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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 21 aprile 2026

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 21 aprile 2026.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Coppo, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Giuliano, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Iaia, Lampis, Leo, Lollobrigida, Lomuti, Lucaselli, Lupi, Magi, Manes, Mangialavori, Maschio, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Quartini, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Gaetana Russo, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Speranza, Sportiello, Stefanazzi, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Giuliano, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Iaia, Lampis, Leo, Lollobrigida, Lomuti, Lucaselli, Lupi, Magi, Manes, Mangialavori, Maschio, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Speranza, Sportiello, Stefanazzi, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 20 aprile 2026 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

   GUSMEROLI: «Istituzione della Giornata nazionale del consumo consapevole dei prodotti di qualità» (2887).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge GUSMEROLI ed altri: «Agevolazioni per la stipulazione di contratti di assicurazione contro i danni agli immobili adibiti ad abitazione principale derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali» (2791) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Maffioli.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):

  PITTALIS: «Modifica all'articolo 545 del codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di garanzie dell'imputato in relazione alla presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva» (231) Parere delle Commissioni I e V;

  RIZZETTO: «Disciplina della diffusione di contenuti configurabili come prestazioni di carattere professionale riservate per legge a soggetti abilitati, a tutela degli utenti e per la repressione dell'esercizio abusivo delle professioni» (2745) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV.

   VI Commissione (Finanze):

  PITTALIS: «Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili posseduti e utilizzati dalle aziende pubbliche di servizi alla persona» (235) Parere delle Commissioni I, V e XII;

  PITTALIS: «Applicazione dell'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca ai canoni di locazione di immobili censiti quali negozi e botteghe nella categoria catastale C/1» (236) Parere delle Commissioni I, II, V e X.

   VII Commissione (Cultura):

  PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e altre disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado e rideterminazione del numero di alunni dell'istituzione scolastica necessario per l'assegnazione di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato» (2841) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):

  PITTALIS: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale» (224) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  PITTALIS: «Modifica all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di efficacia temporale dell'autorizzazione paesaggistica» (239) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):

  MASCARETTI ed altri: «Istituzione del Premio “Dottor Geppino Micheletti”» (2785) Parere delle Commissioni I e V;

  CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Istituzione del servizio civile volontario degli anziani» (2848) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):

  TUCCI ed altri: «Agevolazioni per il trasferimento e la permanenza di esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari nelle aree interne e nelle zone disagiate o soggette al rischio di spopolamento» (2786) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2026, recante l'esercizio di poteri speciali, con condizioni, in relazione all'acquisizione da parte di National Pension Service di alcuni diritti amministrativi e di governance in Stonepeak Efesto Upper Holdings Spa, società che esercita l'attività di gestione coordinamento del Gruppo Forgital, connessi alla partecipazione indiretta di minoranza detenuta da National Pension Service in Orizzonti 2 Spa (procedimento n. 68/2026).

  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2026, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione all'acquisizione indiretta, da parte di Terra Spa, per il tramite di una società veicolo (BidCo), del controllo di Padana Tubi & Profilati Acciaio Spa da Padana Holding Srl, nonché all'acquisizione, da parte di Padana Holding Srl, del 38,5 per cento del capitale di BidCo, attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale e la concessione di un prestito soci (procedimento n. 33/2026).

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2026, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione all'operazione, notificata da Camfin Spa e Marco Tronchetti Provera & C. Spa e dalla società China National Tire & Rubber Corporation, Ltd., concernente il mancato rinnovo del patto parasociale relativo alla governance di Pirelli & C. Spa (procedimenti n. 66/2026 e 73/2026).

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 17 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 556).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari europei e internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 17 aprile 2026, ha trasmesso la deliberazione n. 5/2026 del 26 marzo-17 aprile 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione sulla gestione del programma internazionale di difesa F35.

  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera pervenuta in data 21 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 44/2026 del 24 marzo-20 aprile 2026, relativa al Green New Deal.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 aprile 2026, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 13 aprile 2026, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile (atto Camera n. 2823).

  Questo parere è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 aprile 2026, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che, con notifica 2026/0188/IT – C00A, è stata attivata la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa alla proposta di modifica dell'articolo 15-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante modifiche alla disciplina in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati.

  Questa comunicazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro della cultura.

  Il Ministro della cultura, con lettera in data 17 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la relazione quinquennale sull'applicazione della direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, riferita al periodo 2021-2025 (Doc. XXIX-bis, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 16 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   relazione, predisposta dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), al quadro europeo di certificazione della cibersicurezza e alla sicurezza delle catene di approvvigionamento delle TIC e che abroga il regolamento (UE) 2019/881 («regolamento sulla cibersicurezza 2») (COM(2026) 11 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti;

   relazione, predisposta dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2022/2555 per quanto riguarda le misure di semplificazione e l'allineamento alla [proposta di regolamento sulla cibersicurezza 2] (COM(2026) 13 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 16 aprile 2026, ha trasmesso le seguenti relazioni concernenti il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

   relazione, predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concernente il seguito del documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera (atto Camera Doc XVIII-bis, n. 94) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) 2018/858, (UE) 2019/2144 e (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione delle prescrizioni tecniche e delle procedure di prova per i veicoli a motore e che abroga la direttiva 70/157/CEE del Consiglio e il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2025) 993 final) e alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/6/CEE per esentare taluni veicoli elettrici della categoria N2 dall'obbligo di montaggio e impiego di dispositivi di limitazione della velocità (COM(2025) 999 final) – alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione, predisposta dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente il seguito della risoluzione della 9a Commissione (Industria) del Senato (atto Senato Doc XVIII, n. 28) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda determinate norme di produzione, etichettatura e certificazione e determinate norme relative agli scambi con i paesi terzi (COM(2025) 780 final) – alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento concernente la posizione del Governo nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sul tema «Tessera europea di sicurezza sociale».

  Questo documento è trasmesso alla XI Commissione (Lavoro), alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Commissione europea.

  La Commissione europea, in data 15 aprile 2026, ha trasmesso il documento C(2026) 2499 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 77) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda determinati obblighi che incombono agli operatori e ai commercianti (COM(2025) 652 final).

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 25 marzo e 17 e 20 aprile 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali) (COM(2026) 16 final), corredata dei relativi allegati (COM(2026) 16 final – Annexes 1 to 6) e del relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione di impatto (SWD(2026) 14 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 21 aprile 2026;

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'Accordo parziale allargato sul comitato di gestione del tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina (COM(2026) 144 final), corredata dei relativi allegati (COM(2026) 144 final – Annex e COM(2026) 144 final – Annex 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Danimarca (COM(2026) 162 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 162 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/1341 relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti dell'Etiopia (COM(2026) 167 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Progetto di bilancio rettificativo n. 1 del bilancio generale 2026 iscrizione dell'eccedenza dell'esercizio 2025 (COM(2026) 450 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.

  Il Presidente dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con lettera in data 17 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 25 maggio 1970, n. 352, un esemplare del verbale delle operazioni relative al referendum popolare confermativo svoltosi il 22 e 23 marzo 2026.

  Questo documento è depositato presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dall'Autorità nazionale anticorruzione.

  Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 16 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la segnalazione n. 1 del 1° aprile 2026, riguardante la mancata attuazione degli obblighi di esternalizzazione stabiliti dall'articolo 186, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dalla delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 265 del 20 giugno 2023 nonché riguardante l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento delle concessioni autostradali in scadenza.

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Consiglio regionale della Lombardia.

  Il Consiglio regionale della Lombardia, con lettera in data 16 aprile 2026, ha trasmesso il testo di una risoluzione, approvata dal medesimo Consiglio regionale il 31 marzo 2026, concernente il programma di lavoro della Commissione per il 2026 e le politiche dell'Unione europea di maggiore interesse per il tessuto socioeconomico lombardo.

  Questo documento è trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Difensora civica della regione Valle d'Aosta.

  La Difensora civica della regione Valle d'Aosta, con lettera pervenuta in data 20 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2025 (Doc. CXXVIII, n. 21).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

  La Difensora civica della regione Valle d'Aosta, con lettera pervenuta in data 20 aprile 2026, ha trasmesso la relazione sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'anno 2025.

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

  La Difensora civica della regione Valle d'Aosta, con lettera pervenuta in data 20 aprile 2026, ha trasmesso la relazione sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità nell'anno 2025.

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

  La Difensora civica della regione Valle d'Aosta, con lettera pervenuta in data 20 aprile 2026, ha trasmesso la relazione sull'attività svolta in qualità di Garante per l'infanzia e l'adolescenza nell'anno 2025.

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1818 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 2026, N. 23, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, DI ATTIVITÀ DI INDAGINE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN PRESENZA DI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE, DI FUNZIONALITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL MINISTERO DELL'INTERNO, NONCHÉ DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2886)

A.C. 2886 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale (C. 2886),

    il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza, già bulimico da parte del Governo in carica – del quale è oscura la ragione, a fronte di una maggioranza parlamentare schiacciante – era probabilmente inimmaginabile per i Costituenti e parimenti lo è per i firmatari del presente atto;

    tale condotta va ad aggiungersi allo svuotamento del ruolo delle due Camere e alla trasformazione del bicameralismo perfetto in un monocameralismo alternato, in quanto una Camera è chiamata a ratificare l'esame, svoltosi presso l'altro ramo, di un provvedimento ormai «blindato»;

    la reiterazione sistematica e oramai pressoché automatica del ricorso alla decretazione d'urgenza – che nel caso di specie si inserisce in un quadro caratterizzato da oltre centoventi decreti-legge adottati nel corso della Legislatura – evidenzia una trasformazione dello strumento di cui all'articolo 77 della Costituzione da rimedio straordinario a modalità ordinaria di produzione normativa;

    tale tendenza risulta ulteriormente aggravata, nel caso in esame, dalla contestuale approvazione da parte del Consiglio dei ministri, nel medesimo giorno in cui è stato emanato il decreto in parola, di un disegno di legge ordinario vertente sulla medesima materia, ancora non trasmesso alle Camere, circostanza che incide negativamente sulla stessa sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e urgenza e rivela una consapevole elusione del procedimento legislativo ordinario;

    la pretesa straordinarietà e urgenza del provvedimento risulta del tutto smentita anche dalle modalità stesse della sua formazione. Il decreto-legge è stato deliberato dal Consiglio dei ministri in data 5 febbraio 2026, ma pubblicato in Gazzetta Ufficiale soltanto il 24 febbraio 2026, a seguito di una permanenza di diciannove giorni presso la Ragioneria generale dello Stato. Un simile intervallo temporale appare incompatibile con la natura stessa dello strumento del decreto-legge, che presuppone l'immediata entrata in vigore delle misure adottate, e dimostra come l'urgenza sia stata affermata in via meramente formale, ma non riscontrabile sul piano fattuale;

    i presupposti di straordinaria necessità e urgenza che dovrebbero giustificare la ratio di un simile intervento legislativo, così come indicati dalla giurisprudenza costituzionale, relativamente all'articolo 77 della Costituzione, non emergono neanche in ragione dell'eterogeneità delle materie previste dal decreto. Infatti, non si ravvedono elementi idonei a giustificare un intervento immediato e indifferibile, trattandosi piuttosto di un complesso e articolato intervento normativo che incide in modo strutturale su molteplici ambiti dell'ordinamento, introducendo nuove fattispecie incriminatrici, aggravando il trattamento sanzionatorio di reati esistenti e modificando profondamente istituti del diritto processuale penale e di prevenzione;

    il decreto si caratterizza per una evidente eterogeneità contenutistica, incidendo contemporaneamente su misure di prevenzione (articolo 1, 2 e 4), poteri di polizia e accompagnamento per identificazione (articolo 7), disciplina penale della circolazione stradale (articolo 8), fattispecie sanzionatorie connesse all'ordine pubblico e alle manifestazioni (articolo 9), misure limitative della libertà personale e accessorie alla condanna (articolo 10), nonché sull'assetto dell'azione penale attraverso l'introduzione dell'annotazione preliminare (articolo 12), tutela legale e rimborsi spese per le forze dell'ordine (articolo 14); operazioni sotto copertura e modifiche ai permessi (articoli 15 e 16), concorsi per le forze dell'ordine (articoli da 17 a 25) e immigrazione (articoli da 28 a 33);

    sul punto deve altresì essere evidenziato come l'emanazione del decreto-legge da parte del Presidente della Repubblica non possa essere assunta quale elemento idoneo a sanare o escludere i profili di carenza dei requisiti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione. La funzione di controllo esercitata dal Capo dello Stato in sede di emanazione del decreto-legge si colloca infatti in una fase necessariamente anticipata e connotata da margini di valutazione limitati, alla manifesta evidenza di una assoluta carenza dei presupposti anche in ragione della straordinarietà dello strumento e della necessità di non comprimere indebitamente la sfera di responsabilità politica del Governo. Da ciò ne consegue che la verifica circa la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione resta comunque rimessa al Parlamento e, in ultima istanza, alla Corte costituzionale, non potendo ritenersi in alcun modo preclusa o superata dall'intervento del Capo dello Stato in sede di emanazione del decreto-legge;

    sarebbe stato opportuno reintrodurre in questa sede il delitto di abuso di ufficio, anche tenuto conto che, tra i reati contestabili nei casi di fermo illegittimo – sui quali interviene l'articolo 7 – può rientrare tale fattispecie di reato (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 9970/2003);

    le misure recate dal provvedimento, si muovono in un'ottica esclusivamente repressiva – che percorre tutto il provvedimento, attraverso la configurazione di nuove fattispecie penali, aggravi di sanzioni amministrative e/o modifiche a fattispecie già esistenti – in assenza, tuttavia, di prospettiva di prevenzione dei fenomeni;

    le intervenute modifiche in extremis non scalfiscono l'allarmante segno culturalmente regressivo e l'accezione repressiva della «sicurezza», ben lungi dal disegno costituzionale;

    appare opportuno rammentare i più recenti approdi della Consulta al riguardo, la quale ha ribadito (sent. n. 146/2024, Pres. Barbera, Rel. Pitruzzella) come, anche al di fuori della materia penale, il ricorso alla decretazione d'urgenza sia soggetto a limiti «fissati allo scopo di non vanificare la funzione legislativa del Parlamento ». Specificando che, non si può in alcun modo giustificare «lo svuotamento del ruolo politico e legislativo del Parlamento, che resta la sede della rappresentanza della Nazione (articolo 67 della Costituzione), in cui le minoranze politiche possono esprimere e promuovere le loro posizioni in un dibattito trasparente (articolo 64, secondo comma, della Costituzione), sotto il controllo dell'opinione pubblica»;

    ancora, «l'ampia autonomia politica del Governo nel ricorrere al decreto-legge non equivale, tuttavia, all'assenza di limiti costituzionali (...). L'adozione del decreto-legge è prevista “come ipotesi eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise” principi normativi e di regole giuridiche indisponibili da parte della maggioranza, a garanzia della opzione costituzionale per la democrazia parlamentare e della tutela delle minoranze politiche»;

    la democrazia si fonda, appunto, sui limiti, e questa nuova forma di democrazia senza limiti, e per ciò stesso illiberale, appare in contrasto anche con i principi di solidarietà e di giustizia sociale: fino a quando può definirsi democratico un regime in cui il Governo non accetta limiti, scavalca ruoli e prerogative che fondano l'ordinamento giuridico, intende ridurre l'autonomia degli organi giurisdizionali e di controllo, svilisce la netta separazione dei poteri?;

    in ordine al suo contenuto, molteplici sono gli aspetti strutturali critici del provvedimento: anch'esso, al pari dei suoi omologhi precedenti, ad avviso dei firmatari, contribuisce a smontare di fatto una cultura giuridica, politica ed etica e rompe con la tradizione giuridica liberale e solidale;

    l'improprio uso che del diritto penale vi è compiuto, non orientato verso finalità di tutela e protezione di beni giuridici costituzionalmente rilevanti e meritevoli di protezione, così risultando violato il principio di necessità della sanzione penale;

    sul piano della formulazione delle norme penali, l'indeterminatezza e la genericità, mentre, con riguardo alla definizione della cornice edittale, la sproporzionalità e l'irragionevolezza: la delicatezza dei valori in gioco nell'ambito della disciplina penale, valori che attengono al rispetto della dignità e della libertà della persona umana e che dalla Costituzione sono posti al centro dell'ordinamento, implica l'osservanza, da parte del legislatore, nella formulazione del precetto normativo e della relativa sanzione, dei principi di determinatezza della fattispecie e di proporzionalità della pena, principi che assumono rilevanza costituzionale ai sensi dell'articolo 3 e che risultano violati da molteplici disposizioni;

    si assume, in proposito, la visione espressa dal Consiglio superiore della magistratura nel parere sul provvedimento in titolo, verso il quale rileva, in primis, il principio di legalità nella sua declinazione di determinatezza e prevedibilità della norma penale: nel provvedimento in titolo, la presenza di clausole generiche, di formule elastiche e di sovrapposizioni tra fattispecie incriminatrici rende incerto il perimetro dell'illecito e amplia in modo significativo lo spazio interpretativo dell'autorità giudiziaria. Questo aspetto non è neutro sul piano costituzionale, perché il principio di legalità non si esaurisce nella riserva di legge ma richiede che il cittadino sia posto in condizione di prevedere con sufficiente chiarezza le conseguenze delle proprie condotte. Analoga è la prospettiva della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che insiste sulla necessità che la legge penale sia accessibile e prevedibile nei suoi effetti. Quando il legislatore utilizza categorie ampie o indeterminate, il rischio è quello di uno scivolamento verso forme di incriminazione sostanzialmente aperte, incompatibili con l'articolo 25 della Costituzione e con l'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

    molteplici disposizioni contenute nel decreto-legge potrebbero presentare profili di illegittimità costituzionale sotto il profilo, oltre che della ragionevolezza e della proporzionalità, della tutela dei diritti fondamentali, come emerge dall'analisi delle singole norme;

    desta seria preoccupazione nei firmatari la scelta del Governo rispetto ad un così vasto ricorso al diritto penale in chiave meramente simbolica di rafforzamento della sicurezza pubblica, e ciò a maggior ragione, in quanto esso è realizzato con lo strumento della decretazione d'urgenza;

    vengono infatti introdotte, con decreto-legge, nuove fattispecie incriminatrici e inasprite le pene di altri reati. Le condotte oggetto di criminalizzazione appaiono, nella quasi totalità dei casi, espressive di marginalità sociale o di forme di manifestazione del dissenso, con interventi che risultano per diversi profili di dubbia compatibilità con svariati principi costituzionali su cui si basa il nostro ordinamento penale, penitenziario e il diritto dell'immigrazione, in considerazione della reiterata violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità nella determinazione degli aumenti della pena, e dei principi di offensività, di tassatività e determinatezza, con riferimento alla introduzione di nuove fattispecie di reato che, secondo i firmatari, pericolosamente mirano a punire il modo d'essere del soggetto autore della condotta piuttosto che la condotta medesima;

    in primo luogo, con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3, che intervengono sul versante del diritto penale sostanziale – attraverso la novella della legge sulle armi e l'introduzione o la rimodulazione di specifiche fattispecie penali presenti nel codice – potrebbero collocarsi al di fuori di un disegno organico e coerente, tale da determinare una ipotetica alterazione della scala di gravità dei reati e una conseguente compromissione del principio di proporzionalità della pena, quale espressione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, nonché della funzione rieducativa della pena sancita dall'articolo 27, terzo comma. Per quanto concerne l'articolo 1, la sanzione amministrativa connessa al porto d'armi nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale ove taluno dei reati di cui alla legge sulle armi sia commesso da un minore degli anni diciotto, rischia di violare il disposto dell'articolo 27, primo comma, della Costituzione laddove prevedendo una responsabilità per fatto altrui, determina una sorta di responsabilità oggettiva. In tal modo lo Stato abdica alla propria funzione di rieducazione e reinserimento delegandola integralmente ai genitori tramite l'introduzione del deterrente della sanzione;

    si tratta di una delle disposizioni del decreto che introducono forme di responsabilizzazione indiretta, in questo caso nei confronti dei genitori per fatti commessi dai minori, senza ancorare in modo esplicito la sanzione a una condotta colpevole di omissione o a una violazione specifica degli obblighi educativi;

    in proposito, il parere del Consiglio superiore della magistratura rileva che questo tipo di costruzione rischia di porsi in contrasto con il principio per cui la responsabilità penale e amministrativa non può che essere personale, principio che trova fondamento nell'articolo 27 della Costituzione e che è ribadito anche nella giurisprudenza europea. L'idea di una responsabilità che discende automaticamente dal fatto altrui, senza una verifica puntuale della colpa, introduce un elemento di frizione con il modello personalistico della responsabilità;

    analogamente, con riferimento all'articolo 2, concernente l'estensione delle misure di ammonimento, tali strumenti, pur incidendo significativamente sulla sfera giuridica dei destinatari, sono caratterizzati da un deficit strutturale di garanzie, essendo adottati in assenza di un pieno contraddittorio e sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali dell'autorità amministrativa. Ciò determina un possibile contrasto con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, oltre a introdurre una forma di anticipazione della soglia punitiva fondata su elementi non ancora penalmente rilevanti, in tensione con il principio di presunzione di innocenza e con il principio di offensività;

    con riferimento all'articolo 3 il decreto interviene sulle ipotesi di furto con destrezza e inserisce all'interno del codice penale il delitto di rapina commessa da un gruppo organizzato. Tali disposizioni, invero, non determinano un'estensione dell'area di rilevanza penale tenuto conto che le predette ipotesi delittuose, da un lato sono già previste e, dall'altro, sono comunque punite altrettanto severamente. Il sistema penale si regge, per l'appunto, su solide basi in costante equilibrio (sanzionatorio) l'una con l'altra. Aggravare la forbice edittale di una specie di delitti fa sì che anche l'altra possa subire degli squilibri in quanto il principio di proporzionalità della pena rappresenta uno dei cardini del sistema penale che richiede che la risposta penale sia calibrata in relazione alla gravità dell'offesa. Se il trattamento sanzionatorio della rapina, che resta pur sempre un delitto contro il patrimonio, viene progressivamente assimilato, in concreto, a quello di fattispecie come i delitti contro la persona, si rischia di alterare la gerarchia dei valori presenti nel codice. Non si tratta, nel caso di specie, di sottovalutare la gravità della rapina, soprattutto nelle forme organizzate o violente. Si tratta, piuttosto, di evitare che l'inasprimento sanzionatorio, perseguito attraverso strumenti di rigidità automatica, produca effetti distorsivi sull'equilibrio complessivo del sistema specialmente in presenza di beni giuridici sovraordinati;

    particolare rilievo assumono, poi, le disposizioni di cui all'articolo 4, che prevedono l'adozione del DASPO e la limitazione della presenza in determinati luoghi. Sul punto si evidenzia come tali misure incidano direttamente sulla libertà personale e sulla libertà di circolazione, tutelate rispettivamente dagli articoli 13 e 16 della Costituzione, senza essere adeguatamente presidiate da un controllo giurisdizionale pieno e tempestivo. L'ampiezza e l'indeterminatezza dei presupposti applicativi, spesso ancorati a nozioni elastiche quali la pericolosità sociale, espongono tali strumenti al rischio di applicazioni arbitrarie, con conseguente violazione anche del principio di eguaglianza (articolo 3 della Costituzione). Tale disposizione rischia di trasformare una misura amministrativa in uno strumento di controllo politico rendendo assai labile il confine tra il criminale ed il manifestante democratico ed affidando l'individuazione di tale confine all'interpretazione del momento delle forze di polizia. La criticità principale è rappresentata dall'ampiezza dei presupposti applicativi: il riferimento a «comportamenti molesti» e al «pericolo per la sicurezza» risulta eccessivamente generico, con il rischio di applicazioni discrezionali, non uniformi e per di più in aperto contrasto con quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 47/2024, laddove limita la validità del divieto al pericolo concreto di commissione di reati. L'introduzione e l'estensione delle misure di DASPO non incidono sulle cause profonde dei fenomeni criminali, ma si limitano a spostarli nello spazio, allontanandoli dai luoghi più visibili senza eliminarli. Si tratta, in sostanza, di un intervento di carattere apparente, che produce un effetto di dislocazione del problema piuttosto che di reale prevenzione, volto a produrre un effetto di rassicurazione sociale più che a incidere in modo effettivo sui fenomeni, configurando una forma di maquillage legislativo priva di effettiva incidenza sulla sicurezza;

    ulteriori e ancora più gravi profili di criticità emergono con riferimento all'articolo 7, che amplia i casi in cui sono consentite le perquisizioni, il fermo e il conseguente accompagnamento presso gli uffici di polizia in occasione delle manifestazioni;

    in ordine al fermo, in assenza di un chiarimento sulle caratteristiche e precise finalità degli «accertamenti di polizia» e in assenza di una indicazione sulla finalità del trattenimento della persona negli uffici di polizia, peraltro fino a dodici ore, che ampliare in maniera irragionevole la già ampia discrezionalità degli operatori di polizia. In tal caso, si evidenzia come il decreto introduca forme di limitazione della libertà personale non adeguatamente riconducibili al modello costituzionale delineato dall'articolo 13, che richiede la riserva di giurisdizione. In particolare, l'assenza di un controllo giurisdizionale immediato e la possibilità di fondare tali misure su presupposti non sufficientemente determinati determinano un significativo arretramento delle garanzie fondamentali. Tale disciplina appare inoltre suscettibile di incidere in modo dissuasivo sull'esercizio del diritto di riunione di cui all'articolo 17 della Costituzione, configurando un possibile effetto di compressione del dissenso;

    in particolare, come ribadito anche nel parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura, l'istituto del fermo, ma non solo, «pur rispondendo ad un'esigenza di prevenzione di disordini violenti causati nell'ambito delle manifestazioni pubbliche, si muove su un crinale costituzionalmente molto sensibile» ponendosi con un profilo estremamente critico rispetto alla compatibilità con gli articoli 13, 17 e 21 della Costituzione e 5 della Cedu;

    l'articolo 9 introduce nuove fattispecie sanzionatorie connesse all'organizzazione e alla partecipazione a eventi e manifestazioni, utilizzando formule generiche e prive di sufficiente determinatezza, quali quelle relative a condotte che «intralciano» o «ostacolano» servizi o attività, con il rischio di ricomprendere comportamenti che rientrano nell'esercizio legittimo di diritti costituzionalmente garantiti. La combinazione tra l'ampiezza delle fattispecie e l'elevato trattamento sanzionatorio determina un evidente effetto dissuasivo, idoneo a comprimere l'esercizio del diritto di manifestazione, in contrasto con gli articoli 17 e 21 della Costituzione. In tale contesto, il decreto appare, ad avviso dei firmatari del presente atto, espressione di una precisa volontà politica di utilizzo dello strumento penale in funzione di controllo sociale, con un approccio che rischia di trasformare il diritto penale in uno strumento di gestione del conflitto politico e sociale;

    con riferimento all'articolo 10, che introduce misure accessorie e divieti di accesso a determinati luoghi, è stato evidenziato come tali strumenti, per ampiezza e indeterminatezza, possano tradursi in limitazioni sproporzionate della libertà personale e di circolazione, in assenza di criteri applicativi sufficientemente puntuali e di adeguate garanzie procedurali, con conseguente violazione degli articoli 3, 13 e 16 della Costituzione;

    di particolare gravità risultano, le disposizioni di cui all'articolo 12, concernenti l'introduzione dell'annotazione preliminare. Sul punto si evidenzia come tale istituto consenta al pubblico ministero di evitare l'iscrizione nel registro degli indagati sulla base di valutazioni discrezionali circa la sussistenza di cause di giustificazione, determinando una significativa compressione del principio di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'articolo 112 della Costituzione. Tale meccanismo introduce una zona grigia sottratta alle garanzie del contraddittorio e del controllo giurisdizionale, incidendo anche sul diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione e sul principio del giusto processo di cui all'articolo 111;

    le disposizioni in materia di immigrazione all'articolo 28 vogliono nell'intento del Governo fare da precursore all'entrata in vigore del Nuovo Patto Europeo sulla migrazione e asilo e al fine di far funzionare i centri per il rimpatrio dislocati in Albania, ora definiti a livello unionale return hub, si minano ancora una volta i diritti umani inserendo nell'ordinamento penitenziario l'«obbligo di cooperazione» in capo al detenuto o all'internato straniero ai fini «dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in loro possesso, relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati». Una norma non chiara che determina – con disposizioni di carattere amministrativo – ricadute dirette sui diritti fondamentali delle persone, perché la violazione dell'obbligo di cooperazione incide sulla libertà personale nella misura in cui consente di esprimere parere negativo sul percorso rieducativo del condannato con conseguente ricaduta sulla concessione di benefici penitenziari come la liberazione anticipata;

    inoltre l'obbligo di cooperare anche in ordine ai Paesi nei quali gli stranieri hanno soggiornato o, addirittura, sono transitati e, laddove le dichiarazioni del detenuto in ordine alla specificità dell'indicazione possano risultare incomplete, la previsione che le stesse saranno – non chiarisce in che misura la norma – valutate in «negativo», non appaiono legati ad alcuna specifica ragione connessa al dichiarato fine della norma, cioè l'accertamento dell'identità;

    altro elemento di smantellamento dei diritti dei migranti è contenuto nell'articolo 29 per cui al comma 3 si prevede l'abrogazione dell'ammissione ex lege al gratuito patrocinio nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea. La peculiarità del procedimento di espulsione dello straniero determina la necessità di eliminare, e non frapporre ostacoli allo straniero, o meglio al diritto dello straniero ad avere una difesa tecnica senza vincoli legati ad oneri burocratici. L'abrogazione di tale norma, pertanto, mina – senza ragione alcuna – la tutela che l'ordinamento aveva accordato, in specifico procedimento, ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE. È necessario un attento bilanciamento tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali, nel rispetto dei principi costituzionali, della giurisprudenza consolidata e degli obblighi internazionali;

    in ultimo, l'articolo 30 conferisce poteri derogatori molto ampi al Ministero dell'Interno, con limitati controlli giurisdizionali, autorizzando il Ministero dell'Interno a derogare «ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale» per la costruzione di centri di trattenimento. Questa previsione configura un potere quasi-legislativo dell'Esecutivo che bypassa il controllo parlamentare ed anche l'eventualmente successivo controllo giurisdizionale. Si corre, pertanto, il rischio di un eccesso di discrezionalità amministrativa. Anche in questo caso la sicurezza è di tipo punitivo e detentivo, non andando a controbilanciare la questione migratoria con politiche di integrazione, ma rafforzando la marginalizzazione sociale, particolarmente impattante sulle seconde generazioni e i minori stranieri;

    se l'intento del Governo in carica è quello di garantire la sicurezza dei cittadini, sarebbe illusorio pensare di realizzarlo, da un lato, facendo esclusivo affidamento sul diritto penale, dall'altro, omettendo investimenti per il benessere sociale, anche sotto il profilo delle condizioni della sicurezza collettiva. Invero, come confermano studi scientifici condotti a livello nazionale e internazionale, l'introduzione di nuove fattispecie penali, così come l'inasprimento delle pene non possono garantire migliori livelli di sicurezza per i cittadini, né risolvere le cause economiche, sociali, culturali alla base delle forme di criminalità che si intendono contrastare;

    il decreto-legge tradisce, ancora una volta, la postura che il Governo in carica intende assumere, prediligendo un diritto penale «a costo zero», che in assenza di interventi strutturali, fa sì che lo stesso fumoso concetto di «sicurezza pubblica» tanto caro alla maggioranza, rimanga una formula vuota e priva di riscontri concreti, come già dimostrato da precedenti provvedimenti legislativi;

    in sintesi, le disposizioni introdotte appaiono ispirate prioritariamente ad una logica repressiva e securitaria, che rischia di portare al collasso dello Stato di diritto, per effetto del ricorso alla minaccia penale come primaria, in attuazione di una sorta di «pan-penalismo» e «pan-carcerizzazione», destinata a causare un aumento dei procedimenti, con possibili effetti negativi sulla durata complessiva dei processi. A ciò si aggiunga un ineludibile aumento della popolazione ristretta, senza che il provvedimento d'urgenza – che riguarda anche la materia penitenziaria – preveda misure per fronteggiare la gravissima situazione delle carceri sovraffollate e dell'incessante aumento dei suicidi in carcere;

    mancano, inoltre, misure che introducono risorse destinate al personale delle strutture dello Stato istituzionalmente preposte alle attività di pubblica sicurezza e di soccorso pubblico, in termini di organico, di dotazione di mezzi, strumenti e alloggi di servizio, così come il provvedimento difetta di prevedere adeguate risposte alla richiesta di un più serrato controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine nelle aree urbane degradate, in quelle più vulnerabili e nei territori ad alto indice di criminalità;

    le misure si inseriscono in una linea di politica criminale – e, sulla base dei dati costantemente in rialzo con riguardo alla criminalità e, in particolare, alla criminalità predatoria, rilevati nel corso degli oltre tre anni di mandato del Governo attualmente in carica, evidentemente anche criminogene – che, negli ultimi anni, ha fatto dell'inasprimento del trattamento sanzionatorio il principale – se non unico – strumento di intervento in materia di sicurezza, senza tuttavia produrre risultati apprezzabili né sul piano della prevenzione dei reati né su quello della percezione della sicurezza da parte dei cittadini;

    i dati disponibili mostrano infatti come, a fronte di un continuo irrigidimento delle pene e dell'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, i reati – in particolare quelli predatori – continuino a registrare livelli elevati, mentre la percezione di sicurezza da parte degli italiani risulta oggi inferiore rispetto all'inizio della legislatura;

    tale scollamento tra intervento normativo e risultati concreti è stato, peraltro, implicitamente riconosciuto dalla stessa Presidente del Consiglio nel corso dell'intervento svolto alle Camere il 9 aprile 2026, laddove, ad avviso dei firmatari del presente atto, ha espresso in modo incontrovertibile la propria insoddisfazione per l'andamento complessivo delle politiche sulla sicurezza;

    ci si trova, dunque, di fronte al quarto intervento normativo urgente in materia di sicurezza adottato nel corso di tre anni e mezzo di governo, senza che si sia registrato quel cambio di passo che sarebbe stato lecito attendersi; al contrario, si assiste alla stanca ripetizione di una strategia fondata su un approccio meramente repressivo, che non affronta le cause profonde dei fenomeni criminali e che rischia di tradursi in un diritto penale simbolico, incapace di incidere realmente sulla sicurezza dei cittadini;

    il fil rouge del provvedimento in esame predilige, altresì, ad avviso dei firmatari, l'esclusività della minaccia sanzionatoria penale e della sproporzione tra tutela della sicurezza e garanzia della libertà personale, a dispetto di gran parte dei principi costituzionali che permeano il nostro ordinamento penale;

    con riguardo al parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura, i firmatari condividono la preoccupazione in ordine allo squilibrio complessivo tra la finalità di sicurezza e la tutela dei diritti fondamentali. Il rafforzamento degli strumenti preventivi e repressivi si accompagna a un ampliamento dell'area del penalmente rilevante e a un aumento dei poteri amministrativi di intervento. In sé questa scelta rientra nella discrezionalità del legislatore, ma incontra limiti quando incide in modo eccessivo sui diritti e sulle libertà garantite dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali. Il punto non è negare l'esigenza di sicurezza, ma verificare che essa sia perseguita entro un quadro di equilibrio e di proporzione, che è il tratto distintivo dello Stato di diritto;

    in questo quadro, il disegno complessivo che emerge è quello di un intervento che, lungi dal rafforzare davvero la sicurezza sul territorio, tende piuttosto a comprimere diritti e libertà fondamentali con norme manifesto adottate spesso in coincidenza di eventi riguardanti situazioni di marginalità e forme di dissenso;

    una politica della sicurezza efficace richiede invece interventi strutturali, investimenti in uomini e mezzi, prevenzione, rafforzamento dei presidi territoriali e un uso equilibrato e proporzionato dello strumento penale, nel rispetto dei principi costituzionali;

    la struttura del provvedimento in titolo ripercorre quasi pedissequamente, nel titolo e nelle rubriche, quella degli omologhi che lo hanno preceduto, smentendone, evidentemente, l'adeguatezza e i risultati;

    in ragione di quanto sopra illustrato, considerato che il provvedimento in esame non solo appare costituzionalmente problematico sotto molteplici profili, ma risulta anche politicamente inadeguato rispetto agli obiettivi dichiarati e alle condizioni date, rilevate costantemente dagli organismi statistici nonché dalla percezione dei cittadini, confermando l'assenza di una visione organica e coerente in materia di sicurezza,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2886.
N. 1. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame si colloca in un quadro di reiterato e distorto ricorso alla decretazione d'urgenza, in violazione dell'articolo 77 della Costituzione, che consente l'adozione di decreti-legge esclusivamente in presenza di casi straordinari di necessità e urgenza, requisiti che nel caso di specie risultano manifestamente insussistenti, come dimostrato dall'assenza di un contesto emergenziale oggettivo e dall'omogeneità del contenuto con precedenti iniziative legislative già oggetto di ordinario dibattito parlamentare;

    tale improprio utilizzo dello strumento emergenziale determina altresì una lesione della funzione legislativa del Parlamento, in contrasto con gli articoli 70 e 72 della Costituzione, che attribuiscono alle Camere l'esercizio della funzione legislativa e garantiscono un procedimento ordinario fondato sul confronto democratico;

    il decreto si caratterizza per un impianto normativo improntato a un'espansione del diritto penale e degli strumenti repressivi, in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità desumibili dall'articolo 3 della Costituzione, nonché del principio di offensività e di extrema ratio del diritto penale;

    numerose disposizioni incidono sulla libertà personale attraverso misure preventive e limitative fondate su presunzioni di pericolosità, in contrasto con l'articolo 13 della Costituzione, che tutela l'inviolabilità della libertà personale e subordina ogni restrizione a rigorose garanzie di legge e di giurisdizione;

    l'estensione delle cosiddette «zone rosse» e delle misure di allontanamento, fondate su mere denunce pregresse e su valutazioni discrezionali dell'autorità amministrativa, comporta una compressione della libertà di circolazione in violazione dell'articolo 16 della Costituzione, nonché del principio di presunzione di non colpevolezza sancito dall'articolo 27, comma 2, della Costituzione;

    le disposizioni che incidono sull'esercizio del diritto di riunione e di manifestazione del pensiero, attraverso l'inasprimento delle sanzioni e l'ampliamento dei poteri di intervento preventivo, si pongono in contrasto con gli articoli 17 e 21 della Costituzione, nonché con i principi del diritto internazionale e dell'Unione europea che tutelano il diritto di protesta;

    l'introduzione e l'estensione di strumenti eccezionali quali la flagranza differita e l'ampliamento dei poteri coercitivi delle forze di polizia determinano una compressione delle garanzie processuali e del diritto di difesa, in violazione dell'articolo 24 della Costituzione e dei principi del giusto processo sanciti dall'articolo 111 della Costituzione;

    la previsione di fattispecie penali caratterizzate da formulazioni ampie e indeterminate, nonché la sovrapposizione di norme incriminatrici, si pongono in contrasto con il principio di legalità e di tassatività della norma penale sancito dall'articolo 25, comma 2, della Costituzione;

    l'introduzione di forme di responsabilità indiretta o per fatto altrui, come nel caso delle sanzioni a carico dei genitori per reati commessi dai figli minori, viola il principio della responsabilità personale sancito dall'articolo 27, comma 1, della Costituzione;

    l'inasprimento del sistema sanzionatorio e l'adozione di misure che privilegiano una logica punitiva rispetto a quella rieducativa risultano in contrasto con la funzione rieducativa della pena sancita dall'articolo 27, comma 3, della Costituzione;

    le disposizioni che incidono sui diritti dei minori e che privilegiano un approccio repressivo rispetto a quello educativo e sociale si pongono in contrasto con l'articolo 31 della Costituzione, che impone alla Repubblica di proteggere l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo;

    il complesso delle misure in materia di immigrazione e sicurezza appare altresì in contrasto con l'articolo 10 della Costituzione, nella parte in cui impone il rispetto delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e la tutela dello straniero cui sia impedito l'esercizio delle libertà democratiche nel proprio Paese;

    più in generale, l'impianto del decreto determina una compressione dei diritti inviolabili della persona e dei doveri di solidarietà, in violazione dell'articolo 2 della Costituzione, e altera il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, comma 2, della Costituzione, non affrontando le cause sociali dell'insicurezza e contribuendo ad aggravare le disuguaglianze;

    il decreto, nel suo complesso, configura una torsione dell'ordinamento verso un modello di sicurezza fondato sulla prevenzione repressiva e sul controllo sociale, con il rischio di compromettere i principi fondamentali dello Stato di diritto e dell'ordinamento democratico;

    nello specifico, con riferimento all'articolo 1 del decreto, in materia di porto di armi e strumenti atti ad offendere, la trasformazione di fattispecie contravvenzionali in delitti e l'introduzione di sanzioni accessorie incisive determinano un evidente scostamento dai criteri di proporzionalità e ragionevolezza, traducendosi in un uso simbolico del diritto penale, volto più a rassicurare l'opinione pubblica che a incidere efficacemente sui fenomeni criminali, in violazione degli articoli 3, 25 e 27 della Costituzione;

    con riferimento agli articoli 1 e 2, nella parte in cui introducono sanzioni a carico dei genitori per fatti commessi dai minori, si configura una responsabilità che si discosta dal principio personalistico della responsabilità penale, trasformando una funzione educativa in una funzione sanzionatoria e punitiva, in contrasto con l'articolo 27, comma 1, della Costituzione, oltre che con l'articolo 31, che impone alla Repubblica di sostenere – e non sostituire con logiche punitive – la funzione genitoriale;

    con riferimento all'articolo 2, il rafforzamento degli strumenti repressivi nei confronti dei minori si pone in contrasto con i dati empirici e con le indicazioni degli operatori sociali, che individuano nelle condizioni di marginalità, nei vuoti educativi e nella fragilità dei contesti di vita le cause profonde del disagio giovanile; il legislatore, tuttavia, opta per una risposta punitiva che trascura tali cause, violando l'articolo 31 della Costituzione e il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, comma 2;

    con riferimento all'articolo 3, l'introduzione di nuove fattispecie penali connotate da formulazioni vaghe – quali il riferimento al «gruppo organizzato» – e da un trattamento sanzionatorio particolarmente severo, finanche eccedente i limiti ordinari, determina una lesione del principio di tassatività e determinatezza della norma penale di cui all'articolo 25, comma 2, della Costituzione, nonché del principio di proporzionalità della pena di cui all'articolo 27, comma 3;

    con riferimento all'articolo 4, che introduce e amplia strumenti di prevenzione quali le cosiddette «zone rosse» e i poteri di allontanamento, emerge con particolare evidenza una torsione dell'ordinamento verso modelli di controllo preventivo della persona fondati su presunzioni di pericolosità: l'individuazione dei destinatari sulla base di mere denunce pregresse, anche non seguite da condanna, si pone in contrasto con l'articolo 27, comma 2, della Costituzione, mentre l'ampiezza e indeterminatezza delle condizioni applicative viola i principi di legalità e tassatività;

    la stessa disciplina delle zone rosse, affidata alla discrezionalità prefettizia sia nella delimitazione territoriale sia nella selezione dei destinatari, rischia di tradursi in una misura di «espulsione sociale» fondata su categorie soggettive e stigmatizzanti, anziché su comportamenti concretamente pericolosi, in contrasto con gli articoli 3, 13 e 16 della Costituzione;

    sempre con riferimento all'articolo 4, la previsione di misure limitative della libertà personale e di circolazione fondate su condotte «insistentemente moleste», prive di una definizione normativa precisa, affida all'autorità di pubblica sicurezza un potere valutativo eccessivamente ampio, suscettibile di applicazioni selettive e discriminatorie, con evidente lesione degli articoli 13 e 3 della Costituzione;

    in tale contesto, assume particolare gravità l'introduzione del cosiddetto fermo preventivo, che consente di accompagnare e trattenere presso gli uffici di polizia, fino a dodici ore, soggetti ritenuti pericolosi per il pacifico svolgimento di una manifestazione: si tratta di una misura che incide direttamente sulla libertà personale senza le garanzie richieste dall'articolo 13 della Costituzione, essendo ancorata a presupposti vaghi e sottratta a un controllo giurisdizionale immediato, con conseguente compressione anche dei diritti di riunione e manifestazione del pensiero di cui agli articoli 17 e 21;

    tale istituto, fondato su criteri di sospetto e su valutazioni prognostiche di pericolosità, introduce un paradigma nel quale la libertà personale non è più la regola, ma diviene condizionata alla preventiva valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza, alterando profondamente l'impianto costituzionale delle libertà;

    con riferimento alla disciplina delle manifestazioni pubbliche, la trasformazione delle fattispecie contravvenzionali in illeciti amministrativi, accompagnata dall'introduzione di sanzioni pecuniarie particolarmente elevate, determina un effetto dissuasivo generalizzato sull'esercizio del diritto di riunione, aggravato dal fatto che la cognizione è sottratta alle garanzie del processo penale e affidata all'autorità amministrativa, in contrasto con gli articoli 17, 21 e 24 della Costituzione;

    la previsione di sanzioni per condotte descritte in termini ampi e indeterminati – quali il turbamento del pacifico svolgimento di una riunione o l'organizzazione di iniziative estemporanee – espone i consociati al rischio di applicazioni arbitrarie e selettive, introducendo un significativo effetto di compressione sull'esercizio delle libertà fondamentali;

    con riferimento all'ampliamento dell'arresto in flagranza differita, applicabile anche ai reati di danneggiamento commessi nel corso di manifestazioni, si realizza una significativa dilatazione dei poteri coercitivi delle forze di polizia, consentendo privazioni della libertà personale anche a distanza di tempo dal fatto e in assenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, in evidente tensione con l'articolo 13 della Costituzione e con i principi del giusto processo di cui all'articolo 111;

    tale intervento normativo contribuisce a configurare lo spazio delle manifestazioni pubbliche come un ambito di eccezione, nel quale si giustifica un abbassamento delle garanzie costituzionali, in contrasto con gli articoli 17 e 21 della Costituzione;

    con riferimento alla previsione relativa alla commissione di delitti in presenza «evidente» di cause di giustificazione, l'istituzione di un apposito registro appare espressione di un diritto penale simbolico e privo di reale incidenza operativa, fondato su presupposti indeterminati e suscettibili di interpretazioni discrezionali, in contrasto con i principi di legalità e certezza del diritto di cui all'articolo 25 della Costituzione;

    complessivamente, le disposizioni in materia di ordine pubblico e gestione delle manifestazioni delineano un modello nel quale l'esercizio delle libertà costituzionali appare progressivamente subordinato alla valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza, trasformando diritti fondamentali in facoltà condizionate, con evidente contrasto con gli articoli 2, 3, 17 e 21 della Costituzione;

    tale assetto normativo veicola l'idea che la partecipazione democratica e l'espressione del dissenso costituiscano fattori di rischio da contenere e non diritti da garantire, determinando una compressione non proporzionata né prevedibile delle libertà fondamentali e alterando il principio democratico;

    con riferimento alle disposizioni in materia di immigrazione, l'impostazione esclusivamente securitaria e l'assenza di misure di inclusione e tutela dei diritti fondamentali determinano una violazione dell'articolo 10 della Costituzione, nonché dei principi di solidarietà e uguaglianza di cui agli articoli 2 e 3;

    inoltre, l'intero impianto del decreto anticipa la soglia dell'intervento repressivo, amplia la discrezionalità del potere amministrativo e riduce lo spazio delle garanzie, in contrasto con i principi fondamentali dello Stato costituzionale di diritto;

    l'articolo 30-bis, introdotto al Senato, che modifica l'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rimpatri volontari assistiti, è palesemente incostituzionale perché contrasta con l'articolo 24 della Costituzione che garantisce il gratuito patrocinio e fissa il principio della difesa come «diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». Trattasi di una norma che umilia la professione di avvocato, poiché la parcella verrebbe, in ogni caso, liquidata solo se «convince» il migrante difeso a ritornare volontariamente nel suo Paese, norma inoltre in lampante contrasto con il Codice deontologico forense, che include, tra l'altro, fedeltà, diligenza, segretezza e informazione: in altre parole, l'avvocato deve agire nel massimo interesse del cliente, evitando conflitti di interesse;

    in definitiva, il decreto-legge oggetto di conversione risulta adottato in violazione dell'articolo 77 della Costituzione e presenta rilevanti profili di incostituzionalità per contrasto con gli articoli 2, 3, 10, 13, 16, 17, 21, 24, 25, 27, 31, 70, 72 e 111 della Costituzione, risultando, ad avviso dei firmatari, incompatibile con i principi fondamentali dello Stato di diritto e con le garanzie costituzionali poste a tutela dei diritti e delle libertà,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2886
N. 2. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame incide su una pluralità eterogenea di materie con strumenti estremamente variegati, che vanno dall'intervento in materia penale, alla revisione della disciplina dell'immigrazione e dell'asilo, fino a norme che intervengono sulla disciplina delle condizioni di lavoro delle forze di polizia; tali interventi affrontano quindi una pluralità di tematiche difficilmente riconducibili ad una matrice razionalmente unitaria e sono giustificati solo superficialmente e in modo del tutto insufficiente da necessità legate alla tutela della sicurezza pubblica;

    il provvedimento in esame presenta numerosi profili di criticità con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza, alla formulazione tecnica dell'atto legislativo e alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione; tali profili sono stati rilevati e fortemente stigmatizzati anche dal Comitato per la legislazione del Senato nel parere espresso in data 11 marzo 2026;

    per quel che riguarda la straordinarietà del caso di necessità e urgenza, che – solo – giustifica ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione l'adozione di provvedimenti provvisori con forza di legge da parte del Governo, deve essere rilevato e stigmatizzato che, come osservato nel citato parere del Comitato per la legislazione, non sono presenti nel preambolo del decreto-legge in conversione «argomentazioni specifiche sulla sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di un provvedimento provvisorio con forza di legge, argomentazioni che dovrebbero essere indicate con riferimento a ogni singolo articolo o misura del decreto-legge»; al riguardo, lo stesso Comitato per la legislazione ha ricordato che «anche secondo il consolidato indirizzo della Corte costituzionale, la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione dell'atto e che la mancanza del presupposto in questione configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, che risulterebbe adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione» giacché, come affermato dalla Corte costituzionale – da ultimo nella sentenza n. 146/2024 – «i limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza e alla legge di conversione così delineati non sono funzionali solamente al rispetto degli equilibri fondamentali della forma di governo, ma valgono anche a scoraggiare un modo di legiferare caotico e disorganico che pregiudica la certezza del diritto»;

    parimenti grave è che, nuovamente, il Governo abbia scelto di ricorrere allo strumento del decreto-legge per introdurre modifiche di grande momento in materia penale; ciò vale sia per l'introduzione di nuove fattispecie di reato e di nuove circostanze aggravanti – cui il decreto-legge in conversione fa ricorso in modo massivo – sia per gli interventi relativi alle attività di polizia giudiziaria sia, infine, per il corposo intervento in materia di depenalizzazione di una ampia serie di condotte correlate all'esercizio della libertà di riunione e previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

    occorre infatti rilevare – anzitutto nel metodo – che il ricorso alla decretazione d'urgenza in materia penale, seppure formalmente ammissibile, deve essere governato da criteri di stretta ragionevolezza, soprattutto in relazione alla salvaguardia di elementari esigenze di conoscibilità e certezza del diritto: occorre, pertanto, che il ricorso allo strumento del decreto-legge in materia, ove inequivocabilmente giustificato dalla sussistenza di un caso straordinario di necessità e urgenza, sia circoscritto e limitato, come nella specie non è accaduto; d'altra parte, anche il Comitato per la legislazione ha osservato – nel proprio parere – che «l'introduzione mediante decretazione d'urgenza di nuove fattispecie di reato, nuove circostanze aggravanti e disposizioni di procedura penale confligge con quelle esigenze di ponderazione che sono più efficacemente salvaguardate dall'ordinario iter parlamentare e rende più probabili ripetuti interventi normativi sul medesimo oggetto anche in un breve arco temporale»;

    ancora una volta, il delicato e urgente tema della sicurezza viene affrontato dal Governo in modo unilaterale; nel metodo, perché si è scelta la via breve del ricorso alla decretazione d'urgenza, così limitando gli spazi della discussione parlamentare ed eludendo il necessario confronto con le forze di opposizione, vieppiù necessario in una materia che incide sulle condizioni di vita dei cittadini e sui loro diritti fondamentali; nel merito, perché per l'ennesima volta l'unica risposta in materia di sicurezza è di carattere repressivo, laddove invece un approccio coerente richiederebbe, quantomeno, di unire a interventi mirati di carattere repressivo – quando e se necessari – una più robusta azione di prevenzione, la quale deve includere necessariamente valutazioni di più ampio respiro e misure destinate a consolidare nel tempo la costruzione di un ambiente sociale refrattario al verificarsi di episodi idonei a incidere sulla pubblica sicurezza; la prevenzione, in particolare, dovrebbe essere rivolta alla riqualificazione dei luoghi e dei territori in cui – a causa delle condizioni di occupazione e reddito, del degrado infrastrutturale e delle difficoltà di accesso a servizi pubblici primari (dalla salute, all'istruzione, all'assistenza sociale) – più facilmente si producono situazioni di marginalità che possono condurre all'intensificarsi di condizioni di insicurezza;

    tutto al contrario, ancora una volta la Camera si trova ad esaminare un provvedimento guidato da un impulso emotivo, che si concretizza nell'aumento delle fattispecie di reato, senza alcun investimento apprezzabile nelle politiche di prevenzione e in assenza di risorse finanziarie adeguate per fronteggiare le carenze di organico delle forze di polizia e contrastare degrado ed insicurezza nelle aree urbane; in altri termini, il Governo ha scelto ancora una volta la strada della repressione, intervenendo in modo pesantissimo sull'esercizio di libertà fondamentali, a partire dalla libertà di riunione, veicolo essenziale non solo di manifestazione del dissenso ma anche di esercizio condiviso della cittadinanza e quindi di costruzione di coesione sociale e politica; il provvedimento in esame quindi, oltre a presentare, ad avviso dei firmatari, profili evidenti di illegittimità costituzionale, rappresenta l'ennesima bandiera ideologica ispirata ad un securitarismo repressivo e sterile;

    anche gli interventi in materia di organico delle forze di polizia appaiono, in questa prospettiva, del tutto insufficienti: infatti, le misure del decreto-legge recano un investimento di 29 milioni che consente di far fronte al turnover che si determinerà in futuro, senza tuttavia rimediare alle attuali carenze di organico delle forze di polizia e con una sostanziale cristallizzazione delle sofferenze di organico esistenti; al contrario, sarebbe stato necessario rafforzare i presìdi territoriali di pubblica sicurezza in funzione preventiva, con stanziamenti ulteriori e un serio investimento in materia di reclutamento e aumento degli organici;

    sugli interventi in materia di libertà di riunione, se è indubbio che occorra predisporre un apparato di sicurezza funzionale a garantire l'esercizio pieno ed effettivo della libertà di riunione pacifica, tutelando l'incolumità dei manifestanti, manca tuttavia una chiara delimitazione dei margini di intervento dell'apparato di pubblica sicurezza e si introducono invece previsioni normative che rischiano di limitare in maniera irragionevole e ingiustificata la libertà di riunione; infatti, l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza durante le riunioni può essere giustificato unicamente dall'esigenza di garantire la libertà di riunione pacifica, tutelando i promotori e i manifestanti, predisponendo – in collaborazione con questi ultimi, e non in sterile contrapposizione ad essi – condizioni organizzative che favoriscano il corretto e pieno esercizio della libertà di riunione pacifica, prevenendo e contrastando le condotte violente dei singoli;

    come emerso in sede di audizioni, svolte nell'ambito dell'esame in sede referente presso il Senato, ciò vale, in modo particolare, in relazione alla previsione di cui all'articolo 7 in materia di fermo preventivo ma anche, più in generale, alla massiccia depenalizzazione degli illeciti previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 9;

    con riferimento al primo profilo, l'introduzione di una ipotesi di fermo preventivo in occasione dello svolgimento di riunioni in luogo pubblico confligge in modo palese non solo con la libertà di riunione ma anche e soprattutto con la salvaguardia della libertà personale assoggettata, dall'articolo 13 della Costituzione, ad una riserva assoluta di legge e ad una riserva di giurisdizione; alla luce di tale parametro, il margine di discrezionalità che la disposizione in esame attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dei motivi che giustificano il fermo è del tutto eccessivo e priva le persone interessate di ogni possibilità di esercizio del diritto di difesa, che la Costituzione definisce inviolabile; né tale criticità può essere superata attraverso la mera comunicazione del provvedimento al pubblico ministero così escludendo, quindi, un vero e proprio procedimento di convalida;

    con riferimento al secondo profilo, il massiccio intervento di depenalizzazione recato dall'articolo 9 solo apparentemente rappresenta una maggior garanzia nei confronti delle persone interessate dai provvedimenti sanzionatori; da un lato, infatti, le sanzioni amministrative che vengono introdotte in luogo delle sanzioni penali per l'innanzi previste sono determinate nell'ammontare in forme abnormemente afflittive; d'altro canto, la definizione invero generica delle fattispecie aumenta non solo la discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza ma appare suscettibile di determinare una situazione di incertezza sulla concreta portata delle disposizioni, così dispiegando un effetto pesantemente dissuasivo in ordine alla libera partecipazione alle riunioni in luogo pubblico; infine, mentre le sanzioni penali per l'innanzi previste richiedevano, per la loro irrogazione, l'attivazione delle più intense garanzie del procedimento penale – e quindi l'intervento preventivo di un giudice – le sanzioni amministrative sono applicate direttamente dal prefetto e solo successivamente possono essere oggetto di impugnazione;

    parimenti grave è la previsione di cui all'articolo 10, che estende il perimetro delle pene accessorie prescritte per talune fattispecie di reato – accertate anche solo con sentenza non definitiva – in relazione a condotte occorse in occasione di riunioni in luogo pubblico, introducendo il divieto di partecipazione a riunioni della medesima natura (con criteri di durata temporale affatto abnormi) ovvero l'obbligo di comparire personalmente («una o più volte») durante la riunione presso il comando di polizia territorialmente competente; anche in questo caso, si assiste a un pesante intervento sull'esercizio di libertà costituzionalmente garantite, in assenza di un legame ragionevolmente certo con concreti motivi di pericolosità;

    si tratta di previsioni, quindi, ad avviso dei firmatari, estremamente gravi e pericolose sul piano della tenuta della qualità della democrazia: infatti, in una materia delicata come quella della libertà di riunione l'intervento sanzionatorio deve essere governato da criteri di stretta ragionevolezza e nell'attento bilanciamento tra autorità e libertà, che informa di sé la sistematica della libertà di riunione nella sua relazione funzionale con la qualità della democrazia e l'esercizio libero del dissenso;

    con riferimento alla condizione minorile, il decreto-legge in conversione persevera nella tendenza – grave, erronea e controproducente – già rilevata in occasione della conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (cosiddetto decreto Caivano) – di affrontare la criminalità giovanile e le condizioni di disagio che la determinano esclusivamente in prospettiva repressiva; ciò si accompagna, peraltro, a un atteggiamento tenacemente paternalistico e sovente ostile – più volte manifestato da esponenti del Governo, a partire dal Ministro dell'istruzione e del merito – nei confronti delle persone più giovani; ciò si traduce, nel provvedimento in esame, nell'assenza di interventi educativi e a sostegno alle famiglie e nel moltiplicarsi di misure amministrative, anche di prevenzione, che non solo accentueranno la condizione di sofferenza cui è ormai sottoposto – a causa dei provvedimenti del Governo – il sistema della giustizia minorile (sin qui fiore all'occhiello del nostro Paese e modello per numerosi altri ordinamenti) ma rappresentano la pervicace espressione di un approccio culturale e politico alla questione che rifiuta ogni possibilità di sostegno preventivo ai minori in condizioni di disagio – intervenendo ad esempio sulla povertà educativa ovvero sulla qualità dei servizi sociali disponibili per il minore e per le famiglie nei territori a più alta incidenza di disagio e criminalità giovanile – persistendo nell'avviarli invece, e sempre più precocemente, verso il circuito repressivo;

    l'articolo 2 del provvedimento in esame introduce inoltre una ipotesi di responsabilità genitoriale per culpa in vigilando, che si pone in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale e risulta del tutto inefficace, a differenza – come sarebbe stato invece opportuno – di specifiche azioni di supporto alla genitorialità, che sono parte integrante della tutela del superiore interesse del minore;

    con riferimento agli interventi che incidono sulla condizione dello straniero, si rileva che si tratta di norme inutilmente afflittive, che nascono dall'intenzione di ricondurre la presenza dello straniero in Italia sempre e comunque a una fonte di insicurezza e pericolo; è il caso, ad esempio, dell'articolo 28, che crea una ingiustificata, irragionevole e odiosa disparità di trattamento tra il detenuto italiano e il detenuto straniero, peraltro privando quest'ultimo di fondamentali e inviolabili garanzie di difesa; tale situazione è ulteriormente aggravata dall'articolo 29, comma 4 che esclude la possibilità per lo straniero di ricorrere al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi riguardanti l'impugnazione di provvedimenti che incidono sulla sua permanenza in Italia; allo stesso tempo, il Governo persevera – ad esempio con gli articoli 29 e 30 – nella tendenza, più volte stigmatizzata, ad affrontare il tema urgente dell'accoglienza unicamente attraverso i respingimenti, la detenzione amministrativa e la moltiplicazione dei centri, prorogando per giunta disposizioni gravemente derogatorie – quanto alla costruzione di questi ultimi – di norme vincolanti e poste a presidio di fondamentali interessi pubblici, a partire dal codice degli appalti, con grave pregiudizio per la legalità;

    il tema della salvaguardia della sicurezza pubblica attiene, in radice, alla stessa qualità della democrazia, sotto il profilo del rafforzamento della coesione sociale e della fiducia nelle istituzioni; per questo, ogni intervento in materia richiederebbe un esame attento e ponderato delle concrete condizioni socio-economiche e culturali in cui matura la percezione di insicurezza e, quindi, i tempi distesi di una discussione parlamentare non soffocata da termini di decadenza; tempi più distesi e una più incisiva capacità di dialogo tra le forze politiche consentirebbero, in particolare, di affrontare le delicate questioni attinenti alla sicurezza al riparo da precomprensioni di carattere ideologico e con sguardo attento alle condizioni e ragioni sistemiche dell'insicurezza;

    tutto al contrario, il provvedimento in esame rappresenta l'ennesimo esempio di forzatura ideologica da parte del Governo e della maggioranza e, soprattutto, l'ennesima occasione in cui – in modo ormai palese – si fa uso strumentale del tema della sicurezza per porre in essere inquietanti strette repressive e fortissime restrizioni delle libertà fondamentali, così facendo della sicurezza non l'occasione per un rafforzamento delle basi della democrazia, ma il pretesto per smantellarne progressivamente le istituzioni più basilari, a partire dai diritti e dalle garanzie di libertà;

    infine, l'articolo 30-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene in materia di rimpatrio volontario assistito, inserendo il Consiglio nazionale forense tra i soggetti che collaborano con il Ministero dell'interno nell'attuazione dei programmi di rimpatrio assistito e riconoscendo, altresì, un compenso in favore del rappresentante legale subordinato esclusivamente all'assistenza al reimpatrio volontario del migrante e da corrispondere all'esito della partenza dello straniero. Il testo lede il diritto di difesa effettiva dell'individuo di cui all'articolo 24 della Costituzione. La persona, migrante o cittadino che sia, ha diritto a una difesa effettiva e a un difensore che sia ed appaia privo di interessi rispetto alle scelte da adottare nella difesa dell'assistito,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2886.
N. 3. Bonafè, Gianassi, Mauri, Serracchiani, Cuperlo, Di Biase, Fornaro, Lacarra, Scarpa.

