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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 14 aprile 2026

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 14 aprile 2026.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Benzoni, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cangiano, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Benzoni, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cangiano, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   III Commissione (Affari esteri):

  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026» (2850) Parere delle Commissioni I, V, VII e XIV.

   VI Commissione (Finanze):

  PITTALIS: «Agevolazione fiscale per l'avvio di nuove imprese e la promozione della crescita economica e dell'occupazione nelle regioni comprese nell'obiettivo europeo “Convergenza”» (237) Parere delle Commissioni I, V, X, XI e XIV.

   VII Commissione (Cultura):

  PERANTONI: «Introduzione dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di svolgimento delle manifestazioni equestri tradizionali e di interesse storico o culturale» (2769) Parere delle Commissioni I, V, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   X Commissione (Attività produttive):

  LOIZZO e ANDREUZZA: «Disposizioni concernenti l'adozione di un piano nazionale per la reindustrializzazione e istituzione di una cabina di regia per la predisposizione e l'attuazione di esso» (2684) Parere delle Commissioni I, V, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):

  GIAGONI ed altri: «Norme in materia di garanzie procedimentali, criteri di certezza documentale e trasparenza nella formazione degli atti e delle relazioni concernenti minorenni da parte dei servizi sociali degli enti locali» (2767) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 aprile 2026, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione alla costituzione, da parte di Argus Space AG, di Argus Space Italy Srl (procedimento n. 55/2026).

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 13 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società PagoPA Spa, per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 550).

  Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 13 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 551).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 9 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 6 novembre 1989, n. 368, la relazione recante le valutazioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), riferita all'anno 2024, con proiezione per il triennio 2025-2027 (Doc. CXLIX, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 aprile 2026, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 2 aprile 2026, sul disegno di legge recante riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari (atto Camera n. 2789).

  Questo parere è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 aprile 2026, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 2 aprile 2026, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico (atto Camera n. 2809).

  Questo parere è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 aprile 2026, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 2 aprile 2026, sul disegno di legge recante disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia (atto Camera n. 2825).

  Questo parere è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.

  Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con lettera in data 10 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2025 (Doc. LXXXVII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa a tutte le Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 9 aprile 2026, ha trasmesso il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali, nella seduta del 26 marzo 2026, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (atto del Governo n. 379).

  Questo parere è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 13 aprile 2026, ha trasmesso la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la cessazione dell'invalidamento delle quote presenti nella riserva stabilizzatrice del mercato (COM(2026) 153 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 13 aprile 2026.

Trasmissione dal Garante del
contribuente per la Sicilia.

  Il Garante del contribuente per la Sicilia, con lettera in data 9 aprile 2026, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Sicilia, riferita all'anno 2025.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottoressa Mariaisabella Gandini, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale del personale e della formazione, nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi (398).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 14 maggio 2026.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Elementi e iniziative di competenza in relazione a un recente attacco informatico ai danni dell'Università La Sapienza di Roma – 3-02471

A)

   CASU e MAURI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   è notizia di queste ore che l'Università La Sapienza di Roma, il più grande ateneo d'Europa, sarebbe sotto attacco di hacker che non si esclude possano appartenere a una crew filo-russa;

   la scoperta è stata fatta ieri mattina con i tecnici dell'ateneo che si sono rivolti agli specialisti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e alla polizia postale;

   gli incursori informatici avrebbero utilizzato, in base a quanto riportano i media, un virus ransomware per prendere possesso di tutte le attività dell'ateneo;

   a rischio sono i dati sensibili di docenti, studenti, personale amministrativo e collaboratori dell'Ateneo;

   gli autori dell'irruzione informatica hanno inviato un link alla Sapienza contenente la richiesta di riscatto del ransomware – di solito milioni di euro in criptovalute – per sbloccare il tesoro di dati criptati e quindi bloccati. In caso contrario potrebbero essere cancellati e persi per sempre;

   solo che per aprire quel link bisogna utilizzare un tor, un software di navigazione anonima che si utilizza sul dark web per non lasciare tracce e dall'apertura di questo link scatterebbero le 72 ore per il pagamento del riscatto;

   attualmente sono al lavoro i migliori specialisti del Csirt (Computer security incident response team) dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ovvero la squadra speciale che è in grado di isolare la minaccia informatica, identificare i responsabili e, soprattutto in questo frangente, attenuare i danni provocati considerato che l'università è paralizzata;

   viene infatti fatto sapere che il ripristino dei servizi critici richiederà tempo considerato il numero di servizi compromessi che ovviamente si ripercuoterà a lungo nella vita quotidiana dell'università;

   in via precauzionale e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati – è stato spiegato dalla Sapienza –, è stato disposto l'immediato blocco dei sistemi di rete, in quanto vi è ancora la questione della richiesta di riscatto informatico da risolvere;

   da tempo, nell'assoluta disattenzione da parte del Governo, gli interroganti segnalano la pericolosità di questi attacchi per la sicurezza nazionale e a tal proposito il gruppo parlamentare del Partito democratico ha depositato da tempo una proposta di legge atto Camera n. 2318 «Delega al Governo per la definizione di una strategia nazionale per il contrasto degli attacchi informatici a scopo di estorsione» –:

   se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere per affrontare l'emergenza che sta riguardando l'Università La Sapienza e quali misure urgenti intenda attivare per rafforzare la rete di protezione a tutela delle infrastrutture informatiche italiane per scongiurare il ripetersi di tali criticità.
(3-02471)


Iniziative di competenza volte ad assicurare la continuità produttiva dello stabilimento Gambro-Dasco/Vantive di Medolla (Modena) – 3-02612

B)

   VACCARI, DE MARIA e GUERRA. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la Vantive-Gambro Dasco è in vendita. Questa la svolta che è emersa dal tavolo regionale, convocato dalla regione Emilia-Romagna, che doveva segnare una prospettiva diversa per il sito di Medolla e che invece ha registrato l'annuncio di vendita dello stabilimento di Gambro Dasco/Vantive;

   all'incontro i vertici di Vantive hanno annunciato la volontà dell'azienda, di proprietà del fondo Carlyle, di vendere il sito di Medolla. A chi e quando non è dato sapere. Né se la vendita riguarderà tutto il sito o parte di esso. Questo dopo che nel corso del primo incontro del tavolo regionale, a dicembre 2025, l'azienda si era impegnata a consegnare entro il 31 marzo 2026 un piano industriale, atteso da mesi, degno di questo nome;

   il fondo Carlyle, dopo appena un anno dal suo insediamento ufficiale, ha deciso di non investire un euro sul sito di Medolla: questo a dispetto dei tanti annunci che si sono susseguiti nel corso dei mesi sul rilancio dello stabilimento. Un precedente atto di sindacato ispettivo degli interroganti, inevaso, chiedeva conto a novembre 2025 dell'azione del Governo. Una posizione inaccettabile che interessa un sito storico, per tutta l'area nord modenese e per tutto il biomedicale italiano: un'azienda simbolo, che non può essere abbandonata in questo modo per l'incapacità di progettazione industriale di un fondo che ragiona esclusivamente con una mera logica di profitto;

   le istituzioni locali, insieme ai lavoratori, si stanno mobilitando per invertire questa rotta, mettendo in campo ogni forma di mobilitazione utile, il sostegno di tutti gli interlocutori istituzionali, compreso il Ministero delle imprese e del made in Italy, che non può ignorare il comportamento così spregiudicato dell'azienda che sta mettendo a rischio centinaia di posti di lavoro;

   dopo l'incontro in regione è stato approvato all'unanimità un pacchetto di 40 ore di sciopero, con le prime 8 ore fissate per la giornata di mercoledì 18 febbraio 2026 –:

   quali iniziative di competenza urgenti i Ministri interrogati intendono intraprendere, d'intesa con la regione e le organizzazioni sindacali, al fine di individuare soluzioni condivise per evitare la chiusura dello stabilimento di Gambro Dasco/Vantive e per garantire la ricerca di eventuali nuovi acquirenti ed un piano industriale di rilancio e la salvaguardia dell'occupazione e della competitività di un comparto strategico per l'economia regionale e per l'occupazione della bassa modenese.
(3-02612)


Iniziative di competenza in relazione alla decisione di Poste italiane di chiudere gli sportelli Atm in diversi comuni di Puglia, Campania e Basilicata – 3-02611

C)

   TONI RICCIARDI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   da più di un mese Poste italiane ha disposto la chiusura di circa 200 sportelli Atm in altrettanti comuni di Puglia, Campania e Basilicata molti collocati in aree marginali e interne;

   alla decisione si è giunti a causa delle rapine e dei tentativi di rapina che hanno interessato diversi sportelli in queste regioni, messi in atto sempre con la solita tecnica della marmotta o della spaccata;

   Poste italiane ha affermato che si tratterebbe di un provvedimento temporaneo, ma al momento non è dato sapere quanto il disagio durerà per cittadini e imprese residenti in questi territori;

   suddetta decisione ha suscitato molte reazioni negative da parte di istituzioni e organizzazioni sociali, che hanno stigmatizzato il comportamento istituzionale e hanno adottato anche atti formali con la richiesta di restituire immediatamente la piena operatività agli sportelli;

   si tratta di comuni nei quali dall'orario di chiusura dell'ufficio postale non è più possibile effettuare prelievo di danaro dallo sportello automatico e nel fine settimana il disagio è ancora più accentuato;

   nella stragrande maggioranza dei casi, in questi comuni lo sportello Postamat è l'unico Atm presente, in quanto negli ultimi anni moltissime filiali bancarie hanno chiuso i propri uffici;

   Poste italiane è un'azienda controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e quindi ha una mission determinata dal pubblico;

   i suoi clienti, in particolare in queste aree, risultano essere prevalentemente anziani, un'utenza fragile che subisce ancor di più le conseguenze negative di questa misura aziendale;

   non è accettabile che questa decisione si configuri come una sorta di resa impotente dello Stato agli attacchi criminali di bande specializzate;

   i disagi si stanno sempre di più accentuando e rendono ancora più evidente la difficoltà di vivere la vita quotidiana in centri minori delle aree interne dove la carenza di servizi è ormai strutturale –:

   se e quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere con la massima urgenza al fine di richiamare Poste italiane ad avere politiche più attente all'utenza residente in queste aree e di ripristinare l'attività degli sportelli Atm, potenziando l'attività di vigilanza e sicurezza degli stessi, anche in considerazione del contratto di servizio che regola i rapporti con l'azienda nel pieno rispetto del dettato costituzionale, senza marginalizzare ancor di più le aree interne.
(3-02611)


Iniziative di competenza per garantire il servizio postale universale nell'area del Golfo di Policastro, con particolare riferimento ai prelievi presso gli Atm Postamat – 3-02442

D)

   PIERRO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   nei comuni del Golfo di Policastro, a seguito di eventi effrattivi e per motivi di sicurezza, il servizio di Postamat (Atm) gestito da Poste italiane è sospeso nelle ore pomeridiane e notturne, per cui i bancomat delle Poste sono attivi solo dalle 8.30 alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35, la domenica inattivi), rendendo difficili i prelievi soprattutto per chi lavora;

   i pensionati e gli altri utenti di Poste italiane sono costretti a lunghe file all'interno ed all'esterno degli uffici per utilizzare gli Atm o per prelevare contante a sportello. Va inoltre rilevato che alcuni uffici postali sono aperti a giorni alterni;

   dalla stampa si apprende che la disponibilità di denaro degli Atm è ridotta e si esaurisce con celerità perché la società Poste avrebbe disposto che le macchine non vengano caricate al massimo dagli operatori, a causa di un'anomalia tecnica del sistema di erogazione, facilmente attaccabile dai malintenzionati;

   i cittadini che, negli scorsi anni, convinti da una massiccia campagna pubblicitaria, avevano accreditato pensioni e risparmi su conti correnti e libretti di risparmio postali, con il rilascio della carta bancomat per un servizio disponibile h24, devono constatarne l'inutilità nel momento di bisogno, dovendo ricorrere per i prelievi agli Atm delle banche con aggravio di spese e limitazioni;

   con una lettera indirizzata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il sindaco di Sapri ha sollecitato una soluzione ai continui disservizi dei Postamat, spesso fuori servizio o privi di denaro contante, una situazione che sta generando diffuse proteste nella popolazione, di fatto privata di un servizio essenziale. Il sindaco aveva già interpellato l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sui disservizi postali negli anni 2021, 2022 e 2023, anche tramite delibere di giunta, senza ricevere riscontri;

   Poste italiane, nel vigente contratto di programma, sottoscritto pro tempore con il Ministero dello sviluppo economico, si impegna a garantire il servizio postale universale e ha il dovere di garantirne continuità, efficienza e accessibilità, soprattutto nelle aree periferiche;

   giova rilevare che il servizio Postamat prosegue regolarmente nelle grandi aree urbane, dove il rischio di effrazioni è ben maggiore rispetto a un'area relativamente tranquilla in termini di criminalità quale il golfo di Policastro –:

   quali iniziative di competenza si intendano adottare per garantire che il servizio postale universale sia integralmente garantito nell'area del Golfo di Policastro, con particolare riferimento alla necessità di consentire i prelievi agli Atm Postamat in tutte le ore del giorno.
(3-02442)


Iniziative di competenza a sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura, in relazione al rincaro dei carburanti – 3-02613

E)

   FORATTINI, MARINO, ROMEO, ANDREA ROSSI e VACCARI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   l'indeterminatezza della situazione internazionale e l'impossibilità di fare ipotesi realistiche sulla durata di questo nuovo drammatico conflitto alimentano le paure anche sul futuro dell'intero settore ittico. Con il prezzo del gasolio per la pesca salito del 60 per cento c'è un rischio immediato di prezzi alle stelle per il pesce dei mari italiani e un'abbondanza di pesce proveniente dall'estero;

   il prezzo del gasolio, nel giro di pochi giorni, ha avuto un balzo troppo netto per essere direttamente collegato alla guerra in Iran e alle tensioni nello Stretto di Hormuz. Fino a oltre la metà dei costi che le aziende ittiche devono sostenere è rappresentata, infatti, proprio dal carburante. Con le quotazioni attuali la maggior parte delle imprese non riesce a coprire nemmeno i costi energetici, oltre alle altre voci che gli armatori devono sostenere per la normale attività;

   senza adeguate ed urgenti misure per calmierare il costo del carburante le imbarcazioni saranno costrette a pescare in perdita, se non addirittura a restare in banchina, con gravi ripercussioni sulla filiera e sull'occupazione per un settore che conta complessivamente 12 mila imprese e 28 mila lavoratori, con un vasto indotto collegato –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere il Ministro interrogato per dare una risposta alle numerose cooperative e imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di trovare soluzioni finanziarie per mitigare gli effetti derivanti dal rincaro dei carburanti.
(3-02613)


Elementi e iniziative di competenza in relazione al fenomeno dei prelievi forzosi di minori dalle famiglie di origine disposti nell'ambito di procedimenti civili – 3-02408

F)

   BALDELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   numerose segnalazioni pervengono all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza in relazione a prelievi forzosi di minori dalle famiglie di origine, disposti nell'ambito di procedimenti civili, in particolare in materia di affidamento e separazione, con frequente intervento della forza pubblica e successivo collocamento in case-famiglia o strutture residenziali;

   tra i casi recentemente richiamati dall'Autorità garante, di cui si è occupata anche la redazione della trasmissione televisiva Fuori dal coro con la pubblicazione di interviste e video eloquenti, figura quello di Mattia (nome di fantasia), minore di nove anni, sottratto alla madre insieme al fratello maggiore nel corso di un articolato iter giudiziario: una prima volta nel 2022, con intervento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco e collocamento in casa-famiglia, e una seconda nell'ottobre 2024, quando i minori sono stati prelevati direttamente dall'istituto scolastico e nuovamente collocati in struttura;

   a seguito dell'allontanamento, Mattia avrebbe manifestato gravi problemi di salute, inizialmente ricondotti a disturbi psicosomatici da trauma da separazione dalla madre e non adeguatamente approfonditi sul piano medico, fino alla diagnosi – avvenuta circa un anno dopo – di tumore cerebrale al quarto stadio, che ha reso necessario un intervento chirurgico urgente e ha determinato una condizione di parziale invalidità; secondo quanto riferito, alla madre sarebbe stato impedito di visitare il figlio durante il ricovero ospedaliero e tuttora non le sarebbe consentito incontrarlo;

   la stessa Autorità garante ha evidenziato la mancanza di dati aggiornati e completi in merito al numero dei minori prelevati annualmente, alle strutture di collocamento, alle motivazioni dei provvedimenti, alla durata degli allontanamenti e agli esiti dei percorsi intrapresi, rilevando che gli ultimi dati ufficiali disponibili risalgono al 2019 e indicano circa 8.000 prelievi annui;

   il Ministro interrogato ha più volte affermato, anche in sede di interrogazioni a risposta immediata in Assemblea, che l'allontanamento del minore costituisce una misura estrema, da adottare esclusivamente in presenza di un rischio concreto e attuale per l'incolumità del minore, nel rispetto del principio del superiore interesse del minore, sancito dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;

   l'articolo 31 della Costituzione impegna la Repubblica a proteggere l'infanzia e la gioventù e, nell'ordinamento, il diritto del minore all'ascolto è espressamente previsto dall'articolo 315-bis del codice civile, che ne sanciscono l'obbligatorietà nei procedimenti che incidono sulla sua sfera personale, salvo casi eccezionali puntualmente motivati;

   la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'uso della forza fisica nei confronti del minore che si opponga all'allontanamento non è conforme ai principi dello Stato di diritto, ribadendo la centralità dell'ascolto del minore e la necessità di adottare misure proporzionate e rispettose della sua integrità psicofisica (Cassazione civile, sezione I, ordinanza 24 marzo 2022, n. 9691) –:

   se il Ministro interrogato disponga di dati aggiornati relativi al numero dei minori allontanati dalle famiglie negli ultimi anni, alle strutture presso cui vengono collocati, alla durata media dei collocamenti e agli esiti dei relativi procedimenti, e se non ritenga opportuno rendere tali dati pienamente accessibili e trasparenti;

   se non intenda valutare la sussistenza dei presupposti per l'attivazione di iniziative di carattere ispettivo, per quanto di competenza, in riferimento ai casi richiamati, con particolare riguardo all'obbligo di ascolto del minore e alla luce del principio del suo superiore interesse;

   quali iniziative di carattere normativo intenda assumere per evitare il ripetersi di casi analoghi, assicurando che il prelievo forzoso dei minori resti una misura effettivamente eccezionale, adottata solo in presenza di un pericolo attuale e concreto, e che siano rafforzati i controlli, la tutela della salute psicofisica dei minori e il sostegno alle famiglie fragili.
(3-02408)


Iniziative per riequilibrare il trattamento economico dei dipendenti del Ministero della giustizia, con particolare riferimento al Fondo unico di amministrazione, e per ridurre la carenza di personale del comparto – 3-02614

G)

   D'ORSO, CAROTENUTO e ALIFANO. — Al Ministro della giustizia, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   il Ministero della giustizia svolge un ruolo cruciale nel garantire l'ordine e la giustizia nel nostro Paese;

   i dipendenti del Ministero della giustizia sono impegnati in attività complesse e delicate, come la gestione delle udienze, le scarcerazioni, le misure di sicurezza, i sequestri e gli interrogatori, che richiedono elevata competenza, dedizione e senso del dovere;

   negli ultimi 30 anni, le condizioni lavorative dei dipendenti del Ministero della giustizia sono peggiorate, ma il loro trattamento economico è rimasto invariato, a differenza dei dipendenti di altri Ministeri che hanno visto notevoli miglioramenti nei trattamenti accessori;

   il Fondo unico di amministrazione destinato al Ministero della giustizia è nettamente inferiore rispetto a quello riservato ad altri Ministeri ed agli altri enti, creando un evidente svantaggio economico per i dipendenti;

   ad avviso degli interroganti questa situazione di iniquità economica non solo è ingiusta, ma demotiva il personale attuale e contribuisce all'aumento delle migrazioni verso altri enti pubblici da parte di coloro che superano altri concorsi, aggravando ulteriormente la carenza di personale qualificato nel Ministero della giustizia;

   le suddette problematiche sono state oggetto di un articolo de «Il Messaggero» del 22 febbraio 2024;

   dallo schema pubblicato dal quotidiano emerge chiaramente come i dipendenti del Ministero della giustizia siano sottopagati e penalizzati rispetto a tutti gli altri Ministeri e alle altre pubbliche amministrazioni. Ad esempio i dipendenti dell'Inps percepiscono valori medi annui di euro 16.796, i dipendenti del Ministero del turismo percepiscono un Fondo unico di amministrazione annuo di euro 8.712, i dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze percepiscono euro 8.792, i dipendenti del Ministero della cultura euro 4.090, mentre i dipendenti del Ministero della giustizia percepiscono solo euro 646 annui, a fronte di tutti gli altri Ministeri i cui dipendenti percepiscono un trattamento accessorio di gran lunga maggiore –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali misure intendano adottare per riequilibrare il trattamento economico dei dipendenti del Ministero della giustizia rispetto a quello degli altri Ministeri ed incrementare le risorse del Fondo unico di amministrazione;

   se i Ministri interrogati abbiano elaborato un piano assunzionale mirato a ridurre la carenza di personale e migliorare le condizioni lavorative dei dipendenti.
(3-02614)


MOZIONI CASU, IARIA, GHIRRA, GADDA ED ALTRI N. 1-00563, PASTORELLA ED ALTRI N. 1-00565 E MACCANTI, RAIMONDO, CAROPPO, TIRELLI ED ALTRI N. 1-00566 IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Mozioni

   La Camera,

   premesso che:

    1) la crisi energetica internazionale, aggravata dal conflitto in Iran e dalle tensioni nello Stretto di Hormuz, ha determinato un significativo aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, con rilevanti ripercussioni sui sistemi economici europei. Nei primi trenta giorni dall'acuirsi della crisi, il prezzo del gas nell'Unione europea ha registrato un incremento pari a circa il 70 per cento, mentre il prezzo del petrolio è aumentato di circa il 60 per cento, determinando un aggravio complessivo aggiuntivo della bolletta energetica legata ai combustibili fossili stimato in circa 14 miliardi di euro; analogamente, i prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici raffinati hanno registrato aumenti significativi nell'Unione europea: tra gennaio e marzo 2026 il prezzo medio del diesel è cresciuto di oltre il 26 per cento e quello della benzina di circa il 15 per cento, con effetti diretti sui costi operativi dei servizi di trasporto. In attesa di un pacchetto di misure organiche, il Commissario europeo Dan Jørgensen ha indirizzato ai Ministri competenti una comunicazione recante raccomandazioni operative da mettere in atto per la riduzione della domanda energetica, con particolare riferimento al settore dei trasporti, che comprendono in primo luogo la promozione dell'utilizzo del trasporto pubblico e delle forme di mobilità condivisa e il rafforzamento del ricorso al lavoro agile al fine di ridurre gli spostamenti sistematici;

    2) secondo i dati più recenti di Eurostat relativi al 2024, l'Italia si colloca al penultimo posto nell'Unione europea per utilizzo del trasporto pubblico locale, con il 68 per cento della popolazione che non utilizza mai mezzi collettivi, con un costo stimato dalla Società italiana medicina ambientale per lo Stato di 34 miliardi di euro;

    3) il rapporto Pendolaria 2025 di Legambiente evidenzia criticità sistemiche derivanti da dotazioni finanziarie insufficienti per la mobilità urbana: nonostante l'aumento dei viaggiatori giornalieri sui treni regionali a oltre 2,5 milioni nel 2024 e un parziale rinnovo della flotta grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza (età media scesa a 14,7 anni), la flotta complessiva si è contratta a 2.605 unità, generando carenze nell'offerta; lo sviluppo delle reti metropolitane e tranviarie vive una fase di stasi, aggravata dal definanziamento di interventi cruciali come la Metro C di Roma, il prolungamento della M4 a Milano e il collegamento Afragola-Napoli. Sempre nello stesso rapporto emerge il fenomeno della «povertà di trasporto» (transport poverty): per le famiglie italiane la mobilità incide per oltre il 10 per cento sul budget mensile, circa il 28 per cento degli intervistati ha dovuto rinunciare a opportunità occupazionali per difficoltà di spostamento, quote significative della popolazione segnalano di aver rinunciato a visite mediche o percorsi formativi per le medesime ragioni;

    4) permane una grave situazione di criticità finanziaria del settore, già caratterizzato da una forte incidenza dei costi energetici e da margini operativi limitati, ulteriormente aggravata dal ritardo nel trasferimento alle regioni delle risorse del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale che mette a rischio la stabilità economica delle aziende, esponendole a tensioni finanziarie e compromettendo la continuità e la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Le regioni attendono dall'inizio del 2026 il trasferimento di oltre 4 miliardi di euro a valere sul Fondo nazionale, che la normativa prevede debba essere erogato entro il 15 gennaio nella misura dell'80 per cento delle risorse complessive: il ritardo nell'adozione del relativo decreto comporta rilevanti tensioni finanziarie per le regioni e per le aziende del settore, con il rischio concreto di riduzione dei servizi o aumento delle tariffe, come evidenziato anche in sede di Conferenza Stato-regioni, ove è stato segnalato il rischio di interruzione dei servizi per mancanza di risorse;

    5) nel 2026 il Fondo nazionale trasporti risulterà inferiore di circa il 38 per cento, in termini reali, rispetto al livello del 2009. Lo stanziamento complessivo del Fondo trasporto pubblico locale per l'annualità 2026 risulta pari a 5.301,7 milioni di euro in diminuzione rispetto ai 5.345,7 milioni di euro stanziati nel 2025. Inoltre, in vista della fine dei finanziamenti collegati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, è fondamentale assicurare continuità per la realizzazione dei futuri piani di investimenti, sia sulle opere che per l'innovazione e la realizzazione di tutti i progetti previsti per il potenziamento del trasporto rapido di massa;

    6) ulteriori criticità derivano dall'aumento dei costi energetici, con particolare riferimento al caro carburanti connesso alle tensioni geopolitiche internazionali: le associazioni di categoria, Agens, Anav e Asstra, stimano che dall'inizio del 2026 l'aumento del prezzo del gasolio abbia comportato un aggravio di circa 30 milioni di euro al mese per le imprese del settore; la componente energetica incide già per circa il 15 per cento sui costi complessivi; tuttavia, le misure di riduzione delle accise adottate dal Governo non prevedono benefici per il trasporto pubblico locale, determinando una disparità rispetto ad altri comparti;

    7) l'attuale quadro normativo del trasporto pubblico non di linea, taxi e ncc, regolato dalla legge n. 21 del 1992, risulta frammentato e incapace di rispondere alla domanda nelle aree metropolitane e turistiche e di offrire un servizio adeguato nelle aree a domanda debole, essendo anche privo di strumenti digitali per il monitoraggio dei flussi e dei tempi di attesa e di un sistema nazionale di raccolta dati. La pianificazione dell'offerta rimane scollegata dalle effettive esigenze territoriali, danneggiando cittadini, lavoratori e imprese del settore;

    8) con l'avvicinarsi della stagione estiva, caratterizzata da un significativo incremento dei flussi turistici e della mobilità verso le principali destinazioni balneari, culturali e naturalistiche, il trasporto pubblico locale assume un ruolo strategico nel garantire accessibilità, sostenibilità e decongestionamento del traffico privato, contribuendo al contempo alla qualità dell'offerta turistica e alla competitività dei territori; pertanto, risulta fondamentale rafforzarne capacità, frequenza e integrazione modale, al fine di rispondere efficacemente alla domanda stagionale e promuovere modelli di mobilità integrati, efficienti e sostenibili per i cittadini residenti e i turisti stranieri;

    9) l'ultimo rapporto Isfort conferma che l'Italia si colloca tra i Paesi europei con il più elevato livello di motorizzazione privata. Il possesso dell'automobile continua a rappresentare una caratteristica strutturale del modello di mobilità nazionale, nonostante il progressivo mutamento degli atteggiamenti sociali, in particolare tra le generazioni più giovani, che tendono a considerare l'auto sempre meno come un elemento di status; i dati mostrano che il parco auto circolante non accenna a ridursi: nel 2024 ha raggiunto 41,3 milioni di unità, con un incremento dell'1 per cento rispetto al 2023 e del 4,5 per cento rispetto al 2019. Dall'inizio del millennio il numero di auto in circolazione è cresciuto di circa 10 milioni (+25 per cento). Il tasso nazionale di motorizzazione ha superato per la prima volta la soglia di 70 auto ogni 100 abitanti, valore in costante aumento: 56,9 nel 2000, 60,9 nel 2010, 69,4 nel 2023; il confronto internazionale mostra plasticamente la specificità del caso italiano: superiore di circa 12 punti alla media dell'Unione europea a 27 e di oltre 10 punti a Francia e Germania. Ancora più ampio è il divario rispetto a Spagna, Paesi Bassi e Svezia, dove la differenza supera i 20 punti. Tale evidenza, oltre a segnalare una persistente dipendenza dal mezzo privato, si pone in evidente tensione con gli obiettivi e gli impegni assunti a livello europeo in materia di mobilità sostenibile;

    10) in particolare, il quadro strategico dell'Unione europea – delineato, tra l'altro, nel Green deal europeo e nella Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente – individua nello shift modale verso forme di trasporto collettivo e a minore impatto ambientale (trasporto pubblico locale, ferrovia, mobilità attiva) una leva imprescindibile per la decarbonizzazione del settore dei trasporti, la riduzione della congestione urbana e il miglioramento della qualità dell'aria. Tali indirizzi sono ulteriormente rafforzati dagli obiettivi climatici al 2030 e al 2050, nonché dagli strumenti finanziari e regolatori messi a disposizione degli Stati membri;

    11) in Spagna sono state adottate politiche strutturali a sostegno della mobilità collettiva, come l'introduzione di abbonamenti nazionali a tariffa agevolata, con effetti positivi in termini di accessibilità, sostenibilità ambientale e riduzione dell'uso del mezzo privato, con particolare attenzione ai più giovani che potranno spostarsi con un abbonamento a partire di soli 30 euro su tutto il territorio nazionale;

