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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 9 aprile 2026

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 9 aprile 2026.

  Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Bagnasco, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carè, Carloni, Cavandoli, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Del Barba, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Del Barba, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 1° aprile 2026, ha comunicato che la 9a Commissione (Industria) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/58/CE del Consiglio e la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento dei requisiti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, e che abroga le direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE del Consiglio (COM(2025) 1021 final) (Doc. XVIII, n. 29).

  Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1° aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2026, concernente l'approvazione, con prescrizioni, dell'ulteriore aggiornamento del Piano annuale per il periodo 2025-2026 della società Eolo Spa relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (procedimento n. 106/2026).

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1° aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2026, recante l'esercizio di poteri speciali, con condizioni, in relazione al trasferimento di tecnologia dell'involucro del motore (Case) e dell'ugello (Blast Tube) del missile CAMM-ER alla società polacca Mesko Spolka Akcyna (procedimento n. 81/2026).

  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dell'ordinanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 T del 13 febbraio 2026, relativa al differimento ad altra data di scioperi del personale del settore del trasporto aereo programmati per il 16 febbraio 2026.

  Questa ordinanza è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 51/2026 del 19 marzo 2026, relativa all'integrazione del programma delle attività della medesima Sezione per l'anno 2026.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, il rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo nell'anno 2025 (Doc. LXXV, n. 4).

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 2 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato e di pene sostitutive delle pene detentive, nonché sullo stato generale dell'esecuzione penale esterna, riferita all'anno 2025 (Doc. CCVII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

  Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con lettera in data 7 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 1° dicembre 2015, n. 194, la relazione sull'attività svolta dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, riferita all'anno 2025 (Doc. LXXVI, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 8 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24, la relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, aggiornata all'anno 2025 (Doc. CXXIV, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, autorizzate, in data 6 e 31 marzo 2026, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo del regolamento, che abroga la direttiva 98/26/CE e modifica la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria (COM(2025) 941 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero della salute, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda la semplificazione e la riduzione dell'onere delle norme relative ai dispositivi medici e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che modifica il regolamento (UE) 2022/123 per quanto riguarda il sostegno dell'Agenzia europea per i medicinali ai gruppi di esperti sui dispositivi medici e il regolamento (UE) 2024/1689 per quanto riguarda l'elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui al suo allegato I (COM(2025) 1023 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo, in data 7 aprile 2026, ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 9 al 12 marzo 2026, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza (Doc. XII, n. 780) – alla II Commissione (Giustizia);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE (Doc. XII, n. 781) – alla XI Commissione (Lavoro);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/947 per quanto riguarda una maggiore efficienza della garanzia per le azioni esterne (Doc. XII, n. 782) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per quanto riguarda il calcolo dei crediti di emissioni per i veicoli pesanti per i periodi di riferimento degli anni dal 2025 al 2029 (Doc. XII, n. 783) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/2302 per rendere più efficace la protezione dei viaggiatori e per semplificare e chiarire alcuni aspetti della direttiva (Doc. XII, n. 784) – alla IX Commissione (Trasporti);

   Risoluzione sulla crisi degli alloggi nell'Unione europea, con l'obiettivo di proporre soluzioni per alloggi dignitosi, sostenibili e a prezzi accessibili (Doc. XII, n. 785) – alla VIII Commissione (Ambiente);

   Risoluzione sul diritto d'autore e l'intelligenza artificiale generativa (Doc. XII, n. 786) – alla VII Commissione (Cultura);

   Decisione sulla revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (Doc. XII, n. 787) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto (Doc. XII, n. 788) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica dell'Ecuador, dall'altra, sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità ecuadoriane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo (Doc. XII, n. 789) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sulla strategia di allargamento dell'UE (Doc. XII, n. 790) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

   Risoluzione sui progetti faro di interesse comune nel settore della difesa europea (Doc. XII, n. 791) – alla IV Commissione (Difesa);

   Risoluzione sui negoziati multilaterali in vista della 14ª conferenza ministeriale dell'OMC a Yaoundé, dal 26 al 29 marzo 2026 (Doc. XII, n. 792) – alla III Commissione (Affari esteri).

Comunicazione dell'avvio
di procedure di infrazione.

  Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con lettera in data 1° aprile 2026, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dell'avvio, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della procedura d'infrazione n. 2026/0182, notificata in data 27 marzo 2026, avviata per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione al mancato recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomina governativa.

  Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 31 marzo 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione relativa alla nomina del signor Matteo Arcenni a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Richiesta di parere parlamentare
sulla decadenza da un incarico.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, la richiesta di parere parlamentare sulla decadenza dell'ingegnere Luca Desiata dall'incarico di componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (118).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 29 aprile 2026.

Richiesta di parere parlamentare
su una proposta di nomina.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ingegnere Giorgio Graditi a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (119).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 9 maggio 2026.

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 8 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, la richiesta di parere parlamentare sul documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (397).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 maggio 2026.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 FEBBRAIO 2026, N. 19, RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE (A.C. 2807-A)

A.C. 2807-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    gli adempimenti di cui all'articolo 1 comma 2 del presente provvedimento, per esplicita previsione del legislatore debbono essere garantiti anche dopo il 31 dicembre 2026, termine ultimo per le ultimazioni interventi in ambito PNRR;

    suddetta previsione si estende alle strutture che devono garantire gli adempimenti stessi di cui alla presente normativa;

    la volontà del legislatore è quella di allineare la durata delle strutture di supporto a quella degli obblighi di monitoraggio;

    il legislatore impone la prosecuzione delle attività di rendicontazione oltre il 31 dicembre 2026, e garantisce, con questo decreto-legge, la capacità amministrativa necessaria attraverso la proroga delle strutture e degli incarichi dirigenziali fino al 31 dicembre 2029;

    il presente decreto rappresenta quindi una misura finalizzata ad assicurare la realizzazione, il controllo e il monitoraggio degli interventi, inclusi quelli che potrebbero aver perso il finanziamento PNRR ma che sono comunque monitorati;

    le strutture create per l'attuazione degli interventi in ambito PNRR rientrano quindi nella logica del rafforzamento della capacità amministrativa prevista proprio dal decreto oggetto di conversione;

    pertanto le strutture preposte che gestiscono il monitoraggio e i flussi di rendicontazione verso le amministrazioni centrali e agiscono come riferimento per le amministrazioni centrali, devono necessariamente seguire il medesimo iter di stabilizzazione temporale previsto per le strutture e il personale di missione,

impegna il Governo

a completare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prorogare fino al 31 dicembre 2029 la piena operatività delle strutture e degli incarichi dirigenziali finalizzati alle attività di monitoraggio e rendicontazione.
9/2807-A/1. Laus.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18 del provvedimento in esame interviene su diverse disposizioni connesse all'attuazione delle Riforme della Missione 4 – Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito;

    il comma 3 interviene sulla normativa riguardante la riforma degli istituti tecnici, che partirà a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, sostituendo il riferimento temporale all'anno scolastico 2023/2024 con quello all'anno scolastico 2024/2025, quale parametro per la definizione del numero massimo di classi attivabili;

    con il decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026 il Ministero dell'istruzione e del merito ha definito i nuovi quadri orari degli istituti tecnici, introducendo una riforma organica che modifica l'articolazione delle discipline e i carichi orari;

    la riforma prevede la creazione di nuove ore di «scienze sperimentali» come materia unica, con docenti provenienti da differenti ambiti disciplinari, e la revisione di numerose materie tecnico-professionali, comportando una significativa ristrutturazione dei piani di studio;

    scuole e docenti segnalano difficoltà operative e organizzative, interpretazioni divergenti dei quadri orario, incertezze nell'assegnazione dei docenti alle nuove materie, necessità di aggiornamento dei programmi in tempi ristretti e possibili riduzioni di ore in discipline fondamentali;

    le organizzazioni sindacali del comparto scuola hanno proclamato lo stato di agitazione, evidenziando il rischio di riduzione dei posti di lavoro e di trasferimenti forzati, e chiedono un confronto con il Governo per garantire una gestione condivisa della riforma;

    la riforma interessa decine di migliaia di studenti e docenti e la sua attuazione non adeguatamente supportata può generare disorientamento, discontinuità didattica e criticità nella valutazione delle competenze;

    la tempistica della riforma e la mancanza di confronto con le parti sociali rischiano di tradire le intenzioni del PNRR di garantire flessibilità didattica senza tagli lineari calati dall'alto,

impegna il Governo

a sostenere il personale docente nella transizione verso i nuovi piani di studio attraverso misure di formazione, ad avviare un confronto con le organizzazioni sindacali e le parti sociali per garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e ad attivare un sistema di monitoraggio degli effetti della riforma sui percorsi di apprendimento degli studenti per assicurare il pieno raggiungimento delle competenze fondamentali e la qualità dell'offerta formativa, ad attuare quanto necessario al fine di rinviare all'anno scolastico 2027/2028 l'attuazione della riforma degli istituti tecnici.
9/2807-A/2. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il progetto «Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», istituito con la delibera Cipe numero 3 del 2016, ha previsto una riserva di risorse pari a 150 milioni di euro per interventi di recupero del patrimonio culturale minore, con particolare riferimento ai piccoli comuni;

    62 Comuni, ammessi a finanziamento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2018 e successivi provvedimenti, hanno completato la progettazione esecutiva e sostenuto rilevanti spese tecnico-amministrative, confidando legittimamente nell'attuazione degli interventi;

    la delibera Cipess numero 45 del 27 dicembre 2022 ha definanziato tali interventi, determinando un grave pregiudizio per i territori interessati, che rappresentano oltre mezzo milione di cittadini, nonché per la tutela di beni storici, paesaggistici e culturali di rilevante valore pubblico;

    in sede di risposta all'interrogazione a risposta immediata numero 3/00268 del 22 marzo 2023, il Ministro della Cultura ha riconosciuto la priorità del rifinanziamento degli interventi del progetto «Bellezz@», nell'ambito delle nuove programmazioni coerenti con gli obiettivi del PNRR;

    il protrarsi dell'assenza di un rifinanziamento e di un cronoprogramma certo rischia però di compromettere definitivamente interventi già pronti alla cantierabilità, vanificando risorse pubbliche e attività amministrative già svolte;

    appare quindi necessario assicurare continuità, certezza finanziaria e semplificazione procedurale per consentire l'effettiva realizzazione degli interventi ammessi;

    l'articolo 30, comma 4, del provvedimento in esame dispone che le risorse PNRR che siano risultate prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data del 30 giugno 2026 e che non siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea, siano riassegnate in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione o la riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente,

impegna il Governo:

   a riassegnare le risorse, di cui all'articolo 30, comma 4 del provvedimento in esame, per il rifinanziamento degli interventi del progetto «Bellezz@» citato in premessa in coerenza con gli obiettivi del PNRR (così come annunciato nel 2023 dal Ministro della Cultura), valutando altresì l'adeguamento dei finanziamenti assegnati all'incremento dei costi dei materiali e alle spese già sostenute dai Comuni per la progettazione esecutiva, al fine di garantire la piena realizzabilità degli interventi programmati;

   a completare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a definire e comunicare, in tempi certi, un cronoprogramma chiaro per la riattivazione degli interventi e l'avvio dei cantieri, prevedendo procedure semplificate per la stipula delle convenzioni tra gli enti attuatori e i Ministeri competenti al fine di evitare ulteriori ritardi o blocchi burocratici.
9/2807-A/3. Bonafè, Ascani, Ghirra.


   La Camera,

   premesso che:

    tra le opere infrastrutturali strategiche per lo sviluppo del paese rientra il completamento della strada Tirrenica a partire dall'adeguamento del collegamento stradale Tarquinia-San Pietro in Palazzi, da tempo al centro di un ampio dibattito istituzionale e sociale;

    il Governo ha sempre dichiarato, anche intervenendo alla Camera nel corso della discussione di atti di sindacato ispettivo sul tema, l'intenzione di finanziare l'opera attraverso l'aggiornamento del Contratto di programma Mit-Anas;

    nelle leggi di bilancio 2024, 2025 e 2026 non solo non sono state introdotte nuove risorse dedicate a tale infrastruttura, ma tali risorse sono state addirittura sottratte, peraltro contrariamente agli annunci governativi del 2023 che indicavano l'avvio dei cantieri nel 2025;

    conseguentemente e tradendo qualsiasi promessa nel Contratto di Programma 2021-2025 – aggiornamento 2025 (allocazione risorse legge 30 dicembre 2024, n. 207 – legge di bilancio 2025) tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas Spa, che recepisce la delibera 25 giugno 2025 del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2025, tutti i tratti della strada SS1 (Aurelia) sono state catalogati «oltre piano» (nonostante alcuni fossero state precedentemente finanziati);

    la situazione appare ancora maggiormente grave e paradossale per il tratto Tarquinia-Pescia Romana, giudicato appaltabile in tempi rapidi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con parere n. 65 del 2023 e attualmente bloccato senza alcuna spiegazione attendibile;

    è evidente come l'esclusione di tali tratti dal citato Contratto di Programma, causerà gravissimi problemi di viabilità e sicurezza all'intero assetto viario del Paese;

    anche recentemente, il 25 novembre scorso, lo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (rispondendo alla interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-04722) ha ammesso che in tre anni non è ancora riuscito a definire il passaggio di competenze tra ANAS e SAT per la realizzazione della Tirrenica; un passaggio che era stato sancito e finanziato con il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;

    la mancata realizzazione dell'autostrada tirrenica, oltre a creare i citati disagi per la mobilità dell'intero paese, rappresenta oggi una minaccia per la sicurezza stradale delle comunità territoriali. A causa della presenza di incroci a raso, accessi privati diretti in strada, barriere di protezione insufficienti o assenti e un livello manutentivo critico la viabilità locale è funestata da numerosissimi incidenti stradali, spesso gravissimi;

    proprio per ribadire la necessità di realizzare la Tirrenica il prossimo 17 aprile è stata organizzata nel comune di Capalbio una manifestazione pubblica con il coinvolgimento della popolazione locale e i rappresentanti degli enti locali territoriali;

    l'articolo 30, comma 4, del provvedimento in esame dispone che le risorse PNRR che siano risultate prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data del 30 giugno 2026 e che non siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea, siano riassegnate in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione o la riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente,

impegna il Governo

a completare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  reintrodurre in tempi brevi e certi nel Contratto di Programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS Spa tutti i tratti della SS1 attualmente catalogati «oltre piano»;

  velocizzare l'iter del citato passaggio di competenze tra ANAS e SAT, spiegando altresì le reali e comprovate motivazioni che hanno causato ritardi insostenibili;

  riassegnare le risorse, di cui all'articolo 30, comma 4 del provvedimento in esame, citato in premessa, per il rifinanziamento degli investimenti tagliati e lo stanziamento delle risorse necessarie, pluriennali e vincolate per l'adeguamento della strada Tirrenica.
9/2807-A/4. Simiani, Fossi, Gianassi, Boldrini, Bonafè, Furfaro, Di Sanzo, Scotto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13 del provvedimento reca misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche;

    le comunicazioni elettroniche occupano una posizione centrale nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, inquadrate principalmente all'interno della Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo);

    l'obiettivo fondamentale del PNRR nell'ambito delle comunicazioni elettroniche è quello di colmare il divario digitale del Paese, garantendo connettività a banda ultralarga e 5G a famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione entro il 2026;

    negli ultimi mesi alcune questioni interpretative relative alla disciplina del Canone Unico per occupazioni permanenti del suolo pubblico con cavi e condutture per servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 831, legge n. 160 del 2019, come modificato e integrato, stanno generando un notevole contenzioso tra enti locali e operatori di telecomunicazioni;

    per effetto dell'incertezza normativa che si è generata, gli operatori delle telecomunicazioni più piccoli stanno rallentando l'attivazione dei propri servizi nelle aree interne del Paese, nelle quali tuttora permane un significativo divario digitale;

    la questione interpretativa è relativa alla possibilità o meno da parte delle Pubbliche Amministrazioni di applicare il citato Canone Unico anche agli operatori che si limitano ad acquistare servizi all'ingrosso che non attribuiscono loro alcuna detenzione o possesso di fatto o giuridico degli elementi della rete del concessionario che occupano il suolo pubblico;

    l'articolo 1, comma 831, della legge n. 160 del 2019, individua proprio nella occupazione materiale del (sotto)suolo pubblico il presupposto di fondo per l'applicazione del Canone;

    secondo gli operatori di telecomunicazioni locali, un'interpretazione estensiva della norma pregiudicherebbe gravemente il sistema delle telecomunicazioni italiane, perché imporrebbe il pagamento del Canone nel suo importo minimo (da ultimo aggiornato in 940 euro annui), anche per l'attivazione di una singola utenza per Comune, elevando barriere di mercato e costringendo diversi operatori a cessare la propria offerta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a introdurre, nel primo provvedimento utile di rango primario, una norma interpretativa volta a chiarire la definizione di «utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione» di cui all'articolo 1, comma 831, legge n. 160 del 2019, al fine di fornire chiarezza normativa a Enti Locali e operatori di telecomunicazioni.
9/2807-A/5. Pandolfo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13 del provvedimento reca misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche;

    le comunicazioni elettroniche occupano una posizione centrale nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, inquadrate principalmente all'interno della Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo);

    l'obiettivo fondamentale del PNRR nell'ambito delle comunicazioni elettroniche è quello di colmare il divario digitale del Paese, garantendo connettività a banda ultralarga e 5G a famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione entro il 2026;

    negli ultimi mesi alcune questioni interpretative relative alla disciplina del Canone Unico per occupazioni permanenti del suolo pubblico con cavi e condutture per servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 831, legge n. 160 del 2019, come modificato e integrato, stanno generando un notevole contenzioso tra enti locali e operatori di telecomunicazioni;

    per effetto dell'incertezza normativa che si è generata, gli operatori delle telecomunicazioni più piccoli stanno rallentando l'attivazione dei propri servizi nelle aree interne del Paese, nelle quali tuttora permane un significativo divario digitale;

    la questione interpretativa è relativa alla possibilità o meno da parte delle Pubbliche Amministrazioni di applicare il citato Canone Unico anche agli operatori che si limitano ad acquistare servizi all'ingrosso che non attribuiscono loro alcuna detenzione o possesso di fatto o giuridico degli elementi della rete del concessionario che occupano il suolo pubblico;

    l'articolo 1, comma 831, della legge n. 160 del 2019, individua proprio nella occupazione materiale del (sotto)suolo pubblico il presupposto di fondo per l'applicazione del Canone;

    secondo gli operatori di telecomunicazioni locali, un'interpretazione estensiva della norma pregiudicherebbe gravemente il sistema delle telecomunicazioni italiane, perché imporrebbe il pagamento del Canone nel suo importo minimo (da ultimo aggiornato in 940 euro annui), anche per l'attivazione di una singola utenza per Comune, elevando barriere di mercato e costringendo diversi operatori a cessare la propria offerta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative per chiarire il significato della locuzione «utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione» di cui all'articolo 1, comma 831, della legge n. 160 del 2019, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative sia da parte della pubblica amministrazione che degli operatori di telecomunicazioni.
9/2807-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Pandolfo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede tra l'altro misure di accelerazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e idrogeologico (articolo 4, comma 2);

    nei territori delle province di Rovigo, Ferrara e Ravenna già a partire dagli anni Cinquanta si è manifestato il fenomeno dell'abbassamento del suolo, noto come «subsidenza», che ha causato numerose alluvioni, in quanto con il terreno si sono abbassati anche gli argini;

    il carattere permanente che il fenomeno della subsidenza arreca ai territori comporta un ingente e costante sforzo per mantenere efficienti le opere già realizzate, realizzarne di nuove, garantirne il corretto funzionamento, avvalersi di personale qualificato e sostenere rilevanti spese, in particolare per l'energia elettrica;

    la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), all'articolo 1, comma 129, ha istituito un Fondo finalizzato alla manutenzione straordinaria e all'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque dei territori subsidenti compresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo, con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, finalizzato all'adozione, d'intesa con le regioni interessate, di un programma di interventi e del relativo piano di riparto della spesa tra gli enti cui è affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza;

    le leggi di bilancio per gli anni 2025 e 2026 non hanno rifinanziato il citato Fondo, nonostante il Governo si sia assunto l'impegno di valutare la possibilità di provvedere al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 129 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, accogliendo con riformulazione due ordini del giorno presentati sulla questione;

    infatti, il Governo ha accolto con riformulazione l'ordine del giorno 9/02164/005, presentato il 10 dicembre 2024, approvato poi dall'Aula con il quale si impegnava «a valutare la possibilità di provvedere, compatibilmente con i saldi di bilancio, al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 129 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017» e successivamente, sempre con riformulazione l'ordine del giorno 9/02184-A/064 del 18 febbraio 2025 con il quale si impegnava «a individuare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, le risorse per accompagnare le misure contenute all'articolo 3 con ulteriori interventi volti al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 129 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, così come già previsto dall'ordine del giorno n. 37 (testo 2) all'A.S. 1337 (disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202)»;

    la preoccupazione del territorio e degli amministratori locali, a prescindere dall'appartenenza politica, è al riguardo molto forte come dimostra la petizione sottoscritta dal Consorzi di bonifica Adige Po, dal Consorzio di bonifica del Delta del Po, da 50 sindaci dei comuni interessati, sempre a prescindere dall'appartenenza politica, da tutti i Gal del territorio, da Confindustria, da tutte le organizzazioni che rappresentano il mondo agricolo e il mondo degli allevatori (CIA, Coldiretti, Confagricoltura), dai collegi degli architetti, degli ingegneri, dei geometri, degli agrotecnici, dalla Protezione civile, dal Consorzio universitario di Rovigo,

impegna il Governo

a completare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a provvedere nei tempi più rapidi possibili al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 129 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, come richiesto anche dai territori interessati.
9/2807-A/6. Romeo.


   La Camera,

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa finalizzata a dare seguito agli impegni assunti con gli ordini del giorno 9/02164/005 del 10 dicembre 2024 e 9/02184-A/064 del 18 febbraio 2025 nella formulazione approvata dalla Camera dei deputati.
9/2807-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Romeo.


   La Camera,

   premesso che:

    il 29 giugno 2009, presso la stazione ferroviaria di Viareggio, la rottura di un assile di uno dei 14 carri cisterna del convoglio contenente Gpl provocò un'esplosione che causò la morte di 32 persone e oltre 100 feriti;

    si tratta di uno dei più gravi incidenti ferroviari registrati in Europa, causato dalla manutenzione del tutto inadeguata del carro merci, per cui sono stati condannati in via definitiva 11 imputati in relazione alle accuse di disastro ferroviario colposo;

    la strage, come parrebbe emergere, avrebbe potuto essere evitata con una corretta manutenzione del carro, omessa invece in modo sistematico;

    a quasi sedici anni dall'accaduto le criticità relative alla sicurezza ferroviaria rimangono ancora irrisolte nonostante una maggiore attenzione sul tema che ha portato, nel 2018, alla costituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa): una società dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria e controllata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    sarebbe quindi auspicabile, in relazione a quanto appena espresso, la realizzazione a Viareggio di un museo dedicato alla memoria delle vittime che abbia, tra le sue attività, anche quella di promuovere la sicurezza ferroviaria;

    su tale tematica è stata depositata da tempo alla Camera una proposta di legge (A.C. 1253);

    tutto ciò nonostante la Camera abbia approvato due ordini del giorno che impegnano il Governo a «promuovere la realizzazione di un museo a Viareggio dedicato alle vittime della strage del 29 giugno 2009» (rispettivamente il 29 luglio 2024 numero 9/01937-A/004 e il 5 febbraio 2025 numero 9/2183-A/4);

    in numerose occasioni anche i parlamentari dei partiti di maggioranza hanno rimarcato la necessità di istituire tale museo;

    l'articolo 30, comma 4, del provvedimento in esame dispone che le risorse PNRR che siano risultate prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data del 30 giugno 2026 e che non siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea, siano riassegnate in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione o la riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative anche normative volte a prevedere l'utilizzo delle risorse, di cui al citato articolo 30, comma 4, del provvedimento in esame, per la realizzazione di un museo a Viareggio dedicato alle vittime della strage del 29 giugno 2009, coerentemente con i citati impegni approvati dalla Camera.
9/2807-A/7. Fossi, Simiani, Bonafè, Scotto, Boldrini, Gianassi, Furfaro, Di Sanzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il 29 giugno 2009, presso la stazione ferroviaria di Viareggio, la rottura di un assile di uno dei 14 carri cisterna del convoglio contenente Gpl provocò un'esplosione che causò la morte di 32 persone e oltre 100 feriti;

    si tratta di uno dei più gravi incidenti ferroviari registrati in Europa, causato dalla manutenzione del tutto inadeguata del carro merci, per cui sono stati condannati in via definitiva 11 imputati in relazione alle accuse di disastro ferroviario colposo;

    la strage, come parrebbe emergere, avrebbe potuto essere evitata con una corretta manutenzione del carro, omessa invece in modo sistematico;

    sarebbe quindi auspicabile, in relazione a quanto appena espresso, la realizzazione a Viareggio di un museo dedicato alla memoria delle vittime che abbia, tra le sue attività, anche quella di promuovere la sicurezza ferroviaria;

    su tale tematica è stata depositata da tempo alla Camera una proposta di legge (A.C. 1253);

    tutto ciò nonostante la Camera abbia approvato due ordini del giorno che impegnano il governo a «promuovere la realizzazione di un museo a Viareggio dedicato alle vittime della strage del 29 giugno 2009» (rispettivamente il 29 luglio 2024 numero 9/01937-A/004 e il 5 febbraio 2025 numero 9/2183-A/4);

    in numerose occasioni anche i parlamentari dei partiti di maggioranza hanno rimarcato la necessità di istituire tale museo;

    l'articolo 30, comma 4, del provvedimento in esame dispone che le risorse PNRR che siano risultate prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data del 30 giugno 2026 e che non siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea, siano riassegnate in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione o la riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente,

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa finalizzata alla realizzazione di un museo a Viareggio dedicato alle vittime della strage del 29 giugno 2009, coerentemente con i citati impegni già approvati dalla Camera.
9/2807-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Fossi, Simiani, Bonafè, Scotto, Boldrini, Gianassi, Furfaro, Di Sanzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame prevede, all'articolo 7-bis, misure in materia di assegno unico universale per i figli a carico che costituisce un beneficio economico attribuito mensilmente alle famiglie sulla base della condizione economica del nucleo familiare;

    è necessario, secondo quanto previsto dal principio di non discriminazione stabilito dalle norme dell'Unione europea in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riconoscere il beneficio economico considerando anche i figli residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea ovvero in uno Stato non appartenente all'Unione europea, purché risultino fiscalmente a carico ai sensi della legislazione italiana vigente;

    è, quindi, fondamentale riconoscere il principio di non discriminazione che risulta quello di offrire a tutte le persone la possibilità di un accesso paritario ed equo alle opportunità disponibili nell'ambito della società. Ciò implica che le persone e i gruppi di persone non siano trattati in maniera meno favorevole in presenza di situazioni equiparabili solo a causa di caratteristiche particolari tra cui sesso, provenienza geografica, origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Occorre, quindi, assicurare l'equo trattamento dei cittadini anche dei Paesi terzi nella prospettiva di una politica di integrazione più incisiva e di ridurre le disparità di diritti tra i cittadini dell'Unione europea e i cittadini dei Paesi terzi che lavorano regolarmente in uno Stato membro,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con strumenti volti ad assicurare il riconoscimento dell'assegno unico universale considerando anche i figli residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea ovvero in uno Stato non appartenente all'Unione europea, purché risultino fiscalmente a carico ai sensi della legislazione italiana vigente.
9/2807-A/8. Soumahoro, Quartini, Carotenuto.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione, contiene significative misure finalizzate a sostenere il sistema-Paese, di accelerazione degli investimenti e di snellimento delle procedure per il conseguimento degli obiettivi del PNRR;

    l'impianto originario del provvedimento, che è stato oggettivamente migliorato a seguito delle proposte emendative approvate in sede referente, reca, fra l'altro, un complesso di norme in materia fiscale, attraverso l'adozione e l'applicazione di misure legislative e regolamentari mirate;

    in tale ambito, il presentatore del presente atto evidenzia la necessità di affiancare agli interventi suesposti disposizioni in grado di velocizzare l'attuazione degli investimenti, al fine di semplificare le procedure burocratiche e a modernizzare la pubblica amministrazione entro la scadenza del 2026;

    al riguardo, l'introduzione di una disciplina, volta a consentire la cessione di crediti commerciali derivanti dall'affidamento di appalti, nonché dalla concessione di contributi da parte di amministrazioni pubbliche per attività di progettazione e realizzazione di beni e servizi attinenti alla ricerca e sviluppo e per interventi di formazione professionale, attraverso una deroga alle limitazioni previste dalle disposizioni speciali contenute in numerosi bandi di gara per pubblici appalti e per la concessione di sovvenzioni (che hanno di fatto escluso la possibilità di cessione dei crediti commerciali derivanti dall'affidamento di appalti o dalla concessione di contributi pubblici finanziati in attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), appare, a parere dello scrivente, necessaria, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli di liquidità nei settori relativi alle attività di progettazione e realizzazione di beni e servizi attinenti alla ricerca e sviluppo (o comunque connotati da una rilevante innovazione tecnologica, nonché attività di formazione professionale),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative atte a prevedere, nell'ambito dei prossimi provvedimenti legislativi, l'introduzione di una misura nel senso di quanto riportato in premessa, in grado di sostenere le attività economiche in premessa citate, considerate strategiche per lo sviluppo economico del Paese, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, né deroghe alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
9/2807-A/9. Testa.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione, contiene significative misure finalizzate a sostenere il sistema-Paese, di accelerazione degli investimenti e di snellimento delle procedure per il conseguimento degli obiettivi del PNRR;

    l'impianto originario del provvedimento, che è stato oggettivamente migliorato a seguito delle proposte emendative approvate in sede referente, reca, fra l'altro, un complesso di norme in materia fiscale, attraverso l'adozione e l'applicazione di misure legislative e regolamentari mirate;

    in tale ambito, il presentatore del presente atto evidenzia la necessità di affiancare agli interventi suesposti disposizioni in grado di velocizzare l'attuazione degli investimenti, al fine di semplificare le procedure burocratiche e a modernizzare la pubblica amministrazione entro la scadenza del 2026,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative finalizzate a semplificare le procedure di cessione dei crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, né deroghe alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e a quella in materia di controlli.
9/2807-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Testa.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'ambito del PNRR, e in particolare della Missione 5, Componente 2, risultano stanziate risorse pari a circa un miliardo di euro per interventi strategici nel settore del welfare, con specifico riferimento a progetti volti a promuovere l'autonomia delle persone con disabilità, al rafforzamento dei servizi domiciliari e alla realizzazione di soluzioni abitative temporanee per persone in condizioni di estrema fragilità;

    in particolare, circa 500 milioni di euro sono destinati al potenziamento del servizio socio-sanitario comunitario e domiciliare per le persone con disabilità, con l'obiettivo di garantirne una maggiore autonomia, anche attraverso l'abbattimento delle barriere nell'accesso all'abitare e al lavoro, mentre ulteriori 450 milioni di euro sono finalizzati alla creazione di alloggi temporanei per persone senza fissa dimora;

    tali risorse risultano essere già assegnate ai comuni e, in numerosi casi, sono oggetto di progettazioni avanzate e in via di conclusione, sulla base di impegni formalmente assunti dallo Stato e in attuazione di cronoprogrammi condivisi con gli enti territoriali;

    a seguito delle verifiche effettuate attraverso il sistema ReGiS in data 11 febbraio 2026, è emerso che alcuni soggetti attuatori non avrebbero rispettato le tempistiche intermedie previste, con conseguente avvio delle procedure di definanziamento ai sensi dell'articolo 11 delle convenzioni;

    tali determinazioni sono state assunte unilateralmente dal Governo, senza un adeguato confronto con gli enti locali interessati e senza un congruo preavviso, incidendo su interventi già programmati o in fase di realizzazione e determinando una significativa incertezza sotto il profilo amministrativo e finanziario;

    le regole del Recovery, da ultimo fissate nel decreto-legge n. 19 del 2024, prevedono che un eventuale definanziamento possa avvenire solo a seguito di un doppio passaggio, ovvero la certificazione del mancato rispetto della scadenza per il completamento dell'investimento e la dimostrazione che tale ritardo abbia comportato il mancato raggiungimento di un target del Piano;

    allo stato attuale, i ritardi rilevati appaiono configurarsi come ritardi intermedi, che non incidono sulle verifiche comunitarie né sul riconoscimento delle risorse, e la stessa rappresentazione fornita dal sistema ReGiS non sempre riflette fedelmente lo stato reale di avanzamento dei singoli investimenti;

    il definanziamento improvviso dei progetti rischia, pertanto, di compromettere la continuità di servizi essenziali destinati alle fasce più fragili della popolazione e di trasferire sui bilanci dei comuni oneri imprevisti relativi a opere già avviate o completate incrinando così il rapporto di leale collaborazione tra Stato ed enti territoriali;

    tale situazione appare inoltre suscettibile di incidere negativamente sulla capacità complessiva di attuazione del PNRR e sulla credibilità dell'Italia rispetto agli impegni assunti nei confronti delle istituzioni europee;

    le ATS coinvolte hanno confermato l'impegno a completare gli interventi entro le scadenze previste, aggiornando costantemente i dati sul sistema ReGiS e rispettando le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2024, che prevede il completamento dei progetti nei termini espressamente previsti dal PNRR anche in caso di ritardi intermedi;

    a seguito delle comunicazioni inviate, con le quali è stata annunciata una rimodulazione dei finanziamenti, si è registrata un'immediata mobilitazione da parte dei comuni e dell'Anci,

impegna il Governo

a completare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  sospendere immediatamente le procedure di definanziamento dei progetti PNRR relativi al welfare già in fase avanzata e ad avviare un confronto strutturato con comuni e soggetti attuatori, al fine di verificare le cause dei ritardi, individuare soluzioni alternative e assicurare la piena tutela delle risorse e degli interventi già impegnati;

  garantire la continuità e la piena operatività dei progetti e dei servizi correlati destinati alle persone con disabilità e ai cittadini in condizioni di maggiore fragilità, evitando che eventuali oneri derivanti dai ritardi o dai definanziamenti ricadano sugli enti locali, e assicurando il rispetto delle disposizioni normative vigenti, in particolare dei decreto-legge n. 19 del 2024 e n. 36 del 2023, per la corretta gestione, rendicontazione e completamento dei progetti PNRR.
9/2807-A/10. Malavasi, De Luca, Guerra, Roggiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento è riconducibile alla finalità di garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma;

    l'efficienza energetica degli edifici rappresenta una delle leve più rilevanti ed efficienti per la riduzione delle emissioni nel nostro Paese. L'attuale Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il cosiddetto «PNIEC», prevede ambiziosi obiettivi in termini di efficientamento energetico e la Componente 3 della Missione 2 del PNRR, «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici», si pone l'obiettivo specifico di agire su questi aspetti;

    la nuova direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia, cosiddetta direttiva case green, introduce importanti target di riqualificazione degli edifici e prevede l'obbligo per gli Stati membri di redigere, entro il 29 maggio 2026, un piano nazionale di ristrutturazione edilizia allo scopo di trasformare gli edifici esistenti in edifici a emissioni zero;

    con la procedura 2026_2024 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per non avere presentato il progetto di piano nazionale di ristrutturazione edilizia entro il termine del 31 dicembre 2025, così come previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva «case green»,

impegna il Governo

a completare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione, entro il termine previsto dalla direttiva «Case Green», del Piano nazionale di ristrutturazione edilizia previsto dalla direttiva (UE) 2024/1275, assicurandone la coerenza con gli obiettivi del PNRR e del PNIEC, nonché di ulteriori iniziative anche normative volte a rafforzare le misure di efficientamento energetico del patrimonio edilizio, anche al fine di superare la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea e garantire il rispetto dei target di decarbonizzazione del settore.
9/2807-A/11. Evi, Simiani, Santillo, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4, comma 2 del decreto in esame individua misure di accelerazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e idrogeologico;

    come è noto, il territorio nazionale è caratterizzato da una elevata vulnerabilità al dissesto idrogeologico, aggravata dagli effetti dei cambiamenti climatici;

    la frammentazione delle competenze amministrative e la complessità dei livelli decisionali determinano ritardi nell'attuazione degli interventi di prevenzione, mitigazione e messa in sicurezza;

    si registrano criticità nell'utilizzo efficiente e tempestivo delle risorse finanziarie disponibili, incluse quelle di derivazione europea, nonché nella capacità di monitoraggio e programmazione degli interventi;

    risulta necessario rafforzare il coordinamento tra amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché migliorare la capacità tecnica e progettuale degli enti attuatori;

    appare prioritario integrare stabilmente le politiche di difesa del suolo con le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso l'utilizzo di soluzioni basate sulla natura e approcci innovativi;