   La Camera,

   premesso che:

    con il decreto-legge n. 23 del 2026 il Governo ha nuovamente forzato i limiti costituzionali della decretazione d'urgenza, trasformando uno strumento eccezionale in una tecnica ordinaria di comando politico e di compressione del Parlamento;

    infatti, con il decreto-legge n. 23 del 2026 il Governo ha adottato, ancora una volta, un provvedimento profondamente lesivo delle prerogative del Parlamento, abusando dello strumento della decretazione d'urgenza in una materia che incide direttamente su libertà fondamentali e diritti individuali, trasformando, quindi, uno strumento eccezionale in una tecnica ordinaria di compressione del Parlamento;

    il provvedimento in esame interviene su materie diversissime e delicatissime — diritto penale, ordine pubblico, libertà di riunione, attività di polizia, immigrazione, trattenimento degli stranieri, organizzazione amministrativa, personale delle forze di polizia — e lo fa per decreto-legge, cioè con lo strumento che la Costituzione consente solo in casi straordinari di necessità e urgenza, non per sostituire la discussione parlamentare, né per svuotarla;

    il decreto-legge è stato pubblicato il 24 febbraio 2026; il testo approvato dal Senato è giunto alla Camera soltanto il 17 aprile 2026; il calendario dell'Assemblea ha previsto l'esame dal 21 aprile, con questione di fiducia già preannunciata il 22 aprile, e con voto finale a ridosso della scadenza del 25 aprile 2026; si è dunque davanti a una vera espropriazione del ruolo della Camera, ridotta a ramo terminale di ratifica, a Camera di risulta, a ufficio di vidimazione di decisioni assunte altrove;

    una simile scansione dei tempi, infatti, rappresenta la sostanziale neutralizzazione della funzione legislativa della Camera dei deputati che calpesta gli articoli 70, 72 e 77 della Costituzione: l'articolo 70 affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere; l'articolo 72 pretende che ogni disegno di legge sia esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, articolo per articolo e con votazione finale; l'articolo 77 consente il decreto-legge solo in casi straordinari di necessità e urgenza; qui, invece, il Governo si serve della decretazione d'urgenza per sequestrare i tempi dell'esame parlamentare e consegnare all'Assemblea di Montecitorio un testo ormai blindato, già consumato altrove, da votare sotto la minaccia della decadenza;

    il Regolamento della Camera, all'articolo 96-bis, predispone per i disegni di legge di conversione garanzie minime di esame, che nel caso di specie risultano svuotate in concreto dai tempi e dalle modalità di esame riservati alla Camera, tali da ridurre questo ramo del Parlamento a passaggio terminale, sostanzialmente ratificatorio, e colpendo in particolare le forze politiche che non hanno avuto alcuna possibilità di concorrere alla prima lettura al Senato. Tutto ciò lede il principio di rappresentanza politica di cui all'articolo 67 della Costituzione e sul ruolo delle minoranze nel dibattito parlamentare pubblico e trasparente, richiamato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 146 del 2024;

    la Corte costituzionale, con la sentenza sopracitata, ha inoltre ricordato con parole inequivoche che l'eterogeneità del decreto-legge, in presenza del termine breve di conversione, preclude un esame e una discussione parlamentare effettivi nel merito del testo normativo, e che senza il rispetto di tali condizioni il decreto-legge si tramuta in un improprio disegno di legge ad urgenza garantita. La stessa sentenza ha ribadito che i limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza servono anche a impedire un modo di legiferare caotico e disorganico che pregiudica la certezza del diritto e svuota la democrazia parlamentare;

    già la sentenza n. 29 del 1995 aveva affermato che l'evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza integra un vizio di incostituzionalità del decreto-legge e un vizio in procedendo della legge di conversione, e la sentenza n. 171 del 2007 ha ribadito che la legge di conversione non ha alcuna efficacia sanante automatica, poiché l'immediata efficacia del decreto altera la realtà materiale e giuridica e condiziona l'attività del Parlamento, che si trova a deliberare su una situazione già modificata da norme adottate da un organo cui, di regola, non spetta esercitare la funzione legislativa primaria;

    non è un caso che il Comitato per la legislazione del Senato, nel parere dell'11 marzo 2026, abbia rilevato che nel preambolo del decreto si richiamano quattro finalità generali senza fornire argomentazioni specifiche sulla sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e urgenza con riferimento ai singoli articoli o alle singole misure; lo stesso Comitato ha sottolineato inoltre che l'introduzione mediante decretazione d'urgenza di nuove fattispecie di reato, nuove aggravanti e disposizioni di procedura penale confligge con quelle esigenze di ponderazione che sono più efficacemente salvaguardate dall'ordinario iter parlamentare;

    né può essere taciuto che il testo arrivato alla Camera è persino più eterogeneo di quello originario, poiché il passaggio al Senato ha aggiunto ulteriori disposizioni estranee e disorganiche, tra cui l'articolo 8-bis sulle aree di carico e scarico per i veicoli adibiti al trasporto valori, l'articolo 19-bis sul collocamento in disponibilità dei dirigenti della Polizia di Stato, l'articolo 21-bis sulla Guardia di finanza, l'articolo 27-bis sulla mobilità del personale impegnato nella lotta alla criminalità, l'articolo 30-bis sui rimpatri volontari assistiti e l'articolo 30-ter sul procedimento di espulsione dei detenuti stranieri; il decreto, insomma, si allarga mentre il Parlamento si restringe; e questa è precisamente la patologia costituzionale denunciata dalla Corte;

    nel merito, l'articolo 7 introduce il nuovo articolo 11-bis del decreto-legge n. 59 del 1978 e configura una forma di accompagnamento coattivo presso gli uffici di polizia, fino a dodici ore, in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, fondata non sulla commissione di un reato né sulla necessità di identificazione, ma su una prognosi preventiva di pericolosità desunta da «specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo», da «elementi di fatto», dal possesso di oggetti indicati in altre disposizioni, nonché dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia negli ultimi cinque anni. Una misura siffatta introduce una restrizione della libertà personale che si colloca ampiamente al di fuori dall'orizzonte dell'articolo 13 della Costituzione e si risolve in una vera e propria intimidazione preventiva dell'esercizio della libertà di riunione di cui all'articolo 17 della Costituzione;

    l'articolo 4 istituzionalizza poi le cosiddette zone rosse prefettizie, consentendo al prefetto di individuare zone urbane nelle quali disporre l'allontanamento di soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per un vasto catalogo di reati. Qui il Governo pretende di comprimere la libertà di circolazione di cui all'articolo 16 della Costituzione attraverso presupposti ampi, formule elastiche, meri precedenti denunciatori e giudizi amministrativi di pericolosità che si prestano ad applicazioni selettive e arbitrarie;

    l'articolo 9 interviene sulla disciplina delle riunioni in luogo pubblico e, mentre formalmente depenalizza l'omesso preavviso, estende espressamente la sanzione anche a chi promuove la riunione tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti. Una disposizione di questo tipo è degna di un regime totalitario, perché investe un modo penetrante in attività comunicative private e organizzative, esponendole a rilevanza sanzionatoria, con evidenti tensioni rispetto agli articoli 15 e 17 della Costituzione;

    l'articolo 10 del decreto-legge, nel testo all'esame della Camera, amplia ulteriormente il catalogo dei reati presupposto del divieto di partecipazione a riunioni o assembramenti in luogo pubblico, includendo anche gli articoli 336 e 337 del codice penale, talune ipotesi dell'articolo 338 aggravate dall'articolo 339, nonché il delitto di cui all'articolo 635, terzo comma, del codice penale. Alla condanna può aggiungersi un divieto sino a dieci anni e, quando il questore ritenga sussistenti «specifiche ragioni di pericolosità», anche l'obbligo di comparizione personale negli uffici di polizia nei giorni delle riunioni vietate. Si tratta di una misura accessoria e di controllo personale che, per ampiezza del catalogo, durata e struttura, comprime in modo sproporzionato e intimidatorio la libertà di riunione protetta dall'articolo 17 della Costituzione;

    l'articolo 28 introduce un obbligo di cooperazione per detenuti e internati stranieri, imponendo loro di esibire o produrre elementi relativi a età, identità, cittadinanza e Paesi di soggiorno o transito. Tali informazioni sono registrate nella cartella personale del detenuto o internato e il mancato adempimento diventa elemento di valutazione sia per la liberazione anticipata sia per la pericolosità sociale ai fini dell'espulsione come misura di sicurezza. La norma utilizza categorie larghe e indeterminate, scarica sul soggetto detenuto conseguenze pregiudizievoli gravissime e introduce un meccanismo selettivo e discriminatorio che si espone a censure di ragionevolezza e di compatibilità con gli articoli 3 e 27 della Costituzione;

    gravissimo è poi l'articolo 30, che autorizza il Ministero dell'interno, fino al 31 dicembre 2028, a derogare, per la localizzazione, la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione delle strutture e infrastrutture destinate all'assistenza, all'accoglienza e al trattenimento dei cittadini stranieri, ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Una clausola derogatoria così ampia, generalizzata e prolungata nel tempo, riferita a strutture che incidono direttamente sulla libertà personale e sui diritti fondamentali dei cittadini stranieri, si pone in evidente tensione con i principi di legalità sostanziale e ragionevolezza, oltre che con l'esigenza di tutela giurisdizionale effettiva di cui all'articolo 113 della Costituzione;

    in conclusione, il decreto-legge n. 23 del 2026 risulta viziato nel metodo e nel merito: nel metodo, per l'evidente forzatura dell'articolo 77 della Costituzione, per l'assenza di una motivazione specifica circa la straordinarietà dei casi di necessità e urgenza delle singole misure, perché l'uso del decreto-legge in materia penale e di libertà fondamentali è stato piegato a funzione propagandistica come fosse un manifesto politico, per l'eterogeneità del contenuto e per la compressione intollerabile del ruolo della Camera, che è stata brutalmente privata di un esame effettivo; nel merito, perché numerose disposizioni del testo A.C. 2886 si pongono in contrasto con gli articoli 3, 13, 15, 16, 17, 27 e 113 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2886.
N. 4. Magi, Schullian.

A.C. 2886 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2886 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA

Articolo 1.
(Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere)

  1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:

   «Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell'articolo 4-bis.
   Accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente:

   a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;

   b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla.

   In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;

   b) all'articolo 4-bis:

    1) al comma 1, dopo la parola «licenza» sono aggiunte le seguenti: «, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo “a farfalla” oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti.», conseguentemente la rubrica dell'articolo 4-bis è sostituita con la seguente:«(Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio)»;

    2) al comma 2, la parola «d'arma» è soppressa;

    3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative accessorie.
   2-ter. Con la condanna deve essere disposta la confisca degli strumenti di cui al comma 1.».

   c) dopo l'articolo 4-bis sono inseriti i seguenti:

   «Art. 4-ter (Sanzioni amministrative connesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni diciotto). – 1. Se alcuno dei reati di cui agli articoli 4 e 4-bis è commesso da un minore di anni diciotto, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.
   2. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
   3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.
   Art. 4-quater (Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere). – 1. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.
   2. Ai fini dell'osservanza del divieto, chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, vende gli strumenti di cui al primo comma, ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne i casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.
   3. Ai medesimi fini, i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti anzidetti adottano efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell'acquisto.
   4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta implementazione dei sistemi di verifica di cui al comma 3 e, in caso di inadempimento, procede, anche d'ufficio, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, alla contestazione della violazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 3, diffidandoli contestualmente a conformarsi entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità garante adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 3, di condizioni di vendita conformi ai contenuti della diffida.
   5. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nella vendita non commerciale o nella cessione tra privati.
   6. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Nei casi di cui al comma 2, può essere disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni.
   7. Nell'ipotesi di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro e, nei casi di cui al comma 2, è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo tra quindici e quarantacinque giorni. In caso di ulteriore violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro e, nei casi di cui al comma 2, è disposta la revoca della licenza all'esercizio dell'attività.
   8. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del divieto di cui al comma 1 sono irrogate dal prefetto con l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelle accessorie dall'autorità competente per il rilascio della licenza all'esercizio dell'attività. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.».

  2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «per i reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2», sono inserite le seguenti «e dall'articolo 381, comma 2, lettere m) e m-sexies),».
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 4-quater, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.
(Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 è commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro;

   b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procedura di ammonimento di cui al periodo precedente può essere disposta anche per i reati di cui agli articoli 582, 588, primo comma, 610 e 612 del codice penale, quando il fatto è commesso con l'uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo.»;

   c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

   «9. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4-bis e 8 è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.».

  2. All'articolo 7 della legge 29 maggio 2017, n. 71, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 è commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.
   3-ter. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3-bis è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.».

Articolo 3.
(Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 240-bis, primo comma, dopo le parole: «603-bis,» sono inserite le seguenti: «628, terzo comma, 628-bis,»;

   b) all'articolo 518-quater, secondo comma, le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli» e dopo le parole «terzo comma,» sono inserite le seguenti: «o 628-bis,»;

   c) all'articolo 624-bis, al secondo comma, dopo le parole: «strappandola di mano o di dosso alla persona» sono aggiunte le seguenti: «ovvero agendo con destrezza su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità» e, conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «in abitazione» la parola «e» è sostituita dal seguente segno di interpunzione «,» e dopo le parole: «con strappo» sono aggiunte le seguenti: «e furto con destrezza in casi particolari»;

   d) dopo l'articolo 628, è inserito il seguente:

   «Art. 628-bis (Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato). – La pena è della reclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000 se il fatto di cui all'articolo 628, primo comma, è commesso in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio Se l'aggravante di cui al primo comma concorre con una o più delle circostanze di cui al terzo comma dell'articolo 628 o con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa da euro 7.000 a euro 9.000.
   Si applica il quinto comma dell'articolo 628.
   Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.»;

   e) all'articolo 648, primo comma, le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli» e dopo le parole: «terzo comma,» sono inserite le seguenti: «o 628-bis,»;

  2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 51, comma 3-quinquies, dopo le parole: «617-sexies,» sono inserite le seguenti: «628-bis,»;

   b) all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 2, dopo le parole: «628, terzo comma,» sono inserite le seguenti: «628-bis,».

  3. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo le parole: «procedura penale» sono inserite le seguenti: «, nonché al delitto di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628-bis del codice penale».
  4. All'articolo 4-bis, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «628, terzo comma,» sono inserite le seguenti: «628-bis».

Articolo 4.
(Zone a vigilanza rafforzata, potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche)

  1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 9:

    1) al comma 2, dopo le parole: «medesimo comma» sono inserite, in fine, le seguenti: «, nonché nei confronti di chi tiene, nelle stesse aree, comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza».

    2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il prefetto può individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o di illegalità, nelle quali è disposto l'allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, i quali nelle predette zone tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilità delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente, gli organi accertatori di cui all'articolo 10, comma 1, ordinano l'allontanamento nelle forme e con le modalità previste dallo stesso articolo. La violazione dell'ordine di allontanamento è soggetta alla sanzione di cui al citato articolo 10, comma 1.
   3-ter. Le zone di cui al comma 3-bis sono individuate per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi, con provvedimenti motivati, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alle cui riunioni è invitato a partecipare il procuratore della Repubblica presso il Tribunale o altro magistrato dallo stesso delegato, recanti la specifica indicazione dei luoghi interessati e del termine di durata.»;

   b) all'articolo 10:

    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «e comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3-bis, secondo periodo»;

    2) al comma 2, al primo periodo, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3-bis» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, la durata del divieto di accesso di cui al primo periodo non può essere superiore a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo.»;

    3) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, la durata del divieto, nei confronti di un soggetto condannato ai sensi del primo periodo, è pari a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo.»;

    4) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Il divieto di accesso di cui al comma 2 può essere disposto, altresì, nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei reati di cui al comma 6-quater, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per i reati di cui agli articoli 5, terzo comma, e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152 ovvero per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi in uno dei luoghi di cui al predetto articolo 4-bis, comma 2, lett. c) e d), qualora dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezza. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, il divieto di accesso può ricomprendere anche i luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati, ferma restando l'espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e l'individuazione di modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario.»;

    5) al comma 4, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3 e 3-bis»;

    6) al comma 6-quater, le parole: «nel caso del delitto di cui all'articolo 583-quater» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso dei delitti di cui agli articoli 583-quater e 635, terzo comma», e la parola «commesso» è sostituita dalla seguente: «commessi».

Articolo 5.
(Misure accessorie per il contrasto allo spaccio di stupefacenti)

  1. All'articolo 73, comma 7-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca, altresì, degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti previsti dal presente articolo, ovvero che abbiano agevolato la commissione degli stessi fatti, salvo che appartengano a persona estranea al reato».

Articolo 6.
(Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana)

  1. All'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole «e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2025 e 2026».
  2. Il fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 29 milioni di euro per l'anno 2026.
  3. All'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, le risorse del suddetto fondo possono essere destinate, altresì, alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi.».
  4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il predetto gettito può essere destinato a finanziare anche iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, compresa l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal medesimo personale anche in deroga alle limitazioni stabilite dalla legge e dai contratti collettivi e al vincolo di finanza pubblica di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, previa autorizzazione, limitatamente agli enti di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali prevista dall'articolo 155 comma 1, lett. a), del medesimo decreto legislativo 267 del 2000, in deroga ai limiti di cui all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  5. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c), e 5-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati, nel medesimo esercizio finanziario, alla remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni stabilite dai contratti collettivi e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  6. Le assunzioni stagionali finanziate ai sensi dell'articolo 208, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, previa autorizzazione, limitatamente agli enti di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali prevista dall'articolo 155 comma 1, lett. a), del medesimo decreto legislativo 267 del 2000, in deroga all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  7. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, complessivamente a euro 48 milioni per l'anno 2026, si provvede:

   a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente versamento in entrata di quota parte delle somme di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, al netto delle risorse di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 5;

   c) quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 7.
(Disposizioni a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica)

  1. All'articolo 4, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «della forza pubblica nel corso» sono inserite le seguenti: «di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o»;

   b) dopo le parole: «operazioni di polizia» sono inserite le seguenti: «, anche destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone,»;

   c) le parole: «strumenti di effrazione» sono sostituite dalle seguenti: «strumenti di effrazione o atti ad offendere»;

   d) le parole: «non appaiono giustificabili» sono sostituite dalle seguenti: «appaiono costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumità pubblica o individuale».

  2. Al decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

   «Art. 11-bis — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e agli articoli 5 e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152, o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore.
   2. Dell'ora in cui è stato compiuto l'accompagnamento e delle condizioni di cui al comma precedente è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che queste non ricorrono ordina il rilascio della persona accompagnata.
   3. Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto.».

Articolo 8.
(Disposizioni in materia di sicurezza stradale)

  1. All'articolo 192 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

   «7-bis. Chiunque, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4, si dia alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applicano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, salvo che non appartenga a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

  2. All'articolo 382-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di cui all'articolo 192, comma 7-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale.».

Articolo 9.
(Modifiche alle disposizioni in materia di pubbliche manifestazioni)

  1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 18:

    1) al terzo comma, le parole: «sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 10.000», e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro i quali, senza darne preavviso all'Autorità, sono promotori, ai sensi del primo comma, di una riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti»;.

    2) al quinto comma, le parole: «sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 a euro 413» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 12.000»;

    3) dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti:

   «Nei casi di mancato rispetto, in occasione di una riunione in luogo pubblico, delle limitazioni poste alla circolazione o dell'itinerario previsto per la predetta riunione, da cui possa derivare un pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
   La sanzione di cui al sesto comma si applica, altresì, a chi, nel corso di una riunione in luogo pubblico, intralcia od ostacola il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, salvo che il fatto costituisca reato.
   Chiunque turba il pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. La sanzione è da euro 2.000 a euro 10.000 se la turbativa è posta in essere da soggetti che rendono difficoltoso il riconoscimento della loro persona mediante l'uso dei mezzi di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 o che sono in possesso degli strumenti o degli oggetti di cui all'articolo 5-bis della legge anzidetta.
   Nell'ipotesi di reiterazione nel biennio di una delle violazioni di cui al presente articolo, ovvero di contestazione di tre violazioni, anche diverse, nell'arco di un quinquennio, le sanzioni sono ulteriormente aumentate da un terzo alla metà.
   La competenza ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo, per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, spetta al prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.»;

   b) all'articolo 24, terzo comma, le parole da «sono punite» fino a «euro 413» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta».

  2. All'articolo 654, primo comma, del codice penale, le parole «da euro 103 a euro 619» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 400 a euro 2400».

Articolo 10.
(Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico)

  1. Con la sentenza di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 280, 280-bis, 285, 338, 339, 419, 422, 423, 424, aggravato ai sensi dell'articolo 425, 432, 575, anche nella forma tentata, 582, se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 o se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive ovvero da persona travisata o da più persone riunite ai sensi dell'articolo 585, 583-quater, e 584 del codice penale, commessi in occasione o a causa di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico, il giudice può disporre il divieto di partecipare a pubbliche riunioni e di prendere parte a pubblici assembramenti della medesima natura o tipologia di quelli in occasione o a causa dei quali è stato commesso il reato, per un periodo da uno a tre anni ovvero, se la pena applicata è superiore a tre anni, per un periodo equivalente a quello della pena stessa, fino a un massimo di dieci anni.
  2. Con la medesima sentenza di condanna il giudice può disporre, altresì, la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
  3. Il questore, quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità, può prescrivere al condannato di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le riunioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1. La prescrizione è disposta, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.
  4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
  5. In caso di violazione del divieto o dell'obbligo di cui al presente articolo la pena prevista dall'articolo 389 del codice penale è raddoppiata.

Articolo 11.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di lesioni personali in danno del personale docente della scuola e dei dirigenti scolastici, nonché del personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario)

  1. All'articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo comma, primo periodo, le parole: «Nell'ipotesi di lesioni cagionate al» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a»;

   b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

   «Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma.»;

   c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive».

  2. All'articolo 380, comma 2, la lettera a-ter) del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: «delitto di lesioni personali previsto dall'articolo 583-quater, secondo e terzo comma, del codice penale;».

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI INDAGINE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN PRESENZA DI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE, DI PERMESSI IN AMBITO PENITENZIARIO, NONCHÉ DI FUNZIONALITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA

Articolo 12.
(Disposizioni in materia di attività d'indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione)

  1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

   «1-bis.1. Tuttavia, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all'annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis.».

  2. Dopo l'articolo 335-quater, è inserito il seguente:

   «Art. 335-quinquies (Attività di indagine in presenza di cause di giustificazione). — 1. Nei casi di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, alla persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa.
   2. Nei medesimi casi di cui al comma 1, quando non è necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, compresi quelli da svolgere con le forme di cui all'articolo 360, il pubblico ministero provvede senza ritardo e comunque entro centoventi giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. All'esito, ove non abbia provveduto ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione entro il termine di ulteriori trenta giorni.
   3. Quando si procede ad incidente probatorio il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335, comma 1-bis.
   4. Se il pubblico ministero procede all'iscrizione ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis, i termini di cui all'articolo 405 decorrono dalla data dell'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1.».

Articolo 13.
(Disposizioni sul modello per l'annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione)

  1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale è adeguato con l'introduzione di un apposito modello per le annotazioni preliminari ai sensi del comma 1-bis.1 del medesimo articolo.

Articolo 14.
(Tutela legale e rimborso spese per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 22, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, del codice di procedura penale.»;

   b) all'articolo 23, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1., del codice di procedura penale.».

  2. All'articolo 51, comma 5, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «di cui al presente comma,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli spettanti dal 1° gennaio 2025 al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Articolo 15.
(Operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari)

  1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b-ter), è inserita la seguente:

   «b-quater) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito delle attività di loro competenza, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti compiuti avvalendosi della forza di intimidazione o della condizione di assoggettamento da più persone riunite in occasione di rivolte all'interno di uno o più istituti penitenziari, ai delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-quater, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 317, 318, 319-ter, 320, 322 bis, 391, 391-bis, 391-ter, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 613-bis, del codice penale, ai delitti di cui all'articolo 414, commessi per le finalità previste dall'articolo 270-sexies del medesimo codice, e di cui agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali.
   Restano ferme le competenze degli organismi e delle strutture specializzati della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deputati allo svolgimento delle attività info-investigative in materia di criminalità organizzata, terrorismo ed eversione, nonché le esigenze di reciproco raccordo, a fini informativi e operativi, tra i nuclei investigativi di cui al periodo precedente e gli organismi e le strutture anzidette, qualora i reati per cui si procede coinvolgano soggetti all'esterno o all'interno dell'ambito penitenziario, nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale e delle prerogative dell'autorità giudiziaria.

Articolo 16.
(Interventi in materia di permessi)

  1. All'articolo 30-bis della legge 25 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

   «Nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il permesso è eseguito tenendo conto delle cautele eventualmente indicate dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.»;

   b) al terzo comma, dopo le parole «al pubblico ministero e all'interessato» sono inserite le parole «e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo» e le parole: «ventiquattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto ore».

  2. All'articolo 16-nonies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «permessi premio» sono sostituite dalle seguenti: «permessi e permessi premio»;

   b) al comma 8, le parole: «permessi premio» sono sostituite dalle seguenti: «permessi e permessi premio».

Articolo 17.
(Disposizioni in materia di accertamenti concorsuali e di requisiti per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato)

  1. L'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente:

   «Art. 24 — 1. Gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e gli allievi dei corsi di formazione per l'accesso a tali ruoli che partecipino a concorsi, interni o pubblici, per il passaggio o l'accesso ai ruoli e alla carriera superiori della Polizia di Stato non sono sottoposti agli accertamenti dell'efficienza fisica e, per la parte già effettuata all'atto dell'accesso ai ruoli, agli accertamenti psico-fisici.
   2. Devono, in ogni caso, essere effettuati gli accertamenti attitudinali propedeutici per l'accesso ai ruoli e alla carriera superiori e gli accertamenti di cui al comma 1 specificamente previsti per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai concorsi già indetti, purché gli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali non siano stati ancora avviati.
  3. Per esigenze di funzionalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, nelle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato possono essere previsti, fino al 31 dicembre 2027, dai rispettivi bandi di concorso prove d'esame e accertamenti facoltativi, esperibili a richiesta del candidato che abbia riportato l'idoneità nelle prove d'esame e negli accertamenti obbligatori, secondo le modalità determinate dai bandi stessi. Per ogni prova d'esame o accertamento facoltativi è assegnato un punteggio incrementale determinato dal bando di concorso, che si somma ai punteggi attribuiti per le prove d'esame obbligatorie o al punteggio attribuito all'unica prova obbligatoria prevista. A tal fine, la commissione esaminatrice può essere integrata da esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame facoltative. L'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla stessa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 3 e all'articolo 2-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nonché i requisiti generali di partecipazione e le cause di esclusione dalle procedure concorsuali determinati ai sensi della normativa vigente, fino al 31 dicembre 2027, ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato sono ammessi, nel limite del dieci per cento dei posti, i candidati in possesso dei titoli di studio o dei requisiti professionali di volta in volta previsti nel bando di concorso, coerenti con il profilo professionale da ricoprire e con i compiti istituzionali da svolgere.

Articolo 18.
(Disposizioni in materia di concorsi interni della Polizia di Stato)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a-bis), la parola «2022» è sostituita dalla seguente: «2025»;

   b) alla lettera c-quater), le parole «di cui alle lettere c-bis), c-ter) e d-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere c-bis), c-ter), c-sexies e d-ter)»;

   c) alla lettera c-quinquies), le parole «di cui alle lettere c), c-bis), c-ter) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere c), c-bis), c-ter), c-sexies e d)»;

   d) dopo la lettera c-quinquies), è aggiunta la seguente:

   «c-sexies). Alla copertura dei posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, si provvede mediante ulteriori concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2027 secondo i seguenti criteri:

    1) per il cinquanta per cento, attraverso concorso per titoli riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto cinquanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento è riservato a quelli che hanno acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

    2) per il cinquanta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), dell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, secondo le modalità ivi previste.»;

   e) la lettera r-bis) è sostituita dalla seguente:

   «r-bis) nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli, rispettivamente per 1.800 e 2.400 posti di ispettore superiore, riservati al personale appartenente alla data del bando che indice ciascun concorso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza»;

   f) dopo la lettera ll-bis) è aggiunta la seguente:

   «ll-ter) alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2023 al 2025, si provvede:

    1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale ai sensi dell'articolo 20-quater, commi 1, lettera a), e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982;

    2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio ed espletato secondo le modalità attuative definite con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, e superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto con le modalità di cui all'articolo 20-quater, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982».

  2. Al fine di ridurre le carenze organiche nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere c-quinquies) e c-sexies) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito dei concorsi indetti ai sensi del comma 1, lettera d), possono essere ampliati di un numero massimo di canditati pari al venti per cento dei posti messi a bando, nel limite della dotazione organica e nei limiti delle capacità assunzionali autorizzate a legislazione vigente.
  3. Il comma 1-bis e il secondo periodo del comma 1-ter dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono abrogati.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa di euro 7.627.968 per l'anno 2027 e di euro 4.843.104 per l'anno 2035.
  5. È autorizzata la spesa di euro 4.843.104 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034 e a decorrere dall'anno 2036, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 7.627.968 per l'anno 2027 e a euro 4.843.104 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione, per euro 7.627.968 per l'anno 2027 e per euro 4.843.104 annui a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 19.
(Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato)

  1. Fino al 31 dicembre 2027, per specifiche esigenze di funzionalità della Polizia di Stato, possono essere indetti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato riservati ai candidati in possesso del titolo di laurea stabilito dal bando di concorso, fermi restando gli ulteriori requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente.
  2. Nei concorsi di cui al comma 1, la commissione esaminatrice è composta da un dirigente della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che la presiede, da due funzionari della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. Salvo motivata impossibilità, i componenti di ciascun sesso non possono eccedere i due terzi del totale della commissione esaminatrice. Per le prove relative alla lingua inglese e all'informatica, la commissione esaminatrice è integrata con un esperto in lingua inglese e con un funzionario appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di polizia esperto in informatica. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Polizia di Stato con qualifica inferiore a quella dei componenti della commissione esaminatrice o un funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno-comparto ministeri. Con il decreto di cui al presente comma sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. La commissione esaminatrice può avvalersi di personale di supporto. Il presidente ed i componenti delle commissioni esaminatrici, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato presidente o componente della commissione esaminatrice. Il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice, il cui rapporto di impiego si risolve, per qualsiasi causa, durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall'incarico, salvo che la risoluzione del rapporto di impiego sia conseguenza del collocamento a riposo per anzianità o vecchiaia del presidente e dei componenti della Commissione esaminatrice. In tale ipotesi l'incarico è rinnovato automaticamente fatta salva l'espressa rinuncia dell'interessato.
  3. In deroga all'articolo 27-ter del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, i vincitori dei concorsi di cui al comma 1 frequentano un corso di durata pari a un anno, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa.
  4. Sono dimessi dal corso di cui al comma 3 gli allievi vice ispettori che sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, l'allievo a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Restano ferme le restanti cause di dimissioni dal corso previste dalla normativa vigente.
  5. I vice ispettori vincitori dei concorsi di cui al comma 1 conseguono la promozione alla qualifica di ispettore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre all'anno di corso di cui al comma 3.
  6. All'articolo 31-bis del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le parole «una delle lauree triennali o delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334» sono sostituite dalle parole «laurea o laurea magistrale o specialistica stabilita con decreto del Ministro dell'interno».
  7. I vice ispettori, durante il periodo di prova, sono autorizzati, fino ad un massimo di tre mesi, ad alloggiare presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.
  8. Gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari sono computati per intero agli effetti della determinazione dello stipendio, in favore del personale della Polizia di Stato per la cui assunzione è richiesta una laurea. All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Articolo 20.
(Disposizioni relative al personale dell'Arma dei Carabinieri e all'arruolamento di marescialli in possesso di laurea triennale)

  1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 635, al comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri è altresì richiesto il requisito dell'affidabilità di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124»;

   b) all'articolo 648, al comma 2, la parola «28» è sostituita dalla seguente: «26»;

   c) all'articolo 683, dopo il comma 9 sono aggiunti infine i seguenti:

   «9-bis. Per specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, fino al 31 dicembre 2027, possono essere altresì banditi, nei limiti delle risorse finanziare disponibili e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, concorsi pubblici per titoli ed esami, per trarre, con il grado di maresciallo, cittadini italiani:

   a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa;

   b) di età non superiore a 28 anni alla data indicata nel bando di concorso.

   9-ter. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 9-bis, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.
   9-quater. I posti rimasti scoperti all'esito dei concorsi di cui al comma 9-bis sono recuperati nell'ambito dell'esercizio delle facoltà assunzionali relative all'anno di riferimento.»;

   d) all'articolo 765, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 683, comma 9-bis, sono ammessi alla frequenza del corso formativo straordinario di cui all'articolo 767-bis.»;

   e) dopo l'articolo 767, è inserito il seguente:

   «Art. 767-bis (Svolgimento del corso formativo straordinario per marescialli). — 1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'articolo 683, comma 9-bis, frequentano, con il grado di maresciallo e in deroga all'articolo 768, un corso formativo straordinario di durata non inferiore a sei mesi, le cui modalità sono disciplinate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro IV, titolo III, capo I, del regolamento.
   2. L'anzianità relativa dei marescialli di cui al comma 1 è rideterminata in base alla graduatoria finale del corso formativo straordinario.
   3. Gli allievi che non superano il corso di cui al comma 1 sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se già in servizio, in tal caso il periodo di corso frequentato è riconosciuto come servizio effettivamente svolto. Il periodo di durata del corso non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.»;

   f) all'articolo 769, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. I marescialli dell'Arma dei carabinieri tratti ai sensi dell'articolo 767-bis, all'atto dell'arruolamento, sono vincolati a una ferma volontaria della durata di anni quattro. Si applicano le disposizioni del libro IV, titolo V, capo IV, sezione IV, del codice.»;

   g) all'articolo 771, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

   «3-quater. I vincitori del concorso di cui all'articolo 683, comma 9-bis, sono nominati marescialli e iscritti in ruolo dopo i parigrado provenienti dai corsi di cui agli articoli 766 e 767 nominati marescialli nello stesso anno. L'anzianità relativa è stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito del concorso.»;

   h) all'articolo 950, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

   «1-bis. Il prolungamento della ferma per la durata di un anno è concesso dal Comandante generale o autorità delegata, su motivata proposta dell'ufficiale diretto, inoltrata per via gerarchica, anche nei confronti di un militare che alla scadenza della ferma volontaria non sia pienamente nelle condizioni, per qualità di rendimento in servizio, di essere ammesso direttamente al servizio permanente. Allo scadere di tale prolungamento è applicabile la norma relativa alla non ammissione nel servizio permanente, di cui all'articolo 949. Se non provvede l'ufficiale diretto, la proposta può essere avanzata anche da altri ufficiali della linea gerarchica, fino al comandante di corpo.»;

   i) all'articolo 1783, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai marescialli a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.»;

   l) all'articolo 1860:

    1) la rubrica è sostituita dalla seguente «Studi superiori richiesti agli ufficiali e ai marescialli»;

    2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano anche per la valutazione degli studi superiori compiuti dai marescialli.»;

   m) all'articolo 2243-bis:

    1) al comma 3, la parola «2010» è sostituita dalla seguente «2016»;

    2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2016 frequentano, in luogo del corso d'istituto di cui all'articolo 755, un corso d'aggiornamento tecnico-professionale.»;

   n) all'articolo 2243-ter, comma 2, la parola «2010» è sostituita dalla seguente: «2016»;

   o) all'articolo 2248, al comma 1, la parola «2027» è sostituita dalla seguente «2033»;

   p) all'articolo 2248-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 1, la parola «2027» è sostituita dalla seguente «2033»;

    2) al comma 1-bis, la parola «2027» è sostituita dalla seguente «2033»;

    3) al comma 1-ter, la parola «2026» è sostituita dalla seguente «2032»;

   q) a decorrere dal 1° gennaio 2027, lo Specchio C del Quadro I della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio C del Quadro I della Tabella 4, di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

  2. Al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 363, comma 1, le parole «indicati nell'allegato A di cui all'articolo 383» sono sostituite dalle seguenti: «individuati con determinazione del Comandante Generale»;

   b) l'articolo 383 è abrogato.

Articolo 21.
(Disposizioni per il reclutamento di personale del Corpo della Guardia di finanza)

  1. Al fine di potenziare il settore informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario, il Corpo della guardia di finanza, fino al 31 dicembre 2027, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato a indire concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento, con il grado di maresciallo, di cittadini italiani, anche se alle armi:

   a) di età non superiore a 28 anni;

   b) in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una laurea triennale, rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, in materie informatiche, tecnico-logistiche, aeronautiche, navali o abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie specificate dal medesimo bando, nonché, per il settore sanitario, dell'iscrizione al relativo albo professionale.

  2. I posti rimasti scoperti all'esito dei concorsi di cui al comma 1 sono recuperati nell'ambito dell'esercizio delle facoltà assunzionali relative all'anno di riferimento.
  3. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono:

   a) nominati marescialli con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di inizio del corso, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente ordinario in possesso della medesima anzianità giuridica di grado. Gli effetti economici della nomina decorrono dalla data di effettivo incorporamento, se successiva alla data di inizio del corso;

   b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianità relativa è rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalità di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonché la disciplina dei casi di rinvio e mancato superamento del medesimo corso;

   c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera b), allo svolgimento di incarichi propri del settore per il quale hanno concorso, con successivo vincolo d'impiego nei medesimi incarichi.

  4. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato ai sensi del comma 1 del presente articolo per l'impiego nel settore tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
  5. Al personale di cui al comma 4 e a quello già reclutato ai sensi dell'articolo 15, commi da 25 a 29, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, qualora impiegato nell'ambito degli organi di esecuzione del servizio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, sono altresì attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria, previa frequenza di un ulteriore corso di formazione che si svolge con le modalità definite con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
  6. Le disposizioni di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e 1783 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano, a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche al personale della Guardia di finanza dei settori informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale nonché sanitario, per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso della laurea o titolo equipollente.
  7. In deroga all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il personale arruolato ai sensi del comma 1 contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento.
  8. Si applicano, ove non diversamente stabilito dal presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento, reclutamento, addestramento, stato ed avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di finanza di cui al richiamato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
  9. Al fine di recepire la sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 2024, n. 40:

   a) all'articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, le parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,» sono soppresse;

   b) al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199:

    1) all'articolo 6, comma 1, lettera i), le parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,» sono soppresse;

    2) all'articolo 36, comma 1, lettera b), numero 6), le parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,» sono soppresse.

Articolo 22.
(Disposizioni relative ai ruoli del personale del Corpo di Polizia penitenziaria)

  1. All'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8, alla lettera a-bis), la parola «2022» è sostituita dalla seguente: «2025»;

   b) il comma 14-sexiesdecies è sostituito dal seguente: «Nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli, ciascuno per 350 posti di ispettore superiore riservati al personale appartenente, alla data del bando che indice ciascun concorso, al ruolo degli ispettori della Polizia penitenziaria, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria».

Articolo 23.
(Riduzione della durata del corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 10, comma 1, lettera e), ultimo periodo, del predetto decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi».

Articolo 24.
(Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia Penitenziaria)

  1. Fino al 31 dicembre 2027, per specifiche esigenze di funzionalità del Corpo di Polizia Penitenziaria, possono essere indetti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia Penitenziaria riservati ai candidati in possesso una delle lauree individuate dal decreto previsto all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
  2. Nei concorsi di cui al comma 1, la commissione esaminatrice è composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari o i dirigenti superiori di polizia penitenziaria e da altri quattro membri, uno dei quali professore universitario o ricercatore universitario esperto in una o più delle materie sulle quali vertono le prove d'esame e tre appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con provvedimento del direttore generale del personale. Alle commissioni stesse sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di uno dei componenti o del segretario della Commissione o delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti o di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.
  3. In deroga all'articolo 25 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, i vincitori dei concorsi di cui al comma 1 frequentano un corso di durata pari a un anno, preordinato alla loro formazione tecnico professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario e dei servizi di sicurezza. Gli allievi viceispettori durante il corso di cui al comma che precede non possono essere impiegati in servizio di istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore.
  4. Sono dimessi dal corso di cui al comma 3 gli allievi vice ispettori che sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della polizia penitenziaria nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, l'allievo a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Restano ferme le restanti cause di dimissioni dal corso previste dalla normativa vigente.
  5. I vice ispettori vincitori dei concorsi di cui al comma 1 conseguono la promozione alla qualifica di ispettore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre all'anno di corso di cui al comma 3.
  6. I vice ispettori, durante il periodo di prova, sono autorizzati ad alloggiare presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione, nei limiti delle disponibilità alloggiative.
  7. Gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari sono computati per intero agli effetti della determinazione dello stipendio, in favore del personale della Polizia penitenziaria per la cui assunzione è richiesta una laurea. All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Articolo 25.
(Disposizioni riguardanti l'indennità di presenza di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395)

  1. In deroga all'articolo 2033 del codice civile, non sono ripetibili le somme corrisposte al personale del Corpo di polizia penitenziaria a titolo di indennità di presenza di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, riferite a periodi maturati fino al 31 dicembre 2025 e per le quali l'amministrazione ha formalmente richiesto la restituzione.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Capo III
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO, NONCHÉ MISURE IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE, DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Articolo 26.
(Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno, nonché in materia di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

  1. Al fine di adempiere agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'Unione europea, nonché di favorire la tempestiva assunzione a tempo indeterminato di personale di livello non dirigenziale, necessario a garantire la piena ed immediata operatività delle strutture organizzative, a livello centrale e territoriale, dell'Amministrazione civile, ivi comprese quelle individuate dal Piano di attuazione nazionale del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, il Ministero dell'interno per gli anni 2026 e 2027 è autorizzato, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente, senza il previo svolgimento di procedure di mobilità:

   a) a procedere allo scorrimento, con carattere di priorità, rispetto alle amministrazioni diverse da quella che hanno bandito il concorso, delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici;

   b) ad avvalersi di una o più procedure di reclutamento per esami, organizzate in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 4, lett. b), del decreto-legge 21 giugno 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

  2. Fino al 31 dicembre 2027 il personale reclutato secondo le modalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, né può essere utilizzato presso altre Amministrazioni pubbliche mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.
  3. Al fine di consentire alla Struttura commissariale per il recupero, la rifunzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata l'ordinario svolgimento delle attività di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relative al «Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie per investimenti non più finanziati con le risorse del PNRR» per l'annualità 2026 sono incrementate in misura pari ad euro 2.000.000.
  4. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, la parola «dodici» è sostituita dalla parola «undici» e la parola «nove» è sostituita dalla parola «otto»;

   b) dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: «Le specifiche attività del personale non dirigenziale sono retribuite sulla base di criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, mediante il ricorso al Fondo risorse decentrate, cui sono assegnate risorse pari ad euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. Il trattamento accessorio aggiuntivo non può eccedere il limite pro-capite del 15 per cento della retribuzione tabellare.».

  5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 3 e 4, pari ad euro 2.037.300 per l'anno 2026 e a euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede:

   a) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così rideterminata dall'articolo 1, comma 799, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

   b) quanto a euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Articolo 27.
(Misure in materia di collocamento mirato e permessi di lavoro delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata)

  1. Alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalità organizzata di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai soggetti di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con invalidità pari o superiore all'ottanta per cento, nonché ai familiari superstiti, che già godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, deve essere garantito un programma di assunzione presso le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle relative facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute. Le modalità di attuazione sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri della pubblica amministrazione e dell'interno. Per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
  2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto vittima del dovere, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, e della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.
  3. L'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, si interpreta nel senso che i familiari dell'invalido riconosciuto vittima del dovere possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, purché il dante causa non risulti contestualmente iscritto.
  4. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali e mediante una comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.
  5. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalità organizzata di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 in caso di inadempimento delle disposizioni del presente articolo e di quelle di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, un numero di assunzioni corrispondente a quelle che non sono state realizzate sono rese indisponibili nell'ambito delle facoltà assunzionali dell'amministrazione interessata.
  6. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono essere riconosciuti permessi orari a recupero per un numero massimo di diciotto ore annue non continuative e comunque in modo tale che non sia necessario procedere alla sostituzione del personale, al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, in deroga al limite massimo di ore previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza.
  7. Il permesso di cui al comma 6 viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come sopra qualificati.
  8. Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 6 sono retribuite e soggette a recupero secondo la disciplina contrattuale vigente.

Capo IV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 28.
(Obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini dell'accertamento dell'identità)

  1. All'articolo 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito, in fine, il seguente periodo: «I detenuti e gli internati stranieri hanno l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in loro possesso, relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati. Tali informazioni sono inserite nella cartella personale del detenuto o internato, prevista dall'articolo 26 del relativo regolamento di esecuzione. Nella medesima cartella sono altresì annotate le informazioni relative al rispetto o meno dell'obbligo di cooperare e il mancato adempimento a tale obbligo costituisce un elemento di valutazione ai fini del giudizio espresso ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 26.».
  2. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della valutazione di pericolosità si tiene conto anche del mancato rispetto dell'obbligo di collaborazione di cui all'articolo 32, ultimo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354.».

Articolo 29.
(Disposizioni in materia di respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio)

  1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10:

    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1.1. L'ufficio di polizia di frontiera ovvero il Questore, laddove siano conferite alla Questura le attribuzioni di polizia di frontiera, cura le attività relative al trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interna, ai sensi dell'articolo 23-bis del citato regolamento (UE) 2016/399, e lo straniero è trasferito immediatamente secondo la procedura di cui all'Allegato XII del medesimo regolamento.»;

    2) al comma 1-bis, le parole: «ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 1 e 1.1.»;

   b) all'articolo 14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 2008, n. 286, le parole: «Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo il caso in cui sopraggiungono situazioni personali diverse, non si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del primo periodo e si applicano le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.».

  2. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I dati trasmessi ai sensi del secondo periodo sono raccolti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in modo separato, nel sistema informativo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, e sono trattati nei termini e con le modalità previste per i dati API ai sensi del medesimo decreto legislativo.».
  3. L'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogato.

Articolo 30.
(Potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio e semplificazione delle modalità di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale)

  1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione Europea in data 14 maggio 2024, il Ministero dell'interno è autorizzato a derogare, fino al 31 dicembre 2028, per la localizzazione, la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento, la ristrutturazione delle strutture e infrastrutture destinate all'assistenza, all'accoglienza e al trattenimento dei cittadini stranieri, ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto e a titolo gratuito, l'attività di vigilanza collaborativa di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  2. All'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2028».
  3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, dopo le parole «ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142» sono aggiunte le seguenti: «oppure mediante posta elettronica certificata, anche presso il legale rappresentante ove il richiedente ha eletto domicilio»;

   b) al secondo periodo:

    1) le parole: «In tal caso» sono soppresse;

    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure attraverso l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato».

  4. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 31.
(Esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero per il sostegno di misure nel settore della migrazione)

  1. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero, sottoscritto il 17 maggio 2024, concernente l'attuazione del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati Membri dell'Unione europea per il sostegno di misure nel settore della migrazione, entrato in vigore, in conformità all'articolo 12, Paragrafo 1 dell'Accordo, in data 15 luglio 2024, è autorizzato il versamento, da parte delle Autorità Svizzere all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo pari a 20.000.000 di franchi svizzeri, per la successiva riassegnazione del medesimo importo al pertinente capitolo di bilancio del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, concernente le spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili destinati a sedi di centri di accoglienza e di centri di trattenimento di cittadini stranieri.

Articolo 32.
(Disposizioni concernenti le attività umanitarie svolte dalla Croce Rossa Italiana)

  1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione Europea in data 14 maggio 2024, e superare situazioni di estrema urgenza tali da compromettere il rispetto degli obblighi derivanti dal predetto Patto anche in relazione all'andamento dei flussi migratori, il Ministero dell'interno può avvalersi, fino al 31 dicembre 2028 ed in deroga al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della Croce Rossa Italiana, in virtù della riconosciuta competenza nell'assistenza e nell'accoglienza dei migranti, per l'espletamento delle attività previste dall'articolo 1, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

Articolo 33.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

«ALLEGATO 1
Art. 20

Immagine prelevata dal resoconto

A.C. 2886 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 1:

    alla lettera a), primo capoverso, dopo le parole: «appartenenze di essa» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «eccedente in lunghezza i centimetri otto» sono inserite le seguenti: «nonché strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano»;

    alla lettera b):

     al numero 1), le parole da: «muniti di meccanismo di blocco della lama» fino a: «una sola mano» sono sostituite dalle seguenti: «muniti di meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza del blocco della lama» e le parole da: «, conseguentemente la rubrica» fino a: «e taglio)”» sono soppresse;

     il numero 2) è sostituito dal seguente:

    «2) al comma 2, alinea, le parole: “porto d'arma” sono sostituite dalle seguenti: “porto di armi o di strumenti atti ad offendere”»;

     dopo il numero 2) è inserito il seguente:

    «2-bis) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto”»;

     al numero 3), capoverso 2-ter, dopo le parole: «comma 1.”» il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;

     dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

    «3-bis) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio”;»;

    alla lettera c), capoverso Art. 4-quater:

     al comma 1, le parole: «strumenti da punta o da taglio atti ad offendere» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti di cui agli articoli 4, ottavo comma, e 4-bis, comma 1»;

     al comma 2, le parole: «primo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e le parole: «tranne i casi» sono sostituite dalle seguenti: «tranne che nei casi»;

     al comma 3, dopo le parole: «medesimi fini» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2» e la parola: «anzidetti» è sostituita dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

     al comma 4, alle parole: «comma 3, diffidandoli» è premessa la seguente: «medesimo» e le parole: «Autorità garante» sono sostituite dalla seguente: «Autorità»;

     al comma 6, le parole: «casi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «casi in cui la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività commerciale, ai sensi del comma 2»;

     al comma 7, dopo le parole: «reiterazione della violazione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 6», le parole: «casi di cui al comma 2», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «casi in cui la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività commerciale, ai sensi del comma 2» e le parole: «un periodo tra» sono sostituite dalle seguenti: «un periodo compreso tra»;

   al comma 2, dopo le parole: «comma 3, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al»;

   al comma 3, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione».

