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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 15 aprile 2026

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 15 aprile 2026.

  Albano, Alifano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Benzoni, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Calovini, Cangiano, Cappellacci, Carloni, Carotenuto, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Malavasi, Mangialavori, Maschio, Matera, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Gaetana Russo, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Tenerini, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Alifano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Benzoni, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Calovini, Cangiano, Cappellacci, Carloni, Carotenuto, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Malavasi, Mangialavori, Maschio, Matera, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Gaetana Russo, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Tenerini, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 14 aprile 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   AMATO ed altri: «Istituzione della Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi» (2873);

   CARMINA e CHERCHI: «Introduzione dell'insegnamento del patrimonio culturale territoriale nei corsi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione» (2874);

   ALIFANO e TORTO: «Disposizioni concernenti l'esonero dall'obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali per le imprese che gestiscono beni culturali di proprietà pubblica o sottoposti a tutela e istituzione del Fondo di garanzia per i beni culturali danneggiati da eventi calamitosi» (2875).

  Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di sottoscrizioni a proposte
di inchiesta parlamentare.

  Il deputato Toni Ricciardi ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di inchiesta parlamentare:

   DE BERTOLDI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore assicurativo» (Doc. XXII, n. 46).

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   III Commissione (Affari esteri):

  S. 1668. – «Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021» (approvato dal Senato) (2864) Parere delle Commissioni I, V e IX.

   IX Commissione (Trasporti):

  LATINI ed altri: «Norme per la protezione dei minori nell'accesso e nell'utilizzazione dei servizi di reti sociali telematiche» (2777) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XII e XIV.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 10 aprile 2026, ha comunicato che la 4a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo del regolamento, che abroga la direttiva 98/26/CE e modifica la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria (COM(2025) 941 final), sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2011/61/UE e 2014/65/UE per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione (COM(2025) 942 final) e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014, (UE) 2015/2365, (UE) 2019/1156, (UE) 2021/23, (UE) 2022/858, (UE) 2023/1114, (CE) n. 1060/2009, (UE) 2016/1011, (UE) 2017/2402, (UE) 2023/2631 e (UE) 2024/3005 per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione (COM(2025) 943 final) (Doc. XVIII-bis, n. 33).

  Questo documento è trasmesso alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

  Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, con lettera in data 15 aprile 2026, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 9 febbraio 2023, n. 12 – la «relazione sulla violenza economica di genere», approvata dalla medesima commissione nella seduta odierna.
  Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII, n. 17).

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  in data 27 marzo 2026 Sentenza n. 39 del 13 gennaio – 27 marzo 2026 (Doc. VII, n. 644),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23-quater, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176;

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 23-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito, sollevate, in riferimento complessivamente agli articoli 3, 24, 97, 101, 103, 104, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 19 del Trattato sull'Unione europea, all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le ordinanze iscritte ai numeri 70, 71 e 242 del registro ordinanze 2025:

   alla V Commissione (Bilancio);

  in data 31 marzo 2026, Sentenza n. 44 del 23 febbraio – 31 marzo 2026 (Doc. VII, n. 648),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato previsto dall'articolo 629, primo comma, del codice penale;

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto consumato previsto dall'articolo 629, primo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pavia e dal Tribunale ordinario di Cassino, sezione penale, in composizione monocratica:

   alla II Commissione (Giustizia).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  Sentenza n. 40 del 27 gennaio – 27 marzo 2026 (Doc. VII, n. 645),

   con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), introdotto dall'articolo 1, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37 (Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 75, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 13, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e all'articolo 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, nonché in riferimento agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte di cassazione, sezione prima penale:

   alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Sentenza n. 41 dell'11 febbraio – 27 marzo 2026 (Doc. VII, n. 646),

   con la quale:

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4-bis, comma 2-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), sollevata, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione terza civile, in composizione monocratica;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4-bis, comma 2-bis, della legge 29 dicembre 1993 n. 580 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione terza civile, in composizione monocratica:

   alla X Commissione (Attività produttive);

  Sentenza n. 42 dell'11 febbraio – 27 marzo 2026 (Doc. VII, n. 647),

   con la quale:

    dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della legge della Regione siciliana 5 giugno 2025, n. 23 (Norme in materia di sanità), promosse, in riferimento agli articoli 2, 3, 19, 21, 51, primo comma, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché all'articolo 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), dal Presidente del Consiglio dei ministri:

   alla XII Commissione (Affari sociali);

  Sentenza n. 45 del 23 febbraio – 31 marzo 2026 (Doc. VII, n. 649),

   con la quale:

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 628, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica:

   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 46 del 10 febbraio – 3 aprile 2026 (Doc. VII, n. 650),

   con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), introdotti dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 53 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione al principio del diritto dell'Unione europea di non discriminazione;

    alla direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno;

    agli articoli 101, 102 e 103 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

    al regolamento CE n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato;

    all'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea;

    agli articoli 20 e 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine, sezione 2:

   alla X Commissione (Attività produttive);

  Sentenza n. 47 del 24 febbraio – 3 aprile 2026 (Doc. VII, n. 651),

   con la quale:

    dichiara che spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania e al Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale richiedere, disporre ed effettuare le intercettazioni autorizzate con i decreti emessi in data 12 aprile 2019 e 1° agosto 2019, nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 2280/2018 R.G.N.R.:

   alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);

  Sentenza n. 49 dell'11 febbraio – 9 aprile 2026 (Doc. VII, n. 652),

   con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 578-bis del codice di procedura penale, sollevate – in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché in riferimento agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all'articoli 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – dalla Corte d'appello di Lecce, sezione prima penale:

   alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministro per
i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 aprile 2026, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che, con notifica 2026/0166/IT – SERV è stata attivata la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa alla bozza delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale per l'adozione dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2024 recante «Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026».

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 aprile 2026, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che, con notifica 2026/0167/IT – S10E è stata attivata la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica per la definizione degli obblighi di biodegradabilità e compostabilità di alcuni imballaggi in plastica monouso.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 10 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

   relazione, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per quanto riguarda il calcolo dei crediti di emissioni per i veicoli pesanti per i periodi di riferimento degli anni dal 2025 al 2029 (COM(2025) 784 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VIII Commissione (Ambiente), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda la semplificazione di talune prescrizioni per l'istituzione dell'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione (COM(2025) 985 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 13 aprile 2026, ha trasmesso le seguenti relazioni concernenti il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

   relazione, predisposta dal Ministero della difesa, concernente il seguito del documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera (atto Camera Doc XVIII-bis, n. 86) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure volte ad agevolare il trasporto di materiali, merci e personale militari in tutta l'Unione (COM(2025) 847 final) – alla IV Commissione (Difesa) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione, predisposta dal Ministero dell'interno, concernente il seguito del documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera (atto Camera Doc XVIII-bis, n. 83) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione (COM(2025) 797 final) – alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 13 e 14 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

   relazione, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sospende l'applicazione delle norme relative alla designazione del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per le batterie e i rifiuti di batterie e per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2025) 982 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VIII Commissione (Ambiente), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che sospende l'applicazione delle norme relative alla designazione dei rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore per i rifiuti, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i rifiuti di plastica monouso (COM(2025) 983 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 e (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e la riduzione degli oneri amministrativi (COM(2025) 986 final) – alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione, predisposta dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in merito alla proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (codificazione) (COM(2026) 128 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 14 aprile 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine, istituiti sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane, per quanto riguarda l'adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e l'adozione di pareri consultivi, informazioni e pareri, e atti analoghi, riguardanti la determinazione dell'origine delle merci a norma dell'accordo sulle regole (COM(2026) 154 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 154 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla gestione integrata del rischio di incendi boschivi (COM(2026) 330 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la medesima comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la cessazione dell'invalidamento delle quote presenti nella riserva stabilizzatrice del mercato (COM(2026) 153 final);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che approva l'assistenza all'Ucraina nell'attuazione della strategia di finanziamento dell'Ucraina (COM(2026) 157 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 14 aprile 2026, a pagina 54, prima colonna, righe ventisettesima e ventottesima, le parole: «Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa».

DISEGNO DI LEGGE: S. 1519 – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE A TUTELA DEI PRODOTTI ALIMENTARI ITALIANI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2721) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: CARLONI ED ALTRI (A.C. 1619).

A.C. 2721 Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo III
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI NEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

Art. 13.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per la sicurezza alimentare e la tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina»;

   b) al comma 1 è premesso il seguente:

   «01. Al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, è istituita, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la piattaforma informatizzata denominata “Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati”. Gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala inseriscono quotidianamente nella piattaforma di cui al primo periodo i dati di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di bufala e dei prodotti da esso ottenuti, i coadiuvanti e gli additivi qualora impiegati, nonché i quantitativi di latte di bufala o suoi derivati provenienti da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Tale piattaforma assicura l'interoperabilità con la Banca dati nazionale (BDN) del sistema nazionale di identificazione e registrazione I&R, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, al fine di consentire all'autorità competente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, di effettuare i controlli ufficiali del latte e dei prodotti di origine animale ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, compresi quelli, anche di tipo incrociato, sulla tracciabilità del latte bufalino alla stalla e dei prodotti di trasformazione presso i caseifici, verificando altresì la resa effettiva del latte bufalino trasformato»;

   c) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla filiera bufalina continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138»;

   d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli adempimenti dei soggetti della filiera bufalina e, in particolare, i tempi e le modalità di inserimento dei dati nella piattaforma di cui al comma 01. Dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo sono trasferiti nella piattaforma di cui al comma 01, secondo le modalità definite nel medesimo decreto, i dati, le informazioni, i documenti e ogni altro elemento contenuto nella piattaforma informatica istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2014, la quale cessa di operare»;

   e) al comma 3, le parole: «ai commi 1, terzo periodo, e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, terzo periodo»;

   f) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 48.000 o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a euro 48.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150.000. Alle violazioni di cui al primo periodo si applica altresì la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione per un periodo da dieci a trenta giorni e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale»;

   g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Le sanzioni amministrative di cui al comma 4 sono aumentate fino alla metà e fino a due terzi se commesse rispettivamente da imprese aventi, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, i parametri di media impresa e di grande impresa e sono ridotte fino a un terzo se commesse da imprese aventi i parametri di microimpresa»;

   h) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01 entro i termini previsti è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000. Se il ritardo nella registrazione non supera tre giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento. Nel caso di microimpresa, come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01, le sanzioni di cui al presente comma si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2026»;

   i) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

   «5-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 01, 1 e 2 non si applica la diffida di cui all'articolo 1, comma 3, e non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689»;

   l) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

   «5-ter. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 13.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91)

  Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sopprimere la parola: quotidianamente.
*13.4. (ex 13.5.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
*13.5. (ex 13.6.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Graziano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, dopo la parola: trasformazione aggiungere la seguente: , stoccaggio.
13.6. (ex 13.7.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e la loro destinazione d'uso, assicurandone la tracciabilità anche attraverso l'obbligo di inserire le diciture «fresco» ovvero «congelato» in etichetta per ogni prodotto derivato dal latte bufalino.
13.7. (ex 13.8.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, terzo periodo, dopo le parole: controlli ufficiali aggiungere le seguenti: , basati sull'analisi dei rischi,
*13.8. (ex 13.9.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
*13.9. (ex 13.10.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, terzo periodo, dopo le parole: verificando altresì aggiungere le seguenti: sia le quantità prodotte dalla stalla che.
13.10. (ex 13.11.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Nella produzione della Mozzarella di Bufala campana DOP di cui al comma 1 è vietato l'utilizzo di latte di bufala congelato, latte di bufala concentrato congelato o pasta filata di bufala congelata».
13.11. (ex 13.14.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Al comma 1, lettera d), capoverso, primo periodo, dopo le parole: delle foreste aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro della salute.
13.12. (ex 13.16.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Al comma 1, lettera d), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le modalità di funzionamento del sistema permanente di vigilanza e monitoraggio basato sull'analisi dei rischi, che assicuri il rispetto degli adempimenti connessi alla tracciabilità del latte e dei prodotti di trasformazione.
13.13. (ex 13.19.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Al comma 1, lettera l), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti:

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente:

  5-quater. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte di bufala in polvere ovvero concentrato, comunque conservati in magazzini frigo e non, devono tenere costantemente aggiornato il registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è soggetto alle sanzioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138 nonché della presente legge.
13.14. (ex 13.21.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

A.C. 2721 – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Piano straordinario di controllo nazionale)

  1. Al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, ivi comprese le pertinenti disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto del capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un «piano straordinario di controllo nazionale» per i prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta, in coerenza con le disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017. Il medesimo decreto definisce altresì un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilità delle autorità competenti ai controlli.
  2. Nell'ambito del piano di cui al comma 1 sono previste attività ispettive volte a verificare la coerenza tra i quantitativi di latte e le cagliate di latte di bufala prodotto o introdotto in Italia rispetto alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP e alla mozzarella di latte di bufala generica, attraverso controlli periodici presso tutti i soggetti della filiera bufalina e presso le strutture frigo censite in Italia per lo stoccaggio del latte e delle cagliate di latte bufalino, le stalle di produzione di latte di bufala, i raccoglitori-trasportatori e i caseifici che ritirano il latte bufalino, oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione, avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio ai fini di individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di latti diversi dal latte fresco. I controlli sono altresì diretti a verificare l'adeguatezza delle strutture produttive a quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall'articolo 13 della presente legge, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2014.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo di cui al presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 14.
(Piano straordinario di controllo nazionale)

  Al comma 1, dopo le parole: e delle foreste aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero della salute.
14.1. (ex 14.1.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Sopprimere il comma 2.
14.2. (ex 14.3.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni concernenti l'etichettatura di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda)

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

   «6-bis. Le confezioni di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda devono riportare in etichetta, in modo chiaro, visibile e indelebile, l'informazione relativa al rischio per la salute per i bambini sotto i dieci anni, gli immunodepressi, le donne in gravidanza e gli anziani. L'etichetta deve essere apposta sulla confezione dei prodotti porzionati e riconfezionati all'interno degli esercizi di vendita o, per prodotti venduti sfusi, su appositi cartelli ben visibili all'acquirente.
   6-ter. È vietata la somministrazione di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda nelle mense scolastiche degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle residenze sanitarie assistenziali (RSA).
   6-quater. I bandi di gara per i servizi di ristorazione collettiva devono contenere le informazioni previste dal comma 6-bis.
   6-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata apposizione delle indicazioni di cui al comma 6-bis, al fabbricante e all'importatore di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 40.000 euro.
   6-sexies. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 6-ter, agli enti di gestione di servizi di ristorazione collettiva di cui al medesimo comma 6-ter, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 a 30.000 euro».

  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le specifiche tecniche, i caratteri grafici, la posizione e gli eventuali simboli per l'esposizione, nei punti vendita, delle informazioni sui prodotti di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come introdotti dal comma 1 del presente articolo e delle relative modalità di controllo.

  Conseguentemente, al titolo del Capo III, dopo le parole: e disposizioni in materia di controlli aggiungere le seguenti: , etichettatura e tutela del consumatore.
14.01. (ex 14.02.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

A.C. 2721 – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo IV
PROCEDURE E ORGANI

Art. 15.
(Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa)

  1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

   «Art. 18-bis. – (Blocco ufficiale temporaneo)1. In materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarità. L'organo accertatore vincola il prodotto con le modalità ritenute opportune affidandone la custodia all'operatore del settore alimentare destinatario del controllo e informa immediatamente l'autorità amministrativa competente con invio del processo verbale di disposizione del blocco.
   2. Entro dieci giorni dalla disposizione del blocco, il soggetto sottoposto a controllo ha facoltà di trasmettere la corretta documentazione all'indirizzo e con le modalità indicati nel provvedimento che dispone il blocco ufficiale temporaneo. Avverso il provvedimento di blocco ufficiale temporaneo è ammesso ricorso all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, secondo le modalità e nei termini previsti per l'opposizione al sequestro di cui all'articolo 19 della presente legge.
   3. Qualora la documentazione di cui al comma 2 sia idonea a sanare la violazione contestata, l'organo accertatore svincola il prodotto agroalimentare o i mezzi tecnici di produzione, dandone comunicazione al custode. In caso di mancata trasmissione della documentazione nei termini indicati o di trasmissione di documentazione non idonea, l'organo accertatore provvede a convertire il blocco ufficiale temporaneo in sequestro amministrativo nei casi previsti dalla presente legge».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 15.
(Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa)

  Sopprimerlo.
*15.1. (ex 15.1.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, L'Abbate.
*15.2. (ex 15.2.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: consumo umano o animale aggiungere le seguenti: provvede alla diffida, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari, non superiore a due giorni lavorativi, anche mediante posta elettronica certificata. Nei casi di inerzia l'organo accertatore.
15.3. (ex 15.3.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: consumo umano o animale aggiungere le seguenti: invita tempestivamente il produttore a fornire entro due giorni, anche mediante posta elettronica certificata, documentazione idonea a dimostrare la regolarità. In caso di mancato riscontro ovvero di invio di documentazione insufficiente o inidonea, l'organo accertatore.
15.4. (ex 15.4.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. Nel caso in cui sussista il rischio di un deperimento dei prodotti tale da impedirne la successiva immissione in commercio, il blocco temporaneo di cui al comma 1, è sostituito dal versamento di una somma pari al 3 per cento del valore complessivo del prodotto a titolo cauzionale. La somma è trattenuta dall'organo accertatore, che la restituisce all'interessato nel caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2.
15.5. (ex 15.6.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

A.C. 2721 – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 16.
(Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare)

  1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, presieduta dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato e composta dal capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), da un qualificato rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri individuato dal Comando medesimo in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, da un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute, dal capo del Reparto piani e operazioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, dal capo del Reparto operazioni del Comando generale della Guardia di finanza, dal direttore del Servizio polizia stradale della Polizia di Stato, dal direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dai rappresentanti della Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dal dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designato dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno o da loro delegati.
  2. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati a partecipare con funzione consultiva i rappresentanti di enti e organismi, compresi i Corpi forestali regionali, in relazione alle proprie specifiche competenze nelle materie di cui alle tematiche in trattazione. La Cabina di regia può avvalersi di un tavolo tecnico di supporto composto da rappresentanti designati dalle amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. La Cabina di regia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio provvedimento l'organizzazione dei lavori.
  4. La Cabina di regia assolve i seguenti compiti:

   a) promuove la collaborazione tra gli organi di controllo per un incremento dell'efficacia dei controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione degli illeciti, a tutela dei cittadini e degli imprenditori del settore agroalimentare;

   b) redige annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari in cui sono individuate le prioritarie azioni coordinate di controllo;

   c) promuove campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali.

  5. Ai componenti della Cabina di regia e dell'eventuale tavolo tecnico, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 16.
(Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare)

  Al comma 1, dopo le parole: e composta aggiungere le seguenti: da un rappresentante del Ministero della Salute,
16.1. (ex 16.1.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Al comma 1, dopo le parole: più rappresentative a livello nazionale aggiungere le seguenti: , dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori appartenenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).
16.2. (ex 16.3.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché da un rappresentante designato dalla Commissione salute della Conferenza Stato-Regioni, in rappresentanza delle aziende sanitarie regionali e da rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. La cabina di regia coordina le proprie attività con le disposizioni e gli organismi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2024, n. 103, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire un sistema integrato ed efficiente di controlli ufficiali.
*16.3. (ex 16.4.) Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso.
*16.4. (ex 16.5.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

A.C. 2721 – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Competenze in materia di controlli ai fini della condizionalità sociale)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

   «1-ter. L'AGE-Control S.p.a. esercita funzioni di controllo sulle imprese agricole per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 e all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115 nonché agli articoli 87, 88 e 89 del regolamento (UE) 2021/2116.
   1-quater. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, gli ispettori dell'AGE-Control S.p.a. rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale».

A.C. 2721 – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 18.
(Norme sui Centri autorizzati di
assistenza agricola – CAA)

  1. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 3:

    1) al primo periodo, la parola: «istituiti» è sostituita dalla seguente: «costituiti»;

    2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo periodo non possono costituire un CAA qualora nei sei mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione alla costituzione di un CAA abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso CAA al quale sia stata revocata l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente. Il medesimo divieto si applica, per un periodo di due anni, in caso di reiterazione della condotta nei cinque anni successivi alla scadenza del primo divieto e, per un periodo di dieci anni, in caso di reiterazione intervenuta nei successivi cinque anni»;

   b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

   «Art. 6-bis. – (Illeciti amministrativi)1. Salvo che il fatto costituisca reato, i CAA che svolgano le attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d), a favore di imprese agricole aventi sede legale in ambiti territoriali diversi da quelli per i quali i CAA abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare ai sensi e per gli effetti del decreto di cui all'articolo 6, comma 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000.
   2. L'Agenzia è l'autorità competente per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo nonché per l'irrogazione delle relative sanzioni che si applicano secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

A.C. 2721 – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 19.
(Modifiche all'articolo 79 della legge
12 dicembre 2016, n. 238)

  1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti dell'organismo di controllo per le produzioni DOC, DOCG e IGT rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto»;

   b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Il responsabile delle violazioni di cui al comma 3, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.
   3-ter. Per l'illecito di cui al comma 3, con la diffida ad adempiere l'organismo di controllo può inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione DOC, DOCG e IGT. Con l'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo si applica, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria dell'interdizione dell'utilizzo della denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione»;

   c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attività di controllo ovvero ad intralciare o a ostacolare l'attività di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dallo stesso organismo di controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa di 1.000 euro».

A.C. 2721 – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo V
RIORDINO DEL REGIME SANZIONATORIO IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA

Art. 20.
(Modifiche al decreto legislativo
9 gennaio 2012, n. 4)

  1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

   «Art. 10. – (Pesca senza licenza o autorizzazione)1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione prevista da disposizioni europee o nazionali in corso di validità è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora la validità del titolo sia scaduta da oltre trenta giorni»;

   b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

   «Art. 11. – (Pesca in zone e tempi vietati)1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, nei seguenti casi:

   a) pesca in aree marine protette;

   b) pesca a una distanza superiore a 0,5 miglia dal confine interno di ogni altra zona vietata;

   c) quando la navigazione è iniziata in tempi vietati.

   2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene, trasporta e commercia il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
   3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente stock ittici per i quali l'attività di pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso»;

   c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

   «Art. 12. – (Pesca di quantità superiori a quelle autorizzate)1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
   2. Chiunque effettua catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro.
   3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso, salvo il caso di un unico esemplare di peso superiore»;

   d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

   «Art. 13. – (Uso o detenzione di attrezzi o strumenti da pesca vietati)1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca con attrezzi o strumenti vietati o non conformi alla normativa vigente o colloca apparecchi fissi o mobili, ai fini di pesca, senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione. Le violazioni previste dal presente comma costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, nei seguenti casi:

   a) utilizzo di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi;

   b) utilizzo di attrezzi le cui caratteristiche di selettività richieste dalle norme siano modificate riducendone le dimensioni di tre millimetri o del 5 per cento se maggiore;

   c) utilizzo di attrezzi con ami o altri strumenti o apparecchi da pesca in quantità superiori del 10 per cento rispetto al consentito.