    12) secondo quanto evidenziato nei Rapporti sulla sicurezza stradale elaborati da Dekra, l'Italia presenta un parco veicolare tra i più vetusti in ambito europeo, con un'età media superiore ai dodici anni; tale condizione determina effetti negativi in termini di sicurezza della circolazione, impatto ambientale ed efficienza complessiva del sistema dei trasporti; in tale contesto si inserisce il fenomeno, particolarmente rilevante, dei veicoli abbandonati o inutilizzati. Secondo dati forniti da Aci nel mese di febbraio 2026 risultano oltre quattro milioni di autoveicoli sottoposti a fermo amministrativo, di cui circa un milione e mezzo da oltre dieci anni, con conseguenti ricadute negative sul decoro urbano e sulla fruibilità degli spazi pubblici, in particolare nelle aree periferiche; il Parlamento è già intervenuto sulla materia con l'approvazione della legge 26 gennaio 2026, n. 14, al fine di affrontare un fenomeno ampiamente avvertito dalla cittadinanza, laddove i veicoli fuori uso vengono percepiti come elementi di degrado urbano. In tale quadro, il rinnovo del parco veicolare si configura quale misura di interesse generale, idonea a coniugare gli obiettivi della transizione ecologica con quelli della coesione sociale, contribuendo alla liberazione di spazi di sosta, al contrasto del degrado e alla restituzione di aree pubbliche alla piena disponibilità della collettività;

    13) i sistemi di mobilità sono attualmente interessati da una fase di trasformazione profonda, determinata dall'innovazione tecnologica e dal mutamento dei comportamenti sociali, a fronte della quale i modelli di organizzazione dei servizi risultano in larga parte invariati rispetto al secondo dopoguerra. Tale contesto richiede politiche di settore fondate su una conoscenza approfondita delle condizioni attuali, sull'analisi dei margini di miglioramento e sulla condivisione delle migliori pratiche. Uno studio del marzo 2026 elaborato da Federmobilità propone come la disponibilità di dati affidabili, aggiornati, comparabili e interoperabili sulla mobilità dei passeggeri rappresenti un presupposto essenziale per l'elaborazione di politiche efficaci, richiedendo un'azione coordinata tra autorità pubbliche, enti locali, enti affidanti, gestori dei servizi, associazioni dei consumatori, organizzazioni ambientaliste e istituti di ricerca; in tale quadro, assume particolare rilievo la centralità dei dati nelle diverse fasi procedurali del trasporto pubblico locale, anche alla luce del rafforzamento delle funzioni dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale quale soggetto deputato alla raccolta e all'armonizzazione delle fonti statistiche del settore, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dal decreto-legge n. 68 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108; tali obiettivi devono essere conseguiti attraverso procedimenti e semplificazioni ispirate al principio «once only», in base al quale dati e informazioni devono essere richiesti una sola volta e successivamente condivisi tra le diverse amministrazioni pubbliche, evitando duplicazioni e oneri amministrativi;

    14) emerge l'urgenza di costruire politiche adeguate a incrementare la capacità attrattiva del trasporto pubblico locale, settore che presenta un rilevante peso economico e occupazionale: vi operano circa 830 imprese, con circa 113.000 lavoratori, di cui tre quarti nel comparto delle autolinee e del trasporto urbano, per un volume d'affari pari a circa 12 miliardi di euro e una flotta di quasi 50.000 mezzi tra autobus e treni; tuttavia, tali dimensioni non si traducono in una corrispondente penetrazione nel mercato della mobilità: secondo l'Osservatorio «Audimob» di Isfort, nel 2024 il 61,1 per cento degli spostamenti medi giornalieri avviene con automobile privata, il 21,8 per cento a piedi, il 4,3 per cento in bicicletta o micromobilità, il 3,7 per cento in moto e solo il 9,1 per cento mediante trasporto pubblico; lo sviluppo delle piattaforme connesse al paradigma cosiddetto «Mobility-as-a-service» (Maas) oggi è fondamentale per la crescita di modelli di mobilità flessibili, integrati (sia in termini di servizi che di informazioni e di tariffe), digitali, sostenibili, fondati sulla costruzione di infrastrutture di condivisione dati e di messa a disposizione di servizi, che costituisce il substrato per la realizzazione di piattaforme Maas;

    15) sul piano del lavoro, la legge di bilancio per il 2026 non ha assicurato le risorse necessarie per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore su cui era stato siglato un accordo il 20 marzo 2025, con un fabbisogno stimato in 510 milioni di euro annui a regime dal 2027. Tale squilibrio rischia di compromettere il rinnovo contrattuale, con possibili ricadute sempre sulla continuità e qualità dei servizi. Si registra, inoltre, un incremento degli episodi di aggressione ai danni del personale del trasporto pubblico locale, senza che siano state estese al comparto tutte le misure di tutela previste per altri settori del trasporto dalle misure adottate dall'Esecutivo con il decreto-legge in materia di sicurezza pubblica. I sindacati del settore trasporto pubblico locale Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl hanno da tempo sottoposto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il lavoro legislativo svolto dal gruppo di lavoro per l'attuazione del Protocollo per la promozione della sicurezza nel processo di sviluppo del trasporto pubblico locale e regionale e, con una lettera inviata a gennaio 2026 alla Commissione trasporti della Camera dei deputati, lamentano lo stallo della situazione, non avendo ricevuto risposte dal Ministero. Persistono disparità normative e previdenziali tra le lavoratrici e i lavoratori del settore; in particolare, non risulta ancora riconosciuto il carattere usurante del lavoro per alcune categorie, quali i conducenti di tram e gli internavigatori, nonostante condizioni operative analoghe ad altre già tutelate;

    16) un recente report del World economic forum e gli ultimi studi sulla mobilità femminile, sia a livello nazionale sia sovranazionale, tra cui in particolare il position paper «Elementi per una Carta della mobilità delle donne», evidenziano come la mobilità non sia neutra, ma le modalità di spostamento, gli orari, l'accesso ai mezzi e la percezione della sicurezza riflettono disuguaglianze di genere spesso poco visibili. Uno dei temi centrali è la sicurezza, sia reale sia percepita: secondo i dati Istat, le donne si sentono molto più insicure degli uomini quando si spostano da sole la sera. Questa percezione incide concretamente sulle scelte di mobilità, portando molte a evitare il trasporto pubblico nelle ore serali e a preferire l'auto privata, ritenuta più sicura. Le conseguenze sono rilevanti: riduzione dell'uso dei mezzi pubblici in alcune fasce orarie, minore accesso a opportunità di studio, lavoro e servizi e, spesso, la scelta di limitarsi a occupazioni più vicine o di rinunciare a lavori notturni; il tema della sicurezza nella mobilità femminile e nell'uso del trasporto pubblico non riguarda solo il timore di molestie, ma va inteso in senso più ampio. È strettamente legato a una pianificazione urbana che, per lungo tempo, si è basata su una presunta neutralità, senza considerare i bisogni specifici delle donne, trascurando aspetti come l'illuminazione delle fermate, la visibilità e la qualità degli spazi. Per questo, colmare il gender data gap è fondamentale per progettare città e sistemi di trasporto più equi, accessibili e realmente sicuri per tutte e tutti,

impegna il Governo:

1) ad erogare con la massima tempestività alle regioni le risorse previste dal Fondo nazionale trasporto pubblico locale garantendo l'anticipo pari all'80 per cento e tutte le future scadenze, nonché ad adottare iniziative di competenza volte ad adeguare e velocizzare i tempi di erogazione delle risorse previste da finanziamenti pubblici per investimenti per ridurre l'esposizione finanziaria del settore;

2) a incrementare progressivamente e stabilmente le risorse fino ad almeno un aumento di 3 miliardi di euro del Fondo nazionale trasporto pubblico locale per riportarlo ai livelli reali del 2009 e di 2,5 miliardi annui di investimenti fino al 2035 destinati a metropolitane, tranvie e ferrovie suburbane, superando il criterio della spesa storica e introducendo criteri di riparto basati su fabbisogni, livelli di servizio e obiettivi di sostenibilità, senza penalizzare i territori e attraverso un aumento complessivo delle risorse;

3) a sostenere le imprese del settore nel fronteggiare l'aumento dei costi energetici, attraverso l'adozione di iniziative normative per l'estensione delle agevolazioni sulle accise per il gasolio commerciale al trasporto pubblico locale, nonché attraverso la promozione in sede europea di un nuovo quadro temporaneo di aiuti di Stato volto alla compensazione degli extracosti energetici;

4) a garantire la piena copertura finanziaria per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, in coerenza con gli impegni assunti con l'accordo del 20 marzo 2025, assicurando le risorse necessarie a coprire integralmente i costi previsti (dal 2027 a regime 510 milioni di euro) e a tutelare i livelli occupazionali e a proseguire la «cura del ferro» con un nuovo programma di acquisto di materiale rotabile regionale;

5) a finanziare un piano nazionale di sostegno delle imprese pubbliche del trasporto pubblico locale in crisi attraverso una strategia finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio gestionale condivisa tra Stato, regioni ed enti locali per portare avanti un percorso di ripresa tramite un nuovo piano industriale mediante iniziative finalizzate a restituire condizioni di maggiore certezza finanziaria, trasparenza contabile e capacità programmatoria e difendere e valorizzare nel rispetto dell'ordinamento europeo un modello di gestione pubblica capace di garantire qualità, equità, accessibilità e competitività a livello europeo a tutela della continuità del servizio, dei livelli occupazionali e del diritto universale alla mobilità;

6) ad assumere iniziative normative volte a sostenere una riforma complessiva del settore taxi e ncc che istituisca un sistema nazionale di monitoraggio dei dati in formato aperto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, introduca strumenti di rilevamento digitale e trasferisca alle regioni gli strumenti per realizzare insieme ai comuni, nel rispetto delle reciproche prerogative, la pianificazione territoriale necessaria, basandola su studi di fabbisogno oggettivi e verificabili;

7) a rafforzare l'accessibilità del trasporto pubblico locale per le persone con disabilità, mediante iniziative volte a garantire l'adeguamento progressivo delle infrastrutture, dei mezzi viaggianti e dei sistemi informativi alle esigenze delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, anche attraverso l'impiego di tecnologie innovative, standard uniformi a livello nazionale e adeguate risorse finanziarie, al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto alla mobilità in condizioni di autonomia, accessibilità in termini di costi, sicurezza e pari opportunità in applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia il 24 febbraio 2009;

8) a rafforzare le misure di sicurezza per il personale del trasporto pubblico locale, estendendo al comparto le tutele previste per il settore sanitario dal decreto-legge n. 137 del 2024, attraverso l'adozione di iniziative normative volte a recepire la proposta redatta nell'ambito del Protocollo per la promozione della sicurezza nel processo di sviluppo del trasporto pubblico locale e regionale sostenibili, depositata presso l'ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

9) a rafforzare le misure di sicurezza per gli utenti del trasporto pubblico locale, con particolare attenzione alle donne, maggiormente esposte a molestie e a una più elevata percezione di insicurezza che ne condiziona la libertà di movimento, nell'ambito di una strategia di lungo periodo condivisa con enti locali e associazioni, orientata a una pianificazione urbana e delle infrastrutture di trasporto attenta ai bisogni specifici delle donne e che tenga conto di aspetti, quali l'illuminazione delle fermate, la visibilità, la qualità degli spazi, nonché maggior presidio a bordo dei mezzi;

10) ad adottare iniziative normative volte a riconoscere il carattere usurante del lavoro per i conducenti di tram e per gli internavigatori, eliminando le attuali disparità di trattamento previdenziale;

11) a promuovere un utilizzo sistematico e integrato dei dati nella pianificazione delle politiche di mobilità, rafforzando il ruolo dell'Osservatorio nazionale del trasporto pubblico locale e favorendo la collaborazione tra istituzioni, operatori e centri di ricerca, al fine di basare sui dati le scelte necessarie a qualificare e potenziare i servizi e promuovere la piena integrazione dell'offerta di trasporto pubblico nelle diverse modalità a livello urbano attraverso l'utilizzo delle piattaforme di aggregazione e di quelle «Mobility-as-a-service» (Maas) deputate alla gestione e all'integrazione della domanda e dell'offerta di mobilità;

12) ad adottare iniziative normative e finanziarie volte a garantire, anche in maniera progressiva, la gratuità del trasporto pubblico locale per gli studenti, con priorità per quelli appartenenti a nuclei familiari con indicatore Isee fino a 30.000 euro, anche attraverso l'introduzione di contributi o agevolazioni fino alla totale copertura del costo degli abbonamenti e al sostegno di studenti e lavoratori fuori sede;

13) a promuovere la shared mobility e la transizione ecologica dei trasporti pubblici locali, favorendo l'uso di mezzi elettrici e la riprogettazione degli spazi pubblici urbani in funzione delle persone e non del mezzo privato, e ad adottare linee guida nazionali uniformi per l'applicazione della normativa sulla rottamazione dei veicoli abbandonati sottoposti a fermo amministrativo, potenziando le risorse e il personale per i comuni e le polizie locali.
(1-00563)(Nuova formulazione) «Casu, Iaria, Ghirra, Gadda, Pastorino, Bakkali, Barbagallo, Fede, Ghio, Morassut, Traversi».