  All'articolo 2:

   al comma 1:

    alla lettera a), capoverso 4-bis, le parole: «1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro”»;

    alla lettera b), le parole da: «582» fino a: «giustificato motivo» sono sostituite dalle seguenti: «544-bis, 544-ter, 582, 588, primo comma, 610, 612, secondo comma, 614, 624 e 635 del codice penale»;

   al comma 2, capoverso 3-bis, le parole: «reati di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «reati di cui al comma 1»;

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. All'articolo 104, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

  “e-bis) sui contenuti online del profilo personale e sui relativi dati, mediante ordine ai prestatori di servizi di hosting, ai fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca o ai prestatori di servizi intermediari della società dell'informazione quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di rimuovere i contenuti e i dati o disabilitare l'accesso al profilo, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite”».

  All'articolo 3:

   al comma 1:

    alla lettera a), le parole: «dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la parola»;

    alla lettera b), le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 628» e le parole: «degli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 628»;

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

  «c) all'articolo 624-bis:

   1) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La medesima pena si applica altresì a chi, per lo stesso fine, agendo con destrezza direttamente su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su somme di denaro o beni di valore tali da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità, si impossessa di detti beni, sottraendoli a chi li detiene”;

   2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

  “La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 1.500 a euro 2.500 se il reato di cui al primo comma è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61. Nel caso di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500”;

   3) alla rubrica, dopo le parole: “in abitazione” la parola: “e” è sostituita dal seguente segno di interpunzione “,” e dopo le parole: “con strappo” sono aggiunte le seguenti: “e furto con destrezza in casi particolari”»;

    alla lettera d), capoverso Art. 628-bis, primo comma, dopo la parola: «sabotaggio» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.» e le parole da: «Se l'aggravante» fino a: «euro 9.000.» sono trasposte a capo in un nuovo capoverso;

    alla lettera e), le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 628», le parole: «degli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 628» e il segno di interpunzione: «;» è sostituito dal seguente: «.»;

   al comma 2:

    alla lettera a), le parole: «dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la parola» e le parole: «sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserita la seguente»;

    alla lettera b), le parole: «sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserita la seguente»;

   al comma 4, le parole: «sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserita la seguente».

  All'articolo 4:

   al comma 1:

    alla lettera a):

     al numero 1), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;

     al numero 2), capoverso 3-bis, le parole: «commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1 a 3»;

    alla lettera b):

     al numero 1), le parole: «commi 2 e 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, e commi 2 e 3-bis»;

     il numero 2) è sostituito dal seguente:

    «2) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: “ad una o più aree di cui all'articolo 9” sono inserite le seguenti: “, commi 1 e 3” e dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nelle ipotesi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, comma 3-bis, il divieto di accesso di cui al primo periodo, nel rispetto delle condizioni e delle modalità applicative previste dallo stesso periodo, può essere disposto in relazione ad una o più delle zone specificamente individuate ai sensi del medesimo comma 3-bis e la sua durata non può essere superiore a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo 9”»;

     al numero 3), dopo le parole: «la durata del divieto» sono inserite le seguenti: «di accesso ad una o più delle zone di cui al predetto comma 3-bis, specificamente individuate» e dopo le parole: «del predetto articolo» sono aggiunte le seguenti: «9, laddove dalla condotta tenuta possa derivare, per il periodo di vigenza dei provvedimenti anzidetti, pericolo per la sicurezza»;

     al numero 4), capoverso 3-bis:

      al primo periodo, le parole: «Il divieto di accesso di cui al comma 2 può essere disposto, altresì, nei confronti di coloro» sono sostituite dalle seguenti: «Nei confronti di coloro», la parola: «lett.» è sostituita dalla seguente: «lettere» e dopo le parole: «un pericolo per la sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, il questore può disporre, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ai luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze dei luoghi medesimi, anche limitato a specifiche fasce orarie, ferma restando l'espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e l'individuazione di modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario. Il contravventore al divieto di cui al primo periodo è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno»;

      il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora le condotte di cui al presente comma risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni, per taluno dei reati di cui al primo periodo, si applicano, per la durata del divieto e per la sanzione in caso di contravvenzione allo stesso, le disposizioni di cui al comma 3, primo e terzo periodo»;

     al numero 6), le parole: «terzo comma”,» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma,”»;

    dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) all'articolo 13-bis, comma 5, le parole: “al provvedimento di cui al comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “ai provvedimenti di cui ai commi 1-bis e 4”»;

   alla rubrica, dopo le parole: «vigilanza rafforzata,» sono inserite le seguenti: «adeguamento e».

  All'articolo 5:

   al comma 1, dopo le parole: «testo unico» sono inserite le seguenti: «delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,»;

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. All'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Il fatto non si considera di lieve entità quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti, ovvero per le modalità dell'azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale”.
  1-ter. Al fine di prevenire il coinvolgimento dei minori e dei giovani in fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nei contesti territoriali caratterizzati da maggiore vulnerabilità sociale, i comuni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali e gli enti del Terzo settore, possono promuovere iniziative educative, sportive, culturali e ricreative rivolte ai giovani, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci».

  All'articolo 6:

   al comma 4, la parola: «compresa» è sostituita dalla seguente: «comprese», le parole: «art. 23» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 23», le parole: «557 quater» sono sostituite dalla seguente: «557-quater», le parole: «previa autorizzazione,» sono soppresse, dopo le parole: «244 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al», alle parole: «della Commissione» sono premesse le seguenti: «previa autorizzazione», le parole: «comma 1, lett. a), del medesimo decreto legislativo 267 del 2000» sono sostituite dalle seguenti: «, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico» e le parole: «comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6, del suddetto testo unico”.»;

   al comma 5, le parole: «percentuale delle sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «percentuale dei proventi delle sanzioni» e dopo le parole: «5-bis del» sono inserite le seguenti: «predetto codice, di cui al»;

   al comma 6, dopo le parole: «5-bis, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al», le parole: «previa autorizzazione,» sono soppresse, dopo le parole: «244 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al», alle parole: «della Commissione» sono premesse le seguenti: «previa autorizzazione», le parole: «comma 1, lett. a), del medesimo decreto legislativo 267 del 2000» sono sostituite dalle seguenti: «, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico» e le parole: «comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6, del suddetto testo unico»;

   al comma 7:

    all'alinea, dopo la parola: «pari» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

    alla lettera a), dopo le parole: «di euro» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

    alla lettera b), dopo le parole: «di euro» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «in entrata» sono sostituite dalle seguenti: «all'entrata del bilancio dello Stato»;

    alla lettera c), dopo le parole: «di euro» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

  «7-bis. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 15-bis è sostituito dal seguente:

  “15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 769 ad euro 3.095. Se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se nell'attività sono impiegati minori ovvero se il soggetto già sanzionato con provvedimento definitivo ai sensi del secondo periodo pone ulteriormente in essere le medesime condotte, si applica la pena dell'arresto da otto mesi a un anno e sei mesi e dell'ammenda da 3.000 a 8.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II”».

  All'articolo 7:

   al comma 1, lettera d), alle parole: «appaiono costituire» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 2, capoverso Art. 11-bis:

    al comma 2, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e dopo la parola: «ricorrono» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

    dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Qualora l'accompagnamento riguardi un minore di anni diciotto, le notizie di cui ai commi 2 e 3 sono date al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sono informati senza ritardo dell'accompagnamento e sono altresì invitati a presentarsi presso gli uffici di polizia per prendere in consegna il minorenne all'atto del rilascio».

  All'articolo 8:

   al comma 1, capoverso 7-bis, le parole: «salvo che non appartenga» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che appartenga» e le parole: «del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.» sono soppresse.

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

  «Art. 8-bis. – (Istituzione di aree di carico e scarico riservate per i veicoli adibiti al trasporto valori) – 1. All'articolo 7, comma 1, lettera d), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

   “7-bis) dei veicoli adibiti al trasporto valori, in prossimità di banche, uffici postali o altri obiettivi sensibili”.

  2. All'articolo 158, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente:

   “o-ter) nelle aree riservate per il carico e lo scarico dei veicoli adibiti al trasporto valori”».

  All'articolo 9:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «Al regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto»;

    alla lettera a):

     al numero 1), le parole: «euro 103 a euro 413» sono sostituite dalle seguenti: «lire mille a quattromila», le parole: «euro 1000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.000», le parole: «e dopo» sono sostituite dalla seguente: «dopo», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: “Con le stesse pene” sono sostituite dalle seguenti: “Con la medesima sanzione”» e i segni di interpunzione: «;.» sono sostituiti dal seguente: «;»;

     al numero 2), le parole: «euro 206 a euro 413» sono sostituite dalle seguenti: «lire duemila a quattromila» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: “Con le stesse pene” sono sostituite dalle seguenti: “Con la medesima sanzione”»;

     al numero 3), terzo capoverso, le parole: «legge anzidetta» sono sostituite dalle seguenti: «medesima legge»;

    alla lettera b), le parole: «euro 413» sono sostituite dalla seguente: «quattromila»;

   al comma 2, le parole: «, primo comma,» sono soppresse, le parole: «da euro 103 a euro 619» sono sostituite dalle seguenti: «da lire duecentomila a un milione duecentomila» e le parole: «euro 2400» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.400».

  All'articolo 10:

   al comma 1, le parole: «338, 339,» sono sostituite dalle seguenti: «336, 337, 338, se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 339,» e le parole: «e 584» sono sostituite dalle seguenti: «584 e 635, terzo comma,»;

   al comma 2, dopo le parole: «sentenza di condanna» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1».

  L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

  «Art. 11. – (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di lesioni personali in danno del personale scolastico ed educativo nonché del personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico) – 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 582, secondo comma, dopo le parole: “primo periodo,” sono inserite le seguenti: “e terzo comma,”;

   b) all'articolo 583-quater:

    1) al secondo comma, primo periodo, le parole: “Nell'ipotesi di lesioni cagionate al” sono sostituite dalle seguenti: “Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ovvero a”;

    2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

  “Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma”;

    3) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive”.

  2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera a-ter) è sostituita dalla seguente:

   “a-ter) delitto di lesioni personali previsto dall'articolo 583-quater, secondo e terzo comma, del codice penale”».

  All'articolo 12:

   al comma 2:

    l'alinea è sostituito dal seguente: «Nel titolo II del libro V del codice di procedura penale, dopo l'articolo 335-quater è aggiunto il seguente:»;

    al capoverso Art. 335-quinquies, comma 2, terzo periodo, alla parola: «assume» sono premesse le seguenti: «il pubblico ministero».

  All'articolo 13:

   al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «335, introdotto dall'articolo 12, comma 1, del presente decreto».

  All'articolo 14:

   al comma 1, lettera b), le parole: «comma 1-bis.1.» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis.1»;

   al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto» e dopo le parole: «vigili del fuoco» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. All'articolo 14, comma 2, della legge 4 aprile 2025, n. 42, le parole: “fino al 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 ottobre 2026”».

  All'articolo 15:

   al comma 1, capoverso b-quater), le parole: «, 613-bis, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «e 613-bis del codice penale», dopo le parole: «e 74 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e le parole da: «Restano ferme» fino a: «autorità giudiziaria.”» sono trasposte alla fine del primo periodo, di seguito dopo le parole: «attività prodromiche e strumentali.».

  All'articolo 16:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «legge 25 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «legge 26 luglio»;

    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

  “Il provvedimento è comunicato immediatamente senza formalità, anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i quali possono proporre reclamo, se il provvedimento è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza o, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello. Il termine è di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento per il pubblico ministero e di quindici giorni per l'interessato”»;

    è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «b-bis) al settimo comma, le parole: “terzo comma” sono sostituite dalle seguenti: “quarto comma” e la parole: “quarto comma” sono sostituite dalle seguenti: “quinto comma”».

  All'articolo 17:

   al comma 1, capoverso Art. 24, comma 1, le parole: «che espleta» sono sostituite dalle seguenti: «che espletano»;

   al comma 4, le parole: «Ferme restando» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando».

  All'articolo 18:

   al comma 1:

    alla lettera a), dopo la parola: «a-bis)è inserita la seguente: «alinea,» e la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2029»;

    alla lettera b), la parola: «c-sexies» è sostituita dalla seguente: «c-sexies)»;

    alla lettera c), la parola: «c-sexies» è sostituita dalla seguente: «c-sexies)»;

    alla lettera d), capoverso c-sexies):

     all'alinea, le parole: «c-sexies). Alla copertura» sono sostituite dalle seguenti: «c-sexies) alla copertura» e la parola: «2027» è sostituita dalle seguenti: «degli anni 2026 e 2027»;

     al numero 2), le parole: «alla lettera b), dell'articolo 27, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 27, comma 1, lettera b)»;

    alla lettera f), numero 2), le parole: «modalità di cui all'articolo 20-quater, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «modalità previste ai sensi dell'articolo 20-quater, comma 6,»;

    dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

   «f-bis) dopo la lettera mm-quater) è inserita la seguente:

   “mm-quinquies) nell'anno 2027 è bandito un concorso straordinario, per titoli, per 451 posti di ispettore superiore tecnico, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e che è riservato al personale appartenente, alla data del bando che indice il concorso, al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, escluso il personale transitato nel medesimo ruolo ai sensi della lettera aaaa-bis). La ripartizione dei posti tra i settori e i profili professionali del ruolo è determinata dal bando di concorso. Agli oneri derivanti dalla presente lettera si provvede mediante la riduzione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente complessivamente almeno equivalenti sotto il profilo finanziario”»;

   al comma 2, le parole: «dell'articolo 2, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1 dell'articolo 2», dopo le parole: «n. 95,» sono inserite le seguenti: «rispettivamente modificata e introdotta dal comma 1 del presente articolo,», le parole: «del comma 1, lettera d)sono sostituite dalle seguenti: «della medesima lettera c-sexies)» e le parole: «di canditati» sono sostituite dalle seguenti: «di candidati»;

   al comma 6, le parole: «mediante corrispondente riduzione, per euro 7.627.968 per l'anno 2027 e per euro 4.843.104 annui a decorrere dall'anno 2028,» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione».

  All'articolo 19:

   al comma 2, al terzo periodo, le parole: «Salvo motivata» sono sostituite dalle seguenti: «Salva motivata» e, al nono periodo, le parole: «esaminatrice, il cui rapporto» sono sostituite dalle seguenti: «esaminatrice il cui rapporto»;

   al comma 3, dopo le parole: «27-ter del» sono inserite le seguenti: «decreto del»;

   al comma 4, le parole: «l'allievo a domanda» sono sostituite dalle seguenti: «l'allievo, a domanda».

  Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

  «Art. 19-bis.(Collocamento in disponibilità dei dirigenti della Polizia di Stato) – 1. All'articolo 64 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: “cinque per cento della dotazione organica” sono sostituite dalle seguenti: “3,5 per cento della dotazione organica complessiva delle qualifiche dirigenziali della carriera di appartenenza”;

   b) al comma 4, le parole: “non superiore al triennio” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore al quadriennio”;

   c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

  “5-bis. Il dirigente collocato in disponibilità che consegue la promozione o la nomina alla qualifica superiore rientra in organico andando a occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.
  5-ter. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permane la possibilità di collocamento in disponibilità, il decreto di promozione o di nomina può disporre il collocamento in disponibilità, anche nella nuova qualifica”».

  All'articolo 20:

   al comma 1:

    alla lettera a) è premessa la seguente:

   «0a) all'articolo 168, comma 2, le parole da: “con mandato della durata di un anno, senza possibilità di proroga” fino a: “non oltre la data di cessazione dal servizio permanente” sono sostituite dalle seguenti: “per un periodo pari a due anni, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge”»;

    alla lettera c), capoverso 9-ter, la parola: «compresa» è sostituita dalla seguente: «comprese»;

    alla lettera e), capoverso Art. 767-bis, comma 3, le parole: «, in tal caso» sono sostituite dalle seguenti: «e in tal caso»;

    alla lettera f), capoverso 1-bis, le parole: «, del codice» sono soppresse;

    alla lettera h), capoverso 1-bis, le parole: «o autorità delegata» sono sostituite dalle seguenti: «o dall'autorità delegata»;

    dopo la lettera h) è inserita la seguente:

   «h-bis) all'articolo 1034, comma 2, le parole: “all'articolo” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 133 e”»;

    alla lettera i), capoverso, le parole: «2. Le disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «1-bis. Le disposizioni»;

    alla lettera l), numero 2), capoverso 1-bis, dopo le parole: «32 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

    alla lettera p), alinea, le parole: «, sono apportate le seguenti modifiche» sono soppresse;

    alla lettera q), le parole: «alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto».

  All'articolo 21:

   al comma 1, alinea, le parole: «il settore» sono sostituite dalle seguenti: «i settori»;

   al comma 3, lettera b), le parole: «con decorrenza» sono sostituite dalle seguenti: «con la decorrenza»;

   al comma 4, le parole: «nel settore» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori»;

   al comma 5, dopo le parole: «comma 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo», le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge» e dopo le parole: «lettera b), del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

   al comma 6, dopo le parole: «32 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e le parole: «e 1783 del» sono sostituite dalle seguenti: «, e 1783 del codice di cui al»;

   al comma 7, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

   dopo il comma 8 è inserito il seguente:

  «8-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, il mandato del Comandante generale della Guardia di finanza in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è prorogato fino al 31 dicembre 2026»;

   al comma 9, alinea, le parole: «del 6 febbraio 2024, n. 40» sono sostituite dalle seguenti: «n. 40 dell'11 marzo 2024».

  Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

  «Art. 21-bis. – (Misure urgenti in tema di funzionalità del Corpo della Guardia di finanza) – 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, il comma 3 è sostituito dal seguente:

  “3. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento l'ufficiale:

   a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa;

   b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;

   c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;

   d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni”.

  2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:

  “3. La promozione a finanziere è sospesa qualora nei confronti dell'allievo finanziere, già giudicato idoneo ai sensi del comma 1, sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa”;

   b) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

  “1. Il personale appartenente al ruolo ‘appuntati e finanzieri’ è escluso dalla valutazione qualora, alla data in cui ha inizio la procedura di avanzamento: a) risulti sospeso dall'impiego; b) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa; c) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato; d) si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianità. Della predetta esclusione e dei motivi che l'hanno determinata è data comunicazione al militare interessato. Il provvedimento di esclusione è adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza”;

   c) all'articolo 55, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  “2. Il personale appartenente ai ruoli ‘ispettori’ e ‘sovrintendenti’ è escluso dalle aliquote qualora, alla data di formazione delle stesse:

   a) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa;

   b) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato;

   c) risulti sospeso dall'impiego ovvero dalle funzioni del grado;

   d) si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianità”».

  All'articolo 22:

   al comma 1, lettera b), le parole da: «“Nell'anno 2026» fino a: «dell'amministrazione penitenziaria”» sono trasposte a capo in un nuovo capoverso, le parole: «“Nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «“14-sexiesdecies. Nell'anno 2026», dopo le parole: «concorsi straordinari» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «ispettore superiore» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

  All'articolo 24:

   al comma 1, le parole: «in possesso una» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso di una»;

   al comma 2, dopo le parole: «direttore generale del personale» sono inserite le seguenti: «del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria»;

   al comma 3, le parole: «tecnico professionale» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-professionale», la parola: «viceispettori» è sostituita dalle seguenti: «vice ispettori» e le parole: «al comma che precede» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma»;

   al comma 4, dopo le parole: «polizia penitenziaria» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «l'allievo a domanda» sono sostituite dalle seguenti: «l'allievo, a domanda».

  All'articolo 25:

   al comma 2, dopo le parole: «2026-2028» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

  All'articolo 26:

   al comma 1:

    alla lettera a), le parole: «diverse da quella» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle»;

    alla lettera b), le parole: «Dipartimento per la» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento della» e la parola: «lett.» è sostituita dalla seguente: «lettera»;

   al comma 4, lettera b), le parole: «è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e la parola: «pro-capite» è sostituita dalle seguenti «pro capite».

  All'articolo 27:

   al comma 1, dopo le parole: «modalità di attuazione» sono inserite le seguenti: «del presente comma»;

   al comma 3, dopo le parole: «comma 2, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

   al comma 4, le parole: «sui siti istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei siti internet istituzionali» e le parole: «obbligatoria, le» sono sostituite dalle seguenti: «obbligatoria e le»;

   al comma 5, dopo le parole: «comma 5, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

   al comma 7, le parole: «come sopra qualificati» sono sostituite dalle seguenti: «come previsti dal medesimo comma 6».

  Nel capo III, dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente:

  «Art. 27-bis. – (Disposizioni per la tutela della mobilità del personale impegnato nella lotta alla criminalità e modifica all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) – 1. All'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  “1-bis. Per gli alloggi di cui al presente articolo in locazione o in godimento ai soggetti di cui al comma 1 o ai loro aventi diritto secondo la normativa vigente, tali soggetti, qualora gli enti proprietari intendano vendere gli alloggi a terzi, possono esercitare le facoltà di riscatto di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017, anche in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto”».

  All'articolo 28:

   al comma 1, le parole: «il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il seguente comma», le parole da: «“I detenuti» fino a: «medesimo articolo 26.”» sono trasposte a capo in un nuovo capoverso, la parola: «relativo» è soppressa e dopo le parole: «di esecuzione» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230»;

   al comma 2, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al», le parole: «dell'obbligo di collaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'obbligo di cooperare» e le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma».

  All'articolo 29:

   al comma 1:

    alla lettera a), numero 1), le parole: «interna, ai sensi dell'articolo 23-bis» sono sostituite dalle seguenti: «interne, ai sensi dell'articolo 23 bis»;

    alla lettera b), le parole: «del decreto legislativo 25 luglio 2008, n. 286,» sono soppresse e dopo le parole: «si applicano le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo» il segno di interpunzione «.» è soppresso;

   al comma 3, dopo le parole: «142 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al».

  All'articolo 30:

   al comma 1, le parole: «dall'Unione Europea» sono sostituite dalle seguenti: «dal Consiglio dell'Unione europea» e le parole: «l'adeguamento,» sono sostituite dalle seguenti: «l'adeguamento e»;

   al comma 3:

    alla lettera a), alle parole: «oppure mediante» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;

    alla lettera b), numero 2), alle parole: «oppure attraverso» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,».

  Dopo l'articolo 30 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 30-bis.(Disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti) – 1. All'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: “anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri,” sono inserite le seguenti: “con il Consiglio nazionale forense,”;

   b) al comma 2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “e per la corresponsione ai singoli rappresentanti legali, da parte del Consiglio nazionale forense, dei compensi ad essi spettanti, ai sensi del comma 3-bis”;

   c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  “3-bis. Al rappresentante legale munito di mandato, che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito, è riconosciuto, ad esito della partenza dello straniero, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2”.

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 246.000 per l'anno 2026 e ad euro 492.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

  Art. 30-ter. – (Disposizioni in materia di espulsione di stranieri detenuti) – 1. All'articolo 16, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: “senza formalità” sono inserite le seguenti: “, nel termine di quindici giorni, con precedenza rispetto ad altre istanze proposte o pendenti relative al detenuto”».

  All'articolo 32:

   al comma 1, le parole: «dall'Unione Europea» sono sostituite dalle seguenti: «dal Consiglio dell'Unione europea».

  All'allegato:

   le parole: «“ALLEGATO 1 Art. 20» sono sostituite dalle seguenti: «ALLEGATO 1 (Articolo 20, comma 1, lettera q))», le parole: «Tabella 4» sono sostituite dalle seguenti: «“Tabella 4», le parole: «Codice dell'Ordinamento Militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» sono sostituite dalle seguenti: «(art. 1226-bis, comma 1)» e le parole: «del decreto legislativo n. 66 del 2010» e la parola: «COM» sono soppresse.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere)

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1.1. Zaratti, Dori.
*1.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), primo capoverso premettere le seguenti parole: Fatti salvi i casi di utilizzo per finalità di lavoro o per lo svolgimento di attività amatoriali, hobbistiche, di volontariato ambientale, di volontariato in emergenza, di attività similari a scopo di pubblico interesse, di attività che richiedono una licenza o un tesserino regionale o comunale e di attività escursionistiche o sportive di montagna,.
**1.4. Zaratti, Dori.
**1.5. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera a), primo capoverso, dopo le parole: senza giustificato motivo aggiungere le seguenti: e in circostanze di tempo e di luogo tali da far ritenere concretamente probabile l'utilizzo dello strumento per l'offesa alla persona.
1.6. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), primo capoverso, sostituire le parole: la reclusione da sei mesi a tre anni con le seguenti: l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000. Nei casi di lieve entità può essere irrogata la sola pena dell'ammenda.
1.7. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione da sei mesi a tre anni con le seguenti: l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro centocinquanta a euro cinquecento. Nei casi di lieve entità, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda.
1.8. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), primo capoverso, sostituire le parole: la reclusione da sei mesi a tre anni con le seguenti: l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 10.000.
1.9. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, lettera a), dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: Il giustificato motivo sussiste quando il possesso degli strumenti da punta o da taglio è connesso ad attività lavorative, sportive, ricreative o di vita quotidiana, quali attività agricole, escursionismo, campeggio, pesca, caccia, attività di soccorso o attività analoghe.
*1.10. Lomuti, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
*1.11. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: In ogni caso resta ferma l'applicazione dell'articolo 131-bis del codice penale.
**1.12. Cafiero De Raho, Ascari, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
**1.13. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), secondo capoverso, dopo le parole: il quale aggiungere le seguenti: , previa audizione dell'interessato e valutate le circostanze del fatto e la personalità del trasgressore,.
*1.14. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
*1.15. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), secondo capoverso, sostituire le parole: fino ad un anno con le seguenti: non eccedente sei mesi.
**1.16. Zaratti, Dori.
**1.17. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, lettera a), secondo capoverso, sopprimere la lettera a).
1.19. D'Orso, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1.20. Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
*1.21. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
**1.22. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
**1.23. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: dopo la parola: «licenza» sono aggiunte le seguenti: «, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta,» ed.
1.24. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole da: con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque fino alla fine del periodo con le seguenti: da punta o da taglio specificamente destinati all'offesa alla persona.
1.25. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: oppure apribili con una sola mano, aggiungere le seguenti: salvo che il porto avvenga per giustificato motivo, oggettivamente verificabile, connesso all'esercizio di attività lavorative, professionali, produttive, manutentive, sportive, venatorie, escursionistiche, nautiche, di protezione civile, di soccorso, ovvero ad esigenze di accessibilità e utilizzo connesse a limitazioni motorie o disabilità, nonché ad altre attività lecite per le quali lo strumento risulti funzionalmente necessario,.
*1.26. Zaratti, Dori.
*1.27. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza un giustificato motivo.
**1.28. Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Auriemma.
**1.29. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*1.30. Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Auriemma.
*1.31. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b) sopprimere il numero 2-bis).
1.32. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 2-bis) aggiungere in fine le seguenti parole: , fatti salvi i casi di utilizzo per finalità di lavoro o per lo svolgimento di attività amatoriali, hobbistiche, di volontariato ambientale, di volontariato in emergenza, di attività similari a scopo di pubblico interesse, di attività che richiedono una licenza o un tesserino regionale o comunale e di attività escursionistiche o sportive di montagna.
1.33. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 2-bis) aggiungere in fine le seguenti parole: , fatti salvi i casi di utilizzo per attività che richiedono una licenza o un tesserino regionale o comunale e di attività escursionistiche o sportive di montagna.
1.34. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 2-bis) aggiungere in fine le seguenti parole: , fatti salvi i casi di utilizzo per finalità di lavoro.
1.35. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:

  2-ter. Nei casi di condanna è sempre disposta la confisca salvo che gli strumenti appartengano a persona estranea al reato.
1.36. Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Auriemma.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera a);

   all'articolo 2, comma 2, sopprimere il capoverso 3-bis.
1.37. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1.38. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente:

«Art. 4-ter.
(Percorsi di sostegno alla genitorialità e prevenzione della violenza)

   1. Qualora uno dei reati di cui agli articoli 4 e 4-bis sia commesso da un minore di anni diciotto, l'autorità amministrativa, in luogo dell'applicazione della sanzione pecuniaria e previa valutazione delle condizioni socio-economiche del nucleo familiare, dispone l'invio del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ai servizi sociali territoriali per l'elaborazione e l'attuazione di un progetto educativo personalizzato.
   2. Il progetto di cui al comma 1 è finalizzato al rafforzamento delle competenze educative dei genitori e al recupero sociale del minore, mediante la partecipazione a percorsi di mediazione, sostegno psicologico o attività di utilità sociale.
   3. L'esecuzione con esito positivo del progetto educativo determina l'estinzione della sanzione amministrativa.».

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:

   «4-bis. Qualora taluno dei reati di cui al comma 2 sia commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del medesimo comma, l'autorità amministrativa, in luogo della sanzione pecuniaria, dispone l'invio del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale presso i servizi sociali territoriali per l'attivazione di un progetto educativo personalizzato. Tale progetto, finalizzato alla prevenzione del disagio giovanile e al rafforzamento delle competenze pedagogiche del nucleo familiare, prevede la partecipazione a percorsi di mediazione e sostegno psicologico. L'esito positivo del percorso determina l'estinzione della violazione amministrativa.»;

   all'articolo 2, comma 2, sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

   «3-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 sia commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del medesimo comma, l'autorità amministrativa dispone l'adozione di misure di sostegno alla genitorialità e di percorsi educativi volti al recupero sociale del minore, secondo le modalità e le finalità di cui all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159».
1.39. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso Art. 4-ter.
*1.40. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
*1.41. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 4-ter, comma 1, dopo le parole: è applicata aggiungere le seguenti: qualora sia accertata, con provvedimento motivato, la violazione degli obblighi di vigilanza e di educazione.
**1.42. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
**1.43. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 4-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. La sanzione non si applica qualora il soggetto esercente la responsabilità genitoriale dimostri di avere adottato tutte le misure idonee ad impedire la commissione del fatto.
*1.44. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
*1.45. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 4-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. La sanzione di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento definitivo della responsabilità penale del minore.
1.46. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 4-ter, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devolute al comune nel quale l'illecito è stato commesso che li destina all'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
*1.47. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
*1.48. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera c) capoverso Art. 4-ter, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 696 è inserito il seguente:

   «Art. 696-bis. – (Vendita di armi a minori)1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, anche tramite piattaforma telematica, vende a un minore di anni diciotto un'arma, come definita dall'articolo 585, secondo comma, numeri 1 e 2, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 10.000.
   2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno settimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi rieducativi presso comunità per minori, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164.
   3. In caso di condanna è altresì disposta la sospensione della licenza commerciale per un periodo da trenta giorni a tre mesi. In caso di recidiva le pene sono aumentate ed è disposta la revoca della licenza.»;

   b) all'articolo 704, alle parole: «Agli effetti delle disposizioni precedenti» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 696-bis,».

  3-ter. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-undevicies è inserito il seguente:

   «Art. 25-vicies. – (Vendita di armi a minori)1. In relazione alla commissione della contravvenzione prevista dall'articolo 696-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote.».
1.49. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso Art. 4-quater.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 696 è inserito il seguente:

   «Art. 696-bis. – (Vendita di armi a minori)1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, anche tramite piattaforma telematica, vende a un minore di anni diciotto un'arma, come definita dall'articolo 585, secondo comma, numeri 1 e 2, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 10.000.
   2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno settimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi rieducativi presso comunità per minori, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164.
   3. In caso di condanna è altresì disposta la sospensione della licenza commerciale per un periodo da trenta giorni a tre mesi.
   4. In caso di recidiva le pene sono aumentate ed è disposta la revoca della licenza.»;

   b) all'articolo 704, alle parole: «Agli effetti delle disposizioni precedenti» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 696-bis,».

  1-ter. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-undevicies è inserito il seguente:

   «Art. 25-vicies. – (Vendita di armi a minori)1. In relazione alla commissione della contravvenzione prevista dall'articolo 696-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote.».
1.50. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 4-quater, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: rientranti tra quelli di cui agli articoli 4, comma 8, e 4-bis, individuati con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente:

   al medesimo capoverso Art. 4-quater:

    1) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate le categorie merceologiche cui si applica il divieto di vendita ai minori, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche degli strumenti, della loro destinazione d'uso e della concreta attitudine offensiva, desumibile anche dall'analisi dei casi di utilizzo improprio riscontrati nella prassi.;

    2) comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: , individuati dal decreto di cui al comma 1 secondo criteri di proporzionalità, sostenibilità tecnica e uniformità applicativa.;

   al comma 3, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: del decreto di cui all'articolo 4-quater, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
*1.52. Zaratti, Dori.
*1.53. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 4-quater, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero della giustizia, stabilisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, l'elenco degli strumenti di cui al primo comma.
1.54. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 4-quater, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli strumenti destinati ad attività lavorative, professionali, sportive, agricole o artigianali.
*1.55. Penza, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
*1.56. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 4-quater, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , conformi agli standard minimi tecnici individuati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni competenti. Tali obblighi si applicano a tutti i soggetti che, a qualunque titolo, rendono disponibili o intermediano la vendita dei predetti prodotti nei confronti di utenti situati nel territorio italiano, indipendentemente dal luogo di stabilimento o dalla sede legale. Con il medesimo provvedimento sono individuati criteri uniformi di vigilanza e priorità di intervento, anche nella fase di prima attuazione, con riferimento ai soggetti che presentano maggiore accessibilità, diffusione o operatività sul mercato italiano.
**1.57. Zaratti, Dori.
**1.58. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 4-quater, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La verifica della maggiore età può essere effettuata anche mediante sistemi di identificazione digitale riconosciuti dallo Stato, tra cui il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e la Carta d'identità elettronica (CIE), ovvero mediante altri sistemi aventi equivalente livello di sicurezza e affidabilità ai sensi della normativa vigente.
1.59. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 4-quater, dopo il comma 5 inserire il seguente:

  5-bis. Il venditore non risponde della violazione qualora abbia verificato l'età dell'acquirente mediante esibizione di documento di identità valido.
*1.60. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza, Alfonso Colucci.
*1.61. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 4-quater, al comma 6 sostituire le parole: da 500 a 3.000 euro con le seguenti: da 1.000 a 10.000 euro;

  Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Nell'ipotesi di reiterazione della violazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro ed è disposta la revoca della licenza all'esercizio dell'attività.
**1.62. Zaratti, Dori.
**1.63. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 4-quater, al comma 6 sostituire le parole: da 500 a 3.000 euro con le seguenti: da 200 a 1.000 euro;

  Conseguentemente, al comma 7 sostituire le parole: da 1.000 a 6.000 con le seguenti: da 400 a 2.000 e le parole: da 2.000 a 12.000 con le seguenti: da 800 a 4.000.
1.64. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 4-quater, al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devolute al comune nel quale l'illecito è stato commesso che li destina all'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
1.65. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 4-quater, dopo il comma 8 inserire il seguente:

  8-bis. È concesso il porto fuori dall'abitazione finalizzato al lecito utilizzo degli strumenti da punta e da taglio da parte dei minori di anni diciotto per finalità sportive, educative e formative a condizione che le stesse si esplichino sotto la costante supervisione e responsabilità di un adulto, per le necessità lavorative nonché per le finalità addestrative delle scuole militari.
*1.66. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
*1.67. Zaratti, Dori.

  Sopprimere il comma 2.
1.68. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di conservazione e accesso alle registrazioni audiovisive delle operazioni di polizia)

  1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.
(Conservazione e accesso alle registrazioni audiovisive delle operazioni di polizia)

   1. Le registrazioni audiovisive effettuate dal personale delle Forze di polizia nell'ambito di operazioni di ordine pubblico, controlli di polizia, arresti, perquisizioni e altri interventi operativi sono conservate dall'amministrazione di appartenenza per un periodo non inferiore a dodici mesi.
   2. Qualora le registrazioni siano relative a interventi che hanno comportato l'uso della forza, l'adozione di misure coercitive o l'insorgere di contestazioni da parte delle persone coinvolte, esse sono conservate per un periodo non inferiore a cinque anni.
   3. Le registrazioni sono immediatamente messe a disposizione dell'autorità giudiziaria su richiesta e possono essere acquisite nei procedimenti giudiziari ai sensi della normativa vigente.
   4. Le persone direttamente coinvolte negli interventi, nonché i loro difensori, hanno diritto di ottenere copia delle registrazioni che li riguardano ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, secondo modalità che ne garantiscano l'integrità e la tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
   5. In caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria, della persona interessata o del suo difensore, le registrazioni sono conservate fino alla definizione del procedimento giudiziario o amministrativo cui esse si riferiscono.
   6. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di registrazione, conservazione, integrità, tracciabilità e accesso alle registrazioni di cui al presente articolo, garantendo in ogni caso la piena tutela del diritto di difesa.».
1.01. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 6 marzo 1987, n. 89, in materia di porto d'armi)

  1. Alla legge 6 marzo 1987, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, rilasciato ai sensi dell'articolo 1-bis»;

   b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

   «Art. 1-bis. – 1. Ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, dell'articolo 1, della presente legge, l'accertamento dei requisiti psichici previsti dagli articoli 1, numero 5), e 2, numero 5), del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998, è effettuato da un collegio medico costituito presso ciascuna azienda sanitaria locale, composto da tre medici del Servizio sanitario nazionale, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria.
   2. Nel caso in cui vengano riscontrati segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali, il certificato di cui al comma 1 dell'articolo 1 non può essere rilasciato. Il mancato rilascio è immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio in base alla residenza dell'interessato, che rifiuta il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d'armi e che, ove già rilasciata, ne dispone la revoca.».

Art. 1-ter.
(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi)

  1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 35:

    1) al comma 4, la parola: «mensilmente» è sostituita dalle seguenti: «contestualmente alla vendita o all'acquisto»;

    2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di una certificazione medica di idoneità psico-fisica rilasciata dal collegio medico costituito presso l'azienda sanitaria locale competente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-bis della legge 6 marzo 1987, n. 89.»;

    3) al comma 10, dopo le parole: «compreso il convivente more uxorio» sono inserite le seguenti: «, all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva»;

   b) all'articolo 42, secondo comma, dopo le parole: «compreso il convivente more uxorio» sono inserite le seguenti: «, all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva».

Art. 1-quater.
(Disposizioni in materia di tracciabilità delle armi)

  1. Al fine di garantire, anche ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, la tracciabilità delle armi presenti nel territorio e di permettere un sempre più efficiente scambio di dati tra i soggetti, le istituzioni e le amministrazioni coinvolti, il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, linee guida in materia di formazione del personale per la gestione delle banche dati nell'ambito del sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno dall'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 104 del 2018.

Art. 1-quinquies.
(Ambito di applicazione)

  1. Fatte salve le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 35, comma 4 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge le seguenti categorie, alle quali continua ad applicarsi la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della medesima legge:

   a) i titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia;

   b) i titolari di licenza per uso sportivo iscritti a una delle federazioni o a una delle associazioni con esse convenzionate che svolgono attività sportiva con l'utilizzo delle armi;

   c) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

   d) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

   e) le persone che per la loro attività professionale, disciplinata dalla normativa vigente, hanno diritto ad andare armate, limitatamente al numero e alle specie delle armi loro consentite.
1.05. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)

  1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito Fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. Le risorse del suddetto Fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale o di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e destinati ai comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2025 del bilancio stabilmente riequilibrato.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1.06. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza, Alfonso Colucci.
*1.07. Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)

  1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito Fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Le risorse del suddetto Fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale o di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

   a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a euro 15 milioni per l'anno 2027 e 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

  3. Il Fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.
  4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e destinati ai comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono del bilancio stabilmente riequilibrato.
1.08. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)

  1. All'articolo 1, comma 394, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, a 3 milioni di euro per l'anno 2025, a 10 milioni di euro per gli anni 2026, e 2027 e a 15 milioni di euro per l'anno 2028».
  2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 7 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e a 15 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1.011. Sportiello, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Di Lauro, Giuliano, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi.
*1.012. Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Assunzione di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale)

  1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna e alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2026, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.
  2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  4. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 euro per l'anno 2026.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 50.500.000 per l'anno 2026 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede, a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge n. 190 del 2014.
1.014. Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Monitoraggio della condizione minorile ai fini dell'educazione alla legalità, lotta alla dispersione scolastica e prevenzione della devianza)

  1. Quale misura di prevenzione nell'ambito della tutela della sicurezza e del contrasto alla povertà educativa, con il fine di promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, per programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, anche attraverso progetti di riqualificazione urbana, presso ogni Prefettura è istituito un «Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile» al quale partecipano rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'università, delle forze dell'ordine, dell'Azienda sanitaria provinciale, delle Direzioni provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di avvio, composizione e funzionamento degli osservatori di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1.016. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza, Alfonso Colucci.
*1.017. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, in materia di prevenzione sociale della criminalità nelle aree urbane)

  1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.
(Programmi di mediazione sociale e educativa di strada)

   1. Al fine di rafforzare la sicurezza urbana mediante interventi di prevenzione sociale della criminalità, i comuni possono promuovere programmi di mediazione sociale e di educativa di strada nelle aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità sociale, conflittualità o rischio di devianza.
   2. I programmi di cui al comma 1 sono finalizzati in particolare a:

   a) favorire la prevenzione dei fenomeni di devianza e criminalità, con particolare riferimento ai minori e ai giovani;

   b) promuovere la gestione non violenta dei conflitti negli spazi urbani;

   c) rafforzare i legami sociali e la collaborazione tra comunità locali, istituzioni e servizi territoriali;

   d) favorire l'inclusione sociale e l'accesso ai servizi educativi, formativi e sociali.

   3. Le iniziative sono realizzate dai comuni, anche in forma associata, in collaborazione con i servizi sociali territoriali, le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali, gli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, nonché con associazioni e soggetti operanti nei settori dell'educazione, della mediazione sociale e della promozione comunitaria.
   4. I programmi di cui al presente articolo possono essere inseriti nei patti per l'attuazione della sicurezza urbana di cui all'articolo 5.
   5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le linee guida per l'attuazione dei programmi di cui al presente articolo.
   6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.018. Zaratti, Dori.

ART. 2.
(Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile)

  Sopprimerlo.
*2.1. Dori, Zaratti.
*2.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche al decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123)

  1. All'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

    «2-bis) i commi da 5 a 9 sono sostituiti dal seguente:

   "5. Qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, il questore convoca chi esercita la responsabilità genitoriale ovvero il tutore del minore coinvolto e li informa del fatto. Nei confronti dei medesimi il questore può applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto. Il provvedimento è comunicato al procuratore presso il tribunale del luogo di residenza di chi esercita la responsabilità genitoriale ovvero del tutore del minore."».
**2.3. Zaratti, Dori.
**2.4. Dori, Zaratti.
**2.5. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche al decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159)

  1. All'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

    «2-bis) i commi da 5 a 9 sono soppressi».
*2.6. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
*2.7. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di salvaguardare il superiore interesse del minore, sono comunque applicabili le misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, nonché gli articoli 330 e 333 del codice civile».
2.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 3-bis), dopo le parole: «Il provvedimento di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «, corredato da adeguata motivazione,».
2.9. Baldino, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza, Alfonso Colucci.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
2.10. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
2.11. Lomuti, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2.12. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 è commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, il questore, sentiti i servizi sociali competenti, convoca il minore e il soggetto che esercita la responsabilità genitoriale e dispone la partecipazione obbligatoria del minore, per un periodo non inferiore a tre mesi, a programmi educativi o di reinserimento sociale individuati dal tribunale per i minorenni competente per territorio. Nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale può essere applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro qualora lo stesso risulti aver omesso di esercitare la necessaria vigilanza sul minore nonostante l'ammonimento».

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

  3-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 1 è commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, il questore, sentiti i servizi sociali competenti, convoca il minore e il soggetto che esercita la responsabilità genitoriale e dispone la partecipazione obbligatoria del minore, per un periodo non inferiore a tre mesi, a programmi educativi o di reinserimento sociale individuati dal tribunale per i minorenni competente per territorio. Nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale può essere applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro qualora lo stesso risulti aver omesso di esercitare la necessaria vigilanza sul minore nonostante l'ammonimento.
*2.13. Dori, Zaratti.
*2.14. Giachetti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 è commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, il Prefetto trasmette gli atti al tribunale per i minorenni e ai servizi sociali territorialmente competenti al fine della definizione di interventi di sostegno al nucleo familiare. Entro i dieci giorni successivi, il tribunale per i minorenni, sentiti i servizi sociali, definisce un progetto di accompagnamento e sostegno al nucleo familiare comprendente interventi di supporto alla genitorialità, mediazione familiare, presa in carico educativa, attività formative o riparative, nonché supporto psicologico individuale o familiare ove necessario. In caso di ingiustificata e reiterata mancata adesione al progetto da parte del genitore, il tribunale per i minorenni ne dà notizia al prefetto che può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata alla situazione economica del nucleo familiare ai sensi dell'indicatore ISEE e comunque non superiore ai 1.000 euro.».
**2.15. Dori, Zaratti.
**2.16. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
**2.17. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «4-bis», sostituire le parole: nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro con le seguenti: può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore qualora sia accertata la violazione degli obblighi di vigilanza o di educazione.
*2.18. Baldino, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
*2.19. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «4-bis», sostituire le parole: nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro con le seguenti: il questore ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, ai servizi sociali territorialmente competenti e al dirigente scolastico dell'istituzione scolastica eventualmente frequentata dal minore, ai fini della predisposizione di un progetto educativo individualizzato e di sostegno alla genitorialità.
2.20. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «4-bis», dopo le parole: responsabilità genitoriale sul minore aggiungere le seguenti: , qualora sia accertata, con provvedimento motivato, la violazione degli obblighi di vigilanza e di educazione,.
2.21. Baldino, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «4-bis», sostituire le parole: è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro con le seguenti: può essere applicata, previa valutazione delle circostanze del caso concreto e della condotta dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.
2.22. Baldino, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «4-bis», sostituire le parole: da 200 a 1.000 euro con le seguenti: da 20 a 60 euro.
2.23. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «4-bis», sostituire le parole: da 200 a 1.000 euro con le seguenti: da 50 a 100 euro.
2.24. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.
*2.25. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza, Baldino.
*2.26. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sanzione non si applica qualora il soggetto esercente la responsabilità genitoriale dimostri di avere tempestivamente attivato percorsi di sostegno educativo o di avere richiesto l'intervento dei servizi sociali territorialmente competenti.
2.27. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2.28. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'ammonimento è adottato previo ascolto del minore e del soggetto esercente la responsabilità genitoriale, con contestuale comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e ai servizi sociali territorialmente competenti ai fini dell'attivazione di adeguati percorsi educativi e di sostegno. L'ammonimento non può essere disposto nei confronti di minori infraquattordicenni senza contestuale comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e ai servizi sociali territorialmente competenti.
2.29. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 6-bis dopo le parole: «Il provvedimento di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «, corredato da adeguata motivazione,».
*2.30. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza, Baldino.
*2.31. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

    «8-bis). Nei procedimenti di ammonimento adottato ai sensi dei commi 2 e 5, il questore può disporre, in alternativa alla sanzione amministrativa, l'invio dei genitori a programmi di mediazione, di educazione alla legalità o di sostegno alla genitorialità predisposti dai servizi sociali territoriali.».
**2.32. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza, Baldino.
**2.33. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 8, le parole: «Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 5 è commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma,».
*2.34. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza, Baldino.
*2.35. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devolute al comune nel quale l'illecito è stato commesso che li destina all'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
**2.36. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
**2.38. Dori, Zaratti.

  Sopprimere il comma 2.
2.39. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, capoverso «3-bis» sostituire le parole: nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro con le seguenti: è prevista la trasmissione degli atti ai servizi sociali territorialmente competenti e all'istituzione scolastica eventualmente frequentata dal minore, ai fini dell'attivazione di percorsi educativi, di mediazione e di responsabilizzazione, con il coinvolgimento del soggetto esercente la responsabilità genitoriale.
2.40. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, capoverso «3-bis» dopo le parole: responsabilità genitoriale sul minore aggiungere le seguenti: , qualora sia accertata, con provvedimento motivato, la violazione degli obblighi di vigilanza e di educazione,.
2.41. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza, Baldino.

  Al comma 2, capoverso «3-bis» sostituire le parole: da 200 a 1.000 euro con le seguenti: da 20 a 60 euro.
2.42. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, capoverso «3-bis» sostituire le parole: da 200 a 1.000 euro con le seguenti: da 50 a 100 euro.
2.43. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'individuazione delle aree di cui al presente comma è effettuata tenendo conto delle segnalazioni e degli elementi istruttori trasmessi dal comune territorialmente competente.
2.44. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sanzione non si applica qualora il soggetto esercente la responsabilità genitoriale dimostri di avere adottato tutte le misure idonee ad impedire la commissione del fatto.
*2.46. Baldino, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
*2.47. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, capoverso «3-ter», sostituire le parole: il prefetto con le seguenti: il prefetto, d'intesa con il sindaco del comune territorialmente competente.
2.48. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, dopo il capoverso «3-ter», aggiungere il seguente:

  3-quater. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riferimento:

   a) al numero degli ammonimenti adottati nei confronti di minori;

   b) all'applicazione delle sanzioni amministrative previste nei confronti dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale;

   c) ai provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché alla loro distribuzione territoriale e agli effetti registrati in termini di prevenzione dei fenomeni di violenza giovanile.
2.49. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, dopo il capoverso «3-ter», aggiungere il seguente:

  3-quater. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'istruzione e del merito, trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sul numero degli ammonimenti adottati nei confronti dei minori, sulle sanzioni irrogate, nonché sugli interventi educativi e di sostegno territoriale effettivamente attivati.
2.50. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, dopo il capoverso «3-ter», aggiungere il seguente:

  3-quater. Nei casi di ammonimento del questore nei confronti di minori ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e dell'articolo 7 della legge 29 maggio 2017, n. 71, sono promossi, anche attraverso i servizi sociali territoriali, percorsi di mediazione dei conflitti e di giustizia riparativa, programmi di educativa di strada e interventi di supporto psicologico e sostegno alla genitorialità, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle aziende sanitarie locali, degli enti del Terzo settore e delle professionalità educative e pedagogiche.
2.51. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, dopo il capoverso «3-ter», aggiungere il seguente:

  3-quater. Nei casi di ammonimento del questore nei confronti di minori ai sensi del presente articolo, il prefetto, d'intesa con il comune territorialmente competente, promuove l'attivazione di programmi di educativa di strada e di prevenzione del disagio giovanile, con il coinvolgimento dei servizi sociali territoriali, delle istituzioni scolastiche e degli enti del Terzo settore operanti nel territorio.
2.52. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, dopo il capoverso «3-ter», aggiungere il seguente:

  3-quater. Nei casi di cui al presente articolo, il prefetto, d'intesa con il comune territorialmente competente, promuove la definizione di patti educativi territoriali con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, dei servizi sociali territoriali, delle aziende sanitarie locali e degli enti del Terzo settore operanti nel territorio.
2.53. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, dopo il capoverso «3-ter», aggiungere il seguente:

  3-quater. Nei casi di ammonimento del questore nei confronti di minori è promossa, attraverso i servizi sociali territoriali, l'attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità e il coinvolgimento di figure professionali psico-pedagogiche.
2.54. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, dopo il capoverso «3-ter», aggiungere il seguente:

  3-quater. Nei casi di ammonimento del questore nei confronti di minori è favorita, ove possibile, l'attivazione di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa con il coinvolgimento delle vittime e dei servizi territoriali.
2.55. Dori, Zaratti.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero della giustizia e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove una valutazione degli effetti delle misure di ammonimento previste dal presente articolo, con particolare riferimento all'incidenza sulla recidiva minorile e sull'effettiva attivazione degli interventi educativi territoriali.
2.56. Dori, Zaratti.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-ter. Al fine di prevenire i fenomeni di violenza giovanile nei contesti territoriali caratterizzati da maggiore vulnerabilità sociale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'istruzione e del merito, promuove con propri decreti il finanziamento di interventi educativi territoriali, anche attraverso l'utilizzo delle risorse già destinate alle politiche sociali, giovanili e di contrasto alla povertà educativa, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
2.57. Dori, Zaratti.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-ter. Al fine di prevenire i fenomeni di violenza giovanile nei territori caratterizzati da maggiore vulnerabilità sociale, i prefetti, d'intesa con i comuni, le istituzioni scolastiche, i servizi sociali, le aziende sanitarie locali e gli enti del Terzo settore, promuovono patti educativi di comunità finalizzati alla costruzione di presìdi territoriali permanenti di prevenzione, inclusione e accompagnamento educativo dei minori a rischio.
2.58. Dori, Zaratti.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

  2-ter. All'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo le parole: «disponibili sul territorio, inclusi» sono inserite le seguenti: «i centri di ascolto per uomini maltrattanti,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancata partecipazione al percorso presso i servizi di cui al precedente periodo ovvero di valutazione negativa all'esito del medesimo, il questore dispone la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti del soggetto già ammonito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.».
2.59. Baldino, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Rifinanziamento del fondo per le politiche giovanili)

  1. Il Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è rifinanziato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  2. Agli oneri cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.01. Marianna Ricciardi, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Di Lauro, Giuliano, Penza, Quartini, Sportiello.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni per il rafforzamento dell'educazione civica nelle scuole)

  1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dall'anno 2026 sono incrementate di 2 milioni di euro, per la formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.03. Caso, Amato, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Orrico, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili)

  1. Al fine di promuovere l'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, migliorare le condizioni di salute dei reclusi, nonché prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà e facilitare il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  2. I relativi contributi sono erogati nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enunciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall'articolo 59 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;

   b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;

   c) è fatto obbligo di ottenere una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;

   d) è stipulata una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive.

  3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di cui al comma 2.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.05. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norme per il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale)

  1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari a euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
  2. Il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione di cui al comma 1.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  4. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.08. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Divieto di accesso dei minorenni nelle fiere in cui si espongono e si vendono armi da fuoco)

  1. È fatto divieto ai minori di diciotto anni l'accesso nelle fiere in cui si espongono e si vendono armi da fuoco. Il responsabile dell'evento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300 a euro 600.
  2. Per le violazioni di cui al comma 1, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, l'autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di educazione alla non violenza.
2.023. Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure economiche per gli enti giovanili)

  1. Al fine di favorire l'inclusione giovanile, la formazione culturale e sociale giovanile e di contrastare la povertà educativa, il Fondo per il contrasto alla povertà educativa, di cui all'articolo 1, commi 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Una quota pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 è finalizzata esclusivamente a fornire un sostegno economico ai centri giovanili comunali, agli oratori e agli enti che svolgono attività similari e agli enti del Terzo settore che si occupano del supporto educativo e sociale dei giovani. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede a stabilire i requisiti per poter accedere alle risorse, nonché le modalità e le procedure di erogazione dei contributi di cui al presente articolo. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.025. Giachetti.

ART. 3.
(Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato)

  Sopprimerlo.
3.1. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) Al fine di sostenere la tutela della legalità e garantire il corretto esercizio delle funzioni e dei poteri pubblici, prevenire condotte distorsive nell'ambito della discrezionalità amministrativa, suscettibili di incidere sui diritti e sulla sicurezza pubblica e collettiva, l'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 323.
(Abuso d'ufficio)

  Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
  La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.».
3.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 582:

    1) al primo comma, le parole: «, a querela della persona offesa,» sono soppresse;

    2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

  «Se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1, e nel secondo comma dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa».
3.4. Cafiero De Raho, Ascari, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) all'articolo 605, il sesto comma è abrogato;

   b-ter) all'articolo 624, terzo comma, le parole: «, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)» sono soppresse.
3.5. Cafiero De Raho, Ascari, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 610, il terzo comma è abrogato.
3.6. Cafiero De Raho, Ascari, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 614, terzo comma, dopo le parole: «sei anni» sono inserite le seguenti: «e si procede d'ufficio».
3.7. Cafiero De Raho, Ascari, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 623-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 590-bis, primo comma, e 612, primo comma, si procede d'ufficio qualora ricorra taluna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma».
3.8. Cafiero De Raho, Ascari, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente:

  «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7, e 625».
3.9. Cafiero De Raho, Ascari, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 624, terzo comma, le parole: «, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)» sono soppresse.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 625, primo comma:

    1) dopo il numero 4 è inserito il seguente:

    «4-bis) se il fatto è commesso da più persone»;

    2) il numero 5 è sostituito dal seguente:

    «5) se il fatto è commesso da persona travisata o simulando la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio».
3.10. Marianna Ricciardi, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 624, terzo comma, le parole: «, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)» sono soppresse.
3.11. Marianna Ricciardi, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

   c) all'articolo 624, terzo comma, dopo le parole: «all'articolo 625, numeri» sono inserite le seguenti: «4 e».
3.12. Marianna Ricciardi, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Sopprimere la lettera d).
3.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 628-bis», primo comma, le parole: da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000 sono sostituite dalle seguenti: da tre a diciassette anni e della multa da euro 927 a euro 2000.
3.14. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 628-bis», primo comma, le parole: da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000 sono sostituite dalle seguenti: da quattro a diciotto anni e della multa da euro 927 a euro 2000.
3.15. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 628-bis», primo comma, sostituire le parole: da dieci a venticinque con le seguenti: da otto a ventidue.