    è essenziale garantire un sistema unitario di raccolta, gestione e analisi dei dati, nonché strumenti previsionali idonei a supportare le decisioni pubbliche;

    emerge l'esigenza di accelerare la realizzazione degli interventi, assicurando al contempo trasparenza, efficacia ed efficienza nella spesa pubblica,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative e amministrative volte a rafforzare, in un quadro unitario e coordinato, la capacità di pianificazione, programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, assicurando l'efficiente utilizzo delle risorse disponibili, il coordinamento tra i livelli istituzionali, l'integrazione con le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici e il ricorso a soluzioni tecniche innovative e sostenibili.
9/2807-A/12. Curti, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione, all'articolo 4, comma 2, detta nuove misure per l'accelerazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e idrogeologico;

    come riportato nel dossier «Dissesto idrogeologico», redatto dal Servizio Studi – Ambiente e gestione del territorio della Camera dei deputati e aggiornato al 28 febbraio 2026, nella relazione contenente l'indicazione degli interventi di competenza dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione aggiornata al 31 dicembre 2023 (Doc. CCXXVIII, n. 3) viene evidenziato che «la quasi totalità dei comuni italiani, 7.463 sui 7.896 totali (pari al 94,5 per cento del totale), è interessata da una delle varie forme con cui si manifesta il dissesto idrogeologico, vale a dire frane, alluvioni, valanghe o erosione costiera»;

    la Liguria risulta essere una delle regioni italiane a più alto rischio idrogeologico, con oltre 13.500 frane censite e aree critiche che coprono l'8,7 per cento del territorio, spesso influenzate da eventi alluvionali. L'intensa urbanizzazione delle coste e la fragilità geomorfologica delle falesie causano spesso cedimenti, come recenti smottamenti sulla via Aurelia, l'azione erosiva del moto ondoso sul piede della scogliera e le piogge intense che saturano terreni scoscesi accentuano notevolmente il rischio di frane mettendo in grave pericolo le popolazioni che abitano i territori minacciati, vi svolgono le loro attività o semplicemente vi transitano. «Il crollo della falesia di Capolungo a Genova nel 2014, quello del cimitero di Camogli nel 2021 e, da ultimo, l'evento di Bogliasco costituiscono una sequenza di episodi che richiamano con forza l'attenzione sulla fragilità strutturale di ampi tratti della costa ligure», dichiara Alessandro Scarpati, presidente dell'ordine dei geologi della Liguria;

    nello specifico le falesie costiere, dal punto di vista geologico, sono sistemi geomorfologici in evoluzione: la loro dinamica naturale è intrinsecamente legata a processi di instabilità. Esse si sono formate proprio attraverso processi di erosione marina che, agendo nel tempo su rocce alterabili e spesso fratturate, determinano un lento ma continuo indebolimento del piede e un progressivo arretramento della falesia stessa. Pertanto, la necessità è quella di prendere atto di una dinamica naturale ben conosciuta e governarla in modo consapevole, intervenendo con urgenza mediante opere di difesa e consolidamento;

    come anticipato, la fragilità del territorio costiero riguarda non solo la Liguria ma larga parte del litorale nazionale, circa 1.200 chilometri delle nostre coste sono fortemente soggetti a erosione con arretramenti medi superiori a 25 metri negli ultimi 50 anni, un fenomeno che riguarda il 42 per cento delle coste sabbiose, una minaccia concreta che mette in pericolo abitazioni, in alcuni casi interi centri abitati oltreché attività produttive e di ricezione turistica;

    secondo quanto ribadito dall'ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, in un comunicato del 10 febbraio 2026, i cambiamenti climatici hanno fortemente contribuito a un aumento della frequenza e dell'intensità dei fenomeni meteorologici estremi, come cicloni mediterranei e mareggiate. L'innalzamento del livello del mare e le alterazioni dei regimi di vento e delle correnti amplificano l'energia delle onde, accelerando i processi di erosione costiera e aumentando la vulnerabilità delle coste già fragili. Un triste esempio sono state le tragiche mareggiate che, alimentate dal ciclone mediterraneo Harry, tra il 20 e il 21 gennaio 2026 hanno colpito il sud Italia lasciando dietro di sé un bilancio pesantissimo per le coste di Calabria, Sicilia e Sardegna;

    episodi come quello citato non sono più eventi isolati ma segnali di una tendenza strutturale che si aggiunge agli effetti di alcune attività umane e richiede strategie di adattamento e gestione costiera sempre più integrate e basate su evidenze scientifiche, stante l'acclarata situazione di fragilità di larga parte del territorio costiero italiano,

impegna il Governo

a completare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di iniziative, anche normative, volte a superare la logica degli interventi emergenziali, che fino a oggi hanno rappresentato la principale modalità di azione nella gestione degli eventi franosi, con l'adozione un piano nazionale straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico delle coste italiane, prevedendo azioni puntuali nonché lo stanziamento di adeguate risorse gestite con una programmazione pluriennale, finalizzate alla difesa dell'abitato e delle attività che insistono sui territori interessati dalla minaccia di cedimenti delle falesie e di erosione dei litorali.
9/2807-A/13. Pastorino, Pandolfo.


   La Camera,

impegna il Governo

a completare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di iniziative, anche normative, volte a superare la logica degli interventi emergenziali, che fino a oggi hanno rappresentato la principale modalità di azione nella gestione degli eventi franosi, con l'adozione un piano nazionale straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico delle coste italiane, prevedendo azioni puntuali nonché lo stanziamento di adeguate risorse gestite con una programmazione pluriennale, finalizzate alla difesa dell'abitato e delle attività che insistono sui territori interessati dalla minaccia di cedimenti delle falesie e di erosione dei litorali.
9/2807-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorino, Pandolfo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge A.C. 2807 dispone la conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione;

    nell'ambito del PNRR, la Missione 1 – Componente 1 individua tra gli obiettivi prioritari il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario, la riduzione della durata dei procedimenti e dell'arretrato, obiettivi che interessano anche la giustizia tributaria, quale componente rilevante del sistema della giurisdizione;

    la riforma della giustizia tributaria, attuata con la legge 31 agosto 2022, n. 130, si inserisce in tale quadro, introducendo innovazioni volte a rafforzare la qualità delle decisioni, l'affidabilità del sistema e la coerenza dell'assetto ordinamentale;

    l'articolo 16 del provvedimento in esame reca disposizioni attuative della riforma, contribuendo al progressivo consolidamento dell'organizzazione della giustizia tributaria anche in funzione del conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR;

    nel corso dell'esame referente è stata approvata una proposta emendativa volta a istituire, nell'ambito del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, articolazioni territoriali di livello dirigenziale generale, con funzioni di coordinamento e gestione amministrativa;

    il processo di riforma si inserisce in un contesto in cui la giustizia tributaria ha già dimostrato, negli ultimi anni, una significativa capacità di smaltimento del contenzioso e di riduzione dell'arretrato, anche grazie all'impegno degli organi giurisdizionali e amministrativi e nonostante una dotazione organizzativa non sempre pienamente adeguata all'evoluzione delle funzioni;

    i dati disponibili evidenziano, in particolare, una progressiva contrazione dei procedimenti pendenti e un miglioramento dei tempi di definizione delle controversie, in linea con gli obiettivi di efficientamento richiesti anche in sede europea;

    in tale quadro, il contributo della magistratura tributaria e delle strutture di supporto ha consentito di garantire la continuità e la qualità del servizio, accompagnando la fase di transizione ordinamentale avviata con la riforma del 2022;

    il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, quale organo di autogoverno, svolge funzioni essenziali per il corretto funzionamento del sistema, tra cui la gestione dello stato giuridico dei magistrati tributari, il conferimento degli incarichi, la vigilanza sull'organizzazione degli uffici e l'adozione di atti regolamentari;

    le attribuzioni del Consiglio risultano ulteriormente ampliate a seguito della riforma, anche mediante l'istituzione dell'Ufficio del massimario nazionale e dell'Ufficio ispettivo, con conseguente incremento delle attività di coordinamento, monitoraggio e supporto all'esercizio della funzione giurisdizionale;

    l'evoluzione normativa e organizzativa ha quindi determinato un progressivo aumento della complessità delle funzioni amministrative connesse all'attività dell'organo di autogoverno, in un contesto in cui il sistema ha continuato a operare garantendo risultati coerenti con gli obiettivi di efficientamento;

    in tale prospettiva, il rafforzamento delle strutture amministrative del comparto della giustizia tributaria appare coerente con il percorso di attuazione della riforma e con gli obiettivi del PNRR, purché sviluppato in modo equilibrato e coordinato tra le diverse componenti del sistema;

    una adeguata strutturazione amministrativa dell'organo di autogoverno può contribuire a sostenere, in modo ordinato e progressivo, le funzioni già attribuite dalla normativa vigente, accompagnando il consolidamento dell'assetto istituzionale della giustizia tributaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento normativo utile, un rafforzamento della struttura amministrativa del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, mediante l'istituzione presso lo stesso di una posizione dirigenziale di livello generale, quale misura necessaria e urgente per assicurare il pieno ed equilibrato completamento dell'assetto istituzionale della giustizia tributaria.
9/2807-A/14. Romano, Alessandro Colucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge A.C. 2807 dispone la conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione;

    nell'ambito del PNRR, la Missione 1 – Componente 1 individua tra gli obiettivi prioritari il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario, la riduzione della durata dei procedimenti e dell'arretrato, obiettivi che interessano anche la giustizia tributaria, quale componente rilevante del sistema della giurisdizione;

    la riforma della giustizia tributaria, attuata con la legge 31 agosto 2022, n. 130, si inserisce in tale quadro, introducendo innovazioni volte a rafforzare la qualità delle decisioni, l'affidabilità del sistema e la coerenza dell'assetto ordinamentale;

    l'articolo 16 del provvedimento in esame reca disposizioni attuative della riforma, contribuendo al progressivo consolidamento dell'organizzazione della giustizia tributaria anche in funzione del conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR;

    nel corso dell'esame referente è stata approvata una proposta emendativa volta a istituire, nell'ambito del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, articolazioni territoriali di livello dirigenziale generale, con funzioni di coordinamento e gestione amministrativa;

    il processo di riforma si inserisce in un contesto in cui la giustizia tributaria ha già dimostrato, negli ultimi anni, una significativa capacità di smaltimento del contenzioso e di riduzione dell'arretrato, anche grazie all'impegno degli organi giurisdizionali e amministrativi e nonostante una dotazione organizzativa non sempre pienamente adeguata all'evoluzione delle funzioni;

    i dati disponibili evidenziano, in particolare, una progressiva contrazione dei procedimenti pendenti e un miglioramento dei tempi di definizione delle controversie, in linea con gli obiettivi di efficientamento richiesti anche in sede europea;

    in tale quadro, il contributo della magistratura tributaria e delle strutture di supporto ha consentito di garantire la continuità e la qualità del servizio, accompagnando la fase di transizione ordinamentale avviata con la riforma del 2022;

    il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, quale organo di autogoverno, svolge funzioni essenziali per il corretto funzionamento del sistema, tra cui la gestione dello stato giuridico dei magistrati tributari, il conferimento degli incarichi, la vigilanza sull'organizzazione degli uffici e l'adozione di atti regolamentari;

    le attribuzioni del Consiglio risultano ulteriormente ampliate a seguito della riforma, anche mediante l'istituzione dell'Ufficio del massimario nazionale e dell'Ufficio ispettivo, con conseguente incremento delle attività di coordinamento, monitoraggio e supporto all'esercizio della funzione giurisdizionale;

    l'evoluzione normativa e organizzativa ha quindi determinato un progressivo aumento della complessità delle funzioni amministrative connesse all'attività dell'organo di autogoverno, in un contesto in cui il sistema ha continuato a operare garantendo risultati coerenti con gli obiettivi di efficientamento;

    in tale prospettiva, il rafforzamento delle strutture amministrative del comparto della giustizia tributaria appare coerente con il percorso di attuazione della riforma e con gli obiettivi del PNRR, purché sviluppato in modo equilibrato e coordinato tra le diverse componenti del sistema;

    una adeguata strutturazione amministrativa dell'organo di autogoverno può contribuire a sostenere, in modo ordinato e progressivo, le funzioni già attribuite dalla normativa vigente, accompagnando il consolidamento dell'assetto istituzionale della giustizia tributaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere specifiche iniziative normative per il rafforzamento della struttura amministrativa del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
9/2807-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta)Romano, Alessandro Colucci.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del decreto-legge all'esame (A.C. 2807-A) (Misure in materia di regimi amministrativi) introduce disposizioni di semplificazione procedimentale con particolare riferimento alla Conferenza dei servizi, nonché alla disciplina della SCIA, e del silenzio assenso. In particolare, vengono ridotti i termini entro i quali le amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei servizi devono rendere le proprie determinazioni;

    è necessario, al fine di raggiungere gli obiettivi europei di connettività stabiliti dal Digital Decade (Decisione UE 2022/2481 del Parlamento e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030), un'estensione temporale della durata di 24 mesi a tutti i permessi, comunque denominati, rilasciati o formati entro il 31 dicembre 2030, al fine di consentire la realizzazione delle opere pubbliche, comprese quelle incluse nei Piani del PNRR, in tempo utile per la conclusione di tutti gli investimenti europei sviluppati nell'ambito del decennio digitale;

    infatti risulta fondamentale replicare il meccanismo di proroga di validità dei titoli abilitativi, già introdotti dall'articolo 18, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2024, che ha consentito agli operatori di avvalersi di un utile sistema di semplificazione senza comprimere le prerogative degli enti preposti al rilascio dei suddetti permessi nell'esercizio dell'azione amministrativa,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure introdotte dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative, anche normative, dirette a prorogare di 24 mesi i termini relativi a tutti i certificati, gli attestati, i permessi e le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (e fino al 31 dicembre 2030, nonché a prorogare di 24 mesi i termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività SCIA), alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni comunque denominate rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2030 al fine di consentire agli operatori di avvalersi di un fondamentale strumento di semplificazione per la realizzazione degli investimenti necessari nell'ambito del decennio digitale.
9/2807-A/15. Steger.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del decreto-legge all'esame (A.C. 2807-A) (Misure in materia di regimi amministrativi) introduce disposizioni di semplificazione procedimentale con particolare riferimento alla Conferenza dei servizi, nonché alla disciplina della SCIA, e del silenzio assenso. In particolare, vengono ridotti i termini entro i quali le amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei servizi devono rendere le proprie determinazioni;

    è necessario, al fine di raggiungere gli obiettivi europei di connettività stabiliti dal Digital Decade (Decisione UE 2022/2481 del Parlamento e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030), un'estensione temporale della durata di 24 mesi a tutti i permessi, comunque denominati, rilasciati o formati entro il 31 dicembre 2030, al fine di consentire la realizzazione delle opere pubbliche, comprese quelle incluse nei Piani del PNRR, in tempo utile per la conclusione di tutti gli investimenti europei sviluppati nell'ambito del decennio digitale;

    infatti risulta fondamentale replicare il meccanismo di proroga di validità dei titoli abilitativi, già introdotti dall'articolo 18, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2024, che ha consentito agli operatori di avvalersi di un utile sistema di semplificazione senza comprimere le prerogative degli enti preposti al rilascio dei suddetti permessi nell'esercizio dell'azione amministrativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni opportuna iniziativa finalizzata ad assicurare il conseguimento degli obiettivi europei di connettività stabiliti dal Digital Decade (Decisione UE 2022/2481 del Parlamento e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030), anche prevedendo la proroga dell'efficacia dei certificati, degli attestati, i permessi e le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA).
9/2807-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Steger.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca disposizioni urgenti finalizzate al conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), quale risultante dalle modifiche apportate dalla decisione del Consiglio UE del 25 novembre 2025, nel rispetto delle condizionalità ivi previste;

    nell'ambito del PNRR, la Missione 6 Salute è diretta al rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso il potenziamento delle strutture sanitarie territoriali e ospedaliere, la digitalizzazione dei servizi e il miglioramento della sicurezza degli edifici sanitari;

    il perseguimento di tali obiettivi presuppone la continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali e la piena operatività delle strutture sanitarie e ospedaliere;

    alcune strutture sanitarie si trovano, peraltro, esposte al rischio di chiusura o di limitazione dell'attività, non essendo state poste in condizione di avviare o completare i lavori di adeguamento antincendio entro le scadenze programmate, previste dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, e successive modificazioni, anche per cause di forza maggiore connesse alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione dei fondi necessari;

    con l'accoglimento dell'ordine del giorno 9/02753-A/074 il Governo ha assunto l'impegno a valutare l'opportunità di adottare interventi normativi volti a «prevedere, nel prossimo provvedimento utile, l'introduzione di una misura volta a prorogare di un anno, rispetto alla scadenza attualmente prevista al 24 aprile 2026, i termini entro cui gli enti e i privati responsabili delle strutture devono presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco le segnalazioni certificate di inizio attività, che disciplinano i controlli di prevenzione incendi effettuati dal medesimo Comando attestanti il rispetto di determinati requisiti di sicurezza antincendio»;

    è di tutta evidenza la necessità di dare seguito all'impegno assunto, anche al fine di scongiurare la chiusura delle strutture sanitarie e le conseguenti ricadute negative che deriverebbero tanto sulla continuità dell'assistenza, quanto sul conseguimento degli obiettivi del PNRR in materia di rafforzamento del Servizio sanitario nazionale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a prevedere, nel primo provvedimento utile, la proroga al 24 aprile 2027 dei termini indicati dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, e successive modificazioni, relativi agli adempimenti a carico delle strutture sanitarie, scaduti o in scadenza il 24 aprile 2026.
9/2807-A/16. Miele, De Bertoldi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca disposizioni urgenti finalizzate al conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    nell'ambito del PNRR, la Missione 6 Salute è diretta al rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso il potenziamento dell'assistenza territoriale, lo sviluppo delle strutture intermedie e il rafforzamento dei servizi domiciliari;

    il conseguimento di tali obiettivi richiede un adeguato livello di dotazione di personale sanitario e socio-sanitario, con particolare riferimento agli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 e, tra questi, agli operatori socio-sanitari (OSS), figure essenziali per l'erogazione dei servizi assistenziali e per il funzionamento delle strutture territoriali e residenziali;

    permane, tuttavia, una significativa carenza di operatori socio-sanitari sul territorio nazionale, segnalata da numerosi enti del Servizio sanitario nazionale e dalle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, anche in relazione all'incremento della domanda di assistenza connesso all'invecchiamento della popolazione;

    l'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, ha introdotto una disciplina temporanea per l'esercizio dell'attività lavorativa da parte di personale sanitario e socio-sanitario in possesso di qualifiche conseguite all'estero, subordinando tuttavia la piena operatività della misura all'adozione di un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni che non risulta, allo stato, intervenuta;

    la mancata adozione dell'intesa predetta ha determinato criticità applicative, con particolare riferimento agli operatori di interesse sanitario, ritardando l'immissione in servizio di personale potenzialmente disponibile;

    occorre semplificare e rendere più tempestivo l'impiego di operatori socio-sanitari in possesso di qualifiche conseguite all'estero, anche mediante procedure di riconoscimento più snelle e la possibilità di impiego nelle more delle relative verifiche,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte:

  a semplificare le procedure di verifica delle qualifiche professionali conseguite all'estero da parte degli operatori socio-sanitari e, più in generale, degli operatori di interesse sanitario, anche mediante la tempestiva definizione di parametri formativi minimi e criteri uniformi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

  a consentire alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, l'assunzione immediata degli operatori di interesse sanitario che intendono esercitare l'attività lavorativa in base a una qualifica conseguita all'estero, sulla base di verifiche effettuate dalle strutture medesime, in coerenza con i contenuti dell'intesa di cui alla lettera a), ovvero nelle more delle procedure di riconoscimento della qualifica, prevedendo eventualmente l'adozione di misure organizzative e forme di affiancamento idonee a garantire la qualità dell'assistenza e la sicurezza degli utenti;

  a estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, agli operatori di interesse sanitario, anche in considerazione delle esigenze connesse all'attuazione della Missione 6 del PNRR.
9/2807-A/17. Comaroli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca disposizioni urgenti finalizzate al conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    nell'ambito del PNRR, la Missione 6 Salute è diretta al rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso il potenziamento dell'assistenza territoriale, lo sviluppo delle strutture intermedie e il rafforzamento dei servizi domiciliari;

    il conseguimento di tali obiettivi richiede un adeguato livello di dotazione di personale sanitario e socio-sanitario, con particolare riferimento agli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 e, tra questi, agli operatori socio-sanitari (OSS), figure essenziali per l'erogazione dei servizi assistenziali e per il funzionamento delle strutture territoriali e residenziali;

    permane, tuttavia, una significativa carenza di operatori socio-sanitari sul territorio nazionale, segnalata da numerosi enti del Servizio sanitario nazionale e dalle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, anche in relazione all'incremento della domanda di assistenza connesso all'invecchiamento della popolazione;

    l'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, ha introdotto una disciplina temporanea per l'esercizio dell'attività lavorativa da parte di personale sanitario e socio-sanitario in possesso di qualifiche conseguite all'estero, subordinando tuttavia la piena operatività della misura all'adozione di un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni che non risulta, allo stato, intervenuta;

    la mancata adozione dell'intesa predetta ha determinato criticità applicative, con particolare riferimento agli operatori di interesse sanitario, ritardando l'immissione in servizio di personale potenzialmente disponibile;

    occorre semplificare e rendere più tempestivo l'impiego di operatori socio-sanitari in possesso di qualifiche conseguite all'estero, anche mediante procedure di riconoscimento più snelle e la possibilità di impiego nelle more delle relative verifiche,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte:

  a semplificare le procedure di verifica delle qualifiche professionali conseguite all'estero da parte degli operatori socio-sanitari e, più in generale, degli operatori di interesse sanitario, anche mediante la tempestiva definizione di parametri formativi minimi e criteri uniformi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

  a consentire alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, l'assunzione immediata degli operatori di interesse sanitario che intendono esercitare l'attività lavorativa in base a una qualifica conseguita all'estero, sulla base di verifiche effettuate dalle strutture medesime, in coerenza con i contenuti dell'intesa di cui alla lettera a), ovvero nelle more delle procedure di riconoscimento della qualifica, prevedendo eventualmente l'adozione di misure organizzative e forme di affiancamento idonee a garantire la qualità dell'assistenza e la sicurezza degli utenti;

  a estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, agli operatori di interesse sanitario, anche in considerazione delle esigenze connesse all'attuazione della Missione 6 del PNRR.
9/2807-A/17. (Testo modificato nel corso della seduta)Comaroli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    in specifica relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano, del PNC e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, l'articolo 23-bis prevede la comunicazione da parte dell'appaltatore senza indugio al direttore dei lavori e al RUP della conclusione dei lavori del subappaltatore;

    tale meccanismo di rendicontazione contabile mira a evitare il determinarsi di irregolarità successive e indipendenti dal cantiere specifico, potenzialmente idonee a paralizzare la filiera e l'attuazione del PNRR;

    ai fini del pagamento del SAL o del saldo finale successivi alla conclusione del subappalto, il DURC è acquisito dalla stazione appaltante secondo le modalità ordinarie ovvero direttamente dal subappaltatore, entro e non oltre dieci giorni dalla conclusione dei lavori,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 23-bis del provvedimento in esame con l'adozione di iniziative normative volte a esplicitare che il termine di dieci giorni per l'acquisizione del DURC di cui in premessa è riferito alla conclusione dei lavori del subappaltatore.
9/2807-A/18. Frassini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    in specifica relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano, del PNC e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, l'articolo 23-bis prevede la comunicazione da parte dell'appaltatore senza indugio al direttore dei lavori e al RUP della conclusione dei lavori del subappaltatore;

    tale meccanismo di rendicontazione contabile mira a evitare il determinarsi di irregolarità successive e indipendenti dal cantiere specifico, potenzialmente idonee a paralizzare la filiera e l'attuazione del PNRR;

    ai fini del pagamento del SAL o del saldo finale successivi alla conclusione del subappalto, il DURC è acquisito dalla stazione appaltante secondo le modalità ordinarie ovvero direttamente dal subappaltatore, entro e non oltre dieci giorni dalla conclusione dei lavori,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 23-bis del provvedimento in esame con iniziative volte a fornire supporto alle stazioni appaltanti nell'interpretare la disposizione nel senso che il termine di dieci giorni per l'acquisizione del DURC di cui in premessa è riferito alla conclusione dei lavori del subappaltatore.
9/2807-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta)Frassini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene sul Documento Strategico Pluriennale della Mobilità, strumento fondamentale di indirizzo e programmazione che, tuttavia, risulta da tempo sostanzialmente disatteso, nonostante sia stato previsto nell'ambito delle riforme connesse al PNRR e fosse soggetto all'obbligo di trasmissione semestrale alle Camere ai fini della definizione e dell'aggiornamento del contratto di programma con RFI;

    il provvedimento in esame amplia significativamente i contenuti del Documento, attribuendogli il compito di definire gli indirizzi strategici di lungo periodo per lo sviluppo della rete ferroviaria, per la mobilità dei passeggeri e delle merci, per la promozione dell'intermodalità e per l'integrazione delle esigenze del sistema produttivo e dei poli logistici nella pianificazione infrastrutturale;

    tale rafforzamento delle funzioni del Documento interviene, tuttavia, in un contesto in cui la pianificazione delle infrastrutture di trasporto ha progressivamente perso centralità, anche a seguito dell'eliminazione del Piano generale dei trasporti dal codice dei contratti pubblici, determinando un indebolimento del quadro programmatorio e dell'ancoraggio delle scelte infrastrutturali a una visione di medio e lungo periodo;

    in tale quadro, assume un rilievo decisivo la fase di espressione dei pareri sul Documento Strategico Pluriennale della Mobilità, chiamati a verificarne la coerenza con le esigenze complessive di sviluppo delle infrastrutture di trasporto, delle reti e dei sistemi di comunicazione;

    appare pertanto necessario rafforzare in modo significativo il ruolo del Parlamento, prevedendo un esame più strutturato e incisivo del Documento, anche attraverso un doppio passaggio presso le Commissioni competenti, che consenta l'elaborazione di rilievi puntuali e proposte integrative sugli indirizzi strategici delineati;

    risulta altresì opportuno garantire forme adeguate di trasparenza e partecipazione, prevedendo il coinvolgimento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti affinché, nell'ambito delle proprie competenze, renda il Documento accessibile e consultabile dai soggetti interessati prima dell'espressione dei pareri, favorendo un confronto ampio e qualificato,

impegna il Governo:

   ad adottare, ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, iniziative normative volte a rafforzare il ruolo delle Camere nel processo di definizione e aggiornamento del Documento Strategico Pluriennale della Mobilità, prevedendo, in particolare, un doppio passaggio presso le Commissioni parlamentari competenti, al fine di consentire l'espressione di pareri articolati, comprensivi di rilievi e proposte integrative sugli indirizzi strategici ivi contenuti;

   a promuovere, altresì, forme strutturate di consultazione dei soggetti istituzionali, economici e sociali interessati, per quanto di competenza, anche attraverso il coinvolgimento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, affinché il Documento sia reso accessibile e sottoposto a contributi preventivi, in un'ottica di trasparenza, partecipazione e maggiore efficacia della pianificazione infrastrutturale.
9/2807-A/19. Barbagallo.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 2 dell'articolo 5 reca misure urgenti di semplificazione del regime amministrativo delle insegne di esercizio;

    la disciplina relativa all'installazione dei mezzi pubblicitari presenta un quadro normativo articolato, che coinvolge disposizioni del Codice della Strada, regolamenti comunali e Piani Generali degli Impianti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera c), della legge n. 160 del 2019;

    la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è istituto concepito per le insegne di esercizio, generalmente collocate in proprietà private o con limitata occupazione di suolo pubblico, e non risulta coerente con le caratteristiche strutturali e funzionali dei mezzi pubblicitari;

    per i mezzi pubblicitari la normativa vigente richiede il rispetto di specifici vincoli relativi a quantità, tipologie, caratteristiche e collocazione, definiti dai regolamenti comunali e dai Piani Generali degli Impianti, oltre alle prescrizioni del Codice della Strada;

    secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, la collocazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico presuppone l'espletamento di una procedura a evidenza pubblica e non può essere ricondotta a una mera comunicazione tramite SCIA, salvo i casi limitati delle strade extra-urbane di competenza di ANAS, regioni e province;

    l'estensione della SCIA ai mezzi pubblicitari risulterebbe pertanto in contrasto con princìpi e vincoli normativi di rango superiore, oltre che con la natura stessa dell'istituto,

impegna, quindi, il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative normative o regolamentari necessarie a confermare che la SCIA sia applicabile alle sole insegne di esercizio, escludendone l'estensione ai mezzi pubblicitari, per i quali deve continuare a trovare applicazione il procedimento autorizzatorio ordinario, nel rispetto del Codice della Strada, dei regolamenti comunali e dei Piani Generali degli Impianti.
9/2807-A/20. Dalla Chiesa.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 2 dell'articolo 5 reca misure urgenti di semplificazione del regime amministrativo delle insegne di esercizio;

    la disciplina relativa all'installazione dei mezzi pubblicitari presenta un quadro normativo articolato, che coinvolge disposizioni del Codice della Strada, regolamenti comunali e Piani Generali degli Impianti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera c), della legge n. 160 del 2019;

    la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è istituto concepito per le insegne di esercizio, generalmente collocate in proprietà private o con limitata occupazione di suolo pubblico, e non risulta coerente con le caratteristiche strutturali e funzionali dei mezzi pubblicitari;

    per i mezzi pubblicitari la normativa vigente richiede il rispetto di specifici vincoli relativi a quantità, tipologie, caratteristiche e collocazione, definiti dai regolamenti comunali e dai Piani Generali degli Impianti, oltre alle prescrizioni del Codice della Strada;

    secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, la collocazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico presuppone l'espletamento di una procedura a evidenza pubblica e non può essere ricondotta a una mera comunicazione tramite SCIA, salvo i casi limitati delle strade extra-urbane di competenza di ANAS, regioni e province,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare, in sede di riforma integrale del codice della strada in caso di proroga della delega, una riforma ad ampio spettro che, in base alla diversa natura delle insegne/mezzi pubblicitari, ponderi adeguatamente le procedure applicabili in termini di regime autorizzatorio, nel rispetto anche dei regolamenti comunali e dei piani generali degli impianti.
9/2807-A/20. (Testo modificato nel corso della seduta)Dalla Chiesa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 30 disciplina le modalità di accantonamento e successiva destinazione delle economie generate dai progetti PNRR a seguito del completamento dei progetti da parte delle amministrazioni centrali;

    i commi 2 e 3 stabiliscono che le economie maturate a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR sono versate sui conti di tesoreria e che, decorso il termine del 30 giugno 2026, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, sono accertate le risorse per le quali non sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea;

    il comma 4 dispone che in esito all'accertamento disposto dal comma 3, le risorse PNRR prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione, siano riassegnate in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione o la riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri corredato di relazione tecnica, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

    si tratta di una formulazione eccessivamente generica, in quanto la norma non circoscrive l'ambito delle future destinazioni né definisce i criteri in base ai quali saranno individuate mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le specifiche iniziative e i singoli interventi che potranno beneficiare delle risorse rivenienti dall'accertamento;

    si tratta di una procedura che, ad avviso dei firmatari del presente atto, esautora le Camere, dal momento che non viene neanche previsto un parere parlamentare, circostanza aggravata dal fatto che la norma non appare pienamente coerente con la vigente disciplina contabile, laddove essa rinvia a un successivo atto di rango secondario il compito di provvedere alla destinazione delle risorse individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione e la riprogrammazione di risorse previste a legislazione vigente che, in quanto tali, sono oggetto di programmi di spesa che costituiscono unità di voto parlamentare;

    appare invece necessario prevedere un indirizzo del Parlamento e una destinazione delle risorse maggiormente coerente con le originarie finalità del PNRR,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza volta a riconsiderare la disposizione richiamata in premessa affinché le risorse rimangano assegnate alle singole misure e relativi progetti aventi obbligazioni giuridicamente vincolanti anche se non concorrono al raggiungimento del target della singola misura e che le risorse siano mantenute prioritariamente in favore dei medesimi interventi del PNRR cui erano originariamente destinate e che abbiano raggiunto la percentuale minima di attuazione del 30 per cento.
9/2807-A/21. Roggiani, Guerra, De Luca.