   2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente o detiene, trasporta o commercia il prodotto della pesca che sia avvenuta con tali attrezzi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca e la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione.
   3. Chiunque falsifica, occulta o omette la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca ovvero, ove previsto, degli attrezzi da pesca è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca»;

   e) dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

   «Art. 13-bis. – (Apparato motore, dispositivi di geolocalizzazione e registrazione delle catture)1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette, sostituisce, altera o modifica l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
   2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque naviga con un dispositivo di geolocalizzazione manomesso, alterato o modificato, nonché interrompe volontariamente il segnale, ovvero naviga in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con sistemi di localizzazione satellitare, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
   3. Chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora i prodotti della pesca oggetto dell'illecito rappresentino almeno il 10 per cento del peso totale dei prodotti di specie.
   4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dal Mar Mediterraneo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora i prodotti della pesca oggetto dell'illecito rappresentino almeno il 10 per cento del peso totale dei prodotti di specie.
   5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.
   Art. 13-ter. – (Contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata)1. Al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, è fatto divieto di:

   a) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunta con pescherecci che esercitano la pesca INN, inclusi nell'elenco dell'Unione europea delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca;

   b) effettuare prestazione di assistenza o rifornimento alle navi di cui alla lettera a);

   c) coadiuvare la pesca INN o svolgere attività a bordo in qualità di operatore o di proprietario effettivo di peschereccio inserito nell'elenco dell'Unione europea delle navi INN.

   2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.
   3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.
   4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN, ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle autorità competenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
   Art. 13-quater. – (Intralcio all'attività di ispezione degli organi deputati alla vigilanza e al controllo)1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque occulta, manomette o elimina elementi di prova relativi a un'indagine condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.
   2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque intralcia l'attività condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.
   Art. 13-quinquies. – (Violazione di obblighi relativi a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali)1. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto all'articolo 13-bis, comma 4, chiunque viola gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
   Art. 13-sexies. – (Violazione di obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità)1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di etichettatura e tracciabilità, nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni all'acquirente finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
   Art. 13-septies. – (Violazioni agli obblighi relativi al rispetto delle taglie minime di riferimento)1. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europea e nazionale vigenti, è fatto divieto di:

   a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;

   b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.

   2. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al primo periodo devono essere rigettate in mare.
   3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.
   4. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 3, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Chiunque non ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dal presente comma è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
   5. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
   6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dei commi 1, lettere a) e b), 2, 3 e 5 è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

   a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

   b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

   c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

   d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

   e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

   7. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 6, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione è applicata una riduzione pari al 10 per cento del peso rilevato senza arrotondamento di decimali. Non è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra indicata.
   8. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, non è applicata la sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.
   9. Le violazioni di cui ai commi 1 e 3 costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso.
   Art. 13-octies. – (Violazioni nell'esercizio della pesca non professionale)1. Chiunque svolge attività di pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
   2. Chiunque pone in vendita o esercita il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, salvo quanto disposto dall'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro.
   3. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:

   a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. La sanzione è aumentata di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (Thunnus thynnus);

   b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.

   4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

   a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;

   b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

   c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro.

   5. Le sanzioni di cui al comma 4 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (Thunnus thynnus). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni dell'articolo 13-septies, comma 7.
   6. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 4 si applica la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.
   Art. 13-novies. – (Sanzioni amministrative accessorie)1. All'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 10, 11, 12, commi 1 e 3, 13, 13-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies e 13-octies, commi 1, 2, 3, lettera a), e 4, consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

   a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, è sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-sexies, la confisca non è disposta nel caso in cui il trasgressore possa dimostrare che la partita dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura sia comunque rintracciabile in tutte le fasi della produzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;

   b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. È sempre disposta la confisca degli attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente, anche se il trasgressore o l'obbligato in solido si avvalgono della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Gli attrezzi, strumenti o apparecchi confiscati sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;

   c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 13, comma 1.

   2. Qualora le violazioni di cui agli articoli 11, 12, 13, comma 1, 13-bis, comma 4, 13-ter, comma 1, e 13-septies abbiano ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione, è disposta, in caso di recidiva, nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione.
   3. Qualora le violazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 3, 13, comma 1, 13-quater e 13-septies siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione.
   4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione della misura della sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori di cui al comma 3.
   Art. 13-decies. – (Disposizioni procedurali)1. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano per quanto non diversamente disciplinato dal presente capo.
   2. In relazione agli illeciti amministrativi individuati nel presente capo, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Capo del compartimento marittimo territorialmente competente ovvero, in caso di violazioni accertate oltre il limite delle acque territoriali italiane, il Capo del compartimento marittimo di iscrizione dell'unità da pesca.
   3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13-sexies e fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.
   4. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante dell'unità da pesca per le sanzioni amministrative inflitte per illeciti commessi nell'esercizio dell'attività di pesca marittima.
   5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, determinate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono ridotte del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
   6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 12, comma 2, 13-bis, commi 3 e 5, e 13-sexies, sono aumentate fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione e il trasgressore non si avvale della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
   7. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 10, 11, 12, commi 1 e 3, 13, comma 1, 13-bis, comma 4, 13-ter, commi 2 e 4, 13-quinquies e 13-septies, comma 6, sono aumentate di un terzo nel caso in cui abbiano a oggetto specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione»;

   f) all'articolo 14:

    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) ed e), costituiscono infrazioni gravi»;

    2) al comma 3, dopo le parole: «, come individuati» sono inserite le seguenti: «nel presente capo e»;

   g) all'articolo 19, comma 2:

    1) le parole: «, di cui all'articolo 14, comma 2,» sono soppresse;

    2) dopo le parole: «, come individuati» sono inserite le seguenti: «nel presente capo e»;

   h) all'articolo 22, comma 7, dopo le parole: «norme sulla disciplina della pesca» sono aggiunte le seguenti: «e delle disposizioni concernenti la sicurezza e l'igiene dei prodotti ittici destinati al consumo umano, quando gli accertamenti consistono nella verifica di situazioni oggettive di non conformità che non richiedono valutazioni di ordine tecnico-sanitario»;

   i) all'allegato I, i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15 sono abrogati.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 20.
(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», secondo periodo, sopprimere le parole: o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza.
20.1. (ex 20.1.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13-decies» sopprimere il comma 6.
20.2. (ex 20.2.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Abrogazioni)

  1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sono abrogati.
20.01. (ex 20.02.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

A.C. 2721 – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad esclusione del comma 3 dell'articolo 14, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2721 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea recante: «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani» vorrebbe offrire una maggior tutela, in materia di reati agroalimentari, in termini di specificità delle condotte sanzionate e di inasprimento del relativo impianto punitivo, intervenendo altresì sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare;

    l'articolo 6 istituisce un contrassegno per prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e di indicazione geografica protetta (IGP) realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori. La disposizione definisce l'utilizzo su base volontaria del contrassegno, ne individua la finalità nell'immissione al consumo dei prodotti e demanda ad un decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste la relativa disciplina di dettaglio;

    l'articolo 19, intervenendo in materia di controlli sulle denominazioni protette di prodotti vitivinicoli, inasprisce il sistema sanzionatorio a carico del produttore inadempiente all'obbligo pecuniario nei confronti dell'organismo di controllo per le produzioni di DOC, DOCG e IGT. Introduce, inoltre, la possibilità di sanzionare il soggetto inadempiente con l'inibizione in via preventiva e cautelare dell'utilizzo della denominazione protetta;

    i prodotti agroalimentari a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP) rivestono un ruolo strategico e di fondamentale importanza nel sistema produttivo italiano, rappresentando il pilastro della qualità, della tradizione e della competitività sui mercati nazionali e internazionali. La produzione DOP/IGP sostiene migliaia di posti di lavoro, coinvolgendo un'ampia filiera produttiva, dai produttori agricoli ai consorzi di tutela, fino alla trasformazione;

    il comparto DOP/IGP genera un impatto economico significativo, con un valore alla produzione annuo che supera i 20 miliardi di euro, dimostrandosi un motore trainante dell'agroalimentare italiano;

    i prodotti certificati sono ambasciatori del «Made in Italy» nel mondo, con una quota significativa del valore alla produzione derivante dall'esportazione, contribuendo in modo decisivo alla bilancia commerciale.

    DOP e IGP creano un legame indissolubile tra il prodotto e la zona di origine, tutelando la biodiversità locale, i paesaggi rurali e le tradizioni culinarie, spesso sostenendo le economie di zone svantaggiate. Inoltre, Questi marchi offrono ai consumatori elevati standard di sicurezza, autenticità e qualità, distinguendo i prodotti autentici da quelli imitati,

impegna il Governo

a integrare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative anche normative volte a promuovere periodicamente, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, una campagna informativa nazionale sui prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP).
9/2721/1. Borrelli, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea recante: «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani» vorrebbe offrire una maggior tutela, in materia di reati agroalimentari, in termini di specificità delle condotte sanzionate e di inasprimento del relativo impianto punitivo, intervenendo altresì sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare;

    l'articolo 6 istituisce un contrassegno per prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e di indicazione geografica protetta (IGP) realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori. La disposizione definisce l'utilizzo su base volontaria del contrassegno, ne individua la finalità nell'immissione al consumo dei prodotti e demanda ad un decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste la relativa disciplina di dettaglio;

    l'articolo 19, intervenendo in materia di controlli sulle denominazioni protette di prodotti vitivinicoli, inasprisce il sistema sanzionatorio a carico del produttore inadempiente all'obbligo pecuniario nei confronti dell'organismo di controllo per le produzioni di DOC, DOCG e IGT. Introduce, inoltre, la possibilità di sanzionare il soggetto inadempiente con l'inibizione in via preventiva e cautelare dell'utilizzo della denominazione protetta;

    i prodotti agroalimentari a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP) rivestono un ruolo strategico e di fondamentale importanza nel sistema produttivo italiano, rappresentando il pilastro della qualità, della tradizione e della competitività sui mercati nazionali e internazionali. La produzione DOP/IGP sostiene migliaia di posti di lavoro, coinvolgendo un'ampia filiera produttiva, dai produttori agricoli ai consorzi di tutela, fino alla trasformazione;

    il comparto DOP/IGP genera un impatto economico significativo, con un valore alla produzione annuo che supera i 20 miliardi di euro, dimostrandosi un motore trainante dell'agroalimentare italiano;

    i prodotti certificati sono ambasciatori del «Made in Italy» nel mondo, con una quota significativa del valore alla produzione derivante dall'esportazione, contribuendo in modo decisivo alla bilancia commerciale.

    DOP e IGP creano un legame indissolubile tra il prodotto e la zona di origine, tutelando la biodiversità locale, i paesaggi rurali e le tradizioni culinarie, spesso sostenendo le economie di zone svantaggiate. Inoltre, Questi marchi offrono ai consumatori elevati standard di sicurezza, autenticità e qualità, distinguendo i prodotti autentici da quelli imitati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, di integrare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative anche normative volte a promuovere periodicamente, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, una campagna informativa nazionale sui prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP).
9/2721/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Borrelli, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, recante: «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani», vorrebbe offrire una maggior tutela, in materia di reati agroalimentari, in termini di specificità delle condotte sanzionate e di inasprimento del relativo impianto punitivo, intervenendo altresì sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare;

    l'articolo 16 istituisce, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare;

    tra i compiti individuati per la stessa vi sono quelli di promuovere la collaborazione tra gli organi di controllo, di redigere annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari, nonché di promuovere campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali;

    l'articolo 17 prevede che l'AGE-Control S.p.A. eserciti funzioni di controllo per le imprese in merito al rispetto della cosiddetta clausola di condizionalità sociale prevista dalla normativa europea. In tale ambito agli ispettori dell'AGE-Control S.p.A. nell'esercizio delle funzioni di controllo è attribuita la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi di quanto previsto dal codice penale;

    l'articolo 18 interviene sulla disciplina in materia di vigilanza sui Centri di assistenza agricola-CAA. In particolare, si introduce il divieto di costituire un nuovo CAA a carico dei soggetti che hanno partecipato alla compagine sociale di un precedente CAA al quale è stata revocata l'autorizzazione. La disposizione, inoltre, introduce una nuova sanzione pecuniaria a carico dei CAA che accettano di svolgere prestazioni a favore di imprese agricole aventi sede legale fuori dal loro ambito territoriale, individuando AGEA quale autorità competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni,

impegna il Governo

ad istituire un portale pubblico contenente l'elenco dei casi accertati di contraffazione alimentare, i provvedimenti adottati e le sanzioni irrogate.
9/2721/2. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, recante: «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani», vorrebbe offrire una maggior tutela, in materia di reati agroalimentari, in termini di specificità delle condotte sanzionate e di inasprimento del relativo impianto punitivo, intervenendo altresì sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare;

    l'articolo 16 istituisce, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare;

    tra i compiti individuati per la stessa vi sono quelli di promuovere la collaborazione tra gli organi di controllo, di redigere annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari, nonché di promuovere campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali;

    l'articolo 17 prevede che l'AGE-Control S.p.A. eserciti funzioni di controllo per le imprese in merito al rispetto della cosiddetta clausola di condizionalità sociale prevista dalla normativa europea. In tale ambito agli ispettori dell'AGE-Control S.p.A. nell'esercizio delle funzioni di controllo è attribuita la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi di quanto previsto dal codice penale;

    l'articolo 18 interviene sulla disciplina in materia di vigilanza sui Centri di assistenza agricola-CAA. In particolare, si introduce il divieto di costituire un nuovo CAA a carico dei soggetti che hanno partecipato alla compagine sociale di un precedente CAA al quale è stata revocata l'autorizzazione. La disposizione, inoltre, introduce una nuova sanzione pecuniaria a carico dei CAA che accettano di svolgere prestazioni a favore di imprese agricole aventi sede legale fuori dal loro ambito territoriale, individuando AGEA quale autorità competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, tenendo conto dei princìpi che regolano il trattamento dei dati personali, di istituire un portale pubblico contenente l'elenco dei casi accertati di contraffazione alimentare, i provvedimenti adottati e le sanzioni irrogate.
9/2721/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, recante Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani, persegue l'obiettivo di aggiornare ed armonizzare la disciplina relativa alla tutela della qualità dei prodotti alimentari, ma anche alle frodi e ai reati nel settore agroalimentare, nonché alla destinazione dei prodotti e beni sequestrati;

    allo stesso tempo, nella seconda parte, il provvedimento disciplina tutto il sistema sanzionatorio relativo al settore agroalimentare, in particolare in riferimento ai prodotti DOP, IGP e alla rintracciabilità e tracciabilità degli stessi;

    l'articolo 1, comma 2, lettera a), nell'introdurre l'art. 86-quater nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevede la destinazione a scopi benefìci dei prodotti alimentari confiscati, iscrivendosi, sotto il profilo della ratio, nell'alveo di disposizioni già presenti nell'ordinamento, tra le quali l'articolo 6 della legge n. 166 del 2016 che disciplina la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale;

    la legge 19 agosto 2016, n. 166, recante Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, all'articolo 17, introduce la possibilità di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti per coloro che distribuiscono beni alimentari agli indigenti;

    in particolare, il citato articolo 17 prevede che alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione;

    la norma introduce quindi la possibilità per i comuni di applicare riduzioni tariffarie, ma non un obbligo vincolante, rendendo l'agevolazione non uniforme sul territorio nazionale, inoltre, tale discrezionalità non valorizza tutte attività che svolgono un'azione benefica certificata,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di completare il quadro delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, in materia di prodotti alimentari, con ulteriori iniziative normative volte a rendere la riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti non più discrezionale ma automatica per le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale.
9/2721/3. Giuliano, Pavanelli, Quartini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, recante Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani, persegue l'obiettivo di aggiornare ed armonizzare la disciplina relativa alla tutela della qualità dei prodotti alimentari, ma anche alle frodi e ai reati nel settore agroalimentare, nonché alla destinazione dei prodotti e beni sequestrati;

    allo stesso tempo, nella seconda parte il provvedimento disciplina tutto il sistema sanzionatorio relativo al settore agroalimentare, in particolare in riferimento ai prodotti DOP, IGP e alla rintracciabilità e tracciabilità degli stessi;

    in particolare, l'articolo 15, modificato dal Senato, interviene nell'ambito della disciplina generale in materia di applicazione di sanzioni amministrative introducendo, limitatamente al settore agroalimentare e della pesca, la misura del blocco ufficiale temporaneo;

    tale blocco viene disposto dall'organo accertatore sul prodotto o sui mezzi di produzione nel caso in cui esso rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportino il rischio di immettere in commercio prodotti inidonei al consumo umano o animale;

    considerata la natura deperibile dei prodotti alimentari, è evidente che il blocco anche per brevi periodi potrebbe facilmente determinarne l'inutilizzabilità degli stessi, perciò potrebbe essere maggiormente ragionevole prevedere, considerato che la disposizione avviene in casi di violazioni meramente documentali o formali, una modalità di avviso preventivo per la regolarizzazione della violazione prima dell'adozione del provvedimento di blocco e del relativo iter previsto dal provvedimento in esame;

    sempre l'articolo 15, parla genericamente di «mezzi di produzione» non chiarendo di quale tipologia di mezzo di tratta e ponendo il rischio di effetti sproporzionati quali il blocco di interi impianti o mezzi di trasporto per irregolarità non sostanziali riferite a singoli macchinari;

    infine, la disposizione di cui al suddetto articolo 15, introduce una disposizione delicata, proprio per la natura dell'oggetto del blocco, e cioè i prodotti agroalimentari, che andrebbe sicuramente calibrata al fine di scongiurare qualsiasi rischio di spreco alimentare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza volta a riconsiderare le disposizioni di cui all'articolo 15 del provvedimento in esame al fine di definire in maniera più puntuale – specie in ragione del fatto che le violazioni in parola sarebbero documentali e di carattere formale – le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, allo scopo di scongiurare il rischio di blocco di interi impianti o mezzi di trasporto, ma soprattutto quello di deperimento, e quindi spreco, dei prodotti alimentari oggetto della disposizione.
9/2721/4. Caramiello, Giuliano, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 del provvedimento all'esame introduce, al Titolo II del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, un nuovo Capo II-bis con nuove sanzioni amministrative relativamente all'impiego abusivo delle denominazioni di latte o di prodotti lattiero-caseari in conformità con quanto previsto nell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

    tale articolo specifica che le disposizioni sanzionatorie introdotte si applicano anche nel caso in cui le denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specifichino l'origine vegetale del prodotto o siano accompagnate da locuzioni negative;

    la norma comporterebbe il rischio che produttori e distributori di bevande di origine vegetale sostitutive o alternative al latte che, attualmente, pubblicizzano e commercializzano bevande apponendo sul cartone delle stesse espressioni quali «non è lat*e» (dove la seconda T è sostituita da una goccia bianca) e «gusto latte», si troverebbero a doversi confrontare con una normativa di immediata attuazione;

    questo comporterebbe uno stravolgimento, senza neppure un congruo preavviso, delle linee produttive e delle relazioni commerciali in termini sia di ritiro e distruzione dei prodotti già immessi sul mercato, che di necessità di nuove campagne di comunicazione commerciale ai consumatori, nonché l'esposizione al rischio di sequestri e sanzioni ad iniziativa neppure del solo giudice ex post, ma già anche della stessa autorità amministrativa e di polizia posta a presidio del settore in via precauzionale e senza preventivo contraddittorio;

    all'atto pratico, l'informazione del tipo «non è latte» risponde proprio ad una esigenza di scongiurare equivoci nel consumatore che voglia una bevanda di origine vegetale; il rischio che il riferimento «non è latte» su una confezione di bevanda vegetale possa attrarre clienti involontari non è ragionevolmente attuale, in quanto è notorio che i consumatori di simili prodotti di nicchia siano molto attenti e consapevoli in quanto mossi o da prescrizioni mediche o da scelte personali e comportamentali;

    sarebbe, quindi, opportuno introdurre una sorta di «clausola di salvaguardia» all'estensione della fattispecie sanzionatoria circoscrivendo l'ambito applicativo della sanzione alle sole condotte effettivamente decettive, evitando che possano essere colpite comunicazioni veritiere e trasparenti, nonché pratiche conformi al diritto dell'Unione europea, al fine sia di tutelare il consumatore che di garantire la certezza del diritto e l'affidamento di quelle aziende che, avendo già prodotto o immesso nel mercato alimenti in conformità alla precedente disciplina, risulterebbero danneggiate economicamente dalla nuova normativa senza un adeguato margine di tempo per consumare le scorte;

    in particolare, il Regolamento (UE) n. 1308/2013 disciplina in modo armonizzato l'uso delle denominazioni riservate ai prodotti lattiero-caseari, mentre il Regolamento (UE) n. 1169/2011 impone che le informazioni sugli alimenti non inducano in errore il consumatore. L'introduzione di una «clausola di salvaguardia» assicurerebbe che la norma nazionale opererebbe in coerenza con tali parametri, evitando estensioni sanzionatorie eccedenti rispetto al quadro unionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in un prossimo provvedimento e compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, che nella disposizione di cui all'articolo 10 sia specificato, relativamente alle indicazioni esplicative o descrittive che specificano l'origine vegetale del prodotto o siano accompagnate da locuzioni negative, che queste sono idonee ad indurre in errore il consumatore attraverso informazioni non veritiere e in contrasto con le disposizioni applicabili di carattere europeo, considerato che questo rafforzerebbe la solidità giuridica, riducendo il rischio di applicazioni abnormi, contenzioso e possibili contrasti con il diritto dell'Unione europea.
9/2721/5. Cavandoli, Bruzzone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni volte al rafforzamento del sistema sanzionatorio a tutela dei prodotti alimentari italiani, con l'obiettivo di contrastare fenomeni di contraffazione, sofisticazione e pratiche commerciali ingannevoli lungo la filiera agroalimentare;

    la tutela dell'autenticità, della qualità e della tracciabilità dei prodotti alimentari rappresenta un elemento essenziale non solo per la protezione dei consumatori e dei produttori, ma anche per il corretto funzionamento del mercato e la valorizzazione del made in Italy agroalimentare;

    i fenomeni di irregolarità e opacità lungo la filiera agroalimentare incidono negativamente anche sull'efficienza dei sistemi di produzione e distribuzione, determinando distorsioni nella gestione delle risorse e contribuendo indirettamente alla formazione di eccedenze e sprechi alimentari;

    lo spreco alimentare continua a rappresentare una criticità rilevante sotto il profilo ambientale, economico e sociale, incidendo sull'utilizzo inefficiente delle risorse naturali, sulle emissioni climalteranti e sulla sostenibilità complessiva del sistema agroalimentare;

    la legge 19 agosto 2016, n. 166, ha introdotto un modello avanzato di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari, che necessita tuttavia di essere ulteriormente sviluppato, rafforzando in particolare le politiche di prevenzione e di gestione efficiente lungo tutta la filiera;

    in tale prospettiva, assume rilievo strategico l'integrazione tra strumenti di contrasto alle frodi alimentari e politiche di riduzione dello spreco, anche attraverso il rafforzamento dei sistemi di tracciabilità, monitoraggio e gestione dei flussi di prodotti alimentari;

    l'utilizzo di tecnologie digitali e sistemi innovativi consente oggi di migliorare significativamente la tracciabilità dei prodotti, la gestione delle scorte e la previsione della domanda, contribuendo sia alla prevenzione delle irregolarità sia alla riduzione delle eccedenze alimentari;

    un sistema agroalimentare più trasparente e tracciabile favorisce comportamenti virtuosi degli operatori economici, migliorando l'efficienza complessiva della filiera e contribuendo agli obiettivi di economia circolare e sostenibilità ambientale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di completare il quadro delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, in materia di prodotti alimentari, con ulteriori iniziative anche normative volte a:

   integrare le politiche di contrasto alle frodi alimentari con misure volte alla prevenzione dello spreco alimentare e alla promozione dei princìpi dell'economia circolare, favorendo un approccio sistemico lungo l'intera filiera agroalimentare;

   favorire lo sviluppo e la diffusione di sistemi avanzati di tracciabilità e monitoraggio dei prodotti alimentari, anche mediante strumenti digitali, al fine di migliorare la trasparenza della filiera, l'efficacia dei controlli e la gestione efficiente delle risorse;

   promuovere l'adozione, da parte degli operatori del settore alimentare, di modelli organizzativi e gestionali orientati alla riduzione delle perdite e delle eccedenze e alla loro valorizzazione secondo i princìpi dell'economia circolare, anche attraverso strumenti previsionali e sistemi di ottimizzazione delle scorte.
9/2721/6. L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni volte al rafforzamento del sistema sanzionatorio a tutela dei prodotti alimentari italiani, con l'obiettivo di contrastare fenomeni di contraffazione, sofisticazione e pratiche commerciali ingannevoli lungo la filiera agroalimentare;

    la tutela dell'autenticità, della qualità e della tracciabilità dei prodotti alimentari rappresenta un elemento essenziale non solo per la protezione dei consumatori e dei produttori, ma anche per il corretto funzionamento del mercato e la valorizzazione del made in Italy agroalimentare;

    i fenomeni di irregolarità e opacità lungo la filiera agroalimentare incidono negativamente anche sull'efficienza dei sistemi di produzione e distribuzione, determinando distorsioni nella gestione delle risorse e contribuendo indirettamente alla formazione di eccedenze e sprechi alimentari;

    lo spreco alimentare continua a rappresentare una criticità rilevante sotto il profilo ambientale, economico e sociale, incidendo sull'utilizzo inefficiente delle risorse naturali, sulle emissioni climalteranti e sulla sostenibilità complessiva del sistema agroalimentare;

    la legge 19 agosto 2016, n. 166, ha introdotto un modello avanzato di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari, che necessita tuttavia di essere ulteriormente sviluppato, rafforzando in particolare le politiche di prevenzione e di gestione efficiente lungo tutta la filiera;

    in tale prospettiva, assume rilievo strategico l'integrazione tra strumenti di contrasto alle frodi alimentari e politiche di riduzione dello spreco, anche attraverso il rafforzamento dei sistemi di tracciabilità, monitoraggio e gestione dei flussi di prodotti alimentari;

    l'utilizzo di tecnologie digitali e sistemi innovativi consente oggi di migliorare significativamente la tracciabilità dei prodotti, la gestione delle scorte e la previsione della domanda, contribuendo sia alla prevenzione delle irregolarità sia alla riduzione delle eccedenze alimentari;

    un sistema agroalimentare più trasparente e tracciabile favorisce comportamenti virtuosi degli operatori economici, migliorando l'efficienza complessiva della filiera e contribuendo agli obiettivi di economia circolare e sostenibilità ambientale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di continuare con misure volte alla prevenzione dello spreco alimentare e alla promozione dei princìpi dell'economia circolare, favorendo un approccio sistematico lungo l'intera filiera agroalimentare;

   a sviluppare sistemi avanzati di tracciabilità e monitoraggio dei prodotti alimentari, anche mediante strumenti digitali, al fine di migliorare la trasparenza della filiera, l'efficacia dei controlli e la gestione efficiente delle risorse.
9/2721/6. (Testo modificato nel corso della seduta)L'Abbate.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative urgenti per garantire l'incolumità e la sicurezza dei cittadini, delle attività economiche e dei relativi beni in relazione al recente incremento del numero di delitti denunciati all'autorità di pubblica sicurezza – 3-02616