   La Camera,

   premesso che:

    1) il trasporto pubblico locale costituisce un servizio essenziale per garantire il diritto alla mobilità e l'accesso a lavoro, scuola, sanità e servizi, rafforzando la coesione sociale e territoriale, soprattutto nelle aree urbane congestionate, periferiche e interne. Esso rappresenta, inoltre, una leva decisiva di equità sociale, sostenibilità ambientale e qualità urbana, poiché, da un lato, riduce le disuguaglianze sociali e, dall'altro, riduce il ricorso all'auto privata, con benefici in termini di traffico, sicurezza stradale, qualità dell'aria e vivibilità urbana, in un contesto in cui, secondo l'European environment Agency, il settore dei trasporti genera circa un quarto delle emissioni complessive dell'Unione europea e il solo trasporto stradale è responsabile di quasi tre quarti delle emissioni del comparto;

    2) i dati più recenti dell'Osservatorio nazionale sul trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riconfermano che il settore continua a svolgere una funzione essenziale per il Paese, pur non avendo ancora recuperato i livelli di domanda precedenti alla pandemia: nel 2022 il trasporto pubblico locale ha trasportato 4,29 miliardi di passeggeri e impiegato 111.429 addetti, contro i 5,53 miliardi di passeggeri e i 114.017 addetti del 2019. Per questo il trasporto pubblico locale, anche in ragione del rilevante impegno pubblico che richiede, deve essere considerato una priorità strategica di politica industriale, ambientale e sociale, e non una semplice voce di spesa da contenere;

    3) il trasporto pubblico locale continua a soffrire di risorse insufficienti e di un riparto del «Fondo nazionale tpl» ancora troppo sbilanciato sul criterio storico. A fronte di stanziamenti poco superiori ai 5 miliardi di euro annui, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti segnala una copertura ancora non adeguata rispetto ai costi del servizio, mentre la Conferenza delle regioni ha già chiesto un'integrazione per il 2026; diventa quindi necessario orientare maggiormente il fondo alla domanda di mobilità, ai servizi realmente erogati e alle politiche tariffarie sociali;

    4) l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale continua troppo spesso a rispondere a una logica poco contendibile e non sufficientemente orientata ai risultati, nonostante sia evidente che maggiore trasparenza e un confronto più aperto tra operatori possano migliorare la qualità del servizio per gli utenti. I casi di Trenord in Lombardia e di Atac a Roma mostrano come il ricorso agli affidamenti diretti possa consolidare assetti inefficienti anche in presenza di disservizi noti, palesando ancora più la necessità di un quadro regolatorio che premi qualità, responsabilità e interesse dei cittadini;

    5) secondo Istat, in Italia, nel 2024, il tasso di motorizzazione ha raggiunto 701 autovetture ogni 1.000 abitanti, il più alto dell'Unione europea, a fronte di una media dell'Unione europea pari a 578 (544 autovetture per 1.000 abitanti in Spagna, 579 in Francia, 590 in Germania);

    6) il dato è ancora più rilevante se si considera che la crescita prosegue anche nei comuni capoluogo, vale a dire proprio nei contesti che, per densità urbana e maggiore dotazione di servizi e trasporto pubblico, dovrebbero presentare una minore dipendenza dall'auto privata: rispetto al 2023, per l'insieme dei comuni capoluogo il tasso di motorizzazione aumenta dello 0,8 per cento, in linea con l'incremento nazionale (+1,0 per cento); l'aumento supera lo 0,5 per cento in 74 città, mentre si registra un calo di almeno lo 0,5 per cento del tasso di motorizzazione soltanto in tre città: Genova, Milano e Monza;

    7) l'accessibilità economica del trasporto pubblico locale, a partire dal costo di biglietti e abbonamenti, rappresenta una condizione essenziale per ampliare l'utenza; del resto, la stessa Commissione europea, nel più recente rapporto sulla transport poverty, segnala che il 21 per cento delle famiglie a rischio di povertà si confronta con costi di trasporto non sostenibili, confermando come il tema dell'accesso economico alla mobilità costituisca ormai una questione sociale strutturale a livello europeo; eppure, al netto di misure temporanee e di iniziative locali, in Italia manca ancora un sostegno nazionale stabile a favore dell'accesso al trasporto pubblico locale, con il risultato che il peso delle politiche tariffarie sociali ricade in larga parte sugli enti territoriali;

    8) il Mobility as a service (Maas), previsto nell'ambito dell'investimento 1.4.6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sostenuto con 40 milioni di euro attraverso il bando «Mobility as a service for Italy», rappresenta un nuovo paradigma della mobilità fondato sull'integrazione di servizi di trasporto pubblico e privato mediante piattaforme digitali che consentono informazione, programmazione, prenotazione, pagamento unificato e gestione post viaggio, così da rispondere in modo personalizzato alle esigenze degli utenti. La fase sperimentale ha coinvolto le città di Milano, Napoli, Roma, Bari, Firenze e Torino, nonché la provincia autonoma di Bolzano e le regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia e Veneto, secondo una logica multi-territoriale volta a garantire continuità dell'esperienza di viaggio tra città, territori e regioni diverse;

    9) la diffusione del MaaS è suscettibile di modernizzare il trasporto pubblico, favorire un accesso più inclusivo alle diverse opzioni di mobilità, ridurre il ricorso all'auto privata e migliorare traffico e vivibilità urbana, promuovendo al contempo competitività e qualità dei servizi attraverso l'apertura a tutti gli operatori. In tale quadro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha confermato l'intenzione di proseguire nella promozione del progetto, anche tramite supporto tecnico, linee guida e iniziative di comunicazione, mentre le esperienze estere richiamate confermano i benefici di un'integrazione stabile tra servizi tradizionali e MaaS all'interno delle politiche di settore;

    10) la tecnologia della guida autonoma apre prospettive concrete di innovazione del trasporto pubblico locale, sia di linea sia non di linea, con potenziali benefici in termini di efficienza operativa, sicurezza stradale, riduzione delle emissioni, contenimento dei costi di esercizio e ampliamento della copertura del servizio, soprattutto nei territori meno serviti. In questo quadro assume particolare rilievo il piano promosso dal comune di Milano e da Atm per l'introduzione di veicoli senza conducente sulla filovia circolare 90-91, quale iniziativa di particolare interesse per l'applicazione della guida autonoma in un contesto urbano complesso e ad alta domanda di mobilità, mentre ulteriori sperimentazioni già avviate in Italia e in Europa confermano, in termini più generali, la concreta applicabilità di tali tecnologie e il loro potenziale nel rendere il trasporto pubblico locale più flessibile, accessibile, inclusivo e sostenibile;

    11) la grave carenza di autisti nel trasporto pubblico locale costituisce una delle principali criticità per la continuità e la qualità del servizio, considerato che, secondo i dati Asstra 2025, in Italia mancano oltre 8.000 conducenti e che, a livello europeo, si stima una carenza pari a 275.000 autisti entro il 2028, con evidenti ripercussioni sulla capacità dei gestori di garantire corse regolari, ampliamento dell'offerta e adeguata copertura del servizio nei territori;

    12) la quota modale del trasporto pubblico dipende in misura rilevante anche dalla capacità infrastrutturale e, sotto questo profilo, l'ultimo rapporto Pendolaria conferma che il vero ritardo italiano riguarda anzitutto il trasporto rapido di massa: le linee metropolitane in esercizio nel nostro a Paese si fermano a 271,7 chilometri complessivi, contro i 680,4 del Regno Unito, i 657,2 della Germania e i 620,5 della Spagna. Le tranvie raggiungono 404,4 chilometri, a fronte degli 889,5 della Francia e dei 2.044,5 della Germania, mentre le ferrovie suburbane si attestano a 721,9 chilometri, contro i 2.041,3 della Germania, i 1.817,3 del Regno Unito e i 1.442,7 della Spagna;

    13) il Governo è chiamato a garantire fondi certi e stabili per la realizzazione delle infrastrutture su ferro, senza le quali non è possibile colmare il ritardo delle grandi città italiane e, proprio per questo, il sostegno agli interventi metropolitani e tranviari non può esaurirsi in meccanismi di ricognizione e possibile riallocazione di risorse già stanziate, ma deve tradursi in una politica nazionale di investimento continuativo e affidabile;

    14) in questo quadro, Roma rappresenta uno dei casi più evidenti del ritardo infrastrutturale nazionale: la scarsa dotazione di sistemi su ferro limita la capacità del trasporto pubblico di competere davvero con l'auto privata e contribuisce a mantenere il sistema sbilanciato sulla superficie, che assorbe ancora il 72,1 per cento della produzione del trasporto pubblico locale urbano e risulta meno competitivo anche per la carenza di corsie preferenziali e di sistemi di priorità semaforica;

    15) l'esperienza del Giubileo 2025 ha reso ancora più evidente questa criticità: pur in presenza di poteri speciali, coordinamento rafforzato e finanziamenti dedicati, Roma non è riuscita a portare in esercizio entro l'Anno Santo le quattro nuove tranvie prioritarie (Verano-Tiburtina, Togliatti, Termini-Vaticano-Aurelio e Termini-Giardinetti-Tor Vergata) rimaste a diversi stadi di avanzamento tra cantieri, cantierizzazione e progettazione. Ne deriva l'esigenza di superare una logica straordinaria legata ai singoli eventi e di dotare stabilmente Roma capitale di strumenti amministrativi, finanziari e autorizzativi coerenti con il suo ruolo nazionale;

    16) analoghe criticità emergono anche nell'area metropolitana milanese con riferimento al prolungamento della linea M5 da Milano-Bignami a Monza, infrastruttura strategica per la mobilità tra Milano e la Brianza, programmata da anni ma segnata da un iter attuativo rallentato e da un rilevante incremento dei costi rispetto alle stime iniziali; nonostante il progressivo consolidamento della copertura finanziaria da parte dei diversi livelli istituzionali coinvolti e il completamento del percorso autorizzatorio regionale, resta infatti necessario il pieno perfezionamento del finanziamento statale residuo per consentire l'avvio della gara, mentre i rallentamenti registrati nei primi mesi del 2026 confermano come anche nei contesti territoriali più avanzati continui a mancare una cornice nazionale stabile, tempestiva e affidabile per sostenere la realizzazione delle infrastrutture metropolitane strategiche;

    17) proprio alla luce del fatto che il ritardo infrastrutturale sulle reti su ferro continua a gravare sulla qualità del servigio, il trasporto pubblico locale su gomma resta un presidio essenziale della mobilità quotidiana. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti segnala che il parco autobus sta finalmente ringiovanendo, con un'età media scesa a 9,42 anni nel 2024, ma il processo di rinnovo non può considerarsi concluso, sia per la presenza ancora significativa di mezzi altamente inquinanti, sia perché la modernizzazione della flotta deve accompagnarsi a investimenti su depositi, priorità semaforica e corsie riservate;

    18) la mobilità aerea avanzata, basata su velivoli a decollo e atterraggio verticale (Vtol/eVtol), rappresenta una prospettiva sempre più concreta per il trasporto di persone e merci, soprattutto in ambito urbano, grazie alla possibilità di ridurre traffico, tempi di percorrenza ed emissioni. Si tratta di mezzi progettati per operare nelle città senza necessità di piste tradizionali, con potenziali applicazioni che spaziano dagli aerotaxi al trasporto sanitario e logistico. Il settore mostra già una significativa crescita economica e industriale: secondo l'Easa (European Union aviation safety agency) potrebbe generare fino a 90 mila nuovi posti di lavoro nell'Unione europea, mentre in Italia il mercato professionale dei droni ha raggiunto nel 2023 i 145 milioni di euro, con oltre 650 imprese attive;

    19) a livello internazionale e nazionale, il comparto è in rapida espansione, come dimostrano l'aumento dei progetti di droni e aeromobili eVtol, lo sviluppo dei vertiporti e le prime sperimentazioni operative, tra cui in Italia il test del Volocopter a Fiumicino nel 2022 e i progetti avviati a Roma, Milano e in altre città. Tale dinamismo conferma le potenzialità strategiche del settore anche in vista di grandi eventi e della modernizzazione dei sistemi di mobilità, ma rende al contempo necessario definire una cornice normativa organica, chiara e armonizzata, almeno a livello europeo, che offra certezza agli operatori pubblici e privati e accompagni lo sviluppo del comparto;

    20) la diffusione del trasporto pubblico locale, se da un lato contribuisce a migliorare la sicurezza complessiva della mobilità urbana, dall'altro richiede misure sempre più efficaci di tutela per operatori e utenti. Per questo la sicurezza del trasporto pubblico locale non può più essere trattata come un tema residuale: a Roma, nel 2024 Atac ha registrato 56 aggressioni fisiche al personale e il successivo protocollo sottoscritto in prefettura ha previsto bodycam, panic button, videosorveglianza e il monitoraggio delle aree più critiche; ciò conferma la necessità di rafforzare in modo strutturale la protezione di lavoratori e passeggeri, anche attraverso presidi già sperimentati, come la polizia amministrativa in alcuni nodi della rete;

    21) a fronte del ruolo sempre più rilevante della sharing mobility come servizio complementare al trasporto pubblico locale, il quadro nazionale resta ancora privo di un sostegno pubblico stabile e strutturale: il decreto-legge n. 68 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2022, ha avviato una prima sperimentazione nazionale, destinando allo scopo lo 0,3 per cento del Fondo nazionale tpl pari a circa 15 milioni di euro l'anno, ma l'attuazione è rimasta disomogenea, poiché secondo il 9° Rapporto nazionale sulla sharing mobility 8 regioni hanno utilizzato le risorse soprattutto per voucher rivolti agli abbonati del trasporto pubblico locale, 3 le hanno destinate a nuovi servizi e le restanti non ne hanno fatto uso. Ciò conferma che, pur in presenza di una prima esperienza utile, manca ancora una politica nazionale continuativa capace di considerare la sharing mobility come leva ordinaria di integrazione del trasporto pubblico locale di riduzione dell'uso dell'auto privata;

    22) tale sottovalutazione appare ancora più miope se si considera che la sharing mobility produce benefici rilevanti sul piano ambientale, urbano e sociale: contribuendo a ridurre il numero di veicoli privati in circolazione e valorizzando, in molti casi, flotte a basse o zero emissioni, essa amplia le opzioni di spostamento disponibili, risponde a una domanda crescente di mobilità flessibile e si affianca al trasporto pubblico locale come strumento utile a rendere le città meno congestionate, più sostenibili e più vivibili;

    23) tra i servizi di sharing mobility maggiormente diffusi rilevano i mezzi di mobilità dolce in condivisione, come biciclette e monopattini elettrici; secondo l'Osservatorio nazionale sharing mobility, nel 2024 Roma è stata la prima città italiana per numero complessivo di noleggi in sharing, con 13,2 milioni di utilizzi, dato favorito anche da misure di integrazione con il trasporto pubblico locale, tra cui la gratuità per gli abbonati annuali Metrebus, e che conferma il ruolo complementare dei servizi condivisi rispetto al trasporto pubblico locale, in particolare sulle tratte brevi e di adduzione;

    24) le nuove disposizioni sui monopattini introdotte dal codice della strada appaiono ispirate a una logica prevalentemente punitiva, più che a una regolazione equilibrata della sharing mobility. Ne è prova il fatto che comportamenti pericolosi, come il trasporto di altre persone sul mezzo, erano già vietati dalla normativa vigente, ma raramente sanzionati: il problema principale non è dunque la mancanza di nuove regole, bensì l'effettività dei controlli e il rispetto di quelle già esistenti;

    25) con riferimento al trasporto pubblico non di linea e, più in generale, ai servizi complementari di mobilità, occorre evidenziare che taxi, noleggio con conducente e forme innovative di trasporto condiviso come il van pooling rappresentano, dal punto di vista trasportistico, una componente integrativa rispetto al trasporto pubblico di linea, in quanto consentono agli utenti di spostarsi senza ricorrere all'auto privata e contribuiscono a rispondere in modo più flessibile a specifiche esigenze di mobilità;

    26) proprio per la funzione che tali servizi sono chiamati a svolgere, il settore del trasporto pubblico non di linea continua tuttavia a scontare limiti strutturali sul piano della trasparenza fiscale e dell'adeguatezza della disciplina regolatoria; l'evoluzione della domanda di mobilità e la diffusione delle piattaforme digitali rendono, quindi, necessario un intervento organico che, da un lato, rafforzi la tracciabilità delle corse e dei corrispettivi e, dall'altro, aggiorni le regole del settore in una direzione più semplice, omogenea e maggiormente concorrenziale,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire un finanziamento certo, stabile e pluriennale per la realizzazione delle infrastrutture di trasporto rapido di massa e, in particolare, di quelle su ferro, assicurando alle città un quadro programmatorio coerente con i tempi di progettazione e realizzazione delle opere e superando una logica fondata su stanziamenti incerti, rimodulabili o legati a misure straordinarie, promuovendo altresì il ricorso a strumenti di partenariato pubblico-privato e a procedure semplificate per l'attrazione di capitali privati nelle grandi opere strategiche;