  Conseguentemente, al secondo comma, sostituire le parole: da dodici a venticinque con le seguenti: da dieci a ventidue.
*3.16. Zaratti, Dori.
*3.17. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 628-bis», primo comma, sostituire le parole: un gruppo organizzato con le seguenti: più persone riunite.
3.18. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 628-bis», sopprimere il secondo comma.
3.19. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 628-bis», sostituire il secondo comma con il seguente:

  Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
3.20. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 628-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

  Ai fini del presente articolo, per gruppo organizzato si intende l'associazione di almeno tre persone stabilmente coordinata per la commissione del delitto di rapina e caratterizzata da una preventiva organizzazione o dalla predisposizione di mezzi idonei alla realizzazione dell'azione criminosa.
3.21. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

  e-bis) all'articolo 649-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 634, primo comma, e 635, primo comma, si procede d'ufficio qualora ricorra taluna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma».
3.22. Cafiero De Raho, Ascari, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Sopprimere il comma 2.
3.24. Zaratti, Dori.

  Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 51, comma 3-bis, dopo le parole: «ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,» sono inserite le seguenti: «per i delitti previsti dall'articolo 628-bis del codice penale,».

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera i-ter) è aggiunta, in fine, la seguente:

   «i-quater) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 628-bis del codice penale».
3.25. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*3.26. Zaratti, Dori.
*3.27. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 267, comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
3.28. Cafiero De Raho, Ascari, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 291, i commi da 1-quater a 1-novies sono abrogati.
3.29. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) l'articolo 344-bis è abrogato.
3.31. Cafiero De Raho, Ascari, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 98, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole: «599-bis, comma 2» sono soppresse.
  2-ter. Il comma 2 dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale riacquista efficacia nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.
3.33. Cafiero De Raho, Ascari, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  4-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo nazionale per la sicurezza urbana e la tutela delle vittime dei reati predatori, con la dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare:

   a) l'attuazione dei piani di cui all'articolo 3-ter per le prestazioni aggiuntive del personale e l'installazione delle attrezzature di controllo;

   b) l'istituzione dei presìdi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 3-quater;

   c) lo svolgimento di campagne informative e di prevenzione rivolte ai residenti e ai turisti;

   d) gli interventi di potenziamento tecnologico dei sistemi di videosorveglianza e di controllo nelle aree sensibili;

   e) la realizzazione della piattaforma digitale e delle applicazioni digitali di cui all'articolo 3-quater, comma 3;

   f) l'acquisizione e l'impiego dei sistemi digitali mobili per il fotosegnalamento e la raccolta biometrica in loco di cui all'articolo 3-quater, comma 4.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

Art. 3-bis.
(Definizioni)

  1. Ai fini degli articoli 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, per «aree sensibili» si intendono i luoghi pubblici e le infrastrutture caratterizzati dalla presenza o dal transito di un elevato numero di persone, tra cui in particolare:

   a) le stazioni ferroviarie, marittime, portuali e aeroportuali, comprese le aree di accesso, di attesa e di sosta;

   b) i mezzi di trasporto pubblico locale e nazionale, comprese le stazioni delle linee metropolitane e le aree di accesso, di attesa e di sosta;

   c) i centri storici, le zone pedonali e le aree prossime a monumenti, musei e altri luoghi di interesse culturale o turistico;

   d) le aree destinate a mercati, fiere, manifestazioni o eventi pubblici nei quali si verifichi grande affluenza di pubblico.

Art. 3-ter.
(Piani strutturali per la prevenzione dei furti con destrezza)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il prefetto adotta un piano strutturale per la prevenzione dei furti con destrezza nelle aree sensibili del territorio. Il piano è aggiornato periodicamente in base ai dati indicatori dell'andamento del fenomeno riferiti alle singole aree sensibili e integrato, ove necessario, in previsione di eventi che, per la loro qualità o per l'affluenza di pubblico attesa, siano tali da modificare il livello del rischio o di determinare rischi specifici.
  2. Il prefetto definisce il piano di cui al comma 1 sulla base delle analisi e delle proposte formulate dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e ne coordina l'attuazione. Il piano prevede:

   a) il rafforzamento delle attività di pattugliamento delle Forze di polizia dello Stato e della polizia locale, anche in abiti civili, nelle aree sensibili e negli orari di maggiore affluenza di persone;

   b) l'adozione di protocolli per la presenza coordinata di personale delle Forze di polizia dello Stato e della polizia locale e del personale di vigilanza incaricato dai gestori dei servizi di trasporto nonché per l'impiego delle infrastrutture per la vigilanza e la sicurezza integrata;

   c) il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, con l'obbligo dei gestori di rendere tempestivamente disponibili le registrazioni in caso di richiesta dell'autorità;

   d) l'elaborazione di protocolli di intervento rapido per la gestione dei casi e per il trattamento dei soggetti recidivi.

Art. 3-quater.
(Presìdi di pubblica sicurezza per la denuncia dei reati e assistenza alle vittime)

  1. Al fine di agevolare la tempestiva presentazione delle denunce e l'assistenza alle vittime di furto con destrezza, soprattutto ai turisti e ai non residenti, il Ministero dell'interno, d'intesa con i prefetti, provvede all'istituzione di presìdi di pubblica sicurezza presso i principali nodi delle infrastrutture di trasporto e nelle aree caratterizzate da alta intensità di presenza turistica.
  2. I presìdi di cui al comma 1 garantiscono l'assistenza amministrativa nei riguardi delle vittime di reati, anche offrendo assistenza linguistica alle vittime di nazionalità estera, ove possibile in coordinamento con le competenti autorità consolari, e la ricezione delle denunce o querele mediante procedure semplificate, anche in forma elettronica.
  3. Il Ministero dell'interno realizza una piattaforma digitale per la presentazione delle denunce in forma elettronica e attraverso applicazioni digitali facilmente utilizzabili mediante i più comuni dispositivi.
  4. Al fine di accelerare l'identificazione dei soggetti responsabili dei reati attraverso la rilevazione di impronte digitali e l'acquisizione di immagini nell'immediatezza dei fatti, il personale delle Forze di polizia dello Stato e dei corpi di polizia locale assegnato alla vigilanza delle aree sensibili di cui all'articolo 3-bis è dotato di sistemi digitali mobili per il fotosegnalamento e la raccolta biometrica in loco.
  5. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per l'istituzione dei presìdi di cui al comma 1 del presente articolo, per la realizzazione della piattaforma e delle applicazioni digitali di cui al comma 3 e per l'assegnazione delle dotazioni strumentali di cui al comma 4.

Art. 3-quinquies.
(Osservatorio nazionale sui furti con destrezza)

  1. È istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno l'Osservatorio nazionale sui furti con destrezza.
  2. L'Osservatorio ha il compito di monitorare l'andamento dei reati di furto con destrezza, raccogliendo dati statistici in forma anonima e aggregata, e di analizzare le caratteristiche del fenomeno, la sua distribuzione geografica e stagionale e l'efficacia delle misure adottate per la prevenzione e la repressione di esso.
  3. L'Osservatorio redige annualmente un rapporto sull'andamento dei reati di furto con destrezza e lo trasmette entro il 1° marzo di ciascun anno al Ministro dell'interno, il quale lo presenta alle Camere con le proprie eventuali valutazioni.
3.34. Marianna Ricciardi, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  4-bis. Al fine di contrastare il furto con destrezza e per le finalità di cui ai commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del presente articolo, per «aree sensibili» si intendono i luoghi pubblici e le infrastrutture caratterizzati dalla presenza o dal transito di un elevato numero di persone, tra cui in particolare:

   a) le stazioni ferroviarie, marittime, portuali e aeroportuali, comprese le aree di accesso, di attesa e di sosta;

   b) i mezzi di trasporto pubblico locale e nazionale, comprese le stazioni delle linee metropolitane e le aree di accesso, di attesa e di sosta;

   c) i centri storici, le zone pedonali e le aree prossime a monumenti, musei e altri luoghi di interesse culturale o turistico;

   d) le aree destinate a mercati, fiere, manifestazioni o eventi pubblici nei quali si verifichi grande affluenza di pubblico.

  4-ter. Al fine di agevolare la tempestiva presentazione delle denunce e l'assistenza alle vittime di furto con destrezza, soprattutto ai turisti e ai non residenti, il Ministero dell'interno, d'intesa con i prefetti, provvede all'istituzione di presìdi di pubblica sicurezza presso i principali nodi delle infrastrutture di trasporto e nelle aree caratterizzate da alta intensità di presenza turistica.
  4-quater. I presìdi di cui al comma 4-ter garantiscono l'assistenza amministrativa nei riguardi delle vittime di reati, anche offrendo assistenza linguistica alle vittime di nazionalità estera, ove possibile in coordinamento con le competenti autorità consolari, e la ricezione delle denunce o querele mediante procedure semplificate, anche in forma elettronica.
  4-quinquies. Il Ministero dell'interno realizza una piattaforma digitale per la presentazione delle denunce in forma elettronica e attraverso applicazioni digitali facilmente utilizzabili mediante i più comuni dispositivi.
  4-sexies. Al fine di accelerare l'identificazione dei soggetti responsabili dei reati attraverso la rilevazione di impronte digitali e l'acquisizione di immagini nell'immediatezza dei fatti, il personale delle Forze di polizia dello Stato e dei corpi di polizia locale assegnato alla vigilanza delle aree sensibili di cui al comma 4-bis è dotato di sistemi digitali mobili per il fotosegnalamento e la raccolta biometrica in loco.
  4-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità per l'istituzione dei presìdi di cui al comma 4-ter del presente articolo, per la realizzazione della piattaforma e delle applicazioni digitali di cui al comma 4-quinquies e per l'assegnazione delle dotazioni strumentali di cui al comma 4-sexies.
  4-octies. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo nazionale per la sicurezza urbana e la tutela delle vittime dei reati predatori, con la dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare le prestazioni aggiuntive del personale, l'installazione delle attrezzature di controllo, l'istituzione dei presìdi di pubblica sicurezza di cui al comma 4-ter, per lo svolgimento di campagne informative e di prevenzione rivolte ai residenti e ai turisti, per gli interventi di potenziamento tecnologico dei sistemi di videosorveglianza e di controllo nelle aree sensibili, per la realizzazione della piattaforma digitale e delle applicazioni digitali di cui ai commi 4-quinquies e per l'acquisizione e l'impiego dei sistemi digitali mobili per il fotosegnalamento e la raccolta biometrica in loco di cui al comma 4-sexies.
3.35. Marianna Ricciardi, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  4-bis. Al fine di contrastare il furto con destrezza e per le finalità di cui ai commi 4-ter e 4-quater del presente articolo, per «aree sensibili» si intendono i luoghi pubblici e le infrastrutture caratterizzati dalla presenza o dal transito di un elevato numero di persone, tra cui in particolare:

   a) le stazioni ferroviarie, marittime, portuali e aeroportuali, comprese le aree di accesso, di attesa e di sosta;

   b) i mezzi di trasporto pubblico locale e nazionale, comprese le stazioni delle linee metropolitane e le aree di accesso, di attesa e di sosta;

   c) i centri storici, le zone pedonali e le aree prossime a monumenti, musei e altri luoghi di interesse culturale o turistico;

   d) le aree destinate a mercati, fiere, manifestazioni o eventi pubblici nei quali si verifichi grande affluenza di pubblico.

  4-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto adotta un piano strutturale per la prevenzione dei furti con destrezza nelle aree sensibili del territorio. Il piano è aggiornato periodicamente in base ai dati indicatori dell'andamento del fenomeno riferiti alle singole aree sensibili e integrato, ove necessario, in previsione di eventi che, per la loro qualità o per l'affluenza di pubblico attesa, siano tali da modificare il livello del rischio o di determinare rischi specifici.
  4-quater. Il prefetto definisce il piano di cui al comma 4-ter sulla base delle analisi e delle proposte formulate dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e ne coordina l'attuazione. Il piano prevede:

   a) il rafforzamento delle attività di pattugliamento delle Forze di polizia dello Stato e della polizia locale, anche in abiti civili, nelle aree sensibili e negli orari di maggiore affluenza di persone;

   b) l'adozione di protocolli per la presenza coordinata di personale delle Forze di polizia dello Stato e della polizia locale e del personale di vigilanza incaricato dai gestori dei servizi di trasporto nonché per l'impiego delle infrastrutture per la vigilanza e la sicurezza integrata;

   c) il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, con l'obbligo dei gestori di rendere tempestivamente disponibili le registrazioni in caso di richiesta dell'autorità;

   d) l'elaborazione di protocolli di intervento rapido per la gestione dei casi e per il trattamento dei soggetti recidivi.

  4-quinquies. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo nazionale per la sicurezza urbana e la tutela delle vittime dei reati predatori, con la dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare l'attuazione dei piani di cui al comma 4-ter, per le prestazioni aggiuntive del personale e l'installazione delle attrezzature di controllo, per lo svolgimento di campagne informative e di prevenzione rivolte ai residenti e ai turisti, per gli interventi di potenziamento tecnologico dei sistemi di videosorveglianza e di controllo nelle aree sensibili.
3.36. Marianna Ricciardi, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  4-bis. Al fine di contrastare il furto con destrezza e per le finalità di cui ai commi 4-ter e 4-quater del presente articolo, per «aree sensibili» si intendono i luoghi pubblici e le infrastrutture caratterizzati dalla presenza o dal transito di un elevato numero di persone, tra cui in particolare:

   a) le stazioni ferroviarie, marittime, portuali e aeroportuali, comprese le aree di accesso, di attesa e di sosta;

   b) i mezzi di trasporto pubblico locale e nazionale, comprese le stazioni delle linee metropolitane e le aree di accesso, di attesa e di sosta;

   c) i centri storici, le zone pedonali e le aree prossime a monumenti, musei e altri luoghi di interesse culturale o turistico;

   d) le aree destinate a mercati, fiere, manifestazioni o eventi pubblici nei quali si verifichi grande affluenza di pubblico.

  4-ter. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del codice penale in materia di pene accessorie, nei confronti del soggetto condannato per il delitto di furto con destrezza commesso in aree sensibili, aggravato ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, qualora dalla condotta da esso tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, il questore può disporre, con provvedimento motivato, il divieto di accesso ad aree sensibili di cui al comma 4-bis, espressamente specificate nel provvedimento stesso, per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, individuando altresì modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario del provvedimento.
  4-quater. La violazione del divieto di cui al comma 4-ter è punita con la reclusione da uno a tre anni.
3.37. Marianna Ricciardi, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. È istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno l'Osservatorio nazionale sui furti con destrezza. L'Osservatorio ha il compito di monitorare l'andamento dei reati di furto con destrezza, raccogliendo dati statistici in forma anonima e aggregata, e di analizzare le caratteristiche del fenomeno, la sua distribuzione geografica e stagionale e l'efficacia delle misure adottate per la prevenzione e la repressione di esso. L'Osservatorio redige annualmente un rapporto sull'andamento dei reati di furto con destrezza e lo trasmette entro il 1° marzo di ciascun anno al Ministro dell'interno, il quale lo presenta alle Camere con le proprie eventuali valutazioni. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.38. Marianna Ricciardi, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste dal presente articolo, contenente, in particolare, dati relativi al numero dei provvedimenti adottati, alla loro distribuzione territoriale, nonché agli effetti registrati in termini di prevenzione dei fenomeni di violenza giovanile e di sicurezza urbana.
3.39. Zaratti, Dori.

ART. 4.
(Zone a vigilanza rafforzata, adeguamento e potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche)

  Sopprimerlo.
*4.1. Magi.
*4.2. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
4.3. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
4.4. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 1, dopo le parole: «spazi ivi previsti» sono inserite le seguenti: «fatto salvo il diritto di sciopero e di libera riunione».
4.5. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti con le seguenti: comportamenti violenti o minacciosi.
*4.6. Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
*4.7. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: , minacciosi o insistentemente molesti.

  Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: un concreto pericolo per la sicurezza con le seguenti: un pericolo per la sicurezza che sia grave, attuale e concreto.
4.8. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: o insistentemente molesti.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», sopprimere, le parole: o insistentemente molesti.
4.9. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: per la sicurezza con le seguenti: di commissione di reati.
*4.10. Penza, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
*4.11. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, la seguente parola: pubblica.
**4.12. Penza, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
**4.13. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1, 2, 3 e 5.
4.14. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
4.15. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

  3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il prefetto, con atto motivato sul quale ha acquisito il parere vincolante dell'amministrazione comunale interessata, può individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi e ripetuti episodi di criminalità, nelle quali è disposto l'allontanamento dei soggetti condannati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, i quali nelle predette zone tengono comportamenti violenti che determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente, gli organi accertatori di cui all'articolo 10, comma 1, ordinano l'allontanamento nelle forme e con le modalità previste dallo stesso articolo. La violazione dell'ordine di allontanamento è soggetta alla sanzione di cui al citato articolo 10, comma 1.
4.16. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: Fermo restando aggiungere le seguenti: i diritti costituzionalmente garantiti a tutti e tutte a manifestare il proprio democratico dissenso e.
4.17. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: Fermo restando aggiungere le seguenti: i diritti garantiti a tutti e tutte dalle convenzioni e dai trattati internazionali e.
4.18. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: Fermo restando aggiungere le seguenti: il diritto a manifestare il proprio dissenso e.
4.19. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: Fermo restando aggiungere le seguenti: il diritto a manifestare il proprio dissenso in maniera non violenta e.
4.20. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: Fermo restando aggiungere le seguenti: il diritto a manifestare il proprio dissenso in maniera pacifica e.
4.21. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: Fermo restando aggiungere le seguenti: il diritto di tutti e tutte a manifestare il proprio democratico dissenso e.
4.22. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: dai commi da 1 a 3 aggiungere le seguenti: , con atto motivato sul quale ha acquisito il parere vincolante dell'amministrazione comunale interessata;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis»:

   sostituire le parole: «gravi o ripetuti episodi di criminalità o di illegalità» con le parole: «gravi e ripetuti episodi di criminalità»;

   sostituire le parole: soggetti denunciati con le parole: soggetti condannati;

   sopprimere le parole: minacciosi o insistentemente molesti;

   sopprimere le parole: impediscono la libera e piena fruibilità delle stesse e;

   dopo le parole: determinano una situazione di aggiungere le seguenti: grave e.
4.23. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: dai commi da 1 a 3 aggiungere le seguenti: , con atto motivato sul quale ha acquisito il parere vincolante dell'amministrazione comunale interessata;.
4.24. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: il prefetto aggiungere le seguenti: sentito il comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico.
4.25. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: il prefetto aggiungere le seguenti: di concerto con il sindaco.
4.26. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», primo periodo, le parole: specifiche zone urbane, inserire le seguenti: escluse zone limitrofe ad aziende, scuole, università.
4.27. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: o di illegalità.
4.28. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere la parola: denunciati;

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere la parola: denunciati.
*4.29. Dori, Zaratti.
*4.30. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: denunciati negli ultimi cinque anni con le seguenti: condannati anche con sentenza di primo grado negli ultimi cinque anni.
**4.31. Penza, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
**4.32. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a) numero 2) al capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: denunciati negli ultimi cinque anni con le seguenti: condannati anche con sentenza non definitiva ovvero sottoposti a misura cautelare personale negli ultimi cinque anni.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera a) numero 2) al capoverso «3-bis», dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'applicazione della misura è comunque subordinata alla valutazione individualizzata della pericolosità concreta e attuale del soggetto, espressamente indicata nel provvedimento.
4.33. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire la parola: denunciati con le seguenti: condannati in via definitiva, sottoposti a misura di sicurezza;.
4.34. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire la parola: denunciati con la seguente: condannati.
4.35. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: negli ultimi cinque anni con le seguenti: negli ultimi tre anni.
4.36. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilità delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza con le seguenti: sono colti nell'atto di commettere un reato doloso contro la persona, contro il patrimonio, in materia di armi o strumenti atti ad offendere o in materia di stupefacenti.
4.37. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti con le seguenti: comportamenti violenti o minacciosi.
4.38. Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: minacciosi o insistentemente molesti.
4.39. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: impediscono la libera e piena fruibilità delle stesse e.
4.40. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: determinano una situazione di aggiungere le seguenti: grave e.
4.41. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: una situazione di concreto pericolo per la sicurezza con le seguenti: un pericolo concreto di commissione di reati.
*4.42. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
*4.43. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Avverso l'ordine di allontanamento è ammessa opposizione dinanzi al giudice di pace competente per territorio ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il giudice di pace, ove ricorrano gravi motivi, può sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.
**4.44. Baldino, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
**4.45. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento di individuazione delle zone di cui al presente comma è adottato con atto motivato, che deve indicare in modo puntuale e circostanziato:

   a) i dati statistici relativi ai fenomeni criminosi verificatisi nell'area interessata nel triennio precedente;

   b) gli specifici episodi di criminalità o illegalità che giustificano l'intervento;

   c) le ragioni per cui gli ordinari strumenti di prevenzione e controllo del territorio risultano insufficienti;

   d) gli effetti attesi della misura in relazione alla tutela della sicurezza pubblica.
4.46. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'applicazione della misura è comunque subordinata alla valutazione individualizzata della pericolosità concreta e attuale del soggetto, espressamente indicata nel provvedimento.
4.47. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'individuazione delle zone urbane ai sensi del presente comma costituisce misura di carattere eccezionale, adottabile esclusivamente qualora sia accertata, sulla base di elementi oggettivi e documentati, una situazione straordinaria e persistente di compromissione dell'ordine e della sicurezza pubblica, non fronteggiabile mediante gli ordinari strumenti di prevenzione e controllo del territorio. Il provvedimento prefettizio dà conto in modo puntuale delle ragioni di stretta necessità e proporzionalità della misura.
4.48. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'individuazione delle zone urbane è preceduta da un'istruttoria documentata, svolta dalle autorità di pubblica sicurezza competenti, che accerti la sussistenza di reiterate e gravi situazioni di compromissione dell'ordine e della sicurezza pubblica, sulla base di relazioni delle forze di polizia, segnalazioni delle autorità giudiziarie e dati ufficiali relativi ai reati denunciati nell'area interessata.
4.49. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento di allontanamento è adottato con atto motivato in ragione della rigorosa verifica della pericolosità sociale del destinatario la quale deve essere sorretta da elementi ulteriori rispetto ai precedenti penali o di polizia dello stesso.
*4.50. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
*4.51. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a) numero 2), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ordine di allontanamento deve essere specificamente motivato con riferimento alla condotta concretamente accertata, al nesso tra tale condotta e la compromissione della sicurezza o della fruibilità dell'area interessata, nonché alla proporzionalità della misura rispetto alle esigenze di tutela dell'ordine pubblico.
4.52. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando il provvedimento di allontanamento ha un'estensione territoriale tanto ampia da finire per limitare in modo consistente la libertà personale, è comunicato entro quarantotto ore al giudice per le indagini preliminari competente per territorio, che ne verifica la legittimità e può disporne la convalida con decreto motivato.
*4.53. Baldino, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
*4.54. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-ter», sostituire le parole: Le zone di cui al comma 3-bis con le seguenti: Le zone di cui ai commi 1 e 3 sottoposte ai provvedimenti del prefetto di cui al comma 3-bis,.
4.55. Baldino, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-ter», sostituire le parole: di sei mesi, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi, con provvedimenti motivati con le seguenti: di un mese, rinnovabile una volta previa l'acquisizione di un parere vincolante dell'amministrazione comunale interessata, con provvedimento motivato.
4.56. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-ter», sostituire le parole: di sei mesi, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi, con provvedimenti motivati con le seguenti: di due mesi, rinnovabile una volta, previa l'acquisizione di un parere vincolante dell'amministrazione comunale interessata, con provvedimento motivato;.
4.57. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-ter», sostituire le parole: di sei mesi, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi con le seguenti: di 15 giorni, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di tre mesi.
4.58. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-ter», sostituire le parole: di sei mesi, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi con le seguenti: di un mese, rinnovabile una volta.
4.59. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-ter», sostituire le parole: di sei mesi, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi con le seguenti: tre mesi, rinnovabile per una sola volta per un ulteriore periodo di tre mesi, previo accertamento del permanere dei presupposti da parte del questore.
*4.60. Dori, Zaratti.
*4.61. Giachetti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-ter», sostituire le parole: di sei mesi, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi con le seguenti: di tre mesi rinnovabile una sola volta.
4.62. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-ter», sostituire le parole: di sei mesi, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi con le seguenti: di tre mesi, rinnovabili una sola volta, per un periodo non superiore a tre mesi, previa nuova e autonoma istruttoria.
4.63. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-ter», sostituire le parole: con provvedimenti motivati con le seguenti: previa l'acquisizione di un parere vincolante dell'amministrazione comunale interessata, con provvedimento motivato.
4.64. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-ter», sostituire le parole: sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica con le seguenti: previo parere favorevole del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, espresso sulla base della documentazione istruttoria predisposta dalla prefettura.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-ter», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il parere del comitato deve essere motivato con riferimento alla sussistenza dei presupposti di necessità, proporzionalità e temporaneità della misura.
4.65. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-ter», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento di individuazione delle zone è accompagnato da una relazione tecnico-istruttoria dettagliata, predisposta dalla prefettura, contenente l'analisi dei dati relativi ai reati denunciati, agli interventi delle forze di polizia e agli elementi di contesto sociale e territoriale che giustificano l'adozione della misura. La relazione è resa pubblica sul sito istituzionale della prefettura, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
4.66. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-ter», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento di rinnovo deve contenere una motivazione specifica e autonoma, fondata su elementi aggiornati relativi all'andamento dei fenomeni criminali nell'area interessata e sulla valutazione dell'efficacia delle misure precedentemente adottate, con l'indicazione delle ragioni che rendono ancora necessaria la limitazione.
4.68. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «3-ter», aggiungere il seguente:

  3-quater. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
4.69. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «3-ter», aggiungere il seguente:

  3-quater. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter devono essere interpretati e applicati nel rispetto dei principi di proporzionalità, non discriminazione e tutela delle libertà fondamentali della persona. Essi devono contenere una specifica valutazione dell'impatto della misura sull'esercizio delle libertà di circolazione e di riunione nelle aree interessate. Copia dei provvedimenti è trasmessa entro quarantotto ore al tribunale amministrativo regionale competente ai fini della verifica della completezza della motivazione.
4.70. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «3-ter», aggiungere il seguente:

  3-quater. Le misure di allontanamento e i divieti di accesso di cui ai commi precedenti, qualora comportino una limitazione della libertà di movimento o di frequentazione di spazi pubblici per un periodo superiore a quarantotto ore, sono trasmessi entro il medesimo termine al pubblico ministero per la richiesta di convalida al giudice per le indagini preliminari. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
4.71. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4.72. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: possa derivare aggiungere le seguenti: con certezza.
4.73. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: possa derivare aggiungere la seguente: concretamente.
4.74. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: anzidetti, pericolo aggiungere la seguente: immediato.
4.75. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: anzidetti, pericolo aggiungere la seguente: reale.
4.76. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, la parola: pubblica.
4.77. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 4) e 5).
4.78. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: denunciati o.
4.79. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva con le seguenti: condannati con sentenza definitiva.

  Conseguentemente al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il provvedimento deve dare conto della specifica correlazione tra il reato accertato e la concreta e attuale pericolosità del soggetto rispetto alla sicurezza dei luoghi cui il divieto si riferisce.
4.80. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva con le seguenti: condannati con sentenza confermata in grado di appello.
*4.81. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
*4.82. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva con le seguenti: risultino condannati con sentenza anche di primo grado.
**4.83. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
**4.84. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: cinque anni precedenti con le seguenti: tre anni precedenti.
4.85. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: per la sicurezza con le seguenti: concreto di commissione di reati.
*4.86. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
*4.87. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: per la sicurezza aggiungere la seguente: pubblica.
**4.88. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
**4.89. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: il questore aggiungere le seguenti: di concerto con il sindaco.
4.90. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: il questore aggiungere le seguenti: sentito il comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico.
4.91. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: il questore aggiungere le seguenti: sentito il prefetto competente.
4.92. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: il questore aggiungere le seguenti: sentito l'autorità giudiziaria competente
4.93. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: a dodici mesi con le seguenti: a due mesi.
4.94. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: a dodici mesi con le seguenti: a quattro mesi.
4.95. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: a dodici mesi con le seguenti: a sei mesi.
4.96. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: a dodici mesi con le seguenti: a otto mesi.
4.97. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: a dodici mesi con le seguenti: a nove mesi.
4.98. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: a dodici mesi con le seguenti: a dieci mesi.
4.99. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», secondo periodo, sostituire le parole: con l'arresto da sei mesi ad un anno con le seguenti: con l'ammenda da 130 a 210 euro.
4.100. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», secondo periodo, sostituire le parole: con l'arresto da sei mesi ad un anno con le seguenti: con l'ammenda da 100 a 150 euro.
4.101. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», secondo periodo, sostituire le parole: da sei mesi ad un anno con le seguenti: fino a due mesi e con l'ammenda da 80 a 160 euro.
4.102. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», secondo periodo, sostituire le parole: da sei mesi ad un anno con le seguenti: fino a tre mesi e con l'ammenda da 50 a 100 euro.
4.103. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», secondo periodo, sostituire le parole: da sei mesi ad un anno con le seguenti: fino a quattro mesi e con l'ammenda da 50 a 100 euro.
4.104. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», secondo periodo, sostituire le parole: da sei mesi ad un anno con le seguenti: fino a cinque mesi e con l'ammenda da 50 a 100 euro.
4.105. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», secondo periodo, sostituire le parole: da sei mesi ad un anno con le seguenti: fino a sei mesi e con l'ammenda da 50 a 100 euro.
4.106. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», terzo periodo, sostituire le parole: ultimi cinque anni con le seguenti: ultimi due anni.
4.107. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», terzo periodo, sostituire le parole: ultimi cinque anni con le seguenti: ultimi tre anni.
4.108. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il divieto di accesso può essere disposto esclusivamente previa valutazione individualizzata e attuale della pericolosità del soggetto, fondata su elementi concreti, specificamente indicati nel provvedimento, dai quali risulti la probabilità della reiterazione di condotte violente o tali da compromettere l'ordine e la sicurezza pubblica.
4.109. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il divieto di accesso deve essere strettamente limitato ai luoghi nei quali si sono verificati i fatti che lo giustificano e non può eccedere la durata di sei mesi, rinnovabile una sola volta previa nuova e autonoma valutazione della persistenza dei presupposti.
4.110. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento che dispone il divieto di accesso deve contenere una motivazione specifica e analitica, con l'indicazione:

   a) dei fatti accertati e delle circostanze concrete della condotta;

   b) delle ragioni per cui tali fatti determinano un pericolo attuale per la sicurezza;

   c) delle ragioni per cui misure meno limitative non risultano idonee a prevenire il rischio.
4.111. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento non può essere adottato in modo da limitare in via generalizzata l'esercizio del diritto di riunione e di manifestazione del pensiero, di cui all'articolo 17 della Costituzione; a tal fine l'autorità procedente deve valutare espressamente, nella motivazione, l'impatto della misura sull'esercizio di tali libertà fondamentali.
4.112. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 5), sopprimere le parole: 3-bis.
4.114. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera b), numero 5), inserire, in fine, le parole: e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Quando l'ordine di allontanamento di cui ai commi 2, 3 e 3-bis riguarda un minore di anni diciotto, l'organo accertatore ne dà previa comunicazione a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, ai servizi sociali territorialmente competenti, al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e al tribunale per i minorenni. L'efficacia dell'ordine di allontanamento è subordinata alla preventiva autorizzazione del tribunale per i minorenni, da adottare entro quarantotto ore, valutata la conformità all'interesse superiore del minore e la compatibilità con eventuali percorsi di recupero e reinserimento sociale in corso. Il provvedimento è sospeso in attesa dell'autorizzazione del tribunale dei minorenni, che può disporre interventi di sostegno e tutela, nonché indicare modalità alternative all'allontanamento».
*4.115. Dori, Zaratti.
*4.116. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 6).
**4.117. Dori, Zaratti.
**4.118. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6), inserire il seguente:

    6-bis) dopo il comma 6-quater, è inserito il seguente:

   «6-quinquies. Le norme del capo II non possono essere applicate in occasioni di scioperi, riunioni e manifestazioni pubbliche».
4.119. Dori, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti di cui al presente articolo riguardino minori di età, il prefetto assicura il coinvolgimento dei servizi sociali territorialmente competenti e dell'autorità giudiziaria minorile ai fini dell'attivazione di interventi educativi e di sostegno.
4.120. Dori, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nei confronti dei minori di età il provvedimento di allontanamento di cui al presente articolo non può essere disposto senza preventiva comunicazione ai servizi sociali territorialmente competenti e al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
4.121. Dori, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I provvedimenti di allontanamento o di divieto di accesso adottati ai sensi del presente articolo che comportino limitazioni della libertà personale o della libertà di circolazione per una durata superiore alle quarantotto ore, sono trasmessi entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento all'autorità giudiziaria competente per la convalida.
*4.122. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
*4.123. Dori, Zaratti.

ART. 5.
(Misure accessorie per il contrasto allo spaccio di stupefacenti)

  Sopprimerlo.
*5.1. Zaratti, Dori.
*5.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
*5.3. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
*5.4. Magi.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente sostituire il comma 1-bis con il seguente:

  1-bis. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con la pena della multa da euro 1.032 a euro 10.329. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione fino a un anno e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità.».
5.5. Magi.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. All'articolo 73, comma 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a quattro anni».
5.6. Perantoni, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. All'articolo 73, comma 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni».
5.7. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, dopo le parole: Nei casi di cui al periodo precedente aggiungere le seguenti: limitatamente ai casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 73 e quando il fatto non sia qualificato di lieve entità ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: La confisca non può essere disposta quando la condotta rientra nelle ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 73 ovvero quando il giudice ritiene, con motivazione espressa, che il bene abbia avuto un ruolo meramente occasionale nella commissione del fatto.
5.8. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, dopo le parole: Nei casi di cui al periodo precedente aggiungere le seguenti: limitatamente ai casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 73 e quando il fatto non sia qualificato di lieve entità ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.
5.9. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, sostituire le parole: è ordinata la confisca, altresì, degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati con le seguenti: il giudice può ordinare la confisca degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati, tenuto conto della sproporzione tra il valore del bene e la gravità del fatto, del numero delle condotte contestate e della reiterazione del comportamento illecito.
*5.10. Zaratti, Dori.
*5.11. Giachetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: è ordinata la confisca con le seguenti: può essere disposta la confisca, con provvedimento motivato del giudice.
5.12. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, sostituire le parole: è ordinata la confisca altresì degli con le seguenti: si applica l'articolo 240 del codice penale in riferimento agli.
5.13. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, sostituire le parole: è ordinata la confisca con le seguenti: la confisca può essere disposta dal giudice nei casi di particolare gravità.
5.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, sostituire le parole: è ordinata la confisca con le seguenti: la confisca può essere disposta dal giudice solo nei casi di particolare gravità.
5.15. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, dopo le parole: uno dei fatti previsti dal presente articolo, aggiungere le seguenti: fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5,.
*5.16. Perantoni, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
*5.17. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: La confisca non può essere disposta quando la condotta rientra nelle ipotesi di cui al comma 5 ovvero quando il giudice ritiene, con motivazione espressa, che il bene abbia avuto un ruolo meramente occasionale nella commissione del fatto.
5.18. Zaratti, Dori.

  Sopprimere il comma 1-bis.
5.19. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

Art. 5-bis.
(Istituzione di centri di sperimentazione per la riduzione dei danni correlati alla tossicodipendenza)

  1. Lo Stato promuove iniziative finalizzate alla cura della tossicodipendenza e si impegna a introdurre misure terapeutiche tese a migliorare lo stato di salute del tossicomane, a evitare la morte causata da intossicazione acuta da sostanze stupefacenti o psicotrope e la trasmissione dell'infezione da HIV, nonché di altre malattie conseguenti allo scambio promiscuo di siringhe. A tale fine promuove l'istituzione dei centri di sperimentazione di cui all'articolo 5-ter, quali strutture idonee a offrire al tossicodipendente un sostegno fisico, psichico e farmacologico fino al cessare della dipendenza fisica e psichica.

Art. 5-ter.
(Istituzione dei centri di sperimentazione)

  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono istituiti, all'interno dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT), appositi centri di sperimentazione, di seguito denominati «centri», nei quali operano gruppi socio-sanitari composti da un medico, che ne è responsabile, uno psicologo, un assistente sociale, un infermiere professionale e un educatore.
  2. I gruppi socio-sanitari operanti all'interno dei centri sono composti, ove possibile in relazione alle dotazioni organiche delle strutture interessate, da operatori già impegnati nelle strutture pubbliche, sociali e sanitarie del territorio.
  3. Può fare parte dei gruppi di cui al comma 2 solo chi ne fa espressa richiesta.
  4. L'orario di lavoro, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti, deve consentire l'apertura dei centri tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 8 alle ore 24.

Art. 5-quater.
(Condizioni per l'accesso ai centri)

  1. Possono accedere ai centri i soggetti tossicodipendenti che risiedono nel territorio del comune ove ha sede il centro e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

   a) accertato stato di tossicodipendenza;

   b) precedenti rapporti con il SERT;

   c) fallimento di uno o più programmi di disintossicazione;

   d) patologia correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

   e) ripetute carcerazioni dovute a reati connessi allo stato di tossicodipendenza.

  2. L'accertamento dello stato di tossicodipendenza di un soggetto è effettuato dal personale dei centri attraverso la raccolta dei dati anamnestici, l'effettuazione dell'esame clinico e di colloqui con lo psicologo e l'assistente sociale nonché mediante la ricerca di oppiacei e di loro metaboliti nei liquidi biologici.

Art. 5-quinquies.
(Piano di trattamento individuale)

  1. Il piano di trattamento individuale, i cui obiettivi sono la riabilitazione e la disintossicazione, è concordato tra il gruppo socio-sanitario del centro e l'interessato, sentiti il medico di base dello stesso e il SERT, con l'esclusione di qualsiasi forma di terapia obbligatoria. Nell'ambito del piano sono previsti, oltre al trattamento farmacologico, interventi di sostegno di carattere psicologico, familiare e sociale.
  2. Il piano deve altresì prevedere incontri periodici tra l'interessato e il gruppo socio-sanitario, al fine di verificare l'andamento della terapia e di concordare eventuali modifiche, ai sensi dell'articolo 5-septies.

Art. 5-sexies.
(Modalità del trattamento farmacologico)

  1. All'interno del centro possono essere somministrati eroina, metadone o morfina, secondo programmi concordati con il responsabile del gruppo socio-sanitario. La somministrazione e l'assunzione devono avvenire all'interno dei locali del centro e sotto controllo medico. Del programma devono essere informati il SERT competente e il medico di base di chi accede alla sperimentazione.
  2. Il programma concordato ai sensi del comma 1 deve prevedere:

   a) il tipo di sostanza da somministrare;

   b) la quantità, la frequenza e le modalità della somministrazione;

   c) la durata del programma.

  3. La somministrazione, per via iniettiva, delle sostanze previste dal programma è consentita a condizione che sia verificata periodicamente, secondo scadenze concordate con il responsabile del gruppo socio-sanitario e con l'interessato.
  4. Al tossicodipendente in crisi di astinenza possono essere comunque somministrati eroina, morfina o metadone in quantità adeguata al quadro clinico e indipendentemente dai criteri stabiliti nel programma concordato ai sensi del comma 2.

Art. 5-septies.
(Piano di sostegno individuale)

  1. Il piano di trattamento di cui all'articolo 5-quinquies è affiancato da un piano di sostegno individuale, volto a garantire un supporto globale alla persona che accede ai centri e comprendente misure di carattere assistenziale e sociale nonché interventi di carattere psicologico e psicoterapeutico.

Art. 5-octies.
(Verifiche periodiche)

  1. Le verifiche periodiche di cui all'articolo 5-quinquies, comma 2, devono accertare l'evoluzione delle condizioni di salute e del consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope del soggetto sottoposto al trattamento, nonché la modifica delle modalità del consumo. Nel corso dei colloqui devono essere analizzati, in particolare, il comportamento sociale, la condizione lavorativa e l'atteggiamento di fronte al rischio di infezione da HIV, al fine di favorire l'orientamento del soggetto verso attività socialmente utili e di allontanarlo da ambienti legati alla criminalità.

Art. 5-novies.
(Anonimato e tutela del segreto professionale)

  1. Ad ogni soggetto sottoposto al trattamento presso i centri è rilasciato un libretto sanitario personale sul quale deve essere apposta una fotografia in formato tessera. A richiesta dell'interessato, sul libretto sanitario possono non essere indicati i dati anagrafici, al fine di tutelarne l'anonimato.
  2. Il contenuto del libretto sanitario, nel quale devono essere registrate la data di inizio del trattamento e le date degli incontri con il gruppo socio-sanitario del centro, è coperto dal segreto professionale.
  3. I responsabili dei centri e tutti i membri del gruppo socio-sanitario non possono essere obbligati a deporre, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità, su quanto appreso in relazione alla propria professione; agli stessi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono, in quanto applicabili, le garanzie stabilite per il difensore dall'articolo 103 del medesimo codice.

Art. 5-decies.
(Modifica all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

  1. Dopo il comma 6 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

   «6-bis. Le pene previste dal comma 1 sono aumentate fino alla metà per chi offre o pone in vendita illecitamente sostanze stupefacenti o psicotrope all'interno o in prossimità dei centri di sperimentazione istituiti nell'ambito dei servizi pubblici per le tossicodipendenze ovvero offre le medesime a soggetti sottoposti al trattamento presso gli stessi centri».

Art. 5-undecies.
(Unità di strada)

  1. Presso ogni centro è istituita almeno una unità di strada, avente come obiettivo principale la riduzione della diffusione dell'infezione da HIV e delle patologie correlate all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, attraverso la modifica dei comportamenti a rischio.
  2. Compito delle unità di strada è stabilire una relazione costruttiva con i tossicodipendenti che non sono in contatto con i SERT o con associazioni, cooperative e organismi comunque denominati operanti nel settore del privato sociale, avvicinandoli nel loro ambiente quotidiano. Tale compito può essere svolto anche attraverso la distribuzione di materiale informativo e di strumenti di profilassi utili a limitare la diffusione delle patologie di cui al comma 1. Le unità di strada operano anche nei confronti dei soggetti che non manifestino una dichiarata intenzione di disintossicarsi.
  3. L'organizzazione e il funzionamento delle unità di strada sono disciplinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 5-duodecies.
(Efficacia delle norme e Commissione parlamentare di controllo)

  1. Le norme di cui agli articoli da 5-bis a 5-undecies rimangono in vigore per la durata di tre anni a decorrere dal termine di cui all'articolo 5-ter, comma 1.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una Commissione parlamentare, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, con il compito di controllare l'applicazione della medesima legge e di verificare con cadenza periodica i risultati dei centri e delle unità di strada.
5.01. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Fondi per la profilazione delle sostanze stupefacenti)

  1. In considerazione delle nuove modalità di reperimento e circolazione di sostanze stupefacenti sul mercato internazionale della droga, al fine di corrispondere alle accresciute esigenze di rafforzamento dell'azione di contrasto al narcotraffico, in ordine all'investigazione e al costante aggiornamento sulla provenienza e sulla diffusione delle predette sostanze, a favore della Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per l'attivazione e l'implementazione di progetti di caratterizzazione e profilazione delle sostanze stupefacenti.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede, nel limite massimo di 5 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.02. Perantoni, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Agenzia nazionale per la regolamentazione delle sostanze psicoattive e per il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione)

  1. È istituita l'Agenzia nazionale per la regolamentazione delle sostanze psicoattive e per il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione, di seguito denominata «Agenzia nazionale», con le seguenti funzioni:

   a) regolamentazione del mercato della cannabis e dei prodotti da essa derivati, in coordinamento con l'Agenzia italiana del farmaco e l'Organismo statale per la cannabis di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015;

   b) predisposizione delle norme di sicurezza da applicare nell'esercizio delle autorizzazioni concesse a fini commerciali e per la coltivazione in forma associata della cannabis e dei prodotti da essa derivati;

   c) controllo sul rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia e applicazione delle sanzioni amministrative;

   d) registrazione delle associazioni dei consumatori e dei gruppi autorizzati per la coltivazione di cannabis e di prodotti da essa derivati;

   e) promozione della ricerca sull'uso di tutte le sostanze psicoattive, in coordinamento con il Ministero della salute e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   f) promozione di interventi sociali e assistenziali a livello locale, in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le autorità locali competenti;

   g) promozione di interventi informativi ed educativi, in coordinamento con il Ministero dell'istruzione e del merito e con le autorità locali competenti;

   h) promozione e finanziamento di programmi sperimentali per la prevenzione, la riduzione del danno e lo sviluppo di trattamenti innovativi, che abbiano ad oggetto tutte le sostanze psicoattive.

  2. Nell'ambito dell'Agenzia nazionale è istituito un Consiglio nazionale con funzione consultiva e di monitoraggio a livello locale. Il Consiglio nazionale è composto anche da rappresentanti dell'esecutivo, degli enti locali, delle organizzazioni non governative (ONG) interessate e delle associazioni dei consumatori, è convocato annualmente e la partecipazione a esso è totalmente gratuita. Il Consiglio nazionale provvede alla gestione del fondo di cui al comma 3 e presenta all'Agenzia nazionale una relazione annuale sulla sua attività.
  3. L'Agenzia nazionale finanzia le proprie attività con i proventi derivanti dalle autorizzazioni, dalle sanzioni amministrative e dalle multe di cui alla presente legge, nonché con quelli derivanti da contributi statali e privati le cui entità e provenienza sono pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Agenzia medesima. Il 10 per cento degli stessi proventi è destinato a un fondo per l'attuazione di interventi specifici, in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di prevenzione e di assistenza sociale nelle aree più a rischio nel territorio nazionale; il fondo è istituito presso l'Agenzia medesima.
  4. L'Agenzia nazionale presenta una relazione annuale alle Camere sulla propria attività.
5.04. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Coltivazione per uso personale di gruppo e associato)

  1. Sono ammesse la coltivazione di cannabis per uso personale e per la cessione gratuita a terzi destinata al consumo personale non terapeutico, salvo che colui che coltiva o riceve la sostanza sia un minore di età.
  2. Non è punibile chi coltiva in forma associata piante di cannabis idonee e finalizzate alla produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope destinate al consumo personale o di gruppo.
  3. È ammessa la costituzione di gruppi di persone in forma libera per l'attività di coltivazione di cannabis al fine della produzione di sostanze destinate all'esclusivo consumo personale dei componenti dei medesimi gruppi. La domanda di costituzione di un gruppo autorizzato deve essere presentata presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del comune ove esso ha sede, che istituisce un apposito registro, e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e da almeno cinque soci fondatori. Il numero di piante coltivabili per ciascun gruppo autorizzato, l'ammontare della tassa di concessione governativa annuale e i relativi adempimenti organizzativi sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della salute. I gruppi non possono svolgere attività di lucro e non possono, comunque, avere un numero di soci superiore a cento.
  4. Ogni violazione alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo è soggetta alle sanzioni amministrative di cui di cui al comma 6.
  5. Il minore di età che coltiva o riceve cannabis e prodotti da essa derivati è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 6, lettere b) e c).
  6. Le sanzioni amministrative sono:

   a) la diffida;

   b) l'adesione a un percorso di prevenzione, di informazione e di riduzione dei rischi nell'ambito dei servizi socio-sanitari del Servizio sanitario nazionale;

   c) la confisca della sostanza;

   d) la pena pecuniaria;

   e) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

   f) l'interdizione parziale o totale dall'esercizio dell'attività;

   g) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

   h) la confisca parziale della struttura, degli strumenti o dei prodotti dell'attività.
*5.05. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
*5.06. Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di detenzione e uso personale non terapeutico, individuale o collettivo, di cannabis e di prodotti da essa derivati)

  1. In deroga a quanto previsto dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato «testo unico», la detenzione e l'uso personale non terapeutico, individuale o collettivo, di cannabis e di prodotti da essa derivati non è punibile ai fini penali e amministrativi, fatto salvo quanto previsto dalla presente legge.
  2. In deroga al testo unico l'importazione, l'esportazione, la coltivazione, la produzione e la distribuzione di cannabis e di prodotti da essa derivati a fini di commercio sono soggette ad autorizzazione.
  3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le regioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i presupposti per il rilascio e per la revoca delle autorizzazioni, il loro numero e i controlli conseguenti, le caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita al dettaglio e la relativa tassazione, la tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e la loro distribuzione nel territorio, nonché i locali pubblici in cui è consentito il consumo delle sostanze. Il decreto di cui al primo periodo privilegia la tutela della salute nella determinazione delle imposte e indica gli standard minimi di qualità per la produzione delle sostanze, al fine di rendere agevole l'adesione da parte degli utenti al mercato legale. Con il medesimo decreto è altresì disciplinato un piano di riorganizzazione della rete dei servizi per le tossicodipendenze e un programma di formazione degli operatori del settore, secondo i princìpi della strategia di riduzione del danno.
**5.07. Zaratti, Dori.
**5.08. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

ART. 6.
(Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana)

  Al comma 2, sostituire le parole: 29 milioni con le seguenti: 200 milioni.

  Conseguentemente:

   al comma 3, sostituire la parola: altresì con le seguenti: nella misura di 50 milioni di euro;

   al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a 171 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;.
*6.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
*6.2. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, sostituire le parole: 29 milioni con le seguenti: 200 milioni.

  Conseguentemente:

   al comma 4, dopo la parola: comprese aggiungere le seguenti: le politiche di prevenzione;

   al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a 171 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;.
6.3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 29 milioni con le seguenti: 200 milioni.

  Conseguentemente:

   al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a 171 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;.
6.4. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di sostenere i comuni nella implementazione delle iniziative sulla sicurezza urbana, finanziabili con il fondo di cui al comma 2, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'interno presenta alle Camere una relazione relativa agli interventi di riqualificazione delle aree e delle periferie del territorio nazionale interessate da maggior degrado, con l'obiettivo di incrementare i servizi di controllo e presidio del territorio a garanzia della sicurezza della collettività, migliorare le condizioni sociali, economiche, urbanistiche, ambientali e culturali dei loro abitanti e dei soggetti più svantaggiati, volte a favorire la rinascita delle periferie a partire dalla riqualificazione degli spazi urbani secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione sociale e dalla riqualificazione sociale in termini di occupazione, istruzione, servizi, mobilità, d'intesa con gli enti locali e acquisendo le proposte che provengono dalle associazioni e organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, di volontariato, rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive.
*6.5. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
*6.6. Dori, Zaratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse del fondo di cui al comma 2 è destinata al finanziamento di progetti comunali finalizzati alla rigenerazione urbana, alla riqualificazione degli spazi pubblici degradati, alla realizzazione di infrastrutture verdi urbane e alla promozione di attività culturali, sportive e sociali rivolte ai giovani, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da marginalità sociale.
6.7. Dori, Zaratti.

  Al comma 3, dopo le parole: dai contratti collettivi aggiungere le seguenti: e al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*6.8. Dori, Zaratti.
*6.9. Giachetti.
*6.10. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la relativa spesa non si computa ai fini della determinazione della capacità assunzionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
**6.11. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
**6.12. Dori, Zaratti.
**6.13. Giachetti.

  Al comma 5, sostituire le parole da: possono essere destinati, nel medesimo esercizio finanziario fino alla fine del comma con le seguenti: possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*6.14. Dori, Zaratti.
*6.15. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 5, dopo le parole: possono essere destinati aggiungere le seguenti: a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale e e dopo le parole: dai contratti collettivi aggiungere le seguenti: , dalla legge.
**6.16. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
**6.17. Dori, Zaratti.
**6.18. Giachetti.

  Al comma 5, dopo le parole: prestazioni di lavoro straordinario aggiungere le seguenti: , nonché i turni e il servizio esterno.
6.19. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non si computano ai fini della determinazione della capacità assunzionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
*6.20. Giachetti.
*6.21. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di rafforzare le politiche di prevenzione e di sicurezza urbana, il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove un sistema nazionale di monitoraggio dei fenomeni di violenza e devianza giovanile nei contesti urbani, basato sulla raccolta e sull'analisi dei dati provenienti dalle prefetture, dalle istituzioni scolastiche, dai servizi sociali territoriali e dalle autorità giudiziarie minorili. Le attività di cui al presente comma sono svolte nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6.22. Dori, Zaratti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Nell'ambito delle iniziative di sicurezza urbana promosse ai sensi del presente articolo, le prefetture-uffici territoriali del Governo favoriscono il coordinamento tra gli interventi di prevenzione e le politiche sociali, educative e di inclusione giovanile promosse dagli enti locali, anche mediante il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, dei servizi sociali territoriali, delle aziende sanitarie locali e degli enti del Terzo settore operanti nei territori interessati. Le attività di cui al presente comma sono svolte nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6.23. Dori, Zaratti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di rafforzare le iniziative di prevenzione della violenza giovanile nei contesti urbani, le prefetture-uffici territoriali del Governo possono promuovere tavoli territoriali di coordinamento con la partecipazione degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, dei servizi sociali territoriali, delle aziende sanitarie locali e degli enti del Terzo settore operanti nei territori interessati.
6.24. Dori, Zaratti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Nell'ambito del sistema nazionale di monitoraggio dei fenomeni di violenza e devianza giovanile di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno può avvalersi della collaborazione delle università e degli istituti di ricerca pubblici operanti nei settori della criminologia, della pedagogia sociale e delle politiche educative.
6.25. Dori, Zaratti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale.
*6.26. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
*6.28. Penza, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo le parole: «persone controllate» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di quelle con precedenti di polizia.».
**6.29. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
**6.30. Penza, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;.
*6.32. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
*6.34. Dori, Zaratti.

  Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;.
6.35. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 7-bis, sostituire il capoverso «15-bis» con il seguente:

  15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da sei mesi a due anni. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al Titolo VI, Capo I, Sezione II.
6.36. Dori, Zaratti.

  Al comma 7-bis, sostituire il capoverso «15-bis» con il seguente:

  15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al Titolo VI, Capo I, Sezione II.
6.37. Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  7-ter. Al fine di potenziare la sicurezza urbana, all'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «Le guardie particolari giurate addette ai servizi di vigilanza o custodia degli enti pubblici e degli altri enti collettivi di cui al primo comma, nell'esercizio della loro attività, rivestono la qualifica di cui all'articolo 358 del codice penale.
   Le guardie particolari giurate comandate in servizio presso enti pubblici o richieste dall'autorità di pubblica sicurezza per specifiche attività di accertamento e repressione dei reati commessi sui beni affidati alla loro sorveglianza, nello svolgimento del servizio o nell'esercizio di tali attività, rivestono la qualifica di cui all'articolo 357 del codice penale e operano in qualità di agenti ausiliari di pubblica sicurezza.
   Nei casi di cui al quarto comma, le guardie particolari giurate devono avere ricevuto adeguata formazione, percepire una giusta e proporzionata retribuzione ed essere sottoposte annualmente a valutazione psichiatrica di idoneità.».
6.38. Marianna Ricciardi, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

Art. 6-bis.
(Piano nazionale per la rigenerazione delle periferie delle città metropolitane)

  1. A decorrere dall'anno 2026 è istituito il Piano nazionale per la rigenerazione delle periferie delle città metropolitane, di cui all'articolo 1, commi 5 e 101, della legge 7 aprile 2014, n. 56, di durata decennale, di seguito denominato «Piano», nel rispetto delle prerogative delle regioni, delle città metropolitane, e dei comuni, al fine di migliorare le condizioni occupazionali, sociali, economiche, urbanistiche, ambientali e culturali dei loro abitanti e dei soggetti più svantaggiati, mediante interventi elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e dei soggetti pubblici e privati interessati.
  2. Il Piano, attraverso progetti per il rilancio dell'economia territoriale sostenibile, il potenziamento e la creazione di servizi socio-culturali, di infrastrutture e di recupero edilizio, la mobilità sostenibile, anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati e con lo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, e garantendo la partecipazione dei cittadini dei territori interessati, contribuisce a sanare le condizioni di degrado e di abbandono che generano fenomeni di disoccupazione, precarietà, esclusione sociale, discriminazione e ghettizzazione degli abitanti delle periferie urbane, favorendo la percezione di vivere in un ambiente più sano e più sicuro.
  3. Gli ambiti d'intervento del Piano sono i contesti urbani periferici e marginali delle aree metropolitane interessati da alti tassi di disoccupazione, carenza di attrezzature e servizi, degrado degli edifici e degli spazi aperti e processi di esclusione sociale, compresi i contesti urbani storici interessati dal degrado del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici e da fenomeni di disagio sociale; i contesti urbani storici interessati da processi di sostituzione sociale e di terziarizzazione; le aree dismesse, parzialmente utilizzate e degradate.