   BOSCHI, GADDA, FARAONE, DEL BARBA, BONIFAZI e GIACHETTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   secondo alcuni rilevamenti, il numero di delitti denunciati all'autorità di pubblica sicurezza, nell'ultimo biennio, ha raggiunto i livelli degli anni '90, con 2,4 milioni di casi, cioè 40 ogni 1.000 cittadini;

   nei centri urbani più popolosi, in particolare, si registra un'elevata concentrazione dei reati;

   nonostante l'assenza di dati ufficiali del Ministero dell'interno, che in relazione al 2025 pubblicizza esclusivamente in modo del tutto parziale alcuni indicatori, diversi osservatori indipendenti rilevano un generale aumento dei reati contro il patrimonio, dei reati legati al traffico di sostanze stupefacenti e della criminalità minorile, con il 74,6 per cento dei giovani che afferma di sentirsi meno al sicuro rispetto a cinque anni fa e metà dei quali che dichiara di aver rinunciato, almeno una volta, ad uscire di casa per timore di subire reati;

   in preoccupante aumento risultano anche i reati contro gli esercizi commerciali, spesso costretti ad adottare sistemi di sicurezza che si ripercuotono negativamente sul relativo risultato economico;

   i minori denunciati o arrestati risultano in aumento (+16 per cento solo nel 2024), con una crescita delle fattispecie più violente, tra cui rapine, lesioni personali e risse;

   sono all'ordine del giorno della cronaca episodi di violenza da parte di vere e proprie bande di minori o di giovani, che spesso, sfruttando la logica del branco, tengono in ostaggio interi quartieri, con episodi gravissimi come quello verificatosi recentemente a Massa, dove un padre di 47 anni è stato ucciso davanti al figlio undicenne a seguito di un'aggressione di un gruppo di giovani;

   il dilagare dei fenomeni criminali rappresenta un fattore di grave allarme sociale, che rischia di minare alla base il patto sociale: garantire l'incolumità e la sicurezza dei cittadini è una priorità ineludibile, cui l'azione pubblica non deve, né può in alcun modo sottrarsi –:

   quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda adottare per contrastare il dilagare dei fenomeni criminali e garantire l'incolumità e la sicurezza dei cittadini, delle attività economiche e dei relativi beni.
(3-02616)


Iniziative di competenza al fine di riprogrammare il Fondo per lo sviluppo e la coesione per interventi strutturali di riduzione del costo dell'energia – 3-02617

   GIGLIO VIGNA, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BENVENUTO, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CENTENARO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, DI RUBBA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MAFFIOLI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SUDANO, TOCCALINI, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. — Per sapere – premesso che:

   l'economia italiana sta affrontando una fase di estrema criticità a causa del nuovo e incontrollato rialzo dei prezzi dei carburanti e delle materie prime energetiche. Questa dinamica non solo erode drasticamente il potere d'acquisto delle famiglie, ma mette a rischio la sopravvivenza di interi comparti produttivi, dal trasporto logistico all'agricoltura, fino alla piccola e media impresa;

   le attuali regole del Patto di stabilità e crescita impongono traiettorie di rientro del deficit che limitano fortemente i margini di manovra del Governo per interventi strutturali di riduzione delle accise o di sussidio diretto ai settori più colpiti. In un momento in cui lo shock dei prezzi è determinato da fattori esogeni e geopolitici indipendenti dalle politiche fiscali nazionali, l'applicazione rigida di tali vincoli rischia di innescare una recessione profonda;

   attualmente 17 Stati dell'Unione europea hanno attivato le deroghe al Patto per aumentare le spese nella difesa. «La Commissione, secondo quanto dichiarato dai servizi economici, ha dimostrato, che l'apertura delle clausole nazionali di salvaguardia per la difesa comporterà un aumento del deficit e del debito in molti Stati membri e ritarderà di diversi anni la riduzione del debito negli Stati membri più indebitati». L'attivazione della clausola generale avviene su raccomandazione della Commissione e «solo in caso di grave recessione economica nell'area dell'euro o nell'Unione europea nel suo complesso»;

   come affermato dal Ministro dell'economia e delle finanze, se la crisi in Medio Oriente proseguisse, sarebbe inevitabile per l'Unione europea valutare un nuovo stop del Patto, come già avvenuto dopo il Covid;

   anche associazioni categoriali come l'Ance hanno espresso, tramite comunicato stampa, la necessità di un immediato intervento europeo per affrontare questa emergenza energetica senza precedenti;

   il Commissario europeo all'economia Dombrovskis ha fornito uno «scenario» secondo cui a causa della situazione attuale l'economia dell'Unione europea e dell'eurozona crescerà quest'anno dello 0,4 per cento in meno rispetto alle precedenti previsioni (rispettivamente 1,4 per cento e 1,2 per cento), mentre con un conflitto più lungo l'impatto sarà dello 0,6 per cento sia nel 2026 e sia nel 2027;

   è necessario peraltro, a giudizio degli interroganti, che l'Europa riconosca questa situazione come una «circostanza eccezionale» e che consenta l'attivazione di clausole di salvaguardia, al fine di scorporare dal calcolo del deficit gli investimenti e le misure di emergenza destinati a contrastare l'aumento dei prezzi dei carburanti e a sostenere la resilienza energetica nazionale –:

   se e quali iniziative di competenza il Ministro intenda adottare in sede europea con riguardo a quanto esposto in premessa, al fine di riprogrammare il Fondo per lo sviluppo e la coesione per interventi strutturali che riducano il costo energetico.
(3-02617)


Iniziative di competenza per la realizzazione di un nuovo piano per favorire l'accesso all'abitazione, anche attraverso l'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea – 3-02618

   LUPI, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. — Per sapere – premesso che:

   l'accesso alla casa rappresenta da anni un obiettivo centrale per la politica del Paese, che ha impegnato il Governo a progettare un piano nazionale in grado di offrire risposte alle fasce della popolazione più colpite dalla scarsità di offerta e dall'aumento dei prezzi di mercato;

   la Commissione europea in carica dal mese di dicembre del 2024 ha previsto anche un Commissario con una delega specifica all'edilizia abitativa, Dan Jørgensen, per affrontare la crisi abitativa che da anni colpisce numerosi Stati membri;

   il 21 febbraio 2026 il Ministro interrogato ha rinnovato l'impegno del Governo italiano ad offrire nuove soluzioni per fronteggiare il problema dell'accesso alla casa: «Il piano ci sarà e sarà un pacchetto complessivo superiore agli 8 miliardi di euro»;

   il 25 marzo 2026 il Ministro interrogato, insieme al Vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, ha presentato gli esiti della riprogrammazione delle risorse del fondo per le politiche di coesione destinate all'Italia. Sul totale di 7 miliardi di euro oggetto di riprogrammazione, 1,1 miliardi sono stati destinati ad alloggi accessibili e sostenibili;

   nel corso di un'informativa alla Camera dei deputati il 9 aprile 2026, il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Giorgia Meloni, ha dichiarato: «oggi il problema dell'accesso alla casa riguarda una quantità sempre maggiore di cittadini. (...) in vista della ricorrenza del Primo Maggio, il Consiglio dei ministri approverà, finalmente, i provvedimenti necessari alla realizzazione, in Italia, di quel vasto Piano casa a cui stiamo lavorando da tempo. Un piano robusto, imponente, strutturale. Che ha come obiettivo quello di rendere disponibili, tra alloggi popolari e alloggi a prezzi calmierati, oltre 100 mila case nei prossimi 10 anni» –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di concorrere alla realizzazione di un nuovo piano per favorire l'accesso all'abitazione, a cui destinare parte delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea assegnati all'Italia.
(3-02618)


Chiarimenti circa le recenti dichiarazioni di esponenti del Governo in merito alla sospensione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa – 3-02619

   GRIMALDI, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   il 16 giugno 2003 viene firmato a Parigi il Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, ratificato con legge 17 maggio 2005, n. 94;

   l'articolo 9, comma 3, del Memorandum of understanding prevede una durata di cinque anni dello stesso, prorogabili automaticamente per altrettanti cinque anni in assenza di una notifica scritta dell'intenzione di denunciarlo inviata da una delle parti. In questo caso cessa di essere in vigore a sei mesi dalla data di ricezione della notifica. Nell'arco degli ultimi venti anni l'accordo si è rinnovato tacitamente quattro volte, di cui l'ultima il 13 aprile 2026;

   tra gli obiettivi dell'intesa l'accordo cita, all'articolo 2, «industria della difesa e politica di approvvigionamento di competenza dei Ministeri della difesa, importazione, esportazione e transito di materiali militari e di difesa, operazioni umanitarie, organizzazione delle Forze armate, struttura e materiali di reparti militari e gestione del personale, formazione/addestramento, questioni ambientali e inquinamento provocati da strutture militari, servizi medici militari, storia militare, sport militari». Inoltre, prevede che «le Parti cercheranno nuovi settori di cooperazione di interesse reciproco»;

   nonostante la richiesta di Alleanza Verdi e Sinistra, unitamente alle altre opposizioni, e l'ampia mobilitazione della società civile, sino ad oggi il Governo aveva costantemente ribadito la volontà di non denunciare l'accordo e non impedire il suo rinnovo. Nella mattina del 14 aprile 2026, quindi il giorno successivo al rinnovo, la Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro interrogato hanno annunciato di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele;

   nel prendere atto comunque con soddisfazione delle dichiarazioni dei massimi esponenti del Governo, appare necessario che lo stesso chiarisca quale formale atto abbia posto in essere rispetto alla sospensione dell'accordo, prevedendo l'articolo 9, comma 3, del Memorandum una specifica procedura di denuncia formale dell'accordo;

   appare peraltro necessario agli interroganti che il Governo assuma una chiara posizione anche rispetto all'Accordo di associazione Unione europea-Israele, alle sanzioni nei confronti del Governo israeliano per i crimini contro la popolazione palestinese, al riconoscimento dello Stato di Palestina e all'abbandono a qualsiasi titolo del Board of peace –:

   quali atti formali siano stati posti in essere dal Governo rispetto alla dichiarata sospensione del Memorandum d'intesa tra Italia e Israele.
(3-02619)


Iniziative a sostegno delle imprese del settore agroalimentare, in relazione al rincaro dei carburanti e dei fertilizzanti in conseguenza della crisi nel Golfo Persico – 3-02620

   FORATTINI, MARINO, ROMEO, ANDREA ROSSI, VACCARI, GHIO, FERRARI, CASU e FORNARO. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   lo Stretto di Hormuz, nel Golfo Persico, rappresenta una delle più importanti rotte mondiali per il commercio di idrocarburi e di fertilizzanti azotati, tra cui ammoniaca e il 45 per cento dell'urea globale;

   circa la metà della produzione alimentare mondiale dipende dai fertilizzanti, senza i quali le rese agricole crollerebbero in modo significativo, mettendo a rischio gli equilibri della sicurezza alimentare globale;

   l'aumento dei prezzi dei fertilizzanti sfiora il 50 per cento e rischia di compromettere i raccolti di grano, tenero e duro, alla base delle produzioni di pane e pasta. Dallo Stretto di Hormuz passa, normalmente, circa un terzo della produzione mondiale di urea, un concime azotato di sintesi prodotto a partire dal gas naturale. Un prodotto che può arrivare a incidere sui costi di produzione fino al 90 per cento e la cui disponibilità è attualmente molto scarsa;

   la proposta della Commissione europea di sospendere per un anno i dazi su ammoniaca, urea e altri fertilizzanti azotati essenziali risponde alle richieste avanzate dalla filiera agroalimentare e consente di alleggerire immediatamente i costi per le imprese. Per garantire stabilità e competitività al settore diventa prioritario cancellare il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere per l'agricoltura (Cbam), la cosiddetta tassa sul carbonio applicata ai fertilizzanti, che rischia di vanificare i benefici dello stop ai dazi e di scaricare nuovi costi sulle imprese agricole;

   serve un sostegno diretto agli agricoltori sugli acquisti già nel 2026, la sospensione dei dazi sulle importazioni e un'azione chiara sul Cbam; serve accelerare sulla produzione interna di fertilizzanti e sbloccare soluzioni alternative come il digestato, oggi frenato da vincoli normativi, rafforzare l'autonomia produttiva, diversificare gli approvvigionamenti e valorizzare pienamente le soluzioni dell'economia circolare agricola. Serve anche trasparenza, con un monitoraggio europeo dei prezzi per fermare le speculazioni –:

   quali siano le valutazioni del Governo sui fatti esposti e se abbia stimato le ricadute della situazione sulla produzione industriale e agroalimentare nel nostro Paese e sull'inflazione attesa, nonché quali misure di mitigazione intenda predisporre per tutelare le imprese del settore agroalimentare e le famiglie, a fronte degli aumenti in atto dei prezzi dei carburanti e dei fertilizzanti in conseguenza della crisi nel Golfo Persico.
(3-02620)


Ulteriori iniziative a tutela del sistema agroalimentare italiano, al fine di assicurare alle imprese del settore condizioni di leale ed effettiva concorrenza e di incrementare il valore del made in Italy – 3-02621

   BIGNAMI, ANTONIOZZI, GARDINI, MAULLU, MONTARULI, RUSPANDINI, CERRETO, CARETTA, ALMICI, CIABURRO, GORI, LA SALANDRA, MALAGUTI, MARCHETTO ALIPRANDI e MATTIA. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   la tutela della qualità delle produzioni agroalimentari rappresenta, per l'Italia, uno dei principali obiettivi della politica agroalimentare;

   la Nazione, infatti, si distingue, in Europa per essere quella con il maggior numero di prodotti a marchio registrato, oggetto di numerosi e dannosissimi tentativi di contraffazione; il settore primario rappresenta una vera e propria risorsa economica insostituibile e la sua qualità è divenuta una leva strategica della Nazione, non solo in termini economici ma anche identitari e geopolitici;

   il valore aggiunto generato dal settore primario per l'intera economia nazionale, garantito dalle eccellenze delle nostre produzioni agroalimentari, lo ha reso uno dei settori produttivi più importanti. Infatti, il sistema, nel suo complesso, garantisce più di 260 miliardi di euro di fatturato;

   il Ministro interrogato si è sempre e meritoriamente distinto per aver tutelato la specifica e particolare qualità dei prodotti agroalimentari nazionali, con iniziative di informazione, promozione e tutela del made in Italy: dalle misure adottate per limitare i danni economici e di immagine causati dall'Italian sounding, alle norme per contrastare e limitare le frodi perpetrate nel settore, nonché ai provvedimenti aventi il fine di garantire una maggiore e più efficace trasparenza nel mercato, garantendo una leale concorrenza tra gli operatori;

   molto importanti anche i finanziamenti garantiti per la promozione prodotti DOP e IGP, quelli finalizzati a garantire maggiore ricerca e sviluppo, nonché la formazione specifica degli operatori;

   ci sono poi le specifiche iniziative adottate nel più ampio quadro della valorizzazione della produzione «made in Italy» mediante la realizzazione di campagne istituzionali, la partecipazione a eventi internazionali, il sostegno fornito alle imprese per incrementare i prodotti esportati, in tal modo rafforzando la reputazione globale dell'Italia;

   la sovranità alimentare rappresenta una chiave interpretativa unificante la Nazione, in grado di assicurare ben più della mera qualità dei nostri prodotti, andando oltre lo standard tecnico e divenendo un asset strategico nazionale, non solo in termini economici ma anche identitari e geopolitici –:

   quali ulteriori iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere, anche alla luce dei positivi risultati già ottenuti a tutela del sistema agroalimentare italiano, affinché le imprese che operano correttamente possano competere in un mercato di leale ed effettiva concorrenza, contribuendo a sviluppare nei cittadini ulteriore fiducia e incrementando il valore del made in Italy agroalimentare, non solo in termini economici, grazie alla ulteriore tutela e valorizzazione realizzata in ogni fase della filiera.
(3-02621)


Iniziative di competenza per il restauro e la restituzione alla fruizione pubblica del castello di Pantelleria – 3-02622

   DALLA CHIESA e TASSINARI. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   il castello di Pantelleria – una delle opere architettoniche più antiche presenti sull'isola – è un bene di rilevante valore storico e identitario, di proprietà dell'Agenzia del demanio, concesso in uso gratuito al comune di Pantelleria, con concessione sessennale n. 2240 del 16 dicembre 2019, per finalità culturali;

   l'immobile ha presentato nel corso degli ultimi anni criticità sempre più rilevanti e versa da tempo in una condizione di grave degrado strutturale, fino al concreto rischio di crolli, soprattutto della torre campanaria, che ne ha determinato la progressiva inutilizzabilità e la chiusura al pubblico per motivi di sicurezza a seguito di sopralluoghi tecnici che ne hanno accertato l'aggravamento delle condizioni statico-strutturali;

   la situazione ha generato un rimpallo di responsabilità tra amministrazioni coinvolte – comune, Agenzia del demanio e soprintendenza – in merito alla natura degli interventi necessari (manutenzione straordinaria ovvero restauro e risanamento conservativo) e alla relativa imputazione della responsabilità e degli oneri, determinando di fatto una paralisi decisionale;

   il comune, non disponendo delle risorse né della competenza per interventi di restauro strutturale, ha attivato nell'agosto 2025 le procedure necessarie per la risoluzione anticipata della concessione, chiedendo all'Agenzia del demanio – direzione regionale Sicilia – quale proprietario del bene, di assumere pienamente la responsabilità di gestione e conservazione dell'immobile;

   nonostante l'annuncio da parte dell'Agenzia del demanio, il 20 gennaio 2026, dell'attivazione di procedure di urgenza per la messa in sicurezza e di avvio dei lavori, allo stato non risultano avviate azioni organiche e risolutive finalizzate al recupero e alla piena valorizzazione del bene;

   il protrarsi di tale situazione rischia di compromettere definitivamente un simbolo della storia nazionale e di privare la comunità locale e il sistema culturale di un presidio strategico, anche ai fini dello sviluppo turistico e territoriale –:

   quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda adottare, per quanto di competenza e in raccordo con l'Agenzia del demanio, per superare l'attuale stallo amministrativo, assicurare gli interventi di restauro e risanamento conservativo del castello di Pantelleria e garantirne, in tempi certi, la restituzione alla fruizione pubblica, anche valutando l'attivazione di strumenti straordinari di finanziamento e modelli di gestione condivisa con gli enti territoriali.
(3-02622)


Stato di avanzamento del cronoprogramma per la ristrutturazione del Duomo di Salerno e della Badia di Cava de' Tirreni – 3-02623

   D'ALESSIO, BENZONI, GRIPPO e SOTTANELLI. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   in risposta all'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3-01229 presentata dagli interroganti il 29 maggio 2024, in merito ai lavori concernenti il Duomo di Salerno (Cattedrale primaziale metropolitana di Santa Maria degli Angeli, San Matteo e San Gregorio VII) e la Badia di Cava de' Tirreni, il Ministro pro tempore aveva sostenuto di essere «fiero di poter affermare che per tutti i progetti si evidenziano concreti avanzamenti»;

   veniva riferito, inoltre, che, in ragione dell'incremento significativo dei costi rispetto alla prima progettazione redatta sulla base del prezzario del 2018, era in corso «un'attività di progettazione del restauro degli arredi e degli interventi da effettuare»;

   con riferimento all'Abbazia della Santissima Trinità, nota come Badia di Cava de' Tirreni, il Ministro interrogato riferiva di star velocizzando l'iter di ristrutturazione anche di tale monumento storico;

   nella citata occasione del 29 maggio 2024, veniva riferito come fosse per il Ministero della cultura «un impegno costante agire affinché si superassero i ritardi e gli arresti procedimentali sui finanziamenti in favore della Cattedrale e della Badia di Cava, che rappresentano veri e propri scrigni di tesori (...) la cui preservazione e valorizzazione è al vertice della mia agenda»;

   ad oggi, ribadendo quanto già segnalato con un ulteriore atto di sindacato ispettivo depositato nel lontano maggio 2025 (interrogazione n. 4-04981), oltre ad annunci di stanziamenti di fondi regionali o ministeriali, non sono rinvenibili né aggiornamenti sul quadro complessivo delle ristrutturazioni, né concreti avanzamenti sull'inizio dei lavori –:

   quale sia lo stato di avanzamento del cronoprogramma per la ristrutturazione dei citati edifici storici, estremamente arricchenti e importanti per il patrimonio culturale e artistico non solo del salernitano, ma anche dell'intero Paese.
(3-02623)


Misure a sostegno dei lavoratori del comparto del cinema e dell'audiovisivo e iniziative per l'aumento delle risorse per il tax credit e dei finanziamenti pubblici per il settore – 3-02624

