZI e GIACHETTI. — Al Ministro per le disabilità. — Per sapere – premesso che:
il Fondo nazionale per la non autosufficienza è stato istituito con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, comma 1264), con la finalità di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali in favore delle persone non autosufficienti;
il Fondo, reso strutturale a partire dal 2015, è divenuto uno strumento cardine per il finanziamento degli interventi socio-assistenziali e sociosanitari, con una progressiva integrazione nell'ambito della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali;
la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), ha rafforzato il ruolo del Fondo nell'ambito delle politiche per la non autosufficienza, prevedendo l'implementazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e l'avvio di un sistema organico e uniforme di presa in carico delle persone non autosufficienti;
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 ottobre 2022 è stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024, che ha definito la programmazione triennale degli interventi e il riparto delle risorse del Fondo tra le regioni;
il suddetto Piano è giunto a scadenza il 31 dicembre 2024, mentre solo il 18 marzo 2026 si è raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul Piano nazionale per la non autosufficienza 2025-2027 e non risultano ancora pienamente perfezionati ed efficaci gli atti di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza per l'anno 2025 e per gli anni successivi, né risulta assicurata la concreta disponibilità delle risorse per le regioni;
tale ritardo determina una grave incertezza per le regioni e gli enti locali, che non dispongono di un quadro finanziario certo per la definizione dei piani regionali e territoriali, compromettendo la continuità assistenziale e incidendo su interventi essenziali, quali l'assistenza domiciliare, i servizi socio-sanitari integrati, i progetti di vita indipendente e le misure di sostegno ai caregiver familiari;
tale situazione ha già prodotto effetti concreti nei territori, ad esempio impedendo l'accesso a misure fondamentali e destinate alle persone con disabilità gravissima, bloccate dal 31 ottobre 2025, con la conseguenza che nuovi beneficiari, pur in presenza di elevati bisogni assistenziali, non possono accedere ai sostegni previsti –:
quale sia lo stato dell'iter relativo all'adozione del nuovo Piano nazionale per la non autosufficienza 2025-2027, quali siano le ragioni del mancato rispetto delle tempistiche per l'emanazione del decreto di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza per l'anno 2025 e per gli anni successivi e quali siano i tempi previsti per l'adozione dei suddetti provvedimenti.
(3-02604)