Art. 6-ter.
(Definizioni)

  1. Ai fini dell'articolo 6-bis si intende per:

   a) «rigenerazione urbana»: un'azione di politica pubblica integrata e intersettoriale promossa da un soggetto pubblico, anche in collaborazione con soggetti privati interessati, finalizzata al recupero complessivo e duraturo di un'area urbana degradata nelle sue competenti ambientali, economiche e sociali;

   b) «programma integrato di rigenerazione delle periferie» (PIRP): un atto di pianificazione integrata e strategica costituito da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi, socio-culturali ed economici nelle aree urbanizzate, in particolare finalizzato al miglioramento delle condizioni abitative, sociali, economiche, ambientali e culturali degli insediamenti umani, nel rispetto dei princìpi di sostenibilità ambientale e di partecipazione sociale;

   c) «periferia»: un'area urbana caratterizzata da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi, misurati attraverso l'indice di disagio sociale (IDS) e l'indice di disagio edilizio (IDE). L'IDS è pari alla media ponderata degli scostamenti tra il valore degli indicatori di seguito elencati, rilevati dall'ultimo censimento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibile nell'area urbana considerata e il corrispondente valore medio nazionale; tali indicatori sono: il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione, il tasso di concentrazione giovanile, il tasso di scolarizzazione. L'IDE compara lo stato di conservazione degli edifici residenziali dell'area urbana considerata con il valore medio nazionale, secondo un coefficiente di ponderazione di volta in volta stabilito. Entrambi tali indici devono risultare obbligatoriamente superiori all'unità;

   d) «documento programmatico di rigenerazione urbana» (DPUR): un atto di pre-pianificazione e di indirizzo del consiglio metropolitano, propedeutico all'elaborazione del PIRP;

   e) «struttura di piano»: una mappa concettuale in forma di tabella nidificata, con struttura ad albero, articolata in obiettivi generali, obiettivi specifici, strategie, azioni e interventi, la cui funzione principale è quella di rappresentare una sequenza ordinata delle intenzioni progettuali, delle modalità di intervento e dei risultati attesi per ognuno degli interventi che costituiscono il PIRP.

Art. 6-quater.
(Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la rigenerazione delle periferie delle città metropolitane)

  1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, per gli anni dal 2026 al 2036, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la rigenerazione delle periferie delle città metropolitane, di seguito denominato «Fondo», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 2 miliardi di euro annui per il periodo considerato per il finanziamento dei programmi integrati di rigenerazione delle periferie.

Art. 6-quinquies.
(PIRP)

  1. I PIRP sono strumenti annuali o pluriennali volti a promuovere la riqualificazione di parti significative delle periferie delle città metropolitane mediante interventi organici di interesse pubblico. I comuni del territorio metropolitano possono presentare al consiglio metropolitano, entro il 31 gennaio di ogni anno, proposte per il programma integrato della città metropolitana di appartenenza individuando le possibili aree di intervento. I PIRP si fondano su un'idea guida di rigenerazione legata ai caratteri ambientali e storico-culturali dell'ambito territoriale interessato, alla sua identità e ai bisogni e alle istanze degli abitanti. Essi comportano un insieme coordinato di interventi in grado di affrontare in modo integrato problemi occupazionali, di degrado fisico e di disagio socio-economico che, in relazione alle specificità del contesto interessato, includono:

   a) la previsione di azioni volte a creare nuove opportunità occupazionali sfruttando le potenzialità del territorio e nell'ambito di un'economia sostenibile, dando la priorità agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, di messa in sicurezza degli edifici a partire da quelli scolastici, di sviluppo di energie alternative, per il verde pubblico e per l'agricoltura urbana con l'avvio di progetti di orti urbani comunitari nei quali valorizzare la biodiversità del tessuto urbano e che siano anche terreno di incontro intergenerazionale e interculturale, nonché per i servizi sociali;

   b) la riqualificazione dell'ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici, garantendo la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio storico-culturale, paesaggistico e ambientale;

   c) la riorganizzazione dell'assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi nonché la previsione delle relative modalità di gestione;

   d) il contrasto dell'esclusione sociale degli abitanti attraverso la previsione di una molteplicità di funzioni e tipi di utenti nonché di interventi materiali e immateriali nei settori abitativo, socio-sanitario, dell'educazione, della formazione, del lavoro e dello sviluppo;

   e) il risanamento dell'ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche quali reti verdi e blu finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano, sentieri didattici e museali, percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità, l'uso di fonti energetiche rinnovabili e l'adozione di criteri di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico nella realizzazione delle opere edilizie;

   f) la limitazione degli effetti dei processi di trasformazione e uso del suolo sulle condizioni di salute e di benessere generale degli abitanti.

  2. I PIRP sono predisposti dalle città metropolitane. A tale fine esse predispongono il DPRU da mettere a punto con la partecipazione degli abitanti, tenendo conto anche delle proposte di intervento avanzate da altri soggetti pubblici e da soggetti privati, da approvare con apposito atto deliberativo del consiglio metropolitano. Il PIRP è parte integrante del piano strategico triennale del territorio metropolitano di cui alla lettera a) del comma 44 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. Esso, inoltre, ha valore di piano attuativo, comunque denominato nelle legislazioni regionali, relativamente allo strumento urbanistico generale del singolo comune della città metropolitana.
  3. I PIRP devono interessare ambiti territoriali totalmente o prevalentemente edificati e non possono comportare varianti urbanistiche per trasformare in aree edificabili aree a destinazione agricola, comunque definite negli strumenti urbanistici comunali. Il PIRP può tuttavia prevedere altre tipologie di trasformazioni in variante allo strumento urbanistico del comune interessato; in tale caso per la sua approvazione si applica la disciplina prevista dalla legislazione regionale per la stessa fattispecie.
  4. Il DPRU individua parti significative di città o sistemi urbani aventi le caratteristiche elencate all'articolo 6-bis, che richiedono interventi prioritari di rigenerazione urbana. Basandosi sull'analisi dei problemi di degrado fisico e disagio abitativo e socio-economico, il DPRU definisce:

   a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale da perseguire a livello di area metropolitana;

   b) gli ambiti territoriali da sottoporre a PIRP;

   c) le politiche pubbliche, in particolare occupazionali, abitative, urbanistiche, paesaggistico-ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo, che concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a);

   d) le iniziative per assicurare la partecipazione civica e il coinvolgimento di altri enti e delle forze sociali, economiche e culturali all'elaborazione e all'attuazione dei programmi integrati;

   e) i criteri per valutare la fattibilità dei programmi integrati, inclusi la possibilità di richiedere risorse provenienti dai Fondi strutturali europei e l'apporto di finanziamenti privati;

   f) i soggetti pubblici che si ritiene utile coinvolgere nell'elaborazione, nell'attuazione e nella gestione dei PIRP e le modalità di selezione dei soggetti privati.

  4. La mancata approvazione del DPRU entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non impedisce la presentazione di proposte di PIRP da parte di soggetti pubblici o privati, sulle quali il consiglio metropolitano deve pronunciarsi entro novanta giorni.

Art. 6-sexies.
(Contenuti dei PIRP)

  1. Il PIRP si fonda su un'idea guida capace di orientare il processo di rigenerazione urbana e di legare fra loro interventi diversi afferenti alle politiche occupazionali, abitative, urbanistiche, ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo. Il PIRP riguarda prioritariamente:

   a) l'indicazione di un piano per favorire la creazione di nuova occupazione nell'ambito di uno sviluppo sostenibile del territorio come indicato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), anche avviando programmi di formazione e di orientamento lavorativo, istituendo corsi e incontri nel territorio, coinvolgendo associazioni e sindacati e utilizzando luoghi del patrimonio pubblico in disuso o all'interno delle scuole di secondo grado con consulenti, formatori, traduttori e mediatori culturali;

   b) il recupero, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica di immobili destinati o da destinare alla residenza, con particolare riguardo all'edilizia residenziale sociale, garantendo la tutela del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, ambientale e l'uso di materiali e di tecniche della tradizione;

   c) la realizzazione, la manutenzione o l'adeguamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie;

   d) l'eliminazione delle barriere architettoniche e altri interventi atti a garantire la fruibilità di edifici e spazi pubblici da parte di tutti gli abitanti, con particolare riguardo ai disabili, ai bambini e agli anziani;

   e) il miglioramento della dotazione, dell'accessibilità e della funzionalità dei servizi socio-assistenziali, con particolare attenzione all'apertura di nuovi presìdi sanitari e al potenziamento di quelli già esistenti, con riguardo ai presìdi pediatrici, geriatrici e ginecologici e ai consultori, in coerenza con la programmazione dei piani sociali di zona;

   f) il sostegno dell'istruzione, del contrasto dell'analfabetismo funzionale e di ritorno, della formazione professionale e dell'occupazione, l'avvio di asili nido in casa, utilizzando le normative vigenti o emanando bandi per convenzionare nuove strutture di asili nido, di scuola dell'infanzia e di ludoteche;

   g) la rigenerazione ecologica degli insediamenti finalizzata al risparmio delle risorse, con particolare riferimento a suolo, acqua ed energia, alla riduzione delle diverse forme di inquinamento urbano, al miglioramento della dotazione di infrastrutture ecologiche e alla diffusione della mobilità sostenibile;

   h) la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici per migliorare la qualità insediativa e la fruibilità degli spazi pubblici;

   i) il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente per favorire l'insediamento di attività turistico-ricettive, culturali, commerciali e artigianali nei contesti urbani interessati da degrado edilizio e disagio sociale.

  2. Il PIRP è costituito da elaborati scritto-grafici atti a descrivere e a rappresentare in scala adeguata al carattere operativo degli interventi previsti:

   a) l'area d'intervento e le relative caratteristiche economico-sociali, paesaggistico-ambientali, urbanistiche, dimensionali e proprietarie;

   b) le soluzioni progettuali proposte con particolare riferimento ai caratteri morfologici degli insediamenti e all'integrazione nel tessuto urbano, alle destinazioni d'uso e ai tipi edilizi e insediativi, ai requisiti di qualità e di sostenibilità edilizia e urbana, al risparmio dell'uso delle risorse, con particolare riferimento al suolo, all'acqua e all'energia, alla dotazione di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi nel rispetto degli standard urbanistici, specificando gli impatti attesi dalle soluzioni stesse;

   c) le misure adottate per rispondere ai bisogni abitativi espressi dai soggetti svantaggiati e per contrastare l'esclusione sociale degli abitanti, con particolare riguardo a interventi e servizi socio-assistenziali e sanitari e a sostegno dell'istruzione, della formazione professionale e dell'occupazione, in coerenza con i rispettivi programmi e politiche di settore;

   d) l'esistenza di eventuali vincoli normativi gravanti sull'area d'intervento, con particolare riferimento a quelli storico-culturali, paesaggistici, ambientali, urbanistici, idrogeologici e sismici, e le misure di salvaguardia e di prevenzione adottate;

   e) gli alloggi eventualmente necessari per l'allocazione temporanea degli abitanti degli edifici da risanare;

   f) gli immobili o gli alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica e sociale da realizzare, recuperare o ristrutturare, eventualmente previa acquisizione degli stessi al patrimonio pubblico;

   g) le iniziative assunte per assicurare la partecipazione civica all'elaborazione e all'attuazione del programma integrato, con particolare riferimento agli abitanti che risiedono od operano nel contesto da riqualificare o negli ambiti ad esso contigui e il grado di condivisione da parte degli stessi, opportunamente documentati;

   h) le iniziative assunte per coinvolgere le forze sociali, economiche e culturali nell'elaborazione e nell'attuazione del programma integrato e il grado di condivisione da parte delle stesse, opportunamente documentate;

   i) l'eventuale articolazione in fasi dell'attuazione del programma integrato, alle quali possono corrispondere anche diversi strumenti esecutivi;

   l) i soggetti pubblici e privati partecipanti alla realizzazione e alla gestione degli interventi previsti dal PIRP o i criteri di selezione degli stessi, secondo princìpi di concorrenzialità e di trasparenza;

   m) i costi dei singoli interventi e le relative fonti di finanziamento e modalità gestionali, specificando la ripartizione degli stessi tra i soggetti coinvolti nel PIRP;

   n) lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra la città metropolitana e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione del PIRP e nella gestione delle iniziative da questo previste.

  3. I PIRP, inoltre, devono sempre:

   a) contenere un'idea guida chiaramente individuata, alla cui attuazione sia possibile legare l'esito degli obiettivi posti;

   b) comprende, nella documentazione progettuale, i verbali degli incontri di partecipazione svolti con tutti i portatori di interesse;

   c) individuare i portatori di interesse da coinvolgere, in modo che rappresentino esaustivamente i potenziali interessi per le azioni di progetto;

   d) comprendere, nella documentazione progettuale, una struttura di piano articolata per obiettivi generali, obiettivi specifici, strategie, azioni e interventi;

   e) integrare azioni e interventi materiali con azioni e interventi immateriali; per le azioni e gli interventi immateriali, è fatto obbligo di prevedere una quota parte di investimenti pari almeno al 20 per cento del quadro economico generale.

Art. 6-septies.
(Requisiti di ammissibilità dei PIRP)

  1. I PIRP devono essere presentati dalle città metropolitane all'Agenzia di cui all'articolo 6-novies entro il 31 marzo di ogni anno. Le città metropolitane possono presentare anche più di un PIRP.
  2. I PIRP, a pena di inammissibilità, devono essere stati approvati in via definitiva dal consiglio metropolitano, previa acquisizione del parere dei consigli comunali del territorio metropolitano che deve essere espresso entro il 28 febbraio di ogni anno. In caso di mancata espressione del parere entro tale data esso si intende acquisito.
  3. I PIRP che recano interventi che insistono su beni culturali, su immobili o su aree sottoposti a tutela paesaggistica devono essere corredati delle autorizzazioni o di una preventiva dichiarazione in merito alla compatibilità degli interventi proposti, rilasciate dai competenti uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale previsti nelle parti seconda e terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  4. Se l'intervento proposto ricade nella tipologia soggetta a vincolo ambientale, il PIRP deve essere corredato delle autorizzazioni e dei nulla osta rilasciati dalle autorità competenti in materia ambientale.
  5. Una quota del 5 per cento delle risorse relative al PIRP per ciascuna città metropolitana può essere destinata alla predisposizione di piani urbanistici, piani della mobilità, studi di fattibilità, investimenti immateriali quali e-government, marketing territoriale, sviluppo di nuovi servizi e formazione, collegati e funzionali al PIRP.

Art. 6-octies.
(Criteri di valutazione dei PIRP)

  1. Nella selezione dei PIRP sono applicati i seguenti criteri di valutazione con relativi punteggi:

   a) capacità di innescare un processo di rivitalizzazione occupazionale, economica, sociale e culturale del contesto urbano di riferimento, anche con riguardo al miglioramento della mobilità tramite il trasporto pubblico anche nelle fasce notturne: fino a 20 punti;

   b) tempestiva esecutività degli interventi: fino a 10 punti;

   c) capacità di attivare la partecipazione decisionale e gestionale dell'associazionismo di base e degli abitanti: fino a 10 punti;

   d) fattibilità economica e finanziaria e coerenza interna del PIRP: fino a 10 punti;

   e) qualità e innovatività del PIRP sotto il profilo organizzativo, gestionale, ecologico ambientale e architettonico: fino a 20 punti;

   f) previsione di misure per favorire, nei bandi per la conversione ecologica, la manutenzione e il restauro degli spazi pubblici del patrimonio edilizio, le piccole e medie imprese o le associazioni che operano nel territorio proponenti i PIRP: fino a 10 punti;

   g) impiego di tecniche, tecnologie, materiali, componenti e sistemi riconducibili alla bioedilizia e bioarchitettura: fino a 20 punti.

  2. L'ammontare del finanziamento, nel limite complessivo annuo di 2 miliardi di euro, è determinato dall'Agenzia di cui all'articolo 6-novies, sulla base di quanto richiesto da ogni città metropolitana e del punteggio conseguito, fino a un massimo annuo di 40 milioni di euro e complessivamente di 200 milioni di euro per ogni PIRP. I PIRP presentati devono indicare, congiuntamente all'importo complessivamente richiesto, il limite di finanziamento pubblico al di sotto del quale il soggetto proponente è in grado di garantire comunque la fattibilità dell'intervento, facendo ricorso a risorse proprie o a finanziamenti privati o ridimensionando gli interventi, assicurando comunque l'efficacia dei risultati parziali in tale modo conseguibili.

Art. 6-novies.
(Agenzia per la valutazione dei programmi integrati di rigenerazione delle periferie delle città metropolitane)

  1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Agenzia per la valutazione dei programmi di rigenerazione delle periferie delle città metropolitane, di seguito denominata «Agenzia». L'Agenzia è composta da tre rappresentanti nominati, rispettivamente, uno dal Governo con la funzione di presidente, uno dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, nonché da sei esperti nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della cultura, due dal Consiglio universitario nazionale e uno dall'Istituto nazionale di urbanistica, scelti tra urbanisti, architetti, economisti, sociologi ed esperti di finanza di progetto e dotati delle necessarie competenze.
  2. L'Agenzia ha facoltà di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati.
  3. La nomina dei componenti dell'Agenzia avviene dopo il termine ultimo di presentazione dei PIRP. Per ciascuno dei componenti effettivi può essere designato un componente supplente. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi stabilite per gli organi di Governo.
  4. L'Agenzia ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
  5. L'Agenzia è convocata dal suo presidente e opera con la presenza di tutti i suoi componenti. Il presidente convoca la prima seduta entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei PIRP. Nella prima seduta sono definite le modalità operative di funzionamento dell'Agenzia, nonché gli ulteriori criteri di valutazione dei PIRP.
  6. Le decisioni sulle valutazioni sono espresse, di regola, all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza dei componenti.
  7. L'Agenzia dura in carica fino a marzo 2028 per effettuare il monitoraggio degli accordi di programma sottoscritti di cui al comma 12.
  8. Ai fini delle attività connesse alla valutazione dei PIRP, l'Agenzia si avvale del supporto di una segreteria tecnica composta da personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in un numero di componenti non superiore a dieci unità, senza ricorrere a modalità di distacco o di comando comunque denominate. Il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mantiene la dipendenza funzionale e il trattamento economico complessivo percepito dall'amministrazione di appartenenza.
  9. I componenti dell'Agenzia e della segreteria tecnica sono individuati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, su designazione delle amministrazioni o degli enti interessati.
  10. Per attività di supporto e di assistenza gestionale alle attività successive alla valutazione dei PIRP, la Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare convenzioni e accordi con enti pubblici e privati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie esistenti.
  11. Ai componenti dell'Agenzia e della segreteria tecnica non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.
  12. Sulla base dell'istruttoria svolta, l'Agenzia seleziona i programmi con le relative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i PIRP da inserire nel Piano ai fini della stipulazione di accordi di programma con gli enti promotori dei programmi medesimi. Tali accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei PIRP, le risorse finanziarie, incluse quelle a valere sul Fondo, e i tempi di attuazione dei programmi medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia nella realizzazione. Le amministrazioni che sottoscrivono gli accordi di programma forniscono all'Agenzia i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio dei PIRP. Il monitoraggio dei PIRP avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile.
  13. L'Agenzia, entro il primo anno dalla sua istituzione, elabora, anche attraverso il contributo di esperti del mondo scientifico e universitario di comprovata competenza specialistica, linee guida esplicative, contenenti soluzioni metodologiche replicabili nei diversi possibili contesti metropolitani nonché uno strumento di valutazione oggettiva degli effetti dei PIRP finanziati ai sensi della presente legge.

Art. 6-decies.
(Misure per la mobilità sostenibile)

  1. Al fine di sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e al potenziamento e all'efficientamento del trasporto pubblico, con particolare riguardo ai mezzi meno inquinanti e a favore dei comuni con maggiore crisi ambientale, l'incentivazione dell'intermodalità, l'introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile, la realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola, la riorganizzazione e la razionalizzazione del settore di trasporto e di consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale e il potenziamento delle reti di distribuzione del gas metano, del gas di petrolio liquefatto, dell'energia elettrica e dell'idrogeno sono resi disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 530 milioni di euro per il 2026, 700 milioni di euro per il 2027 e 900 milioni di euro dal 2028 al 2036, per la ricostituzione e per il rifinanziamento del Fondo per la mobilità sostenibile istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante le risorse del Fondo.
  2. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente:

   «i-decies) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'acquisto di ciascun abbonamento a servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni indicate dal comma 2 del medesimo articolo 12»;

   b) al comma 2, le parole: «i-quinquies) e i-sexies)» sono sostituite dalle seguenti: «i-quinquies), i-sexies) e i-decies)».

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si provvede entro il limite di spesa annuale di 270 milioni di euro per il decennio 2017-2027 mediante le risorse del Fondo.

Art. 6-undecies.
(Utilizzo del patrimonio pubblico e abrogazioni di norme)

  1. Gli immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico sono destinati a:

   a) progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica, da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole;

   b) progetti di auto-recupero, affidati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica;

   c) altri interventi finalizzati alla riduzione del disagio abitativo;

   d) sedi per le attività produttive di nuove imprese giovanili;

   e) sedi per servizi pubblici o per attività socio-culturali;

   f) riconversione a verde pubblico;

   g) sedi per attività socio-culturali autogestite.

  2. L'articolo 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è abrogato.
  3. L'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.

Art. 6-duodecies.
(Risorse per il Piano)

  1. Le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036, al Fondo.
  2. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

   «Art. 17.1. – (Acquisto di pubblicità on line). – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
   2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, costituiti da servizi di search advertising, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.».

  3. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono sostituiti dai seguenti:

   «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 7 per cento;

   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

   48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
   49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 7 per cento;

   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

   49-bis. Le aliquote previste dal comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e di diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro, sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle medesime lettere.».

  4. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono abrogate.
  5. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 28 per cento».
6.01. Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure a sostegno delle politiche pubbliche integrate di sicurezza urbana)

  1. Al fine di adeguare i servizi e i presìdi pubblici nelle aree del territorio nazionale ove vuoti e carenze le rendono maggiormente soggette al degrado, alla marginalità sociale, all'insediamento criminale e ai fenomeni di illegalità, ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, in attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il Fondo per le politiche pubbliche integrate di sicurezza urbana, con una dotazione finanziaria iniziale pari a 500 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028, da destinarsi, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2, ai comuni che sottoscrivono i Protocolli di cui al comma 3, al fine di sostenere l'attuazione degli interventi ivi previsti.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra i comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto della popolazione residente, dell'estensione del territorio, dell'indice di vulnerabilità materiale e sociale nonché dell'indice di criminalità, nonché le modalità di accesso ed erogazione delle risorse del Fondo.
  3. I Protocolli di cui al comma 1 sono sottoscritti tra il Sindaco e il Prefetto competente per territorio, corredati delle azioni e delle misure da attivare e delle risorse necessarie per farvi fronte, approvati in sede di Consiglio comunale, recano:

   a) un'analisi dettagliata del contesto territoriale, con particolare riferimento alle aree interessate da maggior degrado, vulnerabilità economica e sociale, disagio giovanile nonché da fenomeni di insicurezza, identificandone, altresì, le cause;

   b) un piano di interventi integrati, che può comprendere:

    1) misure di riqualificazione sociale, attraverso progetti di inclusione lavorativa, educativa e culturale;

    2) interventi di riqualificazione degli spazi secondo i princìpi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione sociale, miglioramento dell'illuminazione, dell'arredo e del decoro;

    3) potenziamento del corpo della polizia locale, attraverso l'incremento delle unità di personale, della relativa formazione e della dotazione di mezzi e strumenti di servizio, anche in termini di tecnologie innovative e di sistemi di videosorveglianza, dei servizi di controllo e presidio del territorio a garanzia della sicurezza della collettività;

    4) programmi di mediazione sociale e di risoluzione dei conflitti;

    5) meccanismi permanenti di partecipazione attiva e consultazione della collettività, attraverso la creazione di tavoli di confronto e di osservazione;

    6) un'attività di costante monitoraggio e di valutazione degli interventi, a tal fine corredando gli interventi di indicatori specifici di misurazione e valutazione dell'impatto nonché dei risultati conseguiti.

  4. La predisposizione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), prevede la consultazione e la partecipazione delle collettività interessate, a tal fine acquisendo le proposte che provengono dalle associazioni ed organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, di volontariato, rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive.
  5. Le disposizioni del presente articolo sono oggetto di costante monitoraggio in ordine allo stato di attuazione nonché alla verifica dell'erogazione e dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1. Il monitoraggio è effettuato con cadenza trimestrale dagli uffici competenti del Ministero dell'interno e dei comuni interessati ed è oggetto di valutazione in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Entro il 30 dicembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2026, il Governo presenta alle Camere una relazione che evidenzia lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti nonché all'entità e all'utilizzo delle risorse stanziate.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6.04. Appendino, Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
*6.05. Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana)

  1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per il triennio 2026-2028.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai comuni individuati con il decreto di cui al comma 478-quinquies, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  3. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  4. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 478-ter.
  5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.
  6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.06. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Programma straordinario di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate)

  1. A decorrere dall'anno 2026 è istituito il Programma di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate delle città metropolitane e dei comuni, di seguito denominato «Programma», finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza e della coesione territoriale e sociale attraverso lo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale e l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché attraverso le attività culturali, educative e ricreative promosse da soggetti pubblici e privati.
  2. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1 marzo di ogni anno gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando approvato, entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabiliti le modalità e i criteri di valutazione dei progetti, in coerenza con le finalità del Programma, dando priorità alla tempestiva esecutività degli interventi, alla capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati e all'effettiva potenzialità del progetto di incidere, attraverso il potenziamento delle attività educative, culturali e ricreative allo sviluppo dell'inclusione e della coesione sociale. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di attuazione dei progetti, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni o accordi di programma.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del Programma di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate delle città metropolitane e dei comuni», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 500 milioni di euro a partire dall'anno 2026.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 500 milioni di euro annui a partire dal 2026, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.07. Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale per assunzioni della polizia locale)

  1. Per il potenziamento del personale della polizia municipale e delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo sono destinate, annualmente, ai comuni individuati con il decreto di cui al comma 3, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di polizia locale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  3. Con decreto del Ministro dell'interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2, anche tenendo conto delle caratteristiche demografiche, del rapporto tra unità di personale in attualmente servizio e popolazione residente, nonché dell'incidenza del pendolarismo e della pressione turistica.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6.08. Penza, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
*6.09. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale per assunzioni della polizia locale)

  1. Ai fini dell'incremento della dotazione organica del Corpo di Polizia locale e per l'attuazione di strategie integrate volte alla tutela della sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione pari a 500 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo sono destinate, annualmente, ai comuni individuati con il decreto di cui al comma 3, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2, anche tenendo conto delle caratteristiche demografiche, del rapporto tra unità di personale in attualmente servizio e popolazione residente, nonché dell'incidenza del pendolarismo e della pressione turistica.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.010. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale per assunzioni della polizia locale)

  1. Per il potenziamento del personale della polizia municipale e delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione pari a 500 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo sono destinate, annualmente, ai comuni individuati con il decreto di cui al comma 3, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  3. Con decreto del Ministro dell'interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2, anche tenendo conto delle caratteristiche demografiche, del rapporto tra unità di personale in attualmente servizio e popolazione residente, nonché dell'incidenza del pendolarismo e della pressione turistica.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.
6.011. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per la sicurezza urbana delle aree critiche delle città)

  1. Al fine di implementare e garantire la sicurezza urbana delle città nello stato di previsione del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032 e 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'incremento delle unità di personale non dirigenziale delle Forze di polizia, all'installazione di adeguati e capillari impianti di illuminazione pubblica, alla diffusione dei presidi di sicurezza nelle zone critiche delle città quali stazioni ferroviarie e della metropolitana, parchi, giardini e nei quartieri della cosiddetta «movida» soggetti a frequenti episodi di violenza e conseguenti ricadute sull'incolumità pubblica.
  3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione e spesa delle risorse autorizzate di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032, 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riallocazione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno di cui all'articolo 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 14 recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.
*6.012. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
*6.013. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Rifinanziamento del fondo per i comuni in dissesto finalizzato alla ristrutturazione dei beni immobili da destinare a stazioni e caserme della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri)

  1. Il Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato di 25 milioni di euro per l'anno 2026.
  2. A decorrere dall'anno 2026, le risorse del fondo sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri sono attribuite sulla base dei progetti approvati entro il 31 dicembre 2025 da parte degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario.
  3. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.014. Penza, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione del Fondo per la sicurezza urbana e l'inclusione sociale)

  1. Al fine di favorire la sicurezza urbana, l'inclusione sociale, nonché contrastare la criminalità minorile e i fenomeni di marginalizzazione nelle periferie urbane delle città, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per la sicurezza urbana e l'inclusione sociale» con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Il Fondo è destinato ai comuni per la realizzazione dei seguenti interventi:

   a) realizzazione di progetti integrati di inclusione sociale, attività socio-educative, culturali e sportive;

   b) interventi di rigenerazione urbana per le aree altamente degradate e per le aree periferiche a maggiore tasso di vulnerabilità sociale ed economica;

   c) implementazione dei sistemi di video-sorveglianza h24 nelle aree urbane ad alto rischio, quali stazioni, aree di parcheggio isolate, parchi e giardini pubblici;

   d) forme di sostegno alle attività commerciali e di ristorazione per il prolungamento degli orari di apertura;

   e) rafforzamento dei servizi di trasporto pubblico in orario notturno.

  2. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6.016. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
*6.017. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Contributo per l'implementazione dell'illuminazione pubblica nelle aree urbane periferiche)

  1. Al fine di garantire la sicurezza nelle zone periferiche dei centri urbani e nei quartieri adiacenti le stazioni ferroviarie delle grandi città è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, per finanziare interventi strutturali e progetti di illuminotecnica per le aree urbane scarsamente illuminate.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le modalità di accesso e di erogazione dei fondi.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**6.018. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
**6.019. Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione del Fondo per le aree periferiche delle grandi città)

  1. Al fine di favorire l'inclusione sociale, nonché contrastare la criminalità minorile e i fenomeni di marginalizzazione nelle periferie urbane delle grandi aree metropolitane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per le aree periferiche delle grandi città» con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per il 2027. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti per la realizzazione di progetti di inclusione sociale, attività socio-educative e sportive, nonché interventi di rigenerazione urbana per le aree altamente degradate nelle aree periferiche a maggiore tasso di vulnerabilità sociale ed economica.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e 10 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
6.020. Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione del Fondo per interventi di sicurezza urbana nelle Città metropolitane)

  1. Al fine di favorire l'inclusione sociale, nonché contrastare la criminalità minorile e i fenomeni di microcriminalità urbana nelle città metropolitane di Roma Capitale, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per interventi di sicurezza urbana nelle Città metropolitane» con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. Il Fondo è destinato alle città metropolitane per la realizzazione di interventi di inclusione sociale, contrasto alla microcriminalità nei quartieri adiacenti alle stazioni ferroviarie e delle linee metropolitane, installazione di sistemi di videosorveglianza e miglioramento dell'illuminazione pubblica.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6.021. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
*6.022. Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali, assunzioni di personale della polizia locale)

  1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2026, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.
  2. Le spese per le nuove assunzioni effettuate ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2027 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2028 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**6.023. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
**6.024. Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Assunzione straordinaria di 15.000 unità nell'Arma dei carabinieri)

  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'assunzione di settemilacinquecento nel 2026 e settemilacinquecento nel 2027 unità di personale nell'Arma dei carabinieri, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 30 novembre di ciascun anno, nel limite della dotazione del Fondo di cui al comma 2.
  2. Ai fini di cui al comma 1, è costituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro.
  3. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a euro 200 milioni nel 2026 e 400 milioni per gli anni successivi si provvede ricorrendo, secondo le condizioni definite in sede europea per l'incremento della spesa per la difesa, all'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, che consente agli stati membri di deviare dal percorso della spesa netta stabilito. Nelle more di detta procedura, si provvede tramite la l'abrogazione dell'articolo 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 14.
6.025. Richetti, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Attività di polizia di prossimità)

  1. Almeno due volte in ogni anno, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica esamina le attività di polizia di prossimità intraprese o da intraprendere nel territorio. Alle riunioni, in questo caso, partecipano i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle attività economiche nonché gli altri soggetti necessari al confronto individuati dal prefetto.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6.031. Boschi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Autorizzazione di spesa per la riqualificazione delle periferie urbane)

  1. Al fine di dare attuazione a misure di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, è autorizzata la spesa di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Le risorse di cui al presente articolo sono finalizzate esclusivamente a promuovere progetti legati alla riqualificazione di zone urbane con l'obiettivo di promuovere una maggiore sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. Con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definite i criteri e le modalità per l'individuazione dei progetti e le modalità di erogazione delle spese. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.032. Boschi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Assunzione del personale delle forze dell'ordine)

  1. Ai fine di garantire maggiori presidi di sicurezza nelle città e di aumentare le unità delle forze dell'ordine, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di spesa delle risorse autorizzate di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, di provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*6.033. Zaratti, Dori.
*6.034. Boschi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure volte alla promozione della legalità)

  1. Al fine di consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il fondo di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**6.035. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
**6.036. Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Risorse per la sicurezza e il contrasto della dispersione scolastica)

  1. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, garantendo la sicurezza dei territori e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati di 20 milioni, a decorrere dall'anno 2025, per il reclutamento di assistenti sociali da destinare ai tribunali per i minorenni, affinché il numero dei medesimi si possa considerare adeguato rispetto alle esigenze dei singoli tribunali.
6.037. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Fondo per la sicurezza urbana nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa)

  1. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana e il controllo del territorio, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni relativi alla criminalità urbana nei quartieri periferici per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, i comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, a partire dal 2021, ai sensi del decreto-legge n. 164 del 31 maggio 1991, sono autorizzati ad assumere con un incremento del 30 per cento delle unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo. Le assunzioni di cui al presente articolo sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6.038. Penza, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
*6.039. Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure per la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati alle mafie)

  1. Una quota non inferiore al 15 per cento delle somme confluenti nel Fondo unico giustizia è riservata a favorire la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati e assegnati agli enti locali per iniziative inerenti il riuso a fini sociali dei beni confiscati alle mafie.
6.040. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Finanziamento di iniziative in materia di sicurezza urbana)

  1. Il fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni di cui all'articolo 35-quater, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, è incrementato di 30 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.041. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per il rinnovo del porto d'armi degli agenti della polizia locale)

  1. I costi del certificato medico di idoneità per il rinnovo del porto d'armi di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciato dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali agli agenti della polizia locale possono essere sostenuti dalle regioni, nell'ambito delle proprie competenze, qualora le amministrazioni locali non abbiano la capacità finanziaria per adempiere al relativo pagamento. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel limite di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.043. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure di presidio della legalità a tutela della sicurezza urbana)

  1. Ai fini del rafforzamento dei presidi di legalità, della tutela della corretta amministrazione nonché dell'attuazione del principio di trasparenza, quali strumenti di prevenzione dal malaffare ed elementi qualificanti dell'azione amministrativa e politica, i prefetti e i sindaci possono sottoscrivere appositi Patti di legalità, al fine di promuovere, avvalendosi della collaborazione dell'Autorità nazionale anticorruzione, pratiche virtuose che consentano il recupero della fiducia nella politica da parte dei cittadini e la loro più ampia partecipazione ai processi decisionali, nonché modelli e forme di controllo preventivo e vigilanza sul concreto operato degli organi di governo e degli amministratori della cosa pubblica, con particolare riguardo alla fase elettorale delle candidature, allo svolgimento del mandato da parte degli eletti, alle procedure inerenti ai contratti pubblici e alle nomine e alle designazioni da parte degli organi competenti.
6.044. Dori, Zaratti.

ART. 7.
(Disposizioni a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica)

  Sopprimerlo.
*7.2. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
*7.3. Zaratti, Dori.
*7.4. Magi.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. È in ogni caso vietato il ricorso a perquisizioni generalizzate o indiscriminate, dovendo l'intervento essere fondato su elementi individualizzanti riferibili alla persona sottoposta a controllo da riportare sul verbale. A tal fine il verbale è trasmesso entro un'ora al pubblico ministero per la verifica dei presupposti e la convalida dell'operato della polizia giudiziaria, a pena di inefficacia della perquisizione.
7.5. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. La perquisizione è ammessa solo in presenza di specifici elementi oggettivi indicati nel verbale, con esplicita motivazione delle ragioni di urgenza che impediscono il previo intervento dell'autorità giudiziaria.
7.6. Zaratti, Dori.

  Sopprimere il comma 1.
7.7. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
7.8. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o con le seguenti: di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico caratterizzate da concreti e documentati rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica, previamente individuati con atto motivato dell'autorità di pubblica sicurezza, o.
7.10. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico aggiungere le seguenti: , garantendo in ogni caso il pieno esercizio delle libertà costituzionali di riunione e manifestazione del pensiero,.
7.11. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7.12. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica con le seguenti: reati che comportino concreto pericolo per l'ordine pubblico.
*7.14. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
*7.15. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**7.16. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
**7.17. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: strumenti di effrazione o atti ad offendere con le seguenti: strumenti idonei all'effrazione o specificamente destinati all'offesa alla persona.
*7.18. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
*7.19. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: strumenti di effrazione o atti ad offendere sono aggiunte le seguenti: , limitatamente agli oggetti espressamente destinati all'offesa alla persona ovvero modificati a tal fine.
7.20. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*7.21. Zaratti, Dori.
*7.22. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: appaiono costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumità pubblica o individuale con le seguenti: non appaiono giustificabili in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo, ovvero risultano fondati su elementi oggettivi e verificabili di pericolo attuale.
7.23. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: appaiono costituire un pericolo attuale con le seguenti: risultano concretamente idonei a determinare un pericolo attuale.
*7.24. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
*7.25. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: verificata la pericolosità sociale del destinatario sulla base della condotta specifica del soggetto e non su una valutazione di marginalità sociale dello stesso.
**7.26. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
**7.27. Zaratti, Dori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di tutelare la sicurezza pubblica e l'ordine democratico, prevenendo e contrastando ogni forma di propaganda, esaltazione o giustificazione delle organizzazioni mafiose e dei loro metodi, idonea a determinare il rischio di diffusione, emulazione e radicamento della criminalità organizzata nel tessuto sociale, in particolare giovanile, all'articolo 414 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se l'istigazione o l'apologia riguardano il delitto previsto dall'articolo 416-bis o i delitti commessi dalle associazioni di tipo mafioso di cui al medesimo articolo la pena è aumentata della metà.
   La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso durante o mediante spettacoli, manifestazioni o trasmissioni pubbliche o aperte al pubblico ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
   In relazione ai fatti di cui al quinto comma non possono essere invocate, a esimente, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.».
7.28. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «può» è sostituita dalla seguente: «deve»;

   b) è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le registrazioni devono essere continuative e i dispositivi di videosorveglianza indossabili non possono essere spenti durante lo svolgimento delle operazioni di cui al primo periodo».
*7.29. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
*7.30. Zaratti, Dori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Il verbale è trasmesso entro un'ora al pubblico ministero per la convalida dell'operato della polizia giudiziaria, a pena di inefficacia della perquisizione.».
7.31. Zaratti, Dori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai minori di anni diciotto».
*7.32. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
*7.33. Zaratti, Dori.

  Sopprimere il comma 2.
**7.34. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
**7.35. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
**7.36. Zaratti, Dori.

  Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

  «Art. 11-bis. – 1. Nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di un pericolo attuale, concreto e non altrimenti fronteggiabile per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto obiettivamente accertati, sussista un fondato motivo di ritenere che stiano per porre in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le sei ore.

   2. Dell'ora in cui è stato compiuto l'accompagnamento e delle condizioni di cui al comma 1 è data immediata notizia al pubblico ministero, il quale, entro due ore dalla comunicazione, valuta la ricorrenza dei presupposti e, se questi non ricorrono, ordina il rilascio immediato della persona accompagnata. In assenza di provvedimento del pubblico ministero entro il termine di due ore, la persona deve essere immediatamente rilasciata.
   3. Il trattenimento non può essere prorogato né reiterato nei confronti della medesima persona per la stessa manifestazione.
   4. Al pubblico ministero è data immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto.
   5. Dell'accompagnamento e delle sue condizioni è redatto verbale, copia del quale è consegnata alla persona accompagnata al momento del rilascio. Il verbale è trasmesso al pubblico ministero unitamente alla comunicazione di cui al comma 2.».
*7.37. Zaratti, Dori.
*7.39. Giachetti.

  Al comma 2, capoverso, comma 1, sostituire le parole: in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica con le seguenti: in presenza di un concreto, attuale e imminente pericolo di commissione di gravi reati contro l'incolumità delle persone.
7.40. Zaratti, Dori.

  Al comma 2, capoverso, comma 1, dopo le parole: in presenza di un aggiungere le seguenti: concreto e.
*7.41. Zaratti, Dori.
*7.42. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 2, capoverso, comma 1, dopo le parole: possono accompagnare nei propri uffici aggiungere le seguenti: con provvedimento motivato.
**7.43. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
**7.44. Zaratti, Dori.

  Al comma 2, capoverso, comma 1, dopo le parole: e sulla base di elementi di fatto aggiungere le seguenti: specificamente indicati nel verbale.
*7.45. Zaratti, Dori.
*7.47. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 2, capoverso, comma 1, sostituire le parole: precedenti penali con le seguenti: condanne penali definitive.
7.48. Zaratti, Dori.

  Al comma 2, capoverso, comma 1, sopprimere le parole: o di segnalazioni di polizia.
*7.49. Zaratti, Dori.
*7.50. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 2, capoverso, comma 1, sostituire le parole: nel corso degli ultimi cinque anni con le seguenti: nel corso degli ultimi due anni.
7.51. Zaratti, Dori.

  Al comma 2, capoverso, comma 1, sostituire le parole: sussista un fondato motivo di ritenere con le seguenti: sussistano specifici e concreti elementi di fatto idonei a ritenere.
*7.52. Zaratti, Dori.
*7.53. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 2, capoverso, comma 1, sostituire le parole: condotte di concreto pericolo con le seguenti: condotte concretamente idonee a determinare un pericolo attuale.
**7.54. Zaratti, Dori.
**7.55. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 2, capoverso, comma 1, sostituire le parole da: ai fini del compimento dei conseguenti fino alla fine del periodo, con le seguenti: all'identificazione e comunque non oltre le sei ore.
*7.56. Zaratti, Dori.
*7.57. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 2, capoverso, comma 1, sostituire le parole: e comunque non oltre le dodici ore con le seguenti: e comunque non oltre le quattro ore, previa comunicazione immediata all'autorità giudiziaria.
**7.58. Lomuti, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
**7.59. Zaratti, Dori.

  Al comma 2, capoverso, comma 1, sostituire le parole: non oltre le dodici ore con le seguenti: non oltre le quattro ore.
*7.60. Zaratti, Dori.
*7.61. Giachetti.

  Al comma 2, capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Del provvedimento è redatto verbale contenente le specifiche ragioni dell'accompagnamento.
**7.62. Zaratti, Dori.
**7.63. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 2, capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È garantito il diritto di informare un familiare o altra persona di fiducia.
*7.64. Zaratti, Dori.
*7.65. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 2, capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La persona accompagnata ha diritto di informare immediatamente un difensore.
**7.66. Zaratti, Dori.
**7.67. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 2, capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La misura non può essere reiterata nei confronti della stessa persona nell'arco delle ventiquattro ore.
7.68. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il provvedimento è comunicato immediatamente al pubblico ministero competente, unitamente al verbale contenente l'indicazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo e degli elementi di fatto che ne hanno determinato l'adozione. Se riconosce che queste non ricorrono ordina l'immediato rilascio della persona accompagnata. Il pubblico ministero, qualora ritenga sussistenti i presupposti della misura, entro due ore dalla comunicazione richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente per territorio. Il giudice provvede con decreto motivato entro le successive quattro ore. In mancanza di convalida entro tale termine, la misura perde immediatamente efficacia e la persona accompagnata è posta senza ritardo in libertà.
*7.69. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
*7.70. Zaratti, Dori.

  Al comma 2, capoverso, comma 2, dopo le parole: notizia al pubblico ministero il quale, inserire le seguenti: entro due ore, verifica la sussistenza dei presupposti della misura e.
7.71. Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 2, capoverso, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Il trattenimento non può protrarsi oltre le due ore senza convalida del pubblico ministero, che verifica la sussistenza dei presupposti di legge.
7.72. Zaratti, Dori.

  Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 3-bis con il seguente:

  3-bis. Qualora l'accompagnamento riguardi un minore di anni diciotto, ne viene data immediata notizia a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e al tribunale per i minorenni. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni conferma la misura oppure ordina il rilascio del minorenne entro l'ora successiva. In mancanza di conferma entro un'ora dall'accompagnamento, il minorenne viene rilasciato.
*7.73. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
*7.74. Zaratti, Dori.

  Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'accompagnamento è disposto con atto scritto e motivato, nel quale sono indicati gli elementi di fatto che giustificano la misura.
7.75. Zaratti, Dori.

  Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-ter. Le disposizioni del presente articolo sono applicate nel rispetto del diritto di riunione e di manifestazione del pensiero di cui agli articoli 17 e 21 della Costituzione e non possono essere utilizzate per limitare la partecipazione pacifica a manifestazioni pubbliche.
7.76. Zaratti, Dori.

  Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-ter. Alla persona accompagnata è garantita la possibilità di informare immediatamente un difensore o persona di fiducia, nonché di ricevere comunicazione scritta dei motivi dell'accompagnamento.
7.77. Zaratti, Dori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In relazione all'incremento delle attività operative derivanti dall'attuazione del presente articolo, è assicurata un'adeguata dotazione di personale e di risorse finanziarie alle Forze di polizia impegnate nei servizi di cui ai commi precedenti. Le prestazioni rese in eccedenza all'orario ordinario di servizio, connesse alle attività di perquisizione e all'accompagnamento presso gli uffici di polizia ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, sono computate come lavoro straordinario e retribuite secondo la disciplina vigente in aggiunta ai limiti individuali mensili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli uffici, i reparti e il personale incaricati della vigilanza e custodia dei soggetti accompagnati ai sensi del medesimo articolo 11-bis, nonché le modalità organizzative necessarie ad assicurare la continuità del servizio. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite massimo di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*7.78. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
*7.79. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Ammodernamento delle dotazioni delle Forze di polizia)

  1. Al fine di rafforzare la sicurezza degli operatori e l'efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dei reati, è adottato un programma pluriennale di ammodernamento delle dotazioni delle Forze di polizia.
  2. Il programma prevede in particolare:

   a) dispositivi di protezione individuale;

   b) strumenti di registrazione audiovisiva individuale (body cam);

   c) sistemi tecnologici di supporto alle attività operative.

  3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti gli standard minimi delle dotazioni e le modalità di attuazione del presente articolo.
  4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**7.01. Dori, Zaratti.
**7.02. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Formazione del personale delle Forze di polizia)

  1. Il Ministero dell'interno prevede lo svolgimento annuale di programmi di formazione e aggiornamento professionale per il personale delle Forze di polizia.
  2. I programmi includono:

   a) tecniche operative;

   b) gestione delle situazioni di ordine pubblico;

   c) aggiornamento normativo e giurisprudenziale;

   d) utilizzo delle nuove tecnologie operative.

  3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
  4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*7.03. Zaratti, Dori.
*7.04. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 9 agosto 2024, n. 114)

  1. Alla legge 9 agosto 2024, n. 114, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), numero 2), limitatamente al capoverso «1-quinquies.», g), numero 2), h), l) e m), e le disposizioni di cui all'articolo 4 sono abrogate.
7.05. Cafiero De Raho, Ascari, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 9 agosto 2024, n. 114 relativamente alla decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni)

  1. All'articolo 9, comma 1, della legge 9 agosto 2024, n. 114, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».
7.06. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

ART. 8.
(Disposizioni in materia di sicurezza stradale)

  Sopprimerlo.
*8.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
*8.2. Dori, Zaratti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

  1. All'articolo 187 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1, dopo le parole: «Chiunque guida» sono inserite le seguenti: «in stato di alterazione psico-fisica».
8.3. Dori, Zaratti.

  Sopprimere il comma 1.
*8.5. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
*8.6. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso «7-bis», primo periodo, alla parola: «Chiunque,» premettere le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato».
**8.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
**8.8. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso «7-bis», primo periodo, le parole: si dia alla fuga inserire le seguenti: al fine di sottrarsi al controllo.
*8.9. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
*8.10. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso «7-bis», primo periodo, sostituire le parole: con modalità tali da mettere con le seguenti: con modalità concretamente idonee a porre.
**8.11. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
**8.12. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso «7-bis», primo periodo, sostituire le parole: da sei mesi a cinque anni con le seguenti: da un mese a 1 anno.
8.13. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso «7-bis», primo periodo, sostituire le parole: a cinque anni con le seguenti: a due anni.
8.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, capoverso «7-bis», primo periodo, sostituire le parole: a cinque anni con le seguenti: a tre anni.
8.15. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: della confisca del veicolo inserire le seguenti: nei casi di particolare gravità del fatto.
8.16. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso «7-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: La confisca non si applica quando il fatto risulta di particolare tenuità.
8.17. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, capoverso «7-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta ferma l'applicazione dell'articolo 131-bis del codice penale.
8.18. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Sopprimere il comma 2.
*8.19. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
*8.20. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, capoverso «1-ter», dopo le parole: procedere immediatamente all'arresto per aggiungere le seguenti: specifiche e documentate.
8.21. Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Rafforzamento dell'azione di contrasto degli illeciti sulla rete ferroviaria)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al cofinanziamento degli oneri derivanti dalla stipula di accordi di collaborazione tra il Ministero dell'interno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Gruppo ferrovie dello Stato italiane S.p.a., finalizzati al rafforzamento dei livelli di sicurezza all'interno delle stazioni ferroviarie e nelle immediate adiacenze, anche attraverso il potenziamento dei sistemi tecnologici di controllo e di videosorveglianza.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.03. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

ART. 9.
(Modifiche alle disposizioni in materia di pubbliche manifestazioni)

  Sopprimerlo.
*9.1. Zaratti, Dori.
*9.2. Magi.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

   «Art. 20 – 1. Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, vengano posti in essere atti che inequivocabilmente possono mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini o dei loro beni, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti citati sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti. In tale caso le autorità di pubblica sicurezza invitano i presenti a disciogliersi, attraverso megafoni e cartelli luminosi udibili e visibili da una distanza di almeno duecento metri»;

   b) gli articoli 21 e 23 sono abrogati;

   c) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

   «Art. 24. – 1. Qualora l'invito sia rimasto senza effetto, gli ufficiali di pubblica sicurezza ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza. All'esecuzione dell'ordine provvedono le forze di pubblica sicurezza, avendo cura di isolare i soggetti responsabili degli atti o dei delitti dalle altre persone presenti. È fatto divieto di usare la forza nei confronti delle persone in evidente atto di fuggire, salvo che non siano state inequivocabilmente riconosciute come autori materiali degli atti e dei delitti di cui all'articolo 20. È fatto divieto assoluto alle forze di pubblica sicurezza durante l'esecuzione dell'ordine di cui al presente articolo di utilizzare gas nocivi e armi da fuoco; le armi da fuoco potranno essere utilizzate contro i soggetti che ne abbiano fatto uso, purché non sussista pericolo di colpire altre persone.»;

   d) all'articolo 41, al primo comma, la parola: «immediatamente» è sostituita dalle seguenti: «con le stesse modalità stabilite dagli articoli 247 e seguenti del codice di procedura penale» ed è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Qualora, in seguito alla perquisizione effettuata ai sensi del primo comma, senza mandato del giudice, non fosse rinvenuta alcuna arma, munizione o materiale esplodente, l'ufficiale di pubblica sicurezza che ha disposto la perquisizione deve essere sottoposto a inchiesta nella quale deve dimostrare l'attendibilità degli indizi alla base della medesima perquisizione».