   ORRICO, AMATO e CASO. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   la produzione cinematografica e audiovisiva sconta ritardi nel rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli «addetti alle troupe dipendenti da case di produzione cinematografica» (codice G121), fermo al testo del 1999 e integrato solo da accordi territoriali o settoriali del 2003, 2009, 2012 e 2018, senza un aggiornamento organico;

   tale contratto collettivo nazionale di lavoro non recepisce le nuove professionalità derivanti dalla digitalizzazione, prevede minimi retributivi obsoleti che favoriscono contrattazioni individuali sul set, con compensi variabili per progetto e maggiorazioni (quali lo straordinario) negoziate caso per caso; le norme sull'orario di lavoro, disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, non risultano integrate, con turnazioni che, specie nelle produzioni internazionali, superano frequentemente le 10-11 ore giornaliere consecutive;

   il settore della produzione cinematografica è caratterizzato da forte discontinuità lavorativa, con lavoratori che possono stipulare molteplici rapporti annuali (fino a 24 datori di lavoro diversi) e arrivare a coprire solo il 60-70 per cento delle settimane contributive, compromettendo la maturazione dei requisiti pensionistici;

   le scelte di Governo colpiscono un settore già fragile e dipendente dal sostegno pubblico; infatti, la legge di bilancio per il 2026 ha ridotto la dotazione del Fondo cinema e audiovisivo (da 700 a 610 milioni di euro per il 2026 e a 500 milioni dal 2027) e, soprattutto, ha introdotto per la prima volta un tetto massimo ai crediti d'imposta per la produzione, limitando l'impiego dei contributi;

   inoltre, l'incremento dei finanziamenti alle produzioni estere a danno di quelle italiane, le discutibili valutazioni per l'assegnazione dei contributi alle opere e ai progetti cinematografici da parte della commissione, si pensi al rifiuto di assegnare contributi al documentario su Giulio Regeni, infine la protesta della rete «Siamo ai titoli di coda» che chiede il boicottaggio della cerimonia dei David di Donatello sono solo alcune delle problematiche nel settore della produzione cinematografica –:

   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno adottare tutte le misure necessarie al fine di reperire risorse aggiuntive per il tax credit e i finanziamenti pubblici al cinema e all'audiovisivo, al fine di sostenere la produzione nazionale e i lavoratori del comparto, con particolare riferimento all'aggiornamento dei minimi retributivi, delle figure professionali, delle norme su orario di lavoro e turnazioni, nonché alla stabilizzazione contributiva.
(3-02624)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 FEBBRAIO 2026, N. 25, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA PROVOCATA DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 18 GENNAIO 2026, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA, DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E DELLA REGIONE SICILIANA, NONCHÉ ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE LA FRANA DI NISCEMI E DI PROTEZIONE CIVILE (A.C. 2823-A)

A.C. 2823-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2823-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE RIFERITE AGLI ARTICOLI DA 1 A 14 AD ECCEZIONE DI QUELLE RIFERITE AGLI ARTICOLI 9 E 12

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 16-bis, comma 4, sostituire le parole: corrispondente riduzione delle proiezioni con le seguenti: riduzione, in misura pari a 3 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, delle proiezioni;

  All'articolo 24, comma 2, dopo le parole: 6, comma 4, aggiungere le seguenti: 16-bis, comma 4,

  e con la seguente condizione:

   all'articolo 16-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Gli interventi di cui al presente articolo, corredati da CUP e cronoprogrammi procedurali e finanziari in coerenza alle annualità degli stanziamenti previsti, sono individuati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono tempestivamente comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con i provvedimenti che individuano gli interventi di cui al presente articolo sono previste le modalità di revoca in caso di mancato rispetto dei suddetti cronoprogrammi e di riversamento delle relative risorse all'entrata del bilancio dello Stato. Il monitoraggio è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

  Sulle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea:

  La V Commissione,

   esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 14, ad eccezione di quelli riferiti agli articoli 9 e 12, al disegno di legge C. 2823-A, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2026, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026. hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile, contenuti nel fascicolo n. I;
   rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 1.3, 1.6, 3.03, 5.5, 10.01, 10.02, 10.08, 14.09, 14.011, 14.012, 14.016 e 14.017, risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi,

  esprime

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 2.13, 2.24, 2.25, 2.31, 2.35, 2.39, 2.01, 2.04, 2.05, 3.01, 3.02. 5.18, 6.3, 6.4 e 8.9, 11.2, 14.3, 14.01, 14.02, 14.05, 14.08 e 14.014, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 1.3, 1.6, 3.03, 5.5, 10.01, 10.02, 10.08, 14.09, 14.011, 14.012, 14.016 e 14.017;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2823-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
INTERVENTI URGENTI NEI TERRITORI DELLA REGIONE CALABRIA, DELLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA E DELLA REGIONE SICILIANA COLPITI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 18 GENNAIO 2026

Articolo 1.
(Misure urgenti per lo svolgimento delle attività di protezione civile)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche ai fabbisogni relativi agli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2026 e di 25 milioni di euro per l'anno 2027.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2026 e a 25 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
  3. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate di 50 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Articolo 2.
(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che alla data del 18 gennaio 2026 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili, ubicati nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026:

   a) danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026;

   b) danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 e, all'esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

  2. Con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dei presidenti delle Regioni Siciliana, Calabria e Sardegna, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i soggetti di cui al comma 1.
  3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, ad eccezione dei termini concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise. Nel medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
  4. La sospensione di cui al comma 3 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.
  5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dagli altri atti emessi dagli enti impositori.
  6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 non si procede al rimborso di quanto già versato.
  7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise. Sono sospesi, altresì, nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino negli immobili di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili. Nel medesimo periodo non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma.
  8. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 10 ottobre 2026.
  9. Si applica, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
  10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche ai versamenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 83, 84, 86, 88, 92, 94, lettera a), e 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Articolo 3.
(Misure urgenti in materia di sospensione dell'applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi meteorologici)

  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche gravemente danneggiate a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nei territori dei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, con particolare riferimento alle fognature, alle fosse tipo Imhoff, agli scolmatori, agli impianti di sollevamento e agli impianti di depurazione delle acque reflue, nel periodo dal 18 gennaio 2026 fino al loro ripristino, e comunque non oltre il 18 gennaio 2027, per i soli impianti di depurazione danneggiati o resi inaccessibili a causa dei suddetti eventi meteorologici, è sospesa l'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte terza del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.

Articolo 4.
(Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi meteorologici)

  1. Al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino degli impianti e delle infrastrutture gravemente danneggiati a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nei territori dei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 18 gennaio 2027 è sospesa l'applicazione delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse ai medesimi eventi, contenute nei provvedimenti ambientali rilasciati ai sensi degli articoli da 29-bis a 29-quattuordecies, 208, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei provvedimenti rilasciati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, o delle norme previgenti in materia di realizzazione e gestione delle discariche nonché nei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.

Articolo 5.
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

  1. Ai lavoratori subordinati del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sedi produttive o operative in uno dei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in ogni caso entro il limite temporale del 30 aprile 2026 e ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori subordinati del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori.
  2. L'impossibilità di recarsi al lavoro, nei casi di cui al comma 1, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, alla inagibilità dell'abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate.
  3. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, esclusi i lavoratori agricoli, di cui al comma 1, primo periodo, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta giornate.
  4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al comma 1, secondo periodo, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.
  5. Ai lavoratori agricoli di cui al comma 1, primo periodo, che alla data dell'evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al medesimo comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 1 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta giornate. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
  6. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015.
  7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
  8. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito i comuni di cui al comma 1, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo n. 148 del 2015, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 145 del 2018.
  9. Le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 8 sono concesse nel limite di spesa di 37,6 milioni di euro per l'anno 2026 e le medesime sono erogate con pagamento diretto da parte dell'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici previsti dai commi da 1 a 8.
  10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  11. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 37,6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  12. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 9 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 6.
(Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi)

  1. Nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dei predetti eventi meteorologici, è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ed erogata dall'INPS, su domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 78,8 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefìci di cui al comma 1.
  3. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 78,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, per 112,6 milioni di euro per l'anno 2026, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  5. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 7.
(Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici)

  1. La misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fermo restando il limite massimo di risorse ad essa destinate previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato alla società SIMEST S.p.A. per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è estesa alle imprese esportatrici localizzate nei territori dei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, nonché alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri ivi localizzate che sono parte di una filiera a vocazione esportatrice, secondo termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle imprese di cui al primo periodo è attribuita una quota delle risorse destinate alla misura, nel limite massimo di 130 milioni di euro.

Articolo 8.
(Sospensione di termini in favore delle imprese)

  1. Per le società e le imprese che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano la sede legale od operativa o unità locali nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, fatte salve le misure di maggiore favore recate nelle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono sospesi nel periodo dal 18 gennaio 2026 e al 31 marzo 2026, senza applicazione di sanzioni e interessi:

   a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

   b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 marzo 2026.

  2. Gli eventi meteorologici che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
  3. Per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori di cui al comma 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 18 gennaio 2026 e fino al 30 aprile 2026, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.
  4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 3 sono effettuati in un'unica soluzione alla ripresa della decorrenza del termine.
  5. Sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, aventi ad oggetto immobili situati nei territori dei comuni di cui al comma 1 in cui l'attività si svolgeva, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attività medesima.

Articolo 9.
(Sostegno alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

  1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, ubicate nelle Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana, interessate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 2026, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga al comma 4, del medesimo articolo 5 e con esclusione di quanto previsto al comma 2, lettera d), dello stesso articolo 5.
  2. Ai medesimi interventi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, con esclusione di quanto previsto al comma 2, lettera d), del medesimo articolo 5, e con le stesse modalità e condizioni possono accedere anche le imprese e i consorzi della pesca e dell'acquacoltura. In relazione alle imprese di cui al primo periodo, per strutture aziendali si intendono anche le unità da pesca.
  3. Le Regioni di cui al comma 1, in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. Per le finalità e alle condizioni di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è rifinanziato di 108 milioni di euro per l'anno 2026.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 108 milioni di euro per il 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
  6. All'articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, le parole: «al 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».

Articolo 10.
(Misure per il rilancio del turismo)

  1. Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive del settore turistico, ivi inclusi gli stabilimenti termali e balneari, nonché gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che operano nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, il Ministero del turismo realizza, anche avvalendosi di ENIT S.p.A., campagne promozionali, di carattere nazionale e internazionale, finalizzate a valorizzare i medesimi territori e ad attrarre i flussi turistici, anche fornendo priorità nelle attività promozionali e fieristiche e accesso privilegiato alle iniziative.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 11.
(Potenziamento della risposta operativa di protezione civile)

  1. Per l'accelerazione e l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, la Regione Calabria, la Regione autonoma Sardegna, la Regione Siciliana e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri possono fare ricorso, per il triennio 2026-2028, a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, per un contingente massimo, per ognuna delle medesime amministrazioni, di dieci unità di personale non dirigenziale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi, nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro.
  2. In caso di cessazione anticipata dei contratti di lavoro di cui al comma 1, è consentita la stipulazione di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse di cui al comma 6.
  3. Per l'individuazione del personale di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le proprie esigenze.
  4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il numero massimo di incarichi dirigenziali di seconda fascia che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri può conferire per il triennio 2026-2028, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è elevato a sette.
  5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è abrogato.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.396.955 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, fermo restando il limite massimo triennale di durata dei contratti, con riferimento a quanto previsto dal comma 1, di cui 500.000 euro annui per ciascuna regione ed euro 896.955 annui per il Dipartimento della protezione civile, e pari a euro 720.000 annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, fermo restando il limite massimo triennale di durata dei contratti, con riferimento a quanto previsto dal comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 12.
(Misure urgenti per il potenziamento delle strutture regionali di protezione civile)

  1. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'assolvimento delle attività tecniche e amministrativo-contabili connesse con la gestione delle misure conseguenti allo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, nonché delle altre attività istituzionali di competenza delle Direzioni regionali di protezione civile, la Regione Calabria, la Regione autonoma Sardegna e la Regione Siciliana sono autorizzate, in via straordinaria e per il triennio 2026-2028, a:

   a) assumere personale non dirigenziale a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile con le modalità previste dall'articolo 35-quater, commi 1, lettera a), e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura dei posti vacanti delle strutture regionali di protezione civile;

   b) avvalersi, per esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale di cui alla lettera a), di personale dotato delle necessarie competenze professionali mediante il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga al comma 6-bis del medesimo articolo 7 e all'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

  2. Le assunzioni di cui al comma 1, lettera a), e gli incarichi di cui al comma 1, lettera b), sono effettuati nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro o incarico. Per la Regione autonoma Sardegna e la Regione Siciliana, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto dei rispettivi statuti speciali, delle relative norme di attuazione e dell'ordinamento regionale in materia di personale.
  3. Alle assunzioni e agli incarichi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei limiti e delle capacità assunzionali previsti dalla disciplina vigente in materia di spesa del personale, a carico dei rispettivi bilanci regionali.

Articolo 13.
(Misure urgenti in materia di termini per i comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026)

  1. Per i comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2025, i termini di cui all'articolo 161, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono prorogati al 31 luglio 2026.
  2. Per l'anno 2026 il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare, in favore dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026, le risorse relative al Fondo di solidarietà comunale previsto dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, compatibilmente con le disponibilità in bilancio, in un'unica soluzione, entro il 15 maggio 2026, sulla base degli importi oggetto di Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sancito in sede di Conferenza stato città ed autonomie locali del 21 gennaio 2026 e pubblicati sul sito del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Direzione centrale per la finanza locale. Ai fini dell'erogazione del fondo di solidarietà spettante per l'anno corrente, ai comuni colpiti dai predetti eventi meteorologici, per l'anno 2026, non si applica il blocco in caso di mancato invio nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.
  3. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2026, per i comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 nonché per le relative unioni di comuni, province, liberi consorzi comunali e città metropolitane, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 233, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e dall'articolo 139, comma 1, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è prorogato di sessanta giorni.

Articolo 14.
(Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026)

  1. Nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con le regioni interessate un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  3. Alle finalità del presente articolo sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 25 milioni di euro, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

Capo II
ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE LA FRANA DI NISCEMI

Articolo 15.
(Commissario straordinario per l'area di Niscemi)

  1. Al fine di assicurare la celere realizzazione delle misure e degli interventi volti all'incremento della sicurezza e della resilienza nel territorio comunale di Niscemi, interessato dai dissesti di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, e all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2026, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è nominato Commissario straordinario per l'area di Niscemi. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con la Regione Siciliana. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Rimane salva l'applicazione agli interventi di cui al presente articolo e degli articoli 140 e 140-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede, in particolare, nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2026, a:

   a) predisporre, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana e sentito il sindaco del comune di Niscemi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

    1) uno o più programmi per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata sulla base delle analisi e delle indagini geologiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale, nonché per la concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, nel limite di spesa di 75 milioni di euro;

    2) uno o più programmi per interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio comunale di Niscemi, tenuto conto di una valutazione di priorità e dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel limite di spesa di 75 milioni di euro;

   b) attuare gli interventi inseriti nei programmi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma e approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati a titolo gratuito mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   c) esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di inerzia nello svolgimento di attività amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2). Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.

  3. I programmi predisposti dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), sono approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono, per ciascun intervento, l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Nelle more dell'approvazione dei programmi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario è autorizzato a dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dai predetti programmi e dichiarati, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del medesimo Commissario, come interventi indifferibili. Gli interventi dichiarati indifferibili ai sensi del secondo periodo sono dotati di CUP e di un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Gli interventi inseriti nei programmi di cui al presente comma sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.
  4. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica sino al 31 dicembre 2027. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale a titolo gratuito del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e può avvalersi, mediante apposite convenzioni a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, della Regione Siciliana e del comune di Niscemi. Per le medesime finalità, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con le società in house dello Stato, della Regione Siciliana o del comune di Niscemi o con le società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento.
  5. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3. A tal fine è istituito apposito Fondo da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Fino alla chiusura della contabilità speciale di cui al primo periodo e, in ogni caso, fino alla data di scadenza del mandato del Commissario straordinario non possono essere intraprese azioni esecutive, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 112 a 115 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e i pignoramenti notificati sono inefficaci. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio. Il giudice, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti, provvede con ordinanza.
  6. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata in materia di protezione civile, d'intesa con la Regione Siciliana e sentito il sindaco del comune di Niscemi, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3 pianificati e non ancora ultimati nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi. Le risorse diverse da quelle di cui al primo periodo, derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere definitivamente acquisite all'erario, fatta eccezione per quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettere a) e b), pari a euro 150.000.000 per l'anno 2026 si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 16.
(Contributi per la delocalizzazione)

  1. Con proprio provvedimento il Commissario straordinario di cui all'articolo 15 può concedere ai titolari degli immobili distrutti o danneggiati in conseguenza dei dissesti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché demoliti o da demolire ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2, lettera a), numero 1, contributi destinati, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), numero 1:

   a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica nell'ambito del territorio comunale di Niscemi o dei comuni limitrofi;

   b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili, nell'ambito del territorio comunale di Niscemi o dei comuni limitrofi, per la destinazione residenziale o produttiva.

  2. Le aree di sedime degli immobili demoliti, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 1, sono gratuitamente acquisite, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 15, comma 1, al patrimonio disponibile del comune di Niscemi. Gli oneri relativi alla demolizione degli immobili di cui al primo periodo rimangono a carico del Commissario straordinario nel limite delle risorse previste dall'articolo 15, comma 2, lettera a), numero 1).
  3. I contributi di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario con ordinanza di cui all'articolo 15, comma 1, tenendo conto dei valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate.
  4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a condizione che gli immobili distrutti o danneggiati in conseguenza dei dissesti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché demoliti o da demolire ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a), numero 1, siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità a esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito prima del 18 gennaio 2026.

Capo III
ULTERIORI MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E IN MATERIA DI CONTROLLO SULLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI PER DANNI CATASTROFALI

Articolo 17.
(Ulteriori interventi urgenti di protezione civile)

  1. All'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «verificatisi negli anni 2022 e 2023» sono inserite le seguenti: «, nonché relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice e non siano stati previsti con norma primaria finanziamenti per le predette finalità della citata lettera e) del comma 2 dell'articolo 25, verificatisi negli anni 2023 e 2024».

Articolo 18.
(Disposizioni per il potenziamento dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 253 è sostituito dal seguente:

   «253. Al fine di garantire la piena funzionalità e il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo» è autorizzata a confermare o prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 1° gennaio 2026, disposti ai sensi del comma 556 della medesima legge, nonché a confermare o prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibile in corso e gli incarichi individuali di lavoro autonomo conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.»;

   b) al comma 298:

    1) al primo periodo, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2026»;

    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La sede di ItaliaMeteo è in Roma. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.»;

   c) al comma 300, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In fase di prima applicazione, per garantire l'idonea e comprovata qualificazione professionale in relazione alla natura e alle caratteristiche dell'Agenzia, l'incarico del nuovo direttore è conferito ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.»;

   d) dopo il comma 300 è inserito il seguente:

   «300-bis. I componenti del collegio dei revisori di cui al comma 300, primo periodo, possono essere riconfermati oltre la naturale scadenza del loro attuale incarico e fino alla nomina del nuovo organo di cui al medesimo comma 300.».

Articolo 19.
(Ruolo di esperti per l'accertamento e la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi)

  1. Al fine di assicurare la qualificazione professionale nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali, derivanti ai beni immobili assicurati da alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sismi, frane, attività vulcaniche ivi incluse le eruzioni, maremoti, mareggiate, tornado o trombe d'aria e fenomeni climatici estremi, è istituito presso la società CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., di seguito «CONSAP», il ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, cui può iscriversi la persona fisica in possesso dei seguenti requisiti:

   a) godere dei diritti civili;

   b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

   c) non essere stata presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società o enti che siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;

   d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

   e) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti tecnici – settore tecnologico, indirizzo Costruzione, ambiente e territorio (CAT) o la laurea (L) e la laurea magistrale (LM) in ambito tecnico-scientifico con competenze nel settore edilizio di tipo tecnico o strutturale, compresi gli analoghi titoli conseguiti sulla base dei precedenti ordinamenti, o il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, conseguito al termine dei percorsi formativi degli ITS Academy di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 15 luglio 2022, n. 99, con riferimento alle figure professionali nazionali individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 203 del 20 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2023, nell'Area n. 5 – Sistema Casa e ambiente costruito, nonché i titoli di studio conseguiti all'estero e riconosciuti equipollenti ai sensi della normativa vigente;

   f) per i soggetti di cui alla lettera e) non in possesso del diploma universitario almeno triennale, aver svolto un tirocinio di durata biennale presso un esperto assicurativo catastrofale iscritto nel registro di cui al presente comma;

   g) aver superato una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività, disciplinata dalla CONSAP con proprio regolamento.

  2. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento delle professioni di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali, derivanti ai beni immobili assicurati di cui al comma 1, in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera, hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

   a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi degli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

   b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera in applicazione del titolo III del citato decreto legislativo n. 206 del 2007.

  3. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del comma 2 sono iscritti, a domanda, nel registro di cui al comma 1, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).
  4. Al ruolo sono iscritti gli esperti assicurativi catastrofali che esercitano l'attività in proprio, in forma associata o nell'ambito di strutture organizzate e che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1. L'attività professionale di esperto assicurativo catastrofale è esercitata esclusivamente dai soggetti iscritti al ruolo di cui al presente articolo. L'esercizio dell'attività di esperto assicurativo catastrofale in difetto di iscrizione al ruolo previsto dal presente articolo è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.
  5. Gli iscritti al ruolo degli esperti assicurativi catastrofali sono tenuti al pagamento alla CONSAP di un contributo annuale, denominato contributo di gestione del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali. Il contributo di gestione è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, sentiti il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e la CONSAP, nei limiti di quanto necessario per assicurare la copertura finanziaria degli oneri di gestione del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, degli oneri connessi all'organizzazione e alla gestione della prova di idoneità di cui al comma 1, lettera g), e degli oneri di difesa in giudizio della CONSAP per controversie relative alle funzioni di cui al presente articolo. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet della CONSAP.
  6. La CONSAP cura il funzionamento del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali e determina, con regolamento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e nel proprio sito internet, gli obblighi di comunicazione, la procedura di cancellazione per rinuncia all'iscrizione, per perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), per radiazione o per mancato versamento del contributo di gestione di cui al comma 5, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al ruolo.
  7. Gli esperti assicurativi catastrofali che nell'esercizio della loro attività violino le norme del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:

   a) richiamo;

   b) censura;

   c) radiazione.

  8. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di particolare gravità. La radiazione è disposta per fatti di eccezionale gravità.
  9. In sede di prima applicazione, fino al 1° aprile 2028, possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1 i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), nonché documentino adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attività di accertamento e valutazione dei danni catastrofali ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo. Con proprio regolamento la CONSAP determina le modalità di accertamento del requisito dell'adeguata capacità professionale e della comprovata esperienza di cui al primo periodo.
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la protezione civile e le politiche del mare e delle imprese e del made in Italy, sentita la CONSAP, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla disciplina del funzionamento del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, con riferimento, altresì:

   a) al procedimento disciplinare per le infrazioni di cui al comma 7, in analogia a quanto previsto dall'articolo 331 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005;

   b) alle modalità di aggiornamento formativo e professionale continui, da svolgere in ogni caso obbligatoriamente e annualmente, al fine di assicurare il conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione;

   c) il termine a partire dal quale diventa efficace l'obbligo di iscrizione al ruolo ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di esperto assicurativo catastrofale, comunque non successivo al 1° gennaio 2027.