2) ad adottare iniziative volte ad aumentare la dotazione del Fondo trasporto pubblico locale, subordinando l'incremento di risorse a chiari obiettivi di efficienza gestionale e alla progressiva apertura del mercato e a rivederne i criteri di riparto, così da assicurare più risorse e una loro allocazione più efficace, basata sui fabbisogni reali, sulla domanda di mobilità, sui servizi effettivamente erogati e sulle politiche di incentivo all'uso del trasporto pubblico locale;

3) a intraprendere iniziative di competenza, anche normative, volte a contrastare la carenza di autisti nel trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento delle condizioni di accesso e permanenza nella professione, mediante la liberalizzazione dei percorsi formativi e l'abbattimento dei costi per il conseguimento delle abilitazioni professionali, nonché a mantenere la figura degli autisti del trasporto pubblico locale tra le categorie di lavoratori stranieri per l'ingresso in Italia nell'ambito dei decreti-flussi, promuovendo altresì, in un quadro di sviluppo di canali di immigrazione legale, nel rispetto della normativa europea, programmi di formazione e qualificazione professionale nei Paesi di origine, finalizzati a consentire ai lavoratori interessati di acquisire competenze utili all'esercizio della professione, al fine di assicurare la continuità e l'efficienza del servizio, soprattutto nei territori maggiormente esposti a criticità di organico;

4) a favorire l'avvio e il consolidamento di progetti pilota su scala urbana e territoriale per il trasporto pubblico locale a guida autonoma, sia di linea sia non di linea, in particolare in contesti controllati o ad alta domanda di mobilità, quali zone a traffico limitato, poli universitari, aeroporti, aree ospedaliere, quartieri periferici e aree interne, ispirando l'azione di sostegno al principio della neutralità tecnologica e alla libera iniziativa economica e assicurando il pieno rispetto della disciplina europea e nazionale vigente in materia di intelligenza artificiale, sicurezza, responsabilità e tutela degli utenti, nonché ad adottare le iniziative di competenza volte a promuovere il progressivo passaggio dalla fase sperimentale all'introduzione operativa di soluzioni di guida autonoma nei servizi di trasporto pubblico locale attraverso la definizione di indirizzi, standard e strumenti attuativi idonei a garantirne l'integrazione efficace, sicura e sostenibile nel sistema della mobilità pubblica;

5) a favorire, per quanto di competenza, una maggiore accessibilità economica ai servizi di trasporto pubblico locale per famiglie, giovani e categorie più fragili, anche attraverso l'inclusione, tra gli strumenti di welfare aziendale, dei titoli di viaggio e degli abbonamenti del trasporto pubblico locale, nonché di voucher, abbonamenti e servizi legati alla sharing mobility e alle soluzioni di primo e ultimo miglio;

6) ad adottare ogni iniziativa di competenza di carattere normativo volta a rafforzare la concorrenza nelle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, stabilendo la gara pubblica quale modalità ordinaria di affidamento, salvo circostanze eccezionali da motivare puntualmente e vietando il ricorso a proroghe sistematiche degli affidamenti diretti in presenza di palesi disservizi, così da migliorare la qualità del servizio reso ai cittadini ed evitare che affidamenti diretti reiterati e continue proroghe finiscano per consolidare situazioni di inefficienza e disservizio, come nei casi di Trenord e Atac;

7) ad adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo per dotare Roma capitale di strumenti amministrativi, finanziari e autorizzativi stabili e adeguati, tali da assicurare una programmazione e una realizzazione continuativa delle infrastrutture di trasporto rapido di massa, con particolare riguardo a quelle su ferro, valorizzando il ricorso a procedure semplificate di partenariato pubblico-privato per attrarre investimenti internazionali, superando definitivamente il ricorso a modelli straordinari e commissariali della mobilità legati ai singoli eventi;

8) ad adottare le iniziative di competenza per contrastare le aggressioni nel trasporto pubblico locale e ferroviario e rafforzare la sicurezza di lavoratori e utenti, anche mediante la diffusione della polizia amministrativa e la piena attuazione del Protocollo sulla sicurezza del trasporto pubblico locale del marzo 2022;

9) ad adottare iniziative di competenza volte alla costruzione di vertiporti per la decarbonizzazione del trasporto locale, favorendo il libero mercato e l'iniziativa dei privati nella gestione delle infrastrutture di decollo e atterraggio, e la promozione delle attività sperimentali e di ricerca nel settore, anche cooperando a livello europeo per la regolamentazione e la definizione di standard uniformi a livello sovranazionale;

10) ad adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a sostenere gli investimenti nei settori della mobilità condivisa, inclusi i servizi on-demand e di van pooling, attraverso il partenariato pubblico-privato e la semplificazione degli oneri amministrativi per gli operatori, riconoscendone il ruolo complementare rispetto al trasporto pubblico locale e le positive ricadute in termini di riduzione del traffico, dell'uso dell'auto privata e delle emissioni, nonché a rimuovere gli ostacoli normativi e amministrativi che ne limitano ingiustificatamente lo sviluppo;

11) a promuovere iniziative normative per un riordino organico della disciplina del trasporto pubblico locale non di linea, volto a rafforzare la tracciabilità fiscale delle corse e dei corrispettivi, ad aggiornare il quadro normativo alle nuove forme di mobilità basate su piattaforme digitali, a semplificare gli adempimenti amministrativi e a favorire condizioni più trasparenti, omogenee e concorrenziali nel settore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenendo conto a tal fine anche delle risultanze del lavoro di approfondimento in corso di svolgimento presso la IX Commissione trasporti della Camera dei deputati nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul trasporto pubblico non di linea;

12) a mettere in atto le iniziative di competenza necessarie per l'implementazione dei «Mobility as a service» (Maas) su piano nazionale, superando la fase sperimentale rappresentata dal progetto del Piano nazionale di ripresa e resilienza «Mobility as a service for Italy» e dotando il Paese di un sistema di mobilità integrata e data driven, che sfrutti appieno le potenzialità della digitalizzazione e dell'analisi dei dati, garantendo la piena interoperabilità dei dati tra operatori pubblici e privati e la massima tutela della sovranità digitale dell'utente, per una mobilità sempre più sostenibile e incentrata sui bisogni degli utenti.
(1-00565) «Pastorella, Marattin, Richetti, Bonetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Onori, Rosato, Ruffino».


   La Camera,

   premesso che:

    1) il trasporto pubblico locale rappresenta un servizio essenziale di interesse generale e costituisce uno degli strumenti fondamentali per garantire l'effettivo esercizio del diritto alla mobilità, contribuendo alla coesione economica e sociale del Paese, alla competitività dei territori e alla qualità della vita dei cittadini;

    2) in un contesto caratterizzato da profondi cambiamenti nei modelli di mobilità, il sistema del trasporto pubblico locale assume un ruolo sempre più strategico anche ai fini dello sviluppo economico, della sostenibilità e della connessione tra territori, in particolare nelle aree interne, periferiche e a domanda debole;

    3) il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ha trasferito alle regioni la competenza in materia di trasporto pubblico locale, introducendo un modello fondato sulla distinzione tra funzioni di regolazione e gestione, sull'utilizzo del contratto di servizio e su una progressiva copertura dei costi mediante tariffazione;

    4) i livelli adeguati di servizio, introdotti dalla legge n. 42 del 2009 (articolo 8, comma 1, lettera c) e successivamente disciplinati dall'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dal decreto-legge n. 176 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2023 in attuazione della riforma del titolo V della Costituzione del 2001, costituiscono il parametro per garantire un'offerta adeguata e uniforme di trasporto pubblico locale su tutto il territorio nazionale, superando la logica della spesa storica e ponendosi in raccordo con i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

    5) il finanziamento del settore è assicurato principalmente attraverso il Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, istituito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, che rappresenta oggi il principale strumento di sostegno pubblico al comparto;

    6) accanto al Fondo trasporto pubblico locale, il settore è stato oggetto di un significativo rafforzamento degli investimenti pubblici, anche attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    7) particolare rilievo assume, inoltre, il secondo quinquennio di applicazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, per il quale, con decreto direttoriale della Direzione generale per il trasporto pubblico locale n. 445 del 2025, pubblicato l'8 gennaio 2026, sono state definite le modalità di erogazione, rendicontazione e monitoraggio delle risorse destinate alle regioni;

    8) con il medesimo provvedimento, le regioni possono utilizzare immediatamente 750 milioni di euro, assegnati nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile per il rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e per la promozione e il miglioramento della qualità dell'aria mediante tecnologie innovative;

    9) nonostante il ripetuto stanziamento di risorse e l'entità delle risorse stanziate, il sistema continua a presentare disomogeneità territoriali nell'offerta del servizio e difficoltà nel garantire standard qualitativi uniformi;

    10) al fine di superare tali problemi, i livelli adeguati di servizio, intesi come prestazioni minime da garantire su tutto il territorio nazionale ai fini dell'effettivo esercizio del diritto alla mobilità, rappresentano uno strumento evolutivo del sistema di programmazione del trasporto pubblico locale, volto a superare le disomogeneità territoriali e a garantire un accesso equo ai servizi, anche attraverso soluzioni flessibili e innovative, in particolare nelle aree a domanda debole e nei territori più svantaggiati; in tale prospettiva, la loro definizione appare centrale per assicurare in modo uniforme il diritto alla mobilità e rafforzare una mobilità integrata ed efficiente;

    11) i livelli adeguati di servizio si fondano su un approccio orientato alla domanda di mobilità e all'accessibilità dei servizi, prevedendo l'integrazione tra modalità di trasporto diverse e il ricorso a soluzioni innovative e flessibili, anche alternative ai modelli tradizionali, al fine di garantire maggiore efficienza nell'impiego delle risorse pubbliche, ridurre gli squilibri territoriali e migliorare la qualità complessiva del servizio offerto ai cittadini, in particolare nelle aree interne, rurali e a domanda debole;

    12) in questo quadro, emerge l'esigenza di valorizzare il ruolo delle regioni e degli enti locali, rafforzando al contempo un sistema di indirizzo e coordinamento condiviso a livello nazionale, capace di supportare i territori nell'affrontare la crescente complessità dei fenomeni di mobilità e di promuovere soluzioni flessibili e innovative;

    13) l'attuale Governo, attraverso le iniziative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha avviato un percorso concreto di rilancio del settore, fondato su investimenti, innovazione e sicurezza, anche attraverso il rinnovo della flotta e il potenziamento delle misure di tutela per lavoratori e passeggeri;

    14) in particolare, il piano di rinnovo della flotta del trasporto pubblico locale, anche in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è orientato non solo all'efficienza e alla sostenibilità, ma anche al rafforzamento della sicurezza, attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza e di dispositivi di protezione del conducente;

    15) il tema della sicurezza rappresenta oggi una priorità assoluta, alla luce dei crescenti episodi di aggressione ai danni del personale viaggiante, che incidono direttamente sull'attrattività della professione e sulla qualità del servizio;

    16) la sicurezza nel trasporto pubblico locale è strettamente connessa anche al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa, tra cui l'evasione tariffaria, che incide negativamente sulla sostenibilità economica del servizio, penalizza gli utenti onesti e contribuisce a generare situazioni di degrado e insicurezza nei mezzi e nelle infrastrutture di trasporto;

    17) permane tuttavia una significativa carenza di personale, in particolare di conducenti, che richiede interventi strutturali volti a rendere il settore più attrattivo e sostenibile, valorizzando il ruolo sociale e professionale degli operatori e migliorando le condizioni complessive di lavoro;

    18) risulta, pertanto, necessario proseguire con determinazione nel percorso di rafforzamento del trasporto pubblico locale, consolidando gli interventi già avviati e ponendo al centro sicurezza, qualità del servizio e valorizzazione del lavoro;

    19) pari importanza riveste la necessità di potenziare il trasporto pubblico regionale, quale leva fondamentale per accrescere i livelli di competitività del turismo nazionale, in relazione al ruolo strategico che tale comparto riveste in Italia e alle dinamiche economiche e turistiche che costituiscono la struttura portante del «sistema territorio-turismo-trasporti» per sostenere flussi di mobilità che oggi non possono più considerarsi esclusivamente di natura sistematica e abitudinale, ma che devono cogliere le potenzialità offerte dal territorio e dal turismo;

    20) la sicurezza stradale, all'interno della trasformazione senza precedenti della mobilità (dall'integrazione dell'intelligenza artificiale al machine learning), costituisce una priorità strategica e fondamentale nelle politiche europee e nazionali per la salvaguardia delle vite umane e lo sviluppo di un sistema di trasporti sostenibile, che richiede un'implementazione delle misure in termini di educazione stradale e di potenziamento dei controlli al fine di ridurre i livelli di incidentalità nel Paese;

    21) la definizione di una legge di riforma del trasporto pubblico locale, con l'obiettivo di «disegnare» modelli d'intervento in grado di connettere i territori nei luoghi più disagiati, suggerendo soluzioni «intelligenti», attraverso la tecnologia high-tech e IoT, incentivando, al contempo, l'utilizzo di applicazioni per integrare le diverse forme di trasporto, a partire dal soddisfacimento degli spostamenti delle persone con disabilità (Pmr), assume notevole importanza, al fine di una riorganizzazione radicale, focalizzandosi su sostenibilità, digitalizzazione e integrazione dei servizi,

impegna il Governo:

1) a proseguire con determinazione nell'azione di rilancio del trasporto pubblico locale, anche attraverso il consolidamento e, ove possibile, – compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica – l'incremento delle risorse destinate al settore, assicurando piena attuazione agli investimenti già avviati e rafforzando una visione strategica nazionale orientata alla qualità e all'efficienza del servizio;

2) ad assumere iniziative volte a sostenere il rinnovo e l'ammodernamento del parco mezzi e lo sviluppo delle infrastrutture per il trasporto rapido di massa, quali metropolitane, tramvie e sistemi su ferro, promuovendo modelli di mobilità integrata e rilanciando al contempo il confronto con le regioni, al fine di favorire l'integrazione tariffaria tra i diversi sistemi di trasporto, con particolare attenzione ai territori caratterizzati da maggiore domanda e a quelli attualmente meno serviti;

3) a rafforzare in modo strutturale le misure per la sicurezza del personale e dei passeggeri, anche favorendo l'implementazione di sistemi di videosorveglianza, di dispositivi di emergenza, di presidi nelle tratte più sensibili, il contrasto all'evasione tariffaria e un più stretto coordinamento con il Ministero dell'interno e le forze dell'ordine;

4) a promuovere, nel rispetto delle competenze e in raccordo con regioni, enti locali e parti sociali, iniziative volte a rendere maggiormente attrattivo il lavoro nel settore del trasporto pubblico locale, affrontando la carenza di conducenti, valorizzando le professionalità esistenti e favorendo, al contempo, il miglioramento complessivo del servizio, l'accessibilità economica per gli utenti e il monitoraggio continuo degli standard qualitativi;

5) a proseguire, per quanto di competenza e in raccordo con le regioni e gli enti locali, nel percorso di individuazione e definizione dei livelli adeguati di servizio, quali strumenti finalizzati a garantire in modo progressivo ed equilibrato il diritto alla mobilità su tutto il territorio nazionale, anche ai fini di una più efficace programmazione dei servizi e allocazione delle risorse;

6) a potenziare il trasporto pubblico locale, con particolare attenzione ai servizi offerti in favore del turismo nazionale, al fine di innalzare i livelli di competitività della mobilità integrata, sostenibile e accessibile, capace di collegare le reti nazionali (treni alta velocità, aeroporti) con le destinazioni locali, riducendo la dipendenza dall'automobile privata;

7) ad accrescere gli standard della sicurezza stradale, attraverso il potenziamento dell'educazione stradale, anche in ambito scolastico, in ogni ordine e grado, promuovendo iniziative volte ad una maggiore conoscenza del codice della strada e del rispetto delle norme, rafforzando al contempo i controlli da parte delle autorità preposte;

8) a promuovere iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a definire una nuova disciplina di riforma del trasporto pubblico locale, di supporto agli indirizzi regionali.
(1-00566) «Maccanti, Raimondo, Caroppo, Tirelli, Dara, Ruspandini, Boscaini, Furgiuele, Amich, Cattaneo, Marchetti, Baldelli, Sorte, Deidda, Frijia, Longi, Gaetana Russo».