   La Camera,

   in sede di esame del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione;

   premesso che:

    il comma 2 dell'articolo 5 reca disposizioni in materia di collocazione dei mezzi pubblicitari;

   considerato che:

    la disciplina relativa all'installazione dei mezzi pubblicitari presenta un quadro normativo articolato, che coinvolge disposizioni del Codice della Strada, regolamenti comunali e Piani Generali degli Impianti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera c), della legge n. 160 del 2019;

    la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è istituto concepito per le insegne di esercizio, generalmente collocate in proprietà private o con limitata occupazione di suolo pubblico, e non risulta coerente con le caratteristiche strutturali e funzionali dei mezzi pubblicitari;

    per i mezzi pubblicitari la normativa vigente richiede il rispetto di specifici vincoli relativi a quantità, tipologie, caratteristiche e collocazione, definiti dai regolamenti comunali e dai Piani Generali degli Impianti, oltre alle prescrizioni del Codice della Strada;

    secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, la collocazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico presuppone l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica e non può essere ricondotta a una mera comunicazione tramite SCIA, salvo i casi limitati delle strade extraurbane di competenza di ANAS, Regioni e Province;

    l'eventuale estensione della SCIA ai mezzi pubblicitari presenta alcuni profili che meritano un approfondimento in relazione alla coerenza con principi e vincoli normativi di rango superiore, nonché con le caratteristiche proprie dell'istituto. Tale estensione potrebbe inoltre determinare una rimodulazione delle verifiche preventive attualmente svolte dagli enti locali nell'ambito del regime vigente, con particolare riferimento agli aspetti di compatibilità con la viabilità e l'arredo urbano, anche in relazione ai profili connessi alla sicurezza stradale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare, in sede di riforma integrale del codice della strada in caso di proroga della delega, una riforma ad ampio spettro che, in base alla diversa natura delle insegne/mezzi pubblicitari, ponderi adeguatamente le procedure applicabili in termini di regime autorizzatorio, nel rispetto anche dei regolamenti comunali e dei piani generali degli impianti.
9/2807-A/22. (Versione corretta)Maccanti, Frassini.


   La Camera,

   in sede di esame del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione;

   premesso che:

    il comma 2 dell'articolo 5 reca disposizioni in materia di collocazione dei mezzi pubblicitari;

   considerato che:

    la disciplina relativa all'installazione dei mezzi pubblicitari presenta un quadro normativo articolato, che coinvolge disposizioni del Codice della Strada, regolamenti comunali e Piani Generali degli Impianti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera c), della legge n. 160 del 2019;

    la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è istituto concepito per le insegne di esercizio, generalmente collocate in proprietà private o con limitata occupazione di suolo pubblico, e non risulta coerente con le caratteristiche strutturali e funzionali dei mezzi pubblicitari;

    per i mezzi pubblicitari la normativa vigente richiede il rispetto di specifici vincoli relativi a quantità, tipologie, caratteristiche e collocazione, definiti dai regolamenti comunali e dai Piani Generali degli Impianti, oltre alle prescrizioni del Codice della Strada;

    secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, la collocazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico presuppone l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica e non può essere ricondotta a una mera comunicazione tramite SCIA, salvo i casi limitati delle strade extraurbane di competenza di ANAS, Regioni e Province,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare, in sede di riforma integrale del codice della strada in caso di proroga della delega, una riforma ad ampio spettro che, in base alla diversa natura delle insegne/mezzi pubblicitari, ponderi adeguatamente le procedure applicabili in termini di regime autorizzatorio, nel rispetto anche dei regolamenti comunali e dei piani generali degli impianti.
9/2807-A/22. (Versione corretta – Testo modificato nel corso della seduta)Maccanti, Frassini.


   La Camera,

   premesso che:

    la Missione 4-C1 – Investimento 1.1 «Asili nido e scuole dell'infanzia» finanzia interventi per l'incremento dell'offerta 0-6 anni, compresa la realizzazione/riqualificazione di strutture e servizi per la prima infanzia;

    la Missione 2-C3 – Investimento 1.1 «Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici» finanzia la realizzazione di nuove scuole tramite sostituzione edilizia, con edifici scolastici innovativi e sostenibili;

    tali misure sono state tra le più complesse nella fase di revisione del PNRR concordata con le istituzioni europee, hanno visto progressivamente ridursi il target numerico inizialmente stabilito e a fatto registrare notevoli difficoltà attuative a livello comunale;

    ai fini di una efficace fruizione del servizio è, pertanto, necessario prevedere anche il finanziamento per l'acquisto degli arredi didattici, almeno per coloro che non abbiano già beneficiato di risorse per la medesima finalità,

    l'articolo 19, reca modifiche diverse disposizioni di legge concernenti le attività dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito,

impegna il Governo

ad adottare per quanto di competenza le opportune iniziative, anche normative, atte a consentire ai comuni e alle città metropolitane di poter utilizzare le risorse che residuano nei quadri economici già autorizzati anche per l'acquisto di arredi didattici per la misura asili nido e scuole dell'infanzia e per la misura scuole nuove.
9/2807-A/23. Ascani, Roggiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di ulteriori misure di sostegno allo sviluppo economico e alla coesione territoriale;

    l'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, disciplina il completamento degli interventi finanziati dai Programmi operativi complementari (POC) relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020, fissando al 31 dicembre 2026 il termine per la relativa conclusione;

    i Programmi operativi complementari costituiscono uno strumento fondamentale di cofinanziamento nazionale a supporto dei Fondi Strutturali europei, con particolare rilievo per le regioni del Mezzogiorno e per i territori maggiormente in ritardo di sviluppo;

    il rispetto del termine attualmente previsto si presenta in numerosi casi oggettivamente difficoltoso, anche in ragione delle complessità procedurali, delle difficoltà di approvvigionamento e dei ritardi accumulati nella fase attuativa, in parte riconducibili agli effetti della pandemia da COVID-19 e alle successive perturbazioni economiche;

    una proroga del termine al 31 dicembre 2027 consentirebbe agli enti beneficiari e alle stazioni appaltanti di portare a completamento gli interventi già avviati, scongiurando il rischio di disimpegno delle risorse e la conseguente perdita di investimenti pubblici già programmati e in corso di realizzazione;

    l'articolo 23-bis del provvedimento in esame interviene sulla comunicazione della conclusione dei lavori per gli interventi finanziati dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e da programmi cofinanziati dall'UE,

impegna il Governo

ad accompagnare, nel primo provvedimento utile, le misure recate dall'articolo 23-bis del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a prorogare al 31 dicembre 2027 il termine di cui all'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse dei Programmi operativi complementari 2014-2020 e il completamento degli interventi già finanziati.
9/2807-A/24. Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di ulteriori misure di sostegno allo sviluppo economico e alla coesione territoriale;

    l'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, disciplina il completamento degli interventi finanziati dai Programmi operativi complementari (POC) relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020, fissando al 31 dicembre 2026 il termine per la relativa conclusione;

    i Programmi operativi complementari costituiscono uno strumento fondamentale di cofinanziamento nazionale a supporto dei Fondi Strutturali europei, con particolare rilievo per le regioni del Mezzogiorno e per i territori maggiormente in ritardo di sviluppo;

    il rispetto del termine attualmente previsto si presenta in numerosi casi oggettivamente difficoltoso, anche in ragione delle complessità procedurali, delle difficoltà di approvvigionamento e dei ritardi accumulati nella fase attuativa, in parte riconducibili agli effetti della pandemia da COVID-19 e alle successive perturbazioni economiche;

    una proroga del termine al 31 dicembre 2027 consentirebbe agli enti beneficiari e alle stazioni appaltanti di portare a completamento gli interventi già avviati, scongiurando il rischio di disimpegno delle risorse e la conseguente perdita di investimenti pubblici già programmati e in corso di realizzazione;

    l'articolo 23-bis del provvedimento in esame interviene sulla comunicazione della conclusione dei lavori per gli interventi finanziati dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e da programmi cofinanziati dall'UE,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2027, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e con le esigenze di finanza pubblica, il termine di cui all'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse dei Programmi operativi complementari 2014-2020 e il completamento degli interventi già finanziati.
9/2807-A/24. (Testo modificato nel corso della seduta)Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 30 disciplina le modalità di accantonamento e successiva destinazione delle economie generate dai progetti PNRR a seguito del completamento dei progetti da parte delle amministrazioni centrali;

    i commi 2 e 3 stabiliscono che le economie maturate a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR sono versate sui conti di tesoreria e che, decorso il termine del 30 giugno 2026, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono accertate le risorse per le quali non sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea;

    il comma 4 dispone che in esito all'accertamento disposto dal comma 3, le risorse PNRR prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione, siano riassegnate in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione o la riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri corredato di relazione tecnica, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

    si tratta di una formulazione eccessivamente generica, in quanto la norma non circoscrive l'ambito delle future destinazioni né definisce i criteri in base ai quali saranno individuate mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le specifiche iniziative e i singoli interventi che potranno beneficiare delle risorse rivenienti dall'accertamento;

    si tratta di una procedura che, a giudizio dei firmatari, esautora le Camere, dal momento che non viene neanche previsto un parere parlamentare, circostanza aggravata dal fatto che la norma non appare pienamente coerente con la vigente disciplina contabile, laddove essa rinvia a un successivo atto di rango secondario il compito di provvedere alla destinazione delle risorse individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione e la riprogrammazione di risorse previste a legislazione vigente che, in quanto tali, sono oggetto di programmi di spesa che costituiscono unità di voto parlamentare;

    appare invece necessario prevedere un atto di indirizzo delle Camere e una destinazione delle risorse maggiormente coerente con le originarie finalità del PNRR,

impegna il Governo

in sede di attuazione della misura richiamata in premessa, a prevedere che l'assegnazione delle risorse prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR prima dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 30, comma 4, sia effettuata prioritariamente in favore degli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi trasversali del PNRR.
9/2807-A/25. Guerra.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, tra le altre, disposizioni rilevanti in materia di bonifiche dei siti contaminati;

    in particolare, l'articolo 14 interviene su più disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), apportando modifiche alla disciplina delle bonifiche, al fine di:

     precisare l'ambito applicativo del regolamento relativo agli interventi di bonifica delle aree agricole;

     definire il periodo di efficacia di permessi, autorizzazioni e concessioni acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi per l'approvazione dei progetti di bonifica;

     modificare la disciplina degli interventi realizzabili nei siti inquinati;

    tali modifiche incidono su profili particolarmente sensibili sotto il profilo della tutela ambientale e della salute pubblica, con specifico riguardo alla determinazione delle soglie di contaminazione dei suoli agricoli, alla durata e aggiornabilità dei titoli autorizzativi per le bonifiche e al ruolo degli enti territoriali nella prevenzione sanitaria;

    appare necessario garantire che gli interventi di semplificazione amministrativa non si traducano in un indebolimento dei presidi di tutela ambientale e sanitaria, né in una riduzione delle garanzie di controllo e monitoraggio nel tempo dei siti oggetto di bonifica;

    risulta altresì fondamentale assicurare un adeguato coinvolgimento delle autorità territoriali e sanitarie, nonché una programmazione di lungo periodo degli interventi, in considerazione della complessità e della durata dei processi di risanamento ambientale;

    i siti di interesse nazionale (SIN) presentano situazioni di contaminazione complesse, con rilevanti impatti sulla salute pubblica, sull'ambiente e sullo sviluppo socio-economico dei territori interessati;

    le politiche sui SIN devono integrare bonifica e riconversione produttiva e sviluppo economico sostenibile, favorendo il riuso delle aree e il rilancio dei territori colpiti;

    persistono criticità nella gestione delle bonifiche, legate alla frammentazione delle competenze, alla lentezza delle procedure e alla discontinuità delle risorse finanziarie;

    risulta pertanto necessario rafforzare l'efficacia degli interventi attraverso una governance coordinata, una maggiore trasparenza e un monitoraggio continuo, nonché promuovere il recupero e la riconversione sostenibile delle aree interessate,

impegna il Governo

a integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte, per quanto di competenza, a:

  garantire una governance unitaria ed efficace degli interventi nei siti di interesse nazionale, rafforzando il coordinamento tra amministrazioni centrali, regionali e locali e semplificando le procedure, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e sanitaria;

  assicurare continuità e adeguatezza delle risorse finanziarie, nonché la tempestiva attuazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, secondo criteri di priorità basati sul rischio sanitario e ambientale;

  promuovere trasparenza, monitoraggio e riconversione sostenibile delle aree bonificate, favorendo il riutilizzo produttivo dei siti e il rilancio economico e occupazionale dei territori interessati.
9/2807-A/26. Ferrari, Simiani.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte, per quanto di competenza, a:

  garantire una governance unitaria ed efficace degli interventi nei siti di interesse nazionale, rafforzando il coordinamento tra amministrazioni centrali, regionali e locali e semplificando le procedure, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e sanitaria;

  assicurare continuità e adeguatezza delle risorse finanziarie, nonché la tempestiva attuazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, secondo criteri di priorità basati sul rischio sanitario e ambientale;

  promuovere trasparenza, monitoraggio e riconversione sostenibile delle aree bonificate, favorendo il riutilizzo produttivo dei siti e il rilancio economico e occupazionale dei territori interessati.
9/2807-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta)Ferrari, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4, comma 2 del decreto-legge in esame individua misure di accelerazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e idrogeologico;

    l'ambiente costiero è un sistema altamente dinamico dove i fenomeni di erosione, e quindi di arretramento, o di avanzamento della linea di costa sono determinati dall'interazione di molteplici fattori meteoclimatici, geologici, biologici e antropici, tra i quali il «clima» rappresenta il principale motore dei processi di trasformazione;

    i fenomeni di erosione costiera costituiscono, infatti, una criticità crescente per il territorio nazionale, determinando l'arretramento della linea di costa e incidendo negativamente sugli ecosistemi, sulle infrastrutture e sulle attività economiche localizzate lungo i litorali;

    secondo recenti evidenze scientifiche, i processi di erosione costiera sono destinati a intensificarsi nei prossimi decenni per effetto dei cambiamenti climatici, dell'innalzamento del livello del mare e della crescente pressione antropica, con impatti significativi e progressivi su ampie porzioni delle coste;

    tali studi evidenziano altresì come l'erosione costiera rappresenti un fenomeno cumulativo e di lungo periodo, che richiede politiche strutturali, pianificazione integrata e interventi continuativi, non risultando efficacemente affrontabile attraverso misure episodiche o emergenziali;

    la complessità dei processi fisici che regolano la dinamica dei litorali impone un approccio fondato su dati scientifici, modelli previsionali e strumenti di monitoraggio costante, al fine di orientare le decisioni pubbliche e migliorare l'efficacia degli interventi;

    la discontinuità delle risorse finanziarie attualmente disponibili rappresentano un limite rilevante alla capacità di prevenzione e contrasto del fenomeno, ostacolando una programmazione organica e di lungo periodo;

    il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica esercita la competenza statale nella definizione degli indirizzi e dei criteri generali per la difesa delle coste;

    appare necessario rafforzare la dimensione nazionale della pianificazione e del coordinamento degli interventi, assicurando coerenza tra indirizzi strategici, programmazione e attuazione;

    risulta pertanto prioritario garantire risorse finanziarie dedicate, stabili e specificamente finalizzate al contrasto dell'erosione costiera, in grado di sostenere interventi strutturali e continuativi;

    la strada da percorrere per fronteggiare gli effetti dei fenomeni di dissesto dei litorali dovrà necessariamente passare attraverso lo strumento della massima condivisione e della giusta conoscenza, del riutilizzo delle risorse naturali, della riduzione degli impatti antropici negativi al fine di aspirare al massimo riequilibrio dei processi naturali,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere stanziamenti finanziari dedicati, strutturali e pluriennali, espressamente finalizzati al contrasto dell'erosione costiera, nonché a rafforzare, in coerenza con le competenze statali di indirizzo, un sistema unitario di pianificazione, programmazione e monitoraggio degli interventi fondato su evidenze scientifiche, al fine di garantire efficacia, omogeneità e continuità delle azioni di difesa e gestione dei litorali.
9/2807-A/27. Stefanazzi, Simiani.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative finalizzate al rafforzamento, in coerenza con le competenze statali di indirizzo, di un sistema unitario di pianificazione, programmazione e monitoraggio degli interventi di contrasto dell'erosione costiera fondato su evidenze scientifiche, al fine di garantire efficacia, omogeneità e continuità delle azioni di difesa e gestione dei litorali.
9/2807-A/27. (Testo modificato nel corso della seduta)Stefanazzi, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4, comma 2 del provvedimento in esame introduce misure di semplificazione e accelerazione procedimentale con riguardo agli interventi di protezione civile volti a fronteggiare il rischio di alluvione e idrogeologico, mediante la riduzione dei termini per l'adozione di atti di proposta, di assenso, di concerto o di nulla osta;

    come è noto, il territorio nazionale è caratterizzato da una elevata vulnerabilità al dissesto idrogeologico, aggravata dagli effetti dei cambiamenti climatici;

    in data 7 aprile 2026 si è registrata la riattivazione di un rilevante movimento franoso nel territorio del comune di Petacciato, in provincia di Campobasso, a seguito di eventi meteorologici particolarmente intensi;

    tale frana è ben nota e si muove dal 1906. Da quella data, si è infatti riattiva già 15 volte;

    la frana, con un fronte di oltre 4 chilometri, ha determinato l'interruzione dell'autostrada A14 tra Montenero di Bisaccia e Termoli e della linea ferroviaria adriatica tra Vasto e Termoli, aggravando ulteriormente la viabilità già compromessa;

    tali eventi stanno producendo gravi disagi alla mobilità e rilevanti ripercussioni economiche e sociali, oltre a situazioni di rischio per la popolazione, che hanno reso necessarie evacuazioni e misure di chiusura delle attività scolastiche;

    si è infatti determinata una vera e propria frattura della continuità infrastrutturale lungo il versante adriatico, isolando ampie aree del Mezzogiorno e rendendo estremamente difficoltosi i collegamenti da e per la Puglia, anche in considerazione della concomitante chiusura della Strada statale 16 per il crollo del ponte sul Trigno, con conseguenti pesanti ripercussioni sulla mobilità di cittadini e merci e sull'economia dei territori coinvolti;

    le valutazioni tecniche evidenziano inoltre tempi di ripristino delle principali infrastrutture che potrebbero protrarsi per mesi e la necessità di ingenti risorse per gli interventi di consolidamento, stimati in decine di milioni di euro;

    tale situazione conferma l'urgenza di un cambio di passo nelle politiche di prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico, con procedure più rapide ed efficaci e una programmazione strutturale in grado di evitare lunghi periodi di isolamento e crisi economica per i territori più esposti;

    risultano, infatti, da tempo, programmati interventi di mitigazione del rischio e di messa in sicurezza del territorio interessato che, tuttavia, non risultano attivati o completati;

    da notizie di stampa si apprende che la regione Molise aveva programmato interventi straordinari per il consolidamento idrogeologico della frana di Petacciato, annunciando, nel 2021, come «imminente» la gara per la progettazione degli interventi: ma il bando per l'appalto integrato (progettazione ed esecuzione) è stato pubblicato solo a dicembre 2025 e non è ancora stato aggiudicato;

    nel contesto di un territorio così fragile, l'Inventario dei fenomeni franosi in Italia (IFFI) rappresenta il principale strumento conoscitivo nazionale per la mappatura dei fenomeni franosi, fondamentale per la pianificazione territoriale, la prevenzione del rischio e la gestione delle emergenze, ma risulta privo di un adeguato rifinanziamento nazionale da oltre venti anni, con conseguente aggiornamento incompleto dei dati;

    l'Italia è il Paese europeo maggiormente interessato da fenomeni franosi, con centinaia di migliaia di eventi censiti e migliaia di nuovi fenomeni ogni anno, rendendo necessario un rafforzamento strutturale degli strumenti di monitoraggio e prevenzione,

impegna il Governo

ad adottare con la massima urgenza iniziative, anche normative, nel primo provvedimento utile, finalizzate a:

  fronteggiare gli effetti della frana nel territorio di Petacciato, assicurando il sostegno alle popolazioni coinvolte e il rapido ripristino della funzionalità della viabilità stradale, autostradale e ferroviaria della dorsale adriatica;

  assicurare l'attivazione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico già programmati per l'area interessata, nonché a promuovere ulteriori interventi strutturali nelle zone limitrofe a rischio;

  rifinanziare e provvedere all'aggiornamento continuo dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia (IFFI), al fine di rafforzare il monitoraggio, la prevenzione e la pianificazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico.
9/2807-A/28. D'Alfonso, Braga, Simiani, Casu, Manzi, Curti, Viggiano, Stefanazzi, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 17 reca un complesso di disposizioni volte a garantire il conseguimento degli obiettivi della Riforma 1.4 – Giustizia civile della Missione 1, Componente 1 del PNRR, con particolare riferimento alla riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti civili e commerciali, da conseguire entro il 30 giugno 2026;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato dall'Unione europea prevede un programma di sovvenzioni teso alla ripresa dell'economia e delle attività strategiche dei Paesi dell'Unione dopo la pandemia da COVID-19 e prevede investimenti e riforme, con lo stazionamento di fondi per un totale di euro 222,1 miliardi, di cui euro 191,5 miliardi, finanziati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza ed euro 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare istituito con il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021;

    la giustizia riveste un ruolo significativo nell'ambito del PNRR, che passano sia da una serie di riforme, sia da investimenti di carattere organizzativo, investimenti ottenuti per l'importo complessivo di euro 2.827.776.959,91, su tre diverse linee progettuali; il piano come è noto subordina il consolidamento del finanziamento al pieno raggiungimento di obiettivi concordati dallo Stato italiano con l'Unione europea;

    gli obiettivi iniziali del PNRR prevedevano, per il settore civile, la riduzione del disposition time (DT) ottenuto come somma del DT nei tre gradi di giudizio, del 40 per cento entro giugno 2026; per il disposition time penale la riduzione del DT complessivo, ottenuto come somma del DT nei tre gradi di giudizio, del 25 per cento entro giugno 2026; quanto all'arretrato civile per i tribunali, la riduzione dell'arretrato ultra-triennale del 65 per cento entro fine 2024 e del 90 per cento entro giugno 2026 e, quanto alle Corti d'appello, la riduzione dell'arretrato ultra-biennale del 55 per cento entro fine 2024 e del 90 per cento entro giugno 2026;

    grazie a queste risorse sono state assunte unità professionali per l'Ufficio del processo; i tribunali che hanno ricevuto – grazie alle risorse del PNRR – un numero maggiore di personale hanno registrato una diminuzione nel numero dei procedimenti definiti di circa 4 punti percentuali; per i procedimenti più complessi la variazione è di circa 10 punti percentuali; la stima proviene da uno studio congiunto del Ministero della giustizia e della Banca d'Italia, dal titolo: «Gli effetti dell'ufficio per il processo sul funzionamento della giustizia civile», ora disponibile nella sua versione integrale; gli encomiabili risultati, apparsi fin da subito positivi, sono stati riconosciuti anche dalla magistratura, dalla avvocatura e dalla politica;

    l'incremento complessivo di definizioni ascrivibile all'investimento, si legge in una nota del Ministero, è valutabile in circa 100.000 procedimenti civili all'anno, pari a circa 1/3 dell'arretrato 2019; infatti, spiega il documento, si può stimare «con qualche approssimazione» che ogni addetto all'UPP abbia aumentato il numero di procedimenti definiti di circa 20 unità all'anno. In aggregato, quindi si torna ai 100.000 procedimenti in più all'anno, concentrati tra quelli più complessi e pendenti nei tribunali da più lungo tempo; il contributo degli addetti risulta essere maggiore nei tribunali che prima della pandemia avevano già livelli di produttività elevata, segno che gli uffici con maggiore capacità organizzativa hanno saputo sfruttare meglio le nuove risorse;

    tuttavia, il Programma Giustizia civile e penale – gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – presenta uno stanziamento nel bilancio di previsione 2025 di 5.576,2 milioni di euro, con un decremento di 166,4 milioni: dal primo trimestre 2022 alla fine del 2023, decremento che risulta ulteriormente confermato e aumentato dalla legge di bilancio in esame per il triennio 2026-2028;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha previsto, tra le sue linee di intervento, il rafforzamento della capacità amministrativa del sistema giudiziario anche attraverso l'assunzione di personale a tempo determinato, in particolare nell'ambito dell'Ufficio per il Processo; tale personale ha contribuito in maniera significativa al miglioramento dell'efficienza degli uffici giudiziari, consentendo una sensibile riduzione dell'arretrato e il raggiungimento di obiettivi rilevanti ai fini dell'attuazione del PNRR;

    i lavoratori e le lavoratrici assunti con contratti a termine nell'ambito di tali misure rappresentano oggi una componente essenziale per il funzionamento quotidiano degli uffici giudiziari, avendo maturato competenze specifiche e professionalità difficilmente sostituibili in tempi brevi;

    a fronte di ciò, i contratti risultano in scadenza entro il 30 giugno 2026 e, allo stato, le misure prospettate non appaiono idonee a garantire una piena stabilizzazione del personale coinvolto, né a valorizzare adeguatamente l'esperienza maturata nel corso del servizio;

    il Ministero della giustizia ha pubblicato sul proprio portale e su InPA il bando per la stabilizzazione di 6.919 addetti all'ufficio per il processo. Il bando riguarda il personale reclutato con i concorsi del 2021 e del 2024 e che potrà partecipare adesso alla selezione per ottenere la stabilizzazione con assunzione a tempo pieno e indeterminato;

    si tratta di numeri ancora non sufficienti che non consentono il completo assorbimento del personale e di procedure non sempre efficienti: prevedere una durata triennale delle graduatorie senza certezza di continuità occupazionale significa esporre a rischio l'esperienza innovativa di questo nuovo modello organizzativo che invece deve continuare a dare i suoi frutti anche dopo la scadenza dei progetti PNRR arrecando un serio danno al sistema Giustizia, ed evitare la dispersione del patrimonio di competenze messe a disposizione per l'amministrazione della giustizia, sia ordinaria che amministrativa, per non perdere questa formidabile occasione per ammodernare e migliorare l'organizzazione della giustizia;

    la mancata continuità occupazionale determinerebbe una significativa perdita di competenze già formate, con conseguenze negative sull'efficienza del sistema giudiziario e sul conseguimento degli obiettivi di medio-lungo periodo;

    appare necessario consolidare in via strutturale il modello organizzativo dell'Ufficio per il Processo, quale strumento ormai imprescindibile per il buon funzionamento della giustizia, e che risulta altresì fondamentale garantire la continuità lavorativa e la valorizzazione delle competenze del personale attualmente impiegato,

impegna il Governo

a integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a consentire la completa stabilizzazione del personale precario assunto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero della giustizia, assicurando il pieno riconoscimento dell'esperienza professionale maturata e garantendo la continuità dei rapporti di lavoro oltre la scadenza prevista del 30 giugno 2026, nonché a prevedere procedure per la selezione più efficienti e accessibili nonché a individuare risorse strutturali adeguate per il rafforzamento stabile delle dotazioni organiche e per la definitiva integrazione dell'Ufficio per il Processo nell'assetto ordinario del sistema giudiziario.
9/2807-A/29. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 28, comma 1 del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione allo scopo di ridefinire le modalità mediante le quali è possibile procedere alla modifica del cronoprogramma finanziario;

    l'articolo 1, comma 54, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede che il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027;

    con la delibera del Comitato interministeriale per la programma economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 78 del 2021 del 22 dicembre 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022, con delibera del Comitato interministeriale per la programma economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), si è provveduto: all'approvazione della proposta di Accordo di partenariato per l'Italia 2021-2027, di cui al regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021; alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027; a disciplinare gli interventi e i programmi complementari ai programmi cofinanziati dai fondi europei per il periodo di programmazione 2021-2027;

    in particolare, il punto 3 della citata delibera del CIPESS stabilisce che: ai sensi dell'articolo, comma 54, della legge n. 178 del 2020, le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, concorrono, nei limiti delle disponibilità risultanti dalla differenza tra i limiti massimi fissati dalla medesima delibera e il tasso di cofinanziamento nazionale effettivo dei singoli programmi europei, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di «eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi europei per il periodo di programmazione 2021-2027»; per le regioni, dette risorse concorrono alle predette finalità nei limiti della differenza tra la misura massima di cofinanziamento nazionale e, rispettivamente, il 32 per cento di cofinanziamento nazionale per la regione Puglia, il 30 per cento di cofinanziamento nazionale per le altre regioni della categoria meno sviluppate, e il 45 per cento per le regioni della categoria in transizione;

    in tale contesto, alcuni Programmi europei hanno applicato, sin dal principio, un tasso di cofinanziamento nazionale inferiore a quello massimo previsto dalla sopra menzionata delibera del CIPESS. Altri Programmi europei sono stati modificati, successivamente alla loro adozione, con una riduzione della relativa quota di cofinanziamento nazionale;

    ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le risorse nazionali che fuoriescono dai programmi europei, nei termini sopra esposti, sono destinate a incrementare la dotazione degli Accordi per la coesione delle medesime amministrazioni di riferimento, come già accaduto per varie regioni, come Campania, Sardegna e Marche;

    occorre salvaguardare, nell'ambito delle politiche di coesione, la destinazione delle risorse del Fondo di rotazione per le finalità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, in coerenza con gli obiettivi indicati nell'ultimo documento di finanza pubblica approvato, con ulteriori iniziative, anche normative volte a:

  prevedere che l'utilizzo, per le finalità previste dall'articolo 1, comma 54, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 avvenga senza applicazione dei limiti percentuali relativi ai programmi complementari a titolarità delle regioni e delle province autonome di cui al punto 3, terzo periodo, della delibera CIPESS n. 78/2021 del 22 dicembre 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022;

  assicurare che l'utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione, che si rendano disponibili in ragione dell'applicazione ai programmi regionali finanziati con risorse europee di un tasso di cofinanziamento nazionale inferiore a quello massimo previsto dalla sopra menzionata delibera del CIPESS n. 78/2021, siano utilizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nell'ambito degli Accordi per la coesione sottoscritti con le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
9/2807-A/30. Lucaselli, Comaroli, Pella, Romano.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, agli articoli 1, 2 e 3 introduce misure volte al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti attuatori, nonché al miglioramento dei sistemi di monitoraggio, gestione e rendicontazione degli interventi;

    tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare il conseguimento degli obiettivi del Piano entro le scadenze previste, anche alla luce delle criticità emerse nella fase attuativa e della necessità di garantire continuità ed efficacia nella realizzazione degli investimenti pubblici;

    l'articolo 4, al comma 4, incide sulla categoria di interventi per i quali le regioni possono accedere, a copertura dei maggiori costi emergenti, alle risorse previste per l'edilizia sanitaria (articolo 20, legge n. 67 del 1988) e volti ad assicurare la tempestiva realizzazione degli Investimenti 1.1 «Case della Comunità» e 1.3 «Ospedali di Comunità», M6C1 e 1.2 «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» M6C2 del PNRR;

    nell'ambito di tale quadro normativo, particolare rilevanza assume la capacità delle amministrazioni centrali e territoriali di dare attuazione agli interventi previsti dal PNRR, con specifico riferimento ai settori a maggiore impatto sociale, tra cui la sanità territoriale;

    il rafforzamento della capacità amministrativa previsto dal decreto-legge in esame appare tuttavia insufficiente a colmare i ritardi accumulati in alcune missioni strategiche del Piano, evidenziando la necessità di interventi straordinari e mirati, in particolare nel settore sanitario;

    la Missione 6 «Salute e resilienza» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) destina 15,63 miliardi di euro, pari all'8,16 per cento dell'importo complessivo del Piano, al fine di sostenere riforme e investimenti strategici per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale da realizzare entro il 2026; a tali risorse si aggiungono circa 2,89 miliardi di euro del Piano nazionale per gli investimenti complementari, per un ammontare complessivo di circa 19 miliardi di euro destinati alla sanità pubblica italiana;

    tra gli interventi principali rientrano la realizzazione delle Case della Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali operative territoriali, pilastri del nuovo modello organizzativo delineato dal decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77;

    a seguito della revisione del PNRR, gli obiettivi programmati risultano rideterminati in 1.038 Case della Comunità, 307 Ospedali di Comunità e 480 Centrali operative territoriali, e nel raggiungimento di una copertura dell'assistenza domiciliare pari a circa 842.000 soggetti over 65;

    secondo i dati più recenti a disposizione, per la Missione 6 Salute sono stati spesi solamente 6,1 miliardi di euro su 19,6 miliardi, pari al 31,2 per cento delle risorse disponibili, con il completamento del 41,5 per cento dei progetti complessivi;

    per gli interventi relativi alla sanità territoriale risulta speso soltanto il 28,9 per cento delle risorse disponibili e completato il 29,1 per cento dei progetti, e per la realizzazione delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità risultano completati appena il 5,1 per cento e il 4,4 per cento dei progetti, con livelli di spesa pari al 23,8 per cento e al 20,7 per cento delle risorse disponibili, evidenziando un avanzamento largamente insufficiente rispetto ai target previsti;

    in particolare, su 1.715 Case della Comunità programmate, per 649 strutture (37,8 per cento) le regioni non hanno dichiarato attivo alcun servizio previsto, per 781 (45,5 per cento) risulta attivo almeno un servizio e, tra queste, solo per 285 (16,7 per cento) sono stati dichiarati attivi tutti i servizi obbligatori. Soltanto 66 Case della Comunità (3,9 per cento) risultano pienamente operative grazie alla presenza di personale medico e infermieristico;

    per quanto riguarda gli Ospedali di Comunità, dei 594 programmati solo 163 strutture risultano avere almeno un servizio attivo, senza che alcuna di esse possa essere considerata pienamente operativa in base agli standard previsti;

    a pochi mesi dalla scadenza del Piano, la riforma dell'assistenza territoriale risulta ancora largamente incompiuta, con ritardi significativi nell'attivazione dei servizi e marcate disomogeneità tra le regioni, esponendo l'Italia al rischio concreto di mancato conseguimento dei target e delle milestone concordate con l'Unione europea, con possibili conseguenze in termini di definanziamento o richiesta di restituzione delle risorse, ai sensi del regolamento (UE) 2021/241,

impegna il Governo

a integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a predisporre un piano straordinario di accelerazione degli interventi della Missione 6, al fine di assicurare il completamento entro i termini previsti dal PNRR delle Case della Comunità, degli Ospedali di Comunità e delle Centrali operative territoriali, assicurando la piena operatività delle strutture secondo gli standard previsti dal decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77.
9/2807-A/31. Boschi.