Articolo 20.
(Sistema di allarme pubblico)

  1. Le modalità operative e organizzative riferite all'utilizzo e alle finalità del sistema di allarme pubblico mediante applicazione mobile basata su un servizio di accesso a internet (App), in relazione al rischio da precipitazioni intense, sono definite con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in maniera da assicurare l'entrata in operatività di tale sistema di allarme entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Relativamente ai rischi derivanti da maremoto generato da sisma e al rischio vulcanico a Stromboli, rimane fermo il termine del 31 dicembre 2026 per l'entrata in operatività del sistema IT-Alert di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ooo), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, avvalendosi del servizio di rete Cell Broadcast Service di cui all'articolo 2, comma 1, lettera bbb), del medesimo codice.
  2. Gli enti, le amministrazioni, le istituzioni, le organizzazioni e le imprese, pubblici e privati, che detengono o gestiscono documenti, dati o informazioni utili per le finalità del presente articolo, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri i medesimi documenti, dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato o da classifiche di segretezza ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.
  3. Al fine di garantire la corretta interoperabilità dei sistemi di comunicazione di protezione civile «mission critical», il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri coordina e gestisce la Rete Radio Nazionale di protezione civile quale unione delle Reti Radio Regionali di protezione civile, secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa concluso tra il medesimo Dipartimento della protezione civile e il Ministero delle imprese e del made in Italy.

Articolo 21.
(Modifiche all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata)

  1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis:

    1) all'alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 20-quinquies», sono inserite le seguenti: «e di quanto previsto dal comma 3-quater»;

    2) alla lettera a), dopo le parole: «già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica» sono inserite le seguenti: «nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato o nei comuni limitrofi», dopo le parole: «non sia possibile provvedere alla» sono inserite le seguenti: «riparazione o» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile danneggiato e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio, nonché alle spese finalizzate alla costruzione di un immobile nelle predette aree»;

    3) alla lettera b), dopo le parole: «in cui è ubicato l'immobile danneggiato» sono inserite le seguenti: «o nei comuni limitrofi», dopo le parole: «e non si possa provvedere alla» sono inserite le seguenti: «riparazione o» e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile danneggiato e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio, nonché alle spese funzionali al recupero e riuso di tali immobili, al fine di promuovere il recupero di aree già urbanizzate e la rigenerazione del patrimonio edilizio potenzialmente degradato»;

   b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

   «3-bis.1. I contributi per la delocalizzazione di cui al comma 3-bis possono essere richiesti, anche per interventi su immobili che non hanno subito danni diretti in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 20-bis, ma sono soggetti a fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni ad essi per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultano programmati e finanziati gli interventi di mitigazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3-bis. Tali situazioni devono aver provocato l'emissione, da parte delle competenti autorità, di un provvedimento di sgombero o evacuazione che sia ancora vigente al momento della presentazione della domanda in ragione del permanere dei predetti fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni. Il Commissario straordinario provvede alla concessione dei contributi di cui al presente comma e al rimborso per gli eventuali oneri di demolizione, nel limite di spesa di euro 25 milioni, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies destinate, a legislazione vigente, alle misure di ricostruzione privata.
   3-bis.2. Qualora l'impossibilità di procedere alla riparazione o ricostruzione nel medesimo luogo derivi da fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile ai sensi di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-bis.1, gli interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio la cui programmazione è ostativa alla concessione del contributo di delocalizzazione sono quelli valutati sufficienti a produrre, a lavori ultimati, la revoca del provvedimento di sgombero o evacuazione, e la relativa valutazione è effettuata dall'autorità che ha emesso il provvedimento, d'intesa con il Sub-commissario territorialmente competente, che si avvalgono delle rispettive strutture tecniche ordinariamente competenti.»;

   c) al comma 3-ter, la parola: «danneggiati» è soppressa, dopo le parole: «di cui al comma 3-bis, lettera b)» sono inserite le seguenti: «, e al comma 3-bis.1» e dopo le parole: «al patrimonio disponibile del Comune, che provvede» sono inserite le seguenti: «, ove necessario».

  2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 nei territori di cui all'articolo 20-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023, si provvede, quanto alla lettera a), nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente e, quanto alle lettere b) e c), nel limite di spesa di euro 25 milioni, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies destinate, a legislazione vigente, alle misure di ricostruzione privata.

Articolo 22.
(Misure urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

   «1-ter. Al fine di ristorare i danni causati dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i periodi di competenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è riconosciuto alle imprese cooperative e loro consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 ed alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 ed operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico afferenti alla gestione contributiva agricola e relativi ai periodi di competenza dell'anno 2024, a titolo di compensazione dei danni, fino a concorrenza dell'importo quantificato ai sensi del comma 1-quinquies del presente articolo.
   1-quater. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1-ter sono subordinati al rispetto dei limiti e degli obblighi, anche di pubblicazione e trasparenza, previsti dagli articoli 9, 11 e 37 del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022.
   1-quinquies. L'importo dell'agevolazione è calcolato in base alla perdita di reddito subita dal beneficiario in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al comma 1, e calcolato in conformità all'articolo 37, comma 8, del regolamento (UE) 2022/2472. I beneficiari devono dimostrare la perdita di reddito subita mediante perizia asseverata redatta da un professionista abilitato. Al fine di garantire l'effettività del ristoro e in conformità all'articolo 37, comma 8, del regolamento (UE) 2022/2472 il calcolo della riduzione della produzione è effettuato, distintamente per ciascun beneficiario, a livello della singola coltura o unità produttiva colpita dall'evento (crop level o affected unit level), escludendo dal computo le unità produttive aziendali non interessate dall'evento calamitoso. Il calcolo della perdita deve comprendere:

   a) la differenza tra il valore della produzione agricola media annua delle sole superfici o unità produttive colpite (calcolata secondo il criterio della media olimpica o degli ultimi tre anni) e il valore della produzione agricola effettiva delle medesime superfici unità produttive registrata nell'anno dell'evento;

   b) la deduzione dei costi non sostenuti a causa della calamità, corrispondenti ai soli costi diretti variabili risparmiati per effetto dei minori volumi prodotti e gestiti, determinati anche mediante l'utilizzo di parametri tecnici e indici settoriali adottati dalla Regione;

   c) l'inclusione dei costi fissi e indiretti, comunque sostenuti dall'impresa, nonché gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti direttamente a causa dell'evento calamitoso per la salvaguardia del potenziale produttivo;

   d) la deduzione degli importi effettivamente liquidati a titolo di risarcimento assicurativo o da fondi mutualistici a copertura dei medesimi danni calcolati alle lettere precedenti.

   1-sexies. L'intensità dell'aiuto, inteso come somma dell'agevolazione contributiva e di ogni altro indennizzo della medesima natura eventualmente percepito, non deve superare il 100 per cento dei costi ammissibili così calcolati. La regione competente per territorio determina il danno calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario cui l'aiuto viene versato direttamente.
   1-septies. Le agevolazioni di cui al comma 1-ter possono essere cumulati, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2472 con altri aiuti di Stato, inclusi quelli erogati dal Fondo AgriCat, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili o, se coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto massima di cui al comma 1-quinquies.
   1-octies. La domanda è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che, all'esito della quantificazione operata dalla regione ai sensi del comma 1-quinquies, accredita l'importo dell'agevolazione sull'estratto conto aziendale delle imprese che hanno presentato la domanda, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge e del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
   1-nonies. Le agevolazioni di cui al comma 1-ter sono concesse previa comunicazione del regime di aiuto alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2472, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nel limite massimo di 40,5 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso alle agevolazioni contributive.
   1-decies. Agli oneri derivanti dal primo periodo del comma 1-nonies, pari a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario alla ricostruzione, di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, specificamente destinate alle misure di ricostruzione privata. A tal fine, il medesimo Commissario straordinario provvede al versamento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo in favore dell'INPS entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le risorse non utilizzate sono riversate dall'INPS ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e sono acquisite all'erario.».

Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 23.
(Disposizioni finali)

  1. Ai sensi di quanto previsto dal presente decreto, gli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, comprendono anche gli eventi che, a partire dalla medesima data del 18 gennaio 2026, hanno causato il movimento franoso verificatosi nel territorio del comune di Niscemi e i danni in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 comprendono i danni in conseguenza degli eventi che, a partire dalla medesima data del 18 gennaio 2026, hanno causato il movimento franoso verificatosi nel territorio del comune di Niscemi.

Articolo 24.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 1, 9, comma 4, 10, comma 2, 11, commi 1 e 4, 15, comma 2, lettere a) e b), pari a euro 356.116.955 per l'anno 2026, 28.116.955 euro per l'anno 2027 e 3.116.955 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, si provvede:

   a) quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 18 febbraio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

   b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate risultanti dai precedenti riparti delle dotazioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, da destinare alle imprese ubicate nelle regioni Calabria e Sicilia;

   d) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

   e) quanto a euro 3.116.955 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   f) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

  2. Le amministrazioni interessate, fermo restando quanto previsto al comma 1, all'articolo 5, comma 9 e all'articolo 6, comma 2, provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 25.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2823-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  Alla rubrica del capo I, dopo le parole: «Regione autonoma» è inserita la seguente: «della».

  All'articolo 2:

   al comma 2, le parole: «delle Regioni Siciliana, Calabria e Sardegna» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione siciliana, della regione Calabria e della regione autonoma della Sardegna»;

   al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «contro gli infortuni e le malattie professionali»;

   al comma 5, le parole: «tributari e non» sono sostituite dalle seguenti: «tributari e non tributari»;

   al comma 8:

    al secondo periodo, dopo le parole: «comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

    al terzo periodo, dopo le parole: «comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

   dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

  «10-bis. La sospensione nei termini previsti al comma 3 si applica altresì ai pagamenti di canoni relativi a contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici nonché ai pagamenti di canoni relativi a contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale»;

  alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di pagamento di canoni di locazione finanziaria».

  All'articolo 5:

   al comma 1:

    al primo periodo, la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi» e le parole da: «a seguito degli eventi meteorologici» fino a: «26 gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito dei medesimi eventi meteorologici»;

    al secondo periodo, la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi»;

   al comma 2, primo periodo, le parole: «all'evento straordinario emergenziale» sono sostituite dalle seguenti: «agli eventi meteorologici di cui al medesimo comma 1» e le parole: «all'evento straordinario ed emergenziale» sono sostituite dalle seguenti: «ai predetti eventi meteorologici»;

   al comma 6, le parole da: «eventi meteorologici» fino a: «26 gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «eventi meteorologici di cui al comma 1»;

   al comma 8:

    al primo periodo, le parole: «eventi alluvionali che hanno colpito i comuni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «eventi meteorologici di cui al comma 1»;

    al secondo periodo, le parole: «n. 145 del 2018» sono sostituite dalle seguenti: «n. 148 del 2015».

  All'articolo 6:

   al comma 4, le parole: «lett. a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)».

  All'articolo 8:

   al comma 1, alinea, le parole: «dal 18 gennaio 2026 e al 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 18 gennaio 2026 al 31 marzo 2026»;

   al comma 3, le parole: «Camere di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

   al comma 5, dopo la parola: «titolari» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti,».

  All'articolo 9:

   al comma 1, le parole: «nelle Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana» sono sostituite dalle seguenti: «nella regione Calabria, nella regione autonoma della Sardegna o nella Regione siciliana» e le parole: «comma 4, del» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4 del»;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  «4-bis. Al fine di assicurare la massima tempestività nell'erogazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 e di favorire la rapida ripresa delle attività economiche e produttive, in deroga alle procedure ordinarie previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la liquidazione e l'erogazione degli indennizzi a valere sulle risorse di cui al comma 4 del presente articolo sono effettuate direttamente dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). A tal fine, l'AGEA si avvale dei dati e delle informazioni presenti nel fascicolo aziendale previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e nel Sistema informativo agricolo nazionale, predisponendo procedure automatizzate e domande precompilate. Le regioni di cui al comma 1 del presente articolo, effettuate le procedure di accertamento e delimitazione ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, trasmettono all'AGEA l'elenco definitivo dei beneficiari per l'immediata esecuzione dei pagamenti»;

   al comma 5, le parole: «per il 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026»;

   al comma 6, la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione».

  All'articolo 10:

   al comma 1, la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi» e le parole: «di ENIT» sono sostituite dalle seguenti: «della società ENIT».

  All'articolo 11:

   al comma 1, dopo le parole: «Regione autonoma» è inserita la seguente: «della», la parola: «Siciliana» è sostituita dalla seguente: «siciliana» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.396.955 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, di cui 500.000 euro annui per ciascuna regione ed euro 896.955 annui per il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvede ai sensi dell'articolo 24»;

   al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto del limite massimo di tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 720.000 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 24»;

   il comma 6 è soppresso.

  All'articolo 12:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «Sardegna e la Regione Siciliana sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «della Sardegna e la Regione siciliana nonché i comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della medesima deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, sono autorizzati»;

    alla lettera a), le parole: «o altre forme» sono sostituite dalle seguenti: «o con altre forme» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle strutture dei comuni interessati, nel limite di tre unità per i comuni, le unioni o le forme associative con popolazione superiore a 10.000 abitanti e di un'unità per i restanti comuni, unioni o forme associative»;

    alla lettera b), dopo le parole: «n. 147» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Regione autonoma» è inserita la seguente: «della» e la parola: «Siciliana» è sostituita dalla seguente: «siciliana»;

   al comma 3, le parole: «spesa del personale» sono sostituite dalle seguenti: «spesa per il personale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunali».

  All'articolo 13:

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «dei Ministri del 26 gennaio 2026,» sono sostituite dalle seguenti: «dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026,», le parole: «Conferenza stato città» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza Stato-città» e le parole: «e pubblicati sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «, pubblicato nel sito internet»;

    al secondo periodo, le parole: «ai questionari» sono sostituite dalle seguenti: «ai sistemi di rilevazione delle informazioni»;

   al comma 3, dopo le parole: «26 gennaio 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

  All'articolo 15:

   al comma 1:

    al primo periodo, le parole: «territorio comunale» sono sostituite dalle seguenti: «territorio del comune»;

    al quinto periodo, le parole: «articolo e degli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «articolo degli articoli»;

   al comma 2, lettera a), numero 2), le parole: «territorio comunale» sono sostituite dalle seguenti: «territorio del comune»;

   al comma 5:

    al primo periodo, le parole: «su cui sono assegnate» sono sostituite dalle seguenti: «a cui sono assegnate»;

    al secondo periodo, le parole: «apposito Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «un apposito fondo»;

    al terzo periodo, dopo le parole: «del Commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «sulle risorse assegnate alla predetta contabilità speciale»;

   al comma 6, primo periodo, le parole: «al rispettivo bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «al relativo bilancio»;

   al comma 7, dopo le parole: «per l'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

  All'articolo 16:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «numero 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)»;

    alla lettera a), le parole: «territorio comunale» sono sostituite dalle seguenti: «territorio del comune»;

    alla lettera b), le parole: «territorio comunale» sono sostituite dalle seguenti: «territorio del comune»;

   al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 15» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 15»;

   al comma 4, le parole: «numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)».

  Nel capo II, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

  «Art. 16-bis. – (Misure e interventi urgenti per fronteggiare il dissesto nel territorio della città metropolitana di Reggio Calabria) – 1. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2027, 2,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 4,5 milioni di euro per l'anno 2029 in favore del comune di Reggio Calabria per la realizzazione di interventi di prevenzione strutturale, consolidamento e recupero funzionale del territorio urbano, del patrimonio pubblico e delle infrastrutture strategiche, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità dei servizi essenziali, l'accessibilità delle aree interne e la fruibilità dei luoghi. Gli interventi sono individuati dal comune di Reggio Calabria, d'intesa con la regione Calabria e con il Dipartimento di protezione civile della medesima regione, anche sulla base delle segnalazioni e degli elementi istruttori già acquisiti ai sensi delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2026, e n. 1181 del 17 febbraio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026.
  2. Al fine di fronteggiare il rischio residuo insistente sul litorale di Cannitello, nel territorio del comune di Villa San Giovanni, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 in favore della città metropolitana di Reggio Calabria, quale soggetto beneficiario e attuatore, d'intesa con la regione Calabria e con il Dipartimento di protezione civile della medesima regione, per la realizzazione degli interventi necessari per la riduzione del suddetto rischio residuo.
  3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate a interventi di consolidamento e di protezione del litorale e delle aree prospicienti, volti a prevenire danni alle abitazioni e alle infrastrutture antistanti il mare, ad assicurare la pubblica incolumità e a evitare situazioni di sfollamento in occasione di ulteriori eventi di mareggiata. Gli interventi sono individuati dalla città metropolitana di Reggio Calabria, d'intesa con la regione Calabria e con il Dipartimento di protezione civile della medesima regione.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2027, a 5 milioni di euro per l'anno 2028 e a 7 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

  All'articolo 17:

   al comma 1, le parole: «non siano stati previsti» sono sostituite dalle seguenti: «non sono stati previsti».

  All'articolo 18:

   al comma 1:

    alla lettera a), capoverso 253, le parole: «del comma 556 della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1, comma 556, della citata legge n. 205 del 2017»;

    alla lettera c), le parole: «, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» e le parole: «articolo 8, del» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 8 del»;

    alla lettera d), capoverso 300-bis, le parole: «del loro attuale incarico» sono sostituite dalle seguenti: «dell'incarico da essi ricoperto alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

  Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

  «Art. 18-bis. – (Disposizione concernente l'individuazione del personale esperto in materia di ricostruzione successiva ad eventi calamitosi da destinare al Dipartimento Casa Italia) – 1. All'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 18 marzo 2025, n. 40, dopo le parole: “e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione,” è inserita la seguente: “prioritariamente”».

  All'articolo 19:

   al comma 1:

    all'alinea, dopo le parole: «sismi, frane,» sono inserite le seguenti: «sprofondamenti, voragini e doline di crollo,» le parole: «ivi incluse» sono sostituite dalle seguenti: «ivi comprese» e dopo le parole: «è istituito» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

    alla lettera b), le parole: «commercio, contro» sono sostituite dalle seguenti: «commercio o contro»;

    alla lettera c), alle parole: «non essere stata presidente» sono premesse le seguenti: «non essere stata dichiarata fallita o assoggettata a procedure concorsuali o sottoposta a liquidazione giudiziale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, e» e le parole: «generale, sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «generale né sindaco»;

    alla lettera e), dopo le parole: «indirizzo Costruzione, ambiente e territorio (CAT)» sono inserite le seguenti: «, indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria, indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia o indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie,» e le parole: «con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto»;

    alla lettera f), le parole: «del diploma universitario» sono sostituite dalla seguente: «della laurea» e le parole: «nel registro» sono sostituite dalle seguenti: «nel ruolo»;

   al comma 2, alinea, la parola: «, derivanti» è soppressa;

   al comma 3, le parole: «nel registro» sono sostituite dalle seguenti: «nel ruolo»;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  «4-bis. Per le perizie relative ai danni derivanti da frana, dissesto idrogeologico, fenomeni vulcanici o instabilità dei versanti, sprofondamenti, voragini o doline di crollo, l'esperto assicurativo catastrofale, iscritto al ruolo di cui al presente articolo, acquisisce una relazione geologica redatta da un geologo abilitato all'esercizio della professione»;

   al comma 5:

    al secondo periodo, dopo le parole: «entro il 30 maggio» sono inserite le seguenti: «di ciascun anno»;

    al terzo periodo, dopo le parole: «entro il 30 giugno» sono inserite le seguenti: «di ciascun anno»;

   al comma 10, lettera b), la parola: «continui» è sostituita dalla seguente: «continuo».

  Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

  «Art. 20-bis. – (Modifica all'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di ricostruzione privata nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023) – 1. All'articolo 20-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies si applicano altresì le disposizioni dei commi da 435 a 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 437 del medesimo articolo 1 della legge n. 213 del 2023 in relazione ai contributi di cui al secondo periodo del presente comma sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2024”».

  All'articolo 21:

   al comma 1:

    alla lettera a), numero 2), le parole: «nei comuni in cui» sono sostituite dalle seguenti: «nel comune in cui»;

    alla lettera c), dopo le parole: «ove necessario» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. All'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:

   “8-bis.1. Ferme restando le risorse finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente e le ordinanze commissariali adottate, nell'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis si intendono compresi i territori degli enti locali interessati delle regioni di cui al medesimo comma 8-bis, anche se non indicati nelle delibere del Consiglio dei ministri che hanno dichiarato lo stato di emergenza, nei quali vengono realizzati interventi di ricostruzione pubblica conseguenti ai medesimi eventi alluvionali”»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche agli articoli 20-sexies e 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata e in materia di ricostruzione pubblica».

  All'articolo 22:

   al comma 1:

    al capoverso 1-ter, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma», dopo le parole: «n. 240» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «nelle zone agricole di cui all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «nelle zone agricole dei territori indicati nell'allegato 1»;

    al capoverso 1-quinquies:

     all'alinea:

      al primo periodo, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 8»;

      al terzo periodo, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 8»;

     alla lettera a), le parole: «medesime superfici unità» sono sostituite dalle seguenti: «medesime superfici o unità»;

     alla lettera d), la parola: «risarcimento» è sostituita dalla seguente: «indennizzo» e le parole: «calcolati alle lettere precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «presi in considerazione per il calcolo ai sensi delle lettere a), b) e c)»;

    al capoverso 1-sexies, primo periodo, le parole: «così calcolati» sono sostituite dalle seguenti: «calcolati ai sensi del comma 1-quinquies»;

    al capoverso 1-septies, la parola: «cumulati» è sostituita dalla seguente: «cumulate», dopo le parole: «regolamento (UE) 2022/2472» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi»;

    il capoverso 1-nonies è ridenominato 1-novies; al medesimo capoverso, dopo le parole: «Commissione Europea» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

    al capoverso 1-decies, primo periodo, le parole: «comma 1-nonies» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-novies».

  All'articolo 23:

   al comma 1, dopo le parole: «26 gennaio 2026,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026,»;

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. Ai contributi pubblici previsti dal presente decreto non si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, se il danno da indennizzare deriva da eventi diversi da quelli da assicurare ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della medesima legge n. 213 del 2023. Per le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, danneggiate dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, le disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 non si applicano ai fini della concessione dei contributi di cui al presente decreto, anche qualora il danno derivi da eventi soggetti all'obbligo di assicurazione, tenuto conto del breve intervallo temporale intercorso tra il termine per la stipulazione dei contratti assicurativi, di cui all'articolo 1, comma 101, della medesima legge n. 213 del 2023, e la data in cui si sono verificati gli eventi meteorologici oggetto degli interventi di protezione civile. Le microimprese e le piccole e medie imprese di cui al secondo periodo devono comunque stipulare i prescritti contratti assicurativi entro sessanta giorni dalla percezione del contributo, a pena di revoca dello stesso.
  1-ter. Il comma 4-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, è abrogato.
  1-quater. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

  Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

  «Art. 23-bis. – (Relazione alle Camere) – 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente decreto».

  All'articolo 24:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «28.116.955 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 28.116.955» e le parole: «3.116.955 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 3.116.955»;

    alla lettera a), dopo le parole: «per l'anno 2026» e dopo le parole: «n. 388» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

    alla lettera c), le parole: «nelle regioni Calabria e Sicilia» sono sostituite dalle seguenti: «nella regione Calabria e nella Regione siciliana»;

   al comma 2, le parole: «Le amministrazioni interessate, fermo restando quanto previsto al comma 1, all'articolo 5, comma 9 e all'articolo 6, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e dagli articoli 5, comma 11, 6, comma 4, e 22, comma 1, le amministrazioni interessate» e le parole: «nuovi e maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi o maggiori oneri».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Misure urgenti per lo svolgimento delle attività di protezione civile)

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 90 milioni di euro per l'anno 2026 e di 25 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 590 milioni di euro per l'anno 2026 e di 525 milioni di euro per l'anno 2027.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: pari a 90 milioni di euro per l'anno 2026 e a 25 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: pari a 590 milioni di euro per l'anno 2026 e a 525 milioni di euro per l'anno 2027;

   all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.3. Carmina, Morfino, Aiello, Scerra, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli interventi di ripristino, ricostruzione o nuova realizzazione di opere pubbliche e private finanziati ai sensi del presente articolo sono subordinati alla preventiva verifica di compatibilità geologico-tecnica, geomorfologica e idrogeologica dell'area interessata, da effettuarsi mediante relazione tecnica redatta da professionista abilitato. È comunque fatto divieto di ricostruire nelle zone classificate ad alto rischio idrogeologico nelle mappe di rischio del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) e dei Piani di assetto idrogeologico (PAI).
1.4. Bonelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli interventi di ripristino, ricostruzione o nuova realizzazione di opere pubbliche e private finanziati ai sensi del presente articolo sono subordinati alla preventiva verifica di compatibilità geologico-tecnica, geomorfologica e idrogeologica dell'area interessata, da effettuarsi mediante relazione tecnica redatta da professionista abilitato.
1.5. Evi, Simiani, Curti, Ferrari.