DISEGNO DI LEGGE: S. 1519 – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE A TUTELA DEI PRODOTTI ALIMENTARI ITALIANI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2721) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: CARLONI ED ALTRI (A.C. 1619).

A.C. 2721 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2721 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 14.02, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2721 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

TITOLO I
SANZIONI PENALI

Art. 1.
(Modifiche al codice penale a tutela
del commercio di prodotti alimentari)

  1. Al titolo VIII del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare»;

   b) al capo II, gli articoli 516 e 517-bis sono abrogati;

   c) all'articolo 517-quater è premessa la seguente partizione: «Capo II-bis – Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare»;

   d) al capo II-bis, introdotto dalla lettera c) del presente comma:

    1) all'articolo 517-quater:

     1.1) al primo comma, le parole: «fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000»;

     1.2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata»;

     1.3) il terzo comma è abrogato;

     1.4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari»;

    2) dopo l'articolo 517-quinquies sono aggiunti i seguenti:

   «Art. 517-sexies.(Frode alimentare) – Fuori dei casi di cui all'articolo 517-septies, chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
   La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità.
   Art. 517-septies.(Commercio di alimenti con segni mendaci) – Chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000.
   Art. 517-octies.(Pena accessoria e circostanze aggravanti) – Nei casi di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.
   Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate se:

   1) le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti;

   2) i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;

   3) i fatti sono di particolare gravità in ragione della quantità dell'alimento oggetto dell'illecito;

   4) le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione.

   Se concorrono due o più delle circostanze previste dal secondo comma, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
   Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate da un terzo alla metà se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati»;

   3) all'articolo 517-quinquies, le parole: «e 517-quater», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 517-sexies e 517-septies»;

   e) al capo III:

    1) all'articolo 518, le parole: «516 e 517» sono sostituite dalle seguenti: «517, 517-quater, 517-sexies e 517-septies ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo»;

    2) dopo l'articolo 518 sono aggiunti i seguenti:

   «Art. 518.1. – (Ulteriori pene accessorie) – La condanna nel caso di cui all'articolo 517-octies, quarto comma, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo importa l'applicazione della pena accessoria prevista dall'articolo 30 e il divieto, per la durata indicata dal medesimo articolo 30, di ottenere:

   1) iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

   2) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

   Negli stessi casi di cui al primo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono entrambe le condizioni di cui al primo periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.
   In caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater si applicano le pene accessorie indicate al primo comma del presente articolo se è ritenuta la sussistenza di taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 517-octies.
   Art. 518.2. – (Confisca obbligatoria e per equivalente) – Nei casi di cui agli articoli 517-quater, 517-sexies e 517-septies è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-bis, secondo e quarto comma»;

   3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni comuni ai capi precedenti».

  2. All'articolo 25-bis.1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater e 517-octies, quarto comma,».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari)

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 131-bis, terzo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    «4-quater) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 517-sexies e 517-septies, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 517-octies e per il delitto consumato o tentato di cui all'articolo 517-novies.».
1.1. (ex 1.1.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 131-bis, terzo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    «4-quater) per il delitto consumato o tentato previsto dall'articolo 517-novies.».
1.2. (ex 1.2.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. Al Titolo VI, Capo II, del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 440 è sostituito dal seguente:

   «Art. 440. – (Contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti o medicinali). – Chiunque contamina, adultera o corrompe acque destinate all'alimentazione, alimenti o medicinali, rendendoli pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
   La stessa pena si applica a chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all'alimentazione in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica»;

   b) dopo l'articolo 440 sono inseriti i seguenti:

   «Art. 440-bis. – (Importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi). – Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 439 e 440, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce alimenti, medicinali o acque avvelenati, contraffatti, adulterati, contaminati, corrotti, ovvero prodotti, trattati o composti in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali, o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da due a sei anni.
   Art. 440-ter. – (Omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi). – Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 440 e 440-bis, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni l'operatore del settore alimentare o del commercio che, essendo a conoscenza della pericolosità del consumo di alimenti, medicinali o acque da lui detenuti o alienati, omette di provvedere immediatamente al loro ritiro dal mercato o al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori oppure di informare immediatamente le autorità amministrative competenti per la sicurezza degli alimenti, delle acque e dei medicinali.
   Alla stessa pena soggiace l'operatore del commercio che non osserva i provvedimenti dati dall'autorità competente per l'eliminazione del pericolo di cui al primo comma.
   Art. 440-quater. – (Informazioni commerciali ingannevoli o pericolose). – Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 440-bis, 440-ter, 441 e 443, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, acque o medicinali pregiudica la sicurezza del loro consumo con pericolo per la salute pubblica è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;

   c) all'articolo 441:

    1) la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «440»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Alla stessa pena soggiace chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, senza essere concorso nell'adulterazione o nella contraffazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce le cose indicate nel primo comma, che sa essere contraffatte o adulterate in modo pericoloso per la salute pubblica»;

   d) dopo l'articolo 445 sono inseriti i seguenti:

   «Art. 445-bis. – (Disastro sanitario). – Quando dai fatti di cui agli articoli 440, 440-bis, 440-ter, 440-quater, 441, 443 e 445 deriva quale conseguenza non voluta, la lesione grave o gravissima o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone, si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni.
   Art. 445-ter. – (Disposizioni comuni). – Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo:

   1) il pericolo per la salute pubblica è valutato tenendo conto anche dei consumi cumulativi in quantità normali delle acque, degli alimenti e dei medicinali distribuiti o venduti ed è accertato con riferimento al tempo della loro distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo;

   2) l'alimento si considera adulterato o trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui all'articolo 440 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite;

   3) l'alimento si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato»;

   e) all'articolo 446, le parole: «441 e 442» sono sostituite dalle seguenti: «440-bis, 440-ter e 441»;

   f) all'articolo 448:

    1) al secondo comma, le parole: «dagli articoli 439, 440, 441 e 442» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 439, 440, 440-bis, 441 e 445-bis»;

    2) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

   «La condanna per i reati indicati dagli articoli 439, 440, 440-bis, 440-ter e 445-bis importa il divieto, per la durata indicata dall'articolo 30, di ottenere iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, di contenuto autorizzatone, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, nonché l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
   Nei casi di cui al terzo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono ambedue le condizioni di cui al primo periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso»;

   g) all'articolo 452 l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

   «Quando alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 440-bis, 440-ter, 441, 442, 443, 444 e 445 è commesso per colpa, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte dalla metà a due terzi».
1.3. (ex 1.3.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, L'Abbate.

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. All'articolo 444, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque anni e con la multa da euro 15.000 a euro 60.000».
1.4. (ex 1.4.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Al comma 1, lettera d), numero 1.1), dopo le parole: primo comma aggiungere le seguenti: le parole: «indicazioni geografiche» sono sostituite dalle seguenti: «segni di indicazione geografica» e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 1.2), capoverso, sostituire le parole: la cui indicazione geografica o con le seguenti: i cui segni di indicazione geografica o di.
1.5. (ex 1.6) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Al comma 1, lettera d), numero 1.1), sostituire le parole: da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 con le seguenti: da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
1.6. (ex 1.8.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera d), numero 1.2), capoverso, dopo le parole: detiene per la vendita aggiungere la seguente: somministra,.
1.7. (ex 1.10.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, L'Abbate.

  Al comma 1, lettera d), numero 1.2), capoverso, dopo la parola: circolazione aggiungere le seguenti: i medesimi.
1.8. (ex 1.11.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera d), numero 1.2), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La punibilità è esclusa qualora l'operatore commerciale dimostri di aver agito con la dovuta diligenza, avvalendosi di fornitori certificati o, in alternativa, fornendo la documentazione idonea ad attestare la regolarità del prodotto.
1.10. (ex 1.14.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-sexies», sopprimere le parole: introduce in custodia temporanea o in deposito doganale,.
1.11. (ex 1.15.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-sexies», dopo la parola: trasporta, aggiungere le seguenti: detiene per vendere, offre o.
1.12. (ex 1.16.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-sexies», dopo la parola: telematiche aggiungere le seguenti: ovvero in violazione di legge o del diritto dell'Unione europea.

  Conseguentemente, al medesimo numero 2), capoverso «Art. 517-septies», dopo la parola: telematiche aggiungere le seguenti: ovvero in violazione di legge o del diritto dell'Unione europea.
1.13. (ex 1.24.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-septies» sopprimere le parole: al fine di trarne profitto.
1.14. (ex 1.23.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-septies», dopo la parola: compratore aggiungere le seguenti: o il consumatore.
1.15. (ex 1.25.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), sopprimere il capoverso «Art. 517-octies».
1.16. (ex 1.27.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-octies», secondo comma, numero 1), sopprimere le parole: protette dalle norme vigenti.
1.17. (ex 1.28.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 25-bis.1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1:

    1.1) all'alinea, le parole: «l'industria e il commercio» sono sostituite dalle seguenti: «l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare»;

    1.2) alla lettera a), le parole «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «517-sexies e 517-septies»;

    1.3) alla lettera b) le parole: «e 514» sono sostituite dalle seguenti: «, 514, 517-quater e 517-octies»;

   2) al comma 2, dopo le parole: «si applicano» è inserita la seguente: «altresì».

   3) è inserito, in fine, il seguente comma:

   «2-bis. – Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.».
1.18. (ex 1.35.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 25-bis.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1:

    1.1) all'alinea, le parole: «l'industria e il commercio» sono sostituite dalle seguenti: «l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare»;

    1.2) alla lettera a), le parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «517-sexies e 517-septies»;

    1.3) alla lettera b) le parole: «e 514» sono sostituite dalle seguenti: «, 514, 517-quater e 517-octies»;

   2) al comma 2, dopo le parole: «si applicano» è inserita la seguente: «altresì».
1.19. (ex 1.34.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Al comma 2, sostituire le parole: , 517-quater e 517-octies, quarto comma, con le seguenti: , 517-quater, 517-septies e 517-octies, quarto comma,.
1.20. (ex 1.33.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, L'Abbate.

A.C. 2721 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 246, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Qualora nell'ambito dell'ispezione di cose sussista la necessità di procedere alle attività di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero può procedere ai sensi dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo. Le attività di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel rispetto della normativa di settore vigente»;

   b) all'articolo 260, comma 3, le parole: «o la distruzione» sono sostituite dalle seguenti: «, la distruzione o la diversa destinazione prevista dalla legge» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, soggetti a rapido deterioramento, l'autorità giudiziaria dispone la devoluzione, per la distribuzione gratuita in favore di persone bisognose o animali abbandonati, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa»;

   c) all'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), la parola: «516,» è soppressa e dopo la parola: «517-quater» sono inserite le seguenti: «, 517-sexies, 517-septies»;

   d) all'articolo 392, comma 1, lettera f), dopo le parole: «non evitabile» sono aggiunte le seguenti: «ovvero un alimento deteriorabile».

  2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 86-ter è inserito il seguente:

   «Art. 86-quater. – (Destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari confiscati)–1. Il giudice dispone che i prodotti alimentari idonei al consumo umano, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, di cui abbia ordinato la confisca siano assegnati, per la distribuzione gratuita a persone bisognose, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa.
   2. In caso di prodotti alimentari idonei al consumo animale, il giudice può adottare un provvedimento analogo a quello di cui al comma 1 in favore di enti territoriali o di altri enti pubblici ovvero di associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali in favore di animali abbandonati, per l'alimentazione degli stessi.
   3. La destinazione del prodotto a finalità diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 è punita ai sensi dell'articolo 316-bis del codice penale»;

   b) all'articolo 223, comma 1, dopo le parole: «la revisione» sono inserite le seguenti: «ovvero se, per deperibilità, modificabilità o quantità del campione, non è possibile la ripetizione delle analisi».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)

  Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, le parole: e affidate a laboratori accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, con obbligo di verbalizzazione della procedura seguita dalla polizia giudiziaria.
2.1. (ex 2.1.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 132-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole: «circolazione stradale,» sono inserite le seguenti: «ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare,».
2.2. (ex 2.4.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. Alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

   «Art. 5. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, prepara, produce, trasporta, importa, esporta, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, detiene per il commercio, somministra o commercializza con qualunque modalità alimenti che, per inosservanza delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti oppure per il cattivo stato o l'inidoneità delle condizioni di conservazione, per i trattamenti subiti, per l'alterazione ovvero per la presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi vietati o superiori ai limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, risultano nocivi o inadatti al consumo umano, anche soltanto per particolari categorie di consumatori, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.
   2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena di cui al comma 1 si applica quando, a causa della falsità o incompletezza delle informazioni commerciali fornite in relazione agli alimenti, il loro consumo risulta nocivo, anche soltanto per particolari categorie di consumatori.
   3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi per colpa si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.
   4. Quando il fatto, in relazione al grado di nocività dell'alimento o alla sua quantità, è di particolare gravità, la pena è aumentata; quando, in relazione ai medesimi parametri, il fatto risulta di particolare tenuità, la pena è diminuita.
   5. Quando dai fatti di cui ai commi 1 e 2 conseguono per colpa gli eventi di cui all'articolo 445-bis del codice penale, si applica la pena ivi prevista.
   6. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1, 2 e 5 del presente articolo, si applicano l'articolo 36 e il quarto comma dell'articolo 448 del codice penale.
   7. Agli effetti della presente legge, l'alimento:

   a) si considera trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui al comma 1 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite;

   b) si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato»;

   b) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

   «Art. 5-bis. – 1. Chiunque non ottempera alle misure provvisorie di gestione del rischio adottate dalle autorità dell'Unione europea o nazionali in attuazione del principio di precauzione in materia alimentare è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
   2. Quando il fatto, in relazione alla quantità di prodotto, è di particolare gravità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 75.000.
   Art. 5-ter. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, prepara, produce, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti privati, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque aventi una composizione non conforme alle norme vigenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
   2. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la stessa sanzione di cui al comma 1 chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, impiega nella preparazione, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti.
   3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2, in relazione alla quantità di prodotto, sono di particolare gravità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 75.000.
   4. Chiunque, al di fuori dell'ambito di un'attività di impresa, importa alimenti in cattivo stato di conservazione, insudiciati o invasi da parassiti è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 500»;

   c) gli articoli 12-ter e 12-quater sono sostituiti dai seguenti:

   «Art. 12-ter. – 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare punite con la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, e la cui consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi.
   2. Per consentire l'estinzione della contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria procedente impartiscono al contravventore un'apposita prescrizione fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
   3. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
   4. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di potenziale pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.
   5. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.
   6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 2, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
   7. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un terzo del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
   8. Le somme di cui al comma 7 sono versate e rimangono acquisite al bilancio dello Stato.
   9. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.
   10. Se il pubblico ministero acquisisce notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui al presente articolo. In tale caso l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informa il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.
   11. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui ai commi 7 e 9.
   12. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.
   13. La contravvenzione è estinta se il contravventore adempie alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dal comma 7.
   14. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma comunque entro il termine di cui al comma 6, ovvero l'eliminazione delle conseguenze pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale.
   Art. 12-quater. – 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare punite con la pena dell'arresto e la cui consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi.
   2. Per le contravvenzioni di cui al comma 1 il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di due anni con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.
   3. La sostituzione di cui al comma 2 è ammessa solo quando sono state eliminate le fonti di rischio da cui è dipesa la consumazione del reato.
   4. Decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 2, il reato si estingue se l'imputato ha adempiuto al pagamento e non ha commesso ulteriori reati in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare»;

   d) gli articoli da 12-quinquies a 12-novies sono abrogati.
2.01. (ex 2.03.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

A.C. 2721 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Modifica all'articolo 9 della legge
16 marzo 2006, n. 146)

  1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la parola: «517-quater,» è inserita la seguente: «517-septies,».