  1-bis. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 249, comma 2, le parole: «, nei limiti del possibile,» sono soppresse;

   b) all'articolo 251, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

   «2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto, indicandone il motivo, che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.
   2-bis. Avverso il provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo è ammesso ricorso con le stesse modalità previste all'articolo 257 e secondo le disposizioni dell'articolo 324. Nel caso in cui i motivi che hanno indotto ad adottare il provvedimento medesimo siano ritenuti insufficienti, la perquisizione non ha efficacia probatoria»;

   c) all'articolo 389 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «2-bis. Nei casi in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito in conseguenza all'uso della forza ai sensi dell'articolo 24 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'ufficiale di polizia giudiziaria, dopo aver provveduto all'identificazione dell'arrestato o del fermato, ne dispone l'immediato rilascio, dandone immediata comunicazione al pubblico ministero del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito.
   2-ter. Il rilascio deve essere disposto comunque entro le quattro ore successive all'arresto o al fermo. È fatta salva la possibilità di effettuare un nuovo fermo o l'arresto, ma solo su disposizione del pubblico ministero».
9.3. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
9.4. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 10.000 con le seguenti: puniti con l'ammenda da euro 50 a euro 500.
9.6. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 10.000 con le seguenti: puniti con l'ammenda da euro 100 a euro 1000.
9.7. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 10.000 con le seguenti: puniti con l'ammenda da euro 206 a euro 826.
9.8. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria con le seguenti: puniti con l'ammenda.
*9.9. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
*9.10. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: da euro 1000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 103 a euro 500;

   b) sopprimere le parole: , dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro i quali, senza darne preavviso all'Autorità, sono promotori, ai sensi del primo comma, di una riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti».
9.11. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: da euro 1000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 50 a euro 500.
9.12. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 100 a euro 500.
9.13. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: da euro 1000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 100 a euro 600.
9.14. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 100 a euro 1000.
9.15. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: da euro 1000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 103 a euro 413.
9.16. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 5.000.
9.17. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: , dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro i quali, senza darne preavviso all'Autorità, sono promotori, ai sensi del primo comma, di una riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti».
*9.18. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
*9.19. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico o privato, ovvero.
**9.20. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
**9.21. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico o privato con le seguenti: reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
9.22. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: pubblico o.
9.23. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: ovvero tramite gruppi chiusi di utenti.
*9.25. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
*9.27. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: tramite gruppi chiusi di utenti aggiungere le seguenti: , limitatamente ai casi in cui tali strumenti siano utilizzati in modo diretto e organizzato per la promozione dell'iniziativa, restando escluse le comunicazioni personali, i commenti, le condivisioni o altre forme di espressione del pensiero effettuate dagli utenti.
9.28. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: tramite gruppi chiusi di utenti aggiungere le seguenti: . Le disposizioni del presente comma non si applicano alle riunioni promosse da partiti politici, movimenti politici, organizzazioni sindacali, associazioni studentesche o organizzazioni della società civile, quando la riunione abbia finalità di manifestazione del pensiero o di espressione del dissenso politico.
9.29. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente comma deve avvenire nel rispetto dei principi di proporzionalità e di tutela della libertà di riunione e di manifestazione del pensiero garantiti dagli articoli 17 e 21 della Costituzione.».
9.30. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione si applica quando l'iniziativa è idonea a determinare la partecipazione di un numero indeterminato di persone.».
*9.31. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
*9.32. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
**9.33. Zaratti, Dori.
**9.34. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) al quinto comma, il secondo periodo è soppresso;.
*9.35. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
*9.36. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 12.000 con le seguenti: puniti con l'ammenda da euro 206 a euro 826.
9.37. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 12.000 con le seguenti: puniti con l'ammenda da euro 400 a euro 2000.
9.38. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 12.000 con le seguenti: puniti con l'ammenda da euro 500 a euro 1000.
9.39. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria con le seguenti: puniti con l'ammenda.
9.40. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 12.000 con le seguenti: da euro 50 a euro 600.
*9.41. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
*9.42. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 12.000 con le seguenti: da euro 200 a euro 500.
9.43. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 12.000 con le seguenti: da euro 206 a euro 826.
*9.44. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
*9.45. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 12.000 con le seguenti: da euro 400 a euro 1000.
9.46. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 12.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 2000.
9.47. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 12.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 6.000.
9.48. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, alla lettera a), sopprimere il numero 3).
9.49. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), primo capoverso, premettere le seguenti parole: Fermo restando il diritto al dissenso di tutti e tutte garantito dalla Costituzione e dal diritto internazionale, espresso in forma pacifica e non violenta,.
9.50. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), primo capoverso, premettere le seguenti parole: Fermo restando il diritto al dissenso di tutti e tutte espresso in forma pacifica e non violenta,.
9.51. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), primo capoverso, premettere le seguenti parole: Fermo restando il diritto al dissenso pacifico e non violento,.
9.52. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo capoverso, dopo le parole: da cui possa derivare un pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica aggiungere le seguenti: , accertato dalla competente autorità sulla base di elementi concreti e circostanziati;

   b) al terzo capoverso, sostituire le parole: Chiunque turba il pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico con le seguenti: Chiunque, mediante atti materiali di violenza o mediante condotte che determinano un pericolo concreto per l'incolumità delle persone o per l'integrità dei beni, turba il pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico;

   c) aggiungere, in fine, il seguente capoverso: Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano ai giornalisti, agli osservatori accreditati delle organizzazioni per i diritti umani e ai rappresentanti eletti che svolgono funzioni di supervisione nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali.
*9.53. Zaratti, Dori.
*9.54. Giachetti.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), primo capoverso, sostituire le parole: da cui possa derivare un pericolo con le seguenti: da cui derivi un concreto pericolo.
**9.55. Zaratti, Dori.
**9.56. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), primo capoverso, sostituire le parole: possa derivare con le seguenti: sia derivato.
*9.57. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
*9.58. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), primo capoverso, sostituire le parole: possa derivare con le seguenti: derivi.
9.59. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), primo capoverso, sostituire le parole: un pericolo con le seguenti: un concreto pericolo.
*9.60. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
*9.61. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), primo capoverso, dopo le parole: un pericolo aggiungere le seguenti: concreto ed attuale.
**9.62. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
**9.63. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), primo capoverso, dopo le parole: un pericolo aggiungere la seguente: concreto.
9.64. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), primo capoverso, dopo le parole: un pericolo aggiungere la seguente: attuale.
9.65. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), primo capoverso, sostituire le parole: la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: l'ammenda da euro 100 a euro 1.000.
9.66. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), primo capoverso, sostituire le parole: la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: l'ammenda da euro 500 a euro 2.000.
9.67. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), primo capoverso, sostituire le parole: la sanzione amministrativa pecuniaria con le seguenti: l'ammenda.
*9.68. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
*9.69. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), primo capoverso, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: fino a euro 1.000.
9.70. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), primo capoverso, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 100 a euro 1.000.
9.71. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), primo capoverso, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 200 a euro 1.000.
9.72. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), primo capoverso, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 2.000.
9.73. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), primo capoverso, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 5.000.
9.74. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), secondo capoverso, sostituire le parole: La sanzione di cui al sesto comma si applica, altresì, con le seguenti: La sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 800 si applica.
9.75. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), secondo capoverso, sopprimere le parole: intralcia od.
9.76. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), secondo capoverso, sostituire le parole: intralcia od ostacola con le seguenti: intralcia in modo concreto.
*9.77. Zaratti, Dori.
*9.78. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), terzo capoverso, primo periodo, dopo le parole: Chiunque turba aggiungere le seguenti: in modo concreto.
9.79. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), terzo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica.
*9.80. Zaratti, Dori.
*9.81. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), terzo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica con le seguenti: cagionando un pericolo concreto e attuale per la sicurezza e l'incolumità pubblica.
**9.82. Zaratti, Dori.
**9.83. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), terzo capoverso, primo periodo, dopo le parole: o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica aggiungere le seguenti: cagionando un pericolo concreto e attuale per la sicurezza e l'incolumità pubblica.
9.84. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), terzo capoverso, primo periodo, dopo le parole: servizio di ordine e sicurezza pubblica aggiungere le seguenti: con condotte concretamente idonee a porre in pericolo l'ordine pubblico.
*9.85. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
*9.86. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), terzo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3000 con le seguenti: più grave reato, con l'ammenda da euro 100 a euro 1000.
9.87. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), terzo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3000 con le seguenti: più grave reato, con l'ammenda da euro 300 a euro 2000.
9.88. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), terzo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria con le seguenti: più grave reato, con l'ammenda.
*9.89. Zaratti, Dori.
*9.90. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), terzo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: da euro 500 a euro 3.000 con le seguenti: da euro 100 a euro 800.
9.91. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), terzo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: da euro 500 a euro 3000 con le parole: da euro 100 a euro 1000.
9.92. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), terzo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: da euro 500 a euro 3000 con le parole: da euro 300 a euro 2000.
9.93. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), terzo capoverso, sopprimere il secondo periodo.
*9.94. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
*9.95. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), terzo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 300 a euro 1.500.
9.96. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), terzo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: da soggetti che rendono difficoltoso il riconoscimento della loro persona.
9.97. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), terzo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: da soggetti che rendono difficoltoso il riconoscimento della loro persona mediante l'uso dei mezzi di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 o che sono in possesso degli strumenti o degli oggetti con le seguenti: mediante l'uso dei mezzi di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, ovvero degli strumenti o degli oggetti.
*9.98. Zaratti, Dori.
*9.99. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), terzo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: da soggetti che rendono aggiungere la seguente: intenzionalmente.
9.100. Cafiero De Raho, Ascari, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), terzo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: rendono difficoltoso con le seguenti: impediscono.
9.101. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), terzo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: sono in possesso degli strumenti o degli oggetti con le seguenti: utilizzino gli strumenti o gli oggetti.
9.102. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), terzo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: strumenti o degli oggetti aggiungere le seguenti: concretamente idonei all'offesa.
9.103. Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere il quarto capoverso.
9.104. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), quarto capoverso, sopprimere le parole: da un terzo alla metà.
*9.105. Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
*9.106. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), quarto capoverso, sostituire le parole: da un terzo alla metà con le seguenti: fino a un quinto.
9.107. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), quinto capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta,.
*9.108. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
*9.109. Zaratti, Dori.
*9.110. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), quinto capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel contraddittorio con il destinatario della sanzione.
9.111. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), quinto capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.
9.112. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), quinto capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: , in quanto compatibili,.
*9.113. Zaratti, Dori.
*9.114. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), quinto capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando altresì la partecipazione del destinatario della sanzione al procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
**9.115. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
**9.116. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), quinto capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando altresì il contraddittorio con il destinatario della sanzione.
*9.117. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
*9.118. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), quinto capoverso, sopprimere il terzo periodo.
**9.119. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
**9.120. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), quinto capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente: I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devolute al comune nel quale l'illecito è stato commesso che li destina all'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
*9.121. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
*9.122. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), quinto capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.
**9.123. Zaratti, Dori.
**9.124. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), quinto capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile con le seguenti: del Ministero della salute, per essere utilizzate per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
*9.125. Zaratti, Dori.
*9.126. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), quinto capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: dell'Amministrazione civile con le seguenti: delle Forze dell'ordine.
9.127. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), quinto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Avverso il provvedimento è ammessa opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
*9.128. Zaratti, Dori.
*9.129. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), quinto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento è adottato con atto motivato.
**9.130. Zaratti, Dori.
**9.131. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
9.132. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 24, terzo comma, dopo la parola: «discioglimento» sono inserite le seguenti: «, qualora dal rifiuto derivi un pericolo concreto ed attuale per la sicurezza e l'incolumità pubblica,».
*9.133. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
*9.134. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 24, terzo comma, le parole: «con l'arresto da un mese a un anno e» sono soppresse.
9.135. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta con le seguenti: alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 1.000.
*9.136. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
*9.137. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000 con le seguenti: all'ammenda da euro 60 a euro 826.
**9.138. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
**9.140. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000 con le seguenti: all'ammenda da euro 100 a euro 1000.
9.141. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000 con le seguenti: all'ammenda da euro 500 a euro 2000.
9.142. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: alla sanzione amministrativa pecuniaria con le seguenti: all'ammenda.
*9.143. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
*9.144. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 20.000 con le seguenti: da euro 100 a euro 1.000.
9.145. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 20.000 con le seguenti: da euro 200 a euro 2.000.
9.146. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 20.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 2.000.
9.147. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 20.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 10.000.
9.148. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: euro 20.000 aggiungere le seguenti: qualora abbiano cagionato un pericolo concreto e attuale per la sicurezza e l'incolumità pubblica.
*9.149. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
*9.150. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
**9.151. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
**9.152. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
**9.153. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: Non è ammesso il pagamento in misura ridotta con le seguenti: La sanzione di cui al primo periodo può essere applicata solo qualora dal rifiuto di obbedire derivi un pericolo concreto e attuale per la sicurezza e l'incolumità pubblica.
*9.154. Zaratti, Dori.
*9.155. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Sopprimere il comma 2.
**9.156. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
**9.157. Zaratti, Dori.

  Al comma 2, sostituire le parole: da euro 400 a euro 2.400 con le seguenti: da euro 100 a euro 1.000.
*9.158. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
*9.159. Zaratti, Dori.

  Al comma 2, sostituire le parole: da euro 400 a euro 2.400 con le seguenti: da euro 200 a euro 1.200.
9.160. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 2, sostituire le parole: da euro 400 a euro 2.400 con le seguenti: da euro 206 a euro 1.238.
9.161. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di bodycam e identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico)

  1. Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare in servizio di ordine pubblico, nonché durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle della presente legge.

Art. 9-ter.
(Disposizioni in materia di codici di identificazione alfanumerici)

  1. Al fine di consentire l'identificazione del personale di cui all'articolo 9-bis, ogni operatore è dotato di un codice individuale identificativo alfanumerico.
  2. Il codice di cui al comma 1 è composto da due lettere e tre numeri ed è impresso su un materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 10 metri e in condizioni di scarsa illuminazione.
  3. Il codice di cui al comma 1 è riportato sulla parte frontale, sui due lati e sulla parte posteriore del casco di protezione in dotazione a ogni operatore. Il medesimo codice deve essere presente anche sull'uniforme di servizio, sia sul petto che sul dorso, nonché sul corpetto protettivo.
  4. È fatto divieto di utilizzare caschi e uniformi assegnati ad altri operatori, nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza.
  5. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il codice.
  6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, stabilisce con proprio decreto le modalità di tenuta del registro di cui al comma 5.

Art. 9-quater.
(Disposizioni in materia di microtelecamere)

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impiegato nei servizi di cui all'articolo 1 sono dotate di microtelecamere, di seguito denominate bodycam, per la ripresa di quanto avviene in tutti i servizi di ordine pubblico in cui l'operatore viene impiegato, fermo restando il divieto di utilizzarle a scopi di identificazione univoca o di riconoscimento facciale, in assenza di notizia di reato.
  2. Le bodycam sono attivate dai tecnici delle Forze di polizia per la durata di tutto il servizio. A conclusione del servizio gli operatori consegnano le registrazioni ai tecnici preposti, che provvedono al loro salvataggio su appositi supporti informatici.
  3. Le registrazioni effettuate dalle bodycam sono conservate per ventiquattro mesi al termine dei quali, qualora non si ravvisi notizia di reato, sono automaticamente cancellate. All'atto della iscrizione della notizia di reato il pubblico ministero acquisisce immediatamente i video relativi agli operatori e alle operazioni cui il fatto si riferisce.

Art. 9-quinquies.
(Sanzioni amministrative in caso di violazioni)

  1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 9-bis e 9-ter, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.
  2. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 9-bis e 9-ter, la struttura periferica dell'autorità in cui è incardinato l'operatore è sottoposta a immediata ispezione da parte del Ministero competente, al fine di verificare il grado di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e l'uso che viene fatto delle dotazioni previste dalla medesima legge. I risultati dell'ispezione sono trasmessi immediatamente alla Commissione giustizia di Camera e Senato.

Art. 9-sexies.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.01. Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

  1. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «Il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 che contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 30, terzo e quarto comma, è punito con la multa da 500 a 3.000 euro, nonché con la sanzione disciplinare di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737.
   Se il fatto di cui al comma precedente avviene per colpa, si applica la sanzione disciplinare di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737. In caso di reiterazione si applica la sanzione disciplinare di cui all'articolo 5 del medesimo decreto della Repubblica n. 737 del 1981.
   Le medesime sanzioni di cui al secondo e al terzo comma si applicano al superiore gerarchico che consente i fatti di cui al presente articolo»;

   b) all'articolo 30 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Gli appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 sono dotati di un codice alfanumerico personale da esporre in maniera tale che sia facilmente riconoscibile al fine di consentire l'identificazione degli stessi.».

Art. 9-ter.
(Disposizioni attuative)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinati i criteri generali volti a regolare le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 30 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), del presente decreto.

Art. 9-quater.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
9.02. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Norme in materia di identificazione delle forze dell'ordine)

  1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare comunque impegnato in servizio di ordine pubblico è tenuto ad indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto stabilito dai relativi decreti che determinano le caratteristiche delle divise.
  2. Il casco di protezione indossato dal personale delle forze di polizia deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore una sigla univoca che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.
  3. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco.
  4. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che non consentano l'identificazione dell'operatore.
  5. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti o autorizzati dai regolamenti di servizio, oppure equipaggiamento d'ordinanza modificato.
  6. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena è aumentata nei casi previsti dal comma 5.
9.03. Dori, Zaratti.

ART. 10.
(Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico)

  Sopprimerlo.
*10.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
*10.2. Magi.
*10.3. Zaratti, Dori.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità)

  1. Con la sentenza di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 280, 280-bis, 285, 338, 339, 419, 422, 423, 424, aggravato ai sensi dell'articolo 425, 432, 575, anche nella forma tentata, 582, se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 o se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive ovvero da persona travisata o da più persone riunite ai sensi dell'articolo 585, 583-quater, e 584 del codice penale, commessi in occasione o a causa di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico, il giudice può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
**10.4. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
**10.5. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: Con la sentenza di condanna inserire la seguente: definitiva.
*10.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
*10.7. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la parola: 582 aggiungere le seguenti: limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime.
10.8. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: commessi in occasione o a causa di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico inserire le seguenti: e purché sia accertato che la condotta abbia comportato un concreto e grave pericolo per l'incolumità delle persone.
10.9. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: in occasione o a causa con le parole: durante lo svolgimento.
10.10. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: o a causa.
*10.11. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
*10.12. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, dopo le parole: assembramenti in luogo pubblico inserire le seguenti: quando il fatto risulta concretamente ad essi connesso.
10.13. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire le parole: può disporre con le seguenti: può, con adeguata motivazione, disporre.
10.14. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e di prendere parte a pubblici assembramenti.
10.15. Lomuti, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, sopprimere le parole: o tipologia.
10.16. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: per un periodo da uno a tre anni ovvero, se la pena applicata è superiore a tre anni, per un periodo equivalente a quello della pena stessa, fino a un massimo di dieci anni con le seguenti: per un periodo da uno a quattro anni, determinato dal giudice in misura proporzionata alla gravità del fatto e alla prognosi di pericolosità specifica. Nel caso in cui al comma la pena è aumento fino a due terzi se i fatti hanno avuto luogo durante manifestazione, incluse quelle sportive;

   b) al comma 3, sostituire le parole: quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità con le seguenti: quando ricorrano specifiche e documentate ragioni di pericolosità, sulla base di comportamenti concreti del condannato successivi alla sentenza di condanna.
*10.17. Dori, Zaratti.
*10.18. Giachetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: per un periodo da uno a tre anni con le seguenti: per un periodo da tre mesi a un anno.
10.19. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: ovvero, se la pena applicata è superiore a tre anni, per un periodo equivalente a quello della pena stessa, fino a un massimo di dieci anni.
10.20. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, sostituire le parole: equivalente a quello della pena stessa con le seguenti: determinato dal giudice in relazione alla gravità del fatto.
10.21. Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, sostituire le parole: fino a un massimo di dieci anni con le seguenti: fino a un massimo di due anni.
10.22. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La misura non si applica nei casi di particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.
10.24. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il divieto è limitato ai luoghi specificamente indicati nel provvedimento.
*10.25. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
*10.26. Dori, Zaratti.

  Sopprimere il comma 2.
10.27. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, sostituire le parole: può disporre con le seguenti: può, con specifica motivazione, disporre.
10.28. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La pena accessoria è applicata quando il fatto presenti finalità di discriminazione o violenza connesse allo svolgimento della riunione o assembramenti in luogo pubblico.
10.29. Dori, Zaratti.

  Al comma 3, sostituire le parole: quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità con le seguenti: quando sussistano concrete e attuali ragioni di pericolosità.
10.30. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 3, sostituire le parole: ricorrano specifiche ragioni di pericolosità con le parole: sussista un pericolo concreto ed attuale per la sicurezza e l'incolumità pubblica.
*10.31. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
*10.32. Dori, Zaratti.

  Al comma 3, sostituire le parole: può prescrivere con le seguenti: può, con provvedimento motivato, prescrivere.
**10.33. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
**10.34. Dori, Zaratti.

  Al comma 3, sostituire le parole: una o più volte con le seguenti: fino a un massimo di tre volte.
10.35. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 3, sostituire le parole: una o più volte con le seguenti: una sola volta.
10.36. Dori, Zaratti.

  Al comma 3, sostituire le parole: più volte con le seguenti: due volte.
10.37. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 3, sostituire le parole: nel corso della giornata con le seguenti: per il tempo strettamente necessario.
10.38. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 3, dopo le parole: con provvedimento motivato aggiungere le seguenti: sottoposto entro quarantotto ore alla convalida del giudice competente.
10.39. Dori, Zaratti.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicate nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità e non possono in alcun caso limitare l'esercizio delle libertà di riunione e di manifestazione del pensiero garantite dagli articoli 17 e 21 della Costituzione.
10.40. Dori, Zaratti.

  Al comma 4, sostituire le parole: In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, con le seguenti: Il provvedimento di cui al comma 3 è immediatamente trasmesso al tribunale competente per la convalida. Si applicano.
*10.41. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
*10.42. Dori, Zaratti.

  Al comma 4, sopprimere le parole: , in quanto compatibili,.
10.43. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Sopprimere il comma 5.
*10.44. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
*10.45. Dori, Zaratti.

  Al comma 5, sostituire le parole: la pena prevista dall'articolo 389 del codice penale è raddoppiata con le seguenti: si applica la pena prevista dall'articolo 389 del codice penale.
10.46. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 5, sostituire le parole: è raddoppiata con le seguenti: può essere aumentata fino a un terzo.
10.47. Dori, Zaratti.

  Al comma 5, sostituire le parole: è raddoppiata con le seguenti: è aumentata fino alla metà.
10.48. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di codici di identificazione alfanumerici)

  1. Il casco di protezione indossato dal personale delle Forze di polizia riporta sui due lati e sulla parte posteriore un codice alfanumerico che consente l'identificazione dell'operatore che lo indossa.
  2. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco.
  3. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che impediscano l'identificazione dell'operatore. È fatto altresì divieto di indossare caschi assegnati ad altri operatori nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo, ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza.
  4. Il codice alfanumerico di cui al comma 1 è altresì applicato:

   a) all'uniforme indossata, nella parte superiore dell'uniforme o di un altro indumento identificativo in modo da essere chiaramente visibile sia davanti che da tergo;

   b) sul gilet tattico.

  5. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 6.000 e le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.
  6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, stabilisce con proprio decreto le modalità di tenuta del registro di cui al comma 2.
*10.03. Dori, Zaratti.
*10.04. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Codici identificativi per il personale delle Forze di polizia impegnati in servizio di ordine pubblico)

  1. Il personale delle Forze di polizia addetto a servizi di ordine pubblico è identificato da un codice di sicurezza alfanumerico individuale.
  2. Il codice identificativo deve essere apposto in modo visibile sul casco di protezione e sulle uniformi indossate. Tale codice deve essere apposto sugli abiti degli agenti esonerati per ragioni di servizio dall'obbligo di indossare l'uniforme, nello svolgimento delle attività di cui al comma 1. Il codice identificativo deve essere sempre visibile e non essere coperto da altri indumenti o dispositivi di servizio.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa disciplina con proprio decreto le modalità di assegnazione dei codici e le modalità di tenuta del registro delle assegnazioni, nonché le caratteristiche tecniche dell'apposizione dei codici sulle uniformi, caschi e abiti del personale addetto a servizi di ordine pubblico, in modo da assicurarne la visibilità.
  4. In caso di notizia di reato, l'accesso ai registri dei codici identificativi è disciplinato ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale.
10.05. Richetti, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di manifestazioni di piazza o sportive)

  1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, impegnato in servizi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle della presente legge.
10.06. Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di manifestazioni di piazza o sportive)

  1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, impegnato in servizi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle della presente legge.
10.07. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di microtelecamere)

  1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impegnato in servizi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive sono dotate di microtelecamere, di seguito denominate «bodycam», per l'eventuale ripresa di quanto avviene in situazione di criticità per l'ordine pubblico.
  2. Le bodycam sono attivate dai tecnici delle Forze di polizia a tal fine preposti solo in caso di effettiva necessità e, in particolare, in caso di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il materiale è registrato su schede di memoria consegnate vuote agli operatori delle Forze di polizia prima dell'utilizzo. A conclusione del servizio gli operatori consegnano le schede di memoria ai tecnici preposti, che provvedono a riversarne le registrazioni in un server protetto.
  3. Le registrazioni effettuate dalle bodycam sono conservate fino a quando non sia accertata la reale esistenza della situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; qualora tale situazione non si rilevi, le relative registrazioni sono immediatamente cancellate dal server di cui al comma 2.
  4. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni delle bodycam è disciplinato ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale.
  5. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione delle bodycam e al trattamento dei dati personali relativi alle registrazioni effettuate dalle stesse bodycam.
*10.08. Dori, Zaratti.
*10.09. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni per il personale autorizzato a operare non in uniforme)

  1. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impegnato in servizio di ordine pubblico, autorizzato per ragioni di servizio a operare non in uniforme, è fatto comunque divieto di indossare indumenti o segni distintivi che lo possano qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso, quali medici, paramedici e vigili del fuoco.
10.010. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Al fine di aumentare le unità del personale delle forze dell'ordine, di garantire una maggior sicurezza nei luoghi pubblici attraverso un adeguato e capillare sistema di illuminazione pubblica, di aumentare i presidi di sicurezza delle forze dell'ordine nelle zone maggiormente nevralgiche delle città, è autorizzata la spesa di 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032, 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033.
  2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di spesa delle risorse autorizzate di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032, 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede tramite la l'abrogazione dell'articolo 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 14.
10.011. Boschi.

ART. 11.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di lesioni personali in danno del personale scolastico ed educativo nonché del personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico)

  Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al numero 2), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti;

   b) al numero 2), dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: «Nell'ipotesi di lesioni cagionate, a bordo del mezzo di trasporto ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al servizio, al personale adibito ai servizi di trasporto pubblico ferroviario o su gomma ovvero ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale con qualsiasi modalità esercitati, nonché a chiunque svolga nel settore attività ausiliarie o di sicurezza complementare, funzionali allo svolgimento dei suddetti servizi, qualora l'offesa sia arrecata nell'esercizio o a causa di tali professioni o attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. Nell'ipotesi di lesioni gravi o gravissime si applica la pena di cui al primo comma.»;

   c) al numero 3), capoverso, dopo le parole: nell'ambito dei servizi aggiungere le seguenti: di trasporto pubblico locale e di.
*11.4. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Casu.
*11.7. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, capoverso, sostituire le parole: a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attività con le seguenti: a bordo dei mezzi e dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, attività di guida e condotta nonché;

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario con le seguenti: attività di guida e condotta, nonché prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario e autoferrotranviario.
11.8. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 2) , capoverso, dopo le parole: attività di aggiungere le seguenti: guida,

  Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera, numero 3), dopo le parole: che svolge attività di aggiungere le seguenti: guida,
11.1000. Pastorino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero della salute, promuove nelle istituzioni scolastiche maggiormente esposte a episodi di aggressione e conflittualità programmi strutturali di prevenzione della violenza, mediazione dei conflitti e supporto psicopedagogico rivolti agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico.
11.9. Zaratti, Dori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette annualmente alle Camere una relazione sugli episodi di violenza verificatisi in ambito scolastico e sulle misure di prevenzione e supporto attivate nelle istituzioni scolastiche.
11.10. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per l'apertura di presidi di sicurezza nelle stazioni delle tratte ferroviarie pendolari)

  1. Al fine di tutelare la sicurezza dei viaggiatori e prevenire episodi di criminalità e violenza, soprattutto contro le donne, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il «Fondo per i presidi di sicurezza delle stazioni delle tratte ferroviarie pendolari», di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2026.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ai comuni, d'intesa con Ferrovie dello Stato e Rete ferroviaria italiana, in cui insistono stazioni ferroviarie non presidiate nelle tratte utilizzate dai pendolari al fine di finanziare e sostenere l'apertura di esercizi commerciali e servizi di ristorazione quali presidio di sicurezza e di comunità. Le modalità di accesso e di utilizzo del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  3. Agli oneri derivati dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*11.03. Penza, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
*11.04. Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori modifiche al codice penale)

  1. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:

    «2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di persona affetta da grave patologia fisica o psichica, nei casi in cui la detenzione in carcere o la sua prosecuzione, risulti in contrasto con il senso di umanità o in quelli in cui il trattamento terapeutico realizzato in ambito penitenziario, anche mediante ricoveri in luoghi esterni di cura, non risulti in concreto adeguato alla efficace cura delle patologie»;

   b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

  «Nei casi indicati dai numeri 2) e 3) ove sussista concreto e attuale pericolo di commissione di delitti può essere applicata, in luogo del differimento, la misura della detenzione domiciliare.».
11.06. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sicurezza del trasporto ferroviario regionale)

  1. Ai fini di garantire la sicurezza dei passeggeri del trasporto pubblico regionale, nelle corse serali di minore affluenza e prevenire furti e rapine e atti predatori nei confronti delle donne, tramite apposito protocollo tra Ferrovie dello Stato, Ministero dell'interno e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo con la Conferenza Stato-regioni, è rafforzata la presenza a bordo dei convogli regionali degli agenti della Polizia ferroviaria e del personale ferroviario di assistenza ai passeggeri, appositamente formato, nonché dei sistemi di videosorveglianza attiva.
  2. Sui convogli del trasporto ferroviario regionale per le ultime corse serali è garantita, un'area di sicurezza per le donne viaggiatrici, quanto più vicina alla postazione di guida del macchinista e del capotreno.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondere riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
11.09. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori modifiche al codice penale)

  1. L'articolo 314-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 314-bis.
(Peculato per distrazione)

  Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di beni altrui, li destina indebitamente ad un uso diverso da quello previsto e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
  Si applica l'articolo 322-ter.».
11.010. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori modifiche al codice penale)

  1. L'articolo 314-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Articolo 314-bis.
(Peculato per distrazione)

  Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di beni altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».
11.011. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori modifiche al codice penale)

  1. All'articolo 314-bis, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «li destina» è inserita la seguente: «indebitamente» e le parole: «da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità» sono soppresse.
11.012. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori modifiche al codice penale)

  1. L'articolo 314-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 314-bis.
(Abuso d'ufficio)

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero consapevolmente omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, arreca direttamente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
  La pena è aumentata nei casi in cui il danno direttamente causato ha un carattere di rilevante gravità.».
11.013. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori modifiche al codice penale)

  1. L'articolo 314-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 314-bis.
(Abuso d'ufficio. Prevaricazione)

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, viola norme di legge o di regolamento arrecando intenzionalmente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
  La pena è aumentata nei casi in cui il danno è di rilevante gravità.».
11.014. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori modifiche al codice penale)

  1. L'articolo 314-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 314-bis.
(Prevaricazione)

  Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
  La pena è aumentata nei casi in cui il danno cagionato è di rilevante gravità.».
11.015. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori modifiche al codice penale)

  1. All'articolo 353 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Le pene di cui al presente articolo, ridotte di un terzo, si applicano anche al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che nel corso delle procedure di gara di appalti o di concorsi pubblici, o nel caso di rilascio di permessi, licenze, autorizzazioni di carattere amministrativo, in violazione di regole di condotta previste da specifiche norme di legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto.».
11.016. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori modifiche al codice penale)

  1. Al codice penale, l'articolo 314-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 314-bis.
(Interesse privato in atto d'ufficio)

  Il pubblico ufficiale che prende o mantiene, direttamente o indirettamente, un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, che possa compromettere la sua imparzialità in un affare o in un'operazione di cui, al momento del fatto, è responsabile, in tutto o in parte, di assicurare la supervisione, l'amministrazione, la liquidazione o il pagamento, è punito con la con la multa da 5.000 a 150.000 euro.
  Se dal fatto è derivato un danno per la pubblica amministrazione si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.
  Le condotte di cui al primo comma non sono punibili se commesse dal sindaco o da un altro pubblico ufficiale al fine di realizzare un interesse esclusivo della pubblica amministrazione.».
11.017. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

ART. 12.
(Disposizioni in materia di attività d'indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione)

  Sopprimerlo.
*12.1. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
*12.2. Zaratti, Dori.
*12.3. Magi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Disposizioni in materia di presunzione di innocenza e pubblicità delle indagini)

  1. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

   «2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, dell'atto di iscrizione della persona nel registro di cui all'articolo 335 o di qualsiasi comunicazione che ne riveli l'esistenza, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino all'esercizio dell'azione penale. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita ai sensi dell'articolo 684 del codice penale.».

  2. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. L'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria adottano ogni misura idonea a impedire la diffusione di informazioni relative alle iscrizioni nel registro delle notizie di reato anteriormente all'esercizio dell'azione penale o alla archiviazione. A tal fine, il Ministro della giustizia adotta, con proprio decreto, linee guida per la gestione riservata del registro di cui al presente articolo.».

  3. Le disposizioni di cui all'articolo 115-bis del codice di procedura penale in materia di presunzione di innocenza si applicano in ogni fase del procedimento, inclusa quella anteriore all'iscrizione nel registro delle notizie di reato.
12.4. Giachetti.

  Sopprimere il comma 1.
12.5. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, capoverso «1-bis.1», sostituire le parole: quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede con le seguenti: quando ritenga del tutto evidente, sulla base degli elementi iniziali disponibili, che possa ricorrere una causa di giustificazione, fermo restando l'obbligo di procedere a tutti i necessari accertamenti, il pubblico ministero con provvedimento motivato, procede.
12.7. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, capoverso «1-bis.1», sostituire le parole: appare evidente che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione con le seguenti: a causa di giustificazione risulta in modo univoco sulla base di elementi oggettivi e non controversi, senza necessità di ulteriori accertamenti,.
12.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, capoverso «1-bis.1», sostituire le parole: quando appare evidente con le seguenti: quando risulta, sulla base di elementi oggettivi e specificamente individuati,.
12.9. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, capoverso «1-bis.1», dopo le parole: causa di giustificazione aggiungere le seguenti: espressamente prevista dalla legge.
12.10. Cafiero De Raho, Ascari, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, capoverso «1-bis.1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'evidenza della causa di giustificazione è esclusa quando la sua sussistenza non risulti in modo univoco dagli atti, ovvero richieda accertamenti ulteriori, valutazioni in ordine alla proporzionalità della condotta o si collochi in un contesto caratterizzato da elementi fattuali non univoci o tra loro contrastanti.
*12.11. Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
*12.12. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, capoverso «1-bis.1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'annotazione preliminare non è consentita quando la causa di giustificazione richiede accertamenti complessi.
12.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, capoverso «1-bis.1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'annotazione preliminare ha carattere eccezionale e può essere disposta solo quando non sussistono elementi idonei a sostenere l'iscrizione ai sensi del comma 1-bis.
12.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, capoverso «1-bis.1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'annotazione preliminare non esclude né sostituisce l'iscrizione nel registro di cui al comma 1 qualora emergano elementi che rendano necessario lo svolgimento di indagini.
12.15. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, capoverso «1-bis.1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'annotazione è disposta con atto motivato contenente l'indicazione degli elementi di fatto posti a fondamento della valutazione.
12.16. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, capoverso «1-bis.1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: In mancanza dei presupposti per l'applicazione del presente comma, si procede all'iscrizione nel registro di cui al comma 1-bis.
12.17. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, capoverso «1-bis.1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale ai sensi dell'articolo 112 della Costituzione.
*12.18. Zaratti, Dori.
*12.20. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 2, capoverso «Art. 335-quinquies», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Anche nei casi di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, il pubblico ministero procede agli accertamenti necessari a verificare la sussistenza della causa di giustificazione, acquisendo senza ritardo gli elementi di prova disponibili.
12.22. Zaratti, Dori.

  Al comma 2, capoverso «Art. 335-quinquies», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Quando vi sia una persona offesa identificata, questa è informata dell'avvenuta annotazione preliminare e ha facoltà di presentare memorie e indicare elementi di prova.
12.23. Zaratti, Dori.

  Al comma 2, capoverso «Art. 335-quinquies», comma 2, primo periodo, dopo le parole: richiesta di archiviazione aggiungere le seguenti: che deve essere specificamente motivata in ordine alla sussistenza della causa di giustificazione.
12.24. Zaratti, Dori.

  Al comma 2, capoverso «Art. 335-quinquies», comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e comunque entro trenta giorni dall'annotazione preliminare.
12.25. Zaratti, Dori.

  Al comma 2, capoverso «Art. 335-quinquies», comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: In tutti gli altri casi provvede all'iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335, comma 1-bis.
12.26. Cafiero De Raho, Ascari, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 2, capoverso «Art. 335-quinquies», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il pubblico ministero, quando richiede l'archiviazione, ne dà avviso senza ritardo alla persona offesa dal reato. Entro venti giorni dalla notificazione dell'avviso, la persona offesa può proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari, indicando a pena di inammissibilità l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 408 del codice di procedura penale.
12.27. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 2, capoverso «Art. 335-quinquies», comma 3 , dopo le parole: il pubblico ministero provvede aggiungere la seguente: immediatamente.
12.29. Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 2, capoverso «Art. 335-quinquies», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In ogni caso l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335, comma 1, è disposta quando devono essere compiuti atti che incidono sui diritti fondamentali della persona o che richiedono garanzie difensive.
12.31. Zaratti, Dori.

  Al comma 2, capoverso «Art. 335-quinquies», comma 4, sostituire le parole: decorrono dalla data dell'annotazione preliminare con le seguenti: decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335, comma 1.
12.32. Zaratti, Dori.

  Al comma 2, capoverso «Art. 335-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. L'annotazione preliminare è comunicata senza ritardo dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari competente per territorio. La persona cui è attribuito il fatto può, entro dieci giorni dalla comunicazione, proporre istanza per la verifica della sussistenza dei presupposti dell'annotazione. Il giudice provvede con decreto motivato, anche senza formalità, e, ove ritenga insussistenti i presupposti, ordina l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335, comma 1-bis.
12.33. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di garanzie nei controlli di polizia)

  1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

   «Art. 4-bis. – (Informazione sui diritti nei controlli di polizia). – Nel corso dei controlli di polizia che comportano l'identificazione delle persone, il personale delle Forze di polizia informa immediatamente la persona controllata della ragione del controllo.
   Su richiesta dell'interessato, è rilasciata attestazione sintetica del controllo effettuato, contenente la data, il luogo e l'amministrazione di appartenenza del personale operante.».
12.02. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di indipendenza delle indagini. Modifiche agli articoli 55 e 370 del codice di procedura penale)

  1. Al fine di garantire l'indipendenza, l'adeguatezza, la tempestività delle indagini, al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 55, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Quando le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte nei confronti di un agente o un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente al medesimo corpo di polizia dell'agente o dell'ufficiale che le svolge, questi informa senza ritardo, e comunque entro il termine di 24 ore, il pubblico ministero competente affinché proceda ai sensi dell'articolo 370, comma 1.1»;

   b) all'articolo 370, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1.1. Quando la persona sottoposta alle indagini è un agente o un ufficiale di polizia giudiziaria, il pubblico ministero, per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, si avvale di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti a un corpo di polizia diverso rispetto a quello cui appartiene la persona indagata».
12.03. Dori, Zaratti.

ART. 13.
(Disposizioni sul modello per l'annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione)

  Sopprimerlo.
*13.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
*13.2. Zaratti, Dori.

  Sopprimerlo.
**13.3. Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
**13.4. Magi.

  Al comma 1, dopo le parole: apposito modello aggiungere le seguenti: che assicuri la tracciabilità cronologica delle annotazioni e la possibilità di verifica da parte dell'autorità giudiziaria.
13.5. Zaratti, Dori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministro della giustizia trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'utilizzo del modello di annotazione preliminare, con indicazione del numero dei procedimenti iscritti, delle archiviazioni e delle eventuali successive iscrizioni nel registro di cui all'articolo 335.
13.6. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche alla legge 9 agosto 2024, n. 114)

  1. All'articolo 9, comma 1, della legge 9 agosto 2024, n. 114, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «cinque».
13.01. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

ART. 14.
(Tutela legale e rimborso spese per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Incremento dei fondi per la tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. All'articolo 22, del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente non superiore a euro 15.000 per ciascuna fase del procedimento»;

   b) al comma 4, le parole: «è autorizzata la spesa nel limite di euro 860.000 annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa nel limite di euro 860.000 annui per l'anno 2025 e di 1.720.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 860.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
14.1. Appendino, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
14.2. Magi.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. All'articolo 22, del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente non superiore a euro 15.000 per ciascuna fase del procedimento»;

   b) al comma 4, le parole: «è autorizzata la spesa nel limite di euro 860.000 annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa nel limite di euro 860.000 annui per l'anno 2025 e di 1.720.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 860.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
14.3. Appendino, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo per il rinnovo degli automezzi della Polizia di Stato per il controllo del territorio)

  1. Al fine di consentire la capillare presenza delle forze dell'ordine nelle aree urbane e prevenire i fenomeni di criminalità, anche giovanile, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito Fondo per il rinnovo degli automezzi della Polizia di Stato destinati al controllo del territorio con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2026, per l'acquisto di nuove auto da pattugliamento e pronto intervento con motori ibridi e sostenibili.
  2. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministro dell'economica e delle finanze sono determinate le modalità di assegnazione dei fondi alle prefetture e alle questure, nonché il numero il numero di automezzi da distribuire sui territori.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.01. Penza, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per l'anno 2027, da destinarsi all'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, per il soccorso urgente.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*14.02. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
*14.03. Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo per le strutture alloggiative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze del medesimo Corpo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 675, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.04. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Adeguamento retributivo dei vigili del fuoco per lavoro notturno e festivo e per i buoni pasto)

  1. Allo scopo di allineare progressivamente la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.
  2. Il valore nominale del singolo buono pasto riconosciuto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito in 9 euro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui al presente comma si applica nel limite di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.05. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Assunzione di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i presidi anti-incendio delle Isole Minori)

  1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata alle isole minori della Sicilia, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate alle isole minori di cui al comma 346-bis è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.06. Carmina.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure per il rinnovo e l'ammodernamento della dotazione di mezzi della Polizia di Stato e del Corpo dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro per l'anno 2027.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.07. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure per l'incremento della dotazione di mezzi del Corpo dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di garantire la massima efficienza negli interventi di soccorso pubblico di propria competenza è autorizzato un contributo a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta elicotteristica, parco veicoli e degli strumenti utilizzati nelle operazioni di soccorso.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.08. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo per la dematerializzazione degli archivi del Dipartimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di potenziare le infrastrutture ICT per la digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la dematerializzazione degli archivi delle sedi centrali e territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione «Soccorso Civile», è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026, di 40 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e di 17 milioni di euro per l'anno 2030.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e 17 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.09. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo per la tutela legale del personale della sicurezza)

  1. Presso il Ministero dell'interno è istituito un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato alla tutela legale del personale delle Forze di polizia.
  2. Il Fondo è destinato alla copertura delle spese legali sostenute dagli operatori coinvolti in procedimenti penali o civili per fatti connessi al servizio.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.011. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di tutela legale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

  1. Agli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate impiegate in compiti di ordine pubblico, indagati o imputati per fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei propri compiti istituzionali, è garantita l'assistenza legale a carico dell'Amministrazione di appartenenza.
  2. L'Amministrazione provvede all'anticipazione delle spese legali, nei limiti stabiliti con decreto del Ministro competente.
  3. Le spese restano definitivamente a carico dell'Amministrazione qualora il procedimento si concluda con archiviazione, proscioglimento o assoluzione.
14.012. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di tutela legale per le forze dell'ordine)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio sono difesi in giudizio dall'Avvocatura dello Stato.
  2. Gli oneri e le spese di giudizio sono a carico dello Stato, salvo il caso di condanna, da cui deriva il diritto di rivalsa del medesimo nei confronti del soggetto interessato.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
14.013. Giachetti.

ART. 15.
(Operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari)

  Sopprimerlo.
*15.1. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
*15.2. Zaratti, Dori.

  Sopprimerlo.
**15.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
**15.4. Magi.

  Al comma 1, capoverso «b-quater)», dopo le parole: nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria inserire le seguenti: appositamente individuati e dotati di specifica formazione.
*15.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
*15.6. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza interna agli istituti penitenziari)

  1. Al fine di favorire l'effettiva attuazione del regime di detenzione ordinario a trattamento intensificato ammodernando e potenziando i sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15.02. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.
(Valutazione periodica e valutazione dell'impatto sulle libertà individuali)

   1. Al fine di garantire il bilanciamento tra le esigenze di pubblica sicurezza e la tutela dei diritti e delle libertà individuali, le misure adottate ai sensi della presente legge sono sottoposte a verifica e revisione periodica, con cadenza semestrale, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, da parte di un organismo indipendente istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
   2. L'organismo di cui al comma 1 trasmette alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione contenente una valutazione dettagliata dell'impatto delle misure adottate sulle libertà individuali, nonché sulle ricadute sociali derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo.».
*15.06. Zaratti, Dori.
*15.07. Zaratti, Dori.

ART. 16.
(Interventi in materia di permessi)

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

   «Nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può proporre eventuali cautele per l'esecuzione del permesso.».
*16.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
*16.2. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: tenendo conto delle cautele eventualmente indicate aggiungere le seguenti: , con obbligo di specifica motivazione in ordine alle ragioni di sicurezza che giustificano eventuali limitazioni,.
16.3. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , il cui parere non ha carattere vincolante.
16.4. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: quarantotto ore con le seguenti: ventiquattro ore.
16.5. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: per il pubblico ministero aggiungere le seguenti: e per il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
16.6. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il terzo comma è aggiunto il comma seguente:

   «Nei casi di permessi concessi ai sensi dell'articolo 30, primo comma, il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che ricorrano gravi e comprovate esigenze di sicurezza».
16.7. Zaratti, Dori.

  Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Prima di pronunciarsi sull'istanza di permesso previsto dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'autorità competente deve richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.».

  Conseguentemente, al medesimo comma 2 sopprimere la lettera b).
16.8. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Nuovi concorsi per magistrato ordinario)

  1. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2065-2028, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 400 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.02. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Casu.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Assunzione a tempo indeterminato di unità di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza)

  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare nelle aree del territorio nazionale con alti indici di criminalità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° marzo 2026, di un contingente di 1300 unità delle forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise: 600 unità nella Polizia di Stato, 400 unità nell'Arma dei Carabinieri e 300 unità nel Corpo della Guardia di Finanza. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 376 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.03. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Assunzioni presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria)

  1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è aumentata di 100 unità dell'area dei funzionari.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nell'anno 2026, a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti, un contingente di 100 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari, ex terza area fascia retributiva F1, del Comparto Funzioni Centrali.
  3. Per l'attuazione di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 4.161.652 a decorrere dall'anno 2026.
  4. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 4.161.652 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.05. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Casu.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, in materia di assunzione di dirigenti penitenziari)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 1 e 2, le parole: «venti unità», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «cento unità»;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2026 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

   c) il comma 5 è abrogato.
16.06. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Tutela e promozione delle attività culturali, teatrali e trattamentali negli istituti penitenziari)

  1. Al fine di garantire l'effettività della funzione rieducativa della pena di cui all'articolo 27 della Costituzione, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità assicura la continuità e lo sviluppo delle attività culturali, teatrali, formative e di confronto con la società civile negli istituti penitenziari.
  2. Le attività di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del trattamento penitenziario ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354, e non possono essere limitate o sospese se non per comprovate e motivate esigenze di sicurezza, valutate caso per caso dalla direzione dell'istituto.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.07. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Istituzione del Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)

  1. Al fine di favorire il miglioramento della convivenza all'interno degli istituti penitenziari nonché di contribuire alla crescita culturale, personale e relazionale delle persone detenute, sono riconosciute e promosse le attività teatrali quali strumenti idonei di prevenzione nonché di rafforzamento del senso di comunità, al rispetto reciproco e alla riqualificazione dell'habitat detentivo.
  2. Le attività teatrali sono altresì valorizzate in quanto pratiche capaci di sostenere percorsi di responsabilizzazione individuale, di espressione creativa e di reinserimento sociale, contribuendo a umanizzare gli spazi della detenzione e a migliorare la qualità della vita all'interno degli istituti.
  3. Al fine di incentivare la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un apposito «Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari», con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, per un loro reingresso nella società civile, attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro.
  4. Il Fondo di cui al comma 3 è volto allo sviluppo di attività laboratoriali e produttive, alla realizzazione, anche all'esterno degli istituiti penitenziari, di spettacoli teatrali, alla partecipazione di professionisti dello spettacolo e delle imprese sociali, degli enti e delle associazioni presenti sul territorio, nonché all'erogazione di benefìci economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari, anche penali minorili, che collabora alla realizzazione degli spettacoli.
  5. Con regolamento da adottare mediante decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 3, con particolare riguardo:

   a) alla realizzazione di attività teatrali;

   b) alla produzione e alla diffusione anche all'esterno di spettacoli teatrali;

   c) all'organizzazione di convegni, di seminari di studi e di tavole rotonde sulle attività teatrali come strumenti per favorire il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti;

   d) alla realizzazione, alla diffusione e alla promozione di una rivista sulle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari, comprese le esperienze a livello internazionale;

   e) alla realizzazione di reportage fotografici e di video-documentari sulle attività teatrali;

   f) all'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari e di un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle attività di cui al presente comma;

   g) alla realizzazione di interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti, di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzati all'individuazione, presso gli istituti penitenziari, anche penali minorili, che ne sono sprovvisti, di appositi spazi dedicati alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena, attraverso l'acquisizione di competenze artistiche, relazionali e professionali.

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.09. Bruno, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Dotazione organica e finanziamenti per le attività laboratoriali nelle sezioni scolastiche operanti negli istituti penitenziari)

  1. Al fine di garantire l'effettiva realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale destinati alle persone detenute, nonché di favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti in esecuzione penale, è autorizzata l'istituzione di una specifica quota di dotazione organica aggiuntiva per il personale docente e tecnico destinato alle sezioni scolastiche operanti presso gli istituti penitenziari degli Istituti alberghieri, tecnici, professionali e artistici.
  2. Per le medesime finalità è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro destinato al finanziamento delle attività didattiche laboratoriali svolte nelle sezioni scolastiche attive negli istituti penitenziari, con particolare riferimento ai laboratori di cucina, sala, accoglienza, nonché alle altre attività tecnico-professionali e artistiche.
  3. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono destinate all'acquisto di attrezzature, materiali didattici, derrate alimentari, forniture e servizi necessari allo svolgimento delle attività laboratoriali, nonché alle spese logistiche connesse al loro approvvigionamento.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.010. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni per le prestazioni dei professionisti psicologi e criminologi esperti e per i funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

  1. Per consentire il pagamento delle prestazioni dei professionisti psicologi e criminologi, esperti ai sensi dell'articolo 80 della legge 25 luglio 1975, n. 354, aumentate a seguito delle richieste provenienti dagli istituti penitenziari per far fronte alle esigenze relative alla riduzione del rischio suicidario è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  2. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2026-2028» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «600 unità».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.013. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Ampliamento della pianta organica del personale funzionario giuridico pedagogico e mediatore culturale)

  1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, la pianta organica del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinata ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e di funzionario mediatore culturale, è incrementata, rispettivamente, di 110 unità e di 190 unità. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
  2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.014. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

  1. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole: «biennio 2017-2018» con le seguenti: «triennio 2026-2028» e le parole: «296 unità» con le seguenti: «400 unità».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.017. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

  1. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.018. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure urgenti per il rafforzamento della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari)

  1. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari, incrementare i livelli di sicurezza e prevenire fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 70 dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 1.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2026, 6,7 milioni di euro per l'anno 2027, 7 milioni di euro per l'anno 2028, 7,2 milioni di euro per l'anno 2029, 7 milioni di euro per l'anno 2030, 7,1 milioni di euro per l'anno 2031, 7,2 milioni di euro per l'anno 2032, 7,4 milioni di euro per l'anno 2033, 7,5 milioni di euro per l'anno 2034, 7,8 milioni di euro per l'anno 2035 e 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,3 milioni di euro per l'anno 2026, 6,7 milioni di euro per l'anno 2027, 7 milioni di euro per l'anno 2028, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2029, di 7 milioni di euro per l'anno 2030, di 7,1 milioni di euro per l'anno 2031, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2032, di 7,4 milioni di euro per l'anno 2033, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2034, di euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2035 e di euro 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.
16.019. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza degli istituti penitenziari)

  1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia-Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2026-2028, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 40 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.020. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva)

  1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.021. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva nei minorenni e giovani adulti)

  1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.022. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena)

  1. Nessuno può essere detenuto per esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolarmente disponibile.
  2. Qualora in applicazione del principio di cui al comma 1, non sia possibile l'esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva, nei confronti di un soggetto proveniente dallo stato di libertà, nell'istituto di assegnazione e non sia possibile individuarne altro idoneo nel rispetto del principio di territorializzazione della pena, previsto dall'articolo 42, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pena è espiata in taluno dei luoghi di cui all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, o in altro luogo indicato dal condannato, con le relative eventuali prescrizioni stabilite dal giudice responsabile dell'esecuzione.
  3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero della giustizia predispone una lista dei condannati alla detenzione carceraria, secondo l'ordine cronologico dell'emissione delle condanne, ai fini dell'esecuzione della pena nell'istituto di assegnazione. Un adeguato numero di posti letto regolarmente disponibili ai sensi del comma 1 è mantenuto libero, per essere riservato all'esecuzione della pena nei confronti dei condannati per reati contro la persona ovvero per taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice di procedura penale.
  4. Il periodo di conversione temporanea dell'ordine di esecuzione della pena in obbligo di permanenza domiciliare ai sensi del comma 2 è computato al fine della complessiva durata della pena al pari della detenzione in carcere. La disposizione di cui al primo periodo cessa di applicarsi qualora il soggetto non ottemperi all'obbligo di permanenza domiciliare e alle eventuali prescrizioni stabilite ai sensi del medesimo comma 2.
16.025. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 6 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 6, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso deve essere assicurato uno spazio individuale minimo di tre metri quadrati, al netto degli arredi tendenzialmente fissi e dei servizi igienici.».
16.026. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure urgenti in materia di emergenza climatica nell'esecuzione penale)

  1. Al fine di garantire, anche durante le situazioni climatiche estreme quali quelle relative alle ondate di calore previste e che si verificano prevalentemente nei mesi estivi, il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria in materia di esecuzione penale nel rispetto dei principi costituzionali, assicurare il trattamento, il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la prevenzione della recidiva, la prevenzione dei suicidi, nonché al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza e le condizioni detentive, di salute e lavorative per tutti gli istituti penitenziari sia per adulti sia per minori e la riduzione del sovraffollamento, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche al fine di intervenire sull'emergenza attualmente in corso, adotta un sistema integrato di interventi volto a:

   a) garantire un adeguato approvvigionamento idrico, necessario sia all'idratazione sia all'igiene personale e degli ambienti, che sia disponibile e proporzionato alle presenze e agli spazi di ogni istituto;

   b) predisporre, in accordo con la direzione sanitaria e con le aziende sanitarie, un piano di monitoraggio e di intervento multidisciplinare mirato con riferimento alle diverse condizioni di salute, allo stato di gravidanza, all'età, alla presenza di patologie psichiatriche e ad altre forme di fragilità e alle terapie in corso dei detenuti e degli internati;

   c) provvedere a forme e strumenti volti a una climatizzazione degli ambienti accettabile per la garanzia delle minime condizioni di lavoro del personale e detentive, nonché all'approvvigionamento e alla manutenzione dei presidi per l'adeguata conservazione degli alimenti e dei medicinali;

   d) a garantire un'adeguata, efficace e costante azione di manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti;

   e) prevedere un ulteriore trattamento accessorio, a titolo di indennità per le particolari condizioni di lavoro, per il personale che opera presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna per il periodo di tempo che vede il perdurare delle condizioni climatiche estreme, considerando un minimo di tre mesi;

   f) prevedere un ulteriore trattamento accessorio per il personale medico specialistico e per il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna per il periodo di tempo che vede il perdurare delle condizioni climatiche estreme, considerando un minimo di tre mesi;

   g) incrementare il ricorso alle misure alternative al carcere per adulti, e a riportare al centro potenziandolo il sistema della probation minorile e delle misure alternative al carcere, potenziando gli uffici di servizio sociale per minorenni, i centri di prima accoglienza, le case e i centri di comunità, i centri diurni polifunzionali;

   h) provvedere al reclutamento, anche tramite procedure straordinarie, per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria, dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale a psicologi;

   i) garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia aumentando la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità anche tramite procedure di reclutamento straordinarie.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.027. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Finanziamento delle Comunità educanti per i detenuti)

  1. Al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle «Comunità educanti per i detenuti», avendo quale obiettivo il rafforzamento delle prestazioni erogabili sul territorio volte alla realizzazione di progetti socio-educativi in favore di persone detenute negli istituti penitenziari e di persone in area penale esterna, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.030. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)

  1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.033. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in materia di inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale)

  1. Al fine di promuovere e agevolare la cooperazione interistituzionale e concorrere, attraverso il coinvolgimento sistematico delle parti sociali, delle forze economiche e delle organizzazioni del terzo settore, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale.
  2. Il Segretariato è presieduto dal Presidente del CNEL o da un suo delegato individuato tra i componenti di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in possesso di elevata professionalità o competenza nello specifico settore di riferimento, si articola in commissioni e gruppi di lavoro tematici e si avvale di un'unità tecnica di supporto composta da dipendenti del segretariato generale del CNEL e di dipendenti in posizione di comando, fuori ruolo o di distacco o in analoga posizione, appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano aderito allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune attraverso gli accordi di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché da un contingente di massimo 5 esperti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Il Segretariato persegue l'obiettivo della «recidiva zero» attraverso l'accesso al lavoro da parte delle persone private della libertà personale e svolge in particolare le seguenti funzioni:

   a) attività di natura informativa sul quadro normativo, regolamentare e fiscale del lavoro penitenziario;

   b) analisi preventive di fattibilità relative alle progettualità di natura economica e imprenditoriale da realizzarsi negli istituti penitenziari;

   c) monitoraggio dei fabbisogni formativi delle persone private della libertà personale e di quelli lavorativi espressi dal territorio e dal sistema produttivo;

   d) attivazione di banche dati sulle attività di formazione, studio e lavoro intramurario ed extramurario;

   e) attività di supporto tecnico alla Cassa delle ammende anche ai fini della valutazione del sistema delle cabine di regia regionali;

   f) elaborazione di linee guida e procedure standardizzate per la realizzazione e la valutazione d'impatto dei piani di azione regionali;

   g) organizzazione di giornate di lavoro, attività seminariali e iniziative di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore e alle forze economiche, sociali e del terzo settore;

   h) monitoraggio e verifica dei percorsi di effettiva applicazione dei trattamenti contrattuali per i lavoratori detenuti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, di soggetti esterni alla stessa e comunque coinvolti nei possibili contesti lavorativi, anche attraverso le commissioni e i gruppi di lavoro tematici di cui al comma 2 del presente articolo.

  4. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui alle lettere a), c) e d) del comma 3 il Segretariato, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria, stabilisce forme di raccordo, collaborazione e supporto alle commissioni regionali per il lavoro penitenziario.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16.034. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Fondo per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale)

  1. Al fine di concorrere all'attuazione del principio di rieducazione del condannato sancito dall'articolo 27 della Costituzione, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per gli anni 2026, 2027 e 2028, il «Fondo per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione economica delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.
  2. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di:

   a) programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono;

   b) programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'autorità giudiziaria e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;

   c) programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati;

   d) percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di inclusione attiva di cui alle lettere a), b) e c).