  Al comma 3, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 150 milioni.
1.6. Scerra, Morfino, Aiello, Carmina, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

ART. 2.
(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi e di pagamento di canoni di locazione finanziaria)

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) danneggiati sotto il profilo economico, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026.
*2.2. Barbagallo, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Iacono, Marino, Porta, Provenzano, Stumpo, Lai.
*2.3. Faraone.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sospesi i termini dei versamenti tributari aggiungere le seguenti: , compresi quelli concernenti l'imposta municipale propria (IMU), la tassa sui rifiuti (TARI) e gli altri tributi locali,.
**2.8. Marino, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Iacono, Porta, Provenzano, Stumpo, Lai.
**2.10. Faraone.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 30 aprile 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2026.

  Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: ottobre 2026 con le seguenti: 30 giugno 2027, o mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 giugno 2027.
2.13. Morfino, Aiello, Carmina, Scerra, Cantone, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 30 aprile 2026 con le seguenti: 30 giugno 2026.

  Conseguentemente:

   al comma 7:

   primo periodo, sostituire, le parole: 30 aprile 2026 con le seguenti: 30 giugno 2026;

   secondo periodo, sostituire, le parole: 30 aprile 2026 con le seguenti: 30 giugno 2026;

   al comma 8:

   primo periodo, sostituire, le parole: 10 ottobre 2026 con le seguenti: 10 dicembre 2026;

   quarto periodo, sostituire, le parole: 10 ottobre 2026 con le seguenti: 10 dicembre 2026;

   dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis: Il Ministero dell'interno eroga anticipazioni di liquidità ai comuni che lo richiedono in relazione alla sospensione di termini di pagamento dell'Imposta municipale propria (IMU) derivanti dall'articolo 2. La misura massima dell'anticipazione richiedibile da ciascun comune è determinata con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, tenendo conto dell'anticipo dell'erogazione del Fondo di solidarietà comunale disposta dall'articolo 13, comma 2. L'anticipazione concessa viene recuperata mediante apposita trattenuta dai versamenti dell'IMU intervenuti a decorrere dal 10 dicembre 2026.

   al comma 10, primo periodo, sostituire, le parole: 30 aprile 2026 con le seguenti: 30 giugno 2026.
*2.14. Ruffino.
*2.16. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Iacono, Marino, Porta, Provenzano, Stumpo, Lai.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 30 aprile 2026 con le seguenti: 30 giugno 2026.

  Conseguentemente:

   al comma 7:

   primo periodo, sostituire, le parole: 30 aprile 2026 con le seguenti: 30 giugno 2026;

   secondo periodo, sostituire, le parole: 30 aprile 2026 con le seguenti: 30 giugno 2026;

   al comma 8:

   primo periodo, sostituire, le parole: 10 ottobre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2026;

   quarto periodo, sostituire, le parole: 10 ottobre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2026.
2.20. Ruffino.

  Al comma 6, sostituire le parole: non si procede al rimborso di quanto già versato con le seguenti: , i versamenti già effettuati nel periodo di sospensione possono essere recuperati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
*2.25. Del Barba.
*2.24. Stumpo, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Iacono, Marino, Porta, Provenzano, Lai.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 30 aprile 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2026.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 30 aprile 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2026.

   al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: 10 ottobre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2026.
2.28. Scerra, Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 10 ottobre 2026 con le seguenti: 10 dicembre 2026 ovvero in sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata il 10 dicembre 2026. Sull'importo delle rate successive alla prima non sono dovuti gli interessi legali.

  Conseguentemente, all'articolo 24:

   al comma 1, sostituire le parole: 356.116.955 con le seguenti: 456.116.955;

   dopo la lettera f), aggiungere la seguente: f-bis) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
2.31. Provenzano, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Marino, Porta, Stumpo, Lai.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 10 ottobre 2026 con le seguenti: 10 dicembre 2026 ovvero in sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata il 10 dicembre 2026. Sull'importo delle rate successive alla prima non sono dovuti gli interessi legali.
2.35. Faraone.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10.1. Per i titolari di utenze relative a immobili ubicati nelle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 18 gennaio 2026 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti disciplina le modalità per la sospensione temporanea a decorrere dal 18 gennaio 2026 e fino al completo ripristino dell'agibilità, e comunque non oltre il 31 marzo 2027, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo sono definite anche le modalità di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi e sono previste esenzioni in favore dei percettori, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del bonus sociale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e per i clienti domestici residenti nei medesimi immobili con ISEE non superiore ai 25.000 euro, che non siano titolari di bonus sociale individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
2.40. Morfino, Aiello, Carmina, Scerra, Cantone, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10.1. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 18 gennaio 2026 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2026, in quanto inagibili totalmente o parzialmente non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il 16 giugno 2026 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi trenta giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2026, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma.
2.39. Morfino, Aiello, Carmina, Scerra, Cantone, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Esenzione fabbricati inagibili e contributo rifiuti)

  1. I fabbricati ubicati nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla rata scadente il 16 giugno 2026 e fino alla definitiva dichiarazione di agibilità dei fabbricati stessi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2027. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 maggio 2026, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il ristoro ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
  3. Al fine di assicurare ai comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 14 milioni di euro per il 2026 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 maggio 2026, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per l'erogazione ai comuni interessati delle somme di cui al presente comma.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

  Conseguentemente, all'articolo 24:

   al comma 1, alinea, dopo le parole: articoli 1, comma 1, aggiungere le seguenti: 2-bis,;

   al comma 1, lettera f), sostituire le parole: 150 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: 168 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027.
2.01. Ruffino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Esenzione fabbricati inagibili e contributo rifiuti)

  1. I fabbricati ubicati nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla rata scadente il 16 giugno 2026 e fino alla definitiva dichiarazione di agibilità dei fabbricati stessi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2027. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 maggio 2026, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il ristoro ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Al fine di assicurare ai comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 14 milioni di euro per il 2026 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 maggio 2026, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per l'erogazione ai comuni interessati delle somme di cui al presente comma.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
2.04. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Barbagallo, Iacono, Marino, Porta, Provenzano, Stumpo, Lai, Santillo, D'Orso.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Sospensione mutui Cassa depositi e prestiti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze)

  1. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2026 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni, unioni di comuni, province, liberi consorzi comunali e città metropolitane, interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
2.05. Ruffino.

ART. 3.
(Misure urgenti in materia di sospensione dell'applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi meteorologici)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione dei limiti di emissione di cui al presente articolo si applica esclusivamente agli impianti per i quali sia stata accertata, dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente competenti per territorio, l'impossibilità tecnica di rispettare i limiti medesimi a seguito dei danni causati dagli eventi meteorologici. Durante il periodo di sospensione, i gestori degli impianti effettuano il monitoraggio della qualità degli scarichi e trasmettono i relativi esiti alle medesime Agenzie che provvedono alla pubblicazione dei dati sui propri siti istituzionali.
3.1. Ilaria Fontana, Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, Scerra, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica sul proprio sito istituzionale, sulla base delle comunicazioni dei soggetti gestori degli impianti interessati, l'elenco degli impianti di depurazione ai quali si applica la sospensione dei limiti di emissione di cui al presente articolo.
3.3. L'Abbate, Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, Scerra, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, Santillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La sospensione di cui al comma 1 si applica, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, sulla base di una valutazione caso per caso recante le prescrizioni necessarie per il ripristino dei limiti di emissione previsti dalla normativa vigente e per il ritorno alle condizioni di regime secondo un cronoprogramma vincolante di interventi, prevedendo modalità di monitoraggio periodico da parte delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), con il coinvolgimento dei comuni interessati e delle associazioni di protezione ambientale. La continuazione dell'esercizio non è in ogni caso concessa se la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti può comportare l'esposizione a rischio per la salute umana e per l'ambiente.
3.4. Carmina, Morfino, Aiello, Cantone, Scerra, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La sospensione dei limiti di emissione di cui al comma 1 non si applica agli scarichi contenenti sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie individuate dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni, nonché dall'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né agli scarichi contenenti sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS).
3.5. Ilaria Fontana, Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, Scerra, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'elenco degli impianti e delle infrastrutture idriche per i quali opera la sospensione di cui al presente articolo è pubblicato sul sito dell'autorità competente, con indicazione della durata della sospensione, delle motivazioni tecniche che la giustificano, del cronoprogramma degli interventi di ripristino e del sistema di monitoraggio e valutazione degli effetti ambientali operata di concerto con le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).
3.6. Bonelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La riattivazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 è subordinata alla verifica tecnica della stabilità geologico-tecnica, geomorfologica e idrogeologica del sito, con attestazione rilasciata da professionista abilitato.
3.8. Santillo, Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, Scerra, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Interventi urgenti di risanamento e ripristino delle infrastrutture idriche nella Regione Siciliana)

  1. Al fine di consentire l'attuazione di urgenti interventi di risanamento e ripristino delle infrastrutture idriche gravemente danneggiate di cui all'articolo 3, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026.
  2. Il commissario delegato, nominato ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 30 gennaio 2026, n. 1180 nella persona del Presidente della Regione Siciliana, provvede, a mezzo di ordinanza, ad individuare quali soggetti attuatori, di norma, l'ente ordinariamente titolare dell'opera o competente.
  3. Al fine di ridurre e mitigare l'impatto ambientale e sulla salute pubblica derivante dagli sversamenti, i soggetti attuatori possono avvalersi delle procedure di cui agli articoli 76, 140 e 140-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
  4. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dai medesimi individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
  5. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 4 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
  6. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 4, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
  7. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.
  8. Al fine di garantire la conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini previsti dal presente articolo, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale e alla tutela e gestione dei vincoli sui beni culturali e paesaggistici sono autorizzate, in via straordinaria e per il triennio 2026-2028, a fare ricorso, a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, per un contingente massimo, per ognuna delle medesime amministrazioni, di dieci unità di personale non dirigenziale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi, nel rispetto del limite massimo dei 3 anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro. Per l'individuazione del personale di cui al primo periodo, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le proprie esigenze.
  9. L'inosservanza dei termini previsti dal presente articolo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 con riferimento a quanto previsto dal comma 1 e pari a euro 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, fermo restando il limite massimo triennale di durata dei contratti, con riferimento a quanto previsto dal comma 8, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.01. Barbagallo, Iacono, Marino, Porta, Provenzano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.
(Ristori per le attività economiche interessate dagli sversamenti in mare nel territorio della Regione Siciliana)

  1. Al fine di erogare le prime misure di immediato sostegno alle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli effetti derivanti dagli sversamenti in mare causati dalle infrastrutture idriche gravemente danneggiate a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nei territori dei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, con particolare riferimento alle fognature, alle fosse tipo Imhoff, agli scolmatori, agli impianti di sollevamento e agli impianti di depurazione delle acque reflue, è autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per il 2026.
  2. Il Commissario delegato, nominato ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 30 gennaio 2026, n. 1180, nella persona del Presidente della Regione Siciliana, o i soggetti attuatori dallo stesso individuati, provvedono, a mezzo di ordinanza, a stabilire i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, tenendo conto dell'impatto degli sversamenti sull'attività, la durata dell'esposizione e i tempi previsti di ripristino ambientale. L'ordinanza di cui al primo periodo è adottata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto.
  3. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2026.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.
3.02. Barbagallo, Iacono, Marino, Porta, Provenzano, Simiani.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.
(Misure urgenti per la riduzione del rischio idraulico della regione Calabria)

  1. In ragione dell'intensificarsi di fenomeni meteorologici estremi, al fine di mitigare il rischio di future esondazioni e garantire la messa in sicurezza dei territori danneggiati in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, alla regione Calabria è concesso un contributo straordinario pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 da destinare alla messa in sicurezza degli argini e alla riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Crati nella Piana di Sibari, nonché agli interventi di corretta regimentazione delle acque e di pulizia, manutenzione e adeguamento strutturale degli argini dei fiumi che insistono nel territorio regionale.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.03. Baldino, Orrico, Tucci, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

ART. 4.
(Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi meteorologici)

  Sopprimerlo.
4.1. Bonelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli atti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale dell'amministrazione competente, con indicazione delle prescrizioni sospese, della durata e delle eventuali misure di mitigazione previste.
4.6. Bonelli.

ART. 5.
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: lavoratori agricoli aggiungere le seguenti: e i lavoratori dipendenti delle imprese della pesca.

  Conseguentemente:

   al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: lavoratori agricoli aggiungere le seguenti: e i lavoratori dipendenti delle imprese della pesca;

   dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Ai lavoratori dipendenti del settore della pesca nei casi in cui tali lavoratori non abbiano potuto svolgere l'attività lavorativa a causa dei danni subiti dalle unità da pesca, dagli impianti o dalle strutture produttive o non abbiano potuto recarsi al lavoro per effetto delle conseguenze degli eventi meteorologici l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa nel limite massimo di 90 giornate.
5.2. Simiani, Braga, Forattini, Barbagallo, Scotto, Guerra, Curti, Evi, Vaccari, Iacono, Marino, Porta, Provenzano, Stumpo, Lai.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 aprile 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2026.

  Conseguentemente:

   al comma 3, sostituire la parola: novanta con la seguente: centottanta;

   al comma 4, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta;

   al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: centottanta;

   al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: centottanta.
5.4. Curti, Simiani, Braga, Barbagallo, Scotto, Guerra, Evi, Vaccari, Iacono, Marino, Porta, Provenzano, Stumpo, Lai.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ove residenti o domiciliati nei medesimi territori con le seguenti: anche ove non residenti o non domiciliati nei medesimi territori.

  Conseguentemente:

   al comma 9, sostituire le parole: 37,6 milioni di euro con le seguenti: 47,6 milioni di euro;

   al comma 11, sostituire le parole: 37,6 milioni di euro con le seguenti: 47,6 milioni di euro;

   dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. Per le finalità di cui ai commi 9 e 11, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è rifinanziato di 10 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
5.5. Aiello, Morfino, Scerra, Cantone, Carmina, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Sopprimere il comma 6.
5.8. Tucci, Morfino, Scerra, Aiello, Cantone, Carmina, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 9, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e provvede alla pubblicazione dei medesimi risultati, in formato aperto e riutilizzabile, nel rispetto degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, delle Linee guida ANAC e della normativa in materia di privacy, assicurando trasparenza sui criteri di priorità eventualmente adottati in caso di raggiungimento dei limiti di spesa.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e provvede alla pubblicazione dei medesimi risultati, in formato aperto e riutilizzabile, nel rispetto degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, delle Linee guida ANAC e della normativa in materia di privacy, assicurando trasparenza sui criteri di priorità eventualmente adottati in caso di raggiungimento dei limiti di spesa.
5.17. Bonelli.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori stagionali e ai lavoratori a tempo determinato, diretti o in somministrazione, impiegati nei settori del turismo, della ristorazione e del terziario operanti nei territori colpiti dagli eventi calamitosi, qualora le attività presso cui risultavano occupati non riaprano entro l'avvio della stagione turistica 2026 ovvero riaprano con ritardo rispetto alla stagione estiva a causa dei danni subiti. Ai lavoratori di cui al primo periodo, che abbiano prestato attività lavorativa nella stagione turistica 2025 presso le medesime imprese o nel medesimo territorio, è riconosciuto un ristoro economico determinato sulla base del periodo di lavoro svolto nell'anno 2025, secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5.18. Barbagallo, Simiani, Braga, Scotto, Guerra, Curti, Evi, Ferrari, Vaccari, Iacono, Marino, Porta, Provenzano, Stumpo, Lai.

ART. 6.
(Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: pari a euro 500 con le seguenti: pari a euro 1.000.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: di euro 3000 con le seguenti: di euro 6.000;

   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: pari a 78,8 milioni con le seguenti: pari a 157,6 milioni di euro;

   al comma 4:

   sostituire le parole: 78,8 milioni con le seguenti: 157,6 milioni;

   sostituire le parole: riduzione, per 112,6 milioni di euro con le seguenti: corrispondente riduzione,
6.3. Scerra, Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: pari a euro 500 con le seguenti: pari a euro 1000.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, medesimo periodo, sostituire le parole: di euro 3000 con le seguenti: di euro 5.000;

   al comma 2, sostituire le parole: 78,8 milioni con le seguenti: 157,6 milioni;

   al comma 4:

   sostituire le parole: 78,8 milioni con le seguenti: 157,6 milioni;

   sostituire le parole: 112,6 milioni con le seguenti: 225,2 milioni.
6.4. Lai, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Iacono, Marino, Porta, Provenzano, Stumpo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: pari a euro 500 con le seguenti: pari a euro 1000.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: di euro 3000 con le seguenti: di euro 5.000.
6.6. Faraone.

ART. 7.
(Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alle risorse di cui al comma 1 si applicano le prescrizioni di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e delle Linee guida ANAC. Sono altresì pubblicati, in formato aperto, i criteri di quantificazione del danno, la metodologia adottata per la relativa determinazione, con indicazione degli elementi considerati ai fini della valutazione del pregiudizio economico subito.
7.3. Bonelli.

ART. 8.
(Sospensione di termini in favore delle imprese)

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 31 marzo 2026 con le seguenti: 30 ottobre 2026.

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 31 marzo 2026 con le seguenti: 30 ottobre 2026;

   al comma 3, sostituire le parole: 30 aprile 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2026.
8.1. Scerra, Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Aggiungere, infine i seguenti commi:

  5-bis. Per le società e le imprese di gestione di stabilimenti balneari che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano la sede legale od operativa o unità locali nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, fatte salve le misure di maggiore favore recate nelle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il termine previsto all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre, n. 213, relativo all'obbligo di stipula di contratti assicurativi per i rischi catastrofali è differito al 31 dicembre 2026.
  5-ter. All'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «le inondazioni» sono aggiunte le seguenti: «, le mareggiate».
8.5. Barbagallo, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Iacono, Marino, Porta, Provenzano, Stumpo, Lai.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Nei casi di affidamento o utilizzo di beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, situati nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, fino al 31 dicembre 2026, la mancata stipula di contratti assicurativi su tali beni, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non determina alcuna preclusione o conseguenza nella valutazione della partecipazione a bandi o gare o nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
8.7. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Barbagallo, Iacono, Marino, Porta, Provenzano, Stumpo, Lai.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Per le società e le imprese che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano la sede legale od operativa o unità locali nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, fatte salve le misure di maggiore favore recate nelle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i termini di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, relativi all'obbligo di stipula di contratti assicurativi per i rischi catastrofali previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono differiti al 31 dicembre 2026.
8.8. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Iacono, Marino, Porta, Provenzano, Stumpo, Lai.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. In considerazione delle gravi ripercussioni economiche derivanti dall'interruzione della viabilità di ingresso e uscita dal territorio comunale di Niscemi, per le imprese aventi sede operativa nel medesimo territorio la sospensione degli adempimenti e dei versamenti ha durata non inferiore a ventiquattro mesi, senza applicazione di sanzioni, interessi o oneri aggiuntivi. La sospensione si applica anche ai mutui bancari, ai finanziamenti e ai contratti di leasing relativi a beni strumentali all'attività.
8.9. Morfino, Scerra, Aiello, Carmina, Cantone, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

ART. 9.
(Sostegno alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

  Al comma 1, sopprimere le parole: e con esclusione di quanto previsto al comma 2, lettera d), dello stesso articolo 5.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: con esclusione di quanto previsto al comma 2, lettera d), del medesimo articolo 5.
9.2. Gadda.

  Al comma 4, sostituire le parole: 108 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: 108 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro.
*9.10. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Simiani, Barbagallo, Stumpo, Lai.
*9.11. Gadda.

  Al comma 4, sostituire le parole: 108 milioni di euro con le seguenti: 208 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 24, comma 1, lettera f) sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro.
9.4. Cherchi, Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, Scerra, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 4, sostituire le parole: 108 milioni sono sostituite con le seguenti: 111,2 milioni.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 111,2 milioni di euro per il 2026, si provvede quanto a 108 milioni di euro per il medesimo anno ai sensi dell'articolo 24 e quanto a 3,2 milioni mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 4,6 milioni di euro per l'anno 2026 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.;

   all'articolo 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai soggetti che alla data del 18 gennaio 2026 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in uno dei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, non si applicano, a partire dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza e fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni in tema di verifica della regolarità contributiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, nonché le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, esclusivamente per l'erogazione di indennizzi di cui agli articoli 1 e 9.
9.200. La Commissione.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese di cui al comma 1, nonché delle imprese e i consorzi della pesca e dell'acquacoltura, le esposizioni in essere fino alla data del 28 febbraio 2026, possono essere rinegoziate o ristrutturate.
  6-ter. Nel rispetto della regolamentazione europea sugli aiuti «de minimis» nei settori agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, tali operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per un valore complessivo fino all'80 per cento.
9.15. Gadda.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. Nei casi di affidamento o utilizzo di beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, e di beni pubblici, utilizzati per finalità sociosanitarie, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali, è prorogato al 31 dicembre 2026.
9.16. Iacono, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Marino, Porta, Provenzano, Stumpo, Lai.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. Le amministrazioni competenti pubblicano i dati relativi alla percentuale di danno riconosciuta, con indicazione dei casi in cui il danno superi il 30 per cento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla tipologia di contributo concesso e al numero di domande escluse, con relative motivazioni.
9.18. Bonelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «la propria qualifica» sono aggiunte le seguenti: «, compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,»
9.21. Gadda.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. All'articolo 1, comma 456, della legge della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «e da 462 a 465» sono soppresse.
*9.23. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Simiani, Barbagallo, Stumpo, Lai.
*9.25. Gadda.

(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo Cerreto 9.01000, comma 1, dopo le parole: nei limiti delle attuali disponibilità, aggiungere le seguenti: vincolate nel risultato di amministrazione,.
0.9.01000.1. La Commissione.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Interventi per la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole e ittiche)

  1. Le regioni sono autorizzate a destinare le risorse residue, risultanti dai precedenti riparti delle dotazioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti delle attuali disponibilità, per finanziare misure a favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché delle imprese e dei consorzi della pesca e dell'acquacoltura, che hanno subito danni alla produzione a causa di calamità naturali e di eventi assimilabili ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto legislativo.
  2. Le regioni possono deliberare o integrare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applica l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e le imprese e i consorzi di cui al comma 1 del presente articolo possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva, di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, in deroga al comma 4 e con esclusione di quanto previsto dal comma 2, lettera d), del medesimo articolo 5.
9.01000. Cerreto, Almici, Gori.

ART. 10.
(Misure per il rilancio del turismo)

  Al comma 1, sostituire le parole: della società ENIT S.p.A. con le seguenti: degli Enti di promozione turistica delle aree interessate che operano nei territori colpiti, individuati per il tramite dell'Ente regionale sentite le Anci regionali
*10.8. Ruffino.
*10.7. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Barbagallo, Iacono, Marino, Porta, Provenzano, Stumpo, Lai.