A.C. 2721 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 16 della legge
23 luglio 2009, n. 99)

  1. All'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 517-sexies e 517-septies»;

   b) alla rubrica, le parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 517-sexies e 517-septies».

A.C. 2721 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350)

  1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 49, dopo le parole: «commercializzazione di prodotti» sono inserite le seguenti: «diversi dai prodotti o sostanze alimentari, come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,»;

   b) al comma 49-bis, il secondo periodo è soppresso.

A.C. 2721 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Disposizioni in materia di contrassegno per i prodotti DOP e IGP)

  1. I prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) possono essere dotati, ai fini dell'immissione al consumo, di uno speciale contrassegno, da adottare su base volontaria, realizzato dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, che, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori.
  2. Il contrassegno è realizzato con materiali e tecniche di sicurezza in grado di assicurare un'elevata protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni, garantendo la tracciabilità e l'autenticità del prodotto.
  3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le caratteristiche tecniche, le diciture, le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione e il controllo, nonché il costo del contrassegno da porre integralmente a carico degli operatori.
  4. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2721 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

TITOLO II
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 2004, N. 297, E AL DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 2006, N. 190

Art. 7.
(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari)

  1. Al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 6, le parole: «di euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»;

   b) all'articolo 3:

    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti della struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto»;

    2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto»;

    3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

   «4-bis. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.
   4-ter. Per gli illeciti previsti dai commi 3 e 4, con la diffida ad adempiere la struttura di controllo e il Consorzio di tutela possono inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione di origine protetta e dell'indicazione geografica protetta»;

   c) all'articolo 4:

    1) al comma 1, le parole: «di euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»;

    2) al comma 2, le parole: «di euro sessantaduemila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro ventimila a euro sessantamila»;

   d) all'articolo 5:

    1) al comma 1, le parole: «di euro ventiseimila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cinquemila a euro venticinquemila»;

    2) al comma 2, le parole: «di euro diecimilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «da euro duemila a euro diecimila»;

   e) all'articolo 6:

    1) al comma 1, le parole: «di euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»;

    2) al comma 2, lettera c), le parole: «di euro sessantaduemila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro ventimila a euro sessantamila»;

   f) all'articolo 7, comma 1, le parole: «di euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»;

   g) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

   «Art. 9. – (Competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, l'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 e l'irrogazione delle relative sanzioni è di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
   2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è altresì competente a irrogare le sanzioni per le violazioni accertate dai soggetti di cui all'articolo 8 nonché dagli organi competenti in materia di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP)»;

   h) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

   «Art. 10. – (Criteri per la determinazione delle sanzioni)1. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso»;

   i) l'articolo 11 è abrogato.

A.C. 2721 – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, in materia di rintracciabilità)

  1. L'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, è sostituito dal seguente:

   «Art. 2. – (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità)–1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 48.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 48.000 euro. La sanzione massima non può eccedere comunque 150.000 euro.
   2. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso. Per le violazioni di natura documentale o formale che non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto, l'autorità competente, prima di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa, assegna all'operatore un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea dell'attività».

A.C. 2721 – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo II
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 2017, N. 231, AL DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 2018, N. 52, E AL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 2023, N. 42

Art. 9.
(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia di indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza)

  1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 1:

    1) le parole: «del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro»;

    2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro»;

   b) all'articolo 8:

    1) al comma 1:

     1.1) le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro»;

     1.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro»;

    2) al comma 2, le parole: «da 500 euro ad 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 8.000 euro»;

    3) al comma 3:

     3.1) le parole: «del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 8.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 8.000 euro»;

     3.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 25.000 euro»;

    4) al comma 4:

     4.1) le parole: «del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 16.000 euro»;

     4.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 50.000 euro»;

   c) all'articolo 9:

    1) al comma 1:

     1.1) le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro»;

     1.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro»;

    2) al comma 3:

     2.1) le parole: «del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 16.000 euro»;

     2.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 50.000 euro»;

   d) all'articolo 13, comma 1:

    1) le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro»;

    2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro»;

   e) all'articolo 27, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 9.
(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia di indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza)

  Al comma 1, lettera e), alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

  «5-ter. Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico dell'autore della violazione o del reo, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale:

   a) l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

   b) l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.».
9.1. (ex 9.1.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Al comma 1, lettera e), alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

  «5-ter. Per le microimprese, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 3, 8, 9, 13 e dal presente articolo sono ridotte fino a un terzo rispetto agli importi minimi e massimi stabiliti, in ragione della capacità economica del soggetto destinatario e del principio di proporzionalità.».
*9.2. (ex 9.2.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
*9.3. (ex 9.3.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, L'Abbate.

A.C. 2721 – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari)

  1. Al titolo II del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, dopo il capo II è inserito il seguente:

«Capo II-bis
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI DI LATTE E DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

   Art. 7-bis. – (Sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013)1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque prepara, produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita, mette in commercio, cede a qualsiasi titolo o pubblicizza con qualunque mezzo prodotti alimentari diversi da quelli indicati ai punti 1, 2 e 3 della parte III dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, utilizzando etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altre forme di pubblicità, quali definite all'articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, o qualsiasi forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto è un prodotto lattiero-caseario, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro e al sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale è commessa la violazione ai fini della loro confisca e distruzione; la sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora la denominazione “latte” o le denominazioni di cui al punto 2, secondo comma, della parte III dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specificano l'origine vegetale del prodotto o siano accompagnate da locuzioni negative. Per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, le medesime denominazioni possono essere utilizzate unicamente per descrivere le materie prime di base o per elencare gli ingredienti in conformità al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.
   2. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 10.
(Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari)

  Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: o siano accompagnate da locuzioni negative.
10.1. (ex 10.2.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: idonee ad indurre in errore il consumatore attraverso informazioni non veritiere o in contrasto con la normativa europea.
10.2. (ex 10.4.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3. Alle disposizioni di cui al presente articolo si applica il meccanismo transitorio previsto dall'articolo 28.
10.3. (ex 10.5.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

A.C. 2721 – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Modifica al decreto legislativo
11 maggio 2018, n. 52)

  1. Al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, all'articolo 12, comma 6, alinea, del medesimo decreto legislativo, le parole: «al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403,» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalle disposizioni vigenti».

A.C. 2721 – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42)

  1. Al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 24-octies, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizzano integralmente l'investimento, per motivi diversi dalle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, è riconosciuto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate, a condizione che l'obiettivo generale dell'investimento sia stato comunque raggiunto»;

   b) all'articolo 24-undecies, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Nel caso in cui, a seguito di controllo, l'importo richiesto nella domanda di pagamento superi di una percentuale maggiore del 10 per cento l'importo accertato in sede istruttoria, il beneficiario è soggetto, oltre alla decurtazione dell'importo non riconosciuto, alla sanzione nella misura pari al medesimo importo non riconosciuto».

A.C. 2721 – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo III
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI NEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

Art. 13.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per la sicurezza alimentare e la tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina»;

   b) al comma 1 è premesso il seguente:

   «01. Al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, è istituita, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la piattaforma informatizzata denominata “Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati”. Gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala inseriscono quotidianamente nella piattaforma di cui al primo periodo i dati di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di bufala e dei prodotti da esso ottenuti, i coadiuvanti e gli additivi qualora impiegati, nonché i quantitativi di latte di bufala o suoi derivati provenienti da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Tale piattaforma assicura l'interoperabilità con la Banca dati nazionale (BDN) del sistema nazionale di identificazione e registrazione I&R, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, al fine di consentire all'autorità competente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, di effettuare i controlli ufficiali del latte e dei prodotti di origine animale ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, compresi quelli, anche di tipo incrociato, sulla tracciabilità del latte bufalino alla stalla e dei prodotti di trasformazione presso i caseifici, verificando altresì la resa effettiva del latte bufalino trasformato»;

   c) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla filiera bufalina continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138»;

   d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli adempimenti dei soggetti della filiera bufalina e, in particolare, i tempi e le modalità di inserimento dei dati nella piattaforma di cui al comma 01. Dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo sono trasferiti nella piattaforma di cui al comma 01, secondo le modalità definite nel medesimo decreto, i dati, le informazioni, i documenti e ogni altro elemento contenuto nella piattaforma informatica istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2014, la quale cessa di operare»;

   e) al comma 3, le parole: «ai commi 1, terzo periodo, e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, terzo periodo»;

   f) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 48.000 o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a euro 48.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150.000. Alle violazioni di cui al primo periodo si applica altresì la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione per un periodo da dieci a trenta giorni e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale»;

   g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Le sanzioni amministrative di cui al comma 4 sono aumentate fino alla metà e fino a due terzi se commesse rispettivamente da imprese aventi, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, i parametri di media impresa e di grande impresa e sono ridotte fino a un terzo se commesse da imprese aventi i parametri di microimpresa»;

   h) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01 entro i termini previsti è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000. Se il ritardo nella registrazione non supera tre giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento. Nel caso di microimpresa, come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01, le sanzioni di cui al presente comma si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2026»;

   i) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

   «5-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 01, 1 e 2 non si applica la diffida di cui all'articolo 1, comma 3, e non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689»;

   l) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

   «5-ter. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 13.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , come modificato dall'articolo 13, della presente legge,
13.1. (ex 13.1.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: è istituita aggiungere le seguenti: , su proposta del Ministro della salute.
13.2. (ex 13.3.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: è istituita aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro della salute.
13.3. (ex 13.4.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sopprimere la parola: quotidianamente.
*13.4. (ex 13.5.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
*13.5. (ex 13.6.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, dopo la parola: trasformazione aggiungere la seguente: , stoccaggio.
13.6. (ex 13.7.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e la loro destinazione d'uso, assicurandone la tracciabilità anche attraverso l'obbligo di inserire le diciture «fresco» ovvero «congelato» in etichetta per ogni prodotto derivato dal latte bufalino.
13.7. (ex 13.8.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, terzo periodo, dopo le parole: controlli ufficiali aggiungere le seguenti: , basati sull'analisi dei rischi,
*13.8. (ex 13.9.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
*13.9. (ex 13.10.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, terzo periodo, dopo le parole: verificando altresì aggiungere le seguenti: sia le quantità prodotte dalla stalla che.
13.10. (ex 13.11.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Nella produzione della Mozzarella di Bufala campana DOP di cui al comma 1 è vietato l'utilizzo di latte di bufala congelato, latte di bufala concentrato congelato o pasta filata di bufala congelata».
13.11. (ex 13.14.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Al comma 1, lettera d), capoverso, primo periodo, dopo le parole: delle foreste aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro della salute.
13.12. (ex 13.16.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Al comma 1, lettera d), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le modalità di funzionamento del sistema permanente di vigilanza e monitoraggio basato sull'analisi dei rischi, che assicuri il rispetto degli adempimenti connessi alla tracciabilità del latte e dei prodotti di trasformazione.
13.13. (ex 13.19.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Al comma 1, lettera l), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti:

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente:

  5-quater. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte di bufala in polvere ovvero concentrato, comunque conservati in magazzini frigo e non, devono tenere costantemente aggiornato il registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è soggetto alle sanzioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138 nonché della presente legge.
13.14. (ex 13.21.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

A.C. 2721 – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Piano straordinario di controllo nazionale)

  1. Al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, ivi comprese le pertinenti disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto del capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un «piano straordinario di controllo nazionale» per i prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta, in coerenza con le disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017. Il medesimo decreto definisce altresì un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilità delle autorità competenti ai controlli.
  2. Nell'ambito del piano di cui al comma 1 sono previste attività ispettive volte a verificare la coerenza tra i quantitativi di latte e le cagliate di latte di bufala prodotto o introdotto in Italia rispetto alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP e alla mozzarella di latte di bufala generica, attraverso controlli periodici presso tutti i soggetti della filiera bufalina e presso le strutture frigo censite in Italia per lo stoccaggio del latte e delle cagliate di latte bufalino, le stalle di produzione di latte di bufala, i raccoglitori-trasportatori e i caseifici che ritirano il latte bufalino, oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione, avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio ai fini di individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di latti diversi dal latte fresco. I controlli sono altresì diretti a verificare l'adeguatezza delle strutture produttive a quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall'articolo 13 della presente legge, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2014.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo di cui al presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 14.
(Piano straordinario di controllo nazionale)

  Al comma 1, dopo le parole: e delle foreste aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero della salute.
14.1. (ex 14.1.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Sopprimere il comma 2.
14.2. (ex 14.3.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni concernenti l'etichettatura di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda)

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

   «6-bis. Le confezioni di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda devono riportare in etichetta, in modo chiaro, visibile e indelebile, l'informazione relativa al rischio per la salute per i bambini sotto i dieci anni, gli immunodepressi, le donne in gravidanza e gli anziani. L'etichetta deve essere apposta sulla confezione dei prodotti porzionati e riconfezionati all'interno degli esercizi di vendita o, per prodotti venduti sfusi, su appositi cartelli ben visibili all'acquirente.
   6-ter. È vietata la somministrazione di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda nelle mense scolastiche degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle residenze sanitarie assistenziali (RSA).
   6-quater. I bandi di gara per i servizi di ristorazione collettiva devono contenere le informazioni previste dal comma 6-bis.
   6-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata apposizione delle indicazioni di cui al comma 6-bis, al fabbricante e all'importatore di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 40.000 euro.
   6-sexies. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 6-ter, agli enti di gestione di servizi di ristorazione collettiva di cui al medesimo comma 6-ter, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 a 30.000 euro».