   La Camera,

impegna il Governo

a proseguire, tramite l'apposito tavolo tecnico istituito presso la Cabina di regia PNRR con la partecipazione di tutte le regioni e le province autonome, nell'attività di monitoraggio volta ad assicurare il tempestivo conseguimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR relativi alle Case di Comunità, agli Ospedali di Comunità e alle Centrali operative territoriali.
9/2807-A/31. (Testo modificato nel corso della seduta)Boschi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, l'articolo 3 introduce misure volte al rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti entro le scadenze stabilite;

    tali misure risultano finalizzate a superare le criticità emerse nella fase attuativa del Piano, con particolare riferimento alla gestione, al monitoraggio e alla realizzazione degli interventi, anche attraverso il potenziamento delle strutture organizzative e delle risorse umane delle amministrazioni coinvolte;

    l'articolo 4, al comma 4, incide sulla categoria di interventi per i quali le regioni possono accedere, a copertura dei maggiori costi emergenti, alle risorse previste per l'edilizia sanitaria (articolo 20, legge n. 67 del 1988) e volti ad assicurare la tempestiva realizzazione degli Investimenti 1.1 «Case della Comunità» e 1.3 «Ospedali di Comunità», M6C1 e 1.2 «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» M6C2 del PNRR;

    nell'ambito di tale quadro, la disponibilità di personale adeguato, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, rappresenta una condizione essenziale per garantire la piena attuazione degli interventi previsti dal PNRR, in particolare nei settori a maggiore intensità di servizio, quali la sanità territoriale;

    tuttavia, il rafforzamento della capacità amministrativa previsto dal provvedimento non appare, allo stato, sufficiente a colmare le criticità strutturali connesse alla carenza di personale sanitario, che costituisce uno dei principali fattori di rallentamento nell'attuazione della Missione 6 «Salute» nella quale l'attivazione operativa delle strutture resta molto limitata per la mancanza di medici e infermieri necessari a garantire il funzionamento secondo gli standard previsti dal decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77;

    al 31 dicembre 2025 solo 781 delle 1.715 Case della Comunità programmate hanno almeno un servizio attivo, mentre 649 strutture (37,8 per cento) non risultano attive anche a causa dell'assenza continuativa di personale medico e infermieristico. Per gli Ospedali di Comunità, risultano attivi 163 su 594 strutture programmate (circa il 27 per cento), con una distribuzione fortemente disomogenea tra le regioni e criticità particolarmente rilevanti nel Mezzogiorno, dove molte strutture restano inattive o parzialmente operative;

    a pochi mesi dalla scadenza della rendicontazione finale del PNRR, permangono gravi lacune nella copertura del fabbisogno di infermieri di famiglia e di comunità, con oltre 20 mila professionisti mancanti rispetto alle esigenze di pieno funzionamento delle strutture territoriali e una carenza strutturale nazionale di circa 175.000 infermieri rispetto agli standard europei;

    l'attuale modello organizzativo, oltre alla carenza numerica, è ulteriormente penalizzato da condizioni di lavoro caratterizzate da intensità assistenziale elevata, turni gravosi e livelli retributivi non competitivi, che riducono l'attrattività del servizio pubblico e favoriscono l'uscita di professionisti verso forme di lavoro autonomo o l'impiego all'estero,

impegna il Governo

a integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a destinare risorse aggiuntive per il reclutamento, la formazione e la stabilizzazione del personale medico e infermieristico necessario al pieno funzionamento delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità, al fine di assicurare l'effettiva operatività delle strutture territoriali, ridurre le disuguaglianze regionali e consentire il raggiungimento dei target della Missione 6 «Salute» del PNRR entro i termini previsti.
9/2807-A/32. Bonifazi.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e con le esigenze di finanza pubblica, di assumere ulteriori iniziative finalizzate a favorire il reclutamento, la formazione e la stabilizzazione del personale medico e infermieristico da impiegare presso le Case di Comunità e gli Ospedali di Comunità di cui alla Missione 6 del PNRR.
9/2807-A/32. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonifazi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo anche ai soggetti attuatori a livello territoriale;

    l'articolo 3 del provvedimento interviene in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del PNRR nei tempi previsti;

    in particolare il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge in conversione prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il segretario comunale, per gli importi previsti, secondo la popolazione dell'ente, dagli articoli 57, comma 3, 58,comma 1, e 61, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell'area funzioni locali del 16 luglio 2024, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

    la normativa vigente già riconosce, per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, la necessità di escludere la spesa per il segretario comunale dai limiti di spesa del personale, quale misura indispensabile per garantire il funzionamento minimo degli enti e il presidio della legalità amministrativa;

    tale esigenza non può ritenersi circoscritta ai soli comuni di minore dimensione demografica, ma riguarda in misura crescente anche i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti, che rappresentano una parte rilevante del tessuto istituzionale del Paese e che, pur formalmente collocati in una fascia intermedia, condividono analoghe difficoltà strutturali in termini di carenza di personale qualificato, rigidità dei bilanci e crescente complessità degli adempimenti;

    si ritiene pertanto opportuno prevedere che per i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti, la spesa per il segretario comunale non rilevi ai fini dei limiti di spesa del personale nella misura del 75 per cento, quale correttivo mirato a un vincolo che, allo stato, incide in modo sproporzionato sulla capacità organizzativa degli enti, senza determinare una deroga integrale al regime di contenimento della spesa;

    tale percentuale consente, infatti, di riconoscere la natura essenziale e non comprimibile della funzione svolta dal segretario comunale, riducendo significativamente l'impatto della relativa spesa sui bilanci degli enti, ma mantenendo al contempo una quota residuale rilevante ai fini del rispetto dei limiti di finanza pubblica, così da preservare i principi di equilibrio e responsabilità nella gestione delle risorse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere che, nei comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti, la spesa sostenuta per il segretario comunale non rilevi ai fini del rispetto dei limiti di spesa del personale nella misura del 75 per cento.
9/2807-A/33. Gadda, Faraone.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e con le esigenze di finanza pubblica, di integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere che, nei comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti, la spesa sostenuta per il segretario comunale non rilevi ai fini del rispetto dei limiti di spesa del personale nella misura del 75 per cento.
9/2807-A/33. (Testo modificato nel corso della seduta)Gadda, Faraone.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, l'articolo 27 interviene con misure settoriali volte a sostenere l'attuazione degli interventi, anche in ambiti connessi alla transizione energetica e all'utilizzo efficiente delle risorse; in particolare si istituiscono specifici programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale volti alla realizzazione di impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo;

    nell'ambito di tali interventi, le comunità energetiche rinnovabili e le comunità energetiche dei cittadini assumono un ruolo centrale anche alla luce degli obiettivi strategici del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della normativa europea in materia energetica, quali strumenti di produzione, condivisione e consumo locale di energia da fonti rinnovabili, idonei a favorire la diffusione delle energie pulite, la partecipazione attiva dei territori e la riduzione dei costi energetici per famiglie e imprese;

    l'attuale quadro normativo, pur favorendo la diffusione delle comunità energetiche, rende necessario un ulteriore intervento di valorizzazione dei modelli organizzativi più evoluti, capaci di coniugare l'efficienza gestionale propria delle società di capitali con il perseguimento strutturato di finalità di interesse generale, al fine di rafforzarne la sostenibilità economica, la capacità operativa e l'impatto sociale sui territori;

    la forma della società benefit, disciplinata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, consente di integrare nello statuto finalità di beneficio comune, garantendo al contempo trasparenza, responsabilità e misurabilità dell'impatto generato, coniugando la capacità di attrazione di capitali privati e la rapidità decisionale tipica delle società di capitali con un vincolo giuridico orientato al perseguimento di benefici ambientali, economici e sociali;

    rispetto al modello cooperativo, la società di capitali benefit permette una più rapida infrastrutturazione del territorio (impianti e sistemi di accumulo), fondamentale per mitigare la volatilità dei prezzi del gas e tutelare i cittadini dai rincari in bolletta;

    tale previsione assicura la coerenza con la Direttiva RED II, che richiede condizioni di concorrenza paritarie tra operatori storici e nuovi modelli di condivisione e promuove una governance manageriale agile ma rigorosamente orientata all'impatto sociale e ambientale, consentendo altresì di superare le attuali incertezze interpretative che spingono operatori innovativi a operare al di fuori del quadro regolamentare come meri produttori terzi;

    la previsione di specifici vincoli statutari, quali la prevalenza dell'utilità collettiva rispetto allo scopo di lucro, il controllo effettivo in capo ai soggetti qualificati e l'obbligo di rendicontazione dell'impatto sociale ed economico, garantisce inoltre la piena coerenza di tale modello con la disciplina delle comunità energetiche rinnovabili, anche attraverso meccanismi di governance partecipativa, limiti alla distribuzione degli utili e obblighi rafforzati di trasparenza sui benefici generati;

    l'attuale contesto energetico internazionale, caratterizzato da forti tensioni geopolitiche e dalla volatilità dei prezzi delle fonti fossili, anche in relazione alle recenti crisi in aree strategiche quali lo Stretto di Hormuz, rende imprescindibile un'accelerazione immediata verso il rafforzamento dell'indipendenza energetica nazionale e lo sviluppo di modelli energetici diffusi e resilienti al fine di tutelare famiglie e imprese dai rincari;

    si rileva altresì che, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, la Camera ha approvato l'ordine del giorno 9/2809-A/48, con il quale il Governo si è impegnato a valutare l'opportunità di riconoscere espressamente la possibilità di costituire le comunità energetiche rinnovabili e le comunità energetiche dei cittadini anche in forma di società di capitali benefit, garantendo la prevalenza delle finalità di beneficio comune,

impegna il Governo

a integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a consentire espressamente che le comunità energetiche rinnovabili e le comunità energetiche dei cittadini possano essere costituite anche in forma di società di capitali benefit, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale, assicurando in ogni caso la prevalenza delle finalità di interesse collettivo.
9/2807-A/34. Del Barba.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, l'articolo 27 interviene con misure settoriali volte a sostenere l'attuazione degli interventi, anche in ambiti connessi alla transizione energetica e all'utilizzo efficiente delle risorse; in particolare si istituiscono specifici programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale volti alla realizzazione di impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo;

    nell'ambito di tali interventi, le comunità energetiche rinnovabili e le comunità energetiche dei cittadini assumono un ruolo centrale anche alla luce degli obiettivi strategici del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della normativa europea in materia energetica, quali strumenti di produzione, condivisione e consumo locale di energia da fonti rinnovabili, idonei a favorire la diffusione delle energie pulite, la partecipazione attiva dei territori e la riduzione dei costi energetici per famiglie e imprese;

    l'attuale quadro normativo, pur favorendo la diffusione delle comunità energetiche, rende necessario un ulteriore intervento di valorizzazione dei modelli organizzativi più evoluti, capaci di coniugare l'efficienza gestionale propria delle società di capitali con il perseguimento strutturato di finalità di interesse generale, al fine di rafforzarne la sostenibilità economica, la capacità operativa e l'impatto sociale sui territori;

    la forma della società benefit, disciplinata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, consente di integrare nello statuto finalità di beneficio comune, garantendo al contempo trasparenza, responsabilità e misurabilità dell'impatto generato, coniugando la capacità di attrazione di capitali privati e la rapidità decisionale tipica delle società di capitali con un vincolo giuridico orientato al perseguimento di benefici ambientali, economici e sociali;

    rispetto al modello cooperativo, la società di capitali benefit permette una più rapida infrastrutturazione del territorio (impianti e sistemi di accumulo), fondamentale per mitigare la volatilità dei prezzi del gas e tutelare i cittadini dai rincari in bolletta;

    tale previsione assicura la coerenza con la Direttiva RED II, che richiede condizioni di concorrenza paritarie tra operatori storici e nuovi modelli di condivisione e promuove una governance manageriale agile ma rigorosamente orientata all'impatto sociale e ambientale, consentendo altresì di superare le attuali incertezze interpretative che spingono operatori innovativi a operare al di fuori del quadro regolamentare come meri produttori terzi;

    la previsione di specifici vincoli statutari, quali la prevalenza dell'utilità collettiva rispetto allo scopo di lucro, il controllo effettivo in capo ai soggetti qualificati e l'obbligo di rendicontazione dell'impatto sociale ed economico, garantisce inoltre la piena coerenza di tale modello con la disciplina delle comunità energetiche rinnovabili, anche attraverso meccanismi di governance partecipativa, limiti alla distribuzione degli utili e obblighi rafforzati di trasparenza sui benefici generati;

    l'attuale contesto energetico internazionale, caratterizzato da forti tensioni geopolitiche e dalla volatilità dei prezzi delle fonti fossili, anche in relazione alle recenti crisi in aree strategiche quali lo Stretto di Hormuz, rende imprescindibile un'accelerazione immediata verso il rafforzamento dell'indipendenza energetica nazionale e lo sviluppo di modelli energetici diffusi e resilienti al fine di tutelare famiglie e imprese dai rincari;

    si rileva altresì che, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, la Camera ha approvato l'ordine del giorno 9/2809-A/48, con il quale il Governo si è impegnato a valutare l'opportunità di riconoscere espressamente la possibilità di costituire le comunità energetiche rinnovabili e le comunità energetiche dei cittadini anche in forma di società di capitali benefit, garantendo la prevalenza delle finalità di beneficio comune,

impegna il Governo

ad integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a dare seguito all'impegno assunto con l'ordine del giorno 9/2809-A/48 come approvato dalla Camera dei deputati.
9/2807-A/34. (Testo modificato nel corso della seduta)Del Barba.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il cui termine finale è fissato al 30 giugno 2026, data oltre la quale cesseranno le risorse e gli strumenti straordinari connessi al Piano;

    a pochi mesi dalla scadenza del 30 giugno 2026, persistono diffuse e rilevanti criticità nello stato di avanzamento degli interventi, con un numero significativo di opere ancora non concluse, cantieri aperti e progetti privi di collaudo finale su tutto il territorio nazionale;

    risultano ancora attivi circa 16.000 cantieri, una quota rilevante dei quali presenta ritardi significativi rispetto ai cronoprogrammi originari, mentre almeno il 32 per cento dei cantieri pubblici evidenzia difficoltà strutturali nel rispetto dei tempi previsti;

    tali ritardi risultano imputabili a una pluralità di fattori, tra cui criticità nelle fasi di progettazione esecutiva, rallentamenti nelle procedure autorizzative, difficoltà nelle procedure di gara e affidamento, incremento dei costi delle materie prime e dell'energia, nonché carenze di capacità attuativa da parte degli enti attuatori;

    secondo i più recenti dati ufficiali sullo stato di attuazione del PNRR, emerge un significativo disallineamento tra avanzamento finanziario e realizzazione effettiva degli interventi, con livelli di impegno delle risorse pari a circa il 59 per cento, ma pagamenti inferiori al 30 per cento del totale e una quota di opere effettivamente realizzate che si attesta intorno a un terzo degli interventi finanziati;

    i ritardi risultano più marcati proprio nelle missioni a maggiore impatto sociale: ritardi significativi e persistenti nella Missione 4 «Istruzione e ricerca», con un avanzamento di spesa stimato di circa 40-45 per cento, nella Missione 5 «Inclusione e coesione», ferma a circa il 27-30 per cento, e soprattutto nella Missione 6 «Salute», che si attesta su livelli compresi tra il 25 e il 30 per cento, evidenziando una criticità non solo attuativa ma anche di indirizzo delle politiche pubbliche;

    particolarmente critico risulta l'avanzamento della Missione 7 «REPowerEU», che, a fronte della sua centralità strategica per la sicurezza energetica nazionale, registra livelli di spesa estremamente contenuti, pari a circa il 2 per cento delle risorse disponibili, evidenziando un ritardo grave nell'attuazione degli interventi previsti;

    il permanere di tali ritardi, in assenza di strumenti di accompagnamento e rifinanziamento, rischia di determinare l'interruzione dei cantieri in corso, la perdita di efficienza degli investimenti già effettuati e la mancata realizzazione degli interventi programmati, con conseguente danno per i territori e per la finanza pubblica,

impegna il Governo

a integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative urgenti, anche di carattere normativo, volte a garantire il completamento degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che, alla data del 30 giugno 2026, non risultino conclusi, anche attraverso l'individuazione di specifici strumenti di rifinanziamento nazionale.
9/2807-A/35. Giachetti.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere specifiche iniziative, anche di tipo economico e compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dirette ad assicurare il completamento degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e che, avuto riguardo alle condizionalità di tipo temporale del PNRR, non risultino rendicontabili ai fini della richiesta di pagamento della decima rata.
9/2807-A/35. (Testo modificato nel corso della seduta)Giachetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 30, comma 11, disciplina l'utilizzo delle risorse del Fondo per le vittime dell'amianto nei cantieri navali;

    tali risorse risultano destinate non solo ai lavoratori colpiti da patologie asbesto-correlate e ai loro familiari, ma anche alle società titolari dei cantieri navali a titolo di rimborso delle somme da esse corrisposte;

    il sistema vigente già prevede strumenti di indennizzo pubblico attraverso l'Inail e il Fondo vittime dell'amianto istituito nel 2007;

    le principali società operanti nel settore della cantieristica navale a partecipazione pubblica presentano una solida situazione economico-finanziaria, tale da consentire l'adempimento diretto degli obblighi risarcitori, anche con riferimento al cosiddetto danno differenziale;

    la previsione di rimborsi a favore di società partecipate pubbliche rischia di configurare un utilizzo distorto delle risorse pubbliche;

    numerosi casi, su tutti quello della città martire di Casale Monferrato, hanno evidenziato la gravità e la dimensione sociale delle patologie legate all'esposizione all'amianto;

    permane in molte aree del Paese una diffusa presenza di amianto e di altre sostanze nocive, con conseguenze rilevanti sulla salute pubblica;

    per alcune sostanze con effetti analoghi all'amianto, tra cui la fluoro-edenite, non risulta ancora definito un quadro normativo organico e specifico in materia di tutela, prevenzione e indennizzo;

    la tutela della salute costituisce un diritto fondamentale ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione;

    il principio di uguaglianza sostanziale impone che le risorse pubbliche siano prioritariamente destinate ai soggetti più vulnerabili, quali le vittime e i loro familiari;

    risulta prioritario promuovere interventi strutturali di prevenzione e bonifica ambientale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione del provvedimento in esame richiamata in premessa al fine di adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a:

  destinare in via prioritaria le risorse di cui all'articolo 30, comma 11, all'indennizzo diretto dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate e dei familiari delle vittime;

  escludere l'utilizzo delle risorse pubbliche per il rimborso alle società titolari dei cantieri navali a partecipazione pubblica;

  rafforzare, per quanto di competenza, gli interventi di bonifica dell'amianto e di altre sostanze nocive, tra cui la fluoro-edenite, su tutto il territorio nazionale, anche valutando l'introduzione di una disciplina normativa specifica che appresti adeguate forme di tutela, prevenzione e indennizzo;

  promuovere un piano nazionale straordinario di prevenzione, monitoraggio sanitario e messa in sicurezza dei siti contaminati;

  garantire la massima trasparenza nell'utilizzo delle risorse del fondo e nella gestione delle procedure di indennizzo.
9/2807-A/36. Gribaudo, Guerra, Laus, Sarracino, Scotto, Serracchiani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 30 disciplina le modalità di accantonamento e successiva destinazione delle economie generate dai progetti PNRR a seguito del completamento dei progetti da parte delle amministrazioni centrali;

    i commi 2 e 3 stabiliscono che le economie maturate a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR sono versate sui conti di tesoreria e che, decorso il termine del 30 giugno 2026, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono accertate le risorse per le quali non sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea;

    il comma 4 dispone che in esito all'accertamento disposto dal comma 3, le risorse PNRR prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione, siano riassegnate in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione o la riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri corredato di relazione tecnica, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

    si tratta di una formulazione eccessivamente generica, in quanto la norma non circoscrive l'ambito delle future destinazioni né definisce i criteri in base ai quali saranno individuate mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le specifiche iniziative e i singoli interventi che potranno beneficiare delle risorse rivenienti dall'accertamento;

    si tratta di una procedura che esautora le Camere, dal momento che non viene neanche previsto un parere parlamentare, circostanza aggravata dal fatto che la norma non appare pienamente coerente con la vigente disciplina contabile, laddove essa rinvia a un successivo atto di rango secondario il compito di provvedere alla destinazione delle risorse individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione e la riprogrammazione di risorse previste a legislazione vigente che, in quanto tali, sono oggetto di programmi di spesa che costituiscono unità di voto parlamentare;

    appare invece necessario prevedere un atto di indirizzo del Parlamento e una destinazione delle risorse maggiormente coerente con le originarie finalità del PNRR,

impegna il Governo

a rendere comunicazioni alle Camere sull'ammontare delle risorse prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR prima dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 30, comma 4, al fine di consentire alle Camere medesime l'esercizio delle funzioni di indirizzo relativamente alla destinazione delle risorse medesime.
9/2807-A/37. Lai, Guerra.


   La Camera,

impegna il Governo

a riferire presso le competenti Commissioni parlamentari con riguardo all'impiego delle cosiddette economie del PNRR quali risultanti all'esito del procedimento di accertamento previsto dall'articolo 30, comma 3, del decreto-legge in esame e prima dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 del medesimo articolo 30.
9/2807-A/37. (Testo modificato nel corso della seduta)Lai, Guerra.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 139 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) prevede l'assegnazione ai comuni di contributi per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030;

    con la decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto alla revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, si è proceduto allo stralcio della Misura M2C412.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n. 145 del 2018;

    il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 febbraio 2026, n. 26, prevede la proroga dal 31 marzo 2026 al 30 settembre 2026 del termine previsto all'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della citata legge n. 145 del 2018, in materia di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

    più specificatamente la norma impone ai comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 di concludere i lavori entro il termine del 30 settembre 2026;

    in taluni casi, i comuni beneficiari di tali risorse sono stati impossibilitati dal rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per ragioni non imputabili in alcun modo all'amministrazione comunale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative atte a salvaguardare i contributi previsti per quei comuni che non potranno rispettare il termine di fine lavori – oggi fissato al 30 settembre 2026 – a causa dell'accesso da parte dell'impresa appaltatrice a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza di tipo liquidatorio.
9/2807-A/38. Cattoi.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 139 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) prevede l'assegnazione ai comuni di contributi per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030;

    con la decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto alla revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, si è proceduto allo stralcio della Misura M2C412.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n. 145 del 2018;

    il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 febbraio 2026, n. 26, prevede la proroga dal 31 marzo 2026 al 30 settembre 2026 del termine previsto all'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della citata legge n. 145 del 2018, in materia di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

    più specificatamente la norma impone ai comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 di concludere i lavori entro il termine del 30 settembre 2026;

    in taluni casi, i comuni beneficiari di tali risorse sono stati impossibilitati dal rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per ragioni non imputabili in alcun modo all'amministrazione comunale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative atte a salvaguardare, compatibilmente con le esigenze di bilancio e con gli equilibri di finanza pubblica, i contributi previsti per quei comuni che non potranno rispettare il termine di fine lavori – oggi fissato al 30 settembre 2026 – a causa dell'accesso da parte dell'impresa appaltatrice a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza di tipo liquidatorio.
9/2807-A/38. (Testo modificato nel corso della seduta)Cattoi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula, nello specifico, introduce nella Sezione I del Capo II un pacchetto articolato di misure per accelerare la realizzazione di opere pubbliche;

    nel 2016 durante il Governo Renzi, sulla base di un'intuizione di grande rilevanza per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e la preservazione della storia e dell'identità locali, è stato avviato il progetto «Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati» con uno stanziamento iniziale di 150 milioni di euro da destinare a interventi afferenti al progetto di recupero di luoghi culturali dimenticati, ma successivamente con un iter tutt'altro che veloce;

    il suddetto recupero doveva essere eseguito attraverso restauri, riqualificazioni e operazioni di valorizzazione, da parte dei destinatari del supporto pubblico individuati attraverso un processo di segnalazioni provenienti direttamente dai territori, dietro il riconoscimento di una cifra massima disponibile di 10 milioni di euro stabilita da una commissione appositamente individuata e che, dopo oltre un anno dalla sua costituzione, ha ritenuto ammissibili 310 progetti e ha indicato i 271 interventi, tutti finanziati a valere sulla dotazione iniziale dei 150 milioni di euro;

    la fase attuativa, invece, si è rivelata un procedimento tutt'altro che snello richiedendo continui nuovi passaggi burocratici: il primo è la stipula di una convenzione tra Mibact e comuni per stabilire le modalità di erogazione dei finanziamenti, previa verifica della fattibilità degli interventi sulla base di documentazione prodotta dai comuni; la seconda è la nomina di una seconda commissione deputata all'attuazione del progetto e deputata a verificare, nuovamente, la completezza della documentazione pervenuta e la coerenza delle proposte con gli obiettivi del progetto e che ha terminato il lavoro solo nella prima metà del 2021, ossia ben cinque anni dopo l'avvio del Progetto;

    successivamente è intervenuto il CIPESS che con delibera del 27 dicembre 2022 ha di fatto definanziato completamente il progetto lasciando sospese le opere e condannando i comuni interessati a un limbo senza appello data la natura esclusiva del piano che impedisce agli enti di accedere, per il recupero delle stesse opere, ad altri finanziamenti;

    il 23 novembre del 2024, nell'ambito dell'Assemblea Nazionale ANCI, i comuni coinvolti nel Progetto Bellezz@ si sono riuniti in un coordinamento, composto da più di 60 sindaci e sindache di diverse appartenenze politiche chiedendo di rifinanziare il progetto, tenuto anche conto dell'intervenuto aumento dei costi delle materie prime, imprimendo, al contempo, una tempistica chiara per il completamento degli interventi anche attraverso uno snellimento delle procedure burocratiche;

    i comuni interessati, in qualità di tutori di prima istanza dei beni culturali che insistono sui loro territori e che fanno parte del patrimonio immateriale del Paese e che pertanto va perseverato oltre che valorizzato, hanno investito e impiegato ingenti risorse per la stesura e la presentazione dei progetti,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  rimuovere gli ostacoli burocratici che hanno determinato fino a oggi lo stallo del progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», mettendo a rischio l'attuazione di iniziative di recupero e valorizzazione dei luoghi culturali «minori», al fine di promuovere e tutelare il patrimonio immateriale italiano;

  prorogare fino al 31 dicembre 2026, anche in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, i termini di attuazione degli interventi già ammessi a finanziamento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2018, e conseguentemente a riattivare gli interventi già ammessi a finanziamento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2018, previo il rifinanziamento degli stessi nel limite complessivo di 49 milioni di euro.
9/2807-A/39. Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4, comma 4 del provvedimento reca la soppressione della condizionalità relativa alla mancata assegnazione di risorse a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ai fini dell'accesso alle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, diretta a favorire il completamento dei progetti PNRR inclusi nella Missione 6, di pertinenza del Ministero della salute;

    la Missione 6 del PNRR italiano, dedicata alla Salute rappresenta un passaggio strategico per il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e per il riequilibrio territoriale dell'offerta sanitaria;

    i dati resi pubblici dalla Fondazione GIMBE evidenziano al 31 marzo 2026 un grave ritardo nell'attuazione della riforma dell'assistenza territoriale, pilastro fondamentale per garantire una sanità di prossimità, tenuto conto che al 31 dicembre 2025 risultava pienamente operativo il 3,9 per cento delle Case della Comunità, ossia solo 66 sulle 1.715 programmate. Inoltre per oltre un terzo delle strutture non è disponibile alcun dato pubblico sullo stato di attivazione;

    per quanto riguarda gli Ospedali di Comunità, solo 163 (il 27,4 per cento) su 594 hanno attivato almeno un servizio e nessuna struttura risulta pienamente funzionante, rendendo di fatto irraggiungibili, allo stato attuale, gli obiettivi fissati dal PNRR entro il 30 giugno 2026;

    i suddetti ritardi risultano aggravati da una cronica carenza di personale sanitario, in particolare infermieristico, e dal mancato pieno coinvolgimento della medicina generale, elemento essenziale per il funzionamento della rete territoriale;

    sul fronte della digitalizzazione, il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) risulta incompleto in tutte le Regioni, con livelli di interoperabilità ancora insufficienti e forti disomogeneità territoriali visto che solo il 46 per cento dei cittadini ha espresso il consenso all'utilizzo del FSE, con percentuali estremamente basse in alcune Regioni del Mezzogiorno, segno di criticità strutturali di natura organizzativa, culturale e di fiducia nel sistema;

    a pochi mesi dalla scadenza per la rendicontazione finale della Missione Salute del PNRR, il mancato raggiungimento dei target europei comporterebbe il rischio concreto di restituzione delle risorse ricevute, con il rischio altresì che il raggiungimento formale degli obiettivi avvenga senza garantire servizi realmente funzionanti e accessibili, determinando la realizzazione di «scatole vuote», cioè di strutture prive di personale e quindi inefficaci;

    il PNRR costituisce un'occasione irripetibile per riformare strutturalmente il SSN e colmare i divari territoriali, che non può essere compromessa da ritardi, inefficienze o scelte di riduzione degli standard qualitativi;

    in tal modo viene tradita la riforma voluta dal precedente governo che, dopo la tragedia della pandemia, puntava a ridurre i divari territoriali dando centralità al territorio e alle comunità, e ad avvicinare i servizi alle persone per rispondere ai bisogni di salute di una società che invecchia, in cui crescono le cronicità e le fragilità,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con iniziative, anche normative, urgenti atte a:

  accelerare l'attuazione della riforma dell'assistenza territoriale, garantendo il pieno ed effettivo funzionamento di tutte le Case e Ospedali di Comunità entro le scadenze previste, assicurando che il raggiungimento dei target del PNRR si traduca in benefici concreti e misurabili per i cittadini, evitando il rischio di realizzazioni meramente formali prive di effettiva funzionalità;

  definire un piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni di personale sanitario, con particolare riferimento al personale infermieristico e medico a sostegno della medicina territoriale, al fine di non rendere vano l'intervento della Missione 6 del PNRR;

  garantire livelli uniformi ed elevati di assistenza su tutto il territorio nazionale, intervenendo con misure specifiche per ridurre le diseguaglianze regionali, con particolare attenzione alle aree del Mezzogiorno;

  promuovere una strategia nazionale per il pieno sviluppo e il consenso all'utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico, garantendo interoperabilità, sicurezza dei dati e campagne informative per aumentare il consenso dei cittadini.
9/2807-A/40. Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il PNRR avrebbe dovuto costituire l'occasione per lanciare un programma ambizioso con l'obiettivo di cambiare radicalmente la giustizia e la sua percezione da parte dei cittadini, eliminando l'arretrato, riducendo le pendenze e la durata dei procedimenti, da perseguire da un lato attraverso interventi sui codici processuali e sull'ordinamento giudiziario, e dall'altro sul fronte dell'organico di lavoro;

    sotto quest'ultimo aspetto il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca, tra l'altro, una serie di disposizioni, come quella all'articolo 2, comma 19, finalizzate alla riduzione dell'arretrato giudiziario che autorizzano per l'anno 2026 il Ministero della giustizia, nei limiti della facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere con contratto a tempo indeterminato le unità di personale già impiegate a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 nell'ambito della realizzazione dell'obiettivo europeo «Convergenza»;

    di contro, diverso trattamento il Governo ha riservato, escludendoli dal provvedimento, ai contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile (la cui scadenza definitiva è oramai prossima) del personale in servizio presso l'Ufficio per il Processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sottoscritti al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio del processo, sia nell'ambito della giustizia ordinaria che in quello della giustizia amministrativa, e di supportare gli obiettivi prefissati per il Ministero della giustizia dal PNRR;