  Al comma 1, sostituire le parole: della società ENIT S.p.A. con le seguenti: degli Enti di promozione turistica delle aree interessate che operano nei territori colpiti, individuati per il tramite degli enti locali.
10.9. Scerra, Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis.
(Interventi volti alla ripresa economica)

  1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano la sede legale od operativa o unità locali nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, fatte salve le misure di maggiore favore recate nelle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi meteorologici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.
  2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.01. Scerra, Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis.
(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi meteorologici)

  1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo straordinario con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 finalizzato all'erogazione di contributi da destinare alle imprese del commercio, incluso il commercio su aree pubbliche, del settore turistico, ivi inclusi gli stabilimenti termali e balneari, nonché gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per il ristoro dei danni subiti alle infrastrutture e ai beni strumentali all'esercizio dell'impresa in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative per l'erogazione e l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di regime de minimis, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10.02. Baldino, Morfino, Aiello, Carmina, Scerra, D'Orso, Raffa, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis.
(Istituzione del Fondo per il ripristino del Parco e del Museo archeologico di Sibari)

  1. Al fine di consentire la messa in sicurezza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, nello stato di previsione del Ministero della cultura, è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al Parco archeologico di Sibari e al Museo archeologico nazionale della Sibaritide.
  2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.08. Orrico, Baldino, Tucci, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Ferrari, Laus, Manzi.

ART. 11.
(Potenziamento della risposta operativa di protezione civile)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la Regione Siciliana aggiungere le seguenti: , l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   al primo periodo, dopo le parole: degli interventi aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento, per l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai profili tecnici in materia di assetto idrogeologico, difesa del suolo, idraulica, geologia, ingegneria, tutela e gestione delle risorse idriche, pianificazione di bacino;

   al secondo periodo:

   sostituire le parole: pari a euro 2.396.955 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 con le seguenti: pari a euro 2.896.955 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030;

   dopo le parole: di cui 500.000 euro annui per ciascuna regione aggiungere le seguenti: , 500.000 euro annui per l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale.
11.2. Santillo, Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, Scerra, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate.

ART. 12.
(Misure urgenti per il potenziamento delle strutture regionali di protezione civile)

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Coordinamento con le Autorità di bacino distrettuali)

  1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente capo che interessano aree esposte al rischio di alluvione, di frana o di erosione costiera, nonché infrastrutture idriche, impianti di depurazione, impianti e infrastrutture ambientali e interventi di protezione civile connessi ai medesimi rischi, le regioni, gli enti locali, i soggetti attuatori, i gestori delle infrastrutture interessate e le amministrazioni competenti operano in raccordo con le Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti, al fine di assicurare la coerenza degli interventi con la pianificazione di bacino distrettuale vigente, di utilizzare i quadri conoscitivi disponibili, di verificare eventuali interferenze con aree classificate a pericolosità idraulica, da frana o da erosione costiera, di definire le priorità di intervento e di ripristino e di individuare eventuali misure temporanee di mitigazione e di sicurezza.
*12.01. Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Furgiuele.
*12.02. Santillo, Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, Scerra, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate.
*12.03. Bonelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Articolo 12-bis.
(Semplificazione delle procedure)

  1. Per tutte le procedure connesse agli interventi urgenti previsti dal presente decreto, le amministrazioni competenti possono adottare procedure semplificate per la celere conclusione delle procedure autorizzative e per la tempestiva realizzazione degli interventi, fermo restando il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea.
12.04. Ruffino.

ART. 13.
(Misure urgenti in materia di termini per i comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Per gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, colpiti da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2025 è prorogato al 31 maggio 2026.
13.1000. Lancellotta.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Per gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, colpiti da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2025 è prorogato al 31 maggio 2026.
13.1000.(Testo modificato nel corso della seduta) Lancellotta.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di contabilità e bilancio degli enti locali colpiti dagli eventi meteorologici)

  1. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2026, per i comuni, le unioni di comuni, le province, i liberi consorzi comunali e le città metropolitane interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a decorrere dal 18 gennaio 2026, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) il provvedimento di riconoscimento delle spese di somma urgenza di cui all'articolo 191, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può essere adottato entro 150 giorni dalla data della deliberazione della proposta da parte della giunta e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

   b) i termini di cui all'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 30 novembre 2026;

   c) i termini di cui all'articolo 227, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 31 luglio 2026;

   d) i termini di cui all'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 31 dicembre 2026;

   e) il termine del 31 luglio previsto dall'articolo 170, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 15 settembre 2026.

  2. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2026, i comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a decorrere dal 18 gennaio 2026, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della tassa sui rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 settembre 2026.
*13.01. Ruffino.
*13.03. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Barbagallo, Iacono, Marino, Porta, Provenzano, Stumpo, Lai.

ART. 14.
(Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026)

  Al comma 3, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 125 milioni di euro
14.3. Scerra, Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Gli accordi di programma stipulati per l'attuazione del presente articolo sono pubblicati integralmente sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy. Sono altresì pubblicati, in formato aperto, i dati relativi agli aiuti concessi, distinti tra misure finalizzate al mantenimento dell'occupazione e misure finalizzate al recupero della capacità produttiva.
14.5. Bonelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Riconoscimento di immobile economicamente danneggiato)

  1. Ai fini dell'accesso alle misure di sostegno previste dal presente decreto, sono equiparati agli immobili danneggiati anche gli immobili sedi di attività economiche che, pur non avendo riportato danni strutturali diretti, risultino gravemente compromessi nella loro funzionalità economica a seguito degli eventi calamitosi.
  2. La perdita di funzionalità economica è riconosciuta nei casi in cui gli eventi calamitosi abbiano determinato modifiche sostanziali della viabilità di accesso, limitazioni della mobilità o alterazioni del contesto urbano e commerciale tali da determinare una significativa riduzione dell'attività d'impresa.
  3. Le imprese interessate possono richiedere su base volontaria la delocalizzazione dell'attività accedendo alle misure di sostegno previste per gli immobili danneggiati.
  4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.01. Barbagallo, Iacono, Marino, Porta, Provenzano, Simiani.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Articolo 14-bis.

  1. Ai fini dell'accesso alle misure di sostegno di cui al presente decreto, sono equiparati agli immobili danneggiati anche gli immobili sedi di attività economiche che, pur non avendo riportato danni strutturali diretti, risultino gravemente compromessi nella loro funzionalità economica a seguito degli eventi calamitosi. La perdita di funzionalità economica è riconosciuta nei casi in cui gli eventi calamitosi abbiano determinato modifiche sostanziali della viabilità di accesso, limitazioni della mobilità o alterazioni del contesto urbano e commerciale tali da determinare una significativa riduzione dell'attività d'impresa. Le imprese interessate possono richiedere su base volontaria la delocalizzazione dell'attività accedendo alle misure di sostegno previste per gli immobili danneggiati.
14.02. Santillo, Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, Scerra, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Istituzione di un fondo di garanzia per famiglie e imprese)

  1. Al fine di assicurare un sostegno immediato a famiglie e imprese nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, interessati da eventi meteorologici di eccezionale intensità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a comprovati danni diretti subìti alle abitazioni e ai beni mobili e immobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Il fondo prevede un rimborso degli oneri finanziari per finanziamenti dell'importo massimo di 20.000 euro per le famiglie e di 50.000 per le imprese. I criteri e le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.05. Ruffino.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Controllo sull'utilizzo dei contributi erogati)

  1. Al fine di assicurare il corretto impiego delle risorse erogate a famiglie e imprese nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, i soggetti beneficiari di contributi, sovvenzioni, indennizzi o altre erogazioni comunque denominate ed erogate ai sensi del presente decreto, sono tenuti a utilizzare le somme ricevute per le finalità per le quali sono state concesse entro il termine di diciotto mesi dalla data di erogazione.
  2. Entro il termine di cui al comma 1, i soggetti beneficiari trasmettono all'amministrazione concedente una rendicontazione idonea a comprovare l'utilizzo delle somme e lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
  3. In caso di mancato utilizzo, totale o parziale, delle somme entro il termine di cui al comma 1, l'amministrazione concedente assegna al beneficiario un termine non superiore a trenta giorni per la presentazione di motivate giustificazioni e della relativa documentazione. Qualora, all'esito dell'istruttoria, le motivazioni addotte risultino insufficienti ovvero non adeguatamente documentate, l'amministrazione concedente dispone la revoca del contributo ricevuto.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di attuazione del presente articolo.
14.06. Ruffino.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «918 milioni di euro per l'anno 2026,» sono soppresse.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 435 a 441, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano, in quanto compatibili e secondo le disposizioni del presente articolo, anche nell'ambito dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026.
  3. Ai fini del riconoscimento dei primi contributi per la ricostruzione privata di cui al comma 2, per un ammontare pari a 918 milioni di euro per l'anno 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite:

   a) le attività propedeutiche alla definizione dei danni subiti in conseguenza degli eventi alluvionali e del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato;

   b) le tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali per le quali è riconosciuto l'accesso ai contributi;

   c) la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi;

   d) le prerogative del Commissario straordinario ai fini del riconoscimento dei contributi;

   e) le prime risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui al presente articolo, per un ammontare pari a 918 milioni di euro, da integrare con successivi provvedimenti a seguito della definizione dei danni di cui alla lettera a).
14.08. Barbagallo, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Iacono, Marino, Porta, Provenzano, Stumpo, Lai.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo straordinario per la prevenzione del rischio idrogeologico)

  1. Al fine di consentire interventi di prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo straordinario per la prevenzione del rischio idrogeologico con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dal 2026. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere delle regioni interessate, con apposita ordinanza disciplina la ripartizione e l'utilizzo dei fondi. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.09. Ruffino.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Articolo 14-bis.
(Interventi urgenti di manutenzione e di messa in sicurezza delle strade provinciali della regione Calabria)

  1. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle strade provinciali della regione Calabria ripetutamente danneggiate a seguito di eventi meteorologici estremi, nonché degli interventi necessari per ridurre la soggezione idraulica delle opere ed evitare possibili rischi per la viabilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
  2. I criteri per l'erogazione delle risorse del Fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.011. Baldino, Orrico, Tucci, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Articolo 14-bis.
(Interventi urgenti di manutenzione e di messa in sicurezza delle strade provinciali della regione Siciliana)

  1. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle strade provinciali della Regione Siciliana ripetutamente danneggiate a seguito di eventi meteorologici estremi, nonché degli interventi necessari per ridurre la soggezione idraulica delle opere ed evitare possibili rischi per la viabilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
  2. I criteri per l'erogazione delle risorse del Fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.012. Morfino, Aiello, Carmina, Scerra, Cantone, D'Orso, Raffa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni per il ripristino delle infrastrutture)

  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 644 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 918 milioni per l'anno 2026 e di 930 milioni per l'anno 2028.
  2. L'incremento di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere gli interventi in conto capitale volti al ripristino e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ferroviarie e portuali danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché dal movimento franoso, a partire dal 16 gennaio scorso, nel territorio comunale di Niscemi.
  3. All'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028», sono soppresse.
14.014. Simiani, Braga, Barbagallo, Curti, Evi, Ferrari, Iacono, Marino, Porta, Provenzano, Stumpo, Lai.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interventi infrastrutturali urgenti per l'area di Palermo)

  1. Al fine di garantire il ripristino delle viabilità e della funzionalità dei collegamenti stradali con il territorio di Palermo interessato dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 da destinare all'adeguamento e alla messa in sicurezza dei seguenti tratti stradali: A19 «Palermo-Catania»; SS 118 «Corleonese – Agrigentina»; SS 117 bis «Centrale Sicula»; SS 121 «Catanese»; SS 122 «Agrigentina»; SS 191 di Pietraperzia. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.016. Morfino, Aiello, Carmina, Scerra, Cantone, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Articolo 14-bis.
(Interventi infrastrutturali urgenti per la regione Calabria)

  1. Al fine di garantire il ripristino delle viabilità e della funzionalità dei collegamenti stradali dei territori della Calabria interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 al 2033 da destinare all'adeguamento e alla messa in sicurezza dei seguenti tratti stradali gravemente danneggiati: SS 182; SS 18; SS 280; SS 19; SS 106; SS 107; SS 278; SS 184.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.017. Baldino, Orrico, Tucci, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

ART. 15.
(Commissario straordinario per l'area di Niscemi)

  Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: agli interventi di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: , degli articoli da 19 a 36, recanti disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, e
15.1. Santillo, Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, Scerra, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 si avvale di un Comitato tecnico-scientifico composto da esperti nelle discipline geologiche, geotecniche, idrauliche e di pianificazione territoriale, con funzioni consultive obbligatorie ai fini della perimetrazione delle aree a rischio e della definizione degli interventi strutturali.
15.4. Bonelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 si avvale di un Comitato tecnico-scientifico composto da esperti nelle discipline geologiche, geotecniche, idrauliche e di pianificazione territoriale, con funzioni consultive ai fini della perimetrazione delle aree a rischio e della definizione degli interventi strutturali.
15.6. L'Abbate, Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, Scerra, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, Santillo.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 250 milioni.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, lettera a), numero 1), sostituire le parole: 75 milioni con le seguenti: 125 milioni;

   al medesimo comma, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 75 milioni con le seguenti: 125 milioni;

   al comma 7, sostituire le parole: 150.000.000 con le seguenti: 250 milioni;

   all'articolo 24, comma 1, lettera f), sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 250 milioni.
15.7. Scerra, Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e aggiungere le seguenti: sono realizzati attraverso provvedimenti attuativi del Commissario straordinario che,.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 3, al medesimo periodo, dopo le parole: obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare aggiungere le seguenti: al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e;

   dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di assicurare la gestione unitaria degli interventi volti al superamento del contesto emergenziale determinatosi nel territorio del comune di Niscemi in conseguenza degli eventi di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, il Commissario straordinario di cui al comma 1 subentra, limitatamente al citato territorio, alla gestione delle attività previste in conseguenza di quanto disposto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, a valere sulle risorse stanziate a legislazione vigente per il medesimo contesto emergenziale. Le modalità del subentro di cui al presente comma sono disciplinate con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Con le medesime ordinanze si provvede altresì all'individuazione della quota delle risorse stanziate per l'emergenza con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, da destinare alle misure per il territorio del comune di Niscemi e che confluisce nella contabilità speciale di cui al comma 5;

   al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: può stipulare apposite convenzioni con le società in house dello Stato, della Regione Siciliana o del comune di Niscemi o con le società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento con le seguenti: può stipulare apposite convenzioni anche per avvalersi del supporto tecnico di INVITALIA S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di altre società in house dello Stato, della Regione Siciliana o del comune di Niscemi ovvero di società a controllo pubblico, anche indiretto, o di società da queste ultime interamente controllate, i cui oneri sono posti a carico delle risorse per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), nel limite massimo del due per cento del quadro economico o, in assenza, del valore degli interventi privi di quadro economico.
15.200. La Commissione.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e aggiungere le seguenti: sono realizzati attraverso provvedimenti attuativi del Commissario straordinario che, ferma restando la necessità di avviare entro il 2026 gli interventi programmati,

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

   medesimo periodo, dopo le parole: obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare aggiungere le seguenti: al Dipartimento della protezione civile e;

   terzo periodo, sostituire le parole: sono dotati di CUP e con le seguenti: sono avviati sulla base degli elementi disponibili e sono dotati, prima dell'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti o comunque in una fase compatibile con le esigenze di monitoraggio della spesa, di CUP nonché;

   dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di assicurare la gestione unitaria degli interventi volti al superamento del contesto emergenziale determinatosi nel territorio del comune di Niscemi in conseguenza degli eventi di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, il Commissario straordinario di cui al comma 1 subentra, limitatamente al citato territorio, alla gestione delle attività previste in conseguenza di quanto disposto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, a valere sulle risorse stanziate a legislazione vigente per il medesimo contesto emergenziale. Le modalità del subentro di cui al presente comma sono disciplinate con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Con le medesime ordinanze si provvede altresì all'individuazione della quota delle risorse stanziate per l'emergenza con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, da destinare alle misure per il territorio del comune di Niscemi e che confluisce nella contabilità speciale di cui al comma 5;

   al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: con le società in house dello Stato, della Regione Siciliana o del comune di Niscemi o con le società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento con le seguenti: per avvalersi del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – INVITALIA, che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di altre società in house dello Stato, della Regione siciliana o del comune di Niscemi ovvero di società a controllo pubblico, anche indiretto, o di società da queste ultime interamente controllate, i cui oneri sono posti a carico delle risorse dei programmi di cui al comma 2, lettera a), nel limite massimo del 2 per cento del loro valore complessivo.
15.1000. Iaia.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Esenzioni e riduzioni per fabbricati inagibili del Comune di Niscemi)

  1. I fabbricati ubicati nel territorio del comune di Niscemi che risultano distrutti o dichiarati inagibili in conseguenza dei dissesti verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla rata scadente il 16 giugno 2026 e fino alla loro demolizione ovvero al definitivo ripristino dell'agibilità degli immobili medesimi e, comunque, fintanto che permane lo stato di inagibilità accertato dalle competenti autorità e non oltre il 31 dicembre 2027. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 maggio 2026, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il ristoro al comune di Niscemi del minor gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 mila euro per l'anno 2026 e a 600 mila euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
  3. Al fine di assicurare al comune di Niscemi la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Commissario straordinario di cui all'articolo 15 è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti e anche a titolo di anticipazione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 15, comma 2, un contributo compensativo delle minori entrate e delle maggiori spese registrate, fino ad un massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2026, a fronte dei maggiori costi affrontati e delle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.
  4. Le risorse di cui all'articolo 15, comma 2, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2026.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

  Conseguentemente, all'articolo 24, comma 1:

   all'alinea, sostituire le parole: comma 2, lettere a) e b), pari a euro 356.116.955 per l'anno 2026 , a euro 28.116. 955 con le seguenti: commi 2, lettere a) e b) e 15-bis, pari a 358.916.955 per l'anno 2026, a euro 28.716. 955

   alla lettera b), sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 25,6 milioni;

   alla lettera f), sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 152,8 milioni.
*15.08. Scerra, Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
*15.09. Ruffino.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Articolo 15-bis.
(Esenzioni e riduzioni per fabbricati inagibili del Comune di Niscemi)

  1. I fabbricati ubicati nel territorio del comune di Niscemi che risultano distrutti o dichiarati inagibili in conseguenza dei dissesti verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla rata scadente il 16 giugno 2026 e fino alla loro demolizione ovvero al definitivo ripristino dell'agibilità degli immobili medesimi e, comunque, fintanto che permane lo stato di inagibilità accertato dalle competenti autorità e non oltre il 31 dicembre 2027. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 maggio 2026, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il ristoro al comune di Niscemi del minor gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 mila euro per l'anno 2026 e 600 mila euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Al fine di assicurare al comune di Niscemi la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Commissario straordinario di cui all'articolo 15 è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti e anche a titolo di anticipazione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 15, comma 2, un contributo compensativo delle minori entrate e delle maggiori spese registrate, fino ad un massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2026, a fronte dei maggiori costi affrontati e delle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.
  4. Le risorse di cui all'articolo 15, comma 2, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2026.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
15.010. Barbagallo, Simiani, Braga, Iacono, Marino, Porta, Provenzano, Curti, Evi, Ferrari.

ART. 16.
(Contributi per la delocalizzazione)

  Al comma 1, lettera a), le parole: nell'ambito del territorio comunale di Niscemi o dei comuni limitrofi sono sostituite dalle seguenti: nell'ambito del territorio comunale di Niscemi o, in mancanza di aree idonee nel medesimo territorio, in quello dei comuni limitrofi, nonché alla costruzione di un immobile nelle predette aree;

   b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: nell'ambito del territorio comunale di Niscemi o sono inserite le seguenti: , in mancanza di immobili idonei nel medesimo territorio, in quello;

   c) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   b-bis) al ripristino, in alternativa alle precedenti lettere a) e b), della funzionalità di ulteriori immobili, anche non danneggiati dagli eventi di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, che siano nella disponibilità dei soggetti di cui al presente comma e che siano ubicati nel territorio del comune di Niscemi o, in mancanza, di comuni limitrofi. I conseguenti interventi devono essere limitati alla finalità di rendere l'immobile idoneo all'uso secondo i criteri definiti con le ordinanze di cui al presente comma. Il contributo non può in ogni caso essere concesso per importi superiori a quanto sarebbe stato riconosciuto all'istante nei casi di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

   d) al comma 4 dopo le parole: nonché demoliti o da demolire ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a), numero 1, sono aggiunte le seguenti: o la cui funzionalità sia da ripristinare ai sensi del comma 1, lettera b-bis), del presente articolo;

   e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  4-bis. Al fine di tenere conto delle conseguenze prodotte dai dissesti di cui al comma 1 nei confronti delle attività produttive, il contributo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), numero 1, è riconosciuto anche in favore dei titolari di immobili privati con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, ubicati nell'area territoriale che si estende per 150 metri dal coronamento della frana.
16.200. La Commissione.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dei comuni limitrofi con le seguenti: , in mancanza di aree idonee nel medesimo territorio, in quello dei comuni limitrofi, nonché alla costruzione di un immobile nelle predette aree.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

   lettera b), dopo le parole: nell'ambito del territorio del comune di Niscemi o aggiungere le seguenti: , in mancanza di immobili idonei nel medesimo territorio, in quello;

   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al ripristino della funzionalità di ulteriori immobili, anche non danneggiati dagli eventi di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, che siano nella disponibilità dei soggetti di cui al presente comma e che siano ubicati nel territorio del comune di Niscemi o, in mancanza, di comuni limitrofi. Gli interventi di ripristino devono essere limitati alla finalità di rendere l'immobile idoneo all'utilizzo.

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), numero 1, il Commissario straordinario può concedere ai medesimi soggetti di cui all'alinea del comma 1 un ulteriore contributo, nel limite massimo di euro 5.000, ai fini dell'acquisto di beni e servizi per traslochi ovvero per la sistemazione e la piena funzionalizzazione dell'immobile oggetto del contributo di cui al comma 1.

   al comma 4, dopo le parole: nonché demoliti o da demolire ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere le seguenti: o la cui funzionalità sia da ripristinare ai sensi del comma 1, lettera b-bis), del presente articolo;

   dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di tenere conto delle conseguenze prodotte dai dissesti di cui al comma 1 nei confronti delle attività produttive, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), numero 1), anche in favore dei titolari di immobili aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale, ubicati nell'area territoriale che si estende per 150 metri dal coronamento della frana.
16.1000. Iaia.

  Al comma 3, sostituire le parole da: dei criteri definiti fino alla fine del comma, con le seguenti: del valore di mercato reale dell'immobile, accertato mediante perizia tecnica asseverata che tenga conto del valore di ricostruzione a nuovo e dello stato manutentivo dell'immobile prima dell'evento calamitoso. È escluso l'utilizzo esclusivo dei valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate qualora questi risultino inferiori al prezzo medio di vendita tra privati nell'area interessata.
16.8. Barbagallo, Simiani, Iacono, Marino, Porta, Provenzano.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: relativi al semestre antecedente alla data del 18 gennaio 2026.
16.10. Bonelli.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La concessione dei contributi è altresì subordinata alla verifica di idoneità geologica e geomorfologica dell'area e/o dell'immobile oggetto di delocalizzazione.
16.11. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Con provvedimento del Commissario straordinario è riconosciuto un contributo denominato «Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata, ovvero sia stata oggetto di un provvedimento di sgombero in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026.
  4-ter. Il contributo è stabilito rispettivamente in: euro 400,00 mensili per i nuclei familiari composti da una sola unità; euro 500,00 mensili per i nuclei familiari composti da due unità; euro 700,00 mensili per i nuclei familiari composti da tre o quattro unità; euro 800,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità;
  4-quater. Il contributo è concesso fino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione dichiarata agibile o quando il titolare provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e comunque non oltre febbraio 2028.
  4-quinquies. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data dell'evento calamitoso dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
16.16. Scerra, Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei contributi di cui al presente articolo è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, e degli articoli 23 e 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, lettera b), capoverso comma 3-bis.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei contributi per la delocalizzazione di cui al comma 3-bis è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, e degli articoli 23 e 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
16.12. Santillo, Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, Scerra, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Alle imprese ubicate in aree dichiarate «zona rossa» o interessate da gravi limitazioni di accesso è riconosciuto un contributo per la delocalizzazione dell'attività economica. Il contributo può coprire fino al 100 per cento delle spese ammissibili relative al trasferimento dell'attività, all'acquisizione o alla locazione di nuovi immobili, all'adeguamento dei locali e ripristino dell'operatività aziendale. Con ordinanza del Commissario straordinario sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente comma.
16.15. Morfino, Scerra, Aiello, Carmina, Cantone, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.