  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le specifiche tecniche, i caratteri grafici, la posizione e gli eventuali simboli per l'esposizione, nei punti vendita, delle informazioni sui prodotti di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come introdotti dal comma 1 del presente articolo e delle relative modalità di controllo.

  Conseguentemente, al titolo del Capo III, dopo le parole: e disposizioni in materia di controlli aggiungere le seguenti: , etichettatura e tutela del consumatore.
14.01. (ex 14.02.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Campagna informativa nazionale)

  1. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove annualmente, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, una campagna informativa nazionale sui prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP).
14.02. (ex 14.03.) Dori.

(Inammissibile)

A.C. 2721 – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo IV
PROCEDURE E ORGANI

Art. 15.
(Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa)

  1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

   «Art. 18-bis. – (Blocco ufficiale temporaneo)1. In materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarità. L'organo accertatore vincola il prodotto con le modalità ritenute opportune affidandone la custodia all'operatore del settore alimentare destinatario del controllo e informa immediatamente l'autorità amministrativa competente con invio del processo verbale di disposizione del blocco.
   2. Entro dieci giorni dalla disposizione del blocco, il soggetto sottoposto a controllo ha facoltà di trasmettere la corretta documentazione all'indirizzo e con le modalità indicati nel provvedimento che dispone il blocco ufficiale temporaneo. Avverso il provvedimento di blocco ufficiale temporaneo è ammesso ricorso all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, secondo le modalità e nei termini previsti per l'opposizione al sequestro di cui all'articolo 19 della presente legge.
   3. Qualora la documentazione di cui al comma 2 sia idonea a sanare la violazione contestata, l'organo accertatore svincola il prodotto agroalimentare o i mezzi tecnici di produzione, dandone comunicazione al custode. In caso di mancata trasmissione della documentazione nei termini indicati o di trasmissione di documentazione non idonea, l'organo accertatore provvede a convertire il blocco ufficiale temporaneo in sequestro amministrativo nei casi previsti dalla presente legge».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 15.
(Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa)

  Sopprimerlo.
*15.1. (ex 15.1.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
*15.2. (ex 15.2.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: consumo umano o animale aggiungere le seguenti: provvede alla diffida, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari, non superiore a due giorni lavorativi, anche mediante posta elettronica certificata. Nei casi di inerzia l'organo accertatore.
15.3. (ex 15.3.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: consumo umano o animale aggiungere le seguenti: invita tempestivamente il produttore a fornire entro due giorni, anche mediante posta elettronica certificata, documentazione idonea a dimostrare la regolarità. In caso di mancato riscontro ovvero di invio di documentazione insufficiente o inidonea, l'organo accertatore.
15.4. (ex 15.4.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. Nel caso in cui sussista il rischio di un deperimento dei prodotti tale da impedirne la successiva immissione in commercio, il blocco temporaneo di cui al comma 1, è sostituito dal versamento di una somma pari al 3 per cento del valore complessivo del prodotto a titolo cauzionale. La somma è trattenuta dall'organo accertatore, che la restituisce all'interessato nel caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2.
15.5. (ex 15.6.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

A.C. 2721 – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 16.
(Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare)

  1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, presieduta dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato e composta dal capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), da un qualificato rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri individuato dal Comando medesimo in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, da un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute, dal capo del Reparto piani e operazioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, dal capo del Reparto operazioni del Comando generale della Guardia di finanza, dal direttore del Servizio polizia stradale della Polizia di Stato, dal direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dai rappresentanti della Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dal dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designato dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno o da loro delegati.
  2. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati a partecipare con funzione consultiva i rappresentanti di enti e organismi, compresi i Corpi forestali regionali, in relazione alle proprie specifiche competenze nelle materie di cui alle tematiche in trattazione. La Cabina di regia può avvalersi di un tavolo tecnico di supporto composto da rappresentanti designati dalle amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. La Cabina di regia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio provvedimento l'organizzazione dei lavori.
  4. La Cabina di regia assolve i seguenti compiti:

   a) promuove la collaborazione tra gli organi di controllo per un incremento dell'efficacia dei controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione degli illeciti, a tutela dei cittadini e degli imprenditori del settore agroalimentare;

   b) redige annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari in cui sono individuate le prioritarie azioni coordinate di controllo;

   c) promuove campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali.

  5. Ai componenti della Cabina di regia e dell'eventuale tavolo tecnico, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 16.
(Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare)

  Al comma 1, dopo le parole: e composta aggiungere le seguenti: da un rappresentante del Ministero della Salute,
16.1. (ex 16.1.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Al comma 1, dopo le parole: più rappresentative a livello nazionale aggiungere le seguenti: , dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori appartenenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).
16.2. (ex 16.3.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché da un rappresentante designato dalla Commissione salute della Conferenza Stato-Regioni, in rappresentanza delle aziende sanitarie regionali e da rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. La cabina di regia coordina le proprie attività con le disposizioni e gli organismi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2024, n. 103, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire un sistema integrato ed efficiente di controlli ufficiali.
*16.3. (ex 16.4.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
*16.4. (ex 16.5.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

A.C. 2721 – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Competenze in materia di controlli ai fini della condizionalità sociale)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

   «1-ter. L'AGE-Control S.p.a. esercita funzioni di controllo sulle imprese agricole per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 e all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115 nonché agli articoli 87, 88 e 89 del regolamento (UE) 2021/2116.
   1-quater. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, gli ispettori dell'AGE-Control S.p.a. rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale».

A.C. 2721 – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 18.
(Norme sui Centri autorizzati di
assistenza agricola – CAA)

  1. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 3:

    1) al primo periodo, la parola: «istituiti» è sostituita dalla seguente: «costituiti»;

    2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo periodo non possono costituire un CAA qualora nei sei mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione alla costituzione di un CAA abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso CAA al quale sia stata revocata l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente. Il medesimo divieto si applica, per un periodo di due anni, in caso di reiterazione della condotta nei cinque anni successivi alla scadenza del primo divieto e, per un periodo di dieci anni, in caso di reiterazione intervenuta nei successivi cinque anni»;

   b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

   «Art. 6-bis. – (Illeciti amministrativi)1. Salvo che il fatto costituisca reato, i CAA che svolgano le attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d), a favore di imprese agricole aventi sede legale in ambiti territoriali diversi da quelli per i quali i CAA abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare ai sensi e per gli effetti del decreto di cui all'articolo 6, comma 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000.
   2. L'Agenzia è l'autorità competente per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo nonché per l'irrogazione delle relative sanzioni che si applicano secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

A.C. 2721 – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 19.
(Modifiche all'articolo 79 della legge
12 dicembre 2016, n. 238)

  1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti dell'organismo di controllo per le produzioni DOC, DOCG e IGT rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto»;

   b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Il responsabile delle violazioni di cui al comma 3, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.
   3-ter. Per l'illecito di cui al comma 3, con la diffida ad adempiere l'organismo di controllo può inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione DOC, DOCG e IGT. Con l'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo si applica, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria dell'interdizione dell'utilizzo della denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione»;

   c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attività di controllo ovvero ad intralciare o a ostacolare l'attività di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dallo stesso organismo di controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa di 1.000 euro».

A.C. 2721 – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo V
RIORDINO DEL REGIME SANZIONATORIO IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA

Art. 20.
(Modifiche al decreto legislativo
9 gennaio 2012, n. 4)

  1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

   «Art. 10. – (Pesca senza licenza o autorizzazione)1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione prevista da disposizioni europee o nazionali in corso di validità è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora la validità del titolo sia scaduta da oltre trenta giorni»;

   b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

   «Art. 11. – (Pesca in zone e tempi vietati)1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, nei seguenti casi:

   a) pesca in aree marine protette;

   b) pesca a una distanza superiore a 0,5 miglia dal confine interno di ogni altra zona vietata;

   c) quando la navigazione è iniziata in tempi vietati.

   2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene, trasporta e commercia il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
   3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente stock ittici per i quali l'attività di pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso»;

   c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

   «Art. 12. – (Pesca di quantità superiori a quelle autorizzate)1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
   2. Chiunque effettua catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro.
   3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso, salvo il caso di un unico esemplare di peso superiore»;

   d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

   «Art. 13. – (Uso o detenzione di attrezzi o strumenti da pesca vietati)1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca con attrezzi o strumenti vietati o non conformi alla normativa vigente o colloca apparecchi fissi o mobili, ai fini di pesca, senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione. Le violazioni previste dal presente comma costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, nei seguenti casi:

   a) utilizzo di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi;

   b) utilizzo di attrezzi le cui caratteristiche di selettività richieste dalle norme siano modificate riducendone le dimensioni di tre millimetri o del 5 per cento se maggiore;

   c) utilizzo di attrezzi con ami o altri strumenti o apparecchi da pesca in quantità superiori del 10 per cento rispetto al consentito.

   2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente o detiene, trasporta o commercia il prodotto della pesca che sia avvenuta con tali attrezzi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca e la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione.
   3. Chiunque falsifica, occulta o omette la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca ovvero, ove previsto, degli attrezzi da pesca è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca»;

   e) dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

   «Art. 13-bis. – (Apparato motore, dispositivi di geolocalizzazione e registrazione delle catture)1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette, sostituisce, altera o modifica l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
   2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque naviga con un dispositivo di geolocalizzazione manomesso, alterato o modificato, nonché interrompe volontariamente il segnale, ovvero naviga in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con sistemi di localizzazione satellitare, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
   3. Chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora i prodotti della pesca oggetto dell'illecito rappresentino almeno il 10 per cento del peso totale dei prodotti di specie.
   4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dal Mar Mediterraneo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora i prodotti della pesca oggetto dell'illecito rappresentino almeno il 10 per cento del peso totale dei prodotti di specie.
   5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.
   Art. 13-ter. – (Contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata)1. Al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, è fatto divieto di:

   a) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunta con pescherecci che esercitano la pesca INN, inclusi nell'elenco dell'Unione europea delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca;

   b) effettuare prestazione di assistenza o rifornimento alle navi di cui alla lettera a);

   c) coadiuvare la pesca INN o svolgere attività a bordo in qualità di operatore o di proprietario effettivo di peschereccio inserito nell'elenco dell'Unione europea delle navi INN.

   2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.
   3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.
   4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN, ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle autorità competenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
   Art. 13-quater. – (Intralcio all'attività di ispezione degli organi deputati alla vigilanza e al controllo)1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque occulta, manomette o elimina elementi di prova relativi a un'indagine condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.
   2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque intralcia l'attività condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.
   Art. 13-quinquies. – (Violazione di obblighi relativi a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali)1. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto all'articolo 13-bis, comma 4, chiunque viola gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
   Art. 13-sexies. – (Violazione di obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità)1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di etichettatura e tracciabilità, nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni all'acquirente finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
   Art. 13-septies. – (Violazioni agli obblighi relativi al rispetto delle taglie minime di riferimento)1. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europea e nazionale vigenti, è fatto divieto di:

   a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;

   b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.

   2. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al primo periodo devono essere rigettate in mare.
   3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.
   4. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 3, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Chiunque non ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dal presente comma è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
   5. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
   6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dei commi 1, lettere a) e b), 2, 3 e 5 è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

   a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

   b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

   c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

   d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

   e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

   7. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 6, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione è applicata una riduzione pari al 10 per cento del peso rilevato senza arrotondamento di decimali. Non è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra indicata.
   8. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, non è applicata la sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.
   9. Le violazioni di cui ai commi 1 e 3 costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso.
   Art. 13-octies. – (Violazioni nell'esercizio della pesca non professionale)1. Chiunque svolge attività di pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
   2. Chiunque pone in vendita o esercita il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, salvo quanto disposto dall'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro.
   3. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:

   a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. La sanzione è aumentata di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (Thunnus thynnus);

   b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.

   4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

   a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;

   b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

   c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro.

   5. Le sanzioni di cui al comma 4 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (Thunnus thynnus). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni dell'articolo 13-septies, comma 7.
   6. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 4 si applica la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.
   Art. 13-novies. – (Sanzioni amministrative accessorie)1. All'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 10, 11, 12, commi 1 e 3, 13, 13-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies e 13-octies, commi 1, 2, 3, lettera a), e 4, consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

   a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, è sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-sexies, la confisca non è disposta nel caso in cui il trasgressore possa dimostrare che la partita dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura sia comunque rintracciabile in tutte le fasi della produzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;

   b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. È sempre disposta la confisca degli attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente, anche se il trasgressore o l'obbligato in solido si avvalgono della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Gli attrezzi, strumenti o apparecchi confiscati sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;

   c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 13, comma 1.

   2. Qualora le violazioni di cui agli articoli 11, 12, 13, comma 1, 13-bis, comma 4, 13-ter, comma 1, e 13-septies abbiano ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione, è disposta, in caso di recidiva, nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione.
   3. Qualora le violazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 3, 13, comma 1, 13-quater e 13-septies siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione.
   4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione della misura della sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori di cui al comma 3.
   Art. 13-decies. – (Disposizioni procedurali)1. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano per quanto non diversamente disciplinato dal presente capo.
   2. In relazione agli illeciti amministrativi individuati nel presente capo, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Capo del compartimento marittimo territorialmente competente ovvero, in caso di violazioni accertate oltre il limite delle acque territoriali italiane, il Capo del compartimento marittimo di iscrizione dell'unità da pesca.
   3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13-sexies e fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.
   4. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante dell'unità da pesca per le sanzioni amministrative inflitte per illeciti commessi nell'esercizio dell'attività di pesca marittima.
   5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, determinate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono ridotte del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
   6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 12, comma 2, 13-bis, commi 3 e 5, e 13-sexies, sono aumentate fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione e il trasgressore non si avvale della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
   7. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 10, 11, 12, commi 1 e 3, 13, comma 1, 13-bis, comma 4, 13-ter, commi 2 e 4, 13-quinquies e 13-septies, comma 6, sono aumentate di un terzo nel caso in cui abbiano a oggetto specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione»;

   f) all'articolo 14:

    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) ed e), costituiscono infrazioni gravi»;

    2) al comma 3, dopo le parole: «, come individuati» sono inserite le seguenti: «nel presente capo e»;

   g) all'articolo 19, comma 2:

    1) le parole: «, di cui all'articolo 14, comma 2,» sono soppresse;

    2) dopo le parole: «, come individuati» sono inserite le seguenti: «nel presente capo e»;

   h) all'articolo 22, comma 7, dopo le parole: «norme sulla disciplina della pesca» sono aggiunte le seguenti: «e delle disposizioni concernenti la sicurezza e l'igiene dei prodotti ittici destinati al consumo umano, quando gli accertamenti consistono nella verifica di situazioni oggettive di non conformità che non richiedono valutazioni di ordine tecnico-sanitario»;

   i) all'allegato I, i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15 sono abrogati.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 20.
(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», secondo periodo, sopprimere le parole: o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza.
20.1. (ex 20.1.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13-decies» sopprimere il comma 6.
20.2. (ex 20.2.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Abrogazioni)

  1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sono abrogati.
20.01. (ex 20.02.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

A.C. 2721 – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad esclusione del comma 3 dell'articolo 14, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.