    con l'intento di superare la suddetta discriminazione lo scorso mese di marzo il Ministero della giustizia ha pubblicato sul Portale InPA-per il Reclutamento tre avvisi pubblici per la selezione comparativa distrettuale finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato e pieno del personale non dirigenziale a tempo determinato già reclutato ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 da inquadrarsi nell'Area funzionari del Ministero della giustizia-Amministrazione giudiziaria;

    i suddetti bandi prevedono, in totale, la stabilizzazione di 9.119 unità di personale precario (di cui 712 tecnici di amministrazione, 1.488 operatori data entry e 6.919 addetti all'Ufficio per il processo), a fronte delle 11.211 censite dall'amministrazione nel PIAO 2026-2028, escludendone, pertanto, 2.092 il cui contratto scadrà definitivamente il prossimo 30 giugno 2026, con grave pregiudizio per il sistema Giustizia che si vedrà privato di personale altamente qualificato che, in questi anni, ha potuto maturare una grande esperienza sul campo;

    il bando, inoltre, specifica testualmente che: «ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge n. 80 del 2021 è ammessa la partecipazione al personale in servizio alla data di scadenza del presente avviso e che, per effetto dei contratti di lavoro sottoscritti, maturi dodici mesi di servizio continuativo alla data del 30 giugno 2026», senza dare ulteriori dettagli sulle modalità previste per l'attivazione di tale selezione comparativa e se si procederà con la stesura di un'unica graduatoria nazionale o con singole graduatorie regionali;

    ogni misura che punti a garantire la prosecuzione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro può rappresentare un segnale positivo, ma in tale circostanza le modalità individuate dal Governo non risolvono il problema. Non si tratta, infatti, di una vera stabilizzazione, bensì di una nuova procedura concorsuale imposta a persone che hanno già superato una selezione e che da anni svolgono il proprio lavoro nella pubblica amministrazione, dimostrando sul campo competenze, professionalità e capacità di sostenere un settore delicato come quello della giustizia,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento all'esame con urgenti iniziative normative atte ad aumentare la messa a disposizione dei posti di cui ai bandi riportati in premessa, al fine di ricomprendere nelle selezioni tutto il personale, senza esclusione alcuna, già reclutato ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, e il cui contratto scade il prossimo 30 giugno.
9/2807-A/41. Dori, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame persegue l'obiettivo di accelerare l'attuazione del PNRR attraverso misure di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative;

    l'articolo 5 del provvedimento introduce disposizioni volte a snellire i regimi amministrativi, intervenendo, tra l'altro, sulla disciplina della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e sulle insegne di esercizio, al fine di ridurre i tempi dei procedimenti e favorire il raggiungimento degli obiettivi della Missione 1, Componente 1 del Piano denominata «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA»;

    nell'ambito dell'esame del suddetto articolo, è emersa l'esigenza di chiarire l'ambito applicativo di tali semplificazioni, con particolare riferimento alla distinzione tra «insegne di esercizio» e «mezzi pubblicitari»;

    le «insegne di esercizio» sono generalmente collocate in ambiti o proprietà private e comportano un'occupazione del suolo pubblico solo eventuale e limitata;

    al contrario, i «mezzi pubblicitari» presentano caratteristiche e impatti differenti, essendo soggetti al rigoroso rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, dei regolamenti comunali e dei Piani generali degli impianti previsti dall'articolo 1, comma 821, lettera c) della legge n. 160 del 2019;

    la consolidata giurisprudenza amministrativa in merito ha ribadito che la collocazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico non può essere oggetto di mera comunicazione, in quanto deve essere assicurato il corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico al corretto utilizzo del suolo e la concorrenza tra gli operatori;

    un'estensione impropria del ricorso alla SCIA per l'installazione di mezzi pubblicitari rischierebbe di ledere principi e vincoli normativi di ordine superiore, eludendo i controlli preventivi necessari a garantire la sicurezza stradale e il decoro urbano,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta a ripristinare la normativa preesistente in materia assicurando il mantenimento del regime autorizzatorio ordinario in conformità alla normativa vigente e agli orientamenti della giurisprudenza amministrativa, a tutela dell'interesse pubblico e della sicurezza della circolazione.
9/2807-A/42. Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame persegue l'obiettivo di accelerare l'attuazione del PNRR attraverso misure di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative;

    l'articolo 5 del provvedimento introduce disposizioni volte a snellire i regimi amministrativi, intervenendo, tra l'altro, sulla disciplina della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e sulle insegne di esercizio, al fine di ridurre i tempi dei procedimenti e favorire il raggiungimento degli obiettivi della Missione 1, Componente 1 del Piano denominata «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA»;

    nell'ambito dell'esame del suddetto articolo, è emersa l'esigenza di chiarire l'ambito applicativo di tali semplificazioni, con particolare riferimento alla distinzione tra «insegne di esercizio» e «mezzi pubblicitari»;

    le «insegne di esercizio» sono generalmente collocate in ambiti o proprietà private e comportano un'occupazione del suolo pubblico solo eventuale e limitata;

    al contrario, i «mezzi pubblicitari» presentano caratteristiche e impatti differenti, essendo soggetti al rigoroso rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, dei regolamenti comunali e dei Piani generali degli impianti previsti dall'articolo 1, comma 821, lettera c) della legge n. 160 del 2019;

    la consolidata giurisprudenza amministrativa in merito ha ribadito che la collocazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico non può essere oggetto di mera comunicazione, in quanto deve essere assicurato il corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico al corretto utilizzo del suolo e la concorrenza tra gli operatori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare, in sede di riforma integrale del codice della strada, in caso di proroga della delega, una riforma ad ampio spettro che, in base alla diversa natura di insegne o mezzi pubblicitari, indichi le procedure applicabili alla diversa fattispecie in termini di regime amministrativo, nel rispetto anche dei regolamenti comunali e dei piani generali degli impianti.
9/2807-A/42. (Testo modificato nel corso della seduta)Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18 del provvedimento all'esame dell'aula interviene, tra l'altro, sulla normativa riguardante la riforma degli istituti tecnici, che partirà a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027;

    il 9 marzo 2026 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026 con i relativi allegati. Sono diventati, così, disponibili i quadri orario che le scuole dovranno adottare a seguito del varo della riforma degli Istituti Tecnici come definita dal decreto-legge n. 45 del 2025, convertito con modificazioni della legge n. 79 del 2025;

    ciò che emerge dal decreto ministeriale ha poco di positivo: meno ore di geografia, seconda lingua comunitaria, italiano e persino materie stem. In tutti gli indirizzi c'è una riduzione delle ore di lingua e letteratura italiana da 4 a 3 ore settimanali nel quinto anno, il che implica un taglio imprescindibile sugli autori della letteratura del '900, minore preparazione nello scritto per la prima prova dell'esame di maturità e una diminuzione delle verifiche orali individuali;

    c'è poi una riduzione delle ore per quanto riguarda la seconda lingua comunitaria, che in alcuni casi è pari a circa un terzo: nel biennio degli istituti tecnici a indirizzo Rim (Relazioni internazionali per il marketing), a esempio, attualmente il monte ore annuale è di 99 ore per classe, tre ore settimanali. Con la riforma, invece, le ore annuali scendono a 66 per ciascun anno del biennio, due ore settimanali per classe, e addirittura all'ultimo anno del triennio diventa una sola;

    per quanto riguarda la geografia, nel settore tecnologico-ambientale, la disciplina scende a una sola ora settimanale nel primo anno, mentre negli istituti tecnici del settore economico, il taglio è del 30 per cento le sei ore del biennio scendono a quattro, suddivise tra tre ore di geografia economica e una di geografia;

    c'è anche una riduzione delle ore di scienze integrate nel settore tecnologico-ambientale. Con la nuova disciplina denominata scienze sperimentali comprendente gli insegnamenti di scienze della terra, biologia, chimica e fisica, questi insegnamenti nel settore tecnologico-ambientale passano, complessivamente, da 528 ore a 297 ore con una perdita di 231 ore, con buona pace della diffusione delle discipline Stem. Anche tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica (Ttrg) perde fino al 50 per cento delle ore. Inoltre, va osservato che in ciascuno degli undici indirizzi vengono penalizzate anche ore di discipline più professionalizzanti a esclusivo vantaggio della quota di curricolo a disposizione della scuola;

    in sede referente è stato approvato un emendamento che tutelerebbe i docenti soprannumerari colpiti dalla suddetta riforma. Una modifica che non mette in discussione l'impianto della riforma, né la deriva di una flessibilità senza regole che scarica sulle scuole e sul personale scelte inaccettabili. Tanto più che rimanendo invariato il tetto complessivo delle dotazioni organiche, la salvaguardia dei docenti soprannumerari negli istituti tecnici determinerà inevitabilmente effetti sulle altre scuole: le ricadute si trasferiranno sui docenti del secondo e del primo ciclo, con possibili riduzioni di posti e maggiori criticità nella gestione degli organici;

    l'attuazione della riforma così come prevista rischi di tradire le intenzioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che puntava a dare maggiore flessibilità alle scuole senza imporre tagli lineari dall'alto. È fondamentale confrontarsi con i territori e con il personale scolastico, per garantire che questa riforma sia davvero utile e coerente con gli obiettivi formativi degli istituti tecnici italiani,

impegna il Governo:

   ad affiancare le misure contenute nel provvedimento al voto dell'Assemblea con ulteriori iniziative normative al fine di ridefinire la riforma degli istituti tecnici, rivedendo i quadri orario previsti dal decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026;

   a intervenire urgentemente con opportune iniziative normative al fine di prevedere lo slittamento dell'attuazione della riforma degli istituti tecnici all'anno scolastico 2027/2028, in modo da permettere un confronto più proficuo con i territori e una definizione più accurata degli assetti didattici.
9/2807-A/43. Grimaldi, Piccolotti, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    quello dei ritardi del meridione d'Italia è da più di un secolo una priorità nazionale e un ambito privilegiato di attenzione nel dibattito e nelle politiche per lo sviluppo e la coesione sociale. Non a caso, l'attualità e urgenza della «questione meridionale» è un punto qualificante del Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla quale viene dedicata una priorità trasversale («ridurre i divari di cittadinanza») e destinate risorse ingenti (circa il 40 per cento del totale) per finanziare riforme e interventi, talvolta esclusivi per le otto regioni del Mezzogiorno;

    nello specifico, secondo quanto espressamente indicato nel PNRR, il Piano mette a disposizione del Sud un complesso di risorse pari a non meno del 40 per cento delle risorse territorializzabili del PNRR (pari a circa 82 miliardi, incluso il Fondo complementare), per le otto regioni del Mezzogiorno, a fronte del 34 per cento previsto dalla attuale normativa vigente in favore del Sud per la ripartizione degli investimenti ordinari destinati su tutto il territorio nazionale, previsione peraltro ribadita, a livello normativo, dall'articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 (DL semplificazioni) – che disciplina, nella Parte I, la cosiddetta governance del PNRR – disponendo che spetta alle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR il compito di assicurare che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel piano stesso;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza in quanto parte di una più ampia e ambiziosa strategia può, pertanto, rappresentare una straordinaria occasione per l'Italia, una sorta di «tornante storico» per rispondere ai problemi che la attanagliano, in primis la crisi economica e sociale aggravata dalla pandemia globale, affrontando le grandi trasformazioni determinate dalle transizioni digitale e verde, colmando i persistenti e marcati divari territoriali;

    per garantire il corretto andamento del PNRR, il Governo ha messo in piedi una complessa struttura di governance per monitorare l'attuazione dei progetti e la dinamica della spesa e risolvere eventuali criticità, il cui compito consiste, a seconda dei casi, nel fornire linee di indirizzo, risolvere i conflitti politici o istituzionali, monitorare l'andamento dei progetti e superare eventuali stalli ed elementi di criticità. Il rispetto delle scadenze è, infatti, una condizione essenziale, dirimente e imprescindibile affinché l'Italia si aggiudichi effettivamente le risorse previste per la realizzazione del Piano;

    la suddetta governance prevede che per la concreta attuazione del PNRR non è sufficiente la sola ed esclusiva azione del Governo ma anche quella degli enti territoriali (tra cui regioni, province e comuni) individuati quali soggetti attuatori del piano che possono, nel caso in cui non operino correttamente o comunque non rispettino le tappe del cronoprogramma, essere soppiantati da poteri sostitutivi del Governo (che negli ultimi tempi sono stati progressivamente rafforzati) attraverso i quali può attribuire a un altro organo il potere di provvedere all'esecuzione dei progetti;

    nonostante l'esistenza di tale apparato quella dell'attuazione del PNRR italiano continua a restare una corsa contro il tempo. I dati confermano le enormi difficoltà che i soggetti attuatori stanno incontrando nella realizzazione delle opere. Spesso indicati tra le principali cause dei ritardi nell'attuazione del piano, regioni, città metropolitane, province e comuni hanno in dotazione ancora una quota massiccia di fondi. La Corte dei conti ha fatto un focus sul loro operato e il quadro che ne emerge è poco incoraggiante. Un ultimo aspetto su cui si concentra la Corte dei conti riguarda le criticità riscontrate a livello di governance del piano;

    il principale ostacolo è rappresentato da una gestione multilivello che fatica a trovare un coordinamento fluido tra le amministrazioni centrali, titolari delle risorse, e i soggetti attuatori locali. Questa fragilità strutturale è alimentata da una cronica carenza di personale tecnico specializzato. Una lacuna che colpisce soprattutto i piccoli comuni che faticano a gestire procedure così complesse come quelle richieste dal PNRR. A questo si deve aggiungere l'elevato turnover dei responsabili di progetto (spesso assunti a tempo determinato), aspetto che impedisce la continuità necessaria per portare a termine opere di ampio respiro;

    altra nota dolente riguarda i piccoli comuni. A segnalarlo come problema è l'Ufficio parlamentare di bilancio per il quale la dimensione demografica dei comuni ha rappresentato uno dei fattori che hanno condizionato l'adesione ai bandi e l'assegnazione dei fondi, con una quota di comuni che non ha partecipato alle procedure che decresce all'aumentare del numero di abitanti;

    i ritardi maggiori nell'esecuzione dei lavori si registrano in Molise, dove tutti i progetti presentano ritardi nell'inizio lavori, Sardegna (con ritardi nel 93,9 per cento dei progetti), Calabria (86,9 per cento) e Campania (78,4 per cento);

    sempre secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio tali disparità sarebbero attribuibili in parte a storiche difficoltà del Mezzogiorno nella preparazione e nello svolgimento delle gare, soprattutto da parte di stazioni appaltanti di piccole dimensioni, e in parte alla estrema frammentazione del Piano e alla elevata numerosità di piccoli progetti i cui soggetti attuatori, di natura privata o mista (scuole, associazioni, imprese, consorzi, singole partite Iva o ragioni sociali, e altro), oltre a essere dispersi sul territorio dimostrano una limitata esperienza di gestione delle gare. Se, da un lato, sembrerebbe una chiara scelta pensata per consentire un maggiore coinvolgimento delle comunità territoriali, dall'altro l'UpB individua proprio in questa scelta uno dei motivi dei ritardi accumulati finora, anche in termini di trasmissione dei dati riguardanti l'assegnazione dei lavori e di monitoraggio sul loro avanzamento;

    sarebbe necessario intervenire a sostegno dei soggetti attuatori più in difficoltà, anche per evitare che il divario tra nord e sud del Paese e tra aree all'interno delle singole regioni si acuisca ancor di più, divario che il PNRR punta, tra le condizionalità trasversali, a ridurre, con misure volte a migliorare la capacità di spesa e l'efficacia degli investimenti nei territori,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a rafforzare la capacità amministrativa dei piccoli comuni delle regioni del Mezzogiorno, prevedendo un programma di assistenza tecnica di supporto alle attività di progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi finanziati con risorse del PNRR, destinato ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
9/2807-A/44. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del provvedimento in esame ai commi 3-bis e 3-ter novella rispettivamente l'articolo 21, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e l'articolo 72, comma 4, lettera a) del nuovo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026, al fine di semplificare e chiarire la normativa in materia di fatturazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese;

    nella novella citata si utilizza, in riferimento alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi oggetto di fatturazione delle imprese mandatarie di un raggruppamento temporaneo la dicitura «in nome e per conto»;

    tale dicitura è incongruente con quella utilizzata rispettivamente dal comma 2, lettera n) dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 e del comma 2, lettera o) dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 del 2026, cui le novelle testualmente rinviano, e dove nell'indicare le caratteristiche della fattura si fa riferimento esclusivamente all'emissione «per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo»;

    l'indicazione della possibilità di emettere una fattura non solo «per conto» ma anche in «in nome» di un terzo (sia essa un'impresa mandante oppure no) non appare corretta sul piano tecnico e giuridico, non potendo un soggetto IVA, specialmente nella vigenza delle attuali procedure di fatturazione elettronica, emettere una fattura «in nome» di un altro soggetto, intestandola dunque a tale altro soggetto,

impegna il Governo

a intervenire in un prossimo provvedimento normativo al fine di uniformare le novelle recate dai commi 3-bis e 3-ter, dell'articolo 8 del provvedimento in esame rispettivamente alla lettera dell'articolo 21, comma 2, lettera n) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dell'articolo 72, comma 2, lettera o) del decreto legislativo n. 10 del 2026.
9/2807-A/45. Pella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del provvedimento in esame ai commi 3-bis e 3-ter novella rispettivamente l'articolo 21, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e l'articolo 72, comma 4, lettera a) del nuovo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026, al fine di semplificare e chiarire la normativa in materia di fatturazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese;

    nella novella citata si utilizza, in riferimento alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi oggetto di fatturazione delle imprese mandatarie di un raggruppamento temporaneo la dicitura «in nome e per conto»;

    tale dicitura è incongruente con quella utilizzata rispettivamente dal comma 2, lettera n) dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 e del comma 2, lettera o) dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 del 2026, cui le novelle testualmente rinviano, e dove nell'indicare le caratteristiche della fattura si fa riferimento esclusivamente all'emissione «per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire in un prossimo provvedimento normativo al fine di uniformare le novelle recate dai commi 3-bis e 3-ter, dell'articolo 8 del provvedimento in esame rispettivamente alla lettera dell'articolo 21, comma 2, lettera n) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dell'articolo 72, comma 2, lettera o) del decreto legislativo n. 10 del 2026.
9/2807-A/45. (Testo modificato nel corso della seduta)Pella.


   La Camera,

   premesso che:

    le disposizioni introdotte dall'articolo 22 del provvedimento in esame in materia di servizi ferroviari Intercity, attraverso il nuovo articolo 9-bis della legge sulla concorrenza 2021, estendono a tali servizi i principi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, rafforzando gli obblighi di trasparenza, monitoraggio e motivazione delle scelte gestionali;

    in particolare, la normativa impone verifiche periodiche sull'andamento economico, sull'efficienza e sulla qualità del servizio, nonché stringenti obblighi di pubblicità e rendicontazione, incidendo significativamente anche sulle modalità di affidamento diretto o in house;

    al contempo, viene delineato un percorso volto all'introduzione di procedure competitive per l'affidamento dei servizi Intercity, da avviare sulla base di analisi di mercato e secondo criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti;

    tale assetto, pur finalizzato a promuovere maggiore efficienza e apertura al mercato, presenta rilevanti implicazioni sotto il profilo della continuità del servizio, dell'unitarietà del sistema ferroviario e della tutela dei livelli occupazionali, che richiedono adeguate garanzie e strumenti di salvaguardia;

    l'imminente avvio delle procedure di gara per l'assegnazione dei servizi Intercity determina un quadro di incertezza per gli operatori del settore e per il personale coinvolto, come evidenziato anche dalle organizzazioni sindacali, che hanno rappresentato, in particolare, l'esigenza di garantire la sostenibilità industriale del servizio e adeguati livelli di tutela occupazionale;

    risulta pertanto necessario assicurare che l'apertura al mercato dei servizi ferroviari avvenga nel rispetto dei principi di qualità, sicurezza, continuità del servizio e tutela del lavoro, evitando effetti distorsivi derivanti da dinamiche concorrenziali basate esclusivamente sul contenimento dei costi,

impegna il Governo

in relazione alle disposizioni richiamate in premessa, ad adottare le iniziative, anche normative, di competenza, volte:

  a prevedere, nell'ambito delle procedure competitive e dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari Intercity oggetto di affidamento, l'inserimento di specifiche clausole sociali nei bandi di gara, nei capitolati e nei contratti di servizio, finalizzate a garantire la continuità occupazionale e contrattuale del personale impiegato;

  ad assicurare, nei medesimi ambiti, l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore mobilità – area attività ferroviarie, nonché la salvaguardia dei livelli di contrattazione collettiva di secondo livello in essere presso il gestore uscente, al fine di prevenire fenomeni di dumping contrattuale;

  a introdurre idonei meccanismi di monitoraggio e controllo volti a verificare il rispetto degli obblighi sociali e contrattuali, nonché degli standard di qualità e sicurezza del servizio previsti nei contratti di servizio;

  a garantire adeguate forme di tutela anche per il personale impiegato nei servizi dell'indotto e nelle attività appaltate, in quanto funzionalmente connesse all'erogazione del servizio ferroviario Intercity;

  a promuovere, in raccordo con i soggetti competenti, la definizione di percorsi formativi e abilitativi obbligatori per il personale interessato, al fine di assicurare la continuità operativa, l'adeguatezza professionale e i necessari livelli di sicurezza del sistema ferroviario.
9/2807-A/46. Casu, Cuperlo.


   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in corso di conversione si introducono disposizioni volte a prevedere procedure di monitoraggio continuativo sull'attuazione del PNRR ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che, nello specifico, disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR;

    in materia di sanità, e nello specifico per quanto concerne l'integrazione tra ospedale e territorio, il PNRR prevedeva originariamente lo stanziamento di 2 miliardi di euro per realizzare 1.350 case di comunità e 1 miliardo di euro per realizzare 400 ospedali di comunità, ma nel corso del tempo i target sono scesi a 1.038 case di comunità e circa 300 ospedali di comunità, senza modificare l'importo degli stanziamenti;

    pur a fronte di questa revisione al ribasso degli obiettivi, la Corte dei conti segnala che, per case e ospedali della comunità, la spesa effettivamente sostenuta è intorno al 20 per cento delle risorse dedicate, pur a fronte di un elevato numero di cantieri avviati, e ha richiamato la necessità di accelerare per chiudere i lavori entro il 2026, mentre altre analisi indipendenti sottolineano come la riduzione dei target e le difficoltà di reperimento del personale e di gestione rischino di limitare l'impatto reale della riforma dell'assistenza territoriale, nonostante il rispetto quantomeno formale di numerose milestone del PNRR;

    per quanto riguarda, poi, le disuguaglianze geografiche, i dati sul rispetto dei Livelli essenziali di assistenza sono piuttosto eloquenti: tutte le regioni del Mezzogiorno risultano inadempienti, mentre quasi tutte le regioni del Centro e del Nord hanno garantito performance medie o alte, a eccezione della Valle d'Aosta;

    la situazione è particolarmente preoccupante in regioni come la Sicilia dove, a fronte di una spesa sanitaria pro capite paragonabile a quella delle regioni del Nord, i dati mostrano una situazione addirittura in peggioramento: la speranza di vita è sempre più distante dalla media nazionale, la differenza tra il tasso di mortalità evitabile siciliano e nazionale è quasi triplicato negli ultimi venti anni e il numero di posti letto ogni 1.000 abitanti è costantemente sotto la media nazionale;

    per quanto riguarda la disponibilità di dati dettagliati e aggiornati, l'attuale sistema sanitario italiano, il quale prevede l'esistenza di 21 Servizi sanitari regionali differenti, ha un impatto non di poco conto anche sul tema della raccolta e diffusione dati;

    è emblematica, su questo punto, la situazione relativa alle liste di attesa: non esiste nessun genere di dato aggregato a livello nazionale relativo a quanti e quali siano le prestazioni in attesa, perché la maggior parte delle regioni non pubblica i dati, e anche nei casi più virtuosi in cui alcune regioni effettivamente rendano noti i dati, questi sono classificati in maniera completamente diversa da una regione all'altra, rendendoli non paragonabili e non aggregabili, con il risultato paradossale di avere un problema che tocca la vita quotidiana dei cittadini ma che non è neanche possibile quantificare e quindi aggredire e risolvere in maniera efficace;

    per quanto riguarda le attività di screening, i tassi di adesione ai programmi organizzati di screening oncologici sono insufficienti: il 53 per cento delle donne ha eseguito la mammografia e il 46 per cento l'Hpv o Pap test, quando il target europeo è raggiungere il 90 per cento di adesione entro il 2025, considerato irraggiungibile per l'Italia, la copertura del vaccino esavalente nell'età pediatrica era del 91 per cento, inferiore alla copertura raccomandata del 95 per cento, la copertura vaccinale contro il Papilloma Virus (Hpv) per la coorte femminile del 2011 è stata del 45 per cento, e per la coorte del 2010 del 60 per cento, molto al di sotto della soglia OMS del 95 per cento;

    dopo la pandemia, la produttività del Servizio sanitario nazionale ha subito un crollo evidente. I dati pubblicati sul portale di Agenas lo dimostrano con chiarezza. Ancora nel primo semestre del 2023, ultimo periodo disponibile, il volume delle prestazioni erogate risultava inferiore rispetto allo stesso periodo del 2019. E questo nonostante un aumento significativo del personale del Ssn. Ciò significa che il sistema, così com'è oggi, non riesce a trasformare le risorse in servizi concreti per i cittadini. Se non si interviene con decisione, il divario accumulato durante la pandemia non solo non verrà recuperato, ma è destinato ad ampliarsi ulteriormente, con conseguenze dirette sull'accesso alle cure e sui tempi di attesa;

    a esempio, secondo uno studio del Ministero della salute francese, in un gruppo di Paesi europei composto da Francia, Belgio, Germania, Danimarca, Olanda, Spagna e Italia, il nostro Paese risulta avere il più alto numero di apparecchiature per TAC e risonanza magnetica per milione di abitanti. Eppure, paradossalmente, è anche il Paese in cui si esegue il minor numero di TAC e di risonanze per milione di abitanti;

    questi fenomeni, sommandosi a precedenti malfunzionamenti e inefficienze del sistema, hanno significativamente leso la fiducia dei cittadini nei confronti della sanità pubblica: secondo una ricerca condotta da Euromedia Research e presentata a inizio marzo 2026 all'ottavo Health Summit di MSD Italia, quasi un italiano su due (46 per cento) ritiene che il diritto alla salute, sancito dall'articolo 32 della Costituzione, non sia pienamente rispettato, e questo soprattutto a causa delle liste di attesa, indicato dal 58 per cento degli intervistati come il primo problema del Ssn;

    un eloquente indicatore di come il diritto alla salute sancito dalla Costituzione non sia più pienamente rispettato nel nostro Paese è la crescita della spesa out of pocket, che ha ormai superato i 40 miliardi di euro annui e che, secondo quanto riportato dalla Corte dei conti in audizione presso la Camera, è destinata a superare i 47 miliardi di euro nel 2028, pari a circa il 2 per cento del PIL,

impegna il Governo

a completare il quadro delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1 del provvedimento in esame, con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a prevedere e disciplinare la possibilità di esercitare i poteri sostitutivi richiamati in premessa, anche in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione, anche con riferimento a programmi e investimenti in ambito sanitario non afferenti a obiettivi del PNRR, al fine di assicurare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali nelle regioni dove i livelli essenziali di assistenza vengono continuamente non garantiti.
9/2807-A/47. Richetti, Bonetti.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di completare il quadro delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1 del provvedimento in esame, con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a favorire la realizzazione di programmi e di investimenti in ambito sanitario finanziate con risorse statali, anche prevedendo la possibilità di esercitare poteri sostitutivi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
9/2807-A/47. (Testo modificato nel corso della seduta)Richetti, Bonetti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 19 del provvedimento in esame reca modifiche in materia di attività dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito. In particolare, tra le modifiche introdotte si segnalano la proroga fino al 2027 del vincolo di destinazione delle risorse in corso di utilizzo per la realizzazione dei progetti PNRR, nonché l'estensione, fino al termine di operatività della stessa Unità di missione, delle Task Force in materia di edilizia scolastica attivate in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud;

    nel dettaglio, la finalità delle modifiche richiamate è quella di garantire anche una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse nazionali per i progetti in essere, oltre che disporre di risorse a fronte di situazioni gravi di mancato completamento degli interventi per garantire il diritto allo studio. Il provvedimento proroga, dunque, la disposizione che destina risorse già esistenti in bilancio, ai progetti in essere del PNRR già autorizzati per qualunque necessità ai fini della conclusione degli interventi;

    la Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 «Asili nido e scuole dell'infanzia» del PNRR prevede un piano di investimento per la fascia 0-6 anni finalizzato ad aumentare l'offerta di strutture per l'infanzia mediante la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido e scuole dell'infanzia, al fine di garantire un incremento dell'offerta educativa e delle fasce orarie disponibili, migliorando in tal modo la qualità dell'insegnamento. L'investimento è stato tuttavia caratterizzato da significative difficoltà attuative, sia in relazione alle procedure di aggiudicazione dei progetti, sia a causa delle dinamiche inflattive e dell'aumento dei costi nell'edilizia;

    la fatiscenza degli edifici scolastici e dei relativi arredi rappresenta una problematica che incide negativamente sulla sicurezza di studenti e personale scolastico, nonché sulle stesse capacità di apprendimento dei giovani, che subiscono sempre più una didattica non idonea per via della mancanza di arredi e dispositivi digitali innovativi e aggiornati. Lo stesso Ministero dell'istruzione e del merito, lo scorso 3 febbraio, ha pubblicato un avviso finalizzato a rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni mediante la fornitura di arredi didattici innovativi, nel quadro della stessa la Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1, a dimostrazione di una necessaria attenzione alla problematica esposta, che emerge con particolare rilievo nella regioni del Sud Italia, incrementando il profondo divario degli indicatori nazionali di istruzione e formazione che attraversa il Paese,

impegna il Governo

a destinare le risorse che residuano nei quadri economici già autorizzati per l'edilizia scolastica anche all'acquisto di arredi didattici, al fine di risolvere le perduranti criticità di un sistema scolastico nazionale sempre più esposto al rischio di arretratezza e inadeguatezza.
9/2807-A/48. Benzoni, Bonetti.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e con le esigenze di finanza pubblica di destinare quota delle risorse che si renderanno disponibili all'esito della procedura di cui all'articolo 30 del decreto-legge all'acquisto degli arredi didattici destinati agli edifici scolastici, agli asili nido e alle scuole dell'infanzia realizzati con il PNRR.
9/2807-A/48. (Testo modificato nel corso della seduta)Benzoni, Bonetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in corso di conversione reca, tra le altre, numerose disposizioni, anche di semplificazione, volte a garantire l'attuazione delle misure e degli investimenti previsti dal PNRR. L'investimento 1.3 del PNRR «Sistema di certificazione della parità di genere» (Missione 5 Coesione e Inclusione – Componente 1 Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione), a titolarità del Dipartimento per le pari opportunità, mira ad accompagnare e incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche, quali a esempio, opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni e tutela della maternità;

    tra gli obiettivi dell'investimento «Sistema di certificazione della parità di genere» si segnalano l'entrata in vigore del sistema di certificazione della parità di genere e relativi meccanismi di incentivazione per le imprese, l'ottenimento della certificazione della parità di genere da parte di almeno 800 imprese (di cui almeno 450 piccole e medie imprese e microimprese), nonché da parte di almeno 1000 imprese sostenute attraverso l'assistenza tecnica;

    negli ultimi decenni, anche se con un passo più lento rispetto alla maggior parte degli altri Paesi europei, il processo di trasformazione socio-culturale a cui è andata incontro l'Italia ha coinvolto attivamente le donne. Tale trasformazione ha riguardato vari ambiti, tra i quali il mercato occupazionale e il mondo aziendale e societario. Nonostante ciò, sono note le innumerevoli difficoltà che le lavoratrici continuano a incontrare nella quotidianità;

    la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 elaborata dal Governo si è posta l'obiettivo di lungo periodo di rientrare tra i primi dieci Paesi europei nella classifica dell'indice sull'uguaglianza di genere elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, che vede l'Italia in posizioni arretrate rispetto agli Stati membri dell'Unione europea. I dati dell'EIGE confermano che le disuguaglianze di genere sono fortemente diffuse nel settore del lavoro, dove le donne sono significativamente meno presenti nei settori più remunerativi, mentre la loro presenza si concentra in settori a basso valore aggiunto,

impegna il Governo

in linea con le finalità della Missione 5 «Coesione e Inclusione» – Componente 1 «Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione» investimento 1.3 del PNRR «Sistema di certificazione della parità di genere», a completare il quadro di interventi recato dal provvedimento in esame con ogni iniziativa utile volta a potenziare la certificazione per la parità di genere nelle aziende, aumentando la premialità fiscale – in particolare per le PMI – già prevista ai sensi della legge 5 novembre 2021, n. 162, rafforzando contestualmente la premialità di punteggio nelle gare di appalti pubblici e valutando l'opportunità di introdurre per le grandi aziende – con numero di dipendenti superiore a 250 – l'obbligo di dotarsi della certificazione della parità di genere per accedere agli stessi
9/2807-A/49. Bonetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in corso di conversione reca, tra le altre, numerose disposizioni, anche di semplificazione, volte a garantire l'attuazione delle misure e degli investimenti previsti dal PNRR. L'investimento 1.3 del PNRR «Sistema di certificazione della parità di genere» (Missione 5 Coesione e Inclusione – Componente 1 Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione), a titolarità del Dipartimento per le pari opportunità, mira ad accompagnare e incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche, quali a esempio, opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni e tutela della maternità;