  1. Al fine di sostenere il tessuto economico e produttivo del territorio del comune di Niscemi colpito dagli eventi di dissesto idrogeologico verificatisi nell'anno 2026, alle imprese commerciali, artigianali, turistiche, agricole e produttive aventi sede operativa nelle aree dichiarate «zona rossa» o comunque interessate da provvedimenti di interdizione, limitazione dell'accesso o delocalizzazione dell'attività è riconosciuto un contributo straordinario a titolo di indennizzo per mancato guadagno.
  2. Il contributo è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data dell'evento calamitoso ovvero dalla data dei provvedimenti amministrativi che hanno determinato la sospensione o la limitazione dell'attività.
  3. Per le imprese già operative prima dell'evento calamitoso, il contributo è determinato in misura proporzionale alla riduzione del fatturato registrata rispetto alla media dei tre anni precedenti ovvero, se più favorevole, rispetto al fatturato dell'ultimo esercizio disponibile.
  4. Per le imprese di nuova costituzione o di recente avvio, prive di storico di fatturato, il contributo è determinato sulla base:

   a) dei costi fissi sostenuti per l'avvio e il mantenimento dell'attività;

   b) della documentazione economico-finanziaria presentata in sede di apertura dell'attività;

   c) dei parametri medi di redditività del settore economico di riferimento individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

  5. Al fine di garantire la continuità aziendale, alle imprese aventi diritto può essere riconosciuta un'anticipazione fino al cinquanta per cento del contributo spettante.
  6. Con ordinanza del Commissario straordinario per l'emergenza, sentito il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i criteri di quantificazione del contributo, le modalità di presentazione delle domande e le procedure di erogazione.
16.03. Scerra, Morfino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Misure in materia di interventi su edifici situati nelle zone interessate dagli eventi meteorologici)

  1. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nel territorio comunale di Niscemi, interessato dai dissesti di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, e all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2026, si applica la detrazione nella misura del 110 per cento delle spese di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute fino al 31 marzo 2027. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
16.05. Santillo, Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, Scerra, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Interventi infrastrutturali urgenti per l'area di Niscemi)

  1. Al fine di favorire la funzionalità dei collegamenti viari con il territorio comunale di Niscemi interessato dai dissesti di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, e all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 8 milioni di euro per l'anno 2027 per l'aggiornamento del progetto esecutivo e la realizzazione del tracciato stradale di collegamento diretto tra la Strada Vicinale Ficoscibona del comune di Niscemi e la SS 417.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, relative al periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
16.06. Scerra, Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Sospensione di termini in favore di imprese aventi sede operativa a Niscemi)

  1. In considerazione delle gravi ripercussioni economiche derivanti dall'interruzione della viabilità di ingresso e uscita dal territorio comunale di Niscemi, è disposta la sospensione dei versamenti dei tributi statali, regionali e locali dovuti dalle imprese aventi sede operativa nel territorio di Niscemi.
  2. La sospensione si applica anche ai mutui bancari, ai finanziamenti e ai contratti di leasing relativi a beni strumentali all'attività.
  3. La sospensione ha durata non inferiore a ventiquattro mesi.
  4. Alla ripresa dei versamenti non si applicano sanzioni, interessi o oneri aggiuntivi.
16.07. Porta, Barbagallo, Marino, Iacono, Provenzano, Simiani.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Misure urgenti per il territorio della regione Molise)

  1. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio della regione Molise, nonché il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal mese di marzo 2026 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2026, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.01000. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

ART. 16-bis.
(Misure e interventi urgenti per fronteggiare il dissesto nel territorio della città metropolitana di Reggio Calabria)

  All'articolo 16-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Gli interventi di cui al presente articolo, corredati da CUP e cronoprogrammi procedurali e finanziari in coerenza alle annualità degli stanziamenti previsti, sono individuati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono tempestivamente comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con i provvedimenti che individuano gli interventi di cui al presente articolo sono previste le modalità di revoca in caso di mancato rispetto dei suddetti cronoprogrammi e di riversamento delle relative risorse all'entrata del bilancio dello Stato. Il monitoraggio è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
16-bis.200. La Commissione.

  All'articolo 16-bis, comma 4, sostituire le parole: corrispondente riduzione delle proiezioni con le seguenti: riduzione, in misura pari a 3 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, delle proiezioni.
16-bis.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

ART. 17.
(Ulteriori interventi urgenti di protezione civile)

  Al comma 1, sostituire le parole: e 2024 con le seguenti: , 2024 e 2025.
17.1002. Iaia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di disporre gli interventi urgenti necessari per far fronte ai danneggiamenti della fascia costiera nel tratto compreso tra Metaponto di Bernalda, Pisticci e Scanzano Jonico causati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026 a favore della regione Basilicata. Le risorse sono trasferite entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 30 giugno 2026, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione Basilicata. La regione Basilicata provvede al riparto delle risorse tra i comuni interessati.
  1-ter. Al fine di fronteggiare gli effetti dei fenomeni di dissesto idrogeologico, nonché di garantire la salvaguardia delle infrastrutture, la sicurezza e la mobilità delle popolazioni interessate, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 50 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare, in pari misura, alle regioni Abruzzo e Molise per il finanziamento di interventi emergenziali urgenti e strutturali connessi alla frana nel territorio del comune di Petacciato, in provincia di Campobasso.
  1-quater. Le risorse sono finalizzate, in particolare, alla messa in sicurezza del territorio interessato, al consolidamento del versante, al monitoraggio del fenomeno franoso, nonché recupero delle principali infrastrutture, al ripristino e alla messa in sicurezza della viabilità stradale, autostradale e ferroviaria della dorsale adriatica, anche mediante l'attivazione e il completamento degli interventi già programmati, nonché all'adozione di misure di sostegno in favore della popolazione residente e dei pendolari.
  1-quinquies. Le risorse di cui al comma 1-ter sono ripartite, entro il 30 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con le regioni Abruzzo e Molise.
  1-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 52 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17.1000. Amendola, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti dei fenomeni di dissesto idrogeologico, nonché di garantire la salvaguardia delle infrastrutture, la sicurezza e la mobilità delle popolazioni interessate, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 50 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare, in pari misura, alle regioni Abruzzo e Molise per il finanziamento di interventi emergenziali urgenti e strutturali connessi alla frana nel territorio del comune di Petacciato, in provincia di Campobasso.
  1-ter. Le risorse sono finalizzate, in particolare, alla messa in sicurezza del territorio interessato, al consolidamento del versante, al monitoraggio del fenomeno franoso, nonché al recupero delle principali infrastrutture, al ripristino e alla messa in sicurezza della viabilità stradale, autostradale e ferroviaria della dorsale adriatica, anche mediante l'attivazione e il completamento degli interventi già programmati, nonché all'adozione di misure di sostegno in favore della popolazione residente e dei pendolari.
  1-quater. Le risorse di cui al comma 1-bis sono ripartite, entro il 30 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con le regioni Abruzzo e Molise.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17.1001. Schlein, Braga, D'Alfonso, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 65 milioni di euro per l'anno 2026, di 110 milioni di euro per l'anno 2027 e di 55 milioni di euro per l'anno 2028».
  1-ter. Ai maggiori oneri, derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 15 milioni per l'anno 2026, 10 milioni per l'anno 2027 e 5 milioni per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17.1. Curti, Simiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città dai movimenti franosi attuali e potenziali è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a favore della regione Umbria per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza, monitoraggio e tutela della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi. Le risorse sono ripartite annualmente, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione Umbria. La regione Umbria provvede al riparto delle risorse tra i due comuni interessati.
  1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
17.3. Ascani, Simiani.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Articolo 17-bis.
(Misure per il contrasto al dissesto idrogeologico e per la difesa del suolo)

  1. In considerazione della gravità e della sempre maggiore frequenza di eventi climatici estremi causati dal cambiamento climatico che comportano la necessità di interventi strutturali e non strutturali, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo per sostenere gli interventi per spese in conto capitale volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico con una dotazione iniziale complessiva di 5.870 milioni di euro, di cui 918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi del comma 3.
  2. Le assegnazioni del Fondo di cui al comma 1 sono disposte con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi strutturali e non strutturali previsti nei piani di gestione del rischio alluvione e nei piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle Autorità di bacino distrettuali in attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007 e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzati alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, assicurando in ogni caso che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 272 è abrogato.
17.07. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Iacono, Marino, Porta, Provenzano, Stumpo, Lai.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici)

  1. Al fine di dare effettiva e tempestiva attuazione alla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC) e di offrire uno strumento di indirizzo per la pianificazione e l'attuazione delle azioni di adattamento più efficaci nel territorio italiano, in relazione alle emergenze in atto e alle criticità riscontrate, e per l'integrazione dei criteri di adattamento nelle procedure e negli strumenti di pianificazione esistenti, per l'attuazione delle misure e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dal PNACC, di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2023, sono stanziati 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.09. Iacono, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Marino, Porta, Provenzano, Stumpo, Lai.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure di contrasto all'abusivismo edilizio)

  1. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2026 e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni per il 2026 e 20 milioni per il 2027 e il 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.010. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Iacono, Marino, Porta, Provenzano, Stumpo, Lai.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Interventi infrastrutturali urgenti per i territori colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026)

  1. Al fine di assicurare la completa realizzazione, ovvero la ricostruzione, il ripristino e la messa in sicurezza delle opere infrastrutturali in fase di esecuzione, danneggiate in conseguenza degli eventi meteorologici di cui all'articolo 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 è rifinanziato per un ammontare pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede:

   a) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.011. Morfino, Scerra, Aiello, Carmina, Cantone, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Fondo per la gestione sostenibile della Posidonia oceanica)

  1. Al fine di sostenere le amministrazioni comunali costiere nelle attività di gestione dei depositi di Posidonia oceanica, riconosciuti dalla legge come una naturale barriera contro l'erosione costiera e, al contempo, come un elemento che può richiedere specifiche azioni di movimentazione o rimozione per garantire la fruizione dei litorali è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026 a favore della regione Sardegna. La regione Sardegna provvede a ripartire il contributo ai comuni che ne facciano richiesta, dando priorità ai comuni che adottano pratiche di gestione sostenibili, come lo spostamento temporaneo e il riposizionamento in situ dei depositi.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17.012. Lai, Simiani.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Interventi infrastrutturali per i territori colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026)

  1. Al fine di assicurare gli interventi per spese in conto capitale volti alla ricostruzione, al ripristino e alla messa in sicurezza delle opere infrastrutturali danneggiate in conseguenza degli eventi meteorologici di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di 918 milioni per l'anno 2026 e di 930 milioni per l'anno 2028.
  2. All'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028», sono soppresse.
17.01000. Morfino, Scerra, Aiello, Carmina, Cantone, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

ART. 18.
(Disposizioni per il potenziamento dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia)

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 297, lettera e), capoverso «comma 557», quarto periodo, le parole: «la sede,» sono soppresse.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: è in Roma con le seguenti: è in Bologna.
18.2. Merola, De Maria, Vaccari, Simiani, Bakkali, Gnassi, Guerra, Malavasi, Andrea Rossi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 297, lettera e), capoverso «comma 557», quarto periodo, le parole: «la sede,» sono soppresse.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: La sede di ItaliaMeteo è in Roma con le seguenti: La sede legale e amministrativa di ItaliaMeteo è in Roma, la sede operativa di attività tecnica è in Bologna.
18.3. De Maria, Merola, Vaccari, Simiani, Bakkali, Gnassi, Guerra, Malavasi, Andrea Rossi.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) dopo il comma 300-bis è aggiunto il seguente:

   «300-ter. L'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia ItaliaMeteo assicura l'integrazione dei modelli previsionali meteorologici con le cartografie ufficiali di pericolosità geologica e idrogeologica, avvalendosi della collaborazione del Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA, delle istituzioni e società scientifiche di riferimento e del Consiglio Nazionale dei Geologi.».
*18.6. L'Abbate, Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, Scerra, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, Santillo.
*18.7. Bonelli.

ART. 19.
(Ruolo di esperti per l'accertamento e la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi)

  Al comma 4-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: e iscritto al relativo albo professionale.
19.200. La Commissione.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è differito al 30 giugno 2027.
19.31. Santillo, Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, Scerra, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Estensione degli eventi catastrofali ai fini delle coperture assicurative)

  1. All'articolo 1, comma 101, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, aggiungere, in fine, le parole: «nonché precipitazioni di elevata intensità e breve durata, fenomeni di acqua alta e inondazioni lagunari, maremoti connessi a eventi sismici sottomarini e fenomeni di siccità estrema e desertificazione del suolo».
19.01. L'Abbate, Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, Scerra, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, Santillo.

ART. 20.
(Sistema di allarme pubblico)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: precipitazioni intense, aggiungere le seguenti: nelle more dell'individuazione delle modalità tecniche di utilizzo della tecnologia cell broadcast, da definirsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

  Conseguentemente, dopo le parole: di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Unificata,.
*20.2. Ruffino.
*20.4. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Iacono, Marino, Porta, Provenzano, Stumpo, Lai.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile con le seguenti: con indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma,

   al medesimo periodo:

   dopo le parole: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni inserire le seguenti: e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

   sostituire le parole: di tale sistema di allarme con le seguenti: di tale sistema;

   dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: Al sistema di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2021, ove incompatibili con il presente articolo.

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sono affidati il coordinamento e la realizzazione delle procedure operative di attivazione, funzionamento e gestione della rete nazionale delle radiocomunicazioni alternative d'emergenza «Giuseppe Zamberletti» in banda HF.
20.1000. Benvenuti Gostoli.

  All'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) le parole: con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile sono sostituite da quelle: con indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile;

    2) dopo le parole: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono aggiunte le seguenti: e acquisita l'intesa della Conferenza Unificata;

    3) le parole: di tale sistema di allarme sono sostituite da: di tale sistema;

    4) dopo il primo periodo è inserito il seguente: Al sistema di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020 ove incompatibili con il presente articolo.
20.200. La Commissione.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini della valutazione del rischio connesso a precipitazioni intense, il sistema di allarme pubblico integra i dati meteorologici con i modelli di suscettibilità a frana e a inondazione e con le cartografie geologiche e geomorfologiche ufficiali disponibili a livello nazionale.
20.7. L'Abbate, Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, Scerra, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, Santillo.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Articolo 20-bis.
(Piani comunali di protezione civile e procedure di evacuazione per il rischio idrogeologico)

  1. Al fine di rafforzare le attività di prevenzione e gestione degli eventi meteorologici estremi, i comuni provvedono all'adozione o all'aggiornamento dei piani comunali di protezione civile, con specifico riferimento ai rischi di alluvione e inondazione, assicurando la definizione delle procedure di evacuazione della popolazione residente nelle aree a maggiore pericolosità idraulica e idrogeologica.
20.04. L'Abbate, Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, Scerra, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, Santillo.

ART. 21.
(Modifiche agli articoli 20-sexies e 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata e in materia di ricostruzione pubblica)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. In caso di raggiungimento del limite di spesa di cui al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis.1, terzo periodo, e del comma 2, il Commissario straordinario può valutare, d'intesa con le regioni interessate, l'utilizzo di ulteriori risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, destinate, a legislazione vigente, alle misure di ricostruzione privata, nel limite della capienza della stessa.
21.5. De Maria, Bakkali, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Simiani.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191)

  1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È assicurata l'interoperabilità tra la banca dati ReNDiS e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto del principio dell'unicità dell'invio del dato di cui all'articolo 19 del medesimo decreto legislativo»
21.08. Santillo, Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, Scerra, D'Orso, Raffa, Baldino, Orrico, Tucci, Cherchi, Perantoni, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Contributi per l'autonoma sistemazione connessi al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei)

  1. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) al primo periodo, le parole: «nonché, entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, nonché, entro la data del 27 febbraio 2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, luglio e agosto 2025»;

    2) al secondo periodo, le parole: «nonché, alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, nonché, alla data del 27 febbraio 2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, luglio e agosto 2025»;

   b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 nonché dei sismi dei mesi di maggio, luglio e agosto 2025».
21.01000. Cerreto.

ART. 22.
(Misure urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023)

  Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: alle imprese cooperative e loro consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 ed alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 con le seguenti: alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le imprese cooperative e i loro consorzi, nonché agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti iscritti nella relativa gestione previdenziale agricola, indipendentemente dalla classificazione dimensionale dell'impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.

  Conseguentemente, al capoverso 1-novies, sostituire le parole: Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso alle agevolazioni contributive con le seguenti: Qualora, in sede di monitoraggio, il limite complessivo di spesa di cui al primo periodo risulti insufficiente rispetto alle domande ammissibili presentate, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propria ordinanza, può autorizzare l'utilizzo delle ulteriori risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 1-decies, nei limiti delle disponibilità residue e fermo restando il rispetto della dotazione complessiva della medesima contabilità speciale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
22.1. Curti, Simiani.

  Al comma 1, capoverso 1-quinquies, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Per le domande di agevolazione il cui importo complessivo richiesto non sia superiore a 10.000 euro, la perdita di reddito può essere attestata, in deroga a quanto previsto dal secondo periodo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla documentazione contabile e fiscale idonea a dimostrare la riduzione della produzione o del fatturato nonché i costi ammissibili determinati ai sensi del presente comma, ferma restando la facoltà dell'amministrazione competente di procedere ai controlli successivi ai sensi dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
22.2. Curti, Simiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le economie di cui all'articolo 6, comma 3, del Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 445472 del 13 settembre 2024, sono utilizzate per concedere un ulteriore sostegno ai beneficiari che hanno presentato domanda a valere del Decreto ministeriale prot. n. 628457 del 13 novembre 2023 e successive modifiche, incrementando gli importi loro spettanti.
  1-ter. Con successivo decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si determina l'entità del sostegno spettante, sulla base di criteri obiettivi ed evitando disparità di trattamento tra i beneficiari. Il sostegno è concesso nei limiti delle risorse disponibili.
22.5. Gadda.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere i seguenti:

Art. 22-bis.
(Integrazione indennizzi per le imprese agricole ortofrutticole dell'Emilia-Romagna interessate dalle gelate nel 2023)

  1. Al fine di sostenere la filiera ortofrutticola della Regione Emilia-Romagna e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta anche ad una serie concomitante di avversità climatiche e fitopatie, sono destinate alle aziende agricole di cui all'articolo 22 le risorse di cui al comma 2, al fine di corrispondere aiuti per integrare gli indennizzi già spettanti a valere del Fondo mutualistico catastrofale, istituito dall'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, quando non hanno consentito di compensare integralmente le perdite di produzione.
  2. Le risorse destinate all'aiuto di cui al comma 1 ammontano a 50 milioni di euro, a valere sul capitolo 7098, pagina 01, rubricato «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura».

Art. 22-ter.
(Beneficiari e aiuti)

  1. Beneficiano degli aiuti le aziende agricole che nell'anno 2024 abbiano destinato superficie agricola alla coltivazione di specie ortofrutticole, a condizione che abbiano ricevuto un indennizzo a valere del fondo mutualistico di cui al comma 1 dell'articolo 22-bis a causa delle gelate occorse nell'anno 2023.
  2. Gli aiuti concessi a ciascuna azienda sono pari ad una percentuale fissa, uguale per tutti i beneficiari, del danno accertato e riconosciuto in istruttoria per gli indennizzi del fondo mutualistico AGRICAT e calcolato con riferimento al parametro del valore indice di cui al Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2023.
  3. Gli aiuti di cui al comma precedente sono concessi sino a esaurimento delle risorse disponibili.
  4. Con successivo decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale, da approvare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono definite tutte le disposizioni attuative dell'intervento.
  5. Gli importi erogati sono concessi secondo le regole degli aiuti di stato.
*22.01. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Simiani.
*22.03. Gadda.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Integrazione risorse indennizzi per imprese agricole dell'Emilia-Romagna colpite dalla alluvione del 2023)

  1. Al fine di integrare gli indennizzi alle produzioni vegetali a favore delle imprese agricole aderenti, di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), del decreto-legge del 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2023, n. 100, è stanziata una dotazione finanziaria aggiuntiva per l'anno 2026, pari a 40 milioni di euro, a valere sul capitolo 7098, pagina 01, rubricato «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura».
  2. Le risorse di cui al comma precedente sono utilizzate per integrare gli indennizzi riconosciuti alle imprese beneficiarie, con un aiuto proporzionale alla differenza tra il valore indice riconosciuto e l'importo già ricevuto e senza disparità di trattamento tra i beneficiari.
  3. Con successivo decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale, da approvare entro 30 giorni dalla entrata in vigore dalla presente disposizione, previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono definite tutte le disposizioni attuative dell'intervento.
  4. Gli importi erogati sono concessi nel rispetto delle regole sugli aiuti di stato.
**22.04. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Simiani.
**22.06. Gadda.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. In relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella Regione Toscana nei mesi di ottobre e novembre 2023, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, successivamente prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2024 e con l'articolo 20 del decreto-legge del 31 ottobre 2025, n. 159, il soggetto responsabile individuato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della protezione civile, e i relativi soggetti attuatori sono autorizzati, per il periodo massimo previsto dall'articolo 27, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie di cui agli articoli 3 e 7 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 1037/2023 e all'articolo 4 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile 1041/2023, nonché delle ulteriori disposizioni derogatorie che saranno previste dall'Ordinanza che sarà adottata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
22.07. Fossi, Simiani, Bonafè, Gianassi, Furfaro, Di Sanzo, Boldrini, Scotto.

ART. 23.
(Disposizioni finali)

  Al comma 1, dopo le parole: gli eventi che, a partire dalla medesima data del 18 gennaio 2026, hanno causato il movimento franoso verificatosi nel territorio del comune di Niscemi aggiungere le seguenti: nonché gli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 12 e 13 febbraio 2026, in conseguenza del ciclone cosiddetto «Ulrike».

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché i danni causati dall'eccezionale ondata di maltempo verificatasi nei giorni 12 e 13 febbraio 2026, in conseguenza del ciclone «Ulrike».
23.1. Barbagallo, Iacono, Marino, Porta, Provenzano, Simiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai familiari delle vittime di calamità naturali, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di calamità naturali, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. In sede di prima applicazione, è riconosciuto il contributo in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici verificatisi nel territorio nazionale a far data dal 6 aprile 2009 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

   a) i criteri e le modalità di accesso al Fondo;

   b) le procedure per l'erogazione delle risorse;

   c) le categorie dei beneficiari;

   d) la misura del contributo erogabile, prevedendo percentuali di riduzione rispetto alla misura massima definite in via crescente per soglie crescenti di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

   e) le modalità di presentazione delle domande;

   f) la documentazione da allegare alla domanda;

   g) le cause di esclusione dal contributo.

  1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23.3. Ascani, Simiani, Curti.

ART. 24.
(Disposizioni finanziarie)

  All'articolo 24, comma 2, dopo le parole: 6, comma 4, aggiungere le seguenti: 16-bis, comma 4,.
24.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)