  3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono definite le modalità di intervento del fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche e le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei programmi da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi.
  4. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti in una logica unitaria di sistema pervenendo all'integrazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'amministrazione della giustizia, delle altre amministrazioni centrali, delle regioni e degli enti locali con i rispettivi servizi e assicurare una uniforme applicazione dei livelli essenziali degli interventi, la programmazione del fondo di cui al comma 1 avviene in maniera sinergica, convergente e complementare con gli interventi approvati dalla Cassa delle ammende e con i singoli piani di azione triennali definiti dalle cabine di regia costituite presso le regioni e le province autonome e finanziati anche mediante le risorse del Fondo Sociale Europeo.
  5. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate le modalità di organizzazione e amministrazione del fondo di cui al comma 1 e definite le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del medesimo fondo, nonché per la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei programmi in considerazione della capacità degli stessi di concorrere all'abbattimento del tasso di recidiva nel compimento dei reati. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia ex post degli interventi finanziati. Ai membri del Comitato scientifico indipendente non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6. Alle fondazioni di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al fondo di cui al medesimo comma 1, negli anni 2026, 2027 e 2028. Il contributo è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i programmi individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3. Il credito d'imposta è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al fondo di cui al comma 1 delle somme stanziate da ciascuna fondazione, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo di cui al comma 1 delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  7. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 6 nel rispetto del limite di spesa stabilito.
  8. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica con cadenza annuale al Ministero dell'economia e delle finanze le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.
  9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.035. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure in materia di attività lavorativa dei detenuti)

  1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche fra quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di seicento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.036. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Inserimento al lavoro dei giovani in uscita dagli istituti penitenziari minorili)

  1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di ragazze e ragazzi di età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai venticinque anni dimessi dagli istituti penali per minorenni (IPM) e che abbiano dimostrato partecipazione attiva all'opera di rieducazione attraverso la frequentazione con profitto dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, e il conseguimento della relativa certificazione rilasciata dal competente soggetto attuatore o dalla direzione dell'istituto.
  2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le procedure già previste in adempimento dell'articolo 67-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16.039. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Norme per la salute mentale nell'esecuzione penale)

  1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
  2. Il Ministero della salute, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 di ulteriori 10 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.
  4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.041. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Nuove residenze R.E.M.S.)

  1. È autorizzata la spesa, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di ulteriori 40 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.042. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Sono ammessi i colloqui a distanza con la strumentazione tecnologica messa a disposizione dall'amministrazione penitenziaria.».
16.044. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 21, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Avverso i provvedimenti di mancata approvazione dell'ammissione o di approvazione della revoca dell'ammissione al lavoro all'esterno emessi dal magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.».
16.045. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese, della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore, delle persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in apposite unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi».

  2. All'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza».
16.047. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Interventi in materia di corrispondenza telefonica e di relazioni socio-familiari dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

  1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

   a) all'articolo 39, incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili prevedendo il diritto di detenuti e internati alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi; previsione che la durata di ciascuna conversazione telefonica sia di almeno quindici minuti, che i detenuti e gli internati possano chiedere di effettuare il colloquio telefonico, per la stessa durata, anche mediante videochiamata, con attivazione, chiusura e controllo a vista da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, che dopo la sentenza di primo grado gli imputati siano autorizzati alla corrispondenza telefonica dal direttore dell'istituto, che la corrispondenza telefonica possa essere autorizzata a spese del destinatario;

   b) all'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.

  2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i colloqui previsti dall'articolo 18, sesto comma, della legge 26 giugno 1975, n. 354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.
  3. All'articolo 30, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «particolare gravità» sono aggiunte le seguenti: «o, con esclusione dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della presente legge, di particolare rilevanza».
  4. All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:

   3-bis. «Ai detenuti e agli internati, a eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, secondo comma, della presente legge, sono consentiti incontri periodici, di durata non inferiore alle tre ore consecutive, con il coniuge, con la parte dell'unione civile, con il convivente e con persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali, anche costituiti, ove possibile, da unità abitative autonome, idonei a consentire relazioni intime.
   3-ter. L'autorizzazione agli incontri è concessa dal direttore, su richiesta dell'interessato, acquisite le necessarie informazioni e, per coloro che sono sottoposti a procedimento penale, il nulla osta del giudice individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della presente legge. È data la precedenza a coloro che non possono coltivare la relazione affettiva in ambiente esterno. Possono autorizzarsi incontri con frequenza ravvicinata per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni soggettive della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza regolare.
   3-quater. L'autorizzazione è negata quando l'interessato ha tenuto una condotta tale da far temere comportamenti prevaricatori o violenti ovvero quando sussistono elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diversa da quella di coltivare la relazione affettiva».
16.048. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

  1. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «sei volte al mese» sono sostituite dalle seguenti: «una volta al giorno»;

   b) il comma 3 è abrogato;

   c) ai commi 4 e 5, le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2»;

   d) al comma 6, le parole: «dieci minuti» sono sostituite dalle seguenti: «venti minuti».
16.049. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente settantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.».
16.050. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente sessanta giorni in ciascun anno di espiazione.».
16.051. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 34 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 34 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della persona ed eseguita con modalità tali da non lederne la dignità. Solo in presenza di specifici e giustificati motivi la perquisizione può essere effettuata mediante denudamento. L'ispezione delle cavità corporee può essere condotta esclusivamente da un medico. Dell'avvenuta perquisizione è fornita documentazione che comprovi la sussistenza dei presupposti e la descrizione delle modalità con le quali la medesima è stata eseguita.».
16.052. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

  1. All'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, è riconosciuta, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari a settantacinque giorni per ogni semestre durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.».
16.053. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

  1. All'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, è riconosciuta, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.».
16.054. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

  1. All'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Ai detenuti che si trovano, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in istituti penitenziari con un indice di sovraffollamento superiore alla capienza regolamentare, è riconosciuta, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a settantacinque giorni per ogni semestre di detenzione in condizione di sovraffollamento.».
16.055. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. L'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«Art. 41.
(Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione)

   1. Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.
   2. La forza fisica costituisce comunque l'ultima risorsa ed è adoperata nella misura minima indispensabile e per il più breve tempo possibile.
   3. Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale procede alle indagini del caso e al responsabile sanitario dell'istituto che provvede, senza indugio, agli accertamenti sanitari.
   4. Ogni strumento di difesa in dotazione all'istituto penitenziario è contrassegnato con un identificativo numerico apposto in modo visibile. È tenuto un registro in cui è annotato il nominativo dell'operatore che, in ogni occasione, ne faccia uso.
   5. Non è ammesso l'uso di mezzi di coercizione fisica a fini disciplinari o di sicurezza.
   6. Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.».
16.056. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo comma è inserito il seguente:

   «La forza fisica costituisce comunque l'ultima risorsa ed è adoperata nella misura minima indispensabile e per il più breve tempo possibile.».
16.057. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

   «Ogni strumento di difesa in dotazione all'istituto penitenziario è contrassegnato con un identificativo numerico apposto in modo visibile. È tenuto un registro in cui è annotato il nominativo dell'operatore che, in ogni occasione, ne faccia uso.».
16.058. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Interventi in materia di sospensione dell'esecuzione della pena)

  1. Ai condannati il cui ordine di esecuzione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia sospeso ai sensi del comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale e che nel corso dei 12 mesi successivi al decreto di sospensione non siano stati iscritti nel registro delle notizie di reato cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, è concesso l'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
16.060. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

  1. All'articolo 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
16.061. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al primo comma le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «settantacinque giorni».
16.062. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al primo comma le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
16.063. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Ai medesimi possono essere concesse, per esigenze personali o familiari, licenze di durata complessivamente non superiore a trenta giorni l'anno; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il reinserimento sociale.».
16.064. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

   «1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare».

  2. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal comma 1, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.
  3. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 1 è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.
  4. La detrazione di pena prevista dal presente articolo si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2016.
16.065. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di liberazione anticipata)

  1. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «settantacinque giorni».
  2. La detrazione di pena di settantacinque giorni, prevista dall'articolo 54, della legge 26 luglio 1975, n. 354, si applica anche ai semestri di pena successivi alla data del 1° marzo 2020, nonché al semestre in corso a tale data.
16.066. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di liberazione anticipata)

  1. All'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Al momento dell'ingresso in carcere, il condannato è informato del meccanismo premiale di cui al comma 1 e delle relative conseguenze sull'entità della pena da scontare.».
16.067. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è abrogato;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Del collegio non fa parte il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.».
16.068. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Il condannato può comunque formulare istanza di liberazione anticipata quando abbia un interesse finalizzato al riconoscimento della sua partecipazione all'opera di rieducazione.».
16.069. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di liberazione anticipata)

  1. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.
  2. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 1 è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.
  3. Per i semestri rispetto ai quali è stata già concessa la liberazione anticipata, l'incremento di quindici giorni è disposto d'ufficio dal pubblico ministero competente per l'esecuzione.
16.070. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

  1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.071. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Finanziamento di programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata e traffico illecito di stupefacenti)

  1. A decorrere dall'anno 2026 è autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro annui per l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata e traffico illecito di stupefacenti.
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.072. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Incremento risorse dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

  1. A decorrere dall'anno 2026 è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.073. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori)

  1. Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subìto episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.074. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Risorse in favore degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose)

  1. A decorrere dall'anno 2026 è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro annui da destinare ai comuni per consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose.
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.075. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Finanziamento delle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali)

  1. A decorrere dall'anno 2026 è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro annui per gli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali, nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nonché per le spese per il trattamento economico del personale amministrativo e tecnico assegnato ai medesimi enti locali.
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.076. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)

  1. Per gli anni 2026, 2027 e 2028 i benefici economici erogati agli orfani e alle orfane di crimini domestici ed alle famiglie affidatarie non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito.
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.077. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)

  1. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.078. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

ART. 17.
(Disposizioni in materia di accertamenti concorsuali e di requisiti per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che partecipa a concorsi interni per il passaggio o l'accesso ai ruoli e alle carriere superiori, è esclusa in ogni caso la sottoposizione a prove di efficienza fisica, accertamenti psicofisici e accertamenti attitudinali, qualora tali verifiche siano già state effettuate all'atto dell'accesso al ruolo di appartenenza o nel corso della carriera. Restano fermi gli ulteriori requisiti generali di partecipazione previsti dalla normativa vigente.
17.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Per ridurre il progressivo e continuo calo dei partecipanti per i concorsi banditi per i ruoli intermedi della Polizia di Stato, permettere la totale copertura delle unità di personale messe a concorso e garantire un'adeguata formazione al fine del superamento delle prove di esame, in via sperimentale per i concorsi banditi nell'anno 2027 e 2028 viene messa a disposizione dal Ministero dell'interno apposita piattaforma di formazione con videocorsi gratuiti e materiale di studio per i partecipanti. La disposizione di cui al presente comma ai applica nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, cui si provvede mediante corrispondere riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
17.2. Penza, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato)

  1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, attraverso l'ammodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 50 milioni di euro per l'anno 2027.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026 e a 50 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.01. Penza, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.

ART. 18.
(Disposizioni in materia di concorsi interni della Polizia di Stato)

  All'articolo 18, premettere il seguente:

Art. 018.
(Riordino delle carriere delle Forze di polizia, accesso al ruolo direttivo e riassetto dei presidi territoriali)

  1. Al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, nonché l'effettiva applicazione del principio di cui all'articolo 36 della Costituzione, sono introdotte disposizioni per il riordino delle carriere del personale appartenente al ruolo ispettori e marescialli delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, per l'accesso al ruolo direttivo e per il riassetto organizzativo dei presidi territoriali.
  2. È istituito, nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, un percorso di sviluppo direttivo del ruolo ispettori e marescialli, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94. L'accesso avviene mediante progressione interna, per titoli e anzianità.
  3. Il personale accede alle seguenti qualifiche o gradi:

   a) Vice Commissario / Sottotenente;

   b) Commissario / Tenente;

   c) Commissario Capo / Capitano.

  4. La carriera del personale è articolata secondo il seguente sviluppo:

   a) Vice Ispettore / Maresciallo: 2 anni;

   b) Ispettore / Maresciallo ordinario: 6 anni;

   c) Ispettore Capo / Maresciallo Capo: 7 anni;

   d) ruolo direttivo:

    1) Vice Commissario / Sottotenente: 2 anni;

    2) Commissario / Tenente: 4 anni;

    3) Commissario Capo / Capitano: 5 anni.

  5. Gli uffici periferici delle Forze di polizia, ivi comprese le stazioni dell'Arma dei Carabinieri, i reparti territoriali della Guardia di Finanza e gli uffici della Polizia stradale e della Polizia ferroviaria, sono classificati quali uffici a direzione direttiva. La titolarità degli stessi è attribuita a personale appartenente al ruolo direttivo. L'attribuzione a personale non direttivo è consentita esclusivamente in via temporanea.
  6. Il personale appartenente al ruolo ispettori e marescialli che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, riveste incarichi di comando o percepisce indennità di comando accede al ruolo direttivo, anche in deroga ai requisiti ordinari, secondo criteri di anzianità di servizio, anzianità di comando e qualifica rivestita.
  7. Al fine di garantire uniformità ordinamentale e assicurare l'attuazione dell'articolo 632 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'equiparazione è definita come segue:

   a) Vice Commissario = Sottotenente;

   b) Commissario = Tenente;

   c) Commissario Capo = Capitano;

   d) Vice Questore Aggiunto = Maggiore.

  8. Per la Polizia di Stato, l'accesso al ruolo dirigenziale mediante concorso pubblico esterno comporta, al termine del corso di formazione iniziale, la nomina diretta alla qualifica di Vice Questore Aggiunto.
  9. Per l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, l'accesso ai ruoli dirigenziali mediante concorso pubblico esterno comporta, al termine del corso di formazione iniziale, la nomina diretta al grado di Maggiore.
  10. Il personale appartenente al ruolo marescialli accede al ruolo direttivo mediante progressione interna conseguendo i gradi di Sottotenente, Tenente e Capitano.
  11. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le amministrazioni interessate provvedono all'adeguamento dei rispettivi ordinamenti.
18.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  All'articolo, premettere il seguente:

Art. 018.
(Progressioni di carriera del personale della Polizia di Stato)

  1. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento dei posti disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni di carriera del personale della Polizia di Stato tra i diversi ruoli e qualifiche avvengono mediante procedura comparativa, basata sulla valutazione positiva del servizio prestato negli ultimi tre anni, sull'assenza di sanzioni disciplinari definitive nel medesimo periodo, sul possesso di titoli di studio, professionali o abilitativi ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'accesso dall'esterno al ruolo o alla qualifica superiore, sul numero, sulla natura e sulla rilevanza degli incarichi ricoperti, nonché sulle funzioni effettivamente svolte.
  2. Nell'ambito dei processi di revisione degli ordinamenti del personale della Polizia di Stato, possono essere definite, con appositi provvedimenti normativi o regolamentari, tabelle di corrispondenza tra i previgenti e i nuovi inquadramenti, sulla base dei requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente esercitate per almeno tre anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica superiore.
  3. All'attuazione della presente disposizione si provvede nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente, nonché nel rispetto delle specifiche disposizioni ordinamentali e di settore vigenti per la Polizia di Stato.
18.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «c-sexies)», numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: di cui il cinquanta per cento del predetto cinquanta per cento riservato con le seguenti: di cui la metà riservata;

   b) sostituire le parole: il cinquanta per cento è riservato con le seguenti: l'ulteriore metà è riservata.
18.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «c-sexies)», numero 2), dopo le parole: per il cinquanta per cento, aggiungere le seguenti: attraverso concorso per titoli ed esami riservato.
18.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) dopo la lettera r-bis) è inserita la seguente:

   «r-bis.1) nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli, per 200 posti ciascuno di ispettore superiore tecnico, riservati al personale appartenente alla data del bando che indice ciascun concorso al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza».

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 4 con il seguente:

  Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere e) ed e-bis), è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2027 e di euro 4.843.104 per l'anno 2035.;

   al comma 6, sostituire le parole: euro 7.627.968 per l'anno 2027 con le seguenti: euro 10.000.000 per l'anno 2027.
18.5. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le procedure concorsuali interne per la copertura dei posti disponibili nella qualifica di vice sovrintendente, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono estese agli anni dal 2023 al 2029. I relativi bandi sono emanati entro il 31 dicembre di ciascun anno, per la copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
  1-ter. Per tutte le procedure concorsuali interne previste dal presente articolo, è consentito lo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite massimo del 20 per cento dei posti banditi, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili.
  1-quater. A decorrere dall'anno 2026 e fino all'anno 2029, sono bandite annualmente procedure concorsuali interne per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, riservate al personale del ruolo degli ispettori che espleta funzioni di polizia, per la copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
  1-quinquies. Alle procedure concorsuali interne previste dal presente articolo per il ruolo tecnico, è ammesso a partecipare anche il personale della Polizia di Stato transitato nel ruolo tecnico, purché in possesso dei requisiti di anzianità e professionalità previsti per il corrispondente ruolo ordinario.
  1-sexies. Alle procedure concorsuali interne per l'accesso alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato sono ammessi i funzionari appartenenti al ruolo dei Commissari che abbiano maturato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica di Commissario Capo e che risultino scrutinabili, alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento, ai fini dell'avanzamento. I posti disponibili sono ripartiti nella misura dell'ottanta per cento mediante scrutinio per merito comparativo, riservato ai Commissari Capo provenienti da concorso pubblico, e nella misura del venti per cento mediante concorso interno per titoli ed esami, riservato ai Commissari Capo provenienti da concorso interno. Al concorso interno per titoli ed esami riservato al venti per cento dei posti per l'accesso alla qualifica di Primo Dirigente sono ammessi i funzionari che risultino in possesso dei requisiti soggettivi previsti per la partecipazione al concorso interno per titoli ed esami riservato al venti per cento dei posti per l'accesso alla qualifica di Vice Questore Aggiunto, dovendosi ritenere che la platea dei potenziali partecipanti coincida con quella avente titolo a concorrere per tale procedura selettiva. La presente disposizione è volta a garantire coerenza sistematica tra le procedure concorsuali interne della carriera dei funzionari di Polizia, assicurando uniformità nei criteri d'individuazione dei soggetti ammessi e razionalità nella progressione delle qualifiche.
18.6. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Casu.

  Al comma 2, dopo le parole: lettera c-sexies) aggiungere le seguenti: nonché delle lettere e) ed f).
18.7. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di garantire la piena remunerazione delle prestazioni rese dal personale della Polizia di Stato, gli esuberi individuali mensili di lavoro straordinario, non liquidati nel mese di riferimento per esigenze organizzative o per superamento dei limiti programmati, sono corrisposti in via obbligatoria con cadenza trimestrale. L'importo dovuto è altresì adeguato, in sede di liquidazione, al fine di assicurare il recupero del potere d'acquisto qualora, nel trimestre di riferimento, si registri un incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevato dall'ISTAT. L'adeguamento è riconosciuto nei limiti delle risorse autorizzate dal presente articolo e non concorre alla determinazione del tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
18.8. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo per le strutture alloggiative del personale della Polizia di Stato)

  1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale della Polizia di Stato, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per la costruzione ovvero per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare a uso governativo al Dipartimento della Polizia di Stato per le esigenze del medesimo Dipartimento, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  2. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 in favore degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  4. Nelle more degli interventi di cui al comma 1, al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale della Polizia di Stato, il medesimo personale può partecipare alla concessione di alloggi di servizio appartenenti alle Forze armate, ove disponibili e ferme restando le esigenze istituzionali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della disposizione di cui al precedente periodo.
18.01. Penza, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure per il rinnovo contrattuale del triennio 2025-2027 del personale delle Forze di Polizia)

  1. A integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo aggiuntivo per il rinnovo contrattuale delle Forze di polizia», di seguito denominato «Fondo», destinato nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2025-2027 all'incremento delle risorse per il finanziamento dei trattamenti economici stipendiali fissi del personale non dirigenziale delle Forze di polizia.
  2. La dotazione iniziale del Fondo è pari per l'anno 2026 a 60 milioni di euro, da ripartirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.02. Penza, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di specificità del lavoro e della previdenza per il personale della sicurezza pubblica)

  1. In relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2026-2028, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2027, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per l'anno 2027.
  3. All'articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la parola: «2026», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2027».
  4. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, destinata al personale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze amate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018.
  5. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per l'anno 2026 le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate di 100 milioni di euro. L'incremento è destinato alla remunerazione delle prestazioni di lavoro di straordinario già svolte.
  6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 245 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.03. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Razionalizzazione e standardizzazione dei veicoli in uso alle Forze di polizia)

  1. Al fine di contenere la spesa pubblica, migliorare l'efficienza operativa e garantire maggiore funzionalità dei mezzi in dotazione alle Forze di polizia, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un tavolo tecnico permanente interforze per la definizione delle caratteristiche standard dei veicoli destinati ai servizi di polizia.
  2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1:

   a) individua le caratteristiche tecniche essenziali dei veicoli destinati ai servizi di istituto, qualificandoli come «veicoli da lavoro», con priorità agli aspetti di funzionalità, robustezza, economicità di acquisto e manutenzione;

   b) definisce specifiche differenziate per tipologie di impiego, tra cui, a titolo esemplificativo: servizi di controllo del territorio urbano, ordine pubblico, pattugliamento su arterie a scorrimento veloce, servizi di pronto intervento;

   c) individua dotazioni e allestimenti essenziali, escludendo componenti non strettamente necessari all'operatività, al fine di ridurre i costi complessivi di acquisizione e gestione;

   d) promuove soluzioni tecniche orientate alla semplicità manutentiva, alla sostituibilità delle singole componenti e alla durabilità dei materiali.

  3. Nella definizione delle caratteristiche di cui al comma 2 è data priorità:

   a) all'utilizzo di componenti facilmente sostituibili e a basso costo di manutenzione;

   b) all'impiego di materiali interni idonei a garantire facilità di pulizia, igienizzazione e rapida asciugatura;

   c) alla compatibilità dei veicoli con le esigenze operative delle Forze di polizia, inclusa la possibilità di traino in situazioni di emergenza;

   d) alla limitazione di dispositivi tecnologici non essenziali ai fini del servizio.

  4. Il Ministero dell'interno, anche in raccordo con le amministrazioni competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea, promuove iniziative finalizzate alla definizione di standard comuni per i veicoli in uso alle Forze di polizia, al fine di:

   a) favorire economie di scala nelle procedure di acquisto;

   b) ridurre i costi unitari dei mezzi e della manutenzione;

   c) garantire maggiore uniformità e interoperabilità dei veicoli.

  5. Sulla base delle specifiche tecniche definite ai sensi del presente articolo le amministrazioni competenti procedono all'espletamento di procedure di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei veicoli, privilegiando contratti di durata pluriennale e modelli non soggetti a frequenti aggiornamenti estetici.
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
18.04. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale)

  1. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 60 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.08. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Reclutamento di personale del Corpo di polizia penitenziaria)

  1. Per le esigenze di reclutamento di personale del Corpo di polizia penitenziaria ai fini delle esigenze di ulteriore potenziamento della pianta organica dell'Amministrazione penitenziaria, è indetto un concorso pubblico, per esame, per l'assunzione a tempo indeterminato di 400 unità. Con decreto del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento del medesimo concorso pubblico.
  2. A copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede, nei limiti di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e nei limiti di ulteriori 10 milioni per l'anno 2026 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2027 a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.010. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di scorrimento della graduatoria del concorso per 411 Vice Ispettori della Polizia di Stato)

  1. Al fine di assicurare la piena copertura delle esigenze organiche del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, garantire l'efficienza operativa dei servizi di prevenzione e controllo del territorio e valorizzare il principio del merito nonché la tempestiva immissione in servizio del personale idoneo, è autorizzato, in via straordinaria e nel rispetto dei limiti di spesa e delle dotazioni organiche vigenti, lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli ed esame, per 411 posti di vice ispettore, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2024, pubblicato sul bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno – supplemento straordinario n. 1/12 del 4 aprile 2024.
  2. Lo scorrimento di cui al comma 1 è disposto nei limiti della dotazione organica del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e nel rispetto della quota riservata al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
  3. I posti nella qualifica di vice ispettore coperti ai sensi del presente articolo tornano ad essere disponibili per le successive procedure concorsuali pubbliche ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
  4. Lo scorrimento di cui al presente articolo è effettuato sino a totale esaurimento degli idonei non vincitori, nel limite dei posti vacanti e disponibili nella dotazione organica del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, anche in eccedenza temporanea rispetto alla programmazione assunzionale e comunque nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti.
  5. I soggetti immessi nel ruolo degli ispettori mediante lo scorrimento di cui al comma 1 accedono alla qualifica di vice ispettore con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.
  6. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti conseguenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
18.011. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Casu.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Potenziamento dei Centri di formazione della Polizia di Stato)

  1. Per il potenziamento dei Centri di formazione della Polizia di Stato è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.013. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

ART. 19.
(Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. Al fine di assicurare uniformità di trattamento e valorizzazione del percorso formativo del personale, gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari sono computati per intero ai fini della determinazione dell'anzianità utile al trattamento pensionistico per tutto il personale della Polizia di Stato, indipendentemente dalla qualifica rivestita e dalla procedura concorsuale di accesso, qualora il possesso della laurea sia richiesto o valutato ai fini dell'assunzione o dell'avanzamento di carriera. Per i ruoli per i quali è previsto quale requisito il solo diploma di istruzione secondaria superiore, l'eventuale laurea posseduta è computata nella misura della metà della sua durata legale.
19.1. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. Al fine di assicurare uniformità di trattamento e valorizzazione del percorso formativo del personale, gli anni corrispondenti alla durata legale dei corsi necessari per l'ammissione in servizio nei ruoli della Polizia di Stato, anche se svolti in tutto o in parte dopo il 1° gennaio 1998, sono computati per intero ai fini della determinazione dell'anzianità utile al trattamento pensionistico per tutto il personale della Polizia di Stato, indipendentemente dalla qualifica rivestita e dalla procedura concorsuale di accesso.
19.2. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. All'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

   «7-bis. Il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che accede alla qualifica di vice ispettore mediante concorso interno è autorizzato, durante il periodo di prova, ad alloggiare presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione per un periodo massimo di sei mesi, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.».
19.3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Collocamento in ausiliaria del personale della Polizia di Stato)

  1. A seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, il personale della Polizia di Stato è iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al Ministero dell'interno per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito.
  2. Ai fini della corresponsione dell'indennità di ausiliaria, il personale, all'atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilità all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni.
  3. Alla determinazione del trattamento pensionistico e al calcolo dell'indennità di ausiliaria per il personale collocato nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1864 e 1870 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
19.01. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

ART. 20.
(Disposizioni relative al personale dell'Arma dei Carabinieri e all'arruolamento di marescialli in possesso di laurea triennale)

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera c), capoverso «9-bis», alinea, sostituire le parole: per trarre, con il grado di maresciallo, cittadini italiani con le seguenti: per il reclutamento, con il grado di maresciallo, di cittadini italiani;

   b) alla lettera f), capoverso «1-bis», sostituire la parola: tratti con la seguente: reclutati.
20.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9 della Costituzione, il personale operaio assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, in forza all'Arma dei Carabinieri, a decorrere dal 2027 è inserito nei ruoli civili del ministero della difesa fino all'ammontare complessivo di 1246 unità, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso.
20.2. Tucci, Sergio Costa, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifica del limite di reddito per la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali riconosciuta al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

  1. All'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 50.000 euro, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili»;

   b) al quarto periodo, le parole: «di 28.000 euro» sono soppresse;

   c) al quinto periodo, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20.01. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure a favore dei dipendenti del Comparto Difesa e Sicurezza)

  1. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del Comparto Difesa e Sicurezza, nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024 e successivi sono assoggettati a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, fino al raggiungimento del importo lordo annuale di 60.000 euro.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 175 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20.02. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

ART. 21.
(Disposizioni per il reclutamento di personale del Corpo della Guardia di finanza)

  Sostituire i commi da 1 a 8 con i seguenti:

  1. Al fine di potenziare il settore informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario, il Corpo della Guardia di finanza, fino al 31 dicembre 2027, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato a indire:

   a) concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento, con il grado di maresciallo, di cittadini italiani, anche se alle armi:

    1) di età non superiore a 28 anni;

    2) in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una laurea triennale, rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, in materie informatiche, tecnico-logistiche, aeronautiche, navali o abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie specificate dal medesimo bando, nonché, per il settore sanitario, dell'iscrizione al relativo albo professionale;

   b) concorsi interni, per titoli ed esami, di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 2) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, riservati al personale dei ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri in servizio permanente in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di uno dei titoli di studio di cui alla precedente lettera a), punto 2), nonché, per il settore sanitario, dell'iscrizione al relativo albo professionale, oltre agli ulteriori requisiti previsti nell'articolo 36, comma 5, dello stesso decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.

  2. I posti rimasti scoperti all'esito dei concorsi di cui al comma 1 sono recuperati nell'ambito dell'esercizio delle facoltà assunzionali relative all'anno di riferimento.
  3. I vincitori del concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), sono:

   a) nominati marescialli con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di inizio del corso, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente ordinario in possesso della medesima anzianità giuridica di grado. Gli effetti economici della nomina decorrono dalla data di effettivo incorporamento, se successiva alla data di inizio del corso;

   b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianità relativa è rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalità di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonché la disciplina dei casi di rinvio e mancato superamento del medesimo corso;

   c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera b), allo svolgimento di incarichi propri del settore per il quale hanno concorso, con successivo vincolo d'impiego nei medesimi incarichi.

  4. I vincitori del concorso interno di cui al comma 1, lettera b) sono:

   a) nominati marescialli con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di inizio del corso, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente ordinario in possesso della medesima anzianità giuridica di grado;

   b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianità relativa è rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalità di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonché la disciplina dei casi di rinvio e mancato superamento del medesimo corso;

   c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera b), allo svolgimento di incarichi propri del settore per il quale hanno concorso, con successivo vincolo d'impiego nei medesimi incarichi.

  5. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo per l'impiego nel settore tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario è attribuita la sola qualifica di agente di pubblica sicurezza. Al personale vincitore del concorso di cui al comma 1, lettera b), e nominato al termine del corso di cui al comma 4 sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
  6. Al personale di cui al comma 5, arruolato ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo, e a quello già reclutato ai sensi dell'articolo 15, commi da 25 a 29, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, qualora impiegato nell'ambito degli organi di esecuzione del servizio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, sono altresì attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria, previa frequenza di un ulteriore corso di formazione che si svolge con le modalità definite con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
  7. Le disposizioni di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e 1783 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano, a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche al personale della Guardia di finanza dei settori informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale nonché sanitario, per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso della laurea o titolo equipollente.
  8. In deroga all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il personale arruolato ai sensi del comma 1, lettera a), contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento.
21.1. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, unità di personale in favore della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza)

  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare nelle aree del territorio nazionale con alti indici di criminalità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° settembre 2026, di un contingente di 1300 unità delle Forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivisi: 600 nella Polizia di Stato, 400 nell'Arma dei carabinieri e 300 nel Corpo della Guardia di finanza.
  2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 376 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
21.01. Dori, Zaratti.

ART. 22.
(Disposizioni relative ai ruoli del personale del Corpo di Polizia penitenziaria)

  Al comma 1, lettera b), capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: ciascuno per 350 posti con le seguenti: fino a 525 posti per il 2026 e fino a 700 posti per il 2027;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I vincitori dei concorsi di cui al presente comma sono inquadrati anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica vigente e sono riassorbiti nei limiti delle vacanze che si rendono disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
22.1. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

ART. 23.
(Riduzione della durata del corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria)

  Sopprimerlo.
23.1. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, capoverso «7-bis», primo periodo sostituire la parola: otto con la seguente: nove.
23.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, capoverso «7-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando comunque standard formativi adeguati alla qualifica.
*23.3. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
*23.4. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria)

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

   «1-ter. Il corso prevede obbligatoriamente almeno 30 ore dedicate ai principi e standard europei, internazionali e nazionali in materia di privazione della libertà e detenzione, all'apprendimento e all'utilizzo di tecniche di de-escalation finalizzate a depotenziare atteggiamenti violenti e aggressivi. Prevede, altresì, almeno 20 ore sulla prevenzione del rischio suicidario attraverso l'approfondimento delle procedure da seguire e l'informazione sanitaria, psicologica e trattamentale.».
23.01. Dori, Zaratti.

ART. 24.
(Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia penitenziaria)

  Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere le parole: «In deroga all'articolo 25 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,»;

   b) sostituire le parole: un anno con le seguenti: diciotto mesi.
24.1. Dori, Zaratti.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Nell'ambito del corso di formazione di cui al comma 3, è assicurata una specifica e qualificata preparazione nelle seguenti materie: comunicazione sociale e istituzionale; mediazione linguistica e interculturale; tecniche di de-escalation e gestione non violenta delle situazioni critiche; metodi di risoluzione di casi complessi; nozioni di base in ambito medico e psicologico; gestione dei conflitti interpersonali e tecniche di controllo della rabbia.
  La formazione è altresì orientata a rafforzare la consapevolezza del ruolo del personale di polizia penitenziaria quale operatore del sistema dell'esecuzione penale, chiamato a interagire con persone private della libertà personale, nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme dell'ordinamento penitenziario, nonché delle fonti internazionali ed europee in materia.
  A tal fine, il percorso formativo comprende l'approfondimento della normativa penitenziaria, delle disposizioni costituzionali rilevanti e dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di merito in materia di esecuzione della pena.
24.2. Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Norme per personale DAP e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

  1. Al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge, il comma 2, dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

   «2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2026-2028, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 20 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020.».

  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*24.01. Zaratti, Dori.
*24.02. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Casu.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria)

  1. È autorizzata la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.03. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Assunzioni straordinarie Polizia penitenziaria)

  1. Al fine di garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 per l'assunzione straordinaria di ulteriori unità aggiuntive di Polizia penitenziaria, mediante procedure semplificate per consentire l'immediata immissione in servizio del personale necessario.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.04. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Aumento dotazione organica dirigenti di istituti penitenziari)

  1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per il triennio 2026-2028, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 40 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.05. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

ART. 25.
(Disposizioni riguardanti l'indennità di presenza di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Giustizia minorile e di comunità)

  1. È autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.
  2. Agli oneri del comma 1, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*25.01. Zaratti, Dori.
*25.02. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)

  1. Al fine di garantire la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25.04. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Interventi relativi ai percorsi trattamentali e di reinserimento nella società dei condannati per particolari delitti)

  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi trattamentali per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25.05. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Finanziamento delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

  1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e contestualmente di implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
25.06. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 10 milioni per gli anni 2026 e 2027, destinando specificatamente tali risorse all'assistenza, ad iniziative educative, culturali e ricreative, dei detenuti, internati e delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25.07. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Implementazione case famiglia protette)

  1. Il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza Unificata, può stipulare con gli enti locali e con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, ulteriori convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette e di istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*25.08. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
*25.09. Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

  1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione dell'aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2026-2028» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».
  3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede, a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
**25.010. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
**25.011. Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Estensione mansioni UPP)

  1. Nell'ambito delle risorse attualmente previste a legislazione vigente, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 151, possono essere impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attività dei magistrati.
  2. A tal fine l'attività dell'addetto all'ufficio per il processo, nell'ambito del supporto al magistrato, deve essere finalizzata a:

   a) studio, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale degli atti preparatori utili alla decisione in merito alla concessione di permessi, alla liberazione anticipata, alla remissione del debito, alle sospensioni e ai differimenti nell'esecuzione della pena, alle espulsioni di detenuti stranieri e delle prescrizioni relative alla libertà controllata, all'approvazione del programma di trattamento del detenuto, al supporto alla decisione sull'autorizzazione ai ricoveri ospedalieri e alle visite specialistiche, all'autorizzazione all'ingresso di persone estranee all'amministrazione penitenziaria, all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria, al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario, alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie;

   b) studio dei fascicoli e preparazione dell'udienza, e predisposizione delle bozze dei provvedimenti;

   c) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;

   d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.
25.012. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Attivazione della previdenza dedicata per il personale del comparto Sicurezza e Difesa)

  1. Al fine di assicurare un trattamento previdenziale adeguato alla peculiarità delle funzioni svolte dal personale appartenente al Comparto Sicurezza e Difesa, è istituita una forma previdenziale dedicata, complementare e obbligatoria, finalizzata a compensare gli effetti derivanti dal regime contributivo puro e dalle specificità ordinamentali connesse allo svolgimento dei servizi operativi.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, da adottare entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

   a) le modalità di adesione e finanziamento della previdenza dedicata;

   b) l'aliquota contributiva a carico dell'Amministrazione e del personale;

   c) i criteri di gestione e investimento delle risorse, anche mediante fondi negoziali esistenti o di nuova istituzione;

   d) le misure attuative necessarie a garantire l'effettiva erogazione delle prestazioni.

  3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo denominato «Fondo per la previdenza complementare del Comparto Sicurezza e Difesa», con una dotazione pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25.014. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Incremento del Fondo di perequazione previdenziale per il personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di garantire la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione ai settori con uscite anticipate, il Fondo per la perequazione previdenziale previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'incremento è destinato all'adozione di misure finalizzate a mitigare gli effetti negativi derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici del suddetto personale, tenuto conto della specificità e dei gravosi compiti svolti e a garantire un'equa transizione verso il nuovo sistema previdenziale.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25.018. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Incremento delle facoltà assunzionali per le Forze di polizia e per le Forze Armate)

  1. Al fine di fronteggiare il previsto esodo pensionistico e garantire adeguati standard di sicurezza, incrementando l'efficacia delle funzioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di difesa nazionale, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni, per le Forze di Polizia di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121 e per le Forze Armate di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, un incremento delle facoltà assunzionali fino al 120 per cento del turnover del personale cessato dal servizio nell'anno precedente. Tale incremento è destinato prioritariamente a sanare le carenze strutturali di organico nelle aree operative e a garantire la sostituzione del personale specializzato.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25.019. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Ulteriori risorse per il rinnovo dei contratti delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di garantire l'adeguata valorizzazione della specificità dei compiti e delle responsabilità del personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per il triennio contrattuale 2026-2028 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, da destinarsi esclusivamente all'incremento delle risorse previste per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del suddetto personale. Tali risorse aggiuntive sono finalizzate a produrre un effettivo aumento del trattamento economico complessivo, ad esclusione del mero adeguamento all'inflazione.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25.020. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Istituzione del «Fondo Mutua Sicurezza» per l'assistenza sanitaria integrativa del personale delle Forze di Polizia e del comparto Sicurezza)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il Fondo di assistenza sanitaria integrativa nazionale per il personale delle Forze di Polizia e del comparto Sicurezza, denominato «Fondo Mutua Sicurezza».
  2. Il Fondo ha lo scopo di:

   a) garantire prestazioni sanitarie integrative rispetto al Servizio Sanitario Nazionale;

   b) assicurare rimborsi per visite specialistiche, esami diagnostici, riabilitazione, cure termali e odontoiatria;

   c) prevedere misure di sostegno economico in caso di infortunio o malattia dipendenti da causa di servizio;

   d) promuovere programmi di prevenzione sanitaria e tutela psicofisica del personale.

  3. Con decorrenza dalla data di cui al comma 1, non si procede al rinnovo delle vigenti polizze sanitarie assicurative private sottoscritte dai Ministeri competenti o dalle amministrazioni del comparto Sicurezza.
  4. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 12 milioni di euro ed è successivamente integrato mediante eventuali contributi facoltativi del personale, determinati con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia, in misura comunque non superiori a 46,75 euro mensili, nonché mediante contributi derivanti da convenzioni o accordi con fondi mutualistici, enti bilaterali e soggetti assicurativi integrativi.
  5. Il Comitato di gestione del Fondo Mutua Sicurezza è composto da un rappresentante del Ministero dell'interno, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti per ogni sigla sindacale maggiormente rappresentativa del Comparto Sicurezza, individuate ai sensi della normativa vigente sulla rappresentatività.
  6. Entro tre mesi dalla sua costituzione, il Comitato di gestione, dalla sua costituzione adotta il regolamento operativo del Fondo, definisce le tipologie e i livelli delle prestazioni sanitarie integrative e stipula convenzioni quadro con strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, finalizzate a garantire tempi certi e tariffe agevolate.
  7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25.023. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Misure in materia di liquidazione integrale del trattamento di fine servizio o trattamento di fine rapporto)

  1. In attuazione dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2023, è garantita al personale delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il personale appartenente al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, la liquidazione integrale del trattamento di fine servizio o di fine rapporto entro termini non superiori a tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per quiescenza, senza discriminazioni rispetto ai lavoratori del settore privato.
  2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti «tre mesi».
  3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25.024. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

ART. 26.
(Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno, nonché in materia di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente, nel limite della dotazione organica complessiva del Ministero e delle risorse finanziarie stanziate dal presente articolo;

   b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al fine di garantire la piena operatività degli uffici centrali e periferici, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2026-2027, a procedere alla rimodulazione dei posti vacanti, destinando le posizioni non coperte relative a diversi profili professionali della medesima area al profilo di Funzionario per cui l'amministrazione ha disponibilità in graduatorie vigenti, previo accertamento della sussistenza della relativa copertura finanziaria già autorizzata.
26.1. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire il pieno potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno e di assicurare il completamento dei piani di reclutamento, in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, il Ministero dell'interno, per il biennio 2026-2027, è autorizzato a: a) procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con carattere di priorità rispetto ad amministrazioni diverse da quella che ha bandito il concorso; b) nei casi di esaurimento delle graduatorie relative a specifici profili professionali o di necessità di potenziamento di settori strategici, assegnare alle unità organizzative centrali o periferiche personale afferente ad altro profilo professionale per il quale le graduatorie vigenti presentino disponibilità, nel limite dei relativi fabbisogni e delle risorse finanziarie già autorizzate e ripartite a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
26.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Casu.

  Al comma 3, sostituire le parole: per l'annualità 2026 sono incrementate in misura pari ad euro 2.000.000 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 sono incrementate in misura pari ad euro 10.000.000.

  Conseguentemente, al comma 5 sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) quanto a 10.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.3. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 3, sostituire la parola: «2.000.000» con la seguente: «10.000.000».

  Conseguentemente, al comma 5 sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) quanto a 10.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.4. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, l'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati promuove progetti di rigenerazione urbana aventi l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale.
  5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.5. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Benefici vittime del dovere e della criminalità organizzata)

  1. I benefici in favore di cittadini vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni, si applicano con riferimento agli eventi verificatisi a decorrere dal 2 giugno 1946.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*26.01. Dori, Zaratti.
*26.02. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti)

  1. L'articolo 1, comma 2011, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si interpreta nel senso che l'esenzione Irpef sui trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, nonché ai soggetti ad essi equiparati, si applica a tutti trattamenti pensionistici, anche di lavoro dipendente, erogati ai soggetti interessati, non presupponendo necessariamente una correlazione tra il trattamento pensionistico e l'evento lesivo che ha determinato il riconoscimento dello specifico status.
**26.03. Dori, Zaratti.
**26.04. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di libertà per il sostegno economico agli orfani di femminicidio)

  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Una quota pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 è indirizzata esclusivamente a fornire un sostegno economico agli orfani di un crimine domestico di cui all'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in concerto con l'autorità delegata competente in materia di politiche famigliare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e le procedure per l'erogazione del sostegno economico di cui al presente comma.
  2. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2, le parole: «valutati in 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite con le seguenti: «valutati in 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2025 e valutati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026»;

   b) all'articolo 9, comma 2, le parole: «valutati in 64.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite con le seguenti: «valutati in 64.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2025 e valutati in 5 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026»;

   c) all'articolo 11, comma 1:

    1) all'alinea, le parole: «di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «, di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026,»;

    2) lettera a), le parole: «una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «una quota pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2025 e una quota pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

    3) lettera b), le parole: «una quota pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2025 e una quota pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

  3. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri per il rafforzamento della formazione delle forze di polizia chiamati ad assistere a caso di violenza e maltrattamenti commessi nei confronti delle donne. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 29 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.06. Boschi.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Rifinanziamento Fondo beni confiscati alla mafia)

  1.All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*26.07. Zaratti, Dori.
*26.08. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Incremento del Fondo per la diffusione della cultura della legalità)

  1. Il Fondo per la diffusione della cultura della legalità di cui all'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.010. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in favore delle donne vittime della violenza mafiosa)

  1. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dal comma 2 è consentito anche alle donne vittime della violenza mafiosa che rifiutano le logiche criminali e che si trovano in condizione di povertà.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.011. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in favore di donne vittime della violenza mafiosa)

  1. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dal comma 2 è consentito anche alle donne vittime della violenza mafiosa che rifiutano le logiche criminali e che si trovano in condizione di povertà.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.012. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni per i testimoni per motivi di giustizia)

  1. All'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'assegno periodico versato in sostituzione del trattamento pensionistico non maturato alla data della testimonianza o a integrazione della pensione che sia di importo inferiore a quello che il testimone avrebbe percepito in assenza dell'adozione delle misure di tutela e o delle dichiarazioni rese, è reversibile secondo le regole dei trattamento pensionistici».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.013. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso)

  1. All'articolo 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente:

   «c-bis) dei delitti per i quali la parte civile costituita sia stata riconosciuta vittima di criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.».
26.014. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche all'articolo 6, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302)

  1. All'articolo 6, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le istanze presentate dagli interessati, in assenza di sentenza, non sono soggette a prescrizione o decadenza, qualora i presupposti per la concessione dell'elargizione di cui all'articolo 1, siano di chiara evidenza, risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.015. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512)

  1. All'articolo 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «le persone fisiche» sono inserite le seguenti: «nonché i loro successori a titolo universale»;

   b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

   «2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche, nonché i loro successori a titolo universale, costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale.».
26.016. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di collaboratori di giustizia)

  1. Dopo l'articolo 16-novies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

   «Art. 16-decies(Beneficio dell'esonero dal pagamento delle spese di giustizia e di mantenimento negli istituti di pena) – 1. I collaboratori ammessi alle speciali misure di protezione cui sono concesse le circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali ovvero i benefici penitenziari di cui all'articolo 16-novies possono essere esonerati dal pagamento delle spese previste dall'articolo 205, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 relative ai processi per i reati oggetto del rapporto collaborativo.
   2. I collaboratori di giustizia di cui al comma precedente possono essere esonerati dall'obbligo di rimborso all'erario dello Stato delle spese di mantenimento negli stabilimenti di pena nei casi previsti dagli articoli 188 del codice penale e 692 del codice di procedura penale.
   3. I benefici di cui ai commi precedenti sono disposti con la sentenza di condanna per i reati cui si riferisce la collaborazione ovvero dal competente giudice dell'esecuzione».

  2. In fase di prima applicazione, le previsioni di cui all'articolo 16-decies del decreto-legge n. 8 del 1991, come introdotto dal comma 1, si applicano anche nei riguardi delle persone:

   a) che, alla data di entrata in vigore del medesimo articolo 16-decies, risultano essere sottoposte alle speciali misure di protezione ai sensi del Capo II del medesimo decreto-legge;

   b) per le quali le predette speciali misure sono cessate nei cinque anni mesi antecedenti l'entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dei soggetti nei cui confronti dei quali la Commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, abbia disposto la revoca delle medesime misure.

  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.017. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Incremento risorse Fondo in favore dei comuni sciolti per mafia)

  1. Al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il fondo di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.018. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure in materia di capitalizzazione delle misure di assistenza economica per i collaboratori e i testimoni di giustizia)

  1. Le somme erogate a titolo di capitalizzazione, ai sensi dell'articolo 10, del decreto ministeriale, 23 aprile 2004, n. 161, per le finalità di reinserimento socio economico dei collaboratori e dei testimoni di giustizia non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento.
26.019. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

ART. 27.
(Misure in materia di collocamento mirato e permessi di lavoro delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: nonché aggiungere la seguente: anche;

   2) al comma 6, dopo le parole: della legge 23 dicembre 2005, n. 266, inserire le seguenti: nonché alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,;

   3) al comma 8, sopprimere le parole: e soggette a recupero secondo la disciplina contrattuale vigente.
27.1. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 2, sostituire le parole: e della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con le seguenti: e dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
27.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 6 dopo le parole: della legge 23 dicembre 2005, n. 266, inserire le seguenti: , alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalità organizzata di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302,.
27.3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Le disposizioni in favore delle vittime del dovere e dei loro familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, e successive modificazioni, si applicano altresì ai familiari conviventi del personale delle Forze Armate che abbiano contratto patologie oncologiche e pre-oncologiche per le quali sia accertato il nesso di causalità con l'esposizione, anche in via indiretta, all'amianto o ad altre sostanze nocive dal servizio prestato dal proprio coniuge.
  8-ter. Ai fini del comma 8-bis, il nesso di causalità e la dipendenza della patologia sono accertati in via amministrativa secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2001, n. 461. Restano fermi gli effetti degli accertamenti già contenuti in sentenze passate in giudicato.
  8-quater. Ai soggetti di cui al comma 8-bis sono estesi i benefici indennitari, assistenziali e previdenziali previsti dall'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalle relative norme di attuazione.
  8-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
27.4. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  8-bis. All'articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2026, i benefici di cui all'articolo 3, commi 1, 1-bis ed 1-ter della medesima legge».
  8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
27.5. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle orfane e agli orfani di crimini domestici di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 4.
27.6. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1.
(Misure a favore delle vittime del dovere e loro familiari)

  1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. La presente disposizione si applica nel limite di spesa di 50 milioni di euro per il 2026 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
27.01. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1.
(Interpretazione autentica)

  1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*27.02. Dori, Zaratti.
*27.03. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1.
(Estensione dell'applicazione delle norme in favore delle vittime del dovere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510)

  1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, si applicano, altresì, ai familiari del personale militare che abbiano contratto patologie oncologiche e preoncologiche riconducibili, in via diretta o indiretta, all'esposizione ad amianto o ad altre sostanze nocive derivante dal servizio prestato dal medesimo personale, accertata come dipendente da causa di servizio.
  2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono riconosciuti i benefici, indennitari e previdenziali, previsti per le vittime del dovere e per i loro familiari, ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
27.04. Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1.
(Disposizioni in favore delle donne vittime della violenza mafiosa)

  1. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dal comma 2, è consentito anche alle donne vittime della violenza mafiosa che rifiutano le logiche criminali e che si trovano in condizione di povertà.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
27.05. Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1.
(Misure antiusura e antiracket)

  1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'interno, presso le associazioni e fondazioni antiusura e antiracket riconosciute e regolarmente iscritte negli elenchi prefettizi e del Ministero dell'interno, è istituito il numero verde nazionale con compiti di primo ascolto e assistenza e rilascio di informazione utili alla presentazione dell'istanza di accesso al Fondo di Solidarietà di cui al comma 1. Il Commissario Straordinario del Governo, di concerto con il Comitato di Solidarietà e con la CONSAP, destina a tale ruolo personale altamente specializzato e periodicamente provvede a dare massima diffusione del numero verde e delle sue finalità sui principali mezzi di comunicazione di massa».
27.06. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1.
(Misure in favore di orfani di crimini domestici)

  1. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
27.07. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1.
(Istituzione all'interno del territorio nazionale di ulteriori Centri di permanenza per il rimpatrio e di trattenimento dei richiedenti asilo sottoposti alle procedure di frontiera)

  1. Al fine di rafforzare la capacità di riconoscimento, esame delle domande di protezione, trattenimento e rimpatrio degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, nonché di assicurare una più equilibrata distribuzione territoriale delle strutture preposte a queste attività, è autorizzata l'istituzione nel territorio della Repubblica di:

   a) otto Centri di permanenza per il rimpatrio, di seguito denominati «CPR», ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

   b) due strutture destinate al trattenimento dei richiedenti protezione internazionale sottoposti alle procedure di frontiera, di seguito denominate «CTRA», ai sensi degli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

  2. I CPR di cui al comma 1, lettera a), sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. I CTRA di cui al comma 1, lettera b), sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presso aree prossime ai valichi di frontiera, alle zone di transito, ai punti di crisi o ai luoghi di sbarco, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente.
  4. Ai fini dell'adozione dei decreti di cui ai commi 2 e 3, costituisce criterio prioritario di localizzazione l'insediamento delle nuove strutture in regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino operativi centri della medesima tipologia.
  5. In attuazione del criterio di cui al comma 4:

   a) i CPR sono prioritariamente localizzati nelle regioni prive, alla medesima data, di centri di permanenza per il rimpatrio operativi;

   b) i CTRA sono prioritariamente localizzati nelle regioni prive, alla medesima data, di strutture destinate al trattenimento dei richiedenti protezione internazionale nell'ambito delle procedure di frontiera.

  6. Resta ferma la facoltà di individuare sedi alternative rispetto a quelle prioritariamente considerate ai sensi dei commi 4 e 5, qualora ricorrano comprovate esigenze di funzionalità, sicurezza, idoneità logistica, prossimità ai presìdi sanitari, agli uffici giudiziari, agli uffici di pubblica sicurezza o ai luoghi di esecuzione dei rimpatri.
  7. Con i decreti di cui ai commi 2 e 3 sono altresì definiti:

   a) la capienza massima di ciascuna struttura;

   b) i criteri di organizzazione e funzionamento;

   c) i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza;

   d) le modalità di erogazione dei servizi di assistenza sanitaria, mediazione linguistico-culturale, informazione legale e gestione amministrativa;

   e) le forme di raccordo con le prefetture, le questure, le aziende sanitarie territorialmente competenti e l'autorità giudiziaria.

  8. Alla realizzazione, gestione e funzionamento dei CPR e dei CTRA di cui al presente articolo si provvede nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, delle garanzie giurisdizionali previste dall'ordinamento e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e dalle convenzioni internazionali vigenti.
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, concernenti l'istituzione, l'adeguamento infrastrutturale, l'allestimento, la gestione e il funzionamento delle strutture, si provvede con un importo pari a 25 milioni di euro annui, a partire dal 2026, mediante l'abrogazione dell'autorizzazione di spesa di cui 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 14. Parte delle economie risultanti dal presente articolo sono destinate, fino ad un massimo di 15 milioni di euro annui, agli interventi finalizzati all'istruzione, integrazione e protezione dei minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47.
27.08. Richetti, D'Alessio.

ART. 27-bis.
(Disposizioni per la tutela della mobilità del personale impegnato nella lotta alla criminalità e modifica all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

  Dopo l'articolo 27-bis, aggiungere il seguente:

Art. 27-ter.
(Norme per le vittime della violenza urbana)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il Fondo per le vittime della violenza urbana con la dotazione di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Il Fondo è inserito al capitolo 2313, missione 5, programma 5.1. Il funzionamento del Fondo e i requisiti per accedere alle relative provvidenze sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con la corrispondente riduzione dei fondi previsti sul capitolo 7190 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 1, Programma 1.1., Azione «Realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina».
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare i necessari decreti di variazione.
27-bis.01. Magi.

ART. 28.
(Obbligo di cooperazione dello straniero detenuto e internato ai fini dell'accertamento dell'identità)

  Sopprimerlo.
*28.1. Magi.
*28.2. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso, sostituire il primo periodo con i seguenti: I detenuti e gli internati stranieri non ostacolano l'accertamento della loro identità ed esibiscono e producono gli elementi in loro possesso relativi, oltre che all'identità, anche a età e cittadinanza. L'eventuale veridicità delle dichiarazioni rese è accertata dall'autorità giudiziaria competente.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: Ai fini fino alla fine del periodo, con le seguenti: La condotta tenuta dai detenuti e dagli internati stranieri in relazione all'accertamento dell'identità, dell'età e della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 32, ultimo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è valutata ai fini della pericolosità sociale.
28.3. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, capoverso, sostituire il primo periodo con i seguenti: I detenuti e gli internati stranieri non ostacolano l'accertamento della loro identità ed esibiscono e producono gli elementi in loro possesso, oltre che all'identità, relativi anche a età e cittadinanza. L'eventuale veridicità delle dichiarazioni rese è accertata dall'autorità giudiziaria competente.
28.4. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: stranieri.

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: dello straniero con la parola: del.
28.5. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, le parole: hanno l'obbligo di cooperare sono sostituite dalle seguenti: possono cooperare.

  Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le parole: Obbligo di.
28.6. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: gli elementi in loro possesso inserire le seguenti: e ragionevolmente disponibili.
28.7. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , nonché ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati.
28.8. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: o sono transitati.
28.9. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo inserire il seguente: La direzione dell'istituto penitenziario ovvero del centro di permanenza trasmette la richiesta di informazioni al magistrato di sorveglianza competente, che fissa, entro un termine non inferiore a dieci giorni, la data e l'ora in cui le informazioni sono raccolte, alla presenza di un difensore, anche nominato d'ufficio.
28.10. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo inserire i seguenti: Delle operazioni di raccolta delle informazioni è redatto verbale, nel quale si dà conto dell'atteggiamento tenuto dal detenuto o dall'internato. Il verbale, sottoscritto dal detenuto o dall'internato e dal difensore, è trasmesso al magistrato di sorveglianza.
28.11. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo inserire il seguente: La raccolta delle informazioni, richieste in forma scritta e in lingua comprensibile al detenuto o all'internato straniero, deve avvenire alla presenza di un difensore, anche nominato d'ufficio, e di un mediatore culturale.
28.12. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo inserire il seguente: La direzione dell'istituto penitenziario ovvero del centro di permanenza trasmette la richiesta al magistrato di sorveglianza e la notifica al difensore del detenuto o dell'internato.
28.13. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'obbligo di cooperazione non sussiste quando la produzione delle informazioni o dei documenti richiesti risulti oggettivamente impossibile o non ragionevolmente esigibile.
28.14. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo inserire il seguente: Il detenuto o internato ha diritto di essere informato della facoltà di consultare il proprio difensore prima di fornire le informazioni richieste.
28.15. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo inserire il seguente: Le richieste di informazioni sono formulate in lingua comprensibile al detenuto o internato, con l'assistenza di interprete ove necessario.
28.16. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo inserire il seguente: La richiesta è notificata al difensore, anche nominato d'ufficio, che deve essere presente al momento della raccolta delle informazioni.
28.17. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati aggiungere le seguenti: nei limiti delle informazioni di cui il soggetto abbia diretta conoscenza e che sia agevolmente in grado di ricordare o documentare.
28.18. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo inserire il seguente: La richiesta è formulata da parte della Direzione dell'istituto penitenziario o del centro di permanenza, in forma scritta e in lingua italiana, ovvero in altra lingua a lui comprensibile ed è trasmessa anche al difensore nominato, dando al detenuto o all'internato un termine congruo, comunque non inferiore a dieci giorni, per fornire le informazioni richieste.
28.19. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo inserire il seguente: La richiesta è formulata al detenuto o all'internato straniero da parte della Direzione dell'istituto penitenziario o del centro di permanenza, in forma scritta e in lingua italiana, ovvero in altra lingua a lui comprensibile ed è trasmessa anche al difensore nominato.
28.20. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso, al secondo periodo, dopo la parola: esecuzione inserire le seguenti: , unitamente al verbale delle operazioni di raccolta delle informazioni, dal quale risulti l'atteggiamento tenuto dal detenuto e dall'internato. Il detenuto o l'internato, ovvero il difensore presente alle operazioni di raccolta, possono richiedere di inserire nel verbale ogni ulteriore elemento ritenuto rilevante, anche in dissenso rispetto a quanto riportato dal personale che ha svolto le operazioni di raccolta.
28.21. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere il terzo periodo.
28.22. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente: Le predette informazioni non incidono sulla valutazione ai fini del giudizio di cui al comma 5 dell'articolo 26 del regolamento di esecuzione, sull'adozione delle misure relative al trattamento penitenziario e sull'applicazione delle pene alternative previste dal presente ordinamento e dal predetto regolamento.
28.23. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso, al terzo periodo, dopo le parole: sono altresì annotate inserire le seguenti: con specifica motivazione.
28.24. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: il mancato adempimento a tale obbligo costituisce un elemento di valutazione con le seguenti: il mancato adempimento può essere valutato esclusivamente ove accertato che sia stato volontario e ingiustificato.
28.25. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: e il mancato adempimento a tale obbligo costituisce un elemento di valutazione ai fini del giudizio espresso ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 26.
*28.26. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
*28.27. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole da: e il mancato adempimento fino a: del medesimo articolo 26 con le seguenti: . Al detenuto e all'internato straniero che non conosce la lingua italiana la richiesta riguardante le informazioni sull'obbligo di cooperare deve essere tradotta in una lingua a lui nota.
28.28. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al detenuto e all'internato straniero che non conosce la lingua italiana la richiesta riguardante le informazioni sull'obbligo di cooperare deve essere tradotta in una lingua a lui nota.
28.29. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale mancato adempimento è valutato tenendo conto delle condizioni personali, linguistiche, culturali e documentali del detenuto o internato.
28.30. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso tale valutazione non può costituire elemento esclusivo o determinante ai fini della concessione dei benefici penitenziari.
28.31. Dori, Zaratti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. L'annotazione relativa al mancato adempimento dell'obbligo di cooperazione è comunicata al magistrato di sorveglianza, che può verificarne la fondatezza.
28.32. Dori, Zaratti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Il detenuto o internato è informato in forma scritta e comprensibile dell'obbligo di cooperazione, delle relative modalità e delle possibili conseguenze.
28.33. Dori, Zaratti.

  Sopprimere il comma 2.
28.34. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «sempre che risulti socialmente pericoloso» sono sostituite dalle seguenti: «quando sussistano gravi e comprovate ragioni di pericolosità sociale».
28.36. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: «ordina» è sostituita dalla seguente: «può ordinare».
28.37. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 2, sostituire le parole: si tiene conto anche con le seguenti: può essere considerato esclusivamente nell'ambito di una valutazione complessiva e individualizzata.
28.38. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, sostituire le parole: si tiene conto con le seguenti: si può tenere conto.
28.39. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 2, dopo le parole: della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiungere le seguenti: solo qualora la mancata collaborazione sia avvenuta in forme tali da determinare gravi e comprovate ragioni di pericolosità sociale.
28.40. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicate nel rispetto del principio di eguaglianza e non discriminazione e non possono comportare trattamenti detentivi peggiorativi fondati esclusivamente sulla condizione di cittadinanza.
28.41. Dori, Zaratti.

ART. 29.
(Disposizioni in materia di respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio)

  Sopprimerlo.
*29.1. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
*29.2. Zaratti, Dori.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.
(Ingresso nel territorio dello Stato per l'inserimento nel mercato del lavoro)

  1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 4.1.
(Ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro)

   1. L'ingresso nel territorio dello Stato per l'inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle quote a tale fine previste, del cittadino straniero iscritto nelle liste di cui all'articolo 3-bis, ove istituite nel Paese di residenza, avviene a seguito di richiesta, nominativa o numerica, proveniente dalle regioni, province autonome di Trento e Bolzano, enti locali, associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, nonché istituti di patronato, con la costituzione di forme di garanzia patrimoniale a carico dell'ente o dell'associazione richiedente.
   2. L'ingresso nel territorio dello Stato per ricerca di lavoro tramite sponsor o attività di intermediazione, nell'ambito delle quote a tale fine previste, del cittadino straniero, è subordinato alla prestazione di adeguata garanzia da parte di soggetti appositamente autorizzati o di adeguata garanzia individuale da parte del cittadino italiano o straniero con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo nell'Unione europea che intenda farsi garante dell'ingresso di un cittadino straniero non comunitario.
   3. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari:

   a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   b) le organizzazioni nazionali degli imprenditori, dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli organismi internazionali aventi la finalità di favorire e organizzare il trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e il loro inserimento nei settori produttivi del Paese, nonché gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione, anche in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e altri enti locali;

   c) le università, le fondazioni universitarie, gli enti pubblici nazionali di ricerca;

   d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

   4. Il richiedente deve fornire una garanzia economica per il sostentamento del cittadino straniero nel periodo iniziale di soggiorno di sei mesi, di importo pari all'assegno di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
   5. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia il cittadino straniero richiede al comune competente il rilascio di un permesso di soggiorno di durata annuale per ricerca di lavoro. Tale permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di instaurazione di un contratto di lavoro di almeno sei mesi, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a venti ore settimanali, rinnovabile alla scadenza se permangono le garanzie economiche di cui al comma 4.
   6. Non sono ammessi alle procedure previste dal presente articolo i cittadini stranieri per i quali non è permesso l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6.».
29.5. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.
(Disposizioni in materia di rilascio e di durata dei permessi di soggiorno)

  1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Per i lavoratori stranieri che entrano nel territorio dello Stato in quanto autorizzati all'ingresso nell'ambito delle liste di cui all'articolo 3-bis, il permesso di soggiorno è rilasciato, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, dal comune in cui si trova il lavoratore medesimo, entro ventiquattro ore dal suo ingresso nel territorio dello Stato. Per i lavoratori stranieri che entrano nel territorio dello Stato per ricerca di lavoro, il permesso di soggiorno è richiesto secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al comune in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato, ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio del permesso di soggiorno relativamente ai soggiorni per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.»;

   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. La durata del permesso di soggiorno è quella indicata nel contratto di lavoro e non può comunque superare un anno in relazione al permesso di soggiorno per lavoro stagionale, due anni in relazione al permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, tre anni in relazione al permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e quattro anni in relazione al permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato.»;

   c) al comma 3-sexies:

    1) al primo periodo, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

    2) al secondo periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;

   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno trenta giorni prima della sua scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e per il rinnovo previste dal presente testo unico. Il permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale. Dal momento della presentazione, nei termini previsti dal presente comma, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e fino al rilascio del permesso di soggiorno rinnovato, sono prorogati gli effetti e l'efficacia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto.».

  2. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, ove non diversamente previsto dal presente testo unico.»;

   b) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

   c) al comma 3, le parole: «alle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera b)»;

   d) al comma 6-bis, le parole: «della sottoscrizione del contratto di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «del rilascio del permesso di soggiorno».
29.7. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.
(Disposizioni in materia di conversione del permesso di soggiorno)

  1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 1-bis:

    1) all'alinea, le parole: «, ove ne ricorrano i requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

   «h-ter) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

   h-quater) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), e all'articolo 36»;

   b) all'articolo 18, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

   c) all'articolo 18-bis, comma 1-bis, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

   d) all'articolo 20-bis, comma 2, le parole: «, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «. Esso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.»;

   e) all'articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

   «11.1. Lo straniero che ha conseguito in Italia un dottorato, un master universitario di secondo livello, una laurea triennale, una laurea specialistica o una laurea magistrale, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, o, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.»;

   f) all'articolo 24, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale può essere altresì convertito, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

   g) all'articolo 29, comma 6, secondo periodo, le parole: «ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

   h) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, lettera b), le parole: «agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «agli stranieri»;

    2) al comma 1, lettera c), le parole: «al familiare straniero regolarmente soggiornante» sono sostituite dalle seguenti: «al familiare straniero»;

    3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 5, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari può essere sempre convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.».
29.8. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.
(Disposizioni in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri non comunitari e introduzione del permesso di soggiorno per radicamento sociale)

  1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

«Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri non comunitari)

   1. I datori di lavoro possono presentare istanza per stipulare un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri non comunitari presenti sul territorio nazionale in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito o di cui non è consentita la conversione per motivi di lavoro. La medesima istanza può altresì essere presentata dai cittadini stranieri che si trovano in tale condizione qualora dispongano di un impegno all'assunzione da parte di un datore di lavoro.
   2. Nelle istanze di cui al comma 1 sono indicate:

   a) la durata del contratto di lavoro, che deve essere di almeno sei mesi, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a venti ore settimanali;

   b) la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

   3. Se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11. Al cittadino straniero potrà essere altresì rilasciato, ricorrendone i presupposti, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per altri motivi previsti dal presente testo unico.
   4. Le istanze di cui al comma 1 sono presentate, anche per via telematica, allo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22. Al fine della valutazione della congruità delle istanze con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
   5. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità dell'impegno all'assunzione di cui al comma 1, richiede il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate. I suddetti pareri devono essere resi entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1 e a essi si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In mancanza dei pareri di cui al comma precedente, il permesso di soggiorno è rilasciato. Lo sportello unico per l'immigrazione, acquisiti i pareri richiesti, convoca le parti per gli adempimenti di cui all'articolo 22. La durata del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente articolo non può complessivamente superare i novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
   6. All'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 lo sportello unico per l'immigrazione rilascia un'attestazione, contenente anche un codice fiscale alfanumerico provvisorio, che consente al cittadino straniero, di cui è richiesta l'assunzione di soggiornare nel territorio dello Stato fino a eventuale comunicazione dell'autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato o autonomo anche per un datore diverso da quello che ha presentato l'istanza di cui al comma 1, nonché l'iscrizione anagrafica e al Servizio sanitario nazionale. Il cittadino straniero in possesso dell'attestazione di cui al primo periodo può effettuare la registrazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e può uscire e rientrare nel territorio dello Stato.
   7. L'istanza di cui al comma 1 è presentata previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 130 euro, al netto dei costi amministrativi che restano comunque a carico dell'istante.
   8. L'istanza di cui al comma 1 non è ammissibile qualora risulti che, nei cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima, il datore di lavoro sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 12 e dall'articolo 22, comma 12 del presente testo unico, nonché per uno dei delitti previsti dall'articolo 600 e dall'articolo 603-bis del codice penale. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando la sentenza di condanna sia stata adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
   9. Non sono ammissibili le istanze che riguardino cittadini stranieri ai quali non è consentito l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ad eccezione del requisito relativo alla disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, e ai sensi del medesimo articolo 4, comma 6.
   10. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 si tiene in ogni caso conto della presenza e dell'effettività di vincoli familiari sul territorio italiano con i soggetti di cui all'articolo 29, dell'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d'origine, nonché della durata del soggiorno in Italia.

Art. 22-ter.
(Permesso di soggiorno per radicamento sociale)

   1. Allo straniero presente a qualsiasi titolo nel territorio dello Stato da almeno tre anni e che dimostri di essersi radicato integrato nel tessuto civile e sociale è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per radicamento sociale della durata di due anni, rinnovabile e convertibile, ricorrendone i presupposti, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.
   2. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero deve dimostrare, con qualsiasi mezzo, il possesso di uno dei seguenti requisiti:

   a) la sussistenza di legami familiari o affettivi nel territorio italiano;

   b) l'inserimento sociale e lavorativo;

   c) la durata della permanenza sul territorio italiano;

   d) la conoscenza della lingua italiana;

   e) qualunque altra circostanza idonea a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale dimora.

   3. Il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 22-bis, comma 4, primo periodo, e comma 5.
   4. Il permesso soggiorno di cui al comma 1 non può essere rilasciato qualora lo straniero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 51 del codice di procedura penale, o qualora lo straniero medesimo costituisca una minaccia attuale e concreta per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del presente testo unico. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha legami in Italia con familiari di cui all'articolo 29, il questore tiene conto anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali sul territorio nazionale, nonché della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale medesimo.».
29.9. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Sopprimere il comma 1.
29.10. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
29.11. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

«Art. 4-quater.
(Visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari)

   1. Il visto a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) è rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, allorché si trovi nel territorio di Stati, anche diversi dallo Stato di appartenenza, e manifesti la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale e abbia i seguenti requisiti:

   a) ha il timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, escluse le cause di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 di tale decreto ovvero ha i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in una delle ipotesi indicate nei commi 1, 1.1. e 1-bis dell'articolo 19;

   b) risulta, anche attraverso le banche dati in uso nell'Unione europea, che egli non abbia in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso o che una sua domanda di protezione internazionale non sia stata definitivamente rigettata in tali Stati, che non sia in tali Stati titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;

   c) non si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale;

   d) abbia le caratteristiche dei beneficiari dei programmi umanitari indicati nel comma 2 ovvero abbia presentato domanda individuale esaminata ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6.

   2. Il visto è rilasciato, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, attraverso la realizzazione di specifici programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, anche sulla base di norme internazionali o europee o di facilitazione degli ingressi di persone appartenenti categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e di coniugi o di parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia, ovvero nell'ambito di appositi protocolli di intesa, stipulati tra enti italiani e i Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presentano adeguati profili di affidabilità specificati in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel quale può essere predisposta una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso che lo Stato italiano intende rilasciare ai sensi del presente comma e sono disciplinate le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione e identificazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla quale possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto deve essere acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti.
   3. Il visto è altresì rilasciato allo straniero o all'apolide che ne presenti domanda di rilascio al consolato italiano competente per il territorio dello Stato in cui si trova, esclusi gli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen e il Regno Unito, e che attesti con qualsiasi mezzo la sua situazione bisognosa di protezione ai sensi del comma 1:

   a) sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR o di una sentenza di giudice italiano che accerta i presupposti per il rilascio del visto ovvero;

   b) sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore.

   4. La domanda di visto ai sensi del comma 3 è presentata dallo straniero o dall'apolide, anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi, ed è redatta anche in lingua propria o su appositi formulari predisposti dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo. Essa è inoltrata, insieme con la documentazione allegata, mediante modalità riservate e semplificate e in via telematica, alla rappresentanza italiana competente per lo Stato in cui egli si trova, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione. La domanda può essere presentata anche per il tramite di organizzazioni internazionali, di enti italiani e dei soggetti pubblici o privati, inclusi quelli operanti nell'ambito dei programmi umanitari di cui al comma 2, o da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia. La domanda è esaminata esclusivamente dal personale diplomatico o consolare italiano ed è trattata con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. Il personale consolare o la Commissione nazionale per il diritto di asilo possono chiedere al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di produrre ulteriore documentazione a supporto della domanda o di svolgere un colloquio riservato in videoconferenza, con l'ausilio di interpreti messi a disposizione dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.
   5. La rappresentanza italiana accoglie o rigetta la domanda di visto, osservando anche eventuali criteri generali per l'esame di tali domande decisi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La decisione è comunicata mediante atto scritto e motivato comunicato all'interessato o all'eventuale soggetto che ha inoltrato la domanda, il quale deve pervenire allo straniero o all'apolide anche per le vie brevi o in via telematica entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua presentazione nelle ipotesi indicate nella lettera a) del comma 3. Nell'ipotesi indicata nella lettera b) del comma 3 il termine perentorio è di trenta giorni dalla sua presentazione, prorogabili di altri quindici giorni allorché la rappresentanza comunichi al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di aver inviato anche per le vie brevi una richiesta motivata di parere ad apposita sezione speciale della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da istituirsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e operante anche col supporto di funzionari amministrativi con compiti istruttori nell'ambito del contingente del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere altamente specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Il parere motivato deve essere reso alla rappresentanza entro il termine perentorio dei successivi quindici giorni, scaduti i quali senza che la Commissione abbia inviato il suo parere negativo il visto deve essere rilasciato. La comunicazione della risposta alla domanda deve essere tradotta, anche con appositi formulari, in lingua comprensibile allo straniero e, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo, e ad essa devono essere allegati anche l'eventuale richiesta motivata di parere e il parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.
   6. Il rigetto della domanda di visto deve indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta. L'impugnazione è effettuata con ricorso presentato al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare e deve essere comunicato per le vie brevi anche alla Commissione nazionale per il diritto di asilo allorché essa abbia espresso parere contrario. Il ricorso contro il rigetto di domanda concernente minore straniero non accompagnato è presentato dall'ente che ha presentato la domanda in suo favore. Il giudice si pronuncia in via d'urgenza sul ricorso, anche ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, il suo difensore e un componente della sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, designato dal suo Presidente, e acquisita ogni altra informazione utile, anche sul Paese in cui il ricorrente si trova e di quello di cui è cittadino. La cancelleria subito dopo il deposito della sentenza ne trasmette immediatamente copia anche per le vie brevi all'interessato e al suo difensore, al competente ufficio consolare italiano all'estero e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1 e 3 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio necessari.
   7. Il rilascio del visto è sempre comunicato anche per le vie brevi ai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché agli eventuali familiari o enti che hanno supportato la domanda e al competente tribunale dei minorenni se si tratta di minori non accompagnati. La rappresentanza italiana rilascia gratuitamente il visto e l'eventuale documento di viaggio. Il rilascio del visto avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio.
   8. Lo straniero o l'apolide a cui è rilasciato ai sensi del comma 1 il visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari presenta domanda di protezione internazionale all'ufficio di polizia di frontiera presso un valico di frontiera internazionale sito in territorio italiano, che deve indicare nella domanda di visto. Qualora non disponga in Italia di sufficienti mezzi di sussistenza ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, neppure sulla base dell'eventuale sostentamento fornito nell'ambito dei programmi umanitari indicati nel comma 2 o dai soggetti che hanno favorito la domanda presentata ai sensi del comma 3, il consolato italiano deve farne immediata segnalazione anche per le vie brevi al Ministero dell'interno e al Servizio centrale del sistema di accoglienza e integrazione istituito ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 e successive modifiche e integrazioni, i quali provvedono al suo accompagnamento fin dall'ingresso ad una struttura di accoglienza afferenti a tale sistema. La competente Questura provvede in via prioritaria all'effettuazione dei rilievi fotodattiloscopici, al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e alla verbalizzazione della domanda, la quale è esaminata in via prioritaria ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 28 gennaio, n. 25, anche tenendo conto delle dichiarazioni fatte nella domanda del visto e della documentazione ad essa allegata, delle segnalazioni fatte dagli organismi internazionali o europei e dell'eventuale parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché di visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari.
29.12. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «al tribunale amministrativo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «alla sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, in composizione monocratica».
29.13. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*29.15. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
*29.16. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: comma 5-quater, aggiungere le seguenti: le parole: «da 15.000 a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 a 5.000 euro» e.
29.17. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: comma 5-quater, aggiungere le seguenti: le parole: «da 15.000 a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.000 a 10.000 euro» e.
29.18. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: comma 5-quater, aggiungere le seguenti: le parole: «da 15.000 a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 a 2.000 euro» e.
29.19. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: situazioni personali diverse aggiungere le seguenti: ovvero qualora sia necessario procedere a una nuova valutazione individuale e aggiornata delle condizioni personali e familiari dell'interessato.
29.20. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con le seguenti: si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione autonomamente motivato.
29.21. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: si applicano le disposizioni aggiungere le seguenti: previa motivazione specifica in ordine alla sussistenza dei presupposti del trattenimento.
29.22. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento e di trattenimento di cui al periodo precedente sono soggetti alla convalida da parte del giudice di pace che provvede comunque entro il termine delle quarantotto ore dalla comunicazione del Questore, dopo aver valutato le sopraggiunte situazioni personali anche esposte dal cittadino straniero, in conformità di quanto previsto anche dall'articolo 5, commi 5 e 6, e dall'articolo 19 del presente decreto e nel rispetto delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia;
*29.23. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
*29.24. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trattenimento presso un Centro di permanenza per il rimpatrio non può essere disposto automaticamente in conseguenza della violazione dell'ordine di allontanamento.
29.25. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trattenimento può essere disposto esclusivamente in presenza di concreto rischio di fuga o di comprovato ostacolo alla preparazione del rimpatrio.
29.26. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorità competente tiene conto di eventuali mutamenti sopravvenuti nella situazione personale dell'interessato.
29.27. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trattenimento è disposto solo qualora misure meno coercitive risultino insufficienti.
29.28. Zaratti, Dori.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Prima dell'esecuzione del rimpatrio è verificato il rischio di respingimento verso Paesi nei quali la persona possa essere esposta a trattamenti contrari ai diritti fondamentali.
29.29. Zaratti, Dori.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Prima dell'adozione del trattenimento è effettuata una valutazione delle condizioni di vulnerabilità della persona interessata.
29.30. Zaratti, Dori.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Lo straniero è informato in una lingua a lui comprensibile delle ragioni del provvedimento e dei mezzi di ricorso disponibili.
29.31. Zaratti, Dori.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. È garantito allo straniero il diritto all'assistenza legale ai fini dell'impugnazione delle decisioni relative al rimpatrio.
29.32. Zaratti, Dori.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. L'autorità competente tiene conto dell'esistenza di legami familiari o sociali rilevanti nel territorio dello Stato.
29.33. Zaratti, Dori.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Il trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio è disposto solo come misura di ultima istanza.
29.34. Zaratti, Dori.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Le decisioni relative al trattenimento e al rimpatrio sono soggette a riesame giurisdizionale.
29.35. Zaratti, Dori.

  Sopprimere il comma 2.
29.36. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Sopprimere il comma 3.
*29.37. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
*29.38. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
*29.39. Giachetti.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 142, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84» sono sostituite dalle seguenti: «sono liquidati dal magistrato osservando la tariffa professionale vigente relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale. È ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.».
**29.40. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
**29.41. Zaratti, Dori.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 142, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo la parola: «sono» è inserita la seguente: «sempre».
29.42. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicate nel rispetto della direttiva 2008/115/CE e dei principi del diritto dell'Unione europea.
29.43. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni per l'incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo con finalità specifiche per minori e disabili)

  1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 188 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati nonché di 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 214 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
29.01. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni per l'incremento del Fondo per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale)

  1. Quale concorso dello Stato agli oneri sostenuti nell'anno 2025 per l'accoglienza e l'integrazione dei richiedenti protezione internazionale da parte dei comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2026.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al primo periodo del presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 marzo 2026.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
29.02. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Fondo per la stabilizzazione del personale interinale di Questure, Prefetture e Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)

  1. Al fine di assicurare la continuità amministrativa e l'efficienza dei servizi essenziali connessi alla gestione dei flussi migratori e al rilascio dei titoli di soggiorno, è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo per la stabilizzazione del personale interinale impiegato presso le Questure, le Prefetture e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026.
  2. Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare:

   a) percorsi di stabilizzazione del personale interinale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante procedure concorsuali riservate o semplificate;

   b) la copertura finanziaria degli oneri connessi alla trasformazione dei contratti di somministrazione in contratti a tempo determinato o indeterminato presso l'amministrazione di riferimento;

   c) iniziative di formazione e riqualificazione professionale del personale interessato.

  3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei princìpi di trasparenza e meritocrazia.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190.
29.03. Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Misure per il sostegno al lavoro delle prefetture e questure in tema di immigrazione)

  1. Al fine di far fronte ai carichi di lavoro degli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture e gli Uffici immigrazione delle Questure per la gestione delle pratiche relative al rilascio dei nulla osta al lavoro e alle pratiche di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a diciotto mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per l'anno 2027, da ripartire tra le sedi di servizio con il maggiore carico di lavoro e pratiche non ancora evase, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
29.04. Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Ingresso nel territorio dello Stato per l'inserimento nel mercato del lavoro)

  1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

   «Art. 4.1. – (Ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro) – 1. L'ingresso nel territorio dello Stato per l'inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle quote a tale fine previste, del cittadino straniero iscritto nelle liste di cui all'articolo 3-bis, ove istituite nel Paese di residenza, avviene a seguito di richiesta, nominativa o numerica, proveniente dalle regioni, province autonome di Trento e Bolzano, enti locali, associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, nonché istituti di patronato, con la costituzione di forme di garanzia patrimoniale a carico dell'ente o dell'associazione richiedente.
   2. L'ingresso nel territorio dello Stato per ricerca di lavoro tramite sponsor o attività di intermediazione, nell'ambito delle quote a tale fine previste, del cittadino straniero, è subordinato alla prestazione di adeguata garanzia da parte di soggetti appositamente autorizzati o di adeguata garanzia individuale da parte del cittadino italiano o straniero con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo nell'Unione europea che intenda farsi garante dell'ingresso di un cittadino straniero non comunitario.
   3. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari:

   a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   b) le organizzazioni nazionali degli imprenditori, dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli organismi internazionali aventi la finalità di favorire e organizzare il trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e il loro inserimento nei settori produttivi del Paese, nonché gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione, anche in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e altri enti locali;

   c) le università, le fondazioni universitarie, gli enti pubblici nazionali di ricerca;

   d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

   4. Il richiedente deve fornire una garanzia economica per il sostentamento del cittadino straniero nel periodo iniziale di soggiorno di sei mesi, di importo pari all'assegno di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
   5. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia il cittadino straniero richiede al comune competente il rilascio di un permesso di soggiorno di durata annuale per ricerca di lavoro. Tale permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di instaurazione di un contratto di lavoro di almeno sei mesi, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a venti ore settimanali, rinnovabile alla scadenza se permangono le garanzie economiche di cui al comma 4.
   6. Non sono ammessi alle procedure previste dal presente articolo i cittadini stranieri per i quali non è permesso l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6.».
29.05. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di rilascio e di durata dei permessi di soggiorno)

  1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Per i lavoratori stranieri che entrano nel territorio dello Stato in quanto autorizzati all'ingresso nell'ambito delle liste di cui all'articolo 3-bis, il permesso di soggiorno è rilasciato, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, dal comune in cui si trova il lavoratore medesimo, entro ventiquattro ore dal suo ingresso nel territorio dello Stato. Per i lavoratori stranieri che entrano nel territorio dello Stato per ricerca di lavoro, il permesso di soggiorno è richiesto secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al comune in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato, ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio del permesso di soggiorno relativamente ai soggiorni per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze»;

   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. La durata del permesso di soggiorno è quella indicata nel contratto di lavoro e non può comunque superare un anno in relazione al permesso di soggiorno per lavoro stagionale, due anni in relazione al permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, tre anni in relazione al permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e quattro anni in relazione al permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato.»;

   c) al comma 3-sexies:

    1) al primo periodo, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

    2) al secondo periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;

   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno trenta giorni prima della sua scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e per il rinnovo previste dal presente testo unico. Il permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale. Dal momento della presentazione, nei termini previsti dal presente comma, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e fino al rilascio del permesso di soggiorno rinnovato, sono prorogati gli effetti e l'efficacia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto».

  2. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, ove non diversamente previsto dal presente testo unico»;

   b) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

   c) al comma 3, le parole: «alle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera b)»;

   d) al comma 6-bis, le parole: «della sottoscrizione del contratto di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «del rilascio del permesso di soggiorno».
29.06. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di conversione del permesso di soggiorno)

  1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 1-bis:

    1) all'alinea, le parole: «, ove ne ricorrano i requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

   «h-ter) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

   h-quater) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), e all'articolo 36»;

   b) all'articolo 18, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

   c) all'articolo 18-bis, comma 1-bis, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

   d) all'articolo 20-bis, comma 2, le parole: «, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «. Esso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.»;

   e) all'articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

   «11.1. Lo straniero che ha conseguito in Italia un dottorato, un master universitario di secondo livello, una laurea triennale, una laurea specialistica o una laurea magistrale, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, o, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

   f) all'articolo 24, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale può essere altresì convertito, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

   g) all'articolo 29, comma 6, secondo periodo, le parole: «ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

   h) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, lettera b), le parole: «agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «agli stranieri»;

    2) al comma 1, lettera c), le parole: «al familiare straniero regolarmente soggiornante» sono sostituite dalle seguenti: «al familiare straniero»;

    3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 5, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari può essere sempre convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico».
29.07. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri non comunitari e introduzione del permesso di soggiorno per radicamento sociale)

  1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

   «Art. 22-bis. – (Disposizioni in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri non comunitari) – 1. I datori di lavoro possono presentare istanza per stipulare un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri non comunitari presenti sul territorio nazionale in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito o di cui non è consentita la conversione per motivi di lavoro. La medesima istanza può altresì essere presentata dai cittadini stranieri che si trovano in tale condizione qualora dispongano di un impegno all'assunzione da parte di un datore di lavoro.
   2. Nelle istanze di cui al comma 1 sono indicate:

   a) la durata del contratto di lavoro, che deve essere di almeno sei mesi, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a venti ore settimanali;

   b) la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

   3. Se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11. Al cittadino straniero potrà essere altresì rilasciato, ricorrendone i presupposti, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per altri motivi previsti dal presente testo unico.
   4. Le istanze di cui al comma 1 sono presentate, anche per via telematica, allo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22. Al fine della valutazione della congruità delle istanze con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
   5. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità dell'impegno all'assunzione di cui al comma 1, richiede il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate. I suddetti pareri devono essere resi entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1 e a essi si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In mancanza dei pareri di cui al comma precedente, il permesso di soggiorno è rilasciato. Lo sportello unico per l'immigrazione, acquisiti i pareri richiesti, convoca le parti per gli adempimenti di cui all'articolo 22. La durata del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente articolo non può complessivamente superare i novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
   6. All'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 lo sportello unico per l'immigrazione rilascia un'attestazione, contenente anche un codice fiscale alfanumerico provvisorio, che consente al cittadino straniero, di cui è richiesta l'assunzione di soggiornare nel territorio dello Stato fino a eventuale comunicazione dell'autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato o autonomo anche per un datore diverso da quello che ha presentato l'istanza di cui al comma 1, nonché l'iscrizione anagrafica e al Servizio sanitario nazionale. Il cittadino straniero in possesso dell'attestazione di cui al primo periodo può effettuare la registrazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e può uscire e rientrare nel territorio dello Stato.
   7. L'istanza di cui al comma 1 è presentata previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 130 euro, al netto dei costi amministrativi che restano comunque a carico dell'istante.
   8. L'istanza di cui al comma 1 non è ammissibile qualora risulti che, nei cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima, il datore di lavoro sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 12 e dall'articolo 22, comma 12 del presente testo unico, nonché per uno dei delitti previsti dall'articolo 600 e dall'articolo 603-bis del codice penale. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando la sentenza di condanna sia stata adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
   9. Non sono ammissibili le istanze che riguardino cittadini stranieri ai quali non è consentito l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ad eccezione del requisito relativo alla disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, e ai sensi del medesimo articolo 4, comma 6.
   10. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 si tiene in ogni caso conto della presenza e dell'effettività di vincoli familiari sul territorio italiano con i soggetti di cui all'articolo 29, dell'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d'origine, nonché della durata del soggiorno in Italia.
   Art. 22-ter. – (Permesso di soggiorno per radicamento sociale) – 1. Allo straniero presente a qualsiasi titolo nel territorio dello Stato da almeno tre anni e che dimostri di essersi radicato integrato nel tessuto civile e sociale è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per radicamento sociale della durata di due anni, rinnovabile e convertibile, ricorrendone i presupposti, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.
   2. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero deve dimostrare, con qualsiasi mezzo, il possesso di uno dei seguenti requisiti:

   a) la sussistenza di legami familiari o affettivi nel territorio italiano;

   b) l'inserimento sociale e lavorativo;

   c) la durata della permanenza sul territorio italiano;

   d) la conoscenza della lingua italiana;

   e) qualunque altra circostanza idonea a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale dimora.

   3. Il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 22-bis, comma 4, primo periodo, e comma 5.
   4. Il permesso soggiorno di cui al comma 1 non può essere rilasciato qualora lo straniero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 51 del codice di procedura penale, o qualora lo straniero medesimo costituisca una minaccia attuale e concreta per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del presente testo unico. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha legami in Italia con familiari di cui all'articolo 29, il questore tiene conto anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali sul territorio nazionale, nonché della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale medesimo».
29.08. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Contributi a favore dei Comuni di frontiera per la gestione dei flussi migratori)

  1. In considerazione dei flussi migratori consistenti e ravvicinati, per ciascuno dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani in Sicilia, Trieste e Gradisca d'Isonzo in Friuli Venezia Giulia è concesso un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2026 per le spese di gestione legate all'emergenza migratoria.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
29.09. Carmina, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

ART. 30.
(Potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio e semplificazione delle modalità di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale)

  Sopprimerlo.
*30.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
*30.2. Magi.
*30.3. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
*30.4. Dori, Zaratti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Ingresso nel territorio dello Stato per l'inserimento nel mercato del lavoro)

  1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 4.1.
(Ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro)

   1. L'ingresso nel territorio dello Stato per l'inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle quote a tale fine previste, del cittadino straniero iscritto nelle liste di cui all'articolo 3-bis, ove istituite nel Paese di residenza, avviene a seguito di richiesta, nominativa o numerica, proveniente dalle regioni, province autonome di Trento e Bolzano, enti locali, associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, nonché istituti di patronato, con la costituzione di forme di garanzia patrimoniale a carico dell'ente o dell'associazione richiedente.
   2. L'ingresso nel territorio dello Stato per ricerca di lavoro tramite sponsor o attività di intermediazione, nell'ambito delle quote a tale fine previste, del cittadino straniero, è subordinato alla prestazione di adeguata garanzia da parte di soggetti appositamente autorizzati o di adeguata garanzia individuale da parte del cittadino italiano o straniero con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo nell'Unione europea che intenda farsi garante dell'ingresso di un cittadino straniero non comunitario.
   3. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari:

   a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   b) le organizzazioni nazionali degli imprenditori, dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli organismi internazionali aventi la finalità di favorire e organizzare il trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e il loro inserimento nei settori produttivi del Paese, nonché gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione, anche in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e altri enti locali;

   c) le università, le fondazioni universitarie, gli enti pubblici nazionali di ricerca;

   d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

   4. Il richiedente deve fornire una garanzia economica per il sostentamento del cittadino straniero nel periodo iniziale di soggiorno di sei mesi, di importo pari all'assegno di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
   5. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia il cittadino straniero richiede al comune competente il rilascio di un permesso di soggiorno di durata annuale per ricerca di lavoro. Tale permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di instaurazione di un contratto di lavoro di almeno sei mesi, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a venti ore settimanali, rinnovabile alla scadenza se permangono le garanzie economiche di cui al comma 4.
   6. Non sono ammessi alle procedure previste dal presente articolo i cittadini stranieri per i quali non è permesso l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6».
30.5. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Disposizioni in materia di rilascio e di durata dei permessi di soggiorno)

  1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Per i lavoratori stranieri che entrano nel territorio dello Stato in quanto autorizzati all'ingresso nell'ambito delle liste di cui all'articolo 3-bis, il permesso di soggiorno è rilasciato, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, dal comune in cui si trova il lavoratore medesimo, entro ventiquattro ore dal suo ingresso nel territorio dello Stato. Per i lavoratori stranieri che entrano nel territorio dello Stato per ricerca di lavoro, il permesso di soggiorno è richiesto secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al comune in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato, ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio del permesso di soggiorno relativamente ai soggiorni per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze»;

   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. La durata del permesso di soggiorno è quella indicata nel contratto di lavoro e non può comunque superare un anno in relazione al permesso di soggiorno per lavoro stagionale, due anni in relazione al permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, tre anni in relazione al permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e quattro anni in relazione al permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato.»;

   c) al comma 3-sexies:

    1) al primo periodo, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

    2) al secondo periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;

   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno trenta giorni prima della sua scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e per il rinnovo previste dal presente testo unico. Il permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale. Dal momento della presentazione, nei termini previsti dal presente comma, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e fino al rilascio del permesso di soggiorno rinnovato, sono prorogati gli effetti e l'efficacia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto».

  2. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, ove non diversamente previsto dal presente testo unico»;

   b) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

   c) al comma 3, le parole: «alle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera b)»;

   d) al comma 6-bis, le parole: «della sottoscrizione del contratto di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «del rilascio del permesso di soggiorno».
30.6. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Disposizioni in materia di conversione del permesso di soggiorno)

  1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 1-bis:

    1) all'alinea, le parole: «, ove ne ricorrano i requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

   «h-ter) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

   h-quater) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), e all'articolo 36»;

   b) all'articolo 18, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

   c) all'articolo 18-bis, comma 1-bis, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

   d) all'articolo 20-bis, comma 2, le parole: «, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «. Esso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.»;

   e) all'articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

   «11.1. Lo straniero che ha conseguito in Italia un dottorato, un master universitario di secondo livello, una laurea triennale, una laurea specialistica o una laurea magistrale, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, o, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

   f) all'articolo 24, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale può essere altresì convertito, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

   g) all'articolo 29, comma 6, secondo periodo, le parole: «ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

   h) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, lettera b), le parole: «agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «agli stranieri»;

    2) al comma 1, lettera c), le parole: «al familiare straniero regolarmente soggiornante» sono sostituite dalle seguenti: «al familiare straniero»;

    3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 5, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari può essere sempre convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico».
30.7. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Disposizioni in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri non comunitari e introduzione del permesso di soggiorno per radicamento sociale)

  1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

«Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri non comunitari)

   1. I datori di lavoro possono presentare istanza per stipulare un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri non comunitari presenti sul territorio nazionale in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito o di cui non è consentita la conversione per motivi di lavoro. La medesima istanza può altresì essere presentata dai cittadini stranieri che si trovano in tale condizione qualora dispongano di un impegno all'assunzione da parte di un datore di lavoro.
   2. Nelle istanze di cui al comma 1 sono indicate:

   a) la durata del contratto di lavoro, che deve essere di almeno sei mesi, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a venti ore settimanali;

   b) la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

   3. Se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11. Al cittadino straniero potrà essere altresì rilasciato, ricorrendone i presupposti, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per altri motivi previsti dal presente testo unico.
   4. Le istanze di cui al comma 1 sono presentate, anche per via telematica, allo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22. Al fine della valutazione della congruità delle istanze con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
   5. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità dell'impegno all'assunzione di cui al comma 1, richiede il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate. I suddetti pareri devono essere resi entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1 e a essi si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In mancanza dei pareri di cui al comma precedente, il permesso di soggiorno è rilasciato. Lo sportello unico per l'immigrazione, acquisiti i pareri richiesti, convoca le parti per gli adempimenti di cui all'articolo 22. La durata del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente articolo non può complessivamente superare i novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
   6. All'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 lo sportello unico per l'immigrazione rilascia un'attestazione, contenente anche un codice fiscale alfanumerico provvisorio, che consente al cittadino straniero, di cui è richiesta l'assunzione di soggiornare nel territorio dello Stato fino a eventuale comunicazione dell'autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato o autonomo anche per un datore diverso da quello che ha presentato l'istanza di cui al comma 1, nonché l'iscrizione anagrafica e al Servizio sanitario nazionale. Il cittadino straniero in possesso dell'attestazione di cui al primo periodo può effettuare la registrazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e può uscire e rientrare nel territorio dello Stato.
   7. L'istanza di cui al comma 1 è presentata previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 130 euro, al netto dei costi amministrativi che restano comunque a carico dell'istante.
   8. L'istanza di cui al comma 1 non è ammissibile qualora risulti che, nei cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima, il datore di lavoro sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 12 e dall'articolo 22, comma 12 del presente testo unico, nonché per uno dei delitti previsti dall'articolo 600 e dall'articolo 603-bis del codice penale. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando la sentenza di condanna sia stata adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
   9. Non sono ammissibili le istanze che riguardino cittadini stranieri ai quali non è consentito l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ad eccezione del requisito relativo alla disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, e ai sensi del medesimo articolo 4, comma 6.
   10. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 si tiene in ogni caso conto della presenza e dell'effettività di vincoli familiari sul territorio italiano con i soggetti di cui all'articolo 29, dell'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d'origine, nonché della durata del soggiorno in Italia.

Art. 22-ter.
(Permesso di soggiorno per radicamento sociale)

   1. Allo straniero presente a qualsiasi titolo nel territorio dello Stato da almeno tre anni e che dimostri di essersi radicato integrato nel tessuto civile e sociale è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per radicamento sociale della durata di due anni, rinnovabile e convertibile, ricorrendone i presupposti, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.
   2. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero deve dimostrare, con qualsiasi mezzo, il possesso di uno dei seguenti requisiti:

   a) la sussistenza di legami familiari o affettivi nel territorio italiano;

   b) l'inserimento sociale e lavorativo;

   c) la durata della permanenza sul territorio italiano;

   d) la conoscenza della lingua italiana;

   e) qualunque altra circostanza idonea a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale dimora.

   3. Il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 22-bis, comma 4, primo periodo, e comma 5.
   4. Il permesso soggiorno di cui al comma 1 non può essere rilasciato qualora lo straniero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 51 del codice di procedura penale, o qualora lo straniero medesimo costituisca una minaccia attuale e concreta per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del presente testo unico. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha legami in Italia con familiari di cui all'articolo 29, il questore tiene conto anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali sul territorio nazionale, nonché della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale medesimo».
30.10. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Fondo per il rafforzamento dei servizi di polizia locale nei comuni in condizioni di squilibrio finanziario sede di centri di prima accoglienza per migranti e hotspot)

  1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza urbana e di supportare l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale nei territori maggiormente interessati dalla presenza di strutture di prima accoglienza per migranti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo per il rafforzamento dei servizi di polizia locale nei comuni sede di centri di prima accoglienza (CPA) e hotspot, con una dotazione iniziale pari a euro 10 milioni di euro per l'anno 2027.
  2. Il fondo è destinato ai comuni nel cui territorio insistono centri di prima accoglienza o hotspot per migranti e che si trovino, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in una delle condizioni previste dal Titolo VIII della Parte II del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli enti strutturalmente deficitari, agli enti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e agli enti in dissesto finanziario.
  3. Le risorse del fondo sono finalizzate esclusivamente al finanziamento di assunzioni a tempo indeterminato o determinato di personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale, nonché al potenziamento dei servizi di vigilanza territoriale connessi alla gestione delle strutture di accoglienza.
  4. In deroga ai limiti assunzionali e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli derivanti dalla disciplina in materia di equilibrio di bilancio e di sostenibilità della spesa di personale degli enti locali, i comuni beneficiari possono procedere alle assunzioni di cui al comma 3 nei limiti delle risorse attribuite a valere sul fondo.
  5. Le assunzioni effettuate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del calcolo dei limiti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente, sono autorizzate previa verifica della sostenibilità finanziaria delle stesse limitatamente alle risorse del fondo e sono escluse dai controlli preventivi della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, limitatamente alla quota di spesa integralmente coperta dalle risorse del fondo.
  6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto del fondo, tenendo conto del numero di presenze nelle strutture di accoglienza, della popolazione residente e delle condizioni finanziarie dell'ente nonché le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
30.11. Carmina, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Mappatura dei luoghi idonei al trattenimento dei migranti)

  1. Al fine di garantire il rispetto delle garanzie che l'ordinamento riconosce agli stranieri in condizione di trattenimento, il Ministero dell'interno procede, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, alla mappatura dei luoghi idonei presenti sul territorio nazionale di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e alla pubblicazione della lista in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
30.12. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Sopprimere il comma 1.
*30.13. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
*30.14. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
30.15. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2028 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2026.
30.16. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2028 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2027.
30.17. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: strutture e infrastrutture aggiungere le seguenti: , in raccordo con il comune sul cui territorio sono situate,.
30.18. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: strutture e infrastrutture aggiungere le seguenti: , in accordo con il comune sul cui territorio sono situate,.
30.19. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale con le seguenti: alla normativa vigente, nei limiti delle sole disposizioni strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi.
30.20. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, aggiungere le seguenti: fatta salva l'applicazione della normativa urbanistica, ambientale, sanitaria e di tutela del paesaggio e.
30.21. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, aggiungere le seguenti: a tutela della salute, della sicurezza, dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio,.
30.22. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
30.23. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Ministero dell'interno opera in accordo con il comune sul cui territorio sono situate le strutture ed infrastrutture di cui al presente comma.
30.24. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: assicura, ove richiesto e a titolo gratuito, l'attività di vigilanza collaborativa di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), con le seguenti: assicura la vigilanza e il controllo ai sensi dell'articolo 222, comma 3,.
30.25. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: ove richiesto e.
*30.26. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
*30.27. Dori, Zaratti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli atti relativi alla realizzazione e gestione delle strutture di cui al presente articolo sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni competenti.
30.28. Dori, Zaratti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. La realizzazione e l'ampliamento dei centri di permanenza per il rimpatrio avviene nel rispetto del principio di proporzionalità e quale misura di ultima istanza.
30.29. Dori, Zaratti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Prima della realizzazione o dell'ampliamento delle strutture di cui al presente articolo è effettuata una valutazione di impatto sui diritti fondamentali delle persone trattenute.
30.30. Dori, Zaratti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministro dell'interno trasmette annualmente alle Camere una relazione sul numero, la localizzazione, i costi e le condizioni di funzionamento dei centri di permanenza per il rimpatrio.
30.31. Dori, Zaratti.

  Sopprimere il comma 2.
*30.32. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
*30.33. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole da: «anche in deroga» fino alla fine del primo periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto della normativa vigente in materia, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea».
30.34. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto» sono sostituite con le seguenti: «nel rispetto».
30.35. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli stranieri presenti nei centri di cui al presente comma è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso il diritto alla salute. A tal fine, è assicurata la presenza di medici e di personale sanitario.».
30.36. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nei centri di cui al presente comma è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, è assicurata la presenza di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza.».
30.37. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nei centri di cui al presente comma è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, è assicurata la presenza di psicologi specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici.».
30.39. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I centri di cui al presente comma garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona.».
30.40. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I centri di cui al presente comma garantiscono adeguati standard igienico-sanitari e abitativi.».
30.41. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Sopprimere il comma 3.
*30.42. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
*30.43. Zaratti.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: posta elettronica certificata, aggiungere le seguenti: purché sia accertata la piena comprensione da parte del richiedente protezione internazionale,.
30.44. Zaratti.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il richiedente che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza degli atti o dei provvedimenti, è restituito, a sua richiesta, nei diritti e nelle facoltà nelle quali è decaduto e nel termine ai fini della presentazione del ricorso.
*30.45. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
*30.46. Zaratti.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
**30.47. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
**30.48. Zaratti.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale è accompagnata da informazioni in una lingua comprensibile all'interessato.».
30.49. Zaratti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il richiedente riferisca di essere stato vittima di discriminazione o violenza a causa del proprio sesso, genere, orientamento sessuale o identità di genere».
30.50. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, escluso comunque colui che è stato soccorso in acque internazionali e legittimamente trasportato sul territorio nazionale per necessità di pubblico soccorso».
30.51. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il riconoscimento della protezione sussidiaria».
30.52. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il riconoscimento della protezione speciale».
30.53. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
30.54. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
30.55. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che impediscono il respingimento alla frontiera ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
30.56. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano le misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
30.57. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari di cui al Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
30.58. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
30.59. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il richiedente sia una persona minore di età».
30.60. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il richiedente sia una donna che riferisca di essere stata vittima di violenza».
30.61. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempre che il richiedente non riferisca elementi tali da superare la presunzione di sicurezza del Paese di origine».
30.62. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 35-bis, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: «successivamente alla sua notifica» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque giorni dalla sua notifica».
30.63. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

  Sopprimere il comma 4.
30.64. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30.1.
(Disposizioni in materia di valutazione sanitaria nelle procedure relative ai centri di permanenza per il rimpatrio)

  1. Nell'ambito delle procedure di accertamento sanitario relative all'ingresso, alla permanenza o al trasferimento nei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), la valutazione del medico è finalizzata esclusivamente alla verifica dello stato di salute della persona e della eventuale compatibilità clinica con le condizioni di permanenza nella struttura.
  2. La certificazione sanitaria rilasciata dal medico costituisce atto medico ed è adottata nel rispetto dell'autonomia e della responsabilità professionale del professionista, sulla base di criteri clinici, diagnostici e prognostici.
  3. La valutazione sanitaria di cui al comma 1 non costituisce atto autorizzativo né presupposto amministrativo del provvedimento di trattenimento o di trasferimento nei CPR e non implica l'esercizio di funzioni di ordine o sicurezza pubblica.
30.01. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30.1.
(Misure per il contrasto agli illeciti nell'ambito delle procedure del decreto-flussi)

  1. Al fine di contrastare gli illeciti nell'ambito delle procedure di ingresso del decreto flussi, al lavoratore extra-comunitario, entrato legalmente in Italia a seguito di rilascio del nulla osta al lavoro e di visto di ingresso, che non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno per cause esclusivamente imputabili al datore di lavoro, è rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  2. Il lavoratore extra-comunitario di cui al comma 1 accede a percorsi di formazione e riqualificazione professionale e alle misure di assistenza di cui all'articolo 6 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187.
  3. Per far fronte agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, cui si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
30.02. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30.1.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di accesso ai luoghi di trattenimento temporaneo)

  1. All'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo comma è inserito il seguente: «I Garanti territoriali delle persone private della libertà personale, al pari del Garante nazionale possono accedere, senza necessità di autorizzazione preventiva né di preavviso, alle camere di sicurezza e agli altri luoghi destinati al trattenimento temporaneo presso gli uffici delle Forze di polizia, al fine di verificare le condizioni e il rispetto dei diritti delle persone trattenute.».
30.03. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30.1.
(Rifinanziamento del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)

  1. Il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
30.04. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

ART. 30-bis.
(Disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti)

  Sopprimerlo.
*30-bis.1. D'Orso, Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Giuliano, Penza.
*30-bis.2. Dori, Zaratti.
*30-bis.3. Bonafè, Gianassi, Mauri, Serracchiani, Cuperlo, Di Biase, Fornaro, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
30-bis.4. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

ART. 30-ter.
(Disposizioni in materia di espulsione di stranieri detenuti)

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: con precedenza rispetto ad altre istanze proposte o pendenti relative al detenuto.
30-ter.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

ART. 32.
(Disposizioni concernenti le attività umanitarie svolte dalla Croce Rossa Italiana)

  Dopo l'articolo 32 aggiungere i seguenti:

Art. 32-bis.
(Disposizioni per la verifica dell'età dell'utente)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia devono verificare l'età degli utenti.
  2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 1 devono adottare per accertare l'età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.
  3. Le disposizioni in materia di obbligo di verifica dell'età degli utenti di cui al comma 1 si applicano ai fornitori di servizi della società dell'informazione a condizione che registrino un numero di accessi unici mensili superiore a quello stabilito, con proprio provvedimento, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32-ter.
(Validità dei contratti per i servizi della società dell'informazione)

  1. I contratti con i fornitori di servizi della società dell'informazione conclusi da minori di quindici anni sono nulli e non possono rappresentare idonea base giuridica per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
  2. In deroga a quanto previsto al comma 1, i contratti con i fornitori di servizi della società dell'informazione stipulati con minori di quindici anni sono validi quando sono stati conclusi per conto di questi ultimi da chi ne esercita la responsabilità genitoriale o ne è tutore.
  3. I fornitori di servizi della società dell'informazione devono dimostrare che i contratti sono stati conclusi da soggetti maggiori di quindici anni o da minori di quindici anni con l'assistenza di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o ne è tutore.
  4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di propria competenza, vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, mediante l'accertamento di eventuali violazioni da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione, e provvedono a irrogare le sanzioni previste, rispettivamente, dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Art. 32-quater.
(Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione)

  1. Il comma 1 dell'articolo 2-quinquies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è abrogato.

Art. 32-quinquies.
(Disciplina dei proventi derivanti dalla diffusione di immagini di minori)

  1. La diffusione, non occasionale, dell'immagine di minori di quindici anni attraverso un servizio di piattaforma online, come definita ai sensi dell'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o ne è tutore, nonché dalla direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, quando la diffusione dei contenuti generati utilizzando l'immagine del minore produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori all'importo di 10.000 euro annui.
  2. Con l'autorizzazione di cui al comma 1, la direzione provinciale del lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce:

   a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 1;

   b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 1;

   c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore.

  3. Quando le entrate dirette e indirette derivanti dalla diffusione dei contenuti di cui al comma 1 superano l'importo di 10.000 euro annui, le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia sono versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. In deroga al primo periodo, in eccezionali casi di emergenza le predette entrate possono essere utilizzate nell'esclusivo interesse del minore, previa autorizzazione del competente tribunale dei minorenni.
  4. L'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio in un contenuto il cui soggetto principale è un minore di quindici anni, destinato a essere diffuso su una piattaforma di cui al comma 1, verifica il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo ed effettua il pagamento della somma corrispettiva, e di qualsiasi altro importo di denaro a qualsivoglia titolo, esclusivamente sul conto corrente dedicato di cui al comma 3. Analogo obbligo spetta al gestore della piattaforma attraverso la quale il contenuto è veicolato, che deve procedere al versamento di qualsivoglia importo maturato a fronte della diffusione dei contenuti anche laddove il profilo attraverso il quale i contenuti sono diffusi risulti intestato a un soggetto diverso dal minore.
  5. L'inosservanza da parte dei soggetti di cui al comma 4 degli obblighi ivi previsti è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

Art. 32-sexies.
(Ampliamento del numero di emergenza infanzia 114)

  1. I fornitori di servizi della società dell'informazione rendono disponibile all'interno delle loro piattaforme e applicazioni, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per lo sport e i giovani nonché il Garante per la protezione dei dati personali, un'apposita funzionalità che consenta ai minori di quindici anni l'attivazione immediata di una comunicazione vocale o testuale con il numero di emergenza infanzia 114.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, relativi all'ampliamento del servizio del numero di emergenza infanzia 114, si fa fronte attraverso il versamento da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione, con fatturato superiore ai cinquanta milioni di euro, di un contributo pari allo 0,035 per cento del fatturato medesimo. Il contributo è versato con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 1, entro il 31 luglio di ogni anno, al Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità che ne cura la messa a disposizione a favore del gestore pro tempore del numero di emergenza.
32.01. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.