    tra gli obiettivi dell'investimento «Sistema di certificazione della parità di genere» si segnalano l'entrata in vigore del sistema di certificazione della parità di genere e relativi meccanismi di incentivazione per le imprese, l'ottenimento della certificazione della parità di genere da parte di almeno 800 imprese (di cui almeno 450 piccole e medie imprese e microimprese), nonché da parte di almeno 1000 imprese sostenute attraverso l'assistenza tecnica;

    negli ultimi decenni, anche se con un passo più lento rispetto alla maggior parte degli altri Paesi europei, il processo di trasformazione socio-culturale a cui è andata incontro l'Italia ha coinvolto attivamente le donne. Tale trasformazione ha riguardato vari ambiti, tra i quali il mercato occupazionale e il mondo aziendale e societario. Nonostante ciò, sono note le innumerevoli difficoltà che le lavoratrici continuano a incontrare nella quotidianità;

    la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 elaborata dal Governo si è posta l'obiettivo di lungo periodo di rientrare tra i primi dieci Paesi europei nella classifica dell'indice sull'uguaglianza di genere elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, che vede l'Italia in posizioni arretrate rispetto agli Stati membri dell'Unione europea. I dati dell'EIGE confermano che le disuguaglianze di genere sono fortemente diffuse nel settore del lavoro, dove le donne sono significativamente meno presenti nei settori più remunerativi, mentre la loro presenza si concentra in settori a basso valore aggiunto,

impegna il Governo

in linea con le finalità della Missione 5 «Coesione e Inclusione» – Componente 1 «Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione» – investimento 1.3 del PNRR «Sistema di certificazione della parità di genere», a valutare l'opportunità di completare il quadro di interventi recato dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative dirette a potenziare la certificazione per la parità di genere nelle aziende.
9/2807-A/49. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonetti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del decreto-legge in corso di conversione introduce l'obbligo per tutti i soggetti attuatori dei programmi e interventi previsti nel quadro del PNRR di rendere disponibili sulla piattaforma ReGiS, entro il decimo giorno di ogni mese, i dati aggiornati relativi al cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento, con indicazione dello stato di avanzamento alla fine del mese precedente;

    oltre ai dati, è richiesta un'attestazione sulla capacità effettiva di conseguire l'obiettivo PNRR assegnato al singolo intervento, con evidenza delle eventuali criticità. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e i soggetti attuatori sono tenuti ad assolvere gli adempimenti di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo anche oltre il 31 dicembre 2026, facendo ricorso alle funzionalità di ReGiS per l'intera durata della fase di audit e valutazione da parte della Commissione europea;

    la previsione di un monitoraggio mensile, unita all'obbligo di segnalare tempestivamente eventuali difficoltà nel conseguimento degli obiettivi, è espressamente finalizzata ad attivare in modo più efficace e tempestivo i poteri sostitutivi e gli interventi correttivi già previsti dalla disciplina vigente;

    il PNRR affronta sfide significative in termini di trasparenza e capacità amministrativa nell'implementazione dei progetti, dimostrando come un efficace sistema di monitoraggio costituisca uno strumento essenziale per supportare il lavoro delle amministrazioni. Un monitoraggio efficace, basato su informazioni e dati chiari e accessibili, rappresenta una condizione essenziale non solo per orientare le scelte correttive sotto il profilo amministrativo, ma anche sul piano dell'accountability istituzionale;

    l'assenza di una piattaforma gestionale realmente funzionale al project management di un piano di interventi come il PNRR continua a rappresentare una criticità tanto rilevante quanto persistente. La piattaforma ReGiS, pensata per la mera rendicontazione finanziaria, non consente una gestione dinamica e integrata del ciclo progettuale, necessitando al contrario dello sviluppo di ulteriori funzionalità. Lo stesso decreto in esame demanda al Ministero dell'economia e delle finanze lo sviluppo di tale progettualità, anche con l'obiettivo di utilizzare la piattaforma, oltre che per gli adempimenti connessi al PNRR, per il monitoraggio di altri programmi finanziati con risorse nazionali ed europee. Ciò dimostra una consapevolezza diffusa della centralità di ReGiS quale infrastruttura informativa strategica,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ogni iniziativa utile al fine di prevedere che il sistema informatico ReGiS possa continuare a operare – anche successivamente alla conclusione formale del PNRR – come piattaforma unica nazionale per la gestione integrata dei progetti e degli investimenti pubblici, allo scopo di non disperdere la positiva eredità di tale sistema, prevedendo che lo stesso offra dati liberamente accessibili, analisi dettagliate e target misurabili riguardo agli obiettivi e alle tempistiche di raggiungimento degli stessi, oltre a report periodici sulle politiche pubbliche finanziate con risorse nazionali ed europee, con particolare riferimento agli impatti di genere e generazionali delle stesse.
9/2807-A/50. D'Alessio, Bonetti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del decreto-legge in corso di conversione introduce l'obbligo per tutti i soggetti attuatori dei programmi e interventi previsti nel quadro del PNRR di rendere disponibili sulla piattaforma ReGiS, entro il decimo giorno di ogni mese, i dati aggiornati relativi al cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento, con indicazione dello stato di avanzamento alla fine del mese precedente;

    oltre ai dati, è richiesta un'attestazione sulla capacità effettiva di conseguire l'obiettivo PNRR assegnato al singolo intervento, con evidenza delle eventuali criticità. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e i soggetti attuatori sono tenuti ad assolvere gli adempimenti di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo anche oltre il 31 dicembre 2026, facendo ricorso alle funzionalità di ReGiS per l'intera durata della fase di audit e valutazione da parte della Commissione europea;

    la previsione di un monitoraggio mensile, unita all'obbligo di segnalare tempestivamente eventuali difficoltà nel conseguimento degli obiettivi, è espressamente finalizzata ad attivare in modo più efficace e tempestivo i poteri sostitutivi e gli interventi correttivi già previsti dalla disciplina vigente;

    il PNRR affronta sfide significative in termini di trasparenza e capacità amministrativa nell'implementazione dei progetti, dimostrando come un efficace sistema di monitoraggio costituisca uno strumento essenziale per supportare il lavoro delle amministrazioni. Un monitoraggio efficace, basato su informazioni e dati chiari e accessibili, rappresenta una condizione essenziale non solo per orientare le scelte correttive sotto il profilo amministrativo, ma anche sul piano dell'accountability istituzionale;

    l'assenza di una piattaforma gestionale realmente funzionale al project management di un piano di interventi come il PNRR continua a rappresentare una criticità tanto rilevante quanto persistente. La piattaforma ReGiS, pensata per la mera rendicontazione finanziaria, non consente una gestione dinamica e integrata del ciclo progettuale, necessitando al contrario dello sviluppo di ulteriori funzionalità. Lo stesso decreto in esame demanda al Ministero dell'economia e delle finanze lo sviluppo di tale progettualità, anche con l'obiettivo di utilizzare la piattaforma, oltre che per gli adempimenti connessi al PNRR, per il monitoraggio di altri programmi finanziati con risorse nazionali ed europee. Ciò dimostra una consapevolezza diffusa della centralità di ReGiS quale infrastruttura informativa strategica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ogni iniziativa utile al fine di assicurare, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, lo svolgimento e l'aggiornamento evolutivo del sistema informatico ReGiS – anche successivamente alla conclusione del PNRR – al fine di assicurare tramite lo stesso la gestione integrata dei progetti e degli investimenti pubblici finanziati con risorse statali, allo scopo di non disperdere la positiva eredità di tale sistema.
9/2807-A/50. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Alessio, Bonetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in corso di conversione reca, tra le altre, disposizioni per l'attuazione del PNRR. Con riferimento all'attuazione del Piano, il decreto-legge cosiddetto «Semplificazioni-bis» (decreto-legge 77 del 2021) ha istituito, all'articolo 2, la Cabina di regia per il PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR;

    in particolare, la Cabina di regia elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi, effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli stessi, promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo e, inoltre, effettua un monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi segnalando all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione – anch'essa istituita dal medesimo decreto-legge – l'eventuale necessità di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di attuazione;

    peraltro, se ritenuto strettamente necessario per superare ostacoli che potrebbero compromettere la riuscita del piano, la cabina di regia può costituire specifici nuclei, composti da funzionari pubblici operanti nel territorio del piano di azione e da personale dei soggetti incaricati del supporto tecnico-operativo all'attuazione dei progetti;

    com'è noto, numerosi investimenti e riforme introdotte dal PNRR continueranno ad avere un significativo impatto anche dopo la formale conclusione del Piano. Alcuni esempi riguardano le riforme delle politiche della sanità territoriale, quelle relative al sistema di istruzione, quelle relative al rafforzamento dell'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria, oppure ancora alle riforme della pubblica amministrazione, della legislazione sugli alloggi per studenti universitari o alla gestione dei nidi d'infanzia;

    perdere questo sistema di coordinamento tra i diversi livelli governativi – sia verticali che trasversali – solamente a causa della conclusione formale del Piano costituirebbe una perdita di expertise e di efficienza amministrativa che un Paese come l'Italia non può permettersi,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a prevedere una proroga della operatività della Cabina di regia per il PNRR anche oltre la chiusura del Piano stesso, con le medesime modalità operative già previste a legislazione vigente e con gli stessi compiti e poteri previsti dal comma 2 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 77 del 2021, al fine di mantenere attiva una governance efficace delle strategie degli investimenti pubblici che riguardino anche le amministrazioni territoriali.
9/2807-A/51. Rosato, Bonetti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del decreto-legge in corso di conversione prevede, al comma 3, che, nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il segretario comunale, per gli importi previsti, secondo la popolazione dell'ente, dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell'area funzioni locali, triennio 2019-2021 del 16 luglio 2024, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa di personale per gli enti locali;

    al medesimo articolo 3, il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, apporta una modifica al decreto-legge n. 44 del 2005 innalzando da 5.000 a 10.000 abitanti il limite di popolazione per quei comuni i quali, appartenenti a regioni diverse, posti in posizione di confine, che condividono analoghe condizioni territoriali, ricompresi in sezioni regionali diverse dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali possono – a condizione che non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni – stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto al fine di assicurare e garantire lo svolgimento delle mansioni delle segreterie comunali nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia;

    queste modifiche rispondono, solo in parte, alle croniche criticità denunciate dagli enti locali relativamente alle enormi difficoltà di programmazione, gestione e messa a terra degli interventi PNRR;

    a esempio, con riferimento alle cosiddette «opere medie», sarebbe stata necessaria una revisione delle complesse e diverse scadenze previste in materia di inserimento dei CUP su Regis e aggiudicazione dei lavori, evitando la revoca di finanziamenti nel caso di eventuali ritardi dovuti al sovrapporsi di scadenze e alla complessità delle norme, salvaguardando le opere, concluse o in corso di esecuzione, in considerazione del fatto che l'utilità pubblica prioritaria è da individuare nel completamento delle stesse e, ancor più, nella stabilità dei bilanci degli enti;

    considerando gli ingenti tagli di bilancio imposti agli enti locali nelle ultime sessioni di bilancio, la strategia di rafforzamento organizzativo dei soggetti titolari e delle strutture centrali PNRR, ignorando in modo perdurante le necessità degli enti locali attuatori, mal si sposa con gli obiettivi di finalizzazione degli interventi e di garanzia dei servizi essenziali sul territorio,

impegna il Governo

a completare il quadro di interventi recati dal provvedimento in esame con ogni iniziativa utile volta a sostenere gli enti locali nell'attuazione degli investimenti del PNRR, garantendo stabilità e prevedibilità normativa oltre che adeguate misure finanziarie per scongiurare la mancata erogazione dei servizi essenziali garantiti ai cittadini sul territorio.
9/2807-A/52. Grippo, Ruffino, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    diverse misure previste dal provvedimento in esame, tra le quali a esempio quelle all'articolo 3, prevedono procedure assunzionali volte a migliorare la capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR, tra le quali un incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio, con l'obiettivo di rafforzarne le competenze e la qualificazione;

    in particolare, la dotazione organica dirigenziale è incrementata di una posizione di livello generale e di cinque posizioni di livello non generale, da assegnare alla struttura competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, mentre la dotazione organica dei funzionari di categoria A F1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di centotrenta unità;

    tra le finalità di tale intervento si riscontrano la continuità e l'efficacia dei programmi di trasformazione digitale in attuazione dei progetti previsti dal PNRR e dal percorso strategico per il raggiungimento degli obiettivi del decennio digitale 2030, nonché il supporto da parte di personale ad alta qualificazione al Presidente del Consiglio per l'esercizio delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento dell'azione del Governo in materie quali l'innovazione tecnologica, l'attuazione dell'Agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, nonché la trasformazione, la crescita e la transizione digitale del Paese;

    ai fini di tali assunzioni, il decreto-legge in corso di conversione autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri ad avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale, avvalendosi altresì della collaborazione della Scuola nazionale dell'amministrazione, di cui viene previsto il potenziamento e lo sviluppo dei compiti connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    nello specifico, il comma 17 dell'articolo 2 differisce fino al 31 dicembre 2029 la possibilità per la Presidenza del Consiglio di conferire incarichi dirigenziali a soggetti di altre amministrazioni o organi costituzionali ovvero a soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche, in relazione alle esigenze della Scuola nazionale dell'amministrazione (Sna) e, in particolare, in deroga ai limiti percentuali vigenti;

    al fine di promuovere una Pubblica Amministrazione sempre più altamente qualificata, lo stesso Testo unico delle pubbliche amministrazioni consente l'attribuzione a tempo determinato di incarichi dirigenziali, di livello generale e non, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato,

impegna il Governo

ad adottare, anche con riferimento alle procedure assunzionali previste dal decreto-legge in esame, ogni iniziativa volta a introdurre criteri di valorizzazione delle competenze innovative acquisite nella gestione di progetti strategici e di investimenti del PNRR, in particolare negli ambiti della pubblica amministrazione e dell'università e ricerca, nonché a rendere strutturali criteri di valutazione meritocratica che evitino discriminazioni di genere introducendo, in tale contesto, quote destinate e criteri di valutazione nei concorsi pubblici come previsti dalle linee guida di cui all'Allegato 1 del decreto interministeriale 7 dicembre 2021.
9/2807-A/53. Ruffino, Bonetti.


   La Camera,

   premesso che:

    diverse misure previste dal provvedimento in esame, tra le quali a esempio quelle all'articolo 3, prevedono procedure assunzionali volte a migliorare la capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR, tra le quali un incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio, con l'obiettivo di rafforzarne le competenze e la qualificazione;

    in particolare, la dotazione organica dirigenziale è incrementata di una posizione di livello generale e di cinque posizioni di livello non generale, da assegnare alla struttura competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, mentre la dotazione organica dei funzionari di categoria A F1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di centotrenta unità;

    tra le finalità di tale intervento si riscontrano la continuità e l'efficacia dei programmi di trasformazione digitale in attuazione dei progetti previsti dal PNRR e dal percorso strategico per il raggiungimento degli obiettivi del decennio digitale 2030, nonché il supporto da parte di personale ad alta qualificazione al Presidente del Consiglio per l'esercizio delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento dell'azione del Governo in materie quali l'innovazione tecnologica, l'attuazione dell'Agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, nonché la trasformazione, la crescita e la transizione digitale del Paese;

    ai fini di tali assunzioni, il decreto-legge in corso di conversione autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri ad avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale, avvalendosi altresì della collaborazione della Scuola nazionale dell'amministrazione, di cui viene previsto il potenziamento e lo sviluppo dei compiti connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    nello specifico, il comma 17 dell'articolo 2 differisce fino al 31 dicembre 2029 la possibilità per la Presidenza del Consiglio di conferire incarichi dirigenziali a soggetti di altre amministrazioni o organi costituzionali ovvero a soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche, in relazione alle esigenze della Scuola nazionale dell'amministrazione (Sna) e, in particolare, in deroga ai limiti percentuali vigenti;

    al fine di promuovere una Pubblica Amministrazione sempre più altamente qualificata, lo stesso Testo unico delle pubbliche amministrazioni consente l'attribuzione a tempo determinato di incarichi dirigenziali, di livello generale e non, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, anche con riferimento alle procedure assunzionali previste dal decreto-legge in esame, ogni iniziativa volta a introdurre criteri di valorizzazione delle competenze innovative acquisite nella gestione di progetti strategici e di investimenti del PNRR, in particolare negli ambiti della pubblica amministrazione e dell'università e ricerca.
9/2807-A/53. (Testo modificato nel corso della seduta)Ruffino, Bonetti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18 del decreto-legge in esame reca misure urgenti per l'attuazione di varie riforme previste dalla Missione 4 – Componente 1 del PNRR;

    nell'ambito della medesima Missione 4, la Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», sono stati creati diversi hub nazionali e programmi di ricerca organizzati con modello «Hub & Spoke», con l'obiettivo di strutturare i partenariati estesi, i centri nazionali di ricerca e gli ecosistemi dell'innovazione;

    tale modello mira a connettere la ricerca accademica con le esigenze del sistema produttivo, facilitando il trasferimento tecnologico, potenziando le filiere della ricerca in Italia e favorendo, dunque, l'integrazione di queste ultime nelle catene di valore sia europee che globali;

    tra essi operano realtà dotate di indiscusso know-how in settori particolarmente strategici, come a esempio «Age-It – Ageing Well in an Ageing society», un partenariato esteso finanziato dal Ministero dell'università e della ricerca il quale unisce competenze interdisciplinari che coprono, tra le altre, demografia, geriatria e gerontologia, neurologia, cardiologia, immunologia, data science, scienze dell'educazione, epidemiologia, biologica, genetica, ingegneria, sociologia, diritto, scienze politiche ed economia attraverso il coinvolgimento di università, centri di ricerca, aziende private, istituzioni pubbliche e realtà della società civile,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con ogni opportuna iniziativa atta a garantire che le strutture e i modelli Hub & Spoke dediti al rafforzamento del sistema Paese e della ricerca applicata a svariati ambiti di rilevanza strategica, come il citato esempio di «Age-It – Ageing Well in an Ageing society», proseguano le loro attività anche successivamente alla conclusione formale del PNRR anche attraverso finanziamenti adeguati.
9/2807-A/54. Pastorella, Bonetti, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18 del decreto-legge in esame reca misure urgenti per l'attuazione di varie riforme previste dalla Missione 4 – Componente 1 del PNRR;

    nell'ambito della medesima Missione 4, la Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», sono stati creati diversi hub nazionali e programmi di ricerca organizzati con modello «Hub & Spoke», con l'obiettivo di strutturare i partenariati estesi, i centri nazionali di ricerca e gli ecosistemi dell'innovazione;

    tale modello mira a connettere la ricerca accademica con le esigenze del sistema produttivo, facilitando il trasferimento tecnologico, potenziando le filiere della ricerca in Italia e favorendo, dunque, l'integrazione di queste ultime nelle catene di valore sia europee che globali;

    tra essi operano realtà dotate di indiscusso know-how in settori particolarmente strategici, come a esempio «Age-It – Ageing Well in an Ageing society», un partenariato esteso finanziato dal Ministero dell'università e della ricerca il quale unisce competenze interdisciplinari che coprono, tra le altre, demografia, geriatria e gerontologia, neurologia, cardiologia, immunologia, data science, scienze dell'educazione, epidemiologia, biologica, genetica, ingegneria, sociologia, diritto, scienze politiche ed economia attraverso il coinvolgimento di università, centri di ricerca, aziende private, istituzioni pubbliche e realtà della società civile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con ogni opportuna iniziativa, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, atte a valorizzare le strutture e i modelli Hub & Spoke dediti al rafforzamento del sistema Paese e della ricerca applicata a svariati ambiti di rilevanza strategica, come il citato esempio di «Age-It – Ageing Well in an Ageing society», affinché possano proseguire le loro attività anche successivamente alla conclusione formale del PNRR anche attraverso finanziamenti adeguati.
9/2807-A/54. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorella, Bonetti, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    nel novero degli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'articolo 27 introduce specifici programmi di sovvenzione a sostegno di determinati investimenti della Missione 2 Componente 2 del PNRR;

    in particolare si prevedono programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale volti alla realizzazione di impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo;

    la Missione 2 Componente 1 del PNRR «Agricoltura sostenibile ed Economia circolare» intende perseguire un percorso di piena sostenibilità ambientale con l'obiettivo di rendere l'economia sia più competitiva che più inclusiva, garantendo un elevato standard di vita alle persone e riducendo gli impatti ambientali;

    in particolare l'investimento 1.1 della Missione 2 Componente 1 mira tra l'altro a un miglioramento della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclaggio di rifiuti organici;

    in tale ambito la Linea di intervento B del PNRR risponde all'esigenza di assicurare un approccio organico e non settoriale allo sviluppo della filiera nazionale del biometano, con riferimento in particolare alla produzione di biometano ottenuto dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU);

    tale produzione riveste un ruolo strategico analogo a quello del biometano derivante da biomasse agricole, contribuendo in misura significativa alla valorizzazione energetica dei rifiuti in un'ottica di economia circolare e alla riduzione della dipendenza energetica dall'estero;

    è opportuno altresì assicurare uniformità gestionale, coerenza procedurale e centralizzazione operativa presso il medesimo soggetto attuatore già individuato per gli investimenti della Missione 2, Componente 2,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere l'ambito applicativo dell'articolo 27 anche agli interventi ricompresi nella Missione 2, Componente 1, Investimento 1.1, Linea di intervento B del PNRR, al fine di assicurare il pieno sfruttamento del potenziale produttivo nazionale di gas rinnovabile, indipendentemente dalla matrice di origine.
9/2807-A/55. Cortelazzo.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure volte ad assicurare il pieno sfruttamento del potenziale produttivo nazionale di gas rinnovabile, indipendentemente dalla matrice di origine.
9/2807-A/55. (Testo modificato nel corso della seduta)Cortelazzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il PNRR rappresenta il piano di finanziamenti pubblici più imponente degli ultimi decenni in Italia e un'opportunità irripetibile di rilancio, modernizzazione e crescita sostenibile e inclusiva per il Paese;

    nella sua impostazione originaria, nel quadro dell'iniziativa del Next Generation EU, il Piano è stato concepito come uno strumento fortemente centrato su una serie di obiettivi fondamentali, al fine di assicurare, in un contesto sempre più tecnologico e complesso, sia condizioni di effettiva equità sociale sia maggiori opportunità per il futuro. In tale ottica sono state individuate le priorità trasversali a tutte le Missioni del Piano: ossia i giovani, la parità di genere e il Mezzogiorno;

    i gravi ritardi accumulati dal Governo nell'attuazione del Piano hanno portato a molteplici revisioni – peraltro quasi sempre senza un vero esame parlamentare –, alcune delle quali di grande impatto, con il totale o parziale definanziamento di molti investimenti, la sostituzione con misure di più facile realizzazione, nonché da ultimo con lo spostamento in avanti della realizzazione di molti progetti attraverso il ricorso a strumenti finanziari e modalità di superamento dei vincoli temporali;

    dopo l'ultima consistente revisione approvata dal Consiglio dell'UE il 27 novembre 2025, in prossimità della conclusione del Piano, il Governo ha richiesto una ulteriore revisione, approvata il 25 marzo scorso, che incide su 40 misure, al fine di consentire il pagamento delle restanti rate (la nona già richiesta e relativa al secondo semestre del 2025, e la decima conclusiva), anche attraverso modifiche dei target da centrare;

    nel corso dell'esame del presente provvedimento, il gruppo parlamentare del PD ha presentato un emendamento (01.01) finalizzato a prevedere, al termine del completamento di tutti i traguardi e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la presentazione da parte del Governo al Parlamento di una relazione consuntiva sui risultati raggiunti, in termini di effettiva qualità ed efficacia degli interventi e di impatto reale sulla crescita economica e sui servizi ai cittadini e sul territorio, con particolare riferimento alle priorità trasversali del Piano medesimo;

    il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti ha espresso il parere contrario del Governo su tale emendamento, motivato dal fatto che il suo contenuto rappresenta sostanzialmente una duplicazione rispetto a quanto già previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi della quale il Governo è tenuto a trasmettere alle Camere con cadenza semestrale una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, nonché una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

    nelle relazioni semestrali trasmesse dal Governo ai sensi del decreto-legge n. 77 del 2021, sono forniti dati sulla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento, da cui dipende, nel modello di finanziamento del Dispositivo di ripresa e resilienza basato sulla performance, l'erogazione dei pagamenti da parte della Commissione europea;

    in tali relazioni, è stata sin qui insoddisfacente l'informazione relativa all'efficacia delle azioni messe in campo sul piano qualitativo, valutando quali cambiamenti reali hanno apportato nel corso di questi anni gli interventi previsti dal Piano, che non rappresenta per il Paese solo un mero elenco di target,

impegna il Governo

a fornire, in occasione della prossima relazione al Parlamento ai sensi del decreto-legge n. 77 del 2021, informazioni e dati circostanziati volti a consentire una valutazione da parte del Parlamento sui risultati raggiunti, sulla qualità e l'efficacia di tutti gli interventi realizzati, il loro impatto reale sulla crescita economica, sui servizi ai cittadini e sul territorio, con particolare riferimento alle priorità trasversali, nel quadro di quella che è l'ambizione, l'impostazione e la finalità ultima del Piano stesso.
9/2807-A/56. De Luca, Guerra.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 26 del provvedimento interviene sulla disciplina degli accreditamenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie, in un contesto già segnato da profonde criticità in termini di qualità del lavoro, condizioni contrattuali e tutela dei diritti dei lavoratori;

    risponde ad assoluto buon senso introdurre il vincolo per le strutture accreditate di applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nonché di garantire requisiti organizzativi e di organico analoghi a quelli del Servizio sanitario nazionale;

    tale vincolo mira a contrastare fenomeni ormai diffusi di dumping contrattuale, precarizzazione del lavoro e riduzione dei diritti dei lavoratori nel settore sanitario e sociosanitario privato accreditato;

    la scelta del Governo di non accogliere le numerose proposte emendative che andavano in questa direzione appare ad avviso dei firmatari del presente atto grave e ingiustificabile, in quanto consente di perpetuare un sistema in cui l'erogazione di servizi pubblici viene affidata a soggetti che non garantiscono standard adeguati né sotto il profilo organizzativo né sotto quello contrattuale;

    non è accettabile che strutture che operano con risorse pubbliche possano comprimere i diritti dei lavoratori, applicare contratti meno favorevoli o ritardarne il rinnovo, generando una concorrenza al ribasso fondata sul costo del lavoro;

    tale impostazione non solo penalizza i lavoratori, ma incide negativamente anche sulla qualità delle prestazioni erogate ai cittadini, creando un sistema sanitario diseguale e meno efficiente;

    il rispetto dei contratti collettivi nazionali e degli standard organizzativi del Servizio sanitario nazionale deve rappresentare una condizione imprescindibile per l'accesso all'accreditamento e alle risorse pubbliche;

    ignorare tali principi, dimostra ancora una volta una preoccupante subalternità a logiche di mercato e una scarsa attenzione alla tutela del lavoro,

impegna il Governo:

   ad accompagnare le misure recate dalla disposizione richiamata in premessa con ulteriori iniziative normative volte a subordinare il rilascio e il mantenimento dell'accreditamento istituzionale al pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

   a garantire, per quanto di competenza, che le strutture accreditate rispettino requisiti organizzativi e di organico analoghi a quelli previsti per il Servizio sanitario nazionale, assicurando condizioni di lavoro dignitose e standard qualitativi elevati.
9/2807-A/57. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), interviene anche su ambiti afferenti all'organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali, nonché sui sistemi di accreditamento e affidamento di servizi pubblici;

    l'articolo 26, comma 3, modifica la disciplina che ha previsto la definizione di una revisione delle norme relative agli accreditamenti delle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, rilasciati da parte delle regioni o province autonome, e agli accordi contrattuali delle suddette strutture accreditate con i medesimi enti territoriali, o con gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale;

    nell'ambito dell'erogazione di servizi sanitari, sociosanitari e ausiliari, una quota rilevante delle attività viene affidata, direttamente o indirettamente, a cooperative e soggetti del terzo settore attraverso procedure di gara o accreditamento;

    in numerosi casi si riscontra una prassi distorsiva e ormai diffusa consistente nell'applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro non coerenti con le mansioni effettivamente svolte dai lavoratori, con particolare riferimento all'utilizzo del contratto multiservizi per attività che richiederebbero l'applicazione di contratti di settore più tutelanti, come quelli della logistica, del sociosanitario o sanitario;

    tale fenomeno determina una evidente compressione dei diritti dei lavoratori, con riduzione dei livelli retributivi, peggioramento delle condizioni di lavoro e dumping contrattuale, generando al contempo una concorrenza sleale tra operatori economici;

    questa pratica risulta particolarmente critica nei servizi finanziati con risorse pubbliche, inclusi quelli connessi all'attuazione del PNRR, dove il risparmio sui costi del lavoro viene spesso utilizzato come leva competitiva, a discapito della qualità dei servizi e della dignità dei lavoratori;

    l'assenza di controlli efficaci e di criteri stringenti nei bandi e negli affidamenti pubblici consente il perpetuarsi di tali distorsioni, determinando una deresponsabilizzazione delle stazioni appaltanti e una sostanziale elusione delle norme in materia di tutela del lavoro;

    appare pertanto necessario introdurre misure volte a garantire la piena coerenza tra le mansioni richieste nei bandi e il contratto collettivo applicato, nonché a rafforzare i controlli sul rispetto delle condizioni contrattuali dichiarate in fase di gara,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, nell'ambito dei provvedimenti attuativi del PNRR e della normativa in materia di contratti pubblici e accreditamenti sanitari e sociosanitari, iniziative normative e amministrative volte ad assicurare che i criteri di aggiudicazione a cooperative e soggetti del terzo settore tengano conto anche della qualità del lavoro, del rispetto dei diritti contrattuali e delle condizioni retributive, al fine di garantire standard adeguati nei servizi erogati ai cittadini, garantendo che, nei bandi di gara e nelle procedure di accreditamento finanziate anche con risorse del PNRR, sia obbligatoriamente previsto l'utilizzo del contratto collettivo nazionale di lavoro coerente con le mansioni effettivamente richieste e svolte.
9/2807-A/58. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame interviene su un ambito fondamentale quale quello delle politiche per la disabilità, che dovrebbe rappresentare una priorità assoluta dell'azione pubblica e non un terreno di interventi frammentari, incoerenti e privi di visione strategica;

    le disposizioni contenute all'articolo 7, da un lato, limitano in modo arbitrario l'estensione territoriale della sperimentazione relativa alla riforma della disabilità, escludendo territori ad alta densità abitativa e caratterizzati da rilevanti criticità sociali, e dall'altro lato introducono modifiche estremamente problematiche nella gestione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità;

    in particolare, la mancata inclusione di ulteriori province evidenzia una scelta inspiegabile e profondamente iniqua, che rischia di creare cittadini di serie A e cittadini di serie B nell'accesso a strumenti fondamentali quali il progetto di vita personalizzato;

    allo stesso tempo, la modifica delle modalità di utilizzo del Fondo unico elimina di fatto ogni vincolo di definizione preventiva dei criteri di riparto, consegnando al Governo un potere discrezionale ampio e privo di adeguati strumenti di controllo;

    questa doppia impostazione, da un lato selettiva e dall'altro arbitraria, tradisce una concezione profondamente sbagliata delle politiche per la disabilità, che dovrebbero invece essere improntate a universalità, equità e trasparenza;

    l'assenza di criteri chiari per la distribuzione delle risorse pubbliche espone il sistema a gravi rischi di diseguaglianza territoriale, opacità amministrativa e utilizzo inefficiente dei fondi;

    la scelta di non estendere la sperimentazione in modo uniforme sul territorio nazionale dimostra una grave carenza di programmazione e una totale mancanza di attenzione verso le reali esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

    non è accettabile che una materia così delicata venga gestita attraverso decisioni discrezionali e non sindacabili, né che si perpetuino disparità territoriali prive di giustificazione;

    il diritto all'inclusione e alla piena partecipazione delle persone con disabilità non può essere subordinato a scelte politiche opache o a logiche di convenienza politica,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza iniziative normative volte a:

  garantire l'estensione uniforme della sperimentazione su tutto il territorio nazionale, superando ogni esclusione ingiustificata e assicurando pari diritti a tutti i cittadini;

  ripristinare un sistema di gestione del Fondo unico per la disabilità fondato su criteri chiari, trasparenti e previamente definiti, ponendo fine a ogni forma di discrezionalità non controllata, garantendo il pieno coinvolgimento del Parlamento nella definizione delle modalità di utilizzo delle risorse, assicurando meccanismi di monitoraggio e rendicontazione pubblica.
9/2807-A/59. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 29 del provvedimento affronta in modo insufficiente il tema della sanità integrativa, in un contesto in cui cresce la spesa privata e aumenta il numero di cittadini che rinunciano alle cure;

    il progressivo indebolimento del Servizio sanitario nazionale sta alimentando una deriva privatistica che rischia di compromettere il diritto alla salute;

    i fondi integrativi e le polizze assicurative, in assenza di regole stringenti, tendono a selezionare i rischi e a privilegiare le fasce più giovani e meno esposte, lasciando indietro i soggetti più fragili;

    la mancanza di trasparenza e di vincoli sull'utilizzo delle risorse favorisce distorsioni e utilizzi impropri di benefìci fiscali;

    il Governo in ogni suo provvedimento mostra di voler intraprendere una direzione inaccettabile su questo fronte, direzione diametralmente opposta a quella tesa a riequilibrare il rapporto tra pubblico e privato, rischiando di trasformare la sanità integrativa da strumento complementare a surrogato del sistema pubblico;

    una riforma organica del settore dovrebbe invece essere finalizzata a ricondurre le forme integrative entro un perimetro coerente con i principi costituzionali di universalità, uguaglianza ed equità,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa normativa volta a:

  una riforma complessiva della sanità integrativa che ne limiti l'ambito alle prestazioni non comprese nei livelli essenziali di assistenza, subordinando ogni beneficio fiscale al rispetto di criteri stringenti di trasparenza, equità e assenza di finalità lucrative;

  rafforzare, per quanto di competenza, contestualmente il Servizio sanitario nazionale, ponendo fine a politiche che, di fatto, ne favoriscono il progressivo indebolimento.
9/2807-A/60. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 26 interviene sulla disciplina degli accreditamenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie, introducendo modifiche che rischiano di consolidare assetti esistenti piuttosto che promuovere efficienza e qualità;

    in particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 26, comma 3, dettano alcuni criteri per le future procedure di selezione dei soggetti erogatori, prevedendo un sistema premiale basato su elementi quali i volumi di prestazioni erogate negli anni precedenti, gli investimenti effettuati e il radicamento territoriale delle strutture;

    sebbene tali criteri possano apparire ragionevoli a prima vista, essi rischiano in realtà di produrre un effetto opposto a quello dichiarato; la combinazione della valorizzazione dell'esperienza pregressa e del riconoscimento del radicamento territoriale rischia infatti di trasformare le gare pubbliche in procedure meramente formali, nelle quali gli operatori già presenti sul mercato continueranno a essere sistematicamente favoriti; in questo modo, invece di favorire l'efficienza e la qualità dell'offerta sanitaria, si rischia di consolidare posizioni dominanti e rendite di posizione, limitando l'ingresso di nuovi operatori e riducendo gli incentivi al miglioramento dei servizi;

    una gara realmente competitiva dovrebbe invece garantire la possibilità di sostituire operatori inefficienti e promuovere l'innovazione organizzativa e tecnologica;

    sarebbe stato invece auspicabile rafforzare i criteri di trasparenza, introducendo tra l'altro l'obbligo di sistemi di prenotazione unificati e tracciabili, il rispetto dei contratti collettivi di lavoro, il rispetto dei requisiti organizzativi previsti per il settore pubblico e un sistema più rigoroso di controlli e monitoraggi;

    a riguardo, in sede referente, è stata proposta l'introduzione di requisiti minimi uniformi, sistemi di controllo rigorosi e meccanismi di trasparenza nella determinazione del fabbisogno territoriale, ma senza ottenere alcun minimo di condivisione;

    il Servizio sanitario nazionale non può essere piegato a logiche conservatrici o corporative, ma deve essere orientato alla qualità delle prestazioni e all'interesse dei cittadini;

    la mancanza di trasparenza e controlli adeguati espone il sistema a inefficienze, sprechi e possibili abusi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 26 del provvedimento in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a definire, in tempi certi, requisiti minimi uniformi per l'accreditamento e modalità organizzative trasparenti su tutto il territorio nazionale, introducendo un piano nazionale dei controlli, con verifiche periodiche, indipendenti e senza preavviso e garantendo la pubblicità dei dati relativi al fabbisogno territoriale, agli accreditamenti e agli esiti delle ispezioni, ponendo fine a ogni opacità nella gestione del sistema.
9/2807-A/61. Carotenuto, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 21, comma 4, del provvedimento dispone in materia di politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei e, in particolare, in merito alle spese sostenute per i contratti di ricerca, gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca;

    tra il 2025 e il 2026 sono scaduti (o sono attualmente in scadenza) circa 35.000 contratti, tra cui 9.000 RTD-A, oltre 23.500 assegni di ricerca, alcune migliaia di tempi determinati, borse di ricerca e altre figure;

    la legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai commi 305-315, ha introdotto un piano straordinario di reclutamento per le università e gli enti pubblici di ricerca, presentato dal Governo come risposta alla fuoriuscita di migliaia di ricercatrici e ricercatori dal sistema della ricerca pubblica;

    tale intervento, per entità delle risorse stanziate (circa 60,7 milioni) e per la platea dei potenziali beneficiari (1600 posizioni), appare del tutto insufficiente rispetto alla dimensione reale della precarietà che investe il sistema universitario e della ricerca;

    inoltre, il meccanismo di cofinanziamento al 50 per cento posto a carico di atenei ed enti scarica una parte rilevante dei costi delle assunzioni sui bilanci degli atenei e degli enti pubblici di ricerca, favorendo le strutture con maggiore capacità finanziaria a discapito di quelle più fragili e accentuando, nei fatti, le disuguaglianze territoriali e istituzionali;

    l'attuale finestra normativa che consente agli enti pubblici di ricerca di utilizzare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è destinata a chiudersi il 31 dicembre 2026, con il rischio concreto di lasciare fuori una platea ampia di personale che avrà maturato entro tale data tutti i requisiti richiesti, ma che potrebbe non essere stabilizzato per ritardi amministrativi, inerzie gestionali o insufficienza delle risorse disponibili;

    in assenza di un rafforzamento delle risorse pubbliche e di una strategia realmente strutturale, il Paese rischia di disperdere competenze elevate, professionalità formate con investimenti pubblici e una intera generazione di giovani ricercatrici e ricercatori, aggravando ulteriormente il divario dell'Italia rispetto agli altri principali sistemi universitari e scientifici europei;

    università e ricerca pubblica rappresentano un presidio strategico per la crescita democratica, civile, sociale ed economica del Paese e non possono continuare a essere governate con misure parziali, temporanee e inadeguate,

impegna il Governo

al fine di completare il quadro di interventi recati dal provvedimento in esame e dare continuità ai progetti di ricerca nazionale attivati nell'ambito del PNRR:

  ad adottare urgentemente ogni iniziativa utile al fine di incrementare significativamente le risorse destinate al piano di reclutamento e stabilizzazione del personale della ricerca nelle università e negli enti pubblici di ricerca, al fine di ampliarne la portata e renderlo realmente rispondente al fabbisogno del sistema;

  ad assumere iniziative volte a ridurre progressivamente, fino al suo superamento, il meccanismo di cofinanziamento a carico di atenei ed enti, affinché le procedure di stabilizzazione e reclutamento non dipendano dalla diversa solidità finanziaria delle singole istituzioni;

  ad adottare con urgenza iniziative normative volte a prorogare al 31 dicembre 2028 il termine entro il quale gli enti pubblici di ricerca possono attivare e concludere le procedure di stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
9/2807-A/62. Caso, Amato, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca al Titolo II disposizioni in materia di politiche di coesione;

    la recente revisione di medio termine della politica di coesione 2021-2027, approvata dalla Commissione europea, ha sancito un netto mutamento di indirizzo strategico, portando alla riprogrammazione di quasi 35 miliardi di euro per rispondere alle sfide geopolitiche emergenti;

    in questo contesto, l'Italia ha operato una rimodulazione di 7,08 miliardi di euro – su una dotazione complessiva di oltre 42 miliardi – incidendo su 35 programmi operativi, nazionali e regionali;

    nell'ambito di tale processo, una quota pari a 248 milioni di euro della dotazione nazionale è stata formalmente destinata al comparto della difesa, in particolare per rafforzare le capacità industriali, le tecnologie dual-use, la mobilità militare e le misure di cybersicurezza;

    tale riorientamento delle risorse avviene a valere sugli strumenti cardine della coesione, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), i cui obiettivi originari, definiti dai Trattati UE, sono lo sviluppo territoriale, l'inclusione sociale e il sostegno alle infrastrutture nelle regioni più deboli;

    l'analisi della riprogrammazione a livello territoriale evidenzia scelte strategiche profondamente eterogenee tra le diverse regioni del Mezzogiorno;

    si rileva con favore l'orientamento della regione Campania, la quale ha destinato il proprio imponente volume di risorse riprogrammate, pari a 981,1 milioni di euro, a interventi di carattere squisitamente civile e strutturale: in particolare, 250 milioni per la gestione delle risorse idriche, 100 milioni per le politiche abitative e 50 milioni per l'energia, rispondendo con puntualità alle urgenze dei servizi essenziali per la cittadinanza;

    per contro, desta profonda preoccupazione la decisione della Regione Siciliana di dirottare quasi 200 milioni di euro, sugli oltre 1,1 miliardi totali, verso finalità legate alla difesa, così come quella di altre regioni quali la Calabria, il Molise, la Basilicata, l'Abruzzo e la Lombardia;

    nello specifico, la Sicilia ha destinato 167,3 milioni dal programma FESR e ben 32 milioni dal programma FSE+ alla voce militare; quest'ultimo dato appare particolarmente critico, trattandosi di fondi originariamente destinati al contrasto della disoccupazione giovanile e al rafforzamento delle competenze sociali, sottratti in un territorio segnato da gravissimi ritardi occupazionali e infrastrutturali;

    destinare una frazione così rilevante della politica di coesione al settore bellico rappresenta una palese deviazione dalla missione di riequilibrio territoriale, poiché ogni euro spostato verso tali priorità è sottratto a sanità, istruzione, transizione ecologica e al recupero dei divari sociali che penalizzano il Mezzogiorno;

    la flessibilità dei fondi di coesione non può tradursi in una deresponsabilizzazione degli enti regionali rispetto alle fragilità sistemiche dei propri territori;

    la scelta della Sicilia di investire massicciamente nel comparto militare, a fronte di emergenze civili non risolte, appare in contrasto con lo spirito del Next Generation EU, volto a costruire una resilienza duratura basata sulla qualità della vita e sull'inclusione sociale dei cittadini,

impegna il Governo

ad adoperarsi nelle opportune sedi dell'Unione europea al fine di rivedere, nell'ambito del prossimo Quadro Finanziario Pluriennale in via di definizione, la possibilità di impiego dei fondi di coesione di cui in premessa per finalità legate alla difesa, garantendo che tali risorse non vengano distolte dagli obiettivi originari di convergenza sociale ed economica.
9/2807-A/63. Scerra.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione;

    in particolare, l'articolo 23, comma 3, introduce misure di semplificazione in materia di investimenti ferroviari, intervenendo sulla disciplina degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) realizzati nell'ambito delle infrastrutture medesime, limitando tuttavia tale facoltà ai soli impianti «direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria»;

    l'attuale formulazione normativa risulta eccessivamente restrittiva, in quanto vincola il beneficio delle semplificazioni esclusivamente alla connessione funzionale e diretta con la rete di alimentazione elettrica dei convogli, escludendo di fatto ampie porzioni del patrimonio infrastrutturale ferroviario potenzialmente idonee alla produzione di energia pulita;

    le pertinenze ferroviarie rappresentano un vasto patrimonio di superfici già antropizzate e gestite che potrebbero essere proficuamente utilizzate per l'installazione di impianti FER senza comportare alcun nuovo consumo di suolo, in piena coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale;

    appare di fondamentale importanza estendere il perimetro della norma affinché le semplificazioni procedurali si applichino anche agli impianti realizzati su barriere acustiche, aree di pertinenza, gallerie, stazioni o altre opere connesse alla rete, nonché su coperture, sedimi, manufatti e aree tecniche specificamente destinati all'esercizio, alla gestione o alla manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

    la possibilità di installare impianti FER su tali spazi accessori consentirebbe di valorizzare asset esistenti, favorendo installazioni diffuse finalizzate non solo alla trazione ma anche alla produzione di energia contribuendo in modo decisivo agli obiettivi nazionali di decarbonizzazione del settore dei trasporti;

    la rimozione del vincolo dell'interconnessione diretta alla trazione ferroviaria permetterebbe di sfruttare l'enorme potenziale delle citate superfici che, per loro natura, sono già integrate nel paesaggio infrastrutturale e non richiedono modifiche impattanti alla rete di trazione esistente;

    inoltre la valorizzazione del patrimonio infrastrutturale nazionale mediante impiego efficiente di coperture, sedimi, manufatti, aree tecniche e altre pertinenze ferroviarie per la produzione di energia da fonti rinnovabili, consentirebbe di incrementare la produzione di energia pulita e di ottimizzare l'uso delle infrastrutture esistenti, incrementando lo sviluppo delle energie rinnovabili nel settore dei trasporti,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 23 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte ad ampliare il campo di applicazione delle semplificazioni ivi previste, includendovi gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati sulle infrastrutture ferroviarie e sulle relative pertinenze tecniche e funzionali citate in premessa, anche qualora non direttamente interconnessi alla rete di alimentazione della trazione ferroviaria.
9/2807-A/64. Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti volte a rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di garantire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi previsti;

    in particolare, l'articolo 2 introduce misure finalizzate al potenziamento delle strutture tecniche e amministrative, nonché al rafforzamento delle attività di supporto, monitoraggio e coordinamento, elementi essenziali per l'efficace attuazione delle riforme e degli investimenti;

    tale esigenza di rafforzamento della capacità amministrativa assume rilievo anche con riferimento ai procedimenti normativi e amministrativi connessi alla transizione ecologica e allo sviluppo dell'economia circolare, tra cui quelli relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto (end of Waste) di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

    l'economia circolare rappresenta uno degli assi strategici delle politiche ambientali e industriali europee e nazionali, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza da materie prime e rafforzare la competitività del sistema produttivo;

    il pieno sviluppo del mercato delle materie prime seconde è tuttora ostacolato da criticità di natura regolatoria, da una domanda ancora limitata e da una persistente incertezza applicativa;

    tra gli strumenti fondamentali per superare tali criticità rientra la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, che consente ai materiali recuperati di essere reimmessi nei cicli produttivi;

    lo sviluppo del mercato delle materie prime seconde risulta strettamente connesso alla definizione di un quadro regolatorio chiaro, uniforme e tempestivo, anche attraverso l'adozione dei decreti in materia di end of Waste;

    i ritardi nell'adozione dei decreti ministeriali in materia rappresentano uno dei principali fattori che limitano la piena valorizzazione delle filiere del riciclo e la crescita dell'economia circolare;

    il rafforzamento delle capacità tecniche e istruttorie del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché il pieno utilizzo delle professionalità già disponibili, costituiscono condizioni essenziali per accelerare i procedimenti e ridurre i tempi di adozione dei provvedimenti;

    risulta altresì strategico valorizzare il ruolo del Nucleo end of Waste (New) istituito presso il medesimo Ministero quale struttura di supporto tecnico-specialistico,

impegna il Governo

a completare le misure recate dal provvedimento in esame, con l'adozione di ulteriori iniziative volte a:

  rafforzare in modo strutturale il supporto tecnico alle attività istruttorie finalizzate all'adozione dei decreti ministeriali in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (end of Waste), quale condizione abilitante per lo sviluppo del mercato delle materie prime seconde;

  garantire il pieno utilizzo e il coordinamento delle professionalità già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche in raccordo con il Nucleo end of Waste, al fine di assicurare maggiore tempestività e uniformità nell'adozione dei provvedimenti;

  adottare ogni iniziativa utile a ridurre i tempi di definizione dei decreti end of Waste, riconoscendo il loro ruolo strategico per il rafforzamento delle filiere del riciclo e per il conseguimento degli obiettivi del PNRR in materia di economia circolare e transizione ecologica;

  promuovere un quadro regolatorio stabile e prevedibile, idoneo a sostenere la domanda e l'utilizzo delle materie prime seconde nei processi produttivi, anche attraverso strumenti di incentivazione e semplificazione.
9/2807-A/65. L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 19 del provvedimento in esame introduce disposizioni volte a garantire il supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e agli enti locali per l'edilizia scolastica, coprendo le fasi di monitoraggio finale, verifica e controllo dei progetti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) fino al 31 dicembre 2026, nonché per i progetti del Programma nazionale 2021-2027;

    la relazione tecnica specifica l'estensione delle Task Force dedicate all'edilizia scolastica, attivate in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, per fornire l'assistenza necessaria ai soggetti attuatori che operano in contesti amministrativi spesso gravati da carenze di personale tecnico;

    il patrimonio edilizio scolastico italiano presenta criticità strutturali storiche, con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno alle quali è destinato il 40 per cento delle risorse complessive. In tali aree, la riqualificazione e la messa in sicurezza degli edifici non rappresentano solo un adempimento tecnico, ma un pre-requisito fondamentale per l'esercizio del diritto allo studio in condizioni di dignità e sicurezza;

    con il PNRR sono state stanziate ingenti risorse (circa 12 miliardi di euro) per l'edilizia scolastica, destinate alla messa in sicurezza e alla riqualificazione delle scuole, con particolare attenzione per le aree più svantaggiate con l'obiettivo di contrastare ed eliminare gli squilibri economici e sociali (M4C1 – Investimento 3.3). Una specifica misura è stata altresì dedicata alla progressiva sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico con l'obiettivo di creare strutture moderne e sostenibili, mediante interventi di riduzione del consumo energetico, una maggiore sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo di aree verdi (M2C3 – Investimento 1.1);

    molti enti locali hanno segnalato difficoltà nell'ultimazione dei lavori entro i termini originariamente previsti a causa di comprovate ragioni tecniche o di mercato, con il rischio che numerosi cantieri non vengano completati. Le stime indicano una spesa effettivamente erogata pari al 65 per cento, che corrisponde a un avanzamento reale dei lavori di circa 60 per cento;

    in particolare, nell'attuazione delle misure sono state riscontrate una serie di criticità esecutive, tra le quali la sovrapposizione di diverse linee di finanziamento, gli extra costi imputabili all'incremento dei prezzi dei materiali, ai quali i soggetti attuatori hanno dovuto sopperire con risorse proprie, la ritardata validazione dei dati da parte dell'Unità di missione che, in alcuni casi, ha richiesto anticipazioni di cassa per il pagamento di forniture e personale, aumentando l'esposizione a contenziosi, oltre alla difficoltà di contenere le interferenze dei cantieri con il regolare svolgimento delle attività didattiche;

    il rischio concreto, in assenza di una flessibilità temporale controllata in relazione all'ultimazione dei lavori, è la perdita dei finanziamenti, con conseguente revoca o recupero delle risorse già impegnate. Tale eventualità produrrebbe un impatto rilevante sui bilanci degli enti locali, già in precario equilibrio, oltre all'incertezza di portare a compimento opere strategiche per la realizzazione di infrastrutture scolastiche sicure, moderne e accessibili, rispondenti ai più elevati standard di efficientamento energetico e sicurezza strutturale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte garantire il completamento degli interventi di edilizia scolastica finanziati nell'ambito del PNRR all'interno di un quadro certo in ordine alle tempistiche relative alla conclusione delle opere, al collaudo delle stesse e alla rendicontazione finale, al fine di prevenire situazioni di revoca o recupero dei contributi assegnati ai soggetti attuatori.
9/2807-A/66. Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 19 del provvedimento in esame introduce disposizioni volte a garantire il supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e agli enti locali per l'edilizia scolastica, coprendo le fasi di monitoraggio finale, verifica e controllo dei progetti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) fino al 31 dicembre 2026, nonché per i progetti del Programma nazionale 2021-2027;

    la relazione tecnica specifica l'estensione delle Task Force dedicate all'edilizia scolastica, attivate in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, per fornire l'assistenza necessaria ai soggetti attuatori che operano in contesti amministrativi spesso gravati da carenze di personale tecnico;

    il patrimonio edilizio scolastico italiano presenta criticità strutturali storiche, con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno alle quali è destinato il 40 per cento delle risorse complessive. In tali aree, la riqualificazione e la messa in sicurezza degli edifici non rappresentano solo un adempimento tecnico, ma un pre-requisito fondamentale per l'esercizio del diritto allo studio in condizioni di dignità e sicurezza;

    con il PNRR sono state stanziate ingenti risorse (circa 12 miliardi di euro) per l'edilizia scolastica, destinate alla messa in sicurezza e alla riqualificazione delle scuole, con particolare attenzione per le aree più svantaggiate con l'obiettivo di contrastare ed eliminare gli squilibri economici e sociali (M4C1 – Investimento 3.3). Una specifica misura è stata altresì dedicata alla progressiva sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico con l'obiettivo di creare strutture moderne e sostenibili, mediante interventi di riduzione del consumo energetico, una maggiore sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo di aree verdi (M2C3 – Investimento 1.1);

    molti enti locali hanno segnalato difficoltà nell'ultimazione dei lavori entro i termini originariamente previsti a causa di comprovate ragioni tecniche o di mercato, con il rischio che numerosi cantieri non vengano completati. Le stime indicano una spesa effettivamente erogata pari al 65 per cento, che corrisponde a un avanzamento reale dei lavori di circa 60 per cento;

    in particolare, nell'attuazione delle misure sono state riscontrate una serie di criticità esecutive, tra le quali la sovrapposizione di diverse linee di finanziamento, gli extra costi imputabili all'incremento dei prezzi dei materiali, ai quali i soggetti attuatori hanno dovuto sopperire con risorse proprie, la ritardata validazione dei dati da parte dell'Unità di missione che, in alcuni casi, ha richiesto anticipazioni di cassa per il pagamento di forniture e personale, aumentando l'esposizione a contenziosi, oltre alla difficoltà di contenere le interferenze dei cantieri con il regolare svolgimento delle attività didattiche;

    il rischio concreto, in assenza di una flessibilità temporale controllata in relazione all'ultimazione dei lavori, è la perdita dei finanziamenti, con conseguente revoca o recupero delle risorse già impegnate. Tale eventualità produrrebbe un impatto rilevante sui bilanci degli enti locali, già in precario equilibrio, oltre all'incertezza di portare a compimento opere strategiche per la realizzazione di infrastrutture scolastiche sicure, moderne e accessibili, rispondenti ai più elevati standard di efficientamento energetico e sicurezza strutturale,

impegna il Governo

a proseguire con immediatezza nell'attuazione del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, emanando anche apposite linee guida.
9/2807-A/66. (Testo modificato nel corso della seduta)Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di bonifiche, di industrie insalubri, nonché in materia di rifiuti;

    la presenza diffusa di «siti orfani» continua a rappresentare una delle criticità ambientali più gravi del Paese, trattandosi di aree potenzialmente contaminate in cui il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non provvede alla bonifica, lasciando l'onere del ripristino ambientale in capo alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

    la mancata bonifica di tali siti non solo impedisce il recupero di suolo pubblico e lo sviluppo territoriale, ma espone le popolazioni locali a rischi sanitari e ambientali persistenti, aggravati dalla potenziale migrazione degli inquinanti nelle falde acquifere sottostanti;

    il «Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani», adottato con decreto ministeriale 29 dicembre 2020, in attuazione dell'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha avviato un percorso di risanamento finanziato con 105 milioni di euro (legge di bilancio 2019), successivamente potenziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    l'Investimento 3.4 «Bonifica del suolo dei siti orfani» della Missione 2, Componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha, infatti, incrementato tali risorse con una dotazione aggiuntiva di 500 milioni di euro, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale, bonificare i siti e consentire lo sviluppo delle aree interessate, prevedendo la riqualificazione di almeno il 70 per cento della superficie del suolo dei siti orfani entro il 31 marzo 2026;

    il Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge n. 233 del 2021 (decreto-legge PNRR), è stato adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica del 4 agosto 2022, che ha individuato 152 siti orfani prioritari su scala nazionale, stabilendo un cronoprogramma stringente per l'assegnazione delle risorse e l'esecuzione degli interventi e definendo i criteri per il monitoraggio, la rendicontazione e la revoca dei finanziamenti;

    l'efficacia dell'investimento pubblico sui siti orfani dipende fortemente dalla trasparenza e tracciabilità della spesa, dal monitoraggio fisico e procedurale degli interventi e dalla capacità di rimuovere tempestivamente ostacoli amministrativi e operativi;

    la mancata soluzione delle criticità operative rilevate ha messo a rischio il rispetto delle stringenti scadenze imposte dal PNRR, portando a rimodulazioni o, nel peggiore dei casi, allo stralcio degli interventi contemplati, come avvenuto per effetto del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 maggio 2024, e del decreto n. 71 del 9 marzo 2026, in fase di pubblicazione;

    il caso del sito orfano denominato «Santa Apollonia», situato nel comune di Aprilia (Latina), interessato da uno sversamento illecito di rifiuti attivo fino al 1988 e mai adeguatamente bonificato, costituisce un esempio emblematico delle criticità procedurali e di governance che possono mettere a rischio la piena utilizzazione delle risorse PNRR, con ricadute negative per le comunità locali esposte per decenni agli effetti delle discariche dismesse e dei ritardi nelle bonifiche;

    analoga criticità si riscontra nel comune di Graffignano (Viterbo), in località Pascolare, dove è in corso da anni un procedimento di caratterizzazione e bonifica/messa in sicurezza di un'area agricola della valle del Tevere interessata da storici sversamenti e interramenti di rifiuti di origine industriale;

   considerato che la riqualificazione dei siti orfani rappresenta un tassello fondamentale della politica nazionale di prevenzione del rischio ambientale e sanitario, suscita forte preoccupazione quanto rappresentato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in risposta ai recenti atti di sindacato ispettivo (nn. 5-05091 e 2-00796), in ordine alla mancata disponibilità di ulteriori risorse utili al finanziamento della riqualificazione dei siti orfani rimanenti,

impegna il Governo:

   ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a stanziare risorse aggiuntive specifiche che assicurino una copertura finanziaria integrale e continuativa per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti orfani inizialmente inseriti nella misura M2C4 del PNRR e successivamente stralciati, al fine di garantire che non si verifichi alcuna interruzione delle attività di risanamento ambientale avviate, attivando, ove necessario, i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021 in caso di inerzia dei soggetti attuatori;

   a inserire nella prossima Relazione sullo stato di attuazione del PNRR i dati concernenti gli investimenti per le bonifiche dei siti orfani, specificando per ciascuno di essi lo stato procedurale, l'avanzamento della bonifica, il quadro economico aggiornato e i motivi tecnici e amministrativi che hanno portato a eventuali rimodulazioni o stralci.
9/2807-A/67. Ilaria Fontana.


   La Camera,

   premesso che:

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il Piano nazionale complementare (PNC) prevedono misure finalizzate al potenziamento dei servizi educativi per la prima infanzia, con particolare riferimento alla Missione 4 – Componente 1, Investimento 1.1, concernente il «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia»;

    le predette misure hanno l'obiettivo di «migliorare l'offerta educativa fin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. Saranno disponibili 150.480 nuovi posti negli asili»;

    a quattro anni dall'avvio del PNRR e a pochi mesi dalla sua scadenza, al netto di eventuali proroghe, dai dati più recenti rilevati, l'attuazione del Piano asili nido da parte degli enti locali affronta serie criticità che rischiano di frenare il raggiungimento degli obiettivi entro il mese di giugno dell'anno in corso: le principali difficoltà che gli enti hanno affrontato includono carenza di personale tecnico, incertezze e ritardi sui finanziamenti e sulle anticipazioni di cassa per pagare le imprese, aumento dei costi dei materiali, problematiche nella gestione futura e anche disparità territoriali, con i piccoli comuni in maggiore affanno, complessità di accesso alla piattaforma Regis, utilizzata per il monitoraggio degli interventi;

    è difficile pensare che si possa riuscire a terminare tutti i lavori per collaudare le strutture entro il mese di giugno dell'anno in corso, data prevista per la scadenza definitiva; il rischio del mancato conseguimento dell'obiettivo è concreto e rappresenterebbe un inaccettabile fallimento rispetto all'obiettivo di completare un'infrastrutturazione sociale strategica e vitale per il futuro del Paese – sostegno all'aumento della natalità, dell'occupazione, lotta alle diseguaglianze e alla povertà educativa e materiale;

    appare pertanto necessario adottare iniziative volte a garantire il completamento degli interventi entro termini compatibili con gli obblighi europei, assicurando al contempo la piena realizzazione degli investimenti programmati,

impegna il Governo

fermo restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  differire, ove necessario, sulla base di comprovate esigenze tecniche o di mercato, al 31 agosto 2026 il termine per l'ultimazione dei lavori relativi agli interventi di cui alla Missione 4 – Componente 1, Investimento 1.1 del PNRR e del PNC, di cui sono soggetti attuatori i comuni e le Città metropolitane;

  prevedere, altresì, conseguentemente, la proroga, fino al 30 settembre 2026, dei termini per l'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo ovvero del certificato di regolare esecuzione, ai sensi della normativa vigente;

  consentire alle stazioni appaltanti di procedere alla rimodulazione dei cronoprogrammi degli interventi, anche in deroga alle eventuali clausole difformi contenute nei bandi di gara, negli atti di affidamento o negli atti d'obbligo, fermo restando il rispetto del termine ultimo di rendicontazione finale previsto dalla normativa europea.
9/2807-A/68. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) individua, tra le priorità, il rafforzamento dell'efficienza del sistema giudiziario e la riduzione della durata dei procedimenti;

    le disposizioni che hanno introdotto forme collegiali nell'ambito delle funzioni del giudice per le indagini preliminari (GIP) comportano un significativo incremento dei carichi di lavoro e richiedono un adeguato rafforzamento delle risorse umane e organizzative degli uffici giudiziari;

    attualmente, l'efficacia delle predette disposizioni risulta prorogata al 25 agosto dell'anno in corso, ma, allo stato, permangono gravi criticità legate alla carenza di organico e alla necessità di completare i processi di riorganizzazione degli uffici, al fine di garantirne un'efficace attuazione senza pregiudicare la funzionalità del sistema;

    i dati diramati a metà dell'anno 2025 fotografavano una situazione già critica, con una carenza rispetto alla pianta organica complessiva di (almeno) 123 magistrati, al netto della riforma, ossia dell'obbligo di costituire collegi, questione che rende pressoché impossibile l'avvio della nuova norma, a pena di paralisi;

    l'aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria, attraverso il reclutamento di 250 magistrati da destinare alle funzioni giudicanti, in particolare a quelle di giudice delle indagini preliminari, è lungi dall'essere in esito e non è detto che si riveli sufficiente,

impegna il Governo

in attuazione degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con adottare ogni iniziativa normativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, volta a differire l'efficacia delle disposizioni relative all'introduzione del GIP in composizione collegiale fino al completamento dell'adeguamento della pianta organica degli uffici giudiziari, in misura idonea a sostenere i nuovi carichi di lavoro derivanti dall'attuazione delle nuove disposizioni in parola.
9/2807-A/69. Cafiero De Raho, Ascari, D'Orso, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede, tra i propri obiettivi strategici, la riduzione della durata dei procedimenti civili e il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario;

    l'attuazione della riforma della magistratura onoraria e, in particolare, l'ampliamento delle competenze civili del giudice di pace, richiede un adeguato rafforzamento degli organici e un congruo periodo di adattamento organizzativo, a pena di paralisi o comunque di aggravamento delle criticità già esistenti, che non possono essere ignorate, in termini di durata dei procedimenti, di smaltimento dell'arretrato, che si pongono in aperto contrasto con gli obiettivi dichiarati;

    con il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, cosiddetto «Milleproroghe», è stata nuovamente rinviata, questa volta dal 31 ottobre 2025 al 30 giugno 2026, l'efficacia delle disposizioni concernenti l'incremento delle competenze dei giudici di pace previste dalla riforma Cartabia – proroga che, pur giustificata formalmente con riferimento alla «grave scopertura negli organici della magistratura onoraria e del personale amministrativo», appare come un segnale di persistente inadeguatezza strutturale del sistema giustizia, specie in quel segmento di prossimità che dovrebbe costituire il primo presidio di tutela per il cittadino;

    persistono, in ottica di estremo aggravamento nel caso di applicazione delle nuove competenze attribuite ai giudici di pace, criticità legate alla già cronica carenza di personale registrata in tutte le sedi, non in grado, funzionalmente, di affrontare l'incremento dei carichi di lavoro, garantirne una corretta applicazione, sostenere l'obiettivo di decongestionamento dei tribunali ordinari;

    al fine di agevolare l'adeguamento organizzativo correlato all'attuazione della riforma della magistratura onoraria e garantire l'efficiente funzionamento degli uffici del giudice di pace,

impegna il Governo

al fine di perseguire il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario, come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con ogni iniziativa normativa utile, volta a differire al 30 giugno 2027 il termine a decorrere dal quale acquistano efficacia le disposizioni relative all'ampliamento delle competenze civili del giudice di pace, subordinando tale efficacia al previo adeguamento della pianta organica degli uffici, in misura idonea a far fronte ai nuovi carichi di lavoro.
9/2807-A/70. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti finalizzate all'attuazione degli interventi connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza, con l'obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni coinvolte, sostenere gli investimenti e migliorare l'efficienza dei servizi pubblici;

    tra le misure previste, l'articolo 2 interessa il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il quale sono stanziate risorse destinate sia al personale permanente sia a quello volontario, al fine di agevolare la definizione di un nuovo percorso di carriera per il personale appartenente a tutti i ruoli del Corpo;

    la misura si inserisce nel più ampio quadro di valorizzazione del personale impegnato in attività essenziali di difesa civile, soccorso pubblico e gestione delle emergenze;

    appare tuttavia necessario proseguire nel percorso di progressivo miglioramento delle condizioni economiche e operative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche al fine di garantire un trattamento equo rispetto ad altre categorie del comparto sicurezza,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame adottando ogni iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, al fine di provvedere:

  all'incremento delle risorse destinate al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di favorire un progressivo allineamento delle retribuzioni relative ai servizi svolti in orari notturni, festivi e in occasione di particolari festività a quelle riconosciute al personale delle Forze di polizia, demandando ai competenti strumenti negoziali la definizione degli importi e dei destinatari delle relative indennità;

  all'adozione delle misure volte ad adeguare il valore nominale dei buoni pasto riconosciuti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, portandolo a un livello più coerente con il numero di ore relativo ai turni di servizio, più adeguato al costo della vita e più equo rispetto a quanto riconosciuto ad altre amministrazioni del comparto pubblico, assicurando le necessarie risorse affinché con l'incremento possa essere raggiunto il valore di 9 euro.
9/2807-A/71. Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con l'obiettivo di rafforzare gli investimenti pubblici, migliorare l'accesso ai servizi e sostenere la crescita economica e sociale del Paese;

    nell'ambito del PNRR, particolare rilievo rivestono le misure finalizzate al potenziamento dell'offerta di alloggi per studenti universitari, al fine di favorire il diritto allo studio, la mobilità territoriale e l'attrattività del sistema universitario italiano;

    tuttavia, l'attuazione di tali misure ha evidenziato rilevanti criticità, legate in particolare alla continua modifica del quadro normativo di riferimento, nonché alla revisione dei criteri e delle modalità attuative, che hanno generato incertezza tra gli operatori, rallentamenti nella realizzazione degli interventi e difficoltà nel conseguimento degli obiettivi prefissati;

    i ripetuti interventi correttivi e le rimodulazioni delle misure hanno inciso negativamente sulla capacità di attuazione, determinando ritardi nell'incremento effettivo dei posti letto disponibili e compromettendo, in parte, l'impatto atteso della riforma;

    permane, in molte aree del Paese, una grave carenza di alloggi per studenti universitari fuori sede, aggravata dall'aumento dei canoni di locazione e dalla crescente pressione abitativa nei principali centri universitari;

    ad avviso dei firmatari, il modello seguito per la realizzazione degli alloggi rischia di non essere utile né risolutivo, per entità dei posti che alla fine si renderanno disponibili e per il costo che si riverserà sugli utenti, e comunque, al fine di arginare tempestivamente le criticità in corso, nell'attesa del completamento della misura prevista dal Piano, appare necessario prevedere interventi immediati di sostegno economico in favore degli studenti fuori sede e delle famiglie, al fine di garantire condizioni effettive di accesso al diritto allo studio universitario;

    in tale contesto, risulta opportuno rafforzare tempestivamente gli strumenti di sostegno alla locazione abitativa per gli studenti iscritti alle università statali,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare tempestivamente ogni iniziativa normativa utile, al fine di prevedere, in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti o dell'ulteriore iter di esame del provvedimento, l'incremento, per l'anno in corso e per il successivo biennio, delle risorse destinate al sostegno degli studenti universitari fuori sede, attraverso il rafforzamento del fondo finalizzato al riconoscimento di contributi per le spese di locazione abitativa, sostenute sulla base di contratti regolarmente stipulati e registrati per studenti iscritti alle università statali, che risiedono in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile da locato, appartenenti a nuclei familiari con limitata capacità economica, garantendo che i criteri di riconoscimento del contributo tengano conto delle condizioni dei contesti urbani e delle differenze territoriali, con particolare riferimento alla gravità dell'emergenza abitativa e ai livelli dei canoni di locazione.
9/2807-A/72. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo, in tema di procedure di reclutamento pubblico, stabilizzazione e valorizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, si colloca nella scia di altre misure del pari critiche;

    l'articolo 2, commi 19-21 autorizza per l'anno 2026 il Ministero della giustizia, nei limiti della facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere con contratto a tempo indeterminato le unità di personale già impiegate a tempo determinato nell'ambito della realizzazione dell'obiettivo europeo «Convergenza»;

    pur considerando le motivazioni di contrasto al fenomeno del precariato pubblico e di valorizzazione delle professionalità maturate nell'ambito delle amministrazioni, obiettivo che risponde anche a esigenze di efficienza, continuità amministrativa e buon andamento, le modalità attraverso cui tali finalità risultano perseguite appaiono, sotto plurimi profili, anche perché successive a un vero e proprio abuso di reclutamenti «precari» ab origine, eccedere i limiti delle deroghe consentite all'ordinario regime di accesso al pubblico impiego, delineando assetti che si pongono in tensione con i principi costituzionali e con l'elaborazione consolidata della giurisprudenza costituzionale;

    le procedure di reclutamento (e anche di stabilizzazione) appaiono caratterizzate dall'assenza di criteri selettivi sufficientemente determinati e predeterminati, risultandone compresso o eluso il principio del pubblico concorso, dalla previsione di requisiti di anzianità e permanenza in servizio particolarmente contenuti e, soprattutto, dalla mancata espressa previsione di adeguate quote di accesso dall'esterno;

    tali elementi contribuiscono a delineare modelli procedimentali suscettibili di essere qualificati come sostanzialmente extra-ordinem rispetto al sistema ordinario del pubblico impiego e si configurano come procedure volte a sanare abusi precedenti in tema di ricorso a personale precario, che ha procurato notevoli contenziosi e procedure di infrazione in sede europea;

    l'articolo 97 della Costituzione stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, quale regola generale posta a presidio dei principi di imparzialità e buon andamento, nonché del canone di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione;

    la Corte costituzionale ha costantemente affermato che il pubblico concorso rappresenta la forma generale e ordinaria di reclutamento (tra le molte, sentenze n. 363 del 2006, n. 293 del 2009, n. 7 del 2015), ammettendo deroghe solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, purché circoscritte, ragionevoli e non tali da svuotare la regola del concorso;

    la medesima Corte ha altresì chiarito che le procedure di stabilizzazione del personale precario possono ritenersi compatibili con il dettato costituzionale soltanto quando siano rivolte a soggetti già selezionati mediante procedure comparative, si inseriscano in un quadro eccezionale e temporalmente delimitato, non determinino automatismi di assunzione (confronta sentenze n. 205 del 2004, n. 293 del 2009, n. 110 del 2017);

    inoltre, la giurisprudenza costituzionale ha più volte stigmatizzato discipline che, pur formalmente qualificate come selettive, risultino in concreto prive di adeguati meccanismi comparativi, ribadendo la necessità che ogni procedura garantisca una reale selezione meritocratica (sentenze n. 62 del 2012, n. 227 del 2013);

    la Corte ha altresì evidenziato che l'assenza di adeguate possibilità di accesso dall'esterno compromette il principio di apertura dei pubblici uffici, costituendo una violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione (tra le altre, sentenza n. 134 del 2014);

    si segnala, altresì, che il quadro normativo recente in materia di pubblico impiego, come disposto dalle misure adottate dal Governo attualmente in carica, è stato interessato da ulteriori interventi che incidono sul reclutamento, tra cui la limitazione quantitativa degli idonei nelle graduatorie concorsuali nella misura del 20 per cento dei posti messi a concorso, l'esonero per le amministrazioni dall'onere di motivazione per il ricorso a nuovi reclutamenti nel caso di mancato utilizzo di graduatorie vigenti, ove siano stati assunti i soli vincitori, formula escogitata in forma di interpretazione autentica, con effetto dunque retroattivo, con la finalità evidente di intervenire su eventuali contenziosi in corso;

    tali interventi, considerati unitariamente, appaiono delineare una tendenza sistemica idonea a comprimere il principio del concorso pubblico e a indebolire le garanzie di trasparenza, imparzialità e meritocrazia nell'accesso al pubblico impiego;

    in particolare, «la Corte costituzionale ha evidenziato che alla quota massima del 50 per cento non si può derogare sulla base della circostanza che determinate categorie di personale abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione interessata (sentenza n. 205 del 2006), o sulla base della personale aspettativa degli aspiranti a una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006), o sulla base della circostanza che il personale suscettibile di essere stabilizzato senza alcuna prova selettiva sia stato a suo tempo assunto con contratto a tempo determinato, sulla base di un pubblico concorso, perché tale circostanza non offre adeguata garanzia né della sussistenza della professionalità necessaria per il suo stabile inquadramento nei ruoli degli enti pubblici regionali, né del carattere necessariamente aperto delle procedure selettive» (dossier n. 367 del 30 marzo 2026, Servizio studi, Camera dei deputati);

    appare imprescindibile che ogni intervento normativo si conformi o comunque possa dirsi armonico rispetto ai principi e ai criteri ordinamentali nonché ai limiti entro cui la stessa giurisprudenza costituzionale ha ammesso deroghe,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare, in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, ogni ulteriore iniziativa, anche normativa, volta a:

  ricondurre le disposizioni in materia di reclutamento, stabilizzazione e valorizzazione del personale pubblico entro il perimetro dei principi di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione;

  garantire che il ricorso al personale precario così come la sua stabilizzazione, in particolare ove priva di adeguati criteri e procedure selettive all'origine, si configuri come eccezionale, temporalmente delimitato e sorretto da peculiari ragioni di interesse pubblico, nel rispetto dei criteri individuati dalla giurisprudenza costituzionale;

  prevedere procedure selettive effettivamente comparative, fondate su criteri oggettivi e predeterminati, escludendo il ricorso a modalità meramente colloquiali o prive di adeguata struttura valutativa, che non garantiscono imparzialità nemmeno ai candidati;

  assicurare l'effettiva apertura delle procedure di reclutamento anche all'esterno, mediante la previsione di adeguate quote di accesso, in coerenza con i principi di uguaglianza e di pari opportunità;

  promuovere politiche di superamento del precariato fondate su una programmazione ordinaria e strutturale dei fabbisogni di personale, privilegiando il ricorso a procedure concorsuali pubbliche regolari e trasparenti;

  riconsiderare le ulteriori misure adottate in materia di pubblico impiego, come esposto in premessa, che incidono sulla valorizzazione delle graduatorie e sulla razionalità del reclutamento, in armonia con i principi di efficacia ed efficienza, scongiurando sperpero di risorse pubbliche con il rinnovo di procedure concorsuali ove si possa far ricorso a graduatorie vigenti di candidati vincitori e idonei;

  assicurare, in ogni caso, il pieno rispetto del principio del pubblico concorso quale regola generale di accesso all'impiego pubblico, nonché dei canoni di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
9/2807-A/73. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo si inserisce nel quadro degli interventi volti a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con l'obiettivo dichiarato di accelerare la realizzazione degli investimenti, rafforzare la capacità amministrativa e assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi concordati in sede europea;

    l'efficace attuazione del PNRR rappresenta una priorità strategica per il Paese, non solo ai fini del pieno utilizzo delle risorse disponibili, ma anche per l'impatto strutturale atteso in termini di crescita economica, coesione sociale e territoriale e modernizzazione delle infrastrutture e dei servizi pubblici;

    nel corso dell'attuazione del Piano, sono emerse criticità significative, connesse in particolare ai ritardi nella realizzazione degli interventi, alle difficoltà amministrative degli enti attuatori, nonché alla complessità delle procedure e alla frammentazione degli strumenti di governance;

    tali criticità hanno comportato, in diversi casi, il rischio di mancato utilizzo tempestivo delle risorse, rendendo necessario prevedere, in più di un'occasione nel corso del mandato del Governo attualmente in carica, meccanismi di riprogrammazione, trasbordo, sottrazione e riallocazione dei fondi non impegnati entro termini definiti, del quale alle Camere è giunta notizia a cose fatte;

    l'articolo 30, ai commi 3, 4 e 5, disciplina la procedura per l'accertamento delle risorse PNRR che, decorso il termine del 30 giugno 2026, risultino libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie al conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea, definendone altresì le modalità del loro reimpiego mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

    il comma 3 dispone che, decorso il termine del 30 giugno 2026 – data di scadenza dei traguardi e degli obiettivi della decima e ultima rata del PNRR italiano – si provveda, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, ad accertate le risorse PNRR sulle quali non sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti e che non sono necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea;

    il comma 4 dispone che le predette risorse, diciamo così, libere e rinvenienti, siano riassegnate in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione o la riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente mediante un atto esclusivo del Governo, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, corredato di relazione tecnica, adottato in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica come indicati nel documento di finanza pubblica di più recente approvazione alla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri medesimo;

    parte delle risorse risulterebbero già impegnate, ai sensi del comma 5, per restituire le risorse sottratte al Fondo esigenze indifferibili per gli anni dal 2027 al 2029 e a tutti i dicasteri, per gli stessi anni, utilizzate per coprire parte delle spese del provvedimento in esame, compresi i costi della struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    la riallocazione delle risorse si attuerebbe non solo con un atto esclusivo e discrezionale del Governo, ma del tutto in assenza di criteri in base ai quali saranno individuate le specifiche iniziative, i singoli interventi e, dunque, le categorie o i settori che ne saranno destinatari e beneficiari,

    appare lesivo delle relative prerogative che da tale procedura risultino escluse le Camere – già escluse dalle recenti corpose revisioni del PNRR, nonostante a esse sia stata originariamente sottoposta, ai fini dell'acquisizione di un atto di indirizzo, l'integrale attuazione del PNRR, per il tramite degli obiettivi perseguiti attraverso le riforme e gli investimenti necessari ivi contenuti – e risulta altresì necessario garantire che la «libera» destinazione delle predette risorse avvenga secondo criteri e metodi trasparenti, coerenti con le finalità originarie del Piano e orientati a massimizzare i benefici per il Paese e l'impatto degli investimenti, evitando scelte discrezionali;

    risulta altresì opportuno rafforzare il ruolo delle Camere nell'indirizzo e nel controllo delle scelte relative alla riallocazione delle risorse, anche al fine di assicurare un pieno rispetto dei principi di trasparenza, efficacia e responsabilità nell'utilizzo dei fondi pubblici,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare ogni iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, in occasione dell'adozione di provvedimenti futuri o del prosieguo dell'iter di esame del provvedimento in titolo, al fine di:

  garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento nelle scelte relative alla riprogrammazione e alla riassegnazione delle risorse di cui alla premessa, anche mediante la trasmissione preventiva degli schemi dei provvedimenti di riallocazione o attraverso specifici atti di indirizzo parlamentare;

  escludere che le successive risorse eventualmente rinvenienti dal PNRR trovino parziale utilizzo a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame ai sensi del comma 5 onde riallocarle e destinarle in coerenza con gli obiettivi di sviluppo, coesione e modernizzazione propri del PNRR nonché con le tre priorità trasversali del Piano medesimo (parità generazionale, parità di genere, pari opportunità del Mezzogiorno);

  riferire comunque alle Camere in merito alle scelte individuate a ai criteri che le hanno guidate nonché sullo stato di utilizzo delle risorse oggetto di riprogrammazione, al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità degli interventi finanziati.
9/2807-A/74. Penza, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo interviene sul sistema giustizia, in termini di attuazione del PNRR e dei conseguenti interventi inerenti alla Missione 1 – Componente 1, con l'obiettivo perseguito della significativa riduzione della durata dei procedimenti civili e del miglioramento dell'efficienza, obiettivo che, nonostante l'asserita volontà e le risorse straordinarie del PNRR, continua a scontrarsi con criticità strutturali che non risultano affatto risolte;

    tra queste, assumono particolare rilievo i persistenti squilibri nei carichi di lavoro e le gravi carenze di personale che interessano, in modo significativo, anche la magistratura di sorveglianza, settore cruciale per l'effettività della funzione rieducativa della pena, ma tuttora caratterizzato da insufficienze organizzative che ne compromettono l'operatività e la tempestività degli interventi;

    ulteriori disfunzioni emergono con riferimento all'individuazione e alla ricognizione dei procedimenti civili nei quali siano state sollevate eccezioni preliminari, di rito o di merito suscettibili, ove accolte, di definire il giudizio, attività che, se adeguatamente presidiate, consentirebbero una sensibile riduzione dei tempi di definizione delle controversie, ma che risultano oggi ostacolate da carichi di lavoro eccessivi e da una cronica insufficienza di personale;

    il conseguimento dell'obiettivo dichiarato e perseguito, anche attraverso il PNRR, richiede, oltre a interventi normativi, un'efficace organizzazione del lavoro negli uffici giudiziari e la piena valorizzazione delle risorse umane disponibili, in particolare degli addetti all'Ufficio per il processo, che hanno contribuito in maniera significativa allo smaltimento dell'arretrato e al supporto dell'attività giurisdizionale, grazie al lavoro di personale qualificato reclutato con contratti a tempo determinato;

    nei tre ambiti sopra rappresentati, gli addetti all'Ufficio per il processo rappresentano una risorsa strategica e possono fornire un rilevante supporto, organizzativo e preparatorio, tra le numerose finalità, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, rispettivamente:

    per migliorare la qualità e la tempestività delle decisioni, con riguardo allo svolgimento di attività di studio e approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, alla preparazione dei fascicoli e delle udienze, all'analisi delle questioni connesse ai principali istituti dell'esecuzione penale nonché per favorire l'innovazione e la razionalizzazione delle attività giudiziarie;

    per la individuazione e selezione dei procedimenti maturi per la decisione ma suscettibili di definizione anticipata attraverso la predisposizione di una proposta conciliativa, nonché per la tempestiva individuazione e trattazione prioritaria dei procedimenti in cui ricorrano questioni preliminari, di rito o di merito, potenzialmente assorbenti e idonee a definire il giudizio;

    nondimeno, a fronte dei risultati conseguiti e delle competenze maturate, permane una situazione di incertezza circa la stabilizzazione integrale del personale dell'Ufficio del processo, con il rischio concreto di disperdere professionalità ormai formate, mentre l'attenzione politica appare talvolta orientata verso ambiti non direttamente incidenti sul rafforzamento strutturale del sistema giustizia;

    appare dunque necessario un intervento organico che, valorizzando le risorse esistenti, consenta di affrontare in modo strutturale le criticità sopra evidenziate, restituendo efficienza e credibilità al servizio giustizia, anche in funzione delle esigenze di cittadini e imprese,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare con urgenza ogni iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo volta a:

  procedere alla stabilizzazione, a tempo indeterminato, di tutto il personale reclutato per l'Ufficio del processo, assicurandone la piena valorizzazione professionale;

  prevedere l'impiego del suddetto personale anche negli ambiti e per le conseguenti attività organizzative, di supporto, preparatorie, di analisi e di studio come richiamate in premessa, con particolare riferimento al supporto alla magistratura di sorveglianza, alla definizione anticipata delle controversie mediante strumenti conciliativi nonché all'individuazione e alla ricognizione dei procedimenti civili caratterizzati dalla presenza di eccezioni preliminari suscettibili di definire il giudizio;

  perseguire il rafforzamento strutturale del sistema giustizia, pervenendo allo smaltimento dell'arretrato e alla riduzione dei tempi dei procedimenti, al fine di garantire un servizio più efficiente e funzionale alle esigenze dei cittadini e delle imprese.
9/2807-A/75. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame autorizza, per l'anno 2026 e nei limiti della facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero della giustizia ad assumere con contratto a tempo indeterminato le unità di personale già impiegate a tempo determinato nell'ambito della realizzazione dell'obiettivo europeo «Convergenza», ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

    l'articolo 50-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 ha consentito l'assunzione a tempo determinato di personale presso i Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione nelle regioni dell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), al fine di migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano e colmare il divario socioeconomico tra regioni più e meno avanzate. La procedura di reclutamento è avvenuta mediante selezione pubblica, inclusa una prova scritta selettiva;

    durante l'esame in sede referente, è stato approvato un emendamento, presentato in modo trasversale, che prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 – nei limiti di spesa e ferma restando la durata massima complessiva di trentasei mesi – dei contratti a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, in corso al 31 dicembre 2025;

    appare opportuno estendere tale proroga ai contratti del personale impiegato presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nell'ambito del citato obiettivo convergenza, al fine di evitare un'irragionevole disparità di trattamento tra personale selezionato con identiche procedure e per finalità convergenti, con rischio di dispersione di competenze specialistiche maturate nel PNRR;

    inoltre, al fine di non disperdere le competenze professionali acquisite nell'attuazione dei progetti PNRR e garantire la continuità dell'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, appare necessario autorizzare l'assunzione a tempo indeterminato del personale assunto a tempo determinato o parziale ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 presso il Ministero della cultura, in analogia con quanto disposto per il Ministero della giustizia dal provvedimento in esame,

impegna il Governo

a completare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte:

  ad autorizzare l'assunzione a tempo indeterminato del personale già impiegato presso il Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 nelle regioni dell'obiettivo europeo «Convergenza», in analogia con quanto previsto dal provvedimento in esame per il medesimo personale impiegato presso il Ministero della giustizia;

  a estendere la proroga fino al 31 dicembre 2026 dei contratti a tempo determinato anche al personale impiegato presso il Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché assicurare anche a tale personale la possibilità di stabilizzazione al fine di garantire il completamento degli interventi formativi e di investimento nelle scuole del Sud e la continuità delle competenze acquisite nell'attuazione del PNRR.
9/2807-A/76. Orrico, Amato, Caso, Tucci, Baldino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 19 del 2026 reca ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione, con particolare riferimento a un'efficace gestione e al monitoraggio dell'attuazione degli interventi previsti;

    il PNRR, nell'ambito della Missione 1, Componente 3 («Turismo e Cultura 4.0»), prevede specifiche linee di intervento dedicate alla rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale (Misura 2), con l'obiettivo di valorizzare l'identità locale e migliorare l'attrattività turistica dei borghi;

    l'Italia è caratterizzata da una diffusa presenza di piccoli comuni (sotto i 5.000 abitanti): 5.521 centri che rappresentano circa il 70 per cento dell'assetto amministrativo nazionale e nei quali vive circa il 17 per cento della popolazione totale (oltre 10 milioni di residenti);

    i piccoli comuni custodiscono una parte rilevante del patrimonio storico, artistico e culturale nazionale, spesso costituito da edifici di culto e architetture religiose che rappresentano non solo beni artistici ma anche centri vitali di aggregazione sociale e la cui tutela è fondamentale per contrastare lo spopolamento delle aree interne;

    oltre il 40 per cento dei luoghi di culto situati nei centri storici dei comuni sotto i 5.000 abitanti risulta inutilizzato o abbandonato da diversi anni, generando gravi problemi di sicurezza, inclusi rischi di crolli o infiltrazioni che possono danneggiare le abitazioni e le attività vicine;

    molti piccoli comuni faticano a reperire le risorse ordinarie necessarie per la manutenzione straordinaria, il restauro conservativo e la messa in sicurezza, anche dal punto di vista antisismico, di tale patrimonio artistico-religioso,

impegna il Governo

a completare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione, anche in un'ottica di riqualificazione e di rigenerazione dei piccoli siti, di ulteriori iniziative normative, finalizzate al reperimento di risorse finanziarie aggiuntive, in coerenza con i cronoprogrammi procedurali e finanziari di PNRR e PNC e derivanti dalle riprogrammazioni, definanziamenti, rifinanziamenti ovvero rimodulazioni afferenti al PNRR, destinate specificamente al recupero architettonico-funzionale e alla messa in sicurezza del patrimonio artistico-religioso situato nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, con particolare riferimento alle strutture localizzate nei centri storici aggrediti dal fenomeno della desertificazione che, pericolanti e abbandonate da tempo, possano arrecare danni alle abitazioni confinanti o adiacenti.
9/2807-A/77. Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 19 del 2026 reca ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione, con particolare riferimento a un'efficace gestione e al monitoraggio dell'attuazione degli interventi previsti;

    il PNRR, nell'ambito della Missione 1, Componente 3 («Turismo e Cultura 4.0»), prevede specifiche linee di intervento dedicate alla rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale (Misura 2), con l'obiettivo di valorizzare l'identità locale e migliorare l'attrattività turistica dei borghi;

    l'Italia è caratterizzata da una diffusa presenza di piccoli comuni (sotto i 5.000 abitanti): 5.521 centri che rappresentano circa il 70 per cento dell'assetto amministrativo nazionale e nei quali vive circa il 17 per cento della popolazione totale (oltre 10 milioni di residenti);

    i piccoli comuni custodiscono una parte rilevante del patrimonio storico, artistico e culturale nazionale, spesso costituito da edifici di culto e architetture religiose che rappresentano non solo beni artistici ma anche centri vitali di aggregazione sociale e la cui tutela è fondamentale per contrastare lo spopolamento delle aree interne;

    oltre il 40 per cento dei luoghi di culto situati nei centri storici dei comuni sotto i 5.000 abitanti risulta inutilizzato o abbandonato da diversi anni, generando gravi problemi di sicurezza, inclusi rischi di crolli o infiltrazioni che possono danneggiare le abitazioni e le attività vicine;

    molti piccoli comuni faticano a reperire le risorse ordinarie necessarie per la manutenzione straordinaria, il restauro conservativo e la messa in sicurezza, anche dal punto di vista antisismico, di tale patrimonio artistico-religioso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di completare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione, anche in un'ottica di riqualificazione e di rigenerazione dei piccoli siti, di ulteriori iniziative finalizzate, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e con le esigenze di finanza pubblica, al finanziamento di specifiche iniziative afferenti al recupero architettonico-funzionale e alla messa in sicurezza del patrimonio artistico-religioso situato nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, con particolare riferimento alle strutture localizzate nei centri storici aggrediti dal fenomeno della desertificazione che, pericolanti ed abbandonate da tempo, possano arrecare danni alle abitazioni confinanti o adiacenti.
9/2807-A/77. (Testo modificato nel corso della seduta)Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 19 del 2026 si pone l'obiettivo cruciale di garantire il completamento degli investimenti previsti dal PNRR entro la scadenza definita a livello europeo, introducendo misure di semplificazione e rafforzamento della governance;

    esiste il rischio di paralisi amministrativa per i comuni – in particolare quelli di minori dimensioni e quelli situati nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno – a causa della scadenza dei contratti a tempo determinato del personale tecnico e amministrativo assunto specificamente per l'attuazione dei progetti PNRR;

    la mole di adempimenti legati alla rendicontazione finale e al collaudo delle opere richiede una continuità operativa che non può essere garantita in assenza di una proroga o di un percorso di stabilizzazione di tali figure professionali;

    molte amministrazioni locali hanno investito risorse significative nella formazione di questi professionisti, la cui fuoriuscita dal sistema pubblico alla vigilia della rendicontazione finale comporterebbe un danno erariale indiretto e il concreto rischio di non rispettare i target europei;

    le disposizioni di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame mirano proprio al rafforzamento della capacità amministrativa, ma necessitano di un coordinamento più efficace con le esigenze di bilancio dei piccoli enti locali,

impegna il Governo

a completare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative legislative volte a prorogare, per tutto l'esercizio 2026 e fino al completamento delle procedure di rendicontazione, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli enti locali di minore dimensione per il supporto tecnico-operativo ai progetti PNRR, anche in deroga ai vincoli di spesa correnti ove necessario, anche considerando la predisposizione di un fondo di rotazione o di meccanismi di premialità finanziaria per i comuni che intendano avviare percorsi di stabilizzazione per il personale che abbia maturato i requisiti di servizio previsti dalla normativa vigente, assicurando che il know-how acquisito resti a disposizione della Pubblica Amministrazione anche per la gestione dei futuri fondi strutturali e di coesione.
9/2807-A/78. Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di ulteriori misure di sostegno allo sviluppo economico e alla coesione territoriale;

    con l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è stato istituito un credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale (Zes) unica destinato a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo;

    la legge 18 novembre 2025, n. 171 recante «Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria» ha esteso la Zes unica Mezzogiorno a Marche e Umbria a partire dal 20 novembre 2025;

    con il comma 438 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio per il 2026) si è esteso agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d'imposta nella Zes unica con riferimento a investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028. Il comma espressamente richiama tale estensione anche alle regioni Marche e Umbria, mediante un rimando all'articolo 16 del citato decreto-legge n. 124 del 2023;

    con il comma 462 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio per il 2026 si è esteso all'anno 2026 il contributo sotto forma di credito d'imposta alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali site nella Zes unica, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2024. Tale comma non richiama espressamente le regioni Umbria e Marche, pertanto tali regioni sono escluse nel 2026 dall'applicazione della Zes agricoltura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a estendere le misure previste dall'articolo 16-bis del decreto-legge 124 del 2023, come integrato dal comma 462 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2024, anche alle regioni Umbria e Marche.
9/2807-A/79. Nevi.


   La Camera,

   premesso che:

    le disposizioni di cui all'articolo 21 del provvedimento in esame intervengono su alcuni aspetti relativi alla gestione dei contratti di ricerca e alla programmazione delle risorse negli atenei, inserendosi in un contesto già significativamente segnato dalla diffusione del lavoro precario nella ricerca, ove operano migliaia di lavoratrici e lavoratori impiegati con contratti temporanei e con scarse prospettive di stabilizzazione;

    l'attuale Governo, nonostante sia stato più volte sollecitato in tal senso, a giudizio dei firmatari, non ha mostrato finora la disponibilità e l'interesse a finanziare adeguatamente la ricerca pubblica con un intervento strutturale che scongiuri la perdita di competenze e l'indebolimento del sistema pubblico della ricerca;

    con deliberazione n. 18 del 2 febbraio 2026, il Consiglio di Amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e l'Aggiornamento del Piano di Fabbisogno del Personale per il triennio 2026-2028, definendo un quadro programmatorio che interviene in maniera significativa sulle politiche di reclutamento, stabilizzazione e valorizzazione del personale dell'Ente;

    il suddetto aggiornamento recepisce e dà attuazione alle previsioni in materia di stabilizzazione contenute nelle leggi di bilancio 2025 e 2026, configurando un intervento strutturale volto a ridurre in modo concreto il precariato storico del CNR e a fronteggiare la fragilità strutturale del sistema della ricerca italiana, cronicamente sottofinanziato e incapace di garantire percorsi di stabilizzazione adeguati a chi da anni ne sostiene il funzionamento quotidiano;

    con riferimento alle richiamate procedure di stabilizzazione previste dalla legge di bilancio 2026, pur in attesa del decreto di riparto delle risorse da parte del MUR, il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha formalmente assunto in data 24 marzo 2026, con significativo ritardo rispetto alla tempistica definita lo scorso ottobre, l'impegno a garantire le quote di cofinanziamento a carico dell'Ente attraverso l'utilizzo delle risorse già programmate nel fabbisogno 2025-2027, confermando la scelta di avviare il percorso di stabilizzazione di 185 ricercatori e tecnologi in possesso al 31 dicembre 2024 dei requisiti previsti dal comma 1 del decreto legislativo n. 75 del 2017, e inoltre, al fine di evitare interruzioni dei rapporti di lavoro, una criticità particolarmente rilevante nei progetti PNRR, di prorogare fino al 31 gennaio 2027 per 328 unità di personale il contratto in scadenza a seguito dell'imminente termine delle attività legate al PNRR, un intervento particolarmente atteso che punta a garantire continuità alle attività scientifiche e a valorizzare le competenze maturate negli ultimi anni da ricercatori e tecnologi, evitando, così, la loro decadenza e la contestuale interruzione immediata delle attività di ricerca;

    in vero, l'avvio, ancorché tardivo, del percorso di stabilizzazione, è frutto della pluriennale e tenace mobilitazione messa in atto, nel corso del biennio 2024-2025, da lavoratrici e lavoratori precari del CNR, sostenuti dai sindacati CGIL, CISL e UIL, che ha portato, in sede di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2025 allo stanziamento di 9 milioni di euro per l'anno 2025, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per l'assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale amministrativo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 (cosiddetto decreto Madia);

    la mobilitazione proseguita nel 2025 e sfociata, nel dicembre del medesimo anno, nell'occupazione della sede centrale del CNR, ha prodotto un ulteriore stanziamento di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 finalizzati a garantire la continuità lavorativa del personale precario in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 del sopra richiamato decreto legislativo n. 75 del 2017;

    la sopra citata delibera del 24 marzo u.s. stabilisce che a fronte di 854 domande presentate, 691 risultano soddisfare i requisiti definiti nella Manifestazione di Interesse e che il criterio adottato per l'individuazione delle 185 unità di personale immediatamente stabilizzabili è quello dell'anzianità di servizio maturata con contratti TD e/o flessibili ammissibili negli otto anni di riferimento individuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2024;

    tale percorso di stabilizzazione, lungi dal rappresentare una soluzione risolutiva, richiederebbe un ampliamento immediato della platea degli assunti in quanto esclude ben 506 unità tra lavoratrici e lavoratori, destinati ancora ad attendere per vedersi riconosciuto il proprio diritto a un lavoro stabile;

    è inoltre grave e inaccettabile l'assenza di qualsiasi proposta di soluzione per ulteriori 178 lavoratrici e lavoratori che, pur avendo maturato il medesimo diritto alla stabilizzazione, hanno già visto cessare il proprio contratto, spesso a causa di vincoli burocratici tardivamente rimossi dal Consiglio nazionale delle ricerche, si vedono oggi abbandonate nonostante le numerose sollecitazioni avanzate in più occasioni dalle parti sociali all'Ente per modificare la Delibera n. 366 del 2024 al fine di consentire alla Rete scientifica di poter attivare/prorogare contratti TD;

    il CNR è l'Ente di ricerca italiano con il più alto numero di progettualità competitive e con il maggior carico di attività derivanti dal PNRR, ma opera ancora con un fondo di finanziamento ordinario (FOE) tra i più bassi d'Europa rispetto alle sue dimensioni, insufficiente a sostenere un fabbisogno stabile e coerente con la missione dell'Ente;

    tale sotto finanziamento determina: 1) difficoltà nel consolidare personale che ha anni di esperienza; 2) impossibilità di stabilizzare tutti gli aventi diritto; 3) una dipendenza eccessiva da risorse temporanee, che genera precarietà strutturale; 4) una cronica sotto valorizzazione del personale di ruolo, che soffre l'assenza di un adeguato riconoscimento economico e di carriera. Pertanto solo attraverso un quadro stabile di finanziamento e riforme strutturali sarà possibile garantire al CNR una prospettiva di crescita coerente con il ruolo che ricopre nel sistema nazionale e internazionale della ricerca;

    investire in modo stabile sul capitale umano significa rafforzare il sistema della conoscenza, sostenere l'innovazione e rendere più competitivo il nostro territorio: una questione che riguarda direttamente la capacità del Paese di fare ricerca competitiva a livello europeo e, al contempo, di non disperdere un capitale umano formato con risorse pubbliche,

impegna il Governo

a integrare il quadro delle misure di cui all'articolo 21 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative urgenti, anche normative, volte a:

  garantire a tutto il personale precario della ricerca che nel corso del biennio 2025-2026 ha maturato i requisiti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017, il diritto al lavoro stabile;

  prevedere un incremento significativo e stabile del finanziamento ordinario alla ricerca pubblica, in linea con gli standard europei e proporzionato alla dimensione e ai compiti del CNR;

  superare definitivamente la precarietà, abbandonando definitivamente il ricorso a forme di contratto a tempo determinato.
9/2807-A/80. Piccolotti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti, Pellegrini.